AREA POLIZIA MUNICIPALE
Ufficio Amm.vo Area Polizia Municipale
Classificazione
L.02.54/2003
Arezzo, 05/01/2006
ORDINANZA N°
OGGETTO:
18
MODIFICHE ALLA NORMATIVA PER IL RILASCO DELLE
AUTORIZZAZIONI RELATIVE ALLA CIRCOLAZIONE E ALLA
SOSTA IN DEROGA AI DIVIETI VIGENTI NELLE ZONE A
TRAFFICO LIMITATO.
IL DIRETTORE
DELLA POLIZIA MUNICIPALE
Vista la delibera di G.C. n. 1143 del 27/12/2005 “Modifiche alla normativa per il
rilascio delle autorizzazioni alla circolazione e sosta in deroga ai divieti vigenti nelle Zone
a Traffico Limitato” ed il relativo disciplinare parte integrante della delibera stessa
Visto l’art. 7 del D.L.vo 30/4/92 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 16/12/92 n. 495 come modificato dal D.P.R. 16/9/96 n. 610;
Visto il D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000;
ORDINA
Che il rilascio delle autorizzazioni in deroga ai divieti relativi alla circolazione e alla sosta
vigenti all’interno delle Zone a Traffico Limitato sia effettuato in conformità a quanto di
seguito stabilito:
CAPO I – CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE.
Art.1. Città Murata.
Si definisce “città murata” la porzione di centro abitato circondata dalle mura medicee.
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 1252 del 3/06/1997 tale zona è stata
classificata zona a rilevanza urbanistica ai sensi dei commi 8 e 9 dell’art. 7 del Codice
della Strada.
Art.2. Zona a Traffico Limitato di tipo A.
Ordinanza n.
18 del 05/01/2006
Pag. 1
Si definisce “Zona a Traffico Limitato di tipo A” (istituita con delibera della Giunta
Comunale n. 1252 del 3/06/1997 e successivamente modificata con ulteriori deliberazioni)
l’insieme delle vie e piazze di cui l’allegato 1 costituisce l’elenco aggiornato.
Nella ZTL A vige il divieto di circolazione e sosta per i veicoli a motore (sprovvisti di
regolare autorizzazione) dalle ore 8,30 alle ore 11,00 e dalle ore 17,30 alle ore 20,00 dei
giorni feriali.
Sono esclusi dal divieto i ciclomotori e motocicli.
Art. 3 Zona a Traffico Limitato di tipo B
Si definisce “Zona a Traffico Limitato di tipo B” (istituita con delibera della Giunta
Comunale n. 1252 del 3/06/1997 e successivamente modificata con ulteriori deliberazioni)
l’insieme delle vie e piazze di cui l’allegato 2 costituisce l’elenco aggiornato.
Nella ZTL B vige il divieto di circolazione e sosta per i veicoli a motore (sprovvisti di
regolare autorizzazione) tutti i giorni dalle ore 8,00 alle ore 24,00.
Art. 4 Zona Pedonale
Si definisce “Zona Pedonale” l’insieme delle vie e piazze di cui l’allegato 3 costituisce
l’elenco aggiornato.
Nella Zona Pedonale la circolazione e sosta dei veicoli a motore sono permanentemente
vietate.
La deroga al divieto di transito nelle aree pedonali è consentito ai proprietari delle
autorimesse private interne alle aree pedonali e contraddistinte da regolare concessione di
passo carraio, e ai veicoli al servizio delle persone disabili ove ciò non sia espressamente
vietato.
Art. 5 Zona a Libera Circolazione
Si definisce “Zona a Libera Circolazione” l’insieme delle vie e piazze interne alla Città
murata che non rientrano nei casi di cui ai precedenti art.2, art.3, e art.4.
In tale aree la circolazione è libera, nell’osservanza dei sensi di marcia , della segnaletica
esistente e delle norme del codice della strada.
La sosta veicolare è altresì libera, ferme restando le aree a pagamento, ove sono applicate
le tariffe orarie, e nel rispetto della segnaletica esistente e delle norme del codice della
strada.
CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 6 Nuove tipologie di autorizzazioni
L’Amministrazione Comunale, su domanda dei singoli richiedenti che ne abbiano diritto,
presentata in carta semplice, rilascia nuove autorizzazioni alla circolazione e sosta,
secondo le seguenti tipologie:
A)
A1)
A2)
A3)
A4)
B)
C)
D)
CARICO/SCARICO
CARICO/SCARICO – SEDE ZTL B
CARICO/SCARICO - ABBONAMENTO
CARICO/SCARICO – LAVORAZIONE *P*
CARICO/SCARICO – COMMERCIO *P*
ARTIGIANI L.46/90
SERVIZI
TESTATE GIORNALISTICHE
Ordinanza n.
18 del 05/01/2006
Pag. 2
E1)
E2)
F)
G)
UTENZA DEBOLE ZTL A
UTENZA DEBOLE ZTL B
MAGISTRATI
SPECIALI
Le nuove autorizzazioni sostituiscono quelle vecchie in scadenza che di conseguenza
perdono ogni validità.
Le domande per il rilascio dei permessi di circolazione e sosta devono essere presentate
all’Ufficio Traffico e Concessioni di norma utilizzando gli appositi modelli precompilati a
disposizione presso lo stesso ufficio ed allegando la documentazione richiesta, nel rispetto
delle vigenti disposizioni di legge e di quanto stabilito dal Comune.
Art. 7 Sistema di videocontrollo agli accessi.
Il rilascio di un autorizzazione tra quelle elencate all’art.6 comporta automaticamente
l’inserimento delle targhe dei veicoli autorizzati nel database del sistema di videocontrollo
denominato “SIRIO”. Tale sistema di videocontrollo rileva mediante telecamere in grado
di leggere i numeri di targa il transito dei veicoli che accedono alle ZTL dagli accessi
sorvegliati; le targhe vengono confrontate con il database dei veicoli autorizzati; i veicoli
non autorizzati saranno sanzionati.
Le targhe inserite nel database saranno esclusivamente quelle stampate sull’autorizzazione,
l’utente titolare del permesso è quindi tenuto, se non vuole incorrere in sanzioni, a
comunicare tempestivamente all’Ufficio Traffico e Concessioni qualunque variazione
relativa ai numeri di targa, e a chiedere la sostituzione del permesso in proprio possesso
con uno sostitutivo aggiornato, previa presentazione della eventuale documentazione
richiesta. La sostituzione del permesso comporta il pagamento del solo rimborso spese pari
ad € 5.16.
