GUIDA ALLA SICUREZZA SUL LAVORO D.LGS. 9 APRILE 2008 N. 81 E D.L.GS. 3 AGOSTO 2009 N. 106 (SISTEMA GESTIONE AZIENDALE CONFORME ALLA NORMA ISO 9001:2008) Introduzione Questa guida, destinata agli operatori della Sicurezza contiene alcune informazioni sulle norme di prevenzione, di emergenza e di sicurezza, alle quali tutti devono attenersi, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa in materia per garantire la salute di tutti coloro che, a vario titolo, operano nell’ambiente di lavoro. La guida fornisce altresì suggerimenti per una corretta gestione degli impianti, degli apparecchi e delle attrezzature normalmente presenti negli ambienti. Per coloro che in conseguenza della particolare attività svolta (addetti alla gestione delle emergenze e pronto soccorso, addetti al servizio di prevenzione e protezione, rappresentante dei lavoratori, ecc.) hanno necessità di approfondire alcune nozioni in materia di sicurezza, si ritiene utile consigliare di consultare le altre guide appositamente redatte i cui argomenti sono trattati con maggiore approfondimento. Nella convinzione che il rispetto delle norme di sicurezza consenta di migliorare anche la qualità del lavoro, si ricorda che la non osservanza delle stesse può comportare sanzioni anche penali. Il Decreto Legislativo 81/08 Il D.Lgs. 81/08 recepisce e sostituisce il D.Lgs 626/94 ed altri decreti in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, attuando le direttive dell’Unione Europea riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. La normativa previgente L’applicazione del decreto semplifica la normativa in quanto recepisce le precedenti leggi in materia di sicurezza, in particolare il D. Lgs 626/94, il quale ha allineato l’Italia ai più evoluti standard europei in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Campo di applicazione del D.Lgs. n. 81/08 Le disposizioni contenute nel decreto si applicano a TUTTI i settori di attività, privati o pubblici, cui siano adibiti lavoratori dipendenti o ad essi equiparati (ad esempio gli studenti), Il Decreto deve essere applicato, per la tutela dei lavoratori, a: Qualunque sia il loro numero. Qualunque sia il rapporto di lavoro. Tutela anche i lavoratori delle ditte appaltatrici operanti. in tutte le Aziende (complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato) 1 Mod. 21.04.01.Manuale_Sicurezza_81Base rev.3.2 del 16.04.2014 Pagina 1 di 47 e a tutte le tipologie di rischio. e/o Unità produttive (stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale): Private. Pubbliche. Il Decreto prevede un atteggiamento dinamico che deve realizzarsi attraverso la: Eliminazione dei rischi. Riduzione dei rischi alla fonte. Sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è. Priorità delle misure di protezione collettiva su quelle individuali. Manutenzione degli ambienti, delle macchine e degli impianti. Il Decreto inoltre definisce ed individua tutte le figure che collaborano alla realizzazione del “Sistema Sicurezza”: Datore di Lavoro. Dirigenti e i Preposti. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Medico Competente. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Lavoratori designati per la gestione delle emergenze (squadra di primo soccorso, antincendio, ecc.). Il Decreto si rivolge a specifici ambiti ed attività Luoghi di lavoro. Attrezzature di lavoro. Dispositivi di protezione individuale (DPI). Movimentazione manuale dei carichi. Lavoro ai videoterminali. Agenti cancerogeni. Agenti biologici. Le figure della prevenzione Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i. si intende per: Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale. Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa vigilando su di essa. 2 Mod. 21.04.01.Manuale_Sicurezza_81Base rev.3.2 del 16.04.2014 Pagina 2 di 47 amministrazioni per datore di lavoro si intende il dirigente al Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l). Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Lavoratore equiparato: al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile. Medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cu all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di Ruoli delle figure della prevenzione Il Datore di Lavoro deve: Designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e gli addetti al Servizio stesso. Nominare, qualora sia necessario, il Medico Competente. Valutare i rischi presenti in azienda. Elaborare il documento della sicurezza. 3 Mod. 21.04.01.Manuale_Sicurezza_81Base rev.3.2 del 16.04.2014 Pagina 3 di 47 cui al Decreto. Organizzare la sicurezza e la gestione delle emergenze. Informare e formare i lavoratori sui rischi aziendali e sulle misure adottate per la prevenzione e la sicurezza. I Dirigenti e i Preposti devono: Richiedere l’osservanza di comportamenti corretti. Attuare le misure di sicurezza programmate. Collaborare con il Datore di Lavoro nelle attività connesse alla sicurezza sulle quali sono interessati e/o coinvolti. Richiedere l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI). Segnalare eventuali problemi. Il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione coordina il Servizio di Prevenzione e Protezione al fine di provvedere alla gestione complessiva delle problematiche di sicurezza e alla elaborazione del documento della sicurezza. Il Medico Competente deve: Eseguire gli accertamenti sanitari preventivi intesi a constatare l’assenza di controindicazione al lavoro. Eseguire accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed evitare possibili conseguenze dannose dovute al lavoro svolto. Eseguire visite mediche a richiesta dei lavoratori qualora la richiesta sia correlata ai rischi professionali. Esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. Informare i lavoratori del significato e dei risultati degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti. Collaborare alla valutazione dei rischi. Collaborare all’attività di informazione e formazione. Collaborare con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso. Gli accertamenti comprendono esami clinici, biologici e indagini diagnostiche mirate al rischio, ritenute necessarie dal Medico Competente. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: Ha la facoltà di controllo dello svolgimento corretto dell’intera attività di prevenzione. Può accedere ai luoghi di lavoro. Viene consultato preventivamente in relazione alla Può consultare la documentazione aziendale inerente alla prevenzione e la tutela della salute dei lavoratori. I lavoratori devono: Rispettare le istruzioni impartite. Verificare l’effettiva applicazione delle misure di prevenzione a tutela della salute, tramite il proprio rappresentante per la sicurezza. 4 Mod. 21.04.01.Manuale_Sicurezza_81Base rev.3.2 del 16.04.2014 Pagina 4 di 47 valutazione dei rischi. Adoperarsi direttamente, nei limiti delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o circoscrivere in caso di emergenza le situazioni di pericolo. Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre, non di loro competenza e che possano compromettere la sicurezza propria ed altrui. Segnalare immediatamente al responsabile o al preposto le disfunzioni o le carenze delle attrezzature o dei dispositivi di sicurezza in dotazione, nonché ogni situazione che presenti un pericolo grave per la sicurezza e la salute di cui si venga a conoscenza. Sottoporsi ai controlli sanitari previsti prescritti dal Medico competente e/o dagli Organi di Vigilanza. Ricevere adeguate informazioni sul significato ed i risultati degli accertamenti sanitari. Utilizzare correttamente, secondo le informazioni e la formazione ricevute, le macchine, le attrezzature ed i materiali messi a disposizione; Utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale. Astenersi dal compiere attività che possano danneggiare e/o manomettere i dispositivi di sicurezza, segnalazione e controllo montati sulle macchine e sugli impianti. Accettare, salvo giustificato motivo, la designazione all’incarico di addetto alle emergenze. Collaborare col datore di lavoro e i servizi preposti per garantire un ambiente e condizioni di lavoro senza pericoli né rischi per la sicurezza e la salute. Partecipare ai corsi di informazione e formazione. Cooperare, nei limiti delle istruzioni ricevute e delle proprie competenze, capacità e condizioni di salute, con gli incaricati dall’istituzione, per una più efficace attuazione delle procedure di esodo o di gestione delle emergenze. Eleggere i propri rappresentanti per la salute e la sicurezza. I lavoratori hanno il diritto di: Allontanarsi, in caso di pericolo grave ed immediato che non può essere evitato, dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, senza subire pregiudizi o conseguenze per il loro comportamento. Astenersi dal riprendere l’attività lavorativa nelle situazioni in cui persista un pericolo grave ed immediato. Prendere misure, in caso di pericolo grave ed immediato che non può essere evitato, per evitare le conseguenze di tale pericolo nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico. rischi professionali. In particolare all’art. 20 del D.Lgs. n. 81/08 si afferma il principio dell’autotutela dei lavoratori, secondo il quale: “ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro” 5 Mod. 21.04.01.Manuale_Sicurezza_81Base rev.3.2 del 16.04.2014 Pagina 5 di 47 Richiedere visite mediche qualora siano correlate ai Gli addetti all’emergenza designati dal datore di lavoro sono lavoratori incaricati della gestione dell’emergenza (squadra di primo soccorso, antincendio, ecc.), i quali non possono rifiutare l’incarico, se non per giustificato motivo. In relazione a tali compiti il datore di lavoro deve: Formare i lavoratori addetti. Informare tutti i lavoratori sulle misure adottate. Programmare gli interventi e i rapporti con i servizi pubblici competenti. Fornire i mezzi necessari a far fronte alle emergenze. Per garantire la sicurezza dei lavoratori è prevista una riunione periodica di sicurezza per verificare lo sviluppo del programma ed i risultati conseguiti. La convocazione di tale riunione avviene solo nel momento in cui risultano individuate (da parte del datore di lavoro dei lavoratori) tutte le figure che devono partecipare alla riunione stessa: Datore di Lavoro. Responsabile dei Servizio di Prevenzione e Protezione. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Medico Competente. Analizzano il: Documento di analisi e valutazione dei rischi e di programmazione della prevenzione. Mezzi personali di protezione e i mezzi di protezione collettiva. Programma di informazione e formazione. L’assicurazione INAIL L’Assicurazione INAIL è regolata delle norme contenute nel Testo Unico delle disposizioni sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (T.U. n. 1124/65) nel D.Lgs. n. 38/2000 e da disposizioni speciali (lavoratori domestici, casalinghe, medici radiologi, ecc..). Nel T.U. sono specificati i soggetti che devono essere assicurati e gli infortuni e le malattie per i quali viene riconosciuta la causa lavorativa. L’INAIL tutela anche i lavoratori che si infortunano durante il viaggio di andata e ritorno dal luogo di lavoro (infortunio in itinere). Sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le (qualunque sia il operano) coloro malattie settore che professionali lavorativo lavorano in cui alle privati o enti pubblici. Salute e sicurezza sul lavoro sono un diritto fondamentale: datori di lavoro e lavoratori sono corresponsabili della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 6 Mod. 21.04.01.Manuale_Sicurezza_81Base rev.3.2 del 16.04.2014 Pagina 6 di 47 dipendenze di persone fisiche o giuridiche, L’organizzazione della sicurezza Il D. Lgs. n. 81/08 prevede l’istituzione di una serie di servizi e l’individuazione di figure aventi le competenze per attuare i provvedimenti della sicurezza sui luoghi di lavoro. Servizio di prevenzione e protezione dei rischi (SPP) L’art.2 definisce il servizio di prevenzione e protezione dei rischi come: “insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda, finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali per i lavoratori”. I compiti di tale organo sono: Individuazione dei fattori di rischio (pericoli). Valutazione dei rischi. Individuazione ed elaborazione delle misure preventive/protettive. Programmazione e fornitura dei programmi di informazione e formazione. Informazione, formazione ed addestramento Il D.Lgs. n 81/08 sancisce l’obbligo per il datore di lavoro di informare i lavoratori, oltre che sui rischi specifici inerenti la singola mansione, anche sui rischi connessi all’attività dell’impresa in generale. L’informazione deve essere completata da notizie sulle normative di sicurezza e disposizioni aziendali in materia. All’obbligo di informare (fornire notizie utili o funzionali), il D.Lgs. n. 81/08 all’art. 37 afferma l’obbligo del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti, di formare (fornire, mediante appropriato tirocinio, i requisiti necessari per svolgere una determinata attività) adeguatamente i lavoratori in relazione ai rischi per la salute e la sicurezza con riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni. Il comma 4 dell’art.37 citato, prevede che la formazione sia impartita in cambiamento occasione di dell’assunzione; mansioni; del trasferimento dell’introduzione nei o processi produttivi di nuove attrezzature di lavoro, nuove tecnologie o nuove sostanze potenzialmente nocive. La formazione deve essere ripetuta periodicamente riguardo alla evoluzione dei rischi ovvero all’insorgenza di nuovi rischi (art.37, lett. b e c, co. 4). Definizioni utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro. Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi. 7 Mod. 21.04.01.Manuale_Sicurezza_81Base rev.3.2 del 16.04.2014 Pagina 7 di 47 Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze Addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro. La valutazione dei rischi La parte più importante del Decreto Legislativo 81/08 tratta la Valutazione dei Rischi, intendendo per questa “ valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza” Da questa definizione emerge chiaramente che valutare il rischio significa: 1. Stimare la probabilità che si verifichi un evento dannoso. 