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MODULARIO
P .C.M . 196
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Dipartimento per gli Affari
giuridici e legislativ i
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A TUTTI I CAPI
UFFICIO LEGISLATIVO
LORO SED I
Al Ragioniere General e
dello Stat o
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ROMA
OGGETTO : schema di decreto legislativo recante definizione delle norm e
generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l 'individuazione
e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degl i
standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazion e
delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, dell a
legge 28 giugno 2012, n . 92 .
(ESAME DEFINITIVO )
(LAVORO - ISTRUZIONE )
Ai fini di cui all'art . 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n . 400 ,
e dell'art . 3, comma 4, del D .P.C .M . 10 novembre 1993, si trasmette lo schem a
del provvedimento in oggetto, da sottoporre al Consiglio dei Ministri, previ o
esame del Preconsiglio .
Schema di decreto legislativo recante definizione delle norme generali e dei livelli essenziali dell e
prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degl i
standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, ai sens i
dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n . 92 .
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLIC A
VISTI gli articoli 4, 33, 34, 35, 36, 76, 87 e 117 della Costituzione ;
VISTA la legge 28 giugno 2012, n . 92 recante : "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro i n
una prospettiva di crescita" e in particolare i commi da 51 a 61 e da 64 a 68 dell'articolo 4 ;
VISTA la legge 23 agosto 1988, n . 400 recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento dell a
Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni e in particolare l'articolo 14 ;
VISTO il decreto legislativo 6 settembre 1989, n . 322 recante "Norme sul Sistema statistico nazionale e
sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art . 24 della legge 23 agosto 1988, n .
400" ;
VISTA la legge 24 giugno 1997, n . 196 recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione" e i n
particolare l'articolo 17 ;
VISTA la legge 10 marzo 2000, n . 62 recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto all o
studio e all'istruzione";
VISTO il decreto legislativo 10 settembre 2003, n . 276 recante "Attuazione delle deleghe in materia d i
occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n . 30" e successive modificazioni ;
VISTO Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n . 76 recante "Definizione delle norme generali sul diritto-dover e
all'istruzione
e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n .
53" ;
VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n . 226 recante "Definizione delle norme generali e dei livell i
essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi dell a
legge 28 marzo 2003, n . 53" e successive modificazioni ;
VISTO il decreto legislativo 6 novembre 2007, n . 206 recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativ a
al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinat e
direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania" ;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n . 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, d i
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza de l
sistema universitario" ;
VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2011, n . 167 recante "Testo unico dell'apprendistato a norma
dell'articolo 1, comma 30, lettera c), come sostituito dall'articolo 46, comma 1, lettera b) della legge 4
novembre 2010, n . 183" e successive modificazioni ;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n . 275 recante "Norme in materia d i
autonomia delle istituzioni scolastiche" ;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n . 87 che adotta il "Regolamento recant e
norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legg e
25 giugno 2008, n . 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n . 133" ;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n . 88 che adotta il "Regolamento recant e
norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugn o
2008, n . 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n . 133" ;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n . 89 che adotta il "Regolamento recant e
revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4 ,
del decreto legge 25 giugno 2008, n . 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n . 133" ;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012 n . [ . . .] che adotta il "Regolamento recante
norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei centri d'istruzione per gli adulti, iv i
compresi i corsi serali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n . 112 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n . 133" ;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzett a
Ufficiale n . 86 dell'11 aprile 2008, recante "Linee guida per la riorganizzazione del Sistema dell'istruzione e
formazione tecnica superiore e costituzione degli Istituti tecnici superiori" ;
idi8
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione ,
dell'università e della ricerca del 10 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n . 256 del 3 novembre
2005, recante "Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino" ;
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dei 27 gennaio 2010, pubblicat o
nella Gazzetta Ufficiale n . 146 del 25 giugno 2010, che istituisce il modello di certificato dei saperi e dell e
competenze acquisiti dagli studenti al termine dell'obbligo di istruzione, in linea con le indicazioni dell'Union e
europea sulla trasparenza delle certificazioni ;
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro de l
lavoro e delle politiche sociali del 7 settembre 2011, recante norme generali concernenti i diplomi degl i
Istituti Tecnici Superiori (ITS) e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione dell e
competenze di cui agli articoli 4, comma 3 e 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio de i
Ministri 25 gennaio 2008 ;
VISTA l'Intesa in sede di Conferenza Stato-regioni del 20 marzo 2008 per la definizione degli standar d
minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi ;
VISTO l'Accordo in sede di Conferenza Stato-regioni del 27 luglio 2011 riguardante gli atti necessari per i l
passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decret o
legislativo 17 ottobre 2005, n . 226 recepito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e dell a
ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 11 novembre 2011 ;
VISTO l'Accordo in sede di Conferenza Stato-regioni del 19 aprile 2012 riguardante la definizione di u n
sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato a norm a
dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011 n . 167 recepito con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 2 6
settembre 2012 ;
VISTA l'Intesa in sede di Conferenza unificata del 26 settembre 2012 sullo schema di decreto del Ministr o
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ,
con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, riguardant e
l'adozione di linee guida per realizzare misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnic o
professionale, a norma dell'articolo 52 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n . 5, convertito, con modificazioni ,
dalla legge 4 aprile 2012, n . 35 ; [da sostituire successivamente con il DIM corrispondente ]
VISTA l'Intesa in sede di Conferenza unificata del [ . . .] su apprendimento permanente ai sensi dell'articolo 4 ,
comma 51, della legge 28 giugno 2012, n . 92 ;
VISTO il parere in sede di Conferenza unificata del [ . . .] sullo schema di Decreto del Ministro dell'istruzione ,
dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sens i
della legge 17 maggio 1999, n . 144, articolo 69, comma 1, concernente la definizione dei percorsi d i
specializzazione tecnica superiore di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 5
gennaio 2008 ;
VISTO l'Accordo in sede di Conferenza Stato-regioni del [ . . .] riguardante l'adozione del primo rapport o
italiano di referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo EQF ;
VISTA la Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 12 novembre 2002 sulla promozione di un a
maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale, 2003/C 13/02 e l a
successiva Dichiarazione di Copenaghen adottata dai Ministri di 31 paesi europei e dalla Commissione il 3 0
novembre 2002 ;
VISTE le Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri relative ai princip i
comuni europei concernenti l'individuazione e la convalida dell'apprendimento non formale e informale de l
18 maggio 2004 ;
VISTA la Decisione relativa al "Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e dell e
competenze (EUROPASS)" del 15 dicembre 2004 ;
VISTA la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle competenze chiave pe r
l'apprendimento permanente del 18 dicembre 2006 ;
VISTA la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla costituzione del quadro europe o
delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) del 23 aprile 2008 ;
VISTO il Regolamento (CE) n . 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pon e
norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione de i
prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n . 339/93 ;
VISTA la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'istituzione di un sistema europe o
di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) del 18 giugno 2009 ;
2di8
VISTA la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'istituzione di un quadro europeo d i
riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET) del 1 8
giugno 2009 ;
VISTA la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 30 novembre 2012 ;
SENTITE le parti sociali nell'incontro del 12 dicembre 2012 ;
ACQUISITA l'Intesa in sede di Conferenza unificata nella seduta del 20 dicembre 2012, ai sensi dell'articol o
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n . 281 ;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del [ . . .] ;
SULLA proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e sentito i l
Ministro dello sviluppo economico ;
EMAN A
il seguente decreto legislativ o
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERAL I
Art. 1
(Oggetto)
1. La Repubblica, nell'ambito delle politiche pubbliche di istruzione, formazione, lavoro, competitività ,
cittadinanza attiva e del welfare, promuove l'apprendimento permanente quale diritto della persona e
assicura a tutti pari opportunità di riconoscimento e valorizzazione delle competenze comunque acquisite i n
accordo con le attitudini e le scelte individuali e in una prospettiva personale, civica, sociale e
occupazionale .
2. AI fine di promuovere la crescita e la valorizzazione del patrimonio culturale e professionale acquisit o
dalla persona nella sua storia di vita, di studio e di lavoro, garantendone il riconoscimento, la trasparenza e
la spendibilità, il presente decreto legislativo definisce le norme generali e i livelli essenziali delle prestazion i
per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e gli standard minimi d i
servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, riferiti agli ambiti di rispettiva competenz a
dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, anche in funzione de l
riconoscimento in termini di crediti formativi in chiave europea .
Art . 2
(Definizioni)
1 . Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per :
a) "apprendimento permanente" : qualsiasi attività intrapresa dalla persona in modo formale, non formale e
informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, i n
una prospettiva di crescita personale, civica, sociale e occupazionale ;
b) "apprendimento formale" : apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nell e
università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con i l
conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche i n
apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia d i
ordinamenti scolastici e universitari ;
c) "apprendimento non formale" : apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona ,
che si realizza al di fuori dei sistemi indicati alla lettera b), in ogni organismo che persegua scop i
educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nell e
imprese ;
d) "apprendimento informale" : apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, s i
realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nell e
interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero ;
e) "competenza" : comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello svilupp o
professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti d i
apprendimento formale, non formale o informale ;
3di8
f) "ente pubblico titolare" : amministrazione pubblica, centrale, regionale e delle province autonome titolare ,
a norma di legge, della regolamentazione di servizi di individuazione e validazione e certificazione dell e
competenze . Nello specifico sono da intendersi enti pubblici titolari :
i. il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in materia di individuazione e
validazione e certificazione delle competenze riferite ai titoli di studio del sistema scolastico e
universitario ;
ii. le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in materia di individuazione e validazion e
e certificazione di competenze riferite a qualificazioni rilasciate nell'ambito delle rispettiv e
competenze ;
iii. il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in materia di individuazione e validazione e
certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o
collegi, salvo quelle comunque afferenti alle autorità competenti di cui al successivo punto iv ;
iv. le autorità competenti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n . 206, i n
materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazion i
delle professioni regolamentate a norma del medesimo decreto ;
g) "ente titolato" : soggetto, pubblico o privato, ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, autorizzato o accreditato dall'ente pubblico titolare, ovvero deputato a norma di legge statal e
o regionale, ivi comprese le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell'alta formazion e
artistica, musicale e coreutica, a erogare in tutto o in parte servizi di individuazione e validazione e
certificazione delle competenze, in relazione agli ambiti di titolarità di cui alla lettera f) ;
h) "organismo nazionale italiano di accreditamento" : organismo nazionale di accreditamento designat o
dall'Italia in attuazione del regolamento (CE) n . 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9
luglio 2008 ;
i) "individuazione e validazione delle competenze" : processo che conduce al riconoscimento, da part e
dell'ente titolato di cui alla lettera g) in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e
agli standard minimi di cui al presente decreto, delle competenze acquisite dalla persona in un contesto
non formale o informale . Ai fini della individuazione delle competenze sono considerate anche quell e
acquisite in contesti formali . La validazione delle competenze può essere seguita dalla certificazion e
delle competenze ovvero si conclude con il rilascio di un documento di validazione conforme agl i
standard minimi di cui all'articolo 6 ;
j) "certificazione delle competenze" : procedura di formale riconoscimento, da parte dell'ente titolato di cu i
alla lettera g), in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi d i
cui al presente decreto, delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, anche in caso d i
interruzione del percorso formativo, o di quelle validate acquisite in contesti non formali e informali . L a
procedura di certificazione delle competenze si conclude con il rilascio di un certificato conforme agl i
standard minimi di cui all'articolo 6 ;
k) "qualificazione" : titolo di istruzione e di formazione, ivi compreso quello di istruzione e formazion e
professionale, o di qualificazione professionale rilasciato da un ente pubblico titolato di cui alla lettera g )
nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui a l
presente decreto ;
I) "sistema nazionale di certificazione delle competenze" : l'insieme dei servizi di individuazione e
validazione e certificazione delle competenze erogati nel rispetto delle norme generali, dei livell i
essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al presente decreto .
Art . 3
(Sistema nazionale di certificazione delle competenze)
1. In linea con gli indirizzi dell'Unione europea, sono oggetto di individuazione e validazione e certificazion e
le competenze acquisite dalla persona in contesti formali, non formali o informali, il cui possesso risult i
comprovabile attraverso riscontri e prove definiti nel rispetto delle linee guida di cui al comma 5 .
2. L'ente titolato può individuare e validare ovvero certificare competenze riferite alle qualificazion i
ricomprese, per i rispettivi ambiti di titolarità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), in repertori codificati a
livello nazionale o regionale secondo i criteri di referenziazione al Quadro europeo delle qualificazioni, o a
parti di qualificazioni fino al numero totale di competenze costituenti l'intera qualificazione . Fatto salvo
quanto disposto dal presente decreto, per quanto riguarda le università si fa rinvio a quanto previst o
dall'articolo 14, comma 2 della legge 30 dicembre 2010, n . 240 .
3. Sono oggetto di certificazione unicamente le competenze riferite a qualificazioni di repertori ricompres i
nel repertorio nazionale di cui all'articolo 8, fatto salvo quanto previsto all'articolo 11 .
