28 Novembre 2008
La Nuova Normativa sulla
Sicurezza e Salute nei Luoghi
di Lavoro
(D.Lgs. 09/04/2008, n. 81)
Relatore:
ROBERTO DE LORENZIS
Norme di Riferimento
PRINCIPI GENERALI
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ARTT. 32, 35 E 41 DELLA COSTITUZIONE
ART. 2087 DEL CODICE CIVILE
ARTT. 437 E 451 DEL CODICE PENALE
ART . 9 Legge 20/05/70 n. 300
Norme di Riferimento
NORME SPECIFICHE
(come erano)
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DPR 547/55 (NORME GENERALI DI PREVENZIONE INFORTUNI);
DPR 164/56 (PREVENZIONE INFORTUNI NELL’EDILIZIA)
DPR 303/56 (NORME GENERALI SULL'IGIENE DEL LAVORO);
LEGGE 292/63 (ANTITETANICA OBBLIGATORIA);
ART. 9 LEGGE 300/70 (STATUTO DEI LAVORATORI);
ARTT. DA 20 A 24 LEGGE 833/78 (RIFORMA SANITARIA);
D.M. 16/2/82-DPR 577/82-D.M. 10/3/98 (NORME DI PREVENZIONE INCENDI);
LEGGE 46/90 (NORME PER LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEGLI
IMPIANTI);
D. LGS. 277/91 (RISCHI DA AGENTI CHIMICI, FISICI E BIOLOGICI);
D. LGS. 475/92 (NORME SULL’IMPIEGO DEI D.P.I.)
D. LGS. 626/94 (SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO); D.LGS. 242/96
(MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL 626/94);
DPR 459/96 (REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA
MACCHINE);
D. LGS. 493/96 (NORME SULLA SEGNALETICA DI SICUREZZA);
Norme di Riferimento
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D.M. 22/02/06 (PREVENZIONE INCENDI NEGLI UFFICI)
D. LGS. 494/96 (DIRETTIVA CANTIERI MOBILI);
D.P.R. 459/96 (DIRETTIVE CEE SULLE MACCHINE);
D.M. 10/03/98 (SICUREZZA ANTINCENDIO E GESTIONE
EMERGENZE);
D.M. 02/10/00 (LINEE GUIDA ALL’USO DEI VIDETERMINALI);
D.LGS. 151/01 (TUTELA LAVORATRICI MADRI);
D.P.R. 462/01 (IMPIANTI MESSA A TERRA ED ELETTRICI);
D. LGS. 25/02 (TUTELA CONTRO I RISCHI DERIVANTI
DALL’IMPIEGO DI PRODOTTI CHIMICI);
LEGGE 14/03 (TUTELA LAVORO NOTTURNO);
D.M. 388/03 (GESTIONE EMERGENZE PRONTO SOCCORSO);
D. LGS. 195/03 (REQUISITI PROFESSIONALI R.S.P.P. ED A.S.P.P.);
D. LGS. 187/05 (TUTELA DAI RISCHI VIBRAZIONI MECCANICHE);
D. LGS. 195/06 (TUTELA DAI RISCHI RUMORE).
Norme di Riferimento
NORME ABROGATE
DPR 547/55 – DPR 164/56 – DPR 303/56 (escluso
art. 64) – D.Lgs. 277/91 – D.Lgs. 626/94 – D.Lgs.
493/96 – D.Lgs. 494/96 – D.Lgs. 187/05 – Art. 36-bis,
commi 1 e 2 L. 248/06 – Artt. 2, 3, 5, 6 e 7 L. 123/07.
Sono inoltre abrogate tutte le disposizioni
regolamentari e legislative
incompatibili col
D.Lgs. 81/08.
