I'KV V V CUI1VICN I U unuCIM, C 11\1 UIKHIVIHLIUNC . Mori 24 9 MODULARIO P .C.M . 196 ~AC0 (o 3 Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativ i g g 4g „/KA)..A- A TUTTI I CAPI UFFICIO LEGISLATIVO LORO SED I Al Ragioniere General e dello Stat o FB X ROMA OGGETTO : schema di decreto legislativo recante definizione delle norm e generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l 'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degl i standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazion e delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, dell a legge 28 giugno 2012, n . 92 . (ESAME DEFINITIVO ) (LAVORO - ISTRUZIONE ) Ai fini di cui all'art . 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n . 400 , e dell'art . 3, comma 4, del D .P.C .M . 10 novembre 1993, si trasmette lo schem a del provvedimento in oggetto, da sottoporre al Consiglio dei Ministri, previ o esame del Preconsiglio . Schema di decreto legislativo recante definizione delle norme generali e dei livelli essenziali dell e prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degl i standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, ai sens i dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n . 92 . IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLIC A VISTI gli articoli 4, 33, 34, 35, 36, 76, 87 e 117 della Costituzione ; VISTA la legge 28 giugno 2012, n . 92 recante : "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro i n una prospettiva di crescita" e in particolare i commi da 51 a 61 e da 64 a 68 dell'articolo 4 ; VISTA la legge 23 agosto 1988, n . 400 recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento dell a Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni e in particolare l'articolo 14 ; VISTO il decreto legislativo 6 settembre 1989, n . 322 recante "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art . 24 della legge 23 agosto 1988, n . 400" ; VISTA la legge 24 giugno 1997, n . 196 recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione" e i n particolare l'articolo 17 ; VISTA la legge 10 marzo 2000, n . 62 recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto all o studio e all'istruzione"; VISTO il decreto legislativo 10 settembre 2003, n . 276 recante "Attuazione delle deleghe in materia d i occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n . 30" e successive modificazioni ; VISTO Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n . 76 recante "Definizione delle norme generali sul diritto-dover e all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n . 53" ; VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n . 226 recante "Definizione delle norme generali e dei livell i essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi dell a legge 28 marzo 2003, n . 53" e successive modificazioni ; VISTO il decreto legislativo 6 novembre 2007, n . 206 recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativ a al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinat e direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania" ; VISTA la legge 30 dicembre 2010, n . 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, d i personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza de l sistema universitario" ; VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2011, n . 167 recante "Testo unico dell'apprendistato a norma dell'articolo 1, comma 30, lettera c), come sostituito dall'articolo 46, comma 1, lettera b) della legge 4 novembre 2010, n . 183" e successive modificazioni ; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n . 275 recante "Norme in materia d i autonomia delle istituzioni scolastiche" ; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n . 87 che adotta il "Regolamento recant e norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legg e 25 giugno 2008, n . 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n . 133" ; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n . 88 che adotta il "Regolamento recant e norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugn o 2008, n . 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n . 133" ; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n . 89 che adotta il "Regolamento recant e revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4 , del decreto legge 25 giugno 2008, n . 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n . 133" ; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012 n . [ . . .] che adotta il "Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei centri d'istruzione per gli adulti, iv i compresi i corsi serali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n . 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n . 133" ; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzett a Ufficiale n . 86 dell'11 aprile 2008, recante "Linee guida per la riorganizzazione del Sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore e costituzione degli Istituti tecnici superiori" ; idi8 VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione , dell'università e della ricerca del 10 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n . 256 del 3 novembre 2005, recante "Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino" ; VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dei 27 gennaio 2010, pubblicat o nella Gazzetta Ufficiale n . 146 del 25 giugno 2010, che istituisce il modello di certificato dei saperi e dell e competenze acquisiti dagli studenti al termine dell'obbligo di istruzione, in linea con le indicazioni dell'Union e europea sulla trasparenza delle certificazioni ; VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro de l lavoro e delle politiche sociali del 7 settembre 2011, recante norme generali concernenti i diplomi degl i Istituti Tecnici Superiori (ITS) e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione dell e competenze di cui agli articoli 4, comma 3 e 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio de i Ministri 25 gennaio 2008 ; VISTA l'Intesa in sede di Conferenza Stato-regioni del 20 marzo 2008 per la definizione degli standar d minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi ; VISTO l'Accordo in sede di Conferenza Stato-regioni del 27 luglio 2011 riguardante gli atti necessari per i l passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decret o legislativo 17 ottobre 2005, n . 226 recepito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e dell a ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 11 novembre 2011 ; VISTO l'Accordo in sede di Conferenza Stato-regioni del 19 aprile 2012 riguardante la definizione di u n sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato a norm a dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011 n . 167 recepito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 2 6 settembre 2012 ; VISTA l'Intesa in sede di Conferenza unificata del 26 settembre 2012 sullo schema di decreto del Ministr o dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali , con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, riguardant e l'adozione di linee guida per realizzare misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnic o professionale, a norma dell'articolo 52 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n . 5, convertito, con modificazioni , dalla legge 4 aprile 2012, n . 35 ; [da sostituire successivamente con il DIM corrispondente ] VISTA l'Intesa in sede di Conferenza unificata del [ . . .] su apprendimento permanente ai sensi dell'articolo 4 , comma 51, della legge 28 giugno 2012, n . 92 ; VISTO il parere in sede di Conferenza unificata del [ . . .] sullo schema di Decreto del Ministro dell'istruzione , dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sens i della legge 17 maggio 1999, n . 144, articolo 69, comma 1, concernente la definizione dei percorsi d i specializzazione tecnica superiore di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 5 gennaio 2008 ; VISTO l'Accordo in sede di Conferenza Stato-regioni del [ . . .] riguardante l'adozione del primo rapport o italiano di referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo EQF ; VISTA la Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 12 novembre 2002 sulla promozione di un a maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale, 2003/C 13/02 e l a successiva Dichiarazione di Copenaghen adottata dai Ministri di 31 paesi europei e dalla Commissione il 3 0 novembre 2002 ; VISTE le Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri relative ai princip i comuni europei concernenti l'individuazione e la convalida dell'apprendimento non formale e informale de l 18 maggio 2004 ; VISTA la Decisione relativa al "Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e dell e competenze (EUROPASS)" del 15 dicembre 2004 ; VISTA la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle competenze chiave pe r l'apprendimento permanente del 18 dicembre 2006 ; VISTA la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla costituzione del quadro europe o delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) del 23 aprile 2008 ; VISTO il Regolamento (CE) n . 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pon e norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione de i prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n . 339/93 ; VISTA la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'istituzione di un sistema europe o di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) del 18 giugno 2009 ; 2di8 VISTA la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'istituzione di un quadro europeo d i riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET) del 1 8 giugno 2009 ; VISTA la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 30 novembre 2012 ; SENTITE le parti sociali nell'incontro del 12 dicembre 2012 ; ACQUISITA l'Intesa in sede di Conferenza unificata nella seduta del 20 dicembre 2012, ai sensi dell'articol o 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n . 281 ; VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del [ . . .] ; SULLA proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e sentito i l Ministro dello sviluppo economico ; EMAN A il seguente decreto legislativ o CAPO I DISPOSIZIONI GENERAL I Art. 1 (Oggetto) 1. La Repubblica, nell'ambito delle politiche pubbliche di istruzione, formazione, lavoro, competitività , cittadinanza attiva e del welfare, promuove l'apprendimento permanente quale diritto della persona e assicura a tutti pari opportunità di riconoscimento e valorizzazione delle competenze comunque acquisite i n accordo con le attitudini e le scelte individuali e in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale . 2. AI fine di promuovere la crescita e la valorizzazione del patrimonio culturale e professionale acquisit o dalla persona nella sua storia di vita, di studio e di lavoro, garantendone il riconoscimento, la trasparenza e la spendibilità, il presente decreto legislativo definisce le norme generali e i livelli essenziali delle prestazion i per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e gli standard minimi d i servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, riferiti agli ambiti di rispettiva competenz a dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, anche in funzione de l riconoscimento in termini di crediti formativi in chiave europea . Art . 2 (Definizioni) 1 . Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per : a) "apprendimento permanente" : qualsiasi attività intrapresa dalla persona in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, i n una prospettiva di crescita personale, civica, sociale e occupazionale ; b) "apprendimento formale" : apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nell e università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con i l conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche i n apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia d i ordinamenti scolastici e universitari ; c) "apprendimento non formale" : apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona , che si realizza al di fuori dei sistemi indicati alla lettera b), in ogni organismo che persegua scop i educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nell e imprese ; d) "apprendimento informale" : apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, s i realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nell e interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero ; e) "competenza" : comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello svilupp o professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti d i apprendimento formale, non formale o informale ; 3di8 f) "ente pubblico titolare" : amministrazione pubblica, centrale, regionale e delle province autonome titolare , a norma di legge, della regolamentazione di servizi di individuazione e validazione e certificazione dell e competenze . Nello specifico sono da intendersi enti pubblici titolari : i. il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in materia di individuazione e validazione e certificazione delle competenze riferite ai titoli di studio del sistema scolastico e universitario ; ii. le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in materia di individuazione e validazion e e certificazione di competenze riferite a qualificazioni rilasciate nell'ambito delle rispettiv e competenze ; iii. il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi, salvo quelle comunque afferenti alle autorità competenti di cui al successivo punto iv ; iv. le autorità competenti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n . 206, i n materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazion i delle professioni regolamentate a norma del medesimo decreto ; g) "ente titolato" : soggetto, pubblico o privato, ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, autorizzato o accreditato dall'ente pubblico titolare, ovvero deputato a norma di legge statal e o regionale, ivi comprese le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell'alta formazion e artistica, musicale e coreutica, a erogare in tutto o in parte servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in relazione agli ambiti di titolarità di cui alla lettera f) ; h) "organismo nazionale italiano di accreditamento" : organismo nazionale di accreditamento designat o dall'Italia in attuazione del regolamento (CE) n . 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 ; i) "individuazione e validazione delle competenze" : processo che conduce al riconoscimento, da part e dell'ente titolato di cui alla lettera g) in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi di cui al presente decreto, delle competenze acquisite dalla persona in un contesto non formale o informale . Ai fini della individuazione delle competenze sono considerate anche quell e acquisite in contesti formali . La validazione delle competenze può essere seguita dalla certificazion e delle competenze ovvero si conclude con il rilascio di un documento di validazione conforme agl i standard minimi di cui all'articolo 6 ; j) "certificazione delle competenze" : procedura di formale riconoscimento, da parte dell'ente titolato di cu i alla lettera g), in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi d i cui al presente decreto, delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, anche in caso d i interruzione del percorso formativo, o di quelle validate acquisite in contesti non formali e informali . L a procedura di certificazione delle competenze si conclude con il rilascio di un certificato conforme agl i standard minimi di cui all'articolo 6 ; k) "qualificazione" : titolo di istruzione e di formazione, ivi compreso quello di istruzione e formazion e professionale, o di qualificazione professionale rilasciato da un ente pubblico titolato di cui alla lettera g ) nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui a l presente decreto ; I) "sistema nazionale di certificazione delle competenze" : l'insieme dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze erogati nel rispetto delle norme generali, dei livell i essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al presente decreto . Art . 