CONDIZIONI DEL SERVIZIO
DI ASSISTENZA ALL’AUTO
Il servizio di ASSISTENZA ALL’AUTO
è prestato da AXA Assistance
Call C e nter per le rich ies t e di p r e s taz i on e d e l s erv iz io :
N. Verde 800 82 11 34 (solo p er l’Italia) T e l. +39 06 42115570 (d a ll’estero)
Le condizioni di fornitura del servizio e le modalità di richiesta sono regolate dai seguenti articoli:
ART.1 – Soccorso Stradale
(Prestazione valida per sinistri occorsi oltre 3 km dalla
residenza e/o domicilio dell’Assicurato)
Le seguenti prestazioni sono dovute in caso di
incidente da circolazione o guasto che comporti
l’immobilizzo del veicolo coperto dall’Assicurazione
ed avente una massa complessiva a pieno carico
inferiore a 35 q.li.
Le prestazioni saranno altresì fornite, ad insindacabile
giudizio della Centrale Operativa della Società, qualora
il sinistro abbia come conseguenza il danneggiamento
del veicolo o di sue parti tali da consentirne la marcia
ma con rischio di aggravamento del danno o delle
condizioni di pericolosità per l’Assicurato o per la
circolazione stradale.
Per ogni sinistro le seguenti prestazioni sono
cumulabili tra loro entro il limite del massimale unico
per sinistro di euro 200,00 che la Società tiene a
proprio carico, con il limite di 3 sinistri all’anno.
Su richiesta dell’Assicurato la Società organizza i
seguenti interventi di assistenza entro il limite del
massimale sopra indicato:
• Dépannage: qualora il veicolo possa essere
riparato sul luogo dell’incidente o del guasto, la Società
prende a carico, esclusivamente, le spese di uscita e del
percorso chilometrico (andata e ritorno) del riparatore
incaricato, entro il massimale unico per sinistro sopra
indicato. Le spese di riparazione nonché gli eventuali
pezzi di ricambio restano a totale carico
dell’Assicurato;
• Traino: qualora il veicolo non possa essere riparato
sul luogo dell’incidente o guasto, la Società si occupa
di reperire ed inviare il mezzo di soccorso per il traino
del veicolo stesso presso il più vicino punto di
assistenza autorizzato della casa costruttrice. In
alternativa la Centrale Operativa della Società potrà
organizzare il traino del veicolo presso l’officina
generica più vicina semprechè aperta ed adeguatamente
attrezzata ad eseguire le riparazioni del caso;
•
Recupero difficoltoso: qualora poi il veicolo sia
uscito dalla rete stradale e risulti danneggiato in modo
tale da non potervi ritornare autonomamente, la
Società si occupa di inviare sul posto un mezzo
eccezionale per riportare il veicolo danneggiato
nell'ambito della rete stradale. L’intervento sarà
effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona
dei mezzi stessi, fermo restando il limite del massimale
unico sopra indicato.
Si specifica che:
•
•
•
•
nel massimale unico sopra indicato sono incluse le
eventuali spese di custodia del veicolo presso il
deposito dell’autosoccorritore dal giorno del suo
ingresso fino al giorno di consegna al punto di
assistenza;
si intende comunque esclusa ogni responsabilità
della Società per la custodia del veicolo;
nel massimale unico sopra indicato sono incluse le
eventuali spese di traino, dal deposito
dell’autosoccorritore al punto di assistenza (II°
traino), qualora si sia reso necessario il
rimessaggio del veicolo presso il deposito
dell’autosoccorritore stesso causa la chiusura
temporanea del punto di assistenza;
in caso di incidente o guasto avvenuto in
autostrada, l’operatore della Centrale Operativa
fornirà informazioni specifiche all’Assicurato.
ART. 2 – Auto in sostituizione
Qualora il veicolo Assicurato rimanga immobilizzato e
necessiti per le riparazioni di un intervento superiore a
8 ore di manodopera effettiva, certificata dal capo
officina secondo i tempari della casa costruttrice, la
Società mette a disposizione dell’Assicurato una
vettura a noleggio, adibita ad uso privato, senza autista,
categoria 1.200 c.c..
