TITOLO III Uso delle attrezzature di lavoro e dei “Dpi” CAPO I uso delle attrezzature di lavoro TITOLO III CAPO II Uso dei “Dpi” CAPO III Impianti e apparecchiature elettriche capo I Uso delle attrezzature di lavoro capo I DEFINIZIONI art.69 REQUISITI DI SICUREZZA art.70 INFORMAZIONE FORMAZIONE art.73 OBBLIGHI DEI NOLEGGIATORI DEI CONCEDENTI IN USO art.72 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO art.71 DEFINIZIONI Art.69 ATTREZZATURA DI LAVORO invariata USO ATTREZZATURA DI LAVORO invariata ZONA PERICOLOSA invariata LAVORO IN QUOTA eliminata LAVORATORE ESPOSTO novità QUALSIASI LAVORATORE CHE SI TROVI INTERAMENTE O IN PARTE IN UNA ZONA PERICOLOSA OPERATORE novità IL LAVORATORE INCARICATO DELL’USO DI UNA ATTREZZATURA DI LAVORO ATTREZZATURA DI LAVORO COSTRUITA in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento di direttive di prodotto MESSA A DISPOSIZIONE dei lavoratori prima dell’emanazione di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento di direttive di prodotto CONFORMI AI REQUISITI GENERALI DI SICURERZZA ALLEGATO V - Art.70 comma 2 - ATTREZZATURA DI LAVORO COSTRUITA MESSA A DISPOSIZIONE in assenza/prima dell’emanazione di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento di direttive di prodotto DIRETTIVA MACCHINE DPR 459 del 4/07/96 entrato in vigore 21/09/96 Regolamento di recepimento delle seguenti direttive CEE 89/392 - 91/368 - 93/44 -93/68 PRIMA CONFORMI ALLEGATO V DOPO CONFORMI disposizioni legislative e regolamentari di RECEPIMENTO DIRETTIVE DI PRODOTTO DIRETTIVE DI PRODOTTO MACCHINE BASSA TENSIONE COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA PED attrezzature a pressione ATEX apparecchi per uso in atmosfera esplosiva ATTREZZATURA DI LAVORO COSTRUITA MESSA A DISPOSIZIONE in assenza/prima dell’emanazione di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento di direttive di prodotto VENDITORI NOLEGGIATORI CONCESSIONE IN USO LOCAZIONE FINANZIARIA ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ ALL’ALLEGATO V Art.70 comma 2 -OBBLIGHI NOLEGGIATORI E DEI CONCEDENTI IN USO - TUTTE LE ATTREZZATURE DI LAVORO ALLEGATO VI MISURE TECNICHE ED ORGANIZZATIVE ART. 71. comma 3 -OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO ALLEGATO VI 1. DISPOSIZIONI APPLICABILI A TUTTE LE ATTREZZATURE 2. USO DI ATTREZZATURE MOBILI, SEMOVENTI E NO 3. USO DI ATTREZZATURE PER SOLLEVMENTO CARICHI 4. USO DI ATTREZZATURE PER SOLLEVAMENTO PERSONE 5. USO DI ATTREZZATURE (berte, laminatoi,trebbiatrici) 6. RISCHI PER L’ENERGIA ELETTRICA 7. MATERIE E PRODOTTI INFIAMMABILI O ESPLODENTI 8. IMPIANTI DI SALDATURA O TAGLIO 9. MACCHINE UTENSILI PER LEGNO 10. MACCHINE PER FILARE LE ATTREZZATURE DI LAVORO COSTRUITE MESSE A DISPOSIZIONE in assenza/prima dell’emanazione di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento di direttive di prodotto TUTTE CONFORMI ALLEGATO V CONFORMI ALLEGATO VI L’ORGANO DI VIGILANZA ATTREZZATURE DI LAVORO che accerta la NON conformità alle direttive di prodotto non rispondenti alle direttive -non rispondenza ai RES-di prodotto INFORMA L’Autorità Nazionale si sorveglianza del mercato PRESCRIVE AL DATORE DI LAVORO UTILIZZATORE (D.Lsg. 758/94) di rimuovere la situazione di rischio determinata dall’uso dell’attrezzatura non conforme L’ORGANO DI VIGILANZA TERRITORIALMENTE COMPETENTE alla CONCLUSIONE dell’accertamento tecnico dell’ L’Autorità Nazionale si sorveglianza del mercato PRESCRIVE L’adeguamento (D.Lsg. 758/94) AL COSTRUTTORE E AL VENDITORE OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO Art.71 comma 1 METTERE A DISPOSIZIONE ATTREZZATURE CONFORMI: DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RECEPIMENTO DI DIRETTIVE DI PRODOTTO ALLEGATO V ALLEGATO