ANCL - ADERENTE CONSILP/CONFPROFESSIONI - SETTIMANALE - ANNO XLII - N. 3 DEL 20 GENNAIO 2001
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articoli
La riforma Inail parte male (De Lorenzis)
Estendiamo lo Statuto del contribuente (De Luca)
L’Ansel dà impulso a nuove iniziative
Dal 2001 cambia il sistema sanzionatorio (Milocco)
Più omogeneo il trattamento di maternità (Bradaschia)
Il DM tardivo non costituisce evasione (Pacelli)
La pubblicità come occasione (Notarnicola)
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rubriche
ConsulPost (Puglia, Mio, Sciacca, Branco, Vetrano, Commissione Statuto)
Fisco in pillole (prima casa, interesse legale, studi di settore)
Week Work (Studio associato Paoli)
Storie di lavoro (Paoli)
CONVEGNI
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❑
❑
A Pordenone
il 30 gennaio
WWW.ANCL.IT
(pag. 38)
A Macerata
il 30 gennaio
(pag. 49)
A Catania
il 2 febbraio
(pag. 38)
Abbiamo inserito nel sito, nella parte riservata ai colleghi registrati, le tariffe per predisporre la parcella del
consulente del lavoro, in relazione agli impegni derivanti dalla gestione dei rapporti di c.c.c. per il 2001.
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CONSIGLIO PROVINCIALE
DELL’ORDINE DEI CDL DI PORDENONE
UNIONE PROVINCIALE
COOPERATIVE FRIULANE DI PORDENONE
in collaborazione con la
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PORDENONE
organizzano un
INCONTRO DI STUDI
per il giorno martedì 30 gennaio 2001, presso la Sala Riunioni Ente Fiera – Viale Treviso, 1 – PORDENONE
sui temi
Il lavoro autogestito in forma cooperativa
La collaborazione coordinata e continuativa
●
●
PROGRAMMA
Ore 9,00
Ore 9,15
Ore 9,30
Ore 11,00
Ore 11,15
Ore 13,00
1a sessione
Registrazione partecipanti.
Apertura lavori.
Il lavoro autogestito in forma cooperativa: aspetti legislativi e
previdenziali.
Relatore: avv. PIERO GUALTIEROTTI.
Pausa caffè.
Dibattito.
Sospensione lavori.
Ore 14,15
Ore 14,30
Ore 14,45
Ore 17,00
Ore 17,15
Ore 19,00
2a sessione
Registrazione partecipanti.
Apertura lavori.
La nuova normativa in materia di collaborazione coordinata e continativa.
Relatori: avv. PIERO GUALTIEROTTI, dott. SERGIO MOGOROVICH.
Pausa caffè.
Dibattito.
Chiusura lavori.
Interverrà ai lavori dott. GIORGIO VENIER ROMANO, assessore regionale al lavoro, previdenza, cooperazione ed artigianato.
Segreterie: Consiglio Provinciale dell’Ordine dei cdl di Pordenone – Tel./Fax 0434/524266;
Unione Provinciale Cooperative friulane di Pordenone – Tel. 0434/520591 – Fax 0434/521017.
COMITATO PERMANENTE PER IL PARTENARIATO EUROMEDITERRANEO
organizza un
CONVEGNO
per il giorno venerdì 2 febbraio 2001, dalle ore 9,30 alle ore 18,00,
presso l’Università di Catania – Facoltà di Economia e Commercio – CATANIA
sul tema
EUROPARTENARIATO MEDITERRANEO: OCCASIONE DI CRESCITA
PROGRAMMA
Ore 9,30 Benvenuto delle autorità.
Ore 9,50 Benvenuto degli organizzatori.
Ore 10,10 NELLO MUSUMECI, Europarlamentare, Vice Presidente Nazionale Aiccre.
Ore 10,40 FRANCESCO SERAO, Presidente Nazionale dottori commercialisti.
Ore 11,00 Coffee break.
Ore 11,30 ALBERTO TULUMELLO, Università di Palermo.
Ore 11,45 CESARE SAMMAURO,Segretario Amministrativo Nazionale Aiccre.
Ore 12,00 BENEDETTO MATARAZZO, Preside della Facoltà di Economia
e Commercio dell’Università di Catania.
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore
12,30
15,00
15,15
15,30
16,00
16,30
Pausa pranzo.
LINO MOTTA, Comitato permanente partenariato (Coppem).
FRANCO PROVIDENTI, Presidente Aiccre Sicilia.
TONINO MORINA, “IL SOLE-24 ORE”.
SARETTO LEONARDI, Associazione industriali di Catania.
GAETANO SICILIANO, Presidente Ordine dottori commercialisti di Catania.
Ore 17,00 ENRICO VINCI, Segretario Generale Parlamento europeo.
Ore 17,30 ROBERTO DE LORENZIS, Segretario Generale Nazionale Ancl.
Ore 18,00 Chiusura dei lavori.
PRESIEDE: FABIO PELLEGRINI, Segretario Generale Aiccre, Presidente Coppem.
MODERATORE: CARMELO BLANCATO, Aiccre Sicilia.
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N. 3 del 20 gennaio 2001
Confermata la solita incapacità di programmazione
La riforma Inail parte male
V
enerdì 12 u.s. si è riunito il
Consiglio di amministrazione dell’Inail ed ha deliberato il rinvio al 16 marzo 2001
della scadenza per l’autoliquidazione.
Sia l’Ancl che il Consiglio Na-
zionale dell’Ordine la mattina dello stesso giorno avevano sollecitato la concessione di un rinvio sia
all’Inail che al Ministero del lavoro.
Pubblichiamo comunque la
lettera di richiesta di proroga non
per rivendicare meriti che non
abbiamo, ma per sottolineare
come, date le premesse, questa
proroga, che è ovviamente meglio di niente, non può comunque soddisfarci.
Roma, lì 12 gennaio 2001
vengano inviate alle aziende le informazioni necessarie per procedere correttamente?
Come si può pensare che, in un solo mese,
queste procedano a controllare i dati, confrontarli con la normativa, dirimere i casi dubbi e
quindi operare?
Come si può pensare che, in un solo mese,
tutto ciò possa essere ribaltato sulle migliaia di
professionisti che assistono la maggior parte
delle aziende?
Gentilissimo Signor Ministro, Le chiediamo
una proroga delle scadenze, una proroga di tre
mesi almeno, a partire dal momento in cui saranno disponibili tutti gli elementi necessari per
lavorare correttamente; ma ciò che più conta è
che la proroga deve essere concessa adesso!
Non Le sembri la mia ingiustificata arroganza
ma solo l’accorato appello di chi, in tanti anni di
attività professionale, ha vissuto in prima persona le proroghe dell’ultimo giorno o, peggio ancora, quelle del giorno dopo, quelle che costringono comunque ad effettuare il lavoro, nel rispetto dell’etica professionale e dei clienti che a
noi si affidano, quelle che, alla fine, penalizzano i
più diligenti e premiano i più menefreghisti.
Non è possibile lavorare sempre con l’acqua alla gola, essere costretti a turni massacranti, operare senza le necessarie certezze.
Il decreto legislativo per l’adozione di misure di riordino in materia di assicurazione contro
gli infortuni e le malattie professionali è stato
pubblicato nella GU del 13.3.2000, non è giusto
obbligare i cittadini all’impossibile per recuperare i ritardi di chi doveva fare e non ha fatto.
L’Inail ha usato parole impegnative nel pre-
sentare questa riforma; ha parlato infatti:
●
di migliore qualità dei servizi;
●
di trasparenza;
●
di semplificazione nella gestione del
rapporto assicurativo;
●
di amministrazione condivisa;
●
di orientare i rapporti con l’utenza sulla
base di una logica di verifiche preventive;
●
di sistema modulare e flessibile alle esigenze del cliente.
Confesso che, malgrado un certo scetticismo, queste affermazioni ci avevano colpito,
forse anche perché tanta era la voglia di credere che sarebbe stato così, che davvero qualcosa sarebbe cambiato.
La situazione attuale ci riporta tristemente alla realtà: la riforma parte nel peggiore dei modi. Solo una proroga vera, non il
solito italico pasticcio, una proroga sufficientemente ampia, stabilita con grande anticipo
rispetto alla scadenza, chiara ed inequivocabile potrebbe ancora consentire il recupero.
Mi auguro che l’appello dei consulenti
del lavoro non rimanga inascoltato, sicuro del
fatto che analoghe esigenze saranno rappresentate anche dall’Istituto.
La ringrazio anticipatamente per quanto
vorrà fare, resto a disposizione per ogni evenienza e, nello scusarmi per averLe sottratto
tempo prezioso, porgo deferenti saluti.
PREG.MO ON.LE
CESARE SALVI
MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
PREG.MO PROF.
GIANNI BILLIA
PRESIDENTE INAIL
Prot. n. 61/PR/30
Oggetto: autoliquidazione Inail – richiesta di
proroga.
A poco più di un mese dalla scadenza fissata per l’autoliquidazione non è stato ancora
pubblicato il decreto con le nuove tariffe: di
conseguenza mancano le notizie che l’Inail
deve necessariamente fornire alle aziende,non
sono state rese note le modalità operative né,
tanto meno, potranno essere tempestivamente chiariti tutti i dubbi interpretativi già sorti
all’esame delle bozze della nuova normativa.
