GUIDA ALLA SICUREZZA SUL LAVORO
D.LGS. 9 APRILE 2008 N. 81 E D.L.GS. 3 AGOSTO 2009 N. 106
(SISTEMA GESTIONE AZIENDALE CONFORME ALLA NORMA ISO 9001:2008)
Introduzione
Questa guida, destinata agli operatori della Sicurezza contiene alcune informazioni sulle
norme di prevenzione, di emergenza e di sicurezza, alle quali tutti devono attenersi, nel
rispetto di quanto disposto dalla normativa in materia per garantire la salute di tutti coloro
che, a vario titolo, operano nell’ambiente di lavoro. La guida fornisce altresì suggerimenti
per una corretta gestione degli impianti, degli apparecchi e delle attrezzature normalmente
presenti negli ambienti.
Per coloro che in conseguenza della particolare attività svolta (addetti
alla gestione delle emergenze e pronto soccorso, addetti al servizio di
prevenzione
e
protezione,
rappresentante
dei
lavoratori,
ecc.)
hanno
necessità di approfondire alcune nozioni in materia di sicurezza, si
ritiene utile consigliare di consultare le altre guide appositamente
redatte i cui argomenti sono trattati con maggiore approfondimento.
Nella convinzione che il rispetto delle norme di sicurezza consenta di
migliorare anche la qualità del lavoro, si ricorda che la non osservanza
delle stesse può comportare sanzioni anche penali.
Il Decreto Legislativo 81/08
Il D.Lgs. 81/08 recepisce e sostituisce il D.Lgs 626/94 ed altri decreti
in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, attuando le
direttive dell’Unione Europea riguardanti il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
La normativa previgente
L’applicazione del decreto semplifica la normativa in quanto recepisce
le precedenti leggi in materia di sicurezza, in particolare il D. Lgs
626/94, il quale ha allineato l’Italia ai più evoluti standard europei in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Campo di applicazione del D.Lgs. n. 81/08
Le disposizioni contenute nel decreto si applicano a TUTTI i settori di attività, privati o
pubblici, cui siano adibiti lavoratori dipendenti o ad essi equiparati (ad esempio gli studenti),
Il Decreto deve essere applicato, per la tutela dei lavoratori, a:
Qualunque sia il loro numero.
Qualunque sia il rapporto di lavoro.
Tutela anche i lavoratori delle ditte appaltatrici operanti.
in tutte le Aziende (complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato)
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e a tutte le tipologie di rischio.
e/o Unità produttive (stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di
servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale):
Private.
Pubbliche.
Il Decreto prevede un atteggiamento dinamico che deve realizzarsi attraverso la:
Eliminazione dei rischi.
Riduzione dei rischi alla fonte.
Sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è.
Priorità delle misure di protezione collettiva su quelle individuali.
Manutenzione degli ambienti, delle macchine e degli impianti.
Il Decreto inoltre definisce ed individua tutte le figure che collaborano alla realizzazione del
“Sistema Sicurezza”:
Datore di Lavoro.
Dirigenti e i Preposti.
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Medico Competente.
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Lavoratori designati per la gestione delle emergenze (squadra di primo soccorso,
antincendio, ecc.).
Il Decreto si rivolge a specifici ambiti ed attività
Luoghi di lavoro.
Attrezzature di lavoro.
Dispositivi di protezione individuale (DPI).
Movimentazione manuale dei carichi.
Lavoro ai videoterminali.
Agenti cancerogeni.
Agenti biologici.
Le figure della prevenzione
Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i. si intende
per:
Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro
con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il
tipo
e
l’assetto
dell’organizzazione
nel
cui
ambito
il
lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità
dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto
esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche
quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica
dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente
autonomia gestionale.
Dirigente:
persona
che,
in
ragione
delle
competenze
professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla
natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di
lavoro organizzando l’attività lavorativa vigilando su di essa.
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amministrazioni per datore di lavoro si intende il dirigente al
Preposto:
persona
che,
in
ragione
delle
competenze
professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali
adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla
attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive
ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei
lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso
delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore
di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai
rischi.
Addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle
capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32, facente parte del servizio
di cui alla lettera l).
Rappresentante
dei
lavoratori
per
la
sicurezza:
persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori
per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza
durante il lavoro.
Lavoratore:
persona
che,
indipendentemente
dalla
tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione
di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo
fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai
servizi domestici e familiari.
Lavoratore
equiparato:
al
lavoratore
così
definito
è
equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società,
anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società
e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione; il soggetto
beneficiario
delle
iniziative
di
tirocini
formativi
e
di
orientamento; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai
corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature
di
lavoro
in
genere,
agenti
chimici,
fisici
e
biologici,
ivi
comprese
le
apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in
cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai
laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del
Fuoco e della Protezione Civile.
Medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei
requisiti formativi e professionali di cu all’articolo 38, che collabora,
secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di
lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso
per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di
Ruoli delle figure della prevenzione
Il Datore di Lavoro deve:
Designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione e gli addetti al Servizio stesso.
Nominare, qualora sia necessario, il Medico Competente.
Valutare i rischi presenti in azienda.
Elaborare il documento della sicurezza.
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cui al Decreto.
Organizzare la sicurezza e la gestione delle emergenze.
Informare e formare i lavoratori sui rischi aziendali e sulle misure adottate per la
prevenzione e la sicurezza.
I Dirigenti e i Preposti devono:
Richiedere l’osservanza di comportamenti corretti.
Attuare le misure di sicurezza programmate.
Collaborare con il Datore di Lavoro nelle attività connesse alla
sicurezza sulle quali sono interessati e/o coinvolti.
Richiedere l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI).
Segnalare eventuali problemi.
Il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione
coordina il Servizio di Prevenzione e Protezione al fine di provvedere
alla gestione complessiva delle problematiche di sicurezza e alla
elaborazione del documento della sicurezza.
Il Medico Competente deve:
Eseguire
gli
accertamenti
sanitari
preventivi
intesi
a
constatare l’assenza di controindicazione al lavoro.
Eseguire accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed
evitare possibili conseguenze dannose dovute al lavoro svolto.
Eseguire visite mediche a richiesta dei lavoratori qualora la
richiesta sia correlata ai rischi professionali.
Esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
Informare i lavoratori del significato e dei risultati degli
accertamenti sanitari cui sono sottoposti.
Collaborare alla valutazione dei rischi.
Collaborare all’attività di informazione e formazione.
Collaborare con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto
soccorso.
Gli accertamenti comprendono esami clinici, biologici e indagini diagnostiche mirate al
rischio, ritenute necessarie dal Medico Competente.
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
Ha la facoltà di controllo dello svolgimento corretto dell’intera attività di
prevenzione.
Può accedere ai luoghi di lavoro.
Viene consultato preventivamente in relazione alla
Può consultare la documentazione aziendale inerente alla
prevenzione e la tutela della salute dei lavoratori.
I lavoratori devono:
Rispettare le istruzioni impartite.
Verificare l’effettiva applicazione delle misure di prevenzione a tutela della salute,
tramite il proprio rappresentante per la sicurezza.
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valutazione dei rischi.
Adoperarsi direttamente, nei limiti delle proprie competenze e possibilità, per
eliminare o circoscrivere in caso di emergenza le situazioni di pericolo.
Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre, non di loro competenza
e che possano compromettere la sicurezza propria ed altrui.
Segnalare immediatamente al responsabile o al preposto le disfunzioni o le
carenze delle attrezzature o dei dispositivi di sicurezza in dotazione, nonché ogni
situazione che presenti un pericolo grave per la sicurezza e la salute di cui si venga
a conoscenza.
Sottoporsi ai controlli sanitari previsti prescritti dal Medico competente e/o dagli
Organi di Vigilanza.
Ricevere adeguate informazioni sul significato ed i risultati degli accertamenti
sanitari.
Utilizzare correttamente, secondo le informazioni e la formazione ricevute, le
macchine, le attrezzature ed i materiali messi a disposizione;
Utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale.
Astenersi dal compiere attività che possano danneggiare e/o manomettere i
dispositivi di sicurezza, segnalazione e controllo montati sulle macchine e sugli
impianti.
Accettare, salvo giustificato motivo, la designazione all’incarico di addetto alle
emergenze.
Collaborare col datore di lavoro e i servizi preposti per garantire un ambiente e
condizioni di lavoro senza pericoli né rischi per la sicurezza e la salute.
Partecipare ai corsi di informazione e formazione.
Cooperare, nei limiti delle istruzioni ricevute e delle proprie competenze, capacità
e condizioni di salute, con gli incaricati dall’istituzione, per una più efficace
attuazione delle procedure di esodo o di gestione delle emergenze.
Eleggere i propri rappresentanti per la salute e la sicurezza.
I lavoratori hanno il diritto di:
Allontanarsi, in caso di pericolo grave ed immediato che
non può essere evitato, dal posto di lavoro o da una zona
pericolosa, senza subire pregiudizi o conseguenze per il
loro comportamento.
Astenersi
dal
riprendere
l’attività
lavorativa
nelle
situazioni in cui persista un pericolo grave ed immediato.
Prendere
misure,
in
caso
di
pericolo
grave
ed
immediato che non può essere evitato, per evitare le
conseguenze
di
tale
pericolo
nell’impossibilità
di
contattare il competente superiore gerarchico.
rischi professionali.
In particolare all’art. 20 del D.Lgs. n. 81/08 si afferma il principio dell’autotutela dei
lavoratori, secondo il quale: “ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e
sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli
effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai
mezzi forniti dal datore di lavoro”
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Richiedere visite mediche qualora siano correlate ai
Gli addetti all’emergenza designati dal datore di lavoro sono lavoratori incaricati della
gestione dell’emergenza (squadra di primo soccorso, antincendio, ecc.), i quali non possono
rifiutare l’incarico, se non per giustificato motivo. In relazione a tali
compiti il datore di lavoro deve:
Formare i lavoratori addetti.
Informare tutti i lavoratori sulle misure adottate.
Programmare gli interventi e i rapporti con i servizi pubblici
competenti.
Fornire i mezzi necessari a far fronte alle emergenze.
Per garantire la sicurezza dei lavoratori è prevista una riunione periodica di sicurezza per
verificare lo sviluppo del programma ed i risultati conseguiti. La convocazione di tale
riunione avviene solo nel momento in cui risultano individuate (da parte del datore di lavoro
dei lavoratori) tutte le figure che devono partecipare alla riunione stessa:
Datore di Lavoro.
Responsabile dei Servizio di Prevenzione e Protezione.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
Medico Competente.
Analizzano il:
Documento di analisi e valutazione dei rischi e di programmazione della
prevenzione.
Mezzi personali di protezione e i mezzi di protezione collettiva.
Programma di informazione e formazione.
L’assicurazione INAIL
L’Assicurazione INAIL è regolata delle norme contenute nel Testo Unico delle disposizioni
sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (T.U. n.
1124/65) nel D.Lgs. n. 38/2000 e da disposizioni speciali (lavoratori domestici, casalinghe,
medici radiologi, ecc..). Nel T.U. sono specificati i soggetti che devono essere assicurati e gli
infortuni e le malattie per i quali viene riconosciuta la causa lavorativa.
L’INAIL tutela anche i lavoratori che si
infortunano durante il viaggio di andata e
ritorno dal luogo di lavoro (infortunio in
itinere). Sono assicurati contro gli infortuni
sul
lavoro
e
le
(qualunque
sia
il
operano)
coloro
malattie
settore
che
professionali
lavorativo
lavorano
in
cui
alle
privati o enti pubblici.
Salute e sicurezza sul lavoro sono un
diritto fondamentale: datori di lavoro e
lavoratori sono corresponsabili della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
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dipendenze di persone fisiche o giuridiche,
L’organizzazione della sicurezza
Il D. Lgs. n. 81/08 prevede l’istituzione di una serie di servizi e
l’individuazione
di
figure
aventi
le
competenze
per
attuare
i
provvedimenti della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Servizio di prevenzione e protezione dei rischi (SPP)
L’art.2 definisce il servizio di prevenzione e protezione dei rischi come: “insieme delle
persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda, finalizzati all’attività di
prevenzione e protezione dei rischi professionali per i lavoratori”.
I compiti di tale organo sono:
Individuazione dei fattori di rischio (pericoli).
Valutazione dei rischi.
Individuazione ed elaborazione delle misure
preventive/protettive.
Programmazione e fornitura dei programmi di informazione
e formazione.
Informazione, formazione ed addestramento
Il D.Lgs. n 81/08 sancisce l’obbligo per il datore di lavoro di informare i
lavoratori, oltre che sui rischi specifici inerenti la singola mansione, anche sui
rischi connessi all’attività dell’impresa in generale. L’informazione deve
essere completata da notizie sulle normative di sicurezza e disposizioni
aziendali in materia.
All’obbligo di informare (fornire notizie utili o funzionali), il D.Lgs. n. 81/08
all’art. 37 afferma l’obbligo del datore di lavoro, dei dirigenti e dei
preposti, di formare (fornire, mediante appropriato tirocinio, i requisiti
necessari per svolgere una determinata attività) adeguatamente i lavoratori
in relazione ai rischi per la salute e la sicurezza con riferimento al
proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.
Il comma 4 dell’art.37 citato, prevede che la formazione sia
impartita in
cambiamento
occasione
di
dell’assunzione;
mansioni;
del
trasferimento
dell’introduzione
nei
o
processi
produttivi di nuove attrezzature di lavoro, nuove tecnologie o
nuove sostanze potenzialmente nocive. La formazione deve
essere ripetuta periodicamente riguardo alla evoluzione dei rischi
ovvero all’insorgenza di nuovi rischi (art.37, lett. b e c, co. 4).
Definizioni
utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in
ambiente di lavoro.
Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli
altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e
procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei
rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei
rischi.
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Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze
Addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori
l’uso corretto di attrezzature macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di
protezione individuale, e le procedure di lavoro.
