Studio Menga
Consulenza Aziendale
dott. Antonio Menga
dott. Michele Vigilante
dott. Gianvito Pace
CIRCOLARE IMPRESE N. 3/2010
Con la presente circolare si riepilogano i principali provvedimenti legislativi e le interpretazioni contenute
nelle prassi susseguitisi negli ultimi mesi e che sono di sicuro interesse per le imprese. La maggioranza dei
provvedimenti, tuttavia, troverà reale applicazione nel corso del prossimo anno.
Obblighi di natura previdenziale per i soci che prestano la propria attività in maniera abituale e
prevalente nelle società a responsabilità limitata operanti nel settore del commercio o dell’artigianato
(comma 11 dell’art. 12 del D.L. n. 78 del 31/5/10 convertito dalla Legge n. 122 del 30/7/10)
La disposizione in commento, con un’interpretazione autentica delle disposizioni già vigenti, ha precisato
con effetto retroattivo che i soci di una società a responsabilità limitata operante nel settore del commercio o
dell’artigianato che prestano la propria attività in maniera abituale e prevalente a favore della società e che
percepiscono anche emolumenti per il loro ufficio di amministratore devono essere iscritti presso l’Inps sia
alla gestione commercianti o artigiani che alla gestione separata.
Per quanto sopra, ad esempio, il socio di una società responsabilità limitata che opera nel settore del
commercio e che percepisce un emolumento per il suo ufficio di amministratore:
-
deve essere iscritto solo alla gestione separata se l’attività specificatamente commerciale prestata a
favore della società non è abituale e prevalente;
-
deve essere iscritto sia alla gestione dei commercianti che a quella separata se l’attività specificatamente
commerciale prestata a favore della società ha i caratteri dell’abitualità e della prevalenza.
Limitazioni all’uso del denaro contante e dei titoli al portatore (art. 20 del D.L. n. 78 del 31/5/10
convertito dalla Legge n. 122 del 30/7/10; Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del
5/8/10 n. 281178)
Benché la disposizione sia già ben nota non solo alle imprese, ma anche ai privati, si precisano le modifiche
in materia di limitazione all’uso del denaro contante e dei titoli al portatore apportate a decorrere dal
31/5/2010.
1) Nuovo limite all’uso del denaro contante e dei titoli al portatore
Il limite in precedenza fissato in € 12.500,00 è stato ridotto ad € 5.000,00 per il trasferimento tra soggetti
diversi di denaro contante, o di libretti di deposito bancari o postali al portatore, o di titoli al portatore in
euro o in altra valuta.
2) Assegni bancari, postali o circolari con clausola di non trasferibilità
La disposizione in commento ha ripristinato ad € 5.000,00 il limite a partire dal quale gli assegni bancari,
postali o circolari devono recare l’indicazione della clausola di non trasferibilità.
Si rammenta al riguardo che i libretti di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste
Italiane Spa già muniti della clausola di non trasferibilità; il correntista può tuttavia richiedere, per
iscritto, il rilascio di carnet in forma libera. In tal caso per ciascun assegno bancario o postale richiesto in
forma libera sarà dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di € 1,50.
3) Limite massimo del saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore
Per effetto delle nuove modifiche normative il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore
non potrà essere pari o superiore ad € 5.000,00, mentre in precedenza la soglia era fissata ad € 12.500,00.
Per i libretti già esistenti con un saldo pari o superiore ad € 5.000,00, sarà obbligatorio entro il 30/6/11
ridurre il loro saldo ad una somma non eccedente il predetto importo, oppure, in alternativa estinguerli.
4) Sanzioni
La nuova normativa ha introdotto talune modifiche anche sotto il profilo sanzionatorio. Più in particolare
è stato disposto che:
−
in caso di violazione delle disposizioni di cui ai punti 1) e 2) aventi ad oggetto trasferimenti di
importi compresi tra € 5.000,00 ed € 50.000,00, trova applicazione una sanzione compresa tra l’1%
ed il 40% dell’importo trasferito, con un limite minimo pari ad € 3.000,00;
−
in caso di violazione delle disposizioni di cui ai punti 1) e 2) aventi ad oggetto trasferimenti di
importi superiori ad € 50.000,00, è stata prevista una sanzione compresa tra il 5% ed il 40%
dell’importo trasferito, sempre con un limite minimo pari ad € 3.000,00;
−
in caso di violazione delle disposizioni di cui al punto 3) aventi ad oggetto importi di valore
superiore ad € 50.000,00, le sanzioni minime e massime, pari rispettivamente al 20% ed al 40% del
saldo del libretto, sono aumentate del 50%.
Comunicazione all’Agenzia delle Entrate di operazioni rilevanti ai fini Iva (art. 21 del D.L. n. 78 del
31/5/10 convertito dalla Legge n. 122 del 30/7/10)
Un’importante disposizione introdotta dalla norma in questione riguarda l’obbligo a carico dei contribuenti
di comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini iva di importo non
inferiore ad € 3.000,00.
Le modalità ed i termini delle comunicazioni telematiche, nonché la platea dei soggetti obbligati, saranno
individuati con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate in corso di emanazione.
La sanzione applicabile in caso di omesso invio della comunicazione, o di invio effettuato con dati
incompleti o non veritieri, sarà compresa tra un minimo di € 258,23 ed un massimo di € 2.065,83.
Al riguardo, comunque, il sottosegretario all’Economia in risposta ad un’interrogazione in Commissione
Finanze alla Camera dei Deputati ha preannunciato che tale adempimento riguarderà un numero ristretto di
contribuenti, escludendo così dall’obbligo i soggetti di minori dimensioni per i quali gli oneri connessi
“appaiono non proporzionati alla pur importante finalità della disposizione”.
Inoltre, sulla scorta delle prime indicazioni provenienti dall’Agenzia delle Entrate e pubblicate sulla stampa
specializzata, si riporta che non rientreranno nelle comunicazioni le operazioni con privati e che l’obbligo
decorrerà dall’1/1/2011.
