CERTIFICAZIONE DELLE AZIENDE AI SENSI
DEI REGOLAMENTI EUROPEI
303/2008 E 304/2008
I&F
BUREAU VERITAS ITALIA
Emesso da Ufficio: BL CER
Approvato: BLM/ D. D’Amato
LTM/L.Jucker
Verificato: TQRM/ E.Pagani
LTM/L.Jucker
Redatto: BL CER/C.Norcia
Data emissione:
15/01/2015
I&F-IT-CER-OPE-REP44_FGAS.PRD
Revisione 01
Riferimenti
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CLIENTI
CERTIFICAZIONE DELLE AZIENDE
AI SENSI DEI REGOLAMENTI EUROPEI 303/2008 E 304/2008
INDICE
1.
SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.......................................................................................................2
2.
RIFERIMENTI .......................................................................................................................................2
3.
GENERALITÀ .......................................................................................................................................4
4.
PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE ..........................................................................................................5
5.
CONTENUTI DEL CERTIFICATO ..............................................................................................................5
6.
MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE .............................................................................................6
7.
REGISTRO ...........................................................................................................................................6
8.
CONDIZIONI DI USO DEL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE E ACCREDITAMENTO ..........................................7
VERSIONE
DATA
COMMENTI
00
15/01/2014
Prima Emissione (EX SP44)
01
15/01/2015
Aggiornamento riferimenti normativi e § 6. Mantenimento della
certificazione
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1.
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SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Questo documento descrive la modalità per la certificazione delle organizzazioni operanti nelle attività di
installazione, manutenzione e/o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria,
pompe di calore ed impianti fissi di protezione antincendio ed estintori contenenti taluni gas fluorurati ad
effetto serra. In esso sono descritte le azioni da applicare sia da parte Bureau Veritas Italia S.p.A. – Divisione
Certificazione (nel seguito “Bureau Veritas”) che dal richiedente.
Il regolamento si applica ai contratti di certificazione delle organizzazioni operanti nelle attività di installazione,
manutenzione e/o riparazione di apparecchiature fise di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di
calore ed impianti fissi di protezione antincendio ed estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra in
accordo ai regolamenti (CE) 303/2008 e 304/2008.
Il presente documento contiene solo indicazioni specifiche aggiuntive rispetto al regolamento di Bureau Veritas
TQR-REG-02 “Regolamento generale per la certificazione di conformità di prodotto, processo e servizio” che si
intende parte integrante dello stesso.
Le decisioni di Bureau Veritas sono basate sulla valutazione di un insieme consistente di evidenze oggettive.
Tali evidenze sono raccolte attraverso un campionamento e possono quindi non garantire automaticamente la
totale conformità ai requisiti.
Bureau Veritas riconosce l’importanza dell’imparzialità nella certificazione: per questo motivo svolge le proprie
attività con obiettività, evitando eventuali conflitti d’interesse.
Presenza di osservatori:
In occasione di ognuna delle attività svolte dall’organismo di certificazione può essere richiesta la
partecipazione di osservatori (ad es. ispettori degli enti di accreditamento, ecc.) anche con preavviso minimo.
L’eventuale mancata accettazione della presenza di osservatori degli enti di accreditamento può comportare la
mancata concessione della certificazione o la sospensione o revoca della certificazione.
2.
RIFERIMENTI

Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 su taluni
gas fluorurati ad effetto serra;

Regolamento (CE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 su taluni gas
fluorurati ad effetto serra;

Regolamento (CE) n. 1493/2007 della Commissione del 17 dicembre 2007, che istituisce, ai sensi del
regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato della relazione che
deve essere presentata dai produttori, importatori ed esportatori di taluni gas fluorurati ad effetto
serra;

Regolamento (CE) n. 1494/2007 della Commissione del 17 dicembre 2007, che istituisce, ai sensi del
regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, la forma delle etichette ei
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Riferimenti
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requisiti di etichettatura ulteriori per i prodotti e apparecchiature contenenti taluni gas fluorurati ad
effetto serra;

