ANCL - ADERENTE CONSILP/CONFPROFESSIONI - SETTIMANALE - ANNO XLII - N. 3 DEL 20 GENNAIO 2001 3 articoli La riforma Inail parte male (De Lorenzis) Estendiamo lo Statuto del contribuente (De Luca) L’Ansel dà impulso a nuove iniziative Dal 2001 cambia il sistema sanzionatorio (Milocco) Più omogeneo il trattamento di maternità (Bradaschia) Il DM tardivo non costituisce evasione (Pacelli) La pubblicità come occasione (Notarnicola) 39 40 41 42 44 46 48 rubriche ConsulPost (Puglia, Mio, Sciacca, Branco, Vetrano, Commissione Statuto) Fisco in pillole (prima casa, interesse legale, studi di settore) Week Work (Studio associato Paoli) Storie di lavoro (Paoli) CONVEGNI ❑ ❑ ❑ A Pordenone il 30 gennaio WWW.ANCL.IT (pag. 38) A Macerata il 30 gennaio (pag. 49) A Catania il 2 febbraio (pag. 38) Abbiamo inserito nel sito, nella parte riservata ai colleghi registrati, le tariffe per predisporre la parcella del consulente del lavoro, in relazione agli impegni derivanti dalla gestione dei rapporti di c.c.c. per il 2001. 50 52 54 55 CONSIGLIO PROVINCIALE DELL’ORDINE DEI CDL DI PORDENONE UNIONE PROVINCIALE COOPERATIVE FRIULANE DI PORDENONE in collaborazione con la CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PORDENONE organizzano un INCONTRO DI STUDI per il giorno martedì 30 gennaio 2001, presso la Sala Riunioni Ente Fiera – Viale Treviso, 1 – PORDENONE sui temi Il lavoro autogestito in forma cooperativa La collaborazione coordinata e continuativa ● ● PROGRAMMA Ore 9,00 Ore 9,15 Ore 9,30 Ore 11,00 Ore 11,15 Ore 13,00 1a sessione Registrazione partecipanti. Apertura lavori. Il lavoro autogestito in forma cooperativa: aspetti legislativi e previdenziali. Relatore: avv. PIERO GUALTIEROTTI. Pausa caffè. Dibattito. Sospensione lavori. Ore 14,15 Ore 14,30 Ore 14,45 Ore 17,00 Ore 17,15 Ore 19,00 2a sessione Registrazione partecipanti. Apertura lavori. La nuova normativa in materia di collaborazione coordinata e continativa. Relatori: avv. PIERO GUALTIEROTTI, dott. SERGIO MOGOROVICH. Pausa caffè. Dibattito. Chiusura lavori. Interverrà ai lavori dott. GIORGIO VENIER ROMANO, assessore regionale al lavoro, previdenza, cooperazione ed artigianato. Segreterie: Consiglio Provinciale dell’Ordine dei cdl di Pordenone – Tel./Fax 0434/524266; Unione Provinciale Cooperative friulane di Pordenone – Tel. 0434/520591 – Fax 0434/521017. COMITATO PERMANENTE PER IL PARTENARIATO EUROMEDITERRANEO organizza un CONVEGNO per il giorno venerdì 2 febbraio 2001, dalle ore 9,30 alle ore 18,00, presso l’Università di Catania – Facoltà di Economia e Commercio – CATANIA sul tema EUROPARTENARIATO MEDITERRANEO: OCCASIONE DI CRESCITA PROGRAMMA Ore 9,30 Benvenuto delle autorità. Ore 9,50 Benvenuto degli organizzatori. Ore 10,10 NELLO MUSUMECI, Europarlamentare, Vice Presidente Nazionale Aiccre. Ore 10,40 FRANCESCO SERAO, Presidente Nazionale dottori commercialisti. Ore 11,00 Coffee break. Ore 11,30 ALBERTO TULUMELLO, Università di Palermo. Ore 11,45 CESARE SAMMAURO,Segretario Amministrativo Nazionale Aiccre. Ore 12,00 BENEDETTO MATARAZZO, Preside della Facoltà di Economia e Commercio dell’Università di Catania. Ore Ore Ore Ore Ore Ore 12,30 15,00 15,15 15,30 16,00 16,30 Pausa pranzo. LINO MOTTA, Comitato permanente partenariato (Coppem). FRANCO PROVIDENTI, Presidente Aiccre Sicilia. TONINO MORINA, “IL SOLE-24 ORE”. SARETTO LEONARDI, Associazione industriali di Catania. GAETANO SICILIANO, Presidente Ordine dottori commercialisti di Catania. Ore 17,00 ENRICO VINCI, Segretario Generale Parlamento europeo. Ore 17,30 ROBERTO DE LORENZIS, Segretario Generale Nazionale Ancl. Ore 18,00 Chiusura dei lavori. PRESIEDE: FABIO PELLEGRINI, Segretario Generale Aiccre, Presidente Coppem. MODERATORE: CARMELO BLANCATO, Aiccre Sicilia. - 38 - N. 3 del 20 gennaio 2001 Confermata la solita incapacità di programmazione La riforma Inail parte male V enerdì 12 u.s. si è riunito il Consiglio di amministrazione dell’Inail ed ha deliberato il rinvio al 16 marzo 2001 della scadenza per l’autoliquidazione. Sia l’Ancl che il Consiglio Na- zionale dell’Ordine la mattina dello stesso giorno avevano sollecitato la concessione di un rinvio sia all’Inail che al Ministero del lavoro. Pubblichiamo comunque la lettera di richiesta di proroga non per rivendicare meriti che non abbiamo, ma per sottolineare come, date le premesse, questa proroga, che è ovviamente meglio di niente, non può comunque soddisfarci. Roma, lì 12 gennaio 2001 vengano inviate alle aziende le informazioni necessarie per procedere correttamente? Come si può pensare che, in un solo mese, queste procedano a controllare i dati, confrontarli con la normativa, dirimere i casi dubbi e quindi operare? Come si può pensare che, in un solo mese, tutto ciò possa essere ribaltato sulle migliaia di professionisti che assistono la maggior parte delle aziende? Gentilissimo Signor Ministro, Le chiediamo una proroga delle scadenze, una proroga di tre mesi almeno, a partire dal momento in cui saranno disponibili tutti gli elementi necessari per lavorare correttamente; ma ciò che più conta è che la proroga deve essere concessa adesso! Non Le sembri la mia ingiustificata arroganza ma solo l’accorato appello di chi, in tanti anni di attività professionale, ha vissuto in prima persona le proroghe dell’ultimo giorno o, peggio ancora, quelle del giorno dopo, quelle che costringono comunque ad effettuare il lavoro, nel rispetto dell’etica professionale e dei clienti che a noi si affidano, quelle che, alla fine, penalizzano i più diligenti e premiano i più menefreghisti. Non è possibile lavorare sempre con l’acqua alla gola, essere costretti a turni massacranti, operare senza le necessarie certezze. Il decreto legislativo per l’adozione di misure di riordino in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali è stato pubblicato nella GU del 13.3.2000, non è giusto obbligare i cittadini all’impossibile per recuperare i ritardi di chi doveva fare e non ha fatto. L’Inail ha usato parole impegnative nel pre- sentare questa riforma; ha parlato infatti: ● di migliore qualità dei servizi; ● di trasparenza; ● di semplificazione nella gestione del rapporto assicurativo; ● di amministrazione condivisa; ● di orientare i rapporti con l’utenza sulla base di una logica di verifiche preventive; ● di sistema modulare e flessibile alle esigenze del cliente. Confesso che, malgrado un certo scetticismo, queste affermazioni ci avevano colpito, forse anche perché tanta era la voglia di credere che sarebbe stato così, che davvero qualcosa sarebbe cambiato. La situazione attuale ci riporta tristemente alla realtà: la riforma parte nel peggiore dei modi. Solo una proroga vera, non il solito italico pasticcio, una proroga sufficientemente ampia, stabilita con grande anticipo rispetto alla scadenza, chiara ed inequivocabile potrebbe ancora consentire il recupero. Mi auguro che l’appello dei consulenti del lavoro non rimanga inascoltato, sicuro del fatto che analoghe esigenze saranno rappresentate anche dall’Istituto. La ringrazio anticipatamente per quanto vorrà fare, resto a disposizione per ogni evenienza e, nello scusarmi per averLe sottratto tempo prezioso, porgo deferenti saluti. PREG.MO ON.LE CESARE SALVI MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE PREG.MO PROF. GIANNI BILLIA PRESIDENTE INAIL Prot. n. 61/PR/30 Oggetto: autoliquidazione Inail – richiesta di proroga. A poco più di un mese dalla scadenza fissata per l’autoliquidazione non è stato ancora pubblicato il decreto con le nuove tariffe: di conseguenza mancano le notizie che l’Inail deve necessariamente fornire alle aziende,non sono state rese note le modalità operative né, tanto meno, potranno essere tempestivamente chiariti tutti i dubbi interpretativi già sorti all’esame delle bozze della nuova normativa. Questa situazione configura sin d’ora non solo la violazione delle regole che dovrebbero disciplinare un corretto rapporto fra amministrazione e “clienti”, ma una palese offesa al semplice buon senso. I ritardi accumulati fino ad oggi non consentirebbero di affrontare le scadenze annuali neppure in condizioni di collaudata normalità, figuriamoci se ciò è possibile nel delicato momento di prima attuazione di una profonda riforma di tutto il sistema tariffario Inail. Come si può pensare che, in un solo mese, N. 3 del 20 gennaio 2001 - 39 - Roberto De Lorenzis IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE ANCL Roberto De Lorenzis Perversi effetti da cartolarizzazione ed errate interpretazioni Estendiamo lo Statuto del contribuente G li ultimi mesi sono stati caratterizzati da una serie di provvedimenti normativi e non, che hanno di fatto stravolto