4di8
4 . Il sistema nazionale di certificazione delle competenze opera nel rispetto dei seguenti principi :
a) l'individuazione e validazione e la certificazione delle competenze si fondano sull'esplicita richiesta dell a
persona e sulla valorizzazione del suo patrimonio di esperienze di vita, di studio e di lavoro . Centralità
della persona e volontarietà del processo richiedono la garanzia, per tutti i cittadini, dei principi d i
semplicità, accessibilità, trasparenza, oggettività, tracciabilità, riservatezza del servizio, correttezz a
metodologica, completezza, equità e non discriminazione ;
b) i documenti di validazione e i certificati rilasciati rispettivamente a conclusione dell'individuazione e
validazione e della certificazione delle competenze costituiscono atti pubblici, fatto salvo il valore de i
titoli di studio previsto dalla normativa vigente ;
c) gli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze, nel regolamentare e
organizzare i servizi ai sensi del presente decreto, operano in modo autonomo secondo il principio d i
sussidiarietà verticale e orizzontale e nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e dell e
università, organicamente nell'ambito della cornice unitaria di coordinamento interistituzionale e ne l
dialogo con il partenariato economico e sociale ;
d) il raccordo e la mutualità dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze s i
fonda sulla piena realizzazione della dorsale unica informativa di cui all'articolo 4, comma 51, dell a
legge 28 giugno 2012, n . 92, mediante la progressiva interoperatività delle banche dati centrali e
territoriali esistenti e l'istituzione del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e dell e
qualificazioni professionali ;
e) l'affidabilità del sistema nazionale di certificazione delle competenze si fonda su un condiviso e
progressivo sistema di indicatori, strumenti e standard di qualità su tutto il territorio nazionale .
5 . Alla verifica del rispetto dei livelli di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, ne l
rispetto dei principi di terzietà e indipendenza, provvede un comitato tecnico nazionale, istituito con i l
presente decreto senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presieduto dal Ministero de l
lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e composto da l
Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministero dello sviluppo economico, da l
Ministero dell'economia e delle finanze e dalle amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e delle provinc e
autonome di Trento e Bolzano in qualità di enti pubblici titolari ai sensi del presente decreto legislativo . Entro
trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni componenti designano i propr i
rappresentanti tecnici in seno al comitato . Ai componenti del comitato non è corrisposto alcun compenso ,
emolumento, indennità o rimborso spese . Nell'esercizio dei propri compiti, il comitato propone l'adozione d i
apposite linee guida per I'interoperatività degli enti pubblici titolari e delle relative funzioni prioritariamente
finalizzate :
a) alla identificazione degli indicatori, delle soglie e delle modalità di controllo, valutazione e accertament o
degli standard minimi di cui al presente decreto, anche ai fini dei livelli essenziali delle prestazioni e dell a
garanzia dei servizi ;
b) alla definizione dei criteri per l'implementazione del repertorio nazionale di cui all'articolo 8, anche nell a
prospettiva del sistema europeo dei crediti per l'istruzione e la formazione professionale, e pe r
l'aggiornamento periodico, da effettuarsi almeno ogni tre anni ;
c) alla progressiva realizzazione e raccordo funzionale della dorsale informativa unica di cui all'articolo 4 ,
comma 51, della legge 28 giugno 2012, n . 92 .
II comitato organizza periodici incontri con le parti economiche e sociali al fine di garantire informazione e
partecipazione delle stesse nelle fasi di elaborazione delle linee guida, anche su richiesta delle parti stesse .
6 . Le linee guida di cui al comma 5 sono adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ,
di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro per la pubblic a
amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per I o
sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza unificata a norma dell'articolo 8 del decreto legislativ o
28 agosto 1997, n . 281 e sentite le parti economiche e sociali .
CAPO I l
LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI E STANDARD MINIMI DI SERVIZI O
DEL SISTEMA NAZIONALE DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZ E
Art. 4
(Livelli essenziali delle prestazioni e standard minimi di servizio)
1 . II presente Capo definisce gli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione dell e
competenze in termini di processo, di attestazione e di sistema .
5di8
2. Gli standard minimi di servizio di cui al presente Capo costituiscono livelli essenziali delle prestazioni d a
garantirsi su tutto il territorio nazionale, anche in riferimento alla individuazione e validazione degl i
apprendimenti non formali e informali e al riconoscimento dei crediti formativi .
3. Gli enti pubblici titolari, nell'esercizio delle rispettive competenze legislative, regolamentari e nell a
organizzazione dei relativi servizi, adottano i livelli essenziali delle prestazioni e gli standard minimi d i
servizio di cui al presente Capo .
4. Gli standard minimi di servizio costituiscono riferimento per gli enti pubblici titolari nella definizione d i
standard minimi di erogazione dei servizi da parte degli enti titolati .
5. Ferme restando le disposizioni di cui al presente decreto e di cui ai regimi di autorizzazione o
accreditamento degli enti pubblici titolari, gli enti titolati, per l'erogazione di servizi di certificazione dell e
competenze in conformità alle norme tecniche UNI, devono essere in possesso dell'accreditamento d a
parte dell'organismo nazionale italiano di accreditamento .
Art . 5
(Standard minimi di processo)
1 . Con riferimento al processo di individuazione e validazione e alla procedura di certificazione, l'ent e
pubblico titolare assicura quali standard minimi :
a) l'articolazione nelle seguenti fasi :
i. identificazione : fase finalizzata a individuare e mettere in trasparenza le competenze dell a
persona riconducibili a una o più qualificazioni ; in caso di apprendimenti non formali e informal i
questa fase implica un supporto alla persona nell'analisi e documentazione dell'esperienza d i
apprendimento e nel correlarne gli esiti a una o più qualificazioni ;
ii. valutazione: fase finalizzata all'accertamento del possesso delle competenze riconducibili a un a
o più qualificazioni ; nel caso di apprendimenti non formali e informali questa fase implic a
l'adozione di specifiche metodologie valutative e di riscontri e prove idonei a comprovare l e
competenze effettivamente possedute ;
iii. attestazione : fase finalizzata al rilascio di documenti di validazione o certificati, standardizzati a i
sensi del presente decreto, che documentano le competenze individuate e validate o certificat e
riconducibili a una o più qualificazioni ;
b) l'adozione di misure personalizzate di informazione e orientamento in favore dei destinatari dei servizi d i
individuazione e validazione e certificazione delle competenze .
Ad. 6
(Standard minimi di attestazione)
1 . Con riferimento all'attestazione sia al termine dei servizi di individuazione e validazione, sia al termine de i
servizi di certificazione, l'ente pubblico titolare assicura quali standard minimi :
a) la presenza nei documenti di validazione e nei certificati rilasciati dei seguenti elementi minimi :
i. i dati anagrafici del destinatario ;
ii. i dati dell'ente pubblico titolare e dell'ente titolato con indicazione dei riferimenti normativi d i
autorizzazione o accreditamento ;
iii. le competenze acquisite, indicando, per ciascuna di esse, almeno la denominazione, i l
repertorio e le qualificazioni di riferimento . Queste ultime sono descritte riportando l a
denominazione, la descrizione, l'indicazione del livello del Quadro europeo delle qualificazioni e
la referenziazione, laddove applicabile, ai codici statistici di riferimento delle attività economich e
(ATECO) e della nomenclatura e classificazione delle unità professionali (CP ISTAT), ne l
rispetto delle norme del sistema statistico nazionale ;
iv. i dati relativi alle modalità di apprendimento e valutazione delle competenze . Ove la modalità d i
apprendimento sia formale sono da indicare i dati essenziali relativi al percorso formativo e all a
valutazione, ove la modalità sia non formale ovvero informale sono da indicare i dati essenzial i
relativi all'esperienza svolta ;
b) la registrazione dei documenti di validazione e dei certificati rilasciati nel sistema informativo dell'ent e
pubblico titolare, in conformità al formato del Libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1 ,
lettera i) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n . 276 e in interoperatività con la dorsale informativ a
unica .
6di8
Art. 7
(Standard minimi di sistema)
1 . Con riferimento al sistema nazionale di certificazione delle competenze, l'ente pubblico titolare assicur a
quali standard minimi :
a) l'adozione di uno o più repertori riferiti a qualificazioni dei rispettivi ambiti di titolarità di cui all'articolo 2 ,
comma 1, lettera f), nonché dì un quadro regolamentare unitario delle condizioni di fruizione e garanzi a
del servizio e di relativi format e procedure standardizzati in conformità delle norme generali, dei livell i
essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al presente decreto ;
b) l'adozione di misure di informazione sulle opportunità dei servizi di individuazione e validazione e
certificazione per individui e organizzazioni ;
c) il rispetto, per il personale addetto all'erogazione dei servizi, di requisiti professionali idonei al presidi o
degli aspetti di contenuto curriculare, professionale e di metodologia valutativa ;
d) la funzionalità di un sistema informativo interoperativo nell'ambito della dorsale unica informativa, di cu i
all'articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n . 92, ai fini del monitoraggio, della valutazione ,
della tracciabilità e conservazione degli atti rilasciati ;
e) la conformità delle procedure alle disposizioni in materia di semplificazione, accesso agli att i
amministrativi e tutela dei dati personali ;
f) la previsione di condizioni che assicurino collegialità, oggettività, terzietà e indipendenza nelle fasi del
processo di individuazione e validazione e della procedura di certificazione delle competenze e nell e
commissioni di valutazione ;
g) l'adozione di dispositivi che, nel rispetto delle scelte operate da ciascun ente pubblico titolare ,
disciplinano criteri, soglie e modalità di verifica, monitoraggio e vigilanza riferite agli ambiti soggettivo ,
strutturale, finanziario e professionale al fine di assicurare gli standard minimi di erogazione dei serviz i
da parte degli enti titolati, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto legislativo e delle line e
guida di cui all'articolo 3 comma 5, nonché l'adozione di un elenco pubblicamente accessibile e
consultabile per via telematica degli enti titolati .
CAPO II I
REPERTORIO NAZIONALE DEI TITOLI DI ISTRUZIONE E FORMAZION E
E DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONAL I
Art . 8
(Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali)
1. In conformità agli impegni assunti dall'Italia a livello comunitario, allo scopo di garantire la mobilità dell a
persona e favorire l'incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro, la trasparenza degl i
apprendimenti e dei fabbisogni nonché l'ampia spendibilità delle certificazioni in ambito nazionale e d
europeo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è istituito il repertorio nazionale de i
titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 4, comma 67, della legg e
28 giugno 2012, n . 92 .
2. Il repertorio nazionale costituisce il quadro di riferimento unitario per la certificazione delle competenze ,
attraverso la progressiva standardizzazione degli elementi essenziali, anche descrittivi, dei titoli di istruzion e
e formazione, ivi compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni professional i
attraverso la loro correlabilità anche tramite un sistema condiviso di riconoscimento di crediti formativi i n
chiave europea .
3. II repertorio nazionale è costituito da tutti i repertori dei titoli di istruzione e formazione, ivi compresi quell i
di istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni professionali tra cui anche quelle de l
repertorio di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n . 167, codificati a livell o
nazionale, regionale o di provincia autonoma, pubblicamente riconosciuti e rispondenti ai seguenti standar d
minimi :
a) identificazione dell'ente pubblico titolare ;
b) identificazione delle qualificazioni e delle relative competenze che compongono il repertorio ;
c) referenziazione delle qualificazioni, laddove applicabile, ai codici statistici di riferimento delle attivit à
economiche (ATECO) e della nomenclatura e classificazione delle unità professionali (CP ISTAT), ne l
rispetto delle norme dei sistema statistico nazionale ;
7di8
d) referenziazione delle qualificazioni del repertorio al Quadro europeo delle qualificazioni (EQF) ,
realizzata attraverso la formale inclusione delle stesse nel processo nazionale di referenziazione a d
EQF .
4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ,
secondo criteri definiti con le linee guida di cui all'articolo 3, rendono pubblicamente accessibile e
consultabile per via telematica il repertorio nazionale .
CAPO I V
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DI SISTEM A
Art . 9
(Monitoraggio e valutazione )
1. Il sistema nazionale di certificazione delle competenze è oggetto di monitoraggio e valutazione, anche i n
un'ottica di miglioramento costante, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Minister o
dell'istruzione dell'università e della ricerca e delle amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e dell e
province autonome di Trento e Bolzano in qualità di enti pubblici titolari ai sensi del presente decret o
legislativo, che possono avvalersi per le relative azioni, della collaborazione dell'Istituto per lo Sviluppo dell a
Formazione Professionale dei Lavoratori (ISFOL), dell'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistem a
Educativo di Istruzione e Formazione (INVALSI), dell'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e
Ricerca Educativa (INDIRE) e dell' Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e dell a
Ricerca (ANVUR) e dell'Unione Nazionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura .
2. I risultati del monitoraggio e della valutazione di cui al comma 1 sono oggetto di comunicazione triennal e
al Parlamento anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 4 comma 51 della legge 28 giugno 2012, n . 92 .
CAPO V
DISPOSIZIONI FINAL I
Art . 1 0
(Regione Valle d'Aosta e Province autonome di Trento e Bolzano )
1 . La regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione de l
presente decreto legislativo nell'ambito delle competenze ad esse spettanti e secondo quanto disposto da i
rispettivi statuti speciali .
Art. 1 1
(Disposizioni finali)
1. Fino alla completa implementazione del repertorio nazionale di cui all'articolo 8, e comunque per u n
periodo di norma non superiore ai 18 mesi, gli enti pubblici titolari continuano ad operare, in materia d i
individuazione e validazione e certificazione delle competenze, nell'ambito delle disposizioni del propri o
ordinamento .
2. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Governo anche i n
riferimento agli esiti del monitoraggio e della valutazione di cui all'articolo 9, può adottare le eventual i
disposizioni integrative e correttive, di cui all'articolo 4, commi da 51 a 61 e da 64 a 68, della legge 2 8
giugno 2012, n . 92 .
3. Dall'adozione del presente decreto legislativo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanz a
pubblica, ferma restando la facoltà degli enti pubblici titolari di stabilire costi standard a carico dei beneficiar i
dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, da definire con le linee guida d i
cui all'articolo 3 .
8 di 8
Schema di decreto legislativo recante definizione delle norme generali e dei livell i
essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendiment i
non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale d i
certificazione delle competenze, ai sensi dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legg e
28 giugno 2012, n . 92.
RELAZIONE ILLUSTRATIV A
Nella società globalizzata e interconnessa le opportunità e i bisogni di apprendimento sono sempre pi ù
diffusi ed estesi lungo tutto il corso della vita della persona, senza limiti, senza frontiere, senza moment i
o luoghi esclusivi .
