Spedizione in a.p. - Art. 2 comma 20c legge 662/96 - Filiale di Catanzaro Parti I e II REPUBBLICA ● Anno XXXIII ● N. 9 ITALIANA BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA Catanzaro, giovedì 16 maggio 2002 DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE ● CATANZARO, VIALE DE FILIPPIS, 72 ● (0961) 856628-29 Le edizioni ordinarie del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria sono suddivise in tre parti che vengono cosı̀ pubblicate: Il 1o e il 16 di ogni mese: PARTE PRIMA ● ATTI DELLA REGIONE SEZIONE I ◆ ◆ ◆ Leggi Regolamenti Statuti SEZIONE II ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ Decreti, ordinanze ed atti del Presidente della Giunta regionale Deliberazioni del Consiglio regionale Deliberazioni della Giunta regionale Deliberazioni o comunicati emanati dal Presidente o dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale Comunicati di altre autorità o uffici regionali PARTE SECONDA ● ATTI DELLO STATO E DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI SEZIONE I ◆ Provvedimenti legislativi statali e degli organi giurisdizionali che interessano la Regione SEZIONE II ◆ ◆ Atti di organi statali che interessano la Regione Circolari la cui divulgazione è ritenuta opportuna e gli avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti della Regione Ordinariamente il venerdì di ogni settimana PARTE TERZA ● ATTI DI TERZI ◆ ◆ Annunzi legali Avvisi di concorso 16-5-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 9 8191 SOMMARIO PARTE PRIMA SEZIONE I STATUTI COMUNITÀ MONTANA «VERSANTE JONICO» − ISCA SULLO IONIO (Provincia di Catanzaro) Statuto pag. 8194 COMUNE DI MANGONE (Provincia di Cosenza) Avviso approvazione nuovo Statuto comunale pag. 8219 SEZIONE II DECRETI E ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 marzo 2002, n. 64 Attuazione art. 17 bis della L.R. 7/2001: Organizzazione transitoria del Settore «Servizi Sociali» pag. 8219 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 marzo 2002, n. 65 Trasformazione della Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza «Piccola casa dei poveri Donna Teresa Nicoletti» con sede in Rogliano, in Fondazione di diritto privato e conseguente registrazione sul registro regionale delle persone giuridiche private pag. 8222 A V V I S O Con l’entrata in vigore della L.R. 4 settembre 2001, n. 19, questa Direzione è sollevata da ogni eventuale responsabilità che potrebbe scaturire dal mancato rispetto delle norme sulla privacy, a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria di atti, documenti e quant’altro verrà trasmesso dagli organi e soggetti proponenti. Pertanto, al fine di non incorrere in violazioni di legge, si richiama l’attenzione degli interessati sulla normativa relativa alla tutela della sfera privata della persona. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 marzo 2002, n. 66 Assegnazione alla Segreteria particolare dell’Assessore al Lavoro e Formazione Professionale, on.le Giuseppe Scopelliti del sig. Barillà Natale con le mansioni di responsabile Amministrativo pag. 8223 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 marzo 2002, n. 67 Commissione regionale per l’emersione del lavoro non regolare − Sostituzione componente dimissionario pag. 8224 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 aprile 2002, n. 68 L.R. 7/96. Assegnazione alla Segreteria particolare dell’Assessore al Personale, Dott. Giovanni Luzzo, della sig.na Claudia Battaglia con le funzioni di Segretario particolare. Rettifica D.P.G.R., n. 55 del 20/2/2002 pag. 8224 8192 16-5-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 9 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 aprile 2002, n. 69 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 aprile 2002, n. 252 Consulta regionale dell’Emigrazione e dell’Immigrazione, L.R. 17/90. Integrazione pag. 8225 Comune di Catanzaro − Autorizzazione riserva alloggi di ERP ai sensi della L.R. 32/96, art. 31 pag. 8236 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 aprile 2002, n. 70 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 aprile 2002, n. 275 Revoca D.P.G.R. n. 115 del 5/9/2001 di assegnazione del sig. Sergio Pititto alla Segreteria particolare dell’Assessore ai Trasporti Francescantonio Stillitani pag. 8226 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 aprile 2002, n. 71 Iscrizione nel Registro regionale delle Persone Giuridiche Private della «Fondazione Corrado Alvaro» con sede in San Luca (Provincia di Reggio Calabria) ai sensi del D.P.R. 10/2/ 2000, n. 361 e del Regolamento regionale 10/5/2001, n. 1 − Approvazione modifiche statutarie pag. 8226 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 aprile 2002, n. 72 Consulta regionale dell’Emigrazione e dell’Immigrazione, L.R. 17/90. Integrazione pag. 8227 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 aprile 2002, n. 73 Art. 18 bis − L.R. n. 7/2001 − «Fondazione Calabria Etica» − Approvazione Statuto pag. 8228 ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE Assegnazione Servizio pag. 8236 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 aprile 2002, n. 276 Assegnazione Servizio pag. 8237 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 aprile 2002, n. 277 Proroga incarico di Dirigente Generale del V Dipartimento Urbanistica e Ambiente all’Avv. Antonio Tassone pag. 8237 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 aprile 2002, n. 289 Finanziamento Statale Programmi Speciali art. 12, comma 2, lett. b) D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni ricerca intervento «Antecedenti psico-sociali ed uso di sostanze stupefacenti negli adolescenti. Sperimentazione modello formativo; La corresponsabilità delle istituzioni locali per la valutazione dell’impatto sulla salute delle politiche welfare a livello locale Fattori determinanti la stenosi e il rimodellamento vascolare: restenosi ed approccio terapeutico mediante terapia genica somatica; Genetica delle epilessie pag. 8237 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 marzo 2002, n. 213 DISPOSIZIONI E COMUNICATI ATERP di Catanzaro − Proroga esercizio provvisorio anno 2002 pag. 8234 REGIONE CALABRIA − SEGRETERIA DELLA GIUNTA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 marzo 2002, n. 214 ATERP di Catanzaro − Approvazione delibera, n. 1 del 10/1/2002 del Commissario pag. 8234 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 aprile 2002, n. 250 Elenco delle deliberazioni trattate dalla Giunta pag. 8247 REGIONE CALABRIA − DIPARTIMENTO LL.PP. ED ACQUE − Settore 21 − Servizio 80 − Difesa del suolo e delle coste − Opere idrauliche − Acque − Impianti elettrici − CATANZARO Licenze di attingimento d’acqua pag. 8248 ATERP di Catanzaro − Approvazione Bilancio Preventivo 2002 e Piano triennale dei lavori pag. 8235 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 aprile 2002, n. 251 ATERP di Cosenza − Approvazione Bilancio di previsione anno 2002 pag. 8235 REGIONE CALABRIA − Assessorato ai Lavori Pubblici − Settore Tecnico Decentrato n. 21 − Servizio 81 − Opere idrauliche − Acque − Impianti elettrici − già Ufficio del Genio Civile − COSENZA Estratti di decreti di concessione per derivazione d’acqua pag. 8249 16-5-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 9 REGIONE CALABRIA − Assessorato ai Lavori Pubblici − Settore 21 − Servizio 81 − (Opere idrauliche − Acque − Impianti elettrici) − COSENZA Estratti di domande di concessione per derivazione d’acqua pag. 8251 REGIONE CALABRIA − Dipartimento LL.PP. ed Acque − Settore 21 − Servizio 81 − Difesa del suolo e delle coste − Opere idrauliche − Acque − Impianti elettrici − COSENZA Licenze di attingimento d’acqua pag. 8252 8193 COMUNE DI BRIATICO (Provincia di Vibo Valentia) Pubblicazione del progetto di Piano Regolatore Generale e Regolamento Edilizio pag. 8260 COMUNE DI FILANDARI (Provincia di Vibo Valentia) Espropriazione per pubblica utilità. Avviso di deposito atti di cui all’art. 10, legge 22 ottobre 1971, n. 865 − Lavori di canalizzazione acque bianche, realizzazione parcheggio ed ampliamento strada cimitero pag. 8261 REGIONE CALABRIA − COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO − SEZIONE DECENTRATA DI CATANZARO Calendario delle sedute del Comitato − Mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2002 pag. 8254 COMUNE DI CARDINALE (Provincia di Catanzaro) Avviso di deposito atti riguardanti lavori di consolidamento zona sovrastante centro storico abitato a rischio movimento franoso. Esecutivo 1° lotto funzionale pag. 8254 COMUNE DI GIRIFALCO (Provincia di Catanzaro) Decreto del responsabile dell’Area Tecnica − Prot. n. 2810 dell’11/4/2002 − Lavori di completamento circonvallazione − Autorizzazione all’occupazione in via temporanea e d’urgenza pag. 8255 COMUNE DI GIZZERIA (Provincia di Catanzaro) Pubblicazione della Variante Generale al Piano Regolatore Generale pag. 8256 COMUNE DI FILANDARI (Provincia di Vibo Valentia) Espropriazione per pubblica utilità. Avviso di deposito atti di cui all’art. 10, legge 22 ottobre 1971, n. 865 − Lavori di completamento e sistemazione esterna della Caserma dei Carabinieri di Filandari pag. 8261 COMUNE DI FILOGASO (Provincia di Vibo Valentia) Determinazione del responsabile del Servizio 31 gennaio 2002, n. 6 − Espropriazione di beni immobili per l’esecuzione dei lavori di costruzione della Piazza Mercato. Determinazione indennità provvisoria di esproprio terreni pag. 8262 COMUNE DI SERRA SAN BRUNO (Provincia di Vibo Valentia) Decreto n. 4 del 16/4/2002 di occupazione d’urgenza degli immobili necessari all’esecuzione dei lavori di ampliamento del cimitero esistente di Serra San Bruno − Primo stralcio pag. 8263 COMUNE DI SELLIA (Provincia di Catanzaro) Avviso di deposito degli atti progettuali ed espropriativi dei lavori di realizzazione di un piccolo parco giochi per bambini pag. 8256 FINCALABRA S.p.A. − CATANZARO Convocazione assemblea ordinaria pag. 8264 COMUNE DI BELMONTE CALABRO (Provincia di Cosenza) Deliberazione del Consiglio comunale − 18 marzo 2002, n. 4 − Individuazione delle zone urbanisticamente compatibili per l’installazione di impianti tecnologici per telefonia cellulare ed approvazione relativo regolamento pag. 8257 COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA (Provincia di Cosenza) Avviso di deposito Ufficio Tecnico comunale degli atti relativi a procedimento espropriativo lavori realizzazione di un centro mercantile polivalente pag. 8260 COMUNE DI SAN PROCOPIO (Provincia di Reggio Calabria) Avviso deposito atti espropriativi lavori costruzione n. 7 alloggi pag. 8260 ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A. − ESERCIZIO COSENZA Autorizzazione alla costruzione ed esercizio linea 20 KV tra derivazione cab. S. Andrea e derivazione cab. Rosole nel comune di Montalto Uffugo. Progetto ENEL n. 655 pag. 8265 ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A. − ESERCIZIO COSENZA Autorizzazione alla costruzione linea elettrica a 20 KV tra derivazione cab. Grillo e derivazione cab. Contessa nel comune di Lattarico. Pratica n. 636 Enel pag. 8265 8194 16-5-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 9 PARTE PRIMA SEZIONE I STATUTI COMUNITÀ MONTANA «VERSANTE JONICO» ISCA SULLO IONIO (Provincia di Catanzaro) Statuto approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 12/3/2002, confermato con gli atti n. 7 del 22/3/2002 e n. 9 dell’8/4/2002, ai sensi della Legge regionale n. 4 del 19/3/1999, art. 4, comma 3 e D.L.vo 18/8/2000, n. 267. 16-5-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 9 8195 8196 16-5-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 9 16-5-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 9 8197 8198 16-5-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 9 16-5-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 9 8199 8200 16-5-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 9 16-5-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 9 8201 8202 16-5-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 9 16-5-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 9 8203 8204 16-5-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 9 16-5-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 9 8205 8206 16-5-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 9 16-5-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 9 8207 8208 16-5-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 9 16-5-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 9 8209 8210 16-5-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 9 16-5-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 9 8211 8212 16-5-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 9 16-5-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 9 8213 8214 16-5-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 9 16-5-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 9 8215 8216 16-5-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 9 16-5-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 9 8217 8218 16-5-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 9 16-5-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 9 COMUNE DI MANGONE (Provincia di Cosenza) Avviso approvazione nuovo Statuto comunale. 8219 RITENUTO che detto Dipartimento, con nota del Dirigente Generale del 13/11/2001, n. 25587, ha chiesto che le dette funzioni siano ricondotte nell’ambito delle competenze proprie dei Servizi Sociali; CHE, pertanto, si ritiene opportuno che la materia relativa alle categorie protette, quali Hanseniani, tubercolitici, uremici, handicappati e privi della vista, siano trattati con decorrenza 1/4/ 2002 dal Dipartimento n. 15; IL SINDACO AVVISA Che con deliberazione Consiliare n. 2 del 15/3/2002 è stato approvato il Nuovo Statuto Comunale composto da 69 (sessantanove) articoli. Che il nuovo Statuto Comunale sostituisce il precedente approvato con deliberazione Consiliare n. 41 del 7/6/1991, integrato successivamente con deliberazione Consiliare n. 64 del 23/12/1991. Che il nuovo Statuto Comunale viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni esecutivi con decorrenza 18 aprile 2002. Che il testo integrale dello stesso è depositato presso l’ufficio di Segreteria del Comune. Mangone, lì 17 aprile 2002 Il Sindaco Prof. Pasquale Berardi SEZIONE II DECRETI E ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 marzo 2002, n. 64 Attuazione art. 17 bis della L.R. 7/2001: «Organizzazione transitoria del Settore Servizi Sociali». CHE, parimenti, con decorrenza dalla medesima data, tutti gli interventi economici (liquidazione rette alle case protette per anziani e alle case famiglia per disabili) con imputazione della spesa sul capitolo 4331103 (fondo per i servizi socio-assistenziali) e sul capitolo 4331105 (fondo nazionale per le politiche sociali) siano effettuati esclusivamente dal Dipartimento n. 15; CHE, conseguentemente, il Dipartimento 11 Sanità, curerà la consegna degli atti relativi alle materie di cui sopra, nonché delle situazioni pendenti alla data del 31/12/2001; VISTO l’art. 17 bis, 2o comma, della già citata L.R. n. 7 del 2/5/2001, che dà la facoltà al Presidente della Giunta regionale di apportare mirate modifiche sia alle specifiche strutture organizzative della Giunta, sia delle funzioni che delle competenze; VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 82 del 26/6/2001 recante «Istituzione strutture operative decentrate del Settore Servizi Sociali», con il quale sono state istituite unità operative decentrate, in tutti i Comuni capoluogo di provincia; VISTA la L.R. n. 20/2001 recante «Affidamento all’INPS dell’esercizio delle funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili» con la quale, fra l’altro, viene demandata alla Regione Calabria una attività di coordinamento e di verifica per assicurare il rispetto dei diritti degli invalidi, ciechi e sordomuti; RITENUTO di dover modificare la struttura del Settore Servizi Sociali, al fine di renderla più idonea, sia a svolgere le funzioni e competenze derivanti dalla Legge 328/2000, sia per le nuove incombenze cui dovrà far fronte, a seguito del passaggio delle competenze sopra dette; VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 5761 del 4/11/ 1998 e successive modifiche ed integrazioni, recante: «Struttura organizzativa della Giunta regionale (L.R. 7/96)»; VISTA la L.R. 7/96; IL PRESIDENTE DELLA REGIONE DECRETA VISTO il D.P.G.R. n. 57 del 10/5/2001 con il quale la materia dei Servizi Sociali è stata ricondotta nell’ambito della Presidenza e più particolarmente in quello della Delegazione di Roma, in applicazione dell’art. 17 bis della L.R. n. 7 del 2/5/ 2001; VISTA la deliberazione del 19/6/2001, n. 552, avente ad oggetto: «Servizi Sociali e Servizi socio-sanitari, indirizzi ed adempimenti vari»; TENUTO PRESENTE, che, con il predetto atto deliberativo, è stato stabilito che, nelle more della organizzazione dell’area dei servizi sociali, alcune attività di competenza del Settore 37, fossero trattati, per assicurare la continuità delle prestazioni alle categorie assistibili, dal Dipartimento 11 Sanità; — di apportare, in via transitoria e in attesa della complessiva revisione della struttura organizzativa della Giunta Regionale, le seguenti modificazioni alle funzioni e competenze della struttura della Giunta regionale in materia di servizi sociali, previste nell’allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante; — di demandare al Dipartimento 11 e al Dipartimento 15 l’esecuzione del presente provvedimento nonché l’effettuazione delle consegne degli atti concernenti le materie da trasferire; — di dare mandato al 4o Dipartimento di inserire le suddette modifiche nel contesto generale delle strutture della Giunta regionale; 8220 16-5-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 9 — i Dipartimenti interessati definiranno, in tempi brevi, il trasferimento delle risorse umane necessarie per l’attività degli uffici previsti nel presente decreto. Catanzaro, lı̀ 19 marzo 2002 Il Presidente Dott. Giuseppe Chiaravalloti SETTORE 37 – SERVIZI SOCIALI Compete al Settore: UFFICIO (con sede a Catanzaro) Affari generali. Gestione personale. Assegnazione risorse: Svolge funzioni di segreteria amministrativa e protocollo del settore, provvede allo smistamento e spedizione della posta, cura le operazioni di economato provvedendo a tutto ciò che può servire ai servizi e agli uffici del settore cura i rapporti con l’utenza in esito a informazioni e reclami. Assicura la gestione del personale assegnato al settore e propone ipotesi di intervento per la formazione e l’aggiornamento del personale, cura la manutenzione e il funzionamento delle apparecchiature tecniche in dotazione al settore, provvede alla gestione della G.U. del BUR, dei testi ed ogni altra rivista periodica in dotazione al settore, garantendo l’assistenza documentale ai servizi e uffici del settore e dell’area. — Piano regionale socio-assistenziale; UFFICIO (con sede a Catanzaro) — la programmazione e pianificazione socio-assistenziale; — la trattazione degli affari relativi alla promozione ed organizzazione dei servizi e degli interventi di assistenza sociale nel territorio regionale; — l’analisi in materia di strutture socio-assistenziali pubbliche e private; — la promozione e lo sviluppo dei rapporti con gli Enti istituzionali, con le Associazioni di promozione sociale e con il Terzo settore; — interventi ed attività a favore dei soggetti portatori di handicap (Legge 104/92, Legge 68/99 e L.R. 32 del 26/11/2001) e delle categorie protette; — attuazione della L.R. 16/2001; — trattazione pratiche in materia di invalidità civile; — assistenza residenziale e semiresidenziale, autorizzazione ed accreditamento delle strutture socio-assistenziali pubbliche e private; Ufficio Amministrativo contabile: Predispone i titoli di pagamento con i relativi documenti giustificativi e gli impegni relativi alla spesa. Provvede alla tenuta e all’aggiornamento del ruolo della spesa fissa e ricorrente. SERVIZIO 145 – PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI (con sede a Catanzaro) Si occupa della attuazione del piano socio-assistenziale regionale. Cura il coordinamento dei sistemi informativi in collegamento con il Ministero degli Affari Sociali e con gli altri Ministeri ed Istituti che si occupano di Politiche Sociali. Provvede alla formazione degli operatori socio-assistenziali. Promuove le attività di volontariato e delle organizzazioni non profit. UFFICIO (con sede a Catanzaro) — politiche della famiglia, dell’infanzia e dell’adolescenza. Piano socio-assistenziale regionale: UFFICIO (con sede a Catanzaro) Provvede alla attuazione del Piano socio-assistenziale regionale. Programmazione e indirizzi procedurali. Studi e ricerche e documentazione immigrazione: Cura la programmazione dell’intera materia socio-assistenziale, al fine di pianificare i relativi interventi e gli indirizzi procedurali. Cura l’istruttoria delle pratiche per il riconoscimento giuridico delle associazioni e delle fondazioni socio-assistenziali. Cura la classificazione, il controllo sugli organi, le riforme degli statuti e delle amministrazioni, le fusioni, le variazioni patrimoniali, le estinzioni delle I.P.A.B.. Si occupa delle attività inerenti gli aspetti socio-sanitari che riguardano il fenomeno della immigrazione, sia comunitaria che extracomunitaria. Si occupa dell’attuazione del riconoscimento e valorizzazione della funzione sociale svolta dalla comunità cristiana e dagli operatori parrocchiali (L.R. 16/2001). UFFICIO (con sede a Catanzaro) Sistema informativo regionale. Banca Dati: Provvede alla gestione e aggiornamento dei flussi informativi, la rete dei collegamenti con i servizi socio assistenziali del territorio e con il Ministero degli Affari Sociali e con gli altri Ministeri ed Istituti che si occupano di Politiche Sociali. UFFICIO (con sede a Catanzaro) Formazione, riqualificazione e aggiornamento del personale operante nei servizi socio-assistenziali: Programma iniziative per la formazione, l’aggiornamento, la qualificazione e riqualificazione degli operatori sociali addetti ai 16-5-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 9 8221 servizi socio-assistenziali dei Comuni, delle Province, degli organismi del volontariato, delle cooperative sociali, previste dalle normative vigenti. UFFICIO (con sede a Catanzaro) UFFICIO (con sede a Catanzaro) Si occupa di tutti gli interventi previsti dalle normative vigenti, nazionali e regionali, a favore delle categorie protette: t.b.c., morbo di Hansen, uremici, non vedenti. Promozione e sviluppo delle organizzazioni non profit dei servizi da queste organizzate ed erogati: Interventi a favore delle categorie protette: UFFICIO (con sede a Catanzaro) Monitoraggio dei risultati conseguiti. Volontariato ed organismi del volontariato (Legge 266/91 e L.R. 18/95). Registro Regionale e Osservatorio Regionale dell’Associazionismo (Legge 383/2000). Utilizzo del servizio civile nell’ambito del volontariato e associazionismo (Legge 230/98). Promuove lo sviluppo delle organizzazioni non profit. Aggiorna il registro regionale delle organizzazioni di volontariato. Promuove le iniziative afferenti l’osservatorio regionale, la conferenza regionale, i centri di servizio ed ogni altro aspetto applicativo della normativa nazionale e regionale in materia. Cura la gestione del fondo sul volontariato. Registro Regionale dell’Associazionismo. Osservatorio Regionale dell’Associazionismo. Conferenza Regionale dell’Associazionismo. Cura l’istruttoria delle domande di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di promozione sociale della Regione Calabria, la sua tenuta, cosı̀ come previsto dalla Legge n. 383/ 2000. Si occupa della segreteria dell’Osservatorio Regionale e della Conferenza Regionale. Promuove l’utilizzo del servizio civile nell’ambito del volontariato e dell’associazionismo. Interventi a favore dei soggetti portatori di handicap (Legge 104/92 e successive modifiche) (Legge 68/99) (L.R. 32/2001) Attività amministrativa per gli invalidi civili (Catanzaro) (art. 130 del D.Lvo 112/98): Promuove gli interventi previsti nella Legge quadro 104/92 e successive normative relativi alle attività socio-assistenziali delle persone con handicap, cura il corodinamento interdipartimentale ed interassessorile sulle politiche dell’handicap. Promuove e sviluppa la rete dei servizi per disabili, compreso l’inserimento lavorativo (Legge 68/99) (L.R. 32/2001) ed il monitoraggio dei risultati conseguiti. Cura l’attività amministrativa per gli invalidi civili fino ad esaurimento dell’arretrato; esercita attenta attività di supporto all’organismo di coordinamento di cui all’articolo 1, comma 5 della L.R. n. 20/2001. Unità Operativa Decentrata (con sede a Cosenza): Attività amministrativa per gli invalidi civili: SERVIZIO 146 Anziani e disabili (con sede a Catanzaro): Compete al servizio l’istruttoria delle pratiche di rilascio delle autorizzazioni e accreditamento al funzionamento dei servizi socio assistenziali pubblici e privati, e delle strutture residenziali e semiresidenziali previsti dalla Legge 328/2000. Rilascia l’autorizzazione al ricovero nelle strutture socio assistenziali dei soggetti aventi diritto. Esercita attività di programmazione, di vigilanza e di controllo sulle strutture socio assistenziali. Cura l’aggiornamento e la tenuta dell’albo regionale degli Enti, Fondazioni e Istituzioni socio assistenziali. Promuove gli interventi a favore delle categorie protette e dei soggetti portatori di handicap. Istruisce l’istruttoria amministrativa per gli invalidi civili. UFFICIO (con sede a Catanzaro) Coordinamento attività di autorizzazione, accreditamento e vigilanza sulle strutture socio assistenziali e residenziali e semiresidenziali pubbliche e private (Legge 328/2000): Si occupa delle autorizzazioni e accreditamento per le strutture socio assistenziali pubbliche e private e per le strutture residenziali e semiresidenziali istituite a norma della Legge 328/ 2000. Provvede alla autorizzazione al ricovero degli aventi diritto nelle strutture sopra dette. Si occupa dell’aggiornamento e della tenuta dell’albo regionale. Cura l’attività amministrativa per gli invalidi civili per la Provincia di Cosenza, esercita attenta attività di supporto all’organismo di coordinamento di cui all’articolo 1, comma 5 della L.R. n. 20/2001. Svolge attività di counseling nei confronti dell’utenza, degli Enti Locali e delle Istituzioni pubbliche e private del territorio con il Settore, favorendo i collegamenti tra di essi al fine anche di snellire i procedimenti amministrativi. Unità Operativa Decentrata (con sede a Crotone): Attività amministrativa per gli invalidi civili: Cura l’attività amministrativa per gli invalidi civili per la Provincia di Crotone, esercita attenta attività di supporto all’organismo di coordinamento di cui all’articolo 1, comma 5 della L.R. n. 20/2001. Svolge attività di counseling nei confronti dell’utenza, degli Enti locali e delle Istituzioni pubbliche e private del territorio con il Settore, favorendo i collegamenti tra di essi al fine anche di snellire i procedimenti amministrativi. Unità Operativa Decentrata (con sede a Vibo Valentia): Attività amministrativa per gli invalidi civili: Cura l’attività amministrativa per gli invalidi civili per la Provincia di Vibo Valentia, esercita attenta attività di supporto al- 8222 16-5-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 9 l’organismo di coordinamento di cui all’articolo 1, comma 5 della L.R. n. 20/2001. Svolge attività di counseling nei confronti dell’utenza, degli Enti Locali e delle Istituzioni pubbliche e private del territorio con il Settore, favorendo i collegamenti tra di essi al fine anche di snellire i procedimenti amministrativi. Unità Operativa Decentrata (con sede a Reggio Calabria): Attività amministrativa per gli invalidi civili: Cura l’attività amministrativa per gli invalidi civili per la Provincia di Reggio Calabria, esercita attenta attività di supporto all’organismo di coordinamento di cui all’articolo 1, comma 5 della L.R. n. 20/2001. Svolge attività di counseling nei confronti dell’utenza, degli Enti Locali e delle Istituzioni pubbliche e private del territorio con il Settore, favorendo i collegamenti tra di essi al fine anche di snellire i procedimenti amministrativi. SERVIZIO 147 UFFICIO (con sede a Catanzaro) Politiche dell’infanzia e dell’adolescenza Legge 285/97. Centro documentazione per l’infanzia e l’adolescenza. Politiche giovanili e scambi socio-culturali: Cura la programmazione, approvazione dei piani e dei progetti degli ambiti; effettua il monitoraggio dei risultati sulle attività connesse alla Legge 285/97. Cura il sistema informativo e coordina il centro regionale di documentazione e di analisi per l’infanzia (Legge 451/97). UFFICIO (con sede a Catanzaro) Politiche giovanili e scambi socio-culturali: Svolge attività di istruttoria dei progetti per le politiche giovanili, cura la gestione di progetti specifici o sperimentali. Svolge l’attività di istruttoria sulle richieste avanzate dagli enti e dalle associazioni tendenti a sviluppare gli scambi socioculturali internazionali promossi dal Ministero degli Affari Esteri ed il Programma Gioventù per l’Europa in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Famiglia, Minori (con sede a Catanzaro): Promuove la realizzazione delle politiche della famiglia e dei minori. Attua quanto previsto dall’art. 16 della Legge 328/2000 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali», dalla Legge 285/97 sull’infanzia e adolescenza. Tratta le politiche giovanili e gli scambi socio culturali. UFFICIO (con sede a Catanzaro) Interventi a sostegno della famiglia: Provvede