Questa situazione configura sin d’ora
non solo la violazione delle regole che dovrebbero disciplinare un corretto rapporto fra
amministrazione e “clienti”, ma una palese offesa al semplice buon senso.
I ritardi accumulati fino ad oggi non consentirebbero di affrontare le scadenze annuali
neppure in condizioni di collaudata normalità, figuriamoci se ciò è possibile nel delicato
momento di prima attuazione di una profonda riforma di tutto il sistema tariffario Inail.
Come si può pensare che, in un solo mese,
N. 3 del 20 gennaio 2001
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Roberto De Lorenzis
IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE ANCL
Roberto De Lorenzis
Perversi effetti da cartolarizzazione ed errate interpretazioni
Estendiamo lo Statuto del contribuente
G
li ultimi mesi sono stati caratterizzati da una serie di
provvedimenti normativi e
non, che hanno di fatto stravolto
l’attività dei nostri studi. Due in particolare ci stanno creando tali e
tante difficoltà, anche nella gestione dei rapporti con i clienti, che
meritano qualche riflessione maggiore.
Il riferimento è chiaramente indirizzato alla cd. cartolarizzazione
dei crediti previdenziali ed alla circolare Inps 189/00. Non mi addentrerò nella dettagliata analisi delle
problematiche scaturenti, oggetto
già di reiterati interventi da parte
di autorevoli colleghi; ma cercherò,
partendo da queste esperienze negative, di proporre una soluzione
operativa che possa risultare risolutiva di un modus operandi della
p.a. a dir poco scorretto.
Sappiamo che con la cartolarizzazione dei crediti previdenziali
sono stati ceduti ai concessionari
per la riscossione anche presunti
crediti, risultanti solo per il mancato aggiornamento degli archivi degli istituti e non per un’omissione
del contribuente. Mi riferisco in particolare alla mancata contabilizzazione dei condoni previdenziali introdotti negli anni ’90 che, non essendo stati ancora ad oggi in parte
imputati al sistema informatico degli istituti previdenziali, fanno risultare dovute somme invece regolarmente pagate. E tutto ciò è aggravato dal coinvolgimento del concessionario, per cui si complica il procedimento di sospensione e sgravio della cartella medesima, anche
per il decorrere del termine di 40
giorni per proporre opposizione davanti alla sezione lavoro del Tribunale. La domanda che sorge spontanea in tale situazione è quale sia
la responsabilità del contribuente e
del professionista, davanti ad atti
scaturenti da un comportamento
omissivo della pubblica amministrazione. E, più in particolare, perché
debbano ricadere sul privato le conseguenze di ciò considerato che, comunque, per vedere riconosciuto il
proprio diritto a non dover pagare
il ruolo esattoriale iscritto, bisognerà attivarsi per via amministrativa ed
eventualmente anche giudiziaria. La
perdita di tempo, di risorse, le spese (quelle legali abitualmente il giudice le compensa per un malvezzo
pro-p.a. tutto da capire), le incomprensioni e le discussioni professionista-cliente, incredulo davanti a tali
situazioni incomprensibili dall’esterno; sono tanti i motivi che giustificano il porsi questo interrogativo. E
motivazioni similari scaturiscono
dal perverso meccanismo innescatosi con l’emanazione della circolare Inps 189/00, operante in deroga
retroattiva rispetto alla circolare
Inps 188/99. Materia oggetto di entrambe gli sgravi scaturenti dalla L.
448/98; con la prima venivano diramate istruzioni operative per l’applicazione dei benefici contributivi;
con la seconda, a distanza di un
anno dalla precedente applicazione, venivano emanate disposizioni
diverse ma con valore retroattivo. In
tal modo l’operato dei professionisti, che hanno applicato il dettato
della prima circolare, è risultato er-
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rato alla luce della seconda ed ora
le aziende si trovano a dovere restituire gli sgravi usufruiti, divenuti“indebiti” (alla luce della circolare 189/
00).Tutti sappiamo cosa sta capitando nei rapporti con i nostri clienti
interessati, ai quali risultano di difficile comprensibilità tali variazioni
operative dell’Inps dalla valenza retroattiva. Dialoghi, tentativi di spiegazione, esibizione delle circolari;
tutto viene utilizzato per cercare di
spiegare ai clienti, per lo più digiuni di materia contributiva previdenziale, il nostro corretto operato. E mi
viene spontanea la domanda prima
formulata; ma perché, quali professionisti, dobbiamo dimostrare ai
clienti che le somme da restituire
all’Inps non sono dovute a nostri
errori, ma per una approssimativa
azione amministrativa svolta dall’Istituto e dal Ministero del lavoro?
La soluzione a questi ma anche
a tanti altri casi similari potrebbe
aversi abbastanza semplificata con
l’estensione ai datori di lavoro (e
più in generale ai sostituti d’imposta) dei dettami previsti dallo Statuto del contribuente. I princìpi in
esso contenuti potrebbero portare un po’ di chiarezza anche nella
gestione dei rapporti tra amministrazione finanziaria, istituti previdenziali e datori di lavoro, lasciati
troppo svincolati dalle basilari norme di diritto e civile convivenza. La
più elementare di esse prevede che
nei casi un esame il credito sia certo, liquido ed esigibile; siamo sicuri
sia stata rispettata?
Rosario De Luca
N. 3 del 20 gennaio 2001
Concluso il corso base a Cagliari
L’Ansel dà impulso a nuove iniziative
P
rovenienti da tutte le province della Sardegna, i diciannove cdl ANCL – fra i
quali è da annoverare la presenza
del Presidente dell’UP di Cagliari G.
Corrias, a cui sono indirizzati i ringraziamenti dello staff ANSEL per il
contributo e la preziosa collaborazione –, riuniti per l’occasione a Cagliari, hanno concluso con grande
interesse ed entusiasmo il corso
base per la selezione ANSEL organizzato nelle giornate di venerdì 12 e
di sabato 13 gennaio. Oltre a una
particolare attenzione e a un vivace, costruttivo dibattito suscitati dai
temi portanti del corso, le due giornate si sono concluse con conferme a programmi in altre occasioni
già proposti e con adesioni a progetti e iniziative del tutto nuovi.
Si è riscontrata la disponibilità
da parte di molti dei partecipanti,
stimolati a intraprendere l’attività
di selezione utilizzando metodi a
loro stesso dire “scientifici”, a cooperare con l’ANSEL nella ricerca e
selezione del personale (attività
che, lo ricordiamo, comprende vari
livelli e differenti forme di collaborazione).
Inoltre c’è stato il riconoscimento da parte di molti cdl di una notevole opportunità di business e di
sviluppo di mercato nell’organizzazione di progetti formativi e, nello
specifico, di un corso per la selezione ANSEL indirizzato ad aziende e
imprenditori dell’area. Il corso si
svolgerà a Cagliari nel mese di
marzo.
Ecco le testimonianze di alcuni
cdl partecipanti.
G. CORRIAS, Presidente dell’UP
N. 3 del 20 gennaio 2001
Ancl di Cagliari: “Portare a conoscenza dei nostri clienti la nostra
partecipazione al corso porterà a
considerare la professione del cdl
come un’attività che conosce non
solo l’aspetto contabile e amministrativo nel mondo del lavoro, ma
anche quello delle risorse umane e
della loro valutazione”.
S. MASSIDDA, Cagliari:“… Prima
era curiosità di un mondo conosciuto solo di nome: cercavo la verifica di
come potesse essere utile alla professione del cdl. Dopo la conferma di un
metodo alla base della selezione.
Oggi, probabilmente, servirà per il lavoro, per un’ulteriore offerta di servizio alla clientela.”
R. GIROMETTI, Cagliari:“Devo dire
sinceramente che molti punti sono
stati illuminanti. Ho potuto fare dei
raffronti e spero, anche se nel mio
piccolo, di essere di aiuto alle aziende, cosa che finora non ritenevo potesse succedere”.
C. PILLITU, Villasor (Cagliari):“Secondo il mio punto di vista la selezione e la gestione del personale è un’attività molto importante nella gestione dell’azienda in quanto la fa migliorare sia come produttività sia
come immagine. Ritengo che tutti i
cdl debbano avvicinarsi a questa attività anche perché completa la professione stessa del cdl”.
M. SANNA, Cagliari: “Ho conosciuto un metodo scientifico che mi
può permettere di offrire il servizio di
selezione del personale. Servizio che
fino ad oggi non ho mai offerto ai
clienti in quanto conosco di non avere mezzi e capacità. Con alle spalle
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una struttura esperta penso di poter
offrire un ulteriore servizio ai clienti,
che ritengo si tradurrà in una maggiore soddisfazione del cliente stesso. E la soddisfazione del cliente è il
miglior biglietto da visita”.
M. CRAVERO, Sassari: “Certo ho
scoperto cose nuove e soprattutto a
livello personale riscontrate valide.
Ringrazio per questo raggio di sole”.
A. PERICCIUOLI, Nuoro:“Il corso di
buon livello mi ha insegnato a mettere da parte la mia presunzione; non
è sufficiente per la selezione l’intuizione personale”.
G. SANNA, Oristano: “Ritengo di
avere appreso le conoscenze basilari per una selezione e valutazione del
personale. Aver appreso nuove conoscenze relative all’approccio, alla
problematica, in particolare i concetti di produttività e risultato. Aver capito l’esistenza di un metodo scientifico per la valutazione del personale
nell’ottica dell’inserimento nel mondo produttivo”.
