TUTORIAL www.protezionecitta.it Autocertificazione
Dal 1 gennaio 2012 sono in vigore le modifiche introdotte dall'art. 15 della legge 12
novembre 2011, n. alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta
nel "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa" di cui al DPR 28 dicembre 2000 n. 445.
Le nuove norme hanno come obiettivo la completa "de-certificazione" del rapporto tra
Pubblica Amministrazione e cittadini, in particolare:
1. L'organo responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la
trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle
“amministrazioni procedenti” all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento
dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive è l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.
Per informazioni:
o Tel:39068098.2935;
o Fax39068098.2934;
o E-mail: [email protected];
o Posta Elettronica Certificata: [email protected].
Entro trenta giorni, l’Amministrazione provvederà a fornire risposta alle richieste di
controllo provenienti dalle “amministrazioni procedenti”.
2. Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici
servizi, tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di
certificazione o dell'atto di notorietà:
o l’autocertificazione consiste nella facoltà riconosciuta ai cittadini di
presentare, in sostituzione delle tradizionali certificazioni richieste, propri
stati e requisiti personali, mediante apposite dichiarazioni sottoscritte
(firmate) dall'interessato;
o la firma non deve essere più autenticata. L'autocertificazione
sostituisce i certificati senza che ci sia necessità di presentare
successivamente il certificato vero e proprio;
o
o
la pubblica amministrazione ha l'obbligo di accettarle,
riservandosi la possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di
ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto;
vi sono pochi casi, nei rapporti con la Pubblica
Amministrazione, in cui devono essere esibiti i tradizionali
certificati: pratiche per contrarre matrimonio, rapporti con l'autorità
giudiziaria, atti da trasmettere all'estero.
Non sono sostituibili con l'autocertificazione i sottoelencati documenti:
•
•
•
certificati medici, sanitari, veterinari;
certificati di origine e conformità alle norme comunitarie;
brevetti e marchi.
I certificati devono riportare, a pena di nullità, la frase: "il presente certificato non
può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati
gestori di pubblici servizi".
Le pubbliche amministrazioni possono acquisire senza oneri le informazioni necessarie
per effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e per l'acquisizione d'ufficio,
con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.
Modulistica:
•
•
Dichiarazione sostitutiva di certificazione (é una dichiarazione sottoscritta
dal privato nel suo interesse che serve a comprovare stati, fatti e qualità personali
elencati nell’art.46 del D.P.R. 445/2000 e che sostituisce pienamente i relativi
certificati
Dichiarazione sostitutiva di Atto di notorietà (é una dichiarazione
sottoscritta dal privato nel suo interesse che serve a comprovare stati, fatti e
qualità personali che siano a diretta conoscenza del destinatario e che non sono
compresi nell’elenco dell’art.46 del D.P.R. 445/2000 e che sostituiscono
pienamente il relativo atto di notorietà. La dichiarazione può riguardare anche
stati, fatti o qualità personali relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante
interessato abbia diretta conoscenza.
Modalità di presentazione, invio e sottoscrizione delle istanze e delle
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà
- Artt. 21 e 38 del d. P.R. 28 dicembre 2000 n.445, d.Lgs. 82/2005, D.P.R. 68/2005
Tutte le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da presentare alla
Pubblica Amministrazione o alle imprese che gestiscono servizi pubblici possono essere
presentate secondo le seguenti modalità, tutte ugualmente valide:
•
•
presentazione dell’istanza o della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, non
ancora firmate, a cura dell’interessato che deve apporre la firma di fronte al
dipendente addetto alla ricezione;
presentazione, da parte di persona diversa dall’interessato, dell’istanza o della
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà già firmate. In tale caso è necessaria
•
•
la contestuale presentazione della fotocopia di un documento di identità
dell’interessato che ha firmato;
invio per fax dell’istanza o della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,
firmate e con allegata la fotocopia di un documento di identità della persona che
ha firmato;
invio per e-mail dell’istanza o della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
sottoscritte mediante la firma digitale o mediante utilizzo della carta di identità
elettronica o mediante Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).
Documenti di riconoscimento e di identità
- artt. 35 e 45 d.p.r. 28 dicembre 2000 n.445 –
Nozioni di documento di identità e di documento di riconoscimento
Documento d’identità è la carta di identità ed ogni altro documento munito di
fotografia rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico,
dall’amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità
prevalente di dimostrare l’identità personale del suo titolare.
Documento di riconoscimento è ogni documento munito di fotografia del titolare e
rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica
amministrazione italiana o di altri Stati, che consente l’ identificazione personale del
titolare.
Equipollenza tra documento di identita’ e documento di riconoscimento
In tutti i casi in cui nel D.P.R. 445/2000 è richiesto un documento di identità, questo
può essere sostituito dal documento di riconoscimento.
Sono equipollenti alla carta di identità:
•
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•
•
•
•
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il passaporto;
la patente di guida;
la patente nautica;
il libretto di pensione;
il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici;
il porto d’armi;
le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra
segnatura equivalente, rilasciate da un’Amministrazione dello Stato.