l’attività dei nostri studi. Due in particolare ci stanno creando tali e tante difficoltà, anche nella gestione dei rapporti con i clienti, che meritano qualche riflessione maggiore. Il riferimento è chiaramente indirizzato alla cd. cartolarizzazione dei crediti previdenziali ed alla circolare Inps 189/00. Non mi addentrerò nella dettagliata analisi delle problematiche scaturenti, oggetto già di reiterati interventi da parte di autorevoli colleghi; ma cercherò, partendo da queste esperienze negative, di proporre una soluzione operativa che possa risultare risolutiva di un modus operandi della p.a. a dir poco scorretto. Sappiamo che con la cartolarizzazione dei crediti previdenziali sono stati ceduti ai concessionari per la riscossione anche presunti crediti, risultanti solo per il mancato aggiornamento degli archivi degli istituti e non per un’omissione del contribuente. Mi riferisco in particolare alla mancata contabilizzazione dei condoni previdenziali introdotti negli anni ’90 che, non essendo stati ancora ad oggi in parte imputati al sistema informatico degli istituti previdenziali, fanno risultare dovute somme invece regolarmente pagate. E tutto ciò è aggravato dal coinvolgimento del concessionario, per cui si complica il procedimento di sospensione e sgravio della cartella medesima, anche per il decorrere del termine di 40 giorni per proporre opposizione davanti alla sezione lavoro del Tribunale. La domanda che sorge spontanea in tale situazione è quale sia la responsabilità del contribuente e del professionista, davanti ad atti scaturenti da un comportamento omissivo della pubblica amministrazione. E, più in particolare, perché debbano ricadere sul privato le conseguenze di ciò considerato che, comunque, per vedere riconosciuto il proprio diritto a non dover pagare il ruolo esattoriale iscritto, bisognerà attivarsi per via amministrativa ed eventualmente anche giudiziaria. La perdita di tempo, di risorse, le spese (quelle legali abitualmente il giudice le compensa per un malvezzo pro-p.a. tutto da capire), le incomprensioni e le discussioni professionista-cliente, incredulo davanti a tali situazioni incomprensibili dall’esterno; sono tanti i motivi che giustificano il porsi questo interrogativo. E motivazioni similari scaturiscono dal perverso meccanismo innescatosi con l’emanazione della circolare Inps 189/00, operante in deroga retroattiva rispetto alla circolare Inps 188/99. Materia oggetto di entrambe gli sgravi scaturenti dalla L. 448/98; con la prima venivano diramate istruzioni operative per l’applicazione dei benefici contributivi; con la seconda, a distanza di un anno dalla precedente applicazione, venivano emanate disposizioni diverse ma con valore retroattivo. In tal modo l’operato dei professionisti, che hanno applicato il dettato della prima circolare, è risultato er- - 40 - rato alla luce della seconda ed ora le aziende si trovano a dovere restituire gli sgravi usufruiti, divenuti“indebiti” (alla luce della circolare 189/ 00).Tutti sappiamo cosa sta capitando nei rapporti con i nostri clienti interessati, ai quali risultano di difficile comprensibilità tali variazioni operative dell’Inps dalla valenza retroattiva. Dialoghi, tentativi di spiegazione, esibizione delle circolari; tutto viene utilizzato per cercare di spiegare ai clienti, per lo più digiuni di materia contributiva previdenziale, il nostro corretto operato. E mi viene spontanea la domanda prima formulata; ma perché, quali professionisti, dobbiamo dimostrare ai clienti che le somme da restituire all’Inps non sono dovute a nostri errori, ma per una approssimativa azione amministrativa svolta dall’Istituto e dal Ministero del lavoro? La soluzione a questi ma anche a tanti altri casi similari potrebbe aversi abbastanza semplificata con l’estensione ai datori di lavoro (e più in generale ai sostituti d’imposta) dei dettami previsti dallo Statuto del contribuente. I princìpi in esso contenuti potrebbero portare un po’ di chiarezza anche nella gestione dei rapporti tra amministrazione finanziaria, istituti previdenziali e datori di lavoro, lasciati troppo svincolati dalle basilari norme di diritto e civile convivenza. La più elementare di esse prevede che nei casi un esame il credito sia certo, liquido ed esigibile; siamo sicuri sia stata rispettata? Rosario De Luca N. 3 del 20 gennaio 2001 Concluso il corso base a Cagliari L’Ansel dà impulso a nuove iniziative P rovenienti da tutte le province della Sardegna, i diciannove cdl ANCL – fra i quali è da annoverare la presenza del Presidente dell’UP di Cagliari G. Corrias, a cui sono indirizzati i ringraziamenti dello staff ANSEL per il contributo e la preziosa collaborazione –, riuniti per l’occasione a Cagliari, hanno concluso con grande interesse ed entusiasmo il corso base per la selezione ANSEL organizzato nelle giornate di venerdì 12 e di sabato 13 gennaio. Oltre a una particolare attenzione e a un vivace, costruttivo dibattito suscitati dai temi portanti del corso, le due giornate si sono concluse con conferme a programmi in altre occasioni già proposti e con adesioni a progetti e iniziative del tutto nuovi. Si è riscontrata la disponibilità da parte di molti dei partecipanti, stimolati a intraprendere l’attività di selezione utilizzando metodi a loro stesso dire “scientifici”, a cooperare con l’ANSEL nella ricerca e selezione del personale (attività che, lo ricordiamo, comprende vari livelli e differenti forme di collaborazione). Inoltre c’è stato il riconoscimento da parte di molti cdl di una notevole opportunità di business e di sviluppo di mercato nell’organizzazione di progetti formativi e, nello specifico, di un corso per la selezione ANSEL indirizzato ad aziende e imprenditori dell’area. Il corso si svolgerà a Cagliari nel mese di marzo. Ecco le testimonianze di alcuni cdl partecipanti. G. CORRIAS, Presidente dell’UP N. 3 del 20 gennaio 2001 Ancl di Cagliari: “Portare a conoscenza dei nostri clienti la nostra partecipazione al corso porterà a considerare la professione del cdl come un’attività che conosce non solo l’aspetto contabile e amministrativo nel mondo del lavoro, ma anche quello delle risorse umane e della loro valutazione”. S. MASSIDDA, Cagliari:“… Prima era curiosità di un mondo conosciuto solo di nome: cercavo la verifica di come potesse essere utile alla professione del cdl. Dopo la conferma di un metodo alla base della selezione. Oggi, probabilmente, servirà per il lavoro, per un’ulteriore offerta di servizio alla clientela.” R. GIROMETTI, Cagliari:“Devo dire sinceramente che molti punti sono stati illuminanti. Ho potuto fare dei raffronti e spero, anche se nel mio piccolo, di essere di aiuto alle aziende, cosa che finora non ritenevo potesse succedere”. C. PILLITU, Villasor (Cagliari):“Secondo il mio punto di vista la selezione e la gestione del personale è un’attività molto importante nella gestione dell’azienda in quanto la fa migliorare sia come produttività sia come immagine. Ritengo che tutti i cdl debbano avvicinarsi a questa attività anche perché completa la professione stessa del cdl”. M. SANNA, Cagliari: “Ho conosciuto un metodo scientifico che mi può permettere di offrire il servizio di selezione del personale. Servizio che fino ad oggi non ho mai offerto ai clienti in quanto conosco di non avere mezzi e capacità. Con alle spalle - 41 - una struttura esperta penso di poter offrire un ulteriore servizio ai clienti, che ritengo si tradurrà in una maggiore soddisfazione del cliente stesso. E la soddisfazione del cliente è il miglior biglietto da visita”. M. CRAVERO, Sassari: “Certo ho scoperto cose nuove e soprattutto a livello personale riscontrate valide. Ringrazio per questo raggio di sole”. A. PERICCIUOLI, Nuoro:“Il corso di buon livello mi ha insegnato a mettere da parte la mia presunzione; non è sufficiente per la selezione l’intuizione personale”. G. SANNA, Oristano: “Ritengo di avere appreso le conoscenze basilari per una selezione e valutazione del personale. Aver appreso nuove conoscenze relative all’approccio, alla problematica, in particolare i concetti di produttività e risultato. Aver capito l’esistenza di un metodo scientifico per la valutazione del personale nell’ottica dell’inserimento nel mondo produttivo”. P. PILI, Cagliari: “Mi rendo anche conto che questo corso ha focalizzato determinati aspetti che non avevo preso in considerazione e che poi cercherò di mettere in pratica personalmente per la gestione del mio studio e con le persone che entreranno a far parte del mio staff”. Ci scusiamo di non aver pubblicato, causa mancanza di spazio, tutte le altre testimonianze. Per informazioni: e-mail: [email protected]; tel. 010/5959033 – fax 010/5306703. Contributi e premi Dall’1.1.2001 cambia il sistema sanzionatorio C on il 1° gennaio 2001 cambia il sistema sanzionatorio in tema di ritardo ed omissioni nel versamento di contributi e premi da parte dei datori di lavoro a favore del personale occupato. Lo stabilisce l’art. 116 della legge finanziaria 2001. Le sanzioni amministrative (commi 12 e 13) La novità più importante è rappresentata dall’abolizione delle sanzioni amministrative riconducibili all’art. 35, commi 2 e 3, della legge n. 689/81, nonché dalle norme in tema di collocamento avente carattere formale. Restano in vigore, invece, le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell’art. 35 citato riguardante sanzioni che “non consistono nell’omesso o parziale versamento dei contributi e premi” e che non sono allo stesso connesse (es.: mancata consegna del prospetto-paga; assunzione senza libretto di lavoro). Nei casi di tardivo pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, per i quali non si fa luogo all’applicazione delle sanzioni civili e degli interessi di mora di cui all’art. 116, comma 8, e di cui alla precedente normativa in materia sanzionatoria, non possono essere richiesti gli interessi previsti dall’art. 1282 del codice civile. Le sanzioni penali In tema di omesso versamento di contributi e premi agli istituti assicuratori, resta in vigore l’art. 37 della legge n. 689/81 sull’omissio- ne o falsità di registrazioni o della denuncia obbligatoria che riguarda fatti dai quali derivi“l’omesso versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e l’assistenza obbligatoria non inferiore al maggior importo tra 5 milioni mensili e il 50% dei contributi complessivi dovuti”. Detto reato è ora punito con la reclusione fino a 2 anni. Il decreto legislativo n. 211/ 1994 punisce poi il reato relativo all’omesso versamento da parte del datore di lavoro delle ritenute da operare ai lavoratori. Detto illecito penale (che può essere evitato versando il dovuto entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione) è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a due milioni. Le sanzioni civili (commi 8, 9 e 10) La norma in esame ha ridimensionato le sanzioni civili in tema di ritardo od omesso versamento dei contributi e premi (che poteva superare con le norme abrogate anche il 200% della quota capitale). I soggetti che non provvedono, entro il termine stabilito, al pagamento di contributi o premi ovvero vi provvedono in misura inferiore al dovuto, sono tenuti: a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso uffi- - 42 - ciale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge; b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l’intenzione specifica di non versare contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30%; la sanzione non può essere superiore al 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento degli stessi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili ➦ N. 3 del 20 gennaio 2001 (segue) nelle misure previste alle lettere a) e b) di cui sopra, senza che si sia provveduto all’integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all’art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall’art. 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il pagamento sia effettuato entro i termini fissati dagli enti impositori, si applica una sanzione civile in ragione d’anno pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. La responsabilità del dirigente Ai sensi dell’art. 116, comma 11, della legge finanziaria, nelle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e negli enti locali, il dirigente responsabile è sottoposto a sanzioni disciplinari ed è tenuto al pagamento delle sanzioni e degli interessi di cui ai commi 8, 9 e 10 sopra illustrati. Casi in cui le sanzioni sono ridotte all’interesse legale La materia è affrontata dall’art. 116, comma 15, della legge finanziaria. Fermo restando il pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, i Consigli di amministrazione degli enti impositori, sulla N. 3 del 20 gennaio 2001 base di apposite direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, fissano criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 fino alla misura degli interessi legali nei seguenti casi: a) nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo all’inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato, entro il termine di cui all’art. 124, comma 1, del codice penale, all’autorità giudiziaria; b) per le aziende in crisi per le quali siano adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, dal decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e comunque in tutti i casi di crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale e alla situazione produttiva del settore comprovati dalla Direzione provinciale del lavoro – Servizio ispezione del lavoro territorialmente competente – e, comunque, per periodi contributivi non superiori a quelli stabiliti dall’art. 1, commi 3 e 5, della citata legge n. 223 del 1991, con riferimento alla concessione per i casi di crisi aziendali, - 43 - conversione, ristrutturazione o riorganizzazione aziendale. I crediti in essere ed accertati al 30 settembre 2000 In base all’art. 116, comma 18, della Finanziaria 2001, per i crediti in essere o accertati al 30 settembre 2000, le sanzioni sono dovute nella misura e secondo le modalità fissate dai commi 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 e 224 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il maggiore importo versato, pari alla differenza tra quanto dovuto ai sensi dei predetti commi del citato art. 1 della legge n. 662/96 e quanto calcolato in base all’applicazione dei commi da 8 a 17 del presente articolo, costituisce un credito contributivo nei confronti dell’ente previdenziale che potrà essere posto a conguaglio ratealmente nell’arco di un anno, tenendo conto delle scadenze temporali previste per il pagamento dei contributi e premi assicurativi correnti, secondo modalità operative fissate da ciascun ente previdenziale. Conclusioni In conclusione si può affermare che il nuovo sistema sanzionatorio abolisce una normativa iniqua e che diversi qualificano usurante. L’omesso versamento in passato ai sensi dell’art. 23 della legge n. 218/1952 era punito con una sanzione civile pari a quella dei contributi non versati (100%); nella pratica in realtà poi graduata in base a criteri fissati da circolari dell’Inps. Successivamente si è costruito un sistema sanzionatorio pesantissimo con varie ipotesi sul tema di sanzioni penali, amministrative e civili. Verificati i risultati sostanzialmente negativi, giustamente il legislatore ha ridisegnato la materia in termini più equilibrati e concreti. Claudio Milocco Il caso delle imprenditrici agricole e delle lavoratrici a domicilio Più omogeneo il trattamento di maternità Premessa Dopo l’intervento del legislatore che, con la legge n. 53 dell’8 marzo 2000, ha riformato la tutela della maternità e della paternità, la Corte Costituzionale con sentenza n. 360 del 12/26 luglio 2000 ha inteso colmare le lacune delle norme intervenute in questi ultimi anni estendendo il diritto alla corresponsione dell’indennità per maternità anche alle imprenditrici agricole e della maternità anticipata alle lavoratrici a domicilio, al fine di creare omogeneità di trattamento tra tutte le lavoratrici autonome e tutte le lavoratrici subordinate. Imprenditrici agricole Viene definito dalla legge n. 153/75 imprenditore agricolo colui che dedica all’attività agricola almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricava dall’attività medesima almeno due terzi del proprio reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale. La Corte Costituzionale con la sentenza suddetta prende in esame le norme dettate dalla Costituzione agli artt. 3, 31, 32 e 37 e dalla legge n. 546/87 e indica come discriminante per le imprenditrici agricole l’esclusione dalla corre- sponsione dell’indennità giornaliera per i periodi di gravidanza e puerperio rispetto al diritto delle coltivatrici dirette, delle mezzadre e delle colone. Le norme previdenziali di cui alla legge n. 1047/57, che ha riformato la tutela previdenziale per invalidità e vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, sono state estese dalla legge 233/90 dal 1° luglio 1990 anche agli imprenditori agricoli a titolo principale. L’unica esclusione per le imprenditrici agricole risulta oggi appunto la tutela della maternità, poiché la legge n. 546/87 attribuisce tale diritto solo alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone. Ad