In virtu’ dell’art. 20 del Decreto sulla regolazione del traffico stradale nel Comune di Isola
(Bollettino Ufficiale n. 13/2005), il Sindaco del Comune di Isola emana il
REGOLAMENTO
SUI PERMESSI DI PARCHEGGIO E TRANSITO
NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI ISOLA
E SUGLI ABBONAMENTI PER LA SOSTA NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO
I.
NORME GENERALI.
Articolo 1°
(1) Il presente regolamento disciplina:
y l’aspetto e la forma dei permessi,
y il contenuto e la validita’ degli stessi, e
y le modalita’, le condizioni ed altri criteri per la loro acquisizione.
(2) Con l’ausilio del permesso, l’avente diritto puo’ sostare e transitare nell’area del centro
storico del Comune di Isola.
(3) Il centro storico del Comune di Isola e’ l’area definita nell’art. 2 del Decreto sulla regolazione
del traffico stradale nel Comune di Isola.
(4) Gli abbonamenti permettono agli aventi diritto di parcheggiare nelle aree di parcheggio a
pagamento.
(5) Nel proseguimento del regolamento, il Decreto sulla regolazione del traffico stradale nel
Comune di Isola (Bollettino Ufficiale n. 13/2005) e’ identificato con il termine unitario “decreto”.
Articolo 2°
(1) L’unita’ organizzativa dell’amministrazione comunale, preposta all’espletamento delle
mansioni ai sensi del presente regolamento, e’ il Servizio ispettivo e vigilanza comunale, Via
Giuseppe Verdi n. 1.
(2) L’autorita’ competente in materia di rilascio degli abbonamenti per i parcheggi a pagamento
e’ la Sezione operativa per la gestione dei parcheggi pubblici.
II.
PERMESSI RIFERITI AL CENTRO STORICO.
Articolo 3°
(1) Tipi di permessi:
y permesso di parcheggio;
y permesso speciale di parcheggio;
y permesso di transito;
y permesso singolo (permesso una tantum).
II / I. PERMESSO DI PARCHEGGIO
Articolo 4°
(1) E’ avente diritto all’acquisizione del permesso di parcheggio ai sensi dell’articolo 16 del
decreto:
y uno dei proprietari dell’unita’ abitativa, che sia anche proprietario di un veicolo;
y uno dei locatari dell’unita’ abitativa, che sia proprietario di un veicolo;
y un soggetto avente residenza stabile nell’unita’ abitativa del proprietario ovv. locatario, che
sia proprietario di un veicolo.
Articolo 5°
(1) Il permesso di parcheggio deve essere collocato sullo specchietto retrovisore del parabrezza in
modo che tutti i dati riportati sulla targhetta siano visibili dall’estero. Nel caso in cui il permesso
di parcheggio non sia completamente visibile dall’esterno, si ritiene che l’utente del veicolo ne
sia sprovvisto.
Articolo 6°
(1) Aspetto grafico e forma del permesso di parcheggio:
(2) La targhetta del permesso di parcheggio riporta i seguenti dati:
y denominazione e simbolo dell’autorita’ preposta al rilascio del permesso;
y numerazione progressiva del permesso;
y indicazione del tipo di permesso.
Articolo 7°
(1) Sulla base del permesso di parcheggio, gli aventi diritto possono acquistare l’abbonamento di
parcheggio a prezzo ridotto, e precisamente in ottemperanza delle seguenti condizioni:
y tutti gli aventi diritto con residenza nell’unita’ abitativa per la quale e’ stato rilasciato il
permesso di parcheggio, hanno la possibilita’ di acquistare l’abbonamento di parcheggio a
prezzo ridotto;
y il proprietario non avente residenza nell’unita’ abitativa per la quale e’ stato rilasciato il
permesso di parcheggio, ha la possibilita’ di acquistare l’abbonamento di parcheggio a
prezzo ridotto per non piu’ di un veicolo.
Articolo 8°
(1) Nel caso in cui lo stesso soggetto sia anche proprietario di piu’ unita’ abitative, puo’ acquisire
un solo permesso di parcheggio, i.e. per quella unita’ abitativa in cui effettivamente risiede. Se il
proprietario non risiede in nessuna delle unita’ abitative di sua proprieta’, gli si rilascia un
permesso di parcheggio ovvero un permesso speciale di parcheggio, precisamente per l’unita’
abitativa indicata nella richiesta.
II / II. PERMESSO SPECIALE DI PARCHEGGIO
Articolo 9°
(1) Il proprietario ovv. locatario dell’unita’ abitativa, non possedente il permesso di parcheggio in
quanto non proprietario o possessore di un veicolo, acquisisce un permesso speciale di
parcheggio ad unita’ abitativa.
(2) Con il permesso speciale di parcheggio si puo’ sostare per un periodo limitato, per la
consegna delle merci.
(3) Con il permesso speciale l’avente diritto puo’ sostare per un’ora al massimo e precisamente
collocando il permesso nel veicolo in modo che sia visibile dall’esterno, e contrassegnando
obbligatoriamente l’ora di arrivo sul dispositivo segnatempo, anch’esso da esporre in un punto in
vista dell'abitacolo.
