Registration Eval
uation Authorizati
“Il REACH dal punto di vista degli
importatori
di sostanze
chimiche e articoli:
on
and
Restrictio
l’esperienza diretta di AssICC”
n of Chemicals R
egistration valuat
ion Authorization
AssICC
progetto REACH
(Dr. Rinaldo Canofari, Segretario Generale Associazione Italiana Commercio Chimico )
Milano - seminario Federdistribuzione - 16 maggio 2008
CERTIFICATO n°
n° 7112
7112
CERTIFICATO
AssICC
AssICC, fondata nel 1946, è l’unica associazione nazionale che
rappresenta i distributori italiani fa parte di Confcommercio e
dell’Unione CTSP - Milano
vi aderiscono circa 300 aziende che rappresentano, in termini di
fatturato, circa l’80% del totale della Distribuzione in Italia
i soci sono:
distributori
produttori senza produzione locale
aziende della logistica
altri servizi ausiliari
rappresenta molti settori della chimica: da farmaceutica a galvanica;
da coloranti a prodotti agrochimici, da chimici di base a chimica
fine,…
2
Ruolo della Distribuzione
rappresenta l’indispensabile anello di congiunzione tra produzione
e utilizzatori a valle
garantisce la continuativa fornitura di prodotti
 non fabbricati in Italia
 con produzioni cronicamente carenti
 per prodotti specialistici coperti da brevetti
 in caso di improvvise mancanze (manutenzioni/ guasti/..)
inoltre interviene
 fornendo stoccaggio in caso di sovrapproduzione
e svolge anche
 un’azione calmieratrice
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Struttura della Distribuzione italiana (1)
 si valuta in 420 circa le aziende distributrici
 questo numero è molto elevato (tre/quattro volte rispetto a
Germania, Francia, Inghilterra)
 il numero dei distributori nell’UE è stato stimato in 1200
(RIP 3.5-1): quelli italiani rappresentato quindi il 35 %
 la quantità media per distributore è infatti di molto inferiore
a quella di altri paesi europei (Italia 11.000 ton contro le
31.000 di Francia e Spagna)
 di conseguenza la struttura delle aziende è molto piccola
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Struttura della Distribuzione italiana (2)
 la quantità globale dei prodotti distribuiti è valutata in 4 milioni
di ton/ anno
 vengono consegnate con 1.300.000 spedizioni/anno pari a 5.200
spedizioni/giorno
le capacità totali di stoccaggio sono state valutate in
 magazzini per prodotti imballati
circa 280.000 mc per il 66% dei distributori
 stoccaggi per prodotti sfusi
circa 230.000 mc per il 55% dei distributori
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REACH
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REACH : Problematiche per le aziende italiane
Saranno particolarmente sentite a causa delle piccole dimensioni
aziendali, dell’alto numero dei prodotti trattati e dei clienti:
 difficoltà a sostenere i costi del personale da dedicare al REACH
 difficoltà di determinare con certezza l’implicazione nella
registrazione
 grosse difficoltà nella preparazione dei dossier
 alti costi per la preparazione dei dossier e per la registrazione
 quantità inadeguate a sopportare detti costi (molto spesso)
 posizioni di debolezza nella partecipazione ai consorzi
 difficoltà al reperimento di tutti gli “usi” dei prodotti venduti
(alto numero dei clienti)
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Conseguenze (1)
saranno molto differenziate dipendendo essenzialmente dalla
struttura aziendale, dai prodotti trattati e da quelli che
continueranno ad essere importati dai fornitori
 le multinazionali, le aziende con struttura robusta e quelle ben
supportate dai fornitori saranno in grado di continuare l’attività,
magari sfruttando a loro favore le debolezze delle altre
distributrici
 si prevede che numerose sostanze potrebbero sparire dal
mercato
 le aziende con prodotti di nicchia saranno molto dipendenti dalle
decisione dei loro fornitori
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Conseguenze (2)
 la partecipazione ai consorzi, inevitabilmente, farà conoscere ai
concorrenti delicate informazioni di mercato
 la figura dell’ Only Representative potrebbe assumere un ruolo
determinante a livello commerciale
 difficoltà a mantenere gli stessi livelli di fatturato dovuta a
perdite nelle vendite di determinati prodotti che saranno, forse,
sostituiti con altri
 certamente assisteremo ad una diversa configurazione del
mercato anche per quanto riguarda la continuità delle attività
degli utilizzatori finali
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Competenze richieste
 TECNICHE:
- raccolta di informazioni (di classificazione/ (Eco)
Tossicologiche/ Scenari Espositivi);
- compilare i dossier (fascicolo Tecnico e Rapporto
Sicurezza Chimica);
- effettuare la Valutazione del Rischio;
- rapporti con l’Agenzia (Registrazione/ Autorizzazione).
