Giovedı̀ 23 giugno 2005 — 70 — Commissione II II COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia) S O M M A R I O SEDE CONSULTIVA: Norme per la sicurezza della navigazione e l’ammodernamento del naviglio. Nuovo testo unificato C. 3528 Lion ed abb. (Parere alla IX Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Attività subacquee ed iperbariche. C. 1219 Arrighi ed abb. (Parere alla XI Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 SEDE LEGISLATIVA: Disposizioni in materia di indegnità a succedere. C. 4056-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, e C. 5897 Perrotta (Discussione e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 SEDE REFERENTE: Abrogazione degli articoli del codice penale concernenti i reati in materia di libertà di opinione. C. 5490 Lussana, C. 2443 Pisapia, C. 3402 Cento, C. 3975 Zeller e C. 5552 Pisapia (Seguito dell’esame e conclusione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Riordino della disciplina in materia di gestione e destinazione delle attività e dei beni sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali. C. 5362 Governo, C. 3578 Lumia, C. 3470 Ascierto e C. 5623 Pisapia (Seguito dell’esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 ALLEGATO (Emendamenti ed articoli aggiuntivi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Modifica delle disposizioni in materia di visita agli istituti penitenziari. C. 3532 Realacci (Seguito dell’esame e conclusione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Disposizioni in favore delle vittime di reati. C. 2379 Mazzoni, C. 3367 Boato, C. 3428 Catanoso, C. 3368 Tolotti, C. 3716 Fragalà e C. 2541 Bulgarelli (Seguito dell’esame e rinvio) . . . . . 75 Istituzione del ruolo dei magistrati di complemento. C. 5163 Vitali (Seguito dell’esame e rinvio) . 75 ATTI DEL GOVERNO: Schema di regolamento concernente la semplificazione delle comunicazioni di atti di trasferimento di terreni e di esercizi commerciali. Atto n. 506 (Esame e rinvio) . . . . . . . 76 UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 79 AVVERTENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 SEDE CONSULTIVA Giovedı̀ 23 giugno 2005. — Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. La seduta comincia alle 14.05. Norme per la sicurezza della navigazione e l’ammodernamento del naviglio. Nuovo testo unificato C. 3528 Lion ed abb. (Parere alla IX Commissione). (Esame e conclusione – Parere favorevole). La Commissione provvedimento. inizia l’esame del Giovedı̀ 23 giugno 2005 — Italico PERLINI (FI), relatore, rileva che sul provvedimento in esame, che, in conformità alla politica comunitaria sulla sicurezza dei mari e agli obiettivi di politica ambientale, reca disposizioni per la sicurezza della navigazione, per favorire l’uso di navi a doppio scafo e per l’ammodernamento della flotta, la II Commissione aveva già espresso un parere favorevole nel corso della seduta del 20 gennaio 2005. Sul nuovo testo unificato, risultante dagli emendamenti approvati, del quale si chiede il parere, si osserva preliminarmente che non risultano inseriti ulteriori aspetti di competenza della Commissione giustizia rispetto al testo già esaminato. L’unico articolo di competenza della Commissione giustizia è costituito dall’articolo 6 (ex articolo 4), che raddoppia le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 5, comma 3, della legge n. 51 del 2001 per l’armatore della nave che, nell’ambito delle acque marittime interne e territoriali, non osservi gli schemi di separazione delle rotte. A tal proposito ricorda che l’articolo 5, comma 3, della legge n. 51 del 2001 pone a carico del comandante, per la stessa violazione, la sanzione prevista dall’articolo 1231 del codice della navigazione cioè, se il fatto non costituisce un più grave reato, l’arresto fino a tre mesi ovvero l’ammenda fino a lire quattrocentomila. Propone pertanto l’espressione di un parere favorevole. La Commissione approva la proposta di parere del relatore. Attività subacquee ed iperbariche. C. 1219 Arrighi ed abb. (Parere alla XI Commissione). (Esame e conclusione – Parere favorevole). Italico PERLINI (FI), relatore, rileva che la proposta di legge quadro in esame disciplina lo svolgimento di attività subacquee ed iperbariche. Essa si ripartisce in quattro capi ed è composta complessivamente di 24 articoli. 71 — Commissione II Il capo I (articoli 1 e 2) si limita a descrivere oggetto, finalità ed ambito di appilicazione dell’articolato. Il capo II (articoli 3 – 13) disciplina gli operatori subacquei ed iperbarici professionali, le imprese subacquee ed iperbariche. Premesse le definizioni principali, si osserva che l’articolo 4 reca l’elenco regionale degli operatori, le cui qualifiche professionali sono descritte all’articolo 5, mentre i requisiti necessari all’iscrizione sono stabiliti dal successivo articolo 6. All’articolo 7 è poi disciplinato l’elenco regionale delle imprese subacquee ed iperbariche. L’articolo 8 si occupa di prevedere le norme di sicurezza per le attività in questione. Per quanto di interesse della Commissione giustizia, all’articolo 9 sono descritte le attrezzature e gli equipaggiamenti necessari ed è stabilito l’obbligo di tenere un registro delle attrezzature e degli equipaggiamenti in cui devono essere annotati tutti i dati attinenti al collaudo alla manutenzione ed all’utilizzo nell’attività subacquea ed iperbarica. È inoltre stabilito l’obbligo, per le imprese che effettuano immersioni di lavoro oltre i dodici metri, di tenere un registro delle attrezzature e degli equipaggiamenti in cui devono essere annotati tutti i dati attinenti al collaudo alla manutenzione ed all’utilizzo nell’attività subacquea ed iperbarica. In caso di omessa tenuta di questo registro, o di inefficienza delle attrezzature o degli impianti usati per l’attività subacquea ed iperbarica, la Capitaneria di porto e la direzione provinciale del lavoro, qualora riscontrino la mancata adozione delle disposizioni di cui alle norme vigenti in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, e salvo che il fatto non costituisca reato, possono procedere, in base alla gravità delle omissioni, alla temporanea sospensione dell’attività dell’impresa e al sequestro delle attrezzature. Nei casi più gravi, la regione interessata, su segnalazione della Capitaneria di porto o della direzione provinciale del lavoro, dispone la cancellazione dell’impresa dall’elenco di cui all’articolo 7. Giovedı̀ 23 giugno 2005 — I restanti articoli del capo regolano l’istituzione del libretto individuale, le modalità di iscrizione agli elenchi regionali di cui agli articoli 4 e 7 del testo in esame, disposizioni transitorie e per particolari categorie di operatori. Il III capo (articoli 14 – 23) si occupa di disciplinare i servizi subacquei turisticoricreativi. L’articolo 14 reca alcune definizioni di interesse generale, mentre l’articolo 15 disciplina l’elenco, istituito presso ogni regione, degli operatori subacquei del settore turistico-ricreativo; agli articoli 16 e 17 sono poi regolati rispettivamente l’esercizio dell’attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea e l’esercizio dell’attività di centro di immersione e di addestramento subacqueo. Agli articoli successivi il testo in esame si occupa di associazioni no profit, dell’elenco nazionale delle organizzazioni didattiche per le attività subacquee del settore turistico-ricreativo e relativo uso di denominazioni. Per quanto di interesse della Commissione giustizia, segnala che l’articolo 21 prevede, per le imprese di cui all’articolo 17 e per le associazioni no profit di cui all’articolo 18, un registro delle attrezzature e degli equipaggiamenti con l’indicazione dei dati attinenti al collaudo ed alla loro manutenzione. Anche qui è previsto un meccanismo sanzionatorio simile a quello previsto dall’articolo 9, che può, in caso di omessa tenuta del registro stesso o di inefficienza delle attrezzature o degli impianti usati per l’attività subacquea, alla temporanea sospensione delle attività ed al sequestro delle attrezzature fino, nei casi più gravi, alla cancellazione dall’elenco di cui all’articolo 15. Infine, l’articolo 22 disciplina il libretto individuale di immersione e l’articolo 23 alcune disposizioni transitorie. Il capo IV, composto dall’unico articolo 24, stabilisce l’immediata entrata in vigore del testo. Per tali considerazioni propone l’espressione di un parere favorevole. La Commissione approva la proposta di parere del relatore. La seduta termina alle 14.15. 