AREA POLIZIA MUNICIPALE Ufficio Amm.vo Area Polizia Municipale Classificazione L.02.54/2003 Arezzo, 05/01/2006 ORDINANZA N° OGGETTO: 18 MODIFICHE ALLA NORMATIVA PER IL RILASCO DELLE AUTORIZZAZIONI RELATIVE ALLA CIRCOLAZIONE E ALLA SOSTA IN DEROGA AI DIVIETI VIGENTI NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO. IL DIRETTORE DELLA POLIZIA MUNICIPALE Vista la delibera di G.C. n. 1143 del 27/12/2005 “Modifiche alla normativa per il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione e sosta in deroga ai divieti vigenti nelle Zone a Traffico Limitato” ed il relativo disciplinare parte integrante della delibera stessa Visto l’art. 7 del D.L.vo 30/4/92 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il D.P.R. 16/12/92 n. 495 come modificato dal D.P.R. 16/9/96 n. 610; Visto il D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000; ORDINA Che il rilascio delle autorizzazioni in deroga ai divieti relativi alla circolazione e alla sosta vigenti all’interno delle Zone a Traffico Limitato sia effettuato in conformità a quanto di seguito stabilito: CAPO I – CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE. Art.1. Città Murata. Si definisce “città murata” la porzione di centro abitato circondata dalle mura medicee. Con deliberazione della Giunta Comunale n. 1252 del 3/06/1997 tale zona è stata classificata zona a rilevanza urbanistica ai sensi dei commi 8 e 9 dell’art. 7 del Codice della Strada. Art.2. Zona a Traffico Limitato di tipo A. Ordinanza n. 18 del 05/01/2006 Pag. 1 Si definisce “Zona a Traffico Limitato di tipo A” (istituita con delibera della Giunta Comunale n. 1252 del 3/06/1997 e successivamente modificata con ulteriori deliberazioni) l’insieme delle vie e piazze di cui l’allegato 1 costituisce l’elenco aggiornato. Nella ZTL A vige il divieto di circolazione e sosta per i veicoli a motore (sprovvisti di regolare autorizzazione) dalle ore 8,30 alle ore 11,00 e dalle ore 17,30 alle ore 20,00 dei giorni feriali. Sono esclusi dal divieto i ciclomotori e motocicli. Art. 3 Zona a Traffico Limitato di tipo B Si definisce “Zona a Traffico Limitato di tipo B” (istituita con delibera della Giunta Comunale n. 1252 del 3/06/1997 e successivamente modificata con ulteriori deliberazioni) l’insieme delle vie e piazze di cui l’allegato 2 costituisce l’elenco aggiornato. Nella ZTL B vige il divieto di circolazione e sosta per i veicoli a motore (sprovvisti di regolare autorizzazione) tutti i giorni dalle ore 8,00 alle ore 24,00. Art. 4 Zona Pedonale Si definisce “Zona Pedonale” l’insieme delle vie e piazze di cui l’allegato 3 costituisce l’elenco aggiornato. Nella Zona Pedonale la circolazione e sosta dei veicoli a motore sono permanentemente vietate. La deroga al divieto di transito nelle aree pedonali è consentito ai proprietari delle autorimesse private interne alle aree pedonali e contraddistinte da regolare concessione di passo carraio, e ai veicoli al servizio delle persone disabili ove ciò non sia espressamente vietato. Art. 5 Zona a Libera Circolazione Si definisce “Zona a Libera Circolazione” l’insieme delle vie e piazze interne alla Città murata che non rientrano nei casi di cui ai precedenti art.2, art.3, e art.4. In tale aree la circolazione è libera, nell’osservanza dei sensi di marcia , della segnaletica esistente e delle norme del codice della strada. La sosta veicolare è altresì libera, ferme restando le aree a pagamento, ove sono applicate le tariffe orarie, e nel rispetto della segnaletica esistente e delle norme del codice della strada. CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI Art. 6 Nuove tipologie di autorizzazioni L’Amministrazione Comunale, su domanda dei singoli richiedenti che ne abbiano diritto, presentata in carta semplice, rilascia nuove autorizzazioni alla circolazione e sosta, secondo le seguenti tipologie: A) A1) A2) A3) A4) B) C) D) CARICO/SCARICO CARICO/SCARICO – SEDE ZTL B CARICO/SCARICO - ABBONAMENTO CARICO/SCARICO – LAVORAZIONE *P* CARICO/SCARICO – COMMERCIO *P* ARTIGIANI L.46/90 SERVIZI TESTATE GIORNALISTICHE Ordinanza n. 18 del 05/01/2006 Pag. 2 E1) E2) F) G) UTENZA DEBOLE ZTL A UTENZA DEBOLE ZTL B MAGISTRATI SPECIALI Le nuove autorizzazioni sostituiscono quelle vecchie in scadenza che di conseguenza perdono ogni validità. Le domande per il rilascio dei permessi di circolazione e sosta devono essere presentate all’Ufficio Traffico e Concessioni di norma utilizzando gli appositi modelli precompilati a disposizione presso lo stesso ufficio ed allegando la documentazione richiesta, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di quanto stabilito dal Comune. Art. 7 Sistema di videocontrollo agli accessi. Il rilascio di un autorizzazione tra quelle elencate all’art.6 comporta automaticamente l’inserimento delle targhe dei veicoli autorizzati nel database del sistema di videocontrollo denominato “SIRIO”. Tale sistema di videocontrollo rileva mediante telecamere in grado di leggere i numeri di targa il transito dei veicoli che accedono alle ZTL dagli accessi sorvegliati; le targhe vengono confrontate con il database dei veicoli autorizzati; i veicoli non autorizzati saranno sanzionati. Le targhe inserite nel database saranno esclusivamente quelle stampate sull’autorizzazione, l’utente titolare del permesso è quindi tenuto, se non vuole incorrere in sanzioni, a comunicare tempestivamente all’Ufficio Traffico e Concessioni qualunque variazione relativa ai numeri di targa, e a chiedere la sostituzione del permesso in proprio possesso con uno sostitutivo aggiornato, previa presentazione della eventuale documentazione richiesta. La sostituzione del permesso comporta il pagamento del solo rimborso spese pari ad € 5.16. Art. 8 Descrizione dell’autorizzazione L’autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione Comunale contiene, di norma, i seguenti elementi: a) il numero dell’autorizzazione b) l’indicazione delle tipologia tra quelle elencate all’art.6 c) le deroghe consentite ai divieti di transito e sosta d) le targhe