Articolo 10°
(1) La validita’ del permesso e’ indicata nell’art. 18 del presente regolamento ed e’ identica alla
validita’ dei permessi ordinari di parcheggio.
Articolo 11°
(1) Aspetto grafico e forma del permesso speciale di parcheggio:
(2) La tessera del permesso speciale di parcheggio riporta i seguenti dati:
y denominazione e simbolo dell’autorita’ preposta al rilascio del permesso;
y indicazione del tipo di permesso;
y avvertenza che il permesso deve essere completamente visibile dall’esterno del veicolo;
y numerazione progressiva del permesso;
y avvertenza sul limitato periodo di sosta consentito, e sull’obbligo di contrassegno dell’ora
di arrivo;
y validita’ del permesso.
II / III. PERMESSO DI TRANSITO
Articolo 12°
(1) La persona fisica, la persona giuridica o l’imprenditore autonomo, non adempienti le
condizioni per l’acquisizione del permesso di parcheggio o del permesso speciale di parcheggio,
possono ricevere, a condizione che possiedano un garage o un posteggio proprio, un permesso di
transito con il quale possono accedere al garage o posteggio.
(2) Il permesso di transito deve essere posizionato nell’abitacolo in modo che tutti i dati riportati
sullo stesso siano visibili dall’esterno. Qualora il permesso di transito non sia posizionato nel
veicolo in modo da risultare completamente visibile dall’esterno, si ritiene che l’utente ne sia
sprovvisto.
Articolo 13°
(1) Aspetto grafico e forma del permesso di transito:
(2) Sulla tessera del permesso di transito sono riportati i seguenti dati:
y denominazione e simbolo dell’autorita’ preposta al rilascio del permesso;
y indicazione del tipo di permesso;
y numerazione progressiva del permesso;
y avvertenza che il permesso deve essere completamente visibile dall’esterno del veicolo;
y validita’ del permesso.
II / IV. PERMESSO SINGOLO (PERMESSO UNA TANTUM)
Articolo 14°
(1) Con il permesso singolo (una tantum) all’avente diritto si concede un unico accesso per
consegne, con sosta consentita per un’ora al massimo. Sul permesso devono essere
obbligatoriamente contrassegnati la data e l’ora di arrivo; in caso contrario si ritiene che il veicolo
parcheggiato sia sprovvisto del permesso.
Articolo 15°
(1) Il prezzo del permesso singolo viene stabilito dal sindaco con relativo atto di delibera.
Articolo 16°
(1) Aspetto grafico e forma del permesso singolo:
(2) Sulla tessera del permesso singolo sono riportati i seguenti dati:
y denominazione e simbolo dell’autorita’ preposta al rilascio del permesso;
y indicazione del tipo di permesso;
y avvertenza che il permesso deve essere completamente visibile dall’esterno del veicolo;
y avvertenza sul limitato periodo di sosta consentito, e sull’obbligo di contrassegno della data
e ora di arrivo, e del numero d’immatricolazione del veicolo.
III.
VALIDITA’ DEI PERMESSI; DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLE RICHIESTE
PER IL RILASCIO DEGLI STESSI.
Articolo 17°
(1) L’avente diritto all’acquisizione del permesso di parcheggio, del permesso speciale di
parcheggio o del permesso di transito ha il dovere di corredare la richiesta di rilascio del
permesso dei seguenti documenti ed assensi:
y libretto di circolazione per il veicolo di sua proprieta’ ovvero in suo possesso;
y se l’avente diritto e’ possessore del veicolo: un documento comprovante il possesso;
y se l’avente diritto nel competente catasto non risulta proprietario dell’immobile, deve
corredare la richiesta di un documento che funga da base per il riconoscimento del diritto di
proprieta’ (e.g. contratto di compravendita riferito all’immobile; certificato di eredita’
dell’immobile, passato in giudicato);
y se si tratta di un immobile in proprieta’ multipla: i consensi, convalidati direttamente sul
modulo di richiesta, di tutti i proprietari;
y se l’avente diritto e’ locatario dell’unita’ abitativa: contratto di locazione convalidato;
y se l’avente diritto presenta richiesta di rilascio del permesso di transito: un documento
comprovante la proprieta’ dell’area di parcheggio rispett. del garage, non ubicati su suolo
pubblico.
(2) L'amministrazione comunale provvedera’ ad acquisire, per obbligo ufficiale, anche i seguenti
documenti:
• l’estratto dal libro fondiario;
• l’estratto dal registro delle unita’ abitative;
• l’estratto dal registro dei cittadini.
Articolo 18°
(1) I permessi di parcheggio, i permessi speciali di parcheggio ed i permessi di transito sono
trasferibili ed applicabili ad altri veicoli delle stessa categoria.
(2) I permessi sono validi 3 anni dalla data di rilascio.
(3) La validita’ dei permessi, emanati sulla base di richieste inoltrate entro il 30 giugno del
corrente anno, scade il giorno 30 giugno dopo tre anni.
