Provincia di Ferrara
Piano annuale di interventi per l’associazionismo 2008
Realizzato in collaborazione con UISP-ARCI ACLI- ENDAS di Ferrara
Seminario del 28.11.2009
Relatrice
Dott.ssa Stefania Trevisani
Ass. Il Corpo Va in Città - Ferrara Via Verga 4
L’ORGANIZZAZIONE DI UN EVENTO
PROGETTAZIONE
• Chi siamo (forza organizzativa)
• Perchè organizzare un evento
- evento pubblico
- evento riservato ai soci
• Che cosa
- conferenza
- spettacolo musicale o teatrale
- ballo con orchestra
- rassegna cinematografica
- tombola o lotteria
- stand gastronomico
• Budget finanziario
• Dove
- locale chiuso
- spazio aperto
• Quando
REALIZZAZIONE
Chi deve fare cosa
Autorizzazioni
Assicurazione
Rapporto con artisti, oratori ....
Rapporto con aziende e ente pubblico
Attrezzature (certificazioni - sicurezza)
Impatto acustico
Normativa sanitaria
Informazione
Documentazione
Comunicazione dei risultati
Valutazione dell’evento
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I RAPPORTI CON SIAE
E ENPALS
PROBLEMATICA FISCALE
Chi siamo (sotto il profilo fiscale)
L’imposta intrattenimenti
L’imposta sui redditi e l’iva
I misuratori fiscali
PROGETTAZIONE
Nelle recenti vacanze di natale penso che più o meno tutti noi abbiamo realizzato un
evento: la cena o il pranzo di Natale, la festa di capodanno .... C’era chi si occupava
di fare la spesa, chi cucinava, chi si occupava della parte intrattenimento (giochi,
musica ...). Una piccola comunità si autoorganizzava per la migliore riuscita di
quell’evento che si chiama pranzo natalizio o festa di capodanno o befana dei
bambini.
Chi siamo (forza organizzativa)
Quante persone possono essere disponibili
per quanto tempo
in quali giorni
Perchè e che cosa organizzare
Privato (riservato ai soci) come autocelebrazione, festa sociale, ringraziamento ai
soci, riconferma di identità......
Da un punto di vista delle autorizzazioni e degli aspetti fiscali molto più semplice.
Pubblico: promozione della propria immagine (per attrarre contributi o nuovi
aderenti), lanciare un particolare programma di iniziative, raccolta fondi per sé o per
beneficenza, finanziamento dell’associazione.
In base alle finalità va scelto l’evento più adatto tenendo conto che conferenze,
spettacoli musicali o teatrali, e rassegne cinematografiche se non sono sorretti da
contributi pubblici o privati difficilmente possono produrre utili.
I tipici eventi che possono produrre un utile sono lo stand gastronomico e la tombola
o la lotteria.
Altra cosa da tener presente: grandi eventi possono attirare grandi risorse ma
rappresentano anche grossi rischi.
Budget finanziario
Entrate da contributi (sia pubblici che privati) e sponsorizzazioni, entrate dalla
vendita di biglietti (ballo, spettacolo, lotteria, conferenza?) o di cartelle della tombola
o dalla vendita di prodotti di ristorazione.
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Uscite: permessi, assicurazione, acquisto prodotti, cachet artisti, allestimento,
pubblicità, utenze, premi, affitto sala, costo pellicole, imposte, rimborsi spese.
Dove
Locale chiuso: agibilità, impianti a norma, sicurezza, autorizzazione sanitaria.
Spazio aperto pubblico (occupazione suolo pubblico) o privato (autorizzazione
proprietario): certificazione delle attrezzature, certificazione sanitaria.
Da tenere in considerazione la facilità di accesso e di parcheggio, la vicinanza a
luoghi di rispetto acustico o architettonico, la possibilità di accesso per disabili ....
Quando
Scelta della data in base alle caratteristiche del territorio e alle abitudini locali,
non in concomitanza con altri eventi di grosso richiamo.
Scelta degli orari in base alle persone che vi devono partecipare (solo adulti, famiglie
con bambini, anziani ...) e al tipo di attività (molto o poco rumorosa)
Il quando e il luogo sono strettamente connessi, difficile fare una manifestazione
all’aperto d’inverno.
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REALIZZAZIONE
E’ di estrema importanza, al fine di utilizzare al meglio le risorse disponibili e di non
trovarsi con brutte sorprese finali, stabilire chi deve fare cosa. Sulla base del piano
operativo individuare gli addetti alle singole fasi del progetto.