Contrasto al fenomeno delle imprese che cessano l’attività entro un anno dall’apertura (art. 23 del
D.L. n. 78 del 31/5/10 convertito dalla Legge n. 122 del 30/7/10)
Le imprese che cessano entro un anno dalla data di inizio della propria attività sono specificamente
considerate ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate,
della Guardia di Finanza e dell'Inps, allo scopo di assicurare una vigilanza sistematica sulle situazioni a
specifico rischio di evasione e di frode fiscale e contributiva.
Contrasto al fenomeno delle imprese in perdita sistemica (art. 24 del D.L. n. 78 del 31/5/10 convertito
dalla Legge n. 122 del 30/7/10)
La programmazione dei controlli fiscali dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza in primo luogo
riguarderà in maniera sistematica le imprese che presentano, per più di un periodo d'imposta, dichiarazioni
dei redditi in perdita fiscale non determinata da compensi erogati ad amministratori e soci e che non abbiano
deliberato e interamente liberato, nel medesimo esercizio, uno o più aumenti di capitale a titolo oneroso di
importo almeno pari alle perdite fiscali stesse.
Ritenute di acconto operate da banche e da Poste Italiane Spa sui bonifici eseguiti per pagare le spese
per interventi di risparmio energetico e di recupero del patrimonio edilizio (art. 25 del D.L. n. 78 del
31/5/10 convertito dalla Legge n. 122 del 30/7/10; Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
Entrate del 30/6/10 n. 94288; Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 40/E del 28/7/10)
A decorrere dall’1/7/10 le banche e Poste Italiane Spa operano, all'atto dell'accredito dei bonifici disposti dai
contribuenti per pagare le spese per interventi di risparmio energetico (che consentono la detrazione del 55%
dall’imposta lorda) o di recupero del patrimonio edilizio (che consentono la detrazione del 36% dall’imposta
lorda), una ritenuta del 10% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari dei bonifici con
obbligo di rivalsa.
La ritenuta di acconto deve essere applicata sull’importo del bonifico al netto dell’iva. In considerazione
dell’impossibilità per le banche e Poste Italiane spa di conoscere l’aliquota iva applicata dal beneficiario e
per ragioni di semplificazione l’Agenzia delle Entrate ha chiarito al riguardo che la ritenuta di acconto del
10% sarà operata sull’importo del bonifico decurtato dell’Iva che verrà presunta sempre nella misura del
20%.
In pratica, assumendo che l’importo del bonifico sia pari ad € 1.000,00, la ritenuta del 10% sarà applicata sul
seguente importo: 1.000,00/1,20 = 833,33 e sarà quindi pari ad € 83,33.
Qualora i corrispettivi oggetto del bonifico siano già autonomamente soggetti all’obbligo della ritenuta di
acconto, come ad esempio nel caso dei condomini che la operano nella misura del 4% sulle somme dovute
per le prestazioni relative a contratti d’appalto di opere o servizi, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che per
evitare più volte il prelievo alla fonte, dovrà essere applicata solo la ritenuta del 10% da parte delle banche o
di Poste Italiane spa.
Nel caso in cui i destinatari del bonifico usufruiscono di regimi fiscali per i quali è prevista la tassazione del
reddito mediante imposta sostitutiva dell’Irpef, la ritenuta del 10% operata dalla banca o da Poste Italiane
Spa sulle somme loro accreditate può essere scomputata dalla medesima imposta sostitutiva.
Contrasto alle frodi in materia di operazioni intracomunitarie (art. 27 del D.L. n. 78 del 31/5/10
convertito dalla Legge n. 122 del 30/7/10)
I soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie sono tenuti a manifestare tale volontà
all’Agenzia delle Entrate in sede di presentazione della dichiarazione di inizio attività per l’attribuzione del
numero di partita iva.
L’Agenzia delle Entrate, può tuttavia, entro trenta giorni dalla data di attribuzione del numero di partita iva
emettere provvedimento di diniego dell'autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie.
Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate provvederà a stabilire, con propri provvedimenti, sia le modalità di
diniego o revoca dell'autorizzazione sia i criteri e le modalità di inclusione delle partite iva nella banca dati
dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie.
Potenziamento dell’attività di riscossione delle imposte (art. 29 del D.L. n. 78 del 31/5/10 convertito
dalla Legge n. 122 del 30/7/10)
Gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi e dell'iva,
unitamente al connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, notificati a decorrere dall’1/7/11 e che
riguardano i periodi di imposta 2007 e seguenti dovranno contenere l'intimazione ad adempiere al
versamento delle somme richieste entro 60 giorni dalla data di notifica.
L'intimazione riguarderà il pagamento a titolo provvisorio, sempre nei 60 giorni, di un importo pari al 50%
delle maggiori imposte, contributi e relativi interessi accertati qualora il contribuente presenti
tempestivamente ricorso. Ovviamente il pagamento non sarà dovuto allorquando la competente commissione
tributaria abbia accolto la relativa richiesta di sospensione.
L'intimazione ad adempiere al pagamento sarà pure contenuta nei successivi atti da notificare al contribuente,
anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, che riguardano:
−
la rideterminazione degli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento emessi ai fini delle imposte
sui redditi e dell'iva ed ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni;
-
il pagamento delle somme iscritte a ruolo dovute dal contribuente e dal suo garante in caso di mancato
pagamento anche di una sola delle rate, qualora a seguito di accertamento con adesione sia stata concessa
la rateazione ed il garante escusso non abbia versa l’importo garantito entro 30 giorni dalla notificazione
dell’apposito invito;
-
il pagamento dei tributi in presenza di ricorso alle commissioni tributarie;
-
il pagamento delle sanzioni in presenza di ricorso alle commissioni tributarie.
Gli avvisi di accertamento e gli atti in precedenza citati diverranno esecutivi decorsi sessanta giorni dalla
loro notifica ed in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione la gestione dell’incasso
delle relative somme potrà essere affidata agli agenti della riscossione che, anche senza la preventiva notifica
della cartella di pagamento, potranno agire per l'espropriazione forzata.
La disposizione in commento ha altresì previsto che è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni
chiunque al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o dell’iva, ovvero di interessi o sanzioni
amministrative relative a dette imposte per un ammontare complessivo superiore ad € 50.000,00 aliena
simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui beni propri o di terzi al fine di rendere la procedura di
riscossione coattiva in tutto o in parte inefficace. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è
superiore ad € 200.000,00 si applica la reclusione da uno a sei anni.
