6. TEMPI E COSTI DELLE VERIFICHE Tariffe delle verifiche relative agli impianti termici siti nei comuni della Provincia di Roma con popolazione fino a 40.000 abitanti (vedere nota al paragrafo 1), valide per il periodo 1° Gennaio 2008 - 31 Dicembre 2009 (Delibera di Giunta Provinciale n. 171/11 del 21 marzo 2007) Tariffe applicabili agli impianti termici con potenza inferiore a 35 KW -Verifiche effettuate a seguito di autocertificazione (cosiddetto modello “G”): € 8,00 da versare a favore della Provincia di Roma a mezzo c/c postale n. 52221579, anche per il tramite del manutentore prescelto dall’utente (cosiddetto “bollino verde”) con la seguente cadenza:ogni 2 anni per gli impianti installati da oltre 8 anni ovvero per quelli “a focolare aperto” installati all’interno di locali abitati; ogni 4 anni per i rimanenti impianti. -Verifiche effettuate nei confronti di utente che non abbia proceduto ad inviare l’autocertificazione (cosiddetto modello “G”): € 80,00 da versare a favore della Provincia di Roma a mezzo c/c postale n. 52221579 a seguito di verifica effettuata da personale specializzato per conto della Provincia. -Rimborso forfetario ai verificatori del costo della mancata presenza sul posto dell’utente a suo tempo preavvisato: € 25,00 da versare a favore della Provincia di Roma a mezzo c/c postale n. 52221579 anche unitamente alla somma sopra indicata nella ipotesi di inadempimento all’appuntamento in precedenza fissato. Tariffe applicabili agli impianti termici con potenza pari o superiore a 35KW -Verifiche effettuate ogni anno nei confronti di utenti che dispongano di impianti termici della potenza sottoindicata: • potenza superiore a 35 KW e fino a 50 KW: € 90,00 • potenza superiore a 50 KW e fino a 116,3 KW: € 135,00 • potenza superiore a 116,3 KW e fino a 350 KW: € 175,00 • potenza superiore a 350 KW: € 235,00 • maggiorazione per ogni generatore aggiuntivo: € 45,00 da versare a favore della Provincia di Roma a mezzo c/c postale n. 52221579 a seguito di verifica effettuata da personale specializzato per conto della Provincia; -Rimborso forfetario ai verificatori del costo derivante dalla mancata presenza sull’impianto dell’utente a suo tempo preavvisato: • impianti con potenza fino a 50 KW: € 25,00 • potenza superiore a 50 KW: € 30,00 da versare a favore della Provincia di Roma a mezzo c/c postale n. 52221579 unitamente ad una delle somme sopra indicate nella ipotesi di inadempimento all’appuntamento in precedenza fissato. Norme comuni a tutte le verifiche sugli impianti termici Qualora a seguito di verifica dell’impianto termico, siano state riscontrate una o più anomalie, relativamente a detto impianto, rispetto alla normativa vigente (come da verbale redatto dal verificatore per conto della Provincia) tale per cui sia necessario procedere ad un secondo accesso presso l’impianto per verificare l’effettuata messa a norma dello stesso, in tal caso è dovuta la tariffa intera per l’ulteriore verifica, anche nel caso di precedente invio di autocertificazione (mod.“G”) e del “bollino verde” nei termini fissati. Termini per il pagamento delle predette tariffe (con decorrenza dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009) - “Bollino verde” da versare entro 1 mese dalla data di compilazione dell’autocertificazione (mod. “G”) - Costo della verifica dell’impianto da versare entro 1 mese dall’effettuazione della verifica, risultante dal relativo verbale del verificatore - Rimborso forfetario per mancata visita (non imputabile al verificatore) da versare entro 1 mese dalla data dell’appuntamento non rispettato. Morosità nei pagamenti e relative sanzioni (con decorrenza dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009) - Pagamenti effettuati entro 1 mese dalla scadenza sopra fissata (purchè effettuati spontaneamente dal debitore cosiddetto “ravvedimento operoso”) con aumento della tariffa del 10% dell’importo fissato con il minimo di € 2,00. - Pagamenti effettuati tra il 2° ed il 3° mese successivo alla scadenza sopra fissata (alle stesse condizioni di cui al punto precedente) con aumento della tariffa del 30% dell’importo fissato con il minimo di € 8,00. Pagamenti effettuati oltre il 3° mese successivo alla scadenza sopra fissata. Il pagamento si considera omesso ed in aggiunta a questo si deve versare: a) da parte degli utenti di impianti di potenza inferiore a 35 Kw l’intera tariffa prevista per il controllo degli impianti medesimi; b) da parte degli utenti di impianti di potenza pari o superiore a 35 Kw una sanzione amministrativa di importo pari al 50% della tariffa intera, applicabile ai