Per questo motivo, già da diversi anni, il tema della validazione e della certificazione degl i
apprendimenti acquisiti sia nei contesti formali sia in quelli non formali o informali dalla persona nell a
sua storia di vita, di studio e di lavoro, è al centro di numerose iniziative in Europa e nel nostro Paese .
Per giunta, la crisi economica e occupazionale di questi ultimi anni acuisce visibilmente l'obsolescenza
delle competenze e le disparità tra domanda e offerta . La certificazione delle competenze comunqu e
acquisite rappresenta un elemento strategico di innovazione per valorizzare il patrimonio culturale e
professionale della persona e rafforzarne le prospettive e le opportunità occupazionali in accordo a l
modello europeo della flexicurity . L'innovazione integrata dei servizi di istruzione, formazione e lavor o
secondo una prospettiva di qualità e trasparenza, costituisce una priorità del nostro Paes e
per contribuire a stimolarne la competitività e la prosperità .
Nella strategia "Europa 2020" i Paesi comunitari si sono impegnati a migliorare in modo determinante l a
qualità e l'efficacia degli investimenti finalizzati allo sviluppo del capitale umano con particolar e
riferimento a due elementi chiave :
l'ampliamento dei contesti di apprendimento alle diverse situazioni e momenti di vita in un'ottica d i
apprendimento permanente (lifelong leaming);
l'affermarsi del diritto della persona al riconoscimento delle competenze comunque acquisite, i n
accordo con le attitudini e le scelte individuali e in una prospettiva personale, civica, sociale e
occupazionale .
L'apprendimento permanente e la certificazione delle competenze comunque acquisite sono alla bas e
del diritto di muoversi liberamente in Europa, per motivi di studio o lavoro, con un patrimonio di saperi e
titoli trasparenti e riconoscibili, in sostanza, alla base del diritto di cittadinanza europea .
La crescente rilevanza di questi obiettivi è testimoniata dall'insieme di strumenti regolatori messi a
punto in questi ultimi anni dalla Commissione e dal Parlamento europei, di cui si richiama una sintes i
nelle premesse del provvedimento, strumenti che disegnano, nel loro insieme, un sistema integrato d i
opportunità di apprendimento che rendono realizzabili le strategie europee di lifelong leaming.
Anche il rapporto OCSE Recognising non forma/ and inforna/ leaming del 2010 dimostra che l a
validazione degli apprendimenti acquisiti nei contesti non formali e informali porta con sé divers i
vantaggi :
- rende più dinamici i meccanismi di accesso e mobilità nel mercato del lavoro ;
apre nuove strade a molti lavoratori e ad aziende in crisi occupazionale ;
- sostiene la mobilità europea e internazionale per studio o per lavoro ;
fornisce basi più affidabili per un accesso di qualità di lavoratori provenienti da altri paesi europei o
extraeuropei ;
consente ai giovani di valorizzare esperienze quali stage, tirocini, volontariato .
La definizione di un sistema nazionale di validazione e certificazione delle competenze costituisc e
pertanto una fondamentale infrastruttura di raccordo tra le politiche di istruzione, formazione, lavoro ,
competitività, cittadinanza attiva e welfare in sintonia con le dinamiche e gli indirizzi di crescita e
sviluppo dell'Unione europea . Infrastruttura che opera nella duplice direzione di accrescere la qualità e
l'efficacia dei servizi di istruzione, formazione e lavoro e l'efficienza degli attuali investimenti pubblici e
comunitari per lo sviluppo del capitale umano .
Nonostante le numerose e ripetute sollecitazioni rivolte da parte dell'Unione europea al nostro Paese i n
questi anni e da ultimo la raccomandazione del Consiglio europeo sul Programma Nazionale di Riform a
2012 dell'Italia del 5 giugno 2012 ad "attuare il riconoscimento delle competenze e delle qualifiche a
livello nazionale per promuovere la mobilità del lavoro", fino ad oggi l'Italia non dispone di una disciplin a
organica in materia di apprendimento permanente e certificazione delle competenze comunqu e
acquisite dalla persona .
In Italia, infatti, il tema della certificazione delle competenze comunque acquisite è stato affrontato pe r
la prima volta sul piano normativo con il Testo Unico per l'Apprendistato di cui al decreto legislativo 1 4
settembre 2011 n . 167, dove è previsto che le competenze acquisite dall'apprendista in assett o
lavorativo sono certificate secondo modalità definite dalle regioni, sulla base del repertorio dell e
professioni e registrate sul libretto formativo del cittadino . In attuazione del nuovo impianto normativ o
dell'apprendistato è stato messo a punto un primo importante tassello per la definizione di un quadr o
nazionale di standard per la certificazione delle competenze in chiave europea con l'Accordo Stat o
Regioni del 19 Aprile 2012 per la "definizione di un sistema nazionale di certificazione dell e
competenze comunque acquisite per l'apprendistato", frutto di un intenso e proficuo lavoro di raccord o
tra Ministeri competenti e Regioni .
Parallelamente, a livello territoriale, come evidenziato dalle analisi e ricognizioni effettuate da ISFOL, l e
regioni italiane, anche se con modalità e velocità differenziate, stanno introducendo, all'interno de i
propri sistemi regolatori, il tema della certificazione e della validazione delle competenze comunqu e
acquisite .
AI fine di definire una disciplina organica e quadro unitario di standard nazionali a tutela dell'attendibilit à
e accessibilità delle procedure e dei servizi, la legge 28 giugno 2012, n . 92, all'articolo 4, commi 58 e
68, individua i temi della validazione dell'apprendimento non formale e informale e del sistem a
nazionale di certificazione delle competenze quali elementi fondamentali per assicurare e concretizzar e
le politiche per l'apprendimento permanente . L'articolo 4 della legge n . 92 del 2012 (nello specifico i
commi da 58 a 61, il comma 64 e i commi 67 e 68) impone al Governo di adottare su proposta de l
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e sentito il Ministro dell o
sviluppo economico, uno o più decreti legislativi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dell a
legge (ovvero entro il 17 gennaio 2013) e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per :
- la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e
validazione degli apprendimenti non formali e informali, con riferimento al sistema nazionale d i
certificazione delle competenze, sulla base dei principi e criteri direttivi specificamente individuat i
(lettere da a) a g) del comma 58) ;
- la definizione, con riferimento al sistema nazionale di certificazione delle competenze, di :
a) standard di certificazione delle competenze e dei relativi servizi, rispondenti ai principi d i
accessibilità, riservatezza, trasparenza, oggettività e tracciabilità, che contengono gl i
elementi essenziali per la riconoscibilità e ampia spendibilità delle certificazioni i n
ambito regionale, nazionale ed europeo ;
b) criteri per la definizione e l'aggiornamento, almeno ogni tre anni, del repertori o
nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali ;
c) modalità di registrazione delle competenze certificate, anche con riferimento al librett o
formativo ed alle anagrafi del cittadino .
Pertanto, lo schema di decreto legislativo all'esame si propone l'obiettivo di disciplinare organicamente ,
nell'ordinamento giuridico italiano, una serie di istituti innovativi, quali l'apprendimento permanente e l a
validazione e certificazione delle competenze acquisite in percorsi non formali o informali, co n
l'obiettivo di allineare i servizi pubblici centrali e territoriali di istruzione, formazione e lavoro agl i
orientamenti e indirizzi comunitari (tra cui appare utile menzionare la Proposta della Commission e
europea di Raccomandazione del Consiglio sulla convalida dell'apprendimento non formale e informal e
del 5 settembre 2012, di prossima approvazione) nonché alle regolamentazioni già introdotte, i n
materia, dagli altri paesi europei quali Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Portogallo, Svezia ,
Norvegia, Danimarca Finlandia, Olanda, Romania .
Oltre ai passaggi previsti per i decreti legislativi ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n .
400, l'iter di formazione del prowedimento in esame ha previsto:
la consultazione delle parti economiche e sociali avvenuta nel corso dell'incontro del 1 2
dicembre 2012 ;
l'Intesa nella seduta della Conferenza unificata del 20 dicembre 2012, ai sensi del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n . 281 .
Lo schema di decreto legislativo in esame sì articola in cinque Capi e si compone di undici articoli .
Il Capo I raccoglie, nell'ambito delle disposizioni generali, l'oggetto della norma, un elenco di definizion i
normative e i principi generali del sistema nazionale dì certificazione delle competenze, inteso com e
l'insieme dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze .
L'articolo 1 afferma il diritto della persona all'apprendimento permanente e al riconoscimento e all a
valorizzazione delle competenze comunque acquisite, nel quadro delle politiche di istruzione ,
formazione, lavoro, competitività, cittadinanza attiva e del welfare . A tal fine il prowedimento, i n
coerenza con i criteri e i principi direttivi della legge di delegazione, definisce le norme generali e i livelli
essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e
informali e gli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze ,
riferiti agli ambiti di rispettiva competenza dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trent o
e Bolzano, anche in funzione del riconoscimento in termini di crediti formativi in chiave europea .
L'articolo 2 raccoglie una serie di definizioni normative - alcune delle quali direttamente derivanti dall a
legge di delegazione - necessarie alla corretta comprensione e applicazione del prowedimento .
Rispetto alla versione approvata in deliberazione preliminare dal Consiglio dei Ministri nell a
seduta del 30 novembre 2012, il testo dell'articolo contiene alcune modifiche introdotte pe r
tenere conto di quanto richiesto dalle regioni e province autonome e dal Ministero della salut e
(con specifico riguardo, per quest'ultimo, al punto iii della lettera f) . Le modifiche in question e
rappresentano mere precisazioni terminologiche coerenti con i principi e i criteri direttiv i
individuati dalla legge di delegazione e non alterano o modificano né l'impianto né la sostanz a
dello schema preliminare . Tali modifiche peraltro non determinano alcun effetto finanziario e
pertanto non si rende necessario provvedere alla modifica della relazione tecnica gi à
positivamente verificata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato .
L'articolo 3 sancisce i criteri e i principi generali del sistema nazionale di certificazione dell e
competenze. Nello specifico : viene individuata la competenza quale oggetto esclusivo dei servizi d i
individuazione e validazione e certificazione ; sono chiariti gli ambiti di applicazione della individuazion e
e validazione e quelli della certificazione delle competenze ; sono definiti i principi generali del sistem a
nazionale di certificazione delle competenze, in coerenza con la legge di delegazione e in accordo co n
gli orientamenti comunitari ; viene istituto un comitato tecnico nazionale presieduto dal Ministero de l
lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e compost o
dal Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministero dello svilupp o
economico, dal Ministero dell'economia e delle finanze nonché dalle amministrazioni pubbliche ,
centrali, regionali e delle province autonome in qualità di enti pubblici titolari, con i compiti di verifica de l
rispetto dei livelli di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze e di proposta d i
linee guida per I'interoperatività degli enti pubblici titolari e delle relative funzioni da adottare co n
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione ,
dell'università e della ricerca, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il
Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, previa Intesa i n
Conferenza unificata e sentite le parti economiche e sociali .
Rispetto alla versione approvata in deliberazione preliminare dal Consiglio dei Ministri nell a
seduta del 30 novembre 2012, il testo dell'articolo contiene alcune modifiche introdotte pe r
tenere conto di quanto richiesto dalle regioni e province autonome e dalle parti sociali (co n
specifico riguardo, per queste ultime, all'ultimo periodo del comma 5) . Le modifiche i n
questione rappresentano mere puntualizzazioni o chiarificazioni testuali, coerenti con i princip i
e i criteri direttivi individuati dalla legge di delegazione e non alterano o modificano n é
l'impianto né la sostanza dello schema preliminare . Tali modifiche peraltro non determinan o
alcun effetto finanziario e pertanto non si rende necessario provvedere alla modifica dell a
relazione tecnica già positivamente verificata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dell o
Stato .
II Capo Il riunisce gli articoli relativi ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi di servizi o
del sistema nazionale di certificazione delle competenze .
L'articolo 4 stabilisce che gli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione dell e
competenze che, in coerenza con le competenze costituzionali dei diversi soggetti pubblici coinvolti ,
costituiscono anche i livelli essenziali delle prestazioni nonché il riferimento per i regimi d i
accreditamento o autorizzazione degli enti titolati alla erogazione dei servizi di validazione e
certificazione . L'articolo, inoltre, prevede un comma che chiarisce ruolo e funzioni dell'organism o
nazionale italiano di accreditamento .
Rispetto alla versione approvata in deliberazione preliminare dal Consiglio dei Ministri nell a
seduta del 30 novembre 2012, il testo dell'articolo contiene alcune modifiche introdotte pe r
tenere conto di quanto richiesto dalle regioni e province autonome e dal Ministero della salut e
(con specifico riguardo, per quest'ultimo, al nuovo comma 5) . Le modifiche in question e
rappresentano mere puntualizzazioni o chiarificazioni testuali, coerenti con i principi e i criteri
direttivi individuati dalla legge di delegazione e non alterano o modificano né l'impianto né l a
sostanza dello schema preliminare . Tali modifiche peraltro non determinano alcun effetto
finanziario e pertanto non si rende necessario provvedere alla modifica della relazione tecnic a
già positivamente verificata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato .
L'articolo 5 reca la definizione degli standard di processo relativi sia ai servizi di individuazione e
validazione sia a quelli di certificazione . Tale processo è articolato in tre fasi funzionali al corrett o
esercizio tecnico delle funzioni di validazione e di certificazione in linea con gli orientamenti europei e
comunitari . Nell'ambito delle fasi è dettagliato il caso in cui siano da trattare apprendimenti maturati i n
contesti non formali e informali, caso che prevede una particolare attenzione alla ricostruzione dell e
esperienze della persona e alla metodologia di accertamento e valutazione .