dei veicoli autorizzati per i quali il permesso è valido e) la data di rilascio e la data di scadenza f) l’adesivo olografico anticontraffazione Per non incorrere in sanzioni l’autorizzazione deve essere esposta sul cruscotto del veicolo o comunque in posizione ben visibile dall’esterno del veicolo. Art. 9 Adesivo olografico anticontraffazione Il permesso sprovvisto dell’ologramma anticontraffazione non è valido. L’adesivo anticontraffazione realizzato con matrice olografica 2D/3D riporta il logo del Comune di Arezzo in primo piano e la dicitura “Comune di Arezzo” in secondo piano ed è registrato presso l’HIR (Hologram Image Register) gestito dall’Ufficio Anticontraffazioni della Camera di Commercio Internazionale di Londra. L’adesivo è del tipo auto distruggente, ovvero ogni tentativo di rimuovere l’adesivo dal permesso comporterà il deteriorarsi dello stesso. Il deterioramento dell’ologramma anticontraffazione comporta la perdita di validità del permesso. Ordinanza n. 18 del 05/01/2006 Pag. 3 Art. 10 Smarrimento o furto Nel caso di smarrimento o furto del permesso l’utente deve presentare domanda di rilascio del nuovo permesso con le stesse modalità previste per la presentazione della domanda di rinnovo, allegando anche l’attestazione della resa denuncia di smarrimento o furto alle autorità competenti. Il richiedente dovrà inoltre provvedere al pagamento di quanto previsto all’art.11. Art. 11 Imposta di bollo e rimborso spese. Il rilascio di ogni permesso è subordinato al pagamento dell’imposta di bollo, secondo la normativa vigente, e al pagamento di € 5.16 a titolo di rimborso spese. CAPO III – MODALITA’ DELLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, REQUISITI PER IL RILASCIO E DESCRIZIONE DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI PERMESSI. Art.12 Carico e scarico 12.1 Requisiti per il rilascio Il permesso di transito e sosta per operazioni di carico e scarico viene rilasciato a condizione che il richiedente documenti la necessità di movimentare con continuità durante l’arco della settimana merci e/o materiali all’interno della Z.T.L. Inoltre il richiedente presentando la visura camerale rilasciata dalla C.C.I.A. o alternativamente il certificato di iscrizione all’albo professionale di appartenenza dovrà dimostrare di svolgere una fra le attività elencate di seguito: • autotrasportatore • corriere • grossista • fornitore in genere • commerciante • artigiano • rappresentante di commercio • informatore medico - scientifico 12.2 Caratteristiche del permesso e deroghe ammesse Tipo: carico e scarico ZTL A ZTL B Colore giallo Consentito con orario 08:00–10:00 e TRANSITO Sempre consentito 14:00-16:00 Consentita per tempo max 20 min. Consentita per tempo negli orari in cui è consentito il SOSTA max 20 min. transito. Potranno essere rilasciati fino ad un massimo di tre permessi, con ognuno dei quali potranno essere autorizzati fino ad un massimo di due veicoli. I veicoli dovranno risultare intestati al titolare di un impresa individuale o ad una società, che svolga le attività elencate al paragrafo precedente, altrimenti in assenza di veicoli Ordinanza n. 18 del 05/01/2006 Pag. 4 intestati al titolare dell’impresa individuale o alla società potrà essere rilasciato un singolo permesso valido per un unico veicolo. Per comprovare l’intestazione dei veicoli il richiedente dovrà produrre allegate alla domanda le fotocopie dei libretti di circolazione. Affinché l’autorizzazione al transito e sosta sia efficace, sul veicolo deve essere esposto un permesso conforme al modello di cui all’allegato A. Sul permesso sono riportati i numeri di targa dei veicoli autorizzati, il permesso esposto su veicoli differenti da quelli autorizzati, non ha validità. 12.3 Validità del permesso e modalità di rinnovo Il permesso di carico e scarico ha validità dalla data del rilascio e di norma fino al 31 dicembre dell’anno di rilascio. La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata all’Ufficio Traffico e Concessioni utilizzando gli appositi modelli a disposizione presso lo stesso ufficio ed allegando la documentazione richiesta. Le domande di rinnovo dovranno pervenire entro il 30 novembre di ogni anno. Il richiedente il permesso e tenuto a ritirarlo entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di scadenza. Il mancato ritiro comporta la decadenza della domanda di rinnovo. 12.4 Attività specifiche I commercianti che hanno la sede della propria attività all’interno della ZTL B o delle AREE PEDONALI comprese all’interno della stessa ZTL B potranno richiedere un’ autorizzazione speciale denominata CARICO/SCARICO – SEDE ZTL B Tipo: carico e scarico – sede ZTL B Colore giallo ZTL A TRANSITO Sempre consentito Consentita per max 20 min. SOSTA ZTL B tempo Consentito con orario 08:00–10:00; 14:0016:00; e dopo le ore 20:00 Consentita per tempo max 20 min. negli orari in cui è consentito il transito. Affinché l’autorizzazione al transito e sosta sia efficace, sul veicolo deve essere esposto un permesso conforme al modello di cui all’allegato A1. Gli artigiani che hanno la propria sede all’interno della ZTL A o ZTL B o delle AREE PEDONALI ricomprese all’interno della stessa ZTL e gli informatori medico – scientifici potranno richiedere un’ autorizzazione speciale denominata CARICO/SCARICO – ABBONAMENTO Ordinanza n. 18 del 05/01/2006 Pag. 5 Tipo: carico e scarico – abbonamento Colore giallo TRANSITO ZTL A Sempre consentito Consentita per tempo max 20 min. SOSTA ZTL B Consentito con orario 08:00–10:00 e 14:0016:00 Consentita per tempo max 20 min. negli orari in cui è consentito il transito. Ogni permesso darà diritto al possessore di richiedere un singolo abbonamento a condizioni agevolate alla società ATAM s.p.a. gestore dei parcheggi a pagamento, valido esclusivamente per i parcheggi a pagamento della “Città Murata” come definita all’art. 1, con esclusione di quelli custoditi e di quelli non gestiti dalla stessa società. Affinché l’autorizzazione al transito e sosta sia efficace, sul veicolo deve essere esposto un permesso conforme al modello di cui all’allegato A2 Le ditte che eseguono la lavorazione dei preziosi potranno richiedere un’ autorizzazione speciale denominata CARICO/SCARICO – LAVORAZIONE PREZIOSI Tipo: carico e scarico – lavorazione preziosi Colore viola ZTL A ZTL B Consentito con orario 09:00– Sempre consentito 11:00 e 14:00-16:00 Non consentito il sabato. Non consentito il sabato e giorni festivi. Consentita per tempo max Consentita per tempo max 20 min. negli orari in cui è consentito il transito. 