2. Stimare l’entità del danno derivante da quell'evento. 3. Predisporre i mezzi con i quali si può ridurre al minimo la probabilità che l'evento si verifichi. 4. Intervenire, ove fosse impossibile eliminare il rischio, per contenere il più possibile l’entità del danno. La valutazione dei rischi è un obbligo specifico del datore di lavoro (art.17), e si deve fare in tutti i luoghi di lavoro, pubblici e privati, in cui opera anche un solo lavoratore, indipendentemente dal tipo di attività lavorativa. Definizioni Sicurezza: Attuazione di misure atte a prevenire un fatto dannoso o un incidente. Pericolo: Proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità (es. materiali o attrezzature di lavoro, agenti chimici, agenti fisici, biologici, etc.) e/o attività lavorativa che può potenzialmente provocare effetti dannosi per l'uomo e per l' ambiente. Incidente: Avvenimento non programmato che causa o avrebbe potuto causare danni a persone, cose e/o ambiente. Rischio: Probabilità che sia raggiunto dall'agente pericoloso quel limite che può provocare danno nelle condizioni di esposizione ed utilizzo. Prevenzione: Complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o ridurre Emergenza: Situazione pericolosa che richiede provvedimenti eccezionali. Misure generali di tutela Le misure generali di tutela sono essenzialmente incentrate su: Valutazione preventiva dei rischi e la loro eliminazione o riduzione al minimo, sulla scorta delle più aggiornate conoscenze tecniche, mediante interventi possibilmente alla fonte. 8 Mod. 21.04.01.Manuale_Sicurezza_81Base rev.3.2 del 16.04.2014 Pagina 8 di 47 i rischi. Rispetto dei principi ergonomici. Priorità nella adozione delle misure collettive rispetto a quelle individuali. Corretta programmazione dei processi lavorativi, per ridurre al minimo l'esposizione a rischio dei lavoratori. Regolare manutenzione e pulizia di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti. Informazione, formazione e addestramento dei lavoratori, la loro consultazione e partecipazione alle questioni concernenti la sicurezza del lavoro, tramite i rappresentanti per la sicurezza. I rischi negli ambienti di lavoro I rischi presenti negli ambienti di lavoro, in conseguenza dello svolgimento delle attività lavorative, possono essere divisi in due grandi categorie: 1. Rischi relativi alla sicurezza o rischi di natura infortunistica: a) Rischi da carenze strutturali dell'ambiente di lavoro. b) Rischi da carenze di sicurezza su macchine e apparecchiature. c) Rischi da manipolazione da sostanze pericolose. d) Rischi da carenze di sicurezza elettrica. e) Rischi da incendio e/o esplosione. 2. Rischi relativi alla salute o rischi di natura igienicoambientale: a) Agenti chimici: Rischi di esposizione connessi con l'impiego di sostanze chimiche tossiche o nocive. b) Agenti Fisici: Rischi da esposizione e grandezze fisiche che interagiscono in vari modi con l'organismo umano (rumore, vibrazioni, radiazioni, carenze nel livelli di illuminamento ambientale e dei posti di lavoro, carenze nella climatizzazione). c) Agenti Biologici: Rischi connessi con l’esposizione (ingestione, contatto cutaneo, inalazione) a organismi e microorganismi patogeni o non, colture cellulari, endoparassiti umani, presenti nell’ambiente. Sorveglianza sanitaria La sorveglianza sanitaria effettuata dal Medico Competente comprende: Accertamenti preventivi intesi a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica. Accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei specifica. Visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente, oppure in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica Accertamenti sanitari periodici per l’idoneità al lavoro Il datore di lavoro deve valutare se i lavoratori sono esposti a rischi specifici per i 9 Mod. 21.04.01.Manuale_Sicurezza_81Base rev.3.2 del 16.04.2014 Pagina 9 di 47 lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione quali vige l’obbligo della sorveglianza sanitaria, in tal caso i lavoratori devono essere sottoposti ad accertamenti sanitari, preventivi e periodici, da un medico competente. Il medico deve fornire indicazioni sul significato dei risultati e trasmetterli annualmente al datore di lavoro ed al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. I costi della sorveglianza sanitaria sono a carico del datore di lavoro. Il medico competente deve comunicare per iscritto, al datore di lavoro e ad ogni singolo lavoratore interessato, il giudizio di idoneità o di non idoneità parziale, o temporanea, o totale; inoltre informa il datore di lavoro ed il lavoratore della possibilità di ricorso entro 30 giorni all’organo di vigilanza (SPISAL). Accertamenti sanitari da tossicodipendenza. Le seguenti mansioni a rischio, cioè quelle che comportano rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute proprie e di terzi, sono soggette ad accertamenti sanitari specifici finalizzati alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti: Attività di trasporto. Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l’espletamento di lavori pericolosi quali, impiego di gas tossici, fabbricazione ed uso di fuochi d’artificio, posizionamento e brillamento di mine, direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari. I Dispositivi di protezione individuali (DPI) I dispositivi individuali di protezione (DPI) sono equipaggiamenti, attrezzature, sistemi o accessori utilizzati dal lavoratore allo scopo di eliminare o, nel caso non sia possibile, limitare la probabilità di infortunio alle specifiche parti del corpo per le quali sono stati studiati. Sono esclusi da questa categoria: indumenti di lavoro ordinari e uniformi non specificatamente destinati alla protezione; attrezzature dei servizi di soccorso e salvataggio; attrezzature di protezione individuale delle forze armate, polizia etc.; attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali; i materiali sportivi; i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione; gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi. L’uso dei DPI si rende necessario solo dopo aver valutato ed attuato tutte le possibili forme di protezione collettiva. Per prima cosa è perciò necessario considerare se sia possibile eliminare il rischio o contenerlo mediante misure tecniche di prevenzione e/o con procedure organizzative oppure realizzare una separazione ambientale che eviti l’esposizione del lavoratore. Se si verifica la permanenza di un rischio residuo nello svolgere l’attività considerata, in quanto i rischi non possono essere evitati o Gli obblighi del lavoratore Il lavoratore è soggetto ad alcuni specifici obblighi e cioè: Si sottopone al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro. Utilizza i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato. Ha cura dei DPI messi a loro disposizione e non vi apporta modifiche di propria 10 Mod. 21.04.01.Manuale_Sicurezza_81Base rev.3.2 del 16.04.2014 Pagina 10 di 47 sufficientemente ridotti, allora si ricorre alla protezione individuale. iniziativa. Segnala immediatamente qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nei DPI messi a disposizione. La marcatura CE La garanzia che un DPI soddisfi i requisiti essenziali di salute e sicurezza è rappresentata dalla marcatura CE. I DPI sono divisi in tre categorie a seconda della gravità dei rischi dai quali sono destinati a proteggere, le tre categorie hanno regole diverse per quanto riguarda l’apposizione del marchio CE. Oltre alla marcatura CE su ogni dispositivo, se non meglio specificato dalla norma tecnica, deve essere presente: l’identificazione del fabbricante; il riferimento al modello di DPI e qualsiasi riferimento opportuno caratteristico del DPI. I dispositivi individuali di protezione (DPI) vengono classificati in funzione delle parti del corpo che devono proteggere, nelle seguenti categorie: Dispositivi di protezione dell’udito. Dispositivi di protezione di protezione degli occhi e del viso. Dispositivi di protezione dalle cadute dall’alto. Dispositivi di protezione del capo. Dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe. Dispositivi di protezione della mano e/o del braccio. Dispositivi di protezione del corpo. di comportamento: Prima dell’impiego è opportuno accertarsi che non siano presenti difetti o rotture che possano comprometterne l’efficienza. Il DPI deve essere sempre in perfetto stato di conservazione e igienicamente pulito. Durante l’uso vanno osservate le indicazioni d’uso e le limitazioni indicate dal fabbricante e le eventuali istruzioni fornite dal datore di lavoro. 11 Mod. 21.04.01.Manuale_Sicurezza_81Base rev.3.2 del 16.04.2014 Pagina 11 di 47 Quando è necessario l’utilizzo dei DPI è opportuno osservare sempre delle semplici regole Videoterminali (VDT) Il Titolo VII del D.Lgs. n. 81/08 costituisce il testo di recepimento della Direttiva CEE 90/270 relativa alle «prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali». Posto di lavoro L'insieme che comprende le attrezzature munite di VDT, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, ovvero software per interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse (unità a dischi, telefono, modem, stampate, supporto per i documenti, sedia, piano di lavoro ecc.) nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostante. Gli effetti sulla salute I principali effetti sulla salute possono essere ricondotti a: Rischi per l’apparato visivo. Disturbi muscolo scheletrici. Stress. Questi disturbi non sono l’inevitabile conseguenza del lavoro con VDT; in generale derivano da una inadeguata progettazione dei posti e delle modalità di lavoro. Essi possono essere prevenuti con l’applicazione dei principi ergonomici e con comportamenti adeguati. Caratteristiche del posto di lavoro Per quanto possibile, il posto di lavoro deve essere adattato alle caratteristiche fisiche dell’individuo ed alle preferenze individuali in relazione al compito da svolgere, in conformità con i requisiti minimi di cui all’Allegato XXXIV del D. Lgs 81/08. La posizione distesi sul pavimento, gli avambracci e le cosce debbono risultare paralleli al piano orizzontale. Periodicamente è necessario cambiare posizione, rilassarsi e riassumere una postura corretta. 12 Mod. 21.04.01.Manuale_Sicurezza_81Base rev.3.2 del 16.04.2014 Pagina 12 di 47 E’ necessario sedersi in posizione eretta e rilassata, senza contrarre le spalle. I piedi ben Le Attrezzature di lavoro e le macchine L’uso di qualsiasi attrezzatura può essere causa di infortunio. L’obbligo di una corretta gestione delle attrezzature di lavoro è previsto dal Titolo III del Decreto Legislativo 81/08, articolo 71. Ogni datore di lavoro deve, non solo mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza conformemente alle disposizioni legislative nazionali o di recepimento delle direttive comunitarie e adeguate al lavoro da svolgere ma deve anche provvedere affinché tali attrezzature siano oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la rispondenza alle caratteristiche tecniche e di funzionamento originali. L’obbligo della manutenzione è applicabile a tutte le attrezzature di lavoro, nessuna esclusa. Per particolari attrezzature, il cui utilizzo comporta pericoli particolari e riportate nell’Allegato VII del D.Lgs. 81/08, occorre eseguire verifiche periodiche con una periodicità stabilita direttamente dal legislatore da parte di personale specializzato (ASL o Organismo privato riconosciuto). Definizioni Attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro. Uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio. Zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso. Lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa. Operatore: il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro. Utilizzo attrezzature I rischi connessi all’uso di macchine ed attrezzature generalmente sono di tipo: Meccanico: dovuto alla presenza di organi in movimento, alla eventualità di proiezione di materiale solido o di fluido ad alta pressione, caduta di oggetti o alle conseguenze di rottura della macchina. Elettrico: legato alla presenza di impianti elettrici e sistemi di controllo della Radiazioni: dovuto alla presenza di archi elettrici, laser, sorgenti di radiazioni ionizzanti, macchine utilizzanti campi magnetici ad alta frequenza, raggi infrarossi ed ultravioletti. Altri rischi: di natura termica, uso di sostanze e prodotti, rumorosità, vibrazioni, ecc. Ricordarsi sempre di: 13 Mod. 21.04.01.Manuale_Sicurezza_81Base rev.3.2 del 16.04.2014 Pagina 13 di 47 macchina. Utilizzare le attrezzature di lavoro conformemente alle informazioni ricevute e alle indicazioni riportate sul manuale di istruzione. Utilizzare i dispositivi di protezione messi a disposizione. Non rimuovere i sistemi di protezione della macchina al fine di velocizzare il lavoro, non apportarvi modifiche di propria iniziativa. Segnalare al datore di lavoro, al dirigente o al preposto qualsiasi difetto riscontrato nelle attrezzature di lavoro. La manutenzione Gli interventi di manutenzione possono essere classificati nel seguente modo: Manutenzione ordinaria: esecuzione delle procedure specificate nel libretto d’uso dell’apparecchiatura e che possono essere eseguite anche dall’Operatore al fine di assicurare il corretto uso dell’attrezzatura. Manutenzione straordinaria: interventi eseguiti in seguito al verificarsi di inconvenienti non prevedibili (ad esempio guasti, anomalie, …) e che normalmente sono realizzati da tecnici specializzati. Il registro delle manutenzioni L’obbligo di assicurare nel tempo il rispetto dei requisiti di sicurezza di tutte le attrezzature di fatto, impone la predisposizione di un “registro delle manutenzioni programmate”, al fine di garantire una corretta “gestione” delle attrezzature stesse nel tempo. Rischio Elettrico Particolare cura deve essere posta nell’uso proprio di apparecchiature elettriche. Un impianto o un apparecchio elettrico anche se ben costruito può diventare pericoloso se utilizzato o conservato in maniera impropria. Per comprendere quali sono i rischi connessi con l’utilizzo dell’energia elettrica occorre introdurre tre grandezze: Corrente elettrica, che si misura in ampere [A]. Per esempio una lampadina da 100 watt, assorbe una corrente di circa 0,5 A. Resistenza, è la proprietà dei materiali di opporsi al passaggio della corrente elettrica, quindi essa è elevata per le sostanze isolanti (plastica, gomma, ecc.), mentre è bassa per i materiali conduttori (metalli). Si misura in Ohm (Ω). Tensione elettrica che si misura in volt [V]. Nelle nostre case la tensione, normalmente assume il valore di 230V. Essa è legata alla resistenza e alla corrente dalla legge di Ohm (V=RxI). Si nota che a parità di tensione la corrente è tanto più bassa quanto più è alta la resistenza. In caso di infortunio elettrico, i danni provocati dalla corrente dipendono dall’intensità di corrente e dal tempo di permanenza. La corrente, in base alla legge di Ohm, è legata alla tensione con cui si viene a contatto e alla resistenza che il corpo umano offre al passaggio di corrente. Questa resistenza è molto variabile da soggetto a soggetto e, nell’ambito della stessa persona, cambia con le sue condizioni fisiologiche e le caratteristiche ambientali. 