Anno I – n.6 – novembre - dicembre 2007 – Distribuzione gratuita ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TERZO MILLENNIO OSSERVATORIO GIURIDICO E CULTURALE Corriere bimestrale ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Il diritto non è una spada che si presta a ulteriore violenza, ma un modo di risolvere i problemi della convivenza: problemi di civiltà, di libertà, di benessere Alberto Trabucchi - - Spigolature di legislazione e giurisprudenza ………… pagg. 2 ss. Una stretta sul lavoro nero dall’Unione Europea e dall’Italia …………………………….. pagg. 5 s. La crisi della politica: da Pericle fino ai nostri giorni …..……… pag. 7 Note di cronaca varia e costume ………………………..….. pagg. 9 ss. (tra cui: - La controversa vicenda di Silvia Baraldini ……….…. pagg. 9 s. Uno stravagante concetto di potere …………………………..…… pag. 10 Le dimissioni «irrituali» che chiudono il caso Speciale ………………………….. pagg.10 s) Alberto Trabucchi Per gli atti legislativi e giurisdizionali si esclude la completezza della loro indicazione, trattandosi di selezione. La collaborazione sotto ogni forma è gratuita. Direttore editoriale, redazione: Gr. Uff. Dott. Giuseppe Mario Potenza - Direttore responsabile: Dott. Salvatore Resta – giornalista pubblicista – Redazione: Via Belotto, 15/A Nardò (Lecce) - E-mail : [email protected] Iscrizione al n. 961 del registro della Stampa del Tribunale di Lecce in data 19 marzo 2007 1 OSSERVATORIO GIURIDICO Spigolature di giurisprudenza legislazione più sfavorevole rispetto a quella dell’ultimo attestato di rischio. In caso di durata poliennale, l’assicurato può recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di 60 giorni : per i contratti stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione, il contratto dev’essere stato in vita almeno 3 anni. Per i mutui immobiliari non vi sono più spese notarili, sono nulle le penali in caso di estinzione anticipata, e vi sono tempi più rapidi per la cancellazione dell’ipoteca. Nell’ambito dei rapporti assicurativi e bancari si fa assoluto divieto di addebitare al cliente spese relative alla predisposizione, produzione, spedizione, o altre spese comunque denominate, relative a diversi casi (indicati nella legge) di comunicazioni. La legge reca misure urgenti per lo sviluppo imprenditoriale e la promozione della concorrenza. In particolare, si prevede una comunicazione unica al registro delle imprese e per quanto riguarda una nuova attività dà via libera una ricevuta rilasciata in tempo reale. Si prevedono misure per la liberalizzazione di alcune attività economiche (parrucchiere, estetista, pulizia, disinfezione, facchinaggio, autoscuola) : è sufficiente la dichiarazione di inizio di attività, e non vi sono le condizioni di distanza minima e di parametri prestabiliti. Per l’attività di guida e di accompagnatore turistico basta attestare i requisiti richiesti dalle leggi regionali. Circa gli scambi del gas naturale, le piccole e medie imprese potranno comprare il gas on-line senza andare alla frontiera. Si prevedono pure misure in materia di affidamenti contrattuali, di alta velocità, di rottamazione, di trasporto pubblico, di istruzione tecnico-professionale e di autonomia scolastica. Una norma importante, infine – per la rilevanza giuridica data ai criteri di equità e di equilibrio che si configurano –, è la modifica della legge 7 agosto 1990, n.241, sulla semplificazione amministrativa : ove la revoca di un atto amministrativo incida su rapporti negoziali, l’indennizzo liquidato dall’Amministrazione è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell’eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell’atto all’interesse pubblico, sia dell’eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all’erronea valutazione di compatibilità d tale atto con lo stesso interesse pubblico. e di Giuseppe Mario Potenza1 Legislazione Decreto “Bersani”.- Il decreto “Bersani” rappresenta indubbiamente una significativa innovazione nei criteri di tutela degli utenti dei vari servizi in non pochi settori disciplinati dall’ordinamento. A seguito dell’accenno fatto in precedenza (vedi TERZO MILLENNIO, n.2/2007), giova riepilogare alcuni punti significativi della normativa, particolarmente vasta, a seguito della conversione in legge del decretolegge 31 gennaio 2007, n.7, nella legge 2 aprile 2007, n.40 (“Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell’istruzione tecnico - professionale e la rottamazione di autoveicoli”): le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Si fa divieto agli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche applicare costi fissi e contributi per la ricarica di carte prepagate aggiuntivi rispetto al costo del traffico telefonico o del servizio richiesto; si vieta la previsione di scadenze di utilizzo del traffico o del servizio; è obbligatorio garantire maggiore trasparenza nell’indicazione delle tariffe: l’offerta dei prezzi di telefonia deve evidenziare tutte le voci che compongono l’offerta; non si può imporre obbligo di preavviso superiore a 30 giorni; è possibile trasferire le utenze senza vincoli temporali o ritardi non giustificati. Si fa obbligo di trasparenza sui prezzi dei carburanti e avvisi tempestivi in caso di incidenti sulle strade ed autostrade. Le offerte e i messaggi pubblicitari di voli aerei debbono indicare il costo effettivo totale comprensivo di spese, tasse e altri oneri aggiuntivi, nonché il numero dei posti disponibili al prezzo indicato nella promozione e la durata dell’offerta. La data di scadenza dei prodotti alimentari dovrà essere apposta sulla confezione in uno spazio facilmente individuabile e leggibile in modo chiaro e indelebile. Si fa divieto del vincolo di durata decennale per polizze del ramo danni e di peggioramento immotivato della classe bonus-malus per i contratti RC auto. In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo, l’ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per cinque anni.In caso di stipulazione di un nuovo contratto per un altro veicolo della stessa tipologia acquistato da chi è già titolare di una polizza o da chi stabilmente convive con il suo nucleo familiare, non si può assegnare una classe Regolamentazione degli effetti sull’uomo, sull’ambiente e sugli animali di prodotti chimici. – Il d.lgs. 2 marzo 2007, n.50, recepisce le direttive comunitarie 2004/9/CE e 2004/10/CE, riguardanti l’ispezione e la verifica della buona pratica di laboratorio (B.P.L.), nonché il ravvicinamento delle disposizioni relative all’applicazione dei principi di B.P.L. e al controllo della loro applicazione. Si tratta, tra l’altro, di regolamentazione degli studi per le prove non cliniche mirate a valutare gli effetti sull’uomo, sull’ambiente e sugli animali di tutti i prodotti chimici, tra cui cosmetici, prodotti chimici per l’industria, 1 Autore di pubblicazioni in materia amministrativa e penale, revisore contabile, conferenziere, già segretario generale della provincia di Alessandria. 2 detergenti, additivi, coadiuvanti, solventi, aromatizzanti, antiparassitari e costituenti chimici di materiali destinati al contatto con gli alimenti. dev’essere tecnico e deve svolgersi in via esclusiva o prevalente, “così da incidere sulla formazione dell’attività amministrativa”. Nella fattispecie era in ballo la qualità di componente della Commissione Elettorale Circondariale (CEC), che, però, non è stata ritenuta dalla S.C. causa di ineleggibilità. Giurisprudenza CORTE COSTITUZIONALE Interpretazione di norma che prevede l’incompatibilità alla carica di sindaco. - La Corte di Cassazione civile, Sez. I, con sentenza 16 agosto 2005, n. 16956, ha chiarito il rapporto che intercorre tra l’ipotesi di incompatibilità – alla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale – di chi ha una lite pendente con l’ente di cui all’art. 63, comma 1, n.4, del t.u. degli enti locali e la deroga a tale norma che è contenuta nel comma 3 dello stesso articolo. La ratio di tali disposizioni, ha spiegato la Suprema Corte, consiste nell’ intento di escludere fra le cause di incompatibilità le controversie insorte “per il perseguimento degli interessi generali e non già per fini personali dell’amministratore”. Nella fattispecie , a seguito dell’impugnazione dinanzi al T.A.R. del provvedimento di revoca della nomina di assessore, si era configurata l’ipotesi di incompatibilità prevista dal comma 1, n. 4, del citato articolo, ma il T.A.R. aveva ritenuto applicabile la deroga di cui al comma 3 dello stesso articolo, trattandosi di lite connessa all’esercizio del mandato di consigliere : la S.C. ha rigettato il ricorso in quanto la richiesta giudiziale di conservazione della carica di assessore non può ritenersi un fatto estraneo al mandato ricevuto. Modifica dell’incidenza dei reati di cui all’art. 314 c.p. sulla candidabilità alle elezioni comunali e provinciali.