La valutazione dei rischi
La parte più importante del Decreto Legislativo 81/08 tratta la Valutazione
dei Rischi, intendendo per questa “ valutazione globale e documentata di
tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, finalizzata ad
individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad
elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel
tempo dei livelli di salute e sicurezza”
Da questa definizione emerge chiaramente che valutare il rischio significa:
1. Stimare la probabilità che si verifichi un evento
dannoso.
2. Stimare l’entità del danno derivante da
quell'evento.
3. Predisporre i mezzi con i quali si può ridurre al
minimo la probabilità che l'evento si verifichi.
4. Intervenire, ove fosse impossibile eliminare il
rischio, per contenere il più possibile l’entità
del danno.
La valutazione dei rischi è un obbligo specifico del
datore di lavoro (art.17), e si deve fare in tutti i luoghi di lavoro, pubblici e privati, in cui
opera anche un solo lavoratore, indipendentemente dal tipo di attività lavorativa.
Definizioni
Sicurezza: Attuazione di misure atte a prevenire un fatto
dannoso o un incidente.
Pericolo: Proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità
(es. materiali o attrezzature di lavoro, agenti chimici, agenti fisici,
biologici, etc.) e/o attività lavorativa che può potenzialmente
provocare effetti dannosi per l'uomo e per l' ambiente.
Incidente: Avvenimento non programmato che causa o avrebbe potuto causare
danni a persone, cose e/o ambiente.
Rischio: Probabilità che sia raggiunto dall'agente pericoloso quel
limite che può provocare danno nelle condizioni di esposizione ed
utilizzo.
Prevenzione: Complesso delle disposizioni o misure adottate o
previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o ridurre
Emergenza: Situazione pericolosa che richiede provvedimenti eccezionali.
Misure generali di tutela
Le misure generali di tutela sono essenzialmente incentrate su:
Valutazione preventiva dei rischi e la loro eliminazione o riduzione al minimo, sulla
scorta delle più aggiornate conoscenze tecniche, mediante interventi possibilmente
alla fonte.
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i rischi.
Rispetto dei principi ergonomici.
Priorità nella adozione delle misure collettive rispetto a quelle individuali.
Corretta
programmazione
dei
processi
lavorativi,
per
ridurre
al
minimo
l'esposizione a rischio dei lavoratori.
Regolare manutenzione e pulizia di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti.
Informazione, formazione e addestramento dei lavoratori, la loro consultazione e
partecipazione alle questioni concernenti la sicurezza del lavoro, tramite i
rappresentanti per la sicurezza.
I rischi negli ambienti di lavoro
I rischi presenti negli ambienti di lavoro, in
conseguenza
dello
svolgimento
delle
attività
lavorative, possono essere divisi in due grandi
categorie:
1.
Rischi relativi alla sicurezza o rischi di
natura infortunistica:
a) Rischi da carenze strutturali
dell'ambiente di lavoro.
b) Rischi da carenze di sicurezza su
macchine e apparecchiature.
c)
Rischi da manipolazione da sostanze pericolose.
d) Rischi da carenze di sicurezza elettrica.
e) Rischi da incendio e/o esplosione.
2.
Rischi relativi alla salute o rischi di natura igienicoambientale:
a) Agenti chimici: Rischi di esposizione connessi con l'impiego di sostanze
chimiche tossiche o nocive.
b) Agenti Fisici: Rischi da esposizione e grandezze fisiche che interagiscono in vari
modi con l'organismo umano (rumore, vibrazioni, radiazioni, carenze nel livelli di
illuminamento ambientale e dei posti di lavoro, carenze nella climatizzazione).
c)
Agenti Biologici: Rischi connessi con l’esposizione (ingestione, contatto cutaneo,
inalazione) a organismi e microorganismi patogeni o non, colture cellulari,
endoparassiti umani, presenti nell’ambiente.
Sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria effettuata dal Medico Competente comprende:
Accertamenti preventivi intesi a constatare l’assenza di
controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini
della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica.
Accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei
specifica.
Visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico
competente, oppure in occasione del cambio della mansione onde verificare
l’idoneità alla mansione specifica
Accertamenti sanitari periodici per l’idoneità al lavoro
Il datore di lavoro deve valutare se i lavoratori sono esposti a rischi specifici per i
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lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione
quali vige l’obbligo della sorveglianza sanitaria, in tal caso i lavoratori devono essere
sottoposti ad accertamenti sanitari, preventivi e periodici, da un medico competente. Il
medico deve fornire indicazioni sul significato dei risultati e trasmetterli annualmente al
datore di lavoro ed al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. I costi della
sorveglianza sanitaria sono a carico del datore di lavoro.
Il medico competente deve comunicare per iscritto, al datore di lavoro e ad ogni singolo
lavoratore interessato, il giudizio di idoneità o di non idoneità parziale, o temporanea, o
totale; inoltre informa il datore di lavoro ed il lavoratore della possibilità di ricorso entro 30
giorni all’organo di vigilanza (SPISAL).
Accertamenti sanitari da tossicodipendenza.
Le seguenti mansioni a rischio, cioè quelle che comportano rischi per la sicurezza,
l’incolumità
e
la
salute
proprie
e
di
terzi,
sono
soggette
ad
accertamenti sanitari specifici finalizzati alla verifica di assenza di
condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e
stupefacenti:
Attività di trasporto.
Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l’espletamento di
lavori pericolosi quali, impiego di gas tossici, fabbricazione ed uso di fuochi
d’artificio, posizionamento e brillamento di mine, direzione tecnica e conduzione di
impianti nucleari.
I Dispositivi di protezione individuali (DPI)
I dispositivi individuali di protezione (DPI) sono equipaggiamenti, attrezzature, sistemi o
accessori utilizzati dal lavoratore allo scopo di eliminare o, nel caso non sia possibile,
limitare la probabilità di infortunio alle specifiche parti del corpo per le quali sono stati
studiati. Sono esclusi da questa categoria: indumenti di lavoro ordinari e uniformi non
specificatamente destinati alla protezione; attrezzature dei servizi di soccorso e
salvataggio; attrezzature di protezione individuale delle forze armate, polizia
etc.; attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto
stradali; i materiali sportivi; i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione; gli
apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.
L’uso dei DPI si rende necessario solo dopo aver valutato ed attuato tutte le possibili forme
di protezione collettiva. Per prima cosa è perciò necessario considerare se sia possibile
eliminare il rischio o contenerlo mediante misure tecniche di prevenzione e/o con
procedure
organizzative
oppure
realizzare
una
separazione
ambientale
che
eviti
l’esposizione del lavoratore. Se si verifica la permanenza di un rischio residuo nello
svolgere
l’attività
considerata,
in
quanto
i
rischi
non
possono
essere
evitati
o
Gli obblighi del lavoratore
Il lavoratore è soggetto ad alcuni specifici obblighi e cioè:
Si sottopone al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore
di lavoro.
Utilizza i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla
formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato.
Ha cura dei DPI messi a loro disposizione e non vi apporta modifiche di propria
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sufficientemente ridotti, allora si ricorre alla protezione individuale.
iniziativa.
Segnala immediatamente qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nei DPI messi a
disposizione.
La marcatura CE
La garanzia che un DPI soddisfi i requisiti essenziali di salute e sicurezza è rappresentata
dalla marcatura CE. I DPI sono divisi in tre categorie a seconda della gravità dei rischi dai
quali sono destinati a proteggere, le tre categorie hanno regole diverse per quanto
riguarda l’apposizione del marchio CE.
Oltre alla marcatura CE su ogni dispositivo, se non meglio specificato dalla norma tecnica,
deve essere presente: l’identificazione del fabbricante; il riferimento al modello di DPI e
qualsiasi riferimento opportuno caratteristico del DPI.
I dispositivi individuali di protezione (DPI) vengono classificati in funzione delle parti del
corpo che devono proteggere, nelle seguenti categorie:
Dispositivi di protezione dell’udito.
Dispositivi di protezione di protezione degli occhi e del viso.
Dispositivi di protezione dalle cadute dall’alto.
Dispositivi di protezione del capo.
Dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
Dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe.
Dispositivi di protezione della mano e/o del braccio.
Dispositivi di protezione del corpo.
di comportamento:
Prima dell’impiego è opportuno accertarsi che non siano presenti difetti o rotture
che possano comprometterne l’efficienza.
Il DPI deve essere sempre in perfetto stato di conservazione e igienicamente
pulito.
Durante l’uso vanno osservate le indicazioni d’uso e le limitazioni indicate dal
fabbricante e le eventuali istruzioni fornite dal datore di lavoro.
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Quando è necessario l’utilizzo dei DPI è opportuno osservare sempre delle semplici regole
Videoterminali (VDT)
Il Titolo VII del D.Lgs. n. 81/08 costituisce il testo di recepimento della Direttiva CEE
90/270 relativa alle «prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività
lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali».
Posto di lavoro
L'insieme che comprende le attrezzature munite di VDT, eventualmente con tastiera
ovvero altro sistema di immissione dati, ovvero software per interfaccia uomo-macchina,
gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse (unità a dischi, telefono, modem, stampate,
supporto
per
i
documenti,
sedia,
piano
di
lavoro
ecc.)
nonché
l'ambiente
di
lavoro
immediatamente circostante.
Gli effetti sulla salute
I principali effetti sulla salute possono essere
ricondotti a:
Rischi per l’apparato visivo.
Disturbi muscolo scheletrici.
Stress.
Questi
disturbi
non
sono
l’inevitabile
conseguenza del lavoro con VDT; in generale
derivano da una inadeguata progettazione dei
posti e delle modalità di lavoro. Essi possono
essere prevenuti con l’applicazione dei principi
ergonomici e con comportamenti adeguati.
Caratteristiche del posto di lavoro
Per quanto possibile, il posto di lavoro deve essere adattato alle caratteristiche fisiche
dell’individuo ed alle preferenze individuali in relazione al compito da svolgere, in
conformità con i requisiti minimi di cui all’Allegato XXXIV del D. Lgs 81/08.
La posizione
distesi sul pavimento, gli avambracci e le cosce debbono risultare paralleli al piano
orizzontale. Periodicamente è necessario cambiare posizione, rilassarsi e riassumere una
postura corretta.
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E’ necessario sedersi in posizione eretta e rilassata, senza contrarre le spalle. I piedi ben
Le Attrezzature di lavoro e le macchine
L’uso di qualsiasi attrezzatura può essere causa di infortunio. L’obbligo
di una corretta gestione delle attrezzature di lavoro è previsto dal
Titolo III del Decreto Legislativo 81/08, articolo 71.
Ogni datore di lavoro deve, non solo mettere a disposizione dei lavoratori
attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza conformemente alle disposizioni
legislative nazionali o di recepimento delle direttive comunitarie e adeguate al
lavoro da svolgere ma deve anche provvedere affinché tali attrezzature siano
oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la rispondenza
alle caratteristiche tecniche e di funzionamento originali.
L’obbligo della manutenzione è applicabile a tutte le attrezzature di lavoro,
nessuna esclusa. Per particolari attrezzature, il cui utilizzo comporta pericoli
particolari e riportate nell’Allegato VII del D.Lgs. 81/08, occorre eseguire verifiche
periodiche con una periodicità stabilita direttamente dal legislatore da parte di personale
specializzato (ASL o Organismo privato riconosciuto).
Definizioni
Attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto
destinato ad essere usato durante il lavoro.
Uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad
una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il
trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il
montaggio, lo smontaggio.
Zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una
attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore
costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso.
Lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi
interamente o in parte in una zona pericolosa.
Operatore: il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura
di lavoro.
Utilizzo attrezzature
I rischi connessi all’uso di macchine ed attrezzature generalmente sono di tipo:
Meccanico: dovuto alla presenza di organi in movimento, alla eventualità di
proiezione di materiale solido o di fluido ad alta pressione, caduta di oggetti o alle
conseguenze di rottura della macchina.
Elettrico: legato alla presenza di impianti elettrici e sistemi di controllo della
Radiazioni: dovuto alla presenza di archi elettrici, laser, sorgenti di
radiazioni ionizzanti, macchine utilizzanti campi magnetici ad alta
frequenza, raggi infrarossi ed ultravioletti.
Altri rischi: di natura termica, uso di sostanze e prodotti, rumorosità,
vibrazioni, ecc.
Ricordarsi sempre di:
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macchina.
Utilizzare le attrezzature di lavoro conformemente alle informazioni ricevute e alle
indicazioni riportate sul manuale di istruzione.
Utilizzare i dispositivi di protezione messi a disposizione.
Non rimuovere i sistemi di protezione della macchina al fine
di velocizzare il lavoro, non apportarvi modifiche di propria
iniziativa.
Segnalare al datore di lavoro, al dirigente o al preposto qualsiasi difetto
riscontrato nelle attrezzature di lavoro.
La manutenzione
Gli interventi di manutenzione possono essere classificati nel seguente modo:
Manutenzione ordinaria: esecuzione delle procedure specificate nel libretto
d’uso dell’apparecchiatura e che possono essere eseguite anche dall’Operatore al
fine di assicurare il corretto uso dell’attrezzatura.
Manutenzione straordinaria: interventi eseguiti in seguito al verificarsi di
inconvenienti non prevedibili (ad esempio guasti, anomalie, …) e che normalmente
sono realizzati da tecnici specializzati.
Il registro delle manutenzioni
L’obbligo di assicurare nel tempo il rispetto dei requisiti di sicurezza di tutte le attrezzature
di fatto, impone la predisposizione di un “registro delle manutenzioni programmate”, al
fine di garantire una corretta “gestione” delle attrezzature stesse nel tempo.
Rischio Elettrico
Particolare cura deve essere posta nell’uso proprio di apparecchiature
elettriche. Un impianto o un apparecchio elettrico anche se ben
costruito può diventare pericoloso se utilizzato o conservato in
maniera impropria.
Per comprendere quali sono i rischi connessi con l’utilizzo dell’energia
elettrica occorre introdurre tre grandezze:
Corrente elettrica, che si misura in ampere [A]. Per esempio una lampadina da
100 watt, assorbe una corrente di circa 0,5 A.