60 min. Non consentita il sabato. Non consentita il sabato e giorni festivi TRANSITO SOSTA Affinché l’autorizzazione al transito e sosta sia efficace, sul veicolo deve essere esposto un permesso conforme al modello di cui all’allegato A3 Le ditte che commerciano preziosi potranno richiedere un’ autorizzazione speciale denominata CARICO/SCARICO – COMMERCIO PREZIOSI Ordinanza n. 18 del 05/01/2006 Pag. 6 Tipo: carico e scarico – commercio preziosi Colore viola ZTL A ZTL B Consentito con orario Sempre consentito 09:00–11:00 Non consentito il sabato. Non consentito il sabato e giorni festivi. Consentita per tempo max Consentita per tempo max 20 min. negli orari in cui è consentito il transito. 60 min. Non consentita il sabato. Non consentita il sabato e giorni festivi TRANSITO SOSTA Affinché l’autorizzazione al transito e sosta sia efficace, sul veicolo deve essere esposto un permesso conforme al modello di cui all’allegato A4 Art.13 Artigiani legge 46/90 13.1 Requisiti per il rilascio Il permesso di cui al presente articolo può essere rilasciato alle imprese, singole o associate, che siano in possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui all’art. 3, della legge 5 marzo 1990 n.46 e che svolgano le attività di installazione o manutenzione degli impianti di cui all’art.1 della già citata legge ovvero: a) impianti elettrici b) impianti radiotelevisivi, antenne ed impianti di protezione dalle scariche atmosferiche c) impianti di riscaldamento e di climatizzazione d) impianti idrosanitari nonché idraulici in genere e) impianti per il trasporto e l’utilizzazione del gas f) impianti di sollevamento persone o cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili g) impianti di protezione antincendio Il possesso dei requisiti dovrà risultare dalla visura camerale rilasciata dalla C.C.I.A. 13.2 Caratteristiche del permesso e deroghe ammesse Tipo: artigiani – legge 46/90 ZTL A Colore verde pisello TRANSITO Sempre consentito SOSTA Consentita per tempo max 90 min. ZTL B Consentito con orario 08:00–16:00 Consentita per tempo max 20 min. negli orari in cui è consentito il transito. Potranno essere rilasciati fino ad un massimo di tre permessi, con ognuno dei quali potranno essere autorizzati fino ad un massimo di due veicoli. Ordinanza n. 18 del 05/01/2006 Pag. 7 I veicoli dovranno risultare intestati al titolare di un impresa individuale o ad una società, che svolga le attività elencate al paragrafo precedente, altrimenti in assenza di veicoli intestati al titolare dell’impresa individuale o alla società potrà essere rilasciato un singolo permesso valido per un unico veicolo. Per comprovare l’intestazione dei veicoli il richiedente dovrà produrre allegate alla domanda le fotocopie dei libretti di circolazione. Affinché l’autorizzazione al transito e sosta sia efficace, sul veicolo deve essere esposto un permesso conforme al modello di cui all’allegato B. Sul permesso sono riportati i numeri di targa dei veicoli autorizzati, il permesso esposto su veicoli differenti da quelli autorizzati, non ha validità. 13.3 Validità del permesso e modalità di rinnovo Il permesso ha validità dalla data del rilascio e di norma fino al 31 dicembre dell’anno in corso. La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata all’Ufficio Traffico e Concessioni utilizzando gli appositi modelli precompilati a disposizione presso lo stesso ufficio ed allegando la documentazione richiesta. Le domande di rinnovo dovranno pervenire entro il 30 novembre di ogni anno. Il richiedente il permesso e tenuto a ritirarlo entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di scadenza. Il mancato ritiro comporta la decadenza della domanda di rinnovo. Art.14 Servizi 14.1 Requisiti per il rilascio Per ottenere il presente permesso il richiedente presentando la visura camerale rilasciata dalla C.C.I.A. o alternativamente il certificato di iscrizione all’albo professionale di appartenenza dovrà dimostrare di svolgere una fra le attività elencate di seguito: a) vigilanza privata b) giornalisti iscritti all’albo nazionale dei giornalisti professionisti c) ufficiali giudiziari d) commercianti/distributori di prodotti freschi da forno che hanno la sede della propria attività all’interno della ZTL B o delle AREE PEDONALI ricomprese all’interno della stessa ZTL B e) fiorai che hanno la sede della propria attività all’interno della ZTL B o delle AREE PEDONALI ricomprese all’interno della stessa ZTL B f) servizi di autospurgo g) onoranze funebri h) telefonia i) corrieri espressi 14.2 Caratteristiche del permesso e deroghe ammesse Tipo: servizi ZTL A ZTL B Colore blu TRANSITO Sempre consentito Sempre consentito Consentita per tempo max Consentita per tempo max SOSTA 20 min. 20 min. Di norma potranno essere rilasciati fino ad un massimo di tre permessi, con ognuno dei quali potranno essere autorizzati fino ad un massimo di due veicoli. Ordinanza n. 18 del 05/01/2006 Pag. 8 Per particolari attività, ove l’ampio numero di veicoli intestati alla società ne giustifichi la necessità (vedi servizi di vigilanza), potranno essere rilasciati in via eccezionale un numero maggiore di permessi. I veicoli dovranno risultare intestati al titolare di un impresa individuale o ad una società, che svolga le attività elencate al paragrafo precedente, altrimenti in assenza di veicoli intestati al titolare dell’impresa individuale o alla società potrà essere rilasciato un singolo permesso valido per un unico veicolo. Per comprovare l’intestazione dei veicoli il richiedente dovrà produrre allegate alla domanda le fotocopie dei libretti di circolazione. Affinché l’autorizzazione al transito e sosta sia efficace, sul veicolo deve essere esposto un permesso conforme al modello di cui all’allegato C. Sul permesso sono riportati i numeri di targa dei veicoli autorizzati, il permesso esposto su veicoli differenti da quelli autorizzati, non ha validità. 