 RICERCA : Sviluppo di prodotti sostitutivi
 COMMERCIALI: Acquisti/ Vendite
 MARKETING: analisi socio-economica/ analisi dei mercati
 LEGALI: SIEF/ Consorzi
 INFORMATICHE: (REACH-IT/ IUCLID5)
per COMPETENZE TECNICHE si INTENDE CONOSCENZA nelle SEGUENTI
AREE: (chimica/biologia/tossicologia/eco-tossicologia/impatti ambientali)
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Organizzazione AssICC
Considerato il grosso impegno che si prospetta per le
aziende del settore e la struttura di gran parte delle stesse,
AssICC ha compiuto un consistente sforzo organizzativo per
essere in grado di offrire ai propri associati la massima
informazione ed assistenza possibile.
A tal fine è stato lanciato già da tempo il
“progetto REACH” nel cui ambito operano il “Comitato
REACH” composto da rappresentanti delle varie
componenti dell’associazione ed il “Gruppo di Lavoro
tecnico” formato da esperti del settore.
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Il “progetto REACH”
prevede una completa assistenza alle specifiche necessità del
settore e viene così realizzata:
 informazione (regolare e tempestiva: documenti/ newsletter/…)
 assistenza (preparazione di documenti operativi/ telefonica/
consulenze esterne/…)
 convegni/ workshop (organizzazione in proprio o con terzi/
partecipazione con nostre presentazioni/…)
 formazione (aziendale: predisposto programma modulare/
individuale: organizzazione di corsi specifici)
 contatti a livello europeo ( FECC/ Eurocommerce/ …)
 contatti a livello nazionale ( Autorità Competente/ Enti e Ministeri
coinvolti/ associazioni/ CCIAA, …)
 partecipazione azionaria al Centro REACH srl
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Strumenti operativi
oltre ad un’informazione regolare e tempestiva si è ritenuto utile
aiutare concretamente le aziende predisponendo degli strumenti
operativi specifici per il settore e per la tipologia dell’attività svolta
per esempio
 una tabella delle azioni da prendere in sequenza temporale
 un glossario molto completo per la definizione dei termini e dei
loro significati come intesi dal REACH
 una lista di acronimi per comprendere il significato dei documenti
ove, molto spesso, si riscontra un uso estensivo degli stessi
 un documento per prepararsi alla pre-registrazione
 una lista di auto-controllo delle azioni prese ecc. ecc….
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Azioni future
 mantenere sempre un costante e tempestivo
aggiornamento delle informazioni
 organizzare workshop operativi e pratici su specifici
argomenti particolarmente sensibili
 preparare strumenti operativi a facilitare il compito di
facilitare l’osservanza del Regolamento
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IMPORTAZIONE
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Definizioni REACH
 è importante da tenere a mente che i termini utilizzati in
REACH per descrivere i vari attori nella catena
d’approvvigionamento hanno definizioni e significati
molto specifici
 non sempre corrispondono al modo in cui potrebbero
essere interpretati in altre realtà.
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Definizioni relative all’argomento trattato
 fabbricante: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella
Comunità che fabbrica una sostanza all'interno della
Comunità;
 importazione: l'introduzione fisica nel territorio doganale
della Comunità;
 importatore: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella
Comunità, responsabile dell'importazione;
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Confini doganali
 tutti i 27 Stati Membri della Comunità
 è in corso di approntamento una proposta per
l’introduzione del REACH anche nei paesi EEA EFTA:
Islanda
Lichtenstein
Norvegia
possibilmente a partire dal 1° giugno 2008
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Importazioni soggette al REACH
Alla regolamentazione REACH sono assoggettate non
solo le sostanze chimiche ma anche tutti i prodotti che
contengono sostanze chimiche.
 sostanze
 preparati (miscele di sostanze)
 articoli (es. penne biro; candele, batterie auto,…)
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Importazioni di preparati
Preparati sono anche i prodotti chimici finiti che giungono al
consumatore finale
Ai fini REACH l’importatore pertanto:
 Dovrà verificare la categoria d’appartenenza del preparato chimico
(Es.: igiene per la casa, igiene della persona, colori e vernici etc);
 Controllare le esenzioni previste dal REACH ( allo stadio di
prodotto finito sono esenti i prodotti cosmetici, i prodotti
farmaceutici, gli alimenti per animali);
 Verificare la composizione completa del preparato;
 Controllare la presenza di sostanze in quantitativi => 1 tonn.
