Ordinanza concernente la legge federale sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (ODI) del xx.yy Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 1 capoverso 3, 3, 4 capoverso 3, 5 capoverso 3, 9 e 15 della legge federale del ss.tt.uu1 sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (LDI), ordina: 1. Capitolo: Disposizioni generali Art. 1 Tipi di documenti d'identità (art. 1 LDI) Esistono i seguenti tipi di documenti d'identità: a. Passaporto; b. Carta d'identità. Commento: Continuano a esistere i tipi finora possibili di passaporto e di carta d'identità. Il passaporto è rilasciato in formato libretto. Esso è impiegato soprattutto all'estero come una lettera d'accompagnamento indirizzata ai Governi. La carta d'identità è rilasciata sotto forma di carta di credito. Essa è impiegata soprattutto in patria e negli Stati limitrofi. Oltre ai tipi di documenti qui menzionati esistono anche altre possibilità, con le quali una persona si può certificare in patria e all'estero, come per esempio la patente di guida, il libretto di navigazione e il "crew member certificat". Questi documenti non fanno parte dei tipi di documenti d'identità ai sensi dell'articolo 1 LDI. Art. 2 Tipi di passaporto (art. 1 LDI) 1 Esistono i seguenti tipi di passaporto: a. passaporto ordinario; b. passaporto provvisorio; c. passaporto ordinario diplomatico e di servizio d. passaporto provvisorio diplomatico e di servizio. 2 Un passaporto provvisorio è rilasciato in casi urgenti, quando: a. non bastano i tempi per il rilascio di un passaporto ordinario; b. un documento valido d'identità non può essere né accolto né presentato; c. un documento valido d'identità non è sufficiente alle richieste del paese di destinazione. 1 RS ?? 3 Un passaporto provvisorio può essere rilasciato nel caso in cui non fosse altrimenti possibile un rientro in Svizzera. Commento: Capoverso 1 - Il passaporto come tipo di documento d'identità si può suddividere nei tipi di passaporti nominati e oggi già in uso. Il numero dei tipi di passaporto che il DFAE rilascia sarà in futuro ridotto da tre a due. Invece del passaporto speciale finora in uso, emesso soprattutto per certe missioni, in futuro sarà rilasciato, a secondo dell'importanza della funzione, un passaporto diplomatico o di servizio. Il passaporto provvisorio si distingue da quello ordinario sotto molteplici aspetti: - durata inferiore della validità (art. 4 ODI); - procedura abbreviata del rilascio (art. 17 ODI); - minor numero di pagine; - registrazione dei dati (dati personali, foto) con una tecnica più semplice, adeguata alle necessità di una rapida emissione; - aspetto esterno e qualità diversa della pagina dei dati personali. Il passaporto diplomatico e quello di servizio sono un documento d'identità ai sensi dell'articolo 1 capoverso 3 LDI, rilasciati dal DFAE. Si distinguono per la funzione e la missione di chi ne è in possesso. Anche nel caso di questi documenti d'identità è necessaria la distinzione tra passaporti ordinari e provvisori. L'attuale carta d'identità di fortuna è l'anello più debole della catena e non tiene più testa alle condizioni di sicurezza. La semplice compilazione del modulo cartaceo in uso dal 1977 (il modello che ha preceduto l'attuale carta d'identità) con la macchina da scrivere e la possibilità, di procurarsi con il furto presso Comuni poco sorvegliati moduli nuovi, sono un invito all'abuso. Secondo la nuova legge inoltre essa deve essere rilasciata dalle autorità di rilascio e non più da quelle richiedenti, dal momento che queste non hanno accesso al sistema d'informazione per i documenti d'identità (ISA). A favore di una carta d'identità provvisoria interviene il fattore costi ovvero maggior favore da parte degli utenti. Prevedibilmente infatti, secondo l'attuale modello, il passaporto provvisorio diventerà molto più caro dell'approntamento di una carta d'identità di fortuna di oggi. Anche la flessibilità dei piccoli Comuni (il rilascio di sabato sera da parte di un segretario comunale ecc.) come pure il rilascio in loco, corrispondenti alle esigenze dei cittadini, si sta perdendo. Di questa possibilità si è fatta finora anche un uso piuttosto frequente (circa il 4% delle quasi 400'000 carte d'identità rilasciate annualmente). Dopo ponderazione sui vantaggi e gli svantaggi e tenendo conto della futura procedura di rilascio unificata fissata dalla legge nonché delle ragioni di sicurezza, il sistema finora adottato per la carta d'identità di fortuna non può più essere impiegato. Capoverso 2 - Ci sono tre gruppi di situazioni tipo che possono render necessario il rilascio di un passaporto provvisorio. Il primo riunisce tutti i casi, in cui non c'è più tempo sufficiente perché il documento d'identità ordinario raggiunga la persona richiedente entro la data di partenza (lett. a). Il secondo riguarda i casi, in cui la persona pur essendo in possesso di un documento valido, al momento della partenza non lo può esibire, perché da poco andato perso, rubato o dimenticato (lett. b). Nel caso del terzo gruppo (lett. c) si è sì in possesso di un documento valido, ma che non è adatto per il viaggio nel paese di destinazione, perché non dispone di una sufficiente durata di validità (ad esempio scade a 6 mesi dalla data di partenza). Capoverso 3 - Con la presente soluzione è possibile rilasciare a una persona segnalata un passaporto provvisiorio limitato nel tempo e nello spazio per il rientro in Svizzera. Art. 3 Forma e consegna (art. 1 LDI) Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) stabilisce la forma dei documenti d'identità e li consegna. Commento: Il DFGP stabilisce la forma e l'allestimento (Layout) dei documenti d'identità giusta l'articolo 1 LDI. Dal momento che in questo modo si rispettano tanto i parametri internazionalmente riconosciuti dell'OACI quanto gli aspetti di sicurezza tecnica, i documenti d'identità riscontrano internazionalmente il riconoscimento necessario e semplificano i viaggi delle persone di nazionalità svizzera. 2 Art. 4 Durata di validità (art. 3 LDI) 1 Il passaporto ordinario e la carta d'identità sono rilasciati per la durata di: a. dieci anni per persone, che al momento della domanda hanno superato il 18° anno d'età; b. cinque anni per persone, che al momento della domanda hanno superato il 3° anno d'età ma non ancora il 18° anno d'età; c. tre anni per persone che al momento della domanda non hanno ancora superato il 3° anno d'età. 2 Il passaporto provvisorio è rilasciato per la durata del soggiorno all'estero, comunque per la durata richiesta dal paese d'entrata, in ogni caso però per un massimo di 12 mesi. 3 Nel caso di smarrimento nell'arco di cinque anni di tre o più documenti d'identità dello stesso tipo, la validità del nuovo documento d'identità è limitata a 2 anni, sempre che la persona dia motivo di ritenere che non si tratti di un abuso. 4 La durata di validità di un documento d'identità non è passibile di proroga. Commento: Capoverso 1 - Le tre durate di validità massima per i documenti d'identità ordinari, passaporti e carte d'identità, corrispondono alla dichiarazione nel messaggio sull'articolo 3 LDI (FF l 2000 p. 4145). Capoverso 2 - Nel messaggio (loc. cit.) si mette in evidenza proprio la durata limitata della validità del passaporto provvisorio. Questa si regola per un massimo di un anno secondo l'obiettivo del viaggio del/la titolare del passaporto. Il passaporto provvisorio è da restituire al momento del rientro in Svizzera, sempreché non sia ancora necessario (cfr. art. 25ODI). Capoverso 3 - Ai sensi del messaggio (loc. cit.) viene praticamente ripresa la soluzione dell'articolo 11 dell'attuale ordinanza relativa alla carta d'identità svizzera (RS 143.3), che è stata convalidata dalla pratica. Un elevato numero di ripetute perdite può provare abusi (es.: vendita o cessione a familiari somiglianti, per permettere ricongiungimenti non legali di familiari). Con questa semplice, chiara, poco dispendiosa sanzione amministrativa si tiene maggiormente in conto il concetto di sicurezza. Le autorità di rilascio ricevono un certo margine di manovra. Capoverso 4 - Nel messaggio (loc. cit.) si stabilisce, che in futuro non sarà più possibile prorogare la durata della validità. 2. Capitolo: 1. Sezione: Art. 5 Richiesta, rilascio, perdita e restituzione Autorità richiedente Documenti d'identità ordinari (art. 5 cpv. 1 LDI) 1 L'autorità richiedente in Svizzera è il Comune di domicilio e comunque uno o più servizi supplementari designati dal Cantone. 2 L'autorità richiedente all'estero è la rappresentanza diplomatica o consolare svizzera, presso cui la persona richiedente è immatricolata. 