72 Commissione II — SEDE LEGISLATIVA Giovedı̀ 23 giugno 2005. — Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l’interno Michele Saponara. La seduta comincia alle 14.15. Disposizioni in materia di indegnità a succedere. C. 4056-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, e C. 5897 Perrotta. (Discussione e rinvio). La Commissione inizia la discussione. Gaetano PECORELLA, presidente, ricorda che le proposte di legge C. 4056-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, e C. 5897 Perrotta, recanti modifica dell’articolo 463 del codice civile in materia di indegnità a succedere, oggi assegnate in sede legislativa, sono già state esaminate in sede referente. Il procedimento legislativo in tale sede, si è concluso con il conferimento al relatore, onorevole Falanga, del mandato a riferire in senso favorevole sulla proposta di legge C. 4056-B nel testo trasmesso al Senato. Dichiara quindi aperta la discussione sulle linee generali e in sostituzione del relatore, onorevole Falanga, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, si richiama alla relazione svolta durante l’esame in sede referente. Il sottosegretario Michele SAPONARA si riserva di intervenire in replica. Gaetano PECORELLA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali e, in qualità di relatore, rinuncia ad intervenire in replica. Il sottosegretario Michele SAPONARA rinuncia ad intervenire in replica. Giovedı̀ 23 giugno 2005 — Gaetano PECORELLA, presidente, propone di adottare come testo base la proposta di legge C.4056-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato. La Commissione adotta come testo base la proposta di legge C.4056-B. Gaetano PECORELLA, presidente, fissa, secondo quanto deliberato dall’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, alle ore 10 di martedı̀ 28 giugno 2005 il termine per la presentazione di emendamenti. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito della discussione ad altra seduta. La seduta termina alle 14.20. N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte. SEDE REFERENTE Giovedı̀ 23 giugno 2005. — Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l’interno Michele Saponara ed il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Vitali. La seduta comincia alle 14.20. Abrogazione degli articoli del codice penale concernenti i reati in materia di libertà di opinione. C. 5490 Lussana, C. 2443 Pisapia, C. 3402 Cento, C. 3975 Zeller e C. 5552 Pisapia. (Seguito dell’esame e conclusione). La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 giugno 2005. Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che la I Commissione ha espresso il parere di competenza sul testo base, 73 — Commissione II cosı̀ come risultante dagli emendamenti approvati. Al parere è stata apposta una condizione relativa ai commi 6 e 7 dell’articolo 8, volti a modificare le sanzioni previste dal primo e dal secondo comma dell’articolo 403 del codice penale, in materia di offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone. Ricorda che, a seguito dell’approvazione dell’emendamento del relatore 8.100 (seconda formulazione), la citata disposizione del codice penale verrebbe modificata sostituendo la pena della reclusione con quella della multa. La condizione apposta dalla I Commissione non attiene alla scelta compiuta dalla Commissione di sostituire la pena detentiva con quella pecuniaria, quanto piuttosto all’esigenza, sotto il profilo costituzionale, che le offese alle confessioni religiose siano punite dalla legge senza distinguere la religione cattolica dalle altre confessioni religiose, cosı̀ superando la distinzione tra religione di Stato e culti ammessi. La I Commissione, pertanto, richiamando le sentenze della Corte Costituzionale numeri 329 del 1997, 508 del 2000, 327 del 2002 e 168 del 2005, ha segnalato « l’esigenza di novellare interamente l’articolo 403 del codice penale, al fine di includere nella medesima fattispecie tutte le offese a confessioni religiose mediante vilipendio di persone, analogamente a quanto previsto dal novellato articolo 404, di cui all’articolo 7-bis del testo in esame per le ipotesi di offese a confessioni religiose mediante vilipendio di cose. » Conseguentemente, la I Commissione ha invitato la II Commissione a valutare « l’esigenza di adeguare il testo dall’articolo 406 del codice penale al fine di espungere il riferimento agli articoli 403 e 404 del codice medesimo. » Per quanto riguarda l’articolo 403 del codice penale, ricorda che con la recente sentenza n. 168 del 2005, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del predetto articolo nella parte in cui prevede, per le offese alla religione cattolica mediante vilipendio di chi la professa o di un ministro di culto, la pena della reclusione rispettivamente fino a due Giovedı̀ 23 giugno 2005 — anni e da uno a tre anni, anziché la pena diminuita stabilita dall’articolo 406 dello stesso codice per i medesimi delitti qualora commessi contro le altre confessioni religiose. La I Commissione, in sostanza, ha sottolineato la necessità di riformulare l’articolo 403 in maniera tale da poterlo applicare direttamente ad ogni confessione religiosa , senza che sia necessario ricorrere al rinvio previsto dall’ articolo 406 per i culti ammessi. La II Commissione, proprio in questa ottica, ha approvato l’articolo aggiuntivo 7.0100 volto a consentire l’applicazione dell’articolo 404 del codice penale alle confessioni religiose e non solamente alla religione di Stato. In effetti, la questione sollevata dalla I Commissione è fondata. Tuttavia, la circostanza che il tema della parificazione, sotto il profilo della tutela penale, delle confessioni religiose, oltre ad essere estremamente complesso, non attiene direttamente all’oggetto delle proposte di legge in esame, le quali sono tutte dirette ad uniformare le fattispecie penali al principio costituzionale di libertà della manifestazione del pensiero, e la circostanza che la Commissione, al fine di rispettare il calendario dell’Assemblea, deve concludere entro la seduta odierna l’esame in sede referente della proposte di legge in esame non consentono di affrontare oggi in maniera adeguata la questione evidenziata dalla I Commissione. La condizione apposta dalla I Commissione dovrà comunque essere esaminata attentamente in vista dell’esame in Assemblea. In tale occasione, ritiene che sarà opportuno verificare se le modifiche apportate all’articolo 404 del codice penale dall’articolo aggiuntivo 7.0100 approvato dalla Commissione, volte ad estendere le sanzioni penali ivi previste per le offese alla religione di Stato a tutte le confessioni religiose, possano portare ad un eccessivo ampliamento dell’applicazione della norma. Occorre evitare il rischio di tutelare penalmente anche quelle confessioni religiose che non rientrano nella nozione di « culto ammesso » elaborata dalla giu- 74 — Commissione II risprudenza. Invita pertanto ad una maggiore riflessione sul punto in vista dell’esame in Assemblea. Propone quindi di conferire di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all’Assemblea sul provvedimento in esame. La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Lussana, di riferire in senso favorevole all’Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresı̀ di chiedere l’autorizzazione a riferire oralmente. Gaetano PECORELLA, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi. Riordino della disciplina in materia di gestione e destinazione delle attività e dei beni sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali. C. 5362 Governo, C. 3578 Lumia, C. 3470 Ascierto e C. 5623 Pisapia. (Seguito dell’esame e rinvio). La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 maggio 2005. Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che sono stati presentati degli emendamenti ed articoli aggiuntivi al disegno di legge C. 5362, adottato come testo base (vedi allegato). Considerato che il relatore è impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, invita il rappresentante del Governo ad esprimere il parere di competenza. Il sottosegretario Michele SAPONARA esprime parere favorevole sull’emendamento Lumia 1.1, si rimette alla Commissione sull’emendamento Lumia 1.2; esprime parere contrario sugli emendamenti Lumia 1.3 e 1.5 e Angela Napoli 1.4. Si rimette alla Commissione sull’emendamento Angela Napoli 1.6, esprime parere contrario sugli emendamenti Lumia Giovedı̀ 23 giugno 2005 — 1.7 e 2.2, Angela Napoli 2.1, Lumia 2.3 e Angela Napoli 2.4. Esprime parere favorevole sull’emendamento Lumia 2.5, esprime parere contrario sugli emendamenti Angela Napoli 2.6, Lumia 2.7, 2.91, 2.11, 2.12, 2.14 e Angela Napoli 2.13; esprime parere favorevole sull’emendamento Lumia 2.15. Esprime parere contrario sugli emendamenti Lumia 2.16 e Angela Napoli8 2.17. Esprime parere favorevole sull’emendamento Angela Napoli 2.18, se riformulato nel senso di aggiungervi quanto previsto dall’emendamento Angela Napoli 2.20. Si rimette alla Commissione sull’emendamento Lumia 2.19, mentre sull’emendamento Angela Napoli 2.20 si richiama al parere espresso sull’emendamento Angela Napoli 2.18. Si rimette alla Commissione sugli emendamenti sugli emendamenti Lumia 3.1, Angela Napoli 3.2, 3.3 e 3.4, Lumia 3.5, Angela Napoli 3.6, Lumia 3.7, Angela Napoli 3.8, Lumia 3.9, Angela Napoli 3.10, Lumia 3.11 e 3.12. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti Lumia 3.13, 3.20, Angela Napoli 3.14, Lumia 3.15, 3.16 e 3.17 e Angela Napoli 4.1. Gaetano PECORELLA, presidente, dopo aver avvertito che il relatore ha preannunciata la presentazione di alcuni emendamenti, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta. Modifica delle disposizioni in materia di visita agli istituti penitenziari. C. 3532 Realacci. (Seguito dell’esame e conclusione). La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 marzo 2005. Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che la I Commissione ha espresso parere favorevole sul provvedimento in esame. Propone quindi di conferire di conferire il mandato al relatore di riferire 75 — Commissione II in senso favorevole all’Assemblea sul provvedimento in esame. La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Buemi, di riferire in senso favorevole all’Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresı̀ di chiedere l’autorizzazione a riferire oralmente. Gaetano PECORELLA, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi. Disposizioni in favore delle vittime di reati. C. 2379 Mazzoni, C. 3367 Boato, C. 3428 Catanoso, C. 3368 Tolotti, C. 3716 Fragalà e C. 2541 Bulgarelli. (Seguito dell’esame e rinvio). La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell’11 novembre 2004. Gaetano PECORELLA, presidente, ricorda che il relatore ha predisposto una proposta di testo unificato e che nell’ultima seduta è stata rappresentata l’opportunità di procedere ad una serie di audizioni. Invita pertanto i rappresentanti dei gruppi a segnalare alla Presidenza i soggetti da audire. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta. Sospende la seduta. La seduta sospesa alle 14.35, riprende alle 14.50. Istituzione del ruolo dei magistrati di complemento. C. 5163 Vitali. (Seguito dell’esame e rinvio). La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 marzo 2005. Giovedı̀ 23 giugno 2005 — Gaetano PECORELLA, presidente, ritiene che la Commissione prima di proseguire nell’esame delle proposte di legge all’ordine del giorno debba tenere conto che presso la Commissione Lavoro sono in esame le proposte di legge C. 4900 lo Presti e C. 5028 Taglialatela, che, oltre a disciplinare la materia della tutela previdenziale dei giudici di pace, trattano di questioni di natura ordinamentale che interferiscono con la materia oggetto dei provvedimenti in esame presso la Commissione Giustizia. In particolare, l’articolo 5 del testo unificato adottato dalla Commissione Lavoro prevede una riduzione dell’organico dei magistrati onorari addetti agli uffici del giudice di pace da 4700 a 4000 unità e stabilisce che il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e può essere confermato per periodi di eguale durata. Sottolinea pertanto l’opportunità di valutare l’ipotesi di coordinare l’esame dei due provvedimenti al fine di uniformare la relativa disciplina. Erminia MAZZONI (UDC), relatore, dopo avendo avuto modo di incontrare personalmente i rappresentanti della categoria dei magistrati onorari, ritiene che sia opportuno che la Commissione proceda ad una serie di audizioni delle associazioni più rappresentative di tale categoria. Francesco BONITO (DS-U) chiede al rappresentante del Governo se sia intenzione dell’esecutivo prorogare la permanenza in carica dei giudici onorari di tribunale, rispetto alla quale si dichiara contrario. Afferma invece la necessità di affrontare e risolvere, se del caso anche con una proroga, il problema dei giudici di pace che hanno una competenza specifica e definita da norme legislative. Sottolinea pertanto la profonda differenza di funzioni e competenze tra le due categorie. 76 Commissione II — organica della magistratura onoraria intesa in senso ampio, obiettivo per il quale non ritiene sufficiente la sollevazione del conflitto di competenza proposto dal rappresentante del Governo. Erminia MAZZONI (UDC), relatore, ribadisce l’opportunità di dare corso alle audizioni, passaggio ritenuto necessario al fine di giungere ad una organica riforma della magistratura onoraria. Sottolinea che la vera urgenza è rappresentata al momento dalla necessità di risolvere i problemi della categoria dei giudici di pace. Gaetano PECORELLA, presidente, condividendo l’impostazione fornita dal deputato Bonito, sottolinea la diversità delle funzioni svolte dai giudici di pace, che hanno precise competenze assegnate loro dalla legge, rispetto ai giudici onorari. I deputati Giuseppe FANFANI (MARGH-U) e Francesco BONITO (DS-U) concordano con la proposta di dare corso alle audizioni formali. Gaetano PECORELLA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta. La seduta termina alle 15.05. ATTI DEL GOVERNO Giovedı̀ 23 giugno 2005. — Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. La seduta comincia alle 14.35. Schema di regolamento concernente la semplificazione delle comunicazioni di atti di trasferimento di terreni e di esercizi commerciali. Atto n. 506. Il sottosegretario di Stato Luigi VITALI rileva che non sono previste proroghe. (Esame e rinvio). Giuseppe FANFANI (MARGH-U) sostiene l’opportunità di attuare una riforma La Commissione inizia l’esame dello schema di regolamento in oggetto. Giovedı̀ 23 giugno 2005 — Francesco BONITO (DS-U), relatore, rileva che lo schema di regolamento sottoposto al parere del Parlamento costituisce attuazione delle previsioni della legge di semplificazione 1999, legge n. 340 del 2000 che, all’articolo 1, comma 1, allegato A, n. 26, ha previsto la semplificazione delle procedure relative alle comunicazioni di atti di trasferimento di terreni e di esercizi commerciali. Vengono in particolare soppressi dal regolamento gli obblighi di comunicazione e trasmissione di tali atti ai comuni e alle questure, con una significativa diminuzione degli adempimenti a carico dei notai ed una prevista razionalizzazione nell’impiego di spazi e di risorse umane per comuni e questure. L’intervento risponde, inoltre, ai principio di cui alla lett. d) del comma 8 dell’articolo 20 della legge n. 59 del 1997 (cosiddetta Bassanini 1), che ha stabilito la soppressione dei procedimenti non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore, nonché a quello di cui alla lett. f) del comma 4 dello stesso articolo 20, che ha previsto l’adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche. Il provvedimento appare, poi, in linea con le previsioni del Decreto legislativo n. 165 del 2001, che all’articolo 2, comma 1, lett. c) ha stabilito come le pubbliche amministrazioni debbano ispirare la loro organizzazione al collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed alla interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici. Il provvedimento consta di quattro articoli. L’articolo 1 procede alla abrogazione dell’articolo 30, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 cosı̀ sopprimendo il corrispondente obbligo di trasmissione ai comuni entro 30 giorni, da parte dei pubblici ufficiali, degli atti relativi al trasferimento, anche senza frazionamento catastale, di terreni di superficie inferiore a diecimila metri quadrati (comma 1). 