14.3 Validità del permesso e modalità di rinnovo Il permesso ha validità dalla data del rilascio e di norma fino al 31 dicembre dell’anno in corso. La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata all’Ufficio Traffico e Concessioni utilizzando gli appositi modelli precompilati a disposizione presso lo stesso ufficio ed allegando la documentazione richiesta. Le domande di rinnovo dovranno pervenire entro il 30 novembre di ogni anno. Il richiedente il permesso e tenuto a ritirarlo entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di scadenza. Il mancato ritiro comporta la decadenza della domanda di rinnovo. Art.15 Testate giornalistiche 15.1 Requisiti per il rilascio Il presente permesso di transito e sosta viene rilasciato a condizione che il richiedente sia il direttore (o in generale il responsabile) di una testata giornalistica o di un emittente televisiva affinché il personale della testata o dell’emittente possa svolgere senza impedimenti il proprio lavoro nell’ambito dell’informazione. 15.2 Caratteristiche del permesso e deroghe ammesse Tipo: Testate giornalistiche ZTL A ZTL B Colore Marrone TRANSITO Sempre consentito. Sempre consentito. Consentita senza limiti di Consentita per tempo max SOSTA orario. 20 min. E’ CONSENTITA LA SOSTA GRATUITA IN TUTTI GLI SPAZI A PAGAMENTO POSTI ALL’INTERNO SOSTA DELLA CITTA’ MURATA (*) (*) La sosta gratuita negli stalli a pagamento della città murata è limitata ai parcheggi gestiti dalla società ATAM s.p.a., sono quindi esclusi quelli custoditi e quelli non gestiti dalla stessa società. Potrà essere rilasciato un massimo di tre permessi, con ognuno dei quali potranno essere autorizzati fino ad un massimo di due veicoli, intestati al personale dipendente della testata giornalistica o dell’emittente televisiva. Ordinanza n. 18 del 05/01/2006 Pag. 9 Per comprovare l’intestazione dei veicoli dovranno essere allegate alla domanda le fotocopie dei libretti di circolazione. Affinché l’autorizzazione al transito e sosta sia efficace, sul veicolo deve essere esposto un permesso conforme al modello di cui all’allegato D. Sul permesso sono riportati i numeri di targa dei veicoli autorizzati, il permesso esposto su veicoli differenti da quelli autorizzati, non ha validità. 15.3 Validità del permesso e modalità di rinnovo Il permesso ha validità dalla data del rilascio e di norma fino al 31 dicembre dell’anno in corso. La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata all’Ufficio Traffico e Concessioni utilizzando gli appositi modelli precompilati a disposizione presso lo stesso ufficio ed allegando la documentazione richiesta. Le domande di rinnovo dovranno pervenire entro il 30 novembre di ogni anno. Il richiedente il permesso e tenuto a ritirarlo entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di scadenza. Il mancato ritiro comporta la decadenza della domanda di rinnovo. Art. 16 Utenza debole ZTL A 16.1 Requisiti per il rilascio Il presente permesso di transito e sosta viene rilasciato a condizione che il richiedente documenti la necessità di prestare assistenza con continuità durante l’arco della settimana ad un anziano, disabile o in generale ad una persona inferma che sia residente nella Z.T.L. A Il richiedente unitamente alla domanda dovrà presentare un certificato medico che specifichi il tipo di infermità e attesti la necessità di assistenza continuata da parte della persona anziana, disabile o inferma. Qualora l’anziano il disabile o in generale la persona inferma risiede presso una struttura dotata personale adibito all’assistenza (casa di cura, casa di riposo, ecc.) vengono meno le condizioni necessarie per il rilascio del permesso. 16.2 Caratteristiche del permesso e deroghe ammesse Tipo: Utenza debole ZTL A ZTL A ZTL B Colore bianco TRANSITO Sempre consentito Non consentito Consentita per un tempo SOSTA Non consentita. max 60 min. Di norma potrà essere rilasciato un unico permesso, con il quale potrà essere autorizzato un solo veicolo intestato al richiedente. Ove l’attività di assistenza sia svolta non dal singolo privato ma da un’associazione potranno essere rilasciati un numero maggiore di permessi. Per comprovare l’intestazione dei veicoli il richiedente dovrà produrre allegate alla domanda le fotocopie dei libretti di circolazione. Affinché l’autorizzazione al transito e sosta sia efficace, sul veicolo deve essere esposto un permesso conforme al modello di cui all’allegato E1. Sul permesso sono riportati i numeri di targa dei veicoli autorizzati, il permesso esposto su veicoli differenti da quelli autorizzati, non ha validità. Ordinanza n. 18 del 05/01/2006 Pag. 10 16.3 Validità del permesso e modalità di rinnovo Il permesso è valido a partire dalla data di rilascio e fino alla data di scadenza, indicate sullo stesso. La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata all’Ufficio Traffico e Concessioni almeno 30 gg prima della scadenza ed il permesso dovrà essere ritirato entro la data di scadenza. Art.17 Utenza debole ZTL B 17.1 Requisiti per il rilascio Il presente permesso di transito e sosta viene rilasciato a condizione che il richiedente documenti la necessità di prestare assistenza con continuità durante l’arco della settimana ad un anziano, disabile o in generale ad una persona inferma che sia residente nella Z.T.L. B o delle AREE PEDONALI ricomprese all’interno della stessa. Il richiedente unitamente alla domanda dovrà presentare un certificato medico che specifichi il tipo di infermità e attesti la necessità di assistenza continuata da parte della persona anziana, disabile o inferma. Qualora l’anziano il disabile o in generale la persona inferma risiede presso una struttura dotata personale adibito all’assistenza (casa di cura, casa di riposo, ecc.) vengono meno le condizioni necessarie per il rilascio del permesso. Il presente permesso viene anche rilasciato agli ultraottantenni a condizione che siano muniti di patente di guida valida, e che siano proprietari di un veicolo. 