SOMMARIO NORMATIVE DI INTERESSE GENERALE 3 REGISTRO IMPRESE – CCIAA FIRMA DIGITALE – CCIAA E COMUNI PEC (POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA) SIAE SCF OFFERTA DI CONNESSIONI INTERNET E WI-FI AL PUBBLICO RAI – UTENZE SPECIALI RADIO E TV PRIVACY LEGGE ANTI FUMO PUBBLICITÀ DEI PREZZI IMPOSTA DI PUBBLICITÀ BILANCE ED ALTRI STRUMENTI DI MISURA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE MEPA - MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA VERSO LA P.A. CONSERVAZIONE DOCUMENTI PAGAMENTI TRAMITE POS PER IMPRESE E PROFESSIONISTI SICUREZZA SUL LAVORO GIOCHI – TABACCHI ALBERGHI E STRUTTURE RICETTIVE SETTORE ALIMENTARE – TABELLA DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI PUBBLICI ESERCIZI – TABELLA DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI CONTROLLI SANITARI: LA “TASSA” PER LE IMPRESE DEL SETTORE ALIMENTARE RINTRACCIABILITÀ ALIMENTARE FORMAZIONE PER IL PERSONALE ALIMENTARISTA IGIENE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI: SISTEMA HACCP 2 15 COMUNICAZIONE PRESENZE PREZZI C.P.I. – CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI PREVENZIONE LEGIONELLOSI VERIFICA IMPIANTI MESSA A TERRA 7 8 TABELLA DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI ETICHETTATURA DEI PRODOTTI TESSILI E DI PELLETTERIA VENDITE STRAORDINARIE SUPPORTI AUDIO VIDEO – LICENZA PER LA VENDITA E/O NOLEGGIO FOTOCOPIE – COMPENSO PER REPROGRAFIA ARTICOLI PIROTECNICI (EX LIBERA VENDITA) PRECURSORI DI ESPLOSIVO SETTORE ALIMENTARE PUBBLICI ESERCIZI 14 CARTELLO INFORMATIVO LUDOPATIE CARTELLO ORARI ELENCO OPERATORI DEL GIOCO – ISCRIZIONE E RINNOVO PATENTINO PER GENERI DI MONOPOLI TABACCHERIE E RICEVITORIE LOTTO – COADIUTORI, ASSISTENTI E ASSISTENTI SPECIALI D.LGS 81/2008 SETTORE NON ALIMENTARE ETICHETTATURA PRODOTTI ALIMENTARI ETICHETTATURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI – ISCRIZIONE BANCA DATI NAZIONALE PESCE CRUDO O PRATICAMENTE CRUDO COLORANTI ALIMENTARI AMBULANTI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 16 DURC – AUTOCERTIFICAZIONE ANNUALE FIERE – MERCATI – POSTEGGI ISOLATI AMBIENTE17 11 GESTIONE RIFIUTI ED IMBALLAGGI PILE E ACCUMULATORI – OBBLIGO DI REGISTRAZIONE RAEE – PRODUTTORI ED IMPORTATORI – ISCRIZIONE REGISTRO NAZIONALE RAEE – RITIRO APPARECCHIATURE USATE: LE REGOLE BATTERIE AL PIOMBO – OBBLIGO DI DOTARSI DI SOSTANZE ASSORBENTI E NEUTRALIZZANTI PRODOTTI E CATEGORIE VARIE 19 MANGIMI – REQUISITI DI IGIENE COMMERCIO ANIMALI VIVI VENDITA PRODOTTI FITOSANITARI / AGROFARMACI MEDIATORI – POLIZZA ASSICURATIVA PROFESSIONALE ASCOMnotizie NORME DI INTERESSE GENERALE REGISTRO IMPRESE - CCIAA Le imprese commerciali, artigiane, di servizio o agricole, devono denunciare inizi, variazioni e cessazioni riguardanti l’attività, ma anche le posizioni di titolari o soci, al Registro Imprese presso la Camera di Commercio entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento. L’iscrizione alla Camera di Commercio comporta il pagamento di un diritto da corrispondere annualmente. Per omesse o tardive denunce, comunicazioni o depositi (anche di bilancio) sono previste sanzioni amministrative. FIRMA DIGITALE - CCIAA E COMUNI Tutte le imprese iscritte alla Camera di Commercio devono dotarsi del dispositivo di firma digitale (Carta Nazionale dei Servizi – CNS) per poter inviare alla Camera di Commercio stesse le comunicazioni, denunce e gli atti per via telematica. Le aziende non ancora in possesso del dispositivo per la firma digitale (CNS) potranno richiederlo presso gli uffici di Confcommercio Ascom Faenza o direttamente presso la CCIAA; per ottenere il rilascio della firma digitale è obbligatorio avere una casella PEC attiva. Ricordiamo inoltre che sempre tramite i nostri uffici è possibile richiedere certificati, visure ed inviare telematicamente denunce e bilanci. Lo stesso dispositivo di firma digitale è necessario per inviare le S.C.I.A. (Segnalazioni certificata di inizio attività) di inizio, variazione o cessazione attività agli uffici SUAP dei vari Comuni. Le SCIA sono i documenti che in moltissimi casi hanno sostituito le vecchie licenze e autorizzazioni PEC (Posta Elettronica Certificata) Tutte le imprese iscritte alla CCIAA hanno l’obbligo di dotarsi dell’indirizzo di P.E.C. e di comunicare il proprio indirizzo di PEC ufficialmente alla CCIAA competente. La casella PEC deve identificare inequivocabilmente la ditta, non è quindi possibile comunicare lo stesso indirizzo PEC per più aziende. Le imprese non in regola con tale obbligo potranno essere sanzionate dalla CCIAA stessa che comunque non evaderà eventuali pratiche per la ditta fino a quando la ditta stessa non avrà ottemperato a tale obbligo. Si ricorda di tenere monitorata periodicamente la propria casella PEC in quanto utilizzata per comunicazioni ufficiali avente valore legale da tutti gli enti pubblici (CCIAA, INPS, INAIL, COMUNI, AGENZIA ENTRATE, TRIBUNALI ecc.) Confcommercio Ascom Faenza è abilitata a rilasciare ai propri associati caselle PEC avente valore legale. SIAE Coloro che detengono nei locali (negozi e pubblici esercizi) televisori, apparecchi musicali o apparecchi meccanici sono tenuti al pagamento dei diritti S.I.A.E. La scadenza per il pagamento di radio, TV e filodiffusione rimane fissata al 28 febbraio. L’Ufficio di zona della SIAE precisa che per la procedura di rinnovo annuale, entro la scadenza, verrà inviata una comunicazione di pagamento (MAV) che potrà essere pagata direttamente in banca (previo controllo dell’applicazione della scontistica spettante ai soci Confcommercio) oppure direttamente presso gli uffici SIAE di Faenza. Si ricorda che per il pagamento dei diritti S.I.A.E. per le audizioni sonore negli esercizi commerciali, pubblici esercizi ecc., e l’utilizzo del repertorio musicale nei negozi di vendita di apparecchi radio, TV, dischi, e affini è previsto uno sconto fino al 25% per tutte le imprese associate. Tale agevolazione è subordinata al rispetto del termine di pagamento. SCF Coloro che diffondono musica d’ambiente – sia audio, che audio/video – utilizzando supporti fonografici o videoclip, attraverso qualsiasi apparecchio, quale radio, TV, lettori CD e DVD, ecc. sono tenuti al pagamento dei diritti SCF. Anche per quest’anno SCF ha affidato – per i Pubblici esercizi, gli acconciatori/estetisti e le strutture ricettive - a SIAE la gestione del pagamento del compenso per i diritti fonografici. Tale pagamento potrà essere effettuato direttamente presso gli uffici SIAE entro il 31 maggio oppure attendere l’invio della comunicazione di pagamento (MAV) e potrà essere pagata direttamente in banca (previo controllo dell’applicazione della scontistica spettante ai soci Confcommercio). Per tutte le altre attività (negozi, botteghe, studi professionali ecc.) il pagamento deve essere effettuato entro il 15 marzo tramite bollettino postale reperibile presso gli uffici dell’Associazione Solo in caso di musica dal vivo non è dovuto il diritto. Si ricorda che per il pagamento dei diritti S.C.F. è previsto uno sconto fino al 25% per tutte le imprese associate. Tale agevolazione è subordinata al rispetto del termine di pagamento. ASCOMnotizie 3 OFFERTA DI CONNESSIONI INTERNET E WI-FI AL PUBBLICO E’ possibile offrire liberamente connessioni internet e wi-fi al pubblico, se tali servizi non costituiscono l'attività commerciale prevalente dell'impresa. L'offerta di accesso alla rete internet al pubblico tramite tecnologia WIFI non richiede l'identificazione personale degli utilizzatori. RAI - UTENZE SPECIALI RADIO e TV Chiunque detiene fuori dall’ambito famigliare (pubblici esercizi, negozi, uffici, ecc.) apparecchi radio e TV deve provvedere alla richiesta dell’abbonamento speciale RAI. Entro il 31 gennaio di ogni anno il canone di abbonamento deve essere rinnovato. PRIVACY Riportiamo di seguito una estrema sintesi degli adempimenti previsti in materia di privacy ai sensi del D. Lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali. Informativa: deve essere resa in ogni situazione di raccolta di dati personali e deve contenere l’indicazione delle finalità e delle modalità del trattamento, l’ambito di comunicazione e diffusione dei dati, nonché i diritti dell’interessato contenuti in apposito articolo, ecc. ecc.. Può essere resa sia in forma verbale che scritta. Consenso: deve essere liberamente reso dall’interessato dopo aver ricevuto l’informativa, documentato per iscritto; deve essere obbligatoriamente reso in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili (*). Non è richiesto quando il trattamento riguarda alcuni casi particolari (per esempio per assolvimenti di obblighi di legge, di obblighi derivanti da contratto, ecc.). (*) Dati sensibili: i dati personali idonei a rilevare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Incaricati del trattamento: la nomina è obbligatoria e deve essere effettuata dal titolare del trattamento in forma scritta con indicazione delle mansioni dell’incaricato. Responsabile del trattamento: la nomina è facoltativa ma in caso venga effettuata deve essere documentata per iscritto ed il soggetto nominato responsabile deve rispondere a determinati requisiti. Misure minime di sicurezza: devono essere adottate per la protezione di tutti i dati trattati e rispondere a quanto stabilito dalla normativa. Videosorveglianza: chi utilizza sistemi di videosorveglianza deve obbligatoriamente attenersi ad una serie di regole stabilite dal Garante, con apposito provvedimento. LEGGE ANTI FUMO Tutti i negozi, uffici, botteghe artigiane, bar, ristoranti, alberghi e tutti i locali di intrattenimento (circoli privati, palestre, sale corse, sale gioco, cinema e teatri, ecc.) sono soggetti alla normativa “anti fumo” e hanno l’OBBLIGO DI ESPORRE IN