Regolamento Amministrativo Porto Turistico di Palau
REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO DEL PORTO
TURISTICO DI PALAU
(APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N° 21 DEL 21.02.2013, MODIFICATO
CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N° 31 DEL 26/03/2013 E DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N° 11 DEL 11/10/2013)
Regolamento Amministrativo Porto Turistico di Palau
INDICE
Articolo 1 - NORME GENERALI
Articolo 2 - TARIFFE ORMEGGIO
Articolo 3 - TARIFFE AREA ALAGGIO E VARO DELLE IMBARCAZIONI E DEI NATANTI
Articolo 4 - TARIFFE STRUTTURE PRECARIE ED AMOVIBILI SULLE AREE IN CONCESSIONE
Articolo 5 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE
Articolo 6 - RESIDENTI
Articolo 7 - OPERATORI NAUTICI
Articolo 8 - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
Articolo 9 -DISPOSIZIONI FINALI
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Regolamento Amministrativo Porto Turistico di Palau
Articolo 1 - NORME GENERALI
1. Il presente Regolamento è predisposto, in qualità di concessionario, dal Comune di Palau di
seguito denominato “Comune”.
2. Il Regolamento disciplina la parte amministrativa del Porto Turistico di Palau ed è stato redatto
quale integrazione al Regolamento Tecnico vigente al quale si farà riferimento per qualsiasi altra
norma non indicata nel presente atto.
3. Il Comune cura la pubblicità del Regolamento e delle disposizioni integranti dello stesso, mediante
pubblicazione sul sito istituzionale, affissione nei locali del Comune e mediante ogni altra forma
ritenuta opportuna. Il Comune si riserva il diritto di aggiornare, integrare, modificare, con
l’approvazione dell’Autorità Marittima, le norme contenute nel presente Regolamento.
4. Ferme restando le competenze delle Autorità Statali, l’applicazione e l’osservanza del presente
Regolamento, vengono controllate dall’ufficio della Direzione del Porto Turistico. Chiunque si trovi
nell’ambito del Porto deve attenersi alle disposizioni impartite da detto personale al fine
dell’osservanza delle norme suddette. Chiunque non ottemperi alle disposizioni impartite dalla
Direzione del Porto in esecuzione di norme previste dal presente Regolamento, potrà essere dalla
stessa allontanato dall’ormeggio anche coattivamente, a rischio e spese dell’interessato, con la
perdita immediata della titolarità dell’ormeggio
Articolo 2 - TARIFFE ORMEGGIO
1. Le tariffe saranno applicate a mq di occupazione dello specchio acqueo, e/o delle aree a terra,
calcolando la superficie occupata in relazione alle misure (lunghezza x larghezza) fuori tutto delle
unità. Le tariffe saranno comprensive di I.V.A e di ogni genere di tassazione.
Tariffe Ormeggio Banchine e Pontili
Maggio/Giugno/Settembre/Ottobre
€ 0,55 al mq al giorno
Luglio/Agosto
€ 1,32 al mq al giorno
Novembre/Dicembre/Gennaio/Febbraio/Marzo/Aprile
€ 0,11 al mq al giorno
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Tariffe Ormeggio Campo Boe
Maggio/Giugno/Settembre/Ottobre
€ 0,20 al mq al giorno
Luglio/Agosto
€ 0,50 al mq al giorno
Novembre/Dicembre/Gennaio/Febbraio/Marzo/Aprile
€ 0,05 al mq al giorno
Articolo 3 - TARIFFE AREA ALAGGIO E VARO DELLE IMBARCAZIONI E DEI NATANTI
1. Come meglio precisato nell’articolo 23 del Regolamento Tecnico per la gestione del Porto Turistico di Palau
approvato con deliberazione commissariale n. 1 del 10.01.2013, l’alaggio e il varo delle imbarcazioni può
essere effettuato a mezzo di travel-lift o gru, oppure attraverso l’uso di uno scalo galleggiante.
Alaggio e varo delle unità a mezzo del travel-lift o gru
2. L’area di alaggio varo di unità a mezzo del travel-lift o gru, utilizzate dal personale dipendente delle ditte
autorizzate è delimitata nel settore sud del Porto Turistico (allegato B evidenziata in arancione). Tali
operazioni devono avvenire secondo le modalità indicate nell’articolo 23 del su citato Regolamento Tecnico.
