“Promuovere la sostenibilità energetica
nei comuni piccoli e medi”
Comune di Pero
Provincia di Milano
ALLEGATO ENERGETICO
Regolamento Comunale su risparmio energetico, edilizia
bioclimatica, integrazione fonti energetiche rinnovabili e
certificazione energetica degli edifici (art. 69 del
Regolamento Edilizio)
Pero, Novembre 2012
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Comune di Pero
Provincia di Milano
Allegato Energetico al Regolamento Edilizio (art. 69)
INDICE
CAPO l - DlSPOSIZlONI GENERALI
Art. 1 - Finalità dell’Allegato Energetico (AE)
Art. 2 - Campo di applicazione dell'AE
CAPO II - CRITERI GENERALI DI BUONA PROGETTAZIONE ENERGETICA
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
3 - Orientamento edificio e destinazione locali
4 - Involucro degli edifici: superfici opache e superfici vetrate
5 - Tetti ventilati, tetti verdi ed apparati vegetali
6 - Sistemi solari passivi- serre bioclimatiche
7 - Impianti di riscaldamento centralizzati
8 - Generatori ad alto rendimento
9 - Termoregolazione dei locali e contabilizzazione autonoma del calore
10 - Fonti energetiche rinnovabili e manutenzione ordinaria
11 - Impianti solari termici
12 - Impianti fotovoltaici
13 - Impianti a biomassa, geotermia, pompe di calore
14 - Illuminazione naturale e ad alta efficienza
15 - Contabilizzazione individuale dell’acqua e recupero acque piovane
CAPO lll - OBIETTIVI DI MAGGIOR EFFICIENZA
Art. 16 - Maggior efficienza e categorie d’interventi edilizi
Art. 17 - Categoria A
Art. 18 - Categoria B
Ari. 19 - Categoria C
Art. 20 - Categoria D
Art. 21 - Premialità
CAPO lV - DOCUMENTAZIONE, CERTIFICAZIONE, VERIFICHE E CONTROLLI
Art. 22 - Integrazioni documentali ai fini del controllo/riconoscimento della premialità
Art. 23 - Classe e Certificazione Energetica
Art. 24 - Verifiche e controlli
Art. 25 – Glossario e definizioni
Art. 26 – Norma transitoria
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CAPO I - DIPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Finalità dell’Allegato Energetico (AE)
1. L’Allegato Energetico (AE) è previsto dall’art.69 del Regolamento Edilizio (RE) Comunale.
2. L’AE integra le disposizioni del RE vigente e fornisce prescrizioni ed indicazioni atte a
conseguire un adeguato risparmio energetico, promuovere l’edilizia bioclimatica, integrare le
fonti energetiche rinnovabili nel sistema involucro-impianti, attuare la certificazione energetica
degli edifici, ridurre le emissioni inquinanti e climalteranti, sul territorio comunale.
3. Le disposizioni del presente AE prevalgono su tutte le contrastanti disposizioni contenute
nelle restanti parti del RE vigente e sono surrogate da sopravvenute disposizioni di superiore
gerarchia della fonte.
4. La classificazione degli edifici, in relazione alla loro destinazione d’uso, è quella definita
all’art. 3 del DPR 412/1993 e s.m.i..
5. La normativa europea, nazionale e regionale, riportata in Allegato 1, è parte integrante
dell’AE. Per la definizione dei requisiti energetici minimi degli edifici e degli impianti di nuova
progettazione, vengono richiamate le disposizioni contenute nella DGR 26 giugno 2007 n°
VIII/5018 Determinazioni inerenti la certificazione energetica degli edifici, in attuazione del
D.Lgs. 192/2005 e degli artt. 9 e 25, l.r. 24/2006 e s.m.i., e nella DGR del 22 dicembre 2008
n° VIII/8745 Determinazioni in merito alle disposizioni per l’efficienza energetica in edilizia e
per la certificazione energetica negli edifici e s.m.i..
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Art. 2 – Campo d’applicazione dell’AE
1. Le disposizioni dell’ AE si applicano, salvo ove sia diversamente specificato, in caso di:
a) nuova realizzazione di edifici e relativi impianti;
b) ristrutturazioni di edifici e relativi impianti, recupero abitativo dei sottotetti, installazione di
nuovi impianti e realizzazione pareti ventilate;
c) ampliamento di edifici esistenti che comportino un incremento superiore al 20% della
superficie lorda di pavimento;
d) sostituzione corpi scaldanti, generatori di calore, rete di distribuzione del fluido scaldante.
2. Sono esclusi dal campo di applicazione dell’ AE gli interventi:
a) sugli immobili sottoposti a tutela di cui alla Parte seconda e all'art. 136 del D.Lgs 42/2004,
ove l’osservanza delle norme implichi alterazione del bene tutelato;
b) sugli immobili produttivi che necessitino di temperatura controllata per esigenze di processo
o utilizzino reflui del processo produttivo non diversamente utilizzabili;
c) su edifici isolati aventi una superficie utile inferiore a m2 50;
d) su stalle;
e) su depositi, box, magazzini o capannoni industriali non riscaldati;
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CAPO II - CRITERI GENERALI DI BUONA PROGETTAZIONE ENERGETICA
Art. 3 – Orientamento edificio e destinazione locali
1.La collocazione e l'orientamento degli edifici nel lotto devono conseguire il miglior microclima
interno ed il maggiore sfruttamento possibile dell’irraggiamento solare; a tal fine, ove possibile,
l’edificio sarà orientato con l’asse longitudinale sulla direttrice est-ovest e distanziato da quelli
vicini al fine di limitare l’ombreggiamento sulle facciate al solstizio invernale.
2. A nord si potrà privilegiare la collocazione dei locali non climatizzati/riscaldati o con bassa
esigenza di climatizzazione/riscaldamento e a sud-est, sud e sud-ovest gli ambienti di
maggiore presenza di persone, privilegiando altresì la maggior dimensione delle finestrature
sulle pareti sud-est e sud-ovest.
3. Al fine di limitare l’irraggiamento solare estivo si dovranno adottare accorgimenti di
schermatura fissi o mobili.
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Art. 4 - Involucro degli edifici: superfici opache e superfici vetrate
1. A norma delle vigenti disposizioni legislative regionali, LR 26/1995 art. 2, LR 33/2007 art. 12
e s.m.i., le pareti perimetrali e gli orizzontamenti degli edifici aventi spessore superiore a cm
30 non sono computati agli effetti dei parametri edilizi per la determinazione della superficie
lorda di pavimento e della superficie coperta fino ad una maggiore dimensione di cm 25 per le
pareti verticali e di cm 15 per quelle orizzontali qualora i maggiori spessori siano finalizzati al
miglioramento delle prestazioni energetiche.
2. Sono esclusi dal computo delle verifiche dei parametri edilizi della superficie lorda di
pavimento e della superficie coperta gli incrementi di spessore per la realizzazione di pareti
ventilate.
3. A norma delle vigenti disposizioni legislative regionali, le pareti perimetrali e gli
orizzontamenti che costituiscono l’involucro esterno degli edifici che garantiscano riduzioni
certificate superiori al 10% (dieci per cento) rispetto ai valori regolamentari, fissati dalle
disposizioni regionali del fabbisogno di energia primaria o di trasmittanza termica, non sono
computati agli effetti dei parametri edilizi per la determinazione della superficie lorda di
pavimento e della superficie coperta.
4. Per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, che comportino una
riduzione minima del 10% (dieci per cento) dei limiti di trasmittanza stabiliti dalle Norme per i
fabbricati di nuova costruzione, è consentita la deroga alle disposizioni stabilite dalle normative
nazionali o regionali, nonché dalle disposizioni urbanistico edilizie comunali afferenti le distanze
minime dai confini di proprietà, di protezione del nastro stradale e tra gli edifici e tra pareti
finestrate nella misura massima di cm 20 (venti), nonché nella misura massima di cm 25
(venticinque) per le disposizioni afferenti l’altezza massima.
5. La deroga della distanza tra gli edifici di cui al precedente comma si applica per entrambi gli
edifici frontistanti.
6. Le pareti vetrate e le finestrature degli edifici orientate nei quadranti a est, sud ed ovest
dovranno essere protette dall’irraggiamento solare estivo mediante dispositivi che ne
consentano la schermatura.
