Provincia di Sondrio SCHEDA N. 3 CONTRATTO DI APPRENDISTATO D. Lgs. 167/2011, aggiornato alla L. 92/2012 (riforma Fornero), alla L. 99/2013 di conversione del D.L. 76/2013 e alla L. 78/2014 di conversione del D.L. 34/2014 3.A Definizione e tipologie di apprendistato L’apprendistato è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani. È, dunque, un contratto di lavoro speciale in quanto convivono due tipi di rapporto: un normale rapporto di lavoro subordinato che è a tempo indeterminato, ed un rapporto di formazione che, invece, ha una durata determinata (c.d. periodo formativo) a seconda della tipologia di apprendistato. L’apprendistato si articola in tre diverse tipologie contrattuali: a) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale; b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; c) apprendistato di alta formazione e ricerca. 3.B APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE 3.B.1 Finalità Questa tipologia di apprendistato prevede lo svolgimento di un periodo formativo che porta al conseguimento di una qualifica o di un diploma professionale definiti ai sensi del D. Lgs. 226/2005. Il percorso formativo può anche assolvere l’obbligo di istruzione. Successivamente al conseguimento della qualifica o diploma professionale ai sensi del D. Lgs. 226/2005, allo scopo di conseguire la qualifica professionale ai fini contrattuali (modulo 3.C), è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante o di mestiere: in tal caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva. 3.B.2 Destinatari Possono essere assunti soggetti di età compresa tra i 15 e i 25 anni compiuti. 3.B.3 Settori Può essere concluso in tutti i settori di attività. 3.B.4 Durata del periodo formativo La durata è determinata in base alla qualifica o al diploma da conseguire e, comunque, non può essere superiore a 3 anni o 4 anni nel caso di diploma quadriennale regionale. Inoltre, deve essere prevista una durata minima del periodo formativo che non può essere inferiore a 6 mesi (vedi modulo 3.E.2). 3.B.5 Profili formativi, formazione e retribuzione Alla Regione spetta la regolamentazione dei profili formativi e la previsione di un monte ore di formazione congruo rispetto al conseguimento della qualifica o del diploma professionale, nel rispetto degli standard minimi formativi definiti ai sensi del D. Lgs. 226/2005. La formazione potrà essere interna o esterna all’azienda. I contratti collettivi stipulati a ogni livello possono, invece, stabilire le modalità di erogazione della formazione interna all’azienda. Salva l’autonomia della contrattazione collettiva, al lavoratore è riconosciuta una retribuzione che tenga conto: - del 100% delle ore di lavoro effettivamente prestate; - del 35% (minimo) del relativo monte ore complessivo delle ore di formazione. 3.B.6 Apprendistato stagionale in sistemi di alternanza scuolalavoro Per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro, i contratti collettivi di lavoro stipulati da associazioni di datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di utilizzo del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato, per lo svolgimento di attività stagionali. Provincia di Sondrio 3.C APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE 3.C.1 Finalità Questa tipologia di apprendistato è finalizzata al conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali, cioè alla acquisizione di competenze relative ad una specifica attività professionale prevista dal contratto collettivo del settore. 3.C.2 Destinatari Possono essere assunti soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni, in quest’ultimo caso l’assunzione potrà essere effettuata fino al giorno antecedente al compimento del 30° anno di età (ovvero fino a 29 anni e 364 giorni). Può, inoltre, essere concluso con soggetti a partire dal 17° anno di età se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D. Lgs. 226/2005. 3.C.3 Settori 3.C.4 Durata del periodo formativo Può essere concluso in tutti i settori di attività, pubblici o privati. Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono la durata in base all’età dell’apprendista e al tipo di qualificazione contrattuale da conseguire; non può, comunque, essere superiore a 3 anni ovvero 5 anni per le specifiche figure professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento. Inoltre, deve essere prevista una durata minima, che non può essere inferiore a 6 mesi, ad eccezione delle attività svolte in cicli stagionali per le quali è possibile stipulare contratti di apprendistato a tempo determinato di durata anche inferiore a 6 mesi, nel rispetto del limite massimo dei 3 o 5 anni (vedi modulo 3.E.2). 