Preclusione all’autocompensazione in presenza di debito su ruoli (art. 31 del D.L. n. 78 del 31/5/10
convertito dalla Legge n. 122 del 30/7/10)
A decorrere dall’1/1/11 la compensazione di eventuali crediti erariali nel modello F24 è vietata fino a
concorrenza dell'importo dei debiti di ammontare superiore ad € 1.500,00, iscritti a ruolo per imposte erariali
e relativi accessori, per i quali è scaduto il termine di pagamento.
In caso di inosservanza di tale divieto si applica la sanzione del 50% dell'importo dei debiti iscritti a ruolo
per i quali sia scaduto il termine di pagamento, fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente
compensato. La sanzione non può essere applicata fino al momento in cui sull'iscrizione a ruolo penda
contestazione giudiziale o amministrativa e non può essere comunque superiore al 50% di quanto
indebitamente compensato.
Inoltre un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in corso di emanazione stabilirà le modalità
per il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori
mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte.
A decorrere dall’1/1/11 la disposizione legislativa che impone all'Agenzia delle Entrate di verificare, in sede
di erogazione di un rimborso d'imposta, se per il beneficiario risultano iscrizioni a ruolo ed in caso
affermativo di trasmettere telematicamente apposita segnalazione all'agente della riscossione per la
compensazione, non opera per i ruoli di ammontare non superiore ad € 1.500,00.
Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo (art. 31 del D.L. n. 78 del
31/5/10 convertito dalla Legge n. 122 del 30/7/10)
A decorrere dall’1/1/11 i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle regioni,
degli enti locali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale per somministrazioni, forniture ed appalti,
potranno essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.
A tal fine il creditore deve acquisire apposita certificazione rilasciata dagli enti debitori in ordine alla
certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato nei loro confronti. L'estinzione del debito iscritto a ruolo è
condizionata alla verifica dell'esistenza e validità della certificazione.
La norma in commento ha previsto che le modalità attuative saranno stabilite da un decreto del Ministero
dell'Economia e delle Finanze in corso di emanazione.
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (comma 4-bis dell’art. 49 del D.L. n. 78 del 31/5/10
convertito dalla Legge n. 122 del 30/7/10)
La disposizione in questione ha sostituito la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) con la Segnalazione
Certificata di Inizio Attività (SCIA).
La nuova norma ha infatti previsto che ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva,
permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste
per l'esercizio di attività imprenditoriali, commerciali o artigianali il cui rilascio dipenda esclusivamente
dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale,
e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale
per il rilascio degli stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato.
Tale procedura non trova però applicazione:
-
per le attività economiche a prevalente carattere finanziario;
-
per quei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali;
-
per gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza,
all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia o delle finanze, ivi
compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di
quelli imposti dalla normativa comunitaria.
La segnalazione dovrà comunque essere sempre corredata dai documenti previsti per le singole fattispecie
(dichiarazioni sostitutive di certificazioni attestanti qualità personali, attestazioni ed asseverazioni di tecnici
abilitati, etc.).
L'attività oggetto della segnalazione potrà essere iniziata dalla data della sua presentazione
all'amministrazione competente. Quest’ultima potrà, entro sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione,
accertare l’eventuale carenza dei requisiti e dei presupposti necessari ed in tal caso adottare motivati
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi prodotti
dalla stessa, salvo che l'interessato provveda ad adeguarsi alla normativa vigente entro un termine fissato
dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
L’amministrazione competente potrà assumere nel frattempo determinazioni in via di autotutela.
Prestazione di garanzie in caso di accertamento con adesione (comma 1, lettera b) dell’art. 3 del D.L.
25/3/10 n. 40 convertito dalla Legge 22/5/10 n. 73, art. 9 del D.Lgs. 13/8/10 n. 141 e art. 2 D.L. 5/8/10 n.
125 convertito dalla Legge 1/10/10 n. 163).
La successione delle disposizioni in commento da ultimo consente ai contribuenti, in caso di pagamento
rateale delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione, di prestare idonea garanzia mediante
fideiussione bancaria o assicurativa, ovvero rilasciata dai Confidi abilitati, solo qualora l’ammontare degli
importi rateizzati superi € 50.000.
Deducibilità dell’iva non detratta relativa a prestazioni alberghiere ed a somministrazione di alimenti
e bevande (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 25/E del 19/5/10)
L’Agenzia delle Entrate, modificando il suo precedente indirizzo, ha chiarito che l’iva relativa alle
prestazioni alberghiere e di ristorazione non detratta, nel caso in cui non sia stata richiesta la fattura all’atto
del pagamento della prestazione, è comunque deducibile dal reddito.
L’Agenzia delle Entrate, infatti, ha riconosciuto all’iva non detratta per mancanza della fattura la natura di
“costo inerente”; resta inteso che la spesa dovrà comunque essere certificata da un documento avente
rilevanza fiscale come ad esempio la ricevuta fiscale.
Ne consegue che l’eventuale limitazione al 75% della deducibilità alle spese in commento anche in questo
caso sarà riferita al costo delle predette prestazioni maggiorato dell’iva non detratta.
Obbligo di sostituzione di taluni dispositivi di firma digitale - smart card (Deliberazione del CNIPA n.
45 del 21/5/09)
A decorrere dal 3/9/10 i dispositivi di firma digitale (smart card) con numero di serie 1202 (prime quattro
cifre del numero della smart card) sono stati disattivati. Pertanto i titolari di detti dispositivi dovranno
richiedere il rilascio di una nuova smart card.
Nuove misure relative ai contributi Enasarco (Rivalutazione Istat ai sensi del 5° comma dell’art. 4 del
Regolamento Fondazione Enasarco approvato in data 30/12/03)
Si rammenta che a seguito della rivalutazione Istat operata dall’Enasarco per effetto della disposizione in
epigrafe, la misura dei massimali annui provvigionali ai fini della determinazione del contributo destinato al
Fondo Previdenza è stata elevata da € 26.603,00 ad € 27.667,00 per gli agenti monomandatari e da €
15.202,00 ad € 15.810,00 per gli agenti plurimandatari.