P. PILI, Cagliari: “Mi rendo anche
conto che questo corso ha focalizzato determinati aspetti che non avevo preso in considerazione e che poi
cercherò di mettere in pratica personalmente per la gestione del mio studio e con le persone che entreranno
a far parte del mio staff”.
Ci scusiamo di non aver pubblicato, causa mancanza di spazio, tutte le altre testimonianze.
Per informazioni:
e-mail: [email protected];
tel. 010/5959033 – fax 010/5306703.
Contributi e premi
Dall’1.1.2001 cambia il sistema sanzionatorio
C
on il 1° gennaio 2001 cambia il sistema sanzionatorio
in tema di ritardo ed omissioni nel versamento di contributi
e premi da parte dei datori di lavoro a favore del personale occupato. Lo stabilisce l’art. 116 della legge finanziaria 2001.
Le sanzioni amministrative
(commi 12 e 13)
La novità più importante è rappresentata dall’abolizione delle
sanzioni amministrative riconducibili all’art. 35, commi 2 e 3, della legge n. 689/81, nonché dalle norme
in tema di collocamento avente carattere formale.
Restano in vigore, invece, le
sanzioni amministrative di cui al
comma 7 dell’art. 35 citato riguardante sanzioni che “non consistono
nell’omesso o parziale versamento
dei contributi e premi” e che non
sono allo stesso connesse (es.: mancata consegna del prospetto-paga;
assunzione senza libretto di lavoro).
Nei casi di tardivo pagamento
dei contributi o premi dovuti alle
gestioni previdenziali e assistenziali, per i quali non si fa luogo all’applicazione delle sanzioni civili e
degli interessi di mora di cui all’art.
116, comma 8, e di cui alla precedente normativa in materia sanzionatoria, non possono essere richiesti gli interessi previsti dall’art. 1282
del codice civile.
Le sanzioni penali
In tema di omesso versamento
di contributi e premi agli istituti assicuratori, resta in vigore l’art. 37
della legge n. 689/81 sull’omissio-
ne o falsità di registrazioni o della
denuncia obbligatoria che riguarda fatti dai quali derivi“l’omesso versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e l’assistenza obbligatoria non inferiore al
maggior importo tra 5 milioni mensili e il 50% dei contributi complessivi dovuti”.
Detto reato è ora punito con la
reclusione fino a 2 anni.
Il decreto legislativo n. 211/
1994 punisce poi il reato relativo
all’omesso versamento da parte del
datore di lavoro delle ritenute da
operare ai lavoratori.
Detto illecito penale (che può
essere evitato versando il dovuto
entro tre mesi dalla contestazione
o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione) è punito
con la reclusione fino a tre anni e
con la multa fino a due milioni.
Le sanzioni civili
(commi 8, 9 e 10)
La norma in esame ha ridimensionato le sanzioni civili in tema di
ritardo od omesso versamento dei
contributi e premi (che poteva superare con le norme abrogate anche il 200% della quota capitale).
I soggetti che non provvedono,
entro il termine stabilito, al pagamento di contributi o premi ovvero vi provvedono in misura inferiore al dovuto, sono tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato
pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso uffi-
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ciale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al
40% dell’importo dei contributi
o premi non corrisposti entro la
scadenza di legge;
b) in caso di evasione connessa a
registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi
al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l’intenzione
specifica di non versare contributi o premi, occulta rapporti di
lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento
di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30%; la sanzione non può essere superiore al 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti
entro la scadenza di legge.
Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata
spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte
degli enti impositori e comunque entro 12 mesi dal termine
stabilito per il pagamento dei
contributi o premi e sempreché
il versamento degli stessi sia effettuato entro 30 giorni dalla
denuncia stessa, i soggetti sono
tenuti al pagamento di una
sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell’importo dei contributi o premi
non corrisposti entro la scadenza di legge.
Dopo il raggiungimento del
tetto massimo delle sanzioni civili
➦
N. 3 del 20 gennaio 2001
(segue)
nelle misure previste alle lettere a)
e b) di cui sopra, senza che si sia
provveduto all’integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all’art. 30 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, come sostituito dall’art. 14 del decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46.
Nei casi di mancato o ritardato
pagamento di contributi o premi
derivanti da oggettive incertezze
connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo
contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il pagamento sia effettuato entro i termini fissati dagli enti impositori, si applica
una sanzione civile in ragione d’anno pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la
sanzione civile non può essere superiore al 40% dell’importo dei
contributi o premi non corrisposti
entro la scadenza di legge.
La responsabilità
del dirigente
Ai sensi dell’art. 116, comma 11,
della legge finanziaria, nelle amministrazioni centrali e periferiche
dello Stato e negli enti locali, il dirigente responsabile è sottoposto a
sanzioni disciplinari ed è tenuto al
pagamento delle sanzioni e degli
interessi di cui ai commi 8, 9 e 10
sopra illustrati.
Casi in cui le sanzioni
sono ridotte
all’interesse legale
La materia è affrontata dall’art.
116, comma 15, della legge finanziaria.
Fermo restando il pagamento
dei contributi e dei premi dovuti
alle gestioni previdenziali ed assistenziali, i Consigli di amministrazione degli enti impositori, sulla
N. 3 del 20 gennaio 2001
base di apposite direttive emanate
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica,
fissano criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili di cui
al comma 8 fino alla misura degli
interessi legali nei seguenti casi:
a) nei casi di mancato o ritardato
pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti
orientamenti giurisprudenziali
o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo,
successivamente riconosciuto
in sede giudiziale o amministrativa, in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno
dato luogo all’inadempienza e
nei casi di mancato o ritardato
pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del
terzo denunciato, entro il termine di cui all’art. 124, comma 1,
del codice penale, all’autorità
giudiziaria;
b) per le aziende in crisi per le
quali siano adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12
agosto 1977, n. 675, dalla legge
5 dicembre 1978, n. 787, dal decreto legge 30 gennaio 1979, n.
26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n.
95, e dalla legge 23 luglio 1991,
n. 223, e comunque in tutti i casi
di crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale che presentino particolare rilevanza sociale
ed economica in relazione alla
situazione occupazionale locale e alla situazione produttiva
del settore comprovati dalla Direzione provinciale del lavoro –
Servizio ispezione del lavoro
territorialmente competente –
e, comunque, per periodi contributivi non superiori a quelli stabiliti dall’art. 1, commi 3 e 5, della citata legge n. 223 del 1991,
con riferimento alla concessione per i casi di crisi aziendali,
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conversione, ristrutturazione o
riorganizzazione aziendale.
I crediti in essere
ed accertati
al 30 settembre 2000
In base all’art. 116, comma 18,
della Finanziaria 2001, per i crediti
in essere o accertati al 30 settembre 2000, le sanzioni sono dovute
nella misura e secondo le modalità
fissate dai commi 217, 218, 219, 220,
221, 222, 223 e 224 dell’art. 1 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Il maggiore importo versato,
pari alla differenza tra quanto dovuto ai sensi dei predetti commi del
citato art. 1 della legge n. 662/96 e
quanto calcolato in base all’applicazione dei commi da 8 a 17 del
presente articolo, costituisce un
credito contributivo nei confronti
dell’ente previdenziale che potrà
essere posto a conguaglio ratealmente nell’arco di un anno, tenendo conto delle scadenze temporali
previste per il pagamento dei contributi e premi assicurativi correnti,
secondo modalità operative fissate da ciascun ente previdenziale.
Conclusioni
In conclusione si può affermare che il nuovo sistema sanzionatorio abolisce una normativa iniqua e che diversi qualificano usurante.
L’omesso versamento in passato ai sensi dell’art. 23 della legge n.
218/1952 era punito con una sanzione civile pari a quella dei contributi non versati (100%); nella pratica in realtà poi graduata in base a
criteri fissati da circolari dell’Inps.
Successivamente si è costruito
un sistema sanzionatorio pesantissimo con varie ipotesi sul tema di
sanzioni penali, amministrative e civili.
Verificati i risultati sostanzialmente negativi, giustamente il legislatore ha ridisegnato la materia in
termini più equilibrati e concreti.
Claudio Milocco
Il caso delle imprenditrici agricole e delle lavoratrici a domicilio
Più omogeneo il trattamento di maternità
Premessa
Dopo l’intervento del legislatore che, con la legge n. 53 dell’8
marzo 2000, ha riformato la tutela della maternità e della paternità, la Corte Costituzionale con
sentenza n. 360 del 12/26 luglio
2000 ha inteso colmare le lacune
delle norme intervenute in questi ultimi anni estendendo il diritto alla corresponsione dell’indennità per maternità anche alle imprenditrici agricole e della maternità anticipata alle lavoratrici a
domicilio, al fine di creare omogeneità di trattamento tra tutte
le lavoratrici autonome e tutte le
lavoratrici subordinate.
Imprenditrici
agricole
Viene definito dalla legge n.
153/75 imprenditore agricolo colui che dedica all’attività agricola
almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che
ricava dall’attività medesima almeno due terzi del proprio reddito globale da lavoro risultante
dalla propria posizione fiscale.
La Corte Costituzionale con la
sentenza suddetta prende in esame le norme dettate dalla Costituzione agli artt. 3, 31, 32 e 37 e dalla
legge n. 546/87 e indica come discriminante per le imprenditrici
agricole l’esclusione dalla corre-
sponsione dell’indennità giornaliera per i periodi di gravidanza e
puerperio rispetto al diritto delle
coltivatrici dirette, delle mezzadre
e delle colone.
