Newsletter n° 7 novembre 2004 a cura dell’Ufficio Rapporti con Enti Esterni Controlli degli Enti impositori in materia di ICP e TOSAP; Il Progetto Tessera Sanitaria; La Giurisprudenza dei tributi locali; Le attività formative dell’Agenzia. Questo mese su ll regime di dichiarazione ultrattiva (valida, cioè, sino alla presentazione di nuova dichiarazione modificativa o di cessazione), stabilito dal legislatore per l’ICP - ma, sostanzialmente identico anche per ICI, TARSU e TOSAP - permette all’ente impositore la liquidazione del tributo sulla base dell’ultima dichiarazione presentata dal contribuente senza che venga richiesta alcuna ulteriore attività di accertamento. In tal senso si esprime la Suprema corte con la sentenza n. 6446 del 01/04/2004. la quale costituisce certamente un importante punto di riferimento nel confermare l’assoluta necessità della presentazione della dichiarazione anche in presenza di un provvedimento di autorizzazione o concessione. La possibilità di ricavare tutti i dati necessari per la liquidazione del tributo dal provvedimento di autorizzazione non fa venir meno la necessità che venga presentata la dichiarazione. Attraverso questa, infatti, l’ente impositore può procedere alla liquidazione del tributo sulla base dei dati esposti, senza alcuna ulteriore attività di accertamento. L’Ufficio tributario può, pertanto, limitarsi al semplice riscontro della corrispondenza tra il versato ed il dovuto sulla base del dichiarato dal contribuente e, qualora constati il mancato o l’insufficiente pagamento, procedere all’iscrizione a ruolo o all’emissione di avviso di liquidazione. SI RICORDA CHE: Dal 1° gennaio 2005 tutte le prescrizioni di prestazioni sanitarie dovranno essere effettuate con un nuovo strumento: la Tessera Sanitaria (TS). Essa si affiancherà al libretto sanitario rilasciato dalle ASL e sarà gradualmente distribuita a tutti i cittadini aventi diritto all’assistenza sanitaria pubblica in sostituzione del tradizionale tesserino di codice fiscale. La TS conterrà i dati anagrafici del suo possessore e, sul retro, riporterà dati che la qualificheranno a livello europeo come strumento di assicurazione sanitaria al posto dell’attuale mod. E 111. Altra novità rilevante è la Ricetta a lettura ottica: sarà standardizzata a livello nazionale e riunirà tutti i modelli di ricetta sinora in uso: riporterà un codice che permetterà di risalire al medico che ha prescritto la prestazione sanitaria, insieme al codice fiscale dell’assistito (in sostituzione del codice regionale), realizzando anche l’unificazione dei codici di esenzione. TS e Ricetta permetteranno il monitoraggio puntuale della spesa sanitaria, nel rispetto della normativa la tutela della privacy degli assistiti, in quanto solo le ASL potranno leggere i dati relativi alle prescrizioni associati ai codici fiscali. Ufficio Rapporti con Enti Esterni – Direzione Regionale della Puglia Via G. Amendola n. 201/7 – 70126 Bari Tel. 0805490166 - Fax 0805490214 - e-mail: [email protected] Attraverso questo sistema, com’è intuibile, la Ragioneria Generale dello Stato sarà in grado riacquisire con notevole anticipo informazioni sull’andamento della spesa sanitaria e sull’utilizzo dei relativi fondi, anche da parte delle varie ASL. La riuscita del progetto presuppone che le anagrafi comunali siano collegate alla banca dati dell’Anagrafe tributaria e che l’allineamento delle informazioni e la qualità dei dati siano tali da garantire la corretta individuazione dei destinatari della TS. Attualmente sono ca. 6000 i Comuni italiani collegati alla rete SIATEL che, previa convenzione gratuita con l’Agenzia delle Entrate, consente ai vari EE. LL. di consultare gratuitamente la banca dati dell’Anagrafe Tributaria. Per l’Agenzia delle Entrate, che affiancherà il Ministero dell’Interno nel processo di alimentazione dell’Indice Nazionale delle Anagrafi, il progetto TS certamente costituisce un’importante opportunità per concorrere operativamente al miglioramento dell’interscambio dei dati tra pubbliche amministrazioni e al miglioramento della qualità dei servizi da offrire alla comunità. TRIBUTI LOCALI COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BARI Sentenza n. 11/18/04, pronunciata il 13.02.2004, depositata il 12.03.2004 L’avviso di accertamento dell’I.C.I., a norma dell’art. 11 del d. lgs. n. 504/1992, deve essere notificato al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell’imposta. A tal fine non ha alcun valore la proroga dei termini, previsti dal suddetto art. 11 del d. lgs. n. 504/1992, contenuta nella legge finanziaria del 2001 (L. 23.12.2000 n. 388), entrata in vigore il 1° gennaio 2001, poiché le leggi di proroga non possono prorogare termini già scaduti alla data della loro entrata in vigore. Non sono assoggettabili all’I.C.I. i suoli tipizzati in aree fabbricabili senza che l’iter burocratico dell’approvazione del Piano Regolatore, da parte della Regione, sia stato avviato e si sia esaurito. COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BARI Sentenza n. 131/14/04, pronunciata il 3.03.2004, depositata il 16.06.2004 Non sono soggette alla TOSAP le occupazioni del suolo pubblico realizzate con griglie di aerazione realizzate prima della cessione del suolo al Comune e prima della destinazione di detto suolo ad uso pubblico di passaggio, non verificandosi, in tali ipotesi, alcuna occupazione costituente il presupposto della tassazione, dal momento che il potere impositivo dell’ente è limitato dalla presenza di una situazione di diritto o di fatto preesistente. In risposta alle richieste pervenute, l’Ufficio Rapporti con Enti Esterni ha organizzato per il prossimo 14 dicembre un seminario su: Tariffa Ronchi Clicca sul titolo per informazioni sul programma e qui per aderire all’iniziativa. Per segnalazioni concernenti specifici interessi formativi, scrivete al nostro indirizzo e-mail: [email protected] Ufficio Rapporti con Enti Esterni – Direzione Regionale della Puglia Via G. Amendola n. 201/7 – 70126 Bari Tel. 0805490166 - Fax 0805490214 - e-mail: [email protected]