- La Corte costituzionale, con sentenza 9 maggio 2007, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.7, comma 1, lett. a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n.80 (“Disposizioni urgenti in materia di enti locali”), convertito, con modif., dalla l. 28 maggio 2004, n.140. Tale norma limita – così modificando l’art. 58 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico degli enti locali) – alla condanna definitiva per il delitto previsto dal primo comma dell’art.314 c.p. (peculato) le ipotesi di incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali, che prima erano considerate anche per gli altri commi del citato art.314. Si tratta, infatti, ha considerato la Corte, di una norma estranea rispetto alla materia (disciplina degli enti locali) delle altre disposizioni del decreto-legge in cui è inserita, riguardando, la determinazione delle cause di incandidabilità e di incompatibilità, la materia elettorale. Vincoli statali alle spese di regioni ed enti locali . – La Corte costituzionale, con sentenza 17 maggio 2007, n.169, ha dichiarato non fondate le censure di illegittimità costituzionale dell’art.1, commi da 198 a 201 e da 203 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n.266 (legge finanziaria 2006), che ponevano a carico delle amministrazioni delle regioni e degli enti locali un limite alla spesa per il personale e stabilivano che questi possono conseguire l’obiettivo di riduzione di tale spesa attraverso interventi di riduzione dei costi di funzionamento degli organi costituzionali, in quanto il legislatore statale può legittimamente imporre, con una disciplina di principio, vincoli agli enti autonomi per motivi di coordinamento nazionale. La Corte ha dichiarato, invece, l’illegittimità costituzionale del comma 202 dell’art.1 della citata legge, atteso che con tale norma si impone una puntuale modalità di utilizzo di risorse proprie delle regioni, rivelandosi come una specifica prescrizione di destinazione delle risorse stesse. CONSIGLIO DI STATO Legittimità degli affidamenti in house.- Il T.A.R. Lazio aveva accolto l’impugnativa relativa alla delibera con la quale il Comune di Roma aveva proceduto all’affidamento diretto dei servizi di progettazione, conservazione, manutenzione, documentazione e catalogazione dei beni culturali ad una società della quale il Consiglio comunale aveva acquistato l’intero capitale sociale. Il Consiglio di Stato, Sez. VI, con decisione 3 aprile 2007, n.1514, ha accolto il ricorso, pronunciandosi sulla possibilità o meno, da parte del Comune, di affidare, oltre ai servizi di valorizzazione dei beni culturali, anche i lavori di manutenzione e restauro, compresa la progettazione. La decisione negativa ha tratto i suoi motivi dalla normativa disciplinatrice dei beni culturali (d.lgs. n.42/2004), che prevede forme di gestione dell’attività di valorizzazione anche attraverso società pubbliche in house, e dal fatto che alla valorizzazione non sono ascrivibili le attività di progettazione, conservazione e manutenzione, in assenza di una espressa disposizione di legge. CORTE DI CASSAZIONE Interpretazione di norma che prevede l’ineleggibilità a sindaco. - La Corte di Cassazione civile, Sez. I, con sentenza 15 aprile 2005, n. 7925, ha chiarito i presupposti di applicabilità dell’art. 60, comma 1, n.5, del t.u. degli enti locali, che riguarda la ineleggibilità a sindaco, presidente della provincia e consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale, dei titolari di organi individuali e dei componenti di organi collegiali che esercitino poteri di controllo sui comuni e province. Tale potere, infatti, ha ritenuto la Corte, Validità ed efficacia delle comunale. - Il T.A.R. respinto il ricorso fatto consiliare di surrogazione 3 dimissioni del consigliere Calabria-Catanzaro aveva avverso la deliberazione del consigliere comunale, considerato dimissionario a seguito delle dimissioni collettive presentate, ma senza l’esito voluto dello scioglimento del consiglio. Il Consiglio di Stato, Sez.V, con decisione 12 giugno 2007, n. 3137, ha respinto l’appello, confermando la sentenza di primo grado, in quanto ha ritenuto che la norma di cui all’art. 141, lett.b), n.3, del d.lgs. n.267/2000 (t. u. degli enti locali), che disciplina l’ipotesi di scioglimento del consiglio per cessazione dalla carica, per dimissioni contestuali, della metà più uno dei consiglieri, non introduce una diversa forma di dimissioni rispetto a quella prevista dall’art.38 dello stesso d.lgs. Con la norma in parola, infatti, il legislatore ha solo previsto l’effetto dello scioglimento del consiglio quale conseguenza del verificarsi del mero fatto delle dimissioni contestuali. amministrativa va individuato nel momento in cui sorge per l’ente pubblico l’obbligo di risarcire il terzo e contestualmente nasce il diritto di rivalsa verso il proprio dipendente o amministratore; ne consegue che in caso di lodo arbitrale che abbia condannato la Pubblica Amministrazione al pagamento di una somma di denaro in favore di un professionista per mancata corresponsione di una parcella, il danno erariale si intende concretizzato nel momento in cui il lodo è stato pronunciato, perché il credito solo allora è divenuto certo, liquido ed esigibile”. Nella fattispecie un ingegnere, al quale era stato dato l’incarico di redazione di un progetto di lavori di realizzazione delle opere finalizzate al convogliamento e smaltimento delle acque meteoriche, aveva instaurato un giudizio arbitrale per non aver ricevuto quanto chiesto con la parcella. Il Comune aveva impugnato la sentenza alla Corte d’Appello, eccependo la prescrizione del diritto al risarcimento a causa del decorso di cinque anni dalla data in cui si era verificato l’evento dannoso. Il procuratore regionale aveva chiesto la condanna dell’Amministrazione, integrando, l’erogazione della somma, gli estremi del danno per il Comune in relazione alle anomalie del procedimento di approvazione del progetto di massima. TRIBUNALI REGIONALI AMMINISTRATIVI Prescrizione decennale e non quinquennale per i compensi al dipendente pubblico aventi natura risarcitoria. - Il T.A.R. Puglia-Lecce, Sez.II, con decisione 12 aprile 2006, n.3077, ha accolto il ricorso di un ex dipendente dell’ASL LE/1 mirato al riconoscimento e alla liquidazione dell’indennità sostitutiva per il mancato godimento del congedo ordinario negli anni 1991, 1992 e 1993, avendo l’Amministrazione ritenuto prescritte le relative somme. Il T.A.R., con riferimento all’orientamento espresso in merito dalla Corte di Cassazione, ha considerato la natura risarcitoria – con la conseguente applicazione della prescrizione decennale – dell’indennità in parola, in quanto “correlata ad un inadempimento del datore di lavoro dell’obbligazione contrattuale di concedere le ferie” , e quindi “finalizzata ad indennizzare il lavoratore per il danno subito a seguito del mancato ristoro delle energie psicofisiche”. Danno erariale per spese di missione ingiustificate. – La Corte dei conti, Sez. giurisd. Regione Sicilia, con decisione 13 aprile 2007, n.1064, ha individuato il danno all’erario, a proposito di missioni dei pubblici amministratori, nei casi “in cui non sia ravvisabile una compatibilità, concretamente apprezzabile, delle scelte amministrative con i fini istituzionali dell’ente” che, pertanto, “esulano dalla sfera di autonomia che il legislatore ha inteso salvaguardare dal sindacato della Corte dei conti”. Nella fattispecie il Sindaco e l’Assessore di un Comune erano stati chiamati a rispondere di danno erariale per le spese sostenute per la partecipazione alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica a Venezia. Competenza giurisdizionale in materia di eleggibilità alle cariche elettive.- Il T.A.R. Puglia-Lecce, Sez.I, con decisione 31 maggio 2007, n.2203, pronunciandosi sul ricorso di un candidato al Consiglio comunale avverso l’esclusione, da parte della Commissione elettorale circondariale, ai sensi dell’art.58, comma 1, lett.a), del d.lgs. n.267/2000 (t.u. enti locali), nonché sull’eccezione circa il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ha affermato la propria giurisdizione, non trattandosi di diritto all’elettorato passivo di cui all’art. 51 della Costituzione, ma del buon andamento e dell’imparzialità dell’amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione stessa. Responsabilità derivante da assunzione di segretario particolare senza contratto di lavoro. - La Corte dei conti, Sez giurid. Puglia, con decisione 17 aprile 2007, n.241, ha accertato la responsabilità per colpa grave del Presidente di una Comunità montana per l’assunzione di un collaboratore esterno, da assegnare alla sua segreteria particolare e ufficio stampa, senza contratto di lavoro a tempo determinato, come previsto dalla legge per la conseguente applicazione del contratto nazionale di lavoro del personale degli enti locali. Non sono state ritenute fondate, invece, le altre due censure fatte dal Procuratore regionale : la mancanza del necessario requisito culturale, e cioè la laurea (tale requisito non è previsto per funzioni diverse da quella direttiva), e la mancata dimostrazione della inidoneità professionale del personale interno (non rilevante, essendo sufficiente, ai fini dell’assunzione, che l’ente non versi in condizioni di dissesto o di deficit strutturale). CORTE DEI CONTI Prescrizione dell’azione di risarcimento in caso di danno indiretto della p.A.- La Corte dei conti, Sez. giurisd. Regione Sicilia, con decisione 3 aprile 2007, n.935, ha osservato che “in caso di danno indiretto a carico della Pubblica Amministrazione il dies a quo della prescrizione dell’azione di responsabilità 4 OSSERVATORIO CULTURALE regioni meridionali, con il 37% delle posizioni di lavoro irregolare, complessivamente verbalizzate dalle Fiamme Gialle. In testa la Campania(3.263 casi, il 15% del totale), seguita dal Lazio(2.819 casi, 13%) e dalla Lombardia (2.337 casi 11%). Molti casi di lavoro nero e irregolare sono stati scoperti tra i servizi alle imprese, il manifatturiero, le attività alberghiere e di ristorazione, le costruzioni e il lavoro domestico. Quest’ultimo tipo di lavoro-secondo un recente rapporto Acli- è prevalentemente femminile(84%), dove sono protagoniste donne dell’Europa dell’Est (31% o delle ex repubbliche sovietiche(29%) che al 57% lavorano in nero nel nostro Paese.