Rispetto alla versione approvata in deliberazione preliminare dal Consiglio dei Ministri nell a
seduta del 30 novembre 2012 il testo dell'articolo contiene alcune modifiche introdotte pe r
tenere conto di quanto richiesto dalle regioni e province autonome . Le modifiche in question e
rappresentano mere chiarificazioni testuali coerenti con i principi e i criteri direttivi individuat i
dalla legge di delegazione e non alterano o modificano né l'impianto né la sostanza dell o
schema preliminare . Tali modifiche peraltro non determinano alcun effetto finanziario e pertant o
non si rende necessario provvedere alla modifica della relazione tecnica già positivament e
verificata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato .
L'articolo 6 definisce i requisiti minimi per i documenti di attestazione (attestati o certificati) rilasciat i
nell'ambito dei sistema nazionale di certificazione . Tale passaggio costituisce un aspetto di grande
rilievo rispetto alle attuali difficoltà dei nostri sistemi di qualificazione poiché è finalizzato a migliorare l a
trasparenza, la leggibilità e la portabilità nazionale e comunitaria delle informazioni riportate ne i
documenti di attestazione . In particolare, sono definiti gli elementi informativi minimi da indicare in tal i
documenti e si stabilisce la tracciabilità, nel tempo, delle informazioni attraverso la registrazione i n
conformità alla struttura informativa del Libretto formativo del cittadino e in interoperatività con l a
dorsale informativa unica .
Rispetto alla versione approvata in deliberazione preliminare dal Consiglio dei Ministri nell a
seduta del 30 novembre 2012 il testo dell'articolo contiene alcune modifiche introdotte pe r
tenere conto di quanto richiesto dalle regioni e province autonome . Le modifiche in question e
rappresentano mere chiarificazioni testuali coerenti con i principi e i criteri direttivi individuati
dalla legge di delegazione e non alterano o modificano né l'impianto né la sostanza dell o
schema preliminare . Tali modifiche peraltro non determinano alcun effetto finanziario e pertant o
non si rende necessario provvedere alla modifica della relazione tecnica già positivament e
verificata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato .
L'articolo 7 declina gli standard minimi di sistema necessari ad assicurare, su tutto il territorio nazionale,
servizi omogenei e di qualità, pur nella diversità dei soggetti istituzionali preposti alla lor o
regolamentazione ed erogazione . Tali standard si traducono in altrettanti impegni vincolanti da parte de i
soggetti pubblici titolari della individuazione e validazione e certificazione delle competenze, impegn i
che riguardano le condizioni di fruizione dei servizi, l'informazione ai cittadini, i requisiti professional i
degli operatori preposti, la presenza di un adeguato sistema informativo pienamente interoperabil e
nell'ambito della dorsale informativa unica, la conformità delle procedure alle disposizioni in materia d i
semplificazione, accesso agli atti amministrativi e di tutela dei dati personali, l'attendibilità dell e
procedure valutative, l'affidamento dei servizi a terzi in regime di accreditamento o autorizzazione con i l
mantenimento della responsabilità e titolarità dei servizi stessi .
Rispetto alla versione approvata in deliberazione preliminare dal Consiglio dei Ministri nell a
seduta del 30 novembre 2012, il testo dell'articolo contiene alcune modifiche introdotte pe r
tenere conto di quanto richiesto dalle regioni e province autonome e dall'associazion e
nazionale dei comuni italiani (con specifico riguardo, per quest'ultima, alla lettera c) . Le
modifiche in questione rappresentano mere puntualizzazioni o chiarificazioni testuali, coerent i
con i principi e i criteri direttivi individuati dalla legge di delegazione e non alterano o
modificano né l'impianto né la sostanza dello schema preliminare . Tali modifiche peraltro no n
determinano alcun effetto finanziario e pertanto non si rende necessario provvedere all a
modifica della relazione tecnica già positivamente verificata dal Dipartimento della Ragioneri a
Generale dello Stato .
Il Capo III si compone di un unico articolo (l'articolo 8) che contiene le norme relative al repertori o
nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, in attuazione di quant o
indicato all'articolo 4, commi 67 e 68, lettera b) della legge di delegazione . La presenza di un repertori o
nazionale unico a partire dalla progressiva standardizzazione degli elementi descrittivi essenziali de i
titoli di istruzione e di formazione e delle qualificazioni professionali è un aspetto innovativ o
fondamentale poiché rappresenta l'elemento necessario per la trasparenza delle certificazioni e per l a
correlabilità delle stesse in ambito europeo . II repertorio è costituito dalla raccolta e organizzazione d i
tutti gli esistenti repertori codificati a livello nazionale e regionale o di provincia autonoma che sian o
pubblicamente riconosciuti e dotati di un insieme di standard minimi per la trasparenza e correlabilità .
Rispetto alla versione approvata in deliberazione preliminare dal Consiglio dei Ministri nella
seduta del 30 novembre 2012, il testo dell'articolo contiene alcune modifiche introdotte pe r
tenere conto di quanto richiesto dalle regioni e province autonome . Le modifiche in question e
rappresentano mere puntualizzazioni o chiarificazioni testuali, coerenti con i principi e i criter i
direttivi individuati dalla legge di delegazione e non alterano o modificano né l'impianto né l a
sostanza dello schema preliminare . Tali modifiche peraltro non determinano alcun effett o
finanziario e pertanto non si rende necessario provvedere alla modifica della relazione tecnic a
già positivamente verificata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato .
Il Capo IV e l'articolo 9 che Io sostanzia recano le disposizioni per il monitoraggio e la valutazione de l
sistema da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione ,
dell'università e della ricerca e delle amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e delle provinc e
autonome in qualità di enti pubblici titolari, anche con il supporto degli enti di ricerca e agenzie tecnich e
pertinenti a ciascun sistema . Si stabilisce, altresì, una comunicazione al Parlamento con cadenz a
triennale sugli esiti delle attività di monitoraggio e valutazione .
Il CapoV comprende le disposizioni finali del provvedimento .
In particolare, l'articolo 10 contiene la clausola di salvaguardia di attuazione prevista per le regioni a
statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano .
Rispetto alla versione approvata in deliberazione preliminare dal Consiglio dei Ministri nell a
seduta del 30 novembre 2012 il testo dell'articolo contiene alcune modifiche introdotte pe r
tenere conto di quanto richiesto dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato nonch é
delle valutazioni tecniche condivise in sede di riunione tecnica preparatoria della Conferenz a
unificata tenutasi in data 17 dicembre 2012 . Le modifiche in questione rappresentano un a
puntualizzazione della rubrica e del contenuto dell'articolo, coerente con i principi e i criter i
direttivi individuati dalla legge di delegazione e non altera o modifica né l'impianto né l a
sostanza dello schema preliminare . Tale modifica peraltro non determina alcun effetto
finanziario e pertanto non si rende necessario provvedere alla modifica della relazione tecnic a
già positivamente verificata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato .
L'articolo 11 reca disposizioni transitorie e finali . Nello specifico il comma 1 definisce le disposizion i
attuative del decreto legislativo in fase di prima applicazione e nelle more della implementazione de l
Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali .
Rispetto alla versione approvata in deliberazione preliminare dal Consiglio dei Ministri nell a
seduta del 30 novembre 2012 il testo dell'articolo contiene alcune modifiche introdotte pe r
tenere conto di quanto richiesto dalle regioni e province autonome . Le modifiche in questione
introducono una puntualizzazione temporale di massima, coerente con i principi e i criter i
direttivi individuati dalla legge di delegazione e non altera o modifica né l'impianto né l a
sostanza dello schema preliminare . Tale modifica peraltro non determina alcun effett o
finanziario e pertanto non si rende necessario provvedere alla modifica della relazione tecnic a
già positivamente verificata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato .
Il comma 2 recepisce l'articolo 4, comma 60, della legge n . 92 del 2012 che estende di 24 mes i
decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo la possibilità per il Governo di adottar e
eventuali disposizioni integrative e correttive con le medesime modalità e nel rispetto dei medesim i
principi e criteri direttivi di cui alla legge di delegazione .
Il comma 3 reca la clausola di invarianza . Il provvedimento prevede, infatti, che dalla sua adozione no n
derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la facoltà degli ent i
pubblici titolari di definire e stabilire costi standard a carico dei beneficiari dei servizi di validazione e d i
certificazione, così come stabilito dalla legge delega .
Schema di decreto legislativo recante definizione delle norme generali e dei livell i
essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendiment i
non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale d i
certificazione delle competenze, ai sensi dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legg e
28 giugno 2012, n . 92 .
RELAZIONE TECNIC A
Lo schema di decreto legislativo in esame, in attuazione della legge delega, prevede che dalla sua adozion e
non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la facoltà degli ent i
pubblici titolari di definire e stabilire costi standard a carico dei beneficiari dei servizi di validazione e
certificazione .
Il provvedimento, avendo come destinatari enti ed organismi già operanti nell'ambito della certificazione delle
competenze, non provoca un maggior impatto amministrativo e finanziario, ma detta norme generali e
standard minimi di servizio riferiti agli ambiti di rispettiva competenza dello Stato, delle regioni e provinc e
autonome . Dalle verifiche effettuate, condivise ed esaminate con le amministrazioni interessate e oggetto d i
consultazioni con le parti economiche e sociali, emerge che tutti i soggetti coinvolti dall'intervento regolatori o
sono in grado di adempiere senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con i mezzi e l e
risorse umane e strumentali attualmente disponibili . Pertanto, non si contemplano ricadute finanziarie de l
provvedimento, dal momento che si provvedere alla sua attuazione nei limiti delle risorse umane, strumental i
e finanziarie disponibili a legislazione vigente .
Nello specifico, con riferimento al repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazion i
professionali, di cui all'articolo 8, comma 1, occorre evidenziare che lo stesso si compone della mer a
sommatoria dei repertori degli enti titolari, costruiti secondo linguaggi, sintassi e codici di referenziazion e
condivisi e coordinati ai sensi del presente decreto .
Tali repertori concretamente sono costituiti da file organizzati in fogli di lavoro o simili contenenti meri archiv i
tabellari, che consentono di effettuare semplici operazioni di filtro (ad es : ricerche per codice ATECO o CP classificazione delle professioni) .
Il repertorio nazionale, in qualità di meta-repertorio, rappresenta la giustapposizione di tali elenchi informatic i
e non necessita di costruzione di nuove piattaforme o di implementazione dei sistemi informativi esistenti e
utilizzati dai vari soggetti pubblici coinvolti .
L'istituzione del repertorio nazionale, dunque, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i n
quanto le operazioni di giustapposizione dei repertori esistenti possono essere svolte con le risorse umane ,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, in particolare, nell'ambito della cooperazione a
livello tecnico fra le amministrazioni coinvolte .
In tal senso, si è già proceduto per l'istituzione del repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazion e
Professionale (IFP) definito con l'Accordo in sede di Conferenza Stato-regioni del 27 luglio 2011 riguardant e
gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professional e
di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n . 226, recepito con decreto del Ministro dell'istruzione ,
dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 11 novembr e
201 Idei 27/11/2011, citato nelle premesse del decreto legislativo in esame .
AI contempo, vale la pena evidenziare che il provvedimento in esame, attraverso le previste misure d i
raccordo e coordinamento e tramite la valorizzazione delle competenze comunque acquisite dalla persona ,
punta a rendere più congrua e mirata l'offerta pubblica dei servizi di istruzione, formazione e lavoro, pi ù
efficace la spesa corrente e maggiori benefici alle persone e ai sistemi economici e sociali . Gli elementi
tecnici a sostegno di questa valutazione sono ampiamente documentati e suffragati anche dall'analisi d i
costi-benefici della validazione degli apprendimenti non formali e informali effettuata dal CEDEFOP (Centr o
europeo per lo sviluppo della formazione professionale) per conto dell'Unione europea nel 2010 .
Schema di decreto legislativo recante definizione delle norme generali e dei livell i
essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendiment i
non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale d i
certificazione delle competenze, ai sensi dell'articolo 4, commi 58 e 68 della legg e
28 giugno 2012, n . 92.
Referente ATN : dott . Romolo de Camillis - Ufficio Legislativo del Ministero de l
lavoro e delle politiche sociali .
ANALISI TECNICO NORMATIVA (ATN )
Parte I - Aspetti tecnico normativi di diritto intern o
1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo - Coerenza con il programma di Govern o
Lo schema di decreto legislativo in esame intende dare esecuzione, nel pieno rispetto de l
programma di governo, alla delega legislativa contenuta nell'articolo 4, commi da 58 a 61, 64, 67 e
68, della legge 28 giugno 2012, n . 92 che impone al Governo di adottare su proposta del Ministr o
del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca d i
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e sentito il Ministr o
dello sviluppo economico, uno o più decreti legislativi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigor e
della legge (ovvero entro il 17 gennaio 2013) e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanz a
pubblica, per:
la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e
validazione degli apprendimenti non formali e informali, con riferimento al sistema nazionale d i
certificazione delle competenze, sulla base dei principi e criteri direttivi specificament e
individuati (lettere da a) a g) del comma 58) ;
la definizione, con riferimento al sistema nazionale di certificazione delle competenze, di :
a) standard di certificazione delle competenze e dei relativi servizi, rispondenti a i
principi di accessibilità, riservatezza, trasparenza, oggettività e tracciabilità, ch e
contengono gli elementi essenziali per la riconoscibilità e ampia spendibilità dell e
certificazioni in ambito regionale, nazionale ed europeo ;
b) criteri per la definizione e l'aggiornamento, almeno ogni tre anni, del repertori o
nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali ;
c) modalità di registrazione delle competenze certificate, anche con riferimento a l
libretto formativo ed alle anagrafi del cittadino .