7. Negli alloggi privi di riscontro d'aria o con riscontro d'aria insufficiente si dovranno prevedere
camini di ventilazione sporgenti dalla copertura.
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Art. 5 – Tetti ventilati, tetti verdi ed apparati vegetali
1. Per migliorare il comfort dei locali e degli spazi di sottotetto si potranno utilizzare le
tecnologie dei "tetti ventilati" affinché il calore accumulato per l'irraggiamento estivo venga
disperso attraverso la camera d'aria.
2. Al fine di una migliore coibentazione delle coperture si potrà ricorrere alla creazione di
coperture vegetali (tetti verdi), garantendo nel contempo l’assoluta impermeabilizzazione del
sottotetto, ed un adeguato sistema d’irrigazione e accessibilità che ne garantiscano una
corretta manutenzione.
3. Gli apparati arborei potranno contribuire al miglioramento dei microclima degli edifici qualora
siano adottati i seguenti accorgimenti:
a) si eviti la collocazione di alberature sempreverdi che formino barriera dell’irraggiamento
solare invernale delle pareti dei fabbricati;
b) si dispongano alberature sempreverdi
prevalentemente a tramontana;
a
protezione
del
vento
delle
pareti
volte
c) si dispongano alberature a foglia caduca che limitino l'irraggiamento solare estivo sulle
pareti e la luce riflessa dalle aree prospicienti il fabbricato;
d) si dispongano le alberature così da favorire gli effetti mitigativi del surriscaldamento sulle
pareti effettuato dalle brezze;
e) si dispongano alberature e/o pergolati per ombreggiare le aree destinate a parcheggio.
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Art. 6 – Sistemi solari passivi / serre bioclimatiche
1. 1. In attuazione delle disposizioni contenute nella LR 21 dicembre 2004 n° 39, art. 4,
comma 3-4-5, i sistemi per la captazione e lo sfruttamento dell’energia solare passiva
addossati o integrati agli edifici, quali pareti ad accumulo, muri collettori e captatori in
copertura, sono considerati volumi tecnici e non sono computabili ai fini volumetrici. In
particolare le serre bioclimatiche e le logge addossate o integrate all'edificio, opportunamente
chiuse e trasformate per essere utilizzate come serre per lo sfruttamento dell’energia solare
passiva, possono essere considerate volumi tecnici e, pertanto, essere escluse dai computi per
il rispetto dei limiti di superficie lorda di pavimento e di superficie coperta, a condizione che
l’inserimento nell’edificio dimostri attraverso i necessari calcoli energetici la riduzione dei
consumi di combustibile fossile e sia valutato favorevolmente dalla Commissione comunale per
il Paesaggio e che siano rispettate le prescrizioni di cui al successivo comma.
2. Le serre bioclimatiche che possano essere considerate volumi tecnici devono essere rivolte
nel quadrante a sudovest, sud, sud-est, dimostrare con idonea relazione il guadagno
energetico conseguito, integrate compositivamente nell’organismo edilizio e rispettare le
seguenti disposizioni:
a) gli spazi devono essere delimitati da pareti trasparenti, salva solo la parte strettamente
strutturale di sostegno delle vetrate;
b) gli spazi non devono contenere alcun tipo di impianto o mezzo di riscaldamento e/o
raffrescamento;
c) le parti trasparenti siano tutte dotate di mezzi oscuranti atti ad evitare il surriscaldamento
estivo;
d) i locali agibili retrostanti la serra bioclimatica abbiano aperture di ventilazione sufficienti, nel
rispetto del vigente Regolamento Locale d’Igiene, disposte su pareti non interessate dalla serra
bioclimatica;
e) ove le serre non siano accessibili dall’interno delle unità immobiliari dovranno avere un
accesso di manutenzione dall’esterno.
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Art. 7 - Impianti di riscaldamento centralizzati
1. In tutti gli interventi di nuova costruzione, compresi quelli mediante demolizione e
ricostruzione, nonché negli interventi di sostituzione dell’impianto di riscaldamento
centralizzato che prevedono quattro o più unità abitative, devono prevedersi impianti dotati di
un sistema di gestione e contabilizzazione dei consumi per ogni unità abitativa.
2. E’ vietato sostituire esistenti impianti di riscaldamento centralizzati con impianti individuali
con caldaiette singole, salvo situazioni specifiche ampiamente documentate e sottoposte alla
verifica degli Uffici Tecnici comunali.
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Art. 8 - Generatori ad alto rendimento
1. In caso di sostituzione del generatore di calore o del bruciatore è obbligatorio utilizzare
generatori di calore con bruciatori ad emissione di NOx minore di 120 mg/kWh ove alimentati a
gasolio e minore di 80 mg/kWh se alimentati a gas metano o a GPL.
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Art. 9 - Termoregolazione e contabilizzazione autonoma del calore
1. Negli interventi di cui all’art.7, in ottemperanza della DGR 2601/2011 e s.m.i., è obbligatorio
prevedere l’installazione di sistemi di termoregolazione locale (valvole termostatiche,
termostati ambiente e simili) e di contabilizzazione autonoma del calore che, agendo sui singoli
apparecchi di diffusione del calore, garantiscano il controllo della temperatura nei singoli
ambienti riscaldati o nelle zone aventi utilizzo ed esposizione uniformi, e consentano una
suddivisione delle spese per riscaldamento in base al calore consumato per unità abitativa e
non una mera suddivisione millesimale.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì per gli interventi di completa
sostituzione dell’impianto o di sostituzione dei corpi scaldanti ovvero della rete di distribuzione
del fluido riscaldante, anche in presenza di allacciamento ad una rete di teleriscaldamento.
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Art. 10 – Fonti energetiche rinnovabili e tipologie d’intervento
1. Fatte salve le disposizioni di tutela del patrimonio edilizio sottoposto ai vincoli di cui al
D.Lgs. 42/2004, l’ installazione d’ impianti solari termici o fotovoltaici aderenti ed
integrati nelle coperture degli edifici, aventi la medesima inclinazione ed orientamento
della falda, i cui componenti non modifichino la sagoma della copertura, sono
considerati interventi di ordinaria manutenzione, non sono soggetti ad alcun atto
abilitativo e per la loro installazione è sufficiente una preventiva comunicazione al
Comune al fine di verificarne l’applicabilità. L’installazione di impianti non aderenti ed
integrati nelle coperture degli edifici e che modificano la sagoma della copertura sono
considerati interventi di manutenzione straordinaria soggetti alla presentazione di
apposita C.I.A., previa valutazione favorevole da parte della Commissione comunale
per il Paesaggio.
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Art. 11 - Impianti solari termici
1. Gli impianti solari termici devono essere installati per gli interventi delle categorie obbligate
di cui al successivo CAPO III.
2. I collettori devono essere installati sulle coperture e rivolti a sud, sud-ovest, sud-est, ovest
od est fatte salve le disposizioni di tutela per gli immobili o le zone sottoposte a vincoli,
preferibilmente integrati con la copertura e secondo la linea di falda.
3. In tutto il territorio comunale, ove sia compatibile la collocazione dei collettori, si dovranno
comunque collocare i serbatoi di accumulo all’interno del fabbricato.
4. Sui fabbricati aventi copertura piana, i collettori ed i loro serbatoi dovranno comunque
essere collocati in posizione idonea al loro funzionamento e non visibile dagli spazi pubblici
adiacenti, se collocati in zona residenziale.
5. Costituisce legittimo impedimento all'installazione di impianti solari termici, da dimostrare
con idonei elaborati grafici:
-
l'assenza di porzioni di copertura che consentano l'orientamento nei quadranti da est a
ovest;
la totale mancanza di porzioni di copertura che consentano il soleggiamento nel periodo
invernale per la presenza di ostacoli che ne provocano un permanente ombreggiamento.
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Art. 12 - Impianti fotovoltaici
l. Gli impianti solari fotovoltaici devono essere installati per gli interventi delle categorie
obbligate di cui ai successivo CAPO III.
2. I collettori fotovoltaici devono essere installati sulle coperture e rivolti a sud, sud-ovest, sudest, ovest od est, fatte salve le disposizioni di tutela per gli immobili o le zone sottoposte a
vincoli, preferibilmente integrati con la copertura e secondo la linea di falda.
3. Sui fabbricati aventi copertura piana, i collettori dovranno comunque essere collocati in
posizione idonea al loro funzionamento e non visibile dagli spazi pubblici adiacenti, se collocati
in zona residenziale, a meno che non venga dimostrata l’integrazione architettonica in strutture
appositamente progettate (es: pensiline).