alla attuazione di quanto previsto dall’art. 16 della Legge 328/2000 «Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari». UFFICIO (con sede a Catanzaro) Minori e Minori a rischio di attività criminose: Attua iniziative di prevenzione e di sostegno a favore dei minori. Tratta la problematica relativa alla devianza minorile. Gruppi appartamento L.R. 21/98, L.R. 27/99. UFFICIO (con sede a Catanzaro) Affidamento familiare ed eterofamiliare: Svolge attività di programmazione, di indirizzo, di coordinamento e di verifica sul tema dell’affidamento, familiare ed eterofamiliare (Legge 184/83 e successive modifiche, Legge 476/ 98). DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 marzo 2002, n. 65 Trasformazione della Istituzione pubblica di assistenza e beneficienza «Piccola casa dei poveri Donna Teresa Nicoletti» con sede in Rogliano, in Fondazione di diritto privato e conseguente registrazione sul registro regionale delle persone giuridiche private. IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CONSIDERATO che il Settore competente per l’istruttoria ha accertato: CHE con la legge 8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali ed in particolare l’articolo 10, 1o comma, lett. d) è stata prevista la possibilità di trasformazione delle IPAB in associazioni o fondazioni di diritto privato; CHE con il Dlgs 4/5/2001, n. 207 «Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, a norma dell’articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328» ed in particolare l’articolo 16 è stata prevista la trasformazione in persona giuridica di diritto privato delle istituzioni o fondazioni che ne presentino i requisiti di legge; CHE con istanza prot. 9895 del 10/9/01 il Presidente della Istituzione Pubblica di assistenza e beneficienza «Piccola casa dei poveri Donna Teresa Nicoletti» con sede in Rogliano, ha chiesto la trasformazione della stessa in Fondazione di diritto privato e la conseguente registrazione sul registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato; CHE con atto redatto dal notaio Carlo Viggiani di Cosenza, in data 14/1/2002, Rep. 57186, Raccomandata 16519, si è proce- 16-5-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 9 duto, in ossevanza delle norme di legge, alla redazione di un nuovo statuto al fine di assumere la veste giuridica di Fondazione e rientrare nel novero degli enti di diritto privato; CHE ricorrono, nella fattispecie, gli elementi di cui al punto 5 del DPCM 16 febbraio 1990 ed in particolare: a) atto costitutivo o tavola di fondazione posti in essere da privati; b) esistenza di disposizioni statutarie che prescrivono la designazione da parte di associazioni o di soggetti privati di una quota significativa dei componenti dell’organo deliberante; c) che il patrimonio risulta prevalentemente costituito da beni risultanti dalla dotazione originaria o dagli incrementi e trasformazioni della stessa ovvero da beni conseguiti in forza dello svolgimento dell’attività istituzionale; CHE pertanto l’ex IPAB è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di acquisizione della personalità giuridica di diritto privato ed il nuovo statuto non contiene norme in contrasto alle disposizioni di legge, all’ordine pubblico ed al buon costume; CHE le finalità del nuovo statuto della Fondazione confermano quelle dello statuto originario ed esauriscono gli effetti esclusivamente nell’ambito del territorio calabrese; CHE la materia rientra tra quelle di competenza regionale di cui al D.P.R. 616/77; CHE lo scopo della Fondazione è lecito e non lucrativo; CHE dalla perizia in atti, redatta in data 11 settembre 2001 dall’architetto Maurizio Sigari, dell’ordine degli architetti di Roma, risulta un patrimonio immobiliare di L. 4.250.000.000, nonché dall’attestazione della Banca Carime, sede di Rogliano, risulta in essere un libretto di risparmio nominativo, intestato alla suddetta «Piccola Casa» dell’importo, al 30/8/01 di L. 360.910.752 e che tale patrimonio risulta essere congruo ed adeguato alla realizzazione dello scopo; VISTO il D.P.R. 10/2/00 n. 361 ed il regolamento regionale 1/2001; VISTO il DPCM 16/2/90; VISTO il Dlgs 4/5/01 n. 207; VISTA la legge 8/11/2001, n. 328; SU CONFORME proposta del Dirigente Generale, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla struttura interessata e corredata dalla dichiarazione di regolarità e legittimità dell’atto resa dallo stesso; DECRETA DI accogliere l’istanza per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato della Fondazione pubblica di assistenza e beneficienza «Piccola casa dei poveri Donna Teresa Nicoletti» con sede in Rogliano e presentata in data 10/9/01 n. prot. 9895 dal Sac. Don Antonio Bartucci in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione; 8223 DI autorizzare ai sensi dell’articolo 16, comma 5, del D.lgs. 207/01, la registrazione della Fondazione medesima nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato, assegnando il n. 7 del 23/3/2002; DI dare mandato al Dipartimento della Presidenza per l’esecuzione del presente decreto. Catanzaro, lı̀ 23 marzo 2002 Il Presidente Giuseppe Chiaravalloti DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 marzo 2002, n. 66 Assegnazione alla Segreteria Particolare dell’Assessore al Lavoro e Formazione Professionale, On.le Giuseppe Scopelliti del sig. Barillà Natale con le mansioni di Responsabile Amministrativo. IL PRESIDENTE DELLA REGIONE VISTO il D.P.G.R. n. 100 del 7/8/01, concernente l’affidamento delle deleghe ai componenti della Giunta regionale; VISTA la L.R. 13/5/1996, n. 7, che detta norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale ed in particolare l’art. 8; VISTA la L.R. 8/97 che detta norme sul riordino e funzionamento delle strutture speciali; VISTA la L.R. 28 agosto 2000, n. 14 ed in particolare l’art. 1, comma 6; VISTA la L.R. n. 24/2001 recante modifiche ed integrazioni all’art. 8 della L.R. n. 7/1996; VISTA la delibera G.R. n. 47 del 15/1/2002; CONSIDERATO che il Settore competente per l’istruttoria ha accertato: — che con nota prot. 111/S.P. del 14/3/2002, l’Assessore al Lavoro, Formazione Profesionale, Cooperazione, Occupazione e Politica della famiglia, on. Scopelliti Giuseppe ha chiesto, di potersi avvalere della collaborazione, quale responsabile amministrativo della propria Segreteria particolare, del sig. Barillà Natale, nato a Reggio Calabria l’1/6/1962 ed ivi residente in via Aldo Moro trav. Morabito, n. 1, C.F.: BRLNTL62H01H224M, in sostituzione del sig. Scopelliti Consolato, il cui incarico è cessato il 28/2/2002; — che con nota prot. 115/S.P. del 18/3/2002, il medesimo assessore, ha precisato che l’utilizzo del sig. Barillà Natale, presso la propria Segreteria particolare decorre dal 18/3/2002; — che, giusta documentazione in atti, l’assegnazione del sig. Barillà rispetta le previsioni di cui all’art. 8, comma 4, L.R. 7/96, sul numero degli addetti alle Segreterie Particolari degli Assessori, nonché dell’art. 1, comma 6, della L.R. 14/2000; 8224 16-5-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 9 VISTE le circolari presidenziali n. 798 del 20/1/93 e n. 2392 del 23/3/93 sulla procedura da seguire sulla formulazione dei decreti; SU CONFORME proposta della struttura interessata formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore competente nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa dal Dirigente preposto al Settore; DECRETA Art. 1 Di assegnare il sig. Barillà Natale, nato a Reggio Calabria l’1/6/1962 ed ivi residente in via Aldo Moro trav. Morabito, n. 1, alla Segreteria particolare dell’Assessore al Lavoro, Formazione Professionale, Occupazione e Politiche della famiglia, on. Giuseppe Scopelliti, e con le mansioni di Responsabile amministrativo, a decorrere dal 18/3/2002, e in sostituzione del sig. Scopelliti Consolato, il cui incarico è cessato il 28/2/2002. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 marzo 2002, n. 67 Commissione regionale per l’emersione del lavoro non regolare – Sostituzione componente dimissionario. IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PREMESSO che con delibera della G.R. n. 1138 del 28/12/ 2000 è stato disposto la costituzione della Commissione regionale per l’emersione del lavoro non regolare, in attuazione dell’art. 78 della legge 448/98; CHE con D.P.G.R. n. 1 dell’8 gennaio 2001 è stata nominata la suddetta Commissione, integrata con D.P.G.R. n. 10 del 9 febbraio 2001; CHE con nota datata 4 marzo 2002 l’avv. Walter Fonte componente della Commissione in questione, in rappresentanza della Confartigianato, ha comunicato le sue dimissioni, segnalando, per la sostituzione, il nominativo del rag. Francesco De Pino; Art. 2 RITENUTO necessario procedere alla sostituzione del componente dimissionario; Di stabilire, che, salvo revoca, l’assegnazione di cui sopra ha durata fino alla cessazione della carica di Assessore dell’on. Scopelliti Giuseppe che ne ha avanzato richiesta nominativa. DECRETA Art. 3 Di stabilire che, verificandosi le condizioni di cui all’art. 2, il sig. Barillà cesserà ogni rapporto con la Regione Calabria, che peraltro ha durata provvisoria e limitata nel tempo. Art. 4 Di dare atto che a seguito del presente decreto la segreteria particolare dell’Assessore on.le Scopelliti è composta da n. 4 unità, e per la quinta è in corso di definizione decreto di proroga del comando da parte del competente Ministero delle Finanze, per come in atti. DI NOMINARE, per i motivi di cui in premessa, in parziale rettifica del D.P.G.R. n. 1/2001, il rag. Francesco De Pino, nato a Lamezia Terme il 14/1/1940, componente della Commissione regionale per l’emersione del lavoro non regolare, in rappresentanza della Confartigianato in sostituzione dell’avv. Walter Fonte; DI DISPORRE la pubblicazione sul BUR del presente decreto. Catanzaro, lı̀ 29 marzo 2002 Il Presidente Dr. Giuseppe Chiaravalloti Art. 5 Di dare atto che la spesa nascente dal presente provvedimento graverà sui capitoli del corrente bilancio istituiti ai sensi dell’art. 5, comma 2, della L.R. 8/97. Art. 6 Di dare mandato al Settore Economico e Giuridico dell’Assessorato al Personale per l’adozione degli atti conseguenziali di competenza e per il pagamento, ai sensi delle vigenti leggi in materia, degli stipendi ed eventuali oneri riflessi, se ed in quanto dovuti. Art. 7 Di notificare il presente decreto all’interessato ed a tutti gli Organi competenti. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 aprile 2002, n. 68 L.R. 7/96. Assegnazione alla Segreteria Particolare dell’Assessore al Personale, Dott. Giovanni Luzzo, della Sig.na Claudia Battaglia con le funzioni di Segretario particolare. Rettifica D.P.G.R. n. 55 del 20/2/2002. IL PRESIDENTE DELLA REGIONE VISTO il D.P.G.R. n. 100 del 7/8/01, concernente l’affidamento delle deleghe ai componenti della Giunta regionale; VISTA la L.R. 13/5/1996, n. 7, che detta norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale ed in particolare l’art. 8; Catanzaro, lı̀ 27 marzo 2002 Il Presidente Dott. Giuseppe Chiaravalloti VISTA la L.R. 8/97 che detta norme sul riordino e funzionamento delle strutture speciali; VISTA la L.R. 28 agosto 2000, n. 14 ed in particolare l’art. 1, comma 6; 16-5-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 9 VISTA la L.R. n. 24/2001 recante modifiche ed integrazioni all’art. 8 della L.R. n. 7/1996; VISTA la delibera G.R. n. 47 del 15/1/2002; CONSIDERATO che il Settore competente per l’istruttoria ha accertato: — che con D.P.G.R. n. 55 del 20/2/2002, la sig.ra Claudia Battaglia è stata assegnata alla Segreteria particolare dell’Assessore alla Presidenza in qualità di Responsabile Amministrativo; — che con nota prot. 271 del 9/4/2002, l’Assessore al Personale, Dott. Giovanni Luzzo, ha richiesto l’assegnazione alla propria Segreteria Particolare della sig.ra Claudia Battaglia, nata a Buenos Aires l’8/10/1969, residente a Catanzaro Via Schipani, n. 106, C.F.: BTTCDF69R48Z600N, in qualità di Segretario particolare; — che, giusta documentazione in atti, l’assegnazione della sig.ra Claudia Battaglia rispetta le previsioni di cui all’art. 8, comma 4, L.R. 7/96, sul numero degli addetti alle Segreterie Particolari degli Assessori, nonché dell’art. 1, comma 6, della L.R. 14/2000; 8225 Art. 5 Di dare atto che la spesa nascente dal presente provvedimento graverà sui capitoli del corrente bilancio istituiti ai sensi dell’art. 5, comma 2, della L.R. 8/97. Art. 6 Di dare mandato al Settore Economico e Giuridico dell’Assessorato al Personale per l’adozione degli atti conseguenziali di competenza e per il pagamento, ai sensi delle vigenti leggi in materia, degli stipendi ed eventuali oneri riflessi, se ed in quanto dovuti; restano fermi le altre condizioni e termini stabiliti con il contratto di lavoro già stipulato il 20/2/2002, rep. n. 43 tra la Regione Calabria e la sig.ra Claudia Battaglia. Art. 7 Resta confermata l’assegnazione del dr. Adriano Libassi Gualtieri alla Segreteria dell’Assessore dr. Giovanni Luzzo disposta con D.P.G.R. n. 107 del 24/8/2001. Art. 8 RITENUTO di dover aderire alla richiesta dell’Assessore al Personale, rettificando il DPGR n. 55 del 20/2/2002, nonché il D.P.G.R. n. 43 del 12/2/2002 con il quale al dr. Adriano Libassi Gualtieri sono state assegnate le funzioni di segretario particolare del predetto Assessore; VISTE le circolari presidenziali n. 798 del 20/1/93 e n. 2392 del 23/3/93 sulla procedura da seguire sulla formulazione dei decreti; SU CONFORME proposta della struttura interessata formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore competente nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa dal Dirigente preposto al Settore; DECRETA Art. 1 Di assegnare, in parziale rettifica del D.P.G.R. n. 55 del 20/2/ 2002, la sig.ra Claudia Battaglia alla Segreteria Particolare dell’Assessore al Personale, Dott. Giovanni Luzzo, con le funzioni di Segretario particolare. Art. 2 Di stabilire, che, salvo revoca, l’assegnazione di cui sopra ha durata fino alla cessazione della carica di Assessore del Dott. Giovanni Luzzo che ne ha avanzato richiesta nominativa. Art. 3 Di stabilire che, verificandosi le condizioni di cui all’art. 3, la sig.ra Claudia Battaglia cesserà ogni rapporto con la Regione Calabria, che peraltro ha durata provvisoria e limitata nel tempo. Art. 4 Di dare atto che a seguito del presente decreto la segreteria particolare dell’Assessore Dott. Giovanni Luzzo è composta da n. 4 unità, per come in atti. Di notificare il presente decreto agli interessati ed a tutti gli Organi competenti. Catanzaro, lı̀ 9 aprile 2002 Il Presidente Dott. Giuseppe Chiaravalloti DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 aprile 2002, n. 69 Consulta Regionale dell’Emigrazione e dell’Immigrazione, L.R. 17/90. Integrazione. IL PRESIDENTE DELLA REGIONE VISTA la legge regionale 9 aprile 1990, n. 17 ed in particolare gli artt. 17 e seguenti, riguardanti la istituzione, la composizione, il funzionamento ed i compiti della Consulta regionale dell’emigrazione ed immigrazione; CONSIDERATO che con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 34 del 15 marzo 2001 si indica la composizione della Consulta Regionale dell’Emigrazione ed Immigrazione; CHE nel Decreto n. 34 del 15 marzo 2001 non si è dato corso alla nomina dei rappresentanti delle Amministrazioni Provinciali di Catanzaro e Reggio Calabria in quanto le stesse non avevano, ancora provveduto ad indicare i nominativi dei loro rappresentanti; CHE nelle more le Amministrazioni Provinciali di Catanzaro e Reggio Calabria con le note n. 1201 del 4/4/2001, n. 1383 del 24/4/2001 hanno provveduto a comunicare il nominativo del loro rappresentante; RILEVATO che nei confronti dei nominanti non esistono condizioni di incompatibilità; 8226 16-5-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 9 DECRETA DI integrare la Consulta Regionale dell’Emigrazione ed Immigrazione con i seguenti nominativi: a) Rappresentante di ciascuna Amministrazione Provinciale: Sig. Ruberto Vincenzo – Amministrazione Provinciale di Catanzaro; VISTE le circolari presidenziali n. 798 del 20/1/93 e n. 2392 del 23/3/93 sulla procedura da seguire sulla formulazione dei decreti; SU CONFORME proposta della struttura interessata formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore competente nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa dal Dirigente preposto al Settore; DECRETA Sig. Iannello Concetto – Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria; Art. 1 DI trasmettere il presente atto al B.UR. per la pubblicazione e di notificarlo in conformità al D.P.G.R. 354/99. Catanzaro, lı̀ 9 aprile 2002 Di prendere atto della rinuncia al comando presso la Regione Calabria, segreteria particolare dell’Assessore Regionale ai Trasporti, Francescantonio Stillitani, del sig. Pititto Sergio, dipendente delle Ferrovie della Calabria Srl. Il Presidente Dr. Giuseppe Chiaravalloti Art. 2 Di revocare, di conseguenza, il D.P.G.R. n. 115 del 5/9/2001 a far data dall’11/3/2002. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 aprile 2002, n. 70 Revoca D.P.G.R. n. 115 del 5/9/2001 di assegnazione del Sig. Sergio Pititto alla Segreteria Particolare dell’Assessore ai Trasporti Francescantonio Stillitani. Art. 3 Di dare mandato al Settore Economico e Giuridico dell’Assessorato al Personale per l’adozione degli atti consequenziali di competenza. IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Art. 4 VISTO il D.P.G.R. n. 100 del 7/8/01, concernente l’affidamento delle deleghe ai componenti della Giunta regionale; Di notificare il presente decreto all’interessato ed a tutti gli Organi competenti. VISTA la L.R. 13/5/1996, n. 7, che detta norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale ed in particolare l’art. 8; Catanzaro, lı̀ 9 aprile 2002 Il Presidente Dott. Giuseppe Chiaravalloti VISTA la L.R. 8/97 che detta norme sul riordino e funzionamento delle strutture speciali; VISTA la L.R. 28 agosto 2000, n. 14 ed in particolare l’art. 1, comma 6; VISTA la L.R. n. 24/2001 recante modifiche ed integrazioni all’art. 8 della L.R. n. 7/1996; VISTA la delibera G.R. n. 47 del 15/1/2002; CONSIDERATO che il Settore competente per l’istruttoria ha accertato: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 aprile 2002, n. 71 Iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche private della «Fondazione Corrado Alvaro» con sede in San Luca (Provincia di Reggio Calabria) ai sensi del D.P.R. 10/2/ 2000 n. 361 e del Regolamento regionale 10/5/2001 n. 1 – Approvazione modificazioni statutarie. IL PRESIDENTE DELLA REGIONE — che con D.P.G.R. n. 115 del 5/9/2001 è stato assegnato alla segreteria particolare dell’Assessore Regionale ai Trasporti Francescantonio Stillitani, il sig. Pititto Sergio, dipendente delle Ferrovie della Calabria srl; — che il Dirigente Generale delle Ferrovie della Calabria srl, in data 28/3/2002, prot. 5563 e pervenuta al Settore n. 1 il 3/4/ 2002, prot. 2784, ha comunicato che con nota a lui pervenuta l’8/3/2002 ed inviata in copia, il dipendente Pititto Sergio aveva fatto presente che a far data dall’11/3/2002 rinunciava al comando presso la segreteria dell’Assessore Stillitani e rientrava presso l’Ente di provenienza; PREMESSO: — che con D.G.R. n. 224 del 27/3/2001, la Giunta regionale ha approvato il Regolamento per l’istituzione del Registro regionale delle Persone Giuridiche di Diritto Privato in attuazione del D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000; — che l’art. 4, comma 6, del predetto Regolamento prevede che l’istruttoria degli atti relativi all’accertamento delle condizioni di cui alla normativa vigente, sia svolta dal Dipartimento competente in materia; 16-5-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 9 — che, con D.P.G.R. n. 826 del 10/12/97 la «Fondazione Corrado Alvaro» di San Luca (RC) otteneva il riconoscimento di Personalità Giuridica di Diritto Privato conseguendo l’iscrizione nel Registro del Tribunale di Reggio Calabria al n. 345/98; VISTA la domanda del Presidente della «Fondazione Corrado Alvaro» del 4/1/2002, prot. n. 982, con la quale chiede l’iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche Private della Regione, allegando verbale di Assemblea straordinaria del Consiglio di Amministrazione a cura del dott. Achille Giannitti, notaio in Gioiosa Jonica, del 17/11/2001, Repertorio n. 12.046, Raccolta n. 2.710, di modifica dello Statuto, che viene riformulato e organicamente compreso quale «Allegato A»; DATO ATTO: — che la «Fondazione Corrado Alvaro» ha lo scopo di curare la raccolta e la pubblicazione delle opere di Corrado Alvaro e di costituire un centro di produzione e diffusione degli scritti storico-culturali di autori meridionali contemporanei; — che, la modifica statutaria della «Fondazione Corrado Alvaro» di San Luca (Provincia di Reggio Calabria) non altera lo scopo della Fondazione stessa, istituita con atto della dott.ssa Antonietta Ardizzone, notaio in Bovalino, il 24 gennaio 1997, repertorio n. 1840, registrato a Bovalino il 4/2/97 al n. 229 – 1V; — che, il patrimonio della Fondazione, già cospicuo, non ha cambiato destinazione; CONSIDERATO che il competente Settore 36 del Dipartimento n. 10, Cultura – Istruzione – Beni Culturali, ha accertato che sussistono tutte le condizioni previste dalle norme di legge in materia, D.P.R. n. 361 del 10/2/2000 e dal Regolamento regionale n. 1 del 10/5/2001 ed in particolare: — che la «Fondazione Corrado Alvaro», nata, come sopra citata, con Rogito della Dott.ssa Antonietta Ardizzone, notaio in Bovalino, il 24/1/1997, con verbale di seduta straordinaria del Consiglio di Amministrazione a cura del Dott. Achille Giannitti, notaio in Gioiosa Jonica, pure sopra citato, ha modificato lo Statuto, in specie ha introdotto il Revisore dei Conti al posto del Collegio dei Revisori e ha istituito la figura del Segretario Generale al posto del Direttore della Fondazione; — che lo scopo dichiarato nello Statuto è lecito e non lucrativo e che le variazioni intervenute agevolano e rendono più rispondente ai tempi lo stesso Statuto; — che il valore del patrimonio degli atti prodotti e allegati e, in particolare, il Bilancio di previsione per l’esercizio 2002 riporta un Fondo indisponibile di L. 202.904.405, pari ad C 104.791,38; che le entrate previste per il 2002 ammontano a L. 598.904.405, pari ad C 309.308,31; oltre ad immobile noto come la «Casa Natale dello scrittore Corrado Alvaro», di cui al foglio 27, particella 487, subalterno 2, p. 1 e p. 2, vani 3, 5, donato a suo tempo dal Comune di S. Luca e le entrate derivanti dalle determinazioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione a carico dei Soci, pubblici e privati; nell’insieme, il patrimonio tutto, è idoneo allo scopo; — che la materia rientra fra le competenze regionali indicata nel D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 14; — che le finalità statutarie esauriscono gli effetti nell’ambito del territorio calabrese; 8227 Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle Strutture interessate, su conforme proposta del Dirigente Generale del Dipartimento n. 10 – Cultura – Istruzione – Beni Culturali, nonché con l’esplicita dichiarazione di regolarità e legittimità dell’atto resa dal Dirigente preposto al competente Settore; DECRETA Per quanto esposto in premessa, che s’intende integralmente riportato, di: ISCRIVERE la «Fondazione Corrado Alvaro» di San Luca (Provincia di Reggio Calabria) – Via Garibaldi, n. 8 – istituita con atto Notar Antonietta Ardizzone il 24/1/1997 – Rep. n. 1840, racc. n. 386, registrato a Locri il 4/2/97 al n. 229, 1V – già persona giuridica con D.G.R. n. 826/97 e iscritta nel Registro del Tribunale di Reggio Calabria al n. 345/98, con modificazione parziale dello Statuto del 17/11/2001 mediante verbale a cura del Notar Achille Giannitti, Rep. n. 12046, racc. n. 2710, registrato in Locri il 21/11/2001 al n. 1039, 1o, nel Registro delle persone giuridiche private al numero 08 del 9/4/2002; DI APPROVARE le modifiche parziali apportate allo Statuto; DARE MANDATO al Dipartimento della Presidenza per l’esecuzione del presente decreto. Catanzaro, lı̀ 9 aprile 2002 Il Presidente Dr. Giuseppe Chiaravalloti DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 aprile 2002, n. 72 Consulta Regionale dell’Emigrazione e dell’Immigrazione, L.R. 17/90. Integrazione. IL PRESIDENTE DELLA REGIONE VISTA la legge regionale 9 aprile 1990, n. 17 ed in particolare gli artt. 17 e seguenti, riguardanti la istituzione, la composizione, il funzionamento ed i compiti della Consulta regionale dell’emigrazione ed immigrazione; CONSIDERATO che il Settore competente per l’istruttoria ha accertato che le designazioni degli uffici, organizzazioni, associazioni, enti ed istituzioni fin qui effettuate, in atti, sono regolari con riferimento alla vigente normativa; CHE con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 34 del 15 marzo 2001 si indica la composizione della Consulta Regionale dell’Emigrazione ed Immigrazione; CHE con nota n. 1258 del 9/4/2001 il Dott. Annunziato Lacquaniti comunicava le sue dimissioni da componente la Consulta Regionale per l’Emigrazione e che la Confederazione Italiana Agricoltori con nota n. 751 dell’1 marzo 2001 indicava suo rappresentante il Sig. Drosi Michele; CHE con nota prot. n. 1978 dell’8/6/2001 il Consiglio d’Amministrazione dell’Unione Camere di Commercio designava il proprio rappresentante nella persona del Rag. Giuseppe Rito, in sostituzione del Rag. Paolo Abramo perché dimissionario; 8228 16-5-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 9 CHE con nota prot. 528 del 25 febbraio 2002 la Provincia di Crotone comunicava la nomina del suo rappresentante Prof. Cesare Pitto, in sostituzione dell’Avv. Silvano Cavarretta, decaduto per nuove elezioni; CHE con D.P.G.R. n. 161 del 28/11/2001 è stato disposto di mettere a disposizione della «Fondazione per la Finanza Etica» la somma stanziata dalla citata legge regionale quale patrimonio iniziale, provvedendo al relativo impegno; RILEVATO che nei confronti dei nominanti non esistono condizioni di incompatibilità; RAVVISATA la necessità di procedere alla costituzione della Fondazione per poter svolgere le attività previste dalla legge regionale; DECRETA CONSIDERATO che tale Fondazione si configura come modello organizzativo ottimale anche per la gestione di molteplici servizi in materia sociale che richiedono l’intervento di soggetti in grado di operare con la massima efficacia ed efficienza; DI integrare la Consulta Regionale dell’Emigrazione ed Immigrazione con i seguenti nominativi: 1. Rappresentanti degli Imprenditori: Sig. Drosi Michele in sostituzione del Dott. Annunziato Lacquaniti; RITENUTO, pertanto, provvedere alla approvazione dello Statuto della Fondazione, esplicitando le attività, lo scopo, i profili organizzativi della stessa; 2. Rappresentante dell’Unione Regionale delle Camere di Commercio sig. Giuseppe Rito in sostituzione del Rag. Paolo Abramo; DECRETA 3. Rappresentante dell’Amministrazione Provinciale di Crotone Prof. Cesare Pitto. DI COSTITUIRE la fondazione denominata «Fondazione Calabria Etica», prevista dall’art. 18 bis della L.R. n. 7/2001; DI trasmettere il presente atto al B.U.R. per la pubblicazione e di notificarlo in conformità al D.P.G.R. 354/99. DI APPROVARE, ad ogni effetto, lo Statuto della suddetta Fondazione, allegato al presente provvedimento, per costituirne parte integrante e sostanziale; Catanzaro, lı̀ 11 aprile 2002 Il Presidente Dr. Giuseppe Chiaravalloti DI DARE ATTO che l’operatività della Fondazione conseguirà alla formalizzazione dell’atto costitutivo e a tutti gli adempimenti di legge; DI PROVVEDERE alla stipula dell’atto costitutivo presso notaio all’uopo individuato; DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 aprile 2002, n. 73 Art. 18 bis – L.R. n. 7/2001 – «Fondazione Calabria etica» – Approvazione Statuto. DI DEMANDARE ogni adempimento necessario al Dipartimento Delegazione di Roma e Settore Servizi sociali; DI DISPORRE la pubblicazione sul BUR del presente decreto. Catanzaro, lı̀ 11 aprile 2002 IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PREMESSO che l’art. 18 bis della L.R. n. 7/2001 ha previsto che la Regione promuova la costituzione di una Fondazione nell’ambito della «finanza etica», aperta alla partecipazione di soggetti pubblici e privati, al fine di finanziare e sostenere le persone fisiche e le famiglie in difficoltà, con basso o nullo reddito, nonché le imprese sociali impegnate nello svolgimento di servizi socialmente rilevanti e/o nell’inserimento nel mondo lavorativo di soggetti deboli e svantaggiati; CHE la predetta legge ha previsto anche che il patrimonio della Fondazione sia costituito dal contributo in denaro indicato nell’atto costitutivo e versato dalla Regione Calabria; CHE a tal fine è stata autorizzata per l’esercizio finanziario 2001 la spesa di L. 5.000.000.000, con allocazione sul capitolo 4341106 della spesa prevista sul bilancio 2001 e regolarmente impegnata; CHE con delibera della Giunta regionale n. 413 del 22/6/2001 è stato disposto di avviare ogni iniziativa ed adempimento necessario per la costituzione e la piena operatività della Fondazione, demandando al Presidente della Giunta regionale ogni facoltà e potere in merito; Il Presidente Dr. Giuseppe Chiaravalloti FONDAZIONE CALABRIA ETICA STATUTO Allegato al D.P.G.R. n. 73 dell’11 aprile 2002 Art. 1 Costituzione e sede È costituita, per iniziativa della Regione Calabria, nell’ambito della «finanza etica» ai sensi dell’art. 18 bis della legge regionale n. 7 del 26 marzo 2001, la «Fondazione Calabria Etica» da erigersi in ente morale, con sede legale in Catanzaro, provvisoriamente presso gli uffici di rappresentanza della Presidenza della Giunta regionale siti in via Sensales, 20, Palazzo Alemanni; la sede definitiva potrà essere individuata in altri edifici messi a disposizione dalla Regione Calabria o reperiti dalla Fondazione. 