VI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO Art.71 comma 1 LE ATTREZZATURE DEVONO ESSERE UTILIZZATE CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO Art.71 comma 2 PER LA SCELTA CONSIDERA: LE CONDIZIONI E LE CARATTERISTICHE DEL LAVORO I RISCHI PRESENTI NELL’AMBIENTE DI LAVORO I RISCHI DOVUTI ALL’IMPIEGO DELLE ATTREZZATURE I RISCHI DA INTERFERENZE con le altre attrezzature già in uso OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO Art.71 comma 4 INSTALLATE ED UTILIZZATE IN CONFORMITA’ ALLE ISTRUZIONI D’USO OGGETTO DI IDONEA MANUTENZIONE ASSOGGETTATE ALLA MISURE DI AGGIORNAMENTO DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA REGISTRO DI CONTROLLO OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO Art.71 comma 8 LE ATTREZZATURE DI LAVORO LA CUI SICUREZZA DIPENDE DALLE CONDIZIONI DI INSTALLAZIONE DEVONO ESSERE SOTTOPOSTE: CONTROLLO INIZIALE STRAORDINARIO PERIODICO LE ATTREZZATURE SOGGETTE A INFLUSSI CHE POSSONO PROVOCARE DETERIORAMENTI SUSCETTIBILI DI DARE ORIGINE A SITUAZIONI PERICOLOSE I RISULTATI CONTROLLO INIZIALE STRAORDINARIO PERIODICO SCRITTI CONSERVATI E TENUTI A DISPOSIZIONE DEGLI ORGANI DI VIGILANZA almeno gli ultimi 3 anni OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO Art.71 comma 11 OLTRE AI CONTROLLI LE ATTREZZATURE di cui all’ALLEGATO VII DEVONO ESSERE SOTTOPOSTE A VERIFICHE PERIODICHE PRIMA effettuata dall’ISPESL SUCCESSIVE effettuate dall’ASL NOLEGGIO DI ATTREZZATURE SENZA CONDUTTORE Art.72 comma 2 Obbligo dei noleggiatori CHIUNQUE NOLEGGI O CONCEDA IN USO ATTREZZATURE SENZA CONDUTTORE ATTESTAZIONE DEL BUONO STATO DI CONSERVAZIONE MANUTENZIONE ED EFFICIENZA AI FINI DELLA SICUREZZA DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO CON I NOMINATIVI DEI LAVORATORI UTILIZZATORI E LORO FORMAZIONE capo II Uso dei “DPI” CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE E L’USO art.79 OBBLIGHI DEI LAVORATORI CAPO II art.78 DEFINIIONI art.74 OBBLIGO D’USO art.75 OBBLIGHI REQUISITI DEI DPI DEL DATORE DI LAVORO art.76 art.77 DEFINIZIONI Art.74 ATTREZZATURA DESTINATA AD ESSERE INDOSSATA E TENUTA ALLO SCOPO DI PROTEGGERE IL LAVORATORE CONTRO UNO O PIÙ RISCHI SUSCETTIBILI DI MINACCIARNE LA SICUREZZA O LA SALUTE DURANTE IL LAVORO NONCHÈ OGNI COMPLEMENTO O ACCESSORIO DESTINATO A TALE SCOPO non costituiscono DPI: PRIMA I MATERIALI SPORTIVI ORA I MATERIALI SPORTIVI quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative OBBLIGHI DATORE DI LAVORO Art.77 IL DATORE DI LAVORO EFFETTUA LA SCELTA MANTIENE IN EFFICIENZA INDIVIDUA LE CONDIZIONI D’USO Il tutto sulla base anche delle informazioni e norme d’uso fornite dal fabbricante INFORMA FORMA ADDESTRA Inoltre : STABILISCE LE PROCEDURE AZIENDALI DA SEGUIRE AL TERMINE DELL’UTILIZZO PER LA RICONSEGNA E IL DEPOSITO DEI DPI CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE E L’USO Art.79 ELEMENTI DI RIFERIMENTO D.M.02/05/01 in vigore ed invariato ALLEGATO VIII raggruppa i vecchi tre allegati III, IV e V ed AGGIUNGE UNA PARTE NUOVA costituita da una tabella riguardante nove categorie di DPI Elmetti di protezione per l’industria Occhiali protettivi schermi per la protezione del viso Otoprotettori Dispositivi di protezione delle vie respiratorie Guanti di protezione Calzature per uso professionale Indumenti di protezione Giubbotti di salvataggio per l’industria DPI contro le cadute dall’alto ALLEGATO VIII –parte aggiunta- RISCHI Da cui proteggere Derivanti dall’uso Derivanti dal dispositivo SANZIONI FORNITURA DPI E LORO IDONEITÀ INFORMAZIONE, FORMAZIONE ADDESTRAMENTO violazione art. 18 lett. d) Violazione art. 18 comma 1 lett. l) Titolo I Titolo I capo III Impianti e apparecchiature elettriche COSA CAMBIA DPR 547/55 D.Lgs. 81/08 REGOLE TECNICHE VALUTAZIONE DEL RISCHIO