REGIONE MARCHE Servizio Risorse finanziarie e politiche comunitarie Via Gentile da Fabriano 9, 60125, Ancona TASSA AUTOMOBILISTICA MOD. RISPOSTA CONTRIBUENTE CONTRIBUENTE CONTRIBUENTE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO DI RISPOSTA DEL CONTRIBUENTE Il modulo deve essere compilato in tutte le sue parti in modo chiaro, possibilmente in stampatello e deve obbligatoriamente riportare la firma autografa, pena la non validità della richiesta. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE Il modulo di risposta e gli eventuali allegati potranno essere inoltrati alla Regione Marche con una delle seguenti modalità: - a mezzo fax al numero 071 806 2802; - a mezzo posta ordinaria all’indirizzo Regione Marche – Servizio Risorse Finanziarie e Politiche Comunitarie Via Gentile da Fabriano 9, 60125, Ancona TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA Il modulo dovrà essere presentato entro 30 gg dal ricevimento della comunicazione di Avviso Bonario. CASI AMMISSIBILI A RETTIFICA DELL’IRREGOLARITÀ SEGNALATA VERSAMENTO CORRETTO: il pagamento della tassa automobilistica è stato eseguito correttamente oppure eseguito a favore di una Regione diversa dalle Marche in quanto competente sul veicolo nel periodo d’imposta di cui al presente avviso. La scadenza riportata nella ricevuta deve coincidere con quella indicata nella colonna “periodo” della tabella di calcolo di cui all’avviso. Es. in caso di omesso pagamento dell’annualità 2011 (decorrenza 05/2011 e scadenza 04/2012) la ricevuta dovrà riportare come scadenza 04/2012. Un versamento con scadenza 04/2011 si riferisce all’annualità precedente. ERRORE REGIONE BENEFICIARIA: il versamento della tassa automobilistica è stato effettuato indicando erroneamente come Regione Beneficiaria una Regione diversa dalla Regione Marche, competente sul veicolo nel periodo d’imposta di cui al presente avviso. L’errore potrebbe aver comportato un pagamento inferiore al dovuto. ERRORE TARGA: il versamento della tassa automobilistica è stato effettuato indicando la targa errata. L’errore potrebbe aver comportato un pagamento inferiore al dovuto. ERRORE SCADENZA: il versamento della tassa automobilistica è stato effettuato indicando la scadenza errata. ERRORI DATI TECNICI DEL VEICOLO: nel caso in cui i dati tecnici riportati nell’avviso bonario risultino diversi da quelli indicati nella carta di circolazione. EVENTI LEGATI AL VEICOLO: In caso di rottamazione o esportazione allegare copia del certificato di proprietà da cui risulti annotazione al PRA della demolizione o esportazione. In caso di veicolo consegnato per la demolizione, allegare copia autentica del certificato di presa in carico da parte del demolitore. 1/3 REGIONE MARCHE Servizio Risorse finanziarie e politiche comunitarie Via Gentile da Fabriano 9, 60125, Ancona TASSA AUTOMOBILISTICA MOD. RISPOSTA CONTRIBUENTE CONTRIBUENTE CONTRIBUENTE In caso di vendita del veicolo allegare copia del certificato di proprietà da cui risulti annotazione della vendita. Qualora l’acquirente non abbia provveduto alla trascrizione presso il pubblico registro della intestazione del veicolo, sarà necessario, a seconda del caso: - richiedere al PRA la formalità di perdita di possesso, se il veicolo non risulta radiato, ovvero - richiedere il riconoscimento della perdita di possesso da parte del Giudice di Pace. In caso di furto allegare copia del certificato di proprietà attestante l’annotazione della perdita di possesso per furto al PRA. In caso di consegna del veicolo al rivenditore autorizzato, qualora la consegna sia avvenuta antecedentemente all’anno 2011, allegare fotocopia della comunicazione, nonché del relativo versamento, inviati dal rivenditore all’Ufficio delle Entrate e da cui risulti che il veicolo di cui trattasi è stato posto in esenzione dal pagamento. Non inviare procura a vendere. In