16-5-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 9 Art. 2 Scopo ed attività La Fondazione non ha scopo di lucro e si prefigge di realizzare finalità di solidarietà sociale. In particolare si propone lo scopo di finanziare e sostenere le persone fisiche e le famiglie in difficoltà, con reddito basso o nullo, nonché le imprese sociali impegnate nello svolgimento di servizi socialmente rilevanti e/o nell’inserimento nel mondo lavorativo di soggetti deboli e svantaggiati. La fondazione attua tale scopo tramite: — la concessione di prestiti per il consumo personale e familiare e comunque per il sostenimento di spese finalizzate al miglioramento delle condizioni di vita delle persone, specialmente le più deboli e svantaggiate e dei nuclei familiari che le accolgono; — la proposta, promozione, attuazione di progetti di iniziative imprenditoriali fondate sui valori della solidarietà, dell’accoglienza e della lotta all’emarginazione sociale e alle vecchie e nuove povertà; — la ricerca di soluzioni volte a costituire un sistema innovativo di «welfare» fondato in misura crescente sull’imprenditorialità sociale e sulla partecipazione personale e responsabile dei cittadini; — l’elaborazione, promozione, coordinamento, attuazione di progetti, attività, iniziative che rivestano grande interesse sociale o che consentano di realizzare la solidarietà umana ed il progresso sociale, l’evoluzione ed il benessere dei cittadini e particolarmente delle persone svantaggiate a causa delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali, etniche, del sesso o per motivi familiari; — la creazione di relazioni nazionali e transnazionali, con enti locali, con altre fondazioni, con il sistema imprenditoriale e creditizio per il sostegno di politiche attive del lavoro basate soprattutto sul «non profit» con particolare attenzione alle aree aventi i maggiori problemi occupazionali a cominciare dal Mezzogiorno d’Italia; — la costituzione di un patrimonio la cui redditività sia esclusivamente destinata in beneficienza, per finanziamenti, a soggetti sia pubblici che privati, di attività di assistenza sociale e socio sanitaria, di formazione e per ogni altra finalità che tenda a migliorare la qualità della vita della comunità; — la raccolta diretta od indiretta di fondi da distribuire, anche insieme alle somme derivanti dalla gestione del patrimonio, per le finalità che si intendono realizzare. La Fondazione ha altresı̀ lo scopo di: — favorire e valorizzare il ruolo delle famiglie nella formazione di proposte e di progetti per l’offerta e l’organizzazione di servizi sociali, soprattutto verso gli enti locali preposti all’erogazione dei servizi medesimi; — promuovere la tutela dei diritti civili ed in particolare dei soggetti svantaggiati; — sostenere e stimolare la cooperazione, il mutuo aiuto e l’associazionismo delle famiglie; 8229 — orientare e favorire il sistema dell’impresa sociale e specificatamente delle cooperative sociali riconosciute e regolamentate dalla legge n. 381/91, nonché ogni forma associativa, mutualistica o societaria; — promuovere, anche attraverso interventi formativi, l’imprenditorialità giovanile e femminile, particolarmente nel settore sociale, favorendo la formazione di una cultura d’impresa che consenta di creare opportunità e pari opportunità di lavoro, atte a ridurre la disoccupazione; — essere interlocutore della Regione Calabria, nonché degli Enti Locali, dello Stato Italiano e dell’Unione Europea in materia di politiche finalizzate all’occupazione, al sociale, allo sviluppo delle comunità locali, nonché di eventuali accordi e convenzioni per la loro attuazione operativa; — coordinare, sovvenzionare enti, istituti, altre fondazioni per la realizzazione di iniziative attinenti gli scopi statutari. Per il perseguimento di dette finalità la Fondazione potrà realizzare, gestire o proporre alle istituzioni locali, nazionali e comunitarie: — progetti di iniziative tese a migliorare a livello locale le condizioni di vita delle persone e delle famiglie in difficoltà; — progetti di iniziative capaci di accrescere l’occupazione e di rispondere alle esigenze sociali da realizzarsi nelle diverse realtà locali, anche tramite le organizzazioni del terzo settore; — progetti di innovazioni legislative tendenti ad ampliare gli spazi di intervento delle organizzazioni che generano opportunità di lavoro senza perseguire fini di lucro; — convegni, conferenze, seminari, dibattiti, corsi, interventi formativi, pubblicazioni, premi, borse di studio, ricerche scientifiche di particolare interesse sociali ed ogni altra iniziativa che consenta di meglio perseguire gli scopi statutari; — centri sociali, comunità, case famiglia, strutture ricettive ed ogni altra struttura connessa o conseguente all’attuazione dei propri programmi. La Fondazione potrà progettare, coordinare, realizzare o gestire in proprio o per conto della Regione, dello Stato e di ogni altro ente, programmi, attività, iniziative di vario genere rientranti nei propri scopi, anche attraverso l’utilizzazione di fondi europei, statali e regionali; può essere soggetto attuatore per la realizzazione di specifici progetti e/o azioni e/o misure previste dai Programmi Operativi Comunitari Nazionali e Regionali con i relativi complementi di programmazione, ivi comprese le forme di intervento realizzate attraverso la Sovvenzione Globale di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999. La Fondazione, nel rispetto della sua autonomia e delle finalità statutarie, svilupperà rapporti, scambi e collaborazioni con enti ed istituzioni, nazionali ed internazionali, pubbliche e private, con altre fondazioni, sempre nel rispetto delle finalità statutarie, e potrà stipulare, quando sia opportuno, accordi e convenzioni. La Fondazione potrà svolgere ogni altra attività e iniziativa connessa o funzionale allo scopo per il quale è costituita direttamente o indirettamente. 8230 16-5-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 9 Per la realizzazione dei suoi programmi, per la gestione e valorizzazione del proprio patrimonio, la Fondazione, nei modi e termini di legge, potrà istituire, acquistare o partecipare con proprie quote a società previste dal diritto civile. La partecipazione alla Fondazione è aperta a soggetti pubblici e privati. Art. 3 Patrimonio Il patrimonio della Fondazione è costituito: — ogni altra risorsa finanziaria proveniente da qualsiasi soggetto. La Fondazione potrà gestire appositi Fondi di scopo costituiti con l’apporto di soggetti privati e/o pubblici anche sotto forma di contributi, lasciti, sponsorizzazioni e trasferimenti di risorse finanziarie. Ciascun Fondo di scopo è disciplinato da un apposito regolamento, proposto dalla apposita Commissione prevista dall’art. 11 ed approvato dal Comitato Esecutivo, che ne fissa i criteri di funzionamento, i settori di intervento, le modalità di accesso, di comunicazione e di diffusione. a) dal contributo in denaro indicato nell’atto costitutivo, costituente la dotazione iniziale, versato dalla Regione Calabria nonché da ulteriori eventuali incrementi specificatamente rivolti allo scopo di accrescere il patrimonio; La costituzione di Fondi di scopo può essere realizzata anche attraverso la creazione di apposite società di capitali cui partecipa direttamente la Fondazione insieme ad altri soggetti privati e/o pubblici. b) da conferimenti e donazioni di beni mobili ed immobili, contributi, eredità, legati, lasciti, liberalità ed introiti di qualsiasi genere, nell’osservanza delle disposizioni di legge in materia; Art. 5 Organi c) dalle elargizioni effettuate da soggetti, pubblici o privati, nazionali o internazionali, destinate espressamente ad incrementare il patrimonio della Fondazione, nonché da ogni altra somma di denaro versata da qualsiasi soggetto e destinata al conseguimento degli scopi statutari; d) dagli avanzi di gestione risultanti dai bilanci annuali. Le rendite del patrimonio della fondazione possono essere erogate esclusivamente in attuazione dei fini istituzionali e di quelli a loro direttamente connessi. L’erogazione può avvenire nelle forme che il Consiglio d’Amministrazione riterrà utili in stretta aderenza ai fini della fondazione. La Fondazione non potrà in alcun modo distribuire, neppure in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, né fondi, riserve o capitale, durante la sua vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate, previo assenso della Giunta Regionale, a favore di altre fondazioni che hanno finalità analoghe a quelle previste nel presente Statuto. Art. 4 Risorse per il funzionamento Per l’adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone delle seguenti entrate: — i redditi derivanti dalla gestione del patrimonio di cui all’art. 3 e non espressamente finalizzati all’incremento del patrimonio; — le risorse, i contributi, di provenienza pubblica e privata finalizzate ad alimentare l’attività della Fondazione od a finanziare specifiche attività, progetti, iniziative od attività di ricerca; — i proventi derivanti da rapporti convenzionali o dall’esercizio di attività accessorie, connesse o strumentali agli scopi della Fondazione; — i fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni, debitamente autorizzate a norma di legge, per realizzare attività, iniziative, progetti rientranti negli scopi statutari; Sono organi della Fondazione: a) il Presidente; b) il Consiglio di Amministrazione; c) il Comitato Esecutivo; d) il Segretario Generale; e) la Commissione fondi di scopo (organo eventuale); f) il Collegio dei Revisori contabili. Art. 6 Presidente Il Presidente della Fondazione è nominato dal Presidente della Giunta regionale: — ha la legale rappresentanza sostanziale e processuale della Fondazione, anche di fronte ai terzi, esercita tutti i poteri a lui delegati dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato esecutivo e cura l’esecuzione delle deliberazioni di detti organi; — firma gli atti, i contratti e quanto occorra per l’esplicazione di tutte le attività che sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato esecutivo; — convoca e presiede di diritto il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato esecutivo, fissandone l’ordine del giorno e cura l’esecuzione delle deliberazioni adottate; — cura l’osservanza dello Statuto e ne promuove la modifica, quando lo ritenga opportuno o su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio d’Amministrazione; — adotta, in caso d’urgenza, unitamente al Segretario Generale, ogni provvedimento, provvisoriamente esecutivo, ritenuto opportuno, per non compromettere l’attività ed il regolare funzionamento della Fondazione, sottoponendo a ratifica del Comitato esecutivo entro trenta giorni dall’assunzione del provvedimento; 16-5-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 9 — propone al Comitato esecutivo l’organigramma del personale e sovrintende l’attività degli uffici; — entro il mese di febbraio di ogni anno predispone, avvalendosi della collaborazione del Segretario Generale, il conto consuntivo dell’esercizio precedente che è trasmesso, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori dei Conti al Consiglio d’Amministrazione; — predispone, avvalendosi della collaborazione del Segretario Generale, entro il mese di ottobre il bilancio preventivo dell’anno successivo da sottoporre all’esame del Consiglio di Amministrazione unitamente alla relazione dei Revisori dei Conti; — predispone annualmente la relazione morale sull’attività della Fondazione, che sottopone al Consiglio d’Amministrazione. Il Presidente dura in carica cinque anni e può essere riconfermato una sola volta. Art. 7 Consiglio d’Amministrazione Il Consiglio d’Amministrazione è composto dal Presidente che lo presiede e da venti membri. Il Presidente e dodici membri sono nominati dal Presidente della Giunta regionale. Gli altri otto sono nominati rispettivamente: — due dalla Conferenza Episcopale Calabrese; — due scelti dal Presidente della Giunta regionale sulla base di una terna di nominativi designati dal Comitato di gestione del fondo speciale di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266; — uno scelto dal Presidente della Giunta regionale sulla base di una terna di nominativi designati dal Forum del Terzo Settore; — tre da rappresentanti di soggetti che abbiano sostenuto con maggiori contributi l’attività della Fondazione. In assenza di questi ultimi la nomina è effettuata dal Presidente della Giunta Regionale. I componenti del Consiglio d’Amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. In fase di costituzione, i componenti del Consiglio di amministrazione sono tutti scelti e nominati direttamente dal Presidente della Giunta regionale il quale potrà limitarsi a nominare nell’atto costitutivo solo il presidente della Fondazione, riservandosi la nomina dei suddetti componenti, con successivo suo provvedimento, in numero non inferiore a sei e potranno essere, anche successivamente, integrati sino ad un massimo di venti. 8231 Il Presidente ed i membri del Consiglio d’Amministrazione devono essere scelti tra persone di indiscussa moralità, che abbiano preferibilmente specifica esperienza nell’ambito delle attività rientranti nelle competenze della Fondazione. Non possono ricoprire l’incarico di componenti del Consiglio d’Amministrazione il Presidente della Giunta regionale e gli assessori regionali. La nomina in dette cariche comporterà l’immediata decadenza dal Consiglio. I membri del Consiglio d’Amministrazione decadono di diritto dalla carica: — dopo tre assenze consecutive non giustificate; — per trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 2382 del Codice Civile. Sono cause di esclusione: — il mancato rispetto delle norme statutarie; — il compimento di atti o di gravi mancanze che arrechino danni al patrimonio od al buon nome della Fondazione; — la condanna penale definitiva per reati perseguibili d’ufficio e, comunque, per reati contro la persona, la famiglia, la moralità pubblica, il buon costume, il sentimento religioso, la pietà dei defunti, nonché per reati di mafia e di usura. L’esclusione è deliberata dal Consiglio d’Amministrazione. Art. 8 Attribuzioni del Consiglio d’Amministrazione Il Consiglio d’Amministrazione è l’organo di governo della Fondazione ed ha tutti i poteri di indirizzo e coordinamento dell’attività della Fondazione, ad eccezione di quelli espressamente riservati alla competenza del Presidente e del Comitato esecutivo. Esso, in particolare, a titolo esemplificativo, delibera: 1) l’approvazione del bilancio preventivo e le eventuali variazioni, nonché il bilancio consuntivo; 2) l’alienazione o l’acquisto di immobili e gli investimenti del patrimonio della Fondazione; 3) le modifiche statutarie, a maggioranza di due terzi dei suoi componenti e previo il parere obbligatorio e vincolante espresso all’unanimità da tutti i componenti della Commissione Fondi di scopo ove istituita; 4) l’accettazione delle donazioni, dei lasciti e delle elargizioni; 5) i regolamenti interni; Il Consiglio d’Amministrazione nomina, tra i suoi membri, un vice-Presidente, cui il Presidente può delegare lo svolgimento di proprie funzioni. 6) la dichiarazione dei soggetti benemeriti della Fondazione cioè di coloro che abbiano dato un particolare contributo allo sviluppo delle attività statutarie. Per la sostituzione di qualsiasi membro nel corso del quinquennio, si provvede come per la nomina del membro stesso. I sostituti durano in carica fino alla scadenza del Consiglio. Si riunisce almeno due volte l’anno, per l’approvazione del bilancio e del consuntivo, nonché ogni qual volta il Presidente lo riterrà opportuno e lo richiedano almeno tre membri. 8232 16-5-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 9 È convocato dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o, in caso di assenza od impedimento di quest’ultimo, dal consigliere più anziano per età, con lettera raccomandata contenente l’ordine del giorno delle materie da trattare, spedita almeno otto giorni prima della riunione o con telegramma o telefax inviato almeno tre giorni prima. In caso di particolare urgenza, qualora i prioritari interessi della Fondazione lo richiedano, la convocazione può essere effettuata anche per posta elettronica od in ogni altra forma idonea, almeno ventiquattrore prima della data della riunione. Il Consiglio d’Amministrazione è validamente costituito, in prima convocazione, quando sia presente la maggioranza dei suoi membri e delibera con la maggioranza dei presenti. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide se sono presenti almeno tre componenti, compreso il Presidente, salvo i casi in cui è prevista una particolare maggioranza. 10) relazione sull’attività della Fondazione, tenendo conto delle osservazioni del Collegio dei Revisori dei Conti. Non possono ricoprire l’incarico di membro del Comitato Esecutivo il Presidente della Giunta regionale e gli assessori regionali. La nomina in dette cariche comporterà l’immediata decadenza dal Comitato Esecutivo. I componenti del Comitato Esecutivo devono essere scelti tra persone di indiscussa moralità, che abbiano competenze specifiche e professionalità adeguata, nonché esperienza di gestione di enti. Ai membri del Comitato esecutivo si applicano le stesse cause di decadenza ed esclusione previste per i componenti del Consiglio di Amministrazione. Il Comitato esecutivo è convocato dal Presidente e delibera a maggioranza dei presenti; nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Per la validità delle sedute è sufficiente la presenza di quattro componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le modalità del voto sono stabilite dal Presidente. Art. 9 Comitato Esecutivo Il Comitato Esecutivo è l’Organo di gestione e di ordinaria amministrazione della Fondazione. È presieduto dal Presidente della Fondazione ed è composto da sei membri nominati dal Consiglio d’Amministrazione. Il Comitato Esecutivo ha durata pari a quella del Consiglio d’Amministrazione e resta in carica sino all’insediamento del nuovo Comitato. Il Comitato Esecutivo cura la corretta gestione amministrativa ed il buon andamento della Fondazione. In particolare ha competenza in materia di: 1) approvazione dei contratti e delle convenzioni di qualsiasi natura, salvo che per determinati importi o determinati tipi non siano dallo stesso Comitato demandati al Presidente; Art. 10 Il Segretario Generale Il Segretario generale della Fondazione è nominato dal Presidente della Giunta regionale ed è assunto dalla Fondazione con contratto di diritto privato. Allo stesso compete una retribuzione non superiore a quella spettante ai dirigenti generali della Regione Calabria. Se il segretario generale nominato è dipendente regionale o ricopre incarichi dirigenziali presso la Regione, l’incarico sarà svolto gratuitamente sino al termine del rapporto di lavoro con l’Amministrazione regionale. Egli collabora con il Presidente, con il Consiglio d’Amministrazione, con il Comitato esecutivo e con la Commissione Fondi di scopo ed attua i loro provvedimenti. Partecipa, con diritto di voto, alle riunioni del Consiglio d’Amministrazione e del Comitato esecutivo della Fondazione e ne cura la redazione dei verbali, avvalendosi, ove lo ritenga, di personale della Fondazione, e li sottoscrive insieme al Presidente. Svolge tutte le funzioni operative necessarie per il corretto svolgimento dell’attività della Fondazione. 2) liti attivi e passive e transazioni; 3) iniziative intese a perseguire gli scopi della Fondazione; 4) istituzione di sedi secondarie, succursali, uffici di rappresentanza in altre località del territorio italiano od estero; 5) valutazione degli effetti dell’attività della Fondazione tenendo conto del contesto comparativo europeo e internazionale; 6) iniziative per realizzare la vocazione transnazionale della fondazione e per rafforzare il ruolo di interlocutore delle istituzioni locali, nazionali, comunitarie e internazionali; 7) iniziative di diffusione, comunicazione e valorizzazione dei risultati; Indirizza, coordina l’attività degli uffici e servizi per il migliore espletamento delle attività della Fondazione e provvede alle assunzioni nell’ambito dell’organigramma approvato dal Comitato Esecutivo. Dirige il personale che presta attività per la Fondazione ed assegna, tenendo conto delle direttive del Presidente e della consistenza dell’organico, compiti, mansioni e responsabilità. Sovrintende a tutte le iniziative della Fondazione in conformità alle direttive degli organi d’amministrazione. Può essere delegato dal Presidente e dal Comitato esecutivo allo svolgimento di funzioni di loro competenza. 8) investimenti del patrimonio della Fondazione e destinazione dei suoi redditi; Resta in carica fino all’esaurimento delle risorse a disposizione della Fondazione e, comunque, fino al raggiungimento dello scopo statutario. 9) indicazioni per lo sviluppo delle attività della Fondazione e definizione di progetti o iniziative; Il Segretario Generale è nominato tra persone in possesso di diploma di laurea ed aventi esperienza, almeno quinquennale, 16-5-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 9 nella direzione d’uffici pubblici od aziende private. Allo stesso non si applicano le cause d’incompatibilità previste per i componenti del Consiglio d’Amministrazione. Art. 11 Commissione Fondi di scopo – Composizione, nomina, attribuzioni La Commissione dei fondi di scopo di cui al precedente art. 3 è presieduta dal Segretario Generale che ne cura le convocazioni, ed è composta da tre a nove membri nominati dal Comitato Esecutivo su designazione dei soggetti che costituiscono, con le loro contribuzioni, i fondi stessi. La Commissione è incaricata di selezione ed approvare le iniziative ed i progetti ammessi all’intervento dei Fondi di scopo, nonché indicare i criteri di gestione dei singoli fondi. La commissione, con il parere obbligatorio e vincolante reso con votazione unanime da tutti i suoi membri, esprime il consenso ad eventuali modifiche statutarie. Ai componenti della Commissione dei fondi di scopo si applicano le cause d’incompatibilità, di esclusione e di decadenza previste per i membri del Consiglio d’Amministrazione. Art. 12 Composizione e nomina del Collegio dei Revisori Il Collegio dei Revisori contabili è composto da tre membri effettivi, tra cui il Presidente e due supplenti. I componenti del Collegio sono nominati dal Presidente della Giunta regionale. Nella prima riunione il Collegio nomina al suo interno un vice presidente. I componenti del Collegio dei Revisori contabili devono essere tutti iscritti all’Albo dei revisori dei conti. Il Collegio dei Revisori contabili dura in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Per la sostituzione di qualsiasi membro nel corso del quinquennio si provvede come per la nomina del membro stesso. I sostituti durano in carica fino alla scadenza del Collegio. Ai componenti del Collegio dei revisori si applicano le cause d’incompatibilità, di esclusione e di decadenza previste per i membri del Consiglio d’Amministrazione. Art. 13 Attribuzioni del Collegio dei Revisori Il Collegio dei Revisori contabili esercita il suo mandato a norma degli articoli 2403 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili, vigilando sulla gestione ed amministrazione dell’Ente e sulla tenuta della contabilità dei libri e delle scritture contabili, nonché sull’osservanza dello Statuto. Esamina il progetto di bilancio preventivo e del conto consuntivo ed esprime le sue osservazioni in apposita relazione che è rimessa al Consiglio d’Amministrazione unitamente al progetto stesso ed al Presidente della Regione Calabria. Il Collegio dei Revisori deve essere convocato dal Presidente del Collegio almeno due volte l’anno ed ogni qual volta si rende necessario o quando ne faccia richiesta motivata uno dei membri indicando l’argomento da trattare. 8233 L’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno predisposto dal Presidente, dovrà essere inviato ai componenti almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. Il Collegio delibera a maggioranza. I membri supplenti partecipano alle sedute senza diritto di voto e sostituiscono, con diritto di voto, i membri effettivi, in caso d’assenza od impedimento di alcuno di questi. I componenti del Collegio partecipano di diritto, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio d’Amministrazione, del Comitato Esecutivo e della Commissione fondi di scopo e possono intervenire alla discussione ed esprimere pareri. Possono svolgere atti d’ispezione e controllo ed hanno diritto ad ottenere la visione di atti ed informazioni sull’attività. Art. 14 Gratuità delle cariche Tutti gli incarichi e le mansioni degli Organi Statutari, sono a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per l’esercizio dei compiti d’istituto, nonché quanto previsto dall’art. 10 per il Segretario Generale. Il Consiglio d’Amministrazione potrà deliberare di attribuire un compenso ai componenti del Comitato Esecutivo, in considerazione dei molteplici ed onerosi compiti che possono gravare sullo stesso, nei limiti e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. Analogamente, anche ai componenti del Collegio dei Revisori contabili, il Comitato Esecutivo potrà attribuire un compenso determinato con riferimento alla tariffa professionale dei dottori commercialisti spettante per la funzione di revisore. Art. 15 Risorse umane Per lo svolgimento delle proprie attività la Fondazione definirà la propria struttura organizzativa e potrà assumere personale, sulla base delle esigenze e delle disponibilità di bilancio, sia a tempo indeterminato che determinato, nonché potrà avvalersi di volontari e di obiettori di coscienza. Art. 16 Consulenti e comitati Su proposta del Presidente e del Segretario Generale possono essere nominati, con deliberazione del Comitato esecutivo, consulenti e comitati di esperti o consulenti scelti tra persone particolarmente competenti nelle materie riguardanti l’attività della Fondazione, stabilendone l’eventuale compenso. Ai consulenti ed ai comitati può essere attribuito anche il compito di esprimere il proprio parere sulle questioni loro sottoposte dal Comitato esecutivo, dal Consiglio d’Amministrazione e dal Presidente. Art. 17 Esercizio finanziario L’esercizio finanziario va dal 1o gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio inizia a decorrere dalla data di costituzione della Fondazione e si chiuderà il 31 dicembre dello stesso anno. Il bilancio di previsione deve essere approvato entro il mese di novembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro e non oltre tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario. 8234 16-5-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 9 La gestione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione è svolta in base ad apposito regolamento approvato dal Consiglio d’Amministrazione. ente, istituzione o fondazione avente finalità analoghe a quelle della Fondazione e senza scopo di lucro, salvo diversa destinazione di legge. Art. 18 Libri Verbali Art. 21 Rinvio Sono tenuti i libri verbali delle riunioni del Consiglio d’Amministrazione, del Comitato esecutivo, della Commissione Fondi di Scopo, ove istituita, e del Collegio dei Revisori, ove saranno riportate in ordine cronologico le relative deliberazioni. I verbali dovranno essere sottoscritti dal presidente e dal segretario di ogni riunione ed approvati dall’organo cui si riferiscono nella riunione successiva. Sono tenuti, altresı̀, tutti gli altri libri e registri previsti dalla legge, ivi compresi gli inventari del patrimonio. Art. 19 Vigilanza sulla Fondazione La Regione Calabria vigila sull’attività e sugli organi della Fondazione nelle forme ritenute più opportune. Per tutto quanto non sia espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile ed ogni altra disposizione di legge riguardanti le Fondazioni. ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 marzo 2002, n. 213 Aterp di Catanzaro – Proroga esercizio provvisorio anno 2002. LA GIUNTA REGIONALE La Giunta regionale, nel rispetto dell’autonomia della Fondazione, può adottare atti di indirizzo e fissare criteri per la congruità ed adeguatezza delle spese e per l’ammissione di altri soggetti. Adotta ogni altra iniziativa sia per assicurare la rispondenza dell’attività della Fondazione allo scopo per la quale è stata costituita, sia per garantirne la piena funzionalità ed efficienza e la corretta gestione. Ove siano accertate gravi violazioni di legge o statutarie o gravi irregolarità nella gestione che compromettono l’attività della Fondazione, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, può sciogliere il Consiglio d’Amministrazione e/o il Comitato esecutivo e nominare uno o più commissari straordinari che eserciteranno i poteri degli organi disciolti ed adotteranno ogni iniziativa per rimuovere le irregolarità accertate, promuovere l’eventuale azione di responsabilità e ripristinare la normale attività sino al rinnovo degli organi. Le eventuali modifiche statutarie devono essere sottoposte preventivamente all’approvazione della Giunta regionale che dovrà determinarsi in merito entro e non oltre quaranta giorni dalla ricezione della proposta. Il termine potrà essere interrotto dalla comunicazione di osservazioni da parte del Presidente della Giunta regionale. In tal caso i termini decorreranno dalla nuova proposta che sarà inviata dalla Fondazione. PREMESSO che con deliberazione n. 4 dell’8/1/2002 la Giunta regionale ha autorizzato l’Aterp di Catanzaro per la durata di mesi due all’esercizio provvisorio per l’anno 2002; CHE la stessa Azienda, in data 6/3/2002, con delibera del Commissario Straordinario n. 63 del 28/2/2002 ha chiesto una proroga di ulteriori due mesi; CHE l’atto è stato adottato con il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti; CONSIDERATO che l’ufficio competente della Regione ha espresso parere favorevole in proposito; VISTO l’art. 14 dello Statuto dell’ATERP; SU PROPOSTA dell’Assessore regionale ai Lavori Pubblici, prof. Aurelio Misiti, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché della espressa dichiarazione di regolarità dell’atto, resa dal Dirigente preposto al competente settore, a voti unanimi DELIBERA DI AUTORIZZARE l’Aterp di Catanzaro alla proroga dell’esercizio provvisorio per l’anno 2002 per ulteriori due mesi, cosı̀ come specificato nella delibera n. 63 sopra citata. Catanzaro, lı̀ 19 marzo 2002 Art. 20 Durata della Fondazione estinzione e devoluzione dei beni La Fondazione è costituita senza alcuna limitazione della durata. Se lo scopo della Fondazione diviene impossibile o di scarsa utilità, o se il patrimonio diviene insufficiente e, in ogni caso, quando ricorrano le cause d’estinzione previste dalla legge, sarà disposta l’estinzione della Fondazione stessa. La Giunta regionale, in tal caso provvederà a nominare uno o più commissari liquidatori. In caso di liquidazione o di estinzione della Fondazione, da qualsiasi causa derivante, il patrimonio netto residuo della Fondazione, esaurita la procedura di liquidazione, sarà devoluto, su indicazione della Giunta regionale della Calabria, ad un altro Il Segretario F.to: Fusco Il Presidente F.to: Chiaravalloti DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 marzo 2002, n. 214 Aterp di Catanzaro – Approvazione delibera n. 1 del 10/1/ 2002 del Commissario Straordinario. LA GIUNTA REGIONALE PREMESSO che con delibera del Commissario Straordinario dell’ATERP della provincia di Catanzaro n. 1 del 10/1/2002, ai 16-5-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 9 8235 sensi dell’art. 20, 3o e 4o comma della L.R. n. 27/1996 che disciplina le funzioni di vigilanza e di controllo sugli organi e gli atti delle Aterp, è stata richiesta alla Giunta regionale l’approvazione del bilancio consuntivo per l’esercizio finanziario 1999, unitamente all’istituzione di un nuovo capitolo delle spese per la restituzione delle somme relative ai canoni di locazione e confluite all’Aterp di Catanzaro e di competenza delle Aterp di Crotone e Vibo Valentia; Aterp di Catanzaro – Approvazione bilancio preventivo 2002 e Piano triennale dei lavori. CHE tale atto è stato adottato, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti; PREMESSO che con delibera del Commissario Straordinario dell’ATERP della provincia di Catanzaro n. 79 del 7/3/2002 è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002; CHE in data 21/2/2002 l’Ufficio preposto ha formulato alcuni rilievi e richieste di chiarimenti ai quali l’Aterp ha dato puntuale risposta; CONSIDERATO opportuno approvare l’anzidetto atto deliberativo formulando alcune raccomandazioni agli organi dell’Aterp; DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 aprile 2002, n. 250 LA GIUNTA REGIONALE CHE lo stesso è stato redatto a norma del regolamento di contabilità degli IIAACCPP ed è completo degli allegati richiesti dal DM 10/10/1986; CHE al citato bilancio è stato allegato il piano triennale dei lavori ai sensi dell’art. 14 comma 11 della Legge 11/2/1994 n. 109; SU PROPOSTA dell’Assessore regionale ai Lavori Pubblici, Prof. Aurelio Misiti, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché della espressa dichiarazione di regolarità dell’atto, resa dal Dirigente del Settore, a voti unanimi CHE, ai sensi dell’art. 20, 3o e 4o comma della L.R. n. 27/ 1996 che disciplina le funzioni di vigilanza e di controllo sugli organi e gli atti delle ATERP, è stata richiesta l’autorizzazione alla Giunta regionale; DELIBERA CONSIDERATO che l’atto è stato adottato, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti; 1) di approvare la delibera n. 1 adottata in data 10/1/2002 dal Commissario Straordinario dell’ATERP di Catanzaro raccomandando, per l’avvenire di: — predisporre adeguati provvedimenti al fine di porre rimedio al recupero della morosità dell’utenza, onde evitare la prescrizione dei crediti che comporterebbe un danno patrimoniale; — avviare concrete proposte che consentano il riaccertamento dei residui attivi in ragione dell’effettiva esigibilità dei crediti; — riconsiderare le analisi costi-ricavi dei canoni dei locali adibiti ad uso diverso di abitazione ai fini della revisione dei canoni antieconomici laddove le imposte e le tasse superano le entrate previste per fitto; RITENUTO doversi provvedere in merito; SU PROPOSTA dell’Assessore regionale ai Lavori Pubblici, Prof. Aurelio Misiti, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché della espressa dichiarazione di regolarità dell’atto, resa dal Dirigente del Settore, a voti unanimi DELIBERA DI APPROVARE il bilancio di previsione per l’anno 2002, cosı̀ come da delibera n. 79 in data 7/3/2002, del Commissario Straordinario dell’ATERP di Catanzaro. Catanzaro, lı̀ 9 aprile 2002 Il Segretario F.to: Fusco Il Presidente F.to: Chiaravalloti — definire la tripartizione con le Aterp di Crotone e Vibo Valentia; — rispettare i termini regolamentari previsti per l’approvazione dei bilanci; — adottare valide iniziative che permettano il risanamento del disavanzo di esercizio che influenza notevolmente la situazione patrimoniale; 2) al Collegio dei Revisori dei Conti, che nella propria relazione ha già messo in evidenza gli aspetti più salienti, si raccomanda una vigilanza fattiva. Catanzaro, lı̀ 19 marzo 2002 Il Segretario F.to: Fusco Il Presidente F.to: Chiaravalloti DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 aprile 2002, n. 251 Aterp di Cosenza – Approvazione bilancio di previsione anno 2002. LA GIUNTA REGIONALE PREMESSO che con delibera del Commissario Straordinario dell’ATERP della provincia di Cosenza n. 33 del 7/2/2002 è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002; CHE lo stesso è stato redatto a norma del regolamento di contabilità degli IIAACCPP ed è completo degli allegati richiesti dal DM 10/10/1986; 8236 16-5-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 9 CHE l’Ufficio preposto, in data 27/2/2002, ha chiesto dei chiarimenti in merito ai quali l’Aterp ha fornito risposta; CHE, ai sensi dell’art. 20, 3o e 4o comma della L.R. n. 27/ 1996 che disciplina le funzioni di vigilanza e di controllo sugli organi e gli atti delle ATERP, è stata richiesta l’approvazione della Giunta regionale; CONSIDERATO che l’atto è stato adottato, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti; piuta dalle strutture interessate, nonché della espressa dichiarazione di regolarità dell’atto, resa dal Dirigente del Settore, a voti unanimi DELIBERA 1) di autorizzare, con l’obbligo del pieno rispetto dell’art. 31 della L.R. 25/11/1996 n. 32, l’attivazione della riserva pari al 25% (venticinque) sugli alloggi attualmente disponibili per l’assegnazione di edilizia pubblica residenziale, di proprietà o gestiti dall’Aterp di Catanzaro. RITENUTO doversi provvedere in merito; Catanzaro, lı̀ 2 aprile 2002 SU PROPOSTA dell’Assessore regionale ai Lavori Pubblici, Prof. Aurelio Misiti, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché della espressa dichiarazione di regolarità dell’atto, resa dal Dirigente del Settore, a voti unanimi Il Presidente F.to: Chiaravalloti DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 aprile 2002, n. 275 DELIBERA DI APPROVARE il bilancio di previsione per l’anno 2002 cosı̀ come adottata con delibera n. 33 in data 7/2/2002 dal Commissario Straordinario dell’ATERP di Cosenza. Catanzaro, lı̀ 9 aprile 2002 Il Segretario F.to: Fusco Il Segretario F.to: Fusco Assegnazione Servizio. LA GIUNTA REGIONALE VISTA la deliberazione G.R. n. 46 del 15/1/2002; Il Presidente F.to: Chiaravalloti DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 aprile 2002, n. 252 Comune di Catanzaro – Autorizzazione riserva alloggi di ERP ai sensi della L.R. 32/96 art. 31. LA GIUNTA REGIONALE PREMESSO che in data 12/3/2002 il Comune di Catanzaro, con delibera di Giunta n. 80 del 6/3/2002, ha inoltrato alla Regione Calabria – Assessorato ai LL.PP. – richiesta di riserva alloggi di edilizia pubblica residenziale per le seguenti situazioni di emergenza abitativa: CHE con nota prot. n. 559 del 22/3/2002 ed acquisita al protocollo il 28/3/2002 al n. 281/DG, con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento n. 12, propone di affidare all’Ing. Claudio Bertullo la dirigenza del Servizio n. 172 «Coordinamento Attività Delegata Provincia di Reggio Calabria», con sede a Reggio Calabria, conservando lo stesso ad interim la dirigenza del Servizio n. 167, avente sede a Catanzaro; RITENUTO che occorre provvedere; VISTO l’art. 24 della L.R. n. 7/96, che disciplina la competenza della Giunta regionale in materia di assegnazione dei Dirigenti; SU PROPOSTA dell’Assessore al Personale, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa dal Dirigente preposto alla struttura; A voti unanimi 1) esistenza numerose ordinanze di sgombero conseguenti ad accertata pericolosità di fabbricati ormai fatiscenti; DELIBERA La narrativa è parte integrante del presente deliberato. 2) esistenza numerosi provvedimenti di sfratti esecutivi, coabitazioni divenute ormai insostenibili; 3) ricoveri di interi nuclei familiari in strutture di accoglienza convenzionate; 4) presenza di oltre 200 richieste di alloggi parcheggio da parte di famiglie senza tetto che non possono essere soddisfatte; CHE le predette situazioni rientrano in quelle prescritte dall’art. 31, della L.R. del 25/11/96 n. 32; Il dirigente Ing. Claudio Bertullo, nato a Reggio Calabria l’1/ 1/1945 ed ivi residente alla via Pio XI Trav. De Blasi, cessa dal Servizio n. 167 «Programmazione, Attuazione Piani, Innovazione Tecnologica», con sede a Catanzaro e viene nominato Dirigente del Servizio n. 172 «Coordinamento Attività Delegata Provincia di Reggio Calabria», con sede a Reggio Calabria. Lo stesso conserva ad interim ed in via provvisoria la responsabilità del Servizio n. 167 «Programmazione, Attuazione Piani, Innovazione Tecnologica», con sede a Catanzaro. Catanzaro, lı̀ 15 aprile 2002 RITENUTO, pertanto, doversi accogliere la richiesta di cui si tratta; SU PROPOSTA dell’Assessore regionale ai Lavori Pubblici, Prof. Aurelio Misiti, formulata alla stregua dell’istruttoria com- Il Segretario F.to: Fusco Il Presidente F.to: Chiaravalloti 16-5-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 9 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 aprile 2002, n. 276 Assegnazione Servizio. LA GIUNTA REGIONALE 8237 DATO ATTO che la presente delibera non comporta maggiori oneri sul bilancio regionale; SU CONFORME proposta dell’Assessore al Personale, Dr. Giovanni Luzzo, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa dal Dirigente del competente settore; VISTO l’art. 24 della L.R. n. 7/96, che disciplina la competenza della Giunta regionale in materia di assegnazione dei Dirigenti; DELIBERA CONSIDERATO che occorre provvedere ad assicurare la dirigenza del Servizio n. 124, che può essere diretto dal Dirigente regionale Dott.ssa Marisa Giannone, titolare del Servizio n. 103; — di confermare, per le motivazioni di cui in narrativa, l’avv. Antonio Tassone a Dirigente Generale del V Dipartimento Urbanistica – Ambiente; SU PROPOSTA dell’Assessore al Personale, formulata d’intesa con gli Assessori interessati alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa dal Dirigente preposto alla struttura; — di stabilire la durata dell’incarico sino alla data del 30 settembre 2002; A voti unanimi DELIBERA La narrativa è parte integrante del presente deliberato. La dirigente Dott.ssa Marisa Giannone, nata ad Acri il 6/12/ 1952 e residente a Cosenza in via Medaglie d’Oro n. 93, cessa dal Servizio n. 103 «A.P.T. della Provincia di Cosenza», con sede a Cosenza e viene nominata Dirigente del Servizio n. 124 «Coordinamento e Provinciale Area Agricoltura e Foreste», con sede a Cosenza. — di riconoscere, in ogni caso, nel periodo di durata dell’incarico i miglioramenti retributivi determinati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali in relazione alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità; — di dare atto che la presente delibera non comporta maggiori oneri sul bilancio regionale. Catanzaro, lı̀ 15 aprile 2002 Il Segretario F.to: Fusco Catanzaro, lı̀ 15 aprile 2002 Il Segretario F.to: Fusco — di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a sottoscrivere il relativo contratto con il trattamento economico previsto dall’art. 1, comma XV, della L.R. n. 14 del 28 agosto 2000 nel testo risultante dalle modifiche apportate dall’art. 2 bis, comma 1, della L.R. n. 7 del 2 maggio 2001; Il Presidente F.to: Chiaravalloti Il Presidente F.to: Chiaravalloti DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 aprile 2002, n. 289 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 aprile 2002, n. 277 Proroga incarico di Dirigente Generale del V Dipartimento Urbanistica e Ambiente all’avv. Antonio Tassone. LA GIUNTA REGIONALE VISTA la propria delibera n. 734 del 2 agosto 2001 con la quale l’Amministrazione Regionale si è determinata di conferire fino al 31 dicembre 2001, l’incarico di Dirigente Generale del V Dipartimento Urbanistica – Ambiente all’Avv. Antonio Tassone, nato a Catanzaro il 10 aprile 1939, nonché la successiva deliberazione n. 1181 del 27 dicembre 2001, con la quale è stata concessa la proroga di detto incarico fino al 31 marzo 2002; CONSIDERATO che si ravvisa l’opportunità di prorogare sino al 30 settembre 2002 l’incarico di cui sopra all’avv. Antonio Tassone in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 25 della L.R. n. 7/1996; VISTO l’art. 1, comma XV, della L.R. n. 14 del 28 agosto 2000 nel testo risultante dalle modifiche apportate dall’art. 2 bis, comma 1, della L.R. n. 7 del 2 maggio 2001; Finanziamento statale Programmi speciali art. 12, comma 2, lett. b) D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni: Ricerca intervento «Antecedenti psico-sociali ed uso di sostanze stupefacenti negli adolescenti. Sperimentazione modello formativo; La corresponsabilità delle istituzioni locali per la valutazione dell’impatto sulla salute delle politiche di welfare a livello locale; Fattori determinanti la stenosi e il rimodellamento vascolare: restenosi ed approccio terapeutico mediante terapia genica somatica; Genetica delle epilessie. LA GIUNTA REGIONALE PREMESSO CHE l’art. 12, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, regola il finanziamento di iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale, riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, tecnologie e biotecnologie sanitarie; 8238 16-5-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 9 CHE il Ministero della Salute, su proposta della competente Commissione per la Ricerca sanitaria, ha fissato, nella lettera d’invito del 28 febbraio 2001, il piano di attuazione della citata normativa, individuando le aree prioritarie di interesse, fornendo, alle Regioni ed alle Province autonome, indirizzi per la formulazione dei progetti e definendo il procedimento per la valutazione e la gestione degli stessi; CONSIDERATO che l’Assessorato Regionale alla Sanità, con nota assessorile del 17/4/2001 prot. 9250, ha presentato, alla predetta Commissione, otto programmi, di seguito elencati, manifestando l’interesse della Regione ad assumere la gestione dei programmi stessi: 1) «Sviluppo network interregionale per lo studio delle relazioni tra esiti clinici e tipologia dei neonati di peso < 1550 grammi»; 2) «Analisi epidemiologica dei disturbi psichiatrici e delle tipologie assistenziali»; 3) «Definizione e validazione delle procedure di accreditamento dei D.S.M. – Realtà e prospettive»; 4) Ricerca intervento «Antecedenti psico-sociali ed uso di sostanze stupefacenti negli adolescenti. Sperimentazione modello formativo»; 5) «Ricerca intervento per l’inserimento lavorativo delle persone disabili in Calabria. Nuove strategie alla luce della Legge 68/99»; 6) «La corresponsabilità delle istituzioni locali per la valutazione dell’impatto sulla salute delle politiche di welfare a livello locale»; 7) «Fattori determinanti la stenosi e il rimodellamento vascolare: restenosi ed approccio terapeutico mediante terapia genica somatica»; 8) «Genetica delle epilessie»; ATTESO CHE con direttiva del Ministero della Sanità del 28 maggio 2001, su conforme proposta della Commissione per la ricerca sanitaria, sono stati ammessi a finanziamento i programmi di seguito elencati, con il relativo importo assegnato: 1. Ricerca intervento «Antecedenti psico-sociali ed uso di sostanze stupefacenti negli adolescenti. Sperimentazione modello formativo», Responsabile scientifico Prof. Cancrini Luigi Università La Sapienza Roma, L. 290.000.000 pari a C 149.772,50; CHE, con nota ministeriale del 2/10/2001 n. DGRSVE/CRS/ C.4-2001/374, è stata comunicata l’avvenuta approvazione dei programmi presentati da questa Regione finanziati, con risorse statali, per l’importo massimo come sopra indicato per ciascuno di essi, e conseguente invito alla firma delle convenzioni tra Ministero della Salute e Regione Calabria; CHE, con dispositivo del 17/10/2001 prot. 20310 del Dirigente Generale del Dipartimento 11 Sanità, la Dott.ssa Caterina Azzarito, Responsabile Amministrativo dei programmi su indicati, è stata delegata ed autorizzata alla firma delle suddette convenzioni, che fanno parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento; CONSIDERATO che ai programmi di cui ai punti precedenti sono interessati altri organismi (Aziende Sanitarie, Università, Comuni, Enti pubblici e privati), specificate nei programmi stessi, i quali hanno assicurato la disponibilità a sostenere la quota di finanziamento a loro carico; RITENUTO che la concreta realizzazione dei programmi approvati debba essere affidata, per la specificità della materia e delle attività oggetto dei programmi stessi, al Dipartimento 11 Sanità, Settore 40, Ufficio 574 «Progetti obiettivo», e la responsabilità amministrativa, come indicato nei programmi stessi, alla Dott.ssa Caterina Azzarito, la quale sta curando i programmi speciali approvati nell’anno 2000; RITENUTO, che occorre prendere atto dell’avvenuta approvazione dei programmi speciali sopra elencati, e di approvare le relative convenzioni che si allegano al presente provvedimento come parti integranti e sostanziali di esso; CHE occorre, altresı̀, dare mandato al Dirigente Generale del Dipartimento 11 Sanità ad adottare, con propri Decreti, i successivi provvedimenti riguardanti la realizzazione dei programmi medesimi ed a sottoscrivere le convenzioni con le varie Unità Operative coinvolte; DATO ATTO che, in esecuzione di quanto previsto dalle convenzioni medesime, sono stati presentati nei termini stabiliti al menzionato Ministero, i progetti esecutivi relativi ai programmi approvati che, nel rispetto degli obiettivi posti, tengono conto del finanziamento assegnato; CHE, con nota ministeriale n. DGRSVE/CRS/C4-2001/184 dell’1/2/2002, pervenuta il 18/2/2002, prot. 4445, è stato comunicato che, il competente Ufficio Centrale del Bilancio, ha provveduto a redigere gli atti di impegno di spesa relativi ai programmi su citati; 2. «La corresponsabilità delle istituzioni locali per la valutazione dell’impatto sulla salute delle politiche di welfare a livello locale», Responsabile Scientifico Prof. Briziarelli Lamberto CSESI Perugia, L. 290.000.000 pari a C 149.772,50; CHE inoltre, con la stessa nota, si precisa che, dalla data di ricezione, decorre il termine di 30 giorni per l’invio al competente Ufficio del Ministero della Salute, della comunicazione di inizio attività, ai fini della corresponsione della prima rata anticipata del finanziamento concordato con la sottoscrizione delle convenzioni; 3. «Fattori determinanti la stenosi e il rimodellamento vascolare: restenosi ed approccio terapeutico mediante terapia genica somatica», Responsabile Scientifico Prof. Ciro Indolfi dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, L. 482.000.000 pari a C 248.932,23; RITENUTO, altresı̀, per quanto sopra detto, che occorre apportare al bilancio di previsione regionale le conseguenti variazioni alk concreto avvio dei programmi; 4. «Genetica delle epilessie», Responsabile Scientifico Prof. Aldo Quattrone Università Magna Graecia di Catanzaro, L. 482.000.000 pari a C 248.932,23; SU PROPOSTA dell’Assessore alla Sanità, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla struttura interessata, nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell’atto, resa dal Dirigente preposto al competente Settore; 16-5-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 9 8239 della citata normativa, individuando gli obiettivi prioritari biomedici e sanitari del Piano Sanitario Nazionale suddivisi in aree prioritarie di interesse; A voti unanimi DELIBERA Per quanto detto in premessa che qui si intende ripetuto e riportato: 1. di approvare, le convenzioni stipulate il Ministero della Salute e la Regione Calabria, che si uniscono al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 2. di prendere atto dell’avvenuta approvazione, da parte della Commissione per la ricerca del Ministero della Salute, dei programmi a suo tempo presentati dalla Regione Calabria; 3. di dare mandato al Direttore Generale del Dipartimento 11 Sanità ad adottare, con propri Decreti, i successivi provvedimenti riguardanti la realizzazione dei programmi medesimi ed a sottoscrivere le successive convenzioni da stipulare con le varie Unità Operative coinvolte nei quattro programmi di cui in premessa; 4. di affidare la responsabilità amministrativa dei programmi di che trattasi alla dott.ssa Caterina Azzarito, in servizio al Dipartimento 11 Sanità; 5. di dare mandato al competente Dipartimento 3 Programmazione Finanziaria e Bilancio, ad effettuare le necessarie variazioni al bilancio di previsione regionale, per l’anno 2002, a seguito di comunicazione da parte del Dipartimento 11 Sanità, di avvio concreto dei programmi; con la direttiva del Ministro della Salute del 28 maggio 2001 prot. n. SVE/10-2001/20-2504 è stata approvata la proposta della Commissione per la Ricerca Sanitaria in materia di utilizzo dei fondi assegnati alla ricerca per l’esercizio 2001 la quale prevede tra gli altri lo svolgimento del progetto: «Fattori determinanti la stenosi ed il rimodellamento vascolare: restenosi ed approccio terapeutico mediante terapia genica somatica» presentato dalla Regione Calabria; con D.D. del 9/7/2001 è stata impegnata la somma destinata, per il corrente esercizio finanziario, ai progetti di ricerca di cui alla suddetta normativa; per il predetto progetto è stato autorizzato un finanziamento limitato all’importo massimo di L. 482.000.000 (quattrocentoottantaduemilioni). Si rende, pertanto, necessario dover procedere alla stipula della convenzione tra: MINISTERO DELLA SALUTE rappresentato dal Dr. Bruno Campione della Direzione Generale della Ricerca Sanitaria e la Vigilanza Enti e REGIONE CALABRIA rappresentato dalla dott.ssa Caterina Azzarito di pubblicare il presente atto deliberativo, ad esclusione degli allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE Catanzaro, lı̀ 15 aprile 2002 Art. 1 Il Segretario F.to: Fusco Il Presidente F.to: Chiaravalloti MINISTERO DELLA SALUTE Convenzione tra ministero della salute e la regione calabria per l’effettuazione dei programmi di ricerca sanitaria finalizzata relativi all’anno 2001. La presente convenzione regola l’affidamento da parte del Ministero della Salute – Direzione Generale per la ricerca sanitaria e la vigilanza sugli Enti – alla Regione Calabria della ricerca finalizzata dal titolo «Fattori determinanti la stenosi ed il rimodellamento vascolare: restenosi ed approccio terapeutico mediante terapia genica somatica» che viene finanziata dal Ministero della Salute per un importo di L. 482.000.000 (quattrocentoottantaduemilioni) con imputazione al capitolo 2760. Art. 2 CONVENZIONE N. 20 PREMESSO CHE: a seguito di quanto disposto dall’art. 12 del D.Lgs. 502/92 e dall’art. 12 bis del D.Lgs. 229/99 concernenti il finanziamento a carico del Ministero della Salute dei progetti di ricerca presentati dai destinatari istituzionali, individuati dalla normativa stessa, si rende necessario, ai fini dello svolgimento dei programmi di ricerca finalizzata per l’anno 2001 approvati dalla Commissione per la ricerca sanitaria nella seduta del 16 maggio 2001, disciplinare i seguenti rapporti di collaborazione e finanziari; il Ministero della Salute, su proposta della competente Commissione per la Ricerca sanitaria, ha stabilito nella lettera invito del 2 marzo 2001 n. 100/SCPS/4.3426 il piano di attuazione a) La Regione Calabria svolgerà la ricerca secondo la pianificazione riportata nel programma originale presentato a questo Ministero per l’approvazione. Detto programma fa parte integrante della presente convenzione unitamente alla relativa scheda finanziaria rimodulata secondo il finanziamento concesso. b) L’Ente si impegna a presentare il piano esecutivo relativo al piano di ricerca approvato entro e non oltre 30 giorni dalla data della firma della convenzione. Tale piano esecutivo sarà esaminato dal Ministero della Salute – Direzione Generale per la ricerca sanitaria e della vigilanza sugli Enti – e qualora l’Ente apporti rilevanti modifiche al progetto originario sarà sottoposto per il parere di competenza alla Commissione nazionale per la ricerca sanitaria. 