3.C.5 Formazione aziendale e pubblica Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono le modalità di erogazione della formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità dell’azienda e finalizzata alla acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale. La formazione aziendale deve essere integrata dalla offerta formativa pubblica, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali, qualora la Regione provveda a comunicare al datore di lavoro, entro 45 giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto, le modalità di svolgimento della formazione, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste, avvalendosi anche dei datori di lavoro e delle loro associazioni che si siano dichiarate disponibili. Può essere interna o esterna alla azienda, per un monte complessivo non superiore a 120 ore per la durata del triennio. È disciplinata dalla Regione e la durata della formazione è differenziata in relazione al titolo di studio posseduto dall’apprendista. È possibile il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere secondo modalità definite dalla Regione. 3.D APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA 3.D.1 Finalità Questa tipologia di apprendistato è finalizzata al conseguimento di titoli di studio superiori, in particolare: • di un diploma di istruzione secondaria; • di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca; • per la specializzazione tecnica superiore con particolare riferimento ai diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori; • per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali. Provincia di Sondrio 3.D.2 Destinatari Possono essere assunti soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni, in quest’ultimo caso l’assunzione potrà essere effettuata fino al giorno antecedente al compimento del 30° anno di età (ovvero fino a 29 anni e 364 giorni). Può, inoltre, essere concluso con soggetti a partire dal 17° anno di età se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D. Lgs. 226/2005. 3.D.3 Settori Può essere concluso in tutti i settori di attività, pubblici o privati. 3.D.4 Durata e modalità di svolgimento del periodo formativo La legge non fissa un tetto massimo di durata che potrà essere stabilita, insieme alle modalità di svolgimento e al monte ore della formazione, dalla Regione d’intesa con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, Università e altre istituzioni formative. In assenza di regolamentazioni regionali si rinvia ad apposite convenzioni stipulate direttamente tra datori di lavoro e Università. Resta fermo il limite minimo di durata di 6 mesi (vedi modulo 3.E.2). 3.E DISCIPLINA GENERALE La disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale nel rispetto di alcuni principi tra i quali: 3.E.1 Forma del contratto È richiesta la forma scritta del contratto, del patto di prova e del piano formativo individuale. Quest’ultimo deve essere contenuto nel contratto, quindi, deve essere contestuale ad esso, e definito in forma sintetica, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali. 3.E.2 Durata minima del contratto Il contratto di apprendistato deve avere una durata minima di almeno 6 mesi, ad eccezione del contratto di apprendistato professionalizzante concluso per lo svolgimento di attività in cicli stagionali che può essere anche a tempo determinato e, quindi, per periodi inferiori a 6 mesi. 3.E.3 Tutor Il datore di lavoro deve nominare un tutore o referente aziendale al quale i contratti collettivi possono assegnare compiti diversificati che vanno dall’insegnamento delle materie oggetto di formazione interna, a quello della semplice supervisione e controllo circa il corretto svolgimento della formazione. 3.E.4 Retribuzione e inquadramento L’apprendista non può essere retribuito a cottimo. Può essere, invece, inquadrato in una categoria inferiore di uno o due livelli rispetto a quello finale che dovrà conseguire al termine del periodo di apprendistato e, pertanto, la retribuzione sarà quella corrispondente al livello inferiore di inquadramento. In alternativa, è possibile stabilire la retribuzione in misura percentuale e in modo graduale all’anzianità di servizio. 3.E.5 Recesso dal contratto Durante il periodo formativo le parti possono recedere soltanto per giusta causa o giustificato motivo. Al termine del periodo formativo le parti possono recedere senza alcuna motivazione specifica dando il preavviso previsto dal contratto collettivo. Durante il preavviso si continua ad applicare la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto continua come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Provincia di Sondrio 3.E.6 Assicurazione sociale per l’impiego (ASPI e mini-ASPI) e contributo d’ingresso Dal 1° gennaio 2013 si estende anche agli apprendisti, in possesso dei requisiti richiesti, la tutela contro la disoccupazione involontaria attraverso il riconoscimento della nuova indennità, l’Assicurazione sociale per l’impiego, finanziata con un versamento contributivo da parte del datore di lavoro, artigiano e non artigiano, dell’1,31% della retribuzione imponibile, più lo 0,30% ex art. 25, L. 845/1978, destinato, per le aziende che vi aderiscono, ai Fondi interprofessionali per la formazione continua. 