CITTÀ DI MELFI
REGOLAMENTO GENERALE
DEL
MATTATOIO COMUNALE
Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 03.07.2002
Regolamento generale del mattatoio comunale
CITTÀ DI MELFI
INDICE
Titolo I
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Disposizioni generali
Oggetto ...........................................................................................
Competenze ....................................................................................
Accesso alle aree esterne dell’impianto ..........................................
Orario dei servizi ............................................................................
Accesso alla sala macellazione, alla sala sezionamento ed alle celle
frigorifere ........................................................................................
Operazioni di macellazione .............................................................
Ispezione sanitaria ..........................................................................
Igiene della macellazione ................................................................
Igiene del sezionamento ..................................................................
Igiene dei locali e delle attrezzature ................................................
Igiene del personale ........................................................................
Titolo II
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Personale addetto alla macellazione e ad ogni altra operazione
Direttore mattatoio .........................................................................
Compiti del veterinaio ufficiale .......................................................
Responsabilità .................................................................................
Obblighi del personale ....................................................................
Servizi erogati e tariffe ...................................................................
Pagamento dei servizi .....................................................................
Divieti .............................................................................................
Norme finali ....................................................................................
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Tabelle costi ....................................................................................
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Allegato A
Regolamento generale del mattatoio comunale
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TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto
Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni del T.U. sulle leggi sanitarie, del Regolamento
di Polizia Veterinaria, del D.lvo 286/94, del R.D. n.3298 del 20.12.28, della L. n.171 del 4.4.64, del
D.lvo n.432 del 19.11.98, del DPR 312/91, della L. n.1073 del 29.11.1971 e della Circolare Ministero
Sanità n. 6 del 6.5.98, ha per oggetto il complesso delle norme dirette a disciplinare il funzionamento del
mattatoio comunale al fine di prevenire i pericoli che potrebbero derivare alla pubblica salute da una non
corretta produzione igienica delle carni fresche nonché i servizi, in ambito comunale, relativi alle
operazioni di trasporto, di custodia, di macellazione carni, di smaltimento rifiuti e, in genere, tutte le
diverse attività connesse con la mattazione degli animali.
Il servizio di macellazione è servizio pubblico la cui gestione è in capo all’Ente. La mattazione degli
animali ed ogni altra operazione ad essa connessa, da eseguirsi nel macello comunale sito in c.da
Ponticelli , è affidata all’esterno a soggetti abilitati nel settore.
Art. 2 - Competenze
Nel territorio del Comune di Melfi la macellazione degli animali bovini, bufalini,, suini, ovini, caprini ed
equini, destinati all’alimentazione umana, deve essere eseguita esclusivamente nel pubblico macello.
Ai fini del presente regolamento si intendono per :
x Animali da macello: bovini, suini, caprini, ovini ed equini dei quali le carni sono destinate
all’alimentazione umana .
x Carni: tutte le parti di detti animali utilizzabili per l’alimentazione umana.
Art. 3 - Accesso alle aree esterne dell’impianto
Per accedere alla struttura le maestranze devono produrre apposita domanda a cui vanno allegate copie
del libretto sanitario, della partita iva, del codice fiscale, dell’autorizzazione sanitaria del mezzo adibito al
trasporto animali vivi e dell’autorizzazione del mezzo di trasporto carni macellate.
Le maestranze possono accedere con proprio mezzo di trasporto autorizzato negli spazi ad essi riservati.
Possono altresì accedervi, con automezzo, utenti o privati cittadini, solo se autorizzati dalla Direzione del
Mattatoio.
La disciplina del traffico veicolare e pedonale all’interno del Mattatoio è regolata e sanzionata ai sensi del
D.Lvo n.285/92 (nuovo codice della strada).
La ricezione degli animali destinati alla mattazione è ammessa nei giorni e nelle ore stabiliti dalla
Direzione del Mattatoio.
I trasportatori del bestiame in ingresso, i trasportatori di tutte le carni in uscita dal centro di macellazione
carni e i trasportatori dei sottoprodotti di macellazione sono tenuti a rispettare rigorosamente tutte le
disposizioni previste dal T.U. sulle leggi sanitarie, le normative vigenti e tutte le prescrizioni previste
dalla Direzione del Mattatoio .
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In caso di inadempienza saranno addebitati ai responsabili gli oneri relativi alla messa in pristino di
luoghi ed attrezzature imbrattate o danneggiate, salve le sanzioni previste dalla normativa vigente.
