CONFSAL – Vigili del Fuoco Federazione Nazionale Autonoma Vigili del Fuoco Segreteria Provinciale di Piacenza Piacenza, 03 Maggio 2010 Al Sig. Comandante dei Vigili del Fuoco di Piacenza Dott. Ing. Giuseppe De Rossi Al Funzionario Responsabile Addestramento IAE Giuseppe Canepari p. c. Alla Segreteria Nazionale CONFSAL Vigili del Fuoco Dott. Franco Giancarlo p. c. Alla Segreteria Regionale CONFSAL Vigili del Fuoco - Emilia Romagna CQE Stefano Modica Egregio Sig. Comandante, la scrivente O.S. maggiormente rappresentativa, considerato che con Disposizione interna n. 147 del 23/04/2010 è stato istituito il Libretto Individuale d’Addestramento Vigili Volontari e che con Disposizione interna n. 148 del 23/04/2010 è stato predisposto l’avvio dell’Addestramento degli stessi, chiede alla S.V. di voler considerare alcuni aspetti, a parere della scrivente, di particolare importanza riguardo l’addestramento dei Volontari. L’ art. 10 comma 3 del D.P.R. 76/2004 cita testualmente: “Ai fini di cui agli articoli 70, terzo comma, 71 e 74 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni, i periodi di frequenza ai corsi di cui ai commi 1 e 2 sono considerati richiami in servizio temporaneo”, mentre l’ art. 9 comma 4 prevede che solo il periodo di frequenza al corso iniziale di formazione teorico-pratico non è da considerarsi come richiami in servizio temporaneo. 1 e-mail : [email protected] - Web : www.confsalvigilidelfuoco.it Ai sensi di tale comma non si ritiene possibile che i Vigili Volontari possano autocoordinarsi in gruppi costituiti da otto a dieci persone per effettuare un’ora di attività in palestra, in quanto gli stessi devono appunto essere richiamati in servizio temporaneo al fine di poter effettuare le esercitazioni, anche in considerazione della possibilità che, durante tale attività si possano verificare degli infortuni. Inoltre l’art. 10, comma 1, del D.P.R. 76/2004 prevede l’obbligo del personale volontario di sottoporsi all’addestramento periodico , frazionabile al massimo in due periodi e non cinque periodi di un’ora, mentre non prevede alcuna verifica sistematica con superamento di percorso ginnico. L’ idoneità psicofisica, ai sensi dell’ art. 6 comma 1 lettera C del DPR 76/2004 deve essere accertata secondo i criteri stabiliti dalla tabella I allegata al citato regolamento e quindi tramite visita medica periodica nelle strutture convenzionate o nelle AUSL. Secondo questa Organizzazione Sindacale l’addestramento deve intendersi come monitoraggio ed implementazione delle abilità tecniche dei Vigili Volontari che potrebbe essere svolto, preferibilmente durante il richiamo anche in valutazione del costo aggiuntivo per l’Amministrazione, insieme al personale permanente anche al fine di accrescere lo spirito di gruppo e di appartenenza al Corpo. Con il consueto spirito di collaborazione e consapevoli dell’attenzione sempre dimostrata dalla S.V. alle problematiche del personale, si porgono cordiali saluti. IL SEGRETARIO PROVINCIALE (Pietro RAGONA) 2 e-mail : [email protected] - Web : www.confsalvigilidelfuoco.it