Art. 8 Descrizione dell’autorizzazione
L’autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione Comunale contiene, di norma, i seguenti
elementi:
a)
il numero dell’autorizzazione
b)
l’indicazione delle tipologia tra quelle elencate all’art.6
c)
le deroghe consentite ai divieti di transito e sosta
d)
le targhe dei veicoli autorizzati per i quali il permesso è valido
e) la data di rilascio e la data di scadenza
f)
l’adesivo olografico anticontraffazione
Per non incorrere in sanzioni l’autorizzazione deve essere esposta sul cruscotto del veicolo
o comunque in posizione ben visibile dall’esterno del veicolo.
Art. 9 Adesivo olografico anticontraffazione
Il permesso sprovvisto dell’ologramma anticontraffazione non è valido.
L’adesivo anticontraffazione realizzato con matrice olografica 2D/3D riporta il logo del
Comune di Arezzo in primo piano e la dicitura “Comune di Arezzo” in secondo piano ed è
registrato presso l’HIR (Hologram Image Register) gestito dall’Ufficio Anticontraffazioni
della Camera di Commercio Internazionale di Londra.
L’adesivo è del tipo auto distruggente, ovvero ogni tentativo di rimuovere l’adesivo dal
permesso comporterà il deteriorarsi dello stesso.
Il deterioramento dell’ologramma anticontraffazione comporta la perdita di validità del
permesso.
Ordinanza n.
18 del 05/01/2006
Pag. 3
Art. 10 Smarrimento o furto
Nel caso di smarrimento o furto del permesso l’utente deve presentare domanda di rilascio
del nuovo permesso con le stesse modalità previste per la presentazione della domanda di
rinnovo, allegando anche l’attestazione della resa denuncia di smarrimento o furto alle
autorità competenti. Il richiedente dovrà inoltre provvedere al pagamento di quanto
previsto all’art.11.
Art. 11 Imposta di bollo e rimborso spese.
Il rilascio di ogni permesso è subordinato al pagamento dell’imposta di bollo, secondo la
normativa vigente, e al pagamento di € 5.16 a titolo di rimborso spese.
CAPO III – MODALITA’ DELLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE,
REQUISITI PER IL RILASCIO E DESCRIZIONE DELLE DIVERSE TIPOLOGIE
DI PERMESSI.
Art.12 Carico e scarico
12.1 Requisiti per il rilascio
Il permesso di transito e sosta per operazioni di carico e scarico viene rilasciato a
condizione che il richiedente documenti la necessità di movimentare con continuità durante
l’arco della settimana merci e/o materiali all’interno della Z.T.L.
Inoltre il richiedente presentando la visura camerale rilasciata dalla C.C.I.A. o
alternativamente il certificato di iscrizione all’albo professionale di appartenenza dovrà
dimostrare di svolgere una fra le attività elencate di seguito:
• autotrasportatore
• corriere
• grossista
• fornitore in genere
• commerciante
• artigiano
• rappresentante di commercio
• informatore medico - scientifico
12.2 Caratteristiche del permesso e deroghe ammesse
Tipo: carico e scarico
ZTL A
ZTL B
Colore giallo
Consentito con orario 08:00–10:00 e
TRANSITO
Sempre consentito
14:00-16:00
Consentita per tempo max 20 min.
Consentita per tempo
negli orari in cui è consentito il
SOSTA
max 20 min.
transito.
Potranno essere rilasciati fino ad un massimo di tre permessi, con ognuno dei quali
potranno essere autorizzati fino ad un massimo di due veicoli.
I veicoli dovranno risultare intestati al titolare di un impresa individuale o ad una società,
che svolga le attività elencate al paragrafo precedente, altrimenti in assenza di veicoli
Ordinanza n.
18 del 05/01/2006
Pag. 4
intestati al titolare dell’impresa individuale o alla società potrà essere rilasciato un singolo
permesso valido per un unico veicolo.
Per comprovare l’intestazione dei veicoli il richiedente dovrà produrre allegate alla
domanda le fotocopie dei libretti di circolazione.
Affinché l’autorizzazione al transito e sosta sia efficace, sul veicolo deve essere esposto un
permesso conforme al modello di cui all’allegato A.
Sul permesso sono riportati i numeri di targa dei veicoli autorizzati, il permesso esposto su
veicoli differenti da quelli autorizzati, non ha validità.
12.3 Validità del permesso e modalità di rinnovo
Il permesso di carico e scarico ha validità dalla data del rilascio e di norma fino al 31
dicembre dell’anno di rilascio. La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata all’Ufficio
Traffico e Concessioni utilizzando gli appositi modelli a disposizione presso lo stesso
ufficio ed allegando la documentazione richiesta.
Le domande di rinnovo dovranno pervenire entro il 30 novembre di ogni anno.
Il richiedente il permesso e tenuto a ritirarlo entro il 31 gennaio dell’anno successivo a
quello di scadenza. Il mancato ritiro comporta la decadenza della domanda di rinnovo.
12.4 Attività specifiche
I commercianti che hanno la sede della propria attività all’interno della ZTL B o delle
AREE PEDONALI comprese all’interno della stessa ZTL B potranno richiedere un’
autorizzazione speciale denominata CARICO/SCARICO – SEDE ZTL B
Tipo: carico e scarico –
sede ZTL B
Colore giallo
ZTL A
TRANSITO
Sempre consentito
Consentita per
max 20 min.
SOSTA
ZTL B
tempo
Consentito con orario
08:00–10:00;
14:0016:00; e dopo le ore 20:00
Consentita per tempo
max 20 min. negli orari
in cui è consentito il
transito.
Affinché l’autorizzazione al transito e sosta sia efficace, sul veicolo deve essere esposto un
permesso conforme al modello di cui all’allegato A1.
Gli artigiani che hanno la propria sede all’interno della ZTL A o ZTL B o delle AREE
PEDONALI ricomprese all’interno della stessa ZTL e gli informatori medico – scientifici
potranno richiedere un’ autorizzazione speciale denominata CARICO/SCARICO –
ABBONAMENTO
Ordinanza n.
18 del 05/01/2006
Pag. 5
Tipo: carico e scarico –
abbonamento
Colore giallo
TRANSITO
ZTL A
Sempre consentito
Consentita per tempo max
20 min.
SOSTA
ZTL B
Consentito con orario
08:00–10:00 e 14:0016:00
Consentita per tempo
max 20 min. negli orari
in cui è consentito il
transito.
Ogni permesso darà diritto al possessore di richiedere un singolo abbonamento a
condizioni agevolate alla società ATAM s.p.a. gestore dei parcheggi a pagamento, valido
esclusivamente per i parcheggi a pagamento della “Città Murata” come definita all’art. 1,
con esclusione di quelli custoditi e di quelli non gestiti dalla stessa società.
