Giovedı̀ 23 giugno 2005
—
70
—
Commissione II
II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
S O M M A R I O
SEDE CONSULTIVA:
Norme per la sicurezza della navigazione e l’ammodernamento del naviglio. Nuovo testo
unificato C. 3528 Lion ed abb. (Parere alla IX Commissione) (Esame e conclusione – Parere
favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70
Attività subacquee ed iperbariche. C. 1219 Arrighi ed abb. (Parere alla XI Commissione)
(Esame e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71
SEDE LEGISLATIVA:
Disposizioni in materia di indegnità a succedere. C. 4056-B, approvata dalla Camera e
modificata dal Senato, e C. 5897 Perrotta (Discussione e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72
SEDE REFERENTE:
Abrogazione degli articoli del codice penale concernenti i reati in materia di libertà di
opinione. C. 5490 Lussana, C. 2443 Pisapia, C. 3402 Cento, C. 3975 Zeller e C. 5552 Pisapia
(Seguito dell’esame e conclusione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73
Riordino della disciplina in materia di gestione e destinazione delle attività e dei beni
sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali. C. 5362 Governo, C. 3578 Lumia, C.
3470 Ascierto e C. 5623 Pisapia (Seguito dell’esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74
ALLEGATO (Emendamenti ed articoli aggiuntivi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80
Modifica delle disposizioni in materia di visita agli istituti penitenziari. C. 3532 Realacci
(Seguito dell’esame e conclusione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75
Disposizioni in favore delle vittime di reati. C. 2379 Mazzoni, C. 3367 Boato, C. 3428 Catanoso,
C. 3368 Tolotti, C. 3716 Fragalà e C. 2541 Bulgarelli (Seguito dell’esame e rinvio) . . . . .
75
Istituzione del ruolo dei magistrati di complemento. C. 5163 Vitali (Seguito dell’esame e rinvio) .
75
ATTI DEL GOVERNO:
Schema di regolamento concernente la semplificazione delle comunicazioni di atti di
trasferimento di terreni e di esercizi commerciali. Atto n. 506 (Esame e rinvio) . . . . . . .
76
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . .
79
AVVERTENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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SEDE CONSULTIVA
Giovedı̀ 23 giugno 2005. — Presidenza
del presidente Gaetano PECORELLA.
La seduta comincia alle 14.05.
Norme per la sicurezza della navigazione e l’ammodernamento del naviglio.
Nuovo testo unificato C. 3528 Lion ed abb.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione
provvedimento.
inizia
l’esame
del
Giovedı̀ 23 giugno 2005
—
Italico PERLINI (FI), relatore, rileva che
sul provvedimento in esame, che, in conformità alla politica comunitaria sulla sicurezza dei mari e agli obiettivi di politica
ambientale, reca disposizioni per la sicurezza della navigazione, per favorire l’uso
di navi a doppio scafo e per l’ammodernamento della flotta, la II Commissione
aveva già espresso un parere favorevole
nel corso della seduta del 20 gennaio 2005.
Sul nuovo testo unificato, risultante
dagli emendamenti approvati, del quale si
chiede il parere, si osserva preliminarmente che non risultano inseriti ulteriori
aspetti di competenza della Commissione
giustizia rispetto al testo già esaminato.
L’unico articolo di competenza della
Commissione giustizia è costituito dall’articolo 6 (ex articolo 4), che raddoppia le
sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 5, comma 3, della legge
n. 51 del 2001 per l’armatore della nave
che, nell’ambito delle acque marittime interne e territoriali, non osservi gli schemi
di separazione delle rotte.
A tal proposito ricorda che l’articolo 5,
comma 3, della legge n. 51 del 2001 pone
a carico del comandante, per la stessa
violazione, la sanzione prevista dall’articolo 1231 del codice della navigazione
cioè, se il fatto non costituisce un più
grave reato, l’arresto fino a tre mesi ovvero
l’ammenda fino a lire quattrocentomila.
Propone pertanto l’espressione di un
parere favorevole.
La Commissione approva la proposta di
parere del relatore.
Attività subacquee ed iperbariche.
C. 1219 Arrighi ed abb.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Italico PERLINI (FI), relatore, rileva che
la proposta di legge quadro in esame
disciplina lo svolgimento di attività subacquee ed iperbariche. Essa si ripartisce in
quattro capi ed è composta complessivamente di 24 articoli.
71
—
Commissione II
Il capo I (articoli 1 e 2) si limita a
descrivere oggetto, finalità ed ambito di
appilicazione dell’articolato.
Il capo II (articoli 3 – 13) disciplina gli
operatori subacquei ed iperbarici professionali, le imprese subacquee ed iperbariche. Premesse le definizioni principali, si
osserva che l’articolo 4 reca l’elenco regionale degli operatori, le cui qualifiche
professionali sono descritte all’articolo 5,
mentre i requisiti necessari all’iscrizione
sono stabiliti dal successivo articolo 6.
All’articolo 7 è poi disciplinato l’elenco
regionale delle imprese subacquee ed iperbariche. L’articolo 8 si occupa di prevedere le norme di sicurezza per le attività
in questione.
Per quanto di interesse della Commissione giustizia, all’articolo 9 sono descritte
le attrezzature e gli equipaggiamenti necessari ed è stabilito l’obbligo di tenere un
registro delle attrezzature e degli equipaggiamenti in cui devono essere annotati
tutti i dati attinenti al collaudo alla manutenzione ed all’utilizzo nell’attività subacquea ed iperbarica. È inoltre stabilito
l’obbligo, per le imprese che effettuano
immersioni di lavoro oltre i dodici metri,
di tenere un registro delle attrezzature e
degli equipaggiamenti in cui devono essere
annotati tutti i dati attinenti al collaudo
alla manutenzione ed all’utilizzo nell’attività subacquea ed iperbarica. In caso di
omessa tenuta di questo registro, o di
inefficienza delle attrezzature o degli impianti usati per l’attività subacquea ed
iperbarica, la Capitaneria di porto e la
direzione provinciale del lavoro, qualora
riscontrino la mancata adozione delle disposizioni di cui alle norme vigenti in
materia di salute e di sicurezza sul lavoro,
e salvo che il fatto non costituisca reato,
possono procedere, in base alla gravità
delle omissioni, alla temporanea sospensione dell’attività dell’impresa e al sequestro delle attrezzature. Nei casi più gravi,
la regione interessata, su segnalazione
della Capitaneria di porto o della direzione provinciale del lavoro, dispone la
cancellazione dell’impresa dall’elenco di
cui all’articolo 7.
Giovedı̀ 23 giugno 2005
—
I restanti articoli del capo regolano
l’istituzione del libretto individuale, le modalità di iscrizione agli elenchi regionali di
cui agli articoli 4 e 7 del testo in esame,
disposizioni transitorie e per particolari
categorie di operatori.
Il III capo (articoli 14 – 23) si occupa di
disciplinare i servizi subacquei turisticoricreativi. L’articolo 14 reca alcune definizioni di interesse generale, mentre l’articolo
15 disciplina l’elenco, istituito presso ogni
regione, degli operatori subacquei del settore turistico-ricreativo; agli articoli 16 e 17
sono poi regolati rispettivamente l’esercizio
dell’attività di istruttore subacqueo e di
guida subacquea e l’esercizio dell’attività di
centro di immersione e di addestramento
subacqueo. Agli articoli successivi il testo in
esame si occupa di associazioni no profit,
dell’elenco nazionale delle organizzazioni
didattiche per le attività subacquee del settore turistico-ricreativo e relativo uso di
denominazioni.
Per quanto di interesse della Commissione giustizia, segnala che l’articolo 21
prevede, per le imprese di cui all’articolo
17 e per le associazioni no profit di cui
all’articolo 18, un registro delle attrezzature e degli equipaggiamenti con l’indicazione dei dati attinenti al collaudo ed alla
loro manutenzione. Anche qui è previsto
un meccanismo sanzionatorio simile a
quello previsto dall’articolo 9, che può, in
caso di omessa tenuta del registro stesso o
di inefficienza delle attrezzature o degli
impianti usati per l’attività subacquea, alla
temporanea sospensione delle attività ed al
sequestro delle attrezzature fino, nei casi
più gravi, alla cancellazione dall’elenco di
cui all’articolo 15.
Infine, l’articolo 22 disciplina il libretto
individuale di immersione e l’articolo 23
alcune disposizioni transitorie.
Il capo IV, composto dall’unico articolo
24, stabilisce l’immediata entrata in vigore
del testo.
Per
tali
considerazioni
propone
l’espressione di un parere favorevole.
La Commissione approva la proposta di
parere del relatore.
La seduta termina alle 14.15.
72
Commissione II
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SEDE LEGISLATIVA
Giovedı̀ 23 giugno 2005. — Presidenza
del presidente Gaetano PECORELLA. —
Interviene il Sottosegretario di Stato per
l’interno Michele Saponara.