20
Chi può (pre) – registrare
 I fabbricanti e gli importatori UE di sostanze o preparati.
 I produttori e gli importatori UE di articoli
 OR (Rappresentante Esclusivo) con sede nella UE
nominato da un fabbricante non-UE
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Obbligo di registrazione
obbligo di registrazione
 la registrazione di sostanze importate nella UE
individualmente, in preparati o in articoli, dovrà essere
effettuata dall’importatore UE:
 ogni singola entità legale deve registrare la sostanza
Esempio:
una multinazionale che importa lo stesso articolo dal medesimo
fabbricante extra UE, deve registrare separatamente per ogni
entità legale importatrice nei vari paesi UE in cui opera
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Pre–Registrazione: Primo obbligo del REACH
 Inizia il 1° giugno 2008 e termina il 1° dicembre 2008
 La Pre-Registrazione viene inviata all’ECHA di Helsinky
 Vengono utilizzati solo i seguenti strumenti informatici:
REACH-IT ON-LINE;
IUCLID 5;
XML Format.
Allo stato attuale vi sono problemi tecnici per alcuni
di questi programmi
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Only Representative/Rappresentante esclusivo
per facilitare e ridurre i costi, il fabbricante extra-UE può
nominare un OR che si assume tutte le responsabilità
attribuite al fabbricante UE
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Definizione di OR
“Una persona fisica o legale con sede al di fuori della
Comunità che fabbrica una sostanza individuale, in
preparati o in articoli, formula un preparato o produce un
articolo che è importato nella Comunità, può, dietro mutuo
accordo, nominare una persona fisica o legale con sede
nella Comunità per adempiere, in qualità di suo
rappresentante esclusivo, agli obblighi degli importatori in
base al presente Titolo”. Articolo 8 (1)
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Nomina OR
ribadiamo il principio che l’OR può essere nominato
soltanto da chi fabbrica una sostanza individuale, in
preparati o in articoli, formula un preparato o produce un
articolo : NON può esserlo da broker, rivenditori,
distributori, esclusivisti,…
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Obblighi del OR (1)
Quando la registrazione è presentata da un OR, questi
dovrà allegare una o più copie della lettera del/i
fabbricante/i non-UE che lo nomina/nominano ufficialmente
“quale suo/loro OR”
Per le sostanze phase-in (*) l’OR dovrà anche preregistrare
la sostanza e successivamente partecipare al Forum per lo
Scambio di Informazioni sulle Sostanze (SIEF)
(*) sostanze utilizzate nell’UE prima del settembre 1981 ed elencate
nell’EINECS che contiene 100.106 voci
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Obblighi del OR (2)
dovrà mantenere disponibili
 tutte le informazioni di cui necessita per assolvere gli
obblighi del Regolamento, assicurandone la disponibilità
per almeno 10 anni dall’ultima importazione
 informazioni aggiornate sulle quantità importate,
 l'elenco dei clienti UE del fabbricante non-UE che
rappresenta
 informazioni sulla fornitura dell'ultimo aggiornamento
della scheda dati di sicurezza.
Il fabbricante non-UE deve informare tutti gli importatori UE della
stessa catena d’approvvigionamento della nomina dell’ OR quale
suo “rappresentante esclusivo”.
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Obblighi del OR (3)
 l’OR è legalmente responsabile della registrazione delle
sostanze
 generalmente sarà il fabbricante non- UE a fornirgli tutti i
dati necessari per la preparazione del dossier
 se un fabbricante non-UE decide di cambiare il suo OR
quello di nuova nomina può, accordandosi con quello
precedente, aggiornare il fascicolo di registrazione,
cambiando l'identità del dichiarante e, se necessario, anche
altri dati (per esempio cambio del livello di tonnellaggio).
