8.5.2.1
Legge
cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci
e gamberi indigeni
(del 26 giugno 1996)
IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
visti:
– la legge federale sulla pesca del 21 giugno 1991 e l’ordinanza di applicazione del 24
novembre 1993;
– il messaggio 14 marzo 1995 n. 4388 del Consiglio di Stato,
– il rapporto 31 maggio 1996 n. 4388R della Commissione della legislazione;
decreta:
TITOLO I
Norme generali
Scopo
1La presente legge disciplina l’applicazione della legge federale sulla pesca e
Art. 1
della relativa Ordinanza federale di esecuzione.
2Essa ha inoltre lo scopo di:
a) garantire la gestione della fauna ittica in modo da mantenere popolazioni strutturate in
naturale equilibrio e adeguate al biotopo che le ospita;
b) assicurare che gli interventi sulle acque avvengano nel rispetto degli scopi di salvaguardia degli ambienti acquatici naturali e delle funzioni biologiche che vi trovano
luogo;
c) favorire le misure di valorizzazione degli habitat della fauna ittica indigena e di quella
acquatica in generale;
d) promuovere l’informazione sulla fauna ittica e sul suo ambiente di vita;
e) definire le competenze, le modalità di esercizio della pesca nonché le norme procedurali cantonali.
Campo di applicazione
1La presente legge si applica alle acque pubbliche e private, come pure agli
Art. 2
impianti di piscicoltura e ai bacini artificiali privati ai quali pesci e gamberi possono accedere in modo naturale.
2L’esercizio della pesca nelle acque promiscue è regolato dalla convenzione italosvizzera e dalla relativa Ordinanza federale.
3La pesca nelle acque comuni con Cantoni confinanti è soggetta agli accordi fra i Cantoni interessati.
Diritti di pesca
1Il diritto di pesca e la facoltà di concederlo spettano al Cantone; sono riservati
Art. 3
i diritti acquisiti.
Pubblicata nel BU 1996, 419.
serie III/2009
1
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L sulla pesca e sulla protezione dei pesci e gamberi indigeni
Il Cantone può riscattare i diritti acquisiti di pesca; la procedura è retta dalla legge di
espropriazione.
2
TITOLO II
Esercizio della pesca
Definizione
Art. 4
L’esercizio della pesca è ogni attività volta alla cattura di pesci e gamberi nonché di altri animali acquatici da utilizzare come esca.
Cattura
Art. 5
È consentita unicamente la cattura di pesci e gamberi delle specie non protette,
nei periodi fissati dal regolamento.
Attrezzi e sistemi
1Gli attrezzi e i sistemi di pesca consentiti sono definiti nel regolamento.
Art. 6
2È ovunque vietata ogni forma di pasturazione; possono essere concesse deroghe per
gare di pesca.
Natanti
Art. 7
L’uso di qualsiasi natante a scopo di pesca e per il trasporto di attrezzi atti a
tale scopo è vietato su tutte le acque del Cantone, fatta eccezione per i laghi Verbano e
Ceresio.
Statistica
Art. 81) Le catture devono essere iscritte nell’apposito libretto di statistica secondo le
modalità stabilite dal regolamento.
Gare
1Le gare di pesca necessitano di un’autorizzazione e possono svolgersi unicaArt. 9
mente nei laghi Verbano e Ceresio nonché in acque dove vigono diritti di pesca privati.
2L’organizzatore della gara versa una tassa per l’uso speciale del demanio pubblico durante la competizione; la tassa varia da fr. 100.– a fr. 1000.– a dipendenza dell’estensione
del campo di gara e del numero di partecipanti.
3Per le gare sociali non è prelevata la tassa.
Polizia della
pesca e collaboratori
Art. 10 1La polizia della pesca è esercitata dai funzionari dell’Ufficio della caccia e
della pesca, dai guardapesca, dai guardapesca volontari e dagli agenti della polizia cantonale.
2Alla polizia della pesca collaborano:
a) agenti della polizia comunale;
b) personale forestale cantonale;
c) guardie volontarie della natura e del paesaggio;
d) guardie svizzere di confine.
3Il Consiglio di Stato fissa i criteri per riconoscere a privati cittadini, proposti dall’Ufficio della caccia e della pesca, dalle federazioni o dalle associazioni ticinesi per l’acquicoltura e la pesca riconosciute, la qualità di guardapesca volontario.2)
Segnalazioni,
ritiro della
patente e privazione amministrativa del
diritto di esercitare la pesca3)
Art. 111) 1Gli agenti della polizia della pesca e i loro collaboratori segnalano le infrazioni constatate alla legge federale sulla pesca, alla presente legge, alla legge federale sulla
protezione delle acque e alla legge federale sulla protezione della natura.