OGNI AMBIENTE ACCESSIBILE AL PUBBLICO IL CARTELLO DI DIVIETO, CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE. Gli appositi cartelli devono recare la scritta “VIETATO FUMARE”, integrata dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili ai contravventori, dei soggetti cui spetta vigilare sull’osservanza del divieto e di quelli cui compete accertare le infrazioni; in particolare si richiama l’attenzione sul fatto che il titolare deve riportare sul cartello i nominativi dei soggetti ai quali spetta vigilare per l’osservanza del divieto. Quindi l’apposito spazio sul cartello non deve essere lasciato in bianco ma indicare il nominativo del titolare o degli eventuali delegati alla vigilanza che devono essere nominati per iscritto. Nelle strutture con più locali, oltre al modello appena descritto, da situare nei luoghi di accesso o comunque di particolare evidenza, sono adottabili cartelli con la sola scritta “VIETATO FUMARE”. PUBBLICITA' DEI PREZZI Le merci esposte per la vendita al minuto nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale, o nelle immediate adiacenze dell'esercizio, su aree pubbliche, sui banchi di vendita, debbono recare, in modo chiaro e ben visibile, l'indicazione del prezzo di vendita. Quando sono esposti insieme più esemplari di un medesimo articolo, normalmente venduto in unità, è sufficiente l'apposizione su di essi di un unico cartellino contenente l'indicazione del prezzo. Non è prevista l'esposizione del cartello con prezzo di vendita per quei prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico. Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura. Gli esercizi che vendono oggetti preziosi, per ragioni di sicurezza, hanno facoltà di esporre il cartello dei prezzi di vendita visibile all'interno. I pubblici esercizi hanno l’obbligo di esporre un listino prezzi, per i ristoranti visibile anche dall’esterno. 4 ASCOMnotizie IMPOSTA DI PUBBLICITA’ L’imposta di pubblicità si applica alle insegne, iscrizioni e altre forme pubblicitarie visive o acustiche. Per l’installazione di insegne va richiesta una apposita autorizzazione. Prima di iniziare una qualsiasi forma di pubblicità è necessario effettuare il relativo pagamento presso l’Ufficio del concessionario o del comune competente. La scadenza annuale dell’imposta sulla pubblicità, fissata di norma al 31 gennaio, viene in realtà spesso posticipata dai diversi comuni. Abitualmente viene inviato il bollettino di pagamento indicante la data di scadenza e l’importo calcolato sulle insegne denunciate gli anni precedenti. Eventuali DISMISSONI di insegne o forme pubblicitarie vanno comunque comunicate entro il 31 Gennaio affinché la comunicazione abbia effetto immediato. Comunicazioni di dismissioni effettuate dopo il 31 gennaio daranno origine alla diminuzione dell’imposta solo dall’anno successivo. Si fa presente che sono irregolari e passibili di sanzione tutti i cartelli, messaggi pubblicitari o promozionali, manifestini, treppiedi apposti lungo le strade, su siepi, aiuole, marciapiedi ecc…; è vietato inoltre distribuire pubblicità commerciale lungo le strade e lasciare volantini sugli automezzi. E’ esente dall’imposta: • la pubblicità effettuata tramite insegne di esercizio delle attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, per la superficie complessiva fino a 5 metri quadrati; • la pubblicità realizzata all’interno dei locali adibiti alla vendita di beni ed alla prestazione di servizi, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi, purché riguardino l’attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso. Pertanto la pubblicità effettuata nelle vetrine dei negozi o all’interno degli stessi ma visibile anche dall’esterno, con cartelli, vetrofanie, foto, espositori ecc. e relativa ai prodotti o marchi venduti (nomi di profumi, o di occhiali, o abiti, ecc.) non paga l’imposta sulla pubblicità se il cartello o il suo insieme non supera la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ogni vetrina. In caso contrario l’imposta è dovuta. Altri casi di esenzione: • Gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali relativi all’attività svolta, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato; • Gli avvisi riguardanti la locazione o la compravendita di immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato; • La pubblicità comunque effettuata all’interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo, qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione; • La pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita; • La pubblicità effettuata con superfici inferiori a 300 cm2. E’ inoltre esente dal pagamento dell’imposta la pubblicità riportata sugli automezzi aziendali purché contenente esclusivamente indicazione della ditta e dell’indirizzo dell’impresa o il marchio e se apposta per non più di due volte e con dimensioni massime per ogni iscrizione di mezzo metro quadrato. Da prevalente interpretazione l’esenzione riguarda sia gli automezzi per il trasporto in conto proprio che in conto terzi. BILANCE ED ALTRI STRUMENTI DI MISURA Tutti gli strumenti di misura (Bilance, contenitori, impianti di erogazione ecc…) sono soggetti a controlli periodici. Il controllo deve avvenire entro 60 giorni dalla prima utilizzazione dello strumento e, in seguito: per masse e misure a campione; misure di capacità, comprese quelle montate su autocisterna: 5 anni; • per strumenti per pesare: 3 anni; • per complessi di misura per carburanti: 2 anni; • per misuratori di volumi di liquidi diversi da carburanti e dall’acqua: 4 anni; • per misuratori massicci di gas metano per autotrazione: 2 anni; • per strumenti per la misura di lunghezze compresi i misuratori di livello dei serbatoi: 4 anni; • per strumenti diversi da quelli di cui alle righe precedenti: secondo l’impiego e la periodicità fissati con provvedimento del Ministro dell’Industria sentito il parere del Comitato Centrale Metrico. Il controllo sullo strumento metrico è affidato alla Camera di Commercio – Ufficio metrico che effettua alcuni controlli direttamente altri, invece, vengono svolti da enti e laboratori accreditati ed incaricati direttamente dalla CCIAA La verifica periodica consiste nell’accertare il mantenimento nel tempo dell’affidabilità dello strumento di misurazione per tutelare il consumatore. Alla scadenza di ogni periodo di verifica è necessario richiedere il controllo alla competente Camera di Commercio; in particolare per le bilance la semplice richiesta di controllo periodico, inviata nei termini, salvaguarda il commerciante da eventuali sanzioni; la CCAA – Ufficio metrico effettuerà poi il controllo in base ai propri tempi. L’eventuale accertamento positivo del funzionario della Camera di Commercio, o dell’ente incaricato è contrassegnata con etichetta autoadesiva, normalmente di colore verde distruttibile con la rimozione. Dal controllo sono esclusi i contatori elettrici, gas e acqua. ASCOMnotizie 5 NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO Interessa mediatori immobiliari, promotori finanziari, ecc., tenuti fra l’altro all’obbligo di adeguata verifica della clientela e all’istituzione di apposito registro; interessa inoltre anche orafi, antiquari, ecc, che, pur non obbligati all’istituzione del registro, sono comunque tenuti alla segnalazione di operazioni sospette. UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE: LIMITE SOTTO I 1000 EURO L’importo delle transazioni effettuate a mezzo contanti, assegni bancari e postali al portatore, assegni circolari al portatore, vaglia cambiari e postali al portatore non possono superare i 999,99 €uro. Operativamente per importi pari o superiori a 1.000 €uro: • è vietato il trasferimento, anche frazionato, di denaro contante, di libretti di deposito bancari e postali al portatore o di titoli al portatore in €uro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, a meno che il trasferimento non avvenga per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.; • l’importo di 1.000 €uro è riferito alla somma complessiva dell’operazione: pertanto è vietato anche suddividere “artificiosamente” un unico importo di 1.000 €uro o superiore in più pagamenti in contanti di importo singolarmente inferiore al limite previsto (c.d. operazioni frazionate), fatta salva la normale prassi della rateazione commerciale; • il versamento in contante o il prelievo in contanti da una banca non determina l’applicazione della sanzione per la violazione del divieto di trasferimento in contanti di somme di valore pari o superiori a 1.000 €uro; infatti, l’operazione risulta corretta in quanto la controparte è un intermediatore finanziario abilitato. PAGAMENTI TRAMITE POS PER IMPRESE E PROFESSIONISTI Dal 30.06.2014, i professionisti e le imprese hanno l’obbligo di accettare pagamenti tramite Pos per acquisti da parte di privati di prodotti e servizi di importo superiore a 30 euro. Si informa che è in discussione in Parlamento un disegno di legge presentato il 22 gennaio 2015 ha previsto alcune modifiche alla normativa, in particolare la possibilità, per chi utilizza il Pos di detrarre dall'imponibile il costo percentuale di ciascuna transazione. Sul fronte delle sanzioni, invece, si introduce una prima ammenda di 500 euro per chi è sprovvisto di Pos: a rilevare l'irregolarità può essere la Guardia di Finanza durante controlli di routine o a seguito di segnalazioni da parte dei clienti. Pagata la sanzione si hanno 30 giorni per adeguarsi e 60 giorni per comunicare alla Gdf l'avvenuta installazione. In caso di mancato adeguamento o comunicazione scatta una seconda ammenda, questa volta di mille euro, e l'esercente o professionista ha ancora un mese di tempo per mettersi in regola. Per i