Inoltre è stato altresì previsto un innalzamento del contributo annuo minimo per ciascun preponente che
passa da € 759,00 ad € 789,00 nel caso di agenti monomandatari e da € 381,00 ad € 396,00 per gli agenti
plurimandatari.
Le variazioni sopra riportate spiegano efficacia già per il 2010.
Precisazioni in tema di compilazione dei modelli Intrastat (Circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 36/E
del 21/6/10 e n. 43/E del 6/8/10)
L’Agenzia delle Entrate ha diffuso importanti chiarimenti in tema di compilazione dei modelli Intrastat.
Di seguito si riportano le precisazioni più significative che integrano le indicazioni fornite in precedenza
dallo Studio.
1) Prestazioni di servizi da non ricomprendere nei modelli Intrastat
Non sussiste l’obbligo di includere negli elenchi in commento le prestazioni di servizio rese o ricevute da
soggetti passivi italiani, qualora la controparte contrattuale sia un soggetto stabilito in un Paese
extracomunitario che, anche se identificato ai fini Iva nella Comunità, non possieda nel territorio
comunitario né la sede principale dell’attività, né una stabile organizzazione.
2) Obblighi dei soggetti passivi di imposta italiani che intrattengono rapporti commerciali con operatori
di altri Stati membri rientranti nel regime giuridico delle piccole imprese
I soggetti passivi di imposta italiani che effettuano acquisti di beni o di servizi presso un operatore di
altro Stato membro sottoposto al regime delle piccole imprese non effettuano un acquisto
intracomunitario in quanto trattasi di operazione rilevante ai fini Iva nello Stato membro di origine.
L’operatore italiano pertanto se non ha ricevuto dal proprio dante causa un’apposita documentazione
rappresentativa dell’operazione, dovrà emettere un’autofattura senza applicazione dell’imposta per
documentare l’acquisto, ma non dovrà compilare l’elenco riepilogativo degli acquisti o dei servizi
intracomunitari.
Gli operatori soggetti passivi d’imposta italiani che cedono beni o prestano servizi ad un operatore di
altro Stato membro sottoposto al regime delle piccole imprese effettuano un’operazione
intracomunitaria, per la quale l’imposta è dovuta nello Stato membro di destinazione del bene.
L’impresa italiana, pertanto, provvederà ad emettere fattura senza addebito d’imposta ed a compilare
l’elenco delle cessioni intracomunitarie di beni o dei servizi intracomunitari ricevuti.
3) Correzione di errori o omissioni
I documenti (fatture integrative ovvero note di accredito) riguardanti cessioni di beni o prestazioni di
servizi comunitarie già poste in essere ed indicate nei relativi elenchi riepilogativi, devono essere
ricompresi nei modelli Intrastat afferenti il periodo nel corso del quale dette rettifiche sono state
registrate.
Nel caso in cui il contribuente abbia omesso di includere in un elenco Intrastat dati relativi a prestazioni
di servizi, rese o ricevute, lo stesso dovrà compilare un’apposita dichiarazione, indicando come periodo
di riferimento il mese o il trimestre in cui si è verificata tale omissione e compilando la relativa sezione
del modello Intrastat riguardante i servizi resi o ricevuti.
Nel caso siano state incluse nel modello Intrastat prestazioni di servizi che non dovevano essere oggetto
di dichiarazione, il contribuente dovrà procedere alla compilazione della sezione afferente le rettifiche
concernenti i servizi resi o ricevuti.
Laddove il contribuente si renda conto di essere incorso in omissioni o errori, può procedere alla relativa
correzione in via immediata, senza dover necessariamente attendere la scadenza relativa al periodo
successivo.
4) Termini di registrazione delle autofatture emesse per acquisti di servizi intracomunitari
L’autofattura emessa per prestazioni di servizio ricevute dovrà essere annotata nel registro delle fatture
emesse entro quindici giorni con riferimento alla data di emissione ed in quello degli acquisti entro il
termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il
diritto alla detrazione.
5) Cambio da utilizzare nel caso di fatture di fornitori comunitari situati in Paesi non aderenti alla moneta
unica
Il controvalore deve essere utilizzato considerando il cambio delle valute estere pubblicato dalla Banca
d’Italia (ex Ufficio Italiano Cambi) alla data di effettuazione dell’operazione.
In caso di rettifica deve essere utilizzato il cambio del giorno di effettuazione dell’operazione originaria.
6) Inclusione nei modelli Intrastat delle fatture di acconto per servizi
Le fatture di acconto per servizi devono essere incluse nei modelli Intrastat.
7) Obblighi degli operatori relativamente alle lavorazioni di merci
Le lavorazioni di beni rese a committenti soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri e le lavorazioni di
beni ricevute da parte di soggetti passivi di altri Stati membri dovranno essere inserite ai fini fiscali negli
elenchi Intrastat, a condizione che si tratti di una prestazione di lavorazione autonoma e non accessoria
alla cessione o all’acquisto di un bene. Infatti, in caso di accessorietà, il valore della lavorazione sarà
incluso in quello del bene.
8) Esclusione dall’obbligo di compilazione degli elenchi riepilogativi delle prestazioni relative al trasporto
di persone e di ristorazione in Paesi UE
Le spese sostenute in un altro Paese comunitario per il trasporto di persone e per la somministrazione di
alimenti e bevande in pubblici esercizi non rientrano nella disciplina del modello Intrastat.
9) Modalità di compilazione del modello Intrastat in caso di addebito al cliente delle spese di trasporto
effettuato da un vettore o tramite propri mezzi
La prestazione di servizio in commento effettuata tra soggetti passivi di due distinti Paesi comunitari, se
rappresenta una prestazione accessoria alla vendita di beni, implicherà che l’operazione complessiva
dovrà essere evidenziata solo negli elenchi Intrastat relativi alle cessioni.
Diversamente, la prestazione di trasporto andrà indicata nei modelli riepilogativi relativi ai servizi.
10) Acquisto via Internet da parte di un’impresa italiana di programma informatico ceduto da un fornitore
comunitario
In tale fattispecie, in presenza di un prestatore soggetto passivo comunitario, la fornitura di servizi sarà
assoggettata ad imposta in Italia, secondo la regola generale del luogo di stabilimento del committente
con emissione di autofattura. Pertanto l’acquisto rientrerà nell’elenco Intrastat relativo ai servizi.