Regolamento CE) n. 1516/2007 della Commissione del 19 dicembre 2007, che stabilisce, ai sensi del
regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, perdita requisiti standard di
controllo per le apparecchiature fisse di condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni
gas fluorurati ad effetto serra;

Regolamento (CE) n. 1497/2007 della Commissione del 18 dicembre 2007, che stabilisce, ai sensi del
regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti standard di controllo
delle perdite per i sistemi di protezione antincendio contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;

Regolamento (CE) n. 303/2008 del 2 aprile 2008 che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n.
842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il
riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto riguarda fisse
di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto
serra;

Regolamento (CE) n. 304/2008 del 2 aprile 2008 che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n.
842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il
riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto riguarda
impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;

Decreto del Presidente della Repubblica num. 43 del 27 Gennaio 2012 concernete le modalità di
attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio
2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra;

ISO/IEC 17065:2012 "Conformity assessment Requirements for bodies certifying products, processes
and services"

ACCREDIA - RG-01 Regolamento per l’accreditamento degli Organismi di Certificazione e Ispezione
(Parte Generale) nella revisione vigente;

ACCREDIA - RG-09 Regolamento per l’utilizzo del Marchio (nella revisione vigente);

ACCREDIA - RT-29 Prescrizioni per l’accreditamento di Organismi operanti le certificazioni dei servizi
di: - installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione,
condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra, in base alle
disposizioni del Regolamento (CE) n. 303/2008; - installazione, manutenzione o riparazione di impianti
fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra, in base
alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 304/2008 (nella revisione vigente).
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3.
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Riferimenti
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GENERALITÀ
Bureau Veritas rilascia un certificato ad un’organizzazione, per una o più delle attività definite nel campo
d’applicazione, purché questa soddisfi le seguenti condizioni:
a) impieghi personale certificato in conformità dell’articolo 5 del Regolamento 842/2006, per le attività
che richiedono una certificazione, in numero sufficiente da coprire il volume d’attività previsto;
b) sia in grado di dimostrare che il personale impegnato nelle attività per cui è richiesta la certificazione
abbia a disposizione gli strumenti e le procedure necessari per svolgerle.
Con riferimento al punto a) Bureau Veritas garantisce tale conformità tramite il calcolo del rapporto tra il
fatturato medio (della specifica attività oggetto della certificazione) dell’impresa degli ultimi 3 anni, ove
applicabili, e il reddito procapite di riferimento del settore.
Il numero minimo delle persone certificate, determinate dal fatturato riferito delle attività di installazione,
manutenzione, riparazione degli impianti di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore o di
impianti fissi di protezione antincendio e di estintori, è riportato nella seguente tabella:
DA €
A€
N° Persone certificate
0
200.000
1
200.001
400.000
2
400.001
600.000
3
600.001
800.000
4
800.001
1.000.000
5
1.000.001
2.000.000
7
2.000.001
3.000.000
9
3.000.001
4.000.000
12
===
15
oltre 4.000.000
Al fine di poter mantenere la certificazione, il licenziatario deve rispettare i criteri definiti all’interno della
presente procedura e del regolamento generale per la certificazione REG-02.
Bureau Veritas richiede in particolare alle organizzazioni certificate, che sono tenute ad ottemperare a tale
requisito, che comunichino ogni variazione del numero del personale certificato, del volume di attività e di ogni
altra variazione che implichi il mutamento delle condizioni per il mantenimento della certificazione
dell’organizzazione.
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Riferimenti
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CLIENTI
Il certificato rilasciato da Bureau Veritas copre un periodo di cinque anni, decorrenti dal giorno della delibera
per il rilascio.
4.
PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE
La verifica ispettiva è condotta in un’unica fase presso le sedi operative o i cantieri di lavoro dove è prestata
l’attività dell’organizzazione.
L’organizzazione richiedente la certificazione deve mettere a disposizione di BUREAU VERITAS i seguenti
documenti :