più refrattari scatta infine la sospensione dell'attività professionale o commerciale sino al completo adeguamento alla normativa in materia. MEPA - MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Il MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) è il mercato virtuale per gli acquisti della Pubblica Amministrazione, realizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite CONSIP nell’ambito del programma per la realizzazione degli acquisti nella Pubblica Amministrazione. Il Mercato Elettronico garantisce alle Amministrazioni acquisti di beni e servizi, (per acquisti di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, cioè fino a 130mila euro per le amministrazioni centrali, e fino a 200mila euro per quelle locali) semplificando e standardizzando le procedure, riducendo i costi e assicurando trasparenza e concorrenzialità. Un’opportunità anche per le Imprese, che possono offrire i propri prodotti e servizi e negoziare le proprie offerte con la Pubblica Amministrazione. Possono richiedere l'abilitazione al Mercato Elettronico tutte le imprese che abbiano prodotti che rientrano nelle seguenti categorie merceologiche: arredi e complementi di arredo; cancelleria ad uso ufficio e didattico; dispositivi di protezione individuale; prodotti accessori e materiali di consumo per l'ufficio; servizi di igiene ambientale; servizi di manutenzione impianti elettrici; servizi di manutenzione impianti elevatori; conduzione e manutenzione impianti termoidraulici e di condizionamento; servizi di manutenzione degli impianti antincendio; beni e servizi ICT; materiale elettrico; materiale igienico sanitario; beni e servizi per la sanità; veicoli e mobilità sostenibile; fonti rinnovabili; servizi per eventi. FATTURAZIONE ELETTRONICA VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Con decorrenza dal 6 giugno 2014 è divenuta obbligatoria la fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione vale a dire i ministeri, le agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza e assistenza sociale (INPDAP, INAIL, INPS, Cassa Forense, Inarcassa, Cassa del Notariato, dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e Periti Commerciali,…..). Dal 31 marzo 2015 è invece prevista l’estensione della fatturazione elettronica per le restanti Amministrazioni Pubbliche, comprese le Amministrazioni Locali e le aziende Ausl. L'obbligo rientra nelle politiche di attuazione dell'Agenda Digitale e coinvolge tutte le imprese, incluse le più piccole, che hanno rapporti con la P.A.. Tutte dovranno organizzarsi e digitalizzare il processo di emissione della fattura al fine di generare, trasmettere e conservare, il documento fiscale nel formato previsto dal Sistema di interscambio gestito dall’Agenzia delle Entrate. 6 ASCOMnotizie La fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione (FatturaPA) è la sola tipologia di fattura accettata dalle Amministrazioni che, secondo le disposizioni di legge, sono tenute ad avvalersi del Sistema di Interscambio. La FatturaPA, in sintesi ha le seguenti caratteristiche: • il contenuto è rappresentato, in un file XML (eXtensible Markup Language). Questo formato è l' unico accettato dal Sistema di Interscambio. • l'autenticità dell' origine e l' integrità del contenuto sono garantite tramite l' apposizione della firma elettronica qualificata di chi emette la fattura, • la trasmissione è vincolata alla presenza del codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della fattura riportato nell' Indice delle Pubbliche Amministrazioni. CONSERVAZIONE DOCUMENTI FISCALI E RICEVUTE ABBONAMENTO TV CONTRIBUTI COLLABORATRICE DOMESTICA RICEVUTE AFFITTO UTENZE DOMESTICHE (Luce, gas, acqua, ecc.) CONTRAVVENZIONI STRADALI MUTUI E PAGAMENTI RATEALI SPESE MEDICHE SPESE CONDOMINIALI SPESE RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 50% o 65% BOLLO AUTO CAMBIALI SCONTRINO DI ACQUISTO MERCI INCIDENTI AUTOMOBILISTICI (Documentazione) ASSICURAZIONI RETTE SCOLASTICHE ISCRIZIONI A PALESTRE PRIVATE ESTRATTI CONTO BANCARI 10 Anni 10 Anni 5 Anni 5 Anni dalla data di scadenza del pagamento ai fini fiscali (10 Anni ai fini civilistici) 5 Anni 5 Anni dalla scadenza della singola rata 5 Anni 5 Anni 10 Anni 3 Anni dalla data di scadenza anche se l’auto è stata venduta 3 Anni dalla loro scadenza 24 mesi (sia ai fini della prova di acquisto sia per esercitare diritti di garanzia) 2 Anni 1 Anno; 5 Anni se utilizzate ai fini fiscali, dalla compilazione della dichiarazione dei redditi 1 Anno; 5 Anni se utilizzate ai fini fiscali, dalla compilazione della dichiarazione dei redditi) 1 Anno; 5 Anni se utilizzate ai fini fiscali, dalla compilazione della dichiarazione dei redditi 60 giorni per contestare le risultanze contabili dell’E.C.; 10 Anni per impugnare l’E.C. in caso di errori ed omissioni SICUREZZA SUL LAVORO D.Lgs 81/2008 La normativa in materia di sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/2008 entrata in vigore il 15 maggio 2008 - si applica a tutte le imprese indicate dalla Legge, e cioè quelle in cui vi sono lavoratori dipendenti o equiparati; Il datore di lavoro (DL) deve redigere un documento (DVR) che accerti i rischi presenti in azienda, reali e potenziali e riporti le misure adottate per prevenirli. Il DVR va conservato in azienda a disposizione per eventuali controlli. I rischi possono derivare da problemi o carenze strutturali relative al luogo di lavoro (impianti, scale, soppalchi ecc. ecc.) e/o strumentali (relativi ai macchinari usati) oppure al tipo di lavoro stesso; la Camera di Commercio definisce la classe di rischio dell’attività tramite un codice (codice Atecori), tuttavia anche un’azienda con classe di rischio bassa potrebbe dover formare qualche lavoratore per un rischio più alto in quanto la sua mansione comporta difficoltà rischiose, analogamente un’azienda con classe di rischio alta potrebbe dover formare alcuni lavoratori per una classe di rischio bassa (es. mansione impiegatizia). Definiti i rischi, e accertata la classe di rischio di appartenenza, il DL deve operarsi affinché tutti i lavoratori siano informati su questi rischi e formati in modo da comportarsi nel modo più appropriato per prevenire incidenti; in tutti i casi il DL deve nominare un responsabile della prevenzione e sicurezza in azienda (RSPP), una squadra di Primo Soccorso e una squadra di Prevenzione Incendi, inoltre i lavoratori dovranno nominare un loro rappresentante (RLS) che vigili sulle pratiche adottate dal DL in relazione alla sicurezza in azienda. Naturalmente se l’azienda ha più sedi dovrà nominare per ogni sede le figure di controllo e prevenzione, come specificato sopra, in particolare la figura dell’RSPP dovrà essere coadiuvata da Preposti che ne fanno le veci nelle sedi distaccate. ASCOMnotizie 7 CHI E' TENUTO ALL'OBBLIGO DI REDIGERE IL DVR: - Attività con almeno un lavoratore dipendente o più (anche part-time o a chiamata) - Attività con un unico lavoratore dipendente in cui comunque anche il datore di lavoro è impiegato come lavoratore; - Società (ad esempio s.n.c.) senza dipendenti ma con almeno due soci impiegati come lavoratori all'interno della società stessa. CHI NON E' TENUTO ALL'OBBLIGO DI REDIGERE IL DVR: - Liberi professionisti senza dipendenti; - Società con un unico socio impiegato come lavoratore (esempio s.a.s. con socio accomandante non impiegato come lavoratore); - Imprese familiari con coadiuvanti familiari (se a conduzione esclusivamente familiare); - Ditte individuali senza dipendenti. Se il datore di lavoro decide di autonominarsi responsabile della sicurezza occorre che frequenti l’apposito corso in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e i successivi aggiornamenti periodici; diversamente dovrà stipulare un contratto con una società accreditata che fornirà la figura di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione Esterno. Dipendentemente dalla classe di rischio della sua attività dovrà formare le squadre di Primo soccorso e antincendio e formare il personale dipendente. La nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione RSPP non esaurisce gli obblighi che la Legge pone in capo al datore di lavoro. Di seguito si elencano alcuni degli altri obblighi generali: effettuare la valutazione dei rischi compresi quelli derivanti da stress lavoro correlato e redigerne il documento, informare, formare nonché provvedere a fornire adeguate istruzioni ai lavoratori e al loro rappresentante (RLS); formare i lavoratori addetti all’utilizzo di determinate attrezzature di lavoro (carrelli elevatori, gru per autocarro, ecc) aggiornare periodicamente la formazione generale e specifica secondo le scadenze stabilite; pianificare una adeguata manutenzione delle attrezzature di lavoro e distribuire gli eventuali dispositivi di protezione individuale. Molti obblighi particolari inoltre sono legati a determinate attività lavorative, ad eventuali sostanze utilizzate, ecc. Le formule per adempiere a questo obbligo di legge sono fondamentalmente due: il Datore di lavoro si preoccupa autonomamente di conoscere la legge e adempiere a tutti gli obblighi previsti oppure si avvale di una agenzia qualificata che si occupa, per suo conto, di tenere a norma l’azienda, quale che sia il suo livello di rischio. In entrambi i casi Confcommercio Ascom di Faenza è in grado di fornire assistenza qualificata e competente attraverso il CAT (centro assistenza tecnica alle imprese) e/o Enti qualificati in convenzione che forniranno informazione e supporto per tutti gli adempimenti relativi alla sicurezza in azienda compresi quelli di carattere sostanziale (analisi dei rischi attraverso la redazione di check list o documenti di analisi, ecc.) e medico-sanitari. SETTORE EXTRA