La vettura è messa a disposizione per il periodo
corrispondente al tempo strettamente necessario alla
riparazione e comunque con un limite massimo di 48
ore, a chilometraggio illimitato, compresa la copertura
assicurativa obbligatoria R.C.A.
Restano sempre a carico dell’Assicurato tutte le spese
relative alle coperture assicurative facoltative, le spese
di carburante, così come il mancato rabbocco al
momento della riconsegna al noleggiatore, il drop-off
(riconsegna del veicolo in un paese diverso da quello di
presa in consegna), i pedaggi in genere (autostrade,
ecc.), i traghetti, le eventuali multe così come il costo
del noleggio eccedente le 48 ore garantite.
Il veicolo sostitutivo è messo a disposizione:
• tramite le società di autonoleggio convenzionate
con la Centrale Operativa della Società;
• secondo la disponibilità ed alle condizioni
contrattuali previste dalla società di autonoleggio;
• presso le stazioni di noleggio di dette società;
• secondo gli orari di apertura delle stesse.
Al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto
il rilascio di un deposito cauzionale sotto forma di carta
di credito.
A s s i s t a n c e S e r v i c e s S . r . l . Sede legale: Via Roma, 7 - Uffici: Corso A. Diaz, 209- 84085 MERCATO SAN SEVERINO (SA)
tel. +39 089879684 – fax +39 08251770177 -(SA)
Partita Iva 05062990659 – REA SA n. 416617-i n f o @ b l u s e r v i c e c a r d . i t - ww.bluservicecard.it
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CONDIZIONI DEL SERVIZIO
DI ASSISTENZA ALL’AUTO
Non sono considerati “guasti" gli immobilizzi del
veicolo derivanti da operazioni di manutenzione
periodica o da richiami della casa costruttrice. I tempi
di effettuazione di tali operazioni non sono pertanto
computati nelle ore lavorative di manodopera previste
per ottenere la presente prestazione.
L'Assicurato, su richiesta della Società, è tenuto a
fornire la documentazione dell’officina da cui risultino
le ore di manodopera necessarie ad eseguire le
riparazioni del veicolo.
ART. 3 - Estensione Territoriale
Fermo le eventuali limitazioni territoriali previste per le
singole prestazioni e/o garanzie, l’Assicurazione è
valida per sinistri avvenuti nei seguenti paesi:
Repubblica Italiana, compresa la Repubblica di San
Marino e lo Stato Città del Vaticano, Andorra, Austria,
Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Repubblica
Ceca,
Cipro,
Croazia,
Danimarca,
Estonia,
F.Y.R.O.M.-Macedonia, Finlandia, Francia, Germania,
Grecia,
Irlanda,
Islanda,
Israele,
Lettonia,
Lussemburgo, Moldavia, Norvegia, Olanda, Polonia,
Portogallo, Regno Unito, Repubblica Slovacca,
Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia,
Ucraina, Ungheria nonché i paesi affacciati sul bacino
mediterraneo
Non sono comunque fornite prestazioni né è garantita
la copertura assicurativa in quei paesi in stato di
belligeranza o guerra, anche se non dichiarata, sebbene
compresi in detto elenco.
Art. 4 – Invio pezzi dio ricambio all’estero
Qualora i pezzi di ricambio, indispensabili al
funzionamento del veicolo immobilizzato all’estero per
guasto, incendio o incidente da circolazione e necessari
alla sua riparazione, non possano essere reperiti in
loco, la Società provvede ad inviarli, col mezzo più
rapido (tenendo conto delle norme locali che regolano
il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di
ricambio in particolare), fino al luogo di sdoganamento
più vicino alla località in cui si è verificato l’incidente
od il guasto del veicolo.
La Società provvederà a comunicare tempestivamente
le informazioni relative all’inoltro dei pezzi stessi sino
a destinazione e a dare le opportune istruzioni se
necessarie. L’Assicurato dovrà portare con sé il libretto
di circolazione, il passaporto ed i pezzi danneggiati;
questo accorgimento potrà in molti casi evitargli il
pagamento delle spese doganali.
La Società terrà a proprio carico il costo della ricerca,
dell’imballaggio e di spedizione dei pezzi di ricambio
fino alla del massimale di euro 250,00 per sinistro.
Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di
ricambio e le eventuali spese doganali.