3. Chiunque sia in possesso delle opportune autorizzazioni potrà svolgere nell’area sopra indicata le
operazioni di varo e/o di alaggio con il proprio mezzo al termine delle quali lo spazio dovrà essere lasciato
libero.
4. Alle imprese con sede operativa nel comune di Palau è consentito all’interno dell’area predetta lo
stazionamento permanente per un massimo di 3 macchine operatrici dotate di idonea documentazione
comprovante l’idoneità allo svolgimento delle predette operazioni di varo ed alaggio.
5. Chiunque intenda concorrere all’utilizzo degli spazi anzidetti, nella misura massima di n° 01 macchina
operatrice per impresa, dovrà presentare la richiesta (vedi allegato A) all’Ufficio della Direzione del Porto
Turistico entro il 15 marzo di ogni anno e dovrà contenere allegata la seguente documentazione:
• Iscrizione all’art 68 Codice della Navigazione rilasciato dalla Regione Autonoma della Sardegna.
• Copia del verbale di verifica periodica del mezzo comprovante lo stato di funzionamento e di
conservazione dell’apparecchio di sollevamento (certificazione annuale) rilasciato dal Servizio
Prevenzione e Sicurezza Ambienti Lavoro della Regione Autonoma della Sardegna
• Elenco del personale che userà i mezzi, formato ed addestrato come previsto dall’art. 71 comma 7
D.lgs 81/2008.
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•
Stralcio del D.U.V.R.I. (Documento di Valutazione dei Rischi) inerente l’attività di varo ed alaggio.
Tariffe delle unità a mezzo del travel-lift o gru
6. Le imprese che operano all’interno dell’area di varo ed alaggio (allegato B evidenziata in arancione)
dovranno corrispondere al Comune di Palau una quota per ogni singola operazione effettuata.
7. Le tariffe partiranno da 10 €uro sino ad un massimo di 30 €uro per operazione (alaggio e varo) a seconda
delle dimensioni del mezzo varato come di seguito specificato:
Dimensioni massime
tariffa
da ml. 00,00 a ml. 06,50
€ 10
da ml. 06,51 a ml. 08,00
€ 15
da ml. 08,01 a ml. 09,50
€ 20
da ml. 09,51 a ml. 11,50
€ 25
oltre ml. 11,50
€ 30
8. Per gli operatori con stazionamento permanente nell’area di varo ed alaggio, le modalità di versamento
dovranno avvenire mensilmente sulla scorta delle dichiarazioni di varo ed alaggio depositate c/o la Direzione
del Porto Turistico. Gli operatori occasionali provvederanno ad effettuare il versamento contestualmente
all’operazione da effettuare.
Alaggio di unità attraverso l’uso dello scalo galleggiante (scivolo)
9. Le unità da diporto di dimensioni non superiori alla portata dello scivolo (ml 6,50 e ) in dotazione del porto
turistico (allegato B evidenziato in verde), munite di carrello e idonei argani o verricelli, possono essere alate o
varate autonomamente dai rispettivi proprietari, servendosi dell’apposito scivolo secondo le modalità indicate
nell’articolo 23 del su citato Regolamento Tecnico.
Tariffe Alaggio e varo delle unità attraverso l’uso dello scalo galleggiante (scivolo)
10. Per l’alaggio e varo delle imbarcazioni come su citate, dovrà essere versato presso la Direzione del Porto
la tariffa di € 10,00 per operazione (alaggio o varo).
Articolo 4 – TARIFFE STRUTTURE PRECARIE ED AMOVIBILI SULLE AREE IN CONCESSIONE
1. Come meglio precisato nell’articolo 27 del Regolamento Tecnico per la gestione del Porto Turistico di Palau
approvato con deliberazione commissariale n. 1 del 10.01.2013, agli operatori nautici che svolgono attività
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commerciale di tipo turistico-ricreativo nel Porto Turistico di Palau è possibile consentire il posizionamento, a
carattere stagionale, di una struttura precaria ed amovibile nelle aree in concessione al Comune di Palau,
secondo le modalità indicate nell’articolo 27 del su citato Regolamento Tecnico.
2. Le tariffe per le strutture precarie sono di € 200,00 a stagione e dovranno essere versate sul conto corrente
del comune.
Articolo 5 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE
Gli Utenti sono individuati nelle seguenti categorie:
1. RESIDENTI - Utenti in possesso della residenza anagrafica e dell’abitazione principale nel Comune di
Palau.
