COOPERATIVA BAGNINI DI MISANO
REGOLAMENTO dell’AREA ATTREZZATA ‐
Il Bagno è stato autorizzato, dagli Uffici Comunali competenti, ad allestire
un’area attrezzata per l’accoglienza d’animali domestici (cani), regolamentata
dall’articolo 4 comma 1 lettera J dell’Ordinanza Balneare della Regione Emilia
Romagna n. 1/2011.
l’accoglienza di animali domestici è prevista presso un’area debitamente
attrezzata, delimitata e riservata, che salvaguarda la tranquillità dell’utenza balneare.
Un’opportuna segnaletica informa della destinazione gli eventuali clienti nella zona
limitrofa, attorno ad essa è garantita una fascia di rispetto o una recinzione, ha un
accesso indipendente ed un apposito contenitore per i rifiuti. L’orario d’utilizzo di tale
area coincide con l’orario d’apertura e di chiusura dello stabilimento.
L’area attrezzata è dotata di un sistema rapido ed efficace di distribuzione di
sacchetti per la rimozione e l’eliminazione delle deiezioni solide che deve essere
prontamente effettuata dal proprietario, o dal detentore degli animali, attraverso gli
appositi contenitori di rifiuti presenti all’interno dell’area,mentre le deiezioni liquide
dovranno essere asperse, a cura del detentore del cane, utilizzando gli innaffiatoi
presenti all’interno dell’area.
L’accesso all’area attrezzata è consentito solo agli animali identificati con
microchip o tatuaggio e scortati da certificazione sanitaria veterinaria (libretto di
vaccinazione o altro analogo documento sanitario) attestante l’avvenuta vaccinazione
da non meno di 20 giorni e non più di 12 mesi precedenti per “cimurro”, “epatite
infettiva canina” e “leptospirosi” e l’avvenuto trattamento da non meno di 2 giorni e
non più di 20 giorni precedenti per l’ ”echinococcosi”. Lʹaccesso è interdetto, per
problemi legati alla convivenza in spazi ristretti, ai cani di sesso femminile in evidente
fase estrale. I cani provenienti dall’estero devono inoltre soddisfare i requisiti
dimostrabili attraverso idonea documentazione, previsti dal Reg. CE n. 998/2003.
Il proprietario o il detentore del cane, prima di fruire delle aree autorizzate,
sottoscrive un atto,allegato a questo regolamento, che verrà trattenuto dal
responsabile dello stabilimento.
Il proprietario o il detentore del cane deve affidare il cane a persone in grado
di gestirlo correttamente e si deve assicurare che il cane abbia un comportamento
adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al
contesto in cui vive, salvaguardando, in particolare, l’incolumità e la tranquillità
dell’utenza balneare.
L’accesso alle zone destinate all’accoglienza è consentito ai cani condotti con
guinzaglio non superiorea mt. 1,50 e il proprietario o detentore del cane è sempre
responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e ne risponde,
sia penalmente che civilmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati
dallʹanimale stesso. Chiunque, nella zona balneare, a qualsiasi titolo, accetti di
detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo
periodo.
Gli animali dovranno essere forniti di museruola (non indossata, da applicare in caso di
rischio, o su richiesta delleAutorità competenti). E’ gradita lʹassicurazione per danni a
terze persone.
I cani devono essere custoditi al di sotto delle zone ombreggiate loro
assegnate. Il guinzaglio può essere assicurato a punti fissi della zona d’ombra, purché
il custode sia sempre in grado di esercitare un adeguato controllo dell’animale.
E’ vietato l’accesso in spiaggia ai cani oggetto di prescrizioni restrittive ai sensi
dell’Ordinanza 3 marzo 2009, del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali, “Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell’incolumità
pubblica dall’aggressione dei cani” e della Delibera della Giunta Regionale dell’Emilia
Romagna n. 647/2007.
E’ vietato l’accesso degli animali al mare e alle docce dello stabilimento
balneare ad eccezione delle fontanine loro dedicate.
I cani non dovranno essere mai lasciati incustoditi e liberi di vagare.
Il titolare della spiaggia revocherà l’accesso ai proprietari il cui animale per
temperamento, o carattere,o pericolosità può arrecare disturbo alla quiete della
spiaggia o della pubblica sicurezza.
Il titolare della spiaggia si riserva il diritto di effettuare uno spostamento
della zona d’ombra assegnata, qualora lo ritenga necessario nella salvaguardia della
tranquillità dell’utenza balneare.
In caso di incompatibilità dei cani con gli altri ospiti, o di comportamento
scorretto da parte dei loro padroni, la direzione si riserva il diritto di immediato
allontanamento dalla spiaggia.
Cooperativa Bagnini
La Direzione
Scarica

Regolamento - Cooperativa Bagnini Misano Adriatico