E’, inoltre indispensabile individuare il Responsabile del progetto, vale a dire la
persona che coordini le varie figure addette alle singole fasi e che verifichi che
ciascuno porti avanti la propria parte di lavoro nei tempi prestabiliti.
Per eventi particolarmente complessi si possono individuare responsabili di settore:
amministrativo, organizzativo, comunicazione ...
E’ utile fare uno schema tipo questo
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Azione
Tempistica
Chi lo fa?
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Richiesta occupazione
3 mesi prima
Resp. Organizzazione
suolo pubblico
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Prenotare affissione manifesti
3 mesi prima
Resp. comunicazione
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Contattare orchestra
1 mese prima
_________________________________________________________________________
Ricerca materiale per
allestimento
2 mesi prima
_________________________________________________________________________
Ritiro materiale in tipografia
20 gg prima
________________________________________________________________________
Comunicato stampa
2 gg prima
Resp. comunicazione
________________________________________________________________________
Documentare la giornata
il giorno stesso
fotografando
________________________________________________________________________
Mandare i ringraziamenti agli
Una settimana dopo
sponsor
l’evento
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Autorizzazioni
- Occupazione suolo pubblico
- Autorizzazione per pubblico spettacolo
- Deroga normativa impatto acustico
- Autorizzazione temporanea per la somministrazione di alimenti e bevande (quando
previsto)
all'interno della festa (stand gastronomico, bar etc.). Tale autorizzazione
può essere rilasciata esclusivamente a persona in possesso dei requisiti professionali
ma non è sottoposta alle norme sulla pianificazione commerciale. Per disposizione
della L.R. 26 luglio 2003, n.14, il possesso dei requisiti professionali non è richiesto
nell'ambito di manifestazioni a carattere religioso, benefico, solidaristico, sociale o
politico.
- Autorizzazione sanitaria stand gastronomico (per questo tipo di manifestazioni, per
gli addetti alla somministrazione, non è richiesto il libretto sanitario o aver svolto
l’apposito corso presso l’ASL)
- Autorizzazione tombole, lotterie o banchi di beneficenza.
- Eventuale chiusura di piazze o strade.
Anche se non è richiesta una specifica autorizzazione è opportuno, tutte le volte che
si svolge un’iniziativa in cui è prevista la partecipazione di un elevato numero di
persone, di darne comunicazione alla Questura.
Assicurazione
Le manifestazioni spettacolistiche sono situazioni particolarmente a rischio di
incidente è quindi opportuno tutelarsi attraverso:
- RC verso terzi
- Assicurazione dei volontari addetti alle varie fasi della manifestazione.
Rapporto con artisti, oratori ....
Contattare direttamente l’artista o la compagnia oppure rivolgersi ad agenzie di
spettacolo.
Rapporto con aziende e ente pubblico
Ricerca di sponsorizzazioni o contributi, richiesta di patrocinio.
Attrezzature (certificazioni - sicurezza)
Tutte le attrezzature utilizzate per svolgere l’evento (palco, amplificazione, impianto
luci, stand, cucina ...) devono essere dotate di una certificazione di conformità per
quanto riguarda ad esempio la normativa antincendio o sanitaria. E’ inoltre necessario
una certificazione da parte di un tecnico abilitato (ingegnere, architetto o geometra)
per quanto riguarda la sicurezza del palco, nelle situazioni più complesse è necessario
far intervenire la Commissione comunale (meno di 5.000 spettatori) o provinciale
(più di 5.000 spettatori) di vigilanza che valuta la sicurezza dell’intera area della
manifestazione.
Impatto acustico
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Il tecnico competente valuterà anche l’impatto acustico della manifestazione; se si
prevede il superamento del limite imposto dalla normativa occorre inoltrare al
Sindaco una richiesta di deroga ai limiti di legge per il giorno o i giorni della
manifestazione. Vi sono però delle zone cittadine dove i limiti non possono essere
derogati (vicinanza di strutture ospedaliere, particolari monumenti ...).
Normativa sanitaria
Se l’evento prevede la somministrazione di alimenti e bevande è necessario
richiedere l’autorizzazione sanitaria all’ASL di competenza.
Anche per questo tipo di manifestazioni valgono le disposizioni del D.Lgs 155/97
sull’autocontrollo sanitario.
Informazione
Quando la creatività deve fare i conti con le risorse
Molta parte della riuscita di un evento è dato dalla sua pubblicizzazione.
