LA LEGGE
ELETTORALE
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La legge n. 270 del 21 dicembre 2005
“PORCELLUM”
La legge n. 270 del 21 dicembre 2005
disciplinava il sistema elettorale per le
elezioni politiche. La legge prevedeva un
sistema proporzionale con sbarramento e
premio di maggioranza (si parlava anche di
sistema proporzionale corretto). La
ripartizione dei seggi avveniva in
proporzione alle percentuali ottenute dai
partiti: su base nazionale alla Camera e su
base regionale al Senato.
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La legge n. 270 del 21 dicembre 2005
“PORCELLUM”
Erano previste delle soglie di
sbarramento: un partito non otteneva
seggi, se non raggiungeva la percentuale
di voti indicata. Ad esempio per la Camera
le soglie di sbarramento erano il 10 % per
le coalizioni di partiti, il 4% per i partiti non
coalizzati, il 2% per i partiti coalizzati.
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La legge n. 270 del 21 dicembre 2005
“PORCELLUM”
Era inoltre previsto un premio di maggioranza:
per la Camera venivano attribuiti
automaticamente 340 seggi alla coalizione
vincente, nel caso non li avesse ottenuti; per il
Senato alla coalizione vincente era attribuito il
55 % dei seggi assegnati alla Regione. Non era
prevista la possibilità di scelta del candidato da
parte dell’elettore (voto di preferenza): l’elettore
vota il partito i cui candidati sono disposti in
lista secondo l’ordine prestabilito dal partito
stesso (“lista bloccata”).
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LA SENTENZA DELLA CORTE
COSTITUZIONALE E IL
“CONSULTELLUM”
Il 4 dicembre 2013 la Corte
Costituzionale con un giudizio
di illegittimità costituzionale
dichiarò incostituzionali il
premio di maggioranza e le
“liste bloccate” della legge
elettorale.
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LA SENTENZA DELLA CORTE
COSTITUZIONALE E IL
“CONSULTELLUM”
Il sistema elettorale
(soprannominato
Consultellum), come risultato
della sentenza della Consulta,
è un proporzionale puro con
voto di preferenza.
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Legge 6 maggio 2015, n. 52
"Disposizioni in materia di
elezione della Camera dei
deputati"
“Italicum”
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La legge 6 maggio 2015, n. 52
“ITALICUM”
La Legge ordinaria 6 maggio 2015,
n.52 "Disposizioni in materia di
elezione della Camera dei deputati"
(“Italicum”) disciplina l'elezione della
sola Camera dei Deputati a
decorrere dal 1° luglio 2016 (in
quanto si prevede, con la riforma
costituzionale in discussione, di
avere un Senato non più eletto dai
cittadini).
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La legge 6 maggio 2015, n. 52 - “ITALICUM”
E’ prevista una clausola di salvaguardia che posticipa
l'applicazione del nuovo sistema elettorale a
decorrere dal 1° luglio 2016, data per la quale il
Governo prevede che la riforma della Costituzione
abbia terminato il suo iter e il Senato non sia più
direttamente elettivo. Fino al 1° luglio 2016
continueranno ad applicarsi all'elezione di Camera e
Senato le disposizioni del “Consultellum”; dal 1°
luglio 2016, qualora il Senato continui ad essere
direttamente elettivo, si applicheranno le disposizioni
dell'Italicum per l'elezione della Camera e le
disposizioni del Consultellum per l'elezione del
Senato.
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La legge 6 maggio 2015, n. 52 - “ITALICUM”
SISTEMA PROPORZIONALE A
DOPPIO TURNO
PREMIO DI MAGGIORANZA
IN
SINTESI
SOGLIA DI SBARRAMENTO
100 COLLEGI PLURINOMINALI
CON CAPOLISTA "BLOCCATI"
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IL PREMIO DI MAGGIORANZA
E’ previsto un premio di
maggioranza di 340 seggi
(54%) alla lista (non alla
coalizione) in grado di
raggiungere il 40% dei voti al
primo turno.
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IL BALLOTTAGGIO
1
Se nessuna lista dovesse
raggiungere al primo turno la
soglia del 40%, si tiene un
secondo turno di votazione
(ballottaggio) tra le due liste
più votate al primo turno,
senza possibilità di
apparentamento tra liste.
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LA SOGLIA DI SBARRAMENTO
E’ prevista una soglia di
sbarramento unica al 3% su base
nazionale per tutti i partiti, non
essendo più previste le
coalizioni;
accedono alla ripartizione dei
seggi le liste che ottengono, su
base nazionale, almeno il 3 per
cento dei voti validi.
