46
REGOLAMENTO EDILIZIO
APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 162/I 55386 P.G. NELLA SEDUTA DEL 22/10/2001
IN VIGORE DAL 12/12/2001 A SEGUITO DELL’AVVENUTA PUBBLICAZIONE SUL BURL N. 50 DEL 12/12/2001
MODIFICATO CON DELIBERAZIONI CONSILIARI N. 10 Reg./1 Prop.Del. NELLA SEDUTA DEL 16/01/2006 N. 48 Reg./29 Prop.Del. NELLA SEDUTA DEL 17/04/2007 - N. 54 Reg./26 Prop.Del. NELLA SEDUTA DEL 02/04/2009 -
N. 15 Reg./106-2009 Prop.Del. NELLA SEDUTA DEL 18/01/2010
4^ STESURA
sommario
Capo I NORME GENERALI ................................................................................................ 6
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI ...................................................................................... 6
Art. 1 Contenuto del Regolamento edilizio ......................................................................... 6
Art. 2 Deroga alle norme del Regolamento edilizio ............................................................ 6
Capo II GLI INTERVENTI ..................................................................................................... 7
TITOLO I
TITOLI ABILITATIVI PER GLI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE EDILIZIA
E URBANISTICA DEL TERRITORIO................................................................... 7
Art. 3 Titoli per lo svolgimento dell’attività edilizia .............................................................. 7
Art. 4 Autorizzazione paesaggistica................................................................................... 7
Art. 5 Adempimenti urbanistici preliminari all’attività edilizia: Piani attuativi........................ 7
TITOLO II INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI E TRASFORMAZIONI URBANISTICHE
ED EDILIZIE........................................................................................................ 7
Art. 6 Attivazione degli interventi manutentivi e di trasformazione urbanistica ed
edilizia del territorio comunale .................................................................................. 7
Art. 7 Interventi di manutenzione ordinaria......................................................................... 8
Art. 8 Interventi di manutenzione straordinaria................................................................... 8
Art. 9 Interventi relativi all’eliminazione delle barriere architettoniche................................. 8
Art. 10 - Interventi di restauro e risanamento conservativo .................................................... 8
Art. 11 - Interventi di ristrutturazione edilizia .......................................................................... 9
Art. 12 - Interventi di mutamento della destinazione d'uso ..................................................... 9
Art. 13 - Interventi di ampliamento in aderenza e/o in elevazione, di ricostruzione, di
nuova edificazione ................................................................................................... 9
Art. 14 - Interventi di demolizione......................................................................................... 10
Art. 15 - Interventi relativi a pertinenze esterne.................................................................... 10
Art. 16 - Altri interventi che comportano modificazione dei caratteri percettivi degli
spazi esterni........................................................................................................... 10
Art. 17 - Interventi relativi ad aree libere .............................................................................. 10
Art. 18 - Interventi per manufatti provvisori .......................................................................... 11
Art. 19 - Interventi nelle aree cimiteriali ................................................................................ 11
Art. 20 - Interventi per la sicurezza ...................................................................................... 11
TITOLO III PROCEDURE E TITOLI ABILITATIVI PER GLI INTERVENTI URBANISTICI
ED EDILIZI E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE.................................... 12
Art. 21 - Interventi di manutenzione ordinaria....................................................................... 12
Art. 22 - Interventi di manutenzione straordinaria................................................................. 12
Art. 23 - Interventi relativi all’abolizione delle barriere architettoniche .................................. 12
Art. 24 - Interventi di restauro e risanamento conservativo .................................................. 13
Art. 25 - Interventi di ristrutturazione edilizia ........................................................................ 13
Art. 26 - Interventi di mutamento della destinazione d'uso ................................................... 14
Art. 27 - Interventi di ampliamento in aderenza e/o in elevazione, di ricostruzione, di
nuova costruzione .................................................................................................. 15
Art. 28 - Interventi di demolizione......................................................................................... 16
Art. 29 - Interventi relativi a pertinenze esterne.................................................................... 17
Art. 30 - Altri interventi che comportano modificazioni dei caratteri percettivi degli
spazi esterni........................................................................................................... 17
Art. 31 - Interventi relativi ad aree libere .............................................................................. 17
Art. 32 - Interventi per manufatti provvisori .......................................................................... 18
Art. 33 - Documentazione su supporto informatico .............................................................. 18
1
TITOLO IV CRITERI PER LA VALUTAZIONE ESTETICA DEGLI INTERVENTI.................. 18
Art. 34 - Dichiarazione di interesse generale e collettivo degli interventi pubblici e
privati che concorrono alla definizione della qualità architettonica ed edilizia
delle costruzioni e alla qualificazione degli spazi urbani e dei caratteri
ambientali .............................................................................................................. 18
Art. 35 - Interventi di nuova edificazione: definizione degli elementi sui quali si attua
la verifica di conformità ai caratteri architettonici e ai valori del contesto ................ 19
Art. 36 - Interventi di nuova edificazione - obbligatorietà della valutazione sugli effetti
di modificazione del contesto: progetto preliminare ................................................ 19
Art. 37 - Interventi sul patrimonio edilizio esistente: definizione degli elementi sui
quali si attua la verifica di conformità ai caratteri e ai valori del contesto ................ 19
Art. 38 - Realizzazione di opere pubbliche........................................................................... 20
Capo III IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO .............................................................. 21
TITOLO I
SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI .......................... 21
Art. 39 - Accesso ai documenti ............................................................................................ 21
Art. 40 - Autocertificazione................................................................................................... 21
Art. 41 - Asseverazione ....................................................................................................... 21
Art. 42 - Conferenza dei Servizi - Sportello Unico ................................................................ 21
Art. 43 - Indirizzi e direttive .................................................................................................. 21
Art. 44 - Parere preliminare.................................................................................................. 21
Art. 45 - Sportello Unico....................................................................................................... 23
TITOLO II FASI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.............................................. 23
Art. 46 - Gli uffici .................................................................................................................. 23
Art. 47 - Presentazione delle istanze ................................................................................... 23
Art. 48 - Modalità di presentazione della denuncia di inizio attività....................................... 23
Art. 49 - L’istruttoria ............................................................................................................. 24
Art. 50 - I pareri.................................................................................................................... 24
Art. 51 - Adempimenti preliminari al rilascio dei provvedimenti abilitativi .............................. 24
Art. 52 - I provvedimenti....................................................................................................... 25
Art. 53 - Rilascio di provvedimenti abilitativi e di loro eventuali varianti ................................ 25
Art. 54 - Pubblicizzazione dei provvedimenti abilitativi e di loro eventuali varianti ................ 25
Art. 55 - Volturazione dei permessi di costruire, della legittimazione all’attività edilizia
conseguente alle denunce d’inizio di attività........................................................... 25
Art. 56 - I provvedimenti di diniego....................................................................................... 25
Art. 57 - I provvedimenti relativi all’agibilità .......................................................................... 25
Art. 58 - I provvedimenti relativi a situazioni di inabitabilità o inagibilità ................................ 26
Art. 59 - Le ordinanze .......................................................................................................... 26
Art. 60 - Annullamento e revoca .......................................................................................... 26
Art. 61 - Altri provvedimenti.................................................................................................. 26
TITOLO III GLI ACCERTAMENTI ........................................................................................ 26
Art. 62 - Gli accertamenti ..................................................................................................... 26
Art. 63 - Limite di validità degli atti legittimanti l’attività edilizia ............................................. 27
Capo IV LA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO, LA COMMISSIONE EDILIZIA,
LA COMMISSIONE URBANISTICA E LA COMMISSIONE PLENARIA................ 28
Art. 64 - Indicazioni generali e finalità .................................................................................. 28
Art. 65 - Commissione per il Paesaggio e per la Tutela della Qualità Urbana ...................... 28
Art. 66 - La Commissione Edilizia per la Tutela del Paesaggio e della Qualità
Urbana ................................................................................................................... 28
Art. 67 - La Commissione Urbanistica per la Tutela del Paesaggio e della Qualità
Urbana”.................................................................................................................. 29
Art. 68 - La Commissione Plenaria ...................................................................................... 30
2
Art. 69 -
Durata delle Commissioni, decadenza, incompatibilità, conflitto d’interesse
dei commissari e funzionamento ............................................................................ 30
Capo V DISPOSIZIONI SULL’ATTIVITà EDILIZIA............................................................. 32
TITOLO I
PARAMETRI EDIFICATORI............................................................................... 32
Art. 70 - Parametri urbanistici .............................................................................................. 32
Art. 70 bis Distacchi e distanze minime nell’edificazione - definizione di cortina
edilizia.................................................................................................................... 32
Art. 71 - Distacchi fra gli edifici............................................................................................. 33
Art. 72 - Distanze dai confini ................................................................................................ 33
Art. 73 - Misurazione dell'altezza dei fronti degli edifici ........................................................ 34
Art. 74 - Altezza dei fronti degli edifici in rapporto alla larghezza delle vie............................ 35
Art. 75 - Strutture di copertura ............................................................................................. 36
Art. 76 - Distacchi minimi dai corsi d'acqua.......................................................................... 36
TITOLO II REQUISITI DEGLI AMBIENTI............................................................................ 37
Art. 77 - Requisiti delle costruzioni e degli alloggi: rimando al Regolamento Locale di
Igiene ..................................................................................................................... 37
Art. 78 - Sottotetti abitabili e praticabili ................................................................................. 37
Art. 79 - Seminterrati e sotterranei ....................................................................................... 37
Art. 80 - Sottotetti non praticabili e non abitabili ................................................................... 38
Art. 81 - Abbaini, lucernari ed aperture in falda .................................................................... 38
Art. 82 - Cortili...................................................................................................................... 38
Art. 83 - Cavedi.................................................................................................................... 38
Art. 84 - Scale di sicurezza .................................................................................................. 38
Art. 85 - Ascensori ............................................................................................................... 38
Art. 86 - Volumi tecnici......................................................................................................... 39
Art. 87 - Logge..................................................................................................................... 39
Art. 88 - Pergolati e gazebo ................................................................................................. 39
Art. 89 - Allacciamento alle reti tecnologiche (energia elettrica, metano, telefono,
fognatura, ecc.) - Locali immondizie ....................................................................... 39
Art. 90 - Lotti di terreno inedificati direttamente utilizzati per attività produttive o
deposito ................................................................................................................. 39
Art. 91 - Autorimesse o posti auto privati - deposito cicli ...................................................... 39
Art. 92 - Autorimesse pubbliche o d’uso pubblico ................................................................ 40
Capo VI REQUISITI DEGLI EDIFICI FINALIZZATI AL RISPARMIO DEL FABBISOGNO
ENERGETICO E ALLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI E
CLIMALTERANTI .................................................................................................. 41
TITOLO I
OBIETTIVI ......................................................................................................... 41
Art. 93 - Finalità e premesse................................................................................................ 41
Art. 94 - Ambito di applicazione ........................................................................................... 41
Art. 95 - Certificazione energetica e targa energetica degli edifici ........................................ 41
TITOLO II PRESTAZIONI ENERGETICHE DEL SISTEMA EDIFICIO-IMPIANTO
TERMICO.......................................................................................................... 42
Art. 96 - Contenimento del fabbisogno termico del sistema edificio-impianto....................... 42
Art. 97 - Isolamento termico ed acustico dell’involucro e delle strutture edilizie.................... 42
Art. 98 - Orientamento dell’edificio e controllo degli apporti solari ........................................ 43
Art. 99 - Serre bioclimatiche, tetti verdi e altri sistemi passivi ............................................... 43
Art. 100 - Inerzia termica dell’involucro edilizio ...................................................................... 45
Art. 101 - Schermatura e protezione dall’irraggiamento solare............................................... 46
Art. 102 - Materiali ecosostenibili ........................................................................................... 46
Art. 103 - Isolamento acustico ............................................................................................... 46
3
TITOLO III EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI .................................................. 47
Art. 104 - Adozione di sistemi di produzione di calore ad alto rendimento.............................. 47
Art. 105 - Impianti centralizzati per il riscaldamento ed il raffrescamento ............................... 47
Art. 106 - Adozione di sistemi di climatizzazione a bassa temperatura .................................. 48
Art. 107 - Regolazione locale della temperatura nell’ambiente............................................... 48
Art. 108 - Contabilizzazione e gestione energetica individuale............................................... 48
Art. 109 - Ventilazione naturale e meccanica......................................................................... 48
Art. 110 - Efficienza energetica degli impianti elettrici e di illuminazione, riduzione
dell’inquinamento luminoso .................................................................................... 49
TITOLO IV FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI .............................................................. 50
Art. 111 - Utilizzo di energie rinnovabili .................................................................................. 50
Art. 111 bis - Impianti solari termici ..................................................................................... 50
Art. 111 ter - Impianti solari fotovoltaici ............................................................................... 51
Art. 111 quater - Pompe di calore, unità motocondensanti e simili ....................................... 51
TITOLO V SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE......................................................................... 51
Art. 112 - Contabilizzazione individuale dell’acqua potabile e recupero e riutilizzo
delle acque piovane ............................................................................................... 51
Art. 113 - Riduzione degli effetti del gas radon e dell’inquinamento elettromagnetico
interno.................................................................................................................... 52
Capo VII REQUISITI DEGLI INTERVENTI CHE INCIDONO SULL’AMBIENTE URBANO .. 54
TITOLO I
INTERVENTI SU ELEMENTI ESTERNI AGLI EDIFICI ...................................... 54
Art. 114 - Zoccoli e decorazioni ............................................................................................. 54
Art. 115 - Strutture aggettanti su suolo pubblico .................................................................... 54
Art. 116 - Strutture aggettanti su suolo privato....................................................................... 54
Art. 117 - Interventi di recinzione ........................................................................................... 55
Art. 118 - Tende, lapidi, vetrinette e decorazioni murali ......................................................... 55
Art. 119 - Applicazione di segnalazioni di pubblica utilità ....................................................... 56
Art. 120 - Cartelli pubblicitari, manifesti, insegne ................................................................... 56
TITOLO II IMPIANTI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA ED APPARATI RADIOELETTRICI ........................................................................................................ 57
Art. 121 - Disciplina generale................................................................................................. 57
Art. 122 - Tipologia degli impianti ammessi............................................................................ 57
Art. 123- Installazione provvisoria ed installazione in ambiti soggetti a trasformazione........... 57
TITOLO III MANUTENZIONE E DECORO DEGLI EDIFICI ................................................. 58
Art. 124 - Manutenzione degli edifici ...................................................................................... 58
Art. 125 - Manutenzione delle aree scoperte ......................................................................... 58
Art. 126 - Decoro degli edifici................................................................................................. 58
Art. 127 - Interventi sulle pareti esterne degli edifici e disciplina del colore ............................ 59
TITOLO IV AREE DI PARTICOLARE PREGIO STORICO, AMBIENTALE, PAESISTICO ... 60
Art. 128 - Aree di particolare pregio storico, ambientale, paesistico ....................................... 60
Art. 129 - Caratteristiche delle superfici esterne degli edifici in aree di particolare
pregio..................................................................................................................... 60
TITOLO V VERDE E PERCORSI PRIVATI E D’USO PUBBLICO....................................... 60
Art. 130 - Disciplina del verde ................................................................................................ 60
Art. 131 - Strade private......................................................................................................... 61
Art. 132 - Portici e gallerie ..................................................................................................... 61
Art 133 - Passi carrabili......................................................................................................... 61
Art. 134 - Edicole e chioschi .................................................................................................. 62
Capo VIII REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI................................................................. 63
TITOLO I
L’INTERVENTO ................................................................................................. 63
Art. 135 - Richiesta e consegna dei punti fissi ....................................................................... 63
4
Art. 136 - Inizio dei lavori ....................................................................................................... 63
Art. 137 - Conservazione dei titoli legittimanti l’attività costruttiva .......................................... 63
Art. 138 - Mancanza del Direttore dei lavori ........................................................................... 63
Art. 139 - Ispezione alle costruzioni ....................................................................................... 64
Art. 140 - I provvedimenti per opere eseguite in difformità ..................................................... 64
Art. 141 - I provvedimenti di sospensione dei lavori e i provvedimenti sanzionatori ............... 64
Art. 142 - Interruzione di lavori............................................................................................... 64
Art. 143 - Termine di inizio e ultimazione dei lavori ................................................................ 64
Art. 144 - Denuncia di ultimazione delle opere....................................................................... 64
Art. 145 - Libretto d’uso e di manutenzione............................................................................ 65
TITOLO II NORME GENERALI PER I CANTIERI ............................................................... 65
Art. 146 - Sicurezza nei cantieri ............................................................................................. 65
Art. 147 - Recinzione dei cantieri ........................................................................................... 65
Art. 148 - Strutture provvisionali e macchinari mobili.............................................................. 66
Art. 149 - Operazioni di scavo................................................................................................ 66
Art. 150 - Salvaguardia degli spazi pubblici o d’uso pubblico ................................................. 66
Art. 151 - Divieto di ingombrare spazi esterni alla recinzione ................................................. 67
Art. 152 - Orari dell’attività lavorativa di cantiere .................................................................... 67
Art. 153 - Allontanamento dei materiali di risulta .................................................................... 67
Art. 154 - Norme per limitare l'inquinamento acustico ............................................................ 67
Art. 155 - Rinvenimento di elementi di pregio artistico, storico, archeologico ......................... 68
Art. 156 - Interventi urgenti e imprevisti ................................................................................. 68
Art. 157 - Tolleranze di cantiere............................................................................................. 68
TITOLO III AREE EDIFICABILI E NORME GENERALI PER LE COSTRUZIONI................. 69
Art. 158 - Salubrità dei terreni edificabili ................................................................................ 69
Art. 159 - Aree inedificate o abbandonate ed edifici in disuso ................................................ 69
Art. 160 - Riuso dei materiali - Materiali di costruzione .......................................................... 69
Art. 161 - Materiali per la costruzione di edifici adibiti ad attività produttive e a depositi ......... 69
Capo IX
Art. 162 Art. 163 Art. 164 Art. 165 Art. 166 -
NORME FINALI E TRANSITORIE ......................................................................... 71
Rinvio a leggi speciali............................................................................................. 71
Abrogazione di norme preesistenti ......................................................................... 71
Vigilanza sugli interventi......................................................................................... 71
Provvedimenti amministrativi.................................................................................. 71
Sanzioni ................................................................................................................. 71
5
CAPO I NORME GENERALI
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 -
Contenuto del Regolamento edilizio
Le norme del presente Regolamento dettano disposizioni relative a procedure e contenuti dell’attività
edilizia e di trasformazione del territorio, così come previsto dall’articolo 4 del Decreto del Presidente
della Repubblica 06/06/2001 n. 380 e dall’articolo 28 della Legge Regionale 11/03/2005 n. 12 e
successive modificazioni e integrazioni.
Disciplinano inoltre l’attività della Commissione Edilizia.
Art. 2 -
Deroga alle norme del Regolamento edilizio
Sono ammesse deroghe alle norme del presente regolamento limitatamente agli interventi relativi ad
edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, con l’osservanza delle procedure a riguardo
previste dalle norme di legge vigenti.
Possono essere rilasciate deroghe edilizie alle norme del presente regolamento e a quelle del
“Regolamento locale d’igiene” per le parti richiamate al successivo articolo 77 (“Requisiti delle
costruzioni e degli alloggi: rimando al Regolamento Locale d’Igiene”) ove lo stato dei luoghi e i
caratteri degli edifici esistenti non consentano il pieno rispetto delle disposizioni e delle norme di
carattere igienico-sanitario, in materia di abbattimento delle barriere architettoniche ed in materia di
realizzazione di volumi tecnici, nonché, in casi di forza maggiore, per garantire la sicurezza,
l’accessibilità e la fruibilità degli ambienti.
6
CAPO II GLI INTERVENTI
TITOLO I
TITOLI ABILITATIVI PER GLI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE EDILIZIA
E URBANISTICA DEL TERRITORIO
Art. 3 -
Titoli per lo svolgimento dell’attività edilizia
Costituiscono titolo per l’esercizio dell’attività edilizia, in funzione del tipo di intervento da effettuare e
secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento:
la denuncia di inizio attività,
il permesso di costruire,
la comunicazione per i mutamenti di destinazione d’uso.
Art. 4 -
Autorizzazione paesaggistica
L’attività edilizia che si riferisca ad immobili soggetti alla disciplina del Decreto Legislativo 22/01/2004
n. 42
e successive modificazioni e integrazioni deve essere corredata dalla necessaria
autorizzazione paesistica, nei casi indicati dalla normativa nazionale e regionale vigente.
Detta autorizzazione potrà essere richiesta anche contestualmente alla presentazione dell’istanza
edilizia, presentando, comunque, all’autorità competente separata istanza corredata dalla necessaria
documentazione.
L’autorizzazione paesaggistica, se di competenza di ente diverso dal Comune, deve essere allegata
alla richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività (D.I.A.).
Le modalità di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica sono quelle previste dalla normativa generale
in materia. L’autorizzazione paesaggistica vale per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di
rilascio.
Art. 5 -
Adempimenti urbanistici preliminari all’attività edilizia: Piani attuativi
La procedura per l’approvazione dei Piani Urbanistici Attuativi è stabilita dalla legge vigente.
TITOLO II
INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI E TRASFORMAZIONI
URBANISTICHE ED EDILIZIE
Art. 6 -
Attivazione degli interventi manutentivi e di trasformazione urbanistica ed edilizia del
territorio comunale
Ad eccezione degli interventi per i quali la legge consente l’attività edilizia libera, chiunque intenda
eseguire interventi edilizi manutentivi, conservativi o attività di trasformazione urbanistica ed edilizia
del territorio comunale dovrà provvedere ad uno dei seguenti adempimenti preliminari, in funzione del
tipo di attività che intende eseguire, secondo quanto previsto nel presente Regolamento Edilizio e
nelle vigenti disposizioni di legge:
richiesta di permesso di costruire,
denuncia di inizio attività,
comunicazione per mutamenti di destinazione d’uso.
7
Gli articoli che seguono definiscono i vari tipi di intervento edilizio ed urbanistico ed individuano
l’adempimento preliminare e il successivo provvedimento abilitativo al quale devono essere
assoggettati.
Agli effetti della individuazione degli adempimenti preliminari e dei provvedimenti abilitativi necessari
per l’attività edilizia sugli edifici esistenti, gli interventi sono quelli individuati all’articolo 27 della Legge
Regionale 11/03/2005 n. 12 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, con le specificazioni
indicate dagli articoli che seguono.
Art. 7 -
Interventi di manutenzione ordinaria
Si considerano interventi di manutenzione ordinaria gli interventi edilizi che riguardano le opere di
riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari ad integrare o
mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, anche con l’impiego di materiali diversi,
purché i predetti materiali risultino compatibili con le norme e i regolamenti comunali vigenti. Fatti salvi
gli interventi rivolti alla conservazione dei materiali, delle finiture e delle coloriture esistenti delle
facciate e delle coperture nonché l’eventuale adeguamento degli stessi a indicazioni di strumenti
attuativi vigenti, gli interventi sulle facciate esterne e sulle coperture attengono all’ambito della
“manutenzione straordinaria”.
Per interventi di manutenzione ordinaria in edifici e complessi produttivi (industriali, artigianali ed
agricoli) si rinvia a quanto previsto dalla normativa vigente.
Art. 8 -
Interventi di manutenzione straordinaria
Si considerano interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche riguardanti il
consolidamento, il rinnovamento e la sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, la
realizzazione ed integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici, nonché le modificazioni
dell’assetto distributivo di singole unità immobiliari.
Gli interventi di manutenzione straordinaria non devono costituire un insieme sistematico di opere tali
da portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
Sono, quindi da considerarsi di straordinaria manutenzione gli interventi finalizzati al mantenimento
delle caratteristiche architettoniche e d’uso dell’edificio.
Sono inoltre da considerarsi di manutenzione straordinaria gli interventi per l’eliminazione delle
barriere architettoniche in edifici esistenti, quando proposti per la realizzazione di manufatti posti sulle
parti esterne dell’edificio, purché conformi alla normativa vigente regolante la materia e per i casi
previsti dalla legge.
Per gli edifici ed i complessi produttivi, gli interventi di manutenzione straordinaria comprendono
l’installazione di impianti tecnologici e la realizzazione di impianti ed opere necessarie al rispetto delle
norme sulla tutela dall’inquinamento e sulla sicurezza, anche esterni all’edificio, sempre che non
siano associati ad aumento della superficie lorda di pavimento e/o utile di calpestio, né a mutamento
delle destinazioni d’uso dell’edificio.
Art. 9 -
Interventi relativi all’eliminazione delle barriere architettoniche
Le opere conformi alla Legge 09/01/1989 n. 13 e Legge Regionale 20/02/1989 n. 6 finalizzate
all’abbattimento delle barriere architettoniche possono essere costituite:
a) da interventi che non comportino la realizzazione di rampe o ascensori esterni e che non alterino
la sagoma dell’edificio, conformi alla normativa urbanistica;
b) da interventi all’esterno della sagoma dell’edificio conformi alle norme edilizio-urbanistiche;
c) da interventi all’esterno della sagoma dell’edificio non conformi alle norme edilizio-urbanistiche.
Art. 10 - Interventi di restauro e risanamento conservativo
Si considerano interventi di restauro e di risanamento conservativo, quegli interventi edilizi rivolti a
conservare e recuperare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme
8
sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali, ne consentano
destinazioni d’uso con essi compatibili.
Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi
dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti necessari alle esigenze dell’uso,
l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio.
Sono compatibili con l’organismo edilizio le destinazioni d’uso che possono essere inserite senza
comportare sostanziali trasformazioni dei caratteri tipologici e distributivi degli edifici, degli aspetti
formali e strutturali nonché degli aspetti materici significativi, fermo restando il rispetto delle
destinazioni ammesse dalla strumentazione urbanistica.
L’intervento di risanamento conservativo si attua principalmente attraverso l’impiego di materiali e
tecniche idonee, il recupero di adeguate condizioni igieniche, statiche e funzionali, il consolidamento
e l’integrazione degli elementi strutturali, nonché attraverso modifiche all’assetto planimetrico, purché
compatibili con l’impianto distributivo complessivo.
Nel caso di edifici sottoposti a tutela e d’interesse storico-artistico-ambientale, il restauro del bene
deve essere attuato attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al
recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali.
Art. 11 - Interventi di ristrutturazione edilizia
Si considerano interventi di ristrutturazione edilizia, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi
edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto
o in parte diverso dal precedente.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia non comportano, di norma, incrementi di volume, o di
superficie lorda di pavimento, salvo i casi in cui la strumentazione urbanistica consente di abbinarli
con l’ampliamento o altri interventi di tipo trasformativo.
Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quegli interventi
consistenti nella demolizione e ricostruzione parziale o totale, nel rispetto puntuale della volumetria e
nel rispetto sostanziale della sagoma preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per
l’adeguamento alla normativa antisismica.
Art. 12 - Interventi di mutamento della destinazione d'uso
La strumentazione urbanistica individua le destinazioni d’uso “principali” delle aree o degli edifici e,
all’interno di queste, le loro specifiche articolazioni.
Viene definita “mutamento della destinazione d'uso” di costruzioni esistenti o di loro singole parti, la
sostituzione di una destinazione d’uso principale con una diversa destinazione principale, anche
quando ciò avvenga senza l'esecuzione di opere edilizie.
Non é invece considerata “mutamento della destinazione d’uso” la sostituzione di funzioni esistenti
con altre, quando queste si configurino come semplice articolazione della medesima destinazione
principale, salve espresse limitazioni o divieti previsti dalla strumentazione urbanistica.
Art. 13 - Interventi di ampliamento in aderenza e/o in elevazione, di ricostruzione, di nuova
edificazione
Sono interventi di ampliamento in aderenza quelli volti alla realizzazione di superfici lorde o nette di
pavimento o di volumi aggiuntivi in allargamento di un edificio esistente
Sono interventi di ampliamento in elevazione (sopralzo) quelli rivolti alla realizzazione di superfici
lorde o nette di pavimento o di volumi aggiuntivi ad innalzamento di edifici esistenti.
Gli interventi di ricostruzione edilizia sono quelli rivolti alla sostituzione di edifici esistenti con altri
edifici diversi dai precedenti.
Gli interventi di nuova edificazione sono quelli rivolti alla realizzazione di nuovi edifici o di nuovi
manufatti da eseguirsi sia fuori terra che in interrato.
9
Sono inoltre da considerarsi nuova costruzione:
l’installazione di manufatti, leggeri o prefabbricati (case mobili, roulotte, e similari), quando siano
diretti a soddisfare esigenze durature nel tempo;
gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
la realizzazione di infrastrutture e impianti, anche per pubblici servizi, che comporti trasformazione in
via permanente del suolo;
la realizzazione di depositi di merci o materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive
all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori con trasformazione permanente del suolo;
gli interventi pertinenziali qualificati dalla strumentazione urbanistica vigente come rientranti nel
computo del volume e della superficie lorda di pavimento ovvero comportanti la realizzazione di
un volume superiore al 20 per cento del volume dell’edificio principale.
Sono interventi di ristrutturazione urbanistica quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la
modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
Art. 14 - Interventi di demolizione
Sono interventi di demolizione quelli rivolti a rimuovere in tutto o in parte edifici o manufatti
preesistenti, qualunque sia l’utilizzo successivo dell’area risultante.
Art. 15 - Interventi relativi a pertinenze esterne
Sono interventi relativi a pertinenze esterne quelli riguardanti la sola formazione ovvero la
sistemazione, la sostituzione, la trasformazione delle pertinenze di fabbricati esistenti (aree libere o
manufatti edilizi, compresi i parcheggi pertinenziali a raso e le recinzioni).