Le norme previdenziali di cui
alla legge n. 1047/57, che ha riformato la tutela previdenziale
per invalidità e vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni,
sono state estese dalla legge
233/90 dal 1° luglio 1990 anche
agli imprenditori agricoli a titolo
principale. L’unica esclusione per
le imprenditrici agricole risulta
oggi appunto la tutela della maternità, poiché la legge n. 546/87
attribuisce tale diritto solo alle
lavoratrici autonome, coltivatrici
dirette, mezzadre e colone.
Ad avviso della Corte in tale
modo si viene a creare una disparità di trattamento pur in presenza dello stesso evento di maternità, del medesimo rischio delle altre lavoratrici e dell’identica funzione sociale della norma, diretta
a sopperire la mancanza di reddito durante il periodo di gravidanza. Alle imprenditrici non è richiesta l’esecuzione manuale di lavori agricoli e l’assenza di tale requisito non costituisce un connotato essenziale nella definizione di
imprenditore agricolo.
Le sentenze della Corte Costituzionale susseguitesi negli anni
hanno riconosciuto alla donna la
sua importante funzione familia-
- 44 -
re, hanno perseguito l’obiettivo
della speciale ed adeguata protezione sia alla madre sia al bambino, con il riconoscimento della necessità di tutelare la loro vita. Un
altro obiettivo è stato quello di
evitare che le madri siano indotte
a continuare l’attività lavorativa
nei periodi di gravidanza e puerperio, al fine di non subire un decremento di reddito, nonché di
impedire che la maternità si colleghi ad uno stato di bisogno e subisca condizionamenti, specialmente economici.
Appare quindi evidente la necessità di adottare forme di previdenza con la funzione non solo
di fornire un aiuto economico, ma
anche di dare un’efficace tutela al
valore della maternità evitando
che siano compromesse la salute della gestante e lo sviluppo del
bambino.
La tutela della maternità, prevista per le lavoratrici subordinate
dalla legge n. 860/50 fino alla legge n. 53/00, è stata progressivamente estesa alle lavoratrici autonome (legge n. 546/87), alle libere
professioniste (legge n. 379/90),
alle madri prive di altra forma di
tutela previdenziale ed iscritte in
apposita gestione separata (legge n. 449/97) e quelle che non beneficiano del trattamento previdenziale dell’indennità di maternità e possiedono limitate risorse
➦
N. 3 del 20 gennaio 2001
(segue)
economiche (legge n. 448/98).
Il legislatore nel corso del tempo ha quindi ampliato la tutela
previdenziale per la maternità,
anche indipendentemente dallo
svolgimento di un’attività lavorativa (vedi appunto legge n. 448/
98); pertanto la Corte di Cassazione, anche alla luce del pari rilievo
costituzionale attribuito a tutte le
maternità, ha ritenuto che si verificherebbe una discriminazione
nel mancato riconoscimento del
trattamento previdenziale alle imprenditrici agricole.
Lavoratrici
a domicilio
Le caratteristiche del lavoro a
domicilio sono particolari soprattutto in relazione alle concrete
modalità di svolgimento dell’attività: lavoro presso il proprio domicilio, mancanza di rispetto dei
ritmi aziendali di lavoro, possibilità di beneficiare dell’aiuto dei
propri familiari, autonomia gestionale nell’organizzazione del
proprio lavoro, mancanza di rischi
connessi al raggiungimento del
posto di lavoro.
Finora pertanto le norme non
consentivano l’interdizione anticipata di maternità prevista dall’art. 5 della legge 1204/71, concessa invece alle altre lavoratrici
a seguito di condizioni di lavoro
pregiudizievoli per la salute, complicanze nella gestazione, impossibilità di adibire la donna ad altre mansioni; conseguentemente
non era concesso alla gestante
lavoratrice a domicilio il diritto
all’indennità giornaliera di maternità per tale periodo.
Rimaneva il divieto di licen-
N. 3 del 20 gennaio 2001
ziamento e l’astensione obbligatoria dal lavoro con relativo trattamento previdenziale (artt. 2 e 4,
legge 1204/71).
La legge n. 877 del 18 dicembre 1973, pur estendendo ai lavoratori a domicilio le norme vigenti
per i lavoratori subordinati, le limitava alle assicurazioni sociali e
agli assegni familiari.
Nemmeno la nuova legge sui
congedi parentali n. 53/00 modifica questa discriminazione tra lavoratrici subordinate in genere e
lavoratrici a domicilio, lasciando
invece invariato il secondo comma dell’art. 1 della legge 1204/71
che limita il diritto di tali lavoratrici solo al momento della maternità.
La Corte Costituzionale è intervenuta con la sentenza n. 360
del 12/26 luglio 2000 dichiarando
ingiustificata tale disparità di trattamento rispetto alle altre lavoratrici subordinate e considerando
applicabile l’interdizione anticipata (con conseguente trattamento
economico) anche quando l’attività si esplichi, come nel caso del
lavoro a domicilio, al di fuori dell’impresa.
La tutela della maternità non
tollera esclusioni né vuoti normativi, dovendo assicurare a tutte le
lavoratrici, comprese quindi quelle a domicilio, un livello di protezione tale da consentire l’adeguata protezione sancita costituzionalmente.
Le misure protettive del benessere psico-fisico della madre
e del bambino sono, oltre al divieto di adibire la donna a lavori
pensanti, pericolosi ed insalubri
e al già citato diritto-dovere di
astensione obbligatoria (visto
come presunzione assoluta e generale di incapacità lavorativa),
- 45 -
anche la previsione della possibilità che si verifichino, nei primi
mesi di gestazione e comunque
in epoca precedente l’interdizione obbligatoria, eventi o condizioni pregiudizievoli alla salute di
madre e nascituro. Tali eventi
d’incapacità lavorativa sono presumibili e non presunti (come invece nell’astensione obbligatoria), allorché si verifichino le circostanze, indicate in via generale
dalla norma, ma da accertare nel
singolo caso concreto.
L’intervento dell’Inps, con circolare n. 164 del 27 settembre
2000, ha recepito la sentenza sopra esaminata relativa all’interdizione anticipata dal lavoro per
maternità delle lavoratrici a domicilio.
La circolare conferma per le
lavoratrici che hanno ottenuto,
dopo il 26 luglio 2000 (data della sentenza), l’autorizzazione all’interdizione anticipata dalla
Direzione provinciale del lavoro,
l’acquisizione del diritto all’indennità di maternità per astensione obbligatoria (per uno o
più periodi).
Le condizioni poste dall’Istituto per l’ottenimento di tale indennità sono la consegna al committente, prima dell’inizio dell’interdizione, delle merci e del lavoro avuto in consegna, anche se
non ultimato.
Con la stessa circolare l’Inps
conferma l’applicazione, anche
per le lavoratrici a domicilio, della maternità obbligatoria flessibile stabilita dall’art. 12 della legge
n. 53/00 (5 mesi totali da usufruire fino a un mese prima del parto, prolungando il periodo successivo al parto).
Silvia Bradaschia
Importante sentenza del Tribunale di Treviso
Il DM tardivo non costituisce evasione
T
rasmetto la sentenza emessa in data 9 maggio 2000
dal Tribunale di Treviso, in
sede di appello che, confermando
la sentenza del Giudice di primo
grado del 12 maggio 1999, ha precisato, in termini chiarissimi, che la
ritardata presentazione del DM10
non costituisce “evasione” allorquando, come nella fattispecie,
l’ammontare dei contributi e/o dei
premi è rilevabile dalle registrazioni obbligatorie.
Tale posizione è stata più volte
ribadita dal sottoscritto nei vari ricorsi amministrativi proposti all’Inps ma, ovviamente, mai accettata.
Poiché non sembra che la nuova versione del pacchetto “sanzioni” contenuta nella prossima Finanziaria chiarisca, in modo inequivocabile (come si sperava), il
concetto di “evasione”, spero che la
chiarissima interpretazione del Tribunale di Treviso induca la Direzione generale dell’Inps a rivedere la
propria posizione senza ulteriori
ricorsi per Cassazione.
Cordiali saluti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE LAVORO
composto dai magistrati:
dott.ssa Valeria Castagna, Presidente relatore;
dott. Umberto Donà, Giudice;
dott. ssa Franca Bigi, Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello promossa con ricorso a norma dell’art.
434 c.p.c. depositato in data 6.10.99
DA
Inps, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Solimene, in forza di
procura generale alle liti rep. n.
22891 notaio Lupo di Roma, con
domicilio eletto presso l’Ufficio legale dell‘Istituto in Treviso;
APPELLANTE
CONTRO
…, … e …, rappresentati e difesi dall’avv. Rizzardo Del Giudice, con domicilio eletto presso lo studio dello
stesso in forza di mandati a margine
al ricorso introduttivo di primo grado e della comparsa d’appello;
Gianfrancesco Pacelli
APPELLATO
Causa decisa all’udienza pubblica del giorno 9.5.00 sulle seguenti
conclusioni delle parti costituite:
CONCLUSIONI DELL’APPELLANTE
“Si conclude affinché il Tribunale adito, in accoglimento del ricorso
- 46 -
ed in parziale riforma della sentenza n. 240/99 del Pretore del lavoro di
Treviso, confermi il decreto ingiuntivo opposto e condanni, per l’effetto,
la …, … e … al pagamento della
somma di L. 930.425.400 oltre alle ulteriori sanzioni civili maturate successivamente al 29.9.98. Spese rifuse”.