3 3 Persone, che non sono immatricolate presso una rappresentanza diplomatica o consolare oppure che non hanno un domicilio fisso in Svizzera, richiedono il documento d'identità presso l'autorità richiedente del loro attuale luogo di soggiorno. Commento: Capoverso 1 - Questo capoverso è quasi una ripetizione delle disposizioni di legge, tuttavia qui risalta l'espressione dell'autorità richiedente, che manca nell'articolo 5 LDI. Il capoverso è anche addotto a complemento e in relazione con il capoverso 2 così da permettere maggiore chiarezza. Capoverso 2 - Qui si precisa l'autorità richiedente all'estero rispetto alla LDI (immatricolazione della persona richiedente quale consueto criterio di collegamento per persone svizzere all'estero). L'immatricolazione è obbligatoria per ogni Svizzero/a all'estero (art. 12 del Regolamento del servizio diplomatico e consolare svizzero del 24 novembre 1967, RS 191.1), anche se la violazione di questa prescrizione non è sottoposta a sanzioni (=lex imperfecta). Il registro d'immatricolazione serve inoltre da base per i dati sul modulo di richiesta (cfr. art. 11 ODI). Capoverso 3 - Questa disposizione regola la competenza per i cosiddetti "globe-trotter". Ogni ulteriore dettaglio della regolamentazione, come la definizione del domicilio nel caso dei minori si trova nelle istruzioni del DFGP (cfr. art. 54 ODI). Art. 6 Passaporti provvisori (art. 5 cpv. 1 LDI) 1 Un passaporto provvisorio si deve richiedere in base all'articolo 5 all'autorità richiedente competente. Se per ragioni di tempo non fosse possibile, il passaporto provvisorio può essere richiesto direttamente all'autorità di rilascio. 2 Le persone, che presentano una comunicazione per perdita di documento oppure il cui documento perde validità prima della fine del viaggio, possono, in casi urgenti, richiedere un passaporto provvisorio presso l'autorità competente del loro attuale luogo di soggiorno. Dopo concertazione con l'autorità richiedente competente, in base all'articolo 5, l'autorità del luogo di soggiorno può accettare anche la domanda per un passaporto ordinario. 3 All'aeroporto invece non si possono richiedere documenti d'identità ordinari. Commento: Capoverso 1 - Il passaporto provvisorio è richiesto se possibile, presso l'autorità richiedete competente per la persona. Essa dispone dei dati personali necessari. Nei casi urgenti la persona si rivolge direttamente alle autorità di rilascio competenti. Tra queste rientrano anche gli aeroporti che, accanto ad altre autorità di rilascio cantonali, rilasciano documenti d'identità provvisori (se per esempio in caso di urgente necessità di un passaporto, è chiuso oltre allo sportello comunale anche il servizio cantonale dei documenti d'identità). Gli esperti cantonali si augurano che la condizione "per ragioni di tempo" interpretata restrittivamente, sia adeguatamente stabilita e illustrata da esempi nelle istruzioni. Essi temono, che le persone richiedenti possano essere inclini per comodità a non apparire di fronte all'autorità richiedente, sebbene ne abbiano tempo a sufficienza. Capoverso 2 - Si tratta praticamente di proseguire la soluzione al servizio dell’utente dell'articolo 14 dell'ordinanza concernente il passaporto svizzero, che ora, grazie al sistema d'informazione per i documenti d'identità (ISA) è più sicura. Capoverso 3 - rappresenta l'eccezione al capoverso 2. Diversamente dai servizi cantonali dei documenti d'identità, in aeroporto non può essere richiesto alcun documento d'identità ordinario. Il procedimento sarebbe troppo dispendioso (compito di verifica, contributi finanziari su più cantoni, risorse del personale). Altre regolamentazioni dettagliate sono di competenza delle istruzioni del DFGP. 4 Art. 7 Conflitti di competenza (art. 5 cpv. 2 LDI) Nei casi di dubbio è l'Ufficio federale di polizia (Ufficio federale) a decidere l'autorità richiedente competente. Commento: La Confederazione deve risolvere i conflitti negativi di competenza. La responsabilità al proposito spetta all'UFP. Altre regolamentazioni dettagliate sono di competenza delle istruzioni del DFGP. 2. Sezione: Art. 8 Procedura della domanda Condizioni della domanda (art. 5 cpv. 1 LDI) Chi intende richiedere un documento d'identità, deve recarsi personalmente presso l'autorità richiedente, fornire prova della sua identità e portare una foto formato tessera. Le esigenze inerenti alla foto sono stabilite dall'Ufficio federale. Commento: Per ogni futuro titolare del documento d'identità, inclusi i bambini in tenera età, alla richiesta è necessario allegare una foto. L'UFP, che è a tutti gli effetti l'ufficio responsabile, pubblicherà come ha fatto finora anche un campione di foto con note esplicative. Le istruzioni racchiuderanno anche proposte concrete per l'identificazione. Di regola non potrà essere facile adattare la foto su un altro documento d'identità. Art. 9 Deroga all'obbligo di presentarsi personalmente (art. 5 cpv. 2 LDI) 1 L'autorità richiedente può in casi eccezionali rinunciare alla presentazione personale, se l'identità può essere stabilita inconfutabilmente in altro modo. 2 Casi di deroga sono: a. gravi infermità fisiche o psichiche; b. vie all'estero imprevedibilmente lunghe e gravose. Commento: Gli esperti desiderano utilizzare le decisioni in modo molto restrittivo. Il capoverso 2 è importante per arginare i casi di deroghe. Si deve in ogni caso impedire che la persona richiedente non si presenti personalmente solo per comodità. Art. 10 Approvazione del rappresentante legale (art. 5 cpv. 1 LDI) Se entrambi i genitori detengono l'autorità parentale, basta la firma di uno dei due. Se dalle circostante risultasse dubbio l'accordo dell'altro genitore, in questo caso deve essere richiesto. Commento: Il regolamento delle circostanze nelle istruzioni del DFGP. Questo tipo di circostanze sono essenzialmente gli avvisi concreti o i dati forniti dall'altro genitore (si dovrebbero presentare dei documenti), da un'autorità o da terze persone come pure la separazione dei coniugi. Art. 11 Compilazione del modulo di richiesta (art. 5 cpv. 2 LDI) 1 L'autorità richiedente compila il modulo di richiesta in base alle indicazioni del registro delle famiglie e lo sottoscrive. 5 2 In Svizzera queste indicazioni possono essere dedotte anche dalI'atto d'origine e dal registro degli abitanti, che è redatto in base all'atto d'origine. 3 All'estero è determinante il registro d'immatricolazione. 4 La persona richiedente deve confermare con la firma la correttezza dei dati. Commento: Capoverso 1 - Il modulo (vuoto) per evidenti ragioni di sicurezza non deve essere dato alla persona richiedente, perché lo compili, come è invece già avvenuto nella pratica. Capoverso 2 - L'espressione "registro della famiglia" è da ritenere, come prima, una definizione degli altri registri di stato civile (registro delle nascite, dei matrimoni ecc.). Ci sono purtroppo ancora registri degli abitanti che non sono tenuti in base all'atto d'origine (p.es. nel Cantone di Vaud). Per questo si deve precisare tale aspetto in questa sede. Con il concetto di "registro della famiglia", "luogo d'origine" e "registro degli abitanti" le autorità richiedenti e generalmente gli esperti sanno esattamente da dove devono attingere i dati per il documento d'identità. I registri della famiglia verranno per tal ragione mantenuti dopo l'introduzione di Infostar (cfr. art. 15 ODI) per la durata di tempo utile alla loro completa integrazione nel sistema. Capoverso 3 - Le rappresentanze lavorano con il registro delle immatricolazioni. Sotto ogni aspetto questo coincide con il registro della famiglia. Si mette tuttavia in conto, che in alcuni casi sono stati ripresi tali e quali dati non corretti (modo di scrivere il nome, luogo di nascita o nome dei genitori) da vecchi documenti d'identità o a causa delle dichiarazioni della persona richiedente. Tuttavia sono richieste solo in caso di dubbio le conferme di cittadinanza; una richiesta sistematica non sarebbe proporzionale. Capoverso 4 - La persona richiedente dev'essere, tramite la firma, considerata responsabile. Nel caso di dati erronei o incompleti, questo può essere importante. Art. 12 Trasmissione del modulo di richiesta (art. 5 cpv. 2 LDI) L'autorità richiedente invia all'autorità di rilascio il modulo di richiesta compilato interamente. Nei casi urgenti la persona richiedente può essere autorizzata, a trasmettere direttamente il modulo di richiesta per un passaporto provvisorio all'autorità di rilascio. Commento: La decisione stabilisce che, tanto per il coordinamento di entrambe le autorità come pure per la deroga dalla regola, il modulo di richiesta nel caso di documenti identità ordinari non debba essere consegnato all’utente. Prima di consegnare il modulo della richiesta dev'essere recapitata una copia all'autorità di rilascio. Art. 13 1 Contenuto del documento d'identità (art. 2 LDI) Il nome ufficiale è quel nome che si deduce dal registro della famiglia. 2 Se la persona richiedente ha più luoghi d'origine, può scegliere liberamente il luogo d'origine che deve essere inserito sul documento d'identità. L'autorità richiedente registra nel sistema d'informazione documenti d'identità (ISA) fino a tre ulteriori luoghi d'origine. 3 Nel caso di bambini che non hanno compiuto i 14 anni, si tralasciano i dati sulla statura. Nel caso di persone costrette permanentemente sulla carrozzella si può tralasciare la statura. 