3 (Sistema nazionale di certificazione delle competenze) 1. In linea con gli indirizzi dell'Unione europea, sono oggetto di individuazione e validazione e certificazion e le competenze acquisite dalla persona in contesti formali, non formali o informali, il cui possesso risult i comprovabile attraverso riscontri e prove definiti nel rispetto delle linee guida di cui al comma 5 . 2. L'ente titolato può individuare e validare ovvero certificare competenze riferite alle qualificazion i ricomprese, per i rispettivi ambiti di titolarità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), in repertori codificati a livello nazionale o regionale secondo i criteri di referenziazione al Quadro europeo delle qualificazioni, o a parti di qualificazioni fino al numero totale di competenze costituenti l'intera qualificazione . Fatto salvo quanto disposto dal presente decreto, per quanto riguarda le università si fa rinvio a quanto previst o dall'articolo 14, comma 2 della legge 30 dicembre 2010, n . 240 . 3. Sono oggetto di certificazione unicamente le competenze riferite a qualificazioni di repertori ricompres i nel repertorio nazionale di cui all'articolo 8, fatto salvo quanto previsto all'articolo 11 . 4di8 4 . Il sistema nazionale di certificazione delle competenze opera nel rispetto dei seguenti principi : a) l'individuazione e validazione e la certificazione delle competenze si fondano sull'esplicita richiesta dell a persona e sulla valorizzazione del suo patrimonio di esperienze di vita, di studio e di lavoro . Centralità della persona e volontarietà del processo richiedono la garanzia, per tutti i cittadini, dei principi d i semplicità, accessibilità, trasparenza, oggettività, tracciabilità, riservatezza del servizio, correttezz a metodologica, completezza, equità e non discriminazione ; b) i documenti di validazione e i certificati rilasciati rispettivamente a conclusione dell'individuazione e validazione e della certificazione delle competenze costituiscono atti pubblici, fatto salvo il valore de i titoli di studio previsto dalla normativa vigente ; c) gli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze, nel regolamentare e organizzare i servizi ai sensi del presente decreto, operano in modo autonomo secondo il principio d i sussidiarietà verticale e orizzontale e nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e dell e università, organicamente nell'ambito della cornice unitaria di coordinamento interistituzionale e ne l dialogo con il partenariato economico e sociale ; d) il raccordo e la mutualità dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze s i fonda sulla piena realizzazione della dorsale unica informativa di cui all'articolo 4, comma 51, dell a legge 28 giugno 2012, n . 92, mediante la progressiva interoperatività delle banche dati centrali e territoriali esistenti e l'istituzione del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e dell e qualificazioni professionali ; e) l'affidabilità del sistema nazionale di certificazione delle competenze si fonda su un condiviso e progressivo sistema di indicatori, strumenti e standard di qualità su tutto il territorio nazionale . 5 . Alla verifica del rispetto dei livelli di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, ne l rispetto dei principi di terzietà e indipendenza, provvede un comitato tecnico nazionale, istituito con i l presente decreto senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presieduto dal Ministero de l lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e composto da l Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministero dello sviluppo economico, da l Ministero dell'economia e delle finanze e dalle amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e delle provinc e autonome di Trento e Bolzano in qualità di enti pubblici titolari ai sensi del presente decreto legislativo . Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni componenti designano i propr i rappresentanti tecnici in seno al comitato . Ai componenti del comitato non è corrisposto alcun compenso , emolumento, indennità o rimborso spese . Nell'esercizio dei propri compiti, il comitato propone l'adozione d i apposite linee guida per I'interoperatività degli enti pubblici titolari e delle relative funzioni prioritariamente finalizzate : a) alla identificazione degli indicatori, delle soglie e delle modalità di controllo, valutazione e accertament o degli standard minimi di cui al presente decreto, anche ai fini dei livelli essenziali delle prestazioni e dell a garanzia dei servizi ; b) alla definizione dei criteri per l'implementazione del repertorio nazionale di cui all'articolo 8, anche nell a prospettiva del sistema europeo dei crediti per l'istruzione e la formazione professionale, e pe r l'aggiornamento periodico, da effettuarsi almeno ogni tre anni ; c) alla progressiva realizzazione e raccordo funzionale della dorsale informativa unica di cui all'articolo 4 , comma 51, della legge 28 giugno 2012, n . 92 . II comitato organizza periodici incontri con le parti economiche e sociali al fine di garantire informazione e partecipazione delle stesse nelle fasi di elaborazione delle linee guida, anche su richiesta delle parti stesse . 6 . Le linee guida di cui al comma 5 sono adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali , di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro per la pubblic a amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per I o sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza unificata a norma dell'articolo 8 del decreto legislativ o 28 agosto 1997, n . 281 e sentite le parti economiche e sociali . CAPO I l LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI E STANDARD MINIMI DI SERVIZI O DEL SISTEMA NAZIONALE DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZ E Art. 4 (Livelli essenziali delle prestazioni e standard minimi di servizio) 1 . II presente Capo definisce gli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione dell e competenze in termini di processo, di attestazione e di sistema . 5di8 2. Gli standard minimi di servizio di cui al presente Capo costituiscono livelli essenziali delle prestazioni d a garantirsi su tutto il territorio nazionale, anche in riferimento alla individuazione e validazione degl i apprendimenti non formali e informali e al riconoscimento dei crediti formativi . 3. Gli enti pubblici titolari, nell'esercizio delle rispettive competenze legislative, regolamentari e nell a organizzazione dei relativi servizi, adottano i livelli essenziali delle prestazioni e gli standard minimi d i servizio di cui al presente Capo . 4. Gli standard minimi di servizio costituiscono riferimento per gli enti pubblici titolari nella definizione d i standard minimi di erogazione dei servizi da parte degli enti titolati . 5. Ferme restando le disposizioni di cui al presente decreto e di cui ai regimi di autorizzazione o accreditamento degli enti pubblici titolari, gli enti titolati, per l'erogazione di servizi di certificazione dell e competenze in conformità alle norme tecniche UNI, devono essere in possesso dell'accreditamento d a parte dell'organismo nazionale italiano di accreditamento . Art . 5 (Standard minimi di processo) 1 . Con riferimento al processo di individuazione e validazione e alla procedura di certificazione, l'ent e pubblico titolare assicura quali standard minimi : a) l'articolazione nelle seguenti fasi : i. identificazione : fase finalizzata a individuare e mettere in trasparenza le competenze dell a persona riconducibili a una o più qualificazioni ; in caso di apprendimenti non formali e informal i questa fase implica un supporto alla persona nell'analisi e documentazione dell'esperienza d i apprendimento e nel correlarne gli esiti a una o più qualificazioni ; ii. valutazione: fase finalizzata all'accertamento del possesso delle competenze riconducibili a un a o più qualificazioni ; nel caso di apprendimenti non formali e informali questa fase implic a l'adozione di specifiche metodologie valutative e di riscontri e prove idonei a comprovare l e competenze effettivamente possedute ; iii. attestazione : fase finalizzata al rilascio di documenti di validazione o certificati, standardizzati a i sensi del presente decreto, che documentano le competenze individuate e validate o certificat e riconducibili a una o più qualificazioni ; b) l'adozione di misure personalizzate di informazione e orientamento in favore dei destinatari dei servizi d i individuazione e validazione e certificazione delle competenze . Ad. 6 (Standard minimi di attestazione) 1 . Con riferimento all'attestazione sia al termine dei servizi di individuazione e validazione, sia al termine de i servizi di certificazione, l'ente pubblico titolare assicura quali standard minimi : a) la presenza nei documenti di validazione e nei certificati rilasciati dei seguenti elementi minimi : i. i dati anagrafici del destinatario ; ii. i dati dell'ente pubblico titolare e dell'ente titolato con indicazione dei riferimenti normativi d i autorizzazione o accreditamento ; iii. le competenze acquisite, indicando, per ciascuna di esse, almeno la denominazione, i l repertorio e le qualificazioni di riferimento . Queste ultime sono descritte riportando l a denominazione, la descrizione, l'indicazione del livello del Quadro europeo delle qualificazioni e la referenziazione, laddove applicabile, ai codici statistici di riferimento delle attività economich e (ATECO) e della nomenclatura e classificazione delle unità professionali (CP ISTAT), ne l rispetto delle norme del sistema statistico nazionale ; iv. i dati relativi alle modalità di apprendimento e valutazione delle competenze . Ove la modalità d i apprendimento sia formale sono da indicare i dati essenziali relativi al percorso formativo e all a valutazione, ove la modalità sia non formale ovvero informale sono da indicare i dati essenzial i relativi all'esperienza svolta ; b) la registrazione dei documenti di validazione e dei certificati rilasciati nel sistema informativo dell'ent e pubblico titolare, in conformità al formato del Libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1 , lettera i) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n . 276 e in interoperatività con la dorsale informativ a unica . 6di8 Art. 7 (Standard minimi di sistema) 1 . Con riferimento al sistema nazionale di certificazione delle competenze, l'ente pubblico titolare assicur a quali standard minimi : a) l'adozione di uno o più repertori riferiti a qualificazioni dei rispettivi ambiti di titolarità di cui all'articolo 2 , comma 1, lettera f), nonché dì un quadro regolamentare unitario delle condizioni di fruizione e garanzi a del servizio e di relativi format e procedure standardizzati in conformità delle norme generali, dei livell i essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al presente decreto ; b) l'adozione di misure di informazione sulle opportunità dei servizi di individuazione e validazione e certificazione per individui e organizzazioni ; c) il rispetto, per il personale addetto all'erogazione dei servizi, di requisiti professionali idonei al presidi o degli aspetti di contenuto curriculare, professionale e di metodologia valutativa ; d) la funzionalità di un sistema informativo interoperativo nell'ambito della dorsale unica informativa, di cu i all'articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n . 92, ai fini del monitoraggio, della valutazione , della tracciabilità e conservazione degli atti rilasciati ; e) la conformità delle procedure alle disposizioni in materia di semplificazione, accesso agli att i amministrativi e tutela dei dati personali ; f) la previsione di condizioni che assicurino collegialità, oggettività, terzietà e indipendenza nelle fasi del processo di individuazione e validazione e della procedura di certificazione delle competenze e nell e commissioni di valutazione ; g) l'adozione di dispositivi che, nel rispetto delle scelte operate da ciascun ente pubblico titolare , disciplinano criteri, soglie e modalità di verifica, monitoraggio e vigilanza riferite agli ambiti soggettivo , strutturale, finanziario e professionale al fine di assicurare gli standard minimi di erogazione dei serviz i da parte degli enti titolati, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto legislativo e delle line e guida di cui all'articolo 3 comma 5, nonché l'adozione di un elenco pubblicamente accessibile e consultabile per via telematica degli enti titolati . CAPO II I REPERTORIO NAZIONALE DEI TITOLI DI ISTRUZIONE E FORMAZION E E DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONAL I Art . 8 (Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali) 1. In conformità agli impegni assunti dall'Italia a livello comunitario, allo scopo di garantire la mobilità dell a persona e favorire l'incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro, la trasparenza degl i apprendimenti e dei fabbisogni nonché l'ampia spendibilità delle certificazioni in ambito nazionale e d europeo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è istituito il repertorio nazionale de i titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 4, comma 67, della legg e 28 giugno 2012, n . 92 . 2. Il repertorio nazionale costituisce il quadro di riferimento unitario per la certificazione delle competenze , attraverso la progressiva standardizzazione degli elementi essenziali, anche descrittivi, dei titoli di istruzion e e formazione, ivi compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni professional i attraverso la loro correlabilità anche tramite un sistema condiviso di riconoscimento di crediti formativi i n chiave europea . 3. II repertorio nazionale è costituito da tutti i repertori dei titoli di istruzione e formazione, ivi compresi quell i di istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni professionali tra cui anche quelle de l repertorio di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n . 167, codificati a livell o nazionale, regionale o di provincia autonoma, pubblicamente riconosciuti e rispondenti ai seguenti standar d minimi : a) identificazione dell'ente pubblico titolare ; b) identificazione delle qualificazioni e delle relative competenze che compongono il repertorio ; c) referenziazione delle qualificazioni, laddove applicabile, ai codici statistici di riferimento delle attivit à economiche (ATECO) e della nomenclatura e classificazione delle unità professionali (CP ISTAT), ne l rispetto delle norme dei sistema statistico nazionale ; 7di8 d) referenziazione delle qualificazioni del repertorio al Quadro europeo delle qualificazioni (EQF) , realizzata attraverso la formale inclusione delle stesse nel processo nazionale di referenziazione a d EQF . 4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca , secondo criteri definiti con le linee guida di cui all'articolo 3, rendono pubblicamente accessibile e consultabile per via telematica il repertorio nazionale . CAPO I V MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DI SISTEM A Art . 9 (Monitoraggio e valutazione ) 1. Il sistema nazionale di certificazione delle competenze è oggetto di monitoraggio e valutazione, anche i n un'ottica di miglioramento costante, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Minister o dell'istruzione dell'università e della ricerca e delle amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e dell e province autonome di Trento e Bolzano in qualità di enti pubblici titolari ai sensi del presente decret o legislativo, che possono avvalersi per le relative azioni, della collaborazione dell'Istituto per lo Sviluppo dell a Formazione Professionale dei Lavoratori (ISFOL), dell'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistem a Educativo di Istruzione e Formazione (INVALSI), dell'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) e dell' Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e dell a Ricerca (ANVUR) e dell'Unione Nazionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura . 2. I risultati del monitoraggio e della valutazione di cui al comma 1 sono oggetto di comunicazione triennal e al Parlamento anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 4 comma 51 della legge 28 giugno 2012, n . 92 . CAPO V DISPOSIZIONI FINAL I Art . 1 0 (Regione Valle d'Aosta e Province autonome di Trento e Bolzano ) 1 . La regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione de l presente decreto legislativo nell'ambito delle competenze ad esse spettanti e secondo quanto disposto da i rispettivi statuti speciali . Art. 1 1 (Disposizioni finali) 1. Fino alla completa implementazione del repertorio nazionale di cui all'articolo 8, e comunque per u n periodo di norma non superiore ai 18 mesi, gli enti pubblici titolari continuano ad operare, in materia d i individuazione e validazione e certificazione delle competenze, nell'ambito delle disposizioni del propri o ordinamento . 2. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Governo anche i n riferimento agli esiti del monitoraggio e della valutazione di cui all'articolo 9, può adottare le eventual i disposizioni integrative e correttive, di cui all'articolo 4, commi da 51 a 61 e da 64 a 68, della legge 2 8 giugno 2012, n . 92 . 3. Dall'adozione del presente decreto legislativo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanz a pubblica, ferma restando la facoltà degli enti pubblici titolari di stabilire costi standard a carico dei beneficiar i dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, da definire con le linee guida d i cui all'articolo 3 . 8 di 8 Schema di decreto legislativo recante definizione delle norme generali e dei livell i essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendiment i non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale d i certificazione delle competenze, ai sensi dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legg e 28 giugno 2012, n . 92. RELAZIONE ILLUSTRATIV A Nella società globalizzata e interconnessa le opportunità e i bisogni di apprendimento sono sempre pi ù diffusi ed estesi lungo tutto il corso della vita della persona, senza limiti, senza frontiere, senza moment i o luoghi esclusivi . Per questo motivo, già da diversi anni, il tema della validazione e della certificazione degl i apprendimenti acquisiti sia nei contesti formali sia in quelli non formali o informali dalla persona nell a sua storia di vita, di studio e di lavoro, è al centro di numerose iniziative in Europa e nel nostro Paese . Per giunta, la crisi economica e occupazionale di questi ultimi anni acuisce visibilmente l'obsolescenza delle competenze e le disparità tra domanda e offerta . La certificazione delle competenze comunqu e acquisite rappresenta un elemento strategico di innovazione per valorizzare il patrimonio culturale e professionale della persona e rafforzarne le prospettive e le opportunità occupazionali in accordo a l modello europeo della flexicurity . L'innovazione integrata dei servizi di istruzione, formazione e lavor o secondo una prospettiva di qualità e trasparenza, costituisce una priorità del nostro Paes e per contribuire a stimolarne la competitività e la prosperità . Nella strategia "Europa 2020" i Paesi comunitari si sono impegnati a migliorare in modo determinante l a qualità e l'efficacia degli investimenti finalizzati allo sviluppo del capitale umano con particolar e riferimento a due elementi chiave : l'ampliamento dei contesti di apprendimento alle diverse situazioni e momenti di vita in un'ottica d i apprendimento permanente (lifelong leaming); l'affermarsi del diritto della persona al riconoscimento delle competenze comunque acquisite, i n accordo con le attitudini e le scelte individuali e in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale . L'apprendimento permanente e la certificazione delle competenze comunque acquisite sono alla bas e del diritto di muoversi liberamente in Europa, per motivi di studio o lavoro, con un patrimonio di saperi e titoli trasparenti e riconoscibili, in sostanza, alla base del diritto di cittadinanza europea . La crescente rilevanza di questi obiettivi è testimoniata dall'insieme di strumenti regolatori messi a punto in questi ultimi anni dalla Commissione e dal Parlamento europei, di cui si richiama una sintes i nelle premesse del provvedimento, strumenti che disegnano, nel loro insieme, un sistema integrato d i opportunità di apprendimento che rendono realizzabili le strategie europee di lifelong leaming. Anche il rapporto OCSE Recognising non forma/ and inforna/ leaming del 2010 dimostra che l a validazione degli apprendimenti acquisiti nei contesti non formali e informali porta con sé divers i vantaggi : - rende più dinamici i meccanismi di accesso e mobilità nel mercato del lavoro ; apre nuove strade a molti lavoratori e ad aziende in crisi occupazionale ; - sostiene la mobilità europea e internazionale per studio o per lavoro ; fornisce basi più affidabili per un accesso di qualità di lavoratori provenienti da altri paesi europei o extraeuropei ; consente ai giovani di valorizzare esperienze quali stage, tirocini, volontariato . La definizione di un sistema nazionale di validazione e certificazione delle competenze costituisc e pertanto una fondamentale infrastruttura di raccordo tra le politiche di istruzione, formazione, lavoro , competitività, cittadinanza attiva e welfare in sintonia con le dinamiche e gli indirizzi di crescita e sviluppo dell'Unione europea . Infrastruttura che opera nella duplice direzione di accrescere la qualità e l'efficacia dei servizi di istruzione, formazione e lavoro e l'efficienza degli attuali investimenti pubblici e comunitari per lo sviluppo del capitale umano . Nonostante le numerose e ripetute sollecitazioni rivolte da parte dell'Unione europea al nostro Paese i n questi anni e da ultimo la raccomandazione del Consiglio europeo sul Programma Nazionale di Riform a 2012 dell'Italia del 5 giugno 2012 ad "attuare il riconoscimento delle competenze e delle qualifiche a livello nazionale per promuovere la mobilità del lavoro", fino ad oggi l'Italia non dispone di una disciplin a organica in materia di apprendimento permanente e certificazione delle competenze comunqu e acquisite dalla persona . In Italia, infatti, il tema della certificazione delle competenze comunque acquisite è stato affrontato pe r la prima volta sul piano normativo con il Testo Unico per l'Apprendistato di cui al decreto legislativo 1 4 settembre 2011 n . 167, dove è previsto che le competenze acquisite dall'apprendista in assett o lavorativo sono certificate secondo modalità definite dalle regioni, sulla base del repertorio dell e professioni e registrate sul libretto formativo del cittadino . In attuazione del nuovo impianto normativ o dell'apprendistato è stato messo a punto un primo importante tassello per la definizione di un quadr o nazionale di standard per la certificazione delle competenze in chiave europea con l'Accordo Stat o Regioni del 19 Aprile 2012 per la "definizione di un sistema nazionale di certificazione dell e competenze comunque acquisite per l'apprendistato", frutto di un intenso e proficuo lavoro di raccord o tra Ministeri competenti e Regioni . Parallelamente, a livello territoriale, come evidenziato dalle analisi e ricognizioni effettuate da ISFOL, l e regioni italiane, anche se con modalità e velocità differenziate, stanno introducendo, all'interno de i propri sistemi regolatori, il tema della certificazione e della validazione delle competenze comunqu e acquisite . AI fine di definire una disciplina organica e quadro unitario di standard nazionali a tutela dell'attendibilit à e accessibilità delle procedure e dei servizi, la legge 28 giugno 2012, n . 92, all'articolo 4, commi 58 e 68, individua i temi della validazione dell'apprendimento non formale e informale e del sistem a nazionale di certificazione delle competenze quali elementi fondamentali per assicurare e concretizzar e le politiche per l'apprendimento permanente . L'articolo 4 della legge n . 92 del 2012 (nello specifico i commi da 58 a 61, il comma 64 e i commi 67 e 68) impone al Governo di adottare su proposta de l Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e sentito il Ministro dell o sviluppo economico, uno o più decreti legislativi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dell a legge (ovvero entro il 17 gennaio 2013) e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per : - la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali, con riferimento al sistema nazionale d i certificazione delle competenze, sulla base dei principi e criteri direttivi specificamente individuat i (lettere da a) a g) del comma 58) ; - la definizione, con riferimento al sistema nazionale di certificazione delle competenze, di : a) standard di certificazione delle competenze e dei relativi servizi, rispondenti ai principi d i accessibilità, riservatezza, trasparenza, oggettività e tracciabilità, che contengono gl i elementi essenziali per la riconoscibilità e ampia spendibilità delle certificazioni i n ambito regionale, nazionale ed europeo ; b) criteri per la definizione e l'aggiornamento, almeno ogni tre anni, del repertori o nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali ; c) modalità di registrazione delle competenze certificate, anche con riferimento al librett o formativo ed alle anagrafi del cittadino . Pertanto, lo schema di decreto legislativo all'esame si propone l'obiettivo di disciplinare organicamente , nell'ordinamento giuridico italiano, una serie di istituti innovativi, quali l'apprendimento permanente e l a validazione e certificazione delle competenze acquisite in percorsi non formali o informali, co n l'obiettivo di allineare i servizi pubblici centrali e territoriali di istruzione, formazione e lavoro agl i orientamenti e indirizzi comunitari (tra cui appare utile menzionare la Proposta della Commission e europea di Raccomandazione del Consiglio sulla convalida dell'apprendimento non formale e informal e del 5 settembre 2012, di prossima approvazione) nonché alle regolamentazioni già introdotte, i n materia, dagli altri paesi europei quali Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Portogallo, Svezia , Norvegia, Danimarca Finlandia, Olanda, Romania . Oltre ai passaggi previsti per i decreti legislativi ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n . 400, l'iter di formazione del prowedimento in esame ha previsto: la consultazione delle parti economiche e sociali avvenuta nel corso dell'incontro del 1 2 dicembre 2012 ; l'Intesa nella seduta della Conferenza unificata del 20 dicembre 2012, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n . 281 . Lo schema di decreto legislativo in esame sì articola in cinque Capi e si compone di undici articoli . Il Capo I raccoglie, nell'ambito delle disposizioni generali, l'oggetto della norma, un elenco di definizion i normative e i principi generali del sistema nazionale dì certificazione delle competenze, inteso com e l'insieme dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze . L'articolo 1 afferma il diritto della persona all'apprendimento permanente e al riconoscimento e all a valorizzazione delle competenze comunque acquisite, nel quadro delle politiche di istruzione , formazione, lavoro, competitività, cittadinanza attiva e del welfare . A tal fine il prowedimento, i n coerenza con i criteri e i principi direttivi della legge di delegazione, definisce le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e gli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze , riferiti agli ambiti di rispettiva competenza dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trent o e Bolzano, anche in funzione del riconoscimento in termini di crediti formativi in chiave europea . L'articolo 2 raccoglie una serie di definizioni normative - alcune delle quali direttamente derivanti dall a legge di delegazione - necessarie alla corretta comprensione e applicazione del prowedimento . Rispetto alla versione approvata in deliberazione preliminare dal Consiglio dei Ministri nell a seduta del 30 novembre 2012, il testo dell'articolo contiene alcune modifiche introdotte pe r tenere conto di quanto richiesto dalle regioni e province autonome e dal Ministero della salut e (con specifico riguardo, per quest'ultimo, al punto iii della lettera f) . Le modifiche in question e rappresentano mere precisazioni terminologiche coerenti con i principi e i criteri direttiv i individuati dalla legge di delegazione e non alterano o modificano né l'impianto né la sostanz a dello schema preliminare . Tali modifiche peraltro non determinano alcun effetto finanziario e pertanto non si rende necessario provvedere alla modifica della relazione tecnica gi à positivamente verificata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato . L'articolo 3 sancisce i criteri e i principi generali del sistema nazionale di certificazione dell e competenze. Nello specifico : viene individuata la competenza quale oggetto esclusivo dei servizi d i individuazione e validazione e certificazione ; sono chiariti gli ambiti di applicazione della individuazion e e validazione e quelli della certificazione delle competenze ; sono definiti i principi generali del sistem a nazionale di certificazione delle competenze, in coerenza con la legge di delegazione e in accordo co n gli orientamenti comunitari ; viene istituto un comitato tecnico nazionale presieduto dal Ministero de l lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e compost o dal Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministero dello svilupp o economico, dal Ministero dell'economia e delle finanze nonché dalle amministrazioni pubbliche , centrali, regionali e delle province autonome in qualità di enti pubblici titolari, con i compiti di verifica de l rispetto dei livelli di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze e di proposta d i linee guida per I'interoperatività degli enti pubblici titolari e delle relative funzioni da adottare co n decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione , dell'università e della ricerca, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, previa Intesa i n Conferenza unificata e sentite le parti economiche e sociali . Rispetto alla versione approvata in deliberazione preliminare dal Consiglio dei Ministri nell a seduta del 30 novembre 2012, il testo dell'articolo contiene alcune modifiche introdotte pe r tenere conto di quanto richiesto dalle regioni e province autonome e dalle parti sociali (co n specifico riguardo, per queste ultime, all'ultimo periodo del comma 5) . Le modifiche i n questione rappresentano mere puntualizzazioni o chiarificazioni testuali, coerenti con i princip i e i criteri direttivi individuati dalla legge di delegazione e non alterano o modificano n é l'impianto né la sostanza dello schema preliminare . Tali modifiche peraltro non determinan o alcun effetto finanziario e pertanto non si rende necessario provvedere alla modifica dell a relazione tecnica già positivamente verificata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dell o Stato . II Capo Il riunisce gli articoli relativi ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi di servizi o del sistema nazionale di certificazione delle competenze . L'articolo 4 stabilisce che gli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione dell e competenze che, in coerenza con le competenze costituzionali dei diversi soggetti pubblici coinvolti , costituiscono anche i livelli essenziali delle prestazioni nonché il riferimento per i regimi d i accreditamento o autorizzazione degli enti titolati