Obblighi dell’Assicurato:
•
l’Assicurato dovrà fornire idonee garanzie
bancarie (carta di credito o bonifico bancario) per
l’importo relativo al costo dei pezzi di ricambio e
delle eventuali spese doganali;
• l’Assicurato dovrà comunicare marca, tipo,
modello, cilindrata, numero di telaio e/o di motore
e anno di costruzione del veicolo e precisare
l’esatta denominazione dei pezzi necessari e il
numero di riferimento della casa costruttrice
riportato su ogni ricambio;
• l'Assicurato è tenuto al rimborso di quanto
anticipato dalla Società al più presto e comunque
entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data
dell'anticipo stesso; trascorso tale termine, dovrà
rimborsare la somma anticipata gravata degli
interessi al tasso legale corrente.
Si specifica che:
• la prestazione non è effettuata se i pezzi di
ricambio necessari alla riparazione non sono più in
produzione o comunque non sono reperibili presso
i fornitori ufficiali della rete italiana della Casa
Costruttrice
• La prestazione non è effettuata nel caso in cui la
Società non ritenga idonee le garanzie di rimborso
fornite dall’Assicurato;
• in caso di spedizione via aerea, il pezzo di
ricambio sarà messo a disposizione dell’Assicurato
all’aeroporto internazionale più vicino al luogo
delle riparazioni.
ART. 5 – Autista a disposizione
Qualora l'Assicurato non sia in condizioni di guidare il
veicolo per malattia improvvisa, infortunio, oppure
gli sia stata ritirata la patente e nessuno degli altri
passeggeri sia in grado di sostituirlo alla guida, la
Società mette a disposizione a proprie spese un autista
per ricondurre il veicolo, con a bordo gli eventuali
passeggeri nei limiti dei posti previsti dalla carta di
circolazione, fino alla residenza dell'Assicurato
secondo l'itinerario più breve e fino ad un massimale di
euro 250,00.
Restano sempre a carico dell'Assicurato tutte le spese
di carburante, dei pedaggi in genere (autostrade, ecc....)
e dei traghetti per il rientro del veicolo.
Qualora l’Assicurato usufruisca della presente
prestazione non potrà avvalersi, in quanto non
cumulabili tra loro, della seguente prestazione: “Spese
di albergo”.
ART. 6 – Anticipo spese legali (garanzia valida
all’estero)
Qualora, a seguito di guasto del veicolo o incidente da
circolazione, l’Assicurato dovesse sostenere spese
legali impreviste e si trovasse nell’impossibilità di
provvedervi direttamente ed immediatamente, la
Centrale Operativa provvederà a pagare sul posto, a
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DI ASSISTENZA ALL’AUTO
titolo di anticipo per conto dell’Assicurato, le fatture
fino ad un importo massimo complessivo di euro
500,00
Obblighi dell’Assicurato:
• l’Assicurato dovrà fornire idonee garanzie
bancarie (carta di credito o bonifico bancario) per
l’importo anticipato;
• l’Assicurato dovrà comunicare l’ammontare
dell’importo ed inoltre nome indirizzo, recapito
telefonico del creditore e motivo dell’acquisto
relativamente alle fatture da pagare.
• l'Assicurato è tenuto al rimborso di quanto
anticipato dalla Società al più presto e comunque
entro e non oltre 30 (sessanta) giorni dalla data
dell'anticipo stesso; trascorso tale termine, dovrà
rimborsare la somma anticipata gravata degli
interessi al tasso legale corrente.
Si specifica che:
• la Società è disponibile a provvedere, per conto
dell'Assicurato, al pagamento della fattura a
condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire,
al momento della richiesta dell'intervento,
adeguate garanzie bancarie o di altro tipo per la
restituzione della somma anticipata. La prestazione
non è effettuata nel caso in cui la Società non
ritenga idonee le garanzie di rimborso fornite
dall’Assicurato;
ART. 7 – Spese di albergo
Qualora, a seguito di guasto, incendio o incidente da
circolazione il veicolo resti immobilizzato oppure non
sia in condizione di circolare autonomamente
l’Assicurato potrà richiedere:
• la prenotazione e sistemazione in albergo per 1
(una) notte, qualora al momento del sinistro il
punto di assistenza sia chiuso (notturno e festivo) o
qualora i tempi per la riparazione presso il punto di
assistenza richiedano l’immobilizzo del veicolo
per più di 24 (ventiquattro)ore.