17.2 Caratteristiche del permesso e deroghe ammesse Tipo: Utenza debole ZTL A ZTL A Colore bianco TRANSITO Sempre consentito Consentita per un tempo SOSTA max 60 min. ZTL B Sempre consentito Consentita per tempo max 20 min. Di norma potrà essere rilasciato un unico permesso, con il quale potrà essere autorizzato un solo veicolo intestato al richiedente. Ove l’attività di assistenza sia svolta non dal singolo privato ma da un’associazione potranno essere rilasciati un numero maggiore di permessi. Per comprovare l’intestazione dei veicoli il richiedente dovrà produrre allegate alla domanda le fotocopie dei libretti di circolazione. Affinché l’autorizzazione al transito e sosta sia efficace, sul veicolo deve essere esposto un permesso conforme al modello di cui all’allegato E2. Sul permesso sono riportati i numeri di targa dei veicoli autorizzati, il permesso esposto su veicoli differenti da quelli autorizzati, non ha validità. 17.3 Validità del permesso e modalità di rinnovo Il permesso è valido a partire dalla data di rilascio e fino alla data di scadenza, indicate sullo stesso. La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata all’Ufficio Traffico e Concessioni almeno 30 gg prima della scadenza ed il permesso dovrà essere ritirato entro la data di scadenza. Fanno eccezione i permessi rilasciati agli ultraottantenni la cui scadenza coincide con la data di validità indicata sulla patente di guida. Ordinanza n. 18 del 05/01/2006 Pag. 11 Art.18 Magistrati 18.1 Requisiti per il rilascio Ai magistrati ordinari per l’espletamento delle loro funzioni presso il Tribunale può essere rilasciato, ove richiesto, un permesso di transito e sosta. 18.2 Caratteristiche del permesso e deroghe ammesse Tipo: Magistrati ZTL A ZTL B Colore rosa TRANSITO Sempre consentito Sempre consentito Consentita senza limiti di Consentita per tempo max SOSTA orario. 20 min. E’ CONSENTITA LA SOSTA GRATUITA IN TUTTI SOSTA GLI SPAZI A PAGAMENTO POSTI ALL’INTERNO DELLA CITTA’ MURATA (*) (*) La sosta gratuita negli stalli a pagamento della città murata è limitata ai parcheggi gestiti dalla società ATAM s.p.a., sono quindi esclusi quelli custoditi e quelli non gestiti dalla stessa società. Potrà essere rilasciato un unico permesso, con il quale potranno essere autorizzati fino ad un massimo di due veicoli, intestati al richiedente e/o a membri del nucleo familiare. Per comprovare l’intestazione dei veicoli il richiedente dovrà produrre allegate alla domanda le fotocopie dei libretti di circolazione. Affinché l’autorizzazione al transito e sosta sia efficace, sul veicolo deve essere esposto un permesso conforme al modello di cui all’allegato F. Sul permesso sono riportati i numeri di targa dei veicoli autorizzati, il permesso esposto su veicoli differenti da quelli autorizzati, non ha validità. 18.3 Validità del permesso e modalità di rinnovo Il permesso ha validità dalla data del rilascio e di norma fino al 31 dicembre dell’anno in corso. La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata all’Ufficio Traffico e Concessioni utilizzando gli appositi modelli precompilati a disposizione presso lo stesso ufficio ed allegando la documentazione richiesta. Le domande di rinnovo dovranno pervenire entro il 30 novembre di ogni anno. Il richiedente il permesso e tenuto a ritirarlo entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di scadenza. Il mancato ritiro comporta la decadenza della domanda di rinnovo. Art.19 Speciali 19.1 Requisiti per il rilascio Tale tipologia di permessi può essere rilasciato ai veicoli utilizzati per casi particolari che non rientrano nelle tipologie precedenti e per i quali non è possibile predeterminarne la casistica. Il permesso viene rilasciato previa valutazione dell’Ufficio Traffico e Concessioni della domanda, che dovrà essere ampiamente motivata, e quando venga riscontrata un’effettiva necessità. 19.2 Caratteristiche del permesso e deroghe ammesse I limiti d’uso e le deroghe ammesse vengono determinati di volta in volta e sono riportati per esteso sul permesso. Ordinanza n. 18 del 05/01/2006 Pag. 12 Affinché l’autorizzazione al transito e sosta sia efficace, sul veicolo deve essere esposto un permesso conforme al modello di cui all’allegato G. Il permesso è di colore nero Sul permesso sono riportati i numeri di targa dei veicoli autorizzati, il permesso esposto su veicoli differenti da quelli autorizzati, non ha validità. 19.3 Validità del permesso e modalità di rinnovo Il permesso è valido a partire dalla data di rilascio e fino alla data di scadenza, indicate sullo stesso. La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata all’Ufficio Traffico e Concessioni almeno 30 gg prima della scadenza ed il permesso dovrà essere ritirato entro la data di scadenza. CAPO IV – VEICOLI ESENTATI DAI DIVIETI – LISTA BIANCA – PERMESSI PROVVISORI. Art.20. Ciclomotori e motocicli Il transito dei ciclomotori e motocicli nella ZTL A e sempre consentito e non necessita di alcuna autorizzazione. La sosta nella ZTL A è di norma consentita negli appositi spazi delimitati, e nelle aree non delimitate da alcuna segnaletica orizzontale, nel rispetto dei limiti e divieti imposti dalla segnaletica verticale, o dal codice della strada. Nella ZTL B vige il divieto di circolazione e sosta per tutti i veicoli a motore (sprovvisti di regolare autorizzazione) tutti i giorni dalle ore 8,00 alle ore 24,00; è tuttavia consentito condurre ciclomotori o motocicli, purché spinti a mano e a motore spento al solo scopo di effettuare l’attraversamento. Art.21. Disabili I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma