Aste n. 133+Pubb.Sole24H_Agosto 2014_Aste n. 132_2014 18/09/14 16:07 Pagina 1 Guido Talarico Editore Copia promozionale gratuita INFOAPPALTI Settembre 2014 Anno XII - Settembre 2014 - Nr 133 Secondo le rilevazioni di Nomisma relativo alle 13 grandi città italiane sono di meno gli italiani che cercano casa Calo dei prezzi da inizio 2014 Secondo gli osservatori la strada per uscire dalla flessione economica si annuncia ‘’lunga e tortuosa’’ di Cesare Gilardi La strada della ripresa del mercato immobiliare si conferma lunga e tortuosa. La perdurante debolezza economica rappresenta un elemento di indiscutibile penalizzazione della possibilità di acquisto di beni durevoli. Non deve stupire se oggi le famiglie alla ricerca di un’abitazione siano poco più di 324 mila contro le quasi 730 mila di un anno fa, mentre quelle potenzialmente interessate ad attivarsi sono 1,6 milioni a fronte dei quasi 2 milioni registrati nel 2013. È quanto si legge nell’Osservatorio sul Mercato Immobiliare, luglio 2014, curato da Nomisma e relativo a 13 grandi città (Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino e Venezia). A consuntivo dell’anno 2013, le compravendite immobiliari nelle 13 grandi città si sono u l t e r i o rmente ridotte, s e p p u re con un’intensità in progressiva attenuazione. La congiuntura negativa del settore ha prodotto un ridimensionamento significativo del mercato, con quantità dimezzate nel segmento abitativo e cali nell’ordine del 56,5% e del 63,5%, rispettivamente, in quello commerciale e terziario. Il primo trimestre dell'anno in corso ha Sul fronte creditizio le più apsre restrizioni sembrano superate. Ma il ritorno alla normalità allocativa resta un processo appena avviato e, per il momento, limitato al sostegno delle famiglie Credito Crescono i mutui per surroga segnato, tuttavia, un’inversione di tendenza: l’aumento delle quantità compravendute è risultato del 7,4% nel segmento abitativo e del 14,9% in quello commerciale, a fronte della perdurante debolezza del segmento direzionale, testimoniata dall’ulteriore riduzione delle attività (-2,6%). A livello nazionale, il balzo in avanti delle compravendite residenziali nel primo trimestre del 2014 si è attestato nell’ordine del 4,1% tendenziale, ponendo fine a otto anni di marcata flessione. La modestia delle transazioni registrate sul mercato negli ultimi anni è il risultato di una perdurante difficoltà di incontro tra un’offerta in costante crescita e una domanda in progressivo calo in tutti i segmenti. I tempi medi di vendita e di locazione hanno raggiunto livelli decisamente elevati in tutti i segmenti, ma si conferma la tendenza emersa nel corso del 2013 di una stabilizzazione degli stessi in tutti i segmenti. Un altro fattore che concorre a ridurre la liquidità degli immobili in vendita è lo sconto mediamente praticato sul prezzo richiesto. Anche per questo indicatore il livello raggiunto è elevato, ma tutto sommato stabile per il terzo semestre consecutivo. All’interno del mercato residenziale si è raggiunto, in media, il 16,5%, con punte del 19,6% nei mercati periferici; sul versante degli immobili di impresa, lo sconto medio praticato ha superato il 17%. I canoni hanno fatto segnare tendenze analoghe, ma essendo la locazione uno sbocco in caso di impossibilità di accesso alla proprietà, si è registrato nell’ultimo anno un significativo rallentamento della flessione sul segmento residenziale, mentre sul versante degli immobili strumentali alle attività produttive, il calo è proseguito con intensità analoghe a quelle dei precedenti due anni. Nel complesso, il mercato delle locazioni residenziali ha manifestato nel 2014 una minore dispersione dei valori e un innalzamento del canone mediano. Sul fronte creditizio non vi sono dubbi sul superamento degli eccessi restrittivi che hanno caratterizzato la fase più acuta della crisi, ma pare altrettanto evidente che il ritorno alla normalità allocativa sia un processo appena avviato e, per il momento, limitato al sostegno delle famiglie. Nel primo semestre si conferma il trend di ripresa delle erogazioni di mutui per surroga e sostituzione. Secondo l’ultima edizione dell’Osservatorio sul mercato dei mutui di MutuiOnline.it, la percentuale dei mutui erogati per sostituzione e surroga passa dal 5,1% del primo semestre 2013 all’11% nei primi sei mesi del 2014. Cresce anche la percentuale di mutui erogati con tasso variabile che passa dal 54,2% del primo semestre 2013 al 63,6 % della prima metà dell’anno. Il 62,7% delle richieste di mutuo sono motivate dall'acquisto della prima casa e solo l’8% dall’acquisto della seconda casa. La percentuale di coloro che hanno chiesto un mutuo a tasso variabile con il cap passa dal 7,6% del primo semestre del 2013 all’8,2% nello stesso periodo del 2014, con il 35,3% dei richiedenti che ha preferito una durata del mutuo tra i 30-40 anni. L’importo medio dei mutui erogati nel primo semestre del 2014 è pari a 123.402 euro, in leggero calo rispetto al primo semestre del 2013 (126.404 euro). Ammonta al 35,4% la richiesta di mutui per le classi di Loan-to-Value (LTV) tra il 70-80% del valore dell’immobile e con il 25,7% dei mutui effettivamente erogati che conferma un tale Ltv; a livello di localizzazione geografica vengono confermati, invece, i valori delle precedenti rilevazioni con circa il 40% delle richieste provenienti dal Nord Italia, il 37,2% dal Centro, il 15% dal Sud e il 7,3% dalle Isole. Aste n. 133+Pubb.Sole24H_Agosto 2014_Aste n. 132_2014 18/09/14 15:55 Pagina 2 AsteInfoappalti Settembre 2014 [email protected] 2 www.astepress.it - www.asteannunci.info www.quiaste.it - www.aste.eugenius.it Aveva comprato casa usando i soldi della bambina. La Cassazione ha annullato il contratto SOMMARIO I soldi dei figli non si toccano ELENCO BANDI EELENCO BANDI NAZIONALI NAZIONALI Tribunale di Ascoli pagina 3 Tribunale di Benevento da pag. 3 di a 4Roma Tribunale Tribunale di Latina Il denaro del minore può essere investito ma è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare pag 3 3 Tribunale di Cagliari pag. 4 ELENCO BANDI TribunaleCALABRIA di Chieti pag. 4 Tribunale pag. 4pag. 3 TribunaledidiFoggia Catanzaro Tribunale di Latina da pag. 4 a 5 Tribunale di Lamezia Terme 3 Tribunale di Livorno pag. 5 Tribunale di Palmi Tribunale di Massa pag. 5 28 Tribunale di Novara da pag. 5 a 6 Tribunale di Paola 29 Tribunale di Parma pag. 6 Tribunale di Perugia pag. 6 Tribunale di Pesaro pag. 6 Tribunale di Pescara pag. 6 Tribunale di Rimini da pag. 6 a 7 Tribunale di Roma da pag. 7 a 8 Tribunale di Velletri pag. 8 ELENCO BANDI CALABRIA Tribunale di Catanzaro pagina 8 Tribunale di Lamezia Terme da pag. 8 a 3 Tribunale di Palmi da pag. 30 a 31 Tribunale di Paola pag. 31 Avviso di Vendita pag. 31 Invia le tue domande a Aste Infoappalti. I tuoi quesiti verranno sottoposti a degli esperti che risponderanno sul numero successivo. Scrivi a [email protected] di Luca Leone* Una giovane aveva convenuto davanti al Tribunale il proprio genitore - nonché un altro soggetto, parte venditrice - chiedendo l’annullamento di un contratto di compravendita con il quale il padre aveva fatto intestare a sé personalmente, all’atto dell’acquisto, un immobile pagato con denaro di proprietà della figlia, all’epoca minorenne, contravvenendo all’ordine del giudice tutelare. Tale denaro, difatti, che era stato ottenuto dalla ragazza quale risarcimento dei danni alla persona subiti in conseguenza di un grave incidente stradale, era stato destinato dal giudice tutelare, in un primo momento, all’acquisto di titoli di stato. Successivamente, su istanza del genitore, il giudice aveva autorizzato lo smobilizzo della somma affinché venisse destinata all'acquisto di un fondo ad uso commerciale da intestare alla minore. Il genitore, tuttavia, contravvenendo all’ordine del giudice tutelare, aveva proceduto all’acquisto dell’immobile facendone però intestare a se stesso la proprietà. Tuttavia, essendo Il genitore egli oberato di infedele verrà debiti, l’immobile era stato privato mmediatadell’immobile imente aggrediche sarà to da parte dei intestato numerosi creimpregiudica ditori del padre. giovane, to alla figlia La dunque, aveva ormai proposto domaggiorenne manda di annullamento del contratto di compravendita ai sensi degli art. 322 e 1442 c.c., precisando, però, di voler limitare gli effetti dell’annullamento alla parte dell'atto che indicava come acquirente il proprio genitore anziché essa stessa. Sia il Tribunale che la Corte di appello avevano rigettato rispettivamente la domanda e il gravame proposti dalla giovane. La Corte di appello, in particolare, aveva ritenuto inapplicabile nel caso di specie l’art. 322 del c.c., in tema di annullamento degli Sopra la Corte di cassazione e a sinistra l'avvocato Luca Leone atti compiuti in violazione delle norme sulla rappresentanza legale, norma ritenuta applicabile solo nei casi in cui il genitore abbia agito spendendo la propria qualità di esercente la potestà parentale (nel caso di specie il padre aveva agito in proprio), e aveva ritenuto, altresì, prescritta l’azione di annullamento, essendo oramai decorsi i cinque anni dalla data della stipulazione dell'atto di compravendita. La Cassazione, a cui si è rivolta la giovane, con una recente ordinanza ha, tuttavia, dato ragione a quest’ultima. Secondo i giudici di piazza Cavour, difatti, l’art. 322 del c.c. concede al figlio l’azione di annullamento di tutti gli atti compiuti dal genitore esercente la potestà senza rispettare le norme di cui agli articoli precedenti, dettate, come si è detto, a tutela del minore. Fra tali norme rientra pure quella per cui il denaro del minore deve essere investito previa autorizzazione del giudice tutelare e secondo le modalità prescritte in tale autorizzazione. Qualora il genitore disattenda tali disposizioni ed impieghi il denaro nell'interesse proprio, anziché nell'interesse del figlio, l'atto va incluso fra quelli suscettibili di annullamento. La Suprema Corte, inoltre, ha rite- C CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÁ NAZIONALE Il Sole 24 Ore Spa System Direzione e amministrazione: Via Monterosa, 91 - 20149 Milano Tel: 02.30223594 - 02.30223126 02.30223257 e-mail: [email protected] nuto non sussistere nel caso di specie problemi di tutela dell'interesse del terzo; sia perché - nel caso di incapacità legale - gli effetti dell’annullamento sono opponibili ai terzi e sia perché, nella fattispecie, non era emerso quale interesse o diritto il venditore potesse avere a che il fondo da lui venduto venisse intestato al genitore in proprio anziché allo stesso quale rappresentante legale della figlia minore ed effettiva acquirente. Di nessun ostacolo, infine, all’accoglimento della domanda della giovane la circostanza che la stessa avesse chiesto l’annullamento parziale del contratto, limitatamente alla sola parte che indica la persona dell'acquirente. I giudici di piazza Cavour hanno ritenuto applicabile al caso di specie, in via analogica, l’art. 1432 del cod. civ. che attribuisce alla parte convenuta la possibilità di evitare l'annullamento, offrendo di eseguire il contratto secondo le modalità ed i contenuti del contratto che la parte in errore avrebbe voluto concludere, sempre che formuli la sua offerta prima che l'altra parte abbia subito alcun pregiudizio. Il rimedio in questione vale a salvaguardare sia gli interessi del venditore, che nulla dovrebbe restituire di quanto abbia ricevuto quale prezzo dell'immobile; sia gli interessi dell'acquirente incapace al pieno ripristino dei suoi diritti, come se l'abuso di potere del rappresentante legale non si fosse verificato. Dunque, il genitore infedele verrà privato dell’immobile che sarà intestato impregiudicato alla figlia oramai maggiorenne. *Studio legale Leone, Roma CALABRIA Mediatag Srl Via Lucrezia della Valle 102/A 88100 Catanzaro Tel. 0961.023922 Fax. 0961.903421 – 0961.303112 [email protected] CENTRI STAMPA Stabilimento Tipografico De Rose s.n.c. 87040 Montalto Uffugo Scalo (CS) Aste n. 133+Pubb.Sole24H_Agosto 2014_Aste n. 132_2014 18/09/14 15:55 Pagina 3 AsteInfoappalti Settembre 2014 [email protected] www.astepress.it - www.asteannunci.info 3 www.quiaste.it - www.aste.eugenius.it ELENCO DEI BANDI DI GARA NAZIONALI TRIBUNALE DI solo presso la cancelleria - e nel bando/regolamento di gara, consultabili presso la medesima cancelleria Fallimentare del Tribunale di Latina e sul sito www.astegiudiziarie.it. ***** LATINA AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE CON INCANTO Giudice Delegato Dr. Amatore Roberto vende incanto udienza 02 ottobre 2014 ore 10.30 lotto unico NCEU Comune di Sessa Aurunca (CE) terreno con pozzo acqua sulfurea foglio 9, partt. 31-32-263-264-265-266269-270-271-272. Prezzo base Euro 195.176,80. Aumenti minimi Euro 3.000.00. Domanda di partecipazione gara in Cancelleria entro ore 11.00 del 01 ottobre 2014 - Cauzione 10% e spese presuntive 20%. Saldo prezzo ed onere di integrazione entro 60 giorni aggiudicazione. Info curatore Dr.ssa A.Del Monte 0773.487902, www.astegiudiziarie.it. Dr.ssa Adele Del Monte sede secondaria di Terracina Es. Imm. 100/2006 promossa da UCCMB SpA - Notaio Raffaele Ranucci con studio in Terracina Via Roma 103, tel. 0773/701330, AVVISA che il 17/09/2014 alle ore 10:30 e seguenti terrà la Vendita Senza Incanto di: Lotto 1°: Piena Proprietà appartamento in Terracina, accesso da stradina privata di Via Badino n. 213/A, costituito da piano seminterrato, terra, primo, lastrico solare e corte. Il tutto come da relazione del C.T.U. In Catasto al Foglio 209, partc. 17, sub. 17, 59 (corte), 24 (lastrico solare). Occupato dall'esecutato. Prezzo Base Euro 286.053,00; Aumento minimo Euro 6.000,00 Lotto 2°: Piena Proprietà appartamento in Terracina, accesso da Via delle Arene n. 213/bis, costituito da p. 1° e 2° ed autorimessa al piano seminterrato. Il tutto come da relazione del C.T.U. In Catasto al Foglio 209, partc. 861, sub. 14 e 21. Occupato dall'esecutata. Prezzo Base Euro 293.378,00 Aumento minimo Euro 6.000,00 AVVISA altresì che in caso di esito negativo della vendita senza incanto, avrà luogo il giorno 08/10/2014 alle ore 09:30 la Vendita Con Incanto. Modalità partecipazione e consultazione perizia sul sito internet www.astegiudiziarie.it oppure presso lo studio del delegato. TRIBUNALE DI ***** Giudice Delegato Dott. Giuseppe Di Salvo Fallimento n. 275/09 udienza 23/09/2014, ore 10,45 vendita, in sedicesimo incanto, in unico lotto, di immobile - nonché Azienda Alberghiera in esso esercitata denominata “Hotel Hermitage”- in Vitulazio (CE), Strada Statale 7, “Appia”, km. 195+480 in Catasto F. 9, p.lla 5042, Cat. D/2, Rendita € 34.808,00 e p.lla 5042 Ente Urbano Ha 00.80.99. Prezzo base € 1.500.000,00. Aumento minimo € 25.000,00. Offerte, cauzionate 35%, entro ore 12 del giorno lavorativo precedente quello di vendita. Info Cancelleria G. D. e www.astegiudiziarie.it. ***** - Ufficio fallimentare Fallimento Tacconi sud s.r.l. - n. 13/12 GD Dott. Roberto AMATORE. Si avvisa che il giorno 16.9.2014 alle ore 16:00, presso lo studio del Curatore Dott. Salvatore Percuoco in Latina Corso G. Matteotti n. 61, si procederà alla vendita senza incanto dell’azienda esercente attività di confezionamento di tende da campo anche pneumatiche, indumenti e confenzioni da lavoro e militari, abbigliamento e prodotti antinfortunistici, barriere antinquinamento, sita in Latina, S.S. 148 “Pontina” al Km. 80,740. L’azienda, si compone di beni immobili, beni mobili, macchinari, Impianti e risorse umane. Il prezzo base di vendita è fissato in € 1.905.000,00. Attualmente il complesso aziendale é condotto da terzo soggetto, con il quale la curatela ha stipulato un contratto di affitto di azienda. Il tutto meglio descritto nelle perizie di stima - i cui allegati in formato cartaceo sono depositati AVVISO CESSIONE CREDITI IVA Il C.P. 21/2012 - Dahlia TV, nella persona del commissario liquidatore, dott. Francesco Rocchi, apre procedura di gara avente ad oggetto cessione pro-soluto, in via disgiunta ovvero congiunta, dei seguenti crediti IVA chiesti a rimborso ai sensi dellíart. 30 c.4, d.p.r. 633/72 e successive modificazioni ed integrazioni: - credito IVA di nominali € 5.451.723,00, oltre interessi maturati e maturandi, dichiarazione autonoma IVA 2012 pro 2011; - credito IVA di nominali € 17.359.342,00, oltre interessi maturati e maturandi, dichiarazione autonoma IVA 2013 pro 2012. Le manifestazioni di interesse per líacquisto pro-soluto, in via disgiunta ovvero congiunta degli indicati crediti IVA, dovranno pervenire a mezzo lettera raccomandata al commissario liquidatore, dott. Francesco Rocchi, con studio in Roma, Viale Liegi n. 44 - 00198 ovvero a mezzo PEC all’indirizzo [email protected] entro e non oltre il 22 settembre 2014 e dovranno anche indicare il periodo di svolgimento dellíattività di due diligence da concludersi, comunque, entro e non oltre il 13 ottobre 2014. A riguardo è disponibile presso gli uffici del C.P. n. 21/2012 Dahlia TV in Roma, Via Valadier n. 42 - 00193, la relativa documentazione che potrà essere consultata dai soggetti che hanno manifestato líinteresse e/o da loro delegati. Entro e non oltre il 27 ottobre 2014 dovranno pervenire, sempre al sottoscritto commissario liquidatore a mezzo raccomandata e/o PEC agli indirizzi indicati, le proposte irrevocabili di acquisto, al netto di ogni costo ed onere per la procedura. Allíesito delle proposte irrevocabili díacquisto, se ritenute di interesse dai competenti organi del concordato, seguirà apposita procedura competitiva semplificata di vendita senza incanto da svolgersi davanti al commissario liquidatore. ROMA C.P. 21/2012 DAHLIA TV S.p.A. in liquidazione ***** FALL. BUSTI GIUSEPPE N. 51580/91 Giudice Delegato Dott. Marco Vannucci, Curatore Avv. Mario Moriconi. Vendita CON incanto del 17.09.2014 h. 9:00 quota (10/20) dell’appartamento e del garage in Pomezia (RM), di proprietà del fallito, al prezzo base di Euro 30.000,00, oltre accessori di legge, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, ridotto rispetto alla perizia dellíIng. Massimo Quadrani (CTU). - Rialzo minimo di euro 1.000,00. Le offerte irrevocabili per un minimo di 120 giorni dal deposito, dovranno pervenire, in busta chiusa, in Cancelleria entro le ore 12.00 del 16.09.2014, corredate da cauzione del 10% del prezzo offerto. Saldo prezzo ed oneri di legge entro 60 giorni dallíaggiudicazione. L’ordinanza di vendita e la perizia sono consultabili sul sito www.astegiudiziarie.it e www.aste.eugenius.it. Ulteriori informazioni in Cancelleria (stanza 189) o presso il Curatore Fax 06.97.25.93.09 - [email protected]. ***** ESEC. IMM. n. 79937/94 R.G.E. G.E. Dott. Lydia Deiure. Vendita senza incanto: 11/11/2014 ore 10.00 presso il Tribunale di Roma IV Sez. EE.II. Apertura buste ore 09.30. Lotto 1: Comune di Roma Via Appia Antica, 55. Piena proprietà di compendio immobiliare composto da: - 1) terreno (parco) mq 9.219; - 2) area di pertinenza (corte antistante la Villa); - 3) unità immobiliare ai piani terra, primo, secondo e terzo, composta da 16 vani (Villa casale di epoca medievale - piano terra in parte interessato di resti antichi tra cui mosaico e mura romane); - 4) unità immobiliare al piano terra composta da 7 vani; - 5) unità immobiliare al piano seminterrato primo utilizzato come autorimessa; - 6) unità immobiliare al piano seminterrato primo (stanze Ipogee romane) composto da 5 vani; - 7) unità immobiliare al piano seminterrato primo (originaria cinta romana) utilizzata come deposito e abitazione al piano primo; - 8) unità immobiliare al piano terra utilizzata come deposito; - 9) unità immobiliare al piano terra utilizzato come deposito, oltre beni vari non accatastati. Attualmente occupato dal debitore esecutato e dalla sua famiglia; 5) Senza titolo urbanistico, sussiste domanda di condono, con parere negativo dalla Sovrintendenza; 6) non possono essere utilizzati come abitazione; 7) realizzati senza titolo urbanistico; 8) non compatibile con le prescrizioni del vincolo; 9) senza titolo urbanistico edilizio e non compatibile con le prescrizioni del vincolo. Prezzo base Euro 5.250.000,00 In caso di gara aumento minimo Euro 50.000,00. Deposito offerte entro le ore 12.30 del 10/11/2014 in Cancelleria EE.II. Eventuale vendita con incanto 26/11/2014 ore 10.00 allo stesso prezzo e medesimo aumento. Deposito domande entro le ore 12.30 del 25/11/2014. Custode: Dott. Roberto De Marco tel. 06 36 004 333. Maggiori info in cancelleria IV Sez. EE.II. e su www.tribunale.roma.it, www.giustizia.lazio.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A212050). ELENCO DEI BANDI DI GARA CALABRIA TRIBUNALE DI CATANZARO Cancelleria Esecuzioni Immobiliari IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE D.ssa Song Damiani nella procedura esecutiva n. 13/97 r.g.e. ha disposto procedersi alla vendita senza incanto dei seguenti beni: Lotto n. 2: Quota di 1/2 di terreno in Amato (CZ). In Catasto al F. 13 P.lle 203, 211, 217, 218, 219, 220, 222, 224, 389, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 414, al F. 14 P.lla 1 Euro 14.300,00 Lotto n. 5: Magazzino in Amato (CZ). In Catasto al F. 16 P.lla 244 sub 1 Euro 2.325,94 Lotto n. 9: Terreno in Marcellinara (CZ). In Catasto al F. 4 P.lle 11, 12 e 15 Euro 33.809,62 Gli immobili, venduti nello stato di fatto e di diritti, in cui si trovano, sono meglio descritti nella relazione di stima consultabile in Cancelleria. L’udienza di vendita ex art.572 cpc è fissata per il giorno 15.10.2014 Nella medesima data è fissata l’udienza ex art.569 cpc, nel caso di mancanza di offerte d’acquisto. Ogni offerente per essere ammesso alla vendita dovrà depositare in Cancelleria, entro le ore 12.00 del giorno antecedente la vendita, una busta sigillata recante la data della vendita ed il nome del Giudice e contenente domanda di partecipazione (secondo lo stampato fornito dalla stessa Cancelleria) in bollo, fotocopia del documento d’identità nonché un Assegno Circolare “Non Trasferibile” intestato a “Tribunale di Catanzaro proc. n…” di un importo pari al 10% del prezzo base o del prezzo offerto - a titolo di deposito cauzionale. L’offerente,depositando offerta,dichiara di conoscere lo stato dell’immobile. In caso di gara tra più offerenti, l’aumento minimo è fissato in euro 1.000,00. Cerchi casa? Prova all’incanto L’aggiudicatario dovrà versare, in Cancelleria, il prezzo d’acquisto - dedotta la già versata cauzione - entro il termine di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione. Le spese di trasferimento restano a carico dell’aggiudicatario. Per l’Ordinanza integrale si consulti il sito www.aste.eugenius.it ***** Sez. Esecuzioni immobiliari AVVISO DI VENDITA Si rende noto che il Sig. G.E. della procedura esecutiva rubricata al n. 85/2001 R.G. Es., dr.ssa Damiani S., ha disposto la vendita senza incanto dei seguenti beni immobili, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e che comunque l’offerente depositando l’offerta dichiara di conoscere, stato meglio descritto nelle relazioni tecnico-estimative in atti consultabili in Cancelleria e a cui si rinvia: Lotto unico: Quota ideale pari ad un mezzo (1/2) della proprietà di Appartamento e locale garage siti nel Comune di Guardavalle. In catasto al foglio 64 p.lle 221 sub 5 e 9. PREZZO BASE: € 2.159,21 UDIENZA di vendita ex art. 572 cpc e eventuale gara tra gli offerenti = 01.10.2014 ore 9.30 AUMENTO MINIMO in caso di gara = €. 3.000,00 DEPOSITO cauzionale per essere ammesso alla vendita = 10% del prezzo base o proposto, da depositare unitamente all’offerta di acquisto in busta chiusa e sigillata recante la data della vendita ed il nome del Giudice e contenente la domanda di partecipazione (secondo lo stampato fornito dalla stessa cancelleria) in bollo, fotocopia del documento di identità nonché un A.C. non trasferibile intestato a “Tribunale di Catanzaro proc. n° 85/2001 RGE”, entro le ore 12.00 del giorno antecedente alla vendita presso la Cancelleria dell’intestato Tribunale” DEPOSITO PREZZO residuo = entro 60 gg. dalla data di aggiudicazione presso la Cancelle-ria dell’intestato Tribunale Spese di trasferimento a carico dell’aggiudicatario. Maggiori informazioni sono acquisibili presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari. ***** Cancelleria Esecuzioni Immobiliari Il Giudice dell’esecuzione, Dott.ssa S. Damiani, nella procedura esecutiva n. 123/09 r.g.e. ha disposto procedersi alla vendita senza incanto dei seguenti beni: lotto 1: “Piena proprietà per la quota di 1/4 dei terreni nel Comune di Amato (CZ) in Catasto al foglio 10, part. 276, 279, 280”; nuda proprietà per la quota di 1/4 dei terreni nel Comune di Amato in Catasto, foglio 10, part. 193 e 579, fg. 12 part. 11, 20, 22, 32 e 246” prezzo base d’asta euro 2.137,50 lotto 2: “Piena proprietà per la quota di 1/1 dell’appartamento nel comune di Amato (CZ), Via A. Mauro, in Catasto al fg.11, part. 102, sub. 1101, cat. A/4, classe 1, cons. vani 8” prezzo base d’asta euro 20.304,00 Gli immobili, venduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, sono meglio descritti nella relazione di stima consultabile in Cancelleria. L’udienza di vendita ex art. 572 c.p.c. è fissata per il giorno 1 ottobre 2014, ore 9.30. Nella medesima data è fissata l’udienza ex art. 569 c.p.c., in caso di mancanza di offerte di acquisto. Ogni offerente per essere ammesso alla vendita dovrà depositare in Cancelleria, entro le ore 12.00 del giorno antecedente la vendita, una busta sigillata recante la data della vendita ed il nome del Giudice e contenente domanda di partecipazione (secondo lo stampato fornito dalla stessa Cancelleria) in bollo, fotocopia del documento d’identità, nonché un Assegno Circolare “Non trasferibile” intestato a “Tribunale di Catanzaro proc. n. …” di un importo pari al 10% del prezzo base o del prezzo offerto - a titolo di deposito cauzionale. L’offerente, depositando offerta, dichiara di conoscere lo stato dell’immobile. In caso di gara tra più offerenti l’aumento minimo è fissato in euro 500,00, per il lotto n.1 e di euro 2.000,00 per il lotto n.2. L’aggiudicatario dovrà versare in Cancelleria, il prezzo d’acquisto - dedotta la già versata cauzione -, entro il termine di giorni sessanta dalla data di aggiudicazione. Le spese di trasferimento sono a carico dell’aggiudicatario. Si dispone, a cura del creditore procedente, la notifica della pre- sente ordinanza ai creditori non comparsi ex art. 498 c.p.c. entro il termine di quarantacinque giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte d’acquisto. Si dispone altresì che l’ordinanza e la perizia vengano pubblicate entro il termine suddetto, oltre che nelle forme di legge, anche su Progetto Aste Mediatag. Catanzaro, 2 aprile 2014. Il Cancelliere Il Giudice TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME Ufficio Esecuzioni Immobiliari R. E.n.78/2008 IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE letti gli atti del procedimento e sciolta la riserva all’udienza del 27 gennaio 2011; preso atto dell’istanza di vendita formulata dal creditore procedente; rilevato che custode del bene pignorato è la debitrice; considerato che la natura e la destinazione del compendio, unitamente alla carenza di elementi probatori da cui poter evincere il concreto pericolo di un relativo deterioramento nelle more della definizione della procedura di vendita, inducono a ritenere che la sostituzione del debitore con un terzo nell’attività di custode giudiziario, non abbia, allo stato, utilità, ex art. 559, comma 4, c.p.c., come novellato dalle leggi 80/2005, 263/2005 e 51/2006, fermo restando l’obbligo di rendere il conto di gestione, ex artt. 560 e 593 c.p.c.; ritenuto di poter condividere e prendere a fondamento del prosieguo della procedura le conclusioni della relazione dell’esperto in ordine alla valutazione del compendio immobiliare, ma non alla composizione dei lotti, da limitare a due, accorpando il terreno adiacente all’abitazione alla stessa; ravvisate, pertanto, le condizioni per procedere, ai sensi degli artt. 569, 571 e 576 c.p.c., come novellati dalle leggi 80/2005, 263/2005 e 51/2006, al prezzo base di euro 38.125,68 per il lotto n. 1 e di euro 437,62 per il lotto n. 2 alla vendita coattiva con incanto dei seguenti beni immobili: lotto 1 - “quota pari a 2/9 della piena proprietà di un edificio ad uso abitativo sito in Lamezia Terme, località Cafarone, via A. Nucifero, riportato ne. NCEU al foglio 10, p.lla 397, sub. 4, cat. A/2, classe U, vani 10,5, piano S1-T-1, nonché quota pari a 2/18 della piena proprietà dell’adiacente appezzamento di terreno, riportato nel NCT al foglio 10, p.lla 444 (ex 115), 446 (ex 116), 448 (ex 121), 450 (ex 122)”; lotto 2 - “quota pari a 2/18 della piena proprietà di un appezzamento di terreno sito in Lamezia Terme, località Forestella, avente una superficie di mq. 6.570, riportato nel NCT al foglio 7, p.lle 290 e 291”; evidenziato che: - la vendita all’incanto deve aver luogo al prezzo indicato di euro 38.125,68 per il lotto n. 1 e di euro 437,62 per il lotto n. 2; - le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 5 % del prezzo base di ciascun lotto; - ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nellaipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1 c.p.c.). - ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1. lett. f., cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di avere preso visione della perizia di stima; - l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; - in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; - all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane s.p.a.”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione),in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; - all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto; - le buste saranno aperte all’udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato o giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; - a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono presentare offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; - tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.: Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti del- Gli annunci integrali con eventuali perizie sono consultabili sul sito www.aste.eugenius.it Aste n. 133+Pubb.Sole24H_Agosto 2014_Aste n. 132_2014 18/09/14 15:55 Pagina 4 AsteInfoappalti Settembre 2014 [email protected] l’esecuzione; - in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; - è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; FISSA - per la presentazione presso la cancelleria delle esecuzioni immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del giorno 4.11.2014, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; - per il giorno 5.11.2014, ore 9.30 e segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo di cui innanzi; STABILISCE, ALTRESI’, CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI: - gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dell’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relativa; - la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del presso; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; - l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane s.p.a.” (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto della banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata del g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; - soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; DISPONE, QUANTO ALLA PUBBLICITA’ IN FUNZIONE DELLA VENDITA CHE: - su impulso del procedente, sia predisposto l’avviso di vendita, da pubblicare all’albo dell’Ufficio; - a cura, rischio e spese (rimborsabili ex art. 2770 cod. civ.) del medesimo soggetto, sia data pubblicità: - in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, su di un quotidiano di informazione a diffusione locale a scelta del creditore, pubblicità da effettuarsi almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto; - in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, su una rivista periodica, pubblicità da effettuarsi almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto; - in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, e della relazione di stima dell’esperto su un sito internet individuato ai sensi dell’art. 173 ter disp. att. c.p.c. e di cui è data notizia in Cancelleria, almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto; il creditore procedente possa, inoltre, dare pubblicità della presente ordinanza, a sua cura ed ove lo ritenga opportuno: - a sue spese (rimborsabili ex art. 2770 cod. civ.), con pubblicità muraria, da effettuarsi nei Comuni di Lamezia Terme e di ubicazione degli immobili, almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto; - a sue spese (rimborsabili ex art. 2770 cod. civ.), a ulteriori forme di pubblicità dal medesimo prescelte, da eseguirsi quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’ncanto; - la pubblicità muraria e l’ulteriore pubblicità prescelta sono dichiarate sin d’ora non necessarie ai fini dell’esperibilità della vendita; - della prova della pubblicità elettronica e a mezzo stampa - da depositarsi in cancelleria almeno dieci giorni prima delle vendite - sia fatto carico al creditore procedente o surrogante; AVVERTE fin d’ora le parti che ove, all’udienza fissata per la celebrazione dell’incanto, questo non abbia luogo per qualunque motivo, si riserva di applicare immediatamente - e cioè a quella stessa udienza - l’articolo 591 cod.proc. civ., senza alcun rinvio intermedio o ulteriore, in quello stesso contesto sentendo le parti e provvedendo sulla disposizione dell’amministrazione giudiziaria o sulla fissazione di una nuova vendita. ***** UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI EX ART. 569 COMMA 3 CPC SI RENDE NOTO CHE Che il Giudice dell’Esecuzione, nella con ordinanza emessa all’udienza del 14.05.2014 ha disposto la vendita con incanto del primo lotto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova per l’udienza del 24.09.2014 PRIMO LOTTO: n° 1 appartamento, in un edificio di maggiore consistenza, sito al terzo piano fuori terra, con soprastante copertura piana, composto da 2 vani e accessori, in località Ginepri a Lamezia Terme (ex Comune di S. Eufemia Lamezia), distinto con l’interno 14 scala “D”; - identificato in Catasto al foglio di mappa 23 p.lla 289 sub 102 Sezione Censoria di S. Eufemia, in corso di costruzione; - superficie commerciale, pari a mq 47,20. Prezzo base d’asta euro 8.500,00 SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL GE HA STABILITO CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI: VENDITA CON INCANTO: - essa deve aver luogo al prezzo base di euro 8.500,00 per il lotto primo; - le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori ad 3% del prezzo posto a base d’asta; - ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.) - ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; - l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; - in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; - all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane s.p.a. - Patrimonio Bancoposta”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; - all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto; - le buste saranno aperte all’udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; - a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/6 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; - tali offerte si fanno a norma dell’art. 571 e, prima di procedere alla gara di cui all’art. 573, il Cancelliere da pubblico avviso dell’offerta più alta a norma dell’art. 570 c.p.c.; - in ogni caso, le spese del trasferimento cadono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; - è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; - è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 23.09.2014 con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; - è fissata, per il giorno 24.09.2014, ore 09.30 e segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO: - gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; - la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; - l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane s.p.a. - Patrimonio Bancoposta”; in mancanza, si provvederà a norma dell’art. 587 c.p.c.; (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; - soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ul- Cerchi casa? Prova all’incanto 4 www.astepress.it - www.asteannunci.info www.quiaste.it - www.aste.eugenius.it timo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; Lamezia Terme, lì 08.07.2014 Il Cancelliere ***** UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI R.E.n° 8/2011 IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE Letti gli atti del procedimento all’udienza del 23.04.2014; Preso atto dell’istanza di vendita formulata dal creditore procedente; rilevato che custode del bene pignorato è stato nominato l’avv. Bruno Battaglia; considerato che la natura e la destinazione d’uso del compendio pignorato, unitamente alla carenza di elementi probatori da cui poter evincere il concreto pericolo di un relativo deterioramento nelle more della definizione della procedura di vendita, inducono a ritenere che la sostituzione del debitore con un terzo nell’attività di custodia giudiziaria abbia, allo stato, utilità ex art. 559, comma 4, c.p.c., come novellato dalle leggi 80/2005,263/2005 e 51/2006, fermo restando l’obbligo di rendere il conto di gestione, ex artt. 560 e 593 c.p.c.; ritenuto di poter condividere e prendere a fondamento del prosieguo della procedura le conclusioni della relazione dell’esperto, in ordine sia alla individuazione del compendio immobiliare che alla stima del relativo valore di mercato; ravvisate, pertanto, le condizioni per procedere, ai sensi degli artt. 569, 571 e 576 c.p.c. come novellati dalle leggi 80/2005, 263/2005 e 51/2006, al prezzo base di euro 135.000,00 alla vendita coattiva del seguente bene: lotto unico - “ appartamento sito nel Comune di Lamezia Terme, sez. Nicastro, contrada Magolà, ubicato al piano secondo (terzo fuori terra) di un fabbricato di maggiore consistenza, senza ascensore, comprensivo di sottotetto non abitabile accessibile solo da scala interna a chiocciola e di garage posto al piano terra e di corte di pertinenza di circa mq 360,00, oltre che della quota di 1/2 di corte comune. L’appartamento è composto da ampio ingresso, ampio soggiorno, sala da pranzo, cucina abitabile, due servizi igienici, camera doppia, camera matrimoniale, ripostiglio e lavanderia, per una superficie complessiva di mq 195,90 ed è circondato da balconi per una superficie lorda di mq 54,50. Il sottotetto ha una superficie complessiva di mq 70,95 circa con accesso ad ampio terrazzo avente superficie di mq 138,15. Il garage è posto al piano terra ed è composto da doppio locale con accesso sia interno che esterno ed ha una superficie lorda di mq 52,00. Il tutto è censito nel NCEU del citato Comune al foglio 17, p.lla 633, sub 5 e 8, zona cens. 1, categ. A2, classe 2, consistenza vani 11, piano T-2. Interno 2 scala B”; rilevato che occorre fissare i termini per la presentazione delle offerte di acquisto senza incanto, la successiva udienza per l’esame delle stesse e, per il caso in cui non abbia per qualsiasi motivo luogo la vendita senza incanto, fin d’ora la data per gli incanti; EVIDENZIATO QUANTO ALLA VENDITA SENZA INCANTO CHE: - Ciascun offerente, ai sensi dell’art. 571 comma 1 cpc tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte per l’acquisto personalmente o a mezzo procuratore legale anche a norma dell’art. 579, comma 3 cpc (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nelle ipotesi di cui al citato art. 579 comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583 comma 1 cpc) presentando presso la cancelleria delle esecuzioni immobiliari, dichiarazioni, in regola con il bollo, contenente a pena di inefficacia l’indicazione del numero di RGE della procedura, del bene (e del lotto) cui l’offerta si riferisce, del prezzo, del tempo, del modo del pagamento e di ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta; - Detta dichiarazione, deve, altresì, recare le generalità dell’offerente (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/ domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo ex art. 179 comma 1, lettera F, cod. civ. quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima ed essere corredata da copia di valido documento di identità dell’offerente e, se necessario, da valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso ( ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - L’offerta, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da allegare in copia conforme; - In caso di dichiarazione presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - Non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta; - L’offerta è irrevocabile, salvo che: 1. il giudice ordini l’incanto; 2. siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione e la stessa non sia stata accolta; - L’offerta non è efficace: 1) se perviene oltre il termine stabilito; 2) se è inferiore al prezzo determinato a norma dell’articolo 568 e più sopra ricordato; c) se l’offerente non presta cauzione, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a “ Poste Italiane Spa-Patrimonio Bancoposta”, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto; - All’offerta, da depositarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere allegato l’assegno circolare per la cauzione, come innanzi indicato; all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per l’esame delle offerte; le buste saranno aperte all’udienza fissata per l’esame delle offerte, alla presenza degli offerenti, ove comparsi; nel caso di mancata comparizione dell’offerente o degli offerenti, l’aggiudicazione sarà comunque disposta, fatta salva l’applicazione delle previsioni di cui all’art. 572 commi 2 e 3 cpc; in caso di più offerte valide, si procederà a gara sull’offerta più alta secondo il sistema delle schede o buste segrete, fatta salva l’applicazione dell’art. 573 comma 2 cpc; - In alternativa alle modalità di cui sopra, la presentazione delle offerte di acquisto può avvenire anche mediante l’accredito, a mezzo di bonifico o deposito sul conto postale o bancario intestato alla procedura esecutiva ed acceso o da accendersi, nel secondo caso, presso il “Monte dei Paschi di Siena spa”- filiale di Lamezia Terme, di una somma pari ad un decimo del prezzo che si intende offrire e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, di una dichiarazione contenente le indicazioni di cui allo stesso art. 571 cpc; detto accredito deve avere luogo non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine entro il quale possono essere proposte le offerte d’acquisto; fin d’ora si prevede che, quando l’offerta è presentata con le modalità alternative, il termine per il versamento del prezzo e di ogni altra somma è di novanta giorni; - In ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; - È possibile per i partecipanti alle aste ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la cancelleria; - EVIDENZIATO, QUANTO ALL’EVENTUALE, SUCCESSIVA VENDITA AGLI INCANTI, CHE: - essa deve aver luogo al prezzo sopra indicato di euro 135.000,00; - le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 5%; - ognuno, ai sensi dell’art. 579 comma 1 cpc, tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale, o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3 cpc ( il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nelle ipotesi di cui al citato art. 579 comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583 comma 1 cpc); - Ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179 comma 1, lettera F, cod. civ. quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; - L’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; - In caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; - all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso ( ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane Spa-Patrimonio Bancoposta”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; - all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto; - le buste saranno aperte all’udienza stabilita per l’incanto, alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 cpc; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che di contro sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art.581 comma 2 cpc, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; - a norma dell’art. 584 cpc, infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di 10 giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi 10 giorni, non siano state presentate offerte in aumento; - tali offerte potranno essere depositate presso la cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 cpc prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 cpc. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584 comma 3 cpc, l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti ( salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione; - In ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; - È possibile per i partecipanti alle aste ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la cancelleria; FISSA, IN RELAZIONE ALLA VENDITA SENZA INCANTO, - per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle offerte di acquisto, ex art. 571 c.p.c., del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del giorno 16.09.2014, con le modalità e per il prezzo base di cui sopra; - per l’esame delle offerte di acquisto, ai sensi dell’art. 572 c.p.c., ovvero per la gara sulle medesime, se presentate in misura superiore ad una, ai sensi dell’art. 573 c.p.c., l’udienza del 17.09.2014, ore 9,30 Ss.; FISSA, NEL CASO IN CUI LA VENDITA SENZA INCANTO NON ABBIA LUOGO, - per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del giorno 30.09.2014 con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; - per il giorno 01.10.2014, ore 9,30 e segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; STABILISCE, ALTRESI’, CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO: - gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; - la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun ri- Gli annunci integrali con eventuali perizie sono consultabili sul sito www.aste.eugenius.it Aste n. 133+Pubb.Sole24H_Agosto 2014_Aste n. 132_2014 18/09/14 15:55 Pagina 5 AsteInfoappalti Settembre 2014 [email protected] sarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; - l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di 60 giorni dalla data di aggiudicazione su un libretto postale di deposito giudiziario intestato al debitore e recante il numero della presente procedura esecutiva ( qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41 comma 4 D.Lgs. 1 settembre 1993 n° 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; - soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; DISPONE, QUANTO ALLA PUBBLICITA’IN FUNZIONE DELLA VENDITA, CHE: - su impulso del procedente, sia predisposto l’avviso di vendita, da pubblicare all’albo dell’Ufficio; - a cura, rischio e spese (rimborsabili ex art. 2770 cod. civ.) del medesimo soggetto, sia data pubblicità: - in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, su di un quotidiano di informazione a diffusione locale a scelta del creditore, pubblicità da effettuarsi almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto; - in ogni caso per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, su una rivista periodica pubblicità da effettuarsi almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto; -in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, e della relazione di stima dell’esperto su un sito internet individuato ai sensi dell’art. 173 ter disp. att. cpc e di cui è data notizia in cancelleria, almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto; - il creditore procedente, possa, inoltre, dare pubblicità della presente ordinanza, a sua cura ed ove lo ritenga opportuno: - a sue spese (rimborsabili ex art. 2770 cod. civ.), con pubblicità muraria, da effettuarsi nei Comuni di Lamezia Terme e di ubicazione degli immobili, almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto; - a sue spese (rimborsabili ex art. 2770 cod. civ.), ad un’ulteriore forma di pubblicità dal medesimo prescelta, da eseguirsi almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto; - la pubblicità muraria e l’ulteriore pubblicità prescelta sono dichiarate sin da ora non necessarie ai fini dell’esperibilità della vendita; - della prova della pubblicità elettronica e a mezzo stampa - da depositarsi in cancelleria almeno dieci giorni prima delle vendite - sia fatto carico al creditore procedente o surrogante; AVVERTE fin d’ora le parti che, ove all’udienza fissata per la celebrazione dell’incanto, questo non abbia luogo per qualunque motivo, si riserva di applicare immediatamente - e cioè a quella stessa udienza - l’art. 591 cod. proc. civ., senza alcun rinvio intermedio o ulteriore, in quello stesso contesto sentendo le parti e provvedendo sulla disposizione dell’amministrazione giudiziaria o sulla fissazione di una nuova vendita. DA’ ATTO Di avere nominato custode giudiziario l’avv. Bruno Battaglia per le motivazioni innanzi espresse. ORDINA Al debitore di presentare il conto di gestione, ex artt. 560 e 593 cpc a far data dal pignoramento, con espresso avviso che in caso di inottemperanza, l’omissione sarà valutata ai fini di altri provvedimenti. Lamezia Terme 23.04.2014 Il Giudice dell’esecuzione F.to Dott.ssa Adele Foresta ***** N.R.G.E. 9/2007 - SEZ. ES. IMM. IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE Letti gli atti del procedimento; preso atto dell’istanza di vendita formulata dal creditore procedente; rilevato che custodi dei beni pignorati sono i debitori; ritenuto di poter condividere e prendere a fondamento del prosieguo della procedura le conclusioni della relazione dell’esperto, in ordine sia all’individuazione del compendio immobiliare che della stima dei relativo valore di mercato; ravvisate, pertanto, le condizioni per procedere, ai sensi degli artt. 569, 571 e 576 c.p.c., come novellati dalle leggi 80/2005, 263/2005 e 51/2006; ORDINA per il giorno 24 settembre 2014 ore 9.30, la vendita con incanto dei seguenti immobili: lotto due - “Fabbricato rurale di mq. 114, adibito casa colonica, posto a breve distanza dal centro storico del Comune di Serrastretta riportato nel NCT al foglio 3, p.lla 1305; prezzo base d’asta € 4.837,50 lotto tre - “ Piano seminterrato di un consistente fabbricato a tre piani (oltre sottotetto), piano seminterrato e piano terra di un fabbricato di più modeste dimensioni adiacente al primo e terreno limitrofo in parte urbanizzato. II tutto è riportato nel NCEU del Comune di Decollatura, Località Macchia, al foglio 79, p.lla 262, sub. 3, piano S1 T, C/2, classe 1, consistenza 326 mq, nonché nel NCT del medesimo comune al foglio 79, p.lle 371, 391, 392, 393;” prezzo base d’asta € 108.562,50 lotto quattro - “Piano terra, primo e sottotetto di un consistente fabbricato a tre piani fuori terra, oltre sottotetto. Il compendio, avente una superficie commerciale di mq 721, è riportato nel NCEU del comune di Decollatura, Località Macchia, al foglio 79, p.lla 262, sub. 4, piano T-2, in corso di costruzione, sub. 5, piano T-2, in corso di costruzione, sub. 6, piano 1-2, classe 3, vani 7,5 e sub. 7, piano 1-2, in corso di costruzione;” prezzo base d’asta € 85.275,00 lotto cinque - “Appezzamento di terreno agricolo sito in Serrastretta, Località Viterale, riportato nel NCT al foglio 20, p.lla 250, di mq. 2.100, al foglio 21, p.lla 22 di mq. 5260; prezzo base d’asta € 3.656,25 lotto sei - “Appezzamento di terreno agricolo sito in Platania, riportato nel NCT al foglio 25, p.lla 546 di mq. 2.700, p.lla 547 di mq. 75, p.lla 548 di mq. 100, p.lla 552 di mq. 207, p.lla 553 di mq. 3, p.lla 317 di mq. 60, p.lla 104 di mq. 1.567, p.lla 167 di mq. 28 e p.lla 407 di mq. 300. prezzo base d’asta € 3.487,50 Gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti i e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente a quote condominiali relative. La vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere -ivi compresi -, ad es. quelli urbanistici ovvero derivanti dall’eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore -, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarci- 5 www.astepress.it - www.asteannunci.info www.quiaste.it - www.aste.eugenius.it - soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.. Lamezia Terme, lì 1 agosto 2014 mento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni. Ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare, entro le ore 13.00 del giorno 23 settembre 2014, nella Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari, istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di R.G.E. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa si riferisce, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi). All’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale). In caso di dichiarazione di partecipazione presentata da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento. Con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare intestato alle “Poste Italiane s.p.a.”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta. All’esterno della busta vanno annotati, a cura del Cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, ci chi materialmente provvede al deposito, il nome del Giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per la vendita; le buste saranno aperte all’udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli offerenti, ove comparsi. Le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori ad euro 400,00 per il lotto n. 1; ad € 300,00 per il lotto n. 2; ad € 9.000,00 per il lotto n. 3; ad euro 7.000,00 per il lotto n. 4; ad euro 250,00 per il lotto n. 5 e ad € 240,00 per il lotto n. 6. Il pagamento del prezzo di aggiudicazione, dedotta la cauzione già prestata, deve essere effettuato dall’aggiudicatario nella Cancelleria delle esecuzioni Immobiliari entro il sessantesima giorno dalla data di aggiudicazione, mediante assegno circolare intestato alle “Poste Italiane s.p.a.”Soltanto all’esito dell’adempimento precedente, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento da parte dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività e i costi per la cancellazione delle formalità, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.. La pubblicità della presente ordinanza di vendita deve essere effettuata nel termine di quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto mediante affissione, su impulso dei creditore procedente, da parte della predetta Cancelleria, nell’albo di questo Tribunale, di un avviso contenente tutti i dati riportati nella presente ordinanza e mediante pubblicazione su Progetto “Aste Mediatag”. Lamezia Terme - Catanzaro, 14 maggio 2014. Il Cancelliere Il Giudice dell’Esecuzione ***** UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI EX ART 569 COMMA 3 CPC SI RENDE NOTO Che il Giudice dell’Esecuzione, nella procedura esecutiva immobiliare n° 10/2010, con ordinanza emessa all’udienza del 02.07.2014, ha disposto la vendita con incanto del lotto unico nello stato di fatto e di diritto in cui si trova per l’udienza del 15.10.2014; Lotto unico: “appartamento per civile abitazione sito in Lamezia Terme, contrada Piano Luppino, costituito, a piano terra, da camera da letto, con annesso bagnetto, posta in prossimità dell’ingresso, da un corridoio centrale dal quale si accede agli altri vani, vale a dire alla cucina, al soggiorno, alle camere da letto e al bagno, e, al primo piano, da una cucina, un soggiorno, tre camere da letto, due bagni, un ripostiglio, un balconcino e un’ampia terrazza all’ingresso. All’interno della casa esiste un vano scala in c.a., allo stato rustico e in disuso, adibito a ripostiglio. Antistante all’ingresso vi è uno spazio coperto (portico). L’immobile, avente una superficie commerciale di mq. 148,00 al piano terra e di mq. 139,50 al primo piano, quest’ultimo realizzato abusivamente e non condonabile, è riportato al NCEU del predetto comune al foglio 77, p.lla 1055”. Prezzo base euro 53.250,00 SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL GE HA STABILITO CHE LA VENDITA AVVENGA ALLE SEGUENTI CONDIZIONI VENDITA CON INCANTO - essa deve aver luogo al prezzo base di euro 53.250,00 per il lotto unico; - le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori ad euro 3.500,00; - ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.) - ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; - l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; - in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; - all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane S.p.a. - Patrimonio Bancoposta”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; - all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto; - le buste saranno aperte all’udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; - a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; - tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione; - in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; - è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; - è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del giorno 14 ottobre 2014, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; - è fissata, per il giorno 15 ottobre 2014, ore 12.00 e segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO: - gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; - la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; - l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane S.p.a. - Patrimonio Bancoposta” (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; ***** AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI Della Proc. n. 11/90 R.E. SI RENDE NOTO che il giorno 08.10.2014 ore 9,30 e seg. nella sala delle pubbliche udienze di questo Tribunale avanti al Giudice delle esecuzioni si procederà alla vendita con incanto, dei seguenti beni immobili: lotto uno - “piena proprietà di un appartamento composto da cucina-soggiorno, servizio igienico e camera con annesso magazzino di complessivi mq 156,47 v.p.p. ed altezza netta di mt 3,80, posto al piano terra di un fabbricato a due livelli distinto al N.C.E.U. del Comune di Francavilla Angitola in contrada Eccellente al foglio 3 particella 111 sub 4, con annessi beni di pertinenza: vano scala censito al foglio 3 part.lla 111 sub 2 (bene comune non censibile), lastrico solare (bene comune non censibile). Al suddetto appartamento è annessa una quota pari ad 1/4 dei terreni censiti al N.C.T. del Comune di Francavilla Angitola al foglio 3 part.lle 79, 103,105, 106 di pertinenza del fabbricato adibito a corte, parcheggio e area verde attualmente invisibili. Il lotto è difforme rispetto alla regolarità edilizia ed urbanistica, l’aggiudicatario della vendita potrà sanarlo entro i 120 giorni successivi alla notifica emessa dall’autorità giudiziaria. Le spese di sanatoria, escluse le competenze tecniche, ammontano da euro 13.860,78”; lotto due - “piena proprietà di un appartamento per civile abitazione di mq 131,35 v.p.p. ed altezza netta di mt 2,80, composto da corridoio, n. 3 stanze da letto, cucina, soggiorno, due servizi igienici con n. 3 balconi a terrazza rispettivamente di mq 12,90, mq 14,70 e mq 4,26 posto al primo piano di un fabbricato a due livelli distinto al N.C.E.U. del Comune di Francavilla Angitola in contrada Eccellente al foglio 3 particella 111 sub 6, con annessi beni di pertinenza: vano scala censito al foglio 3 part.lla 111 sub 2 (bene comune non censibile), lastrico solare (bene comune non censibile). Al suddetto appartamento è annessa la quota pari ad 1/4 dei terreni censiti al N.C.T. del Comune di Francavilla Angitola al foglio 3 part.lle 79, 103, 105,106 di pertinenza del fabbricato adibito a corte, parcheggio e area verde attualmente indivisibili. Il lotto è difforme rispetto alla regolarità edilizia ed urbanistica, l’aggiudicatario della vendita potrà sanarlo entro 120 giorni successivi alla notifica emessa dall’autorità giudiziaria. Le spese di sanatoria, escluse le competenze tecniche, ammontano da euro 908,05”; lotto tre - “piena proprietà di un garage - deposito di complessivi mq 109,71 v.p.p. ed altezza netta di mt 3,80, ancora in corso di costruzione posto al piano terra di un fabbricato a due livelli, distinto al N.C.E.U. del Comune di Francavilla Angitola in contrada Eccellente al foglio 3 part.lla 111 sub 3, con annessi beni di pertinenza: vano scala censito al foglio 3 part.lla 111 sub 1 (bene comune non censibile), lastrico solare (bene comune non censibile). Al suddetto appartamento è annessa la quota pari ad 1/4 dei terreni censiti al N.C.T. del Comune di Francavilla Angitola al foglio 3 part.lle 79, 103, 105, 106 di pertinenza del fabbricato adibito a corte, parcheggio ed area verde attualmente indivisibili. Il lotto è difforme rispetto alla regolarità edilizia ed urbanistica, l’aggiudicatario della vendita potrà sanarlo entro i 120 giorni successivi alla notifica emessa dall’autorità giudiziaria. Le spese di sanatoria, escluse le competenze tecniche, ammontano da euro 7.383,78”; lotto quattro - “piena proprietà di un appartamento ancora in corso di costruzione di mq 134,83 v.p.p. ed altezza netta di mt 2,80, formato a cinque stanze, due vani accessori e con n.3 balconi a terrazza rispettivamente di mq 13,04, mq 14,80 e mq 4,26, posto al primo piano di un fabbricato a due livelli distinto al N.C.E.U. del Comune di Francavilla Angitola in contrada Eccellente al foglio 3 particella 111 sub 5, con annessi beni di pertinenza: vano scala censito al foglio 3 part.lla 111 sub 1 (bene comune non censibile), lastrico solare (bene comune non censibile). Al suddetto appartamento è annessa la quota pari ad 1/4 dei terreni censiti al N.C.T. del Comune di Francavilla Angitola al foglio 3 part.lle 79,103, 105, 106 di pertinenza del fabbricato adibito a corte, parcheggio e area verde attualmente indivisibili. Il lotto è difforme rispetto alla regolarità urbanistica, l’aggiudicatario della vendita potrà sanarlo entro i 120 giorni successivi alla notifica emessa dall’autorità giudiziaria. Le spese di sanatoria, escluse le competenze tecniche, ammontano da euro 924,56”; LA VENDITA AVRÀ LUOGO ALLE SEGUENTI CONDIZIONI Prezzo base d’asta: € 20.304,04 per il lotto n.1, € 33.341,44 per il lotto n.2, € 14.786,56 per il lotto n.3, € 25.180,16 per il lotto n.4; - le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori a euro 2.000,00 per il lotto n. 1, ad euro 4.000,00 per il lotto n. 2, ad euro 1.700,00 per il lotto n. 3, ad euro 3.000,00 per il lotto n. 4; - ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte personalmente, a mezzo mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti: nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.); - ogni concorrente, per essere ammesso, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale di beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione di beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; - l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; - in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza: - all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane S.P.A - Patrimonio Bancoposta.”