• la prenotazione e sistemazione in albergo fino ad
un massimo di 3 (tre) notti, qualora i tempi per la
riparazione presso il punto di assistenza richiedano
l’immobilizzo del veicolo per più di 36 (trentasei)
ore con un minimo di 8 (otto) ore di manodopera
effettiva, certificata dal capo officina secondo i
tempari della casa costruttrice.
La Società reperisce un albergo in loco e tiene a
proprio carico le spese di soggiorno, con un massimale
di euro 75,00 per persona e per notte, per un massimo
di 3 (tre) notti per sinistro.
Si specifica che:
• la prestazione potrà essere erogata solo dopo la
richiesta di “Soccorso Stradale” da parte
dell’Assicurato alla Centrale Operativa della
Società;
•
•
•
•
•
•
la prestazione viene fornita solo fuori dal comune
di residenza dell’Assicurato,
la prestazione si intende limitata alle sole spese di
pernottamento e prima colazione escludendo ogni
spesa diversa da queste;
le notti di pernottamento non sono tra loro
cumulabili;
le spese di pernottamento prese in carico dalla
Società
sonoesclusivamente
quelle
per
l’Assicurato e l’eventuale passeggero,
non sono considerate ore di manodopera effettiva:
la mancanza o attesa pezzi di ricambio, ricerca
guasti, l’attesa per la diagnosi, tagliando periodico
e/o campagna di richiamo. I tempi di effettuazione
di tali operazioni non sono pertanto computati
nelle ore lavorative di manodopera previste per
ottenere la presente prestazione;
qualora l’Assicurato usufruisca della presente
prestazione non potrà avvalersi, in quanto non
cumulabili tra loro, delle seguente prestazione:
“Rientro alla residenza”.
ART. 8 - Rientro alla residenza o prosecuzione del
viaggi
Qualora il Titolare, in viaggio, subisca il furto totale
del veicolo di proprietà o sia coinvolto in un incidente
da circolazione o il veicolo resti immobilizzato a
seguito di guasto, o incendio e sempreché le riparazioni
richiedano almeno 8 (otto) ore di manodopera
certificate dal capo officina secondo i tempari della
casa costruttrice, la Società organizza il suo rientro e
quello delle persone Assicurate in viaggio con Lui,
ognuna rispettivamente fino alla propria residenza al
paese di origine, o consente al Titolare ed alle persone
Assicurate di proseguire il viaggio fino al luogo di
destinazione.
La Società, a suo insindacabile giudizio, provvede a
mettere a disposizione:
• il treno (prima classe), un biglietto di viaggio di
sola andata fino alla concorrenza massima di euro
400,00 per sinistro ed euro 100,00 per persona;
• l’aereo (classe turistica), qualora il viaggio superi i
500 Km di percorrenza, mettendo a disposizione
un biglietto di viaggio di sola andata fino alla
concorrenza massima di euro 1.000,00 per sinistro
e 250,00 per persona;
• un veicolo a noleggio di categoria 1200 cc. ad uso
privato per la durata massima di 24 ore
Obblighi dell’Assicurato:
• su richiesta della Società, è tenuto a fornire copia
della denuncia di furto fatta all'Autorità
competente dal quale risulta la proprietà del
veicolo.
Si specifica che:
• la prestazione potrà essere erogata solo dopo la
richiesta di “Soccorso Stradale” da parte
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CONDIZIONI DEL SERVIZIO
DI ASSISTENZA ALL’AUTO
•
•
•
•
•
•
dell’Assicurato alla Centrale Operativa della
Società;
la prestazione viene fornita solo fuori dal comune
di residenza dell’Assicurato,
qualora l’Assicurato usufruisca della presente
prestazione non potrà avvalersi, in quanto non
cumulabili tra loro, della seguente prestazione: “
Spese di albergo”.