Affinché l’autorizzazione al transito e sosta sia efficace, sul veicolo deve essere esposto un
permesso conforme al modello di cui all’allegato A2
Le ditte che eseguono la lavorazione dei preziosi potranno richiedere un’ autorizzazione
speciale denominata CARICO/SCARICO – LAVORAZIONE PREZIOSI
Tipo: carico e scarico –
lavorazione preziosi
Colore viola
ZTL A
ZTL B
Consentito con orario 09:00–
Sempre consentito
11:00 e 14:00-16:00
Non consentito il sabato.
Non consentito il sabato e
giorni festivi.
Consentita per tempo max
Consentita per tempo max 20 min. negli orari in cui è
consentito il transito.
60 min.
Non consentita il sabato.
Non consentita il sabato e
giorni festivi
TRANSITO
SOSTA
Affinché l’autorizzazione al transito e sosta sia efficace, sul veicolo deve essere esposto un
permesso conforme al modello di cui all’allegato A3
Le ditte che commerciano preziosi potranno richiedere un’ autorizzazione speciale
denominata CARICO/SCARICO – COMMERCIO PREZIOSI
Ordinanza n.
18 del 05/01/2006
Pag. 6
Tipo: carico e scarico –
commercio preziosi
Colore viola
ZTL A
ZTL B
Consentito con orario
Sempre consentito
09:00–11:00
Non consentito il sabato.
Non consentito il sabato e
giorni festivi.
Consentita per tempo max
Consentita per tempo max 20 min. negli orari in cui è
consentito il transito.
60 min.
Non consentita il sabato.
Non consentita il sabato e
giorni festivi
TRANSITO
SOSTA
Affinché l’autorizzazione al transito e sosta sia efficace, sul veicolo deve essere esposto un
permesso conforme al modello di cui all’allegato A4
Art.13 Artigiani legge 46/90
13.1 Requisiti per il rilascio
Il permesso di cui al presente articolo può essere rilasciato alle imprese, singole o
associate, che siano in possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui all’art. 3, della
legge 5 marzo 1990 n.46 e che svolgano le attività di installazione o manutenzione degli
impianti di cui all’art.1 della già citata legge ovvero:
a)
impianti elettrici
b)
impianti radiotelevisivi, antenne ed impianti di protezione dalle scariche
atmosferiche
c)
impianti di riscaldamento e di climatizzazione
d)
impianti idrosanitari nonché idraulici in genere
e)
impianti per il trasporto e l’utilizzazione del gas
f) impianti di sollevamento persone o cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale
mobili e simili
g)
impianti di protezione antincendio
Il possesso dei requisiti dovrà risultare dalla visura camerale rilasciata dalla C.C.I.A.
13.2 Caratteristiche del permesso e deroghe ammesse
Tipo: artigiani –
legge 46/90
ZTL A
Colore verde pisello
TRANSITO
Sempre consentito
SOSTA
Consentita per tempo max
90 min.
ZTL B
Consentito con orario
08:00–16:00
Consentita per tempo max
20 min. negli orari in cui è
consentito il transito.
Potranno essere rilasciati fino ad un massimo di tre permessi, con ognuno dei quali
potranno essere autorizzati fino ad un massimo di due veicoli.
Ordinanza n.
18 del 05/01/2006
Pag. 7
I veicoli dovranno risultare intestati al titolare di un impresa individuale o ad una società,
che svolga le attività elencate al paragrafo precedente, altrimenti in assenza di veicoli
intestati al titolare dell’impresa individuale o alla società potrà essere rilasciato un singolo
permesso valido per un unico veicolo.
Per comprovare l’intestazione dei veicoli il richiedente dovrà produrre allegate alla
domanda le fotocopie dei libretti di circolazione.
Affinché l’autorizzazione al transito e sosta sia efficace, sul veicolo deve essere esposto un
permesso conforme al modello di cui all’allegato B.
Sul permesso sono riportati i numeri di targa dei veicoli autorizzati, il permesso esposto su
veicoli differenti da quelli autorizzati, non ha validità.
13.3 Validità del permesso e modalità di rinnovo
Il permesso ha validità dalla data del rilascio e di norma fino al 31 dicembre dell’anno in
corso. La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata all’Ufficio Traffico e Concessioni
utilizzando gli appositi modelli precompilati a disposizione presso lo stesso ufficio ed
allegando la documentazione richiesta.
Le domande di rinnovo dovranno pervenire entro il 30 novembre di ogni anno.
Il richiedente il permesso e tenuto a ritirarlo entro il 31 gennaio dell’anno successivo a
quello di scadenza. Il mancato ritiro comporta la decadenza della domanda di rinnovo.
Art.14 Servizi
14.1 Requisiti per il rilascio
Per ottenere il presente permesso il richiedente presentando la visura camerale rilasciata
dalla C.C.I.A. o alternativamente il certificato di iscrizione all’albo professionale di
appartenenza dovrà dimostrare di svolgere una fra le attività elencate di seguito:
a)
vigilanza privata
b)
giornalisti iscritti all’albo nazionale dei giornalisti professionisti
c)
ufficiali giudiziari
d)
commercianti/distributori di prodotti freschi da forno che hanno la sede della
propria attività all’interno della ZTL B o delle AREE PEDONALI ricomprese all’interno
della stessa ZTL B
e)
fiorai che hanno la sede della propria attività all’interno della ZTL B o delle
AREE PEDONALI ricomprese all’interno della stessa ZTL B
f) servizi di autospurgo
g)
onoranze funebri
h)
telefonia
i) corrieri espressi
14.2 Caratteristiche del permesso e deroghe ammesse
Tipo: servizi
ZTL A
ZTL B
Colore blu
TRANSITO
Sempre consentito
Sempre consentito
Consentita per tempo max Consentita per tempo max
SOSTA
20 min.
20 min.
Di norma potranno essere rilasciati fino ad un massimo di tre permessi, con ognuno dei
quali potranno essere autorizzati fino ad un massimo di due veicoli.
Ordinanza n.
18 del 05/01/2006
Pag. 8
Per particolari attività, ove l’ampio numero di veicoli intestati alla società ne giustifichi la
necessità (vedi servizi di vigilanza), potranno essere rilasciati in via eccezionale un numero
maggiore di permessi.
I veicoli dovranno risultare intestati al titolare di un impresa individuale o ad una società,
che svolga le attività elencate al paragrafo precedente, altrimenti in assenza di veicoli
intestati al titolare dell’impresa individuale o alla società potrà essere rilasciato un singolo
permesso valido per un unico veicolo.
Per comprovare l’intestazione dei veicoli il richiedente dovrà produrre allegate alla
domanda le fotocopie dei libretti di circolazione.
Affinché l’autorizzazione al transito e sosta sia efficace, sul veicolo deve essere esposto un
permesso conforme al modello di cui all’allegato C.