CONCLUSIONI DELL’APPELLATO
“Rigettarsi l’impugnazione proposta dall’Istituto nazionale della
previdenza sociale, in persona del legale rappresentante pro-tempore e,
per l’effetto, confermarsi in ogni sua
parte la sentenza di primo grado del
Pretore di Treviso, Giudice del lavoro,
dott.ssa Ferretti n. 240/99.
Con rifusione delle spese e degli
onorari di giudizio”.
Oggetto: riferimento sent. n. 240/99,
Pretore di Treviso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data
5.12.98, la … (d’ora innanzi solo …),
nonché i soci illimitatamente responsabili … e …, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in data 29.9.98 dal Pretore del lavoro di Treviso, su ricorso dell’Inps, avente ad oggetto il
pagamento della somma di L.
930.425.400 a titolo di contributi
evasi e relative sanzioni, fondato su
verbale ispettivo in data 29.7.96.
Eccepivano in via preliminare gli opponenti l’intervenuta parziale prescrizione del credito in linea capitale, con riferimento al periodo dal
gennaio all’ottobre ’93; nel merito,
deducevano che la società, negli
➦
N. 3 del 20 gennaio 2001
(segue)
anni tra il ’93 ed il ’96, aveva sofferto di una grave crisi di liquidità, a
causa dell’unilaterale riduzione dei
prezzi da parte dell’unico committente …; che quindi, pur avendo
sempre provveduto a redigere le
dichiarazioni Inps, aveva di fatto
omesso il versamento dei contributi
previdenziali, privilegiando il pagamento di altri creditori; assumeva
che nella specie ricorreva un’ipotesi di omissione e non già di “evasione”, con la conseguente illegittimità dell’applicazione delle sanzioni civili a tale titolo; con riferimento alle posizioni dei soci illimitatamente responsabili, eccepivano la mancanza di titolo per inosservanza dell’art. 2304 c.c., che prevede il beneficium escussionis.
Chiedevano conseguentemente la revoca del decreto opposto.
Si costituiva in primo grado il
convenuto Inps, deducendo come
la società opponente avesse ammesso la presentazione delle denunce obbligatorie, con la conseguente applicabilità delle sanzioni
per “evasione” e non per semplice
omissione di contributi regolarmente denunciati e non versati; rilevando che la pretesa azionata si riferiva
a contributi maturati a far data dal
novembre ’93 (entro il termine quinquennale di prescrizione) e che il
decreto ingiuntivo ottenuto nei
confronti dei soci non comportava
l’attivazione di procedura esecutiva,
questa solo sussidiaria rispetto a
quella nei confronti della società.
All’esito dell’istruttoria solo documentale il Pretore, con sentenza
in data 12.5.99, condannava la società opponente a versare l’importo capitale maggiorato delle sole
sanzioni per omesso versamento.
Avverso tale pronuncia proponeva appello l’Inps, deducendo
come la mancata presentazione
della denuncia contributiva mensile (ricorrente pacificamente nella
specie) concreti una tipica ipotesi
di “evasione” anche nel caso che il
datore di lavoro presenti la denun-
N. 3 del 20 gennaio 2001
cia riassuntiva annuale e tenga in
modo corretto i libri sociali relativi
ai dipendenti.
Si costituivano nel presente
grado la società … ed i soci, chiedendo il rigetto del gravame.
La causa veniva discussa e decisa all’udienza del giorno 9.5.00,
come da allegato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia ha ad
oggetto esclusivamente la questione di diritto attinente alla qualificazione della condotta tenuta nella
specie dal datore di lavoro come
evasione ovvero omissione contributiva, qualificazione dalla quale
derivano notevoli conseguenze in
ordine alla quantificazione delle
sanzioni dovute.
È infatti pacifico, in punto di fatto, che la … ha provveduto a registrare correttamente sui propri libri
sociali tutti i dipendenti impiegati e
le rispettive presenze, nonché a
presentare annualmente la denuncia riassuntiva, omettendo invece la
presentazione delle denunce mensili ed il regolare pagamento dei
contributi.
È dunque necessario procedere all’interpretazione delle norme
applicabili (art. 4 del DL n. 536/87,
abrogato dalla legge n. 662/96 e sostituito dall’art. 1, comma 217, della
stessa legge), che disciplinano appunto le diverse ipotesi, quo ad poenam, della semplice omissione e
della più grave evasione con riferimento ai contributi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali.
Tanto l’art. 4, lett. a), del DL n.
536/87, quanto l’art. 1, comma 217,
lett. a), della legge n. 662/96, che disciplinano l’ipotesi più lieve di omissione, fanno riferimento al caso in
cui la rilevazione dell’inadempimento consegua, da parte dell’Istituto, ad una semplice verifica di
conformità tra il denunciato ed il
versato. A tal fine le norme citate introducono il sistema sanzionatorio
più lieve per il caso in cui l’omissione od il ritardo nel versamento si riferisca a “contributi o premi il cui am-
- 47 -
montare è rilevabile dalle denunce e/
o registrazioni obbligatorie”.
Poiché la norma dev’essere interpretata anzitutto nel suo significato letterale (particolarmente ove
esso, come nella specie, sia inequivoco) e nel senso di assegnare alle
parole usate una loro valenza in primo luogo lessicale, deve riconoscersi che la dizione “e/o” può interpretarsi esclusivamente nel senso che
sia sufficiente la ricavabilità dei dati
attinenti alla misura dei contributi
dovuti e non versati da una sola delle fonti menzionate dalla legge, anche in via tra loro disgiuntiva.
In tale prospettiva non assume
alcun valore il rilievo secondo cui
anche le denunce mensili hanno carattere obbligatorio (ciò che può ritenersi pacifico), essendo la lettera e
la stessa ratio della disposizione in
esame nel senso di stabilire un diverso e più grave regime sanzionatorio per i contribuenti che abbiano,
a mezzo di comportamento fraudolento (alterazioni delle scritture) od
anche meramente omissivo (ma totalmente omissivo), ostacolato
l’opera di verifica ed anche la stessa
possibilità di un accertamento da
parte degli enti previdenziali.
La sentenza impugnata merita
quindi integrale conferma.
Le spese del grado seguono la
soccombenza e vengono liquidate
come da dispositivo, prescindendo
dalla nota spese presentata, che, all’evidenza (viste le voci indicate) si
riferisce a diversa controversia.
P.Q.M.
Rigetta l’appello e conferma
l’impugnata sentenza n. 240/99 del
Pretore di Treviso.
Condanna l’Inps a rifondere
agli appellati le spese del presente
grado, che si liquidano in complessive L. 4.200.000.
Treviso, 9.5.00
IL PRESIDENTE EST.
(dott.ssa Valeria Castagna)
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Bruno Caruzzo)
Riflessioni sulla professione
La pubblicità come occasione
S
ono ormai note le mie
propensioni verso una liberalizzazione generalizzata delle attività imprenditoriali
e professionali ed oggi, che anche
il legislatore sembra confortarmi,
trovo comunque indispensabile
chiarire alcuni aspetti di questa
mia propensione.
Alla base vi è il pensiero che
ogni limitazione dell’agire del cittadino debba trovare un preciso
riscontro nelle esigenze preminenti della comunità. Vedo quindi con sospetto ogni regola tendente, in qualsiasi modo, ad incanalare, dirigere, togliere l’assoluta libertà di disporre e di far uso
delle proprie cose e capacità.
Fatte queste doverose premesse, che pongono sullo stesso
piano libertà e norme indicando
nel primo termine lo stato naturale del cittadino e nel secondo
lo strumento che, pur collidendo
col primo, lo rende possibile,
parliamo di pubblicità e dei dintorni.
Propedeuticamente per pubblicità intendo riferirmi a quelle
attività volte ad informare i consumatori ed i fruitori di servizi circa
l’esistenza dei prodotti (beni e servizi) resi disponibili da un’azienda,
evidenziandone le caratteristiche
e la loro capacità di soddisfare i bisogni; in sottordine vi è il tentativo
di ottenere la preferenza.
Nell’ambito delle attività che
“liberamente”ciascuno può effet-
tuare vi è la “regolamentazione”
delle attività professionali: regolamentazione necessaria per l’impatto che dette attività possono
avere nello sviluppo socio-economico del Paese.
La regolamentazione, per
quel che ci riguarda, è collocata
su due livelli: uno legislativo disciplinante quelle limitazioni che la
società si è voluta dare a tutela
della famosa “fede pubblica”; il secondo, su base volontaristica (autolimitazione), costituito dal codice deontologico.
E qui compare il “divieto” di
fare pubblicità oggi posto in discussione, anzi oggi ritenuto non
più sostenibile in forza di una
norma di rango superiore (direttiva europea).
Sin qui storia e preambolo
lungo (e noioso).
Non v’è dubbio che la nostra
sia un’attività economica e sociale, dobbiamo però chiederci, per
esempio, se venga prima l’istanza economica e poi quella sociale, giacché invertendo i valori ben
possono cambiare aspettative e
pensieri.
Se è l’istanza sociale a giocare un ruolo dominante, l’attività
professionale diventa un mezzo
utile e/o necessario per raggiungere finalità etiche, filosofiche o
quant’altro attiene al sociale; se
invece è preminente l’economicità, l’attività professionale è un
mezzo per generare profitti.