dell’art. 188 comma 2 del Codice della Strada, sono autorizzati a transitare senza limiti di orario all’interno della ZTL A e ZTL B. Al momento del rilascio da parte del Sindaco di Arezzo del “contrassegno invalidi” (art. 381 fig. V.4 Regolamento Codice della Strada) la targa del veicolo autorizzato sarà inserita nel database del sistema di controllo automatico degli accessi. Per quanto concerne la sosta all’interno delle Zone a Traffico Limitato il titolare del contrassegno dovrà attenersi alla segnaletica, e a quanto previsto dalla normativa in vigore a livello nazionale. Coloro che sono titolari di un contrassegno invalidi rilasciato da un altro Comune, pur essendo autorizzati all’accesso alle ZTL sulla base del vigente Codice della Strada, devono preventivamente segnalare al Comando di Polizia Municipale di Arezzo: 1)la targa del veicolo 2)l’orario di accesso 3)il numero del contrassegno nazionale e la denominazione del comune che lo ha rilasciato preferibilmente utilizzando il numero verde 800-211155, o in alternativa inviando un fax al 0575-377560 o telefonando ai seguenti numeri del centralino del Comando: 0575-377577e 0575-377590. In caso di urgente necessità ad accedere alla ZTL, anche se impossibilitati ad effettuare la comunicazione preventiva con le modalità sopra indicate, il transito è comunque consentito purché si provveda alla comunicazione medesima entro le 48 ore successive. Ordinanza n. 18 del 05/01/2006 Pag. 13 Qualora la necessita di accedere alla ZTL della città di Arezzo fosse giornaliera o comunque frequente, potrà essere presentata domanda in carta semplice presso il Comando di Polizia Municipale finalizzata all’inserimento dei dati del veicolo in “lista bianca”. Art.22. Lista bianca Per particolari tipologie di mezzi di trasporto è predisposta una “lista bianca” ovvero un database contenente i numeri di targa di particolari categorie di veicoli che vengono autorizzati al transito all’interno delle Zone a Traffico Limitato senza la necessità di ottenere ed esporre una qualsivoglia tipologia di permesso in bollo tra quelle previste dalla vigente normativa. Categorie di veicoli inseriti in lista bianca: 1. Taxi e veicoli adibiti al servizio di noleggio da rimessa con conducente (licenza rilasciata dal comune di Arezzo 2. veicoli di servizio in dotazione al Comune di Arezzo 3. veicoli di servizio in dotazione alla Provincia di Arezzo 4. veicoli di servizio in dotazione a società pubbliche e/o private che svolgono un servizio pubblico e/o di pubblica utilità nel territorio del Comune di Arezzo: ATAM, AISA, NUOVE ACQUE, ENEL, COINGAS, USL, PP.TT e simili. I tassisti (e i conducenti di veicoli a noleggio) con licenza rilasciata da un altro comune, i veicoli di servizio in dotazione ad altre amministrazioni pubbliche e quelli in dotazione a società pubbliche e/o private che svolgono un servizio pubblico e/o di pubblica utilità fuori dal territorio del Comune di Arezzo, per accedere alle ZTL dovranno preventivamente segnalare al Comando di Polizia Municipale di Arezzo: 4)la targa del veicolo 5)l’orario di accesso 6)gli estremi della licenza (ove si tratti di tassisti) inviando un fax al 0575-377560 o telefonando al numero verde 800-211155 o ai seguenti numeri del centralino del Comando dei Vigili Urbani: 0575-377577e 0575-377590. In caso di urgente necessità ad accedere alla ZTL, anche se impossibilitati ad effettuare la comunicazione preventiva con le modalità sopra indicate, il transito è comunque consentito purché si provveda alla comunicazione medesima entro le 48 ore successive. Qualora la necessita di accedere alla ZTL della città di Arezzo fosse giornaliera o comunque frequente, in via del tutto eccezionale il Comandante della Polizia Municipale potrà valutare la necessità dell’inserimento dei dati del veicolo in “lista bianca”. Art.23. Veicoli che non necessitano di autorizzazione Per i veicoli di servizio in dotazione a: 1) Polizia Municipale 2) Vigili del Fuoco (compresi i mezzi operativi) 3) Forze Armate 4) Forze dell’Ordine 5) Pronto Soccorso 6) Pronto Intervento 7) Contrassegno Servizio di Stato Ordinanza n. 18 del 05/01/2006 Pag. 14 Identificabili a vista con scritte ben visibili sulla carrozzeria o con segnali di emergenza, non è richiesta alcuna formalità per l’accesso alle ZTL. Art.24. Medici I medici generici ed i medici specialisti convenzionati che effettuano prestazioni domiciliari, secondo l’elenco trasmesso dall’ordine dei medici sono autorizzati a transitare all’interno delle ZTL, senza ulteriore formalità in quanto i dati del veicolo verranno inseriti in lista bianca. Per ogni medico potrà essere inserito in lista bianca un solo veicolo, intestato al medico stesso, sul quale dovrà essere esposto il contrassegno rilasciato dall’Ordine dei Medici Provinciale. La sosta è consentita per un tempo max di 60 min. nella ZTL A e 20 min. nella ZTL B. Inoltre all’interno di tutto il territorio comunale, la sosta è consentita in deroga al divieto di sosta di cui all’Art.7 del d.L.vo 30/4/1992 n.285 (Fig.II 74 Art.120) per un tempo massimo di un’ora, previa esposizione di contrassegno dell’Ordine dei medici. Qualora i medici avessero la necessità di utilizzare un veicolo diverso da quello inserito in lista bianca dovranno preventivamente segnalare al Comando di Polizia Municipale di Arezzo: 7)la targa del veicolo 8)l’orario di accesso inviando un fax al 0575-377560 o telefonando al numero verde 800-211155 o ai seguenti numeri del centralino del Comando dei Vigili Urbani: 0575-377577e 0575-377590. In caso di urgente necessità ad accedere alla ZTL, anche se impossibilitati ad effettuare la comunicazione preventiva con le modalità sopra indicate, il transito è comunque consentito purché si provveda alla comunicazione medesima entro le 48 ore successive. Art.25. Trasporto minori – asili nido, scuole materne ed elementari Le persone che accompagnano i minori agli asili nido, scuole materne e elementari situate nella Zone a Traffico Limitato sono autorizzate