Sul permesso sono riportati i numeri di targa dei veicoli autorizzati, il permesso esposto su
veicoli differenti da quelli autorizzati, non ha validità.
14.3 Validità del permesso e modalità di rinnovo
Il permesso ha validità dalla data del rilascio e di norma fino al 31 dicembre dell’anno in
corso. La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata all’Ufficio Traffico e Concessioni
utilizzando gli appositi modelli precompilati a disposizione presso lo stesso ufficio ed
allegando la documentazione richiesta.
Le domande di rinnovo dovranno pervenire entro il 30 novembre di ogni anno.
Il richiedente il permesso e tenuto a ritirarlo entro il 31 gennaio dell’anno successivo a
quello di scadenza. Il mancato ritiro comporta la decadenza della domanda di rinnovo.
Art.15 Testate giornalistiche
15.1 Requisiti per il rilascio
Il presente permesso di transito e sosta viene rilasciato a condizione che il richiedente sia il
direttore (o in generale il responsabile) di una testata giornalistica o di un emittente
televisiva affinché il personale della testata o dell’emittente possa svolgere senza
impedimenti il proprio lavoro nell’ambito dell’informazione.
15.2 Caratteristiche del permesso e deroghe ammesse
Tipo:
Testate
giornalistiche
ZTL A
ZTL B
Colore Marrone
TRANSITO
Sempre consentito.
Sempre consentito.
Consentita senza limiti di Consentita per tempo max
SOSTA
orario.
20 min.
E’ CONSENTITA LA SOSTA GRATUITA IN TUTTI
GLI SPAZI A PAGAMENTO POSTI ALL’INTERNO
SOSTA
DELLA CITTA’ MURATA (*)
(*) La sosta gratuita negli stalli a pagamento della città murata è limitata ai parcheggi
gestiti dalla società ATAM s.p.a., sono quindi esclusi quelli custoditi e quelli non gestiti
dalla stessa società.
Potrà essere rilasciato un massimo di tre permessi, con ognuno dei quali potranno essere
autorizzati fino ad un massimo di due veicoli, intestati al personale dipendente della testata
giornalistica o dell’emittente televisiva.
Ordinanza n.
18 del 05/01/2006
Pag. 9
Per comprovare l’intestazione dei veicoli dovranno essere allegate alla domanda le
fotocopie dei libretti di circolazione.
Affinché l’autorizzazione al transito e sosta sia efficace, sul veicolo deve essere esposto un
permesso conforme al modello di cui all’allegato D.
Sul permesso sono riportati i numeri di targa dei veicoli autorizzati, il permesso esposto su
veicoli differenti da quelli autorizzati, non ha validità.
15.3 Validità del permesso e modalità di rinnovo
Il permesso ha validità dalla data del rilascio e di norma fino al 31 dicembre dell’anno in
corso. La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata all’Ufficio Traffico e Concessioni
utilizzando gli appositi modelli precompilati a disposizione presso lo stesso ufficio ed
allegando la documentazione richiesta.
Le domande di rinnovo dovranno pervenire entro il 30 novembre di ogni anno.
Il richiedente il permesso e tenuto a ritirarlo entro il 31 gennaio dell’anno successivo a
quello di scadenza. Il mancato ritiro comporta la decadenza della domanda di rinnovo.
Art. 16 Utenza debole ZTL A
16.1 Requisiti per il rilascio
Il presente permesso di transito e sosta viene rilasciato a condizione che il richiedente
documenti la necessità di prestare assistenza con continuità durante l’arco della settimana
ad un anziano, disabile o in generale ad una persona inferma che sia residente nella Z.T.L.
A
Il richiedente unitamente alla domanda dovrà presentare un certificato medico che
specifichi il tipo di infermità e attesti la necessità di assistenza continuata da parte della
persona anziana, disabile o inferma.
Qualora l’anziano il disabile o in generale la persona inferma risiede presso una struttura
dotata personale adibito all’assistenza (casa di cura, casa di riposo, ecc.) vengono meno le
condizioni necessarie per il rilascio del permesso.
16.2 Caratteristiche del permesso e deroghe ammesse
Tipo: Utenza debole ZTL A
ZTL A
ZTL B
Colore bianco
TRANSITO
Sempre consentito
Non consentito
Consentita per un tempo
SOSTA
Non consentita.
max 60 min.
Di norma potrà essere rilasciato un unico permesso, con il quale potrà essere autorizzato un
solo veicolo intestato al richiedente.
Ove l’attività di assistenza sia svolta non dal singolo privato ma da un’associazione
potranno essere rilasciati un numero maggiore di permessi.
Per comprovare l’intestazione dei veicoli il richiedente dovrà produrre allegate alla
domanda le fotocopie dei libretti di circolazione.
Affinché l’autorizzazione al transito e sosta sia efficace, sul veicolo deve essere esposto un
permesso conforme al modello di cui all’allegato E1.
Sul permesso sono riportati i numeri di targa dei veicoli autorizzati, il permesso esposto su
veicoli differenti da quelli autorizzati, non ha validità.
Ordinanza n.
18 del 05/01/2006
Pag. 10
16.3 Validità del permesso e modalità di rinnovo
Il permesso è valido a partire dalla data di rilascio e fino alla data di scadenza, indicate
sullo stesso.
La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata all’Ufficio Traffico e Concessioni almeno 30
gg prima della scadenza ed il permesso dovrà essere ritirato entro la data di scadenza.
Art.17 Utenza debole ZTL B
17.1 Requisiti per il rilascio
Il presente permesso di transito e sosta viene rilasciato a condizione che il richiedente
documenti la necessità di prestare assistenza con continuità durante l’arco della settimana
ad un anziano, disabile o in generale ad una persona inferma che sia residente nella Z.T.L.
B o delle AREE PEDONALI ricomprese all’interno della stessa.
Il richiedente unitamente alla domanda dovrà presentare un certificato medico che
specifichi il tipo di infermità e attesti la necessità di assistenza continuata da parte della
persona anziana, disabile o inferma.
Qualora l’anziano il disabile o in generale la persona inferma risiede presso una struttura
dotata personale adibito all’assistenza (casa di cura, casa di riposo, ecc.) vengono meno le
condizioni necessarie per il rilascio del permesso.
Il presente permesso viene anche rilasciato agli ultraottantenni a condizione che siano
muniti di patente di guida valida, e che siano proprietari di un veicolo.
17.2 Caratteristiche del permesso e deroghe ammesse
Tipo: Utenza debole ZTL
A
ZTL A
Colore bianco
TRANSITO
Sempre consentito
Consentita per un tempo
SOSTA
max 60 min.
ZTL B
Sempre consentito
Consentita per tempo max
20 min.
Di norma potrà essere rilasciato un unico permesso, con il quale potrà essere autorizzato un
solo veicolo intestato al richiedente.