8240 16-5-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 9 Art. 3 a) La ricerca avrà la durata di due (2) anni ed inizierà entro 30 giorni dalla ricezione da parte dell’Ente della lettera con la quale il Ministero della Salute – Direzione Generale per la ricerca sanitaria e della vigilanza sugli Enti – comunicherà l’avvenuta formalizzazione in termini di legge della presente convenzione, contestualmente alla comunicazione dell’approvazione del piano esecutivo. b) L’Ente dovrà comunicare la data d’inizio della ricerca, con lettera firmata dal responsabile amministrativo della ricerca. c) Il mancato rispetto di quanto previsto nei commi a) e b) comporta l’interruzione della procedura prevista nel successivo articolo. Art. 4 a) La somma prevista di L. 482.000.000, decurtata del 10% in relazione al successivo art. 10, sarà erogata in rate semestrali. b) La prima rata anticipata sarà pari al 50% del finanziamento totale. La procedura per il pagamento della stessa sarà avviata successivamente alla comunicazione di inizio della ricerca di cui al precedente art. 3. L’Ente richiederà il pagamento della rata medesima e produrrà, per il relativo importo, ricevuta di avvenuto accreditamento della somma assegnata. c) Le successive rate semestrali, di pari importo, ammonteranno complessivamente al 40% del finanziamento totale e saranno erogate previo quanto stabilito all’art. 5 della presente convenzione. b) Il Ministero sottoporrà, nel caso sorgano contestazioni, l’eventuale provvedimento alla Commissione per la ricerca sanitaria allegando obbligatoriamente le contro-deduzioni scritte dell’Ente che s’impegna fin d’ora ad accettare quanto sarà deciso in sede di Commissione. Art. 7 Il Ministero della Salute – Direzione Generale per la ricerca sanitaria e la vigilanza sugli Enti – sentita, ove occorra, la Commissione per la Ricerca Sanitaria, ha facoltà di chiedere chiarimenti e può disporre indagini e verifiche durante lo svolgimento della ricerca. Art. 8 a) Nel caso in cui l’Ente non provveda ad inviare la relazione di cui al precedente art. 5, il Ministero sulla base della normativa vigente può interrompere l’erogazione dei fondi del progetto ammesso a finanziamento, ovvero nel caso in cui dalle rendicontazioni finanziarie e dalle relazioni scientifiche parziali e dal monitoraggio risulti impossibile raggiungere gli obiettivi prefissati. b) Il Ministero sottoporrà, nel caso permangono contestazioni, l’eventuale provvedimento alla Commissione per la ricerca sanitaria allegando obbligatoriamente le contro-deduzioni scritte dell’Ente che s’impegna fin d’ora ad accettare quanto sarà deciso in sede di Commissione e anche l’eventuale restituzione del finanziamento percepito entro l’anno contabile della definizione del procedimento. Art. 9 Art. 5 a) Per il pagamento delle successive rate relative ad ogni semestre l’Ente dovrà trasmettere, al Ministero della Salute una relazione esaustiva, curata e firmata dal responsabile amministrativo della ricerca sullo stato d’attuazione complessivo della stessa non oltre 60 giorni dalla scadenza prevista. La documentazione inviata dalle unità operative non sarà sostitutiva delle predette relazioni. Nel caso che la relazione non sia considerata sufficiente per comprendere lo stato di avanzamento della ricerca il Ministero della Salute attiverà le procedure previste all’art. 7 che dovranno comunque concludersi entro e non oltre il trentesimo giorno dalla contestazione scritta all’Ente. a) Il termine della ricerca potrà essere prorogato dal Ministero della Salute, per un periodo di norma non superiore a sei mesi e comunque non oltre un anno dalla data di scadenza, su formale e motivata richiesta dell’Ente inoltrata dal responsabile amministrativo dell’Ente non oltre i 90 giorni precedenti la data di scadenza della presente convenzione. b) La concessione della proroga, che sarà subordinata alla riconosciuta sussistenza di ragioni di necessità e d’opportunità, non costituisce motivo di maggiorazione del corrispettivo indicato all’art. 1. Art. 10 b) Il Ministero sottoporrà, nel caso permangono contestazioni, l’eventuale provvedimento alla Commissione per la ricerca sanitaria, allegando obbligatoriamente le contro-deduzioni scritte dell’Ente che si impegna fin d’ora ad accettare quanto sarà deciso in sede di Commissione. a) Per l’erogazione del saldo, corrispondente al 10% di cui al precedente art. 4, alla data di scadenza, naturale o prorogata, di cui al precedente art. 3, l’Ente dovrà inviare al Ministero della Salute – Direzione Generale per la ricerca sanitaria e la vigilanza sugli Enti – una relazione conclusiva sui risultati raggiunti nello studio a firma del responsabile amministrativo della ricerca. Art. 6 a) Durante lo svolgimento della ricerca potranno essere apportate modifiche al programma. Dette modifiche, che dovranno essere formalizzate, non dovranno stravolgere l’impianto complessivo presente nel documento originario, allegato al presente accordo. Le variazioni dovranno essere sottoposte all’assenso del Ministero della Salute – Direzione Generale per la ricerca sanitaria e la vigilanza sugli Enti – con nota a firma del rappresentante amministrativo della ricerca. b) La succitata relazione, dovrà essere accompagnata dalle schede tecnico-finanziarie, a firma del responsabile amministrativo della ricerca, riassuntive delle spese sostenute per l’intero progetto, nonché dall’elenco analitico delle medesime in relazione al finanziamento complessivo. c) Nel caso in cui la relazione non sia considerata sufficiente per comprendere il raggiungimento dei risultati previsti della ricerca, il Ministero attiverà le procedure previste all’art. 7 della 16-5-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 9 8241 presente convenzione, che dovranno comunque concludersi entro e non oltre il trentesimo giorno dalla contestazione scritta all’Ente. della citata normativa, individuando gli obiettivi prioritari biomedici e sanitari del Piano Sanitario Nazionale suddivisi in aree prioritarie di interesse; d) Il Ministero sottoporrà, nel caso permangono contestazioni, il provvedimento alla Commissione per la ricerca sanitaria allegando obbligatoriamente le contro-deduzioni scritte dell’Ente il quale s’impegna fin d’ora ad accettare quanto sarà deciso in sede di Commissione. con la direttiva del Ministro della Salute del 28 maggio 2001 prot. n. SVE/10-2001/20-2504 è stata approvata la proposta della Commissione per la Ricerca Sanitaria in materia di utilizzo dei fondi assegnati alla ricerca per l’esercizio 2001 la quale prevede tra gli altri lo svolgimento del progetto: «Genetica delle epilessie» presentato dalla Regione Calabria; Art. 11 La presente convenzione, vincolante per l’Ente all’atto della sottoscrizione, sarà tale per il Ministero della Salute solo dopo la sua formalizzazione nei termini di legge. La proprietà degli studi, dei prodotti e delle metodologie sviluppati nell’ambito del progetto è attribuita alle parti firmatarie del presente atto, ferma restando la possibilità dei soggetti istituzionali del Servizio Sanitario nazionale di fruirne, previa richiesta alle parti firmatarie. Qualsiasi documento o prodotto inerente il progetto deve contenere l’indicazione della partecipazione del Ministero della Salute. con D.D. del 9/7/2001 è stata impegnata la somma destinata, per il corrente esercizio finanziario, ai progetti di ricerca di cui alla suddetta normativa; per il predetto progetto è stato autorizzato un finanziamento limitato all’importo massimo di L. 482.000.000 (quattrocentoottantaduemilioni). Si rende, pertanto, necessario dover procedere alla stipula della convenzione tra: MINISTERO DELLA SALUTE Art. 12 La presente convenzione dovrà essere controfirmata, per accettazione dal rappresentante dell’Ente e sottoposta, a cura del medesimo, a registrazione fiscale presso il locale Ufficio del Registro solo in caso d’uso. L’Ente provvede direttamente al pagamento delle spese di registrazione della presente convenzione a norma della legge 790/75. rappresentato dal Dr. Bruno Campione della Direzione Generale della Ricerca Sanitaria e la Vigilanza Enti e REGIONE CALABRIA rappresentato dalla dott.ssa Caterina Azzarito STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE Art. 13 Le parti contraenti prendono atto che gli impegni finanziari derivanti dalla presente convenzione ricadono nella gestione del capitolo di spesa 2760, di competenza della Direzione Generale della ricerca sanitaria e la vigilanza sugli Enti, cui verrà trasmesso il presente contratto e la connessa documentazione. Roma, lı̀ 19 ottobre 2001 Per la Regione Calabria Dott.ssa Caterina Azzarito Per il Ministero della Salute Dr. Bruno Campione Art. 1 La presente convenzione regola l’affidamento da parte del Ministero della Salute – Direzione Generale per la ricerca sanitaria e la vigilanza sugli Enti – alla Regione Calabria della ricerca finalizzata dal titolo «Genetica delle epilessie» che viene finanziata dal Ministero della Salute per un importo di L. 482.000.000 (quattrocentoottantaduemilioni) con imputazione al capitolo 2760. Art. 2 CONVENZIONE N. 21 PREMESSO CHE: a seguito di quanto disposto dall’art. 12 del D.Lgs. 502/92 e dall’art. 12 bis del D.Lgs. 229/99 concernenti il finanziamento a carico del Ministero della Salute dei progetti di ricerca presentati dai destinatari istituzionali, individuati dalla normativa stessa, si rende necessario, ai fini dello svolgimento dei programmi di ricerca finalizzata per l’anno 2001 approvati dalla Commissione per la ricerca sanitaria nella seduta del 16 maggio 2001, disciplinare i seguenti rapporti di collaborazione e finanziari; il Ministero della Salute, su proposta della competente Commissione per la Ricerca sanitaria, ha stabilito nella lettera invito del 2 marzo 2001 n. 100/SCPS/4.3426 il piano di attuazione a) La Regione Calabria svolgerà la ricerca secondo la pianificazione riportata nel programma originale presentato a questo Ministero per l’approvazione. Detto programma fa parte integrante della presente convenzione unitamente alla relativa scheda finanziaria rimodulata secondo il finanziamento concesso. b) L’Ente si impegna a presentare il piano esecutivo relativo al piano di ricerca approvato entro e non oltre 30 giorni dalla data della firma della convenzione. Tale piano esecutivo sarà esaminato dal Ministero della Salute – Direzione Generale per la ricerca sanitaria e della vigilanza sugli Enti – e qualora l’Ente apporti rilevanti modifiche al progetto originario sarà sottoposto per il parere di competenza alla Commissione nazionale per la ricerca sanitaria. 8242 16-5-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 9 Art. 3 a) La ricerca avrà la durata di due (2) anni ed inizierà entro 30 giorni dalla ricezione da parte dell’Ente della lettera con la quale il Ministero della Salute – Direzione Generale per la ricerca sanitaria e della vigilanza sugli Enti – comunicherà l’avvenuta formalizzazione in termini di legge della presente convenzione, contestualmente alla comunicazione dell’approvazione del piano esecutivo. b) L’Ente dovrà comunicare la data d’inizio della ricerca, con lettera firmata dal responsabile amministrativo della ricerca. c) Il mancato rispetto di quanto previsto nei commi a) e b) comporta l’interruzione della procedura prevista nel successivo articolo. Art. 4 a) La somma prevista di L. 482.000.000, decurtata del 10% in relazione al successivo art. 10, sarà erogata in rate semestrali. b) La prima rata anticipata sarà pari al 50% del finanziamento totale. La procedura per il pagamento della stessa sarà avviata successivamente alla comunicazione di inizio della ricerca di cui al precedente art. 3. L’Ente richiederà il pagamento della rata medesima e produrrà, per il relativo importo, ricevuta di avvenuto accreditamento della somma assegnata. c) Le successive rate semestrali, di pari importo, ammonteranno complessivamente al 40% del finanziamento totale e saranno erogate previo quanto stabilito all’art. 5 della presente convenzione. b) Il Ministero sottoporrà, nel caso sorgano contestazioni, l’eventuale provvedimento alla Commissione per la ricerca sanitaria allegando obbligatoriamente le contro-deduzioni scritte dell’Ente che s’impegna fin d’ora ad accettare quanto sarà deciso in sede di Commissione. Art. 7 Il Ministero della Salute – Direzione Generale per la ricerca sanitaria e la vigilanza sugli Enti – sentita, ove occorra, la Commissione per la Ricerca Sanitaria, ha facoltà di chiedere chiarimenti e può disporre indagini e verifiche durante lo svolgimento della ricerca. Art. 8 a) Nel caso in cui l’Ente non provveda ad inviare la relazione di cui al precedente art. 5, il Ministero sulla base della normativa vigente può interrompere l’erogazione dei fondi del progetto ammesso a finanziamento, ovvero nel caso in cui dalle rendicontazioni finanziarie e dalle relazioni scientifiche parziali e dal monitoraggio risulti impossibile raggiungere gli obiettivi prefissati. b) Il Ministero sottoporrà, nel caso permangono contestazioni, l’eventuale provvedimento alla Commissione per la ricerca sanitaria allegando obbligatoriamente le contro-deduzioni scritte dell’Ente che s’impegna fin d’ora ad accettare quanto sarà deciso in sede di Commissione e anche l’eventuale restituzione del finanziamento percepito entro l’anno contabile della definizione del procedimento. Art. 9 Art. 5 a) Per il pagamento delle successive rate relative ad ogni semestre l’Ente dovrà trasmettere, al Ministero della Salute una relazione esaustiva, curata e firmata dal responsabile amministrativo della ricerca sullo stato d’attuazione complessivo della stessa non oltre 60 giorni dalla scadenza prevista. La documentazione inviata dalle unità operative non sarà sostitutiva delle predette relazioni. Nel caso che la relazione non sia considerata sufficiente per comprendere lo stato di avanzamento della ricerca il Ministero della Salute attiverà le procedure previste all’art. 7 che dovranno comunque concludersi entro e non oltre il trentesimo giorno dalla contestazione scritta all’Ente. a) Il termine della ricerca potrà essere prorogato dal Ministero della Salute, per un periodo di norma non superiore a sei mesi e comunque non oltre un anno dalla data di scadenza, su formale e motivata richiesta dell’Ente inoltrata dal responsabile amministrativo dell’Ente non oltre i 90 giorni precedenti la data di scadenza della presente convenzione. b) La concessione della proroga, che sarà subordinata alla riconosciuta sussistenza di ragioni di necessità e d’opportunità, non costituisce motivo di maggiorazione del corrispettivo indicato all’art. 1. Art. 10 b) Il Ministero sottoporrà, nel caso permangono contestazioni, l’eventuale provvedimento alla Commissione per la ricerca sanitaria, allegando obbligatoriamente le contro-deduzioni scritte dell’Ente che si impegna fin d’ora ad accettare quanto sarà deciso in sede di Commissione. a) Per l’erogazione del saldo, corrispondente al 10% di cui al precedente art. 4, alla data di scadenza, naturale o prorogata, di cui al precedente art. 3, l’Ente dovrà inviare al Ministero della Salute – Direzione Generale per la ricerca sanitaria e la vigilanza sugli Enti – una relazione conclusiva sui risultati raggiunti nello studio a firma del responsabile amministrativo della ricerca. Art. 6 a) Durante lo svolgimento della ricerca potranno essere apportate modifiche al programma. Dette modifiche, che dovranno essere formalizzate, non dovranno stravolgere l’impianto complessivo presente nel documento originario, allegato al presente accordo. Le variazioni dovranno essere sottoposte all’assenso del Ministero della Salute – Direzione Generale per la ricerca sanitaria e la vigilanza sugli Enti – con nota a firma del rappresentante amministrativo della ricerca. b) La succitata relazione, dovrà essere accompagnata dalle schede tecnico-finanziarie, a firma del responsabile amministrativo della ricerca, riassuntive delle spese sostenute per l’intero progetto, nonché dall’elenco analitico delle medesime in relazione al finanziamento complessivo. c) Nel caso in cui la relazione non sia considerata sufficiente per comprendere il raggiungimento dei risultati previsti della ricerca, il Ministero attiverà le procedure previste all’art. 7 della 16-5-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 9 8243 presente convenzione, che dovranno comunque concludersi entro e non oltre il trentesimo giorno dalla contestazione scritta all’Ente. della citata normativa, individuando gli obiettivi prioritari biomedici e sanitari del Piano Sanitario Nazionale suddivisi in aree prioritarie di interesse; d) Il Ministero sottoporrà, nel caso permangono contestazioni, il provvedimento alla Commissione per la ricerca sanitaria allegando obbligatoriamente le contro-deduzioni scritte dell’Ente il quale s’impegna fin d’ora ad accettare quanto sarà deciso in sede di Commissione. con la direttiva del Ministro della Salute del 28 maggio 2001 prot. n. SVE/10-2001/20-2504 è stata approvata la proposta della Commissione per la Ricerca Sanitaria in materia di utilizzo dei fondi assegnati alla ricerca per l’esercizio 2001 la quale prevede tra gli altri lo svolgimento del progetto: «Ricerca Intervento Antecedenti psico-sociali ed uso di sostanze stupefacenti negli adolescenti. Sperimentazione modello formativo» presentato dalla Regione Calabria; Art. 11 La presente convenzione, vincolante per l’Ente all’atto della sottoscrizione, sarà tale per il Ministero della Salute solo dopo la sua formalizzazione nei termini di legge. La proprietà degli studi, dei prodotti e delle metodologie sviluppati nell’ambito del progetto è attribuita alle parti firmatarie del presente atto, ferma restando la possibilità dei soggetti istituzionali del Servizio Sanitario nazionale di fruirne, previa richiesta alle parti firmatarie. Qualsiasi documento o prodotto inerente il progetto deve contenere l’indicazione della partecipazione del Ministero della Salute. con D.D. del 9/7/2001 è stata impegnata la somma destinata, per il corrente esercizio finanziario, ai progetti di ricerca di cui alla suddetta normativa; per il predetto progetto è stato autorizzato un finanziamento limitato all’importo massimo di L. 290.000.000 (duecentonovantamilioni). Si rende, pertanto, necessario dover procedere alla stipula della convenzione tra: Art. 12 MINISTERO DELLA SALUTE La presente convenzione dovrà essere controfirmata, per accettazione dal rappresentante dell’Ente e sottoposta, a cura del medesimo, a registrazione fiscale presso il locale Ufficio del Registro solo in caso d’uso. rappresentato dal Dr. Bruno Campione della Direzione Generale della Ricerca Sanitaria e la Vigilanza Enti e L’Ente provvede direttamente al pagamento delle spese di registrazione della presente convenzione a norma della legge 790/75. REGIONE CALABRIA rappresentato dalla dott.ssa Caterina Azzarito STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE Art. 13 Le parti contraenti prendono atto che gli impegni finanziari derivanti dalla presente convenzione ricadono nella gestione del capitolo di spesa 2760, di competenza della Direzione Generale della ricerca sanitaria e la vigilanza sugli Enti, cui verrà trasmesso il presente contratto e la connessa documentazione. Roma, lı̀ 19 ottobre 2001 Per la Regione Calabria Dott.ssa Caterina Azzarito Per il Ministero della Salute Dr. Bruno Campione Art. 1 La presente convenzione regola l’affidamento da parte del Ministero della Salute – Direzione Generale per la ricerca sanitaria e la vigilanza sugli Enti – alla Regione Calabria della ricerca finalizzata dal titolo «Ricerca Intervento Antecedenti psico-sociali ed uso di sostanze stupefacenti negli adolescenti. Sperimentazione modello formativo» che viene finanziata dal Ministero della Salute per un importo di L. 290.000.000 (duecentonovantamilioni) con imputazione al capitolo 2760. Art. 2 CONVENZIONE N. 22 PREMESSO CHE: a seguito di quanto disposto dall’art. 12 del D.Lgs. 502/92 e dall’art. 12 bis del D.Lgs. 229/99 concernenti il finanziamento a carico del Ministero della Salute dei progetti di ricerca presentati dai destinatari istituzionali, individuati dalla normativa stessa, si rende necessario, ai fini dello svolgimento dei programmi di ricerca finalizzata per l’anno 2001 approvati dalla Commissione per la ricerca sanitaria nella seduta del 16 maggio 2001, disciplinare i seguenti rapporti di collaborazione e finanziari; il Ministero della Salute, su proposta della competente Commissione per la Ricerca sanitaria, ha stabilito nella lettera invito del 2 marzo 2001 n. 100/SCPS/4.3426 il piano di attuazione a) La Regione Calabria svolgerà la ricerca secondo la pianificazione riportata nel programma originale presentato a questo Ministero per l’approvazione. Detto programma fa parte integrante della presente convenzione unitamente alla relativa scheda finanziaria rimodulata secondo il finanziamento concesso. b) L’Ente si impegna a presentare il piano esecutivo relativo al piano di ricerca approvato entro e non oltre 30 giorni dalla data della firma della convenzione. Tale piano esecutivo sarà esaminato dal Ministero della Salute – Direzione Generale per la ricerca sanitaria e della vigilanza sugli Enti – e qualora l’Ente apporti rilevanti modifiche al progetto originario sarà sottoposto per il parere di competenza alla Commissione nazionale per la ricerca sanitaria. 8244 16-5-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 9 Art. 3 a) La ricerca avrà la durata di due (2) anni ed inizierà entro 30 giorni dalla ricezione da parte dell’Ente della lettera con la quale il Ministero della Salute – Direzione Generale per la ricerca sanitaria e della vigilanza sugli Enti – comunicherà l’avvenuta formalizzazione in termini di legge della presente convenzione, contestualmente alla comunicazione dell’approvazione del piano esecutivo. b) L’Ente dovrà comunicare la data d’inizio della ricerca, con lettera firmata dal responsabile amministrativo della ricerca. c) Il mancato rispetto di quanto previsto nei commi a) e b) comporta l’interruzione della procedura prevista nel successivo articolo. Art. 4 a) La somma prevista di L. 290.000.000, decurtata del 10% in relazione al successivo art. 10, sarà erogata in rate semestrali. b) La prima rata anticipata sarà pari al 50% del finanziamento totale. La procedura per il pagamento della stessa sarà avviata successivamente alla comunicazione di inizio della ricerca di cui al precedente art. 3. L’Ente richiederà il pagamento della rata medesima e produrrà, per il relativo importo, ricevuta di avvenuto accreditamento della somma assegnata. c) Le successive rate semestrali, di pari importo, ammonteranno complessivamente al 40% del finanziamento totale e saranno erogate previo quanto stabilito all’art. 5 della presente convenzione. b) Il Ministero sottoporrà, nel caso sorgano contestazioni, l’eventuale provvedimento alla Commissione per la ricerca sanitaria allegando obbligatoriamente le contro-deduzioni scritte dell’Ente che s’impegna fin d’ora ad accettare quanto sarà deciso in sede di Commissione. Art. 7 Il Ministero della Salute – Direzione Generale per la ricerca sanitaria e la vigilanza sugli Enti – sentita, ove occorra, la Commissione per la Ricerca Sanitaria, ha facoltà di chiedere chiarimenti e può disporre indagini e verifiche durante lo svolgimento della ricerca. Art. 8 a) Nel caso in cui l’Ente non provveda ad inviare la relazione di cui al precedente art. 5, il Ministero sulla base della normativa vigente può interrompere l’erogazione dei fondi del progetto ammesso a finanziamento, ovvero nel caso in cui dalle rendicontazioni finanziarie e dalle relazioni scientifiche parziali e dal monitoraggio risulti impossibile raggiungere gli obiettivi prefissati. b) Il Ministero sottoporrà, nel caso permangono contestazioni, l’eventuale provvedimento alla Commissione per la ricerca sanitaria allegando obbligatoriamente le contro-deduzioni scritte dell’Ente che s’impegna fin d’ora ad accettare quanto sarà deciso in sede di Commissione e anche l’eventuale restituzione del finanziamento percepito entro l’anno contabile della definizione del procedimento. Art. 9 Art. 5 a) Per il pagamento delle successive rate relative ad ogni semestre l’Ente dovrà trasmettere, al Ministero della Salute una relazione esaustiva, curata e firmata dal responsabile amministrativo della ricerca sullo stato d’attuazione complessivo della stessa non oltre 60 giorni dalla scadenza prevista. La documentazione inviata dalle unità operative non sarà sostitutiva delle predette relazioni. Nel caso che la relazione non sia considerata sufficiente per comprendere lo stato di avanzamento della ricerca il Ministero della Salute attiverà le procedure previste all’art. 7 che dovranno comunque concludersi entro e non oltre il trentesimo giorno dalla contestazione scritta all’Ente. a) Il termine della ricerca potrà essere prorogato dal Ministero della Salute, per un periodo di norma non superiore a sei mesi e comunque non oltre un anno dalla data di scadenza, su formale e motivata richiesta dell’Ente inoltrata dal responsabile amministrativo dell’Ente non oltre i 90 giorni precedenti la data di scadenza della presente convenzione. b) La concessione della proroga, che sarà subordinata alla riconosciuta sussistenza di ragioni di necessità e d’opportunità, non costituisce motivo di maggiorazione del corrispettivo indicato all’art. 1. Art. 10 b) Il Ministero sottoporrà, nel caso permangono contestazioni, l’eventuale provvedimento alla Commissione per la ricerca sanitaria, allegando obbligatoriamente le contro-deduzioni scritte dell’Ente che si impegna fin d’ora ad accettare quanto sarà deciso in sede di Commissione. a) Per l’erogazione del saldo, corrispondente al 10% di cui al precedente art. 4, alla data di scadenza, naturale o prorogata, di cui al precedente art. 3, l’Ente dovrà inviare al Ministero della Salute – Direzione Generale per la ricerca sanitaria e la vigilanza sugli Enti – una relazione conclusiva sui risultati raggiunti nello studio a firma del responsabile amministrativo della ricerca. Art. 6 a) Durante lo svolgimento della ricerca potranno essere apportate modifiche al programma. Dette modifiche, che dovranno essere formalizzate, non dovranno stravolgere l’impianto complessivo presente nel documento originario, allegato al presente accordo. Le variazioni dovranno essere sottoposte all’assenso del Ministero della Salute – Direzione Generale per la ricerca sanitaria e la vigilanza sugli Enti – con nota a firma del rappresentante amministrativo della ricerca. b) La succitata relazione, dovrà essere accompagnata dalle schede tecnico-finanziarie, a firma del responsabile amministrativo della ricerca, riassuntive delle spese sostenute per l’intero progetto, nonché dall’elenco analitico delle medesime in relazione al finanziamento complessivo. c) Nel caso in cui la relazione non sia considerata sufficiente per comprendere il raggiungimento dei risultati previsti della ricerca, il Ministero attiverà le procedure previste all’art. 7 della 16-5-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 9 8245 presente convenzione, che dovranno comunque concludersi entro e non oltre il trentesimo giorno dalla contestazione scritta all’Ente. della citata normativa, individuando gli obiettivi prioritari biomedici e sanitari del Piano Sanitario Nazionale suddivisi in aree prioritarie di interesse; d) Il Ministero sottoporrà, nel caso permangono contestazioni, il provvedimento alla Commissione per la ricerca sanitaria allegando obbligatoriamente le contro-deduzioni scritte dell’Ente il quale s’impegna fin d’ora ad accettare quanto sarà deciso in sede di Commissione. con la direttiva del Ministro della Salute del 28 maggio 2001 prot. n. SVE/10-2001/20-2504 è stata approvata la proposta della Commissione per la Ricerca Sanitaria in materia di utilizzo dei fondi assegnati alla ricerca per l’esercizio 2001 la quale prevede tra gli altri lo svolgimento del progetto: «La corresponsabilità delle istituzioni locali per la valutazione dell’impatto sulla salute delle politiche di welfare a livello locale» presentato dalla Regione Calabria; Art. 11 La presente convenzione, vincolante per l’Ente all’atto della sottoscrizione, sarà tale per il Ministero della Salute solo dopo la sua formalizzazione nei termini di legge. La proprietà degli studi, dei prodotti e delle metodologie sviluppati nell’ambito del progetto è attribuita alle parti firmatarie del presente atto, ferma restando la possibilità dei soggetti istituzionali del Servizio Sanitario nazionale di fruirne, previa richiesta alle parti firmatarie. Qualsiasi documento o prodotto inerente il progetto deve contenere l’indicazione della partecipazione del Ministero della Salute. con D.D. del 9/7/2001 è stata impegnata la somma destinata, per il corrente esercizio finanziario, ai progetti di ricerca di cui alla suddetta normativa; per il predetto progetto è stato autorizzato un finanziamento limitato all’importo massimo di L. 290.000.000 (duecentonovantamilioni). Si rende, pertanto, necessario dover procedere alla stipula della convenzione tra: Art. 12 MINISTERO DELLA SALUTE La presente convenzione dovrà essere controfirmata, per accettazione dal rappresentante dell’Ente e sottoposta, a cura del medesimo, a registrazione fiscale presso il locale Ufficio del Registro solo in caso d’uso. rappresentato dal Dr. Bruno Campione della Direzione Generale della Ricerca Sanitaria e la Vigilanza Enti e L’Ente provvede direttamente al pagamento delle spese di registrazione della presente convenzione a norma della legge 790/75. REGIONE CALABRIA rappresentato dalla dott.ssa Caterina Azzarito STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE Art. 13 Le parti contraenti prendono atto che gli impegni finanziari derivanti dalla presente convenzione ricadono nella gestione del capitolo di spesa 2760, di competenza della Direzione Generale della ricerca sanitaria e la vigilanza sugli Enti, cui verrà trasmesso il presente contratto e la connessa documentazione. Roma, lı̀ 19 ottobre 2001 Per la Regione Calabria Dott.ssa Caterina Azzarito Per il Ministero della Salute Dr. Bruno Campione Art. 1 La presente convenzione regola l’affidamento da parte del Ministero della Salute – Direzione Generale per la ricerca sanitaria e la vigilanza sugli Enti – alla Regione Calabria della ricerca finalizzata dal titolo «La corresponsabilità delle istituzioni locali per la valutazione dell’impatto sulla salute delle politiche di welfare a livello locale» che viene finanziata dal Ministero della Salute per un importo di L. 290.000.000 (duecentonovantamilioni) con imputazione al capitolo 2760. Art. 2 CONVENZIONE N. 23 PREMESSO CHE: a seguito di quanto disposto dall’art. 12 del D.Lgs. 502/92 e dall’art. 12 bis del D.Lgs. 229/99 concernenti il finanziamento a carico del Ministero della Salute dei progetti di ricerca presentati dai destinatari istituzionali, individuati dalla normativa stessa, si rende necessario, ai fini dello svolgimento dei programmi di ricerca finalizzata per l’anno 2001 approvati dalla Commissione per la ricerca sanitaria nella seduta del 16 maggio 2001, disciplinare i seguenti rapporti di collaborazione e finanziari; il Ministero della Salute, su proposta della competente Commissione per la Ricerca sanitaria, ha stabilito nella lettera invito del 2 marzo 2001 n. 100/SCPS/4.3426 il piano di attuazione a) La Regione Calabria svolgerà la ricerca secondo la pianificazione riportata nel programma originale presentato a questo Ministero per l’approvazione. Detto programma fa parte integrante della presente convenzione unitamente alla relativa scheda finanziaria rimodulata secondo il finanziamento concesso. b) L’Ente si impegna a presentare il piano esecutivo relativo al piano di ricerca approvato entro e non oltre 30 giorni dalla data della firma della convenzione. Tale piano esecutivo sarà esaminato dal Ministero della Salute – Direzione Generale per la ricerca sanitaria e della vigilanza sugli Enti – e qualora l’Ente apporti rilevanti modifiche al progetto originario sarà sottoposto per il parere di competenza alla Commissione nazionale per la ricerca sanitaria. 