Ordinanza concernente la legge federale sui documenti
d'identità dei cittadini svizzeri (ODI)
del xx.yy
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 1 capoverso 3, 3, 4 capoverso 3, 5 capoverso 3, 9 e 15 della legge
federale del ss.tt.uu1 sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (LDI),
ordina:
1. Capitolo:
Disposizioni generali
Art. 1
Tipi di documenti d'identità
(art. 1 LDI)
Esistono i seguenti tipi di documenti d'identità:
a. Passaporto;
b. Carta d'identità.
Commento:
Continuano a esistere i tipi finora possibili di passaporto e di carta d'identità. Il passaporto è rilasciato in formato
libretto. Esso è impiegato soprattutto all'estero come una lettera d'accompagnamento indirizzata ai Governi. La
carta d'identità è rilasciata sotto forma di carta di credito. Essa è impiegata soprattutto in patria e negli Stati
limitrofi. Oltre ai tipi di documenti qui menzionati esistono anche altre possibilità, con le quali una persona si
può certificare in patria e all'estero, come per esempio la patente di guida, il libretto di navigazione e il "crew
member certificat". Questi documenti non fanno parte dei tipi di documenti d'identità ai sensi dell'articolo 1 LDI.
Art. 2
Tipi di passaporto
(art. 1 LDI)
1
Esistono i seguenti tipi di passaporto:
a. passaporto ordinario;
b. passaporto provvisorio;
c. passaporto ordinario diplomatico e di servizio
d. passaporto provvisorio diplomatico e di servizio.
2
Un passaporto provvisorio è rilasciato in casi urgenti, quando:
a. non bastano i tempi per il rilascio di un passaporto ordinario;
b. un documento valido d'identità non può essere né accolto né presentato;
c. un documento valido d'identità non è sufficiente alle richieste del paese di
destinazione.
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3
Un passaporto provvisorio può essere rilasciato nel caso in cui non fosse altrimenti
possibile un rientro in Svizzera.
Commento:
Capoverso 1 - Il passaporto come tipo di documento d'identità si può suddividere nei tipi di passaporti nominati e
oggi già in uso. Il numero dei tipi di passaporto che il DFAE rilascia sarà in futuro ridotto da tre a due. Invece
del passaporto speciale finora in uso, emesso soprattutto per certe missioni, in futuro sarà rilasciato, a secondo
dell'importanza della funzione, un passaporto diplomatico o di servizio.
Il passaporto provvisorio si distingue da quello ordinario sotto molteplici aspetti:
- durata inferiore della validità (art. 4 ODI);
- procedura abbreviata del rilascio (art. 17 ODI);
- minor numero di pagine;
- registrazione dei dati (dati personali, foto) con una tecnica più semplice, adeguata alle necessità di una rapida
emissione;
- aspetto esterno e qualità diversa della pagina dei dati personali.
Il passaporto diplomatico e quello di servizio sono un documento d'identità ai sensi dell'articolo 1 capoverso 3
LDI, rilasciati dal DFAE. Si distinguono per la funzione e la missione di chi ne è in possesso. Anche nel caso di
questi documenti d'identità è necessaria la distinzione tra passaporti ordinari e provvisori.
L'attuale carta d'identità di fortuna è l'anello più debole della catena e non tiene più testa alle condizioni di
sicurezza. La semplice compilazione del modulo cartaceo in uso dal 1977 (il modello che ha preceduto l'attuale
carta d'identità) con la macchina da scrivere e la possibilità, di procurarsi con il furto presso Comuni poco
sorvegliati moduli nuovi, sono un invito all'abuso. Secondo la nuova legge inoltre essa deve essere rilasciata
dalle autorità di rilascio e non più da quelle richiedenti, dal momento che queste non hanno accesso al sistema
d'informazione per i documenti d'identità (ISA).
A favore di una carta d'identità provvisoria interviene il fattore costi ovvero maggior favore da parte degli utenti.
Prevedibilmente infatti, secondo l'attuale modello, il passaporto provvisorio diventerà molto più caro
dell'approntamento di una carta d'identità di fortuna di oggi. Anche la flessibilità dei piccoli Comuni (il rilascio
di sabato sera da parte di un segretario comunale ecc.) come pure il rilascio in loco, corrispondenti alle esigenze
dei cittadini, si sta perdendo. Di questa possibilità si è fatta finora anche un uso piuttosto frequente (circa il 4%
delle quasi 400'000 carte d'identità rilasciate annualmente).
Dopo ponderazione sui vantaggi e gli svantaggi e tenendo conto della futura procedura di rilascio unificata
fissata dalla legge nonché delle ragioni di sicurezza, il sistema finora adottato per la carta d'identità di fortuna
non può più essere impiegato.
Capoverso 2 - Ci sono tre gruppi di situazioni tipo che possono render necessario il rilascio di un passaporto
provvisorio. Il primo riunisce tutti i casi, in cui non c'è più tempo sufficiente perché il documento d'identità
ordinario raggiunga la persona richiedente entro la data di partenza (lett. a). Il secondo riguarda i casi, in cui la
persona pur essendo in possesso di un documento valido, al momento della partenza non lo può esibire, perché
da poco andato perso, rubato o dimenticato (lett. b). Nel caso del terzo gruppo (lett. c) si è sì in possesso di un
documento valido, ma che non è adatto per il viaggio nel paese di destinazione, perché non dispone di una
sufficiente durata di validità (ad esempio scade a 6 mesi dalla data di partenza).
Capoverso 3 - Con la presente soluzione è possibile rilasciare a una persona segnalata un passaporto provvisiorio
limitato nel tempo e nello spazio per il rientro in Svizzera.
Art. 3
Forma e consegna
(art. 1 LDI)
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) stabilisce la forma dei
documenti d'identità e li consegna.
Commento:
Il DFGP stabilisce la forma e l'allestimento (Layout) dei documenti d'identità giusta l'articolo 1 LDI. Dal
momento che in questo modo si rispettano tanto i parametri internazionalmente riconosciuti dell'OACI quanto gli
aspetti di sicurezza tecnica, i documenti d'identità riscontrano internazionalmente il riconoscimento necessario e
semplificano i viaggi delle persone di nazionalità svizzera.
2
Art. 4
Durata di validità
(art. 3 LDI)
1
Il passaporto ordinario e la carta d'identità sono rilasciati per la durata di:
a. dieci anni per persone, che al momento della domanda hanno superato il 18° anno
d'età;
b. cinque anni per persone, che al momento della domanda hanno superato il 3°
anno d'età ma non ancora il 18° anno d'età;
c. tre anni per persone che al momento della domanda non hanno ancora superato il
3° anno d'età.
2
Il passaporto provvisorio è rilasciato per la durata del soggiorno all'estero,
comunque per la durata richiesta dal paese d'entrata, in ogni caso però per un
massimo di 12 mesi.
3
Nel caso di smarrimento nell'arco di cinque anni di tre o più documenti d'identità
dello stesso tipo, la validità del nuovo documento d'identità è limitata a 2 anni,
sempre che la persona dia motivo di ritenere che non si tratti di un abuso.
4
La durata di validità di un documento d'identità non è passibile di proroga.
Commento:
Capoverso 1 - Le tre durate di validità massima per i documenti d'identità ordinari, passaporti e carte d'identità,
corrispondono alla dichiarazione nel messaggio sull'articolo 3 LDI (FF l 2000 p. 4145).
Capoverso 2 - Nel messaggio (loc. cit.) si mette in evidenza proprio la durata limitata della validità del
passaporto provvisorio. Questa si regola per un massimo di un anno secondo l'obiettivo del viaggio del/la titolare
del passaporto. Il passaporto provvisorio è da restituire al momento del rientro in Svizzera, sempreché non sia
ancora necessario (cfr. art. 25ODI).
Capoverso 3 - Ai sensi del messaggio (loc. cit.) viene praticamente ripresa la soluzione dell'articolo 11
dell'attuale ordinanza relativa alla carta d'identità svizzera (RS 143.3), che è stata convalidata dalla pratica. Un
elevato numero di ripetute perdite può provare abusi (es.: vendita o cessione a familiari somiglianti, per
permettere ricongiungimenti non legali di familiari). Con questa semplice, chiara, poco dispendiosa sanzione
amministrativa si tiene maggiormente in conto il concetto di sicurezza. Le autorità di rilascio ricevono un certo
margine di manovra.
Capoverso 4 - Nel messaggio (loc. cit.) si stabilisce, che in futuro non sarà più possibile prorogare la durata della
validità.
2. Capitolo:
1. Sezione:
Art. 5
Richiesta, rilascio, perdita e restituzione
Autorità richiedente
Documenti d'identità ordinari
(art. 5 cpv. 1 LDI)
1
L'autorità richiedente in Svizzera è il Comune di domicilio e comunque uno o più
servizi supplementari designati dal Cantone.
2
L'autorità richiedente all'estero è la rappresentanza diplomatica o consolare
svizzera, presso cui la persona richiedente è immatricolata.
3
3
Persone, che non sono immatricolate presso una rappresentanza diplomatica o
consolare oppure che non hanno un domicilio fisso in Svizzera, richiedono il
documento d'identità presso l'autorità richiedente del loro attuale luogo di soggiorno.
Commento:
Capoverso 1 - Questo capoverso è quasi una ripetizione delle disposizioni di legge, tuttavia qui risalta
l'espressione dell'autorità richiedente, che manca nell'articolo 5 LDI. Il capoverso è anche addotto a
complemento e in relazione con il capoverso 2 così da permettere maggiore chiarezza.