alla erogazione dei servizi di validazione e certificazione . L'articolo, inoltre, prevede un comma che chiarisce ruolo e funzioni dell'organism o nazionale italiano di accreditamento . Rispetto alla versione approvata in deliberazione preliminare dal Consiglio dei Ministri nell a seduta del 30 novembre 2012, il testo dell'articolo contiene alcune modifiche introdotte pe r tenere conto di quanto richiesto dalle regioni e province autonome e dal Ministero della salut e (con specifico riguardo, per quest'ultimo, al nuovo comma 5) . Le modifiche in question e rappresentano mere puntualizzazioni o chiarificazioni testuali, coerenti con i principi e i criteri direttivi individuati dalla legge di delegazione e non alterano o modificano né l'impianto né l a sostanza dello schema preliminare . Tali modifiche peraltro non determinano alcun effetto finanziario e pertanto non si rende necessario provvedere alla modifica della relazione tecnic a già positivamente verificata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato . L'articolo 5 reca la definizione degli standard di processo relativi sia ai servizi di individuazione e validazione sia a quelli di certificazione . Tale processo è articolato in tre fasi funzionali al corrett o esercizio tecnico delle funzioni di validazione e di certificazione in linea con gli orientamenti europei e comunitari . Nell'ambito delle fasi è dettagliato il caso in cui siano da trattare apprendimenti maturati i n contesti non formali e informali, caso che prevede una particolare attenzione alla ricostruzione dell e esperienze della persona e alla metodologia di accertamento e valutazione . Rispetto alla versione approvata in deliberazione preliminare dal Consiglio dei Ministri nell a seduta del 30 novembre 2012 il testo dell'articolo contiene alcune modifiche introdotte pe r tenere conto di quanto richiesto dalle regioni e province autonome . Le modifiche in question e rappresentano mere chiarificazioni testuali coerenti con i principi e i criteri direttivi individuat i dalla legge di delegazione e non alterano o modificano né l'impianto né la sostanza dell o schema preliminare . Tali modifiche peraltro non determinano alcun effetto finanziario e pertant o non si rende necessario provvedere alla modifica della relazione tecnica già positivament e verificata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato . L'articolo 6 definisce i requisiti minimi per i documenti di attestazione (attestati o certificati) rilasciat i nell'ambito dei sistema nazionale di certificazione . Tale passaggio costituisce un aspetto di grande rilievo rispetto alle attuali difficoltà dei nostri sistemi di qualificazione poiché è finalizzato a migliorare l a trasparenza, la leggibilità e la portabilità nazionale e comunitaria delle informazioni riportate ne i documenti di attestazione . In particolare, sono definiti gli elementi informativi minimi da indicare in tal i documenti e si stabilisce la tracciabilità, nel tempo, delle informazioni attraverso la registrazione i n conformità alla struttura informativa del Libretto formativo del cittadino e in interoperatività con l a dorsale informativa unica . Rispetto alla versione approvata in deliberazione preliminare dal Consiglio dei Ministri nell a seduta del 30 novembre 2012 il testo dell'articolo contiene alcune modifiche introdotte pe r tenere conto di quanto richiesto dalle regioni e province autonome . Le modifiche in question e rappresentano mere chiarificazioni testuali coerenti con i principi e i criteri direttivi individuati dalla legge di delegazione e non alterano o modificano né l'impianto né la sostanza dell o schema preliminare . Tali modifiche peraltro non determinano alcun effetto finanziario e pertant o non si rende necessario provvedere alla modifica della relazione tecnica già positivament e verificata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato . L'articolo 7 declina gli standard minimi di sistema necessari ad assicurare, su tutto il territorio nazionale, servizi omogenei e di qualità, pur nella diversità dei soggetti istituzionali preposti alla lor o regolamentazione ed erogazione . Tali standard si traducono in altrettanti impegni vincolanti da parte de i soggetti pubblici titolari della individuazione e validazione e certificazione delle competenze, impegn i che riguardano le condizioni di fruizione dei servizi, l'informazione ai cittadini, i requisiti professional i degli operatori preposti, la presenza di un adeguato sistema informativo pienamente interoperabil e nell'ambito della dorsale informativa unica, la conformità delle procedure alle disposizioni in materia d i semplificazione, accesso agli atti amministrativi e di tutela dei dati personali, l'attendibilità dell e procedure valutative, l'affidamento dei servizi a terzi in regime di accreditamento o autorizzazione con i l mantenimento della responsabilità e titolarità dei servizi stessi . Rispetto alla versione approvata in deliberazione preliminare dal Consiglio dei Ministri nell a seduta del 30 novembre 2012, il testo dell'articolo contiene alcune modifiche introdotte pe r tenere conto di quanto richiesto dalle regioni e province autonome e dall'associazion e nazionale dei comuni italiani (con specifico riguardo, per quest'ultima, alla lettera c) . Le modifiche in questione rappresentano mere puntualizzazioni o chiarificazioni testuali, coerent i con i principi e i criteri direttivi individuati dalla legge di delegazione e non alterano o modificano né l'impianto né la sostanza dello schema preliminare . Tali modifiche peraltro no n determinano alcun effetto finanziario e pertanto non si rende necessario provvedere all a modifica della relazione tecnica già positivamente verificata dal Dipartimento della Ragioneri a Generale dello Stato . Il Capo III si compone di un unico articolo (l'articolo 8) che contiene le norme relative al repertori o nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, in attuazione di quant o indicato all'articolo 4, commi 67 e 68, lettera b) della legge di delegazione . La presenza di un repertori o nazionale unico a partire dalla progressiva standardizzazione degli elementi descrittivi essenziali de i titoli di istruzione e di formazione e delle qualificazioni professionali è un aspetto innovativ o fondamentale poiché rappresenta l'elemento necessario per la trasparenza delle certificazioni e per l a correlabilità delle stesse in ambito europeo . II repertorio è costituito dalla raccolta e organizzazione d i tutti gli esistenti repertori codificati a livello nazionale e regionale o di provincia autonoma che sian o pubblicamente riconosciuti e dotati di un insieme di standard minimi per la trasparenza e correlabilità . Rispetto alla versione approvata in deliberazione preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 30 novembre 2012, il testo dell'articolo contiene alcune modifiche introdotte pe r tenere conto di quanto richiesto dalle regioni e province autonome . Le modifiche in question e rappresentano mere puntualizzazioni o chiarificazioni testuali, coerenti con i principi e i criter i direttivi individuati dalla legge di delegazione e non alterano o modificano né l'impianto né l a sostanza dello schema preliminare . Tali modifiche peraltro non determinano alcun effett o finanziario e pertanto non si rende necessario provvedere alla modifica della relazione tecnic a già positivamente verificata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato . Il Capo IV e l'articolo 9 che Io sostanzia recano le disposizioni per il monitoraggio e la valutazione de l sistema da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione , dell'università e della ricerca e delle amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e delle provinc e autonome in qualità di enti pubblici titolari, anche con il supporto degli enti di ricerca e agenzie tecnich e pertinenti a ciascun sistema . Si stabilisce, altresì, una comunicazione al Parlamento con cadenz a triennale sugli esiti delle attività di monitoraggio e valutazione . Il CapoV comprende le disposizioni finali del provvedimento . In particolare, l'articolo 10 contiene la clausola di salvaguardia di attuazione prevista per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano . Rispetto alla versione approvata in deliberazione preliminare dal Consiglio dei Ministri nell a seduta del 30 novembre 2012 il testo dell'articolo contiene alcune modifiche introdotte pe r tenere conto di quanto richiesto dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato nonch é delle valutazioni tecniche condivise in sede di riunione tecnica preparatoria della Conferenz a unificata tenutasi in data 17 dicembre 2012 . Le modifiche in questione rappresentano un a puntualizzazione della rubrica e del contenuto dell'articolo, coerente con i principi e i criter i direttivi individuati dalla legge di delegazione e non altera o modifica né l'impianto né l a sostanza dello schema preliminare . Tale modifica peraltro non determina alcun effetto finanziario e pertanto non si rende necessario provvedere alla modifica della relazione tecnic a già positivamente verificata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato . L'articolo 11 reca disposizioni transitorie e finali . Nello specifico il comma 1 definisce le disposizion i attuative del decreto legislativo in fase di prima applicazione e nelle more della implementazione de l Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali . Rispetto alla versione approvata in deliberazione preliminare dal Consiglio dei Ministri nell a seduta del 30 novembre 2012 il testo dell'articolo contiene alcune modifiche introdotte pe r tenere conto di quanto richiesto dalle regioni e province autonome . Le modifiche in questione introducono una puntualizzazione temporale di massima, coerente con i principi e i criter i direttivi individuati dalla legge di delegazione e non altera o modifica né l'impianto né l a sostanza dello schema preliminare . Tale modifica peraltro non determina alcun effett o finanziario e pertanto non si rende necessario provvedere alla modifica della relazione tecnic a già positivamente verificata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato . Il comma 2 recepisce l'articolo 4, comma 60, della legge n . 92 del 2012 che estende di 24 mes i decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo la possibilità per il Governo di adottar e eventuali disposizioni integrative e correttive con le medesime modalità e nel rispetto dei medesim i principi e criteri direttivi di cui alla legge di delegazione . Il comma 3 reca la clausola di invarianza . Il provvedimento prevede, infatti, che dalla sua adozione no n derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la facoltà degli ent i pubblici titolari di definire e stabilire costi standard a carico dei beneficiari dei servizi di validazione e d i certificazione, così come stabilito dalla legge delega . Schema di decreto legislativo recante definizione delle norme generali e dei livell i essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendiment i non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale d i certificazione delle competenze, ai sensi dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legg e 28 giugno 2012, n . 92 . RELAZIONE TECNIC A Lo schema di decreto legislativo in esame, in attuazione della legge delega, prevede che dalla sua adozion e non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la facoltà degli ent i pubblici titolari di definire e stabilire costi standard a carico dei beneficiari dei servizi di validazione e certificazione . Il provvedimento, avendo come destinatari enti ed organismi già operanti nell'ambito della certificazione delle competenze, non provoca un maggior impatto amministrativo e finanziario, ma detta norme generali e standard minimi di servizio riferiti agli ambiti di rispettiva competenza dello Stato, delle regioni e provinc e autonome . Dalle verifiche effettuate, condivise ed esaminate con le amministrazioni interessate e oggetto d i consultazioni con le parti economiche e sociali, emerge che tutti i soggetti coinvolti dall'intervento regolatori o sono in grado di adempiere senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con i mezzi e l e risorse umane e strumentali attualmente disponibili . Pertanto, non si contemplano ricadute finanziarie de l provvedimento, dal momento che si provvedere alla sua attuazione nei limiti delle risorse umane, strumental i e finanziarie disponibili a legislazione vigente . Nello specifico, con riferimento al repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazion i professionali, di cui all'articolo 8, comma 1, occorre evidenziare che lo stesso si compone della mer a sommatoria dei repertori degli enti titolari, costruiti secondo linguaggi, sintassi e codici di referenziazion e condivisi e coordinati ai sensi del presente decreto . Tali repertori concretamente sono costituiti da file organizzati in fogli di lavoro o simili contenenti meri archiv i tabellari, che consentono di effettuare semplici operazioni di filtro (ad es : ricerche per codice ATECO o CP classificazione delle professioni) . Il repertorio nazionale, in qualità di meta-repertorio, rappresenta la giustapposizione di tali elenchi informatic i e non necessita di costruzione di nuove piattaforme o di implementazione dei sistemi informativi esistenti e utilizzati dai vari soggetti pubblici coinvolti . L'istituzione del repertorio nazionale, dunque, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i n quanto le operazioni di giustapposizione dei repertori esistenti possono essere svolte con le risorse umane , strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, in particolare, nell'ambito della cooperazione a livello tecnico fra le amministrazioni coinvolte . In tal senso, si è già proceduto per l'istituzione del repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazion e Professionale (IFP) definito con l'Accordo in sede di Conferenza Stato-regioni del 27 luglio 2011 riguardant e gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professional e di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n . 226, recepito con decreto del Ministro dell'istruzione , dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 11 novembr e 201 Idei 27/11/2011, citato nelle premesse del decreto legislativo in esame . AI contempo, vale la pena evidenziare che il provvedimento in esame, attraverso le previste misure d i raccordo e coordinamento e tramite la valorizzazione delle competenze comunque acquisite dalla persona , punta a rendere più congrua e mirata l'offerta pubblica dei servizi di istruzione, formazione e lavoro, pi ù efficace la spesa corrente e maggiori benefici alle persone e ai sistemi economici e sociali . Gli elementi tecnici a sostegno di questa valutazione sono ampiamente documentati e suffragati anche dall'analisi d i costi-benefici della validazione degli apprendimenti non formali e informali effettuata dal CEDEFOP (Centr o europeo per lo sviluppo della formazione professionale) per conto dell'Unione europea nel 2010 . Schema di decreto legislativo recante definizione delle norme generali e dei livell i essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendiment i non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale d i certificazione delle competenze, ai sensi dell'articolo 4, commi 58 e 68 della legg e 28 giugno 2012, n . 92. Referente ATN : dott . Romolo de Camillis - Ufficio Legislativo del Ministero de l lavoro e delle politiche sociali . ANALISI TECNICO NORMATIVA (ATN ) Parte I - Aspetti tecnico normativi di diritto intern o 1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo - Coerenza con il programma di Govern o Lo schema di decreto legislativo in esame intende dare esecuzione, nel pieno rispetto de l programma di governo, alla delega legislativa contenuta nell'articolo 4, commi da 58 a 61, 64, 67 e 68, della legge 28 giugno 2012, n . 