CONFSAL – Vigili del Fuoco
Federazione Nazionale Autonoma Vigili del Fuoco
Segreteria Provinciale di Piacenza
Piacenza, 03 Maggio 2010
Al
Sig. Comandante dei Vigili del Fuoco
di Piacenza
Dott. Ing. Giuseppe De Rossi
Al
Funzionario Responsabile Addestramento
IAE Giuseppe Canepari
p. c.
Alla Segreteria Nazionale CONFSAL
Vigili del Fuoco
Dott. Franco Giancarlo
p. c.
Alla Segreteria Regionale CONFSAL
Vigili del Fuoco - Emilia Romagna
CQE Stefano Modica
Egregio Sig. Comandante,
la scrivente O.S. maggiormente rappresentativa, considerato che con Disposizione
interna n. 147 del 23/04/2010 è stato istituito il Libretto Individuale d’Addestramento Vigili
Volontari e che con Disposizione interna n. 148 del 23/04/2010 è stato predisposto l’avvio
dell’Addestramento degli stessi, chiede alla S.V. di voler considerare alcuni aspetti, a
parere della scrivente, di particolare importanza riguardo l’addestramento dei Volontari.
L’ art. 10 comma 3 del D.P.R. 76/2004 cita testualmente: “Ai fini di cui agli articoli
70, terzo comma, 71 e 74 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni, i
periodi di frequenza ai corsi di cui ai commi 1 e 2 sono considerati richiami in servizio
temporaneo”, mentre l’ art. 9 comma 4 prevede che solo il periodo di frequenza al corso
iniziale di formazione teorico-pratico non è da considerarsi come richiami in servizio
temporaneo.
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Ai sensi di tale comma non si ritiene possibile che i Vigili Volontari possano autocoordinarsi in gruppi costituiti da otto a dieci persone per effettuare un’ora di attività in
palestra, in quanto gli stessi devono appunto essere richiamati in servizio temporaneo al fine
di poter effettuare le esercitazioni, anche in considerazione della possibilità che, durante tale
attività si possano verificare degli infortuni.
Inoltre l’art. 10, comma 1, del D.P.R. 76/2004 prevede l’obbligo del personale
volontario di sottoporsi all’addestramento periodico , frazionabile al massimo in due periodi
e non cinque periodi di un’ora, mentre non prevede alcuna verifica sistematica con
superamento di percorso ginnico.
L’ idoneità psicofisica, ai sensi dell’ art. 6 comma 1 lettera C del DPR 76/2004 deve
essere accertata secondo i criteri stabiliti dalla tabella I allegata al citato regolamento e
quindi tramite visita medica periodica nelle strutture convenzionate o nelle AUSL.
Secondo questa Organizzazione Sindacale l’addestramento deve intendersi come
monitoraggio ed implementazione delle abilità tecniche dei Vigili Volontari che potrebbe
essere svolto, preferibilmente durante il richiamo anche in valutazione del costo aggiuntivo
per l’Amministrazione, insieme al personale permanente anche al fine di accrescere lo
spirito di gruppo e di appartenenza al Corpo.
Con il consueto spirito di collaborazione e consapevoli dell’attenzione sempre
dimostrata dalla S.V. alle problematiche del personale, si porgono cordiali saluti.
IL SEGRETARIO PROVINCIALE
(Pietro RAGONA)
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