avviso della Corte in tale modo si viene a creare una disparità di trattamento pur in presenza dello stesso evento di maternità, del medesimo rischio delle altre lavoratrici e dell’identica funzione sociale della norma, diretta a sopperire la mancanza di reddito durante il periodo di gravidanza. Alle imprenditrici non è richiesta l’esecuzione manuale di lavori agricoli e l’assenza di tale requisito non costituisce un connotato essenziale nella definizione di imprenditore agricolo. Le sentenze della Corte Costituzionale susseguitesi negli anni hanno riconosciuto alla donna la sua importante funzione familia- - 44 - re, hanno perseguito l’obiettivo della speciale ed adeguata protezione sia alla madre sia al bambino, con il riconoscimento della necessità di tutelare la loro vita. Un altro obiettivo è stato quello di evitare che le madri siano indotte a continuare l’attività lavorativa nei periodi di gravidanza e puerperio, al fine di non subire un decremento di reddito, nonché di impedire che la maternità si colleghi ad uno stato di bisogno e subisca condizionamenti, specialmente economici. Appare quindi evidente la necessità di adottare forme di previdenza con la funzione non solo di fornire un aiuto economico, ma anche di dare un’efficace tutela al valore della maternità evitando che siano compromesse la salute della gestante e lo sviluppo del bambino. La tutela della maternità, prevista per le lavoratrici subordinate dalla legge n. 860/50 fino alla legge n. 53/00, è stata progressivamente estesa alle lavoratrici autonome (legge n. 546/87), alle libere professioniste (legge n. 379/90), alle madri prive di altra forma di tutela previdenziale ed iscritte in apposita gestione separata (legge n. 449/97) e quelle che non beneficiano del trattamento previdenziale dell’indennità di maternità e possiedono limitate risorse ➦ N. 3 del 20 gennaio 2001 (segue) economiche (legge n. 448/98). Il legislatore nel corso del tempo ha quindi ampliato la tutela previdenziale per la maternità, anche indipendentemente dallo svolgimento di un’attività lavorativa (vedi appunto legge n. 448/ 98); pertanto la Corte di Cassazione, anche alla luce del pari rilievo costituzionale attribuito a tutte le maternità, ha ritenuto che si verificherebbe una discriminazione nel mancato riconoscimento del trattamento previdenziale alle imprenditrici agricole. Lavoratrici a domicilio Le caratteristiche del lavoro a domicilio sono particolari soprattutto in relazione alle concrete modalità di svolgimento dell’attività: lavoro presso il proprio domicilio, mancanza di rispetto dei ritmi aziendali di lavoro, possibilità di beneficiare dell’aiuto dei propri familiari, autonomia gestionale nell’organizzazione del proprio lavoro, mancanza di rischi connessi al raggiungimento del posto di lavoro. Finora pertanto le norme non consentivano l’interdizione anticipata di maternità prevista dall’art. 5 della legge 1204/71, concessa invece alle altre lavoratrici a seguito di condizioni di lavoro pregiudizievoli per la salute, complicanze nella gestazione, impossibilità di adibire la donna ad altre mansioni; conseguentemente non era concesso alla gestante lavoratrice a domicilio il diritto all’indennità giornaliera di maternità per tale periodo. Rimaneva il divieto di licen- N. 3 del 20 gennaio 2001 ziamento e l’astensione obbligatoria dal lavoro con relativo trattamento previdenziale (artt. 2 e 4, legge 1204/71). La legge n. 877 del 18 dicembre 1973, pur estendendo ai lavoratori a domicilio le norme vigenti per i lavoratori subordinati, le limitava alle assicurazioni sociali e agli assegni familiari. Nemmeno la nuova legge sui congedi parentali n. 53/00 modifica questa discriminazione tra lavoratrici subordinate in genere e lavoratrici a domicilio, lasciando invece invariato il secondo comma dell’art. 1 della legge 1204/71 che limita il diritto di tali lavoratrici solo al momento della maternità. La Corte Costituzionale è intervenuta con la sentenza n. 360 del 12/26 luglio 2000 dichiarando ingiustificata tale disparità di trattamento rispetto alle altre lavoratrici subordinate e considerando applicabile l’interdizione anticipata (con conseguente trattamento economico) anche quando l’attività si esplichi, come nel caso del lavoro a domicilio, al di fuori dell’impresa. La tutela della maternità non tollera esclusioni né vuoti normativi, dovendo assicurare a tutte le lavoratrici, comprese quindi quelle a domicilio, un livello di protezione tale da consentire l’adeguata protezione sancita costituzionalmente. Le misure protettive del benessere psico-fisico della madre e del bambino sono, oltre al divieto di adibire la donna a lavori pensanti, pericolosi ed insalubri e al già citato diritto-dovere di astensione obbligatoria (visto come presunzione assoluta e generale di incapacità lavorativa), - 45 - anche la previsione della possibilità che si verifichino, nei primi mesi di gestazione e comunque in epoca precedente l’interdizione obbligatoria, eventi o condizioni pregiudizievoli alla salute di madre e nascituro. Tali eventi d’incapacità lavorativa sono presumibili e non presunti (come invece nell’astensione obbligatoria), allorché si verifichino le circostanze, indicate in via generale dalla norma, ma da accertare nel singolo caso concreto. L’intervento dell’Inps, con circolare n. 164 del 27 settembre 2000, ha recepito la sentenza sopra esaminata relativa all’interdizione anticipata dal lavoro per maternità delle lavoratrici a domicilio. La circolare conferma per le lavoratrici che hanno ottenuto, dopo il 26 luglio 2000 (data della sentenza), l’autorizzazione all’interdizione anticipata dalla Direzione provinciale del lavoro, l’acquisizione del diritto all’indennità di maternità per astensione obbligatoria (per uno o più periodi). Le condizioni poste dall’Istituto per l’ottenimento di tale indennità sono la consegna al committente, prima dell’inizio dell’interdizione, delle merci e del lavoro avuto in consegna, anche se non ultimato. Con la stessa circolare l’Inps conferma l’applicazione, anche per le lavoratrici a domicilio, della maternità obbligatoria flessibile stabilita dall’art. 12 della legge n. 53/00 (5 mesi totali da usufruire fino a un mese prima del parto, prolungando il periodo successivo al parto). Silvia Bradaschia Importante sentenza del Tribunale di Treviso Il DM tardivo non costituisce evasione T rasmetto la sentenza emessa in data 9 maggio 2000 dal Tribunale di Treviso, in sede di appello che, confermando la sentenza del Giudice di primo grado del 12 maggio 1999, ha precisato, in termini chiarissimi, che la ritardata presentazione del DM10 non costituisce “evasione” allorquando, come nella fattispecie, l’ammontare dei contributi e/o dei premi è rilevabile dalle registrazioni obbligatorie. Tale posizione è stata più volte ribadita dal sottoscritto nei vari ricorsi amministrativi proposti all’Inps ma, ovviamente, mai accettata. Poiché non sembra che la nuova versione del pacchetto “sanzioni” contenuta nella prossima Finanziaria chiarisca, in modo inequivocabile (come si sperava), il concetto di “evasione”, spero che la chiarissima interpretazione del Tribunale di Treviso induca la Direzione generale dell’Inps a rivedere la propria posizione senza ulteriori ricorsi per Cassazione. Cordiali saluti. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TREVISO SEZIONE LAVORO composto dai magistrati: dott.ssa Valeria Castagna, Presidente relatore; dott. Umberto Donà, Giudice; dott. ssa Franca Bigi, Giudice; ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello promossa con ricorso a norma dell’art. 434 c.p.c. depositato in data 6.10.99 DA Inps, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Solimene, in forza di procura generale alle liti rep. n. 22891 notaio Lupo di Roma, con domicilio eletto presso l’Ufficio legale dell‘Istituto in Treviso; APPELLANTE CONTRO …, … e …, rappresentati e difesi dall’avv. Rizzardo Del Giudice, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in forza di mandati a margine al ricorso introduttivo di primo grado e della comparsa d’appello; Gianfrancesco Pacelli APPELLATO Causa decisa all’udienza pubblica del giorno 9.5.00 sulle seguenti conclusioni delle parti costituite: CONCLUSIONI DELL’APPELLANTE “Si conclude affinché il Tribunale adito, in accoglimento del ricorso - 46 - ed in parziale riforma della sentenza n. 240/99 del Pretore del lavoro di Treviso, confermi il decreto ingiuntivo opposto e condanni, per l’effetto, la …, … e … al pagamento della somma di L. 930.425.400 oltre alle ulteriori sanzioni civili maturate successivamente al 29.9.98. Spese