Art. modificato dalla L 9.11.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2010, 43.
Cpv. modificato dalla L 24.11.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2004, 42.
3) Nota marginale modificata dalla L 9.11.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2010, 43.
1)
2)
2
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L sulla pesca e sulla protezione dei pesci e gamberi indigeni
Gli agenti della polizia della pesca, in particolare:
a) procedono al ritiro immediato della patente nei casi e secondo le modalità fissati dal
regolamento; il ritiro della patente comporta la privazione amministrativa del diritto di
esercitare la pesca a titolo cautelativo;
b) in caso di pesca senza il possesso della patente, possono menzionare a verbale la privazione amministrativa del diritto di esercitare la pesca a titolo cautelativo.
3Gli agenti della polizia della pesca trasmettono entro 48 ore, all’Ufficio della caccia e
della pesca, un verbale dei fatti e l’eventuale patente ritirata.
4Entro 15 giorni dalla ricezione del verbale, l’Ufficio della caccia e della pesca decide sul
mantenimento della privazione amministrativa del diritto di pesca.
Contro tale decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni; il
ricorso non ha effetto sospensivo.
5Nei casi di ritiro ingiustificato della patente, la tassa viene rimborsata proporzionalmente ai giorni di pesca inutilizzati.
2
Controlli
Art. 12 1Gli agenti della polizia della pesca ed i loro collaboratori sono autorizzati a
controllare gli indumenti, i recipienti, gli attrezzi, i veicoli ed i natanti dei pescatori.
2Essi sequestrano attrezzi usati abusivamente e le catture illecite. Possono pure procedere
al sequestro a scopo di pegno.
3Gli agenti della polizia della pesca possono effettuare perquisizioni e sequestri domiciliari su ordine della competente autorità giudiziaria.
4Essi possono inoltre ricorrere alla coercizione fisica per impedire fughe, vincere resistenze, respingere violenze o superare pericoli incombenti e non altrimenti evitabili.
TITOLO III
Patenti
Patente
Art. 131) 1L’esercizio della pesca presuppone l’ottenimento della patente.
2È riservato il caso dei ragazzi di età inferiore ai 14 anni in possesso dell’autorizzazione
dell’esercente l’autorità parentale e dei motulesi su sedie a rotelle, i quali possono esercitare la pesca senza patente, nel rispetto delle normative vigenti. Sono comunque tenuti ad
iscrivere le catture nell’apposito libretto di statistica conformemente all’art. 8.
3Sono riservati i diritti privati di pesca legalmente riconosciuti.
Condizioni per
l’ottenimento
della patente
Art. 142) 1La patente annuale per la pesca dilettantistica (tipo D) può essere rilasciata
unicamente:
a) ai richiedenti che possono provare di avere staccato, dopo il compimento del 14° anno
d’età, una patente annuale di pesca a partire dal 1992;
b) ai richiedenti che hanno frequentato il corso di introduzione alla pesca organizzato dal
Cantone o, in caso di delega, da terzi riconosciuti dal Consiglio di Stato, oppure corsi
equivalenti organizzati in altri Cantoni svizzeri, ai sensi dell’art. 5a della OLFP (certificato SaNa).3)
2L’ottenimento della patente di pesca con reti (tipo P) è soggetto al superamento di un
esame organizzato dall’ASSORETI e riconosciuto dal Consiglio di Stato, nonché alle
condizioni stabilite dal regolamento.
Art. modificato dalla L 9.11.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2010, 43.
Art. modificato dalla L 24.11.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2004, 42.
3) Cpv. modificato dalla L 9.11.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2010, 43.
1)
2)
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3
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L sulla pesca e sulla protezione dei pesci e gamberi indigeni
Diniego della
patente
Art. 15 1Il rilascio della patente è negato a chi:
a) non ha compiuto i 18 anni o non è domiciliato o dimorante nel Cantone, per l’esercizio della pesca con reti;
b) non ha compiuto i 16 anni e non è in possesso dell’autorizzazione dell’esercente
l’autorità parentale, per la pesca dilettantistica;
c) è privato, a titolo cautelativo (art. 11 cpv. 2 e 4) o per decisione dell’autorità competente (art. 33), del diritto di pescare;1)
d) è in mora con il pagamento di multe relative a contravvenzioni alla legislazione sulla
pesca o sulla caccia;
e) è recidivo nella mancata consegna della statistica del pescato.
2Il Consiglio di Stato revoca la patente ottenuta in contrasto ai vincoli previsti dal presente articolo.