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; - all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ri- Gli annunci integrali con eventuali perizie sono consultabili sul sito www.aste.eugenius.it Aste n. 133+Pubb.Sole24H_Agosto 2014_Aste n. 132_2014 18/09/14 15:55 Pagina 6 AsteInfoappalti Settembre 2014 [email protected] cevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per la vendita; - le buste saranno aperte all’udienza stabilita alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione; - in caso di incanto, a norma dell’art. 584 c.p.c, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/6 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni non siano state presentate offerte in aumento; - in ogni caso, le spese del trasferimento sono carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; - per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione è stabilito il termine perentorio fino alle ore 13.00 del giorno precedente alla vendita, con le modalità e per il prezzo base di cui sopra; - gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione consultabile in cancelleria, con ogni eventuale servitù attiva e passiva e quote condominiali relative; - la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per i vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; - l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione. Maggiori informazioni in cancelleria. Lamezia Terme, lì 02 luglio 2014 Il Cancelliere ***** UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI EX ART 569 COMMA 3 CPC SI RENDE NOTO Che il Giudice dell’Esecuzione, nella procedura esecutiva immobiliare n° 12/2005, con ordinanza emessa all’udienza del 14.05.2014, ha disposto la vendita senza incanto del lotto unico nello stato di fatto e di diritto in cui si trova per il 24.09.2014, ed ha fissato per il caso in cui la stessa non abbia luogo la vendita con incanto del medesimo lotto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova per l’udienza del 08.10.2014. lotto unico - “opificio industriale sito in Lamezia Terme, località Persicara, dotato di ampia corte, in gran parte asfaltata, riportato nel NCEU di tale comune al foglio 32, p.lla 36, sub 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12”; prezzo base d’asta euro 56.250,00 SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL GE HA STABILITO CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI Quanto alla vendita senza incanto, da effettuarsi al prezzo base di euro 56.250,00 per il lotto unico; - ciascun offerente, ai sensi dell’art. 571, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte per l’acquisto personalmente o a mezzo di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.), presentando presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari, dichiarazione, in regola con il bollo, contenente, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, del bene (e del lotto) cui l’offerta si riferisce, del prezzo, del tempo, del modo del pagamento e di ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta; - detta dichiarazione deve, altresì, recare le generalità dell’offerente (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima ed essere corredata da copia di valido documento di identità dell’offerente e, se necessario, da valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - l’offerta, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da allegare in copia conforme; - in caso di dichiarazione presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta; - L’OFFERTA È IRREVOCABILE, SALVO CHE: 1. il giudice ordini l’incanto; 2. siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione e la stessa non sia stata accolta; - L’OFFERTA NON È EFFICACE: 1) se perviene oltre il termine stabilito; 2) se è inferiore al prezzo determinato a norma dell’articolo 568 e più sopra ricordato; c) se l’offerente non presta cauzione, a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane s.p.a. - Patrimonio Bancoposta”, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto; - all’offerta, da depositarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere allegato l’assegno circolare per la cauzione, come innanzi indicato; all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per l’esame delle offerte; le buste saranno aperte all’udienza fissata per l’esame delle offerte, alla presenza degli offerenti, ove comparsi; nel caso di mancata comparizione dell’offerente o degli offerenti l’aggiudicazione sarà comunque disposta, fatta salva l’applicazione delle previsioni di cui all’art. 572, commi 2 e 3, c.p.c.; in caso di più offerte valide, si procederà a gara sull’offerta più alta secondo il sistema delle schede o buste segrete, fatta salva l’applicazione dell’art. 573, comma 2, c.p.c.; - in alternativa alle modalità di cui sopra, la presentazione delle offerte di acquisto può avvenire anche mediante l’accredito, a mezzo di bonifico o deposito su conto postale o bancario intestato alla procedura esecutiva ed acceso o da accendersi, nel secondo caso, presso il “Monte dei Paschi di Siena S.p.A.” - filiale di Lamezia Terme, di una somma pari ad un decimo del prezzo che si intende offrire e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, di una dichiarazione contenente le indicazioni di cui allo stesso art. 571 c.p.c.; detto accredito deve avere luogo non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine entro il quale possono essere proposte le offerte d’acquisto; fin d’ora si prevede che, quando l’offerta è presentata con le modalità alternative, il termine per il versamento del prezzo e di ogni altra somma è di novanta giorni; - in ogni caso, le spese del trasferimento cadono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; - è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; QUANTO ALL’EVENTUALE, SUCCESSIVA VENDITA AGLI INCANTI: - essa deve aver luogo al prezzo base di euro 56.250,00 per il lotto unico; - le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 3% del prezzo a base d’asta; - ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.) - ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; - l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; - in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; - all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane s.p.a. - Patrimonio Bancoposta”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; - all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto; - le buste saranno aperte all’udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; - a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; - tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione; - in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; - è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; IN RELAZIONE ALLA VENDITA SENZA INCANTO 6 www.astepress.it - www.asteannunci.info www.quiaste.it - www.aste.eugenius.it - è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle offerte di acquisto, ex art. 571 c.p.c., del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del giorno 23.09.2014, con le modalità e per il prezzo base di cui sopra; - è fissata, per l’esame delle offerte di acquisto, ai sensi dell’art. 572 c.p.c., ovvero per la gara sulle medesime, se presentate in misura superiore ad una, ai sensi dell’art. 573 c.p.c., l’udienza del giorno 24.09.2014, ore 09.30 e segg.; NEL CASO IN CUI LA VENDITA SENZA INCANTO NON ABBIA LUOGO, - è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del giorno 07.10.2014, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; - è fissata, per il giorno 08.10.2014, ore 09.30. e segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO: - gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; - la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; - l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane s.p.a. - Patrimonio Bancoposta”; in mancanza, si provvederà a norma dell’art. 587 c.p.c.; (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; - soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; Lamezia Terme, lì 08.07.2014 Il Cancelliere ***** UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI EX ART 569 COMMA 3 CPC SI RENDE NOTO Che il Giudice dell’Esecuzione, nella procedura esecutiva immobiliare n° 16/99, con ordinanza emessa all’udienza del 14.05.2014, ha disposto la vendita con incanto di più lotti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano per il 24.09.2014; lotto uno - “appezzamento di terreno sito in Lamezia Terme, Sambiase, contrada Acquqdquzano, esteso per mq. 7.750, riportato nel NCT al foglio 48, p.lla 381 (fondo Pantanaggi)”; prezzo base euro 4.359,37 lotto due - “appezzamento di terreno sito in Lamezia Terme, Sambiase, contrada Acquadauzano, esteso per mq. 13.500, riportato nel NCT al foglio 39, p.lla 136 (fondo Difesa)”; prezzo base euro 8.574,60 lotto tre - “appezzamento di terreno sito in Lamezia Terme, Sambiase, contrada Acquadauzano, esteso per mq. 2.525, riportato nel NCT al foglio 33, p.lle 414 e 465 (fondo Trema- Difesa”; prezzo base euro 2.130,46 lotto quattro - “appezzamento di terreno sito in Lamezia Terme, Sambiase, contrada Acquadauzano, esteso per mq. 710, riportato nel NCT al foglio 33, 427 (fondo Confine)”; prezzo base euro 599,06 lotto cinque - “appezzamento di terreno sito in Lamezia Terme, Sambiase, contrada Acquadauzano, esteso per mq. 1.600, riportato nel NCT al foglio 33, p.lla 442 (fondo Acquadauzano)”; prezzo base euro 1.350,00 lotto sei - “appezzamento di terreno sito in Lamezia Terme, Sambiase, contrada Acquadauzano, esteso per mq. 2615, riportato nel NCT al foglio 33, p.lla 448, 449e 455 (fondo Acquadauzano)”; prezzo base euro 2.886,75 lotto sette - “fabbricato rurale di mq. 88 sito in Lamezia Terme, Sambiase, contrada Acquadauzano, riportato nel NCEU al foglio 33, p.lla 411 (ex. P.lla 296)”; prezzo base euro 1.732,50 lotto otto - “fabbricato sito in Lamezia Terme, Sambiase, contrada Acquadauzano, riportato nel NCEU al foglio 33, p.lla 430, sub 1 (bene non censibile), sub 2 (piano terra, in corso di costruzione), sub 3 (primo piano, cat. A/3, classe 2, vani 5), oltre alla quota di 1/7 della strada di accesso al compendio riportata nel NCt al foglio 33, p.lla 457”; prezzo base euro 27.527,34 lotto dieci - “appezzamento di terreno sito in Lamezia Terme, Sambiase, contrada Acquadauzano, esteso per mq. 10.730, riportato nel NCT al foglio 39, p.lla 133 (fondo Difesa)”; prezzo base euro 6.790,07 lotto undici - “ appezzamento di terreno sito in Lamezia Terme, Sambiase, contrada Acquadauzano, esteso per mq. 1.040, riportato nel NCT al foglio 39, p.lla 140 (fondo Zoppo)”; prezzo base euro 877,50 lotto dodici - “appezzamento di terreno sito in Lamezia Terme Sambiase, contrada Acquadauzano, esteso per mq. 1.625, riportato nel NCT al foglio 33, p.lla 464 (fondo Trempa Difesa)”; prezzo base euro 1.370,81 lotto tredici - “appezzamento di terreno sito in Lamezia Terme, Sambiase, contrada Acquadauzano, esteso per mq. 1.480, riportato nel NCT al foglio 33, p.lla 422 (fondo Trempa)”; prezzo base euro 1.248,75 lotto quattordici - “ appezzamento di terreno sito in Lamezia Terme, Sambiase, contrada Acquadauzano, esteso per mq. 1.720, riportato nel NCT al foglio 33, p.lla 439 (fondo Acquadauzano)”; prezzo base euro 1.451,25 lotto quindici - “appezzamento di terreno sito in lamezia terme, sambiase, contrada acquadauzano, esteso per mq. 2.581, riportato nel NCT al foglio 33, p.lle 445 e 452 (fondo Acquadauzano)”; prezzo base euro 2.177,71 lotto sedici - “fabbricato di mq. 45,84 sito in Lamezia Terme, Sambiase contrada Acquadauzano, riportato nel NCEU al foglio 33, p.lla 273, sub 6 (piano Terra) e sub 11 piano primo), oltre alla quota di 1/7 della strada del compendio, riportata nel NCT al foglio 33, p.lla 457”; prezzo base euro 3.881,25 SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL GE HA STABILITO CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI VENDITA CON INCANTO quanto all’eventuale, successiva vendita agli incanti: essa deve aver luogo al prezzo base di euro 4.359,37 per il lotto n. 1 (proprietà Omissis), di euro 8.574,60 per il lotto n. 2 (proprietà Omissis), di euro 2.130,46 per il lotto n. 3 (proprietà Omissis), di euro 599,06 per il lotto n. 4 (proprietà Omissis), di euro 1.350,00 per il lotto n. 5 (proprietà Omissis), di euro 2.886,75 per il lotto n. 6 (proprietà Omissis), di euro 1.732,50 per il lotto n. 7 (proprietà Omissis), di euro 27.527,34 per il lotto n. 8 (proprietà Omissis),di euro 6.790,07 per il lotto n. 10 (proprietà Omissis), di euro 877,50 per il lotto n. 11 (proprietà Omissis) di euro 1.370,81 per il lotto n. 12 (proprietà Omissis), di euro 1.248,75 per il lotto n. 13 (proprietà Omissis), di euro 1.451,25 per il lotto n. 14 (proprietà Omissis), di euro 2.177,71 per il lotto n. 15 (proprietà Omissis), di euro 3.881,25 per il lotto n.16 (proprietà Omissis); - le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 5% del prezzo base d’asta; - ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.) - ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; - l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; - in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; - all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane s.p.a. - Patrimonio Bancoposta”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; - all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto; - le buste saranno aperte all’udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; - a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; - tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione; - in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; - è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; - è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra Gli annunci integrali con eventuali perizie sono consultabili sul sito www.aste.eugenius.it Aste n. 133+Pubb.Sole24H_Agosto 2014_Aste n. 132_2014 18/09/14 15:55 Pagina 7 AsteInfoappalti Settembre 2014 [email protected] indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 23.09.2014, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; - è fissata, per il giorno 24.09.2014, ore 09.30 e ss., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO: - gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; - la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; - l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane s.p.a. - Patrimonio Bancoposta”; in mancanza, si provvederà a norma dell’art. 587 c.p.c.; (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; - soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; Lamezia Terme, lì 08.07.2014 Il Cancelliere ***** UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI AVVISO DI VENDITA BENI IMMOBILI EX ART. 569 COMMA 3 - CPC NELLA PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE N. 18/2012 R.E. SI RENDE NOTO Che il Giudice dell’esecuzione nella procedura esecutiva n° 18/2012 R.E. promossa da …, con ordinanza del 18/06/2014 HA DISPOSTO LA VENDITA in più lotti, dei seguenti beni immobili nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e meglio descritti nella relazione tecnica consultabile in cancelleria: LOTTO UNO - “Piena proprietà di un appartamento posto al secondo piano di un fabbricato a tre livelli fuori terra, composto da soggiorno, cucina, due stanze da letto, un bagno, due balconi, una scala esterna con accesso esclusivo; l’immobile è sito nel Comune di Cortale, contrada Pilò ed è censito nel NCEU del predetto Comune al foglio 23, p.lla 413, sub. 5 e 12, cat. A/3, classe 2, consistenza vani 5,5, piano 2. Per l’immobile è stata presentata domanda di condono edilizio, per il quale restano da versare oneri concessori e oblazione, il cui ammontare è gia stato detratto nella determinazione del prezzo base d’asta. L’immobile è oggetto di giudizio per l’accertamento dell’intervenuta usucapione in favore di soggetti diversi dalla parte esecutata”; prezzo base d’asta €. 36.450,00 LOTTO DUE - “Piena proprietà di un magazzino posto al piano terra di un fabbricato a tre livelli fuori terra, composto da garage, magazzino, ripostiglio, bagno e munito di impianto elettrico e idraulico, l’immobile e sito nel Comune di Cortale, contrada Pilò ed è censito nel NCEU del predetto Comune al foglio 23, p.lla 413, sub 8, cat. C/2, classe 1, consistenza 55 mq, piano T. Per l’immobile è stata presentata domanda di condono edilizio, per il quale restano da versare oneri concessori e oblazione, il cui ammontare è già stato detratto nella determinazione del prezzo base d’asta. L’immobile è oggetto di giudizio per l’accertamento dell’intervenuta usucapione in favore di soggetti diversi dalla parte esecutata”; prezzo base d’asta € 9.562,50 E HA FISSATO, IN RELAZIONE ALLA VENDITA SENZA INCANTO, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Lamezia Terme delle offerte di acquisto, ex art. 571 c.p.c, del compendio immobiliare sopra descritto, termine fino alle ore 13.00 del giorno 07.10.2014, con le modalità e per il prezzo base di cui sopra; per l’esame delle offerte di acquisto, ai sensi dell’art. 572 c.p.c., ovvero per la gara sulle medesime, se presentate in misura superiore ad una, ai sensi dell’art. 573 c.p.c., l’udienza del 08.10.2014, ore 9,30 ss.; NONCHÈ NEL CASO IN CUI LA VENDITA SENZA INCANTO NON ABBIA LUOGO, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Lamezia Terme delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, termine fino alle ore 13.00 del giorno 21.10.2014, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; per il giorno 22.10.2014, ore 9,30 e segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi. Gli interessati a presentare offerte di acquisto possono esaminare il bene in vendita, chiedendo di accedere all’immobile, previa comunicazione al custode nominato Avv. Monica Nunnari al seguente recapito telefonico 0968/21087. SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL G.E. HA STABILITO CHE LA VENDITA AVVENGA ALLE SEGUENTI CONDIZIONI: 1) VENDITA SENZA INCANTO: ciascun offerente, ai sensi dell’art. 571, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte per l’acquisto personalmente o a mezzo di procuratore 1egale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legate dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.), presentando presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari, dichiarazione, in regola con il bollo, contenente, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, del bene (e del lotto) cui l’offerta si riferisce, del prezzo, del tempo, del modo del pagamento e di ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta; - detta dichiarazione deve, altresì, recare le generalità dell’offerente (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, Cerchi casa? Prova all’incanto regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di pater trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima ed essere corredata da copia di valido documento di identità dell’offerente e, se necessario, da valida documentazione comprovante i poteri a la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - l’offerta, nel caso di presentazione da parte di in minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da allegare in copia conforme; - in caso di dichiarazione presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta; - L’OFFERTA È IRREVOCABILE, SALVO CHE: 1. il giudice ordini l’incanto; 2. siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione e la stessa non sia stata accolta; - L’OFFERTA NON È EFFICACE: 1) se perviene oltre il termine stabilito; 2) se è inferiore al prezzo determinato a norma dell’articolo 568 e più sopra ricordato; c) se l’offerente non presta cauzione, a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane spa - Patrimonio BancoPosta”, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto; - all’offerta, da depositarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere allegato l’assegno circolare per la cauzione, come innanzi indicato; all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per l’esame delle offerte; le buste saranno aperte all’udienza fissata per l’esame delle offerte, alla presenza degli offerenti, ove comparsi; nel caso di mancata comparizione dell’offerente o degli offerenti l’aggiudicazione sarà comunque disposta, fatta salva l’applicazione delle previsioni di cui all’art. 572, commi 2 e 3, c.p.c.; in caso di più offerte valide, si procederà a gara sull’offerta più alta secondo il sistema delle schede o buste segrete, fatta salva l’applicazione dell’art. 573, comma 2, c.p.c.; - in alternativa alle modalità di cui sopra, la presentazione delle offerte di acquisto può avvenire anche mediante l’accredito, a mezzo di bonifico o deposito su conto postale o bancario intestato alla procedura esecutiva ed acceso o da accendersi, nel secondo caso, presso il “Monte dei Paschi di Siena S.p.A.” - filiale di Lamezia Terme, di una somma pari ad un decimo del prezzo che si intende offrire e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, di una dichiarazione contenente le indicazioni di cui allo stesso art. 571 c.p.c.; detto accredito deve avere luogo non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine entro il quale possono essere proposte le offerte d’acquisto; fin d’ora si prevede che, quando l’offerta è presentata con le modalità alternative, il termine per il versamento del prezzo e di ogni altra somma è di novanta giorni; - in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; - è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; 2. VENDITA CON INCANTO - essa deve aver luogo al prezzo sopra indicato di euro 36.450,00 per il lotto uno ed euro 9.562,00 per il lotto due; - le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 5%; - ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma. 1. c.p.c.). - ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà. indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; - l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; - in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; - all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste italiane s.p.a. Patrimonio BancoPosta”, tra- 7 www.astepress.it - www.asteannunci.info www.quiaste.it - www.aste.eugenius.it mite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; - all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto; - le buste saranno aperte all’udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; - a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; - tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione; - in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; - è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme reperibile presso la Cancelleria; SI AVVISA, ALTRESI’, CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO: - gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; - la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; - l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazìone la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione su un libretto postale di deposito giudiziario intestato al debitore e recante il numero della presente procedura esecutiva (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; - soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura dei 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.. Lamezia Terme,18/06/2014. F.to Il Giudice dell’Esecuzione ***** RE. n. 20 1995 Il Cancelliere delle Esecuzioni Immobiliari AVVISA CHE che il Giudice dell’Esecuzione Dott.ssa Adele Foresta, nella procedura esecutiva immobiliare n° 20 1995 RE, ha disposto la vendita senza incanto del lotto sottodescritto, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, per il giorno 15 OTTOBRE 2014, ore 9,30 e seguenti. Lotto unico: nuda proprietà di un appartamento sito in Lamezia Terme, via F. Ferlaino, riportato nel NCEU di detto comune al foglio 16 particella 667 sub 2 cat A/4 vani 5,5 nonché piena proprietà di un annesso terreno riportato nel NCT al foglio 16 particella 945 classe 1 are 00.04.50, su cui insiste un corpo di fabbrica non condonato e non accatastato. Prezzo base di euro 15.826,50; - ciascun offerente, ai sensi dell’art. 571, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte per l’acquisto personalmente o a mezzo di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.), presentando presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari, dichiarazione, in regola con il bollo, contenente, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, del bene (e del lotto) cui l’offerta si riferisce, del prezzo, del tempo, del modo del pagamento e di ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta; - detta dichiarazione deve, altresì, recare le generalità dell’offerente (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima ed essere corredata da copia di valido documento di identità dell’offerente e, se necessario, da valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - l’offerta, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da allegare in copia conforme; - in caso di dichiarazione presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta; - L’OFFERTA È IRREVOCABILE, SALVO CHE: 1. il giudice ordini l’incanto; 2. siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione e la stessa non sia stata accolta; - L’OFFERTA NON È EFFICACE: 1) se perviene oltre il termine stabilito; 2) se è inferiore al prezzo determinato a norma dell’articolo 568 e più sopra ricordato; c) se l’offerente non presta cauzione, a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane Spa - Patrimonio Banco Posta” “in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto; - all’offerta, da depositarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere allegato l’assegno circolare per la cauzione, come innanzi indicato; all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per l’esame delle offerte; le buste saranno aperte all’udienza fissata per l’esame delle offerte, alla presenza degli offerenti, ove comparsi; nel caso di mancata comparizione dell’offerente o degli offerenti l’aggiudicazione sarà comunque disposta, fatta salva l’applicazione delle previsioni di cui all’art. 572, commi 2 e 3, c.p.c.; in caso di più offerte valide, si procederà a gara sull’offerta più alta secondo il sistema delle schede o buste segrete, fatta salva l’applicazione dell’art. 573, comma 2, c.p.c.; - in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; - è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; EVIDENZIATO, QUANTO ALL’EVENTUALE SUCCESSIVA VENDITA AGLI INCANTI, CHE: - essa deve aver luogo al prezzo sopra indicato di € 15.826,50; - le offerte in aumento,a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 5 %; - ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma I, cpc, tranne il debitore è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell’art.579, ultimo comma, presentando presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari, dichiarazione, in regola con il bollo, contenente l’indicazione del prezzo, del tempo, del modo di pagamento e di ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta (il procuratore dovrà in ogni caso essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato articolo 579, comma 3, cpc, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’articolo 583, comma I, cpc); - ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; - l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; - in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; - all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “.”Poste Italiane Spa - Patrimonio Banco Posta”, in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; - all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto; - le buste saranno aperte all’udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; - a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; - tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione; - in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; - è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; FISSA, IN RELAZIONE ALLA VENDITA SENZA INCANTO - per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle offerte di acquisto, ex art. 571 c.p.c., dei compendi immobiliari sopra indicati e meglio descritti nella Gli annunci integrali con eventuali perizie sono consultabili sul sito www.aste.eugenius.it Aste n. 133+Pubb.Sole24H_Agosto 2014_Aste n. 132_2014 18/09/14 15:55 Pagina 8 AsteInfoappalti Settembre 2014 [email protected] relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del giorno 14 ottobre 2014, con le modalità e per il prezzo base di cui sopra; - per l’esame delle offerte di acquisto, ai sensi dell’art. 572 c.p.c., ovvero per la gara sulle medesime, se presentate in misura superiore ad una, ai sensi dell’art. 573 c.p.c., l’udienza del 15 ottobre 2014, ore 9,30 e segg.; FISSA, NEL CASO IN CUI LA VENDITA SENZA INCANTO NON ABBIA LUOGO, - per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti dei compendi immobiliari sopra indicati e meglio descritti nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 4 NOVEMBRE 2014, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; - per il giorno _5 NOVEMBRE 2014, ore 9,30 e segg., la vendita ai pubblici incanti dei compendi immobiliari sopra indicati, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; STABILISCE, ALTRESI’, CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO: - gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; - la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; - l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane Spa - Patrimonio Banco Posta”.; (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; - soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; QUANTO ALLA PUBBLICITÀ IN FUNZIONE DELLA VENDITA: - su impulso del procedente, sia predisposto l’avviso di vendita, da pubblicare all’albo dell’Ufficio; - a cura, rischio e spese (rimborsabili ex art. 2770 cod. civ.) del medesimo soggetto, sia data pubblicità: - in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, su di un quotidiano di informazione a diffusione locale a scelta del creditore, pubblicità da effettuarsi almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto; - in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, su una rivista periodica, pubblicità da effettuarsi almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto; - in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, e della relazione di stima dell’esperto su un sito Internet individuato ai sensi dell’art. 173 ter disp. att. c.p.c. e di cui è data notizia in Cancelleria, almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto; - il creditore procedente può, inoltre, dare pubblicità della presente ordinanza, a sua cura ed ove lo ritenga opportuno: - a sue spese (rimborsabili ex art. 2770 cod. civ.), con pubblicità muraria, da effettuarsi nei Comuni di Lamezia Terme e di ubicazione degli immobili, almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto; - a sue spese (rimborsabili ex art. 2770 cod. civ.), a ulteriori forme di pubblicità dal medesimo prescelte, da eseguirsi almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto; - la pubblicità muraria e l’ulteriore pubblicità prescelta sono dichiarate sin d’ora non necessarie ai fini dell’esperibilità della vendita; - della prova della pubblicità elettronica e a mezzo stampa - da depositarsi in cancelleria almeno dieci giorni prima delle vendite - sia fatto carico al creditore procedente o surrogante. Lamezia Terme, lì IL CANCELLIERE ***** UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI R.E. n. 21/2010 IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE letti gli atti del procedimento e sciolta la riserva assunta all’udienza del 25 novembre 2010 ed in virtù dell’Ordinanza resa all’udienza del 7.12.2011. preso atto dell’istanza di vendita formulata dal creditore procedente; rilevato, in via preliminare, che, ai sensi dell’art. 173 /bis, /ultimo comma, disp. att. c.p.c., le parti possono depositare, all’udienza di cui all’art. 569 c.p.c., note alla relazione tecnica d’ufficio, purché abbiano provveduto, almeno quindici giorni prima, ad inviare le predette note al perito, secondo le modalità prefissate dal legislatore, onde consentire al medesimo di intervenire all’udienza per rendere i chiarimenti richiesti; rilevato che, nella fattispecie in esame, il debitore non ha inoltrato all’esperto alcuna richiesta di chiarimenti e/o integrazioni in ordine all’elaborato peritale, sicché le contestazioni sollevate circa i criteri estimativi, peraltro adeguatamente indicati, risultano manifestamente inammissibili; rilevato che, custode dei beni pignorati è il debitore; considerato che la natura e la destinazione d’uso del compendio pignorato., unitamente alla carenza di elementi probatori da cui poter evincere il concreto pericolo di un relativo deterioramento nelle more della definizione della procedura di vendita, inducono a ritenere che la sostituzione del debitore con un terzo nell’attività di custodia giudiziaria non abbia, allo stato, utilità, ex art. 559, comma 4, c.p.c., come novellato dalle leggi 80/2005, 263/2005 e 51/2006, fermo restando l’obbligo di rendere il conto di gestione, ex artt. 560 e 593 c.p.c.; ritenuto di poter condividere e prendere a fondamento del prosieguo della procedura le conclusioni della relazione dell’esperto, in ordine sia all’individuazione del compendio immobiliare che alla stima del relativo valore di mercato; ravvisate, pertanto, le condizioni per procedere, ai sensi degli artt. 569, 571 e 576 c.p.c., come novellati dalle leggi 80/2005, 263/2005 e 51/2006, al prezzo (già ridotto di º) di euro 50.625,00 (per il lotto n. 1) e di euro 9.175,41 (già ridotto di º) per il lotto n. 2, alla vendita coattiva del seguente bene: lotto uno - “capannone sito in Carlopoli, località Pecoraro, avente una superficie di mq. 292, oltre mq. 70,20 per annessi corpi di fabbrica non censiti in catasto, riportato nel NCEU di detto comune al foglio 16, p.lla 435, sub 1, cat. C/6, classe 1; lotto due “appezzamento di terreno circostante il lotto n. 1, avente una superficie di mq. 9.689, riportato nel NCT del comune di Carlopoli, località Pecoraro, al foglio 16, p.lla 434, classe 2”; rilevato che occorre fissare la data per gli incanti; FISSA LA VENDITA ALL’INCANTO, Per l’udienza del 01.10.2014 ore 9.30 e segg., avanti al G.E. presso il Tribunale di Lamezia Terme: Termine di presentazione offerte d’acquisto entro le ore 13.00 del giorno precedente le vendite presso la Cancelleria delle Esecuzioni immobiliari del Tribunale di Lamezia Terme. STABILISCE, ALTRESÌ, CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, - gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; - la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; - l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane S.P.A. - Patrimonio Bancoposta” (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, /ex/ art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; - soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; DISPONE, QUANTO ALLA PUBBLICITÀ IN FUNZIONE DELLA VENDITA, CHE: - su impulso del procedente, sia predisposto l’avviso di vendita, da pubblicare all’albo dell’Ufficio; - a cura, rischio e spese (rimborsabili ex art. 2770 cod. civ.) del medesimo soggetto, sia data pubblicità: - in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, su di un quotidiano di informazione a diffusione locale a scelta del creditore, pubblicità da effettuarsi almeno quarantacinque giorni prima della data dell’incanto; - in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, su una rivista periodica, pubblicità da effettuarsi almeno quarantacinque giorni prima della data dell’incanto; - in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, e della relazione di stima dell’esperto su _un sito Internet individuato ai sensi dell’art. 173 ter disp. att. c.p.c. e di cui è data notizia in Cancelleria, almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto; il creditore procedente possa, inoltre, dare pubblicità della presente ordinanza, a sua cura ed ove lo ritenga opportuno: - a sue spese (rimborsabili ex art. 2770 cod. civ.), con pubblicità muraria, da effettuarsi nei Comuni di Lamezia Terme e di ubicazione degli immobili, almeno quarantacinque giorni prima della data dell’incanto; a sue spese (rimborsabili ex art. 2770 cod. civ.), a ulteriori forme di pubblicità dal medesimo prescelte, da eseguirsi almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto; - la pubblicità muraria e l’ulteriore pubblicità prescelta sono dichiarate sin d’ora non necessarie ai fini dell’esperibilità della vendita; - della prova della pubblicità elettronica e a mezzo stampa - da depositarsi in cancelleria almeno dieci giorni prima delle vendite - sia fatto carico al creditore procedente o surrogante; AVVERTE fin d’ora le parti che, ove all’udienza fissata per la celebrazione dell’incanto, questo non abbia luogo per qualunque motivo, si riserva di applicare immediatamente - e cioè a quella stessa udienza - l’articolo 591 cod. proc. civ., senza alcun rinvio intermedio o ulteriore, in quello stesso contesto sentendo le parti e provvedendo sulla disposizione dell’amministrazione giudiziaria o sulla fissazione di una nuova vendita; ONERA il creditore procedente di notificare entro il 10 febbraio 2011 la presente ordinanza ai creditori di cui all’art. 498 che non sono comparsi; DA’ ATTO di non disporre, allo stato, la sostituzione del custode per le motivazioni innanzi espresse; ORDINA al debitore di presentare il conto di gestione, ex artt. 560 e 593 c.p.c., a far data dal pignoramento, entro e non oltre il 10 febbraio 2011, con espresso avviso che, in caso di inottemperanza, l’omissione sarà valutata ai fini dell’eventuale nomina di un custode esterno. Lamezia Terme, lì 25.11.2010 Il Giudice dell’Esecuzione Dott. Alessandro Brancaccio ***** UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI EX ART 569 COMMA 3 CPC SI RENDE NOTO Che il Giudice dell’Esecuzione, nella procedura esecutiva immobiliare n° 24/1999, con ordinanza emessa all’udienza del 14.05.2014 ha disposto la vendita con incanto del lotto n° 2 nello stato di fatto e di diritto in cui si trova per il 24.09.2014; LOTTO N. 2 “Unità immobiliare ad uso magazzino locale di sgombero, ubicata in via Prunia (con ingresso dal retro dell’edificio), Sambiase di Lamezia Terme, piano terra, censita in catasto al foglio di mappa N. 84, particella N. 1137, sub 9, z.c. 1, categoria C/2, classe 2, consistenza 17 mq, superficie catastale 21 mq e rendita € 23,71” Valore Euro 5.906,25. SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL GE HA STABILITO CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI VENDITA CON INCANTO - essa deve aver luogo al prezzo base di euro 5.906,25 per il lotto due; - le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 3% del prezzo base d’asta; - ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere mu- www.astepress.it - www.asteannunci.info 8 www.quiaste.it - www.aste.eugenius.it nito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.) - ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; - l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; - in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; - all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane S.P.A. - Patrimonio Bancoposta”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; - all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto; - le buste saranno aperte all’udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; - a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; - tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione; - in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; - è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; - è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 23.09.2014, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; - è fissata, per il giorno 24.09.2014, ore 09.30 e segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO: - gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; - la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; - l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiu- Cerchi casa? Prova all’incanto dicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane s.p.a. - Patrimonio Bancoposta”; in mancanza, si provvederà a norma dell’art. 587 c.p.c.; (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; - soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; Lamezia Terme, lì 08.07.2014 Il Cancelliere ***** UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI EX ART 569 COMMA 3 CPC SI RENDE NOTO Che il Giudice dell’Esecuzione, nella procedura esecutiva immobiliare n° 25/97, con ordinanza emessa all’udienza del 14.05.2014 ha disposto la vendita con incanto del lotto unico nello stato di fatto e di diritto in cui si trova per il 24.09.2014; lotto unico - “appezzamento di terreno di 8304 mq., sito in Gizzeria, località Mirandella, riportato nel NCT di tale comune al foglio 20, p.lle 182, 184, 185, 199, 200, 201, 202, 203”; prezzo base d’asta 24.912,00; SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL GE HA STABILITO CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI VENDITA CON INCANTO - essa deve aver luogo al prezzo base di euro 24.912,00 per il lotto unico; - le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori ad euro 1.200,00; - ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.) - ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; - l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; - in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; - all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane s.p.a.- Patrimonio Bancoposta”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; - all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto; - le buste saranno aperte all’udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; - a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; - tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione; - in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; - è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; - è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 23.09.2014, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; - è fissata, per il giorno 24.09.2014 ore 09.30 e ss., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui in- Gli annunci integrali con eventuali perizie sono consultabili sul sito www.aste.eugenius.it Aste n. 133+Pubb.Sole24H_Agosto 2014_Aste n. 132_2014 18/09/14 15:55 Pagina 9 AsteInfoappalti Settembre 2014 [email protected] nanzi; LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO: - gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; - la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; - l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane s.p.a. - Patrimonio Bancoposta”; in mancanza, si provvederà a norma dell’art. 587 c.p.c.; (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; - soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; Lamezia Terme, lì 08.07.2014 Il Cancelliere ***** ESECUZIONI IMMOBILIARI SI RENDE NOTO Che il Giudice dell’Esecuzione, Dr.ssa Foresta, nella esecuzione immobiliare N. 33/96 R.E.I., promossa dalla Bedi Srl, ha fissato davanti a sé l’udienza del 17.09.2014 ore di rito e segg. ex art.572 c.p.c. per la vendita senza incanto e l’udienza del 01.10.2014 ore di rito e segg. ex art.572 c.p.c. per la vendita con incanto dei beni infra indicati: LOTTO N. 1: magazzino ubicato al piano terra della consistenza catastale di mq.101 (metri quadrati centouno), con due accessi della corte realizzate in metallo; riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Lamezia Terme, sezione Nicastro, con le indicazioni: - foglio di mappa 26, particella 14/sub.2, Contrada Scinà n.28 (oggi Via Solforino), P.T., zona censuaria 1° , categoria C/2, classe 1, consistenza mq.101, rendita catastale € 323,41. Prezzo base ridotto di 1/4 : € 33.750,00 (euro trentatremilasettecentocinquanta virgola zero zero). Cauzione: € 3.375,00 (euro tremilatrecentosettantacinque virgola zero zero) Aumento minimo: € 1.687,50 (euro milleseicentoottantasette virgola cinquanta) LOTTO N. 2: appartamento ubicato al piano terra-rialzato, distinto come int. 1 (uno), composto da vani catastali cinque e mezzo; riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Lamezia Terme, sezione Nicastro, con le indicazioni: - foglio di mappa 26, particella 14/sub.3, Contrada Scinà n.28 (oggi Via Solforino), P.T., int.1 zona censuaria 1° , categoria A/3, classe 1, consistenza vani 5,5, rendita catastale € 255,65. Prezzo base ridotto di 1/4 : € 40.078,12 (euro quarantamilazerosettantotto virgola dodici). Cauzione: € 4.007,81 (euro quattromilazerozerosette virgola ottantuno) Aumento minimo: € 2.003,90 (euro duemilazerozerotre virgola novanta) LOTTO N. 3: appartamento ubicato al piano primo, distinto come int.2 (due), composto da vani catastali sei e mezzo; riportato Catasto Fabbricati del Comune di Lamezia Terme, sezione Nicastro, con le indicazioni: - foglio di mappa 26, particella 14/sub.4, Contrada Scinà n.28 (oggi Via Solforino), P.T., int.2 zona censuaria 1° , categoria A/3, classe 2, consistenza vani 6,5, rendita catastale € 352,48. Prezzo base ridotto di 1/4 : € 50.625,00 (euro cinquantamilaseicentoventicinque virgola zero zero). Cauzione: € 5.062,50 (euro cinquemilazerosessantadue virgola cinquanta) Aumento minimo: € 2.531,25 (euro duemilacinquecentotrentuno virgola venticinque) ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, dovrà presentare in Cancelleria la propria istanza di partecipazione entro le ore 12.00 del giorno 16/09/2014 per la vendita senza incanto ed entro le ore 12.00 del giorno 30/09/2014 per la vendita con incanto, con somma non inferiore ad un decimo del prezzo base d’asta, mediante assegno circolare non trasferibile intestato alle “Poste Italiane S.p.A - Patrimonio Bancoposta”; l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra), entro un termine massimo di 60 giorni dalla data di aggiudicazione, mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane S.p.A.”- Patrimonio Bancoposta”; in mancanza si provvederà a norma dell’art. 587 c.p.c. dispone che il creditore procedente, provveda, entro il termine di trenta giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto alla pubblicazione della stessa sulla rivista periodica “Aste Info Appalti”e della relazione di stima mediante inserimento nel sito internet “www.eugenius.it” e diffusione su un quotidiano di informazione a diffusione locale. Su impulso del creditore procedente, sia predisposto l’avviso di vendita, da pubblicare all’albo dell’Ufficio. Cosenza, li 30 luglio 2014 Avv. Giovanni Tortorici ***** UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI EX ART 569 COMMA 3 CPC SI RENDE NOTO Che il Giudice dell’Esecuzione, nella procedura esecutiva immobiliare n° 34/97 con ordinanza emessa all’udienza 18.06.2014 ha disposto la vendita senza incanto del lotto unico nello stato di fatto e di diritto in cui si trova per il 01.10.2014, ed ha fissato per il caso in cui la stessa non abbia luogo la vendita con incanto del medesimo lotto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova per l’udienza del 15.10.2014; lotto unico - “appartamento ed autorimessa siti in Nocera Terinese, località Marina De Luca via Monacello, aventi superficie commerciale rispettivamente, di mq. 104,75 e di mq. 88, oltre corte di pertinenza. Gli immobili sono riportati nel NCEU di detto comune al foglio 45, p.lla 109, sub 5,8 e 1”; Valore €. 22.190,35 SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL GE HA STABILITO CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI VENDITA SENZA INCANTO Quanto alla vendita senza incanto, da effettuarsi al prezzo base di euro 22.190,35 per il lotto unico; - ciascun offerente, ai sensi dell’art. 571, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte per l’acquisto personalmente o a mezzo di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.), presentando presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari, dichiarazione, in regola con il bollo, contenente, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, del bene (e del lotto) cui l’offerta si riferisce, del prezzo, del tempo, del modo del pagamento e di ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta; - detta dichiarazione deve, altresì, recare le generalità dell’offerente (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima ed essere corredata da copia di valido documento di identità dell’offerente e, se necessario, da valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - l’offerta, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da allegare in copia conforme; - in caso di dichiarazione presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta; - L’OFFERTA È IRREVOCABILE, SALVO CHE: 1. il giudice ordini l’incanto; 2. siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione e la stessa non sia stata accolta; - L’OFFERTA NON È EFFICACE: 1) se perviene oltre il termine stabilito; 2) se è inferiore al prezzo determinato a norma dell’articolo 568 e più sopra ricordato; c) se l’offerente non presta cauzione, a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane spa - Patrimonio Bancoposta”, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto; - all’offerta, da depositarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere allegato l’assegno circolare per la cauzione, come innanzi indicato; all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per l’esame delle offerte; le buste saranno aperte all’udienza fissata per l’esame delle offerte, alla presenza degli offerenti, ove comparsi; nel caso di mancata comparizione dell’offerente o degli offerenti l’aggiudicazione sarà comunque disposta, fatta salva l’applicazione delle previsioni di cui all’art. 572, commi 2 e 3, c.p.c.; in caso di più offerte valide, si procederà a gara sull’offerta più alta secondo il sistema delle schede o buste segrete, fatta salva l’applicazione dell’art. 573, comma 2, c.p.c.; - in alternativa alle modalità di cui sopra, la presentazione delle offerte di acquisto può avvenire anche mediante l’accredito, a mezzo di bonifico o deposito su conto postale o bancario intestato alla procedura esecutiva ed acceso o da accendersi, nel secondo caso, presso il “Monte dei Paschi di Siena S.p.A.” - filiale di Lamezia Terme, di una somma pari ad un decimo del prezzo che si intende offrire e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, di una dichiarazione contenente le indicazioni di cui allo stesso art. 571 c.p.c.; detto accredito deve avere luogo non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine entro il quale possono essere proposte le offerte d’acquisto; fin d’ora si prevede che, quando l’offerta è presentata con le modalità alternative, il termine per il versamento del prezzo e di ogni altra somma è di novanta giorni; - in ogni caso, le spese del trasferimento cadono a carico del- 9 www.astepress.it - www.asteannunci.info www.quiaste.it - www.aste.eugenius.it l’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; - è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; quanto all’eventuale, successiva vendita agli incanti: - essa deve aver luogo al prezzo base di euro 22.190,35 per il lotto unico; - le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 3% del prezzo base d’asta; - ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.) - ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; - l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; - in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; - all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane s.p.a. - Patrimonio Bancoposta”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; - all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto; - le buste saranno aperte all’udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; - a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; - tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione; - in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; - è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; IN RELAZIONE ALLA VENDITA SENZA INCANTO - è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle offerte di acquisto, ex art. 571 c.p.c., del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 30.09.2014, con le modalità e per il prezzo base di cui sopra; - è fissata, per l’esame delle offerte di acquisto, ai sensi dell’art. 572 c.p.c., ovvero per la gara sulle medesime, se presentate in misura superiore ad una, ai sensi dell’art. 573 c.p.c., l’udienza del 01.10.2014, ore 09,30 e ss.; NEL CASO IN CUI LA VENDITA SENZA INCANTO NON ABBIA LUOGO, - è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 14.10.2014, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; - è fissata, per il giorno 15.10.2014, ore 09.30 e segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO: - gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; - la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; - l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane s.p.a. - Patrimonio Bancoposta” (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; - soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; Lamezia Terme, lì 09.07.2014 Il Cancelliere ***** ESECUZIONI IMMOBILIARI R.E. n. 35/2013 IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE letti gli atti del procedimento e sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 5.3.2014; preso atto dell’istanza di vendita formulata dal creditore procedente; rilevato che custode del bene pignorato è il debitore; considerato che la natura e la destinazione d’uso del compendio pignorato, unitamente alla carenza di elementi probatori da cui poter evincere il concreto pericolo di un relativo deterioramento nelle more della definizione della procedura di vendita, inducono a ritenere che la sostituzione del debitore con un terzo nell’attività di custodia giudiziaria non abbia, allo stato, utilità, ex art. 559, comma 4, c.p.c., come novellato dalle leggi 80/2005, 263/2005 e 51/2006, fermo restando l’obbligo di rendere il conto di gestione, ex artt.560 e 593 c. p. c.; ritenuto di poter condividere e prendere a fondamento del prosieguo della procedura le conclusioni della relazione dell’esperto, in ordine sia all’individuazione del compendio immobiliare che alla stima del relativo valore di mercato (da decurtare, tuttavia, dei presumibili costi per la sanatoria degli abusi riscontrati); ravvisate, pertanto, le condizioni per procedere, ai sensi degli artt. 569, 571 e 576 c. p. c., come novellati dalle leggi 80/2005, 263/2005 e 51/2006, al prezzo base di euro 195.000,00 alla vendita coattiva dei seguenti beni: lotto unico - “piena proprietà di un immobile adibito a civile abitazione, situato nel centro storico del Comune di Pianopoli, Via Margherita e composto da piano terra destinato a deposito e munito di doppio ingresso, tre locali e bagno, primo piano destinato a zona giorno e composto da ingresso, cucina, soggiorno e bagno, secondo piano destinato a zona notte, composto da tre camere da letto e bagno. L’immobile è censito nel NCEU del predetto Comune al foglio 4, p.lla 182, sub. 1101, vani 9,5, piani T, 1, 2, cat. A/3, superficie commerciale mq. 186,42. L’immobile presenta piccolo abuso suscettibile di sanatoria, i cui presumibili costi sono già stati detratti dal prezzo base d’asta”; rilevato che occorre fissare i termini per la presentazione delle offerte di acquisto senza incanto, la successiva udienza per l’esame delle stesse e, per il caso in cui non abbia per qualsiasi motivo luogo la vendita senza incanto, fin d’ora la data per gli incanti; EVIDENZIATO, QUANTO ALLA VENDITA SENZA INCANTO, CHE: - Ogni offerente, ai sensi dell’art. 571, comma 1, c. p. c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerta per l’acquisto personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell’art.579, comma 3, c. p. c. ( il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c. p. c.), presentendo presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari, dichiarazione, in regola con il bollo, contenente, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r. g. e. della procedura, del bene (e del lotto) cui l’offerta si riferisce, del prezzo, del tempo, del modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta; - detta dichiarazione deve, altresì, recare le generalità dell’offerente (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi); in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. F, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima ed essere corredata da copia di valido documento di identità dell’offerente e, se necessario, da valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - l’offerta, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da allegare in copia conforme; - in caso di dichiarazione di partecipazione presentata da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta; - L’OFFERTA È IRREVOCABILE, SALVO CHE: 1. il giudice ordini l’incanto; 2. siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione e la stessa non sia accolta; - L’OFFERTA NON È EFFICACE: 1) se perviene oltre il termine stabilito; 2) se è inferiore al prezzo determinato a norma dell’art. 568 c.p.c.; se l’offerente non presta cauzione a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane S.p.A.