Art. 4 – Orario dei servizi
Introduzione bestiame vivo:
Il bestiame viene accettato dalle ore 7.30 alle ore 11.00 dei giorni di macellazione.
Solo gli animali provenienti dall’estero o da fuori provincia potranno essere scaricati, presso le stalle di
sosta, anche nel giorno precedente la macellazione prevista e comunque entro le ore 11.00, previo avviso
dell’arrivo al Servizio Veterinario competente per territorio e alla Direzione del Mattatoio.
Immediatamente prima dello scarico dovranno essere esibiti, al personale addetto, i documenti di
accompagnamento degli animali previsti dalle leggi sanitarie e l’autorizzazione relativa al mezzo di
trasporto per animali vivi .
Subito dopo lo scarico i mezzi di trasporto dovranno essere lavati e disinfettati a cura degli esercenti negli
spazi appositamente predisposti. Gli esercenti non in regola saranno respinti e perseguiti a norma di legge.
La sosta degli animali è consentita solo nelle apposite stalle. Il comune è esonerato da qualsiasi
responsabilità inerente furti o danni causati agli animali, alle attrezzature o a terzi.
Macellazione :
Le operazioni di macellazione si effettuano nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì, non festivi, con
inizio alle ore 8.00 e proseguono fino alle ore 12.00.
Tali operazioni si eseguono seguendo l’ordine di introduzione del bestiame vivo, con il seguente
calendario:
MARTEDI’:
MERCOLEDI’:
VENERDI’:
Bovini e ovini
Bovini ed ovini soggetti a restrizioni sanitarie compreso BSE
Bovini equini ed ovini
Le giornate di mattazione coincidenti con quelle festive, saranno recuperate a seguito di decisione delle
autorità competenti.
Gli animali entrati nell’impianto dopo le ore 10,30, per i quali non dovesse essere possibile effettuare le
operazioni di macellazione nella medesima giornata, saranno macellati nella giornata utile
immediatamente successiva.
Le operazioni di macellazione resesi necessarie a seguito di esigenze supplementari, ove effettuate in
giorni diversi da quelli previsti, dovranno essere autorizzate dal Direttore del Mattatoio previo assenso del
servizio veterinario ASL competente per la struttura.
Art. 5 – Accesso alla sala macellazione, alla sala sezionamento ed alle celle
frigorifere
E’ fatto assoluto divieto di accedere alla sala di macellazione e locali attigui, alla sala sezionamento, alle
celle frigorifere al personale che non sia addetto alle operazioni specifiche che si svolgono nei suddetti
locali e, comunque, non munito di libretto sanitario attestante che non sia affetto da malattie infettive,
diffusive o da postumi di esse che lo mettano in condizioni di contagio.
Previa autorizzazione della direzione del mattatoio, è consentito l’accesso, a determinati utenti purchè
muniti di libretto sanitario in regola.
E’ consentito a delegazioni di categoria, visitatori, gruppi studenteschi, professionisti del settore, accedere
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ai locali suddetti, per visite scortate, previa autorizzazione della direzione del mattatoio.
Tutto il personale sanitario o addetto alla macellazione e gli altri frequentatori del centro di cui ai
precedenti artt.4 e 5 dovranno osservare scrupolosamente le disposizioni dettate dal T.U. delle leggi
sanitarie oltre a tenere un comportamento atto a scongiurare, anche con l’ausilio di particolari presidi,
ogni rischio di contaminazione ed infortunio di cui al D.lvo 626/94.
Art. 6 – Operazioni di macellazione
Fatti salvi i divieti di macellazione posti dalle norme di polizia veterinaria che ne dispongono
l’abbattimento coatto, sono ammessi alla macellazione gli animali che hanno superato favorevolmente
l’ispezione ante mortem effettuata conformemente all’All.1 cap.V d.lvo 286/94.
Qualora a seguito della visita ante mortem dovessero emergere segni clinici, accertati o sospetti, di
malattie trasmissibili all’uomo o agli animali diverse da quelle elencate dall’art.9 c.1 del D.lvo 286/94,
per le quali non è ammessa la macellazione, gli animali devono essere macellati separatamente o al
termine delle normali operazioni di macellazione.
Qualora l’abbattimento non si effettui subito, gli animali devono essere sottoposti a vigilanza sanitaria
durante il periodo di sosta e, immediatamente prima della macellazione, a nuova visita.