Le sistemazioni esterne ai fabbricati nel caso di interventi di ristrutturazione complessiva di edifici
esistenti, di nuova edificazione, di ampliamento e di sopralzo, devono formare parte integrante del
progetto edilizio; la fine lavori dovrà essere dichiarata solo ad esecuzione avvenuta anche delle
sistemazioni esterne.
Art. 16 - Altri interventi che comportano modificazione dei caratteri percettivi degli spazi
esterni
Sono individuati come “interventi che possono determinare modificazioni dei caratteri percettivi degli
spazi esterni”, quelli relativi a:
a) monumenti, decorazioni e pitture murali;
b) cartellonistica murale o a struttura autoportante;
c) insegne, targhe e simili;
d) impianti di segnaletica stradale, attrezzature per l'illuminazione di spazi pubblici o aperti al
pubblico, impianti tecnici da ubicare su area di pubblica circolazione;
e) antenne paraboliche, radiotelevisive o per le telecomunicazioni.
Gli interventi di cui al presente articolo non debbono, comunque, alterare o turbare il quadro urbano
e/o i lineamenti delle costruzioni entro o sulle quali eventualmente si collochino né costituire ostacolo,
anche visivo, per la pubblica circolazione.
Art. 17 - Interventi relativi ad aree libere
Gli interventi relativi ad aree libere sono quelli volti, anche senza la costruzione di manufatti edilizi, a
realizzare un nuovo assetto o, in genere, a sistemare e/o attrezzare terreni liberi da costruzioni
nonché a realizzare parcheggi pertinenziali, anche se relativi a costruzioni poste in aree diverse da
quella oggetto dell’intervento.
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I depositi a cielo aperto con funzione di magazzino e/o di esposizione, con o senza commercio di beni
(finiti o strumentali) sono anch’essi soggetti alla verifica di conformità rispetto alle vigenti disposizioni
in materia di destinazione d'uso dell’area occupata dal deposito.
Nelle zone non edificate, gli interventi di edificazione dovranno, comunque, mantenere una superficie
scoperta e drenante pari, nelle zone residenziali, al 30% della superficie del lotto, nelle zone
produttive, commerciali e terziarie, al 15%.
Le superfici drenanti non possono essere ricavate in aree adibite a percorso carrabile o posto
macchina, se non adeguatamente permeabili, a qualsiasi tipo di deposito, né in aree sovrastanti ad
ambienti interrati e seminterrati a qualsiasi uso adibiti.
Per i piani attuativi, la superficie scoperta e drenante deve essere calcolata con riferimento all’intera
area interessata. Pertanto, nella progettazione esecutiva, si dovrà distribuire tale superficie nei singoli
lotti il più omogeneamente possibile.
Nelle zone già edificate, in caso di interventi di cui all’articolo 27, lettera c), d), e) ed f), della Legge
Regionale 11/03/2005 n. 12, i parametri di superficie scoperta e drenante di cui al comma 1
costituiscono parametri a cui tendere. In ogni caso non sono consentiti interventi che comportino un
peggioramento rispetto alla situazione esistente.
Ai valori di superficie scoperta drenante (SSD) previsti nei precedenti commi sono possibili deroghe,
su valutazione della Commissione competente ex Capo IV, qualora ricorrano particolari situazioni
idrogeologiche da dimostrarsi con relazione dettagliata e prove geologiche.
La deroga al requisito previsto, potrà comportare l’adozione di soluzioni tecniche alternative che
conseguano il medesimo fine.
Nelle zone edificate è, inoltre, possibile una deroga qualora, per le limitate dimensioni del lotto di
intervento, non vengano a determinarsi influenze sull’ecosistema della zona interessata.
Art. 18 - Interventi per manufatti provvisori
Gli interventi di cui al presente articolo sono quelli volti ad insediare in un’area quei manufatti,
destinati o meno alla permanenza di persone, che sono necessari a far fronte ad esigenze
oggettivamente transitorie e definite nel tempo, venute meno le quali i manufatti stessi saranno
integralmente rimossi.
Art. 19 - Interventi nelle aree cimiteriali
La costruzione e l'ampliamento di cimiteri, ivi compresi la realizzazione, il restauro ed il ripristino di
cappelle, tombe, monumenti, loculi ed ossari sono disciplinati dal “Regolamento di Polizia Mortuaria”
e dal Piano regolatore cimiteriale nonché dalle leggi vigenti in materia.
Art. 20 - Interventi per la sicurezza
Tutti gli interventi edilizi dovranno essere attuati nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza
sui luoghi di lavoro in ottemperanza ai disposti del Decreto Legislativo 14/08/1996 n. 494 e
successive modifiche ed integrazioni.
Negli interventi di nuova edificazione e riattamento di edifici esistenti si dovrà prevedere l’installazione
di idonei dispositivi atti a garantire agli operatori le condizioni necessarie per l’esecuzione delle opere
da effettuarsi sulle coperture. Tali dispositivi dovranno essere realizzati nel rispetto delle specifiche
norme tecniche costruttive (UNI o equivalenti).
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TITOLO III
PROCEDURE E TITOLI ABILITATIVI PER GLI INTERVENTI URBANISTICI ED
EDILIZI E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Art. 21 - Interventi di manutenzione ordinaria
Gli interventi di manutenzione ordinaria, se da realizzare autonomamente, non necessitano di alcun
adempimento (preventivo o successivo) né di alcun titolo abilitativo. Qualora opere di manutenzione
ordinaria siano previste nell’ambito di altro tipo di intervento, esse seguono le procedure autorizzative
dell’intervento principale cui si accompagnano.
Art. 22 - Interventi di manutenzione straordinaria
La denuncia di inizio attività o il permesso di costruire per la realizzazione di interventi di
manutenzione straordinaria deve essere corredata dai documenti e dagli elaborati necessari e
sufficienti a raffigurare e definire le opere in progetto ed a consentire di accertare il rispetto delle
prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché delle disposizioni che disciplinano la materia sotto profili
specifici, (igienico-sanitario, di prevenzione incendi, di sicurezza, ecc.), tra i quali si individuano
almeno i seguenti elaborati:
a) estratto delle disposizioni urbanistiche, estratto di mappa catastale ed estratto
aerofotogrammetrico con l’individuazione dell'edificio interessato dall'intervento e del suo
contesto;
b) copia del titolo di proprietà o autocertificazione riportante il tipo e gli estremi dell'atto pubblico di
acquisizione della proprietà oppure copia del diverso titolo abilitante;
c) planimetrie, piante, sezioni, prospetti significativi dello stato di fatto, elaborati di sovrapposizione
(opere da realizzare in rosso, demolizioni in giallo) dell'edificio o della porzione dello stesso
interessata dall'intervento (tutti gli elaborati debbono essere in scala 1:100, integralmente quotati
e con le destinazioni d'uso);
d) progetto dello stato finale (piante, prospetti e sezioni), quale risulterà ad intervento ultimato, in
scala 1:100, integralmente quotato, con le destinazioni d'uso degli ambienti e con la verifica dei
rapporti aeroilluminanti;
e) particolari costruttivi ed architettonici delle facciate, se interessate dall'intervento, in scala 1:20;
f) relazione descrittiva dell'intervento, con particolare riguardo alle opere di finitura;
g) documentazione fotografica a colori nel formato minimo di 10x15 relativa a ciascun prospetto
eventualmente interessato dall'intervento;
h) eventuale ulteriore documentazione che si renda necessaria alla valutazione dell’intervento e/o
prevista per legge (progetti degli impianti, progetto di conformità alla normativa sulle barriere
architettoniche, dichiarazioni, nulla osta, ecc.);
i) eventuale copia della scheda dell’Inventario dei Beni Culturali Isolati.
Art. 23 - Interventi relativi all’abolizione delle barriere architettoniche
Gli interventi di cui all’articolo 9 lettera a) e b) non sono soggetti a provvedimento abilitativo né a
denuncia di inizio attività.
Gli interventi di cui all’articolo 9 lettera c) sono soggetti a permesso di costruire in deroga alle
disposizioni urbanistico/edilizie vigenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 85
(“Ascensori”).
Quando l’intervento di abolizione delle barriere architettoniche è soggetto a titolo abilitativo, per esso
è prescritta la medesima documentazione indicata all’articolo 22. Nel caso le opere siano assimilabili
a quelle previste dall’articolo 9 lettera c), dovrà, inoltre, essere prodotta la seguente documentazione:
a) certificato del portatore di handicap che attesti la residenza dello stesso nell’edificio oggetto
d’intervento,
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b) certificato medico comprovante la situazione di handicap della persona stessa.
Art. 24 - Interventi di restauro e risanamento conservativo
Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono soggetti a denuncia di inizio attività o a
permesso di costruire. La denuncia o la domanda devono essere corredate dai documenti e dagli
elaborati necessari e sufficienti a raffigurare e definire le opere in progetto ed a consentire di
accertare il rispetto delle prescrizioni urbanistico-edilizie, nonché delle disposizioni che disciplinano la
materia sotto profili specifici (igienico-sanitario, di prevenzione incendi e di sicurezza; ecc.), tra i quali
si individuano almeno i seguenti elaborati:
a) estratto delle disposizioni urbanistiche vigenti, eventuale estratto del Piano Particolareggiato,
estratto di mappa catastale ed estratto aerofotogrammetrico con l’individuazione dell'edificio
interessato dall'intervento e del suo contesto;
b) copia del titolo di proprietà o autocertificazione riportante il tipo e gli estremi dell'atto pubblico di
acquisizione della proprietà oppure copia del diverso titolo abilitante;
c) planimetrie, piante, sezioni, prospetti significativi dello stato di fatto, elaborati di sovrapposizione
(opere da realizzare in rosso, demolizioni in giallo) dell'edificio o della porzione dello stesso
interessata dall'intervento (tutti gli elaborati debbono essere in scala 1:50/1:100, integralmente
quotati e con le destinazioni d'uso degli ambienti);
d) progetto dello stato finale (piante, prospetti e sezioni), quale risulterà, ad intervento ultimato, in
scala 1:50/1:100, integralmente quotato, con le destinazioni d'uso e con la verifica dei rapporti
aeroilluminanti;
e) particolari costruttivi ed architettonici delle facciate, se interessate dall'intervento, in scala 1:20;
f) scheda dell'inventario dei beni culturali isolati relativa all'edificio stesso, qualora si trattasse di
bene inventariato;
g) relazione descrittiva dell’intervento, con particolare riguardo alle opere di finitura, completa delle
verifiche di compatibilità ai caratteri degli edifici ed ai valori del contesto di cui al successivo titolo
IV del presente Capo II.
h) documentazione fotografica a colori nel formato minimo di 10x15 relativa a ciascun prospetto
eventualmente interessato dall'intervento e/o relativa a ciascun particolare costruttivo o
decorativo, nonché relativa al contesto urbano dell’edificio interessato;
i) eventuale e ulteriore documentazione necessaria alla valutazione dell’intervento e/o prevista per
legge (progetti degli impianti, progetto di conformità alla normativa sulle barriere architettoniche,
dichiarazioni, nulla osta, ecc.).
Per interventi di restauro è necessario produrre anche la seguente documentazione:
j) analisi materica e stratigrafica relativa alle strutture e analisi del degrado;
k) documentazione fotografica a colori nel formato minimo di 10x15 relativa a tutti i locali;
l) relazione storico - architettonica relativa all'intero edificio od alla parte interessata dall'intervento
con eventuale documentazione relativa, se disponibile, quale: planimetrie, fotografie, stampe.
Qualora l'intervento riguardi un edificio nel suo complesso, dovranno essere prodotti anche:
m) rilievo dello stato di fatto (in scala 1:50) di tutti i piani, comprese le coperture, gli scantinati ed i
prospetti con relative sezioni longitudinali e trasversali, le strutture dei solai, dei soffitti e delle
eventuali coperture, dei cortili e dei giardini;
n) rilievo dei materiali costruttivi con l'indicazione dello stato di conservazione;
o) rilievo e progetto delle aree di pertinenza in cui vengano indicati gli elementi che caratterizzano le
aree pertinenziali scoperte stesse;
Art. 25 - Interventi di ristrutturazione edilizia
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono soggetti a domanda di permesso di costruire o a
denuncia di inizio attività.
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La domanda di permesso di costruire o la denuncia di inizio attività per la realizzazione di interventi di
ristrutturazione edilizia devono essere corredate dai documenti e dagli elaborati necessari e sufficienti
a raffigurare e definire le opere in progetto ed a consentire di accertare il rispetto delle prescrizioni
degli strumenti urbanistici, nonché delle disposizioni che disciplinano la materia sotto profili specifici
(igienico-sanitario, di prevenzione incendi e di sicurezza, ecc), tra i quali si individuano i seguenti
elaborati:
a) estratto della strumentazione urbanistica vigente, eventuale estratto del Piano Particolareggiato,
estratto di mappa catastale ed estratto aerofotogrammetrico con l’individuazione dell'edificio
interessato dall'intervento ed il suo contesto;
b) copia del titolo di proprietà o autocertificazione riportante il tipo e gli estremi dell'atto pubblico di
acquisizione della proprietà oppure copia del diverso titolo abilitante;
c) planimetrie, piante, sezioni, prospetti significativi dello stato di fatto, elaborati di sovrapposizione
dell'edificio o della porzione dello stesso interessata dall'intervento (tutti gli elaborati debbono
essere in scala 1:50/100, integralmente quotati e con le destinazioni d'uso, le opere da realizzare
in rosso, demolizioni in giallo);
d) progetto dello stato finale (piante, prospetti e sezioni), quale risulterà ad intervento ultimato, in
scala 1:50/1:100, integralmente quotato, con le destinazioni d'uso e con la verifica dei rapporti
aeroilluminanti;
e) particolari costruttivi ed architettonici delle facciate, se interessate dall'intervento, in scala 1:20;
f) scheda dell'inventario dei beni culturali isolati relativa all'edificio stesso, qualora si trattasse di
bene inventariato;
g) relazione descrittiva dell'intervento, con particolare riguardo alle opere di finitura, completa delle
verifiche di compatibilità ai caratteri degli edifici ed ai valori del contesto di cui al successivo titolo
IV del presente Capo II.
h) documentazione fotografica a colori nel formato minimo 10x15 relativa a ciascun prospetto
eventualmente interessato dall'intervento, nonché relativa al contesto urbano dell’edificio
interessato;
i) eventuale e ulteriore documentazione necessaria alla valutazione dell’intervento e/o prevista per
legge (progetti degli impianti, progetto di conformità alla normativa sulle barriere architettoniche,
dichiarazioni, nulla osta, ecc.);
j) prospetto dimostrativo del calcolo per la determinazione degli oneri di urbanizzazione e del costo
di costruzione.
Qualora l'intervento riguardi un edificio nel suo complesso, dovranno essere prodotti anche:
k) rilievo dello stato di fatto (in scala 1:50) di tutti i piani, comprese le coperture, gli scantinati ed i
prospetti con relative sezioni longitudinali e trasversali, le strutture dei solai, dei soffitti e delle
eventuali coperture, dei cortili e dei giardini;
l) rilievo dei materiali costruttivi con l'indicazione dello stato di conservazione,
m) rilievo e progetto delle aree di pertinenza in cui vengano indicati gli elementi che caratterizzano le
stesse aree scoperte pertinenziali;
n) elaborato relativo alla dimostrazione della conformità ai parametri indicati all’art. 17.
Art. 26 - Interventi di mutamento della destinazione d'uso
Gli interventi di mutamento di destinazione d’uso senza opere edilizie, purché compatibili con le
previsioni urbanistiche comunali, sono soggetti a preventiva comunicazione al Comune, al fine di
verificare l’ottemperanza all’obbligo del pagamento del contributo di costruzione.
Tale comunicazione deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) estratto di mappa catastale ed estratto aerofotogrammetrico con individuazione del fabbricato
oggetto di intervento;
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b) planimetria di rilievo dell’unità o delle unità immobiliari di cui è previsto il mutamento di
destinazione d’uso con calcoli analitici delle superfici lorde di pavimento di ciascuna unità
immobiliare;
c) relazione descrittiva in ordine al mutamento di destinazione riportante i riferimenti alla disciplina
urbanistica applicabile al fabbricato e prospetto di verifica dell’ammissibilità delle nuove
destinazioni d’uso per tipologia e dimensione, secondo quanto previsto dalla strumentazione
urbanistica.
Per gli interventi di mutamento della destinazione d'uso, qualificante o complementare, effettuati con
opere edilizie, si applica la disciplina del presente regolamento relativa al tipo di intervento edilizio con
il quale viene attuato il mutamento di destinazione.
Nel caso di mutamenti della destinazione d’uso con opere edilizie la domanda deve essere corredata
dai documenti e dagli elaborati previsti per il tipo di intervento edilizio da eseguire (restauro,
risanamento conservativo, ristrutturazione, ecc.), nonché da quanto necessario per accertare la
conformità alle disposizioni che disciplinano il nuovo uso sotto profili specifici, quali quelli igienicosanitario, di prevenzione incendi e di sicurezza, nonché del prospetto dimostrativo del calcolo per la
determinazione degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione, ove dovuti.
Art. 27 - Interventi di ampliamento in aderenza e/o in elevazione, di ricostruzione, di nuova
costruzione
Gli interventi di cui al presente articolo sono soggetti a domanda di permesso di costruire o a
denuncia di inizio attività.
La domanda di permesso di costruire o la denuncia di inizio attività per la realizzazione di interventi di
ampliamento o sopralzo di cui al presente articolo e di interventi di ricostruzione o nuova costruzione
devono essere corredate dai documenti e dagli elaborati necessari e sufficienti a raffigurare e definire
le opere in progetto ed a consentire di accertare il rispetto delle disposizioni edilizie ed urbanistiche
nonché delle disposizioni che disciplinano la materia sotto profili specifici (igienico-sanitario, di
prevenzione incendi e di sicurezza, ecc.).
La domanda o la denuncia devono essere corredate almeno dai seguenti elaborati:
a) estratto delle disposizioni urbanistiche, estratto di mappa catastale ed estratto
aerofotogrammetrico con l’individuazione dell'edificio interessato dall'intervento e del suo
contesto;
b) copia del titolo di proprietà o autocertificazione riportante il tipo e gli estremi dell'atto pubblico di
acquisizione della proprietà oppure copia del diverso titolo abilitante;
c) planimetria (almeno in scala 1:200) dell'area con le quote necessarie alla verifica della superficie
e con l'indicazione e la descrizione delle costruzioni circostanti esistenti per la verifica delle
relative distanze; relazione con i conteggi planivolumetrici per la verifica del rispetto delle
prescrizioni urbanistiche,
d) planimetrie, piante, sezioni, prospetti significativi dello stato di fatto, elaborati di sovrapposizione
(opere da realizzare in rosso, demolizioni in giallo) dell'edificio o della porzione dello stesso
interessata dall'intervento; tutti gli elaborati debbono essere in scala 1:50/100, integralmente
quotati e con le destinazioni d'uso degli ambienti (nel caso di interventi su edifici esistenti);
e) progetto dello stato finale in scala 1:50/100, integralmente quotato, comprendente piante di ogni
piano della costruzione anche non abitabile, (con l'indicazione specifica delle destinazioni d'uso di
tutti i vani e accessori previsti nonché del dimensionamento delle relative aperture e la verifica dei
rapporti aeroilluminanti) pianta copertura, sezioni longitudinali e trasversali, prospetti di tutti i fronti,
descrizione dei materiali;
f) pianta del piano terreno (e, se necessario, dei piani seminterrati od interrati) di ogni edificio sulla
quale siano indicati:
l'allineamento stradale e la larghezza delle strade pubbliche o d’uso pubblico adiacenti il lotto di
intervento;
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l'ubicazione e la larghezza degli accessi veicolari e dei relativi passi carrabili sul marciapiede,
compresi quelli esistenti per l'accesso agli immobili confinanti;
le rampe carrabili e le distanze delle stesse dal filo stradale;
il percorso dei veicoli in ingresso ed in uscita;
la dimostrazione della prescritta dotazione minima di posteggi (privati e di uso pubblico);
il progetto di utilizzazione, sistemazione ed arredo delle aree di pertinenza, con l'indicazione
anche delle eventuali recinzioni e degli eventuali muri di sostegno;
elaborato relativo alla dimostrazione della conformità ai parametri indicati all’art. 17;
g) particolari costruttivi ed architettonici delle facciate, se interessate dall'intervento, in scala 1:20;
h) progetto dell'impianto di fognatura con indicazione puntuale del recapito e con l'indicazione delle
tipologie del dimensionamento degli impianti di depurazione;
i) descrizione del sistema di riscaldamento, del tipo di combustibile utilizzato, dell'ubicazione delle
caldaie, delle canne fumarie e dei camini;
j) descrizione delle modalità di raccolta dei rifiuti solidi e puntuale indicazione degli spazi e dei vani
a ciò destinati;
k) relazione descrittiva dell'intervento, con particolare riguardo alle opere di finitura, completa delle
verifiche di compatibilità ai caratteri degli edifici ed ai valori del contesto di cui al successivo titolo
IV del presente Capo II;
l) documentazione fotografica a colori nel formato minimo 10x15 relativa all’area oggetto di
intervento e del relativo contesto urbano;
m) eventuale e ulteriore documentazione necessaria alla valutazione dell’intervento e/o prevista per
legge (progetti degli impianti, progetto di conformità alla normativa sulle barriere architettoniche,
dichiarazioni, nulla osta, ecc.);
n) prospetto dimostrativo del calcolo per la determinazione degli oneri di urbanizzazione e del costo
di costruzione.
Per gli interventi di nuova edificazione e ricostruzione dovrà inoltre essere prodotto:
o) relazione a firma del professionista abilitato comprovante la compatibilità dell’intervento con la
situazione idrogeologica del terreno nel caso di realizzazione di spazi interrati e comunque nel
caso di interventi su aree libere con superficie uguale o superiore a 10.000 m2.
Va di regola prodotto un modello o una simulazione tridimensionale e l'Amministrazione può, una
volta accertata l'assentibilità dell’intervento sotto il profilo del rispetto delle disposizioni vigenti,
prescrivere l'apposizione, in sito, di dime, laddove se ne prospetti l'esigenza, in relazione alla
consistenza, all'ubicazione od alle caratteristiche del nuovo organismo edilizio o del contesto in cui lo
stesso andrà ad inserirsi.
Art. 28 - Interventi di demolizione
Tali interventi sono soggetti a denuncia di inizio attività, che deve essere corredata, sia in caso di
demolizione totale che parziale, dagli elaborati idonei a raffigurare e definire le opere in progetto,
l'assetto e la futura utilizzazione delle aree rese libere, nonché idonei a consentire di accertare il
rispetto delle prescrizioni urbanistiche e delle disposizioni che disciplinano la materia sotto profili
specifici, quali quelli igienico-sanitario, di prevenzione incendi e di sicurezza. Tali elaborati devono
comprendere, almeno:
a) estratto delle disposizioni urbanistiche estratto di mappa catastale ed estratto
aerofotogrammetrico con l’individuazione dell’edificio interessato dall'intervento ed il suo contesto;
b) copia del titolo di proprietà o autocertificazione riportante il tipo e gli estremi dell'atto pubblico di
acquisizione della proprietà oppure copia del diverso titolo abilitante;
c) planimetria del lotto in scala 1:500/1:200;
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d) rilievo completo dello stato di fatto del manufatto da demolire, delle sue caratteristiche e
destinazioni d'uso;
e) dichiarazione di assenza di vincolo o relazione circa gli eventuali vincoli gravanti sul fabbricato o
sull'area di sedime e di pertinenza e circa le modalità tecniche della demolizione;
f) documentazione fotografica nel formato minimo 10x15 generale o di dettaglio in relazione alle
caratteristiche del manufatto o dell’edificio da demolire ed al suo contesto urbano;
g) dichiarazione circa l’inesistenza di manufatti o elementi di pregio nel fabbricato da demolire.
Il rilascio del titolo abilitativo per la demolizione è subordinato:
1. all'adeguata garanzia, attraverso l'adozione di appropriate tecniche e di idonei mezzi, della
salvaguardia della stabilità e dell'uso delle costruzioni esistenti in adiacenza o, in caso di
demolizione parziale, della porzione di costruzione destinata a rimanere;
2. all'impegno di procedere all'immediata rimozione delle macerie nonché alla disinfestazione
eventualmente necessaria;
3. all'impegno di procedere alla chiusura degli sgomberi di fognatura che rimarranno inutilizzati;
4. all'impegno a sistemare ed eventualmente delimitare, secondo le disposizioni all'uopo impartite
dall'Amministrazione Comunale, il terreno che non abbia una specifica utilizzazione immediata.
In caso di inosservanza, anche parziale, degli impegni di cui ai punti 2, 3 e 4 del comma precedente,
il competente organo comunale può provvedere d'ufficio, in danno dell'inadempiente.
Le demolizioni, da eseguire nell'ambito di interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, di
risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia o di ampliamento, ovvero in vista di una
ricostruzione o di una nuova costruzione, sono soggette alla disciplina prevista per tali interventi;
costituiscono, di norma, oggetto della medesima richiesta e del medesimo titolo abilitativo, fatti salvi
casi particolari, adeguatamente motivati, da valutarsi a giudizio dell’Amministrazione comunale.
Art. 29 - Interventi relativi a pertinenze esterne
Tali interventi sono soggetti a denuncia di inizio attività, corredata dagli stessi elaborati, previsti per il
rispettivo tipo d'intervento, ad eccezione degli elaborati grafici non necessari a raffigurare e definire le
opere in progetto.
Art. 30 - Altri interventi che comportano modificazioni dei caratteri percettivi degli spazi
esterni
Tali interventi sono soggetti a denuncia d’inizio di attività, che deve essere corredata almeno dai
seguenti elaborati (necessari e sufficienti a raffigurare e definire le opere in progetto):
a) estratto delle disposizioni urbanistiche, estratto di mappa catastale ed estratto
aerofotogrammetrico con individuazione dell'edificio interessato dall'intervento ed il suo contesto;
b) copia del titolo di proprietà o autocertificazione riportante il tipo e gli estremi dell'atto pubblico di
acquisizione della proprietà oppure copia del diverso titolo abilitante;
c) planimetria generale (in scala compresa tra 1:500 e 1:2000) che consenta di individuare, nel
contesto urbano e territoriale, l'area interessata dall'intervento;
d) progetto dell'opera (in scala 1:100 o, in relazione alla consistenza ed alle caratteristiche
dell'intervento, maggiore) con eventuali dettagli e con la descrizione dei materiali da utilizzare.
Art. 31 - Interventi relativi ad aree libere
La denuncia di inizio attività, per produrre i suoi effetti, deve essere corredata da tutti i documenti e gli
elaborati necessari e sufficienti a raffigurare e definire le opere in progetto, l'assetto e la futura
utilizzazione delle aree nonché a consentire di accertare il rispetto della normativa urbanistica
vigente.
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Art. 32 - Interventi per manufatti provvisori
Fatto salvo quanto previsto dalla normativa generale, tali interventi sono soggetti a permesso di
costruire gratuito, nel quale deve essere espressamente indicato il termine entro cui il manufatto sarà
rimosso a cura e spese del concessionario, e sono consentiti solo per esigenze di carattere
straordinario e d’interesse pubblico.
Il permesso di costruire gratuito per questi interventi può essere rilasciato soltanto a quanti siano nel
legittimo possesso dell'area interessata dall'intervento e previa sottoscrizione di impegnativa con la
quale il richiedente assuma l'obbligazione di procedere, entro la data indicata nel permesso,
all'integrale rimozione del manufatto, con espressa accettazione dell'intervento comunale d'ufficio in
danno, in caso di eventuale inadempienza. In relazione agli elementi, oggettivi e soggettivi, peculiari
della fattispecie, l'Amministrazione può prescrivere la prestazione di fidejussione per un importo pari
al presumibile costo di rimozione del manufatto e di remissione in pristino dell'area.
La domanda per interventi per manufatti provvisori deve essere corredata dagli elaborati che, caso
per caso, risulteranno necessari per una adeguata conoscenza delle caratteristiche tecniche e
tipologiche del manufatto, dei materiali da usare e dell'esatta ubicazione del manufatto stesso nel
contesto urbano e territoriale.
Il permesso di costruire di cui al presente articolo non sostituisce, a nessun effetto, né la concessione
per l'occupazione di spazi e aree pubbliche né gli altri titoli abilitativi eventualmente necessari.
I manufatti di cui al presente articolo dovranno avere requisiti di agevole asportabilità, dimensioni
minime necessarie in relazione al loro uso e avere aspetto compatibile con il decoro urbano e con i
caratteri salienti dell'ambiente circostante.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano all'insediamento provvisorio di impianti destinati
al mercato settimanale od a spettacoli viaggianti né all’occupazione temporanea di suolo pubblico con
stands per iniziative culturali, politiche e commerciali da porre su aree a tale fine messe a
disposizione dalla competente autorità comunale.
Art. 33 - Documentazione su supporto informatico
L'Amministrazione Comunale provvede a sviluppare l’informatizzazione degli uffici per la ricezione, la
gestione e l’archiviazione delle pratiche edilizie. In tal senso gli elaborati progettuali potranno essere
richiesti anche o solo su supporto informatico.
Eventuali sviluppi d’interoperabilità dei sistemi informativi, anche fra banche dati di amministrazioni
e/o enti diversi, potrà comportare la richiesta di ulteriore documentazione su supporto informatico
attualmente non prevista ai precedenti articoli del presente titolo III.
Eventuale ulteriore documentazione e le modalità di trasmissione dei documenti verranno stabilite
con apposito provvedimento dirigenziale.