La seduta comincia alle 14.15.
Disposizioni in materia di indegnità a succedere.
C. 4056-B, approvata dalla Camera e modificata dal
Senato, e C. 5897 Perrotta.
(Discussione e rinvio).
La Commissione inizia la discussione.
Gaetano PECORELLA, presidente, ricorda che le proposte di legge C. 4056-B,
approvata dalla Camera e modificata dal
Senato, e C. 5897 Perrotta, recanti modifica dell’articolo 463 del codice civile in
materia di indegnità a succedere, oggi
assegnate in sede legislativa, sono già state
esaminate in sede referente. Il procedimento legislativo in tale sede, si è concluso
con il conferimento al relatore, onorevole
Falanga, del mandato a riferire in senso
favorevole sulla proposta di legge C.
4056-B nel testo trasmesso al Senato.
Dichiara quindi aperta la discussione
sulle linee generali e in sostituzione del
relatore, onorevole Falanga, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, si
richiama alla relazione svolta durante
l’esame in sede referente.
Il sottosegretario Michele SAPONARA
si riserva di intervenire in replica.
Gaetano PECORELLA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara
chiusa la discussione sulle linee generali e,
in qualità di relatore, rinuncia ad intervenire in replica.
Il sottosegretario Michele SAPONARA
rinuncia ad intervenire in replica.
Giovedı̀ 23 giugno 2005
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Gaetano PECORELLA, presidente, propone di adottare come testo base la proposta di legge C.4056-B, approvata dalla
Camera e modificata dal Senato.
La Commissione adotta come testo base
la proposta di legge C.4056-B.
Gaetano PECORELLA, presidente, fissa,
secondo quanto deliberato dall’Ufficio di
Presidenza integrato dai rappresentanti
dei gruppi, alle ore 10 di martedı̀ 28
giugno 2005 il termine per la presentazione di emendamenti.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito della discussione ad
altra seduta.
La seduta termina alle 14.20.
N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.
SEDE REFERENTE
Giovedı̀ 23 giugno 2005. — Presidenza
del presidente Gaetano PECORELLA. —
Interviene il Sottosegretario di Stato per
l’interno Michele Saponara ed il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Vitali.
La seduta comincia alle 14.20.
Abrogazione degli articoli del codice penale concernenti i reati in materia di libertà di opinione.
C. 5490 Lussana, C. 2443 Pisapia, C. 3402 Cento, C.
3975 Zeller e C. 5552 Pisapia.
(Seguito dell’esame e conclusione).
La Commissione prosegue l’esame del
provvedimento, rinviato nella seduta del
22 giugno 2005.
Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che la I Commissione ha espresso
il parere di competenza sul testo base,
73
—
Commissione II
cosı̀ come risultante dagli emendamenti
approvati.
Al parere è stata apposta una condizione relativa ai commi 6 e 7 dell’articolo
8, volti a modificare le sanzioni previste
dal primo e dal secondo comma dell’articolo 403 del codice penale, in materia di
offese alla religione dello Stato mediante
vilipendio di persone. Ricorda che, a seguito dell’approvazione dell’emendamento
del relatore 8.100 (seconda formulazione),
la citata disposizione del codice penale
verrebbe modificata sostituendo la pena
della reclusione con quella della multa.
La condizione apposta dalla I Commissione non attiene alla scelta compiuta
dalla Commissione di sostituire la pena
detentiva con quella pecuniaria, quanto
piuttosto all’esigenza, sotto il profilo costituzionale, che le offese alle confessioni
religiose siano punite dalla legge senza
distinguere la religione cattolica dalle altre
confessioni religiose, cosı̀ superando la
distinzione tra religione di Stato e culti
ammessi.
La I Commissione, pertanto, richiamando le sentenze della Corte Costituzionale numeri 329 del 1997, 508 del 2000,
327 del 2002 e 168 del 2005, ha segnalato
« l’esigenza di novellare interamente l’articolo 403 del codice penale, al fine di
includere nella medesima fattispecie tutte
le offese a confessioni religiose mediante
vilipendio di persone, analogamente a
quanto previsto dal novellato articolo 404,
di cui all’articolo 7-bis del testo in esame
per le ipotesi di offese a confessioni religiose mediante vilipendio di cose. » Conseguentemente, la I Commissione ha invitato la II Commissione a valutare « l’esigenza di adeguare il testo dall’articolo 406
del codice penale al fine di espungere il
riferimento agli articoli 403 e 404 del
codice medesimo. » Per quanto riguarda
l’articolo 403 del codice penale, ricorda
che con la recente sentenza n. 168 del
2005, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del predetto articolo nella parte in
cui prevede, per le offese alla religione
cattolica mediante vilipendio di chi la
professa o di un ministro di culto, la pena
della reclusione rispettivamente fino a due
Giovedı̀ 23 giugno 2005
—
anni e da uno a tre anni, anziché la pena
diminuita stabilita dall’articolo 406 dello
stesso codice per i medesimi delitti qualora commessi contro le altre confessioni
religiose.
La I Commissione, in sostanza, ha sottolineato la necessità di riformulare l’articolo 403 in maniera tale da poterlo
applicare direttamente ad ogni confessione
religiosa , senza che sia necessario ricorrere al rinvio previsto dall’ articolo 406
per i culti ammessi. La II Commissione,
proprio in questa ottica, ha approvato
l’articolo aggiuntivo 7.0100 volto a consentire l’applicazione dell’articolo 404 del codice penale alle confessioni religiose e non
solamente alla religione di Stato.
In effetti, la questione sollevata dalla I
Commissione è fondata.
Tuttavia, la circostanza che il tema
della parificazione, sotto il profilo della
tutela penale, delle confessioni religiose,
oltre ad essere estremamente complesso,
non attiene direttamente all’oggetto delle
proposte di legge in esame, le quali sono
tutte dirette ad uniformare le fattispecie
penali al principio costituzionale di libertà
della manifestazione del pensiero, e la
circostanza che la Commissione, al fine di
rispettare il calendario dell’Assemblea,
deve concludere entro la seduta odierna
l’esame in sede referente della proposte di
legge in esame non consentono di affrontare oggi in maniera adeguata la questione
evidenziata dalla I Commissione. La condizione apposta dalla I Commissione dovrà
comunque essere esaminata attentamente
in vista dell’esame in Assemblea. In tale
occasione, ritiene che sarà opportuno verificare se le modifiche apportate all’articolo 404 del codice penale dall’articolo
aggiuntivo 7.0100 approvato dalla Commissione, volte ad estendere le sanzioni
penali ivi previste per le offese alla religione di Stato a tutte le confessioni religiose, possano portare ad un eccessivo
ampliamento
dell’applicazione
della
norma. Occorre evitare il rischio di tutelare penalmente anche quelle confessioni
religiose che non rientrano nella nozione
di « culto ammesso » elaborata dalla giu-
74
—
Commissione II
risprudenza. Invita pertanto ad una maggiore riflessione sul punto in vista dell’esame in Assemblea.
Propone quindi di conferire di conferire il mandato al relatore di riferire in
senso favorevole all’Assemblea sul provvedimento in esame.
La Commissione delibera di conferire il
mandato al relatore, onorevole Lussana, di
riferire in senso favorevole all’Assemblea
sul provvedimento in esame. Delibera altresı̀ di chiedere l’autorizzazione a riferire
oralmente.
Gaetano PECORELLA, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni
dei gruppi.
Riordino della disciplina in materia di gestione e
destinazione delle attività e dei beni sequestrati o
confiscati ad organizzazioni criminali.
C. 5362 Governo, C. 3578 Lumia, C. 3470 Ascierto e
C. 5623 Pisapia.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame del
provvedimento, rinviato nella seduta del 5
maggio 2005.
Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che sono stati presentati degli emendamenti ed articoli aggiuntivi al disegno di
legge C. 5362, adottato come testo base
(vedi allegato). Considerato che il relatore
è impossibilitato a partecipare alla seduta
odierna, invita il rappresentante del Governo ad esprimere il parere di competenza.
Il sottosegretario Michele SAPONARA
esprime parere favorevole sull’emendamento Lumia 1.1, si rimette alla Commissione
sull’emendamento
Lumia
1.2;
esprime parere contrario sugli emendamenti Lumia 1.3 e 1.5 e Angela Napoli 1.4.
Si rimette alla Commissione sull’emendamento Angela Napoli 1.6, esprime parere contrario sugli emendamenti Lumia
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1.7 e 2.2, Angela Napoli 2.1, Lumia 2.3 e
Angela Napoli 2.4. Esprime parere favorevole sull’emendamento Lumia 2.5,
esprime parere contrario sugli emendamenti Angela Napoli 2.6, Lumia 2.7, 2.91,
2.11, 2.12, 2.14 e Angela Napoli 2.13;
esprime parere favorevole sull’emendamento Lumia 2.15. Esprime parere contrario sugli emendamenti Lumia 2.16 e
Angela Napoli8 2.17. Esprime parere favorevole sull’emendamento Angela Napoli
2.18, se riformulato nel senso di aggiungervi quanto previsto dall’emendamento
Angela Napoli 2.20.