L’animale destinato alla macellazione, ai fini dell’identificazione dell’allevamento di origine, deve essere
contraddistinto da un marchio .
Sono severamente proibiti i maltrattamenti degli animali nel trasporto, nel carico e scarico, nell’uso dei
mezzi di contenzione ed anche nella macellazione.
Gli animali devono essere assicurati, mediante idonei mezzi di contenzione, in modo da non poter
nuocere. L’abbattimento del bestiame deve essere fatto usando apparecchi a proiettile captivo, oppure con
l’inervazione, ovvero con altri sistemi riconosciuti idonei dalle Leggi Comunitarie.
L’abbattimento deve essere seguito dall’immediato sgozzamento. Nessuna operazione può iniziarsi sugli
animali abbattuti ed immediatamente iugulati, prima che se ne sia stata constatata la morte.
Art. 7 – Ispezione sanitaria
L’ispezione sanitaria delle carni deve essere eseguita appena avvenuta la macellazione.Nessuna parte,
nessun viscere, devono essere sottratti alla visita o asportati dai locali di macellazione prima che il
veterinario ufficiale abbia emesso il suo giudizio. Deve essere sempre garantita la correlazione tra
carcassa, testa e visceri addominali e toracici. Questi ultimi non possono essere allontanati prima del
completamento di detta ispezione.
Il veterinario ufficiale ha la facoltà di effettuare interventi sulle carni e sui visceri per le indagini e le
analisi giustificate dalle esigenze della visita sanitaria
Art. 8 – Igiene della macellazione
Bovini-equini-ovicaprini
Gli animali destinati alla macellazione non devono essere molto sporchi. Nel caso si rendesse necessario
il lavaggio dell’animale, lo stesso, prima delle operazioni di mattazione, deve essere ben asciutto onde
evitare che le carni, durante le operazioni di scuoiamento e tolettatura, vengano inquinate.
Ogni operatore deve disporre, nella postazione di lavoro, di più coltelli che devono essere frequentemente
cambiati durante la macellazione e, quando non utilizzati, riposti, previo lavaggio, negli sterilizzatori.
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La iugulazione deve essere effettuata sull’animale appeso mediante la tecnica del “doppio coltello”
sostituendo il coltello utilizzato per l’incisione della pelle con un altro coltello per l’incisione dei vasi
sanguigni, possibilmente con manico di colore diverso. I suini possono essere dissanguati anche su nastri
trasportatori evitando che, a causa dell’ammassamento degli animali, possa esservi contaminazione della
ferita di iugulazione. Lo scuoiamento, da effettuarsi preferibilmente con sistema meccanico, deve
avvenire subito dopo il dissanguamento sull’animale appeso, procedendo dall’alto verso il basso onde
evitare la contaminazione delle superfici già scuoiate.
Quando lo scuoiamento viene effettuato manualmente gli operatori devono aver cura di procedere
frequentemente al lavaggio delle mani venute a contatto con la pelle degli animali.
Particolare attenzione deve essere posta nell’asportazione delle mammelle al fine di evitare la
contaminazione delle carcasse.
Il distacco della testa non può essere effettuato durante il dissanguamento ma deve avvenire al
completamento delle operazioni di scuoiatura delle carcasse.
Lo scuoiamento della testa, qualora non effettuato in postazione, deve essere eseguito prima
dell’ispezione veterinaria in una zona adeguatamente attrezzata anche per il lavaggio delle cavità nasali e
della faringe.
Le carcasse degli animali già scuoiati non devono venire a contatto tra di loro fino a che non sia stata
ultimata l’ispezione post-mortem.
Durante l’eviscerazione devono essere adottati provvedimenti atti ad evitare la contaminazione delle
carcasse a causa della rottura di visceri. In particolare, nei bovini e negli equini, occorre provvedere alla
legatura del retto e dell’esofago.
Se durante le fasi di eviscerazione si verificano imbrattamenti da feci, urine, bile, materiale purulento ecc.
la carcassa deve essere immediatamente isolata e sottoposta alle opportune operazioni di bonifica,
secondo le indicazioni del veterinario ufficiale in rapporto all’entità della contaminazione ed alle
caratteristiche dell’impianto.
Il lavaggio della carcassa e dei visceri toracici potrà avvenire solo dopo la visita ispettiva ed in un posto
adeguatamente attrezzato.