rifuse”. CONCLUSIONI DELL’APPELLATO “Rigettarsi l’impugnazione proposta dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del legale rappresentante pro-tempore e, per l’effetto, confermarsi in ogni sua parte la sentenza di primo grado del Pretore di Treviso, Giudice del lavoro, dott.ssa Ferretti n. 240/99. Con rifusione delle spese e degli onorari di giudizio”. Oggetto: riferimento sent. n. 240/99, Pretore di Treviso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 5.12.98, la … (d’ora innanzi solo …), nonché i soci illimitatamente responsabili … e …, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in data 29.9.98 dal Pretore del lavoro di Treviso, su ricorso dell’Inps, avente ad oggetto il pagamento della somma di L. 930.425.400 a titolo di contributi evasi e relative sanzioni, fondato su verbale ispettivo in data 29.7.96. Eccepivano in via preliminare gli opponenti l’intervenuta parziale prescrizione del credito in linea capitale, con riferimento al periodo dal gennaio all’ottobre ’93; nel merito, deducevano che la società, negli ➦ N. 3 del 20 gennaio 2001 (segue) anni tra il ’93 ed il ’96, aveva sofferto di una grave crisi di liquidità, a causa dell’unilaterale riduzione dei prezzi da parte dell’unico committente …; che quindi, pur avendo sempre provveduto a redigere le dichiarazioni Inps, aveva di fatto omesso il versamento dei contributi previdenziali, privilegiando il pagamento di altri creditori; assumeva che nella specie ricorreva un’ipotesi di omissione e non già di “evasione”, con la conseguente illegittimità dell’applicazione delle sanzioni civili a tale titolo; con riferimento alle posizioni dei soci illimitatamente responsabili, eccepivano la mancanza di titolo per inosservanza dell’art. 2304 c.c., che prevede il beneficium escussionis. Chiedevano conseguentemente la revoca del decreto opposto. Si costituiva in primo grado il convenuto Inps, deducendo come la società opponente avesse ammesso la presentazione delle denunce obbligatorie, con la conseguente applicabilità delle sanzioni per “evasione” e non per semplice omissione di contributi regolarmente denunciati e non versati; rilevando che la pretesa azionata si riferiva a contributi maturati a far data dal novembre ’93 (entro il termine quinquennale di prescrizione) e che il decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti dei soci non comportava l’attivazione di procedura esecutiva, questa solo sussidiaria rispetto a quella nei confronti della società. All’esito dell’istruttoria solo documentale il Pretore, con sentenza in data 12.5.99, condannava la società opponente a versare l’importo capitale maggiorato delle sole sanzioni per omesso versamento. Avverso tale pronuncia proponeva appello l’Inps, deducendo come la mancata presentazione della denuncia contributiva mensile (ricorrente pacificamente nella specie) concreti una tipica ipotesi di “evasione” anche nel caso che il datore di lavoro presenti la denun- N. 3 del 20 gennaio 2001 cia riassuntiva annuale e tenga in modo corretto i libri sociali relativi ai dipendenti. Si costituivano nel presente grado la società … ed i soci, chiedendo il rigetto del gravame. La causa veniva discussa e decisa all’udienza del giorno 9.5.00, come da allegato dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente controversia ha ad oggetto esclusivamente la questione di diritto attinente alla qualificazione della condotta tenuta nella specie dal datore di lavoro come evasione ovvero omissione contributiva, qualificazione dalla quale derivano notevoli conseguenze in ordine alla quantificazione delle sanzioni dovute. È infatti pacifico, in punto di fatto, che la … ha provveduto a registrare correttamente sui propri libri sociali tutti i dipendenti impiegati e le rispettive presenze, nonché a presentare annualmente la denuncia riassuntiva, omettendo invece la presentazione delle denunce mensili ed il regolare pagamento dei contributi. È dunque necessario procedere all’interpretazione delle norme applicabili (art. 4 del DL n. 536/87, abrogato dalla legge n. 662/96 e sostituito dall’art. 1, comma 217, della stessa legge), che disciplinano appunto le diverse ipotesi, quo ad poenam, della semplice omissione e della più grave evasione con riferimento ai contributi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali. Tanto l’art. 4, lett. a), del DL n. 536/87, quanto l’art. 1, comma 217, lett. a), della legge n. 662/96, che disciplinano l’ipotesi più lieve di omissione, fanno riferimento al caso in cui la rilevazione dell’inadempimento consegua, da parte dell’Istituto, ad una semplice verifica di conformità tra il denunciato ed il versato. A tal fine le norme citate introducono il sistema sanzionatorio più lieve per il caso in cui l’omissione od il ritardo nel versamento si riferisca a “contributi o premi il cui am- - 47 - montare è rilevabile dalle denunce e/ o registrazioni obbligatorie”. Poiché la norma dev’essere interpretata anzitutto nel suo significato letterale (particolarmente ove esso, come nella specie, sia inequivoco) e nel senso di assegnare alle parole usate una loro valenza in primo luogo lessicale, deve riconoscersi che la dizione “e/o” può interpretarsi esclusivamente nel senso che sia sufficiente la ricavabilità dei dati attinenti alla misura dei contributi dovuti e non versati da una sola delle fonti menzionate dalla legge, anche in via tra loro disgiuntiva. In tale prospettiva non assume alcun valore il rilievo secondo cui anche le denunce mensili hanno carattere obbligatorio (ciò che può ritenersi pacifico), essendo la lettera e la stessa ratio della disposizione in esame nel senso di stabilire un diverso e più grave regime sanzionatorio per i contribuenti che abbiano, a mezzo di comportamento fraudolento (alterazioni delle scritture) od anche meramente omissivo (ma totalmente omissivo), ostacolato l’opera di verifica ed anche la stessa possibilità di un accertamento da parte degli enti previdenziali. La sentenza impugnata merita quindi integrale conferma. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, prescindendo dalla nota spese presentata, che, all’evidenza (viste le voci indicate) si riferisce a diversa controversia. P.Q.M. Rigetta l’appello e conferma l’impugnata sentenza n. 240/99 del Pretore di Treviso. Condanna l’Inps a rifondere agli appellati le spese del presente grado, che si liquidano in complessive L. 4.200.000. Treviso, 9.5.00 IL PRESIDENTE EST. (dott.ssa Valeria Castagna) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA (Bruno Caruzzo) Riflessioni sulla professione La pubblicità come occasione S ono ormai note le mie propensioni verso una liberalizzazione generalizzata delle attività imprenditoriali e professionali ed oggi, che anche il legislatore sembra confortarmi, trovo comunque indispensabile chiarire alcuni aspetti di questa mia propensione. Alla base vi è il pensiero che ogni limitazione dell’agire del cittadino debba trovare un preciso riscontro nelle esigenze preminenti della comunità. Vedo quindi con sospetto ogni regola tendente, in qualsiasi modo, ad incanalare, dirigere, togliere l’assoluta libertà di disporre e di far uso delle proprie cose e capacità. Fatte queste doverose premesse, che pongono sullo stesso piano libertà e norme indicando nel primo termine lo stato naturale del cittadino e nel secondo lo strumento che, pur collidendo col primo, lo rende possibile, parliamo di pubblicità e dei dintorni. Propedeuticamente per pubblicità intendo riferirmi a quelle attività volte ad informare i consumatori ed i fruitori di servizi circa l’esistenza dei prodotti (beni e servizi) resi disponibili da un’azienda, evidenziandone le caratteristiche e la loro capacità di soddisfare i bisogni; in sottordine vi è il tentativo di ottenere la preferenza. Nell’ambito delle attività che “liberamente”ciascuno può effet- tuare vi è la “regolamentazione” delle attività professionali: regolamentazione necessaria per l’impatto che dette attività possono avere nello sviluppo socio-economico del Paese. La regolamentazione, per quel che ci riguarda, è collocata su due livelli: uno legislativo disciplinante quelle limitazioni che la società si è voluta dare a tutela della famosa “fede pubblica”; il secondo, su base volontaristica (autolimitazione), costituito dal codice deontologico. E qui compare il “divieto” di fare pubblicità oggi posto in discussione, anzi oggi ritenuto non più sostenibile in forza di una norma di rango superiore (direttiva europea). Sin qui storia e preambolo lungo (e noioso). Non v’è dubbio che la nostra sia un’attività economica e sociale, dobbiamo però chiederci, per esempio, se venga