- Patrimonio BancoPosta”, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto; - all’offerta, da depositarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere allegato l’assegno circolare per la cauzione, come innanzi indicato; all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per l’esame delle offerte; le buste saranno aperte all’udienza fissata per l’esame delle offerte, alla presenza degli offerenti, ove comparsi; nel caso di mancata comparizione dell’offerente o degli offerenti l’aggiudicazione sarà comunque disposta, fatta salva l’applicazione delle previsioni di cui all’art. 572, commi 2 e 3, c. p. c.; in caso di più offerte valide, si procederà a gara sull’offerta più alta secondo il sistema delle schede o buste segrete, fatta salva l’applicazione dell’art. 573, comma 2, c. p. c.; - in alternativa alle modalità di cui sopra, la presentazione delle offerte di acquisto può avvenire anche mediante l’accredito, a mezzo di bonifico o deposito su conto postale o bancario intestato alla procedura esecutiva ed acceso o da accen- Gli annunci integrali con eventuali perizie sono consultabili sul sito www.aste.eugenius.it Aste n. 133+Pubb.Sole24H_Agosto 2014_Aste n. 132_2014 18/09/14 15:55 Pagina 10 AsteInfoappalti Settembre 2014 [email protected] dersi, nel secondo caso, presso il “Monte dei Paschi di Siena S. p. a.” - filiale di Lamezia Terme, di una somma pari ad un decimo del prezzo che si intende offrire e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, di una dichiarazione contenente le indicazioni di cui allo stesso art. 571 c. p. c.; detto accredito deve avere luogo non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine entro il quale possono essere proposte le offerte d’acquisto; fin d’ora si prevede che, quando l’offerta è presentata con le modalità alternative, il termine per il versamento del prezzo e di ogni somma è di novanta giorni; - in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; - è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; EVIDENZIATO, QUANTO ALL’EVENTUALE, SUCCESSIVA VENDITA AGLI INCANTI, CHE: - essa deve aver luogo al prezzo sopra indicato di euro 195.000,00; - le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 5%; - ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore (fallito), è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c. - ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.f. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; - l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; - in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; - all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane s. p. a. - Patrimonio BancoPosta”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; - all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto; - le buste saranno aperte all’udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; - a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; - tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione; - in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; - è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; FISSA, IN RELAZIONE ALLA VENDITA SENZA INCANTO - per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle offerte di acquisto, ex art. 571 c. p. c., del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del giorno 07.10.2014, con le modalità e per il prezzo base di cui sopra; - per l’esame delle offerte di acquisto, ai sensi dell’art. 572 c. p. c., ovvero per la gara sulle medesime, se presentate in misura superiore ad una, ai sensi dell’art. 573 c. p. c., l’udienza del 08.10.2014, ore 9.30 ss.; FISSA, NEL CASO IN CUI LA VENDITA SENZA INCANTO NON ABBIA LUOGO - per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, il termine fino alle ore 13,00 del giorno 21/10/2014, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; - per il giorno 22/10/2014 ore 9.30 e segg, la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi 10 STABILISCE, ALTRESI’, CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO,SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO: - gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; - la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal fallito - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; - l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato alle “Poste Italiane spa- Patrimonio BancoPosta” (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.d.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, ex art. 587 c.p.c.; - soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; DISPONE, QUANTO ALLA PUBBLICITA’ IN FUNZIONE DELLA VENDITA, CHE: - su impulso del procedente, sia predisposto l’avviso di vendita, da pubblicare all’albo dell’Ufficio; - a cura, rischio e spese (rimborsabili ex art. 2770 cod. civ.) del medesimo soggetto, sia data pubblicità: - in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, su di un quotidiano di informazione a diffusione locale a scelta del creditore, pubblicità da effettuarsi almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto; - in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, su una rivista periodica, pubblicità da effettuarsi almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto; - in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, e della relazione di stima dell’esperto su un sito Internet individuato ai sensi dell’art. 173 ter disp. att. c. p. c. e di cui è data notizia in Cancelleria, almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto; - il creditore procedente possa, inoltre, dare pubblicità della presente ordinanza, a sua cura ed ove lo ritenga opportuno: - a sue spese ( rimborsabili ex art. 2770 cod. civ.), con pubblicità muraria, da effettuarsi nei Comuni di Lamezia Terme e di ubicazione degli immobili, almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto; a sue spese (rimborsabili ex art. 2770 cod. civ.), a ulteriori forme di pubblicità dal medesimo prescelte, da eseguirsi almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto; - la pubblicità muraria e l’ulteriore pubblicità prescelta sono dichiarate sin d’ora non necessarie ai fini dell’esperibilità della vendita; - della prova della pubblicità elettronica e a mezzo stampa - da depositarsi in cancelleria almeno dieci giorni prima delle vendite - sia fatto carico al creditore procedente o surrogante; AVVERTE Fin d’ora gli interessati che, ove all’udienza fissata per la celebrazione dell’incanto, questo non abbia luogo per qualunque motivo, si riserva di applicare immediatamente - e cioè a quella stessa udienza - l’art. 591 c.p.c., senza alcun rinvio intermedio o ulteriore, in quello stesso contesto sentendo le parti e provvedendo sulla disposizione dell’amministrazione giudiziaria o sulla fissazione di una nuova vendita. Lamezia Terme, lì 18/6/2014 Il Cancelliere Sabrina Marasco Il Giudice dell’esecuzione dott.ssa Adele Foresta ***** UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI AVVISO DI VENDITA BENI IMMOBILI PIGNORATI EX ART. 569 COMMA 3 - CPC SI RENDE NOTO Che il Giudice dell’Esecuzione, nella procedura esecutiva immobiliare n° 38/03, con ordinanza emessa all’udienza del 02/07/2014 ha disposto la vendita con incanto dei lotti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano per il 15/10/2014; Lotto Uno: “terreni ubicati in Francavilla Angitola, Località Falco, estesi per Ha. 1.58.50, coltivati ad uliveto, actinidietro e bosco ceduo, riportati nel NCT di detto comune al foglio 18, particella 154, al foglio 24, p.lle 45,115 e 140” Prezzo base €uro 11.034,67 Lotto Due: “fondo agricolo coltivato ad agrumeto ed uliveto, ubicato in Francavilla Angitola, Località Scordari, esteso per Ha. 9.27.10, con piccoli fabbricati non accatastati. L’immobile è riportato nel NCT di detto comune al foglio 25, p.lle 3,28,29,31,32,33,57 e 100” Prezzo base €uro 95.396,49 SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL G.E. HA STABILITO CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI VENDITA CON INCANTO - Essa deve aver luogo per il prezzo base di €uro 11.034,67 per il lotto n. 1, di €uro 95.396,49 per il lotto n. 2 - le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori a €uro 331,04 per il lotto n. 1 ad € 2.861,89 per il lotto n. 2; - ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, Cerchi casa? Prova all’incanto www.astepress.it - www.asteannunci.info www.quiaste.it - www.aste.eugenius.it è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.) - ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; - l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; - in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; - all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle Poste Italiane S.p.a.”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione) in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; - all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto; - le buste saranno aperte all’udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni di cui all’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 584, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; - a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte d’acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/15quello raggiunto nell’incanto: l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento - tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione; - in ogni caso le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; - è possibile per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente al protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la cancelleria; - è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, il termine fino alle ore 13,00 del 14.10.2014, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; - è fissata per il giorno 15.10.2014, ore 12,00 e segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi. LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO E SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO - gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; - la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; - l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane S.p.a.” (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D. Lgs 1 settembre 1993 n° 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; - soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, dalla produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché al pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; Lamezia Terme ***** AVVISO DI VENDITA Procedura n. 39/2006 Registro Esecuzioni Immobiliari Il professionista delegato AVV. FRANCESCA VESCI, con proprio studio legale sito in Via Paolo Orsi n. 3 di Lamezia Terme, nella procedura esecutiva promossa da Banca Monte dei Paschi di Siena spa; visto il provvedimento di delega alla vendita emesso dal Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Lamezia Terme in data 11.04.2007 ai sensi dell’art. 591 bis c.p.c.; e la successiva proroga; visto il provvedimento del G.E. del 9.6.2014 con il quale è stata autorizzata la riduzione di del prezzo base d’asta; ritenuto necessario fissare l’incanto dei beni pignorati; visto l’art.569 c.p.c.; AVVISA che nella data e nel luogo sotto indicati si terrà la vendita senza incanto del seguente immobile: LOTTO UNICO - Trattasi di appartamento di tipo economico (A/3), situato nel Comune di Lamezia Terme in Via dei Normanni, fa parte di un edificio costituito da quattro piani fuori terra, individuato sul catasto fabbricati al foglio n° 6, particella 141 e sub. 4. Esso è stato costruito in un’area, riportata in Catasto Terreni al foglio n° 6 particelle 140 e 141 dell’ex Comune di Nicastro e confinante ad est e a nord con il terreno individuato sul catasto terreni al foglio 6, particella 140 ed intestato a …, sempre ad est con un altro edificio, non riportato sull’estratto di mappa, con area di sedime identificata al foglio 6 particella 140, a sud con l’intersezione di una piccola strada secondaria con via Dei Normanni e ad ovest con l’edificio riportato nel catasto fabbricati al foglio n° 6, particella 146, di proprietà della famiglia …. Nel P.R.G. del Comune di Lamezia Terme, il terreno ove è ubicato l’immobile in esame ricade in una zona denominata “E2” Zona Agricola Collinare. La porzione di fabbricato in esame, realizzata su due piani (piano II e piano III), è costituita da due sopra elevazioni realizzate sull’abitazione individuata sul catasto fabbricati al foglio n° 6, particella 141, sub. 6 ed intestata a …. Essa viene utilizzata per civile abitazione e costituisce un’unica unità abitativa, con ingresso individuale e separato dalla restante parte dell’edificio al quale si accede mediante una scala esterna che conduce in via dei Normanni. Il bene in esame ha una superficie coperta al piano II di mq 100,21 e al piano terzo di mq 52,45. - Il piano secondo (all. 10 foglio 1) risulta essere composto da due camere da letto, un salone, un corridoio, un bagno, una lavanderia ed un terrazzo. Al piano suddetto si accede mediante un ingresso esclusivo. È da mettere in evidenza che, durante il sopralluogo, da un confronto tra le planimetrie presenti nel fascicolo 1864 sopra citato e la configurazione attuale del piano II si sono riscontrate le seguenti incongruenze: l’area indicata come cucina, attualmente risulta essere adibita a lavanderia, la quale è separata dal vano scala mediante un ingresso munito di porta a soffietto non indicata sulla pianta; l’ingresso del bagno, esistente nella realtà, non è presente sui disegni che è da considerarsi un errore nella realizzazione dei disegni stessi come confermato dalla planimetria rilasciata dall’ufficio catasto di Catanzaro. Il piano terzo, al quale si accede mediante una scala interna, è costituito da una cucina con caminetto, da un ripostiglio interno, da un ripostiglio esterno, al quale si accede tramite il balcone, da un balcone e da un terrazzo. Al piano suddetto, dal confronto tra planimetrie e situazione reale dei locali, sono emerse le seguenti incongruenze: l’area attualmente destinata a cucina, nelle planimetrie è indicata come legnaia; il tetto, attualmente costituito da due falde con controsoffitto in legno, sui disegni depositati al comune risulta in unica falda al di sopra di un solaio piano. L’edificio nel complesso corrisponde con i dati riportati nell’atto di pignoramento. Prezzo base € 28.792,97 (Euro ventottomilasettecentonovantadue/97). Data dell’esame delle offerte: 25.09.2014 ore 18.00. Luogo di esame delle offerte: Studio legale del professionista delegato sito in Via Paolo Orsi n. 3, di Lamezia Terme (Telefono 340.6497418). AVVISA ALTRESÌ che nelle ipotesi in cui: - non siano proposte offerte d’acquisto entro il termine stabilito; - le offerte non siano efficaci ai sensi dell’art. 571 c.p.c.; - si verifichi una delle circostanze previste dall’art. 572,comma 3, c.p.c.; - la vendita senza incanto non abbia luogo per qualsiasi altra ragione; avrà luogo la vendita con incanto del medesimo bene nella seguente data e luogo: LOTTO unico come sopra descritto PREZZO: € 28.792,97 (euro ventottomilasettecentonovantadue/97); RILANCIO MINIMO: € 1.439,65 (euro millequattrocentotrentanove/65); Data dell’incanto 9.10.2014 ORE 18.00 Luogo di esame delle offerte: Studio legale del professionista delegato sito in Via Paolo Orsi n. 3, di Lamezia Terme (Telefono 340.6497418). In tale data, a differenza della prima, per aggiudicare i beni sarà necessario effettuare almeno un rilancio del prezzo dell’importo sopra indicato. I beni di cui sopra sono meglio descritti nella relazione di stima a firma dell’Ing. Antonio Brando, che deve essere consultata dall’offerente, ed alla quale si fa espresso rinvio anche per tutto ciò che concerne l’esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti sui beni. La stessa è consultabile presso lo studio del professionista delegato dal lunedì al venerdì dalle ore 17 alle ore 19, previo appuntamento telefonico al numero 340.6497418, e sul sito internet www.aste.eugenius.it www.quiaste.it; www.asteinfoappalti.it; www.astepress.it; www.asteannunci.info Si avvisa, in ogni caso, che la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive; che la vendita è a corpo e non a misura; che eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; che la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. La pubblicità, le modalità di presentazione delle offerte e le condizioni della vendita sono regolate come segue: QUANTO ALLA VENDITA SENZA INCANTO: A norma dell’art. 571 ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l’acquisto dell’immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell’art 579, ultimo comma, c.p.c.; il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autentica, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al 579 comma 3 cpc, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583 comma 1 cpc; le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa entro le ore 13.00 del 24.09.2014. Le stesse potranno essere presentate presso lo studio del suindicato professionista delegato dal lunedì al venerdì negli orari d’ufficio e previo appuntamento telefonico. Nessuna annotazione dovrà essere apposta sulla busta. Sulla predetta busta dovranno essere annotate, a cura del professionista ricevente o di suo delegato, il nome di chi materialmente provvede al deposito, il nome del Giudice dell’esecuzione, quello del professionista delegato e la data fissata per l’esame delle offerte; l’offerente dovrà presentare presso lo studio del professionista delegato una dichiarazione, in regola con il bollo, contenente - a pena di inefficacia -: l’in- Gli annunci integrali con eventuali perizie sono consultabili sul sito www.aste.eugenius.it Aste n. 133+Pubb.Sole24H_Agosto 2014_Aste n. 132_2014 18/09/14 15:55 Pagina 11 AsteInfoappalti Settembre 2014 [email protected] dicazione del numero di RGE della procedura, del prezzo offerto - che non potrà essere inferiore al prezzo minimo indicato nell’avviso di vendita -, l’identificazione del bene e del lotto cui si riferisce l’offerta ed ogni altro elemento utile alla valutazione di questa, comprese le generalità dell’offerente (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale tra i coniugi in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione di beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art 179 comma 1, lett. f. cod.civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), oltre a copia di valido documento d’identità dell’offerente e, se necessario a valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione (es. procura speciale o certificato camerale); l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; l’istanza, nel caso di presentazione di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelate, da depositare in copia conforme; in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva di formulare eventuali offerte in aumento; non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza. All’offerta, dovrà essere allegata una fotocopia del documento d’identità, nonché un assegno circolare non trasferibile intestato al professionista delegato avvocato Francesca Vesci es. n. 39/2006 Trib. L.T. -, a titolo di cauzione, per un importo non inferiore al decimo del prezzo offerto, pena l’inefficacia. Detta somma sarà trattenuta in caso di rifiuto dell’acquisto; l’aggiudicatario potrà ottenere per l’acquisto dei beni posti all’asta mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente al cd. protocollo ABI, rivolgendosi direttamente alle agenzie o filiali delle banche il cui elenco risulta reperibile presso il professionista delegato e presso il sito ABI; in caso di più offerte valide, si procederà a gara sulla base dell’offerta più alta, a norma dell’art. 573 c.p.c.; la validità e l’efficacia dell’offerta d’acquisto è regolata dall’art. 571, comma 2, c.p.c.; l’offerta è irrevocabile per 120 giorni dalla sua presentazione ai sensi dell’art. 571, comma 3, c.p.c.; le modalità di vendita senza incanto sono regolate dagli artt. 572 e seguenti c.p.c.; nel caso di più offerte valide, si procederà a gara sull’offerta più alta, secondo il sistema delle schede o delle buste segrete, fatta salva l’applicazione dell’art. 573 comma 2 cpc il termine di versamento del saldo del prezzo, nonché di ulteriori oneri, diritti e spese conseguenti alla vendita è di 60 giorni dall’aggiudicazione mediante il deposito di assegno circolare non trasferibile intestato al professionista delegato avvocato Francesca Vesci ES imm. 39/06 Trib. L.T. o su un libretto di deposito postale o bancario nominativo, intestato alla procedura e vincolato all’ordine del Giudice, presso la MPS spa - agenzia di Lamezia Terme; in caso di inadempimento l’aggiudicazione sarà revocata e l’aggiudicatario perderà tutte le somme versate; le spese di trasferimento del bene sono a carico dell’aggiudicatario cui restano riservate le attività e i costi per la cancellazione delle formalità. Il pagamento per le spese di trasferimento deve essere effettuato contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, solo allora verrà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c. QUANTO ALLA VENDITA CON INCANTO A norma dell’art. 579 ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l’acquisto dell’immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell’art 579, ultimo comma, c.p.c.; il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autentica, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al 579 comma 3 cpc, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583 comma 1 cpc; le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa entro le ore 13.00 del 8.10.2014. Le stesse potranno essere presentate presso lo studio del suindicato professionista delegato dal lunedì al venerdì di ogni settimana, negli orari d’ufficio e previo appuntamento telefonico. Nessuna annotazione dovrà essere apposta sulla busta. Sulla predetta busta dovranno essere annotate, a cura del professionista ricevente o di suo delegato, il nome di chi materialmente provvede al deposito, il nome del Giudice dell’esecuzione, quello del professionista delegato e la data fissata per l’esame delle offerte; l’offerente dovrà presentare presso lo studio del professionista delegato una dichiarazione, in regola con il bollo, contenente - a pena di inefficacia -: l’indicazione del numero di RGE della procedura, del prezzo offerto - che non potrà essere inferiore al prezzo minimo indicato nell’avviso di vendita -l’identificazione del bene e del lotto cui si riferisce l’offerta ed ogni altro elemento utile alla valutazione di questa, comprese le generalità dell’offerente (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale tra i coniugi in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione di beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art 179 comma 1, lett. f. cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), oltre a copia di valido documento d’identità dell’offerente e, se necessario a valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione (es. procura speciale o certificato camerale); in caso di dichiarazione presentata da più soggetti, l’indicazione di quello, tra questi, che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; l’istanza, nel caso di presentazione di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelate, da depositare in copia conforme; l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima. non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; le buste saranno aperte all’udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 cpc; la mancata partecipazione all’incanto personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581 cpc, comma 2 per conseguire l’aggiudicazione provvisoria. All’offerta, dovrà essere allegata una fotocopia del documento d’identità, nonché un assegno circolare non trasferibile intestato al professionista delegato - avvocato Francesca Vesci esecuzione immobiliare 39/06 Trib. L.T.-, a titolo di cauzione, per un importo non inferiore al decimo del prezzo base d’asta suddetto, pena l’inefficacia. Detta somma sarà trattenuta in caso di rifiuto dell’acquisto; l’aggiudicatario potrà ottenere per l’acquisto dei beni posti all’asta mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente al cd. protocollo ABI, rivolgendosi direttamente alle agenzie o filiali delle banche il cui elenco risulta reperibile presso il professionista delegato e presso il sito ABI; la validità e l’efficacia dell’offerta d’acquisto è regolata dall’art. 571, comma 2, c.p.c.; l’offerta è irrevocabile per 120 giorni dalla sua presentazione ai sensi dell’art. 571, comma 3, c.p.c.; le modalità di vendita all’incanto sono regolate dagli artt. 581 e seguenti c.p.c.; il termine di versamento del saldo del prezzo, nonché di ulteriori oneri, diritti e spese conseguenti alla vendita è di 60 giorni dall’aggiudicazione mediante il deposito di assegno circolare non trasferibile intestato al professionista delegato avvocato Francesca Vesci ES imm. 39/06 Trib. L.T. o su www.astepress.it - www.asteannunci.info 11 un libretto di deposito postale o bancario nominativo, intestato alla procedura e vincolato all’ordine del Giudice, presso la MPS spa - agenzia di Lamezia Terme;in caso di inadempimento l’aggiudicazione sarà revocata e l’aggiudicatario perderà tutte le somme versate; le spese di trasferimento del bene sono a carico dell’aggiudicatario cui restano riservate le attività e i costi per la cancellazione delle formalità. Il pagamento per le spese di trasferimento deve essere effettuato contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, solo allora verrà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c. OFFERTE IN AUMENTO DI UN QUINTO: a norma dell’art. 584 c.p.c., avvenuto l’incanto, possono ancora essere fatte offerte d’acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 (un quinto) quello raggiunto nell’incanto. Pertanto, l’aggiudicazione diverrà definitiva decorsi dieci giorni senza offerte in aumento. Tali offerte potranno essere depositate presso lo studio del professionista delegato, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti, salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo, la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione. Ogni domanda di restituzione della cauzione dovrà essere indirizzata dagli offerenti al professionista delegato. Il Professionista Delegato ***** AVVISO DI VENDITA BENI IMMOBILI EX ART. 569 COMMA 3 - CPC PROCEDURA N. 41/96 R.E. SI RENDE NOTO Che il G.E. con sua ordinanza del 14.05.2014 ha disposto la vendita all’incanto che si terrà nell’aula delle pubbliche udienze di questo Tribunale avanti al giudice delle esecuzioni, degli immobili sottoelencati LOTTO N. 1 - Piena proprietà del terreno agricolo sito in Cortale loc. “Cellia” fg 33 p.lle 14-15-16-31 e 32. Confina a nord con fiume Peispe, a sud con fosso “Sardina” ad ovest con la strada comunale Sambuco e proprietà privata. Prezzo base €uro 3.067,09 LOTTO N. 2 - Piena proprietà del terreno agricolo in Cortale loc. “Trearie” fg 33 p.lla n. 10. Confina a nord con proprietà private, ad est con strada comunale “Sambuco”, a sud e ad ovest con proprietà private. Prezzo base €uro 2.388,78 LOTTO N. 3 - Piena proprietà del terreno agricolo in Cortale fg 33 p.lla 44 e fg 34 p.lla 4. Confina a nord con proprietà privata, ad est e a sud con il fosso “della bosa”, ad ovest con strada provinciale “Filadelfia-cenadi”. Prezzo base €uro 13.337,09 FISSANDO la vendita all’incanto per il giorno 24.09.2014, ore 09,30 e segg. presso il Tribunale Ordinario di Lamezia Terme, al prezzo base d’asta così come sopra indicato. La misura minima da apportare alle offerte a pena d’inammissibilità è pari al 5% del prezzo base d’asta. Ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo mandatario munito di procuratore speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583 comma, 1, c.p.c.) - ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lettera f, cod., civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; - l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; - in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; - all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle Poste Italiane S.p.a. - Patrimonio Bancoposta”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione) in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; - all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto; - le buste saranno aperte all’udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni di cui all’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; - a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte d’acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/15quello raggiunto nell’incanto: l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento - tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.; - in ogni caso le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; - è possibile per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente al protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la cancelleria; www.quiaste.it - www.aste.eugenius.it Cerchi casa? Prova all’incanto - Il termine ultimo per depositare l’istanza di partecipazione nella cancelleria delle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Lamezia Terme è fissato entro e non oltre le ore 13.00 del 23.09.2014 - gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; - la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; - l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane S.p.a. - Patrimonio Bancoposta” (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D. Lgs 1 settembre 1993 n° 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; - soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, dalla produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché al pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; - il creditore procedente dovrà provvedere ad inserire l’avviso di vendita su un sito internet individuato ai sensi dell’art. 173 ter disp. att. c.p.c. per una sola volta su un quotidiano di informazione a diffusione locale a scelta, per una sola volta su una rivista periodica, pubblicità da effettuarsi almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o dalla data di vendita; - il creditore procedente o surrogante dovrà depositare almeno dieci giorni prima della vendita la prova dell’avvenuta pubblicità elettronica ed a mezzo stampa. Maggiori informazioni in cancelleria. Lamezia Terme ***** UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI R.E. n. 41/2011 AVVISO DI VENDITA DI BEMI IMMOBILI PIGNORATI EX ART. 490 C.P.C. SI RENDE NOTO - che il G.E. nella proc. esec. immobiliare n. 41/2011 con ordinanza emessa all’udienza del 05.03.2014 ha disposto la vendita coattiva del seguente lotto, al prezzo base di euro 398.355,75: lotto unico - “piena proprietà di un lotto della complessiva superficie di 3.140 mq. composto da un capannone con annessi uffici, ubicati in Lamezia Terme, contrada Malaspina; la superficie della zona uffici, articolata su un unico livello ubicato al piano terra, è pari a 400 mq. mentre il capannone, adibito a deposito mezzi con annessa officina, ha una superficie di mq. 880, comprensiva dei locali deposito, posti sul lato est. Dette strutture edilizie prospettano su strada di accesso e su un piazzale con annessi parcheggi della complessiva superficie di mq. 1860; sul lotto insiste un manufatto destinato ad uffici di circa mq. 90 abusivo e non sanabile, non considerato né nella descrizione del lotto né nella determinazione del prezzo di vendita. Il complesso immobiliare è censito nel NCEU del predetto Comune al foglio 51, p.lla 336 sub 2, zona cens. 2, cat. D7/, rendita euro 10.104,00”; SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL G.E. HA STABILITO: CHE LA VENDITA ALL’INCANTO AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI: - essa deve aver luogo al prezzo indicato di euro 398.355,75 - le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 5%; - ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma c.p.c.); - ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e., della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale tra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. F, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; - l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da allegare in copia conforme; - in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; - all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane S.p.a - Patrimonio Banco Posta” tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione) in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; - all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto; - le buste saranno aperte all’udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di un procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; - a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto dall’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva, ove decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; - tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c. l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione; - in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi della registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; - è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile in Cancelleria; - è fissato per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliare delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13,00 del giorno 30.09.2014, con le modalità per il prezzo minimo di cui sopra; - per il giorno 01.10.2014, ore 9,30 e segg.,la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; STABILISCE, ALTRESI’, CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI - gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; - la vendita è a corpo e non a misura; differenze di misura non potranno dar luogo a nessun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dall’eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento indennità o riduzione di prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; - l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane S.p.a - Patrimonio Banco Posta” (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.), in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; - soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; - ulteriori informazioni potranno essere richieste in Cancelleria. Lamezia Terme, Il Cancelliere ***** UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI EX ART 569 COMMA 3 CPC SI RENDE NOTO Che il Giudice dell’Esecuzione, nella procedura esecutiva immobiliare n° 42/2005, con ordinanza emessa all’udienza del 21.05.2014 ha disposto la vendita con incanto di più lotti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano per il 01.10.2014; lotto uno - “appartamento sito in Pianopoli, alla via Togliatti, composto di 4 vani, cucina abitabile, bagno e doppio servizio, per una superficie commerciale di mq. 119,78. L’immobile è riportato nel NCEU di detto comune al foglio 6, p.lla 774, sub 12” prezzo base euro 30.612,30 lotto due - “locale adibito a garage/cantina con ripostiglio e wc, sito in Pianopoli, alla via Togliatti, piano seminterrato, della superficie commerciale di mq. 63. L’immobile è riportato nel NCEU di detto comune al foglio 6, p.lla 774, sub 5” prezzo base euro 10.678.71 SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL GE HA STABILITO CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI VENDITA CON INCANTO - essa deve aver luogo al prezzo base di euro 30.612,30 per il lotto n. 1 e di euro 10.678.71 per il lotto n. 2; - le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 3% del prezzo base d’asta; - ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura Gli annunci integrali con eventuali perizie sono consultabili sul sito www.aste.eugenius.it Aste n. 133+Pubb.Sole24H_Agosto 2014_Aste n. 132_2014 18/09/14 15:55 Pagina 12 AsteInfoappalti Settembre 2014 [email protected] privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.) - ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; - l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; - in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; - all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane s.p.a.- Patrimonio Bancoposta”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; - all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto; - le buste saranno aperte all’udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; - a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; - tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione; - in ogni caso, le spese del trasferimento cadono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; - è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; - è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 30.09.2014, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; - è fissata, per il giorno 01.10.2014 ore 09.30 e ss., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO: - gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; - la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; - l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane s.p.a. - Patrimonio Bancoposta” (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare Cerchi casa? Prova all’incanto 12 nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; - soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; Lamezia Terme, lì 09.07.2014 Il Cancelliere ***** UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI EX ARTT. 570 e 576 C.P.C. SI RENDE NOTO che il Giudice dell’esecuzione, nella procedura esecutiva immobiliare n. 42/2009, con ordinanza a verbale, resa all’udienza del 18.06.2014, ha disposto la vendita coattiva dei seguenti beni immobili, al prezzo base di € 157.317,19 per il lotto n. 1, di € 129.631,64 per il lotto n. 2, di € 195.001,17 per il lotto n. 3, di € 113.748,04 per il lotto n. 4, di € 6.423,04 per il lotto n. 6: Lotto n. 1: locale posto al piano terra di un fabbricato di maggiori dimensioni con destinazione di pubblico esercizio (bene A1) + quota pari ad 1/4 del gazebo n° 1 per accesso al locale suddetto + quota pari ad 1/4 dell’area pavimentata + quota pari ad 1/3 del fabbricato adibito a servizi igienici (bene A3) + quota pari ad 1/4 dell’area parcheggio (beni D, H, I, J). L’immobile è ubicato nel Comune di Lamezia Terme, S.Eufemia, contrada Persicara, S.S. l8 (direzione Reggio Calabria) - S.P. 112 nel tratto che collega I’ex comune di S.Eufemia Lamezia alla zona industriale area ex SIR. Il complesso pignorato compreso nel suddetto lotto è composto da: bene A1: piano terra con ingresso autonomo di un fabbricato su due livelli fuori terra, destinato a pubblico esercizio con licenza autonoma, dotato di ampia sala, una cucina, un ufficio ed un locale privè avente una superficie lorda pari a circa mq 412,25; il bene è dotato anche di uno spazio di pertinenza avente una superficie complessiva di mq 150,30 pari a superficie vendibile di mq 37,57; bene A3: fabbricato ad un solo livello fuori terra, destinato esclusivamente a servizi igienici suddiviso per uomini e per donne e con relativa area di pertinenza, da acquistare nella quota di comproprietà pari ad 1/3, avente una superficie lorda pari a circa mq 74,72; la quota parte è pari a circa mq 24,90; gazebo n° 1: posto in corrispondenza dell’accesso, è costituito da una struttura in legno con entrostante biglietteria, da acquistare nella quota di comproprietà pari ad 1/4 , avente una superficie lorda pari a circa mq 111,05; la quota parte è pari a circa mq 27,76; area pavimentata: realizzata con lastre irregolari di pietra a lavorazione “opus incertum palladiana” da acquistare nella quota di comproprietà pari ad 1/4 , avente una superficie complessiva di mq 1.358,18; la quota parte è pari a circa mq 339,55; area parcheggio: terreno (bene D, H, I, J) posto a nord del complesso completamente asfaltato da acquistare nella quota di comproprietà pari ad 1/4 , avente una superficie complessiva di mq 13.879,80; la quota parte è pari a circa mq 3.469,95; descrizione catastale: N.C.E.U. del Comune di Lamezia Terme, Sezione S.Eufemia Lamezia, bene A1 fg. 32, p.lla 109, sub 2, Zona Cens. 2, Cat. C/1, Classe 1, Cons. 616 mq, Rend. € 2.608,73; bene A3 fg. 32, p.lla 109, sub 2, Zona Cens. 2, Cat. C/1, Classe 1, Cons. 616 mq, Rend. € 2.608,73; area pavimentata fg. 32, p.lla 109, sub 2, Zona Cens. 2, Cat. C/1, Classe 1, Cons. 616 mq, Rend. € 2.608,73; area N.C.T. del Comune di Lamezia Terme, Sezione S.Eufemia Lamezia, parcheggio, fg. 32, p.lla 77, Qualità Semin. Irrig., Classe 2, Superficie ha 1 are 00 ca 00, Reddito Dominicale € 38,73 Agrario € 12,91; fg. 32, p.lla 152, Qualità Semin. Irrig., Classe 2, Superficie ha 0 are 00 ca 15, Reddito Dominicale € 0,06 Agrario € 0,02; fg. 32, p.lla 174, Qualità Semin. Irrig., Classe 2, Superficie ha 0 are 17 ca 90, Reddito Dominicale € 6,93 Agrario € 2,31; fg. 32, p.lla 176, Qualità Semin. Irrig., Classe 2, Superficie ha 0 are 35 ca 78, Reddito Dominicale € 13,86 Agrario € 4,62. Prezzo base: € 157.317,19. Lotto n. 2 - “locale posto al piano primo di un fabbricato di maggiori dimensioni con destinazione di pubblico esercizio (bene A2) + quota pari ad 1/4 del gazebo n° 1 per accesso al locale suddetto + quota pari a 1/4 dell’area pavimentata + quota pari ad 1/4 dell’area parcheggio (beni D, H, I, J). L’immobile è sito nel Comune di Lamezia Terme, S.Eufemia, contrada Persicara, S.S. 18 (direzione Reggio Calabria) - S.P. 112 nel tratto che collega l’ex Comune di S.Eufemia Lamezia alla zona industriale area ex SIR. Il complesso pignorato compreso nel suddetto lotto è composto da: bene A2: piano primo con ingresso autonomo di un fabbricato su due livelli fuori terra, destinato a pubblico esercizio con licenza autonoma, dotato di ampia sala, due uffici, doppi servizi igienici per il pubblico e per il personale, un guardaroba, avente una superficie lorda pari a circa mq 340,40; il bene è dotato anche di uno spazio di pertinenza (porticato) avente una superficie complessiva di mq 212,20 pari a superficie vendibile di mq 53,05, di una scala di accesso al bene e di due scale antincendio laterali come uscita di emergenza aventi una superficie complessiva di mq 52,90 pari a superficie vendibile di mq 13,22; gazebo n° 1: posto in corrispondenza dell’accesso, è costituito da una struttura in legno con entrostante biglietteria, da acquistare nella quota di comproprietà pari ad 1/4 , avente una superficie lorda pari a circa mq 111,05; la quota parte è pari a circa mq 27,76; area pavimentata: realizzata con lastre irregolari di pietra a lavorazione “opus incertum palladiana” da acquistare nella quota di comproprietà pari ad 1/4 , avente una superficie complessiva di mq 1.358,18; la quota parte è pari a circa mq 339,55; area parcheggio: terreno (bene D, H, I, J) posto a nord del complesso completamente asfaltato da acquistare nella quota di comproprietà pari ad 1/4 , avente una superficie complessiva di mq 13.879,80; la quota parte è pari a circa mq 3.469,95; descrizione catastale: N.C.E.U. del Comune di Lamezia Terme, Sezione S.Eufemia Lamezia, bene A2 fg. 32, p.lla 109, sub 2, Zona Cens. 2, Cat. C/1, Classe 1, Cons. 616 mq, Rend. € 2.608,73; area pavimentata fg. 32, p.lla 109, sub 2, Zona Cens.2, Cat. C/1, Classe 1, Cons. 616 mq, Rend. € 2.608,73; area N.C.T. del Comune di Lamezia Terme, Sezione S.Eufemia Lamezia, parcheggio, fg. 32, p.lla 77, Qualità Semin. Irrig., Classe 2, Superficie ha 1 are 00 ca 00, Reddito Dominicale € 38,73 Agrario € 12,91; fg. 32, p.lla 152, Qualità Semin. Irrig., Classe 2, Superficie ha 0 are 00 ca 15, Reddito Dominicale € 0,06 Agrario € 0,02; fg. 32, p.lla 174, Qualità Semin. Irrig., Classe 2, Superficie ha 0 are 17 ca 90, Reddito Dominicale € 6,93 Agrario € 2,31; fg. 32, p.lla 176, Qualità Semin. Irrig., Classe 2, Superficie ha 0 are 35 ca 78, Reddito Dominicale € 13,86 Agrario € 4,62. Prezzo base: € 129.631,64. Lotto n. 3 - “locale posto al piano terra di un fabbricato su un solo livello fuori terra con destinazione di pubblico esercizio (bene B1) + quota pari ad 1/4 del gazebo n° 1 per accesso al locale suddetto + quota pari a 1/4 dell’area pavimentata + quota pari ad 1/3 del fabbricato adibito a servizi igienici (bene A3) + quota pari ad 1/4 dell’area parcheggio (beni D, H, I, J). L’immobile è sito nel Comune di Lamezia Terme, S.Eufemia, contrada Persicara, S.S. 18 (direzione Reggio Calabria) S.P. 112 nel tratto che collega l’ex Comune di S.Eufemia Lamezia alla zona industriale area ex SIR. www.astepress.it - www.asteannunci.info www.quiaste.it - www.aste.eugenius.it Il complesso pignorato compreso nel suddetto lotto è composto da: bene B1: piano terra con ingresso autonomo di un fabbricato su un solo livello fuori terra, destinato a pubblico esercizio con licenza autonoma, dotato di due ampie sale tematiche, un servizio igienico per donne, un ufficio, un guardaroba avente una superficie lorda pari a circa mq 639,70; il bene è dotato anche di uno spazio di pertinenza avente una superficie complessiva di mq 59,00 pari a superficie vendibile di mq 14,80; il bene è dotato anche di uno spazio adibito a verde ornamentale della superficie complessiva di mq 255,50 e di una corte costituita da terreno libero della superficie di circa mq 3.227,05; bene A3: fabbricato ad un solo livello fuori terra, destinato esclusivamente a servizi igienici suddiviso per uomini e per donne e con relativa area di pertinenza, da acquistare nella quota di comproprietà pari ad 1/3, avente una superficie lorda pari a circa mq 74,72; la quota parte è pari a circa mq 24,90; gazebo n° 1: posto in corrispondenza dell’accesso, è costituito da una struttura in legno con entrostante biglietteria, da acquistare nella quota di comproprietà pari ad 1/4 , avente una superficie lorda pari a circa mq 111,05; la quota parte è pari a circa mq 27,76; area pavimentata: realizzata con lastre irregolari di pietra a lavorazione “opus incertum palladiana” da acquistare nella quota di comproprietà pari ad 1/4 , avente una superficie complessiva di mq 1.358,18; la quota parte è pari a circa mq 339,55; area parcheggio: terreno (bene D, H, I, J) posto a nord del complesso completamente asfaltato da acquistare nella quota di comproprietà pari ad 1/4 , avente una superficie complessiva di mq 13.879,80; la quota parte è pari a circa mq 3.469,95; descrizione catastale: N.C.E.U. del Comune di Lamezia Terme, Sezione S.Eufemia Lamezia, bene B1 fg. 32, p.lla 109, sub 5, Zona Cens.2, Cat. C/1, Classe 1, Cons. 404 mq, Rend. € 1.710,92; bene A3 fg. 32, p.lla 109, sub 2, Zona Cens.2, Cat. C/1, Classe 1, Cons. 616 mq, Rend. € 2.608,73; area pavimentata fg. 32, p.lla 109, sub 2, Zona Cens.2, Cat. C/1, Classe 1, Cons. 616 mq, Rend. € 2.608,73; area N.C.T. del Comune di Lamezia Terme, Sezione S.Eufemia Lamezia, parcheggio fg. 32, p.lla 77, Qualità Semin. Irrig., Classe 2, Superficie ha 1 are 00 ca 00, Reddito Dominicale € 38,73 Agrario € 12,91; fg. 32, p.lla 152, Qualità Semin. Irrig., Classe 2, Superficie ha 0 are 00 ca 15, Reddito Dominicale € 0,06 Agrario € 0,02; fg. 32, p.lla 174, Qualità Semin. Irrig., Classe 2, Superficie ha 0 are 17 ca 90, Reddito Dominicale € 6,93 Agrario € 2,31; fg. 32, p.lla 176, Qualità Semin. Irrig., Classe 2, Superficie ha 0 are 35 ca 78, Reddito Dominicale € 13,86 Agrario € 4,62. Prezzo base: € 195.001,17. Lotto n. 4 - “area all’esterno caratterizzata da superficie pavimentata, da area adibita a verde ornamentale con specie arboree rilevanti, n° 4 gazebi di cui n° 3 piastrellati, n° 2 piste da ballo all’aperto, un locale deposito (bene B2) + quota pari ad 1/4 del gazebo n° 1 per accesso all’area suddetta + quota pari a 1/4 dell’area pavimentata + quota pari ad 1/3 del fabbricato adibito a servizi igienici (bene A3) + quota pari ad 1/4 dell’area parcheggio (beni D, H, I, J). L’immobile è sito nel Comune di Lamezia Terme, S.Eufemia, contrada Persicara, S.S. 18 (direzione Reggio Calabria) - S.P. 112 nel tratto che collega l’ex Comune di S.Eufemia Lamezia alla zona industriale area ex SIR. Il complesso pignorato compreso nel suddetto lotto è composto da: gazebo n° 2: struttura in legno dotata di bancone bar con retro avente una superficie lorda pari a circa mq 53,70; gazebi n° 3, 4, 5: struttura in legno architettonicamente complessa, dotata di pavimentazione in ceramica, bancone bar e piccolo deposito laterale avente una superficie lorda pari a circa mq 430,25; piste da ballo: dalla forma circolare e semicircolare, sono entrambe dotate di pavimentazione con asfalto liscio ed hanno una superficie lorda complessiva di mq 276,05; area verde: caratterizzata da prato e da particolari aiuole realizzate in muratura con mattoni a faccia vista in cui alloggiano le specie arboree dalla dimensione rilevante, avente una superficie lorda complessiva pari a circa mq 978,55; bene B2: locale deposito avente una superficie lorda pari a circa mq 86,50; bene A3: fabbricato ad un solo livello fuori terra, destinato esclusivamente a servizi igienici suddiviso per uomini e per donne e con relativa area di pertinenza, da acquistare nella quota di comproprietà pari ad 1/3, avente una superficie lorda pari a circa mq 74,72; la quota parte è pari a circa mq 24,90; gazebo n° 1: posto in corrispondenza dell’accesso, è costituito da una struttura in legno con entrostante biglietteria, da acquistare nella quota di comproprietà pari ad 1/4 , avente una superficie lorda pari a circa mq 111,05; la quota parte è pari a circa mq 27,76; area pavimentata: realizzata con lastre irregolari di pietra a lavorazione “opus incertum palladiana” da acquistare nella quota di comproprietà pari ad 1/4 , avente una superficie complessiva di mq 1.358,18; la quota parte è pari a circa mq 339,55; area parcheggio: terreno (bene D, H, I, J) posto a nord del complesso completamente asfaltato da acquistare nella quota di comproprietà pari ad 1/4 , avente una superficie complessiva di mq 13.879,80; la quota parte è pari a circa mq 3.469,95; descrizione catastale: N.C.E.U. del Comune di Lamezia Terme, Sezione S.Eufemia Lamezia, bene A4 fg. 32, p.lla 109, sub 2, Zona Cens.2, Cat. C/1, Classe 1, Cons. 616 mq, Rend. € 2.608,73 (corte); bene A3 fg. 32, p.lla 109, sub 2, Zona Cens.2, Cat. C/1, Classe 1, Cons. 616 mq, Rend. € 2.608,73; area pavimentata fg. 32, p.lla 109, sub 2, Zona Cens.2, Cat. C/1, Classe 1, Cons. 616 mq, Rend. € 2.608,73; area N.C.T. del Comune di Lamezia Terme, Sezione S.Eufemia Lamezia, parcheggio fg. 32, p.lla 77, Qualità Semin. Irrig., Classe 2, Superficie ha 1 are 00 ca 00, Reddito Dominicale € 38,73 Agrario € 12,91; fg. 32, p.lla 152, Qualità Semin. Irrig., Classe 2, Superficie ha 0 are 00 ca 15, Reddito Dominicale € 0,06 Agrario € 0,02; fg. 32, p.lla 174, Qualità Semin. Irrig., Classe 2, Superficie ha 0 are 17 ca 90, Reddito Dominicale € 6,93 Agrario € 2,31; fg. 32, p.lla 176, Qualità Semin. Irrig., Classe 2, Superficie ha 0 are 35 ca 78, Reddito Dominicale € 13,86 Agrario € 4,62. Prezzo base: € 113.748,04. Lotto n. 6 - “terreni destinati a seminativo irriguo siti nel Comune di Lamezia Terme, S.Eufemia, contrada Persicara, S.S. 18 (direzione Reggio Calabria) - S.P. 112 nel tratto che collega l’ex Comune di S.Eufemia Lamezia alla zona industriale area ex SIR. Il complesso pignorato compreso nel suddetto lotto è composto da: bene E: terreno libero avente una superficie lorda pari a circa mq 9.762,95; bene F: terreno libero avente una superficie lorda pari a circa mq 288,05; bene G: terreno libero avente una superficie lorda pari a circa mq 917,50; descrizione catastale: N.C.T. del Comune di Lamezia Terme, Sezione S.Eufemia Lamezia, fg. 32, p.lla 103, Qualità Semin. Irrig., Classe 2, Superficie ha 0 are 96 ca 50, Reddito Dominicale € 37,38 Agrario € 12,46; fg. 32, p.lla 106, Qualità Semin. Irrig., Classe 2, Superficie ha 0 are 02 ca 90, Reddito Dominicale € 1,12 Agrario € 0,37; fg. 32, p.lla 108, Qualità Semin. Irrig., Classe 1, Superficie ha 0 are 11 ca 30, Reddito Dominicale € 7,29 Agrario € 2,04. Prezzo base: € 6.423,04. SI RENDE NOTO CHE IL G.E. HA STABILITO CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI: VENDITA CON INCANTO - essa deve aver luogo al prezzo base sopra indicato di € 157.317,19 per il lotto n. 1, di € 129.631,64 per il lotto n. 2, di € 195.001,17 per il lotto n. 3, di € 113.748,04 per il lotto n. 4, di € 6.423,04 per il lotto n. 6; - le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 5%; - ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.); - ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; - l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; - in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; - all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato a “Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio Bancoposta”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; - all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto; - le buste saranno aperte all’udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà I’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; - a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto I’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di l/4 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; - tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione; - in ogni caso, le spese del trasferimento cadono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; - è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente al protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; IN RELAZIONE ALLA VENDITA CON INCANTO - è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale dell’ordinanza del Giudice dell’esecuzione, termine fino alle ore 13.00 del giorno 7 ottobre 2014, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; - è fissata, per il giorno 8 ottobre 2014, ore 9.30 e segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui sopra; LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI: - gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; - la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; - l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio Bancoposta” (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro 1o stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; - soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.. Sul sito internet www.aste.eugenius.it è pubblicata la relazione di stima del compendio immobiliare pignorato. Il dott. Massimo Durante (telefono/fax n. 0968-26588, cellulare Gli annunci integrali con eventuali perizie sono consultabili sul sito www.aste.eugenius.it Aste n. 133+Pubb.Sole24H_Agosto 2014_Aste n. 132_2014 18/09/14 15:55 Pagina 13 AsteInfoappalti Settembre 2014 [email protected] n. 3334482117) è stato nominato custode dei beni pignorati, in sostituzione del debitore. Maggiori informazioni, anche relative alle generalità del debitore, possono essere fornite dalla Cancelleria del Tribunale a chiunque vi abbia interesse. Lamezia Terme, lì 19.06.2014 Il Funzionario Giudiziario (Dott.ssa Deborah Chirico) ***** N.R.G.E. 43/05 - SEZ. ES. IMM.IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE Letti gli atti del procedimento esecutivo; preso atto dell’istanza di vendita formulata dal creditore procedente; rilevato che custode del bene pignorato è, ope legis, la Curatela fallimentarei; ritenuto di poter condividere e prendere a fondamento del prosieguo della procedura le conclusioni della relazione dell’esperto, in ordine sia all’individuazione del compendio immobiliare che della stima del relativo valore di mercato; ravvisate, pertanto, le condizioni per procedere, ai sensi degli artt. 569, 571 e 576 c.p.c., come novellati dalle leggi 80/2005, 263/2005 e 51/2006; ORDINA per il giorno 24 settembre 2014, ore 9.30, la vendita con incanto del seguente bene: lotto unico: “Capannone ad uso artigianale con annesso terreno sito in Decollatura, riportato nel NCEU di detto Comune al foglio 79, p.lle 351, cat. C/3, mq.153, 353, cat. C/3, mq. 369, 389 (ex p.lla 352) e 390 (ex p.lla 352); L’immobile viene posto in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, così come identificato, descritto e valutato dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente a quote condominiali relative. La vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere -ivi compresi -, ad es. quelli urbanistici ovvero derivanti dall’eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore -, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni. Il prezzo base d’asta è di euro 57.266,05. Ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare, entro le ore 13.00 del giorno 23 settembre 2014, nella Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari, istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di R.G.E. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa si riferisce, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi). All’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale). In caso di dichiarazione di partecipazione presentata da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento. Con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare intestato alle “Poste Italiane s.p.a.”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta. All’esterno della busta vanno annotati, a cura del Cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, ci chi materialmente provvede al deposito, il nome del Giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per la vendita; le buste saranno aperte all’udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli offerenti, ove comparsi. Le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori ad euro 7760,00. Il pagamento del prezzo di aggiudicazione, dedotta la cauzione già prestata, deve essere effettuato dall’aggiudicatario nella Cancelleria delle esecuzioni Immobiliari entro il sessantesimo giorno dalla data di aggiudicazione, mediante assegno circolare intestato alle “Poste Italiane s.p.a.” Soltanto all’esito dell’adempimento precedente, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento da parte dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività e i costi per la cancellazione delle formalità, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.. La presente ordinanza di vendita deve essere pubblicata nel termine di quarantacinque giorni prima della data fissata per la presentazione delle offerte, oltre che nelle forme ordinarie di legge, su “Progetto Aste Mediatag”. Lamezia Terme, 14 maggio 2014. Il Cancelliere Il Giudice dell’Esecuzione ***** TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME RE. n. 43 2012 Il Cancelliere delle Esecuzioni Immobiliari AVVISA che il Giudice dell’Esecuzione Dott.ssa Adele Foresta, nella procedura esecutiva immobiliare n° 43/2012 RE, ha disposto la vendita senza incanto del lotto sottodescritto, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, per il giorno 17 settembre 2014, ore 9,30 e seguenti. lotto unico “piena proprietà di un appezzamento di terreno a vocazione agricola in agro di San Pietro a Maida, località Pendici di Corda, formante un unico corpo di forma frastagliata, esteso complessivamente ha 3.6840 (mq 36.840) con andamento pressoché orizzontale, ad eccezione della porzione settentrionale che costituisce parte delle pendici a monte dell’abitato di San Pietro a Maida. Il suolo agricolo è attorniato da una serie di aerogeneratori (che non interessano i terreni in questione) facenti parte del parco eolico denominato “piani di Corda”; l’apprezzamento è censito nel NCT del predetto Comune al foglio di mappa 15, particelle un. 130 (consist. 43 are e 10 centiare, qualità seminativo, classe 3, R.D. € 10,02 e R.A. € 2,23), 131 (consist. 25 are e 10 centiare, qualità seminativo arborato, classe 2, R.D. € 7,78 e RA. € 2,59); 142 (consist. 23 are e 60 centiare, qualità seminativo, classe 2, R.D. € 7,31 e R.A. € 1,71); 143 (consist. I ettaro, 87 are e 00 ca, qualità seminativo, classe 2, R.D. € 57,95 e R.A. € 13,52); 144 (consist. 71 are e 70 centiare, qualità seminativo, classe 2, R.D. € 22,22 e R.A. € 5,18); 209 (consist. 