non sono considerate ore di manodopera effettiva:
la mancanza o attesa pezzi di ricambio, ricerca
guasti, l’attesa per la diagnosi, tagliando periodico
e/o campagna di richiamo. I tempi di effettuazione
di tali operazioni non sono pertanto computati
nelle ore lavorative di manodopera previste per
ottenere la presente prestazione;
la prestazione si intende limitata alle sole spese dei
biglietti di viaggio escludendo ogni spesa diversa
da queste;
le spese prese in carico dalla Società sono
esclusivamente
quelle
per
i
biglietti
dell’Assicurato e dell’eventuale secondo autista;
qualora la Società fornisca all’Assicurato un
veicolo sostitutivo/a noleggio lo stesso è messo a
disposizione con le seguenti modalità:
o tramite le società di autonoleggio convenzionate
con la Centrale Operativa della Società;
o secondo la disponibilità ed alle condizioni
contrattuali
previste
dalla
società
di
autonoleggio. Al momento del ritiro del veicolo
a noleggio è previsto il rilascio di un deposito
cauzionale sotto forma di carta di credito;
o presso le stazioni di noleggio di dette società;
o secondo gli orari di apertura delle stesse;
ed alle seguenti condizioni:
o senza autista;
o a chilometraggio illimitato;
o compresa la copertura assicurativa obbligatoria
R.C.A.;
o di cilindrata 1.200 c.c.;
o con esclusione delle spese di carburante, così
come il mancato rabbocco al momento della
riconsegna al noleggiatore, il drop-off
(riconsegna del veicolo in un paese diverso da
quello di presa in consegna), le assicurazioni
facoltative, la franchigia furto e Kasko, i
pedaggi in genere (autostrade, traghetti, ecc.), le
eventuali multe, così come il tempo eccedente i
giorni garantiti, che rimangono a carico
dell’Assicurato.
ART. 9 – Recupero del veicolo dopo le riparazioni
Qualora a seguito di sinistro i tempi per la riparazione
presso il punto di assistenza richiedano l’immobilizzo
del veicolo per più di 36 (trentasei) ore con un minimo
di 8 (otto) ore di manodopera effettiva certificata dal
capo officina secondo i tempari della casa costruttrice,
la Società, a riparazione avvenuta e a suo insindacabile
giudizio, provvede a mettere a
disposizione:
• il treno (prima classe), un biglietto di viaggio di
sola andata fino alla concorrenza massima di euro
100,00;
• l’aereo (classe turistica), qualora il viaggio superi i
500 Km di percorrenza, mettendo a disposizione
un biglietto di viaggio di sola andata fino alla
concorrenza massima di euro 250,00;
• un veicolo a noleggio di categoria 1200 cc. ad uso
privato per la durata massima di 24 (ventiquattro)
ore.
Si specifica che:
• la prestazione potrà essere erogata solo dopo la
richiesta di “Soccorso Stradale” da parte
dell’Assicurato alla Centrale Operativa della
Società;
• la prestazione viene fornita solo fuori dal comune
di residenza dell’Assicurato,
• non sono considerate ore di manodopera effettiva:
la mancanza o attesa pezzi di ricambio, ricerca
guasti e l’attesa per la diagnosi. I tempi di
effettuazione di tali operazioni non sono pertanto
computati nelle ore lavorative di manodopera
previste per ottenere la presente prestazione;
• la prestazione si intende limitata alle sole spese dei
biglietti di viaggio escludendo ogni spesa diversa
da queste;
• le spese prese in carico dalla Società sono
esclusivamente
quelle
per
i
biglietti
dell’Assicurato;
• qualora la Società fornisca all’Assicurato un
veicolo sostitutivo/a noleggio lo stesso è messo a
disposizione con le seguenti modalità:
• tramite le società di autonoleggio convenzionate
con la Centrale Operativa della Società;
• secondo la disponibilità ed alle condizioni
contrattuali previste dalla società di autonoleggio.