prima l’istanza economica e poi quella sociale, giacché invertendo i valori ben possono cambiare aspettative e pensieri. Se è l’istanza sociale a giocare un ruolo dominante, l’attività professionale diventa un mezzo utile e/o necessario per raggiungere finalità etiche, filosofiche o quant’altro attiene al sociale; se invece è preminente l’economicità, l’attività professionale è un mezzo per generare profitti. - 48 - Quale contributo ha dato e dà il cdl all’innovazione e al progresso della vita sociale? Che poi nel nostro corretto operare vi sia un riflesso positivo nel sociale, che col nostro apporto sia possibile ottenere un miglioramento della vita e dell’organizzazione della cosa pubblica è cosa pacificamente sostenibile, ma altrettanto si può dire di ogni altra attività industriale. Che cosa ci distingue allora? Che cosa ci fa presumere di occupare una parte più importante, o solamente diversa, della scala sociale? L’essere depositari di un sapere più elevato (della media, e forse solo quantitativamente e specialisticamente) non è di per sé un titolo di merito (è una delle accuse dell’”Antitrust”), è l’impiego di questo bene per fini sociali che dev’essere misurato. Certo se non ci fossero i cdl oggi i maggiori Istituti (Inps, Inail, ecc.) funzionerebbero in modo ben peggiore, ma questo non è nostro merito; è, semmai, demerito di chi governa quelle istituzioni. L’innegabile fatto che la “professione” sia principalmente un’occupazione intellettuale e che vi possa essere intuizione ed invenzione non giustifica un qualcosa di più che la società debba tributare alla professione ➦ N. 3 del 20 gennaio 2001 (segue) rispetto, per esempio, all’artigianato. Un ulteriore passo avanti; fare pubblicità è disdicevole al “decoro” del professionista. Qualcuno mi chiede cos’è questo “decoro” e da cosa derivi l’assiomatica affermazione della lesività al medesimo della pubblicità. Chiedo aiuto al dizionario; “Decoro: sm. La risultante di tutti gli elementi che conferiscono all’aspetto o al comportamento l’impronta atta a garantire il rispetto altrui”. A questo punto mi sembra di poter tranquillamente sostenere che la più ampia libertà di fare pubblicità non collida in alcun caso con l’esercizio dell’attività professionale. Siamo entità economiche (massimizzazione degli utili?!), operiamo sì in settori delicati, ma possiamo generare sicuramente meno danni di una multinazionale (se non altro per la nostra frammentazione); se la pubblicità è quell’informazione di cui ho prima sintetizzato i connotati, non vedo quale affronto all’onore o quale diminuzione di rispetto vi possa essere. Diminuzione di ricchezza questo sì! (fa sorridere l’affermazione rinvenuta in alcuni codici deontologici che impone di non tener conto delle spese di pubblicità nella determinazione dei compensi) Ed ancora: il nostro tempo sta indicando una diversa struttura del lavoro; si evidenzia infatti in questa parte del mondo una forte diminuzione del “fare” ed un parallelo incremento del “pensie- ro”, là dove quest’ultimo s’impegna nell’innovazione industriale e nel controllo e nella gestione dei flussi finanziari. La globalizzazione ha di fatto spostato la parte produttiva verso i Paesi in cui la mano d’opera è ancora reperibile a basso costo, mentre il pensiero inventore e coordinatore è rimasto al “nord del mondo”. Inevitabilmente in questo scenario assumerà maggior rilevanza il lavoro intellettuale e sarà sempre meno evidente la differenza dell’impiego di quest’ultimo come semplice mezzo di produzione ovvero come motore innovativo dei più complessi àmbiti sociali. Mi fermo qui attendendo risposte a questa mia provocazione. Danilo Notarnicola CONSIGLIO PROVINCIALE DELL’ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI MACERATA in collaborazione con l’ ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED IL COLLEGIO DEI RAGIONIERI COMMERCIALISTI DI MACERATA organizza un CONVEGNO DI STUDIO per il giorno martedì 30 gennaio 2001, alle ore 14,30, presso la Sala Convegni Multiplex 2000 – Via Velluti (Centro Commerciale Piediripa) – MACERATA TEMI Finanziaria 2001: – le novità della Finanziaria 2001e le altre novità fiscali; – le nuove detrazioni Irpef e la rimodulazione delle aliquote Irpef e Irpeg. ● Regime delle nuove iniziative produttive. ● Novità in materia di Irap. ● Ulteriori approfondimenti del collegato 2000: – rivalutazione dei beni; – collaborazioni coordinate e continuative; ● – agevolazione Visco. Novità in tema di reddito d’impresa: – tassazione proporzionale per le imprese individuali e le società di persone; – potenziamento della dit per le piccole imprese. ● Novità in materia di Iva. ● Altre novità della Finanziaria 2001: – incentivi per l’occupazione; – versamenti Ici. ● RELATORE: dott. GIOVANNI FIORE, pubblicista, esperto di diritto tributario, consulente del lavoro. La partecipazione al convegno per consulenti del lavoro, ragionieri collegiati, dottori commercialisti, loro dipendenti e praticanti è gratuita. Segreteria: Consiglio Provinciale dell’Ordine dei cdl di Macerata – Tel. /Fax 0733/35040. N. 3 del 20 gennaio 2001 - 49 - SO ES R P ES 1081” one Redazi nsulente “Il Co CONSULPOST NON È QUESTIONE SECONDARIA NUOVA SEDE ANCL A CALTAGI- RONE «Napoli, lì 1.1.01 “Catania, lì 11.1.01 Fino ad oggi nel leggere le circolari del Ministero delle finanze ci accorgiamo che queste vengono inviate per conoscenza ad una serie di associazioni di categoria e di Ordini professionali, ma noi consulenti del lavoro non compariamo tra questi Ordini “di peso”. Ritengo la questione di importanza non superficiale. Essere inseriti tra i destinatari delle circolari ministeriali credo sia il “minimo” per una categoria che opera nel settore con una presenza ed una professionalità di tutto rispetto. Mi appello anche a voi cari colleghi di altre città italiane, fate presente la questione ai singoli Consigli Provinciali e al Consiglio Nazionale. SERGIO PUGLIA Redazione di Caserta» UNA VALIDA INIZIATIVA DEL NO- STRO SITO «Portogruaro, lì 30.11.00 Volevo fare i complimenti per la rubrica delle “Circolari per i clienti”, poiché avendo sempre poco tempo si riesce a dare delle informazioni rapide ai nostri clienti. Cordialità. GIANLUCA MIO Portogruaro (VE)» È stata inaugurata il giorno 8 gennaio u.s.la sezione territoriale di Caltagirone, fiorente cittadina del Calatino Sud Simeto della provincia di Catania. Alla presenza del Segretario Generale Nazionale, Roberto De Lorenzis, dei rappresentanti sindacali, di quelli dell’Ordine dei consulenti del lavoro delle province limitrofe e dei colleghi della provincia di Catania, si è raggiunto un altro obiettivo importante per la crescita della categoria tutta. Ad un anno dalla costituzione dell’Unione Provinciale di Catania, l’attività sindacale svolta con forza e vigore su tutto il territorio provinciale ha iniziato a produrre i primi effetti. I colleghi, riscontrando la validità e l’esigenza di interloquire sulle problematiche che affliggono la categoria, hanno desiderato e supportato, anche in maniera inaspettata, la presenza permanente del nostro sindacato nel territorio del Calatino. La sezione territoriale Ancl di Caltagirone assolverà due diversi compiti: il primo di sopperire alle forti mancanze delle istituzioni, (non esistono sportelli Inps o Inail), fornendo gratuitamente agli iscritti qualsiasi tipo di modulistica riguardante Inps, Inail, Cciaa e Iva, evitando ai colleghi di spostarsi fino a Catania solo per questo; il secondo quello di organizzare periodicamente tavole rotonde con argomento unico a richiesta degli iscritti su - 50 - problematiche specifiche della zona. Questo evento tanto importante per la nostra provincia rafforza sempre più i rapporti tra i colleghi spingendo tutti ad uscire dai propri studi per attivarsi per il bene della grande famiglia dell’Ancl. GUIDO SCIACCA Presidente UP Ancl di Catania” INDENNIZZO FULMINEO «Caserta, lì 11.1.01 Un’altra delle tante cose strane a cui abbiamo assistito in questi ultimi anni è stata la legge sulla rottamazione delle licenze di esercizi di vendita al dettaglio che abbiano cessato l’attività tra il 9.5.98 e l’8.5.00, riconsegnando al Comune il titolo autorizzativo. In base al decreto ministeriale del 19.4.00 (GU n. 99 del 29.4.00) furono riaperti i termini (per così dire) per i contributi ai titolari di cui sopra che dovevano consegnare alla Camera di commercio di appartenenza, a mano o tramite raccomandata, gli appositi modelli, pena l’esclusione. Le modalità di presentazione prevedevano che le domande dovevano essere presentate a decorrere dal 5.6.00 e dovevano contenere nella busta “art. 25, comma 7, D.Lgs 31.3.98, n. 