3.E.7 Numero massimo di apprendisti Un datore di lavoro con almeno 10 dipendenti può assumere direttamente o indirettamente tramite le agenzie di somministrazione un massimo di 3 apprendisti ogni 2 lavoratori specializzati o qualificati. Nel caso di esercizio della facoltà di recesso da parte del datore di lavoro al termine del periodo formativo, o per interruzioni diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, si applicherà a carico del datore di lavoro il contributo di ingresso pari al 41% della retribuzione di riferimento per il calcolo del massimale mensile ASPI (tale retribuzione per il 2014 è pari a 1.192,98 euro), per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Il contributo è comunque dovuto nei casi di dimissioni dell’apprendista per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità. Un datore di lavoro con meno di 10 dipendenti, invece, può assumere 1 apprendista ogni lavoratore specializzato o qualificato. Un datore di lavoro che non ha lavoratori qualificati o specializzati, oppure ne ha in numero inferiore a 3, può assumere massimo 3 apprendisti. Le assunzioni effettuate in violazione dei limiti suddetti verranno ricondotte a “normali rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato (circ. MLPS n. 35/2013). Questi limiti non si applicano alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione quelli previsti dalla L. 443/1985. 3.E.8 Stabilizzazione di apprendisti Un datore di lavoro con almeno 50 dipendenti per assumere nuovi apprendisti deve aver confermato al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti, almeno il 20% degli apprendisti già assunti. Esclusivamente per questi datori di lavoro la contrattazione collettiva nazionale può stabilire una percentuale di stabilizzazione diversa. Se la percentuale non viene rispettata: può essere assunto un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati (es.: 10 scaduti, 1 confermato invece di 2 (20% di 10) = il datore di lavoro potrà assumere 1+1=2 apprendisti); può essere assunto, invece, un solo apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi. Non è soggetto a particolari limitazioni, se non a quelle di carattere numerico, il datore di lavoro che nel periodo considerato non ha stabilizzato alcun apprendista perché non è venuto a «scadenza» nessun apprendistato. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. A tal fine il personale ispettivo non potrà non seguire un criterio «cronologico» per l’individuazione delle unità da considerare quali «normali» lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Per le aziende con meno di 50 dipendenti trova applicazione la percentuale di stabilizzazione eventualmente prevista dal contratto collettivo di settore. Il superamento dei limiti comporterà, anche in questo caso, la “trasformazione” del rapporto in un normale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione. I limiti suddetti non si applicano in caso di attività stagionali. Sono esclusi dal calcolo per l’applicazione della percentuale i rapporti cessati per: recesso durante il periodo di prova; dimissioni; licenziamento per giusta causa. Provincia di Sondrio 3.E.9 Prolungamento del periodo di apprendistato 3.E.10 Libretto formativo del cittadino È possibile prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi. La formazione effettuata e la qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita dovranno essere registrate nel libretto formativo del cittadino i cui contenuti sono stati individuati dal D.M. 10 ottobre 2005. In mancanza del libretto formativo è possibile indicare il percorso formativo svolto anche mediante annotazione dell’attività espletata su un registro del datore di lavoro, senza particolari formalità (Lettera Circolare MLPS n. 7258/2013). Resta salva la possibilità di utilizzare la diversa modulistica adottata dal contratto collettivo applicato. 