TITOLO IV
CRITERI PER LA VALUTAZIONE ESTETICA DEGLI INTERVENTI
Art. 34 - Dichiarazione di interesse generale e collettivo degli interventi pubblici e privati che
concorrono alla definizione della qualità architettonica ed edilizia delle costruzioni e
alla qualificazione degli spazi urbani e dei caratteri ambientali
Gli interventi pubblici e privati che concorrono alla definizione ed alla qualificazione degli spazi urbani
e dei caratteri ambientali e paesistici sono considerati dal presente regolamento di interesse generale
collettivo.
Tali interventi, che devono essere coerenti con lo strumento urbanistico, sono, quindi, soggetti,
quando si concretizzino in nuova edificazione, ampliamento e ristrutturazioni che modifichino i fronti, a
controllo in rapporto al tipo e alla qualità delle modificazioni che inducono nel contesto urbano e/o
ambientale e paesistico nel quale si collocano.
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Art. 35 - Interventi di nuova edificazione: definizione degli elementi sui quali si attua la
verifica di conformità ai caratteri architettonici e ai valori del contesto
Gli elementi sui quali si attua la verifica della qualità architettonica ed edilizia e delle modificazioni
indotte sul contesto urbano, ambientale e/o paesistico sono i seguenti:
1. modalità di aggregazione rispetto ad altre costruzioni già presenti nel contesto urbano di
riferimento, in rapporto ai modi aggregativi già esistenti;
2. tipologie edilizie, in rapporto a quelle già presenti o caratterizzanti il contesto;
3. altimetria dei fronti, rispetto alla media delle altezze degli edifici circostanti esistenti e/o rispetto a
quelle previste dallo strumento urbanistico nel contesto considerato
4. orientamento dei fronti verso gli spazi pubblici o d’uso collettivo, in rapporto alle linee di
orientamento dei fabbricati che determinano, allo stato di fatto, la delimitazione degli spazi stessi
(tracciati guida e direzioni prevalenti);
5. coperture previste con riferimento al tipo, all’inclinazione, ai materiali ed al colore delle coperture
già presenti nel contesto considerato;
6. caratteri architettonici e compositivi degli edifici esistenti in rapporto ai volumi (semplici o articolati)
e ai prospetti (rapporto pieni/vuoti, moduli, materiali, colori);
7. elementi di delimitazione degli spazi privati.
Il Regolamento Edilizio riconosce gli elementi sopra elencati come “principi regolatori” che si
aggiungono ai criteri progettuali contenuti nello strumento urbanistico, ai quali devono rapportarsi i
nuovi manufatti per essere considerati coerenti con il contesto che accoglierà l’intervento, e quindi
perseguire l’obiettivo della qualità architettonica ed edilizia delle opere.
Art. 36 - Interventi di nuova edificazione - obbligatorietà della valutazione sugli effetti di
modificazione del contesto: progetto preliminare
Gli interventi di nuova edificazione che propongono soluzioni progettuali non coerenti con i “principi
regolatori” dei caratteri architettonici e dei valori del contesto esistente, in rapporto agli elementi di cui
al precedente articolo, sono soggetti alla presentazione del progetto preliminare di cui all’articolo 44
(“Parere preliminare”).
Laddove la proposta innovativa risulti positiva, tale cioè da arricchire il contesto o migliorarne la
situazione, essa verrà approvata.
Nell’ambito della valutazione di progetti preliminari con proposte innovative l’Amministrazione
comunale, sentita la Commissione Edilizia potrà consentire l’utilizzo di parametri diversi da quelli
indicati negli articoli 71 (“Distacchi fra gli edifici”), 72 (“Distanze dai confini”), 73 (“Misurazione
dell’altezza dei fronti degli edifici”), 74 (“Altezza dei fronti degli edifici in rapporto alla larghezza delle
vie”), 75 (“Strutture di copertura”) e 76 (“Distacchi minimi dai corsi d’acqua”), purché nel rispetto delle
normative generali, qualora ciò risulti utile a consentire il perseguimento di riconosciuti elementi di
qualità architettonica e di miglioramento della qualità del contesto.
Sono soggetti alla disciplina del presente articolo anche gli interventi per l’installazione di antenne e
tralicci per impianti di ricetrasmissione radio televisiva e di telefonia, ad esclusione degli impianti
privati al servizio della residenza.
Art. 37 - Interventi sul patrimonio edilizio esistente: definizione degli elementi sui quali si
attua la verifica di conformità ai caratteri e ai valori del contesto
Gli elementi sui quali si attua la verifica delle modificazioni indotte sul contesto urbano, ambientale e/o
paesistico degli interventi sul patrimonio edilizio esistente, sono quelli relativi ai caratteri dell’”esteriore
aspetto” dei fabbricati oggetto di intervento.
Le possibilità di modificazione dell’”esteriore aspetto” sono fissate dallo strumento urbanistico
generale o dagli strumenti attuativi e costituiscono la prima “regola” alla quale il progetto edilizio deve
conformarsi.
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Qualora gli strumenti urbanistici consentano la modificabilità dei caratteri dell’esistente, i “principi
regolatori” sui quali si attua la verifica delle modificazioni indotte nel contesto urbano, ambientale e/o
paesistico degli interventi sono i seguenti:
a) Per gli interventi di demolizione e ricostruzione, nonché per gli interventi di ristrutturazione edilizia
globale con o senza ampliamento e sopralzo, si applicano i criteri di verifica di cui al precedente
art. 35 (“Interventi di nuova edificazione: definizione degli elementi sui quali si attua la verifica di
conformità ai caratteri architettonici e ai valori del contesto”);
b) Per gli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia che
prevedono il mantenimento dei caratteri planivolumetrici (involucro esterno) dei fabbricati, la
verifica sarà effettuata in rapporto ai seguenti elementi:
presenza di evidenti connotazioni compositive delle facciate esterne;
presenza di elementi stilistici e decorativi proposti secondo sequenze articolate e riconoscibili;
materiali e tecniche lavorative delle finiture di facciata;
caratteri delle coperture.
La verifica dovrà essere effettuata anche in rapporto ai caratteri degli edifici esistenti nel contesto
considerato .
Qualora il progetto proposto sia coerente con i caratteri sopra individuati - sia in rapporto all’oggetto
dell’intervento, che in rapporto al contesto - potrà essere direttamente presentato per il permesso di
costruire o fatto oggetto, ove previsto, di denuncia di inizio attività.
Qualora il progetto intenda proporre soluzioni alternative ed innovative, esso dovrà essere presentato
preventivamente in forma di progetto preliminare e sarà assoggettato alle procedure di cui all’articolo
44 (“Parere preliminare”) e al tipo e modalità di valutazione di cui agli articoli 35 (“Interventi di nuova
edificazione: definizione degli elementi sui quali si attua la verifica di conformità ai caratteri
architettonici e ai valori del contesto”) e 36 (“Interventi di nuova edificazione - obbligatorietà della
valutazione sugli effetti di modificazione del contesto: progetto preliminare”).
Art. 38 - Realizzazione di opere pubbliche
Previa valutazione discrezionale del responsabile unico del procedimento di opera o lavoro pubblico,
gli interventi volti a realizzare opere pubbliche che incidano sui caratteri degli spazi urbani sono
soggetti al parere della Commissione Edilizia in rapporto a quanto previsto dall’articolo 36 (“Interventi
di nuova edificazione - obbligatorietà della valutazione sugli effetti di modificazione del contesto:
progetto preliminare”), nel caso di manufatti ed edifici da realizzarsi ex novo, e dall’articolo 37
(“Interventi sul patrimonio edilizio esistente: definizione degli elementi sui quali si attua la verifica di
conformità ai caratteri e ai valori del contesto”), nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente.
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CAPO III
IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
TITOLO I
SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Art. 39 - Accesso ai documenti
È garantito l’accesso agli atti pubblici e alle informazioni in possesso del Comune secondo le modalità
ed i limiti stabiliti dalla legge e dal “Regolamento della partecipazione”.
Non si dà luogo alla partecipazione di cui agli articoli 7 e seguenti della Legge 07/08/1990 n. 241 nel
caso di procedimento avviato su domanda dell’interessato e nel caso di ordinanze contingibili ed
urgenti.
Art. 40 - Autocertificazione
I soggetti legittimati a presentare le domande potranno avvalersi dell’istituto dell’autocertificazione in
tutti i casi e nei modi previsti dalle vigenti leggi in materia. Devono inoltre avvalersi di tale istituto in
tutti i casi in cui le leggi e gli enti preposti ne prevedano l’obbligatorietà.
Art. 41 - Asseverazione
In sede di presentazione di denuncia d’inizio attività, le verifiche di conformità a leggi o regolamenti
(norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie, di sicurezza, ecc.) possono essere sostituite da
dettagliata relazione asseverata di conformità del progetto a firma di professionista abilitato iscritto al
relativo Albo professionale di competenza.
Art. 42 - Conferenza dei Servizi - Sportello Unico
Per quanto attiene l’Istituto della Conferenza dei Servizi e la possibilità di ricorrere allo stesso, si
rinvia ai disposti contenuti nella Legge 07/08/1990 n. 241 e sue successive modificazioni ed
integrazioni.
In relazione alla semplificazione dei procedimenti amministrativi prevista dalla legge, per le attività di
informazione, accettazione e registrazione delle istanze a rilevanza edilizia, è istituito, presso gli uffici
competenti, uno Sportello Unico i cui compiti sono disciplinati dal “Regolamento sull'ordinamento
generale degli uffici e dei servizi”.
Art. 43 - Indirizzi e direttive
L'Amministrazione cura la raccolta, degli indirizzi e delle direttive deliberati o emanati, rendendone
possibile la consultazione.
Presso la segreteria della Divisione Gestione del Territorio si tiene la raccolta e la pubblicazione degli
indirizzi più significativi assunti dalle Commissioni nell’esercizio delle loro funzioni consultive. La
raccolta è disponibile in libera visione al pubblico.
Art. 44 - Parere preliminare
Quando l'intervento edilizio incide sull’assetto urbanistico oppure ha rilevanza architettonica, se non
soggetto alla preventiva approvazione di piano attuativo, può essere oggetto di istanza di parere
preliminare.
Il progetto preliminare è costituito almeno da:
una relazione contenente la descrizione dello stato di fatto dell’immobile, la definizione e la sommaria
descrizione dell’intervento, delle specifiche destinazioni d’uso, delle caratteristiche dei manufatti e
delle opere da realizzare, l’indicazione delle soluzioni di accesso e degli allacciamenti alle reti
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viarie ed ai servizi nonché i calcoli di verifica del rispetto degli indici e dei parametri
urbanistico/edilizi di zona;
elaborati grafici, in scala pari o superiore a 1:200, con la rappresentazione planivolumetrica
dell’intervento (qualora lo stesso incida sul relativo assetto) e delle soluzioni previste in relazione
al contesto urbano ed ambientale;
esame di impatto paesistico redatto ai sensi del Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.),
con allegata dettagliata relazione d’inserimento nel contesto.
Qualora l’intervento richieda la preliminare autorizzazione di cui all’articolo 146 del Decreto
Legislativo 22/01/2004 n. 42, il progetto preliminare è costituito almeno da:
una relazione contenente l’indicazione della fonte del vincolo, la descrizione degli elementi di pregio
dell’immobile e/o del contesto urbano e/o ambientale in cui si inserisce nonché dell’attuale stato di
conservazione dell’immobile, la definizione e la descrizione dell’intervento, con l’indicazione delle
specifiche destinazioni (segnalando le eventuali innovazioni al riguardo previste, rispetto allo stato
attuale), l’illustrazione di tutti i mezzi e gli accorgimenti che saranno utilizzati per assicurare (sia
nelle costruzioni che nelle sistemazioni delle aree scoperte) il rispetto e la valorizzazione degli
elementi oggetto di tutela. La relazione deve altresì contenere l’indicazione delle soluzioni di
accesso e degli allacciamenti alle reti viarie e dei servizi, nonché i calcoli di verifica del rispetto
degli indici e dei parametri urbanistico/edilizi di zona;
elaborati grafici, in scala 1:200 o di maggior dettaglio, con la rappresentazione planivolumetrica
dell’intervento (qualora lo stesso incida sul relativo assetto) e dell’immediato contesto in cui si
inserisce, nonché delle soluzioni previste in relazione al circostante ambiente urbano, rurale o
naturale; planimetrie nel numero ed alla scala più idonei a valutare l’intervento ed i suoi effetti sui
valori oggetto di tutela;
eventuale scheda dell’inventario dei beni culturali con proposta, se del caso, di rettifiche e/o
aggiornamenti.
Il contenuto delle relazioni e delle planimetrie, di cui ai due commi precedenti deve essere comunque
adeguato alle caratteristiche ed all’entità dell’intervento e sufficiente ad illustrare appieno tutti gli
aspetti significativi, per i quali il richiedente chiede parere preliminare.
Il Responsabile del procedimento, entro 90 giorni dalla presentazione del progetto preliminare, previo
il parere della Commissione Edilizia o della Commissione per il Paesaggio, formula il parere
comunicandolo al richiedente.
Il termine suddetto può essere interrotto al fine di acquisire gli elementi di conoscenza, gli atti e gli
elaborati eventualmente necessari ad integrare il progetto preliminare ed a consentire l’espressione
del parere.
Il parere preliminare favorevole, unitamente agli accertamenti, alle verifiche ed alle valutazioni per
esso compiuti, costituirà parte integrante dell’istruttoria relativa alla successiva domanda di permesso
di costruire oppure alla successiva denuncia d’inizio di attività, purché esse siano presentate nel
termine di un anno dalla data di comunicazione del parere e salva l’entrata in vigore di nuove e
diverse norme urbanistico/edilizie, senza che le questioni ed i profili già considerati abbiano a
costituire oggetto di nuovo esame, se non per accertarne la conformità, la corrispondenza e
l’ottemperanza alle eventuali indicazioni date o condizioni poste.
Il parere preliminare può contenere indicazioni in ordine alle modificazioni/integrazioni da apportare,
alle condizioni da soddisfare o ai criteri cui ispirare la successiva attività progettuale.
L'approvazione del progetto preliminare - urbanistico architettonico - non ha efficacia di permesso di
costruire o di denuncia d’inizio di attività.
Il progetto preliminare può essere presentato anche ai fini della valutazione tra più alternative
planivolumetriche ed in situazioni di particolare complessità funzionale e distributiva delle costruzioni.
In tal caso, la documentazione a corredo dell'istanza potrà essere limitata ad un progetto urbanisticoarchitettonico finalizzato alla definizione ed illustrazione delle dimensioni planivolumetriche, dei
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rapporti con gli spazi pubblici e privati circostanti, dei caratteri architettonici esterni, della destinazione
d'uso
Art. 45 - Sportello Unico
Il “Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi” istituisce e regolamenta lo
sportello unico con funzioni di interfaccia con il pubblico.
Le modalità di funzionamento e gli adempimenti vengono definiti nella deliberazione istitutiva dello
sportello assunta ai sensi dell’articolo 3 del richiamato Decreto del Presidente della Repubblica
20/10/1998 n. 447.
TITOLO II
FASI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 46 - Gli uffici
L'organizzazione degli uffici comunali è definita dal “Regolamento sull'ordinamento generale degli
uffici e dei servizi”, che individua anche le rispettive competenze con separato riferimento alle attività
di carattere istruttorio, consultivo, propositivo, determinativo e di controllo.
Art. 47 - Presentazione delle istanze
Le istanze di permesso di costruire, di autorizzazione paesaggistica, di accertamento di conformità e
di accertamento di compatibilità paesaggistica, nonché la denuncia di inizio attività e le comunicazioni
di cui all’articolo 3 (“Titoli per lo svolgimento dell’attività edilizia”) del presente regolamento devono
essere presentate in conformità alla normativa vigente in materia di imposta di bollo e devono essere
presentate allo sportello unico di cui all’articolo 45 o al protocollo del Comune. In questo caso, ai fini
della decorrenza dei termini di legge e di regolamento, farà fede la data di ricevimento dell’istanza da
parte dello sportello unico. Le istanze possono anche essere spedite a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento.
In caso di presentazione in forma diretta, l’ufficio ricevente rilascia ricevuta dell’avvenuta
presentazione apponendo timbro e data del ricevimento.
Al richiedente sarà successivamente comunicato il numero di protocollo e il nominativo del
Responsabile del procedimento.
Nel caso la richiesta si riferisca a più provvedimenti abilitativi distinti, anche se sul medesimo
immobile, dovranno essere presentate separate domande.
L’esame delle domande avverrà secondo l’ordine di presentazione riscontrabile dal protocollo dello
sportello di cui all’articolo 45, salvo particolari casi che verranno valutati di volta in volta e sulla base
di specifiche motivazioni del Dirigente competente in materia di edilizia privata.
Art. 48 - Modalità di presentazione della denuncia di inizio attività
Le opere e gli interventi di cui all'articolo 41 della Legge Regionale 11/03/2005 n. 12 e successive
modifiche ed integrazioni sono soggette a denuncia di inizio attività.
Le opere di cui al presente articolo non potranno avere inizio se non trascorso il termine indicato dalla
legge.
La denuncia dovrà essere accompagnata:
a) da relazione - a firma di un professionista abilitato alla progettazione - che asseveri la conformità
delle opere indicate in progetto alle norme urbanistico-edilizie nonché alle norme di sicurezza e
igienico-sanitarie vigenti,
b) dalla documentazione tecnica corrispondente a quella richiesta per il tipo di intervento per il quale
si ricorre alla Dichiarazione di inizio attività così come individuata dall’art. 21 e seguenti del
presente regolamento.
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Della relazione farà parte integrante l’apposita scheda di controllo, contenente i dati salienti
dell’intervento ed i richiami principali ai riferimenti normativi e legislativi ai quali ci si è attenuti nella
predisposizione del progetto.
La scheda, di cui al comma precedente, dovrà essere compilata e sottoscritta dal progettista su
apposito modello predisposto dall’Amministrazione Comunale.
Art. 49 - L’istruttoria
Il Responsabile del procedimento cura l’istruttoria in ordine all’attività da svolgere od al provvedimento
da adottare, acquisendo quanto necessario, per la definizione del procedimento e svolgendo le
dovute indagini e valutazioni.
L’istruttoria si conclude con una proposta motivata di provvedimento o diniego, corredata da
dettagliata relazione scritta, con la quale il Responsabile del procedimento riferisce in ordine
all’attività svolta, allegando quanto acquisito a corredo dell’istruttoria stessa.
Nel caso in cui l’istruttoria si riferisca al rilascio di provvedimenti abilitativi per l’attività edilizia, la
relazione dovrà contenere le indicazioni relative alla conformità del progetto alle norme urbanisticheedilizie e gli eventuali elementi di difformità.
Le richieste di ulteriori atti, documenti od elaborati a corredo della domanda, sono sottoscritte dal
Responsabile del procedimento, quale organo competente all’espletamento dell’istruttoria ed alla
formulazione della proposta, o dell’organo competente all’adozione del provvedimento, a seconda
della fase in cui la relativa esigenza viene rilevata.
Art. 50 - I pareri
I pareri, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati, che devono essere emessi da organi
dell’Amministrazione comunale sono acquisiti d’ufficio a cura del Responsabile del Procedimento; il
quale, a tal fine, può convocare una Conferenza dei Servizi invitando i rappresentanti
dell’Amministrazione, degli uffici e dei servizi comunali competenti.
Ove i pareri debbano essere acquisiti presso altre Amministrazioni, può essere fatto ricorso, secondo
quanto stabilito dall’articolo 14 della Legge 07/08/1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni,
alla Conferenza dei Servizi, che viene indetta dal Dirigente della Divisione.
Qualora il parere, o l’atto necessario, sia di competenza di un’Amministrazione tenuta ad esprimersi
solo su richiesta del Comune e nel caso siano previsti concerti od intese con altre Amministrazioni, il
Responsabile del procedimento provvede direttamente.
Della suddetta richiesta, nonché dell’eventuale indizione della Conferenza dei Servizi, viene informato
l’interessato con avvertenza circa l’eventuale sospensione del termine per l’adozione del
provvedimento richiesto.
Art. 51 - Adempimenti preliminari al rilascio dei provvedimenti abilitativi
Prima del rilascio del provvedimento abilitativo l’interessato deve, su richiesta dell’Amministrazione
Comunale, presentare:
atto d’impegno, trascritto a favore del Comune, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione;
atto di costituzione, registrato e trascritto, della pertinenza urbanistica delle aree considerate ai fini
della determinazione della capacità edificatoria in relazione alle previsioni della strumentazione
urbanistica;
atto di vincolo alla non indennizzabilità in caso di esproprio trascritto a favore del Comune relativo
all’incremento di valore dell’immobile ottenuto dall’attuazione dell’intervento proposto.
Nulla osta dei Vigili del Fuoco, ove dovuto.
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Art. 52 - I provvedimenti
I provvedimenti abilitativi all’attività edilizia (e gli eventuali provvedimenti soprassessori o di sanatoria)
nonché quelli relativi a materie delegate, quali l’autorizzazione di cui all’articolo 146 del Decreto
Legislativo 22/01/2004 n. 42, sono rilasciate dal Dirigente responsabile del provvedimento.
I provvedimenti attinenti la tutela paesaggistica sono emanati previa acquisizione del parere della
Commissione per il Paesaggio.
Il provvedimento di determinazione dei contributi di costruzione è adottato su proposta del
Responsabile del procedimento sulla base delle vigenti disposizioni di legge e delle tariffe stabilite
dall’Amministrazione comunale.
Allo stesso modo viene adottato il provvedimento di eventuale restituzione dei contributi di
costruzione riscossi nei casi previsti per legge.
Sono richiamate nel provvedimento abilitativo le convenzioni o le impegnative volte a definire i prezzi
di vendita od i canoni di locazione di unità immobiliari, la cessione al Comune di aree per
l’urbanizzazione, l’esecuzione di opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale dei contributi di
costruzione nei modi di legge.
I provvedimenti debbono essere congruamente motivati e fare esplicito riferimento all’istruttoria ed
agli accertamenti svolti, ai pareri acquisiti, alle proposte formulate ed agli altri atti adottati o ricevuti in
relazione ai provvedimenti medesimi.
Art. 53 - Rilascio di provvedimenti abilitativi e di loro eventuali varianti
Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire viene dato avviso al richiedente secondo le procedure
in vigore per la notifica degli atti amministrativi.
Contestualmente viene data notizia al pubblico mediante l'affissione all'Albo Pretorio per 15 (quindici)
giorni consecutivi con la specificazione del titolare e del tipo e ubicazione dell’intervento previsto.
Ai provvedimenti abilitativi viene allegata una copia dei disegni vistata dal competente ufficio.
Art. 54 - Pubblicizzazione dei provvedimenti abilitativi e di loro eventuali varianti
Chiunque può prendere visione presso gli Uffici comunali dei permessi di costruire nonché delle
denunce di inizio attività e dei relativi atti di progetto.
Nei casi previsti dalla legge e con le modalità che saranno definite dal “Regolamento della
partecipazione ” potranno essere richieste copie dei provvedimenti e dei relativi elaborati.
Art. 55 - Volturazione dei permessi di costruire, della legittimazione all’attività edilizia
conseguente alle denunce d’inizio di attività
In caso di variazione del committente, gli interessati devono, entro 60 giorni dall’avvenuto
trasferimento della proprietà o del titolo abilitativo, chiedere al Comune la volturazione del titolo
abilitativo o darne comunicazione, in caso di denuncia d’inizio attività. Tale volturazione non comporta
riesame del titolo abilitativo e non può essere effettuata oltre il termine di validità dello stesso.
Art. 56 - I provvedimenti di diniego
Le competenze e le procedure di cui al presente Titolo sono riferite anche ai provvedimenti di diniego,
di non approvazione e di non accettazione.
Art. 57 - I provvedimenti relativi all’agibilità
L’agibilità è rilasciata dal Dirigente competente, su proposta del Responsabile del procedimento.
Quando è necessario in base all’articolo 25 del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001
n. 380, il rilascio dell’agibilità viene subordinato al conforme parere del competente organo
dell’Azienda Sanitaria Locale.
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L’agibilità si forma per silenzio-assenso solo laddove il richiedente abbia provveduto alla produzione
di tutti gli atti e documenti previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia. In mancanza
dell’attestazione relativa alla prosciugatura dei muri ed alla salubrità degli ambienti, il Responsabile
del Procedimento può, scaduto il termine al riguardo assegnato al richiedente per l’integrazione degli
atti prodotti, disporre l’accertamento d’ufficio.
Art. 58 - I provvedimenti relativi a situazioni di inabitabilità o inagibilità
Al Dirigente di cui al precedente articolo competono anche la dichiarazione di inagibilità e di
inabitabilità di una costruzione o di parte di essa.
Nei casi previsti dall’articolo 3.1.13 del “Regolamento locale d’igiene”, l’inabitabilità è dichiarata su
conforme e motivata proposta del competente organo dell’Azienda Sanitaria Locale.
Art. 59 - Le ordinanze
Le ordinanze che danno esecuzione a specifiche disposizioni del presente regolamento, sono
emanate dal Dirigente competente, su proposta del Responsabile del procedimento e previa
acquisizione dei pareri necessari o ritenuti opportuni.
Le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, su proposta del Dirigente competente,
previa acquisizione dei pareri necessari o ritenuti opportuni.
Art. 60 - Annullamento e revoca
L’annullamento e la revoca integrale o parziale degli atti di cui ai precedenti articoli, sono disposti
dallo stesso organo che ebbe ad adottare gli atti medesimi o che, al momento della determinazione,
sia competente al riguardo, previa acquisizione della relazione istruttoria e del parere degli stessi
uffici od organi intervenuti in relazione agli atti da annullare o da revocare.
Art. 61 - Altri provvedimenti
Tutti gli altri provvedimenti sono adottati dal Dirigente competente, su proposta del Responsabile del
procedimento e previa acquisizione dei pareri necessari o ritenuti opportuni.
TITOLO III
GLI ACCERTAMENTI
Art. 62 - Gli accertamenti
I competenti Uffici comunali possono provvedere agli accertamenti necessari per l’applicazione e il
rispetto del presente regolamento.
Qualora sussista il necessario concorrente interesse pubblico o si sia in presenza di presunta
violazione di norme edilizie o urbanistiche, le operazioni di accertamento possono altresì essere
svolte su richiesta del soggetto interessato, ancorché privato.
Nessun accertamento può essere invece effettuato in ordine a situazioni attinenti interessi di natura
meramente privatistica e, comunque, non rilevanti dal punto di vista della sicurezza pubblica, del
decoro urbano, dell’igiene pubblica o di altri profili di interesse pubblico.
Le operazioni di accertamento sono descritte in apposito verbale sottoscritto dal redattore e da quanti
hanno partecipato alle operazioni medesime.
Del verbale di accertamento possono prendere visione ed eventualmente richiederne copia tutti i
soggetti ad esso interessati, previa richiesta scritta indirizzata al responsabile del procedimento.
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Art. 63 - Limite di validità degli atti legittimanti l’attività edilizia
Le opere devono essere iniziate entro un anno dalla data di notifica dell’avviso di emissione del
provvedimento abilitativo, ovvero entro un anno dal trentesimo giorno successivo alla presentazione
della denuncia di inizio attività.
Le opere non iniziate entro questo termine non potranno essere intraprese o riprese se non dopo il
rilascio di un nuovo provvedimento abilitativo o dopo la presentazione di nuova denuncia di inizio
attività.
Le opere devono essere ultimate entro tre anni dal loro inizio. Decorso detto termine, nessun lavoro
potrà essere effettuato fino a quando, a seconda dei casi, non sia emessa proroga, non sia rilasciato
nuovo permesso di costruire, o non siano trascorsi 30 giorni dalla presentazione della nuova
denuncia di inizio attività.
Dell’inizio e della fine dei lavori deve essere data comunicazione scritta al Comune a cura del
direttore dei lavori.
La decadenza dei provvedimenti abilitativi é inoltre determinata dall'entrata in vigore, prima dell’inizio
dei lavori, di previsioni urbanistiche in contrasto con i contenuti del permesso di costruire o della
denuncia di inizio attività
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CAPO IV
LA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO,
LA COMMISSIONE EDILIZIA, LA COMMISSIONE
URBANISTICA E LA COMMISSIONE PLENARIA
Art. 64 - Indicazioni generali e finalità
L’Amministrazione Comunale riconosce come finalità fondamentali la valorizzazione e la tutela del
paesaggio e della qualità urbana da concretizzare per mezzo di una programmazione e gestione del
territorio corretta, equilibrata e sostenibile.
Tali finalità vengono perseguite attraverso il personale delle strutture tecnico/amministrative preposte,
ed avvalendosi del supporto culturale e professionale delle Commissioni tecniche di cui agli articoli
seguenti.
Art. 65 - Commissione per il Paesaggio e per la Tutela della Qualità Urbana
La Commissione per il Paesaggio e per la Tutela della Qualità urbana”, di seguito denominata
“Commissione per il Paesaggio” é organo di consulenza tecnica dell’Amministrazione Comunale per
gli interventi da realizzare in zone sottoposte a vincoli di tutela ambientale e paesaggistica, per i Piani
urbanistici che interessino zone sottoposte a tali tutele, nonché per aspetti che possono rilevare più in
generale sotto il profilo ambientale e paesaggistico. Sono sottoposti al parere obbligatorio, non
vincolante, della Commissione per il paesaggio tutti gli interventi per i quali sia necessaria
l’emanazione di un provvedimento di competenza comunale ai sensi del Capo II del Titolo V della
Parte II della Legge Regionale 11/03/2005 n. 12. Tale parere costituisce elemento di valutazione
paesaggistica delle trasformazioni proposte avente natura ed effetti diversi e separati rispetto alla
valutazione edilizio-urbanistica delle trasformazioni medesime, di competenza della Commissione
Edilizia.