77 — Commissione II A tal proposito ricorda che la disciplina dei trasferimenti di terreni prevede due distinte comunicazioni obbligatorie da parte dei pubblici ufficiali che ricevono o stipulano l’atto di vendita: la prima nei confronti dei comuni; la seconda, ai questori. Il primo degli indicati obblighi, quello di comunicazione ai comuni, è previsto dal vigente decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, cd. Testo unico sull’edilizia, il cui articolo 30, comma 6 (rubricato « Lottizzazione abusiva ») stabilisce che i pubblici ufficiali che ricevono o autenticano atti relativi al trasferimento, anche senza frazionamento catastale, di terreni di superficie inferiore a diecimila metri quadrati devono trasmettere, entro trenta giorni dalla data di registrazione, copia dell’atto da loro ricevuto o autenticato al dirigente o responsabile del competente ufficio del comune ove è sito l’immobile. L’intento del legislatore appare, nello specifico, quello di informare i comuni dell’alienazione dei terreni sul proprio territorio e di vigilare sull’utilizzo del bene da parte del proprietario nel rispetto dei vincoli urbanistici. Nello stesso articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 è, poi, previsto, dal comma 5, analogo obbligo di deposito e comunicazione da parte dei pubblici ufficiali in sede di frazionamento catastale dei terreni. Tale disposizione stabilisce, infatti, che i frazionamenti non possono essere approvati dall’agenzia del territorio se non è allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato presso il comune. Per esigenze di coordinamento, viene inoltre soppresso anche il comma 2 dell’articolo 47 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, che prevede come l’assolvimento da parte dei notai degli obblighi di cui all’articolo 30, comma 6, tiene luogo anche della denuncia di cui all’articolo 331 del codice processuale penale; con l’abrogazione di Giovedı̀ 23 giugno 2005 — cui all’articolo 1, comma 1, dello schema di regolamento tale norma risulterebbe superflua (articolo 1, comma 2). Un ulteriore specifico obbligo di comunicazione a carico dei notai è, poi, previsto dalla cd. legge Mancino (legge n. 310 del 1993). L’articolo 7, comma 1, di tale legge sancisce che i notai che ricevano atti o autentichino scritture private aventi ad oggetto trasferimenti di terreni ovvero di esercizi commerciali devono comunicare, entro il mese successivo a quello della stipula, al questore del luogo ove è ubicato l’immobile i dati relativi alle parti contraenti, o loro rappresentanti, al bene compravenduto e al prezzo indicato. La disposizione risponde a chiare finalità preventive consentendo al questore (articolo 7, comma 1, secondo periodo), sulla base di elementi comunque acquisiti, di verificare se con la vendita si sia inteso attribuire fittiziamente ad altri la titolarità dell’immobile al fine di eludere le norme in materia di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di ricettazione e riciclaggio; in tali casi, infatti, il questore può richiedere al notaio rogante o autenticante copia dell’atto e al notaio competente copia di ogni altro atto o contratto che sia connesso o comunque collegato con l’atto negoziale per il quale è stata fatta inizialmente la richiesta. L’omissione ripetuta delle comunicazioni comporta, a carico del notaio, l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge notarile (articolo 147, legge 16 febbraio 1913, n. 89): la censura o la sospensione fino ad un anno, e nei casi più gravi la destituzione. L’articolo 2 prevede, a partire da 1o gennaio 2006, la sostituzione del comma 1 dell’articolo 7 della legge 310/1993 con due distinti commi. Nella sostanza (articolo 7, comma 1) si sopprime l’obbligo generale a carico dei notai di comunicare al questore i trasferimenti dei terreni e degli esercizi commerciali, mantenendolo invece (per i soli terreni) nei soli comuni dove vige ancora il sistema del libro fondiario di cui al R.D. 78 — Commissione II 28 marzo 1929, n. 499 « Disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province ». Rimane in vigore (articolo 7, comma 1-bis) la disposizione attualmente contenuta nel secondo periodo del comma 1 dell’articolo 7, che per la scelta di mantenere gli obblighi di comunicazione al questore nei comuni sopraindicati, è stato necessario collocare in un comma a sé stante; in caso contrario, il questore avrebbe potuto richiedere copia degli atti ai soli notai che avessero posto in essere atti di trasferimento dei terreni nei comuni dove sia vigente il sistema del libro fondiario. La relazione motiva anche questo secondo intervento di semplificazione da un lato con la scarsa significatività dei dati sui trasferimenti di terreni a fini investigativi (il dato risulta spesso notevolmente inferiore a quello reale di mercato), nonché con la constatazione che normalmente coloro che svolgono attività di indagine si rivolgono non ai questori ma alle conservatorie dei registri immobiliari dove sono trascritti obbligatoriamente gli atti. La conservazione degli obblighi di comunicazione ai questori nei comuni dov’è presente il sistema tavolare deriva, invece, dal fatto che di fatto esiste in Italia un doppio sistema di pubblicità immobiliare: uno è il sistema generale di trascrizione nei registri immobiliari; l’altro è, appunto, quello tavolare, o del libro fondiario, ancora in vigore nelle province di Trento, Bolzano, Trieste, Gorizia ed in alcuni comuni delle province di Udine, Brescia, Belluno e Vicenza. Il differimento al 1o gennaio 2006 della vigenza dell’articolo 2 deriva dalla necessità di consentire la stipula, entro il 1o luglio 2005, della Convenzione tra la stessa Agenzia del territorio e il Ministero dell’interno per l’attivazione del servizio di trasmissione telematica mensile dei dati sulle trascrizioni (articolo 4) L’articolo 3 del provvedimento prevede, infine, la stipula entro 30 gg. dalla vigenza del regolamento, di una ulteriore Convenzione tra il Ministero dell’interno e l’Agenzia del territorio con cui sono regolate le Giovedı̀ 23 giugno 2005 — modalità di consultazione a distanza degli archivi dei Servizi di pubblicità immobiliare, come disciplinata dal DM 10 ottobre 1992. Osserva che andrebbero chiarite le ragioni per le quali all’articolo 2 si prevede una disciplina differenziata, quanto agli obblighi di comunicazione a carico dei notai, per i soli atti di trasferimento dei terreni nei comuni dove sia vigente il sistema del libro fondiario. Ritiene pertanto che sia opportuno che il Governo intervenga per chiarire il punto. Gaetano PECORELLA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell’esame ad altra seduta. La seduta termina alle 14.45. UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50. 79 — Commissione II AVVERTENZA I seguenti punti all’ordine del giorno non sono stati trattati: SEDE CONSULTIVA Misure per la tutela giudiziaria dei disabili vittime di discriminazioni. C. 4129 Governo. SEDE REFERENTE Disposizioni in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento. C. 4604 Pecorella. Modifica dell’articolo 348 del codice penale, in materia di esercizio abusivo di una professione. C. 149 Cè, C. 487 Bono, C. 612 Menia e C. 1880 Marinello. Giovedı̀ 23 giugno 2005 — 80 — Commissione II ALLEGATO Riordino della disciplina in materia di gestione e destinazione delle attività e dei beni sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali. C. 5362 Governo, C. 3578 Lumia, C. 3470 Ascierto e C. 5623 Pisapia. EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI ART. 1. Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: a) La previsione di un Testo unico delle disposizioni sul contrasto patrimoniale alle mafie, al fine di razionalizzare la produzione legislativa in materia di aggressione dei patrimoni delle organizzazioni criminali, sequestro e confisca, amministrazione e destinazione dei beni, nel processo penale e nel procedimento di prevenzione, raccordandola alle previsioni della normativa europea in materia, anche mediante opportune disposizioni attuative. 1. 1. Lumia, Finocchiaro, Leoni, Minniti, Diana, Bova, Lucidi, Bonito, Carboni, Magnolfi. Al comma 1, alla lettera b) dopo le parole: strumenti finanziari, aggiungere le seguenti: dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico. 1. 2. Lumia, Finocchiaro, Leoni, Minniti, Diana, Bova, Lucidi, Bonito, Carboni, Magnolfi. Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: c) la modifica ed il riordino della disciplina vigente in materia di custodia e gestione dei beni sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali, espressamente favorendo la destinazione e il riu- tilizzo sociale di essi, nonché, esclusivamente nei casi eccezionali espressamente previsti da disposizioni di legge, la loro distruzione. 1. 3. Lumia, Finocchiaro, Leoni, Minniti, Diana, Bova, Lucidi, Bonito, Carboni, Magnolfi. Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente: e) istituzione presso la Presidenza del Consiglio di una Agenzia nazionale per la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati ad organizzazioni criminali, composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri dell’interno, della giustizia, dell’economia e delle finanze, della Direzione nazionale antimafia, del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, dei rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative dell’associazionismo e della cooperazione sociale possibili destinatari dei beni. Istituzione presso gli uffici territoriali del governo, ad iniziativa del prefetto, dell’Agenzia provinciale per la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati ad organizzazioni criminali, presieduta dal prefetto e composte dal direttore dell’Agenzia del demanio, dal presidente della sezione misure di prevenzione del tribunale, dal procuratore distrettuale antimafia, dal presidente dell’ordine dei dottori commercialisti, da un rappresentate delle organizzazioni maggiormente rappresentative in sede provin- Giovedı̀ 23 giugno 2005 — ciale dell’associazionismo e della cooperazione sociale, dal rappresentante della regione, della provincia. Alle riunioni possono partecipare i sindaci dei comuni interessati, individuati dal prefetto; individuazione delle strutture organizzative delle agenzie, nazionale e provinciale, in relazione ai compiti assegnati dalla legge; istituzione di un Albo nazionale degli amministratori dei beni sequestrati e confiscati, tenuto dall’agenzia nazionale. Le sezioni provinciali dell’albo sono tenute dall’agenzia provinciale cui sono affidate funzioni di vigilanza sugli amministratori. Saranno stabilite nei decreti le norme per il funzionamento dell’albo, per l’iscrizione e l’esercizio dell’attività dl amministratore; saranno altresı̀ stabilite le sanzioni di ordine penale, amministrativo e civile, per le violazioni del doveri stabiliti dalla legge a carico degli amministratori. L’agenzia nazionale ha compiti di: 1) osservazione e analisi in merito ai beni ed alle attività sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali, al fine di elaborare e proporre strategie di contrasto all’accumulazione illegale di ricchezza da parte delle organizzazioni criminali; 2) indirizzo in ordine ai compendi patrimoniali o aziendali situati sul territorio di diverse province; 3) coordinamento delle attività delle agenzie provinciali e impulso in materia di assegnazione e destinazione dei beni; valutazione delle proposte di distruzione dl beni maturate in sede provinciale, al fine di indicare soluzioni alternative di destinazione socialmente utile; 81 Commissione II — 6) garantisce la piena funzionalità e operatività di banche dati e degli strumenti informatici necessari per le finalità di cui al precedente punto 1), assicurando anche per tale via, massima trasparenza delle procedure di assegnazione dei beni e piena possibilità di accesso alle associazioni ai soggetti interessati alla gestione dei beni. 1. 5. Lumia, Finocchiaro, Leoni, Minniti, Diana, Bova, Lucidi, Bonito, Carboni, Magnolfi. Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con le seguenti: presso il Ministero dell’interno e sopprimere le parole: della Presidenza del Consiglio dei ministri e. 1. 4. Angela Napoli. Al comma 1, lettera e), dopo il numero 1) inserire il seguente: 1-bis. Indirizzo vincolante su nuovi riferimenti legislativi o su ulteriori o diversi modelli di gestione dei beni sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali, qualora le linee di contrasto adottate attraverso le misure di prevenzione patrimoniali risultino inadeguate o inefficaci. 1. 6. Angela Napoli. Sopprimere il comma 2. 1. 7. Lumia, Finocchiaro, Leoni, Minniti, Diana, Bova, Lucidi, Bonito, Carboni, Magnolfi. 4) programmazione su scala nazionale dell’inserimento dei beni confiscati (immobili e aziendali) all’interno delle politiche e dei piani di sviluppo economico e sociale del Paese, in particolare del Mezzogiorno d’Italia; Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: 5) individuazione e pianificazione delle possibili forme di finanziamento dei progetti su indicazione dei comitati provinciali; a) la custodia, l’amministrazione, la gestione e destinazione dei beni sequestrati o confiscati alle organizzazioni criminali sono affidati all’agenzia provinciale ART. 2. Giovedı̀ 23 giugno 2005 — la quale, per l’adempimento dei compiti demandatili dalla legge, si avvale di amministratori nominati dall’autorità giudiziaria procedente, tra i soggetti iscritti all’Albo nazionale degli amministratori di beni sequestrati e confiscati cui all’articolo 1, comma 1, lettera e); detti amministratori, se necessario secondo la valutazione dell’agenzia, rimangono in carica anche dopo la confisca e lino alla destinazione del bene. 2. 2. Lumia, Finocchiaro, Leoni, Minniti, Diana, Bova, Lucidi, Bonito, Carboni, Magnolfi. 82 — Commissione II ditorialità e tende, ove possibile, all’incremento della loro redditività. 2. 3. Lumia, Finocchiaro, Leoni, Minniti, Diana, Bova, Lucidi, Bonito, Carboni, Magnolfi. Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: dell’Agenzia del demanio con le seguenti: di custodia, amministrazione e gestione dei beni sequestrati o confiscati. 2. 4. Angela Napoli. Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: a) la custodia, l’amministrazione e la gestione dei beni sequestrati o confiscati alle organizzazioni criminali sono affidate a soggetti di comprovata capacità tecnica di cui all’articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 marzo 1965, n. 575, iscritti negli albi professionali istituiti presso i consigli dell’Ordine dei dottori commercialisti, dei ragionieri commercialisti e degli avvocati, a tal fine nominati dall’autorità giudiziaria. Conseguentemente, al comma 1, lettere d) ed e) sostituire le parole: L’agenzia del demanio con le seguenti: i soggetti di cui alla lettera a). 2. 1. Angela Napoli. e) l’Agenzia provinciale invia alla Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), una relazione semestrale sullo stato dei beni e delle attività sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali, nonché sull’andamento e sui problemi della gestione e della destinazione degli stessi; l’agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati riferisce alla Commissione parlamentare antimafia con relazioni semestrali. 2. 5. Lumia, Finocchiaro, Leoni, Minniti, Diana, Bova, Lucidi, Bonito, Carboni, Magnolfi. Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: l’Agenzia del demanio invia”, con le seguenti: i soggetti di cui alla lettera a) inviano. 2. 6. Angela Napoli. Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: b) l’azione dell’Agenzia provinciale per i beni sequestrati e confiscati, si conforma a criteri di efficienza, economicità ed efficacia ed al perseguimento delle finalità pubbliche; la gestione delle attività e dei beni è ispirata a criteri di impren- Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: d) l’Agenzia provinciale, anche attraverso apposite deleghe agli amministratori giudiziari: 1) è responsabile della custodia, dell’amministrazione, della gestione e della Giovedı̀ 23 giugno 2005 — destinazione delle attività e dei beni sequestrati o confiscati; 2) provvede alle relative attività anche mediante gli amministratori dei beni indicati dall’autorità giudiziaria; 3) formula proposte e valutazioni all’autorità giudiziaria procedente, relativamente alle attività degli amministratori giudiziari che hanno rapporti diretti con l’a.g. e mantengono obblighi di informazione e rendiconto anche verso l’Agenzia provinciale; successivamente al sequestro,le relazioni degli amministratori giudiziari sono trasmesse anche al procuratore distrettuale antimafia; 4) provvede, tramite l’amministratore, agli adempimenti fiscali relativi ai beni sequestrati, ivi compresi quelli contabili e quelli a carico del sostituto d’imposta. 