14 Mod. 21.04.01.Manuale_Sicurezza_81Base rev.3.2 del 16.04.2014 Pagina 14 di 47 Effetti della corrente elettrica sul corpo umano Le grandezze più significative che influiscono sul valore della resistenza elettrica del corpo umano sono: Il tipo di contatto (mani-mani, mano-piede, ecc.). La tensione applicata (la resistenza diminuisce all’aumentare della tensione applicata). Il corpo umano, con riferimento al tipo di contatto, può essere schematizzato con il circuito equivalente mostrato in figura dove R rappresentala resistenza elettrica di un arto. Gli effetti del passaggio della corrente elettrica nel corpo umano possono essere spiegati considerando che il corpo umano, quando è attraversato dalla corrente, si comporta come una resistenza Ru=RB+Ra, dove: RB è la resistenza propria del corpo umano. Per una tensione di 220 V, il 95% della popolazione presenta una resistenza superiore a 500 Ω (percorso mani-piedi, in condizioni asciutte). Ra è la resistenza aggiuntiva che tiene conto delle calzature e della resistenza verso terra della persona; essa vale 1000 Ω in condizioni ordinarie (all’interno degli edifici) e 200 Ω in condizioni particolari (all’aperto). Le conseguenze del passaggio della corrente elettrica attraverso il corpo umano dipendono, oltre che dalla sua intensità, dalla durata dello shock elettrico e dal suo percorso. Le conseguenze più gravi si hanno quando la corrente elettrica attraversa la testa e il torace. I principali effetti del passaggio di corrente elettrica attraverso il corpo umano sono riportate in tabella: Valore di corrente Definizione Effetti 0.5 mA Soglia di sensibilità (sulle dita della mano) Nessun rischio per la salute 10÷15 mA TETANIZZAZIONE Si hanno contrazioni spasmodiche dei muscoli. Se la parte in tensione è stata afferrata con la mano si può avere paralisi dei muscoli, rendendo difficile il distacco. 20÷30 mA ARRESTO RESPIRATORIO Le contrazioni possono raggiungere l’apparato respiratorio fino a provocare un arresto respiratorio FIBRILLAZIONE VENTRICOLARE Se la corrente attraversa il cuore può alterare il regolare funzionamento, provocando una contrazione irregolare e disordinata delle fibre cardiache che può portare alla morte 70÷100 mA Inoltre il passaggio di corrente attraverso i tessuti provoca un aumento di temperatura. Valori di corrente di alcuni mA/mmq per qualche secondo possono già provocare ustioni. Valori dell'ordine di 50 mA/mm provocano la carbonizzazione della pelle e anche dei tessuti La pericolosità della corrente elettrica è dovuta anche alla possibilità di innescare incendi. Gli incendi possono essere provocati da un eccessivo riscaldamento a causa di un: Corto circuito. Sovraccarico. 15 Mod. 21.04.01.Manuale_Sicurezza_81Base rev.3.2 del 16.04.2014 Pagina 15 di 47 più interni in pochi secondi. Il cortocircuito rappresenta una condizione di guasto che, a causa dell’elevatissimo valore di corrente elettrica in circolazione, può comportare il raggiungimento di temperature di alcune migliaia di gradi Celsius nei circuiti ed il formarsi di archi elettrici cioè scariche elettriche che si manifestano con un evidentissimo fenomeno luminoso accompagnate da un forte rumore. Movimentazione manuale dei carichi Per movimentazione manuale dei carichi si intende l’operazione di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, compresa le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare. Sforzo fisico richiesto Lo sforzo fisico può presentare un rischio, tra l'altro dorso-lombare, nei seguenti casi: E’ eccessivo. Può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco. Può comportare un movimento brusco del carico. E compiuto con il corpo in posizione instabile. Esigenze connesse all'attività L'attività può comportare un rischio, tra l' altro dorso-lombare, se comporta una o più delle seguenti esigenze: Sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati. Periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto. Un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore. Fattori individuali di rischio Il lavoratore può correre un rischio nei seguenti casi: Inidoneità fisica a svolgere il compito in questione. Indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore. Insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione. Caratteristiche del carico I limiti di peso sollevabili stabiliti dal D.lgs. 81/08 e da norme precedenti relative al lavoro femminile e dei minori sono: 30 kg per gli uomini adulti. 20 kg per i maschi da 15 a 18 anni. 15 kg per le femmine da 15 a 18 anni. Sollevamento e trasporti materiali La movimentazione manuale dei materiali d'uso lavorativo è causa di una gran quantità di lesioni invalidanti. Ad esempio sollevando con la schiena incurvata i dischi intervertebrali cartilaginosi vengono deformati e compressi sull'orlo, la qualcosa può danneggiare la colonna vertebrale. Quanto più forte è l'inclinazione del tronco tanto maggiore è il carico 16 Mod. 21.04.01.Manuale_Sicurezza_81Base rev.3.2 del 16.04.2014 Pagina 16 di 47 20 kg per le donne adulte. dei muscoli dorsali e dei dischi intervertebrali. Quindi non solo i carichi pesanti, ma anche materiali leggeri possono risultare pericolosi per l'integrità della colonna vertebrale se vengono sollevati con il tronco inclinato in avanti. Sollevando con la schiena dritta (piegando le gambe e non la schiena), tenendo il peso vicino al corpo e distribuendolo simmetricamente si evita la deformazione dei dischi intervertebrali, sottoponendoli così ad uno sforzo minimo e regolare, senza rischi. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi con l’adozione di misure organizzative, è opportuno tenere presenti semplici regole per ridurre il rischio di danni alla colonna vertebrale. Esaminare il carico per valutarne il peso. Controllare il carico con attenzione per verificare che non vi siano parti taglienti, poco resistenti, scivolose, fragili e che il medesimo non sia difficile da afferrare. Effettuare i movimenti avendo cura di essere in buone condizioni di equilibrio. Non sollevare mai pesi eccessivi: se il carico è troppo pesante sollevarlo in due o più persone. Sollevare il carico piegando le gambe e mantenendo la schiena diritta. Ridurre il più possibile la distanza tra il carico ed il corpo. Se si effettuano movimenti di spinta o sollevamenti in altezza non inarcare la schiena. Se possibile distribuire il carico totale su entrambe la braccia. Evitare rotazioni del tronco nelle azioni di spostamento. Rischio chimico Le sostanze ed i preparati utilizzati nell’attività lavorativa possono essere intrinsecamente pericolosi o risultarlo in relazione alle modalità di impiego. Il rischio di natura chimica è un rischio igienico-ambientale legato essenzialmente alla mancata cognizione della pericolosità di ciò che si utilizza durante le lavorazioni e/o attività di laboratorio. Ogni sostanza o preparato può essere tossica per l'uomo quando causa danni organici e/o funzionali. La sostanza tossica può presentarsi sotto diverse forme (gas, polveri, vapori, ecc.) e può causare danni all'organismo venendo inalata attraverso le vie respiratorie, per contatto cutaneo, per ingestione, ecc. Definizioni Preparati: miscugli o soluzioni composti da due o più sostanze. Polveri: particelle originatesi durante la lavorazione da operazioni meccaniche e trattamenti termici. Fumi: particelle solide disperse in aria, con dimensioni inferiori a 0,1 micron originatesi da fenomeni di sublimazione, condensazione, ossidazione. Nebbie: goccioline disperse in aria originatesi da spruzzatura o ebollizione di liquidi e condensazione di gas e vapori. 17 Mod. 21.04.01.Manuale_Sicurezza_81Base rev.3.2 del 16.04.2014 Pagina 17 di 47 Sostanze: elementi chimici e loro composti. Gas: sostanze che alle normali condizioni di pressione e temperatura (1 atm e 25 °C) sono in forma gassosa. Vapori: sostanze aeriformi che alle normali condizioni di pressione e temperatura (1 atm e 25 °C) sono in forma liquida. Dose limite (DL 50): quantità di prodotto per unità di peso corporeo (mg/Kg) che, assorbita, provoca la morte del 50% degli animali da esperimento. Le sostanze chimiche possono costituire pericoli per la: Sicurezza (incendio, esplosione, ecc). Salute (effetti acuti o cronici). Ambiente (inquinamento o evento incidentale). Le possibili vie di penetrazione nell’organismo umano sono per: Contatto. Inalazione. Ingestione. Etichette Tutti i prodotti devono essere conservati in contenitori integri, possibilmente originali e muniti di etichetta riportante: Il nome chimico della sostanza o del preparato. I simboli di pericolo. Le frasi di rischio e i consigli di prudenza. Per classificare, ai fini della pericolosità, le sostanze (cioè gli elementi chimici o i loro composti) e i preparati (cioè miscugli o soluzioni contenenti due o più sostanze) si considerano gli effetti fisici (esplosività, potere comburente. Infiammabilità) e gli effetti biologici. Le sostanze pericolose (e di conseguenza i preparati da queste derivate) sono suddivise nelle seguenti classi di pericolo in funzione della loro potenzialità: Esplosive (E): possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più dei di nitrobenzene Comburenti (O): a contatto con altre sostanze provocano una forte reazione esotermica Altamente infiammabili (F+) Facilmente infiammabili (F) Infiammabili Molto tossici (T+) Tossici (T) Nocivi (Xn) Corrosivi (C) Irritanti (Xi) Cancerogeni Teratogeni Mutageni Pericolosi per l’ambiente (N) Sull’etichetta devono essere riportate: Nome commerciale del preparato. Dati del fabbricante, importatore o distributore. 18 Mod. 21.04.01.Manuale_Sicurezza_81Base rev.3.2 del 16.04.2014 Pagina 18 di 47 Sensibilizzanti Nome chimico dei componenti più significativi, dal punto di vista tossicologico. Simbolo grafico del pericolo. Frasi di rischio (frasi R). Consigli di prudenza (frasi S). Quantità. Schede di sicurezza Il produttore deve fornire alla ditta acquirente delle confezioni della sostanza o del preparato regolarmente etichettato una scheda di sicurezza della sostanza o del preparato. Le schede di sicurezza devono essere presenti nel laboratorio a disposizione dei lavoratori, sono una fonte di rilevante informazione sui rischi connessi alla sostanza. Rischio biologico Per agente biologico si intende qualsiasi microorganismo anche se geneticamente modificato, colture cellulari ed endoparassiti umani che possono provocare infezioni, allergie o intossicazioni. Le attività lavorative in cui vi è la possibilità di esposizione ad agenti biologici si possono dividere in due categorie: Quelle che comportano un uso deliberato di agenti biologici, che sono quelle in cui gli agenti vengono introdotti nel ciclo lavorativo per essere trattati, manipolati o trasformati per sfruttare le loro proprietà (laboratori scientifici, biologia molecolare, ecc). Quelle a rischio potenziale di esposizione, dove non si manipolano direttamente agenti biologici ma si può venire in contatto indirettamente tramite liquidi e sostanze biologiche o con soggetti infetti (laboratori di ricerca che non operano direttamente sull’agente, laboratori analisi cliniche, ambulatori sanitari e veterinari, ambienti ospedalieri, trattamento dei rifiuti). Il D.lgs. 81/08 classifica gli agenti biologici in quattro gruppi ordinati in modo crescente in base all’entità del potere patogeno. Nel caso si maneggi materiale di provenienza umana si consiglia la vaccinazione antiepatite B e comunque sottoporsi alle vaccinazioni stabilite dal Medico competente. Rischio stress lavoro correlato L'Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro (European Agency for Safety and Health at Work) ha adottato la seguente definizione: "lo stress lavoro correlato viene esperito nel momento in cui le richieste provenienti dall’ambiente lavorativo eccedono le capacità dell’individuo nel fronteggiare tali richieste". Lo stress può essere definito come “condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o aspettative riposte in loro”. Nell'ambito del lavoro tale squilibrio si può verificare quando il lavoratore non si sente in grado di corrispondere alle richieste lavorative. Tuttavia non tutte le manifestazioni di stress sul lavoro possono essere considerate come stress lavoro-correlato. Lo stress lavoro-correlato è quello causato da vari fattori propri del contesto e del contenuto del lavoro. 