4. Costituisce legittimo impedimento all'installazione di impianti solari fotovoltaici, da
dimostrare con idonei elaborati grafici:
−
−
l’assenza di porzioni di copertura che consentano l'orientamento nei quadranti da est a
ovest;
la totale mancanza di porzioni di copertura che consentano il soleggiamento nel periodo
invernale per la presenza di ostacoli che ne provocano un permanente ombreggiamento.
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Art. 13 – Impianti a biomassa, geotermia, pompe di calore
l. Per gli impianti di riscaldamento individuali è consigliata, in abbinamento agli impianti
esistenti alimentati a gas metano, l’installazione di impianti alimentati a biomasse (es. pellet,
cippato, legna, etc.) aventi rendimenti conformi alle disposizioni regionali, in particolare alla
DGR 7635/08, Allegato 2 lettera A) e cioè apparecchi che garantiscano un rendimento
energetico adeguato (≥63%) e basse emissioni di monossido di carbonio (≤ 0,5% = 5000
ppm).
I valori di tali parametri sono precisati sul libretto d'istruzioni dell'apparecchio. In mancanza del
libretto viene ritenuta valida la certificazione rilasciata del venditore o dal costruttore.
2. Ove sussistano idonee condizioni è favorita l'installazione di impianti a geotermia abbinati a
pompe di calore, il cui rendimento deve rispettare le disposizioni regionali.
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Art. 14 – Illuminazione naturale e ad alta efficienza
1. Negli spazi destinati alle attività principali deve essere assicurata un’ adeguata illuminazione
naturale per garantire il benessere visivo e ridurre l'utilizzazione di fonti di illuminazione
artificiale.
2. L’illuminazione artificiale degli spazi di connessione comuni (vani scala. androni e simili) e in
generale degli spazi destinati ad uso non continuativo (cantine, depositi e simili) deve essere
comandata attraverso interruttori a tempo o azionata da sensori di presenza.
3. Per i corpi illuminanti si suggerisce l’impiego di lampade a basso consumo di energia.
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Art. 15 – Contabilizzazione individuale dell’acqua e recupero acque piovane
l. Negli interventi di nuova costruzione l’impianto di distribuzione dell’acqua potabile deve poter
garantire la possibilità di contabilizzazione individuale dei consumi per ogni unità immobiliare.
2. Negli interventi di nuova costruzione, ove sia prevista un’ area a giardino avente una
superficie superiore a m2 200, è obbligatoria la realizzazione di una vasca interrata di raccolta
dell’acqua piovana da destinare all’innaffiamento / irrigazione, avente una capacità di raccolta
minima di 2 m3/100 m2 di Sc, salvo ne sia dimostrata l’impossibilità tecnica o l’estrema
gravosità economica.
3. La vasca di cui al comma 2 deve essere impermeabilizzata e collegata alla rete delle acque
bianche attraverso uno sfioratore di piena.
4. Nelle costruzioni ove è installato un impianto di produzione di acqua calda sanitaria al
servizio di più unità immobiliari è obbligatoria l’installazione di sistemi di contabilizzazione
individuale dei consumi per ogni unità immobiliare.
5. Gli impianti di cui al comma 4 devono essere integrati con i sistemi di produzione attraverso
fonti rinnovabili (pannelli solari termici) ed inoltre devono essere dotati sia di sistema di
circolazione forzata, sia di miscelatori termostatici di regolazione della temperatura
immediatamente a valle del sistema di produzione/accumulo dell’acqua sanitaria.
6. Salvo casi di documentata impossibilità, è vietata l’installazione di boiler elettrici per la
produzione di acqua calda sanitaria, salvo quelli alimentati da energia autoprodotta da pannelli
fotovoltaici.
7. Negli edifici di nuova costruzione a destinazione non residenziale, che comportino la
produzione come scarto di acqua calda dai processi, è obbligatoria
l’installazione di
recuperatori di calore, salvo ne sia dimostrata l’impossibilità tecnica o l’estrema gravosità
economica.
8. Nei servizi (WC, orinatoi, lavabi, docce) ad uso collettivo degli edifici a destinazione non
residenziale è obbligatorio l’impiego di erogatori dell’acqua temporizzati con sistemi automatici
meccanici od elettronici.
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CAPO III OBIETTIVI DI MAGGIOR EFFICIENZA
Art. 16 – Maggior efficienza e categorie d’interventi edilizi
1. Il Comune, in attuazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), con l’obiettivo
di raggiungere entro il 2020 una riduzione del 20% delle emissioni di CO2, del 20% dei consumi
energetici e dell’utilizzo del 20% di energia da fonti rinnovabili, definisce le proprie azioni
mediante disposizioni contenute e disciplinate dal presente AE, in particolare del presente Capo
III.
2. Gli obiettivi di contenimento si applicano a tutti gli interventi così come definiti dal
precedente art. 2. Le azioni previste e differenziate per categorie di edifici e di interventi sono
le seguenti:
CATEGORIA A: EDILIZIA DI NUOVA COSTRUZIONE E DI DEMOLIZIONE; RICOSTRUZIONI E
RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE DI EDIFICI ESISTENTI AVENTI SUPERFICIE LORDA DI
PAVIMENTO (SLP) SUPERIORE A 1000 m2 E COINVOLGENTI IL 100% DELLA SUPERFICIE
DISPERDENTE
1.
2.
3.
4.
Imposizione di una diminuzione dei limiti prestazionali in vigore a livello regionale.
Imposizione della copertura dei fabbisogni termici mediante fonti rinnovabili.
Imposizione dell’installazione fonti rinnovabili di produzione di energia elettrica.
Premialità per chi raggiunge livelli prestazionali in Classe A e A+.
CATEGORIA B: INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE SU UNA SUPERFICIE DISPERDENTE
MAGGIORE DEL 25% (NON RICADENTI NELLA CATEGORIA A) O PER AMPLIAMENTI SUPERIORI
AL 20% DELLA SLP ESISTENTE
1. Imposizione di una diminuzione dei limiti di trasmittanza in vigore a livello regionale.
2. Imposizione della copertura dei fabbisogni termici mediante fonti rinnovabili.
3. Premialità per chi raggiunge livelli prestazionali in Classe B, A, A+.
CATEGORIA C: INTERVENTI MINORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SULL'EDILIZIA
ESISTENTE (RISTRUTTURAZIONI <25%, AMPLIAMENTI <20%, PARETI VENTILATE)
1. Imposizione di una diminuzione dei limiti di trasmittanza in vigore a livello regionale.
CATEGORIA D: INTERVENTI DI NUOVA INSTALLAZIONE O RISTRUTTURAZIONE DI IMPIANTO
TERMICO (ES. SOSTITUZIONE CALDAIA, RIFACIMENTO CANNA FUMARIA, COIBENTAZIONE
DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE, CON O SENZA LA SOSTITUZIONE DI CORPI SCALDANTI)
1. Imposizione di livelli prestazionali relativi all’impianto termico migliorativi rispetto alla
normativa regionale in materia.
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Art. 17 – Categoria A
Lo scenario si applica a:
INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE, di DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE e di
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA coinvolgente il 100% della superficie disperdente e
riferita ad edifici con superficie lorda di pavimento (SLP) maggiore di 1000 metri
quadri, la cui pratica edilizia viene presentata dall’entrata in vigore del presente
strumento fino all’entrata in vigore dei nuovi limiti nazionali dettati dalla Direttiva
19 maggio 2010 - 2010/31/UE sulle prestazioni qualora più restrittivi.
Oltre agli obblighi previsti dalla DGR 8745/2008 e s.m.i., si prevede:
1. Imposizione di limiti prestazionali più bassi rispetto a quelli in vigore a livello regionale:
•
Classe B o, in caso di dimostrata impossibilità, EPH limite ridotto del 10%
rispetto ai valori limite imposti dalla normativa regionale.