2)
Analisi del quadro normativo nazional e
In Italia, il tema della certificazione delle competenze comunque acquisite è stato affrontato per l a
prima volta sul piano normativo con il Testo Unico per l'Apprendistato di cui al decreto legislativo 1 4
settembre 2011 n . 167, dove è previsto che le competenze acquisite dall'apprendista in assett o
lavorativo sono certificate secondo modalità definite dalle regioni, sulla base del repertorio dell e
professioni e registrate sul libretto formativo del cittadino . In attuazione del nuovo impianto
normativo dell'apprendistato è stato messo a punto un primo importante tassello per la definizion e
di un quadro nazionale di standard per la certificazione delle competenze in chiave europea co n
l'Accordo Stato Regioni del 19 Aprile 2012 per la "definizione di un sistema nazionale d i
certificazione delle competenze comunque acquisite per l'apprendistato", frutto di un intenso e
proficuo lavoro di raccordo tra Ministeri competenti e Regioni .
Parallelamente, a livello territoriale, come evidenziato dalle analisi e ricognizioni effettuate d a
ISFOL, le regioni italiane, anche se con modalità e velocità differenziate, stanno introducendo ,
all'interno dei propri sistemi regolatori, il tema della certificazione e della validazione dell e
competenze comunque acquisite .
Al fine di definire una disciplina organica e quadro unitario di standard nazionali a tutel a
dell'attendibilità e accessibilità delle procedure e dei servizi, la legge 28 giugno 2012, n . 92,
all'articolo 4, commi 58 e 68, individua i temi della validazione dell'apprendimento non formale e
informale e del sistema nazionale di certificazione delle competenze quali elementi fondamental i
per assicurare e concretizzare le politiche per l'apprendimento permanente .
3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigent i
Lo schema di decreto legislativo in esame non incide su leggi vigenti . Per contro, a livell o
regolamentare, si evidenzia che la norma mira ad armonizzare e coordinare l'erogazione di serviz i
in parte già esistenti in parte innovativi, quali ad esempio la validazione e certificazione d i
competenze acquisite in contesti non formali o informali .
4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzional i
L'intervento normativo in oggetto risulta compatibile con i principi costituzionali per quant o
concerne :
l'oggetto del provvedimento, in ossequio alle previsioni di cui agli articoli 4, 33, 34, 35, 36 dell a
Costituzione ;
il tipo di fonte di diritto utilizzato, ai sensi degli articoli 76 e 87 della Costituzione ;
la ripartizione delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni e province autonome d ì
Trento e Bolzano, in coerenza con l'articolo 117 della Costituzione .
5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie
a statuto speciale, nonché degli enti locali
Lo schema di decreto in esame incide in via prioritaria sulle seguenti materie :
istruzione, materia di legislazione concorrente con esclusione dell'istruzione e formazion e
professionale e fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche ;
lavoro e professioni, materia di legislazione concorrente ;
formazione professionale di competenza residuale delle regioni e province autonome di Trent o
e Bolzano .
II provvedimento insiste su una materia che configura, di fatto, una concorrenza di competenz e
statali e regionali . La compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle region i
ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali, è stata verificata nell'ambito dell'intens o
lavoro di cooperazione interistituzionale in corso, anche alla luce dei contenuti dell'Accordo sancit o
in sede di Conferenza Stato-regioni il 19 aprile 2012 e riguardante la definizione di un sistem a
nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato a norm a
dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011 n . 167 recepito con decreto del Ministro de l
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e dell a
ricerca del 26 settembre 2012 .
Infine, si rileva che la legge di delegazione, a garanzia del principio della leale collaborazione ,
prevede, per l'adozione del decreto legislativo in esame, l'acquisizione di Intesa in sede d i
Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n . 281 . L'Intesa è stata
raggiunta nel corso della seduta della Conferenza unificata del 20 dicembre 2012 .
6)
Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sancit i
dall'articolo 118, primo comma, della Costituzion e
Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezz a
di cui alle previsioni dell'articolo 118, primo comma della Costituzione .
7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità d i
delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativ a
Lo schema di decreto legislativo in esame non presenta norme di rilegificazione né prevede o
necessita di interventi di delegificazione e semplificazione normativa .
8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlament o
e relativo stato dell'ite r
Allo stato, oltre al prowedimento in essere, non risultano progetti di legge vertenti su materi a
analoga a quella oggetto dello schema di decreto legislativo in esame .
9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi d i
costituzionalità sul medesimo o analogo oggett o
Non si rilevano linee prevalenti della giurisprudenza costituzionale né giudizi di costituzionalit à
pendenti sul medesimo o analogo oggetto .
Parte Il - Contesto normativo comunitario e internazional e
1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitari o
Lo schema di decreto in esame non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitari o
anche in considerazione del fatto che si pone in sintonia e in attuazione degli indirizzi e degl i
orientamenti comunitari di cui sono richiamati, nelle premesse del provvedimento, i principal i
riferimenti, in particolare :
la Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 12 novembre 2002 sulla promozione d i
una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale ,
2003/C 13/02 e la successiva Dichiarazione di Copenaghen adottata dai Ministri di 31 paes i
europei e dalla Commissione il 30 novembre 2002 ;
la Decisione relativa al "Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e dell e
competenze (EUROPASS)" del 15 dicembre 2004 ;
la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle competenze chiav e
per l'apprendimento permanente del 18 dicembre 2006 ;
la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla costituzione del quadr o
europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) del 23 aprile 2008 ;
la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'istituzione di un sistem a
europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) del 18 giugno 2009 ;
la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'istituzione di un quadr o
europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazion e
professionale (EQAVET) del 18 giugno 2009 .
Appare utile, inoltre, menzionare che il testo tiene conto delle disposizioni contenute nella Propost a
della Commissione europea di Raccomandazione del Consiglio sulla convalida dell'apprendiment o
non formale e informale del 5 settembre 2012, non richiamata in premessa perché ancora no n
formalmente ratificata dal Parlamento europeo e dal Consiglio ma di prossima approvazione .
2) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea su l
medesimo o analogo oggetto
Non sussistono procedure di infrazione vertenti su medesimo o analogo oggetto .
3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazional i
Lo schema di decreto legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obbligh i
internazionali .
4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanz i
alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggett o
Non sussistono linee prevalenti della giurisprudenza comunitaria né giudizi pendenti dinnanzi all a
Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul medesimo o analogo oggetto, dal momento che l a
materia regolamentata non è inserita in atti legislativi vincolanti per gli Stati membri . Infatti, i l
provvedimento in esame mira ad attuare gli indirizzi e gli orientamenti comunitari in materi a
espressi, in gran parte, attraverso lo strumento della Raccomandazione .
5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinanz i
alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggett o
Non risultano indicazioni giurisprudenziali né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto .
6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto d a
parte di altri Stati membri dell'Unione Europe a
Lo schema di decreto legislativo in esame introduce e disciplina organicamente, nell'ordinament o
giuridico italiano, una serie di istituti innovativi, quali l'apprendimento permanente e la validazione e
certificazione delle competenze acquisite in percorsi non formali o informali, con l'obiettivo d i
allineare i servizi pubblici centrali e territoriali di istruzione, formazione e lavoro agli orientamenti e
indirizzi comunitari nonché alle regolamentazioni già introdotte, in materia, dagli altri paesi europe i
quali Germania, Regno Unito, Spagna, Portogallo, Svezia, Norvegia, Danimarca Finlandia, Olanda ,
Romania e Francia di cui in questa sede vale la pena citare, a mero titolo esemplificativo, la legg e
17 gennaio 2002 n . 73 di modernizzazione sociale (in particolare gli articoli . 616 e 613, recepiti dal
Codice dell'educazione) e il Decreto 24 aprile 2002 n .590 che disciplinano la validazione degl i
apprendimenti da esperienza .
Maggiori informazioni a tale riguardo sono rese disponibili e aggiornate dal CEDEFOP (Centr o
europeo per lo sviluppo della formazione professionale) che, per conto della Unione europea, cur a
periodiche e sistematiche ricognizioni sull'avanzamento dei sistemi nazionali sul tem a
dell'apprendimento permanente .
Parte III - Elementi di qualità sistematica e redazionale del test o
1)
Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, dell a
coerenza con quelle già in us o
Lo schema di decreto legislativo in esame introduce alcune definizioni normative ai fini dell a
interoperatività tra glì enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze e
ai fini della sua trasparenza nel contesto comunitario . In particolare l'articolo 2 del prowedimento
introduce una serie di definizioni di cui si è puntualmente verificata l'aderenza con le definizion i
indicate nella legge di delegazione nonché la compatibilità con :
le definizioni già assunte in materia a livello comunitario ;
le definizioni già in uso ai sensi delle norme collegate (legge n . 62/2000, D . lgs .
n .276/2003);
le definizioni assunte con l'Accordo in sede di Conferenza Stato-regioni del 19 april e
riguardante la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenz e
comunque acquisite in apprendistato a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 1 4
settembre 2011 n . 167 recepito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ,
di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 26 settembr e
2012.
2)
Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolar e
riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesim i
È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nello schema di decreto legislativo i n
esame .
3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a
disposizioni vigenti
Lo schema di decreto legislativo in esame non contiene novelle di modifica o integrazione d i
disposizioni vigenti .
4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in
norme abrogative espresse nel testo normativ o
Lo schema di decreto legislativo in esame non contiene effetti abrogativi impliciti, né espliciti .
5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza d i
norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto all a
normativa vigent e
Lo schema di decreto legislativo in esame non contiene disposizioni aventi effetti retroattivi n é
alcuna reviviscenza di norme precedentemente abrogate o derogate rispetto alla normativa vigente .
6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativ o
o correttivo
Non sussistono deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo
correttivo.
o
7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi ; verifica della congruenza dei termini previsti
per la loro adozione
Lo schema di decreto in esame prevede l'emanazione di successivi atti attuativi e nell o
specifico :
• l'adozione con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concert o
con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro per l a
pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e dell e
finanze, sentito il Ministro per lo sviluppo economico, previa intesa con l a
Conferenza unificata a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n . 281 e sentite le parti economiche e sociali di linee guida pe r
l'interoperatività degli enti pubblici titolari e delle relative funzioni (articolo 3) ;
• l'adozione dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di servizio d a
parte degli enti pubblici titolari nell'ambito di esercizio delle rispettive competenze
legislative, regolamentari e nella organizzazione dei relativi servizi (articolo 4) ;
• l'adozione di uno o più repertori, riferiti a qualificazioni riferite agli ambiti di competenza
degli enti titolari ; di un quadro regolamentare unitario delle condizioni di fruizione e
garanzia del servizio e di relativi format e procedure standardizzati ; dei dispositivi di
accreditamento o autorizzazione che, con riferimento agli ambiti soggettivo, strutturale ,
finanziario e professionale, disciplinano criteri, soglie e modalità di verifica ,
monitoraggio e vigilanza per assicurare gli standard minimi di erogazione dei servizi d a
parte degli enti titolati ; di un elenco pubblicamente accessibile e consultabile per vi a
telematica degli enti titolati (articolo 7) ;
• Inoltre, in linea con le disposizioni di delega, all'articolo 11, comma 2, si ribadisce ch e
entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Govern o
può adottare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e
nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi della legge di delegazione medesima .
8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti all a
materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionar e
all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nell a
relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi .
Lo schema di decreto contiene riferimenti espliciti e funzionali alle classificazioni statistich e
esistenti, tuttavia non necessita di estrazioni ed elaborazioni specifiche di dati statistici .
Schema di decreto legislativo recante definizione delle norme generali e dei livell i
essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendiment i
non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale d i
certificazione delle competenze, ai sensi dell'articolo 4, commi 58 e 68 della legg e
28 giugno 2012, n . 92.
Referente AIR : dott. Romolo de Camillis - Ufficio Legislativo del Ministero del lavor o
e delle politiche sociali .
ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR )
Sezione I - Il contesto e gli obiettiv i
A)
Sintetica descrizione del quadro normativo vigente .
In Italia il tema della certificazione delle competenze comunque acquisite è stato affrontato per l a
prima volta sul piano normativo con il Testo Unico per l'Apprendistato di cui al decreto legislativo 1 4
settembre 2011, n . 167, in cui è previsto che le competenze acquisite dall'apprendista in assett o
lavorativo sono certificate secondo modalità definite dalle regioni, sulla base del repertorio dell e
professioni e registrate sul libretto formativo del cittadino . In attuazione del nuovo impiant o
normativo dell'apprendistato, è stato messo a punto un primo importante tassello per la definizion e
di un quadro nazionale di standard per la certificazione delle competenze in chiave europea co n
l'Accordo Stato Regioni del 19 aprile 2012 per la "definizione di un sistema nazionale d i
certificazione delle competenze comunque acquisite per l'apprendistato" frutto di un intenso e
proficuo lavoro di raccordo tra i Ministeri competenti e le regioni .
Parallelamente, a livello territoriale, come evidenziato dalle analisi e ricognizioni effettuate d a
ISFOL, le regioni italiane, anche se con modalità e tempistiche differenziate, stanno introducendo ,
all'interno dei propri sistemi regolatori, il tema della certificazione e della validazione dell e
competenze comunque acquisite .
Al fine di definire una disciplina organica e un quadro unitario di standard nazionali a tutel a
dell'attendibilità e accessibilità delle procedure e dei servizi, la legge 28 giugno 2012, n . 92 ,
all'articolo 4, commi 58 e 68, individua i temi della validazione dell'apprendimento non formale e
informale e del sistema nazionale di certificazione delle competenze quali elementi fondamental i
per assicurare e concretizzare le politiche per l'apprendimento permanente . La norma d i
delegazione (nello specifico i commi da 58 a 61, 64, 67 e 68) impone al Governo di adottare s u
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e
sentito il Ministro dello sviluppo economico, uno o più decreti legislativi entro seì mesi dalla data d i
entrata in vigore della legge (ovvero entro il 17 gennaio 2013) e senza nuovi o maggiori oneri per l a
finanza pubblica, per :
la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e
validazione degli apprendimenti non formali e informali, con riferimento al sistema nazionale d i
certificazione delle competenze, sulla base dei principi e criteri direttivi specificament e
individuati (lettere da a) a g) del comma 58) ;
la definizione, con riferimento al sistema nazionale di certificazione delle competenze, di :
a) standard di certificazione delle competenze e dei relativi servizi, rispondenti a i
principi di accessibilità, riservatezza, trasparenza, oggettività e tracciabilità, ch e
contengono gli elementi essenziali per la riconoscibilità e ampia spendibilità dell e
certificazioni in ambito regionale, nazionale ed europeo ;
b) criteri per la definizione e l'aggiornamento, almeno ogni tre anni, del repertori o
nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali ;
c) modalità di registrazione delle competenze certificate, anche con riferimento a l
libretto formativo ed alle anagrafi del cittadino .