Si rimette alla Commissione sull’emendamento Lumia 2.19, mentre sull’emendamento Angela Napoli 2.20 si richiama al
parere espresso sull’emendamento Angela
Napoli 2.18.
Si rimette alla Commissione sugli
emendamenti sugli emendamenti Lumia
3.1, Angela Napoli 3.2, 3.3 e 3.4, Lumia
3.5, Angela Napoli 3.6, Lumia 3.7, Angela
Napoli 3.8, Lumia 3.9, Angela Napoli 3.10,
Lumia 3.11 e 3.12.
Esprime parere contrario sui restanti
emendamenti Lumia 3.13, 3.20, Angela
Napoli 3.14, Lumia 3.15, 3.16 e 3.17 e
Angela Napoli 4.1.
Gaetano PECORELLA, presidente, dopo
aver avvertito che il relatore ha preannunciata la presentazione di alcuni emendamenti, nessuno chiedendo di intervenire,
rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
Modifica delle disposizioni in materia di visita agli
istituti penitenziari.
C. 3532 Realacci.
(Seguito dell’esame e conclusione).
La Commissione prosegue l’esame del
provvedimento, rinviato nella seduta del
16 marzo 2005.
Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che la I Commissione ha espresso
parere favorevole sul provvedimento in
esame. Propone quindi di conferire di
conferire il mandato al relatore di riferire
75
—
Commissione II
in senso favorevole all’Assemblea sul provvedimento in esame.
La Commissione delibera di conferire il
mandato al relatore, onorevole Buemi, di
riferire in senso favorevole all’Assemblea
sul provvedimento in esame. Delibera altresı̀ di chiedere l’autorizzazione a riferire
oralmente.
Gaetano PECORELLA, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni
dei gruppi.
Disposizioni in favore delle vittime di reati.
C. 2379 Mazzoni, C. 3367 Boato, C. 3428 Catanoso,
C. 3368 Tolotti, C. 3716 Fragalà e C. 2541 Bulgarelli.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame del
provvedimento, rinviato nella seduta
dell’11 novembre 2004.
Gaetano PECORELLA, presidente, ricorda che il relatore ha predisposto una
proposta di testo unificato e che nell’ultima seduta è stata rappresentata l’opportunità di procedere ad una serie di audizioni. Invita pertanto i rappresentanti dei
gruppi a segnalare alla Presidenza i soggetti da audire.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
Sospende la seduta.
La seduta sospesa alle 14.35, riprende
alle 14.50.
Istituzione del ruolo dei magistrati di complemento.
C. 5163 Vitali.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame del
provvedimento, rinviato nella seduta del
16 marzo 2005.
Giovedı̀ 23 giugno 2005
—
Gaetano PECORELLA, presidente, ritiene che la Commissione prima di proseguire nell’esame delle proposte di legge
all’ordine del giorno debba tenere conto
che presso la Commissione Lavoro sono in
esame le proposte di legge C. 4900 lo
Presti e C. 5028 Taglialatela, che, oltre a
disciplinare la materia della tutela previdenziale dei giudici di pace, trattano di
questioni di natura ordinamentale che
interferiscono con la materia oggetto dei
provvedimenti in esame presso la Commissione Giustizia. In particolare, l’articolo 5 del testo unificato adottato dalla
Commissione Lavoro prevede una riduzione dell’organico dei magistrati onorari
addetti agli uffici del giudice di pace da
4700 a 4000 unità e stabilisce che il
magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica
quattro anni e può essere confermato per
periodi di eguale durata. Sottolinea pertanto l’opportunità di valutare l’ipotesi di
coordinare l’esame dei due provvedimenti
al fine di uniformare la relativa disciplina.
Erminia MAZZONI (UDC), relatore,
dopo avendo avuto modo di incontrare
personalmente i rappresentanti della categoria dei magistrati onorari, ritiene che
sia opportuno che la Commissione proceda ad una serie di audizioni delle associazioni più rappresentative di tale categoria.
Francesco BONITO (DS-U) chiede al
rappresentante del Governo se sia intenzione dell’esecutivo prorogare la permanenza in carica dei giudici onorari di
tribunale, rispetto alla quale si dichiara
contrario. Afferma invece la necessità di
affrontare e risolvere, se del caso anche
con una proroga, il problema dei giudici di
pace che hanno una competenza specifica
e definita da norme legislative. Sottolinea
pertanto la profonda differenza di funzioni e competenze tra le due categorie.
76
Commissione II
—
organica della magistratura onoraria intesa in senso ampio, obiettivo per il quale
non ritiene sufficiente la sollevazione del
conflitto di competenza proposto dal rappresentante del Governo.
Erminia MAZZONI (UDC), relatore, ribadisce l’opportunità di dare corso alle
audizioni, passaggio ritenuto necessario al
fine di giungere ad una organica riforma
della magistratura onoraria. Sottolinea che
la vera urgenza è rappresentata al momento dalla necessità di risolvere i problemi della categoria dei giudici di pace.
Gaetano PECORELLA, presidente, condividendo l’impostazione fornita dal deputato Bonito, sottolinea la diversità delle
funzioni svolte dai giudici di pace, che
hanno precise competenze assegnate loro
dalla legge, rispetto ai giudici onorari.
I deputati Giuseppe FANFANI (MARGH-U) e Francesco BONITO (DS-U) concordano con la proposta di dare corso alle
audizioni formali.
Gaetano PECORELLA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia
quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.05.
ATTI DEL GOVERNO
Giovedı̀ 23 giugno 2005. — Presidenza
del presidente Gaetano PECORELLA.
La seduta comincia alle 14.35.
Schema di regolamento concernente la semplificazione delle comunicazioni di atti di trasferimento di
terreni e di esercizi commerciali.
Atto n. 506.
Il sottosegretario di Stato Luigi VITALI
rileva che non sono previste proroghe.
(Esame e rinvio).
Giuseppe FANFANI (MARGH-U) sostiene l’opportunità di attuare una riforma
La Commissione inizia l’esame dello
schema di regolamento in oggetto.
Giovedı̀ 23 giugno 2005
—
Francesco BONITO (DS-U), relatore, rileva che lo schema di regolamento sottoposto al parere del Parlamento costituisce
attuazione delle previsioni della legge di
semplificazione 1999, legge n. 340 del
2000 che, all’articolo 1, comma 1, allegato
A, n. 26, ha previsto la semplificazione
delle procedure relative alle comunicazioni di atti di trasferimento di terreni e
di esercizi commerciali.
Vengono in particolare soppressi dal
regolamento gli obblighi di comunicazione
e trasmissione di tali atti ai comuni e alle
questure, con una significativa diminuzione degli adempimenti a carico dei notai
ed una prevista razionalizzazione nell’impiego di spazi e di risorse umane per
comuni e questure.
L’intervento risponde, inoltre, ai principio di cui alla lett. d) del comma 8
dell’articolo 20 della legge n. 59 del 1997
(cosiddetta Bassanini 1), che ha stabilito la
soppressione dei procedimenti non più
rispondenti alle finalità e agli obiettivi
fondamentali definiti dalla legislazione di
settore, nonché a quello di cui alla lett. f)
del comma 4 dello stesso articolo 20, che
ha previsto l’adeguamento delle procedure
alle nuove tecnologie informatiche.
Il provvedimento appare, poi, in linea
con le previsioni del Decreto legislativo
n. 165 del 2001, che all’articolo 2, comma
1, lett. c) ha stabilito come le pubbliche
amministrazioni debbano ispirare la loro
organizzazione al collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di
comunicazione interna ed esterna, ed alla
interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici.
Il provvedimento consta di quattro articoli.
L’articolo 1 procede alla abrogazione
dell’articolo 30, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 380 del
2001 cosı̀ sopprimendo il corrispondente
obbligo di trasmissione ai comuni entro 30
giorni, da parte dei pubblici ufficiali, degli
atti relativi al trasferimento, anche senza
frazionamento catastale, di terreni di superficie inferiore a diecimila metri quadrati (comma 1).
77
—
Commissione II
A tal proposito ricorda che la disciplina
dei trasferimenti di terreni prevede due
distinte comunicazioni obbligatorie da
parte dei pubblici ufficiali che ricevono o
stipulano l’atto di vendita: la prima nei
confronti dei comuni; la seconda, ai questori.