8246 16-5-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 9 Art. 3 a) La ricerca avrà la durata di due (2) anni ed inizierà entro 30 giorni dalla ricezione da parte dell’Ente della lettera con la quale il Ministero della Salute – Direzione Generale per la ricerca sanitaria e della vigilanza sugli Enti – comunicherà l’avvenuta formalizzazione in termini di legge della presente convenzione, contestualmente alla comunicazione dell’approvazione del piano esecutivo. b) L’Ente dovrà comunicare la data d’inizio della ricerca, con lettera firmata dal responsabile amministrativo della ricerca. c) Il mancato rispetto di quanto previsto nei commi a) e b) comporta l’interruzione della procedura prevista nel successivo articolo. Art. 4 a) La somma prevista di L. 290.000.000, decurtata del 10% in relazione al successivo art. 10, sarà erogata in rate semestrali. b) La prima rata anticipata sarà pari al 50% del finanziamento totale. La procedura per il pagamento della stessa sarà avviata successivamente alla comunicazione di inizio della ricerca di cui al precedente art. 3. L’Ente richiederà il pagamento della rata medesima e produrrà, per il relativo importo, ricevuta di avvenuto accreditamento della somma assegnata. c) Le successive rate semestrali, di pari importo, ammonteranno complessivamente al 40% del finanziamento totale e saranno erogate previo quanto stabilito all’art. 5 della presente convenzione. b) Il Ministero sottoporrà, nel caso sorgano contestazioni, l’eventuale provvedimento alla Commissione per la ricerca sanitaria allegando obbligatoriamente le contro-deduzioni scritte dell’Ente che s’impegna fin d’ora ad accettare quanto sarà deciso in sede di Commissione. Art. 7 Il Ministero della Salute – Direzione Generale per la ricerca sanitaria e la vigilanza sugli Enti – sentita, ove occorra, la Commissione per la Ricerca Sanitaria, ha facoltà di chiedere chiarimenti e può disporre indagini e verifiche durante lo svolgimento della ricerca. Art. 8 a) Nel caso in cui l’Ente non provveda ad inviare la relazione di cui al precedente art. 5, il Ministero sulla base della normativa vigente può interrompere l’erogazione dei fondi del progetto ammesso a finanziamento, ovvero nel caso in cui dalle rendicontazioni finanziarie e dalle relazioni scientifiche parziali e dal monitoraggio risulti impossibile raggiungere gli obiettivi prefissati. b) Il Ministero sottoporrà, nel caso permangono contestazioni, l’eventuale provvedimento alla Commissione per la ricerca sanitaria allegando obbligatoriamente le contro-deduzioni scritte dell’Ente che s’impegna fin d’ora ad accettare quanto sarà deciso in sede di Commissione e anche l’eventuale restituzione del finanziamento percepito entro l’anno contabile della definizione del procedimento. Art. 9 Art. 5 a) Per il pagamento delle successive rate relative ad ogni semestre l’Ente dovrà trasmettere, al Ministero della Salute una relazione esaustiva, curata e firmata dal responsabile amministrativo della ricerca sullo stato d’attuazione complessivo della stessa non oltre 60 giorni dalla scadenza prevista. La documentazione inviata dalle unità operative non sarà sostitutiva delle predette relazioni. Nel caso che la relazione non sia considerata sufficiente per comprendere lo stato di avanzamento della ricerca il Ministero della Salute attiverà le procedure previste all’art. 7 che dovranno comunque concludersi entro e non oltre il trentesimo giorno dalla contestazione scritta all’Ente. a) Il termine della ricerca potrà essere prorogato dal Ministero della Salute, per un periodo di norma non superiore a sei mesi e comunque non oltre un anno dalla data di scadenza, su formale e motivata richiesta dell’Ente inoltrata dal responsabile amministrativo dell’Ente non oltre i 90 giorni precedenti la data di scadenza della presente convenzione. b) La concessione della proroga, che sarà subordinata alla riconosciuta sussistenza di ragioni di necessità e d’opportunità, non costituisce motivo di maggiorazione del corrispettivo indicato all’art. 1. Art. 10 b) Il Ministero sottoporrà, nel caso permangono contestazioni, l’eventuale provvedimento alla Commissione per la ricerca sanitaria, allegando obbligatoriamente le contro-deduzioni scritte dell’Ente che si impegna fin d’ora ad accettare quanto sarà deciso in sede di Commissione. a) Per l’erogazione del saldo, corrispondente al 10% di cui al precedente art. 4, alla data di scadenza, naturale o prorogata, di cui al precedente art. 3, l’Ente dovrà inviare al Ministero della Salute – Direzione Generale per la ricerca sanitaria e la vigilanza sugli Enti – una relazione conclusiva sui risultati raggiunti nello studio a firma del responsabile amministrativo della ricerca. Art. 6 a) Durante lo svolgimento della ricerca potranno essere apportate modifiche al programma. Dette modifiche, che dovranno essere formalizzate, non dovranno stravolgere l’impianto complessivo presente nel documento originario, allegato al presente accordo. Le variazioni dovranno essere sottoposte all’assenso del Ministero della Salute – Direzione Generale per la ricerca sanitaria e la vigilanza sugli Enti – con nota a firma del rappresentante amministrativo della ricerca. b) La succitata relazione, dovrà essere accompagnata dalle schede tecnico-finanziarie, a firma del responsabile amministrativo della ricerca, riassuntive delle spese sostenute per l’intero progetto, nonché dall’elenco analitico delle medesime in relazione al finanziamento complessivo. c) Nel caso in cui la relazione non sia considerata sufficiente per comprendere il raggiungimento dei risultati previsti della ricerca, il Ministero attiverà le procedure previste all’art. 7 della 16-5-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 9 presente convenzione, che dovranno comunque concludersi entro e non oltre il trentesimo giorno dalla contestazione scritta all’Ente. d) Il Ministero sottoporrà, nel caso permangono contestazioni, il provvedimento alla Commissione per la ricerca sanitaria allegando obbligatoriamente le contro-deduzioni scritte dell’Ente il quale s’impegna fin d’ora ad accettare quanto sarà deciso in sede di Commissione. Art. 11 La presente convenzione, vincolante per l’Ente all’atto della sottoscrizione, sarà tale per il Ministero della Salute solo dopo la sua formalizzazione nei termini di legge. La proprietà degli studi, dei prodotti e delle metodologie sviluppati nell’ambito del progetto è attribuita alle parti firmatarie del presente atto, ferma restando la possibilità dei soggetti istituzionali del Servizio Sanitario nazionale di fruirne, previa richiesta alle parti firmatarie. Qualsiasi documento o prodotto inerente il progetto deve contenere l’indicazione della partecipazione del Ministero della Salute. 8247 n. 262 - Strutture socio assistenziali per anziani e disabili per donne in difficoltà − gestanti e/o con figli − per adulti in difficoltà − strutture residenziali e semiresidenziali per minori − Determinazione della misura della retta per l’anno 2002. n. 263 - Adesione della Regione Calabria al Forum della Pubblica Amministrazione. n. 264 - Iniziative e rapporti economici con la Cina. Assessore proponente LL.PP. − Viabilità n. 265 - Gestione ordinanza Dipartimento Protezione Civile n. 3081/2000 e successivi provvedimenti. Assessore proponente − Urbanistica e Ambiente n. 266 - Integrazione Delibera G.R. 168/02 avente per oggetto Comune di Bagnara Calabra − Approvazione regolamento edilizio. Art. 12 La presente convenzione dovrà essere controfirmata, per accettazione dal rappresentante dell’Ente e sottoposta, a cura del medesimo, a registrazione fiscale presso il locale Ufficio del Registro solo in caso d’uso. L’Ente provvede direttamente al pagamento delle spese di registrazione della presente convenzione a norma della legge 790/75. Art. 13 Le parti contraenti prendono atto che gli impegni finanziari derivanti dalla presente convenzione ricadono nella gestione del capitolo di spesa 2760, di competenza della Direzione Generale della ricerca sanitaria e la vigilanza sugli Enti, cui verrà trasmesso il presente contratto e la connessa documentazione. Roma, lı̀ 19 ottobre 2001 Per la Regione Calabria Dott.ssa Caterina Azzarito Per il Ministero della Salute Dr. Bruno Campione n. 267 - Comune di Tiriolo − Nulla osta per il rilascio concessione edilizia in deroga alle norme dello strumento urbanistico vigente − Ditta Critelli Antonio. n. 268 - Comune di Catanzaro − Nulla osta per il rilascio concessione edilizia in deroga alle norme dello strumento urbanistico. n. 269 - Comune di Soveria Mannelli − Nulla osta per il rilascio certificato di agibilità in deroga alle norme del regolamento edilizio vigente. n. 270 - Comune di San Floro − Approvazione variante parziale al Piano Regolatore Generale. n. 271 - Comune di Curinga − DPGR 439/99 Nomina Commissario ad acta per adozione Piano Regolatore Generale. n. 272 - Risoluzione del contratto di lavoro del Direttore Generale della ARPACAL Arch. Mariano Bianchi. DISPOSIZIONI E COMUNICATI Assessore proponente − Aff. Gen. EE. LL. Pers. Ind. REGIONE CALABRIA SEGRETERIA DELLA GIUNTA n. 273 - Delibere G.R. 2131/97 e 4385/97 − Modificazioni ed integrazioni concernenti chiusura gestionale fondo di cui all’art. 1 comma I della L.R. 41/97. Elenco delle deliberazioni trattate dalla Giunta. n. 274 - L.R. 13/96 Nomina dell’avv. Cosimo dell’Aria quale consulente dell’Assessore regionale alla Presidenza. STAMPA REGISTRO SEDUTA del 15/4/2002 Assessore proponente Presidenza n. 261 - Tribunale di Catanzaro Sezione Gip Gup proc. penale n. 101/98 653/98 450/99 3764/00 RGNR e n. 5/99 388/99 2053/00 2375/01 RG GIP − Avviso alla persona offesa di fissazione dell’udienza preliminare − Determinazione di costituzione parte civile e nomina difensore − Incarico all’avv. Giuseppe Naimo dell’Avvocatura regionale. n. 275 - Assegnazione servizio − Ing. Claudio Bertullo servizio n. 167 e n. 172. n. 276 - Assegnazione servizio − Dott.ssa Marisa Giannone servizio n. 124. n. 277 - Proroga incarico di Dirigente Generale del 5o Dipartimento Urbanistica e Ambiente dell’avv. Antonio Tassone. 8248 16-5-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 9 n. 278 - Rendicontazione Fincalabra sulle somme affidate in gestione per prestiti partecipativi e capitale di rischio − costituzione fondo rotativo con le residue disponibilità e con le quote capitale rimborsate. Assessore proponente P.I. Cultura Beni Cult. n. 292 - Approvazione disegno di legge ordinamento della editoria regionale proposta al Consiglio regionale. n. 293 - Parziale rettifica delibera G.R. 60/2002. Assessore proponente Agricol. Caccia e Pesca n. 279 - Comune di Francavilla Angitola − Legittimazione e affrancazione terreno di uso civico di HA 0.29.44 Ditta Trimini Bruno. n. 280 - Legge 185/92 − Richiesta al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali della dichiarazione del carattere eccezionale per le gelate e nevicate verificatesi in Calabria nel periodo dicembre-febbraio 2002. n. 281 - Comune di Chiaravalle Centrale − Legittimazione terreno di uso civico sig. Staglianò Antonio. n. 295 - POR Calabria 2000-2006 − Proposta di PIS Beni Culturali Assessore proponente F.P. e Lavoro n. 294 - Approvazione schema di convenzione proposta dal Ministero del Lavoro ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D.Lgs. 81/2000 − Autorizzazione sottoscrizione. Prot. n. 555 del 22/4/2002 n. 282 - Comune di Chiaravalle Centrale − Legittimazione terreno di uso civico sig. Garieri Giuseppe. n. 283 - Comune di Chiaravalle Centrale − Legittimazione terreno di uso civico ditta Corrado Biagio. n. 284 - Comune di Catanzaro − Legittimazione terreno di uso civico sig. Cacia Alberto. REGIONE CALABRIA DIPARTIMENTO LL.PP. ED ACQUE Settore 21 − Servizio 80 Difesa del suolo e delle coste Opere idrauliche − Acque − Impianti elettrici CATANZARO n. 285 - Comune di Torano Castello − Affrancazione terreno di uso civico ditta Cutruzzulà Teresa − Docimo Maurizio Corrado − Docimo Annamaria e Docimo Maria Elidia. Licenze di attingimento d’acqua. n. 286 - Comune di Roggiano Gravina − Affrancazione terreno di uso civico ditta Picarelli Rosetta. VISTO il R.D. 11/12/1933, n. 1775 e successive modifiche. IL DIRIGENTE VISTO il D.P.R. 15/1/1972, n. 8. n. 287 - Calendario Ittico regionale 2002. VISTO il D.P.R. 24/7/1977, n. 616. n. 288 - Situazione Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati − Determinazioni. Assessore proponente Sanità n. 289 - Finanziamento Statale Programmi Speciali art. 12 comma 2 lett. B − D.Lgs 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni − Ricerca intervento antecedenti psico sociali ed uso di sostanze stupefacenti negli adolescenti sperimentazione modello formativo − La corresponsabilità delle istituzioni locali per la valutazione dell’impatto sulla salute delle politiche di Welfare a livello locale − fattori determinanti la stenosi e il rimodellamento vascolare restenosi ed approccio terapeutico mediante terapia genica somatica − Genetica delle epilessie. VISTA la Legge 5/1/1994, n. 36 e successive modifiche. VISTA la dichiarazione sostitutiva della certificazione antimafia della ditta Tomaino Franco. VISTA l’istanza in data 15/2/2002 con la quale la ditta Tomaino Franco residente a San Pietro Apostolo alla Via Sotto Chiesa n. 1 ha chiesto la licenza di attingimento di acque dal Fosso «Agazio» in località «Trempe», in agro del comune di San Pietro Apostolo, N.T.C. Foglio n. 7, partt. 1271-812-813-1610801/9 nella misura di 0.2 l/sec. continui, per uso irriguo. CONSIDERATO che dette acque saranno utilizzate mediante sollevamento con elettropompa, motopompa oppure con sistema di caduta a pelo libero. CONCEDE n. 290 - Finanziamento statale programma speciale art. 12 comma 2 lett. B − D.Lgs 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni − Progetto Multicentrico sulle strutture residenziali per pazienti anziani: La ricerca − Intervento Progres Anziani − Rettifica delibera G.R. 747/01. n. 291 - Programma triennale di formazione riqualificazione − Corsi per operatore socio sanitario − Proposta al Consiglio regionale. Entro i limiti della disponibilità idrica e salvi eventuali diritti di terzi, alla ditta Tomaino Franco la licenza di attingimento di acqua dal Fosso «Agazio» in località «Trempe», in agro del comune di San Pietro Apostolo, N.T.C. Foglio n. 7, partt. 1271812-813-1610-801/9-continui per l’irrigazione di un terreno esteso Ha 1.01.07. L’attingimento dovrà essere effettuato mediante sollevamento con elettropompa, motopompa oppure con sistema di caduta a 16-5-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 9 8249 pelo libero, senza recare danno a terzi, alle difese idrauliche del corso d’acqua in oggetto e sarà cura della Ditta dotare l’impianto di idoneo misuratore di portata. Estratto del Disciplinare di Concessione n. 13258 di Reper. La presente licenza viene accordata per un periodo di anni uno a decorrere dalla data del presente decreto e potrà essere revocata in qualsiasi momento, a giudizio insidacabile dell’Amministrazione, senza che la Ditta concessionaria possa pretendere indennizzi di sorta. Art. 4 Garanzie da Osservarsi La Ditta concessionaria pagherà alle Finanze della Regione il canone anticipato di C 3,14, così distinto: C 2,85 ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge 5/1/1994, n. 36 ed C 0,29 (10% del canone annuo) come addizionale regionale a norma dell’art. 37 comma 7 della L.R., n. 16 del 13/4/1995, da versare sul c.c. postale n. 15229891 intestato a: Regione Calabria Servizio Tesoreria − Demanio c/o Carime Sportello Regione Calabria. (Omissis) Saranno a carico della ditta concessionaria eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per la difesa della proprietà e del buon regime del corso di acqua, in dipendenza della concessa derivazione, anche se il bisogno delle opere venga accertato in seguito. Inoltre, si fa obbligo alla ditta concessionaria, di mantenere in efficienza il canale derivatore per evitare ristagni d’acqua. (Omissis) Prot. 435 P. Il Dirigente Il Funzionario Geom. Filippo Caliò In particolare la ditta concessionaria dovrà eseguire tutte quelle opere e previdenza che l’autorità competente intendesse prescrivere anche in seguito a tutela dell’agricoltura e della pesca. (Omissis) Il Dirigente del Settore REGIONE CALABRIA Assessorato ai Lavori Pubblici Settore Tecnico Decentrato n. 21 − Servizio 81 Opere idrauliche − Acque − Impianti elettrici Già Ufficio del Genio Civile COSENZA Estratti di decreti di concessione per derivazione d’acqua. Decreto del Dirigente Generale 6° Dip.to LL.PP. ed Acque della Regione Calabria n. 9721 del 9/10/2001. IL DIRIGENTE (Omissis) DECRETA Salvi i diritti dei terzi, è concesso, in via di sanatoria, alla Ditta Torasi Anna Emilia, nata a San Pietro in Guarano il 2/1/ 1959 − C.F.: TRSNML59A42I114F; e Torasi Salvatore, nato a Cosenza il 7/6/1966 − C.F.: TRSSVT66H07D086Q di derivare da un pozzo Fg. 24 p.lla 7 in loc. Nucitani del comune di Celico (Cosenza), acqua in misura non superiore a Mod. 0,001 (l/sec. 1,00 per irrigare in turno, con gli altri utenti dello stesso corso d’acqua, appezzamenti di terreno della sup. irrigua di Ha 12.37.20, riportato al N.C.T. del comune di Celico, alla partita N. — Fgl. n. 24 P.lla n. 7 di accordare la concessione per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data 25/7/1997 subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 7/9/2001 e verso il pagamento del canone di euro 4,50 e euro 0,45 per addizionale Regionale al canone. Il Dirigente Generale F.to: Dott. Francesco Mirante Decreto del Dirigente Generale 6° Dip.to LL.PP. ed Acque della Regione Calabria n. 9722 del 9/10/2001. IL DIRIGENTE (Omissis) DECRETA Salvi i diritti dei terzi, è concesso, in via di sanatoria, alla Ditta Torasi Anna Emilia, nata a San Pietro in Guarano il 2/1/ 1959 − C.F.: TRSNML59A42I114F; e Torasi Salvatore, nato a Cosenza il 7/6/1966 − C.F.: TRSSVT66H07D086Q di derivare dal vallone San Nicola in loc. San Nicola del comune di Serra Pedace (Cosenza), acqua in misura non superiore a Mod. 0,30 (l/sec. 30,00 per irrigare in turno, con gli altri utenti dello stesso corso d’acqua, appezzamenti di terreno della sup. irrigua di Ha 60.00.00, riportato al N.C.T. del comune di Serra Pedace, alla partita N. — Fgl. n. 15-16 P.lla n. varie di accordare la concessione per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data 27/12/1996 subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 5/9/2001 e verso il pagamento del canone di euro 21,88 e euro 2,18 per addizionale Regionale al canone. Il Dirigente Generale F.to: Dott. Francesco Mirante Estratto del Disciplinare di Concessione n. 13257 di Reper. (Omissis) Art. 4 Garanzie da Osservarsi Saranno a carico della ditta concessionaria eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di 8250 16-5-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 9 strade, canali, scoli e simili, sia per la difesa della proprietà e del buon regime del corso di acqua, in dipendenza della concessa derivazione, anche se il bisogno delle opere venga accertato in seguito. Decreto del Dirigente Generale n. 1949 del 5/3/2002. Inoltre, si fa obbligo alla ditta concessionaria, di mantenere in efficienza il canale derivatore per evitare ristagni d’acqua. (Omissis) IL DIRIGENTE GENERALE DECRETA (Omissis) In particolare la ditta concessionaria dovrà eseguire tutte quelle opere e previdenza che l’autorità competente intendesse prescrivere anche in seguito a tutela dell’agricoltura e della pesca. (Omissis) Il Dirigente del Settore Decreto del Dirigente Generale n. 1948 del 5/3/02. Salvi i diritti dei terzi, è concesso, alla Ditta Verre Aldo, nato a Rende l’11/1/1920 il rinnovo della concessione per piccola derivazione di acque pubbliche di derivare dal Vallone San Marco in loc. — del comune di Rende (Cosenza), acqua in misura non superiore a Mod. 0,0030 (l/sec. 0,30 per irrigare in turno, con gli altri utenti dello stesso corso d’acqua, appezzamenti di terreno della sup. irrigua di Ha 0.43.00. Di accordare la concessione per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del 31/8/2000 subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 21/1/2002 Rep. 13279 e verso il pagamento del canone di euro 5,70 (per n. due prese) e euro 0,57 per addizionale Regionale al canone. Il Dirigente Generale F.to: Dott. Francesco Mirante IL DIRIGENTE GENERALE (Omissis) Estratto del Disciplinare di Concessione n. 13279 di Reper. DECRETA Salvi i diritti dei terzi, è concesso, in via di sanatoria, alla Ditta Stancato Demetrina, nata l’1/8/1950 la concessione per piccola derivazione di acque pubbliche mediante un pozzo in loc. «Corvino» − del comune di San Demetrio Corone (Cosenza), acqua in misura non superiore a Mod. 0,0050 (l/sec. 0,50 per irrigare vari appezzamenti di terreno della sup. irrigua di Ha 1.00.00. Di accordare la concessione per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data 18/3/1996 subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n. 13277 del 9/1/02 e verso il pagamento del canone di euro 2,85 e euro 0,28 per addizionale Regionale al canone. Il Dirigente Generale F.to: Dott. Francesco Mirante Estratto del Disciplinare di Concessione n. 13277 di Reper. (Omissis) Art. 4 Garanzie da Osservarsi (Omissis) Art. 3 Garanzie da Osservarsi Saranno a carico della ditta concessionaria eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per la difesa della proprietà e del buon regime del corso di acqua, in dipendenza della concessa derivazione, anche se il bisogno delle opere venga accertato in seguito. Inoltre, si fa obbligo alla ditta concessionaria, di mantenere in efficienza il canale derivatore per evitare ristagni d’acqua. (Omissis) In particolare la ditta concessionaria dovrà eseguire tutte quelle opere e previdenza che l’autorità competente intendesse prescrivere anche in seguito a tutela dell’agricoltura e della pesca. Cosenza, lì 21 gennaio 2002 Saranno a carico della ditta concessionaria eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per la difesa della proprietà e del buon regime del corso di acqua, in dipendenza della concessa derivazione, anche se il bisogno delle opere venga accertato in seguito. (Omissis) IL DIRIGENTE DEL SETTORE 18 (Omissis) Cosenza, lì 9 gennaio 2002 (Omissis) D.A. n. 5827 del 19/6/2001. Vista la Legge 25/6/1865, n. 2359 e successive modificazioni. Visto il T.U. approvato con R.D. 11/12/1933, n. 1775 e successive modificazioni. 16-5-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 9 OMISSIS Vista l’istanza in data 18 luglio 1996 corredata da relazione tecnica e disegni di pari data con la quale l’ENEL S.p.A. Direzione Distribuzione Calabria (oggi ENEL Distribuzione S.p.A. − Direzione Calabria) con sede in Catanzaro ha chiesto l’autorizzazione all’impianto ed all’esercizio delle linee 150 KV di raccordo dalla linea 150 KV «Rogliano-Cosenza» alla costruenda C.P. 150/20 KV di «Cosenza 2» nonché opere principali ed accessorie alla stessa tra cui la C.P. 150/20 KV di Cosenza 2 e la strada di accesso alla stessa. Visti gli atti della eseguita istruttoria durante la quale non furono presentati né opposizioni né reclami. OMISSIS DECRETA 8251 REGIONE CALABRIA Assessorato ai Lavori Pubblici Settore 21 − Servizio 81 (Opere idrauliche − Acque − Impianti elettrici) COSENZA Estratti di domande di concessione per derivazione d’acqua. Con ordinanza n. 2901 del 27 marzo 2002 del Dirigente del Serv. 81 − Opere Idrauliche, già ufficio del Genio Civile di Cosenza, è stata ammessa ad istruttoria l’istanza 17/10/1996 della ditta Magarò Dora, per la concessione in via di sanatoria di prelevare le acque di un pozzo a scopo irriguo, Fg. 18, P.lla 133/a, in agro del comune di Rende. L’acqua viene prelevata in ragione di l/sec. 0,60 per irrigare Ha 1.12.20 di terreno. Il Dirigente del Servizio 81 Dott. Ing. Antonio Cairo Art. 1 L’ENEL S.p.A. Direzione Distribuzione Calabria (oggi ENEL Distribuzione S.p.A. − Direzione Calabria) con sede in Catanzato è autorizzata in via definitiva all’impianto ed all’esercizio della costruzione dell’opera sopra menzionata e descritta negli atti allegati alla domanda di autorizzazione dell’impianto stesso. Art. 2 L’impianto dovrà risultare costruito secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all’istanza in data 18/7/1996 e dovrà essere collaudato dalla Regione Calabria − Assessorato ai Lavori Pubblici ed Acque − Serv. 81 − Cosenza. Con ordinanza n. 2733 del 27 marzo 2002 del Dirigente del Serv. 81 − Opere Idrauliche, già ufficio del Genio Civile di Cosenza, è stata ammessa ad istruttoria l’istanza 22/6/2001 della ditta L. e O. 91 di Lento e Orefice s.n.c., per la concessione in via di sanatoria di prelevare acqua da un pozzo sito alla località Settimo, al Fg. 5, P.lla 657, in agro del comune di Rende, ad uso Autolavaggio. L’acqua viene prelevata in ragione di l/sec. 1. Il Dirigente del Servizio 81 Dott. Ing. Antonio Cairo OMISSIS Art. 6 Giusta il disposto dell’art. 9 del D.P.R. 18/3/1965, n. 342, le opere e gli impianti relativi al cennato elettrodotto sono di pubblica utilità ed i relativi lavori urgenti ed indifferibili, ai sensi e per gli effetti dell’art. 71 della Legge 25/6/1865, n. 2359 e successive modificazioni. Con ordinanza n. 2740 del 27 marzo 2002 del Dirigente del Serv. 81 − Opere Idrauliche, già ufficio del Genio Civile di Cosenza, è stata ammessa ad istruttoria l’istanza 10/6/1993 della ditta Arcuri Rosaria ed altri, per la concessione in via di sanatoria di derivazione d’acqua a scopo irriguo dal torrente Pescara in agro del comune di Luzzi. L’acqua viene derivata in ragione di l/sec. 0,48 per irrigare Ha 0.70.00. Il Dirigente del Servizio 81 Dott. Ing. Antonio Cairo Art. 7 I lavori già autorizzati in via provvisoria con D.A. n. 5384 del 26/5/1997 dovranno essere comunque iniziati unitamente alle espropriazioni entro due anni dalla data del presente decreto e gli stessi dovranno essere portati a termine entro quattro anni dalla data del decreto stesso. OMISSIS Catanzaro, lì 19 giugno 2001 Il Dirigente del Settore F.to: Dott. Francesco Mirante Con ordinanza n. 2739 del 27 marzo 2002 del Dirigente del Serv. 81 − Opere Idrauliche, già ufficio del Genio Civile di Cosenza, è stata ammessa ad istruttoria l’istanza 12/6/1998 della ditta Monaco Silvano, per la concessione in via di sanatoria di derivazione d’acqua a scopo irriguo dal fiume Neto e torrente Garopato, in agro del comune di Spezzano Piccolo. L’acqua viene derivata in ragione di l/sec. 30.00 per irrigare Ha 60.00.00 di terreno. Il Dirigente del Servizio 81 Dott. Ing. Antonio Cairo 8252 16-5-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 9 Con ordinanza n. 2000 del 27 marzo 2002 del Dirigente del Serv. 81 − Opere Idrauliche, già ufficio del Genio Civile di Cosenza, è stata ammessa ad istruttoria l’istanza 1/8/2000 della ditta Posteraro Giuseppe ed altri, per la concessione in via di sanatoria di derivazione d’acqua a scopo irriguo dal torrente Manche in agro del comune di Cerisano. L’acqua viene derivata in ragione di l/sec. 10.00 per irrigare Ha 20.71.40 di terreno. Con ordinanza n. 3699 del 19 aprile 2002 del Dirigente del Serv. 81 − Opere Idrauliche, già ufficio del Genio Civile di Cosenza, è stata ammessa ad istruttoria l’istanza 2/8/1993 della ditta Chianello Cesarino, per la concessione in via di sanatoria di derivazione d’acqua a scopo irriguo, dal torrente Acqualeone, in agro del comune di S. Lucido. L’acqua viene derivata in ragione di l/sec. 0,10. Il Dirigente del Servizio 81 Dott. Ing. Antonio Cairo Il Dirigente del Servizio 81 Dott. Ing. Antonio Cairo Con ordinanza n. 960 del 6 febbraio 2002 del Dirigente del Serv. 81 − Opere Idrauliche, già ufficio del Genio Civile di Cosenza, è stata ammessa ad istruttoria l’istanza 9/8/2001 della ditta Del Giudice Girolamo, di concessione in sanatoria per utilizzare le acque prelevate da un pozzo in agro del comune di Belmonte Calabro. L’acqua viene prelevata in ragione di l/sec. 0,90. Con ordinanza n. 3701 del 19 aprile 2002 del Dirigente del Serv. 81 − Opere Idrauliche, già ufficio del Genio Civile di Cosenza, è stata ammessa ad istruttoria l’istanza prot. n. 7261 del 21/6/1999 della ditta Algieri Giuseppe ed altri, per la concessione in via di sanatoria di derivazione d’acqua a scopo irriguo, dal Vallone Acquafredda, in agro del comune di Acri. L’acqua viene derivata in ragione di l/sec. 1,55 per irrigare Ha 16.50.00 di terreno. Il Dirigente del Servizio 81 Dott. Ing. Antonio Cairo Il Dirigente del Servizio 81 Dott. Ing. Antonio Cairo Con ordinanza n. 1082 del 6 febbraio 2002 del Dirigente del Serv. 81 − Opere Idrauliche, già ufficio del Genio Civile di Cosenza, è stata ammessa ad istruttoria l’istanza 12/4/1996 della ditta Adduci Francesco, per l’utilizzo in sanatoria delle acque di un pozzo, a scopo irriguo, in agro del comune di Rende. L’acqua viene derivata in ragione di l/sec. 1,50. Con istanza acquisita in data 11/6/01 e successiva in data 27/ 7/01, corredata da progetto a firma dell’Arch. Michele Gabriele, la ditta Masci Saverio ha chiesto in concessione l/sec. 0,80 di acqua rinvenuta mediante numero due pozzi realizzati nella particella n. 3 e n. 9 del foglio di mappa n. 10 del comune di San Basile per irrigare circa Ha 1.75.39 di terreno nel comune predetto. Dott. Ing. Antonio Cairo Il Dirigente del Servizio 81 Dott. Ing. Antonio Cairo Con ordinanza n. 964 del 6 febbraio 2002 del Dirigente del Serv. 81 − Opere Idrauliche, già ufficio del Genio Civile di Cosenza, è stata ammessa ad istruttoria l’istanza 8/8/1997 della ditta Macrì Francesco Mario, di concessione in via di sanatoria per utilizzare le acque prelevate da un pozzo, in agro del comune di S. Demetrio Corone. L’acqua viene prelevata in ragione di l/sec. 2,00. Il Dirigente del Servizio 81 Dott. Ing. Antonio Cairo REGIONE CALABRIA Dipartimento LL.PP. ed Acque Settore 21 − Servizio 81 Difesa del suolo e delle coste Opere idrauliche − Acque − Impianti elettrici COSENZA Licenze di attingimento d’acqua. Con decreto n. 741 in data — dell’Ingegnere Dirigente del Serv. 81 già Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla Ditta Romeo Domenico la licenza di attingere dal pozzo l/sec. 0,70 di acqua per irrigare Ha. 1.34.20 di terreno in agro del comune di Terranova da Sibari. Il Dirigente del Servizio 81 Dott. Ing. Antonio Cairo Con ordinanza n. 1083 del 6 febbraio 2002 del Dirigente del Serv. 81 − Opere Idrauliche, già ufficio del Genio Civile di Cosenza, è stata ammessa ad istruttoria l’istanza 22/2/2001 della ditta Verta Alessandro, per la concessione in via di sanatoria di derivazione d’acqua, a scopo irriguo, dal fiume Duglia in agro del comune di Bisignano. L’acqua viene derivata in ragione di l/sec. 0,20. Il Dirigente del Servizio 81 Dott. Ing. Antonio Cairo Con decreto n. 1813 in data 20 marzo 2002 dell’Ingegnere Dirigente del Serv. 81 già Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla Ditta Pota Giuseppe la licenza di attingere dal torr. Pagliara l/sec. 0,09 di acqua per irrigare Ha. 