COMUNE DI FINALE EMILIA
PROVINCIA DI MODENA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA
APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.
DI
GESTIONE
DEGLI
ALLOGGI
DI
NR. Progr.
Data
105
28/09/2010
Seduta NR.
11
Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 28/09/2010 alle ore 21:10.
Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle adunanze, oggi 28/09/2010 alle ore
21.10 in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome
Pre.
Cognome e Nome
Pre.
Cognome e Nome
Pre.
SORAGNI RAIMONDO
S
PECORARI MARCO
S
ROSSI VITTORIO
S
GOLINELLI GIOVANNI
S
MALAGUTI FRANCESCO
S
MALAGUTI MONICA
N
CARRARA MASSIMO
S
MERIGHI GIUSEPPE
S
BORGATTI GIANLUCA
S
SIMONI LISA
S
MALAK MOHAMAD KAMEL
S
GARUTTI MIRCO
S
BALDINI CLAUDIO
S
VALLINI STEFANO
N
PALAZZI SANDRO
S
BACCHELLI MARCO
S
PINCELLI ANNALUISA
S
PIANZI GIUDO
S
MONELLI GIULIANO
S
PEZZELLA GIOVANNI
S
ROSSI CLAUDIO
S
Totale Presenti 19
Totali Assenti 2
Sono presenti gli Assessori: SCACCHETTI MICHELE, FERIOLI FERNANDO, D'AIELLO ANGELO, CORAZZARI
LORENZA, CAVANI ADEODATO, POLETTI ANDREA
Partecipa alla seduta il VICESEGRETARIO COMUNALE MONICA MANTOVANI.
In qualità di PRESIDENTE, il Sig.
deliberare sull'oggetto sopraindicato.
MASSIMO CARRARA constatata la legalità della adunanza, invita il Consiglio a
Fungono da scrutatori i seguenti Consiglieri: , , .
Pagina 1
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 DEL 28/09/2010 ad oggetto: APPROVAZIONE DEI
REGOLAMENTI DI GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.
OGGETTO:
APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI DI GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione dell’Assessore - Vice Sindaco Sig. Angelo d’Aiello il quale accerta che il
Consigliere Malak non intende richiedere il rinvio dell’oggetto, come aveva invece minacciato in
Commissione;
Consigliere Sig. Mohamad Kamel Malak (Partito Socialista) spiega che in Commissione ha
semplicemente richiesto di poter visionare i documenti per tempo per poter sapere di che cosa si parla;
Assessore – Vice Sindaco Sig. Angelo d’Aiello spiega che trattasi dei regolamenti che disciplinano
alcuni aspetti della gestione degli alloggi ACER, già approvati in 46 Comuni su 47, sviluppati da
ACER insieme ai sindacati dei condomini;
Consigliere Sig. Mohamad Kamel Malak (Partito Socialista) chiede se è obbligatoria la procedura
antimafia in caso di ospiti;
Assessore – Vice Sindaco Sig. Angelo d’Aiello risponde che è obbligatorio segnalare l’ospitalità,
osservando la normativa vigente;
Richiamata
- la propria deliberazione n. 64 del 21 giugno 2004, esecutiva, con la quale si approvava l’adozione
dei regolamenti per la disciplina d’uso e di ospitalità, per la mobilità, per la sospensione dei
provvedimenti di decadenza, per la disciplina dell’autogestione e per la ripartizione degli oneri negli
alloggi di edilizia residenziale pubblica;
Tenuto presente
- che, a seguito dell’applicazione delle norme dei suddetti regolamenti, si è verificata la necessità di
modificarne i contenuti allo scopo di migliorare, nella fase di gestione, l’efficacia degli stessi;
Considerato
che già con la propria deliberazione si era valutato di dovere procedere, dopo un congruo periodo di
applicazione delle norme contenute nei regolamenti, ad una verifica dell’efficacia dei regolamenti
stessi;
Dato atto
che le modifiche apportate ai regolamenti hanno riguardato sia aspetti di riorganizzazione formale dei
contenuti sia aspetti sostanziali di modifica delle norme da osservare;
Viste
- la Legge Regionale n. 3 /99 “ Riforma del sistema regionale e locale” e successive modificazioni;
- la Legge Regionale n. 24 dell’8 agosto 2001 “Disciplina generale dell’intervento pubblico nel settore
abitativo”;
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 DEL 28/09/2010 ad oggetto: APPROVAZIONE DEI
REGOLAMENTI DI GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.
Visti in particolare
- l’art.25 “Disciplina delle assegnazioni e gestione” della Legge Regionale n.24/01, che al comma 6
prevede che il Comune, sentite le parti sociali, , disciplini per gli alloggi ERP con appositi regolamenti:
a)
b)
c)
d)
e)
le modalità d’uso degli alloggi e delle parti comuni;
la ripartizione degli oneri tra ente gestore e assegnatari;
l’autogestione dei servizi accessori e degli spazi comuni;
la durata e le modalità di attuazione dell’ospitalità;
le modalità di accertamento e di contestazione delle violazioni ai regolamenti;
- gli art. 28 e art.30 della L.R. . 24/01 che prevedono che il Comune disciplini con regolamenti
rispettivamente la “Mobilità “ e la “Decadenza dall’assegnazione”;
-la deliberazione del Consiglio Regionale n.390/02 che in riferimento alla L.R.24/01 stabilisce le
indicazioni di massima in relazione alle quali il Comune deve formulare specifici regolamenti;
- la propria deliberazione n. 94 del 24 ottobre 2005, esecutiva, con la quale è stato affidato in
concessione all’ACER Azienda Casa dell’Emilia Romagna della provincia di Modena il servizio di
gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;
Considerato
- che il periodo intercorso durante il quale sono stati applicati i regolamenti soprarichiamati nella
gestione degli alloggi ERP, ha consentito di individuare possibilità di modificare gli stessi al fine di
migliorare il rapporto tra Comune, assegnatari degli alloggi e ACER ente gestore;
Preso atto
- che la Conferenza degli Enti nella seduta del 10 novembre 2008 ha istituito un gruppo di lavoro per la
revisione dei regolamenti di edilizia residenziale pubblica composto dai rappresentanti dei Comuni
capodistretto, coordinati dal rappresentante del Comune di Modena;
- che le proposte di modifica dei Regolamenti erp sono state discusse e condivise dai sindacati
dell’utenza Sunia CGIL, Sicet CISL, Uniat UIL e dai rappresentanti di Acer Modena (Azienda Casa
Emilia-Romagna );
- che la Conferenza degli Enti ha approvato i testi aggiornati dei regolamenti come proposti dal gruppo
di lavoro;
Valutato
- di dover procedere alla approvazione delle modifiche concordate e pertanto all’approvazione
dei seguenti nuovi regolamenti:
• Regolamento dell’uso degli alloggi di erp e dell’ospitalita’;
• Disciplina della mobilità degli assegnatari negli alloggi erp;
• Regolamento per la sospensione della dichiarazione di decadenza;
• Regolamento per l’autogestione dei servizi accessori e degli spazi comuni da parte degli
assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica,
• Regolamento per la ripartizione degli oneri fra ente proprietario
ed assegnatari;
Dato atto
Che le Commissioni Consiliari 1 e 3 hanno esaminato con esito positivo l’oggetto;
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 DEL 28/09/2010 ad oggetto: APPROVAZIONE DEI
REGOLAMENTI DI GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.
Acquisito
l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio Economato e
Patrimonio, Dott.Monica Mantovani, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.18.08.2000, n.267 e ss.mm.ii.;
Con voti favorevoli n. 12 e astenuti n. 7 (Pezzella, Rossi V., Borgatti, Garutti, Palazzi, Pianzi, Rossi
C.),
DELIBERA
A) di approvare le modifiche apportate ai regolamenti in uso per la gestione degli alloggi di ERP e
conseguentemente assumere i nuovi testi che costituiscono parte integrante alla presente deliberazione,
relativamente ai seguenti regolamenti :
•
•
•
•
•
Regolamento dell’uso degli alloggi di erp e dell’ospitalita’
Disciplina della mobilità degli assegnatari negli alloggi erp,
Regolamento per la sospensione della dichiarazione di decadenza
Regolamento per l’autogestione dei servizi accessori e degli spazi comuni da parte degli
assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
Regolamento per la ripartizione degli oneri fra ente proprietario
ed assegnatari
B) di trasmettere copia della presente deliberazione ad ACER Azienda Casa dell’Emilia Romagna della
provincia di Modena, ente gestore;
C) di procedere, dopo un congruo periodo di applicazione delle norme contenute nei
Regolamenti, ad una verifica dell’efficacia dei regolamenti stessi.
suddetti
DELIBERA
inoltre, con voti favorevoli n. 12 e astenuti n. 7 (Pezzella, Rossi V., Borgatti, Garutti, Palazzi, Pianzi,
Rossi C.), di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
MM/mm
COMUNE DI FINALE EMILIA
PROVINCIA DI MODENA
Il presente verbale viene approvato e sottoscritto;
IL PRESIDENTE
IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to MASSIMO CARRARA
F.to MONICA MANTOVANI
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per
15 giorni consecutivi dal 15/10/2010 al 30/10/2010
Lì,15/10/2010
IL VICE SEGRETARIO
F.to MONICA MANTOVANI
E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo.
Lì,15/10/2010
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
MARIA TERESA BORGHI
ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di pubblicazione è divenuta
esecutiva il 25/10/2010.
Lì,
E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo.
Lì, ........................
p. IL SEGRETARIO COMUNALE
L'IMPEGATO ADDETTO
Atto di Consiglio Comunale n. 105 del 28/09/2010
COMUNE DI FINALE EMILIA
PROVINCIA DI
ORGANO COMPETENTE
x
CONSIGLIO COMUNALE
GIUNTA COMUNALE
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI _________
NR. 105 DEL 28/09/2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
Il Responsabile del Servizio Economato,Patrimonio,Servizi Informatici,URP tramette la proposta
deliberativa concernente:
APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI
RESIDENZIALE PUBBLICA.
DI
GESTIONE
DEGLI
ALLOGGI
DI
EDILIZIA
In ordine alla quale esprime, per quanto di competenza, il seguente parere in ordine alla regolarità
tecnica (art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 - T.U.E.L.):
X
FAVOREVOLE
CONTRARIO
Finale Emilia, lì 22/09/2010
IL RESPONSABILE
MONICA MANTOVANI
Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 28/09/2010
OGGETTO:
APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI DI GESTIONE
DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.
Regolamento n. 1
REGOLAMENTO DELL’USO DEGLI
ALLOGGI DI ERP E DELL’OSPITALITA’
TITOLO I
DELL’ USO DEGLI ALLOGGI ERP.
PREMESSA
L’art. 25 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24 “Disciplina generale dell’intervento pubblico nel settore
abitativo” al comma 6 - lettera A - stabilisce che il Comune, sulla base dei criteri determinati con
delibera del Consiglio Regionale, disciplina con apposito regolamento le modalità d’uso degli
alloggi di ERP e delle parti comuni.
Pertanto il presente regolamento, fatti propri i criteri individuati dalla delibera del Consiglio
Regionale 30 luglio 2002 n. 390, si propone di stabilire le disposizioni e le procedure ritenute
determinanti ai fini dell’uso degli alloggi di ERP e delle parti comuni.
Art. 1 Ambito di applicazione.
Sono da ritenersi soggetti alle norme del presente regolamento sia gli alloggi concessi in
godimento esclusivo sia le parti dell’immobile concesse in uso o godimento comune
Art. 2 Consegna dell’alloggio.
L’alloggio è consegnato dall’ente gestore all’uopo convenzionato nelle condizioni che risultano
dal verbale di consegna. Detto verbale deve contenere gli elementi essenziali riepilogativi delle
condizioni dell’alloggio ivi compresa la conformità degli impianti alla normativa vigente.
Con la sottoscrizione del verbale di consegna, firmato in duplice copia di cui una da consegnarsi
all’inquilino, l’assegnatario diviene custode del bene assegnato e ne risponde ai sensi dell’art.
2051 del codice civile.
Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del verbale di consegna dell’alloggio, l’assegnatario ha la
possibilità di segnalare per iscritto eventuali situazioni non rilevate al momento della consegna
dell’alloggio (compresa la mancanza dei sanitari) e dal verbale stesso. Trascorso tale termine fa
fede unicamente la presa a carico dell’alloggio da parte dell’assegnatario dalla data di
sottoscrizione del verbale di consegna.
Art. 3 Obblighi e divieti a tutela dell’alloggio, delle parti comuni e della convivenza
condominiale.
L’alloggio assegnato è ad uso esclusivo delle persone autorizzate (titolari dell’assegnazione,
coabitanti e ospiti autorizzati) che sono tenute ad averne la massima cura in tutte le sue parti
con particolare riguardo alle pareti, infissi, pavimenti, porte, sanitari, impianti elettrico e
termoidraulico, balconi e eventuali pertinenze (garage, cantina, soffitta) come da verbale di
consegna.
Le persone autorizzate sono responsabili del comportamento tenuto e dei fatti causati da
eventuali terze persone presenti occasionalmente all’interno dell’alloggio o delle parti comuni
condominiali.
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Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 28/09/2010
condominiali.
Le specifiche circostanze e le condizioni inerenti alle modalità d’uso degli alloggi di ERP e degli
spazi comuni con particolare riferimento alle situazioni e alle singole fattispecie di
comportamenti che gli assegnatari devono tenere, ovvero devono astenersi dal compiere sono
contenute nel disciplinare allegato e parte integrante del contratto di locazione dell’alloggio di
ERP da sottoscriversi unitamente al contratto di locazione.