Il primo degli indicati obblighi, quello
di comunicazione ai comuni, è previsto dal
vigente decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, cd. Testo unico sull’edilizia, il cui articolo 30, comma 6
(rubricato « Lottizzazione abusiva ») stabilisce che i pubblici ufficiali che ricevono o
autenticano atti relativi al trasferimento,
anche senza frazionamento catastale, di
terreni di superficie inferiore a diecimila
metri quadrati devono trasmettere, entro
trenta giorni dalla data di registrazione,
copia dell’atto da loro ricevuto o autenticato al dirigente o responsabile del competente ufficio del comune ove è sito
l’immobile.
L’intento del legislatore appare, nello
specifico, quello di informare i comuni
dell’alienazione dei terreni sul proprio
territorio e di vigilare sull’utilizzo del bene
da parte del proprietario nel rispetto dei
vincoli urbanistici.
Nello stesso articolo 30 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 380 del
2001 è, poi, previsto, dal comma 5, analogo
obbligo di deposito e comunicazione da
parte dei pubblici ufficiali in sede di
frazionamento catastale dei terreni. Tale
disposizione stabilisce, infatti, che i frazionamenti non possono essere approvati
dall’agenzia del territorio se non è allegata
copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo
medesimo è stato depositato presso il
comune.
Per esigenze di coordinamento, viene
inoltre soppresso anche il comma 2 dell’articolo 47 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001,
che prevede come l’assolvimento da parte
dei notai degli obblighi di cui all’articolo
30, comma 6, tiene luogo anche della
denuncia di cui all’articolo 331 del codice
processuale penale; con l’abrogazione di
Giovedı̀ 23 giugno 2005
—
cui all’articolo 1, comma 1, dello schema
di regolamento tale norma risulterebbe
superflua (articolo 1, comma 2).
Un ulteriore specifico obbligo di comunicazione a carico dei notai è, poi, previsto
dalla cd. legge Mancino (legge n. 310 del
1993).
L’articolo 7, comma 1, di tale legge
sancisce che i notai che ricevano atti o
autentichino scritture private aventi ad
oggetto trasferimenti di terreni ovvero di
esercizi commerciali devono comunicare,
entro il mese successivo a quello della
stipula, al questore del luogo ove è ubicato
l’immobile i dati relativi alle parti contraenti, o loro rappresentanti, al bene
compravenduto e al prezzo indicato.
La disposizione risponde a chiare finalità preventive consentendo al questore
(articolo 7, comma 1, secondo periodo),
sulla base di elementi comunque acquisiti,
di verificare se con la vendita si sia inteso
attribuire fittiziamente ad altri la titolarità
dell’immobile al fine di eludere le norme
in materia di prevenzione patrimoniali o
di contrabbando, ovvero di agevolare la
commissione di uno dei delitti di ricettazione e riciclaggio; in tali casi, infatti, il
questore può richiedere al notaio rogante
o autenticante copia dell’atto e al notaio
competente copia di ogni altro atto o
contratto che sia connesso o comunque
collegato con l’atto negoziale per il quale
è stata fatta inizialmente la richiesta.
L’omissione ripetuta delle comunicazioni comporta, a carico del notaio, l’applicazione delle sanzioni previste dalla
legge notarile (articolo 147, legge 16 febbraio 1913, n. 89): la censura o la sospensione fino ad un anno, e nei casi più gravi
la destituzione.
L’articolo 2 prevede, a partire da 1o
gennaio 2006, la sostituzione del comma 1
dell’articolo 7 della legge 310/1993 con due
distinti commi.
Nella sostanza (articolo 7, comma 1) si
sopprime l’obbligo generale a carico dei
notai di comunicare al questore i trasferimenti dei terreni e degli esercizi commerciali, mantenendolo invece (per i soli
terreni) nei soli comuni dove vige ancora
il sistema del libro fondiario di cui al R.D.
78
—
Commissione II
28 marzo 1929, n. 499 « Disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle
nuove province ».
Rimane in vigore (articolo 7, comma
1-bis) la disposizione attualmente contenuta nel secondo periodo del comma 1
dell’articolo 7, che per la scelta di mantenere gli obblighi di comunicazione al
questore nei comuni sopraindicati, è stato
necessario collocare in un comma a sé
stante; in caso contrario, il questore
avrebbe potuto richiedere copia degli atti
ai soli notai che avessero posto in essere
atti di trasferimento dei terreni nei comuni dove sia vigente il sistema del libro
fondiario.
La relazione motiva anche questo secondo intervento di semplificazione da un
lato con la scarsa significatività dei dati sui
trasferimenti di terreni a fini investigativi
(il dato risulta spesso notevolmente inferiore a quello reale di mercato), nonché
con la constatazione che normalmente
coloro che svolgono attività di indagine si
rivolgono non ai questori ma alle conservatorie dei registri immobiliari dove sono
trascritti obbligatoriamente gli atti.
La conservazione degli obblighi di comunicazione ai questori nei comuni dov’è
presente il sistema tavolare deriva, invece,
dal fatto che di fatto esiste in Italia un
doppio sistema di pubblicità immobiliare:
uno è il sistema generale di trascrizione
nei registri immobiliari; l’altro è, appunto,
quello tavolare, o del libro fondiario, ancora in vigore nelle province di Trento,
Bolzano, Trieste, Gorizia ed in alcuni
comuni delle province di Udine, Brescia,
Belluno e Vicenza.
Il differimento al 1o gennaio 2006 della
vigenza dell’articolo 2 deriva dalla necessità di consentire la stipula, entro il 1o
luglio 2005, della Convenzione tra la stessa
Agenzia del territorio e il Ministero dell’interno per l’attivazione del servizio di
trasmissione telematica mensile dei dati
sulle trascrizioni (articolo 4)
L’articolo 3 del provvedimento prevede,
infine, la stipula entro 30 gg. dalla vigenza
del regolamento, di una ulteriore Convenzione tra il Ministero dell’interno e l’Agenzia del territorio con cui sono regolate le
Giovedı̀ 23 giugno 2005
—
modalità di consultazione a distanza degli
archivi dei Servizi di pubblicità immobiliare, come disciplinata dal DM 10 ottobre
1992.
Osserva che andrebbero chiarite le ragioni per le quali all’articolo 2 si prevede
una disciplina differenziata, quanto agli
obblighi di comunicazione a carico dei
notai, per i soli atti di trasferimento dei
terreni nei comuni dove sia vigente il
sistema del libro fondiario. Ritiene pertanto che sia opportuno che il Governo
intervenga per chiarire il punto.
Gaetano PECORELLA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia,
quindi, il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.45.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.45 alle 14.50.
79
—
Commissione II
AVVERTENZA
I seguenti punti all’ordine del giorno
non sono stati trattati:
SEDE CONSULTIVA
Misure per la tutela giudiziaria dei disabili
vittime di discriminazioni.
C. 4129 Governo.
SEDE REFERENTE
Disposizioni in materia di inappellabilità
delle sentenze di proscioglimento.
C. 4604 Pecorella.
Modifica dell’articolo 348 del codice penale,
in materia di esercizio abusivo di una
professione.
C. 149 Cè, C. 487 Bono, C. 612 Menia e C.
1880 Marinello.
Giovedı̀ 23 giugno 2005
—
80
—
Commissione II
ALLEGATO
Riordino della disciplina in materia di gestione e destinazione delle
attività e dei beni sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali.
C. 5362 Governo, C. 3578 Lumia, C. 3470 Ascierto e C. 5623 Pisapia.
EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI
ART. 1.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con
la seguente:
a) La previsione di un Testo unico
delle disposizioni sul contrasto patrimoniale alle mafie, al fine di razionalizzare la
produzione legislativa in materia di aggressione dei patrimoni delle organizzazioni criminali, sequestro e confisca, amministrazione e destinazione dei beni, nel
processo penale e nel procedimento di
prevenzione, raccordandola alle previsioni
della normativa europea in materia, anche
mediante opportune disposizioni attuative.
1. 1. Lumia, Finocchiaro, Leoni, Minniti,
Diana, Bova, Lucidi, Bonito, Carboni,
Magnolfi.
Al comma 1, alla lettera b) dopo le
parole: strumenti finanziari,
aggiungere le seguenti: dematerializzati, ivi
compresi i titoli del debito pubblico.
1. 2. Lumia, Finocchiaro, Leoni, Minniti,
Diana, Bova, Lucidi, Bonito, Carboni,
Magnolfi.
Al comma 1, sostituire la lettera c) con
la seguente:
c) la modifica ed il riordino della
disciplina vigente in materia di custodia e
gestione dei beni sequestrati o confiscati
ad organizzazioni criminali, espressamente favorendo la destinazione e il riu-
tilizzo sociale di essi, nonché, esclusivamente nei casi eccezionali espressamente
previsti da disposizioni di legge, la loro
distruzione.
1. 3. Lumia, Finocchiaro, Leoni, Minniti,
Diana, Bova, Lucidi, Bonito, Carboni,
Magnolfi.
