Anno I – n.6 – novembre - dicembre 2007 – Distribuzione gratuita
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TERZO MILLENNIO
OSSERVATORIO GIURIDICO E CULTURALE
Corriere bimestrale
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Il diritto non è una spada che si presta a ulteriore violenza, ma un modo di risolvere i problemi
della convivenza: problemi di civiltà, di libertà, di benessere
Alberto Trabucchi
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Spigolature di legislazione e
giurisprudenza ………… pagg. 2 ss.
Una stretta sul lavoro nero
dall’Unione Europea e dall’Italia
…………………………….. pagg. 5 s.
La crisi della politica: da Pericle
fino ai nostri giorni …..……… pag. 7
Note di cronaca varia e costume
………………………..….. pagg. 9 ss.
(tra cui: - La controversa vicenda di
Silvia Baraldini ……….…. pagg. 9 s.
Uno stravagante concetto di potere
…………………………..…… pag. 10
Le dimissioni «irrituali» che
chiudono il caso Speciale
………………………….. pagg.10 s)
Alberto Trabucchi
Per gli atti legislativi e giurisdizionali si esclude la completezza della loro indicazione,
trattandosi di selezione. La collaborazione sotto ogni forma è gratuita.
Direttore editoriale, redazione: Gr. Uff. Dott. Giuseppe Mario Potenza - Direttore
responsabile: Dott. Salvatore Resta – giornalista pubblicista – Redazione: Via Belotto, 15/A Nardò (Lecce) - E-mail : [email protected]
Iscrizione al n. 961 del registro della Stampa del Tribunale di Lecce in data 19 marzo 2007
1
OSSERVATORIO GIURIDICO
Spigolature
di
giurisprudenza
legislazione
più sfavorevole rispetto a quella dell’ultimo attestato di
rischio. In caso di durata poliennale, l’assicurato può
recedere annualmente dal contratto senza oneri e con
preavviso di 60 giorni : per i contratti stipulati
antecedentemente alla data di entrata in vigore
della legge di conversione, il contratto dev’essere stato
in vita almeno 3 anni.
Per i mutui immobiliari non vi sono più spese notarili,
sono nulle le penali in caso di estinzione anticipata, e vi
sono tempi più rapidi per la cancellazione dell’ipoteca.
Nell’ambito dei rapporti assicurativi e bancari si fa
assoluto divieto di addebitare al cliente spese relative
alla predisposizione, produzione, spedizione, o altre
spese comunque denominate, relative a diversi casi
(indicati nella legge) di comunicazioni.
La legge reca misure urgenti per lo sviluppo
imprenditoriale e la promozione della concorrenza. In
particolare, si prevede una comunicazione unica al
registro delle imprese e per quanto riguarda una nuova
attività dà via libera una ricevuta rilasciata in tempo
reale.
Si prevedono misure per la liberalizzazione di alcune
attività economiche (parrucchiere, estetista, pulizia,
disinfezione, facchinaggio, autoscuola) : è sufficiente
la dichiarazione di inizio di attività, e non vi sono le
condizioni di distanza minima e di parametri
prestabiliti. Per l’attività di guida e di accompagnatore
turistico basta attestare i requisiti richiesti dalle leggi
regionali.
Circa gli scambi del gas naturale, le piccole e medie
imprese potranno comprare il gas on-line senza andare
alla frontiera.
Si prevedono pure misure in materia di affidamenti
contrattuali, di alta velocità, di rottamazione, di
trasporto pubblico, di istruzione tecnico-professionale e
di autonomia scolastica.
Una norma importante, infine – per la rilevanza
giuridica data ai criteri di equità e di equilibrio che si
configurano –, è la modifica della legge 7 agosto
1990, n.241, sulla semplificazione amministrativa : ove
la revoca di un atto amministrativo incida su rapporti
negoziali, l’indennizzo liquidato dall’Amministrazione
è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia
dell’eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei
contraenti della contrarietà dell’atto all’interesse
pubblico, sia dell’eventuale concorso dei contraenti o
di altri soggetti all’erronea valutazione di compatibilità
d tale atto con lo stesso interesse pubblico.
e
di Giuseppe Mario Potenza1
Legislazione
Decreto “Bersani”.- Il decreto “Bersani” rappresenta
indubbiamente
una significativa innovazione nei
criteri di tutela degli utenti dei vari servizi in non pochi
settori disciplinati dall’ordinamento. A seguito
dell’accenno fatto in precedenza (vedi TERZO
MILLENNIO, n.2/2007), giova riepilogare alcuni
punti significativi della normativa, particolarmente
vasta, a seguito della conversione in legge del decretolegge 31 gennaio 2007, n.7, nella legge 2 aprile 2007,
n.40 (“Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la
promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività
economiche e la nascita di nuove imprese, la
valorizzazione dell’istruzione tecnico - professionale e
la rottamazione di autoveicoli”): le modifiche apportate
dalla legge di conversione sono stampate con caratteri
corsivi.
Si fa divieto agli operatori di telefonia, di reti televisive
e di comunicazioni elettroniche applicare costi fissi e
contributi per la ricarica di carte prepagate aggiuntivi
rispetto al costo del traffico telefonico o del servizio
richiesto; si vieta la previsione di scadenze di utilizzo
del traffico o del servizio; è obbligatorio garantire
maggiore trasparenza nell’indicazione delle tariffe:
l’offerta dei prezzi di telefonia deve evidenziare tutte le
voci che compongono l’offerta; non si può imporre
obbligo di preavviso superiore a 30 giorni; è possibile
trasferire le utenze senza vincoli temporali o ritardi non
giustificati.
Si fa obbligo di trasparenza sui prezzi dei carburanti e
avvisi tempestivi in caso di incidenti sulle strade ed
autostrade.
Le offerte e i messaggi pubblicitari di voli aerei
debbono indicare il costo effettivo totale comprensivo
di spese, tasse e altri oneri aggiuntivi, nonché il numero
dei posti disponibili al prezzo indicato nella
promozione e la durata dell’offerta.
La data di scadenza dei prodotti alimentari dovrà essere
apposta sulla confezione in uno spazio facilmente
individuabile e leggibile in modo chiaro e indelebile.
Si fa divieto del vincolo di durata decennale per polizze
del ramo danni e di peggioramento immotivato della
classe bonus-malus per i contratti RC auto. In caso di
cessazione del rischio assicurato o in caso di
sospensione o di mancato rinnovo del contratto per
mancato utilizzo del veicolo, l’ultimo attestato di
rischio conseguito conserva validità per cinque anni.In
caso di stipulazione di un nuovo contratto per un altro
veicolo della stessa tipologia acquistato da chi è già
titolare di una polizza o da chi stabilmente convive con
il suo nucleo familiare, non si può assegnare una classe
Regolamentazione
degli
effetti
sull’uomo,
sull’ambiente e sugli animali di prodotti chimici. – Il
d.lgs. 2 marzo 2007, n.50, recepisce le direttive
comunitarie 2004/9/CE e 2004/10/CE, riguardanti
l’ispezione e la verifica della buona pratica di
laboratorio (B.P.L.), nonché il ravvicinamento delle
disposizioni relative all’applicazione dei principi di
B.P.L. e al controllo della loro applicazione. Si tratta,
tra l’altro, di regolamentazione degli studi per le prove
non cliniche mirate a valutare gli effetti sull’uomo,
sull’ambiente e sugli animali di tutti i prodotti chimici,
tra cui cosmetici, prodotti chimici per l’industria,
1
Autore di pubblicazioni in materia amministrativa e
penale, revisore contabile, conferenziere, già segretario
generale della provincia di Alessandria.
2
detergenti,
additivi,
coadiuvanti,
solventi,
aromatizzanti, antiparassitari e costituenti chimici di
materiali destinati al contatto con gli alimenti.
dev’essere tecnico e deve svolgersi in via esclusiva o
prevalente, “così da incidere sulla formazione
dell’attività amministrativa”. Nella fattispecie era in
ballo la qualità di componente della Commissione
Elettorale Circondariale (CEC), che, però, non è stata
ritenuta dalla S.C. causa di ineleggibilità.
Giurisprudenza
CORTE COSTITUZIONALE
Interpretazione
di
norma
che
prevede
l’incompatibilità alla carica di sindaco. - La Corte di
Cassazione civile, Sez. I, con sentenza 16 agosto 2005,
n. 16956, ha chiarito il rapporto che intercorre tra
l’ipotesi di incompatibilità – alla carica di sindaco,
presidente della provincia, consigliere comunale,
provinciale e circoscrizionale – di chi ha una lite
pendente con l’ente di cui all’art. 63, comma 1, n.4,
del t.u. degli enti locali e la deroga a tale norma che è
contenuta nel comma 3 dello stesso articolo. La ratio di
tali disposizioni, ha spiegato la Suprema Corte,
consiste nell’ intento di escludere fra le cause di
incompatibilità le controversie insorte “per il
perseguimento degli interessi generali e non già per fini
personali dell’amministratore”.
Nella fattispecie , a seguito dell’impugnazione dinanzi
al T.A.R. del provvedimento di revoca della nomina
di assessore, si era configurata
l’ipotesi di
incompatibilità prevista dal comma 1, n. 4, del citato
articolo, ma il T.A.R. aveva ritenuto applicabile la
deroga di cui al comma 3 dello stesso articolo,
trattandosi di lite connessa all’esercizio del mandato di
consigliere : la S.C. ha rigettato il ricorso in quanto la
richiesta giudiziale di conservazione della carica di
assessore non può ritenersi un fatto estraneo al
mandato ricevuto.
Modifica dell’incidenza dei reati di cui all’art. 314
c.p. sulla candidabilità alle elezioni comunali e
provinciali.- La Corte costituzionale, con sentenza 9
maggio 2007, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art.7, comma 1, lett. a), del decreto-legge 29
marzo 2004, n.80 (“Disposizioni urgenti in materia di
enti locali”), convertito, con modif., dalla l. 28 maggio
2004, n.140. Tale norma limita – così modificando
l’art. 58 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico
degli enti locali) – alla condanna definitiva per il delitto
previsto dal primo comma dell’art.314 c.p. (peculato)
le ipotesi di incandidabilità alle elezioni provinciali,
comunali e circoscrizionali, che prima erano
considerate anche per gli altri commi del citato
art.314. Si tratta, infatti, ha considerato la Corte, di una
norma estranea rispetto alla materia (disciplina degli
enti locali) delle altre disposizioni del decreto-legge in
cui è inserita, riguardando, la determinazione delle
cause di incandidabilità e di incompatibilità, la materia
elettorale.
Vincoli statali alle spese di regioni ed enti locali . –
La Corte costituzionale, con sentenza 17 maggio 2007,
n.169, ha dichiarato non fondate le censure di
illegittimità costituzionale dell’art.1, commi da 198 a
201 e da 203 a 206, della legge 23 dicembre 2005,
n.266 (legge finanziaria 2006), che ponevano a carico
delle amministrazioni delle regioni e degli enti locali
un limite alla spesa per il personale e stabilivano che
questi possono conseguire l’obiettivo di riduzione di
tale spesa attraverso interventi di riduzione dei costi di
funzionamento degli organi costituzionali, in quanto il
legislatore statale può legittimamente imporre, con una
disciplina di principio, vincoli agli enti autonomi per
motivi di coordinamento nazionale.