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OR di più fabbricanti
per ogni fabbricante rappresentato deve essere presentata
registrazione separata per ogni singola sostanza
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ARTICOLI
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Definizioni REACH
articolo: un oggetto a cui sono dati durante la produzione
una forma, una superficie o un disegno particolari
che ne determinano la funzione in misura maggiore
della sua composizione chimica
produttore di un articolo: ogni persona fisica o giuridica che
fabbrica o assembla un articolo all'interno della
Comunità
fornitore di un articolo: ogni produttore o importatore di un
articolo, distributore o altro attore della catena di
approvvigionamento che immette un articolo sul
mercato
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Registrazione e notifica delle sostanze (1)
Ogni produttore o importatore di articoli deve presentare
dossier di registrazione all'Agenzia (ECHA) per ogni
sostanza contenuta negli articoli importati, se sono
soddisfatte le due seguenti condizioni:
 la sostanza è contenuta in tali articoli in quantitativi
complessivamente superiori ad 1 tonnellata all'anno
per produttore o importatore;
 la sostanza è destinata a essere rilasciata in
condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili.
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Registrazione e notifica delle sostanze (2)
Ogni produttore o importatore di articoli contenenti sostanze
pericolose (ai sensi dell’art.57) notifica se sono soddisfatte le due
seguenti condizioni:
 la sostanza è contenuta in tali articoli in quantitativi
complessivamente superiori ad 1 tonnellata all'anno per
produttore o importatore
 la sostanza è contenuta in tali articoli in concentrazione superiore
allo 0,1% in peso
Non si applica se il produttore o l'importatore può escludere
l'esposizione di persone o dell'ambiente in condizioni d'uso normali
o ragionevolmente prevedibili, anche in fase di smaltimento. In tali
casi il produttore o l'importatore fornisce istruzioni adeguate al
destinatario dell'articolo.
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Calcolo delle quantità
 se una sostanza fabbricata da un unico fabbricante non-UE
è contenuta in diversi articoli dai quali è destinata ad essere
rilasciata, il potenziale dichiarante deve sommare tutti i
volumi della sostanza presente in tali articoli
 devono essere presi in considerazione solo gli articoli dai
quali la sostanza è destinata ad essere rilasciata.
 in questo caso si deve considerare solo la quantità totale
presente nell'articolo e non solo la quantità destinata ad
essere rilasciata.
35
“Guidance on requirements for substances
in articles” (ECHA)
l’approvazione della bozza definitiva di questa Linea Guida è
soggetta anche al chiarimento di questi due problemi:
notifica
 se la presenza dello 0.1% di una sostanza di maggior pericolosità
(art.7.2: notifica e art.33: comunicazione nella catena di
approvvigionamento), si riferisce ad ogni parte (omogenea)
di un articolo oppure all’intero articolo così come prodotto o
importato
sostanze/preparati
 se per un certo numero di casi “border line” (in cui le sostanze
sono rilasciate da un oggetto) devono essere considerate:
“sostanze in un contenitore” (e quindi registrate come tali - art.6)
oppure
“parti di un articolo” dal quale vengono intenzionalmente
rilasciate (e quindi registrate ai sensi dell’art.7.1)
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Fattore di distinzione
Il fattore decisivo per distinguere tra un articolo o una
sostanza/preparato in un contenitore è determinato dal
grado di maggior importanza della composizione chimica
rispetto alla forma/ superficie/ disegno.
Ad esempio: la funzione di una penna, di un nastro da
scrivere, una cartuccia da stampante è quello di fissare
l’inchiostro sulla carta: è chiaro che l’inchiostro e la sua
composizione chimica sono più importanti della forma/
superficie/ disegno della penna, nastro, cartuccia.
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Funzione
La funzione per cui è stato prodotto l’articolo è anche
elemento decisivo per la classificazione:
la funzione è definita dall’intenzione del produttore/
fornitore espressa dall’etichetta, dalla pubblicità,…
nonché dalle previste aspettative dei consumatori.
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Altri esempi
prodotti spray, fazzoletti detergenti, nastri adesivi .… in
questi casi, assolta la loro funzione, il contenitore viene
gettato via perché inutile
si applica il REACH (art.6)
(registrazione delle sostanze come tali o in quanto componenti di
preparati)
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Registration Eval
uation Authorizati
Grazie per l’attenzione
on and Restrictio
AssICC
n of Chemicals R
egistration valuat
ion Authorization
AssICC
progetto REACH
Associazione Italiana Commercio Chimico
Corso Venezia 49 - 20121 MILANO
Phone: +39 02 7750.236 - Fax: +39 02 76005543
E-mail: [email protected]
Sito: www.assicc.it
Milano - seminario Federdistribuzione - 16 maggio 2008
CERTIFICATO n°
n° 7112
7112
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