Resistenza, è la proprietà dei materiali di opporsi al passaggio della corrente
elettrica, quindi essa è elevata per le sostanze isolanti (plastica, gomma, ecc.),
mentre è bassa per i materiali conduttori (metalli). Si misura in Ohm (Ω).
Tensione elettrica che si misura in volt [V]. Nelle nostre case la tensione,
normalmente assume il valore di 230V. Essa è legata alla resistenza e alla corrente
dalla legge di Ohm (V=RxI). Si nota che a parità di tensione la corrente è tanto più
bassa quanto più è alta la resistenza.
In caso di infortunio elettrico, i danni provocati dalla corrente dipendono dall’intensità di
corrente e dal tempo di permanenza. La corrente, in base alla legge di Ohm, è legata alla
tensione con cui si viene a contatto e alla resistenza che il corpo umano offre al passaggio
di corrente. Questa resistenza è molto variabile da soggetto a soggetto e, nell’ambito della
stessa persona, cambia con le sue condizioni fisiologiche e le caratteristiche ambientali.
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Effetti della corrente elettrica sul corpo umano
Le grandezze più significative che influiscono sul valore della resistenza elettrica del corpo
umano sono:
Il tipo di contatto (mani-mani, mano-piede, ecc.).
La tensione applicata (la resistenza diminuisce all’aumentare della tensione applicata).
Il corpo umano, con riferimento al tipo di
contatto,
può
essere
schematizzato
con
il
circuito equivalente mostrato in figura dove R
rappresentala resistenza elettrica di un arto. Gli
effetti del passaggio della corrente elettrica nel
corpo
umano
possono
essere
spiegati
considerando che il corpo umano, quando è attraversato dalla corrente, si comporta come
una resistenza Ru=RB+Ra, dove: RB è la resistenza propria del corpo umano.
Per una tensione di 220 V, il 95% della popolazione presenta una resistenza superiore a
500 Ω (percorso mani-piedi, in condizioni asciutte). Ra è la resistenza aggiuntiva che tiene conto
delle calzature e della resistenza verso terra della persona; essa vale 1000 Ω in condizioni
ordinarie (all’interno degli edifici) e 200 Ω in condizioni particolari (all’aperto). Le conseguenze
del passaggio della corrente elettrica attraverso il corpo umano dipendono, oltre che dalla
sua intensità, dalla durata dello shock elettrico e dal suo percorso. Le conseguenze più
gravi si hanno quando la corrente elettrica attraversa la testa e il torace.
I principali effetti del passaggio di corrente elettrica attraverso il corpo umano sono
riportate in tabella:
Valore di corrente
Definizione
Effetti
0.5 mA
Soglia di sensibilità
(sulle dita della mano)
Nessun rischio per la salute
10÷15 mA
TETANIZZAZIONE
Si hanno contrazioni spasmodiche dei muscoli. Se
la parte in tensione è stata afferrata con la mano si
può avere paralisi dei muscoli, rendendo difficile il
distacco.
20÷30 mA
ARRESTO RESPIRATORIO
Le contrazioni possono raggiungere l’apparato
respiratorio fino a provocare un arresto respiratorio
FIBRILLAZIONE VENTRICOLARE
Se la corrente attraversa il cuore può alterare il
regolare funzionamento, provocando una
contrazione irregolare e disordinata delle fibre
cardiache che può portare alla morte
70÷100 mA
Inoltre il passaggio di corrente attraverso i tessuti provoca un aumento di temperatura.
Valori di corrente di alcuni mA/mmq per qualche secondo
possono già provocare ustioni. Valori dell'ordine di 50 mA/mm
provocano la carbonizzazione della pelle e anche dei tessuti
La pericolosità della corrente elettrica è dovuta anche alla
possibilità di innescare incendi. Gli incendi possono essere
provocati da un eccessivo riscaldamento a causa di un:
Corto circuito.
Sovraccarico.
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più interni in pochi secondi.
Il cortocircuito rappresenta una condizione di guasto che, a causa
dell’elevatissimo valore di corrente elettrica in circolazione, può
comportare il raggiungimento di temperature di alcune migliaia di
gradi Celsius nei circuiti ed il formarsi di archi elettrici cioè
scariche elettriche che si manifestano con un evidentissimo
fenomeno luminoso accompagnate da un forte rumore.
Movimentazione manuale dei carichi
Per movimentazione manuale dei carichi si intende l’operazione di trasporto o di sostegno
di un carico ad opera di uno o più lavoratori, compresa le azioni del sollevare, deporre,
spingere, tirare, portare.
Sforzo fisico richiesto
Lo sforzo fisico può presentare un rischio, tra l'altro dorso-lombare, nei seguenti casi:
E’ eccessivo.
Può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del
tronco.
Può comportare un movimento brusco del carico.
E compiuto con il corpo in posizione instabile.
Esigenze connesse all'attività
L'attività può comportare un rischio, tra l' altro dorso-lombare, se comporta una o più delle
seguenti esigenze:
Sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o
troppo prolungati.
Periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente distanze troppo grandi di
sollevamento, di abbassamento o di trasporto.
Un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore.
Fattori individuali di rischio
Il lavoratore può correre un rischio nei seguenti casi:
Inidoneità fisica a svolgere il compito in questione.
Indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore.
Insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione.
Caratteristiche del carico
I limiti di peso sollevabili stabiliti dal D.lgs. 81/08 e da norme
precedenti relative al lavoro femminile e dei minori sono:
30 kg per gli uomini adulti.
20 kg per i maschi da 15 a 18 anni.
15 kg per le femmine da 15 a 18 anni.
Sollevamento e trasporti materiali
La movimentazione manuale dei materiali d'uso lavorativo è causa di una gran quantità di
lesioni invalidanti. Ad esempio sollevando con la schiena incurvata i dischi intervertebrali
cartilaginosi vengono deformati e compressi sull'orlo, la qualcosa può danneggiare la
colonna vertebrale. Quanto più forte è l'inclinazione del tronco tanto maggiore è il carico
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20 kg per le donne adulte.
dei muscoli dorsali e dei dischi intervertebrali. Quindi non solo i carichi pesanti, ma anche
materiali leggeri possono risultare pericolosi per l'integrità della colonna vertebrale se
vengono sollevati con il tronco inclinato in avanti. Sollevando con la schiena
dritta (piegando le gambe e non la schiena), tenendo il peso vicino al corpo e
distribuendolo
simmetricamente
si
evita
la
deformazione
dei
dischi
intervertebrali, sottoponendoli così ad uno sforzo minimo e regolare, senza
rischi.
Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi con
l’adozione di misure organizzative, è opportuno tenere presenti semplici
regole per ridurre il rischio di danni alla colonna vertebrale.
Esaminare il carico per valutarne il peso.
Controllare il carico con attenzione per verificare che non vi siano parti
taglienti, poco resistenti, scivolose, fragili e che il medesimo non sia
difficile da afferrare.
Effettuare i movimenti avendo cura di essere in buone condizioni di equilibrio.
Non sollevare mai pesi eccessivi: se il carico è troppo pesante sollevarlo in due o
più persone.
Sollevare il carico piegando le gambe e mantenendo la schiena diritta.
Ridurre il più possibile la distanza tra il carico ed il corpo.
Se si effettuano movimenti di spinta o
sollevamenti in altezza non inarcare
la schiena.
Se possibile distribuire il carico totale
su entrambe la braccia.
Evitare rotazioni del tronco nelle
azioni di spostamento.
Rischio chimico
Le sostanze ed i preparati utilizzati nell’attività lavorativa possono essere intrinsecamente
pericolosi o risultarlo in relazione alle modalità di impiego. Il rischio di natura chimica è un
rischio
igienico-ambientale
legato
essenzialmente
alla
mancata
cognizione
della
pericolosità di ciò che si utilizza durante le lavorazioni e/o attività di laboratorio. Ogni
sostanza o preparato può essere tossica per l'uomo quando causa danni organici e/o
funzionali. La sostanza tossica può presentarsi sotto diverse forme (gas, polveri, vapori, ecc.)
e può causare danni all'organismo venendo inalata attraverso le vie respiratorie, per
contatto cutaneo, per ingestione, ecc.
Definizioni
Preparati: miscugli o soluzioni composti da due o più sostanze.
Polveri: particelle originatesi durante la lavorazione da operazioni meccaniche e
trattamenti termici.
Fumi: particelle solide disperse in aria, con dimensioni inferiori a 0,1 micron
originatesi da fenomeni di sublimazione, condensazione, ossidazione.
Nebbie: goccioline disperse in aria originatesi da spruzzatura o ebollizione di
liquidi e condensazione di gas e vapori.
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Sostanze: elementi chimici e loro composti.
Gas: sostanze che alle normali condizioni di pressione e temperatura (1 atm e 25
°C) sono in forma gassosa.
Vapori: sostanze aeriformi che alle normali condizioni di pressione e temperatura
(1 atm e 25 °C) sono in forma liquida.
Dose limite (DL 50): quantità di prodotto per unità di peso corporeo (mg/Kg) che,
assorbita, provoca la morte del 50% degli animali da esperimento.
Le sostanze chimiche possono costituire pericoli per la:
Sicurezza (incendio, esplosione, ecc).
Salute (effetti acuti o cronici).
Ambiente (inquinamento o evento incidentale).
Le possibili vie di penetrazione nell’organismo umano sono per:
Contatto.
Inalazione.
Ingestione.
Etichette
Tutti i prodotti devono essere conservati in contenitori integri,
possibilmente originali e muniti di etichetta riportante:
Il nome chimico della sostanza o del preparato.
I simboli di pericolo.
Le frasi di rischio e i consigli di prudenza.
Per classificare, ai fini della pericolosità, le sostanze (cioè gli elementi chimici o i loro composti)
e i preparati (cioè miscugli o soluzioni contenenti due o più sostanze) si considerano gli effetti
fisici (esplosività, potere comburente. Infiammabilità) e gli effetti biologici.
Le sostanze
pericolose (e di conseguenza i preparati da queste derivate) sono suddivise nelle seguenti classi
di pericolo in funzione della loro potenzialità:
Esplosive (E): possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli
urti e agli attriti più dei di nitrobenzene
Comburenti (O): a contatto con altre sostanze provocano una forte reazione
esotermica
Altamente infiammabili (F+)
Facilmente infiammabili (F)
Infiammabili
Molto tossici (T+)
Tossici (T)
Nocivi (Xn)
Corrosivi (C)
Irritanti (Xi)
Cancerogeni
Teratogeni
Mutageni
Pericolosi per l’ambiente (N)
Sull’etichetta devono essere riportate:
Nome commerciale del preparato.
Dati del fabbricante, importatore o distributore.
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Sensibilizzanti
Nome chimico dei componenti più significativi, dal punto di vista tossicologico.
Simbolo grafico del pericolo.
Frasi di rischio (frasi R).
Consigli di prudenza (frasi S).
Quantità.
Schede di sicurezza
Il produttore deve fornire alla ditta acquirente delle confezioni della sostanza
o del preparato regolarmente etichettato una scheda di sicurezza della
sostanza o del preparato. Le schede di sicurezza devono essere presenti nel
laboratorio a disposizione dei lavoratori, sono una fonte di rilevante
informazione sui rischi connessi alla sostanza.
Rischio biologico
Per agente biologico si intende qualsiasi microorganismo anche se
geneticamente modificato, colture cellulari ed endoparassiti umani
che possono provocare infezioni, allergie o intossicazioni. Le
attività lavorative in cui vi è la possibilità di esposizione ad agenti
biologici si possono dividere in due categorie:
Quelle che comportano un uso deliberato di agenti
biologici, che sono quelle in cui gli agenti vengono
introdotti nel ciclo lavorativo per essere trattati, manipolati o trasformati per
sfruttare le loro proprietà (laboratori scientifici, biologia molecolare, ecc).
Quelle a rischio potenziale di esposizione, dove non si manipolano direttamente
agenti biologici ma si può venire in contatto indirettamente tramite liquidi e
sostanze biologiche o con soggetti infetti (laboratori di ricerca che non operano
direttamente sull’agente, laboratori analisi cliniche, ambulatori sanitari e veterinari, ambienti
ospedalieri, trattamento dei rifiuti).
Il D.lgs. 81/08 classifica gli agenti biologici in quattro gruppi ordinati in
modo crescente in base all’entità del potere patogeno. Nel caso si
maneggi materiale di provenienza umana si consiglia la vaccinazione
antiepatite B e comunque sottoporsi alle vaccinazioni stabilite dal Medico competente.
Rischio stress lavoro correlato
L'Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro (European
Agency for Safety and Health at Work) ha adottato la seguente
definizione: "lo stress lavoro correlato viene esperito nel momento
in cui le richieste provenienti dall’ambiente lavorativo eccedono le
capacità dell’individuo nel fronteggiare tali richieste". Lo stress può
essere
definito
come
“condizione
che
può
essere
accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è
conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle
richieste o aspettative riposte in loro”. Nell'ambito del lavoro tale squilibrio si può
verificare quando il lavoratore non si sente in grado di corrispondere alle richieste
lavorative. Tuttavia non tutte le manifestazioni di stress sul lavoro possono essere
considerate come stress lavoro-correlato. Lo stress lavoro-correlato è quello causato da
vari fattori propri del contesto e del contenuto del lavoro.
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anche
Rumore
Rumore è un fenomeno acustico, solitamente irregolare, definito come
sgradevole. Ciò che differenzia un suono acuto da un suono grave è la
frequenza e cioè il numero di oscillazioni o vibrazioni nell’unità di tempo
[Hertz - Hz]. Ciò che differenzia un suono lieve da un suono forte è
l’intensità che dipende dalla pressione che l’onda sonora provoca sul nostro orecchio e che
si misura in decibel dB(A).
Percepiamo i rumori a partire dai 5 – 10 dB(A) e con frequenze
comprese tra 16 e 16000 Hz. Esempio: la normale conversazione è
compresa tra i 60 e i 70 dB(A). Rumori troppo forti possono
provocare la lacerazione del timpano ma già a partire da una
esposizione sistematica a 80 dB(A) si può avere una riduzione
dell’udito.