2. STANZIALI – Utenti che stipulano un contratto a lungo termine.
3. TEMPORANEI – Utenti che stipulano un contratto a breve termine.
4. TRANSITO - Utenti che utilizzano i posti di ormeggio saltuariamente senza prenotazione (generalmente
giornalieri).
5. OPERATORI NAUTICI – Noleggiatori o locatori di unità da diporto, imbarcazioni adibite al traffico
passeggeri.
Per le modalità di assegnazione del posto di ormeggio riservato e dei relativi servizi portuali, si rimanda a
quanto stabilito dagli articoli 10 e 22 del Regolamento Tecnico.
Articolo 6 – RESIDENTI
1. Il “contratto Residenti” è prerogativa dei proprietari di unità da diporto degli utenti residenti e con abitazione
principale nel comune di Palau.
2. E’ esclusa qualsiasi altra forma di possesso della imbarcazione (comodato d’uso, noleggio, leasing ecc.).
3. Il numero dei posti ormeggi riservati ai Residenti è pari a n° 140. Le richieste in esubero saranno inserite
nella lista d’attesa vigente, compilata presso la Direzione del Porto Turistico. Eventuali nuovi contratti saranno
stipulati all’inizio di ogni anno solare e solo nel caso di avvenuta rinuncia o cessazione di contratti di “vecchi
utenti” appartenenti alla medesima categoria del nuovo richiedente, attingendo dalla predetta lista d’attesa.
4. I Residenti dovranno dimostrare di possedere i requisiti richiesti (proprietà dell’unità, residenza e abitazione
principale nel Comune di Palau ), consegnando alla Direzione del Porto la seguente documentazione:
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IMBARCAZIONI (unità immatricolate)
• Fotocopia integrale della Licenza di Navigazione, comprovante la proprietà dell’imbarcazione.
• Autocertificazione di Residenza o Certificato di residenza e autocertificazione con
l’indicazione dell’abitazione principale nel Comune di Palau.
NATANTI ( unità non immatricolate )
• Dichiarazione personale autenticata (in sostituzione dell’Atto di Notorietà art. 4 Legge
04/01/68 n° 15 ) con la quale si attesti la proprietà del natante, le particolarità dello stesso
(dimensioni, tipo, nome etc. ), la residenza e l’abitazione principale nel Comune di Palau;
• Fotocopia del libretto del motore.
• Fotocopia del certificato di assicurazione in corso di validità, recante l’indicazione della
marca, del modello e del numero di matricola dell’unità motrice del natante intestato al
nominativo del titolare del contratto di ormeggio;
5. La Direzione del Porto potrà in qualsiasi momento verificare la documentazione fornita.
6. La mancanza, l’incompletezza o l’inattendibilità anche di uno solo dei requisiti richiesti produrrà la
cessazione del diritto di utilizzo del posto di ormeggio.
7. Nel caso di imbarcazioni in multiproprietà, il Residente dovrà dimostrare l’effettiva proprietà del mezzo per
almeno il 51% dei carati totali dell’imbarcazione. Nel caso in cui il Residente acquisti un’imbarcazione di
categoria diversa da quella dell’unità precedente, qualora non fossero disponibili posti per la nuova unità, sarà
considerato alla stregua di un nuovo utente con la presentazione di una nuova richiesta.
8. Ciascun Residente potrà ottenere n° 1 (uno) posto barca per nucleo familiare.
9. I contratti da residente saranno rinnovati automaticamente ogni anno salvo, disdetta scritta dell’Utente che
dovrà essere presentare almeno 1 (un) mese prima della scadenza naturale del contratto.
Articolo 7 – OPERATORI NAUTICI
1. Sono considerati “Operatori Nautici” le ditte di noleggio o locazione di unità da diporto (società di Charter,
noleggio gommoni ecc.) e le ditte che effettuano traffico passeggeri.
2. Gli operatori nautici hanno degli appositi spazi assegnati dalla Direzione del Porto Turistico, dove
ormeggiare le proprie imbarcazioni.
3. Le nuove richieste sono inserite nella lista d’attesa vigente, compilata presso la Direzione del Porto
Turistico. Eventuali nuovi contratti saranno stipulati all’inizio di ogni anno solare e solo nel caso di avvenuta
rinuncia o cessazione di contratti di “vecchi utenti” appartenenti alla medesima categoria del nuovo
richiedente, attingendo dalla predetta lista d’attesa.
