TITOLO III
Uso
delle attrezzature di lavoro
e
dei “Dpi”
CAPO I
uso delle attrezzature di lavoro
TITOLO III
CAPO II
Uso dei “Dpi”
CAPO III
Impianti e apparecchiature
elettriche
capo I
Uso delle attrezzature
di lavoro
capo I
DEFINIZIONI
art.69
REQUISITI DI SICUREZZA
art.70
INFORMAZIONE
FORMAZIONE
art.73
OBBLIGHI
DEI NOLEGGIATORI
DEI CONCEDENTI IN USO
art.72
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
art.71
DEFINIZIONI Art.69
ATTREZZATURA DI LAVORO
invariata
USO ATTREZZATURA DI LAVORO
invariata
ZONA PERICOLOSA
invariata
LAVORO IN QUOTA
eliminata
LAVORATORE ESPOSTO
novità
QUALSIASI LAVORATORE
CHE SI TROVI INTERAMENTE O IN PARTE
IN UNA ZONA PERICOLOSA
OPERATORE
novità
IL LAVORATORE INCARICATO
DELL’USO DI UNA ATTREZZATURA DI LAVORO
ATTREZZATURA DI LAVORO
COSTRUITA
in assenza di disposizioni
legislative e regolamentari
di recepimento
di direttive di prodotto
MESSA A DISPOSIZIONE
dei lavoratori
prima dell’emanazione di
disposizioni legislative e
regolamentari
di recepimento
di direttive di prodotto
CONFORMI
AI REQUISITI GENERALI DI SICURERZZA
ALLEGATO V
- Art.70 comma 2 -
ATTREZZATURA DI LAVORO
COSTRUITA
MESSA A DISPOSIZIONE
in assenza/prima
dell’emanazione di disposizioni legislative e regolamentari
di recepimento di direttive di prodotto
DIRETTIVA MACCHINE DPR 459 del 4/07/96
entrato in vigore
21/09/96
Regolamento di recepimento delle seguenti direttive CEE
89/392 - 91/368 - 93/44 -93/68
PRIMA
CONFORMI ALLEGATO V
DOPO
CONFORMI
disposizioni legislative
e regolamentari di
RECEPIMENTO
DIRETTIVE DI PRODOTTO
DIRETTIVE DI PRODOTTO
MACCHINE
BASSA TENSIONE
COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA
PED attrezzature a pressione
ATEX apparecchi per uso in atmosfera esplosiva
ATTREZZATURA DI LAVORO
COSTRUITA
MESSA A DISPOSIZIONE
in assenza/prima dell’emanazione di disposizioni legislative e
regolamentari di recepimento di direttive di prodotto
VENDITORI
NOLEGGIATORI
CONCESSIONE
IN USO
LOCAZIONE
FINANZIARIA
ATTESTAZIONE
DI CONFORMITA’
ALL’ALLEGATO V
Art.70 comma 2 -OBBLIGHI NOLEGGIATORI E DEI CONCEDENTI IN USO -
TUTTE
LE ATTREZZATURE DI LAVORO
ALLEGATO VI
MISURE
TECNICHE ED ORGANIZZATIVE
ART. 71. comma 3 -OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
ALLEGATO VI
1.