- 48 -
Quale contributo ha dato e dà
il cdl all’innovazione e al progresso della vita sociale? Che poi nel
nostro corretto operare vi sia un
riflesso positivo nel sociale, che
col nostro apporto sia possibile
ottenere un miglioramento della
vita e dell’organizzazione della
cosa pubblica è cosa pacificamente sostenibile, ma altrettanto si può dire di ogni altra attività
industriale.
Che cosa ci distingue allora?
Che cosa ci fa presumere di occupare una parte più importante, o solamente diversa, della scala sociale?
L’essere depositari di un sapere più elevato (della media, e forse solo quantitativamente e specialisticamente) non è di per sé
un titolo di merito (è una delle
accuse dell’”Antitrust”), è l’impiego di questo bene per fini sociali
che dev’essere misurato.
Certo se non ci fossero i cdl
oggi i maggiori Istituti (Inps, Inail,
ecc.) funzionerebbero in modo
ben peggiore, ma questo non è
nostro merito; è, semmai, demerito di chi governa quelle istituzioni.
L’innegabile fatto che la “professione” sia principalmente
un’occupazione intellettuale e
che vi possa essere intuizione ed
invenzione non giustifica un
qualcosa di più che la società
debba tributare alla professione
➦
N. 3 del 20 gennaio 2001
(segue)
rispetto, per esempio, all’artigianato.
Un ulteriore passo avanti; fare
pubblicità è disdicevole al “decoro” del professionista. Qualcuno
mi chiede cos’è questo “decoro”
e da cosa derivi l’assiomatica affermazione della lesività al medesimo della pubblicità.
Chiedo aiuto al dizionario;
“Decoro: sm. La risultante di tutti gli
elementi che conferiscono all’aspetto o al comportamento l’impronta atta a garantire il rispetto
altrui”.
A questo punto mi sembra di
poter tranquillamente sostenere
che la più ampia libertà di fare
pubblicità non collida in alcun
caso con l’esercizio dell’attività
professionale.
Siamo entità economiche
(massimizzazione degli utili?!),
operiamo sì in settori delicati, ma
possiamo generare sicuramente
meno danni di una multinazionale (se non altro per la nostra frammentazione); se la pubblicità è
quell’informazione di cui ho prima sintetizzato i connotati, non
vedo quale affronto all’onore o
quale diminuzione di rispetto vi
possa essere.
Diminuzione di ricchezza
questo sì! (fa sorridere l’affermazione rinvenuta in alcuni codici
deontologici che impone di non
tener conto delle spese di pubblicità nella determinazione dei
compensi)
Ed ancora: il nostro tempo sta
indicando una diversa struttura
del lavoro; si evidenzia infatti in
questa parte del mondo una forte diminuzione del “fare” ed un
parallelo incremento del “pensie-
ro”, là dove quest’ultimo s’impegna nell’innovazione industriale
e nel controllo e nella gestione
dei flussi finanziari.
La globalizzazione ha di fatto
spostato la parte produttiva verso i Paesi in cui la mano d’opera è
ancora reperibile a basso costo,
mentre il pensiero inventore e coordinatore è rimasto al “nord del
mondo”.
Inevitabilmente in questo
scenario assumerà maggior rilevanza il lavoro intellettuale e sarà
sempre meno evidente la differenza dell’impiego di quest’ultimo come semplice mezzo di produzione ovvero come motore innovativo dei più complessi àmbiti
sociali.
Mi fermo qui attendendo risposte a questa mia provocazione.
Danilo Notarnicola
CONSIGLIO PROVINCIALE DELL’ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI MACERATA
in collaborazione con
l’ ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED IL COLLEGIO DEI RAGIONIERI COMMERCIALISTI DI MACERATA
organizza un
CONVEGNO DI STUDIO
per il giorno martedì 30 gennaio 2001, alle ore 14,30,
presso la Sala Convegni Multiplex 2000 – Via Velluti (Centro Commerciale Piediripa) – MACERATA
TEMI
Finanziaria 2001:
– le novità della Finanziaria 2001e le altre novità fiscali;
– le nuove detrazioni Irpef e la rimodulazione delle aliquote Irpef e
Irpeg.
● Regime delle nuove iniziative produttive.
● Novità in materia di Irap.
● Ulteriori approfondimenti del collegato 2000:
– rivalutazione dei beni;
– collaborazioni coordinate e continuative;
●
– agevolazione Visco.
Novità in tema di reddito d’impresa:
– tassazione proporzionale per le imprese individuali e le società di
persone;
– potenziamento della dit per le piccole imprese.
● Novità in materia di Iva.
● Altre novità della Finanziaria 2001:
– incentivi per l’occupazione;
– versamenti Ici.
●
RELATORE: dott. GIOVANNI FIORE, pubblicista, esperto di diritto tributario, consulente del lavoro.
La partecipazione al convegno per consulenti del lavoro, ragionieri collegiati, dottori commercialisti, loro dipendenti e praticanti è gratuita.
Segreteria: Consiglio Provinciale dell’Ordine dei cdl di Macerata – Tel. /Fax 0733/35040.
N. 3 del 20 gennaio 2001
- 49 -
SO
ES
R
P
ES
1081”
one
Redazi nsulente
“Il Co
CONSULPOST
NON È QUESTIONE SECONDARIA
NUOVA
SEDE
ANCL
A
CALTAGI-
RONE
«Napoli, lì 1.1.01
“Catania, lì 11.1.01
Fino ad oggi nel leggere le circolari del Ministero delle finanze ci accorgiamo che queste vengono inviate per conoscenza ad una serie di associazioni di categoria e di Ordini
professionali, ma noi consulenti del
lavoro non compariamo tra questi
Ordini “di peso”.
Ritengo la questione di importanza non superficiale. Essere inseriti tra i
destinatari delle circolari ministeriali
credo sia il “minimo” per una categoria che opera nel settore con una presenza ed una professionalità di tutto
rispetto. Mi appello anche a voi cari
colleghi di altre città italiane, fate presente la questione ai singoli Consigli
Provinciali e al Consiglio Nazionale.
SERGIO PUGLIA
Redazione di Caserta»
UNA VALIDA INIZIATIVA
DEL NO-
STRO SITO
«Portogruaro, lì 30.11.00
Volevo fare i complimenti per la
rubrica delle “Circolari per i clienti”,
poiché avendo sempre poco tempo
si riesce a dare delle informazioni rapide ai nostri clienti.
Cordialità.
GIANLUCA MIO
Portogruaro (VE)»
È stata inaugurata il giorno 8 gennaio u.s.la sezione territoriale di Caltagirone, fiorente cittadina del Calatino
Sud Simeto della provincia di Catania.
Alla presenza del Segretario Generale
Nazionale, Roberto De Lorenzis, dei
rappresentanti sindacali, di quelli dell’Ordine dei consulenti del lavoro delle
province limitrofe e dei colleghi della
provincia di Catania, si è raggiunto un
altro obiettivo importante per la crescita della categoria tutta.
Ad un anno dalla costituzione
dell’Unione Provinciale di Catania,
l’attività sindacale svolta con forza e
vigore su tutto il territorio provinciale
ha iniziato a produrre i primi effetti.
I colleghi, riscontrando la validità e l’esigenza di interloquire sulle
problematiche che affliggono la categoria, hanno desiderato e supportato, anche in maniera inaspettata,
la presenza permanente del nostro
sindacato nel territorio del Calatino.
La sezione territoriale Ancl di Caltagirone assolverà due diversi compiti: il primo di sopperire alle forti mancanze delle istituzioni, (non esistono
sportelli Inps o Inail), fornendo gratuitamente agli iscritti qualsiasi tipo di
modulistica riguardante Inps, Inail,
Cciaa e Iva, evitando ai colleghi di spostarsi fino a Catania solo per questo; il
secondo quello di organizzare periodicamente tavole rotonde con argomento unico a richiesta degli iscritti su
- 50 -
problematiche specifiche della zona.
Questo evento tanto importante per la nostra provincia rafforza
sempre più i rapporti tra i colleghi
spingendo tutti ad uscire dai propri
studi per attivarsi per il bene della
grande famiglia dell’Ancl.
GUIDO SCIACCA
Presidente UP Ancl di Catania”
INDENNIZZO FULMINEO
«Caserta, lì 11.1.01
Un’altra delle tante cose strane a
cui abbiamo assistito in questi ultimi anni è stata la legge sulla rottamazione delle licenze di esercizi di
vendita al dettaglio che abbiano cessato l’attività tra il 9.5.98 e l’8.5.00, riconsegnando al Comune il titolo autorizzativo.
In base al decreto ministeriale
del 19.4.00 (GU n. 99 del 29.4.00) furono riaperti i termini (per così dire)
per i contributi ai titolari di cui sopra
che dovevano consegnare alla Camera di commercio di appartenenza,
a mano o tramite raccomandata, gli
appositi modelli, pena l’esclusione.
Le modalità di presentazione
prevedevano che le domande dovevano essere presentate a decorrere
dal 5.6.00 e dovevano contenere nella busta “art. 25, comma 7, D.Lgs
31.3.98, n. 114 – indennizzo per la
cessazione di attività commerciale”.
➦
N. 3 del 20 gennaio 2001
(segue ConsulPost)
Le disposizioni recitavano ancora
e sottolineavano:“Non saranno prese
in considerazione le domande presentate anteriormente al 5.6.00”.