19 Mod. 21.04.01.Manuale_Sicurezza_81Base rev.3.2 del 16.04.2014 Pagina 19 di 47 anche Rumore Rumore è un fenomeno acustico, solitamente irregolare, definito come sgradevole. Ciò che differenzia un suono acuto da un suono grave è la frequenza e cioè il numero di oscillazioni o vibrazioni nell’unità di tempo [Hertz - Hz]. Ciò che differenzia un suono lieve da un suono forte è l’intensità che dipende dalla pressione che l’onda sonora provoca sul nostro orecchio e che si misura in decibel dB(A). Percepiamo i rumori a partire dai 5 – 10 dB(A) e con frequenze comprese tra 16 e 16000 Hz. Esempio: la normale conversazione è compresa tra i 60 e i 70 dB(A). Rumori troppo forti possono provocare la lacerazione del timpano ma già a partire da una esposizione sistematica a 80 dB(A) si può avere una riduzione dell’udito. L’ipoacusia è un danno permanente che si aggrava con il prolungarsi dell’esposizione a rumore. Sono stati anche dimostrati effetti su altri apparati (digerente, respiratorio etc.), inoltre il rumore è un fattore di stress ed aumenta perciò la stanchezza, fa diminuire la concentrazione e di conseguenza aumentano le possibilità che si verifichi un infortunio sul lavoro. L’esposizione al rumore Il D. Lgs. 81/08 determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per l'udito e prende in esame questi fattori per determinare tre categorie di rischio. Il Decreto fissa quindi le misure tecniche, organizzative e procedurali, azioni formative/informative e di protezione da adottare a seconda del livello di esposizione. danno può essere la: Esposizione giornaliera al rumore. Esposizione settimanale al rumore. Questi livelli tengono conto delle diverse sorgenti di rumore a cui il lavoratore può essere esposto e dei relativi tempi di esposizione e sono riportati a giornate lavorative di otto ore. 20 Mod. 21.04.01.Manuale_Sicurezza_81Base rev.3.2 del 16.04.2014 Pagina 20 di 47 Il livello (espresso in decibel) a cui fare riferimento per stabilire la presenza di un possibile La valutazione deve tenere conto anche delle pressioni acustiche di picco (valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza «C»). Si può ricorrere al livello di esposizione settimanale qualora l'esposizione quotidiana sia variabile durante la settimana a causa delle caratteristiche intrinseche dell’attività lavorativa. La determinazione si effettua come media dei valori giornalieri sui giorni lavorativi della settimana purché essa non ecceda il valore limite di esposizione di 87 dB(A) e siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività. I valori limite di esposizione e i valori di azione ESPOSIZIONE GIORNALIERA VALORI AL RUMORE (LEX,8H) PRESSIONE ACUSTICA DI PICCO (PPEAK) valori inferiori di azione 80 dB (A) 135 dB (C) valori superiori di azione 85 dB (A) 137 dB (C) valori limite di esposizione 87 dB (A) 140 dB (C) Vibrazioni La normativa di riferimento è costituita dal Titolo VIII Capo III del D. Lgs. 81/08 in cui vengono identificati due tipi di vibrazioni meccaniche: Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio, che comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari. Vibrazioni trasmesse al corpo intero che possono causare danni per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide. Il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche può essere valutato mediante l’osservazione delle condizioni di lavoro specifiche e il riferimento ad appropriate informazioni sulla probabile entità delle vibrazioni per le attrezzature o i tipi di attrezzature nelle particolari condizioni di uso reperibili presso banche dati dell’ISPESL o delle regioni o, in loro assenza, dalle informazioni fornite in materia dal costruttore delle attrezzature. Questa operazione va distinta dalla misurazione, che richiede l’impiego di attrezzature specifiche e di una metodologia appropriata e che resta comunque il metodo di riferimento. Nel caso in cui tali informazioni non fossero disponibili, il dei livelli di vibrazioni meccaniche a cui i lavoratori sono esposti. Sulla base dei risultati della valutazione sono prese le idonee misure di prevenzione e protezione, sono fornite ai lavoratori adeguate informazioni e formazione, è svolta la sorveglianza sanitaria a cura del medico competente che redige la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore. 21 Mod. 21.04.01.Manuale_Sicurezza_81Base rev.3.2 del 16.04.2014 Pagina 21 di 47 datore di lavoro effettua la valutazione attraverso misurazione Radiazioni ionizzanti Le radiazioni ionizzanti sono radiazioni in grado di determinare il fenomeno fisico della ionizzazione (creazione di atomi o molecole elettricamente carichi positivamente o negativamente, con rottura dei legami che tengono unite le molecole stesse delle cellule), nei materiali presenti nello spazio in cui esse si propagano, producendo un assorbimento di energia che nel caso del corpo umano può essere causa di danno biologico. Tale danno può consistere in alterazioni a livello cellulare, molecolare o cromosomico con conseguente rischio soprattutto per il midollo osseo, l’apparato riproduttivo, la pelle, l’apparato visivo, ecc. Le radiazioni ionizzanti (R.I.) si dividono in due grandi categorie: R.I. corpuscolari: costituite da particelle dotate di carica elettrica (ALFA e BETA) che vengono emesse dai nuclei di determinate sostanze radioattive; hanno scarso potere penetrante e sono facilmente schermabili con materiali quali ad esempio lastre di plexiglass o fogli di alluminio. R.I. elettromagnetiche: sono di natura ondulatoria cioè sono dello stesso tipo delle radiazioni luminose o dei campi elettromagnetici; sono molto più penetranti, per arrestarle sono necessari spessori considerevoli di materiali ad alta densità ad esempio piombo. Le principali R.I. elettromagnetiche sono: raggi GAMMA emessi dalle sostanze radioattive e raggi X emessi da tubi radiogeni. Le principali sorgenti di R.I. nei luoghi di lavoro si possono suddividere in due grandi categorie: Sostanze radioattive: possono presentarsi sotto forma di sorgenti sigillate (incapsulate in appositi contenitori) che evitano qualsiasi rischio di dispersione e di contaminazione oppure di sorgenti non sigillate ad esempio traccianti radioattivi per medicina nucleare o ricerca. Macchine radiogene: sono apparecchi generatori di R.I. (raggi X) ad esempio quelli usati nella diagnostica medica radiologica o in radiografia industriale. Mentre qualsiasi macchina radiogena produce R.I. unicamente nel momento dell’utilizzo (nel breve tempo della radiografia o durante la radioscopia), ciò chiaramente non accade per le sostanze radioattive che emettono continuamente e quindi richiedono maggiori cautele anche durante il loro trasporto. Le macchine radiogene e le sostanze radioattive possono comportare l’esistenza di due tipi di rischi: fattori che influenzano la riduzione della irradiazione esterna sono: il tempo di esposizione, la distanza, la schermatura. Contaminazione: è il contatto e il possibile assorbimento nell’organismo o in parte di esso di sostanze radioattive, sotto forma di sorgenti non sigillate. La prevenzione dei rischi da contaminazione coinvolge aspetti tecnici e organizzativi rilevanti: accurata progettazione dei locali, scelta di adeguate attrezzature di lavoro, fornitura di adeguati dispositivi di protezione individuale, controllo accurato 22 Mod. 21.04.01.Manuale_Sicurezza_81Base rev.3.2 del 16.04.2014 Pagina 22 di 47 Irradiazione: è l’esposizione dell’organismo intero o di una sua parte alle R.I. I sulle dispersioni, rispetto di rigorose procedure operative e di decontaminazione. Radiazioni non ionizzanti Oltre alle Radiazioni Ionizzanti, precedentemente esaminate, esistono altri tipi di radiazioni elettro-magnetiche denominate “Radiazioni non oinizzanti” (N.I.R.= Non Ionizing Radiations) così chiamate perché non possiedono energia sufficiente per determinare nella materia il fenomeno fisico della ionizzazione, cioè la creazione di atomi o molecole elettricamente cariche positivamente o negativamente, rompendo i legami atomici che tengono unite le molecole delle cellule. Di conseguenza le N.I.R non hanno la capacità di danneggiare direttamente la cellula, ma producono delle modificazioni termiche, meccaniche, chimiche, bioelettriche. Le N.I.R. vengono suddivise in: Radiazioni a frequenza estremamente bassa; Radiofrequenze; Microonde; Raggi infrarossi; Spettro visibile o luce; Raggi Ultravioletti. Un particolare tipo di N.I.R. è costituito dal LASER che utilizza frequenze che possono cadere nell’ul-travioletto, nello spettro visibile o nell’infrarosso a seconda del tipo. In tutti gli ambienti domestici e lavorativi esistono campi elettromagnetici, dovuti alla presenza di impianti elettrici, ma anche e soprattutto ad un serie ormai diffusa di apparecchiature. L’esposizione ai suddetti campi riguarda un numero sempre maggiore di persone interessate anche all’esterno degli ambienti di lavoro a causa della crescente per telecomunicazioni. Amianto Il Titolo IX del D.Lgs 81/08 disciplina le attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate. Tale disciplina: Abbassa il valore limite d’esposizione dei lavoratori, per tutti i tipi di amianto, a 0,1 fibre per cc di aria, misurato in rapporto a una media ponderata nel tempo di riferimento di 8 ore (TWA). Chiarisce che per garantire tale valore va effettuata regolarmente una misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell’aria (i risultati delle misure devono essere riportati nel DvR). Impone l’adozione, il più presto possibile, di appropriate misure qualora venga superato tale valore limite. eseguire i lavori di demolizione o rimozione dell’amianto, le competenze delle imprese di bonifica, le novità per la notifica delle attività, le deroghe dagli obblighi in caso di esposizioni sporadiche e i contenuti della formazione ai lavoratori. 23 Mod. 21.04.01.Manuale_Sicurezza_81Base rev.3.2 del 16.04.2014 Pagina 23 di 47 Il decreto definisce inoltre le modalità con cui Atmosfere esplosive Il campo di applicazione del decreto è vastissimo: non è definito un elenco esaustivo di luoghi di lavoro in cui è presente il rischio esplosione, ma è lasciato al datore di lavoro il compito di stabilire se tale rischio è effettivamente presente. A tal fine, il datore di lavoro dovrà effettuare la classificazione delle aree. Le aree a rischio esplosione devono essere classificate in funzione della probabilità che tale rischio si presenti, e sono suddivise in zone. Gas tossici La legislazione di riferimento è costituita dal Regio Decreto 9 gennaio 1927, n.147. Esso regolamenta la modalità d’utilizzo dei gas tossici, definendo gas tossico (art. 1): "Qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso, o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, e che è adoperata in ragione del suo potere tossico e per scopi inerenti al potere tossico stesso". “Qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, la quale, pure essendo adoperata per scopi diversi da quelli dipendenti dalle sue proprietà tossiche, è riconosciuta pericolosa per la sicurezza ed incolumità pubblica". Per l’utilizzo è necessario: Autorizzazione all’utilizzo da parte dell’ASP. Conseguimento patentino di abilitazione per l’impiego di gas tossici. Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’autorizzazione alla detenzione con spese a carico dell’utilizzatore. Ambienti sospetti di inquinamento o Spazi confinati Generalmente sono definiti come aree di lavoro non destinate allo stazionamento fisso di lavoratori, od adibiti all’immagazzinamento o trasporto di prodotti, con aperture per l’entrata e l’uscita limitate e di difficile utilizzo o con condizioni di ventilazione sfavorevole in cui può verificarsi un evento incidentale importante, che può portare ad un infortunio grave o mortale, in presenza di agenti chimici pericolosi (ad esempio, gas, vapori, polveri). Alcuni sono facilmente identificabili (cisterne e possono configurarsi come tali in particolari circostanze legate alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa o ad influenze provenienti dall’ambiente circostante (vasche, depuratori, camere di combustione nelle fornaci, canalizzazioni varie, camere non ventilate o scarsamente ventilate, cantine sotterranee). Il D.Lgs. 81/08 impone che durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o “confinati” sia adottata ed efficacemente attuata una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o ridurre al minimo i rischi propri di tali attività. 