La Corte ha dichiarato, invece, l’illegittimità
costituzionale del comma 202 dell’art.1 della citata
legge, atteso che con tale norma si impone una
puntuale modalità di utilizzo di risorse proprie delle
regioni, rivelandosi come una specifica prescrizione di
destinazione delle risorse stesse.
CONSIGLIO DI STATO
Legittimità degli affidamenti in house.- Il T.A.R.
Lazio aveva accolto l’impugnativa relativa alla delibera
con la quale il Comune di Roma aveva proceduto
all’affidamento diretto dei servizi di progettazione,
conservazione, manutenzione, documentazione e
catalogazione dei beni culturali ad una società della
quale il Consiglio comunale aveva acquistato l’intero
capitale sociale.
Il Consiglio di Stato, Sez. VI, con decisione 3 aprile
2007, n.1514, ha accolto il ricorso, pronunciandosi
sulla possibilità o meno, da parte del Comune, di
affidare, oltre ai servizi di valorizzazione dei beni
culturali, anche i lavori di manutenzione e restauro,
compresa la progettazione. La decisione negativa ha
tratto i suoi motivi dalla normativa disciplinatrice dei
beni culturali (d.lgs. n.42/2004), che prevede forme di
gestione dell’attività di valorizzazione anche attraverso
società pubbliche in house, e dal fatto che alla
valorizzazione non sono ascrivibili le attività di
progettazione, conservazione e manutenzione, in
assenza di una espressa disposizione di legge.
CORTE DI CASSAZIONE
Interpretazione di norma che prevede l’ineleggibilità
a sindaco. - La Corte di Cassazione civile, Sez. I, con
sentenza 15 aprile 2005, n. 7925, ha chiarito i
presupposti di applicabilità dell’art. 60, comma 1, n.5,
del t.u. degli enti locali, che riguarda la ineleggibilità a
sindaco, presidente della provincia e consigliere
comunale, provinciale e circoscrizionale, dei titolari di
organi individuali e dei componenti di organi collegiali
che esercitino poteri di controllo sui comuni e
province. Tale potere, infatti, ha ritenuto la Corte,
Validità ed efficacia delle
comunale. - Il T.A.R.
respinto il ricorso fatto
consiliare di surrogazione
3
dimissioni del consigliere
Calabria-Catanzaro aveva
avverso la deliberazione
del consigliere comunale,
considerato dimissionario a seguito delle dimissioni
collettive presentate, ma senza l’esito voluto dello
scioglimento del consiglio.
Il Consiglio di Stato, Sez.V, con decisione 12 giugno
2007, n. 3137, ha respinto l’appello, confermando la
sentenza di primo grado, in quanto ha ritenuto che la
norma di cui all’art. 141, lett.b), n.3, del d.lgs.
n.267/2000 (t. u. degli enti locali), che disciplina
l’ipotesi di scioglimento del consiglio per cessazione
dalla carica, per dimissioni contestuali, della metà più
uno dei consiglieri, non introduce una diversa forma di
dimissioni rispetto a quella prevista dall’art.38 dello
stesso d.lgs. Con la norma in parola, infatti, il
legislatore ha solo previsto l’effetto dello scioglimento
del consiglio quale conseguenza del verificarsi del
mero fatto delle dimissioni contestuali.
amministrativa va individuato nel momento in cui
sorge per l’ente pubblico l’obbligo di risarcire il terzo e
contestualmente nasce il diritto di rivalsa verso il
proprio dipendente o amministratore; ne consegue che
in caso di lodo arbitrale che abbia condannato la
Pubblica Amministrazione al pagamento di una somma
di denaro in favore di un professionista per mancata
corresponsione di una parcella, il danno erariale si
intende concretizzato nel momento in cui il lodo è stato
pronunciato, perché il credito solo allora è divenuto
certo, liquido ed esigibile”.
Nella fattispecie un ingegnere, al quale era stato dato
l’incarico di redazione di un progetto di lavori di
realizzazione delle opere finalizzate al convogliamento
e smaltimento delle acque meteoriche, aveva instaurato
un giudizio arbitrale per non aver ricevuto quanto
chiesto con la parcella. Il Comune aveva impugnato la
sentenza alla Corte d’Appello, eccependo la
prescrizione del diritto al risarcimento a causa del
decorso di cinque anni dalla data in cui si era verificato
l’evento dannoso. Il procuratore regionale aveva
chiesto la condanna dell’Amministrazione, integrando,
l’erogazione della somma, gli estremi del danno per il
Comune in relazione alle anomalie del procedimento di
approvazione del progetto di massima.
TRIBUNALI REGIONALI AMMINISTRATIVI
Prescrizione decennale e non quinquennale per i
compensi al dipendente pubblico aventi natura
risarcitoria. - Il T.A.R. Puglia-Lecce, Sez.II, con
decisione 12 aprile 2006, n.3077, ha accolto il ricorso
di un ex dipendente dell’ASL LE/1 mirato al
riconoscimento e alla liquidazione dell’indennità
sostitutiva per il mancato godimento del congedo
ordinario negli anni 1991, 1992 e 1993, avendo
l’Amministrazione ritenuto prescritte le relative
somme. Il T.A.R., con riferimento all’orientamento
espresso in merito dalla Corte di Cassazione, ha
considerato la natura risarcitoria – con la conseguente
applicazione della prescrizione decennale –
dell’indennità in parola, in quanto “correlata ad un
inadempimento del datore di lavoro dell’obbligazione
contrattuale di concedere le ferie” , e quindi
“finalizzata ad indennizzare il lavoratore per il danno
subito a seguito del mancato ristoro delle energie
psicofisiche”.
Danno erariale per spese di missione ingiustificate. –
La Corte dei conti, Sez. giurisd. Regione Sicilia, con
decisione 13 aprile 2007, n.1064, ha individuato il
danno all’erario, a proposito di missioni dei pubblici
amministratori, nei casi “in cui non sia ravvisabile una
compatibilità, concretamente apprezzabile, delle scelte
amministrative con i fini istituzionali dell’ente” che,
pertanto, “esulano dalla sfera di autonomia che il
legislatore ha inteso salvaguardare dal sindacato della
Corte dei conti”.
Nella fattispecie il Sindaco e l’Assessore di un Comune
erano stati chiamati a rispondere di danno erariale per
le spese sostenute per la partecipazione alla Mostra
Internazionale d’Arte Cinematografica a Venezia.
Competenza giurisdizionale in materia di eleggibilità
alle cariche elettive.- Il T.A.R. Puglia-Lecce, Sez.I,
con decisione 31 maggio 2007, n.2203, pronunciandosi
sul ricorso di un candidato al Consiglio comunale
avverso l’esclusione, da parte della Commissione
elettorale circondariale, ai sensi dell’art.58, comma 1,
lett.a), del d.lgs. n.267/2000 (t.u. enti locali), nonché
sull’eccezione circa il difetto di giurisdizione del
giudice amministrativo, ha affermato la propria
giurisdizione, non trattandosi di diritto all’elettorato
passivo di cui all’art. 51 della Costituzione, ma del
buon
andamento
e
dell’imparzialità
dell’amministrazione di cui all’art. 97 della
Costituzione stessa.
Responsabilità derivante da assunzione di segretario
particolare senza contratto di lavoro. - La Corte dei
conti, Sez giurid. Puglia, con decisione 17 aprile 2007,
n.241, ha accertato la responsabilità per colpa grave
del Presidente di una Comunità montana per
l’assunzione di un collaboratore esterno, da assegnare
alla sua segreteria particolare e ufficio stampa, senza
contratto di lavoro a tempo determinato, come previsto
dalla legge per la conseguente applicazione del
contratto nazionale di lavoro del personale degli enti
locali.
Non sono state ritenute fondate, invece, le altre due
censure fatte dal Procuratore regionale : la mancanza
del necessario requisito culturale, e cioè la laurea (tale
requisito non è previsto per funzioni diverse da quella
direttiva), e la mancata dimostrazione della inidoneità
professionale del personale interno (non rilevante,
essendo sufficiente, ai fini dell’assunzione, che l’ente
non versi in condizioni di dissesto o di deficit
strutturale).
CORTE DEI CONTI
Prescrizione dell’azione di risarcimento in caso di
danno indiretto della p.A.- La Corte dei conti, Sez.
giurisd. Regione Sicilia, con decisione 3 aprile 2007,
n.935, ha osservato che “in caso di danno indiretto a
carico della Pubblica Amministrazione il dies a quo
della prescrizione dell’azione di responsabilità
4
OSSERVATORIO CULTURALE
regioni meridionali, con il 37% delle posizioni di
lavoro irregolare, complessivamente verbalizzate dalle
Fiamme Gialle. In testa la Campania(3.263 casi, il 15%
del totale), seguita dal Lazio(2.819 casi, 13%) e dalla
Lombardia (2.337 casi 11%). Molti casi di lavoro nero
e irregolare sono stati scoperti tra i servizi alle imprese,
il manifatturiero, le attività alberghiere e di
ristorazione, le costruzioni e il lavoro domestico.
Quest’ultimo tipo di lavoro-secondo un recente
rapporto Acli- è prevalentemente femminile(84%),
dove sono protagoniste donne dell’Europa dell’Est
(31% o delle ex repubbliche sovietiche(29%) che al
57%
lavorano
in
nero
nel
nostro
Paese.(cfr.www.stranierinitalia.it del 22-6-2007). Con
il Decreto Bersani, poi, si è estesa la nozione di lavoro
sommerso a tutte le attività lavorative, non limitandola
al solo lavoro subordinato. Dal 12 agosto 2006, in
aggiunta alle ulteriori sanzioni, per ogni lavoratore
impiegato, in nero, è prevista una maxisanzione da
1.500 a 12.000 euro, oltre a 150 euro per ogni giornata
di lavoro effettiva. Pertanto, probabilmente, a seguito
di questa stretta governativa, analizzando il dettaglio
dei dati, si scopre che il fenomeno del lavoro in nero ha
un incremento lieve rispetto all’anno 2006 (+ 4,37%
con un totale di 14.762 casi) (cfr. “Il Sole 24 Ore”, del
31 agosto 2007). Ma, sempre in tema di guerra aperta
al lavoro nero nel nostro Paese, proprio dalla Regione
Puglia è partita nel 2006, la prima legge regionale, più
avanzata, dell’Unione europea, per far fronte, anche, ad
una situazione di lavoro nero estrema. Peraltro, va
detto che in Puglia si parla di rumeni, bulgari,
polacchi, africani come in un mondo senza regole,
come ha messo in evidenza il regista autore di un
recentissimo “cortometraggio” da titolo: “L’oro rosso
si tinge di nero” (leggi:lavoro nero), Cesare Fragnelli
di Martina Franca, presente al Festival des Films du
Monde di Montreal in Canada. Egli , con il suo filmdenuncia, rappresenta: “Una Puglia (il territorio
foggiano, in particolare,ndr) che con i pomodori (l’oro
rosso) ha fatto i soldi massacrando di botte i braccianti
stranieri che protestano, alloggiandoli in tuguri
pericolanti, senza acqua, né luce, né igiene. Padroni
disposti a tutto pur di proteggere i propri affari,
comprese le truffe per le sovvenzioni europee a
sostegno dell’agricoltura”(cfr. “La Gazzetta del
mezzogiorno” del 2 settembre 2007). Nello scorso
mese di luglio, poi, c’è stato l’avvio della “cabina di
regia”, per la lotta al lavoro nero e sommerso con il
Convegno nazionale del Ministero del Lavoro, svoltosi
a Bari. Peraltro, “La legge varata dalla Regione Pugliaha detto il Presidente Nichi Vendola-è oggi
considerata, in Europa, il punto più avanzato e
illuminato, quello che cerca da un lato di difendere i
diritti soggettivi dei lavoratori che non possono mai
essere ridotti in condizioni di sfruttamento da moderno
Medioevo, ma anche, quello di difendere le imprese
che devono competere dentro criteri di regolarità”(cfr.