Per ottenere tale indennizzo inoltre erano necessari almeno 5 anni di
iscrizione nella gestione Inps per gli
esercenti attività commerciali alla
data di cessazione dell’attività.
E fin qui tutto sembra rientrare
nelle solite procedure burocratiche,
ma la nostra meraviglia è stata
quando ci siamo visti restituire la domanda di un nostro cliente, presentata il 17 giugno 2000 alla Camera
di commercio di Caserta, con una lettera di accompagnamento avente
per oggetto “Indennizzo per la restituzione delle licenze commerciali,
art. 25 del D.Lgs 31.3.98, n. 114”.
Riportiamo anche il contenuto
della stessa lettera: “In merito al decreto di chiusura dei termini 5.6.00
(GU del 6.6.00), n. 130, il Ministero
dell’industria, con proprio comunicato del 20.6.00, ha reso noto alla
Camera di commercio che le domande presentate o spedite nei
giorni precedenti l’apertura dei termini 5.6.00 e quelle presentate o
spedite dal 6.6.00 in poi (chiusura
dei termini) devono essere restituite al mittente.
Per quanto sopra, si restituisce
alla S.V. la domanda inerente l’oggetto”.
Ci siamo resi conto del “grandissimo” lasso di tempo lasciato a disposizione dal Ministero? Un giorno!
Non si potrebbe fare in modo che
le domande così dette “fuori termine”
rimangano in giacenza presso la Camera di commercio al fine di dar loro
una precedenza, ammesso e non
concesso che ci sia un’altra fulminante apertura per la concessione
dei contributi?
VENTIQUATTRO ANNI SONO TROPPO POCHI?
“Menfi, lì 8.1.01
I sottufficiali della Guardia di finanza (titolo di studio licenza media), collocati a riposo, sono riusciti,
con un emendamento alla legge finanziaria del 2001, ad ottenere la
rappresentanza e l’assistenza dei
contribuenti davanti alle Commissioni tributarie, prevista dall’art.
12 del D.Lgs n. 546 del 31.12.92.
A noi consulenti del lavoro questa
possibilità è stata tolta con il D.Lgs sopracitato, dimenticando 24 anni di
storia, che ci hanno visto protagonisti
e difensori del processo tributario a
pieno titolo, così come prevedeva l’art.
30 del DPR n. 636 del 26.10.72.
I consulenti del lavoro, per poter
esercitare la professione, devono
svolgere due anni di praticantato e
successivamente sostenere un esame
ENRICO VETRANO
Menfi (AG)”
Comunicato della Commissione
riforma Statuto e regolamento di attuazione
Dopo la seduta tenuta a Bergamo nel luglio del 2000, la Commissione è tornata a riunirsi in Roma il 17 novembre corrente anno, proseguendo i suoi lavori.
Le segnalazioni pervenute da diversi colleghi di tutt’Italia hanno
trovato puntuale riscontro e considerazione.
Non sono mancati proposte ed approfondimenti da parte dei
commissari.
Al termine dei lavori la Commissione ha deliberato l’integrazione o la modifica di alcuni articoli del regolamento che saranno
portati all’approvazione della Giunta Esecutiva Nazionale e del Consiglio Nazionale nelle prossime sedute collegiali.
IL COORDINATORE DELLA COMMISSIONE
Emanuele Monterosso
I componenti:
Francesco Longobardi
Diana Onder
Giammaria Monticelli
Enrico Vivan
Vincenzo Calandrini
Maria Grazia Rigato
MATTIA BRANCO
Redazione di Caserta»
N. 3 del 20 gennaio 2001
d’abilitazione, con due prove scritte e
una orale sulle seguenti materie: diritto del lavoro, legislazione sociale, diritto tributario, elementi di diritto privato, pubblico e penale, nonché nozioni di ragioneria.
Tutto ciò è vergognoso, inaudito e
non fa altro che sminuire la figura professionale del consulente del lavoro.
Sono trascorsi otto anni di promesse da parte di vari Ministri e di diversi politici, ma allo stato attuale
nessun risultato positivo è arrivato.
A questo punto bisogna intraprendere con gran senso di responsabilità e serenità tutte quelle azioni
democratiche affinché ci siano riconosciuti tutti quei diritti che fino ad
oggi ci siamo conquistati giornalmente sul campo di battaglia, senza
essere inferiori a nessuno.
Un cordiale saluto.
- 51 -
FISCO IN PILLOLE
Iva – Prima casa
Per gli interventi
di ampliamento
l’Iva al 4%
È
applicabile l’aliquota Iva del
4% agli interventi di ampliamento, vale a dire di incremento della superficie, effettuati
sull’immobile adibito ad abitazione
principale, a condizione che questo
Diritto e giustizia – Interesse legale
Aumenta
il tasso legale,
diminuisce la
maggiorazione Iva
I
l Ministero del tesoro modifica, con decreto 11.12.00
(in GU n. 292 del 15.12.00),
la misura del saggio degli interessi
legali di cui all’art. 1284 del c.c. che
passano, dall’1.1.01, dal 2,5 al 3,5%.
In base al disposto dell’art. 2
della legge 23.12.96, n. 662, comma
185, al Ministro del tesoro è demandata la facoltà di modificare la misura del tasso di interesse legale
sulla base del rendimento medio
annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi, tenendo conto del tasso di inflazione re-
intervento edilizio non porti alla realizzazione di una nuova unità immobiliare.
Lo ha precisato la circ. 30.11.00,n.
219/E, con la quale il Ministero delle
finanze ha pure chiarito che la casa,
per poter usufruire di questo beneficio, dopo l’esecuzione dei lavori di
ampliamento, deve conservare i requisiti per essere classificata non di
lusso, determinati sulla base dei parametri dettati dal decreto del Ministero dei lavori pubblici del 2.8.89.
Questo dell’Iva nell’edilizia è un
problema con cui i contribuenti italiani si stanno confrontando ormai
da 30 anni, con circolari e risoluzioni
innumerevoli, e la circolare n. 219/E
è l’ultima solo in ordine di tempo.
Riepilogando, a chi non possiede un’altra casa nel medesimo comune, e alle condizioni sopra indicate, per le prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto
relative all’ampliamento della prima casa è applicabile l’aliquota ridotta del 4%.
Per aver diritto all’agevolazione, è sufficiente che chi commissiona i lavori dichiari all’appaltatore di
non essere titolare di diritti su altra
abitazione nel comune.
gistrato nell’anno.
Ci sono però altre variazioni
sugli interessi apportate dalla legge finanziaria 2001.
L’art. 31 della L. 23.12.00, n. 388,
provvede, infatti, a ritoccare, questa
volta al ribasso, la misura della
maggiorazione del debito Iva dovuta da coloro che optano per liquidare e versare ogni tre mesi l’imposta.
Fin dal ’93 – quando fu istituita
– i contribuenti minori, siano essi
imprese che lavoratori autonomi
(con volume d’affari fino a 360 milioni annui per le attività di servizi
o fino a un miliardo per le altre attività), applicano la maggiorazione
per i versamenti trimestrali pari
all’1,5% a titolo d’interessi; ebbene,
dall’1.1.01 la predetta maggiorazione è ridotta all’1%.
A decorrere, quindi, dalla liquidazione relativa al 1° trimestre 2001
i contribuenti minori trimestrali applicheranno l’1% anziché l’1,50% di
maggiorazione sull’Iva da versare.
Purtroppo, il rialzo del saggio
legale degli interessi avrà immediata conseguenza anche sull’applicazione del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs 472/
97.Tali interessi vanno calcolati con
maturazione giorno per giorno nel
modo seguente:
- 52 -
–
dall’1.1.01 con il tasso del 3,5%
(interessi giornalieri pari allo
0,009589%);
–
per i calcoli del periodo a cavallo dell’anno resta ferma la vecchia misura del 2,5% fino al
31.12.00.
Il rialzo degli interessi legali si
ripercuote anche in altri contesti
tributari quali, per esempio, l’accertamento con adesione, che può essere effettuato anche in forma dilazionata, rateizzando l’importo dovuto fino a otto rate trimestrali, elevato a dodici se il debito supera 100
milioni, previa presentazione di
idonea garanzia.
➟
N. 3 del 20 gennaio 2001
(segue Fisco in pillole)
Studi di settore – Attività di controllo
Pubblicati altri
13 questionari per
gli studi di settore
È
stato pubblicato sulla GU n.
206 del 13.12.00 il decreto del Ministero delle finanze 23.10.00 con il quale vengono
approvati 13 nuovi questionari per
gli studi di settore relativi a 38 attività imprenditoriali nel settore delle
manifatture, dei servizi, del commercio ed altre attività professionali, di
cui alla tabella qui a fianco. Con tale
pubblicazione, l’operazione “studi di
settore” entra sempre più nel vivo e
si moltiplicano le iniziative dell’amministrazione finanziaria per consentire al particolare strumento di
accertamento di entrare a regime.