24 Mod. 21.04.01.Manuale_Sicurezza_81Base rev.3.2 del 16.04.2014 Pagina 24 di 47 serbatoi di stoccaggio, silos, fosse biologiche, recipienti di reazione, fogne, stive di navi); altri Ambiente di lavoro Concessione edilizia La concessione edilizia è l’atto attraverso il quale il Sindaco autorizza all’esecuzione di opere edilizie di nuova costruzione o ristrutturazione. Denuncia di inizio attività (D.I.A.) Per eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare e demolire quelle esistenti, ovvero per procedere all’esecuzione di opere di urbanizzazione ogni soggetto, comunque interessato, deve essere in possesso preventivamente di un provvedimento che gli consenta di operare. Questo provvedimento è la concessione edilizia o l’autorizzazione, quest’ultima sostituita per molte opere dalla denuncia di inizio attività, che consente, nei fatti, all’impresa di agire senza che il comune dia il proprio esplicito assenso mediante l’emissione formale di un atto. Certificato di agibilità Il certificato di agibilità attesta che l’immobile può essere utilizzato per le attività previste e che risulta in possesso di tutte le condizioni igieniche e sanitarie previste dalla normativa vigente. Notifica di nuovo insediamento o modifiche sostanziali La notifica è la comunicazione all’organo di vigilanza (ASP) delle caratteristiche dei nuovi edifici o impianti o locali produttivi per la verifica dei requisiti igienico-sanitari. Tale comunicazione deve essere eseguita non solo quando si vuole costruire un nuovo insediamento produttivo, ma anche in caso di modifiche sostanziali agli impianti e ai cicli produttivi. Autorizzazione sanitaria E’ soggetto ad autorizzazione sanitaria l’esercizio di stabilimenti di produzione, di preparazione e confezionamento, nonché di depositi all’ingrosso di sostanze alimentari. Requisiti degli ambienti di lavoro All’interno del D.Lgs. 81/08 sono specificati i requisiti degli ambienti di lavoro relativamente a strutture, locali ove si svolgono lavorazioni, caratteristiche e tipi di porte, illuminazione ed aerazione di laboratori e magazzini presidiati e non, caratteristiche dei locali destinati ad uffici, servizi igienici, spogliatoi e mensa. Occorre fare riferimento inoltre, alle norme locali del regolamento di igiene ed edilizio, a norme di buona tecnica o a norme speciali (deposito di fitofarmaci). Deroghe al divieto di adibire al lavoro locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei possono essere concesse dall’ASP competente quando ricorrano particolari esigenze tecniche (art. 65 D.Lgs. 81/08). Attività svolta: Locali dove si svolgono lavorazioni che non comportano rischio di esplosione o di incendio 25 Lavoratori impegnati Larghezza porta Verso apertura N. Porte Sino a 25 unità Nessun obbligo Le norme su handicap impongono 85-90 cm. Nessun obbligo Minimo 1 Da 25 a 50 unità 120 cm. Verso via d’esodo Minimo 1 Mod. 21.04.01.Manuale_Sicurezza_81Base rev.3.2 del 16.04.2014 Pagina 25 di 47 Larghezza e numero delle porte dei locali dove si svolgono lavorazioni Da 51 a 100 unità 120 cm + 80 cm. Verso via d’esodo 2 Oltre 100 unità 1 da 120 cm ogni 50 persone o frazione compresa tra 10 e 50 persone Verso via d’esodo 2 per le prime 100 persone ed 1 ogni 50 ulteriori Attività svolta: Locali che comportano rischio di esplosione o di incendio Lavoratori impegnati Larghezza porta Verso apertura N. Porte Inferiore a 5 unità Nessun obbligo Le norme su handicap impongono 85-90 cm. Nessun obbligo Minimo 1 Superiori a 5 unità 120 cm. Verso via d’esodo Minimo 1 ogni 5 lavoratori Attività svolta: Locali e Depositi Lavoratori impegnati Larghezza porta Verso apertura N. Porte Sino a 25 unità Dovrebbe applicarsi il minimo di 80 cm. Nessun obbligo Minimo 1 Da 25 a 50 unità 110 cm. per ogni 50 persone o frazione compresa tra 10 e 50 persone Nessun obbligo Preferibilmente 1 per ogni 50 persone o frazione da 10 a 50. Caratteristica delle porte situate sulle vie di emergenza Altezza minima 200 cm. Larghezza minima Disposta dalle norme antincendio Segnaletica Devono essere contrassegnate con segnaletica durevole conformemente alla normativa vigente Devono poter essere aperte, in ogni momento, dall’interno senza aiuto speciale. Apertura N. di porte Può non essere aperta verso l’esodo nel caso che l’apertura della stessa possa creare situazioni di pericolo per eventuali passaggi di mezzi o altro. In tal caso, si dovranno adottare altri specifici accorgimenti che dovranno essere autorizzati dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio. Tutti i laboratori e i depositi devono essere provvisti di uscite di sicurezza in grado di garantire vie di fuga inferiori a 30 m da qualsiasi punto del locale. Tutte le porte da 120 cm hanno una tolleranza del 5%, in pratica sono ammesse porte fino a 114 cm. Le porte possono essere in numero minore purché non vari la larghezza complessiva. Tutte le porte da 80 cm hanno una tolleranza in meno del 2%. Tipi di porte Tipo di porta Ammessa / Non ammessa Note Porte scorrevoli Non ammesse nei locali di lavoro e di magazzino, se nello stesso ambiente non ci sono porte ad anta Devono, quando ammesse, disporre di un sistema di sicurezza che eviti loro di uscire dalle guide Porta tipo saracinesca a rullo Non ammesse nei locali di lavoro e di magazzino, se nello stesso ambiente non ci sono porte ad anta - Porte girevoli su asse verticale Non ammesse nei locali di lavoro e di magazzino, se nello stesso ambiente non ci sono porte ad anta - Porte a vetri Ammesse Devono avere: un segno indicativo all’altezza degli occhi vetri di sicurezza o protetti contro lo sfondamento Porte che si aprono nei due versi (a ventola) Ammesse solo se trasparenti Vedi caratteristiche porte a vetri. Inoltre, ai sensi del DPR 384/78 devono avere barre e corrimano di sezione adeguata e prendibile Porte e portoni che si aprono verso l’alto Ammessi Devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisce loro di ricadere Porte e portoni ad azionamento meccanico Ammessi Devono essere muniti di arresto e aperti manualmente 26 Mod. 21.04.01.Manuale_Sicurezza_81Base rev.3.2 del 16.04.2014 Pagina 26 di 47 Tipi di porte La Sicurezza nel cantiere edile Il Committente Il committente nel campo edile, fino a pochi anni fa, non aveva alcun compito, né responsabilità in materia di sicurezza. Attualmente invece, tenuto presente che egli è il “motore” dell’attività edilizia e definisce l’entità delle risorse disponibili,è chiamato a fare delle scelte anche in materia di sicurezza e ad assumersi le relative responsabilità. Si vuole con ciò evitare che il committente “riduca all’essenziale” (manodopera, materiale) i costi dell’opera e “costringa”conseguentemente le imprese esecutrici a non conteggiare nei preventivi le spese necessarie all’attuazione delle misure di sicurezza, né a mettere in opera tali misure. Per i lavori per cui sia richiesta dalla Legge l’elaborazione di un piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo tecnico deve nominare il coordinatore per la progettazione che redige il piano stesso, ed il coordinatore per l’esecuzione che ne deve controllare il rispetto, nonché deve inviare all’Organo di vigilanza (ASL e Direzione del Lavoro) preventivamente all’inizio dei lavori, una notifica preliminare finalizzata ad informare l’Organo di Vigilanza dell’esistenza del cantiere, per permettere l’effettuazione di eventuali controlli. Il Responsabile dei lavori Il responsabile dei lavori è un personaggio che può essere nominato dal committente per la gestione della sicurezza. Non vi è alcun obbligo di nomina, se però tale figura esiste e se dispone dei poteri e delle disponibilità finanziarie che gli consentono di svolgere il proprio compito, assume le responsabilità e a lui vengono comminate le sanzioni che altrimenti sarebbero attribuite al committente. Il Coordinatore di progettazione Compito principale del coordinatore di progettazione è quello di redigere il piano di sicurezza ed il fascicolo tecnico. Il coordinatore di progettazione necessariamente collabora poi con il coordinatore di esecuzione all’atto di eventuali modifiche al piano di sicurezza che possono essere richieste dalle imprese esecutrici e che potrebbero rendersi necessarie alla luce di quanto riportato dai piani operativi di sicurezza. Il Coordinatore di esecuzione infatti i sui compiti sono diretti e di vigilanza sul rispetto delle misure di sicurezza: Cura direttamente il coordinamento delle imprese impegnate nel cantiere, la loro reciproca informazione circa pericoli e rischi, verifica che sia attuata la partecipazione dei lavoratori nella gestione della sicurezza. Vigila sull’attuazione del piano di sicurezza e coordinamento. In caso di inottemperanza da parte delle imprese operanti può richiedere al committente 27 Mod. 21.04.01.Manuale_Sicurezza_81Base rev.3.2 del 16.04.2014 Pagina 27 di 47 É una figura centrale nell’applicazione delle misure di sicurezza l’allontanamento degli inadempienti e la risoluzione dei contratti. Nel caso in cui le imprese o il committente non adottino alcun provvedimento ha l’obbligo di comunicare le inosservanze all’organo di vigilanza. In caso di pericolo grave ed imminente fa sospendere immediatamente le lavorazioni interessate. Il Datore di lavoro dell’impresa esecutrice Il datore di lavoro ed i suoi collaboratori (assistente, capo cantiere, capisquadra) sono i principali destinatari delle norme esistenti in materia di sicurezza. I Lavoratori autonomi I lavoratori autonomi che intervengono in un cantiere per svolgere attività professionali proprie devono attenersi al piano di sicurezza e di coordinamento ed alle indicazioni del coordinatore di esecuzione, in ogni caso ricevono dal titolare dell’impresa che opera nel cantiere le informazioni circa i pericoli cui sono esposti e le misure di sicurezza da attuarsi per far fronte ai pericoli derivanti dalle attività edilizie o derivanti dall’ambiente in cui deve operare. Il lavoratore autonomo a sua volta fornisce al datore di lavoro dell’impresa/e che opera/no in cantiere indicazioni circa i rischi derivanti dalla propria attività e che potrebbero estendersi alle altre persone operanti nel cantiere; infatti i rischi dell’attività svolta dal lavoratore autonomo non si devono estendere al resto del cantiere e ad altre persone ivi operanti. La Pianificazione della sicurezza Il Piano di Sicurezza e Coordinamento Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) si riferisce ai lavori edili in genere e deve essere predisposto quando si è tratta di lavori con presenza di più imprese, presenti in cantiere anche non contemporaneamente e/o si svolgano lavori con rischi particolari. Il piano di sicurezza è un documento contrattuale, va perciò sottoscritto da tutte le parti contraenti. Esso viene predisposto dal coordinatore e consegnato alle imprese prima della presentazione di preventivi ed offerte, che devono tenere conseguentemente conto dei costi della sicurezza Esso deve indicare come le misure di sicurezza dovranno essere attuate in quel cantiere e pertanto dovrà essere redatto in modo specifico per la singola opera, integrato con le Il Piano Operativo di Sicurezza In ogni caso (sia che operino una o più imprese, sia che esistano o meno i coordinatori di sicurezza) il datore di lavoro di ogni impresa che opera in cantiere deve redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS) relativo 28 ai lavori svolti direttamente. Questo documento è da Mod. 21.04.01.Manuale_Sicurezza_81Base rev.3.2 del 16.04.2014 Pagina 28 di 47 specifiche scelte progettuali, concretamente realizzabile, completo, e sempre disponibile. considerarsi come un piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento elaborato dal coordinatore ed è, ovviamente, specifico per il singolo cantiere. Il piano operativo viene redatto sulla base di quanto previsto dal piano di sicurezza e coordinamento (che deve essere consegnato all’ impresa all’atto della richiesta di presentazione di offerta o preventivo). Il POS unitamente ad eventuali proposte migliorative deve essere consegnato al coordinatore di esecuzione prima dell’inizio dei lavori. Il Fascicolo tecnico Il fascicolo tecnico, che nasce contemporaneamente alla progettazione dell’opera, comprende tutti gli atti e le informazioni utili per poter effettuare in sicurezza manutenzioni e modificazioni all’opera successivamente al suo completamento. Saranno definite pertanto tali operazioni e la loro periodicità. Verranno poi analizzate, una per una, individuandone i rischi per i lavoratori, le corrette modalità operative, le attrezzature, i mezzi di protezione e le altre misure preventive necessarie a permettere l’effettuazione dell’ operazione manutentiva in condizioni di sicurezza. L’Organizzazione del cantiere Servizi generali Per servizi generali intendiamo l’insieme delle infrastrutture e delle predisposizioni organizzative a servizio del cantiere. L’uso da parte di più imprese di tali servizi è spesso attuato per evitare che ogni impresa debba dotarsi dei propri o che parte dei lavoratori non dispongano di quanto loro necessario e previsto dalle norme vigenti. Recinzione e cartelli La recinzione di cantiere è necessaria per evitare che persone estranee possano accedere al luogo di lavoro ed essere esposte ai pericoli presenti. Si considerano idonee le recinzioni in rete metallica o plastica o tavolati completi in legno; essa deve essere sufficientemente robusta per impedire l’accesso e resistere alle avversità atmosferiche. Si ricorda che presso l’ingresso del cantiere o in posizione ben visibile deve essere affisso il cartello informativo (previsto da varie leggi e circolari in materia urbanistico - edilizia). I locali di servizio devono essere in genere adatti alle necessità di cantiere, devono essere mantenuti puliti ed in ordine, illuminati ed aerati efficacemente, riscaldati durante la stagione fredda. Servizi igienici/acqua Devono essere disponibili presso il cantiere servizi igienici comprendenti gabinetti e lavabi in numero sufficiente, dotati di acqua corrente, di mezzi detergenti e per asciugarsi. Se è 29 Mod. 21.04.01.Manuale_Sicurezza_81Base rev.3.2 del 16.04.2014 Pagina 29 di 47 Locali di servizio prevista l’effettuazione di lavori insudicianti o in ambienti polverosi devono essere disponibili anche le docce (con acqua calda e riscaldate). Lo scarico delle acque nere deve uniformarsi ai regolamenti vigenti. Locale di riposo/refettorio Deve esistere in ogni cantiere un locale di ricovero ove potersi riparare dalle intemperie o poter accedere per consumare i pasti o nei periodi di riposo; l’ambiente deve disporre di sedie e tavoli realizzati in materiale idoneo e facilmente pulibile, particolarmente se è utilizzato anche come refettorio. Bevande alcoliche In cantiere, come in tutti i posti di lavoro, è necessario dissetarsi con bevande analcoliche, anche in ottemperanza al preciso obbligo di legge. Spogliatoio Ai lavoratori deve essere data la disponibilità di un’area (locale apposito o abbinato ad altra struttura compatibile) da utilizzarsi come spogliatoio. Esso deve essere provvisto di sedili e di armadietti chiudibili a chiave a doppio scomparto per poter riporre separatamente gli abiti da lavoro e gli indumenti personali. Locale ed armadietti devono essere mantenuti in buone condizioni di pulizia e decenza. Baracca/ufficio La sua esistenza non è prevista dalle norme riguardanti l’igiene e sicurezza del lavoro, ma pare opportuno che sia installata una struttura destinata a ufficio o deposito attrezzi. Ciò al fine di non dover riporre in locali inidonei (spogliatoio, refettorio, servizi, ecc...) le attrezzature di lavoro, gli utensili, la documentazione, ecc... La Viabilità e la pulizia del cantiere La localizzazione degli accessi al cantiere deve, per forza di cose, tenere conto della viabilità esistente esterna e dei percorsi interni; è importante che la visibilità per l’accesso alla strada pubblica sia sufficiente (eventualmente segnalare con cartelli l’intersezione) e che per il movimento degli autocarri non si sporchi la strada (fango, inerti), o la si ripulisca immediatamente, ciò per evitare i possibili pericoli per la circolazione. Le vie di transito interne al cantiere devono evitare i luoghi o le situazioni di pericolo oppure devono essere adottate opportune misure. Tenere un cantiere in ordine vuol dire evitare pericoli, danneggiamenti, perdite di materiale e perdite di tempo. Il materiale deve essere tenuto in ordine, sollevato dal terreno, quando è il caso protetto dagli agenti atmosferici, disposto in cataste o mucchi scavo. Dopo il disarmo di solette ed armature provvedere per esempio rapidamente a recuperare e pulire il legname, a togliere i chiodi e a riordinare la zona; per le demolizioni coordinare opportunamente la demolizione con lo sgombero ed il trasporto delle macerie. Durante l’esecuzione di lavori che comportano produzione di residui (pezzi di legno, laterizi) è opportuno mantenere puliti a sgombri gli spazi di lavoro affinché ci si possa muovere in sicurezza. 