11) Presentazione di modelli Intrastat per le prestazioni fornite da e-bay
Le prestazioni in oggetto, se effettuate a titolo oneroso, devono essere incluse nel modello Intrastat.
12) Compilazione degli elenchi Intrastat relativamente a fatture emesse nei confronti di clienti comunitari
per la riparazione di beni mobili ed in cui sono stati distintamente annotati i valori dei pezzi di ricambio
e della manodopera.
In tal caso deve essere compilato il modello Intrastat riepilogativo dei servizi resi con l’indicazione del
corrispettivo che sarà comprensivo anche del valore dei beni sostituiti.
Al contrario, non deve essere compilato ai fini fiscali il modello Intrastat relativo ai beni.
13) Acquisto e cessione di diritti di riproduzione di immagini
L’acquisto e la cessione di diritti di riproduzione di immagine costituiscono prestazioni di servizi che
sono assoggettati ad imposta nel luogo del committente e pertanto dovranno essere oggetto di
dichiarazione nei relativi modelli Intrastat.
14) Insussistenza dell’obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat con riferimento agli scambi di beni
soggetti al regime del margine effettuati tra soggetti d'imposta residenti in diversi Stati membri dell’U.E.
Le operazioni soggette al regime del margine tra soggetti d'imposta residenti in diversi Stati membri
dell’U.E. non sono considerate cessioni intracomunitarie e dunque non debbono essere incluse negli
elenchi Intrastat.
15) Adempimenti iva ed Intrastat nel caso di società estera avente sede legale in uno Stato comunitario da
cui proviene la merce acquistata, dotata di rappresentante fiscale in Italia che cede un bene, per il
tramite del proprio rappresentante fiscale, ad un cliente italiano soggetto passivo d’imposta
Il rappresentante fiscale dovrà compilare gli elenchi Intrastat degli acquisti intracomunitari ed il cliente
nazionale provvederà ad emettere autofattura per documentare l’acquisto.
16) Chiarimenti in merito al numero ed alla data della fattura da indicare nel modello Intrastat
relativamente ai servizi intracomunitari ricevuti
Il numero e la data della fattura da indicare nel modello Intrastat relativamente ai servizi intracomunitari
ricevuti sono quelli attribuiti dal committente nazionale secondo la progressione dallo stesso seguita nel
registro delle fatture emesse.
Qualora, invece, il contribuente annoti esclusivamente le fatture degli acquisti intracomunitari in un
unico apposito registro sezionale che assolve il doppio obbligo della registrazione nel registro delle
fatture emesse ed in quello degli acquisti, il documento avrà una numerazione unica.
17) Codice da
indicare nel campo “Modalità di incasso” del modello Intrastat nel caso in cui il
corrispettivo della prestazione sia incassato e/o pagato a mezzo di assegno bancario, ricevuta bancaria
ovvero con altre modalità
Se il corrispettivo della prestazione è incassato tramite accredito in conto corrente o mediante carta di
credito deve essere utilizzato il codice A. Qualora, invece, il pagamento venga eseguito tramite bonifico
bancario, va utilizzato il codice B.
Infatti il bonifico bancario è un’operazione che consente il trasferimento di fondi da un conto corrente
bancario ad un altro. Diversamente l’accredito in conto corrente può avvenire mediante versamenti che
provengono anche da fonti diverse da conti correnti.
Nel caso in cui il corrispettivo del servizio reso venga incassato con modalità diverse dal bonifico
bancario o dall’accredito in conto corrente, come nella fattispecie della ricevuta bancaria o di una
compensazione di partite, deve essere indicato il codice X.
18) Definizione di “Paese di pagamento”
Per Paese di pagamento si intende il Paese in cui il corrispettivo entra nella disponibilità del beneficiario.
19) Indicazioni nel caso il pagamento non sia ancora avvenuto al momento della compilazione degli elenchi
Intrastat
Se il pagamento non è ancora avvenuto il campo “Modalità di incasso” va compilato inserendo dati
presunti.
20) Definizione di “Modalità di erogazione”
La modalità di erogazione “istantanea” si riferisce alle ipotesi di servizi erogati in un’unica soluzione (ad
esempio trasporto unitario, singola lavorazione), mentre la modalità di erogazione “a più riprese” si
riferisce alle ipotesi di servizi erogati ciclicamente (quali, ad esempio, le manutenzioni periodiche o le
prestazioni relative ad un contratto di trasporto che preveda più esecuzioni o ad un contratto di agenzia).
21) Codice servizio da utilizzare per acquisto da Google di un servizio di posizionamento a capolista nelle
ricerche internet
Nel caso di specie il codice servizio più idoneo è il 631130 “Spazi pubblicitari in Internet”.
In caso di incertezza occorre comunque indicare il codice CPA del servizio che si ritiene più vicino al
tipo di attività effettivamente svolta.
22) Modalità per poter accertare che per una determinata prestazione di servizio l’imposta non sia dovuta
nello Stato membro del committente, al fine di non includere tale operazione negli elenchi riepilogativi
Gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi rese o ricevute non comprendono le operazioni per le
quali non è dovuta l'imposta nello Stato membro in cui è stabilito il destinatario. Per accertare se una
determinata prestazione di servizio non deve essere inclusa negli elenchi riepilogativi è, dunque,
necessario appurare se per essa è dovuta l’Iva nel Paese di stabilimento del committente.
Ai fini degli acquisti il committente stabilito in Italia deve fare riferimento alla normativa domestica che
contempla il regime di non imponibilità o il regime di esenzione: se la prestazione di servizio acquistata
è assoggettata ad uno di tali regimi, il committente italiano non include la stessa nell’elenco riepilogativo
dei servizi ricevuti.
Nell’ipotesi in cui, invece, il committente della prestazione sia stabilito in altro Stato membro, il
prestatore italiano ha l’onere di accertare che la prestazione resa sia esente o non imponibile nel Paese
del committente. Si considera che il prestatore italiano abbia agito in buona fede nell’accertare che per la
prestazione resa non sia dovuta l’imposta nello Stato membro del committente quando ha richiesto ed
ottenuto una dichiarazione redatta dal medesimo committente in cui questi afferma che la prestazione è
esente o non imponibile nel suo Paese di stabilimento. Tale dichiarazione può essere rilasciata una sola
volta dal committente comunitario con riguardo a tutte le prestazioni della stessa specie da lui ricevute e
rimane valida finché non mutano le caratteristiche del servizio reso o il trattamento fiscale previsto nello
Stato del committente.