- conferenza stampa
- manifesti e locandine
- newsletter
- comunicati stampa
- spot su radio o tv locali
- utilizzo di siti Web
Non è facile capire fin dalla prima volta la quantità di materiale necessario o
l’estensione territoriale dell’informazione, solo con l’esperienza si impara a calibrare
bene la quantità e l’ampiezza della campagna pubblicitaria necessaria, tenendo,
naturalmente, sempre conto delle risorse disponibili.
Documentazione
Altro aspetto estremamente importante e spesso trascurato è la documentazione
dell’evento tramite: fotografie, materiale pubblicitario, articoli di stampa ...
Serve per:
- storia della manifestazione (la tradizione consolidata è un valore)
- testimonianza per chi ha contribuito (aziende o ente pubblico)
- richieste di contributi l’anno successivo
Comunicazione dei risultati
Si lega al punto precedente, far avere a tutti coloro che ci hanno supportato nella
realizzazione dell’evento il risultato della manifestazione attraverso documentazione
fotografica e relazione scritta.
Non esagerare ma nemmeno sminuire (magari sorvolare).
Valutazione dell’evento
Anche questo è un elemento molto importante se si intende ripetere l’esperienza;
capire, in rapporto alle finalità e ai risultati attesi, i punti di eccellenza e dove invece
si sono commessi degli errori.
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A poca distanza dall’evento (una o due settimane) è opportuno ritrovarsi con tutto il
gruppo organizzatore per fare insieme una valutazione su come sono andate le cose.
Alcune valutazioni possono essere fatte immediatamente (coinvolgimento, raccolta
fondi...), altre invece si possono valutare solo a distanza di tempo (farsi conoscere ad
un pubblico più vasto, migliorare l’immagine dell’associazione, ricaduta in termini di
contributi e adesioni...).
Poichè trovare volontari è sempre più difficile occorre tenersi ben stretti quelli che si
rendono disponibili pertanto è assolutamente utile terminare la manifestazione con un
momento di ringraziamento (ad es. una cena) con tutti coloro che hanno reso
possibile la realizzazione dell’evento.
Approfondimento
Certificato prevenzione incendi
Il certificato di prevenzioni incendi si rende obbligatorio per qualsiasi luogo, (anche in circoli che
svolgono attività esclusivamente ai propri soci) ove viene svolto attività di intrattenimento con una
capienza superiore alle 100 persone. Tale certificato viene rilasciato dal ministero degli interni
tramite i comandi provinciale dei vigili del fuoco.
Parere di conformità: prima ancora di richiedere il certificato di prevenzione incendi si dovrà
richiedere il parere di conformità del progetto. Tale parere deve essere sempre richiesto, anche in
caso di manifestazioni temporanee pubbliche con previsione di più di cento persone, almeno 45
giorni prima dell’evento o della richiesta di CPI.
Per richiedere tale parere si dovrà presentare la seguente modulistica presso gli uffici prevenzione
incendi presenti nei comandi provinciali dei vigili del fuoco:
1. Domanda redatta in duplice copia, di cui una in bollo (modello PIN 1-2004);
2. Documentazione tecnico progettuale (come da allegato 1 al D.M. 4 maggio 1998) in duplice
copia, a firma di tecnico abilitato: scheda informativa generale; relazione tecnica; elaborati
grafici (tutte le copie con firma e timbro in originale);
3. Attestato di versamento effettuato a mezzo di ccp.
Una volta ottenuto il parere sulla conformità del progetto si dovrà presentare apposita domanda di
certificato di prevenzione incendi. Tale domanda deve essere composta da:
• modulo redatto in duplice copia, di cui una in bollo (modello PIN 3-2004);
• Copia del parere rilasciato dal Comando Provinciale W.F. sul progetto
• Dichiarazioni e certificazioni (come da allegato 2 del D.M. 4 maggio 1998) atte a
comprovare che le strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura sono
stati realizzati, istallati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in
materia di sicurezza antincendio;
• Attestato di versamento effettuato a mezzo di ccp.
• Dichiarazione di inizio attività Modello (PIN 4-2004; come da allegati al D.M. 4
maggio 1998), redatta in duplice copia , (N.B. entrambe le copie con firma in
originale) di cui una in bollo, resa secondo le forme di legge (legge 16/06/98),
sottoscritta presso il Comando W.F. o accompagnata da copia fotostatica di un
documento di identità. Tale dichiarazione permetterà di svolgere l’attività in forma
provvisoria in attesa del rilascio del CPI.
Entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda verrà effettuato il sopralluogo per
accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi nonché
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la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio richiesti. Tale termine può essere prorogato, per
una sola volta, di 45 giorni, dandone motivata comunicazione all'interessato.