Categorie di
patenti e tasse
Art. 162) 1Sono stabiliti i seguenti tipi di patenti, le seguenti categorie e tasse:
a) Patenti di tipo P, annuale per la pesca con reti nei laghi Verbano o Ceresio:
– Categoria P1, professionale
fr. 1200.–
– Categoria P2, semiprofessionale
fr. 1000.–
b) Patente di tipo D, annuale per la pesca dilettantistica:
– Categoria D1, per tutte le acque pubbliche del Cantone
anche dalla barca sui laghi Verbano e Ceresio, eccettuata
la pesca del temolo:
– per i domiciliati e i dimoranti nel Cantone
fr. 170.–
– per i domiciliati e i dimoranti in altri Cantoni e per
gli svizzeri all’estero
fr. 350.–
– per gli stranieri non domiciliati e non dimoranti in Svizzera
fr. 600.–
– Categoria D2, per la pesca dalla riva dei laghi Verbano e Ceresio:
– per i domiciliati e i dimoranti nel Cantone nonché
per i frontalieri in possesso di un permesso valido
di lavoro in Ticino
fr. 80.–
– per i non domiciliati e i non dimoranti nel Cantone
fr. 100.–
– Categoria D3, per la pesca del temolo:
– per i domiciliati e i dimoranti nel Cantone
fr. 100.–
– per i domiciliati e i dimoranti in altri Cantoni e per
gli svizzeri all’estero
fr. 180.–
– per gli stranieri non domiciliati e non dimoranti in Svizzera
fr. 350.–
c) Patente di tipo T, turistica per la pesca dilettantistica:
– Categoria T1, per tutte le acque pubbliche del Cantone, anche
dalla barca sui laghi Verbano e Ceresio, eccettuata la pesca
del temolo:
– valevole per la durata di 2 giorni
fr. 60.–
– valevole per la durata di 7 giorni
fr. 120.–
– Categoria T2, per la pesca dalla riva dei laghi Verbano e Ceresio:
– valevole per la durata di 2 giorni
fr. 30.–
– valevole per la durata di 7 giorni
fr. 50.–
d), e) ...
2Per i richiedenti di età compresa tra i 14 e i 17 anni sono stabilite le seguenti tasse:
1)
2)
4
Lett. modificata dalla L 9.11.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2010, 43.
Art. modificato dalla L 9.11.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2010, 43; precedenti
modifiche: BU 2001, 63; BU 2002, 249; BU 2004, 42; BU 2009, 81.
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L sulla pesca e sulla protezione dei pesci e gamberi indigeni
– Categoria D1: indistintamente
fr. 50.–
– Categoria D3: indistintamente
fr. 20.–
– Categoria T1
– valevole per la durata di 2 giorni
fr. 20.–
– valevole per la durata di 7 giorni
fr. 30.–
3L’Ufficio della caccia e della pesca può rilasciare permessi di breve durata (1/2 giornata):
– al prezzo di fr. 20.– sui fiumi, bacini idroelettrici e laghi alpini, per manifestazioni didattiche o promozionali;
– al prezzo di fr. 10.– sui laghi Verbano e Ceresio, per manifestazioni sportive, didattiche o promozionali.
4La patente di categoria D3 può essere rilasciata unicamente ai richiedenti aventi un’età
minima di 14 anni che hanno staccato la patente di categoria D1.
5Ogni detentore di patenti annuali è tenuto al versamento di una sovrattassa di fr. 50.– a
sostegno dell’attività delle federazioni o delle associazioni ticinesi per l’acquicoltura e la
pesca riconosciute. Questo versamento da diritto a essere affiliato a una delle società
ticinesi da esse riconosciute, secondo le modalità fissate dai loro statuti e regolamenti.
Per i pescatori di età compresa tra i 14 e i 17 anni la sovrattassa ammonta a fr. 25.-.
In alternativa al versamento alle federazioni o alle associazioni per l’acquicoltura e la
pesca riconosciute, la sovrattassa va devoluta al Fondo per la fauna ittica e la pesca.
6Il Consiglio di Stato stabilisce per regolamento i periodi di validità delle diverse patenti.
7…
Obblighi del
pescatore1)
Art. 172) 1Il detentore della patente deve portarla con sé nell’esercizio della pesca e deve
presentarla, su richiesta, agli organi di sorveglianza unitamente ad un documento di legittimazione valido.
2È riservato il caso dei ragazzi di età inferiore ai 14 anni e dei motulesi su sedie a rotelle,
i quali devono portare con sé nell’esercizio della pesca unicamente il libretto di statistica
da presentare, su richiesta, agli organi di sorveglianza unitamente ad un documento di
legittimazione valido.
3La patente e il libretto di statistica sono personali e non trasferibili.