Con la sottoscrizione del contratto di locazione dell’alloggio di ERP l’assegnatario è consapevole
che, in caso di danni a seguito di incuria o comportamento non corretto rispetto all’uso
dell’alloggio e/o delle parti comuni condominiali da parte delle persone autorizzate come
specificato nel contratto e nel disciplinare ad esso allegato, oltre all’applicazione delle norme
previste dal regolamento per la ripartizione degli oneri fra ente proprietario ed assegnatario,
verrà dato corso alla procedura prevista per l’applicazione delle Sanzioni e per la Risoluzione del
Contratto ai sensi dell’art. 31 della legge regionale 8 agosto 2001 n. 24 “Disciplina generale
dell’intervento pubblico nel settore abitativo” come specificato ai successivi artt. 7 “Sanzioni” e 8
“Risoluzione del contratto di locazione di alloggio di ERP” del presente regolamento.
Art. 4 Visita ai locali.
L’assegnatario si impegna a consentire l’accesso agli alloggi e relative pertinenze, previo accordo
e preavviso anche telefonico, all’ente Proprietario, all’Ente Gestore, all’Amministratore di
Condominio nelle persone da loro incaricate per i necessari sopralluoghi, per gli accertamenti
tecnici o amministrativi, per l’esecuzione dei lavori predisposti e per altra motivata ragione (ove
per motivata ragione si intende anche la verifica periodica sulla corretta conduzione dell’alloggio
e sulle manutenzioni dovute).
Art. 5 Riconsegna dell’alloggio.
In caso di mobilità oppure al termine della locazione l’assegnatario è tenuto a riconsegnare
l’alloggio e relative pertinenze liberi da cose e persone e nelle stesse condizioni manutentive di
cui al momento dell’assegnazione, come risulta dal verbale di assegnazione sottoscritto in
duplice copia, fatta salva la normale vetustà.
Al momento del rilascio dell’alloggio, per qualsiasi causa (uscita normale o cambio), viene
redatto un verbale di riconsegna in contraddittorio con l’assegnatario o suoi eredi ed un
incaricato dell’ente proprietario o gestore, onde rilevare lo stato di fatto e la presenza di
eventuali danni palesi a carico dell’assegnatario uscente.
A seguito delle risultanze del verbale di riconsegna dell’alloggio da sottoscriversi in duplice copia,
sono a carico dell’assegnatario o degli eredi le spese:
• di recupero di ogni e qualsiasi danno provocato nell’alloggio e/o nelle parti comuni del
fabbricato necessarie per la rimessa in pristino dell’alloggio modificato senza preventiva
autorizzazione;
• derivanti da eventuali altri danni causati dall’assegnatario e non rilevabili al momento
della riconsegna da contestare allo stesso entro 30 gg. limitatamente agli impianti della
luce, acqua e gas .
Nel caso in cui l’assegnatario uscente rifiuti di firmare il verbale, questo sarà comunque redatto
e sottoscritto dal rappresentante dell’Ente Gestore. In tal caso sul verbale di riconsegna
dovranno essere indicate le motivazioni del rifiuto alla firma da parte dell’assegnatario.
Ai fini del recupero di eventuali spese, come sopra specificato, potrà essere utilizzato, nella
misura necessaria, il deposito cauzionale richiesto all’assegnatario all’inizio della locazione salvo
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Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 28/09/2010
misura necessaria, il deposito cauzionale richiesto all’assegnatario all’inizio della locazione salvo
il maggior danno con diritto dell’assegnatario a ricorrere alla Commissione appositamente
istituita.
Art. 6 Reclami.
I reclami relativi ai comportamenti posti in essere dagli assegnatari o dai condomini debbono
essere presentati e sottoscritti, corredati da adeguata documentazione a dimostrazione della
fondatezza delle lamentele, all’Ente Gestore.
L’Ente Gestore accerta l’effettiva sussistenza delle motivazioni che hanno indotto al reclamo e, a
seconda della gravità delle situazioni denunciate e rilevate, procederà ai sensi del successivo
art. 7 “Sanzioni”.
L’Ente Gestore darà risposta scritta entro 30 gg.
Art. 7 Sanzioni.
Nel disciplinare allegato e parte integrante del contratto di locazione dell’alloggio di ERP sono
indicate le singole fattispecie rispetto alla violazione delle quali può essere prevista l’applicazione
delle seguenti sanzioni in ordine di gravità:
•
•
•
•
richiamo scritto;
applicazione di una sanzione pecuniaria;
mobilità d’ufficio (come da regolamento comunale);
avvio della procedura di risoluzione del contratto di locazione dell’alloggio di ERP (come
previsto dal successivo art. 8 - Risoluzione del contratto di locazione di alloggio di ERP -).
Al verificarsi della violazione l’Ente Gestore, previo richiamo scritto a seguito del quale non
dovesse seguire alcun mutamento della situazione, provvede a effettuare una bollettazione
specifica per l’importo della sanzione già indicata nel richiamo scritto.
Art. 8 Risoluzione del contratto di locazione di alloggio di ERP.
L’Ente Gestore potrà dare corso alla procedura di risoluzione del contratto di locazione
dell’alloggio di ERP nei casi previsti dal disciplinare allegato al contratto di locazione .
Costituisce motivo risoluzione del contratto di locazione di alloggio di ERP:
•
•
•
l’ospitalità di persone non autorizzate;
situazioni e singoli comportamenti così come specificamente indicato nel disciplinare
allegato e parte integrante del contratto di locazione dell’alloggio di ERP;
violazione di specifiche clausole previste dal contratto di locazione dell’alloggio di ERP.
L’Ente Gestore, al verificarsi delle situazioni per le quali è prevista la risoluzione del contratto di
locazione dell’alloggio di ERP, dà avvio al procedimento come segue:
•
•
•
•
•
verbale di accertamento;
contestazione formale dell’addebito all’assegnatario;
valutazione di eventuali controdeduzioni che l’assegnatario è tenuto a presentare nel
temine di 30 giorni dal ricevimento della lettera di contestazione della violazione;
esame nella Commissione appositamente istituita (Ente Gestore/Sindacati degli inquilini)
della pratica su richiesta dell’assegnatario;
disdetta del contratto di locazione alla prima scadenza;
3
Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 28/09/2010
•
avvio della procedura di rilascio dell’alloggio.
Il procedimento verrà avviato ai sensi della Legge n. 241/90 “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”.
TITOLO II
DISCIPLINA DELL’OSPITALITA’ TEMPORANEA E DELLA COABITAZIONE
Art. 9. Finalità e Ambito di applicazione.
Fatte salve le disposizioni di cui all’art.5 della Legge regionale 3 giugno 2003, n. 10 “Sostituzione
dell’art.27 della Legge regionale n. 24 del 2001” e alla lettera D della delibera del Consiglio
Regionale 30 luglio 2002 n. 390, il presente Titolo disciplina l’Ospitalità Temporanea, la
Coabitazione di terze persone negli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e le modalità per il
subentro.
Art. 10. Ospitalità temporanea negli alloggi ERP.
Negli alloggi ERP è permessa l’ospitalità temporanea di terze persone per un massimo di 30
giorni senza necessità di alcuna formalità salvo il rispetto delle norme di legge e condominiali
vigenti.
Non è possibile prolungare l’ospitalità per periodi superiori pena l’applicazione delle sanzioni
previste dal presente regolamento.
L’ospitalità non comporta l’ampliamento del nucleo familiare né costituisce titolo al subentro.
Art. 11. Coabitazione negli alloggi di ERP.
L’autorizzazione alla Coabitazione ha una durata superiore a 30 giorni, ed e’ concessa solo per
gravi e giustificati motivi connessi a disagio abitativo-sanitario e/o sociale non altrimenti
risolvibile,
documentato da parte del richiedente al momento della domanda.
Per Assistenti Familiari, parenti o altre persone che assistano persone invalide, non
autosufficienti componenti il nucleo assegnatario o che richiedano una continua assistenza, il
Comune autorizza la coabitazione
fino al perdurare delle necessità di assistenza da
documentare nella domanda. La coabitazione terminerà in caso di uscita, morte o ricovero
definitivo in struttura dell’ assegnatario o al cessare delle necessità di assistenza. La persona
coabitante non potrà vantare alcun diritto sull’alloggio ERP anche se residente anagraficamente.
Art. 12. Diniego o revoca Coabitazione.
L’ autorizzazione alla coabitazione può essere negata o revocata dall’ Ente Gestore, in ogni
momento per:
• grave sovraffollamento dell’alloggio;
• mancato rispetto delle norme e regolamenti condominiali;
• problemi di conflittualità sociale e condominiali connessi alla presenza del Coabitante.
Art. 13. Indennità di Coabitazione.
Per tutto il periodo di durata della coabitazione di una o più persone autorizzate sarà dovuto:
•
nel caso in cui la/e persona/e autorizzata/e siano percettori di reddito, verrà ricalcolato il
canone sulla base della nuova dichiarazione ISE da presentarsi necessariamente da parte
del nuovo nucleo familiare che si viene anagraficamente a formare. Nel caso in cui la/e
persona/e autorizzata/e non abbiano la residenza nell’alloggio ERP verrà calcolato il
4
Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 28/09/2010
•
persona/e autorizzata/e non abbiano la residenza nell’alloggio ERP verrà calcolato il
canone sulla base dell’ISE simulato per l’intero nucleo familiare che effettivamente occupa
l’alloggio. In ogni caso il nuovo canone sarà pari a quello già calcolato per il nucleo
assegnatario più un’indennità di occupazione pari a € 50 mensili.
nel caso in cui la/e persona/e autorizzata/e non siano produttori di reddito il canone sarà
pari a quello già calcolato per il nucleo assegnatario più un’indennità di occupazione pari
a € 50 mensili.
In casi di coabitazione autorizzata di persone che prestano assistenza a componenti del nucleo
per ragioni legate a disagio sociosanitario quando trattasi di “assistenti familiari” – con regolare
contratto di lavoro e di minori affidati a famiglie affidatarie non sarà dovuta alcuna indennità
mensile aggiuntiva sul canone, indipendentemente dall’acquisizione della residenza anagrafica.
Il richiedente dovrà documentare all’atto della domanda e/o di suo eventuale rinnovo, la
certificazione dello stato di bisogno dichiarata dal Servizio Sociale, o attestata dal diritto a
percepire l’assegno di cura, o l’assegno di accompagnamento o altro documento utile ad
accertare lo stato di bisogno.
Art. 14. Ospitalità o Coabitazione Abusiva.
In caso di Ospitalità o Coabitazione non autorizzata, scaduta o abusiva, quando non si configuri
la cessione o sublocazione di tutto o di parte dell’alloggio per cui è prevista la decadenza dall’
assegnazione ai sensi degli artt. 30 e 31 l.r. n.24/2001, sarà avviata la procedura prevista per
la risoluzione del contratto dell’alloggio di ERP.
Art. 15. Requisiti per il diritto al subentro nel periodo di convivenza.
Nel caso di decesso dell’ assegnatario prima dello scadere dei 4 anni previsti per la convivenza
ed in ogni caso prima della concessione dell’ampliamento definitivo, il Comune può concedere al
convivente, che presenti richiesta all’ente gestore, il subentro, in presenza contestuale, di tutti i
requisiti e condizioni qui di seguito riportate, in particolare:
1.
2.
3.
4.
Possesso dei requisiti permanenza nell’ERP;
Non disponibilità di altra valida soluzione abitativa;
Reddito inferiore al limite di accesso all’ ERP;
Presenza di documentati problemi sociali, abitativi ed economici
Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa comunque riferimento alle norme
della legge regionale 8 agosto 2001 n. 24 “Disciplina Generale dell’intervento pubblico nel
settore abitativo” e s.m.
PS: Segue in allegato il disciplinare al contratto di locazione degli alloggi erp.
5
Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 28/09/2010
DISCIPLINARE ALLEGATO AL CONTRATTO DI LOCAZIONE DI ALLOGGIO ERP
Obblighi e Divieti a tutela dell’alloggio
L’alloggio assegnato deve essere adibito esclusivamente ad uso abitativo.
Divieti:
All’interno dell’alloggio assegnato e delle sue pertinenze (soffitta, cantina e garage) è vietata
qualsiasi attività di altra natura.
E’ vietato installare antenne paraboliche su finestre e balconi. E’ obbligatorio utilizzare gli
impianti centralizzati TV tradizionali e/o satellitari esistenti nel fabbricato.
L’installazione di qualsiasi tipo di impianto deve essere autorizzata dall’Ente Gestore.
All’assegnatario è fatto, inoltre, divieto di installare stenditoi, tendaggi ed attrezzature varie alle
finestre, ai balconi e terrazze, salvo eventuale autorizzazione scritta dell’ente proprietario o
gestore. E’ vietato inoltre applicare carta da parati, pannelli o rivestimenti vari alle pareti.
All’interno dell’alloggio e delle sue pertinenze (soffitta, cantina e garage) è vietato:
• tenere depositi di sostanze maleodoranti e di materiali infiammabili (gas metano) o altro
materiale combustibile, esplosivi o, comunque, pericolosi;
• depositare materiali di qualsiasi natura che possano creare rischio di sovraccarico;
• tenere animali che possono creare disagio alla convivenza condominiale e/o danno alle
persone e alle cose. Negli spazi comuni gli animali non possono essere abbandonati o
lasciati liberi e devono comunque essere adottate, oltre all’accompagnamento, le
opportune misure di cautela, di sicurezza e di rispetto dell’igiene. I proprietari degli
animali sono comunque responsabili dei danni arrecati a persone o cose ai sensi
dell’art.2052 C.C.
E’ fatto divieto inoltre di:
• apportare modifiche edilizie interne ed esterne all’alloggio assegnato e delle sue
pertinenze (soffitta, cantina e garage);
• apportare modifiche alle finiture (pavimenti, porte, finestre, vasche, docce, ecc.)
dell’alloggio assegnato senza preventiva autorizzazione scritta dell’Ente Gestore.
Obblighi:
E’ obbligo dell’assegnatario utilizzare correttamente gli impianti dell’acqua, del gas, dell’elettricità
interni all’alloggio, avendo cura di provvedere all’ordinaria manutenzione degli stessi.
I danni di qualsiasi specie, derivanti da incuria, saranno posti a carico dell’assegnatario e l’ente
proprietario o gestore sarà esentato da qualsiasi6responsabilità al riguardo.
Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 28/09/2010
proprietario o gestore sarà esentato da qualsiasi responsabilità al riguardo.
L’assegnatario di alloggio di ERP dotato di impianto di riscaldamento autonomo è tenuto ad
osservare gli obblighi previsti dalle norme in vigore per questa tipologia di impianti.
E’ obbligo dell’assegnatario evitare, mediante idonee precauzioni, il formarsi di condense e
muffe dovute all’uso dell’alloggio che possano deteriorare e rendere antigienici i locali.
L’assegnatario è tenuto alla massima osservanza dell’uso corretto dei sanitari in modo da evitare
l’insorgere di danni al proprio alloggio e/o a quelli confinanti.
Limiti e divieti a tutela della convivenza condominiale
Negli stabili e negli alloggi di edilizia residenziale pubblica non è consentito:
• scuotere e battere dalla finestra verso strada e sui piani delle scale tappeti, stuoie
coperte, tovaglie;
• depositare nelle parti di uso comune biciclette, motocicli, motorini, autoveicoli, utensili,
attrezzi e comunque materiali ingombranti di qualsiasi tipo anche per breve tempo;
• lasciare aperti i cancelli ed accessi di uso comune;
• gettare rifiuti di qualsiasi genere nel cortile, nella strada e nelle altre adiacenze;
• recare disturbo ai vicini con rumori e suoni molesti di qualsiasi natura ;
• esporre vasi per fiori sulle terrazze e finestre se non opportunamente assicurati, onde
evitare eventuali cadute; l’annaffiamento deve essere fatto in modo da non arrecare
danni alle persone, all’edificio o alle cose;
• mettere a dimora piante, coltivare ortaggi e fiori negli spazi comuni, senza preventiva
autorizzazione.
• svolgere attività di gioco su scale e pianerottoli:
• modificare in qualsiasi modo l’estetica dei fabbricati o installare manufatti anche precari
nei cortili senza preventiva autorizzazione del comune o ente gestore;
• lasciare negli spazi comuni, quali aree cortilive, lavanderia, vano scale, ingressi, androni,
corridoi, scantinati, sala riunioni, oggetti di qualsiasi tipo come mobilio, attrezzi,
elettrodomestici e macchinari in genere, oli, vernici o altre sostanze tossiche; (le spese di
rimozione sono a carico dell’assegnatario responsabile o, in mancanza di identificazione
del responsabile, del bilancio condominiale)
Negli stabili e negli alloggi di edilizia residenziale pubblica l’assegnatario ha l’obbligo di:
• svolgere le attività ricreative esclusivamente negli spazi comuni e nei luoghi all’uopo
riservati e di osservare rigorosamente gli orari previsti per il riposo e precisamente dalle
ore 14,00 alle 16,00 e dopo le ore 22,00 e fino alle ore 7,00;
• affiggere solamente negli appositi spazi o bacheche le comunicazioni di interesse degli
assegnatari;
• garantire la pulizia e la manutenzione delle parti comuni, quali in particolare atri, scale,
giardini, cortili.
L’assegnatario deve sorvegliare con la maggior cura possibile i figli minori perché non abbiano a
recare danni a persone o cose di proprietà pubblica o privata ovvero disturbi alla convivenza e
alla quiete pubblica. I genitori o coloro che abbiano in custodia minori, sono responsabili dei
danni da essi arrecati alle persone e alle cose.
Disciplina dei Parcheggi
Nel caso in cui autoveicoli e motoveicoli vengano collocati impropriamente negli spazi riservati
alle aree comuni (zone adibite a verde condominiale, zone destinate a stenditoio, zone destinate
7
Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 28/09/2010
alle aree comuni (zone adibite a verde condominiale, zone destinate a stenditoio, zone destinate
a gioco, zone con panchine e tavoli per attività ricreative, zone di transito per accesso alle
autorimesse, attraversamento cancelli, porte, ecc.), l’Ente Gestore provvederà ad individuare
la/e persona/e responsabile/i.
Se i mezzi di cui sopra non dovessero essere tempestivamente spostati su invito dell’Ente
Gestore, lo stesso provvederà ad applicare le norme previste dall’art. 7 “Sanzioni” del
regolamento comunale sulle modalità d’uso degli alloggi di ERP e delle parti comuni.
L’assegnatario ha l’obbligo di rispettare:
• l’utilizzo di posti macchina fissi e numerati;
• il numero massimo di autoveicoli contemporaneamente parcheggiati nel cortile
condominiale così come stabilito dall’assemblea condominiale;
• il divieto di parcheggio per i veicoli di visitatori così come stabilito dall’assemblea
condominiale;
• il limite di parcheggio di automezzi per ciascun nucleo famigliare così come stabilito
dall’assemblea condominiale;
• il divieto di lasciare nei cortili, zone condominiali e posti auto, automezzi non assicurati
e/o non circolanti o privi di targa (per questa fattispecie oltre alle sanzioni previste
saranno attribuiti i costi di rimozione e custodia).
8
Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 28/09/2010
Regolamento n. 2
DISCIPLINA DELLA MOBILITÀ
DEGLI ASSEGNATARI NEGLI ALLOGGI ERP.
Art.1 Ambito di applicazione.
Le norme contenute nel presente regolamento si applicano agli
assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in tutti i casi
in cui si verifichi la necessità di procedere su richiesta o d’ufficio al
cambio di un alloggio nel rispetto di un utilizzo più razionale del
patrimonio abitativo pubblico e delle migliori condizioni di vita degli
assegnatari in rapporto alle mutate condizioni abitative, sociali e di
salute.
Art.2 Mobilità su richiesta dell’utente tramite graduatoria.
2.1 Criteri di priorità per la mobilità negli alloggi di ERP.
La mobilità su richiesta dell’assegnatario viene effettuata con le
seguenti priorità:
1. per richiedenti che, a causa dell’aggravarsi della situazione
sanitaria di uno o più componenti lo stesso nucleo familiare,
necessitino di alloggi tipologicamente compatibili con lo stato
di malattia dei congiunti;
2. per richiedenti già assegnatari di alloggi medi o grandi, definiti
ai sensi dell’art. 7 del regolamento comunale per
l’assegnazione di alloggi ERP, disposti a trasferirsi in alloggi
adeguati al numero dei componenti il proprio nucleo familiare;
3. per richiedenti che hanno ottenuto al momento della prima
assegnazione alloggi con caratteristiche tipologiche non del
tutto compatibili con le esigenze specifiche del nucleo
familiare, quali:
• livello del piano o mancanza dell’ascensore in
rapporto alle difficoltà motorie di un componente il
nucleo assegnatario;
• numero di camere da letto non adeguato al
rapporto di parentela del nucleo assegnatario;
• numero e sesso dei minori in rapporto al numero
delle camere da letto
4. situazioni di grave sovraffollamento venutesi a determinare
nel corso del tempo (minimo due anni).
5. per richiedenti che necessitano di avvicinamento al luogo di
lavoro ovvero di cura e assistenza qualora trattasi di persone
anziane o disabili o di persone affette da patologie che
richiedano terapie a lungo termine;
2.2 Requisiti.
Possono richiedere la mobilità tutti gli utenti ERP definitivi, residenti
nel Comune che:
siano in regola con il pagamento dei canoni locativi e altre
spese accessorie e\o condominiali,
non siano in regime di decadenza dall’assegnazione e
possiedano i requisiti previsti per la permanenza;
9
Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 28/09/2010
abbiano sottoscritto il contratto locativo dell’alloggio per
nuova assegnazione o cambio da almeno 24 mesi;
non abbiano violato le norme contenute nel regolamento
comunale d’uso degli alloggi di ERP per le quali sono state già
applicate le sanzioni 1 e 2 dell’art. 7 “Sanzioni” dello stesso
regolamento
2.3 Modalità di presentazione della Domanda e Formazione
della Graduatoria
Periodicamente, almeno una volta all’anno, la graduatoria degli
aspiranti al cambio alloggio, verrà aggiornata dalla competente
Commissione Tecnica Sovracomunale sulla base delle motivazioni e
documentazioni presentate nella domanda.
Le domande potranno essere presentate in ogni momento presso il
competente Ufficio Comunale o presso l’Ente Gestore sugli appositi
moduli e hanno validità annuale.
Per il Comune di Modena le domande potranno essere presentate dal
mese di gennaio al mese di dicembre di ogni anno solare
esclusivamente presso l’Ente gestore.
Per ogni graduatoria successiva occorre ripresentare la domanda.
Qualunque modifica, integrazione e correzione relativa al contenuto
della domanda potrà essere fatta valere dal richiedente in qualsiasi
momento prima della scadenza del termine di formazione della
graduatoria (31 dicembre di ogni anno).
Sulla base dei criteri di priorità per la mobilità negli alloggi di ERP di
cui al precedente punto 2-1 sono definiti i punteggi come riportato
dall’allegata tabella che forma parte integrante del presente
regolamento.
Sulla base delle situazioni dichiarate dal richiedente e documentate,
nei casi previsti dalle norme, l’Ente Gestore procede all’attribuzione
dei punteggi spettanti per ciascuna domanda.
La
graduatoria,
approvata
dalla
Commissione
Tecnica
Comunale/Sovracomunale, è annuale e viene esposta entro il mese di
gennaio successivo all’anno di raccolta delle domande, all' Albo dell’
Ente gestore e vale quale comunicazione agli interessati,
contemporaneamente ne è data informazione ai sindacati dell’
utenza.
Ogni graduatoria successiva al termine di chiusura del periodo di
raccolta delle domande (31 dicembre di ogni anno) costituisce la
graduatoria valida per la mobilità negli alloggi di ERP.
2.4 Commissione Tecnica Comunale/ Sovracomunale per la
Gestione Mobilità
Viene nominata una Commissione tecnica composta dai funzionari
dei Comuni, (e per il Comune di Modena del CAAD -centro per
l’adattamento ambienti di vita domestica), dell’Ente Gestore e delle
organizzazioni sindacali degli inquilini, che si riunisce con il compito di
accertare l’effettiva sussistenza dei requisiti e delle condizioni
10
Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 28/09/2010
dichiarate dal richiedente, di attribuire i punteggi previsti dalla tabella
allegata al presente regolamento approvando la graduatoria,
respingendo o accogliendo quindi le richieste contenute nelle
domande di mobilità.
Verificato il possesso e la permanenza dei requisiti la Commissione
procede alle proposte di mobilità ossia stabilisce per ciascun
potenziale aspirante al cambio, l’alloggio da assegnare nel rispetto
dell’ordine definito dalla graduatoria, delle esigenze abitative del
nucleo familiare e della necessità di razionalizzare l’uso del patrimonio
pubblico abitativo.
La segreteria operativa della suddetta Commissione è formata dagli
operatori di dell’Ente Gestore.
2.5
Procedura di Mobilità.
Individuazione degli alloggi da destinare alla Mobilità
Gli alloggi da destinare alla mobilità sono individuati tenendo conto
sia delle necessità connesse alle nuove assegnazioni sia alle esigenze
espresse dalla graduatoria della Mobilità e dalla mobilità d’ufficio.
Nell’ambito
della
programmazione
annuale
della
destinazione degli alloggi sarà definito il numero degli alloggi
da riservare alla mobilità.
In base alle decisioni assunte dalla Commissione, l’Ente Gestore
procede alle proposte di cambio dandone diretta comunicazione agli
interessati.
A seguito dell’accettazione formale da parte dell’assegnatario verrà
effettuata la mobilità.
Art.3 Mobilità d’ufficio.
La mobilità d’ufficio viene effettuata e può essere incentivata nei
seguenti casi:
a) per esigenze di ristrutturazione dell’alloggio occupato o dell’edificio
di cui esso faccia parte ai sensi dell’art.28 “Mobilità” della legge
regionale 8 agosto 2001 n.24;
b) situazioni di sottoutilizzazione o grave sovraffollamento
dell’alloggio per le quali il Comune decide la mobilità per esigenze di
razionalizzazione dell’uso del patrimonio pubblico di edilizia
residenziale pubblica;
c) a favore di persone anziane in alloggio all’interno della la stessa
scala o fabbricato o altro alloggio idoneo; in caso di cambio all’interno
dello stesso fabbricato la mobilità potrà avvenire solo nel rispetto
degli standard abitativi (o di un effettivo ridimensionamento in caso di
sottoutilizzo dell’alloggio).
d) presenza di condizioni sociosanitarie o relazionali tali da rendere
problematica la permanenza nell’alloggio;
La mobilità d’ufficio viene attivata dall’Ente Gestore sulla base
dell’istruttoria svolta e delle richieste presentate dagli uffici
competenti.
In caso di ristrutturazione o altri urgenti lavori di manutenzione che
richiedano lo spostamento degli inquilini, il Comune autorizzerà l’Ente
Gestore ad attivare piani di mobilità. In questo caso le spese di
tinteggiatura e di trasloco sono a totale carico del Comune se
l’assegnatario intende usufruire del servizio fornito dall’Ente Gestore.
11
Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 28/09/2010
Il Comune anche tramite l’Ente Gestore attua piani periodici di
razionalizzazione dell’uso del patrimonio ERP disponendo mobilità
d’ufficio per gli assegnatari che occupino alloggi sotto utilizzati o
sovraffollati.
Art.4 Mobilità Intercomunale.
Premessa la finalità istituzionale di soddisfare prioritariamente le
richieste dei residenti nei Comuni, l’Amministrazione Comunale in
accordo con le amministrazioni comunali di provenienza può attuare
mobilità d’ufficio solo per compensazione degli alloggi destinati al
cambio o di interscambio tra utenti residenti nei comuni interessati.
Per particolari situazioni la mobilità può essere effettuata per
compensazione anche non immediata previo accordo tra i Comuni.
Art.5 Mobilità all’interno dello stesso Comune.
E’consentito lo scambio consensuale di alloggio tra famiglie
assegnatarie che siano in possesso dei requisiti previsti per
la mobilità e previa verifica da parte dell’ente gestore del
rispetto degli standard abitativi e dell’autorizzazione
dell’ente proprietario.