Al comma 1, sostituire la lettera e) con
la seguente:
e) istituzione presso la Presidenza del
Consiglio di una Agenzia nazionale per la
gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati ad organizzazioni criminali, composta da rappresentanti della
Presidenza del Consiglio dei ministri, dei
Ministeri dell’interno, della giustizia, dell’economia e delle finanze, della Direzione
nazionale antimafia, del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, dei rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative dell’associazionismo e della cooperazione sociale possibili
destinatari dei beni. Istituzione presso gli
uffici territoriali del governo, ad iniziativa
del prefetto, dell’Agenzia provinciale per la
gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati ad organizzazioni criminali, presieduta dal prefetto e composte
dal direttore dell’Agenzia del demanio, dal
presidente della sezione misure di prevenzione del tribunale, dal procuratore distrettuale antimafia, dal presidente dell’ordine dei dottori commercialisti, da un
rappresentate delle organizzazioni maggiormente rappresentative in sede provin-
Giovedı̀ 23 giugno 2005
—
ciale dell’associazionismo e della cooperazione sociale, dal rappresentante della regione, della provincia. Alle riunioni possono partecipare i sindaci dei comuni
interessati, individuati dal prefetto; individuazione delle strutture organizzative
delle agenzie, nazionale e provinciale, in
relazione ai compiti assegnati dalla legge;
istituzione di un Albo nazionale degli
amministratori dei beni sequestrati e confiscati, tenuto dall’agenzia nazionale. Le
sezioni provinciali dell’albo sono tenute
dall’agenzia provinciale cui sono affidate
funzioni di vigilanza sugli amministratori.
Saranno stabilite nei decreti le norme per
il funzionamento dell’albo, per l’iscrizione
e l’esercizio dell’attività dl amministratore;
saranno altresı̀ stabilite le sanzioni di
ordine penale, amministrativo e civile, per
le violazioni del doveri stabiliti dalla legge
a carico degli amministratori. L’agenzia
nazionale ha compiti di:
1) osservazione e analisi in merito ai
beni ed alle attività sequestrati o confiscati
ad organizzazioni criminali, al fine di
elaborare e proporre strategie di contrasto
all’accumulazione illegale di ricchezza da
parte delle organizzazioni criminali;
2) indirizzo in ordine ai compendi
patrimoniali o aziendali situati sul territorio di diverse province;
3) coordinamento delle attività delle
agenzie provinciali e impulso in materia di
assegnazione e destinazione dei beni; valutazione delle proposte di distruzione dl
beni maturate in sede provinciale, al fine
di indicare soluzioni alternative di destinazione socialmente utile;
81
Commissione II
—
6) garantisce la piena funzionalità e
operatività di banche dati e degli strumenti informatici necessari per le finalità
di cui al precedente punto 1), assicurando
anche per tale via, massima trasparenza
delle procedure di assegnazione dei beni e
piena possibilità di accesso alle associazioni ai soggetti interessati alla gestione
dei beni.
1. 5. Lumia, Finocchiaro, Leoni, Minniti,
Diana, Bova, Lucidi, Bonito, Carboni,
Magnolfi.
Al comma 1, lettera e), sostituire le
parole: presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri con le seguenti: presso il
Ministero dell’interno e sopprimere le parole: della Presidenza del Consiglio dei
ministri e.
1. 4. Angela Napoli.
Al comma 1, lettera e), dopo il numero
1) inserire il seguente:
1-bis. Indirizzo vincolante su nuovi riferimenti legislativi o su ulteriori o diversi
modelli di gestione dei beni sequestrati o
confiscati ad organizzazioni criminali,
qualora le linee di contrasto adottate attraverso le misure di prevenzione patrimoniali risultino inadeguate o inefficaci.
1. 6. Angela Napoli.
Sopprimere il comma 2.
1. 7. Lumia, Finocchiaro, Leoni, Minniti,
Diana, Bova, Lucidi, Bonito, Carboni,
Magnolfi.
4) programmazione su scala nazionale dell’inserimento dei beni confiscati
(immobili e aziendali) all’interno delle politiche e dei piani di sviluppo economico e
sociale del Paese, in particolare del Mezzogiorno d’Italia;
Al comma 1, sostituire la lettera a) con
la seguente:
5) individuazione e pianificazione
delle possibili forme di finanziamento dei
progetti su indicazione dei comitati provinciali;
a) la custodia, l’amministrazione, la
gestione e destinazione dei beni sequestrati o confiscati alle organizzazioni criminali sono affidati all’agenzia provinciale
ART. 2.
Giovedı̀ 23 giugno 2005
—
la quale, per l’adempimento dei compiti
demandatili dalla legge, si avvale di amministratori nominati dall’autorità giudiziaria procedente, tra i soggetti iscritti
all’Albo nazionale degli amministratori di
beni sequestrati e confiscati cui all’articolo
1, comma 1, lettera e); detti amministratori, se necessario secondo la valutazione
dell’agenzia, rimangono in carica anche
dopo la confisca e lino alla destinazione
del bene.
2. 2. Lumia, Finocchiaro, Leoni, Minniti,
Diana, Bova, Lucidi, Bonito, Carboni,
Magnolfi.
82
—
Commissione II
ditorialità e tende, ove possibile, all’incremento della loro redditività.
2. 3. Lumia, Finocchiaro, Leoni, Minniti,
Diana, Bova, Lucidi, Bonito, Carboni,
Magnolfi.
Al comma 1, lettera b), sostituire le
parole: dell’Agenzia del demanio con le
seguenti: di custodia, amministrazione e
gestione dei beni sequestrati o confiscati.
2. 4. Angela Napoli.
Al comma 1, sostituire la lettera c) con
la seguente:
Al comma 1, sostituire la lettera a) con
la seguente:
a) la custodia, l’amministrazione e la
gestione dei beni sequestrati o confiscati
alle organizzazioni criminali sono affidate
a soggetti di comprovata capacità tecnica
di cui all’articolo 2-sexies, comma 3, della
legge 31 marzo 1965, n. 575, iscritti negli
albi professionali istituiti presso i consigli
dell’Ordine dei dottori commercialisti, dei
ragionieri commercialisti e degli avvocati,
a tal fine nominati dall’autorità giudiziaria.
Conseguentemente, al comma 1, lettere
d) ed e) sostituire le parole: L’agenzia del
demanio con le seguenti: i soggetti di cui
alla lettera a).
2. 1. Angela Napoli.
e) l’Agenzia provinciale invia alla
Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e
confiscati, di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera e), una relazione semestrale sullo
stato dei beni e delle attività sequestrati o
confiscati ad organizzazioni criminali,
nonché sull’andamento e sui problemi
della gestione e della destinazione degli
stessi; l’agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati riferisce alla Commissione parlamentare antimafia con relazioni semestrali.
2. 5. Lumia, Finocchiaro, Leoni, Minniti,
Diana, Bova, Lucidi, Bonito, Carboni,
Magnolfi.
Al comma 1, lettera c), sostituire le
parole: l’Agenzia del demanio invia”, con le
seguenti: i soggetti di cui alla lettera a)
inviano.
2. 6. Angela Napoli.
Al comma 1, sostituire la lettera b) con
la seguente:
b) l’azione dell’Agenzia provinciale
per i beni sequestrati e confiscati, si conforma a criteri di efficienza, economicità
ed efficacia ed al perseguimento delle
finalità pubbliche; la gestione delle attività
e dei beni è ispirata a criteri di impren-
Al comma 1, sostituire la lettera d) con
la seguente:
d) l’Agenzia provinciale, anche attraverso apposite deleghe agli amministratori
giudiziari:
1) è responsabile della custodia,
dell’amministrazione, della gestione e della
Giovedı̀ 23 giugno 2005
—
destinazione delle attività e dei beni sequestrati o confiscati;
2) provvede alle relative attività
anche mediante gli amministratori dei
beni indicati dall’autorità giudiziaria;
3) formula proposte e valutazioni
all’autorità giudiziaria procedente, relativamente alle attività degli amministratori
giudiziari che hanno rapporti diretti con
l’a.g. e mantengono obblighi di informazione e rendiconto anche verso l’Agenzia
provinciale; successivamente al sequestro,le relazioni degli amministratori giudiziari sono trasmesse anche al procuratore distrettuale antimafia;
4) provvede, tramite l’amministratore, agli adempimenti fiscali relativi ai
beni sequestrati, ivi compresi quelli contabili e quelli a carico del sostituto d’imposta.
2. 7. Lumia, Finocchiaro, Leoni, Minniti,
Diana, Bova, Lucidi, Bonito, Carboni,
Magnolfi.
83
—
Commissione II
bene sequestrato o confiscato nei casi
eccezionali previsti dalla legge, con obbligo
di motivare la mancanza di alternative.
2. 12. Lumia, Finocchiaro, Leoni, Minniti,
Diana, Bova, Lucidi, Bonito, Carboni,
Magnolfi.