DISPOSIZIONI APPLICABILI A TUTTE LE ATTREZZATURE
2. USO DI ATTREZZATURE MOBILI, SEMOVENTI E NO
3. USO DI ATTREZZATURE PER SOLLEVMENTO CARICHI
4. USO DI ATTREZZATURE PER SOLLEVAMENTO PERSONE
5. USO DI ATTREZZATURE (berte, laminatoi,trebbiatrici)
6. RISCHI PER L’ENERGIA ELETTRICA
7. MATERIE E PRODOTTI INFIAMMABILI O ESPLODENTI
8. IMPIANTI DI SALDATURA O TAGLIO
9. MACCHINE UTENSILI PER LEGNO
10. MACCHINE PER FILARE
LE ATTREZZATURE DI LAVORO
COSTRUITE
MESSE A
DISPOSIZIONE
in assenza/prima dell’emanazione di
disposizioni legislative e
regolamentari di recepimento di
direttive di prodotto
TUTTE
CONFORMI
ALLEGATO V
CONFORMI
ALLEGATO VI
L’ORGANO DI VIGILANZA
ATTREZZATURE
DI LAVORO
che accerta la NON conformità alle direttive di prodotto
non rispondenti
alle direttive
-non rispondenza
ai RES-di prodotto
INFORMA
L’Autorità Nazionale si sorveglianza del mercato
PRESCRIVE
AL DATORE DI LAVORO UTILIZZATORE
(D.Lsg. 758/94)
di rimuovere la situazione di rischio determinata
dall’uso dell’attrezzatura non conforme
L’ORGANO DI VIGILANZA
TERRITORIALMENTE COMPETENTE
alla CONCLUSIONE dell’accertamento tecnico
dell’ L’Autorità Nazionale si sorveglianza del mercato
PRESCRIVE
L’adeguamento (D.Lsg. 758/94)
AL COSTRUTTORE E AL VENDITORE
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Art.71 comma 1
METTERE A DISPOSIZIONE
ATTREZZATURE CONFORMI:
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
DI RECEPIMENTO DI DIRETTIVE DI PRODOTTO
ALLEGATO V
ALLEGATO VI
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Art.71 comma 1
LE ATTREZZATURE
DEVONO ESSERE UTILIZZATE
CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI
LEGISLATIVE DI RECEPIMENTO
DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Art.71 comma 2
PER LA SCELTA CONSIDERA:
LE CONDIZIONI E LE CARATTERISTICHE DEL LAVORO
I RISCHI PRESENTI NELL’AMBIENTE DI LAVORO
I RISCHI DOVUTI ALL’IMPIEGO DELLE ATTREZZATURE
I RISCHI DA INTERFERENZE
con le altre attrezzature già in uso
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Art.71 comma 4
INSTALLATE ED UTILIZZATE
IN CONFORMITA’ ALLE ISTRUZIONI D’USO
OGGETTO DI IDONEA MANUTENZIONE
ASSOGGETTATE
ALLA MISURE DI AGGIORNAMENTO
DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA
REGISTRO DI CONTROLLO
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Art.71 comma 8
LE ATTREZZATURE DI LAVORO
LA CUI SICUREZZA
DIPENDE DALLE CONDIZIONI DI INSTALLAZIONE
DEVONO ESSERE SOTTOPOSTE:
CONTROLLO
INIZIALE
STRAORDINARIO
PERIODICO
LE ATTREZZATURE SOGGETTE A INFLUSSI
CHE POSSONO PROVOCARE DETERIORAMENTI SUSCETTIBILI
DI DARE ORIGINE A SITUAZIONI PERICOLOSE
I RISULTATI
CONTROLLO
INIZIALE
STRAORDINARIO
PERIODICO
SCRITTI
CONSERVATI E TENUTI A DISPOSIZIONE
DEGLI ORGANI DI VIGILANZA
almeno gli ultimi 3 anni
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Art.71 comma 11
OLTRE AI CONTROLLI
LE ATTREZZATURE
di cui all’ALLEGATO VII
DEVONO ESSERE SOTTOPOSTE