2. 7. Lumia, Finocchiaro, Leoni, Minniti, Diana, Bova, Lucidi, Bonito, Carboni, Magnolfi. 83 — Commissione II bene sequestrato o confiscato nei casi eccezionali previsti dalla legge, con obbligo di motivare la mancanza di alternative. 2. 12. Lumia, Finocchiaro, Leoni, Minniti, Diana, Bova, Lucidi, Bonito, Carboni, Magnolfi. Al comma 1, lettera e), numero 6) dopo le parole: dalla gestione del bene in comunione, aggiungere le seguenti: e sempre che sia accertata la loro buona fede. 2. 14. Lumia, Finocchiaro, Leoni, Minniti, Diana, Bova, Lucidi, Bonito, Carboni, Magnolfi. Al comma 1, lettera e), numero 6), sostituire le parole: che l’amministratore di cui alla lettera d), numero 2), sia nominato amministratore giudiziale con le seguenti: di essere nominati amministratori giudiziali. 2. 13. Angela Napoli. Al comma 1, lettera e) sostituire le parole: L’agenzia del demanio, anche attraverso apposite deleghe con le seguenti L’Agenzia provinciale dei beni confiscati, attraverso l’amministratore e previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria procedente. 2. 91. Lumia, Finocchiaro, Leoni, Minniti, Diana, Bova, Lucidi, Bonito, Carboni, Magnolfi. Al comma 1, comma 1, lettera e), numero 1) sopprimere le parole: sequestrato o. 2. 11. Lumia, Finocchiaro, Leoni, Minniti, Diana, Bova, Lucidi, Bonito, Carboni, Magnolfi. Al comma 1, lettera e), sostituire il numero 5) con il seguente: 5) propone all’Agenzia nazionale, illustrandone le ragioni, la distruzione del Al comma 1, lettera e), numero 7) dopo le parole: ammissione alle procedure concorsuali, aggiungere le seguenti: attivando procedure per accertare che i beni aziendali sequestrati posti in fallimento non ritornino ai mafiosi o a loro prestanome, attraverso la vendita degli stessi. 2. 15. Lumia, Finocchiaro, Leoni, Minniti, Diana, Bova, Lucidi, Bonito, Carboni, Magnolfi. Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente: g) l’amministratore di cui alla lettera a), riveste la qualifica di pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni e provvede alla gestione dei beni secondo le direttive dell’autorità giudiziaria procedente; fornisce i rendiconti della sua attività all’agenzia provinciale per i beni sequestrati o confiscati che formula le proprie valutazioni e richieste all’autorità giudiziaria Giovedı̀ 23 giugno 2005 — procedente; l’amministratore ed esprime la propria valutazione in ordine alla possibilità di prosecuzione o ripresa dell’attività produttiva; l’amministratore può essere affiancato da ausiliari di comprovata onorabilità e dotati di specifiche competenze professionali; la procedura di nomina sottoposta alle condizioni di cui alla citata lettera a). 2. 16. Lumia, Finocchiaro, Leoni, Minniti, Diana, Bova, Lucidi, Bonito, Carboni, Magnolfi. Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente: g) i soggetti di cui alla lettera a), forniscono i rendiconti della loro attività all’autorità giudiziaria ed alla Commissione di alta vigilanza, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), ed esprimono, se richiesto, la propria valutazione in ordine alla possibilità di prosecuzione o ripresa dell’attività produttiva; tali soggetti possono essere affiancati da ausiliari di comprovata onorabilità e dotati di specifiche competenze professionali. 84 Commissione II — dici di assegnazione dei beni agli stessi soggetti. 2. 19. Lumia, Finocchiaro, Leoni, Minniti, Diana, Bova, Lucidi, Bonito, Carboni, Magnolfi. Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente: i) nell’ambito della gestione delle imprese, per la riattivazione ed il completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali, nonché per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, lo Stato garantisce i debiti contratti con le istituzioni creditizie, nei limiti del valore commerciale del compendio aziendale, ed i relativi crediti sono soddisfatti in prededuzione ai sensi dell’articolo 111, primo comma, numero 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. 2. 20. Angela Napoli. ART. 3. 2. 17. Angela Napoli. Al comma 1, lettera a), premettere le seguenti: Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente: 0a) L’azione di prevenzione è obbligatoria e si esercita d’ufficio, secondo le disposizioni della presente legge, nei confronti degli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso. h) nell’ambito della gestione delle imprese, lo Stato garantisce solo i crediti dei lavoratori subordinati che sono soddisfatti in prededuzione ai sensi dell’articolo 111, primo comma, numero 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. 2. 18. Angela Napoli. Al comma 1, lettera h) dopo le parole: e successive modificazioni, aggiungere le seguenti: per i beni immobili non aziendali, affidati ai soggetti previsti dalla legge 109/ 96, è istituito un apposito fondo di garanzia. Al fine dell’accesso al sistema creditizio sono individuati adeguati titoli giuri- 0a-bis) Le disposizioni dei decreti stabiliscono che le disposizioni concernenti le misure di prevenzione si applicano anche nei confronti degli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, alle associazioni di cui all’articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 Giovedı̀ 23 giugno 2005 — gennaio 1973, n. 43, e successive modifiche apportate dalla legge 19 marzo 2001, n. 92; degli indiziati dei reati di cui agli articoli 629, 630, 644, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648bis, 648-ter del codice penale, dall’articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero di taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine costituzionale; di taluno dei delitti previsti dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; di taluno dei delitti in materia di contrabbando, nei casi di cui all’articolo 295, secondo comma, e nei casi di cui all’articolo 291-ter, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modifiche apportate dalla legge 19 marzo 2001, n. 92, di taluno degli altri reati indicati nell’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale; 0a-ter) attribuzione al procuratore distrettuale antimafia del potere di proposta della misura di prevenzione personale, che ovviamente potrà essere esercitato in relazione ai reati per i quali egli può svolgere indagini ai sensi dell’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale; 0a-quater) estensione al procuratore distrettuale antimafia e al procuratore nazionale antimafia del potere di proposta e misure di prevenzione patrimoniale; 0a-quinquies) il potere del procuratore nazionale e di quello distrettuale dovrà essere esercitato d’intesa tra loro; 0a-sexies) le sentenze di patteggiamento non esplicano alcuna efficacia sulle misure di prevenzione patrimoniale; 85 — Commissione II 0a-septies) nel procedimento di prevenzione sono utilizzabili le norme in materia di videoconferenza; 0a-octies) ai fini della ricerca dei patrimoni illeciti e per la individuazione degli intestatari fittizi degli stessi sono stabilite disposizioni che regolano tempi, casi, modalità e limiti di utilizzazione di intercettazioni telefoniche e ambientali. 3. 1. Lumia, Finocchiaro, Leoni, Minniti, Diana, Bova, Lucidi, Bonito, Carboni, Magnolfi. Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: d) modifica della previsione di cui all’articolo 2-ter, comma 3, legge 31 maggio 1965, n. 575 nei seguenti termini: con l’applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati dei quali non sia dimostrata la legittima provenienza. Nel caso di indagini complesse il provvedimento può essere emanato anche successivamente, entro due anni dalla data dell’avvenuto sequestro; tale termine può essere prorogato di un anno con provvedimento motivato del tribunale. Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dal comma 5 dell’articolo 2-bis si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili. 3. 2. Angela Napoli. Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente: e) modifica della previsione di cui all’articolo 2-ter, comma 4, legge 31 maggio 1965, n. 575 nei seguenti termini: « il sequestro è revocato dal tribunale quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l’indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente. 3. 