a raggiungere le singole scuole nei 15 min. precedenti e successivi l’orario di entrata e nei 15 min. precedenti e successivi l’orario di uscita. L’autorizzazione rilasciata dalla Polizia Municipale è valida esclusivamente nei giorni in cui viene svolta l’attività didattica., ed esclusivamente per il percorso e i varchi di accesso indicati nell’autorizzazione. La sosta è consentita solo per il tempo strettamente necessario ad accompagnare il minore a scuola. L’elenco degli accompagnatori ed i relativi orari dovranno essere comunicati dalla Scuola alla polizia Municipale, che potrà a suo insindacabile giudizio fissare limitazioni relative al numero dei veicoli da autorizzare. Qualora gli accompagnatori avessero la necessità di utilizzare un veicolo diverso da quello autorizzato, o di accedere in orari diversi dovranno preventivamente segnalare al Comando di Polizia Municipale di Arezzo: 9) la targa del veicolo 10) l’orario di accesso telefonando al numero verde 800-211155 o ai seguenti numeri del centralino del Comando dei Vigili Urbani: 0575-377577e 0575-377590. Ordinanza n. 18 del 05/01/2006 Pag. 15 In caso di urgente necessità ad accedere alla ZTL, anche se impossibilitati ad effettuare la comunicazione preventiva con le modalità sopra indicate, il transito è comunque consentito purché si provveda alla comunicazione medesima entro le 48 ore successive. Art.26. Accesso ai complessi ricettivi o alberghieri I clienti diretti agli alberghi situati all’interno della Zona a Traffico Limitato, purché provvisti di prenotazione, sono autorizzati senza alcuna formalità a raggiungere l’albergo esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico dei bagagli. Effettuata tale operazione il veicolo dovrà essere immediatamente spostato nelle aree ove è consentita la sosta. E’ fatto obbligo all’albergatore di trasmettere preventivamente alla Polizia Municipale tramite il fax 0575 – 377560 la targa del veicolo del cliente e la scheda di prenotazione. Sarà cura dello stesso albergatore informare opportunamente il cliente al fine di evitargli eventuali sanzioni. Art.27. Permessi provvisori I permessi provvisori potranno essere di due tipi: 1) giornalieri 2) prolungati 27.1. Permessi giornalieri Si tratta di permessi di durata breve nell’arco della giornata che vengono rilasciati dalla polizia Municipale per effettuare le seguenti operazioni: a) trasporto merci di tipo commerciale: questo permesso è rilasciato, su semplice richiesta verbale dell’interessato, allo scopo di consentire le operazioni di carico e scarico all’interno delle Zone a Traffico Limitato. Pertanto il permesso è da ritenersi nullo qualora il conducente del veicolo risulti impegnato in operazioni diverse quali contrattazioni commerciali, operazioni amministrative, ecc. Per il rilascio del permesso è necessario recarsi al Comando della Polizia Municipale, in via Guelfa n.28, muniti del libretto di circolazione da cui risulti sia l’abilitazione al trasporto merci o promiscuo sia il peso del veicolo che non deve essere superiore ai 35 quintali. I limiti d’uso e le deroghe ammesse vengono determinati di volta in volta e sono riportati per esteso sul permesso. Affinché l’autorizzazione al transito e sosta sia efficace, il permesso deve essere esposto sul veicolo. Sul permesso è riportato il numero di targa del veicolo autorizzato, il permesso esposto su veicoli differenti da quello autorizzato, non ha validità. b) trasporto merci personali: questo permesso è rilasciato, su semplice richiesta verbale dell’interessato, allo scopo di consentire la consegna o il ritiro di merci personali ingombranti o pesanti presso abitazioni private o presso le attività commerciali o artigianali all’interno delle Zone a Traffico Limitato. Pertanto il permesso è da ritenersi nullo qualora il conducente del veicolo risulti impegnato in operazioni diverse dal carico e scarico. Per il rilascio del permesso è necessario recarsi al Comando della Polizia Municipale, in via Guelfa n.28, muniti del libretto di circolazione. Il permesso può essere rilasciato anche per i veicoli adibiti esclusivamente al trasporto delle persone. Ordinanza n. 18 del 05/01/2006 Pag. 16 I limiti d’uso e le deroghe ammesse vengono determinati di volta in volta e sono riportati per esteso sul permesso. Affinché l’autorizzazione al transito e sosta sia efficace, il permesso deve essere esposto sul veicolo. Sul permesso è riportato il numero di targa del veicolo autorizzato, il permesso esposto su veicoli differenti da quello autorizzato, non ha validità. c) eventi: Per cerimonie quali matrimoni e battesimi, gli interessati devono presentare preventivamente una domanda in carta semplice alla Polizia Municipale indicando per ogni evento la data e l’ora dell’inizio, il luogo, le targhe dei veicoli per i quali si richiede l’autorizzazione. I limiti d’uso e le deroghe ammesse vengono determinati di volta in volta e sono riportati per esteso sul permesso. Affinché l’autorizzazione al transito e sosta sia efficace, il permesso deve essere esposto sul veicolo. Sul permesso è riportato il numero di targa del veicolo autorizzato, il permesso esposto su veicoli differenti da quello autorizzato, non ha validità. La Polizia Municipale potrà a suo insindacabile giudizio fissare limitazioni relative al numero dei veicoli da autorizzare. 