17 are e 90 centiare, qualità pascolo arborato, classe 3, R.D. € 3,70 e R.A. € 1,57). Il terreno è gravato da canone derivante da livello in favore del Comune di San Pietro a Maida e, quindi, dovrà essere affrancato a cura e spese dell’aggiudicatario; i costi di affrancazione sono complessivamente pari a circa curo 3.839,41”; Prezzo base d’asta € 23.625,00. - ciascun offerente, ai sensi dell’art. 571, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte per l’acquisto personalmente o a mezzo di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.), presentando presso la Can- 13 celleria delle Esecuzioni Immobiliari, dichiarazione, in regola con il bollo, contenente, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, del bene (e del lotto) cui l’offerta si riferisce, del prezzo, del tempo, del modo del pagamento e di ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta; - detta dichiarazione deve, altresì, recare le generalità dell’offerente (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima ed essere corredata da copia di valido documento di identità dell’offerente e, se necessario, da valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - l’offerta, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da allegare in copia conforme; - in caso di dichiarazione presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta; - l’offerta è irrevocabile, salvo che: 1. il giudice ordini l’incanto; 2. siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione e la stessa non sia stata accolta; - L’OFFERTA NON È EFFICACE: 1) se perviene oltre il termine stabilito; 2) se è inferiore al prezzo determinato a norma dell’articolo 568 e più sopra ricordato; c) se l’offerente non presta cauzione, a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane Spa - Patrimonio Banco Posta” “in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto; - all’offerta, da depositarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere allegato l’assegno circolare per la cauzione, come innanzi indicato; all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per l’esame delle offerte; le buste saranno aperte all’udienza fissata per l’esame delle offerte, alla presenza degli offerenti, ove comparsi; nel caso di mancata comparizione dell’offerente o degli offerenti l’aggiudicazione sarà comunque disposta, fatta salva l’applicazione delle previsioni di cui all’art. 572, commi 2 e 3, c.p.c.; in caso di più offerte valide, si procederà a gara sull’offerta più alta secondo il sistema delle schede o buste segrete, fatta salva l’applicazione dell’art. 573, comma 2, c.p.c.; - in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; - è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; EVIDENZIATO, QUANTO ALL’EVENTUALE SUCCESSIVA VENDITA AGLI INCANTI, CHE: - essa deve aver luogo al prezzo sopra indicato di € 23.625,00. - le offerte in aumento,a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 5 %; - ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma I, cpc, tranne il debitore è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell’art.579, ultimo comma, presentando presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari, dichiarazione, in regola con il bollo, contenente l’indicazione del prezzo, del tempo, del modo di pagamento e di ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta (il procuratore dovrà in ogni caso essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato articolo 579, comma 3, cpc, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’articolo 583, comma I, cpc); - ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; - l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; - in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; - all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “.”Poste Italiane Spa - Patrimonio Banco Posta”, in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; - all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto; - le buste saranno aperte all’udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; - a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; - tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali of- www.astepress.it - www.asteannunci.info www.quiaste.it - www.aste.eugenius.it ferte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione; - in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; - è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; FISSA, IN RELAZIONE ALLA VENDITA SENZA INCANTO - per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle offerte di acquisto, ex art. 571 c.p.c., dei compendi immobiliari sopra indicati e meglio descritti nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del giorno 16 settembre 2014, con le modalità e per il prezzo base di cui sopra; - per l’esame delle offerte di acquisto, ai sensi dell’art. 572 c.p.c., ovvero per la gara sulle medesime, se presentate in misura superiore ad una, ai sensi dell’art. 573 c.p.c., l’udienza del 17 settembre 2014, ore 9,30 e segg.; FISSA, NEL CASO IN CUI LA VENDITA SENZA INCANTO NON ABBIA LUOGO, - per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti dei compendi immobiliari sopra indicati e meglio descritti nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 9,30 del 30 settembre 2014, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; - per il giorno _1 ottobre 2014, ore 9,30 e segg., la vendita ai pubblici incanti dei compendi immobiliari sopra indicati, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; - STABILISCE, ALTRESI’, CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO: - gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; - la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; - l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane Spa - Patrimonio Banco Posta”.; (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; - soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; QUANTO ALLA PUBBLICITÀ IN FUNZIONE DELLA VENDITA: - su impulso del procedente, sia predisposto l’avviso di vendita, da pubblicare all’albo dell’Ufficio; - a cura, rischio e spese (rimborsabili ex art. 2770 cod. civ.) del medesimo soggetto, sia data pubblicità: - in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, su di un quotidiano di informazione a diffusione locale a scelta del creditore, pubblicità da effettuarsi almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto; - in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, su una rivista periodica, pubblicità da effettuarsi almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto; - in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, e della relazione di stima dell’esperto su un sito Internet individuato ai sensi dell’art. 173 ter disp. att. c.p.c. e di cui è data notizia in Cancelleria, almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto; - il creditore procedente può, inoltre, dare pubblicità della presente ordinanza, a sua cura ed ove lo ritenga opportuno: - a sue spese (rimborsabili ex art. 2770 cod. civ.), con pubblicità muraria, da effettuarsi nei Comuni di Lamezia Terme e di ubicazione degli immobili, almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto; - a sue spese (rimborsabili ex art. 2770 cod. civ.), a ulteriori forme di pubblicità dal medesimo prescelte, da eseguirsi almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto; - la pubblicità muraria e l’ulteriore pubblicità prescelta sono dichiarate sin d’ora non necessarie ai fini dell’esperibilità della vendita; - della prova della pubblicità elettronica e a mezzo stampa - da depositarsi in cancelleria almeno dieci giorni prima delle vendite - sia fatto carico al creditore procedente o surrogante. Lamezia Terme, lì IL CANCELLIERE ***** AVVISO DI VENDITA Procedura esecutiva immobiliare n. 44/11 R. E. (nominativi omessi ex art. 174 del D. Lgs. n. 196/2003) IL Giudice dell’Esecuzione con ordinanza emessa all’udienza del 25.06.2014 ha disposto procedersi con LA VENDITA SENZA INCATO nella data e nel luogo sotto indicati, del seguente bene immobile: lotto unico - “piena proprietà di un edificio monofamiliare realizzato in aperta campagna, sito nel Comune di MaidaÑ località Berlingeri o Frassà, distinto nel NCEU del predetto Comune al foglio 43, p.lla 142, vani 12; l’immobile è collocato su due livelli così costituiti: piano terra composto da ingresso, cucina, stanza, wc, salone con zona pranzo e caminetto, dal quale si accede a due porticati che si affacciano sulla corte pertinenziale; primo piano composto da due wc, quattro camere da letto doppie, ampio salone; tale piano è munito anche di terrazza con vista panoramica; la superficie convenzionale complessiva è di 445,8 mq; l’immobile dista pochi minuti dal Centro Commerciale “Due Mari”, nonché dall’aeroporto, dalla stazione ferroviaria e dall’autostrada”; Prezzo base € 221.062,50 (Euro duecentoventunomilasessantadue/50 Il bene di cui sopra risulta meglio descritto nella consulenza tecnica a firma dell’arch. Vittoria D’Amico che deve essere consultata dall’acquirente ed alla quale si fa espresso rinvio anche per tutto ciò che concerne l’esistenza di eventuali oneri, pesi nonché difformità edilizie ed urbanistiche a qualsiasi titolo gravanti sui beni stessi. La relazione è consultabile presso la Cancelleria del Tribunale ed altresì sul sito internet www.aste.eugenius.it FISSANDO Per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle offerte di acquisto, ex art, 571 c.p.c., del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del giorno 30.09.2014, con le modalità e per il prezzo base di cui sotto; Per l’esame delle offerte di acquisto, ai sensi dell’art. 572 c.p.c., ovvero per la gara sulle medesime, se presentate in misura superiore ad una, ai sensi dell’art. 573 c.p.c., l’udienza del 1.10.2014 ore 9.30 e segg. Si evidenzia che: - ciascun offerente, ai sensi dell’art, 571, comma l, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte per l’acquisto personalmente o a mezzo di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’originario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1 c.p.c.), presentando presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari, dichiarazione, in regola con il bollo, contenente, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di rge della procedura, del bene (e del lotto) cui l’offerta si riferisce, del prezzo, del tempo, del modo del pagamento e di ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta; - detta dichiarazione deve, altresì, recare le generalità dell’offerente (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma l, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima ed essere corredata da copia di valido documento di identità dell’offerente e, se necessario, da valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - l’offerta, nel caso dì presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da allegare in copia conforme; - in caso di dichiarazione presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta; - L’OFFERTA È IRREVOCABILE, SALVO CHE: 1) il giudice ordini l’incanto; 2) siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione e la stessa non sia stata accolta; - L’OFFERTA NON È EFFICACE: 1) se perviene oltre il termine stabilito; 2) se è inferiore al prezzo determinato a norma dell’articolo 568 e più sopra ricordato; c) se l’offerente non presta cauzione, a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane spa - Patrimonio Bancoposta” in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto; - all’offerta, da depositarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere allegato l’assegno circolare per la cauzione, come innanzi indicato; all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede Gli annunci integrali con eventuali perizie sono consultabili sul sito www.aste.eugenius.it Aste n. 133+Pubb.Sole24H_Agosto 2014_Aste n. 132_2014 18/09/14 15:55 Pagina 14 AsteInfoappalti Settembre 2014 [email protected] al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per l’esame delle offerte; le buste saranno aperte all’udienza fissata per l’esame delle offerte, alla presenza degli offerenti, ove comparsi; nel caso di mancata comparizione dell’offerente o degli offerenti l’aggiudicazione sarà comunque disposta, fatta salva l’applicazione delle previsioni di cui all’art 572, comma 2 e 3 c.p.c.; in caso di più offerte valide, si procederà alla gara sull’offerta più alta secondo il sistema delle schede o buste segrete, fatta salva l’applicazione dell’art. 573, comma 2, c.p.c.; - in alternativa alle modalità di cui sopra, la presentazione delle offerte di acquisto può avvenire anche mediante l’accredito, a mezzo di bonifico o deposito su conto postale o bancario intestato alla procedura esecutiva ed acceso o da accendersi, nel secondo caso, presso il “Monte dei Paschi di Siena S.p.A.ó filiale di Lamezia Terme, di una somma pari ad un decimo del prezzo che si intende offrire e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, di una dichiarazione contenente le indicazioni di cui allo stesso art. 571 c.p.c.; detto accredito deve avere luogo non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine entro il quale possono essere proposte le offerte d’acquisto; fin d’ora si prevede che, quando l’offerta è presentata con le modalità alternative, il termine per il versamento del prezzo e di ogni altra somma è di novanta giorni; - in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; - è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; DISPONE nel caso in cui la senza incanto non abbia luogo LA VENDITA CON INCANTO FISSANDO per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del giorno 14.10.2014 con le modalità e per il prezzo minimo di cui sotto; per il giorno 15.10.2014 ore 9,30 e segg. la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; Si evidenzia che: - essa deve aver luogo al prezzo sopra indicato di euro 221.062,50 - le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 5%; - ognuno, ai sensi dell’alt 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’originario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura provata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1 c.p.c.); - ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena dì inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; - l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà. essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; - in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; - all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane s.p.a.- Patrimonio Bancoposta”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in. conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; - all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto; le buste saranno aperte all’udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; - a norma dell’art. 584 c,p.e, infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; - tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’alt. 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione; - in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; - è possibile, per ì partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli www.astepress.it - www.asteannunci.info 14 aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; PER ENTRAMBE LE VENDITE VALGONO LE SEGUENTI CONDIZIONI: - gli immobili vengono posti in vendita’ nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, cosi come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; - la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; - l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data dì aggiudicazione su un libretto postale di deposito giudiziario intestato al debitore e recante il numero della presente procedura esecutiva (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. I settembre 1993, n, 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art, 587 c.p.c.; - soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; Il presente avviso verrà pubblicato mediante affissione all’Albo del Tribunale di Lamezia Terme, sul sito internet www.aste.eugenius.it, sul quotidiano locale II Domani dello Sport e sui periodici AsteInfoappalti. Tra l’avvenuta pubblicità di cui sopra e la vendita senza incanto dovrà decorrere un termine non inferiore a 45 giorni. Il più diligente dei creditori, munito di titolo esecutivo, potrà rendere noto il presente avviso, a sua cura e spese, mediante affissione muraria, da effettuarsi nei comuni di Lamezia Terme ed in quello di ubicazione dell’immobile, almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto. Inoltre, ciascuno dei creditori muniti di titolo esecutivo è autorizzato, a sue spese, non rimborsabili neppure ex art. 2770 c. c., all’ulteriore forma di pubblicità da lui eventualmente richiesta, da eseguirsi almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto. Tali forme ulteriori di pubblicità sono state dichiarate dal G. E. non necessarie ai fini dell’esperibilità della vendita. Lamezia Terme, 10.07.2014 Il Giudice dell’esecuzione Dott.ssa Adele Foresta ***** UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI R.E. N. 51/2013 IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE letti gli atti del procedimento e sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 12.03.2014; preso atto dell’istanza di vendita formulata dal creditore procedente; rilevato che custode del bene pignorato è il debitore; considerato che la natura e la destinazione d’uso del compendio pignorato, unitamente alla carenza di elementi probatori da cui poter evincere il concreto pericolo di un relativo deterioramento nelle more della definizione della procedura di vendita, inducono a ritenere che la sostituzione del debitore con un terzo nell’attività di custodia giudiziaria non abbia, allo stato, utilità, ex art. 559, comma 4, c.p.c., come novellato dalle leggi 80/2005, 263/2005 e 51/2006, fermo restando l’obbligo di rendere conto di gestione, ex artt. 560 e 593 c.p.c. ritenuto di poter condividere e prendere a fondamento del prosieguo della procedura le conclusioni della relazione dell’esperto in ordine sia all’individuazione del compendio immobiliare che alla stima del relativo valore di mercato; ( da decurtare, tuttavia, dei presumibili costi per la sanatoria degli abusi riscontrati); ravvisate pertanto, le condizioni per procedere, ai sensi degli artt. 569, 571 e 576 c.p.c., come novellati dalle leggi 80/2005, 263/2005 e 51/2006, al prezzo base di € 127.500,00 alla vendita coattiva dei seguenti beni: lotto unico - piena proprietà di un villino su tre piani fuori terra, situato nel Comune di Feroleto Antico, Via Santuario di Dipodi, località Fondaco Frustato, censito nel NCEU del predetto Comune al foglio 24, p.lla 361, pini T1-2. Il piano terra è adibito a magazzino (della superficie commerciale di mq. 76,8), Il primo piano è adibito a zona giorno (della superficie commerciale di mq. 69,64, oltre balconi) e il secondo piano è adibito a zona notte (della superficie commerciale di mq. 34,82, oltre balconi). L’immobile è intercluso (con diritto dell’acquirente alla costituzione di eventuale futura servitù coattiva) e presenta abusi (sopra elevazione del piano interrato, modifica della suddivisione interna del primo piano, cambio di destinazione d’uso del piano sottotetto, modifica delle bucature sul prospetto), suscettibili di sanatoria, i cui presumi bili costi sono già stati detratti dal prezzo base d’asta”; rilevato che occorre fissare i termini per la presentazione delle offerte di acquisto senza incanto, la successiva udienza per l’esame delle stesse e, per il caso in cui non abbia per qualsiasi motivo luogo la vendita senza incanto, fin d’ora la data per gli incanti; EVIDENZIATO, QUANTO ALLA VENDITA SENZA INCANTO, CHE: ciascun offerente, ai sensi dell’art. 571, comma 1 c.p.c, tranne in debitore, è ammesso a formulare offerte per l’acquisto personalmente o a mezzo di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579 comma 3, c.p.c ( il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti;nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.), presentando presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari, dichiarazione, in regola con il bollo, contenebte, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, del bene (e del lotto) cui l’offerta si riferisce, del prezzo, del tempo, del modo del pagamento e di ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta; detta dichiarazione deve, altresì, recare le generalità dell’offerente (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest ‘ultimo, ex art. 179, comma l, lett. f, cod civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima ed essere www.quiaste.it - www.aste.eugenius.it Cerchi casa? Prova all’incanto corredata da copia di valido documento di identità dell’offerente e, se necessario, da valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - l’offerta, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da allegare in copia conforme; - in caso di dichiarazione presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta; - L’OFFERTA È IRREVOCABILE, SALVO CHE: 1. il giudice ordini l’incanto; 2. siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione e la stessa non sia stata accolta; - L’OFFERTA NON È EFFICACE: l) se perviene oltre il termine stabilito; 2) se è inferiore al prezzo determinato a norma dell’articolo 568 e più sopra ricordato; c) se l’offerente non presta cauzione, a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane spa - Patrimonio Banco Posta “, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto; - all’offerta, da depositarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere allegato l’assegno circolare per la cauzione, come innanzi indicato; all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per l’esame delle offerte; le buste saranno aperte all’udienza fissata per l’esame delle offerte, alla presenza degli offerenti, ove comparsi; nel caso di mancata comparizione dell’offerente o degli offerenti l’aggiudicazione sarà comunque disposta, fatta salva l’applicazione delle previsioni di cui all’art. 572, commi 2 e 3, c.p.c.; in caso di più offerte valide si procederà a gara sull’offerta più alta secondo il sistema delle schede o buste segrete fatta salva l’applicazione dell’art. 573 comma 2. c.p.c.; - in alternativa alle modalità di cui sopra, la presentazione delle offerte di acquisto può avvenire anche mediante l’accredito, a mezzo di bonifico o deposito su conto postale o bancario intestato alla procedura esecutiva ed acceso o da accendersi, nel secondo caso, presso il “Monte dei Paschi di Siena S.p.A.” - filiale di Lamezia Terme, di una somma pari ad un decimo del prezzo che si intende offrire e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, di una dichiarazione contenente le indicazioni di cui allo stesso art. 571 c.p.c.; detto accredito deve avere luogo non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine entro il quale possono essere proposte le offerte d’acquisto; fin d’ora si prevede che, quando l’offerta è presentata con le modalità alternative, il termine per il versamento del prezzo e di ogni altra somma è di novanta giorni; - in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; - è possibile. per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria. EVIDENZIATO, QUANTO ALL’EVENTUALE, SUCCESSIVA VENDITA AGLI INCANTI, CHE: - essa deve aver luogo al prezzo sopra indicato di euro 127.500,00; - le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 5%; - ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandata speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.) - ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale tra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; - l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da allegare in copia conforme; - in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; - all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle Poste italiane s.p.a., - Patrimonio BancoPosta”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione) in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; - all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto; - le buste saranno aperte all’udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le pre- scrizioni dell’art. 581, c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato o giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; - a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; - tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’ art. 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione; - in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; - è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; FISSA IN RELAZIONE ALLA VENDITA SENZA INCANTO - per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle offerte di acquisto, ex art. 571 c.p.c., del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte ntegrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del giorno 30.09.2014. con le modalità e per il prezzo base di cui sopra; - per l’esame delle offerte di acquisto, ai sensi dell’art 572 c.p.c., ovvero per la gara sulle medesime, se presentate in misura superiore ad una, ai sensi dell’art. 573 c.p.c., l’udienza del 1.10.2014, ore 9,30 ss; FISSA. NEL CASO IN CUI LA VENDITA SENZA INCANTO NON ABBIA LUOGO. - per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del giorno 14.10.2014, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; per il giorno 15.10.2013, ore 9.30 e segg.. la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; STABILISCE, ALTRESI’,CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO,SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO. - gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; - la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; - l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione su un libretto postale di deposito giudiziario intestato al debitore e recante il numero della presente procedura esecutiva (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; - soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornamenti certificati catastali e di aggiornamenti certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del presso di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; DISPONE, QUANTO ALLA PUBBLICITA’ IN FUNZIONE DELLA VENDITA, CHE: - su impulso del procedente, sia predisposto l’avviso di vendita, da pubblicare all’albo dell’Ufficio; - a cura, rischio e spese (rimborsabili ex art. 2770 c.c.) del medesimo soggetto sia data pubblicità: - in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, su di un quotidiano di informazione a diffusione locale a scelta del creditore, pubblicità da effettuarsi almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto; - in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, su una rivista periodica, pubblicità da effettuarsi almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto; - in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, e della relazione di stima dell’esperto su un sito Internet individuato ai sensi dell’art. 173 ter disp. att. c.p.c. e di cui è data notizia in Cancelleria, almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto; - il creditore procedente possa, inoltre, dare pubblicità della presente ordinanza, a sua cura ed ove lo ritenga opportuno: - a sue spese (rimborsabili ex art. 2770 c.c.), con pubblicità muraria, da effettuarsi nei Comuni di Lamezia Terme e di ubicazione degli immobili, almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto; - a sue spese (rimborsabili ex art. 2770 c.c.), a ulteriori forme di pubblicità dal medesimo prescelte, da eseguirsi almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto; - la pubblicità muraria e l’ulteriore pubblicità prescelta sono dichiarate sin d’ora non necessarie ai fini dell’esperibilità della vendita; - della prova della pubblicità elettronica e a mezzo stampa - da depositarsi in cancelleria almeno dieci giorni prima delle vendite - sia fatto carico al creditore procedente o surrogante; AVVERTE Gli annunci integrali con eventuali perizie sono consultabili sul sito www.aste.eugenius.it Aste n. 133+Pubb.Sole24H_Agosto 2014_Aste n. 132_2014 18/09/14 15:56 Pagina 15 AsteInfoappalti Settembre 2014 [email protected] fin d’ora le parti che, ove all’udienza fissata per la celebrazione dell’incanto, questo non abbia luogo per qualunque motivo, si riserva di applicare immediatamente - e cioè a quella stessa udienza - l’articolo 591 cod. proc. civ., senza alcun rinvio intermedio o ulteriore, in quello stesso contesto sentendo le parti e provvedendo sulla disposizione dell’amministrazione giudiziaria o sulla fissazione di una nuova vendita; ONERA il creditore procedente di notificare entro il 30.04.2014 la presente ordinanza ai creditori di cui all’ art. 498 che non sono comparsi; DA’ATTO di non disporre, allo stato, la sostituzione del custode per le motivazioni innanzi espresse; ORDINA al debitore di presentare il conto di gestione, ex artt. 560 e 593 c.p.c., a far data dal pignoramento entro e non oltre il 30.04.2014, con espresso avviso che, in caso di inottemperanza, l’omissione saràvalutata ai fini dell’eventuale nomina di un custode esterno. Lamezia Terme, 25.06.2014 Il Giudice dell’esecuzione Dott.ssa Adele Foresta ***** AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI EX ART. 569 COMMA 3 CPC SI RENDE NOTO Che il Giudice dell’Esecuzione nella procedura esecutiva immobiliare n° 53/2010 R.G.E., promossa da Atradius Credit Insurance N.V. con ordinanza emessa il 2 luglio 2014, ha disposto la vendita senza incanto del lotto unico, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova per l’udienza del 15 ottobre 2014 ed ha fissato, per il caso in cui la stessa non abbia luogo, la vendita con incanto del medesimo lotto sempre nello stato di fatto e di diritto in cui si trova per l’udienza del 5 novembre 2014: lotto unico - “ appezzamento di terreno agricolo di mq. 6940 sito in San Pietro a Maida, località Boschi, destinato ad uliveto e vigneto, riportato nel NCT al foglio 8, p.lla 553; SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL G.E. HA STABILITO CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI: Quanto alla vendita senza incanto, da effettuarsi al prezzo base di euro 5.932,74: - ciascun offerente, ai sensi dell’art. 571, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte per l’acquisto personalmente o a mezzo di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.), presentando presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari, dichiarazione, in regola con il bollo, contenente, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, del bene (e del lotto) cui l’offerta si riferisce, del prezzo, del tempo, del modo del pagamento e di ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta; - detta dichiarazione deve, altresì, recare le generalità dell’offerente (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima ed essere corredata da copia di valido documento di identità dell’offerente e, se necessario, da valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - l’offerta, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da allegare in copia conforme; - in caso di dichiarazione presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta; - L’OFFERTA È IRREVOCABILE, SALVO CHE: 1. il giudice ordini l’incanto; 2. siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione e la stessa non sia stata accolta; - L’OFFERTA NON È EFFICACE: 1) se perviene oltre il termine stabilito; 2) se è inferiore al prezzo determinato a norma dell’articolo 568 e più sopra ricordato; c) se l’offerente non presta cauzione, a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane spa Patrimonio Bancoposta”, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto; - all’offerta, da depositarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere allegato l’assegno circolare per la cauzione, come innanzi indicato; all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per l’esame delle offerte; le buste saranno aperte all’udienza fissata per l’esame delle offerte, alla presenza degli offerenti, ove comparsi; nel caso di mancata comparizione dell’offerente o degli offerenti l’aggiudicazione sarà comunque disposta, fatta salva l’applicazione delle previsioni di cui all’art. 572, commi 2 e 3, c.p.c.; in caso di più offerte valide, si procederà a gara sull’offerta più alta secondo il sistema delle schede o buste segrete, fatta salva l’applicazione dell’art. 573, comma 2, c.p.c.; - in alternativa alle modalità di cui sopra, la presentazione delle offerte di acquisto può avvenire anche mediante l’accredito, a mezzo di bonifico o deposito su conto postale o bancario intestato alla procedura esecutiva ed acceso o da accendersi, nel secondo caso, presso il “Monte dei Paschi di Siena S.p.A.” - filiale di Lamezia Terme, di una somma pari ad un decimo del prezzo che si intende offrire e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, di una dichiarazione contenente le indicazioni di cui allo stesso art. 571 c.p.c.; detto accredito deve avere luogo non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine entro il quale possono essere proposte le offerte d’acquisto; fin d’ora si prevede che, quando l’offerta è presentata con le modalità alternative, il termine per il versamento del prezzo e di ogni altra somma è di novanta giorni; - in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; - è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; QUANTO ALL’EVENTUALE, SUCCESSIVA VENDITA AGLI INCANTI: - essa deve aver luogo al prezzo base di euro 5.932,74; - le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori a euro 1.200,00; - ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario 15 mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.) - ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; - l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; - in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; - all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane s.p.a. Patrimonio Bancoposta”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; - all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto; - le buste saranno aperte all’udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; - a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; - tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione; - in ogni caso, le spese del trasferimento cadono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; - è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; IN RELAZIONE ALLA VENDITA SENZA INCANTO - è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle offerte di acquisto, ex art. 571 c.p.c., del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del giorno 14 ottobre 2014, con le modalità e per il prezzo base di cui sopra; - è fissata, per l’esame delle offerte di acquisto, ai sensi dell’art. 572 c.p.c., ovvero per la gara sulle medesime, se presentate in misura superiore ad una, ai sensi dell’art. 573 c.p.c., l’udienza del _15 ottobre 2014, ore 9.00 e segg.; NEL CASO IN CUI LA VENDITA SENZA INCANTO NON ABBIA LUOGO, - è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 4 novembre 2014, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; - è fissata, per il giorno _5 novembre 2014 ore 9.00 e segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO: - gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; - la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di Cerchi casa? Prova all’incanto www.astepress.it - www.asteannunci.info www.quiaste.it - www.aste.eugenius.it qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; - l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane s.p.a.” (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; - soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; Lamezia Terme, lì 2 luglio 2014 Il Cancelliere ***** UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI EX ART 569 COMMA 3 CPC SI RENDE NOTO Che il Giudice dell’Esecuzione, nella procedura esecutiva immobiliare n° 56/1992 RE, con ordinanza emessa all’udienza del 04.06.2014 ha disposto la vendita con incanto di più lotti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano per il 08.10.2014; QUINTO LOTTO: porzione del fabbricato sito in San Mango D’Aquino, costituita dall’appartamento che si sviluppa su due livelli: al piano terra si trovano un soggiorno, un bagno, una camera, la cucina, un ripostiglio e due balconi; al primo piano si trovano due camere, un bagno in corso di costruzione ed una terrazza per una superficie complessiva di mq. 178,00 circa, oltre a mq. 75,00 di balconi; riportato in NCEU del predetto comune censuario al foglio di mappa 7, particella 100, subalterno 2; Prezzo base d’asta euro 25.000,00; SETTIMO LOTTO: appezzamento di terreno in San Mango D’Aquino, esteso Ha. 3.20.80, attualmente coltivato ad uliveto; sul terreno si trova un fabbricato rurale ormai completamente diruto; il tutto è riportato in NCT del predetto comune censuario alla partita 1383 foglio di mappa 6, particelle 8 (di are 81.80), 9 (di Ha. 2.36.80) e 10 (di Prezzo base d’asta euro 38.000,00; OTTAVO LOTTO: appezzamento di terreno in San Mango D’Aquino, esteso are 62.50 e coltivato a querceto riportato in NCT del predetto comune censuario alla partita 1383 foglio di mappa 6, particelle 11 (di are 27.20) e 70 (di are 35.30); Prezzo base d’asta euro 2.800,00. SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL GE HA STABILITO CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI VENDITA CON INCANTO - essa deve aver luogo al prezzo base di euro 25.000,00 per il lotto cinque, di euro 38.000,00 per il lotto sette e di euro 2.800,00 per il lotto otto; - le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 3% del prezzo base d’asta; - ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.) - ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; - l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; - in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; - all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane S.P.A. - Patrimonio Bancoposta”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; - all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto; - le buste saranno aperte all’udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; - a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/6 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; - tali offerte si fanno a norma dell’art. 571 e, prima di procedere alla gara di cui all’art. 573, il Cancelliere da pubblico avviso dell’offerta più alta a norma dell’art. 570 c.p.c.; - in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; - è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; - è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 07.10.2014, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; - è fissata, per il giorno 08.10.2014, ore 09.30 e segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO: - gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; - la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; - l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane s.p.a. - Patrimonio Bancoposta” (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a norma dell’art. 587 c.p.c.; - soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; Lamezia Terme, lì 09.07.2014 Il Cancelliere ***** UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI EX ART 569 COMMA 3 CPC SI RENDE NOTO Che il Giudice dell’Esecuzione, nella procedura esecutiva immobiliare n° 58/12 con ordinanza emessa all’udienza del 18.06.2014 ha disposto la vendita senza incanto del lotto unico nello stato di fatto e di diritto in cui si trova per il 08.10.2014, ed ha fissato per il caso in cui la stessa non abbia luogo la vendita con incanto del medesimo lotto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova per l’udienza del 22.10.2014; lotto unico - “piena proprietà di un appezzamento di terreno, ubicato in località Carigli o Fossa don Paolo, Platania (CZ), di medie dimensioni, in declivio, irriguo e libero, formante un corpo unico, con entro stante particella di altra ditta, recintato ed accessibile sia dal lato Nord che dal lato Sud, mediante due cancelli veicolari che immettono nella viabilità interna al lotto. Sui terreni sono stati edificati dei fabbricati, in corso di costruzione, uno dei quali destinato alla civile abitazione a due livelli e l’altro a deposito a servizio dell’azienda agricola. Allo stato il fondo è coltivato a bosco ceduo e in alcune zone ad alto fusto con macchie di arbusti e zone incolte. Il fondo è dotato di una vasca di raccolta d’acqua in cemento e di una terra, di recinzione su tutto il perimetro e di viabilità interna in discreto stato generale. I Terreni ricadono in zona agricola, e sottoposti al vincolo idrogeologico forestale. L’immobile adibito a capannone-deposito è stato edificato abusivamente ma è suscettibile di sanatoria i cui presumibili costi sono già stati detratti dal prezzo base d’asta. Gli immobili costituenti l’azienda sono classati al catasto del Comune di Platania al foglio di mappa N. 25: Fabbricato, particella N. 673, “fabbricato in corso di costruzione”, mq 340, Località Fossa Don Paolo snc, piano terra; Fabbricato, particella N. 675, “Fabbricato in corso di costruzione”, mq 205, località Fossa Don Paolo snc, piano T-1-2; Terreno, particella N. 32, Pascolo, consistenza 64 are 80 centiare, R.D. 4,35 - €, R.A. 3,01 €; Terreno, particella N.33 porz. AA, Seminativo 2, consistenza 60 are, R.D. 15,49 €- R.A. 4,65 € e porz. AB, Seminativo erborato 2, consistenza 27 are 40 centiare, R.D. 7,08 € - R.A. 2,83 €. Terreno, particella N. 34, Bosco ceduo 2, consistenza 2 ettari 40 are 80 centiare, R.D. 24,87 € - R.A. 14,92 €. Terreno, particella N. 36, Bosco ceduo 2 consistenza 81 are 20 centiare, R.D. 8,39 € - R.A. 5,03 €. Terreno, particella N. 37, Bosco ceduo 2 consistenza 52 are 60 centiare, R.D. 5,43 € - R.A. 3,26 €. Terreno, particella N. 146, Pascolo di classe U consistenza 19 are 70 centiare, R.D. 1,32 € R.A. 0,92 €. Terreno, particella N. 674, Bosco ceduo 2 consistenza 99 are 96 centiare, R.D. 10,33 € - R.A. 6,20 €. Terreno, particella N. 676, Seminativo Irriguo 3 consistenza 61 are 28 centiare, R.D. 11,08 € - R.A. 6,01 €. Terreno, particella N. 578, Seminativo Irriguo 3, consistenza 4 are, R.D. 0,72 € - R.A. 0,39 €. Terreno, particella N. 677, Seminativo Irriguo arborato 3, consistenza 7 are, 13 centiare R.D. 1,66 € - R.A. 0,66 €. Terreno, particella N. 581, Seminativo Irriguo arborato 3, consistenza 2 are, R.D. 0,46 € - R.A. 0,19 €. Terreno, particella N. 172, Castagneto Frutto, consistenza 97 are 10 centiare, R.D. 17,55 € - R.A. 4,01 €. Terreno, particella N. 173, Pascolo di classe U consistenza 67 are 80 centiare, R.D. 4,55 € - R.A. 3,15 €. Terreno, particella N. 174, Pascolo di classe U consistenza 15 are 40 centiare, R.D. 1,03 € - R.A. 0,72 €. Terreno, particella N. 582, Seminativo Irriguo arborato 3, consistenza 17 are 90 centiare, R.D. 4,16 € - R.A. 1,66 €. Terreno, particella N. 584, Seminativo Irriguo arborato 3, consistenza 2 are 40 centiare, R.D. 0,56 € - R.A. 0,22 €. Terreno, particella N. 208, Pascolo di classe U consistenza 55 are 60 centiare, R.D. 3,73 € - R.A. 2,58 €. Terreno, particella N. 209, Bosco ceduo 2, consistenza 1 ettari 22 are 60 centiare, R.D. 12,66 € - R.A. 7,60 €. Terreno, particella N. 587, Castagneto da Frutto 3,consistenza 15 are 40 centiare, R.D. 1,59 € - R.A. 0,64 €. Terreno, particella N. 589, Castagneto da Frutto 3,consistenza 2 are 40 centiare, R.D. 0,25 € - R.A. 0,10 €. Terreno, particella N. 590, Seminativo Irriguo arborato 3, consistenza 4 are 80 centiare, R.D. 1,12 € - R.A. 0,45 €. Terreno, particella N. 592, Seminativo Irriguo arborato 3, consistenza 4 are, R.D. 0,93 € - R.A. 0,37 €. Terreno, particella N. 236, Pascolo di classe U consistenza 38 are 10 centiare, R.D. 2,56 € - R.A. 1,77 €. Terreno, particella N. 238, Bosco ceduo 2, consistenza 44 are 70 centiare, R.D. 4,62 € - R.A. 2,77 €. Terreno, particella N. 240, Pascolo di classe U consistenza 9 are 40 centiare, R.D. 0,63 € - R.A. 0,44 €. Terreno, particella N. 242, Castagneto da Frutto 3, consistenza 1 ettari 15 are Gli annunci integrali con eventuali perizie sono consultabili sul sito www.aste.eugenius.it Aste n. 133+Pubb.Sole24H_Agosto 2014_Aste n. 132_2014 18/09/14 15:56 Pagina 16 AsteInfoappalti Settembre 2014 [email protected] 30 centiare, R.D. 11,91 € - R.A. 4,76.”. Prezzo base d’asta €. 150.000,00 SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL GE HA STABILITO CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI VENDITA SENZA INCANTO Quanto alla vendita senza incanto, da effettuarsi al prezzo base di euro 150.000,00 per il lotto unico - ciascun offerente, ai sensi dell’art. 571, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte per l’acquisto personalmente o a mezzo di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.), presentando presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari, dichiarazione, in regola con il bollo, contenente, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, del bene (e del lotto) cui l’offerta si riferisce, del prezzo, del tempo, del modo del pagamento e di ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta; - detta dichiarazione deve, altresì, recare le generalità dell’offerente (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima ed essere corredata da copia di valido documento di identità dell’offerente e, se necessario, da valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - l’offerta, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da allegare in copia conforme; - in caso di dichiarazione presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta; - L‘OFFERTA È IRREVOCABILE, SALVO CHE: 1. il giudice ordini l’incanto; 2. siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione e la stessa non sia stata accolta; - L’OFFERTA NON È EFFICACE: 1) se perviene oltre il termine stabilito; 2) se è inferiore al prezzo determinato a norma dell’articolo 568 e più sopra ricordato; c) se l’offerente non presta cauzione, a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane spa - Patrimonio BancoPosta”, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto; - all’offerta, da depositarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere allegato l’assegno circolare per la cauzione, come innanzi indicato; all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per l’esame delle offerte; le buste saranno aperte all’udienza fissata per l’esame delle offerte, alla presenza degli offerenti, ove comparsi; nel caso di mancata comparizione dell’offerente o degli offerenti l’aggiudicazione sarà comunque disposta, fatta salva l’applicazione delle previsioni di cui all’art. 572, commi 2 e 3, c.p.c.; in caso di più offerte valide, si procederà a gara sull’offerta più alta secondo il sistema delle schede o buste segrete, fatta salva l’applicazione dell’art. 573, comma 2, c.p.c.; - in alternativa alle modalità di cui sopra, la presentazione delle offerte di acquisto può avvenire anche mediante l’accredito, a mezzo di bonifico o deposito su conto postale o bancario intestato alla procedura esecutiva ed acceso o da accendersi, nel secondo caso, presso il “Monte dei Paschi di Siena S.p.A.” - filiale di Lamezia Terme, di una somma pari ad un decimo del prezzo che si intende offrire e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, di una dichiarazione contenente le indicazioni di cui allo stesso art. 571 c.p.c.; detto accredito deve avere luogo non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine entro il quale possono essere proposte le offerte d’acquisto; fin d’ora si prevede che, quando l’offerta è presentata con le modalità alternative, il termine per il versamento del prezzo e di ogni altra somma è di novanta giorni; - in ogni caso, le spese del trasferimento cadono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; - è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; QUANTO ALL’EVENTUALE, SUCCESSIVA VENDITA AGLI INCANTI: - essa deve aver luogo al prezzo base di euro 150.000,00 per il lotto unico; - le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 5%; - ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.) - ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; - l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; - in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; - all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta 16 chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane s.p.a. - Patrimonio Bancoposta”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; - all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto; - le buste saranno aperte all’udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; - a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; - tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione; - in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; - è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; IN RELAZIONE ALLA VENDITA SENZA INCANTO - è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle offerte di acquisto, ex art. 571 c.p.c., del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 07.10.2014, con le modalità e per il prezzo base di cui sopra; - è fissata, per l’esame delle offerte di acquisto, ai sensi dell’art. 572 c.p.c., ovvero per la gara sulle medesime, se presentate in misura superiore ad una, ai sensi dell’art. 573 c.p.c., l’udienza del 08.10.2014, ore 09,30 e segg.; NEL CASO IN CUI LA VENDITA SENZA INCANTO NON ABBIA LUOGO, - è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 21.10.2014, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; - è fissata, per il giorno 22.10.2014, ore 09.30 e segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO: - gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; - la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; - l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane s.p.a. - Patrimonio Bancoposta” (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; in mancanza, si provvederà a norma dell’art. 587 c.p.c.; - soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; Lamezia Terme, lì 09.07.2014 Il Cancelliere Cerchi casa? Prova all’incanto www.astepress.it - www.asteannunci.info www.quiaste.it - www.aste.eugenius.it ***** UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI R.E. 64/2011 IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE Con ordinanza del 14.05.2014 ha disposto la vendita dei seguenti beni immobili: LOTTO UNO - “appartamento per civile abitazione di circa mq. 160, ubicato al secondo piano di un edificio composto da quattro piani fuori terra, sito in Lamezia Terme, Nicastro, contrada Petrappa; l’immobile è censito nel NCEU del predetto Comune al foglio 58, p.lla 271, sub 4, piano 2° , interno 3, zona cens. 4, cat A/3, cl. U, vani 6,5, rendita catastale 285,34; PREZZO BASE EURO 54.000,00 LOTTO DUE - “appartamento per civile abitazione di circa mq. 160, ubicato al terzo piano di un edificio composto da quattro piani fuori terra, sito in Lamezia Terme, Nicastro, contrada Petrappa; l’immobile è censito nel NCEU del predetto Comune al foglio 58, p.lla 271, sub 5, piano 3° , interno 4, zona cens. 4, cat A/3, cl. U, vani 6,5, rendita catastale 285,34; PREZZO BASE EURO 54.000,00 EVIDENZIATO QUANTO ALLA VENDITA CON INCANTO CHE: - essa deve aver luogo al prezzo base di euro 54.000,00 per il lotto uno, euro 54.000,00 per il lotto due; - le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 5%; - ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.) - ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; - l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; - in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; - all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane s.p.a. Patrimonio BancoPosta”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; - all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto; - le buste saranno aperte all’udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; - a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; - tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione; - in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; - è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; FISSA, IN RELAZIONE ALLA VENDITA CON INCANTO, - per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del giorno 23.09.2014, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; - per il giorno 24.09.2014, ore 09.30 e segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; STABILISCE, ALTRESI’, CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI: - gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; - la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e del- l’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; - l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane s.p.a. - Patrimonio BancoPosta” (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; - soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.. Lamezia Terme, lì 06.06.2014 Il Cancelliere ***** AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI SI RENDE NOTO che il Giudice dell’esecuzione immobiliare, Dott.ssa Adele Foresta, nella procedura esecutiva immobiliare n° 66/1998 RGE, con ordinanza emessa all’udienza del 14.5.2014, ha disposto la vendita con incanto, allo stesso prezzo e condizioni della precedente, del seguente bene immobile: lotto unico: appartamento sito in Pianopoli, località Canne, composto da soggiorno-pranzo con angolo cottura, tre camere da letto, un bagno, disimpegno, due balconi e cantina/garage per una superficie lorda pari a circa 100 mq. L’immobile è riportato nel NCEU di detto comune al foglio 3, p.lla 286, sub 5, cat. F/3, scala A, int. 1, piano 1-T1 prezzo base: € 11.628,00 DISPONENDO, IN RELAZIONE ALLA VENDITA CON INCANTO CHE: - le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori ad € 2.300,00; - ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.); - ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; - l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; - in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; - all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane s.p.a.”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; - all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto; - le buste saranno aperte all’udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; - in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati. Il Giudice ha altresì disposto che - per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti termine fino alle ore 13.00 del giorno precedente la vendita, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; - la vendita con incanto con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi avrà luogo il giorno 24 settembre 2014, ore 9.30 con seguito. HA STABILITO, ALTRESI’, CHE LA VENDITA AVVENGA ALLE SEGUENTI CONDIZIONI: - l’immobile viene posto in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, così come identificato, descritto e valutato dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; - la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere -ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; Gli annunci integrali con eventuali perizie sono consultabili sul sito www.aste.eugenius.it Aste n. 133+Pubb.Sole24H_Agosto 2014_Aste n. 132_2014 18/09/14 15:56 Pagina 17 AsteInfoappalti Settembre 2014 [email protected] - l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di 60 giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane S.p.a.”, in mancanza, si provvederà a norma dell’art. 587 c.p.c..; - soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento da parte dell’aggiudicatario, per come liquidate dalla Cancelleria, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.. MAGGIORI INFORMAZIONI PRESSSO LA CANCELLERIA ESECUZIONI IMMOBILIARI. ***** UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI EX ART 569 COMMA 3 CPC SI RENDE NOTO Che il Giudice dell’Esecuzione, nella procedura esecutiva immobiliare n° 68/89 a scioglimento della riserva di cui al verbale del 11.06.2014 ha disposto la vendita senza incanto di più lotti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano per il 08.10.2014, ed ha fissato per il caso in cui la stessa non abbia luogo la vendita con incanto del medesimi lotti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano per l’udienza del 22.10.2014; lotto unico - “piena proprietà di un garage posto al piano interrato di un edificio di maggiore consistenza, con superficie lorda di mq. 66 (oltre circa mq 17 soppalcati, non computati perché da demolire) con accesso da traversa privata e cieca di Via S. Miceli di Lamezia Terme; l’immobile è censito nel NCEU del predetto Comune al foglio 24, p.lla 1055, sub 1042 e presenta abusi suscettibili di sanatoria, i cui presumibili costi sono già stati detratti al prezzo base d’asta”; Prezzo base d’asta €. 38.500,00. SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL GE HA STABILITO CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI VENDITA SENZA INCANTO Quanto alla vendita senza incanto, da effettuarsi al prezzo base di euro 38.500,00 per il lotto unico - ciascun offerente, ai sensi dell’art. 571, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte per l’acquisto personalmente o a mezzo di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.), presentando presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari, dichiarazione, in regola con il bollo, contenente, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, del bene (e del lotto) cui l’offerta si riferisce, del prezzo, del tempo, del modo del pagamento e di ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta; - detta dichiarazione deve, altresì, recare le generalità dell’offerente (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima ed essere corredata da copia di valido documento di identità dell’offerente e, se necessario, da valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - l’offerta, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da allegare in copia conforme; - in caso di dichiarazione presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta; - L’OFFERTA È IRREVOCABILE, SALVO CHE: 1. il giudice ordini l’incanto; 2. siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione e la stessa non sia stata accolta; - L’OFFERTA NON È EFFICACE: 1) se perviene oltre il termine stabilito; 2) se è inferiore al prezzo determinato a norma dell’articolo 568 e più sopra ricordato; c) se l’offerente non presta cauzione, a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane spa - Patrimonio BancoPosta”, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto; - all’offerta, da depositarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere allegato l’assegno circolare per la cauzione, come innanzi indicato; all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per l’esame delle offerte; le buste saranno aperte all’udienza fissata per l’esame delle offerte, alla presenza degli offerenti, ove comparsi; nel caso di mancata comparizione dell’offerente o degli offerenti l’aggiudicazione sarà comunque disposta, fatta salva l’applicazione delle previsioni di cui all’art. 572, commi 2 e 3, c.p.c.; in caso di più offerte valide, si procederà a gara sull’offerta più alta secondo il sistema delle schede o buste segrete, fatta salva l’applicazione dell’art. 573, comma 2, c.p.c.; - in alternativa alle modalità di cui sopra, la presentazione delle offerte di acquisto può avvenire anche mediante l’accredito, a mezzo di bonifico o deposito su conto postale o bancario intestato alla procedura esecutiva ed acceso o da accendersi, nel secondo caso, presso il “Monte dei Paschi di Siena S.p.A.” - filiale di Lamezia Terme, di una somma pari ad un decimo del prezzo che si intende offrire e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, di una dichiarazione contenente le indicazioni di cui allo stesso art. 571 c.p.c.; detto accredito deve avere luogo non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine entro il quale possono essere proposte le offerte d’acquisto; fin d’ora si prevede che, quando l’offerta è presentata con le modalità alternative, il termine per il versamento del prezzo e di ogni altra somma è di novanta giorni; - in ogni caso, le spese del trasferimento cadono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; - è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; QUANTO ALL’EVENTUALE, SUCCESSIVA VENDITA AGLI INCANTI: - essa deve aver luogo al prezzo base di euro 38.500,00 per il lotto unico; - le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 5%; - ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario 17 mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.) - ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; - l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; - in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; - all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane s.p.a. - Patrimonio Bancoposta”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; - all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto; - le buste saranno aperte all’udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; - a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; - tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione; - in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; - è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; IN RELAZIONE ALLA VENDITA SENZA INCANTO - è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle offerte di acquisto, ex art. 571 c.p.c., del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 07.10.2014, con le modalità e per il prezzo base di cui sopra; - è fissata, per l’esame delle offerte di acquisto, ai sensi dell’art. 572 c.p.c., ovvero per la gara sulle medesime, se presentate in misura superiore ad una, ai sensi dell’art. 573 c.p.c., l’udienza del 08.10.2014, ore 09,30 e segg.; NEL CASO IN CUI LA VENDITA SENZA INCANTO NON ABBIA LUOGO, - è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 21.10.2014, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; - è fissata, per il giorno 22.10.2014, ore 09.30 e segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO: - gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; - la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; - l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione tramite assegno circolare intestato a “Poste Italiane s.p.a. - Patrimonio BancoPosta” (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudica- www.astepress.it - www.asteannunci.info www.quiaste.it - www.aste.eugenius.it zione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; - soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; Lamezia Terme, lì 09.07.2014 Il Cancelliere ***** UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI EX ART 569 COMMA 3 CPC SI RENDE NOTO Che il Giudice dell’Esecuzione, nella procedura esecutiva immobiliare n° 71/2008, con ordinanza emessa all’udienza del 11.06.2014 ha disposto la vendita senza incanto del lotto uno nello stato di fatto e di diritto in cui si trova per 01.10.2014 ed ha fissato per il caso in cui la stessa non abbia luogo la vendita con incanto del medesimo lotto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova per l’udienza del 15.10.2014; lotto uno - “proprietà superficiaria avente ad oggetto fabbricato produttivo edificato su terreno di mq. 1.150, sito in Maida, località Piano delle Forche, interno all’area PIP. Il fabbricato, non ancora accatastato, è a due piani fuori terra, con struttura in c.a. prefabbricata, composto da capannone principale di mq. 400, uffici piano primo di mq. 270, terrazzo scoperto al piano primo di mq. 130, tettoia in ferro chiusa di mq. 50; intorno al capannone vi è un’area libera e recintata di circa 700 mq. Il terreno gravato dalla proprietà superficiaria è censito nel NCT del Comune di Maida al foglio 20, p.lla. 409, classificato ente urbano ed è di proprietà del Comune di Maida”; Prezzo base d’asta €. 