114 – indennizzo per la cessazione di attività commerciale”. ➦ N. 3 del 20 gennaio 2001 (segue ConsulPost) Le disposizioni recitavano ancora e sottolineavano:“Non saranno prese in considerazione le domande presentate anteriormente al 5.6.00”. Per ottenere tale indennizzo inoltre erano necessari almeno 5 anni di iscrizione nella gestione Inps per gli esercenti attività commerciali alla data di cessazione dell’attività. E fin qui tutto sembra rientrare nelle solite procedure burocratiche, ma la nostra meraviglia è stata quando ci siamo visti restituire la domanda di un nostro cliente, presentata il 17 giugno 2000 alla Camera di commercio di Caserta, con una lettera di accompagnamento avente per oggetto “Indennizzo per la restituzione delle licenze commerciali, art. 25 del D.Lgs 31.3.98, n. 114”. Riportiamo anche il contenuto della stessa lettera: “In merito al decreto di chiusura dei termini 5.6.00 (GU del 6.6.00), n. 130, il Ministero dell’industria, con proprio comunicato del 20.6.00, ha reso noto alla Camera di commercio che le domande presentate o spedite nei giorni precedenti l’apertura dei termini 5.6.00 e quelle presentate o spedite dal 6.6.00 in poi (chiusura dei termini) devono essere restituite al mittente. Per quanto sopra, si restituisce alla S.V. la domanda inerente l’oggetto”. Ci siamo resi conto del “grandissimo” lasso di tempo lasciato a disposizione dal Ministero? Un giorno! Non si potrebbe fare in modo che le domande così dette “fuori termine” rimangano in giacenza presso la Camera di commercio al fine di dar loro una precedenza, ammesso e non concesso che ci sia un’altra fulminante apertura per la concessione dei contributi? VENTIQUATTRO ANNI SONO TROPPO POCHI? “Menfi, lì 8.1.01 I sottufficiali della Guardia di finanza (titolo di studio licenza media), collocati a riposo, sono riusciti, con un emendamento alla legge finanziaria del 2001, ad ottenere la rappresentanza e l’assistenza dei contribuenti davanti alle Commissioni tributarie, prevista dall’art. 12 del D.Lgs n. 546 del 31.12.92. A noi consulenti del lavoro questa possibilità è stata tolta con il D.Lgs sopracitato, dimenticando 24 anni di storia, che ci hanno visto protagonisti e difensori del processo tributario a pieno titolo, così come prevedeva l’art. 30 del DPR n. 636 del 26.10.72. I consulenti del lavoro, per poter esercitare la professione, devono svolgere due anni di praticantato e successivamente sostenere un esame ENRICO VETRANO Menfi (AG)” Comunicato della Commissione riforma Statuto e regolamento di attuazione Dopo la seduta tenuta a Bergamo nel luglio del 2000, la Commissione è tornata a riunirsi in Roma il 17 novembre corrente anno, proseguendo i suoi lavori. Le segnalazioni pervenute da diversi colleghi di tutt’Italia hanno trovato puntuale riscontro e considerazione. Non sono mancati proposte ed approfondimenti da parte dei commissari. Al termine dei lavori la Commissione ha deliberato l’integrazione o la modifica di alcuni articoli del regolamento che saranno portati all’approvazione della Giunta Esecutiva Nazionale e del Consiglio Nazionale nelle prossime sedute collegiali. IL COORDINATORE DELLA COMMISSIONE Emanuele Monterosso I componenti: Francesco Longobardi Diana Onder Giammaria Monticelli Enrico Vivan Vincenzo Calandrini Maria Grazia Rigato MATTIA BRANCO Redazione di Caserta» N. 3 del 20 gennaio 2001 d’abilitazione, con due prove scritte e una orale sulle seguenti materie: diritto del lavoro, legislazione sociale, diritto tributario, elementi di diritto privato, pubblico e penale, nonché nozioni di ragioneria. Tutto ciò è vergognoso, inaudito e non fa altro che sminuire la figura professionale del consulente del lavoro. Sono trascorsi otto anni di promesse da parte di vari Ministri e di diversi politici, ma allo stato attuale nessun risultato positivo è arrivato. A questo punto bisogna intraprendere con gran senso di responsabilità e serenità tutte quelle azioni democratiche affinché ci siano riconosciuti tutti quei diritti che fino ad oggi ci siamo conquistati giornalmente sul campo di battaglia, senza essere inferiori a nessuno. Un cordiale saluto. - 51 - FISCO IN PILLOLE Iva – Prima casa Per gli interventi di ampliamento l’Iva al 4% È applicabile l’aliquota Iva del 4% agli interventi di ampliamento, vale a dire di incremento della superficie, effettuati sull’immobile adibito ad abitazione principale, a condizione che questo Diritto e giustizia – Interesse legale Aumenta il tasso legale, diminuisce la maggiorazione Iva I l Ministero del tesoro modifica, con decreto 11.12.00 (in GU n. 292 del 15.12.00), la misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del c.c. che passano, dall’1.1.01, dal 2,5 al 3,5%. In base al disposto dell’art. 2 della legge 23.12.96, n. 662, comma 185, al Ministro del tesoro è demandata la facoltà di modificare la misura del tasso di interesse legale sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi, tenendo conto del tasso di inflazione re- intervento edilizio non porti alla realizzazione di una nuova unità immobiliare. Lo ha precisato la circ. 30.11.00,n. 219/E, con la quale il Ministero delle finanze ha pure chiarito che la casa, per poter usufruire di questo beneficio, dopo l’esecuzione dei lavori di ampliamento, deve conservare i requisiti per essere classificata non di lusso, determinati sulla base dei parametri dettati dal decreto del Ministero dei lavori pubblici del 2.8.89. Questo dell’Iva nell’edilizia è un problema con cui i contribuenti italiani si stanno confrontando ormai da 30 anni, con circolari e risoluzioni innumerevoli, e la circolare n. 219/E è l’ultima solo in ordine di tempo. Riepilogando, a chi non possiede un’altra casa nel medesimo comune, e alle condizioni sopra indicate, per le prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto relative all’ampliamento della prima casa è applicabile l’aliquota ridotta del 4%. Per aver diritto all’agevolazione, è sufficiente che chi commissiona i lavori dichiari all’appaltatore di non essere titolare di diritti su altra abitazione nel comune. gistrato nell’anno. Ci sono però altre variazioni sugli interessi apportate dalla legge finanziaria 2001. L’art. 31 della L. 23.12.00, n. 388, provvede, infatti, a ritoccare, questa volta al ribasso, la misura della maggiorazione del debito Iva dovuta da coloro che optano per liquidare e versare ogni tre mesi l’imposta. Fin dal ’93 – quando fu istituita – i contribuenti minori, siano essi imprese che lavoratori autonomi (con volume d’affari fino a 360 milioni annui per le attività di servizi o fino a un miliardo per le altre attività), applicano la maggiorazione per i versamenti trimestrali pari all’1,5% a titolo d’interessi; ebbene, dall’1.1.01 la predetta maggiorazione è ridotta all’1%. A decorrere, quindi, dalla liquidazione relativa al 1° trimestre 2001 i contribuenti minori trimestrali applicheranno l’1% anziché l’1,50% di maggiorazione sull’Iva da versare. Purtroppo, il rialzo del saggio legale degli interessi avrà immediata conseguenza anche sull’applicazione del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs 472/ 97.Tali interessi vanno calcolati con maturazione giorno per giorno nel modo seguente: - 52 - – dall’1.1.01 con il tasso del 3,5% (interessi giornalieri pari allo 0,009589%); – per i calcoli del periodo a cavallo dell’anno resta ferma la vecchia misura del 2,5% fino al 31.12.00. Il rialzo degli interessi legali si ripercuote anche in altri contesti tributari quali, per esempio, l’accertamento con adesione, che può essere effettuato anche in forma dilazionata, rateizzando l’importo dovuto fino a otto rate trimestrali, elevato a dodici se il debito supera 100 milioni, previa presentazione di idonea garanzia. ➟ N. 3 del 20 gennaio 2001 (segue Fisco in pillole) Studi di settore – Attività di controllo Pubblicati altri 13 questionari per gli studi di settore È stato pubblicato sulla GU n. 206 del 13.12.00 il decreto del Ministero delle finanze 23.10.00 con il quale vengono approvati 13 nuovi questionari per gli studi di settore relativi a 38 attività imprenditoriali nel settore delle manifatture, dei servizi, del commercio ed altre attività professionali, di cui alla tabella qui a fianco. Con tale pubblicazione, l’operazione “studi di settore” entra sempre più nel vivo e si moltiplicano le iniziative dell’amministrazione finanziaria per consentire al particolare strumento di accertamento di entrare a regime. Così mentre da un lato vengono predisposti nuovi questionari per acquisire informazioni, dall’altro partono i primi accertamenti basati proprio sulle risultanze degli studi di settore. Con circ. n. 