30 Mod. 21.04.01.Manuale_Sicurezza_81Base rev.3.2 del 16.04.2014 Pagina 30 di 47 che non ingombrino i passaggi e non possano sollecitare a franamento trincee o cigli di L’incendio e la prevenzione incendi Definizioni Combustibile: Sostanza solida, liquida o gassosa capace di combinarsi con l’Ossigeno (02 atmosferico), sviluppando luce e calore. Comburente: Sostanza ossidante (nitrati, dorati, etc.) che può causare o contribuire alla combustione di altri materiali. Innesco: tutto ciò che è in grado di cedere energia al combustibile in quantità sufficiente affinché la combustione abbia inizio e si mantenga. Combustione: Reazione chimica fra combustibile e comburente (in genere ossigeno atmosferico) con sviluppo di fiamma, calore e gas. Autocombustione: Combustione che comincia alla temperatura ordinaria senza apporto di calore esterno. Potere calorifico: intende la quantità di calore prodotta dalla combustione completa dell’unità di misura del combustibile (unità di massa per i solidi e liquidi, unità di volume per i gas) in condizioni normali di temperatura e pressione (15°C, 1 atm). Temperatura di infiammabilità: è la minima temperatura alla quale il combustibile liquido o solido sviluppa vapori in quantità sufficiente da formare Campo di infiammabilità od esplosività: Quantità di combustibile nell’aria, misurata in gr/mc o % in volume d’aria, definita da limiti al di sopra (limite superiore) ed al di sotto (limite inferiore) dei quali non si ha propagazione della fiamma. Temperatura di accensione: è la minima temperatura alla quale un combustibile, in miscela con l’aria, inizia spontaneamente a bruciare senza bisogno di innesco. Incendio: Combustione non voluta e incontrollata con sviluppo di fumo, calore e fiamma. Esplosione: Reazione di dissociazione di particolari sostanze (esplosivi) caratterizzata da un notevole sviluppo di calore e di prodotti gassosi che vengono rilasciati quasi istantaneamente. Carico di incendio: è il potenziale termico della totalità dei materiali combustibili contenuti in uno spazio, ivi compresi i rivestimenti dei muri, delle pareti provvisorie, dei pavimenti, dei soffitti. Principi sulla combustione e l’incendio Contatto tra combustibile e comburente (combustibile e comburente devono essere presenti in definite concentrazioni). Presenza dell’innesco. (l'innesco deve possedere energia sufficiente, temperatura superiore a quella di accensione del combustibile, tempo di contatto adeguato). Triangolo del fuoco di Kinsley 31 Mod. 21.04.01.Manuale_Sicurezza_81Base rev.3.2 del 16.04.2014 Pagina 31 di 47 Affinché il processo di combustione possa avvenire è indispensabile che si verifichi: La combustione si verifica in presenza di tre elementi quali combustibile, comburente ed innesco; venendo a mancare uno di questi la stessa non avrà luogo o, se in atto, si estinguerà. Propagazione di un incendio Al manifestarsi di un incendio è possibile distinguere tre fasi: Accensione, in questa fase, se non vi sono le condizioni favorevoli, in questa fase, è ancora possibile che l’incendio si spenga. Le circostanze più comuni che influenzano lo sviluppo dell’incendio sono: Caratteristiche di infiammabilità del combustibile. Possibilità di dissipazione del calore. Geometria e volume dell’ambiente. Ventilazione dell’ambiente. Caratteristiche superficiali e distribuzione nell’ambiente del combustibile. Incendio vero e proprio: questa fase ha inizio a partire dal punto di «flashover» (400-600 °C), in cui lo stato dell’incendio viene considerato irreversibile e sono scarse le possibilità che l’incendio si spenga da solo prima che il combustibile sia quasi del tutto consumato. A partire da questa fase anche i materiali che non sono toccati dal fuoco possono raggiungere facilmente il punto di autoaccensione. in questa fase i parametri quali la temperatura e la velocità di combustione raggiungono il loro valore massimo. Anche la produzione di gas infiammabili e di tutti gli altri gas in genere assume valori elevati. Estinzione o raffreddamento: dopo l’accensione completa dei materiali combustibili il valore massimo della temperatura comincia a diminuire ed il fenomeno se non alimentato da fattori esterni si avvia all’estinzione. Tipi di innesco Gli inneschi più frequenti possono essere così rappresentati: Fiamme (becchi Bunsen, saldatrici, sigarette, fornelli etc.). sfregamenti, urti). Materiali caldi (mantelli riscaldanti, braci, apparecchi surriscaldati etc.). Classi di fuochi La normativa Europea EN2, dispone che agli incendi siano attribuite specifiche “classi di fuochi”, mediante la definizione di un insieme di parametri fra i quali le caratteristiche chimico-fisiche del combustibile, dell’estinguente e le tecniche di estinzione. 32 Mod. 21.04.01.Manuale_Sicurezza_81Base rev.3.2 del 16.04.2014 Pagina 32 di 47 Scintille (scariche atmosferiche, impianti elettrici malfunzionanti, Effetti della combustione La combustione può provocare incendio, esplosione, scoppio. L'esplosione è dovuta al raggiungimento di una elevata velocità di propagazione della fiamma (circa la velocità del suono). Lo scoppio si verifica in assenza di fiamma ed è dovuto al raggiungimento della pressione critica del "contenitore". Prodotti della combustione Calore: Energia termica prodotta dalla combustione in atto che si trasmette ai materiali vicini per conduzione, convezione ed irraggiamento. Fiamme: Combustione di gas con emissione di luce. Fumo: Insieme visibile di particelle liquide o solide sospese nell’aria, prodotte dal tipo di combustione e dal tipo di combustibile; (combustione completa = fumo bianco, combustione incompleta = fumo nero). Gas di combustione: Prodotti della combustione che rimangono allo stato gassoso anche quando raggiungono la temperatura di 1,50 C Rischi per la persona e l’ambiente I rischi per le persone in caso di incendio sono riconducibili a: Calore; Fumo; Fiamme; Gas di combustione. Il calore rappresenta l’energia liberata dall’incendio e costituisce la causa principale della sua propagazione. Il calore sviluppato provoca l’innalzamento della temperatura fino a valore che possono essere letali per l’uomo. Una temperatura di circa 50°C può essere sopportata dall’organismo umano per non più 1-2 ore con aria sufficientemente secca; temperature superiori ai 100°C, invece, hanno effetti mortali nel giro di poco minuti. Il calore può provocare ustioni, disidratazione dei tessuti, blocco della respirazione. Il fumo è la causa principale di decesso in caso di incendio. Esso è costituito da particelle ossigeno (fumo nero), e da particelle liquide che si formano per condensazione del vapor d’acqua (fumo bianco). Il fumo provoca soffocamento, ostacola gli interventi dei soccorritori e rallenta la fuga degli occupanti. I fumi, se sufficientemente caldi, contribuiscono alla propagazione dell’incendio. La fiamma è causata dalle sostanze volatili che si sviluppano e bruciano durante la combustione emettendo luce e calore; pertanto, si ha combustione con fiamma solo in 33 Mod. 21.04.01.Manuale_Sicurezza_81Base rev.3.2 del 16.04.2014 Pagina 33 di 47 solide incombuste, presenti soprattutto quando la combustione avviene in difetto di presenza di combustibili gassosi, liquidi o solidi che emettono sostanze volatili. Le fiamme, veicolo principale di un incendio, ne permettono una veloce propagazione nell’ambiente circostante. I gas di combustione sono tutti quei prodotti generati dalla combustione che si mantengono allo stato gassoso anche alle condizioni di pressione atmosferica e temperatura di riferimento ambientale (15°C). Possono essere di vari tipi e anche la loro quantità dipende da fattori quali: composizione chimica del combustibile, temperatura raggiunta durante l’incendio e quantità di ossigeno disponibile. Questi gas sono per la maggior parte tossici per l’uomo, anche in piccole percentuali. I gas di combustione più diffusi sono: Anidride carbonica: è un gas asfissiante, presente, in caso di incendio, in grandi quantità, che provoca un’accelerazione del ritmo respiratorio (in concentrazioni del 3% in aria ne raddoppia addirittura la frequenza) facilitando immissione delle sostanze tossiche nell’organismo. Ossido di carbonio: questo gas si forma principalmente negli incendi in ambienti chiusi e con scarsa ventilazione e generalmente in tutti i casi dove scarseggia l’ossigeno necessario alla combustione. Può causare cefalee, vertigini, difficoltà di respiro, perdita di conoscenza, morte. Anidride solforosa: è un gas che si forma nella combustione completa di materiali che contengono zolfo (lana, gomma, pelli, carne, capelli etc.). Può causare danni agli occhi ed alle vie respiratorie anche per esposizioni di breve durata. Ammoniaca: viene prodotto dalla combustione di materiali che contengono azoto (materiali acrilici, resine etc.). Produce sensibile irritazione agli occhi, naso, gola e polmoni. Idrogeno solforato: è un gas che si sviluppa negli incendi con presenza di materiali che contengono zolfo quando la concentrazione di ossigeno è insufficiente. In concentrazioni superiori allo 0,1% diventa molto tossico. Acido cianidrico: è un gas altamente tossico che si sviluppa nella combustione incompleta (carenza di ossigeno) di poche sostanze (tessuti ed alcune materie plastiche). Una esposizione anche di breve durata con concentrazioni che superano lo 0,3% può essere letale. Acido cloridrico: viene prodotto dalla combustione di tutti i materiali che contengono cloro (materie plastiche). Condensandosi provoca corrosione delle superfici metalliche. Fosgene: è un gas tra i più pericolosi che si forma dalla combustione di materiali che contengono cloro. Effetti letali possono essere provocati da una concentrazione Aldeide acrilica: è un gas molto tossico ed irritante. Viene prodotto da derivati del petrolio, di oli e grassi. Effetti sul corpo umano I principali effetti dell’incendio sul corpo umano sono: Anossia per riduzione della % di ossigeno nell’aria. Intossicazione da sostanze nocive presenti nei fumi. Ferite e fratture per riduzione della visibilità, cadute e/o crolli, etc. 34 Mod. 21.04.01.Manuale_Sicurezza_81Base rev.3.2 del 16.04.2014 Pagina 34 di 47 dello 0,005%. Azione termica (ustioni). L’estinzione di un incendio Per interrompere la reazione di combustione bisogna eliminare uno dei tre fattori: Il combustibile. Il comburente. L’innesco. Per l’estinzione di un incendio possono essere individuate le seguenti azioni: Azione di separazione o soffocamento: consiste nel togliere il contatto fra combustibile e comburente e nell’allontanamento del combustibile non ancora interessato dalla combustione da quello già incendiato. Azione di diluizione: consiste nel diminuire la concentrazione del combustibile o del comburente. Azione di disgregazione: consiste nel rimuovere gli inneschi e nella rottura del contatto tra combustibile ed inneschi. Azione di raffreddamento: consiste nella riduzione della temperatura del combustibile al di sotto del valore di accensione. Azione di inibizione chimica: si basa sulla capacità che hanno alcune sostanze di agire sulla reazione chimica della combustione, bloccandone il meccanismo e impedendo al fuoco di autoalimentarsi. Agenti estinguenti Le principali sostanze usate per lo spegnimento di un incendio sono: Acqua a getto pieno e nebulizzata: agisce per azione meccanica, soffocamento e per sottrazione di calore. Polveri chimiche: agiscono per soffocamento. Anidride carbonica: agisce per sottrazione di calore e soffocamento. Prodotti alogenati: agiscono per sottrazione di calore e catalisi negativa. Liquidi schiumogeni: agiscono per soffocamento. Agenti estinguenti alternativi agli idrocarburi alogenati. Separazione Soffocamento Diluizione Disgregazione Raffreddamento Acqua X X X X Schiuma X X CO2 (anidride carbonica) X X Polvere X X Inibizione chimica Mod. 21.04.01.Manuale_Sicurezza_81Base rev.3.2 del 16.04.2014 Pagina 35 di 47 35 Sostanza estinguente Idrocarburi alogenati X Sabbia X Raggio e durata di azione sono diversi per i diversi tipi di estintore; la tabella seguente e' solo orientativa, e si riferisce agli estintori portatili, in genere da 6 Kg. Per Tipo di Estintore Raggio di azione (m) Tempo di azione (sec) SCHIUMA (per liq. non miscibili) 6-8 10 - 20 " SCHIUMA(pressione di CO2-N2) 10 - 15 20 - 50 " ACQUA (soli incendi di classe A) – POLVERE 5-6 15 " CO2 (anidride carbonica) 3-4 8 - 15 " ALOGENI 4-7 una collocazione ottimale si suggerisce una distanza media di 30 10 - 15 " metri tra un estintore e l'altro, in modo che siano raggiungibili con un percorso massimo di 15 metri, poggiati a terra o fissati alla parete, in modo da non ostacolare le vie di esodo, con la maniglia ad una altezza massima di un metro, in posizione ben evidente e segnalati quando non siano facilmente visibili da ogni punto della zona servita. Una delle loro posizioni ideali e' vicino alle scale o agli