Capoverso 2 - Qui si precisa l'autorità richiedente all'estero rispetto alla LDI (immatricolazione della persona
richiedente quale consueto criterio di collegamento per persone svizzere all'estero). L'immatricolazione è
obbligatoria per ogni Svizzero/a all'estero (art. 12 del Regolamento del servizio diplomatico e consolare svizzero
del 24 novembre 1967, RS 191.1), anche se la violazione di questa prescrizione non è sottoposta a sanzioni (=lex
imperfecta). Il registro d'immatricolazione serve inoltre da base per i dati sul modulo di richiesta (cfr. art. 11
ODI).
Capoverso 3 - Questa disposizione regola la competenza per i cosiddetti "globe-trotter".
Ogni ulteriore dettaglio della regolamentazione, come la definizione del domicilio nel caso dei minori si trova
nelle istruzioni del DFGP (cfr. art. 54 ODI).
Art. 6
Passaporti provvisori
(art. 5 cpv. 1 LDI)
1
Un passaporto provvisorio si deve richiedere in base all'articolo 5 all'autorità
richiedente competente. Se per ragioni di tempo non fosse possibile, il passaporto
provvisorio può essere richiesto direttamente all'autorità di rilascio.
2
Le persone, che presentano una comunicazione per perdita di documento oppure il
cui documento perde validità prima della fine del viaggio, possono, in casi urgenti,
richiedere un passaporto provvisorio presso l'autorità competente del loro attuale
luogo di soggiorno. Dopo concertazione con l'autorità richiedente competente, in
base all'articolo 5, l'autorità del luogo di soggiorno può accettare anche la domanda
per un passaporto ordinario.
3
All'aeroporto invece non si possono richiedere documenti d'identità ordinari.
Commento:
Capoverso 1 - Il passaporto provvisorio è richiesto se possibile, presso l'autorità richiedete competente per la
persona. Essa dispone dei dati personali necessari. Nei casi urgenti la persona si rivolge direttamente alle autorità
di rilascio competenti. Tra queste rientrano anche gli aeroporti che, accanto ad altre autorità di rilascio cantonali,
rilasciano documenti d'identità provvisori (se per esempio in caso di urgente necessità di un passaporto, è chiuso
oltre allo sportello comunale anche il servizio cantonale dei documenti d'identità). Gli esperti cantonali si
augurano che la condizione "per ragioni di tempo" interpretata restrittivamente, sia adeguatamente stabilita e
illustrata da esempi nelle istruzioni. Essi temono, che le persone richiedenti possano essere inclini per comodità a
non apparire di fronte all'autorità richiedente, sebbene ne abbiano tempo a sufficienza.
Capoverso 2 - Si tratta praticamente di proseguire la soluzione al servizio dell’utente dell'articolo 14
dell'ordinanza concernente il passaporto svizzero, che ora, grazie al sistema d'informazione per i documenti
d'identità (ISA) è più sicura.
Capoverso 3 - rappresenta l'eccezione al capoverso 2. Diversamente dai servizi cantonali dei documenti
d'identità, in aeroporto non può essere richiesto alcun documento d'identità ordinario. Il procedimento sarebbe
troppo dispendioso (compito di verifica, contributi finanziari su più cantoni, risorse del personale).
Altre regolamentazioni dettagliate sono di competenza delle istruzioni del DFGP.
4
Art. 7
Conflitti di competenza
(art. 5 cpv. 2 LDI)
Nei casi di dubbio è l'Ufficio federale di polizia (Ufficio federale) a decidere l'autorità
richiedente competente.
Commento:
La Confederazione deve risolvere i conflitti negativi di competenza. La responsabilità al proposito spetta
all'UFP.
Altre regolamentazioni dettagliate sono di competenza delle istruzioni del DFGP.
2. Sezione:
Art. 8
Procedura della domanda
Condizioni della domanda
(art. 5 cpv. 1 LDI)
Chi intende richiedere un documento d'identità, deve recarsi personalmente presso
l'autorità richiedente, fornire prova della sua identità e portare una foto formato
tessera. Le esigenze inerenti alla foto sono stabilite dall'Ufficio federale.
Commento:
Per ogni futuro titolare del documento d'identità, inclusi i bambini in tenera età, alla richiesta è necessario
allegare una foto. L'UFP, che è a tutti gli effetti l'ufficio responsabile, pubblicherà come ha fatto finora anche un
campione di foto con note esplicative. Le istruzioni racchiuderanno anche proposte concrete per l'identificazione.
Di regola non potrà essere facile adattare la foto su un altro documento d'identità.
Art. 9
Deroga all'obbligo di presentarsi personalmente (art. 5 cpv. 2 LDI)
1
L'autorità richiedente può in casi eccezionali rinunciare alla presentazione
personale, se l'identità può essere stabilita inconfutabilmente in altro modo.
2
Casi di deroga sono:
a. gravi infermità fisiche o psichiche;
b. vie all'estero imprevedibilmente lunghe e gravose.
Commento:
Gli esperti desiderano utilizzare le decisioni in modo molto restrittivo. Il capoverso 2 è importante per arginare i
casi di deroghe. Si deve in ogni caso impedire che la persona richiedente non si presenti personalmente solo per
comodità.
Art. 10
Approvazione del rappresentante legale
(art. 5 cpv. 1 LDI)
Se entrambi i genitori detengono l'autorità parentale, basta la firma di uno dei due.
Se dalle circostante risultasse dubbio l'accordo dell'altro genitore, in questo caso
deve essere richiesto.
Commento:
Il regolamento delle circostanze nelle istruzioni del DFGP. Questo tipo di circostanze sono essenzialmente gli
avvisi concreti o i dati forniti dall'altro genitore (si dovrebbero presentare dei documenti), da un'autorità o da
terze persone come pure la separazione dei coniugi.
Art. 11
Compilazione del modulo di richiesta
(art. 5 cpv. 2 LDI)
1
L'autorità richiedente compila il modulo di richiesta in base alle indicazioni del registro delle
famiglie e lo sottoscrive.
5
2
In Svizzera queste indicazioni possono essere dedotte anche dalI'atto d'origine e
dal registro degli abitanti, che è redatto in base all'atto d'origine.
3
All'estero è determinante il registro d'immatricolazione.
4
La persona richiedente deve confermare con la firma la correttezza dei dati.
Commento:
Capoverso 1 - Il modulo (vuoto) per evidenti ragioni di sicurezza non deve essere dato alla persona richiedente,
perché lo compili, come è invece già avvenuto nella pratica.
Capoverso 2 - L'espressione "registro della famiglia" è da ritenere, come prima, una definizione degli altri
registri di stato civile (registro delle nascite, dei matrimoni ecc.). Ci sono purtroppo ancora registri degli abitanti
che non sono tenuti in base all'atto d'origine (p.es. nel Cantone di Vaud). Per questo si deve precisare tale aspetto
in questa sede. Con il concetto di "registro della famiglia", "luogo d'origine" e "registro degli abitanti" le autorità
richiedenti e generalmente gli esperti sanno esattamente da dove devono attingere i dati per il documento
d'identità. I registri della famiglia verranno per tal ragione mantenuti dopo l'introduzione di Infostar (cfr. art. 15
ODI) per la durata di tempo utile alla loro completa integrazione nel sistema.
Capoverso 3 - Le rappresentanze lavorano con il registro delle immatricolazioni. Sotto ogni aspetto questo
coincide con il registro della famiglia. Si mette tuttavia in conto, che in alcuni casi sono stati ripresi tali e quali
dati non corretti (modo di scrivere il nome, luogo di nascita o nome dei genitori) da vecchi documenti d'identità
o a causa delle dichiarazioni della persona richiedente. Tuttavia sono richieste solo in caso di dubbio le conferme
di cittadinanza; una richiesta sistematica non sarebbe proporzionale.
Capoverso 4 - La persona richiedente dev'essere, tramite la firma, considerata responsabile. Nel caso di dati
erronei o incompleti, questo può essere importante.
Art. 12
Trasmissione del modulo di richiesta
(art. 5 cpv. 2 LDI)
L'autorità richiedente invia all'autorità di rilascio il modulo di richiesta compilato
interamente. Nei casi urgenti la persona richiedente può essere autorizzata, a
trasmettere direttamente il modulo di richiesta per un passaporto provvisorio
all'autorità di rilascio.
Commento:
La decisione stabilisce che, tanto per il coordinamento di entrambe le autorità come pure per la deroga dalla
regola, il modulo di richiesta nel caso di documenti identità ordinari non debba essere consegnato all’utente.
Prima di consegnare il modulo della richiesta dev'essere recapitata una copia all'autorità di rilascio.
Art. 13
1
Contenuto del documento d'identità
(art. 2 LDI)
Il nome ufficiale è quel nome che si deduce dal registro della famiglia.
2
Se la persona richiedente ha più luoghi d'origine, può scegliere liberamente il luogo
d'origine che deve essere inserito sul documento d'identità. L'autorità richiedente
registra nel sistema d'informazione documenti d'identità (ISA) fino a tre ulteriori luoghi
d'origine.
3
Nel caso di bambini che non hanno compiuto i 14 anni, si tralasciano i dati sulla
statura. Nel caso di persone costrette permanentemente sulla carrozzella si può
tralasciare la statura.
4
Bambini che non hanno compiuto i 7 anni d'età nonché persone che non sanno
scrivere o che non sono in grado di farlo non devono firmare il modulo di richiesta.
6
5
Chi desidera un'aggiunta giusta l'articolo 2 capoverso 4 LDI, deve rendere
attendibile il fatto a cui si riferisce. Chi intende far riportare un nome d'arte deve
dimostrare di essere generalmente riconosciuto nella società sotto questo nome.
L'autorità di rilascio decide su questa proposta.
6
Particolari aggiunte giusta l'articolo 2 capoverso 4 e 5 LDI non sono possibili sulla
carta d'identità.