Art.6 Sanzioni in caso di mancata accettazione del cambio di
alloggio.
La mobilità d’ufficio attivata ai sensi delle lettere a) b) e d) del
precedente art.3 deve essere, nei limiti del possibile, concordata con
l’assegnatario.
Nel caso in cui quest’ultimo rifiuti due proposte di alloggio adeguati
per il cambio è prevista l’applicazione dei seguenti provvedimenti:
•
•
•
Maggiorazione del canone di locazione in misura pari al 100% di
quello in applicazione e comunque non inferiore ad un minimo di:
- € 200 mensili per gli utenti in fascia protetta
- € 350 per le altre fasce.
corresponsione di eventuali spese legali e/o per danni arrecati in
caso di ritardo nell’avvio delle opere di ristrutturazione
disdetta del contratto alla prima scadenza e conseguente
attivazione dell’azione per la liberazione dell’alloggio.
Qualora il cambio venga proposto ad anziani ultrasettantacinquenni,
in caso di rifiuto non si applica il raddoppio del canone ed il minimo
comunque dovuto se non dopo un’ulteriore proposta di alloggio.
Nei casi di rifiuto non adeguatamente motivato della proposta di
cambio per la mobilità dì ufficio e per la mobilità su richiesta
dell’assegnatario, l’ente proprietario o gestore può richiedere il
rimborso delle spese amministrative sostenute per la procedura di
mobilità.
12
Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 28/09/2010
TABELLA DEI PUNTEGGI
(valida per la formazione della graduatoria Mobilità su
richiesta dell’assegnatario)
1. Inidoneità dell’alloggio
TOTALE
a)
per persone invalide con impossibilità a
deambulare senza l’aiuto permanente di un
accompagnatore (collegata al certificato di
invalidità)
b)
per persone anziane ultraottantenni che
occupano un alloggio a piani alti senza ascensore
PARZIALE
c)
per persone che presentano malattie
croniche e invalidanti che condizionano l’utilizzo
dell’alloggio
2. Ridimensionamento
d)
da alloggio grande ad alloggio mini per
n.f. composti da 1 o 2 componenti
e)
da alloggio grande ad alloggio medio per
n.f. così composti:
1 + 1 componenti
2 + 1 componenti
1 + 2 componenti
f)
da alloggio medio ad alloggio mini per
n.f. composti da 1 o 2 componenti
punti 10
punti 10
punti 8
punti 10
punti 8
punti 6
3. (solo per il Comune di Modena)
Prima assegnazione di alloggio ERP con
tipologia non del tutto compatibile con
esigenze specifiche del nucleo assegnatario
(è richiesto il biennio di permanenza e la
persistenza della condizione abitativa iniziale - i
punteggi “b” “c” non sono cumulabili tra loro)
a.
livello del piano inadeguato e/o
mancanza di ascensore
b.
mancanza di due o più camere da letto
c.
mancanza di una camera da letto
13
punti 10
punti 10
punti 8
Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 28/09/2010
4. Sovraffollamento
ALLOGGI MINI (ai sensi del regolamento
comunale sulle assegnazioni):
a.
oltre al/i genitore/i presenza di minore/i
con più di 12 anni
b.
oltre al/i assegnatario/i presenza di
adulto/i
ALLOGGI MEDI (ai sensi del regolamento
comunale sulle assegnazioni):
c.
oltre al/i genitore/i presenza di almeno
tre minori con più di 12 anni
d.
oltre agli assegnatari presenza di uno o
più adulti
5. Necessità di avvicinamento
per assistenza a persone anziane o
a.
punti 10
punti 10
punti 8
punti 8
punti 8
invalide
b.
per cure che necessitano di terapie a
lungo termine
c.
al luogo di lavoro
punti 8
punti 8
6. (solo per il Comune di Modena) .
Condizione complessiva di disagio
a.
b.
c.
elevato grado di disagio
medio grado di disagio
basso grado di disagio
punti 5
punti 3
punti 2
Tabelle di riferimento per altri Comuni (escluso Modena)
Tab. 1 GRAVE SOTTOUTILIZZO parametri
Composizione
Posti letto
Superficie
Canone minimo (in
nucleo
netta interna
caso di rifiuto
max.
cambio) euro/mese
ammessa in
mq.
1
2+1
55
Fascia. Protetta euro
200| Altre .Fasce
euro 350
2
2+2
59
F.P. 200| A.F. 350
1+1 o 2+1
2+2+1
79
F.P. 200| A.F. 350
2+2 o 1+1+1
2+2+2 e
89
F.P. 200| A.F. 350
+
14
Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 28/09/2010
Tab. 2 GRAVE SOVRAFFOLLAMENTO parametri
Composizione nucleo
Posti letto
Superficie netta interna
massima dell’alloggio in
mq.
1+1 o 3 persone
1
35
4 persone
2
49
5
2+1
60
6 e oltre
2+2
75
Tab. 3 Calcolo punteggi per Sottoutilizzo
Numero Persone
abitanti nell’ alloggio
Superf.
Int.mq
e/o posti
letto
1 persona
Fino a 29
1
superficie netta alloggio in mq.
da 30 a
da 46 a
da 66 a
da 80 a
45. 2
65 2+1
80
95
2+2
2+2+1
oltre 95
oltre 5 p.
l.
0
0
6
10
10
10
2 persone
0
0
0
6
10
10
3 persone
0
0
0
0
8
10
4 persone
0
0
0
0
8
10
5 persone
0
0
0
0
0
8
6 persone
e oltre
0
0
0
0
0
0
15
Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 28/09/2010
Tab 4 Calcolo Punteggi per Sovraffollamento
NUMERO ABITANTI NELL' ALLOGGIO
Superf. .mq
e/o posti
letto
1 persona
Fino a 29
1
da 30 a 45.
2
da 46 a 65
2+1
da 66 a 80
2+2
0
0
0
0
2 persone
0 PUNTI
0
0
0
3 persone
10 PUNTI
10 PUNTI
0
0
4 persone
10 PUNTI
10 PUNTI
0
0
5 persone
10 PUNTI
10 PUNTI
8 PUNTI
8 punti
6 persone
10 PUNTI
10 PUNTI
8PUNTI
8 PUNTI
7 persone
10 PUNTI
10 PUNTI
8 PUNTI
8 PUNTI
8 persone
e oltre
10 PUNTI
10 PUNTI
8 PUNTI
8 PUNTI
16
Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 28/09/2010
Regolamento n. 3
REGOLAMENTO PER LA SOSPENSIONE
DELLA DICHIARAZIONE DI DECADENZA
Art. 1
Ambito di applicazione.
Le norme contenute nel presente regolamento si applicano ai casi di seguito
rappresentati per i quali si verifichi la necessità di sospendere l’emissione
ovvero di riconfermare o meno il provvedimento di decadenza
dall’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.
Art. 2
Casi per i quali si prevede la sospensione delle dichiarazioni di
decadenza.
Ferme restando le norme previste dall’art.30, comma 1, lettere a) b) c) d) e)
f) g) h) della legge regionale 8 agosto 2001 n.24 nonché quanto stabilito
dall’art.6, comma 5 bis della legge regionale 3 giugno 2003 n.10, si
considerano ai fini della sospensione del provvedimento di decadenza le
seguenti situazioni:
1. abbandono motivato dell’alloggio per un periodo superiore a tre mesi da
parte di anziani con previsione di rientro nel proprio alloggio al momento
del riacquisto della propria autonomia;
2. morosità nel pagamento del canone di locazione o delle quote di
gestione dei servizi dovuta a gravi situazioni personali o familiari, nel
caso in cui esista la possibilità di sanarla attraverso un piano finanziario
di recupero del credito;
3. riacquisto del requisito relativo all’attività lavorativa previsto per i
cittadini extracomunitari;
4. inadempienza dell’obbligo di produrre le informazioni e documentazioni
dovute per l’accertamento del reddito e degli altri requisiti per la
permanenza a causa di gravi situazioni personali, di salute o familiari che
hanno determinato l’inadempienza medesima.
5. superamento per un solo anno dei limiti di reddito e dei valori di
patrimonio immobiliare previsti per la permanenza negli alloggi di edilizia
residenziale pubblica.
Art. 3
Termini di sospensione dell’emissione del provvedimento di
decadenza.
Per le situazioni di cui ai punti 1, 2, 4 e 5 del precedente art.2 la
sospensione dell’emissione del provvedimento di decadenza ha la durata
massima di un anno.
Il dirigente competente per materia definisce il periodo della sospensione
sulla base della documentazione acquisita nel corso del procedimento.
Per la situazione di cui al punto 3 del precedente articolo 2 il provvedimento
di sospensione dell’emissione della dichiarazione di decadenza perde
efficacia dal momento dell’emissione del provvedimento di espulsione da
parte delle autorità competenti a norma dell’art. 27 della legge 189 del 2002
o ad altro termine previsto dalla normativa vigente al momento
dell’emissione del provvedimento di decadenza.
Art.4
Canone.
17
Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 28/09/2010
Nei casi di sospensione del provvedimento di decadenza il canone applicato
sarà quello indicato dalla delibera regionale n.395 del 30 luglio 2002 e sue
eventuali, successive modificazioni.
Art. 5
Casi per i quali si prevede la non riconferma o la
riconferma delle dichiarazioni di decadenza
Su istanza motivata e documentata dell’interessato, in presenza di eventuale
riacquisto dei requisiti prescritti per la permanenza nell’ERP, ovvero di
rimozione dei fattori straordinari che hanno determinato l’avvio della
procedura di decadenza, si considerano ai fini della non riconferma o della
riconferma del provvedimento di decadenza le situazioni che hanno dato
luogo alla sospensione di cui al precedente art. 2.
18
Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 28/09/2010
Regolamento n. 4
Regolamento per l’autogestione dei servizi accessori e
degli spazi comuni da parte degli assegnatari degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica
TITOLO I
PREMESSA
Art.
Art.
Art.
Art.
Art
1 - L’autogestione dei servizi accessori e spazi comuni
2- Verifica delle condizioni per l’attuazione dell’autogestione
3 L’assegnatario associato nell’autogestione
4 - Assemblea costitutiva dell’autogestione
5 - Presa in consegna degli impianti e degli spazi comuni da parte del
presidente dell’autogestione
TITOLO Il
DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ ATTRIBUITE IN AUTOGESTIONE
Art. 6 - Attività attribuite in autogestione
Art. 7 - Delimitazione della tipologia e dell’area di attività di ciascuna
autogestione
Art. 8 - Oneri a carico degli assegnatari
Art. 9 - Manutenzione delle parti comuni
TITOLO III
RIPARTIZIONE, RISCOSSIONE E AMMINISTRAZIONE DEI FONDI DESTINATI
ALLA GESTIONE DEI SERVIZI ACCESSORI E DEGLI SPAZI COMUNI
Art.
Art.
Art.
Art.
10
11
12
13
-
Oneri a carico dell’assegnatario
Obblighi a carico dell’ente gestore
Ripartizione degli oneri e delle spese
Gestione e manutenzione delle parti comuni
TITOLO IV
Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 20 Art. 21 Art. 22 Art. 23 Art. 24 assegnatari
Organi dell’autogestione
L’unità di autogestione
Compiti dell’assemblea
Nomina e revoca del presidente dell’autogestione
Assemblea dell’unità di autogestione
Convocazione dell’assemblea dell’unità di autogestione
Verbale dell’assemblea
Il comitato di gestione
Compiti del presidente dell’autogestione
Rappresentanza
Ripartizione e riscossione delle quote di spesa degli
19
Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 28/09/2010
Art. 25 autogestione
Art. 26 Art. 27
Art. 28
Art. 29 Art. 30Art. 31Art. 32-
Mora dell’assegnatario nel pagamento delle quote di
Rendiconto dell’esercizio annuale di autogestione
Il Comitato di Complesso
Presidenza del Comitato di Complesso
Deposito delle somme riscosse
Assistenza tecnica, amministrativa e legale
Diritto di controllo
Revisione delle autogestioni già in atto
TITOLO I
PREMESSA
La partecipazione degli Assegnatari alla gestione degli spazi comuni e della
loro manutenzione può contribuire allo scopo di:
• migliorare la gestione complessiva del patrimonio (in particolare di
rendere più efficaci gli interventi di recupero degli alloggi non
occupati stabilmente o inoccupati);
• migliorare i rapporti con l’utenza;
• dare soluzione alle situazioni problematiche che si vengono a creare
e prevenire altri casi di sofferenza che possono pesare
sull’autogestione ed ostacolarne lo sviluppo;
• contribuire alla sorveglianza dell’andamento dei lavori di
manutenzione eseguiti da ditte appaltatrici per conto dell’A.C.E.R.
Per questi motivi l’Ente Gestore e le Organizzazioni Sindacali degli
Assegnatari si impegnano a estendere, valorizzare, migliorare e consolidare
l’esperienza di autogestione.
Art. 1 - L’autogestione dei servizi accessori e spazi comuni.
Ai sensi del Titolo III della Legge regionale 8 Agosto 2001 n° 24 per gli
immobili di edilizia residenziale pubblica nei quali la totalità delle unità
immobiliari sia stata assegnata in locazione, la gestione dei servizi accessori
e degli spazi comuni è attribuita ai nuclei assegnatari che la attuano in forma
di autogestione secondo i principi stabiliti dal presente regolamento.
Art. 2 - Verifica delle condizioni per l’attuazione della autogestione.
L’ente gestore, di concerto con le organizzazioni sindacali degli assegnatari
più rappresentative su base provinciale, anche su richiesta degli Assegnatari,
si impegna a verificare per ogni immobile del patrimonio, l’esistenza delle
condizioni necessarie affinché la gestione dei servizi possa essere
efficacemente attuata dagli Assegnatari.
Art.3 - L’assegnatario associato nell’autogestione.
L’attività di autogestione è svolta dagli assegnatari secondo i principi di
autorganizzazione.
La qualità di membro associato di ciascuna unità di autogestione è di diritto
connessa all’assegnazione dell’alloggio.