Oltre ai passaggi previsti per i decreti legislativi ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n .
400, l'iter di formazione del prowedimento in esame ha previsto :
la consultazione delle parti economiche e sociali avvenuta nel corso dell'incontro del 1 2
dicembre 2012 ;
l'Intesa nella seduta della Conferenza unificata del 20 dicembre 2012, ai sensi del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n . 281 .
B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazion e
normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione .
L'apprendimento permanente e la certificazione delle competenze comunque acquisite sono all a
base del diritto di muoversi liberamente in Europa, per motivi di studio o lavoro, con un patrimoni o
di saperi e titoli trasparenti e riconoscibili, in sostanza, alla base del diritto di cittadinanza europea .
A testimonianza della crescente rilevanza di questi obiettivi è l'insieme di strumenti regolatori, mess i
a punto in questi ultimi anni dalla Commissione e dal Parlamento europei, di cui si richiama un a
sintesi nelle premesse del provvedimento, strumenti che disegnano, nel loro insieme, un sistem a
integrato di opportunità di apprendimento che rendono realizzabili le strategie europee di lifelong
learning.
Nonostante le numerose e ripetute sollecitazioni rivolte da parte dell'Unione europea al nostr o
Paese in questi anni e da ultimo la raccomandazione del Consiglio europeo sul Programm a
Nazionale di Riforma 2012 dell'Italia del 5 giugno 2012 ad "attuare il riconoscimento dell e
competenze e delle qualifiche a livello nazionale per promuovere la mobilità del lavoro", fino ad ogg i
l'Italia non dispone di una disciplina organica in materia di apprendimento permanente e
certificazione delle competenze comunque acquisite dalla persona .
C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economich e
considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo .
Nella società globalizzata e interconnessa le opportunità e i bisogni di apprendimento sono sempr e
più diffusi ed estesi lungo tutto il corso della vita della persona, senza limiti, senza frontiere, senz a
momenti o luoghi esclusivi .
Per questo motivo, già da diversi anni, il tema della validazione e della certificazione degl i
apprendimenti acquisiti sia nei contesti formali, sia in quelli non formali o informali dalla person a
nella sua storia di vita, di studio e di lavoro, è al centro di numerose iniziative in Europa e nel nostr o
Paese.
Per giunta, la crisi economica e occupazionale di questi ultimi anni acuisce visibilment e
l'obsolescenza delle competenze e le disparità tra domanda e offerta . La certificazione dell e
competenze comunque acquisite rappresenta un elemento strategico di innovazione per valorizzare
il patrimonio culturale e professionale della persona e rafforzarne le prospettive e le opportunit à
occupazionali in accordo al modello europeo della flexicurity . L'innovazione integrata dei servizi d i
istruzione, formazione e lavoro secondo una prospettiva di qualità e trasparenza costituisce un a
priorità del nostro Paese per contribuire a stimolarne la competitività e la prosperità .
Come noto la Strategia Europa 2020, nel delineare le grandi direttrici politiche per stimolare l o
sviluppo e l'occupazione nell'Unione europea, punta su un modello di crescita "intelligente" (perch é
basato su ricerca, innovazione, istruzione), "inclusivo" (i target sono occupazione e lotta all a
povertà), e "sostenibile" (contenimento delle emissioni, nuove fonti di energia, migliore efficienz a
energetica) . La distanza dell'Italia dal raggiungimento dei target della Strategia Europa 2020, cos ì
come monitorata dall'Istat e rappresentata nel "Position Paper" dei servizi della Commission e
europea sulla preparazione dell'Accordo di Partenariato e dei Programmi in ITALIA per il period o
2014-2020, mostra le maggiori criticità del nostro Paese proprio nei settori legati alle competenze e
alla capacità di valorizzarle e metterle a frutto in un'ottica di crescita e competitività (cfr tabella sott o
riportata) .
Obiettivi Europa 2020, situazione attuale e obiettivi nazionali
Europa 2020 - Obiettivi principali
Situazione attuale
Obiettivo nazional e
in Italia
2020 - PN R
3% del PIL UE investito in R&S
1,26% (2010)
1,53%
Il 75% della popolazione di età compresa tra 20 e
64 anni deve essere occupata
61,2% (2012)
67-69 %
Ridurre il tasso di abbandono precoce degli studi a l
di sotto del 10%
18,2% (2012)
15-16%
Almeno il 40% delle persone di età compresa tra
30 e 34 anni ha completato l'istruzione universitari a
o equivalente
20,3% (2011)
26-27%
Fonte : "Position Paper' dei servizi della Commissione sulla preparazione dell'Accordo di partenariato e de i
Programmi in Italia per il periodo 2014-2020, Rif . Ares (2012) 1326063 - 9/11/2012 .
D) Descrizione degli obiettivi da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicator i
che consentiranno successivamente di verificame il grado di raggiungimento .
Sulla base dei principi e dei criteri direttivi di cui alla legge di delegazione e in ottemperanza agl i
orientamenti e impegni assunti a livello comunitario lo schema di decreto legislativo in esam e
introduce e regolamenta nell'ordinamento giuridico italiano una serie di istituti innovativi qual i
l'apprendimento permanente e la certificazione delle competenze acquisite in percorsi non formali o
informali con la finalità di ricomprenderli in modo organico all'interno dei sistemi pubblici centrali e
territoriali esistenti di offerta dei servizi di istruzione formazione e lavoro nell'ambito di una disciplin a
unitaria e condivisa di principi definizioni govemance e standard di servizio.
Gli obiettivi da realizzare, mediante l'intervento normativo sono quelli di concorrere a l
raggiungimento degli obiettivi nazionali del Programma Nazionale di Riforma rappresentati nell a
tabella di cui alla lettera C) .
Il grado di raggiungimento di tali obiettivi sarà verificato dagli enti pubblici titolari nell'ambito de l
sistema di monitoraggio e valutazione previsto dal dispositivo, a partire dagli aspetti prioritar i
indicati per la valutazione dell'impatto regolamentare (cfr. Sezione VII, punto D) nonché in coerenz a
con gli indicatori previsti dalla programmazione comunitaria del Fondo sociale europeo nell'ambit o
della Strategia Europa 2020 .
E) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effett i
dell'intervento regolatore .
I principali destinatari del provvedimento sono gli enti pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, letter a
fl, titolari a norma di legge della regolamentazione di servizi di individuazione e validazione e
certificazione delle competenze . Più in particolare, si tratta delle seguenti categorie di soggetti : il
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ; le regioni e le province autonome ; il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ; le autorità competenti ai sensi dell'articolo 5 de l
decreto legislativo 9 novembre 2007, n . 206 .
Sono destinatari indiretti del provvedimento anche i soggetti, pubblici o privati, ivi comprese l e
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, autorizzati o accreditati dall'ente pubblic o
titolare, ovvero deputato a norma di legge statale o regionale, ivi comprese le istituzion i
scolastiche, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, a
erogare in tutto o in parte servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze,
in relazione agli ambiti di titolarità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) del decreto ;
Per quanto riguarda infine i beneficiari dei servizi di individuazione, validazione e certificazione a l
momento non è possibile una quantificazione puntuale .
Sezione Il - Le procedure di consultazion e
Una parte consistente delle disposizioni contenute nel prowedimento è frutto dell'intenso lavoro d i
cooperazione interistituzionale e di consultazione con le parti economiche e sociali avviato a partir e
dall'Intesa tra Governo, Regioni, Province autonome e parti sociali per la formazione del 2010 ch e
impegna le parti ad un "impiego diffuso del metodo concreto di apprendimento per "competenze "
nonché a "una convergenza per la definizione di un sistema nazionale di competenze in grado d i
garantire ai cittadini la spendibilità delle competenze dovunque acquisite" .
II processo di consultazione con le parti sociali è proseguito in sede di stesura del Testo Unico pe r
l'Apprendistato di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011 n . 167, dove è previsto che l e
competenze acquisite dall'apprendista in assetto lavorativo sono certificate secondo modalit à
definite dalle regioni, sulla base del repertorio delle professioni e registrate sul libretto formativo de l
cittadino.
II prowedimento in esame si pone in continuità con quanto già previsto e programmato in sede d i
definizione del Testo Unico per l'apprendistato per il tramite della legge di delegazione .
Il tema della certificazione delle competenze è inoltre oggetto di concertazione con le parti social i
nell'ambito delle sedi istituzionali previste nell'ambito della programmazione e attuazione de l
Fondo sociale europeo .
Oltre ai passaggi previsti per i decreti legislativi ai sensi dell'articolo 14 della legge 2 3
agosto 1988, n . 400, l'iter di formazione del provvedimento in esame ha previsto :
la consultazione delle parti economiche e sociali avvenuta nel corso dell'incontro del 1 2
dicembre 2012 ;
l'Intesa nella seduta della Conferenza unificata del 20 dicembre 2012, ai sensi del decret o
legislativo 28 agosto 1997, n . 281 .
A conclusione dei passaggi sopra richiamati, rispetto alla versione approvata i n
deliberazione preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 30 novembre 2012, i l
testo del provvedimento contiene alcune modifiche introdotte per tenere conto di quant o
richiesto dalle amministrazioni centrali, regionali e delle province autonome ,
dall'associazione nazionale dei comuni italiani e dalle parti economiche e sociali . Le
modifiche in questione, di cui si dà conto con maggiore dettaglio nella relazione illustrativa ,
rappresentano in generale mere puntualizzazioni e precisazioni testuali coerenti con i
principi e i criteri direttivi individuati dalla legge di delegazione e non alterano o modifican o
né l'impianto né la sostanza dello schema preliminare .
Sezione III - La valutazione dell'opzione di non intervent o
Trattandosi di un atto normativo attuativo di delega legislativa non sussistono le condizioni di no n
intervento .
Peraltro, nonostante le numerose e ripetute sollecitazioni rivolte da parte dell'Unione europea a l
nostro Paese in questi anni e da ultimo la Raccomandazione del Consiglio europeo sul Programm a
Nazionale di Riforma 2012 dell'Italia del 5 giugno 2012 ad "attuare il riconoscimento dell e
competenze e delle qualifiche a livello nazionale per promuovere la mobilità del lavoro", fino ad ogg i
l'Italia non dispone di una disciplina organica in materia di apprendimento permanente e
certificazione delle competenze comunque acquisite dalla persona .
Per giunta, l'adozione di una disciplina organica della materia in questione costituisce uno degl i
elementi richiamati tra le condizionalità ex ante per la definizione dei Programmi operativi del Fond o
sociale europeo per il prossimo periodo di programmazione 2014-2020 .
Sezione IV - La valutazione delle opzioni alternative di intervento regolatori o
Lo schema di decreto in esame si pone in sintonia e in attuazione degli indirizzi e degli orientament i
comunitari di cui sono richiamati, nelle premesse del provvedimento, i principali riferimenti .
Le Amministrazioni proponenti e concertanti non hanno esaminato opzioni alternative in quanto le
indicazioni derivanti dalle raccomandazioni europee congiuntamente con l'assetto istituzional e
italiano di ripartizione delle competenze orientano in modo congruente la scelta dell'impiant o
regolamentare e dei relativi strumenti e procedure . Inoltre, un mancato intervento regolatori o
comporterebbe le ripercussioni meglio specificate alla Sezione III .
Sezione V - La giustificazione dell'opzione regolatoria propost a
A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti .
Le amministrazioni proponenti hanno proceduto a valutare gli effetti dell'intervento regolatorio da l
punto di vista dell'assetto organizzativo a livello nazionale e regionale senza ignorare l a
complessità dei rapporti e degli interessi attinenti ai sistemi dell'istruzione, della formazione e de l
lavoro e avendo sempre come priorità la centralità della persona .
Il provvedimento insiste, infatti, su una materia che configura, di fatto, una concorrenza d i
competenze statali e regionali . La compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni dell e
regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali è stata verificata nell'ambit o
dell'intenso lavoro di cooperazione interistituzionale in corso, anche alla luce dei contenuti
dell'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-regioni del 19 aprile 2012 e riguardante l a
definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite i n
apprendistato, a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011 n . 167, recepito con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione ,
dell'università e della ricerca del 26 settembre 2012 . Nel corso di detto lavoro di cooperazion e
interistituzionale, l'analisi per la misurazione degli effetti ha avuto riguardo ad ogni linea operativ a
delle singole procedure oggetto di intervento, previa consultazione degli uffici tecnici competenti d i
tutte le amministrazioni coinvolte, al fine di verificare la possibilità della effettiva realizzazione e
l'adeguatezza degli stessi a concorrere al raggiungimento degli obiettivi stabiliti .
B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta .
La definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze e di validazione degl i
apprendimenti non formali e informali costituisce una fondamentale infrastruttura di raccordo tra le
politiche di istruzione, formazione, lavoro, competitività, cittadinanza attiva e welfare in sintonia co n
le dinamiche e gli indirizzi di crescita e sviluppo dell'Unione europea . Si tratta di un'infrastruttura
che opera nella duplice direzione di accrescere la qualità e l'efficacia dei servizi di istruzione ,
formazione e lavoro e l'efficienza degli investimenti pubblici e comunitari per Io sviluppo del capital e
umano.