Commento:
Capoverso 1 - La precisazione corrisponde a una concreta necessità. Senza la precisazione potrebbero insorgere
dubbi nella pratica. Si potrebbe pertanto pensare che il nome è ufficiale perché ripreso da qualche registro o
documento d'identità. Non risulta alcuna contraddizione con l'articolo 11 capoverso 3 ODI. Nei casi di dubbio il
nome ufficiale può essere chiarito dalla consultazione del registro della famiglia.
Capoverso 2 - Con il modulo di richiesta possono essere introdotte al massimo 4 luoghi d'origine. La persona che
ha richiesto il documento d'identità può scegliere quali luoghi d'origine far registrare nel modulo e quale di
questi luoghi far apparire sul documento. Questa regola corrisponde al messaggio del Consiglio federale (loc. cit.
p. 4142).
Capoverso 3 - Per le persone obbligate in carrozzella e meglio adottare una formulazione possibilista. Si deve
offrire anche a loro la possibilità di introdurre i dati sulla statura.
Capoverso 4 - Sotto la dicitura "incapace di scrivere" vi sono inclusi tra gli altri gli analfabeti, gli handicappati
mentali, tra le persone "non in grado di scrivere" si devono intendere le persone momentaneamente ferite. In
quest'ultimo caso si è esaminato se si può utilizzare la copia di una firma presa da un altro documento. La perdita
di qualità, che risulta dalla copia, dal successivo scanner e dall'incisione sul documento d’identità, hanno indotto
a rinunciare a questa soluzione (per casi tra l'altro estremamente sporadici).
Capoverso 5 - L'uso del nome d'arte è da motivare in modo particolare (cfr. messaggio loc. cit., p. 4143).
Capoverso 6 - Per mancanza di spazio sufficiente si possono impedire nelle carte d'identità aggiunte
supplementari.
Altre regolamentazioni dettagliate e indicazioni (tra cui sulla data del rilascio nel caso di matrimoni) sono di
competenza delle istruzioni del DFGP. In queste si regolano anche i segni particolari e le scritture leggibili
macchinalmente secondo l'OACI.
3. Sezione:
Art. 14
Procedura di rilascio
Autorità di rilascio all'estero
(art. 4 cpv. 2 LDI)
L'autorità di rilascio all'estero è una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera.
Commento:
Al momento non è ancora del tutto escluso che sia data una piccola rappresentanza "off-line", che funga solo da
autorità di rilascio. Esse devono trasmettere la richiesta al back-office della centrale DFAE in Svizzera.
Art. 15 Controllo e registrazione dei dati figuranti nei documenti
1
(art. 6 LDI)
L'autorità di rilascio controlla la completezza delle richieste e la qualità della foto.
2
Essa registra i dati in ISA. I dati sono verificati con il sistema d'informazione
Infostar.
7
3
Se non è possibile effettuare una verifica con Infostar, nel caso di dubbio sulla
correttezza dei dati allora l'autorità di rilascio procede a un confronto con quanto
introdotto nel registro della famiglia.
Commento:
Capoverso 1 - Il compito corrisponde all'intenzione del Consiglio federale (messaggio loc. cit., p. 4147).
Capoverso 2 - Con Infostar attivato dalla Confederazione per i Cantoni, la gestione del registro di stato civile è
informatizzata e gli uffici dello stato civile sono collegati in tutta la Svizzera. Da ciò si conclude che il controllo
dei dati su Infostar potrà essere effettuato automaticamente dalle autorità di rilascio.
Capoverso 3 - Si tratta di un tipo di regolamentazione transitoria. Si è già fatto riferimento sopra alla situazione
particolare delle rappresentanze all'estero nel commento dell'articolo 11 ODI.
Art. 16
Ulteriori controlli e decisione di rilascio
(art. 6 cpv. 2 LDI)
1
L'autorità di rilascio esamina:
a. se la cittadinanza svizzera è comprovata;
b. se è presente l'eventuale consenso necessario della rappresentanza legale
per la richiesta di documenti d'identità;
c. se esiste già un altro documento d'identità valido dello stesso tipo;
d. se la persona richiedente è ricercata con mandato d'arresto a causa di un
crimine o di un reato; eventualmente in questo caso conferisce con l'autorità
richiedente;
e. se esiste un altro motivo di rifiuto secondo l'articolo 6 LDI.
2
Essa si basa in queste verifiche su ISA e sul sistema d'informazione Ripol.
3
Essa notifica alla persona richiedente una possibile decisione di rifiuto con
l'indicazione dei rimedi giudiziari. L'autorità richiedente è informata sull'avvenuto
rifiuto.
Commento:
Capoverso 1 - La determinazione è in stretta connessione con l'articolo 6 LDI e l'articolo 13 LDI (cfr. al
proposito anche il messaggio, loc. cit., p. 4147 seg.. e 4151 seg.).
Capoverso 2 - L'autorità richiedente ricava le informazioni necessarie per le attività di verifica da ISA e/o da
Ripol.
Capoverso 3 - La regola riguarda la situazione di rifiuto dell'articolo 6 capoversi 3-5 LDI e dà concrete direttive
per la procedura di rifiuto. Dal canto del rappresentante comunale sarebbe sensata la consegna di una copia della
decisione di rifiuto. In tal modo l'autorità richiedente sarebbe perfettamente informata e potrebbe consigliare gli
uteniti con rapidità allo sportello. Ciò tuttavia non è accettato dai responsabili federali della protezione dei dati,
perché questa informazione non sarebbe necessaria per il Comune. Siccome la persona riceve la decisione di
rifiuto pronunciata basterebbe che l'autorità richiedente fosse informata dei rifiuto rilasciato.
Art. 17
Preparazione dei passaporti provvisori
(art. 5 cpv. 2 LDI)
I passaporti provvisori sono redatti dall'autorità di rilascio e rilasciati alla persona
richiedente.
Commento:
Qui si stabilisce la regola divergente nel rilascio dei passaporti provvisori. Questi sono redatti in modo
decentralizzato negli uffici appositamente organizzati (personalizzati) e subito rilasciati alla persona richiedente.
8
Art. 18
Conservazione del modulo della richiesta
(art. 14 LDI)
1
L'autorità di rilascio conserva il modulo della richiesta per due mesi. Dopo di che lo
distrugge.
2
Se la decisione su una richiesta dipende dall'esito di una causa, allora si conserva il
corrispondente modulo fino alla decisione di questa causa.
Commento:
Capoversi 1 e 2 - La regola della conservazione corrisponde al messaggio del Consiglio federale (loc. cit., p.
4154).
4. Sezione:
Art. 19
Passaporti rilasciati in scambio
Premessa
(art. 1 LDI; art. 11 cpv. 2 LDI)
1
Si può rilasciare un passaporto in sostituzione a un passaporto esistente, se in caso
contrario un viaggio divenisse difficoltoso o impossibile.
2
La richiesta per un passaporto rilasciato in scambio deve essere motivata per
iscritto.
Commento:
Come già stabilito nel messaggio (loc. cit., p. 4141), il rilascio in scambio di un passaporto corrisponde già oggi
a una necessità urgente. L'elenco generale e astratto dei "casi motivati" è considerato non privo di problematiche,
per questo se ne fa a meno. In un testo legislativo sono da evitare le spiegazioni sulle difficoltà ad entrare in certi
stati o sulla lunga d'attesa per ottenere un visto d'entrata in alcune nazioni. Al contrario le spiegazioni possono
essere elargite in modo completo nelle istruzioni del DFGP.
Art. 20
Deposito
(art. 6 LDI)
Se un passaporto di sostituzione è stato rilasciato, allora uno dei due passaporti è
depositato presso l'autorità di rilascio. Fintanto che ogni abuso è escluso, l'autorità
può eccezionalmente permettere un altro tipo di deposito.
Commento:
Oltre al deposito presso un'autorità di rilascio si pensa qui anzi tutto al deposito presso una rappresentanza
diplomatica o consolare oppure presso un datore di lavoro. Questo è già oggi usuale in particolare presso ditte
(multinazionali, ma anche ditte nel settore dei viaggi), i cui collaboratori sono obbligati a una intensa attività di
viaggi e che spesso nel caso di molti stati, devono presentare i documenti con anticipo sul previsto viaggio di
entrata.
5. Sezione:
Art. 21
Perdita
Concetto
(art. 8 LDI)
Quale perdita vale qualsiasi smarrimento del documento d'identità, ovvero per furto,
perdita o distruzione completa.
Commento:
Per chi applica il diritto è utile integrare la definizione nell'ordinanza, anche se è presente nel messaggio (loc.
cit., p. 4147). Gli esperti lavorano principalmente con l'ordinanza.
9
Art. 22
Denuncia di smarrimento e notifica
(art. 8 LDI)
1
Chi possiede un documento d'identità denuncia alla polizia locale lo smarrimento
del documento appena se ne accorge.
2
Persone svizzere all'estero notificano in più lo smarrimento del documento
d'identità, registrato all'estero, a una rappresentanza diplomatica o consolare. Essa
notifica i documenti di cui si è denunciata la perdita all'Ufficio federale per l'iscrizione
alla ricerca d'oggetti Ripol.
3
Persone svizzere, che soggiornano temporaneamente all'estero e là non chiedono
alcun documento d'identità sostitutivo, notificano inoltre dopo il rientro in Svizzera lo
smarrimento del documento a un ufficio di polizia svizzero.
4
Nel caso di richiesta di un documento d'identità sostitutivo, in Svizzera si deve
presentare una denuncia di smarrimento di un ufficio di polizia svizzero, all'estero
della polizia straniera competente.