Entro 15 giorni dalla data di effettuazione del sopralluogo viene rilasciato all'interessato, in caso di
esito positivo, il certificato di prevenzione incendi. Il certificato prevenzioni incendi per i locali di
intrattenimento (codice 83) a validità per 6 anni. Prima della scadenza si dovrà procedere alla
richiesta di rinnovo.
I RAPPORTI CON SIAE (Società Italiana Autori ed Editori)
Per qualsiasi tipo di manifestazione in cui si prevede di utilizzare un’opera
dell’ingegno (un brano musicale, un testo teatrale, la lettura di un brano letterario, la
recita di poesie, un opera filmica, ecc.) è necessario darne comunicazione alla SIAE
precedentemente alla manifestazione e versare un deposito cauzionale a garanzia del
diritto d’autore. Al termine della manifestazione la SIAE provvederà ad incassare, in
base al risultato della manifestazione e alla modalità di accesso allo spettacolo (a
pagamento, gratuito, ecc.), il diritto d’autore (la percentuale varia a seconda del tipo
di opera, per la musica è il 10% su quanto incassato).
L’ufficio SIAE, nel momento in cui si va a comunicare l’effettuazione della
manifestazione, rilascia l’autorizzazione all’utilizzo dell’opera e, ad esempio per
quanto riguarda la musica, due stampati il foglio musicale, in cui vanno indicati i
brani interpretati e il relativo autore, e la distinta d’incasso.
L’esonero dalla richiesta di autorizzazione e dal pagamento del diritto d’autore vi è
solo in tre circostanze:
- l’autore che rappresentiamo non è iscritto alla SIAE;
- l’autore è deceduto da più di 70 anni;
- si tratta di opera tradizionale di autore anonimo.
La SIAE oltre alla tutela del diritto d’autore ha avuti assegnati anche altri incarichi:
- collabora con il Ministero delle Finanze al fine di controllare i soggetti in regime iva
forfettario ex legge 398/91 e le dichiarazioni iva e l’imposta intrattenimenti per i
soggetti che svolgono attivià di spettacolo e intrattenimento;
- collabora con l’ENPALS per le iscrizioni e le ispezioni sui lavoratori dello
spettacolo.
I RAPPORTI CON ENPALS (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i
Lavoratori dello Spettacolo)
Ogni volta che un artista si esibisce e percepisce un compenso è considerato
lavoratore dello spettacolo, pertanto va iscritto all’ENPALS attraverso il cosiddetto
certificato di agibilità e vanno versati i contributi su quanto percepito.
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L'agibilità è una certificazione obbligatoria che va richiesta all'Ente (anche attraverso
gli uffici SIAE) ogni qualvolta si organizzi un evento che preveda l'utilizzo
di personale artistico, indipendentemente dal fatto che le prestazioni siano retribuite o
a titolo gratuito (in questo caso va richiesto il certificato di agibilità a titolo gratuito) ;
essa va richiesta dalle Imprese dello spettacolo o dai lavoratori autonomi esercenti
attività musicali. La custodia del certificato di agibilità è a carico è del datore. Il
datore di lavoro è chi organizza la manifestazione a meno che il gruppo o l’orchestra
non siano costituiti in unità agibile sotto forma di impresa (cooperativa o altro).
L’aliquota contributiva ENPALS è il 32,70% e il minimale di retribuzione giornaliera
è di circa 40 euro.
La circolare ENPALS n.21 del 4 giugno 2002 specifica alcuni casi in cui si può
ottenere il certificato di agibilità in esenzione contributiva e i casi di esenzione dal
certificato di agibilità e dal conseguente versamento contributivo.
4. Certificato di agibilità per particolari situazioni
E’ ammesso, in ipotesi del tutto eccezionali, il rilascio del certificato di agibilità a
titolo gratuito, che deve essere vincolato al singolo evento.
Tale certificazione potrà essere rilasciata esclusivamente a condizione che la
manifestazione artistica si svolga a scopo benefico, sociale o solidaristico e che gli
eventuali ricavi derivanti dallo svolgimento della manifestazione stessa, dedotte le
spese di allestimento e di organizzazione, vengano interamente destinati alle predette
finalità.
Inoltre, ai lavoratori dello spettacolo coinvolti non deve essere corrisposto alcun
compenso per la prestazione svolta.
Colui che provvede all’organizzazione dello spettacolo è tenuto ad attestare, dietro la
propria responsabilità, la natura benefica, sociale o solidaristica della manifestazione
in oggetto, nonché la totale assenza di qualsiasi forma di compenso, anche a titolo di
rimborso spese non a piè di lista, per le prestazioni artistiche svolte dai lavoratori
impegnati.