Qualora il progetto presentato sia conforme alla strumentazione urbanistica ed edilizia, ma la
Commissione per il Paesaggio non lo ritenga idoneo ad inserirsi armoniosamente o senza contrasti
nel contesto di riferimento, la stessa darà indicazioni di massima al progettista affinché questi possa
apportare le variazioni necessarie per l’adeguamento del progetto.
La Commissione per il Paesaggio è presieduta da un dirigente del Comune nominato dal Sindaco,
che non abbia l’incarico di responsabile nell’ambito del settore tecnico competente al rilascio dei titoli
abilitativi edilizi, in possesso di laurea ed abilitazione all’esercizio della professione e con una
qualificata esperienza nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, ed è composta
da altri sei membri, tutti con diritto di voto, nominati dalla Giunta Comunale tra i candidati che siano in
possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia
attinente l’uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia e
urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed
ambientali. I componenti devono avere una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed
almeno quinquennale se diplomati, nell’ambito della libera professione od in qualità di pubblico
dipendente, con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite al Comune. Il
possesso del titolo di studio e dell’esperienza richiesta, nonché ulteriori titoli professionali attinenti alla
tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla
candidatura presentata.
Art. 66 - La Commissione Edilizia per la Tutela del Paesaggio e della Qualità Urbana
La Commissione Edilizia per la Tutela del Paesaggio e della Qualità Urbana”, di seguito denominata
“Commissione Edilizia”, è organo di consulenza tecnica per gli interventi di trasformazione edilizia del
territorio. Essa esercita le sue competenze, relativamente all’ambito edilizio-urbanistico, anche nelle
zone sottoposte a tutela paesaggistico ambientale.
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La Commissione Edilizia esprime il proprio parere in merito alle domande riguardanti:
a) atti di pianificazione attuativa e programmi integrati d’intervento conformi alle prescrizioni
urbanistiche, anche quando ad iniziativa pubblica,
b) nuove costruzioni,
c) demolizioni con ricostruzioni, anche quando rientranti nella tipologia “ristrutturazione” come
definita dalla legge,
d) ampliamenti che modifichino in modo sostanziale la sagoma degli edifici,
e) interventi sul patrimonio edilizio esistente per i quali il Dirigente competente in materia di edilizia
privata ritenga necessaria la valutazione della Commissione Edilizia in ordine alla coerenza del
progetto con il contesto urbano circostante ed i valori storici ed architettonici dell’edificio da
salvaguardare,
f) la posa di edicole o chioschi, ecc.
Il Dirigente ha la facoltà di sottoporre all’esame della Commissione Edilizia le denunce di inizio attività
riguardanti gli interventi di cui sopra.
La Commissione Edilizia esprime, altresì, il proprio parere, quale organo tecnico dell’Amministrazione
Comunale, in caso di:
1. adozione di atti regolamentari o linee generali d’indirizzo riguardanti il colore o il rivestimento delle
facciate;
2. la posa di ornamenti o di lapidi lungo le vie, le piazze ed i parchi cittadini;
3. le opere pubbliche comunali aventi rilevanza per l’aspetto esteriore di vie, di piazze, di parchi e
dell’arredo urbano.
Qualora il progetto presentato sia conforme alla strumentazione urbanistica ed edilizia, ma la
Commissione Edilizia non lo ritenga idoneo ad inserirsi armoniosamente o senza contrasti nel
contesto di riferimento, la stessa darà indicazioni di massima al progettista affinché questi possa
apportare le variazioni necessarie per l’adeguamento del progetto.
Il Dirigente ha, altresì, la facoltà di chiedere alla Commissione Edilizia l’interpretazione di norme
contenute nel presente regolamento, nelle Norme Tecniche d’Attuazione del Piano Regolatore
Generale, nei piani particolareggiati e negli altri strumenti comunali di pianificazione urbanistica.
La Commissione Edilizia è presieduta da un dirigente del Comune di provata competenza in materia
nominato dal Sindaco ed è composta da altri sei membri, tutti con diritto di voto, nominati dalla Giunta
Comunale, tra cui, preferibilmente, due architetti, (di cui uno, nominato tra una terna di nominativi
designati dalle associazioni dei portatori di handicap, fungerà da esperto per l’eliminazione delle
barriere architettoniche), un geometra, un ingegnere, un avvocato, un costruttore.
Art. 67 - La Commissione Urbanistica per la Tutela del Paesaggio e della Qualità Urbana”
La Commissione Urbanistica per la Tutela del Paesaggio e della Qualità Urbana”, di seguito
denominata “Commissione Urbanistica” è organo di consulenza tecnica dell‘Amministrazione
Comunale in tema di pianificazione urbanistica.
Essa esprime proprio parere in merito alle seguenti materie:
a) atti costituenti il Piano di Governo del Territorio;
b) atti di pianificazione attuativa, programmi integrati d’intervento ed atti di programmazione
negoziata, che siano in variante alla strumentazione urbanistica;
c) atti o programmi o progetti che investano la qualità urbana;
d) opere pubbliche in variante al Piano Regolatore Generale o alla strumentazione urbanistica.
La Commissione per l’Urbanistica è presieduta da un dirigente del Comune di provata competenza in
materia nominato dal Sindaco ed è composta da altri otto membri, tutti con diritto di voto, nominati
dalla Giunta Comunale, tra cui, preferibilmente, due architetti, un geologo, un ingegnere, un avvocato.
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Art. 68 - La Commissione Plenaria
La Commissione Plenaria è organo di consulenza tecnica dell’Amministrazione per quei casi nei quali
le Norme Tecniche d’Attuazione del Piano Regolatore Generale espressamente richiedono il parere
della Commissione Plenaria. Inoltre, essa potrà essere convocata, per la trattazione di altri argomenti
di interesse generale, su richiesta di almeno tre componenti di una singola Commissione o di almeno
uno dei presidenti delle singole Commissioni.
Essa è composta da quattordici membri: gli otto componenti della Commissione Urbanistica ed i sei
componenti della Commissione Edilizia.
La Commissione Plenaria è presieduta da un dirigente del Comune di provata competenza in materia
nominato dal Sindaco.
Art. 69 - Durata delle Commissioni, decadenza, incompatibilità, conflitto d’interesse dei
commissari e funzionamento
Le Commissioni durano in carica quanto l’Amministrazione che le ha nominate, pur continuando ad
espletare le loro funzioni fino all’insediamento delle nuove commissioni e, comunque entro 180 giorni
dalla scadenza.
Decadono dall’incarico quei membri che risultano assenti per almeno tre sedute consecutive delle
Commissioni, senza giustificato motivo.
I membri nominati dalla Giunta comunale in sostituzione di quelli decaduti o dimissionari, restano in
carica fino alla scadenza della Commissione.
La carica di componente di una delle Commissioni è incompatibile con la carica di sindaco,
assessore, consigliere comunale o circoscrizionale del Comune di Bergamo.
Sono parimenti incompatibili i soggetti che, per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni,
devono esprimersi, anche in sede di controllo, sulle stesse pratiche sottoposte ad una delle
Commissioni.
I componenti della Commissione che, a qualunque titolo, abbiano sottoscritto i progetti sottoposti alla
Commissione o siano direttamente interessati alla trattazione di progetti o argomenti all’ordine del
giorno, devono allontanarsi dall’aula per tutto il periodo di trattazione della pratica da parte della
Commissione.
Tale obbligo sussiste anche nelle ipotesi in cui le istanze siano inoltrate da parenti o affini fino al
quarto grado del commissario, dal coniuge o da professionisti che operano nel suo studio o con lui
associati.
Al fine di garantire, come richiesto dall’art. 146 del D. Lgs. 42/2004, una separata valutazione del
profilo paesaggistico e urbanistico-edilizio, i componenti della Commissione per il paesaggio non
possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia o di commissioni comunali
operanti nel settore territoriale. Non possono essere componenti della Commissione per il Paesaggio
neppure dipendenti dell’Ente che svolgano funzioni in materia edilizia ed urbanistica.
Le sedute delle Commissioni sono convocate dal Presidente con avviso scritto o telefax o e-mail da
trasmettere ai membri almeno tre giorni prima di quello fissato per l’adunanza. In caso d’urgenza la
convocazione può avvenire a mezzo telegramma o telefax o e-mail da spedire almeno 24 ore prima
dell’ora fissata per la riunione.
Qualora le Commissioni organizzino i propri lavori fissando sedute a cadenze periodiche ed orari fissi,
non è necessaria la convocazione scritta.
I pareri delle Commissioni si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza
dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il voto va sempre espresso in forma
palese.
Su ciascun progetto esaminato verrà apposto il timbro della Commissione, la data della seduta e la
firma di un Commissario.
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Il verbale della seduta è redatto da un Segretario designato dal Presidente fra i funzionari del
Comune e deve contenere:
l’indicazione dei presenti;
il parere motivato;
eventuali pareri difformi e posizioni di astensione motivati da parte del membro che li esprime.
Le pratiche da trattare possono essere precedentemente visionate dai membri della Commissione
competente durante il normale orario di lavoro degli uffici.
Il Presidente stabilisce l’ordine dei lavori e assume i necessari provvedimenti per il loro regolare
svolgimento.
Per la validità delle riunioni di ciascuna Commissione, è necessaria la presenza di:
tre componenti per la Commissione per il Paesaggio,
tre componenti per la Commissione Edilizia,
quattro componenti per la Commissione Urbanistica;
sette componenti per la Commissione Plenaria;
oltre al Presidente, il quale ha facoltà di farsi sostituire da altro Dirigente o funzionario comunale.
Alle sedute delle Commissioni partecipano, con funzioni di relatore e senza diritto di voto, i tecnici che
hanno curato l’istruttoria delle pratiche ad esse sottoposte.
Il Presidente ha la facoltà di invitare alle sedute delle Commissioni, che non sono pubbliche, persone
con particolari qualifiche o competenze (quali ad esempio: il Comandante Provinciale dei Vigili del
Fuoco, rappresentanti dell’Azienda Sanitaria Locale o dell’Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente, della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, della Questura, ecc.)
quando ritenga utile acquisirne il parere. È, inoltre, in facoltà del Presidente invitare, eventualmente, il
progettista delle pratiche in esame, il quale, dopo aver relazionato, dovrà lasciare la seduta, nonché
consentire ad uditori di presenziare alle sedute per scopi di studio
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CAPO V DISPOSIZIONI SULL’ATTIVITÀ EDILIZIA
TITOLO I
PARAMETRI EDIFICATORI
Art. 70 - Parametri urbanistici
Per quanto concerne la definizione di superficie coperta (S.c.), rapporto di copertura (R.c.), superficie
lorda di pavimento (S.l.p.), volume (V.), altezza (H), si rimanda alle definizioni contenute negli
strumenti generali di pianificazione urbanistica.
Art. 70 bis - Distacchi e distanze minime nell’edificazione - definizione di cortina edilizia
Ai fini del calcolo delle distanze tra edifici e tra fabbricati ed i confini, sono esclusi :
gronde, cornicioni, balconi, pensiline e sporti aventi uno sbalzo inferiore o uguale a m 2,00;
eventuali corpi aggettanti per una profondità di m 0,40 quando siano relativi a sovrastrutture di
carattere decorativo o atte alla realizzazione di alloggiamenti per canalizzazioni verticali;
ascensori e/o piattaforme elevatrici esterne da realizzare, ai fini del superamento delle barriere
architettoniche, al servizio di edifici legittimati con provvedimenti antecedenti la data di entrata in
vigore della Legge 09/01/1989 n. 13 a condizione che tali impianti siano realizzati con
caratteristiche che permettano il loro inserimento armonico nel contesto e finalizzate ad
evidenziare soltanto la loro funzione tecnologica e di servizio, mediante strutture il più possibile
leggere e trasparenti; tali impianti inoltre, ai fini dell’esclusione dal calcolo delle distanze, devono
contrapporsi a pareti o a porzioni di pareti prive di aperture.
Nell’ambito dei piani attuativi, e limitatamente alle aree interne agli stessi e non quindi riguardo le
aree esterne al perimetro di piano attuativo, sono ammesse distanze tra i fabbricati, distanze dai
confini e distanze dalle strade inferiori a quelle indicate nei successivi articoli, purché coerenti con la
strumentazione urbanistica generale.
Per motivate ragioni estetiche, funzionali o urbanistiche, l’Amministrazione comunale può richiedere
l’allineamento con edifici o manufatti preesistenti, sia nel caso di allineamento a costruzioni più
arretrate rispetto alle distanze minime dai confini o dal ciglio stradale, sia nel caso di costruzioni
preesistenti più avanzate, ferma restando la disciplina delle distanze minime tra edifici stabilita dalla
strumentazione urbanistica, dalla normativa generale (Decreto Ministeriale 02/04/1968 n. 1444 e
Codice Civile) e nel rispetto della disciplina del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 (Nuovo codice
della strada).
Allo stesso modo può essere richiesta, oltre che dall’Amministrazione comunale anche dal soggetto
proponente, e per motivate ragioni estetiche, funzionali o urbanistiche, la costituzione di fronti edilizi
unitari o l’edificazione a confine, al fine di costituire o ricostituire una cortina edilizia.
Le disposizioni di cui ai due precedenti commi si applicano ai fronti interni solo nel caso questi
prospettino su spazi pubblici o privati d’uso pubblico.
Per cortina edilizia s’intende il fronte costruito di un edificio o di un insieme di edifici disposto, senza
soluzioni di continuità e per una lunghezza significativa, lungo un asse viario urbano o lungo uno
spazio pubblico o d’uso pubblico. In tal senso la cortina s’intende costituita, anche grazie all’intervento
edilizio proposto, quando, lungo l’allineamento ed il fronte costruito previsto, i pieni costituiscono
almeno il 70% dello sviluppo complessivo.
Nell’ambito della definizione del concetto di cortina, i singoli spazi vuoti, misurati sul medesimo
allineamento, non devono eccedere di norma i m10, fatte salve eccezioni debitamente motivate.
Il margine di tolleranza nella valutazione dell’eventuale scostamento della linea di un fronte, rispetto
all’allineamento costituito, piuttosto che nella valutazione della dimensione del singolo spazio vuoto,
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di cui al comma precedente, tale da non compromettere comunque l’unitarietà complessiva del fronte
costruito e della cortina, va ponderato a giudizio insindacabile dell’Amministrazione comunale, previo
parere della commissione edilizia o della commissione paesaggio, a seconda dell’ambito di
competenza.
Le disposizioni in tema di distanze del presente titolo si applicano sia per la realizzazione di nuovi
edifici, sia nel caso d’interventi di demolizione e ricostruzione, con esclusione delle ricostruzioni
nell’ambito della tipologia della ristrutturazione edilizia che conferma la sagoma preesistente, sia nel
caso di ampliamenti in aderenza e di sopraelevazione. In quest’ultimo caso, le distanze sono misurate
con riferimento al perimetro del sopralzo stesso.
Art. 71 - Distacchi fra gli edifici
I distacchi tra gli edifici vengono valutati tra le pareti degli stessi che si fronteggiano e sono misurati
dal piede dell’edificio sulla loro proiezione orizzontale.
Fatto salvo quanto previsto dal codice civile in materia di costruzioni, non hanno rilevanza, agli effetti
della misurazione delle distanze tra edifici, le parti edificate in interrato ed i seminterrati, che non
sporgano dal caposaldo di riferimento più di m 1,20 all’estradosso della copertura, comprese anche le
sistemazioni di finitura (pavimentazioni, manto erboso, ecc). Allo stesso modo non hanno rilevanza le
costruzioni accessorie aventi un’altezza non superiore a m 2,50, misurata dal caposaldo altimetrico di
riferimento dell’edificio oggetto d’intervento, purché esistenti alla data di entrata in vigore del presente
regolamento.
Nel caso di edifici che si fronteggiano, la distanza minima tra pareti, quando almeno una di esse sia
finestrata, deve essere pari all’altezza della parete più alta, valutata nel tratto che si contrappone alla
parete antistante, e comunque non inferiore a m 10,00. Nel caso di pareti fronteggianti di uno stesso
edificio, quando almeno una di esse sia finestrata, dovrà essere rispettata la distanza minima di m
10,00.
Il distacco di cui ai precedenti due commi non si applica negli ambiti territoriali individuati come zona
omogenea A, ai sensi del Decreto Ministeriale 02/04/1968 n. 1444, e perimetrati dalla strumentazione
urbanistica generale come zone di recupero.
Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, la strumentazione urbanistica generale potrà
prevedere distanze diverse.
Per pareti finestrate si intendono quelle che presentano aperture, siano esse realizzate ai fini aeranti
o illuminanti, luci o vedute.
Dato atto che non vengono considerate contrapposte le pareti formanti, tra loro, un angolo superiore
a 75°, in caso di pareti contrapposte di due distinti edifici, non si considerano, agli effetti della
misurazione delle distanze tra pareti contrapposte, le rientranze, rispetto al piano di riferimento della
parete principale, che abbiano una profondità inferiore a m 2,50.
Non si applicano le presenti limitazioni nel caso di pareti costituenti gallerie commerciali ed alle
aperture al servizio di unità non residenziali su vicoli aperti al pubblico.
Per quanto riguarda le distanze tra pareti non finestrate si applica quanto previsto dal Codice Civile.
In deroga a quanto previsto al precedente comma 3 del presente articolo e fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 70 bis comma 1, gli ascensori esterni, conformi alle vigenti disposizioni in materia di
superamento delle barriere architettoniche, da realizzare al servizio di edifici legittimati prima della
data di entrata in vigore della Legge 09/01/1989 n. 13, possono essere collocati a distanza non
inferiore a m 10,00 dalle pareti degli edifici antistanti, quando almeno una delle pareti è finestrata,
purché siano garantite illuminazione ed areazione naturali idonee, secondo i parametri regolamentari.
Art. 72 - Distanze dai confini
La distanza tra i fabbricati e i confini di proprietà si misura avendo come riferimento la proiezione
orizzontale del perimetro del fabbricato, misurata al piede dell’edificio, compresi eventuali volumi
aggettanti e vani tecnici, fino al punto più vicino del confine di proprietà.
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Fatto salvo quanto previsto dal Codice Civile in materia di costruzioni, non hanno rilevanza agli effetti
della misurazione delle distanze dai confini le parti edificate in interrato e i semi interrati che non
sporgano dal caposaldo di riferimento più di m 1,20 all’estradosso della copertura comprese anche le
sistemazioni di finitura (pavimentazioni, manto erboso, ecc.).
La distanza dei fronti dei fabbricati dai confini di proprietà del lotto sul quale insistono, dovrà essere
pari alla metà dell’altezza complessiva del fronte e comunque non inferiore a m 5,00, fatto salvo per
quanto riguarda il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti, di cui agli articoli 63 e seguenti della
Legge Regionale 11/03/2005 n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, recupero per il quale non
è posta una distanza minima dai confini, ma solo il rispetto delle distanze minime tra edifici poste
dalle normative generali vigenti.
Si può costruire sul confine o a distanza inferiore rispetto a quanto previsto dal comma precedente,
purché si provveda a convenzionare con il proprietario confinante la futura eventuale edificazione la
quale dovrà rispettare i criteri di distanza previsti dalle norme del precedente articolo 71 (“Distacchi
tra gli edifici”).
I nuovi edifici o gli ampliamenti di edifici esistenti possono essere realizzati in aderenza a fabbricati
esistenti sul confine laterale, oppure dovranno essere distaccati da questi secondo quanto previsto
dal precedente articolo 71 (“Distacchi fra gli edifici”).
In deroga a quanto previsto al precedente comma 3 del presente articolo e fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 70 bis, comma 1, gli ascensori esterni, conformi alle vigenti disposizioni in materia di
superamento delle barriere architettoniche, da realizzare al servizio di edifici legittimati prima della
data di entrata in vigore della Legge 09/01/1989 n. 13, possono essere collocati a distanza non
inferiore a m1,50 dai confini di proprietà, purché siano garantite illuminazione ed areazione naturali
idonee, secondo i parametri regolamentari.
Salvo diverse specificazioni della strumentazione urbanistica generale e fatte salve normative
specifiche (Codice della Strada) ai fini della distanza dai confini si considerano anche le aree
pubbliche o d’uso pubblico e le strade esistenti o di progetto adiacenti ai lotti oggetto d’intervento, con
esclusione dei percorsi pedonali, gallerie e portici d’uso pubblico e fatti salvi gli interventi nell’ambito
dei piani attuativi, gli interventi convenzionati, comunque denominati, e gli interventi di nuova
edificazione i quali prevedano la realizzazione di opere di urbanizzazione in ottemperanza alle
previsioni della strumentazione urbanistica.
Art. 73 - Misurazione dell'altezza dei fronti degli edifici
L'altezza del fronte dell’edificio è data dalla differenza tra:
la quota massima della linea di intersezione tra il piano del fronte e il piano di estradosso della
struttura di copertura. Qualora l’edificio sia dotato di cornicioni o strutture di coronamento, tale
quota sarà misurata al punto più alto del cornicione o coronamento stesso. Ai fini della
misurazione totale dell’altezza, sono esclusi i vani e le apparecchiature di cui al successivo
comma 5, punti 1, 2, 3, nonché i volumi tecnici di cui all’art. 86 (Volumi tecnici) ed i piani attici,
purché gli stessi piani attici siano arretrati di una distanza pari o superiore all’altezza del fronte del
piano attico, compresa la struttura di copertura.
la quota del caposaldo altimetrico.
Per caposaldo altimetrico s'intende:
la quota del marciapiede, per gli edifici adiacenti a strade o spazi pubblici e/o d’uso pubblico sino alla
profondità di m. 20 dal confine dallo spazio pubblico e/o d’uso pubblico; per la porzione di edificio
eccedente detta profondità, la quota più bassa del terreno esistente in corrispondenza del
perimetro della porzione di edificio eccedente tale profondità;
la quota più bassa del terreno esistente in corrispondenza del perimetro dell’edificio, in tutti gli altri
casi.
In caso di fronti in fregio a vie in pendenza, l'altezza si misura sulla mezzeria del fronte del fabbricato.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di indicare il caposaldo altimetrico nei seguenti casi:
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in assenza di marciapiede o di spazio pubblico o d’uso pubblico di riferimento;
in contesti con particolari caratteristiche sotto il profilo ambientale, architettonico, orografico.
Il Dirigente, sentita la Commissione edilizia o per il paesaggio, può concedere altezze superiori a
quanto precedentemente prescritto quando si tratti di:
1. apparecchi di abbattimento, depurazione e trattamento degli scarichi gassosi;
2. vani tecnici strettamente connessi ai processi produttivi;
3. altre speciali attrezzature di carattere industriale, tecnologico, di telecomunicazione e pubblicitario.
Le torri campanarie e le ciminiere di opifici non sono soggette, per il presente regolamento, a
limitazioni dell’altezza.
L’altezza massima dei fronti degli edifici per i quali la strumentazione urbanistica prevede un’altezza
semplicemente individuata in numero di piani, viene determinata moltiplicando il numero di piani
previsti in progetto per m 3,50.
La definizione di altezza massima, espressa in termini metrico - lineari, di cui al comma precedente
vale anche per stabilire, in assenza in tal senso di puntuale indicazione urbanistica, il limite massimo
indicato dallo strumento urbanistico entro cui concedere il recupero ai fini abitativi dei sottotetti
esistenti, nei casi di modifica delle altezze di gronda e colmo e delle linee di pendenza delle falde di
copertura. Ciò fatto salvo il caso in cui il piano sottotetto, oggetto di recupero, sommato agli altri piani
esistenti risulti conforme come numero complessivo di piani al numero massimo di piani consentiti
dallo strumento urbanistico.
Qualora l’altezza sia espressa in numero di piani, il piano terreno o seminterrato viene considerato, ai
fini del conteggio del numero dei piani dell’edificio, quando il suo sopraelevarsi (misurato
all’estradosso del piano medesimo) rispetto al caposaldo altimetrico sia superiore a m 1,80.
I cornicioni o le strutture di coronamento potranno condurre ad un’altezza massima complessiva non
superiore a m 1,50 rispetto all’altezza così come calcolata al comma 7 del presente articolo.
I sottotetti o le loro porzioni, che abbiano altezza media ponderale (rapporto tra volume e superficie
occupata) interna superiore a m 1,80, saranno considerati utili alla determinazione del numero
massimo dei piani ammessi dalla norma della strumentazione urbanistica generale.
In caso di realizzazione di coperture, piane o inclinate, con essenze vegetali, non si computa,
nell’altezza del fronte, lo spessore dello strato di coltivo necessario per l’attecchimento ed il
mantenimento delle essenze.
Art. 74 - Altezza dei fronti degli edifici in rapporto alla larghezza delle vie
Fatti salvi i limiti di altezza e di distanza previsti dalle normative vigenti, nonché i parametri urbanistici
previsti dalla strumentazione urbanistica vigente, vengono di seguito elencati i criteri per la definizione
dell’altezza massima dei fronti degli edifici in rapporto alla larghezza delle vie:
L’altezza dei fronti degli edifici da erigersi in fregio ad una via pubblica o privata non può essere
superiore alla larghezza della via stessa sommata all’eventuale arretramento del fronte
dell’edificio, salvo diversa previsione contenuta in uno specifico Piano Attuativo;
Nel caso di costruzioni di piani superiori arretrati rispetto alla parete su strada, l’altezza complessiva
non deve essere superiore alla somma determinata dalla larghezza della via più la profondità
dell’arretramento di ciascun piano;
Per gli edifici posti all’angolo di vie di larghezza diversa, è consentito anche per il fronte sulla via di
larghezza minore mantenere l’altezza del fronte prospiciente la via di larghezza maggiore, per una
profondità delle due vie di riferimento, dallo spigolo d’angolo dell’edificio, non superiore a m 20,00;
oltre questo limite valgono le indicazioni di cui ai commi precedenti;
È facoltà dell’Amministrazione comunale, sentita la Commissione edilizia o la Commissione per il
Paesaggio, concedere e/o prescrivere, nel caso di vie già fiancheggiate in modo preponderante
da fabbricati che ne precludono la possibilità di allargamento, altezze superiori in deroga alle
disposizioni di cui ai commi precedenti, per motivi di equilibrio compositivo dei fronti stradali o di
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decoro urbano. Allo stesso modo, è facoltà di concedere e/o prescrivere che l’altezza del fronte
prospiciente la via di larghezza inferiore venga realizzata in deroga ai criteri stabiliti ai commi
precedenti.
La larghezza stradale viene determinata dalla media della larghezza della sede stradale prospiciente
il fabbricato oggetto d'intervento, non tenendo conto dell’eventuale maggior ampiezza della sede
stradale dovuta alla presenza di incroci.
Gli arretramenti volontari assunti non possono in alcun caso andare a beneficio del frontista.
Art. 75 - Strutture di copertura
La conformazione geometrica della copertura dovrà essere inscrivibile in un solido avente le seguenti
caratteristiche:
• per base, l’estradosso del solaio di copertura dell’ultimo piano abitabile,
• altezza, al perimetro, non superiore a m 1,80, misurata, all’esterno delle pareti perimetrali
dell’edificio, dall’estradosso del solaio di copertura dell’ultimo piano abitabile all’estradosso
della copertura,
• altezza massima del colmo, misurata dall’estradosso del solaio dell’ultimo piano abitabile
all’estradosso della copertura, non superiore a m 3,50,
• piani inclinati di raccordo tra il perimetro ed il colmo contenuti in una pendenza non superiore
al 45%.
In caso di realizzazione di tetti con tipologia a due falde, sui lati più corti dell’edificio, i timpani
potranno raggiungere l’altezza del colmo.
Le falde delle coperture inclinate aventi pendenza superiore al 30% dovranno essere dotate di idonei
dispositivi ferma neve e di opportuni punti di sicurezza da utilizzarsi nelle normali operazioni di
manutenzione della copertura.
In particolari casi è facoltà dell'Amministrazione, sentita la Commissione edilizia o per il Paesaggio,
concedere soluzioni alternative e/o pendenze superiori e/o volumi tecnici fuoriuscenti dalle coperture
sia piane che a falde che curve. E’ altresì facoltà dell’Amministrazione, sentita la Commissione
Edilizia o per il Paesaggio, in ragione delle rispettive competenze, in caso d’intervento di nuova
costruzione o comunque di modifica in altezza della sagoma di un edificio esistente, prescrivere una
particolare soluzione di copertura, ad esempio copertura a tetto piano anziché a falde inclinate, per
motivate ragioni di carattere paesaggistico, ambientale e/o architettonico, quali, a titolo
esemplificativo, la necessità di salvaguardia di visuali panoramiche di pregio ovvero il rispetto di un
determinato ordine compositivo ed architettonico.
Tutti i nuovi edifici, nonché gli edifici oggetto di rifacimento della completa struttura della copertura,
devono essere muniti di idonei manufatti fissi tali da consentire l'accesso ed il lavoro in sicurezza
sulla copertura.
Quando i manufatti sono costituiti da dispositivi fissi di ancoraggio che permettono l'uso di altri attrezzi
per garantire la sicurezza (ad esempio imbracatura di sicurezza, funi di trattenuta, ecc.), gli stessi
devono risultare conformi alla normativa tecnica vigente. Tali manufatti devono essere realizzati in
modo da mantenere nel tempo le necessarie caratteristiche di resistenza e solidità.
Costituiscono riferimento le Norme Tecniche UNI, il “Regolamento locale d’igiene”, le eventuali
direttive e linee di indirizzo dell’Azienda Sanitaria Locale e/o della Regione.
Art. 76 - Distacchi minimi dai corsi d'acqua
Ferme restando le disposizioni previste in materia dalla normativa generale, le nuove costruzioni e gli
ampliamenti in aderenza agli edifici, in prossimità dei corsi d'acqua, devono rispettare, dal ciglio degli
stessi, le seguenti distanze minime:
corsi d’acqua naturali m 10,00;
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corsi d’acqua artificiali scoperti m 5,00;
corsi d’acqua artificiali coperti con soprassuolo non già interessato da costruzioni m 5,00.