ALIMENTARE TABELLA DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI TITOLI AUTORIZZATIVI Autorizzazione / SCIA alla vendita (può essere necessario averne più di una in base alla attività svolta e alle forme di vendita esercitate) Licenza Agenzia delle Dogane vendita prodotti contenenti alcool (profumi e simili) Licenza Agenzia delle Dogane deposito olii minerali Autorizzazione/SCIA e registro per vendita di cose usate Licenza di Questura e relativo registro per vendita di oggetti preziosi Concessione Occupazione suolo pubblico o privato ad uso pubblico Autorizzazione tenda solare Autorizzazione installazione insegna Autorizzazione vendita prodotti fitosanitari Autorizzazione vendita prodotti sementieri Autorizzazione per il commercio di animali da compagnia (L.R. 5/2005) Autorizzazione emissioni in atmosfera Iscrizione al CONAI DOCUMENTAZIONE, CARTELLI, ATTESTATI, REGISTRI Cartello indicante il prezzo dei prodotti esposti per la vendita Cartello orario Cartello Divieto di Fumare Cartello etichettatura calzature Gestione rifiuti non assimilabili agli urbani Registro manutenzione cisterne interrate Registro detenzione animali protetti 8 ASCOMnotizie Certificato di abilitazione alla vendita di prodotto fitosanitari (rinnovo periodico) Registro carico e scarico per prodotti fitosanitari tossici, molto tossici o nocivi Richiesta di riconoscimento per commercio di premiscele e/o additivi per l'alimentazione animale. Trasporto merci pericolose: relazione annuale, nei casi previsti, da parte del consulente designato. Certificato di Prevenzione Incendi per le attività soggette (rilasciato dai Vigili del Fuoco, da rinnovare alla scadenza indicata). ETICHETTATURE DEI PRODOTTI TESSILI E DI PELLETTERIA Recentemente è entrato in vigore il nuovo regolamento europeo relativo alla denominazione delle fibre tessili e dei pellami e alla loro etichettatura. L’obbligo dell’etichettatura dei prodotti tessili e pelletteria scatta nel momento in cui la merce viene venduta al pubblico e, pertanto, ricade sul commerciante l’onere di vendere il prodotto in regola con le norme di etichettatura di composizione. Anche il commerciante è quindi soggetto a pesanti sanzioni e ritiro della merce non conforme a norme di legge. L’etichetta deve avere le seguenti caratteristiche: 1) La composizione della fibra tessile deve essere scritta per esteso e in lingua italiana (es.: 100% cotone e non “cotton”) e in ordine percentuale di peso decrescente (es.: 98% cotone 2% elastan) 2) Deve avere l’esatta composizione riportata nei documenti commerciali 3) saldamente fissata al capo in vendita e quindi stampata o cucita e ben visibile all’interno del capo (non ad esempio con cartellini esterni che vengono poi buttati) 4) Provenienza: dati e domicilio fiscale della azienda produttrice/distributrice 5) Per il capi con inserti in pelliccia, pelle o per piumini e bottoni (es. in corno o madreperla) ci deve essere la dicitura “contiene parti non tessili di origini animali” VENDITE STRAORDINARIE I CARTELLI APPOSTI SULLE VETRINE INDICANTI L’EFFETTUAZIONE DI VENDITE STRAORDINARIE, SONO SOGGETTI AL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI PUBBLICITÀ SE NON GIÀ DICHIARATI. VENDITE PROMOZIONALI Le vendite promozionali possono essere effettuate dall’esercente al dettaglio per tutti o per una parte soltanto dei prodotti in qualsiasi periodo dell’anno. Non comportano comunicazioni al comune; nella pubblicità occorre indicare la durata. VENDITE DI FINE STAGIONE (SALDI) Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda. COMUNICAZIONE L’effettuazione della vendita di fine stagione non è più soggetta a comunicazione al Comune. DURATA Possono essere effettuate solamente in due periodi dell’anno che vanno dall’ultimo giorno feriale antecedente l’Epifania per 60 giorni (saldi invernali); dal primo sabato di luglio per 60 giorni (saldi estivi). MODALITA’ La presentazione al pubblico della vendita di fine stagione deve esplicitamente contenere l’indicazione della natura di detta vendita. Al fine di non indurre il consumatore in errore, è fatto obbligo di disporre le merci in maniera inequivocabilmente distinta e separata da quelle che eventualmente siano contemporaneamente poste in vendita alla condizioni ordinarie; ove una tale separazione non sia praticabile, la vendita ordinaria viene sospesa. VENDITE DI LIQUIDAZIONE Le vendite di liquidazione possono essere effettuate solo a seguito di cessazione dell’attività commerciale, cessione dell’azienda, trasferimento di sede, trasformazione o rinnovi dei locali. COMUNICAZIONE L’effettuazione delle vendite di liquidazione è soggetta a comunicazione al Comune ove ha sede il punto vendita, mediante SCIA telematica, almeno 15 giorni prima della data di inizio. DURATA Possono essere effettuate per un periodo di tempo non superiore alle sei settimane, in caso di trasferimento di sede dell’azienda o di trasformazione o rinnovo dei locali, e di tredici settimane in caso di cessione dell’azienda o di cessazione dell’attività commerciale. Non è comunque possibile l’effettuazione delle vendite di liquidazione a seguito di trasformazione o rinnovo dei locali, nel mese di dicembre. DIVIETI E’ vietato introdurre nei locali o pertinenze dell’esercizio, dopo aver inviato la comunicazione, ulteriori merci, sia in conto acquisto, sia in conto deposito, del genere di quelle per le quali viene effettuata la vendita di liquidazione. E’ vietata la vendita di liquidazione con la modalità del pubblico incanto. In tutte le comunicazioni pubblicitarie che si riferiscono alla vendita di liquidazione è fatto obbligo di indicare gli estremi della comunicazione al Sindaco. ASCOMnotizie 9 PUBBLICITA’ DEI PREZZI IN CASO DI VENDITE STRAORDINARIE In ogni caso di vendite straordinarie è obbligatorio esporre il prezzo praticato ordinariamente, la percentuale di sconto o ribasso e il prezzo di vendita finale VENDITE SOTTOCOSTO: PRO-MEMORIA Si richiamano in estrema sintesi le principali regole in materia di vendite sottocosto. Salvo alcuni casi (prodotti alimentari freschi e deperibili, prodotti difettati, prodotti usati per dimostrazioni, ecc), la vendita sottocosto va comunicata al Comune ove è ubicato l’esercizio almeno 10 giorni prima dell’inizio e può essere effettuata solo tre volte nel corso dell’anno; ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a 10 giorni ed il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a 50. Non può essere effettuata una vendita sottocosto se non è decorso almeno un periodo pari a 20 giorni, salvo che per la prima vendita sottocosto dell’anno. SUPPORTI AUDIO-VIDEO LICENZA PER VENDITA E/O NOLEGGIO L’art. 75 bis del T.U.L.P.S (testo unico leggi pubblica sicurezza) modificato dalla Legge 248/2000 prevede per “chiunque intenda esercitare, ai fini di lucro, attività di produzione di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenza di immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attività anzidette, deve darne preventivo avviso al Questore che ne rilascia ricevuta, attestando l’eseguita iscrizione in apposito registro”. Nel caso di esercizio dell’attività senza autorizzazione, oltre alla sanzione da € 516,46 a € 3.098,74, è ordinata la cessazione dell’attività, mentre in caso di violazione di eventuali prescrizioni, può essere disposta la sospensione dell'attività per il tempo necessario all'adeguamento. FOTOCOPIE: COMPENSO PER REPROGRAFIA Le attività commerciali che fanno servizio di fotocopie al cliente (tabaccherie, cartolibrerie, ecc. ecc.) che la riproduzione di opere tutelate da diritto d’autore e opere dell’ingegno (libri, giornali, riviste, ecc.) è consentita esclusivamente “per uso personale” del cliente (non per uso commerciale o per farne copie da distribuire ad altri, anche se gratuitamente) e nel limite massimo del 15% di ciascun volume/fascicolo (escluse le pagine di pubblicità). Coloro che forniscono il servizio di fotocopie ai clienti dovranno recarsi all’Ufficio SIAE competente per pagare il compenso dovuto, aggiornato per il 2015 con adeguamento al tasso di inflazione reale pubblicato da ISTAT ad Ottobre 2014 pari a +0,1%) che varia a seconda del tipo di utilizzo e del numero di fotocopiatori utilizzati, come di seguito specificato: EFFETTUAZIONE FOTOCOPIE IN MANIERA CONTINUATIVA CATEGORIA PUNTI COPIA COMPENSO A MACCHINA TOTALE ANNO 2015 1 MACCHINA € 219,00 € 219,00 2 MACCHINE € 355,00 € 710,00 3 MACCHINE € 472,00 € 1.416,00 4 MACCHINE € 602,00 € 2.408,00 5 o Più MACCHINE ====== € 2.845,00 EFFETTUAZIONE FOTOCOPIE IN MANIERA OCCASIONALE (NON ATTIVITÀ PREVALENTE) CATEGORIA PUNTI COPIA TOTALE BIENNIO 2014/2015 1 MACCHINA € 163,00 Le attività commerciali che non fanno fotocopie di opere tutelate ma solo copie di documentazione del cliente (es. carta di identità, lettere, dichiarazione dei redditi, ecc.) dovranno rilasciare alla SIAE un’apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che non si effettuano fotocopie di opere tutelate ARTICOLI PIROTECNICI Il Ministero dell’Interno ha emanato una Circolare in cui illustra alcuni aspetti della nuova normativa, con particolare riferimento alla vendita e detenzione dei prodotti “ ex declassificati”. Non esistono più prodotti “declassificati “ o “di libera vendita” ma tutti sono stati inseriti in nuove categorie, con precise regole da osservare. Questi prodotti sono vendibili anche se recano l’etichetta “ declassificati” solo se: • L’importatore o il fabbricante rilasciano documentazione che garantisca l’appartenenza ad una delle categorie V, gruppo D od E 10 ASCOMnotizie • Vengono venduti ai maggiori di anni 18. La detenzione per la vendita è invece ammessa per i seguenti limiti: • Kg. 25 netti per i manufatti categoria V, gruppo D • Kg 10 per gli