Associazione Industriale
Bresciana
IL CONTRATTO A TERMINE
Corretto utilizzo, questioni
risolte e problemi aperti
Avv. Giacinto Favalli
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La nuova disciplina del contratto a
termine
• L’art. 1 d.lgs. 368/2001, già recentemente riformato dalla
legge 92/2012 (c.d. Riforma Fornero) ha subito una nuova e
importante novella a seguito del d.l. 34/2014 ( c.d. Decreto
Poletti) conv. in legge 78/2014
• Il Ministero del Lavoro, con circ. n. 18/2014, è intervenuto a
fornire chiarimenti su tale nuova normativa
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PRINCIPALE NOVITA’
Il contratto ACAUSALE, che nel testo novellato dalla riforma
Fornero costituiva un’eccezione (solo il primo contratto di
lavoro a tempo determinato, per soli 12 mesi) diviene la
REGOLA.
I limiti alla apposizione del termine non sono più legati alle
«ragioni giustificative», ma sono esclusivamente LIMITI
QUANTITATIVI (in termini di a) DURATA
e b)
PERCENTUALI DELL’ORGANICO COMPLESSIVO
(come vedremo, in alcuni casi è ancora opportuno far riferimento alle
ragioni di apposizione del termine, ad esempio per i contratti stagionali
e sostitutivi, per poter superare i limiti percentuali)
LIMITI QUANTITATIVI
1) DURATA MASSIMA COMPLESSIVA: 36 MESI
Art. 1 d.lgs. 368/2001 (testo vigente): E’ consentita l’apposizione
di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato di
durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali
proroghe, concluso tra un datore di lavoro e un lavoratore per lo
svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del
contratto a tempo determinato, sia nell’ambito di un contratto di
somministrazione a tempo determinato…»
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LIMITI QUANTITATIVI
2) PROROGHE: MASSIMO 5
• NUMERO COMPLESSIVO (indipendentemente
dal numero dei rinnovi)
• PER LO SVOLGIMENTO DI MANSIONI
EQUIVALENTI (La circ. 18/2014 specifica:
«viceversa, qualora il nuovo contratto a termine non
preveda lo svolgimento di mansioni equivalenti, le
eventuali precedenti proroghe non dovranno essere
contabilizzate»).
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LIMITI QUANTITATIVI
3) LIMITI PERCENTUALI – PREVISTI DALLA LEGGE
• FATTO
SALVO
QUANTO
DISPOSTO
DALL’ART. 10 COMMA 7, IL NUMERO
COMPLESSIVO DI CONTRATTI A TEMPO
DETERMINATO… NON PUO’ ECCEDERE IL
LIMITE DEL 20%
DEL NUMERO DEI
LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO
IN FORZA AL 1° GENNAIO DELL’ANNO DI
ASSUNZIONE
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LIMITI QUANTITATIVI
3) LIMITI PERCENTUALI – PREVISTI DALLA LEGGE
«FATTO SALVO QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 10
COMMA 7»
SONO ESENTI DA LIMITI PERCENTUALI:
• Contratti stipulati nella «fase di avvio di nuove attività per i periodi
definiti dai CCNL»
• Contratti per ragioni sostitutive
• Contratti stagionali
• Contratti stipulati per specifici spettacoli / programmi radiofonici /
televisivi
• Contratti stipulati con lavoratori con età superiore a 55 anni
• Contratti stipulati ai sensi dell’art. 28 d.l. 179/2012 (start up
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innovative)
LIMITI QUANTITATIVI
3) LIMITI PERCENTUALI – PREVISTI DALLA
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
«L’individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di
utilizzazione dell’istituto del contratto a tempo determinato stipulato ai
sensi dell’art. 1 comma 1 è AFFIDATA AI CONTRATTI COLLETTIVI
NAZIONALI
DI
LAVORO
STIPULATI
DAI
SINDACATI
COMPARATIVAMENTE PIU’ RAPPRESENTATIVI»
Circ. 18/2014: le parti sociali possono a) derogare (in aumento o in
diminuzione) al limite percentuale del 20%, b) derogare ai criteri di computo
delle percentuali (es. calcolo della percentuale non sull’organico al 1°
gennaio ma sulla media dei lavoratori occupati in un determinato arco
temporale
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LIMITI QUANTITATIVI
3) LIMITI PERCENTUALI – PREVISTI DALLA
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
ACCORDO FEDERMECCANICA
25/9/2014:
- ASSISTAL – FIM – UILM DEL
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LIMITI QUANTITATIVI
3) LIMITI PERCENTUALI – PREVISTI DALLA
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
ART. 2 BIS, COMMA 2, D.L. 34/2014:
«In sede di prima applicazione del limite percentuale conservano
efficacia, ove diversi, i limiti percentuali già stabiliti dai vigenti
contratti collettivi nazionali di lavoro»
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INTERVALLO IN CASO DI RINNOVI
A)10 GIORNI (in caso di primo
contratto di durata inferiore a 6 mesi)
B) 20 GIORNI (in caso di primo
contratto di durata superiore a 6 mesi)
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DISCIPLINA SANZIONATORIA
SANZIONI AMMINISTRATIVE
in vigore dal 20 maggio 2014:
 20% della retribuzione del lavoratore assunto in eccesso per
ciascun mese o frazione superiore a 15 giorni, elevata
al 50% se gli assunti illegittimamente sono più di uno (circ.
18/2014 specifica che vale anche per superamento tetti
stabiliti dalla contrattazione collettiva).
 Nel computo non rientrano eventuali periodi di astensione
dal lavoro (malattia, maternità, infortunio…).
 Circ. 18/2014: E’ sempre possibile usufruire della
riduzione ex art. 16 l. 689/1981 (pagamento di un terzo
del massimo o, se più favorevole, del doppio del minimo
della sanzione, in caso di pagamento entro 60 giorni)
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MILANO
Via San Barnaba 32
Tel.: + 39 02 55 00 11
ROMA
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TRENTO
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