183.515,62 SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL GE HA STABILITO CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI VENDITA SENZA INCANTO Quanto alla vendita senza incanto, da effettuarsi al prezzo base di euro 183.515,62 per il lotto uno; - ciascun offerente, ai sensi dell’art. 571, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte per l’acquisto personalmente o a mezzo di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.), presentando presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari, dichiarazione, in regola con il bollo, contenente, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, del bene (e del lotto) cui l’offerta si riferisce, del prezzo, del tempo, del modo del pagamento e di ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta; - detta dichiarazione deve, altresì, recare le generalità dell’offerente (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima ed essere corredata da copia di valido documento di identità dell’offerente e, se necessario, da valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - l’offerta, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da allegare in copia conforme; - in caso di dichiarazione presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta; - L’OFFERTA È IRREVOCABILE, SALVO CHE: 1. il giudice ordini l’incanto; 2. siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione e la stessa non sia stata accolta; - L’OFFERTA NON È EFFICACE: 1) se perviene oltre il termine stabilito; 2) se è inferiore al prezzo determinato a norma dell’articolo 568 e più sopra ricordato; c) se l’offerente non presta cauzione, a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane spa - Patrimonio Bancoposta”, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto; - all’offerta, da depositarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere allegato l’assegno circolare per la cauzione, come innanzi indicato; all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per l’esame delle offerte; le buste saranno aperte all’udienza fissata per l’esame delle offerte, alla presenza degli offerenti, ove comparsi; nel caso di mancata comparizione dell’offerente o degli offerenti l’aggiudicazione sarà comunque disposta, fatta salva l’applicazione delle previsioni di cui all’art. 572, commi 2 e 3, c.p.c.; in caso di più offerte valide, si procederà a gara sull’offerta più alta secondo il sistema delle schede o buste segrete, fatta salva l’applicazione dell’art. 573, comma 2, c.p.c.; - in alternativa alle modalità di cui sopra, la presentazione delle offerte di acquisto può avvenire anche mediante l’accredito, a mezzo di bonifico o deposito su conto postale o bancario intestato alla procedura esecutiva ed acceso o da accendersi, nel secondo caso, presso il “Monte dei Paschi di Siena S.p.A.” - filiale di Lamezia Terme, di una somma pari ad un decimo del prezzo che si intende offrire e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, di una dichiarazione contenente le indicazioni di cui allo stesso art. 571 c.p.c.; detto accredito deve avere luogo non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine entro il quale possono essere proposte le offerte d’acquisto; fin d’ora si prevede che, quando l’offerta è presentata con le modalità alternative, il termine per il versamento del prezzo e di ogni altra somma è di novanta giorni; - in ogni caso, le spese del trasferimento cadono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; - è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; QUANTO ALL’EVENTUALE, SUCCESSIVA VENDITA AGLI INCANTI: - essa deve aver luogo al prezzo base di euro 183.515,62 per il lotto unico; - le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 5%; - ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.) - ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; - l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; - in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; - all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane s.p.a. - Patrimonio Bancoposta”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; - all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto; - le buste saranno aperte all’udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; - a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; - tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione; - in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; - è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; IN RELAZIONE ALLA VENDITA SENZA INCANTO - è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle offerte di acquisto, ex art. 571 c.p.c., del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 30.09.2014, con le modalità e per il prezzo base di cui sopra; - è fissata, per l’esame delle offerte di acquisto, ai sensi dell’art. 572 c.p.c., ovvero per la gara sulle medesime, se presentate in misura superiore ad una, ai sensi dell’art. 573 c.p.c., l’udienza del 01.10.2014, ore 9,30 e ss.; NEL CASO IN CUI LA VENDITA SENZA INCANTO NON ABBIA LUOGO, - è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 14.10.2014, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; - è fissata, per il giorno 15.10.2014, ore 9,30 e ss., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO: - gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; - la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qua- Cerchi casa? Prova all’incanto Gli annunci integrali con eventuali perizie sono consultabili sul sito www.aste.eugenius.it Aste n. 133+Pubb.Sole24H_Agosto 2014_Aste n. 132_2014 18/09/14 15:56 Pagina 18 AsteInfoappalti Settembre 2014 [email protected] lità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; - l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane s.p.a. - Patrimonio Bancoposta” (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; - soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; Lamezia Terme, lì 09.07.2014 Il Cancelliere ***** UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI EX ART. 569 COMMA 3 CPC SI RENDE NOTO CHE Che il Giudice dell’ Esecuzione, nella procedura esecutiva immobiliare n° 73/94 R.G.E. con ordinanza emessa all’udienza del 14.05.2014, ha disposto la vendita con incanto del lotto nove nello stato di fatto e di diritto in cui si trova per l’udienza del 24.09.2014; Lotto nove - “quota indivisa di 1/3 della piena proprietà di un compendio immobiliare sito in Lamezia Terme, Via Loriedo, costituito da locale posto sotto terra, magazzini posti al piano terra ed appartamento posto al primo piano, riportato nel NCEU di detto Comune al foglio 21, rispettivamente p.lla 176 sub. 2, cat. A/4, classe 2, vani 4,5, p.lla 171, sub 3, cat. C/ 1, classe 10, p.lla 171, sub 4, cat. C/1, classe 10, p.lla 171, sub 5, cat. C/1, classe 10, p.lla 171, sub 6, cat. C/1, classe 10, p.lla 171, sub 17, cat. C/1, classe 10, p.lla 176, sub 8, P1 (al cat. P2), cat. A/3, classe 3, vani 4,5, p.lla 176, sub 12, P1 (al cat. P2), cat. A/3, classe 3, vani 5”. Prezzo base d’asta €. 153.000,00 SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL GE HA STABILITO CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI: VENDITA CON INCANTO: - essa deve aver luogo al prezzo base di euro 153.000,00; - le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori a euro 8.000,00; - ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.) - ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; - l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; - in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; - all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane S.P.A -Patrimonio Bancoposta” tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; - all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto; - le buste saranno aperte all’udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; - a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/6 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; - tali offerte si fanno a norma dell’art. 571 e, prima di procedere alla gara di cui all’art. 573, il Cancelliere da pubblico avviso dell’offerta più alta a norma dell’art. 570 c.p.c.; - in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; - è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; - è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 23.09.2014, con le modalità e per il 18 prezzo minimo di cui sopra; - è fissata, per il giorno 24.09.2014, ore 9,30 e segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO: - gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; - la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; - l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane s.p.a. - Patrimonio Bancoposta”; in mancanza, si provvederà a norma dell’art. 587 c.p.c.; (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; - soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; Lamezia Terme, lì 08.07..2014 Il Cancelliere ***** RE. n. 73 2010 Il Cancelliere delle Esecuzioni Immobiliari AVVISA CHE che il Giudice dell’Esecuzione Dott.ssa Adele Foresta, nella procedura esecutiva immobiliare n° 73 2010 RE, ha disposto la vendita senza incanto del lotto sottodescritto, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, per il giorno 17 settembre 2014, ore 9,30 e seguenti. lotto unico - quota di 4/6 della piena proprietà di un magazzino posto al piano seminterrato in Lamezia Terme, via T, Fusco, riportato in catasto al foglio 20 particella 93 cat c/2, metri quadrati 930, composto da ampio locale 12x27 e servizi di metri quadrati 16, altezza mq 4,00, accessibile da una rampa carrabile e cancello di ingresso sul piano stradale. Prezzo base d’asta € 123.750,00. - ciascun offerente, ai sensi dell’art. 571, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte per l’acquisto personalmente o a mezzo di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.), presentando presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari, dichiarazione, in regola con il bollo, contenente, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, del bene (e del lotto) cui l’offerta si riferisce, del prezzo, del tempo, del modo del pagamento e di ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta; - detta dichiarazione deve, altresì, recare le generalità dell’offerente (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima ed essere corredata da copia di valido documento di identità dell’offerente e, se necessario, da valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - l’offerta, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da allegare in copia conforme; - in caso di dichiarazione presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta; - L’OFFERTA È IRREVOCABILE, SALVO CHE: 1. il giudice ordini l’incanto; 2. siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione e la stessa non sia stata accolta; - L’OFFERTA NON È EFFICACE: 1) se perviene oltre il termine stabilito; 2) se è inferiore al prezzo determinato a norma dell’articolo 568 e più sopra ricordato; c) se l’offerente non presta cauzione, a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane Spa - Patrimonio Banco Posta” “in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto; - all’offerta, da depositarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere allegato l’assegno circolare per la cauzione, come innanzi indicato; all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per l’esame delle offerte; le buste saranno aperte all’udienza fissata per l’esame delle offerte, alla presenza degli offerenti, ove comparsi; nel caso di mancata comparizione dell’offerente o degli offerenti l’aggiudicazione sarà comunque disposta, fatta salva l’applicazione delle previsioni di cui all’art. 572, commi 2 e 3, c.p.c.; in caso di più offerte valide, si procederà a gara sull’offerta più alta secondo il sistema delle schede o buste segrete, fatta salva l’applicazione dell’art. 573, comma 2, c.p.c.; - in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; - è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; EVIDENZIATO, QUANTO ALL’EVENTUALE SUCCESSIVA VENDITA AGLI INCANTI, CHE: - essa deve aver luogo al prezzo sopra indicato di € www.astepress.it - www.asteannunci.info www.quiaste.it - www.aste.eugenius.it 123.750,00. - le offerte in aumento,a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 5 %; - ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma I, cpc, tranne il debitore è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell’art.579, ultimo comma, presentando presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari, dichiarazione, in regola con il bollo, contenente l’indicazione del prezzo, del tempo, del modo di pagamento e di ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta ( il procuratore dovrà in ogni caso essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato articolo 579, comma 3, cpc, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’articolo 583, comma I, cpc); - ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; - l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; - in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; - all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “.”Poste Italiane Spa - Patrimonio Banco Posta”, in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; - all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto; - le buste saranno aperte all’udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; - a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; - tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione; - in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; - è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; FISSA, IN RELAZIONE ALLA VENDITA SENZA INCANTO - per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle offerte di acquisto, ex art. 571 c.p.c., dei compendi immobiliari sopra indicati e meglio descritti nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del giorno 16 settembre 2014, con le modalità e per il prezzo base di cui sopra; - per l’esame delle offerte di acquisto, ai sensi dell’art. 572 c.p.c., ovvero per la gara sulle medesime, se presentate in misura superiore ad una, ai sensi dell’art. 573 c.p.c., l’udienza del 17 settembre 2014, ore 9,30 e segg.; FISSA, NEL CASO IN CUI LA VENDITA SENZA INCANTO NON ABBIA LUOGO, - per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti dei compendi immobiliari sopra indicati e meglio descritti nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 9,30 del 30 settembre 2014, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; - per il giorno _1 ottobre 2014, ore 9,30 e segg., la vendita ai pubblici incanti dei compendi immobiliari sopra indicati, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; STABILISCE, ALTRESI’, CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO: - gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; - la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; - l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane Spa - Patrimonio Banco Posta”.; (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; - soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; QUANTO ALLA PUBBLICITÀ IN FUNZIONE DELLA VENDITA: - su impulso del procedente, sia predisposto l’avviso di vendita, da pubblicare all’albo dell’Ufficio; - a cura, rischio e spese (rimborsabili ex art. 2770 cod. civ.) del medesimo soggetto, sia data pubblicità: - in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, su di un quotidiano di informazione a diffusione locale a scelta del creditore, pubblicità da effettuarsi almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto; - in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, su una rivista periodica, pubblicità da effettuarsi almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto; - in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, e della relazione di stima dell’esperto su un sito Internet individuato ai sensi dell’art. 173 ter disp. att. c.p.c. e di cui è data notizia in Cancelleria, almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto; - il creditore procedente può, inoltre, dare pubblicità della presente ordinanza, a sua cura ed ove lo ritenga opportuno: - a sue spese (rimborsabili ex art. 2770 cod. civ.), con pubblicità muraria, da effettuarsi nei Comuni di Lamezia Terme e di ubicazione degli immobili, almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto; - a sue spese (rimborsabili ex art. 2770 cod. civ.), a ulteriori forme di pubblicità dal medesimo prescelte, da eseguirsi almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto; - la pubblicità muraria e l’ulteriore pubblicità prescelta sono dichiarate sin d’ora non necessarie ai fini dell’esperibilità della vendita; - della prova della pubblicità elettronica e a mezzo stampa - da depositarsi in cancelleria almeno dieci giorni prima delle vendite - sia fatto carico al creditore procedente o surrogante. Lamezia Terme, lì IL CANCELLIERE ***** R.E. N. 74/2006 IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE ai sensi degli artt. 569, 571 e 576 c.p.c., come novellati dalle leggi 80/2005, 263/2005 e 51/2006, ha disposto la vendita con incanto al prezzo base di euro 35.800,00 per il lotto n. 1 e di euro 6.540,71 per il lotto n. 2, dei seguenti beni: lotto uno - “fabbricato sito in Curinga, località Feghetto, costituito da un seminterrato più due piani fuori terra, oltre 1/2 di corte comune. Il piano terra è composto da 5 vani, 2 servizi, 1 ripostiglio, veranda e 2 balconcini. Il primo piano è composto da 4 vani, 2 servizi, 1 ripostiglio, 2 balconcini. L’immobile è riportato nel NCEU di detto comune al foglio 1, p.lla 247, sub. 2, cat. A/10, 7 vani, e p.lla 247, sub. 3, cat A710, 6 vani”; lotto due - “capannone sito in Curinga, località Feghetto, con superficie di mq 132, oltre 1/2 di corte comune. L’immobile è riportato nel NCEU di detto comune al foglio 1, p.lla 248, cat C/2. HA DISPOSTO QUANTO ALLA VENDITA AGLI INCANTI CHE: - essa deve aver luogo al prezzo sopra indicato di euro 35.800,00 per il lotto n. 1 e di euro 6.540,71 per il lotto n. 2; Gli annunci integrali con eventuali perizie sono consultabili sul sito www.aste.eugenius.it Aste n. 133+Pubb.Sole24H_Agosto 2014_Aste n. 132_2014 18/09/14 15:56 Pagina 19 AsteInfoappalti Settembre 2014 [email protected] - le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori a euro 12.000,00 per il lotto n. 1 ed euro 2.400,00 per il lotto n. 2; - ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di R.G.E. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa si riferisce, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale tra i coniugi); - all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale); - in caso di dichiarazione di partecipazione presentata da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle Poste italiane s.p.a., tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione) in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; - all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per la vendita; le buste saranno aperte all’udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli offerenti, ove comparsi; - in ogni caso, le spese del trasferimento cadono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la cancellazione delle formalità; Ha fissato - per la presentazione presso la cancelleria delle esecuzioni immobiliari dell’istanza di partecipazione agli incanti, termine fino alle ore 13.00 del giorno 30.9.2014, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; - per il giorno 1.10.2014, ore 9.30 e segg., la vendita ai pubblici incanti dell’immobile sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, cui si fa espresso riferimento, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi. Ha stabilito che la vendita avviene alle seguenti condizioni, sia qualora vi si faccia luogo senza incanto, sia qualora vi si faccia luogo con incanto: - gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative, - la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; - l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di 60 giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a Poste italiane s.p.a.; in mancanza, si provvederà a norma dell’art. 587 c.p.c.; - soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento da parte dell’aggiudicatario, per come liquidate dalla cancelleria, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.. ***** UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI EX ART 569 COMMA 3 CPC SI RENDE NOTO Che il Giudice dell’Esecuzione, nella procedura esecutiva immobiliare n. 88/2005 RE, con ordinanza emessa all’udienza del 02.07.2014 ha disposto la vendita con incanto del lotto unico nello stato di fatto e di diritto in cui si trova per il 15.10.2014; Lotto unico: “Quota pari ad 1/2 della piena proprietà di un immobile per civile abitazione sito in Lamezia Terme, Sambiase, Via Addolorata, n.16, dalla superficie mq. 92, riportato nel NCEU al foglio 74, p.lla 18, cat. A/6, classe 2, vani 2”. Prezzo Base d’asta €. 12.420,00 SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL GE HA STABILITO CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI VENDITA CON INCANTO - essa deve aver luogo al prezzo base di euro 12.420,00 per il lotto unico; - le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori ad euro 620,00; - ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.) - ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; - l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; - in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; - all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane s.p.a. - Patrimonio Bancoposta”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un de- www.astepress.it - www.asteannunci.info 19 cimo del prezzo base d’asta; - all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto; - le buste saranno aperte all’udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; - a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; - tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione; - in ogni caso, le spese del trasferimento cadono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; - è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; - è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 14.10.2014, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; - è fissata, per il giorno 15.10.2014, ore 09.30 e segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO: - gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; - l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane s.p.a. - Patrimonio Bancoposta”; in mancanza, si provvederà a norma dell’art. 587 c.p.c.; (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; - soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; Lamezia Terme, lì 09.07.2014 Il Cancelliere ***** Ufficio Esecuzioni Immobiliari R.E. n. 88/2010 AVVISO DI VENDITA BENI IMMOBILI PIGNORATI SI RENDE NOTO CHE IL GIUDICE DELL’ESECUZIONI Nella procedura esecutiva immobiliare R.E. n. 88/2010 con ordinanza emessa il 21.05.2014, preso atto dell’istanza di vendita formulata dal creditore procedente, ha disposto alle stesse condizioni della precedente ordinanza la vendita coattiva dei seguenti beni: lotto uno - “piena proprietà di terreno edificabile di mq 3.160 con sovrastante capannone adibito a deposito al piano terra e ad uffici al primo piano, costruito abusivamente e non sanabile urbanisticamente, sito in località Mortella del Comune di Gizzeria. Il capannone è censito al NCEU al foglio 36, p.lla 710, categ. C/2 di mq. 204; il terreno è censito nel NCT al foglio 36, p.lle 1432,1433,1434. I costi di demolizione del capannone sono già stati considerati nella determinazione del prezzo di stima”; lotto due - “quota pari ad 1/2 della proprietà di fondo agricolo in agro di Gizzeria, località Guardiola doi 9.880 mq. Interessato da smottamenti ed in parte coltivato ad uliveto; censito nel NCT al foglio 24, p.lle 162, 412, 413, 415, 417”, rilevato che occorre fissare i termini per la presentazione delle offerte di acquisto senza incanto, la successiva udienza per l’esame delle stesse e, per il caso in cui non abbia per qualsiasi motivo luogo la vendita senza incanto, fin d’ora la data per gli incanti; EVIDENZIATO, QUANTO ALLA VENDITA SENZA INCANTO CHE: - ciascun offerente ai sensi dell’art. 571 comma 1 c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte per l’acquisto personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell’art 579, comma 3 c.p.c.(il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma1 c.p.c.) presentando presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari, dichiarazione, in regola con il bollo, contenente, a pena di inefficacia, l’in- www.quiaste.it - www.aste.eugenius.it dicazione del numero di r.g.e. della procedura, del bene e del lotto) cui l’offerta si riferisce, del prezzo, del tempo, del modo del pagamento e di ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta; - detta dichiarazione deve, altresì, recare le generalità dell’offerente (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. F. cod.civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima ed essere corredata da copia di valido documento di identità dell’offerente e, se necessario, da valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - l’offerta, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da allegare in copia conforme; - in caso di dichiarazione presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta; - L’OFFERTA È IRREVOCABILE, SALVO CHE: 1. il giudice ordini l’incanto; 2. siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione e la stessa non sia stata accolta; - L’OFFERTA NON È EFFICACE: 1) se perviene oltre il termine stabilito; 2) se è inferiore al prezzo determinato a norma dell’articolo 568 e più sopra ricordato; c) se l’offerente non presta cauzione, a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane s.p.a Patrimonio Banco Posta”, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto; - all’offerta, da depositarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere allegato l’assegno circolare per la cauzione, come innanzi indicato; all’esterno della busta vanno annotati, cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per l’esame delle offerte; le buste saranno aperte all’udienza fissata per l’esame delle offerte, alla presenza degli offerenti, ove comparsi; nel caso di mancata comparizione dell’offerente o degli offerenti, l’aggiudicazione sarà comunque disposta, fatta salva l’applicazione delle previsioni di cui all’art. 572, commi 2 e 3 c.p.c. in caso di più offerte valide, si procederà a gara sull’offerta più alta secondo il sistema delle schede o buste segrete, fatta salva l’applicazione dell’art. 573, comma 2 c.p.c. - in alternativa alle modalità di cui sopra, la presentazione delle offerte di acquisto può avvenire mediante l’accredito, a mezzo di bonifico o deposito su conto postale o bancario intestato ala procedura esecutiva ed acceso o da accendersi, nel secondo caso, presso il “Monte dei Paschi di Siena S.p.A.” - filiale di Lamezia Terme, di una somma pari ad un decimo del prezzo che si intende offrire e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, di una dichiarazione contenente le indicazioni di cui allo stesso art. 571 c.p.c.; detto accredito deve avere luogo non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine entro il quale possono essere proposte le offerte d’acquisto; fin dora si prevede che, quando l’offerta è presentata con le modalità alternative, il termine di versamento del prezzo e di ogni altra somma è di novanta giorni; - è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente al protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; EVIDENZIATO, QUANTO ALL’EVENTUALE, SUCCESSIVA VENDITA AGLI INCANTI, CHE: - essa deve aver luogo al prezzo di euro 80.633,75; quanto al lotto 1, e di euro 3.552,25 quanto al lotto 2; - le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 5%; - ognuno, ai sensi dell’art.579, comma 1, c.p.c. tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1 c.p.c.) - ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi); in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. F. cod.civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima. - l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da allegare in copia conforme; - in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; - all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale); - con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta Cerchi casa? Prova all’incanto chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane s.p.a Patrimonio Banco Posta.”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta: - all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto; le buste saranno aperte all’udienza stabilita alla presenza degli istanti,la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di conto, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria. - a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; - tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c. prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui a norma dell’art. 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3 c.p.c. l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione; - è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente al protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; FISSA LA VENDITA CON INCANTO - per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del giorno 30.09.2014, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; - per il giorno 01.10.2014, ore 9.30 e segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; STABILISCE, ALTRESÌ, CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI,: - gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; - la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; - l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di 60 giorni dalla data di aggiudicazione su un libretto postale di deposito giudiziario intestato al debitore e recante il numero della presente procedura esecutiva ( qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4 D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto della banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; - soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento da parte dell’aggiudicatario, per come liquidate dalla Cancelleria, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; DISPONE, QUANTO ALLA PUBBLICITÀ IN FUNZIONE DELLA VENDITA, CHE: - su impulso del procedente, sia predisposto l’avviso di vendita, da pubblicare all’albo dell’Ufficio; - a cura, rischio e spese (rimborsabili ex art. 2770 cod. civ.) del medesimo soggetto, sia data pubblicità - in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, su di un quotidiano di informazione a diffusione locale a scelta del creditore, pubblicità da effettuarsi almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto; in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, sulla rivista periodica “Aste Info Appalti”, pubblicità da effettuarsi almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto; - in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, e della relazione di stima dell’esperto sul sito Internet individuato ai sensi dell’art. 173 ter disp.att. c.p.c. di cui è data notizia in Cancelleria, almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto’, - il creditore procedente possa, inoltre, dare pubblicità della presente ordinanza, a sua cura ed ove lo ritenga opportuno: a sue spese (rimborsabili ex art. 2770 cod. civ.), con pubblicità muraria, da effettuarsi nei Comuni di Lamezia Terme e di ubicazione degli immobili, almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto; - a sue spese (non rimborsabili neppure ex art. 2770 cod. civ.), ad un’ulteriore forma di pubblicità dal medesimo prescelta, da eseguirsi almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto; - la pubblicità muraria e l’ulteriore pubblicità prescelta sono dichiarate sin d’ora non necessarie ai fini dell’esperibilità della vendita; - della prova della pubblicità elettronica e a mezzo stampa ó da depositarsi in cancelleria almeno dieci giorni prima delle vendite - sia fatto carico al creditore procedente o surrogante; AVVERTE fin d’ora le parti che, ove all’udienza fissata per la celebrazione dell’incanto, questo non abbia luogo per qualunque motivo, si riserva di applicare immediatamente - e cioè a quella stessa udienza - l’articolo 591 cod. proc. civ., senza alcun rinvio intermedio o ulteriore, in quello stesso contesto sentendo le parti e provvedendo sulla disposizione dell’amministrazione giudiziaria o sulla fissazione di una nuova vendita. Lamezia Terme 21.05.2014. Il Giudice dell’esecuzione dott.ssa Adele Foresta Gli annunci integrali con eventuali perizie sono consultabili sul sito www.aste.eugenius.it Aste n. 133+Pubb.Sole24H_Agosto 2014_Aste n. 132_2014 18/09/14 15:56 Pagina 20 AsteInfoappalti Settembre 2014 [email protected] ***** UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI EX ART 569 COMMA 3 CPC SI RENDE NOTO Che il Giudice dell’Esecuzione, nella procedura esecutiva immobiliare n° 88/2011, con ordinanza emessa all’udienza del 18.06.2014, ha disposto la vendita con incanto di più lotti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano per l’udienza del 15.10.2014; Lotto uno: “quota di 2/21 della piena proprietà di un locale commerciale di 42,00 mq v.p.p. sito in Pianopoli, alla via Roma, censito nel NCEU di detto Comune al foglio 4, p.lla 367, sub 1, cat. C/1, superficie mq. 17, rendita euro 171,21, piano terra; il locale è stato ristrutturato di recente”. Prezzo base euro 2.600,00 Lotto due: “quota di 2/21 della piena proprietà di un locale commerciale di 46,00 mq v.p.p. sito in Pianopoli, alla via Roma, censito nel NCEU di detto Comune al foglio 4, p.lla 367, sub 2, cat. C/1, superficie mq. 28, rendita euro 281,99, piano terra; il locale non è in buono stato di manutenzione”. Prezzo base euro 1.300,00 Lotto tre: “quota di 2/21 della piena proprietà dell’appartamento posto al primo piano di un fabbricato con due accessi dal cortile laterale, sito in Pianopoli, alla via Roma; l’appartamento ha una superficie di mq. 196 v.p.p., oltre balconi ed è composto da due ingressi, salone, due camere da letto, due bagni, due cucine; è possibile la suddivisione in due distinte unità immobiliari; è censito nel NCEU di detto Comune al foglio 4, p.lla 367, sub 5, cat. A/3, cl. 2, consistenza 7,5 vani, rendita euro 321,49”. Prezzo base euro 9.400,00 Lotto quattro: “quota di 2/21 di un terreno sito in Pianopoli, alla via Roma, censito nel NCT di detto Comune al foglio 4, p.lle 750 (seminativo sup. mq 17,00, r.d. euro 0,06, r.a. euro 0,02), 751 (ente urbano sup. mq 35,00) e 752 (seminativo sup. mq 138,00, r.d. euro 0,46, r.a. euro 0,18). Sul terreno sorge manufatto abusivo di mq. 37,00, i cui costi di demolizione sono già stati detratti dal prezzo base d’asta “. Prezzo base euro 450,00 SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL G.E. HA STABILITO CHE LA VENDITA AVVENGA ALLE SEGUENTI CONDIZIONI VENDITA CON INCANTO - essa deve aver luogo al prezzo base di euro 2.600,00 per il lotto uno, di euro 1.300,00 per il lotto due, di euro 9.400,00 per il lotto tre e di euro 450,00 per il lotto quattro; - le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 5% del prezzo base d’asta; - ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.) - ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; - l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; - in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; - all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane S.p.a. - Patrimonio Bancoposta”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; - all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto; - le buste saranno aperte all’udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; - a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; - tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione; - in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; - è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; - è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti dei compendi immobiliari sopra indicati e meglio descritti nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del giorno 14 ottobre 2014, con le modalità e per 20 il prezzo minimo di cui sopra; - è fissata, per il giorno 15 ottobre 2014, ore 12.00 e segg., la vendita ai pubblici incanti dei compendi immobiliari sopra indicati, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO: - gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; - la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; - l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane S.p.a. - Patrimonio Bancoposta” (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; - soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.. Lamezia Terme, lì 1 agosto 2014 ***** UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI EX ART. 569 COMMA 3 CPC SI RENDE NOTO CHE Che il Giudice dell’Esecuzione, nella procedura esecutiva immobiliare n° 90/1991 R.G.E. con ordinanza emessa all’udienza del 11.06.2014 ha disposto la vendita con incanto di più lotti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano per l’udienza del 08.10.2014; PRIMO LOTTO: locale commerciale posto al piano terra del fabbricato per civile abitazione sopra descritto, munito di servizio igienico e dotato di un piccolo ufficio di mq. 22 lordi, collocato in un soppalco debitamente isolato ricavato dal vano scala, oltreché di tre accessi carrabili ed di un accesso solo pedonale dal vano scala, con uso dell’area circostante di pertinenza del fabbricato in comune con i restanti lotti. Le spese di sanatoria, contributi ed oneri di urbanizzazione ammontano presumibilmente a £. 32.733.132. Prezzo base d’asta € 16.150,83 QUARTO LOTTO: appartamento per civile abitazione in corso di costruzione al piano secondo del fabbricato sopra descritto; presenta una superficie lorda di mq. 303,00 oltre mq. 57,20 di balconi, con la sola tamponatura esterna, con ingresso dalla scala comune e con uso dell’area circostante di pertinenza del fabbricato in comune con i restanti lotti. Le spese di sanatoria, contributi ed oneri di urbanizzazione ammontano presumibilmente a £. 32.486.500. Prezzo base d’asta € 5.684,03 QUINTO LOTTO: appartamento per civile abitazione in corso di costruzione al piano terzo del fabbricato sopra descritto; presenta una superficie lorda di mq. 303,00 oltre mq. 57,20 di balconi, con la sola tamponatura esterna, con ingresso dalla scala comune e con uso dell’area circostante di pertinenza del fabbricato in comune con i restanti lotti. Le spese di sanatoria, contributi ed oneri di urbanizzazione ammontano presumibilmente a £. 32.486.500. Prezzo base d’asta € 5.406.76 SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL GE HA STABILITO CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI: VENDITA CON INCANTO: - essa deve aver luogo al prezzo base di euro 16.150,83 per il lotto primo, di euro 5.684,03 per il lotto quarto e di euro 5.406.76 per il lotto quinto; - le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 3% del prezzo base d’asta; - ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.) - ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; - l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; - in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; - all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane S.P.A.- Patrimonio Bancoposta”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; - all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente www.astepress.it - www.asteannunci.info www.quiaste.it - www.aste.eugenius.it provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto; - le buste saranno aperte all’udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; - a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/6 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; - tali offerte si fanno a norma dell’art. 571 e, prima di procedere alla gara di cui all’art. 573, il Cancelliere da pubblico avviso dell’offerta più alta a norma dell’art. 570 c.p.c.; - in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; - è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; - è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 07.10.2014, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; - è fissata, per il giorno 08.10.2014, ore 09.30 e segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO: - gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; - la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; - l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane s.p.a. - Patrimonio Bancoposta”; (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; in mancanza, si provvederà a norma dell’art. 587 c.p.c.; - soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; Lamezia Terme, lì 09.07.2014 Il Cancelliere ***** AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI EX ART.569 COMMA 3 CPC SI RENDE NOTO che il Giudice dell’Esecuzione nella procedura esecutiva immobiliare n° 91/2009 RGE, promossa da CIZ srl, con ordinanza emessa il 15.11.2011, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 4.10.2011, e successive integrazioni del 4.4.2012 e del 20.6.2012 ha disposto la vendita senza incanto del lotto unico, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova per l’udienza del 7.11.2012, ed ha fissato, per il caso in cui la stessa non abbia luogo, la vendita con incanto del medesimo lotto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova per l’udienza del 21.11.2012, che la vendite senza e con incanto sono andate deserte e che con ordinanza emessa alla stessa udienza del 21.11.2012, il Giudice dell’Esecuzione ha fissato nuova vendita senza incanto per l’udienza del 13.3.2013 ed eventuale vendita con incanto per l’udienza del 27.3.2013, con riduzione di 1/4 del prezzo posto a base di gara, ed alle stesse condizioni della precedente ordinanza di vendita; che anche le ulteriori vendite senza e con incanto sono andate deserte e che con ordinanza emessa alla stessa udienza del 27.3.2013, il Giudice dell’Esecuzione ha fissato nuova vendita senza incanto per l’udienza del 19.6.2013 ed eventuale vendita con incanto per l’udienza del 3.7.2013, con riduzione di 1/4 del prezzo posto a base di gara, ed alle stesse condizioni della precedente ordinanza di vendita; che anche le ulteriori vendite senza e con incanto sono andate deserte e che con ordinanza emessa alla stessa udienza del 3.7.2013, il Giudice dell’Esecuzione ha fissato nuova vendita con incanto per l’udienza del 13.11.2013, allo stesso prezzo posto a base di gara ed alle stesse condizioni della precedente ordinanza di vendita; che anche l’ulteriore vendita con incanto sono andate deserte e che con ordinanza emessa all’udienza del 6.3.2014, il Giudice dell’Esecuzione ha fissato nuova vendita senza incanto per l’udienza del 4.6.2014 ed eventuale vendita con incanto per l’udienza del 18.6.2014, con riduzione di 1/4 del prezzo posto a base di gara, ed alle stesse condizioni della precedente ordinanza di vendita; che anche le ulteriori vendita senza e con incanto sono andate deserte e che con ordinanza emessa all’udienza del 18.6.2014, il Giudice dell’Esecuzione ha fissato nuova vendita senza incanto per l’udienza del 8.10.2014 ed eventuale vendita con incanto per l’udienza del 22.10.2014, con riduzione di 1/4 del prezzo posto a base di gara, ed alle stesse condizioni della precedente ordinanza di vendita; lotto uno - “piena proprietà di un locale sito al piano seminterrato di un fabbricato di maggiore consistenza ubicato in via Trento di Lamezia Terme; il locale ha destinazione deposito-garage, ha una consistenza di mq. 28 ed è censito nel NCEU del Comune di Lamezia Terme al foglio 24, p.lla 615, sub. 1, cat. C/1, classe 5”; prezzo base d’asta Euro 28.000,00 (già ridotto di un quarto ad € 21.000,00 poi di un ulteriore quarto ad euro 15.750,00 ancora di un ulteriore quarto ad € 11.812,50 ed ora ridotto di un ulteriore quarto e quindi ad € 8.859,38) SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL G.E. HA STABILITO CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI: 1. VENDITA SENZA INCANTO - ciascun offerente, ai sensi dell’art. 571, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte per l’acquisto personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c., (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, c.p.c., il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.) presentando presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari, dichiarazione, in regola con il bollo, contenente, a pena d’inefficacia, l’indicazione del numero di R.G.E. della procedura, del bene (e del lotto) cui l’offerta si riferisce, del prezzo, del tempo, del modo del pagamento e di ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta; - detta dichiarazione deve, altresì, recare le generalità dell’offerente (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, co. 1, lett. f., cc, quella del coniuge non ac-quirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima ed essere corredata da copia di valido documento di identità dell’offerente e, se necessario, da valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - l’offerta, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da allegare in copia conforme; - in caso di dichiarazione presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta; - L’OFFERTA È IRREVOCABILE, SALVO CHE: 1. il giudice ordini l’incanto; 2. siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione e la stessa non sia stata accolta; - L’OFFERTA NON È EFFICACE: 1) se perviene oltre il termine stabilito; 2) se è inferiore al prezzo determinato a norma dell’articolo 568 e più sopra ricordato; e) se l’offerente non presta cauzione, a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane s.p.a.-Patrimonio Banco Posta”, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto; - all’offerta, da depositarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere allegato l’assegno circolare per la cauzione, come innanzi indicato; all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per l’esame delle offerte; le buste saranno aperte all’udienza fissata per l’esame delle offerte, alla presenza degli offerenti, ove comparsi;nel caso di mancata comparizione dell’offerente o degli offerenti l’aggiudicazione sarà comunque disposta, fatta salva l’applicazione delle previsioni di cui all’art. 572, commi 2 e 3, c.p.c.; in caso di più offerte valide si procederà a gara sull’offerta più alta secondo il sistema delle schede o buste segrete, fatta salva l’applicazione dell’art. 573, comma 2, c.p.c.; - in alternativa alle modalità di cui sopra, la presentazione delle offerte di acquisto può avvenire anche mediante l’accredito, a mezzo di bonifico o deposito su conto postale o bancario intestato alla procedura esecutiva ed acceso o da accendersi, nel secondo caso, presso il “Monte dei Paschi di Siena S.p.A.” - filiale di Lamezia Terme, di una somma pari ad un decimo del prezzo che si intende offrire e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, di una dichiarazione contenente le indicazioni di cui allo stesso art. 571 c.p.c.; detto accredito deve aver luogo non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine entro il quale possono essere proposte le offerte d’acquisto; fin d’ora si prevede che, quando l’offerta è presentata con le modalità alternative, il termine per il versamento del prezzo e di ogni altra somma è di novanta giorni; - in ogni caso, le spese del trasferimento cadono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; - è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente al protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa del Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; - per la presentazione in Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle offerte d’acquisto ex art. 571 cpc del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, è fissato termine fine alle ore 13.00 del giorno 7.10.14 con le modalità e per il prezzo base dì cui sopra; - per l’esame delle offerte d’acquisto, ai sensi dell’art. 572 cpc, ovvero per la gara sulle medesime, se presentate in misura superiore ad una, ai sensi dell’art. 573 cpc, è fissata l’udienza del 8.10.2014, ore 9.30 e segg.; 2. VENDITA CON INCANTO - essa deve aver luogo al prezzo sopra indicato di € 28.000,00 già ridotto di un quarto ad euro 21.000,00 poi di un ulteriore quarto ad euro 15.750,00 ancora ridotto di un ulteriore quarto ad € 11.812,50 ed ora ridotto di un ulteriore quarto e quindi ad € 8.859,38; - le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 5%; - ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’icanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c., (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, c.p.c., il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.); - ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale tra dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; - l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; - in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, Gli annunci integrali con eventuali perizie sono consultabili sul sito www.aste.eugenius.it Aste n. 133+Pubb.Sole24H_Agosto 2014_Aste n. 132_2014 18/09/14 15:56 Pagina 21 AsteInfoappalti Settembre 2014 [email protected] deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; - all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato a “Poste Italiane spa- Patrimonio Banco Posta”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; - all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del Giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto; - le buste saranno aperte all’udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata comparizione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di conto, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; - a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; - tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione; - in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; - è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente al protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; - per la presentazione nella Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presentazione dell’ordinanza, è fissato termine fino alle ore 13.00 del giorno 21.10.2014, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; - per il giorno 22.10.2014, ore 9.30 e segg. è fissatala vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; STABILISCE, ALTRESÌ, CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO: - gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; - la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; - l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessante giorni dalla data di aggiudicazione su un libretto postale di deposito giudiziario intestato al debitore e recante il numero della presente procedura esecutiva (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della faloltà di subentrare al contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dell’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; - soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; Lamezia Terme, lì 23.6.2014 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO dr.ssa Deborah Chirico ***** UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI EX ART 569 COMMA 3 CPC SI RENDE NOTO Che il Giudice dell’Esecuzione, nella procedura esecutiva immobiliare n° 92/11 con ordinanza emessa all’udienza 21.05.2014 ha disposto la vendita senza incanto del lotto unico nello stato di fatto e di diritto in cui si trova per il 17.09.2014, ed ha fissato per il caso in cui la stessa non abbia luogo la vendita con incanto del medesimo lotto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova per l’udienza del 01.10.2014; lotto unico - “quota di 1/2 della piena proprietà di una porzione immobiliare sita in Lamezia Terme, della superficie reale totale di mq 147,8, posta su due livelli e composta da appartamento con accesso da via Lissania, situato al piano terra, individuato in catasto al foglio di mappa n. 19, p.lla 289, sub. 1, di mq. 96,00 circa di superficie complessiva (composto da tre vani, ingresso, cucina e servizio igienico) e da magazzino, posto al piano inferiore, con accesso da largo S. Caterina, n. 2 di due vani non carrabili, individuato nel catasto urbano al foglio di mappa n. 19, p.lla 402, sub. 1, di mq. 51,8 circa di superficie complessiva”. Prezzo base d’asta euro 14.062,50 SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL GE HA STABILITO CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI 21 VENDITA SENZA INCANTO Quanto alla vendita senza incanto, da effettuarsi al prezzo base di euro 14.062,50 per il lotto unico; - ciascun offerente, ai sensi dell’art. 571, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte per l’acquisto personalmente o a mezzo di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.), presentando presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari, dichiarazione, in regola con il bollo, contenente, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, del bene (e del lotto) cui l’offerta si riferisce, del prezzo, del tempo, del modo del pagamento e di ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta; - detta dichiarazione deve, altresì, recare le generalità dell’offerente (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima ed essere corredata da copia di valido documento di identità dell’offerente e, se necessario, da valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - l’offerta, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da allegare in copia conforme; - in caso di dichiarazione presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta; - L’OFFERTA È IRREVOCABILE, SALVO CHE: 1. il giudice ordini l’incanto; 2. siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione e la stessa non sia stata accolta; - L’OFFERTA NON È EFFICACE: 1) se perviene oltre il termine stabilito; 2) se è inferiore al prezzo determinato a norma dell’articolo 568 e più sopra ricordato; c) se l’offerente non presta cauzione, a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane spa - Patrimonio Bancoposta”, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto; - all’offerta, da depositarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere allegato l’assegno circolare per la cauzione, come innanzi indicato; all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per l’esame delle offerte; le buste saranno aperte all’udienza fissata per l’esame delle offerte, alla presenza degli offerenti, ove comparsi; nel caso di mancata comparizione dell’offerente o degli offerenti l’aggiudicazione sarà comunque disposta, fatta salva l’applicazione delle previsioni di cui all’art. 572, commi 2 e 3, c.p.c.; in caso di più offerte valide, si procederà a gara sull’offerta più alta secondo il sistema delle schede o buste segrete, fatta salva l’applicazione dell’art. 573, comma 2, c.p.c.; - in alternativa alle modalità di cui sopra, la presentazione delle offerte di acquisto può avvenire anche mediante l’accredito, a mezzo di bonifico o deposito su conto postale o bancario intestato alla procedura esecutiva ed acceso o da accendersi, nel secondo caso, presso il “Monte dei Paschi di Siena S.p.A.” - filiale di Lamezia Terme, di una somma pari ad un decimo del prezzo che si intende offrire e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, di una dichiarazione contenente le indicazioni di cui allo stesso art. 571 c.p.c.; detto accredito deve avere luogo non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine entro il quale possono essere proposte le offerte d’acquisto; fin d’ora si prevede che, quando l’offerta è presentata con le modalità alternative, il termine per il versamento del prezzo e di ogni altra somma è di novanta giorni; - in ogni caso, le spese del trasferimento cadono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; - è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; QUANTO ALL’EVENTUALE, SUCCESSIVA VENDITA AGLI INCANTI: - essa deve aver luogo al prezzo base di euro 14.062,50 per il lotto unico; - le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 5%; - ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.) - ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; - l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; - in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; - all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane s.p.a. - Patrimonio Bancoposta”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in www.astepress.it - www.asteannunci.info www.quiaste.it - www.aste.eugenius.it conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; - all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto; - le buste saranno aperte all’udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; - a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; - tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione; - in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; - è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; IN RELAZIONE ALLA VENDITA SENZA INCANTO - è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle offerte di acquisto, ex art. 571 c.p.c., del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 16.09.2014, con le modalità e per il prezzo base di cui sopra; - è fissata, per l’esame delle offerte di acquisto, ai sensi dell’art. 572 c.p.c., ovvero per la gara sulle medesime, se presentate in misura superiore ad una, ai sensi dell’art. 573 c.p.c., l’udienza del 17.09.2014, ore 09,30 e ss.; NEL CASO IN CUI LA VENDITA SENZA INCANTO NON ABBIA LUOGO, - è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 30.09.2014, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; - è fissata, per il giorno 01.10.2014, ore 09.30 e segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO: - gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; - la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; - l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane s.p.a. - Patrimonio Bancoposta” (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; - soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi del- l’art. 586 c.p.c.; Lamezia Terme, lì 02.07.2014 Il Cancelliere ***** UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI R.E. N. 95/2011 IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE letti gli atti del procedimento e sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 17.04.2013; preso atto dell’istanza di vendita formulata dal creditore procedente; rilevato che custode del bene pignorato è il debitore; considerato che lo stato di comproprietà, la natura e la destinazione d’uso del compendio pignorato, unitamente alla carenza di elementi probatori da cui poter evincere il concreto pericolo di un relativo deterioramento nelle more della definizione della procedura di vendita, inducono a ritenere che la sostituzione del debitore con un terzo nell’attività di custodia giudiziario non abbia, allo stato, utilità, ex art. 559, comma 4, c.p.c., come novellato dalle leggi 80/2005, 263/2005 e 51/2006, fermo restando l’obbligo di rendere il conto di gestione, ex artt. 560 e 593 c.p.c.; ritenuto di poter condividere e prendere a fondamento del prosieguo della procedura le conclusioni della relazione dell’esperto, in ordine sia all’individuazione del compendio immobiliare che alla stima del relativo valore di mercato (sia pure limitatamente alla sola quota di proprietà della parte esecutata e con lieve arrotondamento in difetto), ravvisate, pertanto, le condizioni per procedere, ai sensi degli artt. 569, 571 e 576 c.p.c., come novellati dalle leggi 80/2005, 263/2005 e 51/2006, al prezzo base, rispettivamente, di euro 6.525,00, euro 6.525,00, euro 6.131,25 ed euro 6.131,25, alla vendita coattiva dei seguenti beni: lotto uno - “quota di 2/3 della piena proprietà di un box garage, ubicato in Lamezia Terme, Via Volta, censito nel NCEU, sez. Nicastro, al foglio 24, p.lla 1331 sub 3, cat. C/6, classe 2, identificato con l’interno 3, della superficie lorda di mq 17 e netta di mq 16,40, posto a piano terra di un edificio di maggiore consistenza e avente accesso da spazio esterno condominiale; l’immobile è collegato con i box interno 4, 11 e 12, con i quali costituisce un unico più ampio garage, per la cui eventuale divisione sono necessari oneri già computati dal prezzo base d’asta e che resteranno a carico degli acquirenti di ciascun box in parti uguali”; lotto due - “quota di 2/3 della piena proprietà di un box garage, ubicato in Lamezia Terme, Via Volta, censito nel NCEU, sez. Nicastro, al foglio 24, p.lla 1331 sub 4, cat. C/6, classe 2, identificato con l’interno 4, della superficie lorda di mq 17 e netta di mq 16,40, posto a piano terra di un edificio di maggiore consistenza e avente accesso da spazio esterno condominiale; l’immobile è collegato con i box interno 3, 11 e 12, con i quali costituisce un unico più ampio garage, per la cui eventuale divisione sono necessari oneri già computati dal prezzo base d’asta e che resteranno a carico degli acquirenti di ciascun box in parti uguali”; lotto tre - “quota di 2/3 della piena proprietà di un box garage, ubicato in Lamezia Terme, Via Volta, censito nel NCEU, sez. Nicastro, al foglio 24, p.lla 1331 sub 11, cat. C/6, classe 2, identificato con l’interno 11, della superficie lorda di mq 16 e netta di mq 15,60, posto a piano terra di un edificio di maggiore consistenza e avente accesso da spazio esterno condominiale; l’immobile è collegato con i box interno 3, 4 e 12, con i quali costituisce un unico più ampio garage, per la cui eventuale divisione sono necessari oneri già computati dal prezzo base d’asta e che resteranno a carico degli acquirenti di ciascun box in parti uguali”; lotto quattro - quota di 2/3 della piena proprietà di un box garage, ubicato in Lamezia Terme, Via Volta, censito nel NCEU, sez. Nicastro, al foglio 24, p.lla 1331 sub 12, cat. C/6, classe 2, identificato con l’interno 12, della superficie lorda di mq 16 e netta di mq 15,60, posto a piano terra di un edificio di maggiore consistenza e avente accesso da spazio esterno condominiale; l’immobile è collegato con i box interno 3, 4 e 11, con i quali costituisce un unico più ampio garage, per la cui eventuale divisione sono necessari oneri già computati dal prezzo base d’asta e che resteranno a carico degli acquirenti di ciascun box in parti uguali”; rilevato che occorre fissare i termini per la presentazione delle offerte di acquisto senza incanto, la successiva udienza per l’esame delle stesse e, per il caso in cui non abbia per qualsiasi motivo luogo la vendita senza incanto, fin d’ora la data per gli incanti; EVIDENZIATO, QUANTO ALLA VENDITA SENZA INCANTO, CHE: - ciascun offerente, ai sensi dell’art. 571, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte per l’acquisto personalmente o a mezzo di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.), presentando presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari, dichiarazione, in regola con il bollo, contenente, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, del bene (e del lotto) cui l’offerta si riferisce, del prezzo, del tempo, del modo del pagamento e di ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta; - detta dichiarazione deve, altresì, recare le generalità dell’offerente (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale tra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima ed essere Gli annunci integrali con eventuali perizie sono consultabili sul sito www.aste.eugenius.it Aste n. 133+Pubb.Sole24H_Agosto 2014_Aste n. 132_2014 18/09/14 15:56 Pagina 22 AsteInfoappalti Settembre 2014 [email protected] corredata da copia di valido documento di identità dell’offerente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - l’offerta, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da allegare in copia conforme; - in caso di dichiarazione presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta; - L’OFFERTA È IRREVOCABILE, SALVO CHE: 1. il giudice ordini l’incanto; 2. siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione la stessa non sia stata accolta; - L’OFFERTA NON È EFFICACE: 1) se perviene oltre il termine stabilito; 2) se è inferiore al prezzo determinato a norma dell’articolo 568 e più sopra ricordato; 3) se l’offerente non presta cauzione, a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane spa - Patrimonio BancoPosta”, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto; - all’offerta, da depositarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere allegato l’assegno circolare per la cauzione, come innanzi indicato; all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per l’esame delle offerte; le buste saranno aperte all’udienza fissata per l’esame delle offerte, alla presenza degli offerenti, ove comparsi; nel caso di mancata comparizione dell’offerente o degli offerenti l’aggiudicazione sarà comunque disposta, fatta salva delle previsioni all’art. 572, commi 2 e 3, c.p.c.; in caso di più offerte valide, si procederà a gara sull’offerta più alta secondo il sistema delle schede o buste segrete, fatta salva l’applicazione dell’art. 573, comma 2, c.p.c.; - in alternativa alle modalità di cui sopra, la presentazione delle offerte di acquisto può avvenire anche mediante l’accredito, a mezzo bonifico o deposito su conto postale o bancario intestato alla procedura esecutiva ed acceso o da accendersi, nel secondo caso, presso il “Monte dei Pachi di Siena S.p.A.” - filiale di Lamezia Terme, di una somma pari ad un decimo del prezzo che si intende offrire e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, di una dichiarazione contenente le indicazioni di cui allo stesso art. 571 c.p.c.; detto accredito deve avere luogo non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine entro il quale possono essere proposte le offerte d’acquisto; fin d’ora si prevede che, quando l’offerta è presentata con le modalità alternative, il termine per il versamento del prezzo e di ogni altra somma è di novanta giorni- in ogni caso le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; EVIDENZIATO, QUANTO ALL’EVENTUALE, SUCCESSIVA VENDITA AGLI INCANTI CHE: - essa deve aver luogo al prezzo sopra indicato di euro 6.525,00 per il lotto uno, euro 6.525,00 per il lotto due, euro 6.131,25 per il lotto tre ed euro 6.131,25 per il lotto quattro; - le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 5%; - ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandata speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.) - ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale tra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; - l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da allegare in copia conforme; - in caso di dichiarazione presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; - all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle Poste italiane s.p.a., - Patrimonio BancoPosta”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione) in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; - all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto; - le buste saranno aperte all’udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581, c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato o giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; - a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; - tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’ art. 