appartenenti alla categoria V, gruppo E PRECURSORI D’ESPLOSIVO Con il Regolamento UE 98/2013 la Comunità europea ha inteso regolamentare l'introduzione, la detenzione e l'uso di sostanze o miscele che potrebbero essere impropriamente utilizzate per la fabbricazione illecita di esplosivi, allo scopo di limitarne la disponibilità per i privati e di garantire l'adeguata segnalazione di transazioni sospette lungo l'intera catena di approvvigionamento. La finalità principale del regolamento è, pertanto, quella di contrastare l'eventuale uso distorto di determinate sostanze chimiche in quanto " precursori " per la fabbricazione illecita di esplosivi artigianali. Con riferimento alle sostanze indicate negli Allegati I e II, il Regolamento impone agli operatori economici di segnalare tutte le movimentazioni con carattere di " operazione sospetta " , per cui vi sono ragionevoli motivi per ritenere che la sostanza o la miscela sia destinata alla fabbricazione illecita dì esplosivi. Gli operatori economici possono riservarsi il diritto di rifiutare la transazione sospetta e segnalando la transazione o il tentativo di transazione al punto di contatto nazionale dello Stato membro in cui la transazione è stata conclusa o tentata; devono inoltre essere segnalate sparizioni e furti significativi di tali sostanze. SETTORE ALIMENTARE – PUBBLICI ESERCIZI SETTORE ALIMENTARE TABELLA DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI TITOLI AUTORIZZATIVI Autorizzazione/SCIA per la vendita al dettaglio(può essere necessario averne più di una in base alla attività svolta e alle forme di vendita esercitate) Autorizzazione / Notifica Sanitaria Licenza Agenzia delle Dogane per bevande alcoliche Autorizzazione/Scia vendita funghi freschi spontanei o funghi porcini secchi sfusi Concessione Occupazione suolo pubblico o privato ad uso pubblico Autorizzazione installazione insegna Autorizzazione tenda solare Iscrizione Banca Dati Nazionale (prod. Ortofrutticoli) Iscrizione al CONAI DOCUMENTAZIONE, CARTELLI E ATTESTATI Cartello indicante il prezzo dei prodotti esposti per la vendita Cartello orari Cartello divieto di fumare Manuale HACCP e relativi attestati Attestato formazione per il personale alimentarista (Ex libretto sanitario). Registro tracciabilità prodotti alimentari Cartello/Registro degli ingredienti per generi di pasticceria, panetteria e gastronomia, venduti sfusi (con indicati tutti gli ingredienti compresi allergeni ed additivi) Registro sostanze zuccherine (importatori, grossisti) Etichettatura prodotti ortofrutticoli Registro carico e scarico olii vegetali esausti (panificatori, pasticceri ed altre attività artigianali fino a 10 addetti; oltre 10 addetti obbligo di iscrizione e tenuta SISTRI) Cartello prezzo - specie - tipo taglio carne in vendita Cartelli carni bovine e avicole per tracciabilità Cartelli indicanti qualità e gradazione vini Ricevuta pagamento tassa sanitaria (solo per attività prevalentemente all’ingrosso) PUBBLICI ESERCIZI TABELLA DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI TITOLI AUTORIZZATIVI Autorizzazione/SCIA alla somministrazione di alimenti e bevande ASCOMnotizie 11 Autorizzazione/Notifica sanitaria Licenza Agenzia delle Dogane per la vendita di alcoolici Concessione Occupazione suolo pubblico o privato ad uso pubblico. Autorizzazione/SCIA per giochi leciti - con tabella giochi vietati emanata dal questore - TV - radio - juke box e altri apparecchi elettrici o meccanici Autorizzazione/SCIA per apparecchi da gioco ed intrattenimento (video giochi) Autorizzazione/Scia per effettuazione spettacoli musicali. Autorizzazione tenda solare Autorizzazione installazione insegna Iscrizione elenco Operatori del gioco Corso per operatori del gioco (sale giochi) DOCUMENTAZIONE, CARTELLI E ATTESTATI Listino prezzi (per i ristoranti visibile anche dall’esterno) con estratto leggi di P.S. Cartello orari; Cartello divieto di fumare Cartello che indichi la possibilità (facoltativa, a discrezione dell’esercente) di accesso dei cani nel P.E. In assenza di cartello non possono entrare cani. Cartello indicante il prezzo dei prodotti esposti per la vendita; Cartello/registro ingredienti per i generi di pasticceria, gastronomia, gelateria con indicazione degli allergeni Manuale HACCP e relativi attestati Attestato di formazione per il personale alimentarista (ex libretto sanitario) Registro Olii Esausti Cartelli indicanti qualità e gradazione vini sfusi Cartello attestante i rischi derivanti dalle ludopatie per i gestori di sale gioco e qualsiasi gioco d’azzardo. Cartello indicante "vietato ai minori di 18 anni" (per i giochi) Cartello indicante orario di possibile utilizzo giochi e Slot Etilometro e Cartelli “Effetti dell’alcol” all’entrata, all’interno e all’uscita negli esercizi che chiudono dopo le 24.00 oppure che effettuano intrattenimento o spettacolo indipendentemente dall’orario di chiusura Abbonamento RAI (se in possesso di apparecchiature RADIO o TV) Ricevute SIAE e SCF Iscrizione CONAI Mod. U88 PAT relativo al patentino Tabacchi Tariffe orarie del gioco del biliardo CONTROLLI SANITARI: LA “TASSA” PER LE IMPRESE DEL SETTORE ALIMENTARE Il D.Lgs. 194/2008 stabilisce il pagamento di una “tassa” sanitaria a sostegno dei costi per finanziare i controlli sanitari ufficiali eseguiti dalle Autorità competenti. Sono soggette al pagamento: • le imprese che svolgono attività di commercio all’ingrosso di generi alimentari, ortofrutta, ecc. • le attività di commercio al dettaglio e artigianali nel caso in cui effettuino, in aggiunta alla vendita diretta al consumatore finale, anche attività di vendita all’ingrosso in misura superiore al 50% del proprio fatturato. I costi sono diversi a seconda della fascia di appartenenza che è legata ai quantitativi annui di prodotto. Il D.Lgs. 194/2008 stabilisce quale termine di pagamento la data del 31 gennaio di ogni anno ma comunque l’AUSL provvede ad inviare alle imprese che risultano assoggettate al pagamento un apposito mandato con l’importo da pagare. Eventuali modifiche alla fascia di appartenenza o alla situazione della suddivisione delle percentuali tra dettaglio e ingrosso, rispetto all’anno precedente, dovranno essere comunicate all’AUSL con apposita autocertificazione. RINTRACCIABILITA’ ALIMENTARE Tutti le attività del settore alimentare (produzione, trasformazione, trasporto, vendita al dettaglio e all’ingrosso, somministrazione, ecc.) devono disporre di sistemi e di procedure di rintracciabilità che consentano di individuare sia la fonte di approvvigionamento dei prodotti alimentari (rintracciabilità a monte) sia le imprese clienti alle quali sono stati forniti i prodotti alimentari (rintracciabilità a valle, con esclusione dei soli consumatori finali). Le procedure di rintracciabilità adottate in ogni azienda devono essere tenute a disposizione delle autorità competenti che ne facciano richiesta. FORMAZIONE PER IL PERSONALE ALIMENTARISTA (EX LIBRETTO SANITARIO) Si ricorda a tutte le imprese del settore alimentare, operanti nella Regione Emilia-Romagna, che gli addetti alla produzione, preparazione, manipolazione e vendita di alimenti, sono tenuti ad essere in possesso di specifica formazione documentata da attestato (che ha sostituito il vecchio libretto sanitario, abrogato già dal 9 luglio 2003). La formazione sul rispetto delle norme igieniche e sui comportamenti per garantire la salubrità degli alimenti può essere acquisita attraverso uno specifico corso di formazione (con prova finale) a seguito del quale viene rilasciato uno 12 ASCOMnotizie specifico attestato. L’attestato ha validità diversa (triennale o quadriennale) a seconda delle mansioni dell’addetto che lo ha acquisito. IL RINNOVO PERIODICO DELLA FORMAZIONE L’attestato di formazione per i Livelli 1) e 2) come sopra indicato, ha una validità limitata: 3 anni dalla data di rilascio per il Livello 2 (rischio più elevato) 4 anni dalla data di rilascio per il Livello 1 (rischio meno elevato) SPETTA A CIASCUN ADDETTO, IN MANIERA AUTONOMA, RICORDARSI DI EFFETTUARE IL RINNOVO ENTRO LA SCADENZA, ISCRIVENDOSI AL CORSO DI AGGIORNAMENTO, IN FUNZIONE DELLA MANSIONE CHE RIVESTE SUL LUOGO DI LAVORO. LIVELLO 2) rischio più elevato che comprende, ad esempio, mansioni di cucina (cuochi), produzione e vendita di gastronomia, pasticceri, produzione di gelato, salumieri, addetti alla macellazione, sezionamento, lavorazione, trasformazione e vendita (con laboratorio cibi pronti) di carni, pesce e molluschi LIVELLO 1) rischio meno elevato che comprende, ad esempio, produzione di prodotti della panificazione, pasticceria secca (non fresca), vendita di generi alimentari sfusi, baristi, ecc. Sono ESONERATI dall’obbligo di formazione coloro che hanno mansioni senza rischi, riconducibili al LIVELLO 0) ad esempio, lavapiatti, camerieri (senza manipolazioni di alimenti), trasportatori e magazzinieri, vendita di alimenti esclusivamente confezionati e vendita di prodotti ortofrutticoli (senza preparazione), addetti ai distributori automatici di bibite e bevande, tabaccai, farmacisti, erboristi, ecc. Sono ESONERATI dal corso di formazione anche coloro che sono in possesso di un titolo di studio che consenta di ritenere soddisfatto l’obbligo formativo in quanto hanno diritto ad ottenere l’attestato permanente. L’attestato, senza scadenza, si ottiene presentando all’AUSL di riferimento copia del diploma e documento di identità. REGIONE TOSCANA Per la Regione Toscana gli obblighi formativi sono diversi rispetto a quanto sopra riportato in quanto vige una diversa normativa infatti la formazione è suddivisa in quatto Unità Formative, ciascuna da quattro ore, diverse seconda del ruolo (titolare/socio e addetti dipendenti) e a seconda della tipologia di