VERIFICHE OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO art.86 PROTEZIONE DI EDIFICI, IMPIANTI… art.80 REQUISITI DI SICUREZZA CAPO III art.81 art.85 PROTEZIONE DAI FULMINI LAVORI SOTTO TENSIONE art.84 LAVORI IN PROSSIMITA’ DI PARTI ATTIVE art.83 art.82 OBBLIGHI DATORE DI LAVORO Art.80 Art. 80 introduce in modo puntuale il concetto di valutazione del rischio elettrico e dettaglia i rischi principali da prendere in considerazione RISCHI Contatti diretti e indiretti Innesco e propagazione di incendi…. Innesco di esplosioni Altre condizioni di guasto prevedibili Sovratensioni Fulminazione diretta e indiretta REQUISITI DI SICUREZZA Art.81 LA REGOLA D’ARTE Art.81 riprende il concetto della “regola d’arte” già espresso dalla Legge 186/68 con riferimento diretto alle norme di buona tecnica indicate nell’allegato IX LE DIRETTIVE per il materiale elettrico Direttiva BT 2006/95/CE Direttiva EMC 2004/108/CE Direttiva sui dispositivi medici 42/93 (anche elettromedicali) D.M. 37/2008 Principali novità rispetto alla Legge 46/90 Esclusi i cantieri il progetto è obbligatorio per tutti gli impianti Il progetto può essere redatto dal responsabile tecnico di impresa installatrice o da un professionista secondo la complessità dell’impianto La dichiarazione di conformità deve essere firmata sia dal legale rappresentante che dal responsabile tecnico dell’impresa E’ stata introdotta la “Dichiarazione di rispondenza” per gli impianti sprovvisti della dichiarazione di conformità D.M. 37/2008 NO >200m 2 SI Luogo di lavoro U>1000 V NO cantiere SI SI NO >6kW SI NO ambienti “Speciali” SI NO Progetto del Resp. tecnico Progetto del professionista Progetto non obbligatorio D.M. 37/2008 DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA Dichiarazione di Rispondenza per Impianti sprovvisti di dic. conformità 13/03/1990 27/03/2008 SOLO Dichiarazione di conformità La violazione degli Art. 80 e 81 non prevede sanzioni Allegato VI (disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro) Art. 6 “rischi per energia elettrica” Art. 6.1 obbligo di protezione da contatti diretti e indiretti Sanzione amministrativa art. 87 comma 3 lett. a ( 750 – 2.500 € ) Allegato VI (disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro) Art. 6.2 Apparecchi elettrici mobili e portatili Riprende l’art. 313 del DPR 547/55 superato dalla norma tecnica NON È DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE Vedere Norma CEI 64-8 Luoghi delimitati da superfici metalliche o conduttrici (serbatoi, scavi nel terreno, tralicci) con dimensioni tali da limitare il movimento dell’operatore e rendere probabile il contatto con ampie parti del corpo ( norma CEI 64-8) Sistema a bassissima tensione di sicurezza (SELV) Allegato V (Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro) Art. 5.16 Impianti macchine ed apparecchi elettrici Antecedenti RECEPIMENTO Direttiva BT (01/01/97 obbligo marcatura CE ) Artt. 5.16.3 e 5.16.4 (Utensili elettrici portatili e apparecchi mobili) ex Artt. 314 e 315 DPR 547/55 Non prendere in considerazione sono in contrasto con la norma tecnica (vedere Norma CEI 64-8) UTENSILI ELETTRICI PORTATILI Gli utensili a doppio isolamento non hanno il conduttore per il collegamento all’impianto di messa a terra LAVORI SOTTO TENSIONE Art.82 Lavori su parti in tensione < 1000 V sono ammessi solo se L’esecuzione dei lavori è affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della normativa tecnica Le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti dalle norme di buona tecnica NORMA CEI 11-27 2005 Sanzione Art. 87 comma 1 lettera c ( 3-6 mesi 2.000 – 10.000 € ) La Norma CEI 11-27 Lavori su impianti elettrici ¾ La nuova edizione è stata aggiornata tenendo conto della