Così mentre da un lato vengono
predisposti nuovi questionari per acquisire informazioni, dall’altro partono i primi accertamenti basati proprio sulle risultanze degli studi di settore. Con circ. n. 210/E del 17.11.00,
infatti, il Dipartimento delle entrate
dà istruzioni agli Uffici e alla Guardia
di finanza per spiegare i criteri di selezione utilizzati per individuare i
contribuenti da sottoporre a controllo e le modalità delle verifiche nei
confronti di coloro che, per il periodo
d’imposta ’98, risultano non coerenti
rispetto agli indicatori economici individuati dagli studi di settore. I questionari di cui alla tabella,debitamente compilati e sottoscritti, devono essere inviati entro il 15.2.01 al Centro
di servizio delle imposte dirette ed
indirette indicato nell’allegato 1 al
DM suddetto (per la provincia di Bolzano la scadenza è il 30.4.01), mentre
per gli utenti del servizio telematico,
che intendono trasmettere i dati dei
modelli in via telematica, la scadenza
è spostata al 5.3.01 (per Bolzano entro il 21.5.01).
N. 3 del 20 gennaio 2001
Studio
Attività
SD05
15.11.1
15.11.2
15.12.1
15.12.2
SD15
SD17
SG40
SG77
SG79
SG81
SG87
15.13.0
15.51.1
15.51.2
25.13.0
25.21.0
25.22.0
25.23.0
25.24.0
70.11.0
70.12.0
70.20.0
61.11.0
61.12.0
61.20.0
63.22.0
71.10.0
71.21.0
71.22.0
45.50.0
71.32.0
74.14.1
74.14.4
74.14.6
SM23
SM33
SM34
SM40
51.46.1
51.46.2
51.24.1
51.24.2
51.42.2
51.42.4
51.47.8
52.48.C
52.62.7
52.63.5
Descrizione dell’attività
MANIFATTURE
Produzione di carne, non di volatili, e di prodotti della macellazione
Conservazione della carne, non di volatili, mediante congelamento e surgelazione
Produzione di carne di volatili e di prodotti della macellazione
Conservazione di carne di volatili e di conigli mediante congelamento e
surgelazione
Produzione di prodotti a base di carne
Trattamento igienico e confezionamento di latte alimentare pastorizzato e a lunga conservazione
Produzione dei derivati del latte: burro, formaggi, eccetera
Fabbricazione di altri prodotti in gomma
Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche
Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche
Fabbricazione di articoli in plastica per l’edilizia
Fabbricazione di articoli in materie plastiche
SERVIZI
Valorizzazione e vendita immobiliare
Compravendita di beni immobili effettuata sui beni propri
Locazione di beni immobili propri e sublocazione
Trasporti marittimi
Trasporti costieri
Trasporti per via d’acqua interne (compresi i trasporti lagunari)
Altre attività connesse ai trasporti per via d’acqua
Noleggio di autovetture
Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri
Noleggio di mezzi di trasporto marittimi e fluviali
Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione e la demolizione,
con manovratore
Noleggio di macchinari e attrezzature per lavori edili e di genio civile
Consulenze finanziarie
Attività degli amministratori di società ed enti, consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale
Agenzie di informazioni commerciali
COMMERCIO
Commercio all’ingrosso di medicinali
Commercio all’ingrosso di articoli medicinali e ortopedici
Commercio all’ingrosso di cuoio e di pelli gregge e lavorate (escluse le
pelli per pellicceria)
Commercio all’ingrosso di pelli gregge e lavorate per pellicceria
Commercio all’ingrosso di pellicce
Commercio all’ingrosso di calzature e accessori
Commercio all’ingrosso di pelletterie, marocchinerie e articoli da viaggio
Reddito
Commercio al dettaglio di fiori, piante e sementi
Commercio al dettaglio, ambulante a posteggio fisso di altri articoli n.c.a.,
se si tratta di fiori, piante e cementi
Altro commercio ambulante a posteggio mobile, se riguarda fiori, piante e
sementi
PROFESSIONI
SK23
74.20.3
- 53 -
Servizi di ingegneria integrata
In un lampo passano le informazioni nei nostri studi. Proviamo a fermarne qualcuna,
indicandone la fonte. Contiamo così di dare una mano a chi per un attimo si è
distratto, come capita spesso anche a noi. (studio associato Paoli)
WEEK WORK
WORK
WEEK
N.
Argomento
Oggetto
12
Assicurazione
infortuni
Autoliquidazione
Slitta al 16 marzo
In considerazione del fatto che non è ancora intervenuta la pubbli- “Il Sole” 13.1.01
cazione del decreto di approvazione delle nuove tariffe dei premi e
in considerazione delle numerose richieste di differimento della scadenza, il Cda dell’Inail ha deciso di spostare al 16 marzo l’autoliquidazione dei premi. Ad uno stadio avanzato sembra il progetto di un
invio telematico delle dichiarazioni salari nonché delle denunce di
esercizio e di infortunio (delibera Inail n. 1 dell’11.1.01).
13
Assegni familiari
Lavoratori
autonomi
Aumento
dell’importo
Dall’1.1.01 sono rivalutati dell’1,7% sia i limiti di reddito familiare ai fini “www.inps.it”
della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari o delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito
mensile per l’accertamento del carico ai fini del diritto agli assegni
stessi. L’Inps appronta le nuove tabelle che valgono per coltivatori diretti, artigiani e commercianti (circolare Inps n. 7 dell’11.1.01).
14
Sostituto
d’imposta
Modello F24
Introduzione
di tre
nuovi codici
Tre importanti nuovi codici da utilizzare sul modello F24. Per il credi- “Il Sole” 12.1.01
to relativo all’incremento dell’occupazione stabilito dall’ultima Finanziaria si deve usare il codice 6732. Va invece usato il codice 1017 per
le ritenute da c.c.c., (articolo 47 del Tuir come modificato dalla legge
342/00). Con il codice 6750 è possibile avere il rimborso dell’80% della
cosiddetta “tassa sul medico” (risoluzione Agenzia delle entrate n. 2
dell’11.1.01).
15
Irpef
Rimborso
tassa sul medico
Approntato
il modello
per i pensionati
Il rimborso dell’80% della tassa sul medico può essere ottenuto me- “Italia Oggi” del
diante compensazione in diminuzione delle imposte da pagare con 12.1.01
la prossima dichiarazione dei redditi oppure mediante restituzione
effettuata dal sostituto di imposta dopo richiesta del contribuente.
L’Inps, pur in attesa di un apposito decreto operativo del Minfin., ha
già predisposto per i pensionati il facsimile di domanda di rimborso
(messaggio Inps n. 8 dell’11.1.01).
16
Occupazione
Credito
d’imposta
Chiarimenti
ministeriali
sulla fruizione
Chiarito che il credito di imposta matura mese per mese e decorre “Italia Oggi” del
da ottobre 2000; va fruito dal mese successivo a quello in cui si è 5.1.01 e del
verificato l’incremento occupazionale, eccezion fatta per il periodo 10.1.01
ottobre-dicembre 2000 per il quale può essere utilizzato da gennaio. Se il datore di lavoro decade dall’agevolazione, in quanto la media occupazionale è in calo, non ha più diritto a fruire del credito di
imposta relativo alle assunzioni già effettuate (comunicato stampa
Minfin. del 9.1.01 e circolare Minfin. n. 1 del 3.1.01).
- 54 -
Fonte
N. 3 del 20 gennaio 2001
STORIE DI LAVORO
N
on vi sto a dire le ragioni, tanto non servirebbe a
niente. Quello che veramente importa sapere è che il
principale e Moreno il magazziniere se le dettero di santa ragione, poche domeniche fa, quando
in ditta non c’era nessuno e massima era la libertà d’azione di ciascuno dei due contendenti.
C’è anche da aggiungere
che, per quanto attiene agli insulti, arrivarono persino ai rispettivi trisavoli (chiamati anche dagli eruditi, tritavi). Questo per dire
a che punto di malanimo fossero
giunti.
Le mogli li rimproverarono
duramente. Ma non vi vergognate, gli gridarono, avete quasi
cinquant’anni e fate a cazzotti
come due ragazzacci. Siete diventati gli zimbelli del paese.
Vergognatevi.
Ma intanto il rapporto era
rotto. L’ex magazziniere, al quale
non era rimasto ora che zappare
l’orto, voleva iniziare una guerra
giudiziaria senza tregua onde
giungere il più rapidamente possibile alla vittoria e al conseguente rientro in fabbrica.
Per cui considerò un insulto
bello e buono quello di dover
soggiacere all’attuale tentativo
obbligatorio di conciliazione, da
lui ritenuto un’inqualificabile con-
N. 3 del 20 gennaio 2001
Il conciliatore interclassista
giura padronale, ordita allo scopo di ritardare il cammino della
giustizia dei lavoratori.
Si fermò proprio in quel momento, al centro del paese, un
bellissimo cocchio tutto d’oro, tirato da 6 focosi cavalli bianchi. Ne
discese un consulente del lavoro
che volle sapere per filo e per
segno i motivi della discordia.
Conosciutili, chiamò l’ex
magazziniere, gli spiegò l’utilità
della conciliazione e la decisione
della Corte Costituzionale, che
recentemente (13.7.00, n. 276)
ha stabilito che quel tentativo
non lede e non ritarda il diritto di
azione.
E fu sempre questo luminare del lavoro che, nei giorni seguenti, riuscì a mettere d’accordo il principale e l’ex dipendente.
Intervistato dai più accreditati telegiornali, spiegò tra un
mare di applausi, le profonde ragioni per cui il consulente non
può essere altro che un conciliatore interclassista.
TANTO PER RIDERE
- 55 -
Valfrido Paoli
Scarica

N. 3 del 20 gennaio 2001