(cfr.www.stranierinitalia.it del 22-6-2007). Con il Decreto Bersani, poi, si è estesa la nozione di lavoro sommerso a tutte le attività lavorative, non limitandola al solo lavoro subordinato. Dal 12 agosto 2006, in aggiunta alle ulteriori sanzioni, per ogni lavoratore impiegato, in nero, è prevista una maxisanzione da 1.500 a 12.000 euro, oltre a 150 euro per ogni giornata di lavoro effettiva. Pertanto, probabilmente, a seguito di questa stretta governativa, analizzando il dettaglio dei dati, si scopre che il fenomeno del lavoro in nero ha un incremento lieve rispetto all’anno 2006 (+ 4,37% con un totale di 14.762 casi) (cfr. “Il Sole 24 Ore”, del 31 agosto 2007). Ma, sempre in tema di guerra aperta al lavoro nero nel nostro Paese, proprio dalla Regione Puglia è partita nel 2006, la prima legge regionale, più avanzata, dell’Unione europea, per far fronte, anche, ad una situazione di lavoro nero estrema. Peraltro, va detto che in Puglia si parla di rumeni, bulgari, polacchi, africani come in un mondo senza regole, come ha messo in evidenza il regista autore di un recentissimo “cortometraggio” da titolo: “L’oro rosso si tinge di nero” (leggi:lavoro nero), Cesare Fragnelli di Martina Franca, presente al Festival des Films du Monde di Montreal in Canada. Egli , con il suo filmdenuncia, rappresenta: “Una Puglia (il territorio foggiano, in particolare,ndr) che con i pomodori (l’oro rosso) ha fatto i soldi massacrando di botte i braccianti stranieri che protestano, alloggiandoli in tuguri pericolanti, senza acqua, né luce, né igiene. Padroni disposti a tutto pur di proteggere i propri affari, comprese le truffe per le sovvenzioni europee a sostegno dell’agricoltura”(cfr. “La Gazzetta del mezzogiorno” del 2 settembre 2007). Nello scorso mese di luglio, poi, c’è stato l’avvio della “cabina di regia”, per la lotta al lavoro nero e sommerso con il Convegno nazionale del Ministero del Lavoro, svoltosi a Bari. Peraltro, “La legge varata dalla Regione Pugliaha detto il Presidente Nichi Vendola-è oggi considerata, in Europa, il punto più avanzato e illuminato, quello che cerca da un lato di difendere i diritti soggettivi dei lavoratori che non possono mai essere ridotti in condizioni di sfruttamento da moderno Medioevo, ma anche, quello di difendere le imprese che devono competere dentro criteri di regolarità”(cfr. “Quotidiano” di Puglia, del 1° settembre 2007). Ma, in conclusione, dobbiamo pur dire, per onestà intellettuale, che, in realtà, in quasi tutti i Paesi Ue sono già previste sanzioni, più o meno pesanti, contro questo Una stretta sul lavoro nero dall’Unione Europea e dall’Italia di Salvatore Resta2 In Europa la vita delle imprese che impiegano immigrati clandestini è diventata grama. La Commissione europea ha elaborato (maggio 2007) un progetto di Direttiva che prevede infatti, per chi ricorre al lavoro nero di cittadini extra-comunitari, un’ampia gamma di sanzioni: da quelle amministrative fino alle penali per i reati più gravi, passando per le multe, più o meno salate. La novità sarà, comunque, l’introduzione, per la prima volta, di sanzioni minime da applicare in tutti i 27 Paesi dell’Unione europea. Non solo. I lavoratori clandestini potranno denunciare i propri datori di lavoro per reclamare il salario loro dovuto, in base ai contratti di lavoro di categoria. Ma c’è di più ! Se essi coopereranno con le autorità di polizia, accettando anche di fare rientro nel rispettivo Paese, potranno fruire di permessi di soggiorno temporaneo per poter portare a termine eventuali azioni legali, intentate contro il proprio datore di lavoro. E qui ci chiediamo: perché un giro di vite, così severo ? “Perché,- ha risposto Franco Frattini, vice Presidente della Commissione responsabile di Immigrazione e Giustizia -l’occupazione illegale è la vera molla che alimenta l’immigrazione clandestina, la quale è un fenomeno che dilaga minacciando uno dei pilastri del nostro sistema democratico, cioè il rispetto della legalità; inoltre le sanzioni, inizialmente minime, saranno un deterrente efficace per dare ai trasgressori la certezza che saranno applicate in modo coerente su tutto il territorio europeo”. Peraltro, nell’Unione sono registrate 22 milioni di imprese, il 99% delle quali sono Pmi (Piccole e medie imprese). L’anno scorso i vari ministeri nazionali competenti hanno fatto 500.000 ispezioni (le più numerose in Italia e Spagna), cioè sul 2% del totale delle imprese. Il che significa che il rischio di essere scoperti è quasi inesistente. Eppure in Europa di immigrati clandestini, secondo le statistiche Onu, ce ne sarebbero, ormai, tra i 7 e gli 8 milioni. Con un afflusso annuo che sfiora il milione. L’Italia, dicono i dati Ocse, è il Paese che ha il record dei lavoratori clandestini (tra mezzo milione e 700.000), seguiti dalla Grecia con 400.000 e dalla Gran Bretagna con 200.000. In 9 Paesi dell’Unione, poi, tra cui l’Italia, il lavoro nero degli immigrati sforna il 15% dei rispettivi Pil. Pertanto, l’iniziativa Frattini rischia, dunque, di costare cara a chi lucra, illegalmente, sul lavoro sommerso (cfr. “Il Sole 24 Ore” del 15 maggio 2007). Per contro, nel nostro Paese sta aumentando la diffusione del lavoro sommerso. Gli accertamenti della Guardia di Finanza sui primi 8 mesi di quest’anno hanno scovato 21.384 lavoratori irregolari e in nero, con un incremento del 13%, rispetto al dato del 2006 (18.898), restrato nello stesso periodo. Il fenomeno è maggiormente diffuso nelle 2 Giornalista, pubblicista, funzionario all’Amministrazione provinciale di Lecce, autore di pubblicazioni riguardanti i crimini informatici . 5 fenomeno del sommerso. Spesso,però, tali sanzioni non si applicano, o perché non ci sono risorse finanziarie o informazioni per farlo. O, perché, ancora, finora, c’è chi ha preferito una repressione severa e chi, invece, una soft. Dai mutamenti epocali degli anni novanta, quando per una serie di ragioni che non è possibile in questa sede indagare, il sistema politico in essere si è dileguato, i partiti sono andati alla ricerca (e ancora lo sono) di denominazioni nuove, in una frenetica ed incessante corsa a cambiare nome, quasi come la nuova denominazione potesse cancellare misfatti precedenti e rifondare una nuova identità, il tutto in un frammischiamento integrale di ideologie, in cui tutti sono uguali a tutti e dove mancano vere e proprie precise identificazioni di valori. E allora, venuto meno l’ombrello ideologico (ricordiamo tutti il votare “turandoci il naso”), che in qualche modo identificava un partito, sono rimasti gli uomini, che non sono peggiori dei precedenti, ma sono solo senza quell’ombrello di idee che ne faceva dei simboli; ecco perché la crisi, sempre presente nella politica, ha assunto oggi punte ben più gravi e forse irreversibili di critica. La crisi della politica : da Pericle fino ai nostri giorni Il 13 agosto 2007 ha avuto luogo a Nardò, nella sede estiva dell’Associazione “Terzo Millennio” (Terrazza “Cenate”), un incontro culturale sul tema : “La crisi della politica : da Pericle ai nostri giorni”, organizzato dalla stessa Associazione. L’argomento è stato trattato dal Dott. Eugenio Mele, Consigliere di Stato, al quale ha fatto seguito, sotto altri aspetti, una relazione del Dott. Giuseppe Mario Potenza, Direttore editoriale di questa Rassegna. Sull’argomento stesso, che ha suscitato particolare interesse nei numerosi intervenuti, si è aperto un vivace dibattito con diversi interventi non programmati. Si riporta qui appresso il testo delle relazioni nella stesura poi meglio curata dagli stessi Autori con appositi sottotitoli, nonché una sintesi dei successivi interventi (Emilio Rubino). 2. - Un excursus storico. - E’ utile ed anche istruttivo toccare alcuni punti salienti della storia della politica, individuando alcuni elementi che in qualche modo hanno impresso una sorta di sigillo alla medesima, condizionando anche per il futuro determinati comportamenti, di cui ancora oggi si domandano le ragioni. Relazione del Dott. Eugenio Mele 1. - Significato. - Il termine “politica” ha il significato letterale di arte di governo della città3 e dovrebbe riferirsi esclusivamente a ciò, ma in prosieguo di tempo il termine stesso ha assunto un significato allargato, riferendosi sempre più spesso anche alla fase precedente quel governo e, in particolare, a quella che concerne la battaglia per l’elezione alle varie cariche pubbliche o alle schermaglie dialettiche che hanno luogo intorno al governo. In termini più propri, si distingue lo “statista”, vale a dire colui che governa lo Stato, e il “politico”, vale a dire colui che ha scelto come avventura della propria esistenza la conquista e la tenuta del potere. Perché si avverte oggi una crisi della politica, vale a dire una sorta di (maggiore) incapacità di colloquio tra chi opera in quell’area e chi li ha scelti ? Non che prima ci fosse un idillio fra amministratori ed amministrati: chi governa, dovendo soddisfare esigenze pubbliche (cioè di tutta la collettività), inevitabilmente, non potrà mai avere l’unanimità dei consensi popolari, ma la vicenda appare oggi più grave, in quanto la contestazione non sembra dirigersi più su singoli episodi di questo o quel politico o sulla poca attenzione a questo o a quel problema, ma sembra investire la politica in quanto tale, non più capace di avere una direzione, senza specifici valori morali ai quali fare appello, senza idee, abbandonata a se stessa, alla ricerca di un quid che non trova; in altre parole, isolata dalla collettività non tanto in quanto bada a se stessa (come era avvenuto in passato) ma soprattutto in quanto non in grado neppure di badare a se stessa. 