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento par- www.astepress.it - www.asteannunci.info 22 tecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione; - in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; - è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; FISSA, IN RELAZIONE ALLA VENDITA SENZA INCANTO, - per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle offerte di acquisto, ex art. 571 c.p.c., del compendio immobile sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, cui si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del giorno 16.9.2014, con le modalità e per il prezzo base di cui sopra; - per l’esame delle offerte di acquisto, ai sensi dell’art. 572 c.p.c., ovvero per la gara sulle medesime, se presentate in misura superiore ad una, ai sensi dell’art. 573 c.p.c., l’udienza del giorno 17.9.2014 ore 9.30 e ss.; FISSA, NEL CASO IN CUI LA VENDITA SENZA INCANTO NON ABBIA LUOGO - per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del giorno 30.9.2014, con le modalità e per il prezzo base di cui sopra; - per il giorno 1.10.2014, ore 9.30 e segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; STABILISCE, ALTRESI’,CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO,SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO. - gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; - la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; - l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione su un libretto postale di deposito giudiziario intestato al debitore e recante il numero della presente procedura esecutiva (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; - soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornamenti certificati catastali e di aggiornamenti certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del presso di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; DISPONE, QUANTO ALLA PUBBLICITA’ IN FUNZIONE DELLA VENDITA, CHE: - su impulso del procedente, sia predisposto l’avviso di vendita, da pubblicare all’albo dell’Ufficio; - a cura, rischio e spese (rimborsabili ex art. 2770 c.c.) del medesimo soggetto sia data pubblicità: - in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, su di un quotidiano di informazione a diffusione locale a scelta del creditore, pubblicità da effettuarsi almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto; - in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, su una rivista periodica, pubblicità da effettuarsi almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto; - in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, e della relazione di stima dell’esperto su un sito Internet individuato ai sensi dell’art. 173 ter disp. att. c.p.c. e di cui è data notizia in Cancelleria, almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto; - il creditore procedente possa, inoltre, dare pubblicità della presente ordinanza, a sua cura ed ove lo ritenga opportuno: - a sue spese (rimborsabili ex art. 2770 c.c.), con pubblicità muraria, da effettuarsi nei comuni di Lamezia Terme e di ubicazione degli immobili, almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto; - a sue spese (rimborsabili ex art. 2770 c.c.), a ulteriori forme di pubblicità dal medesimo prescelte, da eseguirsi almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto; - la pubblicità muraria e l’ulteriore pubblicità prescelta sono dichiarate sin d’ora non necessarie ai fini dell’esperibilità della vendita; - della prova della pubblicità elettronica e a mezzo stampa - da depositarsi in cancelleria almeno dieci giorni prima delle vendite - sia fatto carico al creditore procedente o surrogante; AVVERTE fin d’ora le parti che, ove all’udienza fissata per la celebrazione dell’incanto, questo non abbia luogo per qualunque motivo, si riserva di applicare immediatamente - e cioè a quella stessa udienza - l’art. 591 c.p.c., senza alcun rinvio intermedio o ulteriore, in quello stesso contesto sentendo le parti e provvedendo sulla disposizione dell’amministrazione giudiziaria o sulla fissazione di una nuova vendita. ***** UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI EX ART 569 COMMA 3 CPC SI RENDE NOTO Che il Giudice dell’Esecuzione, nella procedura esecutiva immobiliare n° 96/11 con ordinanza del 11.6.14 ha disposto la vendita con incanto del seguente lotto nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano per L’UDIENZA DELL’ 8 OTTOBRE 2014 lotto unico - “ piena proprietà di particella di terreno di forma rettangolare piuttosto regolare di sup. complessiva di 00.12.51 ha, di qualità pascolo cespugliato, ubicata nel cuore dell’abitato della loc. Marinella del Comune di Lamezia Terme; il terreno è riportato nel NCT del predetto Comune al foglio 36, p.lla 119 “ www.quiaste.it - www.aste.eugenius.it Cerchi casa? Prova all’incanto SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL GE HA STABILITO CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI VENDITA CON INCANTO - essa deve aver luogo al prezzo base di € 112.600,00; - le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 5% del prezzo base d’asta; - ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.) - ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; - l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; - in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; - all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane s.p.a.-Patrimonio BancoPosta “, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; - all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto; - le buste saranno aperte all’udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; - a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; - tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione; - in ogni caso, le spese del trasferimento cadono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; - è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; - è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 7 OTTOBRE 2014, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; - è fissata, per il giorno 8 OTTTOBRE 2014, ore 09.30 e segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO: - gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; - la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; - l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane s.p.a.-Patrimonio Banco Posta” (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; - soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; Lamezia Terme, lì 11.6.14 Il funzionario giudiziario Dott. D.Chirico ***** AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI EX ART.569 COMMA 3 CPC SI RENDE NOTO Che il Giudice dell’Esecuzione nella procedura esecutiva immobiliare n° 97/2002 RGE, creditore procedente il Credito Emiliano S.p.A. ha disposto la vendita senza incanto di un lotto unico, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, per l’udienza dell’1.10.2014 ed ha fissato, per il caso in cui la stessa non abbia luogo, la vendita con incanto del medesimo lotto per l’udienza del 15.10.2014 Unico Lotto: Immobile sito in Curinga alla via Romolo Murri, costituito da un appartamento di mq. 134 posto al primo piano e da un magazzino a piano terra di mq. 101, riportati rispettivamente nel N.C.E.U. di tale Comune al foglio 37, p.lla 994 sub 3, cat. A/4, cl 2, e sub 2, cat. C/2, cl 2 Prezzo base euro 29.286,75 SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL G.E. HA STABILITO CHE LA VENDITA AVVENGA ALLE SEGUENTI CONDIZIONI: 1. VENDITA SENZA INCANTO - ciascun offerente, tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte per l’acquisto personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell’art. 579, ultimo comma, presentando presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari, dichiarazione, in regola con il bollo, contenente l’indicazione del prezzo, del tempo, del modo del pagamento e di ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta; - L’OFFERTA È IRREVOCABILE, SALVO CHE: 1. il giudice ordini l’incanto; 2. siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione e la stessa non sia stata accolta; - L’OFFERTA NON È EFFICACE: 1) se perviene oltre il termine stabilito: 2) se è inferiore al prezzo determinato a norma dell’articolo 568 e più sopra ricordato; e) se l’offerente non presta cauzione, a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane s.p.a.- Patrimonio Bancoposta,”, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto - l’offerta deve consistere in una dichiarazione, in regola con il bollo, contenente, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, del prezzo offerto, del bene (e del lotto) cui si riferisce l’offerta e ogni altro elemento utile alla valutazione di questa; - detta dichiarazione deve, altresì, recare le generalità dell’offerente (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi) ed essere corredata da copia di valido documento di identità dell’offerente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale); - in caso di dichiarazione presentata da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - all’offerta, da depositarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere allegato l’assegno circolare per la cauzione, come innanzi indicato; all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per l’esame delle offerte; le buste saranno aperte all’udienza fissata per l’esame delle offerte, alla presenza degli offerenti, ove comparsi; - in ogni caso, le spese del trasferimento cadono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la cancellazione delle formalità; - per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle offerte di acquisto, ex art. 571 c.p.c., dell’ immobile sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, cui si fa espresso riferimento, termine fine alle ore 13.00 del giorno 30 settembre 2014 con le modalità e per i prezzi base dì cui sopra; - per l’esame delle offerte di acquisto, ai sensi dell’art. 572 c.p.c., ovvero per la gara sulle medesime, se presentate in misura superiore ad una, l’udienza del giorno 1 ottobre 2014, ore 9.30 e segg.; 2. VENDITA CON INCANTO - essa deve aver luogo al prezzo minimo sopra indicato di euro 29.286,75 per il lotto unico suddetto - le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori a euro 1.500,00. - ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa si riferisce, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi); - all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale); - in caso di dichiarazione di partecipazione presentata da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane s.p.a.- Patrimonio Bancoposta”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; - all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per la vendita; le buste saranno aperte all’udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli offerenti, ove comparsi; - in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la cancellazione delle formalità; - per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni immobiliari dell’ istanza di partecipazione all’ incanto, termine fino alle ore 13.00 del giorno 14 ottobre 2014, con le Gli annunci integrali con eventuali perizie sono consultabili sul sito www.aste.eugenius.it Aste n. 133+Pubb.Sole24H_Agosto 2014_Aste n. 132_2014 18/09/14 15:56 Pagina 23 AsteInfoappalti Settembre 2014 [email protected] modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; - per il giorno 15 ottobre 2014, ore 9.30 e segg. la vendita ai pubblici incanti dell’immobile sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, cui si fa espresso riferimento, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; SI AVVISA, ALTRESÌ, CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO: - l’ immobile viene posto in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, così come identificato, descritto e valutato dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; - la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; - l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di 60 giorni dalla data di aggiudicazione mediate assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane s.p.a.” in mancanza, si provvederà a norma dell’art. 587 c.p.c.; - soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento da parte dell’aggiudicatario, per come liquidate dalla Cancelleria, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; Lamezia Terme IL CANCELLIERE (C/1) ***** UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI EX ART 569 COMMA 3 CPC SI RENDE NOTO Che il Giudice dell’Esecuzione, nella procedura esecutiva immobiliare n° 97/2009, con ordinanza emessa all’udienza del 21.05.2014 ha disposto la vendita con incanto del lotto unico nello stato di fatto e di diritto in cui si trova per il 01.10.2014; lotto unico - “appartamento per civile abitazione con annesso magazzino sito in Lamezia Terme, alla via S. Foderaro, n. 63, riportato nel NCEU al foglio 37, p.lla 927, sub 3 e 5, cat. A/4, classe 2, vani 6,5”. Prezzo base €. 23.414,06 SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL GE HA STABILITO CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI VENDITA CON INCANTO - essa deve aver luogo al prezzo base di euro 23.414,06 per il lotto unico; - le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori ad euro 3.500,00 per il lotto unico; - ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.) - ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; - l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; - in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; - all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane s.p.a. - Patrimonio Bancoposta”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; - all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto; - le buste saranno aperte all’udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; - a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; - tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione; 23 - in ogni caso, le spese del trasferimento cadono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; - è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; - è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 30.09.2014, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; - è fissata, per il giorno 01.10.2014, ore 09.30 e segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO: - gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; - la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; - l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane s.p.a. - Patrimonio Bancoposta” (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; - soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; Lamezia Terme, lì 09.07.2014 Il Cancelliere ***** UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI EX ART. 569 COMMA 3 CPC SI RENDE NOTO CHE Che il Giudice dell’Esecuzione, nella procedura esecutiva immobiliare n° 98/93 R.G.E. con ordinanza emessa all’udienza del 02.07.2014, ha disposto la vendita con incanto del lotto primo nello stato di fatto e di diritto in cui si trova per l’udienza del 15.10.2014 PRIMO LOTTO: Porzione del fabbricato in Nocera Ternese, alla via Canale, costituita dal locale sito al piano seminterrato, adibito ad autorimessa, avente una superficie di mq. 292,50 circa ed un’altezza di mq. 2,20 individuato in NCEU alla partita 2251, foglio 26 p 357, subalterno 7, categoria C/6, classe I, consistenza 290, rendita £. 435.000; l’immobile non è conforme alla vigente normativa urbanistica e la relativa domanda di sanatoria è stata presentata in data 1.3.l995 con versamento di tutte le oblazioni. Prezzo base d’asta €. 9.600,00 SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL GE HA STABILITO CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI: VENDITA CON INCANTO: - essa deve aver luogo al prezzo base di euro 9.600,00 per il lotto primo; - le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 3% del prezzo base d’asta; - ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.) - ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; Cerchi casa? Prova all’incanto www.astepress.it - www.asteannunci.info www.quiaste.it - www.aste.eugenius.it - l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; - in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; - all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane S.P.A. - Patrimonio Bancoposta.”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; - all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto; - le buste saranno aperte all’udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; - a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/6 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; - tali offerte si fanno a norma dell’art. 571 e, prima di procedere alla gara di cui all’art. 573, il Cancelliere da pubblico avviso dell’offerta più alta a norma dell’art. 570 c.p.c.; - in ogni caso, le spese del trasferimento cadono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; - è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; - è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 14.10.2014 con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; - è fissata, per il giorno 15.10.2014, ore 09.30 e segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO: - gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; - la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; - l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane s.p.a. - Patrimonio Bancoposta”; in mancanza, si provvederà a norma dell’art. 587 c.p.c.; (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; - soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; Lamezia Terme, lì 09.07.2014 Il Cancelliere ***** UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI EX ART 569 COMMA 3 CPC SI RENDE NOTO Che il Giudice dell’Esecuzione, nella procedura esecutiva immobiliare n. 99/2013 RE con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta all’udienza 28.05.2014 ha disposto la vendita senza incanto del lotto unico nello stato di fatto e di diritto in cui si trova per il 08.10.2014, ed ha fissato per il caso in cui la stessa non abbia luogo la vendita con incanto del medesimo lotto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova per l’udienza del 22.10.2014; lotto unico - “piena proprietà di un’abitazione unifamiliare a due piani fuori terra, facente parte di un fabbricato di maggiore consistenza composto da tre alloggi autonomi disposti a schiera, con corte esclusiva di mq. 435,00 circa. L’immobile è ubicato in Falerna, alla via Principe d’Aquino, ed è censito nel NCEU del predetto Comune al foglio 23, p.lla 3354, sub. 1, cat. A/2, classe 2, vani 5, rendita euro 216,91. Il piano terra è adibito a zona giorno ed è composto da cucina, soggiorno-pranzo, servizio igienico, portico collocato sul fronte esposto a sud; al primo piano è collocata la zona notte, composta da due camere da letto, servizio igienico, ampio terrazzo esposto a sud”. Prezzo base d’asta euro 110.400,00 SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL GE HA STABILITO CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI VENDITA SENZA INCANTO Quanto alla vendita senza incanto, da effettuarsi al prezzo base di euro 110.400,00 per il lotto unico; - ciascun offerente, ai sensi dell’art. 571, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte per l’acquisto personalmente o a mezzo di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.), presentando presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari, dichiarazione, in regola con il bollo, contenente, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, del bene (e del lotto) cui l’offerta si riferisce, del prezzo, del tempo, del modo del pagamento e di ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta; - detta dichiarazione deve, altresì, recare le generalità dell’offerente (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima ed essere corredata da copia di valido documento di identità dell’offerente e, se necessario, da valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - l’offerta, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da allegare in copia conforme; - in caso di dichiarazione presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta; - L’OFFERTA È IRREVOCABILE, SALVO CHE: 1. il giudice ordini l’incanto; 2. siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione e la stessa non sia stata accolta; - L’OFFERTA NON È EFFICACE: 1) se perviene oltre il termine stabilito; 2) se è inferiore al prezzo determinato a norma dell’articolo 568 e più sopra ricordato; c) se l’offerente non presta cauzione, a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane spa - Patrimonio Bancoposta”, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto; - all’offerta, da depositarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere allegato l’assegno circolare per la cauzione, come innanzi indicato; all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per l’esame delle offerte; le buste saranno aperte all’udienza fissata per l’esame delle offerte, alla presenza degli offerenti, ove comparsi; nel caso di mancata comparizione dell’offerente o degli offerenti l’aggiudicazione sarà comunque disposta, fatta salva l’applicazione delle previsioni di cui all’art. 572, commi 2 e 3, c.p.c.; in caso di più offerte valide, si procederà a gara sull’offerta più alta secondo il sistema delle schede o buste segrete, fatta salva l’applicazione dell’art. 573, comma 2, c.p.c.; - in alternativa alle modalità di cui sopra, la presentazione delle offerte di acquisto può avvenire anche mediante l’accredito, a mezzo di bonifico o deposito su conto postale o bancario intestato alla procedura esecutiva ed acceso o da accendersi, nel secondo caso, presso il “Monte dei Paschi di Siena S.p.A.” - filiale di Lamezia Terme, di una somma pari ad un decimo del prezzo che si intende offrire e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, di una dichiarazione contenente le indicazioni di cui allo stesso art. 571 c.p.c.; detto accredito deve avere luogo non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine entro il quale possono essere proposte le offerte d’acquisto; fin d’ora si prevede che, quando l’offerta è presentata con le modalità alternative, il termine per il versamento del prezzo e di ogni altra somma è di novanta giorni; - in ogni caso, le spese del trasferimento cadono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; - è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; QUANTO ALL’EVENTUALE, SUCCESSIVA VENDITA AGLI INCANTI: - essa deve aver luogo al prezzo base di euro 110.400,00 per il lotto unico; - le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 5% del prezzo base d’asta; - ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.) - ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; - l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; - in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; - all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane s.p.a. - Patrimonio Bancoposta”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; - all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto; - le buste saranno aperte all’udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione al- Gli annunci integrali con eventuali perizie sono consultabili sul sito www.aste.eugenius.it Aste n. 133+Pubb.Sole24H_Agosto 2014_Aste n. 132_2014 18/09/14 15:56 Pagina 24 AsteInfoappalti Settembre 2014 [email protected] l’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; - a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; - tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione; - in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; - è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; IN RELAZIONE ALLA VENDITA SENZA INCANTO - è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle offerte di acquisto, ex art. 571 c.p.c., del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 07.10.2014, con le modalità e per il prezzo base di cui sopra; - è fissata, per l’esame delle offerte di acquisto, ai sensi dell’art. 572 c.p.c., ovvero per la gara sulle medesime, se presentate in misura superiore ad una, ai sensi dell’art. 573 c.p.c., l’udienza del 08.10.2014, ore 09,30 e ss.; NEL CASO IN CUI LA VENDITA SENZA INCANTO NON ABBIA LUOGO, - è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 21.10.2014, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; - è fissata, per il giorno 22.10.2014, ore 09.30 e segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO: - gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; - la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; - l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione su un libretto postale di deposito giudiziario intestato al debitore e recante il numero della presente procedura esecutiva (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; - soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; Lamezia Terme, lì 8 luglio 2014 Il Cancelliere ***** UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI EX ART 569 COMMA 3 CPC SI RENDE NOTO Che il Giudice dell’Esecuzione, nella procedura esecutiva immobiliare n° 100/09, con ordinanza emessa all’udienza del 14.05.2014, ha disposto la vendita senza incanto del lotto unico nello stato di fatto e di diritto in cui si trova per il 24.09.2014, ed ha fissato per il caso in cui la stessa non abbia luogo la vendita con incanto del medesimo lotto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova per l’udienza del 01.10.2014. lotto uno - “fondo agricolo situato in località Piano delle Forche, costituito da uliveti, censito al catasto terreni del Comune di Maida al foglio 30 part. 45 di are 34.05, qualità uliveto 1cl, part. 48 di are 42.80, qualità uliveto 1cl, part. 51, di are 43.30, qualità uliveto 1cl, part. 89, di are 16.90, qualità uliveto 1cl. Diviso in tre corpi da un viottolo interpoderale e dalla strada “Maida-Girifalco”, esteso complessivamente su di una superficie di 1.37.05 ettari”. Prezzo base €. 6.539,06 lotto tre - “piena proprietà del frantoio censito al foglio 53 particela 745, categoria D/1, piano terra, di mq. 168, ubicato in via dei Giardini del comune di Maida. Quota di 1/2 del terreno che lo circonda, esteso 1.919 mq, composto dal foglio 53 particella 744, di are 14.79, qualità orto irriguo e dalla particella 200, di are 04.40, qualità incolto sterrato”. Prezzo base € 18.457,02 lotto quattro - “ piena proprietà del fabbricato per civile abitazione ubicato in via Giardini del Comune di Maida, censito nel catasto urbano al foglio 53 particella 452 sub.1, categoria C/2, classe 2, consistenza 91 mq., piano terra, e particella 452 sub. 2, categoria A/3, classe 1, consistenza 5 vani, piano I. Quota di 1/2 del terreno che lo circonda, esteso 1.919 mq., composto dal foglio 53 particella 744, di are 14.79, qualità orto irriguo e dalla parti- www.astepress.it - www.asteannunci.info 24 cella 200, di are 04.40, qualità incolto sterrato. Il fabbricato è composto a piano terra da cucina, bagno, due soggiorni, mentre al primo piano ci sono 3 camere da letto, bagno e sala. La superficie interna lorda di ciascun piano è di circa 110 mq.”. Prezzo base €. 29.531,25 SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL GE HA STABILITO CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI Quanto alla vendita senza incanto, da effettuarsi al prezzo al prezzo base di 6.539,06 per il lotto n. 1, di euro 18.457,02 per il lotto n. 3, di euro 29.531,25 per il lotto n. 4; - ciascun offerente, ai sensi dell’art. 571, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte per l’acquisto personalmente o a mezzo di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.), presentando presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari, dichiarazione, in regola con il bollo, contenente, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, del bene (e del lotto) cui l’offerta si riferisce, del prezzo, del tempo, del modo del pagamento e di ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta; - detta dichiarazione deve, altresì, recare le generalità dell’offerente (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima ed essere corredata da copia di valido documento di identità dell’offerente e, se necessario, da valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - l’offerta, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da allegare in copia conforme; - in caso di dichiarazione presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta; - L’OFFERTA È IRREVOCABILE, SALVO CHE: 1. il giudice ordini l’incanto; 2. siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione e la stessa non sia stata accolta; - L’OFFERTA NON È EFFICACE: 1) se perviene oltre il termine stabilito; 2) se è inferiore al prezzo determinato a norma dell’articolo 568 e più sopra ricordato; c) se l’offerente non presta cauzione, a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane s.p.a. - Patrimonio Bancoposta”, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto; - all’offerta, da depositarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere allegato l’assegno circolare per la cauzione, come innanzi indicato; all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per l’esame delle offerte; le buste saranno aperte all’udienza fissata per l’esame delle offerte, alla presenza degli offerenti, ove comparsi; nel caso di mancata comparizione dell’offerente o degli offerenti l’aggiudicazione sarà comunque disposta, fatta salva l’applicazione delle previsioni di cui all’art. 572, commi 2 e 3, c.p.c.; in caso di più offerte valide, si procederà a gara sull’offerta più alta secondo il sistema delle schede o buste segrete, fatta salva l’applicazione dell’art. 573, comma 2, c.p.c.; - in alternativa alle modalità di cui sopra, la presentazione delle offerte di acquisto può avvenire anche mediante l’accredito, a mezzo di bonifico o deposito su conto postale o bancario intestato alla procedura esecutiva ed acceso o da accendersi, nel secondo caso, presso il “Monte dei Paschi di Siena S.p.A.” - filiale di Lamezia Terme, di una somma pari ad un decimo del prezzo che si intende offrire e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, di una dichiarazione contenente le indicazioni di cui allo stesso art. 571 c.p.c.; detto accredito deve avere luogo non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine entro il quale possono essere proposte le offerte d’acquisto; fin d’ora si prevede che, quando l’offerta è presentata con le modalità alternative, il termine per il versamento del prezzo e di ogni altra somma è di novanta giorni; - in ogni caso, le spese del trasferimento cadono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; - è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; QUANTO ALL’EVENTUALE, SUCCESSIVA VENDITA AGLI INCANTI: - essa deve aver luogo al prezzo base di euro al prezzo base di 6.539,06 per il lotto n. 1, di euro 18.457,02 per il lotto n. 3, di euro 29.531,25 per il lotto n. 4; - le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori a 1.100,00 per il lotto n. 1, ad euro 3.000,00 per il lotto n. 3 e ad euro 5.000,00 per il lotto n. 4; - ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.) - ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; - l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; - in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; www.quiaste.it - www.aste.eugenius.it - non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; - all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane s.p.a. - Patrimonio Bancoposta”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; - all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto; - le buste saranno aperte all’udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; - a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; - tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione; - in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; - è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; IN RELAZIONE ALLA VENDITA SENZA INCANTO - è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle offerte di acquisto, ex art. 571 c.p.c., del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del giorno 23.09.2014, con le modalità e per il prezzo base di cui sopra; - è fissata, per l’esame delle offerte di acquisto, ai sensi dell’art. 572 c.p.c., ovvero per la gara sulle medesime, se presentate in misura superiore ad una, ai sensi dell’art. 573 c.p.c., l’udienza del giorno 24.09.2014, ore 09.30 e segg.; NEL CASO IN CUI LA VENDITA SENZA INCANTO NON ABBIA LUOGO, - è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del giorno 30.09.2014, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; - è fissata, per il giorno 01.10.2014, ore 09.30. e segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO: - gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; - la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; - l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane s.p.a. - Patrimonio Bancoposta”; in mancanza, si provvederà a norma dell’art. 587 c.p.c.; (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; - soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certi- Cerchi casa? Prova all’incanto ficati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; Lamezia Terme, lì 08.07.2014 Il Cancelliere ***** UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI EX ART. 569 COMMA 3 CPC SI RENDE NOTO CHE Che il Giudice dell’ Esecuzione, nella procedura esecutiva immobiliare n° 101/1992 R.G.E. con ordinanza emessa all’udienza del 14.05.2014, ha disposto la vendita con incanto di più lotti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano per l’udienza del 24.09.2014; Lotto uno - “intero fabbricato a due piani fuori terra con circostante corte in Jacurso, via Nazionale, riportato nel NCEU di detto comune al foglio 3, p.lla 849, cat. A/2, vani 8,5. Sulla corte sussiste una servitù di passaggio in favore del lotto n. 3, costituito da un appartamento a piano terra rialzato, oltre che di parte di terreno (lato ovest) occupata da strada comunale”. Prezzo base: €. 22.400,00. Lotto due - “magazzino seminterrato sito in Jacurso, con quattro accessi carrabili dalla via Nazionale n. 3, n. 5, n. 7 e n. 9, riportato nel NCEU di detto comune al foglio 3, p.lla 850, sub 1, cat. C/2, mq. 103”. Prezzo base: €. 9.600,00. Lotto tre - “appartamento a piano terra rialzato sito in Jacurso, con accesso dalla corte del lotto n. 1, riportato nel NCEU di detto comune al foglio 3, p.lla 850, sub 2, cat. A/3, vani 6,5; Prezzo base: €. 16.000,00. Lotto quattro - “appezzamento di terreno agricolo di mq. 2500 sito in Jacurso, località Basile, riportato nel NCT di detto comune al foglio 1, p.lla 588”. Prezzo base: €. 5.076,48 SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL GE HA STABILITO CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI: VENDITA CON INCANTO: - essa deve aver luogo al prezzo base di euro 22.400,00 per il lotto n. 1, di euro 9.600,00 per il lotto n. 2, di euro 16.000,00 per il lotto n. 3, di euro 5.076,48 per il lotto n. 4; - le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori a euro 1.500,00 per il lotto n. 1, ad euro 700,00 per il lotto n. 2, ad euro 1.000,00 per il lotto n. 3, ad euro 350,00 per il lotto n. 4; - ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.) - ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; - l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; - in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; - all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane S.P.A. - Patrimonio Bancoposta”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; - all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto; - le buste saranno aperte all’udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; - a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/6 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; - tali offerte si fanno a norma dell’art. 571 e, prima di procedere alla gara di cui all’art. 573, il Cancelliere da pubblico avviso dell’offerta più alta a norma dell’art. 570 c.p.c.; - in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; - è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; - è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 23.09.2014, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; - è fissata, per il giorno 24.09.2014 ore 9.30 e segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO: - gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; - la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di mi- Gli annunci integrali con eventuali perizie sono consultabili sul sito www.aste.eugenius.it Aste n. 133+Pubb.Sole24H_Agosto 2014_Aste n. 132_2014 18/09/14 15:56 Pagina 25 AsteInfoappalti Settembre 2014 [email protected] sura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; - l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane s.p.a. - Patrimonio Bancoposta”; in mancanza, si provvederà a norma dell’art. 587 c.p.c.; (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; - soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; Lamezia Terme, lì 08.07.2014 Il Cancelliere ***** UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI R.E. n. 103/2011 IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE letti gli atti del procedimento e sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 18/6/2014; preso atto dell’istanza di vendita formulata dal creditore procedente; rilevato che custode del bene pignorato è l’avv. Andrea Cartella, con studio in Lamezia Terme Via Tagliamento n. 3; ritenuto di poter condividere e prendere a fondamento nel prosieguo della procedura le conclusioni della relazione dell’esperto in ordine sia all’individuazione del compendio immobiliare che alla stima del relativo valore di mercato; ravvisate, pertanto, le condizioni per procedere, ai sensi degli artt. 569, 571 e 576 c.p.c., come novellati dalle leggi 80/2005, 263/2005 e 51/2006, al prezzo base di euro 68.625,00 alla vendita coattiva dei seguenti beni: lotto unico - “piena proprietà di un’unità immobiliare urbana a destinazione ufficio o studio professionale, sita al piano rialzato di un fabbricato condominiale con accesso da Via dei Mille 171 di Lamezia Terme. Il bene risulta allibrato in catasto urbano di Lamezia Terme, foglio 13, p.lla 651, sub 4, piano terra rialzato, interno 1, categoria A/3, classe seconda, vani 5. L’appartamento occupa parte del fabbricato esposto a sud, ed è composto da quattro vani oltre corridoio, bagno, ripostiglio ed un balcone-terrazzo di mq. 15,00 esposto a sud. L’immobile presenta lievi abusi interni, i cui costi di sanatoria sono già stati computati nella determinazione del prezzo”. Rilevato che occorre fissare la data per gli incanti; EVIDENZIATO, QUANTO ALLA VENDITA ALL’INCANTO, CHE: - essa deve aver luogo al prezzo sopra indicato di euro 68.625,00; - le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 5%; - ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.); - ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di R.G.E. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunicazione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; - l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; - in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; - all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio Bancoposta”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; - all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto; - le buste saranno aperte all’udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; - a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; - tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, 25 nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dell’esecuzione; - in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; - è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenuti mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; FISSA, IN RELAZIONE ALLA VENDITA ALL’INCANTO, - per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13,00 del giorno 7.10.2014, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; - per il giorno 8.10.2014, ore 9,30 e segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; STABILISCE, ALTRESI’, CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI: - gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; - la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concorrenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo al alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; - l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione su un libretto postale di deposito giudiziario intestato al debitore e recante il numero della presente procedura esecutiva (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal G.E.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; - soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; DISPONE, QUANTO ALLA PUBBLICITA’ IN FUNZIONE DELLA VENDITA, CHE: - su impulso del procedente, sia predisposto l’avviso di vendita, da pubblicare all’albo dell’Ufficio; - a cura, rischio e spese (rimborsabili ex art. 2770 cod. civ.) del medesimo soggetto, sia data pubblicità: - in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, su di un quotidiano di informazione a diffusione locale a scelta del creditore, pubblicità da effettuarsi almeno quarantacinque giorni prima della data dell’incanto; - in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, su una rivista periodica, pubblicità da effettuarsi almeno quarantacinque giorni prima della data dell’incanto; - in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, e della relazione di stima dell’esperto su un sito Internet individuato ai sensi dell’art. 173 ter disp. att. c.p.c. e di cui è data notizia in Cancelleria, almeno quarantacinque giorni prima della data dell’incanto; il creditore procedente possa, inoltre, dare pubblicità della presente ordinanza, a sua cura ed ove lo ritenga opportuno; - a sue spese (rimborsabili ex art. 2770 cod. civ.), con pubblicità muraria, da effettuarsi nei Comuni di Lamezia Terme e di ubicazione degli immobili, almeno quarantacinque giorni prima della data dell’incanto; - a sue spese (rimborsabili ex art. 2770 cod. civ.), a ulteriori forme di pubblicità dal medesimo prescelte, da eseguirsi almeno quarantacinque giorni prima della data dell’incanto; - la pubblicità muraria e l’ulteriore pubblicità prescelta sono dichiarate sin d’ora non necessarie ai fini dell’esperibilità della vendita; - della prova della pubblicità elettronica e a mezzo stampa - da depositarsi in cancelleria almeno dieci giorni prima delle vendite - sia fatto carico al creditore procedente o surrogante; AVVERTE fin d’ora le parti che, ove all’udienza fissata per la celebrazione dell’incanto questo non abbia luogo per qualche motivo, si riserva di applicare immediatamente - e cioè a quella stessa udienza - l’articolo 591 cod. proc. civ., senza alcun rinvio intermedio o ulteriore, in quello stesso contesto sentendo le parti e provvedendo sulla disposizione dell’amministrazione giudiziaria o sulla fissazione di una sola vendita. Lamezia Terme, 18.6.2014 Il Giudice dell’Esecuzione f.to dott.ssa Adele Foresta ***** Sezione Esecuzioni Immobiliari Avviso Vendita Il Giudice dell’esecuzione dott.ssa Adele Foresta nella procedura esecutiva n. 113/2010 R.G.E., stante l’assenza di offerte all’udienza del 18.06.2014 Ordina Procedersi alla vendita coattiva, al prezzo base di euro 26.156,25 del seguente bene immobile: lotto unico - “unità immobiliare urbana destinata a civile abitazione sita in Pianopoli, via Dante Alighieri, censita nel NCEU del predetto Comune al foglio 3, p.lla 138 sub 4, piano primo, interno 4, categoria A/3 classe seconda, vani 5; l’alloggio è ubicato al primo piano (secondo fuori terra) lato nord, corrispondente al secondo piano (terzo fuori terra) lato sud di un fabbricato di maggiore consistenza a quattro elevazioni ed è composto da corridoio ingresso, bagno, due stanze, soggiorno e cucina, oltre che da terrazzo perimetrale; ha superficie commerciale di mq. 101,25. L’immobile necessita di interventi di adeguamento sismico, il cui costo è stato considerato nella determinazione del prezzo di vendita”. Rileva QUANTO ALLA VENDITA AGLI INCANTI Che deve aver luogo al prezzo di euro 26.156,25 Che le offerte in aumento a pena di inammissibilità non de- www.astepress.it - www.asteannunci.info www.quiaste.it - www.aste.eugenius.it vono essere inferiori al 5%. Che ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale anche a norma dell’art. 579 comma 3 c.p.c. (il procuratore dovrà essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata da depositarsi entro il termine ex art. 583, comma 1, c.p.c.). Che ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto deve presentare istanza di partecipazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari, in regola con bollo, contenente a pena di inefficacia l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, del bene e del lotto cui l’offerta si riferisce, del prezzo, del tempo, del modo di pagamento e di ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta. Che detta dichiarazione deve altresì recare le generalità dell’offerente, l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima ed essere corredata da copia di valido documento d’identità dell’offerente e se necessario da valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso. Che l’istanza qualora presentata da minori dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare da allegare in copia conforme. Che in caso di istanza presentata da più soggetti deve essere specificato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento. Che non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da colui che sottoscrive l’istanza; Che con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa senza segni di riconoscimento deve essere depositato assegno circolare non trasferibile intestato alle “Poste Italiane S.p.a.” tramite cui effettuare il versamento della cauzione in ragione di un decime del prezzo base d’asta. Che all’esterno della busta vanno annotati a cura del cancelliere ricevente, il nome previa identificazione di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per la vendita. Che le buste saranno aperte all’udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, la mancata partecipazione all’incanto personalmente o a mezzo di procuratore speciale, comporterà l’incameramento della cauzione 1/10, che di contro sarà restituita immediatamente dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente non divenga aggiudicatario, nel caso di una sola istanza di partecipazione occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2 per conseguire l’aggiudicazione provvisoria. Che a norma dell’art. 584 c.p.c. avvenuto l’incanto possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di 10 giorni dalla gara, ma le stesse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto, decorsi 10 giorni senza che siano state avanzate offerte in aumento l’aggiudicazione diverrà definitiva. Che le offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme ex art. 571 c.p.c. prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte verrà indetta una gara ex art. 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dell’esecuzione. Che le spese di trasferimento sono a carico dell’aggiudicatario, così come i costi di registrazione e trascrizione del decreto oltre che quelli per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sull’immobile acquistato. Fissa Per la presentazione presso la cancelleria delle esecuzioni immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13,00 del giorno 14.10.2014 con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; Per il giorno 15.10.2014 ore 9,30 e segg. la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; Stabilisce altresì che la vendita, avvenga alle seguenti condizioni: Gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relativa; La vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente L’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; L’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione su un libretto postale di deposito giudiziario intestato al debitore e recante il numero della presente procedura esecutiva, in mancanza si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione a norma dell’art. 587 c.p.c.; Soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione nella misura del 20% di quest’ultimo sarà emesso il decreto di trasferimento ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; Dispone quanto alla pubblicità Sia predisposto avviso di vendita da pubblicare all’albo dell’Ufficio; per una sola volta sia data pubblicità dell’ordinanza di vendita su di un quotidiano d’informazione a diffusione locale almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto; per una sola volta sia data pubblicità dell’ordinanza di vendita su di una rivista periodica almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto, per una sola volta sia data pubblicità dell’ordinanza di vendita e della relazione di stima dell’esperto su di un sito internet di cui è data notizia in cancelleria almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto; Avverte Fin d’ora le parti che ove all’udienza fissata per la celebrazione dell’incanto, questo non abbia luogo per qualunque motivo, si riserva di applicare immediatamente e cioè a quella stessa udienza - l’art. 591 c.p.c., senza alcun rinvio intermedio o ulteriore, in quello stesso contesto sentendo le parti e provvedendo sulla disposizione dell’amministrazione giudiziaria o sulla fissazione di una nuova vendita. Ordina Al debitore di presentare il conto gestione ex artt. 560 e 593 c.p.c. a far data dal pignoramento entro e non oltre il 4.07.2011 con espresso avviso che in caso di inottemperanza l’omissione sarà valutata ai fini dell’eventuale nomina di un custode esterno. ***** UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI EX ART 569 COMMA 3 CPC SI RENDE NOTO Che il Giudice dell’Esecuzione, nella procedura esecutiva im- mobiliare n° 117/2009, con ordinanza emessa all’udienza del 14.05.2014 ha disposto la vendita con incanto del lotto unico nello stato di fatto e di diritto in cui si trova per il 24.09.2014; lotto unico - “appezzamento di terreno edificabile di mq. 780 sito in Gizzeria, riportato nel NCT al foglio 36, p.lla 359”. Prezzo base €. 