Art. 4 - Assemblea costitutiva dell’autogestione
L’ente gestore, compiuti gli accertamenti di cui all’articolo precedente,
convoca per ogni fabbricato o per un insieme di parti di immobili idonei a
costituire una unità di autogestione, l’assemblea di costituzione degli organi
di cui al Titolo IV del presente regolamento.
L’ente gestore deve, altresì, convocare l’assemblea di costituzione di cui al
comma precedente su richiesta di almeno un terzo degli assegnatari componenti l’unità di autogestione entro tre mesi dalla loro richiesta.
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Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 28/09/2010
L’avviso della convocazione viene inviato con lettera semplice o con
raccomandata, anche a mano , via fax o e-mail , che deve pervenire a
ciascun assegnatario almeno dieci giorni prima della data di convocazione
dell’assemblea ed affisso negli appositi spazi comuni riservati alle
comunicazioni.
L’assemblea è validamente costituita con la partecipazione della metà più
uno degli aventi diritto.
Al fine di consentire la partecipazione all’assemblea senza diritto di voto, alle
rappresentanze sindacali degli assegnatari, l’ente gestore invia alle stesse
copia dell’avviso di convocazione alle rappresentanze sindacali degli
assegnatari più rappresentative su base provinciale
E’ possibile costituire l’Autogestione in fase di consegna degli alloggi o di
sottoscrizione del contratto di locazione
Art. 5 - Presa in consegna degli impianti e degli spazi comuni da
parte del presidente dell’autogestione
Costituiti gli organi previsti dal presente regolamento, l’ente gestore
consegna al presidente dell’autogestione l’elenco dei beni attribuiti in
godimento comune agli assegnatari, corredato dalla descrizione, per ciascun
bene, delle caratteristiche tecniche, stato di conservazione, qualità e vetustà.
L’ente gestore consegna inoltre al presidente dell’autogestione l’elenco,
corredato dalla descrizione tecnico-funzionale ove necessario, dei servizi accessori e degli spazi comuni la cui gestione è affidata agli assegnatari, ivi
compreso l’elenco degli assegnatari stessi, nonché copia di atti, contratti,
convenzioni in essere, tabelle millesimali e piani di riparto in uso.
TITOLO II
DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA’ ATTRIBUITE IN AUTOGESTIONE
Art. 6 - Attività attribuite in auto gestione.
La gestione dei servizi accessori e degli spazi comuni degli immobili di
edilizia residenziale pubblica, attribuita agli assegnatari, è riferita a: custodia
e portierato, pulizia, riscaldamento, ascensore, spazi destinati a verde o a
cortile, spazi coperti ad uso ricreativo, sociale e di servizio, spazi a percorsi
comuni per parcheggio autovetture ed altri veicoli, consumi di acqua e di
energia elettrica relativi a parti comuni, pulizia fognatura, ed eventuali altri
da individuarsi da parte dell’ente gestore d’intesa con le autogestioni
interessate.
Art. 7 - Delimitazione della tipologia e dell’area di attività di
ciascuna autogestione.
L’ente gestore - unitamente alle organizzazioni sindacali – annualmente:
• individua le unità di autogestione, i relativi servizi accessori e gli
spazi comuni, la cui gestione e manutenzione è affidata agli
assegnatari;
• verifica l’attività svolta dalle singole autogestioni l’andamento di tale
esperienza, apportandovi le necessarie modifiche;
• verifica la tenuta contabile.
L’ente gestore deve comunicare alla proprietà le valutazioni effettuate. In
caso di valutazione negativa di un’autogestione ne informa la proprietà che
provvederà alla convocazione dell’assemblea degli inquilini per la nomina di
un altro amministratore.
Art. 8 - Oneri a carico degli assegnatari.
Le competenze e i relativi oneri di gestione e di manutenzione dei servizi
accessori e degli spazi comuni a carico degli assegnatari sono individuati nel
relativo regolamento comunale dì ripartizione tra ente gestore e assegnatari.
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Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 28/09/2010
Art. 9 - Manutenzione sulle parti comuni.
All’ente gestore e all’autogestione, per le rispettive competenze, è riservato il
compito di eseguire le opere di manutenzione, le opere di risanamento, di
ammodernamento, di ristrutturazione ed ogni altra opera necessaria al
mantenimento della funzionalità o destinata ad innovare o migliorare gli
immobili assegnati, giusto quanto disposto dal regolamento comunale di
ripartizione degli oneri tra ente gestore e assegnatari.
Ai sensi del combinato disposto dell’art.22 (2°comma) ed art. 25 (6° comma
) della Legge regionale 8/8/2001 n° 24, l’Ente Gestore favorisce
l’autogestione con possibilità di estenderla alla manutenzione ordinaria, nei
limiti stabiliti con apposito protocollo per ogni singola Autogestione, sentite
le OO.SS dell’utenza.
In base al suddetto protocollo potranno essere trasferite all’Autogestione i
seguenti interventi le cui spese saranno ripartite come da regolamento di
ripartizione degli oneri:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tinteggiatura delle parti comuni dei fabbricati, dei corridoi, delle
soffitte, delle cantine, atri e porticati, di norma ogni 10 anni;
Verniciatura a smalto dei portoni delle autorimesse, delle
ringhiere, delle inferriate, delle cancellate, delle porte di accesso
alle cantine, alle soffitte ed agli appartamenti, di norma ogni 8
anni;
Tinteggiatura dei vani scala, per la quota del 60% a carico della
proprietà, da affidarsi esclusivamente ad idonea ditta qualificata,
di norma ogni 10 anni;
Servizio di derattizzazione;
Potatura di alberi di alto fusto, di norma ogni 4 anni;
Fornitura di attrezzature per la corretta gestione dell’area verde:
carriole, vanghe, badili, zappe, tubo di gomma, motofalciatrice,
solo però in presenza di persona specificatamente incaricata
della loro custodia ed uso;
Fornitura di materiali inerti per la sistemazione delle aree
cortilive;
Sostituzione di coperchi, lapidi, caditoie dei condotti fognari
nelle aree cortilive;
Riparazione reti metalliche di recinzione;
Altri piccoli interventi di manutenzione, previa intesa con l’ufficio
manutenzione dell’A.C.E.R.
Altri tipi di intervento, ove è richiesta particolare sicurezza e competenza,
sono ammissibili se preventivamente e specificamente autorizzati
dall’A.C.E.R..
In tali casi, comunque, ai Presidenti delle Autogestioni è affidata la
sorveglianza dell’andamento dei lavori di manutenzione eseguiti dalle ditte
appaltatrici per conto dell’A.C.E.R., ricevendo copia del capitolato dei lavori
da eseguire e col compito di segnalare al servizio tecnico dell’A.C.E.R.
eventuali disfunzioni relativamente a:
•
•
Palesi violazioni delle norme antinfortunistiche;
Comportamenti, da parte delle ditte nell’esecuzione dei lavori, che
producano maggior disagio per gli assegnatari rispetto agli accordi
presi.
TITOLO III RIPARTIZIONE, RISCOSSIONE E AMMINISTRAZIONE DEI FONDI
DESTINATI ALLA GESTIONE DEI SERVIZI ACCESSORI E DEGLI
SPAZI COMUNI
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Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 28/09/2010
Art. 10 - Oneri a carico dell’assegnatario.
L’assegnatario, oltre a corrispondere il canone di Locazione, ha l’obbligo di
corrispondere per quota, secondo la ripartizione disciplinata ai successivi
articoli 12 e 13, le somme relative agli oneri di amministrazione gestione e
manutenzione dei servizi accessori e spazi comuni di cui agli art. 8 e 9 del
presente regolamento.
Art. 11 - Obblighi a carico dell’ente gestore.
L’ente gestore, qualora l’autogestione non vi provveda direttamente,
addebita - in base ai dati forniti dalle autogestioni medesime - sulle bolle di
riscossione del canone di locazione degli assegnatari interessati le quote
relative ai servizi accessori, effettuando i relativi versamenti.
L’ente gestore ha l’obbligo di recuperare la morosità a carico degli
assegnatari senza oneri per l’autogestione ed anticipando alla medesima le
quote a questa pertinenti.
Nei confronti dell’assegnatario inadempiente si applicheranno le disposizioni
del Titolo III°, Capo III della Legge Regionale 8/8/2001 n° 24
Gli assegnatari che si rendono morosi nel pagamento delle quote relative ai
servizi accessori, sono considerati a tutti gli effetti inadempienti degli
obblighi derivanti dal contratto di locazione.
Art. 12 - Ripartizione degli oneri e delle spese.
Le spese di cui all’Art. 8 vengono sostenute dagli assegnatari in misura
proporzionale al valore della porzione di immobile loro assegnata in
godimento.
Se si tratta di cose destinate a servire gli assegnatari in misura diversa, le
spese sono suddivise secondo piani di riparto redatti secondo criteri di
proporzionalità dell’uso.
Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti
destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese specificate all’
Art. 8, relative alla gestione ed alla manutenzione dei servizi accessori e
spazi comuni sono a carico del gruppo di assegnatari che ne trae utilità.
Art. 13 - Gestione e manutenzione delle parti comuni
La ripartizione tra gli assegnatari delle spese di gestione e di manutenzione
nonché dei servizi di cui all’Art. 8 è rapportata di norma alla porzione dì
millesimi in godimento.
In caso di alloggi vuoti da persone e da cose (alloggi in attesa di
assegnazione, ristrutturazione, ecc.), per i medesimi le spese accessorie
sono dovute dall’ente gestore.
TITOLO IV
Art. 14 - Organi dell’autogestione.
Sono organi dell’unità di autogestione:
1) l’assemblea degli assegnatari;
2) il comitato di gestione;
3) il presidente dell’autogestione.
Sono organi del complesso di autogestione:
• il comitato di complesso;
• il presidente di complesso.
Art. 15 - L’unità di autogestione.
Costituisce una unità di autogestione, l’insieme degli assegnatari di porzioni
di immobili parte dello stesso fabbricato.
Hanno diritto di partecipare all’assemblea tutti gli assegnatari di ciascuna
unità di autogestione e l’ente gestore per gli alloggi non assegnati.
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Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 28/09/2010
Le relative funzioni possono comunque essere delegate in forma scritta ad
un familiare, nonché ad altro assegnatario dell’autogestione, con il limite di
n. 4 deleghe per ciascun delegato.
Art. 16 - Compiti dell’assemblea.
L’assemblea dell’autogestione elegge il comitato ed il proprio presidente che
ne dirige i lavori. Egli ha anche il compito di presiedere il comitato di
gestione per l’espletamento delle sue funzioni.
L’assemblea dell’autogestione provvede:
1) alla elezione, conferma, revoca e definizione del rimborso al presidente
dell’autogestione;
2) alla approvazione dei preventivi annuali di spesa e del piano di
ripartizione tra gli assegnatari delle unità di autogestione e del complesso di
autogestione, nonché dei criteri di erogazione degli acconti;
3) all’approvazione dei rendiconti annuali del complesso e dell’unità di
autogestione presentati rispettivamente dal presidente di complesso e dal
presidente dell’unità di autogestione, nonché al recupero ed all’impiego degli
eventuali residui attivi e passivi di gestione;
4) a deliberare i programmi delle opere di gestione e manutenzione dei
servizi accessori e spazi comuni di cui all’art. 8 del presente regolamento;
5) a disciplinare l’uso delle cose assegnate in godimento comune e la prestazione dei servizi all’interno dell’area di autogestione;
6) a nominare il comitato di gestione;
7) a nominare tra i componenti il comitato di gestione un vice presidente per
lo svolgimento delle funzioni del presidente nei casi di impedimento o di
assenza del presidente stesso;
8) ad approvare l’esperimento delle eventuali azioni legali contro gli
assegnatari e contro i terzi proposte dal presidente.
E’ facoltà dell’assemblea non procedere alla nomina del comitato di gestione
nelle unità di autogestione il cui numero di alloggi sia inferiore a 24.
All’assemblea degli assegnatari possono partecipare, senza diritto di voto,
l’ente proprietario e gestore e le rappresentanze sindacali degli assegnatari.
L’ente gestore partecipa con diritto di voto alle assemblee delle unità di
autogestione in cui vi siano alloggi non assegnati.
Art. 17 - Nomina e revoca del presidente dell’autogestione.
Gli assegnatari di ciascuna unità di autogestione eleggono al proprio interno
il presidente.
Il presidente dell’autogestione dura in carica due anni e può essere
confermato. L’assemblea può in ogni tempo revocarlo con provvedimento
motivato.
Al Presidente dell’autogestione si riconosce il rimborso per le spese vive da
egli sostenute per telefono, benzina, ecc. e può essere erogata una
indennità nella misura determinata dall’assemblea degli assegnatari, con
l’onere a carico degli stessi.
Le deliberazioni relative alla nomina, revoca e conferma del presidente sono
prese con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli
intervenuti aventi diritto al voto e almeno la metà del valore dell’edificio.
Art. 18 - Assemblea dell’unità di autogestione.
L’assemblea è regolarmente costituita con l’intervento di tanti assegnatari
che rappresentino i due terzi del valore del fabbricato o dell’insieme di parti
di immobili costituenti l’unità di autogestione.
Se l’assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l’assemblea di
seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima
ed in ogni caso non oltre 10 giorni dalla medesima; la deliberazione è valida
se riporta un numero di voti che rappresenti un terzo degli assegnatari ed
almeno un terzo del valore del fabbricato o dell’insieme di parti di immobili
costituenti l’unità di autogestione.
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Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 28/09/2010
L’assemblea non può deliberare se non constata la regolarità della
comunicazione dell’avviso di convocazione degli Assegnatari.
Delle deliberazioni dell’assemblea si redige apposito verbale nell’apposito
registro tenuto dal presidente.
L’assemblea è convocata dal presidente dell’autogestione.
Questi ha l’obbligo di convocarla oltre che alle scadenze previste dal
presente regolamento ogni qualvolta ne facciano richiesta un gruppo di
assegnatari rappresentanti almeno un terzo del valore dell’edificio assegnato
in godimento.