0.18.00 di terreno in agro del comune di Trebisacce. Il Dirigente del Servizio 81 Dott. Ing. Antonio Cairo 16-5-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 9 8253 Con decreto n. 177 in data — dell’Ingegnere Dirigente del Serv. 81 già Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla Ditta Luci Vincenzo la licenza di attingere da un pozzo l/sec. 1,00 di acqua per irrigare Ha. 2.00.00 di terreno in agro del comune di Spezzano Alb. Con decreto n. 528 in data 22/3/2002 dell’Ingegnere Dirigente del Serv. 81 già Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla Ditta Guerriero Umberto la licenza di attingere da un pozzo l/sec. 7,00 di acqua per irrigare Ha. 15.00.00 di terreno in agro del comune di Rossano. Il Dirigente del Servizio 81 Dott. Ing. Antonio Cairo Il Dirigente del Servizio 81 Dott. Ing. Antonio Cairo Con decreto n. 1148 in data — dell’Ingegnere Dirigente del Serv. 81 già Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla Ditta Gallucci Tommaso la licenza di attingere dal pozzo in loc. Stragolia l/sec. 7,10 di acqua per irrigare Ha. 14.40.86 di terreno in agro del comune di Spezzano Albanese. Con decreto n. 12005/01 in data 4/4/02 dell’Ingegnere Dirigente del Serv. 81 già Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla Ditta Antonio De Rose la licenza di attingere dal torr. Ispica l/sec. 0,32 di acqua per irrigare Ha. 0.64.10 di terreno in agro del comune di Pietrafitta. Il Dirigente del Servizio 81 Dott. Ing. Antonio Cairo Il Dirigente del Servizio 81 Dott. Ing. Antonio Cairo Con decreto n. 1151 in data 8 aprile 2002 dell’Ingegnere Dirigente del Serv. 81 già Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla Ditta Gallucci Tommaso la licenza di attingere dal pozzo in loc. Pantano l/sec. 6,50 di acqua per irrigare Ha. 13.88.34 di terreno in agro del comune di Altomonte. Con decreto n. 9819/01 in data 4 aprile 2002 dell’Ingegnere Dirigente del Serv. 81 già Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla Ditta Acciardi Fedele Domenico la licenza di attingere dal fiume Ferro l/sec. 0,80 di acqua per irrigare Ha. 1.60.00 di terreno in agro del comune di Oriolo. Il Dirigente del Servizio 81 Dott. Ing. Antonio Cairo Il Dirigente del Servizio 81 Dott. Ing. Antonio Cairo Con decreto n. 1385 in data — dell’Ingegnere Dirigente del Serv. 81 già Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla Ditta Bifano Luigi la licenza di attingere da un pozzo l/sec. 1,00 di acqua per irrigare Ha. 2.00.00 di terreno in agro del comune di Spezzano Alb. Con decreto n. 1343 in data 4 aprile 02 dell’Ingegnere Dirigente del Serv. 81 già Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla Ditta Arcuri Luigi Antonio la licenza di attingere dal torr. Canna l/sec. 1,55 di acqua per irrigare Ha. 3.11.00 di terreno in agro del comune di Rocca Imperiale. Il Dirigente del Servizio 81 Dott. Ing. Antonio Cairo Il Dirigente del Servizio 81 Dott. Ing. Antonio Cairo Con decreto n. 487 in data — dell’Ingegnere Dirigente del Serv. 81 già Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla Ditta Romeo Domenico la licenza di attingere da un pozzo l/sec. 0,60 di acqua per irrigare Ha. 1.34.20 di terreno in agro del comune di Terranova da Sibari. Con decreto n. 12012/01 in data 4 aprile 2002 dell’Ingegnere Dirigente del Serv. 81 già Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla Ditta Longobucco Giorgio la licenza di attingere dal torrente Pantalia l/sec. 1,5 di acqua per irrigare Ha. 3.50.00 di terreno in agro del comune di Corigliano Calabro. Il Dirigente del Servizio 81 Dott. Ing. Antonio Cairo Il Dirigente del Servizio 81 Dott. Ing. Antonio Cairo Con decreto n. 6424 in data — dell’Ingegnere Dirigente del Serv. 81 già Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla Ditta Maggino Giuseppe − Rappr. della CHI.DE.MA. s.r.l. la licenza di attingere da un pozzo l/sec. 0,20 di acqua per irrigare Ha. 0.08.00 e per uso industriale in agro del comune di Rossano. Con decreto n. 870 in data 21 aprile 2002 dell’Ingegnere Dirigente del Serv. 81 già Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla Ditta Olivito Giuseppe la licenza di attingere Acqua Affiorante raccolta in un’invaio l/sec. 1,00 di acqua per irrigare Ha. 2.00.00 di terreno in agro del comune di San Giovanni in Fiore. Il Dirigente del Servizio 81 Dott. Ing. Antonio Cairo Il Dirigente del Servizio 81 Dott. Ing. Antonio Cairo 8254 16-5-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 9 Con decreto n. 1154 in data 21 aprile 2002 dell’Ingegnere Dirigente del Serv. 81 già Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla Ditta Gallucci Tommaso la licenza di attingere dal pozzo in loc. Volta del Ponte l/sec. 1,5 di acqua per irrigare Ha. 3.00.00 di terreno in agro del comune di Spezzano Albanese. Giorno 29 − Ore 11,00. Mese di agosto 2002 Giorno 5 − Ore 11,00. Il Dirigente del Servizio 81 Dott. Ing. Antonio Cairo Con decreto n. 644 in data 21 aprile 2002 dell’Ingegnere Dirigente del Serv. 81 già Genio Civile di Cosenza, è stata accordata alla Ditta Cristofalo Salvatore la licenza di attingere da un pozzo l/sec. 2,00 di acqua per irrigare Ha. 4.00.00 di terreno in agro del comune di Terranova da Sibari. Il Dirigente del Servizio 81 Dott. Ing. Antonio Cairo p. Il Presidente Avv. Gianfranco Cacia COMUNE DI CARDINALE (Provincia di Catanzaro) Avviso di deposito atti riguardanti lavori di consolidamento zona sovrastante centro storico abitato a rischio movimento franoso. Esecutivo 1° lotto funzionale. Prot. n. 2995 del 6/5/2002 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO REGIONE CALABRIA COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO SEZIONE DECENTRATA DI CATANZARO Calendario delle sedute del Comitato − Mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2002. Mese di aprile 2002 Giorno 8 − Ore 11,00; Giorno 15 − Ore 11,00; Giorno 22 − Ore 11,00; Giorno 29 − Ore 11,00. Mese di maggio 2002 Giorno 6 − Ore 11,00; Visto l’art. 10 della Legge 22/10/1971, n. 865. Visto l’art. 7 della Legge 241/90. Visto l’art. 5 della Legge 27/6/1974 n. 247. Visto l’art. 16 della Legge 415/98. Vista la delibera di G.M. n. 13 del 2/3/2001 integrata con deliberazione G.M. n. 37 del 18/4/2001 di affidamento dell’incarico della progettazione definitiva dei lavori di. Vista la delibera di G.M. n. 17 dell’1/3/2002 con la quale è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di cui all’oggetto. Vista la relazione esplicativa dell’opera, il piano particellare, l’elenco dei proprietari iscritti negli atti catastali e lo stralcio del P. di F. allegati al progetto. Giorno 13 − Ore 11,00; RENDE NOTO Giorno 20 − Ore 11,00; Giorno 27 − ore 11,00. Mese di giugno 2002 Che presso la segreteria di questo Comune sono depositati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della Legge 22/10/1971 n. 865, la relazione esplicativa dell’opera, il piano particellare, l’elenco dei proprietari iscritti negli atti catastali e lo stralcio del P. di F. allegati al progetto. Giorno 3 − Ore 11,00; Giorno 10 − Ore 11,00; Giorno 17 − Ore 11,00; Giorno 24 − Ore 11,00. Mese di luglio 2002 Giorno 1 − Ore 11,00; Giorno 8 − Ore 11,00; Giorno 15 − Ore 11,00; Il presente avviso, ai sensi del secondo comma del predetto articolo 10 come integrato dall’art. 7 della Legge 241/90, da notificare agli espropriandi, verrà affisso all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni naturali e consecutivi, entro i quali, chiunque ha interesse può presentare osservazioni scritte, depositandoli nella Segreteria di questo Comune. Cardinale, lì 2 maggio 2002 Il Responsabile del Procedimento Chiaravalloti geom. Vincenza 16-5-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 9 8255 VISTO lo statuto dell’Ente. COMUNE DI GIRIFALCO (Provincia di Catanzaro) Decreto del responsabile dell’Area Tecnica − Prot. n. 2810 dell’11/4/2002 − Lavori di completamento circonvallazione − Autorizzazione all’occupazione in via temporanea e d’urgenza. IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA VISTO il Decreto Sindacale datato 9/11/00 con il quale è stata affidata al sottoscritto la responsabilità della gestione del servizio tecnico con il potere di assumere gli atti d’impegno. DECRETA Art. 1 È disposta in favore del comune di Girifalco l’occupazione d’urgenza degli immobili siti in comune di Girifalco, identificati nell’elenco riportato in allegato al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale, necessari per l’esecuzione dei lavori indicati in oggetto. Art. 2 VISTA la Deliberazione G.C. n. 92 del 23/7/2001 di approvazione del progetto preliminare dei lavori di cui all’oggetto. VISTA la Deliberazione G.C. n. 133 del 22/11/2001 di approvazione del progetto definitivo per i lavori di cui all’oggetto. CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 14 c. 13 della Legge 11/2/1994 e s.m.i., l’approvazione del progetto definitivo equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli stessi. VISTO l’art. 106 del D.P.R. 24/7/1977 n. 616 riguardante l’attribuzione ai comuni delle funzioni amministrative concernenti le occupazioni temporanee e d’urgenza e i relativi atti preparatori attinenti ad opere pubbliche o di pubblica utilità la cui esecuzione è di loro spettanza. VISTO il piano particellare d’esproprio delle aree da acquisire. L’occupazione dovrà avvenire entro tre mesi dalla data del presente decreto e non potrà protrarsi oltre il termine di cinque anni dalla data dell’immissione in possesso. Art. 3 L’indennità dovuta per l’occupazione verrà determinata, a norma delle vigenti disposizioni di legge, con successivo provvedimento. Art. 4 I tecnici Direttori dei Lavori e l’Impresa sono autorizzati ad introdursi nelle proprietà suddette per la redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso degli immobili di cui trattasi. Art. 5 VISTA la determinazione n. 116 dell’1/3/2002 con cui veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi. DATO ATTO che con nota n. 10785 del 24/12/2001, regolarmente notificata, è stata data agli interessati comunicazione dell’avvio del procedimento espropriativo ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990. RICHIAMATI gli artt. 71 e seguenti della Legge 25 giugno 1865 n. 2359, la Legge 22 ottobre 1971 n. 865 e la Legge 3 gennaio 1978 art. 1. Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R. Calabria, all’albo dell’ente e sarà notificato ai proprietari degli immobili ai sensi dell’art. 3 L. 1/1978. Art. 6 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al tribunale Amministrativo regionale nei termini e con i modi stabiliti dalla Legge. Il Responsabile Area Tecnica Ing. Floriano Siniscalco VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. VISTA la Legge 127/97 s.m. N. Fg. Part. 1 22 449 Intestazione Dati catastali a ca Melina Salvatore n. Girifalco 8/12/1919 25 80 200 578 Melina Salvatore n. Girifalco 8/12/1919 62 20 1.800 579 Melina Salvatore n. Girifalco 8/12/1919 88 0 1.200 455 Tolone Clementina n. Girifalco 25/2/1928 30 10 200 47 Tolone Clementina n. Girifalco 25/2/1928 2 10 210 49 Tolone Clementina n. Girifalco 25/2/1929 35 30 3.300 3 30 330 60 100 1 Riccio Giuseppina mar. Chiarella n. Girifalco 28/10/1928 2 Valentini Emanuele fu F. Saverio H 1 Espr. in mq. 8256 N. 16-5-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 9 Fg. 13 Part. Dati catastali Intestazione H a ca Espr. in mq. 4 Riccio Giuseppina mar. Chiarella n. Girifalco 28/10/1928 59 70 400 174 Cristofaro Rosa mar. Signorello e Riccio Rocco n. Girifalco 11/6/1906 4 3 200 Ziparo Angelarosa n. Girifalco 19/12/1952 ed altri 31 70 700 173 Cristofaro Rosa mar. Signorello e Riccio Rocco n. Girifalco 11/6/1906 4 3 200 152 Scicchitano Antonio n. Girifalco 3/5/1932 3 7 100 153 Ziparo Vincenzo n. Girifalco 15/4/1925 3 7 150 154 Cristofaro M. Rosa 11/12/1941 2 9 50 155 Ziparo Domenico n. Girifalco 18/7/1939 1 7 120 157 Lagano Maria 9 7 970 64 Melina Rocco 6 50 200 66 Russo Salvatore 52 Vonella Pietro Salvatore n. Girifalco 2/1/1925 76 0 600 Riccio Giuseppina mar. Chiarella n. Girifalco 28/10/1928 78 0 2.200 62 181 COMUNE DI GIZZERIA (Provincia di Catanzaro) Pubblicazione della Variante Generale al Piano Regolatore Generale. 50 Il termine di presentazione delle osservazioni è perentorio e, pertanto, quelle che pervenissero oltre il termine sopra indicato non saranno prese in considerazione. Gizzeria, lì 6 maggio 2002 Prot. 3334 Il Sindaco Dr. Michele Rosato IL SINDACO VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 10/ 4/2002 con la quale è stata adottata la Variante generale al Piano Regolatore Generale. VISTO l’art. 9 della Legge Urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni. AVVISA Che trovasi depositato presso la segreteria di questo Comune, per la durata di giorni 30 decorrenti dalla data di pubblicazione ed inserzione del presente avviso sul BUR della Calabria, il progetto della Variante Generale al Piano Regolatore Generale. Ogni cittadino ha facoltà di prendere visione degli elaborati durante il periodo di deposito e presentare osservazioni ai fini della collaborazione per il perfezionamento dello strumento urbanistico medesimo. Le eventuali osservazioni, a mente dell’art. 9 della legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150, dovranno essere redatte su competente carta bollata e presentate al registro di protocollo generale dell’Ente, sino a trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito. Anche i grafici prodotti a corredo di dette osservazioni dovranno essere muniti di competente marca da bollo, in relazione alle loro dimensioni. COMUNE DI SELLIA (Provincia di Catanzaro) Avviso di deposito degli atti progettuali ed espropriativi dei lavori di realizzazione di un piccolo parco giochi per bambini. Prot. n. 1026 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 63 del 23/8/ 2001, esecutiva, con la quale: — è stato approvato il progetto definitivo dei lavori che, ai sensi dell’art. 14, comma 13, della Legge 11/2/1994 n. 109 e succ. mod. equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli stessi; — è stato approvato il piano particellare d’esproprio degli immobili da acquisire; — sono stati stabiliti i termini entro i quali iniziare e terminare i lavori e le espropriazioni. 16-5-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 9 Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 29/11/ 2001, esecutiva, con la quale, fra l’altro: 8257 All’appello nominale risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri: — è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori; 1. Bruno Francesco − Sindaco presente — veniva avviato il relativo procedimento di espropriazione. 2. Suriano Francesco presente Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della Legge 22/10/1971 n. 865, titolo II e successive modificazioni ed integrazioni, contenenti norme sulla espropriazione per pubblica utilità, 3. Arlia Francesco presente 4. Colavolpe Gerardo presente RENDE NOTO 5. Bruno Giuseppe presente Che presso la segreteria di questo Comune e per quindici giorni consecutivi dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio, dell’inserzione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e della notifica alle ditte interessate, del presente avviso, trovansi depositati i seguenti atti: 6. Carnevale Daniele presente 7. Arlia Natale presente 8. Veltri Pasquale presente — la relazione esplicativa dell’opera relativa a «Realizzazione di un piccolo parco giochi per bambini» il cui progetto e relativi atti espropriativi sono stati approvati con delibere di Giunta comunale n. 63 del 23/8/2001 e n. 82 del 29/11/2001; 9. Scanga Paolino presente 10. Brusco Salvatore presente 11. Osso Giancarlo presente 12. Veltri Ida presente 13. Scialis Michele presente 14. Provenzano Sandro presente 15. Arlia Francesco presente 16. Naccarato Patrizia presente 17. Magnone Gennarino presente — il Piano Particellare contenente l’elenco delle ditte espropriande e gli estremi catastali degli immobili; — la Planimetria del Piano Urbanistico vigente con evidenziate le aree da espropriare. Che gli immobili interessate dal procedimento espropriativo sono: — N. 1; Ditta intestataria: Coppoletta Filippo fu Nicola, Marino Domenico fu Filippo, Marino Patrizia maritata Sgrambiglia fu Nicola; Partita: 237; Foglio: 2; Partic.: 135; Sup. tot. mq: 250; Superficie da espropriare: 200. Chiunque può avere interesse è invitato a prendere conoscenza della suddetta relazione esplicativa sull’opera da realizzare e dell’annessa documentazione prescritta dalla Legge ed a presentare le eventuali osservazioni scritte in merito, presso la segreteria di questo Comune entro il termine sopra menzionato. Consiglieri assegnati: 17 Al fine di consentire un più sollecito espletamento degli accertamenti preordinati alla liquidazione delle indennità di espropriazione, si invitano i proprietari effettivi degli immobili espropriandi a produrre la prescritta documentazione comprovante la proprietà e la libertà degli immobili stessi. La seduta è pubblica. Sellia, lì 24 aprile 2002 Il responsabile del procedimento p.e. Sgro Domenico Pietro COMUNE DI BELMONTE CALABRO (Provincia di Cosenza) Deliberazione del consiglio comunale − 18 marzo 2002, n. 4 − Individuazione delle zone urbanisticamente compatibili per l’installazione di impianti tecnologici per telefonia cellulare ed approvazione relativo regolamento. L’anno duemiladue il giorno diciotto del mese di marzo alle ore 19.00, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi recapitati nei modi e termini di legge, in sessione straordinaria, di prima convocazione. Consiglieri presenti: 17 Consiglieri assenti Presiede il dr. Francesco Bruno, nella sua qualità di Sindaco. Partecipa alla seduta il segretario comunale dr. Fedele Vena. Il Presidente constatato che i presenti sono in numero legale dichiara aperta la seduta ed invita il consiglio a prendere in esame il punto posto all’ordine del giorno. Il sindaco espone il punto evidenziando che la problematica in discussione è ormai nota. Ci sono però alcuni fatti nuovi. La Wind fa pressione oltre misura tanto che è andata al TAR dove ha avuto ragione. Il Tribunale ha ravvisato illegittimità di carattere urbanistico. Inutile sarebbe stato ricorrere al Consiglio di stato. Così che si è pensato di approntare un piano che individui le zone dove non si possono allocare queste antenne e/o impianti. Delle zone cioè lontane dagli agglomerati urbani dove non possono arrecare pregiudizio a nessuno. L’obiettivo dichiarato è quello della salvaguardia della seduta dei cittadini, solo che in questa materia si brancola nel buio. D’altra parte non si vogliono nemmeno penalizzare le società né il progresso, si devono però contemperare due opposte esi- 8258 16-5-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 9 genze quella appena evidenziata con l’altra della salute dei cittadini. Perché se non è stata provata la nocività di questi impianti, non è nemmeno detto che facciamo bene. In questo senso appare utile richiamare l’insegnamento della Corte Costituzionale che con la sentenza n. 382 del 30 sett.-7 ott. 1999, ha affermato che: «...alla funzione di governo del territorio si riallaccia anche una competenza in materia di interessi ambientali, da reputare costituzionalmente garantita e funzionalmente collegata alle altre..., tra cui oltre all’urbanistica, quale funzione ordinatrice dell’uso e delle trasformazioni del suolo, quella dell’assistenza sanitaria, intesa come complesso degli interventi positivi per la tutela e promozione della salute umana». Ed in questo ambito, riferito dal giudice delle leggi, all’ente Regione, si inserisce il principio secondo il quale spetta al comune l’uso e la tutela urbanistica del proprio territorio secondo l’assetto delle competenze che deriva dalla legge 59/1997 e dalle successive norme con a capo il D.Lgs. 112/1998. Così che si è cercato di stabilire all’interno del territorio delle zone dove è possibile l’allocazione di detti impianti ed altre dove è precluso. Il sindaco cede la parola all’arch. De Cesare, responsabile del settore urbanistico il quale illustra gli elaborati e lo schema di regolamento. Evidenzia come l’amministrazione abbia voluto contemperare il diritto alla salvaguardia del territorio, compresa la salvaguardia del paesaggio, con l’altro delle aziende ad allocare gli impianti. Se a queste ultime non può essere in via di principio impedito di ottenere le autorizzazioni all’esercizio degli impianti di che trattasi, in quanto attività di interesse generale, dall’altro non si può impedire al Comune di dettare regole a salvaguardia di beni di cui è titolare ed il territorio è certamente uno di questi. Dunque rispetto per gli utenti a non vedere compromessi diritti, ma anche rispetto delle scelte del comune, il quale ha il diritto di salvaguardare delle zone dove fare o non fare costruire (rectius: installare le antenne radio e altri impianti consimili). Il cons. Magnone capogruppo della minoranza si dichiara favorevole alla linea di condotta adottata e d’accordo sulle dichiarazioni del sindaco e del funzionario comunale. IL CONSIGLIO COMUNALE Il funzionario responsabile del servizio urbanistica e territorio ha fatto un buon lavoro. Si ritiene che le zone salvaguardate siano minime rispetto alle altre dove è possibile allocare gli impianti. Con quanto si sta cercando di definire si deve solo trovare un punto di equilibrio con le aziende richiedenti, le quali non si possono irrigidire e dire che le antenne devono essere piazzate dove dicono loro, altrimenti si viene a ledere il diritto dell’ente locale di potere gestire il proprio territorio, con grave ed irreparabile svilimento e compromissione dell’autonomia del comune, rafforzata di recente con la riforma costituzionale del titolo V e dunque degli articoli 114 e seguenti della Costituzione. RILEVATO che la proliferazione di posizionamento di antenne radio televisive e ripetitori per telefonia cellulare ha assunto dimensioni tali da richiedere un intervento ed una regolamentazione da un punto di vista urbanistico, territoriale ed edilizio in modo da dare ordine e disciplina ad una materia che se è di viva attualità ha inferenze di diversa natura. Nessuna preclusione, infine, ma rispetto delle determinazioni del consiglio comunale, il quale ha competenza nella gestione del governo e dell’uso del territorio. Vi è, infine, un ambito dove il comune ha piena autonomia e la gestione e salvaguardia del proprio territorio è una di quelle atteso che, come affermato dai supremi giudici amministrativi (per tutti Sez. IV, 2/12/1999, n. 1763), la Regione ha compiti di indirizzo generale che non possono incidere sulle scelte urbanistiche, comunali, salvo sussista un contrasto con specifiche disposizioni del piano regionale o di norme vigenti. CONSIDERATO che l’allocazione di detti impianti incide in modo significativo sull’assetto territoriale del comune e pone problemi di natura urbanistica, ambientale, paesistica ed hanno rilevanza edilizia quali elementi di trasformazione del territorio che il comune ha il dovere di definire e normare nell’ambito delle proprie competenze e funzioni. Pertanto, si legge che «il potere regionale non può estendersi al merito delle valutazioni comunali, ivi compresa la compatibilità urbanistica delle scelte di destinazione azzonativa» ed atteso che il potere del comune di auto determinarsi in ordine all’assetto ed alla utilizzazione del proprio territorio trova il suo fondamento diretto nella carta costituzionale che garantisce, con previsioni di principio, l’autonomia degli enti infraregionale, non solo nei confronti dello stato, ma anche nei rapporti con le stesse regioni (Corte Costituzionale 8/4/1997, n. 83), infine, precisano i supremi giudici, per quanto interessa il potere regionale di modifica, dai principi desumibili dall’art. 10 della legge 17/8/ 1942, n. 1150, la Regione può introdurre modifiche sostanziali solo se dirette ad assicurare: — il rispetto del piano territoriale di coordinamento (art. 6, comma 2 legge 765/1967); — la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse dello stato; — la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici; — l’osservanza dei limiti di cui agli articoli 41 quinquies, commi 6 ed 8 e 41 sexies legge 765/1967 (Corte Costituzionale 15/2/1980, n. 13). Sulla base degli interventi per come infra riportati. CHE per la copertura di tutto il territorio risulta necessario allestire una vera e propria rete di antenne su tutti i territori e che questo pone seri problemi di regolamentazione. CHE gli infra detti impianti di ripetizione di segnali hanno altresì incidenza sulla salute dei cittadini e che per quanto attiene a questo profilo pur nella consapevolezza che la valutazione in ordine alla tutela dall’inquinamento elettromagnetico non è di pertinenza del comune, questi ben possono porre, fra le motivazioni anche questa, in ordine all’assetto urbanistico ed edilizio della materia ed atteso che se non è provata la dannosità, anche sotto determinate soglie non è nemmeno certo il contrario e cioè che le onde elettromagnetiche comunque emesse siano del tutto innocue. CHE, in via generale, le competenze e le scelte comunali in materia urbanistica ed edilizia, inclusa la funzione ordinatrice dell’uso e della trasformazione del suolo, non escludono, né si ritiene possano prescindere, fra l’altro, da valutazioni e motivazioni che tengano conto, ancorché in maniera non prevalente, dei profili inerenti alla tutela e «promozione della salute umana, intesa come complesso di interventi positivi» idonei allo scopo (Corte Costituzionale, sentenza n. 382/1999). CHE l’applicazione del «principio di cautela» si impone anche per l’assenza del piano regionale di determinazione dei criteri generali per la localizzazione degli impianti di che trattasi, nonché di norme regionali attuative di quelle statali, da utilizzare come punto di riferimento dai comuni e senza, con questo, volere prevaricare o travalicare le competenze e le funzioni dell’ente sovra ordinato. 16-5-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 9 RITENUTO che non fuoriesca dall’orbita delle proprie competenze e funzioni l’ente comunale che pone dei limiti urbanistici ed edilizi alla allocazione sul proprio territorio di impianti di trasmissione di telefonia cellulare e provveda ad individuare dei siti idonei allo scopo, contemperando in maniera razionale, le esigenze di carattere generale alla fruizione dei servizi che queste sottendono con l’altro della salvaguardia di beni altrettanto importanti se non preminenti ed a volte prevalenti. CHE l’autonomia dei comuni, per come delineata dagli ultimi assetti costituzionali, sarebbe gravemente compromessa, ove nell’ambito delle competenze in materia urbanistica ed edilizia, non avesse il potere e/o il diritto di dettare norme a salvaguardia di beni di cui ha la titolarità e se, in presenza di contrastanti interessi, non regoli materie su cui ha competenza, secondo principi di legalità, equità, razionalità, imparzialità e giustizia sostanziale. CHE quanto sopra si appalesa tanto più sostenibile ove si tenga conto di quanto dispone l’art. 3, comma 2 del D.Lgs 267/ 2000, dove si legge che «il comune è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo». RICHIAMATE per relationem e ad abundantiam le motivazioni che discendono dalle dichiarazioni del sindaco e del responsabile dell’ufficio tecnico settore urbanistico ed edilizio per come riportate infra. 8259 4. Di dare atto che gli elaborati per come infra approvati consentono di individuare e regolamentare le zone del territorio comunale compatibili dal punto di vista urbanistico ed edilizio, per l’installazione di impianti tecnologici per telefonia cellulare. 5. Di dare atto che il regolamento e gli altri elaborati per come testé approvati, tendono in via primaria ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti secondo quanto prescrive l’art. 8, comma 6 della legge n. 36/2001. 6. Di richiamare per relationem, ed approvare, le motivazioni che discendono dalla dichiarazione del sindaco e del responsabile dell’ufficio tecnico settore urbanistico ed edilizio per come riportate in sede di discussione. 7. Di trasmettere alla Regione Calabria il presente atto e copia degli elaborati approvati per presa d’atto. 8. Di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi. IL CONSIGLIO COMUNALE Su proposta del Sindaco, attesa l’urgenza di provvedere. Ad unanimità di voti favorevoli, resi per alzata di mano; VISTI gli elaborati redatti dal responsabile dell’ufficio tecnico settore urbanistico ed edilizio che si compendiano per come segue: DELIBERA Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. — Tavola n. 1 Relazione tecnica Letto, approvato e sottoscritto. — Tavola n. 2 regolamento comunale; Il Segretario Comunale F.to: Vena — Tavola dei vincoli il Sindaco F.to: Dr. Francesco Bruno e ritenute le stesse meritevoli di approvazione. DATO ATTO che il regolamento e gli altri elaborati proposti, tendono in via primaria ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti secondo quanto prescrive l’art. 8, comma 6 della legge n. 35/2001. Acquisiti i pareri di legge e sentito il segretario comunale che si è espresso in conformità; si diciassette consiglieri presenti e votanti, ad unanimità di voti favorevoli, resi per alzata di mano. DELIBERA 1. La premessa, interamente confermata costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e quivi si intende integralmente approvata e riportata. 