Vale la pena evidenziare, infatti, che il provvedimento in esame, attraverso le previste misure d i
raccordo e coordinamento e la valorizzazione delle competenze comunque acquisite dalla persona ,
punta a rendere più congrua e mirata l'offerta pubblica dei servizi di istruzione, formazione e lavoro ,
più efficace la spesa corrente e maggiori i benefici sulle persone e sui sistemi economici e sociali .
Gli elementi tecnici a sostegno di questa valutazione previsionale sono ampiamente documentati e
suffragati anche dall'analisi di costi/benefici della validazione effettuata dal CEDEFOP (Centr o
europeo per lo sviluppo della formazione professionale) per conto della Unione europea nel 2010 .
II provvedimento insiste su una materia che configura di fatto una concorrenza di materie statali e
regionali . Ciò potrebbe determinare, in via teorica, potenziali situazioni di conflitto interistituzionale .
Tuttavia la previsione di un Comitato tecnico nazionale composto da tutti gli enti pubblici titolar i
nazionali e regionali, nonché la previsione del ricorso allo strumento dell'intesa in Conferenz a
Unificata, sentite le parti sociali, per l'adozione degli ulteriori dispositivi attuativi, costituiscon o
garanzia di una leale collaborazione e operatività del sistema nazionale di certificazione dell e
competenze .
C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti e indiretti
Lo schema di decreto legislativo in esame prevede che il sistema nazionale di certificazione dell e
competenze sia oggetto di monitoraggio e valutazione, anche in un'ottica di migliorament o
costante, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzion e
dell'università e della ricerca e delle amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e delle provinc e
autonome di Trento e Bolzano in qualità di enti pubblici titolari, che possono avvalersi per l e
relative azioni, della collaborazione dell'Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale de i
Lavoratori (ISFOL), dell'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e
Formazione (INVALSI), dell'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativ a
(INDIRE) e dell' Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerc a
(ANVUR) .
I risultati del monitoraggio e della valutazione sono oggetto di comunicazione triennale a l
Parlamento anche ai fini della determinazione delle politiche concernenti l'apprendiment o
permanente che, ai sensi dell'articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n . 92, devon o
essere adottate a livello nazionale con intesa in sede di Conferenza unificata, su proposta de l
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero del lavoro e delle politich e
sociali, sentito il Ministero dello sviluppo economico e sentite le parti sociali .
D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminat e
Trattandosi di un atto normativo che sostanzia l'esercizio del potere di delega legislativa attribuita a l
Governo da legge dello Stato, non sono state esaminate altre opzioni di intervento regolatori o
alternative al provvedimento in esame (cfr . Sezione III e IV) .
Nel fissare definizioni, norme generali e standard minimi di servizio oggetto dello schema di decret o
legislativo in esame è stata prestata particolare cura all'aderenza ai criteri e ai principi direttivi dell a
legge di delega nonché alla coerenza con principi, orientamenti, indirizzi e definizioni consolidati a
livello nazionale e comunitario .
E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio .
Non sussistono condizioni o fattori esterni, attualmente prevedibili, che possano incidere sull a
corretta attuazione dell'intervento regolatorio . Infatti, il provvedimento, avendo come destinatari ent i
ed organismi già operanti nell'ambito della certificazione delle competenze non provoca un maggio r
impatto amministrativo e finanziario, ma detta norme generali e standard minimi di servizio riferiti
agli ambiti di rispettiva competenza dello Stato delle regioni e province autonome .
Dalle verifiche effettuate, condivise ed esaminate con le amministrazioni interessate e oggetto d i
consultazioni con le parti economiche e sociali, emerge che tutti i soggetti coinvolti dall'intervent o
regolatorio sono in grado di adempiere senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblic a
e con i mezzi e le risorse umane e strumentali attualmente disponibili .
Non si ritiene possano emergere conflitti interistituzionali sul provvedimento in oggetto in quanto i n
linea con accordi già siglati tra le parti (governo, regioni e parti sociali) e oggetto d i
raccomandazioni europee in diverse sedi e contesti . Da ultimo, si richiama la Raccomandazione de l
Consiglio europeo sul Programma Nazionale di Riforma 2012 dell'Italia (del 5 giugno 2012) a d
"attuare il riconoscimento delle competenze e delle qualifiche a livello nazionale per promuovere l a
mobilità del lavoro" .
Sezione VI - L'incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e
sulla competitività del paes e
Il sistema nazionale di certificazione delle competenze ha come finalità quella di promuovere l a
crescita del patrimonio culturale e professionale acquisito dalla persona nella sua storia di vita, d i
studio e di lavoro, garantendone il riconoscimento e la trasparenza . In questo modo, il
provvedimento in esame mira a sostenere la mobilità geografica e professionale delle presone e
l'ampia spendibilità delle certificazioni in ambito territoriale, nazionale ed europeo, riducend o
sensibilmente le disomogeneità attualmente esistenti tra le diverse aree geografiche del Paese e
incrementando conseguentemente l'occupabilità delle persone e la competitività dei sistem i
produttivi .
Sezione VII - Le modalità attuative dell'intervento regolatori o
A) Soggetti responsabili dell'intervento regolatori o
I soggetti responsabili dell'attuazione del provvedimento sono il Ministero del lavoro e delle politich e
sociali, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nonché gli enti pubblici titolari de i
servizi, destinatari del provvedimento, e gli eventuali enti titolati (cfr. Sezione I, punto E) .
B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervent o
Per il provvedimento saranno utilizzati gli ordinari strumenti di pubblicità degli atti normativi previst i
per tali fattispecie .
Si evidenzia, inoltre, che Io schema di decreto fissa, tra gli standard minimi di sistema per gli ent i
pubblici titolari dei servizi, l'adozione di misure di informazione sulle opportunità dei servizi d i
validazione e certificazione per gli individui e le organizzazioni .
C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatori o
Il sistema nazionale di certificazione delle competenze sarà oggetto di monitoraggio e valutazione ,
anche in un'ottica di miglioramento costante, da parte del Ministero del lavoro e delle politich e
sociali, del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e delle amministrazion i
pubbliche, centrali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano in qualità di ent i
pubblici titolari . I risultati del monitoraggio saranno oggetto di comunicazione triennale a l
Parlamento .
D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista
regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V .l. R.
Come stabilito dal DPCM 19 novembre 2009, n . 212 recante : "Disciplina attuativa della verific a
dell'impatto della regolamentazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembr e
2005, n . 246", il Ministero del lavoro e politiche sociali effettuerà la verifica dopo un biennio dall a
entrata in vigore dell'intervento, nella quale verranno presi in esame prioritariamente i seguent i
aspetti :
verifica dell'avanzamento procedurale e attuativo del provvedimento a livello centrale e
territoriale ;
verifica dell'avanzamento fisico del prowedimento in termini di erogazione dei servizi, co n
particolare attenzione ai servizi di validazione e certificazione degli apprendimenti acquisiti i n
contesti non formali o informali ;
verifica in ordine all'efficacia dei servizi erogati in termini di personalizzazione dei servizi d i
istruzione formazione e lavoro sia in termini di accrescimento dei livelli di qualificazione e
dell'occupabilità dei beneficiari .
tnipg .28..RE01STRO UFFICIAL .
NISTERO .PAWFENZA :0012602 .05-12-20 1.
Spettale
CGIL
CISL
UIL
Miniwro d€ I li!
Partenza -
d(ìk PoffifrIte Schi i
Roma,. 05/12/201 2
Plot, 281 0012602 I 1 .88 .1 6
t1GL
CONFINDUSTRIA
ARI
ANIA
RETE IMPRESE ITALIA
ALLEANZA COOPERATI-
ITAL NE
Oggetto : incontro su tirocini formativi, schema di d .lgs recante "partecipazione,
apprendistato, ammortizzatori in deroga, apprendimento permanente .
Le SS,LL sono invitate a partecipare alla riunione che
terrà il giorno 12 dicembr e
2012, alle ore 1630, presso la sede di questo Ministero in Via Vittorio Veneto, n . 56 - sala
Gino Giugni (piano terra) - sulle tematiche indicate in oggett o
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE .POLITIC„ E SOCIAL I
Vía Vitt.OrO .VenetO, .SS OOIV . Rina
A».e,
e
2 elefYat,to,a
t..X901».4
GABINETTO DEL MINISTR O
INCONTRO CON LE PARTI SOCIAL I
"tirocini formativi, schema di D .1gs. recante "partecipazione",
apprendistato, ammortizzatori in deroga, apprendimento permanente. "
MERCOLEDI' 12 DICEMBRE 2012, ore 16.30
SALA GIUGNI - PIANO TERRA - SEDE DI VIA VENETO N . .56"
PARTI SOCIALI
CONFERME. PARTECIPANT I
NOMINATIVI
SIGLA
CGIL
Serena Sorrentino
Fabrizio Dacrema
Claudio Treves
(Segretario Confederale CGIL Nazionale )
(Coordinatore Dip . Formazione e Ricerca )
(Coord . Dip . Poi. Attive del lavoro)
CISL
Giorgio Santini
Livia Ricciardi
(Segretario Generate aggiunto)
(Operatore Cisl)
UIL
Guglielmo Loy
Lamberto Santini
Marco Massera
(Segretario Confederale)
(Segretario Confederale)
(Dirigente)
3
UGL
Paolo Varesi
M. Rosaria Pugliese
F i o vo 1116
(Segretario Confederale)
(Responsabile Dipartimento )
(Dirigente Confederale)
3
Pierangelo Albini
(Direttore Rei. Incidi, Sicurezza e affari sociali
Massimo Marchetti (area relaz . industriali
sicurezza e aff. Sociali)
CONFINDUSTRIA Claudio Gentili
(Direttore Education)
Daniela Tebaidi
(area rei, industriali sicurezza
sociali)
Emanuela Cherubini ( area comunicazione e stampa)
A131
ANIA
Angelo Giulìani
Gabriele Liti
Barbara Iacobelli
Luigi Caso
Adalgisa Gherso
3
(Direttore Relazioni Industriali )
(normativa del lavoro)
2
d'e/2~
e t/e& A&ide c5-41;'ÚZ‘
4//1~PO
GABINETTO DEL MINISTR O
"MIMI
c t o ff"uOi S L.Vi
Paolo Melfa
RETE IMPRES E Stefano Di Niola
ITALIA
Elvira Massimiano
Guido Lazzarelli
ALLEANZ A
Sabina Valentini
COOPERATIVE Giuseppe Gizzi
ITALIANE
Claudio Riciputi
(Direttore Relazioni Sindacali,
Confartigianato Imprese)
(Delegato Segreteria di Presidenza ,
Casartigiani)
(Responsabile Dipartimento Relazioni
Sindacali, CNA
(Responsabile Uff . Politiche del Lavoro
Confesercenti)
(Responsabile Settore Lavoro e Relazioni
Sindacali, Confcotnm - Imprese per l'Italia)
5
(Resp. Relazioni lnd.li Confcooperative)
(Resp. Relaz . Industriali AGCI)
TOTALE
N°
29
Intesa sullo schema di decreto legislativo recante definizione delle norme generali e dei livell i
essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e
informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione dell e
competenze, ai sensi dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n . 92.
Intesa, ai sensi ~articolo 4, comma 58, della legge 28 giugno 2012, n . 92.
Repertorio atti n.l I,' I ' del 20 dicembre 201 2
LA CONFERENZA UNIFICATA
Nella odierna seduta del 20 dicembre 2012 :
VISTA la delega a presiedere l'odierna seduta conferita al Sottosegretario di Stato alla Presidenz a
del Consiglio dei Ministri Prof . Giampaolo Vittorio D'Andrea ;
VISTA la legge 28 giugno 2012, n ; 92 recante : "Disposizioni
materia di riforma del mercato de l
lavoro in una prospettiva di crescita", la quale prevede, all'articolo 4, comma 58, che il Governo è
delegato ad adottare su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministr o
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto
Ministro per la pubblic a
amministrazione e la semplificazione, sentito il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa co n
questa Conferenza, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative, dell e
università e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, sentite le parti sociali ,
uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle
prestazioni, riferiti agli ambiti di rispettiva competenza dello Stato, delle Regioni e delle Provinc e
autonome di Trento e di Bolzano, per l'individuazione e validazione degli apprendimentì no n
formali e informali, con riferimento al sistema nazionale di certificazione delle competenze sull a
base dei principi e dei criteri direttivi individuati nella lettera da a) a g) del citato comma 58 ;
in
con
il
VISTA la nota n . 11570 - DAGU50045/10 .3.48 del 12 dicembre 2012 con la quale il Dipartiment o
per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso l o
schema di decreto legislativo recante definizione delle norme generali e dei livelli essenziali dell e
prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degl i
standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, ai sens i
dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n . 92, approvato, in via preliminare, da l
Consiglio dei Ministri nella seduta dei 30 novembre 2012 e diramato il successivo 13 dicembre
2012 alle Regioni e agli Enti locali ; .