Art. 19 - Convocazione dell’assemblea dell’unità di autogestione.
L’avviso di convocazione deve pervenire agli assegnatari almeno dieci giorni
prima della data fissata per l’adunanza.
Gli avvisi di convocazione debbono contenere la data, l’ora, il luogo e
l’indicazione degli argomenti da trattare (ordine del giorno) e vanno
recapitati all’indirizzo dell’assegnatario presso l’appartamento assegnato.
Al fine di consentire la partecipazione, senza diritto di voto, delle
rappresentanze sindacali degli assegnatari, copia dell’avviso deve essere e
rimanere affissa negli appositi spazi comuni riservati alle comunicazioni e
inviata alle rappresentanze sindacali. Una copia dell’avviso di convocazione
deve essere inviata all’ente gestore
Art. 20 - Verbale dell’assemblea.
Il presidente, constatata la regolarità dell’assemblea, nomina un segretario,
che deve essere scelto fra i partecipanti all’adunanza. Questi annota
sull’apposito registro dei verbali le deliberazioni dell’assemblea e le eventuali
dichiarazioni di cui venisse richiesta l’inserzione a verbale.
Per le impugnazioni delle deliberazioni dell’assemblea si applica quanto
previsto dall’art. 1137 del Codice civile.
ll verbale dei lavori dell’assemblea degli assegnatari verrà firmato dal presidente e dal segretario. Copia del verbale verrà trasmessa con lettera
semplice agli assegnatari assenti.
Art. 21 - Il comitato di gestione.
Il comitato opera collegialmente. Dura in carica due anni e può essere
riconfermato.
E’ compito del comitato operare per il migliore funzionamento dei servizi in
autogestione e per la miglior tenuta degli spazi comuni interni ed esterni,
segnalando al presidente, all’assemblea ed eventualmente all’ente gestore,
le carenze riscontrate.
I membri del comitato collaborano, altresì, sia congiuntamente che
disgiuntamente, col presidente nello svolgimento delle attività di cui ai punti
1), 2), 3), 4), 8) e 10) dell’art. 22, nonché delle altre attività per le quali il
presidente stesso ritiene di avvalersi della loro collaborazione; in particolare
debbono:
1) fare osservare le norme regolamentari per l’uso e manutenzione degli
alloggi e parti comuni;
2) concorrere a mettere in atto le riparazioni relative ai servizi accessori ed
agli spazi comuni, assicurandone la piena funzionalità;
3) provvedere al buon uso dei servizi accessori e spazi comuni curandone la
conduzione tecnica.
Nell’assolvimento dei loro compiti i membri del comitato possono richiedere
la collaborazione degli assegnatari disponibili.
L’attività del comitato è coordinata dal presidente.
Art. 22 - Compiti del presidente dell’autogestione.
Il presidente dell’autogestione, che ha la rappresentanza degli interessi
sociali degli assegnatari nei rapporti con le istituzioni e con l’ente gestore,
deve:
25
Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 28/09/2010
1) eseguire le deliberazioni dell’assemblea degli assegnatari e curare
l’osservanza regolamento comunale per l’uso degli alloggi e degli spazi
comuni; segnalare all’Ente gestore gli alloggi inoccupati del, sottooccupati od
occupati abusivamente
2) riscuotere le quote di partecipazione alle spese degli assegnatari e, se
corrisposti, i contributi dell’ente gestore;
3) riscuotere dagli assegnatari le quote dì eventuali spese legali a carico
dell’autogestione, suddivise per millesimi;
4) erogare le spese occorrenti per le attività di cui all’at 8 del presente
regolamento;
5) rendere conto della sua gestione alla fine di ogni anno all’assemblea degli
assegnatari ed all’ente gestore;
6) convocare a presiedere l’assemblea degli assegnatari da tenersi almeno
una volta l’anno;
7) stipulare, ove occorra, i contratti necessari per l’erogazione dei servizi
comuni nonché porre in essere ogni altro atto necessario per l’attività di
gestione;
8) curare la gestione contabile dell’autogestione;
9) conservare ed aggiornare il libro cassa dell’autogestione con evidenziazione delle entrate ed uscite;
10) rappresentare l’unità di autogestione in seno al comitato di complesso;
11) conservare il registro dei verbali dell’assemblea degli Assegnatari.
Il presidente, per lo svolgimento delle funzioni indicate in particolare ai
precedenti punti 1), 2), 3), 4), 8) e 10), si avvale della collaborazione e del
contributo del Comitato di gestione.
Nel caso in cui non sia stato eletto un comitato di gestione il Presidente
dell’Autogestione ne assolve i compiti e le funzioni previste all’art. 21.
Per gli alloggi facenti parte dell’autogestione che si rendessero liberi o
inutilizzati, il Presidente dell’Autogestione si farà promotore di segnalare la
situazione al proprietario e/o ente gestore. A tale segnalazione dovrà essere
dato riscontro, per iscritto, entro 30 giorni, indicando i provvedimenti in
corso e gli eventuali interventi manutentivi programmati
Art. 23 - Rappresentanza.
Nei limiti dei poteri conferitigli all’articolo precedente, il presidente ha la
rappresentanza dell’autogestione, e la facoltà di agire in giudizio previa
approvazione dell’assemblea prevista dal precedente art. 16.
Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione il cui contenuto
rientri nell’ambito delle attribuzioni dell’autogestione e del presidente.
A lui sono notificate le citazioni ed i provvedimenti dell’autorità
amministrativa. Qualora il contenuto di questi esorbiti dalle attribuzioni del
presidente, questi è tenuto a darne senza indugio notizia agli assegnatari ed
all’ente gestore.
Art. 24 - Ripartizione e riscossione delle quote di spesa degli
assegnatari.
Il presidente dell’autogestione provvede, sulla base della ripartizione per
millesimi di cui agli articoli precedenti, ad attribuire a ciascun assegnatario le
quote di spesa per la manutenzione e la gestione dei servizi di cui agli artt. 8
e 9 del presente regolamento. A tal fine viene inviato avviso di pagamento a
ciascun assegnatario secondo scadenze periodiche definite dall’Assemblea,
comunque non superiore a quattro mesi.
Gli assegnatari sono tenuti al pagamento delle quote, nelle forme richieste
alle scadenze fissate e comunque non oltre dieci giorni dal ricevimento
dell’avviso di pagamento. Decorso tale termine all’assegnatario vengono
applicati gli interessi legali.
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Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 28/09/2010
Il presidente comunica senza indugio l’inadempimento dell’assegnatario
all’ente gestore.
Gli assegnatari sono tenuti al pagamento delle quote, nelle forme richieste
ed alle scadenze fissate e comunque non oltre dieci giorni dal ricevimento
dell’avviso di pagamento. Decorso tale termine all’assegnatario vengono
applicati gli interessi legali.
Art.25- Mora dell’assegnatario nel pagamento delle quote di
autogestione.
L’ente gestore ,in caso di ritardo o di mora dell’assegnatario nel pagamento
delle quote relative alle opere di manutenzione e di gestione dei servizi di cui
all’Art. 8 senza pregiudizio per l’esercizio dell’azione nei confronti
dell’assegnatario stesso, versa al presidente dell’autogestione le somme non
pagate.
Art. 26 - Rendiconto dell’esercizio annuale di autogestione.
L’esercizio dell’autogestione decorre di norma dal 1° luglio di ogni anno e
termina il 30 giugno dell’anno successivo. Il presidente dell’autogestione é
tenuto a presentare all’assemblea, da convocare entro 90 giorni dalla
chiusura, il rendiconto annuale della gestione compiuta ed il preventivo per
la gestione dell’anno successivo.
I documenti della compiuta gestione dovranno restare a disposizione degli
assegnatari che volessero prenderne visione, presso il presidente
dell’autogestione, nei dieci giorni precedenti l’assemblea.
Insieme all’avviso di convocazione di ogni assemblea che si riferisca a conti
di gestione il presidente dell’autogestione deve inviare agli assegnatari ed
all’ente gestore copia del rendiconto o del preventivo sul quale l’assemblea è
chiamata a decidere.
Art. 27 - Il comitato di complesso.
I servizi e le opere di manutenzione comuni a più unità di autogestione sono
amministrati collegialmente dal comitato di complesso al quale partecipano
di diritto i presidenti di ciascuna unità di autogestione interessata al servizio
ed alla manutenzione e, limitatamente alle eventuali parti non affidate in
autogestione, l’ACER o l’amministratore del condominio. ll voto dei membri
del comitato di complesso si esprime in millesimi corrispondenti a ciascuna
delle unità di autogestione da essi rappresentate.
I membri del comitato di complesso eleggono al proprio interno il
presidente. ll presidente del comitato di complesso dura in carica due anni e
può essere confermato. Il comitato può in ogni tempo revocarlo.
Art. 28 - Presidenza del comitato di complesso.
La prima adunanza del comitato di complesso è convocata dal più anziano
dei presidenti dì autogestione al fine di eleggere al proprio interno il
presidente.
Art. 29- Deposito delle somme riscosse.
Il presidente quale rappresentante dell’autogestione provvede all’apertura,
presso un istituto bancario o presso il servizio postale, di un conto corrente
intestato all’autogestione, da utilizzarsi per la riscossione ed il deposito delle
quote a carico degli assegnatari o dei contributi, relativi alle attività di spesa
di cui all’art. 8 del presente regolamento, a carico dell’ente gestore.
Provvede, altresì, all’apertura di un secondo conto corrente intestato
all’autogestione da utilizzarsi per la riscossione ed il deposito delle somme
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Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 28/09/2010
eventualmente attribuite dall’ente gestore a norma dell’art. 9, secondo
comma, del presente regolamento.
Art. 30 - Assistenza tecnica, amministrativa e legale.
Al fine di consentire la corretta ed efficiente attuazione dell’autogestione,
l’ente gestore fornisce alle autogestioni la necessaria assistenza tecnica,
amministrativa e legale, definendone, sentite le organizzazioni sindacali, le
opportune forme , modalità e costi in apposito protocollo di riferimento per
prestazioni e tariffe.
Art. 31 - Diritto di controllo.
L’ente gestore può accertare in ogni tempo, anche con accesso in luogo, lo
stato di manutenzione dei servizi e degli spazi attribuiti in autogestione.
In caso di particolari esigenze o difficoltà l’ente gestore, sentite le
organizzazioni sindacali, può sospendere l’amministrazione in autogestione
per il periodo di tempo necessario a rimuovere le cause ostative, previa
convocazione dell’assemblea degli Assegnatari.
Art. 32 - Revisione delle autogestioni già in atto.
L’ente gestore, d’intesa con le organizzazioni sindacali ed i rappresentanti
degli assegnatari promuove la revisione e l’adeguamento delle autogestioni
già in atto, in armonia con i principi contenuti nel presente regolamento.
28
Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 28/09/2010
Regolamento n. 5
REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI ONERI
FRA ENTE PROPRIETARIO ED ASSEGNATARI
PREMESSA
L’art. 25 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24 “Disciplina generale dell’intervento pubblico nel settore abitativo” al comma 6 - lettera B - stabilisce che
il Comune, sentite le parti sociali, sulla base dei criteri determinati con delibera del Consiglio Regionale, disciplina con apposito regolamento la
ripartizione degli oneri tra l’ente gestore e gli assegnatari.
Pertanto il presente regolamento, fatti propri i criteri individuati dalla delibera del Consiglio Regionale 30 luglio 2002 n. 390, si propone di
elencare la tipologia dei lavori e delle forniture, distinte per le singole voci, e correlativamente il destinatario della spesa o eventualmente la
percentuale di suddivisione della stessa tra essi, tenendo conto anche che i rapporti fra locatore e conduttore in tema di riparazioni sono
regolati dagli articoli del Codice Civile in materia e dalle norme di uso locale.
Ambito di applicazione: sono da ritenersi soggetti alle norme del presente regolamento sia gli alloggi concessi in godimento esclusivo sia le parti
dell’immobile concesse in uso o godimento comune .
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Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 28/09/2010
CRITERI GENERALI
Ai fini della ripartizione degli oneri di gestione e manutenzione fra Ente proprietario e assegnatari si stabiliscono i seguenti criteri di carattere
generale.
Sono a carico dell’Ente proprietario:
• ogni intervento di restauro, di ristrutturazione, di ampliamento e di sopraelevazione dell’immobile, la manutenzione programmata volta a
ricostituire e a incrementare la qualità edilizia e tecnologica dell’immobile comprese le sostituzioni per vetustà non dovute a mancanza di
regolare manutenzione;
• la manutenzione e il pronto intervento di componenti edilizi o loro porzioni, di finiture o loro parti, degli impianti o loro componenti, che
necessitino di riparazioni e/o sostituzioni per cause indipendenti dall’uso degli assegnatari;
• le tasse immobiliari statali e comunali e i contributi per i consorzi di bonifica;
Sono a carico dell’assegnatario:
• gli oneri per le opere di normale e regolare mantenimento d’uso, per la manutenzione e il pronto intervento di componenti edili o loro
porzioni, finiture o loro parti, impianti o loro componenti, che necessitino di riparazioni e/o sostituzioni per cause dipendenti dall’uso o per
danni provocati dagli assegnatari, loro conviventi o da eventuali terze persone presenti occasionalmente all’interno dell’alloggio o delle
parti comuni condominiali;
• gli oneri per le pulizie necessarie per l’uso dei locali assegnati, gli spazi comuni interni ed esterni, la pulizia e manutenzione degli spazi
verdi, delle piante e degli alberi, delle fognature verticali e orizzontali, delle canne fumarie, ecc.;
• le spese condominiali di competenza degli stessi assegnatari come previsto dall’amministrazione condominiale (sia essa gestione diretta
dell’Ente Gestore o di terzi amministratori di condominio e derivante da Autogestione);
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Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 28/09/2010
•
di norma qualsiasi intervento che si rendesse necessario, compreso la demolizione, di componenti edilizi e loro porzioni, di finiture o loro
parti, di impianti o loro componenti, costruiti o modificati direttamente dagli assegnatari in assenza o in difformità di autorizzazione
dell’Ente proprietario/gestore.