Al comma 1, lettera e), numero 6) dopo
le parole: dalla gestione del bene in comunione, aggiungere le seguenti: e sempre
che sia accertata la loro buona fede.
2. 14. Lumia, Finocchiaro, Leoni, Minniti,
Diana, Bova, Lucidi, Bonito, Carboni,
Magnolfi.
Al comma 1, lettera e), numero 6),
sostituire le parole: che l’amministratore di
cui alla lettera d), numero 2), sia nominato
amministratore giudiziale con le seguenti:
di essere nominati amministratori giudiziali.
2. 13. Angela Napoli.
Al comma 1, lettera e) sostituire le
parole: L’agenzia del demanio, anche attraverso apposite deleghe con le seguenti
L’Agenzia provinciale dei beni confiscati,
attraverso l’amministratore e previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria procedente.
2. 91. Lumia, Finocchiaro, Leoni, Minniti,
Diana, Bova, Lucidi, Bonito, Carboni,
Magnolfi.
Al comma 1, comma 1, lettera e), numero 1) sopprimere le parole:
sequestrato o.
2. 11. Lumia, Finocchiaro, Leoni, Minniti,
Diana, Bova, Lucidi, Bonito, Carboni,
Magnolfi.
Al comma 1, lettera e), sostituire il
numero 5) con il seguente:
5) propone all’Agenzia nazionale, illustrandone le ragioni, la distruzione del
Al comma 1, lettera e), numero 7) dopo
le parole: ammissione alle procedure concorsuali, aggiungere le seguenti: attivando
procedure per accertare che i beni aziendali sequestrati posti in fallimento non
ritornino ai mafiosi o a loro prestanome,
attraverso la vendita degli stessi.
2. 15. Lumia, Finocchiaro, Leoni, Minniti,
Diana, Bova, Lucidi, Bonito, Carboni,
Magnolfi.
Al comma 1, sostituire la lettera g) con
la seguente:
g) l’amministratore di cui alla lettera
a), riveste la qualifica di pubblico ufficiale
nell’esercizio delle sue funzioni e provvede
alla gestione dei beni secondo le direttive
dell’autorità giudiziaria procedente; fornisce i rendiconti della sua attività all’agenzia provinciale per i beni sequestrati o
confiscati che formula le proprie valutazioni e richieste all’autorità giudiziaria
Giovedı̀ 23 giugno 2005
—
procedente; l’amministratore ed esprime
la propria valutazione in ordine alla possibilità di prosecuzione o ripresa dell’attività produttiva; l’amministratore può essere affiancato da ausiliari di comprovata
onorabilità e dotati di specifiche competenze professionali; la procedura di nomina sottoposta alle condizioni di cui alla
citata lettera a).
2. 16. Lumia, Finocchiaro, Leoni, Minniti,
Diana, Bova, Lucidi, Bonito, Carboni,
Magnolfi.
Al comma 1, sostituire la lettera g) con
la seguente:
g) i soggetti di cui alla lettera a),
forniscono i rendiconti della loro attività
all’autorità giudiziaria ed alla Commissione di alta vigilanza, di cui all’articolo 1,
comma 1, lettera e), ed esprimono, se
richiesto, la propria valutazione in ordine
alla possibilità di prosecuzione o ripresa
dell’attività produttiva; tali soggetti possono essere affiancati da ausiliari di comprovata onorabilità e dotati di specifiche
competenze professionali.
84
Commissione II
—
dici di assegnazione dei beni agli stessi
soggetti.
2. 19. Lumia, Finocchiaro, Leoni, Minniti,
Diana, Bova, Lucidi, Bonito, Carboni,
Magnolfi.
Al comma 1, sostituire la lettera i) con
la seguente:
i) nell’ambito della gestione delle imprese, per la riattivazione ed il completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali, nonché per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, lo
Stato garantisce i debiti contratti con le
istituzioni creditizie, nei limiti del valore
commerciale del compendio aziendale, ed
i relativi crediti sono soddisfatti in prededuzione ai sensi dell’articolo 111, primo
comma, numero 1), del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
2. 20. Angela Napoli.
ART. 3.
2. 17. Angela Napoli.
Al comma 1, lettera a), premettere le
seguenti:
Al comma 1, sostituire la lettera h) con
la seguente:
0a) L’azione di prevenzione è obbligatoria e si esercita d’ufficio, secondo le
disposizioni della presente legge, nei confronti degli indiziati di appartenere ad
associazioni di tipo mafioso, alla camorra
o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità
o agiscono con metodi corrispondenti a
quelli delle associazioni di tipo mafioso.
h) nell’ambito della gestione delle
imprese, lo Stato garantisce solo i crediti
dei lavoratori subordinati che sono soddisfatti in prededuzione ai sensi dell’articolo
111, primo comma, numero 1), del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
2. 18. Angela Napoli.
Al comma 1, lettera h) dopo le parole: e
successive modificazioni, aggiungere le seguenti: per i beni immobili non aziendali,
affidati ai soggetti previsti dalla legge 109/
96, è istituito un apposito fondo di garanzia. Al fine dell’accesso al sistema creditizio sono individuati adeguati titoli giuri-
0a-bis) Le disposizioni dei decreti
stabiliscono che le disposizioni concernenti le misure di prevenzione si applicano
anche nei confronti degli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all’articolo 74 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, alle
associazioni di cui all’articolo 291-quater
del testo unico delle disposizioni legislative
in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23
Giovedı̀ 23 giugno 2005
—
gennaio 1973, n. 43, e successive modifiche apportate dalla legge 19 marzo 2001,
n. 92; degli indiziati dei reati di cui agli
articoli 629, 630, 644, 648, esclusa la
fattispecie di cui al secondo comma, 648bis, 648-ter del codice penale, dall’articolo
12-quinquies, comma 1, del decreto legge
8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,
n. 356, ovvero di taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche
internazionale, o di eversione dell’ordine
costituzionale; di taluno dei delitti previsti
dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di
cui al comma 5, del testo unico delle leggi
in materia di disciplina degli stupefacenti
e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309; di taluno dei delitti in materia di contrabbando, nei casi di cui
all’articolo 295, secondo comma, e nei casi
di cui all’articolo 291-ter, secondo comma,
del testo unico delle disposizioni legislative
in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43, e successive modifiche apportate dalla legge 19 marzo 2001,
n. 92, di taluno degli altri reati indicati
nell’articolo 51, comma 3-bis, del codice di
procedura penale;
0a-ter) attribuzione al procuratore
distrettuale antimafia del potere di proposta della misura di prevenzione personale, che ovviamente potrà essere esercitato in relazione ai reati per i quali egli
può svolgere indagini ai sensi dell’articolo
51, comma 3-bis, del codice di procedura
penale;
0a-quater) estensione al procuratore
distrettuale antimafia e al procuratore
nazionale antimafia del potere di proposta
e misure di prevenzione patrimoniale;
0a-quinquies) il potere del procuratore nazionale e di quello distrettuale
dovrà essere esercitato d’intesa tra loro;
0a-sexies) le sentenze di patteggiamento non esplicano alcuna efficacia sulle
misure di prevenzione patrimoniale;
85
—
Commissione II
0a-septies) nel procedimento di prevenzione sono utilizzabili le norme in
materia di videoconferenza;
0a-octies) ai fini della ricerca dei
patrimoni illeciti e per la individuazione
degli intestatari fittizi degli stessi sono
stabilite disposizioni che regolano tempi,
casi, modalità e limiti di utilizzazione di
intercettazioni telefoniche e ambientali.
3. 1. Lumia, Finocchiaro, Leoni, Minniti,
Diana, Bova, Lucidi, Bonito, Carboni,
Magnolfi.
Al comma 1, sostituire la lettera d) con
la seguente:
d) modifica della previsione di cui
all’articolo 2-ter, comma 3, legge 31 maggio
1965, n. 575 nei seguenti termini: con
l’applicazione della misura di prevenzione
il tribunale dispone la confisca dei beni
sequestrati dei quali non sia dimostrata la
legittima provenienza. Nel caso di indagini
complesse il provvedimento può essere
emanato anche successivamente, entro due
anni dalla data dell’avvenuto sequestro;
tale termine può essere prorogato di un
anno con provvedimento motivato del tribunale. Ai fini del computo dei termini
suddetti e di quello previsto dal comma 5
dell’articolo 2-bis si tiene conto delle cause
di sospensione dei termini di durata della
custodia cautelare, previste dal codice di
procedura penale, in quanto compatibili.
3. 2. Angela Napoli.
Al comma 1, sostituire la lettera e) con
la seguente:
e) modifica della previsione di cui
all’articolo 2-ter, comma 4, legge 31 maggio 1965, n. 575 nei seguenti termini: « il
sequestro è revocato dal tribunale quando
risulta che esso ha per oggetto beni di
legittima provenienza o dei quali l’indiziato non poteva disporre direttamente o
indirettamente.