53.600,00 SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL GE HA STABILITO CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI VENDITA CON INCANTO - essa deve aver luogo al prezzo base di euro 53.600,00 per il lotto unico; - le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori a al 2.500,00 per il lotto unico; - ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.) - ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; - l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; - in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; - all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane S.P.A. - Patrimonio Bancoposta”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; - all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto; - le buste saranno aperte all’udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; - a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; - tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione; - in ogni caso, le spese del trasferimento cadono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; - è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; - è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 23.09.2014, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; - è fissata, per il giorno 24.09.2014, ore 09.30 e segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO: - gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; - la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; - l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane s.p.a. - Patrimonio Bancoposta”; in mancanza, si provvederà a norma dell’art. 587 c.p.c.; (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare Gli annunci integrali con eventuali perizie sono consultabili sul sito www.aste.eugenius.it Aste n. 133+Pubb.Sole24H_Agosto 2014_Aste n. 132_2014 18/09/14 15:56 Pagina 26 Settembre 2014 AsteInfoappalti [email protected] nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; - soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; Lamezia Terme, lì 08.07.2014 Il Cancelliere ***** UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI EX ART 569 COMMA 3 CPC SI RENDE NOTO Che il Giudice dell’Esecuzione, nella procedura esecutiva immobiliare n° 123/1995, con ordinanza emessa all’udienza del 21.05.2014 ha disposto la vendita con incanto di più lotti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano per il 01.10.2014; lotto uno - “appartamento per civile abitazione sito in Falerna, contrada Marevitano, n. 35, composto da cucina, annesso ripostiglio, un bagno, tre camere, soggiorno, disimpegni, per una superficie di mq. 122, oltre due balconi per mq. 38, riportato nel NCEU di detto comune al foglio 9, p.lla 630, sub 2, piano primo. Cat. A/3, classe 2, vani 6”. Prezzo base euro 24.468,75 lotto due -”magazzino adibito a laboratorio artigianale sito in Falerna, contrada Marevitano, riportato nel NCEU di detto comune al foglio 9, p.lla 630, sub 9, cat. C/3, classe U”. Prezzo base euro 16.453,12 SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL GE HA STABILITO CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI VENDITA CON INCANTO - essa deve aver luogo al prezzo base di euro 24.468,75 per il lotto n. 1 e di euro 16.453,12 per il lotto n. 2; - le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori ad euro 2.500,00 per il lotto n.1 e ad euro 1.800,00 per il lotto n.2; - ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.) - ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; - l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; - in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; - all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane s.p.a. - Patrimonio Bancoposta”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; - all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto; - le buste saranno aperte all’udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; - a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; - tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione; - in ogni caso, le spese del trasferimento cadono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; - è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; - è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino 26 alle ore 13.00 del 30.09.2014, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; - è fissata, per il giorno 01.10.2014, ore 09.30 e segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO: - gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; - la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; - l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane s.p.a. - Patrimonio Bancoposta” (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; - soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; Lamezia Terme, lì 09.07.2014 Il Cancelliere ***** AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI EX ART. 569 COMMA 3 CPC SI RENDE NOTO Che il Giudice dell’Esecuzione nella procedura esecutiva immobiliare n° 129/95 R.G.E., promossa da Credito Emiliano S.p.a, all’udienza del 2 luglio 2014, ha disposto la vendita senza incanto di n. 10 lotti, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano per l’udienza del 15 ottobre 2014 ed ha fissato, per il caso in cui la stessa non abbia luogo, la vendita con incanto dei medesimi lotti sempre nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano per l’udienza del 5 novembre 2014: lotto uno - “appezzamento di terreno di mq 2910 sito in San Pietro a Maida, destinato ad uliveto, riportato nel NCT di tale comune al foglio n. 5, p.lla 188”; lotto due - “ appezzamento di terreno di mq. 1030 sito in San Pietro a Maida, destinato ad uliveto, riportato nel NCT di tale comune al foglio n. 2, p.lle 28 e 290”; lotto tre - “ appezzamento di terreno di mq. 1400 sito il San Pietro a Maida, destinato ad uliveto, riportato nel NCT di tale comune al foglio n. 8, p.lle 623 e 629”; lotto quattro - “ appezzamento di terreno di mq. 630 sito in San Pietro a Maida, destinato ad uliveto, riportato nel NCT di tale comune al foglio n. 8 p.lle 353 e 356; lotto sei - “ locale posto al piano terra di 59 mq. Sito in San Pietro a Maida, rione Carpitone, riportato nel NCEU di tale comune al foglio n. 13, p.lla 1215, sub 1, cat. C/6; lotto sette - “ appartamento posto al primo piano di mq. 114, sito in San Pietro a Maida, rione Carpitone, riportato nel NCEU di tale comune al foglio n. 13, p.lla 1215, sub. 2, cat. A/3; lotto otto - “ quota pari ad 1/2 della piena proprietà di un locale seminterrato di mq. 36, sito in San Pietro a Maida, rione Carpitone, riportato nel NCEU di tale comune al foglio 13, p.lla 1215, sub 5; lotto nove - “quota pari ad 1/2 della piena proprietà di un immobile a tre piani fuori terra sito in San Pietro a Maida, piazza Michele Bianchi, riportato nel NCEU di tale comune al foglio n. 13, p.lla 310, sub. 4, cat. A/4; lotto undici A - “ appartamento sito in Lamezia Terme, località Ginepri, piano terra, esteso per mq. 81,00, riportato nel NCEU di tale comune al foglio n. 23, p.lla 159, sub. 3 int. 1; lotto undici B - “ appartamento sito in Lamezia Terme, località Ginepri, piano primo, esteso per mq. 81,00, riportato nel NCEU di tale comune al foglio n. 23, p.lla 159, sub. 6, int. 4; SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL G.E. HA STABILITO CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI: Quanto alla vendita senza incanto, da effettuarsi al prezzo base di euro 6.743,94 per il lotto n. 1, di euro 2.250,00 per il lotto n. 2, di euro 9.750,00 per il lotto n. 3, di euro 1.425,00 per il lotto n. 4, di euro 10.500,00 per il lotto n. 6, di euro 28.586,25 per il lotto n. 7, di euro 2.850,00 per il lotto n. 8, di euro 10.474,32 per il lotto n. 9, di euro 24.091,86 per il lotto n. 11A, di euro 23.794,86 per il lotto n. 11B; - ciascun offerente, ai sensi dell’art. 571, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte per l’acquisto personalmente o a mezzo di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.), presentando presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari, dichiarazione, in regola con il bollo, contenente, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, del bene (e del lotto) cui l’offerta si riferisce, del prezzo, del tempo, del modo del pagamento e di ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta; - detta dichiarazione deve, altresì, recare le generalità dell’offerente (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima ed essere corredata da copia di valido documento di identità dell’offerente e, se necessario, da valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - l’offerta, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da allegare in copia conforme; - in caso di dichiarazione presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; www.astepress.it - www.asteannunci.info www.quiaste.it - www.aste.eugenius.it - non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta; - L’OFFERTA È IRREVOCABILE, SALVO CHE: 1. il giudice ordini l’incanto; 2. siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione e la stessa non sia stata accolta; - L’OFFERTA NON È EFFICACE: 1) se perviene oltre il termine stabilito; 2) se è inferiore al prezzo determinato a norma dell’articolo 568 e più sopra ricordato; c) se l’offerente non presta cauzione, a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane spa Patrimonio Bancoposta”, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto; - all’offerta, da depositarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere allegato l’assegno circolare per la cauzione, come innanzi indicato; all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per l’esame delle offerte; le buste saranno aperte all’udienza fissata per l’esame delle offerte, alla presenza degli offerenti, ove comparsi; nel caso di mancata comparizione dell’offerente o degli offerenti l’aggiudicazione sarà comunque disposta, fatta salva l’applicazione delle previsioni di cui all’art. 572, commi 2 e 3, c.p.c.; in caso di più offerte valide, si procederà a gara sull’offerta più alta secondo il sistema delle schede o buste segrete, fatta salva l’applicazione dell’art. 573, comma 2, c.p.c.; - in alternativa alle modalità di cui sopra, la presentazione delle offerte di acquisto può avvenire anche mediante l’accredito, a mezzo di bonifico o deposito su conto postale o bancario intestato alla procedura esecutiva ed acceso o da accendersi, nel secondo caso, presso il “Monte dei Paschi di Siena S.p.A.” - filiale di Lamezia Terme, di una somma pari ad un decimo del prezzo che si intende offrire e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, di una dichiarazione contenente le indicazioni di cui allo stesso art. 571 c.p.c.; detto accredito deve avere luogo non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine entro il quale possono essere proposte le offerte d’acquisto; fin d’ora si prevede che, quando l’offerta è presentata con le modalità alternative, il termine per il versamento del prezzo e di ogni altra somma è di novanta giorni; - in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; - è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; QUANTO ALL’EVENTUALE, SUCCESSIVA VENDITA AGLI INCANTI: deve aver luogo al prezzo base di euro 6.743,94 per il lotto n. 1, di euro 2.250,00 per il lotto n. 2, di euro 9.750,00 per il lotto n. 3, di euro 1.425,00 per il lotto n. 4, di euro 10.500,00 per il lotto n. 6, di euro 28.586,25 per il lotto n. 7, di euro 2.850,00 per il lotto n. 8, di euro 10.474,32 per il lotto n. 9, di euro 24.091,86 per il lotto n. 11A, di euro 23.794,86 per il lotto n. 11B; - le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori ad euro 700,00 per il lotto n. 1, ad euro 250,00 per il lotto n. 2, ad euro 1.000,00 per il lotto n.3, ad euro 150,00 per il lotto n. 4, ad euro 1.100,00 per il lotto n. 6, ad euro 4.100,00 per il lotto n. 7, ad euro 300,00 per il lotto n. 8, ad euro 1.500,00 per il lotto n.9, ad euro 3.400,00 per il lotto n. 11A e ad euro 3.400,00 per il lotto n. 11B; - ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.) - ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; - l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; - in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; - all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane s.p.a.”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; - all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto; - le buste saranno aperte all’udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; - a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/6 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; - tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, Gli annunci integrali con eventuali perizie sono consultabili sul sito www.aste.eugenius.it c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione; - in ogni caso, le spese del trasferimento cadono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; - possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; IN RELAZIONE ALLA VENDITA SENZA INCANTO - è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle offerte di acquisto, ex art. 571 c.p.c., del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del giorno 14 ottobre 2014, con le modalità e per il prezzo base di cui sopra; - è fissata, per l’esame delle offerte di acquisto, ai sensi dell’art. 572 c.p.c., ovvero per la gara sulle medesime, se presentate in misura superiore ad una, ai sensi dell’art. 573 c.p.c., l’udienza del 15 ottobre 2014, ore 9,30 e segg.; NEL CASO IN CUI LA VENDITA SENZA INCANTO NON ABBIA LUOGO, - è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 4 novembre 2014, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; - è fissata, per il giorno _5 novembre 2014, ore 9,30 e segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO: - gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; - la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; - l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane s.p.a. Patrimonio Bancoposta” (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; - soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.. Lamezia Terme, lì 2.07.2014 Il Cancelliere ***** UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI EX ART 569 COMMA 3 CPC SI RENDE NOTO Che il Giudice dell’Esecuzione, nella procedura esecutiva immobiliare n° 140/92 e 27/94 riunite con ordinanza emessa il 25.6.14 ha disposto la vendita senza incanto del lotto unico nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano per il 1.10.2014, ed ha fissato per il caso in cui la stessa non abbia luogo la vendita con incanto dei medesimi lotti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano per l’udienza del 15.10.14 lotto unico - “Quota pari a 1/2 dell’unità immobiliare in Lamezia Terme Via L. Da Vinci, internamente si presenta suddiviso in 4 locali e dispone di due bagni, sup. compl. mq 133,86 ca. Riportato nel NCEU del predetto Comune al fg. 24 p.lla 374 sub 4 cat. C/2. Il bene non è conforme alla vigente normativa urbanistica ed è condonabile entro 120 giorni dalla notificazione del decreto di trasferimento”. Essa deve aver luogo al prezzo base di euro 22.000,00. SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL GE HA STABILITO CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI VENDITA SENZA INCANTO Quanto alla vendita senza incanto, da effettuarsi al prezzo base di euro 22.000,00; - ciascun offerente, ai sensi dell’art. 571, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte per l’acquisto personalmente o a mezzo di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del Cerchi casa? Prova all’incanto Aste n. 133+Pubb.Sole24H_Agosto 2014_Aste n. 132_2014 18/09/14 15:56 Pagina 27 AsteInfoappalti Settembre 2014 [email protected] nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.), presentando presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari, dichiarazione, in regola con il bollo, contenente, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, del bene (e del lotto) cui l’offerta si riferisce, del prezzo, del tempo, del modo del pagamento e di ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta; - detta dichiarazione deve, altresì, recare le generalità dell’offerente (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima ed essere corredata da copia di valido documento di identità dell’offerente e, se necessario, da valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - l’offerta, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da allegare in copia conforme; - in caso di dichiarazione presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta; - L’OFFERTA È IRREVOCABILE, SALVO CHE: 1. il giudice ordini l’incanto; 2. siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione e la stessa non sia stata accolta; - L’OFFERTA NON È EFFICACE: 1) se perviene oltre il termine stabilito; 2) se è inferiore al prezzo determinato a norma dell’articolo 568 e più sopra ricordato; c) se l’offerente non presta cauzione, a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane spa- Patrimonio Banco Posta spa”, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto; - all’offerta, da depositarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere allegato l’assegno circolare per la cauzione, come innanzi indicato; all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per l’esame delle offerte; le buste saranno aperte all’udienza fissata per l’esame delle offerte, alla presenza degli offerenti, ove comparsi; nel caso di mancata comparizione dell’offerente o degli offerenti l’aggiudicazione sarà comunque disposta, fatta salva l’applicazione delle previsioni di cui all’art. 572, commi 2 e 3, c.p.c.; in caso di più offerte valide, si procederà a gara sull’offerta più alta secondo il sistema delle schede o buste segrete, fatta salva l’applicazione dell’art. 573, comma 2, c.p.c.; - in alternativa alle modalità di cui sopra, la presentazione delle offerte di acquisto può avvenire anche mediante l’accredito, a mezzo di bonifico o deposito su conto postale o bancario intestato alla procedura esecutiva ed acceso o da accendersi, nel secondo caso, presso il “Monte dei Paschi di Siena S.p.A.” - filiale di Lamezia Terme, di una somma pari ad un decimo del prezzo che si intende offrire e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, di una dichiarazione contenente le indicazioni di cui allo stesso art. 571 c.p.c.; detto accredito deve avere luogo non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine entro il quale possono essere proposte le offerte d’acquisto; fin d’ora si prevede che, quando l’offerta è presentata con le modalità alternative, il termine per il versamento del prezzo e di ogni altra somma è di novanta giorni; - in ogni caso, le spese del trasferimento cadono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; - è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; QUANTO ALL’EVENTUALE, SUCCESSIVA VENDITA AGLI INCANTI: essa deve aver luogo al prezzo base di euro 22.000,00 le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 5 %, - ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.) - ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; - l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; - in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; - all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane s.p.a.-Patrimonio BancoPosta “,tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; - all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto; - le buste saranno aperte all’udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, 27 ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; - a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; - tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione; - in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; - è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; IN RELAZIONE ALLA VENDITA SENZA INCANTO - è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle offerte di acquisto, ex art. 571 c.p.c., del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 30.09.2014, con le modalità e per il prezzo base di cui sopra; - è fissata, per l’esame delle offerte di acquisto, ai sensi dell’art. 572 c.p.c., ovvero per la gara sulle medesime, se presentate in misura superiore ad una, ai sensi dell’art. 573 c.p.c., l’udienza del 1.10.12014, ore 9,30 e segg.; NEL CASO IN CUI LA VENDITA SENZA INCANTO NON ABBIA LUOGO, - è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 14.10.2014, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; - è fissata, per il giorno 15.10.2014 ore 9,30 e segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO: - gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; - la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; - l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione su un libretto postale di deposito giudiziario intestato al debitore e recante il numero della presente procedura esecutiva (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; - soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; Lamezia Terme, lì 25.6.2014 Il funzionario giudiziario Dott. Chirico ***** UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI EX ART. 569 COMMA 3 CPC SI RENDE NOTO CHE Che il Giudice dell’Esecuzione, nella procedura esecutiva immobiliare n. 151/1992 RE R.G.E. con ordinanza emessa all’udienza del 14.05.2014 ha disposto la vendita con incanto del lotto unico nello stato di fatto e di diritto in cui si trova per l’udienza del 24.09.2014. LOTTO UNICO - “appezzamento di terreno sito in Cortale, località Petrolata estese are 52,16 attualmente coltivato a seminativo e, in piccola parte, ad uliveto, esso comprende un fabbricato rurale di 0,66 are al quale si accede dalla strada provinciale; il terreno è riportato in NCT del predetto comune censuario al foglio di mappa 15, particella 139 (di are 51,50) seminativo irriguo erborato, R.D. £ 82.400, R.A. £ 20.600 il fabbricato rurale è censito al foglio di mappa 15, particella 140 ( di are 0,66)”. Prezzo base d’asta euro 8.620,28 SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL GE HA STABILITO CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI: VENDITA CON INCANTO: - essa deve aver luogo al prezzo base di euro 8.620,28 per il lotto unico; - le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 3% del prezzo posto a base d’asta; - ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.); - ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il www.astepress.it - www.asteannunci.info www.quiaste.it - www.aste.eugenius.it bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; - l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; - in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; - all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane s.p.a.- Patrimonio Bancoposta”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; - all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto; - le buste saranno aperte all’udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; - a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/6 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; - tali offerte si fanno a norma dell’art. 571 e, prima di procedere alla gara di cui all’art. 573, il Cancelliere da pubblico avviso dell’offerta più alta a norma dell’art. 570 c.p.c.; - in ogni caso, le spese del trasferimento cadono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; - è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; - è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 23.09.2014, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; - è fissata, per il giorno 24.09.2014, ore 09.30 e segg.,, la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO: - gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; - la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; - l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane s.p.a. - Patrimonio Bancoposta”; in mancanza, si provvederà a norma dell’art. 587 c.p.c.; (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; - soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; Lamezia Terme, lì 08.07.2014 Il Cancelliere ***** AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI NELLA PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE N. 178/93 R.E. Si rende noto che il Giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 4.6.2014, ha disposto, per la proc. esec. imm. N. 178/93 R.E., la vendita all’incanto per l’udienza dell’ 8.10.2014, ore 9,30 e segg, che sarà tenuta presso la sede delle pubbliche udienze del Tribunale, dei seguenti beni immobili: Lotto N. 2 - “Quota parte pari ad 1/4 di un appezzamento di terreno sito nel Comune di Lamezia Terme, località Bosco Amatello, n. 2, esteso per mq 988,80, nell’intero, riportato nel N.C.T. di detto comune al foglio 6, p.lla 238, qualità uliveto, classe 2. Sul suolo insiste un piccolo casotto in lamiera, a un piano fuori terra, destinato a deposito di mezzi “. Prezzo base Euro 1.250,00 Rilancio minimo da apportare all’offerta Euro 62,50 Lotto N. 3 - “Quota parte pari ad 1/4 di un appezzamento di terreno, destinato in parte a seminativo irriguo ed in parte ad uliveto, sito nel Comune di Lamezia Terme, località Bosco Amatello, n. 2, esteso per mq 1.878,05, nell’intero, riportato nel N.C.T. di detto comune al foglio 6, p.lla 159 qualità seminativo irriguo per are 3,00, classe 3, e uliveto per are 16,40, classe 2. Sul suolo insiste un fabbricato della superficie commerciale di mq 217,16, di cui mq 141,21 al piano rialzato e mq 65,95 al primo piano privo di licenza edilizia e non accatastato, ma tale irregolarità può essere sanata entro 120 giorni dalla notificazione del decreto di trasferimento, con importo da pagare già detratto dal prezzo base d’asta”. Prezzo base Euro 9.500,00 Rilancio minimo da apportare all’offerta Euro 475,00 Modalità della vendita - ognuno, ai sensi dell’art.579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c.; - ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di R.G.E. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa si riferisce, le proprie generalità e, se coniugato, il regime patrimoniale tra coniugi. - con l’istanza di partecipazione, corredata da copia di valido documento di identità, da presentarsi entro il 7.10.2014, ore 13,00, in busta chiusa e senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile intestato a “POSTE ITALIANE S.p.A. - Patrimonio Bancoposta”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione) in ragione del 10 % del prezzo base d’asta. - all’esterno della busta vengono annotati, a cura del Cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del Giudice dell’Esecuzione e la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto; - le buste saranno aperte all’udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; - gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, che può essere consultata dall’offerente; - la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere- ivi compresi quelli urbanistici per qualsiasi motivo non considerati, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; - l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione, mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “POSTE ITALIANE S.p.A. - Patrimonio Bancoposta”; in mancanza si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; - l’aggiudicatario dovrà versare, inoltre, le spese di trasferimento, restando al medesimo riservate anche le attività e i costi di registrazione e trascrizione del decreto, nonché la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquisiti; - soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di idonea ed aggiornata certificazione catastale e di aggiornati certificati relativi ad iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene posti in vendita, nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, per come liquidate dalla Cancelleria, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c. Lamezia Terme li Il Cancelliere ***** UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI R.E. N. 86/2013 IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE letti gli atti del procedimento e sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 19.03.2014; preso atto dell’istanza di vendita formulata dal creditore procedente; rilevato che custode del bene pignorato è il debitore; considerato che la natura e la destinazione d’uso del compendio pignorato, unitamente alla carenza di elementi probatori da cui poter evincere il concreto pericolo di un relativo deterioramento nelle more della definizione della procedura di vendita, inducono a ritenere che la sostituzione del debitore con un terzo nell’attività di custodia giudiziaria non abbia, allo stato, utilità, ex art. 559, comma 4, c.p.c., come novellato dalle leggi 80/2005, 263/2005 e 51/2006, fermo restando l’obbligo di rendere conto di gestione, ex artt. 560 e 593 c.p.c. ritenuto di poter condividere e prendere a fondamento del prosieguo della procedura le conclusioni della relazione dell’esperto in ordine sia all’individuazione del compendio immobiliare che alla stima del relativo valore di mercato; ( sia pure con lieve arrotondamento per difetto); ravvisate pertanto, le condizioni per procedere, ai sensi degli artt. 569, 571 e 576 c.p.c., come novellati dalle leggi 80/2005, 263/2005 e 51/2006, al prezzo base di € 37.350,00 alla vendita coattiva dei seguenti beni: lotto unico - piena proprietà di una casetta di vecchia costruzione, ubicata in Via Garibaldi, Vico III del comune di Cicala, censita nel NCEU al foglio 11, p.lla 951, sub 19 e 20, piani seminterrato, terra e primo, Cat. A/4, classe 1, consistenza vani 6, rendita euro 176,63. L’immobile ha una superficie commerciale complessiva di mq. 158,74 e presenta piccoli abusi suscettibili di sanatoria, i cui presumibili costi sono già stati detratti dal prezzo base d’asta”; rilevato che occorre fissare i termini per la presentazione delle offerte di acquisto senza incanto, la successiva udienza per l’esame delle stesse e, per il caso in cui non abbia per qualsiasi motivo luogo la vendita senza incanto, fin d’ora la data per gli incanti; EVIDENZIATO, QUANTO ALLA VENDITA SENZA INCANTO, CHE: ciascun offerente, ai sensi dell’art. 571, comma 1 c.p.c, tranne in debitore, è ammesso a formulare offerte per l’acquisto personalmente o a mezzo di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579 comma 3, c.p.c ( il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti;nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.), presentando presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari, dichiarazione, in regola con il bollo, contenebte, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, del bene (e del lotto) cui l’offerta si riferisce, del prezzo, del tempo, del modo del pagamento e di ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta; - detta dichiarazione deve, altresì, recare le generalità dell’offerente (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest ‘ultimo, ex art. 179, comma l, lett. f, cod civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima ed essere corredata da copia di valido documento di identità Gli annunci integrali con eventuali perizie sono consultabili sul sito www.aste.eugenius.it Aste n. 133+Pubb.Sole24H_Agosto 2014_Aste n. 132_2014 18/09/14 15:56 Pagina 28 AsteInfoappalti Settembre 2014 [email protected] dell’offerente e, se necessario, da valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - l’offerta, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da allegare in copia conforme; - in caso di dichiarazione presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta; - L’OFFERTA È IRREVOCABILE, SALVO CHE: 1. il giudice ordini l’incanto; 2. siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione e la stessa non sia stata accolta; - L’OFFERTA NON È EFFICACE: l) se perviene oltre il termine stabilito; 2) se è inferiore al prezzo determinato a norma dell’articolo 568 e più sopra ricordato; c) se l’offerente non presta cauzione, a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane spa - Patrimonio Banco Posta “, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto; - all’offerta, da depositarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere allegato l’assegno circolare per la cauzione, come innanzi indicato; all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per l’esame delle offerte; le buste saranno aperte all’udienza fissata per l’esame delle offerte, alla presenza degli offerenti, ove comparsi; nel caso di mancata comparizione dell’offerente o degli offerenti l’aggiudicazione sarà comunque disposta, fatta salva l’applicazione delle previsioni di cui all’art. 572, commi 2 e 3, c.p.c.; in caso di più offerte valide si procederà a gara sull’offerta più alta secondo il sistema delle schede o buste segrete fatta salva l’applicazione dell’art. 573 comma 2. c.p.c.; - in alternativa alle modalità di cui sopra, la presentazione delle offerte di acquisto può avvenire anche mediante l’accredito, a mezzo di bonifico o deposito su conto postale o bancario intestato alla procedura esecutiva ed acceso o da accendersi, nel secondo caso, presso il “Monte dei Paschi di Siena S.p.A.” - filiale di Lamezia Terme, di una somma pari ad un decimo del prezzo che si intende offrire e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, di una dichiarazione contenente le indicazioni di cui allo stesso art. 571 c.p.c.; detto accredito deve avere luogo non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine entro il quale possono essere proposte le offerte d’acquisto; fin d’ora si prevede che, quando l’offerta è presentata con le modalità alternative, il termine per il versamento del prezzo e di ogni altra somma è di novanta giorni; - in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; - è possibile. per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria. EVIDENZIATO, QUANTO ALL’EVENTUALE, SUCCESSIVA VENDITA AGLI INCANTI, CHE: - essa deve aver luogo al prezzo sopra indicato di euro 37.350,00; - le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 5%; - ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandata speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.) - ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale tra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; - l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da allegare in copia conforme; - in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; - non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; - all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); - con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle Poste italiane s.p.a., - Patrimonio BancoPosta”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione) in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; - all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto; - le buste saranno aperte all’udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581, c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato o giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; - a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; - tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’ art. 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronun- www.astepress.it - www.asteannunci.info 28 ciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione; - in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; - è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; FISSA IN RELAZIONE ALLA VENDITA SENZA INCANTO . per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle offerte di acquisto, ex art. 571 c.p.c., del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del giorno 30.09.2014. con le modalità e per il prezzo base di cui sopra; - per l’esame delle offerte di acquisto, ai sensi dell’art 572 c.p.c., ovvero per la gara sulle medesime, se presentate in misura superiore ad una, ai sensi dell’art. 573 c.p.c., l’udienza del 1.10.2014, ore 9,30 ss; FISSA. NEL CASO IN CUI LA VENDITA SENZA INCANTO NON ABBIA LUOGO. - per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del giorno 14.10.2014, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; - per il giorno 15.10.2014, ore 9.30 e segg.. la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi. STABILISCE, ALTRESI’,CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO,SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO. - gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; - la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; - l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione su un libretto postale di deposito giudiziario intestato al debitore e recante il numero della presente procedura esecutiva (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; - soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornamenti certificati catastali e di aggiornamenti certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del presso di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; DISPONE, QUANTO ALLA PUBBLICITA’ IN FUNZIONE DELLA VENDITA, CHE: - su impulso del procedente, sia predisposto l’avviso di vendita, da pubblicare all’albo dell’Ufficio; - a cura, rischio e spese (rimborsabili ex art. 2770 c.c.) del medesimo soggetto sia data pubblicità: - in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, su di un quotidiano di informazione a diffusione locale a scelta del creditore, pubblicità da effettuarsi almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto; - in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, su una rivista periodica, pubblicità da effettuarsi almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto; - in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, e della relazione di stima dell’esperto su un sito Internet individuato ai sensi dell’art. 173 ter disp. att. c.p.c. e di cui è data notizia in Cancelleria, almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto; - il creditore procedente possa, inoltre, dare pubblicità della presente ordinanza, a sua cura ed ove lo ritenga opportuno: - a sue spese (rimborsabili ex art. 2770 c.c.), con pubblicità muraria, da effettuarsi nei Comuni di Lamezia Terme e di ubicazione degli immobili, almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto; - a sue spese (rimborsabili ex art. 2770 c.c.), a ulteriori forme di pubblicità dal medesimo prescelte, da eseguirsi almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto; - la pubblicità muraria e l’ulteriore pubblicità prescelta sono dichiarate sin d’ora non necessarie ai fini dell’esperibilità della vendita; - della prova della pubblicità elettronica e a mezzo stampa - da depositarsi in cancelleria almeno dieci giorni prima delle vendite - sia fatto carico al creditore procedente o surrogante; AVVERTE fin d’ora le parti che, ove all’udienza fissata per la celebrazione dell’incanto, questo non abbia luogo per qualunque motivo, si riserva di applicare immediatamente - e cioè a quella stessa udienza - l’articolo 591 cod. proc. civ., senza alcun rinvio intermedio o ulteriore, in quello stesso contesto sentendo le parti e provvedendo sulla disposizione dell’amministrazione giudiziaria o sulla fissazione di una nuova vendita; ONERA il creditore procedente di notificare entro il 30.04.2014 la presente ordinanza ai creditori di cui all’ art. 498 che non sono comparsi; DA’ATTO di non disporre, allo stato, la sostituzione del custode per le motivazioni innanzi espresse; ORDINA al debitore di presentare il conto di gestione, ex artt. 560 e 593 c.p.c., a far data dal pignoramento entro e non oltre il 30.04.2014, con espresso avviso che, in caso di inottemperanza, l’omissione saràvalutata ai fini dell’eventuale nomina di un custode esterno. Lamezia Terme, 25.06.2014 Il Giudice dell’esecuzione Dott.ssa Adele Foresta www.quiaste.it - www.aste.eugenius.it TRIBUNALE DI PALMI Avviso d’Asta Procedimento di esecuzione immobiliare n.ro 80/85 promosso da SIB SPA. Il sottoscritto notaio Maria Tripodi, con studio in Polistena alla via Trieste n.ro 21, delegato dal Giudice dell’Esecuzione Immobiliare con provvedimento del 26 novembre 2007; Avvisa in data 22 settembre 2014 alle ore dieci e minuti trenta, (10.30), presso i locali dell’intestato Tribunale (aula delle pubbliche udienze denominata Aula Corte di Assise) si procederà alla vendita senza incanto; in data 29 settembre 2014 alle ore dieci e minuti trenta, (10.30), presso i locali dell’intestato Tribunale (aula delle pubbliche udienze denominata Aula Corte di Assise) si procederà alla vendita al pubblico incanto, per il caso di esito negativo della vendita senza incanto; degli immobili di seguito descritti: LOTTO 1 Descrizione: in Taurianova, alla via Francesco Sofia Alessio, opificio realizzato in struttura edilizia di mq. 420 (quattrocentoventi) e terreno su cui è edificato, della superficie di circa mq. 2.450 (duemilaquattrocentocinquanta). Il terreno ricade in zona urbanizzata. La destinazione urbanistica risulta “B5” o “strada” o “F2”. Il fabbricato è stato costruito in parte anteriormente al 1967, in parte successivamente a tale data per cui risulta Concessione Edilizia rilasciata il 24 marzo 1977 n.ro 1909. Diritti dell’esecutato: intero; Prezzo base vendita senza incanto: Euro 17.372,55; in aumento: il 2% del prezzo base in caso di gara; Prezzo base vendita con incanto: Euro 17.372,55; in aumento: il 2% del prezzo base. LOTTO 4 Descrizione: in Taurianova, alla via Francesco Sofia Alessio, terreno edificatorio, della superficie di mq. 2856 (duemilaottocentocinquantasei), con annesso fabbricato in corso di costruzione, ad un piano fuori terra della superficie di mq. 186,67 (centottantasei virgola sessantasette). Il terreno ricade in zona urbanizzata. La destinazione urbanistica risulta “B5” o “strada” o “F2”. Il fabbricato è stato costruito giusta concessione edilizia prot. n.ro 4252, del 20 luglio 2000. Diritti dell’esecutato: intero; Prezzo base vendita senza incanto: Euro 16.551,99; in aumento: il 2% del prezzo base in caso di gara; Prezzo base vendita con incanto: Euro 16.551,99; in aumento: il 2% del prezzo base. La vendita avviene a corpo e non a misura di conseguenza eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. La vendita non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, nè potrà essere revocata per alcun motivo; conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore, nonché spese di accatastamento dei fabbricati già accertati dal Catasto ed eventuali penali, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. Gli oneri fiscali derivanti dalla vendita (IVA Compresa, se dovuta) saranno a carico dell’aggiudicatario. Il relativo pagamento dovrà essere effettuato entro lo stesso termine fissato per il saldo prezzo. L’immobile verrà venduto libero da iscrizioni ipotecarie e trascrizioni di pignoramenti e sequestri che saranno cancellati a cura e spese della procedura. Gli oneri tributari e le spese dell’attività del professionista che il D.M. 23 maggio 1999 n.ro 313 pone a carico dell’aggiudicatario saranno comunicate tempestivamente e dovranno essere versate dallo stesso aggiudicatario nel termine previsto per il saldo prezzo. L’elaborato peritale sarà disponibile per la consultazione, unitamente alla ordinanza di delega ed all’avviso di vendita, sul sito internet www.aste.eugenius.it. Il custode nominato in luogo del debitore è: avv. Valeria Condò, con studio in Gioia Tauro alla via Diaz n.ro 25, tel. 0966/55954. AVVISO VENDITA SENZA INCANTO Modalità dell’offerta: 1) Le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa presso lo studio del notaio Maria Tripodi in Polistena, alla via Trieste n.ro 21, tel. 0966/940987 949720, entro le ore 12,00 (dodici) del giorno precedente la data fissata per il loro esame e per la vendita (venerdì). Sulla busta dovrà essere indicato ESCLUSIVAMENTE il nome di chi deposita materialmente l’offerta (che può anche essere persona diversa dell’offerente), il nome del professionista delegato e la data della vendita. Nessuna altra indicazione, nè nome delle parti, nè numero della procedura, nè il bene per cui è stata fatta l’offerta, nè l’ora della vendita o altro, deve essere apposta sulla busta; 2) l’offerta dovrà contenere: a. il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale, il domicilio, lo stato civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l’immobile (non sarà possibile intestare l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta). Se l’offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l’offerente è mi- Cerchi casa? Prova all’incanto norenne, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare; b. i dati identificativi del bene per il quale l’offerta è proposta; c. l’indicazione del prezzo offerto che non potrà essere inferiore, a pena di esclusione, al prezzo minimo indicato nell’avviso di vendita, a pena di inefficacia; d. il termine di pagamento del prezzo e degli oneri tributari che non potrà comunque essere superiore a 60 (sessanta) giorni dalla data di aggiudicazione; e. l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; 3) qualora siano posti in vendita nella medesima procedura ed alla stessa data più beni simili( ad esempio: box, posti auto, cantine), si potrà fare unica offerta valida per più lotti dichiarando però di volerne acquistare uno solo. In tal caso l’aggiudicazione di uno dei lotti non rende obbligatorio l’acquisto degli altri. Qualora i lotti omogenei abbiano prezzi differenti, l’offerta non potrà essere inferiore al prezzo più alto; 4) all’offerta dovrà essere allegata una fotocopia del documento d’identità dell’offerente, nonché un assegno circolare non trasferibile intestato a “Tribunale di Palmi - Proc. Esecutiva n.ro..........”, per un importo pari al 10% (dieci per cento) del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell’acquisto. Ove l’offerta riguardi più lotti ai sensi del numero precedente, potrà versarsi una sola cauzione, determinata con riferimento al lotto di maggior prezzo; 5) salvo quanto previsto dall’art. 571 c.p.c., l’offerta presentata nella vendita senza incanto è irrevocabile. Si potrà procedere all’aggiudicazione al maggior offerente anche qualora questi non compaia il giorno fissato per la vendita; 6) salvo quanto disposto nelle disposizioni generali in tema di vendita senza incanto successivo punto n.ro 7, l’importo del prezzo di aggiudicazione (dedotta la cauzione prestata) e degli oneri fiscali nella misura del 20% (venti per cento) del prezzo base, dovranno essere versati, entro il termine indicato nell’offerta, mediante deposito presso lo studio del professionista delegato di corrispondenti n.ro due assegni circolari non trasferibili intestati a “Tribunale di Palmi - Proc. Esecutiva n.ro…”; 7) per il caso che l’immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo concesso ai sensi del T.U. 16 luglio 1905, n.ro 646, richiamato dal D.P.R. 21 gennaio 1976 n.ro 7 ovvero ai sensi dell’art. 38 D.to L.vo n.ro 385/1993, l’aggiudicatario dovrà versare direttamente all’Istituto mutuante, ai sensi dell’art. 41 d.to l.vo, nel termine indicato nell’offerta, la parte del prezzo corrispondente al credito dell’Istituto per capitale, interessi, accessori e spese di procedura, nonché depositare l’eventuale residuo con le modalità già indicate; entro i dieci giorni successivi al pagamento, l’aggiudicatario dovrà depositare presso lo studio del notaio delegato l’originale della quietanza rilasciata dall’Istituto di Credito; 8) in caso di mancato versamento del saldo prezzo entro il termine indicato nell’offerta, l’aggiudicazione sarà revocata e sarà disposto l’incameramento della cauzione; 9) le buste saranno aperte, alla presenza degli offerenti, all’udienza ed all’ora indicate nell’avviso di vendita; qualora per l’acquisto del medesimo bene siano state proposte più offerte valide, si procederà a gara sulla base della offerta più alta, secondo le modalità indicate nelle disposizioni generali in tema di vendita senza incanto, già depositate presso lo studio del notaio Maria Tripodi; 10) in caso di aggiudicazione a seguito di gara tra gli offerenti ex. art. 573 c.p.c., il termine per il deposito del saldo del prezzo e delle spese sarà comunque quello indicato nell’offerta dell’aggiudicatario; 11) nella vendita senza incanto non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara, neppure se il prezzo offerto fosse superiore di oltre un quinto a quello di aggiudicazione. 12) qualora l’aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo intenda fare ricorso ad un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull’immobile acquistato, egli dovrà indicare nella propria domanda di partecipazione l’istituto di credito mutuante, osservando le modalità indicate nelle disposizioni generali in tema di vendita senza incanto, già depositate presso lo studio del notaio delegato. AVVISO VENDITA CON INCANTO Modalità dell’offerta: 1) ogni offerente, per poter essere ammesso all’incanto, dovrà depositare presso lo studio del notaio Maria Tripodi, in Polistena, alla via Trieste n.ro 21, tel. 0966/940987 949720, entro le ore 12,00 del giorno precedente a quello fissato per l’incanto (venerdì), la domanda di partecipazione corredata di un assegno circolare non trasferibile intestato a “Tribunale di Palmi - Proc. Esecutiva n.ro..........”, di importo pari al 10% del prezzo base d’asta a titolo di cauzione; 2) la domanda di partecipazione dovrà contenere: a. il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale, il domicilio, lo stato civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l’immobile. Se l’offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l’offerente è minorenne, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare; b. i dati identificativi del bene per il quale l’offerta è proposta; c. l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; 3) salvo quanto disposto nel successivo punto, l’importo del prezzo di aggiudicazione (dedotta la cauzione prestata) e delle spese (da calcolarsi queste in via preventiva sul prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% dello stesso quale ammontare approssimativo delle spese di trasferimento, salvo conguaglio), dovranno essere versati, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione (settanta giorni dall’incanto), mediante deposito presso lo studio di n.ro due assegni circolari non trasferibili intestati a “Tribunale di Palmi - Proc. Esecutiva n.ro…” 4) per il caso che l’immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo concesso ai sensi del T.U. 16 luglio 1905, n.ro 646, richiamato dal D.P.R. 21 gennaio 1976 n.ro 7 ovvero ai sensi dell’art. 38 D.to L.vo n.ro 385/1993, l’aggiudicatario dovrà versare direttamente all’Istituto mutuante, ai sensi dell’art. 41 d.to l.vo, nel termine indicato nell’offerta, la parte del prezzo corrispondente al credito dell’Istituto per capitale, interessi, accessori e spese di procedura, nonché depositare l’eventuale residuo con le modalità già indicate; entro i dieci giorni successivi al pagamento, l’aggiudicatario dovrà depositare presso lo studio del notaio delegato l’originale della quietanza rilasciata dall’Istituto di Credito; 5) in caso di mancato versamento del saldo prezzo entro il termine indicato nell’offerta, l’aggiudicazione sarà revocata e sarà disposto l’incameramento della cauzione; 6) se l’offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione è restituita dopo la chiusura dell’incanto, salvo che lo stesso non abbia omesso di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tale caso la cauzione è restituita solo nella misura dei nove decimi dell’intero e la restante parte è trattenuta come somma rinveniente a tutti gli effetti dell’esecuzione. DISPOSIZIONI COMUNI ALLA VENDITA SENZA INCANTO ED ALLA VENDITA CON INCANTO Al momento dell’offerta l’offerente deve dichiarare la residenza o eleggere il domicilio nel comune nel quale ha sede il Tribunale, in mancanza, le comunicazioni verranno fatte presso la cancelleria (articolo 576 cod. proc. civ.). L’esame delle offerte sarà compiuto nel Tribunale di Palmi, via Roma, aula denominata Corte di Assise nel giorno e nell’ora sopra indicati. Dopo la gara, gli assegni circolari, unitamente alle offerte, saranno restituiti a coloro che non siano aggiudicatari. Per le informazioni da assumere tramite il custode: avv. Valeria Condò, con studio in Gioia Tauro alla via Diaz n.ro 25, tel. 0966/55954. Gli annunci integrali con eventuali perizie sono consultabili sul sito www.aste.eugenius.it Aste n. 133+Pubb.Sole24H_Agosto 2014_Aste n. 132_2014 18/09/14 15:56 Pagina 29 AsteInfoappalti Settembre 2014 [email protected] Tutte le attività, che, a norma degli articoli 571 e seguenti cod. proc. civ., devono essere compiute in cancelleria o davanti al Giudice dell’Esecuzione, o a cura del cancelliere o del Giudice dell’Esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato presso il suo studio in Polistena alla via Trieste n.ro 21 tel. 0966/940987 949720. Ulteriori informazioni potranno essere acquisite presso lo studio del notaio Maria Tripodi, in Polistena, alla via Trieste n.ro 21, tel. 0966/940987 949720. Polistena, 7 luglio 2014 Maria Tripodi notaio in Polistena ***** Avviso d’Asta Procedimento di esecuzione immobiliare n.ro 175/95 promosso da MEDIOCREDITO LOMBARDO. Il sottoscritto notaio Maria Tripodi, con studio in Polistena alla via Trieste n.ro 21, delegato dal Giudice dell’Esecuzione Immobiliare con provvedimento del 26 novembre 2007; Avvisa in data 22 settembre 2014 alle ore dieci e minuti trenta, (10.30), presso i locali dell’intestato Tribunale (aula delle pubbliche udienze denominata Aula Corte di Assise) si procederà alla vendita senza incanto; in data 29 settembre 2014 alle ore dieci e minuti trenta, (10.30), presso i locali dell’intestato Tribunale (aula delle pubbliche udienze denominata Aula Corte di Assise) si procederà alla vendita al pubblico incanto, per il caso di esito negativo della vendita senza incanto; degli immobili di seguito descritti: LOTTO 1 Identificazione: Casa di abitazione sita in Melicucco, alla via S. Biagio distribuita tra piano terra, piano primo e piano secondo. Confini: via San Biagio, Parrocchia San Nicola di Melicucco. Consistenza: allo stato il locale è ben mantenuto ed in buone condizioni; esso è composto al piano terreno dall’ingresso e da una porzione del forno che fa parte di altra unità immobiliare; infatti detta zona del piano terreno non è altro che l’ampliamento di un locale destinato alla lavorazione ed alla vendita di pane. Al primo piano vi sono due vani che si raggiungono per il tramite di una scala. È da precisare che allo stato l’abitazione si presenta di gran lunga più ampia di quanto risulti dall’acquisto, in quanto in epoche successive i proprietari hanno sopraelevato il fabbricato costruendo altri due vani più un bagno al secondo piano ed ampliando per tutti e tre i piani la parte retrostante dell’immobile originario, costruendo su una particella di altri proprietari ed oggi da loro posseduta, ma non ancora trasferita. La superficie coperta dell’immobile è di mq. 45 circa. Diritti degli esecutati: intero. Locazioni: inesistenti. Situazione edilizia: Il fabbricato è stato costruito in origine giusta licenza edilizia n.ro 87 del 6 ottobre 1965 mentre gli ampliamenti eseguiti sia in altezza che in orizzontale sono abusivi senza alcuna sanatoria edilizia. Prezzo base vendita senza incanto: Euro 4.117,93; in aumento: il 2% del prezzo base in caso di gara; Prezzo base vendita con incanto euro: Euro 4.117,93; in aumento: il 2% del prezzo base. LOTTO 2 Identificazione: Terreno agricolo sito in Melicucco, alla località “Pezzulli”, dell’estensione di mq. 880 (ottocentottanta). Confini: stradella interpoderale. Consistenza: trattasi di un appezzamento di terreno di mq. 880 avente forma regolare e quasi pianeggiante, con sopra insistenti n.ro 7 piante di ulivo e un vecchio deposito in muratura ordinaria di circa mq. 30, sito in Località Pezzulli. L’accesso avviene da una stradella interpoderale che si diparte dalla strada Statale n.ro 281 e finisce in un fondo di altra ditta. Il suolo insiste su area che ricade nel P.R.G. vigente in zona “E” Agricola Semplice. Diritti degli esecutati: intero. Locazioni: inesistenti. Prezzo base vendita senza incanto: Euro 2.876,01; in aumento: il 2% del prezzo base in caso di gara; Prezzo base vendita con incanto: Euro 2.876,01; in aumento: il 2% del prezzo base. LOTTO 3 Identificazione: Terreno agricolo sito in Melicucco, alla località “Pezzulli”, dell’estensione di mq. 985 (novecentottantacinque). Confini: stradella interpoderale. Consistenza: trattasi di un appezzamento di terreno di mq. 985, avente forma regolare e pianeggiante, senza colture ed utilizzato come deposito di generi vari. L’accesso avviene dalla stradella interpoderale che si diparte dalla strada Statale n.ro 281 e finisce in un fondo di altra ditta. Il suolo insiste su area che ricade nel P.R.G. vigente in zona “E” Agricola Semplice. Diritti degli esecutati: intero. Locazioni: inesistenti. Prezzo base vendita senza incanto: Euro 3.219,18; in aumento: il 2% del prezzo base in caso di gara; Prezzo base vendita con incanto: Euro 3.219,18; in aumento: il 2% del prezzo base. La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano (anche in relazione al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.ro 380), con tutte le eventuali pertinenze accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La vendita avviene a corpo e non a misura di conseguenza eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. La vendita non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, nè potrà essere revocata per alcun motivo; conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore, nonché spese di accatastamento dei fabbricati già accertati dal Catasto ed eventuali penali, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. Gli oneri fiscali derivanti dalla vendita (IVA Compresa, se dovuta) saranno a carico dell’aggiudicatario. Il relativo pagamento dovrà essere effettuato entro lo stesso termine fissato per il saldo prezzo. L’immobile verrà venduto libero da iscrizioni ipotecarie e trascrizioni di pignoramenti e sequestri che saranno cancellati a cura e spese della procedura. Gli oneri tributari e le spese dell’attività del professionista che il D.M. 23 maggio 1999 n.ro 313 pone a carico dell’aggiudicatario saranno comunicate tempestivamente e dovranno essere versate dallo stesso aggiudicatario nel termine previsto per il saldo prezzo. L’elaborato peritale sarà disponibile per la consultazione, unitamente alla ordinanza di delega ed all’avviso di vendita, sul sito internet www.aste.eugenius.it. Il custode nominato in luogo del debitore è: dott. Cipriano Scarfò, con studio in Taurianova alla via Roma n.ro 8, tel. 0966/645153. AVVISO VENDITA SENZA INCANTO Modalità dell’offerta: 1) Le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa presso lo studio del notaio Maria Tripodi in Polistena, alla via Trieste n.ro 21, tel. 0966/940987 949720, entro le ore 12,00 (dodici) del giorno precedente la data fissata per il loro esame e per la vendita, (venerdì). Sulla busta dovrà essere indicato ESCLUSIVAMENTE il nome di chi deposita materialmente l’offerta (che può anche essere persona diversa dell’offerente), il nome www.astepress.it - www.asteannunci.info 29 del professionista delegato e la data della vendita. Nessuna altra indicazione, nè nome delle parti, nè numero della procedura, nè il bene per cui è stata fatta l’offerta, nè l’ora della vendita o altro, deve essere apposta sulla busta; 2) l’offerta dovrà contenere: a. il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale, il domicilio, lo stato civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l’immobile (non sarà possibile intestare l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta). Se l’offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l’offerente è minorenne, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare; b. i dati identificativi del bene per il quale l’offerta è proposta; c. l’indicazione del prezzo offerto che non potrà essere inferiore, a pena di esclusione, al prezzo minimo indicato nell’avviso di vendita, a pena di inefficacia; d. il termine di pagamento del prezzo e degli oneri tributari che non potrà comunque essere superiore a 60 (sessanta) giorni dalla data di aggiudicazione; e. l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; 3) qualora siano posti in vendita nella medesima procedura ed alla stessa data più beni simili( ad esempio: box, posti auto, cantine), si potrà fare unica offerta valida per più lotti dichiarando però di volerne acquistare uno solo. In tal caso l’aggiudicazione di uno dei lotti non rende obbligatorio l’acquisto degli altri. Qualora i lotti omogenei abbiano prezzi differenti, l’offerta non potrà essere inferiore al prezzo più alto; 4) all’offerta dovrà essere allegata una fotocopia del documento d’identità dell’offerente, nonché un assegno circolare non trasferibile intestato a “Tribunale di Palmi - Proc. Esecutiva n.ro..........”, per un importo pari al 10% (dieci per cento) del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell’acquisto. Ove l’offerta riguardi più lotti ai sensi del numero precedente, potrà versarsi una sola cauzione, determinata con riferimento al lotto di maggior prezzo; 5) salvo quanto previsto dall’art. 571 c.p.c., l’offerta presentata nella vendita senza incanto è irrevocabile. Si potrà procedere all’aggiudicazione al maggior offerente anche qualora questi non compaia il giorno fissato per la vendita; 6) salvo quanto disposto nelle disposizioni generali in tema di vendita senza incanto successivo punto n.ro 7, l’importo del prezzo di aggiudicazione (dedotta la cauzione prestata) e degli oneri fiscali nella misura del 20% (venti per cento) del prezzo base, dovranno essere versati, entro il termine indicato nell’offerta, mediante deposito presso lo studio del professionista delegato di corrispondenti n.ro due assegni circolari non trasferibili intestati a “Tribunale di Palmi - Proc. Esecutiva n.ro..........”; 7) per il caso che l’immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo concesso ai sensi del D.to L.vo n.ro 385/1993, verificare le disposizioni generali in tema di vendita senza incanto già depositate presso lo studio del notaio delegato, in Polistena alla via Trieste n.ro 21, tel. 0966/940987 949720. 8) in caso di mancato versamento del saldo prezzo entro il termine indicato nell’offerta, l’aggiudicazione sarà revocata e sarà disposto l’incameramento della cauzione; 9) le buste saranno aperte, alla presenza degli offerenti, all’udienza ed all’ora indicate nell’avviso di vendita; qualora per l’acquisto del medesimo bene siano state proposte più offerte valide, si procederà a gara sulla base della offerta più alta, secondo le modalità indicate nelle disposizioni generali in tema di vendita senza incanto, già depositate presso lo studio del notaio Maria Tripodi; 10) in caso di aggiudicazione a seguito di gara tra gli offerenti ex. art. 573 c.p.c., il termine per il deposito del saldo del prezzo e delle spese sarà comunque quello indicato nell’offerta dell’aggiudicatario; 11) nella vendita senza incanto non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara, neppure se il prezzo offerto fosse superiore di oltre un quinto a quello di aggiudicazione. 