Organigramma del personale coinvolto nelle attività oggetto di certificazione

Elenco del personale certificato in accordo ai regolamenti (CE) 303/2008 e/o 304/2008

Elenco normativa di riferimento applicabile

Elenco della strumentazione disponibile per l’espletamento delle attività

Piano della Qualità atto a dimostrare il rispetto dei requisiti regolamentari per l’espletamento delle
attività, contenente le procedure applicabili o i riferimenti alle stesse.
Il Piano della qualità deve comprendere almeno le seguenti informazioni/evidenze:
a) tipologia e ubicazione delle attività effettuate dall’impresa;
b) l’impiego di persone certificate (ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del DPR 43/12 per le attività che richiedono
la certificazione), in numero sufficiente a coprire il volume di attività previsto (n° 1 unità pari a € 200.000 di
fatturato specifico);
c) la disponibilità e l’utilizzo di idonei strumenti ed attrezzature necessari per svolgere le attività per cui è stata
rilasciata la certificazione;
d) operare secondo apposite procedure e/o istruzioni (es.: rif. manuale o libretto uso e manutenzione del
costruttore e/o definite dall’impresa).
5.
CONTENUTI DEL CERTIFICATO
Il certificato di conformità riporta le seguenti informazioni:

Nome dell’organismo di certificazione

Nome completo dell’organizzazione certificata

Numero Certificato

Data di scadenza

Attività che l’organizzazione è autorizzata a svolgere

Firma del Legale Rappresentante
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MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE
La certificazione ha una durata di 5 anni, decorrenti dalla data di emissione del certificato. In tale periodo essa
è sempre soggetta all’esito positivo delle attività di sorveglianza attuate da Bureau Veritas, principalmente
mediante verifiche di tipo documentale.
Tali verifiche hanno per oggetto:
- fatturato degli ultimi tre anni in merito al settore coperto da certificazione;
- gestione dei reclami,
- piano qualità;
- elenco delle attività effettuate dall’impresa;
- situazione aggiornata delle certificazioni del personale addetto;
- situazione aggiornata delle attrezzature, comprese manutenzioni e tarature;
- gestione delle NC / Raccomandazioni emesse nella verifica precedente.
Le verifiche di mantenimento sono effettuate verificando il documento “Dichiarazione per mantenimento
Certificazione Aziendale ex. Reg. CE 303/2008 e/o 304/2008” compilato dall’organizzazione certificata, la quale
è anche tenuta a produrre gli allegati in esso richiamati.
L’esito delle verifiche di mantenimento viene comunicato da Bureau Veritas all’organizzazione tramite e-mail.
Per eventuali approfondimenti/gestione segnalazioni, Bureau Veritas può comunque richiedere all’impresa di
sostituire uno degli esami documentali con una verifica presso la sede e/o il luogo di intervento.
La verifica di rinnovo è condotta in un’unica fase presso le sedi operative o i cantieri di lavoro dove è prestata
l’attività dell’organizzazione, con le medesime modalità della visita di certificazione iniziale. L’audit dev’essere
pianificato tenendo conto del tempo necessario (fino a 90 giorni) per la chiusura di eventuali NC riscontrate in
verifica e per dare tempo al CT per la delibera entro il periodo di validità del certificato.
7.
REGISTRO
Bureau Veritas mantiene un registro che consente di verificare lo status dei certificati rilasciati alle
organizzazioni.
In accordo inoltre al DPR n.43 del 27 Gennaio 2012 entro 10 giorni dal rilascio del certificato Bureau Veritas
inserisce per via telematica nelle sezioni del Registro Telematico nazionale, di cui all’articolo 13, comma 3, le
informazioni relative:
a) alle imprese che hanno ottenuto il pertinente certificato;
b) al rinnovo delle certificazioni;
c) alla sospensione o revoca dei certificati sulla base delle condizioni ivi previste.
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CONDIZIONI DI USO DEL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE E ACCREDITAMENTO
Valgono le regole contenute nel Regolamento TQR-REG-05.
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