“Quotidiano” di Puglia, del 1° settembre 2007). Ma, in
conclusione, dobbiamo pur dire, per onestà
intellettuale, che, in realtà, in quasi tutti i Paesi Ue sono
già previste sanzioni, più o meno pesanti, contro questo
Una stretta sul lavoro nero dall’Unione
Europea e dall’Italia
di Salvatore Resta2
In Europa la vita delle imprese che impiegano
immigrati clandestini è diventata grama. La
Commissione europea ha elaborato (maggio 2007) un
progetto di Direttiva che prevede infatti, per chi ricorre
al lavoro nero di cittadini extra-comunitari, un’ampia
gamma di sanzioni: da quelle amministrative fino alle
penali per i reati più gravi, passando per le multe, più o
meno salate. La novità sarà, comunque, l’introduzione,
per la prima volta, di sanzioni minime da applicare in
tutti i 27 Paesi dell’Unione europea. Non solo. I
lavoratori clandestini potranno denunciare i propri
datori di lavoro per reclamare il salario loro dovuto, in
base ai contratti di lavoro di categoria. Ma c’è di più !
Se essi coopereranno con le autorità di polizia,
accettando anche di fare rientro nel rispettivo Paese,
potranno fruire di permessi di soggiorno temporaneo
per poter portare a termine eventuali azioni legali,
intentate contro il proprio datore di lavoro. E qui ci
chiediamo: perché un giro di vite, così severo ?
“Perché,- ha risposto Franco Frattini, vice Presidente
della Commissione responsabile di Immigrazione e
Giustizia -l’occupazione illegale è la vera molla che
alimenta l’immigrazione clandestina, la quale è un
fenomeno che dilaga minacciando uno dei pilastri del
nostro sistema democratico, cioè il rispetto della
legalità; inoltre le sanzioni, inizialmente minime,
saranno un deterrente efficace per dare ai trasgressori
la certezza che saranno applicate in modo coerente su
tutto il territorio europeo”. Peraltro, nell’Unione sono
registrate 22 milioni di imprese, il 99% delle quali sono
Pmi (Piccole e medie imprese). L’anno scorso i vari
ministeri nazionali competenti hanno fatto 500.000
ispezioni (le più numerose in Italia e Spagna), cioè sul
2% del totale delle imprese. Il che significa che il
rischio di essere scoperti è quasi inesistente. Eppure in
Europa di immigrati clandestini, secondo le statistiche
Onu, ce ne sarebbero, ormai, tra i 7 e gli 8 milioni. Con
un afflusso annuo che sfiora il milione. L’Italia, dicono
i dati Ocse, è il Paese che ha il record dei lavoratori
clandestini (tra mezzo milione e 700.000), seguiti dalla
Grecia con 400.000 e dalla Gran Bretagna con 200.000.
In 9 Paesi dell’Unione, poi, tra cui l’Italia, il lavoro
nero degli immigrati sforna il 15% dei rispettivi Pil.
Pertanto, l’iniziativa Frattini rischia, dunque, di costare
cara a chi lucra, illegalmente, sul lavoro sommerso
(cfr. “Il Sole 24 Ore” del 15 maggio 2007). Per contro,
nel nostro Paese sta aumentando la diffusione del
lavoro sommerso. Gli accertamenti della Guardia di
Finanza sui primi 8 mesi di quest’anno hanno scovato
21.384 lavoratori irregolari e in nero, con un
incremento del 13%, rispetto al dato del 2006 (18.898),
restrato nello stesso periodo.
Il fenomeno è maggiormente
diffuso
nelle
2
Giornalista,
pubblicista,
funzionario
all’Amministrazione provinciale di Lecce, autore di
pubblicazioni riguardanti i crimini informatici .
5
fenomeno del sommerso. Spesso,però, tali sanzioni non
si applicano, o perché non ci sono risorse finanziarie o
informazioni per farlo. O, perché, ancora, finora, c’è
chi ha preferito una repressione severa e chi, invece,
una soft.
Dai mutamenti epocali degli anni novanta, quando per
una serie di ragioni che non è possibile in questa sede
indagare, il sistema politico in essere si è dileguato, i
partiti sono andati alla ricerca (e ancora lo sono) di
denominazioni nuove, in una frenetica ed incessante
corsa a cambiare nome, quasi come la nuova
denominazione potesse cancellare misfatti precedenti e
rifondare una nuova identità, il tutto in un
frammischiamento integrale di ideologie, in cui tutti
sono uguali a tutti e dove mancano vere e proprie
precise identificazioni di valori.
E allora, venuto meno l’ombrello ideologico
(ricordiamo tutti il votare “turandoci il naso”), che in
qualche modo identificava un partito, sono rimasti gli
uomini, che non sono peggiori dei precedenti, ma sono
solo senza quell’ombrello di idee che ne faceva dei
simboli; ecco perché la crisi, sempre presente nella
politica, ha assunto oggi punte ben più gravi e forse
irreversibili di critica.
La crisi della politica : da Pericle fino ai nostri
giorni
Il 13 agosto 2007 ha avuto luogo a Nardò, nella sede
estiva dell’Associazione “Terzo Millennio” (Terrazza
“Cenate”), un incontro culturale sul tema : “La crisi
della politica : da Pericle ai nostri giorni”, organizzato
dalla stessa Associazione. L’argomento è stato trattato
dal Dott. Eugenio Mele, Consigliere di Stato, al quale
ha fatto seguito, sotto altri aspetti, una relazione del
Dott. Giuseppe Mario Potenza, Direttore editoriale di
questa Rassegna. Sull’argomento stesso, che ha
suscitato particolare interesse nei numerosi
intervenuti, si è aperto un vivace dibattito con diversi
interventi non programmati. Si riporta qui appresso il
testo delle relazioni nella stesura poi meglio curata
dagli stessi Autori con appositi sottotitoli, nonché una
sintesi dei successivi interventi (Emilio Rubino).
2. - Un excursus storico. - E’ utile ed anche istruttivo
toccare alcuni punti salienti della storia della politica,
individuando alcuni elementi che in qualche modo
hanno impresso una sorta di sigillo alla medesima,
condizionando anche per il futuro determinati
comportamenti, di cui ancora oggi si domandano le
ragioni.
Relazione del Dott. Eugenio Mele
1. - Significato. - Il termine “politica” ha il significato
letterale di arte di governo della città3 e dovrebbe
riferirsi esclusivamente a ciò, ma in prosieguo di tempo
il termine stesso ha assunto un significato allargato,
riferendosi sempre più spesso anche alla fase
precedente quel governo e, in particolare, a quella che
concerne la battaglia per l’elezione alle varie cariche
pubbliche o alle schermaglie dialettiche che hanno
luogo intorno al governo. In termini più propri, si
distingue lo “statista”, vale a dire colui che governa lo
Stato, e il “politico”, vale a dire colui che ha scelto
come avventura della propria esistenza la conquista e la
tenuta del potere.
Perché si avverte oggi una crisi della politica, vale a
dire una sorta di (maggiore) incapacità di
colloquio
tra chi opera in quell’area e chi li ha scelti ?
Non che prima ci fosse un idillio fra amministratori ed
amministrati: chi governa, dovendo soddisfare esigenze
pubbliche (cioè di tutta la collettività), inevitabilmente,
non potrà mai avere l’unanimità dei consensi popolari,
ma la vicenda appare oggi più grave, in quanto la
contestazione non sembra dirigersi più su singoli
episodi di questo o quel politico o sulla poca attenzione
a questo o a quel problema, ma sembra investire la
politica in quanto tale, non più capace di avere una
direzione, senza specifici valori morali ai quali fare
appello, senza idee, abbandonata a se stessa, alla
ricerca di un quid che non trova; in altre parole, isolata
dalla collettività non tanto in quanto bada a se stessa
(come era avvenuto in passato) ma soprattutto in
quanto non in grado neppure di badare a se stessa.
3
2.1. - Pericle e la mistoforia. - E’ noto dai libri di
storia che l’età di Pericle fu per Atene l’età dell’oro ed
anche l’epoca in cui nasce e si afferma la democrazia,
quale particolare modo di partecipazione alla cosa
pubblica a cui è chiamato tutto il popolo.
Ed inventore di essa fu senz’altro Pericle, anche se gli
scopi forse erano meno nobili di quanto si potesse
pensare.
All’epoca (siamo nel quinto secolo a.C.), i
rappresentanti dell’Assemblea erano tenuti a finanziare
giochi e spettacoli pubblici, per cui soltanto i cittadini
in possesso di un notevole patrimonio personale o
familiare potevano aspirare a tale carica; fu allora che
Pericle introdusse (o meglio, fece introdurre) la
cosiddetta mistoforìa4, vale a dire il pagamento di
un’indennità ai membri eletti all’Assemblea5, così che
potevano partecipare all’agone elettorale ed essere
eletti anche soggetti che non possedevano alcun
patrimonio.
E l’invenzione fu doppia perché il finanziamento della
mistoforìa non faceva carico direttamente sugli
ateniesi, ma sul tesoro, depositato presso l’oracolo di
Delfi, alimentato dai versamenti che facevano le altre
città greche ad Atene, perché questa le proteggesse da
eventuali future invasioni dell’esercito persiano.
Come si è detto, l’invenzione ebbe forse meno nobili
programmi, in quanto gli eletti finivano per essere grati
a Pericle, il quale in questo modo si era garantita una
4
C. Mossè, Pericle, l’inventore della democrazia,
Laterza editore, 2006, passim.
5
Sarebbe l’antesignano dell’attuale indennità
riconosciuta ai parlamentari dell’epoca moderna.
Dal greco techne politiké.
6
supremazia in Atene che durò fino alla sua morte, per
peste, in un’Atene assediata dagli spartani.