Le disposizioni di cui al comma precedente restano in vigore sino all’approvazione da parte
dell’Amministrazione comunale dell’individuazione del reticolo idrografico principale e del reticolo
idrografico minore, con indicazione delle relative fasce di rispetto.
TITOLO II
REQUISITI DEGLI AMBIENTI
Art. 77 - Requisiti delle costruzioni e degli alloggi: rimando al Regolamento Locale di Igiene
I requisiti delle costruzioni in rapporto agli spazi fruibili sono definiti dalle norme del “Regolamento
locale d’igiene” che viene assunto, per la parte riguardante le norme edilizie e delle costruzioni, come
parte integrante ed integrativa del presente regolamento e al quale si rimanda.
Tutti i progetti edilizi dovranno quindi dimostrare il totale rispetto, oltre che delle norme urbanistiche,
delle disposizioni del presente regolamento e di quelle del “Regolamento locale d’igiene”.
Art. 78 - Sottotetti abitabili e praticabili
Per sottotetto si definisce lo spazio sottostante l’intradosso della copertura dell’edificio e sovrastante
l’ultimo piano dell’edificio stesso.
Gli interventi di recupero dei sottotetti ai fini abitativi non devono determinare alterazione della
morfologia urbana; a tal fine devono essere individuati gli elementi progettuali più idonei atti ad
assicurare, in armonia con il contesto edificato, il rispetto del decoro e dei caratteri architettonici
dell’edificio oggetto dell’intervento.
I sottotetti che vengano utilizzati come spazi principali o accessori o di servizio di abitazione,
concorrono a costituire volume e superficie lorda di pavimento, da calcolarsi secondo i criteri
contenuti nella strumentazione urbanistica vigente, quando abbiano altezza media interna superiore a
m 1,80.
Art. 79 - Seminterrati e sotterranei
Per seminterrato si intende quel locale che per parte della sua altezza si trova sotto il piano del
marciapiede che costeggia il fabbricato; per interrato quel locale che si trova completamente sotto il
piano dello stesso marciapiede.
I locali seminterrati ed interrati non possono essere destinati ed utilizzati come spazi principali
dell’abitazione.
I locali seminterrati ed interrati possono essere utilizzati ad uso diverso dall’abitazione a condizione
che siano rispettate le prescrizioni vigenti al riguardo in tema di igiene e sicurezza, fatte salve
eventuali norme urbanistiche più restrittive.
Concorrono alla formazione del volume e della superficie lorda di pavimento complessiva, da
calcolarsi secondo i criteri contenuti nella strumentazione urbanistica generale:
gli spazi accessori, di servizio, di pertinenza di unità a destinazione residenziale, con altezza interna
maggiore di m 2,70, se gli stessi sono collocati entro la proiezione dell’edificio al suolo, e di m.
2,40, se posti all’esterno di quest’ultima;
gli spazi accessori, di servizio, di pertinenza di unità a destinazione non residenziale, con altezza
interna maggiore di m 2,70, se gli stessi sono collocati entro la proiezione dell’edificio al suolo,
nonché tutti quelli collocati all’esterno di quest’ultima.
37
Art. 80 - Sottotetti non praticabili e non abitabili
Ai sottotetti che non hanno i requisiti di cui all’articolo 78 (“Sottotetti abitabili e praticabili”), viene
riconosciuta esclusivamente la funzione di intercapedine tra copertura e ultimo solaio abitabile.
L’accesso agli stessi è consentito tramite scala fissa.
Art. 81 - Abbaini, lucernari ed aperture in falda
Lucernari, abbaini ed aperture in falda devono essere congrui con la composizione architettonica
dell’edificio e, di norma, non possono eccedere in proiezione la decima parte della superficie di falda,
salvo comprovate esigenze funzionali o compositive da dimostrare con idonea relazione tecnica.
Il volume degli abbaini di nuova formazione non viene incluso nella volumetria utile per la
determinazione dell’altezza media ponderale di cui all’articolo 63 della Legge Regionale 11/03/2005
n. 12, qualora non vengano modificate le quote d’imposta della gronda, di colmo e le linee di
pendenza della falda del tetto.
In particolari casi è facoltà dell'Amministrazione, sentita la Commissione edilizia o per il Paesaggio,
concedere soluzioni alternative alle disposizioni del comma 1.
Art. 82 - Cortili
Si definisce cortile l’area scoperta compresa fra corpi di fabbrica e/o aree verdi e/o tra spazi pubblici,
destinata al passaggio delle persone, a dar luce ed aria agli ambienti interni dei fabbricati.
Art. 83 - Cavedi
Si definisce cavedio l’area scoperta interamente delimitata da fabbricati.
Art. 84 - Scale di sicurezza
Le scale di sicurezza da realizzarsi a servizio degli edifici devono essere di norma collocate all’interno
degli stessi, nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza, prevenzione incendi e infortuni.
Nel caso di comprovata impossibilità tecnica, da documentare a cura del progettista con apposita
relazione, di realizzare tali scale all’interno, le scale di sicurezza potranno essere collocate all’esterno
degli edifici esistenti, purché progettate e realizzate tenendo conto delle caratteristiche architettoniche
dell’edificio a servizio del quale vengono costruite e nel rispetto del contesto circostante.
Tali scale, qualora realizzate con esclusione di copertura e/o chiusure perimetrali, non vengono
computate nel conteggio degli indici di edificabilità.
Le scale di sicurezza prive di copertura e/o chiusura perimetrali possono essere collocate, in deroga a
quanto previsto dal presente regolamento, a distanza non inferiore a m 1,50 dai confini di proprietà e
a distanza non inferiore a m 3,00 da pareti finestrate.
Art. 85 - Ascensori
Gli ascensori da realizzare a servizio degli edifici devono essere collocati di norma all’interno degli
stessi, nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza, prevenzione incendi, infortuni e barriere
architettoniche.
Nel caso di comprovata impossibilità tecnica di realizzare ascensori all’interno, impossibilità da
documentare a cura del progettista con apposita relazione, essi potranno essere collocati all’esterno
degli edifici esistenti, coerentemente con le caratteristiche architettoniche dell’edificio servito e nel
rispetto del contesto circostante.
La richiesta di titolo abilitativo per l’installazione di nuovi ascensori esterni sarà sottoposta al parere
della competente Commissione (Edilizia o per il Paesaggio) che valuterà la congruità delle soluzioni
compositive in relazione al contesto.
38
Art. 86 - Volumi tecnici
Sono considerati volumi tecnici gli spazi strettamente necessari all'alloggiamento di impianti
tecnologici o parti di essi, quali ad esempio: extracorsa di ascensori o montacarichi, centrali termiche,
impianti di refrigerazione e condizionamento, centraline per ricezione e/o trasmissione, ecc.
Art. 87 - Logge
Per loggia si intende il terrazzo aperto su uno o più lati, non aggettante rispetto al perimetro o al filo
esterno dell’edificio.
Art. 88 - Pergolati e gazebo
È ammessa la realizzazione di pergolati posati su spazi lastricati o destinati a giardino.
Tali strutture non potranno essere posizionate a meno di m 1,50 dai confini di proprietà e non
potranno essere coperte né chiuse lateralmente con strutture fisse.
I pergolati, di norma, potranno occupare una superficie massima di m2 16 per ogni unità immobiliare
di cui siano stretta pertinenza.
Art. 89 - Allacciamento alle reti tecnologiche (energia elettrica, metano, telefono, fognatura,
ecc.) - Locali immondizie
Ogni edificio deve dotarsi di un manufatto nel quale avranno recapito le condutture distributive dei
servizi in oggetto e saranno collocati gli strumenti di misurazione dei consumi (contatori).
Ogni edificio con più di 10 unità immobiliari, di nuova costruzione o oggetto di un intervento di
ristrutturazione globale, deve dotarsi di un locale in cui depositare i contenitori diversificati per la
raccolta differenziata delle immondizie. Tali locali dovranno avere le dimensioni minime di m2 12, ai
quali vanno aggiunti altri m2 0,5 per ogni unità immobiliare in più, oltre alle prime 10. Tali manufatti, i
cui accessi dovranno avere ampiezza adatta all’agevole passaggio dei bidoni, dovranno essere
rivestiti di materiale impermeabile facilmente e perfettamente pulibile.
I manufatti di cui al comma 1 e 2 sono considerati come volumi tecnici non computabili in termini
urbanistici (volume, superficie lorda di pavimento e superficie coperta) e devono inserirsi
armonicamente nel contesto.
Tali locali potranno essere realizzati anche in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 72 (Distanze
dai confini), ultimo comma, per quanto attiene le distanze dei manufatti dalle strade. Qualora siano
posti a livello della strada stessa e si affaccino sul marciapiede, potranno venir dotati di una apertura
che consenta un facile accesso per lo sgombero delle immondizie.
Art. 90 - Lotti di terreno inedificati direttamente utilizzati per attività produttive o deposito
L’uso del terreno per attività di deposito, purché compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti e la
salvaguardia ambientale, può avvenire solo alle seguenti condizioni:
a) presenza di recinzione, eventualmente anche in muratura.
b) presenza di quinte murarie o siepi atte ad evitare che l’area, vista dall’esterno, assuma un aspetto
degradato o disordinato.
I proprietari sono obbligati a mantenere le loro aree non coperte da edifici perfettamente pulite e in
condizioni igieniche decorose.
Art. 91 - Autorimesse o posti auto privati - deposito cicli
Le autorimesse o posti auto privati devono essere realizzati nel rispetto di tutte le norme di sicurezza,
di prevenzione incendi ed igieniche dettate dalla vigente normativa in materia. Le griglie di areazione
dei corselli e/o degli spazi di manovra devono distare dalle finestre o aperture almeno m 3,00.
Le autorimesse destinate ad un solo veicolo devono avere superficie netta minima di m2 14, esclusi
gli spazi di manovra.
39
Le rampe di accesso alle autorimesse non possono avere pendenze superiori al 20% e immissione
diretta sulla carreggiata in strade ad alto traffico veicolare. In caso di dimostrata impossibilità al
rispetto della predetta pendenza (=20%), potrà essere concesso di derogare fino ad un massimo del
25%.
La realizzazione delle autorimesse interrate non deve ostacolare il deflusso di corsi d’acqua esistenti
e della fognatura comunale, né pregiudicare le linee di erogazione di servizi di interesse pubblico
(acqua, energia elettrica, metano, telefono), né alterare l’equilibro idrogeologico del sottosuolo.
Quando la conformazione strutturale dell’organismo edilizio o le dimensioni dell’area di pertinenza
non consentano la formazione al proprio interno di spazi di manovra adeguati è ammessa la
realizzazione di accessi ai parcheggi tramite sistemi automatizzati di elevazione e movimentazione
meccanizzata.
In tal caso devono comunque essere realizzati spazi di attesa delle autovetture, dimensionati in modo
tale da non creare ostacolo ai flussi veicolari sulle sedi stradali.
Nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni di edifici esistenti che coinvolgano spazi esterni,
dovranno essere previsti idonei spazi per il ricovero temporaneo di cicli e motocicli.
Art. 92 - Autorimesse pubbliche o d’uso pubblico
Ai fini del presente regolamento per autorimesse pubbliche o d’uso pubblico si intendono tutti i
ricoveri per autoveicoli al chiuso, interrati o meno, aperti al pubblico, che vengano utilizzati, anche
parzialmente, a rotazione su base oraria o giornaliera.
Le autorimesse pubbliche o d’uso pubblico devono essere realizzate nel rispetto di tutte le norme
igieniche, di sicurezza e di prevenzione incendi dettate dalle vigenti leggi, decreti e regolamenti.
Qualora queste ultime vengano realizzate al di sotto o in prossimità di aree verdi, o al di sotto di
strade o piazze pubbliche, le relative bocche di areazione devono venir realizzate in modo tale da non
recare molestia o danno e sfociare almeno m 3,00 al di sopra del piano di calpestio dell’area
soprastante, qualora non esistano edifici circostanti in un raggio di m 10,00. In ogni altro caso, le
bocche di areazione delle autorimesse in esame, devono sfociare al di sopra del colmo del tetto più
alto degli edifici circostanti.
In tali autorimesse deve essere realizzato almeno un idoneo servizio igienico per il personale addetto.
Le autorimesse pubbliche dovranno essere presegnalate da apposita segnaletica.
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CAPO VI
REQUISITI DEGLI EDIFICI FINALIZZATI
AL RISPARMIO DEL FABBISOGNO ENERGETICO
E ALLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI
INQUINANTI E CLIMALTERANTI
TITOLO I
OBIETTIVI
Art. 93 - Finalità e premesse
La normativa contenuta nel presente Capo intende perseguire l’obiettivo di migliorare le condizioni
abitative attraverso la costruzione di edifici energeticamente efficienti, nel rispetto dell’ambiente.
Per l’attuazione di tale fine, alcune disposizioni del presente Capo hanno natura cogente, altre
d’indirizzo.
Le misure cogenti previste nel presente Capo sono a integrazione di quanto prescritto in materia dalla
normativa nazionale e regionale vigente.
Ai fini dell’applicazione dei requisiti di efficienza energetica agli edifici, in funzione delle differenti
destinazioni d’uso, il presente Capo fa riferimento alle destinazioni d’uso previste dal Decreto del
Presidente della Repubblica 26/08/1993 n. 412 e sue successive modifiche ed integrazioni.
Art. 94 - Ambito di applicazione
Ove non diversamente specificato, i requisiti in materia di efficienza e risparmio energetico, uso
razionale dell’energia e produzione energetica da fonti rinnovabili, contenuti nel presente Capo, si
applicano agli interventi di nuova costruzione, demolizione con ricostruzione, ristrutturazione,
ampliamento, modifica degli edifici e degli impianti secondo quanto indicato dalle disposizioni
legislative nazionali (Decreto Legislativo 19/08/2005 n. 192 e successive modificazioni e integrazioni)
e dalle disposizioni legislative regionali (Deliberazione della Giunta Regionale 26/06/2007 n. 8/5018 e
successive modificazioni e integrazioni). Nel seguito, per brevità, l’insieme di tali disposizioni verrà
indicato come “normativa generale”.
I casi di esclusione previsti dalla normativa generale, riferiti al campo di applicazione di cui al
precedente comma 1, sono estesi a comprendere gli immobili compresi nell’inventario dei beni
culturali isolati, nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implichi una alterazione inaccettabile dei
caratteri o dell’aspetto esteriore di tali immobili, con particolare riferimento alle valenze storico,
artistiche o ambientali.
L’adozione di criteri e sistemi di efficienza energetica di cui al presente titolo, devono garantire
comunque il rispetto delle altre norme poste in tema di distanze tra gli edifici, altezza minime interne
ed igiene e salubrità degli ambienti.
Art. 95 - Certificazione energetica e targa energetica degli edifici
Relativamente agli obblighi di certificazione energetica degli edifici, le modalità di produzione,
presentazione e rilascio dell’attestato di certificazione energetica, la classificazione energetica degli
edifici, le modalità di rilascio della targa energetica, gli eventuali suoi aggiornamenti, si rimanda alla
normativa generale.
41
TITOLO II
PRESTAZIONI ENERGETICHE DEL SISTEMA EDIFICIO-IMPIANTO
TERMICO
Art. 96 - Contenimento del fabbisogno termico del sistema edificio-impianto
Ai fini del rispetto dei principi di contenimento del fabbisogno termico degli edifici e più in generale del
risparmio energetico, gli interventi edilizi devono essere progettati e realizzati sulla base dei criteri e
delle verifiche di efficienza energetica definite dalla normativa generale e dalle norme del presente
regolamento in quanto integrative.
Gli interventi edilizi relativi a casi e configurazioni di progetto particolari, che non trovassero adeguata
rispondenza nella procedura generale di calcolo e certificazione in vigore, possono essere verificati e
studiati secondo altri metodi, procedure o specifiche tecniche definiti da organismi nazionali, istituti di
ricerca o enti universitari, purché in accordo con quanto definito dal Decreto Legislativo 19/08/2005 n.
192 e successive modificazioni e integrazioni, e specificatamente approvati allo scopo dall’Organismo
Regionale di Accreditamento.
In tali casi il progettista e il certificatore energetico sono responsabili, per quanto di rispettiva
competenza, nell’assicurare che le metodologie ed i criteri utilizzati siano conformi a quelli autorizzati
dall’Organismo Regionale di Accreditamento e che i relativi risultati finali siano documentati in
accordo alle specifiche indicazioni, se disponibili, allo scopo fornite da tale Organismo.
Art. 97 - Isolamento termico ed acustico dell’involucro e delle strutture edilizie
Per quanto attiene l’isolamento termico ed acustico si rimanda a quanto previsto dalla normativa
generale in materia in tema di rispetto dei valori limite relativi a :
il fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale ed estiva dell’edificio;
il rendimento stagionale dell’impianto termico;
l’isolamento termico ed acustico e la verifica delle trasmittanze dell’involucro e delle strutture divisorie
perimetrali e non.
In caso di intervento di manutenzione straordinaria con rifacimento della copertura di edifici esistenti, i
valori massimi di trasmittanza delle parti coinvolte nell’intervento debbono in ogni caso rispettare i
limiti definiti per le coperture degli edifici nuovi (0,30 W/m2K) e debbono garantire il rispetto dei
requisiti sull’inerzia termica definiti al successivo articolo 100.
Se la copertura è a falda e a diretto contatto con un ambiente accessibile (ad esempio sottotetto,
mansarda, ecc.), la stessa, oltre a garantire i valori di trasmittanza e di inerzia termica di cui al
precedente comma 2, deve essere di tipo ventilato o equivalente.
Negli interventi di nuova costruzione, demolizione con ricostruzione, ristrutturazione integrale
dell’edificio, le prescrizioni di cui al presente articolo vanno applicate all’intero edificio. In caso di
interventi relativi a ristrutturazioni parziali ed ampliamenti volumetrici le suddette prescrizioni sono da
applicare alle sole parti oggetto dell’intervento.
Ai fini del rispetto delle norme contenute nel Capo V, gli incrementi di spessore delle murature
perimetrali e orizzontali, finalizzati a garantire i requisiti specificati di isolamento termico o acustico,
debbono essere considerati secondo quanto previsto dalla Legge Regionale 20/04/1995 n. 26 e
secondo i criteri ed i limiti di seguito indicati :
nella determinazione dei volumi, dell'altezza massima e dei rapporti di copertura, tutte le opere
murarie perimetrali, portanti e non, nonché i tamponamenti orizzontali ed i solai intermedi o di
copertura che presentino spessore complessivo superiore a cm 30, verranno considerate con un
valore convenzionale pari al valore complessivo dello spessore totale ridotto di cm 30 o, se il
valore così calcolato risultasse inferiore a cm 30, pari comunque a cm 30.
È fatto salvo il rispetto delle distanze minime tra edifici, così come definite dal Codice Civile, per la
verifica delle quali si dovrà sempre fare riferimento allo spessore reale delle pareti.
42
Art. 98 - Orientamento dell’edificio e controllo degli apporti solari
La collocazione ed il posizionamento degli edifici all’interno di un lotto devono privilegiare il rapporto
con l’ambiente allo scopo di migliorare il microclima interno e sfruttare al meglio le risorse energetiche
rinnovabili, mirando in particolare a favorire l’apporto energetico del sole nel periodo invernale e a
mantenere sotto controllo il soleggiamento nel periodo estivo.
In assenza di documentati impedimenti di natura tecnica e funzionale o di specifiche e motivate scelte
di natura urbanistica o di valorizzazione storico-artistica, si raccomanda che gli edifici di nuova
costruzione rispettino le seguenti disposizioni :
a) l’asse longitudinale principale deve essere posizionato lungo la direttrice est-ovest, con una
tolleranza di 45°;
b) gli ambienti nei quali si svolge la maggior parte della vita abitativa devono essere disposti a sudest, sud e sud-ovest;
c) gli ambienti che hanno meno bisogno di riscaldamento e di illuminazione (autorimesse, ripostigli,
lavanderie, corridoi o altro) devono essere, preferibilmente, disposti lungo il lato nord e servire da
cuscinetto fra il fronte più freddo e gli spazi più utilizzati;
d) le distanze tra gli edifici all’interno dello stesso lotto devono essere tali da garantire sulle facciate,
nelle peggiori condizioni stagionali (21 dicembre), il minimo ombreggiamento possibile, secondo i
criteri definiti al successivo comma 3;
e) le aperture aero illuminanti massime devono essere collocate da sud-est a sud-ovest, e debbono
essere provviste di schermature esterne o altri sistemi che permettano di rispettare il requisito del
minimo soleggiamento estivo di cui al comma 4 del presente articolo.
L’orientamento dell’edificio e delle sue superfici deve in ogni caso garantire la migliore esposizione
possibile in funzione dell’apporto di energia solare e del miglior rispetto dell’obiettivo indicato al
comma 1 del presente articolo.
Al fine di favorire l’apporto energetico del sole nel periodo invernale, ciascuno degli elementi
trasparenti che chiude gli spazi principali dell’organismo edilizio deve avere assicurato alle ore 10, 12,
14 del 21 dicembre un’area soleggiata non inferiore all’80% della superficie trasparente dell’elemento
stesso. In particolari condizioni del sito, quali la preesistenza di manufatti ombreggianti l’organismo
edilizio, il requisito indicato è convenzionalmente raggiunto con il soleggiamento dell’80% di ciascuna
delle finestre dei piani non in ombra nelle ore in cui viene verificato il requisito.
Al fine di limitare un apporto eccessivo del calore solare in estate, durante il periodo estivo
l’ombreggiamento di ciascuno degli elementi trasparenti delle chiusure esterne degli spazi
dell’organismo edilizio destinati ad attività principali deve essere uguale o superiore all’80%. Tale
livello deve essere verificato, sempre con buon esito, alle ore 11, 13, 15, 17 del 21 giugno (ora
solare).
Le disposizioni del presente articolo hanno valore di indirizzo, ma assumono valore vincolante
qualora si intenda accedere ai benefici stabiliti dall’Amministrazione comunale in favore delle
costruzioni con più elevate caratteristiche di efficienza energetica e sostenibilità ambientale.
Nei casi in cui le presenti disposizioni abbiano valore vincolante, la deroga è comunque possibile se
motivata da vincoli oggettivi adeguatamente dimostrati dal progettista e riconosciuti sussistenti
dall’Amministrazione comunale. In tal caso il progettista accompagnerà la richiesta di deroga con una
relazione tecnica ove verranno specificate le misure progettuali assunte per far sì che la soluzione
proposta, nel suo insieme, risulti in grado di fornire vantaggi energetici equivalenti. Della deroga si
dovrà dare atto nei provvedimenti abilitativi e nel caso di denuncia di inizio attività dovrà essere
allegato l’esito positivo della valutazione preliminare di cui al precedente articolo 44.
Art. 99 - Serre bioclimatiche, tetti verdi e altri sistemi passivi
1.
Sia nelle nuove costruzioni che nel recupero degli edifici esistenti, i sistemi passivi per la
captazione e lo sfruttamento dell’energia solare integrati nell’edificio (quali, ad esempio, le serre
bioclimatiche non abitabili, i muri di accumulo, i muri di Trombe, i sistemi strutturali a “doppia
43
2.
3.
4.
pelle”, i camini solari, i tetti captanti, ecc.) sono considerati volumi tecnici e non sono computati ai
fini volumetrici alle condizioni di seguito indicate.
Le serre bioclimatiche non abitabili sono considerate volumi tecnici e quindi non computabili ai
fini dei parametri di edificabilità, purché rispettino simultaneamente le seguenti condizioni :
a) si integrino nell’organismo edilizio, nuovo o esistente, in maniera tale da valorizzarlo.
b) siano collocate sulle facciate esposte nell’angolo compreso tra sud-est e sud-ovest.
c) siano dotate di aperture verso l’esterno, allo scopo di garantire una corretta ventilazione, e non
siano climatizzate mediante sistemi di riscaldamento o raffrescamento attivi.
d) siano dotate di opportune schermature e/o dispositivi mobili o rimovibili, per evitare il
surriscaldamento estivo.
e) non devono alterare i rapporti aereo illuminanti previsti dai Regolamenti comunali vigenti, né
possono contribuire, per i locali limitrofi, al raggiungimento degli stessi; devono inoltre
garantire idonea aerazione ed illuminazione naturale.
f) devono dimostrare, attraverso i necessari calcoli energetici redatti da un tecnico abilitato ed
allegati al progetto, la loro funzione di riduzione dei consumi di combustibile fossile per il
riscaldamento invernale, attraverso lo sfruttamento passivo e/o attivo dell’energia solare, e/o la
funzione di spazio intermedio.
In particolare la serra bioclimatica deve ridurre il fabbisogno energetico dell’unità immobiliare
alla quale è collegata in misura non inferiore al 5% per le unità di superficie lorda di pavimento
inferiore o pari a m2 100 ed in misura non inferiore al 3% negli altri casi. Il guadagno
energetico si deve ricavare dal rapporto tra il valore del fabbisogno energetico per la
climatizzazione invernale EP.h, con serra, ed il valore dello stesso calcolato senza serra. Le
chiusure trasparenti della serra devono rispettare i requisiti di ombreggiamento estivo e di
soleggiamento invernale indicati nel presente Capo, in particolare all’art. 98 commi 3 e 4.
g) la struttura di chiusura delle serre deve essere completamente trasparente, fatto salvo
l’ingombro dei supporti; i serramenti devono presentare buona resistenza all’invecchiamento
ed al degrado estetico e funzionale e la separazione con il locale retrostante deve essere
mantenuta mediante una parete che utilizzi i serramenti esistenti o altri aventi maggiore
contenimento delle dispersioni.
h) non possono comportare la permanenza di persone, cioè devono avere dimensioni minime e
funzionali esclusivamente al contenimento del fabbisogno energetico, presentando una sola
apertura per assicurarne la manutenzione. In particolare :
la profondità massima della serra deve essere inferiore a m 1,50, salvo casi particolari che
potranno essere valutati dall’Amministrazione comunale, per adeguati motivi di ordine
architettonico, impiantistico e tecnico/funzionale;
eventuali aperture nella parete devono avere superficie complessiva inferiore a m2 2,50.
Altri sistemi passivi - quali i muri di accumulo, i muri di Trombe, i muri collettori ed altre soluzioni
similari per la captazione e lo sfruttamento dell’energia solare passiva - debbono essere
progettati e supportati da una relazione redatta da un tecnico abilitato che dimostri la riduzione di
combustibile fossile e/o il guadagno energetico procurato - ovverosia la differenza tra l’energia
dispersa in presenza ed in assenza di tali sistemi.
Per gli interventi sulle coperture degli edifici, compatibilmente con i vincoli di natura artistica,
architettonica e di resistenza delle strutture, è consentita la realizzazione di tetti verdi (piani o
inclinati) con lo scopo di ridurre gli effetti ambientali in estate, dovuti all’insolazione sulle superfici
orizzontali.
Le differenti tipologie di copertura a verde debbono essere progettate e realizzate in accordo con
quanto definito in proposito dalle norme UNI.
Lo sfruttamento di questa tecnologia richiede che sia garantito l’accesso per la manutenzione.
44
Qualora, per effetto della realizzazione di tetti verdi, lo spessore della copertura eccedesse i cm
30, tale spessore verrà convenzionalmente considerato pari a cm 30 o, se superiore a cm 60,
pari allo spessore effettivo ridotto di cm 30.
Art. 100 - Inerzia termica dell’involucro edilizio
L’inerzia termica dell’edificio nel suo complesso, la ventilazione delle coperture e delle facciate, il
corretto uso dei materiali di isolamento, l’attenuazione dell’irraggiamento solare diretto, la corretta
esposizione degli ambienti debbono essere valutati in sede di progetto al fine di favorire il controllo
del surriscaldamento estivo. In particolare le pareti opache perimetrali degli edifici (verticali, orizzontali
o inclinate) debbono garantire un’inerzia termica in grado di mantenere condizioni di comfort negli
ambienti durante il periodo estivo, evitando il surriscaldamento dell’aria grazie alla capacità di
accumulare calore e di attenuare e ritardare gli effetti delle variazioni di temperatura esterna.
Fatto salvo il rispetto di prescrizioni più stringenti poste dalle normative generali, le disposizioni del
presente articolo hanno valore di raccomandazione e linee guida al progetto, assumendo carattere
obbligatorio in caso d’interventi edilizi che coinvolgano superfici di copertura a diretto contatto con
ambienti abitabili (sottotetto, mansarda, ecc.).
In aggiunta e ad integrazione di quanto definito in proposito dalle normative generali in materia,
l’inerzia termica richiesta al comma 1, per gli elementi della copertura e per le pareti orientate nel
quadrante che va da nord-est fino a sud e poi fino a nord-ovest, può essere verificata adottando in
alternativa i criteri di seguito indicati :
verificando che la massa superficiale (Ms) delle pareti opache (verticali, orizzontali, inclinate) sia
maggiore di 230 kg/m2;
verificando che il coefficiente di sfasamento delle superfici opache (Dt, f) ed il coefficiente di
attenuazione (f.a) rispettino i valori limite indicati nella seguente tabella (rif. UNI EN ISO 13786):
TABELLA - Valori limite del coefficiente di sfasamento e di attenuazione
Strutture
Dt.f
f.a
Per le pareti perimetrali opache
≥8h
≤ 0,35
Per il solaio orizzontale a copertura della superficie abitabile dell’ultimo
≥9h
≤ 0,30
piano
La verifica di cui al comma 3 del presente articolo può anche essere eseguita utilizzando differenti
parametri e metodi di calcolo, purché supportati da una norma riconosciuta a livello nazionale o
europeo e purché il progettista possa dimostrare che i criteri ed i valori limite assunti sono in grado di
produrre condizioni di comfort almeno equivalenti a quelle garantite dai metodi sopra indicati.