Norma Europea EN 50110-1:2004 (CEI 11-48) ¾ Fornisce prescrizioni di sicurezza per attività su impianti elettrici ad essi connesse e vicino ad essi per qualunque tensione ¾ Non si applica per i lavori sotto tensione su impianti >1000V in c.a. Per lavori sotto tensione su impianti >1000V occorre specifica autorizzazione ministeriale Art. 82 T.U. La Norma CEI 11-27 Definisce i lavori elettrici: fuori tensione, in prossimità e sotto tensione e i lavori non elettrici Stabilisce i requisiti minimi formativi per i lavoratori addetti ai lavori elettrici Definisce le procedure di sicurezza per l’effettuazione dei lavori elettrici Definisce le misure di prevenzione e protezione e identifica i DPI necessari Norma CEI 11-27 Lavori non elettrici DL = distanza limite (al di sotto di DL non è garantita la tenuta elettrica) Dv = distanza di prossimità (è necessario adottare procedure) Oltre la Dv si tratta di lavori non elettrici (es. cantieri) Mantenere una distanza specificata superiore a Dv tenendo conto della natura del lavoro, dell’equipaggiamento da impiegare … per le linee elettriche aree si deve tener conto di tutti i movimenti possibili delle linee stesse.. LAVORI IN PROSSIMITA’ DI PARTI ATTIVE Art.83 Art. 83 Divieto di eseguire lavori in prossimità di linee elettriche o impianti elettrici con parti attive non protette.. Comunque a distanze non inferiori a quanto riportato in tabella 1 all. IX Si considerano idonee le disposizioni delle norme di buona tecnica Un (kV) Distanza minima consentita (m) ≤1 10 15 132 220 380 3 3,5 3,5 5 7 7 Sanzione Art. 87 comma 1 lett. c 3-6 mesi 2.000 – 10.000 € Art. 117 (titolo IV) Lavori in prossimità di parti attive Rispettare almeno una delle seguenti precauzioni: mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori; posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza. Art. 117 Lavori in prossimità di parti attive La distanza di sicurezza deve tenere conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e della tensione presente Sanzione Art. 159 comma 1 lett. A 3-6 mesi 3.000 – 12.000 € GRAVI VIOLAZIONI REITERATE ai fini dell’eventuale adozione DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE VIOLAZIONI CHE ESPONGONO AL RISCHIO DI ELETTROCUZIONE Lavori in prossimità di linee elettriche Presenza di conduttori nudi in tensione Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti ; (impianto di terra, interruttore magnetotermico, • interruttore differenziale) PROTEZIONI DAI FULMINI Art.84 Art. 84 • Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini con sistemi di protezione realizzati secondo le norme di buona tecnica • L’art. 80 prevede che il datore di lavoro effettui la valutazione del rischio dovuto al fulmine Norma EN 62305 (CEI 81-10) Protezione contro i fulmini Il fulmine è un fenomeno di origine naturale, non prevedibile, dal quale non sempre è possibile difendersi completamente Norma EN 62305 (CEI 81-10) Valutazione del rischio dovuto ai fulmini secondo le procedure indicate nelle norme Eventuale attuazione di sistemi di protezione previsti dalle norme stesse al fine di ridurre la probabilità di danno entro un limite tollerabile Norma EN 62305 (CEI 81-10) DANNI Struttura e suo contenuto Impianti elettrici ed elettronici Esseri viventi all’interno o in prossimità della struttura Norma EN 62305 (CEI 81-10) FULMINAZIONE DIRETTA E INDIRETTA Fulminazione diretta della struttura o dei servizi può causare danni materiali, alle persone e agli impianti Fulminazione indiretta può causare danni agli impianti elettrici ed elettronici Norma EN 62305 (CEI 81-10) I DANNI PRODOTTI DAL FULMINE, VARIAMENTE COMBINATI, POSSONO CAUSARE PERDITE DIVERSE SECONDO IL TIPO DI STRUTTURA. I TIPI DI PERDITA E I RISCHI AD