Commento:
Capoversi 1 fino a 3 – Dopo che in Svizzera gli uffici di polizia svizzeri e all'estero la rappresentanza svizzera
hanno esaminato i dati personali, si assicura la registrazione in Ripol secondo l'articolo 8 LDI sia in Svizzera che
all'estero. La rappresentanza svizzera all'estero trasmetterà ogni denuncia di smarrimento verificata all'autorità
federale responsabile di Ripol (UFP). Siccome all'estero i dati personali dei turisti non possono essere
perfettamente verificati, essi in più devono notificare lo smarrimento del documento d'identità a un ufficio di
polizia svizzero.
Capoverso 4 – Senza la presentazione di una denuncia di smarrimento non è generalmente possibile il rilascio di
un documento sostitutivo. Tuttavia all'estero può accadere che la polizia del posto non rilasci alcuna denuncia di
smarrimento. In questi casi la dichiarazione di smarrimento vale come una denuncia di smarrimento.
Art. 23
Documenti persi e ritrovati
(art. 8 LDI)
1
Una volta notificati come persi, i documenti d'identità sono dichiarati non validi. Essi
non sono più utilizzabili.
2
I documenti ritrovati sono consegnati all'autorità di rilascio. Questa informa la
polizia.
Commento:
Capoversi 1 e 2 – Il riutilizzo di un documento d'identità rubato o denunciato come perso dopo che si è ritrovato,
può comportare spiacevoli conseguenze per il proprietario. Da una parte esiste il pericolo che con questo si sia
attuato un abuso (p. es. l'uso di un documento d'identità falsificato con lo stesso numero e gli stessi dati
personali), dall’altra la persona potrebbe trovarsi in difficoltà, perché il furto del documento risulta ancora
denunciato da qualche parte, per questo è sottoposta a un controllo per evitare un uso illecito (questo è anche il
motivo per cui l'Interpol agli stati membri del consiglio ordina che un documento d'identità già registrato nel
registro di ricerca non sia più restituito ai cittadini). Non è importante quale autorità di rilascio receva il
documento ritrovato, poiché ognuno ha accesso su ISA e può disporre le aggiunte necessarie.
6. Sezione:
Art. 24
Restituzione e messa fuori uso
Principio
(art. 3 LDI)
1
Il vecchio documento d'identità è da rendere all'autorità, presso cui è inoltra la
richiesta per il nuovo documento. Questa lo rende inutilizzabile prima di trasmettere
10
la richiesta. Se il vecchio documento d'identità non è consegnato all'autorità
richiedente, la sostituzione del documento avviene tramite un altro organo ufficiale
come per esempio un ufficio di stato civile.
2
Il documento reso inutilizzabile può su richiesta essere lasciato alla persona cui
appartiene o, se è morta, a un suo parente, se non è da temersi alcun abuso.
Commento:
Capoverso 1 - la giusta procedura per mettere fuori uso (bucare) è da descrivere nelle istruzioni. Obiettivo di
questa procedura è che l'intero documento e le sue singole parti non siano più utilizzabili. Pertanto devono essere
per esempio le parti elettronicamente leggibili elaborate in modo tale da generare, in caso di utilizzo, un evidente
avviso di errore.
Eccezionalmente il vecchio documento non viene subito reso inutilizzabile. Se la persona per esempio ha
bisogno ancora del documento d'identità fino al momento del matrimonio o del divorzio la sostituzione può
avvenire anche tramite altri organi ufficiali (ufficio dello stato civile, tribunale).
Capoverso 2 – La prassi valida è precisata e completata (cfr. Ordinanza sui passaporti art. 7).
Art. 25
Restituzione dei passaporti provvisori
(art. 3 LDI)
I passaporti provvisori sono restituiti all'autorità di rilascio dopo il rientro in Svizzera o
in casi motivati entro, al più tardi, la scadenza della validità.
Commento:
Il regolamento corrisponde alla prassi attuale (cfr. messaggio, loc.cit., p. 4145). Per il cittadino sussiste un
obbligo di restituzione. Il passaporto provvisorio si può tenere se è ancora necessario, per esempio per un altro
viaggio di nuovo all'estero o se seguono ancora altri viaggi e non si può domandare ancora un documento
d'identità ordinario. Se il passaporto provvisorio non è restituito spontaneamente alle autorità, allora esse lo
devono esigere.
7. Sezione:
Art. 26
Consegna del documento d'identità
(art. 6 LDI)
1
L'ufficio di rilascio consegna il documento d'identità direttamente all'indirizzo di
consegna registrato sul modulo della richiesta.
2
Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) può rilasciare disposizioni
derogatorie per la consegna all'estero di documenti d'identità.
3
Documenti d'identità non consegnabili o non ritirati sono rimessi all'autorità di
rilascio. Questa li tiene per 12 mesi dalla data di consegna e in ultimo li distrugge.
4
Il destinatario verifica subito che il documento d'identità consegnatogli non abbia
difetti né sia danneggiato. L'ufficio di rilascio al proposito rende espressamente
attento il destinatario.
Commento:
Capoverso 1 - Di principio i documenti d'identità sono consegnati direttamente alla persona richiedente.
Capoverso 2 - I documenti d'identità richiesti tramite ambasciate e consolati sono comunque normalmente
consegnati per posta. In alcuni paesi non è possibile l'invio diretto alle persone svizzere all'estero. La consegna
11
avviene allora tramite corriere alla rappresentanza, che subito predispone la consegna all’utente. Il DFAE
stabilisce questo tipo d'invio e definisce per quali nazioni esso vale.
3. Capitolo:
1. Sezione:
Art. 27
Trattamento dei dati
Disposizioni generali
Finalità
(art. 11 e 15 LDI)
ISA serve in particolare:
a. per verificare l’identità convalidata;
b. per il controllo dei documenti d'identità esistenti validi e non validi;
c. per impedire rilascio e modifica illeciti di documenti d'identità;
d. per la decisione di ritiro di documenti d'identità utilizzati in modo non valido o
illecito;
e. per l'esecuzione di domande d'assistenza giudiziarie in relazione all'impiego
abusivo dei documenti d'identità;
f. per impedire il rilascio di documenti d'identità, che servano poi a una persona per
sottrarsi dal perseguimento penale;
g. per verificare l'autenticità dei documenti;
h. per l'amministrazione di documenti intonsi e campioni.
Commento:
Qui sono enumerati i punti principali, che in particolare sono da riunire sotto il concetto di uso abusivo e che
trovano la loro base nell'articolo 6 e in particolare 11 capoverso 2 LDI. Essi sono strettamente legati al concetto
di rilascio multiplo, dal momento che anche i rilasci multipli devono venir impediti affinché con il documento
rilasciato in più esemplari non si possa più compiere alcun abuso. I documenti intonsi (dove ve ne sono) e in
parte anche i campioni possono rappresentare allo stesso modo un potenziale d'abuso. Questa amministrazione è
integrata anche in ISA (lett. h); attualmente non è così. Con ISA si può verificare l'identità della persona (lett. a)
ma anche l'autenticità del documento (lett. g), infatti non solo si possono verificare i dati personali ma anche la
foto, i dati del rilascio e la zona leggibile meccanicamente. Se i dati nel documento d'identità non corrispondono
alla persona, il documento è stato falsificato oppure una persona non autorizzata presenta un documento
d'identità autentico. Per quanto concerne la lettera f. sarà chiarita nelle spiegazioni del messaggio (art. 6 cpv. 4 e
5 LDI, loc. cit., p. 4147 seg.).
Art. 28
Contenuto
(art. 11 LDI)
1
In ISA sono elaborati i dati dei documenti d'identità, che sono rilasciati in base alla
LDI.
2
Per impedire l'abuso e il rilascio multiplo non autorizzato si possono elaborate i
seguenti dati sulle persone per le quali non è ancora stato rilasciato alcun documento
secondo la LDI:
a. blocco del documento d'identità;
b. consegna di un documento d'identità;
c. ritiro di un documento d'identità;
d. misure di protezione per minori o interdetti secondo l'articolo 11 capoverso 1
lettera g LDI;
e. Perdita del diritto di cittadinanza a causa della legge o di una decisione
amministrativa.
12
Commento:
Capoverso 1 - Devono essere registrati in ISA solo i documenti emessi secondo la nuova legge. Non possono
venir integrati i dati della banca dati sulla carta d'identità o gli elenchi/ banche dati cantonali.
Capoverso 2 - In base all'obbligo legale di notifica secondo l'articolo 13 LDI vengono notificati e registrati su
ISA anche i dati relativi a una persona che non ha ancora alcun documento d'identità registrato nel sistema
d'informazione. Vengono registrati dalle autorità di perseguimento penale i blocchi emanati (lett. a) e i depositi
di documenti d'identità (lett. b), le misure di sicurezza per minori o interdetti, che ad esempio sono stati emanati
da autorità giudiziarie di tutela o per la protezione dei giovani (lett. d) nonché la perdita del diritto di cittadinanza
(lett. e). Lo stesso vale per il ritiro che riguarda i vecchi documenti d'identità in circolazione a partire dal
1.1.2003 da parte delle autorità di rilascio (lett. c). I dati secondo il capoverso 2 rimangono in ISA fino alla
revocazione o ala cancellazione ordinaria (dopo 20 anni).
2. Sezione:
Art. 29
Protezione e sicurezza dei dati
Organo responsabile
(art. 15 LDI)
(art. 11 LDI)
1
L'Ufficio federale ha la responsabilità di ISA. Esso coordina la sua attività con le
autorità coinvolte con ISA. Esso accorda all'utente i necessari diritti d'accesso ai dati
per l'uso del sistema e controlla l'osservanza di questa ordinanza nonché delle
istruzioni emanate in base a essa.
2
Le autorità coinvolte hanno nel loro ambito la responsabilità per l'elaborazione dei
dati in ISA ai sensi di legge. Esse sono in particolare responsabili della correttezza
dei dati che esse introducono.