92 che impone al Governo di adottare su proposta del Ministr o del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca d i concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e sentito il Ministr o dello sviluppo economico, uno o più decreti legislativi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigor e della legge (ovvero entro il 17 gennaio 2013) e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanz a pubblica, per: la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali, con riferimento al sistema nazionale d i certificazione delle competenze, sulla base dei principi e criteri direttivi specificament e individuati (lettere da a) a g) del comma 58) ; la definizione, con riferimento al sistema nazionale di certificazione delle competenze, di : a) standard di certificazione delle competenze e dei relativi servizi, rispondenti a i principi di accessibilità, riservatezza, trasparenza, oggettività e tracciabilità, ch e contengono gli elementi essenziali per la riconoscibilità e ampia spendibilità dell e certificazioni in ambito regionale, nazionale ed europeo ; b) criteri per la definizione e l'aggiornamento, almeno ogni tre anni, del repertori o nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali ; c) modalità di registrazione delle competenze certificate, anche con riferimento a l libretto formativo ed alle anagrafi del cittadino . 2) Analisi del quadro normativo nazional e In Italia, il tema della certificazione delle competenze comunque acquisite è stato affrontato per l a prima volta sul piano normativo con il Testo Unico per l'Apprendistato di cui al decreto legislativo 1 4 settembre 2011 n . 167, dove è previsto che le competenze acquisite dall'apprendista in assett o lavorativo sono certificate secondo modalità definite dalle regioni, sulla base del repertorio dell e professioni e registrate sul libretto formativo del cittadino . In attuazione del nuovo impianto normativo dell'apprendistato è stato messo a punto un primo importante tassello per la definizion e di un quadro nazionale di standard per la certificazione delle competenze in chiave europea co n l'Accordo Stato Regioni del 19 Aprile 2012 per la "definizione di un sistema nazionale d i certificazione delle competenze comunque acquisite per l'apprendistato", frutto di un intenso e proficuo lavoro di raccordo tra Ministeri competenti e Regioni . Parallelamente, a livello territoriale, come evidenziato dalle analisi e ricognizioni effettuate d a ISFOL, le regioni italiane, anche se con modalità e velocità differenziate, stanno introducendo , all'interno dei propri sistemi regolatori, il tema della certificazione e della validazione dell e competenze comunque acquisite . Al fine di definire una disciplina organica e quadro unitario di standard nazionali a tutel a dell'attendibilità e accessibilità delle procedure e dei servizi, la legge 28 giugno 2012, n . 92, all'articolo 4, commi 58 e 68, individua i temi della validazione dell'apprendimento non formale e informale e del sistema nazionale di certificazione delle competenze quali elementi fondamental i per assicurare e concretizzare le politiche per l'apprendimento permanente . 3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigent i Lo schema di decreto legislativo in esame non incide su leggi vigenti . Per contro, a livell o regolamentare, si evidenzia che la norma mira ad armonizzare e coordinare l'erogazione di serviz i in parte già esistenti in parte innovativi, quali ad esempio la validazione e certificazione d i competenze acquisite in contesti non formali o informali . 4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzional i L'intervento normativo in oggetto risulta compatibile con i principi costituzionali per quant o concerne : l'oggetto del provvedimento, in ossequio alle previsioni di cui agli articoli 4, 33, 34, 35, 36 dell a Costituzione ; il tipo di fonte di diritto utilizzato, ai sensi degli articoli 76 e 87 della Costituzione ; la ripartizione delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni e province autonome d ì Trento e Bolzano, in coerenza con l'articolo 117 della Costituzione . 5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie a statuto speciale, nonché degli enti locali Lo schema di decreto in esame incide in via prioritaria sulle seguenti materie : istruzione, materia di legislazione concorrente con esclusione dell'istruzione e formazion e professionale e fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche ; lavoro e professioni, materia di legislazione concorrente ; formazione professionale di competenza residuale delle regioni e province autonome di Trent o e Bolzano . II provvedimento insiste su una materia che configura, di fatto, una concorrenza di competenz e statali e regionali . La compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle region i ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali, è stata verificata nell'ambito dell'intens o lavoro di cooperazione interistituzionale in corso, anche alla luce dei contenuti dell'Accordo sancit o in sede di Conferenza Stato-regioni il 19 aprile 2012 e riguardante la definizione di un sistem a nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato a norm a dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011 n . 167 recepito con decreto del Ministro de l lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e dell a ricerca del 26 settembre 2012 . Infine, si rileva che la legge di delegazione, a garanzia del principio della leale collaborazione , prevede, per l'adozione del decreto legislativo in esame, l'acquisizione di Intesa in sede d i Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n . 281 . L'Intesa è stata raggiunta nel corso della seduta della Conferenza unificata del 20 dicembre 2012 . 6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sancit i dall'articolo 118, primo comma, della Costituzion e Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezz a di cui alle previsioni dell'articolo 118, primo comma della Costituzione . 7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità d i delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativ a Lo schema di decreto legislativo in esame non presenta norme di rilegificazione né prevede o necessita di interventi di delegificazione e semplificazione normativa . 8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlament o e relativo stato dell'ite r Allo stato, oltre al prowedimento in essere, non risultano progetti di legge vertenti su materi a analoga a quella oggetto dello schema di decreto legislativo in esame . 9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi d i costituzionalità sul medesimo o analogo oggett o Non si rilevano linee prevalenti della giurisprudenza costituzionale né giudizi di costituzionalit à pendenti sul medesimo o analogo oggetto . Parte Il - Contesto normativo comunitario e internazional e 1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitari o Lo schema di decreto in esame non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitari o anche in considerazione del fatto che si pone in sintonia e in attuazione degli indirizzi e degl i orientamenti comunitari di cui sono richiamati, nelle premesse del provvedimento, i principal i riferimenti, in particolare : la Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 12 novembre 2002 sulla promozione d i una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale , 2003/C 13/02 e la successiva Dichiarazione di Copenaghen adottata dai Ministri di 31 paes i europei e dalla Commissione il 30 novembre 2002 ; la Decisione relativa al "Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e dell e competenze (EUROPASS)" del 15 dicembre 2004 ; la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle competenze chiav e per l'apprendimento permanente del 18 dicembre 2006 ; la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla costituzione del quadr o europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) del 23 aprile 2008 ; la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'istituzione di un sistem a europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) del 18 giugno 2009 ; la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'istituzione di un quadr o europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazion e professionale (EQAVET) del 18 giugno 2009 . Appare utile, inoltre, menzionare che il testo tiene conto delle disposizioni contenute nella Propost a della Commissione europea di Raccomandazione del Consiglio sulla convalida dell'apprendiment o non formale e informale del 5 settembre 2012, non richiamata in premessa perché ancora no n formalmente ratificata dal Parlamento europeo e dal Consiglio ma di prossima approvazione . 2) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea su l medesimo o analogo oggetto Non sussistono procedure di infrazione vertenti su medesimo o analogo oggetto . 3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazional i Lo schema di decreto legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obbligh i internazionali . 4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanz i alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggett o Non sussistono linee prevalenti della giurisprudenza comunitaria né giudizi pendenti dinnanzi all a Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul medesimo o analogo oggetto, dal momento che l a materia regolamentata non è inserita in atti legislativi vincolanti per gli Stati membri . Infatti, i l provvedimento in esame mira ad attuare gli indirizzi e gli orientamenti comunitari in materi a espressi, in gran parte, attraverso lo strumento della Raccomandazione . 5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinanz i alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggett o Non risultano indicazioni giurisprudenziali né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto . 6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto d a parte di altri Stati membri dell'Unione Europe a Lo schema di decreto legislativo in esame introduce e disciplina organicamente, nell'ordinament o giuridico italiano, una serie di istituti innovativi, quali l'apprendimento permanente e la validazione e certificazione delle competenze acquisite in percorsi non formali o informali, con l'obiettivo d i allineare i servizi pubblici centrali e territoriali di istruzione, formazione e lavoro agli orientamenti e indirizzi comunitari nonché alle regolamentazioni già introdotte, in materia, dagli altri paesi europe i quali Germania, Regno Unito, Spagna, Portogallo, Svezia, Norvegia, Danimarca Finlandia, Olanda , Romania e Francia di cui in questa sede vale la pena citare, a mero titolo esemplificativo, la legg e 17 gennaio 2002 n . 73 di modernizzazione sociale (in particolare gli articoli . 616 e 613, recepiti dal Codice dell'educazione) e il Decreto 24 aprile 2002 n .590 che disciplinano la validazione degl i apprendimenti da esperienza . Maggiori informazioni a tale riguardo sono rese disponibili e aggiornate dal CEDEFOP (Centr o europeo per lo sviluppo della formazione professionale) che, per conto della Unione europea, cur a periodiche e sistematiche ricognizioni sull'avanzamento dei sistemi nazionali sul tem a dell'apprendimento permanente . Parte III - Elementi di qualità sistematica e redazionale del test o 1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, dell a coerenza con quelle già in us o Lo schema di decreto legislativo in esame introduce alcune definizioni normative ai fini dell a interoperatività tra glì enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze e ai fini della sua trasparenza nel contesto comunitario . In particolare l'articolo 2 del prowedimento introduce una serie di definizioni di cui si è puntualmente verificata l'aderenza con le definizion i indicate nella legge di delegazione nonché la compatibilità con : le definizioni già assunte in materia a livello comunitario ; le definizioni già in uso ai sensi delle norme collegate (legge n . 62/2000, D . lgs . n .276/2003); le definizioni assunte con l'Accordo in sede di Conferenza Stato-regioni del 19 april e riguardante la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenz e comunque acquisite in apprendistato a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 1 4 settembre 2011 n . 167 recepito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali , di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 26 settembr e 2012. 2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolar e riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesim i È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nello schema di decreto legislativo i n esame . 3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti Lo schema di decreto legislativo in esame non contiene novelle di modifica o integrazione d i disposizioni vigenti . 4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativ o Lo schema di decreto legislativo in esame non contiene effetti abrogativi impliciti, né espliciti . 5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza d i norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto all a normativa vigent e Lo schema di decreto legislativo in esame non contiene disposizioni aventi effetti retroattivi n é alcuna reviviscenza di norme precedentemente abrogate o derogate rispetto alla normativa vigente . 6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativ o o correttivo Non sussistono deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo correttivo. o 7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi ; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione Lo schema di decreto in esame prevede l'emanazione di successivi atti attuativi e nell o specifico : • l'adozione con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concert o con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro per l a pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e dell e finanze, sentito il Ministro per lo sviluppo economico, previa intesa con l a Conferenza unificata a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n . 281 e sentite le parti economiche e sociali di linee guida pe r l'interoperatività degli enti pubblici titolari e delle relative funzioni (articolo 3) ; • l'adozione dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di servizio d a parte degli enti pubblici titolari nell'ambito di esercizio delle rispettive competenze legislative, regolamentari e nella organizzazione dei relativi servizi (articolo 4) ; • l'adozione di uno o più repertori, riferiti a qualificazioni riferite agli ambiti di competenza degli enti titolari ; di un quadro regolamentare unitario delle condizioni di fruizione e garanzia del servizio e di relativi format e procedure standardizzati ; dei dispositivi di accreditamento o autorizzazione che, con riferimento agli ambiti soggettivo, strutturale , finanziario e professionale, disciplinano criteri, soglie e modalità di verifica , monitoraggio e vigilanza per assicurare gli standard minimi di erogazione dei servizi d a parte degli enti titolati ; di un elenco pubblicamente accessibile e consultabile per vi a telematica degli enti titolati (articolo 7) ; • Inoltre, in linea con le disposizioni di delega, all'articolo 11, comma 2, si ribadisce ch e entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Govern o può adottare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi della legge di delegazione medesima . 8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti all a materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionar e all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nell a relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi . Lo schema di decreto contiene riferimenti espliciti e funzionali alle classificazioni statistich e esistenti, tuttavia non necessita di estrazioni ed elaborazioni specifiche di dati statistici . Schema di decreto legislativo recante definizione delle norme generali e dei livell i essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendiment i non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale d i certificazione delle competenze, ai sensi dell'articolo 4, commi 58 e 68 della legg e 28 giugno 2012, n . 