4 Bambini che non hanno compiuto i 7 anni d'età nonché persone che non sanno scrivere o che non sono in grado di farlo non devono firmare il modulo di richiesta. 6 5 Chi desidera un'aggiunta giusta l'articolo 2 capoverso 4 LDI, deve rendere attendibile il fatto a cui si riferisce. Chi intende far riportare un nome d'arte deve dimostrare di essere generalmente riconosciuto nella società sotto questo nome. L'autorità di rilascio decide su questa proposta. 6 Particolari aggiunte giusta l'articolo 2 capoverso 4 e 5 LDI non sono possibili sulla carta d'identità. Commento: Capoverso 1 - La precisazione corrisponde a una concreta necessità. Senza la precisazione potrebbero insorgere dubbi nella pratica. Si potrebbe pertanto pensare che il nome è ufficiale perché ripreso da qualche registro o documento d'identità. Non risulta alcuna contraddizione con l'articolo 11 capoverso 3 ODI. Nei casi di dubbio il nome ufficiale può essere chiarito dalla consultazione del registro della famiglia. Capoverso 2 - Con il modulo di richiesta possono essere introdotte al massimo 4 luoghi d'origine. La persona che ha richiesto il documento d'identità può scegliere quali luoghi d'origine far registrare nel modulo e quale di questi luoghi far apparire sul documento. Questa regola corrisponde al messaggio del Consiglio federale (loc. cit. p. 4142). Capoverso 3 - Per le persone obbligate in carrozzella e meglio adottare una formulazione possibilista. Si deve offrire anche a loro la possibilità di introdurre i dati sulla statura. Capoverso 4 - Sotto la dicitura "incapace di scrivere" vi sono inclusi tra gli altri gli analfabeti, gli handicappati mentali, tra le persone "non in grado di scrivere" si devono intendere le persone momentaneamente ferite. In quest'ultimo caso si è esaminato se si può utilizzare la copia di una firma presa da un altro documento. La perdita di qualità, che risulta dalla copia, dal successivo scanner e dall'incisione sul documento d’identità, hanno indotto a rinunciare a questa soluzione (per casi tra l'altro estremamente sporadici). Capoverso 5 - L'uso del nome d'arte è da motivare in modo particolare (cfr. messaggio loc. cit., p. 4143). Capoverso 6 - Per mancanza di spazio sufficiente si possono impedire nelle carte d'identità aggiunte supplementari. Altre regolamentazioni dettagliate e indicazioni (tra cui sulla data del rilascio nel caso di matrimoni) sono di competenza delle istruzioni del DFGP. In queste si regolano anche i segni particolari e le scritture leggibili macchinalmente secondo l'OACI. 3. Sezione: Art. 14 Procedura di rilascio Autorità di rilascio all'estero (art. 4 cpv. 2 LDI) L'autorità di rilascio all'estero è una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera. Commento: Al momento non è ancora del tutto escluso che sia data una piccola rappresentanza "off-line", che funga solo da autorità di rilascio. Esse devono trasmettere la richiesta al back-office della centrale DFAE in Svizzera. Art. 15 Controllo e registrazione dei dati figuranti nei documenti 1 (art. 6 LDI) L'autorità di rilascio controlla la completezza delle richieste e la qualità della foto. 2 Essa registra i dati in ISA. I dati sono verificati con il sistema d'informazione Infostar. 7 3 Se non è possibile effettuare una verifica con Infostar, nel caso di dubbio sulla correttezza dei dati allora l'autorità di rilascio procede a un confronto con quanto introdotto nel registro della famiglia. Commento: Capoverso 1 - Il compito corrisponde all'intenzione del Consiglio federale (messaggio loc. cit., p. 4147). Capoverso 2 - Con Infostar attivato dalla Confederazione per i Cantoni, la gestione del registro di stato civile è informatizzata e gli uffici dello stato civile sono collegati in tutta la Svizzera. Da ciò si conclude che il controllo dei dati su Infostar potrà essere effettuato automaticamente dalle autorità di rilascio. Capoverso 3 - Si tratta di un tipo di regolamentazione transitoria. Si è già fatto riferimento sopra alla situazione particolare delle rappresentanze all'estero nel commento dell'articolo 11 ODI. Art. 16 Ulteriori controlli e decisione di rilascio (art. 6 cpv. 2 LDI) 1 L'autorità di rilascio esamina: a. se la cittadinanza svizzera è comprovata; b. se è presente l'eventuale consenso necessario della rappresentanza legale per la richiesta di documenti d'identità; c. se esiste già un altro documento d'identità valido dello stesso tipo; d. se la persona richiedente è ricercata con mandato d'arresto a causa di un crimine o di un reato; eventualmente in questo caso conferisce con l'autorità richiedente; e. se esiste un altro motivo di rifiuto secondo l'articolo 6 LDI. 2 Essa si basa in queste verifiche su ISA e sul sistema d'informazione Ripol. 3 Essa notifica alla persona richiedente una possibile decisione di rifiuto con l'indicazione dei rimedi giudiziari. L'autorità richiedente è informata sull'avvenuto rifiuto. Commento: Capoverso 1 - La determinazione è in stretta connessione con l'articolo 6 LDI e l'articolo 13 LDI (cfr. al proposito anche il messaggio, loc. cit., p. 4147 seg.. e 4151 seg.). Capoverso 2 - L'autorità richiedente ricava le informazioni necessarie per le attività di verifica da ISA e/o da Ripol. Capoverso 3 - La regola riguarda la situazione di rifiuto dell'articolo 6 capoversi 3-5 LDI e dà concrete direttive per la procedura di rifiuto. Dal canto del rappresentante comunale sarebbe sensata la consegna di una copia della decisione di rifiuto. In tal modo l'autorità richiedente sarebbe perfettamente informata e potrebbe consigliare gli uteniti con rapidità allo sportello. Ciò tuttavia non è accettato dai responsabili federali della protezione dei dati, perché questa informazione non sarebbe necessaria per il Comune. Siccome la persona riceve la decisione di rifiuto pronunciata basterebbe che l'autorità richiedente fosse informata dei rifiuto rilasciato. Art. 17 Preparazione dei passaporti provvisori (art. 5 cpv. 2 LDI) I passaporti provvisori sono redatti dall'autorità di rilascio e rilasciati alla persona richiedente. Commento: Qui si stabilisce la regola divergente nel rilascio dei passaporti provvisori. Questi sono redatti in modo decentralizzato negli uffici appositamente organizzati (personalizzati) e subito rilasciati alla persona richiedente. 8 Art. 18 Conservazione del modulo della richiesta (art. 14 LDI) 1 L'autorità di rilascio conserva il modulo della richiesta per due mesi. Dopo di che lo distrugge. 2 Se la decisione su una richiesta dipende dall'esito di una causa, allora si conserva il corrispondente modulo fino alla decisione di questa causa. Commento: Capoversi 1 e 2 - La regola della conservazione corrisponde al messaggio del Consiglio federale (loc. cit., p. 4154). 4. Sezione: Art. 19 Passaporti rilasciati in scambio Premessa (art. 1 LDI; art. 11 cpv. 2 LDI) 1 Si può rilasciare un passaporto in sostituzione a un passaporto esistente, se in caso contrario un viaggio divenisse difficoltoso o impossibile. 2 La richiesta per un passaporto rilasciato in scambio deve essere motivata per iscritto. Commento: Come già stabilito nel messaggio (loc. cit., p. 4141), il rilascio in scambio di un passaporto corrisponde già oggi a una necessità urgente. L'elenco generale e astratto dei "casi motivati" è considerato non privo di problematiche, per questo se ne fa a meno. In un testo legislativo sono da evitare le spiegazioni sulle difficoltà ad entrare in certi stati o sulla lunga d'attesa per ottenere un visto d'entrata in alcune nazioni. Al contrario le spiegazioni possono essere elargite in modo completo nelle istruzioni del DFGP. Art. 20 Deposito (art. 6 LDI) Se un passaporto di sostituzione è stato rilasciato, allora uno dei due passaporti è depositato presso l'autorità di rilascio. Fintanto che ogni abuso è escluso, l'autorità può eccezionalmente permettere un altro tipo di deposito. Commento: Oltre al deposito presso un'autorità di rilascio si pensa qui anzi tutto al deposito presso una rappresentanza diplomatica o consolare oppure presso un datore di lavoro. Questo è già oggi usuale in particolare presso ditte (multinazionali, ma anche ditte nel settore dei viaggi), i cui collaboratori sono obbligati a una intensa attività di viaggi e che spesso nel caso di molti stati, devono presentare i documenti con anticipo sul previsto viaggio di entrata. 5. Sezione: Art. 21 Perdita Concetto (art. 8 LDI) Quale perdita vale qualsiasi smarrimento del documento d'identità, ovvero per furto, perdita o distruzione completa. Commento: Per chi applica il diritto è utile integrare la definizione nell'ordinanza, anche se è presente nel messaggio (loc. cit., p. 4147). Gli esperti lavorano principalmente con l'ordinanza. 9 Art. 22 Denuncia di smarrimento e notifica (art. 8 LDI) 1 Chi possiede un documento d'identità denuncia alla polizia locale lo smarrimento del documento appena se ne accorge. 2 Persone svizzere all'estero notificano in più lo smarrimento del documento d'identità, registrato all'estero, a una rappresentanza diplomatica o consolare. Essa notifica i documenti di cui si è denunciata la perdita all'Ufficio federale per l'iscrizione alla ricerca d'oggetti Ripol. 