Il prestatore stabilito in Italia, in possesso della predetta dichiarazione, è legittimato a non includere la
prestazione nell’elenco riepilogativo delle prestazioni rese ed, eventualmente, a non presentare tale
elenco se presta esclusivamente servizi per i quali ha ottenuto la dichiarazione in commento. Inoltre, in
mancanza di tale dichiarazione, il contribuente è legittimato a non includere la prestazione nell’elenco
riepilogativo solo se ha certezza, in base ad elementi di fatto obiettivi, che per la predetta prestazione non
è dovuta l’imposta nello Stato membro del committente. Si ritiene, infine, che in linea di principio ricorra
un obbligo generalizzato di fatturazione per tutte le prestazioni di servizi rese ad un committente
comunitario, ancorché, per i motivi sopra detti, le stesse non vadano incluse negli elenchi riepilogativi.
Tenuto conto di tali elementi, si esprime l’avviso che non sussista l’obbligo di documentare a mezzo
fattura le prestazioni di servizi rese nei confronti di committenti comunitari, non territorialmente rilevanti
ai fini Iva, se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
-
l’operazione non deve essere inclusa negli elenchi riepilogativi, in quanto non è dovuta l’imposta nel
Paese di destinazione;
-
l’operazione, ove fosse territorialmente rilevante in Italia, beneficerebbe di un regime di esonero
dall’obbligo di fatturazione.
A tale conclusione si giunge in applicazione di una interpretazione logico-sistematica tesa ad evitare che,
in assenza di obbligo di compilazione degli elenchi riepilogativi, alle operazioni territorialmente non
rilevanti venga riservato un trattamento, sotto il profilo degli adempimenti, più oneroso di quello previsto
per analoghe operazioni territorialmente rilevanti.
23) Adempimenti Intrastat nel caso di fatture emesse per documentare l’invio di campioni gratuiti di merce
a clienti stabiliti in altri Stati membri, ai quali vengono addebitate le sole spese di trasporto
Le cessioni di campioni gratuiti non costituiscono cessioni intracomunitarie, in quanto prive del requisito
dell’onerosità e, pertanto, non devono essere riepilogate negli elenchi Intrastat.
Tuttavia, nel caso in cui al cliente vengano addebitate le spese di trasporto dei campioni gratuiti, queste
assumono autonoma rilevanza, quale corrispettivo della prestazione di trasporto. Quest’ultima
prestazione, resa nei confronti di un committente soggetto passivo d’imposta stabilito in altro Stato
membro, rientra tra le prestazioni generiche da inserire negli elenchi riepilogativi relativi ai servizi resi.
24)Possibilità di emissione di una sola fattura che includa sia cessioni di beni che prestazioni di servizi
E’ possibile emettere un’unica fattura (per le operazioni attive) ovvero un’unica autofattura (per le
operazioni passive) che includa sia cessioni di beni che prestazioni di servizi.
Le operazioni in questione saranno distintamente indicate nel predetto documento contabile e saranno
riportate, secondo la loro natura, distintamente negli elenchi riepilogativi dei beni e dei servizi. Tuttavia,
nel caso in cui esista un nesso di accessorietà tra operazioni diverse, negli elenchi Intrastat va indicato il
valore globale sommando il corrispettivo della prestazione accessoria a quello dell’operazione
principale.
Agevolazioni relative ai programmi di innovazione, allo sviluppo delle fonti di energie rinnovabili ed
all’industrializzazione dei risultati della ricerca (Decreti Ministeriali dello Sviluppo Economico del
6/8/2010).
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha predisposto tre bandi per la concessione di agevolazioni relative a:
1. programmi di investimento finalizzati al perseguimento di specifici obiettivi di innovazione,
miglioramento competitivo e tutela ambientale;
2. programmi di investimento riguardanti la produzione di beni strumentali funzionali allo sviluppo delle
fonti di energia rinnovabili e al risparmio energetico nell'edilizia;
3. programmi di investimento finalizzati all’industrializzazione dei risultati di programmi qualificati di
ricerca e sviluppo sperimentale.
Tutti i programmi devono essere realizzati nell’ambito di unità produttive ubicate nella Campania, Sicilia,
Puglia e Calabria da parte di grandi, medie e piccole imprese che, alla data di presentazione della domanda di
aiuto, siano in regime di contabilità ordinaria, nonché regolarmente iscritte nel Registro delle Imprese
territorialmente competente.
Le agevolazioni in commento sono erogate sotto forma di finanziamento a tasso agevolato e di contributo a
fondo perduto.
Più in particolare il finanziamento agevolato avrà durata massima di 8 anni, un tasso pari al 20% di quello di
riferimento ed il suo ammontare sarà pari:
-
al 25% del totale delle spese ammissibili per le piccole imprese;
-
al 35% del totale delle spese ammissibili per le medie imprese;
-
al 45% del totale delle spese ammissibili per le grandi imprese.
Il contributo a fondo perduto sarà erogato nella misura necessaria al raggiungimento dell’intensità massima
di agevolazione concedibile par al:
-
al 50% per le piccole imprese;
-
al 40% per le medie imprese;
-
al 30% per le grandi imprese.
Le agevolazioni concesse in relazione ai programmi d'investimento non sono cumulabili con altre
agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo “de minimis”.
I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono obbligati ad apportare un contributo finanziario, attraverso
risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno
pubblico, pari almeno al 25% del totale delle spese ammissibili riguardanti le immobilizzazioni e sono
tenuti all'obbligo del mantenimento dei beni agevolati per almeno 5 anni,ovvero 3 anni nel caso di PMI,
dalla data di ultimazione del programma.
La gestione dell’istruttoria delle domande e l’erogazione delle agevolazioni è affidata all’Agenzia Nazionale
per l’Attrazione agli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa S.p.A.