3 2.1. - Pericle e la mistoforia. - E’ noto dai libri di storia che l’età di Pericle fu per Atene l’età dell’oro ed anche l’epoca in cui nasce e si afferma la democrazia, quale particolare modo di partecipazione alla cosa pubblica a cui è chiamato tutto il popolo. Ed inventore di essa fu senz’altro Pericle, anche se gli scopi forse erano meno nobili di quanto si potesse pensare. All’epoca (siamo nel quinto secolo a.C.), i rappresentanti dell’Assemblea erano tenuti a finanziare giochi e spettacoli pubblici, per cui soltanto i cittadini in possesso di un notevole patrimonio personale o familiare potevano aspirare a tale carica; fu allora che Pericle introdusse (o meglio, fece introdurre) la cosiddetta mistoforìa4, vale a dire il pagamento di un’indennità ai membri eletti all’Assemblea5, così che potevano partecipare all’agone elettorale ed essere eletti anche soggetti che non possedevano alcun patrimonio. E l’invenzione fu doppia perché il finanziamento della mistoforìa non faceva carico direttamente sugli ateniesi, ma sul tesoro, depositato presso l’oracolo di Delfi, alimentato dai versamenti che facevano le altre città greche ad Atene, perché questa le proteggesse da eventuali future invasioni dell’esercito persiano. Come si è detto, l’invenzione ebbe forse meno nobili programmi, in quanto gli eletti finivano per essere grati a Pericle, il quale in questo modo si era garantita una 4 C. Mossè, Pericle, l’inventore della democrazia, Laterza editore, 2006, passim. 5 Sarebbe l’antesignano dell’attuale indennità riconosciuta ai parlamentari dell’epoca moderna. Dal greco techne politiké. 6 supremazia in Atene che durò fino alla sua morte, per peste, in un’Atene assediata dagli spartani. 2.2. - Il sistema politico nella Roma repubblicana. A Roma, durante l’epoca repubblicana, si sviluppò un sistema politico tutto particolare, in cui campeggiava l’aristocrazia, formata dai patrizi, discendenti delle tre tribù che avevano dato luogo al sorgere della città6 e dei ricchi plebei che avevano conquistato la parità con i primi, e nell’ambito della quale vi era la più ampia democrazia, almeno fino a quando non si ruppe il meccanismo e si affermarono uomini forti (Mario, Silla, prima, e infine Cesare, con il quale si può dire che la Res publica è tramontata per sempre). Il sistema era abbastanza complesso, ma connaturato ai valori esistenti all’epoca nell’ordinamento: il potere esecutivo (imperium maius)7 era esercitato da due consoli, a cui si poteva contrapporre il diritto di “veto” del tribuno della plebe, i consoli erano eletti dai comizi centuriati (che possiamo individuare nel popolo), ai quali comizi centuriati venivano presentate dai consoli le proposte di legge, che potevano essere approvate o meno, ma non modificate dai comizi medesimi. Le leggi stesse, dopo l’approvazione, abbisognavano, però, dall’auctoritas del Senato, che era il vero e proprio centro direzionale della politica della Repubblica, ma anche i senatori, a loro volta, erano soggetti alle liste censorie, predisposte dai censori, che individuavano i degni e gli indegni di vestire il laticlavio. Come si vede, un meccanismo perfetto, delineato a garantire all’aristocrazia il governo della città e che diede i suoi frutti portando alla conquista di tutto il mondo allora conosciuto. sottomessi, fino a quando la questione divenne intollerabile per questi ultimi, i quali pretesero che la questione fosse previamente sottoposta ad una sorta di arengo, “the Parliament”, ove appunto fossero stabilite regole certe sul prelievo del sovrano. Ecco, quindi, che nascono due forze, che si controllano vicendevolmente: il sovrano, da un lato, e i nobili, dall’altro, con alterne fortune. Da ciò probabilmente nasce quel dualismo che tuttora caratterizza i paesi di origine anglosassone9, a differenza dei paesi del continente europeo, ove ogni signore e signorotto governava il suo feudo autocraticamente, per cui in questi paesi, e in Italia in particolare, si è andati sempre alla ricerca dell’”uomo della provvidenza”, a cui affidare tutto il potere, fino a quando non fosse subentrato un altro uomo forte. 2.4. - Montesquieu e la tripartizione dei poteri. Proseguendo, sia pure con sbalzi temporali notevoli, andiamo al secolo dei lumi e a Montesquieu10, il quale, profondamente innamorato del sistema britannico della sua epoca e forse travisandone ampiamente il significato, elaborò il criterio della tripartizione dei poteri, tuttora incontrastato principio dei paesi a carattere parlamentare. Il sistema si basa sul primato della legge e, quindi, delle assemblee parlamentari, i cui componenti (eletti dal popolo), interpretando i bisogni della collettività, emanano i provvedimenti legislativi più opportuni, questi provvedimenti sono poi eseguiti fedelmente dal potere esecutivo (il governo) e, nel caso di non corretta esecuzione, interviene il terzo potere, quello giurisdizionale, a mettere a posto le cose, facendo rientrare l’esecuzione nell’alveo originario della legge. Il meccanismo, astrattamente perfetto, in quanto determina un equilibrio tra i tre suddetti poteri, che si controllano a vicenda, nel concreto ha mostrato moltissime pecche, in quanto soprattutto il potere esecutivo, che è quello che in fondo propone e fa approvare le leggi, e qualche volta anche il potere giurisdizionale, che è quello che interpreta le leggi, hanno sempre avuto un sopravvento concreto sul cosiddetto primo potere (quello legislativo). 2.3. - L’Inghilterra di Giovanni senza terra. - Il Medio Evo, si sa, non fu un periodo di grandi realizzazioni democratiche; l’Europa tutta, articolata nel sistema feudale, con a capo l’imperatore (del sacro romano impero, prima, e del sacro romano impero germanico, poi), visse una stagione di ristagno. Nondimeno, è proprio in questo periodo che si afferma una caratteristica fondamentale del sistema politico moderno: l’alternanza, radicata profondamente nel sistema anglosassone. La storia può essere, più o meno, così riassunta. Morto Riccardo Cuor di Leone, durante il corso di una crociata, sale al trono d’Inghilterra il fratellastro, Giovanni senza terra, il quale, tra i tanti difetti8, aveva quello dell’avarizia, per cui chiedeva continuamente e senza preavviso denaro ai baroni, feudatari a lui 3. La crisi della politica oggi. - Il vago excursus appena esposto e che si è soffermato sulle vicende salienti della vita politica, soprattutto dell’Occidente, dà già un’idea di come la stessa sia sempre stata, nonostante il susseguirsi quasi incessante di dichiarazioni contrarie, l’appannaggio di pochi, vuoi chiusi in caste difficilmente accessibili (come il sistema romano repubblicano), vuoi formalmente aperte, ma sempre difficilmente accessibili al soggetto qualunque, intenzionato a non dedicarsi professionalmente ad essa. Soprattutto, si è assistito, e ciò è avvenuto in maggior misura in quello che è stato chiamato il “secolo breve” 6 Ramnes, Tities e Luceres. L’imperium maius ac infinitum era invece quello esercitato dal dictator, organo traordinario di durata semestrale. 8 Non si dimentichi, però, che, nonostante il personaggio fosse scialbo, fu lui ad emanare (o, meglio, fu costretto ad emanare) la Magna Charta libertatum, nell’ambito della quale vi era un articolo che riguardava l’habeas corpus, che poi Hobbes e Beccarla fecero proprio parecchi secoli dopo. 7 9 Si badi che non era democrazia, ma sistema aristocratico puro, in un certo qual modo simile a quello della Res publica Romanorium. 10 Famosa la sua opera intitolata L’esprit des lois. 7 (il secolo ventesimo) ad una sorta di astrazione del mondo politico dal mondo reale. Il primo, infatti, si è sempre più specializzato in formule dialettiche (spesso di parte a tutti i costi, ideologiche o anche ideali nella parte più nobile), che poi non erano neppure né capite né seguite dalla maggioranza dei suoi componenti, mentre il secondo ha sempre più perso fiducia che i cosiddetti “politici” affrontassero e risolvessero i problemi pratici dell’esistenza, così che (soprattutto nel nostro paese) si sono industriati per ottenere favori personali, sia raggruppandosi ed opponendosi ai politici mediante associazioni e gruppi di vario genere (chi non ricorda la teoria dei vasi di coccio e di quelli di ferro elaborata da don Abbondio nei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni?), sia collegandosi con gli stessi a vario titolo, chiedendo e promettendo favori. Ma queste posizioni, entrambe antagonistiche del vero senso civico, sono state un rimedio necessitato, che nasce dal fatto che non vi è, oggi più che mai, alcun rapporto fiduciario tra i cittadini e i rappresentanti della politica. Infatti, se questi ultimi devono risolvere i problemi dell’esistenza di una comunità, devono, prima di ogni altra cosa, conoscere questi problemi, e per conoscere i medesimi bisogna viverli. Abbiamo mai visto un uomo politico di un certo livello fare la fila all’Ufficio postale, o prendere una metropolitana o fermarsi correttamente di fronte ad un semaforo rosso? Ebbene, la crisi della politica, di cui si parla tanto ai giorni nostri, non è tanto un fatto collegato con corruzioni e malversazioni (che sono sempre fatti patologici), quanto e soprattutto ad una sfiducia epocale nei politici, i quali parlano (e quel che è peggio, legiferano) dei problemi come se questi fossero problemi della luna, senza conoscerli e senza sperimentarli direttamente. Ci sarà una palingenesi? E’ la storia che ci racconta di no, come abbiamo cercato di rimarcare nell’excursus precedente. Un politico resta sempre un politico, si può solo costringerlo ad occuparsi dei problemi della società, non pretendere che lo faccia lui, per una crisi di improvviso civismo. (continua nel prossimo numero) Nardò, Terrazza “Cenate”, 13 Agosto 2007, da sn.: Dott. Giuseppe Mario Potenza e Dott. Eugenio Mele. 8 NOTE DI CRONACA VARIA E COSTUME di Giuseppe Mario Potenza possano insorgere – e nell’ambito dei rapporti internazionali – in relazione ai princìpi fondamentali sanciti dalla Costituzione. Se, infatti, si sente l’esigenza di salvaguardia di questi princìpi – primo fra tutti quello che riguarda il diritto alla salute – , può scaturire l’inconveniente del sacrificio di altri princìpi altrettanto fondamentali, se pure a quello sottomessi, come, nella specie, è stato per il principio della certezza della pena. Se per l’applicazione della pena vale il vecchio brocardo «Nulla poena