27.2. Permessi prolungati Sono permessi di durata superiore ad un giorno che vengono rilasciati, dietro presentazione di domanda in carta semplice alla polizia Municipale, allo scopo di trasportare le merci e le attrezzature necessarie ad effettuare i lavori strutturali e di manutenzione in cantieri edili o comunque tali da richiedere una ricorrente utilizzazione di mezzi per il trasporto merci. Tali permessi prolungati hanno una durata limitata alle effettive necessità e in ogni modo non superiore a sei mesi, e consentono la sosta esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad effettuare le operazioni di carico e scarico dei materiali, delle attrezzature o per effettuare le operazioni tecniche per le quali il mezzo è utilizzato. Non è consentita la sosta inoperosa. Per il rilascio del permesso è necessario recarsi al Comando della Polizia Municipale, in via Guelfa n.28, muniti della seguente documentazione. a) Libretti di circolazione da cui risulti sia l’abilitazione al trasporto merci il peso del veicolo che non deve essere superiore ai 35 quintali. Nel caso in cui il peso complessivo del mezzo ecceda i 35 quintali per il rilascio del permesso è necessario avere un’ulteriore autorizzazione rilasciata dall’ufficio competente presso la stessa Polizia Municipale, nel rispetto delle modalità previste per il rilascio di tali deroghe. b) Ogni autorizzazione atta a certificare la natura e la durata dei lavori (permesso di costruire e sim.) I limiti d’uso e le deroghe ammesse vengono determinati di volta in volta e sono riportati per esteso sul permesso. Affinché l’autorizzazione al transito e sosta sia efficace, il permesso deve essere esposto sul veicolo. Sul permesso è riportato il numero di targa del veicolo autorizzato, il permesso esposto su veicoli differenti da quello autorizzato, non ha validità. Ordinanza n. 18 del 05/01/2006 Pag. 17 La Polizia Municipale potrà a suo insindacabile giudizio fissare limitazioni relative al numero dei veicoli da autorizzare. Sono abrogati tutti gli atti precedentemente emessi nelle parti difformi a quanto sopra ordinato. E’ fatto obbligo a chiunque spetti osservare e fare osservare la presente Ordinanza; Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal Vigente Codice della Strada, salvo che il fatto non costituisca reato. La presente Ordinanza verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Arezzo Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso: • entro 60 giorni dalla sua efficacia al Ministro dei Lavori Pubblici ai sensi del comma 3 dell’art.37 del Codice della Strada, con le modalità di cui all’art.74 del D.P.R. 16/12/1992 n.495. • Entro 60 giorni dalla sua efficacia al tribunale Amministrativo regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall’art.2 e seguenti leggi 6/12/1971 n.1034 • Entro 120 giorni dalla sua efficacia, al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall’art.8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n.1199. L’interessato può prendere visione ed estrarre copia degli atti a fascicolo in orario d’ufficio dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 15.15 alle ore 17.45. IL DIRETTORE DELL’AREA POLIZIA MUNICIPALE Dr.Enzo GORI ALLEGATO 1 ELENCO DELLE VIE E PIAZZE CHE COSTITUISCONO E DELIMITANO LA ZONA A TRAFFICO LIMITATO DI TIPO A VIA ADUA VIA AGANIA VIA ALBERGOTTI VIA ALIOTTI VICOLO APPUNTELLATO VIA ASMARA PIAZZETTA DE’ BACCI VIA BALILLA PIAZZALE DELLE BANDIERE LARGO BENADIR VIA BICCHIERAIA VIA BORGO S. CROCE Ordinanza n. 18 del 05/01/2006 Pag. 18 VIA BORGUNTO VIA BRAVA VIA B. BUOZZI (da via Ricasoli a vicolo delle Terme) VICOLO DEL CANCELLO VIA CARDUCCI VICOLO DEL CAVALLO VIA CAVOUR (da Piaggia del Murello a via G. Monaco) VIA CENNE DELLA CHITARRA VIA CESALPINO (da via Bicchieraia a via dell’Orto) VIA CHIASSAIA VIA COLCITRONE PIAZZETTA DEL COMMISSARIO CORSO ITALIA (da via Seteria a via dei Pileati) VICOLO DELLA DEA PIAZZETTA DIETRO IL DUOMO VIA DIETRO LE CAMPANE PIAGGETTA FAENZI VICOLO DEL FANALE PIAZZA DELLA FIORAIA VIA DELLA FIORAIA VIA FONTANELLA VIA DELLE FOSSE VIA FRA LE TORRI VIA DELLE GAGLIARDE VIA GARIBALDI (da Porta Trento e Trieste a via Della Minerva) VIA GHIBELLINA PIAZZA GRANDE (da piaggia S. Martino a via Vasari) PIAZZA GRANDE (da via Borgunto a via di Seteria) VIA GUADAGNOLI (da via Macallè a via delle Gagliarde) VIA GUIDO MONACO (dal varco elettronico a via Cavour) VIA ISIDORO DEL LUNGO (da piazzetta delle Logge del Grano a via Cavour) PIAZZA LANDUCCI VIA DELLA MADONNA VIA MADONNA LAURA VICOLO DEL MARCIANELLO VIA MARCONI (da via Marcillat a via Cenne della Chitarra) VIA MAZZINI (da via Pescioni a via dell’Agania) VIA DELLA MINERVA VICOLO DELLA MINERVA VIA MODESTA ROSSI VIA MONTETINI VIA DELLE MURA PIAGGIA DI MURELLO PIAZZA DI MURELLO VIA NENCETTI VIA OBERDAN (da via dell’Agania a piazza S. Gimignano) VIA DELL’ORTO VICOLO DELL’ORTO VIA PADRE CAPRARA Ordinanza n. 18 del 05/01/2006 Pag. 19 VIA DEI PALAGI VICOLO DELLA PALESTRA (limitatamente al parcheggio laterale al palazzetto dello sport) VIA DELLE PANIERE VIA DEI PECORI VIA PELLICCERIA VIA PESCAIA VIA PESCAIOLINA VIA PESCIONI VIA PIANA VIA DEI PILEATI VIA PIO BORRI PIAZZETTA DI PORTA CRUCIFERA PIAZZA DEL PRATICINO VIA RICASOLI VIA RODI (dal civico 26 al 34) VIA RODI (area di parcheggio sopra la copertura del torrente Castro) PIAZZETTA S. AGNESE PIAZZETTA S. ANDREA PIAGGIA S. BARTOLOMEO VIA S. CLEMENTE (da via Garibaldi a via S. Domenico) VIA S. DOMENICO PIAZZA S. GEMIGNANO PIAZZA S. GIUSTO VIA S.LORENTINO PIAGGIA S. LORENZO VIA S. LORENZO PIAZZETTA S. MARIA IN GRADI PIAZZETTA S. MARIA MADDALENA PIAGGIA S.MARTINO PIAZZETTA S.NICCOLO’ VIA S. NICCOLO’ VIA SAFFI VIA SANSOVINO (da via Matteotti al termine) VIA SANTE TANI VIA SETERIA VIA DEL SARACINO VIA SASSOVERDE VIA SOTTO LA VOLTA VIA SS. DI TITO VICOLO DELLE TERME VIA A. TESTA VIA DELLA TORRE ROSSA VIA VASARI VIA VECCHIA PIAZZETTA DEL “VIVA MARIA” VIA XX SETTEMBRE Ordinanza n. 18 del 05/01/2006 Pag. 20 ALLEGATO 2 ELENCO DELLE VIE E PIAZZE CHE COSTITUISCONO E DELIMITANO LA ZONA A TRAFFICO LIMITATO DI TIPO B VICOLO CAP. ARDELLI (eccetto tratto pedonale delimitato con delibera G.C. 429 del 31/05/2004) VICOLO DEI CAVALLANTI VIA CAVOUR (da Corso Italia a via Cesalpino) VIA CESALPINO (fino a via della Bicchieraia) CORSO ITALIA (da via Spinello a via Seteria) VIA GARIBALDI (da via G. Monaco a via Margaritone) VIA MADONNA DEL PRATO VIA MANNINI VIA MAZZINI (da via dell’Agania a Corso Italia) VIA OBERDAN (da p.zza S. Michele a via dell’Agania) VIA PIETRO DA CORTONA PIAZZETTA S. ADRIANO PIAZZA S. AGOSTINO (da via Garibaldi a via Margaritone) VIA S. FRANCESCO PIAZZA S. MICHELE VIA TOLLETTA Ordinanza n. 18 del 05/01/2006 Pag. 21