Gli investimenti che potranno essere ammessi all’agevolazione riguardano:
-
la realizzazione di nuove unità produttive;
-
l’ampliamento di unità produttive esistenti;
-
la diversificazione della produzione di un’unità produttiva in nuovi prodotti e servizi aggiuntivi;
-
il cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un’unità produttiva esistente.
Le spese ammissibili devono avere ad oggetto l’acquisto di uno dei seguenti beni:
-
suolo aziendale e sue sistemazioni; tali spese sono ammesse nel limite del 10% dell’investimento
complessivo ammissibile del programma;
-
opere murarie e assimilate ed infrastrutture specifiche aziendali; tali spese sono ammissibili nella misura
massima del 30% dell’importo complessivo degli investimenti ammissibili;
-
macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica, compresi quelli necessari all’attività gestionale
dell’impresa, con esclusione dei beni relativi all’attività di rappresentanza ed i mezzi di trasporto targati;
-
programmi informatici commisurati all’esigenze produttive e gestionali dell’impresa, brevetti, licenze,
know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi
produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l’attività svolta nell’unità produttiva interessata dal
programma; per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili solo fino al 50% dell’investimento
complessivo ammissibile.
Gli investimenti potranno essere effettuati anche attraverso contratti di locazione finanziaria; in tal caso la
spesa ammissibile è calcolata sulla base dei canoni previsti dal contratto di leasing, pagati entro il termine di
ultimazione del programma ed al netto degli interessi passivi impliciti. Ai fini dell'ammissibilità dell'acquisto
in leasing di macchinari, impianti ed attrezzature il relativo contratto deve prevedere, alla sua scadenza,
l'obbligo di riscatto dei beni.
Per quanto riguarda invece l'acquisizione in leasing di terreni e fabbricati, il relativo contratto deve prevedere
il proseguimento della locazione per almeno cinque anni, ovvero tre anni per le PMI, a decorrere dalla data
prevista di ultimazione del programma di investimento.
Non sono ammesse le spese relative all'acquisto di beni immobili che hanno già beneficiato, nei dieci anni
antecedenti la data di presentazione della domanda, di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale,
salvo il caso in cui le amministrazioni concedenti abbiano revocato e recuperato totalmente gli aiuti
medesimi.
Ai fini dell'ammissibilità' delle spese, i relativi pagamenti devono essere regolati esclusivamente a mezzo
bonifico bancario.
Sono ammessi alle agevolazioni i programmi il cui importo complessivo delle spese ammissibili non sia
inferiore a € 1.500.000,00 e non sia superiore a € 25.000.000,00.
Per tutti e tre i bandi le domande saranno istruite secondo la procedura valutativa a “sportello”, per cui le
agevolazioni saranno concesse secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze.
La domanda di agevolazione deve essere compilata esclusivamente per via elettronica, utilizzando la
procedura informatica messa a disposizione sul sito www.sviluppoeconomico.gov.it
Con riferimento ai singoli bandi si specifica che:
•
quello di cui al precedente punto 1 agevola le tipologie di investimento nell’ambito di una delle seguenti
attività:
-
attività del settore alimentare;
-
attività di fabbricazione di apparecchiature elettriche e per uso domestico non elettriche;
-
attività di produzione di biotecnologie.
Le relative domande di agevolazione potranno essere presentate a decorrere dall’8/12/10 sino al 7/4/11;
•
quello di cui al precedente punto 2 agevola le attività manifatturiere di cui alla sezione “C” della
“Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007”.
Le relative domande di agevolazione potranno essere presentate a decorrere dal 9/12/10 sino all’8/4/11;
•
quello di cui al precedente punto 3 agevola:
-
le attività manifatturiere di cui alla sezione “C” della “Classificazione delle Attività economiche
ATECO 2007”;
-
le attività di produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore di cui alla sezione “D” della
“Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007” limitatamente agli impianti alimentati da
fonti rinnovabili o che concorrono all’incremento dell’efficienza energetica e al risparmio
energetico, con potenza non superiore a 50 MW elettrici;
-
le attività di servizi in conformità ai divieti e alle limitazioni derivanti da disposizioni comunitarie.
Le relative domande di agevolazione potranno essere presentate a decorrere dal 10/12/10 sino al 9/4/11.
Aiuti agli investimenti ed allo start up di microimprese di nuova costituzione realizzate da soggetti
svantaggiati (Regolamento Regione Puglia del 23/9/10 n. 14 pubblicato sul BURP n. 149 del 27/9/10)
Con il provvedimento in epigrafe la Regione Puglia ha inteso concedere talune agevolazioni a favore delle
microimprese di nuova costituzione ed inattive alla data di presentazione della domanda di agevolazione
aventi sede operativa nel territorio della regione Puglia.
Si rammenta che per microimprese devono intendersi le imprese che occupano meno di 10 persone e che
realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro, mentre per
imprese di nuova costituzione devono intendersi quelle la cui data di costituzione, ovvero di apertura della
partita iva, non risulti anteriore ai 6 mesi precedenti la domanda di accesso.
Le microimprese potranno essere organizzate nelle seguenti forme giuridiche:
a) ditta individuale;
b) società in nome collettivo;
c) società in accomandita semplice;
d) società a responsabilità limitata;
e) società a responsabilità limitata unipersonale;
f) piccole società cooperative.
Le domande di agevolazione potranno essere presentate a decorrere dal 30/10/2010.
Oltre ai soggetti in precedenza individuati possono usufruire delle agevolazioni anche le imprese costituite a
seguito di approvazione da parte della Regione Puglia del piano di attività presentato nell’ambito
dell’iniziativa “Principi Attivi – Giovani Idee per una Puglia migliore”.
Sono ammissibili le spese per:
-
acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni entro il limite del 10% dell’importo dell’investimento in
attivi materiali;
-
opere murarie e assimilate;
-
infrastrutture specifiche aziendali;
-
acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, nonché i mezzi mobili
strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti,
purché dimensionati all’effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo
dell’unità produttiva oggetto delle agevolazioni;
-
acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa;
-
trasferimenti di tecnologia mediante l’acquisto di diritti di brevetto e licenze, connessi alle esigenze
produttive e gestionali dell’impresa.