ascensori; vanno inoltre collocati in vicinanza di rischi speciali (quadri elettrici, cucine, impianti di produzione di calore, depositi di combustibili). Gli estintori non devono essere collocati in fondo ai corridoi chiusi, per evitare il rischio che chi li prende resti intrappolato. Secondo il D.M. 10/3/1998 è possibile classificare il livello di rischio di incendio dell’intero luogo di lavoro o di ogni parte di esso: tale livello può essere basso, medio o elevato. L’azione contro gli incendi: Prevenzione L’azione preventiva può essere attuata in tre differenti momenti: 36 Mod. 21.04.01.Manuale_Sicurezza_81Base rev.3.2 del 16.04.2014 Pagina 36 di 47 Classificazione del livello di rischio d’incendio Nella fase di progettazione. Nella fase di esercizio dell’attività. Nella fase di formazione del personale e di informazione degli utenti. Una valida progettazione, in termini di prevenzione incendi, può riguardare aspetti strutturali, impiantistici, tecnologici. L’azione contro gli incendi: Protezione Esistono due tipi di protezione: Attiva: quando è necessario l’intervento da parte dell’operatore o di un dispositivo automatico (utilizzo di estintori manuali, dranti e naspi, attivazione di impianti di rilevazione e/o spegnimento automatico). Passiva: quando non interviene alcun operatore o dispositivo automatico (distanze di sicurezza, porte tagliafuoco, resistenza al fuoco delle strutture, reazione al fuoco dei materiali, vie di fuga, segnaletica di sicurezza). Estintori Gli estintori sono apparecchi da utilizzare per un pronto intervento su piccoli incendi. Contengono un agente estinguente che deve essere proiettato sul focolaio e diretto alla base delle fiamme, non erogare controvento né contro le persone. La fuoriuscita dell'agente estinguente avviene mediante una pressione interna che può essere fornita da una compressione preliminare o dalla liberazione di un gas ausiliario contenuto in una specifica bombolina interna o esterna all'apparecchio. Gli estintori portatili d'incendio generalmente usati nelle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco nonché in Commercio, sono quelli omologati secondo le norme del D.M. 20/12/1982. La scelta degli estintori è determinata in funzione della classe di incendio e del livello di rischio del luogo di lavoro La verifica di funzionalità periodica di qualsiasi estintore deve effettuarsi ogni sei mesi. Un cartellino recante le date delle verifiche e delle eventuali revisioni, nonché le generalità di chi le ha eseguite, deve sempre seguire l'apparecchio. La carica dell'estintore è controllabile dal manometro (indicatore di pressione) che deve presentare la lancetta entro il settore verde ed è posizionato sul gruppo valvolare; è presente su tutti gli estintori a pressione permanente con esclusione di quelli ad anidride carbonica. Una spina di sicurezza metallica sigillata con piombino, o analogo congegno, impedisce funzionamenti accidentali e assicura l'integrità dell'apparecchio. Il gruppo valvolare presenta una valvolina di sicurezza che ha lo scopo di controllare l'eventuale sovrapressione e di Metodo di intervento con gli estintori Dirigere il getto sempre con il vento alle spalle e iniziando dal basso. La nube di polvere deve raggiungere una estensione ottimale sul fronte delle fiamme. Iniziare l'operazione di spegnimento sempre dal davanti e dal basso, respingendo gradualmente il fronte delle fiamme. Per lo spegnimento, usare soltanto il necessario, tenendo una riserva per la possibile eventuale ripresa della fiamma. 37 Mod. 21.04.01.Manuale_Sicurezza_81Base rev.3.2 del 16.04.2014 Pagina 37 di 47 prevenire lo scoppio. Distribuire la nube di polvere a ventaglio, con il vento alle spalle, respingendo il fronte delle fiamme dal focolaio. Portare sempre l'attacco con idonei estintori e più persone, agendo contemporaneamente. Provvedere subito alla revisione e ricarica dell'estintore usato tramite Ditta Specializzata. Dopo l'utilizzazione in locali chiusi aerare. Estintori a polvere Le polveri vengono pressurizzate mediante gas compresso che può essere Azoto oppure CO2 contenuto in particolari bomboline. Indicazioni: Per quasi tutti i tipi di incendio. Non attacca i metalli con cui viene a contatto, né produce gas nocivi. Controindicazioni per l’impiego: Su acidi. Se ne sconsiglia inoltre l’uso su macchinari e strumenti elettronici che rimarrebbero danneggiati dalla introduzione di finissimi granelli di polvere difficilmente asportabili. Estintori ad anidride carbonica (CO2) Al momento dell'azionamento del gruppo valvolare esce anidride carbonica ad una pressione di circa 50/60 bar (a 20° C) e una temperatura di -79° C sotto forma di "neve carbonica o ghiaccio secco". Il gas circonda i corpi infiammati, abbassa la concentrazione di ossigeno e spegne per soffocamento. La distanza utile del getto dell'anidride carbonica è molto limitata (2 o 3 mt.). Il serbatoio (bombola) dell'estintore ad anidride carbonica deve essere collaudato ogni 5 anni da parte di personale specializzato. Indicazioni: Per quasi tutti i tipi di incendio. Apparecchiature in tensione. Apparecchiature delicate e documenti (evapora e non lascia traccia). Controindicazioni per l’impiego: Incendi coinvolgenti metalli leggeri (Li, Na, K, Mg, Zn). All’aperto (ventilazione). Apparecchiature contenenti l’ossigeno per la combustione (nitrati, perossidi, ecc.). Apparecchiature sensibili alle brusche variazioni di temperatura. congelamento. Coperta antifiamma La sua azione si espleta con il soffocamento della fiamma in quanto il tessuto ignifugo impedisce il contatto dell'ossigeno nell'aria con il combustibile. 38 Mod. 21.04.01.Manuale_Sicurezza_81Base rev.3.2 del 16.04.2014 Pagina 38 di 47 Attenzione: rimanendo investiti da un getto di anidride carbonica, si possono riportare danni fisici da Impianti fissi di spegnimento e rivelazione incendi Le attività soggette alle normative antincendio, a seconda della loro grandezza e dei locali a rischio specifico, sono generalmente dotate di alcuni dei seguenti impianti fissi: 1. Idranti antincendio. 2. Impianti automatici di estinzione a pioggia. 3. Sistemi di rivelazione d'incendio. 4. Evacuatore di fumo e di calore. 5. Illuminazione di emergenza. Idranti antincendio Sono la parte terminale di una rete idrica realizzata con tubazioni metalliche. L'attacco, la manichetta e la lancia sono racchiusi da una cassetta metallica provvista di sportello con vetro frangibile. Gli idranti devono essere verificati periodicamente (almeno ogni sei mesi) controllando lo stato della manichetta, della lancia e il valore della pressione dell’acqua. Gli idranti devono essere dislocati in punti facilmente visibili e distribuiti in modo da raggiungere la zona di pertinenza. L’attacco della manichetta all’idrante è del tipo UNI 70 e UNI 45. Le manichette sono costituite in genere da fibre tessili sintetiche (nylon, fibra poliestere) e di lunghezza di circa 20 metri. Le lance, meglio se costituite da materiale non conducente elettricamente, hanno in genere la possibilità di erogare un getto pieno, frazionato, nebulizzato. I naspi Sono attrezzature costituite da una bobina mobile su cui è avvolta una tubazione semirigida collegata all’idrante e alla lancia alle due estremità. Il vantaggio del naspo è quello di poterlo srotolare con facilità ed aprire il getto d’acqua prima di aver srotolato completamente la manichetta. Rete idrica La rete idrica deve essere provvista di un numero sufficiente di valvole di intercettazione, dotata di una sufficiente riserva d’acqua e provvista sempre di una pressione idrica sufficiente (capace di garantire la portata minima, l/min, richiesta dalla normativa antincendio). Impianti automatici di estinzione a pioggia (Sprinkler) Funzione e scopo di un impianto Sprinkler è di rilevare un incendio quando ancora è nella sua fase iniziale e di estinguerlo o quantomeno contenerne lo sviluppo, lasciando la possibilità di intervenire con mezzi manuali. Impianto di rivelazione incendi allo scopo di evidenziarne l’inizio e dare subito l’allarme. E' costituito da un certo numero di «nasi» (rivelatori di incendio) di vario tipo collegati ad una centralina di controllo e segnalazione (ottica ed acustica) in genere situata in un locale con presenza fissa di persone. Evacuatori di fumo e di calore Si tratta di dispositivi (in genere sono costituiti da un fusibile e da una serie di contrappesi collegati all’infisso o serramento) che in caso di diffusione di fumo e/o calore nel locale consentono 39 Mod. 21.04.01.Manuale_Sicurezza_81Base rev.3.2 del 16.04.2014 Pagina 39 di 47 L'impianto di rivelazione incendi serve alla sorveglianza di ambienti a rischio di incendio l’apertura di finestre poste in sommità. Illuminazione di emergenza L'illuminazione di sicurezza indipendente, che entra è in un impianto funzione alimentato da automaticamente al sorgente cessare dell'illuminazione normale e deve essere tale da consentire al personale ed al pubblico di raggiungere le uscite che immettono all'aperto o in "zona sicura". L’impianto è costituito da una serie di lampade che garantiscono una sufficiente illuminazione (almeno 5 lux) delle vie di fuga e dei locali a rischio o particolarmente difficili da evacuare (ad esempio le aule). L’autonomia di dette lampade può variare da 1 a 3 ore a seconda dell’importanza del luogo che devono illuminare in caso di emergenza. Resistenza al fuoco delle strutture Per limitare i danni provocati dall’incendio è di fondamentale importanza interporre, tra i vari ambienti di un edificio, elementi costruttivi sia verticali che orizzontali (solai e muri) resistenti al fuoco, in modo da creare una barriera stabile al passaggio del calore, delle fiamme e del fumo. In questa maniera si ottengono spazi che, ai fini antincendio, sono completamente isolati l’uno dall’altro. Le caratteristiche ed i requisiti antincendio vengono espressi per ogni elemento costruttivo (strutturale e non) attraverso tre parametri: La stabilità (R): attitudine di un elemento da costruzione a conservare la resistenza meccanica sotto l’azione del fuoco. La tenuta (E): attitudine di un elemento da costruzione a non lasciar passare né produrre – se sottoposto all’azione del fuoco su un lato - fiamme, vapori o gas caldi sul lato non esposto. L’isolamento termico (I): attitudine di un elemento da costruzione a ridurre, entro un dato limite, la trasmissione del calore. Esistono sette classi di resistenza al fuoco: REI 15, REI 30, REI 45, REI 60, REI 90, REI 120, REI 180. Porte tagliafuoco La funzione di una porta tagliafuoco è quella di impedire il passaggio del fuoco, dei fumi e del calore da un ambiente ad un altro per un periodo di tempo più o meno lungo, secondo le caratteristiche costruttive dell'infisso e dei materiali impiegati. Tutte le porte devono essere provviste di targhetta di omologazione o certificato di collaudo delle prove sostenute nei laboratori specializzati. Vie di fuga Gli effetti dell’incendio sull’uomo possono essere limitati in presenza di un sistema di vie di fuga (scale e corridoi) Uscite di emergenza Sono uscite ubicate in varie zone dell'attività, con porte munite di congegno antipanico per apertura verso l'esterno e con ben visibile la scritta "Uscita di emergenza". Le porte di tali uscite sono dotate di chiusura automatica e debbono essere costantemente tenute sgombre da ogni materiale. Esse 40 Mod. 21.04.01.Manuale_Sicurezza_81Base rev.3.2 del 16.04.2014 Pagina 40 di 47 adeguato e valido. immettono in un luogo protetto dall’incendio o da altre situazioni di emergenza. Sono progettate in numero e dimensioni tali da consentire lo sfollamento o l’evacuazione rapida ed ordinata delle persone presenti nei locali. Le uscite di emergenza non possono essere chiuse a chiave, non possono essere scorrevoli, a saracinesca e rullo, girevoli ad asse verticale e se poste su pareti con un REI definito devono possedere le stesse caratteristiche di resistenza all’incendio. Scala di emergenza Per rendere utilizzabili le scale anche in caso d’incendio occorre che le stesse possiedano alcuni requisiti. Innanzitutto devono restare libere dal fumo e mantenere al loro interno una temperatura sopportabile. La gestione dell’emergenza In tutti i luoghi di lavoro dove ricorra l'obbligo di cui all'art. 5 del DM 10/3/98, deve essere predisposto e tenuto aggiornato un Piano di emergenza, che deve contenere nei dettagli le: Azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio. Procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti. Disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili dei fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo. Specifiche misure per assistere le persone disabili. Il Piano di Emergenza deve identificare un adeguato numero di persone incaricate di sovrintendere e controllare l'attuazione delle procedure previste. Cosa fare in caso di emergenza Pur avendo adottato ogni regola di prevenzione e forma di cautela può accadere che si manifesti un incendio o una situazione di emergenza per cause indipendenti dalla nostra volontà. In questo caso è essenziale poter uscire rapidamente e facilmente dai luoghi di lavoro attraverso le porte e le uscite di emergenza. Per questo motivo bisogna controllare periodicamente e fare in modo che le stesse uscite non siano chiuse a chiave o bloccate e non siano ostruite con attrezzature, mobili, tavoli o altri arredi. Qualunque sia il tipo di emergenza in atto, è opportuno seguire poche ma basilari norme di comportamento per non nuocere a se stessi e agli altri. Non lasciarsi prendere dal panico. finestre. Aiutare i colleghi e le persone in difficoltà. Avvisare della eventuale presenza di persone in stato di pericolo. Abbandonare l’edificio ordinatamente con calma, seguendo l’apposita segnaletica indicante le vie di uscita. Non creare 41 Mod. 21.04.01.Manuale_Sicurezza_81Base rev.3.2 del 16.04.2014 Pagina 41 di 47 Chiudere, non a chiave, tutte le porte e allarmismo o confusione, non spingere, non gridare, non correre. Utilizzare unicamente le scale, è assolutamente vietato usare