Ove l’attività di assistenza sia svolta non dal singolo privato ma da un’associazione
potranno essere rilasciati un numero maggiore di permessi.
Per comprovare l’intestazione dei veicoli il richiedente dovrà produrre allegate alla
domanda le fotocopie dei libretti di circolazione.
Affinché l’autorizzazione al transito e sosta sia efficace, sul veicolo deve essere esposto un
permesso conforme al modello di cui all’allegato E2.
Sul permesso sono riportati i numeri di targa dei veicoli autorizzati, il permesso esposto su
veicoli differenti da quelli autorizzati, non ha validità.
17.3 Validità del permesso e modalità di rinnovo
Il permesso è valido a partire dalla data di rilascio e fino alla data di scadenza, indicate
sullo stesso.
La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata all’Ufficio Traffico e Concessioni almeno 30
gg prima della scadenza ed il permesso dovrà essere ritirato entro la data di scadenza.
Fanno eccezione i permessi rilasciati agli ultraottantenni la cui scadenza coincide con la
data di validità indicata sulla patente di guida.
Ordinanza n.
18 del 05/01/2006
Pag. 11
Art.18 Magistrati
18.1 Requisiti per il rilascio
Ai magistrati ordinari per l’espletamento delle loro funzioni presso il Tribunale può essere
rilasciato, ove richiesto, un permesso di transito e sosta.
18.2 Caratteristiche del permesso e deroghe ammesse
Tipo: Magistrati
ZTL A
ZTL B
Colore rosa
TRANSITO
Sempre consentito
Sempre consentito
Consentita senza limiti di Consentita per tempo max
SOSTA
orario.
20 min.
E’ CONSENTITA LA SOSTA GRATUITA IN TUTTI
SOSTA
GLI SPAZI A PAGAMENTO POSTI ALL’INTERNO
DELLA CITTA’ MURATA (*)
(*) La sosta gratuita negli stalli a pagamento della città murata è limitata ai parcheggi
gestiti dalla società ATAM s.p.a., sono quindi esclusi quelli custoditi e quelli non gestiti
dalla stessa società.
Potrà essere rilasciato un unico permesso, con il quale potranno essere autorizzati fino ad
un massimo di due veicoli, intestati al richiedente e/o a membri del nucleo familiare.
Per comprovare l’intestazione dei veicoli il richiedente dovrà produrre allegate alla
domanda le fotocopie dei libretti di circolazione.
Affinché l’autorizzazione al transito e sosta sia efficace, sul veicolo deve essere esposto un
permesso conforme al modello di cui all’allegato F.
Sul permesso sono riportati i numeri di targa dei veicoli autorizzati, il permesso esposto su
veicoli differenti da quelli autorizzati, non ha validità.
18.3 Validità del permesso e modalità di rinnovo
Il permesso ha validità dalla data del rilascio e di norma fino al 31 dicembre dell’anno in
corso. La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata all’Ufficio Traffico e Concessioni
utilizzando gli appositi modelli precompilati a disposizione presso lo stesso ufficio ed
allegando la documentazione richiesta.
Le domande di rinnovo dovranno pervenire entro il 30 novembre di ogni anno.
Il richiedente il permesso e tenuto a ritirarlo entro il 31 gennaio dell’anno successivo a
quello di scadenza. Il mancato ritiro comporta la decadenza della domanda di rinnovo.
Art.19 Speciali
19.1 Requisiti per il rilascio
Tale tipologia di permessi può essere rilasciato ai veicoli utilizzati per casi particolari che
non rientrano nelle tipologie precedenti e per i quali non è possibile predeterminarne la
casistica.
Il permesso viene rilasciato previa valutazione dell’Ufficio Traffico e Concessioni della
domanda, che dovrà essere ampiamente motivata, e quando venga riscontrata un’effettiva
necessità.
19.2 Caratteristiche del permesso e deroghe ammesse
I limiti d’uso e le deroghe ammesse vengono determinati di volta in volta e sono riportati
per esteso sul permesso.
Ordinanza n.
18 del 05/01/2006
Pag. 12
Affinché l’autorizzazione al transito e sosta sia efficace, sul veicolo deve essere esposto un
permesso conforme al modello di cui all’allegato G.
Il permesso è di colore nero
Sul permesso sono riportati i numeri di targa dei veicoli autorizzati, il permesso esposto su
veicoli differenti da quelli autorizzati, non ha validità.
19.3 Validità del permesso e modalità di rinnovo
Il permesso è valido a partire dalla data di rilascio e fino alla data di scadenza, indicate
sullo stesso.
La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata all’Ufficio Traffico e Concessioni almeno 30
gg prima della scadenza ed il permesso dovrà essere ritirato entro la data di scadenza.
CAPO IV – VEICOLI ESENTATI DAI DIVIETI – LISTA BIANCA – PERMESSI
PROVVISORI.
Art.20. Ciclomotori e motocicli
Il transito dei ciclomotori e motocicli nella ZTL A e sempre consentito e non necessita di
alcuna autorizzazione.
La sosta nella ZTL A è di norma consentita negli appositi spazi delimitati, e nelle aree non
delimitate da alcuna segnaletica orizzontale, nel rispetto dei limiti e divieti imposti dalla
segnaletica verticale, o dal codice della strada.
Nella ZTL B vige il divieto di circolazione e sosta per tutti i veicoli a motore (sprovvisti di
regolare autorizzazione) tutti i giorni dalle ore 8,00 alle ore 24,00; è tuttavia consentito
condurre ciclomotori o motocicli, purché spinti a mano e a motore spento al solo scopo di
effettuare l’attraversamento.
Art.21. Disabili
I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma dell’art. 188 comma 2 del
Codice della Strada, sono autorizzati a transitare senza limiti di orario all’interno della ZTL
A e ZTL B. Al momento del rilascio da parte del Sindaco di Arezzo del “contrassegno
invalidi” (art. 381 fig. V.4 Regolamento Codice della Strada) la targa del veicolo
autorizzato sarà inserita nel database del sistema di controllo automatico degli accessi.
Per quanto concerne la sosta all’interno delle Zone a Traffico Limitato il titolare del
contrassegno dovrà attenersi alla segnaletica, e a quanto previsto dalla normativa in vigore
a livello nazionale.
Coloro che sono titolari di un contrassegno invalidi rilasciato da un altro Comune, pur
essendo autorizzati all’accesso alle ZTL sulla base del vigente Codice della Strada, devono
preventivamente segnalare al Comando di Polizia Municipale di Arezzo:
1)la targa del veicolo
2)l’orario di accesso
3)il numero del contrassegno nazionale e la denominazione del comune che lo ha rilasciato
preferibilmente utilizzando il numero verde 800-211155, o in alternativa inviando un fax al
0575-377560 o telefonando ai seguenti numeri del centralino del Comando: 0575-377577e
0575-377590.
