Provincia di Sondrio
SCHEDA N. 3
CONTRATTO DI APPRENDISTATO
D. Lgs. 167/2011, aggiornato alla L. 92/2012 (riforma Fornero), alla L. 99/2013 di conversione del D.L. 76/2013 e alla L. 78/2014
di conversione del D.L. 34/2014
3.A
Definizione e
tipologie di
apprendistato
L’apprendistato è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato finalizzato alla
formazione e all’occupazione dei giovani. È, dunque, un contratto di lavoro speciale in quanto
convivono due tipi di rapporto: un normale rapporto di lavoro subordinato che è a tempo indeterminato,
ed un rapporto di formazione che, invece, ha una durata determinata (c.d. periodo formativo) a seconda
della tipologia di apprendistato.
L’apprendistato si articola in tre diverse tipologie contrattuali:
a) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
c) apprendistato di alta formazione e ricerca.
3.B APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE
3.B.1
Finalità
Questa tipologia di apprendistato prevede lo svolgimento di un periodo formativo che porta al
conseguimento di una qualifica o di un diploma professionale definiti ai sensi del D. Lgs. 226/2005.
Il percorso formativo può anche assolvere l’obbligo di istruzione.
Successivamente al conseguimento della qualifica o diploma professionale ai sensi del D. Lgs.
226/2005, allo scopo di conseguire la qualifica professionale ai fini contrattuali (modulo 3.C), è
possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante o di mestiere: in tal
caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella
individuata dalla contrattazione collettiva.
3.B.2
Destinatari
Possono essere assunti soggetti di età compresa tra i 15 e i 25 anni compiuti.
3.B.3
Settori
Può essere concluso in tutti i settori di attività.
3.B.4
Durata del periodo
formativo
La durata è determinata in base alla qualifica o al diploma da conseguire e, comunque, non può
essere superiore a 3 anni o 4 anni nel caso di diploma quadriennale regionale.
Inoltre, deve essere prevista una durata minima del periodo formativo che non può essere inferiore a
6 mesi (vedi modulo 3.E.2).
3.B.5
Profili formativi,
formazione e
retribuzione
Alla Regione spetta la regolamentazione dei profili formativi e la previsione di un monte ore di
formazione congruo rispetto al conseguimento della qualifica o del diploma professionale, nel rispetto
degli standard minimi formativi definiti ai sensi del D. Lgs. 226/2005.
La formazione potrà essere interna o esterna all’azienda.
I contratti collettivi stipulati a ogni livello possono, invece, stabilire le modalità di erogazione della
formazione interna all’azienda.
Salva l’autonomia della contrattazione collettiva, al lavoratore è riconosciuta una retribuzione che
tenga conto:
- del 100% delle ore di lavoro effettivamente prestate;
- del 35% (minimo) del relativo monte ore complessivo delle ore di formazione.
3.B.6
Apprendistato
stagionale in
sistemi di
alternanza scuolalavoro
Per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che abbiano definito un sistema di
alternanza scuola-lavoro, i contratti collettivi di lavoro stipulati da associazioni di datori e prestatori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche
modalità di utilizzo del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato, per lo
svolgimento di attività stagionali.
Provincia di Sondrio
3.C APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE
3.C.1
Finalità
Questa tipologia di apprendistato è finalizzata al conseguimento di una qualifica professionale a fini
contrattuali, cioè alla acquisizione di competenze relative ad una specifica attività professionale
prevista dal contratto collettivo del settore.
3.C.2
Destinatari
Possono essere assunti soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni, in quest’ultimo caso l’assunzione
potrà essere effettuata fino al giorno antecedente al compimento del 30° anno di età (ovvero fino a
29 anni e 364 giorni).
Può, inoltre, essere concluso con soggetti a partire dal 17° anno di età se in possesso di una
qualifica professionale conseguita ai sensi del D. Lgs. 226/2005.
3.C.3
Settori
3.C.4
Durata del periodo
formativo
Può essere concluso in tutti i settori di attività, pubblici o privati.
Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono la durata in base all’età dell’apprendista e
al tipo di qualificazione contrattuale da conseguire; non può, comunque, essere superiore a 3 anni
ovvero 5 anni per le specifiche figure professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano
individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento.
Inoltre, deve essere prevista una durata minima, che non può essere inferiore a 6 mesi, ad
eccezione delle attività svolte in cicli stagionali per le quali è possibile stipulare contratti di
apprendistato a tempo determinato di durata anche inferiore a 6 mesi, nel rispetto del limite
massimo dei 3 o 5 anni (vedi modulo 3.E.2).
3.C.5
Formazione
aziendale e pubblica
Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono le modalità di erogazione della
formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità dell’azienda e
finalizzata alla acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione
dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale.