Ripartizione
degli introiti
Art. 183) 1Sul ricavo complessivo delle patenti per la pesca con reti (tipo P) e
dilettantistica (tipo D e T) viene assegnato:
a) il 7% ai Comuni, in base all’importo delle patenti da loro rilasciate;
b) il 55% al Fondo per la fauna ittica e la pesca;
c) il 38% al Cantone per le spese di amministrazione e di polizia della pesca.
2Il 10% del ricavo complessivo sulle patenti turistiche (tipo T) viene versato
annualmente alla Federazione acquicoltura e pesca ticinese ed è a carico della quota
assegnata al Cantone prevista alla lett. c) del presente articolo.
1)
2)
3)
Nota marginale modificata dalla L 9.11.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2010, 43.
Art. modificato dalla L 9.11.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2010, 43.
Art. modificato dalla L 9.11.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2010, 43; precedenti
modifiche: BU 2001, 63; BU 2004, 42; BU 2009, 81.
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L sulla pesca e sulla protezione dei pesci e gamberi indigeni
TITOLO IV
Fondo per la fauna ittica e la pesca
Destinazione
Art. 19 1È costituito un fondo denominato Fondo per la fauna ittica e la pesca. Il Consiglio di Stato, amministratore del Fondo, può finanziare o sussidiare fino al massimo
della spesa:
a) le azioni di ricostituzione e protezione della fauna ittica e delle biocenosi acquatiche
nonché del loro ambiente naturale;
b) la costruzione e manutenzione di opere di incubazione e di allevamento di pesci, se le
stesse sono ritenute necessarie al raggiungimento degli scopi prefissati dalla legge federale sulla pesca e dalla presente legge;
c) il ripopolamento dei pesci e gamberi nei corsi d’acqua e nei laghi;
d) gli studi di base necessari alla corretta tutela e gestione delle specie ittiche e dei loro
biotopi;
e) l’attività svolta dalle associazioni di pesca riconosciute nell’opera di ripopolamento;
f) le azioni intese alla promozione dello smercio e del consumo del pesce indigeno e alla
cattura del pesce bianco;
g) l’istruzione del pescatore e la divulgazione delle conoscenze scientifiche acquisite e
l’informazione sulla fauna ittica e sul suo ambiente di vita.
2Per gli importi superiori ai fr. 200 000.– la decisione spetta al Gran Consiglio.
Finanziamento
Art. 20 Il Fondo per la fauna ittica e la pesca è alimentato dai seguenti finanziamenti:
a) dal gettito delle tasse per le patenti, secondo l’art. 18 cpv. 1 lett. b) della presente Legge;1)
b) dalla sovrattassa, giusta l’art. 16 cpv. 4;2)
c) dalle indennità e dalle fatturazioni di cui agli art. 25 cpv. 2 e 37;
d) dalle multe e dai risarcimenti;
e) da sussidi e proventi vari;
f) da eventuali devoluzioni del Cantone.
TITOLO V
Protezione e valorizzazione
Protezione delle
specie
Art. 21 Il Consiglio di Stato:
a) stabilisce misure minime per la cattura delle specie indigene in modo da garantirne
un’ottimale riproduzione naturale;
b) regola le modalità di rimessa in acqua di pesci e gamberi ancora vitali, la cui cattura
non è consentita;
c) istituisce zone di protezione ittica, definendone finalità e modalità di gestione.
Studi di base
Art. 22 Il Consiglio di Stato promuove gli studi di base necessari ad una corretta tutela
e gestione delle specie ittiche e dei loro biotopi.
Ripopolamento
Art. 23
1)
2)
6
Ogni azione di ripopolamento necessita di un’autorizzazione.
Lett. modificata dalla L 9.11.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2010, 43; precedente
modifica: BU 2001, 63.
Lett. modificata dalla L 4.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 63.
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L sulla pesca e sulla protezione dei pesci e gamberi indigeni
Valorizzazione
biotopi
Art. 24 Il Consiglio di Stato e i comuni valorizzano la conservazione dei biotopi acquatici allo stato naturale e il ripristino di quelli degradati.
Interventi sui
corpi d’acqua
Art. 25 1Ogni intervento tecnico sui corpi d’acqua è soggetto ad autorizzazione.
2Qualora gli interventi autorizzati cagionino pregiudizi alla fauna ittica, alla biocenosi
acquatica, al biotopo o alla pesca e non si trovino i provvedimenti atti ad evitarli oppure
gli stessi comportino costi sproporzionati, viene imposto il pagamento di un’indennità.
3Il Consiglio di Stato ordina la sospensione di attività illegali e il ripristino della situazione antecedente.
Catture eccezionali
Art. 26 Il Consiglio di Stato può effettuare o autorizzare operazioni eccezionali di pesca, se giustificate da scopi scientifici, di ripopolamento o di salvaguardia della fauna
ittica.