Commento:
Capoverso 1 - L'Ufficio federale è responsabile di ISA. La legge sulla protezione dei dati obbliga l'Ufficio
federale alle citate attività. Non sono visibili motivi giustificativi per una regolamentazione che si discosti dalla
norma (art. 16 cpv. 2 DSG).
Capoverso 2 - In base all'articolo 5 DSG le autorità interessate sono obbligate all'elaborazione legale e corretta
dei dati.
Art. 30
Requisiti dei terminali
(art. 15 LDI)
I terminali previsti per l'uso esterno alla Confederazione corrispondono alle norme
tecniche per le attrezzature informatiche della Confederazione. L'Ufficio federale
stabilisce le particolarità.
Commento:
Come esposto nell'articolo 40 capoverso 3 ODI, la Confederazione mette a disposizione dei Cantoni un dato
numero di pacchetti di attrezzatura. I Cantoni possono istallare altri pacchetti. Con la presente disposizione si
garantisce che gli strumenti supplementari rispondano alle necessità di tutto il sistema. L'Ufficio federale rende
noto a questo proposito i requisiti tecnici che devono avere gli hard e i software dei Cantoni, per poter garantire
la sicurezza informatica. Esso è obbligato ad applicare tale disposizione, in base all'articolo 14 e seguente
dell'ordinanza del 23 febbraio 2000 concernente l'informatica e la telecomunicazione nell'Amministrazione
federale (RS 172.010.58).
Art. 31
Crittografia
(art. 15 LDI)
La trasmissione dei dati è completamente effettuata in forma cifrata.
13
Commento:
Una codificazione da terminale a terminale = "end to end" rappresenta un sistema senza lacune, come una
crittografia dell'hardware, che può essere anche ubicato separatamente dal terminale lasciando pertanto aperto un
settore non cifrato. Siccome le autorità di rilascio ricevono oltre a ISA anche l'accesso a Ripol e Infostar, è
indispensabile una codificazione senza lacune.
Art. 32
1
Aggiornamento
(art. 15 LDI)
Ogni trattamento dei dati è verbalizzato.
2
I verbali d'aggiornamento sono conservati per un anno e in forma adeguata alle
esigenze della revisione.
Commento:
Capoverso 2 - Con "in forma adeguata alle esigenze della revisione" si intende ai sensi dell'ordinanza della legge
federale sulla protezione dei dati.
Art. 33
Gestione offline
(art. 15 LDI)
Se non è possibile una trasmissione online dei dati, allora l'Ufficio federale decide
sulle possibilità consentite per la registrazione dei dati in ISA mediante soluzioni
offline. Nei casi all’estero si conferisce con DFAE.
Commento:
Tutte le autorità di rilascio ai sensi della LDI hanno accesso online ai dati ISA. Siccome non si possono escludere guasti
tecnici o di rete, è necessario per questo caso un'apposita regolamentazione delle competenze. La problematica si verifica
soprattutto verso le rappresentanze estere. In simili casi l'Ufficio federale collabora intensamente assieme al DFAE.
3. Sezione:
Art. 34
Rettifica, archiviazione e distruzione dei dati
Rettifica e unificazione delle registrazioni dei dati
(art. 15 LDI)
1
Rettifiche dei dati supplementari in base all'articolo 11 capoverso 1 LDI sono
effettuate dalle autorità di rilascio.
2
Se a causa dei cambiamenti del nome di una persona si introducono varie serie di
dati in ISA, esse vengono unificate dall'autorità di rilascio così da rendere evidenti la
connessione dei dati personali. Nel caso di cambiamenti di nome in seguito a
adozione o cambiamento di sesso le registrazioni non sono unificate.
Commento:
Capoverso 1 - Sono coinvolti solo quei dati, che non sono introdotti sul documento d'identità. In caso contrario si
ha un nuovo documento d'identità con una rispettiva nuova registrazione ISA.
Capoverso 2 - Nel caso di cambiamento di nome dovuto a matrimonio o divorzio per ISA risulta una nuova
persona. Affinché a un'autorità di rilascio non rimanga nascosto questo fatto e non rilasci involontariamente alla
stessa persona un altro documento d’identità dello stesso tipo, i dati della persona devono essere unificati. Nei
casi particolarmente delicati di cambiamento di nome a causa di adozione o cambiamento di sesso, i dati non
sono unificati.
Art. 35
Archiviazione e distruzione dei dati
(art. 15 LDI)
I dati memorizzati in ISA per un documento d'identità sono distrutti dopo 20 anni
dalla loro prima memorizzazione, se non sono da custodire nell'Archivio federale.
1
14
2
Dati relativi a blocchi e depositi del documento d'identità sono distrutti nel giorno
dell'entrata in vigore la decisione di revoca.
Commento:
Capoverso 1 - Le indicazioni della storia dei dati per i documenti d'identità rilasciati e per la loro perdita sono
conformi alle dichiarazioni del Consiglio federale nel messaggio all'articolo 15 LDI (FFl 2000 p. 4153).
Capoverso 2 - I dati per il blocco e il deposito del documento d'identità devono essere immediatamente cancellati
dopo l'avviso di revoca. Le autorità di perseguimento penale responsabili sono obbligate dalla LDI ad annunciare
la revoca (art. 13 LDI).
4. Sezione:
Art. 36
Accesso ai dati e loro comunicazione
(art. 11 LDI)
Autorizzazione d'accesso ed estensione dei diritti d'accesso
Le autorizzazioni delle autorità coinvolte all'accesso in ISA e l'estensione dei diritti
d'accesso sono stabilite nell'allegato 1.
Art. 37
Comunicazione dei dati per scopi amministrativi (art. 15 LDI)
Per scopi amministrativi, in particolare per la fatturazione, i dati tratti da ISA sono
periodicamente comunicati elettronicamente alle autorità di rilascio.
Commento:
Con i dati ISA messi a disposizione ai Cantoni è gestito tutto il sistema di amministrazione e
conteggio/fatturazione.
Art. 38
Comunicazione dei dati all'estero
(art. 12 cpv. 3 LDI)
L'Ufficio federale rilascia informazioni selezionate da ISA in singoli casi su domanda
alle autorità straniere in base a una convenzione internazionale, sempre che sia
presentata la corrispettiva domanda.
Commento:
Secondo l'articolo 12 capoverso 2 LDI un ufficio nell'UFP ha accesso ai dati ISA, per poter rispondere alle
domande dall'estero per la verifica d'identità. Si prevede però una trasmissione delle informazioni solo se è
presentata una domanda e se è ammissibile il rilascio d'informazione in base a una convenzione o a un contratto.
Art. 39
Diritto all'informazione e diritto di rettifica
1
Ogni persona può richiedere per iscritto all'Ufficio federale l'informazione se sono
elaborati dei dati a suo riguardo.
2
L'informazione avviene per iscritto e gratuitamente. Essa racchiude tutti i dati
memorizzati nel sistema d'informazione sulla persona richiedente.
3
4
Per rifiutare, limitare o differire l'informazione vale l'articolo 9 LPD2.
Ogni persona può esigere che i dati non veri sul suo conto siano rettificati.
2 RS 235.1
15
Commento:
Questa soluzione corrisponde alla legge sulla protezione dei dati.
5. Sezione:
Ripartizione dei costi tra Confederazione e Cantoni
(art. 15 LDI)
Art. 40
1
La Confederazione finanzia l'uso e il funzionamento della gestione dati del
computer centrale in un punto di raccordo centrale (distributore principale) nel
capoluogo cantonale.
2
I Cantoni assolvono ai costi d'installazione e di gestione per il presmistamento
all'interno dei Cantoni.
3
I Cantoni e le altre autorità collegate a ISA assolvono ai costi d'acquisto e di
gestione dei loro apparecchi, sempreché essi non sono parte costitutiva dei pacchetti
d'equipaggiamento prefinanziati dalla Confederazione.
Commento:
Capoversi 1 e 2 - Si tratta qui della stessa soluzione tecnica/organizzativa, come è applicata nell'ambito di Ripol.
Siccome le autorità di rilascio hanno accesso anche a Ripol, in questo caso si impone un'analoga situazione.
Capoverso 3 - Per i costi supplementari le autorità interessate devono provvedere da sé. Da questi è escluso
l'acquisto/manutenzione degli hard e software appartenenti ai pacchetti d'equipaggiamento, che le autorità di
rilascio hanno distribuito.
4. Capitolo:
Art. 41
Emolumenti
(art. 9 LDI)
Emolumenti per i documenti d'identità
Chi richiede una carta d'identità, un passaporto ordinario o provvisorio, versa un
emolumento.
Commento:
La richiesta di un passaporto ordinario o provvisorio oppure di una carta d'identità è fatturabile (art. 9 LDI).
L'emolumento completo è inoltre da pagare quando, prima dello scadere della validità del documento d'identità
esistente, se ne richiede uno nuovo (p. es. Quando: l'aspetto e la firma sono cambiati oppure se si cambia nome,
per matrimonio con cambiamento di nome, il passaporto ha quasi finito le pagine vuote o le ha del tutto esaurite,
le procedure che riguardano altre nazioni sulla durata di validità che deve superare la data della partenza di
rimpatrio, il lungo soggiorno in nazioni con l'obbligo del visto ecc.). Anche se un documento d'identità è
rilasciato con validità limitata, si deve pagare l'emolumento per intero. Nel caso di perdita e/o revoca di un
documento d'identità non possono essere risarciti gli emolumenti o le quote.
Art. 42
Emolumenti per altre prestazioni
1
Per le altre seguenti prestazioni si richiedono emolumenti:
a. iscrizioni secondo l'articolo 2 capoverso 4 LDI;
b. rilascio di passaporti provvisori presso le autorità di rilascio, al di fuori delle fasce
orarie normali di lavoro nonché di sabato, di domenica e in un giorno festivo
legale;
c. rilascio di passaporti provvisori in aeroporto.