12) qualora l’aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo intenda fare ricorso ad un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull’immobile acquistato, egli dovrà indicare nella propria domanda di partecipazione l’istituto di credito mutuante, osservando le modalità indicate nelle disposizioni generali in tema di vendita senza incanto, già depositate presso lo studio del notaio delegato. AVVISO VENDITA CON INCANTO Modalità dell’offerta: 1) ogni offerente, per poter essere ammesso all’incanto, dovrà depositare presso lo studio del notaio Maria Tripodi, in Polistena, alla via Trieste n.ro 21, tel. 0966/940987 949720, entro le ore 12,00 del giorno precedente a quello fissato per l’incanto, (venerdì), la domanda di partecipazione corredata di un assegno circolare non trasferibile intestato a “Tribunale di Palmi - Proc. Esecutiva n.ro..........”, di importo pari al 10% del prezzo base d’asta a titolo di cauzione; 2) la domanda di partecipazione dovrà contenere: a. il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale, il domicilio, lo stato civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l’immobile. Se l’offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l’offerente è minorenne, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare; b. i dati identificativi del bene per il quale l’offerta è proposta; c. l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; 3) salvo quanto disposto nel successivo punto, l’importo del prezzo di aggiudicazione (dedotta la cauzione prestata) e delle spese (da calcolarsi queste in via preventiva sul prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% dello stesso quale ammontare approssimativo delle spese di trasferimento, salvo conguaglio), dovranno essere versati, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione (settanta giorni dall’incanto), mediante deposito presso lo studio di n.ro due assegni circolari non trasferibili intestati a “Tribunale di Palmi - Proc. Esecutiva n.ro..........”; 4) per il caso che l’immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo concesso ai sensi del D.to L.vo n.ro 385/1993, verificare le disposizioni generali in tema di vendita con incanto già depositate presso lo studio del notaio delegato, in Polistena alla via Trieste n.ro 21, tel. 0966/940987 949720; 5) in caso di mancato versamento del saldo prezzo entro il termine indicato nell’offerta, l’aggiudicazione sarà revocata e sarà disposto l’incameramento della cauzione; 6) se l’offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione è restituita dopo la chiusura dell’incanto, salvo che lo stesso non abbia omesso di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tale caso la cauzione è restituita solo nella misura dei nove decimi dell’intero e la restante parte è trattenuta come somma rinveniente a tutti gli effetti dell’esecuzione. DISPOSIZIONI COMUNI ALLA VENDITA SENZA INCANTO ED ALLA VENDITA CON INCANTO Al momento dell’offerta l’offerente deve dichiarare la residenza o eleggere il domicilio nel comune nel quale ha sede il Tribunale, in mancanza, le comunicazioni verranno fatte presso la cancelleria (articolo 576 cod. proc. civ.). L’esame delle offerte sarà compiuto nel Tribunale di Palmi, via Roma, aula denominata Corte di Assise nel giorno e nell’ora sopra indicati. Dopo la gara, gli assegni circolari, unitamente alle offerte, saranno restituiti a coloro che non siano aggiudicatari. Per le informazioni da assumere tramite il custode: dott. Cipriano Scarfò, con studio in Taurianova alla via Roma n.ro 8, tel. 0966/645153. Tutte le attività, che, a norma degli articoli 571 e seguenti cod. proc. civ., devono essere compiute in cancelleria o davanti www.quiaste.it - www.aste.eugenius.it al Giudice dell’Esecuzione, o a cura del cancelliere o del Giudice dell’Esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato presso il suo studio in Polistena alla via Trieste n.ro 21 tel. 0966/940987 949720. Ulteriori informazioni potranno essere acquisite presso lo studio del notaio Maria Tripodi, in Polistena, alla via Trieste n.ro 21, tel. 0966/940987 949720. Polistena, 7 luglio 2014 Maria Tripodi notaio in Polistena TRIBUNALE DI PAOLA AVVISO DI VENDITA ALL’INCANTO (artt. 569, 576 e 591 bis c.p.c.) Il sottoscritto dott. Fernando CALDIERO, dottore commercialista con studio in Cetraro alla via F. Pirrino n. 37, nominato in sostituzione del precedente delegato con provvedimento del 21-23/04/2007, vista l’ordinanza di vendita n. cron. 5200, emanata dal Signor Giudice dell’Esecuzione dottoressa Brunella CONVERSO in data 27/10/2006, con cui è stata disposta la vendita dei beni pignorati nel procedimento esecutivo n. 127/88 Rei e sono state delegate, ex art. 591 bis c.p.c., al sottoscritto professionista le relative operazioni, visto il provvedimento del 16/02/2010 del 18/02/2011, 30/9/2011, 15-16/12/2011, 13/07/2012 e 21/11/2012, 17/06/2013 e 10/01/2014 RENDE NOTO che il giorno 06/10/2014, alle ore 15,00 presso il proprio studio in Cetraro in via F. Pirrino n. 37, si svolgerà l’incanto, in distinti lotti, della piena proprietà dei beni assoggettati ad espropriazione, ubicati in AMANTEA (CS), e cosi’ individuati: LOTTO A) - appezzamento di terreno ubicato alla Località Rendieri, riportato in Catasto Terreni del Comune di Amantea al foglio di mappa n° 24 particella n° 290 esteso mq 1.620, di qualità seminativo arboreo di II, Reddito Dominicale Euro 4,6, Reddito Agrario Euro 1,51. Detto bene confina con P. G. A., Eredi B. e G. M. Il prezzo base è di euro 1.550,04 (millecinquecentocinquanta/04). Le offerte minime in aumento, con primo rilancio obbligatorio, non possono essere inferiori a euro 500,00 (cinquecento/00). LOTTO B) appezzamento di terreno ubicato alla Località Imbelli, riportato in Catasto Terreni del Comune di Amantea al foglio di mappa n° 32 particella n° 71 esteso mq 1.320, di qualità vigneto di II, Reddito Dominicale Euro 5,45, Reddito Agrario Euro 4,43. Detto bene confina con P. V. (erede P. G.), eredi C. F., M. M. Il prezzo base è di euro 1.262,99 (milleduecentosessantadue/99). Le offerte minime in aumento, con primo rilancio obbligatorio, non possono essere inferiori a euro 500,00 (cinquecento/00). LOTTO C) appezzamento di terreno ubicato alla Località Imbelli, riportato in Catasto Terreni del Comune di Amantea al foglio di mappa n° 32 particella n° 78 esteso mq 6.930, di qualità pascolo di I, Reddito Dominicale Euro 5,37, Reddito Agrario Euro 1,43. Detto bene confina con P. S., eredi C. M., eredi P. Il prezzo base è di euro euro 6.630,71 (seimilaseicento). Le offerte minime in aumento, con primo rilancio obbligatorio, non possono essere inferiori a euro 500,00 (cinquecento/00). LOTTO D) appezzamento di terreno con entrostante fabbricato rurale non censito in Catasto, ubicato nel Comune di Amantea (CS) alla Località Imbelli, riportato in Catasto Terreni del Comune di Amantea al foglio di mappa n° 32 particella n° 153 esteso mq 1.290, di qualità Pascolo di II, Reddito Dominicale Euro 0,67, Reddito Agrario Euro 0,13. Detto bene confina con C. F. e V. O. per tutti i quattro lati. Il prezzo base è di euro 2.561,39 (duemilacinquecentosessantuno/39). Le offerte minime in aumento, con primo rilancio obbligatorio, non possono essere inferiori a euro 500,00 (cinquecento/00). LOTTO E) appezzamento di terreno ubicato nel Comune di Amantea (CS) alla Località Imbelli, riportato in Catasto Terreni del Comune di Amantea al foglio di mappa n° 32 particella n° 54 esteso mq 2.700, di qualità Pascolo di II, Reddito Dominicale Euro 1,39, Reddito Agrario Euro 0,28. Detto bene confina con eredi C. M., P. S., eredi L.. Il prezzo base è di euro 2.583,39 (duemilacinquecentoottantatre/39). Le offerte minime in aumento, con primo rilancio obbligatorio, non possono essere inferiori a euro 500,00 (cinquecento/00). Ai fini dell’art. 173-quater disp. att. c.p.c. si comunica che, dalla CTU e dal certificato urbanistico in atti risulta che dal punto di vista urbanistico gli immobili pignorati sono tutti appezzamenti di terreni agricoli, ricadenti nello strumento urbanistico vigente (Piano Regolatore Generale) come Zona “E/1” Agricola Ordinarie. Sul terreno di cui al lotto C grava una servitù di elettrodotto a favore dell’Enel. Il tutto meglio precisato nella consulenza tecnica in atti. In ogni caso l’aggiudicatario, ricorrendone i presupposti, potrà avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 46 del vigente T.U. di cui al D.P.R. 6/6/2001 n. 380 e di cui all’art. 40, VI comma, della citata legge 47/85 e di ogni altra norma vigente, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento. La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni, meglio descritti nella perizia del C.T.U. in atti, ed alla quale espressamente si rinvia, si trovano ( anche in relazione al T.U. di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive; la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione di prezzo. La presente vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere risolta per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere, ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dall’eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni. L’immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizione di pignoramenti. Le spese di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie, se esistenti al momento della vendita, sono a carico della pro- cedura. Ogni ulteriore onere derivante dalla vendita sarà a carico dell’aggiudicatario. Ciascun offerente per essere ammesso alla vendita dovrà depositare presso il sopra indicato studio, entro le ore 12.30 del giorno feriale precedente a quello fissato per l’asta (escluso il sabato), domanda di partecipazione all’incanto, in regola con il bollo vigente, corredata di un assegno circolare non trasferibile all’ordine del sottoscritto professionista delegato, pari al 10% (dieci per cento) del prezzo base d’asta, quale cauzione. La mancata partecipazione all’incanto senza documentato e giustificato motivo comporterà la restituzione della cauzione, ai sensi dell’art. 580, comma 2, c.p.c., solo nella misura dei 9/10 dell’intero e la restante parte verrà acquisita alla procedura esecutiva. Nell’ipotesi di cui all’art. 585 comma 2 c.p.c., si consulti l’ordinanza. L’aggiudicazione è soggetta all’aumento del quinto di cui all’art. 584 c.p.. Il versamento del saldo del prezzo e delle spese di trasferimento dovrà avvenire entro 60 giorni dall’aggiudicazione, mediante assegni circolari non trasferibili intestati a “Proc. Rei n° 127/88 delegato dr. Fernando Caldiero”; i predetti assegni saranno versati su libretto di deposito bancario acceso presso l’agenzia di Cetraro della Banca Carime spa, intestato alla procedura e vincolato all’ordine del Signor G.E.. I partecipanti all’asta hanno la possibilità di ottenere mutui ipotecari per un importo fino ad un massimo del 70/80% del valore dell’immobile come stimato nella perizia a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca. Le banche aderenti all’iniziativa sono le seguenti: - Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a, Filiale di Paola ( Direzione di Reggio Calabria - Settore prodotti Retail- Viale Calabria angolo Vico Sant’Anna -89131 Reggio Calabria Tel. 0965/353465/478/468; - Unicredit Banca s.p.a., agenzia Unicredit di Cosenza, 127 ang. Tagliamento, Corso Mazzini; - Banca Carime Filiale di Paola tel. 0982 582515. I partecipanti all’asta sono pertanto invitati a contattare, qualora vi abbiano interesse, le su indicate Banche. Una copia del presente avviso viene affisso ex primo comma dell’art. 490 c.p.c., altra copia verrà pubblicata, per estratto, sul quotidiano La Gazzetta del Sud, mentre sul sito www.astegiudiziarie.it sono pubblicati la perizia, l’ordinanza di vendita ed il presente avviso. Maggiori informazioni, anche relative alle generalità del debitore, possono essere fornite dalla Cancelleria delle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Paola, Rione Giancontesi, primo piano, a chiunque vi abbia interesse. Custode del bene è il dott. Sabrina Sorace tel 0982/585141. Gli immobili allo stato sono nella disponibilità del debitore. A norma dell’art. 591 bis c.p.c. tutte le attività relative alla vendita saranno espletate presso lo studio del professionista delegato. Si pubblichi nelle forme di cui sopra. Cetraro li 28/07/2014 Il professionista delegato Dott. Fernando Caldiero ***** AVVISO DI VENDITA CON INCANTO Il sottoscritto dott. Fernando CALDIERO, dottore commercialista con studio in Cetraro alla via F. Pirrino n. 37, nominato in sostituzione del precedente delegato con provvedimento del 21-23/04/2007, vista l’ordinanza di vendita n. cron. 5208, emanata dal Giudice dell’Esecuzione in data 15/0715/10/2005 con cui è stata disposta la vendita all’incanto dei beni pignorati nel procedimento esecutivo n. 132/92 R.E.I. e sono state delegate le relative operazioni, visti gli artt. 569, 576 e 591 bis c.p.c. visto i provvedimenti del 2528/03/2011, 29/9/2011, 09/02/2012, 23/11/2012, 17/05/2013 e del 26/03/2014 RENDE NOTO Che il giorno 6/10/2014 alle ore 15.30 si svolgerà l’incanto in distinti lotti della piena proprietà dei beni assoggettati ad espropriazione, e precisamente: LOTTO 1: aggiudicato LOTTO 2: aggiudicato LOTTO 3: sospeso con provvedimento del GE del 34/04/2008 - estinzione 19/9/08 LOTTO 4: escluso dalla vendita giusta ordinanza di delega LOTTO 5: Box auto in Belvedere Marittimo(CS) alla località “Monti” o “I Monti”, parco “Mare-Monti” fabbricato “A”, piano interrato interno 12 della superficie di mq. 18,00, e relative ragioni condominiali; confini: a nord e sud con area condominiale, ad ovest con box auto interno 13 e ad est con box auto interno 11. Catasto fabbricati del Comune di Belvedere Marittimo foglio 36 p.lla 299 sub 12, S.2, Categ C/6, cl.1° , mq. 18,00, rendita euro 40,90. Prezzo a base d’asta € 3.494,71 (tremilaquattrocentonovantaquattro/71). Le offerte minime in aumento con primo rilancio obbligatorio non potranno essere inferiori a euro 500,00 (cinquecento/00). LOTTO 6: escluso dalla vendita giusta ordinanza di delega LOTTO 7: Box auto in Belvedere Marittimo (CS) alla località “Monti” o “I Monti”, parco “Mare-Monti” fabbricato “A”, piano interrato interno 15, della superficie di mq. 146,00, confinante a nord ed ovest con area condominiale, ad sud con area condominiale e fabbricato “B”, e ad est con area condominiale e con box auto interni 14 e 16. Catasto fabbricati del Comune di Belvedere Marittimo foglio 36 p.lla 299 sub 15, S.2, Categ C/6, cl.1° , mq. 146,00, rendita euro 331,77. Prezzo a base d’asta € 19.877,07 (diciannovemilaottocentosettantasette/07). Le offerte minime in aumento, con primo rilancio obbligatorio, non potranno essere inferiori a euro 1.000,00 (mille/00). LOTTO 8: Box auto in Belvedere Marittimo(CS) alla località “Monti” o “I Monti”, parco “Mare-Monti” fabbricato “A”, piano interrato interno 16 della superficie di mq. 21, e relative ragioni condominiali; confini: a nord e sud con area condominiale, ad ovest con box auto interno 15, e ad est con vano scale condominiale. Catasto fabbricati del Comune di Belvedere Marittimo foglio 36 p.lla 299 sub 16, p.i., Categ C/6, cl.1° , mq. 21,00, rendita euro 47,72. Prezzo a base d’asta € 3.730,64 (tremilasettecentotrenta/64). Le offerte minime in aumento con primo rilancio obbligatorio, non potranno essere inferiori a euro 500,00 (cinquecento/00). LOTTO 9: Box auto in Belvedere Marittimo(CS) alla località “Monti” o “I Monti”, parco “Mare-Monti” fabbricato “A”, piano interrato interno 17, della superficie di mq. 22,00, e relative ragioni condominiali; confini: a nord e sud con area condominiale, ad ovest con vano scale condominiale, e ad est con box auto interno 18. Catasto fabbricati del Comune di Belvedere Marittimo foglio 36 p.lla 299 sub 17, S.2, Categ C/6, cl.1° , mq. 22,00, rendita euro 49,99. Prezzo a base d’asta € 3.819,11( tremilaottocentodiciannove/11). Le offerte minime in aumento con primo rilancio obbligatorio non potranno essere inferiori a euro 500,00 (cinquecento/00). LOTTO 10: aggiudicato LOTTO 11: Magazzino in Belvedere Marittimo (CS) alla località “Monti” o “I Monti”, parco “Mare-Monti” fabbricato “B”, piano seminterrato interno 14, della superficie di mq. 277,00 oltre ad un porticato di mq. 26,00, e relative ragioni condominiali; confini: a nord-ovest ed est con area condominiale e a sud con area condominiale e fabbricato “A”. Catasto fabbricati del Comune di Belvedere Marittimo foglio 36 p.lla 300 sub 14, magazzini, S.1, Categ C/2, cl.U., mq. 285,00, rendita euro 647,64. Prezzo a base d’asta € 66.827,06 (sessantaseimilaottocentoventisette/06). Le offerte minime in aumento con primo rilancio obbligatorio non potranno essere inferiori a euro 1.000,00(mille/00). Ai sensi e per gli effetti della legge 47/85 e della normativa vigente, dalla perizia del C.T.U. in atti, ed alle quali espressamente si rinvia, risulta che: Gli annunci integrali con eventuali perizie sono consultabili sul sito www.aste.eugenius.it Aste n. 133+Pubb.Sole24H_Agosto 2014_Aste n. 132_2014 18/09/14 15:56 Pagina 30 AsteInfoappalti Settembre 2014 [email protected] - il complesso edilizio “Mare-Monti” fu edificato in virtù del verificatosi stato di “silenzio-assenso” di cui alla legge 94/82 sulla base della richiesta di concessione edilizia presentata in data 21/11/1987; - in data 10/02/1989 il Sindaco pro-tempore rilasciava certificato attestante l’avvenuta formazione del “silenzio-assenso”; - in data 06/02/1990 è stata rilasciata concessione edilizia di variante in corso d’opera n. 1932 del 6/02/1990; - gli immobili sono conformi al progetto originario e non essendo in atto pratiche per il rilascio di concessioni edilizie in sanatoria si può affermare che la posizione urbanistica dei cespiti risulta essere regolare; Il tutto meglio precisato nella consulenza tecnica in atti. In ogni caso gli aggiudicatari, ricorrendone i presupposti, potranno avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 46 del vigente T.U. sull’edilizia di cui al D.P.R. 6/6/2001 n. 380 e di cui all’art. 40, VI comma, della citata legge 47/85 e di ogni altra norma vigente. Maggiori informazioni presso la Cancelleria delle Esecuzioni ed il professionista Delegato. Custode dei beni è stato nominato il dott. Fernando Caldiero tel 0982/92461- I beni allo stato sono tutti locati ad esclusione di 2 lotti che sono nella disponibilità del custode. Il versamento del prezzo e delle spese di trasferimento dovrà avvenire entro 40 giorni dall’aggiudicazione (o nel minore termine eventualmente indicato nell’offerta in busta chiusa), mediante assegni circolari non trasferibili intestati a “Proc. Rei n° 132/92 delegato dr. Fernando Caldiero”; i predetti assegni saranno versati su libretto di deposito bancario acceso presso l’agenzia di Cetraro della Banca Carime spa, intestato alla procedura e vincolato all’ordine del Signor G.e.. Qualora sia stato azionato nella procedura esecutiva un credito derivante da mutuo fondiario, ai sensi dell’art. 41 della nuova Legge Bancaria (D.Lgs. 1/09/1993 n. 385), l’aggiudicatario, il quale non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento, dovrà versare direttamente all’istituto di credito fondiario, entro il termine di giorni 20 dalla data dell’aggiudicazione, la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito dello stesso. Ciascun offerente, per poter essere ammesso all’incanto, dovrà presentare, presso lo studio del professionista delegato, entro le ore 12.30 del giorno feriale precedente l’incanto, escluso il sabato, domanda di partecipazione all’incanto, in regola con il bollo vigente, alla quale dovranno essere allegati: 1. assegno circolare non trasferibile intestato a “Proc. Esecutiva n. 132/92 seguito dal nome del delegato per un importo pari al 10% del prezzo offerto a titolo di cauzione; 2. assegno circolare non trasferibile intestato a “Proc. Esecutiva n. 132/92 seguito dal nome del delegato per un importo pari al 15% del prezzo offerto a titolo di anticipo spese L’istanza dovrà inoltre contenere: 3. l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima e dell’ordinanza di vendita; 4. fotocopia del documento d’identità dell’offerente; L’offerente, depositando l’istanza di partecipazione, dichiara di conoscere lo stato dell’immobile. I partecipanti alla vendita hanno la possibilità di ottenere mutui ipotecari per un importo fino ad un massimo del 70/80% del valore dell’immobile come stimato nella perizia a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca. Le banche aderenti all’iniziativa sono le seguenti: Monte dei Paschi di Siena S.p.a filiale di Paola (Direzione di Reggio Calabria - settore prodotti Retail - V.le Calabria angolo vico S. Anna 89131 Reggio Calabria )- tel 0965/353465/478/468; Unicredit Banca S.p.a, Agenzia Unicredit di Cosenza, 127 ang. Tagliamento, C.so Mazzini. I partecipanti all’asta sono pertanto invitati a contattare, qualora vi abbiano interesse, le su indicate Banche. Una copia del presente verrà affissa ex primo comma art. 490 c.p.c, altra copia verrà pubblicata sull’edizione domenicale del quotidiano “Il Domani della Calabria”, sul Mensile “Aste” e sui siti internet www.aste.eugenius.it e www.aste.annunci.it Maggiori informazioni, possono essere fornite dalla Cancelleria delle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Paola, Rione Giancontesi, primo piano, a chiunque vi abbia interesse. Tutte le attività, che, a norma degli artt. 571 e seguenti, devono essere compiute in cancelleria o davanti al Signor G.e., o dal cancelliere o dal Signor G.e., sono eseguite dal professionista delegato presso il suo studio. Si pubblichi nelle forme di cui sopra. Il professionista delegato Dr. Fernando Caldiero Cetraro 09/06/2014 ***** AVVISO DI VENDITA Il sottoscritto dott. Fernando CALDIERO, dottore commercialista con studio in Cetraro alla via F. Pirrino n. 37, nominato in sostituzione del precedente delegato con provvedimento del 21-23/04/2007, vista l’ordinanza di vendita n. cron. 5574, emanata dal Giudice dell’Esecuzione in data 2025/05/2004 con cui è stata disposta la vendita all’incanto dei beni pignorati nel procedimento esecutivo n. 134/98 R.E. e sono state delegate le relative operazioni, visti gli artt. 569, 576 e 591 bis c.p.c., visti i provvedimenti del Sig. GE del 17-18/02/2010, 3-4/06/2010, 03/03/2011, 89/09/2011, 29-30/12/2011, 26/10/2012, 19/04/2013 e 20/09/2013 RENDE NOTO che il giorno 06/10/2014 alle ore 18.30 presso il proprio studio in Cetraro in via F. Pirrino n. 37, si svolgerà l’incanto in unico lotto dei beni oltre descritti: nel Comune di Tortora (CS) alla via Vittorio Emanuele n° 38 Complesso già adibito a pensione costituito da un’area attrezzata, e da due corpi di fabbrica. Il primo corpo di fabbrica è stato realizzato intorno all’anno 1939 e cioè precedentemente all’attuazione nella zona degli strumenti urbanistici, mentre il secondo corpo di fabbrica è stato realizzato negli anni 1976/1977. Confini: strada comunale, scuola elementare, proprietà S. B., proprietà I. N. o eventuali rispettivi aventi causa, salvo altri. Catasto fabbricati del Comune di Tortora: foglio 38 particella 94 sub 8, Via Vittorio Emanuele, P 1-2-3-4, cat. D/2, rendita euro 6.404,07 giusta denuncia di variazione per cambio di destinazione d’uso, ampliamento e fusione presentata all’Ute di Cosenza in data 8/01/1986 prot. n. 38. Per una dettagliata descrizione degli immobili si rinvia alle consulenze tecniche in atti rispettivamente a firma dell’Ing. Liliana Maria Ferraro e dell’Ing. Francesco Docimo. Ai sensi e per gli effetti della legge 47/85 e della normativa vigente, dalle perizie dei C.T.U. in atti, ed alle quali espressamente si rinvia, risulta che: - uno dei due fabbricati è stato realizzato in difformità alla concessione edilizia n° 27/77 del 28/01/1977 rilasciata da Comune di Tortora; - in data 30/09/1986 è stata presentata domanda di condono edilizio,tale richiesta di condono era volta ad ottenere la concessione edilizia in sanatoria relativa alla variazione della copertura del fabbricato, della veranda al piano terra e del deposito annesso alla piscina; - il fabbricato edificato in data antecedente al 1942 è stato ristrutturato nel 2008 con provvedimento amministrativo rilasciato dal Comune di Tortora; - vi sono elementi di copertura in amianto, per la qual cosa si rinvia alla perizia dell’Ing. Docimo. Il tutto meglio precisato nelle consulenze tecniche in atti. In ogni caso l’aggiudicatario, ricorrendone i presupposti, potrà avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 46 del vigente T.U. sull’edilizia di cui al D.P.R. 6/6/2001 n. 380 e di cui all’art. 40, VI comma, della citata legge 47/85 e di ogni altra norma vigente. Prezzo a base d’asta euro 71.738,93 (settantunomilasettecentotrentotto/93). Le offerte minime in aumento con primo rilancio obbligatorio non potranno essere inferiori a euro 1.000,00 (mille/00). La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni, me- 30 glio descritti nella perizia del C.T.U. in atti, ed alla quale espressamente si rinvia, si trovano ( anche in relazione al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive; la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento,indennità o riduzione di prezzo. La presente vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, nè potrà essere risolta per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere- ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dall’eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti-, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti, inconoscibili o comunque non considerati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni. L’immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti. Se esistenti al momento della vendita, eventuali iscrizioni e trascrizioni saranno cancellate a spese e cura della procedura. Ogni ulteriore onere derivante dalla vendita sarà a carico dell’aggiudicatario. Ciascun offerente, per poter essere ammesso all’incanto, dovrà presentare, presso lo studio del professionista delegato, entro le ore 12.30 del giorno feriale precedente l’incanto, escluso il sabato, domanda di partecipazione all’incanto, in regola con il bollo vigente, alla quale dovranno essere allegati: 1. assegno circolare non trasferibile intestato a “Proc. Esecutiva n. 134/98 seguito dal nome del delegato per un importo pari al 10% del prezzo offerto a titolo di cauzione; 2. assegno circolare non trasferibile intestato a “Proc. Esecutiva n. 134/98 seguito dal nome del delegato per un importo pari al 15% del prezzo offerto a titolo di anticipo spese L’istanza dovrà inoltre contenere: 3. l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima e dell’ordinanza di vendita; 4. fotocopia del documento d’identità dell’offerente; L’offerente, depositando l’istanza di partecipazione, dichiara di conoscere lo stato dell’immobile. Il versamento del prezzo e delle spese di trasferimento dovrà avvenire entro 40 giorni dall’aggiudicazione (o nel minore termine eventualmente indicato nell’offerta in busta chiusa), mediante assegni circolari non trasferibili intestati a “Proc. Rei n° 134/98 acceso presso l’agenzia di Cetraro della Banca Carime spa, intestato alla procedura e vincolato all’ordine del Signor G.e.. Qualora sia stato azionato nella procedura esecutiva un Credito Fondiario, ai sensi dell’art. 41 della nuova Legge Bancaria (D.Lgs. 1/09/1993 n. 385), l’aggiudicatario, il quale non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento, dovrà versare direttamente all’istituto di credito fondiario, entro il termine di giorni 20 dalla data dell’aggiudicazione, la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito dello stesso. In caso di inadempimento l’aggiudicatario sarà dichiarato decaduto dal diritto, con conseguente perdita della cauzione a titolo di multa salvo l’eventuale condanna a pagare la differenza di cui alla seconda parte dell’art. 587 c.p.c.. I partecipanti all’asta hanno la possibilità di ottenere mutui ipotecari per un importo fino ad un massimo del 70/80% del valore dell’immobile come stimato nella perizia a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca. Le banche aderenti all’iniziativa sono: - Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a, Filiale di Paola (Direzione di Reggio Calabria - Settore prodotti Retail- Viale Calabria angolo Vico Sant’Anna -89131 Reggio Calabria Tel. 0965/353465/478/468; - Unicredit Banca s.p.a., agenzia Unicredit di Cosenza, 127 ang. Tagliamento, Corso Mazzini; - Banca Carime filiale di Paola tel 0982/582515; - Banca popolare di Crotone s.p.a., filiale di Paola, Viale Mannarino 55-57 tel 0982/582872; e sono consultabili sul sito dell’ABI (http://www3.abi.it/AsteImm/). I partecipanti all’asta sono pertanto invitati a contattare, qualora vi abbiano interesse, le banche aderenti all’iniziativa. Qualora la vendita senza incanto non abbia luogo per mancanza di offerte d’acquisto proposte entro il termine stabilito, per inefficacia delle offerte (art. 571 comma 2 c.p.c.) o per dissenso del creditore procedente a fronte di un’unica offerta, il sottoscritto professionista delegato provvederà a fissare la data della vendita con incanto previa emissione dell’avviso ex art. 576 c.p.c., al medesimo prezzo base. Una copia del presente verrà affissa ex primo comma art. 490 c.p.c, altra copia verrà pubblicata sull’edizione domenicale del quotidiano “Il Domani della Calabria”, sul Mensile “Aste” e sui siti internet www.aste.eugenius.it e www.asteannunci.it. Maggiori informazioni possono essere fornite dalla Cancelleria delle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Paola, Rione Giancontesi, primo piano, a chiunque vi abbia interesse. Tutte le attività, che, a norma degli artt. 571 e seguenti, devono essere compiute in cancelleria o davanti al Signor G.e., o dal cancelliere o dal Signor G.e., sono eseguite dal delegato presso il suo studio. Il debitore o il custode consentiranno la visita del compendio posto in vendita nei tre giorni antecedenti l’incanto, dalle ore 16.30 alle ore 18.30. Delle eventuali visite dovrà essere data comunicazione al professionista Delegato. Cetraro li 09/06/2014 Il Professionista delegato Dott. Fernando Caldiero ***** AVVISO DI VENDITA Il sottoscritto dott. Fernando CALDIERO, dottore commercialista con studio in Cetraro alla via F. Pirrino n. 37, nominato in sostituzione del precedente delegato con provvedimento del 21-23/04/2007, vista l’ordinanza di vendita n. cron. 5574, emanata dal Giudice dell’Esecuzione in data 2025/05/2004 con cui è stata disposta la vendita all’incanto dei beni pignorati nel procedimento esecutivo n. 134/98 R.E. e sono state delegate le relative operazioni, visti gli artt. 569, 576 e 591 bis c.p.c., visti i provvedimenti del Sig. GE del 17-18/02/2010, 3-4/06/2010, 03/03/2011, 89/09/2011, 29-30/12/2011, 26/10/2012, 19/04/2013 e 20/09/2013 RENDE NOTO che il giorno 06/10/2014 alle ore 18.30 presso il proprio studio in Cetraro in via F. Pirrino n. 37, si svolgerà l’incanto in unico lotto dei beni oltre descritti: nel Comune di Tortora (CS) alla via Vittorio Emanuele n° 38 Complesso già adibito a pensione costituito da un’area attrezzata, e da due corpi di fabbrica. Il primo corpo di fabbrica è stato realizzato intorno all’anno 1939 e cioè precedentemente all’attuazione nella zona degli strumenti urbanistici, mentre il secondo corpo di fabbrica è stato realizzato negli anni 1976/1977. Confini: strada comunale, scuola elementare, proprietà S. B., proprietà I. N. o eventuali rispettivi aventi causa, salvo altri. Catasto fabbricati del Comune di Tortora: foglio 38 particella 94 sub 8, Via Vittorio Emanuele, P 1-2-3-4, cat. D/2, rendita euro 6.404,07 giusta denuncia di variazione per cambio di destinazione d’uso, ampliamento e fusione presentata all’Ute di Cosenza in data 8/01/1986 prot. n. 38. Per una dettagliata descrizione degli immobili si rinvia alle consulenze tecniche in atti rispettivamente a firma dell’Ing. Liliana Maria Ferraro e dell’Ing. Francesco Docimo. Ai sensi e per gli effetti della legge 47/85 e della normativa vigente, dalle perizie dei C.T.U. in atti, ed alle quali espressamente si rinvia, risulta che: - uno dei due fabbricati è stato realizzato in difformità alla concessione edilizia n° 27/77 del 28/01/1977 rilasciata da Comune di Tortora; - in data 30/09/1986 è stata presentata domanda di condono edilizio,tale richiesta di condono era volta ad ottenere la concessione edilizia in sanatoria relativa alla variazione della copertura del fabbricato, della veranda al piano terra www.astepress.it - www.asteannunci.info www.quiaste.it - www.aste.eugenius.it e del deposito annesso alla piscina; - il fabbricato edificato in data antecedente al 1942 è stato ristrutturato nel 2008 con provvedimento amministrativo rilasciato dal Comune di Tortora; - vi sono elementi di copertura in amianto, per la qual cosa si rinvia alla perizia dell’Ing. Docimo. Il tutto meglio precisato nelle consulenze tecniche in atti. In ogni caso l’ aggiudicatario, ricorrendone i presupposti, potrà avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 46 del vigente T.U. sull’edilizia di cui al D.P.R. 6/6/2001 n. 380 e di cui all’art. 40, VI comma, della citata legge 47/85 e di ogni altra norma vigente. Prezzo a base d’asta euro 71.738,93 (settantunomilasettecentotrentotto/93). Le offerte minime in aumento con primo rilancio obbligatorio non potranno essere inferiori a euro 1.000,00 (mille/00). La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni, meglio descritti nella perizia del C.T.U. in atti, ed alla quale espressamente si rinvia, si trovano ( anche in relazione al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive; la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento,indennità o riduzione di prezzo. La presente vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, nè potrà essere risolta per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere- ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dall’eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti-, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti, inconoscibili o comunque non considerati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni. L’immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti. Se esistenti al momento della vendita, eventuali iscrizioni e trascrizioni saranno cancellate a spese e cura della procedura. Ogni ulteriore onere derivante dalla vendita sarà a carico dell’aggiudicatario. Ciascun offerente, per poter essere ammesso all’incanto, dovrà presentare, presso lo studio del professionista delegato, entro le ore 12.30 del giorno feriale precedente l’incanto, escluso il sabato, domanda di partecipazione all’incanto, in regola con il bollo vigente, alla quale dovranno essere allegati: 1. assegno circolare non trasferibile intestato a “Proc. Esecutiva n. 134/98 seguito dal nome del delegato per un importo pari al 10% del prezzo offerto a titolo di cauzione; 2. assegno circolare non trasferibile intestato a “Proc. Esecutiva n. 134/98 seguito dal nome del delegato per un importo pari al 15% del prezzo offerto a titolo di anticipo spese L’istanza dovrà inoltre contenere: 3. l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima e dell’ordinanza di vendita; 4. fotocopia del documento d’identità dell’offerente; L’offerente, depositando l’istanza di partecipazione, dichiara di conoscere lo stato dell’immobile. Il versamento del prezzo e delle spese di trasferimento dovrà avvenire entro 40 giorni dall’aggiudicazione (o nel minore termine eventualmente indicato nell’offerta in busta chiusa), mediante assegni circolari non trasferibili intestati a “Proc. Rei n° 134/98 acceso presso l’agenzia di Cetraro della Banca Carime spa, intestato alla procedura e vincolato all’ordine del Signor G.e.. Qualora sia stato azionato nella procedura esecutiva un Credito Fondiario, ai sensi dell’art. 41 della nuova Legge Bancaria (D.Lgs. 1/09/1993 n. 385), l’aggiudicatario, il quale non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento, dovrà versare direttamente all’istituto di credito fondiario, entro il termine di giorni 20 dalla data dell’aggiudicazione, la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito dello stesso. In caso di inadempimento l’aggiudicatario sarà dichiarato decaduto dal diritto, con conseguente perdita della cauzione a titolo di multa salvo l’eventuale condanna a pagare la differenza di cui alla seconda parte dell’art. 587 c.p.c.. I partecipanti all’asta hanno la possibilità di ottenere mutui ipotecari per un importo fino ad un massimo del 70/80% del valore dell’immobile come stimato nella perizia a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca. Le banche aderenti all’iniziativa sono: - Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a, Filiale di Paola (Direzione di Reggio Calabria - Settore prodotti Retail- Viale Calabria angolo Vico Sant’Anna -89131 Reggio Calabria Tel. 0965/353465/478/468; - Unicredit Banca s.p.a., agenzia Unicredit di Cosenza, 127 ang. Tagliamento, Corso Mazzini; - Banca Carime filiale di Paola tel 0982/582515; - Banca popolare di Crotone s.p.a., filiale di Paola, Viale Mannarino 55-57 tel 0982/582872; e sono consultabili sul sito dell’ABI (http://www3.abi.it/AsteImm/). I partecipanti all’asta sono pertanto invitati a contattare, qualora vi abbiano interesse, le banche aderenti all’iniziativa. Qualora la vendita senza incanto non abbia luogo per mancanza di offerte d’acquisto proposte entro il termine stabilito, per inefficacia delle offerte (art. 571 comma 2 c.p.c.) o per dissenso del creditore procedente a fronte di un’unica offerta, il sottoscritto professionista delegato provvederà a fissare la data della vendita con incanto previa emissione dell’avviso ex art. 576 c.p.c., al medesimo prezzo base. Una copia del presente verrà affissa ex primo comma art. 490 c.p.c, altra copia verrà pubblicata sull’edizione domenicale del quotidiano “Il Domani della Calabria”, sul Mensile “Aste” e sui siti internet www.aste.eugenius.it e www.asteannunci.it. Maggiori informazioni possono essere fornite dalla Cancelleria delle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Paola, Rione Giancontesi, primo piano, a chiunque vi abbia interesse. Tutte le attività, che, a norma degli artt. 571 e seguenti, devono essere compiute in cancelleria o davanti al Signor G.e., o dal cancelliere o dal Signor G.e., sono eseguite dal delegato presso il suo studio. Il debitore o il custode consentiranno la visita del compendio posto in vendita nei tre giorni antecedenti l’incanto, dalle ore 16.30 alle ore 18.30. Delle eventuali visite dovrà essere data comunicazione al professionista Delegato. Cetraro li 09/06/2014 Il Professionista delegato Dott. Fernando Caldiero ***** AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO Il sottoscritto dott. Fernando CALDIERO, dottore commercialista con studio in Cetraro alla via F. Pirrino n. 37, nominato in sostituzione del precedente delegato con provvedimento del 21-23/04/2007, vista l’ordinanza di vendita n. 6872 cron. emanata dal Giudice dell’Esecuzione in data 16/09/2003 con cui è stata disposta la vendita all’incanto dei beni pignorati nel procedimento esecutivo n. 149/89 R.E. (promosso da S.G.A. s.p.a. già ISVEIMER) cui sono riunite le 198/89- 191/89 -194/89-8/90-48/90 e sono state delegate le relative operazioni, visti gli artt. 569, 576 e 591 bis c.p.c., visto i provvedimenti del 15/12/2009, 28/10/2010,1/02/2011,15/09/2011, 2930/12/2011,11/05/2012, 30/11/2012, 22/02/2013 e 10/01/2014 e 18/06/2014 RENDE NOTO Che è fissata la vendita senza incanto, della piena proprietà dei beni assoggettati ad espropriazione, e precisamente: LOTTO N. 10: magazzino di mq. 805, adibito a supermercato, posto al piano terra, confinante ad est con via Bologna, a nord con via Bari, ad ovest ed a sud con corte comune, catastalmente al foglio 5, particella 417/15 (ex schede 2190/80-2191/80- 2192/80). cat.D/8- cl 1° -mq.733- rendita euro 9.606,10 compresa quota millesimale del lastrico solare Foglio 5, p.lla 417/12. Prezzo base d’asta euro 57.140,56 (cinquantasettemi- lacentoquaranta/56). Le offerte minime in aumento, ove debba procedersi ad una gara sull’offerta più alta, non potranno essere inferiori a euro 1.000,00 (mille/00 ) Ai sensi e per gli effetti della legge 47/85 e della normativa vigente, dalla perizia del C.T.U. in atti, ed alle quali espressamente si rinvia, risulta che: - le unità immobiliari sono state autorizzate con licenza edilizia nr. 185 del 12/05/1975, le difformità eseguite sono state regolarmente condonate con pratica nr. 5884 del 30/09/1986; - è stata rilasciata concessione in sanatoria, ai sensi della legge 47/85, in data 12/12/1997 ed è stata rilasciata autorizzazione di agibilità per il piano terra da destinare ad uso commerciale. Il tutto meglio precisato nella consulenza tecnica in atti. In ogni caso gli aggiudicatari, ricorrendone i presupposti, potranno avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 46 del vigente T.U. sull’edilizia di cui al D.P.R. 6/6/2001 n. 380 e di cui all’art. 40, VI comma, della legge 47/85 e di ogni altra norma vigente. Per lo stato degli immobili si rinvia alla CTU in atti. La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni, meglio descritti nella perizia del C.T.U. in atti, ed alla quale espressamente si rinvia, si trovano (anche in relazione al T.U. di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive; la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione di prezzo. La presente vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, nè potrà essere risolta per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere, ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dall’eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni. L’immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti. Se esistenti al momento della vendita, eventuali iscrizioni e trascrizioni saranno cancellate a spese e cura della procedura. Ogni ulteriore onere derivante dalla vendita sarà a carico dell’aggiudicatario. La deliberazione sull’offerta a norma dell’art. 572 c.p.c. e le ulteriori eventuali attività di cui agli artt. 573 e 574 c.p.c., si effettueranno nell’Udienza di vendita fissata per il giorno_6/10/2014_alle ore 10.30 nello studio del sottoscritto professionista in Cetraro alla Via Pirrino 37. Ciascun offerente per essere ammesso alla vendita dovrà depositare presso il sopra indicato studio, entro le ore 12.30 del giorno feriale precedente a quello fissato per l’Udienza di vendita (escluso il sabato), un’offerta, ex art. 571 c.p.c., in regola con l’imposta di bollo, in busta chiusa, sulla quale sarà annotato a cura del professionista delegato, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del Signor G.e. e la data dell’Udienza di vendita. Le buste saranno aperte nell’Udienza di vendita alla presenza degli offerenti. L’offerta è irrevocabile, fatte salve le previsioni di cui all’art. 571 cpc, e dovrà contenere: 1. il cognome, nome, luogo e data di nascita codice fiscale, domicilio, stato civile, recapito telefonico del soggetto cui andrà interessato l’immobile (non sarà possibile intestare l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta), il quale deve presentarsi all’Udienza fissata per la vendita (Per i casi di comunione legale, di minorenni, di società ed altri casi particolari si rinvia all’ordinanza di vendita); 2. i dati identificativi del bene per il quale l’offerta è proposta; 3. l’indicazione del prezzo offerto che non potrà essere inferiore al prezzo a base d’asta sopra indicato a pena di esclusione; 4. assegno circolare non trasferibile intestato a “Proc. Esecutiva n° 149/89”, seguito dal nome del delegato per un importo pari al 10% del prezzo offerto a titolo di cauzione che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto; 5. assegno circolare non trasferibile intestato a “Proc. Esecutiva n° 149/89”, seguito dal nome del delegato per un importo pari al 15% del prezzo offerto in conto spese, 6. il termine di pagamento del prezzo e degli oneri connessi 7. l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima e dell’ordinanza di vendita; 8. fotocopia del documento d’identità dell’offerente; 9. ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta. L’offerente, depositando offerta, dichiara di conoscere lo stato dell’immobile. Il versamento del prezzo e delle spese di trasferimento dovrà avvenire entro 60 giorni dall’aggiudicazione (o nel minore termine eventualmente indicato nell’offerta in busta chiusa), mediante assegni circolari non trasferibili intestati a “Proc. Rei n° 149/89 delegato dr. Fernando Caldiero”; i predetti assegni saranno versati su libretto di deposito bancario acceso presso l’agenzia di Cetraro della Banca Carime spa, intestato alla procedura e vincolato all’ordine del Signor G.e.. Qualora sia stato azionato nella procedura esecutiva un credito derivante da mutuo fondiario, ai sensi dell’art. 41 della nuova Legge Bancaria (D.Lgs. 1/09/1993 n. 385), l’aggiudicatario, il quale non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento, dovrà versare direttamente all’istituto di credito fondiario, entro il termine di giorni 30 dalla data dell’aggiudicazione, la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito dello stesso. Qualora la vendita senza incanto non abbia luogo per mancanza di offerte d’acquisto proposte entro il termine stabilito, per inefficacia delle offerte ( art. 571 comma 2 c.p.c.) o per dissenso del creditore procedente a fronte di un’unica offerta, il sottoscritto professionista delegato provvederà a fissare la data della vendita con incanto previa emissione dell’avviso ex art. 576 c.p.c., al medesimo prezzo base. I partecipanti alla vendita hanno la possibilità di ottenere mutui ipotecari per un importo fino ad un massimo del 70/80% del valore dell’immobile come stimato nella perizia a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca. Le banche aderenti all’iniziativa sono le seguenti: Monte dei Paschi di Siena S.p.a filiale di Paola (Direzione di Reggio Calabria - settore prodotti Retail - V.le Calabria angolo vico S. Anna 89131 Reggio Calabria )- tel 0965/353465/478/468; Unicredit Banca S.p.a, Agenzia Unicredit di Cosenza, 127 ang. Tagliamento, C.so Mazzini. I partecipanti all’asta sono pertanto invitati a contattare, qualora vi abbiano interesse, le su indicate Banche. Una copia del presente verrà affissa ex primo comma art. 490 c.p.c, altra copia verrà pubblicata sull’edizione del quotidiano “ la gazzetta del sud”, sul Mensile “Aste” e sui siti internet www.aste.eugenius.it e www.aste.annunci.it Maggiori informazioni, possono essere fornite dalla Cancelleria delle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Paola, Rione Giancontesi, primo piano, ed il professionista Delegato.a chiunque vi abbia interesse. Tutte le attività, che, a norma degli artt. 571 e seguenti, devono essere compiute in cancelleria o davanti al Signor G.e., o dal cancelliere o dal Signor G.e., sono eseguite dal professionista delegato presso il suo studio. Il debitore o il custode consentiranno la visita del compendio posto in vendita nei tre giorni antecedenti l’incanto, dalle ore 16.30 alle ore 18.30. Delle eventuali visite dovrà essere data comunicazione al professionista Delegato. A norma dell’art. 591 bis c.p.c. tutte le attività relative alla vendita saranno espletate presso lo studio del professionista delegato. Si pubblichi nelle forme di cui sopra. Maggiori informazioni presso la Cancelleria delle Esecuzioni Cetraro li 23/06/2014 Il Professionista delegato Dott Fernando Caldiero Gli annunci integrali con eventuali perizie sono consultabili sul sito www.aste.eugenius.it Aste n. 133+Pubb.Sole24H_Agosto 2014_Aste n. 132_2014 18/09/14 15:56 Pagina 31 ¸HVcgZbdHdX^Zi|eZg6o^dc^ ^ca^fj^YVo^dcZXdViiVVbb^c^higVi^kV 76C9>9><6G6 ;Vaa^bZcid¸<GDJC986G:H#e#6#¹ >cZhZgX^o^degdkk^hdg^d HdaaZX^iVo^dcZY^bVc^[ZhiVo^dc^Y^^ciZgZhhZ >a 8jgVidgZ YZa ;Vaa^bZcid ¸<gdjcYXVgZ H#e#6#¹! 9dii# K^cXZcod 9^ ;Vc^! cdb^cVid Xdc hZciZcoVYZaIg^WjcVaZY^8^k^iVkZXX]^VYZa'-bV\\^d'%&)!Xdbjc^XVY^VkZgg^XZkjidVaXjcZ bVc^[ZhiVo^dc^Y^^ciZgZhhZeZga»VXfj^hidYZ^XdbeZcY^Vo^ZcYVa^ViijVabZciZ^cZhZgX^o^d egdkk^hdg^dZmVgi#&%)A#;#cZahZiidgZYZaaZVii^k^i|Y^Vhh^hiZcoVViZggV]VcYa^c\ZVii^k^i| XdaaZ\ViZ egZhhd \a^ VZgdedgi^ Y^ GdbV";^jb^X^cd ;8D Z GdbV"8^Vbe^cd 8>6! igV Xj^ \Zhi^dcZYZaaZhVaZK>E!ZY^VkZgZ^ciZgZhhZVkZg^ÃXVgZZkV\a^VgZ!\^jhiVVjidg^ooVo^dcZYZa <^jY^XZ9ZaZ\Vid^cYViV&&aj\a^d'%&)!aVhjhh^hiZcoVY^ZkZcijVa^jaiZg^dg^d[[ZgiZY^VXfj^hid YZ^XdbeZcY^Vo^ZcYVa^!ZkZcijVabZciZhjYY^k^h^^cjcdde^gVb^!XdcegZ[ZgZcoVeZgaZ d[[ZgiZgZaVi^kZVaa»^ciZgdeZg^bZigdVo^ZcYVaZ# 8DBE:C9>6O>:C96A> >XdbeZcY^Vo^ZcYVa^hdcdXdhi^ij^i^YVaXdbeaZhhdY^a^XZcoZ!Vjidg^ooVo^dc^!XZgi^ÃXVo^dc^! eZghdcVaZ Y^eZcYZciZ! Y^g^ii^! XdcigVii^ Z d\c^ Vaigd WZcZ! hZgk^o^d d Vii^k^i| YZhi^cVid Vaa»ZhZgX^o^dYZaaZVii^k^i|Y^]VcYa^c\VZgdedgijVaZ!XdcZhXajh^dcZY^ijiiZaZVaigZXdbedcZci^ Vii^kZ Z eVhh^kZ# > XdbeZcY^ Vo^ZcYVa^ hdcd ZhZgX^iVi^ ^c hZiidg^ Y^ Vii^k^i| hZeVgVW^a^ Z! eZgiVcid!aZbVc^[ZhiVo^dc^Y^^ciZgZhhZedigVccdeZgkZc^gZVcX]ZeZgh^c\da^gVb^# BD96A>I±9>K:C9>I6 A»deZgVo^dcZ Y^ Y^hb^hh^dcZ hjWdgY^cViV VaaV egZk^V Vjidg^ooVo^dcZ YZ\a^ dg\Vc^ YZaaV egdXZYjgV[Vaa^bZciVgZZhVg|hkdaiV^cXdc[dgb^i|VaaZegZk^h^dc^Y^Xj^V\a^Vgi#&%*Zhh# YZaaV AZ\\Z ;Vaa^bZciVgZ# >a XdcigViid Y^ XZhh^dcZ YZ^ XdbeZcY^ Vo^ZcYVa^ hVg| ZhZ\j^id V gd\^idYZaCdiV^dhXZaidYVa8jgVidgZ# BD96A>I±9>B6C>;:HI6O>DC:9:AA»>CI:G:HH: <a^ ^ciZgZhhVi^ YdkgVccd Xdbjc^XVgZ eZg ^hXg^iid aV adgd bVc^[ZhiVo^dcZ Y^ ^ciZgZhhZ! Xdc fjVah^Vh^bZoodX]ZedhhVViiZhiVgcZaVg^XZo^dcZ!ZcigdZcdcdaigZfj^cY^X^\^dgc^YVaaVYViVY^ ejWWa^XVo^dcZYZaegZhZciZVccjcX^d!Vaa»6kk#<^Vcaj^\^6hXZco^!gZhedchVW^aZYZaaVYViVgddb! XdchijY^d^cGdbV!K^VaZA^Z\^c#'-![Vm (.%+--)%').!\#VhXZco^5^XadjY#Xdb!Z^cXde^V hjaaV E:8 YZaaV EgdXZYjgV [&+#'%&)X^k^iVkZXX]^V5eZX[Vaa^bZci^#^i# CZaa»^ediZh^ Y^ ^ciZgbZY^Vg^ fjZhi^ YdkgVccd Y^X]^VgVgZ a»^YZci^i| YZ^ adgd bVcYVci^# 6aaZ bVc^[ZhiVo^dc^ Y^ ^ciZgZhhZ YdkgVccdZhhZgZVaaZ\Vi^^hZ\jZci^YdXjbZci^VXdbegdkVYZaaVaZ\^ii^bVo^dcZYZahd\\ZiidZ YZaaVXVeVX^i|ÃcVco^Vg^VYZaa»d[[ZgZciZ/^hiVijidk^\ZciZ0^^ZaZcXdhdX^0^^^Xdbedh^o^dcZYZa Xdch^\a^dY^Vbb^c^higVo^dcZ0^kW^aVcX^dYZ\a^jai^b^igZZhZgX^o^0kZkZcijVaZYdXjbZciVo^dcZ XdbegdkVciZa»ZheZg^ZcoVVXfj^h^iVcZaaV\Zhi^dcZY^VcVad\VVii^k^i|#>hd\\Zii^X]ZVkgVccd bVc^[ZhiVid^ciZgZhhZ!egZk^VhdiidhXg^o^dcZY^jcVXXdgYdY^g^hZgkViZooVZ!^cXVhdY^^begZhZ XdcXdggZci^! YZaaV ZkZcijVaZ hZXgZiVo^dcZ Y^ ^c[dgbVo^dc^ Y^ g^a^Zkd XdbbZgX^VaZ! hZ g^iZcji^ ^YdcZ^! Vaa»Zh^id YZaa»ZhVbZ YZaaV YdXjbZciVo^dcZ VaaZ\ViV VaaV bVc^[ZhiVo^dcZ Y^ ^ciZgZhhZ! kZggVccd VbbZhh^ VaaV YViV gddb k^gijVaZ! VXXZhh^W^aZ eZg k^V iZaZbVi^XV cZa eZg^dYd & " (& V\dhid '%&)! 6 g^X]^ZhiV YZ\a^ ^ciZgZhhVi^! ^a gZhedchVW^aZ YZaaV YViV gddb hVg| Y^hedc^W^aZ! egZk^dVeejciVbZcid!VY^cXdcigVgZX^VhXjc^ciZgZhhVideZg[dgc^gZjaiZg^dg^^c[dgbVo^dc^Z$d X]^Vg^bZci^#:cigd^aiZgb^cZeZgZcidg^dYZa&%hZiiZbWgZ'%&)\a^^ciZgZhhVi^YdkgVccd[dgbjaVgZ Z [Vg eZgkZc^gZ Vaa»Vkk# <^Vcaj^\^ 6hXZco^! ZY ^c Xde^V hjaaV E:8 YZaaV EgdXZYjgV! jc»d[[ZgiV ^ggZkdXVW^aZ Y»VXfj^hid XVjo^dcViV bZY^VciZ ÃYZ_jhh^dcZ WVcXVg^V V eg^bV g^X]^ZhiV cZaaV b^hjgVYZa&%YZaegZoodd[[Zgid#AZd[[ZgiZY^VXfj^hideZgkZcjiZcZaegZYZiidiZgb^cZhVgVccd edhiZ V kVajiVo^dcZ XdbeVgViV! hjaaV WVhZ YZaaV hi^bV YZ^ XdbeZcY^ Vo^ZcYVa^ Z[[ZiijViV YVa egd[Zhh^dc^hiV ^cXVg^XVid YVa 8jgVidgZ# HVg| hZaZo^dcViV a»d[[ZgiV Y^ VXfj^hid e^ XdckZc^ZciZ ^ciZgb^c^Y^egZoodZ\VgVco^ZdXXjeVo^dcVa^egdedhiZ![ZgbdgZhiVcYd^aY^g^iidYZa8jgVidgZ Y^ ^ck^iVgZ \a^ d[[ZgZci^ V [dgbjaVgZ d[[ZgiZ Y^ VXfj^hid b^\a^dgVi^kZ! ^cY^XVcYdcZ iZgb^c^ Z bdYVa^i|!cdcX]egZX^hVcYd\a^VheZii^YZaaZd[[ZgiZhjXj^h^hdaaZX^iVcdb^\a^dgVbZci^# >aegZhZciZVccjcX^dcdcXdhi^ij^hXZcjc»d[[ZgiVVaejWWa^XdZmVgi#&((+X#X#!chdaaZX^iVo^dcZ Va ejWWa^Xd g^heVgb^d# >a egZhZciZ VccjcX^d Z aV g^XZo^dcZ YZaaZ ZkZcijVa^ d[[ZgiZ cdc XdbedgiVcdVaXjcdWWa^\dZ^beZ\cdY^Va^ZcVo^dcZcZ^Xdc[gdci^YZ\a^ZkZcijVa^d[[ZgZci^# ÎeVg^bZci^ZhXajhd^ag^XdcdhX^bZcid!VWZcZÃX^dYZ\a^d[[ZgZci^!Y^VaXjcY^g^iidVfjVah^Vh^ i^idad XdbegZh^! V i^idad ZhZbea^ÃXVi^kd Z cdc ZhVjhi^kd! ^ eV\VbZci^ Y^ bZY^Vo^dcZ ZY ZkZcijVa^dcdgVg^Y^XdchjaZcoV#<a^Vii^Y^Y^hedh^o^dcZYZ^XdbeZcY^Vo^ZcYVa^edigVccd ^ciZgkZc^gZhdadegZk^VVjidg^ooVo^dcZYZ\a^dg\Vc^YZaaVegdXZYjgV[Vaa^bZciVgZ#>a8jgVidgZ h^ g^hZgkV ZhegZhhVbZciZ V hjd ^ch^cYVXVW^aZ \^jY^o^d Z hZcoV dWWa^\d Y^ bdi^kVo^dcZ! aV [VXdai|Y^gZXZYZgZYVaaZigViiVi^kZXdcZkZcijVa^d[[ZgZci^!fjVah^Vh^h^V^aadgd\gVYd!cdcX] Y^hdheZcYZgZaVegdXZYjgVkZcY^iVdkZeZgkZc\Vd[[ZgiV^ggZkdXVW^aZY»VXfj^hidb^\a^dgVi^kV eZgjc^bedgidcdc^c[Zg^dgZVaY^ZX^eZgXZcidYZaegZoodd[[Zgid# GdbV!&)aj\a^d'%&) ;Vaa^bZcid¸<GDJC986G:H#e#6#¹ >a8jgVidgZ"9dii#K^cXZcod9^;Vc^ Xdc^ah^hiZbVYZaaZd[[ZgiZhZ\gZiZ >a '' hZiiZbWgZ '%&) VaaZ dgZ &'!%% Z cZa egdh^Z\jd! egZhhd ad hijY^d YZa cdiV^d^cXVg^XVid!Ydii#EVdadH^akZhigd!^cGdbVK^VYZ^HVchdk^cdc#+!h^ hkda\ZgVccdaZ\VgZhdiidg^edgiViZigVb^iZ^ah^hiZbVYZaaZd[[ZgiZhZ\gZiZ ^cWjhiVX]^jhV# AZ\VgZg^\jVgYVcd/ & 8VeVccdcZ^cYjhig^VaZh^idcZa8dbjcZY^6eg^a^V!Va`b#'(!*%%Y^k^V CZiijcZchZH#H#'%,!g^edgiVidhjaC#8#:#J#YZa8dbjcZY^6eg^a^V![d\a^d c#..!eVgi^XZaaV&'-!hjW(!XViZ\#9$-G#8#.(#&.'!%%!Y^k^VCZiijcZchZ! e^Vcd&H$I"&# >aXdbeaZhhd^bbdW^a^VgZ!a^WZgdY^eZghdcZZXdhZ!Vgi^XdaVidXdbZ hZ\jZ/ V ZY^ÃX^d^cYjhig^VaZY^ba#,)m&+)X^gXV!XdcjcVhjeZgÃX^ZXdeZgiV Y^ X^gXV bf# &'#&('! iZiid^V Y^ bf#0 kdajbZig^V XdbeaZhh^kV eVg^ V X^gXVbX#&'*#%%%0 W ZY^ÃX^deZgj[ÃX^Vgi^XdaVidhjigZa^kZaa^!YZaaVhjeZgÃX^ZXdbeaZhh^kV Y^bf#&*'%ZY^kdajbZig^VY^bX#*%%%X^gXV0 X XVW^cV ZaZiig^XV Y^ igVh[dgbVo^dcZ! YZejgVidgZ ¶ [dhhV W^dad\^XV! hZgWVid^dY»VXXjbjadVXfjVeZg^be^VcidVci^cXZcY^d0 Y e^VooVaZgZh^YjdY^X^gXVbf#&&#.*%Xdcjc[gdciZY^X^gXVba#&&* eVgVaaZadVaaVK^VCZiijcZchZZXdcZhhdXdcÃcVciZ# >aegZoodWVhZY^\VgVeZgaVkZcY^iV!daigZ^bedhiZXdbZeZgaZ\\Z! ÃhhVid^c`'#&*,#%%%!%%# <a^VjbZci^b^c^b^hVgVccdY^`&%%#%%%!%%!dkkZgdY^jcbjai^eadY^ iVaZhdbbV# AVWjhiV!XdcaVY^X^ijgV¸d[[ZgiVVXfj^hideZg^aXdbeaZhhd^bbdW^a^VgZ ^c6eg^a^V¹"XdciZcZciZa»d[[ZgiVZa»VhhZ\cdX^gXdaVgZcdcigVh[Zg^W^aZ! ^ciZhiVidVaaVHVcgZbdH#e#6#^ca#X#V#!Y^`('(#**%!%%!eZgXVjo^dcZZ heZhZ"Ydkg|eZgkZc^gZVaadhijY^dYZacdiV^d^cXVg^XVidZcigdaZdgZ &'#%%YZa\^dgcd&,hZiiZbWgZ'%&)# ' FjdiV idiVa^iVg^V YZaaV HVcgZbd 6\g^XdaV h#g#a# ^c a^fj^YVo^dcZ kdadciVg^V!XdchZYZ^cGdbV!K^V:cc^dFj^g^cdK^hXdci^&%(!^hXg^iiVVa GZ\^higdYZaaZ>begZhZY^GdbVXdc^ac#%&(%))'%*-,ZYVaG#:#6#YVa &-$%&$&..&!Xdc^ac#,&.%)+!eVgi^iV^kVc#%(.++..&%%+# AVhdX^Zi|egdeg^ZiVg^VY^^bbdW^a^^c6eg^a^VAi!k^V6eg^a^VcVCdgY &(*[dcYdgjhi^XdZ[VWWg^XVi^# >aegZoodWVhZY^\VgVeZgaVkZcY^iV!daigZ^bedhiZXdbZeZgaZ\\Z! ÃhhVid^c`(#'*.#%%%!%%# <a^VjbZci^b^c^b^hVgVccdY^`&%%#%%%!%%!dkkZgdY^jcbjai^eadY^ iVaZhdbbV# AVWjhiV!XdcaVY^X^ijgV¸d[[ZgiVVXfj^hideZgaVeVgiZX^eVo^dcZHVcgZbd 6\g^XdaVhga¹"XdciZcZciZa»d[[ZgiVZa»VhhZ\cdX^gXdaVgZcdcigVh[Zg^W^aZ! ^ciZhiVid VaaV HVcgZbd H#e#6# ^c a#X#V#! Y^ ^bedgid XdbeaZhh^kd Y^ ` )--#-*%!%%! eZg XVjo^dcZ Z heZhZ " Ydkg| eZgkZc^gZ Vaad hijY^d YZa cdiV^d^cXVg^XVidZcigdaZdgZ&'#%%YZa\^dgcd&,hZiiZbWgZ'%&)# <a^ d[[ZgZci^! YdkgVccd Y^X]^VgVgZ! ^c XVaXZ VaaV adgd d[[ZgiV! Y^ VkZg egZhdk^h^dcZZY^VXXZiiVgZ^cd\c^hjVeVgiZ^aWVcYdY»VhiV!gZeZg^W^aZ XdbZ^cVeegZhhd# A»VeZgijgVYZaaZWjhiZVkkZgg|ejWWa^XVbZciZ^a''hZiiZbWgZ'%&)!V XjgVYZacdiV^d^cXVg^XVid!egZhhdadhijY^dYZaadhiZhhd!XdbZhZ\jZ/ V fjVcidVaaV\VgVeZga»VXfj^hidYZa8VeVccdcZ^cYjhig^VaZh^idcZa 8dbjcZY^6eg^a^VY^Xj^VaegZXZYZciZejcid&!VaaZdgZ&'#%%0 W fjVcidVaaV\VgVeZga»VXfj^hidYZaaVfjdiVidiVa^iVg^VYZaaVHVcgZbd 6\g^XdaVh#g#a#^ca^fj^YVo^dcZkdadciVg^V!Y^Xj^VaegZXZYZciZejcid '! cZaa»^bbZY^Vid egdh^Z\jd YZaaZ deZgVo^dc^ Y»VhiV ^cZgZci^ Va WVcYdegZXZYZciZ# EZg d\c^ jaiZg^dgZ ^cY^XVo^dcZ YZaaZ kZcY^iZ Z eZg ijiiZ aZ heZX^ÃX]Z XdcY^o^dc^YZaaZ\VgZh^g^ck^VV^iZhi^^ciZ\gVa^YZ^WVcY^Y^kZcY^iVX]Z hVgVccdY^hedc^W^a^/ ¶ egZhhd ad hijY^d YZa cdiV^d ^cXVg^XVid! EVdad H^akZhigd! ^c k^V YZ^ HVchdk^cd +! %%&.+ GdbV! iZa %+$('',,)&! [Vm/ %+$('&+).,! ZbV^a eh^akZhigd5cdiVg^Vid#^i0 ¶ egZhhd\a^j[ÃX^YZaaVHVcgZbdheV^caXV^ck^V:cc^dFj^g^cdK^hXdci^ &%(!%%&.(GdbV!IZa#%+$('',,)&![Vm%+$('&+).,!ZbV^ahVcgZbd#heV# aXV5eZX#^i ¶ hjah^idlll#hVcgZbd^caXV#^i# Cdi^o^Z hjaaZ kZcY^iZ Y^ Xj^ V^ egZhZci^ WVcY^ hVgVccd ejWWa^XViZ! ^cÃcZ! VcX]Z hja h^id lll#^kVhh#^i# EZg ZkZcijVa^ k^h^iZ YZ\a^ ^bbdW^a^ \a^ ^ciZgZhhVi^edhhdcdg^kda\Zgh^V\a^J[ÃX^YZaaVEgdXZYjgVV^g^[Zg^bZci^Y^Xj^ hdegV!YVaajcZYVakZcZgYYVaaZdgZ%.#%%VaaZdgZ&(#%%#¹ >a8dbb^hhVg^dA^fj^YVidgZ Egd[#6kk#<^jhZeeZIZggVcdkV TRIBUNALE DI LATINA - SEZIONE FALLIMENARE FALLIMENTO N° 117/2013 Il Curatore fallimentare Dott. Massimiliano Roccato avvisa che il giorno 9 ottobre 2014 dalle ore 9,30 presso il Giudice Delegato ai fallimenti del Tribunale di Latina Dott. Antonio Lollo si procederà alla vendita senza incanto della piena proprietà del seguente bene immobile sito a Sabaudia (LT), località B.go San Donato, in Via Migliara 46 snc: UNICO LOTTO Capannone industriale composto censito al catasto del Comune di Sabaudia come segue: a) Catasto fabbricati, Foglio 5, particella 315 Categoria D/7; b) Catasto terreni, Foglio 5, particella 217 di mq. 125; c) Catasto terreni, Foglio 5, particella 226 di mq. 297; il tutto come meglio descritto nella perizia di stima dell’Arch. Enrico Irace Il prezzo base d’asta ammonta ad Euro 1.590.000,00 (unmilionecinquecentonovantamila//00) oltre imposte di legge. La vendita senza incanto al prezzo base stimato avrà luogo alle seguenti condizioni: 1) Le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa indirizzata alla Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Latina entro le ore 12,00 del giorno precedente l’udienza di cui al punto 5. L’offerta deve HVVHUHSUHVHQWDWDQHOOD&$1&(//(5,$)$//,0(17$5(LQEXVWDFKLXVDHVXOODTXDOHDFXUDGHO&DQFHOOLHUHULFHYHQWHGHYRQRHVVHUHDQQRWDWLSUHYLDLGHQWL¿FD]LRQHLOQRPHGLFROXLFKHPDWHULDOPHQWHSURYYHGHDO deposito, il nome del Giudice Delegato e la data dell’udienza per l’esame delle offerte; nessun’altra indicazione deve essere apposta sulla busta; 2) L’offerta di acquisto, in bollo, dovrà contenere: LOFRJQRPHQRPHOXRJRHGDWDGLQDVFLWDFRGLFH¿VFDOHGRPLFLOLRGHOO¶RIIHUHQWHUHFDSLWRWHOHIRQLFR - in caso di rappresentante legale dovrà contenere anche apposita documentazione attestante i suoi poteri; LGDWLLGHQWL¿FDWLYLGHOEHQHSHULOTXDOHO¶RIIHUWDqSURSRVWD - l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al prezzo base indicato nella presente ordinanza, a pena di esclusione; - il termine di versamento del saldo prezzo, che non potrà comunque essere superiore a 60 (sessanta) giorni dalla data di aggiudicazione, nonché gli ulteriori oneri, diritti e spese dovute in conseguenza del trasferimento, QHOODPLVXUDGHOGHOSUH]]R¿QDOHGLDJJLXGLFD]LRQH - uno o più assegni circolari non trasferibili intestati al “Curatore del Fallimento n° 117/2013” a titolo di cauzione per un importo pari al 10% del prezzo offerto. In caso di mancata aggiudicazione l’assegno sarà restituito immediatamente dopo l’udienza sotto indicata. /¶RIIHUWDGLFXLVRSUDqLUUHYRFDELOHDLVHQVLGHOO¶DUWFRPPDFSF LQFDVRGLDJJLXGLFD]LRQHO¶RIIHUHQWHqWHQXWRDOYHUVDPHQWRGHOVDOGRSUH]]RHGHJOLRQHULGLULWWLHVSHVHGLYHQGLWDQHOWHUPLQHLQGLFDWRLQRIIHUWDLQFDVRGLPDQFDWRYHUVDPHQWRGRSRO¶DJJLXGLFD]LRQHTXHVWDVDUj revocata e l’aggiudicatario perderà tutte le somme versate. L’offerta, anche nel caso di unico offerente, non dà diritto all’acquisto del bene, restando nella piena facoltà del Giudice Delegato la valutazione di dar luogo o meno alla vendita. In caso di più offerte si procederà a gara tra gli offerenti e l’aggiudicazione avverrà a chi avrà effettuato il rilancio più alto. 5) Le buste chiuse saranno aperte il giorno 9 ottobre 2014 dalle ore 9,30 SUHVVRO¶XI¿FLRGHO*LXGLFH'HOHJDWRQHLORFDOLGHO7ULEXQDOHGL/DWLQD±3LD]]D%UXQR%XR]]L ** ** ** Qualora non siano proposte offerte entro il termine stabilito si farà luogo alla vendita con incanto che si terrà all’udienza del 13/11/2014 dalle ore 9,30 alle seguenti condizioni: L’immobile sarà posto in vendita al prezzo base di € 1.590.000,00=. Coloro che intendono partecipare all’asta dovranno depositare in cancelleria domanda in bollo entro le ore 12,00 del giorno antecedente la vendita ivi formalmente eleggendo un domicilio nel Comune di Latina ed LQGLFDQGRLOSURSULRQXPHURGLFRGLFH¿VFDOH La domanda dovrà essere accompagnata dal versamento, mediante assegni circolari non trasferibili emessi a favore del Curatore, di una somma pari al 30% del prezzo base di cui il 10% a titolo di cauzione ed il 20% a garanzia del rimborso delle spese di vendita, del trasferimento di proprietà, della cancellazione delle ipoteche e di ogni altra spesa dipendente dalla vendita che rimarrà a carico dell’acquirente. Le offerte in aumento non potranno essere inferiori ad € 30.000,00 (trentamila//00)=. L’offerente divenuto aggiudicatario dovrà pagare l’intero prezzo di aggiudicazione dedotta la cauzione già prestata, mediante assegni circolari intestati al Curatore da depositare in Cancelleria entro il termine di giorni 60 dalla data dell’incanto. L’aggiudicatario entrerà in possesso dell’immobile alla data di emissione del decreto di trasferimento ai sensi dell’art. 586 c.p.c. Tutte le spese relative alla vendita, con incanto o senza incanto, comprese I.V.A. imposte e tasse inerenti al passaggio di proprietà sono a carico dell’aggiudicatario. L’immobile posto in vendita potrà essere visionato previo accordo con il curatore. Bando di vendita e perizia sono consultabili sul sito internet www.astegiudiziarie.it. 3HURJQLXOWHULRUHLQIRUPD]LRQHULYROJHUVLDO&XUDWRUH)DOOLPHQWDUH'RWW0DVVLPLOLDQR5RFFDWRFRQVWXGLRLQ/DWLQD9LD,VRQ]R&&RPPOH³/¶2URORJLR´6F$LQWWHOHIRQR± Aste n. 133+Pubb.Sole24H_Agosto 2014_Aste n. 132_2014 18/09/14 15:56 Pagina 32