A VERIFICHE PERIODICHE
PRIMA
effettuata dall’ISPESL
SUCCESSIVE
effettuate dall’ASL
NOLEGGIO DI ATTREZZATURE
SENZA CONDUTTORE
Art.72 comma 2 Obbligo dei noleggiatori
CHIUNQUE NOLEGGI O CONCEDA IN USO
ATTREZZATURE SENZA CONDUTTORE
ATTESTAZIONE DEL BUONO STATO DI CONSERVAZIONE
MANUTENZIONE ED EFFICIENZA
AI FINI DELLA SICUREZZA
DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO
CON I NOMINATIVI DEI LAVORATORI UTILIZZATORI
E LORO FORMAZIONE
capo II
Uso dei “DPI”
CRITERI PER
L’INDIVIDUAZIONE E L’USO
art.79
OBBLIGHI
DEI LAVORATORI
CAPO II
art.78
DEFINIIONI
art.74
OBBLIGO D’USO
art.75
OBBLIGHI
REQUISITI DEI DPI
DEL DATORE DI LAVORO
art.76
art.77
DEFINIZIONI
Art.74
ATTREZZATURA DESTINATA AD ESSERE
INDOSSATA E TENUTA
ALLO SCOPO DI PROTEGGERE IL LAVORATORE
CONTRO UNO O PIÙ RISCHI SUSCETTIBILI DI
MINACCIARNE LA SICUREZZA O LA SALUTE
DURANTE IL LAVORO
NONCHÈ
OGNI COMPLEMENTO O ACCESSORIO DESTINATO A
TALE SCOPO
non costituiscono DPI:
PRIMA
I MATERIALI SPORTIVI
ORA
I MATERIALI SPORTIVI
quando utilizzati a fini
specificamente sportivi e non
per attività lavorative
OBBLIGHI
DATORE DI LAVORO
Art.77
IL DATORE DI LAVORO
EFFETTUA LA SCELTA
MANTIENE IN EFFICIENZA
INDIVIDUA LE CONDIZIONI D’USO
Il tutto sulla base anche delle informazioni e norme d’uso
fornite dal fabbricante
INFORMA
FORMA
ADDESTRA
Inoltre :
STABILISCE LE PROCEDURE AZIENDALI DA SEGUIRE AL
TERMINE DELL’UTILIZZO PER LA RICONSEGNA E IL
DEPOSITO DEI DPI
CRITERI PER
L’INDIVIDUAZIONE E
L’USO
Art.79
ELEMENTI DI RIFERIMENTO
D.M.02/05/01
in vigore ed invariato
ALLEGATO VIII
raggruppa i vecchi tre allegati
III, IV e V ed
AGGIUNGE UNA PARTE
NUOVA
costituita da una tabella
riguardante
nove categorie di DPI
Elmetti di protezione per l’industria
Occhiali protettivi
schermi per la protezione del viso
Otoprotettori
Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
Guanti di protezione
Calzature per uso professionale
Indumenti di protezione
Giubbotti di salvataggio per l’industria
DPI contro le cadute dall’alto
ALLEGATO VIII –parte aggiunta-
RISCHI
Da cui proteggere
Derivanti dall’uso
Derivanti dal dispositivo
SANZIONI
FORNITURA DPI
E
LORO IDONEITÀ
INFORMAZIONE,
FORMAZIONE
ADDESTRAMENTO
violazione art. 18 lett. d)
Violazione art. 18 comma 1 lett. l)
Titolo I
Titolo I
capo III
Impianti e apparecchiature
elettriche
COSA CAMBIA
DPR 547/55
D.Lgs. 81/08
REGOLE
TECNICHE
VALUTAZIONE
DEL RISCHIO
VERIFICHE
OBBLIGHI DEL
DATORE DI LAVORO
art.86
PROTEZIONE DI
EDIFICI,
IMPIANTI…
art.80
REQUISITI DI
SICUREZZA
CAPO III
art.81
art.85
PROTEZIONE DAI
FULMINI
LAVORI SOTTO
TENSIONE
art.84
LAVORI IN PROSSIMITA’
DI PARTI ATTIVE
art.83
art.82
OBBLIGHI
DATORE DI LAVORO
Art.80
Art. 80
introduce in modo puntuale
il concetto di valutazione del
rischio elettrico
e dettaglia i rischi principali da
prendere in considerazione
RISCHI
Contatti
diretti e
indiretti
Innesco e
propagazione di
incendi….