D.Lgs. 09/04/2008, n. 81
TITOLO I
TITOLO II
TITOLO III
TITOLO IV
TITOLO V
TITOLO VI
TITOLO VII
TITOLO VIII
TITOLO IX
TITOLO X
TITOLO XI
TITOLO XII
TITOLO XIII
Principi comuni;
Luoghi di Lavoro;
Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI;
Cantieri temporanei o mobili;
Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro;
Movimentazione manuale dei carichi;
Attrezzature munite di videoterminali;
Agenti fisici;
Sostanze pericolose;
Esposizione ad agenti biologici;
Protezione da atmosfere esplosive;
Disposizioni in materia penale e di p. penale;
Norme transitorie e finali.
D.Lgs. 09/04/2008, n. 81
15/05/2008 – Entrata in vigore generale;
29/07/2008 – Adeguamento della valutazione dei rischi (e dei
POS) alle variazioni normative apportate dal decreto 81/08;
15/11/2008 – Comunicazione da parte del medico competente al
Ministero della salute, mediante autocertificazione, del
possesso dei titoli richiesti;
ANNUALMENTE – Comunicare all’INAIL i nominativi dei RLS
ovvero dei RLST
15/05/2009 – Termine per la determinazione dei contenuti minimi
della formazione da parte della Conferenza Stato/Regioni e
Province Autonome;
26/04/2010 – Entrata in vigore delle disposizioni specifiche in
relazione all’utilizzo di radiazioni ottiche;
30/04/2012 - Entrata in vigore delle disposizioni specifiche in
relazione alla presenza di campi elettromagnetici;
30/06/2012 – Termine ultimo oltre il quale non è possibile
effettuare l’autocertificazione dei rischi.
Disposizioni successive al D.Lgs. 81/08
Con il D.L. 03/06/2008, n. 97, sono stati sospesi, sino al
01/01/2009



L’obbligo di comunicare all’INAIL gli infortuni della durata
di un giorno, oltre a quello dell’infortunio;
Il divieto di effettuare visite mediche preassuntive.
L’adeguamento della valutazione dei rischi alle variazioni
normative apportate dal decreto 81/08, prorogato al 01/01/09
Disposizioni successive al D.Lgs. 81/08


Con il D.L. 25/06/2008, n. 112, sono state
introdotte le seguenti modifiche
al D.Lgs. 81/08
Abrogazione della sanzione amministrativa
(2.500-10.000 €) per mancata fornitura
tesserino di riconoscimento;
Esclusione dai motivi validi per la
sospensione dell’attività della violazione
della normativa sull’orario di lavoro.
D.Lgs. 09/04/2008, n. 81
Definizioni (Art. 2)
Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività
lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, pubblico o privato, con o
senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione,
esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il
socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto
delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e
seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi di cui
all’articolo 18 della legge 24/06/1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni regionali
promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le
scelte professionali mediante la conoscenza diretta del modo del lavoro; l’allievo degli istituti
di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si
faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi
comprese le apparecchiatura fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo
sia effettivamente applicato alla strumentazione o ai laboratori in questione; il volontario,
come definito dalla legge 01/08/1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al
decreto legislativo 01/12/1997, n. 468 e successive modificazioni.
IN ROSSO LE MODIFICHE APPORTATE DAL D.Lgs. 81/08
D.Lgs. 09/04/2008, n. 81
Definizioni (Art. 2)
Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore
o, comunque il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione
nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità
dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri
decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30/03/2001, n. 165, per datore di lavoro si
intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario
non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto
ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice
delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito
funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi
poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di
individuazione non conforme ai criteri sopra indicati il datore di lavoro
coincide con l’organo di vertice dell’organo stesso.
IN ROSSO LE MODIFICHE APPORTATE DAL D.Lgs. 81/08
D.Lgs. 09/04/2008, n. 81
Definizioni (Art. 2)
Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e dei
poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli,
attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e
vigilando su di essa.
Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri
gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli,
sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive
ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed
esercitando un funzionale potere di iniziativa.