Anche i lavoratori dello spettacolo che svolgono le prestazioni artistiche nella
manifestazione, devono attestare, sotto la propria responsabilità, di non percepire
alcun compenso come sopra specificato.
5. Formazioni dilettantistiche o amatoriali.
Il possesso del certificato di agibilità, invece, non è richiesto (e non vi è obbligo
contributivo) con riferimento allo svolgimento di manifestazioni da parte di
formazioni dilettantistiche o amatoriali (complessi bandistici comunali, gruppi
folkloristici, gruppi parrocchiali, compagnie teatrali amatoriali/dilettantistiche,
complessi corali amatoriali/dilettantistici, cortei e rappresentazioni storiche, etc.),
che, essenzialmente allo scopo di divertimento e/o per tramandare tradizioni popolari
e folkloristiche, a fini educativi oppure allo scopo di diffondere l’arte e la cultura, si
esibiscono in pubblico senza alcuna forma di retribuzione, neppure sotto forma di
rimborso spese forfetario.
La manifestazione artistica deve essere svolta a titolo gratuito, ovvero non devono
esservi incassi da presenza di pubblico pagante, nè compensi diretti erogati a
corrispettivo dell’allestimento della manifestazione stessa (Si precisa che i contributi
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erogati dall’Amministrazione centrale dello Stato ai sensi della Legge 30 aprile 1985,
n. 163, così come i contributi erogati dagli Enti locali a complessi bandistici, a gruppi
folkloristici e simili, non sono considerati compensi; non sono altresì considerati
compensi le donazioni effettuate da privati ad associazioni od enti senza scopo di
lucro finalizzati all’allestimento di manifestazioni artistiche mediante l’attività di
dilettanti che non devono ricevere alcun compenso o retribuzione come specificato al
primo capoverso).
Quando per queste manifestazioni siano previsti ricavi che, tuttavia, siano
interamente destinati alle finalità associative e a compensazione degli oneri di
allestimento e di organizzazione dello spettacolo e/o vi siano coinvolti lavoratori
dello spettacolo di cui all’art. 3 del DLCPS n. 708 del 1947 che non percepiscano
alcun compenso per le prestazioni svolte, potranno essere rilasciate apposite
certificazioni con le stesse modalità descritte al precedente punto 4.
Inoltre, non è dovuta contribuzione quando gli Enti pubblici locali, nonché le ProLoco associate alla Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, organizzano manifestazioni
per fini culturali, ricreativi o educativi, rappresentazioni storiche e folkloristiche,
purché gli artisti non vengano retribuiti, neppure attraverso le formazioni sociali
(bande, ecc) ingaggiate per l’evento, anche se vi è presenza di pubblico pagante.
Pertanto i soggetti indicati al capoverso precedente che organizzano spettacoli sono
tenuti a richiedere il certificato di agibilità gratuito solo nel caso specificato al punto
4, ovvero nel caso in cui i lavoratori coinvolti siano lavoratori dello spettacolo, già
iscritti presso l’Enpals.
Di contro può verificarsi che la prestazione artistica, anche se definita dilettantistica,
si ponga in termini funzionali e complementari alla normale attività commerciale
propria delle imprese, per le quali la prestazione viene eseguita, così da configurarsi
come servizio offerto alla clientela, tenuta al pagamento anche indiretto di un
corrispettivo. E’ questo il caso, ad esempio, di intrattenimenti musicali o recitativi
offerti in uno con altri servizi commerciali in locali non immediatamente destinati
alla realizzazione di spettacoli o concerti. La natura di servizio destinato a titolo
oneroso ad un pubblico determinato comporta che i relativi proventi siano
assimilabili al concetto di “incasso da pubblico pagante” e l’esibizione sia
configurabile come prestazione d’opera, da ritenersi giuridicamente connotata, salvo
rigorosa prova contraria, dal carattere della onerosità.
6. Altre situazioni particolari.
L’esclusione dall’obbligo di richiedere ed esibire il certificato di agibilità, nonché
l’esclusione dall’obbligo contributivo, opera anche con riferimento ai saggi di danza
o saggi di altre arti, effettuati da bambini e giovani frequentanti corsi didattici, oppure
con riferimento a manifestazioni organizzate a fini socio-educativi da oratori,
associazioni con riconoscimento ecclesiale o comunque da associazioni religiose
riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese,
nonché da associazioni di volontariato di cui alla Legge n. 266 del 1991, da
associazioni di promozione sociale di cui alla Legge n. 383 del 2000 e da cooperative
sociali di cui alla Legge n. 381 del 1991, purché non si riscontri una vera e propria
attività di spettacolo.
