COOPERATIVA BAGNINI DI MISANO REGOLAMENTO dell’AREA ATTREZZATA ‐ Il Bagno è stato autorizzato, dagli Uffici Comunali competenti, ad allestire un’area attrezzata per l’accoglienza d’animali domestici (cani), regolamentata dall’articolo 4 comma 1 lettera J dell’Ordinanza Balneare della Regione Emilia Romagna n. 1/2011. l’accoglienza di animali domestici è prevista presso un’area debitamente attrezzata, delimitata e riservata, che salvaguarda la tranquillità dell’utenza balneare. Un’opportuna segnaletica informa della destinazione gli eventuali clienti nella zona limitrofa, attorno ad essa è garantita una fascia di rispetto o una recinzione, ha un accesso indipendente ed un apposito contenitore per i rifiuti. L’orario d’utilizzo di tale area coincide con l’orario d’apertura e di chiusura dello stabilimento. L’area attrezzata è dotata di un sistema rapido ed efficace di distribuzione di sacchetti per la rimozione e l’eliminazione delle deiezioni solide che deve essere prontamente effettuata dal proprietario, o dal detentore degli animali, attraverso gli appositi contenitori di rifiuti presenti all’interno dell’area,mentre le deiezioni liquide dovranno essere asperse, a cura del detentore del cane, utilizzando gli innaffiatoi presenti all’interno dell’area. L’accesso all’area attrezzata è consentito solo agli animali identificati con microchip o tatuaggio e scortati da certificazione sanitaria veterinaria (libretto di vaccinazione o altro analogo documento sanitario) attestante l’avvenuta vaccinazione da non meno di 20 giorni e non più di 12 mesi precedenti per “cimurro”, “epatite infettiva canina” e “leptospirosi” e l’avvenuto trattamento da non meno di 2 giorni e non più di 20 giorni precedenti per l’ ”echinococcosi”. Lʹaccesso è interdetto, per problemi legati alla convivenza in spazi ristretti, ai cani di sesso femminile in evidente fase estrale. I cani provenienti dall’estero devono inoltre soddisfare i requisiti dimostrabili attraverso idonea documentazione, previsti dal Reg. CE n. 998/2003. Il proprietario o il detentore del cane, prima di fruire delle aree autorizzate, sottoscrive un atto,allegato a questo regolamento, che verrà trattenuto dal responsabile dello stabilimento. Il proprietario o il detentore del cane deve affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente e si deve assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive, salvaguardando, in particolare, l’incolumità e la tranquillità dell’utenza balneare. L’accesso alle zone destinate all’accoglienza è consentito ai cani condotti con guinzaglio non superiorea mt. 1,50 e il proprietario o detentore del cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e ne risponde, sia penalmente che civilmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dallʹanimale stesso. Chiunque, nella zona balneare, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo. Gli animali dovranno essere forniti di museruola (non indossata, da applicare in caso di rischio, o su richiesta delleAutorità competenti). E’ gradita lʹassicurazione per danni a terze persone. I cani devono essere custoditi al di sotto delle zone ombreggiate loro assegnate. Il guinzaglio può essere assicurato a punti fissi della zona d’ombra, purché il custode sia sempre in grado di esercitare un adeguato controllo dell’animale. E’ vietato l’accesso in spiaggia ai cani oggetto di prescrizioni restrittive ai sensi dell’Ordinanza 3 marzo 2009, del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, “Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani” e della Delibera della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 647/2007. E’ vietato l’accesso degli animali al mare e alle docce dello stabilimento balneare ad eccezione delle fontanine loro dedicate. I cani non dovranno essere mai lasciati incustoditi e liberi di vagare. Il titolare della spiaggia revocherà l’accesso ai proprietari il cui animale per temperamento, o carattere,o pericolosità può arrecare disturbo alla quiete della spiaggia o della pubblica sicurezza. Il titolare della spiaggia si riserva il diritto di effettuare uno spostamento della zona d’ombra assegnata, qualora lo ritenga necessario nella salvaguardia della tranquillità dell’utenza balneare. In caso di incompatibilità dei cani con gli altri ospiti, o di comportamento scorretto da parte dei loro padroni, la direzione si riserva il diritto di immediato allontanamento dalla spiaggia. Cooperativa Bagnini La Direzione