L’ipoacusia è un danno permanente che si aggrava con il prolungarsi dell’esposizione a
rumore. Sono stati anche dimostrati effetti su altri apparati (digerente, respiratorio etc.),
inoltre il rumore è un fattore di stress ed aumenta perciò la stanchezza, fa diminuire la
concentrazione e di conseguenza aumentano le possibilità che si verifichi un infortunio sul
lavoro.
L’esposizione al rumore
Il D. Lgs. 81/08 determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi
per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro e in
particolare per l'udito e prende in esame questi fattori per determinare tre categorie di
rischio. Il Decreto fissa quindi le misure tecniche, organizzative e procedurali, azioni
formative/informative e di protezione da adottare a seconda del livello di esposizione.
danno può essere la:
Esposizione giornaliera al rumore.
Esposizione settimanale al rumore.
Questi livelli tengono conto delle diverse sorgenti di rumore a cui il lavoratore può essere
esposto e dei relativi tempi di esposizione e sono riportati a giornate lavorative di otto ore.
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Il livello (espresso in decibel) a cui fare riferimento per stabilire la presenza di un possibile
La valutazione deve tenere conto anche delle pressioni acustiche di picco (valore massimo
della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza «C»). Si può ricorrere al livello di
esposizione settimanale qualora l'esposizione quotidiana sia variabile durante la settimana
a causa delle caratteristiche intrinseche dell’attività lavorativa. La determinazione si
effettua come media dei valori giornalieri sui giorni lavorativi della settimana purché essa
non ecceda il valore limite di esposizione di 87 dB(A) e siano adottate le adeguate misure
per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività.
I valori limite di esposizione e i valori di azione
ESPOSIZIONE GIORNALIERA
VALORI
AL RUMORE
(LEX,8H)
PRESSIONE ACUSTICA
DI PICCO
(PPEAK)
valori inferiori di azione
80 dB (A)
135 dB (C)
valori superiori di azione
85 dB (A)
137 dB (C)
valori limite
di esposizione
87 dB (A)
140 dB (C)
Vibrazioni
La normativa di riferimento è costituita dal Titolo VIII Capo III
del D. Lgs. 81/08 in cui vengono identificati due tipi di
vibrazioni meccaniche:
Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio, che
comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei
lavoratori,
in
particolare
disturbi
vascolari,
osteoarticolari, neurologici o muscolari.
Vibrazioni trasmesse al corpo intero che possono
causare danni per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e
traumi del rachide.
Il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche può essere valutato mediante
l’osservazione delle condizioni di lavoro specifiche e il riferimento ad appropriate
informazioni sulla probabile entità delle vibrazioni per le attrezzature o i tipi di attrezzature
nelle particolari condizioni di uso reperibili presso banche dati dell’ISPESL o delle regioni o,
in loro assenza, dalle informazioni fornite in materia dal costruttore delle attrezzature.
Questa operazione va distinta dalla misurazione, che richiede
l’impiego di attrezzature specifiche e di una metodologia
appropriata e che resta comunque il metodo di riferimento.
Nel caso in cui tali informazioni non fossero disponibili, il
dei livelli di vibrazioni meccaniche a cui i lavoratori sono
esposti. Sulla base dei risultati della valutazione sono prese le
idonee misure di prevenzione e protezione, sono fornite ai
lavoratori adeguate informazioni e formazione, è svolta la
sorveglianza sanitaria a cura del medico competente che redige la cartella sanitaria e di
rischio del lavoratore.
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datore di lavoro effettua la valutazione attraverso misurazione
Radiazioni ionizzanti
Le radiazioni ionizzanti sono radiazioni in grado di determinare il
fenomeno fisico della ionizzazione (creazione di atomi o molecole
elettricamente carichi positivamente o negativamente, con rottura dei legami
che tengono unite le molecole stesse delle cellule), nei materiali presenti
nello spazio in cui esse si propagano, producendo un assorbimento
di energia che nel caso del corpo umano può essere causa di danno biologico. Tale danno
può consistere in alterazioni a livello cellulare, molecolare o cromosomico con conseguente
rischio soprattutto per il midollo osseo, l’apparato riproduttivo, la pelle, l’apparato visivo,
ecc.
Le radiazioni ionizzanti (R.I.) si dividono in due grandi categorie:
R.I. corpuscolari: costituite da particelle dotate di carica
elettrica (ALFA e BETA) che vengono emesse dai nuclei di
determinate sostanze radioattive; hanno scarso potere
penetrante e sono facilmente schermabili con materiali quali
ad esempio lastre di plexiglass o fogli di alluminio.
R.I. elettromagnetiche: sono di natura ondulatoria cioè
sono dello stesso tipo delle radiazioni luminose o dei campi
elettromagnetici; sono molto più penetranti, per arrestarle
sono necessari spessori considerevoli di materiali ad alta densità ad esempio
piombo. Le principali R.I. elettromagnetiche sono: raggi GAMMA emessi dalle
sostanze radioattive e raggi X emessi da tubi radiogeni.
Le principali sorgenti di R.I. nei luoghi di lavoro si possono suddividere in due grandi
categorie:
Sostanze radioattive: possono presentarsi sotto forma di sorgenti sigillate
(incapsulate in appositi contenitori) che evitano qualsiasi rischio di dispersione e di
contaminazione oppure di sorgenti non sigillate ad esempio traccianti radioattivi
per medicina nucleare o ricerca.
Macchine radiogene: sono apparecchi generatori di R.I. (raggi X) ad esempio
quelli usati nella diagnostica medica radiologica o in radiografia industriale.
Mentre qualsiasi macchina radiogena produce R.I. unicamente nel momento dell’utilizzo
(nel breve tempo della radiografia o durante la radioscopia), ciò chiaramente non accade per le
sostanze radioattive che emettono continuamente e quindi richiedono maggiori cautele
anche durante il loro trasporto.
Le macchine radiogene e le sostanze radioattive possono comportare l’esistenza di due tipi
di rischi:
fattori che influenzano la riduzione della irradiazione esterna sono: il tempo di
esposizione, la distanza, la schermatura.
Contaminazione: è il contatto e il possibile assorbimento nell’organismo o in
parte di esso di sostanze radioattive, sotto forma di sorgenti non sigillate. La
prevenzione dei rischi da contaminazione coinvolge aspetti tecnici e organizzativi
rilevanti: accurata progettazione dei locali, scelta di adeguate attrezzature di
lavoro, fornitura di adeguati dispositivi di protezione individuale, controllo accurato
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Irradiazione: è l’esposizione dell’organismo intero o di una sua parte alle R.I. I
sulle dispersioni, rispetto di rigorose procedure operative e di decontaminazione.
Radiazioni non ionizzanti
Oltre alle Radiazioni Ionizzanti, precedentemente esaminate, esistono
altri tipi di radiazioni elettro-magnetiche denominate “Radiazioni non
oinizzanti” (N.I.R.= Non Ionizing Radiations) così chiamate perché non
possiedono
energia
sufficiente
per
determinare
nella
materia
il
fenomeno fisico della ionizzazione, cioè la creazione di atomi o molecole
elettricamente cariche positivamente o negativamente, rompendo i legami atomici che
tengono unite le molecole delle cellule. Di conseguenza le N.I.R non hanno la capacità di
danneggiare
direttamente
la
cellula,
ma
producono
delle
modificazioni
termiche,
meccaniche, chimiche, bioelettriche. Le N.I.R. vengono suddivise in: Radiazioni a
frequenza estremamente bassa; Radiofrequenze; Microonde; Raggi infrarossi; Spettro
visibile o luce; Raggi Ultravioletti.
Un particolare tipo di N.I.R. è costituito dal LASER che utilizza frequenze che possono
cadere nell’ul-travioletto, nello spettro visibile o nell’infrarosso a
seconda del tipo. In tutti gli ambienti domestici e lavorativi esistono
campi elettromagnetici, dovuti alla presenza di impianti elettrici, ma
anche e soprattutto ad un serie ormai diffusa di apparecchiature.
L’esposizione ai suddetti campi riguarda un numero sempre maggiore di persone
interessate anche all’esterno degli ambienti di lavoro a causa della crescente per
telecomunicazioni.
Amianto
Il Titolo IX del D.Lgs 81/08 disciplina le attività lavorative che possono comportare, per i
lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell’amianto
o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché
bonifica delle aree interessate. Tale disciplina:
Abbassa il valore limite d’esposizione dei lavoratori, per tutti i tipi di amianto, a 0,1
fibre per cc di aria, misurato in rapporto a una media ponderata nel tempo di
riferimento di 8 ore (TWA).
Chiarisce che per garantire tale valore va effettuata regolarmente una misurazione
della concentrazione di fibre di amianto nell’aria (i risultati delle misure devono essere
riportati nel DvR).
Impone l’adozione, il più presto possibile, di appropriate misure qualora venga
superato tale valore limite.
eseguire i lavori di demolizione o rimozione
dell’amianto, le competenze delle imprese di
bonifica, le novità per la notifica delle attività, le
deroghe dagli obblighi in caso di esposizioni
sporadiche e i contenuti della formazione ai
lavoratori.
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Il decreto definisce inoltre le modalità con cui
Atmosfere esplosive
Il campo di applicazione del decreto è vastissimo: non è definito un elenco esaustivo di
luoghi di lavoro in cui è presente il rischio esplosione, ma è lasciato al
datore di lavoro il compito di stabilire se tale rischio è
effettivamente presente. A tal fine, il datore di lavoro
dovrà effettuare la classificazione delle aree. Le aree a
rischio esplosione devono essere classificate in funzione
della probabilità che tale rischio si presenti, e sono suddivise in zone.
Gas tossici
La legislazione di riferimento è costituita dal Regio Decreto 9
gennaio 1927, n.147. Esso regolamenta la modalità d’utilizzo
dei gas tossici, definendo gas tossico (art. 1):
"Qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato
gassoso, o che per essere utilizzata deve passare allo
stato di gas o di vapore, e che è adoperata in ragione
del suo potere tossico e per scopi inerenti al potere
tossico stesso".
“Qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato
gassoso o che per essere utilizzata deve passare allo
stato di gas o di vapore, la quale, pure essendo
adoperata per scopi diversi da quelli dipendenti dalle
sue proprietà tossiche, è riconosciuta pericolosa per la
sicurezza ed incolumità pubblica".
Per l’utilizzo è necessario:
Autorizzazione all’utilizzo da parte dell’ASP.
Conseguimento patentino di abilitazione per l’impiego di gas tossici.
Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’autorizzazione alla detenzione con spese
a carico dell’utilizzatore.
Ambienti sospetti di inquinamento o Spazi confinati
Generalmente
sono
definiti
come
aree
di
lavoro
non
destinate allo stazionamento fisso di lavoratori, od adibiti
all’immagazzinamento o trasporto di prodotti, con aperture
per l’entrata e l’uscita limitate e di difficile utilizzo o con
condizioni di ventilazione sfavorevole in cui può verificarsi un
evento incidentale importante, che può portare ad un
infortunio grave o mortale, in presenza di agenti chimici
pericolosi (ad esempio, gas, vapori, polveri). Alcuni sono facilmente identificabili (cisterne e
possono configurarsi come tali in particolari circostanze legate alle modalità di svolgimento
dell’attività lavorativa o ad influenze provenienti dall’ambiente circostante (vasche,
depuratori, camere di combustione nelle fornaci, canalizzazioni varie, camere non ventilate o
scarsamente ventilate, cantine sotterranee).
Il D.Lgs. 81/08 impone che durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti di
inquinamento o “confinati” sia adottata ed efficacemente attuata una procedura di lavoro
specificamente diretta a eliminare o ridurre al minimo i rischi propri di tali attività.
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serbatoi di stoccaggio, silos, fosse biologiche, recipienti di reazione, fogne, stive di navi); altri
Ambiente di lavoro
Concessione edilizia
La concessione edilizia è l’atto attraverso il quale il Sindaco autorizza all’esecuzione di
opere edilizie di nuova costruzione o ristrutturazione.
Denuncia di inizio attività (D.I.A.)
Per eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare e demolire quelle esistenti, ovvero
per procedere all’esecuzione di opere di urbanizzazione ogni soggetto, comunque
interessato, deve essere in possesso preventivamente di un provvedimento che gli
consenta di operare. Questo provvedimento è la concessione edilizia o l’autorizzazione,
quest’ultima sostituita per molte opere dalla denuncia di inizio attività, che consente, nei
fatti, all’impresa di agire senza che il comune dia il proprio esplicito assenso mediante
l’emissione formale di un atto.
Certificato di agibilità
Il certificato di agibilità attesta che l’immobile può essere utilizzato per le attività previste
e che risulta in possesso di tutte le condizioni igieniche e sanitarie previste dalla normativa
vigente.
Notifica di nuovo insediamento o modifiche sostanziali
La notifica è la comunicazione all’organo di vigilanza (ASP) delle caratteristiche dei nuovi
edifici o impianti o locali produttivi per la verifica dei requisiti igienico-sanitari. Tale
comunicazione deve essere eseguita non solo quando si vuole costruire un nuovo
insediamento produttivo, ma anche in caso di modifiche sostanziali agli impianti e ai cicli
produttivi.
Autorizzazione sanitaria
E’ soggetto ad autorizzazione sanitaria l’esercizio di stabilimenti di produzione, di
preparazione e confezionamento, nonché di depositi all’ingrosso di sostanze alimentari.
Requisiti degli ambienti di lavoro
All’interno del D.Lgs. 81/08 sono specificati i requisiti degli ambienti di lavoro
relativamente a strutture, locali ove si svolgono lavorazioni, caratteristiche e tipi di porte,
illuminazione ed aerazione di laboratori e magazzini presidiati e non, caratteristiche dei
locali destinati ad uffici, servizi igienici, spogliatoi e mensa. Occorre fare riferimento
inoltre, alle norme locali del regolamento di igiene ed edilizio, a norme di buona tecnica o
a norme speciali (deposito di fitofarmaci). Deroghe al divieto di adibire al lavoro locali chiusi
sotterranei o semi-sotterranei possono essere concesse dall’ASP competente quando
ricorrano particolari esigenze tecniche (art. 65 D.Lgs. 81/08).