(4) La validita’ dei permessi, emanati sulla base di richieste inoltrate a decorrere dal 1° giugno
del corrente anno, scade il giorno 31 dicembre dopo tre anni.
(5) Se allo scadere del periodo per il quale il permesso era stato emanato, le condizioni ed i dati
che l’avente diritto aveva indicato nella richiesta ed in base ai quali il permesso e’ stato rilasciato,
sono rimasti invariati, l’amministrazione comunale puo’ rinnovare il permesso ovv. protrarne la
validita’ per obbligo ufficiale.
IV.
SPESE DEL PROCEDIMENTO DI ACQUISIZIONE DEI PERMESSI;
CONDIZIONI PER LA SOSTITUZIONE DEGLI STESSI.
Articolo 19°
(1) All’atto di emanazione del permesso di parcheggio, del permesso speciale di parcheggio e del
permesso di transito, il richiedente corrisponde:
y la prescritta tassa amministrativa;
y le spese di fabbricazione della targhetta ovv. tessera del permesso, in base al tariffario
stabilito dal sindaco con relativo atto di delibera.
Articolo 20°
(1) L’avente diritto ha il dovere di farsi sostituire il permesso:
y alla scadenza della validita’;
y in caso di smarrimento;
y in caso di tessere usurate, quando i dati riportati sulle stesse risultano illeggibili.
(2) All’atto di sostituzione del permesso, l’avente diritto copre le spese di sostituzione della
targhetta ovv. tessera e corrisponde la prescritta tassa amministrativa. Quando l’utente desidera
sostituire una tessera usurata con i dati illeggibili, la sostituzione si effettua a titolo gratuito.
(3) Le spese di sostituzione dei permessi vengono stabilite dal sindaco con relativo atto di
delibera.
Articolo 21°
(1) L'avente diritto che sul permesso desidera cambiare il numero di matricola del veicolo in
merito al quale ha il diritto di acquistare l’abbonamento di parcheggio a prezzo ridotto, deve
presentare la relativa richiesta per iscritto, corredandola della fotocopia del libretto di
circolazione del veicolo in merito al quale desidera di avvalersi del diritto all’acquisto agevolato
dell’abbonamento.
(2) La sostituzione del permesso dovuta al cambiamento del numero di matricola del veicolo si
esegue a titolo gratuito.
Articolo 22°
(1) Il rilascio dei permessi si registra in un apposito registro computerizzato, contenente i
seguenti dati:
y cognome e nome, CauC ed indirizzo di residenza del titolare del diritto al permesso e di
tutti gli altri membri del nucleo familiare – aventi diritto;
y marca e tipo di tutti i veicoli per i quali si rilascia il permesso;
y numero di matricola di tutti i veicoli;
y numerazione progressiva del permesso rilasciato;
y data di rilascio del permesso;
y validita’ del permesso;
y indirizzo dell’unita’ abitativa e numero catastale.
V.
ABBONAMENTI RIFERITI AI PARCHEGGI A PAGAMENTO.
Articolo 23°
(1) Per i parcheggi a pagamento si usano i seguenti tipi di abbonamenti:
y abbonamento mensile a prezzo ridotto, rilasciato dietro esibizione del permesso di
parcheggio;
y abbonamento mensile per utenti esterni;
y abbonamento settimanale per utenti esterni;
y abbonamento semestrale con sconto del 15 %, per utenti esterni;
y abbonamento annuale con sconto del 20 %, per utenti esterni.
Articolo 24°
(1) Durante l’utilizzo, l’abbonamento deve essere posizionato nell’abitacolo in modo che i dati
riferiti alla validita’ dell’abbonamento ed al numero di matricola del veicolo, siano
completamente visibili dall’esterno.
Articolo 25°
(1) Aspetto grafico e forma dell’abbonamento per la sosta nei parcheggi a pagamento:
(2) Sulla tessera dell’abbonamento sono riportati i seguenti dati:
y denominazione del gestore del parcheggio;
y numero di matricola del veicolo;
y validita’ dell’abbonamento;
y numerazione progressiva dell’abbonamento;
y firma dell’ufficiale autorizzato;
y timbro.
Articolo 26°
(1) Gli abbonamenti mensili sono validi per il corrente mese fino al giorno 5 del mese successivo.
(2) L’abbonamento settimanale e’ valido nei giorni indicati sullo stesso, 7 in tutto.
(3) L’abbonamento annuale e l’abbonamento semestrale sono validi per il periodo indicato sulla
relativa tessera.
Articolo 27°
(1) I casi di smarrimento o distruzione dell’abbonamento vanno immediatamente comunicati
all’amministrazione comunale. In questi casi l’amministrazione comunale puo’ emanare il
duplicato dell’abbonamento.
VI.
NORME FINALI.
Articolo 28°
(1) Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale del Comune di Isola.
Prot. n.: 340-01-32/2005
Data: 19.10.2005
Il Sindaco
Breda Pečan
Scarica

PRAVILNIK O DOVOLILNICAH