2. Copertura dei fabbisogni di a.c.s da fonti energetiche rinnovabili: prescrizioni di cui al
D.Lgs. 3/3/2011 n. 28 - Allegato 3 (art. 11 c. 1):
a. Percentuale di copertura dei fabbisogni termici complessivi per riscaldamento, acqua calda
sanitaria, raffrescamento
•
•
•
20% immediatamente dopo la data di approvazione dell’AE
35% dal 01-01-2014
50% dal 01-01-2016
b. Obbligo di installazione di una potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili
(in kW di picco) obbligatoriamente sopra o all’interno dell’edificio o nelle relative pertinenze
pari a:
•
•
•
1 kWp ogni 80 mq di superficie in pianta dell’edificio a livello del terreno
immediatamente dopo la data di approvazione dell’AE
1 kWp ogni 65 mq di superficie in pianta dell’edificio a livello del terreno dal 01-01-2014
1 kWp ogni 50 mq di superficie in pianta dell’edificio a livello del terreno dal 01-01-2016
3. L’obbligo di cui al punto 2.a non si applica qualora l’edificio sia allacciato ad una rete di
teleriscaldamento che ne copra l’intero fabbisogno di calore per il riscaldamento degli ambienti
e la fornitura di acqua calda sanitaria.
4. Gli obblighi di cui al punto 2 non si applicano nel caso di edifici di cui alla Parte seconda e
all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. e a quelli specificamente individuati come tali negli
strumenti urbanistici, qualora il progettista evidenzi che il rispetto delle prescrizioni implica
un’alterazione incompatibile con il loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai
caratteri storici e artistici.
Nelle zone A del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, le soglie
percentuali indicate al punto 2 sono ridotte del 50 per cento.
5. L’impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di integrazione di cui
ai punti precedenti deve essere evidenziata dal progettista nella relazione tecnica di cui
all’allegato B della DGR 8745/08 e s.m.i e dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte le
diverse opzioni tecnologiche disponibili. Nel caso di non ottemperanza del punto 2 è fatto
obbligo di ottenere un indice di prestazione energetica complessiva dell’edificio secondo la
formula di cui al comma 8 dell’Allegato 3 del D.Lgs. 28/2011.
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6. Sono previste forme di premialità ed incentivazione, attraverso bonus in termini di SLP come
definito negli artt. 4 e 21 del presente AE.
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Art. 18 – Categoria B
Lo scenario si applica a:
INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE su una superficie disperdente maggiore del
25% o per una SLP maggiore del 20% di quella esistente la cui pratica edilizia viene
presentata dall’entrata in vigore del presente Allegato Energetico fino all’entrata in
vigore dei nuovi limiti nazionali dettati dalla Direttiva 19 maggio 2010 - 2010/31/UE
sulle prestazioni qualora più restrittivi.
Oltre agli obblighi previsti dalla DGR 8745/2008 e DGR 1811/2011 s.m.i. si prevede:
1. Valori di trasmittanza termica delle strutture che delimitano l’involucro dell’edificio verso
l’esterno, controterra, ovvero verso ambienti a temperatura non controllata (autorimesse,
sottotetti, cantine ecc.) limitatamente alla parte oggetto di intervento:
Strutture orizzontali opache
Pareti verticali
opache (escluse
porte d’ingresso)
Coperture
Pavimenti
< 0,3 W/m2 K
< 0,27 W/m2 K
< 0,3 W/m2 K
Chiusure
trasparenti
comprensive di
infissi
< 2 W/m2 K
2. Requisiti sull’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili (D.Lgs. 28/2011, Allegato 3).
Percentuale di copertura fabbisogni termici complessivi per riscaldamento, acqua calda
sanitaria, raffrescamento
• 15% immediatamente dopo la data di approvazione dell’AE
• 20% dal 01-01-2014
• 25% dal 01-01-2016
3. L’obbligo di cui al punto 2 non si applica qualora l’edificio sia allacciato ad una rete di
teleriscaldamento che ne copra l’intero fabbisogno di calore per il riscaldamento degli ambienti
e la fornitura di acqua calda sanitaria.
4. Gli obblighi di cui al punto 2 non si applicano nel caso di edifici di cui alla Parte seconda e
all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
D.Lgs. del 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e a quelli specificamente
individuati come tali negli strumenti urbanistici, qualora il progettista evidenzi che il rispetto
delle prescrizioni implica un’alterazione incompatibile con il loro carattere o aspetto, con
particolare riferimento ai caratteri storici e artistici.
5. Nelle zone A del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, le soglie
percentuali indicate al punto 2 sono ridotte del 50 per cento. L’impossibilità tecnica di
ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di integrazione di cui ai punti precedenti deve
essere evidenziata dal progettista nella relazione tecnica di cui all’allegato B della DGR 8745/08
e s.m. i. e dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche
disponibili.
6. Sono previste forme di premialità ed incentivazione, attraverso bonus in termini di SLP come
definito negli artt.4 e 21 del presente AE.
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Art. 19 - Categoria C
CATEGORIA C: INTERVENTI MINORI di riqualificazione energetica sull'edilizia esistente
(ristrutturazioni <25%, ampliamenti <20%, pareti ventilate) ed in ogni caso non ricadenti
nella categoria B.
Si prevede:
1. Imposizione dei seguenti valori di trasmittanza termica delle strutture che delimitano
l’involucro dell’edificio verso l’esterno, controterra, ovvero verso ambienti a temperatura
non controllata (autorimesse, sottotetti, cantine ecc.) limitatamente alla parte oggetto
di intervento minore:
Strutture orizzontali opache
Pareti verticali
opache (escluse
porte d’ingresso)
Coperture
Pavimenti
< 0,3 W/m2 K
< 0,27 W/m2 K
< 0,3 W/m2 K
Chiusure
trasparenti
comprensive di
infissi
< 2 W/m2 K
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Art. 20 - Categoria D
INTERVENTI DI NUOVA INSTALLAZIONE O RISTRUTTURAZIONE DI IMPIANTO TERMICO (es.
sostituzione caldaia, rifacimento canna fumaria, coibentazione del sistema di distribuzione, con
o senza la sostituzione di corpi scaldanti).
1. Imposizione dei seguenti valori limite inferiori dell’efficienza globale media stagionale
dell’impianto termico per il riscaldamento:
ε =77.5 + 3* log10 (Pn)
dove Pn è il rendimento termico utile nominale del generatore di calore, per Pn>1000 kW porre
Pn uguale a 1000 kW.
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Art. 21 – Premialità
1. Per gli interventi, sottoposti alla disciplina di cui alla categoria A e B, come definiti nei
precedenti artt 17 e 18, che conseguano un ulteriore miglioramento delle prestazioni
energetiche dell'edificio, si applicano le seguenti premialità:
a) qualora l’edificio raggiunga la Classe A:
- incremento della capacità edificatoria dell’ l% nel rispetto dei restanti parametri di Piano, non
soggetto al pagamento del contributo di costruzione;
b) qualora l’edificio raggiunga la Classe A+:
- incremento della capacità edificatoria del 2% nel rispetto dei restanti parametri di Piano, non
soggetto al pagamento del contributo di costruzione.
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CAPO IV DOCUMENTAZIONE, CERTIFICAZIONE, VERIFICHE E CONTROLLI
Art. 22 - Integrazioni documentali ai fini del controllo/riconoscimento della
premialità
1. Ai sensi del D.Lgs. 192/2005 (art. 8, comma 4 e 5) e s.m.i., la presente procedura definisce
le modalità di controllo, ai fini del rispetto delle prescrizioni del decreto sopra citato e della DGR
5018/2007 e s.m.i., accertamenti e ispezioni in corso d'opera, ovvero entro cinque anni dalla
data di fine lavori dichiarata dal committente, volte a verificare la conformità alla relazione
tecnica di cui all’art. 28 comma 1 della Legge 10/1991 (nel seguito definita “relazione
tecnica”).
2. Al fine di poter effettuare il controllo dei progetti edilizi dal punto di vista energetico, il
proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve presentare all’Amministrazione comunale
almeno la seguente documentazione:
• relazione tecnica secondo lo schema della DGR. 8745/2008 (Allegato B) – su supporto
informatico (file PDF della relazione) e cartaceo;
• file *.xml (o file *.cnd) elaborato per il calcolo del fabbisogno di energia primaria per la
climatizzazione invernale;
• prospetti e sezioni del progetto architettonico – su supporto in formato .dwg e/o .dxf
(versione 2000 o superiore);
• tavola progettuale che illustri i calcoli effettuati per determinare i seguenti parametri
(secondo le definizioni della DGR 8745/2008): volume lordo riscaldato, superficie utile
riscaldata, superficie disperdente;
• nomina del certificatore energetico (se dovuta) entro l’inizio dei lavori.