Attività svolta: Locali dove si svolgono lavorazioni che non comportano rischio di
esplosione o di incendio
25
Lavoratori impegnati
Larghezza porta
Verso apertura
N. Porte
Sino a 25 unità
Nessun obbligo
Le norme su handicap
impongono 85-90 cm.
Nessun obbligo
Minimo 1
Da 25 a 50 unità
120 cm.
Verso via d’esodo
Minimo 1
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Larghezza e numero delle porte dei locali dove si svolgono lavorazioni
Da 51 a 100 unità
120 cm + 80 cm.
Verso via d’esodo
2
Oltre 100 unità
1 da 120 cm ogni 50
persone o frazione
compresa tra 10 e 50
persone
Verso via d’esodo
2 per le prime 100
persone ed 1 ogni 50
ulteriori
Attività svolta: Locali che comportano rischio di esplosione o di incendio
Lavoratori impegnati
Larghezza porta
Verso apertura
N. Porte
Inferiore a 5 unità
Nessun obbligo
Le norme su handicap
impongono 85-90 cm.
Nessun obbligo
Minimo 1
Superiori a 5 unità
120 cm.
Verso via d’esodo
Minimo 1 ogni
5 lavoratori
Attività svolta: Locali e Depositi
Lavoratori impegnati
Larghezza porta
Verso apertura
N. Porte
Sino a 25 unità
Dovrebbe applicarsi il
minimo di 80 cm.
Nessun obbligo
Minimo 1
Da 25 a 50 unità
110 cm. per ogni 50
persone o frazione
compresa tra 10 e 50
persone
Nessun obbligo
Preferibilmente 1 per ogni
50 persone o frazione da
10 a 50.
Caratteristica delle porte situate sulle vie di emergenza
Altezza minima
200 cm.
Larghezza minima
Disposta dalle norme antincendio
Segnaletica
Devono essere contrassegnate con segnaletica durevole conformemente alla
normativa vigente
Devono poter essere aperte, in ogni momento, dall’interno senza aiuto speciale.
Apertura
N. di porte
Può non essere aperta verso l’esodo nel caso che l’apertura della stessa possa
creare situazioni di pericolo per eventuali passaggi di mezzi o altro. In tal caso, si
dovranno adottare altri specifici accorgimenti che dovranno essere autorizzati dal
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio.
Tutti i laboratori e i depositi devono essere provvisti di uscite di sicurezza in grado
di garantire vie di fuga inferiori a 30 m da qualsiasi punto del locale.
Tutte le porte da 120 cm hanno una tolleranza del 5%, in pratica sono ammesse porte fino a 114 cm.
Le porte possono essere in numero minore purché non vari la larghezza complessiva. Tutte le porte
da 80 cm hanno una tolleranza in meno del 2%.
Tipi di porte
Tipo di porta
Ammessa / Non ammessa
Note
Porte scorrevoli
Non ammesse nei locali di lavoro e
di magazzino, se nello stesso
ambiente non ci sono porte ad anta
Devono, quando ammesse,
disporre di un sistema di sicurezza
che eviti loro di uscire dalle guide
Porta tipo saracinesca a rullo
Non ammesse nei locali di lavoro e
di magazzino, se nello stesso
ambiente non ci sono porte ad anta
-
Porte girevoli su asse verticale
Non ammesse nei locali di lavoro e
di magazzino, se nello stesso
ambiente non ci sono porte ad anta
-
Porte a vetri
Ammesse
Devono avere: un segno indicativo
all’altezza degli occhi vetri di
sicurezza o protetti contro lo
sfondamento
Porte che si aprono nei due versi (a
ventola)
Ammesse solo se trasparenti
Vedi caratteristiche porte a vetri.
Inoltre, ai sensi del DPR 384/78
devono avere barre e corrimano di
sezione adeguata e prendibile
Porte e portoni che si aprono verso
l’alto
Ammessi
Devono disporre di un sistema di
sicurezza che impedisce loro di
ricadere
Porte e portoni ad azionamento
meccanico
Ammessi
Devono essere muniti di arresto e
aperti manualmente
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Tipi di porte
La Sicurezza nel cantiere edile
Il Committente
Il committente nel campo edile, fino a
pochi anni fa, non aveva alcun compito, né
responsabilità
in
materia
di
sicurezza.
Attualmente invece, tenuto presente che
egli è il “motore” dell’attività edilizia e
definisce l’entità delle risorse disponibili,è
chiamato
a
fare
delle
scelte
anche
in
materia di sicurezza e ad assumersi le relative responsabilità. Si vuole con ciò evitare che
il
committente
“riduca
all’essenziale”
(manodopera,
materiale)
i
costi
dell’opera
e
“costringa”conseguentemente le imprese esecutrici a non conteggiare nei preventivi le
spese necessarie all’attuazione delle misure di sicurezza, né a mettere in opera tali misure.
Per i lavori per cui sia richiesta dalla Legge l’elaborazione di un piano di sicurezza e
coordinamento e del fascicolo tecnico deve nominare il coordinatore
per la progettazione che redige il piano stesso, ed il coordinatore per
l’esecuzione che ne deve controllare il rispetto, nonché deve inviare
all’Organo di vigilanza (ASL e Direzione del Lavoro) preventivamente
all’inizio dei lavori, una notifica preliminare finalizzata ad informare
l’Organo di Vigilanza dell’esistenza del cantiere, per permettere
l’effettuazione di eventuali controlli.
Il Responsabile dei lavori
Il responsabile dei lavori è un personaggio che può essere
nominato dal committente per la gestione della sicurezza. Non vi è
alcun obbligo di nomina, se però tale figura esiste e se dispone dei
poteri e delle disponibilità finanziarie che gli consentono di svolgere
il proprio compito, assume le responsabilità e a lui vengono
comminate le sanzioni che altrimenti sarebbero attribuite al
committente.
Il Coordinatore di progettazione
Compito principale del coordinatore di progettazione è quello di redigere il piano di
sicurezza ed il fascicolo tecnico. Il coordinatore di progettazione necessariamente collabora
poi con il coordinatore di esecuzione all’atto di eventuali modifiche al piano di sicurezza
che possono essere richieste dalle imprese esecutrici e che
potrebbero rendersi necessarie alla luce di quanto riportato dai
piani operativi di sicurezza.
Il Coordinatore di esecuzione
infatti i sui compiti sono diretti e di vigilanza sul rispetto delle
misure di sicurezza:
Cura direttamente il coordinamento delle imprese impegnate nel cantiere, la loro
reciproca
informazione circa
pericoli
e
rischi,
verifica
che
sia
attuata
la
partecipazione dei lavoratori nella gestione della sicurezza.
Vigila sull’attuazione del piano di sicurezza e coordinamento. In caso di
inottemperanza da parte delle imprese operanti può richiedere al committente
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É una figura centrale nell’applicazione delle misure di sicurezza
l’allontanamento degli inadempienti e la risoluzione dei contratti.
Nel caso in cui le imprese o il committente non adottino alcun provvedimento ha
l’obbligo di comunicare le inosservanze all’organo di vigilanza.
In caso di pericolo grave ed imminente fa sospendere immediatamente le
lavorazioni interessate.
Il Datore di lavoro dell’impresa esecutrice
Il datore di lavoro ed i suoi collaboratori
(assistente, capo cantiere, capisquadra) sono i
principali destinatari delle norme esistenti in materia di sicurezza.
I Lavoratori autonomi
I lavoratori autonomi che intervengono in un cantiere per svolgere attività
professionali proprie devono attenersi al piano di sicurezza e di coordinamento
ed alle indicazioni del coordinatore di esecuzione, in ogni caso ricevono dal
titolare dell’impresa che opera nel cantiere le informazioni circa i pericoli cui
sono esposti e le misure di sicurezza da attuarsi per far fronte ai pericoli
derivanti dalle attività edilizie o derivanti dall’ambiente in cui deve operare. Il
lavoratore autonomo a sua volta fornisce al datore di
lavoro
dell’impresa/e
che
opera/no
in
cantiere
indicazioni circa i rischi derivanti dalla propria attività
e che potrebbero estendersi alle altre persone operanti
nel cantiere; infatti i rischi dell’attività svolta dal
lavoratore autonomo non si devono estendere al resto
del cantiere e ad altre persone ivi operanti.
La Pianificazione della sicurezza
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento
(PSC) si riferisce ai lavori edili in genere e
deve essere predisposto quando si è tratta
di lavori con presenza di più imprese,
presenti
in
cantiere
anche
non
contemporaneamente e/o si svolgano lavori
con rischi particolari. Il piano di sicurezza è
un
documento
contrattuale,
va
perciò
sottoscritto da tutte le parti contraenti. Esso
viene predisposto dal coordinatore e consegnato alle imprese prima della presentazione di
preventivi ed offerte, che devono tenere conseguentemente conto dei costi della sicurezza
Esso deve indicare come le misure di sicurezza dovranno essere attuate in quel cantiere e
pertanto dovrà essere redatto in modo specifico per la singola opera, integrato con le
Il Piano Operativo di Sicurezza
In ogni caso (sia che operino una o più imprese, sia che esistano o meno i
coordinatori di sicurezza) il datore di lavoro di ogni impresa che opera in
cantiere deve redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS)
relativo
28
ai
lavori
svolti
direttamente.
Questo
documento
è
da
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specifiche scelte progettuali, concretamente realizzabile, completo, e sempre disponibile.
considerarsi come un piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e
coordinamento elaborato dal coordinatore ed è, ovviamente, specifico per il singolo
cantiere. Il piano operativo viene redatto sulla base di quanto previsto dal piano di
sicurezza e coordinamento (che deve essere consegnato all’ impresa all’atto della richiesta di
presentazione di offerta o preventivo). Il POS unitamente ad eventuali proposte migliorative
deve essere consegnato al coordinatore di esecuzione prima dell’inizio dei lavori.
Il Fascicolo tecnico
Il fascicolo tecnico, che nasce contemporaneamente alla progettazione dell’opera,
comprende tutti gli atti e le informazioni utili per poter effettuare in sicurezza
manutenzioni e modificazioni all’opera successivamente al suo completamento. Saranno
definite
pertanto
tali
operazioni
e
la
loro
periodicità.
Verranno poi analizzate, una per una, individuandone i rischi
per
i
lavoratori,
le
corrette
modalità
operative,
le
attrezzature, i mezzi di protezione e le altre misure
preventive necessarie a permettere l’effettuazione dell’
operazione manutentiva in condizioni di sicurezza.
L’Organizzazione del cantiere
Servizi generali
Per servizi generali intendiamo l’insieme
delle infrastrutture e delle predisposizioni
organizzative a servizio del cantiere. L’uso
da parte di più imprese di tali servizi è
spesso attuato per evitare che ogni impresa
debba dotarsi dei propri o che parte dei
lavoratori non dispongano di quanto loro
necessario e previsto dalle norme vigenti.
Recinzione e cartelli
La recinzione di cantiere è necessaria per
evitare
che
persone
estranee
possano
accedere al luogo di lavoro ed essere esposte ai pericoli presenti. Si considerano idonee le
recinzioni in rete metallica o plastica o tavolati completi in legno; essa deve essere
sufficientemente robusta per impedire l’accesso e resistere alle avversità
atmosferiche. Si ricorda che presso l’ingresso del cantiere o in posizione
ben visibile deve essere affisso il cartello informativo (previsto da varie
leggi e circolari in materia urbanistico - edilizia).
I locali di servizio devono essere in genere adatti alle necessità di cantiere, devono essere
mantenuti puliti ed in ordine, illuminati ed aerati efficacemente, riscaldati durante la
stagione fredda.
Servizi igienici/acqua
Devono essere disponibili presso il cantiere servizi igienici comprendenti gabinetti e lavabi
in numero sufficiente, dotati di acqua corrente, di mezzi detergenti e per asciugarsi. Se è
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Locali di servizio
prevista l’effettuazione di lavori insudicianti o in ambienti polverosi devono essere
disponibili anche le docce (con acqua calda e riscaldate). Lo scarico delle acque nere deve
uniformarsi ai regolamenti vigenti.
Locale di riposo/refettorio
Deve esistere in ogni cantiere un locale di ricovero ove potersi riparare dalle intemperie o
poter accedere per consumare i pasti o nei periodi di riposo; l’ambiente deve disporre di
sedie e tavoli realizzati in materiale idoneo e facilmente pulibile, particolarmente se è
utilizzato anche come refettorio.
Bevande alcoliche
In cantiere, come in tutti i posti di lavoro, è necessario dissetarsi con bevande analcoliche,
anche in ottemperanza al preciso obbligo di legge.
Spogliatoio
Ai lavoratori deve essere data la disponibilità di un’area (locale apposito o abbinato ad altra
struttura compatibile) da utilizzarsi come spogliatoio. Esso deve essere provvisto di sedili e di
armadietti chiudibili a chiave a doppio scomparto per poter riporre separatamente gli abiti
da lavoro e gli indumenti personali. Locale ed armadietti devono essere mantenuti in
buone condizioni di pulizia e decenza.
Baracca/ufficio
La sua esistenza non è prevista dalle norme riguardanti l’igiene e sicurezza del lavoro, ma
pare opportuno che sia installata una struttura destinata a ufficio o deposito attrezzi. Ciò al
fine di non dover riporre in locali inidonei (spogliatoio, refettorio, servizi, ecc...) le attrezzature
di lavoro, gli utensili, la documentazione, ecc...
La Viabilità e la pulizia del cantiere
La localizzazione degli accessi al cantiere deve, per forza di
cose, tenere conto della viabilità esistente esterna e dei
percorsi interni; è importante che la visibilità per l’accesso
alla strada pubblica sia sufficiente (eventualmente segnalare
con cartelli l’intersezione) e che per il movimento degli
autocarri non si sporchi la strada (fango, inerti), o la si
ripulisca immediatamente, ciò per evitare i possibili pericoli
per la circolazione. Le vie di transito interne al cantiere
devono evitare i luoghi o le situazioni di pericolo oppure
devono essere adottate opportune misure.