3. Angela Napoli. Giovedı̀ 23 giugno 2005 — Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente: f) modifica della previsione di cui all’articolo 2-ter, comma 6, legge 31 maggio 1965, n. 575 nei seguenti termini: « I provvedimenti previsti dal presente articolo possono essere adottati, su richiesta del Procuratore della Repubblica o del questore, indipendentemente dall’avvenuta proposta o applicazione della misura di prevenzione, rispettando le disposizioni di cui al precedente comma. 3. 4. Angela Napoli. Al comma 1 lettera f) sostituire le parole: Agenzia del demanio, su decisione di un apposito comitato provinciale, composto dal prefetto, che lo presiede, dal procuratore distrettuale antimafia e dal direttore della filiale dell’Agenzia del demanio territorialmente competenti o loro delegati, con le seguenti: Sono stabilite adeguate forme di pubblicità delle informazioni relative alla consistenza e natura dei beni presenti nel territorio provinciale la cui attuazione è demandata all’Agenzia provinciale, la quale assicurerà la trasparenza delle procedure di assegnazione mediante appositi regolamenti. Gli atti di assegnazione dei beni confiscati riconoscono ai soggetti di cui alla legge 106/96 il corrispettivo per, gli interventi migliorativi del bene. Accanto a quelli previsti dalla legge n. 109/96 articolo 2-undecies, comma 2 lettera b), saranno individuati altri soggetti cui assegnare i beni confiscati in coerenza con l’evoluzione anche legislativa in materia (altri soggetti del privato sociale, come le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale o le associazioni di promozione sociale). 3. 5. Lumia, Finocchiaro, Leoni, Minniti, Diana, Bova, Lucidi, Bonito, Carboni, Magnolfi. Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: il comitato provin- 86 — Commissione II ciale, laddove lo ritenga necessario, può avvalersi dell’ausilio dell’amministratore giudiziario, nominato ex articolo 2, comma 1, lettera a), per acquisire tutte le informazioni utili per l’individuazione della più opportuna destinazione del bene confiscato. 3. 6. Angela Napoli. Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente: g) la revoca dell’assegnazione o della destinazione dei beni, in relazione al loro mancato uso da parte dell’assegnatario o alla loro utilizzazione in modo non conforme alle finalità indicate nell’atto di assegnazione, è stabilita dall’Agenzia provinciale, dopo la contestazione degli addebiti e l’acquisizione delle osservazione degli assegnatari del bene. Avverso la revoca è ammesso il ricorso all’Agenzia nazionale per i beni confiscati e sequestrati. Saranno stabiliti criteri e modalità della revoca, procedure di essa e della relativa impugnazione. 3. 7. Lumia, Finocchiaro, Leoni, Minniti, Diana, Bova, Lucidi, Bonito, Carboni, Magnolfi. Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente: g) modifica della previsione di cui all’articolo 3-quater, comma 2, legge 31 maggio 1965, n. 575 nei seguenti termini: « quando ricorrono sufficienti elementi per ritenere che il libero esercizio delle attività economiche di cui al comma i agevoli l’attività di persone di cui all’articolo 1, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 629, 630, 644, 648bis e 648-ter del codice penale, il tribunale dispone la sospensione temporanea dell’amministrazione dei beni utilizzabili direttamente o indirettamente per lo svolgimento delle predette attività. 3. 8. Angela Napoli. Giovedı̀ 23 giugno 2005 — Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente: h) previsione del divieto assoluto e generalizzato di vendita dei beni immobili confiscati definitivamente. Nei casi espressamente individuati per la tutela del compendio aziendale, la decisione è subordinata alla valutazione dell’Agenzia nazionale cui spetta un diritto di prelazione. I provvedimenti di sequestro e confisca dei beni sono opponibili a terzi di buona fede con trascrizione anteriore a quella del provvedimento ablativo. La tutela dei terzi in buona fede è assicurata dal riconoscimento del risarcimento del danno e da una congrua indennità. 3. 9. Lumia, Finocchiaro, Leoni, Minniti, Diana, Bova, Lucidi, Bonito, Carboni, Magnolfi. Al comma 1, lettera h), sostituire le parole da: espressamente individuati fino a in buona fede, con le seguenti: in cui la vendita del bene sia finalizzata alla tutela dei terzi in buona fede di cui alla lettera n). 3. 10. Angela Napoli. 87 — Commissione II Al comma 1, lettera l) sostituire le parole: comitato provinciale con le seguenti: Agenzia provinciale per i beni sequestrati e confiscati. 3. 12. Lumia, Finocchiaro, Leoni, Minniti, Diana, Bova, Lucidi, Bonito, Carboni, Magnolfi. Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente: m) previsione della procedura di revisione della decisione definitiva sulla confisca nel procedimento di prevenzione, secondo i princı̀pi stabiliti dal codice di procedura penale per la revisione delle sentenze definitive, ad istanza di terzi di buona fede, entro un anno dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento ablativo. Decorso detto termine i medesimi soggetti possono agire per ottenere il risarcimento del danno e un adeguato indennizzo, secondo la disciplina stabilita dai decreti legislativi; le sentenze di patteggiamento non esplicano alcuna efficacia sulle misure di prevenzione patrimoniale; le sentenze di assoluzione non escludono la sussistenza dei presupposti per l’applicazione o il mantenimento della misura di prevenzione. 3. 13. Lumia, Finocchiaro, Leoni, Minniti, Diana, Bova, Lucidi, Bonito, Carboni, Magnolfi. Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente: i) la distruzione o demolizione dei beni confiscati è possibile, secondo le procedure che saranno indicate nei decreti delegati, nei soli casi eccezionali richiesti da norme di tutela ambientale o di sicurezza e negli altri casi previsti dalla legge, sempre che non sia possibile un loro uso e previa valutazione dell’Agenzia nazionale che potrà disporre l’acquisizione e la diversa destinazione dei beni. 3. 11. Lumia, Finocchiaro, Leoni, Minniti, Diana, Bova, Lucidi, Bonito, Carboni, Magnolfi. Al comma 1, lettera n) aggiungere, in fine, le seguenti parole: La tutela dell’affidamento dei terzi di buona fede va assicurata tenendo sempre presenti il rischio dell’utilizzo di prestanome che vantino fittiziamente diritti sui beni e altresi che attraverso il creditore incolpevole siano portate a termine operazioni di « riciclaggio » di danaro di provenienza illecita. 3. 20. Lumia, Finocchiaro, Leoni, Minniti, Diana, Bova, Lucidi, Bonito, Carboni, Magnolfi. Giovedı̀ 23 giugno 2005 — Al comma 1, lettera n), aggiungere in fine, le seguenti parole: secondo i seguenti princı̀pi: 1) a seguito del sequestro preventivo disposto dall’autorità giudiziaria procedente non possono essere iniziate azioni esecutive aventi ad oggetto i beni sequestrati e quelle precedentemente instaurate restano sospese sino all’esito del procedimento di prevenzione; 2) le esecuzioni vanno riassunte innanzi al giudice delegato entro un anno dalla revoca definitiva del sequestro o della confisca, ovvero entro un anno dalla confisca definitiva quando le azioni esecutive hanno ad oggetto diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro e l’atto da cui il credito deriva non risulta funzionale all’attività illecita o a quella economica che ne costituisce il frutto o il reimpiego, ovvero il titolare ne ignorava senza colpa il nesso di funzionalità: 2.1) il giudice delegato, con l’assistenza dell’amministratore giudiziario, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), e con la partecipazione del pubblico ministero, assunte le opportune informazioni, verifica le domande, indicando distintamente i crediti che ritiene di ammettere e quelli che non ritiene di ammettere, in tutto o in parte, esponendo sommariamente i motivi di esclusione; 88 — Commissione II 2.5) il tribunale tratta in modo congiunto le opposizioni fissando un’apposita udienza, della quale è data comunicazione agli interessati; 2.6) ciascuna parte può svolgere in camera di consiglio, con l’assistenza del difensore, le proprie deduzioni, chiedere l’acquisizione di ogni elemento utile e proporre mezzi di prova. Nel caso vengano disposti d’ufficio accertamenti istruttori, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio fissato dal giudice, i mezzi di prova che si rendono necessari; 2.7) esaurita l’istruzione, il giudice fissa un termine perentorio entro il quale le parti possono depositare memorie. Il tribunale