2
Per le altre seguenti prestazioni possono richiedersi emolumenti:
16
a. ulteriori particolari chiarimenti in relazione con il rilascio di un documento d'identità
ordinario o di un passaporto provvisorio secondo l'articolo 6 capoverso 2;
b. ritiro del documento d'identità;
c. restituzione di un documento d'identità ritirato;
d. richiesta di una documentazione supplementare e trasmissione dei documenti.
Commento:
Capoverso 1 lettera a - iscrizioni secondo l'articolo 2 capoverso 4 LDI (p.es.:cognome coniugale, nome religioso,
nome d'arte, dati su particolari segni di riconoscimento come infermità, protesi, trapianti ecc.) sono gratuite nel
caso di rilascio di un nuovo passaporto. Per le iscrizioni di modifica nel passaporto già esistente, che sono
eseguiste dalle autorità di rilascio su richieste del/la titolare del documento d'identità, i costi sono sopportati dalle
autorità di rilascio (cfr. allegato 2).
Capoverso 1 lettera b - Per il rilascio di un passaporto provvisorio al di fuori delle normali fasce orarie di lavoro
oppure di sabato, di domenica o in un giorno festivo legale i Cantoni o le rappresentanze all'estero ricevono gli
emolumenti secondo l'allegato 2. L'emolumento è maggiorato rispetto a quello di un passaporto provvisorio
rilasciato durante la fascia oraria normale di lavoro.
Capoverso 1 lettera c - Le autorità di rilascio all'aeroporto devono sostenere un’elevato servizio (365 giorni a ca.
18 h/giorno). L'emolumento per un passaporto provvisorio qui richiesto è stabilito in base a questa struttura dei
costi.
Capoverso 2 lettera a - Se durante e/o al di fuori della normale fascia oraria lavorativa, (sabato, domenica o
giorni per legge festivi) si devono eseguire particolari e/o supplementari chiarimenti, necessari per il rilascio di
un documento d'identità ordinario o di un passaporto provvisorio, per queste attività si possono esigere
emolumenti secondo l'allegato 2. Si può parlare di un chiarimento particolare/supplementare, se il dispendio di
tempo per il chiarimento ha superato la mezzora. Per lassi di tempo inferiori è fuori discussione avanzare
richieste, dal momento che il costo della fatturazione non è proporzionale al fatturato.
Capoverso 2 lettera b, c - Le autorità di rilascio possono esigere un emolumento secondo l'allegato 2 per le
applicazioni in relazione con il ritiro del documento d'identità nonché una restituzione ordinata (rilascio di
disposizioni, archiviazione, registrazione ecc.).
Capoverso 2 lettera d - Le autorità di rilascio possono mettere in conto il costo per la raccolta di documentazione
supplementare (domande via fax o per telefono) nonché per la trasmissione dei documenti (allegato 2).
Art. 43
Tariffe applicabili
Le tariffe sono riprodotte nell'allegato 2.
Commento:
Gli emolumenti comprendono di principio gli oneri ordinari per il rilascio di un documento d'identità da parte
dell'ente pubblico e della produzione e sono suddivisi tra la Confederazione, le autorità di rilascio e quelle
richiedenti. Nella quota della Confederazione sono compresi i costi, che si presentano per la produzione dei
documenti d'identità. Le spiegazioni alle singole posizioni si trovano nel commento dell'allegato 2.
Art. 44
Adeguamento degli emolumenti
1
Il Consiglio federale adegua gli emolumenti se
a. l'indice svizzero dei prezzi al consumo raggiunge rispetto all'ultimo adeguamento
degli emolumenti una divergenza maggiore del 5 per cento;
b. Il rincaro stabilito per le parti dei costi che variano a secondo del materiale e a
secondo del salario in base alll'indice usuale nel ramo, raggiunge, rispetto
all'ultimo adeguamento degli emolumenti, uno scarto maggiore del 5 per cento.
17
2
Gli emolumenti sono arrotondati a cinque franchi.
Commento:
Capoverso 1 - Secondo le istruzioni relative alle ordinanze sugli emolumenti il DFGP, quale unità
amministrativa responsabile, verifica sempre nel primo anno di un nuovo periodo di legislatura le tariffe valide
applicabili (FFI 1984 I 1138, n. 61), cosa che non esclude nel frattempo degli adeguamenti. Se si avverano le
condizioni secondo le lettere a e/o b, allora il DFGP richiede al Consiglio federale un adeguamento degli
emolumenti.
Art. 45
Spese
1
Le spese sono calcolate separatamente e secondo i costi effettivi. Esse sono
riscosse assieme agli emolumenti.
2
Come spese si intendono i costi, che non sono coperti dai presenti emolumenti di
base.
Commento:
Capoversi 1 e 2 - La notifica del documento d'identità avviene di principio per invio postale di raccomandata. Le
spese che necessariamente ne derivano (p. es. tasse di trasporto, imballaggio ecc.) sono riscosse assieme agli
emolumenti. All'estero è il DFAE che regola l'invio.
Art. 46
Riscossione
1
Gli emolumenti per i documenti d'identità si versano contemporaneamente alla
presentazione della domanda presso l'apposito ufficio competente.
2
Nel caso di richiesta di un passaporto provvisorio l'apposito ufficio competente
riscuote solo la quota dei suoi emolumenti, il resto è riscosso dall'autorità di rilascio.
3
Emolumenti per altre prestazioni e spese sono da versare all'autorità che fornisce il
servizio.
4
All'estero gli emolumenti e le spese si pagano nella valuta nazionale corrente. Il
DFAE può emanare differenti disposizioni. Le rappresentanze stabiliscono il corso
del cambio secondo le istruzioni del DFAE.
Commento:
Capoverso 1 - Il pagamento anticipato del documento d'identità causa un limitato dispendio amministrativo e la
riscossione è assicurata. Si possono in tal modo evitare: lunghi e costosi procedimenti ingiunzionali oppure
l'invio con pagamento alla consegna mediante allestimento della fattura, controlli di riscossione ecc.. Inoltre
questa procedura rende possibile un conteggio rapido ed efficiente degli emolumenti dato che i pagamenti non
rimangono pendenti e il conteggio può avvenire tra i vari livelli statali .
Capoverso 2 -Tale ripartizione della riscossione nel caso di un passaporto provvisorio è considerata dagli esperti
come estremamente opportuna. In tal modo non sopraggiunge nel caso del passaporto provvisorio, un’altra
procedura di pagamento generalmente complicata (poiché intracantonale come per es. nel caso molto frequente
del rilascio in aeroporto, ma anche quando un Cantone rinuncia al rilascio di un passaporto provvisorio).
L’utente paga presso l'autorità richiedente e quella di rilascio di volta in volta la somma corrispettiva. Questo
pagamento separato potrebbe essere percepito come lo svantaggio di questa soluzione. Al pagamento separato
però i cittadini sono già abituati dall'odierna soluzione e l’utente è pronto ad accettarla anche grazie alla velocità
del rilascio del suo documento di viaggio.
18
Capoverso 3 - Gli emolumenti per le altre prestazioni e le spese sono da versare a quell'autorità presso cui
effettivamente si verifica la spesa corrispettiva.
Capoverso 4 - Nel caso di richiesta di documenti d'identità all'estero gli emolumenti e le spese sono in principio
da regolare nella valuta del luogo. IL DFAE può prevedere a questo proposito una soluzione diversa, p. es.
invece della valuta locale il pagamento in dollari americani, se la corrispondente valuta locale è costantemente
instabile e all’utente e/o al DFAE derivano svantaggi.
Art. 47
Rimborso nel caso di documenti d'identità non concessi
Se il documento d'identità richiesto non può essere rilasciato, allora la quota per il
rilascio è restituita in base all'allegato 3 sempre che esso non sia già avvenuto.
Commento:
Se una richiesta è rifiutata dall'autorità di rilascio, allora viene restituita al/la richiedente solo la quota di
produzione del prezzo totale versato tramite l'autorità richiedente. Questo per il fatto che al momento del rifiuto
sono già state messe in attività sia le autorità richiedenti che di rilascio e con queste sono insorte le spese
amministrative.
Quando il rifiuto della domanda deve avvenire tramite decisione dell'autorità di rilascio, devono venir in più
incassate le spese per la preparazione della decisione, secondo l'ordinanza sugli emolumenti dei Cantoni e
DFAE.
Art. 48
Assunzione delle spese nel caso di errori
1
Se la persona richiedente riceve un documento d'identità errato, incompleto o
rovinato, allora gli viene gratuitamente inviata una sostituzione se il difetto è stato
denunciato entro 10 giorni dal ricevimento.
2
Se la persona richiedente non riceve il documento d'identità entro 15 giorni
lavorativi dalla richiesta e lo notifica entro i successivi 5 giorni lavorativi, le viene
rilasciato un nuovo documento d'identità. All'estero il termine di notifica inizia entro i 5
giorni dopo i 40 giorni dalla data d'inoltro della richiesta presso la rappresentanza
straniera, sempreché questa non decida nel singolo caso un termine di consegna più
lungo. Se non basta il tempo per ricevere un documento d'identità ordinario, l'autorità
di rilascio se necessario rilascia un passaporto provvisorio supplementare.
Commento:
Capoverso 1 - Può succedere che l’utente riceva un documento, che ha subito un danneggiamento durante la
spedizione oppure in cui i dati personali non sono corretti o completi a causa di un errore nei processi di
elaborazione amministrativi e produttivi. Con una lettera allegata si avverte la persona che può denunciare il
difetto entro 10 giorni dalla ricezione. Il danno conseguente ricade sul responsabile; ciò si regola singolarmente.