Tenere un cantiere in ordine vuol dire evitare pericoli, danneggiamenti, perdite di
materiale e perdite di tempo. Il materiale deve essere tenuto in ordine, sollevato dal
terreno, quando è il caso protetto dagli agenti atmosferici, disposto in cataste o mucchi
scavo. Dopo il disarmo di solette ed armature provvedere per esempio rapidamente a
recuperare e pulire il legname, a togliere i chiodi e a riordinare la zona; per le demolizioni
coordinare opportunamente la demolizione con lo sgombero ed il
trasporto delle macerie. Durante l’esecuzione di lavori che
comportano produzione di residui (pezzi di legno, laterizi) è
opportuno mantenere puliti a sgombri gli spazi di lavoro affinché
ci si possa muovere in sicurezza.
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che non ingombrino i passaggi e non possano sollecitare a franamento trincee o cigli di
L’incendio e la prevenzione incendi
Definizioni
Combustibile: Sostanza solida, liquida o gassosa
capace di combinarsi con l’Ossigeno (02 atmosferico),
sviluppando luce e calore.
Comburente: Sostanza ossidante (nitrati, dorati,
etc.) che può causare o contribuire alla combustione
di altri materiali.
Innesco: tutto ciò che è in grado di cedere energia
al combustibile in quantità sufficiente affinché la
combustione abbia inizio e si mantenga.
Combustione: Reazione chimica fra combustibile e
comburente (in genere ossigeno atmosferico) con
sviluppo di fiamma, calore e gas.
Autocombustione: Combustione che comincia alla
temperatura ordinaria senza apporto di calore
esterno.
Potere calorifico: intende la quantità di calore prodotta dalla combustione
completa dell’unità di misura del combustibile (unità di massa per i solidi e liquidi, unità
di volume per i gas) in condizioni normali di temperatura e pressione (15°C, 1 atm).
Temperatura di infiammabilità: è la minima temperatura alla quale il
combustibile liquido o solido sviluppa vapori in quantità sufficiente da formare
Campo di infiammabilità od esplosività: Quantità di combustibile nell’aria,
misurata in gr/mc o % in volume d’aria, definita da limiti al di sopra (limite
superiore) ed al di sotto (limite inferiore) dei quali non si ha propagazione della
fiamma.
Temperatura
di
accensione:
è
la
minima
temperatura
alla
quale
un
combustibile, in miscela con l’aria, inizia spontaneamente a bruciare senza bisogno
di innesco.
Incendio: Combustione non voluta e incontrollata con sviluppo di fumo, calore e
fiamma.
Esplosione:
Reazione
di
dissociazione
di
particolari
sostanze
(esplosivi)
caratterizzata da un notevole sviluppo di calore e di prodotti gassosi che vengono
rilasciati quasi istantaneamente.
Carico di incendio: è il potenziale termico della totalità dei materiali combustibili
contenuti in uno spazio, ivi compresi i rivestimenti dei muri, delle pareti
provvisorie, dei pavimenti, dei soffitti.
Principi sulla combustione e l’incendio
Contatto tra combustibile e comburente (combustibile e comburente devono essere
presenti in definite concentrazioni).
Presenza
dell’innesco.
(l'innesco
deve
possedere
energia
sufficiente, temperatura superiore a quella di accensione del
combustibile, tempo di contatto adeguato).
Triangolo del fuoco di Kinsley
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Affinché il processo di combustione possa avvenire è indispensabile che si verifichi:
La combustione si verifica in presenza di tre elementi quali combustibile,
comburente ed innesco; venendo a mancare uno di questi la stessa non avrà luogo
o, se in atto, si estinguerà.
Propagazione di un incendio
Al manifestarsi di un incendio è possibile distinguere tre fasi:
Accensione, in questa fase, se non vi sono le condizioni favorevoli, in questa fase,
è ancora possibile che l’incendio si spenga. Le circostanze più comuni che
influenzano lo sviluppo dell’incendio sono:
Caratteristiche di infiammabilità del combustibile.
Possibilità di dissipazione del calore.
Geometria e volume dell’ambiente.
Ventilazione dell’ambiente.
Caratteristiche superficiali e distribuzione nell’ambiente del combustibile.
Incendio vero e proprio: questa fase ha inizio a partire dal punto di «flashover»
(400-600 °C), in cui lo stato dell’incendio viene considerato irreversibile e sono
scarse le possibilità che l’incendio si spenga da solo prima che il combustibile sia
quasi del tutto consumato. A partire da questa fase anche i materiali che non sono
toccati dal fuoco possono raggiungere facilmente il punto di autoaccensione. in
questa fase i parametri quali la temperatura e la velocità di combustione
raggiungono il loro valore massimo. Anche la produzione di gas infiammabili e di
tutti gli altri gas in genere assume valori elevati.
Estinzione
o
raffreddamento:
dopo
l’accensione
completa
dei
materiali
combustibili il valore massimo della temperatura comincia a diminuire ed il
fenomeno se non alimentato da fattori esterni si avvia all’estinzione.
Tipi di innesco
Gli inneschi più frequenti possono essere così rappresentati:
Fiamme (becchi Bunsen, saldatrici, sigarette, fornelli etc.).
sfregamenti, urti).
Materiali caldi (mantelli riscaldanti, braci, apparecchi surriscaldati etc.).
Classi di fuochi
La normativa Europea EN2, dispone che agli incendi siano attribuite specifiche “classi di
fuochi”, mediante la definizione di un insieme di parametri fra i quali le caratteristiche
chimico-fisiche del combustibile, dell’estinguente e le tecniche di estinzione.
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Scintille (scariche atmosferiche, impianti elettrici malfunzionanti,
Effetti della combustione
La combustione può provocare incendio, esplosione, scoppio.
L'esplosione è dovuta al raggiungimento di una elevata velocità di propagazione
della fiamma (circa la velocità del suono).
Lo scoppio si verifica in assenza di fiamma ed è dovuto al raggiungimento della
pressione critica del "contenitore".
Prodotti della combustione
Calore: Energia termica prodotta dalla combustione in atto che si trasmette ai
materiali vicini per conduzione, convezione ed irraggiamento.
Fiamme: Combustione di gas con emissione di luce.
Fumo: Insieme visibile di particelle liquide o solide sospese nell’aria, prodotte dal
tipo di combustione e dal tipo di combustibile; (combustione completa = fumo bianco,
combustione incompleta = fumo nero).
Gas di combustione: Prodotti della combustione che rimangono allo stato
gassoso anche quando raggiungono la temperatura di 1,50 C
Rischi per la persona e l’ambiente
I rischi per le persone in caso di incendio sono riconducibili a:
Calore; Fumo; Fiamme; Gas di combustione.
Il calore rappresenta l’energia liberata dall’incendio e costituisce la
causa principale della sua propagazione. Il calore sviluppato provoca
l’innalzamento della temperatura fino a valore che possono essere
letali per l’uomo. Una temperatura di circa 50°C può essere
sopportata dall’organismo umano per non più 1-2 ore con aria sufficientemente secca;
temperature superiori ai 100°C, invece, hanno effetti mortali nel giro di poco minuti. Il
calore può provocare ustioni, disidratazione dei tessuti, blocco della respirazione.
Il fumo è la causa principale di decesso in caso di incendio. Esso è costituito da particelle
ossigeno (fumo nero), e da particelle liquide che si formano per condensazione del vapor
d’acqua (fumo bianco). Il fumo provoca soffocamento, ostacola gli interventi dei soccorritori
e rallenta la fuga degli occupanti. I fumi, se sufficientemente caldi, contribuiscono alla
propagazione dell’incendio.
La fiamma è causata dalle sostanze volatili che si sviluppano e bruciano durante la
combustione emettendo luce e calore; pertanto, si ha combustione con fiamma solo in
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solide incombuste, presenti soprattutto quando la combustione avviene in difetto di
presenza di combustibili gassosi, liquidi o solidi che emettono sostanze volatili. Le fiamme,
veicolo principale di un incendio, ne permettono una veloce propagazione nell’ambiente
circostante.
I gas di combustione sono tutti quei prodotti generati dalla combustione
che si mantengono allo stato gassoso anche alle condizioni di pressione
atmosferica e temperatura di riferimento ambientale (15°C). Possono
essere di vari tipi e anche la loro quantità dipende da fattori quali:
composizione chimica del combustibile, temperatura raggiunta durante l’incendio e
quantità di ossigeno disponibile. Questi gas sono per la maggior parte tossici per l’uomo,
anche in piccole percentuali.
I gas di combustione più diffusi sono:
Anidride carbonica: è un gas asfissiante, presente, in caso di incendio, in grandi
quantità, che provoca un’accelerazione del ritmo respiratorio (in concentrazioni del
3% in aria ne raddoppia addirittura la frequenza) facilitando immissione delle sostanze
tossiche nell’organismo.
Ossido di carbonio: questo gas si forma principalmente negli incendi in ambienti
chiusi e con scarsa ventilazione e generalmente in tutti i casi dove scarseggia
l’ossigeno necessario alla combustione. Può causare cefalee, vertigini, difficoltà di
respiro, perdita di conoscenza, morte.
Anidride solforosa: è un gas che si forma nella combustione completa di
materiali che contengono zolfo (lana, gomma, pelli, carne, capelli etc.). Può causare
danni agli occhi ed alle vie respiratorie anche per esposizioni di breve durata.
Ammoniaca: viene prodotto dalla combustione di materiali che contengono azoto
(materiali acrilici, resine etc.). Produce sensibile irritazione agli occhi, naso, gola e
polmoni.
Idrogeno solforato: è un gas che si sviluppa negli incendi con presenza di
materiali
che
contengono
zolfo
quando
la
concentrazione
di
ossigeno
è
insufficiente. In concentrazioni superiori allo 0,1% diventa molto tossico.
Acido cianidrico: è un gas altamente tossico che si sviluppa nella combustione
incompleta (carenza di ossigeno) di poche sostanze (tessuti ed alcune materie plastiche).
Una esposizione anche di breve durata con concentrazioni che superano lo 0,3%
può essere letale.
Acido cloridrico: viene prodotto dalla combustione di tutti i materiali che
contengono cloro (materie plastiche). Condensandosi provoca corrosione delle
superfici metalliche.
Fosgene: è un gas tra i più pericolosi che si forma dalla combustione di materiali
che contengono cloro. Effetti letali possono essere provocati da una concentrazione
Aldeide acrilica: è un gas molto tossico ed irritante. Viene prodotto da derivati
del petrolio, di oli e grassi.
Effetti sul corpo umano
I principali effetti dell’incendio sul corpo umano sono:
Anossia per riduzione della % di ossigeno nell’aria.
Intossicazione da sostanze nocive presenti nei fumi.
Ferite e fratture per riduzione della visibilità, cadute e/o crolli, etc.
34
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dello 0,005%.
Azione termica (ustioni).
L’estinzione di un incendio
Per interrompere la reazione di combustione bisogna eliminare uno dei tre fattori:
Il combustibile.
Il comburente.
L’innesco.
Per l’estinzione di un incendio possono essere individuate le seguenti azioni:
Azione di separazione o soffocamento: consiste nel togliere il contatto fra
combustibile e comburente e nell’allontanamento del combustibile non ancora
interessato dalla combustione da quello già incendiato.
Azione di diluizione: consiste nel diminuire la concentrazione del combustibile o
del comburente.
Azione di disgregazione: consiste nel rimuovere gli inneschi e nella rottura del
contatto tra combustibile ed inneschi.
Azione di raffreddamento: consiste nella riduzione della temperatura del
combustibile al di sotto del valore di accensione.
Azione di inibizione chimica: si basa sulla capacità che hanno alcune sostanze
di agire sulla reazione chimica della combustione, bloccandone il meccanismo e
impedendo al fuoco di autoalimentarsi.
Agenti estinguenti
Le principali sostanze usate per lo spegnimento di un incendio sono:
Acqua a getto pieno e nebulizzata: agisce per azione meccanica, soffocamento e
per sottrazione di calore.
Polveri chimiche: agiscono per soffocamento.
Anidride carbonica: agisce per sottrazione di calore e soffocamento.
Prodotti alogenati: agiscono per sottrazione di calore e catalisi negativa.
Liquidi schiumogeni: agiscono per soffocamento.
Agenti estinguenti alternativi agli idrocarburi alogenati.
Separazione
Soffocamento
Diluizione
Disgregazione
Raffreddamento
Acqua
X
X
X
X
Schiuma
X
X
CO2 (anidride
carbonica)
X
X
Polvere
X
X
Inibizione
chimica
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35
Sostanza
estinguente
Idrocarburi alogenati
X
Sabbia
X
Raggio e durata di azione sono diversi per i diversi tipi di estintore; la tabella seguente e'
solo orientativa, e si riferisce agli estintori portatili, in genere da 6 Kg.
Per
Tipo di Estintore
Raggio di azione
(m)
Tempo di azione
(sec)
SCHIUMA (per liq. non miscibili)
6-8
10 - 20 "
SCHIUMA(pressione di CO2-N2)
10 - 15
20 - 50 "
ACQUA (soli incendi di classe A) – POLVERE
5-6
15 "
CO2 (anidride carbonica)
3-4
8 - 15 "
ALOGENI
4-7
una collocazione ottimale si suggerisce una distanza media di 30
10
- 15 "
metri tra un
estintore e l'altro, in modo che siano raggiungibili con un percorso massimo di 15 metri,
poggiati a terra o fissati alla parete, in modo da non ostacolare le vie di esodo, con la
maniglia
ad una altezza massima di un metro, in posizione ben evidente e segnalati
quando non siano facilmente visibili da ogni punto della zona servita. Una delle loro
posizioni ideali e' vicino alle scale o agli ascensori; vanno inoltre collocati in vicinanza di
rischi speciali (quadri elettrici, cucine, impianti di produzione di calore, depositi di combustibili). Gli
estintori non devono essere collocati in fondo ai corridoi chiusi, per evitare il rischio che chi
li prende resti intrappolato.