In caso di urgente necessità ad accedere alla ZTL, anche se impossibilitati ad effettuare la
comunicazione preventiva con le modalità sopra indicate, il transito è comunque consentito
purché si provveda alla comunicazione medesima entro le 48 ore successive.
Ordinanza n.
18 del 05/01/2006
Pag. 13
Qualora la necessita di accedere alla ZTL della città di Arezzo fosse giornaliera o
comunque frequente, potrà essere presentata domanda in carta semplice presso il Comando
di Polizia Municipale finalizzata all’inserimento dei dati del veicolo in “lista bianca”.
Art.22. Lista bianca
Per particolari tipologie di mezzi di trasporto è predisposta una “lista bianca” ovvero un
database contenente i numeri di targa di particolari categorie di veicoli che vengono
autorizzati al transito all’interno delle Zone a Traffico Limitato senza la necessità di
ottenere ed esporre una qualsivoglia tipologia di permesso in bollo tra quelle previste dalla
vigente normativa.
Categorie di veicoli inseriti in lista bianca:
1.
Taxi e veicoli adibiti al servizio di noleggio da rimessa con conducente (licenza
rilasciata dal comune di Arezzo
2.
veicoli di servizio in dotazione al Comune di Arezzo
3.
veicoli di servizio in dotazione alla Provincia di Arezzo
4.
veicoli di servizio in dotazione a società pubbliche e/o private che svolgono un
servizio pubblico e/o di pubblica utilità nel territorio del Comune di Arezzo: ATAM,
AISA, NUOVE ACQUE, ENEL, COINGAS, USL, PP.TT e simili.
I tassisti (e i conducenti di veicoli a noleggio) con licenza rilasciata da un altro comune, i
veicoli di servizio in dotazione ad altre amministrazioni pubbliche e quelli in dotazione a
società pubbliche e/o private che svolgono un servizio pubblico e/o di pubblica utilità fuori
dal territorio del Comune di Arezzo, per accedere alle ZTL dovranno preventivamente
segnalare al Comando di Polizia Municipale di Arezzo:
4)la targa del veicolo
5)l’orario di accesso
6)gli estremi della licenza (ove si tratti di tassisti)
inviando un fax al 0575-377560 o telefonando al numero verde 800-211155 o ai seguenti
numeri del centralino del Comando dei Vigili Urbani: 0575-377577e 0575-377590.
In caso di urgente necessità ad accedere alla ZTL, anche se impossibilitati ad effettuare la
comunicazione preventiva con le modalità sopra indicate, il transito è comunque consentito
purché si provveda alla comunicazione medesima entro le 48 ore successive.
Qualora la necessita di accedere alla ZTL della città di Arezzo fosse giornaliera o
comunque frequente, in via del tutto eccezionale il Comandante della Polizia Municipale
potrà valutare la necessità dell’inserimento dei dati del veicolo in “lista bianca”.
Art.23. Veicoli che non necessitano di autorizzazione
Per i veicoli di servizio in dotazione a:
1)
Polizia Municipale
2)
Vigili del Fuoco (compresi i mezzi operativi)
3)
Forze Armate
4)
Forze dell’Ordine
5)
Pronto Soccorso
6)
Pronto Intervento
7)
Contrassegno Servizio di Stato
Ordinanza n.
18 del 05/01/2006
Pag. 14
Identificabili a vista con scritte ben visibili sulla carrozzeria o con segnali di emergenza,
non è richiesta alcuna formalità per l’accesso alle ZTL.
Art.24. Medici
I medici generici ed i medici specialisti convenzionati che effettuano prestazioni
domiciliari, secondo l’elenco trasmesso dall’ordine dei medici sono autorizzati a transitare
all’interno delle ZTL, senza ulteriore formalità in quanto i dati del veicolo verranno inseriti
in lista bianca.
Per ogni medico potrà essere inserito in lista bianca un solo veicolo, intestato al medico
stesso, sul quale dovrà essere esposto il contrassegno rilasciato dall’Ordine dei Medici
Provinciale.
La sosta è consentita per un tempo max di 60 min. nella ZTL A e 20 min. nella ZTL B.
Inoltre all’interno di tutto il territorio comunale, la sosta è consentita in deroga al divieto
di sosta di cui all’Art.7 del d.L.vo 30/4/1992 n.285 (Fig.II 74 Art.120) per un tempo
massimo di un’ora, previa esposizione di contrassegno dell’Ordine dei medici.
Qualora i medici avessero la necessità di utilizzare un veicolo diverso da quello inserito in
lista bianca dovranno preventivamente segnalare al Comando di Polizia Municipale di
Arezzo:
7)la targa del veicolo
8)l’orario di accesso
inviando un fax al 0575-377560 o telefonando al numero verde 800-211155 o ai seguenti
numeri del centralino del Comando dei Vigili Urbani: 0575-377577e 0575-377590.
In caso di urgente necessità ad accedere alla ZTL, anche se impossibilitati ad effettuare la
comunicazione preventiva con le modalità sopra indicate, il transito è comunque consentito
purché si provveda alla comunicazione medesima entro le 48 ore successive.
Art.25. Trasporto minori – asili nido, scuole materne ed elementari
Le persone che accompagnano i minori agli asili nido, scuole materne e elementari situate
nella Zone a Traffico Limitato sono autorizzate a raggiungere le singole scuole nei 15 min.
precedenti e successivi l’orario di entrata e nei 15 min. precedenti e successivi l’orario di
uscita.
L’autorizzazione rilasciata dalla Polizia Municipale è valida esclusivamente nei giorni in
cui viene svolta l’attività didattica., ed esclusivamente per il percorso e i varchi di accesso
indicati nell’autorizzazione.
La sosta è consentita solo per il tempo strettamente necessario ad accompagnare il minore
a scuola.
L’elenco degli accompagnatori ed i relativi orari dovranno essere comunicati dalla Scuola
alla polizia Municipale, che potrà a suo insindacabile giudizio fissare limitazioni relative al
numero dei veicoli da autorizzare.
Qualora gli accompagnatori avessero la necessità di utilizzare un veicolo diverso da quello
autorizzato, o di accedere in orari diversi dovranno preventivamente segnalare al Comando
di Polizia Municipale di Arezzo:
9)
la targa del veicolo
10) l’orario di accesso
telefonando al numero verde 800-211155 o ai seguenti numeri del centralino del Comando
dei Vigili Urbani: 0575-377577e 0575-377590.
Ordinanza n.