92. Referente AIR : dott. Romolo de Camillis - Ufficio Legislativo del Ministero del lavor o e delle politiche sociali . ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR ) Sezione I - Il contesto e gli obiettiv i A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente . In Italia il tema della certificazione delle competenze comunque acquisite è stato affrontato per l a prima volta sul piano normativo con il Testo Unico per l'Apprendistato di cui al decreto legislativo 1 4 settembre 2011, n . 167, in cui è previsto che le competenze acquisite dall'apprendista in assett o lavorativo sono certificate secondo modalità definite dalle regioni, sulla base del repertorio dell e professioni e registrate sul libretto formativo del cittadino . In attuazione del nuovo impiant o normativo dell'apprendistato, è stato messo a punto un primo importante tassello per la definizion e di un quadro nazionale di standard per la certificazione delle competenze in chiave europea co n l'Accordo Stato Regioni del 19 aprile 2012 per la "definizione di un sistema nazionale d i certificazione delle competenze comunque acquisite per l'apprendistato" frutto di un intenso e proficuo lavoro di raccordo tra i Ministeri competenti e le regioni . Parallelamente, a livello territoriale, come evidenziato dalle analisi e ricognizioni effettuate d a ISFOL, le regioni italiane, anche se con modalità e tempistiche differenziate, stanno introducendo , all'interno dei propri sistemi regolatori, il tema della certificazione e della validazione dell e competenze comunque acquisite . Al fine di definire una disciplina organica e un quadro unitario di standard nazionali a tutel a dell'attendibilità e accessibilità delle procedure e dei servizi, la legge 28 giugno 2012, n . 92 , all'articolo 4, commi 58 e 68, individua i temi della validazione dell'apprendimento non formale e informale e del sistema nazionale di certificazione delle competenze quali elementi fondamental i per assicurare e concretizzare le politiche per l'apprendimento permanente . La norma d i delegazione (nello specifico i commi da 58 a 61, 64, 67 e 68) impone al Governo di adottare s u proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e sentito il Ministro dello sviluppo economico, uno o più decreti legislativi entro seì mesi dalla data d i entrata in vigore della legge (ovvero entro il 17 gennaio 2013) e senza nuovi o maggiori oneri per l a finanza pubblica, per : la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali, con riferimento al sistema nazionale d i certificazione delle competenze, sulla base dei principi e criteri direttivi specificament e individuati (lettere da a) a g) del comma 58) ; la definizione, con riferimento al sistema nazionale di certificazione delle competenze, di : a) standard di certificazione delle competenze e dei relativi servizi, rispondenti a i principi di accessibilità, riservatezza, trasparenza, oggettività e tracciabilità, ch e contengono gli elementi essenziali per la riconoscibilità e ampia spendibilità dell e certificazioni in ambito regionale, nazionale ed europeo ; b) criteri per la definizione e l'aggiornamento, almeno ogni tre anni, del repertori o nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali ; c) modalità di registrazione delle competenze certificate, anche con riferimento a l libretto formativo ed alle anagrafi del cittadino . Oltre ai passaggi previsti per i decreti legislativi ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n . 400, l'iter di formazione del prowedimento in esame ha previsto : la consultazione delle parti economiche e sociali avvenuta nel corso dell'incontro del 1 2 dicembre 2012 ; l'Intesa nella seduta della Conferenza unificata del 20 dicembre 2012, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n . 281 . B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazion e normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione . L'apprendimento permanente e la certificazione delle competenze comunque acquisite sono all a base del diritto di muoversi liberamente in Europa, per motivi di studio o lavoro, con un patrimoni o di saperi e titoli trasparenti e riconoscibili, in sostanza, alla base del diritto di cittadinanza europea . A testimonianza della crescente rilevanza di questi obiettivi è l'insieme di strumenti regolatori, mess i a punto in questi ultimi anni dalla Commissione e dal Parlamento europei, di cui si richiama un a sintesi nelle premesse del provvedimento, strumenti che disegnano, nel loro insieme, un sistem a integrato di opportunità di apprendimento che rendono realizzabili le strategie europee di lifelong learning. Nonostante le numerose e ripetute sollecitazioni rivolte da parte dell'Unione europea al nostr o Paese in questi anni e da ultimo la raccomandazione del Consiglio europeo sul Programm a Nazionale di Riforma 2012 dell'Italia del 5 giugno 2012 ad "attuare il riconoscimento dell e competenze e delle qualifiche a livello nazionale per promuovere la mobilità del lavoro", fino ad ogg i l'Italia non dispone di una disciplina organica in materia di apprendimento permanente e certificazione delle competenze comunque acquisite dalla persona . C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economich e considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo . Nella società globalizzata e interconnessa le opportunità e i bisogni di apprendimento sono sempr e più diffusi ed estesi lungo tutto il corso della vita della persona, senza limiti, senza frontiere, senz a momenti o luoghi esclusivi . Per questo motivo, già da diversi anni, il tema della validazione e della certificazione degl i apprendimenti acquisiti sia nei contesti formali, sia in quelli non formali o informali dalla person a nella sua storia di vita, di studio e di lavoro, è al centro di numerose iniziative in Europa e nel nostr o Paese. Per giunta, la crisi economica e occupazionale di questi ultimi anni acuisce visibilment e l'obsolescenza delle competenze e le disparità tra domanda e offerta . La certificazione dell e competenze comunque acquisite rappresenta un elemento strategico di innovazione per valorizzare il patrimonio culturale e professionale della persona e rafforzarne le prospettive e le opportunit à occupazionali in accordo al modello europeo della flexicurity . L'innovazione integrata dei servizi d i istruzione, formazione e lavoro secondo una prospettiva di qualità e trasparenza costituisce un a priorità del nostro Paese per contribuire a stimolarne la competitività e la prosperità . Come noto la Strategia Europa 2020, nel delineare le grandi direttrici politiche per stimolare l o sviluppo e l'occupazione nell'Unione europea, punta su un modello di crescita "intelligente" (perch é basato su ricerca, innovazione, istruzione), "inclusivo" (i target sono occupazione e lotta all a povertà), e "sostenibile" (contenimento delle emissioni, nuove fonti di energia, migliore efficienz a energetica) . La distanza dell'Italia dal raggiungimento dei target della Strategia Europa 2020, cos ì come monitorata dall'Istat e rappresentata nel "Position Paper" dei servizi della Commission e europea sulla preparazione dell'Accordo di Partenariato e dei Programmi in ITALIA per il period o 2014-2020, mostra le maggiori criticità del nostro Paese proprio nei settori legati alle competenze e alla capacità di valorizzarle e metterle a frutto in un'ottica di crescita e competitività (cfr tabella sott o riportata) . Obiettivi Europa 2020, situazione attuale e obiettivi nazionali Europa 2020 - Obiettivi principali Situazione attuale Obiettivo nazional e in Italia 2020 - PN R 3% del PIL UE investito in R&S 1,26% (2010) 1,53% Il 75% della popolazione di età compresa tra 20 e 64 anni deve essere occupata 61,2% (2012) 67-69 % Ridurre il tasso di abbandono precoce degli studi a l di sotto del 10% 18,2% (2012) 15-16% Almeno il 40% delle persone di età compresa tra 30 e 34 anni ha completato l'istruzione universitari a o equivalente 20,3% (2011) 26-27% Fonte : "Position Paper' dei servizi della Commissione sulla preparazione dell'Accordo di partenariato e de i Programmi in Italia per il periodo 2014-2020, Rif . Ares (2012) 1326063 - 9/11/2012 . D) Descrizione degli obiettivi da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicator i che consentiranno successivamente di verificame il grado di raggiungimento . Sulla base dei principi e dei criteri direttivi di cui alla legge di delegazione e in ottemperanza agl i orientamenti e impegni assunti a livello comunitario lo schema di decreto legislativo in esam e introduce e regolamenta nell'ordinamento giuridico italiano una serie di istituti innovativi qual i l'apprendimento permanente e la certificazione delle competenze acquisite in percorsi non formali o informali con la finalità di ricomprenderli in modo organico all'interno dei sistemi pubblici centrali e territoriali esistenti di offerta dei servizi di istruzione formazione e lavoro nell'ambito di una disciplin a unitaria e condivisa di principi definizioni govemance e standard di servizio. Gli obiettivi da realizzare, mediante l'intervento normativo sono quelli di concorrere a l raggiungimento degli obiettivi nazionali del Programma Nazionale di Riforma rappresentati nell a tabella di cui alla lettera C) . Il grado di raggiungimento di tali obiettivi sarà verificato dagli enti pubblici titolari nell'ambito de l sistema di monitoraggio e valutazione previsto dal dispositivo, a partire dagli aspetti prioritar i indicati per la valutazione dell'impatto regolamentare (cfr. Sezione VII, punto D) nonché in coerenz a con gli indicatori previsti dalla programmazione comunitaria del Fondo sociale europeo nell'ambit o della Strategia Europa 2020 . E) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effett i dell'intervento regolatore . I principali destinatari del provvedimento sono gli enti pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, letter a fl, titolari a norma di legge della regolamentazione di servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze . Più in particolare, si tratta delle seguenti categorie di soggetti : il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ; le regioni e le province autonome ; il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ; le autorità competenti ai sensi dell'articolo 5 de l decreto legislativo 9 novembre 2007, n . 206 . Sono destinatari indiretti del provvedimento anche i soggetti, pubblici o privati, ivi comprese l e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, autorizzati o accreditati dall'ente pubblic o titolare, ovvero deputato a norma di legge statale o regionale, ivi comprese le istituzion i scolastiche, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, a erogare in tutto o in parte servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in relazione agli ambiti di titolarità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) del decreto ; Per quanto riguarda infine i beneficiari dei servizi di individuazione, validazione e certificazione a l momento non è possibile una quantificazione puntuale . Sezione Il - Le procedure di consultazion e Una parte consistente delle disposizioni contenute nel prowedimento è frutto dell'intenso lavoro d i cooperazione interistituzionale e di consultazione con le parti economiche e sociali avviato a partir e dall'Intesa tra Governo, Regioni, Province autonome e parti sociali per la formazione del 2010 ch e impegna le parti ad un "impiego diffuso del metodo concreto di apprendimento per "competenze " nonché a "una convergenza per la definizione di un sistema nazionale di competenze in grado d i garantire ai cittadini la spendibilità delle competenze dovunque acquisite" . II processo di consultazione con le parti sociali è proseguito in sede di stesura del Testo Unico pe r l'Apprendistato di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011 n . 167, dove è previsto che l e competenze acquisite dall'apprendista in assetto lavorativo sono certificate secondo modalit à definite dalle regioni, sulla base del repertorio delle professioni e registrate sul libretto formativo de l cittadino. II prowedimento in esame si pone in continuità con quanto già previsto e programmato in sede d i definizione del Testo Unico per l'apprendistato per il tramite della legge di delegazione . Il tema della certificazione delle competenze è inoltre oggetto di concertazione con le parti social i nell'ambito delle sedi istituzionali previste nell'ambito della programmazione e attuazione de l Fondo sociale europeo . Oltre ai passaggi previsti per i decreti legislativi ai sensi dell'articolo 14 della legge 2 3 agosto 1988, n . 400, l'iter di formazione del provvedimento in esame ha previsto : la consultazione delle parti economiche e sociali avvenuta nel corso dell'incontro del 1 2 dicembre 2012 ; l'Intesa nella seduta della Conferenza unificata del 20 dicembre 2012, ai sensi del decret o legislativo 28 agosto 1997, n . 281 . A conclusione dei passaggi sopra richiamati, rispetto alla versione approvata i n deliberazione preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 30 novembre 2012, i l testo del provvedimento contiene alcune modifiche introdotte per tenere conto di quant o richiesto dalle amministrazioni centrali, regionali e delle province autonome , dall'associazione nazionale dei comuni italiani e dalle parti economiche e sociali . Le modifiche in questione, di cui si dà conto con maggiore dettaglio nella relazione illustrativa , rappresentano in generale mere puntualizzazioni e precisazioni testuali coerenti con i principi e i criteri direttivi individuati dalla legge di delegazione e non alterano o modifican o né l'impianto né la sostanza dello schema preliminare . Sezione III - La valutazione dell'opzione di non intervent o Trattandosi di un atto normativo attuativo di delega legislativa non sussistono le condizioni di no n intervento . Peraltro, nonostante le numerose e ripetute sollecitazioni rivolte da parte dell'Unione europea a l nostro Paese in questi anni e da ultimo la Raccomandazione del Consiglio europeo sul Programm a Nazionale di Riforma 2012 dell'Italia del 5 giugno 2012 ad "attuare il riconoscimento dell e competenze e delle qualifiche a livello nazionale per promuovere la mobilità del lavoro", fino ad ogg i l'Italia non dispone di una disciplina organica in materia di apprendimento permanente e certificazione delle competenze comunque acquisite dalla persona . Per giunta, l'adozione di una disciplina organica della materia in questione costituisce uno degl i elementi richiamati tra le condizionalità ex ante per la definizione dei Programmi operativi del Fond o sociale europeo per il prossimo periodo di programmazione 2014-2020 . Sezione IV - La valutazione delle opzioni alternative di intervento regolatori o Lo schema di decreto in esame si pone in sintonia e in attuazione degli indirizzi e degli orientament i comunitari di cui sono richiamati, nelle premesse del provvedimento, i principali riferimenti . Le Amministrazioni proponenti e concertanti non hanno esaminato opzioni alternative in quanto le indicazioni derivanti dalle raccomandazioni europee congiuntamente con l'assetto istituzional e italiano di ripartizione delle competenze orientano in modo congruente la scelta dell'impiant o regolamentare e dei relativi strumenti e procedure . Inoltre, un mancato intervento regolatori o comporterebbe le ripercussioni meglio specificate alla Sezione III . Sezione V - La giustificazione dell'opzione regolatoria propost a A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti . Le amministrazioni proponenti hanno proceduto a valutare gli effetti dell'intervento regolatorio da l punto di vista dell'assetto organizzativo a livello nazionale e regionale senza ignorare l a complessità dei rapporti e degli interessi attinenti ai sistemi dell'istruzione, della formazione e de l lavoro e avendo sempre come priorità la centralità della persona . Il provvedimento insiste, infatti, su una materia che configura, di fatto, una concorrenza d i competenze statali e regionali . La compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni dell e regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali è stata verificata nell'ambit o dell'intenso lavoro di cooperazione interistituzionale in corso, anche alla luce dei contenuti dell'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-regioni del 19 aprile 2012 e riguardante l a definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite i n apprendistato, a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011 n . 