210/E del 17.11.00, infatti, il Dipartimento delle entrate dà istruzioni agli Uffici e alla Guardia di finanza per spiegare i criteri di selezione utilizzati per individuare i contribuenti da sottoporre a controllo e le modalità delle verifiche nei confronti di coloro che, per il periodo d’imposta ’98, risultano non coerenti rispetto agli indicatori economici individuati dagli studi di settore. I questionari di cui alla tabella,debitamente compilati e sottoscritti, devono essere inviati entro il 15.2.01 al Centro di servizio delle imposte dirette ed indirette indicato nell’allegato 1 al DM suddetto (per la provincia di Bolzano la scadenza è il 30.4.01), mentre per gli utenti del servizio telematico, che intendono trasmettere i dati dei modelli in via telematica, la scadenza è spostata al 5.3.01 (per Bolzano entro il 21.5.01). N. 3 del 20 gennaio 2001 Studio Attività SD05 15.11.1 15.11.2 15.12.1 15.12.2 SD15 SD17 SG40 SG77 SG79 SG81 SG87 15.13.0 15.51.1 15.51.2 25.13.0 25.21.0 25.22.0 25.23.0 25.24.0 70.11.0 70.12.0 70.20.0 61.11.0 61.12.0 61.20.0 63.22.0 71.10.0 71.21.0 71.22.0 45.50.0 71.32.0 74.14.1 74.14.4 74.14.6 SM23 SM33 SM34 SM40 51.46.1 51.46.2 51.24.1 51.24.2 51.42.2 51.42.4 51.47.8 52.48.C 52.62.7 52.63.5 Descrizione dell’attività MANIFATTURE Produzione di carne, non di volatili, e di prodotti della macellazione Conservazione della carne, non di volatili, mediante congelamento e surgelazione Produzione di carne di volatili e di prodotti della macellazione Conservazione di carne di volatili e di conigli mediante congelamento e surgelazione Produzione di prodotti a base di carne Trattamento igienico e confezionamento di latte alimentare pastorizzato e a lunga conservazione Produzione dei derivati del latte: burro, formaggi, eccetera Fabbricazione di altri prodotti in gomma Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche Fabbricazione di articoli in plastica per l’edilizia Fabbricazione di articoli in materie plastiche SERVIZI Valorizzazione e vendita immobiliare Compravendita di beni immobili effettuata sui beni propri Locazione di beni immobili propri e sublocazione Trasporti marittimi Trasporti costieri Trasporti per via d’acqua interne (compresi i trasporti lagunari) Altre attività connesse ai trasporti per via d’acqua Noleggio di autovetture Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri Noleggio di mezzi di trasporto marittimi e fluviali Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione e la demolizione, con manovratore Noleggio di macchinari e attrezzature per lavori edili e di genio civile Consulenze finanziarie Attività degli amministratori di società ed enti, consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale Agenzie di informazioni commerciali COMMERCIO Commercio all’ingrosso di medicinali Commercio all’ingrosso di articoli medicinali e ortopedici Commercio all’ingrosso di cuoio e di pelli gregge e lavorate (escluse le pelli per pellicceria) Commercio all’ingrosso di pelli gregge e lavorate per pellicceria Commercio all’ingrosso di pellicce Commercio all’ingrosso di calzature e accessori Commercio all’ingrosso di pelletterie, marocchinerie e articoli da viaggio Reddito Commercio al dettaglio di fiori, piante e sementi Commercio al dettaglio, ambulante a posteggio fisso di altri articoli n.c.a., se si tratta di fiori, piante e cementi Altro commercio ambulante a posteggio mobile, se riguarda fiori, piante e sementi PROFESSIONI SK23 74.20.3 - 53 - Servizi di ingegneria integrata In un lampo passano le informazioni nei nostri studi. Proviamo a fermarne qualcuna, indicandone la fonte. Contiamo così di dare una mano a chi per un attimo si è distratto, come capita spesso anche a noi. (studio associato Paoli) WEEK WORK WORK WEEK N. Argomento Oggetto 12 Assicurazione infortuni Autoliquidazione Slitta al 16 marzo In considerazione del fatto che non è ancora intervenuta la pubbli- “Il Sole” 13.1.01 cazione del decreto di approvazione delle nuove tariffe dei premi e in considerazione delle numerose richieste di differimento della scadenza, il Cda dell’Inail ha deciso di spostare al 16 marzo l’autoliquidazione dei premi. Ad uno stadio avanzato sembra il progetto di un invio telematico delle dichiarazioni salari nonché delle denunce di esercizio e di infortunio (delibera Inail n. 1 dell’11.1.01). 13 Assegni familiari Lavoratori autonomi Aumento dell’importo Dall’1.1.01 sono rivalutati dell’1,7% sia i limiti di reddito familiare ai fini “www.inps.it” della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari o delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensile per l’accertamento del carico ai fini del diritto agli assegni stessi. L’Inps appronta le nuove tabelle che valgono per coltivatori diretti, artigiani e commercianti (circolare Inps n. 7 dell’11.1.01). 14 Sostituto d’imposta Modello F24 Introduzione di tre nuovi codici Tre importanti nuovi codici da utilizzare sul modello F24. Per il credi- “Il Sole” 12.1.01 to relativo all’incremento dell’occupazione stabilito dall’ultima Finanziaria si deve usare il codice 6732. Va invece usato il codice 1017 per le ritenute da c.c.c., (articolo 47 del Tuir come modificato dalla legge 342/00). Con il codice 6750 è possibile avere il rimborso dell’80% della cosiddetta “tassa sul medico” (risoluzione Agenzia delle entrate n. 2 dell’11.1.01). 15 Irpef Rimborso tassa sul medico Approntato il modello per i pensionati Il rimborso dell’80% della tassa sul medico può essere ottenuto me- “Italia Oggi” del diante compensazione in diminuzione delle imposte da pagare con 12.1.01 la prossima dichiarazione dei redditi oppure mediante restituzione effettuata dal sostituto di imposta dopo richiesta del contribuente. L’Inps, pur in attesa di un apposito decreto operativo del Minfin., ha già predisposto per i pensionati il facsimile di domanda di rimborso (messaggio Inps n. 8 dell’11.1.01). 16 Occupazione Credito d’imposta Chiarimenti ministeriali sulla fruizione Chiarito che il credito di imposta matura mese per mese e decorre “Italia Oggi” del da ottobre 2000; va fruito dal mese successivo a quello in cui si è 5.1.01 e del verificato l’incremento occupazionale, eccezion fatta per il periodo 10.1.01 ottobre-dicembre 2000 per il quale può essere utilizzato da gennaio. Se il datore di lavoro decade dall’agevolazione, in quanto la media occupazionale è in calo, non ha più diritto a fruire del credito di imposta relativo alle assunzioni già effettuate (comunicato stampa Minfin. del 9.1.01 e circolare Minfin. n. 1 del 3.1.01). - 54 - Fonte N. 3 del 20 gennaio 2001 STORIE DI LAVORO N on vi sto a dire le ragioni, tanto non servirebbe a niente. Quello che veramente importa sapere è che il principale e Moreno il magazziniere se le dettero di santa ragione, poche domeniche fa, quando in ditta non c’era nessuno e massima era la libertà d’azione di ciascuno dei due contendenti. C’è anche da aggiungere che, per quanto attiene agli insulti, arrivarono persino ai rispettivi trisavoli (chiamati anche dagli eruditi, tritavi). Questo per dire a che punto di malanimo fossero giunti. Le mogli li rimproverarono duramente. Ma non vi vergognate, gli gridarono, avete quasi cinquant’anni e fate a cazzotti come due ragazzacci. Siete diventati gli zimbelli del paese. Vergognatevi. Ma intanto il rapporto era rotto. L’ex magazziniere, al quale non era rimasto ora che zappare l’orto, voleva iniziare una guerra giudiziaria senza tregua onde giungere il più rapidamente possibile alla vittoria e al conseguente rientro in fabbrica. Per cui considerò un insulto bello e buono quello di dover soggiacere all’attuale tentativo obbligatorio di conciliazione, da lui ritenuto un’inqualificabile con- N. 3 del 20 gennaio 2001 Il conciliatore interclassista giura padronale, ordita allo scopo di ritardare il cammino della giustizia dei lavoratori. Si fermò proprio in quel momento, al centro del paese, un bellissimo cocchio tutto d’oro, tirato da 6 focosi cavalli bianchi. Ne discese un consulente del lavoro che volle sapere per filo e per segno i motivi della discordia. Conosciutili, chiamò l’ex magazziniere, gli spiegò l’utilità della conciliazione e la decisione della Corte Costituzionale, che recentemente (13.7.00, n. 276) ha stabilito che quel tentativo non lede e non ritarda il diritto di azione. E fu sempre questo luminare del lavoro che, nei giorni seguenti, riuscì a mettere d’accordo il principale e l’ex dipendente. Intervistato dai più accreditati telegiornali, spiegò tra un mare di applausi, le profonde ragioni per cui il consulente non può essere altro che un conciliatore interclassista. TANTO PER RIDERE - 55 - Valfrido Paoli