attività alimentare (semplice o complessa) con obbligo di rinnovo quinquennale. Anche la Regione Toscana riconosce la validità di diversi titoli di studio in sostituzione delle Unità Formative. IGIENE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI: SISTEMA HACCP Tutte le imprese che trattano prodotti alimentari (quindi tutti i soggetti che esercitano una o più delle seguenti attività: la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la fornitura, compresa la somministrazione di prodotti alimentari) hanno l’obbligo di dotarsi di un MANUALE DI AUTOCONTROLLO HACCP con procedure di rintracciabilità degli alimenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Si ricorda che la Regione Emilia Romagna con Delibera n. 1869/2008 ha introdotto – solo per alcune imprese del settore alimentare - SEMPLIFICAZIONI in merito all’elaborazione e alla gestione del manuale HACCP, consentendo di “snellire” la gestione del manuale. Si ricorda inoltre: • Le aziende sono tenute ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza igienica e la salubrità dei prodotti alimentari, compresa l’idoneità degli addetti alla preparazione e/o distribuzione, dal punto di vista igienico. • Il Responsabile HACCP ha inoltre l’obbligo di assicurare che gli addetti siano controllati e abbiano ricevuto un addestramento e una formazione in materia di igiene alimentare, adeguata all’azienda e al tipo di mansione svolta. ETICHETTATURA PRODOTTI ALIMENTARI I prodotti alimentari venduti sfusi devono essere muniti di apposito cartello applicato ai recipienti che li contengono o applicato nei comparti in cui sono esposti oppure sull’apposito “Registro degli Ingredienti” da tenere a disposizione del cliente. Sul cartello devono essere riportati: • la denominazione di vendita e l'elenco degli ingredienti (Attenzione alla presenza di ingredienti allergizzanti) • le modalità di conservazione dei prodotti alimentari deperibili, ove necessario • la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno • il titolo alcolometrico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2% vol. DIRETTIVA ALLERGENI La normativa prevede che ogni sostanza che appartenga all’elenco dei potenziali allergeni o sia da questi derivata, qualora impiegata nella preparazione dei prodotti alimentari e residuata nel prodotto finito, anche se in forma alterata, dovrà essere necessariamente indicata in modo evidenziato (in grassetto, MAIUSCOLO, ASCOMnotizie 13 sottolineato…). È vietata la vendita di prodotti che riportano la data di scadenza a partire dal giorno successivo a quello indicato nella confezione. ETICHETTATURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI E’ importante verificare che i prodotti ortofrutticoli siano sempre correttamente etichettati con l’indicazione della tipologia esatta del prodotto, la provenienza, la categoria; le mancanze comportano pesanti sanzioni. PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI: ISCRIZIONE BANCA DATI NAZIONALE In base alla normativa vigente, tutti i dettaglianti – compresi i commercianti su aree pubbliche – con un volume annuo di prodotti ortofrutticoli commercializzati superiore a € 60.000,00, oltre agli altri operatori tenuti, devono iscriversi alla banca dati nazionale La mancata iscrizione alla banca dati, oltre alla sanzione da 260 a 1.550 euro, non consente più di esercitare l’attività di commercializzazione di prodotti ortofrutticoli. I prodotti ortofrutticoli soggetti a norme comunitarie specifiche di commercializzazione sono: mele, agrumi, kiwi, lattughe, indivie ricce e scarole, pesche e nettarine, pere, fragole, peperoni dolci, uve da tavola e pomodori. Gli ulteriori prodotti soggetti a norme generali di commercializzazione sono: agli, ciliegie, meloni, melanzane, fagiolini, carote, cavolfiori, carciofi e cipolle. Per iscriversi alla banca dati gli operatori devono inviare apposita domanda nella quale andrà inserita anche l’indicazione relativa al quintalaggio della merce trattata. Alla Banca Dati nazionale vanno comunicati entro 60 gg dall’evento tutte le variazioni intervenute in merito alla impresa o al singolo punto vendita. L’obbligo di iscrizione riguarda fra l’altro anche tutti i grossisti ortofrutticoli, senza minimo di volume annuo commercializzato. PESCE CRUDO O PRATICAMENTE CRUDO Coloro che vendono o somministrano pesce destinato ad essere consumato crudo o praticamente crudo devono applicare le procedure previste dalla nota del Ministero della Salute del 17 febbraio 2011, che fornisce indicazioni operative in riferimento alle prescrizioni relative alla vendita e somministrazione di preparazioni gastronomiche contenenti prodotti della pesca destinati ad essere consumati crudi o praticamente crudi. In base alla normativa e alle indicazioni del Ministero chi vuole vendere, preparare, somministrare il pesce crudo o praticamente crudo ha due possibilità: approvvigionarsi di prodotto già sottoposto a trattamento di bonifica preventiva: il venditore dovrà dichiarare il trattamento sulla confezione o sulla documentazione commerciale di vendita indicando specificatamente se si tratta prodotto congelato e/o surgelato oppure di prodotto decongelato (che quindi non può essere ricongelato). La dichiarazione/certificazione del venditore dovrà essere tenuta agli atti ed esibita alle autorità di controllo in caso di richiesta. acquistare il pesce fresco e sottoporlo in azienda al trattamento di bonifica preventiva tramite congelamento del prodotto per almeno 24 ore a temperatura di – 20°C per l’intera massa del prodotto stesso. Coloro che intendono effettuare il trattamento di bonifica preventiva dovranno predisporre apposita notifica sanitaria, dotarsi di idonee attrezzature (es. abbattitore di temperatura), aggiornare il proprio manuale di autocontrollo, informare la clientela con apposita indicazione da apporsi sul menù. COLORANTI ALIMENTARI Le imprese che effettuano produzione di alimentari se utilizzano coloranti quali E102, E104, E110, e122, e124, e129 devono indicare nella etichettatura la seguente dicitura: “Può influire negativamente sull’attività e l’attenzione dei bambini”. GIOCHI E TABACCHI OBBLIGO CARTELLO INFORMATIVO LUDOPATIE Dal 01.01.2013 per tutti gli esercizi che gestiscono Slot ma anche giochi tipo gratta e vinci, lotto, superenalotto ecc. sussiste L’OBBLIGO di affiggere i cartelli obbligatori riportanti le indicazioni sulle probabilità di vincita e che il gioco può causare dipendenza SU OGNI APPARECCHIO, o per chi non ha SLOT, comunque ben visibili all’interno dei locali . Sono previste sanzioni molto pesanti in caso di inosservanza. Per informazioni e ritiro dei cartelli, aggiornati ad inizio 2015, potete rivolgervi all’Ufficio Licenze di Confcommercio Ascom Faenza. 14 ASCOMnotizie CARTELLO ORARIO Dal 2014 nel Comune di Faenza, per tutti i locali che gestiscono Slot, VLT e simili, vige l’OBBLIGO di affiggere, sulla porta di ingresso e in prossimità delle Slot, i cartelli riportanti gli orari di possibile fruizione dei giochi così come prescritto da apposita delibera comunale. Sono previste sanzioni molto pesanti in caso di inosservanza. ELENCO OPERATORI DEL GIOCO – ISCRIZIONE E RINNOVO Tutti coloro che svolgono attività di raccolta giocate mediante apparecchi da divertimento con vincite in denaro hanno l’obbligo di iscrizione preventiva nell’apposito elenco degli operatori disposto e pubblicato dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. L’iscrizione nel suddetto elenco è indispensabile per lo svolgimento dell’attività in materia di apparecchi da intrattenimento. L’iscrizione è da rinnovare OGNI ANNO; per il 2015 la scadenza è il 31 maggio e proprio da quest’anno sono state stabilite nuove modalità ESCLUSIVAMENTE TELEMATICHE per provvedere al rinnovo dell’iscrizione Il mancato rinnovo dell’iscrizione al citato elenco entro il termine comporta la automatica disattivazione dell’apparecchio terminale da parte del concessionario. PATENTINO PER GENERI DI MONOPOLIO I titolari di patentino per la vendita di generi di monopolio devono comunicare entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno i quantitativi in chili e in Euro di generi di monopolio prelevati presso la rivendita assegnata nel semestre precedente. Si ricorda inoltre che i patentini hanno durata biennale e non prevedono più il rinnovo automatico, ma il rinnovo deve essere richiesto, almeno un mese prima della scadenza del patentino alla Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato TABACCHERIE E RICEVITORIE LOTTO NOMINA COADIUTORI, ASSISTENTI E ASSISTENTI SPECIALI I titolari di rivendite di generi di monopolio e/o le ricevitorie per il gioco del lotto possono nominare, con apposita istanza, propri famigliari o parenti come COADIUTORI fino ad un massimo di due. Il coadiutore è il soggetto che, qualora venisse a mancare il titolare della attività, ha diritto su tutti di subentrare nella attività. Questo evita il rischio di vedere sospesa o revocata l’autorizzazione da parte del Monopolio in caso di decesso o altro grave evento, del titolare. Il Coadiutore può partecipare all’ attività lavorativa, in questo caso la nomina è OBBLIGATORIA ed è soggetto inoltre alle norme previdenziali, e assistenziali (INPS, INAIL) come i collaboratori famigliari di qualunque altra attività, ma può anche non partecipare all’attività ed essere nominato solo ai fini propri del Monopolio. Le imprese che si avvalgono di dipendenti, collaboratori o di altre tipologie di addetti alla vendita, devono effettuarne la nomina degli stessi come ASSISTENTI O ASSISTENTI SPECIALI, con apposita domanda da inviarsi all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato competente qualora i dipendenti effettuino gestione dei generi di