LE FIGURE DEL DIRIGENTE E DEL PREPOSTO NON ERANO MAI
STATE DEFINITE DALLA PRECEDENTE NORMATIVA AI FINI
DELL’ATTUAZIONE DELLE NORME DI SICUREZZA E SALUTE SUL
LAVORO
D.Lgs. 09/04/2008, n. 81
Compiti del PREPOSTO (Art. 19)
Sovrintende e vigila sull’osservanza da
parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi
di legge, nonché delle disposizioni
aziendali in materia di salute e sicurezza
sul lavoro e di uso dei mezzi di protezioni
collettivi e dei dispositivi di protezione
individuale messi a loro disposizione e, in
caso di persistenza dell’inosservanza,
informa i diretti superiori
D.Lgs. 09/04/2008, n. 81
Definizioni (Art. 2)
Servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone,
sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di
prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona in
possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32
designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di
prevenzione e protezione dai rischi.
Addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso
delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32, facente parte
del servizio stesso.
IN ROSSO LE MODIFICHE APPORTATE DAL D.Lgs. 81/08
D.Lgs. 09/04/2008, n. 81
Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione
Non è stato riproposto l’obbligo di
comunicare alla DPL ed all’ ASL il
nominativo del RSPP.
Chi, in vigenza del D.Lgs. 626/94, non avesse
provveduto, non è più sanzionabile.
D.Lgs. 09/04/2008, n. 81
Definizioni (Art. 2)
Sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla
tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione
all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali ed alle
modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
Medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei
requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora,
secondo quanto previsto dall’articolo 29, comma 1, con il datore di
lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso
per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di
cui al presente decreto.
IN ROSSO LE MODIFICHE APPORTATE DAL D.Lgs. 81/08
D.Lgs. 09/04/2008, n. 81
Definizioni (Art. 2)
Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per
la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in
cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate
misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle
misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e
sicurezza.
Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il
potenziale di causare danni.
Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle
condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente
oppure alla loro combinazione.
TERMINI GIA’ UTILIZZATI, MA MAI DEFINITI DALLA PRECEDENTE
NORMATIVA SULLA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO
D.Lgs. 09/04/2008, n. 81
Definizioni (Art. 2)
Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla
identificazione, riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro.
Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed
agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale
conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze per lo
svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla
identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.
Addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai
lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze,
dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.
TERMINI GIA’ UTILIZZATI, MA MAI DEFINITI DALLA PRECEDENTE
NORMATIVA SULLA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO
D.Lgs. 09/04/2008, n. 81
Delega di funzioni (Art. 16)
La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non
espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
a) Che essa risulti da atto scritto recante data certa;
b) Che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed
esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
c) Che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione,
gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni
delegate;
d) Che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria
allo svolgimento delle funzioni delegate;
e) Che la delega sia accettata per iscritto.
Alla delega deve essere data adeguata tempestiva pubblicità.
La delega non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di
lavoro per le funzioni delegate.
D.Lgs. 09/04/2008, n. 81
Obblighi non delegabili (Art. 17)
Il datore di lavoro non può delegare le seguenti
attività:
a) La valutazione dei rischi con la conseguente
elaborazione del relativo documento;
b) La nomina del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione.
Rispetto alla precedente normativa il datore di
lavoro può delegare l’obbligo di convocazione
della riunione annuale
D.Lgs. 09/04/2008, n. 81
Denuncia infortuni (Art. 18)
Comunicare all’INAIL, o all’IPSEMA, in
relazione alle rispettive competenze, a fini
statistici e informativi, i dati relativi agli
infortuni sul lavoro che comportino un’assenza
dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello
dell’evento e, a fini assicurativi, le informazioni
relative agli infortuni sul lavoro che
comportino un’assenza dal lavoro superiore a
tre giorni.
D.Lgs. 09/04/2008, n. 81
Oggetto della valutazione dei rischi (Art. 28)
La valutazione dei rischi, anche nella scelta delle attrezzature di
lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella
sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti
gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari tra cui anche quelli
collegati allo stress lavoro-collegato (accordo europeo 08/10/2004),
quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli
connessi alle differenze di genere, all’età ed alla provenienza da altri
paesi.
La valutazione dei rischi deve avere data certa.