Capoverso 2 - Può succedere che il documento d'identità vada smarrito dalla posta. Per gli utenti con domicilio
in Svizzera il documento dovrebbe giungere a destinazione dopo il tempo di preparazione (tempo di elaborazione
fino alla ricezione del documento) di 15 giorni lavorativi. Nel caso di mancata recezione in questo lasso di tempo
i costi per es. per il rilascio di un passaporto provvisorio ricadono sull'ufficio responsabile. All'estero il tempo di
preparazione è regolarmente di 40 giorni lavorativi. L'autorità di rilascio può tuttavia decidere eccezionalmente
un termine più lungo, se è motivato da particolari verifiche (per es. si deve richiedere un'attestazione della
cittadinanza solo per cui sono necessarie 6 settimane di tempo).
Art. 49
1
Conteggio degli emolumenti e loro distribuzione
La Confederazione conteggia con Cantoni.
19
2
La distribuzione degli emolumenti è regolata nell'allegato 3.
Commento:
Capoverso 1 - È elaborato un modo quanto mai efficiente di conteggio.
Capoverso 2 - Le spiegazioni alle singole posizioni si trovano nel commento dell'annesso 3.
5. Capitolo:
Art. 50
Protezione giuridica
(art. 16 LDI)
1
Contro le decisioni delle autorità cantonali di competenza si può portare ricorso in
base al diritto cantonale. Le decisioni cantonali di ultima istanza sottostanno al
ricorso del tribunale amministrativo presso il Tribunale federale.
2
Autorità che decide per i documenti richiesti all'estero è l'ufficio federale.
3
La protezione giuridica è disciplinata dalle disposizioni generali sulla procedura
federale.
Commento:
Anche se questi principi valgono in generale (cfr. tra l'altro art. 98a OG), sono addotti affinché non vi siano
dubbi sul percorso legale da intraprendere per chi applica il diritto.
Capoverso 2 - Questa soluzione corrisponde alla pratica attuale. Un corrispettivo passo si registra nell'ordinanza
sull'organizzazione del DFGP (cfr. art. 56 numero 2 ODI) .
6. Capitolo:
Passaporti diplomatici e di servizio
Art. 51
Persone autorizzate
(art. 4 cpv. 1 LDI)
1
I passaporti diplomatici e di servizio possono essere rilasciati:
a. per persone che sono attivi presso DFAE in carica o in pensione nonché per i
membri delle loro famiglie e dei loro agenti di scorta;
b. per persone che esercitano una funzione ufficiale presso un'autorità federale o
un'organizzazione parastatale, in carica e in pensione nonché per i membri delle
loro famiglie e dei loro agenti di scorta;
c. per persone, per la durata di una missione ufficiale all'estero;
d. per coloro che, di nazionalità svizzera, occupano certe alte cariche e sono attivi
presso le organizzazioni internazionali;
e. per i membri del Consiglio federale, compresi la consigliera federale o il
consigliere federale, in carica e in pensione nonché per i membri delle loro
famiglie e dei loro agenti di scorta;
f. per i presidenti del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati e per i funzionari
incaricati delle Camere federali, che viaggiano all'estero nell'ambito di una
commissione parlamentare.
2
Questi documenti d'identità possono essere rilasciati alla persona avente diritto alla
prestazione con validità durevole o limitata nel tempo.
3
Il DFAE regola le disposizioni particolari.
20
Art. 52
Particolarità
Il DFAE regola le particolarità per i passaporti diplomatici e di servizio relativamente
al capitolo 1 fino a 5 della presente ordinanza.
Commento:
I passaporti diplomatici e di servizio sono sottoposti a certe particolarità, che si distinguono da quelle per i
documenti d'identità ordinari. Con questa disposizione si crea lo spazio corrispondente per la soluzione fatta su
misura di questo documento.
Art. 53
Decisioni
Decisioni e istruzioni di servizio del DFAE relative al rilascio e alla consegna nonché
al ritiro dei passaporti diplomatici e di servizio non rappresentano decisioni, che sono
accessibili all'ordinaria procedura di ricorso.
Commento:
Con le disposizioni degli articoli 51 fino a 53 è ripresa l'esistente pratica del DFAE relativamente alla consegna
dei passaporti diplomatici e di servizio nell'ambito della Convenzione di Vienna. Le particolarità collegate con la
consegna di tali passaporti che si distinguono dai passaporti ordinari, sono stabilite nell'ambito di un'ordinanza
del dipartimento. Le decisioni del DFAE relative al rilascio e al ritiro dei passaporti di servizio e diplomatici non
possono essere impugnate con un ricorso.
7. Capitolo:
Art. 54
Disposizioni finali
Esecuzione
(art. 16 LDI)
1
Il dipartimento è responsabile dell'esecuzione.
Esso emana per il passaporto ordinario, per il passaporto provvisorio e per la carta
d'identità le istruzioni necessarie per l'esecuzione della presente ordinanza.
2
3
Esso emana istruzioni per l'utilizzo di ISA e per la sicurezza dei dati e stabilisce le
condizioni delle installazioni tecniche per la trasmissione dei dati. Esso si basa in
particolare sulle raccomandazioni degli organi di strategia informatica della
Confederazione.
Art. 55
Diritto previgente: abrogazione
3
1. Ordinanza del 17 luglio1959 sul passaporto svizzero;
4
2. Ordinanza del 18 maggio 1994 relativa alla carta d'identità svizzera.
3 RU 1959 581
4 RU 1994 1412
21
Art. 56
Modifica del diritto vigente
Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:
5
1. Ordinanza del 27 ottobre 1999 sugli emolumenti in materia di stato civile:
Allegato 1, n. 2.1
Attestazione della cittadinanza, che è rilasciata in casi urgenti
30
Allegato 4, n. 3.1 fino a 3.1.2
abrogati
6
2. Ordinanza del 17 novembre 1999 sull'organizzazione del Dipartimento
federale di giustizia e polizia:
Articolo 11 capoverso 4 (nuovo)
4
È l'autorità responsabile per i documenti richiesti all'estero secondo la legge
federale sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri.
7
3. Ordinanza del 19 giugno 1995 sul sistema informatizzato di ricerca
Articolo 3 capoverso 3 lettera i (nuovo):
3
Le seguenti autorità possono accedere direttamente (online) ai dati per
l'adempimento dei loro compiti legali:
i. le autorità di rilascio secondo la legge federale sui documenti d'identità dei cittadini
svizzeri del xx.yy. 200x per verificare tutte le ragioni di rifuito.
8
4. Ordinanza del 30 gennaio 1985
diplomatiche e consolari svizzere:
Articolo 14
abrogato
Art. 57
sulle tasse delle rappresentanze
Disposizioni transitorie
1
I documenti rilasciati prima del 1°gennaio 2003 che sono andati perduti, non
possono essere registrati su ISA.
2
Per impedire i rilasci multipli non legali le autorità di rilascio consultano la banca dati
della Confederazione sulla carta d'identità 95 e il loro registro cantonale dato che vi si
trovano le registrazioni esistenti dei documenti d'identità validi. A questo scopo
possono comparare i dati ISA con il registro in loro possesso.
Commento:
Capoverso 2 - Le autorità di rilascio devono consultare la banca dati della carta d'identità o il loro registro
cantonale (schedario/banca dati), se ancora esiste un vecchio documento d'identità (nel caso del passaporto fino
alla fine del 2007, per la carta d'identità fino alla fine del 2012). Solo così si può impedire il rilascio illegale
multiplo durante il periodo di transizione dal vecchio al nuovo sistema dei documenti d'identità. Per poter
effettuare questo lavoro il più efficientemente possibile, ISA mette a disposizione cognomi, nomi, luogo
5 RS 172.042.110
6 RS 173.213.1
7 RS 172.213.61
8 RS 191.11
22
d'origine a una "registrazione temporanea". Da questo sistema di registrazione va un "ordine di verifica" al
sistema cantonale esistente di registrazione dei documenti d'identità dove si esamina se la persona possiede
ancora un passaporto 85 ecc.
Non è prevista la consultazione dei registri degli altri cantoni, perché impraticabile e sproporzionatamente
dispendiosa.
Art. 58
Entrata in vigore
(art. 16 LDI)
La presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio 2003.
xx. mese anno
In nome del Consiglio federale svizzero
Il presidente della Confederazione:
La cancelliera federale:
23
Allegato 1
Art. 36
Autorizzazione d'accesso sul sistema d'informazione documenti
d'identità (ISA) ed estensione dei diritti d'accesso
A = domanda
E = registrazione
K = correzione tecnica
Ufficio autorizzato
Confede=
razione
UFP
Cantoni
UFP DFAE DFAE DFAE DFAE
CGCF
Cant.
Terzi
APP
Uff.
pol.
doc.id. Pol Est
Int
Int
A. d. r. A. d. r. APP
Est
APP
A. d. r.
I. Dati del documento d'identità
cognome ufficiale art. 2 cpv. 1 lett. a LDI
E
A
E
E
E
E
A
E
E
A
nome (i) lett. b
E
A
E
E
E
E
A
E
E
A
sesso lett. c
E
A
E
E
E
E
A
E
E
A
data di nascita lett. d
E
A
E
E
E
E
A
E
E
A
luogo d'origine lett. e
E
A
E
E
E
E
A
E
E
A
nazionalità lett. f
E
A
E
E
E
E
A
E
E
A
statura lett. g
E
A
E
E
E
E
A
E
E
A
Nome del campo dei dati
dati registrati doc. d'id. + banca dati
A. st.
Ufficio autorizzato
Confede=
razione
Cantoni
UFP
UFP DFAE DFAE DFAE DFAE
APP
Uff.
pol.
A. st.
Doc.
id.