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4. L'acquisizione di una impresa operante in porto potrà avvenire, per le imprese esercitate da una persona
fisica (impresa individuale, familiare e coniugale), solo ed esclusivamente per successione sia a titolo
universale (quando un soggetto subentra ad un altro soggetto in tutti i tipi di rapporti giuridici attivi e passivi)
che particolare (quando un soggetto succede ad un altro non in universum ius ma in un determinato rapporto
giuridico, cessione o conferimento dell’intera azienda) resto inteso che il subentrante dovrà impegnarsi
formalmente a proseguire l’attività del cedente per almeno 5 anni, con la stessa tipologia di servizi e di mezzi.
5. Per le imprese esercitate da una persona giuridica (società di persone, di capitali e cooperative)
l’acquisizione avverrà mediante fusione per incorporazione, in cui una società (incorporante) rimane in vita ed
assorbe le altre (incorporate), che si estinguono. Sono pertanto da escludere qualsiasi altro tipo di cessioni o
vendite a vario titolo, parziali o totali, comprese le cessioni di ramo d'azienda, o le vendite di unità presenti in
porto, e relativo diritto di utilizzo del posto barca, ad altre ditte o società che operano nel Porto Turistico di
Palau.
6. Nel caso di vendita di unità a soggetti esterni, con conseguente diminuzione del numero di unità della
propria flotta, i posti che si renderanno liberi saranno assegnati alle ditte in lista d'attesa per la categoria di
appartenenza del posto resosi disponibile.
7. Nel caso in cui una ditta cambi unità per vari motivi (usura del mezzo, nuovo modello etc.) la nuova dovrà
essere della medesima categoria dell'unità precedente.
8. Il numero delle unità delle imprese operanti in porto non potrà essere aumentato in nessun modo.
Articolo 8 – AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
Agli utenti Residenti, Stanziali ed Operatori Nautici verranno applicate le seguenti agevolazioni tariffarie:
1. Residenti – agevolazioni tariffarie
Le unità degli utenti “Residenti” avranno, rispetto alle tariffe indicate all’art. 2.1 del presente Regolamento, le
seguenti riduzioni tariffarie percentuali:
Categoria
Dimensioni massime
Riduzione %
A
da ml. 00,00 a ml. 06,50
75%
B
da ml. 06,51 a ml. 08,00
70%
C
da ml. 08,01 a ml. 09,50
65%
D
da ml. 09,51 a ml. 11,50
60%
Le unità degli utenti Residenti superiori a ml 11,50 non godranno di nessuna riduzioni.
Le suddette agevolazioni verranno applicate solo ed esclusivamente in presenza di contratti della durata
minima di 8 (otto) mesi.
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(Art. 8 modificato con Deliberazione Del Consiglio Comunale n° 11 del 11/10/2013)
2. Stanziali – agevolazioni tariffarie
Le unità degli utenti “Stanziali”, con contratti annuali di 12 mesi continuativi o 10 mesi con esclusione dei mesi
di Luglio ed Agosto, avranno una riduzione percentuale del 30% sull’importo totale.
3. Operatori Nautici – agevolazioni tariffarie
Le unità degli Operatori Nautici avranno la seguente agevolazione tariffaria:
Imbarcazioni adibite a NOLEGGIO e LOCAZIONE
Categoria
Dimensioni massime
Riduzione %
A
da ml. 00,00 a ml. 08,00
75%
B
da ml. 08,01 a ml. 11,50
70%
C
da ml. 11,51 a ml. 16,50
65%
D
da ml. 16,51 a ml. 24,00
60%
Imbarcazioni adibite a TRAFFICO PASSEGGERI
Categoria
Dimensioni massime
Riduzione %
E
da ml. 00,00 a ml. 16,50
75%
F
da ml. 16,51 a ml. 24,00
70%
Le unità degli operatori nautici superiori a metri lineari 24,00 non godranno di riduzioni tariffarie.
Articolo 9 – DISPOSIZIONI FINALI
1. Entrata in vigore
Il presente Regolamento pubblicato sul sito istituzionale del Comune, entra in vigore dalla data in cui diventa
esecutiva la deliberazione approvazione e sostituisce integralmente quello precedente.
2. Foro Competente
Per ogni controversia che dovesse insorgere fra gli Utenti e/o fra loro ed il Comune, è eletto quale Foro
competente quello di Tempio Pausania.
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