NON SONO STATE INDICATE LE MODALITA’ PER
DIMOSTRARE LA DATA CERTA
D.Lgs. 09/04/2008, n. 81
Contenuto della valutazione dei rischi (Art. 28)
Il documento di valutazione dei rischi (DVR) deve avere i seguenti contenuti minimi:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
I criteri adottati per la valutazione stessa;
L’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei DPI adottati in
seguito alla valutazione;
Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel
tempo dei livelli di sicurezza;
L’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché
dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbano provvedere (in possesso di
adeguate competenze e poteri);
L’indicazione dei nominativi del RSPP, del RLS o del RLST e del MC che ha
partecipato alla valutazione dei rischi;
L’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi
specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica
esperienza, adeguata formazione ed addestramento.
LA MANCANZA DI UNO SOLO DEI CONTENUTI MINIMI E’ PENALMENTE RILEVANTE
D.Lgs. 09/04/2008, n. 81
Soggetti coinvolti nella valutazione dei rischi (Art. 29)
1.
2.
3.
4.
5.
La valutazione dei rischi è un compito, NON DELEGABILE, che fa
capo al datore di lavoro.
La valutazione dei rischi è effettuata in collaborazione con il RSPP e
con il MC, ove previsto.
La valutazione dei rischi è realizzata previa consultazione del RLS.
Il DVR è conservato presso l’unità produttiva interessata.
Per particolari aziende (fino a 10 lavoratori e attività non pericolose)
saranno emanate con D.M. procedure standardizzate per effettuare la
VR. Fino alla scadenza del 18° mese successivo all’entrata in vigore
del D.M. e comunque non il oltre il 30/06/2012 gli stessi datori di
lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei
rischi.
NON SONO STATI INDICATI I CONTENUTI MINIMI DA INSERIRE
NELL’EVENTUALE AUTOCERTIFICAZIONE
D.Lgs. 09/04/2008, n. 81
Servizio di prevenzione e protezione (Art. 31)
Ogni datore di lavoro si deve dotare di un Servizio di Prevenzione e
Protezione (SPP)
1. Gli addetti (ASPP) ed i responsabili (RSPP) dei servizi, interni od
esterni all’azienda, debbono possedere le capacità e i requisiti
professionali previsti dall’art. 32 del D.Lgs. 81/08.
2. Il ricorso a persone o sevizi esterni è obbligatorio in assenza di
dipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla norma3. L’istituzione del SPP all’interno dell’azienda, ivi compreso il RSPP, è
obbligatorio per quelle attività espressamente indicate dall’art. 31
del D.Lgs. 81/08.
A DECORRERE DAL 15/05/2008 E’ STATO SOPPRESSO L’OBBLIGO DI
COMUNICARE ALLE A.S.L. ED ALLE D.P.L. COMPETENTI PER
TERRITORIO IL NOMINATIVO DEL RSPP
D.Lgs. 09/04/2008, n. 81
Compiti del servizio di prevenzione e protezione (Art. 33)
Il SPP è utilizzato dal datore di lavoro per i seguenti compiti:
a) Elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e
protettive e i sistemi di controllo di tali misure;
b) Elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
c) Proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
d) Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e
individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli
ambienti di lavoro;
e) Partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e
sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica annuale;
f) Fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’art. 36 del D.Lgs. 81/08.
D.Lgs. 09/04/2008, n. 81
Riunione periodica (Art. 35)
Nelle aziende e nelle unità produttive che
occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro,
direttamente o tramite il SPP, indice almeno una
volta l’anno una riunione cui partecipano:
1. Il datore di lavoro o un suo rappresentante;
2. Il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione (RSPP);
3. Il medico competente (MC), ove nominato;
4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
(RLS).
D.Lgs. 09/04/2008, n. 81
Riunione periodica – Ordine del giorno (Art. 35)
Nel corso della riunione il datore di lavoro
sottopone all’esame dei partecipanti:
1. Il documento di valutazione dei rischi (DVR);
2. L’andamento degli infortuni e delle malattie
professionali e della sorveglianza sanitaria;
3. I criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e
l’efficacia dei DPI;
4. I programmi di informazione e formazione dei
dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della
sicurezza e protezione della loro salute.