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LE CIRCOSCRIZIONI E I COLLEGI
E’ le liste dei candidati sono presentate in
20 circoscrizioni elettorali suddivise
nell’insieme in 100 collegi plurinominali,
fatti salvi i collegi uninominali nelle
circoscrizioni Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste
e Trentino-Alto Adige/Südtirol, per le quali
sono previste disposizioni particolari. La
circoscrizione Molise è costituita in un
unico collegio plurinominale.
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I COLLEGI E I CAPOLISTA
Il territorio è suddiviso in 100 collegi
plurinominali e in ogni collegio è
designato un capolista "bloccato" da
parte di ciascun partito. E’ possibile
per i capolista candidarsi in
massimo 10 collegi.
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LE PREFERENZE
In ciascuna lista i candidati sono presentati in ordine
alternato per sesso uomo-donna; i capolista dello
stesso sesso non eccedono il 60 per cento del totale in
ogni circoscrizione. A pena di nullità dell’elezione
nessun candidato può essere incluso in liste con
diversi contrassegni nello stesso o in altro collegio
plurinominale e un candidato può essere incluso in
liste con il medesimo contrassegno, in una o più
circoscrizioni, solo se capolista e fino ad un massimo
di dieci collegi plurinominali. E’ possibile per gli elettori
esprimere due preferenze "di genere"
(obbligatoriamente l'una di sesso diverso dall'altra,
pena la nullità della seconda preferenza) da scegliere
tra le liste di candidati presentate.
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IL RIPARTO DEI VOTI
Il riparto finale dei voti avviene con un metodo
proporzionale corretto: i seggi vengono assegnati
proiettando le percentuali ottenute dai partiti a livello
nazionale sui 100 collegi (I seggi spettanti a ciascuna
circoscrizione sono assegnati in collegi plurinominali, nei
quali è assegnato un numero di seggi non inferiore a tre e
non superiore a nove.); alla lista che raggiunge almeno il
40% dei voti al primo turno o che vince al ballottaggio
vengono automaticamente assegnati i 340 seggi derivanti
dal premio di maggioranza, mentre i 277 seggi restanti (si
escludono infatti quello della Valle d'Aosta e i 12 della
circoscrizione Estero) vengono divisi fra le altre liste che
superano lo sbarramento in proporzione alle percentuali
di voti ottenute.
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IL RIPARTO DEI VOTI
Come nella legislazione precedente, Trentino
Alto-Adige e Val d’Aosta costituiscono
un'eccezione al metodo proporzionale, in
quanto l'assegnazione dei loro seggi avviene
tramite nove collegi uninominali (in Trentino
sono previsti otto collegi uninominali).
Sono proclamati eletti, fino a concorrenza dei
seggi che spettano a ciascuna lista in ogni
circoscrizione, dapprima, i capolista nei collegi,
quindi i candidati che hanno ottenuto il
maggior numero di preferenze.
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Ogni elettore dispone di un voto per la scelta
della lista, da esprimere su un’unica scheda
recante il contrassegno di ciascuna lista e il
nominativo del candidato capolista. Può altresì
esprimere uno o due voti di preferenza,
scrivendo il nominativo del candidato o dei
candidati nelle apposite linee orizzontali. In
caso di espressione della seconda preferenza,
a pena di nullità della medesima preferenza,
l’elettore deve scegliere un candidato di sesso
diverso rispetto al primo.
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I partiti che si candidano a
governare depositano il
programma elettorale nel
quale dichiarano il nome e
cognome della persona da
loro indicata come capo
della forza politica.
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L’Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti
in ciascun collegio, nei limiti dei seggi ai quali
ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi
nella lista medesima, a partire dal candidato
capolista e successivamente in ragione del
numero di preferenze ottenute da ciascun
candidato, in ordine decrescente
Il Governo è delegato ad adottare, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un decreto legislativo per la
determinazione dei collegi plurinominali
nell’ambito di ciascuna circoscrizione.
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LE SCHEDE ELETTORALI
Sulle schede elettorali l’ordine delle liste è
stabilito con sorteggio. Sulle schede sono
altresì riportati, accanto a ciascun
contrassegno di lista, a sinistra, il cognome e
il nome del relativo candidato capolista nel
collegio plurinominale. A destra del
contrassegno sono riportate due linee
orizzontali per l’espressione, rispettivamente,
della prima e della seconda preferenza.
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