2.2. - Il sistema politico nella Roma repubblicana. A Roma, durante l’epoca repubblicana, si sviluppò un
sistema politico tutto particolare, in cui campeggiava
l’aristocrazia, formata dai patrizi, discendenti delle tre
tribù che avevano dato luogo al sorgere della città6 e
dei ricchi plebei che avevano conquistato la parità con
i primi, e nell’ambito della quale vi era la più ampia
democrazia, almeno fino a quando non si ruppe il
meccanismo e si affermarono uomini forti (Mario,
Silla, prima, e infine Cesare, con il quale si può dire
che la Res publica è tramontata per sempre).
Il sistema era abbastanza complesso, ma connaturato ai
valori esistenti all’epoca nell’ordinamento: il potere
esecutivo (imperium maius)7 era esercitato da due
consoli, a cui si poteva contrapporre il diritto di “veto”
del tribuno della plebe, i consoli erano eletti dai comizi
centuriati (che possiamo individuare nel popolo), ai
quali comizi centuriati venivano presentate dai consoli
le proposte di legge, che potevano essere approvate o
meno, ma non modificate dai comizi medesimi. Le
leggi stesse, dopo l’approvazione, abbisognavano,
però, dall’auctoritas del Senato, che era il vero e
proprio centro direzionale della politica della
Repubblica, ma anche i senatori, a loro volta, erano
soggetti alle liste censorie, predisposte dai censori, che
individuavano i degni e gli indegni di vestire il
laticlavio.
Come si vede, un meccanismo perfetto, delineato a
garantire all’aristocrazia il governo della città e che
diede i suoi frutti portando alla conquista di tutto il
mondo allora conosciuto.
sottomessi, fino a quando la questione divenne
intollerabile per questi ultimi, i quali pretesero che la
questione fosse previamente sottoposta ad una sorta di
arengo, “the Parliament”, ove appunto fossero stabilite
regole certe sul prelievo del sovrano.
Ecco, quindi, che nascono due forze, che si controllano
vicendevolmente: il sovrano, da un lato, e i nobili,
dall’altro, con alterne fortune.
Da ciò probabilmente nasce quel dualismo che tuttora
caratterizza i paesi di origine anglosassone9, a
differenza dei paesi del continente europeo, ove ogni
signore e signorotto governava il suo feudo
autocraticamente, per cui in questi paesi, e in Italia in
particolare, si è andati sempre alla ricerca dell’”uomo
della provvidenza”, a cui affidare tutto il potere, fino a
quando non fosse subentrato un altro uomo forte.
2.4. - Montesquieu e la tripartizione dei poteri. Proseguendo, sia pure con sbalzi temporali notevoli,
andiamo al secolo dei lumi e a Montesquieu10, il quale,
profondamente innamorato del sistema britannico della
sua epoca e forse travisandone ampiamente il
significato, elaborò il criterio della tripartizione dei
poteri, tuttora incontrastato principio dei paesi a
carattere parlamentare.
Il sistema si basa sul primato della legge e, quindi,
delle assemblee parlamentari, i cui componenti (eletti
dal popolo), interpretando i bisogni della collettività,
emanano i provvedimenti legislativi più opportuni,
questi provvedimenti sono poi eseguiti fedelmente dal
potere esecutivo (il governo) e, nel caso di non corretta
esecuzione, interviene il terzo potere, quello
giurisdizionale, a mettere a posto le cose, facendo
rientrare l’esecuzione nell’alveo originario della legge.
Il meccanismo, astrattamente perfetto, in quanto
determina un equilibrio tra i tre suddetti poteri, che si
controllano a vicenda, nel concreto ha mostrato
moltissime pecche, in quanto soprattutto il potere
esecutivo, che è quello che in fondo propone e fa
approvare le leggi, e qualche volta anche il potere
giurisdizionale, che è quello che interpreta le leggi,
hanno sempre avuto un sopravvento concreto sul
cosiddetto primo potere (quello legislativo).
2.3. - L’Inghilterra di Giovanni senza terra. - Il
Medio Evo, si sa, non fu un periodo di grandi
realizzazioni democratiche; l’Europa tutta, articolata
nel sistema feudale, con a capo l’imperatore (del sacro
romano impero, prima, e del sacro romano impero
germanico, poi), visse una stagione di ristagno.
Nondimeno, è proprio in questo periodo che si afferma
una caratteristica fondamentale del sistema politico
moderno: l’alternanza, radicata profondamente nel
sistema anglosassone.
La storia può essere, più o meno, così riassunta.
Morto Riccardo Cuor di Leone, durante il corso di una
crociata, sale al trono d’Inghilterra il fratellastro,
Giovanni senza terra, il quale, tra i tanti difetti8, aveva
quello dell’avarizia, per cui chiedeva continuamente e
senza preavviso denaro ai baroni, feudatari a lui
3. La crisi della politica oggi. - Il vago excursus
appena esposto e che si è soffermato sulle vicende
salienti della vita politica, soprattutto dell’Occidente,
dà già un’idea di come la stessa sia sempre stata,
nonostante il susseguirsi quasi incessante di
dichiarazioni contrarie, l’appannaggio di pochi, vuoi
chiusi in caste difficilmente accessibili (come il sistema
romano repubblicano), vuoi formalmente aperte, ma
sempre difficilmente accessibili al soggetto qualunque,
intenzionato a non dedicarsi professionalmente ad essa.
Soprattutto, si è assistito, e ciò è avvenuto in maggior
misura in quello che è stato chiamato il “secolo breve”
6
Ramnes, Tities e Luceres.
L’imperium maius ac infinitum era invece quello
esercitato dal dictator, organo traordinario di durata
semestrale.
8
Non si dimentichi, però, che, nonostante il
personaggio fosse scialbo, fu lui ad emanare (o,
meglio, fu costretto ad emanare) la Magna Charta
libertatum, nell’ambito della quale vi era un articolo
che riguardava l’habeas corpus, che poi Hobbes e
Beccarla fecero proprio parecchi secoli dopo.
7
9
Si badi che non era democrazia, ma sistema
aristocratico puro, in un certo qual modo simile a
quello della Res publica Romanorium.
10
Famosa la sua opera intitolata L’esprit des lois.
7
(il secolo ventesimo) ad una sorta di astrazione del
mondo politico dal mondo reale.
Il primo, infatti, si è sempre più specializzato in
formule dialettiche (spesso di parte a tutti i costi,
ideologiche o anche ideali nella parte più nobile), che
poi non erano neppure né capite né seguite dalla
maggioranza dei suoi componenti, mentre il secondo
ha sempre più perso fiducia che i cosiddetti “politici”
affrontassero e risolvessero i problemi pratici
dell’esistenza, così che (soprattutto nel nostro paese) si
sono industriati per ottenere favori personali, sia
raggruppandosi ed opponendosi ai politici mediante
associazioni e gruppi di vario genere (chi non ricorda
la teoria dei vasi di coccio e di quelli di ferro elaborata
da don Abbondio nei Promessi Sposi di Alessandro
Manzoni?), sia collegandosi con gli stessi a vario titolo,
chiedendo e promettendo favori.
Ma queste posizioni, entrambe antagonistiche del vero
senso civico, sono state un rimedio necessitato, che
nasce dal fatto che non vi è, oggi più che mai, alcun
rapporto fiduciario tra i cittadini e i rappresentanti della
politica.
Infatti, se questi ultimi devono risolvere i problemi
dell’esistenza di una comunità, devono, prima di ogni
altra cosa, conoscere questi problemi, e per conoscere i
medesimi bisogna viverli.
Abbiamo mai visto un uomo politico di un certo livello
fare la fila all’Ufficio postale, o prendere una
metropolitana o fermarsi correttamente di fronte ad un
semaforo rosso?
Ebbene, la crisi della politica, di cui si parla tanto ai
giorni nostri, non è tanto un fatto collegato con
corruzioni e malversazioni (che sono sempre fatti
patologici), quanto e soprattutto ad una sfiducia
epocale nei politici, i quali parlano (e quel che è
peggio, legiferano) dei problemi come se questi fossero
problemi della luna, senza conoscerli e senza
sperimentarli direttamente.
Ci sarà una palingenesi?
E’ la storia che ci racconta di no, come abbiamo
cercato di rimarcare nell’excursus precedente. Un
politico resta sempre un politico, si può solo
costringerlo ad occuparsi dei problemi della società,
non pretendere che lo faccia lui, per una crisi di
improvviso civismo.
(continua nel prossimo numero)
Nardò, Terrazza “Cenate”, 13 Agosto 2007, da sn.: Dott. Giuseppe Mario Potenza e Dott. Eugenio Mele.
8
NOTE DI CRONACA VARIA E COSTUME
di Giuseppe Mario Potenza
possano insorgere – e nell’ambito dei rapporti
internazionali – in relazione ai princìpi fondamentali
sanciti dalla Costituzione. Se, infatti, si sente l’esigenza
di salvaguardia di questi princìpi – primo fra tutti
quello che riguarda il diritto alla salute – , può
scaturire l’inconveniente del sacrificio di altri princìpi
altrettanto fondamentali, se pure a quello sottomessi,
come, nella specie, è stato per il principio della
certezza della pena. Se per l’applicazione della pena
vale il vecchio brocardo «Nulla poena sine lege», lo
stesso certamente vale altrettanto anche per la
disapplicazione della pena stessa.
Diverso è il fatto della cittadinanza onoraria. Si sa che
questa è una onorificenza data da un comune a persone
non residenti quale riconoscimento sociale o culturale
per loro impegni profusi oppure per loro opere
meritorie, o a persone che si ritengano legate all’ente
per qualche motivo e comunque in relazione all’attività
straordinaria che indirizza ad onorarle.
Nel caso della Baraldini nessuno, ovviamente, entra nel
merito della determinazione presa, dovendo trattarsi di
motivi riconducibili al riconoscimento di un quid di
attività encomiabile che, però, non potrebbe,
evidentemente, rientrare nella sofferenza conseguente
al trattamento, che si riporta contrario ai diritti umani,
subìto nel carcere di sicurezza statunitense, e che
merita, questo è indubbio, la solidarietà di tutti.
La controversa vicenda di Silvia Baraldini
Il primo dicembre 2007 a Silvia Baraldini è stata
consegnata la cittadinanza onoraria
da parte della
Città di Venaria Reale. Com’è noto, la Baraldini negli
anni ’60, ’70 e ’80 aveva operato negli Stati Uniti come
membro di «Black Panther Party», considerato un
partito eversivo, che combatteva per il riconoscimento
dei diritti civili degli afro americani. Fu condannata a
una pena cumulativa di 43 anni di carcere per
concorso in evasione, associazione sovversiva, due
tentate rapine e ingiuria al Tribunale. Nel 1986 fu
rinchiusa nel carcere di Pleasanton, in California, in
condizioni di detenzione normali. Poi, per intervento
dell’FBI, fu portata nell’unità di massima sicurezza di
Lexington, chiamata la «tomba bianca», dove rimase
per sette anni prima di essere portata in un carcere
normale. A seguito di pressioni fatte dal Governo
italiano, fu estradata in Italia per scontare la pena. Nel
settembre 2006 è stata scarcerata grazie all’indulto in
considerazione delle sue condizioni di salute.