sine lege», lo stesso certamente vale altrettanto anche per la disapplicazione della pena stessa. Diverso è il fatto della cittadinanza onoraria. Si sa che questa è una onorificenza data da un comune a persone non residenti quale riconoscimento sociale o culturale per loro impegni profusi oppure per loro opere meritorie, o a persone che si ritengano legate all’ente per qualche motivo e comunque in relazione all’attività straordinaria che indirizza ad onorarle. Nel caso della Baraldini nessuno, ovviamente, entra nel merito della determinazione presa, dovendo trattarsi di motivi riconducibili al riconoscimento di un quid di attività encomiabile che, però, non potrebbe, evidentemente, rientrare nella sofferenza conseguente al trattamento, che si riporta contrario ai diritti umani, subìto nel carcere di sicurezza statunitense, e che merita, questo è indubbio, la solidarietà di tutti. La controversa vicenda di Silvia Baraldini Il primo dicembre 2007 a Silvia Baraldini è stata consegnata la cittadinanza onoraria da parte della Città di Venaria Reale. Com’è noto, la Baraldini negli anni ’60, ’70 e ’80 aveva operato negli Stati Uniti come membro di «Black Panther Party», considerato un partito eversivo, che combatteva per il riconoscimento dei diritti civili degli afro americani. Fu condannata a una pena cumulativa di 43 anni di carcere per concorso in evasione, associazione sovversiva, due tentate rapine e ingiuria al Tribunale. Nel 1986 fu rinchiusa nel carcere di Pleasanton, in California, in condizioni di detenzione normali. Poi, per intervento dell’FBI, fu portata nell’unità di massima sicurezza di Lexington, chiamata la «tomba bianca», dove rimase per sette anni prima di essere portata in un carcere normale. A seguito di pressioni fatte dal Governo italiano, fu estradata in Italia per scontare la pena. Nel settembre 2006 è stata scarcerata grazie all’indulto in considerazione delle sue condizioni di salute. Non sono mancate le censure per questo provvedimento. Da una parte si è detto che la scarcerazione non può essere concessa con riferimento a condanne inflitte dal uno Stato straniero, come in questo caso. E’ stato stigmatizzato l’accordo con gli Stati Uniti per l’estradizione e, comunque, si è detto che questo è stato violato. A ciò si è aggiunta la considerazione che, inoltre, causa ostativa alla concessione dell’indulto erano i reati di terrorismo, che avevano costituito motivo di condanna e che sono tra i reati esclusi dal beneficio. D’altra parte c’è stato il diverso avviso della Corte costituzionale che, accogliendo le tesi dell’Avvocatura dello Stato, ha dichiarato non fondata la questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Roma nel novembre 2006: non è incostituzionale l’accordo con gli Stati Uniti e al Tribunale di sorveglianza è rimessa ogni decisione circa il rinvio dell’esecuzione della pena per motivi di cura in quanto nella fattispecie sono applicabili le leggi italiane in deroga all’accordo internazionale. Infatti, ha argomentato la Corte che l’accordo «non esclude affatto di per sé l’adozione di provvedimenti da parte dell’autorità giudiziaria stessa incompatibili con le condizioni stabilite nell’accordo”, nel senso che quest’ultimo cede dinanzi ai “principi fondamentali dell’ordinamento» e ai «diritti inalienabili della persona» e che, pertanto, l’accordo stesso non può scavalcare la Costituzione italiana e le sue norme fondamentali, prima, fra tutte, quella che tutela il diritto alla salute. La sentenza, firmata da Gustavo Zagrebelsky, ha indubbiamente una sua ratio, che appare corrispondere ai princìpi del c.d. diritto «mite», che è stato oggetto di suo studio nell’opera «Il diritto mite» (vedi per la recensione di quest’opera, il n.1/2007 di questa Rassegna). Tuttavia non si può escludere la necessità, de iure condendo, di un riconoscimento formale, demandato alla valutazione del competente legislatore, dei criteri di soluzione di questioni che, come questa, Uno stravagante concetto di «potere» Si legge (Domenico De Masi, in Style, allegato al Corriere della Sera, luglio-agosto 2007, pp.25 s.): «La scienza del buon vivere – Il gusto del potere – Hitler, Kennedy e il Papa : quale autorità? Secondo un proverbio meridionale, esercitare un potere rende più paghi che fare l’amore. Ho cercato nella storia qualche testimonianza in grado di confermare questo detto. Quale sarà stata la gioia di don Giovanni d’Austria quando ha sbaragliato i turchi a Lepanto? E la felicità di Napoleone quando ha stravinto ad Austerlitz ? E quella di Adolf Hitler mentre migliaia di giovani sfilavano sotto i suoi occhi nello stadio di Norimberga? E il senso di potenza di Josef Stalin, Winston Churchill e Franklin Delano Roosevelt riuniti a Yalta per spartirsi il mondo ? Come decifrare l’ebbrezza di un Papa mentre benedice milioni di fedeli inginocchiati ai suoi piedi ? Il delirio di onnipotenza di un boss che vende e compra, assume e licenzia ? La bieca voluttà di un torturatore mentre sevizia le sue vittime inermi ?... ». Meraviglia non poco questo discorso che ignora completamente la distinzione che si fa, da che mondo è mondo, tra spirito e materia, tra dimensione puramente terrena, materiale, e dimensione spirituale, trascendentale: non mancano, a tal proposito, occasioni di apprendimento nei programmi di istruzione primaria, senza andare agli approfondimenti universitari. Può capirsi benissimo il senso del potere, e la relativa ebbrezza, in chi è animato da desiderio di affermazione , com’è in politica, di conquista, com’è in guerra, e magari di dominio assoluto, com’è per chi ha vocazione dittatoriale, o anche di tortura, com’è in chi 9 ha vocazione sadica. Non si può capire, però, quale ebbrezza di potere possa avere un Papa di fonte a “milioni di fedeli inginocchiati ai suoi piedi” : se l’Autore è convinto che a questo sia finalizzata la figura, esclude a priori la fede, perché chi ha fede non crede affatto che vadano così le cose, e ciò indipendentemente da ogni devianza che la Storia possa offrirci, connessa con la persona o con il costume dell’epoca o con tutte e due : infatti l’eventuale violazione del principio non distrugge il principio stesso. Già è sbagliato, quindi, accostare la figura del Pontefice a quella dei Capi di Stato sotto questo aspetto del potere : sono passati i tempi del potere temporale dei Papi (e qui non entra in ballo il potere connesso con l’alta carica ricoperta, sotto l’aspetto organizzativo o disciplinare, come la scomunica, ecc.), e, se è vero che lo stesso Pontefice è da considerarsi sullo stesso piano del Re che sta a capo di una Monarchia, questo non ha niente a che fare con l’ «ebbrezza del potere». Fare, poi, l’accostamento – attraverso questo filo conduttore del potere, specie per come è stato inteso, ai dittatori esecrati, come Hitler o Stalin o al torturatore che «sevizia le sue vittime inermi» è addirittura ridicolo, e l’intero discorso si commenta da sé. Il potere può essere considerato come una funzione, come la possibilità di decidere, influenzare o costringere il l’altri comportamento anche con la minaccia di sanzioni. In senso più lato il potere è la possibilità di decidere da parte di un soggetto nell’ambito dell’apparato (in particolare pubblico) in cui opera: questo è il c.d. potere istituzionalizzato, che è proprio della società in cui la relativa funzione non è esercitata da individui in quanto tali (come era nelle società primitive), ma da soggetti in quanto operanti nell’ambito di istituzioni regolate da norme. In quest’ultimo senso il Papa, certo, ha il suo potere, non, però, come fine a se stesso per soddisfazioni di carattere materiale, come ritenuto dall’autore dell’articolo. Il Papa ha il suo «carisma», come, d’altra parte, accade anche a personaggi estranei alla fede religiosa,che, però, ripugna l’effetto dell’ «ebbrezza». Per chi ha fede i santi, che in vita sono stati seguiti da folle, tali non sarebbero stati se avessero provato ebbrezza, in quanto hanno fondato sull’umiltà i loro criteri di vita, e non sulla vanagloria e sulla vanità. Lo stesso si può dire, indipendentemente dalla santità, riconosciuta o non, dei tanti che vivono seguendo tali criteri, sicché la fede umana, anche da parte dei non credenti, induce a rispettarli. Questo rispetto non c’è, invece, nell’articolo, il cui presupposto di fondo, a proposito dell’inciso che tira in ballo il Papa, sembra essere l’ateismo: se così è, l’autore dovrebbe avere la correttezza di portare rispetto a chi crede: egli può formulare tutte le opinioni che vuole, ma apertis verbis, e non confondendo capre e cavoli. Speciale ha dato ieri l’addio all’incarico di comandante generale della Guardia di Finanza. Quello che il governo gli aveva tolto a giugno per “cessata fiducia”…con un atto che il Tar aveva giudicato illegittimo…La lettera inviata, a sorpresa, al capo dello Stato, è stata subito girata, dal presidente Napolitano, al governo…Ma anche il ministro scrive a Speciale: “Accetto” le dimissioni e il “governo si riserva di valutare se fare ricorso”…Fa sapere così che per pochi minuti ieri Speciale è tornato sulla poltrona ora riandata a Cosimo D’Arrigo… »( Virginia Piccolillo in Corriere della Sera, 18 dicembre 2007). Speciale, scalzato dal Governo e poi rimesso in piedi dal TAR, risolve in tal modo la vicenda (vedi TERZO MILLENNIO, n.3/2007, p.7) che, però, ha irritato chi, obtorto collo, aveva «accettato» le dimissioni: « “Irrituale nella forma e nei modi’ è stato il gelido giudizio del premier sulla lettera del generale… Primo: il destinatario non doveva essere il capo dello Stato, bensì il governo…Secondo: “da quale carica il generale si sarebbe dimesso?” si stanno ancora chiedendo a Palazzo Chigi…fino a prova contraria, il nuovo comandante delle Fiamme gialle risponde al nome di D’Arrigo e “non si è mai visto