Al momento del ritiro del veicolo a noleggio è
previsto il rilascio di un deposito cauzionale sotto
forma di carta di credito;
• presso le stazioni di noleggio di dette società;
• secondo gli orari di apertura delle stesse;
ed alle seguenti condizioni:
• senza autista;
• a chilometraggio illimitato;
• compresa la copertura assicurativa obbligatoria
R.C.A.;
• di cilindrata 1.200 c.c.;
• con esclusione delle spese di carburante, così come
il mancato rabbocco al momento della riconsegna
al noleggiatore, il drop-off (riconsegna del veicolo
in un paese diverso da quello di presa in
consegna), le assicurazioni facoltative, la
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CONDIZIONI DEL SERVIZIO
DI ASSISTENZA ALL’AUTO
franchigia furto e Kasko, i pedaggi in genere
(autostrade, traghetti, ecc.), le eventuali multe, così
come il tempo eccedente i giorni garantiti, che
rimangono a carico dell’Assicurato;
ART. 10 - Biglietto per recupero del veicolo
ritrovato dopo il furto
Qualora il veicolo in precedenza rubato fosse ritrovato
fuori dal comune dalla residenza dell’Assicurato, la
Società metterà a disposizione dell’Assicurato un
biglietto di treno (prima classe) o di aereo (classe
turistica) per andare a recuperare il veicolo stesso. Il
limite di spesa è comunque fissato in euro 200,00.
ART. 11 – Avviso di sinistro – Modalità per la
richiesta
Per ogni richiesta di assistenza l’Assicurato, dovrà
contattare al momento dell’insorgere della necessità, e
comunque non oltre 3 giorni dal verificarsi del sinistro,
la Centrale Operativa della Società al seguente numero:
Numero Verde 800821134 (solo per l’Italia) Tel
+39.06.42115570 (per chiamate dall’estero)
Nel caso in cui sia impossibile telefonare potrà inviare
un fax al numero: +39 06.4740742
La Centrale Operativa è in funzione 24 ore su 24 per
accogliere le richieste.
l’Assicurato dovrà presentarsi come “Assicurato
Blu Service CARD” e comunicare:
• cognome e nome;
• numero di targa e tipo/marca del veicolo;
• luogo dal quale chiama e recapito telefonico al
quale essere contattato;
• prestazione richiesta.
Gli interventi di assistenza devono essere di norma
disposti direttamente dalla Centrale Operativa, ovvero
essere da questa espressamente autorizzati, pena la
decadenza del diritto alla prestazione di assistenza.
La Società declina ogni responsabilità per eventuali
richieste di assistenza fatte alla Contraente e non
inoltrate alla sua Centrale Operativa.
Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate
dalla
Centrale
Operativa
NON
SARANNO
RIMBORSATE.
A parziale deroga, resta inteso che qualora la persona
fisica o giuridica, titolare dei diritti derivanti dal
contratto, sia nell’oggettiva e comprovata impossibilità
di denunciare il sinistro entro i termini previsti potrà
farlo non appena ne sarà in grado.
ART. 12 - Esclusioni
La Società non è tenuta a fornire prestazioni o
indennizzi per tutti i sinistri provocati o dipendenti da:
1.12 - eventi straordinari non
comportamenti dell’Assicurato:
riconducibili a
a)
atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari,
scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio,
vandalismo, occupazioni militari, invasioni;
b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria,
uragani,
alluvioni,
inondazioni,
maremoti,
fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di
calamità naturale;
c) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di
energia nucleare o di radioattività;
d) immobilizzi causati per difetti di fabbricazione con
acclarato richiamo della casa costruttrice o della
Contraente;
e) foratura del pneumatico, incendio del veicolo non
dovuto a guasto, furto delle chiavi, blocco
dell’antifurto;
2.12 - eventi
riconducibili
alla
volontà
dell’Assicurato:
a) una mancata esecuzione degli interventi di
manutenzione programmata previsti dalla casa
costruttrice;
b) immobilizzi causati da normali operazione di
manutenzione;
c) dolo, fatto illecito del Conducente, compreso il
suicidio o tentato suicidio;
d) uso improprio del veicolo e specificatamente: atti
di pura temerarietà, gare su strada, raid, rally e
relative prove;
e) conduzione del veicolo da persona non autorizzata
dal proprietario o sprovvista della patente di guida
o non abilitato alla conduzione del veicolo a norma
delle disposizioni di legge vigenti;
f) conduzione del veicolo in stato di ebbrezza o sotto
gli effetti di psicofarmaci nonché dall’uso di
stupefacenti e allucinogeni;
g) circolazione del veicolo al di fuori della rete
stradale pubblica o ad essa equivalente (percorsi
fuoristrada o zone non raggiungibili da un mezzo
di soccorso ordinario);
h) smarrimento o rottura delle chiavi, errore o
esaurimento del carburante se determinato da
negligenza del Conducente. L’esaurimento del
carburante è invece coperto se determinato da un
guasto (quale ad esempio del galleggiante,
dell’indicatore visivo del livello, ecc…);
i) circolazione stradale del veicolo al di fuori del
periodo di copertura;
j) circolazione stradale di veicoli non previsti in
polizza (vedi: DEFINIZIONI, veicolo assicurato);
k) interventi non autorizzati preventivamente dalla
Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa
di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile
giudizio della Società.