18 del 05/01/2006
Pag. 15
In caso di urgente necessità ad accedere alla ZTL, anche se impossibilitati ad effettuare la
comunicazione preventiva con le modalità sopra indicate, il transito è comunque consentito
purché si provveda alla comunicazione medesima entro le 48 ore successive.
Art.26. Accesso ai complessi ricettivi o alberghieri
I clienti diretti agli alberghi situati all’interno della Zona a Traffico Limitato, purché
provvisti di prenotazione, sono autorizzati senza alcuna formalità a raggiungere l’albergo
esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico dei bagagli. Effettuata tale
operazione il veicolo dovrà essere immediatamente spostato nelle aree ove è consentita la
sosta. E’ fatto obbligo all’albergatore di trasmettere preventivamente alla Polizia
Municipale tramite il fax 0575 – 377560 la targa del veicolo del cliente e la scheda di
prenotazione. Sarà cura dello stesso albergatore informare opportunamente il cliente al fine
di evitargli eventuali sanzioni.
Art.27. Permessi provvisori
I permessi provvisori potranno essere di due tipi:
1)
giornalieri
2)
prolungati
27.1. Permessi giornalieri
Si tratta di permessi di durata breve nell’arco della giornata che vengono rilasciati dalla
polizia Municipale per effettuare le seguenti operazioni:
a)
trasporto merci di tipo commerciale:
questo permesso è rilasciato, su semplice richiesta verbale dell’interessato, allo scopo di
consentire le operazioni di carico e scarico all’interno delle Zone a Traffico Limitato.
Pertanto il permesso è da ritenersi nullo qualora il conducente del veicolo risulti impegnato
in operazioni diverse quali contrattazioni commerciali, operazioni amministrative, ecc.
Per il rilascio del permesso è necessario recarsi al Comando della Polizia Municipale, in
via Guelfa n.28, muniti del libretto di circolazione da cui risulti sia l’abilitazione al
trasporto merci o promiscuo sia il peso del veicolo che non deve essere superiore ai 35
quintali.
I limiti d’uso e le deroghe ammesse vengono determinati di volta in volta e sono riportati
per esteso sul permesso.
Affinché l’autorizzazione al transito e sosta sia efficace, il permesso deve essere esposto
sul veicolo.
Sul permesso è riportato il numero di targa del veicolo autorizzato, il permesso esposto su
veicoli differenti da quello autorizzato, non ha validità.
b)
trasporto merci personali:
questo permesso è rilasciato, su semplice richiesta verbale dell’interessato, allo scopo di
consentire la consegna o il ritiro di merci personali ingombranti o pesanti presso abitazioni
private o presso le attività commerciali o artigianali all’interno delle Zone a Traffico
Limitato. Pertanto il permesso è da ritenersi nullo qualora il conducente del veicolo risulti
impegnato in operazioni diverse dal carico e scarico.
Per il rilascio del permesso è necessario recarsi al Comando della Polizia Municipale, in
via Guelfa n.28, muniti del libretto di circolazione.
Il permesso può essere rilasciato anche per i veicoli adibiti esclusivamente al trasporto
delle persone.
Ordinanza n.
18 del 05/01/2006
Pag. 16
I limiti d’uso e le deroghe ammesse vengono determinati di volta in volta e sono riportati
per esteso sul permesso.
Affinché l’autorizzazione al transito e sosta sia efficace, il permesso deve essere esposto
sul veicolo.
Sul permesso è riportato il numero di targa del veicolo autorizzato, il permesso esposto su
veicoli differenti da quello autorizzato, non ha validità.
c) eventi:
Per cerimonie quali matrimoni e battesimi, gli interessati devono presentare
preventivamente una domanda in carta semplice alla Polizia Municipale indicando per ogni
evento la data e l’ora dell’inizio, il luogo, le targhe dei veicoli per i quali si richiede
l’autorizzazione.
I limiti d’uso e le deroghe ammesse vengono determinati di volta in volta e sono riportati
per esteso sul permesso.
Affinché l’autorizzazione al transito e sosta sia efficace, il permesso deve essere esposto
sul veicolo.
Sul permesso è riportato il numero di targa del veicolo autorizzato, il permesso esposto su
veicoli differenti da quello autorizzato, non ha validità.
La Polizia Municipale potrà a suo insindacabile giudizio fissare limitazioni relative al
numero dei veicoli da autorizzare.
27.2. Permessi prolungati
Sono permessi di durata superiore ad un giorno che vengono rilasciati, dietro presentazione
di domanda in carta semplice alla polizia Municipale, allo scopo di trasportare le merci e le
attrezzature necessarie ad effettuare i lavori strutturali e di manutenzione in cantieri edili o
comunque tali da richiedere una ricorrente utilizzazione di mezzi per il trasporto merci.
Tali permessi prolungati hanno una durata limitata alle effettive necessità e in ogni modo
non superiore a sei mesi, e consentono la sosta esclusivamente per il tempo strettamente
necessario ad effettuare le operazioni di carico e scarico dei materiali, delle attrezzature o
per effettuare le operazioni tecniche per le quali il mezzo è utilizzato.
Non è consentita la sosta inoperosa.
Per il rilascio del permesso è necessario recarsi al Comando della Polizia Municipale, in
via Guelfa n.28, muniti della seguente documentazione.
a)
Libretti di circolazione da cui risulti sia l’abilitazione al trasporto merci il peso del
veicolo che non deve essere superiore ai 35 quintali.
Nel caso in cui il peso complessivo del mezzo ecceda i 35 quintali per il rilascio del
permesso è necessario avere un’ulteriore autorizzazione rilasciata dall’ufficio competente
presso la stessa Polizia Municipale, nel rispetto delle modalità previste per il rilascio di tali
deroghe.
b) Ogni autorizzazione atta a certificare la natura e la durata dei lavori (permesso di
costruire e sim.)
I limiti d’uso e le deroghe ammesse vengono determinati di volta in volta e sono riportati
per esteso sul permesso.
Affinché l’autorizzazione al transito e sosta sia efficace, il permesso deve essere esposto
sul veicolo.
Sul permesso è riportato il numero di targa del veicolo autorizzato, il permesso esposto su
veicoli differenti da quello autorizzato, non ha validità.
Ordinanza n.
18 del 05/01/2006
Pag. 17
La Polizia Municipale potrà a suo insindacabile giudizio fissare limitazioni relative al
numero dei veicoli da autorizzare.
Sono abrogati tutti gli atti precedentemente emessi nelle parti difformi a quanto sopra
ordinato.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti osservare e fare osservare la presente Ordinanza;
Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal Vigente Codice della Strada,
salvo che il fatto non costituisca reato. La presente Ordinanza verrà pubblicata all’Albo
Pretorio del Comune di Arezzo
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso:
• entro 60 giorni dalla sua efficacia al Ministro dei Lavori Pubblici ai sensi del comma 3
dell’art.37 del Codice della Strada, con le modalità di cui all’art.74 del D.P.R.