decide in camera di consiglio, nei sessanta giorni successivi, con decreto, contro il quale può essere proposto ricorso per Cassazione nel termine di dieci giorni dalla notifica; 3) i beni definitivamente confiscati sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati alla vendita solo in caso di procedure concorsuali o azioni esecutive a tutela delle ragioni creditorie dei terzi in buona fede di cui alla lettera n), punto 2); 4) non possono fare offerte di acquisto e chiedere di partecipare alle gare, neanche per interposta persona: 2.2) il cancelliere comunica alla parte interessata la data di udienza di verifica almeno dieci giorni prima. Innanzi al giudice delegato le parti possono farsi assistere da un difensore; 4.1) le persone condannate con sentenza definitiva per i delitti di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso o ad associazioni dedite al traffico di stupefacenti, o per delitti di estorsione, usura, sequestro di persona, riciclaggio, reimpiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e contrabbando; 2.3) il giudice delegato procede alla formazione dello stato passivo, tenendo conto anche dei crediti assistiti da diritti reali di garanzia; 4.2) le persone condannate con sentenza definitiva, a una pena che importi l’interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici; 2.4) entro dieci giorni dalla comunicazione, i creditori esclusi possono proporre opposizione mediante ricorso al tribunale; analoga opposizione può essere proposta da ciascun creditore avverso i crediti ammessi; 4.3) le persone cui sia stata applicata, nei cinque anni antecedenti, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione; 4.4) il coniuge ed i figli della persona nei confronti della quale è stata Giovedı̀ 23 giugno 2005 — proposta la misura di prevenzione e dell’intestatario dei beni, nonché coloro che nell’ultimo quinquennio hanno convissuto con gli stessi soggetti; 5) la procedura di vendita è improntata a princı̀pi di trasparenza ed economicità e, all’uopo viene affidata all’ufficio del demanio dello Stato territorialmente competente il quale, con l’ausilio dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) dovrà: 5.1) procedere ad una stima dei beni o dei crediti destinati al soddisfacimento dei terzi in buona fede; 5.2) pubblicizzare le modalità di vendita dei beni ovvero dei crediti al fine di garantire l’assoluta trasparenza della procedura di vendita; 5.3) sottoporre al vaglio del Comitato provinciale di cui alla lettera f) le offerte formulate per l’acquisto dei beni o dei crediti; il Comitato, condotte le dovute indagini, rilascerà un parere vincolante indicando quale offerta meriti l’accoglimento circa l’assegnazione del bene o del credito; 5.4) compiere tutti gli atti necessari al perfezionamento della vendita e procedere al trasferimento del bene ovvero del credito in favore dell’aggiudicatario; 5.5) soddisfare i creditori procedenti nei limiti dei valori dei beni e secondo quanto previsto dagli articoli 2741 e seguenti del codice civile; 6) in caso di sequestro di azienda: 6.1) l’amministratore giudiziario di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), deve allegare alle relazioni da presentare al giudice delegato in adempimento delle disposizioni sull’amministrazione dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei crediti e delle rispettive scadenze e l’elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali su beni mobili con l’indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. Se dalla relazione risulta che l’impresa versa in 89 — Commissione II stato di insolvenza, l’amministratore giudiziario, autorizzato dal giudice delegato, chiede al tribunale competente la dichiarazione di fallimento. Analogamente si procede nel caso in cui l’insolvenza sopraggiunga nel corso del procedimento di prevenzione e comunque prima della confisco; 6.2) se l’azienda sequestrata appartiene a società cooperativo, il tribunale ne dichiara il fallimento anche in deroga al Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267; 6.3) a seguito della dichiarazione di fallimento, il procedimento di prevenzione prosegue, ma gli effetti della confisco restano sospesi sino alla definizione della procedura concorsuale e si producono relativamente ai beni che residuano ed a quelli che restano invenduti per tre incanti di seguito e che, pertanto, sono sottratti alla procedura concorsuale e destinati agli utilizzi previsti alla lettera f); 6.4) il giudice delegato procede alla formazione dello stato passivo con l’assistenza del curatore e dell’amministratore giudiziario e con la partecipazione facoltativo del pubblico ministero, avvalendosi per quanto possibile dell’eventuali verifiche compiute dal giudice delegato nel procedimento di prevenzione; 6.5) i diritti sorti e le garanzie costituite successivamente al sequestro, nonché i diritti per i quali sono state accertate le condizioni di cui alla lettera n) punto 2), sono ammessi al passivo, a condizione che il procedimento di prevenzione si concluda con la revoca definitiva del sequestro o della confisca; 6.6) a seguito del provvedimento di esecutività dello stato passivo, il giudice delegato sentito anche l’amministratore giudiziario, procede a norma degli articoli 104, 105, 106 e 108 del Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, nel rispetto delle preclusioni previste al punto 4). Per gli immobili la vendita deve essere disposta con incanto; 6.7) tuttavia, quando sia prevedibile che il ricavato della vendita dei beni Giovedı̀ 23 giugno 2005 — appresi al fallimento ma non oggetto di sequestro posso consentire il pagamento delle spese di procedura e l’integrale soddisfazione dei creditori, ivi compresi quelli ammessi con la riserva prevista al punto 6.5), il giudice ne dispone la vendita in via prioritaria; 6.8) dopo la confisca, lo stato passivo contenente l’indicazione dei crediti ammessi e la specificazione di quelli non ancora soddisfatti, con i rispettivi importi e con le cause di prelazione che li assistono, nonché l’elenco dei riporti e degli accantonamenti eseguiti e degli acconti prestati, sono comunicati al Ministero delle finanze. Al contempo il giudice delegato dispone la revoca degli accantonamenti e l’attribuzione delle somme al patrimonio aziendale; 6.9) i provvedimenti di ammissione e di esclusione dei crediti fanno stato nei confronti dell’Erario, belle obbligazioni risponde l’affittuario o l’acquirente dell’azienda e, in via sussidiaria, lo Stato, ma nei limiti del valore dell’azienda confiscata, entro i medesimi limiti risponde lo Stato nell’ipotesi di liquidazione di impresa; 6.10) in ogni caso i provvedimenti di esclusione dei crediti e dei diritti dei terzi non pregiudicano le rispettive ragioni nei confronti dell’imprenditore individuale, degli eventuali soci illimitatamente responsabili e dei garanti. 3. 14. Angela Napoli. Al comma 1, sostituire la lettera p) con la seguente: p) il sequestro e la confisca di cui all’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, 11. 356, e successive modificazioni, seguono i principi stabiliti nella presente legge e 90 Commissione II — sono disciplinati nell’ambito del Testo unico in materia di aggressione ai patrimoni delle mafie di cui all’articolo 1. 3. 15. Lumia, Finocchiaro, Leoni, Minniti, Diana, Bova, Lucidi, Bonito, Carboni, Magnolfi. Al comma 1, sostituire la lettera q) con la seguente: q) la gestione e la destinazione dei proventi derivanti dai beni confiscati è oggetto di apposita disciplina ispirata a princı̀pi di trasparenza e razionale destinazione a finalità coerenti con gli obiettivi della presente legge. 3. 16. Lumia, Finocchiaro, Leoni, Minniti, Diana, Bova, Lucidi, Bonito, Carboni, Magnolfi. Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente: r) È istituito un fondo nazionale destinato alla gestione e agli interventi per garantire l’efficienza dei beni mobili e la loro destinazione a tini sociali. Il fondo è alimentato dai proventi della gestione degli stessi beni e da un’adeguata dotazione finanziaria a carico del bilancio dello Stato. 3. 17. Lumia, Finocchiaro, Leoni, Minniti, Diana, Bova, Lucidi, Bonito, Carboni, Magnolfi. ART. 4. Al comma 1, sostituire le parole: lettera h) con le seguenti: lettere h) e i) ed aggiungere in fine le seguenti parole: nominando un’apposita Commissione di bilancio. 4. 1. Angela Napoli.