Gli animali sospetti di malattia devono essere macellati al termine della normale macellazione o in giorni
diversi.
I locali, prima di poter essere riutilizzati, devono essere accuratamente lavati e disinfettati sotto il
controllo del veterinario ufficiale
Art. 9 – Igiene del sezionamento
L’introduzione delle carni dalle celle frigorifere nel locale di sezionamento deve avvenire
progressivamente e secondo la capacità operativa in modo da evitare lunghi stazionamenti della carne
fuori dalle celle frigorifere.
I coltelli e gli altri utensili non utilizzati non devono essere appoggiati sui tavoli.
Nel caso di selezionamento a caldo, consentito dal D.lvo 286/94, le carni devono essere sezionate subito
dopo la macellazione, in tempi rapidi, per consentire tempestivamente il deposito in cella frigorifera.
Art. 10 - Igiene dei locali e delle attrezzature
I locali e le attrezzature impiegati per le operazioni di macellazione, sezionamento, preparazione e
trasformazione delle carni devono essere mantenuti nelle migliori condizioni di igiene in modo da evitare
qualsiasi rischio di contaminazione delle carni.
Nei locali di macellazione è necessario mantenere la separazione delle operazioni sporche rispetto a
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quelle pulite mediante una distanza delle postazioni operative adeguata al ritmo di macellazione.
Durante le lavorazioni non è ammesso l’uso di docce e tubi sospesi o flessibili che, per effetto degli
schizzi d’acqua prodotti, possono costituire fonte di inquinamento. I liquidi reflui dalle postazioni di
macellazione sono convogliati ai pozzetti di scarico attraverso tubi di raccordo che consentono di limitare
spandimenti e ristagni sul pavimento.
Al termine di ogni giornata di lavorazione si procederà a lavaggi e disinfezione accurati delle attrezzature
e dei pavimenti, evitando il ristagno di acqua e, periodicamente, alla pulizia delle pareti e dei soffitti.
Per tutte le operazioni di lavaggio e disinfezione è prescritto l’uso di acqua potabile. E’ vietato spargere
segatura o materiali analoghi sui pavimenti. I detergenti e i disinfettanti devono essere utilizzati in modo
da non contaminare gli ambienti e le attrezzature e devono essere risciacquati a fondo con acqua potabile.
Attrezzature
I dispositivi per i lavaggi delle mani e degli attrezzi sono collocati il più vicino possibile ai posti di lavoro
e dotati di rubinetti non azionati a mano o a braccio per l’erogazione di acqua calda e fredda o miscelata.
Gli sterilizzatori per la disinfezione dei coltelli e degli altri utensili destinati a venire a contatto con le
carni, quali acciaioli, seghe, applicatori di elastici per esofago e per il retto, ugelli dei compressori per
l’insufflazione del sottocute degli agnelli devono essere dotati di acqua a 82° C. Sono dotati, inoltre, di un
sistema di ricambio continuo di acqua onde evitare il ristagno di residui di materiale organico presenti
sulle lame dei coltelli sebbene lavati prima dell’introduzione nello sterilizzatore. Il livello dell’acqua deve
arrivare a coprire almeno la base dell’impugnatura dei coltelli ed altri utensili.
Non è ammessa l’utilizzazione di foderi per coltelli. Le mani e gli utensili devono essere lavati più volte
nel corso ed al termine della giornata di lavoro; gli utensili devono essere riposti con cura in modo da
evitare contaminazioni.
Le pedane, le piattaforme, le guidovie, le attrezzature per la movimentazione delle carni destinate ad
entrare in contatto con le stesse devono essere lavate dopo ogni utilizzo in appositi locali e
successivamente depositati in modo idoneo in attesa di nuovo impiego.
La sovrapposizione di contenitori di carne è consentita solo qualora non vi sia rischio di contaminazione
da parte del contenitore sovrastante.
I contenitori utilizzati per la raccolta degli scarti di lavorazione non destinati al consumo alimentare
umano devono essere identificati e lavati separatamente.
Spogliatoi
Lo stabilimento è dotato di spogliatoi provvisti di lavabi, docce e latrine a sciacquone, in numero
adeguato agli operatori, attrezzati in modo da evitare qualsiasi contaminazione delle produzioni o delle
parti pulite dello stabilimento.
Nel caso di latrine alla turca occorre la pulizia delle calzature prima del ritorno nei locali di lavorazione.