167, recepito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione , dell'università e della ricerca del 26 settembre 2012 . Nel corso di detto lavoro di cooperazion e interistituzionale, l'analisi per la misurazione degli effetti ha avuto riguardo ad ogni linea operativ a delle singole procedure oggetto di intervento, previa consultazione degli uffici tecnici competenti d i tutte le amministrazioni coinvolte, al fine di verificare la possibilità della effettiva realizzazione e l'adeguatezza degli stessi a concorrere al raggiungimento degli obiettivi stabiliti . B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta . La definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze e di validazione degl i apprendimenti non formali e informali costituisce una fondamentale infrastruttura di raccordo tra le politiche di istruzione, formazione, lavoro, competitività, cittadinanza attiva e welfare in sintonia co n le dinamiche e gli indirizzi di crescita e sviluppo dell'Unione europea . Si tratta di un'infrastruttura che opera nella duplice direzione di accrescere la qualità e l'efficacia dei servizi di istruzione , formazione e lavoro e l'efficienza degli investimenti pubblici e comunitari per Io sviluppo del capital e umano. Vale la pena evidenziare, infatti, che il provvedimento in esame, attraverso le previste misure d i raccordo e coordinamento e la valorizzazione delle competenze comunque acquisite dalla persona , punta a rendere più congrua e mirata l'offerta pubblica dei servizi di istruzione, formazione e lavoro , più efficace la spesa corrente e maggiori i benefici sulle persone e sui sistemi economici e sociali . Gli elementi tecnici a sostegno di questa valutazione previsionale sono ampiamente documentati e suffragati anche dall'analisi di costi/benefici della validazione effettuata dal CEDEFOP (Centr o europeo per lo sviluppo della formazione professionale) per conto della Unione europea nel 2010 . II provvedimento insiste su una materia che configura di fatto una concorrenza di materie statali e regionali . Ciò potrebbe determinare, in via teorica, potenziali situazioni di conflitto interistituzionale . Tuttavia la previsione di un Comitato tecnico nazionale composto da tutti gli enti pubblici titolar i nazionali e regionali, nonché la previsione del ricorso allo strumento dell'intesa in Conferenz a Unificata, sentite le parti sociali, per l'adozione degli ulteriori dispositivi attuativi, costituiscon o garanzia di una leale collaborazione e operatività del sistema nazionale di certificazione dell e competenze . C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti e indiretti Lo schema di decreto legislativo in esame prevede che il sistema nazionale di certificazione dell e competenze sia oggetto di monitoraggio e valutazione, anche in un'ottica di migliorament o costante, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzion e dell'università e della ricerca e delle amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e delle provinc e autonome di Trento e Bolzano in qualità di enti pubblici titolari, che possono avvalersi per l e relative azioni, della collaborazione dell'Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale de i Lavoratori (ISFOL), dell'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione (INVALSI), dell'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativ a (INDIRE) e dell' Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerc a (ANVUR) . I risultati del monitoraggio e della valutazione sono oggetto di comunicazione triennale a l Parlamento anche ai fini della determinazione delle politiche concernenti l'apprendiment o permanente che, ai sensi dell'articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n . 92, devon o essere adottate a livello nazionale con intesa in sede di Conferenza unificata, su proposta de l Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero del lavoro e delle politich e sociali, sentito il Ministero dello sviluppo economico e sentite le parti sociali . D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminat e Trattandosi di un atto normativo che sostanzia l'esercizio del potere di delega legislativa attribuita a l Governo da legge dello Stato, non sono state esaminate altre opzioni di intervento regolatori o alternative al provvedimento in esame (cfr . Sezione III e IV) . Nel fissare definizioni, norme generali e standard minimi di servizio oggetto dello schema di decret o legislativo in esame è stata prestata particolare cura all'aderenza ai criteri e ai principi direttivi dell a legge di delega nonché alla coerenza con principi, orientamenti, indirizzi e definizioni consolidati a livello nazionale e comunitario . E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio . Non sussistono condizioni o fattori esterni, attualmente prevedibili, che possano incidere sull a corretta attuazione dell'intervento regolatorio . Infatti, il provvedimento, avendo come destinatari ent i ed organismi già operanti nell'ambito della certificazione delle competenze non provoca un maggio r impatto amministrativo e finanziario, ma detta norme generali e standard minimi di servizio riferiti agli ambiti di rispettiva competenza dello Stato delle regioni e province autonome . Dalle verifiche effettuate, condivise ed esaminate con le amministrazioni interessate e oggetto d i consultazioni con le parti economiche e sociali, emerge che tutti i soggetti coinvolti dall'intervent o regolatorio sono in grado di adempiere senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblic a e con i mezzi e le risorse umane e strumentali attualmente disponibili . Non si ritiene possano emergere conflitti interistituzionali sul provvedimento in oggetto in quanto i n linea con accordi già siglati tra le parti (governo, regioni e parti sociali) e oggetto d i raccomandazioni europee in diverse sedi e contesti . Da ultimo, si richiama la Raccomandazione de l Consiglio europeo sul Programma Nazionale di Riforma 2012 dell'Italia (del 5 giugno 2012) a d "attuare il riconoscimento delle competenze e delle qualifiche a livello nazionale per promuovere l a mobilità del lavoro" . Sezione VI - L'incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del paes e Il sistema nazionale di certificazione delle competenze ha come finalità quella di promuovere l a crescita del patrimonio culturale e professionale acquisito dalla persona nella sua storia di vita, d i studio e di lavoro, garantendone il riconoscimento e la trasparenza . In questo modo, il provvedimento in esame mira a sostenere la mobilità geografica e professionale delle presone e l'ampia spendibilità delle certificazioni in ambito territoriale, nazionale ed europeo, riducend o sensibilmente le disomogeneità attualmente esistenti tra le diverse aree geografiche del Paese e incrementando conseguentemente l'occupabilità delle persone e la competitività dei sistem i produttivi . Sezione VII - Le modalità attuative dell'intervento regolatori o A) Soggetti responsabili dell'intervento regolatori o I soggetti responsabili dell'attuazione del provvedimento sono il Ministero del lavoro e delle politich e sociali, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nonché gli enti pubblici titolari de i servizi, destinatari del provvedimento, e gli eventuali enti titolati (cfr. Sezione I, punto E) . B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervent o Per il provvedimento saranno utilizzati gli ordinari strumenti di pubblicità degli atti normativi previst i per tali fattispecie . Si evidenzia, inoltre, che Io schema di decreto fissa, tra gli standard minimi di sistema per gli ent i pubblici titolari dei servizi, l'adozione di misure di informazione sulle opportunità dei servizi d i validazione e certificazione per gli individui e le organizzazioni . C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatori o Il sistema nazionale di certificazione delle competenze sarà oggetto di monitoraggio e valutazione , anche in un'ottica di miglioramento costante, da parte del Ministero del lavoro e delle politich e sociali, del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e delle amministrazion i pubbliche, centrali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano in qualità di ent i pubblici titolari . I risultati del monitoraggio saranno oggetto di comunicazione triennale a l Parlamento . D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V .l. R. Come stabilito dal DPCM 19 novembre 2009, n . 212 recante : "Disciplina attuativa della verific a dell'impatto della regolamentazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembr e 2005, n . 246", il Ministero del lavoro e politiche sociali effettuerà la verifica dopo un biennio dall a entrata in vigore dell'intervento, nella quale verranno presi in esame prioritariamente i seguent i aspetti : verifica dell'avanzamento procedurale e attuativo del provvedimento a livello centrale e territoriale ; verifica dell'avanzamento fisico del prowedimento in termini di erogazione dei servizi, co n particolare attenzione ai servizi di validazione e certificazione degli apprendimenti acquisiti i n contesti non formali o informali ; verifica in ordine all'efficacia dei servizi erogati in termini di personalizzazione dei servizi d i istruzione formazione e lavoro sia in termini di accrescimento dei livelli di qualificazione e dell'occupabilità dei beneficiari . tnipg .28..RE01STRO UFFICIAL . NISTERO .PAWFENZA :0012602 .05-12-20 1. Spettale CGIL CISL UIL Miniwro d€ I li! Partenza - d(ìk PoffifrIte Schi i Roma,. 05/12/201 2 Plot, 281 0012602 I 1 .88 .1 6 t1GL CONFINDUSTRIA ARI ANIA RETE IMPRESE ITALIA ALLEANZA COOPERATI- ITAL NE Oggetto : incontro su tirocini formativi, schema di d .lgs recante "partecipazione, apprendistato, ammortizzatori in deroga, apprendimento permanente . Le SS,LL sono invitate a partecipare alla riunione che terrà il giorno 12 dicembr e 2012, alle ore 1630, presso la sede di questo Ministero in Via Vittorio Veneto, n . 56 - sala Gino Giugni (piano terra) - sulle tematiche indicate in oggett o MINISTERO DEL LAVORO E DELLE .POLITIC„ E SOCIAL I Vía Vitt.OrO .VenetO, .SS OOIV . Rina A».e, e 2 elefYat,to,a t..X901».4 GABINETTO DEL MINISTR O INCONTRO CON LE PARTI SOCIAL I "tirocini formativi, schema di D .1gs. recante "partecipazione", apprendistato, ammortizzatori in deroga, apprendimento permanente. " MERCOLEDI' 12 DICEMBRE 2012, ore 16.30 SALA GIUGNI - PIANO TERRA - SEDE DI VIA VENETO N . .56" PARTI SOCIALI CONFERME. PARTECIPANT I NOMINATIVI SIGLA CGIL Serena Sorrentino Fabrizio Dacrema Claudio Treves (Segretario Confederale CGIL Nazionale ) (Coordinatore Dip . Formazione e Ricerca ) (Coord . Dip . Poi. Attive del lavoro) CISL Giorgio Santini Livia Ricciardi (Segretario Generate aggiunto) (Operatore Cisl) UIL Guglielmo Loy Lamberto Santini Marco Massera (Segretario Confederale) (Segretario Confederale) (Dirigente) 3 UGL Paolo Varesi M. Rosaria Pugliese F i o vo 1116 (Segretario Confederale) (Responsabile Dipartimento ) (Dirigente Confederale) 3 Pierangelo Albini (Direttore Rei. Incidi, Sicurezza e affari sociali Massimo Marchetti (area relaz . industriali sicurezza e aff. Sociali) CONFINDUSTRIA Claudio Gentili (Direttore Education) Daniela Tebaidi (area rei, industriali sicurezza sociali) Emanuela Cherubini ( area comunicazione e stampa) A131 ANIA Angelo Giulìani Gabriele Liti Barbara Iacobelli Luigi Caso Adalgisa Gherso 3 (Direttore Relazioni Industriali ) (normativa del lavoro) 2 d'e/2~ e t/e& A&ide c5-41;'ÚZ‘ 4//1~PO GABINETTO DEL MINISTR O "MIMI c t o ff"uOi S L.Vi Paolo Melfa RETE IMPRES E Stefano Di Niola ITALIA Elvira Massimiano Guido Lazzarelli ALLEANZ A Sabina Valentini COOPERATIVE Giuseppe Gizzi ITALIANE Claudio Riciputi (Direttore Relazioni Sindacali, Confartigianato Imprese) (Delegato Segreteria di Presidenza , Casartigiani) (Responsabile Dipartimento Relazioni Sindacali, CNA (Responsabile Uff . Politiche del Lavoro Confesercenti) (Responsabile Settore Lavoro e Relazioni Sindacali, Confcotnm - Imprese per l'Italia) 5 (Resp. Relazioni lnd.li Confcooperative) (Resp. Relaz . Industriali AGCI) TOTALE N° 29 Intesa sullo schema di decreto legislativo recante definizione delle norme generali e dei livell i essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione dell e competenze, ai sensi dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n . 92. Intesa, ai sensi ~articolo 4, comma 58, della legge 28 giugno 2012, n . 92. Repertorio atti n.l I,' I ' del 20 dicembre 201 2 LA CONFERENZA UNIFICATA Nella odierna seduta del 20 dicembre 2012 : VISTA la delega a presiedere l'odierna seduta conferita al Sottosegretario di Stato alla Presidenz a del Consiglio dei Ministri Prof . Giampaolo Vittorio D'Andrea ; VISTA la legge 28 giugno 2012, n ; 92 recante : "Disposizioni materia di riforma del mercato de l lavoro in una prospettiva di crescita", la quale prevede, all'articolo 4, comma 58, che il Governo è delegato ad adottare su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministr o dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto Ministro per la pubblic a amministrazione e la semplificazione, sentito il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa co n questa Conferenza, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative, dell e università e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, sentite le parti sociali , uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni, riferiti agli ambiti di rispettiva competenza dello Stato, delle Regioni e delle Provinc e autonome di Trento e di Bolzano, per l'individuazione e validazione degli apprendimentì no n formali e informali, con riferimento al sistema nazionale di certificazione delle competenze sull a base dei principi e dei criteri direttivi individuati nella lettera da a) a g) del citato comma 58 ; in con il VISTA la nota n . 11570 - DAGU50045/10 .3.48 del 12 dicembre 2012 con la quale il Dipartiment o per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso l o schema di decreto legislativo recante definizione delle norme generali e dei livelli essenziali dell e prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degl i standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, ai sens i dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n . 