3. Lo schema di relazione tecnica (Allegato B alla DGR 8745/2008) contiene le informazioni
minime necessarie per accertare l’osservanza delle norme vigenti da parte degli organismi
pubblici competenti.
4. Nel caso di applicazione parziale e/o limitata al rispetto di specifici parametri, livelli
prestazionali e prescrizioni, le informazioni e i documenti relativi ai paragrafi 5, 6, 7, 8 e 9 della
DGR 8745/2008 devono essere predisposti in modo congruente con il livello di applicazione.
Interventi edilizi e/o impiantistici
Obbligo redazione
relazione
Interventi di nuova costruzione
si
Demolizione e ricostruzione in ristrutturazione
si
Ristrutturazione edilizia > 25% e ristrutturazione impianto
si
Ristrutturazione edilizia > 25% senza ristrutturazione impianto
si
Ristrutturazione edilizia < 25%
si
Ampliamento volumetrico > 20%
si
Ampliamento volumetrico < 20%
si
Recupero a fini abitativi di sottotetti esistenti
si
Manutenzione straordinaria
si
Opere e interventi non subordinati a titoli abilitativi
no
Nuova installazione impianto termico Pn > 100 KW
si
Nuova installazione impianto termico Pn < 100 KW
si
Ristrutturazione impianto termico Pn > 100 KW
si
Ristrutturazione impianto termico Pn < 100 KW
si
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Sostituzione generatore P < 35 KW
no
Sostituzione generatore P > 35 KW
si
Trasformazione da centralizzato in autonomo (> 4 unità)
si
Trasformazione da centralizzato in autonomo (P > 100 KW)
si
5. Il D.Lgs. 192/05 e s.m.i. assegna ai Comuni il compito di verificare la conformità alla
documentazione progettuale (relazione Legge 10/91 – conforme alla DGR 8745/08), anche
avvalendosi di esperti o di organismi esterni, qualificati e indipendenti, mediante:
• Controlli;
• Accertamenti;
• Ispezioni in corso d’opera, ovvero entro i 5 anni dalla data di fine lavori dichiarata dal
committente.
6. A tal fine l’Amministrazione Comunale dovrà individuare nel proprio bilancio, le risorse
economiche necessarie alla copertura delle spese di verifica e controllo.
7. Tali verifiche possono essere effettuate anche su richiesta del committente, dell’acquirente o
del conduttore dell’edificio, con costo degli accertamenti ed ispezioni a carico del richiedente.
8. Come previsto dal D.M. 27 luglio 2005 i Comuni procedono all’attività di controllo di cui
all’art. 33 della Legge 9 gennaio 1991 n. 10, provvedendo al controllo annuale a campione
almeno del 5% delle relazioni di progetto di cui al comma 2, ed effettuando annualmente a
campione verifiche per almeno il 5% degli edifici costruiti o in costruzione.
9. Per le definizioni di cui sopra si rimanda alla DGR 8745/2008 e s.m.i. a cui dovranno essere
associate le definizioni di intervento previste dal Regolamento Edilizio Comunale ed
in
particolare: Nuova Costruzione, Ristrutturazione, Demolizione e Ricostruzione (art. 16-17-1819-20).
10. Per il calcolo del fabbisogno per riscaldamento, acqua calda sanitaria e raffrescamento si
adottano le metodologie stabilite dalla DGR VIII/8745 del 22/12/2008 e s.m.i. e dalle relative
Norme UNI, ivi richiamate.
11. Per tutto quanto non previsto nel presente Allegato Energetico continuano ad applicarsi le
disposizione contenute nella normativa regionale e nazionale di riferimento.
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Art. 23 – Classe e Certificazione Energetica
1. Come definito dell’allegato “A” del DPR 26 agosto 1993 n. 412, il Comune di Pero si trova in
Zona Climatica E.
2. Come definito dalla DGR del 22 dicembre 2008 n° VIII/8745, di cui al comma 3 dell’art. 1,
per gli edifici appartenenti alla Categoria E.I. (residenziali) il fabbisogno energetico specifico è
misurato in kWh/m2 anno di superficie utile degli ambienti climatizzati, mentre per gli edifici
appartenenti alle restanti Categorie (terziarie, industriali ecc.) è misurato in kWh/m3 anno di
volume lordo degli ambienti climatizzati.
3. La Classe energetica degli edifici relativamente alla climatizzazione invernale/riscaldamento
è in funzione dell’indice di prestazione energetica (EPH) come riportato nella seguente tabella:
Classe
A+
A
B
C
D
E
F
G
Edifici di categoria E.1
kWh/m2anno
EPH < 14
14 ≤ EPH < 29
29 ≤ EPH < 58
58≤ EPH < 87
87≤ EPH < 116
116 ≤ EPH < 145
145 ≤ EPH < 175
EPH ≥ 175
Edifici altre categorie
kWh/m3anno
EPH < 3
3 ≤ EPH < 6
6 ≤ EPH < 11
11 ≤ EPH < 27
27 ≤ EPH < 43
43 ≤ EPH < 54
54 ≤ EPH < 65
EPH ≥ 65
4. La Classe energetica degli edifici, relativamente alla climatizzazione estiva/raffrescamento è
in funzione dell’indice di prestazione termica (ETC), come riportato nella seguente tabella:
Classe
A+
A
B
C
D
E
F
G
Edifici di categoria E.1
kWh/m2anno
ETC< 5
5 ≤ ETC < 10
10 ≤ ETC < 20
20 ≤ ETC < 30
30 ≤ ETC < 40
40 ≤ ETC < 50
50 ≤ ETC < 60
ETC ≥ 60
Edifici altre categorie
kWh/m3anno
ETC < 2
2 ≤ ETC < 4
4 ≤ ETC < 8
8 ≤ ETC < 12
12 ≤ ETC < 16
16 ≤ ETC < 20
20 ≤ ETC < 24
ETC ≥ 24
5. Come definito dal DGR del 22 dicembre 2008 n° VIII/8745 e s.m.i., al termine dei lavori
relativi agli interventi di nuova costruzione e ristrutturazione edilizia che coinvolga più dei 25%
della superficie disperdente cui l’impianto di climatizzazione invernale o riscaldamento è
asservito, deve essere predisposto l’Attestato di Certificazione Energetica (ACE)
6. L’ACE deve essere altresì predisposto qualora si proceda:
a) all’ampliamento di oltre il 20% della SLP a temperatura controllata o climatizzato;
b) al recupero abitativo del sottotetto;
7. Le modalità di determinazione della certificazione energetica (CE) sono disciplinate dalla
soprac-citata DGR del 22 dicembre 2008 n° VIII/8745 e s.m. i..
8. La CE è depositata, unitamente alla prevista documentazione all’istanza/dichiarazione di
agibilità degli edifici.
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Art. 24 - Verifiche e controlli
1. Le verifiche ed i controlli della congruità del progetto di isolamento termico, nonché della
conformità dell’esecuzione, è svolta dal Comune attraverso tecnici incaricati di tale servizio,
anche con ispezioni nei cantieri in fase di lavorazione.
2. Le verifiche ed i controlli dovranno accertare il rispetto dei requisiti obbligatori, di quelli
opzionali previsti in sede di progetto per il conseguimento di premialità e/o deroghe, nonché
delle disposizioni del presente AE.
3. In caso di inottemperanza il Comune potrà revocare le premialità concesse, applicando
quanto previsto dal Capo I del D.P.R. 380/2001.
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Art. 25 - Glossario e definizioni
Edifici isolati (art. 2 c. 2 lett. c)
Ai sensi del punto 3.2 lettera c) della DGR VIII/8745 (e quindi ai sensi dell'art. 2 comma 2 lett
c dell'Allegato Energetico), per fabbricato isolato s'intende un edificio che non condivide le
proprie strutture esterne con altri edifici.
Involucro esterno (art. 4 c. 3)
L'involucro edilizio è l’insieme delle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di
volume definito, attraverso il quale si realizzano gli scambi termici tra interno ed esterno. La
funzione principale, dal punto di vista termico, dell'involucro edilizio è quella di ridurre gli
scambi tra interno ed esterno in inverno, in modo da evitare le perdite di calore; in estate
quando deve ridurre il surriscaldamento dell'aria ambiente.