singoli casi, con il minimo di € 15,00; c) da parte degli utenti di impianti termici che non abbiano rispettato l’appuntamento fissato una sanzione amministrativa come nel precedente caso; eventuali pagamenti effettuati oltre il termine massimo suddetto saranno imputati a riduzione del debito dell’utente verso la Provincia. Pagamenti non effettuati del tutto (omessi) Dopo reiterato tentativo di recupero bonario del credito, cui non abbia fatto seguito l’integrale pagamento del dovuto, la Provincia adotterà la procedura coattiva di riscossione del credito, secondo le norme di cui agli artt. 1218-1219-1224 Codice Civile, al R.D. 14.4.1910, n° 639 nonché agli artt. 49, 86 e 91 bis del D.P.R. 602/1973 nel testo attualmente vigente, con aggiunta degli interessi legali, spese di notificazione del provvedimento di ingiunzione, nonché eventuali spese legali e di esazione del dovuto, precisando che non si procede alla contestazione, all’irrogazione della sanzione o all’iscrizione a ruolo, qualora l’ammontare dovuto, comprese sanzioni ed interessi, sia pari od inferiore ad € 12,00. Mancato invio del mod. “F” (relativo ad impianti termici con potenza pari o superiore a 35 Kw) da trasmettere annualmente alla Provincia entro 1 mese dalla compilazione dello stesso. Sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 300,00 a carico del manutentore che non abbia ottemperato all’obbligo di cui sopra. CONSIGLI - Fai effettuare la manutenzione periodica della tua caldaia (almeno 1 volta l’anno) da un artigiano manutentore abilitato; - Invia, anche tramite l’artigiano manutentore, l’autocertificazione ( modello “G”), con allegata la prova del versamento del “bollino verde” (€ 8,00) rispettando la cadenza indicata al precedente paragrafo 2; ovvero, invia il modello “F” e successivamente paga la tariffa relativa al tuo impianto, indicata al precedente paragrafo 6. - Accogli serenamente ed in modo collaborativo i verificatori incaricati dalla Provincia di effettuare i controlli previsti per legge. F INDIRIZZI UTILI Provincia di Roma Dipartimento IV, Servizio 4, Ufficio “Controlli” Via Tiburtina 691 – 00159 Roma Tel. 06.6766.3118 – 3381 – 3195 – 3111 Fax 06.6766.3116 – 3384 – numero verde: 800375647 sito Internet: www.provincia.roma.it e-mail: [email protected] Responsabile: Dott.ssa Alessandra Terenzi; Persone da contattare: sig. Luigi Fedeli; sig.ra Silvia Giulia Sinisgalli Ufficio Relazioni con il Pubblico Via IV Novembre 102/C – 0187 Roma – Tel. 06.67667324/7325 Adiconsum Regionale Lazio Onlus Via Fulvio Maroi 24/26 – 00166 Roma Tel. 06.39674548 – 06.66014038 – Fax 06.66030499 sito Internet: www.adiconsumlazio.org e-mail: [email protected] Persona da contattare: Sig. Domenico Fanfone Assartigiani - Associazione degli artigiani e PMI di Roma e Provincia Confartigianato Imprese area Metropolitana di Roma Via Flaminia, 217 – 00196 Roma Tel. 06.3218115 – 06.3203696 – Fax 06.3218113 sito Internet: www.assartigiani.com e-mail: [email protected] / [email protected] Persona da contattare: Presidente: Cesare Cocchi – Segretario: dott.ssa Sabrina D’Agostino – Presidente Categoria Impianti: Sig . Vincenzo Buda ACAI – Associazione Cristiana Artigiani Italiani Centro Provincia di Roma Viale Giulio Cesare, 47 – 00192 Roma Tel. 06.3208048 06.3216663 – Fax 06.3230709 Sito Internet: www.acailazio.org - e-mail: [email protected] Persona da contattare: dott. Angelo Coletta CNA – Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media impresa, Area Metropolitana di Roma Via Ostiense, 131/L - 00154 Roma Tel. 06.57015/1 – Fax 06.57015222 Sito Internet: www.cnapmi.org - e-mail: [email protected] Persona da contattare: ing. Luciano Marchetti Legambiente Lazio Viale Regina Margherita, 157 – 00198 Roma Tel. 06.85358051/77 – Fax 06.85355495 Sito Internet: www.legambiente.lazio.it e-mail: [email protected] Persona da contattare: sig. Lorenzo Parlati Comune di residenza oppure dove è sito l’impianto Per saperne di più: *Leggi questo pieghevole *Chiama il numero verde 800.375.647 *Vai sul sito della Provincia sopra indicato *Invia una mail a “[email protected]” *Telefona ai numeri 06 6766.3118-3381-3195-3331-3111 *Invia un fax ai numeri 06 6766.3116-3384 *Contatta l’Ufficio relazioni con il pubblico della Provincia, il tuo Comune, uno dei soggetti sotto indicati o il manutentore della tua caldaia. AVVISO IMPORTANTE: Le notizie contenute nel presente foglio sono state predisposte con ogni cura dall’ Amministrazione Provinciale per comodità dell’utente. In nessun caso errori o omissioni possono considerarsi modificativi della normativa e delle disposizioni in vigore, alle quali, per maggiore completezza si rinvia l’utente. (v. il Sito internet della Provincia di Roma). 