Innesco
di esplosioni
Altre
condizioni di guasto
prevedibili
Sovratensioni
Fulminazione
diretta e indiretta
REQUISITI DI
SICUREZZA
Art.81
LA REGOLA D’ARTE
Art.81
riprende il concetto
della “regola d’arte”
già espresso dalla Legge 186/68
con riferimento diretto
alle norme di buona tecnica
indicate nell’allegato IX
LE DIRETTIVE
per il materiale elettrico
Direttiva BT
2006/95/CE
Direttiva EMC 2004/108/CE
Direttiva sui dispositivi medici 42/93
(anche elettromedicali)
D.M. 37/2008
Principali novità rispetto alla Legge 46/90
Esclusi i cantieri il progetto è obbligatorio per tutti
gli impianti
Il progetto può essere redatto dal responsabile
tecnico di impresa installatrice o da un professionista
secondo la complessità dell’impianto
La dichiarazione di conformità deve essere firmata
sia dal legale rappresentante che dal responsabile
tecnico dell’impresa
E’ stata introdotta la “Dichiarazione di rispondenza”
per gli impianti sprovvisti della dichiarazione di
conformità
D.M. 37/2008
NO
>200m
2
SI
Luogo di lavoro
U>1000 V
NO
cantiere
SI
SI
NO
>6kW
SI
NO
ambienti
“Speciali”
SI
NO
Progetto del
Resp. tecnico
Progetto del
professionista
Progetto non
obbligatorio
D.M. 37/2008
DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA
Dichiarazione di
Rispondenza per
Impianti sprovvisti di
dic. conformità
13/03/1990
27/03/2008
SOLO
Dichiarazione
di conformità
La violazione degli Art. 80 e 81
non prevede sanzioni
Allegato VI
(disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro)
Art. 6 “rischi per energia elettrica”
Art. 6.1
obbligo di protezione
da contatti diretti e
indiretti
Sanzione amministrativa
art. 87 comma 3 lett. a
( 750 – 2.500 € )
Allegato VI
(disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro)
Art. 6.2 Apparecchi elettrici mobili e portatili
Riprende l’art. 313 del DPR 547/55
superato dalla norma tecnica
NON È DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE
Vedere Norma CEI 64-8
Luoghi delimitati da superfici metalliche o conduttrici (serbatoi,
scavi nel terreno, tralicci) con dimensioni tali da limitare il
movimento dell’operatore e rendere probabile il contatto con
ampie parti del corpo ( norma CEI 64-8)
Sistema a bassissima tensione di sicurezza
(SELV)
Allegato V
(Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro)
Art. 5.16 Impianti macchine ed apparecchi elettrici
Antecedenti RECEPIMENTO Direttiva BT
(01/01/97 obbligo marcatura CE )
Artt. 5.16.3 e 5.16.4
(Utensili elettrici portatili e apparecchi mobili)
ex Artt. 314 e 315 DPR 547/55
Non prendere in considerazione
sono in contrasto con la norma tecnica
(vedere Norma CEI 64-8)
UTENSILI ELETTRICI PORTATILI
Gli utensili a doppio isolamento
non hanno il conduttore per il
collegamento all’impianto di
messa a terra
LAVORI SOTTO
TENSIONE
Art.82
Lavori su parti in tensione < 1000 V
sono ammessi solo se
L’esecuzione dei lavori è
affidata a lavoratori riconosciuti
dal datore di lavoro come idonei
per tale attività secondo le
indicazioni della normativa
tecnica
Le procedure adottate e le
attrezzature utilizzate sono
conformi ai criteri definiti
dalle norme di buona tecnica
NORMA CEI 11-27
2005
Sanzione Art. 87 comma 1 lettera c
( 3-6 mesi 2.000 – 10.000 € )
La Norma CEI 11-27
Lavori su impianti elettrici
¾ La nuova edizione è stata aggiornata
tenendo conto della Norma Europea
EN 50110-1:2004 (CEI 11-48)
¾ Fornisce prescrizioni di sicurezza per
attività su impianti elettrici ad essi connesse
e vicino ad essi per qualunque tensione
¾ Non si applica per i lavori sotto tensione
su impianti >1000V in c.a.
Per lavori sotto tensione su
impianti >1000V occorre specifica
autorizzazione ministeriale Art.
82 T.U.
La Norma CEI 11-27
Definisce i lavori elettrici: fuori tensione, in
prossimità e sotto tensione e i lavori non elettrici
Stabilisce i requisiti minimi formativi per i
lavoratori addetti ai lavori elettrici
Definisce le procedure di sicurezza per
l’effettuazione dei lavori elettrici
Definisce le misure di prevenzione e protezione e
identifica i DPI necessari
Norma CEI 11-27
Lavori
non
elettrici
DL = distanza
limite
(al di sotto di
DL non è
garantita la
tenuta elettrica)
Dv = distanza di
prossimità
(è necessario
adottare
procedure)
Oltre la Dv si
tratta di lavori
non elettrici (es.
cantieri)
Mantenere una distanza specificata superiore a Dv
tenendo conto della natura del lavoro,
dell’equipaggiamento da impiegare … per le linee
elettriche aree si deve tener conto di tutti i
movimenti possibili delle linee stesse..