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la Legge Finanziaria 2007, al comma 188 prevede: “Per le esibizioni in spettacoli
musicali, di divertimento o di celebrazione di tradizioni popolari e folkloristiche
effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti, da pensionati e da coloro che
svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei
contributi ai fini della previdenza obbligatoria, gli adempimenti di cui agli articoli 3,
6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n.
708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388
(riguardano l’obbligatorietà dell’iscrizione all’ENPALS e il relativo versamento dei
contributi), non sono richiesti se la retribuzione annua lorda percepita per tali
esibizioni non supera l’importo di 5.000 euro”.
Artisti stranieri
Innanzitutto lo straniero che intende lavorare deve essere in possesso del permesso di
soggiorno.
Se il musicista proviene da un paese della UE o da un paese extra UE che abbia
stipulato una Convenzione con l’Italia sono esonerati dai versamenti contributivi.
Deve però essere in possesso di un documento (il cosiddetto mod. E 101) che attesti
l’iscrizione all'ente previdenziale del suo paese dove assolverà l’obbligo assicurativo.
Con tale modello, che ci si può far spedire tramite fax, ci si reca all'ENPALS di
Bologna al fine di farsi rilasciare un certificato di agibilità ENPALS in esenzione
contributiva. A differenza di altri tipi di agibilità che possono essere richiesti
anche presso le sedi SIAE, quella in esenzione contributiva va richiesta unicamente
presso la sede ENPALS regionale di Bologna.
Se l’artista viene da un paese extra UE non convenzionato gli obblighi contributivi
vanno assolti in Italia.
Minori di anni 18
L'ispettorato provinciale del lavoro può autorizzare, quando vi sia l'assenso scritto dei
genitori o del tutore, la partecipazione dei minori di età inferiore ai 15 anni e fino al
compimento dei 18 nella preparazione o rappresentazione di spettacoli o riprese
cinematografiche, sempreché non si tratti di lavoro pericoloso per la sua integrità
fisica e biopsicologica e non si protragga oltre le ore 24.
Domande frequenti
1. Quali sono le categorie di lavoratori che devono essere iscritte all’ENPALS?
I lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti.
2. Chi deve iscrivere il lavoratore?
Il datore di lavoro.
3. Chi può essere considerato datore di lavoro?
Datore di lavoro può essere considerato:
l’organizzatore di attività di spettacolo;
il responsabile di un’impresa di spettacolo che opera sul territorio (orchestre, compagnie teatrali,
ecc.).
4. Che cos’è il certificato di agibilità?
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Il certificato di agibilità è un documento richiesto dal datore di lavoro per tutelare i lavoratori.
5. Quali sono gli adempimenti richiesti al lavoratore?
I lavoratori non hanno alcun onere, anzi vengono tutelati dalla normativa previdenziale. Tutti gli
oneri e gli adempimenti sono a carico dei datori di lavoro.
6. E’ necessario che il lavoratore abbia una partita IVA?
Non necessariamente, dipende dalla posizione del lavoratore. Il datore di lavoro deve versare i
contributi sia per le prestazioni artistiche dei lavoratori con cui si instaura un rapporto di
"dipendenza", sia per le prestazioni effettuate dal lavoratore inquadrato formalmente come
"professionista".
7. Quanto costa essere in regola con l’ENPALS?
Per lo svolgimento delle pratiche presso gli Uffici SIAE non è richiesto alcun importo. È però
necessario versare i contributi.
8. Come avviene il versamento dei contributi
Gli Uffici SIAE non hanno compiti di riscossione dei contributi: il versamento va fatto presso gli
istituti bancari o gli uffici postali, utilizzando il modello F24.
TOMBOLE E LOTTERIE
Dal 12 aprile 2002, con l’entrata in vigore del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 sono
state apportate profonde modifiche alla disciplina delle autorizzazioni relative allo
svolgimento di tombole, lotterie e banchi o pesche di beneficenza, le cosiddette
manifestazione di sorte locali.