D.Lgs. 09/04/2008, n. 81
Riunione periodica – Altri contenuti (Art. 35)
Nel corso della riunione possono essere individuati:
Codici di comportamento e buone prassi per
prevenire i rischi di infortuni e di malattie
professionali;
2. Obiettivi
di miglioramento della sicurezza
complessiva sulla base delle linee guida per un
sistema di gestione della salute e sicurezza sul
lavoro.
Della riunione deve essere redatto un verbale.
Tale verbale è a disposizione dei partecipanti.
1.
D.Lgs. 09/04/2008, n. 81
Informazione ai lavoratori (Art. 36)
Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore
riceva una adeguata informazione.
L’informazione, il cui contenuto è indicato di seguito,
deve interessare anche i lavoratori a domicilio ed i
lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del
contratto collettivo dei proprietari di fabbricati.
Il contenuto dell’informazione deve essere facilmente
comprensibile per i lavoratori.
Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa
avviene previa verifica della comprensione della lingua
utilizzata nel percorso formativo.
D.Lgs. 09/04/2008, n. 81
Contenuto dell’Informazione (Art. 36)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all’attività
generale dell’impresa;
Procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio,
l’evacuazione dei luoghi di lavoro;
I nominativi del personale addetto alla gestione dell’emergenza;
I nominativi del RSPP, degli ASPP e del MC, ove previsto;
Rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le
normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
I pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi
sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla
normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
Misure e attività di protezione e prevenzione adottate.
D.Lgs. 09/04/2008, n. 81
Formazione dei lavoratori (Art. 37)
Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una
formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza.
La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione sono
definiti, entro il 15/05/2009, mediante accordo in sede di Conferenza
Stato/Regioni e Province Autonome.
La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono
avvenire in occasione:
1. Della costituzione del rapporto di lavoro;
2. Del trasferimento o cambiamento di mansioni;
3.Dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove
tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione
all’evoluzione o all’insorgenza di nuovi rischi.
D.Lgs. 09/04/2008, n. 81
Formazione dei preposti (Art. 37)
I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda,
un’adeguata e specifica formazione ed un aggiornamento
periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e
sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione
comprendono:
a) Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) Valutazione dei rischi;
d) Individuazione delle misure tecniche organizzative e
procedurali di prevenzione e protezione.
D.Lgs. 09/04/2008, n. 81
Formazione dei RLS (Art. 37)
Le modalità ed i contenuti specifici della formazione del
RLS sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva
nazionale.
La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui
rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure
di prevenzione e protezione adottate, con verifica di
apprendimento.
La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità
dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non
può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che
occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le
imprese che occupano più di 50 lavoratori.
D.Lgs. 09/04/2008, n. 81
Formazione addetti all’emergenza (Art. 37 e 45)
Nelle more delle nuove disposizioni da
emanarsi con uno o più D.M., la formazione
del personale addetto alla gestione
dell’emergenza avverrà secondo le
indicazioni di cui al D.M. 10/03/1998 ed al
D.M. 388/03.
D.Lgs. 09/04/2008, n. 81
Il Medico Competente (Art. 38)
I medici in possesso dei requisiti previsti
dall’art. 38 del D.Lgs. 81/08 sono iscritti
nell’elenco dei medici competenti istituito
presso il Ministero della salute.
D.Lgs. 09/04/2008, n. 81
Sorveglianza sanitaria (Art. 41)
La sorveglianza sanitaria è a carico del datore di lavoro.
La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
a) Nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee e
dalla Commissione consultiva prevista dal D.Lgs. 81/08;
b) Qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal
medico competente correlata ai rischi lavorativi.
La sorveglianza sanitaria comprende:
a) Visita medica preventiva;
b) Visita medica periodica;
c) Visita medica su richiesta del lavoratore;
d) Visita medica in occasione del cambio di mansione;
e) Visita medica alla cessazione del rapporto nei casi previsti dalla
normativa vigente.