monopolio o la raccolta del gioco del lotto. ALBERGHI E STRUTTURE RICETTIVE COMUNICAZIONE PRESENZE I gestori di strutture ricettive non possono dare alloggio a persone non munite di carta di identità o di altro documento idoneo (passaporto - patente). Hanno l’obbligo di comunicazione elettronica o telematica alle Questure dei dati contenuti nelle schedine presenze entro 24 ore dall’arrivo dei clienti e non c’è più la possibilità di consegna manuale delle schede. Per accedere al servizio è necessario accreditarsi al portale della Polizia di Stato: https://alloggiatiweb.poliziadistato.it richiedendo l’apposita password con il modulo scaricabile dal sito stesso. PREZZI I gestori di strutture ricettive devono presentare all'Amministrazione Provinciale entro il 1º ottobre di ogni anno, la comunicazione dell’attrezzatura alberghiera, della capacità ricettiva, dei servizi e dei prezzi massimi che intendono praticare dal successivo 1° gennaio. Eventuali variazioni in aumento dei prezzi massimi comunicati entro il 1° ottobre potranno essere trasmesse entro il 1° marzo. Tali variazioni avranno validità dal successivo 1° giugno. In base alla nuova normativa, la denuncia dei prezzi deve essere effettuata obbligatoriamente ogni anno, anche nel caso in cui i prezzi della struttura ricettiva rimangano invariati rispetto alla comunicazione precedente, pena l’applicazione di sanzioni pecuniarie che vanno da € 250,00 a € 500,00. La comunicazione deve essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della struttura. ASCOMnotizie 15 IMPORTANTE: Entro il 1° ottobre di ogni anno dovrà essere comunicato al comune di competenza il periodo di apertura/chiusura dell’attività. OCCORRE RICORDARE CHE • Nei locali di ricevimento deve essere esposta la tabella dei prezzi: nelle camere deve essere esposto il cartellino con il prezzo delle camere; • Se l'albergatore assegna ad un solo cliente una camera doppia per il pernottamento, può richiedere solamente il prezzo massimo della camera singola. Una eventuale maggiorazione deve essere dichiarata al momento della denuncia prezzi; • Il prezzo di una camera alla quale venga aggiunto, su espressa richiesta del cliente, un letto supplementare deve essere dichiarato al momento della denuncia dei prezzi; • Se il letto aggiunto è posto in una camera a due letti, viene per consuetudine applicata una maggiorazione non superiore al 35% del prezzo della camera stessa • Il prezzo di pensione può essere applicato per periodi di permanenza del cliente non inferiori a tre giorni • Deve essere tenuta a disposizione dei clienti una copia dell'Annuario Generale alberghi o dell'estratto provinciale • Entro il 31 gennaio di ogni anno deve essere versato il contributo annuale dovuto dai detentori di apparecchi cercapersone, non di libero uso. Il contributo da versare alla Tesoreria dello Stato, è il seguente: € 30,00 fino a 10 apparati; € 100,00 fino a 100 apparati; € 200,00 oltre 100 apparati. CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI verificare la data di scadenza e la rispondenza alle norme di legge. PREVENZIONE LEGIONELLOSI Effettuare le manutenzioni, le registrazioni e le altre operazioni previste. VERIFICA IMPIANTI MESSA A TERRA Gli impianti di messa a terra devono essere verificati ogni: • 2 anni per le attività soggette a certificato prevenzione incendi (C.P.I.) • 5 anni per tutte le altre attività comunque soggette alla normativa riguardante la sicurezza lavoro. Le verifiche possono essere eseguite soltanto da organismi ispettivi abilitati dal Ministero delle Attività Produttive sulla base della normativa europea UNI CEI o in alternativa da ASL /ARPA. Non sono valide le verifiche effettuate da professionisti o da imprese installatrici (es. progettisti o elettricisti). ASCENSORI Gli ascensori devono essere sottoposti a verifica ogni 2 anni (ed a verifiche straordinarie nei casi previsti). AMBULANTI – COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DOCUMENTO UNICA DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA – COMUNICAZIONE ANNUALE Entro il 31 gennaio di ogni anno i commercianti su aree pubbliche hanno l’obbligo di assolvere gli adempimenti connessi alle verifiche di regolarità contributiva INPS e INAIL attraverso la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ossia un’autocertificazione del DURC, presso ogni Comune in cui si ha una autorizzazione o la concessione di un posteggio i Comuni poi verificheranno le dichiarazioni ricevute dai singoli associati Qualora non venga presentata la suddetta dichiarazione oltre alle sanzioni pecuniarie previste dall’art. 29 comma 1 del D.L. 114/98, è prevista la sospensione dell’autorizzazione per tre mesi, e nel caso in cui l’interessato non regolarizzi la propria posizione, decorsi i tre mesi di sospensione, l’autorizzazione è revocata. FIERE – MERCATI – POSTEGGI ISOLATI La stessa scadenza del 31 GENNAIO è prevista per gli operatori spuntisti, per la presentazione di apposita comunicazione ai Comuni nei quali intendono occupare temporaneamente posteggi liberi nei mercati, nelle fiere o posteggi isolati. Le comunicazioni devono essere accompagnate dalla dichiarazione sostitutiva del DURC. Gli interessati a partecipare alla spunta che non presentano alcuna comunicazione ai Comuni entro il 31 gennaio di ogni anno e coloro che non sono in regola con il pagamento dei contributi Inps e Inail, non potranno partecipare alla spunta nei vari mercati e fiere. Le comunicazioni presentate dal 01 agosto 2014 al 31 dicembre 2015 permettono di partecipare alla spunta decorsi trenta giorni dalla presentazione della domande ma, fino alla approvazione della prima graduatoria successiva alla propria presentazione, l’operatore è posto in coda alla graduatoria approvata da ogni comune entro il 31 marzo 2014; tutte le comunicazioni mantengono efficacia fino all’approvazione della prima graduatoria conseguente alle comunicazioni presentate entro il 31 gennaio 2016. 16 ASCOMnotizie AMBIENTE GESTIONE RIFIUTI E IMBALLAGGI Gli adempimenti ambientali sono diversificati a seconda delle attività effettivamente svolte e prevedono specifiche procedure di iscrizione e aggiornamento con rilascio di provvedimenti/autorizzazioni/certificati, oltre a dichiarazioni periodiche e annuali. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, si riportano alcuni degli adempimenti legati alla gestione o produzione di rifiuti e/o imballaggi: • Provvedimenti di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per attività di trasporto in proprio dei propri rifiuti, per raccolta e trasporto di rifiuti speciali sia pericolosi che non pericolosi prodotti da terzi, commercio e intermediazione senza detenzione di rifiuti, ecc. ecc. • Provvedimenti di iscrizione alla Provincia: attività di recupero rifiuti, impianti di gestione, ecc., rilascio Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per scarichi idrici, emissioni in atmosfera, ecc. e rilascio Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per gestione rifiuti, discariche, allevamenti, ecc. • Iscrizione al Registro Telematico (F-GAS) per attività di installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore, impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra, recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione, recupero di solventi a base di taluni gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono e recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore • Iscrizione al Sistema di controllo di Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) per imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi, per imprese con più di 10 dipendenti che producono rifiuti speciali pericolosi, per imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero o smaltimento di rifiuti speciali pericolosi, ecc. ecc. Adempimenti amministrativi: tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti – formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti - Modello Unico Ambientale ovvero denuncia annuale dei rifiuti per alcune tipologie di imprese, ecc. ecc. • Consorzio Nazionale Imballaggi: tutte le imprese (attività commerciali, artigianali ed industriali) che vendono merci imballate (anche il semplice sacchetto di carta è considerato imballaggio), i produttori di imballaggi e gli importatori di imballaggi o in genere di merci imballate, devono iscriversi al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) entro un mese dall’inizio dell’attività. Gli importatori di imballaggi (sia vuoti che contenenti merci) sono inoltre soggetti a produrre al CONAI, tramite procedura telematica, una dichiarazione relativa agli imballaggi importati, con periodicità variabile a seconda del valore degli imballaggi importati. Ciascuna tipologia di imballaggio ha un valore di contributo specifico. PILE E ACCUMULATORI - OBBLIGO DI REGISTRAZIONE In base ad una normativa europea, recepita in Italia, i produttori di pile o accumulatori – cioè chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale questo tipo di prodotti, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli (ad es. anche importatori dall’estero di prodotti contenenti pile od accumulatori) – devono fra l’altro iscriversi prima di iniziare l’attività in un apposito Registro nazionale (per il tramite delle Camere di Commercio) per sostenere il finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile ed accumulatori; la mancata iscrizione espone a pesantissime sanzioni amministrative (da 30 mila a 100 mila euro). I produttori hanno l’obbligo entro il 31 marzo di ogni anno, di comunicare al Registro Nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile ed accumulatori i dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente. RAEE PRODUTTORI