Alla stessa stregua gli effetti positivi possono essere raggiunti, in alternativa, con l’utilizzo di tecniche
e materiali innovativi, che permettano di contenere le oscillazioni della temperatura degli ambienti in
funzione dell’andamento dell’irraggiamento solare. In tal caso, deve essere prodotta dal progettista
una adeguata documentazione e certificazione delle tecnologie e dei materiali adottati che ne attesti
l’efficacia rispetto alle predette disposizioni.
Il requisito di cui al presente articolo è applicabile agli edifici nuovi, agli interventi di demolizione e
ricostruzione, in manutenzione straordinaria o ristrutturazione, agli interventi di ampliamento
volumetrico, qualora il volume a temperatura controllata della nuova porzione dell’edificio risulti
superiore al 20% di quello esistente, agli interventi di ristrutturazione edilizia che coinvolgono più del
25% della superficie disperdente dell’edificio a cui l’impianto è asservito.
Nei casi in cui l’intervento è limitato a specifiche parti dell’involucro, il requisito è applicabile solo agli
elementi oggetto dell’intervento.
I valori dei parametri relativi alle caratteristiche fisico tecniche dei materiali utilizzate nei calcoli (quali,
ad esempio, la conduttività termica o la capacità termica, il calore specifico, la densità di massa dei
materiali componenti dell’involucro) devono essere chiaramente supportati da documenti tecnici e
normativi riconosciuti a livello nazionale o europeo o specificatamente approvati allo scopo dal
Comune.
45
In caso contrario, le caratteristiche fisico tecniche dei materiali impiegati dovranno essere supportate
da apposite certificazioni rilasciate da istituti riconosciuti dalla UE, e che dovranno essere
consegnate, al termine dei lavori, unitamente alla dichiarazione di conformità delle opere.
In assenza di indicazioni normative, è in ogni caso responsabilità del progettista assicurare
l’attendibilità e l’adeguatezza delle caratteristiche dei materiali utilizzati per garantire l’inerzia termica
dei differenti elementi costruttivi.
Art. 101 - Schermatura e protezione dall’irraggiamento solare
Nei casi previsti dalla normativa generale, fermo restando il rispetto dei requisiti minimi di
illuminazione naturale diretta previsti dai Regolamenti comunali vigenti, le superfici vetrate esterne
debbono essere provviste di opportuni elementi di schermatura esterni.
Tali dispositivi di schermatura (quali frangisole, tende esterne, grigliati, tende alla veneziana, persiane
orientabili, ecc. ) devono essere applicati all’esterno del serramento e devono garantire un efficace
controllo del surriscaldamento riducendo l'ingresso della radiazione solare in estate, ma non nella
stagione invernale.
In caso di superfici trasparenti inclinate, i sistemi di schermatura devono in generale garantire
l’ombreggiamento dall’interno.
La protezione dal sole delle parti trasparenti dell’edificio può essere ottenuta anche con l’impiego di
soluzioni quali mensole o aggetti frangisole. Le schermature possono eventualmente essere costituite
da vegetazione a foglie caduche, integrata da sistemi artificiali. La presenza di logge, qualora si
dimostri che, in funzione del loro orientamento e dimensione, genera una efficace protezione dal sole,
può soddisfare il requisito di cui al presente articolo.
L’efficacia della schermatura può essere ottenuta anche attraverso l’adozione di materiali e tecnologie
passive che siano idonee a filtrare l’irraggiamento solare sulle finestre ed a mitigare il
surriscaldamento dell’ambiente, pur conservando una corretta illuminazione naturale.
Le misure di progetto previste debbono essere accuratamente descritte dal progettista nella relazione
tecnica, assieme all’indicazione dei risultati attesi ed, in particolare, delle temperature superficiali delle
pareti attese nei locali interni, durante il periodo estivo.
Al fine di dimostrare l’efficacia e la corretta disposizione di eventuali sistemi fissi di schermatura, il
progettista potrà adottare i criteri per il controllo dell’ombreggiamento e del soleggiamento indicati ai
commi 3 e 4 del precedente articolo 98.
Art. 102 - Materiali ecosostenibili
Ai fini della sostenibilità ambientale e della qualità edilizia, si raccomanda l’uso di materiali e finiture
naturali o riciclabili che, nella fabbricazione, posa in opera e nello smaltimento finale, richiedono un
basso consumo di energia e comportano un contenuto impatto ambientale nel loro intero ciclo di vita.
L’impiego di materiali ecosostenibili deve comunque garantire il rispetto delle normative riguardanti il
risparmio energetico e la qualità acustica degli edifici.
Art. 103 - Isolamento acustico
Per gli interventi di nuova costruzione, demolizione con ricostruzione, ristrutturazione integrale
dell’edificio si raccomanda l’adozione di misure migliorative che, per quanto riguarda i rumori esterni
ed i rumori provenienti da altre unità abitative, garantiscano un isolamento acustico superiore del 5%
rispetto ai valori di isolamento imposti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 05/12/1997
e successive modificazioni e integrazioni.
Le medesime misure migliorative, per quanto riguarda i rumori da calpestio e da impianti, sono da
adottare assumendo limiti di rumore ammissibile inferiori del 5% rispetto ai valori prescritti dal
disposto normativo sopracitato.
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TITOLO III
EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI
Art. 104 - Adozione di sistemi di produzione di calore ad alto rendimento
Fatto salvo quanto previsto dalla normativa generale in materia, per gli edifici di nuova costruzione,
per quelli oggetto di demolizione con ricostruzione, ristrutturazione integrale ed in quelli in cui è
prevista la completa sostituzione dell'impianto di riscaldamento o del solo generatore di calore, è
obbligatorio prevedere l'impiego di sistemi di produzione di calore ad alto rendimento.
I nuovi generatori di calore devono garantire i rendimenti di seguito indicati:
TABELLA - Rendimenti minimi generatori di calore
a) nel caso in cui l’edificio sia collegato a una rete di gas metano, i nuovi generatori di calore devono
avere emissioni di NOx<120 mg/kWh ed i seguenti rendimenti :
Rendimento a potenza nominale (100%)
Temperatura media
Espressione del
dell’acqua nella
requisito del
caldaia
rendimento
70°C
≥ 91 + 1 log Pn
Rendimento a carico parziale (30%)
Temperatura media Espressione del
dell’acqua nella
requisito del
caldaia
rendimento
30°C
≥97 + 1 log Pn
b) nel caso in cui l’alimentazione disponibile sia a gasolio, i nuovi generatori di calore devono avere
emissioni di NOx<80 mg/kWh ed i seguenti rendimenti:
Rendimento a potenza nominale (100%)
Temperatura media
Espressione del
dell’acqua nella
requisito del
caldaia
rendimento
70°C
≥ 93 + 2 log Pn
Rendimento a carico parziale (30%)
Temperatura media Espressione del
dell’acqua nella
requisito del
caldaia
rendimento
> 50°C
≥ 89 + 3 log Pn
Qualora ragioni funzionali o di sicurezza non rendano possibile il rispetto dei requisiti indicati al
comma precedente, il progettista deve chiedere apposita deroga, documentando adeguatamente la
sua richiesta e la sua scelta nell’ambito della relazione tecnica sugli impianti.
Non si applicano i disposti dei commi 2 e 3 del presente articolo nel caso di collegamento ad una rete
di teleriscaldamento urbano o nel caso di utilizzo di pompe di calore elettriche o alimentate a gas.
Nella relazione tecnica, richiesta ai sensi della Legge 09/01/1991 n. 10, si devono evidenziare i criteri
e le analisi effettuate in merito al dimensionamento ottimale degli impianti, nonché le modalità di
gestione e manutenzione previste, nel caso in cui il progetto di climatizzazione invernale preveda
l’utilizzo di:
impianti termici, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, che utilizzano in tutto o in parte
macchine diverse dai generatori di calore convenzionali (quali, ad esempio, macchine frigorifere,
pompe di calore, gruppi di cogenerazione di energia termica ed elettrica, calore di scarto
proveniente da processo industriale e non altrimenti recuperabile);
sistemi di produzione del calore alimentati da energie provenienti da fonti rinnovabili (quali ad
esempio l’energia termica prodotta dalla combustione di pellets).
Art. 105 - Impianti centralizzati per il riscaldamento ed il raffrescamento
Le prescrizioni previste dal presente articolo si applicano in caso d’intervento di nuova costruzione,
demolizione
con
ricostruzione,
ristrutturazione
integrale
dell’edificio,
nuova
installazione/ristrutturazione integrale degli impianti termici esistenti, negli edifici ove sono presenti
e/o previste più di 6 unità immobiliari o un volume superiore a m3 2.000.
È obbligatorio prevedere l’impiego di impianti centralizzati per la produzione e la distribuzione
dell’energia termica per il riscaldamento nonché l’adozione di un sistema di gestione e
47
contabilizzazione dell’energia termica prelevata individualmente da ogni utente, come specificato al
successivo articolo 108.
Quando si ritenga necessaria l’installazione di un impianto di raffrescamento per favorire il benessere
termico interno nella stagione estiva, è raccomandata l’installazione di un impianto di raffrescamento
di tipo centralizzato, con gruppo frigorifero produttore di acqua refrigerata e sistema distributivo
caratterizzato da rete di distribuzione dell’aria raffrescata o dell’acqua refrigerata. In particolare, ove
possibile, si raccomanda l’utilizzo di tecnologie a minore impatto ambientale quali, ad esempio, le
macchine frigorifere a compressione di tipo reversibile, con raffreddamento ad acqua di falda o con
sonde geotermiche, o le macchine frigorifere ad assorbimento abbinate ad impianti solari.
In tutti gli edifici provvisti di impianti di climatizzazione per il raffrescamento estivo è obbligatorio
osservare le seguenti prescrizioni:
prevedere un sistema di regolazione per ciascun ambiente;
regolare l’impianto in modo che la temperatura interna e l’umidità, nei mesi estivi siano conformi alle
indicazioni delle migliori regole tecniche in vigore.
Art. 106 - Adozione di sistemi di climatizzazione a bassa temperatura
Agli effetti delle presenti disposizioni, si considerano sistemi a bassa temperatura gli impianti in grado
di fornire una corretta climatizzazione invernale con una temperatura di mandata non superiore a
55°C. A titolo di esempio, sono considerati tali gli impianti costituiti da pannelli radianti a pavimento,
soffitto, parete, o alcuni impianti di termoventilazione invernale.
Se opportunamente configurati, i sistemi di riscaldamento a bassa temperatura possono essere
anche utilizzati per assicurare in modo efficiente il raffrescamento estivo.
Art. 107 - Regolazione locale della temperatura nell’ambiente
Nel caso di nuova installazione degli impianti o ristrutturazione integrale degli impianti termici esistenti
è obbligatoria l’installazione di sistemi di regolazione locale (valvole termostatiche, termostati collegati
a sistemi locali o centrali di attuazione, ecc.) che, agendo sui singoli terminali di diffusione del calore,
garantiscano il mantenimento della temperatura nei singoli ambienti o nelle singole zone aventi
caratteristiche di esposizione uniformi, evitando il rischio di surriscaldamento.
Quanto previsto dal precedente comma 1 si applica quando si attuano interventi di manutenzione
straordinaria dell’impianto di riscaldamento che prevedano la sostituzione dei terminali scaldanti o il
rifacimento della rete di distribuzione dell’energia termica.
Art. 108 - Contabilizzazione e gestione energetica individuale
Nel caso di nuova installazione o nel caso di ristrutturazione integrale degli impianti termici esistenti,
con produzione centralizzata del calore e/o del raffrescamento, gli impianti devono essere dotati di
sistemi di contabilizzazione individuale che consentano una regolazione ed una gestione autonoma
ed indipendente, oltre che la contabilizzazione individuale dei consumi di energia termica.
Art. 109 - Ventilazione naturale e meccanica
I sistemi di ventilazione negli edifici debbono essere concepiti e realizzati in modo da soddisfare,
contemporaneamente e con continuità, le esigenze di controllo della qualità dell’aria e di controllo del
comfort abitativo, nel rispetto dei requisiti di risparmio energetico.
Ai fini del mantenimento di un livello accettabile di qualità dell’aria all’interno degli ambienti, a fronte di
un consumo minimo di risorse energetiche, soluzioni efficaci da adottare possono essere le seguenti:
adozione di serramenti apribili con infissi a bassa permeabilità, tali da garantire comunque adeguati
ricambi d’aria di infiltrazione per evitare problemi di condensa superficiale (e purché rispettosi dei
necessari requisiti di isolamento acustico);
adozione di bocchette o di griglie di ventilazione regolabili inseriti nel serramento;
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adozione di impianti a ventilazione meccanica controllata.
In caso di interventi di nuova costruzione, demolizione con ricostruzione, ristrutturazione integrale
dell’edificio, tutti i locali adibiti ad abitazione permanente (ad esclusione quindi di corridoi, disimpegni
e servizi ciechi) debbono usufruire di aerazione naturale diretta.
Le finestre di detti locali devono prospettare direttamente su spazi liberi o su cortili, nel rispetto dei
rapporti aero illuminanti richiesti dai Regolamenti comunali vigenti, e debbono consentire quanto più
possibile una ventilazione trasversale, realizzabile attraverso riscontri d’aria o aperture collocate su
pareti opposte.
Nelle singole unità immobiliari deve sempre essere garantito il riscontro d’aria naturale al fine di
consentire un idoneo ricambio d’aria all’interno dei locali di abitazione.
Nei casi in cui il ricorso alla sola ventilazione naturale non risulti sufficiente, si dovrà prevedere
l’impiego di sistemi di ventilazione meccanica : in questi casi, allo scopo di ridurre il consumo
energetico, l’adozione di un sistema meccanico con recupero di calore è in generale raccomandato e
diventa obbligatorio alle condizioni previste dalla normativa generale (articolo 5 del Decreto del
Presidente della Repubblica 26/08/1993 n. 412, e successive modificazioni e integrazioni).
In caso d’intervento di nuova costruzione, demolizione con ricostruzione, ristrutturazione integrale
dell’edificio, in alternativa, nei casi ammessi dalle norme igienico-sanitarie, o ad integrazione della
ventilazione naturale, si può prevedere l’installazione di un sistema di ventilazione ad azionamento
meccanico, che garantisca:
per ogni unità a carattere residenziale, valori di ricambio d’aria medio giornaliero pari alle indicazioni
di legge;
per le destinazioni d’uso diverse da quella residenziale, valori di ricambio d’aria secondo quanto
disciplinato dalla norma UNI 10339.
Art. 110 - Efficienza energetica degli
dell’inquinamento luminoso
impianti
elettrici
e
di
illuminazione,
riduzione
Negli edifici pubblici, d’uso pubblico o destinati al terziario, in caso di interventi di nuova costruzione,
demolizione con ricostruzione, ristrutturazione integrale dell’edificio o rifacimento degli impianti
elettrici, è obbligatorio l’installazione di dispositivi che permettano di controllare i consumi di energia
per l’illuminazione, quali interruttori a tempo, sensori di presenza o sensori di illuminazione naturale,
ecc.
Nei casi d’intervento di cui al comma precedente, riferiti ad edifici in tutto o in parte di tipo
residenziale, è obbligatorio l’installazione di interruttori crepuscolari o a tempo nelle parti comuni.
Le condizioni di illuminamento artificiale negli spazi adibiti ad attività principale, secondaria (attività
comuni e simili) e nelle pertinenze devono assicurare un adeguato livello di benessere visivo, in
funzione
dell’attività
prevista.
Per i valori corretti di illuminamento si deve fare riferimento alla normativa generale (norme UNI, CEI,
EN).
L’illuminazione esterna pubblica e privata di edifici, giardini, parchi, strade, piazze, ecc. è soggetta
alle norme della Legge Regionale 27/03/2000 n. 17 e successive modificazioni e integrazioni che
dettano disposizioni in materia di contenimento di tutti i fenomeni di inquinamento luminoso e di
risparmio energetico.
Nelle aree comuni esterne (private, condominiali o d’uso pubblico) relative ad interventi di nuova
costruzione, demolizione con ricostruzione, ristrutturazione integrale dell’edificio, è obbligatorio che i
corpi illuminanti siano previsti di diversa altezza per le zone carrabili e per quelle ciclabili/pedonali, e
forniscano sempre un flusso luminoso orientato verso il basso, per ridurre al minimo le dispersioni
verso la volta celeste e il riflesso sugli edifici, così come richiesto dalla citata Legge Regionale
27/03/2000 n. 17.
Si rimanda a quanto previsto dalla normativa regionale per quanto concerne la necessità di
presentazione di un progetto illuminotecnico, la dichiarazione di conformità dell’impianto
49
d’illuminazione a fine lavori da parte degli installatori, l’individuazione degli impianti d’illuminazione
esterna non qualificabili come impianti di modesta entità per i quali è necessaria la preventiva
autorizzazione sindacale.
TITOLO IV
FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI
Art. 111 - Utilizzo di energie rinnovabili
Per tutte le categorie di edifici, di proprietà pubblica o privata, è obbligatorio l'utilizzo di fonti
rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica, sulla base di quanto previsto dalle
normative generali in materia.
Negli edifici pubblici e privati, oltre ai casi obbligatori previsti dalla normativa generale, è
raccomandato, per gli edifici soggetti a interventi di ampliamento o ristrutturazione edilizia, progettare
e realizzare l’impianto di produzione di energia termica in modo tale che almeno il 50% del
fabbisogno annuo dell’energia primaria richiesta per la produzione dell’acqua calda sanitaria sia
soddisfatto attraverso impianti alimentati da fonti rinnovabili - quali collettori solari termici, risorse
geotermiche, pompe di calore a bassa entalpia, biomasse.
Tale limite è ridotto al 20% per gli edifici situati nei centri storici.
Qualora l’acqua calda sanitaria derivi da una rete di teleriscaldamento o da reflui energetici di un
processo produttivo non altrimenti utilizzabili, il requisito sopra indicato si riterrà soddisfatto.
Qualora l’ubicazione dell’edificio renda tecnicamente impossibile l’installazione di impianti solari
termici o fotovoltaici, oppure esistano condizioni tali da impedire lo sfruttamento ottimale delle fonti
rinnovabili così come indicato dalle disposizioni normative, è possibile ottenere deroga al rispetto di
tali disposizioni.
Le ragioni tecniche alla base della richiesta di deroga devono essere dettagliatamente documentate
dal progettista, nella relazione tecnica di progetto inerente le caratteristiche energetiche dell’edificio, e
saranno valutate a giudizio insindacabile dell’Amministrazione comunale.
Art. 111 bis - Impianti solari termici
Salvo motivate richieste di deroga, approvate dall’Amministrazione comunale, gli impianti solari
termici devono rispettare le seguenti indicazioni:
a) i collettori solari devono essere installati su tetti piani o su falde o facciate esposte a sud, sud-est,
sud-ovest, est, ovest, ed essere integrati con l’architettura dell’edificio;
b) i collettori disposti su falde inclinate e quelli installati su facciate, balaustre o parapetti di edifici
devono essere adagiati in modo complanare alla superficie di appoggio;
c) nel caso di coperture piane, i pannelli e i loro serbatoi possono essere installati con inclinazione
ritenuta ottimale, purché non visibili dal piano stradale sottostante ed evitando l’ombreggiamento
tra di essi, se disposti su più file;
d) i serbatoi di accumulo devono essere posizionati all’interno degli edifici.
La determinazione del fabbisogno di acqua calda sanitaria per gli edifici residenziali deve essere
effettuata secondo le eventuali norme di carattere generale o secondo le disposizioni contenute nella
raccomandazione del Comitato Termotecnico Italiano (C.T.I.) R3/03 SC06 e successive modificazioni
e integrazioni.
La relazione tecnica di dimensionamento dell’impianto solare e gli elaborati grafici (piante, prospetti,
ecc.) che dimostrano le scelte progettuali relative all’installazione dei collettori stessi sono parte
integrante della documentazione di progetto.
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Art. 111 ter - Impianti solari fotovoltaici
Negli interventi di nuova costruzione, demolizione con ricostruzione, ristrutturazione integrale
dell’edificio, devono essere previsti impianti per la produzione di energia elettrica fotovoltaica, aventi
potenza nominale almeno pari alla maggiore tra quelle di seguito indicate :
1 kWp per ciascuna unità, nel caso di destinazione residenziale - 5 kWp, nel caso di fabbricati
industriali con superficie utile superiore a m2 100;
la potenza nominale necessaria per erogare almeno l’80% dell’energia elettrica annualmente richiesta
per la gestione delle parti comuni dell’edificio.
A tal fine il progetto deve prevedere, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell’intervento:
a) L’individuazione di una superficie della copertura dell’edificio o di aree di pertinenza tali da
consentire l’installazione dei moduli fotovoltaici richiesti;
b) la presenza di un vano tecnico accessibile, per la manutenzione degli impianti, dove possano
essere ospitati i dispositivi di condizionamento della potenza dell’impianto fotovoltaico e di
connessione alla rete, con caratteristiche idonee ad ospitare un quadro elettrico ed i dispositivi di
interfaccia con la rete;
c) la realizzazione dei collegamenti dei moduli fotovoltaici al vano tecnico, di norma richiedente un
cavedio di sezione opportuna, per consentire l’alloggio di due canaline destinate ad ospitare i tubi
corrugati per i collegamenti elettrici all’impianto fotovoltaico ed il collegamento alla rete di terra.
La scelta delle superfici per la installazione dei moduli fotovoltaici deve tener conto del grado di
ombreggiamento che può interessare tali aree per effetto di altre parti dell’edificio stesso o di altre
costruzioni limitrofe.
L’applicazione del presente articolo è raccomandata, ma non obbligatoria, per gli edifici soggetti ad
interventi di ampliamento o soggetti a ristrutturazione edilizia non integrale, e non è richiesta nel caso
di edifici che siano già collegati a sistemi di produzione dell’energia elettrica alimentati da energie
rinnovabili o assimilate.
La collocazione dei pannelli solari sulle facciate e/o sulle coperture degli edifici deve in ogni caso
rispettare gli stessi criteri precisati al comma 1 dell’articolo 111 bis.
Eventuali casi particolari, ai fini della collocazione dei pannelli solari e/o dell’impianto fotovoltaico,
saranno sottoposti al parere preventivo della Commissione per l’edilizia o per il paesaggio, a seconda
della competenza, per valutare il loro corretto inserimento dal punto di vista ambientale.
Art. 111 quater -
Pompe di calore, unità motocondensanti e simili
Non è consentito installare e apporre sulle facciate prospettanti la pubblica via, o comunque visibili da
essa, impianti tecnologici a vista quali pompe di calore, unità motocondensanti e simili.
Dette installazioni sono ammesse, nel rispetto delle altre prescrizioni del presente regolamento, solo
su facciate tergali, chiostrine o cortili interni all’edificio, comunque su pareti non visibili da spazi
pubblici.
Dette installazioni sono inoltre ammesse su balconi e terrazze di copertura a condizione che non
risultino visibili dall’esterno.
TITOLO V
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
Art. 112 - Contabilizzazione individuale dell’acqua potabile e recupero e riutilizzo delle acque
piovane
Negli interventi di nuova costruzione, demolizione con ricostruzione, ristrutturazione integrale
dell’edificio o negli edifici oggetto di riqualificazione impiantistica, è obbligatorio prevedere
l’installazione di contatori volumetrici individuali dell’acqua potabile (uno per ogni unità immobiliare),
così da garantire che i costi di approvvigionamento dell’acqua siano ripartiti in base ai consumi reali
51
sostenuti da ogni singolo proprietario o occupante, favorendo comportamenti corretti e più in generale
una razionalizzazione dei consumi.
Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, fatte salve necessità specifiche di attività
produttive, in tutti gli interventi di nuova costruzione, demolizione con ricostruzione, ristrutturazione
integrale dell’edificio, quando la superficie destinata a verde pertinenziale o a cortile è superiore a
m2 200, è obbligatorio il recupero e l’utilizzo di acque meteoriche, raccolte dalle coperture degli edifici,
per l’irrigazione del verde, la pulizia dei cortili e dei passaggi.
In tal senso le coperture dei tetti devono essere munite di canali di gronda atti a convogliare le acque
meteoriche nei pluviali e nel sistema di raccolta per poter essere riutilizzate.
Nei casi indicati al precedente comma 1, per la raccolta delle acque meteoriche, si deve prevedere
una adeguata cisterna o vasca, il cui volume totale deve essere calcolato in funzione del volume di
pioggia captabile nel corso dell'anno, nonché in funzione del consumo totale annuo di acqua
necessaria per l’irrigazione e la pulizia dei cortili (volume minimo da prevedere) o per gli altri eventuali
usi previsti (quali l’alimentazione delle cassette di scarico dei WC, l’alimentazione delle lavatrici a ciò
predisposte, gli usi tecnologici relativi a sistemi di climatizzazione passiva/attiva, ecc.).
In particolare, il volume del sistema di raccolta, per l’irrigazione del verde ed il lavaggio dei cortili, non
deve essere inferiore a :
35 litri per m2 di superficie coperta, negli edifici (anche in parte) ad uso residenziale;
20 litri per m2 di superficie coperta, negli edifici destinati ad altro uso.
La raccolta e il riutilizzo delle acque meteoriche sono raccomandati, oltre ai casi indicati al precedente
comma 1, anche quando la superficie a verde e/o a cortile risulta inferiore a m2 200, sia ai fini
dell’irrigazione e del lavaggio delle superfici, sia per altri usi, quali quelli indicati al precedente comma
3, non necessitanti dell’uso di acqua potabile.
In tutti gli impianti previsti per il recupero delle acque piovane, l’acqua piovana che cade sulle
coperture deve essere canalizzata e convogliata in idonei serbatoi o vasche di raccolta, dove è
mantenuta al fresco e al buio, in un ambiente pulito e a perfetta tenuta.
Il serbatoio o la vasca di raccolta (o vasca volano) debbono essere dotati di un filtro per l’acqua in
ingresso e di uno sfioratore sifonato collegato alla fognatura per smaltire l’eventuale acqua in
eccesso.
L’impianto deve prevedere un adeguato sistema di pompaggio per fornire l’acqua alla pressione
necessaria.
La rete così costituita non può essere collegata in alcun modo alla rete dell’acqua potabile, e le sue
bocchette devono essere dotate della dicitura “acqua non potabile”, secondo la normativa vigente,
così da poter essere facilmente individuate dall’utenza.
In tutti gli interventi di nuova costruzione, demolizione con ricostruzione, ristrutturazione integrale
dell’edificio e negli interventi di ristrutturazione degli impianti idrici ed igienici, è obbligatoria l’adozione
di dispositivi per la regolazione del flusso di acqua nelle cassette di cacciata.
Il dispositivo, comandabile manualmente, deve consentire la regolazione, prima dello scarico, di
almeno due diversi volumi d’acqua : il primo compreso tra 7 e 12 litri, il secondo tra 5 e 7 litri.
Art. 113 - Riduzione degli effetti del gas radon e dell’inquinamento elettromagnetico interno
Ai fini della riduzione degli effetti dell’emissione del Radon, in tutti gli interventi di nuova costruzione,
demolizione con ricostruzione, ristrutturazione integrale dell’edificio in aree ad alto rischio, così come
individuate dalle misurazioni dell’ARPA, deve essere garantita una adeguata ventilazione su ogni lato
del fabbricato.
In particolare, nei locali interrati, seminterrati o al piano terra, si devono adottare accorgimenti (quali
vespai areati, aerazione permanente naturale dei locali, pellicole impermeabili al gas, ecc.) per
impedire l’eventuale passaggio del gas negli ambienti soprastanti, in modo che la concentrazione del
suddetto gas risulti inferiore ai limiti consigliati dalle raccomandazioni europee ed individuati
attraverso il monitoraggio effettuato dall’ente preposto.
52
In tutti gli interventi di nuova costruzione, demolizione con ricostruzione, ristrutturazione integrale
dell’edificio, al fine di ridurre il più possibile l'esposizione degli utenti, si raccomanda di minimizzare,
negli ambienti interni, il livello dei campi elettromagnetici a frequenza 50 Hz, impiegando, almeno nei
locali di permanenza abitativa prolungata (camere da letto), impianti di distribuzione a stella associati
a disgiuntori e cavi schermati o impianti a bassa tensione.
È altresì utile prevedere il decentramento di contatori e l'allontanamento delle dorsali di conduttori dai
posti letto.
Per gli interventi di recupero degli edifici esistenti, si consiglia che almeno nei locali di permanenza
abitativa prolungata (camere da letto) siano impiegati disgiuntori e cavi schermati.
53
CAPO VII
REQUISITI DEGLI INTERVENTI CHE
INCIDONO SULL’AMBIENTE URBANO
TITOLO I
INTERVENTI SU ELEMENTI ESTERNI AGLI EDIFICI
Art. 114 - Zoccoli e decorazioni
Lo zoccolo delle case prospicienti la pubblica via e dei muri di cinta, deve essere costituito da
materiali durevoli e resistenti ed avere un'altezza di almeno m 0,60.
Questa disposizione vale anche per i fabbricati costruiti in arretramento, quando la zona di
arretramento non venga cintata.
Deve inoltre essere garantito, sulle facciate dei fabbricati prospicienti la pubblica via e sui muri di
cinta, per una fascia continua di altezza pari a m 2,50 misurata dal piede del fabbricato, o comunque
su tutto il muro di cinta quando più basso, un trattamento protettivo anti-graffiti operato mediante
sistemi di protezione, atossici e per quanto possibile biodegradabili, che permettano una facile pulizia
delle superfici imbrattate. Nel progetto edilizio va allegata la scheda tecnica descrittiva del trattamento
protettivo previsto onde consentire successivamente un’appropriata scelta del sistema di pulizia ed un
corretto utilizzo dei detergenti o dei solventi.