ESSI ASSOCIATI SONO QUATTRO: • • • • L1: L2: L3: L4: perdita perdita perdita perdita di vite umane-rischio R 1 ; di servizio pubblico - rischio R 2 ; di patrimonio culturale insostituibile - rischio R 3 ; economica - rischio R 4 . Le perdite L1, L2 ed L3 devono essere sempre considerate perché hanno un interesse per la collettività mentre la perdita L4, riguardando esclusivamente le perdite economiche, presenta un interesse privato e può pertanto essere valutata secondo le circostanze. Procedura per la valutazione Identificare la struttura da proteggere della necessità della protezione Identificare i tipi di perdita relativi alla struttura o al servizio da proteggere Per ciascun tipo di perdita: Identificare il rischio tollerabile RT Identificare e calcolare tutte le componenti di rischio Rx Calcolo R = Σ Rx Installare adeguate misure di protezione atte a ridurre Rx SI R > RT NO Struttura o servizio protetto per questo Tipo di perdita Allegato IV requisiti dei luoghi di lavoro 1.1.8. Le strutture metalliche degli edifici e delle opere provvisionali, i recipienti e gli apparecchi metallici, di notevoli dimensioni, situati all'aperto, devono, per se stessi o mediante conduttore e spandenti appositi, risultare collegati elettricamente a terra in modo da garantire la dispersione delle scariche atmosferiche Riprende l’art. 39 del DPR 547/55 superato dalla norma tecnica NON È DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE Vedere Norma CEI 81-10 PROTEZIONI DI EDIFICI IMPIANTI STRUTTURE ED ATTREZZATURE Art.85 1. Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dai pericoli determinati dall'innesco elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive … 2. Le protezioni di cui al comma 1 si realizzano utilizzando le specifiche disposizioni di cui al presente decreto legislativo e le pertinenti norme di buona tecnica di cui all'allegato IX. VEDERE TITOLO XI PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE VERIFICHE Art.86 Verifiche periodiche DPR 462/01 verifiche di manutenzione secondo norme tecniche ai fini della sicurezza DM - modalità verifiche Verbali a disposizione dell’autorità di vigilanza Sanzione amministrativa Art. 87 comma 3 lett. a PARERI SULLA SANZIONABILITÀ DELLE MANCATE VERIFICHE DEL DPR 462/01 PARERE GRUPPO INTERREGIONALE ASL Per quanto riguarda gli impianti ricompresi nell’ambito di applicazione del DPR 462/01, la mancata esecuzione delle verifiche periodiche, in assenza di previsione sanzionatoria specifica, può essere indirettamente punita con la sanzione amministrativa di cui all’art. 87 comma 3 lettera d. PARERE TNE Per gli impianti di terra e di protezione dai fulmini il DPR 462/01 prevede una ben precisa forma di controllo (le verifiche dell’ASL o degli organismi) la cui omissione viola senz’altro il il disposto dell’art. 64, comma 1 lettera e. ATTREZZATURA DI LAVORO MACCHINA APPARECCHIO UTENSILE O IMPIANTO DESTINATO AD ESSERE USATO DURANTE IL LAVORO USO ATTREZZATURA DI LAVORO QUALSIASI OPERAZIONE LAVORATIVA CONNESSA AD UNA ATTREZZATURA DI LAVORO quale: messa in servizio o fuori servizio ¾ l’impiego ¾ il trasporto ¾ la riparazione ¾ la trasformazione ¾ la manutenzione ¾ la pulizia ¾ il MONTAGGIO ¾ lo smontaggio ZONA PERICOLOSA qualsiasi zona all'interno/in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio SALUTE SICUREZZA dello stesso ALLEGATO V PARTE I PARTE II REQUISITI GENERALI PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI applicabili a TUTTE le attrezzature di lavoro applicabili ad attrezzature di lavoro SPECIFICHE ALLEGATO V PARTE I REQUISITI GENERALI applicabili a TUTTE le attrezzature di lavoro SISTEMI E DISPOSITIVI DI COMANDO ILLUMINAZIONE RISCHI DI ROTTURA E PROIEZIONE TEMPERATURE ESTREME