nessuno abbandonare un incarico che non ha’…» (Francesco Alberti, in Corriere della Sera, 18 dicembre 2007). E’ cosa un po’ forte pensare che, sia pure idealmente, si sia occupata, magari solo per pochi minuti, una poltrona già occupata. Nemmeno noi, poveri mortali, avevamo mai isto questo paradosso istituzionale. Giornata di studio in memoria di Alberto Trabucchi: uno dei pilastri del diritto civile italiano e comunitario Dall’Istituto Giuridico Italiano, con la collaborazione della Rivista di Diritto Civile e del Comune di Illasi, sotto il patrocinio dell’Accademia Nazionale dei Lincei, dell’Università di Padova e dell’Università di Verona, il 29 settembre 2007 è stata organizzata ad Illasi (prov. di Padova), nella Villa Sagramoso, una Giornata di studio sulla “formazione del Diritto Europeo”, in onore e memoria di Alberto Trabucchi. Com’è noto, Alberto Trabucchi (1907 – 1998), allievo di Francesco Carnelutti, è stato professore incaricato di diritto civile nelle Università di Ferrara e di Venezia e poi ordinario all’Università di Padova e all’Università Statale di Milano, Giudice e Avvocato Generale della Corte di Giustizia della Comunità Europea, e anche Sindaco del Comune di Illasi. E’ stato socio di Accademie scientifiche nazionali e internazionali, tra le quali l’Accademia Nazionale dei Lincei. E’ annoverato tra i più autorevoli rappresentanti non solo della dottrina italiana ma anche di quella comunitaria del diritto civile. La Sessione pomeridiana della Giornata di studio è stata dedicata ad una Tavola Rotonda, presieduta dal Prof. Angelo Falzea, dell’Università di Messina, Linceo, sul tema : “Diritto comunitario e ordinamenti nazionali : verso un diritto privato comune”. Tra i partecipanti il Dott. Salvatore Resta, Direttore Le dimissioni «irrituali» che chiudono il caso Speciale ma irritano il Governo « “Non intendo più collaborare con questo governo”. Con un j’accuse contro l’esecutivo il generale Roberto 10 responsabile di questa Rassegna, invitato dal Sindaco di Illasi (v. la sua Relazione nella Parte I – Dottrina). AUTORI DEI TESTI DI “ MILLENNIO ” NELL’ANNO 2007 del 2000”, Utet, 2002 ; “Patologie finanziarie – Digesto”, Utet, 2005). TERZO Avv. Salvatore De Vitis – Nato a Pisticci (Mt, 1930) – Recapito: Nardò, Via Ungaretti, 66. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università “La Sapienza” di Roma, svolge la professione di avvocato nel Distretto della Corte d’Appello di Lecce dagli anni ’50. E’ stato amministratore locale (consigliere comunale a Nardò) e Presidente dell’Unità Sanitaria Locale (LE/6). Ha ricoperto l’incarico di Vice Pretore Onorario presso la Pretura di Nardò. Esperto in materia ambientale, è Presidente della Sezione “Salento Ovest di Nardò” di “Italia Nostra”. (non sono inclusi gli autori di testi formulati non specificamente per la presente Rassegna, ma in essa richiamati) Padre Giulio Albanese – Nato a Roma (1959) – Recapito: ivi, Largo Luigi Monti, 1- Ha conseguito la laurea in Teologia presso l’Università Urbaniana di Roma, proseguendo gli studi in Africa. Missionario comboniano, ha vissuto in Africa diversi anni, svolgendo attività giornalistica e missionaria , Direttore in Kenia del “New People Media Centre” e delle testate giornalistiche sull’attualità africana “New People Feauture Service” e “New People. Magazine”. Scrittore e collaboratore di diverse testate giornalistiche (tra le quali; Radio Rai, Radio Vaticana, Avvenire, Espresso), ha fondato MISNA (Missionary Service News Agency), agenzia di stampa on line in tre lingue, progetto editoriale a livello internazionale. E’ stato insignito del titolo di Grande Ufficiale dell’Ordine Al Merito della Repubblica Italiana. Dott. Vittorio Galatro – Nato a Trecchina (Pz, 1937) – Recapito: Via Siniscalchi, 62, Nocera Inferiore (Sa). Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Salerno e in Economia e Commercio presso quella di Messina, nonché l’abilitazione in discipline giuridiche ed economiche. Già componente del Comitato Regionale di Controllo di Siena, Viterbo e Benevento, Segretario Generale della Provincia di Pisa, Commissario ad acta per conto del Comitato Regionale di Controllo di Salerno e del Difensore civico della Regione Campania, Difensore civico di Nocera Inferiore, componente del Comitato Scientifico degli Ombudsman Europei, appartenente all’E.O.I. (Europaisches Ombudsman Institut) di Innsbruck (Austria) , è autore di pubblicazioni amministrative. Dott. Carmine Caputo – Nato a Galatone (Le, 1961) – Recapito: ivi, Piazza Pertini, 1. Ha conseguito la laurea in Economia e Commercio presso l’Università di Bari e il diploma di Perfezionamento in Diritto tributario presso quella di Lecce, nonché l’abilitazione in discipline giuridico-economiche. Dottore commercialista, revisore contabile, amministratore e liquidatore di società di capitali, curatore fallimentare, consulente del lavoro, docente di Economia aziendale nella scuola superiore e nei corsi di formatore postdiploma, ha svolto attività politica e di amministratore locale (Sindaco, Assessore e Presidente del Consiglio al Comune di Galatone, Assessore al bilancio, patrimonio e servizi informatici alla Provincia di Lecce). Già componente del Comitato Provinciale EURO della Prefettura di Lecce e dell’Autorità di Bacino della Puglia, Presidente della Commissione Provinciale per il Contenzioso Ambientale, componente del Consigli di amministrazione del Consorzio ASI di Lecce. Prof. Leo Lestingi – Nato a Bari (1952) – Recapito : ivi, Via Salandra, 2/M. Docente ordinario nei licei, è professore titolare a contratto di Storia delle religioni del Mediterraneo presso l’Università di Foggia, e insegna anche Storia delle religioni e Filosofia della religione presso l’Istituto superiore di scienze religiose “Odegitria”, affiliato alla Facoltà teologica pugliese. Ha pubblicato alcuni articoli e saggi, come “Dal sacro al sacrificio. Note su religioni e violenza” (Bari, 2003), e curato l’edizione italiana di una monografia su Bergson di Leszek Kolakowski (Bari, 2005) e de “L’Islam. Una guida” di Peter Antes (Bari, 2006) Già collaboratore per oltre venticinque anni de La Gazzetta del Mezzogiorno, dal 2004 collabora alle pagine culturali de Il Corriere del Mezzogiorno, è attualmente impegnato presso l’Università di Messina nei corsi di un dottorato internazionale su “Europa mediterranea”. Dott. Angelo Raffaele De Dominicis – Nato ad Auletta (Sa, 1945). Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli. Revisore Ufficiale dei conti, Magistrato della Corte dei conti con funzioni di Vice Procuratore Generale. Studioso di Diritto Pubblico, collabora a Riviste giuridiche (“Archivio Civile”, “Informazione Previdenziale”) ed è Direttore di “Panorama Giuridico”, Rivista trimestrale della Procura Generale della Corte dei conti. E’ autore di pubblicazioni in materia di diritto amministrativo e della finanza pubblica, nonché di saggi monografici (“Dissesto degli enti locali”, Giuffrè, 2000; “Commento al T.U. n.267 Dott. Eugenio Mele – Nato a Vietri sul mare (Sa, 1944). Laureato in Giurisprudenza ed in Economia e Commercio presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Già Consigliere dei TAR Lombardia, Toscana e Lazio, è Consigliere di Stato. Autore di pubblicazioni in materia amministrativa (ed. Giuffrè ed altre), relatore o chairman in convegni, seminari e tavole rotonde, membro di commissioni ministeriali ed interministeriali per la redazione e la modifica di provvedimenti legislativi e normativi, collaboratore a 11 Riviste amministrative. Già professore a contratto di Diritto Amministrativo presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze, è docente presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, l’Istituto Superiore di Studi Penitenziari, la Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno e istituti post-universitari privati. Già consigliere giuridico del Ministro dell’industria, commercio e artigianato , dell’Istituto Nazionale di Statistica e della Presidenza del Consiglio dei ministri. E’ Presidente del Comitato dei garanti presso la Provincia di Napoli, Presidente del Comitato giuridico consultivo della Regione Calabria, Presidente supplente del Collegio giudicante presso la Presidenza della Repubblica e Presidente del Comitato per l’edilizia economica e popolare presso il Ministero delle infrastrutture e i trasporti. E’ stato insignito del titolo di Commendatore dell’Ordine Al Merito della Repubblica Italiana. didattica e di relatore e moderatore in convegni di studio a richiesta del Ministero dell’interno, di enti locali e delle Università di Genova e di Managua. E’ stato insignito del titolo di Grande Ufficiale dell’Ordine Al Merito della Repubblica Italiana e gratificato di encomio da parte di Oscar Moreira Araica, Segretario Generale della Presidenza della Repubblica del Nicaragua. Don Giuseppe Raho – Nato a Copertino (Le, 1943) – Recapito: Viale della Libertà, 60 – Nardò (Le).Ha conseguito la laurea in Teologia Pastorale presso l’Università del Laterano e in Filosofia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, è Parroco presso la Chiesa di S. Maria degli Angeli a Nardò e conferenziere in materia teologica. Dott. Salvatore Resta – Nato a Galatone (Le, 1951) – Recapito: ivi, Via Minghetti, 8/A. Giornalistapubblicista, opinionista, giurista, funzionario presso la Provincia di Lecce quale esperto di attività amministrativa. Discepolo del Prof. Alberto Trabucchi, autore di saggi e articoli su questioni di diritto penale, civile, amministrativo, di informatica giuridica e di new economy. Esperto di diritto penale dell’informatica, ha pubblicato : “I computer crimes”, 1991; il saggio : “I reati dell’informatica” nella Rivista “Informatica e diritto” del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche); il saggio-intervista “Reati