ED IMPORTATORI: L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO NAZIONALE Tutti i “produttori” di apparecchiature elettriche ed elettroniche debbono iscriversi al Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dello smaltimento di tali apparecchiature. Nella dicitura di “produttore” la normativa ricomprende chi: • fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio (anche solo per l’esportazione) • rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori (il rivenditore non è considerato produttore se l’apparecchiatura reca il marchio del produttore) • importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche o elettroniche nell’ambito di una attività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza Le apparecchiature elettriche ed elettroniche per cui trova applicazione l’obbligo sono tutte le apparecchiature comprese nell’elenco seguente, che dipendono per un corretto funzionamento da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti, progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e 1500 volt per la corrente continua: • Grandi elettrodomestici ASCOMnotizie 17 • Piccoli elettrodomestici • Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni • Apparecchiature di consumo • Apparecchiature di illuminazione • Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni) • Giocattoli e apparecchiature per lo sport e il tempo libero • Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati) • Strumenti di monitoraggio e di controllo • Distributori automatici Tenuti all’obbligo di iscrizione al registro sono sia i “produttori” di apparecchiature destinate ad uso “domestico” che ad uso “professionale”; l’iscrizione al registro può avvenire solo in forma telematica con firma digitale, previa adesione ad un sistema collettivo di raccolta dei rifiuti nel caso di apparecchiature destinate ad uso “domestico”, e comunque indicando il sistema attraverso cui si intende adempiere agli obblighi di smaltimento. Sono previste pesantissime sanzioni – da 30.000 a 100.000 euro - per l’omessa iscrizione al registro. Una volta iscritti occorre osservare gli ulteriori obblighi, fra cui l’invio della comunicazione annuale entro il 30 aprile. RAEE - RITIRO DI APPARECCHIATURE USATE: LE REGOLE E’ in vigore l’obbligo, sanzionato in caso di inosservanza, di assicurare, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita, provvedendo successivamente al trasporto presso i centri di raccolta di quelli non suscettibili di reimpiego. Il ritiro può essere rifiutato nei casi di rischio di contaminazione del personale incaricato del ritiro oppure nei casi in cui è evidente che l’apparecchio non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi. Le categorie di apparecchiature interessate sono moltissime: grandi elettrodomestici, piccoli elettrodomestici, apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni, apparecchiature di consumo (es. TV, radio, ecc), apparecchiature di illuminazione, strumenti elettrici ed elettronici, giocattoli e apparecchiature per lo sport e il tempo libero, dispositivi medici, strumenti di monitoraggio e controllo, distributori automatici. I distributori che assicurano il ritiro delle apparecchiature usate devono: • iscriversi all’Albo nazionale Gestori Ambientali; • informare i consumatori sulla gratuità del ritiro mediante avvisi chiari e leggibili; • rispettare di precise disposizioni in ordine ai quantitativi massimi raggruppabili, alle modalità e luoghi di raggruppamento, alla frequenza di smaltimento, al trasporto ai centri di raccolta; • compilare lo schedario delle apparecchiature e il documento di trasporto sugli appositi modelli previsti dal Decreto. La normativa può essere seguita, con alcune particolarità, anche dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica, sia di apparecchiature ad uso domestico che professionale, oltre che dai distributori di apparecchiature professionali. BATTERIE AL PIOMBO: OBBLIGO DI DOTARSI DI SOSTANZE ASSORBENTI E NEUTRALIZZANTI Il Ministero dell’Ambiente con Decreto n. 20/2011 ha fornito specifiche disposizioni in materia di sostanze assorbenti e neutralizzanti da utilizzare nell’eventualità in cui si verificasse la fuoriuscita della soluzione acide dagli accumulatori al piombo. Il Decreto prevede che le sostanze assorbenti e neutralizzanti debbano essere preventivamente testate dalle Università e dagli istituti specializzati. Le tipologie di attività interessate dal D.M. sono le seguenti: • BATTERIE STAZIONARIE (elementi fissi, batterie portatili, batterie a trazione, stazioni di ricarica, batterie circolanti all’interno di aree private e anche su suolo pubblico, batterie di avviamento) • FABBRICHE DI ACCUMULATORI • CONSORZI NAZIONALI PER LA RACCOLTA E IL TRATTAMENTO DELLE BATTERIE AL PIOMBO ESAUSTE E PER I RIFIUTI PIOMBOSI • TRASPORTO BATTERIE I quantitativi di sostanze da tenere a disposizione variano sulla base della tipologia di attività e dei rispettivi quantitativi di acido che dovrebbe essere assorbito e neutralizzato in caso di sversamento. 18 ASCOMnotizie PRODOTTI E CATEGORIE VARIE MANGIMI: REQUISITI DI IGIENE Si ricorda che tutti gli operatori del settore dei mangimi, dalla produzione primaria all’immissione in commercio, compreso il trasporto sono tenuti all’obbligo di registrazione all’AUSL. Inoltre si ricorda che gli operatori che detengono, a qualunque titolo, mangimi, come tutti gli operatori che trattano alimenti, sono tenuti ad avere un Manuale HACCP aziendale e ad adottare idonee procedure di rintracciabilità. COMMERCIO DI ANIMALI VIVI La commercializzazione di animali deve avvenire nel rispetto di specifiche disposizioni per quanto riguarda i locali ed i requisiti professionali. Inoltre per il trasporto di animali vivi è richiesta una apposita autorizzazione. VENDITA DI PRODOTTI FITOSANITARI/AGROFARMACI Per il rilascio ed il rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari/agrofarmaci è necessaria la frequenza di un apposito corso di formazione, seguito da un esame finale. Da tali corsi di aggiornamento e dall’esame sono stati finora esentati: laureati in scienze agrarie e scienze forestali, i periti agrari, gli agrotecnici, i laureati in chimica, medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze biologiche, farmacia, i diplomati in farmacia ed i periti chimici. Per tutti questi soggetti è sufficiente la sola presentazione della domanda di rilascio o rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita. ATTENZIONE: a seguito di recenti modifiche normative non è più così, e le persone in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie, forestali, biologiche, ambientali, chimiche, mediche e veterinarie dovranno frequentare nuovi tipi di corso per il rilascio e l’aggiornamento del certificato di abilitazione alla vendita, che sarà rilasciato solo a persone in possesso dei diplomi o lauree sopra specificate. Coloro che sono in possesso del “vecchio” certificato di abilitazione alla vendita potranno continuare a rinnovarlo anche senza essere in possesso del titolo di studio; stando alle indicazioni finora emerse, fino a quando non saranno emanate le disposizioni sulla nuova formazione si seguirà per la formazione quanto stabilito finora. Per commercializzare i prodotti fitosanitari è necessaria apposita autorizzazione comunale alla vendita il cui rilascio è ancorato alla sussistenza di specifici requisiti inerenti i locali, le modalità di stoccaggio, ecc. DAL 26 NOVEMBRE 2015 IMPORTANTI NOVITA’ Il 26 novembre 2015 è la data dalla quale: • nelle rivendite dovrà essere sempre presente almeno una persona in possesso del certificato di abilitazione alla vendita; • si dovrà registrare il carico e lo scarico di tutti gli agro farmaci; • tutti gli agrofarmaci dovranno essere tenuti in locali chiusi e non accessibili; • saranno presenti sul mercato agrofarmaci per uso professionale e per uso non professionale (sull'etichetta sarà indicato se si tratta di prodotto per uso non professionale); • tutti gli agrofarmaci per uso professionale potranno essere acquistati solo dai possessori del patentino, indipendentemente dalla classe tossicologica; • le aziende agricole dovranno riferirsi ad un consulente solo per i progetti dell'OCM o del PSR a basso impiego di agro farmaci; • i contoterzisti dovranno tenere un registro di carico/scarico per gli agrofarmaci acquistati. Il riferimento è il PAN (decreto 22 gennaio 2014). Già dal 26 novembre 2014, invece, possono richiedere il patentino per la vendita solo persone con un diploma di scuola superiore in materie agronomiche, fisiche, biologiche, chimiche e mediche. MEDIATORI: POLIZZA ASSICURATIVA PROFESSIONALE La legge sulla disciplina della professione di mediatore prevede che per l’esercizio della attività deve essere prestata idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti. La copertura assicurativa è quindi obbligatoria per ogni professionista abilitato. F.I.M.A.A., la Federazione Nazionale degli agenti d’affari in mediazione aderente a Confcommercio, ha stipulato una convenzione per garantire ai mediatori la copertura assicurativa conforme alle indicazioni Ministeriali e a costi contenuti. Usufruire della copertura assicurativa attraverso la convenzione F.I.M.A.A. è molto semplice: è sufficiente l’adesione a Confcommercio e alla F.I.M.A.A., che può essere perfezionata contestualmente al versamento della quota assicurativa e che permette di usufruire anche di tutta una serie di opportunità aggiuntive. Per quanti già aderiscono si rammenta l’importanza di comunicare ogni variazione di ragione sociale o compagine sociale o trasformazione da ditta individuale a società e viceversa ai fini del corretto calcolo del premio assicurativo. ASCOMnotizie 19