Secondo il D.M. 10/3/1998 è possibile classificare il livello di rischio di incendio dell’intero
luogo di lavoro o di ogni parte di esso: tale livello può essere basso, medio o elevato.
L’azione contro gli incendi: Prevenzione
L’azione preventiva può essere attuata in tre differenti momenti:
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Classificazione del livello di rischio d’incendio
Nella fase di progettazione.
Nella fase di esercizio dell’attività.
Nella fase di formazione del personale e di informazione degli
utenti.
Una valida progettazione, in termini di prevenzione incendi, può
riguardare aspetti strutturali, impiantistici, tecnologici.
L’azione contro gli incendi: Protezione
Esistono due tipi di protezione:
Attiva: quando è necessario l’intervento da parte
dell’operatore o di un dispositivo automatico (utilizzo di estintori
manuali, dranti e naspi, attivazione di impianti di rilevazione e/o
spegnimento automatico).
Passiva: quando non interviene alcun operatore o dispositivo automatico (distanze
di sicurezza, porte tagliafuoco, resistenza al fuoco delle strutture, reazione al fuoco dei
materiali, vie di fuga, segnaletica di sicurezza).
Estintori
Gli estintori sono apparecchi da utilizzare per un pronto intervento su
piccoli incendi. Contengono un agente estinguente che deve essere
proiettato sul focolaio e diretto alla base delle fiamme, non erogare
controvento né contro le persone. La fuoriuscita dell'agente estinguente
avviene mediante una pressione interna che può essere fornita da una
compressione preliminare o dalla liberazione di un gas ausiliario contenuto in una specifica
bombolina interna o esterna all'apparecchio.
Gli estintori portatili d'incendio generalmente usati nelle attività soggette al
controllo dei Vigili del Fuoco nonché in Commercio, sono quelli omologati
secondo le norme del D.M. 20/12/1982. La scelta degli estintori è
determinata in funzione della classe di incendio e del livello di rischio del luogo di lavoro
La verifica di funzionalità periodica di qualsiasi estintore deve effettuarsi ogni sei mesi. Un
cartellino recante le date delle verifiche e delle eventuali revisioni, nonché le generalità di
chi le ha eseguite, deve sempre seguire l'apparecchio. La carica dell'estintore è
controllabile dal manometro (indicatore di pressione) che deve presentare la lancetta entro il
settore verde ed è posizionato sul gruppo valvolare; è presente su tutti gli estintori a
pressione permanente con esclusione di quelli ad anidride carbonica. Una spina di
sicurezza metallica sigillata con piombino, o analogo congegno, impedisce funzionamenti
accidentali e assicura l'integrità dell'apparecchio. Il gruppo valvolare presenta una
valvolina di sicurezza che ha lo scopo di controllare l'eventuale sovrapressione e di
Metodo di intervento con gli estintori
Dirigere il getto sempre con il vento alle spalle e iniziando dal basso. La nube di
polvere deve raggiungere una estensione ottimale sul fronte delle fiamme.
Iniziare l'operazione di spegnimento sempre dal davanti e dal basso, respingendo
gradualmente il fronte delle fiamme.
Per lo spegnimento, usare soltanto il necessario, tenendo una riserva per la
possibile eventuale ripresa della fiamma.
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prevenire lo scoppio.
Distribuire la nube di polvere a ventaglio, con il vento alle spalle, respingendo il
fronte delle fiamme dal focolaio.
Portare sempre l'attacco con idonei estintori e
più persone, agendo contemporaneamente.
Provvedere subito alla revisione e ricarica
dell'estintore usato tramite Ditta Specializzata.
Dopo l'utilizzazione in locali chiusi aerare.
Estintori a polvere
Le polveri vengono pressurizzate mediante gas compresso che può essere Azoto oppure
CO2 contenuto in particolari bomboline.
Indicazioni:
Per quasi tutti i tipi di incendio.
Non attacca i metalli con cui viene a contatto, né produce gas nocivi.
Controindicazioni per l’impiego:
Su acidi.
Se
ne
sconsiglia
inoltre
l’uso
su
macchinari
e
strumenti
elettronici
che
rimarrebbero danneggiati dalla introduzione di finissimi granelli di polvere
difficilmente asportabili.
Estintori ad anidride carbonica (CO2)
Al momento dell'azionamento del gruppo valvolare esce anidride carbonica ad una
pressione di circa 50/60 bar (a 20° C) e una temperatura di -79° C sotto forma di "neve
carbonica o ghiaccio secco". Il gas circonda i corpi infiammati, abbassa la concentrazione
di ossigeno e spegne per soffocamento.
La distanza utile del getto dell'anidride carbonica è molto limitata (2 o 3 mt.). Il serbatoio
(bombola) dell'estintore ad anidride carbonica deve essere collaudato ogni 5 anni da parte
di personale specializzato.
Indicazioni:
Per quasi tutti i tipi di incendio.
Apparecchiature in tensione.
Apparecchiature delicate e documenti (evapora e non lascia traccia).
Controindicazioni per l’impiego:
Incendi coinvolgenti metalli leggeri (Li, Na, K, Mg, Zn).
All’aperto (ventilazione).
Apparecchiature contenenti l’ossigeno per la combustione (nitrati, perossidi, ecc.).
Apparecchiature sensibili alle brusche variazioni di temperatura.
congelamento.
Coperta antifiamma
La sua azione si espleta con il soffocamento della fiamma in quanto il
tessuto ignifugo impedisce il contatto dell'ossigeno nell'aria con il
combustibile.
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Attenzione: rimanendo investiti da un getto di anidride carbonica, si possono riportare danni fisici da
Impianti fissi di spegnimento e rivelazione incendi
Le attività soggette alle normative antincendio, a seconda della loro grandezza e dei locali
a rischio specifico, sono generalmente dotate di alcuni dei seguenti impianti fissi:
1.
Idranti antincendio.
2.
Impianti automatici di estinzione a pioggia.
3.
Sistemi di rivelazione d'incendio.
4.
Evacuatore di fumo e di calore.
5.
Illuminazione di emergenza.
Idranti antincendio
Sono la parte terminale di una rete idrica realizzata con tubazioni
metalliche. L'attacco, la manichetta e la lancia sono racchiusi da una
cassetta metallica provvista di sportello con vetro frangibile. Gli idranti
devono essere verificati periodicamente (almeno ogni sei mesi) controllando
lo stato della manichetta, della lancia e il valore della pressione dell’acqua.
Gli idranti devono essere dislocati in punti facilmente visibili e distribuiti in modo da
raggiungere la zona di pertinenza. L’attacco della manichetta all’idrante è del tipo UNI 70 e
UNI 45. Le manichette sono costituite in genere da fibre tessili sintetiche (nylon, fibra
poliestere) e di lunghezza di circa 20 metri. Le lance, meglio se costituite da materiale non
conducente elettricamente, hanno in genere la possibilità di erogare un getto pieno,
frazionato, nebulizzato.
I naspi
Sono attrezzature costituite da una bobina mobile su cui è avvolta una
tubazione semirigida collegata all’idrante e alla lancia alle due estremità. Il
vantaggio del naspo è quello di poterlo srotolare con facilità ed aprire il getto
d’acqua prima di aver srotolato completamente la manichetta.
Rete idrica
La rete idrica deve essere provvista di un numero sufficiente di valvole di
intercettazione, dotata di una sufficiente riserva d’acqua e provvista
sempre di una pressione idrica sufficiente (capace di garantire la portata
minima, l/min, richiesta dalla normativa antincendio).
Impianti automatici di estinzione a pioggia (Sprinkler)
Funzione e scopo di un impianto Sprinkler è di rilevare un incendio quando
ancora è nella sua fase iniziale e di estinguerlo o quantomeno contenerne
lo sviluppo, lasciando la possibilità di intervenire con mezzi manuali.
Impianto di rivelazione incendi
allo scopo di evidenziarne l’inizio e dare subito l’allarme. E' costituito da un certo numero
di «nasi» (rivelatori di incendio) di vario tipo collegati ad una centralina di controllo e
segnalazione (ottica ed acustica) in genere situata in un locale con presenza fissa di persone.
Evacuatori di fumo e di calore
Si tratta di dispositivi (in genere sono costituiti da un fusibile e da una serie di contrappesi collegati
all’infisso o serramento) che in caso di diffusione di fumo e/o calore nel locale consentono
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L'impianto di rivelazione incendi serve alla sorveglianza di ambienti a rischio di incendio
l’apertura di finestre poste in sommità.
Illuminazione di emergenza
L'illuminazione
di
sicurezza
indipendente,
che
entra
è
in
un
impianto
funzione
alimentato
da
automaticamente
al
sorgente
cessare
dell'illuminazione normale e deve essere tale da consentire al personale ed al
pubblico di raggiungere le uscite che immettono all'aperto o in "zona sicura".
L’impianto è costituito da una serie di lampade che garantiscono una
sufficiente illuminazione (almeno 5 lux) delle vie di fuga e dei locali a rischio o
particolarmente difficili da evacuare (ad esempio le aule). L’autonomia di dette lampade può
variare da 1 a 3 ore a seconda dell’importanza del luogo che devono illuminare in caso di
emergenza.
Resistenza al fuoco delle strutture
Per limitare i danni provocati dall’incendio è di fondamentale
importanza interporre, tra i vari ambienti di un edificio, elementi
costruttivi sia verticali che orizzontali (solai e muri) resistenti al fuoco,
in modo da creare una barriera stabile al passaggio del calore, delle
fiamme e del fumo. In questa maniera si ottengono spazi che, ai fini
antincendio, sono completamente isolati l’uno dall’altro.
Le caratteristiche ed i requisiti antincendio vengono espressi per
ogni elemento costruttivo (strutturale e non) attraverso tre parametri:
La stabilità (R): attitudine di un elemento da costruzione a conservare la resistenza
meccanica sotto l’azione del fuoco.
La tenuta (E): attitudine di un elemento da costruzione a non lasciar passare né
produrre – se sottoposto all’azione del fuoco su un lato - fiamme, vapori o gas
caldi sul lato non esposto.
L’isolamento termico (I): attitudine di un elemento da costruzione a ridurre, entro
un dato limite, la trasmissione del calore.
Esistono sette classi di resistenza al fuoco: REI 15, REI 30, REI 45, REI 60, REI 90, REI
120, REI 180.
Porte tagliafuoco
La funzione di una porta tagliafuoco è quella di impedire il passaggio del
fuoco, dei fumi e del calore da un ambiente ad un altro per un periodo di
tempo più o meno lungo, secondo le caratteristiche costruttive dell'infisso
e dei materiali impiegati. Tutte le porte devono essere provviste di
targhetta di omologazione o certificato di collaudo delle prove sostenute
nei laboratori specializzati.
Vie di fuga
Gli effetti dell’incendio sull’uomo possono essere limitati
in presenza di un sistema di vie di fuga (scale e corridoi)
Uscite di emergenza
Sono uscite ubicate in varie zone dell'attività, con porte munite di congegno
antipanico per apertura verso l'esterno e con ben visibile la scritta "Uscita
di emergenza". Le porte di tali uscite sono dotate di chiusura automatica e
debbono essere costantemente tenute sgombre da ogni materiale. Esse
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adeguato e valido.
immettono in un luogo protetto dall’incendio o da altre situazioni di emergenza. Sono
progettate in numero e dimensioni tali da consentire lo sfollamento o l’evacuazione rapida
ed ordinata delle persone presenti nei locali. Le uscite di emergenza non possono essere
chiuse a chiave, non possono essere scorrevoli, a saracinesca e rullo, girevoli ad asse
verticale e se poste su pareti con un REI definito devono possedere le stesse
caratteristiche di resistenza all’incendio.
Scala di emergenza
Per rendere utilizzabili le scale anche in caso d’incendio occorre che le stesse
possiedano alcuni requisiti. Innanzitutto devono restare libere dal fumo e
mantenere al loro interno una temperatura sopportabile.
La gestione dell’emergenza
In tutti i luoghi di lavoro dove ricorra l'obbligo di cui all'art. 5 del DM
10/3/98, deve essere predisposto e tenuto aggiornato un Piano di
emergenza, che deve contenere nei dettagli le:
Azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio.
Procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro che devono essere
attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti.
Disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili dei fuoco e per fornire le necessarie
informazioni al loro arrivo.
Specifiche misure per assistere le persone
disabili.
Il Piano di Emergenza deve identificare un
adeguato numero di persone incaricate di
sovrintendere
e
controllare
l'attuazione
delle procedure previste.
Cosa fare in caso di emergenza
Pur avendo adottato ogni regola di prevenzione e forma di cautela può accadere che si
manifesti un incendio o una situazione di emergenza per cause indipendenti dalla nostra
volontà.
In questo caso è essenziale poter uscire rapidamente e facilmente dai luoghi di
lavoro attraverso le porte e le uscite di emergenza. Per questo motivo bisogna
controllare periodicamente e fare in modo che le stesse uscite non siano chiuse a
chiave o bloccate e non siano ostruite con attrezzature, mobili, tavoli o altri
arredi.
Qualunque sia il tipo di emergenza in atto, è opportuno seguire poche
ma basilari norme di comportamento per non nuocere a se stessi e agli altri.
Non lasciarsi prendere dal panico.
finestre.
Aiutare i colleghi e le persone in
difficoltà.
Avvisare della eventuale presenza di
persone in stato di pericolo.
Abbandonare l’edificio ordinatamente
con calma, seguendo l’apposita segnaletica indicante le vie di uscita. Non creare
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Chiudere, non a chiave, tutte le porte e
allarmismo o confusione, non spingere, non gridare, non correre.
Utilizzare unicamente le scale, è assolutamente vietato usare ascensori e
montacarichi.
Non perdere inutilmente tempo a cercare oggetti personali.
Non tornare indietro per nessun motivo, fin quando non è finita l’emergenza.
In caso di emergenza incendio
Se l’incendio è di modeste dimensioni e ci si sente in grado di
farlo, provare a soffocarlo con un estintore.
Avvisare immediatamente il Responsabile e/o il personale
presente.
Non affrontare, ove possibile, mai da soli un’emergenza.