92, approvato, in via preliminare, da l Consiglio dei Ministri nella seduta dei 30 novembre 2012 e diramato il successivo 13 dicembre 2012 alle Regioni e agli Enti locali ; . CONSIDERATO che, ai fini dell'esame del provvedimento in parola, è stata convocata un a riunione, a livello tecnico, il 17 dicembre 2012, nel corso della quale i rappresentanti delle Region i nell'esprimere una generale condivisione dei testo hanno formulato numerose osservazioni e proposte emendative, condivise dai rappresentanti dell'ANCI, contenute in un documento che è stato consegnato ; CONSIDERATO che, quindi, sono state esaminate le proposte emendative che i rappresentant i dei Ministeri interessati hanno ritenuto di poter accogliere, in alcuni casi attraverso delle nuov e formulazioni delle relative disposizioni ; VISTA la nota del 17 dicembre 2012 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a seguito di quanto convenuto nella richiamata riunione tecnica, ha inviato il documento contenent e le proposte emendative e le integrazioni condivise con le Regioni e gli Enti locali che è stat o diramato il 18 dicembre 2012 ; RILEVATO che, nella odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e gli Enti locali hann o espresso avviso favorevole al perfezionamento dell'intesa con le modifiche concordate nell a suindicata riunione tecnica del 17 dicembre 2012, contenute nel richiamato documento (All . A); ACQUISITO, pertanto, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e d i Bolzano e degli Enti locali ; SANCISCE L'INTESA ai sensi dell'articolo 4, comma 58, della legge 28 giugno 2012, n . 92, sullo schema di decret o legislativo recante definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni pe r l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi d i servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, trasmesso, con nota n . 11570 DAGU50045/10 .3 .48 del 12 dicembre 2012, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri , Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con le modifiche contenute nell'allegato document o che costituisce parte integrante del presente atto . II Segretario Cons . Ermenegilda Siniscalchi Il President e Schema di decreto legislativo recante definizione delle norme generali e dei livelli essenziali dell e prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degl i standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, ai sens i dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n . 92. Emendamenti al testo approvato in sede Consiglio dei Ministri del 30 novembre 2012 condivisi ne l corso della riunione tecnica preparatoria della Conferenza Unificata del 17 dicembre 201 2 Premesse Dopo le parole "paesi europei e dalla Commissione il 30 novembre 2002" a pagina 2 del provvedimento è inserito a capo : VISTE le Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri relative ai princip i comuni europei concernenti l'individuazione e la convalida dell'apprendimento non formale e informale de l 18 maggio 2004 ; Articolo2 li punto ííi) della lettera f) del comma 1 è sostituito dal seguente : il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi, salvo quell e comunque afferenti alle autorità competenti di cui al successivo punto iv; La lettera g) del comma 1 è sostituita dalla seguente : "ente titolato" soggetto, pubblico o privato, ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, autorizzato o accreditato dall'ente pubblico titolare, ovvero deputato a norma di legge statale o regionale, ivi comprese le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, a erogare in tutto o in parte servizi di individuazione e validazione e certificazion e delle competenze, in relazione agli ambiti di titolarità di cui alla lettera t) ; La lettera i) del comma 1 è sostituita dalla seguente : "individuazione e validazione delle competenze ": processo che conduce al riconoscimento, da parte dell'ente titolato di cui alla lettera g) in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agl i standard minimi di cui al presente decreto, delle competenze acquisite dalla persona in un contesto non formale o informale . Ai fini della individuazione delle competenze sono considerate anche quelle acquisite in contesti formali. La validazione delle competenze può essere seguita dalla certificazione delle competenz e ovvero si conclude con il rilascio di un documento di validazione conforme agli standard minimi di cui all'articolo 6; La lettera j) del comma 1 è sostituita dalla seguente : certificazione delle competenze" procedura di formale riconoscimento, da parte dell'ente titolato di cui all a lettera g), in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi di cui a l presente decreto, delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, anche in caso di interruzione del percorso formativo, o di quelle validate acquisite in contesti non formali e informali. La procedura di certificazione delle competenze si conclude con il rilascio di un certificato conforme agli standard minimi di cui all'articolo 6; La lettera k) del comma 1 è sostituita dalla seguente : qualificazione": titolo di istruzione e di formazione, ivi compreso quello di istruzione e formazion e professionale, o di qualificazione professionale rilasciato da un ente pubblico titolato di cui alla lettera g) nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al present e decreto; La lettera I) del comma 1 è sostituita dalla seguente : "sistema nazionale di certificazione delle competenze" l'insieme dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze erogati nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali dell e prestazioni e degli standard minimi di cui al presente decreto . Articolo3 II comma 1 è sostituito dal seguente : 1. in linea con gli indirizzi dell'Unione europea, sono oggetto di individuazione e validazione e certificazion e le competenze acquisite dalla persona in contesti formali non formali o informali, il cui possesso risulti comprovabile attraverso riscontri e prove definiti nel rispetto delle linee guida di cui al comma 5 . Il comma 2 è sostituito dal seguente : 2. L'ente titolato può individuare e validare ovvero certificare competenze riferite alle qualificazion i ricomprese, per i rispettivi ambiti di titolarità di cui all 'articolo 2, comma 1, lettera t), in repertori codificati a livello nazionale o regionale secondo ì criteri di referenziazione al Quadro europeo delle qualificazioni, o a parti di qualificazioni fino al numero totale di competenze costituenti l'intera qualificazione . Fatto salvo quanto disposto dal presente decreto, per quanto riguarda le università si fa rinvio a quanto previst o dall'articolo 14, comma 2 della legge 30 dicembre 2010, n . 240 . Il comma 3 è sostituito dal seguente : 3. Sono oggetto di certificazione unicamente le competenze riferite a qualificazioni di repertori ricompres i nel repertorio nazionale di cui all'articolo 8, fatto salvo quanto previsto all'articolo 11 . La lettera a) del comma 4 è sostituita dalla seguente : l'individuazione e validazione e la certificazione delle competenze si fondano sull'esplicita richiesta della persona e sulla valorizzazione del suo patrimonio di esperienze di vita, di studio e di lavoro. Centralità della persona e volontarietà del processo richiedono la garanzia, per tutti cittadini, dei principi di semplicità , accessibilità, trasparenza, oggettività, tracciabilità, riservatezza del servizio, correttezza metodologica , completezza, equità e non discriminazione ; i La lettera b) del comma 4 è sostituita dalla seguente : i documenti di validazione e i certificati rilasciati rispettivamente a conclusione dell'individuazione e validazione e della certificazione delle competenze costituiscono atti pubblici, fatto salvo il valore dei titoli d i studio previsto dalla normativa vigente ; La lettera e) del comma 4 è sostituita dalla seguente : l'affidabilità del sistema nazionale di certificazione delle competenze si fonda su un condiviso e progressivo sistema di indicatori, strumenti e standard di qualità su tutto il territorio nazionale. L'ultimo periodo del comma 5 è sostituito dal seguente : Il comitato organizza periodici incontri con le parti economiche e sociali al fine di garantire informazione e partecipazione delle stesse nelle fasi di elaborazione delle linee guida, anche su richiesta delle parti stesse . Aicolo4 L'articolo è sostituito dal seguente : 1. Il presente Capo definisce gli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze in termini di processo, di attestazione e di sistema . 2. Gli standard minimi di servizio di cui al presente Capo costituiscono livelli essenziali delle prestazioni d a garantirsi su tutto il territorio nazionale, anche in riferimento alla individuazione e validazione degl i apprendimenti non formali e informali e al riconoscimento dei crediti formativi. 3. Gli enti pubblici titolari, nell'esercizio delle rispettive competenze legislative, regolamentari e nell a organizzazione dei relativi servizi, adottano i livelli essenziali delle prestazioni e gli standard minimi d i servizio di cui al presente Capo . 4. Gli standard minimi di servizio costituiscono riferimento per gli enti pubblici titolari nella definizione d i standard minimi di erogazione dei servizi da parte degli enti titolati . 5, Ferme restando le disposizioni di cui al presente decreto e di cui ai regimi di autorizzazione o accreditamento degli enti pubblici titolari, gli enti titolati, per l'erogazione di servizi di certificazione dell e competenze in conformità alle norme tecniche UNI, devono essere in possesso dell'accreditamento d a parte dell'organismo nazionale italiano di accreditamento . Articolo5, L'articolo è sostituito dal seguente : 1 . Con riferimento al processo di individuazione e validazione e alla procedura di certificazione, l'ente pubblico titolare assicura quali standard minimi: a) l'articolazione nelle seguenti fasi: i. identificazione : fase finalizzata a individuare e mettere in trasparenza le competenze dell a persona riconducibili a una o più qualificazioni; in caso di apprendimenti non formali e informal i questa fase implica un supporto alla persona nell'analisi e documentazione dell'esperienza d i apprendimento e nel correlarne gli esiti a una o più qualificazioni; ii. valutazione: fase finalizzata all'accertamento del possesso delle competenze riconducibili a un a o più qualificazioni; nel caso di apprendimenti non formali e informali questa fase implica l'adozione di specifiche metodologie valutative e di riscontri e prove idonei a comprovare le competenze effettivamente possedute; attestazione: fase finalizzata al rilascio di documenti di validazione o certificati, standardizzati a i sensi del presente decreto, che documentano le competenze individuate e validate o certificate riconducibili a una o più qualificazioni ; b) l'adozione di misure personalizzate di informazione e orientamento in favore dei destinatari dei servizi d i individuazione e vatidazione e certificazione delle competenze . Articolo6 La lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente : la presenza nei documenti di validazione e nei certificati rilasciati dei seguenti elementi minimi : Il punto iv della lettera a) del comma 1 è sostituito dai seguente : i dati relativi alle modalità di apprendimento e valutazione delle competenze . Ove la modalità di apprendimento sia formale sono da indicare i dati essenziali relativi al percorso formativo e alla valutazione , ove la modalità sia non formale ovvero informale sono da indicare í dati essenziali relativi all'esperienz a svolta; La lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente: la registrazione dei documenti di validazione e dei certificati rilasciati nel sistema informativo dell'ent e pubblico titolare, in conformità al formato del Libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1 , lettera i) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e in interoperatività con la dorsale informativ a unica. Articolo7 La lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente: l'adozione di uno o più repertori riferiti a qualificazioni dei rispettivi ambiti di titolarità di cui all'articolo 2 , comma 1, lettera t), nonché di un quadro regolamentare unitario delle condizioni di fruizione e garanzia de l servizio e di relativi format e procedure standardizzati in conformità delle norme generali, dei livell i essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al presente decreto; La lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente : il rispetto, per il personale addetto all'erogazione dei servizi, di requisiti professionali idonei al presidio degl i aspetti di contenuto curriculare, professionale e di metodologia valutativa ; La lettera f) del comma 1 è sostituita dalla seguente : la previsione di condizioni che assicurino collegialità, oggettività, terzietà e indipendenza nelle fasi de l processo di individuazione e validazione e della procedura di certificazione delle competenze e nell e commissioni di valutazione ; La lettera g) del comma 1 è sostituita dalla seguente: l'adozione di dispositivi che, nel rispetto delle scelte operate da ciascun ente pubblico titolare, disciplinan o criteri, soglie e modalità di verifica, monitoraggio e vigilanza riferite agli ambiti soggettivo, strutturale, finanziario e professionale al fine di assicurare gli standard minimi di erogazione dei servizi da parte degl i enti titolati, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto legislativo e delle linee guida di cui all'articol o 3 comma 5, nonché l'adozione di un elenco pubblicamente accessibile e consultabile per via telematic a degli enti titolati. Articolo 8 L'articolo è sostituito dal seguente : 1 . In conformità agli impegni assunti dal/Italia a livello comunitario, allo scopo di garantire la mobilità dell a persona e favorire l'incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro, la trasparenza degl i apprendimenti e dei fabbisogni nonché l'ampia spendibilità delle certificazioni in ambito nazionale e d europeo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è istituito il repertorio nazionale de i titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 4, comma 67, della legg e 28 giugno 2012, n. 92. 2 . Il repertorio nazionale costituisce il quadro di riferimento unitario per la certificazione delle competenze , attraverso la progressiva standardizzazione degli elementi essenziali, anche descrittivi, dei titoli di istruzion e e formazione, ivi compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni professional i attraverso la loro correlabilità anche tramite un sistema condiviso di riconoscimento di crediti formativi i n chiave europea . 3. ll repertorio nazionale è costituito da tutti i repertori dei titoli di istruzione e formazione, ivi compresi quell i di istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni professionali tra cui anche quelle del repertorio di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n . 167, codificati a livello nazionale, regionale o di provincia autonoma, pubblicamente riconosciuti e rispondenti ai seguenti standar d minimi: a) identificazione dell'ente pubblico titolare ; b) identificazione delle qualificazioni e delle relative competenze che compongono il repertorio ; c) referenziazione delle qualificazioni, laddove applicabile, ai codici statistici di riferimento delle attività economiche (ATECO .) e della nomenclatura e classificazione delle unità professionali (CP ISTAT) ; nel rispetto delle norme dei sistema statistico nazionale ; d) referenziazione delle qualificazioni del repertorio al Quadro europeo delle qualificazioni (EQF) , realizzata attraverso la formale inclusione delle stesse nel processo nazionale di referenziazione ad EQF . 4. Il Ministero del- lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca , secondo criteri definiti con le linee guida di cui all'articolo 3, rendono pubblicamente accessibile e consultabile per via telematica il repertorio nazionale . Articolo 1 0 La rubrica e l'articolo sono sostituiti dai seguenti : (Regione Valle d'Aosta e Province autonome di Trento e Bolzano ) 1 . La regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione del presente decreto legislativo nell'ambito delle competenze ad esse spettanti e secondo quanto disposto dai rispettivi statuti speciali. Articolo 1 1 Il comma i è sostituito dal seguente : 1 . Fino alla completa implementazione del repertorio nazionale di cui all'articolo 8, e comunque per u n periodo di norma non superiore ai 18 mesi, gli enti pubblici titolari continuano ad operare, in materia d i individuazione e validazione e certificazione delle competenze, nell'ambito delle disposizioni del proprio ordinamento.