Le innovazioni o migliorie apportate dagli utenti nel corso del rapporto di locazione, che comunque devono essere preventivamente autorizzate
dall’Ente Gestore, sono a loro completo carico senza possibilità di richiedere rimborsi o compensazioni di ogni genere.
Verificandosi interventi di carattere straordinario che per espressa previsione dei regolamenti comunali, per loro natura, per economicità, o per altri motivi,
possono comprendere sia oneri a carico dell’Ente proprietario, sia oneri a carico dell’assegnatario, si procederà alla ripartizione fra le parti in relazione alle
percentuali del presente regolamento o, in assenza della specifica casistica, alle singole componenti di costo attribuibili in base ad un accordo preliminare
sottoscritto anche dai sindacati degli inquilini su richiesta dell’assegnatario;
Per gli oneri percentualmente a carico degli utenti, vale la regola che, nella eventualità di cambio alloggio in costanza di contratto, tali oneri
vengono sostenuti una volta sola nell’arco dei 24 mesi.
Il presente Regolamento costituisce parte integrante del contratto di locazione
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Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 28/09/2010
Tipologia dei lavori e delle forniture, distinte per le singole voci
CAPO I - MANUTENZIONE E FORNITURE IN GENERE RELATIVE ALLE PARTI COMUNI
art. 1
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Strutture murarie, scale, atrii
Coperture
Fognature e Scarichi
Cortili e Giardini
Impianto centrale di riscaldamento e produzione acqua calda corrente
Ascensore
Impianto sollevamento acqua
Impianto addolcimento acqua
Impianto di illuminazione e suoneria - parti comuni
Impianto centralizzato tv
CAPO II - MANUTENZIONE E FORNITURE ALL’INTERNO DELL’UNITA’ IMMOBILIARE
art. 11
art. 12
Impianto elettrico
Impianto idrico/sanitario/gas
32
Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 28/09/2010
art.
art.
art.
art.
art.
art.
13
14
15
16
17
18
Riscaldamento e produzione di acqua calda per impianti autonomi
Pareti e soffitti: intonaci, tinte, vernici e parati
Pavimenti e rivestimenti
Serramenti e infissi
Apparecchi di estrazione e ventilazione locali
Oneri amministrativi
33
Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 28/09/2010
CAPO 1 -MANUTENZIONE E FORNITURE IN GENERE RELATIVE ALLE PARTI COMUNI
A CARICO DELL’ENTE PROPRIETARIO
A CARICO DEGLI ASSEGNATARI IN LOCAZIONE
ART. 1 - STRUTTURE MURARIE - SCALE - ATRII
1.a - Interventi sulle strutture dello stabile
1.b - Riattamento di finiture relative alle parti comuni danneggiate
dall’utente o da terzi per servizi forniti allo stesso.
2.a - Revisione degli infissi nell’ambito dei programmi di
manutenzione straordinaria concertati
2.b - Riparazione degli infissi per i comuni guasti dovuti all’uso e non
da difetti di installazione
3..a - Ripristino delle opere fisse di completamento delle parti
comuni dello stabile ( cornicioni, balconi, marciapiedi, bancali ,
cornici, intonaci, rivestimenti, tinteggiature ecc. )
3.b - Installazione e sostituzione di tappeti e guide .
4.a – Ispezioni straordinarie e collaudi eseguiti dagli Enti preposti e
relative tasse di concessione ( VV.FF. ).
4.b – Verifiche periodiche eseguite dagli Enti preposti e relativi
oneri, escluso i rinnovi dei certificati di prevenzione incendi
5.a - Ricarica o sostituzione degli estintori e mantenimento
efficienza manichette antincendio installate nelle parti comuni
in
5.b - Ricarica o sostituzione degli estintori e mantenimento in
efficienza manichette antincendio installate nelle parti comuni, in caso
di manomissione o sottrazione.
6.a - Verniciatura e tinteggiatura delle parti comuni interne al 60%
(scale, corridoi, cantine, lavanderie ed infissi di uso comune) di norma
ogni 10 anni.
6.b - Verniciatura e tinteggiatura delle parti comuni interne al 40%
(scala, lavanderia, corridoi, cantine, infissi di uso comune) di norma
ogni dieci anni. A totale carico in caso di danni causati da incuria.
34
Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 28/09/2010
Verniciatura e tinteggiatura delle parti comuni esterne previa
valutazione tecnica o fornitura del materiale occorrente.
Verniciatura e tinteggiatura delle parti comuni in presenza di
fornitura del materiale occorrente.
.
7.a - - Sostituzione vetri delle parti comuni (vetri, vani scala, sale
riunioni, lavanderia ecc.) per i danni, escluso incuria, derivanti da
eventi atmosferici o naturali rientranti nelle coperture assicurative in
corso, nonché da difetti di installazione,
7.b - Sostituzione vetri delle parti comuni (vetri, vani scala, sale
riunioni, lavanderia ecc.) eccezion fatta per i danni derivanti da eventi
atmosferici o naturali, nonché da difetti di installazione.
A CARICO DELL’ENTE PROPRIETARIO
A CARICO DEGLI ASSEGNATARI IN LOCAZIONE
ART. 2
COPERTURE
1.a - Ripristino di tetti, terrazzi, camini e sostituzione di lucernari
1. b - Riparazione di tetti , terrazzi, lucernari per danni causati da
negligenza ed in particolare
in conseguenza di installazione di
antenne.
2.a - Interventi su tutte le opere da lattoniere.
2.b - Riparazione alle grondaie per i motivi di cui sopra. Pulizia di
pluviali e relativi pozzetti.
3.a - Installazione parafulmini ove previsto dalla legge
35
Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 28/09/2010
ART. 3
FOGNATURE E SCARICHI
1.a - Ripristino di tubazioni e condutture costituenti scarichi comuni
all’interno del fabbricato
1.b - Riparazione delle colonne montanti per guasti dovuti a
negligenza di uso e colpa.
2.a - Rifacimento o ripristino della rete di fognatura, fosse biologiche
e pozzetti cortilivi.
2.b Espurgo periodico delle fosse biologiche, disotturazione delle
colonne di scarico, delle reti fognarie cortilive e relativi pozzetti per
prevenire disfunzioni conseguenti all’uso.
3 a - Disincrostazione delle colonne di scarico compresa la rete degli
apparecchi in caso di intervento manutentivo
.
3.b - Lavaggio periodico delle colonne di scarico e della rete fognaria
orizzontale (almeno ogni tre anni) per prevenire incrostazioni e
intasamenti.
4 a - Sostituzione chiusini, caditoie e lapidi.
A CARICO DELL’ENTE PROPRIETARIO
A CARICO DEGLI ASSEGNATARI IN LOCAZIONE
36
Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 28/09/2010
ART. 4
CORTILI E GIARDINI
-
-
-
-
1.a - Impianto e sostituzione alberi, cespugli, prati nelle nuove
costruzioni.
Intervento di potatura di piante ad alto fusto definite come segue:
a) sono da considerarsi piante ad alto fusto:
le essenze aventi circonferenza superiore ai 30 cm:
Acero campestre, Ontano nero, Carpino bianco, Albero di giouda,
Frassino, Carpinello, Pioppo cipressino, Quercia, Tasso, Olmo e
Tiglio
le essenze aventi circonferenza superiore a 50 cm o conifere con
altezza superiore a mt. 8 o ceppaie con somma dei vari fusti di
circonferenza superiore ai cm 70:
Abete, Acero riccio, Acero di monte, Acero saccarino, Ippocastano,
Albizzia, betulla, Catalpa, Cedro, Bagarolo, Cipresso, Faggio,
Gingko, Acacia spinosa, Noce nero, Noce, Liquidambar, Albero dei
tulipani, Magnolia, Paulownia, Pino nero, Platano, Pioppo, Ciliegio,
Mirabolano, Sofora, Sorbo e Cipresso calvo
tutte le essenze che ad un metro dal colletto abbiano una circonferenza
superiore a 80 cm.
b) sono da considerarsi emergenze di particolare interesse
paesaggistico-ambientale le siepi di lunghezza superiore a ml. 100
realizzate con le seguenti essenze:
Acer campestre, Buxus sempervierens, Carpinus betulus, Cornus spp.,
Corylus Coggiygria, Crataegus spp., Euonimus Europeaeus, Frangula
Alnus, Maclura Pomifera, Prumus Spinosda, Pyracantha Coccinea,
1.b - Opera di mantenimento alberi, prati, siepi ecc. consistenti nella
posa a dimora di piante, concimazione, innaffiatura, vangatura,
potatura ecc. (la manutenzione ordinaria è a carico degli assegnatari
ed è obbligatoria ai fini del mantenimento e decoro del verde)
aggiunta o nuova piantumazione di alberi
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Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 28/09/2010
Rhamnus Catharticus, Salix spp., Taxus Haccata, Viburnum spp.
In caso di pericolo o danno su decisione dell’ufficio tecnico dell’Ente
Gestore
2.a – Forniture inerti.
Posa pavimentazioni esterne nelle nuove costruzioni.
Rifacimento pavimentazioni esterne al 50%, se richiesto dalla
maggioranza degli assegnatari o, per degrado o, per pericoli di danni a
persone o cose
2.b - Stesa inerti ghiaiosi per mantenimento delle pavimentazioni
cortilive, piccole riparazioni di asfalti, di autobloccanti, ecc.
Rifacimento pavimentazioni esterne al 50% solo se richieste dalla
maggioranza degli assegnatari
3.a -Installazione impianto di illuminazione e impianto di prese
d’acqua nelle nuove costruzioni
3 b Ampliamento impianti esistenti e loro efficiente mantenimento.
4.b -Consumi di acqua e di energia elettrica per servizi comuni.
5.a – Fornitura di panchine, giochi, castelli ecc. nelle nuove
costruzioni ove previsto nel progetto.
5.b - Manutenzione degli arredi di cui alla voce 5.a
6.a - Fornitura delle attrezzature di arredo a completamento dello
stabile (cartelli indicatori, casellari postali, bacheche, plafoniere,
bidoni dell’immondizia) in caso di nuove costruzioni e di
ristrutturazione ove è previsto.
6.b - Manutenzione delle attrezzature indicata alla voce 6.a e
sostituzione in caso di incuria.
7.a- Fornitura attrezzature per il mantenimento delle aree a verde
condominiale compreso motofalciatrice per aree superiori a 300 mq in
presenza di responsabili
Sostituzione di motofalciatrice trascorsi almeno 7 anni
7 b - Manutenzione delle attrezzature indicata alla voce 7 a e
sostituzione in caso di incuria.
38
Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 28/09/2010
8.a - Servizi di derattizzazione
8.b - Servizio di deblatizzazione e disinfestazione
-
9.b - Mano d’opera e sale per lo sgombero della neve
10.a –Installazione di cancelli, cancellate e rete metallica nelle nuove
costruzioni.
Manutenzione straordinaria o sostituzione di cancelli e cancellate e
rete metallica esistenti, al 70% salvo i casi di incuria.
10 b – Manutenzione ordinaria di cancelli, cancellate e rete metallica.
Manutenzione straordinaria e sostituzione di cancelli e cancellate
esistenti al 30% a carico utenti, salvo i casi di incuria
11 b - Installazione completa di cancelli automatici, solo se richieste
dalla maggioranza qualificata (2/3) degli assegnatari.
.
A CARICO DELL’ENTE PROPRIETARIO
A CARICO DEGLI ASSEGNATARI IN LOCAZIONE
ART. 5
IMPIANTO CENTRALE DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA CORRENTE
39
Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 28/09/2010
1.a - Installazione e sue variazioni per danni accidentali, per
modifiche legislative e per prescrizioni degli organi di controllo.
1.b - Riparazione di apparecchiature di regolazione, di controllo e di
parti accessorie (ad esempio: vasi espansione, riavvolgimento dei
motori elettrici, rettifiche assi rotazione, di valvole, saracinesche,
guarnizione, premistoppa, regolazione radiatori ecc.)
2.a - Sostituzione di apparecchiature e accessori in presenza di
manutenzione regolare
3.a - Interventi sulla rete di distribuzione fino al radiatore comprese
quelle relative alle opere murarie
2 b - sostituzione di apparecchiature e accessori per incuria.
4.a – Opere murarie che si rendono necessarie nel locale della centrale
termica.
5.a - Pratiche ed oneri per collaudi vari enti preposti.
5.b - Obbligo di accettare la nomina del terzo responsabile per la
conduzione della centrale, pena l’immediata chiusura dell’impianto o
la sua nomina a cura dell’ente gestore e a spese utenti.
6.a – Obbligo di dotarsi del libretto di centrale e sua regolare tenuta
pena la immediata chiusura dell’impianto
7.b - Pulizia caldaia, corpi scaldanti, canne fumarie, bruciatori,
disincrostazione scambiatori, ripristino refrattari e isolamenti
8.b - Forza motrice e combustibile
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Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 28/09/2010
A CARICO DEGLI ASSEGNATARI IN LOCAZIONE
A CARICO DELL’ENTE PROPRIETARIO
ART. 6
ASCENSORE
1 a - Installazione ascensore .
- Sostituzione del gruppo argano e riduttore completo di vite senza
fine e corona, di boccole e chiavette di blocco.
2 b -Revisione del gruppo argano, sostituzione del premistoppa,
guarnizioni paraoli, raschiaolio, ghiere, spessori dadi e bulloni ,
riapertura dei canali di lubrificazione . Registrazione del cuscinetto
reggispinta, revisione del quadro di manovra con sostituzioni delle
parti logore: contatti, condensatori, relais, ecc.
3 a - Eliminazioni dello scorrimento delle funi sulla puleggia di
frizione , con rettifica delle gole e modifica del sistema frenante .