La formazione aziendale deve essere integrata dalla offerta formativa pubblica, finalizzata alla
acquisizione di competenze di base e trasversali, qualora la Regione provveda a comunicare al
datore di lavoro, entro 45 giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto, le modalità di
svolgimento della formazione, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste,
avvalendosi anche dei datori di lavoro e delle loro associazioni che si siano dichiarate disponibili.
Può essere interna o esterna alla azienda, per un monte complessivo non superiore a 120 ore per
la durata del triennio. È disciplinata dalla Regione e la durata della formazione è differenziata in
relazione al titolo di studio posseduto dall’apprendista.
È possibile il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere secondo modalità
definite dalla Regione.
3.D APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA
3.D.1
Finalità
Questa tipologia di apprendistato è finalizzata al conseguimento di titoli di studio superiori, in
particolare:
•
di un diploma di istruzione secondaria;
•
di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca;
•
per la specializzazione tecnica superiore con particolare riferimento ai diplomi relativi ai
percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori;
•
per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali.
Provincia di Sondrio
3.D.2
Destinatari
Possono essere assunti soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni, in quest’ultimo caso l’assunzione
potrà essere effettuata fino al giorno antecedente al compimento del 30° anno di età (ovvero fino a
29 anni e 364 giorni).
Può, inoltre, essere concluso con soggetti a partire dal 17° anno di età se in possesso di una
qualifica professionale conseguita ai sensi del D. Lgs. 226/2005.
3.D.3
Settori
Può essere concluso in tutti i settori di attività, pubblici o privati.
3.D.4
Durata e modalità di
svolgimento del
periodo formativo
La legge non fissa un tetto massimo di durata che potrà essere stabilita, insieme alle modalità di
svolgimento e al monte ore della formazione, dalla Regione d’intesa con le associazioni dei datori di
lavoro e dei lavoratori, Università e altre istituzioni formative. In assenza di regolamentazioni regionali si
rinvia ad apposite convenzioni stipulate direttamente tra datori di lavoro e Università.
Resta fermo il limite minimo di durata di 6 mesi (vedi modulo 3.E.2).
3.E DISCIPLINA GENERALE
La disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro
stipulati a livello nazionale nel rispetto di alcuni principi tra i quali:
3.E.1
Forma del contratto
È richiesta la forma scritta del contratto, del patto di prova e del piano formativo individuale.
Quest’ultimo deve essere contenuto nel contratto, quindi, deve essere contestuale ad esso, e definito in
forma sintetica, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti
bilaterali.
3.E.2
Durata minima del
contratto
Il contratto di apprendistato deve avere una durata minima di almeno 6 mesi, ad eccezione del
contratto di apprendistato professionalizzante concluso per lo svolgimento di attività in cicli
stagionali che può essere anche a tempo determinato e, quindi, per periodi inferiori a 6 mesi.
3.E.3
Tutor
Il datore di lavoro deve nominare un tutore o referente aziendale al quale i contratti collettivi possono
assegnare compiti diversificati che vanno dall’insegnamento delle materie oggetto di formazione
interna, a quello della semplice supervisione e controllo circa il corretto svolgimento della formazione.
3.E.4
Retribuzione e
inquadramento
L’apprendista non può essere retribuito a cottimo.
Può essere, invece, inquadrato in una categoria inferiore di uno o due livelli rispetto a quello
finale che dovrà conseguire al termine del periodo di apprendistato e, pertanto, la retribuzione sarà
quella corrispondente al livello inferiore di inquadramento.
In alternativa, è possibile stabilire la retribuzione in misura percentuale e in modo graduale
all’anzianità di servizio.
3.E.5
Recesso dal
contratto
Durante il periodo formativo le parti possono recedere soltanto per giusta causa o giustificato
motivo.
Al termine del periodo formativo le parti possono recedere senza alcuna motivazione specifica
dando il preavviso previsto dal contratto collettivo. Durante il preavviso si continua ad applicare la
disciplina del contratto di apprendistato.
Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto
continua come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Provincia di Sondrio
3.E.6
Assicurazione
sociale per
l’impiego (ASPI e
mini-ASPI)
e
contributo
d’ingresso
Dal 1° gennaio 2013 si estende anche agli apprendisti, in possesso dei requisiti richiesti, la tutela
contro la disoccupazione involontaria attraverso il riconoscimento della nuova indennità,
l’Assicurazione sociale per l’impiego, finanziata con un versamento contributivo da parte del datore
di lavoro, artigiano e non artigiano, dell’1,31% della retribuzione imponibile, più lo 0,30% ex art. 25, L.