3 Persone svizzere, che soggiornano temporaneamente all'estero e là non chiedono alcun documento d'identità sostitutivo, notificano inoltre dopo il rientro in Svizzera lo smarrimento del documento a un ufficio di polizia svizzero. 4 Nel caso di richiesta di un documento d'identità sostitutivo, in Svizzera si deve presentare una denuncia di smarrimento di un ufficio di polizia svizzero, all'estero della polizia straniera competente. Commento: Capoversi 1 fino a 3 – Dopo che in Svizzera gli uffici di polizia svizzeri e all'estero la rappresentanza svizzera hanno esaminato i dati personali, si assicura la registrazione in Ripol secondo l'articolo 8 LDI sia in Svizzera che all'estero. La rappresentanza svizzera all'estero trasmetterà ogni denuncia di smarrimento verificata all'autorità federale responsabile di Ripol (UFP). Siccome all'estero i dati personali dei turisti non possono essere perfettamente verificati, essi in più devono notificare lo smarrimento del documento d'identità a un ufficio di polizia svizzero. Capoverso 4 – Senza la presentazione di una denuncia di smarrimento non è generalmente possibile il rilascio di un documento sostitutivo. Tuttavia all'estero può accadere che la polizia del posto non rilasci alcuna denuncia di smarrimento. In questi casi la dichiarazione di smarrimento vale come una denuncia di smarrimento. Art. 23 Documenti persi e ritrovati (art. 8 LDI) 1 Una volta notificati come persi, i documenti d'identità sono dichiarati non validi. Essi non sono più utilizzabili. 2 I documenti ritrovati sono consegnati all'autorità di rilascio. Questa informa la polizia. Commento: Capoversi 1 e 2 – Il riutilizzo di un documento d'identità rubato o denunciato come perso dopo che si è ritrovato, può comportare spiacevoli conseguenze per il proprietario. Da una parte esiste il pericolo che con questo si sia attuato un abuso (p. es. l'uso di un documento d'identità falsificato con lo stesso numero e gli stessi dati personali), dall’altra la persona potrebbe trovarsi in difficoltà, perché il furto del documento risulta ancora denunciato da qualche parte, per questo è sottoposta a un controllo per evitare un uso illecito (questo è anche il motivo per cui l'Interpol agli stati membri del consiglio ordina che un documento d'identità già registrato nel registro di ricerca non sia più restituito ai cittadini). Non è importante quale autorità di rilascio receva il documento ritrovato, poiché ognuno ha accesso su ISA e può disporre le aggiunte necessarie. 6. Sezione: Art. 24 Restituzione e messa fuori uso Principio (art. 3 LDI) 1 Il vecchio documento d'identità è da rendere all'autorità, presso cui è inoltra la richiesta per il nuovo documento. Questa lo rende inutilizzabile prima di trasmettere 10 la richiesta. Se il vecchio documento d'identità non è consegnato all'autorità richiedente, la sostituzione del documento avviene tramite un altro organo ufficiale come per esempio un ufficio di stato civile. 2 Il documento reso inutilizzabile può su richiesta essere lasciato alla persona cui appartiene o, se è morta, a un suo parente, se non è da temersi alcun abuso. Commento: Capoverso 1 - la giusta procedura per mettere fuori uso (bucare) è da descrivere nelle istruzioni. Obiettivo di questa procedura è che l'intero documento e le sue singole parti non siano più utilizzabili. Pertanto devono essere per esempio le parti elettronicamente leggibili elaborate in modo tale da generare, in caso di utilizzo, un evidente avviso di errore. Eccezionalmente il vecchio documento non viene subito reso inutilizzabile. Se la persona per esempio ha bisogno ancora del documento d'identità fino al momento del matrimonio o del divorzio la sostituzione può avvenire anche tramite altri organi ufficiali (ufficio dello stato civile, tribunale). Capoverso 2 – La prassi valida è precisata e completata (cfr. Ordinanza sui passaporti art. 7). Art. 25 Restituzione dei passaporti provvisori (art. 3 LDI) I passaporti provvisori sono restituiti all'autorità di rilascio dopo il rientro in Svizzera o in casi motivati entro, al più tardi, la scadenza della validità. Commento: Il regolamento corrisponde alla prassi attuale (cfr. messaggio, loc.cit., p. 4145). Per il cittadino sussiste un obbligo di restituzione. Il passaporto provvisorio si può tenere se è ancora necessario, per esempio per un altro viaggio di nuovo all'estero o se seguono ancora altri viaggi e non si può domandare ancora un documento d'identità ordinario. Se il passaporto provvisorio non è restituito spontaneamente alle autorità, allora esse lo devono esigere. 7. Sezione: Art. 26 Consegna del documento d'identità (art. 6 LDI) 1 L'ufficio di rilascio consegna il documento d'identità direttamente all'indirizzo di consegna registrato sul modulo della richiesta. 2 Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) può rilasciare disposizioni derogatorie per la consegna all'estero di documenti d'identità. 3 Documenti d'identità non consegnabili o non ritirati sono rimessi all'autorità di rilascio. Questa li tiene per 12 mesi dalla data di consegna e in ultimo li distrugge. 4 Il destinatario verifica subito che il documento d'identità consegnatogli non abbia difetti né sia danneggiato. L'ufficio di rilascio al proposito rende espressamente attento il destinatario. Commento: Capoverso 1 - Di principio i documenti d'identità sono consegnati direttamente alla persona richiedente. Capoverso 2 - I documenti d'identità richiesti tramite ambasciate e consolati sono comunque normalmente consegnati per posta. In alcuni paesi non è possibile l'invio diretto alle persone svizzere all'estero. La consegna 11 avviene allora tramite corriere alla rappresentanza, che subito predispone la consegna all’utente. Il DFAE stabilisce questo tipo d'invio e definisce per quali nazioni esso vale. 3. Capitolo: 1. Sezione: Art. 27 Trattamento dei dati Disposizioni generali Finalità (art. 11 e 15 LDI) ISA serve in particolare: a. per verificare l’identità convalidata; b. per il controllo dei documenti d'identità esistenti validi e non validi; c. per impedire rilascio e modifica illeciti di documenti d'identità; d. per la decisione di ritiro di documenti d'identità utilizzati in modo non valido o illecito; e. per l'esecuzione di domande d'assistenza giudiziarie in relazione all'impiego abusivo dei documenti d'identità; f. per impedire il rilascio di documenti d'identità, che servano poi a una persona per sottrarsi dal perseguimento penale; g. per verificare l'autenticità dei documenti; h. per l'amministrazione di documenti intonsi e campioni. Commento: Qui sono enumerati i punti principali, che in particolare sono da riunire sotto il concetto di uso abusivo e che trovano la loro base nell'articolo 6 e in particolare 11 capoverso 2 LDI. Essi sono strettamente legati al concetto di rilascio multiplo, dal momento che anche i rilasci multipli devono venir impediti affinché con il documento rilasciato in più esemplari non si possa più compiere alcun abuso. I documenti intonsi (dove ve ne sono) e in parte anche i campioni possono rappresentare allo stesso modo un potenziale d'abuso. Questa amministrazione è integrata anche in ISA (lett. h); attualmente non è così. Con ISA si può verificare l'identità della persona (lett. a) ma anche l'autenticità del documento (lett. g), infatti non solo si possono verificare i dati personali ma anche la foto, i dati del rilascio e la zona leggibile meccanicamente. Se i dati nel documento d'identità non corrispondono alla persona, il documento è stato falsificato oppure una persona non autorizzata presenta un documento d'identità autentico. Per quanto concerne la lettera f. sarà chiarita nelle spiegazioni del messaggio (art. 6 cpv. 4 e 5 LDI, loc. cit., p. 4147 seg.). Art. 28 Contenuto (art. 11 LDI) 1 In ISA sono elaborati i dati dei documenti d'identità, che sono rilasciati in base alla LDI. 2 Per impedire l'abuso e il rilascio multiplo non autorizzato si possono elaborate i seguenti dati sulle persone per le quali non è ancora stato rilasciato alcun documento secondo la LDI: a. blocco del documento d'identità; b. consegna di un documento d'identità; c. ritiro di un documento d'identità; d. misure di protezione per minori o interdetti secondo l'articolo 11 capoverso 1 lettera g LDI; e. Perdita del diritto di cittadinanza a causa della legge o di una decisione amministrativa. 12 Commento: Capoverso 1 - Devono essere registrati in ISA solo i documenti emessi secondo la nuova legge. Non possono venir integrati i dati della banca dati sulla carta d'identità o gli elenchi/ banche dati cantonali. Capoverso 2 - In base all'obbligo legale di notifica secondo l'articolo 13 LDI vengono notificati e registrati su ISA anche i dati relativi a una persona che non ha ancora alcun documento d'identità registrato nel sistema d'informazione. Vengono registrati dalle autorità di perseguimento penale i blocchi emanati (lett. a) e i depositi di documenti d'identità (lett. b), le misure di sicurezza per minori o interdetti, che ad esempio sono stati emanati da autorità giudiziarie di tutela o per la protezione dei giovani (lett. d) nonché la perdita del diritto di cittadinanza (lett. e). Lo stesso vale per il ritiro che riguarda i vecchi documenti d'identità in circolazione a partire dal 1.1.2003 da parte delle autorità di rilascio (lett. c). I dati secondo il capoverso 2 rimangono in ISA fino alla revocazione o ala cancellazione ordinaria (dopo 20 anni). 