Lo zoccolo delle case non potrà mai occupare alcuna parte dell'area stradale.
Le decorazioni degli edifici, qualora siano ad altezza inferiore a m 3,50 dal suolo, non possono
sporgere sull'area stradale più di cm 3.
Prescrizioni particolari potranno essere impartite qualora si tratti di edifici monumentali o di particolare
pregio.
Art. 115 - Strutture aggettanti su suolo pubblico
La realizzazione di strutture aggettanti su suolo pubblico (balconi, pensiline, gronde, cornicioni, ecc.)
verrà valutata caso per caso sentita eventualmente la Commissione edilizia o quella per il Paesaggio
in relazione a specifici aspetti funzionali, architettonici, estetici o ambientali; potrà essere assentita
solo se l'aggetto non sia superiore al 10% della larghezza stradale e con un massimo di m 1,50, per
balconi e gronde, e sia posto a non meno di m 4,50 di altezza, misurata fra l'intradosso e il suolo a filo
della parete.
Se la strada è munita di marciapiedi, l'altezza minima consentita dovrà essere non inferiore a m 3,50
(misurata fra l'intradosso e il marciapiedi, a filo della parete) e l'aggetto, oltre a rispettare i limiti sopra
indicati, dovrà essere arretrato di almeno m 0,50 dal filo del marciapiedi stesso.
Art. 116 - Strutture aggettanti su suolo privato
Negli spazi liberi tra un fabbricato e i confini con altre proprietà, possono essere realizzate strutture
aggettanti (balconi, pensiline, ecc.) per una profondità che non superi la distanza di 3,00 m tra il limite
dell’aggetto ed il confine di proprietà opposto.
Quando i corpi aggettanti sono collegati fra loro da piano a piano, costituiscono fronte del fabbricato
agli effetti delle distanze dai confini.
In caso di interventi su edifici esistenti, posti a distanza dai confini inferiore a quella consentita dal
presente regolamento, la possibilità di realizzazione di corpi aggettanti ed i loro limiti, saranno valutati,
caso per caso, in relazione agli aspetti funzionali, architettonici, estetici o ambientali.
Le strutture aggettanti che siano collegate tra loro da piano a piano costituiscono fronte del fabbricato,
agli effetti delle distanze. È in facoltà dell’Amministrazione consentire il collegamento verticale delle
54
strutture aggettanti, senza che lo stesso sia considerato fronte del fabbricato, sentita la Commissione
Edilizia o per il Paesaggio in relazione agli aspetti funzionali, architettonici, estetici e/o ambientali.
Art. 117 - Interventi di recinzione
Salvo quanto prescritto dalla strumentazione urbanistica generale, dalla strumentazione urbanistica
sovracomunale attinente il Parco dei Colli di Bergamo o da piani attuativi, il proprietario può, in
qualunque tempo, chiudere il proprio terreno, edificato o meno, a prescindere dalla destinazione
urbanistica prevista dalla strumentazione urbanistica generale, con recinzioni leggere (pali e rete
senza muri e fondazioni continue) e consone all’ambiente, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 72,
comma 4.
Recinzioni diverse (ivi compresi muri di cinta, cancellate e barriere metalliche) possono essere
realizzate solo laddove esse non risultino in contrasto con la disciplina urbanistica ed edilizia vigente
ed abbiano altezza complessiva non superiore a m 2,00, misurata a partire dal fondo più basso.
Le recinzioni debbono essere realizzate in materiali non pericolosi e durevoli, con adeguata
zoccolatura per il contenimento dell'acqua, ed avere, di norma, una trasparenza pari, per ciascun
metro quadrato di superficie, almeno al 50% della superficie stessa; eventuali soluzioni, diverse
quanto a trasparenza, potranno essere ammesse, tenendo conto del loro positivo inserimento
ambientale e della loro rispondenza a specifiche esigenze dell'insediamento posto nell'area da
recingere.
Le recinzioni da realizzare in adiacenza a spazi pubblici o di pubblico transito dovranno altresì
rispettare gli allineamenti prescritti, in funzione di esigenze di sicurezza del traffico, di adeguatezza
delle sedi viarie e dei marciapiedi, nonché gli eventuali allineamenti preesistenti.
Sono fatte salve eventuali prescrizioni più restrittive dettate, in materia, da leggi speciali.
La domanda per ottenere l'assenso alla realizzazione di interventi di nuova costruzione di recinzioni o
di interventi su recinzioni esistenti o la denuncia debbono essere corredate dagli stessi elaborati
(necessari e sufficienti a raffigurare e definire le opere in progetto) previsti per il rispettivo tipo
d'intervento.
Art. 118 - Tende, lapidi, vetrinette e decorazioni murali
È consentita l'apposizione alle porte ed alle finestre, di tende che possono anche aggettare sullo
spazio pubblico, con l'osservanza delle prescrizioni che verranno impartite nei singoli casi, a
condizione che siano retrattili e che non abbiano strutture d'appoggio fisse.
Le tende poste sulle aperture dei piani terreni, sono proibite quando le aperture prospettino su strade
prive di marciapiedi. Nelle strade con marciapiedi l'aggetto dovrà essere inferiore di almeno m 0,50
alla larghezza dei marciapiedi stesso.
Le tende, le loro appendici ed i loro meccanismi non possono essere posti ad altezza inferiore a m
2,20 dal marciapiedi; sono proibite le appendici verticali, anche di tela, o guarnizioni di frangia che
scendano al di sotto di m 2,20.
Le lapidi poste su facciate di edifici anche privati a ricordo e commemorazione di personaggi o di
eventi storici, sono da ritenersi inamovibili, salvo autorizzazione comunale e delle altre competenti
autorità. L'apposizione di nuove lapidi è soggetta a permesso di costruire gratuito.
Non si possono eseguire sulle facciate delle case e su altri muri esposti alla pubblica vista, dipinti
figurativi ed ornamentali di qualsiasi genere, né procedere al restauro di quelli già esistenti, senza
avere ottenuto l'approvazione dei relativi progetti e bozzetti.
È ammessa, previo provvedimento autorizzativo del Dirigente competente, la posa di vetrinette
purché non alterino o coprano gli elementi architettonici dell’edificio e purché rimangano entro il filo di
facciata senza sporgere sul suolo pubblico.
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Art. 119 - Applicazione di segnalazioni di pubblica utilità
L'Amministrazione comunale può, previo avviso alla proprietà, applicare (o fare applicare) sul fronte
delle costruzioni:
le targhe con indicazione dei toponimi attribuiti alle aree pubbliche;
i cartelli per segnalazioni stradali;
le piastrine e i capisaldi per indicazioni altimetriche, di tracciamenti, di idranti, ecc.;
le mensole, i ganci, le condutture per la pubblica illuminazione e per i servizi di trasporto pubblico,
tramviari e filoviari;
i cartelli indicatori dei servizi di trasporto, di pronto soccorso e delle farmacie; i cartelli segnalatori dei
servizi postali, telefonici e simili; gli orologi elettrici;
gli avvisatori elettrici stradali con i loro accessori e ogni altro elemento indispensabile
all'organizzazione degli spazi pubblici;
le targhe e gli apparecchi relativi ai pubblici servizi.
Le targhe delle vie, le piastrine, i capisaldi, gli avvisatori, gli orologi elettrici e i cartelli sopra indicati
non devono in alcun modo essere sottratti alla pubblica vista.
L'installazione di quanto sopra elencato non deve costituire barriera visiva di disturbo del traffico o
essere pericolosa per il pedone e deve avvenire nel rispetto dei valori ambientali.
Il proprietario, prima di iniziare qualsiasi lavoro nella parte di un fabbricato alla quale sia apposto uno
degli apparecchi o indicatori di cui ai commi precedenti, deve darne avviso all'Amministrazione
comunale, che prescrive nel più breve tempo possibile le cautele del caso.
L'Amministrazione comunale assegna il numero civico e i relativi subalterni da apporsi a spese del
proprietario. Gli indicatori numerici vengono posati esclusivamente a cura dell'Amministrazione
comunale utilizzando materiale appropriato.
In caso di demolizione dell'edificio, di soppressione di porte esterne di accesso pedonale o di
variazione della numerazione civica, il proprietario restituisce all'Amministrazione, nel termine di
quindici giorni, gli indicatori in precedenza assegnatigli.
Art. 120 - Cartelli pubblicitari, manifesti, insegne
È soggetto ad autorizzazione il posizionamento, a scopo di pubblicità, di oggetti di qualsiasi genere
sui fabbricati, sulle aree libere di pertinenza degli stessi o sulle aree non edificate, sia private che
pubbliche, o d’uso pubblico.
Per la posa di mezzi pubblicitari, visibili dalle strade pubbliche o dalle linee ferroviarie, è necessaria,
fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri enti, l’autorizzazione comunale, accordabile solo
quando risulti accertato che non venga alterato in alcun modo il decoro urbano.
Nella città antica e nelle altre zone della città di particolare rilevanza storica, artistica o architettonica,
sui prospetti e sui fianchi degli edifici prospicienti piazze monumentali e su muri e decorazioni
architettoniche di chiese, palazzi di carattere storico artistico, nonché sulle Mura Venete e sulle porte
di accesso a Città Alta, è vietata l’esposizione di oggetti e insegne luminose a scopo di pubblicità,
nonché l’affissione di cartelloni di pubblicità.
Per le insegne a bandiera, consentite solo quando abbiano limitata sporgenza, rispettino il limite di
altezza dal suolo, stabilito dall’articolo 115 (“Strutture aggettanti su suolo pubblico”) e non nocciano al
decoro dell’ambiente, si applicano i seguenti criteri generali:
1. nei borghi storici e nelle zone di interesse artistico ed architettonico, sono di norma vietate.
Eccezionalmente, possono essere consentite quelle in grado di apportare un significativo
miglioramento al contesto ambientale ed architettonico in cui vengono inserite (ad es.: con la
rimozione di insegne esistenti non decorose), con il quale dovranno integrarsi inequivocabilmente;
2. all’interno del centro edificato sono vietate le insegne a bandiera. L’installazione di queste potrà
venire concessa per motivate ragioni artistico-architettoniche e di consonanza con il contesto
architettonico e con i caratteri paesaggistici dell’ambito di riferimento.
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Le domande di autorizzazione per la posizione di insegne o simili, devono essere corredate da:
documentazione fotografica generale e di dettaglio dell’edificio;
elaborati grafici costituiti da estratto mappa in scala 1:2000, piante, sezioni e prospetto in scala 1:100,
particolari dell’insegna in scala 1:20.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di negare l’autorizzazione quando si intenda porre
l’insegna su edifici storici od artistici o costituenti un insieme architettonico di particolare importanza o
quando, tenuto conto della forma, nonché dei materiali e della tinteggiatura, l’apposizione di essa
potrebbe risultare in contrasto con il pubblico decoro.
TITOLO II
IMPIANTI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA ED APPARATI RADIOELETTRICI
Art. 121 - Disciplina generale
In conseguenza dell’assimilazione delle infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione alle opere di
urbanizzazione primaria operata dall’articolo 86, comma 3, del Decreto Legislativo 01/08/2003 n. 259,
gli impianti di cui al presente Titolo non incidono sugli indici di edificabilità, a condizione che il volume
tecnico necessario al loro alloggiamento e l’eventuale struttura di sostegno degli apparati siano
dimensionati al minimo indispensabile. Il volume tecnico necessario alle apparecchiature elettroniche,
se non collocato in vani esistenti, non dovrà, comunque, superare i m3 12.
Il progetto di installazione degli impianti dovrà garantire il corretto inserimento nel contesto circostante
a salvaguardia dei valori ambientali e/o paesistici.
Art. 122 - Tipologia degli impianti ammessi
In tutto il territorio comunale è vietata l’installazione di tralicci, fatta eccezione per i tralicci per gli
impianti radio-televisivi, quando una relazione asseverata di un tecnico abilitato specificamente nella
materia dimostri l’assoluta necessità dell’impianto e l’assoluta impossibilità di collocare l’impianto
stesso su strutture diverse dal traliccio.
Gli impianti da collocare sulle coperture di edifici esistenti non potranno essere costituiti da strutture di
altezza superiore a m 3 rispetto al punto di emergenza dalla copertura dell’edificio ove verranno
collocati.
All’interno dei perimetri definiti dal Piano Regolatore Generale del centro storico di Città Alta, dei
borghi storici e degli antichi nuclei storici di Colognola, Campagnola, Valtesse, Valverde e Longuelo,
gli impianti di cui al presente Titolo possono essere installati solo se di tipologia a microcelle.
Tipologie diverse da quella a microcelle potranno essere ammesse in caso di compresenza di due
condizioni:
quando una relazione asseverata di un tecnico abilitato specificamente nella materia dimostri
l’assoluta necessità dell’impianto e l’assoluta impossibilità di utilizzare la tipologia a microcelle,
quando, a giudizio della commissione competente in base al Capo IV, la soluzione prospettata
garantisca il corretto inserimento nel contesto.
In ogni caso, gli impianti di cui al presente articolo saranno sottoposti alla valutazione della
competente Commissione Edilizia o per il Paesaggio.
Art. 123- Installazione provvisoria ed installazione in ambiti soggetti a trasformazione
Gli impianti di cui al presente articolo, nonché le modalità della loro installazione dovranno essere
agevolmente asportabili, nel rispetto dell’articolo precedente.
A fini di razionale dislocazione sul territorio, l’Amministrazione si riserva di valutare l’installazione
provvisoria di impianti, purché la normativa non li escluda dall’ambito interessato. In questi casi, si
applica l’articolo 32 del presente regolamento.
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Negli ambiti soggetti a pianificazione attuativa, l’installazione degli impianti di cui al presente Titolo è
consentita anche in assenza di piano, purché il gestore dell’impianto assuma, con atto allegato alla
domanda, l’obbligo di procedere all’integrale rimozione dell’impianto, a semplice richiesta del Comune
finalizzata a consentire la trasformazione prevista dal Piano. L’atto di impegno dovrà contenere anche
l’assenso all’esecuzione in danno da parte del Comune, in caso di inadempienza. L’obbligo
dell’integrale rimozione a carico del gestore dovrà essere assistito da una fideiussione di importo tale
da garantire l’integrale copertura delle spese in caso di intervento comunale.
TITOLO III
MANUTENZIONE E DECORO DEGLI EDIFICI
Art. 124 - Manutenzione degli edifici
Ogni proprietario deve mantenere il proprio edificio in tutte le sue parti in piena conformità con le
disposizioni vigenti in materia di sicurezza, di igiene ed in condizioni di decoro.
In particolare, i proprietari sono tenuti a mantenere in buono stato i prospetti, i fronti, le gronde ed i
canali di gronda i fumaioli ed i camini degli stabili, nonché i pilastri ed i soffitti dei porticati, le pareti
degli anditi, degli atri, delle scale, dei corridoi e di tutti i luoghi d’uso comune, per quanto riguarda i
rivestimenti, gli intonaci, le tinteggiature dei muri.
In caso di inottemperanza agli obblighi previsti ai due precedenti commi, il Comune provvede d’ufficio
all’esecuzione delle opere necessarie, a spese del proprietario, quando questi, regolarmente diffidato,
non abbia provveduto nel termine prefissato all’esecuzione degli interventi connessi alle esigenze di
decoro, di igiene ed incolumità pubblica.
Art. 125 - Manutenzione delle aree scoperte
Le aree libere e le pertinenze dei fabbricati devono essere mantenute in condizioni decorose e pulite.
Si deve in particolare evitare che le stesse diventino ricettacolo di topi, rettili ed animali randagi o
deposito di materiale abbandonato e che vi crescano erbacce. Nel caso tali aree si presentino in
condizioni indecorose, si provvederà come indicato all’articolo precedente.
Art. 126 - Decoro degli edifici
Il ripristino delle condizioni originarie delle facciate e coperture deturpate da atti vandalici (scritte o
disegni) non è subordinato ad alcuna forma di autorizzazione e può essere effettuato
tempestivamente dal proprietario.
È vietato utilizzare la facciata per collocarvi elementi aggiuntivi, impianti tecnologici di qualsiasi
genere ad eccezione dei servizi primari e degli oggetti indicati all’articolo 119 (“Applicazione di
segnalazioni di pubblica utilità”). Può tuttavia essere autorizzata, previa presentazione di specifico
progetto di inserimento estetico-ambientale, l’apposizione di vetrinette, insegne, attrezzature e/o
scritte di identificazione commerciale e pubblicitaria, installazioni luminose, tende solari, lapidi
commemorative, targhe secondo le indicazioni riportate all’articolo 118 (“Tende, lapidi, vetrinette e
decorazioni murali”). Alla medesima valutazione sono pure subordinate eventuali apparecchiature
tecnologiche per la telecomunicazione e la diffusione di energia, per il ricambio ed il trattamento
dell’aria ed i sistemi antifurto.
Gli elementi ed i manufatti architettonici e/o decorativi esistenti non possono essere rimossi senza
autorizzazione, da rilasciare, previa presentazione di un progetto globale che giustifichi l’eliminazione
dell’elemento decorativo. È comunque vietata l’asportazione o la modifica degli elementi di pregio che
devono essere idoneamente preservati durante qualsiasi intervento.
Gli interventi edilizi che incidano sull’aspetto esteriore di un edificio e le nuove costruzioni devono
essere progettati considerando soprattutto i valori storico-artistici, ambientali ed architettonici
dell’edificio medesimo e del contesto circostante.
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Nel caso di interventi sui fronti, gli stessi devono comunque essere coerenti e unitari rispetto alle
caratteristiche architettoniche del fabbricato.
Le nuove costruzioni e le ricostruzioni di edifici, anche privi di connotazione storico-architettonica,
ubicate in zone anche esterne alla città antica, devono comunque rispettare e/o favorire con la loro
disposizione ed aspetto esteriore la salvaguardia di alberi di alto fusto o comunque significativi e gli
scorci prospettici, le visuali e le vedute sul verde.
Eventuali cancellate e recinzioni devono accordarsi per tipologia e colore con il resto della facciata.
L'installazione di antenne al servizio di unità immobiliari comprese nello stesso fabbricato ove avviene
l'installazione stessa è soggetta alla disciplina dello specifico regolamento di condominio, fermo
restando che l’installazione avverrà previa denuncia di inizio attività.
Nelle nuove costruzioni e negli ampliamenti globali su edifici esistenti le antenne devono essere, di
norma, centralizzate. L’installazione di antenne non centralizzate deve essere adeguatamente
motivata nell’ambito della denuncia d’inizio attività da presentare.
Le apparecchiature e gli impianti in genere (radio, teletrasmissioni, telefonia, ecc.) dovranno, di
norma, essere ricoverati in appositi vani interrati o interni all’edificio o in copertura dello stesso.
Art. 127 - Interventi sulle pareti esterne degli edifici e disciplina del colore
La finitura delle facciate deve essere eseguita con materiali adatti allo scopo e durevoli. L’uso di
rivestimenti impone idoneo ancoraggio con la struttura retrostante. È pure possibile il mantenimento a
vista del cemento armato purché la sua superficie sia trattata con idonei protettivi che ne impediscano
il degrado. Per l’utilizzo di facciate continue e di vetrate a specchio può essere richiesta la
presentazione di uno specifico studio preliminare di inserimento nel contesto.
Gli interventi di colorazione dei prospetti esterni degli edifici devono obbligatoriamente seguire ed
essere contestuali agli interventi di intonacatura ed essere di norma estesi all’intero fabbricato,
prescindendo dalle divisioni proprietarie o catastali; tale obbligo si estende a tutti gli elementi
costitutivi del prospetto.
Gli intonaci, le tinteggiature esterne e i materiali di rivestimento devono caratterizzarsi come un
insieme armonico e coerente lungo ciascun fronte dell’edificio.
Le operazioni di rintonacatura e di tinteggiatura degli edifici esistenti non dovranno arrecare
pregiudizio alla leggibilità di preesistenti decorazioni, decorazioni a rilievo, fregi e altri elementi
decorativi già esistenti sulle facciate.
Nel caso di edifici preesistenti di antica formazione, il colore delle facciate dovrà preferibilmente
riprendere quello originale.
Nei casi di edifici in cortina in cui non sia possibile individuare le coloriture originarie dovranno essere
utilizzate cromie che si rapportino in modo adeguato ed armonico con le tinte delle facciate degli
edifici circostanti.
Fatte salve specifiche indicazioni di strumenti di pianificazione cromatica o di studi sul colore elaborati
dall’Amministrazione comunale, in generale la colorazione delle facciate e dei serramenti deve
rapportarsi con il contesto circostante al fine di assicurare una significativa integrazione armonica ed
in tal senso la colorazione deve essere concordata con gli uffici comunali.
Nella verifica di tale rapporto e della conseguente capacità d’integrazione armonica, in caso di
valutazioni estetiche non coincidenti, prevale il giudizio espresso dall’Amministrazione comunale.
La colorazione degli infissi dovrà armonizzarsi con la tinteggiatura della facciata. È inoltre obbligatorio
che tutti gli infissi esterni dello stesso edificio e della stessa unità edilizia abbiano la medesima tinta e
tonalità, fatti salvi specifici studi cromatici valutati positivamente dall’Amministrazione comunale.
Elementi architettonici e/o pittorici di pregio esistenti sulle facciate devono essere conservati e
valorizzati.
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TITOLO IV
AREE DI PARTICOLARE PREGIO STORICO, AMBIENTALE, PAESISTICO
Art. 128 - Aree di particolare pregio storico, ambientale, paesistico
Si intendono per aree di particolare pregio storico, ambientale e paesistico quelle sottoposte alla
tutela del Decreto Legislativo 22/01/2004 n. 42, quelle comprese nei piani di recupero dei borghi
storici e le aree inserite nei piani particolareggiati dei nuclei periferici di antica formazione.
Gli edifici o i manufatti siti in aree di particolare pregio storico, ambientale, paesistico, sono soggetti
alla normativa contenuta nel presente capo.
Nelle aree in oggetto sono prescritti la conservazione in loco, il ripristino e la valorizzazione degli
elementi, sia visibili che costruttivi, di valore monumentale, storico-documentario ed ambientale,
aventi caratteristiche di pregio o interesse di testimonianza ovvero carattere di unicità.
Nelle stesse aree gli interventi su edifici in cortina, devono favorire la valorizzazione dell’unità
architettonica di origine evitando operazioni tendenti ad individuare ulteriori diverse suddivisioni
(proprietarie, catastali, estetiche od altro).
Art. 129 - Caratteristiche delle superfici esterne degli edifici in aree di particolare pregio
I diversi sistemi di finitura degli strati superficiali dei manufatti edilizi devono rispettare un corretto
inserimento nel contesto circostante.
Salvo diverse indicazioni di specifici strumenti normativi, le superfici edilizie devono essere finite con
intonaco colorato in pasta ovvero finito con uno strato superficiale colorante.
È escluso l’utilizzo di materiali plastici e vernici protettive trasparenti ad elevata lucentezza. Soluzioni
figurative o particolari tecniche di finitura devono ottenere preventivo assenso dall’ufficio comunale
competente.
Salvo diverse indicazioni di una specifica pianificazione cromatica, il colore delle facciate deve
rapportarsi per integrazione armonica con il contesto circostante, valutando la visione d’insieme della
via o della piazza, l’impianto spaziale, gli elementi architettonici limitrofi, la luminosità del contesto e
della superficie oggetto d’intervento, la sua estensione in rapporto agli altri elementi di prospetto quali
griglie, infissi, portoni, ecc. o decorativi, le relazioni cromatiche con la vegetazione e le attrezzature
urbane circostanti.
Gli edifici intonacati in tutto o in parte, non possono subire interventi di scrostatura, anche parziale,
finalizzati all’evidenziazione delle strutture murarie in pietra o mattoni.
In seguito a ritrovamenti in sito di particolare interesse monumentale, storico-artistico o documentario,
ovvero in presenza di particolari situazioni ambientali, possono essere concesse soluzioni di finitura in
deroga alle disposizioni suddette. Ciò è comunque possibile unicamente in seguito all’approvazione di
uno specifico progetto che evidenzi chiaramente, sostenga e giustifichi le scelte proposte ed in
funzione di un migliore e più corretto inserimento ambientale ovvero di una maggior valorizzazione
del manufatto.
TITOLO V
VERDE E PERCORSI PRIVATI E D’USO PUBBLICO
Art. 130 - Disciplina del verde
La formazione, la conservazione e/o la sostituzione del verde sia negli spazi pubblici o ad uso
pubblico che privati è assoggettata alle specifiche norme contenute nel “Regolamento per la tutela del
verde urbano” adottato dal Consiglio comunale.
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Art. 131 - Strade private
Le strade private su cui non insistono servitù pubbliche possono essere chiuse con cancello, sbarra,
paracarro a scomparsa od altri idonei impianti. Per ragioni di sicurezza la chiusura può essere
prescritta dall’Amministrazione comunale.
I piani attuativi individuano come private le strade non destinate a collegare fra di loro almeno due o
più spazi pubblici esistenti all’esterno dell’ambito territoriale oggetto del piano attuativo medesimo,
ferma restando la possibilità per la Pubblica Amministrazione di individuare strade pubbliche o
comunque d’uso pubblico anche all’interno del Piano Attuativo.
Le strade private devono avere una carreggiata di larghezza tale da consentire l’accesso dei mezzi di
soccorso e prevedere idonei percorsi pedonali o ciclopedonali.
Le condizioni e il regime dell’occupazione del suolo pubblico o d’uso pubblico, sono disciplinate dal
“Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione del relativo canone”
Art. 132 - Portici e gallerie
I portici, le gallerie ed altri luoghi privati aperti al pubblico passaggio devono essere pavimentati con
materiale idoneo ed appropriato all’ambiente e alla funzione e sempre debitamente illuminati.
La manutenzione, l’illuminazione e la pulizia dei medesimi sono carico dei proprietari.
L’Amministrazione comunale può disporre o consentire limitazioni di orario all’apertura di detti spazi e
luoghi per ragioni di sicurezza.
Art 133 - Passi carrabili
L’apertura di passi carrabili sulla pubblica via é subordinata al rilascio di specifica autorizzazione.
I passi carrabili sono realizzati nei modi e con le caratteristiche stabilite dal Decreto Legislativo
30/04/1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), e dal Decreto del Presidente della Repubblica
16/12/1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) e
successive modifiche e integrazioni, nonché nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) i passi carrabili devono essere realizzati in modo tale che l’accesso dalla corsia stradale su cui si
aprono sia consentito senza invadere la corsia opposta;
b) ove il lotto o la costruzione fronteggi più strade, l’accesso é posto su quella a minor traffico salvo
comprovate diverse esigenze.
L’accesso tramite più passi carrabili può essere concesso solo quando sussistano comprovate
esigenze di movimento all’interno e/o all’esterno dell’area interessata.
Qualora lo spazio privato sia utilizzato come parcheggio aperto al pubblico o per attività produttive,
commerciali e di deposito, il numero, la posizione e l’ampiezza dei passi carrabili debbono essere
idonei a contemperare le esigenze del traffico in entrata ed in uscita con quelle della sicurezza e della
circolazione.
È ammessa, a cura e spese dell’interessato e su autorizzazione dell’Amministrazione, l’apertura di
passi carrabili nel cordolo del marciapiede a condizione che la distanza del passo carrabile dallo
spigolo della costruzione o recinzione d’angolo fra due strade percorse da traffico veicolare, non sia
inferiore a m 12,00.
L’accesso dalle strade alle autorimesse interrate deve essere assicurato sull’area privata per mezzo
di rampe antisdrucciolevoli di tracciato e pendenza idonei, eventualmente dotate di scalinata o
percorsi dentati per i pedoni e di tratti in piano di lunghezza non inferiore a m 6,00.
L’Amministrazione può prescrivere l’uso di soluzioni alternative alla rampa in presenza di particolari
situazioni di carattere ambientale o di sicurezza.
I cancelli posti sui passi carrabili devono essere arretrati, di norma, rispetto alla strada almeno di m
5,00, fatte salve eventuali deroghe consentite dalla legge per i sistemi automatici di apertura, nelle
zone a basso traffico veicolare e/o nell’ambito del centro storico.
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Sono fatti salvi i passi carrabili autorizzati fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Tuttavia, la modifica della larghezza del passo carrabile comporta l’adeguamento alle norme
contenute nel presente regolamento.
Nelle zone residenziali la larghezza del passo carrabile non deve essere superiore, di norma, a m
5,00 e la distanza del passo carrabile dalle intersezioni stradali dovrà essere di almeno m 12,00.
Art. 134 - Edicole e chioschi
La realizzazione su suolo pubblico di edicole o di chioschi, provvisori o permanenti, é consentita solo
se le loro caratteristiche risultino conformi allo specifico regolamento urbano comunale. In mancanza
di detto strumento, l’idoneità di edicole e chioschi è valutata tenendo conto dell’utilità pubblica del
servizio svolto, della compatibilità delle dimensioni ed aspetto in relazione alla definizione stessa di
edicola o chiosco e con riferimento anche agli elementi connotativi del contesto in cui devono essere
inseriti.
Le edicole ed i chioschi su aree pubbliche non sono considerati manufatti edilizi e pertanto non si
assoggettano al rispetto del titolo I del Capo V e potranno essere posizionati previa verifica dei
requisiti igienico-sanitari purché non in contrasto con le norme del Decreto Legislativo 30/04/1992 n.
285 (Nuovo codice della strada), e dal Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992 n. 495
(Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) e successive modifiche e
integrazioni.
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CAPO VIII
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
TITOLO I
L’INTERVENTO
Art. 135 - Richiesta e consegna dei punti fissi
Prima dell’inizio dei lavori il proprietario o committente deve richiedere all’Amministrazione la
determinazione dei punti fissi di linea e di livello ai quali egli dovrà esattamente attenersi.