845/1978, destinato, per le aziende che vi aderiscono, ai Fondi interprofessionali per la formazione
continua.
3.E.7
Numero massimo di
apprendisti
Un datore di lavoro con almeno 10 dipendenti può assumere direttamente o indirettamente tramite le
agenzie di somministrazione un massimo di 3 apprendisti ogni 2 lavoratori specializzati o
qualificati.
Nel caso di esercizio della facoltà di recesso da parte del datore di lavoro al termine del periodo
formativo, o per interruzioni diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, si applicherà a carico
del datore di lavoro il contributo di ingresso pari al 41% della retribuzione di riferimento per il
calcolo del massimale mensile ASPI (tale retribuzione per il 2014 è pari a 1.192,98 euro), per ogni 12
mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.
Il contributo è comunque dovuto nei casi di dimissioni dell’apprendista per giusta causa o intervenute
durante il periodo tutelato di maternità.
Un datore di lavoro con meno di 10 dipendenti, invece, può assumere 1 apprendista ogni lavoratore
specializzato o qualificato.
Un datore di lavoro che non ha lavoratori qualificati o specializzati, oppure ne ha in numero inferiore a 3,
può assumere massimo 3 apprendisti.
Le assunzioni effettuate in violazione dei limiti suddetti verranno ricondotte a “normali rapporti di
lavoro subordinato a tempo indeterminato (circ. MLPS n. 35/2013).
Questi limiti non si applicano alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione quelli previsti
dalla L. 443/1985.
3.E.8
Stabilizzazione di
apprendisti
Un datore di lavoro con almeno 50 dipendenti per assumere nuovi apprendisti deve aver confermato
al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti, almeno il 20% degli apprendisti già
assunti. Esclusivamente per questi datori di lavoro la contrattazione collettiva nazionale può stabilire
una percentuale di stabilizzazione diversa.
Se la percentuale non viene rispettata:
può essere assunto un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati (es.: 10 scaduti, 1
confermato invece di 2 (20% di 10) = il datore di lavoro potrà assumere 1+1=2 apprendisti);
può essere assunto, invece, un solo apprendista in caso di totale mancata conferma degli
apprendisti pregressi.
Non è soggetto a particolari limitazioni, se non a quelle di carattere numerico, il datore di lavoro che nel
periodo considerato non ha stabilizzato alcun apprendista perché non è venuto a «scadenza» nessun
apprendistato.
Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti sono considerati lavoratori subordinati a tempo
indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. A tal fine il personale ispettivo non potrà non
seguire un criterio «cronologico» per l’individuazione delle unità da considerare quali «normali»
lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
Per le aziende con meno di 50 dipendenti trova applicazione la percentuale di stabilizzazione
eventualmente prevista dal contratto collettivo di settore. Il superamento dei limiti comporterà,
anche in questo caso, la “trasformazione” del rapporto in un normale rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato sin dalla data di costituzione.
I limiti suddetti non si applicano in caso di attività stagionali.
Sono esclusi dal calcolo per l’applicazione della percentuale i rapporti cessati per:
recesso durante il periodo di prova;
dimissioni;
licenziamento per giusta causa.
Provincia di Sondrio
3.E.9
Prolungamento del
periodo di
apprendistato
3.E.10
Libretto formativo
del cittadino
È possibile prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di
sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni, secondo quanto previsto dai
contratti collettivi.
La formazione effettuata e la qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita
dovranno essere registrate nel libretto formativo del cittadino i cui contenuti sono stati individuati dal
D.M. 10 ottobre 2005. In mancanza del libretto formativo è possibile indicare il percorso formativo svolto
anche mediante annotazione dell’attività espletata su un registro del datore di lavoro, senza particolari
formalità (Lettera Circolare MLPS n. 7258/2013).
Resta salva la possibilità di utilizzare la diversa modulistica adottata dal contratto collettivo applicato.
3.F
Apprendistato con
lavoratori in
mobilità
È possibile assumere in apprendistato lavoratori in liste di mobilità ai fini della loro qualificazione o
riqualificazione professionale a prescindere dall’età. In questo caso:
a) se il lavoratore iscritto nelle liste di mobilità non rientra nei limiti anagrafici previsti, al datore di
lavoro è riconosciuto il regime contributivo agevolato ex l. 223/91, ossia la riduzione
contributiva pari al 10% per i primi 18 mesi dalla data di assunzione (al termine di tale
periodo la contribuzione datoriale è dovuta in misura piena) e, ove spettante, potrà applicarsi
l’ulteriore incentivo economico mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe
spettata al lavoratore assunto; al termine del periodo formativo, però, non è possibile per le
parti recedere dal contratto e si applicano le disposizioni in materia di licenziamenti
individuali;
b) nel caso in cui il lavoratore iscritto nelle liste di mobilità abbia i requisiti anagrafici e soggettivi
previsti dalla disciplina a sostegno delle tre tipologie di apprendistato:
•
si applicherà, di norma, la normale disciplina dell’apprendistato e il relativo regime
contributivo;
•
si applicherà la particolare disciplina di cui al punto a) se il datore di lavoro e il
lavoratore abbiano inserito nell’originario contratto, espressamente e per iscritto, la
clausola con cui rinunciano alla facoltà di recesso al termine del periodo di
formazione.