Il decreto, nel ribadire il divieto generale allo svolgimento di tale tipo di
manifestazioni, consente esclusivamente:
a) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, promossi da enti morali,
associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali,
ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, e dalle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10, del
decreto legislativo 460/1997, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte
alle esigenze finanziarie degli enti stessi;
b) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, organizzate dai partiti o
movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, purché svolte nell'ambito di
manifestazioni locali organizzate dagli stessi. In caso di svolgimento al di fuori delle
dette manifestazioni locali si applicano le disposizioni previste per i soggetti di cui
alla lettera a);
c) le tombole effettuate in ambito familiare e privato, organizzate per fini prettamente
ludici.
Per comprendere il punto c) e, in particolare, cosa si intende per “ambito familiare e
privato” occorre fare riferimento ai concetti espressi nella Circolare del Ministero
delle Finanze 10 febbraio 1998, n.47/E, che, a sua volta recepiva una sentenza della
Corte di Cassazione (la n.16, del 12 maggio 1995), si può senz’altro affermare che
siano da considerare svolte in ambito privato anche le tombole e le lotterie che si
svolgono all’interno dei circoli. A condizione che l’attività o la manifestazione sia
resa nota e riservata unicamente ai soci e si svolga all’interno del circolo, con
l’esclusione, come dice la circolare “di un’ampia, indiscriminata e generica
partecipazione di pubblico”.
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Si può, pertanto, affermare che le tombole svolte all’interno dei circoli, a cui
partecipano solamente i soci sono, con le limitazioni richiamate dalla circolare, a tutti
gli effetti lecite e non abbisognano di alcun tipo di autorizzazione.
Bisogna altresì sottolineare che vi sono delle amministrazioni locali e delle Prefetture
che interpretano in modo restrittivo i “fini prettamente ludici” riportati alla lettera c,
dell’art.2, del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, ritenendo che dove vi sia un risultato
positivo per l’ente organizzatore (anche per autofinanziamento) si è già al di fuori del
fine ludico e, quindi, sarebbe necessaria la prescritta autorizzazione.
LOTTERIE
Al comma 2, lett. a), dell’art.13, del D.P.R. in esame, si definisce la lotteria come
quella manifestazione effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a
matrice,concorrenti a uno o più premi secondo l ’ordine di estrazione. I biglietti
potranno essere venduti esclusivamente nel territorio provinciale dove si svolge l
’evento di sorte, l’incasso totale della vendita non potrà superare i 51.645,69 euro
- indipendentemente da come sia frazionato il prezzo dei biglietti medesimi – e
dovranno essere contrassegnati da serie e numerazione progressive.
TOMBOLE
Alla lett.b) del medesimo art.13, viene precisato che per tombola deve intendersi la
manifestazione effettuata con l ’utilizzo di cartelle portanti una data quantità di
numeri, dall’ 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all’estrazione dei
numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite. La tombola è
consentita se la vendita delle cartelle è limitata al comune in cui la tombola si estrae e
ai comuni limitrofi e le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione
progressiva. Non è limitato il numero delle cartelle che si possono emettere per ogni
tombola, ma i premi posti in palio non devono superare, complessivamente, la
somma di 12.911,42 euro.
PESCHE E BANCHI DI BENEFICENZA
Ai sensi della lett.c) del citato art.13, per pesche o banchi di beneficenza si devono
intendere le manifestazioni di sorte effettuate con vendita di biglietti, una parte dei
quali è abbinata ai premi in palio.Le pesche e i banchi di beneficenza sono consentiti
se la vendita dei biglietti è limitata al territorio del comune ove si effettua la
manifestazione e il ricavato non eccede la somma di 51.645,69 euro.
I premi delle pesche o banchi di beneficenza, nonché quelli delle lotterie potranno
consistere esclusivamente in servizi e in beni mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici
e privati, i valori bancari,le carte di credito e i metalli preziosi in verghe.
Per le Tombole non vi è alcuna limitazione sulla tipologia dei premi.
AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI
L’ art.14, del citato D.P.R.n.430/2001, disciplina gli adempimenti dei promotori e i
controlli.
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L ’organizzazione di dette manifestazioni di sorte dovrà essere comunicata, almeno
30 giorni prima, al Prefetto competente e al sindaco del comune dove verrà
effettuata l’estrazione.
Eventuali variazioni delle modalità di svolgimento della manifestazione dovranno
essere comunicate ai predetti organi in tempo utile per consentire l ’effettuazione dei
controlli.