LAVORI IN
PROSSIMITA’
DI PARTI ATTIVE
Art.83
Art. 83
Divieto di eseguire lavori in prossimità di linee elettriche o impianti
elettrici con parti attive non protette.. Comunque a distanze non
inferiori a quanto riportato in tabella 1 all. IX
Si considerano idonee le disposizioni delle norme di buona tecnica
Un (kV)
Distanza minima
consentita (m)
≤1
10
15
132
220
380
3
3,5
3,5
5
7
7
Sanzione Art. 87
comma 1 lett. c 3-6
mesi 2.000 – 10.000 €
Art. 117
(titolo IV)
Lavori in prossimità di parti attive
Rispettare almeno una delle seguenti precauzioni:
mettere fuori tensione ed in sicurezza le
parti attive per tutta la durata dei lavori;
posizionare ostacoli rigidi che impediscano
l'avvicinamento alle parti attive
tenere in permanenza, persone,
macchine operatrici, apparecchi di
sollevamento, ponteggi ed ogni altra
attrezzatura a distanza di
sicurezza.
Art. 117
Lavori in prossimità di parti attive
La distanza di sicurezza deve tenere conto
del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e
della tensione presente
Sanzione Art. 159 comma 1 lett. A 3-6 mesi 3.000 – 12.000 €
GRAVI VIOLAZIONI REITERATE
ai fini dell’eventuale adozione
DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE
DELL’ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE
VIOLAZIONI CHE ESPONGONO
AL RISCHIO DI ELETTROCUZIONE
Lavori in prossimità di linee elettriche
Presenza di conduttori nudi in tensione
Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti
;
(impianto
di terra, interruttore magnetotermico,
•
interruttore differenziale)
PROTEZIONI
DAI FULMINI
Art.84
Art. 84
• Il datore di lavoro provvede affinché
gli edifici, gli impianti, le strutture, le
attrezzature, siano protetti dagli
effetti dei fulmini con sistemi di
protezione realizzati secondo le norme
di buona tecnica
• L’art. 80 prevede che il datore di
lavoro effettui la valutazione del
rischio dovuto al fulmine
Norma EN 62305 (CEI 81-10)
Protezione contro i fulmini
Il fulmine è un fenomeno di origine naturale,
non prevedibile, dal quale non sempre è
possibile difendersi completamente
Norma EN 62305 (CEI 81-10)
Valutazione del rischio dovuto ai fulmini
secondo le procedure indicate nelle norme
Eventuale attuazione di sistemi di protezione
previsti dalle norme stesse
al fine di ridurre la probabilità di danno
entro un limite tollerabile
Norma EN 62305 (CEI 81-10)
DANNI
Struttura
e suo contenuto
Impianti
elettrici ed
elettronici
Esseri viventi
all’interno o in
prossimità
della struttura
Norma EN 62305 (CEI 81-10)
FULMINAZIONE DIRETTA E INDIRETTA
Fulminazione diretta
della struttura o dei
servizi può causare
danni materiali, alle
persone e agli
impianti
Fulminazione indiretta
può causare danni agli
impianti elettrici ed
elettronici
Norma EN 62305 (CEI 81-10)
I DANNI PRODOTTI DAL FULMINE, VARIAMENTE COMBINATI,
POSSONO CAUSARE
PERDITE DIVERSE SECONDO IL TIPO DI STRUTTURA. I TIPI DI
PERDITA E I RISCHI AD ESSI ASSOCIATI SONO QUATTRO:
•
•
•
•
L1:
L2:
L3:
L4:
perdita
perdita
perdita
perdita
di vite umane-rischio R 1 ;
di servizio pubblico - rischio R 2 ;
di patrimonio culturale insostituibile - rischio R 3 ;
economica - rischio R 4 .
Le perdite L1, L2 ed L3 devono essere sempre considerate perché
hanno un interesse per la collettività mentre la perdita L4,
riguardando esclusivamente le perdite economiche, presenta un
interesse privato e può pertanto essere valutata secondo le
circostanze.