3 b - Revisione del gruppo freno con sostituzione dei ceppi e degli
eccentrici, regolazione del circuito di alimentazione del freno
4 b -. Sostituzione del motore di trazione
4 b - Revisione dei carrelli delle porte di piano e di cabina con
sostituzione dei contatti di controllo. Regolarizzazione della tensione
( riduzione a valori di 50 volt ) ai contatti elettrici delle serrature di
piano. Riavvolgimento motori
41
Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 28/09/2010
5 a - Sostituzione del pattino retrattile e dell’elettromagnete
5 b - Sostituzione dei linoleum del pavimento di cabina .
Riattivazione dell’illuminazione di cabina e del vano corsa.
Mantenimento targa ENPI, targa di portata, cartelli di fuori servizio,
istruzioni manovra a mano e dell’interruttore sotto vetro al piano
terra. Sostituzione cinghia meccanismi di manovra porte
6 a - Sostituzione di pattini di scorrimento cabina e contrappeso con
applicazione degli autolubrificatori.
6 b - Revisione e sostituzione delle serrature delle porte dei vani
corsa, revisioni dei congegni di autochiusura delle porte di piano,
sostituzione dei pattini di scorrimento.
7 a - Sostituzione dei dispositivi meccanici del piano mobile,
dell’impulsore magnetico per il comando del selettore ai piani e per il
comando dei controlli di direzione , dell’amplificatore impulsi per
l’alimentazione dei segnali di rilevamento - fotocellula impulsori,
degli organi meccanici ed elettrici del gruppo di comando delle porte
cabina
7 b - Forza motrice
8 a - Fornitura e posa in opera di pulsantiera di emergenza sul tetto
della cabina, di dispositivo teleritardatore e protezione della bassa
velocità del motore di trazione e di dispositivo di allarme, completo di
batteria tampone.
42
Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 28/09/2010
9 a - Rifacimento del collegamenti a terra delle apparecchiature e
fornitura di lampada portatile
9 b - Visite periodiche degli organi preposti al controllo e tasse di
concessione governativa.
10 a Sostituzione del perno regolatore di velocità e accorciamento funi
con rifacimento del testa corde
11 a - Eventuali opere murarie all’interno del vano corsa ed in cabina.
12 a - Sostituzione delle funi di trazione per presenza di fili rotti, su
parere dell’ingegnere collaudatore, compresa la sostituzione o rettifica
della puleggia di frizione : al 50%.
12 b - Sostituzioni delle funi di trazione per presenza di fili rotti, su
parere dell’ingegnere collaudatore circa la sicurezza delle stesse, con
altre nuove complete di regolatore di tensione compresa la
sostituzione o rettifica della puleggia di frizione: al 50%.
13 a - Adeguamento norme vigenti.
14 a -- Collaudo, imposte e tasse relative alla installazione
14 b - Ispezioni e collaudi periodici dei soggetti pubblici o privati
previsti dalle norme vigenti e relative tasse di concessione.
A CARICO DELL’ENTE PROPRIETARIO
A CARICO DEGLI ASSEGNATARI IN LOCAZIONE
43
Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 28/09/2010
Art. 7
IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUA
1 a - Installazione dell’impianto
1 b – Riparazione e piccole sostituzioni di parti: valvole di sicurezza,
membrane, pressostati, componenti elettrici, cuscinetti, paracqua,
interruttori di livello, valvole di ritegno ecc.
2 b - Obbligo di nomina responsabile della conduzione mediante
sottoscrizione di contratto di manutenzione con ditta specializzata.
3 a - Sostituzione di apparecchiature e di compressori, di accessori:
pompa, serbatoi, elementi rotanti, avvolgimenti elettrici in presenza di
manutenzione regolare
3 b - Sostituzione delle apparecchiature in genere, in carenza
manutentiva. Ricarica pressione serbatoio autoclave e manutenzione
compressori aria. Pulizia, lavaggio e disinfezione serbatoio di
accumulo e del serbatoio della autoclave
4 a - Collaudo, imposte e tasse relative alla installazione
4 b - Ispezioni e collaudi periodici dei soggetti pubblici o privati
previsti dalle norme vigenti e relative tasse di concessione.
5 b -. Forza motrice
Art. 8
IMPIANTO ADDOLCIMENTO ACQUA
44
Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 28/09/2010
1 a - Installazione impianto ove previsto
1 b - Obbligo di nominare un tecnico responsabile della conduzione
2 a - Sostituzione di apparecchiature e accessori e sostituzione della
apparecchiatura elettromeccanica per il funzionamento automatico
ove previsto.
2 b - Riparazioni, piccole sostituzioni di parti, filtri ecc.; taratura
periodica sostituzione e mantenimento delle elettrovalvole di
governo e degli organi di tenuta.
3 b - Forza motrice
4 b - Sali e resine
A CARICO DELL’ENTE PROPRIETARIO
A CARICO DEGLI ASSEGNATARI IN LOCAZIONE
Art. 9
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE E SUONERIA - PARTI COMUNI
1 a - Installazione nelle nuove costruzioni e sostituzione nei
fabbricati oggetto di recupero edilizio dell’impianto
elettrico
(suoneria, comando apriporta e cancelli, illuminazioni parti comuni,
citofono ecc.)
Prima Installazione dell’impianto citofonico nei fabbricati esistenti e
sostituzione nei fabbricati esistenti degli impianti al 50%;
1 b – Riparazione dell’impianto elettrico: suoneria, comando apriporta
e cancelli, illuminazione parti comuni, citofono ivi compreso i relais,
le elettroserrature ed i temporizzatori, compresa la sostituzione delle
apparecchiature dovuta a uso improprio.
Integrazioni o ampliamenti degli impianti base, solo se richieste dalla
maggioranza degli assegnatari.
Sostituzione impianto citofonico per vetustà al 50%
2 a - installazione nelle nuove costruzioni o nei fabbricati oggetto di
recupero edilizio di dispositivi automatici di chiusura (chiudiporta a
braccio o a pavimento) con relative chiavi, ove previsto.
2 b - Manutenzione di dispositivi automatici di chiusura (chiudiporta
a braccio o a pavimento), con relative chiavi, compresa la sostituzione
delle apparecchiature dovute a uso improprio.
45
Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 28/09/2010
3 a – Interventi volti al risparmio energetico nei nuovi fabbricati o in
caso di recupero edilizio
4 b - Riparazione e piccole sostituzioni di parti in conseguenza
dell’uso: lampade, plafoniere, portalampade ecc.
5 b - Energia elettrica.
ART. 10
IMPIANTO CENTRALIZZATO TV
1 a - Installazione nei nuovi fabbricati e sostituzione nei fabbricati
oggetto di recupero edilizio, dell’impianto centralizzato TV per la
ricezione di programmi nazionali;
La sostituzione dell’intero impianto centralizzato della TV per vetustà
è al 50%
2 b – Predisposizione nei nuovi fabbricati dell’impianto satellitare
1 b - Integrazione dell’impianto centralizzato TV. per la ricezione di
eventuali altri canali
2 b – Installazione impianto satellitare se richiesto dalla maggioranza
degli utenti;
3 b – Riparazione dell’impianto centralizzato TV e satellitare o dei
singoli componenti
4 b La sostituzione dell’intero impianto centralizzato della TV per
vetustà è al 50%
46
Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 28/09/2010
CAPO 2 - MANUTENZIONE E FORNITURE ALL’INTERNO DELL’UNITA’ IMMOBILIARE
A CARICO DELL’ENTE PROPRIETARIO
A CARICO DEGLI ASSEGNATARI IN LOCAZIONE
ART. 11 - IMPIANTO ELETTRICO
1 a - Rifacimento o adeguamento dell’impianto elettrico a garanzia
della funzionalità e della sicurezza.
1 b - Ripartizione dell’impianto elettrico per cortocircuito o
sovraccarico e relativa sostituzione delle apparecchiature (ad esempio
interruttori , prese di corrente, deviatori, pulsanti, segnalatori acustici
e luminosi. Sono esclusi gli interruttori differenziali;
ART. 12 - IMPIANTO IDRICO/SANITARIO/GAS
1 a - Installazione e rifacimento dell’impianto idrico e del gas.
Sostituzione apparecchiature sanitarie per difetti costruttivi o di
installazione
1 b – Sostituzione voluta dall’utente e riparazione
apparecchiature del bagno e della cucina.
2 a - Installazione e sostituzione contatori divisionali dell’acqua calda
e fredda in caso di guasto
47
delle
Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 28/09/2010
3 a - Riparazione di tubazioni e condotte incassate interne
all’alloggio; sostituzione cassette di scarico wc. incassate con altre
esterne.
3 b - Riparazioni tubazioni e condotte interne all’alloggio in caso di
danneggiamento.
Riparazione di cassette wc in genere e sostituzione di quelle esterne.
4 a - Disincrostazione dei depositi calcarei delle condutture idriche.
A CARICO DELL’ENTE PROPRIETARIO
A CARICO DEGLI ASSEGNATARI IN LOCAZIONE
ART. 13
RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA PER IMPIANTI AUTONOMI
1 a - Installazione e rifacimento degli impianti autonomi di
riscaldamento di produzione di acqua calda, su programma dell’ente
gestore.
1 b – Su richiesta dell’assegnatario, installazione o rifacimento degli
impianti di riscaldamento di produzione di acqua calda.
48
Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 28/09/2010
2 a - Sostituzione o accorpamento della caldaia di riscaldamento e
produzione acqua calda:
- in presenza di documentazione regolare (libretto di impianto e
pulizie ultimi tre anni o giustificazione dell’avvenuta manutenzione,
se dovuta)
a carico dell’ente gestore 70%.
- in assenza di documentazione regolare, se dovuta, a carico dell’ente
gestore 30%.
- sostituzione boiler a carico dell’ente gestore 70%.
2 a - Sostituzione o accorpamento della caldaia di riscaldamento e
produzione acqua calda:
- in presenza di documentazione regolare (libretto di impianto e
pulizie ultimi tre anni o giustificazione dell’avvenuta manutenzione,
se dovuta), a carico utente 30%.
- in assenza di documentazione regolare, se dovuta, a carico utente
70%.
- sostituzione boiler a carico utente 30%.
- per incuria a carico utente 100% sia del boiler che della caldaia
3 a –Riparazione caldaia di riscaldamento e produzione acqua calda:
- in presenza di documentazione regolare a carico dell’ente gestore al
50%
3 b - Riparazione caldaia di riscaldamento e produzione di acqua
calda:
- in presenza di documentazione regolare a carico utente 50%
- in assenza di documentazione regolare a carico utente 100%
4 b - Obbligo di tenuta del libretto di impianto e sua regolare tenuta.
5 a - Adeguamento canne fumarie secondo norme vigenti
5 b - Pulizia della caldaia, del boiler, delle canne fumarie e
disincrostazione almeno annuale del serpentino.
49
Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 28/09/2010
A CARICO DELL’ENTE PROPRIETARIO
A CARICO DEGLI ASSEGNATARI IN LOCAZIONE
ART. 14
PARETI E SOFFITTI: INTONACI, TINTE, VERNICI E PARATI
1a - Ripristino di intonaci conseguenti a difetti costruttivi o
manutentivi con relative tinte, vernici o parati per le sole zone
interessate.
1 b - Ripristino di intonaci per danni causati dall’utente.
2 b - Rinnovi periodici delle finiture nelle pareti e nei soffitti nel
corso della locazione.
3 b - Innovazioni e migliorie nel corso del rapporto di locazione,
concordati con la proprietà
ART. 15
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
1 a - Rifacimento totale o parziale di pavimenti e rivestimenti
conseguenti a difetti costruttivi od usura o dovuti ad interventi
manutentivi degli impianti, anche con impiego di materiale similare.
1 b - Riparazione di pavimenti e rivestimenti in genere per danni
dovuti a negligenza o a colpa. Lavaggio pavimenti tessili.
50
Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 28/09/2010
2 a – In sostituzione dei pavimenti in moquettes, fornitura materiale
diverso a richiesta utente;
2 b - Posa del materiale
ART. 16
SERRAMENTI E INFISSI
1 a - Sostituzione di porte, telai, finestre, avvolgibili, persiane, scuri
non riparabili per fatiscenza, su programmi dell’ente gestore;
1 b – Riparazione delle porte, dei telai finestre, delle persiane, degli
scuri. Sostituzione di parti accessorie, maniglie, vetri, serrature,
cornici ecc. Sostituzione in caso di incuria.
2 a - Fornitura e riparazione di rulli e relativi sostegni e ancoraggi
delle serrande avvolgibili, non reperibili normalmente sul mercato
2 b - Riparazione s sostituzione delle cordelle , degli attacchi a rullo,
delle molle, sostegni e ancoraggi, stecche e ganci nelle serrande
avvolgibili, nonché degli accessori delle porte dei garage.
3 a - Verniciatura periodica di serramenti esterni (persiane, scuri e
parapetti dei balconi) su programma dell’ente gestore; in alternativa,
fornitura del materiale.
3 b – Verniciatura serramenti interni: porte, telai finestre.
ART. 17
APPARECCHI DI ESTRAZIONE E VENTILAZIONE LOCALI
1 a - Installazione e sostituzione degli apparecchi di estrazione e
1 b - Manutenzione e pulizia degli apparecchi di estrazione e
51
Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 28/09/2010
ventilazione locali.
ventilazione locali.
Art. 18
ONERI AMMINISTRATIVI
1 a - Gli oneri di gestione, di autogestione, di amministrazione
condominiale e i costi indiretti relativi ai servizi erogati di cui agli
art.22 e 25 della L.R. 8 agosto 2001 n.24, riferiti agli alloggi sfitti
1 b- Gli oneri di gestione, di autogestione, di amministrazione
condominiale e i costi diretti e indiretti relativi ai servizi erogati di cui
agli art. 22 e 25 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24.
2 b – Imposte e tasse sui passi carrai.
2 b –Imposte e tasse per occupazione spazi pubblici e tasse in genere.
3 b – Assicurazione RC sulla conduzione.
3 b – assicurazione degli stabili e degli impianti.
52
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capo 2 - Comune di Finale Emilia