2. Sezione: Art. 29 Protezione e sicurezza dei dati Organo responsabile (art. 15 LDI) (art. 11 LDI) 1 L'Ufficio federale ha la responsabilità di ISA. Esso coordina la sua attività con le autorità coinvolte con ISA. Esso accorda all'utente i necessari diritti d'accesso ai dati per l'uso del sistema e controlla l'osservanza di questa ordinanza nonché delle istruzioni emanate in base a essa. 2 Le autorità coinvolte hanno nel loro ambito la responsabilità per l'elaborazione dei dati in ISA ai sensi di legge. Esse sono in particolare responsabili della correttezza dei dati che esse introducono. Commento: Capoverso 1 - L'Ufficio federale è responsabile di ISA. La legge sulla protezione dei dati obbliga l'Ufficio federale alle citate attività. Non sono visibili motivi giustificativi per una regolamentazione che si discosti dalla norma (art. 16 cpv. 2 DSG). Capoverso 2 - In base all'articolo 5 DSG le autorità interessate sono obbligate all'elaborazione legale e corretta dei dati. Art. 30 Requisiti dei terminali (art. 15 LDI) I terminali previsti per l'uso esterno alla Confederazione corrispondono alle norme tecniche per le attrezzature informatiche della Confederazione. L'Ufficio federale stabilisce le particolarità. Commento: Come esposto nell'articolo 40 capoverso 3 ODI, la Confederazione mette a disposizione dei Cantoni un dato numero di pacchetti di attrezzatura. I Cantoni possono istallare altri pacchetti. Con la presente disposizione si garantisce che gli strumenti supplementari rispondano alle necessità di tutto il sistema. L'Ufficio federale rende noto a questo proposito i requisiti tecnici che devono avere gli hard e i software dei Cantoni, per poter garantire la sicurezza informatica. Esso è obbligato ad applicare tale disposizione, in base all'articolo 14 e seguente dell'ordinanza del 23 febbraio 2000 concernente l'informatica e la telecomunicazione nell'Amministrazione federale (RS 172.010.58). Art. 31 Crittografia (art. 15 LDI) La trasmissione dei dati è completamente effettuata in forma cifrata. 13 Commento: Una codificazione da terminale a terminale = "end to end" rappresenta un sistema senza lacune, come una crittografia dell'hardware, che può essere anche ubicato separatamente dal terminale lasciando pertanto aperto un settore non cifrato. Siccome le autorità di rilascio ricevono oltre a ISA anche l'accesso a Ripol e Infostar, è indispensabile una codificazione senza lacune. Art. 32 1 Aggiornamento (art. 15 LDI) Ogni trattamento dei dati è verbalizzato. 2 I verbali d'aggiornamento sono conservati per un anno e in forma adeguata alle esigenze della revisione. Commento: Capoverso 2 - Con "in forma adeguata alle esigenze della revisione" si intende ai sensi dell'ordinanza della legge federale sulla protezione dei dati. Art. 33 Gestione offline (art. 15 LDI) Se non è possibile una trasmissione online dei dati, allora l'Ufficio federale decide sulle possibilità consentite per la registrazione dei dati in ISA mediante soluzioni offline. Nei casi all’estero si conferisce con DFAE. Commento: Tutte le autorità di rilascio ai sensi della LDI hanno accesso online ai dati ISA. Siccome non si possono escludere guasti tecnici o di rete, è necessario per questo caso un'apposita regolamentazione delle competenze. La problematica si verifica soprattutto verso le rappresentanze estere. In simili casi l'Ufficio federale collabora intensamente assieme al DFAE. 3. Sezione: Art. 34 Rettifica, archiviazione e distruzione dei dati Rettifica e unificazione delle registrazioni dei dati (art. 15 LDI) 1 Rettifiche dei dati supplementari in base all'articolo 11 capoverso 1 LDI sono effettuate dalle autorità di rilascio. 2 Se a causa dei cambiamenti del nome di una persona si introducono varie serie di dati in ISA, esse vengono unificate dall'autorità di rilascio così da rendere evidenti la connessione dei dati personali. Nel caso di cambiamenti di nome in seguito a adozione o cambiamento di sesso le registrazioni non sono unificate. Commento: Capoverso 1 - Sono coinvolti solo quei dati, che non sono introdotti sul documento d'identità. In caso contrario si ha un nuovo documento d'identità con una rispettiva nuova registrazione ISA. Capoverso 2 - Nel caso di cambiamento di nome dovuto a matrimonio o divorzio per ISA risulta una nuova persona. Affinché a un'autorità di rilascio non rimanga nascosto questo fatto e non rilasci involontariamente alla stessa persona un altro documento d’identità dello stesso tipo, i dati della persona devono essere unificati. Nei casi particolarmente delicati di cambiamento di nome a causa di adozione o cambiamento di sesso, i dati non sono unificati. Art. 35 Archiviazione e distruzione dei dati (art. 15 LDI) I dati memorizzati in ISA per un documento d'identità sono distrutti dopo 20 anni dalla loro prima memorizzazione, se non sono da custodire nell'Archivio federale. 1 14 2 Dati relativi a blocchi e depositi del documento d'identità sono distrutti nel giorno dell'entrata in vigore la decisione di revoca. Commento: Capoverso 1 - Le indicazioni della storia dei dati per i documenti d'identità rilasciati e per la loro perdita sono conformi alle dichiarazioni del Consiglio federale nel messaggio all'articolo 15 LDI (FFl 2000 p. 4153). Capoverso 2 - I dati per il blocco e il deposito del documento d'identità devono essere immediatamente cancellati dopo l'avviso di revoca. Le autorità di perseguimento penale responsabili sono obbligate dalla LDI ad annunciare la revoca (art. 13 LDI). 4. Sezione: Art. 36 Accesso ai dati e loro comunicazione (art. 11 LDI) Autorizzazione d'accesso ed estensione dei diritti d'accesso Le autorizzazioni delle autorità coinvolte all'accesso in ISA e l'estensione dei diritti d'accesso sono stabilite nell'allegato 1. Art. 37 Comunicazione dei dati per scopi amministrativi (art. 15 LDI) Per scopi amministrativi, in particolare per la fatturazione, i dati tratti da ISA sono periodicamente comunicati elettronicamente alle autorità di rilascio. Commento: Con i dati ISA messi a disposizione ai Cantoni è gestito tutto il sistema di amministrazione e conteggio/fatturazione. Art. 38 Comunicazione dei dati all'estero (art. 12 cpv. 3 LDI) L'Ufficio federale rilascia informazioni selezionate da ISA in singoli casi su domanda alle autorità straniere in base a una convenzione internazionale, sempre che sia presentata la corrispettiva domanda. Commento: Secondo l'articolo 12 capoverso 2 LDI un ufficio nell'UFP ha accesso ai dati ISA, per poter rispondere alle domande dall'estero per la verifica d'identità. Si prevede però una trasmissione delle informazioni solo se è presentata una domanda e se è ammissibile il rilascio d'informazione in base a una convenzione o a un contratto. Art. 39 Diritto all'informazione e diritto di rettifica 1 Ogni persona può richiedere per iscritto all'Ufficio federale l'informazione se sono elaborati dei dati a suo riguardo. 2 L'informazione avviene per iscritto e gratuitamente. Essa racchiude tutti i dati memorizzati nel sistema d'informazione sulla persona richiedente. 3 4 Per rifiutare, limitare o differire l'informazione vale l'articolo 9 LPD2. Ogni persona può esigere che i dati non veri sul suo conto siano rettificati. 2 RS 235.1 15 Commento: Questa soluzione corrisponde alla legge sulla protezione dei dati. 5. Sezione: Ripartizione dei costi tra Confederazione e Cantoni (art. 15 LDI) Art. 40 1 La Confederazione finanzia l'uso e il funzionamento della gestione dati del computer centrale in un punto di raccordo centrale (distributore principale) nel capoluogo cantonale. 2 I Cantoni assolvono ai costi d'installazione e di gestione per il presmistamento all'interno dei Cantoni. 3 I Cantoni e le altre autorità collegate a ISA assolvono ai costi d'acquisto e di gestione dei loro apparecchi, sempreché essi non sono parte costitutiva dei pacchetti d'equipaggiamento prefinanziati dalla Confederazione. Commento: Capoversi 1 e 2 - Si tratta qui della stessa soluzione tecnica/organizzativa, come è applicata nell'ambito di Ripol. Siccome le autorità di rilascio hanno accesso anche a Ripol, in questo caso si impone un'analoga situazione. Capoverso 3 - Per i costi supplementari le autorità interessate devono provvedere da sé. Da questi è escluso l'acquisto/manutenzione degli hard e software appartenenti ai pacchetti d'equipaggiamento, che le autorità di rilascio hanno distribuito. 