Procedura per la valutazione
Identificare la struttura da proteggere
della necessità della protezione
Identificare i tipi di perdita relativi alla struttura
o al servizio da proteggere
Per ciascun tipo di perdita:
Identificare il rischio tollerabile RT
Identificare e calcolare tutte le componenti di rischio Rx
Calcolo R = Σ Rx
Installare adeguate
misure di protezione
atte a ridurre Rx
SI
R > RT
NO
Struttura o servizio
protetto per questo
Tipo di perdita
Allegato IV
requisiti dei luoghi di lavoro
1.1.8. Le strutture metalliche degli edifici e delle opere provvisionali, i
recipienti e gli apparecchi metallici, di notevoli dimensioni, situati
all'aperto, devono, per se stessi o mediante conduttore e spandenti
appositi, risultare collegati elettricamente a terra in modo da garantire
la dispersione delle scariche atmosferiche
Riprende l’art. 39 del DPR 547/55
superato dalla norma tecnica
NON È DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE
Vedere Norma CEI 81-10
PROTEZIONI DI EDIFICI
IMPIANTI STRUTTURE
ED ATTREZZATURE
Art.85
1. Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli
impianti, le strutture, le attrezzature, siano
protetti dai pericoli determinati dall'innesco
elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive …
2. Le protezioni di cui al comma 1 si realizzano
utilizzando le specifiche disposizioni di cui al
presente decreto legislativo e le pertinenti norme di
buona tecnica di cui all'allegato IX.
VEDERE TITOLO XI
PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE
VERIFICHE
Art.86
Verifiche periodiche
DPR 462/01
verifiche di manutenzione
secondo norme tecniche
ai fini della sicurezza
DM - modalità verifiche
Verbali a disposizione
dell’autorità di vigilanza
Sanzione amministrativa
Art. 87 comma 3 lett. a
PARERI SULLA SANZIONABILITÀ DELLE MANCATE
VERIFICHE DEL DPR 462/01
PARERE GRUPPO INTERREGIONALE ASL
Per quanto riguarda gli impianti ricompresi nell’ambito di
applicazione del DPR 462/01, la mancata esecuzione delle
verifiche periodiche, in assenza di previsione sanzionatoria
specifica, può essere indirettamente punita con la sanzione
amministrativa di cui all’art. 87 comma 3 lettera d.
PARERE TNE
Per gli impianti di terra e di protezione dai fulmini il DPR
462/01 prevede una ben precisa forma di controllo (le verifiche
dell’ASL o degli organismi) la cui omissione viola senz’altro il il
disposto dell’art. 64, comma 1 lettera e.
ATTREZZATURA DI LAVORO
MACCHINA
APPARECCHIO
UTENSILE O IMPIANTO
DESTINATO AD ESSERE USATO DURANTE IL LAVORO
USO ATTREZZATURA DI LAVORO
QUALSIASI OPERAZIONE LAVORATIVA
CONNESSA AD UNA ATTREZZATURA DI LAVORO quale:
messa in servizio o fuori servizio
¾ l’impiego
¾ il trasporto
¾ la riparazione
¾ la trasformazione
¾ la manutenzione
¾ la pulizia
¾ il MONTAGGIO
¾ lo smontaggio
ZONA PERICOLOSA
qualsiasi zona all'interno/in prossimità
di una attrezzatura di lavoro
nella quale la presenza di un lavoratore
costituisce un rischio
SALUTE
SICUREZZA
dello stesso
ALLEGATO V
PARTE I
PARTE II
REQUISITI GENERALI
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
applicabili a
TUTTE
le attrezzature di lavoro
applicabili
ad attrezzature di lavoro
SPECIFICHE
ALLEGATO V
PARTE I
REQUISITI GENERALI
applicabili a TUTTE le attrezzature di lavoro
SISTEMI E DISPOSITIVI
DI COMANDO
ILLUMINAZIONE
RISCHI DI ROTTURA E
PROIEZIONE
TEMPERATURE ESTREME
EMISSIONI DI GAS,VAPORI E
POLVERI
SEGNALAZIONI, INDICAZIONI
STABILITA’
VIBRAZIONI
RISCHI DOVUTI AGLI ELEMENTI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE
MOBILI
REGOLAZIONE
INCENDIO ED ESPLOSIONE
ALLEGATO V
PARTE II
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
applicabili ad attrezzature di lavoro specifiche
ATTREZZATURE IN PRESSIONE
ATTREZZATURE MOBILI, SEMOVENTI E NO
SOLLEVAMENTO, TRASPORTO O IMMAGAZZINAGGIO CARICHI
SOLLEVAMENTO DI PERSONE E DI PERSONE E COSE
ATTREZZATURE VARIE (mole, bottai e impastatrici, fucinatura e
stampaggi, macchine utensili per metalli e per legno,
N°
Verifica
Addetto al
controllo
Frequenza
verifica
Modalità
Registrazione
Ubicazione
Interventi di
documenti
manutenzione
Visiva,per funi Scheda
Sede
verifica
manutenzione dell’impresa e
trimestrali,
e libretto gru
copia in cantiere
prove annuali
(ASL)
1
Gru a torre
Verifica dei comandi, funi, freni,
lubrificazione e microswitch di fine corsa
Responsabile Mensile interna
delle macchine
e attrezzature
2
Gru a base rotante
rotante Verifica dei comandi, funi, freni,
lubrificazione e microswitch di fine corsa
Responsabile Mensile interna
delle macchine
e attrezzature
3
Radio comando verifica funzionalità
Responsabile Giornaliera comunque Prova
delle macchine manovratore
funzionale
e attrezzature qualificato e formato
4
Funi e catene di imbraco verifica:
Responsabile Trimestrali
asole, morsetti di serraggio, integrità della
delle macchine
fune e dispositivo di chiusura del gancio.