1. I PERCHÈ DELL’INIZIATIVA I controlli sulle caldaie installate in stabili siti nei Comuni* aventi una popolazione fino a 40.000 abitanti non nascono per iniziativa della Provincia. Essi sono stabiliti e regolamentati da una serie di norme succedutesi in un tempo non breve, emanate da diverse autorità: - L’Unione Europea; - Lo Stato Italiano; - La Regione Lazio; - L’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas; - I singoli Comuni; Per la consultazione delle norme visitare il sito internet all’indirizzo: www.provincia.roma.it I CONTROLLI, pertanto, sono OBBLIGATORI anche per quanto riguarda le modalità secondo le quali devono essere svolti. Essi consentono di: - Mantenere in buona efficienza operativa l’impianto termico; - Consumare meno energia (quindi risparmiare soldi); - Garantire una maggiore sicurezza dell’impianto; - Contribuire ad un minore inquinamento atmosferico. 2. GLI UTENTI Per utente di impianto termico si intende innanzi tutto il proprietario del locale nel quale è installato l’impianto. Se, però, il locale è affittato ad altri, o condotto a qualsiasi titolo da altri, l’utente potrà essere, a seconda dei casi, l’affittuario, l’inquilino oppure l’occupante anche senza titolo. L’utente, in base alla normativa in vigore è considerato “responsabile di impianto” e , in quanto tale, deve farsi carico degli obblighi derivanti dall’esercizio e manutenzione ordinaria dell’ impianto stesso. La mancata effettuazione della manutenzione periodica comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria piuttosto elevata. Pertanto deve: - Conservare il libretto di impianto; - Far eseguire ogni anno la manutenzione dell’impianto da parte di un artigiano abilitato (v. oltre il paragrafo 3) che deve rilasciare copia della dichiarazione di avvenuta manutenzione dell’impianto termico (cosiddetto “rapporto di controllo tecnico ” modello “G” o “F”) controfirmata per presa visione dal responsabile dell’impianto; Per gli impianti ad uso domestico: - Fare eseguire la prova di combustione dell’impianto da parte di un artigiano abilitato, ed inviare alla Provincia il modello “G” di cui sopra con allegata l’attestazione del versamento dell’importo di euro 8,00, pari al costo del “Bollino Verde” (vedi il successivo paragrafo 6); detta prova va effettuata con la seguente cadenza: - Ogni 2 anni per gli impianti installati da oltre 8 anni ovvero per quelli “a focolare aperto” installati all’interno di locali abitati; - Ogni 4 anni per i rimanenti impianti; Inviare una copia del modello “G” e conservare una copia con allegata la ricevuta di pagamento per il “Bollino verde”. Per i rimanenti impianti (con potenza pari o superiori a 35 kw) - Ogni anno far eseguire la prova di combustione dell’impianto da parte di un artigiano abilitato e inviare alla Provincia il modello “F”. *I comuni aventi una popolazione fino a 40.000 abitanti sono tutti i comuni della Provincia di Roma tranne i seguenti: Roma - Anzio - Ardea - Civitavecchia Fiumicino - Guidonia Montecelio - Nettuno - Pomezia - Tivoli - Velletri. - Per questi impianti non è previsto il pagamento anticipato del “ bollino verde” (€ 8,00), ma soltanto il pagamento del costo della verifica, da effettuarsi a seguito della stessa, risultante dall’applicazione della tariffa indicata nel successivo paragrafo 6. 3. GLI ARTIGIANI MANUNTENTORI L’opera degli artigiani manutentori abilitati, svolta secondo le periodicità fissate dalla normativa in vigore (vedere il paragrafo precedente), è essenziale ai fini del mantenimento dell’impianto termico in buone condizioni di funzionamento. Ciò garantisce all’utente: - Che l’impianto è sicuro - Che l’impianto è in regola con le norme dettate in materia di risparmio energetico - Che i gas derivanti dalla combustione sono contenuti nei limiti della legge a tutela dell’ambiente. Nel caso in cui l’utente si avvalga di artigiani manutentori non abilitati, le garanzie di cui sopra non saranno operative. Gli artigiani manutentori abilitati sono quelli iscritti in apposito albo tenuto presso la Camera di Commercio in base alla legge 46/90 (vedere normativa sul sito internet) per la specializzazione in materia. L’utente è quindi, invitato a verificare, prima di servirsi di un artigiano manutentore, che questi sia in possesso dell’iscrizione nel citato Albo per la specializzazione richiesta. La Provincia, allo scopo di garantire agli utenti la migliore qualificazione professionale degli artigiani manutentori abilitati, sta svolgendo, e svolgerà