Pol Est
Int
Int
A. d. r. A. d. r. APP
Est
APP
Nome del campo dei dati
firma lett. h
E
A
E
E
E
E
A
E
E
A
K
fotografie lett. i
E
A
E
E
E
E
A
E
E
A
K
autorità di rilascio lett. j
E
A
E
E
E
E
A
E
E
A
data di rilascio lett. k
E
A
E
E
E
E
A
E
E
A
E
data di scadenza della validità lett. l
E
A
E
E
E
E
A
E
E
A
E
numero del documento lett. m
E
A
E
E
E
E
A
E
E
A
E
tipo del documento lett. m
E
A
E
E
E
E
A
E
E
A
zona leggibile elettronicamente art. 2 cpv. 2 E
LDI
limitazione della validità cpv. 3
E
E
E
E
E
E
A
E
E
A
A
E
E
E
E
A
E
E
A
E
A
E
E
E
E
A
E
E
A
E
A
E
E
E
E
A
E
E
A
registrazioni su richiesta del/la richiedente
cpv. 4
rappresentanti legali dei minori cpv. 5
CGCF
Cant.
terzi
A. d. r.
E
25
Ufficio autorizzato
Confede=
razione
II. Dati supplementari nella banca dati
Cantoni
UFP
UFP DFAE DFAE DFAE DFAE
Doc.
id.
Pol Est
Int
Int
A. d. r. A. d. r. APP
Est
APP
CGCF
Cant.
terzi
APP
Uff.
pol.
A. st.
A. d. r.
Nome del campo dei dati
autorità richiedente art. 11 cpv. 1 lett. a
LDI
luogo di nascita lett. b
E
A
E
E
E
E
A
E
E
A
E
A
E
E
E
E
A
E
E
A
altri luoghi d'origine lett. c
E
A
E
E
E
E
A
E
E
A
nome dei genitori lett. d
E
A
E
E
E
E
A
E
E
A
data del primo e del nuovo rilascio lett. e
E
A
E
E
E
E
A
E
E
A
modifiche dei dati contenuti nei documenti E
A
E
E
E
E
A
E
E
A
iscrizioni inerenti al blocco lett. f
E
A
E
E
A
A
A
E
A
A
deposito di un documento
E
A
E
E
A
A
A
E
A
A
rifiuto
E
A
E
E
A
A
A
E
A
A
denuncia della perdita o della revoca
E
A
E
E
E
E
A
E
E
A
ritiro
E
A
E
E
A
A
A
E
A
A
Misure di protezione di minorenni o
persone interdette lett. g
E
A
E
E
A
A
A
E
A
A
26
Ufficio autorizzato
Confede=
razione
Cantoni
UFP
UFP DFAE DFAE DFAE DFAE
Doc.
id.
Pol Est
Int
Int
A. d. r. A. d. r. APP
Est
APP
A
E
E
E
E
A
E
E
E
E
E
E
Nome del campo dei dati
firma o firme del rappresentante legale
E
per documenti intestati a minorenni lett. h
perdita e annullamento della cittadinanza E
lett. i
A
particolarità dei documenti d'identità
diplomatici e consolari lett. j campo
particolare
CGCF
Cant.
terzi
APP
Uff.
pol.
A. st.
E
E
A
K
E
A
A. d. r.
A
27
Abbreviazioni:
UFP doc.id.
Cant. A. d. r.
Ufficio federale di polizia documenti d'identità (servizio federale competente, art. 12 cpv. 1
lett. a LDI)
Ufficio federale di polizia come servizio di polizia competente della Confederazione (art.
12 cpv. 2 lett. e LDI)
Autorità cantonale di rilascio (art. 12 cpv. 1 lett. b LDI)
DFAE Int A. d. r.
DFAE autorità di rilascio interne per passaporti diplomatici e di servizio
DFAE Int APP
DFAE Est A. d. r.
DFAE autorità di rilascio interne per passaporti diplomatici e di servizio
provvisori
DFAE autorità di rilascio esterne = rappresentanze svizzere all'estero
DFAE Est APP
DFAE autorità di rilascio esterne per passaporti provvisori all'estero
APP
Autorità di rilascio per passaporti provvisori
A. st.
Autorità preposta alla stesura del documento d'identità ordinario (art. 12 cpv. 1
lett. c LDI)
Divisione Corpo delle guardie di confine (art. 12
Abs. 2 Lett. c LDI)
Uffici di polizia indicati dai Cantoni
UFP Pol
CGCF
Uff. pol.
28
Allegato 2
Art. 43
Stime degli emolumenti1)
Carta id.
Bambini
Adulti
Fr. 35.002)
Fr. 70.002)
Pass.
Fr. 60.002)
Fr.120.002)
Pass + carta id.
Assieme
Provv.
Pass
Fr. 75.00
Fr. 135.00
Fr. 100.00
Fr. 100.00
Emolumenti per ulteriori prestazioni (Art. 42)
Supplementi obbligatori (generale capoverso 1)
a. registrazioni successive presso un'autorità di rilascio
b. rilascio di un passaporto provvisorio3)
- al di fuori delle fascie di lavoro ordinarie
- di sabato, domenica e nei giorni per legge festivi
c. rilascio di un passaporto provvisorio in aereoporto3)
Fr. 20.00
Fr. 25.00
Fr. 50.00
Fr. 50.00
Supplementi facoltativi (generale capoverso 2)
a. per particolari verifiche in relazione al rilascio di un dicumento d'identità ordinario o
di un passaporto provvisorio4)
- orario di lavoro
numero delle ore Fr. 80.00
b. ritiro di un documento
Fr. 40.00
c. restituzione di un documento
Fr. 40.00
d. ricerca dei documenti e trasmissione dei documenti
- emolumento di base
Fr. 20.00
- supplemento per la trasmissione via telefono, fax o E-mail
secondo il
dispendio
Commento:
1)
I dati per stabilire gli emolumenti sono elaborati dagli esperti federali (Amministrazione delle finanze, DFAE,
UFP, UFCL), cantonali (tre rappresentanti) e comunali (due rappresentanti). Essi si basano per quanto riguarda la
Confederazione sui calcoli dei costi e per i Cantoni sui cronometraggi per le autorità richiedenti e di rilascio. Per la
valutazione del tempo necessario sono state registrate le attuali informazioni nel rilascio dei passaporti, delle carte
d'identità e le nuove procedure/attività che vi si aggiungeranno, quindi è stato stabilito il tempo necessario di un
sistema che copre i costi per i singoli uffici, per quanto in sporadici casi, alcuni valori si sono dovuti calcolare con
approssimazione. Il tempo necessario in media comprende così le reali richieste allo sportello, la necessità
d'informazione di regola importante nonché tutto il lavoro di base (come la procedura di detrazione,
l'amministrazione dei formulari, l'annullamento dei documenti, ecc.). Il tempo necessario vale per un'autorità di
media grandezza e si deve conteggiare a Comuni e Cantoni sia grandi che piccoli. Il tempo è conteggiato 80.--CHF
all'ora. Questa aliquota dei costi impiegata dal DFF per l'amministrazione federale è stata verificata tramite inchieste
presso i Cantoni e i Comuni. I presenti emolumenti sono stati stabiliti sulla base dei conteggi degli emolumenti
inizialmente menzionati.
2)
Passaporto come carta d'identità sono rilasciate in base alla stessa procedura e differiscono pertanto solo nei costi
di produzione. Dal momento che la validità spaziale riconosciuta alla carta d'identità risulta limitata rispetto a quella
del passaporto e che sono stati consegnati documenti d'identità per i giovani dalla validità ridotta (cfr. art. 4), è
necessario in base al principio di equivalenza una compensazione sui passaporti degli adulti.
3)
Per i casi d'emergenza si può acquistare un passaporto provvisorio. Affinché sia possibile, le autorità di rilascio
devono disporre di infrastrutture e di mezzi di produzione supplementari nonché di relativo personale istruito e
servire gli utenti molto spesso al di fuori degli orari di lavoro (all'aeroporto tutto l'anno quasi 24 ore su 24). Questo
ingenera costi elevati.
4)
Il rilascio di un documento d'identità può richiedere molto tempo, nel caso si debbano ricercare chiarimenti
supplementari (p.es. globe-trotter, che fa domanda di un nuovo documento d'identità presso un'ambasciata). Qui
viene calcolato il dispendio di tempo.
Allegato 3
Art. 47
Ripartizione degli emolumenti tra Confederazione e Cantoni1)
Confederazione
Documenti
Cantoni
quote
produzione
quote federali
in senso stretto
quote
Cantone
Carta d'identità
Bambini
Adulti
Fr.
Fr.
7.50
15.00
Fr.
Fr.
2.50
5.00
Fr. 25.00
Fr. 50.00
Passaporto
Bambini
Adulti
Fr.
Fr.
18.75
37.50
Fr.
Fr.
3.75
7.50
Fr. 37.50
Fr. 75.00
Pass. e carta id. insieme
Bambini
Fr.
Adulti
Fr.
33.75
52.50
Fr.
Fr.
3.75
7.50
Fr. 37.50
Fr. 75.00
Pass. provv.
30.00
Fr.
0.002)
Fr. 70.00
Fr.
Commento:
1)
La ripartizione degli emolumenti si basa su un criterio di ripartizione elaborato dal gruppo di progetto, che
considera il divario dei tempi necessari e dei costi di produzione.
2)
La quota federale in senso stretto è identica alla quota di produzione, poiché la quota federale per i costi del
DFGP, che figura in linea di massima anche per il passaporto provvisorio, è calcolata in modo proporzionale anche
per gli altri documenti d'identità. Ciò consente nel caso del passaporto provvisorio di evitare un'ulteriore e
supplementare procedura di conteggio. Dopo il pagamento di una fornitura di passaporti provvisori alle autorità di
rilascio questa deve solo detrarre l'eventualmente lavoro di un'autorità richiedente.
30
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Ordinanza