Il personale proveniente dall’esterno, prima dell’ingresso nei locali di lavorazione, deve transitare per gli
spogliatoi al fine del ricambio degli abiti e della calzatura
L’uso degli armadietti è personale e deve essere sempre possibile identificarne l’utilizzatore mediante
l’apposizione di etichette o con altro metodo idoneo.
Negli armadietti non devono essere conservati alimenti né altro materiale che non sia strettamente
attinente all’uso personale nel luogo di lavoro.
Art. 11 – Igiene del personale
Destinatari delle misure igieniche di seguito descritte sono tutte le figure che a vario titolo si trovano ad
operare all’interno dell’area produttiva dello stabilimento. In particolare: il Direttore del Mattatoio, il
Veterinario Ufficiale, i dipendenti, i visitatori, i proprietari del bestiame.
Abbigliamento
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E’ rigorosamente obbligatorio indossare copricapo, calzature ed abiti da lavoro di coloro chiaro
facilmente lavabile per tutti coloro che manipolano carni fresche o che lavora in locali o aree in cui le
carni fresche sono manipolate.
Tale abbigliamento dovrà essere indossato pulito all’inizio del giorno lavorativo e nel caso in cui l’attività
lo richieda deve essere cambiato più volte al giorno.
Per gli operai che lavorano nella cosiddetta “area sporca della sala di macellazione” si potrà ricorrere a
grembiuli o indumenti che possono essere lavati spesso durante l’attività lavorativa.
Tale lavaggio potrà avvenire utilizzando adeguate postazioni dotate di prodotti detergenti e disinfettanti e
acqua calda. Il copricapo deve essere idoneo a contenere la capigliatura e deve ritenersi indispensabile il
coprinuca i caso di lavoratori /lavoratrici con capelli lunghi e non raccolti sotto il copricapo . Possono
tornare utili le reticelle contenitive a maglia stretta che impediscono la fuoriuscita dei capelli.
Utilizzazione dei guanti
Nel caso in cui il tipo di lavorazione lo esiga, dovranno essere utilizzati guanti di colore chiaro ,idonei a
venire a contatto con gli alimenti lavati e disinfettati periodicamente.
Quando per le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro vengono utilizzati appositi guanti antitaglio
questi devono essere frequentemente lavati e sterilizzati, facendo particolare attenzione all’eliminazione,
prima della sterilizzazione, delle eventuali particelle che potrebbero essere presenti.
Utilizzazione di stivali e calzari
E’ vietato l’ingresso negli ambienti di lavoro a coloro che non hanno cambiato calzatura o che non
abbiano indossato appositi copriscarpe.
Le calzature o copriscarpe non possono essere utilizzate al di fuori dei luoghi di lavoro.
Prima dell’ingresso nei locali di lavoro gli stivali o i calzari dovranno essere puliti e disinfettati in
maniera tale da evitare contaminazioni ambientali.
Tali operazioni di pulizia e disinfezione dovranno essere ripetute ogni qualvolta si renda necessario ed
ogni volta che si passa da un ambiente più sporco ad uno più pulito nonché al rientro negli spogliatoi.
In particolare i lavastivali dovranno essere collocati immediatamente prima dell’accesso ai luoghi di
lavoro , negli antibagni e nell’area sporca degli impianti di macellazione.
La conservazione degli stivali e calzari da lavoro deve essere effettuata solo dopo che gli stessi siano stati
lavati e disinfettati.
Pulizia delle mani
Per la pulizia e la disinfezione delle mani è fatto divieto di utilizzare sapone in pezzi ed asciugamani che
non siano a perdere.
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TITOLO II
PERSONALE ADDETTO ALLA MACELLAZIONE E AD OGNI
ALTRA OPERAZIONE AD ESSA CONNESSA.
Art. 12 – Direttore del mattatoio
La direzione del Mattatoio è affidata al direttore ,appositamente nominato, con compiti di controllo
tecnici- amministrativi .
Art. 13 – Compiti del veterinario ufficiale
Spetta al veterinario ufficiale la verifica del rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente con
riferimento all’igiene degli impianti, del personale e delle operazioni di mattazione. Ove lo ritenga
opportuno potrà proporre programma di formazione del personale mirato all’eliminazione di carenze e
comportamenti non idonei riscontrati con maggior frequenza. Nei casi di mancato rispetto delle norme
igieniche il veterinario propone tutti i provvedimenti ritenuti necessari quali ad esempio il rallentamento o
la sospensione dell’attività produttiva, la sospensione o la revoca del riconoscimento di idoneità.