caso confisca e/o sequestro allegare copia dei relativi provvedimenti nonché copia del certificato di proprietà dal quale risulti l’annotazione dell’evento al PRA. VEICOLO IN ESENZIONE: in caso di pagamento non dovuto per esenzione (disabilità, veicolo d’interesse storico, ecoincentivo, etc) è necessario produrre idonea documentazione attestante il riconoscimento dell’esenzione. Veicolo d’interesse storico: in caso di autobus immatricolato da 20 a 29 anni produrre attestazione ASI di riconoscimento di particolare interesse storico nonché copia conforme della carta di circolazione attestante che è consentito l’utilizzo solo ai fini di collezionismo o in occasione di manifestazioni di veicoli di interesse storico oppure l’azzeramento del numero di posti; se immatricolato da trenta anni non occorre l’attestazione ASI. -in caso di autocarro o autoveicolo speciale soggetto al pagamento in base alla portata immatricolato da 20 a 29 anni, di peso complessivo superiore a Kg 3500, produrre attestazione ASI nonché copia carta circolazione dalla quale risulti che il veicolo non è autorizzato ad effettuare alcun tipo di trasporto oppure l’azzeramento della portata ove presente; se immatricolato da trenta anni non occorre l’attestazione ASI. -in caso di autocarro o autoveicolo speciale soggetto al pagamento in base alla portata immatricolato da 20 a 29 anni, di peso complessivo fino a Kg 3500, produrre attestazione ASI nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che il mezzo non viene utilizzato per trasporto a fini di lucro; se immatricolato da trenta anni non occorre l’attestazione ASI. Esenzione disabili: Allegare fotocopia del documento rilasciato dal competente Ufficio attestante l’esenzione dal pagamento e fotocopia carta di circolazione. Esenzione ecoincentivi: allegare dichiarazione sostitutiva rilasciata dal rivenditore dalla quale si evincono i requisiti del veicolo acquistato in regime di ecoincentivo nonché le caratteristiche del veicolo rottamato; copia della carta di circolazione del nuovo veicolo interessato al presente accertamento e copia della carta di circolazione del veicolo rottamato. DECESSO DEL PROPRIETARIO In caso di decesso del proprietario l’onere del pagamento della tassa auto ricade sugli eredi, che devono, nell’ipotesi di accettazione dell’eredità, provvedere al passaggio di proprietà del veicolo. Ai sensi del D.L. n. 472/1997, se il decesso è avvenuto successivamente all'annualità non corrisposta – ad es. tassa per il periodo 2012, decesso nel 2013 – gli eredi dovranno pagare soltanto la tassa con gli interessi 2/3 REGIONE MARCHE Servizio Risorse finanziarie e politiche comunitarie Via Gentile da Fabriano 9, 60125, Ancona TASSA AUTOMOBILISTICA MOD. RISPOSTA CONTRIBUENTE CONTRIBUENTE CONTRIBUENTE ma non le sanzioni. A tal fine va prodotta una dichiarazione d’atto notorio attestante lo status di erede/i dell’obbligato al pagamento, destinatario dell’avviso di accertamento sig.___, e la data del decesso (in caso di coeredi allegare copia di idonea certificazione anagrafica o autocertificazione con l’indicazione dei dati anagrafici, codice fiscale di tutti gli eredi). L’obbligo del pagamento della tassa auto non è dovuto nel caso di rinuncia all’eredità; in tale ipotesi è necessario produrre relativo atto di rinuncia del tribunale o del notaio e, in caso di coeredi, allegare copia di idonea certificazione anagrafica o autocertificazione con l’indicazione dei dati anagrafici, codice fiscale di tutti gli eredi. Ulteriori precisazioni Le esenzioni, le sospensioni dei concessionari e le perdite di possesso dei veicoli annotate al PRA, hanno validità dal periodo fisso tributario successivo. Per informazioni · Assistenza telefonica: 071/8062495, attivo dal lunedì al venerdì (festivi esclusi) dalle 9:00 alle 17:00. · Sito internet www.tributi.regione.marche.it 3/3