Impianto solare termico, collettori (art. 11)
Un impianto Solare termico indica la tecnologia (il sistema impiantistico) che sfrutta l’energia
irradiata dal sole per scaldare fluidi da utilizzarsi prevalentemente nell’ambito domestico, civile
e produttivo per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria (a.c.s.).
Un collettore solare termico, noto anche come pannello solare è un dispositivo che mira a
convertire l'energia solare in energia termica e provvede al trasferimento di quest'ultima
all'interno di un serbatoio di accumulo.
Impianto fotovoltaico (art. 12)
Un impianto fotovoltaico è un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione
diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico. Esso è composto principalmente da
un insieme di moduli fotovoltaici piani, uno o più gruppi di conversione della corrente continua
in corrente alternata (inverter) e altri componenti elettrici minori.
Superficie disperdente (art. 16 e seguenti)
La superficie disperdente, S, da considerare ai fini del calcolo dell'energia primaria limite per il
riscaldamento invernale dell'edificio, EPh limite, è la superficie lorda che delimita verso
l'esterno, ovvero verso ambienti a temperatura non controllata, il volume lordo a temperatura
controllata o climatizzato dell'edificio.
a.c.s. (art. 17 c. 2)
a.c.s. o A.C.S. è l’acronimo di: Acqua Calda Sanitaria.
kW di picco (art. 17 c. 2 lett. b)
kWp (KiloWatt picco) è l’unità di misura della potenza teorica massima producibile dal pannello
o impianto fotovoltaico.
Volume lordo riscaldato e superficie utile riscaldata (art. 22 c. 2 quarto punto)
Volume lordo è volume, espresso in m3 (metri cubi), calcolato come il prodotto tra la
superficie lorda totale di pavimento e l’altezza lorda del volume, oggetto di certificazione,
comprensiva dei solai.
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Superficie utile è la superficie netta calpestabile, espressa in m2 (metri quadrati), degli
ambienti a temperatura controllata o climatizzati dell'edificio al netto di tramezzi e muri esterni
e comprensiva delle soglie delle porte e degli spazi al di sotto dei terminali di emissione.
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Art. 26 – Norma transitoria
1. Per gli atti abilitativi e le comunicazioni la cui istanza o deposito siano avvenuti in data
antecedente a quella di approvazione del presente Regolamento, non si applicano le
prescrizioni contenute nel Regolamento stesso. Dette disposizioni valgono anche in caso di
varianti dell’atto abilitativo o della comunicazione, che non alterino la categoria edilizia e le
caratteristiche tipologiche di impostazione del progetto.
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“Promuovere la sostenibilità energetica
nei comuni piccoli e medi”
Comune di Pero
Provincia di Milano
Allegato Energetico al Regolamento Edilizio
Allegato 1
NORMATIVA
per il risparmio, l’efficienza, la certificazione
energetica,
le fonti energetiche rinnovabili
Aggiornamento tratto da
Regione Lombardia- www.cened.it e Norme UNI:
Novembre 2012
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NORMATIVA EUROPEA
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, 19 MAGGIO 2010 2010/31/UE
Prestazione energetica nell'edilizia
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano fissati requisiti minimi di
prestazione energetica per gli edifici o le unità immobiliari al fine di raggiungere livelli ottimali
in funzione dei costi. Ad ogni modo entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova
costruzione dovranno essere “edifici a energia quasi zero”, con obiettivi intermedi di
miglioramento della prestazione energetica da fissare entro il 2015.
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, 23 APRILE 2009 406/2009/CE
Concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine
di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto
serra entro il 2020.
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, 23 APRILE 2009 2009/31/CE
Relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva
85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE,
2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio.
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, 23 APRILE 2009 2009/29/CE
Che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario
per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, 23 APRILE 2009 2009/28/CE
Sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, 27 SETTEMBRE 2001 2001/77/CE
Promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell'elettricità.
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO EUROPEO E AL PARLAMENTO
EUROPEO, 10 GENNAIO 2007 - COM(2007)1
Una politica energetica per l'Europa.
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE, 19 OTTOBRE 2006 - COM(2006)545
Piano d'azione per l'efficienza energetica: concretizzare le potenzialità.
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DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, 5 APRILE 2006 2006/32/CE
Concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione
della direttiva 93/76/CEE del Consiglio (pubblicata sulla G.U.C.E. del 27/04/2006).
LIBRO VERDE 2005
“Fare di più con meno” Libro Verde sull'efficienza energetica 2005.
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, 16 DICEMBRE 2002 2002/91/CE
Sul rendimento energetico nell'edilizia.
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO EUROPEO E AL PARLAMENTO
EUROPEO, 26 GIUGNO 2002 - COM(2002) 321
Relazione finale sul Libro Verde
dell'approvvigionamento energetico".
"Verso
una
strategia
europea
di
sicurezza
LEGGE, 1 GIUGNO 2002 - 120/02
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l’11 dicembre 1997
LIBRO VERDE SULLA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO - 29 NOVEMBRE 2000
Verso una strategia europea di sicurezza dell'approvvigionamento energetico.
PROTOCOLLO DI KYOTO, 11 DICEMBRE 1997
Il Protocollo di Kyoto della Convenzione sui Cambiamenti Climatici.
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NORMATIVA NAZIONALE
DECRETO MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, 6 LUGLIO 2012
Attuazione dell’art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della
produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici.
DECRETO MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, 5 LUGLIO 2012
Attuazione dell’art. 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della
produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici (c.d. Quinto Conto Energia).
DECRETO MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, 5 MAGGIO 2011
Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici.
DECRETO LEGISLATIVO, 3 MARZO 2011 - 28
Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili,
recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.
(11G0067) (GU n. 71 del 28-3-2011 - Suppl. Ordinario n.81) Entrata in vigore del
provvedimento: 29/03/2011
che impone per:
- edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazione rilevante la copertura dei consumi previsti
per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento mediante fonti rinnovabili, con
tre step temporali al 2012 (20%), al 2014 (35%) ed al 2017 (50%).
- edifici pubblici le percentuali sono incrementate del 10%.
L’obbligo non si applica se gli edifici sono collegati a rete di teleriscaldamento.
E’ prevista una deroga se l’indice di prestazione energetica complessiva è inferiore del limite
previsto dal riferimento normativo nazionale in vigore.
Il Decreto, inoltre, introduce l’obbligo dell’installazione di impianti a fonti rinnovabili che
producano energia elettrica in funzione della superficie in pianta, con tre step temporali: 2012
(1 kWp ogni 80 mq), al 2015 (1 kWp ogni 65 mq) ed al 2017 (1 kWp ogni 50 mq).
DECRETO MINISTERO
ALLEGATO
DELLO
SVILUPPO
ECONOMICO,
10
SETTEMBRE
2010
-
Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. (10A11230) (GU
n. 219 del 18-9-2010).
DECRETO MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, 10 SETTEMBRE 2010
Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. (10A11230).
DECRETO LEGISLATIVO, 29 marzo 2010 - 56
Modifiche ed integrazioni al decreto 30 maggio 2008, n. 115, recante attuazione della direttiva
2006/32/CE, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante
abrogazioni della direttiva 93/76/CEE. (10G0078) (GU n. 92 del 21-4-2010 ) Entrata in vigore
del provvedimento: 06/05/2010.
DECRETO MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, 26 MARZO 2010
Modalità di erogazione delle risorse del Fondo previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 25
marzo 2010, n.40, per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza
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energetica, eco- compatibilità e di miglioramento della sicurezza sul lavoro. (10A04297) (GU n.
79 del 6-4-2010).
DECRETO MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, 26 GENNAIO 2010
Aggiornamento del decreto 11 marzo 2008 in materia di riqualificazione energetica degli edifici.
(Pubblicato su G.U. n. 35 del 12/2/2010).
DECRETO MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, 26 GIUGNO 2009
Linee guida per la certificazione energetica degli edifici.
Riferimento normativo nazionale in vigore in materia di risparmio energetico, ma superato dalla
normativa regionale in materia.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, 2 APRILE 2009 - 59
Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento
energetico in edilizia.
Riferimento normativo nazionale in vigore in materia di risparmio energetico, ma superato dalla
normativa regionale in materia.
DISEGNO DI LEGGE, 15 GENNAIO 2009 - 1315
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante
misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in
funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.