Funzione certificativa e validita’ dei documenti di identita’ e di
riconoscimento
I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, la cittadinanza, lo stato civile e la
residenza attestati in documenti di identità o di riconoscimento in corso di validità,
possono essere comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi. È fatto divieto
alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, nel caso in
cui all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di
identità o di riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel
documento esibito. È, comunque, fatta salva per le amministrazioni pubbliche ed i
gestori e gli esercenti di pubblici servizi la facoltà di verificare, nel corso del
procedimento, la veridicità e l'autenticità dei dati contenuti nel documento di identità o
di riconoscimento. Nei casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce informazioni
relative a stati, qualità personali e fatti attraverso l'esibizione da parte dell'interessato di
un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità, la registrazione dei
dati avviene attraverso l'acquisizione della copia fotostatica non autenticata del
documento stesso. Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identità o di
riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le qualità personali e i fatti in esso
contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché
l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel
documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
Denunce di smarrimento di documenti e oggetti
Documenti per il cui smarrimento e’ prescritta la denuncia
La possibilità di produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per attivare i
procedimenti amministrativi di rilascio dei relativi duplicati di documenti e oggetti è
prevista dall’art. 47 del d.P.R. 445/2000 che ha così comportato una diminuzione dei
casi di ricezione di denunce di smarrimento da parte degli uffici di polizia.
Peraltro rimane fermo l’obbligo di ricevere le denunce di smarrimento dei
documenti e degli oggetti laddove espressamente richiesto dalla legge
(vedasi riepilogo della scheda allegata).
Pur non essendo sancito uno specifico obbligo di denuncia, è sempre opportuno
ricevere le denunce di smarrimento o comunque acquisire copia della dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà della carta di identità e degli altri documenti per i quali è
previsto l’aggiornamento dello SDI.
N.B.: Le norme sull’autocertificazione, ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. n. 445/2000, si
applicano obbligatoriamente all’Ente Poste per il servizio postale ma non per l’attività
bancaria per la quale, se detto Ente ritiene di non applicare l’autocertificazione, bisogna
ricevere le denunce di smarrimento.
La società Trenitalia che eroga un servizio pubblico è obbligata ad accettare
l’autocertificazione ai sensi del citato art.2 del d.P.R. 445/2000.
Allegati:
Scheda relativa documenti ed oggetti per il cui smarrimento e’ prevista la denuncia
presso gli uffici di polizia
Documenti ed oggetti
per il cui smarrimento e’ prevista la denuncia presso gli uffici di polizia
Documenti di identità
CIE - Carta d’Identità Elettronica – (D.M. 08/11/2007 all. B n. 8.2); documento
di soggiorno dello straniero uscito dal territorio dello Stato (D.P.R.
31/08/1999 n.394, art.8); passaporto (L. 21/11/1967 n. 1185, art.13); patente di
guida (D.P.R.09/03/2000 n. 104, art.2); tessera per dipendenti Min. Sanità
aventi la qualifica di Ufficiale di P.G. (D.M.15/11/1985, art.3).
Documenti per la circolazione stradale e la navigazione
Autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli (D.P.R.24/11/2001 n.474,
art.3); carta di circolazione (D.P.R.09/03/2000 n.105, art.2); carta tachigrafica
(D.M.23/06/2005, art.9); certificato di circolazione per ciclomotori
(D.Lgs.30/04/1992 n.285, art.97); certificato o contrassegno per
l’assicurazione obbligatoria dei veicoli – RCA – (D.P.R.24/11/1970 n.973,
art.18); documento di proprietà per veicoli iscritti al P.R.A. (D.M.02/10/1992
n.514, art.13); documenti di accompagnamento per il trasporto merci - DAA,
DAS - doc. di acc. per prodotti alcolici (D.M.25/03/1996 n. 210, art.5 e 12 D.M.27/03/2001 n.153, art.22); licenze o attestati per l’esercizio dell’attività
aeronautica (D.P.R.18/11/1988 n.566, art.25); patente nautica (d.m. n. 146/2008
art. 47 – Allegato II Lett. G); targa per ciclomotori, autoveicoli, motoveicoli e
rimorchi (D.Lgs. 30/04/1992 n. 285, art. 97 e 102).
Altri documenti
Carta di credito, “Viacard” e “Telepass” (D.M.09/12/1996 n.701, art.6); carta
europea d’arma da fuoco (D.Lgs.30/12/1992 n. 527, art.3); documenti
identificativi per bovini - marchi auricolari, passaporto per animali,
cedole, registro aziendale – (D.Lgs.29/01/2004 n.58, artt.2 e 3 e
D.M.31/01/2002, art.7); registri o certificati per la fabbricazione di sostanze
stupefacenti (D.P.R.09/10/1990 n.309, art.67); tessere elettorali
(D.P.R.08/09/2000 n. 299, art.4).
Altri oggetti od animali
Armi, parti di armi od esplosivi (L. 18/04/1975 n. 110 art. 20); bovini
(D.Lgs.29/01/2004 n.58, artt.2 e 3 e D.M.31/01/2002, art.7); materiali radioattivi
(D.Lgs.17/03/1995 n.230, art.25); oggetti sottoposti a pignoramento
(R.D.06/05/1940 n.635, art.214).
Oggetti per il cui smarrimento la denuncia e’ prevista ma non obbligatoria
Assegni bancari o circolari; cambiali; carte di pagamento (“bancomat”);
certificato adeguato per la gente di mare; certificazione per l’esercizio
dell’intermediazione finanziaria.
Estratto da www.carabinieri.it
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