In caso di acquisto di immobile, sono ammissibili esclusivamente i costi di acquisto da terzi, purché la
transazione sia avvenuta a condizioni di mercato.
L’acquisto di immobili è comunque ammissibile entro il limite del 30% dell’importo dell’investimento in
altri attivi materiali.
L’acquisto del suolo aziendale di esclusiva pertinenza dell’unità produttiva e sue sistemazioni è ammissibile
in caso di nuova costruzione, entro il limite del 10% dell’investimento in altri attivi materiali.
Le spese di progettazione ingegneristica e di direzione lavori sono ammissibili nel limite del 5%
dell’investimento.
Le imprese beneficiarie delle agevolazioni sono tenute all’obbligo del mantenimento dei beni agevolati per
almeno un anno dalla data di ultimazione dell’iniziativa agevolata. Per data di ultimazione si intende la data
relativa all’ultimo titolo di spesa relativo all’iniziativa agevolata anche in conto esercizio.
Non sono, comunque, ammissibili:
-
le spese notarili e quelle relative a imposte e tasse;
-
le spese relative all’acquisto di scorte;
-
le spese relative all’acquisto di macchinari ed attrezzature usati;
-
i titoli di spesa regolati in contanti;
-
le spese di pura sostituzione;
-
le spese di funzionamento in generale;
-
le spese in leasing;
-
le spese per personalizzazione di programmi informatici e/o per lo sviluppo ex novo di programmi
informatici personalizzati;
-
tutte le spese non capitalizzate;
-
le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed indipendentemente dal
settore i cui opera l’impresa;
-
le forniture cosiddette “chiavi in mano”;
-
gli acquisti da parenti o affini entro il secondo grado del beneficiario o di uno dei soci dell’impresa
beneficiaria anche nel caso in cui il rapporto di parentela sussista con un soggetto che rivesta il ruolo di
amministratore o socio dell’impresa fornitrice;
-
i titoli di spesa nei quali l’importo complessivo dei beni agevolabili sia inferiore a € 500,00.
Sono costi ammissibili nel limite del 2% dell’investimento ammissibile le spese legali, amministrative e di
consulenza direttamente connesse alla costituzione della microimpresa, nonché i seguenti costi, purché siano
stati effettivamente sostenuti e pagati nei primi cinque anni dalla costituzione dell’impresa:
-
interessi sui finanziamenti esterni e dividendi sul capitale proprio impiegato che non superino il tasso di
riferimento;
-
spese di affitto di impianti/apparecchiature di produzione;
-
energia, acqua, riscaldamento, tasse (diverse dall’Iva e dalle imposte sul reddito d’impresa) e spese
amministrative;
-
ammortamento, spese di affitto di impianti/apparecchiature di produzione e costi salariali, a condizione
che gli investimenti relativi o le misure per la creazione di posti di lavoro e per le assunzioni non abbiano
beneficiato di altre forme di aiuto.
Le agevolazioni non possono superare i seguenti limiti:
-
contributi agli investimenti in conto impianti in misura pari al 50% delle spese ammissibili e, comunque
non superiori ad € 150.000,00;
-
contributi in conto esercizio per lo start up in misura pari al 35% delle spese ammissibili sostenute nei
primi tre anni dalla costituzione e 25% nei due anni successivi e, comunque per un importo non
superiore a € 250.000,00.
I contributi annui in conto esercizio non devono superare il 30% dell’importo complessivo ammesso a
contributo a tale titolo.
Le imprese che intendono presentare richiesta delle suddette agevolazioni dovranno essere partecipate, per
almeno la maggioranza sia del capitale che dei soci, da soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
-
giovani con età compresa tra 18 e 25 anni;
-
soggetti con età compresa tra 26 e 35 anni che non abbiano ancora ottenuto il primo impiego
regolarmente retribuito;
-
soggetti fino a 35 anni di età che nell’ultimo biennio a partire dalla data di presentazione della domanda
abbiano completato percorsi formativi, coerenti con l’attività imprenditoriale da intraprendere, finanziati
e/o autorizzati dal sistema pubblico della formazione professionale;
-
persone di età compresa tra 45 e 55 anni prive di un posto di lavoro o in procinto di perderlo;
-
disoccupati di lungo periodo, ossia persone che nei 16 mesi precedenti alla data di presentazione della
domanda siano state senza lavoro per 12 mesi;
-
donne di età superiore ai 18 anni.
Le attività escluse dalle agevolazioni in questione riguardano la pesca, l’acquacoltura, la costruzione navale,
l’industria carbonifera, la siderurgia, le fibre sintetiche.
Le domande di ammissione devono essere precompilate mediante procedura telematica e trasmesse
esclusivamente a mezzo raccomandata A.R. a Puglia Sviluppo S.p.A., Via Amendola 168/5, 70126 Bari.
Altre novità tributarie di carattere non aziendale
Nuove modalità di esecuzione di accertamenti sintetici da parte dell’Agenzia delle Entrate (art. 22 del
D.L. n. 78 del 31/5/10 convertito dalla Legge n. 122 del 30/7/10)
La nuova norma ha previsto che l’Agenzia delle Entrate possa determinare sinteticamente il reddito
complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere effettuate nel corso del periodo
d'imposta, salva la prova che esse siano state sostenute utilizzando redditi diversi da quelli posseduti nel
medesimo anno, oppure redditi la cui indicazione non è dovuta nella dichiarazione dei redditi (ad esempio
redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla
formazione della base imponibile). Spetta al contribuente fornire la prova contraria.
L’Agenzia delle Entrate potrà fondare la determinazione sintetica del reddito anche su elementi indicativi di
capacità contributiva che saranno individuati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale. Detti elementi indicativi di capacità contributiva
scaturiranno dall'analisi di campioni significativi di contribuenti differenziati anche in funzione del nucleo
familiare e dell'area territoriale di appartenenza (cosiddetto “redditometro”).
La determinazione sintetica del reddito complessivo e' ammessa a condizione che il reddito complessivo
accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato. L'Ufficio dell’Agenzia delle Entrate che procede
alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di
persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento.
Bari, 14 ottobre 2010
70121 Bari – via Dante 51
tel. 080/5249601 – fax 080/5249602
www.studiomenga.it
e mail: [email protected]
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