4. Capitolo: Art. 41 Emolumenti (art. 9 LDI) Emolumenti per i documenti d'identità Chi richiede una carta d'identità, un passaporto ordinario o provvisorio, versa un emolumento. Commento: La richiesta di un passaporto ordinario o provvisorio oppure di una carta d'identità è fatturabile (art. 9 LDI). L'emolumento completo è inoltre da pagare quando, prima dello scadere della validità del documento d'identità esistente, se ne richiede uno nuovo (p. es. Quando: l'aspetto e la firma sono cambiati oppure se si cambia nome, per matrimonio con cambiamento di nome, il passaporto ha quasi finito le pagine vuote o le ha del tutto esaurite, le procedure che riguardano altre nazioni sulla durata di validità che deve superare la data della partenza di rimpatrio, il lungo soggiorno in nazioni con l'obbligo del visto ecc.). Anche se un documento d'identità è rilasciato con validità limitata, si deve pagare l'emolumento per intero. Nel caso di perdita e/o revoca di un documento d'identità non possono essere risarciti gli emolumenti o le quote. Art. 42 Emolumenti per altre prestazioni 1 Per le altre seguenti prestazioni si richiedono emolumenti: a. iscrizioni secondo l'articolo 2 capoverso 4 LDI; b. rilascio di passaporti provvisori presso le autorità di rilascio, al di fuori delle fasce orarie normali di lavoro nonché di sabato, di domenica e in un giorno festivo legale; c. rilascio di passaporti provvisori in aeroporto. 2 Per le altre seguenti prestazioni possono richiedersi emolumenti: 16 a. ulteriori particolari chiarimenti in relazione con il rilascio di un documento d'identità ordinario o di un passaporto provvisorio secondo l'articolo 6 capoverso 2; b. ritiro del documento d'identità; c. restituzione di un documento d'identità ritirato; d. richiesta di una documentazione supplementare e trasmissione dei documenti. Commento: Capoverso 1 lettera a - iscrizioni secondo l'articolo 2 capoverso 4 LDI (p.es.:cognome coniugale, nome religioso, nome d'arte, dati su particolari segni di riconoscimento come infermità, protesi, trapianti ecc.) sono gratuite nel caso di rilascio di un nuovo passaporto. Per le iscrizioni di modifica nel passaporto già esistente, che sono eseguiste dalle autorità di rilascio su richieste del/la titolare del documento d'identità, i costi sono sopportati dalle autorità di rilascio (cfr. allegato 2). Capoverso 1 lettera b - Per il rilascio di un passaporto provvisorio al di fuori delle normali fasce orarie di lavoro oppure di sabato, di domenica o in un giorno festivo legale i Cantoni o le rappresentanze all'estero ricevono gli emolumenti secondo l'allegato 2. L'emolumento è maggiorato rispetto a quello di un passaporto provvisorio rilasciato durante la fascia oraria normale di lavoro. Capoverso 1 lettera c - Le autorità di rilascio all'aeroporto devono sostenere un’elevato servizio (365 giorni a ca. 18 h/giorno). L'emolumento per un passaporto provvisorio qui richiesto è stabilito in base a questa struttura dei costi. Capoverso 2 lettera a - Se durante e/o al di fuori della normale fascia oraria lavorativa, (sabato, domenica o giorni per legge festivi) si devono eseguire particolari e/o supplementari chiarimenti, necessari per il rilascio di un documento d'identità ordinario o di un passaporto provvisorio, per queste attività si possono esigere emolumenti secondo l'allegato 2. Si può parlare di un chiarimento particolare/supplementare, se il dispendio di tempo per il chiarimento ha superato la mezzora. Per lassi di tempo inferiori è fuori discussione avanzare richieste, dal momento che il costo della fatturazione non è proporzionale al fatturato. Capoverso 2 lettera b, c - Le autorità di rilascio possono esigere un emolumento secondo l'allegato 2 per le applicazioni in relazione con il ritiro del documento d'identità nonché una restituzione ordinata (rilascio di disposizioni, archiviazione, registrazione ecc.). Capoverso 2 lettera d - Le autorità di rilascio possono mettere in conto il costo per la raccolta di documentazione supplementare (domande via fax o per telefono) nonché per la trasmissione dei documenti (allegato 2). Art. 43 Tariffe applicabili Le tariffe sono riprodotte nell'allegato 2. Commento: Gli emolumenti comprendono di principio gli oneri ordinari per il rilascio di un documento d'identità da parte dell'ente pubblico e della produzione e sono suddivisi tra la Confederazione, le autorità di rilascio e quelle richiedenti. Nella quota della Confederazione sono compresi i costi, che si presentano per la produzione dei documenti d'identità. Le spiegazioni alle singole posizioni si trovano nel commento dell'allegato 2. Art. 44 Adeguamento degli emolumenti 1 Il Consiglio federale adegua gli emolumenti se a. l'indice svizzero dei prezzi al consumo raggiunge rispetto all'ultimo adeguamento degli emolumenti una divergenza maggiore del 5 per cento; b. Il rincaro stabilito per le parti dei costi che variano a secondo del materiale e a secondo del salario in base alll'indice usuale nel ramo, raggiunge, rispetto all'ultimo adeguamento degli emolumenti, uno scarto maggiore del 5 per cento. 17 2 Gli emolumenti sono arrotondati a cinque franchi. Commento: Capoverso 1 - Secondo le istruzioni relative alle ordinanze sugli emolumenti il DFGP, quale unità amministrativa responsabile, verifica sempre nel primo anno di un nuovo periodo di legislatura le tariffe valide applicabili (FFI 1984 I 1138, n. 61), cosa che non esclude nel frattempo degli adeguamenti. Se si avverano le condizioni secondo le lettere a e/o b, allora il DFGP richiede al Consiglio federale un adeguamento degli emolumenti. Art. 45 Spese 1 Le spese sono calcolate separatamente e secondo i costi effettivi. Esse sono riscosse assieme agli emolumenti. 2 Come spese si intendono i costi, che non sono coperti dai presenti emolumenti di base. Commento: Capoversi 1 e 2 - La notifica del documento d'identità avviene di principio per invio postale di raccomandata. Le spese che necessariamente ne derivano (p. es. tasse di trasporto, imballaggio ecc.) sono riscosse assieme agli emolumenti. All'estero è il DFAE che regola l'invio. Art. 46 Riscossione 1 Gli emolumenti per i documenti d'identità si versano contemporaneamente alla presentazione della domanda presso l'apposito ufficio competente. 2 Nel caso di richiesta di un passaporto provvisorio l'apposito ufficio competente riscuote solo la quota dei suoi emolumenti, il resto è riscosso dall'autorità di rilascio. 3 Emolumenti per altre prestazioni e spese sono da versare all'autorità che fornisce il servizio. 4 All'estero gli emolumenti e le spese si pagano nella valuta nazionale corrente. Il DFAE può emanare differenti disposizioni. Le rappresentanze stabiliscono il corso del cambio secondo le istruzioni del DFAE. Commento: Capoverso 1 - Il pagamento anticipato del documento d'identità causa un limitato dispendio amministrativo e la riscossione è assicurata. Si possono in tal modo evitare: lunghi e costosi procedimenti ingiunzionali oppure l'invio con pagamento alla consegna mediante allestimento della fattura, controlli di riscossione ecc.. Inoltre questa procedura rende possibile un conteggio rapido ed efficiente degli emolumenti dato che i pagamenti non rimangono pendenti e il conteggio può avvenire tra i vari livelli statali . Capoverso 2 -Tale ripartizione della riscossione nel caso di un passaporto provvisorio è considerata dagli esperti come estremamente opportuna. In tal modo non sopraggiunge nel caso del passaporto provvisorio, un’altra procedura di pagamento generalmente complicata (poiché intracantonale come per es. nel caso molto frequente del rilascio in aeroporto, ma anche quando un Cantone rinuncia al rilascio di un passaporto provvisorio). L’utente paga presso l'autorità richiedente e quella di rilascio di volta in volta la somma corrispettiva. Questo pagamento separato potrebbe essere percepito come lo svantaggio di questa soluzione. Al pagamento separato però i cittadini sono già abituati dall'odierna soluzione e l’utente è pronto ad accettarla anche grazie alla velocità del rilascio del suo documento di viaggio. 18 Capoverso 3 - Gli emolumenti per le altre prestazioni e le spese sono da versare a quell'autorità presso cui effettivamente si verifica la spesa corrispettiva. Capoverso 4 - Nel caso di richiesta di documenti d'identità all'estero gli emolumenti e le spese sono in principio da regolare nella valuta del luogo. IL DFAE può prevedere a questo proposito una soluzione diversa, p. es. invece della valuta locale il pagamento in dollari americani, se la corrispondente valuta locale è costantemente instabile e all’utente e/o al DFAE derivano svantaggi. Art. 47 Rimborso nel caso di documenti d'identità non concessi Se il documento d'identità richiesto non può essere rilasciato, allora la quota per il rilascio è restituita in base all'allegato 3 sempre che esso non sia già avvenuto. Commento: Se una richiesta è rifiutata dall'autorità di rilascio, allora viene restituita al/la richiedente solo la quota di produzione del prezzo totale versato tramite l'autorità richiedente. Questo per il fatto che al momento del rifiuto sono già state messe in attività sia le autorità richiedenti che di rilascio e con queste sono insorte le spese amministrative. Quando il rifiuto della domanda deve avvenire tramite decisione dell'autorità di rilascio, devono venir in più incassate le spese per la preparazione della decisione, secondo l'ordinanza sugli emolumenti dei Cantoni e DFAE. Art. 48 Assunzione delle spese nel caso di errori 1 Se la persona richiedente riceve un documento d'identità errato, incompleto o rovinato, allora gli viene gratuitamente inviata una sostituzione se il difetto è stato denunciato entro 10 giorni dal ricevimento. 