ancora nel futuro, specifici corsi di formazione professionale, al termine dei quali, a coloro che avranno seguito proficuamente i corsi, verrà rilasciato un attestato di partecipazione. I nominativi dei partecipanti in possesso dell’attestato, che si siano impegnati a rispettare un codice deontologico nello svolgimento della loro professione (definito a seguito di apposita convenzione, mediante la quale sono stati definiti il contratto di manutenzione e le tariffe massime applicabili nei confronti dell’utenza) sono pubblicati sul sito internet della Provincia. È previsto, inoltre, in base alla convenzione, che nei casi di controversie fra utenti e artigiani abilitati convenzionati, queste siano portate all’attenzione di una Commissione di conciliazione per una soluzione bonaria della controversia. Anche per gli artigiani manutentori sono previste sanzioni pecuniarie piuttosto elevate qualora non rilascino la documentazione prevista per legge. Attenzione: i manutentori sono artigiani e pertanto liberi imprenditori. Non vanno assolutamente confusi con i verificatori (vedere paragrafo successivo), che sono tecnici specializzati, operanti per conto della Provincia con la qualifica di “incaricati di pubblico servizio”. 4. I VERIFICATORI I verificatori degli impianti termici sono tecnici specializzati che hanno acquisito una specifica professionalità, avendo concluso con successo gli appositi corsi, a suo tempo organizzati dall’ENEA. La loro funzione è quella di effettuare verifiche (“a campione” o “a tappeto”) presso i locali (abitazioni, uffici e aziende) degli utenti di impianti termici per controllare lo stato di efficienza degli impianti medesimi e fornire indicazioni all’utente sui provvedimenti da adottare, qualora gli impianti controllati non rispondano alle norme dettate in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi d’energia e di controllo dell’inquinamento atmosferico. Sono da considerarsi come “incaricati di pubblico servizio”, riconoscibili per una tessera personale che li abilita a svolgere, per conto della Provincia, l’incarico loro conferito. Va tenuto presente che il rifiuto a consentire l’accesso nell’abitazione a tali tecnici (da essi segnalato alla Provincia) può essere sanzionato pecuniariamente, e nei casi più gravi, anche con l’interruzione della fornitura dell’energia da parte della società distributrice. Va infine precisato che è vietato ai tecnici verificatori, di svolgere, con riferimento agli impianti controllati, le funzioni di manutentori degli stessi impianti. A garanzia dell’utente è stabilito che i controlli dei verificatori, siano sempre preceduti da una comunicazione scritta fatta pervenire agli utenti con congruo anticipo, mediante la quale si informa della verifica che avrà luogo nel giorno e nell’ora fissati. Eventuali difficoltà oggettive da parte dell’utente a rispettare l’appuntamento fissato dall’organizzatore delle verifiche, se comunicate con sufficiente anticipo, possono consentire uno spostamento dell’appuntamento, senza aggravio di spesa per l’utente. In caso contrario, l’utente dovrà sostenere il costo del rimborso spese al verificatore conseguente al mancato accesso all’impianto per causa a lui non imputabile (vedere successivo paragrafo 6). 5. I COSTI DELLA MANUTENZIONE I costi che gli utenti devono sostenere a fronte della manutenzione degli impianti termici da eseguirsi da parte di artigiani abilitati convenzionati con la Provincia, sono: -CONTRATTO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA RELATIVA A IMPIANTI TERMICI PER USO DOMESTICO (importi IVA 20% compresa ove dovuta) -PARTE ORDINARIA Importo biennale da € 135(*) a € 175 le tariffe sono comprensive del costo del “bollino verde” pari a euro 8,00 (*) tariffa consigliata quale prezzo minimo. -PARTE STRAORDINARIA Costo orario manodopera € 25,00 Pacchetto prima mezzora (diritto di chiamata + prima mezzora di intervento) € 20,00 Pacchetto prima ora (diritto di chiamata + prima ora di intervento) € 30,00 Ore successive alla prima (costo orario manodopera) € 25,00 Chiamata festiva/notturna (compreso sabato e domenica) maggiorazione del 40% del costo orario di manodopera. Gli importi indicati con una sola cifra devono intendersi come prezzo massimo. *Naturalmente, gli artigiani abilitati non convenzionati potranno praticare tariffe difformi da quelle sopra indicate, trattandosi di prestazioni effettuate nel libero mercato. Gli utenti sono comunque invitati, nella comparazione dei prezzi, a tener conto anche della formulazione del contratto di manutenzione e dei diritti ed obblighi che ne derivano.