Non sono mancate le censure per questo
provvedimento. Da una parte si è detto che la
scarcerazione non può essere concessa con riferimento
a condanne inflitte dal uno Stato straniero, come in
questo caso. E’ stato stigmatizzato l’accordo con gli
Stati Uniti per l’estradizione e, comunque, si è detto
che questo è stato violato. A ciò si è aggiunta la
considerazione che, inoltre, causa ostativa alla
concessione dell’indulto erano i reati di terrorismo, che
avevano costituito motivo di condanna e che sono tra i
reati esclusi dal beneficio.
D’altra parte c’è stato il diverso avviso della Corte
costituzionale che, accogliendo le tesi dell’Avvocatura
dello Stato, ha dichiarato non fondata la questione di
costituzionalità sollevata dal Tribunale di sorveglianza
di Roma nel novembre 2006: non è incostituzionale
l’accordo con gli Stati Uniti e al Tribunale di
sorveglianza è rimessa ogni decisione circa il rinvio
dell’esecuzione della pena per motivi di cura in quanto
nella fattispecie sono applicabili le leggi italiane in
deroga all’accordo internazionale. Infatti, ha
argomentato la Corte che l’accordo «non esclude
affatto di per sé l’adozione di provvedimenti da parte
dell’autorità giudiziaria stessa incompatibili con le
condizioni stabilite nell’accordo”, nel senso che
quest’ultimo cede dinanzi ai “principi fondamentali
dell’ordinamento» e ai «diritti inalienabili della
persona» e che, pertanto, l’accordo stesso non può
scavalcare la Costituzione italiana e le sue norme
fondamentali, prima, fra tutte, quella che tutela il diritto
alla salute.
La sentenza, firmata da Gustavo Zagrebelsky, ha
indubbiamente una sua ratio, che appare corrispondere
ai princìpi del c.d. diritto «mite», che è stato oggetto di
suo studio nell’opera «Il diritto mite» (vedi per la
recensione di quest’opera, il n.1/2007 di questa
Rassegna). Tuttavia non si può escludere la necessità,
de iure condendo, di un riconoscimento formale,
demandato alla valutazione del competente legislatore,
dei criteri di soluzione di questioni che, come questa,
Uno stravagante concetto di «potere»
Si legge (Domenico De Masi, in Style, allegato al
Corriere della Sera, luglio-agosto 2007, pp.25 s.): «La
scienza del buon vivere – Il gusto del potere –
Hitler, Kennedy e il Papa : quale autorità? Secondo
un proverbio meridionale, esercitare un potere rende
più paghi che fare l’amore. Ho cercato nella storia
qualche testimonianza in grado di confermare questo
detto. Quale sarà stata la gioia di don Giovanni
d’Austria quando ha sbaragliato i turchi a Lepanto? E
la felicità di Napoleone quando ha stravinto ad
Austerlitz ? E quella di Adolf Hitler mentre migliaia di
giovani sfilavano sotto i suoi occhi nello stadio di
Norimberga? E il senso di potenza di Josef Stalin,
Winston Churchill e Franklin Delano Roosevelt riuniti
a Yalta per spartirsi il mondo ? Come decifrare
l’ebbrezza di un Papa mentre benedice milioni di fedeli
inginocchiati ai suoi piedi ? Il delirio di onnipotenza di
un boss che vende e compra, assume e licenzia ? La
bieca voluttà di un torturatore mentre sevizia le sue
vittime inermi ?... ».
Meraviglia non poco questo discorso che ignora
completamente la distinzione che si fa, da che mondo è
mondo,
tra spirito e materia, tra dimensione
puramente terrena, materiale, e dimensione spirituale,
trascendentale: non mancano, a tal proposito, occasioni
di apprendimento nei programmi di istruzione
primaria, senza andare agli approfondimenti
universitari. Può capirsi benissimo il senso del potere, e
la relativa ebbrezza, in chi è animato da desiderio di
affermazione , com’è in politica, di conquista, com’è in
guerra, e magari di dominio assoluto, com’è per chi ha
vocazione dittatoriale, o anche di tortura, com’è in chi
9
ha vocazione sadica. Non si può capire, però, quale
ebbrezza di potere possa avere un Papa di fonte a
“milioni di fedeli inginocchiati ai suoi piedi” : se
l’Autore è convinto che a questo sia finalizzata la
figura, esclude a priori la fede, perché chi ha fede non
crede affatto che vadano così le cose, e ciò
indipendentemente da ogni devianza che la Storia
possa offrirci, connessa con la persona o con il costume
dell’epoca o con tutte e due : infatti l’eventuale
violazione del principio non distrugge il principio
stesso. Già è sbagliato, quindi, accostare la figura del
Pontefice a quella dei Capi di Stato sotto questo aspetto
del potere : sono passati i tempi del potere temporale
dei Papi (e qui non entra in ballo il potere connesso con
l’alta carica ricoperta, sotto l’aspetto organizzativo o
disciplinare, come la scomunica, ecc.), e, se è vero che
lo stesso Pontefice è da considerarsi sullo stesso piano
del Re che sta a capo di una Monarchia, questo non ha
niente a che fare con l’ «ebbrezza del potere». Fare,
poi, l’accostamento – attraverso questo filo conduttore
del potere, specie per come è stato inteso, ai dittatori
esecrati, come Hitler o Stalin o al torturatore che
«sevizia le sue vittime inermi» è addirittura ridicolo, e
l’intero discorso si commenta da sé.
Il potere può essere considerato come una funzione,
come la possibilità di decidere, influenzare o
costringere il l’altri comportamento anche con la
minaccia di sanzioni. In senso più lato il potere è la
possibilità di decidere da parte di un soggetto
nell’ambito dell’apparato (in particolare pubblico) in
cui opera: questo è il c.d. potere istituzionalizzato, che
è proprio della società in cui la relativa funzione non è
esercitata da individui in quanto tali (come era nelle
società primitive), ma da soggetti in quanto operanti
nell’ambito di istituzioni regolate da norme. In
quest’ultimo senso il Papa, certo, ha il suo potere, non,
però, come fine a se stesso per soddisfazioni di
carattere materiale, come ritenuto dall’autore
dell’articolo. Il Papa ha il suo «carisma», come, d’altra
parte, accade anche a personaggi estranei alla fede
religiosa,che, però, ripugna l’effetto dell’ «ebbrezza».
Per chi ha fede i santi, che in vita sono stati seguiti da
folle, tali non sarebbero stati se avessero provato
ebbrezza, in quanto hanno fondato sull’umiltà i loro
criteri di vita, e non sulla vanagloria e sulla vanità. Lo
stesso si può dire, indipendentemente dalla santità,
riconosciuta o non, dei tanti che vivono seguendo tali
criteri, sicché la fede umana, anche da parte dei non
credenti, induce a rispettarli. Questo rispetto non c’è,
invece, nell’articolo, il cui presupposto di fondo, a
proposito dell’inciso che tira in ballo il Papa, sembra
essere l’ateismo: se così è, l’autore dovrebbe avere la
correttezza di portare rispetto a chi crede: egli può
formulare tutte le opinioni che vuole, ma apertis
verbis, e non confondendo capre e cavoli.
Speciale ha dato ieri l’addio all’incarico di comandante
generale della Guardia di Finanza. Quello che il
governo gli aveva tolto a giugno per
“cessata
fiducia”…con un atto che il Tar aveva giudicato
illegittimo…La lettera inviata, a sorpresa, al capo dello
Stato, è stata subito girata, dal presidente Napolitano, al
governo…Ma anche il ministro scrive a Speciale:
“Accetto” le dimissioni e il “governo si riserva di
valutare se fare ricorso”…Fa sapere così che per pochi
minuti ieri Speciale è tornato sulla poltrona ora
riandata a Cosimo D’Arrigo… »( Virginia Piccolillo in
Corriere della Sera, 18 dicembre 2007). Speciale,
scalzato dal Governo e poi rimesso in piedi dal TAR,
risolve in tal modo la vicenda (vedi TERZO
MILLENNIO, n.3/2007, p.7) che, però, ha irritato chi,
obtorto collo, aveva «accettato» le dimissioni:
« “Irrituale nella forma e nei modi’ è stato il gelido
giudizio del premier sulla lettera del generale… Primo:
il destinatario non doveva essere il capo dello Stato,
bensì il governo…Secondo: “da quale carica il generale
si sarebbe dimesso?” si stanno ancora chiedendo a
Palazzo Chigi…fino a prova contraria, il nuovo
comandante delle Fiamme gialle risponde al nome di
D’Arrigo e “non si è mai visto nessuno abbandonare un
incarico che non ha’…» (Francesco Alberti, in
Corriere della Sera, 18 dicembre 2007). E’ cosa un po’
forte pensare che, sia pure idealmente, si sia occupata,
magari solo per pochi minuti, una poltrona già
occupata. Nemmeno noi, poveri mortali, avevamo mai
isto questo paradosso istituzionale.
Giornata di studio in memoria di Alberto
Trabucchi: uno dei pilastri del diritto civile italiano
e comunitario
Dall’Istituto Giuridico Italiano, con la collaborazione
della Rivista di Diritto Civile e del Comune di Illasi,
sotto il patrocinio dell’Accademia Nazionale dei
Lincei, dell’Università di Padova e dell’Università di
Verona, il 29 settembre 2007 è stata organizzata ad
Illasi (prov. di Padova), nella Villa Sagramoso, una
Giornata di
studio sulla “formazione del Diritto
Europeo”, in onore e memoria di Alberto Trabucchi.
Com’è noto, Alberto Trabucchi (1907 – 1998), allievo
di Francesco Carnelutti, è stato professore incaricato di
diritto civile nelle Università di Ferrara e di Venezia e
poi ordinario all’Università di Padova e all’Università
Statale di Milano, Giudice e Avvocato Generale della
Corte di Giustizia della Comunità Europea, e anche
Sindaco
del Comune di Illasi. E’ stato socio di
Accademie scientifiche nazionali e internazionali, tra le
quali l’Accademia Nazionale dei Lincei.
E’
annoverato tra i più autorevoli rappresentanti non solo
della dottrina italiana ma anche di quella comunitaria
del diritto civile.
La Sessione pomeridiana della Giornata di studio è
stata dedicata ad una Tavola Rotonda, presieduta dal
Prof. Angelo Falzea, dell’Università di Messina,
Linceo, sul tema : “Diritto comunitario e ordinamenti
nazionali : verso un diritto privato comune”. Tra i
partecipanti il Dott. Salvatore Resta, Direttore
Le dimissioni «irrituali» che chiudono il caso
Speciale ma irritano il Governo
« “Non intendo più collaborare con questo governo”.
Con un j’accuse contro l’esecutivo il generale Roberto
10
responsabile di questa Rassegna, invitato dal Sindaco
di Illasi (v. la sua Relazione nella Parte I – Dottrina).
AUTORI DEI TESTI DI “
MILLENNIO ” NELL’ANNO 2007
del 2000”, Utet, 2002 ; “Patologie finanziarie –
Digesto”, Utet, 2005).