D.Lgs. 09/04/2008, n. 81
Sorveglianza sanitaria (Art. 41)
Le visite mediche relative alla sorveglianza sanitaria non
possono essere effettuate:
1.
In fase preassuntiva;
2.
Per accertare stati di gravidanza;
3.
Negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
D.Lgs. 09/04/2008, n. 81
Sorveglianza sanitaria (Art. 41)
Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella
sanitaria e di rischio da istituirsi a cura del medico competente.
Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite
mediche esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione
specifica:
a) Idoneità;
b) Idoneità parziale, temporanea o permanente con prescrizioni o
limitazioni;
c) Inidoneità temporanea;
d) Inidoneità permanente.
Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea
vanno precisati i limiti temporali di validità.
D.Lgs. 09/04/2008, n. 81
Sorveglianza sanitaria - Ricorsi (Art. 41)
Avverso i giudizi del medico competente è
ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data di
comunicazione del giudizio medesimo, all’organo
di vigilanza territorialmente competente.
Il ricorso può essere presentato sia dal datore di
lavoro che da parte del lavoratore.
D.Lgs. 09/04/2008, n. 81
Inidoneità del lavoratore (Art. 42)
Il datore di lavoro, qualora il giudizio del medico
competente preveda una inidoneità alla mansione
specifica, adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra
mansione compatibile con il suo stato di salute.
Il lavoratore adibito a mansioni inferiori conserva la
retribuzione
corrispondente
alle
mansioni
precedentemente svolte.
Al lavoratore adibito a mansioni superiori si applicano le
norme di cui all’art. 2103 del codice civile.
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Gestione delle emergenze (Art. 43)
In relazione alla gestione delle emergenze il
datore di lavoro deve:
Designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di
pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione
dell’emergenza;
1.
Programma gli interventi e adotta i relativi provvedimenti necessari per la gestione
dell’emergenza ed Informa i lavoratori dell’eventuale presenza di un rischio grave ed
immediato.
2.
Effettua la prescritta formazione per i lavoratori incaricati della gestione
dell’emergenza (D.M. 10/03/98 e D.M. 388/03).
3.
I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione.
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Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza RLS (Art. 47)
Eletto o designato in tutte le aziende o unità produttive.
N° 1 RLS per aziende fino a 200 lavoratori;
N° 3 RLS per aziende da 200 a 1.000 lavoratori;
N° 6 RLS per aziende con oltre 1.000 lavoratori.
Nelle aziende con oltre 1.000 lavoratori il numero dei
rappresentanti può essere aumentato nella misura
individuata dagli accordi interconfederali o dalla
contrattazione collettiva.
Qualora non si proceda alla elezione del RLS le sue
funzioni sono svolte dal rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza territoriale (RLST), ovvero dal
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito
produttivo (RLSP).
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Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
territoriale RLST (Art. 48)
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
territoriale (RLST) esercita le proprie competenze nelle
aziende o unità produttive del territorio o del comparto
di competenza nelle quali non sia stato eletto o
designato il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza aziendale (RLS).
La mancata elezione del RLS comporta la
partecipazione, da parte delle aziende, ad un fondo la
cui entità e modalità di gestione, verrà stabilita con
apposito D.M. entro il 15/05/2009.
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Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo RLSP
(Art. 49)
E’ individuato nei seguenti specifici contesti produttivi
caratterizzati dalla competenza di più aziende o
cantieri:
a) Aree portuali;
b) Centri intermodali di trasporto;
c) Impianti siderurgici;
d) Cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno;
e) Contesti produttivi con complesse problematiche
legate alle interferenze delle lavorazioni e da un
numero complessivo di addetti mediamente operanti
nell’area superiore a 500.
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Obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di
somministrazione (Art. 26)
a) Verifica l’idoneità tecnico-professionale con:
1)
2)
b)
Acquisizione del certificato di iscrizione alla CCIAA;
Acquisizione
dell’autocertificazione
dell’impresa
appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei
requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi
dell’articolo 47 del T.U. delle disposizioni legislative e
regolamentari
in
materia
di
documentazione
amministrativa (DPR 445/00).
Fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui
rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono
destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di
emergenza adottate in relazione alla propria attività.
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Obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di
somministrazione (Art. 26)
Il datore di lavoro committente promuove la
cooperazione ed il coordinamento
elaborando un unico documento di
valutazione dei rischi che indichi le misure
adottate per eliminare o, ove ciò non sia
possibile, ridurre al minimo i rischi di
interferenze.
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TITOLO IV - Cantieri temporanei o mobili
Art. 90 – Nomina del Coordinatore alla
progettazione e del Coordinatore
all’esecuzione.
Nei cantieri in cui è prevista la
presenza di più imprese, anche non
contemporanea, indipendentemente
dalla durata del cantiere.
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TITOLO IV - Cantieri temporanei o mobili
Art. 99 – Notifica preliminare
(da effettuare alla ASL e alla DPL in conformità all’allegato
XII)

Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese,
anche non contemporanea, indipendentemente dalla
durata del cantiere.

Nei cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità
presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.
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TITOLO IV - Cantieri temporanei o mobili
Art. 99 – Notifica preliminare
Copia della notifica deve essere affissa in maniera
visibile presso il cantiere e custodita a
disposizione
dell’organo
di
vigilanza
territorialmente competente.
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TITOLO IV - Cantieri temporanei o mobili
DEFINIZIONI
PSC – Piano di Sicurezza e Coordinamento. E’
elaborato dai Coordinatori. Nei cantieri di
durata superiore a 30.000 uomini-giorno viene
redatto il PSG (Piano di Sicurezza Generale).
POS – Piano Operativo di Sicurezza . E’ elaborato da
ogni azienda esecutrice in conformità al PSC
od al PSG.
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TITOLO IV - Cantieri temporanei o mobili
DEFINIZIONI
Impresa Affidataria: Impresa titolare
del contratto di appalto con il
committente e che, nell’esecuzione
dell’opera appaltata, può avvalersi di
imprese subappaltatrici o di lavoratori
autonomi.
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TITOLO IV - Cantieri temporanei o mobili
OBBLIGHI DI VIGILANZA (art. 97)
Le imprese affidatarie sono obbligate a vigilare,
nei confronti delle aziende esecutrici, sulle
disposizioni e prescrizioni del piano di sicurezza
e coordinamento (PSC) ed a coordinare gli
interventi per l’attuazione delle misure generali
di sicurezza e verificare la congruità dei piani
operativi di sicurezza (POS) redatti dalle aziende
esecutrici.
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TITOLO IV - Cantieri temporanei o mobili
Art. 101 – Obblighi di trasmissione
Prima dell’inizio dei lavori l’impresa
affidataria trasmette il PSC, ovvero il
PSG, alle imprese esecutrici ed ai
lavoratori autonomi
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TITOLO IV - Cantieri temporanei o mobili
Art. 101 – Obblighi di trasmissione
Prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascun
impresa esecutrice trasmette il proprio
POS all’impresa affidataria, la quale previa
verifica della congruenza rispetto al PSC,
lo trasmette al Coordinatore per
l’esecuzione.
D.Lgs. 09/04/2008, n. 81
TITOLO IV - Cantieri temporanei o mobili
Art. 102 – Consultazione del RLS
Prima dell’accettazione del PSC e delle
eventuali modifiche apportate allo stesso, il
datore di lavoro di ciascuna impresa
esecutrice consulta il RLS e gli fornisce
chiarimenti sul contenuto del piano.
Il RLS ha facoltà di formulare proposte al
riguardo.
D.Lgs. 09/04/2008, n. 81
TITOLO IV - Cantieri temporanei o mobili
Il Piano operativo di sicurezza
(POS) redatto ai sensi dell’art. 89,
1° comma, lettera h), rappresenta
la valutazione dei rischi,
effettuata dall’azienda esecutrice,
per il singolo cantiere.
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