Art. 14 - Responsabilità
I soggetti incaricati che hanno in uso gli impianti, le attrezzature, i macchinari ed ogni altro bene di
proprietà comunale appartenente al centro di mattazione sono tenuti ad al rispetto del principio di
diligenza del buon padre di famiglia. In mancanza saranno ritenuti direttamente responsabili per i danni
ad essi arrecati.
La stima di tali danni è affidata ad una commissione, presieduta dal dirigente di area, dal direttore del
mattatoio, da un tecnico comunale in funzione di perito e dal legale rappresentante del/i soggetto/i
operante/i all’interno del centro accerterà l’entità del danno.
Art. 15 – Obblighi del personale
Durante il lavoro è proibito fumare, mangiare, bere alcolici. Sono proibiti gli schiamazzi, gli alterchi il
turpiloquio. E’ fatto assoluto divieto di ricevere dagli utenti e/o da terzi compensi in denaro e/o in natura.
Il direttore del centro è tenuto ad effettuare i relativi controlli.
Art. 16 – Servizi erogati e tariffe
Per il servizio di mattazione la tariffa a carico dell’utente è determinata con apposito atto.
Sono compresi nei servizi di mattazione a tariffa base:
x la ricezione del bestiame;
x l’utilizzo stalle di sosta limitatamente alle 24 ore precedenti la mattazione
x la mattazione a regola d’arte con esecuzione di tutte le operazioni igienico sanitarie e bollatura
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sanitaria a conferma dell’avvenuta visita ispettiva delle carni macellate;
la pesatura delle mezzene;
il deposito in cella frigorifero di raffreddamento in eventuale attesa esito analisi di laboratorio;
lo smaltimento di rifiuti a basso rischio (D.P.R. 508/92)
l’impianto di depurazione
l’utilizzazione locali e servizi
tassa asl
Costi aggiuntivi a carico dell’utenza
x smaltimento dei materiali a rischio specifico (Ord. Minin. Sanità 15.6.98 )
x lavaggio automezzi trasporto bestiame dopo lo scarico
x utilizzo stalle di sosta oltre le 24 ore
x stoccaggio delle carni in cella frigorifero
Il costo per ognuno di tali servizi è determinato con separato atto.
Servizio contumaciale
Il servizio di mattazione di bestiame sottoposto a disposizione sanitaria d’urgenza è garantito 24 H su
24H , previo avviso del veterinario reperibile e del direttore dell’impianto, che devono garantire il
servizio.
In tali casi le tariffe di mattazione sono raddoppiate.
Art. 17 – Pagamento dei servizi
I servizi erogati devono essere pagati al momento del ritiro carni, all’agente contabile del comune. Il ritiro
è possibile solo previa esibizione dei titoli di pagamento.
Art. 18 - Divieti
E’ fatto assoluto divieto alle persone che accompagnano gli animali di accedere all’interno delle aree di
lavorazione del mattatoio.
E’ vietata la sosta degli automezzi all’interno del mattatoio dopo l’orario di chiusura dei servizi.
Art. 19 – Norme finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente.
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ALLEGATO A
Tabella Costi
Bovino ed equino adulto
(animale che abbia superato l’anno di età oppure il cui
peso vivo sia superiore a 3 quintali)
Vitelli e puledri
€ 40,00 + iva
Capi ovi -caprino
(agnello o capretto peso vivo inferiore a 20 Kg)
Agnellone o caprettone
(inferiori a 30 Kg)
Ovi caprino adulto
(superiore a 30 kg)
€ 1,04 + iva
€ 30,00 + iva
€ 2,00 + iva
€ 3,00 + iva
COSTI AGGIUNTIVI
smaltimento dei materiali a rischio specifico
lavaggio
automezzi trasporto bestiame dopo lo scarico
utilizzo stalle di sosta oltre le 24 ore
stoccaggio carni in cella frigorifero
Euro 0,80 + iva al Kg.
Euro 2,05 + iva per unità
Euro 5,00 + iva giornaliere per capo bovino o
equino
Euro 5,00 + iva giornaliere per i primi 10
capi ovi-caprini;
Euro 0,05 per ogni capo aggiuntivo
Euro 0,5 + iva x q. al giorno
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