2 Se la persona richiedente non riceve il documento d'identità entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta e lo notifica entro i successivi 5 giorni lavorativi, le viene rilasciato un nuovo documento d'identità. All'estero il termine di notifica inizia entro i 5 giorni dopo i 40 giorni dalla data d'inoltro della richiesta presso la rappresentanza straniera, sempreché questa non decida nel singolo caso un termine di consegna più lungo. Se non basta il tempo per ricevere un documento d'identità ordinario, l'autorità di rilascio se necessario rilascia un passaporto provvisorio supplementare. Commento: Capoverso 1 - Può succedere che l’utente riceva un documento, che ha subito un danneggiamento durante la spedizione oppure in cui i dati personali non sono corretti o completi a causa di un errore nei processi di elaborazione amministrativi e produttivi. Con una lettera allegata si avverte la persona che può denunciare il difetto entro 10 giorni dalla ricezione. Il danno conseguente ricade sul responsabile; ciò si regola singolarmente. Capoverso 2 - Può succedere che il documento d'identità vada smarrito dalla posta. Per gli utenti con domicilio in Svizzera il documento dovrebbe giungere a destinazione dopo il tempo di preparazione (tempo di elaborazione fino alla ricezione del documento) di 15 giorni lavorativi. Nel caso di mancata recezione in questo lasso di tempo i costi per es. per il rilascio di un passaporto provvisorio ricadono sull'ufficio responsabile. All'estero il tempo di preparazione è regolarmente di 40 giorni lavorativi. L'autorità di rilascio può tuttavia decidere eccezionalmente un termine più lungo, se è motivato da particolari verifiche (per es. si deve richiedere un'attestazione della cittadinanza solo per cui sono necessarie 6 settimane di tempo). Art. 49 1 Conteggio degli emolumenti e loro distribuzione La Confederazione conteggia con Cantoni. 19 2 La distribuzione degli emolumenti è regolata nell'allegato 3. Commento: Capoverso 1 - È elaborato un modo quanto mai efficiente di conteggio. Capoverso 2 - Le spiegazioni alle singole posizioni si trovano nel commento dell'annesso 3. 5. Capitolo: Art. 50 Protezione giuridica (art. 16 LDI) 1 Contro le decisioni delle autorità cantonali di competenza si può portare ricorso in base al diritto cantonale. Le decisioni cantonali di ultima istanza sottostanno al ricorso del tribunale amministrativo presso il Tribunale federale. 2 Autorità che decide per i documenti richiesti all'estero è l'ufficio federale. 3 La protezione giuridica è disciplinata dalle disposizioni generali sulla procedura federale. Commento: Anche se questi principi valgono in generale (cfr. tra l'altro art. 98a OG), sono addotti affinché non vi siano dubbi sul percorso legale da intraprendere per chi applica il diritto. Capoverso 2 - Questa soluzione corrisponde alla pratica attuale. Un corrispettivo passo si registra nell'ordinanza sull'organizzazione del DFGP (cfr. art. 56 numero 2 ODI) . 6. Capitolo: Passaporti diplomatici e di servizio Art. 51 Persone autorizzate (art. 4 cpv. 1 LDI) 1 I passaporti diplomatici e di servizio possono essere rilasciati: a. per persone che sono attivi presso DFAE in carica o in pensione nonché per i membri delle loro famiglie e dei loro agenti di scorta; b. per persone che esercitano una funzione ufficiale presso un'autorità federale o un'organizzazione parastatale, in carica e in pensione nonché per i membri delle loro famiglie e dei loro agenti di scorta; c. per persone, per la durata di una missione ufficiale all'estero; d. per coloro che, di nazionalità svizzera, occupano certe alte cariche e sono attivi presso le organizzazioni internazionali; e. per i membri del Consiglio federale, compresi la consigliera federale o il consigliere federale, in carica e in pensione nonché per i membri delle loro famiglie e dei loro agenti di scorta; f. per i presidenti del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati e per i funzionari incaricati delle Camere federali, che viaggiano all'estero nell'ambito di una commissione parlamentare. 2 Questi documenti d'identità possono essere rilasciati alla persona avente diritto alla prestazione con validità durevole o limitata nel tempo. 3 Il DFAE regola le disposizioni particolari. 20 Art. 52 Particolarità Il DFAE regola le particolarità per i passaporti diplomatici e di servizio relativamente al capitolo 1 fino a 5 della presente ordinanza. Commento: I passaporti diplomatici e di servizio sono sottoposti a certe particolarità, che si distinguono da quelle per i documenti d'identità ordinari. Con questa disposizione si crea lo spazio corrispondente per la soluzione fatta su misura di questo documento. Art. 53 Decisioni Decisioni e istruzioni di servizio del DFAE relative al rilascio e alla consegna nonché al ritiro dei passaporti diplomatici e di servizio non rappresentano decisioni, che sono accessibili all'ordinaria procedura di ricorso. Commento: Con le disposizioni degli articoli 51 fino a 53 è ripresa l'esistente pratica del DFAE relativamente alla consegna dei passaporti diplomatici e di servizio nell'ambito della Convenzione di Vienna. Le particolarità collegate con la consegna di tali passaporti che si distinguono dai passaporti ordinari, sono stabilite nell'ambito di un'ordinanza del dipartimento. Le decisioni del DFAE relative al rilascio e al ritiro dei passaporti di servizio e diplomatici non possono essere impugnate con un ricorso. 7. Capitolo: Art. 54 Disposizioni finali Esecuzione (art. 16 LDI) 1 Il dipartimento è responsabile dell'esecuzione. Esso emana per il passaporto ordinario, per il passaporto provvisorio e per la carta d'identità le istruzioni necessarie per l'esecuzione della presente ordinanza. 2 3 Esso emana istruzioni per l'utilizzo di ISA e per la sicurezza dei dati e stabilisce le condizioni delle installazioni tecniche per la trasmissione dei dati. Esso si basa in particolare sulle raccomandazioni degli organi di strategia informatica della Confederazione. Art. 55 Diritto previgente: abrogazione 3 1. Ordinanza del 17 luglio1959 sul passaporto svizzero; 4 2. Ordinanza del 18 maggio 1994 relativa alla carta d'identità svizzera. 3 RU 1959 581 4 RU 1994 1412 21 Art. 56 Modifica del diritto vigente Le seguenti ordinanze sono modificate come segue: 5 1. Ordinanza del 27 ottobre 1999 sugli emolumenti in materia di stato civile: Allegato 1, n. 2.1 Attestazione della cittadinanza, che è rilasciata in casi urgenti 30 Allegato 4, n. 3.1 fino a 3.1.2 abrogati 6 2. Ordinanza del 17 novembre 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia: Articolo 11 capoverso 4 (nuovo) 4 È l'autorità responsabile per i documenti richiesti all'estero secondo la legge federale sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri. 7 3. Ordinanza del 19 giugno 1995 sul sistema informatizzato di ricerca Articolo 3 capoverso 3 lettera i (nuovo): 3 Le seguenti autorità possono accedere direttamente (online) ai dati per l'adempimento dei loro compiti legali: i. le autorità di rilascio secondo la legge federale sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri del xx.yy. 200x per verificare tutte le ragioni di rifuito. 8 4. Ordinanza del 30 gennaio 1985 diplomatiche e consolari svizzere: Articolo 14 abrogato Art. 57 sulle tasse delle rappresentanze Disposizioni transitorie 1 I documenti rilasciati prima del 1°gennaio 2003 che sono andati perduti, non possono essere registrati su ISA. 2 Per impedire i rilasci multipli non legali le autorità di rilascio consultano la banca dati della Confederazione sulla carta d'identità 95 e il loro registro cantonale dato che vi si trovano le registrazioni esistenti dei documenti d'identità validi. A questo scopo possono comparare i dati ISA con il registro in loro possesso. Commento: Capoverso 2 - Le autorità di rilascio devono consultare la banca dati della carta d'identità o il loro registro cantonale (schedario/banca dati), se ancora esiste un vecchio documento d'identità (nel caso del passaporto fino alla fine del 2007, per la carta d'identità fino alla fine del 2012). Solo così si può impedire il rilascio illegale multiplo durante il periodo di transizione dal vecchio al nuovo sistema dei documenti d'identità. Per poter effettuare questo lavoro il più efficientemente possibile, ISA mette a disposizione cognomi, nomi, luogo 5 RS 172.042.110 6 RS 173.213.1 7 RS 172.213.61 8 RS 191.11 22 d'origine a una "registrazione temporanea". Da questo sistema di registrazione va un "ordine di verifica" al sistema cantonale esistente di registrazione dei documenti d'identità dove si esamina se la persona