Non lasciare mai il fuoco tra voi e la via di fuga.
Non mettere mai a rischio in alcun modo la vostra incolumità.
Se l’incendio non è domabile avvisare immediatamente i Vigili del Fuoco (115).
In caso di fumo e fiamme camminare carponi con il viso rivolto verso il pavimento
e utilizzare un fazzoletto alla bocca come filtro.
Se i corridoi e le scale sono impraticabili rimanere nella stanza, in vicinanza della
finestra o di un balcone per segnalare la propria od altrui presenza.
In caso di emergenza per fuga di gas
Avvisare il Responsabile e/o il personale presente.
Spegnere le fiamme libere.
Chiudere il contatore del gas per interrompere
l’erogazione.
Aprire le finestre per arieggiare i locali.
Se non si e’ in grado di interrompere il flusso di
gas avvisare l’azienda del gas e i Vigili del Fuoco.
Abbandonare l’edificio ordinatamente.
Togliere la energia elettrica alla zona interessata
tramite il quadro elettrico principale.
In caso di emergenza per terremoto
Evitare di precipitarsi fuori.
Allontanarsi da finestre, vetri, lampadari, scaffalature, facendo la dovuta
attenzione a eventuali cadute di oggetti.
Rifugiarsi, se possibile, sotto un tavolo, scegliendo quello che appare più robusto e
cercare di addossarsi alle pareti perimetrali. Ci si può rifugiare anche in un
sottoscala o un vano di una porta che si apre in un muro maestro.
Uscire e muoversi con
pavimento, le scale i
pianerottoli prima di passarci
sopra.
Nel discendere le scale passare
a ridosso dei muri.
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prudenza saggiando il
Le indicazioni di Primo Soccorso
Nei luoghi di lavoro deve essere garantita l’effettuazione di un primo intervento di
contenimento di situazioni pericolose o di sgombero di persone esposte a situazioni di
pericolo derivanti dall’effettuazione dell’attività lavorativa.
Per far fronte ad eventuali emergenze è necessario che siano designati i lavoratori che si
incarichino di adottare le prime necessarie ed indilazionabili misure di emergenza (es.:
richiedere soccorso, avvisare l’ente erogatore di servizio, intervento con estintori su principi
d’incendio, sgombero delle zona interessata, prime ricerche di travolti, ecc..).
Tali lavoratori devono essere adeguatamente formati, devono
utilizzare
DPI
idonei
o
adottare
le
misure
di
cautela
opportune, devono altresì disporre di almeno un minimo di
attrezzatura che possa garantire un primo efficace intervento
(es.: estintori, attrezzature o macchine di cantiere ecc...).
Nel caso di effettuazione di lavori in luoghi (fabbriche, depositi, ecc...) che presentino rischi
specifici (incendi, esplosioni, sostanze pericolose, ecc..) vanno presi con la direzione dell’attività
preventivi accordi per garantire che i lavori possano svolgersi in condizioni di totale
sicurezza ambientale.
L’emergenza sanitaria
Nei luoghi di lavoro deve essere disponibile una cassetta di pronto soccorso
contenente i presidi sanitari ed i medicinali indispensabili per poter prestare
le prime urgenti cure ad un ferito o ad un lavoratore colpito da malore in
attesa dell’arrivo dell’ambulanza o dell’elisoccorso (118) i cui
recapiti telefonici devono essere esposti.
La
cassetta
di
pronto
soccorso,
contenente
sapone,
disinfettanti,
antidolorifici antibiotici-sulfamidici, cerotti, bende, garze, laccio emostatico, siringhe ecc...,
va depositata in luogo conosciuto ed accessibile a tutti, va segnalata con apposito cartello
ed è bene controllare periodicamente che il materiale contenuto non sia scaduto.
Situazioni di emergenza: Primo intervento di rianimazione
Valutare se il soggetto è cosciente o non
cosciente:
Se è cosciente: sarà in grado di
reagire agli stimoli esterni, di
rispondere alle nostre domande e di
indicare la zona dove sente dolore;
valutare innanzitutto i due
fondamentali parametri vitali: la
respirazione e l’attività cardiaca.
Se il soggetto respira:
Il colorito del soggetto è normale.
La gabbia toracica si muove più o
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Se non è cosciente: si dovranno
meno aritmicamente (15-18 escursioni respiratorie al minuto).
La prova dello specchietto è positiva (Tale prova si esegue mettendo uno specchio o un
paio di occhiali o un pezzo di vetro sotto le narici dell’infortunato, o davanti alla bocca; se
questo si appanna: vuol dire che c’è attività respiratoria).
Se il soggetto non respira:
Il colorito del soggetto è cianotico.
La gabbia toracica è immobile.
La prova dello specchietto è negativa.
Presenza di attività cardiaca
Per valutare la presenza di attività cardiaca, si dovrà palpare il polso a livello della arteria
radiale (al polso, dalla parte del pollice e del palmo della mano, poggiando i polpastrelli dell’indice,
medio ed anulare), o giugulare (faccia laterale del collo), o femorale, (regione inguinale) od,
infine, poggiando direttamente l’orecchio sulla parte sinistra del torace del soggetto, in
corrispondenza del cuore.
Cosa bisogna fare nel caso c’è attività cardiaca
Se il soggetto non respira si dovrà, il più velocemente possibile,
provvedere a:
Rimuovere eventuali corpi estranei presenti in bocca.
Chiudere le narici dell’infortunato.
Inclinare il capo del soggetto all’indietro.
Effettuare la respirazione bocca a bocca insufflando aria nella
bocca del soggetto con un ritmo di circa 15 atti al minuto,
finché la respirazione non riprende.
Cosa bisogna fare nel caso NON c’è attività cardiaca
Si dovrà provvedere al massaggio cardiaco esterno:
Posizionare l'infortunato supino su di un piano rigido.
Poggiare il palmo delle proprie mani una sull'altra sulla
metà inferiore dello sterno, tenendo i gomiti ben estesi.
Esercitare una pressione in senso verticale, tale da far
abbassare lo sterno di circa 2-4 cm, e rilasciare poi
rapidamente.
Ripetere la manovra ogni secondo (60 al minuto) e
associarla alla respirazione artificiale prima descritta.
Se il soccorritore è uno solo:
Effettuare 50 - 70 pressioni al minuto, seguite da due
respirazioni bocca a bocca.
Se i soccorritori sono due:
soccorritore
attua
il
massaggio
cardiaco
(70
compressioni in un minuto senza pause) e l'altro attua la
respirazione bocca a bocca dopo ogni 5 compressioni.
Controllare il battito cardiaco dopo il primo minuto e
dopo ogni tre minuti. Continuare il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a
bocca fino a che il battito cardiaco non torna normale ed il viso riprende colore.
Non perdere tempo: ricordarsi che dal momento in cui il cuore si ferma ci sono 3-4 minuti di
tempo prima che intervenga la morte.
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Un
Cartelli segnaletici per la sicurezza e le emergenze
La segnaletica di sicurezza impiegata nel mondo del lavoro
comprende tutti quei pittogrammi informativi per la protezione
e la salvaguardia delle persone.
La segnaletica riveste dunque un’importanza fondamentale
nell’avvertire della presenza di potenziali rischi, nel vietare comportamenti che potrebbero
originare situazioni pericolose, nel prescrivere azioni utili al fine della sicurezza e della
prevenzione e nel fornire indicazioni per gli interventi di primo soccorso.
Il datore di lavoro è tenuto ad identificare i pericoli, valutarne i rischi e mobilitarsi al fine di
minimizzare gli stessi, anche utilizzando una adeguata segnaletica di sicurezza che deve
essere ben visibile, controllata di frequente e, se necessario, sostituita con altra nuova.
Riconoscere la segnaletica
I pittogrammi illustrati sono stati selezionati tra gli innumerevoli in uso sulla
base della loro maggiore frequenza d’impiego e codificati dal D.Lgs n. 81/08.
Non si esclude tuttavia che in settori merceologici ed industriali specifici
possano essere utilizzate ulteriori e diverse simbologie.
I colori
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Comunicare con i gesti
Un segnale gestuale è una forma di comunicazione che usa braccia e mani per impartire
istruzioni a distanza. Tutte le comunicazioni tramite segnali gestuali risultano efficaci se il
segnalatore - ovvero colui che emette il segnale - e l’operatore - cioè chi riceve le istruzioni conoscono perfettamente il significato operativo di ogni singolo comando.
Il D.Lgs n.
81/08 ha codificato alcuni segnali gestuali di uso comune in una serie di istruzioni ben
precise. Questi segnali possono essere impiegati in ambito edile, industriale, agricolo e nei
contesti più diversi perché rappresentano istruzioni di tipo generale (avanza, ferma, alza,
abbassa, pericolo, etc.).
Prescrizioni per i segnali gestuali
Tutti i segnali per essere efficaci e comprensibili devono essere precisi, semplici, intuitivi e
soprattutto nettamente distinguibili da un altro segnale gestuale. Quando viene richiesto
l’impiego contemporaneo di entrambe le braccia, i movimenti devono avvenire in modo
simmetrico e rappresentare sempre una sola istruzione. Il segnalatore è responsabile di
guidare in continuo le azione dell’operatore e deve essere in condizioni di seguire con lo
sguardo la totalità delle manovre, senza però essere esposto a potenziali rischi ad esse
legati, inoltre deve sempre essere individuabile agevolmente dall’operatore. A tal fine deve
indossare o impugnare uno o più elementi di riconoscimento adatti, come ad esempio gilet
ad alta visibilità, casco, bracciali, palette.
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rev.3.2 del 16.04.2014
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(*) comandi gestuali codificati nel D.Lgs 81/08.
Sommario
Il Decreto Legislativo 81/08 (La normativa previgente - Campo di applicazione del
D.Lgs. n. 81/08 - Le figure della prevenzione - Ruoli delle figure della prevenzione L’assicurazione INAIL)
L’Organizzazione della sicurezza (Servizio di prevenzione e protezione dei rischi
(SPP) - Informazione, formazione ed addestramento – La valutazione dei rischi – Misure
generali di tutela - I rischi negli ambienti di lavoro - Sorveglianza sanitaria - Accertamenti
sanitari periodici per l’idoneità al lavoro - Accertamenti sanitari da tossicodipendenza)
I Dispositivi di Protezione Individuali (Gli obblighi del lavoratore - La marcatura
Videoterminali (VDT) (Gli effetti sulla salute - Caratteristiche del posto di lavoro - La
CE)
posizione)
Attrezzature di lavoro e le macchine ( Utilizzo attrezzature - La manutenzione - Il
registro delle manutenzioni)
Movimentazione manuale dei carichi (Sforzo fisico richiesto - Esigenze connesse
all'attività - Fattori individuali di rischio - Caratteristiche del carico - Sollevamento e trasporti
materiali)
Rischio elettrico (Effetti della corrente elettrica sul corpo umano)
Rischio chimico (Etichette - Schede di Sicurezza)
Rischio biologico
Rischio stress lavoro correlato
Rumore (L’esposizione al rumore - I valori limite di esposizione e i valori di azione)
Vibrazioni
Radiazioni ionizzanti
Radiazioni non ionizzanti
Amianto
Atmosfere esplosive
Gas tossici
Spazi confinati
Ambiente di lavoro (Concessione edilizia - Denuncia di inizio attività (D.I.A.) - Certificato
di agibilità - Notifica di nuovo insediamento o modifiche sostanziali - Autorizzazione sanitaria
- Requisiti degli ambienti di lavoro - Larghezza e numero delle porte dei locali dove si
svolgono lavorazioni)
La Sicurezza nel cantiere edile (Il Committente - Il Responsabile dei lavori - Il
Coordinatore di progettazione - Il Coordinatore di esecuzione - Il Datore di lavoro
dell’impresa esecutrice - I Lavoratori autonomi)
La Pianificazione della sicurezza nel cantiere edile (Il Piano di Sicurezza e
Coordinamento - Il Piano Operativo di Sicurezza - Il Fascicolo tecnico)
L’Organizzazione del cantiere (Servizi generali - Recinzione e cartelli - Locali di
servizio - Servizi igienici/ acqua - Locale di riposo/ refettorio - Bevande alcoliche –
Spogliatoio – Baracca/ufficio)
La Viabilità e la pulizia del cantiere
L’Incendio e la prevenzione incendi (Principi sulla combustione e l’incendio -
La Gestione dell’emergenza (Cosa fare in caso di emergenza - In caso di emergenza
incendio - In caso di emergenza per fuga di gas - In caso di emergenza per terremoto)
Le Indicazioni di primo soccorso (L’emergenza sanitaria - Situazioni di emergenza:
Primo intervento di rianimazione - Presenza di attività cardiaca - Cosa bisogna fare nel caso
c’è attività cardiaca - Cosa bisogna fare nel caso NON c’è attività cardiaca)
I Cartelli segnaletici per la sicurezza e le emergenze
(Riconoscere la segnaletica - I colori)
Comunicare con i gesti (Prescrizioni per i segnali gestuali)
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Mod. 21.04.01.Manuale_Sicurezza_81Base
rev.3.2 del 16.04.2014
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Triangolo del fuoco di Kinsley - Propagazione di un incendio - Tipi di innesco - Classi di fuochi
- Effetti della combustione - Prodotti della combustione - Rischi per la persona e l’ambiente Effetti sul corpo umano - L’estinzione di un incendio -Agenti estinguenti - Classificazione del
livello di rischio d’incendio - L’azione contro gli incendi: Prevenzione - L’azione contro gli
incendi: Protezione – Estintori - Metodo di intervento con gli estintori - Estintori a polvere Estintori ad anidride carbonica (CO2) - Coperta antincendio - Impianti fissi di spegnimento e
rivelazione incendi - Idranti antincendio - I naspi - Rete idrica - Impianti automatici di
estinzione a pioggia (Sprinkler) - Impianto di rivelazione incendi - Evacuatori di fumo e di
calore - Illuminazione di emergenza - Resistenza al fuoco delle strutture - Porte tagliafuoco Vie di fuga - Uscite di emergenza - Scala di emergenza)
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Manuale sulla Sicurezza sul Lavoro