DECRETO LEGGE, 29 NOVEMBRE 2008 - 185
Decreto-legge recante misure urgenti per il sostegno a Famiglie, lavoro, occupazione e impresa
e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale Meccanismi di controllo per
assicurare la trasparenza e l'effettiva copertura delle agevolazioni fiscali.
LEGGE, 6 AGOSTO 2008 - 133
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. (GU n. 195 del 21-8-2008 Suppl. Ordinario n.196).
DECRETO LEGGE, 25 GIUGNO 2008 - 112 - TESTO COORDINATO
Testo coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 recante: «Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della
finanza pubblica e la perequazione tributaria». (GU n. 195 del 21-8-2008 - Suppl. Ordinario n.
196).
DECRETO LEGISLATIVO, 30 MAGGIO 2008 - 115
Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi
energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE. (GU n. 154 del 3-7-2008).
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, 6 MAGGIO 2008
Approvazione del «Modello unico digitale per l'edilizia». (GU n. 164 del 15-7-2008).
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DECRETO MINISTERIALE, 7 APRILE 2008 – FINANZIARIA 2008
D.M. 19 febbraio 2007 già modificato dal D.M. 26 ottobre 2007 e coordinato con D.M. 7 aprile
2008, attuativo della Legge Finanziaria 2008 (“Decreto edifici”) "Disposizioni in materia di
detrazione per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi
dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" (GU del 24 Aprile 2008).
DECRETO MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, 11 MARZO 2008 – ATTUAZIONE
DELLA FINANZIARIA
Attuazione dell'articolo 1, comma 24, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la
definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai
fini dell'applicazione dei commi 344 e 345 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, 19 FEBBRAIO 2007 CONTO ENERGIA
Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione
fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387.
CIRCOLARE MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Chiarimenti e precisazioni riguardanti le modalità applicative del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, di attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico
nell’edilizia.
TESTO INTEGRATO DECRETO LEGISLATIVO, 19 AGOSTO 2005 - 192 E DECRETO
LEGISLATIVO, 29 DICEMBRE 2006 - 311
Testo integrato TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n.192
Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante: "Attuazione
della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia." DECRETO
LEGISLATIVO 29 dicembre 2006, n.311 Disposizioni correttive ed integrative al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al
rendimento energetico nell'edilizia. (GU n. 26 del 1-2-2007 - Suppl. Ordinario n.26).
DECRETO LEGISLATIVO, 29 DICEMBRE 2006 - 311
Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante
attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia (pubblicato
sulla GU n. 26 del 01/02/2007 - Suppl. Ordinario n.26).
DECRETO LEGISLATIVO, 29 DICEMBRE 2006 - 311 - ALLEGATI
Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante
attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia (pubblicato
sulla GU n. 26 del 01/02/2007 - Suppl. Ordinario n.26).
LEGGE, 9 MARZO 2006 - 80
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante
misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione.
DECRETO LEGISLATIVO, 19 AGOSTO 2005 - 192 - TESTO E ALLEGATI
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Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia - Corredato
delle relative note e allegati.
DECRETO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, 27 LUGLIO 2005
Norma concernente il regolamento d'attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (articolo 4,
commi 1 e 2), recante: Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso
razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia
(pubblicato in G.U. n. 178, 02/08/2005, p. 13).
DECRETI EFFICIENZA ENERGETICA, 27 OTTOBRE 2004 - SCHEDE TECNICHE 2004
Proposte di schede tecniche per la quantificazione dei risparmi di energia primaria relativi agli
interventi di cui all’art. 5, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004.
DECRETO EFFICIENZA ENERGETICA, 20 LUGLIO 2004 - SETTORE ELETTRICO
Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli
usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79
(pubblicato sulla G.U. n. 205 del 01/09/2004).
DECRETO EFFICIENZA ENERGETICA, 20 LUGLIO 2004 - SETTORE GAS
Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo
delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164 (pubblicato sulla GU n. 205 del 01/09/2004).
DECRETO LEGISLATIVO, 27 DICEMBRE 2002 - 301
Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, 6 GIUGNO 2001 - 380
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, 21 DICEMBRE 1999 - 551
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici
degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia (pubblicato in GU n.81,
06/04/2000).
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, 26 AGOSTO 1993 - 412
Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione
degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione
dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (pubblicato sul Supplemento ordinario
in GU n.242, del 14/10/1993).
DPR 412/93, art. 3 Classificazione degli edifici per categorie
1. Gli edifici sono classificati in base alla loro destinazione d’uso:
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LEGGE, 09 GENNAIO 1991 - 10
Norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia,
di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia (pubblicato in G.U. Suppl.
Straord. n. 13 del 16/01/1991).
LEGGE ORDINARIA DEL PARLAMENTO, 30 APRILE 1976 - 373
Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici.
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NORMATIVA REGIONALE - Lombardia
CIRCOLARE REGIONALE, 26 GIUGNO 2012 - N. 3
Precisazioni relative alle disposizioni per l’efficienza energetica in edilizia, approvate con d.g.r.
8745/2008, con riferimento al recupero abitativo dei sottotetti e della certificazione energetica
in presenza di unita’ immobiliari con più destinazioni d’uso.
DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE, 23 MAGGIO 2012 - IX/3522
Termoregolazione e contabilizzazione autonoma del calore: modifiche ed integrazioni alle
disposizioni approvate con DGR 2601/2011.
DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE, 23 MAGGIO 2012 - IX/3508
Proposta al Consiglio Regionale per l’approvazione degli indirizzi in base ai quali predisporre il
nuovo programma energetico ambientale regionale - (di concerto con il Vice Presidente Gibelli).
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA, 27 APRILE 2012 - 3673
Attuazione criteri per l’esercizio dei controlli in materia di certificazione energetica degli edifici:
modifica della tabella 4 di cui al punto c) dell’allegato al decreto regionale n.33 del 9 gennaio
2012.
DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE, 18 APRILE 2012 - IX/3298
Linee guida regionali per l’autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da
fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia
- (di concerto con gli assessori De Capitani, Colucci, Bresciani e Belotti).
LEGGE REGIONALE, 13 MARZO 2012 - 4
Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia
urbanistico – edilizia.
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA, 9 GENNAIO 2012 - 33
Attuazione dei criteri approvati con d.g.r. 2554/2011 per l’accertamento delle infrazioni e
l’irrogazione delle sanzioni di competenza regionale, previste dall’art. 27 della l.r. 24/2006, in
merito alla certificazione energetica degli edifici.
DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE, 30 NOVEMBRE 2011 - IX/2601
Disposizioni per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici nel
territorio regionale.
DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE, 28 NOVEMBRE 2011 - IX/2555
Disciplina dell’efficienza energetica in edilizia – dichiarazione delle prestazioni energetiche degli
edifici oggetto di annuncio commerciale per vendita o locazione, in applicazione dell’art.9,
comma 1, e dell’art. 25, comma 3, della L.R. 24/2006 e certificazione energetica degli enti
pubblici.
DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE, 24 NOVEMBRE 2011 - IX/2554 - ALLEGATO
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Criteri di indirizzo, modalità di accertamento delle infrazioni e irrogazione delle sanzioni di
competenza regionale, previste dall'art. 27 della L.R. 24/2006.
DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE, 24 NOVEMBRE 2011 - IX/2554
Criteri di indirizzo, modalità di accertamento delle infrazioni e irrogazione delle sanzioni di
competenza regionale, previste dall’art. 27 della L.R. 24/2006, in materia di certificazione
energetica.
DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE, 9 NOVEMBRE 2011 - IX/2428
Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia
urbanistico-edilizia.
DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE, 31 MAGGIO 2011 - IX/1811
Approvazione nuovo modello di Attestato di Certificazione Energetica degli edifici.
LEGGE REGIONALE, 21 FEBBRAIO 2011 - 3
Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica e
integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2011.
DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE, 28 LUGLIO 2010 - IX/335
Certificazione energetica edifici pubblici: aggiornamento del termine finale.
REGOLAMENTO REGIONALE, 15 FEBBRAIO 2010 - 7
Regolamento regionale per l'installazione di sonde geotermiche che non comportano il prelievo
di acqua, in attuazione dell'art. 10 della l.r. 11 dicembre 2006 n. 24 (Norme per la prevenzione
e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente).