TERZO
Avv. Salvatore De Vitis – Nato a Pisticci (Mt, 1930) –
Recapito: Nardò, Via Ungaretti, 66. Laureato in
Giurisprudenza presso l’Università “La Sapienza” di
Roma, svolge la professione di avvocato nel Distretto
della Corte d’Appello di Lecce dagli anni ’50. E’ stato
amministratore locale (consigliere comunale a Nardò) e
Presidente dell’Unità Sanitaria Locale (LE/6). Ha
ricoperto l’incarico di Vice Pretore Onorario presso la
Pretura di Nardò. Esperto in materia ambientale, è
Presidente della Sezione “Salento Ovest di Nardò” di
“Italia Nostra”.
(non sono inclusi gli autori di testi formulati non
specificamente per la presente Rassegna, ma in essa
richiamati)
Padre Giulio Albanese – Nato a Roma (1959) –
Recapito: ivi, Largo Luigi Monti, 1- Ha conseguito la
laurea in Teologia presso l’Università Urbaniana di
Roma, proseguendo gli studi in Africa. Missionario
comboniano, ha vissuto in Africa diversi anni,
svolgendo attività giornalistica e missionaria , Direttore
in Kenia del “New People Media Centre” e delle
testate giornalistiche sull’attualità africana “New
People Feauture Service” e “New People. Magazine”.
Scrittore e collaboratore di diverse testate
giornalistiche (tra le quali; Radio Rai, Radio Vaticana,
Avvenire, Espresso), ha fondato MISNA (Missionary
Service News Agency), agenzia di stampa on line in tre
lingue, progetto editoriale a livello internazionale. E’
stato insignito del titolo di Grande Ufficiale
dell’Ordine Al Merito della Repubblica Italiana.
Dott. Vittorio Galatro – Nato a Trecchina (Pz, 1937)
– Recapito: Via Siniscalchi, 62, Nocera Inferiore (Sa).
Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso
l’Università degli studi di Salerno e in Economia e
Commercio presso quella di Messina, nonché
l’abilitazione in discipline giuridiche ed economiche.
Già componente del Comitato Regionale di Controllo
di Siena, Viterbo e Benevento, Segretario Generale
della Provincia di Pisa, Commissario ad acta per conto
del Comitato Regionale di Controllo di Salerno e del
Difensore civico della Regione Campania, Difensore
civico di Nocera Inferiore, componente del Comitato
Scientifico degli Ombudsman Europei, appartenente
all’E.O.I. (Europaisches Ombudsman Institut) di
Innsbruck (Austria) , è autore di pubblicazioni
amministrative.
Dott. Carmine Caputo – Nato a Galatone (Le, 1961)
– Recapito: ivi, Piazza Pertini, 1. Ha conseguito la
laurea in Economia e Commercio presso l’Università
di Bari e il diploma di Perfezionamento in Diritto
tributario presso quella di Lecce, nonché l’abilitazione
in discipline giuridico-economiche.
Dottore
commercialista, revisore contabile, amministratore e
liquidatore di società di capitali, curatore fallimentare,
consulente del lavoro, docente di Economia aziendale
nella scuola superiore e nei corsi di formatore postdiploma, ha svolto attività politica e di amministratore
locale (Sindaco, Assessore e Presidente del Consiglio
al Comune di Galatone,
Assessore al bilancio,
patrimonio e servizi informatici alla Provincia di
Lecce). Già componente del Comitato Provinciale
EURO della Prefettura di Lecce e dell’Autorità di
Bacino della Puglia, Presidente della Commissione
Provinciale per
il
Contenzioso Ambientale,
componente del Consigli di amministrazione del
Consorzio ASI di Lecce.
Prof. Leo Lestingi – Nato a Bari (1952) – Recapito :
ivi, Via Salandra, 2/M. Docente ordinario nei licei, è
professore titolare a contratto di Storia delle religioni
del Mediterraneo presso l’Università di Foggia, e
insegna anche Storia delle religioni e Filosofia della
religione presso l’Istituto superiore di scienze religiose
“Odegitria”, affiliato alla Facoltà teologica pugliese.
Ha pubblicato alcuni articoli e saggi, come “Dal sacro
al sacrificio. Note su religioni e violenza” (Bari, 2003),
e curato l’edizione italiana di una monografia su
Bergson di Leszek Kolakowski (Bari, 2005) e de
“L’Islam. Una guida” di Peter Antes (Bari, 2006) Già
collaboratore per oltre venticinque anni de La Gazzetta
del Mezzogiorno, dal 2004 collabora alle pagine
culturali de Il Corriere del Mezzogiorno, è attualmente
impegnato presso l’Università di Messina nei corsi di
un dottorato internazionale su “Europa mediterranea”.
Dott. Angelo Raffaele De Dominicis – Nato ad
Auletta (Sa, 1945). Ha conseguito la laurea in
Giurisprudenza presso l’Università degli studi di
Napoli. Revisore Ufficiale dei conti, Magistrato della
Corte dei conti con funzioni di Vice Procuratore
Generale. Studioso di Diritto Pubblico, collabora a
Riviste giuridiche (“Archivio Civile”, “Informazione
Previdenziale”) ed
è Direttore di “Panorama
Giuridico”, Rivista trimestrale della Procura Generale
della Corte dei conti. E’ autore di pubblicazioni in
materia di diritto amministrativo e della finanza
pubblica, nonché di saggi monografici (“Dissesto degli
enti locali”, Giuffrè, 2000; “Commento al T.U. n.267
Dott. Eugenio Mele – Nato a Vietri sul mare (Sa,
1944). Laureato in Giurisprudenza ed in Economia e
Commercio presso l’Università “La Sapienza” di
Roma. Già Consigliere dei TAR Lombardia, Toscana e
Lazio, è Consigliere di Stato. Autore di pubblicazioni
in materia amministrativa (ed. Giuffrè ed altre),
relatore o chairman in convegni, seminari e tavole
rotonde, membro di commissioni ministeriali ed
interministeriali per la redazione e la modifica di
provvedimenti legislativi e normativi, collaboratore a
11
Riviste amministrative. Già professore a contratto di
Diritto Amministrativo presso la Scuola Superiore
dell’Economia e delle Finanze, è docente presso la
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione,
l’Istituto Superiore di Studi Penitenziari, la Scuola
Superiore dell’Amministrazione dell’Interno e istituti
post-universitari privati. Già consigliere giuridico del
Ministro dell’industria, commercio e artigianato ,
dell’Istituto Nazionale di Statistica e della Presidenza
del Consiglio dei ministri. E’ Presidente del Comitato
dei garanti presso la Provincia di Napoli, Presidente del
Comitato giuridico consultivo della Regione Calabria,
Presidente supplente del Collegio giudicante presso la
Presidenza della Repubblica e Presidente del Comitato
per l’edilizia economica e popolare presso il Ministero
delle infrastrutture e i trasporti. E’ stato insignito del
titolo di Commendatore dell’Ordine Al Merito della
Repubblica Italiana.
didattica e di relatore e moderatore in convegni di
studio a richiesta del Ministero dell’interno, di enti
locali e delle Università di Genova e di Managua. E’
stato insignito del titolo di Grande Ufficiale
dell’Ordine Al Merito della Repubblica Italiana e
gratificato di encomio da parte di Oscar Moreira
Araica, Segretario Generale della Presidenza della
Repubblica del Nicaragua.
Don Giuseppe Raho – Nato a Copertino (Le, 1943) –
Recapito: Viale della Libertà, 60 – Nardò (Le).Ha
conseguito la laurea in Teologia Pastorale presso
l’Università del Laterano e in Filosofia presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, è
Parroco presso la Chiesa di S. Maria degli Angeli a
Nardò e conferenziere in materia teologica.
Dott. Salvatore Resta – Nato a Galatone (Le, 1951) –
Recapito: ivi, Via Minghetti, 8/A.
Giornalistapubblicista, opinionista, giurista, funzionario presso la
Provincia di Lecce quale esperto di attività
amministrativa. Discepolo del Prof. Alberto Trabucchi,
autore di saggi e articoli su questioni di diritto penale,
civile, amministrativo, di informatica giuridica e di
new
economy.
Esperto
di
diritto
penale
dell’informatica, ha pubblicato : “I computer crimes”,
1991; il saggio : “I reati dell’informatica” nella Rivista
“Informatica e diritto” del CNR (Consiglio Nazionale
delle Ricerche); il saggio-intervista “Reati informatici
nella P.A. ? Un fenomeno in crescita” (nella Rivista
“Le Province”, n.1 gennaio-febbraio 2000); il volume
“I computerr crimes tra informatica e telematica”,
Provincia di Lecce-Cedam, Padova, 2000.
Prof. Mario Mennonna – Nato a Muro Lucano (Pz,
1942 ) – Recapito : Nardò (Le), Via Pico di Tullo, 22.
Laurea in Lettere moderne presso l’Università di
Lecce con il prof. Pietro Scoppola, con il quale ha
collaborato presso la stessa Università. Ha svolto,
altresì, ricerca con il prof. Fausto Fonzi e la prof.ssa
Ornella Confessore per il CNR. Già docente di italiano
e storia presso istituti di secondo grado, ha maturato
esperienze politiche e amministrative
presso il
Comune di Nardò. E’ studioso di storia civile e
religiosa, oltre che di storia locale del Salento e della
Lucania, e collabora a periodi locali anche come
Direttore editoriale. E’ autore di pubblicazioni in
materia (Editore Congedo di Galatina), svolgendo
attività di conferenziere. E' stato tra i fondatori di
Radio Nardò Uno,
dell’Associazione culturale
“Accademia del Lauro” e dell’ “Associazione Pro
Murales Ebraici in Santa Maria al Bagno”. Dirige
Sallentum, “Collana di cultura e arte”, Nardò, "Collana
di storia cultura letteratura e arte", e la "Collana di
cultura lucana" (tutte presso l’Editore Congedo di
Galatina).
Avv. Marcello Risi – Nato a Nardò (Le, 1966) –
Recapito: ivi, Via Aldo Moro, 5 – Laureato in legge
presso l’Università degli studi di Pisa discutendo una
tesi sulle fusioni bancarie. Svolge la professione di
avvocato nel Distretto della Corte d’Appello di Lecce,
occupandosi,
prevalentemente,
di
Diritto
amministrativo, di Diritto di famiglia e di Diritto del
lavoro. Ha svolto incarichi politici e presso
l’Amministrazione comunale di Nardò, ricoprendo
negli ultimi cinque anni la carica di Vicesindaco.
Dott. Giuseppe Mario Potenza – Nato a Nardò
(Le,1936) – Recapito: ivi, Via Belotto, n.15. Ha
conseguito la
laurea in Giurisprudenza presso
l’Università di Bari e la specializzazione sugli enti
locali presso l’Università Internazionale degli Studi
Sociali di Roma, dove è stato allievo del Prof. Vittorio
Bachelet. Già Segretario Generale della Provincia di
Alessandria, membro della Commissione ministeriale
per la verifica dei princìpi contabili e della
Commissione
franco-italiana
“Formation
des
Personnels” di Nizza,
fondatore e Presidente del
Centro Italiano di Studi Amministrativi di Imperia,
Direttore editoriale della Rivista “Provincia di
Imperia”,
consulente per oltre venticinque anni di
“Nuova Rassegna”, ha collaborato al “Repertorio
generale delle autonomie” per Carra Editrice e a
Riviste amministrative e penali con articoli e saggi.