3.G
Apprendistato in
somministrazione
È vietato assumere apprendisti per l’esecuzione di contratti di somministrazione a tempo
determinato.
È possibile, invece, assumere apprendisti per l’esecuzione di contratti di somministrazione a tempo
indeterminato (c.d. staff leasing) in tutti i settori produttivi.
3.H
Incentivi
Incentivi contributivi
Per datori di lavoro con meno di 10 dipendenti si prevede una contribuzione ridotta pari all’1,5% per il
primo anno di apprendistato, pari al 3%, invece, per il secondo anno. Si applica l’aliquota ordinaria del
10% dal terzo anno. Tuttavia, al fine di promuovere l'occupazione giovanile, la legge di stabilità n.
183/2011 ha previsto un particolare incentivo in favore dei contratti di apprendistato stipulati nel
periodo 1/1/2012 - 31/12/2016, ossia lo sgravio totale dei contributi a loro carico per i periodi
contributivi maturati nei primi tre anni di contratto; per quelli successivi al terzo, resta confermata
l’aliquota del 10%, fino alla scadenza del contratto di apprendistato. Lo sgravio totale non trova
applicazione nel caso di assunzione con contratto di apprendistato di lavoratori in mobilità.
Per i datori di lavoro con almeno 10 dipendenti si applica la normale contribuzione per gli apprendisti
pari al 10%.
Incentivi normativi
Fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo, gli apprendisti sono esclusi dal
computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari
normative e istituti.
Incentivi economici (vedi modulo 3.E.4).
Provincia di Sondrio
3.I
Incentivi alla
conferma in servizio
È previsto che il regime contributivo agevolato pari al 10% della retribuzione imponibile a fini
previdenziali sia mantenuto per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro con
l’apprendista, successivo alla fine del periodo di formazione. Tale proroga non incide sul rapporto di
lavoro che è diventato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ordinario dal momento della
conferma in servizio.
Per espressa previsione legislativa l’incentivo non si applica ai lavoratori assunti con contratto di
apprendistato dalle liste di mobilità.
3.L
Inadempimenti
formativi e sanzioni
L’inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore
di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità delle tipologie di apprendistato,
porta alla applicazione della sanzione di disconoscimento del rapporto di apprendistato e la
riconduzione del rapporto alla tipologia di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato: il
datore di lavoro, pertanto, è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella
dovuta dall’inizio del periodo formativo e con riferimento al livello di inquadramento contrattuale
superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato,
maggiorata del 100%.
Qualora a seguito di attività di vigilanza sul contratto di apprendistato in corso di esecuzione emerga un
inadempimento nella erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale che sia
“recuperabile”, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotterà un
provvedimento di disposizione, assegnando un congruo termine al datore di lavoro per
adempiere. Con l’approssimarsi della scadenza del periodo formativo viene meno la possibilità di
recupero della formazione e di applicazione della disposizione (si veda per i dettagli la circolare del
MLPS n. 5/2013).
3.M
Altre violazioni
In caso di violazione delle disposizioni contrattuali collettive attuative dei principi di cui ai moduli
3.E.1, 3.E.3 e 3.E.4, il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a
600 euro. In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria varia da 300 a 1500 euro.
CpI di Sondrio
Via Trieste, 12
0342.531660 - 0342.531630
[email protected]
CpI di Bormio
Via De Simoni, 16
0342.911714 - 0342.911677
[email protected]
CpI di Tirano
Piazza Cavour, 14
0342.701798 - 0342.706408
[email protected]
CpI di Chiavenna
Piazzetta Persenico, 2
0343.32415 - 0343.32980
[email protected]
CpI di Morbegno
Via Morelli, 10
0342.610234 - 0342.615814
[email protected]
Ufficio lavoro disabili
Corso XVV Aprile,22 - Sondrio
0342.531333/334 - 0342.531362
Per consultare le offerte di lavoro dei CPI: www.provincia.so.it - Aree Tematiche – Lavoro: Politiche del lavoro-Portale Sintesi
- Promolavoro: Offerte di lavoro aggiornate al,
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SCHEDA N. 3 CONTRATTO DI APPRENDISTATO D. Lgs. 167/2011