Associazione Industriale Bresciana IL CONTRATTO A TERMINE Corretto utilizzo, questioni risolte e problemi aperti Avv. Giacinto Favalli 1 La nuova disciplina del contratto a termine • L’art. 1 d.lgs. 368/2001, già recentemente riformato dalla legge 92/2012 (c.d. Riforma Fornero) ha subito una nuova e importante novella a seguito del d.l. 34/2014 ( c.d. Decreto Poletti) conv. in legge 78/2014 • Il Ministero del Lavoro, con circ. n. 18/2014, è intervenuto a fornire chiarimenti su tale nuova normativa 2 PRINCIPALE NOVITA’ Il contratto ACAUSALE, che nel testo novellato dalla riforma Fornero costituiva un’eccezione (solo il primo contratto di lavoro a tempo determinato, per soli 12 mesi) diviene la REGOLA. I limiti alla apposizione del termine non sono più legati alle «ragioni giustificative», ma sono esclusivamente LIMITI QUANTITATIVI (in termini di a) DURATA e b) PERCENTUALI DELL’ORGANICO COMPLESSIVO (come vedremo, in alcuni casi è ancora opportuno far riferimento alle ragioni di apposizione del termine, ad esempio per i contratti stagionali e sostitutivi, per poter superare i limiti percentuali) LIMITI QUANTITATIVI 1) DURATA MASSIMA COMPLESSIVA: 36 MESI Art. 1 d.lgs. 368/2001 (testo vigente): E’ consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe, concluso tra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell’ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato…» 4 LIMITI QUANTITATIVI 2) PROROGHE: MASSIMO 5 • NUMERO COMPLESSIVO (indipendentemente dal numero dei rinnovi) • PER LO SVOLGIMENTO DI MANSIONI EQUIVALENTI (La circ. 18/2014 specifica: «viceversa, qualora il nuovo contratto a termine non preveda lo svolgimento di mansioni equivalenti, le eventuali precedenti proroghe non dovranno essere contabilizzate»). 5 LIMITI QUANTITATIVI 3) LIMITI PERCENTUALI – PREVISTI DALLA LEGGE • FATTO SALVO QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 10 COMMA 7, IL NUMERO COMPLESSIVO DI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO… NON PUO’ ECCEDERE IL LIMITE DEL 20% DEL NUMERO DEI LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO IN FORZA AL 1° GENNAIO DELL’ANNO DI ASSUNZIONE 6 LIMITI QUANTITATIVI 3) LIMITI PERCENTUALI – PREVISTI DALLA LEGGE «FATTO SALVO QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 10 COMMA 7» SONO ESENTI DA LIMITI PERCENTUALI: • Contratti stipulati nella «fase di avvio di nuove attività per i periodi definiti dai CCNL» • Contratti per ragioni sostitutive • Contratti stagionali • Contratti stipulati per specifici spettacoli / programmi radiofonici / televisivi • Contratti stipulati con lavoratori con età superiore a 55 anni • Contratti stipulati ai sensi dell’art. 28 d.l. 179/2012 (start up 7 innovative) LIMITI QUANTITATIVI 3) LIMITI PERCENTUALI – PREVISTI DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA «L’individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione dell’istituto del contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell’art. 1 comma 1 è AFFIDATA AI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO STIPULATI DAI SINDACATI COMPARATIVAMENTE PIU’ RAPPRESENTATIVI» Circ. 18/2014: le parti sociali possono a) derogare (in aumento o in diminuzione) al limite percentuale del 20%, b) derogare ai criteri di computo delle percentuali (es. calcolo della percentuale non sull’organico al 1° gennaio ma sulla media dei lavoratori occupati in un determinato arco temporale 8 LIMITI QUANTITATIVI 3) LIMITI PERCENTUALI – PREVISTI DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA ACCORDO FEDERMECCANICA 25/9/2014: - ASSISTAL – FIM – UILM DEL 9 LIMITI QUANTITATIVI 3) LIMITI PERCENTUALI – PREVISTI DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA ART. 2 BIS, COMMA 2, D.L. 34/2014: «In sede di prima applicazione del limite percentuale conservano efficacia, ove diversi, i limiti percentuali già stabiliti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro» 10 INTERVALLO IN CASO DI RINNOVI A)10 GIORNI (in caso di primo contratto di durata inferiore a 6 mesi) B) 20 GIORNI (in caso di primo contratto di durata superiore a 6 mesi) 11 DISCIPLINA SANZIONATORIA SANZIONI AMMINISTRATIVE in vigore dal 20 maggio 2014: 20% della retribuzione del lavoratore assunto in eccesso per ciascun mese o frazione superiore a 15 giorni, elevata al 50% se gli assunti illegittimamente sono più di uno (circ. 18/2014 specifica che vale anche per superamento tetti stabiliti dalla contrattazione collettiva). Nel computo non rientrano eventuali periodi di astensione dal lavoro (malattia, maternità, infortunio…). Circ. 18/2014: E’ sempre possibile usufruire della riduzione ex art. 16 l. 689/1981 (pagamento di un terzo del massimo o, se più favorevole, del doppio del minimo della sanzione, in caso di pagamento entro 60 giorni) 12 MILANO Via San Barnaba 32 Tel.: + 39 02 55 00 11 ROMA Piazza G. Mazzini, 27 Tel.: + 39 06 3204744 TORINO Via R. Montecuccoli, 9 Tel.: + 39 011 52 10 266 TRENTO Via Galileo Galilei 24 Tel.: + 39 0461 26 06 37 www.trifiro.it 13