Attività moleste
Art. 27 1In determinati corpi d’acqua o tratti degli stessi, la pratica di attività sportive
può essere limitata qualora ciò dovesse essere richiesto dalla tutela del corpo d’acqua,
delle sponde e delle comunità vegetali e animali, oppure di altri importanti interessi pubblici.
2Il Consiglio di Stato può dichiarare vincolanti gli accordi intercorsi tra le diverse cerchie
interessate.
TITOLO VI
Associazioni e commissioni
Associazioni
Art. 28 1Le associazioni ticinesi per l’acquicoltura e per la pesca sono riconosciute dal
Consiglio di Stato se i loro scopi e i loro statuti si conciliano con la presente legge.
2Le associazioni riconosciute collaborano nella gestione del patrimonio ittico e della pesca nonché nell’informazione del pubblico, coordinando la loro attività con il Dipartimento competente.
3...1)
Corsi di introduzione
Art. 292) 1Il Cantone organizza almeno una volta all’anno dei corsi introduttivi alla pesca, rilasciando il relativo certificato di partecipazione. Il Consiglio di Stato può delegare
a terzi l’organizzazione del corso d’introduzione alla pesca.3)
2L’ASSORETI organizza, una volta all’anno se vi sono candidati, gli esami per l’ottenimento della patente di tipo P.
Commissione
consultiva
Art. 30 1La Commissione consultiva è nominata dal Consiglio di Stato per un periodo
di 4 anni, tenendo conto di un’equa rappresentanza delle cerchie interessate.
2Essa in particolare:
a) esamina e discute questioni inerenti alla gestione della pesca, del patrimonio ittico e
del suo ambiente vitale;
b) formula eventuali proposte di modifica delle vigenti normative.
Cpv. abrogato dalla L 24.11.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2004, 42.
Art. modificato dalla L 24.11.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2004, 42.
3) Cpv. modificato dalla L 9.11.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2010, 43.
1)
2)
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8.5.2.1
L sulla pesca e sulla protezione dei pesci e gamberi indigeni
TITOLO VII
Disposizioni varie, penali e rimedi giuridici
Esecuzione
coattiva
Art. 31 Il Consiglio di Stato può imporre coattivamente l’esecuzione di un provvedimento ordinato ai sensi della presente legge entro un congruo termine, con la comminatoria delle sanzioni penali di cui all’art. 292 CPS e dall’adempimento sostitutivo a spese
dell’obbligato.
Contravvenzioni
Art. 32 1Chiunque intenzionalmente o per negligenza contravviene alla presente legge
e alle relative norme di applicazione è punibile con una multa sino a fr. 5000.–.
2Il tentativo e la complicità sono punibili.
Divieto di esercitare la pesca
Art. 33 Oltre ai casi previsti dalla legge federale sulla pesca, quando esiste grave o
reiterata trasgressione agli art. 5-8 e 17 cpv. 2, o in altri casi di grave violazione della
presente legge, l’autorità giudicante può condannare il colpevole al divieto di esercitare
la pesca.
Competenze e
procedure
Art. 34 1I reati elencati all’art. 16 cpv. 1 della legge federale sulla pesca sono perseguiti e giudicati dall’autorità giudiziaria penale.
2Gli altri reati previsti dalla legge federale sulla pesca e le contravvenzioni di diritto
cantonale sono perseguiti e giudicati dal Consiglio di Stato, in applicazione delle norme
della legge sulle contravvenzioni.1)
Risarcimento
danni
Art. 35 1Chi contravviene alle disposizioni federali o cantonali è tenuto a risarcire il
danno.
2L’autorità che decide sul reato fissa anche l’importo del risarcimento.
Confisca
Art. 36 1Senza riguardo alla punibilità di una persona, l’autorità competente può ordinare la confisca dei pesci e gamberi illegalmente catturati od uccisi, imbalsamati, offerti
in vendita, comperati, trasportati, importati, in fase di importazione o transito come pure,
indipendentemente dalla proprietà, degli attrezzi di pesca illegalmente adoperati.
2L’autorità competente può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti.
Prestazioni
dell’Amministrazione
Art. 37 Le prestazioni dell’Amministrazione a tutela della fauna ittica nella pianificazione e nell’esecuzione di interventi tecnici vengono fatturate.
Ricorso
Art. 38 Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale amministrativo cantonale.
TITOLO VIII
Disposizioni finali e transitorie
Applicazione
diretta
Art. 39 Il Consiglio di Stato è autorizzato ad emanare direttamente le necessarie disposizioni in applicazione della legge federale sulla pesca.