3. 3. Angela Napoli.
Giovedı̀ 23 giugno 2005
—
Al comma 1, sostituire la lettera f) con
la seguente:
f) modifica della previsione di cui
all’articolo 2-ter, comma 6, legge 31 maggio 1965, n. 575 nei seguenti termini: « I
provvedimenti previsti dal presente articolo possono essere adottati, su richiesta
del Procuratore della Repubblica o del
questore, indipendentemente dall’avvenuta
proposta o applicazione della misura di
prevenzione, rispettando le disposizioni di
cui al precedente comma.
3. 4. Angela Napoli.
Al comma 1 lettera f) sostituire le parole: Agenzia del demanio, su decisione di
un apposito comitato provinciale, composto dal prefetto, che lo presiede, dal procuratore distrettuale antimafia e dal direttore della filiale dell’Agenzia del demanio territorialmente competenti o loro delegati, con le seguenti: Sono stabilite
adeguate forme di pubblicità delle informazioni relative alla consistenza e natura
dei beni presenti nel territorio provinciale
la cui attuazione è demandata all’Agenzia
provinciale, la quale assicurerà la trasparenza delle procedure di assegnazione mediante appositi regolamenti.
Gli atti di assegnazione dei beni confiscati riconoscono ai soggetti di cui alla
legge 106/96 il corrispettivo per, gli interventi migliorativi del bene.
Accanto a quelli previsti dalla legge
n. 109/96 articolo 2-undecies, comma 2
lettera b), saranno individuati altri soggetti
cui assegnare i beni confiscati in coerenza
con l’evoluzione anche legislativa in materia (altri soggetti del privato sociale,
come le Organizzazioni non lucrative di
utilità sociale o le associazioni di promozione sociale).
3. 5. Lumia, Finocchiaro, Leoni, Minniti,
Diana, Bova, Lucidi, Bonito, Carboni,
Magnolfi.
Al comma 1, lettera f), aggiungere, in
fine, le seguenti parole: il comitato provin-
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Commissione II
ciale, laddove lo ritenga necessario, può
avvalersi dell’ausilio dell’amministratore
giudiziario, nominato ex articolo 2, comma
1, lettera a), per acquisire tutte le informazioni utili per l’individuazione della più
opportuna destinazione del bene confiscato.
3. 6. Angela Napoli.
Al comma 1, sostituire la lettera g) con
la seguente:
g) la revoca dell’assegnazione o della
destinazione dei beni, in relazione al loro
mancato uso da parte dell’assegnatario o
alla loro utilizzazione in modo non conforme alle finalità indicate nell’atto di
assegnazione, è stabilita dall’Agenzia provinciale, dopo la contestazione degli addebiti e l’acquisizione delle osservazione degli assegnatari del bene. Avverso la revoca
è ammesso il ricorso all’Agenzia nazionale
per i beni confiscati e sequestrati. Saranno
stabiliti criteri e modalità della revoca,
procedure di essa e della relativa impugnazione.
3. 7. Lumia, Finocchiaro, Leoni, Minniti,
Diana, Bova, Lucidi, Bonito, Carboni,
Magnolfi.
Al comma 1, sostituire la lettera g) con
la seguente:
g) modifica della previsione di cui
all’articolo 3-quater, comma 2, legge 31
maggio 1965, n. 575 nei seguenti termini:
« quando ricorrono sufficienti elementi per
ritenere che il libero esercizio delle attività
economiche di cui al comma i agevoli
l’attività di persone di cui all’articolo 1,
ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti
dagli articoli 416-bis, 629, 630, 644, 648bis e 648-ter del codice penale, il tribunale
dispone la sospensione temporanea dell’amministrazione dei beni utilizzabili direttamente o indirettamente per lo svolgimento delle predette attività.
3. 8. Angela Napoli.
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Al comma 1, sostituire la lettera h) con
la seguente:
h) previsione del divieto assoluto e
generalizzato di vendita dei beni immobili
confiscati definitivamente.
Nei casi espressamente individuati per
la tutela del compendio aziendale, la decisione è subordinata alla valutazione dell’Agenzia nazionale cui spetta un diritto di
prelazione. I provvedimenti di sequestro e
confisca dei beni sono opponibili a terzi di
buona fede con trascrizione anteriore a
quella del provvedimento ablativo.
La tutela dei terzi in buona fede è
assicurata dal riconoscimento del risarcimento del danno e da una congrua indennità.
3. 9. Lumia, Finocchiaro, Leoni, Minniti,
Diana, Bova, Lucidi, Bonito, Carboni,
Magnolfi.
Al comma 1, lettera h), sostituire le
parole da: espressamente individuati fino
a in buona fede, con le seguenti: in cui
la vendita del bene sia finalizzata alla
tutela dei terzi in buona fede di cui alla
lettera n).
3. 10. Angela Napoli.
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Commissione II
Al comma 1, lettera l) sostituire le
parole: comitato provinciale con le seguenti: Agenzia provinciale per i beni sequestrati e confiscati.
3. 12. Lumia, Finocchiaro, Leoni, Minniti,
Diana, Bova, Lucidi, Bonito, Carboni,
Magnolfi.
Al comma 1, sostituire la lettera m) con
la seguente:
m) previsione della procedura di revisione della decisione definitiva sulla confisca nel procedimento di prevenzione,
secondo i princı̀pi stabiliti dal codice di
procedura penale per la revisione delle
sentenze definitive, ad istanza di terzi di
buona fede, entro un anno dalla data in
cui diviene definitivo il provvedimento
ablativo. Decorso detto termine i medesimi
soggetti possono agire per ottenere il risarcimento del danno e un adeguato indennizzo, secondo la disciplina stabilita
dai decreti legislativi; le sentenze di patteggiamento non esplicano alcuna efficacia
sulle misure di prevenzione patrimoniale;
le sentenze di assoluzione non escludono
la sussistenza dei presupposti per l’applicazione o il mantenimento della misura di
prevenzione.
3. 13. Lumia, Finocchiaro, Leoni, Minniti,
Diana, Bova, Lucidi, Bonito, Carboni,
Magnolfi.
Al comma 1, sostituire la lettera i) con
la seguente:
i) la distruzione o demolizione dei
beni confiscati è possibile, secondo le procedure che saranno indicate nei decreti
delegati, nei soli casi eccezionali richiesti
da norme di tutela ambientale o di sicurezza e negli altri casi previsti dalla legge,
sempre che non sia possibile un loro uso
e previa valutazione dell’Agenzia nazionale
che potrà disporre l’acquisizione e la diversa destinazione dei beni.
3. 11. Lumia, Finocchiaro, Leoni, Minniti,
Diana, Bova, Lucidi, Bonito, Carboni,
Magnolfi.
Al comma 1, lettera n) aggiungere, in
fine, le seguenti parole:
La tutela dell’affidamento dei terzi di
buona fede va assicurata tenendo sempre
presenti il rischio dell’utilizzo di prestanome che vantino fittiziamente diritti sui
beni e altresi che attraverso il creditore
incolpevole siano portate a termine operazioni di « riciclaggio » di danaro di provenienza illecita.
3. 20. Lumia, Finocchiaro, Leoni, Minniti,
Diana, Bova, Lucidi, Bonito, Carboni,
Magnolfi.