EMISSIONI DI GAS,VAPORI E POLVERI SEGNALAZIONI, INDICAZIONI STABILITA’ VIBRAZIONI RISCHI DOVUTI AGLI ELEMENTI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE MOBILI REGOLAZIONE INCENDIO ED ESPLOSIONE ALLEGATO V PARTE II PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI applicabili ad attrezzature di lavoro specifiche ATTREZZATURE IN PRESSIONE ATTREZZATURE MOBILI, SEMOVENTI E NO SOLLEVAMENTO, TRASPORTO O IMMAGAZZINAGGIO CARICHI SOLLEVAMENTO DI PERSONE E DI PERSONE E COSE ATTREZZATURE VARIE (mole, bottai e impastatrici, fucinatura e stampaggi, macchine utensili per metalli e per legno, N° Verifica Addetto al controllo Frequenza verifica Modalità Registrazione Ubicazione Interventi di documenti manutenzione Visiva,per funi Scheda Sede verifica manutenzione dell’impresa e trimestrali, e libretto gru copia in cantiere prove annuali (ASL) 1 Gru a torre Verifica dei comandi, funi, freni, lubrificazione e microswitch di fine corsa Responsabile Mensile interna delle macchine e attrezzature 2 Gru a base rotante rotante Verifica dei comandi, funi, freni, lubrificazione e microswitch di fine corsa Responsabile Mensile interna delle macchine e attrezzature 3 Radio comando verifica funzionalità Responsabile Giornaliera comunque Prova delle macchine manovratore funzionale e attrezzature qualificato e formato 4 Funi e catene di imbraco verifica: Responsabile Trimestrali asole, morsetti di serraggio, integrità della delle macchine fune e dispositivo di chiusura del gancio. e attrezzature Dilatazione e usura della catena e dispositivo di chiusura del gancio. Visiva,per funi Scheda verifica manutenzione trimestrali, e libretto gru prove annuali (ASL) Quaderno di cantiere Visiva e prova Libretto funi di funzionale verifica funi Sede dell’impresa e copia in cantiere Sede impresa e cantiere Sede dell’impresa e copia in cantiere ESEMPIO GUANTI DI PROTEZIONE RISCHI DA CUI PROTEGGERE RISCHI ORIGINE E FORMA DEI RISCHI Contatto generali meccanici Sollecitazioni connesse con l’utilizzo CRITERI DI SICUREZZA E PRESTAZIONALI PER LA SCELTA DEL DISPOSITIVO Zona della mano da proteggere Resistenza allo strappo, allungamento, abrasione Abrasivi, oggetti taglienti o appuntiti Resistenza alla penetrazione, al taglio Impatto imbottitura ESEMPIO GUANTI DI PROTEZIONE RISCHI DERIVANTI DAL DISPOSITIVO RISCHI disagio interferenza con l’attivita’ lavorativa Infortuni e rischi per la salute ORIGINE E FORMA DEI RISCHI Comfort inadeguato CRITERI DI SICUREZZA E PRESTAZIONALI PER LA SCELTA DEL DISPOSITIVO progetto ergonomico: -massa, progressione delle taglie, area delle superficie, comfort, permeabilità al vapore acqueo Scarsa compatibilità Qualità dei materiali Carenza d’igiene Facilità di manutenzione Calzata insoddisfacente Progetto del modello ESEMPIO GUANTI DI PROTEZIONE RISCHI DERIVANTI DALL’USO DEL DISPOSITIVO RISCHI Protezione inadeguata ORIGINE E FORMA DEI RISCHI CRITERI DI SICUREZZA E PRESTAZIONALI PER LA SCELTA DEL DISPOSITIVO - scelta del dispositivo in relazione al tipo, entità dei rischi e condizioni di lavoro: •osservanza delle istruzioni fornite dal fabbricante Errata scelta •osservanza delle marcature del del dispositivo dispositivo (per es livello di protezione, impieghi specifici) -scelta del dispositivo in relazione alle esigenze dell’utilizzatore Scarsa compatibilità - Impiego appropriato del dispositivo Carenza d’igiene con attenzione al rischio Calzata - osservanza delle istruzioni fornite dal fabbricante insoddisfacente DECRETO MINISTERIALE 02/05/2001 INDIVIDUAZIONE ED USO DPI RELATIVI A: PROTEZIONE DELL’UDITO Allegato 1 PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Allegato 2 PROTEZIONE DEGLI OCCHI Allegato 3 INDUMENTI PROTETTIVI DA AGENTI CHIMICI Allegato 4