1)
8
Cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 19.
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L sulla pesca e sulla protezione dei pesci e gamberi indigeni
Art. 40
…1)
Esami per patenti di categoria P
Art. 412) Gli attuali detentori di patenti di tipo P sono esonerati dall’esame, fatta eccezione per il passaggio dalla categoria P2 alla P1.
Raggiungimento del contingente
Art. 42 Non sono rilasciate nuove patenti per reti fino a quando non è raggiunto il contingente fissato nel regolamento.
Art. 43
…3)
Abrogazione
Art. 44 La legge cantonale sulla pesca del 31 gennaio 1977 e il relativo regolamento
di applicazione dell’8 febbraio 1977 sono abrogati.
Pubblicazione
ed entrata in
vigore
Art. 45 1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum ed ottenuta l’approvazione dell’autorità federale4) in conformità con l’art. 26 cpv. 1 della legge federale
sulla pesca, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti
esecutivi del Cantone Ticino.
2Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.5)
Art. abrogato dalla L 9.11.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2010, 43.
Art. modificato dalla L 24.11.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2004, 42.
3) Art. abrogato dalla L 24.11.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2004, 42.
4) Approvazione federale: 13 novembre 1996.
5) Entrata in vigore: 1° gennaio 1997 - BU 1996, 426.
1)
2)
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Osservazioni:
1)
2)
Allegato 1: art. 3, Tabella 1
Ove sono indicati due numeri, essi vanno intesi rispettivamente come misura minima e come misura massima.
S’intende come sviluppo lineare massimo complessivo per ogni rete consentita per licenza o patente.
Maglia minima
in mm1)
Altezza massima
in maglie o in m
Limitazioni stagionali e locali
o di altra natura
1
Reti della categoria «Bedina»
2
Reti della categoria «Volante» e «Da Posta»3)
2.1
Volante e
da posta
Riadaresc
Trota
50
500 per la P1
300 per la P2
150 maglie
– Proibita durante il divieto
della trota.
– Proibito l’ancoraggio della
rete durante il divieto del
luccio.
2.2
Volante e
da posta
Riadaresc
Lavarello
Coregone sp.
40-48
500 per la P1
300 per la P2
150 maglie
– Proibita durante il divieto dei
coregonidi, salvo quanto
indicato nell’allegato 1, art.
1.
– Non può essere posta sul
fondo.
– Proibito l’ancoraggio della
rete durante il divieto del
luccio e della trota.
2.3
Volante e
da posta
Reet da bundela Bondella
32-33
500 per la P1
300 per la P2
150 maglie
– Proibita durante il divieto
dei coregonidi;
successivamente, è
consentita fino al 15 giugno.
– Proibite durante tutto
l’anno.
15
Tabella modificata dal R 19.12.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 732.
8.5.2.1.1
serie III/2007
Nome o tipo
1)
Specie ittiche
Lunghezza massima
in m2)
N.
–––––––
Altri nomi in uso
Allegato 1
Tabella 11): Attrezzi di pesca consentiti nelle acque del Lago Maggiore (Verbano)
Gli attrezzi non contemplati nell’elenco sono vietati.
Nome o tipo
Altri nomi in uso
Specie ittiche
Maglia minima
in mm1)
Lunghezza massima
in m2)
Altezza massima
in maglie o in m
Limitazioni stagionali e locali
o di altra natura
– L’uso di questa rete può
essere regolamentato
diversamente nel corso
dell’anno, di volta in volta
sulla base delle evidenze
biologiche disponibili.
8.5.2.1.1
16
N.
– Non può mai essere posta
sul fondo.
– Proibito l’ancoraggio della
rete nel periodo del divieto
della trota e del luccio su
fondali con profondità
inferiore a 20 m.
2.4
Volante e
da posta
Reet da bundela Bondella
34-37
500 per la P1
300 per la P2
150 maglie
– Proibita durante il divieto
dei coregonidi.
– Non può mai essere posta
sul fondo.
– Proibito l’ancoraggio della
rete nel periodo del divieto
della trota e del luccio su
fondali con profondità
inferiore a 20 m.
2.5
Volante e
da posta
Pantera
24-30
500 per la P1
300 per la P2
150 maglie
– Proibita fino a nuovo
provvedimento.
Agone
Allegato 1
Nome o tipo
Altri nomi in uso
Specie ittiche
Maglia minima
in mm1)
Lunghezza massima
in m2)
Altezza massima
in maglie o in m
Limitazioni stagionali e locali
o di altra natura
2.6
Volante e
da posta
Realino
Alborella
10-13
120
400 maglie
– Proibita fino a nuovo
provvedimento.
3)
Allegato 1
N.