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Al comma 1, lettera n), aggiungere in
fine, le seguenti parole: secondo i seguenti
princı̀pi:
1) a seguito del sequestro preventivo
disposto dall’autorità giudiziaria procedente non possono essere iniziate azioni
esecutive aventi ad oggetto i beni sequestrati e quelle precedentemente instaurate
restano sospese sino all’esito del procedimento di prevenzione;
2) le esecuzioni vanno riassunte innanzi al giudice delegato entro un anno
dalla revoca definitiva del sequestro o
della confisca, ovvero entro un anno dalla
confisca definitiva quando le azioni esecutive hanno ad oggetto diritti reali di
garanzia costituiti in epoca anteriore al
sequestro e l’atto da cui il credito deriva
non risulta funzionale all’attività illecita o
a quella economica che ne costituisce il
frutto o il reimpiego, ovvero il titolare ne
ignorava senza colpa il nesso di funzionalità:
2.1) il giudice delegato, con l’assistenza dell’amministratore giudiziario, di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), e
con la partecipazione del pubblico ministero, assunte le opportune informazioni,
verifica le domande, indicando distintamente i crediti che ritiene di ammettere e
quelli che non ritiene di ammettere, in
tutto o in parte, esponendo sommariamente i motivi di esclusione;
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Commissione II
2.5) il tribunale tratta in modo
congiunto le opposizioni fissando un’apposita udienza, della quale è data comunicazione agli interessati;
2.6) ciascuna parte può svolgere in
camera di consiglio, con l’assistenza del
difensore, le proprie deduzioni, chiedere
l’acquisizione di ogni elemento utile e
proporre mezzi di prova. Nel caso vengano
disposti d’ufficio accertamenti istruttori,
ciascuna parte può dedurre, entro un
termine perentorio fissato dal giudice, i
mezzi di prova che si rendono necessari;
2.7) esaurita l’istruzione, il giudice
fissa un termine perentorio entro il quale
le parti possono depositare memorie. Il
tribunale decide in camera di consiglio,
nei sessanta giorni successivi, con decreto,
contro il quale può essere proposto ricorso
per Cassazione nel termine di dieci giorni
dalla notifica;
3) i beni definitivamente confiscati
sono mantenuti al patrimonio dello Stato
e destinati alla vendita solo in caso di
procedure concorsuali o azioni esecutive a
tutela delle ragioni creditorie dei terzi in
buona fede di cui alla lettera n), punto 2);
4) non possono fare offerte di acquisto e chiedere di partecipare alle gare,
neanche per interposta persona:
2.2) il cancelliere comunica alla
parte interessata la data di udienza di
verifica almeno dieci giorni prima. Innanzi
al giudice delegato le parti possono farsi
assistere da un difensore;
4.1) le persone condannate con
sentenza definitiva per i delitti di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso o
ad associazioni dedite al traffico di stupefacenti, o per delitti di estorsione, usura,
sequestro di persona, riciclaggio, reimpiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e contrabbando;
2.3) il giudice delegato procede alla
formazione dello stato passivo, tenendo
conto anche dei crediti assistiti da diritti
reali di garanzia;
4.2) le persone condannate con
sentenza definitiva, a una pena che importi l’interdizione anche temporanea, dai
pubblici uffici;
2.4) entro dieci giorni dalla comunicazione, i creditori esclusi possono proporre opposizione mediante ricorso al tribunale; analoga opposizione può essere
proposta da ciascun creditore avverso i
crediti ammessi;
4.3) le persone cui sia stata applicata, nei cinque anni antecedenti, con
provvedimento definitivo, una misura di
prevenzione;
4.4) il coniuge ed i figli della persona nei confronti della quale è stata
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proposta la misura di prevenzione e dell’intestatario dei beni, nonché coloro che
nell’ultimo quinquennio hanno convissuto
con gli stessi soggetti;
5) la procedura di vendita è improntata a princı̀pi di trasparenza ed economicità e, all’uopo viene affidata all’ufficio del demanio dello Stato territorialmente competente il quale, con l’ausilio
dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera a) dovrà:
5.1) procedere ad una stima dei
beni o dei crediti destinati al soddisfacimento dei terzi in buona fede;
5.2) pubblicizzare le modalità di
vendita dei beni ovvero dei crediti al fine
di garantire l’assoluta trasparenza della
procedura di vendita;
5.3) sottoporre al vaglio del Comitato provinciale di cui alla lettera f) le
offerte formulate per l’acquisto dei beni o
dei crediti; il Comitato, condotte le dovute
indagini, rilascerà un parere vincolante
indicando quale offerta meriti l’accoglimento circa l’assegnazione del bene o del
credito;
5.4) compiere tutti gli atti necessari
al perfezionamento della vendita e procedere al trasferimento del bene ovvero del
credito in favore dell’aggiudicatario;
5.5) soddisfare i creditori procedenti nei limiti dei valori dei beni e
secondo quanto previsto dagli articoli 2741
e seguenti del codice civile;
6) in caso di sequestro di azienda:
6.1) l’amministratore giudiziario di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), deve
allegare alle relazioni da presentare al
giudice delegato in adempimento delle disposizioni sull’amministrazione dei beni
sequestrati nel corso del procedimento di
prevenzione l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei crediti e delle
rispettive scadenze e l’elenco nominativo
di coloro che vantano diritti reali su beni
mobili con l’indicazione delle cose stesse e
del titolo da cui sorge il diritto. Se dalla
relazione risulta che l’impresa versa in
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Commissione II
stato di insolvenza, l’amministratore giudiziario, autorizzato dal giudice delegato,
chiede al tribunale competente la dichiarazione di fallimento. Analogamente si
procede nel caso in cui l’insolvenza sopraggiunga nel corso del procedimento di
prevenzione e comunque prima della confisco;
6.2) se l’azienda sequestrata appartiene a società cooperativo, il tribunale ne
dichiara il fallimento anche in deroga al
Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;
6.3) a seguito della dichiarazione di
fallimento, il procedimento di prevenzione
prosegue, ma gli effetti della confisco restano sospesi sino alla definizione della
procedura concorsuale e si producono relativamente ai beni che residuano ed a
quelli che restano invenduti per tre incanti
di seguito e che, pertanto, sono sottratti
alla procedura concorsuale e destinati agli
utilizzi previsti alla lettera f);
6.4) il giudice delegato procede alla
formazione dello stato passivo con l’assistenza del curatore e dell’amministratore
giudiziario e con la partecipazione facoltativo del pubblico ministero, avvalendosi
per quanto possibile dell’eventuali verifiche compiute dal giudice delegato nel
procedimento di prevenzione;
6.5) i diritti sorti e le garanzie
costituite successivamente al sequestro,
nonché i diritti per i quali sono state
accertate le condizioni di cui alla lettera n)
punto 2), sono ammessi al passivo, a
condizione che il procedimento di prevenzione si concluda con la revoca definitiva
del sequestro o della confisca;
6.6) a seguito del provvedimento di
esecutività dello stato passivo, il giudice
delegato sentito anche l’amministratore
giudiziario, procede a norma degli articoli
104, 105, 106 e 108 del Regio decreto 16
marzo 1942 n. 267, nel rispetto delle preclusioni previste al punto 4). Per gli immobili la vendita deve essere disposta con
incanto;
6.7) tuttavia, quando sia prevedibile
che il ricavato della vendita dei beni
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appresi al fallimento ma non oggetto di
sequestro posso consentire il pagamento
delle spese di procedura e l’integrale soddisfazione dei creditori, ivi compresi quelli
ammessi con la riserva prevista al punto
6.5), il giudice ne dispone la vendita in via
prioritaria;
6.8) dopo la confisca, lo stato passivo contenente l’indicazione dei crediti
ammessi e la specificazione di quelli non
ancora soddisfatti, con i rispettivi importi
e con le cause di prelazione che li assistono, nonché l’elenco dei riporti e degli
accantonamenti eseguiti e degli acconti
prestati, sono comunicati al Ministero
delle finanze. Al contempo il giudice delegato dispone la revoca degli accantonamenti e l’attribuzione delle somme al patrimonio aziendale;
6.9) i provvedimenti di ammissione
e di esclusione dei crediti fanno stato nei
confronti dell’Erario, belle obbligazioni risponde l’affittuario o l’acquirente dell’azienda e, in via sussidiaria, lo Stato, ma
nei limiti del valore dell’azienda confiscata, entro i medesimi limiti risponde lo
Stato nell’ipotesi di liquidazione di impresa;
6.10) in ogni caso i provvedimenti
di esclusione dei crediti e dei diritti dei
terzi non pregiudicano le rispettive ragioni
nei confronti dell’imprenditore individuale, degli eventuali soci illimitatamente
responsabili e dei garanti.
3. 14. Angela Napoli.
Al comma 1, sostituire la lettera p) con
la seguente:
p) il sequestro e la confisca di cui
all’articolo 12-sexies del decreto-legge 8
giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, 11.
356, e successive modificazioni, seguono i
principi stabiliti nella presente legge e
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sono disciplinati nell’ambito del Testo
unico in materia di aggressione ai patrimoni delle mafie di cui all’articolo 1.
3. 15. Lumia, Finocchiaro, Leoni, Minniti,
Diana, Bova, Lucidi, Bonito, Carboni,
Magnolfi.
Al comma 1, sostituire la lettera q) con
la seguente:
q) la gestione e la destinazione dei
proventi derivanti dai beni confiscati è
oggetto di apposita disciplina ispirata a
princı̀pi di trasparenza e razionale destinazione a finalità coerenti con gli obiettivi
della presente legge.
3. 16. Lumia, Finocchiaro, Leoni, Minniti,
Diana, Bova, Lucidi, Bonito, Carboni,
Magnolfi.
Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:
r) È istituito un fondo nazionale
destinato alla gestione e agli interventi per
garantire l’efficienza dei beni mobili e la
loro destinazione a tini sociali. Il fondo è
alimentato dai proventi della gestione degli
stessi beni e da un’adeguata dotazione
finanziaria a carico del bilancio dello
Stato.
3. 17. Lumia, Finocchiaro, Leoni, Minniti,
Diana, Bova, Lucidi, Bonito, Carboni,
Magnolfi.
ART. 4.
Al comma 1, sostituire le parole: lettera
h) con le seguenti: lettere h) e i) ed
aggiungere in fine le seguenti parole: nominando un’apposita Commissione di bilancio.
4. 1. Angela Napoli.
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II Giustizia - Camera dei Deputati