2. Per l’effetto, e per tutte le motivazioni che ne discendono, di approvare per come in effetti approva i seguenti elaborati tecnici: IL SEGRETARIO COMUNALE attesta Che la presente deliberazione: È stata affissa all’Albo pretorio del Comune il giorno 5 aprile 2002 e vi rimarrà per trenta giorni consecutivi. È stata partecipata ai Capigruppo presenti in Consiglio Comunale con nota n. 1587 del 5 aprile 2002 È divenuta esecutiva il giorno 18 marzo 2002 perché: Dichiarata immediatamente eseguibile. L’atto non è soggetto a controllo ai sensi della Legge Costituzionale 28/10/2001, n. 3. — Tavola n. 1 Relazione tecnica; Belmonte Calabro, lì 5 aprile 2002 — Tavola n. 2 Regolamento comunale; — Tavola dei vincoli. 3. Di considerare parte integrante e sostanziale del presente atto gli elaborati approvati al punto 2 che precede. Il Segretario Comunale F.to: Vena 8260 16-5-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 9 SI RENDE NOTO COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA (Provincia di Cosenza) Avviso di deposito Ufficio Tecnico comunale degli atti relativi a procedimento espropriativo lavori realizzazione di un centro mercantile polivalente. Procedimento di espropriazione per pubblica utilità Prot. n. 2408 VISTO il progetto esecutivo approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 79 del 16/4/2002 per i lavori di cui in oggetto. VISTO il particellare d’esproprio allegato al progetto. CHE per quindici giorni consecutivi, a partire dalla data del presente avviso, sono depositati presso l’Ufficio Tecnico Comunale i seguenti atti: Che presso l’ufficio di Segreteria del Comune di San Procopio sono depositati, per quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data di inserzione e pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, la relazione esplicativa, il piano parcellare, l’elenco delle ditte e lo stralcio del piano urbanistico vigente, relativi agli immobili da espropriare per i lavori di costruzione n. 7 alloggi da parte dell’ATERP di Reggio Calabria, ai sensi della legge 17/2/1992, n. 179. Chiunque possa avere interesse è invitato a prendere visione degli anzidetti atti ed a presentare le sue eventuali osservazioni in merito, per iscritto, presso la Segreteria Comunale, nel termine suddetto. San Procopio, lì 2 maggio 2002 Il Sindaco Prof. Rocco Palermo Il Responsabile dell’Ufficio Geom. Rocco Cutrì 1. Piano particellare d’esproprio; 2. Stralcio del PRG; COMUNE DI BRIATICO (Provincia di Vibo Valentia) 3. Stralcio Catastale; Pubblicazione del progetto di Piano Regolatore Generale e Regolamento Edilizio. 4. Relazione estimativa Quadro espropriativo: foglio 34; particella 99; superficie Ha 0.58.90; superficie da espropriare mq. 4.854; intestate catastalmente: Di Lionardi Filomena nata a Roggiano Gravina il 29/5/ 1937 e Ruffo Fausto nato a Roggiano Gravina il 9/5/1934. VISTA la Circolare della Regione Calabria Dipartimento Lavori Pubblici ed Acque del 13/3/2001 prot. n. 2820/Uff. espropri. CHE il presente avviso è notificato agli esproprianti a norma di legge. CHE il presente avviso viene pubblicato sul B.U.R. «Bollettino Ufficiale della Calabria». CHE chiunque abbia interesse può presentare eventuali osservazioni od opposizioni scritte da depositarsi nell’Ufficio Tecnico entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. Regionale. Roggiano Gravina, lì 23 aprile 2002 Il Responsabile del Procedimento Brusco geom. Fausto COMUNE DI SAN PROCOPIO (Provincia di Reggio Calabria) UFFICIO TECNICO Avviso deposito atti espropriativi lavori costruzione n. 7 alloggi. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della legge 22/10/1971, n. 865 e successive modificazioni ed aggiunte; IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Ai sensi e per gli effetti della legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modifiche AVVISA Che gli atti di progetto del piano regolatore generale e del regolamento edilizio, adottato ai sensi di legge; saranno depositati in libera visione al pubblico nel Palazzo Comunale ufficio di segreteria, a far tempo dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, e vi resteranno per la durata di 30 giorni consecutivi. La visione degli atti sarà possibile nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 13. Le eventuali osservazioni al progetto, a mente dell’art. 9 della Legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, potranno essere presentati al protocollo generale di questo Comune anche nei successivi trenta giorni stabiliti per la pubblicazione e, quindi, entro le ore 12 del 60o giorno a far tempo dalla data di pubblicazione del presente avviso sul bollettino ufficiale della Regione Calabria. Le eventuli osservazioni dovranno essere redatte su competente carta bollata e anche i grafici che eventualmente fossero prodotti a corredo di dette osservazioni dovranno essere muniti di competente marca da bollo, in relazione alla loro dimensione. Dalla Residenza Municipale, lì 2 maggio 2002 Il Segretario Generale Dr. Annunziato Vazzana Il Responsabile del Proc. Arch. Francesco Alvaro 16-5-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 9 8261 COMUNE DI FILANDARI (Provincia di Vibo Valentia) — che il presente avviso viene pubblicato sul B.U.R. della Regione Calabria; Espropriazione per pubblica utilità. Avviso di deposito atti di cui all’art. 10, legge 22 ottobre 1971, n. 865 − Lavori di canalizzazione acque bianche, realizzazione parcheggio ed ampliamento strada cimitero. — che entro il termine di 15 giorni dalla inserzione del presente avviso sul B.U.R. della Regione Calabria possono essere proposte da chiunque abbia interesse, osservazioni scritte da depositarsi nella Segreteria del Comune; IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO — che copia del presente avviso sarà notificata agli espropriandi nelle forme di legge. VISTA la deliberazione n. 96 dell’1/10/2001 della Giunta Comunale, esecutiva a norma di legge, con la quale si approvava il progetto definitivo dei lavori di canalizzazione acque bianche, realizzazione parcheggio ed ampliamento strada cimitero. Filandari, lì 18 aprile 2002 Il Responsabile del Servizio Geom. Nicola Cimato Visto l’art. 10, 2o comma della legge 22 ottobre 1971, n. 865. RENDE NOTO — che sono depositati presso la Segreteria comunale per 15 giorni consecutivi, decorrenti dalla data del presente avviso, i seguenti atti: 1. relazione tecnica dell’opera; 2. piano particellare contenente elenco delle ditte espropriande; COMUNE DI FILANDARI (Provincia di Vibo Valentia) Espropriazione per pubblica utilità. Avviso di deposito atti di cui all’art. 10, legge 22 ottobre 1971, n. 865 − Lavori di completamento e sistemazione esterna della Caserma dei Carabinieri di Filandari. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3. planimetria catastale relativa alle aree da espropriare; 4. planimetria piano urbanistico vigente; — che le aree interessate all’intervento sono: Partita 1622, foglio 11, particella 327, per are 7.30, di cui mq 730 circa da espropriare, catastalmente intestata al Beneficio Parrocchiale di S. Nicola Vescovo in Arzona di Filandari; Partita 1622, foglio 11, particella 325, per are 67,68, di cui mq 150 circa da espropriare catastalmente intestata al Beneficio Parrocchiale di S. Nicola Vescovo in Arzona di Filandari; Partita 2450, Foglio 11, Particella 156, per are 23.00, di cui 110 circa da espropriare, catastalmente intestata a Guerriera Michele fu Francesco e Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Mileto-Nicotera-Tropea con sede in Mileto, per i propri diritti; Partita 2530, Foglio 11, particella n. 157, per are 11.30, di cui mq 30 circa da espropriare, catastalmente intestata alla Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea con sede in Mileto; Partita 2530, Foglio 11, Particella n. 155, per are 21.00, di cui mq 380 circa da espropriare, catastalmente intestata alla Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea con sede in Mileto; Partita 3152, Foglio 11, Particella 243, per are 69.00, di cui mq 200 circa da espropriare, catastalmente intestata a Cichello Francesco nato a Vibo Valentia l’1/1/1975 e Cichello Maria Grazia nata a Vibo Valentia il 15/6/1973. Partita 1956, Foglio 11, particella n. 244, per are 89.60, di cui mq 70 circa da espropriare, catastalmente intestata a Magnoli Atonia nata a Zungri (VV) il 14/10/1944. Foglio 11, Particella 154, per are 17.30, di cui mq 220 circa da espropriare, catastalmente intestata a Sculco Mariangela maritata De Carlo fu Bonaventura, Vista la deliberazione n. 127 del 29/12/2001 della Giunta comunale, esecutiva a norma di legge, con la quale si approvava il progetto definitivo dei lavori di completamento e sistemazione esterna della Caserma dei Carabinieri di Filandari. Visto l’art. 10, 2o comma della legge 22 ottobre 1971, n. 865; RENDE NOTO — che sono depositati presso la Segreteria comunale per 15 giorni consecutivi, decorrenti dalla data del presente avviso, i seguenti atti: 1. relazione tecnica dell’opera; 2. piano particellare contenente elenco delle ditte espropriande; 3. planimetria catastale relativa alle aree da espropriare; 4. planimetria piano urbanistico vigente; — che le aree interessate all’intervento sono: Partita 1506, foglio 13, particella 122, per are 29.00, di cui mq 450 circa da espropriare, catastalmente intestata a Fiori Fausta nata a Biella il 18/7/1922, Fiori Franca nata a Biella il 28/9/ 1924, Fiori Maria nata a Biella e Froggio Armida Giacinto nato a Vibo Valentia il 15/12/1910. — che l’avviso di deposito degli atti relativi al procedimento espropriativo verrà pubblicato all’albo pretorio di questo Comune e nel B.U.R. Calabria; — che entro il termine di 15 giorni dalla inserzione del presente avviso sul B.U.R. Calabria possono essere proposte, da chiunque abbia interesse, osservazioni scritte da depositarsi nella Segreteria del Comune; 8262 16-5-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 9 Allegato «A» che copia del presente avviso sarà notificata agli espropriandi nelle forme di legge. Terreni espropriati in località Orto Grande Filandari, lì 18 aprile 2002 Il Responsabile del Servizio Geom. Nicola Cimato Ditta Intestataria: Murmura Camillo nato a Vibo Valentia l’11/11/1935 − proprietario per 2/4; Murmura Lorenzo nato a Terni il 28/7/1953 − proprietario per 1/4; COMUNE DI FILOGASO (Provincia di Vibo Valentia) Determinazione del responsabile del Servizio 31 gennaio 2002, n. 6 − Espropriazione di beni immobili per l’esecuzione dei lavori di costruzione della Piazza Mercato. Determinazione indennità provvisoria di esproprio terreni. Murmura Carlo nato a Terni l’8/4/1957 − proprietario per 1/4; TERRENI Partita 1499; Foglio 14; Particella 412; Natura sem. arb.; Superficie espropriata mq. 2764 + mq 504 = mq 3268 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Vista la legge 8/6/1990, n. 142. Visto l’art. 30 dello Statuto del Comune. Visto il D.lvo 267/2000. Visto il Regolamento Comunale di contabilità. Visto il provvedimento sindacale n. 34 del 24/5/2001, integrata con succ. delibera n. 39 del 6/6/2001, con la quale al sottoscritto è stata affidata la responsabilità della gestione del proprio servizio con il potere di assumere gli atti di impegno di spesa. Reddito Domenicale L. 35.948 − Rivalutato = (35.948x25%) = L. 44.935x10 = L. 449.350 Reddito Agrario L. 9.688 Trattandosi di aree edificabili l’indennità pari alla media matematica fra il valore venale (o di mercato) e l’importo del Reddito Domenicale rivalutato, il tutto ridotto del 40% l = (Vv + Rd)/2x60% dove: I = Indennità di esproprio; Vv = Valore venale del bene; Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 41 del 2/5/2000, esecutiva a norma di legge, con la quale è stato deciso di procedere ad esproprio dei beni immobili necessari per l’esecuzione dei lavori di costruzione della piazza mercato. Visti gli atti di avvenuta pubblicazione e notificazione del deposito del piano di esproprio, come previsto dall’art. 10 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Rd = Reddito domenicale rivalutato; Indennità di esproprio = (261.440.000 + 449.350)/2x60% = 78.566.805. In caso di cessione volontaria del bene l’indennità di esproprio = (Vv+Rd)/2 = (senza la riduzione del 40%) = (261.440.000 + 449.350)/2 = 130.944.675. Vista la legge regionale n. 18 del 30/5/1983 con cui si demanda al Comune la competenza a determinare le indennità provvisorie di esproprio dovute. Vista la relazione predisposta dai Tecnici progettisti e Direttori Lavori in merito alla determinazione dell’indennità di esproprio. Allegato «B» Fabbricati espropriati in località Orto Grande Ditta Intestataria: Visto l’art. 5 bis del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n. 359. Visto l’art. 16 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992. Murmura Camillo nato a Vibo Valentia l’11/11/1935 − proprietario per 2/4; Murmura Lorenzo nato a Terni il 28/7/1953 − proprietario per 1/4; Visto l’art. 11 e 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Murmura Carlo nato a Terni l’8/4/1957 − proprietario per 1/4. Ritenuto, pertanto, determinante l’indennità di esproprio degli immobili occupati. DETERMINA 1. di fissare l’indennità provvisoria di esproprio, degli immobili occupati da corrispondere ai proprietari degli immobili occorrenti per la realizzazione dei lavori di costruzione della Piazza Mercato come da allegato «A e B» parte integrante del presente atto. FABBRICATI Fabbricato ubicato sul Corso Garibaldi adibito a magazzino e censito in catasto alla partita n. 512, foglio 22, mappale 177 sub; consistenza mq. 178,5. Fabbricato ubicato sul Cortile interno adibito a magazzino ex stalle censito in catasto alla partita n. 1499, foglio n. 15, mappale 673, consistenza mq. 114,5; 16-5-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 9 Fabbricato ubicato sul largo Marconi adibito a Magazzino e censito in catasto alla partita n. 1499, foglio 14, mappale 412, consistenza mq. 30. Per la valutazione espropriativa dei fabbricati è stato tenuto conto del loro stato di conservazione; è stato considerato giusto prendere in esame il valore del costo di riproduzione deprezzato per vetustà o per obsolescenza o per vetustà e per obsolescenza tecnologica e funzionale secondo il tipo di costruzione. Si è fatto uso di alcune tabelle, in via orientativa, per determinare il deprezzamento D degli edifici industriali e rurali, (gli edifici in esame sono stati assimilati a questi) calcolato in percentuale del valore a nuovo in base alla formula proposta dalla Unione europea degli esperti contabili: D = (A+20)/140 − 2.86 Nella quale A rappresenta il numero di anni di vita del fabbricato in percentuale sul numero di anni di durata totale del medesimo. Considerando un costo di riproduzione a L. 700.000 L/mq nel caso in esame si ha che per ricostruire lo stesso edificio ma con tutti i comfort necessari avremo: 8263 2. di dare atto che ai sensi di legge, il soggetto notificato dovrà entro trenta giorni dalla avvenuta notifica, comunicare l’accettazione della indennità preposta, con l’avvertenza che, in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata; 3. di disporre altresì il deposito nei modi di legge, delle indennità provvisorie che non vengano accettate dagli interessati; 4. di richiedere alla Commissione Provinciale di cui all’art. 15 della legge 865/1971, come modificato dall’art. 14 della legge 10/77, la determinazione dell’indennità definitiva di esproprio per le Ditte che non accetteranno l’indennità provvisoria come sopra determinata; 5. di provvedere alla notifica del presente atto ai proprietari interessati nelle forme degli atti processuali civili e alla pubblicazione dello stesso all’Albo pretorio e sul Bollettino degli atti ufficiali della Regione; 6. di far fronte alla spesa con il mutuo di L. 500.000.000 già concesso dalla Cassa DD.PP.. Il Responsabile del Servizio Ass. Vincenzo Barba mq. 178x700.000 = L. 124.600.000 A questo edificio bisogna considerare dei fattori riduttivi tipo percentuali dei costi: per un totale in percentuale che si agira al 59,8% 124.600.000x59,8% = L. 74.510.800 Riguardo il fabbricato adibito ad ex stalle data la sua posizione internata rispetto ad una strada principale di grande transito si è considerato un costo base di riproduzione pari a 500.000 flmq. pertanto essendo la sua consistenza pari a 114.5 mq. avremo: mq 114,5x500.000 = L. 57.250.000 A questo edificio bisogna considerare dei fattori riduttivi tipo percentuali dei costi per un totale in percentuale che si aggira al 41,8% 57.250.000x41,8% = L. 23.930.500 Riguardo il fabbricato adibito a magazzino largo Marconi data la sua posizione internata rispetto ad una strada principale di grande transito si è considerato un costo base di riproduzione pari a 500.000 L./mq. pertanto essendo la sua consistenza pari a 36 mq avremo: mq 36x500.000 = L. 18.000.000 A questo edificio bisogna considerare dei fattori riduttivi tipo percentuali dei costi per un totale in percentuale che si aggira al 34,83% v COMUNE DI SERRA SAN BRUNO (Provincia di Vibo Valentia) Decreto n. 4 del 16/4/2002 di occupazione d’urgenza degli immobili necessari all’esecuzione dei lavori di ampliamento del cimitero esistente di Serra San Bruno − Primo stralcio. IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA MANUTENTIVA Vista la deliberazione di G.C. n. 44 del 28/2/2002 esecutiva ai sensi di legge con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di ampliamento del cimitero esistente di Serra San Bruno. Primo stralcio. Visto il progetto dell’opera da realizzare. Visto il piano particellare e l’elenco delle ditte proprietarie dei beni da espropriare. Visto l’avviso dell’eseguito deposito di tali atti affisso all’Albo Pretorio del Comune ed inserito nel B.U.R. Calabria n. 4 dell’1/3/2002 (I-II). Vista la deliberazione di G.C. n. 65 del 4/4/2002 relativa alla riapprovazione del progetto in presenza di osservazioni alle notifiche degli atti espropriativi da parte dei proprietari interessati. Rilevato che l’approvazione del progetto esecutivo dell’opera in questione, a norma dell’art. 1 della Legge 3/1/1978, n. 1, equivale a dichiarazione di utilità, indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori. 18.000.000x34,83% = L. 6.269.400 Il totale complessivo della somma dovuta ai terreni espropriati è di L. 131.059.960. Il totale complessivo della somma dovuta ai fabbricati espropriati è di L. 104.609.700 Totale complessivo L. 235.750.660 Dato atto che è stata regolarmente notificata, comunicazione agli interessati dell’avvio della procedura espropriativa, ai sensi dell’art. 7 della legge 7/8/1990, n. 241. Ritenuto di dover procedere all’occupazione d’urgenza degli immobili necessari alla realizzazione della predetta opera per i seguenti motivi al fine di consentire la regolare esecuzione dei lavori. 8264 16-5-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 9 Considerato che i verbali di stato di consistenza degli immobili da occupare saranno redatti in concomitanza con la redazione del verbale d’immissione in possesso, in contraddittorio con i proprietari interessati, ai sensi dell’art. 3 della citata Legge 3/1/1978, n. 1. Vista la Legge 2359/1865. Visto l’art. 20 della legge 22/10/1971, n. 865. Visto l’art. 106 del D.P.R. 24/7/1977, n. 616. Vista la Legge 1/78. Visto l’art. 11 della Legge regionale 20/11/1975, n. 31. Vista la Legge 127/97 e successive modificazioni ed integrazioni. Visto il Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento locale. Visto il D.Leg.vo n. 29/93 e successive modifciazioni ed integrazioni. Visto il D.Leg.vo n. 80/98 e successive modificazioni ed integrazioni. Viste le restanti disposizioni di legge vigenti in materia. Riconosciuta in tal senso la propria competenza in quanto responsabile del procedimento di che trattasi. — Barillari Brunina fu Raffaele Rocco: P.C. 1511 − F. 7 − p.lla 25 − sup. da espropriare mq. 2.450; — Barillari Lanuina fu Raffaele Rocco: P.C. 1511 − F. 7 − p.lla 25 − sup. da espropriare mq. 2.450; — Bertucci Bruno, Bertucci Rosaria, Bertucci Salvatore, Bertucci Teresa fu Bruno, Bertucci Teresa del 7/4/23: P.C. 155 − F. 7 − p.lla 5 − sup. da espropriare mq. 450; — Borgia Giulia, Minichini Domenico, Minichini Vincenzo, Minichini Maria Stella, Minichini Michelina: P.C. 2896 − F. 7 − p.lla 7 − sup. da espropriare mq. 100; — Romano Salvatore: P.C. 1613 − F. 7 − p.lla 15 − sup. da espropriare mq. 510; — Schiafone Maria Raffaela: P.C. 1559 − F. 7 − p.lla 34 − sup. da espropriare mq. 250; — siti in Serra san Bruno in località Cimitero, per l’esecuzione dei lavori di ampliamento del cimitero esistente di Serra San Bruno. Primo stralcio. 2) L’occupazione, che dovrà convertirsi in espropriazione definitiva, dovrà effettuarsi entro 3 (tre) mesi dalla data del presente decreto e non potrà protrarsi oltre il termine di anni 5 (cinque) dalla data d’immissione in possesso. 3) di autorizzare la D.L. arch. Giuseppe Ariganello ed ing. Teresa Mazzei ad introdursi nella proprietà di cui all’allegato elenco per la redazione dei verbali di stato di consistenza degli immobili da occupare che saranno redatti in concomitanza con la redazione del verbale d’immissione in possesso ed in contraddittorio con i proprietari interessati, ai sensi dell’art. 3 della citata Legge 3/1/1978, n. 1. DECRETA 1) Il Comune di Serra San Bruno è autorizzato ad occupare in via temporanea e d’urgenza e per gli scopi indicati in premessa, gli immobili delle seguenti ditte: — Rachiele Giuseppe Maria: P.C. 696 − F. 7 − p.lla 13 − sup. da espropriare mq. 5.610; — Rachiele Benes: P.C. 1438 − F. 7 − p.lla 11 − sup. da espropriare mq. 2070 − p.lla 12 sup. da espropriare mq. 2.830; — Rachiele Oreste: P.C. 1441 − F. 7 − p.lla 22 − sup. da espropriare mq. 2.960; 4) Di dare atto che l’indennità di occupazione da corrispondere alle ditte proprietarie sarà determinata, a norma delle disposizioni vigenti, con successivo provvedimento. 5) Di dare avviso ai proprietari delle aree da occupare di quanto stabilito con il presente decreto di notificare, entro i termini di legge, la data in cui avranno inizio le operazioni di cui al precedente punto 3). Il presente Decreto sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e, per estratto, sul B.U.R. Calabria, notificato alle ditte proprietarie degli immobili ai sensi dell’art. 3 della legge 1/78 e registrato presso la competente conservatoria dei registri immobiliari. — Timpano Eugenio Dante fu Angelo: P.C. 822 − F. 7 − p.lla 30 − sup. da espropriare mq. 1.700; Avverso il presente decreto può essere opposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini di legge. — Barillari Raffaello Marco, Barillari Umberto, Barillari Vincenzo, Drago Maria Rosaria: P.C. 1707 − F. 7 − p.lla 32 − sup. da espropriare mq. 2.270; Il Responsabile dell’A.T.M. Ing. Fabio Pisani — Pisani Giuseppe Antonio, Pisani Luigi: P.C. 2656 − F. 7 − p.lla 33 − sup. da espropriare mq. 1.770; — Zaffino Biagio: P.C. 2422 − F. 7 − p.lla 31 − sup. da espropriare mq. 1.180 − p.lla 42 − sup. da espropriare mq. 500 − p.lla 43 − sup. da espropriare mq. 3.550; — Barillari Bruna, Barillari Lanuina 10/2/52, Barillari Maria Grazia, Barillari Rcco, Barillari Serafina fu Raffaele Rocco, Barillari Virginia Maria, Rachiele Domenico: P.C. 1510 − F. 7 − p.lla 4 − sup. da espropriare mq. 1.500 − P.C. 1511 − F. 7 − p.lla 25 − sup. da espropriare mq. 2.450; — Timpano Grazia: P.C. 1510 − F. 7 − p.lla 4 − sup. da espropriare mq. 1.500; FINCALABRA S.p.A. CATANZARO Sede legale in Catanzaro, Viale De Filippis, 274 Capitale sociale C 8.201.384,00 interamente versato Registro Imprese di Catanzaro n. 5668 Codice fiscale e partita I.V.A. n. 01759730797 Convocazione assemblea ordinaria. I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede Sociale sita in Catanzaro in Viale De Filippis, 274 in prima convocazione per il giorno 3/6/2002 alle ore 11.00 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 4/6/2002 stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente 16-5-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 9 Ordine del giorno Parte ordinaria 1. Approvazione bilancio chiuso al 31/12/2001, relazione sulla gestione, realizzazione del Collegio Sindacale. 8265 Ai sensi dell’art. 112 del T.U. succitato, le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni cui dovrà essere vincolata l’autorizzazione alla costruzione delle opere stesse, dovranno essere presentate dagli aventi interesse, all’Amministrazione Provinciale di Cosenza − Ufficio Gestione Impianti Chimici ed Elettrici entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. 2. Adempimenti ex art. 2364 commi 2 e 3 del Codice Civile. Il Responsabile N. Severino 3. Rinnovo incarico alla società di certificazione del bilancio. Possono intervenire all’Assemblea i Soci che hanno depositato le azioni presso la sede sociale oppure presso le seguenti Banche: Banco Napoli S.p.A., BNL S.p.A., Carime S.p.A., Monte Paschi Siena S.p.A., Popolare Crotone S.p.A., almeno cinque giorni prima la data di convocazione. Catanzaro, lì 29 aprile 2002 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dr. Antonio Gargano ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A. ESERCIZIO COSENZA Autorizzazione alla costruzione linea elettrica a 20 KV tra derivazione cab. Grillo e derivazione cab. Contessa nel comune di Lattarico. Pratica n. 636 Enel. Visto l’art. 111 del T.U. di Leggi 11/12/1933, n. 1775 sulle acque e sugli impianti elettrici RENDE NOTO ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A. ESERCIZIO COSENZA Autorizzazione alla costruzione ed esercizio linea 20 KV tra derivazione cab. S. Andrea e derivazione cab. Rosole nel comune di Montalto Uffugo. Progetto ENEL n. 655. Visto l’art. 111 del T.U. di Leggi 11/12/1933, n. 1775 sulle acque e sugli impianti elettrici RENDE NOTO Che l’Enel Distribuzione S.p.A. − Esercizio Cosenza con istanza datata 29/3/2002, ha chiesto l’autorizzazione alla Costruzione ed esercizio linea 20 Kv tra derivazione cab. S. Andrea e derivazione cab. Rosole nel Comune di Montalto Uffugo, Progetto Enel n. 655. Che l’Enel Distribuzione S.p.A. − Esercizio Cosenza con istanza datata 29/3/2002, ha chiesto l’autorizzazione alla Costruzione linea elettrica 20 Kv tra derivazione cab. Grillo e derivazione cab. Contessa nel Comune di Lattarico. Pratica n. 636 ENEL, avente le seguenti caratteristiche: Linea MT Corrente alternata trifase: Tensione 20.000 volt. Frequenza 50 Hz. Lo sviluppo della linea sarà di Km. 0.737. I conduttori elettrici, in numero di tre, saranno costituiti da rame nudo avente sezione complessiva di 35 mmq. La linea poggerà su sostegni in c.a.c. o tubolari in ferro o tralicci. L’isolamento sarà realizzato mediante l’adozione di isolatori poste in sospensione con carico di rottura pari a 4000 Kg. Linea MT Corrente alternata trifase: Tensione 20.000 volt. Frequenza 50 Hz. Lo sviluppo della linea sarà di Km. 1.005. I conduttori elettrici, in numero di tre, saranno costituiti da rame nudo avente sezione complessiva di 35 mmq. La linea poggerà su sostegni in c.a.c. o tubolari in ferro o tralicci. L’isolamento sarà realizzato mediante l’adozione di isolatori poste in sospensione con carico di rottura pari a 4000 Kg. L’originale della domanda ed i documenti allegati sono depositati presso l’Amministrazione Provinciale di Cosenza − Ufficio Gestione Impianti Chimici ed Elettrici per trenta giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, a disposizione di chiunque vi abbia interesse, nelle ore in cui l’Ufficio è aperto al pubblico. L’originale della domanda ed i documenti allegati sono depositati presso l’Amministrazione Provinciale di Cosenza − Ufficio Gestione Impianti Chimici ed Elettrici per trenta giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, a disposizione di chiunque vi abbia interesse, nelle ore in cui l’Ufficio è aperto al pubblico. Ai sensi dell’art. 112 del T.U. succitato, le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni cui dovrà essere vincolata l’autorizzazione alla costruzione delle opere stesse, dovranno essere presentate dagli aventi interesse, all’Amministrazione Provinciale di Cosenza − Ufficio Gestione Impianti Chimici ed Elettrici entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Il Responsabile N. Severino Vendita: un fascicolo ordinario di Parti I e II: L. 1.500 (euro 0,77); arretrato: L. 3.000 (euro 1,55); un fascicolo di supplemento straordinario: prezzo di copertina in ragione di L. 1.500 (euro 0,77) ogni 32 pagine. Un fascicolo di Parte III: L. 1.000 (euro 0,52); arretrato: L. 2.000 (euro 1,03). Prezzi e condizioni di abbonamento: Per le Parti I e II: abbonamento annuale (dal 1o gennaio al 31 dicembre) L. 70.000 (euro 36,15). Per la Parte III: abbonamento annuale (dal 1o gennaio al 31 dicembre) L. 35.000 (euro 18,08). Condizioni di pagamento: l’abbonamento deve essere fatto a mezzo di conto corrente postale n. 251884 intestato al «Bollettino Ufficiale della Regione Calabria» – 88100 Catanzaro, entro trenta giorni precedenti la sua decorrenza specificando sul retro del C/C medesimo, in modo chiaro, i dati del beneficiario dell’abbonamento – cognome e nome (o ragione sociale), indirizzo completo di CAP e Provincia – scritti a macchina o stampatello. La fotocopia della ricevuta postale del versamento dell’importo dovuto per l’abbonamento deve essere inviata all’Amministrazione del BUR – Viale De Filippis, 98 – 88100 Catanzaro. Per gli abbonamenti richiesti in data posteriore alla decorrenza non si garantisce l’invio dei fascicoli arretrati. I fascicoli disguidati saranno inviati solo se richiesti alla Direzione del Bollettino Ufficiale entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione. Le stesse modalità di pagamento devono essere osservate per le richieste di vendita di singoli fascicoli. Editore: REGIONE CALABRIA AUT. TRIBUNALE CATANZARO N. 31/1994 Direttore responsabile: OLDANI MESORACA Redattore: FRANCESCO LE PERA Stampa: GRAFICHE ABRAMO S.p.A. CATANZARO