Per le reti appartenenti alla categoria «volante», ad esclusione del realino, è consentito per il singolo titolare di licenza o patente uno sviluppo lineare massimo di reti
concatenate, purché di diverso tipo, pari a 650 m. La disposizione si applica anche per la posa congiunta di reti concatenate, uguali o diverse, che siano in carico a due o
più titolari di licenza o patente. Nel caso del realino, lo sviluppo complessivo della rete non potrà mai superare la lunghezza massima riportata (120 m).
Per le reti appartenenti alla categoria «da posta», lo sviluppo lineare della singola tesa o ancoraggio non può superare i 180 m, fermo restando uno sviluppo
complessivo per la somma delle singole tese di 500 m per licenza o patente.
I titolari di patenti P2 possono utilizzare le reti da posta solo ancorate a non più di 50 m dalla riva o, laddove sono presenti campi boe, a non più di 50 m dal
margine esterno degli stessi. Le stesse dovranno essere ancorate e segnalate ad ambedue le estremità, di cui quella esterna tramite segnale luminoso.1)
Reti della categoria «Da fondo»4)
Rete
Voltana
Pesce persico
da fondo
3.2
Rete
da fondo
Reet da agon
3.3
Rete
da fondo
Reet da
bundela
25-28
200
1,5 m
– Proibita durante il divieto
del pesce persico, nonché
dal 15 dicembre alla fine di
febbraio.
– Può essere posata unicamente
su fondali con profondità
massima inferiore ai 35 m.
Agone
26-30
200
50 maglie
– Consentita esclusivamente dal
15 giugno al 30 settembre.
– Proibito l’ancoraggio dalla
riva.
Bondella
Pesce persico
Salmerino
34-43
200
75 maglie
– Proibita durante il divieto
del pesce persico, del
salmerino e dei coregonidi.
17
–––––––––––
Nota modificata dal R 22.4.2009; in vigore dal 24.4.2009 – BU 2009, 186; precedente modifica: BU 2008, 239.
1)
8.5.2.1.1
serie I/2009
3
3.1
Nome o tipo
Altri nomi in uso
Specie ittiche
Maglia minima
in mm1)
Lunghezza massima
in m2)
Altezza massima
in maglie o in m
3.4
Rete
da fondo
Cucù
Tinca
Carpa
45-48
200
50 maglie
3.5
Rete
da fondo
Reet da pess
bianc
Cavedano
Scardola
50-100
200
50 maglie
4)
Limitazioni stagionali e locali
o di altra natura
– Dal termine del divieto dei
coregonidi fino al 15 marzo
è consentita una lunghezza
massima di 360 m, pari a n.
6 reti, per licenza o patente.
– Proibita durante il divieto
della carpa, della tinca, del
salmerino, dei coregonidi,
del luccio, del pesce
persico e del lucioperca.
– Proibita durante il divieto
della trota.
– Durante il divieto del
lucioperca la sua posa è
ammessa solo a profondità
maggiori di 10m.
8.5.2.1.1
18
N.
Per le reti appartenenti a questa categoria, non è mai consentito l’impiego di reti concatenate, uguali o diverse, in aggiunta allo sviluppo massimo
previsto dalla nota 2). Il divieto si applica anche per la posa congiunta di reti concatenate che siano in carico a due o più titolari di licenza o patente.
Reti della categoria «Tramaglio»5)
Tramaglio
Tremagg
Pesce persico
Agone
Bottatrice
4.2
Tramaglio
Tremagg
Tinca
Carpa
Luccio
Mantello:
120-300
Velo: 28-32
250 per la P1
200 per la P2
1,2 m
Mantello:
120-300
Velo: 45
250 per la P1
200 per la P2
1,2 m
– Proibita durante il divieto
del pesce persico.
– Proibita la posa notturna
come rete da posta dal 15
dicembre alla fine del
divieto della bondella.
– Proibito durante il divieto
del luccio, della tinca e della
carpa.
Allegato 1
4
4.1
Nome o tipo
4.3
5)
Tremaglio
Altri nomi in uso
Tremagina
Specie ittiche
Alborella
Maglia minima
in mm1)
Mantello:
120-300
Velo: 10-13
Lunghezza massima
in m2)
25
Altezza massima
in maglie o in m
1,0 m
Limitazioni stagionali e locali
o di altra natura
– Proibita la posa notturna
durante il divieto del
salmerino, dei coregonidi
e del pesce persico: in tali
periodi è da usare solo al
salto, singolarmente.
– Proibito fino a nuovo
provvedimento.
Allegato 1
N.