Autore di pubblicazioni in materia amministrativa (
Ed. Giuffrè, Noccioli, Maggioli), ha svolto attività
Avv. Emilio Rubino – Nato a Nardò (Le, 1928) –
Recapito : ivi. Via Matteotti, 35. Avvocato per circa 50
anni nel Foro di Lecce. Autore di pubblicazioni sulle
tradizioni e sul folklore locale, collaboratore con riviste
culturali, curatore di un dizionario sul dialetto di
Nardò. Già Presidente del Comitato per il
Protosincrotrone a Nardò, su sua proposta la Fiat ha
realizzato la pista di collaudo di auto in contrada Arneo
di Nardò.
Dott. Antonio Scarascia – Nato a Tricase (Le, 1947).
Laureato in Scienze Politiche presso l’Università di
Bari. Già Vice-Segretario Generale presso il Comune
di Tricase, poi Segretario Generale in vari Comuni
delle Province di Forlì e di Lecce, ora Segretario
Generale della Provincia di Lecce. Già Direttore del
12
“Repertorio generale delle autonomie” per Carra
Editrice, è Direttore della “Rassegna giuridica” della
Provincia di Lecce. Consulente del Sole 24 Ore, del
Formez e del portale governativo “Gov.it”, collabora a
Riviste amministrative. Docente della Scuola della
Pubblica Amministrazione e del Formez. E’ iscritto
all’Albo dei giornalisti. Svolge l’incarico di
Coordinatore nazionale aggiunto dei Segretari
Provinciali.
del Presidente della Repubblica per la Scuola e la
Cultura, Commendatore all’ Ordine Equestre di S.
Gregorio e Commendatore dell’Ordine Al Merito della
Repubblica Italiana.
Attività dell’Osservatorio
Organizzazione di serate culturali per la lettura e il
commento, da parte del Prof. Ottavio Risi, già docente
di italiano negli istituti di secondo grado, di canti della
“Divina Commedia” di Dante Alighieri, Nardò-Cenate,
Via Erodoto, n.22, terrazza, agosto 2005;
organizzazione di una conferenza sul tema “Politica,
etica e legalità nello Stato attuale”, relatore il Dott.
Giuseppe Mario Potenza, Nardò, Via Ferri,
Auditiorium del Liceo “G.Galilei”, 29 aprile 2005;
Assistenza (gratuita) per partecipazione a concorso.
Partecipazione, su invito, con relazione del Dott.
Giuseppe Mario Potenza, alla conferenza sul tema
“Dan Brown, un precursore dell’Anticristo ?”,
organizzata dall’Università delle Tre Età di Nardò nella
sede della stessa, Nardò, Via Giolitti, 9 giugno 2006;
organizzazione, a seguito di richiesta nella predetta
data del 9 giugno, di una tavola rotonda per meglio
discutere sul tema trattato in quella data, con la
partecipazione del Dott. Giuseppe Mario Potenza, di
Mons. don Antonio Resta, Parroco a Galatone, e del
Dott. Angelo Sodo, magistrato a riposo, Nardò-Cenate,
Via Erodoto, n.22, terrazza, 28 luglio 2006;
organizzazione di una tavola rotonda sul tema : “Lo
strano federalismo dei nostri tempi”, relatore il Dott.
Eugenio Mele, magistrato, Nardò-Cenate, Via Erodoto,
n.22, terrazza, 11 agosto 2006;
organizzazione di una serata culturale, con canto e
accompagnamento alla pianola, di brani lirici e canzoni
varie, per una Conferenza sulla poesia di Eugenio
Montale, relatore il Prof. Donato Valli dell’Università
di Lecce, che ha commentato la lirica “Il male di
vivere” del Poeta, e ha parlato del Poeta stesso, da lui
personalmente conosciuto, Nardò, sede di “TERZO
MILLENNIO”, 31 marzo 2007;
partecipazione, su invito, con relazione del Dott.
Giuseppe Mario Potenza, al convegno di studi
organizzato dall’Amministrazione comunale di Nocera
Inferiore sul tema “Il Difensore civico” , Nocera
Inferiore, Palazzo municipale, 14 aprile 2007;
organizzazione, di concerto con l’Azione Cattolica
della Parrocchia S.Maria degli Angeli di Nardò, e con
il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Nardò,
della presentazione dell’opera “Gesù di Nazaret” di
Joseph Ratzinger Benedetto XVI, relatori l’Avv.
Marcello Risi, assessore alla cultura del Comune di
Nardò, il Dott. Giuseppe Mario Potenza e don
Giuseppe Raho, Parroco a Nardò, con conclusioni del
Prof. Mario Mennonna, già docente di italiano e storia
negli istituti secondari di secondo grado, Auditorium
del Liceo “G.Galilei”, Nardò, Via Ferri, 18 maggio
2007;
organizzazione di una serata culturale, con canto, e
accompagnamento alla pianola, di brani lirici e canzoni
varie, per una conferenza sul tema “La crisi della
politica: da Pericle fino ai nostri giorni”, relatori il
Dott. Carlo Schilardi – Nato a Lecce (1948). Laureato
in Giurisprudenza presso l’Università di Bari, abilitato
all’ insegnamento di materie giuridiche. Già Vice
Prefetto Vicario a Napoli e a Lecce, poi Prefetto a
Caserta e ora a Bari. Già Commissario Straordinario
del Governo per la ricostruzione post-terremoto in
provincia di Napoli, preposto alla residenza della
Commissione Centrale per il riconoscimento dello
Status di rifugiato Politico presso il Ministero
dell’Interno, componente del Comitato tecnicoscientifico per la predisposizione della bozza dei
decreti-legislativi di adeguamento
alla legge
costituzionale n. 3/2001. Presidente del Comitato
Regionale di Controllo sugli atti degli enti locali, della
Commissione
Provinciale
Vigilanza
Pubblici
Spettacoli, componente di Collegi Ispettivi e di accesso
ex legge n. 203/1991 per illeciti in enti locali e della
Commissione ANCI per la riforma della legge sui
lavori pubblici (Merloni). Docente presso l’Istituto
Superiore di Polizia e la Scuola Superiore
dell’Amministrazione dell’Interno, incaricato di
legislazione comparata degli enti locali presso la
Scuola di Specializzazione in diritto comunitario della
II Università di Napoli, relatore in convegni e
seminari,
autore di pubblicazioni in materia
amministrativa (Carra ed. Pirola ed, Poligrafico dello
Stato), consulente al Sole 24 Ore e collaboratore a
Riviste
amministrative.
E’
stato
insignito
dell’onorificenza di Grande Ufficiale Al Merito della
Repubblica Italiana.
Avv. Silvano Trane – Nato a Scorrano (Le, 1961) –
Recapito: ivi, Via Firenze,58. Ha conseguito la laurea
in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di
Modena. Già Conciliatore presso il Comune di
Scorrano nel triennio 1995-1997, ha svolto funzioni
forensi dal 1990 al 2001, è Giudice di Pace presso
l’Ufficio di Lecce dal 2002.
Prof. Donato Valli – Nato a Tricase (Le, 1931) –
Recapito: Via Imbriani, 15, Lecce. Laureato in Lettere
classiche presso l’Università di Bari. Già professore
ordinario di Storia della letteratura italiana moderna
all’Università degli studi di Lecce e Magnifico Rettore
della stessa. Autore di pubblicazioni di critica
letteraria, editore di poeti salentini del sec. XX. Tra le
pubblicazioni :
“Saggi sul Novecento poetico
italiano”, “Romagnosi e Manzoni tra realtà e storia”,
“Anarchia e misticismo”, “Cento anni di vita letteraria
nel Salento” (Editrice Micella, Lecce), “Storia degli
ermeneutica” (Ed. La Scuola, Brescia) Medaglia d’oro
13
Compagno:
– come insulto ai gay, 1/I, 11.
Comuni e province:
– allegra finanza, 2/I, 12.
– assestamento del bilancio, termine, 4/I, 4.
– consiglieri : legittimazione all’impugnativa delle
delibere, 1/I, 8.
– delibere e determine, 5/I, 6 ; ODEL, 5/I, 1 s.
– dimissioni dei consiglieri, validità ed efficacia, 6/I,4.
– indirizzo e controllo, poteri, principio di distinzione
dalla gestione, 5/I, 6.
– nomina rappresentanti,1/I, 8; 5/I, 4.
– province, proposta di abolizione, ODEL, 6/I, 2.
– scioglimento dei consigli, 2/I, 5; 4/I,4; 5/I, 4.
– sindaco, candidabilità, 5/I, 7; entrata in carica, 3/I, 3;
incompatibilità alla carica, 4/I, 3; 6/I,3; ineleggibilità,
3/I, 2; 4/I, 3; 6/I,3.
– variazioni di bilancio, 1/I, 8.
– vitalizio ai sindaci, ODEL, 5/I, 2.
Concorrenza:
– promozione 2/I,12; 2/I,2; 6/I, 2.
Concorsi:
– bocciato anche chi non ha partecipato, 3/I, 8.
– individuati i nomi senza aprire le buste, id.
Condono edilizio:
– disciplina regionale, 1/I, 7.
Consumatori:
– tutela , 2/I, 12; 3/I, 2; 6/I, 2.
Contratti :
– c. pubblici, nuovo codice in materia di lavori, servizi
e forniture pubbliche, 1/I, 7; 4/I, 2.
– c. del comune, validità, 5/I, 3.
– c. degli enti locali, ODEL, 4/I,2.
Criminalità organizzata:
– Commissione di inchiesta, 4/I, 2.
Danno erariale:
– per assunzione di personale senza contratto di
lavoro, 6/I,4.
– per compensi non dovuti, 5/I, 4.
– per danno all’immagine, configurabilità,4/I, 4.
– per diniego (illegittimo) di accesso, 3/I, 3.
– per disfunzione amministrativa (non configurabilità),
5/I, 4.
– per occultamento doloso di ammanchi, 1/I, 9.
– per omessa tenuta del libretto delle misure, 4/I, 4.
– per omessa trasmissione del certificato di fine lavori
all’ente finanziatore, 4/I, 4.
– per spese di missione non giustificate, 6/I,4.
– per uso improprio di beni strumentali, 1/I, 9.
Dimissioni :
– “irritali” (caso Speciale), 6/I, 10.
Dipendenti pubblici:
– assunzione di autisti senza patente, 3/I, 8.
– dirigenza ;analisi e prospettive, 2/I, 7.
– dirigenza : spoil system, 2/I,12.
– orario di servizio, suddiviso in tre fasce orarie,
legittimità, ODEL, 6/I,2.
– riposo settimanale, 3/I, 3
– seconda attività, 6/I, 6.
– trattamento economico,1/I, 8.
Difensore civico :
Dott. Eugenio Mele, e il Dott. Giuseppe Mario
Potenza, Nardò-Cenate, Via Erodoto, 22, terrazza, 13
agosto 2007.