16/12/1992 n.495.
• Entro 60 giorni dalla sua efficacia al tribunale Amministrativo regionale (TAR) nei
modi e nei termini previsti dall’art.2 e seguenti leggi 6/12/1971 n.1034
• Entro 120 giorni dalla sua efficacia, al Presidente della Repubblica, nei modi e nei
termini previsti dall’art.8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n.1199.
L’interessato può prendere visione ed estrarre copia degli atti a fascicolo in orario d’ufficio dal
lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 15.15
alle ore 17.45.
IL DIRETTORE DELL’AREA
POLIZIA MUNICIPALE
Dr.Enzo GORI
ALLEGATO 1
ELENCO DELLE VIE E PIAZZE CHE COSTITUISCONO E DELIMITANO LA ZONA A
TRAFFICO LIMITATO DI TIPO A
VIA ADUA
VIA AGANIA
VIA ALBERGOTTI
VIA ALIOTTI
VICOLO APPUNTELLATO
VIA ASMARA
PIAZZETTA DE’ BACCI
VIA BALILLA
PIAZZALE DELLE BANDIERE
LARGO BENADIR
VIA BICCHIERAIA
VIA BORGO S. CROCE
Ordinanza n.
18 del 05/01/2006
Pag. 18
VIA BORGUNTO
VIA BRAVA
VIA B. BUOZZI (da via Ricasoli a vicolo delle Terme)
VICOLO DEL CANCELLO
VIA CARDUCCI
VICOLO DEL CAVALLO
VIA CAVOUR (da Piaggia del Murello a via G. Monaco)
VIA CENNE DELLA CHITARRA
VIA CESALPINO (da via Bicchieraia a via dell’Orto)
VIA CHIASSAIA
VIA COLCITRONE
PIAZZETTA DEL COMMISSARIO
CORSO ITALIA (da via Seteria a via dei Pileati)
VICOLO DELLA DEA
PIAZZETTA DIETRO IL DUOMO
VIA DIETRO LE CAMPANE
PIAGGETTA FAENZI
VICOLO DEL FANALE
PIAZZA DELLA FIORAIA
VIA DELLA FIORAIA
VIA FONTANELLA
VIA DELLE FOSSE
VIA FRA LE TORRI
VIA DELLE GAGLIARDE
VIA GARIBALDI (da Porta Trento e Trieste a via Della Minerva)
VIA GHIBELLINA
PIAZZA GRANDE (da piaggia S. Martino a via Vasari)
PIAZZA GRANDE (da via Borgunto a via di Seteria)
VIA GUADAGNOLI (da via Macallè a via delle Gagliarde)
VIA GUIDO MONACO (dal varco elettronico a via Cavour)
VIA ISIDORO DEL LUNGO (da piazzetta delle Logge del Grano a via Cavour)
PIAZZA LANDUCCI
VIA DELLA MADONNA
VIA MADONNA LAURA
VICOLO DEL MARCIANELLO
VIA MARCONI (da via Marcillat a via Cenne della Chitarra)
VIA MAZZINI (da via Pescioni a via dell’Agania)
VIA DELLA MINERVA
VICOLO DELLA MINERVA
VIA MODESTA ROSSI
VIA MONTETINI
VIA DELLE MURA
PIAGGIA DI MURELLO
PIAZZA DI MURELLO
VIA NENCETTI
VIA OBERDAN (da via dell’Agania a piazza S. Gimignano)
VIA DELL’ORTO
VICOLO DELL’ORTO
VIA PADRE CAPRARA
Ordinanza n.
18 del 05/01/2006
Pag. 19
VIA DEI PALAGI
VICOLO DELLA PALESTRA (limitatamente al parcheggio laterale al palazzetto dello
sport)
VIA DELLE PANIERE
VIA DEI PECORI
VIA PELLICCERIA
VIA PESCAIA
VIA PESCAIOLINA
VIA PESCIONI
VIA PIANA
VIA DEI PILEATI
VIA PIO BORRI
PIAZZETTA DI PORTA CRUCIFERA
PIAZZA DEL PRATICINO
VIA RICASOLI
VIA RODI (dal civico 26 al 34)
VIA RODI (area di parcheggio sopra la copertura del torrente Castro)
PIAZZETTA S. AGNESE
PIAZZETTA S. ANDREA
PIAGGIA S. BARTOLOMEO
VIA S. CLEMENTE (da via Garibaldi a via S. Domenico)
VIA S. DOMENICO
PIAZZA S. GEMIGNANO
PIAZZA S. GIUSTO
VIA S.LORENTINO
PIAGGIA S. LORENZO
VIA S. LORENZO
PIAZZETTA S. MARIA IN GRADI
PIAZZETTA S. MARIA MADDALENA
PIAGGIA S.MARTINO
PIAZZETTA S.NICCOLO’
VIA S. NICCOLO’
VIA SAFFI
VIA SANSOVINO (da via Matteotti al termine)
VIA SANTE TANI
VIA SETERIA
VIA DEL SARACINO
VIA SASSOVERDE
VIA SOTTO LA VOLTA
VIA SS. DI TITO
VICOLO DELLE TERME
VIA A. TESTA
VIA DELLA TORRE ROSSA
VIA VASARI
VIA VECCHIA
PIAZZETTA DEL “VIVA MARIA”
VIA XX SETTEMBRE
Ordinanza n.
18 del 05/01/2006
Pag. 20
ALLEGATO 2
ELENCO DELLE VIE E PIAZZE CHE COSTITUISCONO E DELIMITANO LA ZONA A
TRAFFICO LIMITATO DI TIPO B
VICOLO CAP. ARDELLI (eccetto tratto pedonale delimitato con delibera G.C. 429 del
31/05/2004)
VICOLO DEI CAVALLANTI
VIA CAVOUR (da Corso Italia a via Cesalpino)
VIA CESALPINO (fino a via della Bicchieraia)
CORSO ITALIA (da via Spinello a via Seteria)
VIA GARIBALDI (da via G. Monaco a via Margaritone)
VIA MADONNA DEL PRATO
VIA MANNINI
VIA MAZZINI (da via dell’Agania a Corso Italia)
VIA OBERDAN (da p.zza S. Michele a via dell’Agania)
VIA PIETRO DA CORTONA
PIAZZETTA S. ADRIANO
PIAZZA S. AGOSTINO (da via Garibaldi a via Margaritone)
VIA S. FRANCESCO
PIAZZA S. MICHELE
VIA TOLLETTA
Ordinanza n.
18 del 05/01/2006
Pag. 21
Scarica

Scarica l`ordinanza della ZTL - Accessibilità Centri Storici