Entro 20 giorni dalla ricezione della domanda, l’ufficio competente provvede alla consegna dei punti
fissi ed alla redazione e sottoscrizione del relativo verbale. Nella stessa occasione sono indicate,
dallo stesso ufficio, le livellette per la pavimentazione di portici, gallerie ed altri luoghi aperti al
pubblico passaggio.
Per la consegna dei punti fissi, il richiedente deve fornire gli operai e gli attrezzi necessari e prestarsi
alle operazioni che gli verranno indicate dagli incaricati municipali.
Gli adempimenti di cui sopra non sono necessari ove i punti fissi di linea e di livello siano riscontrabili
dal progetto con riferimento a quote assolute o a manufatti esistenti e specificamente individuati.
Art. 136 - Inizio dei lavori
L’inizio dei lavori deve essere, a cura dell’interessato, comunicato per scritto al competente Servizio
comunale indicando, contemporaneamente, il nome del direttore dei lavori, del costruttore, del
responsabile di cantiere e, se previsto, del responsabile della sicurezza. Eventuali cambiamenti
devono essere tempestivamente segnalati.
I lavori possono essere iniziati anche prima del rilascio del titolo abilitativo, quando si tratti di opere
richieste da urgenti e comprovate ragioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità: in questi
casi, deve, però, esserne fatta immediata denuncia.
Il proprietario risponde della conformità delle opere alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti in
vigore ed ha l’obbligo di attenersi alle disposizioni che verranno in seguito impartite
dall’Amministrazione, tanto per le opere già eseguite, quanto per quelle ancora da eseguire.
Art. 137 - Conservazione dei titoli legittimanti l’attività costruttiva
Dal giorno di inizio dei lavori fino a quello di ultimazione, i permessi di costruire, le Denunce d’inizio di
attività, unitamente agli esemplari dei disegni vistati dal competente ufficio, o copie delle stesse rese
conformi da asseverazione del Direttore dei lavori, nonché i documenti riguardanti il Piano della
Sicurezza ex Decreto Legislativo 14/08/1996 n. 494 , dovranno sempre trovarsi nel cantiere per
essere esibiti ai funzionari, agenti od incaricati comunali.
Analoga disposizione si applica agli atti relativi all’impiego di cementi armati, qualora siano previste
opere in conglomerato cementizio armato normale o precompresso o a struttura metallica.
L’esecutore dei lavori deve affiggere nel cantiere in posizione visibile a tutti una tabella, di dimensioni
adeguate e leggibile dalla pubblica via, nella quale siano indicati: l’oggetto dei lavori, il committente,
l’impresa esecutrice, il progettista, il direttore dei lavori, il numero e la data del permesso di costruire o
il numero e la data di presentazione della denuncia d’inizio di attività ed il termine di efficacia del
provvedimento abilitativo.
Art. 138 - Mancanza del Direttore dei lavori
Qualora il Direttore dei lavori venga meno per rinuncia o altra causa, il titolare del provvedimento
abilitativo dovrà provvedere all’immediata sospensione dei lavori e darne immediata comunicazione al
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Comune. I lavori potranno essere ripresi solo dopo il deposito presso gli Uffici comunali della nomina
di un nuovo Direttore dei lavori, corredata dall’accettazione del professionista.
Art. 139 - Ispezione alle costruzioni
L’Amministrazione può far procedere d’ufficio alla visita dei lavori edili per costatarne il regolare
andamento e la conformità al progetto approvato, in particolare in occasione della presentazione della
“Relazione a struttura ultimata” a seguito dell’ultimazione delle strutture in cemento armato. Il
proprietario e l’assuntore dei lavori devono esibire, a richiesta, i tipi del progetto stesso, fornire tutti i
chiarimenti del caso e dare assistenza per rilievi e misure.
Art. 140 - I provvedimenti per opere eseguite in difformità
Qualora i competenti Uffici comunali accertino opere eseguite in difformità da quelle assentite dal
permesso di costruire, o in difformità di quanto contenuto nella denuncia d’Inizio di Attività, il Dirigente
emana i provvedimenti previsti dalla legge vigente.
Art. 141 - I provvedimenti di sospensione dei lavori e i provvedimenti sanzionatori
La sospensione dei lavori, i provvedimenti sanzionatori e quelli inibitori di attività abusive (anche in
materia delegata dalla Regione) nonché la declaratoria dell’avvenuta decadenza dei titoli rilasciati,
sono adottati dal Dirigente competente, sulla scorta delle risultanze di specifico verbale di
accertamento con proposta di provvedimento.
Art. 142 - Interruzione di lavori
Nel caso in cui il proprietario di un edificio in costruzione sia costretto ad interromperne l’esecuzione,
dovrà far eseguire le opere necessarie a garantire la solidità delle parti costruite, al fine di prevenire
qualsiasi danno a persone ed a cose ed osservare tutte le cautele atte a salvaguardare la pubblica
incolumità.
In caso di inosservanza, l’Amministrazione emetterà diffida per l’adozione, entro un idoneo termine,
delle misure necessarie e, in caso di inadempienza, provvederà d’ufficio, a spese degli interessati.
Art. 143 - Termine di inizio e ultimazione dei lavori
L’inizio e il termine dei lavori devono avvenire entro le scadenze previste dal provvedimento
assentivo.
Nel caso di denuncia di inizio attività, l’inizio dei lavori non può avvenire prima del trentesimo giorno
dalla data di deposito della denuncia e non può avvenire trascorso un anno da tale trentesimo giorno.
Il termine di tre anni per l’ultimazione dei lavori oggetto di denuncia decorre dall’effettivo inizio dei
lavori.
Il titolare del provvedimento deve presentare all’ufficio tecnico comunale la comunicazione di inizio
dei lavori e la denuncia di fine lavori entro cinque giorni dall’inizio o dall’ultimazione dei lavori stessi al
fine di consentire il controllo. Nel caso di denuncia di inizio attività, il denunciante deve presentare la
comunicazione di fine lavori entro il termine e per la finalità sopra precisata.
Art. 144 - Denuncia di ultimazione delle opere
Le opere assentite devono essere realizzate nella loro integrità, ivi comprese le sistemazioni esterne,
ove previsto.
Contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, deve essere presentata dichiarazione del direttore
dei lavori che asseveri che le opere realizzate non pregiudicano la sicurezza e garantiscono l’idoneità
statica dell’edificio. Qualora non siano stati fatti interventi sulle strutture, la dichiarazione si limiterà ad
indicare tale circostanza.
Nel caso l’ufficio preposto al controllo, a seguito di comunicazione di fine lavori, verifichi che
l’intervento non è ultimato, lo stesso ne dà comunicazione al Dirigente competente, il quale sospende
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il rilascio dell’agibilità, sino ad intervenuta ultimazione dei lavori. Nel caso in cui i titoli abilitativi siano
scaduti, il Dirigente sospende i lavori fino all’ottenimento di nuovi titoli abilitativi per i restanti lavori.
Art. 145 - Libretto d’uso e di manutenzione
Per gli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione globale e di sopralzo degli edifici esistenti è
fatto obbligo di predisporre il libretto d’uso e di manutenzione (L.U.M.).
Il libretto d’uso e di manutenzione costituisce l’insieme delle informazioni tecniche sulle caratteristiche
del fabbricato nei suoi aspetti tecnico-costruttivi e impiantistici e sull’idoneità tecnica agli usi che
possono essere fatti del fabbricato stesso e delle sue parti.
Il libretto d’uso e di manutenzione dovrà contenere tutte le informazioni circa le caratteristiche del
fabbricato, ivi compresa la “certificazione energetica dell’edificio” e le raccomandazioni per il
miglioramento della prestanza energetica dello stesso, redatte ai sensi del Decreto Legislativo
19/08/2005 n. 192.
Il libretto d’uso e di manutenzione viene redatto dal Direttore dei lavori e viene allegato alla richiesta
di agibilità del fabbricato e deve contenere le seguenti informazioni minime:
principali dati strutturali in ordine, in particolare, ai carichi propri e ai sovraccarichi accidentali previsti
e ammessi per ogni singola struttura orizzontale, accompagnati da copia degli elaborati grafici allegati
alle denunce per le strutture
schema distributivo degli impianti a rete e descrizione dei caratteri degli stessi nonché copia delle
certificazioni di idoneità
caratteri e dati tecnici sugli impianti di sollevamento
Copia del libretto deve essere fornita al proprietario o comunque al responsabile dell’immobile
(Amministratore condominiale, responsabile della sicurezza nel caso di attività non residenziali, ecc,)
e deve essere aggiornato in occasione di ogni intervento successivo sulle componenti statiche e/o
sugli impianti.
In occasione di ogni successivo intervento edilizio di ristrutturazione globale e di sopralzo, sia che
venga effettuato previa richiesta all’Amministrazione Comunale, sia che venga realizzato con
denuncia di inizio attività, dovrà essere depositata, contestualmente alla documentazione richiesta dal
presente regolamento, copia del libretto d’uso e di manutenzione.
TITOLO II
NORME GENERALI PER I CANTIERI
Art. 146 - Sicurezza nei cantieri
In ogni lavoro di costruzione, demolizione o altro (rifacimenti, tinteggiature, ecc.) devono essere
adottate tutte le necessarie precauzioni allo scopo di garantire la sicurezza e la incolumità della
popolazione, nonché la tutela dell'ambiente.
Per quanto concerne le norme particolari per i cantieri in materia di prevenzione degli infortuni, di
sicurezza, responsabilità ecc., si fa riferimento alle disposizioni della vigente legislazione.
Qualora ne ravvisasse la necessità per ragioni di sicurezza e/o di igiene pubbliche, il Sindaco potrà
emettere diffida per l'adozione, entro un congruo termine, delle cautele ritenute necessarie ed, in
caso di inadempienza, disporre la loro esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.
La concessione di cui all’articolo 150 (“Salvaguardia degli spazi pubblici e d’uso pubblico”) dovrà
precisare anche le modalità di segnalazione notturna e diurna al fine di salvaguardare la pubblica
incolumità.
Art. 147 - Recinzione dei cantieri
I cantieri edili devono essere isolati, mediante opportune recinzioni, con materiali idonei e di altezza
non inferiore a m 2,00, ed essere presegnalati nelle ore notturne.
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I lavori su immobili (siano essi fabbricati o aree) prospicienti o insistenti su aree pubbliche od aperte
al pubblico possono effettuarsi solo previa recinzione chiusa degli immobili medesimi o con analoghe
misure protettive idonee ad assicurare l'incolumità e la tutela della salute della popolazione. Le norme
del presente articolo non si applicano in caso di lavori di scarsa consistenza e di breve durata, purché
vengano adeguatamente vigilati e/o segnalati e siano messe in atto idonee misure protettive per
evitare ogni possibile inconveniente.
L'Amministrazione Comunale ha facoltà di servirsi delle recinzioni prospettanti su spazi pubblici per le
pubbliche affissioni senza che sia dovuto per tale uso alcun corrispettivo.
La recinzione dovrà essere mantenuta con aspetto decoroso, e dovrà essere sostituita o ripristinata
qualora leda il decoro dell'ambiente anche a seguito di danneggiamento.
L’Amministrazione può prescrivere specifiche modalità tecnico-decorative artistiche per l’ottenimento
del miglior risultato visivo.
Art. 148 - Strutture provvisionali e macchinari mobili
Tutte le strutture provvisionali del cantiere (ponti, impalcature, scale parapetti, ecc.) devono avere
caratteristiche idonee a garantire stabilità e sicurezza e devono essere conformate alle norme
antinfortunistiche.
Le scale aeree, i ponti mobili, gli apparecchi di sollevamento e ogni altro macchinario non possono
essere posti in uso se non siano muniti di regolare certificato di collaudo.
Qualora l’uso delle apparecchiature richieda anche di occupare, per un limitato periodo di tempo, area
pubblica o di sovrastare aree destinate al transito di persone e di mezzi non di cantiere, dovrà essere
preventivamente ottenuta la necessaria concessione comunale e garantita un’adeguata sorveglianza
e gestione del transito delle persone e dei mezzi da parte di personale dell’Impresa.
Nel corso di lavori di sopraelevazione e comunque di interventi su edifici occupati, dovranno essere
messe in atto tutte le misure idonee a tutelare gli occupanti dell’edificio.
Art. 149 - Operazioni di scavo
Nelle operazioni di scavo deve essere assicurata la stabilità dei fronti, in modo che resistano alla
spinta del terreno e che non venga compromessa la sicurezza degli edifici e degli impianti posti nelle
vicinanze.
Nell’ambito delle operazioni di scavo, in particolare nella formazione di parcheggi interrati e nella
realizzazione di paratie, l’adozione di una tecnica costruttiva basata su tiranti infissi nel sottosuolo
delle proprietà limitrofe potrà essere autorizzata, solo in presenza di specifico accordo con le altre
proprietà interessate e purché bene motivata e supportata da un accurato studio geologico ed
indagine geotecnica estesa anche all’intorno del sito oggetto di scavo, che garantisca l’efficacia delle
soluzioni tecniche adottate, la sicurezza generale e la stabilità degli immobili esistenti.
Tale sicurezza va inoltre verificata con operazioni di controllo e/o di monitoraggio periodiche, le quali
devono interessare, non solo lo scavo, ma anche la zona circostante e gli immobili che possono
essere interessati in relazione alle caratteristiche dello scavo stesso.
Qualora venissero riscontrate anomalie, quali infiltrazioni d’acqua, lesioni degli edifici o variazioni nei
valori delle misure di monitoraggio, il Direttore dei lavori dovrà dare comunicazione al Comune degli
interventi necessari a garantire la sicurezza dei luoghi e dei manufatti esistenti e provvedervi,
sospendendo i lavori fintanto che la realizzazione degli interventi citati non renda nuovamente sicura
la loro realizzazione.
Art. 150 - Salvaguardia degli spazi pubblici o d’uso pubblico
L’utilizzo, per l’attività di cantiere o per la posa di ponteggi, del suolo pubblico e/o la manomissione
dello stesso, deve essere preceduto da apposita concessione nella quale vengano indicate le
prescrizioni cui attenersi per non danneggiare il suolo, da restituire, alla scadenza della concessione,
nelle medesime condizioni in cui lo si è ricevuto. Solo dopo l’ottenimento della predetta concessione,
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l’area pubblica o d’uso pubblico potrà venire inclusa nella recinzione di cantiere, in conformità al
“Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione del relativo canone”,
garantendo sempre in sicurezza il traffico veicolare e pedonale.
Anche nel caso in cui la realizzazione dei lavori possa interessare canali o servizi pubblici, il
costruttore dovrà richiedere le prescrizioni cui attenersi al competente ufficio comunale.
La stabilità degli scavi verso spazi pubblici o d'uso pubblico deve essere assicurata in modo da
resistere alla spinta del terreno circostante e da non compromettere la sicurezza degli edifici e
impianti posti nelle vicinanze.
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di provvedere d’ufficio, a spese dell’impresa che
detiene il cantiere, all’esecuzione delle prescrizioni contenute nella concessione del suolo o connesse
alla stabilità degli scavi quando l’impresa stessa non vi provveda.
Qualora dall’attività di cantiere derivino effetti molesti, vibrazioni o altro, per gli spazi pubblici o d’uso
pubblico, il Comune potrà prescrivere specifiche misure per evitarli, attenuarli o attenuarne le
conseguenze, su indicazione della struttura tecnica dell’Azienda Sanitaria Locale
Nell’esecuzione dei lavori dovrà essere evitato ogni imbrattamento del suolo pubblico, in particolare
durante le operazioni di trasporto dei materiali di risulta ai recapiti autorizzati.
Art. 151 - Divieto di ingombrare spazi esterni alla recinzione
L'attività di cantiere è vietata al di fuori dell'area individuata, perimetrata e recintata allo scopo. È
vietato ingombrare le vie e gli spazi pubblici o d’uso pubblico adiacenti al cantiere.
Solo in caso di necessità indicata e comprovata dagli interessati in un’esplicita richiesta,
l’Amministrazione potrà autorizzare il deposito di materiali su spazi pubblici o d’uso pubblico al di fuori
della recinzione di cantiere con le cautele stabilite per i singoli casi dal competente ufficio comunale e
sotto l’osservanza dei regolamenti comunali.
Art. 152 - Orari dell’attività lavorativa di cantiere
La regolamentazione degli orari in cui è consentita l'attività di cantiere è disciplinata dal Regolamento
per il rilascio delle autorizzazioni in deroga allo svolgimento di attività temporanee, di manifestazioni
in luogo pubblico o aperto al pubblico, di spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, che
comportino l’impiego di macchinari o impianti rumorosi. A seguito di motivata e documentata richiesta
degli interessati, il Sindaco potrà concedere deroghe a tali disposizioni in relazione a particolari
situazioni del cantiere o a particolari fasi di lavorazione.
Art. 153 - Allontanamento dei materiali di risulta
Per ogni intervento di demolizione o scavo o altro che comporti l’allontanamento di materiali di risulta,
il titolare dell’opera, nella comunicazione al Comune di inizio lavori, deve specificare, ove non indicato
dalla Amministrazione Comunale, l’idoneo recapito dello stesso materiale, che deve essere
documentato ad opere eseguite.
In ogni caso, prima del conferimento in discarica, dovranno, ove possibile, essere effettuate tutte le
operazioni volte alla separazione dei materiali di risulta, in funzione di un eventuale riciclaggio.
Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, per gli interventi su strutture con presenza di
materiali amiantiferi, si applicano le procedure previste dal Decreto Legislativo 15/08/1991 n. 277,
dalla Legge 27/03/1992 n. 257 e loro successive modifiche e integrazioni e dalle indicazioni tecniche
ed amministrative emanate dalla Regione.
Art. 154 - Norme per limitare l'inquinamento acustico
L'attività di cantiere edile, ancorché di carattere temporaneo, è considerata sorgente fissa di rumore
ed è soggetta alle disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01/03/1991.
Per quanto riguarda le altre norme di carattere regolamentare tese a limitare l’inquinamento acustico,
nonché per le modalità di rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee che
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comportino l’impiego di macchinari o impianti rumorosi, occorre fare riferimento al vigente
“Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni in deroga allo svolgimento di attività temporanee, di
manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, di spettacoli a carattere temporaneo ovvero
mobile, che comportino l’impiego di macchinari o impianti rumorosi”, approvato dal Consiglio
comunale in data 06/02/2006 con deliberazione n. 25/I 98977/2005 e successive modificazioni e
integrazioni
Art. 155 - Rinvenimento di elementi di pregio artistico, storico, archeologico
Ove nel corso di un intervento edilizio, o nel fare scavi, si scoprano elementi di interesse storico,
artistico o archeologico non conosciuti e denunciati in sede di progetto, il titolare del permesso di
costruire o il denunciante, il direttore dei lavori, il costruttore o chiunque ne venisse a conoscenza
deve darne immediato avviso al Comune o alla competente Soprintendenza, fermi restando gli
obblighi previsti in materia dalle leggi vigenti.
All’atto del ritrovamento devono essere adottate tutte le misure idonee alla salvaguardia dei reperti.
Nell’ipotesi di danno o pericolo di danno ad un bene culturale, ambientale od archeologico, i
proprietari devono presentare immediata denuncia alla competente Soprintendenza ed al Comune e
prendere idonei provvedimenti, atti a scongiurare l’immediato pericolo, senza compromettere il bene.
L’Amministrazione comunale tiene periodicamente informata la Soprintendenza per i Beni
Archeologici circa i provvedimenti autorizzativi per interventi che comportino scavi in aree considerate
di interesse archeologico, individuate nell’apposito elaborato grafico allegato agli atti di
strumentazione urbanistica.
Art. 156 - Interventi urgenti e imprevisti
Gli interventi necessari al fine di evitare un pericolo imminente per l’incolumità delle persone o per
l’integrità di beni, possono essere eseguiti, quando non sia possibile ovviare al pericolo con
l’interdizione dell’accesso, senza il preventivo titolo abilitativo edilizio, sotto la responsabilità
personale del proprietario, del possessore o del detentore e dell’esecutore, responsabilità che
comprende anche l’accertamento dell’effettività del pericolo. Tali opere si possono effettuare solo nel
rispetto del tipo d’intervento previsto dalla strumentazione urbanistica per l’immobile interessato.
Ove, nel caso dell’esecuzione di interventi su costruzioni o manufatti esistenti, si dia luogo a
demolizioni non previste dal progetto ovvero si verifichino crolli, il Direttore dei lavori o il detentore del
titolo abilitativo sono tenuti all’immediata sospensione dei lavori ed alla comunicazione al competente
ufficio comunale della demolizione effettuata o del crollo verificatosi.
I lavori relativi alla parte interessata potranno essere ripresi solo dopo il rilascio del titolo per la
variante necessaria.
Art. 157 - Tolleranze di cantiere
Costituiscono tolleranze di cantiere i seguenti discostamenti rispetto alle misure lineari indicate nel
progetto per ciascun manufatto edilizio:
- per misure previste dal progetto inferiori o uguali a m 5,00
: 1,00%
- per misure previste dal progetto superiori a m 5,00 e fino a m 15,00
: 0,50%
- per misure previste dal progetto superiori a m 15,00
: 0,20%
Sono da considerare tolleranze di cantiere anche gli eventuali discostamenti che non superino il 5%
della dimensione della superficie lorda di pavimento di ogni singola unità immobiliare prevista dal
progetto a condizione che sia rispettata la superficie lorda di pavimento complessiva, per la quale è
ammessa una tolleranza massima dell’1% rispetto a quella prevista dal progetto stesso.
Non si potranno, in ogni caso, invocare le predette tolleranze di cantiere nei confronti dei diritti di terzi,
delle distanze dai confini e delle misure minime fissate per legge nonché degli allineamenti verso gli
spazi pubblici.
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TITOLO III
AREE EDIFICABILI E NORME GENERALI PER LE COSTRUZIONI
Art. 158 - Salubrità dei terreni edificabili
Un terreno è fabbricabile solo quando è dotato di sistemi di allontanamento e smaltimento delle acque
luride e meteoriche, ovvero di sistemi di difesa dalle eventuali invasioni di acque superficiali o di
sottosuolo.
È vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano serviti come deposito di rifiuti in genere,
letame o altro materiale insalubre che abbia comunque potuto inquinare il suolo, se non dopo avere
completamente risanato il sottosuolo corrispondente.
È vietato l’uso a scopo edificatorio del terreno già adibito a cimitero fino a quando non siano trascorsi
30 anni dall’ultima sepoltura e 15 anni dall’esumazione dell’ultima salma.
Art. 159 - Aree inedificate o abbandonate ed edifici in disuso
Le aree inedificate, ovvero abbandonate, gli edifici o parti di essi, i manufatti o altro in disuso, le cui
condizioni possano determinare grave situazione igienico-sanitaria, devono essere adeguatamente
recintati e sottoposti, con idonea periodicità, ad interventi di pulizia, cura del verde, e, se necessario,
di disinfestazione o di derattizzazione. Tali interventi devono, comunque, precedere le opere di
sistemazione edilizia o di demolizione dei beni suddetti.
Il dirigente competente può, per ragioni di sicurezza, di tutela ambientale, di igiene e di decoro,
prescrivere che:
gli edifici, o le parti di questi in disuso, vengano resi inaccessibili tramite idonee opere che
consentano la realizzazione degli interventi di manutenzione;
le aree inedificate in fregio a spazi pubblici siano chiuse con muri di cinta o cancellate o con recinzioni
le quali diano garanzie di stabilità e durata, abbiano altezza non inferiore a m 2,50 e non superiore
a m 3,00 ed un aspetto decoroso;
In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui sopra si provvede all'esecuzione d'ufficio in danno
dei contravventori. Qualora l'intervento interessi aree dismesse, precedentemente adibite ad attività
produttive, si applicano le disposizioni legislative vigenti.
Art. 160 - Riuso dei materiali - Materiali di costruzione
Nelle costruzioni, è vietato il reimpiego di materiali deteriorati, inquinati, malsani o comunque non
idonei dal punto di vista igienico sanitario.
È altresì vietato, per le colmate, l'uso di terra o altri materiali di risulta che siano inquinati.
I materiali impiegati per la realizzazione delle costruzioni, oltre ai requisiti di resistenza meccanica e
stabilità, devono soddisfare i seguenti requisiti essenziali:
a) sicurezza in caso di incendio;
b) non emanare o provocare gas tossici, radiazioni o particelle pericolose o dannose per la salute.
Per i materiali che rientrano nelle tipologie previste dal Decreto del Presidente della Repubblica
21/04/1993 n. 246, attuativo della Direttiva CEE 89/106 del 21/12/1988, si ritiene comprovato il
rispetto dei requisiti di cui al comma precedente.
Art. 161 - Materiali per la costruzione di edifici adibiti ad attività produttive e a depositi
I materiali per dette costruzioni, in particolare i pavimenti ed i rivestimenti, devono essere adatti
all’attività svolta nell’edificio o ai beni depositati, così da risultare durevoli, facilmente lavabili e da
consentire una rapida rimozione di eventuali scorie o immondizie.
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In caso di attività rumorose, devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare la trasmissione
all’esterno di fenomeni acustici di disturbo, in particolare: isolamento delle pareti, chiusura delle
aperture, insonorizzazione dei macchinari, loro posizionamento su pavimenti galleggianti o altro.
Per assicurare la migliore vivibilità nelle zone circostanti, ove necessario, devono essere applicati filtri
per l’abbattimento di fumi e polveri.
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CAPO IX
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 162 - Rinvio a leggi speciali
Per quanto riguarda la progettazione e l'esecuzione degli impianti idraulici, elettrici, termici nonché
degli impianti di condizionamento e di sollevamento, così come per ciò che attiene alle misure contro
l'inquinamento atmosferico ed idrico e a quelle per la tutela dell'ambiente, nonché alle misure per la
sicurezza dei cantieri, si rinvia alle relative normative legislative e ai regolamenti vigenti.
L'attività edilizia è, altresì, soggetta al rispetto di tutte le leggi speciali riguardanti la tutela delle cose di
interesse storico, artistico, paesaggistico ed ambientale.
Art. 163 - Abrogazione di norme preesistenti
Dall'entrata in vigore del presente regolamento edilizio si deve considerare abrogato il regolamento
precedente ed altresì abrogate tutte le disposizioni comunali contrarie o incompatibili con le presenti
norme, fatti salvi i criteri prescrittivi previsti nella strumentazione urbanistica generale ed attuativa.
Art. 164 - Vigilanza sugli interventi
Il Responsabile dell’ufficio competente esercita la vigilanza, come previsto dal comma 1 dell'articolo
27 del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001 n. 380 (Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia), sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale
per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti
urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nel permesso di costruire o nel titolo abilitativo.
Art. 165 - Provvedimenti amministrativi
Il Dirigente competente, quando accerta che sono stati eseguiti o sono in corso di esecuzione
interventi in difformità o in assenza dei titoli abilitativi, adotta i provvedimenti di cui ai Capi I e II del
Titolo IV della Parte I del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001 n. 380 e successive
modificazioni e integrazioni, nonché di cui alle eventuali altre norme legislative in materia.
Art. 166 - Sanzioni
Per quanto non espressamente previsto da specifiche disposizioni di leggi dello Stato o della
Regione, a ciascuna violazione alle disposizioni del presente regolamento si applica una sanzione
amministrativa pecuniaria irrogata dall’autorità competente, ai sensi dell’articolo 17 della Legge
24/11/1981 n. 689, consistente nel pagamento di una somma non superiore a 500,00 € ai sensi
dell’articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni.
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RIMANDI A NORME E REGOLAMENTI
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01/03/1991; 71
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 05/12/1997; 50
Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001 n. 380; 7; 28; 74
Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992 n. 495; 64; 65
Decreto del Presidente della Repubblica 20/10/1998 n. 447; 25
Decreto del Presidente della Repubblica 21/04/1993 n. 246; 73
Decreto del Presidente della Repubblica 26/08/1993 n. 412; 44; 52
Decreto Legislativo 01/08/2003 n. 259; 60
Decreto Legislativo 14/08/1996 n. 494; 12; 66
Decreto Legislativo 15/08/1991 n. 277; 71
Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267; 74
Decreto Legislativo 19/08/2005 n. 192; 44; 45; 68
Decreto Legislativo 22/01/2004 n. 42; 8; 24; 27; 63
Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285; 34; 64; 65
Decreto Ministeriale 02/04/1968 n. 1444; 34; 35
Deliberazione della Giunta Regionale 26/06/2007 n. 8/5018; 44
Legge 07/08/1990 n. 241; 23; 26
Legge 09/01/1989 n. 13; 9; 34; 35; 36
Legge 09/01/1991 n. 10; 50
Legge 24/11/1981 n. 689; 74
Legge 27/03/1992 n. 257; 71
Legge Regionale 11/03/2005 n. 12; 7; 9; 12; 25; 30; 36; 40
Legge Regionale 20/02/1989 n. 6; 9
Legge Regionale 20/04/1995 n. 26; 45
Legge Regionale 27/03/2000 n. 17; 53
Norme Tecniche d’Attuazione del Piano Regolatore Generale; 31
Piano regolatore cimiteriale; 12
Regolamento della partecipazione; 23; 27
Regolamento di Polizia Mortuaria; 12
Regolamento locale d’igiene; 7; 28; 39
Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni in deroga allo svolgimento di attività temporanee, di
manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, di spettacoli a carattere temporaneo
ovvero mobile, che comportino l’impiego di macchinari o impianti rumorosi; 70; 71
Regolamento per la tutela del verde urbano; 64
Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione del relativo
canone; 64; 70
Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 23; 25
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Scarica

regolamento edilizio - Geo-Portale del Comune di Bergamo