CONSIDERATO che, ai fini dell'esame del provvedimento in parola, è stata convocata un a
riunione, a livello tecnico, il 17 dicembre 2012, nel corso della quale i rappresentanti delle Region i
nell'esprimere una generale condivisione dei testo hanno formulato numerose osservazioni e
proposte emendative, condivise dai rappresentanti dell'ANCI, contenute in un documento che è
stato consegnato ;
CONSIDERATO che, quindi, sono state esaminate le proposte emendative che i rappresentant i
dei Ministeri interessati hanno ritenuto di poter accogliere, in alcuni casi attraverso delle nuov e
formulazioni delle relative disposizioni ;
VISTA la nota del 17 dicembre 2012 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a
seguito di quanto convenuto nella richiamata riunione tecnica, ha inviato il documento contenent e
le proposte emendative e le integrazioni condivise con le Regioni e gli Enti locali che è stat o
diramato il 18 dicembre 2012 ;
RILEVATO che, nella odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e gli Enti locali hann o
espresso avviso favorevole al perfezionamento dell'intesa con le modifiche concordate nell a
suindicata riunione tecnica del 17 dicembre 2012, contenute nel richiamato documento (All . A);
ACQUISITO, pertanto, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e d i
Bolzano e degli Enti locali ;
SANCISCE L'INTESA
ai sensi dell'articolo 4, comma 58, della legge 28 giugno 2012, n . 92, sullo schema di decret o
legislativo recante definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni pe r
l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi d i
servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, trasmesso, con nota n . 11570 DAGU50045/10 .3 .48 del 12 dicembre 2012, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ,
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con le modifiche contenute nell'allegato document o
che costituisce parte integrante del presente atto .
II Segretario
Cons . Ermenegilda Siniscalchi
Il President e
Schema di decreto legislativo recante definizione delle norme generali e dei livelli essenziali dell e
prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degl i
standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, ai sens i
dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n . 92.
Emendamenti al testo approvato in sede Consiglio dei Ministri del 30 novembre 2012 condivisi ne l
corso della riunione tecnica preparatoria della Conferenza Unificata del 17 dicembre 201 2
Premesse
Dopo le parole "paesi europei e dalla Commissione il 30 novembre 2002" a pagina 2 del provvedimento è
inserito a capo :
VISTE le Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri relative ai princip i
comuni europei concernenti l'individuazione e la convalida dell'apprendimento non formale e informale de l
18 maggio 2004 ;
Articolo2
li punto ííi) della lettera f) del comma 1 è sostituito dal seguente :
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in materia di individuazione e validazione e certificazione di
competenze riferite a qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi, salvo quell e
comunque afferenti alle autorità competenti di cui al successivo punto iv;
La lettera g) del comma 1 è sostituita dalla seguente :
"ente titolato" soggetto, pubblico o privato, ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, autorizzato o accreditato dall'ente pubblico titolare, ovvero deputato a norma di legge statale o
regionale, ivi comprese le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica, a erogare in tutto o in parte servizi di individuazione e validazione e certificazion e
delle competenze, in relazione agli ambiti di titolarità di cui alla lettera t) ;
La lettera i) del comma 1 è sostituita dalla seguente :
"individuazione e validazione delle competenze ": processo che conduce al riconoscimento, da parte
dell'ente titolato di cui alla lettera g) in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agl i
standard minimi di cui al presente decreto, delle competenze acquisite dalla persona in un contesto non
formale o informale . Ai fini della individuazione delle competenze sono considerate anche quelle acquisite in
contesti formali. La validazione delle competenze può essere seguita dalla certificazione delle competenz e
ovvero si conclude con il rilascio di un documento di validazione conforme agli standard minimi di cui
all'articolo 6;
La lettera j) del comma 1 è sostituita dalla seguente :
certificazione delle competenze" procedura di formale riconoscimento, da parte dell'ente titolato di cui all a
lettera g), in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi di cui a l
presente decreto, delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, anche in caso di interruzione
del percorso formativo, o di quelle validate acquisite in contesti non formali e informali. La procedura di
certificazione delle competenze si conclude con il rilascio di un certificato conforme agli standard minimi di
cui all'articolo 6;
La lettera k) del comma 1 è sostituita dalla seguente :
qualificazione": titolo di istruzione e di formazione, ivi compreso quello di istruzione e formazion e
professionale, o di qualificazione professionale rilasciato da un ente pubblico titolato di cui alla lettera g) nel
rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al present e
decreto;
La lettera I) del comma 1 è sostituita dalla seguente :
"sistema nazionale di certificazione delle competenze" l'insieme dei servizi di individuazione e validazione e
certificazione delle competenze erogati nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali dell e
prestazioni e degli standard minimi di cui al presente decreto .
Articolo3
II comma 1 è sostituito dal seguente :
1. in linea con gli indirizzi dell'Unione europea, sono oggetto di individuazione e validazione e certificazion e
le competenze acquisite dalla persona in contesti formali non formali o informali, il cui possesso risulti
comprovabile attraverso riscontri e prove definiti nel rispetto delle linee guida di cui al comma 5 .
Il comma 2 è sostituito dal seguente :
2. L'ente titolato può individuare e validare ovvero certificare competenze riferite alle qualificazion i
ricomprese, per i rispettivi ambiti di titolarità di cui all 'articolo 2, comma 1, lettera t), in repertori codificati a
livello nazionale o regionale secondo ì criteri di referenziazione al Quadro europeo delle qualificazioni, o a
parti di qualificazioni fino al numero totale di competenze costituenti l'intera qualificazione . Fatto salvo
quanto disposto dal presente decreto, per quanto riguarda le università si fa rinvio a quanto previst o
dall'articolo 14, comma 2 della legge 30 dicembre 2010, n . 240 .
Il comma 3 è sostituito dal seguente :
3. Sono oggetto di certificazione unicamente le competenze riferite a qualificazioni di repertori ricompres i
nel repertorio nazionale di cui all'articolo 8, fatto salvo quanto previsto all'articolo 11 .
La lettera a) del comma 4 è sostituita dalla seguente :
l'individuazione e validazione e la certificazione delle competenze si fondano sull'esplicita richiesta della
persona e sulla valorizzazione del suo patrimonio di esperienze di vita, di studio e di lavoro. Centralità della
persona e volontarietà del processo richiedono la garanzia, per tutti cittadini, dei principi di semplicità ,
accessibilità, trasparenza, oggettività, tracciabilità, riservatezza del servizio, correttezza metodologica ,
completezza, equità e non discriminazione ;
i
La lettera b) del comma 4 è sostituita dalla seguente :
i documenti di validazione e i certificati rilasciati rispettivamente a conclusione dell'individuazione e
validazione e della certificazione delle competenze costituiscono atti pubblici, fatto salvo il valore dei titoli d i
studio previsto dalla normativa vigente ;
La lettera e) del comma 4 è sostituita dalla seguente :
l'affidabilità del sistema nazionale di certificazione delle competenze si fonda su un condiviso e progressivo
sistema di indicatori, strumenti e standard di qualità su tutto il territorio nazionale.
L'ultimo periodo del comma 5 è sostituito dal seguente :
Il comitato organizza periodici incontri con le parti economiche e sociali al fine di garantire informazione e
partecipazione delle stesse nelle fasi di elaborazione delle linee guida, anche su richiesta delle parti stesse .
Aicolo4
L'articolo è sostituito dal seguente :
1. Il presente Capo definisce gli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle
competenze in termini di processo, di attestazione e di sistema .
2. Gli standard minimi di servizio di cui al presente Capo costituiscono livelli essenziali delle prestazioni d a
garantirsi su tutto il territorio nazionale, anche in riferimento alla individuazione e validazione degl i
apprendimenti non formali e informali e al riconoscimento dei crediti formativi.
3. Gli enti pubblici titolari, nell'esercizio delle rispettive competenze legislative, regolamentari e nell a
organizzazione dei relativi servizi, adottano i livelli essenziali delle prestazioni e gli standard minimi d i
servizio di cui al presente Capo .
4. Gli standard minimi di servizio costituiscono riferimento per gli enti pubblici titolari nella definizione d i
standard minimi di erogazione dei servizi da parte degli enti titolati .
5, Ferme restando le disposizioni di cui al presente decreto e di cui ai regimi di autorizzazione o
accreditamento degli enti pubblici titolari, gli enti titolati, per l'erogazione di servizi di certificazione dell e
competenze in conformità alle norme tecniche UNI, devono essere in possesso dell'accreditamento d a
parte dell'organismo nazionale italiano di accreditamento .
Articolo5,
L'articolo è sostituito dal seguente :
1 . Con riferimento al processo di individuazione e validazione e alla procedura di certificazione, l'ente
pubblico titolare assicura quali standard minimi:
a) l'articolazione nelle seguenti fasi:
i. identificazione : fase finalizzata a individuare e mettere in trasparenza le competenze dell a
persona riconducibili a una o più qualificazioni; in caso di apprendimenti non formali e informal i
questa fase implica un supporto alla persona nell'analisi e documentazione dell'esperienza d i
apprendimento e nel correlarne gli esiti a una o più qualificazioni;
ii. valutazione: fase finalizzata all'accertamento del possesso delle competenze riconducibili a un a
o più qualificazioni; nel caso di apprendimenti non formali e informali questa fase implica
l'adozione di specifiche metodologie valutative e di riscontri e prove idonei a comprovare le
competenze effettivamente possedute;
attestazione: fase finalizzata al rilascio di documenti di validazione o certificati, standardizzati a i
sensi del presente decreto, che documentano le competenze individuate e validate o certificate
riconducibili a una o più qualificazioni ;
b) l'adozione di misure personalizzate di informazione e orientamento in favore dei destinatari dei servizi d i
individuazione e vatidazione e certificazione delle competenze .
Articolo6
La lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente :
la presenza nei documenti di validazione e nei certificati rilasciati dei seguenti elementi minimi :
Il punto iv della lettera a) del comma 1 è sostituito dai seguente :
i dati relativi alle modalità di apprendimento e valutazione delle competenze . Ove la modalità di
apprendimento sia formale sono da indicare i dati essenziali relativi al percorso formativo e alla valutazione ,
ove la modalità sia non formale ovvero informale sono da indicare í dati essenziali relativi all'esperienz a
svolta;
La lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
la registrazione dei documenti di validazione e dei certificati rilasciati nel sistema informativo dell'ent e
pubblico titolare, in conformità al formato del Libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1 ,
lettera i) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e in interoperatività con la dorsale informativ a
unica.
Articolo7
La lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
l'adozione di uno o più repertori riferiti a qualificazioni dei rispettivi ambiti di titolarità di cui all'articolo 2 ,
comma 1, lettera t), nonché di un quadro regolamentare unitario delle condizioni di fruizione e garanzia de l
servizio e di relativi format e procedure standardizzati in conformità delle norme generali, dei livell i
essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al presente decreto;
La lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente :
il rispetto, per il personale addetto all'erogazione dei servizi, di requisiti professionali idonei al presidio degl i
aspetti di contenuto curriculare, professionale e di metodologia valutativa ;
La lettera f) del comma 1 è sostituita dalla seguente :
la previsione di condizioni che assicurino collegialità, oggettività, terzietà e indipendenza nelle fasi de l
processo di individuazione e validazione e della procedura di certificazione delle competenze e nell e
commissioni di valutazione ;
La lettera g) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
l'adozione di dispositivi che, nel rispetto delle scelte operate da ciascun ente pubblico titolare, disciplinan o
criteri, soglie e modalità di verifica, monitoraggio e vigilanza riferite agli ambiti soggettivo, strutturale,
finanziario e professionale al fine di assicurare gli standard minimi di erogazione dei servizi da parte degl i
enti titolati, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto legislativo e delle linee guida di cui all'articol o
3 comma 5, nonché l'adozione di un elenco pubblicamente accessibile e consultabile per via telematic a
degli enti titolati.
Articolo 8
L'articolo è sostituito dal seguente :
1 . In conformità agli impegni assunti dal/Italia a livello comunitario, allo scopo di garantire la mobilità dell a
persona e favorire l'incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro, la trasparenza degl i
apprendimenti e dei fabbisogni nonché l'ampia spendibilità delle certificazioni in ambito nazionale e d
europeo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è istituito il repertorio nazionale de i
titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 4, comma 67, della legg e
28 giugno 2012, n. 92.
2 . Il repertorio nazionale costituisce il quadro di riferimento unitario per la certificazione delle competenze ,
attraverso la progressiva standardizzazione degli elementi essenziali, anche descrittivi, dei titoli di istruzion e
e formazione, ivi compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni professional i
attraverso la loro correlabilità anche tramite un sistema condiviso di riconoscimento di crediti formativi i n
chiave europea .
3. ll repertorio nazionale è costituito da tutti i repertori dei titoli di istruzione e formazione, ivi compresi quell i
di istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni professionali tra cui anche quelle del
repertorio di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n . 167, codificati a livello
nazionale, regionale o di provincia autonoma, pubblicamente riconosciuti e rispondenti ai seguenti standar d
minimi:
a) identificazione dell'ente pubblico titolare ;
b) identificazione delle qualificazioni e delle relative competenze che compongono il repertorio ;
c) referenziazione delle qualificazioni, laddove applicabile, ai codici statistici di riferimento delle attività
economiche (ATECO
.) e della nomenclatura e classificazione delle unità professionali (CP ISTAT) ; nel
rispetto delle norme dei sistema statistico nazionale ;
d) referenziazione delle qualificazioni del repertorio al Quadro europeo delle qualificazioni (EQF) ,
realizzata attraverso la formale inclusione delle stesse nel processo nazionale di referenziazione ad
EQF .
4. Il Ministero del- lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ,
secondo criteri definiti con le linee guida di cui all'articolo 3, rendono pubblicamente accessibile e
consultabile per via telematica il repertorio nazionale .
Articolo 1 0
La rubrica e l'articolo sono sostituiti dai seguenti :
(Regione Valle d'Aosta e Province autonome di Trento e Bolzano )
1 . La regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione del
presente decreto legislativo nell'ambito delle competenze ad esse spettanti e secondo quanto disposto dai
rispettivi statuti speciali.
Articolo 1 1
Il comma i è sostituito dal seguente :
1 . Fino alla completa implementazione del repertorio nazionale di cui all'articolo 8, e comunque per u n
periodo di norma non superiore ai 18 mesi, gli enti pubblici titolari continuano ad operare, in materia d i
individuazione e validazione e certificazione delle competenze, nell'ambito delle disposizioni del proprio
ordinamento.
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Lo schema di decreto sulla certificazione delle