INDICE ANALITICO DEI TEMI
TRATTATI NELL’ANNO 2007
(è indicato prima il numero della rassegna e il relativo
anno e poi la pagina; per i temi contenuti
nell’Osservatorio degli Enti Locali, allegato alla
rassegna, è premessa la sigla ODEL )
Accesso:
– diritto dei consiglieri comunali e provinciali, 2/I, 6.
Alimenti:
– princìpi e requisiti generali della legislazione, 3/I, 2
Ambiente:
– amianto, necessità di smaltire i residui abbandonati,
ODEL, 6/I, 1.
– disposizioni correttive, 4/I, 2.
– rifiuti solidi urbani, smaltimento, omissione, ODEL,
6/I, 2.
– riordino della materia, 2/I, 5.
– ticket antismog, controverso a Milano, ODEL, 4/I,
2.
Aree demaniali e marittime:
– competenza della gestione, ODEL, 5/I, 1.
Atti:
– di alta amministrazione, 3/I, 7.
Autonomia locale:
– una illegittima e indegna espressione, ODEL, 4/I, 1
s. e 5/I, 1.
Animali:
– protezione degli a. e dagli a.,4/I, 11 s
Autoveicoli:
– disciplina fiscale, 1/I, 4 s.
Azione popolare:
– legittimazione attiva,4/I, 3.
– ammissibilità, 5/I, 4.
Barboni:
– proposta di eliminazione delle panchine, ODEL,
5/I,1.
Beni culturali:
- disciplina,1/I, 7.
Beni paesaggistici:
– modifiche alla disciplina, 2/I, 5
Bilancio:
– armonizzazione dei bilanci pubblici, 2/I, 5.
– legge finanziaria 2007, 4/I, 2.
Camper:
– questione della sosta, ODEL, 4/I, 1.
Cani mordaci:
– bambina azzannata e soffocata, 3/I, 8.
Chimici:
– prodotti c., effetti, disciplina, 6/I, 2.
Codice:
– dell’amministrazione digitale,2/I, 5.
– delle autonomie locali, 1/I, 11.
– di autoregolamentazione della formazione delle liste
elettorali per le elezioni comunali e provinciali, 2/I, 12.
14
– funzioni, importanza della figura, 4/I, 5 ss.
Direttore generale:
– revoca, competenza, 5/I, 3.
Diritti:
– “inviolabili” della persona, 2/I, 9.
Diritto:
– d. civile, ricordo di Alberto Trabucchi, 6/I, 10.
– mite, 1/I, 10.
Conferenza Episcopale Italiana (Cei):
– “sovvenzioni” alla C., 5/I, 11.
Disabili:
– tutela delle vittime di discriminazione, 3/I, 2
Economia:
– rilancio economico, 2/I, 12; 3/I, 2; 6/I, 2.
– interventi nel campo dell’e. degli enti locali: ricorso
agli swap sul debito pubblico, ODEL, 6/I, 1.
– e. malata, 5/I, 11 s.
Energia:
– competenza regionale nel settore, 4/I, 3.
Elezioni:
– comunali, validità della scheda, 1/I, 8.
Elettorale (sistema):
– “l’ABC”, 5/I, 5 s.
Esposti:
– generici, 1/I, 10.
Etica:
– e. dell’amore, rispetto della vita : ricordo di Albert
Schweitzer, 5/I, .9.
Fallimento:
– limitazioni personali, 5/I,7; ODEI, 5/I, 2.
Federalismo:
– dei nostri tempi, 2/I, 6 s.
– accordo storico, 3/I, 4
G8:
– opinione, 3/I, 8.
Finanziaria (materia):
– disposizioni urgenti per il recepimento di direttive
comunitarie in materia bancaria, creditizia e di
intermediazione f., 5/I, 2.
– disposizioni relative all’offerta pubblica o alla
negoziazione di strumenti f., 5/I, 2.
Giurisdizione:
– competenza giurisdizionale in materia di eleggibilità
alle cariche elettive, 6/I, 4.
Ici:
– addizionale, ODEL, 5/I, 1.
Immobili:
– limitazioni all’acquisto (illegittimità), 4/I, 3.
Imprenditori:
– agricoli : credito d’imposta, 1/I, 2 s.
Incarichi:
– criteri di conferimento degli esterni in relazione ai
problemi degli interni, 2/I, 8 s.
Incendi:
– atti dolosi e di “piromani”, 4/I, 12.
Incompatibilità:
– processuale, 4/I, 3.
Indulto:
– concessione (2006), 3/I, 2.
– legittimità in caso di condanne per reati terroristici,
6/I, 6.
I.V.A.:
– versamenti fiscali, 1/I, 5 s.
Inerzia amministrativa :
– conseguenze, ODEL, 6/I, 2.
Lavoro:
– l. nero, 6/I, 5s.
Legge:
– quando è ingiustizia, 2/I, 10.
Letteratura:
– scambio culturale, 1/I, 12
– critica letteraria (Luigi Maria Personè), 1/I, 14 s; 2/I,
14 ss.
Liberalizzazioni:
– l. dei settori produttivi, 2/I, 12; 3/I, 2; 6/I, 2.
Mercato:
– solidarietà e m, 5/I, 10.
Multe:
– anno record delle m., ODEL, 5/I,2.
Pari opportunità:
– coordinamento delle norme, 2/I, 5.
Partigiani:
– ricordo di Giorgio Morelli, 2/I, 10 s.
Pedofilia:
– “Giornata dell’orgoglio pedofilo”, 3/I, 6 s.
Pena :
– esecuzione della p. in Stato diverso, 6/I, 6.
– p. di morte, premio a Kagame, “abolizionista” e
assassino, 4/I, 13.
Pensioni:
– dei deputati, 1/I, 11.
– di privilegio, 2/I, 5.
Poesia:
– Eugenio Montale (“Il male di vivere”), 2/I, 2 ss.
– presentazione di raccolta (Giuseppe Mario Potenza),
1/I, 16, 2/I, 14 ss.
Politica:
– crisi della p., 6/I, 7 ss.
– in memoria di Filippo Raciti, 5/I, 16.
– un modo più credibile e meritevole di fare p., ODEL,
4/I,1.
– politici in tv, 5/I, 16.
– primato della p., 5/I,11 s.
– spese del Palazzo, 5/I, 16.
Posteggiatori abusivi:
– ingiunzione del Sindaco di Roma, 3/I, 8.
Potere :
– un concetto stravagante di p., 6/I, 10.
– più p. agli enti locali, ODEL, 5/I,1.
Pubblica Amministrazione:
– Guardia di Finanza, accusa di inefficienza, 4/I, 12.
– assenteismo e scarso rendimento, 4/I, 10 s.
– funzionamento, 1/I, 7.
– mobbing, 4/I, 10, s.
– la p.A. come strumento di solidarietà sociale: ricordo
di Giorgio La Pira, 4/I, 14 ss; 5/I, 8 s.
– pagamento di somme, controversia, competenza, 5/I,
3.
– scelte in materia urbanistica, 1/I, 8.
Prescrizione:
– per i compensi al dipendente pubblico aventi natura
risarcitoria, 6/I, 3 s.
15
– p. dell’azione di risarcimento in caso di danno
indiretto alla p.A., 6/I, 4.
Pubblico ministero:
– possibilità di appello (legge “Pecorella”),1/I, 9.
– soprusi e carriere lampo, 5/I,15.
Questione meridionale:
– un doppio binario per la percorrenza dal Sud al Nord,
4/I, 9 s.
Reati:
– aasociazione a delinquere, 3/I, 8.
– corruzione , 2/I, 12.
– crimini contro l’umanità (d.d.l. “Mastella”), 1/I, 9.
– depistaggio (strage di Ustica), 1/I, 11.
– non punibilità dei minori, 1/I, 11.
– peculato, incidenza sulla candidabilità, 6/I,3.
– rifiuto di assistenza ospedaliera, 1/I, 9.
Regolamenti:
– r. interno: del Comitato dei rappresentanti permanenti
a Bruxelles (possibilità di dormire durante le riunioni,
ma senza russare), 1/I, 11.
– r. comunali: competenza per gli interventi suppletivi,
3/I, 2
Responsabilità:
– “lo sguardo della r.”, recensione dell’opera di Mario
Signore, 4/I, 14.
– r. amministrativa, termine di prescrizione, 5/I, 2.
Revisori dei conti:
– criteri di scelta, 3/I, 3 .
Sanità :
– farmaci c.d. equivalenti, 3/I, 5.
Ricorso:
– ammissibilità dell’inoltro con racc.ta r.r., 3/I, 2.
Scuole:
– assenteismo, caso particolare, 4/I, 12 s.
– degrado, 3/I, 7.
– riforma (Fioroni), legge 11 gennaio 2007, n.425, 4/I,
2; decreto di attuazione, 5/I, 6 s.
Servizi pubblici:
– affidamento in house, legittimità, 6/I, 3.
– a rilevanza economica, 1/I, 7.
– di trasporto urbano, auto elettriche, ODEL, 6/I, 1.
– di trasporto, nuova disciplina di affidamento, 1/I, 8.
– di trasporto dei rifiuti solidi urbani, Commissione di
inchiesta, 4/I, 2.
– disservizio nei vari settori pubblici, risarcimento del
danno, 4/I, 8.
Sicurezza:
– il problema della s. a Bari e in Puglia, 5/I, 15 s.
– poteri subito agli enti locali, ODEL, 5/I, 1.
– s. nell’abitato, ODEL, 4/I, 2.
Società:
– controlli, 1/I, 6.
Spesa:
– s. legali, rimborsabilità, 4/I,3.
– s. per il pubblico impiego, contenimento,
competenza, 5/I, 3.
– s.di regioni ed enti locali, vincoli, 6/I,3.
Storia:
– ricerca sulla figura di Gesù Cristo (presentazione
dell’opera “Gesù di Nazaret” di Joseph Ratzinger
Benedetto XVI), 3/I, 9 ss. ; Gran Premio Capri San
Michele all’opera, 5/I, 13; osservazioni critiche, 5/I, 13
ss.
– id., osservazione critica dell’arcivescovo Carlo Maria
Martini, 5/I, 13 ss.
Sud del mondo:
– Fondazione Giustizia e Solidarietà, dati sulle
condizioni, 5/I, 9 s.
Termini:
– t. previsti da disposizioni legislative e di delegazione
legislativa, proroga, 5/I, 2.
Terrorismo:
– pascolano, crescono e minacciano, 2/I, 11.
– spigolature di t. nostrano, 3/I, 6.
– “amici dei terroristi in Parlamento”, 4/I, 13.
– “concerto per il terrorista”, 4/I, 13.
– “giorno della memoria”, 5/I, 2.
Tributi:
– tassabilità di maghi, indovini e cartomanti, 2/I, 12.
Turismo:
– organismi centrali, 3/I, 2.
Votazioni:
– ha votato tre volte, ODEL 5/I, 2.
Violenza:
– “coerenza” di Edoardo Sanguineti, 2/I, 11 s.
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terzo millennio