e attrezzature
Dilatazione e usura della catena e dispositivo
di chiusura del gancio.
Visiva,per funi Scheda
verifica
manutenzione
trimestrali,
e libretto gru
prove annuali
(ASL)
Quaderno di
cantiere
Visiva e prova Libretto funi
di funzionale
verifica funi
Sede
dell’impresa e
copia in cantiere
Sede impresa
e cantiere
Sede
dell’impresa e
copia in cantiere
ESEMPIO GUANTI DI PROTEZIONE
RISCHI DA CUI PROTEGGERE
RISCHI
ORIGINE E FORMA
DEI RISCHI
Contatto
generali
meccanici
Sollecitazioni connesse
con l’utilizzo
CRITERI DI SICUREZZA E
PRESTAZIONALI PER LA
SCELTA DEL DISPOSITIVO
Zona della mano da
proteggere
Resistenza allo strappo,
allungamento, abrasione
Abrasivi, oggetti taglienti
o appuntiti
Resistenza alla penetrazione,
al taglio
Impatto
imbottitura
ESEMPIO GUANTI DI PROTEZIONE
RISCHI DERIVANTI DAL DISPOSITIVO
RISCHI
disagio
interferenza con
l’attivita’
lavorativa
Infortuni e rischi
per la salute
ORIGINE E
FORMA
DEI RISCHI
Comfort inadeguato
CRITERI DI SICUREZZA E
PRESTAZIONALI
PER LA SCELTA DEL
DISPOSITIVO
progetto ergonomico:
-massa, progressione delle
taglie, area delle
superficie, comfort,
permeabilità al vapore
acqueo
Scarsa
compatibilità
Qualità dei materiali
Carenza d’igiene
Facilità di manutenzione
Calzata
insoddisfacente
Progetto del modello
ESEMPIO GUANTI DI PROTEZIONE
RISCHI DERIVANTI DALL’USO DEL DISPOSITIVO
RISCHI
Protezione
inadeguata
ORIGINE E FORMA
DEI RISCHI
CRITERI DI SICUREZZA E
PRESTAZIONALI PER LA SCELTA
DEL DISPOSITIVO
- scelta del dispositivo in relazione al
tipo, entità dei rischi e condizioni di
lavoro:
•osservanza delle istruzioni fornite dal
fabbricante
Errata scelta
•osservanza delle marcature del
del dispositivo
dispositivo (per es livello di
protezione, impieghi specifici)
-scelta del dispositivo in
relazione alle esigenze dell’utilizzatore
Scarsa compatibilità - Impiego appropriato del dispositivo
Carenza d’igiene
con attenzione al rischio
Calzata
- osservanza delle istruzioni fornite
dal fabbricante
insoddisfacente
DECRETO MINISTERIALE
02/05/2001
INDIVIDUAZIONE ED USO DPI RELATIVI A:
PROTEZIONE DELL’UDITO
Allegato 1
PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
Allegato 2
PROTEZIONE DEGLI OCCHI
Allegato 3
INDUMENTI PROTETTIVI
DA AGENTI CHIMICI
Allegato 4
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