l) qualora il mezzo non sia assicurato ai sensi della
legge 24.12.1969 n° 990, e successive modifiche;
nel caso di sinistro sia derivante da appropriazione
indebita (ART. 646 del Codice Penale);
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CONDIZIONI DEL SERVIZIO
DI ASSISTENZA ALL’AUTO
3.12 - eventi riconducibili a terzi:
a) spese di riparazione (manodopera compresa) del
veicolo, di pedaggio, di carburante e dazi doganali
così come l’eventuale importo eccedente il
massimale previsto dalla prestazione che sono a
totale carico del Conducente/Assicurato e
dovranno essere da Lui pagate direttamente al
fornitore del servizio;
b) spese di sorveglianza e di parcheggio diversi da
quelli convenuti dalla Centrale Operativa con
l’autosoccorritore;
c) danni agli effetti personali ed alle merci trasportate
a bordo del veicolo e le eventuali perdite
economiche a seguito dell’evento;
d)
e)
per danni conseguenti ad un suo mancato o
ritardato intervento determinato da circostanze
fortuite o imprevedibili;
per eventuali restrizioni o condizioni particolari
stabilite dal fornitore, correlate ad eventi e/o
situazioni straordinarie e/o imprevedibili, purché
immediatamente comunicate alla Contraente. In
tale caso la Società non potrà essere chiamata a
rispondere degli eventuali danni provocati dal
fornitore.
Definizioni
Assicurato: la persona fisica, residente in Italia, il cui interesse è protetto dall’assicurazione ovvero il titolare della card
Blu Service CARD.
Incidente: qualsiasi avvenimento improvviso, imprevedibile e violento, esterno alla vittima e indipendente dalla sua
volontà;
- della Circolazione: qualsiasi urto contro un terzo o un corpo fisso o mobile, qualsiasi versamento senza collisione
preliminare, qualsiasi incendio o collisione che provochi l’arresto del veicolo sul luogo dell’incidente.
Rete stradale pubblica: ai sensi della presente polizza si intendono le strade di cui alle lettere da A ad F, art. 2, Titolo
I, del NCdS (Nuovo Codice della Strada – D.Lgs. 285/92 e s.m.i) ed in particolare:
A: Autostrade; B: Strade extraurbane principali; C: Strade extraurbane secondarie; D: Strade urbane di
scorrimento; E: Strade urbane di quartiere; F: Strade locali.
Veicolo Assicurato: ai sensi della presente polizza si intende il veicolo indicato nell'apposito allegato "istruzione invio
dati dal Contraente" appartenente ad una delle seguenti categorie:
• l’autoveicolo fino a 35 q.li, di qualsiasi marca e modello, nuovo o usato, venduto dalla Contraente,
immatricolato e con targa italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.
• con data di prima immatricolazione non anteriore a 10 anni dalla data di attivazione della copertura
(sottoscrizione della Polizza se contestuale);
• destinato al trasporto di persone e/o cose, con un massimo di 9 (nove) posti, compreso quello del conducente,
• regolarmente assicurato per la copertura RCA obbligatoria;
• in regola con le disposizioni in materia di sicurezza del veicolo (revisione periodica) e norme antinquinamento
(bollino blu).
A s s i s t a n c e S e r v i c e s S . r . l . Sede legale: Via Roma, 7 - Uffici: Corso A. Diaz, 209- 84085 MERCATO SAN SEVERINO (SA)
tel. +39 089879684 – fax +39 08251770177 -(SA)
Partita Iva 05062990659 – REA SA n. 416617-i n f o @ b l u s e r v i c e c a r d . i t - ww.bluservicecard.it
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