3.F Apprendistato con lavoratori in mobilità È possibile assumere in apprendistato lavoratori in liste di mobilità ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale a prescindere dall’età. In questo caso: a) se il lavoratore iscritto nelle liste di mobilità non rientra nei limiti anagrafici previsti, al datore di lavoro è riconosciuto il regime contributivo agevolato ex l. 223/91, ossia la riduzione contributiva pari al 10% per i primi 18 mesi dalla data di assunzione (al termine di tale periodo la contribuzione datoriale è dovuta in misura piena) e, ove spettante, potrà applicarsi l’ulteriore incentivo economico mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore assunto; al termine del periodo formativo, però, non è possibile per le parti recedere dal contratto e si applicano le disposizioni in materia di licenziamenti individuali; b) nel caso in cui il lavoratore iscritto nelle liste di mobilità abbia i requisiti anagrafici e soggettivi previsti dalla disciplina a sostegno delle tre tipologie di apprendistato: • si applicherà, di norma, la normale disciplina dell’apprendistato e il relativo regime contributivo; • si applicherà la particolare disciplina di cui al punto a) se il datore di lavoro e il lavoratore abbiano inserito nell’originario contratto, espressamente e per iscritto, la clausola con cui rinunciano alla facoltà di recesso al termine del periodo di formazione. 3.G Apprendistato in somministrazione È vietato assumere apprendisti per l’esecuzione di contratti di somministrazione a tempo determinato. È possibile, invece, assumere apprendisti per l’esecuzione di contratti di somministrazione a tempo indeterminato (c.d. staff leasing) in tutti i settori produttivi. 3.H Incentivi Incentivi contributivi Per datori di lavoro con meno di 10 dipendenti si prevede una contribuzione ridotta pari all’1,5% per il primo anno di apprendistato, pari al 3%, invece, per il secondo anno. Si applica l’aliquota ordinaria del 10% dal terzo anno. Tuttavia, al fine di promuovere l'occupazione giovanile, la legge di stabilità n. 183/2011 ha previsto un particolare incentivo in favore dei contratti di apprendistato stipulati nel periodo 1/1/2012 - 31/12/2016, ossia lo sgravio totale dei contributi a loro carico per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto; per quelli successivi al terzo, resta confermata l’aliquota del 10%, fino alla scadenza del contratto di apprendistato. Lo sgravio totale non trova applicazione nel caso di assunzione con contratto di apprendistato di lavoratori in mobilità. Per i datori di lavoro con almeno 10 dipendenti si applica la normale contribuzione per gli apprendisti pari al 10%. Incentivi normativi Fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo, gli apprendisti sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti. Incentivi economici (vedi modulo 3.E.4). Provincia di Sondrio 3.I Incentivi alla conferma in servizio È previsto che il regime contributivo agevolato pari al 10% della retribuzione imponibile a fini previdenziali sia mantenuto per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro con l’apprendista, successivo alla fine del periodo di formazione. Tale proroga non incide sul rapporto di lavoro che è diventato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ordinario dal momento della conferma in servizio. Per espressa previsione legislativa l’incentivo non si applica ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato dalle liste di mobilità. 3.L Inadempimenti formativi e sanzioni L’inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità delle tipologie di apprendistato, porta alla applicazione della sanzione di disconoscimento del rapporto di apprendistato e la riconduzione del rapporto alla tipologia di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato: il datore di lavoro, pertanto, è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta dall’inizio del periodo formativo e con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100%. Qualora a seguito di attività di vigilanza sul contratto di apprendistato in corso di esecuzione emerga un inadempimento nella erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale che sia “recuperabile”, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotterà un provvedimento di disposizione, assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere. Con l’approssimarsi della scadenza del periodo formativo viene meno la possibilità di recupero della formazione e di applicazione della disposizione (si veda per i dettagli la circolare del MLPS n. 5/2013). 3.M Altre violazioni In caso di violazione delle disposizioni contrattuali collettive attuative dei principi di cui ai moduli 3.E.1, 3.E.3 e 3.E.4, il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria varia da 300 a 1500 euro. CpI di Sondrio Via Trieste, 12 0342.531660 - 0342.531630 [email protected] CpI di Bormio Via De Simoni, 16 0342.911714 - 0342.911677 [email protected] CpI di Tirano Piazza Cavour, 14 0342.701798 - 0342.706408 [email protected] CpI di Chiavenna Piazzetta Persenico, 2 0343.32415 - 0343.32980 [email protected] CpI di Morbegno Via Morelli, 10 0342.610234 - 0342.615814 [email protected] Ufficio lavoro disabili Corso XVV Aprile,22 - Sondrio 0342.531333/334 - 0342.531362 Per consultare le offerte di lavoro dei CPI: www.provincia.so.it - Aree Tematiche – Lavoro: Politiche del lavoro-Portale Sintesi - Promolavoro: Offerte di lavoro aggiornate al,