ascensori e montacarichi. Non perdere inutilmente tempo a cercare oggetti personali. Non tornare indietro per nessun motivo, fin quando non è finita l’emergenza. In caso di emergenza incendio Se l’incendio è di modeste dimensioni e ci si sente in grado di farlo, provare a soffocarlo con un estintore. Avvisare immediatamente il Responsabile e/o il personale presente. Non affrontare, ove possibile, mai da soli un’emergenza. Non lasciare mai il fuoco tra voi e la via di fuga. Non mettere mai a rischio in alcun modo la vostra incolumità. Se l’incendio non è domabile avvisare immediatamente i Vigili del Fuoco (115). In caso di fumo e fiamme camminare carponi con il viso rivolto verso il pavimento e utilizzare un fazzoletto alla bocca come filtro. Se i corridoi e le scale sono impraticabili rimanere nella stanza, in vicinanza della finestra o di un balcone per segnalare la propria od altrui presenza. In caso di emergenza per fuga di gas Avvisare il Responsabile e/o il personale presente. Spegnere le fiamme libere. Chiudere il contatore del gas per interrompere l’erogazione. Aprire le finestre per arieggiare i locali. Se non si e’ in grado di interrompere il flusso di gas avvisare l’azienda del gas e i Vigili del Fuoco. Abbandonare l’edificio ordinatamente. Togliere la energia elettrica alla zona interessata tramite il quadro elettrico principale. In caso di emergenza per terremoto Evitare di precipitarsi fuori. Allontanarsi da finestre, vetri, lampadari, scaffalature, facendo la dovuta attenzione a eventuali cadute di oggetti. Rifugiarsi, se possibile, sotto un tavolo, scegliendo quello che appare più robusto e cercare di addossarsi alle pareti perimetrali. Ci si può rifugiare anche in un sottoscala o un vano di una porta che si apre in un muro maestro. Uscire e muoversi con pavimento, le scale i pianerottoli prima di passarci sopra. Nel discendere le scale passare a ridosso dei muri. 42 Mod. 21.04.01.Manuale_Sicurezza_81Base rev.3.2 del 16.04.2014 Pagina 42 di 47 prudenza saggiando il Le indicazioni di Primo Soccorso Nei luoghi di lavoro deve essere garantita l’effettuazione di un primo intervento di contenimento di situazioni pericolose o di sgombero di persone esposte a situazioni di pericolo derivanti dall’effettuazione dell’attività lavorativa. Per far fronte ad eventuali emergenze è necessario che siano designati i lavoratori che si incarichino di adottare le prime necessarie ed indilazionabili misure di emergenza (es.: richiedere soccorso, avvisare l’ente erogatore di servizio, intervento con estintori su principi d’incendio, sgombero delle zona interessata, prime ricerche di travolti, ecc..). Tali lavoratori devono essere adeguatamente formati, devono utilizzare DPI idonei o adottare le misure di cautela opportune, devono altresì disporre di almeno un minimo di attrezzatura che possa garantire un primo efficace intervento (es.: estintori, attrezzature o macchine di cantiere ecc...). Nel caso di effettuazione di lavori in luoghi (fabbriche, depositi, ecc...) che presentino rischi specifici (incendi, esplosioni, sostanze pericolose, ecc..) vanno presi con la direzione dell’attività preventivi accordi per garantire che i lavori possano svolgersi in condizioni di totale sicurezza ambientale. L’emergenza sanitaria Nei luoghi di lavoro deve essere disponibile una cassetta di pronto soccorso contenente i presidi sanitari ed i medicinali indispensabili per poter prestare le prime urgenti cure ad un ferito o ad un lavoratore colpito da malore in attesa dell’arrivo dell’ambulanza o dell’elisoccorso (118) i cui recapiti telefonici devono essere esposti. La cassetta di pronto soccorso, contenente sapone, disinfettanti, antidolorifici antibiotici-sulfamidici, cerotti, bende, garze, laccio emostatico, siringhe ecc..., va depositata in luogo conosciuto ed accessibile a tutti, va segnalata con apposito cartello ed è bene controllare periodicamente che il materiale contenuto non sia scaduto. Situazioni di emergenza: Primo intervento di rianimazione Valutare se il soggetto è cosciente o non cosciente: Se è cosciente: sarà in grado di reagire agli stimoli esterni, di rispondere alle nostre domande e di indicare la zona dove sente dolore; valutare innanzitutto i due fondamentali parametri vitali: la respirazione e l’attività cardiaca. Se il soggetto respira: Il colorito del soggetto è normale. La gabbia toracica si muove più o 43 Mod. 21.04.01.Manuale_Sicurezza_81Base rev.3.2 del 16.04.2014 Pagina 43 di 47 Se non è cosciente: si dovranno meno aritmicamente (15-18 escursioni respiratorie al minuto). La prova dello specchietto è positiva (Tale prova si esegue mettendo uno specchio o un paio di occhiali o un pezzo di vetro sotto le narici dell’infortunato, o davanti alla bocca; se questo si appanna: vuol dire che c’è attività respiratoria). Se il soggetto non respira: Il colorito del soggetto è cianotico. La gabbia toracica è immobile. La prova dello specchietto è negativa. Presenza di attività cardiaca Per valutare la presenza di attività cardiaca, si dovrà palpare il polso a livello della arteria radiale (al polso, dalla parte del pollice e del palmo della mano, poggiando i polpastrelli dell’indice, medio ed anulare), o giugulare (faccia laterale del collo), o femorale, (regione inguinale) od, infine, poggiando direttamente l’orecchio sulla parte sinistra del torace del soggetto, in corrispondenza del cuore. Cosa bisogna fare nel caso c’è attività cardiaca Se il soggetto non respira si dovrà, il più velocemente possibile, provvedere a: Rimuovere eventuali corpi estranei presenti in bocca. Chiudere le narici dell’infortunato. Inclinare il capo del soggetto all’indietro. Effettuare la respirazione bocca a bocca insufflando aria nella bocca del soggetto con un ritmo di circa 15 atti al minuto, finché la respirazione non riprende. Cosa bisogna fare nel caso NON c’è attività cardiaca Si dovrà provvedere al massaggio cardiaco esterno: Posizionare l'infortunato supino su di un piano rigido. Poggiare il palmo delle proprie mani una sull'altra sulla metà inferiore dello sterno, tenendo i gomiti ben estesi. Esercitare una pressione in senso verticale, tale da far abbassare lo sterno di circa 2-4 cm, e rilasciare poi rapidamente. Ripetere la manovra ogni secondo (60 al minuto) e associarla alla respirazione artificiale prima descritta. Se il soccorritore è uno solo: Effettuare 50 - 70 pressioni al minuto, seguite da due respirazioni bocca a bocca. Se i soccorritori sono due: soccorritore attua il massaggio cardiaco (70 compressioni in un minuto senza pause) e l'altro attua la respirazione bocca a bocca dopo ogni 5 compressioni. Controllare il battito cardiaco dopo il primo minuto e dopo ogni tre minuti. Continuare il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca fino a che il battito cardiaco non torna normale ed il viso riprende colore. Non perdere tempo: ricordarsi che dal momento in cui il cuore si ferma ci sono 3-4 minuti di tempo prima che intervenga la morte. 44 Mod. 21.04.01.Manuale_Sicurezza_81Base rev.3.2 del 16.04.2014 Pagina 44 di 47 Un Cartelli segnaletici per la sicurezza e le emergenze La segnaletica di sicurezza impiegata nel mondo del lavoro comprende tutti quei pittogrammi informativi per la protezione e la salvaguardia delle persone. La segnaletica riveste dunque un’importanza fondamentale nell’avvertire della presenza di potenziali rischi, nel vietare comportamenti che potrebbero originare situazioni pericolose, nel prescrivere azioni utili al fine della sicurezza e della prevenzione e nel fornire indicazioni per gli interventi di primo soccorso. Il datore di lavoro è tenuto ad identificare i pericoli, valutarne i rischi e mobilitarsi al fine di minimizzare gli stessi, anche utilizzando una adeguata segnaletica di sicurezza che deve essere ben visibile, controllata di frequente e, se necessario, sostituita con altra nuova. Riconoscere la segnaletica I pittogrammi illustrati sono stati selezionati tra gli innumerevoli in uso sulla base della loro maggiore frequenza d’impiego e codificati dal D.Lgs n. 81/08. Non si esclude tuttavia che in settori merceologici ed industriali specifici possano essere utilizzate ulteriori e diverse simbologie. I colori Mod. 21.04.01.Manuale_Sicurezza_81Base rev.3.2 del 16.04.2014 Pagina 45 di 47 45 Comunicare con i gesti Un segnale gestuale è una forma di comunicazione che usa braccia e mani per impartire istruzioni a distanza. Tutte le comunicazioni tramite segnali gestuali risultano efficaci se il segnalatore - ovvero colui che emette il segnale - e l’operatore - cioè chi riceve le istruzioni conoscono perfettamente il significato operativo di ogni singolo comando. Il D.Lgs n. 81/08 ha codificato alcuni segnali gestuali di uso comune in una serie di istruzioni ben precise. Questi segnali possono essere impiegati in ambito edile, industriale, agricolo e nei contesti più diversi perché rappresentano istruzioni di tipo generale (avanza, ferma, alza, abbassa, pericolo, etc.). Prescrizioni per i segnali gestuali Tutti i segnali per essere efficaci e comprensibili devono essere precisi, semplici, intuitivi e soprattutto nettamente distinguibili da un altro segnale gestuale. Quando viene richiesto l’impiego contemporaneo di entrambe le braccia, i movimenti devono avvenire in modo simmetrico e rappresentare sempre una sola istruzione. Il segnalatore è responsabile di guidare in continuo le azione dell’operatore e deve essere in condizioni di seguire con lo sguardo la totalità delle manovre, senza però essere esposto a potenziali rischi ad esse legati, inoltre deve sempre essere individuabile agevolmente dall’operatore. A tal fine deve indossare o impugnare uno o più elementi di riconoscimento adatti, come ad esempio gilet ad alta visibilità, casco, bracciali, palette. Mod. 21.04.01.Manuale_Sicurezza_81Base rev.3.2 del 16.04.2014 Pagina 46 di 47 46 (*) comandi gestuali codificati nel D.Lgs 81/08. Sommario Il Decreto Legislativo 81/08 (La normativa previgente - Campo di applicazione del D.Lgs. n. 81/08 - Le figure della prevenzione - Ruoli delle figure della prevenzione L’assicurazione INAIL) L’Organizzazione della sicurezza (Servizio di prevenzione e protezione dei rischi (SPP) - Informazione, formazione ed addestramento – La valutazione dei rischi – Misure generali di tutela - I rischi negli ambienti di lavoro - Sorveglianza sanitaria - Accertamenti sanitari periodici per l’idoneità al lavoro - Accertamenti sanitari da tossicodipendenza) I Dispositivi di Protezione Individuali (Gli obblighi del lavoratore - La marcatura Videoterminali (VDT) (Gli effetti sulla salute - Caratteristiche del posto di lavoro - La CE) posizione) Attrezzature di lavoro e le macchine ( Utilizzo attrezzature - La manutenzione - Il registro delle manutenzioni) Movimentazione manuale dei carichi (Sforzo fisico richiesto - Esigenze connesse all'attività - Fattori individuali di rischio - Caratteristiche del carico - Sollevamento e trasporti materiali) Rischio elettrico (Effetti della corrente elettrica sul corpo umano) Rischio chimico (Etichette - Schede di Sicurezza) Rischio biologico Rischio stress lavoro correlato Rumore (L’esposizione al rumore - I valori limite di esposizione e i valori di azione) Vibrazioni Radiazioni ionizzanti Radiazioni non ionizzanti Amianto Atmosfere esplosive Gas tossici Spazi confinati Ambiente di lavoro (Concessione edilizia - Denuncia di inizio attività (D.I.A.) - Certificato di agibilità - Notifica di nuovo insediamento o modifiche sostanziali - Autorizzazione sanitaria - Requisiti degli ambienti di lavoro - Larghezza e numero delle porte dei locali dove si svolgono lavorazioni) La Sicurezza nel cantiere edile (Il Committente - Il Responsabile dei lavori - Il Coordinatore di progettazione - Il Coordinatore di esecuzione - Il Datore di lavoro dell’impresa esecutrice - I Lavoratori autonomi) La Pianificazione della sicurezza nel cantiere edile (Il Piano di Sicurezza e Coordinamento - Il Piano Operativo di Sicurezza - Il Fascicolo tecnico) L’Organizzazione del cantiere (Servizi generali - Recinzione e cartelli - Locali di servizio - Servizi igienici/ acqua - Locale di riposo/ refettorio - Bevande alcoliche – Spogliatoio – Baracca/ufficio) La Viabilità e la pulizia del cantiere L’Incendio e la prevenzione incendi (Principi sulla combustione e l’incendio - La Gestione dell’emergenza (Cosa fare in caso di emergenza - In caso di emergenza incendio - In caso di emergenza per fuga di gas - In caso di emergenza per terremoto) Le Indicazioni di primo soccorso (L’emergenza sanitaria - Situazioni di emergenza: Primo intervento di rianimazione - Presenza di attività cardiaca - Cosa bisogna fare nel caso c’è attività cardiaca - Cosa bisogna fare nel caso NON c’è attività cardiaca) I Cartelli segnaletici per la sicurezza e le emergenze (Riconoscere la segnaletica - I colori) Comunicare con i gesti (Prescrizioni per i segnali gestuali) Orientamento group Via Umberto I n. 46 – 98057 Milazzo (Me) Tel. 090 9392041 – Fax 090 932634 Sito internet: www.orientamento-group.com E-mail: [email protected] 47 Mod. 21.04.01.Manuale_Sicurezza_81Base rev.3.2 del 16.04.2014 Pagina 47 di 47 Triangolo del fuoco di Kinsley - Propagazione di un incendio - Tipi di innesco - Classi di fuochi - Effetti della combustione - Prodotti della combustione - Rischi per la persona e l’ambiente Effetti sul corpo umano - L’estinzione di un incendio -Agenti estinguenti - Classificazione del livello di rischio d’incendio - L’azione contro gli incendi: Prevenzione - L’azione contro gli incendi: Protezione – Estintori - Metodo di intervento con gli estintori - Estintori a polvere Estintori ad anidride carbonica (CO2) - Coperta antincendio - Impianti fissi di spegnimento e rivelazione incendi - Idranti antincendio - I naspi - Rete idrica - Impianti automatici di estinzione a pioggia (Sprinkler) - Impianto di rivelazione incendi - Evacuatori di fumo e di calore - Illuminazione di emergenza - Resistenza al fuoco delle strutture - Porte tagliafuoco Vie di fuga - Uscite di emergenza - Scala di emergenza)