Alla comunicazione andrà allegata la seguente documentazione:
• per le lotterie il regolamento con indicati la quantità e la natura dei premi, la
quantità e il prezzo dei biglietti da vendere, il luogo in cui vengono esposti i premi, il
luogo e il tempo fissati per l ’estrazione e la consegna dei premi ai vincitori;
• per le tombole oltre al regolamento con la specificazione dei premi e con l
’indicazione del prezzo di ciascuna cartella, viene richiesto il deposito della
documentazione comprovante l ’avvenuto versamento di una cauzione in misura pari
al valore complessivo dei premi promessi, determinato in base al loro prezzo di
acquisto o, in mancanza, al valore normale degli stessi. La cauzione è prestata in
favore del Comune nel cui territorio si svolge la tombola e dovrà avere scadenza non
inferiore a tre mesi dalla data di estrazione. Dovrà essere prestata mediante deposito
in denaro o in titoli di Stato o mediante fideiussione bancaria o assicurativa;
• per le pesche o i banchi di beneficenza sarà sufficiente indicare nella comunicazione
di svolgimento il numero dei biglietti che si intende emettere e il relativo prezzo.
Il comma 13-quinquies del Decreto legge 30/09/2003, n. 269 (Disposizioni urgenti
per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) ha
disposto, al fine di evitare fenomeni di elusione del monopolio statale dei giuochi,
che i soggetti che intendono svolgere le attività di sorte locale inviino all’Ispettorato
compartimentale dei Monopoli di Stato competente per territorio, prima della
comunicazione al Sindaco e al Prefetto una comunicazione in carta libera con
indicate le finalità della manifestazione, l’ambito territoriale di effettuazione, il
numero di biglietti e il loro importo. Decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della
comunicazione, senza l'adozione di un provvedimento espresso da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si
intende comunque rilasciato nulla-osta all'effettuazione dell’attività; entro lo stesso
termine, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può subordinare il nullaosta all'ottemperanza di specifiche prescrizioni circa le modalità di svolgimento delle
predette attività.
CAUSE OSTATIVE
Il Prefetto potrà vietare lo svolgimento della manifestazione nel caso in cui non
ricorrano le condizioni previste dal presente regolamento o non ricorra la necessità
dello svolgimento della manifestazione per fare fronte alle esigenze finanziarie
dell’ente promotore.
Allo stesso modo, gli Ispettorati Compartimentali dei Monopoli di Stato valuteranno,
sulla base delle comunicazioni loro inviate, se le manifestazioni di sorte locali
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risultino conformi, per le modalità di effettuazione, a quanto previsto dagli artt. 13 e
14 visti in precedenza.
CONTROLLI
Il Decreto in oggetto prevede che il controllo sul regolare svolgimento delle
manifestazioni sia di competenza dei comuni. Per le lotterie e per le tombole un
rappresentante dell’ente organizzatore provvede prima dell’estrazione a ritirare tutti i
biglietti e le cartelle rimaste invendute e li dichiara nulli agli effetti del gioco. La
serie e la numerazione progressiva dei biglietti e delle cartelle dovrà essere indicata
nelle fatture di acquisto rilasciata dallo stampatore.
L ’estrazione dovrà essere effettuata alla presenza di un incaricato del Sindaco e
dovrà essere redatto processo verbale del quale una copia sarà consegnata a detto
incaricato e una copia inviata al Prefetto. Per le pesche o banchi di beneficenza, un
responsabile dell’ente promotore controllerà il numero dei biglietti venduti e
procederà, alla presenza di un incaricato del Sindaco, alla chiusura delle operazioni
redigendo il relativo verbale di cui copia dovrà essere sempre trasmessa al Prefetto.
Per quanto riguarda le tombole, entro 30 giorni dalla estrazione, dovrà essere
presentata all’incaricato del Sindaco la documentazione attestante l ’avvenuta
consegna dei premi ai vincitori. Detto incaricato, verificata la regolarità della
documentazione prodotta, potrà disporre l ’immediato svincolo della cauzione. In
caso di mancata consegna dei premi ai vincitori il comune disporrà l’incameramento
della cauzione.
SANZIONI
Le sanzioni sono quelle previste dall’Art.l13-bis del Regio decreto-legge 19 ottobre
1938, n. 1933, che recita: “In caso di svolgimento di lotterie, tombole, riffe, pesche o
banchi di beneficenza o di qualsiasi altra manifestazione comunque denominata con
offerta di premi attribuiti mediante estrazione, sia che questa venga effettuata
appositamente sia che si faccia riferimento ad altra designazione che dipenda dalla
sorte o alle estrazioni del lotto pubblico, al di fuori dei casi consentiti, si applica la
sanzione amministrativa da 1.033 euro a 10.329 euro. La sanzione è ridotta alla metà
nel caso in cui l'operazione sia circoscritta a poche persone ed il premio risulti di
scarso valore”.
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