informatici nella P.A. ? Un fenomeno in crescita” (nella Rivista “Le Province”, n.1 gennaio-febbraio 2000); il volume “I computerr crimes tra informatica e telematica”, Provincia di Lecce-Cedam, Padova, 2000. Prof. Mario Mennonna – Nato a Muro Lucano (Pz, 1942 ) – Recapito : Nardò (Le), Via Pico di Tullo, 22. Laurea in Lettere moderne presso l’Università di Lecce con il prof. Pietro Scoppola, con il quale ha collaborato presso la stessa Università. Ha svolto, altresì, ricerca con il prof. Fausto Fonzi e la prof.ssa Ornella Confessore per il CNR. Già docente di italiano e storia presso istituti di secondo grado, ha maturato esperienze politiche e amministrative presso il Comune di Nardò. E’ studioso di storia civile e religiosa, oltre che di storia locale del Salento e della Lucania, e collabora a periodi locali anche come Direttore editoriale. E’ autore di pubblicazioni in materia (Editore Congedo di Galatina), svolgendo attività di conferenziere. E' stato tra i fondatori di Radio Nardò Uno, dell’Associazione culturale “Accademia del Lauro” e dell’ “Associazione Pro Murales Ebraici in Santa Maria al Bagno”. Dirige Sallentum, “Collana di cultura e arte”, Nardò, "Collana di storia cultura letteratura e arte", e la "Collana di cultura lucana" (tutte presso l’Editore Congedo di Galatina). Avv. Marcello Risi – Nato a Nardò (Le, 1966) – Recapito: ivi, Via Aldo Moro, 5 – Laureato in legge presso l’Università degli studi di Pisa discutendo una tesi sulle fusioni bancarie. Svolge la professione di avvocato nel Distretto della Corte d’Appello di Lecce, occupandosi, prevalentemente, di Diritto amministrativo, di Diritto di famiglia e di Diritto del lavoro. Ha svolto incarichi politici e presso l’Amministrazione comunale di Nardò, ricoprendo negli ultimi cinque anni la carica di Vicesindaco. Dott. Giuseppe Mario Potenza – Nato a Nardò (Le,1936) – Recapito: ivi, Via Belotto, n.15. Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Bari e la specializzazione sugli enti locali presso l’Università Internazionale degli Studi Sociali di Roma, dove è stato allievo del Prof. Vittorio Bachelet. Già Segretario Generale della Provincia di Alessandria, membro della Commissione ministeriale per la verifica dei princìpi contabili e della Commissione franco-italiana “Formation des Personnels” di Nizza, fondatore e Presidente del Centro Italiano di Studi Amministrativi di Imperia, Direttore editoriale della Rivista “Provincia di Imperia”, consulente per oltre venticinque anni di “Nuova Rassegna”, ha collaborato al “Repertorio generale delle autonomie” per Carra Editrice e a Riviste amministrative e penali con articoli e saggi. Autore di pubblicazioni in materia amministrativa ( Ed. Giuffrè, Noccioli, Maggioli), ha svolto attività Avv. Emilio Rubino – Nato a Nardò (Le, 1928) – Recapito : ivi. Via Matteotti, 35. Avvocato per circa 50 anni nel Foro di Lecce. Autore di pubblicazioni sulle tradizioni e sul folklore locale, collaboratore con riviste culturali, curatore di un dizionario sul dialetto di Nardò. Già Presidente del Comitato per il Protosincrotrone a Nardò, su sua proposta la Fiat ha realizzato la pista di collaudo di auto in contrada Arneo di Nardò. Dott. Antonio Scarascia – Nato a Tricase (Le, 1947). Laureato in Scienze Politiche presso l’Università di Bari. Già Vice-Segretario Generale presso il Comune di Tricase, poi Segretario Generale in vari Comuni delle Province di Forlì e di Lecce, ora Segretario Generale della Provincia di Lecce. Già Direttore del 12 “Repertorio generale delle autonomie” per Carra Editrice, è Direttore della “Rassegna giuridica” della Provincia di Lecce. Consulente del Sole 24 Ore, del Formez e del portale governativo “Gov.it”, collabora a Riviste amministrative. Docente della Scuola della Pubblica Amministrazione e del Formez. E’ iscritto all’Albo dei giornalisti. Svolge l’incarico di Coordinatore nazionale aggiunto dei Segretari Provinciali. del Presidente della Repubblica per la Scuola e la Cultura, Commendatore all’ Ordine Equestre di S. Gregorio e Commendatore dell’Ordine Al Merito della Repubblica Italiana. Attività dell’Osservatorio Organizzazione di serate culturali per la lettura e il commento, da parte del Prof. Ottavio Risi, già docente di italiano negli istituti di secondo grado, di canti della “Divina Commedia” di Dante Alighieri, Nardò-Cenate, Via Erodoto, n.22, terrazza, agosto 2005; organizzazione di una conferenza sul tema “Politica, etica e legalità nello Stato attuale”, relatore il Dott. Giuseppe Mario Potenza, Nardò, Via Ferri, Auditiorium del Liceo “G.Galilei”, 29 aprile 2005; Assistenza (gratuita) per partecipazione a concorso. Partecipazione, su invito, con relazione del Dott. Giuseppe Mario Potenza, alla conferenza sul tema “Dan Brown, un precursore dell’Anticristo ?”, organizzata dall’Università delle Tre Età di Nardò nella sede della stessa, Nardò, Via Giolitti, 9 giugno 2006; organizzazione, a seguito di richiesta nella predetta data del 9 giugno, di una tavola rotonda per meglio discutere sul tema trattato in quella data, con la partecipazione del Dott. Giuseppe Mario Potenza, di Mons. don Antonio Resta, Parroco a Galatone, e del Dott. Angelo Sodo, magistrato a riposo, Nardò-Cenate, Via Erodoto, n.22, terrazza, 28 luglio 2006; organizzazione di una tavola rotonda sul tema : “Lo strano federalismo dei nostri tempi”, relatore il Dott. Eugenio Mele, magistrato, Nardò-Cenate, Via Erodoto, n.22, terrazza, 11 agosto 2006; organizzazione di una serata culturale, con canto e accompagnamento alla pianola, di brani lirici e canzoni varie, per una Conferenza sulla poesia di Eugenio Montale, relatore il Prof. Donato Valli dell’Università di Lecce, che ha commentato la lirica “Il male di vivere” del Poeta, e ha parlato del Poeta stesso, da lui personalmente conosciuto, Nardò, sede di “TERZO MILLENNIO”, 31 marzo 2007; partecipazione, su invito, con relazione del Dott. Giuseppe Mario Potenza, al convegno di studi organizzato dall’Amministrazione comunale di Nocera Inferiore sul tema “Il Difensore civico” , Nocera Inferiore, Palazzo municipale, 14 aprile 2007; organizzazione, di concerto con l’Azione Cattolica della Parrocchia S.Maria degli Angeli di Nardò, e con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Nardò, della presentazione dell’opera “Gesù di Nazaret” di Joseph Ratzinger Benedetto XVI, relatori l’Avv. Marcello Risi, assessore alla cultura del Comune di Nardò, il Dott. Giuseppe Mario Potenza e don Giuseppe Raho, Parroco a Nardò, con conclusioni del Prof. Mario Mennonna, già docente di italiano e storia negli istituti secondari di secondo grado, Auditorium del Liceo “G.Galilei”, Nardò, Via Ferri, 18 maggio 2007; organizzazione di una serata culturale, con canto, e accompagnamento alla pianola, di brani lirici e canzoni varie, per una conferenza sul tema “La crisi della politica: da Pericle fino ai nostri giorni”, relatori il Dott. Carlo Schilardi – Nato a Lecce (1948). Laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Bari, abilitato all’ insegnamento di materie giuridiche. Già Vice Prefetto Vicario a Napoli e a Lecce, poi Prefetto a Caserta e ora a Bari. Già Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione post-terremoto in provincia di Napoli, preposto alla residenza della Commissione Centrale per il riconoscimento dello Status di rifugiato Politico presso il Ministero dell’Interno, componente del Comitato tecnicoscientifico per la predisposizione della bozza dei decreti-legislativi di adeguamento alla legge costituzionale n. 3/2001. Presidente del Comitato Regionale di Controllo sugli atti degli enti locali, della Commissione Provinciale Vigilanza Pubblici Spettacoli, componente di Collegi Ispettivi e di accesso ex legge n. 203/1991 per illeciti in enti locali e della Commissione ANCI per la riforma della legge sui lavori pubblici (Merloni). Docente presso l’Istituto Superiore di Polizia e la Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno, incaricato di legislazione comparata degli enti locali presso la Scuola di Specializzazione in diritto comunitario della II Università di Napoli, relatore in convegni e seminari, autore di pubblicazioni in materia amministrativa (Carra ed. Pirola ed, Poligrafico dello Stato), consulente al Sole 24 Ore e collaboratore a Riviste amministrative. E’ stato insignito dell’onorificenza di Grande Ufficiale Al Merito della Repubblica Italiana. Avv. Silvano Trane – Nato a Scorrano (Le, 1961) – Recapito: ivi, Via Firenze,58. Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Modena. Già Conciliatore presso il Comune di Scorrano nel triennio 1995-1997, ha svolto funzioni forensi dal 1990 al 2001, è Giudice di Pace presso l’Ufficio di Lecce dal 2002. Prof. Donato Valli – Nato a Tricase (Le, 1931) – Recapito: Via Imbriani, 15, Lecce. Laureato in Lettere classiche presso l’Università di Bari. Già professore ordinario di Storia della letteratura italiana moderna all’Università degli studi di Lecce e Magnifico Rettore della stessa. Autore di pubblicazioni di critica letteraria, editore di poeti salentini del sec. XX. Tra le pubblicazioni : “Saggi sul Novecento poetico italiano”, “Romagnosi e Manzoni tra realtà e storia”, “Anarchia e misticismo”, “Cento anni di vita letteraria nel Salento” (Editrice Micella, Lecce), “Storia degli ermeneutica” (Ed. La Scuola, Brescia) Medaglia d’oro 13 Compagno: – come insulto ai gay, 1/I, 11. Comuni e province: – allegra finanza, 2/I, 12. – assestamento del bilancio, termine, 4/I, 4. – consiglieri : legittimazione all’impugnativa delle delibere, 1/I, 8. – delibere e determine, 5/I, 6 ; ODEL, 5/I, 1 s. – dimissioni dei consiglieri, validità ed efficacia, 6/I,4. – indirizzo e controllo, poteri, principio di distinzione dalla gestione, 5/I, 6. – nomina rappresentanti,1/I, 8; 5/I, 4. – province, proposta di abolizione, ODEL, 6/I, 2. – scioglimento dei consigli, 2/I, 5; 4/I,4; 5/I, 4. – sindaco, candidabilità, 5/I, 7; entrata in carica, 3/I, 3; incompatibilità alla carica, 4/I, 3; 6/I,3; ineleggibilità, 3/I, 2; 4/I, 3; 6/I,3. – variazioni di bilancio, 1/I, 8. – vitalizio ai sindaci, ODEL, 5/I, 2. Concorrenza: – promozione 2/I,12; 2/I,2; 6/I, 2. Concorsi: – bocciato anche chi non ha partecipato, 3/I, 8. – individuati i nomi senza aprire le buste, id. Condono edilizio: – disciplina regionale, 1/I, 7. Consumatori: – tutela , 2/I, 12; 3/I, 2; 6/I, 2. Contratti : – c. pubblici, nuovo codice in materia di lavori, servizi e forniture pubbliche, 1/I, 7; 4/I, 2. – c. del comune, validità, 5/I, 3. – c. degli enti locali, ODEL, 4/I,2. Criminalità organizzata: – Commissione di inchiesta, 4/I, 2. Danno erariale: – per assunzione di personale senza contratto di lavoro, 6/I,4. – per compensi non dovuti, 5/I, 4. – per danno all’immagine, configurabilità,4/I, 4. – per diniego (illegittimo) di accesso, 3/I, 3. – per disfunzione amministrativa (non configurabilità), 5/I, 4. – per occultamento doloso di ammanchi, 1/I, 9. – per omessa tenuta del libretto delle misure, 4/I, 4. – per omessa trasmissione del certificato di fine lavori all’ente finanziatore, 4/I, 4. – per spese di missione non giustificate, 6/I,4. – per uso improprio di beni strumentali, 1/I, 9. Dimissioni : – “irritali” (caso Speciale), 6/I, 10. Dipendenti pubblici: – assunzione di autisti senza patente, 3/I, 8. – dirigenza ;analisi e prospettive, 2/I, 7. – dirigenza : spoil system, 2/I,12. – orario di servizio, suddiviso in tre fasce orarie, legittimità, ODEL, 6/I,2. – riposo settimanale, 3/I, 3 – seconda attività, 6/I, 6. – trattamento economico,1/I, 8. Difensore civico : Dott. Eugenio Mele, e il Dott. Giuseppe Mario Potenza, Nardò-Cenate, Via Erodoto, 22, terrazza, 13 agosto 2007. INDICE ANALITICO DEI TEMI TRATTATI NELL’ANNO 2007 (è indicato prima il numero della rassegna e il relativo anno e poi la pagina; per i temi contenuti nell’Osservatorio degli Enti Locali, allegato alla rassegna, è premessa la sigla ODEL ) Accesso: – diritto dei consiglieri comunali e provinciali, 2/I, 6. Alimenti: – princìpi e requisiti generali della legislazione, 3/I, 2 Ambiente: – amianto, necessità di smaltire i residui abbandonati, ODEL, 6/I, 1. – disposizioni correttive, 4/I, 2. – rifiuti solidi urbani, smaltimento, omissione, ODEL, 6/I, 2. – riordino della materia, 2/I, 5. – ticket antismog, controverso a Milano, ODEL, 4/I, 2. Aree demaniali e marittime: – competenza della gestione, ODEL, 5/I, 1. Atti: – di alta amministrazione, 3/I, 7. Autonomia locale: – una illegittima e indegna espressione, ODEL, 4/I, 1 s. e 5/I, 1. Animali: – protezione degli a. e dagli a.,4/I, 11 s Autoveicoli: – disciplina fiscale, 1/I, 4 s. Azione popolare: – legittimazione attiva,4/I, 3. – ammissibilità, 5/I, 4. Barboni: – proposta di eliminazione delle panchine, ODEL, 5/I,1. Beni culturali: - disciplina,1/I, 7. Beni paesaggistici: – modifiche alla disciplina, 2/I, 5 Bilancio: – armonizzazione dei bilanci pubblici, 2/I, 5. – legge finanziaria 2007, 4/I, 2. Camper: – questione della sosta, ODEL, 4/I, 1. Cani mordaci: – bambina azzannata e soffocata, 3/I, 8. Chimici: – prodotti c., effetti, disciplina, 6/I, 2. Codice: – dell’amministrazione digitale,2/I, 5. – delle autonomie locali, 1/I, 11. – di autoregolamentazione della formazione delle liste elettorali per le elezioni comunali e provinciali, 2/I, 12. 14 – funzioni, importanza della figura, 4/I, 5 ss. Direttore generale: – revoca, competenza, 5/I, 3. Diritti: – “inviolabili” della persona, 2/I, 9. Diritto: – d. civile, ricordo di Alberto Trabucchi, 6/I, 10. – mite, 1/I, 10. Conferenza Episcopale Italiana (Cei): – “sovvenzioni” alla C., 5/I, 11. Disabili: – tutela delle vittime di discriminazione, 3/I, 2 Economia: – rilancio economico, 2/I, 12; 3/I, 2; 6/I, 2. – interventi nel campo dell’e. degli enti locali: ricorso agli swap sul debito pubblico, ODEL, 6/I, 1. – e. malata, 5/I, 11 s. Energia: – competenza regionale nel settore, 4/I, 3. Elezioni: – comunali, validità della scheda, 1/I, 8. Elettorale (sistema): – “l’ABC”, 5/I, 5 s. Esposti: – generici, 1/I, 10. Etica: – e. dell’amore, rispetto della vita : ricordo di Albert Schweitzer, 5/I, .9. Fallimento: – limitazioni personali, 5/I,7; ODEI, 5/I, 2. Federalismo: – dei nostri tempi, 2/I, 6 s. – accordo storico, 3/I, 4 G8: – opinione, 3/I, 8. Finanziaria (materia): – disposizioni urgenti per il recepimento di direttive comunitarie in materia bancaria, creditizia e di intermediazione f., 5/I, 2. – disposizioni relative all’offerta pubblica o alla negoziazione di strumenti f., 5/I, 2. Giurisdizione: – competenza giurisdizionale in materia di eleggibilità alle cariche elettive, 6/I, 4. Ici: – addizionale, ODEL, 5/I, 1. Immobili: – limitazioni all’acquisto (illegittimità), 4/I, 3. Imprenditori: – agricoli : credito d’imposta, 1/I, 2 s. Incarichi: – criteri di conferimento degli esterni in relazione ai problemi degli interni, 2/I, 8 s. Incendi: – atti dolosi e di “piromani”, 4/I, 12. Incompatibilità: – processuale, 4/I, 3. Indulto: – concessione (2006), 3/I, 2. – legittimità in caso di condanne per reati terroristici, 6/I, 6. I.V.A.: – versamenti fiscali, 1/I, 5 s. Inerzia amministrativa : – conseguenze, ODEL, 6/I, 2. Lavoro: – l. nero, 6/I, 5s. Legge: – quando è ingiustizia, 2/I, 10. Letteratura: – scambio culturale, 1/I, 12 – critica letteraria (Luigi Maria Personè), 1/I, 14 s; 2/I, 14 ss. Liberalizzazioni: – l. dei settori produttivi, 2/I, 12; 3/I, 2; 6/I, 2. Mercato: – solidarietà e m, 5/I, 10. Multe: – anno record delle m., ODEL, 5/I,2. Pari opportunità: – coordinamento delle norme, 2/I, 5. Partigiani: – ricordo di Giorgio Morelli, 2/I, 10 s. Pedofilia: – “Giornata dell’orgoglio pedofilo”, 3/I, 6 s. Pena : – esecuzione della p. in Stato diverso, 6/I, 6. – p. di morte, premio a Kagame, “abolizionista” e assassino, 4/I, 13. Pensioni: – dei deputati, 1/I, 11. – di privilegio, 2/I, 5. Poesia: – Eugenio Montale (“Il male di vivere”), 2/I, 2 ss. – presentazione di raccolta (Giuseppe Mario Potenza), 1/I, 16, 2/I, 14 ss. Politica: – crisi della p., 6/I, 7 ss. – in memoria di Filippo Raciti, 5/I, 16. – un modo più credibile e meritevole di fare p., ODEL, 4/I,1. – politici in tv, 5/I, 16. – primato della p., 5/I,11 s. – spese del Palazzo, 5/I, 16. Posteggiatori abusivi: – ingiunzione del Sindaco di Roma, 3/I, 8. Potere : – un concetto stravagante di p., 6/I, 10. – più p. agli enti locali, ODEL, 5/I,1. Pubblica Amministrazione: – Guardia di Finanza, accusa di inefficienza, 4/I, 12. – assenteismo e scarso rendimento, 4/I, 10 s. – funzionamento, 1/I, 7. – mobbing, 4/I, 10, s. – la p.A. come strumento di solidarietà sociale: ricordo di Giorgio La Pira, 4/I, 14 ss; 5/I, 8 s. – pagamento di somme, controversia, competenza, 5/I, 3. – scelte in materia urbanistica, 1/I, 8. Prescrizione: – per i compensi al dipendente pubblico aventi natura risarcitoria, 6/I, 3 s. 15 – p. dell’azione di risarcimento in caso di danno indiretto alla p.A., 6/I, 4. Pubblico ministero: – possibilità di appello (legge “Pecorella”),1/I, 9. – soprusi e carriere lampo, 5/I,15. Questione meridionale: – un doppio binario per la percorrenza dal Sud al Nord, 4/I, 9 s. Reati: – aasociazione a delinquere, 3/I, 8. – corruzione , 2/I, 12. – crimini contro l’umanità (d.d.l. “Mastella”), 1/I, 9. – depistaggio (strage di Ustica), 1/I, 11. – non punibilità dei minori, 1/I, 11. – peculato, incidenza sulla candidabilità, 6/I,3. – rifiuto di assistenza ospedaliera, 1/I, 9. Regolamenti: – r. interno: del Comitato dei rappresentanti permanenti a Bruxelles (possibilità di dormire durante le riunioni, ma senza russare), 1/I, 11. – r. comunali: competenza per gli interventi suppletivi, 3/I, 2 Responsabilità: – “lo sguardo della r.”, recensione dell’opera di Mario Signore, 4/I, 14. – r. amministrativa, termine di prescrizione, 5/I, 2. Revisori dei conti: – criteri di scelta, 3/I, 3 . Sanità : – farmaci c.d. equivalenti, 3/I, 5. Ricorso: – ammissibilità dell’inoltro con racc.ta r.r., 3/I, 2. Scuole: – assenteismo, caso particolare, 4/I, 12 s. – degrado, 3/I, 7. – riforma (Fioroni), legge 11 gennaio 2007, n.425, 4/I, 2; decreto di attuazione, 5/I, 6 s. Servizi pubblici: – affidamento in house, legittimità, 6/I, 3. – a rilevanza economica, 1/I, 7. – di trasporto urbano, auto elettriche, ODEL, 6/I, 1. – di trasporto, nuova disciplina di affidamento, 1/I, 8. – di trasporto dei rifiuti solidi urbani, Commissione di inchiesta, 4/I, 2. – disservizio nei vari settori pubblici, risarcimento del danno, 4/I, 8. Sicurezza: – il problema della s. a Bari e in Puglia, 5/I, 15 s. – poteri subito agli enti locali, ODEL, 5/I, 1. – s. nell’abitato, ODEL, 4/I, 2. Società: – controlli, 1/I, 6. Spesa: – s. legali, rimborsabilità, 4/I,3. – s. per il pubblico impiego, contenimento, competenza, 5/I, 3. – s.di regioni ed enti locali, vincoli, 6/I,3. Storia: – ricerca sulla figura di Gesù Cristo (presentazione dell’opera “Gesù di Nazaret” di Joseph Ratzinger Benedetto XVI), 3/I, 9 ss. ; Gran Premio Capri San Michele all’opera, 5/I, 13; osservazioni critiche, 5/I, 13 ss. – id., osservazione critica dell’arcivescovo Carlo Maria Martini, 5/I, 13 ss. Sud del mondo: – Fondazione Giustizia e Solidarietà, dati sulle condizioni, 5/I, 9 s. Termini: – t. previsti da disposizioni legislative e di delegazione legislativa, proroga, 5/I, 2. Terrorismo: – pascolano, crescono e minacciano, 2/I, 11. – spigolature di t. nostrano, 3/I, 6. – “amici dei terroristi in Parlamento”, 4/I, 13. – “concerto per il terrorista”, 4/I, 13. – “giorno della memoria”, 5/I, 2. Tributi: – tassabilità di maghi, indovini e cartomanti, 2/I, 12. Turismo: – organismi centrali, 3/I, 2. Votazioni: – ha votato tre volte, ODEL 5/I, 2. Violenza: – “coerenza” di Edoardo Sanguineti, 2/I, 11 s. 16