possiede ancora un passaporto 85 ecc. Non è prevista la consultazione dei registri degli altri cantoni, perché impraticabile e sproporzionatamente dispendiosa. Art. 58 Entrata in vigore (art. 16 LDI) La presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio 2003. xx. mese anno In nome del Consiglio federale svizzero Il presidente della Confederazione: La cancelliera federale: 23 Allegato 1 Art. 36 Autorizzazione d'accesso sul sistema d'informazione documenti d'identità (ISA) ed estensione dei diritti d'accesso A = domanda E = registrazione K = correzione tecnica Ufficio autorizzato Confede= razione UFP Cantoni UFP DFAE DFAE DFAE DFAE CGCF Cant. Terzi APP Uff. pol. doc.id. Pol Est Int Int A. d. r. A. d. r. APP Est APP A. d. r. I. Dati del documento d'identità cognome ufficiale art. 2 cpv. 1 lett. a LDI E A E E E E A E E A nome (i) lett. b E A E E E E A E E A sesso lett. c E A E E E E A E E A data di nascita lett. d E A E E E E A E E A luogo d'origine lett. e E A E E E E A E E A nazionalità lett. f E A E E E E A E E A statura lett. g E A E E E E A E E A Nome del campo dei dati dati registrati doc. d'id. + banca dati A. st. Ufficio autorizzato Confede= razione Cantoni UFP UFP DFAE DFAE DFAE DFAE APP Uff. pol. A. st. Doc. id. Pol Est Int Int A. d. r. A. d. r. APP Est APP Nome del campo dei dati firma lett. h E A E E E E A E E A K fotografie lett. i E A E E E E A E E A K autorità di rilascio lett. j E A E E E E A E E A data di rilascio lett. k E A E E E E A E E A E data di scadenza della validità lett. l E A E E E E A E E A E numero del documento lett. m E A E E E E A E E A E tipo del documento lett. m E A E E E E A E E A zona leggibile elettronicamente art. 2 cpv. 2 E LDI limitazione della validità cpv. 3 E E E E E E A E E A A E E E E A E E A E A E E E E A E E A E A E E E E A E E A registrazioni su richiesta del/la richiedente cpv. 4 rappresentanti legali dei minori cpv. 5 CGCF Cant. terzi A. d. r. E 25 Ufficio autorizzato Confede= razione II. Dati supplementari nella banca dati Cantoni UFP UFP DFAE DFAE DFAE DFAE Doc. id. Pol Est Int Int A. d. r. A. d. r. APP Est APP CGCF Cant. terzi APP Uff. pol. A. st. A. d. r. Nome del campo dei dati autorità richiedente art. 11 cpv. 1 lett. a LDI luogo di nascita lett. b E A E E E E A E E A E A E E E E A E E A altri luoghi d'origine lett. c E A E E E E A E E A nome dei genitori lett. d E A E E E E A E E A data del primo e del nuovo rilascio lett. e E A E E E E A E E A modifiche dei dati contenuti nei documenti E A E E E E A E E A iscrizioni inerenti al blocco lett. f E A E E A A A E A A deposito di un documento E A E E A A A E A A rifiuto E A E E A A A E A A denuncia della perdita o della revoca E A E E E E A E E A ritiro E A E E A A A E A A Misure di protezione di minorenni o persone interdette lett. g E A E E A A A E A A 26 Ufficio autorizzato Confede= razione Cantoni UFP UFP DFAE DFAE DFAE DFAE Doc. id. Pol Est Int Int A. d. r. A. d. r. APP Est APP A E E E E A E E E E E E Nome del campo dei dati firma o firme del rappresentante legale E per documenti intestati a minorenni lett. h perdita e annullamento della cittadinanza E lett. i A particolarità dei documenti d'identità diplomatici e consolari lett. j campo particolare CGCF Cant. terzi APP Uff. pol. A. st. E E A K E A A. d. r. A 27 Abbreviazioni: UFP doc.id. Cant. A. d. r. Ufficio federale di polizia documenti d'identità (servizio federale competente, art. 12 cpv. 1 lett. a LDI) Ufficio federale di polizia come servizio di polizia competente della Confederazione (art. 12 cpv. 2 lett. e LDI) Autorità cantonale di rilascio (art. 12 cpv. 1 lett. b LDI) DFAE Int A. d. r. DFAE autorità di rilascio interne per passaporti diplomatici e di servizio DFAE Int APP DFAE Est A. d. r. DFAE autorità di rilascio interne per passaporti diplomatici e di servizio provvisori DFAE autorità di rilascio esterne = rappresentanze svizzere all'estero DFAE Est APP DFAE autorità di rilascio esterne per passaporti provvisori all'estero APP Autorità di rilascio per passaporti provvisori A. st. Autorità preposta alla stesura del documento d'identità ordinario (art. 12 cpv. 1 lett. c LDI) Divisione Corpo delle guardie di confine (art. 12 Abs. 2 Lett. c LDI) Uffici di polizia indicati dai Cantoni UFP Pol CGCF Uff. pol. 28 Allegato 2 Art. 43 Stime degli emolumenti1) Carta id. Bambini Adulti Fr. 35.002) Fr. 70.002) Pass. Fr. 60.002) Fr.120.002) Pass + carta id. Assieme Provv. Pass Fr. 75.00 Fr. 135.00 Fr. 100.00 Fr. 100.00 Emolumenti per ulteriori prestazioni (Art. 42) Supplementi obbligatori (generale capoverso 1) a. registrazioni successive presso un'autorità di rilascio b. rilascio di un passaporto provvisorio3) - al di fuori delle fascie di lavoro ordinarie - di sabato, domenica e nei giorni per legge festivi c. rilascio di un passaporto provvisorio in aereoporto3) Fr. 20.00 Fr. 25.00 Fr. 50.00 Fr. 50.00 Supplementi facoltativi (generale capoverso 2) a. per particolari verifiche in relazione al rilascio di un dicumento d'identità ordinario o di un passaporto provvisorio4) - orario di lavoro numero delle ore Fr. 80.00 b. ritiro di un documento Fr. 40.00 c. restituzione di un documento Fr. 40.00 d. ricerca dei documenti e trasmissione dei documenti - emolumento di base Fr. 20.00 - supplemento per la trasmissione via telefono, fax o E-mail secondo il dispendio Commento: 1) I dati per stabilire gli emolumenti sono elaborati dagli esperti federali (Amministrazione delle finanze, DFAE, UFP, UFCL), cantonali (tre rappresentanti) e comunali (due rappresentanti). Essi si basano per quanto riguarda la Confederazione sui calcoli dei costi e per i Cantoni sui cronometraggi per le autorità richiedenti e di rilascio. Per la valutazione del tempo necessario sono state registrate le attuali informazioni nel rilascio dei passaporti, delle carte d'identità e le nuove procedure/attività che vi si aggiungeranno, quindi è stato stabilito il tempo necessario di un sistema che copre i costi per i singoli uffici, per quanto in sporadici casi, alcuni valori si sono dovuti calcolare con approssimazione. Il tempo necessario in media comprende così le reali richieste allo sportello, la necessità d'informazione di regola importante nonché tutto il lavoro di base (come la procedura di detrazione, l'amministrazione dei formulari, l'annullamento dei documenti, ecc.). Il tempo necessario vale per un'autorità di media grandezza e si deve conteggiare a Comuni e Cantoni sia grandi che piccoli. Il tempo è conteggiato 80.--CHF all'ora. Questa aliquota dei costi impiegata dal DFF per l'amministrazione federale è stata verificata tramite inchieste presso i Cantoni e i Comuni. I presenti emolumenti sono stati stabiliti sulla base dei conteggi degli emolumenti inizialmente menzionati. 2) Passaporto come carta d'identità sono rilasciate in base alla stessa procedura e differiscono pertanto solo nei costi di produzione. Dal momento che la validità spaziale riconosciuta alla carta d'identità risulta limitata rispetto a quella del passaporto e che sono stati consegnati documenti d'identità per i giovani dalla validità ridotta (cfr. art. 4), è necessario in base al principio di equivalenza una compensazione sui passaporti degli adulti. 3) Per i casi d'emergenza si può acquistare un passaporto provvisorio. Affinché sia possibile, le autorità di rilascio devono disporre di infrastrutture e di mezzi di produzione supplementari nonché di relativo personale istruito e servire gli utenti molto spesso al di fuori degli orari di lavoro (all'aeroporto tutto l'anno quasi 24 ore su 24). Questo ingenera costi elevati. 4) Il rilascio di un documento d'identità può richiedere molto tempo, nel caso si debbano ricercare chiarimenti supplementari (p.es. globe-trotter, che fa domanda di un nuovo documento d'identità presso un'ambasciata). Qui viene calcolato il dispendio di tempo. Allegato 3 Art. 47 Ripartizione degli emolumenti tra Confederazione e Cantoni1) Confederazione Documenti Cantoni quote produzione quote federali in senso stretto quote Cantone Carta d'identità Bambini Adulti Fr. Fr. 7.50 15.00 Fr. Fr. 2.50 5.00 Fr. 25.00 Fr. 50.00 Passaporto Bambini Adulti Fr. Fr. 18.75 37.50 Fr. Fr. 3.75 7.50 Fr. 37.50 Fr. 75.00 Pass. e carta id. insieme Bambini Fr. Adulti Fr. 33.75 52.50 Fr. Fr. 3.75 7.50 Fr. 37.50 Fr. 75.00 Pass. provv. 30.00 Fr. 0.002) Fr. 70.00 Fr. Commento: 1) La ripartizione degli emolumenti si basa su un criterio di ripartizione elaborato dal gruppo di progetto, che considera il divario dei tempi necessari e dei costi di produzione. 2) La quota federale in senso stretto è identica alla quota di produzione, poiché la quota federale per i costi del DFGP, che figura in linea di massima anche per il passaporto provvisorio, è calcolata in modo proporzionale anche per gli altri documenti d'identità. Ciò consente nel caso del passaporto provvisorio di evitare un'ulteriore e supplementare procedura di conteggio. Dopo il pagamento di una fornitura di passaporti provvisori alle autorità di rilascio questa deve solo detrarre l'eventualmente lavoro di un'autorità richiedente. 30