LEGGE REGIONALE, 28 DICEMBRE 2009 - 30
Disposizioni per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria
regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle
procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) - Collegato
2010.
DECRETO DIRETTORE GENERALE “RETI E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ E SVILUPPO
SOSTENIBILE”, 15 DICEMBRE 2009 - 14009 - ALLEGATO
Procedura operativa per la realizzazione dei controlli sulla conformità degli attestati di
certificazione energetica redatti ai sensi della dgr 5018/2007 e successive modifiche.
DECRETO DIRETTORE GENERALE “RETI E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ E SVILUPPO
SOSTENIBILE”, 15 DICEMBRE 2009 - 14009
Approvazione della procedura operativa per la realizzazione dei controlli sulla conformità degli
attestati di certificazione energetica redatti ai sensi della DGR 5018/2007 e successive
modifiche.
DECRETO DIRETTORE GENERALE “RETI E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ E SVILUPPO
SOSTENIBILE”, 15 DICEMBRE 2009 - 14006
La E.S.Co del Sole srl ● Via Zuretti 47/a ● 20125 Milano ● tel. +39 02 67101317 ● fax +39 02 66716680
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Precisazioni in merito all'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di certificazione
energetica degli edifici e modifiche al DDG 5796 dell'11.06.2009.
DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE, 25 NOVEMBRE 2009 - 8/10622
Linee guida per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia da Fonti Energetiche
Rinnovabili (FER) - Impianti fotovoltaici ed eolici e per la valutazione ambientale degli stessi
impianti.
DECRETO DIRETTORE GENERALE “RETI E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ E SVILUPPO
SOSTENIBILE”, 19 AGOSTO 2009 - 8554
Precisazioni in merito all'applicazione dell'art.3, comme 2 e comma 3, della legge regionale 16
luglio 2009, n.13.
DECRETO, 12 AGOSTO 2009 - 8420
Differimento del termine per l'entrata in vigore della procedura di calcolo per la certificazione
energetica degli edifici, approvata con DDG 5796 dell'11.06.2009.
DECRETO DIRETTORE GENERALE “RETI E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ E SVILUPPO
SOSTENIBILE”, 22 LUGLIO 2009 - 7538
Rettifica delle precisazioni approvate con Decreto 7148 del 13.07.2009, relative all’applicazione
delle disposizioni per l’efficienza energetica in edilizia, di cui alla DGR 8745 del 22.12.2008.
LEGGE REGIONALE, 16 LUGLIO 2009 - 13
Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico
della Lombardia.
DECRETO DIRETTORE GENERALE “RETI E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ E SVILUPPO
SOSTENIBILE”, 13 LUGLIO 2009 - 7148
Precisazioni in merito all'applicazione delle disposizioni per l'efficienza energetica in edilizia,
approvate con DGR n. 8745 del 22/12/2008.
LEGGE REGIONALE, 29 GIUGNO 2009 - 10
Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato
ordinamentale.
DECRETO DIRETTORE GENERALE “RETI E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ E SVILUPPO
SOSTENIBILE”, 11 GIUGNO 2009 - 5796 - ALLEGATO
Procedura di calcolo.
DECRETO DIRETTORE GENERALE “RETI E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ E SVILUPPO
SOSTENIBILE”, 11 GIUGNO 2009 - 5796
Aggiornamento della procedura di calcolo per la certificazione energetica degli edifici.
DECRETO DIRETTORE GENERALE “RETI E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ E SVILUPPO
SOSTENIBILE”, 12 MAGGIO 2009 - 4648
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Definizione dei criteri per accreditare come certificatori energetici ai sensi della DGR 5018/2007
e s.m.i. i professionisti già accreditati da altre Regioni, Province Autonome e Paesi appartenenti
all'UE.
DECRETO DIRETTORE GENERALE “RETI E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ E SVILUPPO
SOSTENIBILE”, 18 MARZO 2009 - 2598
Approvazione del nuovo modello di targa energetica per gli edifici, in riferimento alla DGR
5018/2007.
DECRETO DIRETTORE GENERALE “RETI E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ E SVILUPPO
SOSTENIBILE”, 3 MARZO 2009 - 2055
Approvazione modalità per l’avvio del controllo sperimentale sulle certificazioni energetiche
degli edifici, rilasciate ai sensi della DGR 5018/2007 e successive modifiche ed integrazioni.
DECRETO DIRETTORE GENERALE “RETI E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ E SVILUPPO
SOSTENIBILE”, 3 MARZO 2009 - 2055 - ALLEGATO A
Controllo sperimentale sulle certificazioni energetiche degli edifici rilasciate ai sensi della DGR
5018/2007 e successive modifiche.
DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE, 22 DICEMBRE 2008 - VIII/8745
Determinazioni in merito alle disposizioni per l’efficienza energetica in edilizia e per la
certificazione energetica degli edifici.
DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE, 5 NOVEMBRE 2008 - 8355
Disposizioni per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici nel
territorio regionale.
DECRETO DIRETTORE GENERALE “RETI E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ E SVILUPPO
SOSTENIBILE”, 7 AGOSTO 2008 - 8935
Approvazione della circolare relativa all'applicazione della L.R. 26/1995 e al rapporto con l'art.
11 del D.LGS. 115/2008.
LEGGE REGIONALE, 28 DICEMBRE 2007 - 33
Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economicofinanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34
(Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) collegato 2008.
DECRETO DIRETTORE GENERALE “RETI E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ E SVILUPPO
SOSTENIBILE”, 27 DICEMBRE 2007 - 16381
Approvazione della circolare relativa alla necessità di certificazione energetica per gli immobili
oggetto di incentivi o agevolazioni.
DECRETO DIRETTORE GENERALE “RETI E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ E SVILUPPO
SOSTENIBILE”, 13 DICEMBRE 2007 - 15833
Aggiornamento della procedura di calcolo per predisporre l'attestato di certificazione energetica
degli edifici, previsto con DGR 5018/2007 e successive modifiche ed integrazioni.
La E.S.Co del Sole srl ● Via Zuretti 47/a ● 20125 Milano ● tel. +39 02 67101317 ● fax +39 02 66716680
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DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE, 31 OTTOBRE 2007 - VIII/5773
Certificazione energetica degli edifici - Modifiche ed integrazioni alla DGR n.5018/2007.
DECRETO DIRETTORE GENERALE “RETI E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ E SVILUPPO
SOSTENIBILE”, 6 AGOSTO 2007 - 9054
Riconoscimento di validità di alcuni corsi di formazione, realizzati prima del 20/07/2007, per la
certificazione energetica degli edifici.
DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE, 26 GIUGNO 2007 - VIII/5018
Determinazioni inerenti la certificazione energetica
d.lgs.192/2005 e degli art. 9 e 25 della l.r. 24/2006.
degli
edifici,
in
attuazione
del
DGR VIII/4916 - PAE
Piano d'Azione per l'Energia.
DGR VIII/4916 - SCHEDE D'AZIONE PAE
Piano d'Azione per l'Energia - schede d'azione.
LEGGE REGIONALE, 11 DICEMBRE 2006 - 24
Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e
dell'ambiente.
LEGGE REGIONALE, 11 DICEMBRE 2006 - 24 INTEGRATA CON LEGGE REGIONALE, 29
GIUGNO 2009 - 10 E LEGGE REGIONALE, 21 FEBBRAIO 2011 - 3
Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e
dell'ambiente.
LEGGE REGIONALE, 11 MARZO 2005 - 12
Legge per il governo del territorio.
LEGGE REGIONALE, 21 DICEMBRE 2004 - 39
Norme per il risparmio energetico negli edifici e per la riduzione delle emissioni inquinanti e
climalteranti.
LEGGE REGIONALE, 16 FEBBRAIO 2004 - 1
Contenimento dei consumi energetici negli edifici attraverso la contabilizzazione del calore.
LEGGE REGIONALE, 12 DICEMBRE 2003 - 26
Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei
rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo, e di risorse idriche
LEGGE REGIONALE, 20 APRILE 1995 - 26
La E.S.Co del Sole srl ● Via Zuretti 47/a ● 20125 Milano ● tel. +39 02 67101317 ● fax +39 02 66716680
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Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie e dei rapporti di copertura limitatamente ai
casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali per il perseguimento
di maggiori livelli di coibentazione termo acustica o di inerzia termica.
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NORME UNI
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Allegato Energetico al Regolamento Edilizio