Per le reti appartenenti a questa categoria, non è mai consentito l’impiego di reti concatenate, uguali o diverse, in aggiunta allo sviluppo
massimo previsto dalla nota 2). Il divieto si applica anche per la posa congiunta di reti concatenate che siano in carico a due o più titolari di
licenza o patente.
L’uso di attrezzi ausiliari per fugare i pesci (follone, sasso con fune, anelli) è vietato durante il divieto della cattura del pesce persico.
5
5.1
Attrezzi della categoria «Bertovello»
Bertovello
Bertuvel
Specie varie
6
Attrezzi della categoria «Cattura di pesci da esca»6)
6.1
Bilancino
Bilancin
Pesce da esca
45
6-8
2.0
Lato massimo: 1.5
Diametro
– Proibito durante il divieto
massimo: 0,8 m del luccio, della tinca, della
carpa e del pesce persico.
– Proibito durante il divieto
dell’alborella.
19
8.5.2.1.1
serie III/2007
– Proibito l’uso radendo il
fondo e a traino dell’imbarcazione.
Nome o tipo
Altri nomi in uso
Specie ittiche
Maglia minima
in mm1)
Lunghezza massima
in m2)
Altezza massima
in maglie o in m
Limitazioni stagionali e locali
o di altra natura
– Proibito nelle acque interne
ai porti, alle darsene e ai
pontili d’attracco quando
questi ultimi siano disposti
in modo da racchiudere,
anche solo superficialmente,
uno specchio d’acqua con
un unico lato libero a lago.
6.2
Nassetta
Nassetta
Pesce da esca
6.3
Bottiglia
Bottiglia
Pesce da esca
6)
6-8
8.5.2.1.1
20
N.
Altezza massima
50 cm
Diametro massimo
25 cm
Attrezzi permessi esclusivamente per la cattura del «pesce bianco» da esca. Le altre specie vanno immediatamente rimesse in acqua. I pesci
da esca catturati devono essere collocati e mantenuti vivi in idoneo contenitore. L’impiego e la detenzione di pesci vivi da utilizzare come
esca, che non appartengono alla comunità ittica dei laghi Maggiore e di Lugano, è sempre vietato.
Nome o tipo
Altri nomi in uso
7
7.1
Attrezzi della categoria «Guadino»
Guadino
Guada Guadin
8
Attrezzi della categoria «Spaderna»
8.1
Spaderna
Lignola
Specie ittiche
Anguilla
Tinca
Pesce persico
Descrizione dell’attrezzo
Limitazioni stagionali e locali
o di altra natura
A diametro variabile
– Da usare solo per estrarre dall’acqua il pesce già catturato
con attrezzi consentiti.
Con 300 ami per imbarcazione al massimo
– Proibita con l’esca viva
(pesci) durante il divieto
del pesce persico.
Allegato 1
N.
Nome o tipo
9
Attrezzi della categoria «Tirlindana»7)
9.1
Tirlindana
9.2
9.3
7)
Altri nomi in uso
Specie ittiche
Descrizione dell’attrezzo
Limitazioni stagionali e locali
o di altra natura
Molagna o macchina
Trota
Con un massimo complessivo
di 20 esche, artificiali o
naturali, per attrezzo
– Proibita durante il divieto
della trota.
Tirlindana
Tirlindana
Con un massimo di 8 esche,
artificiali o naturali, per
attrezzo
Cavedanera
Cane
Salmerino
Luccio
Pesce persico
Agone
Altre specie
Cavedano
Trota
Con un massimo di 8 esche,
artificiali o naturali, per
attrezzo
Allegato 1
N.
– Proibita durante il divieto
della trota.
– Durante il periodo di divieto
del pesce persico è consentito l’uso soltanto a una
distanza dalla riva superiore
ai 50 m.
Per gli attrezzi di questa categoria è consentito l’uso di un numero massimo di due attrezzi, anche di tipo diverso, per imbarcazione. Nel
caso in cui gli attrezzi usati siano dello stesso tipo, il numero complessivo di esche non può superare quello massimo consentito per
l’attrezzo stesso. Nel caso di uso di due cavedanere, il numero di esche per attrezzo è aumentato a 6.
21
8.5.2.1.1
serie I/2008
Nome o tipo
Altri nomi in uso
10
Attrezzi del tipo «Canna»
10.1
Canna con o senza
mulinello
Specie ittiche
Descrizione dell’attrezzo
Limitazioni stagionali e locali
o di altra natura
Con non più di 10 ami o simili
– È consentito l’uso di non più di
due canne, con o senza
mulinello per pescatore.
8.5.2.1.1
22
N.
– Qualora la canna venga
utilizzata per la pesca a
traino, le esche montate sulla
stessa rientrano nel contingente massimo di esche
consentite con gli altri
attrezzi in uso.
10.2
Lanzettera
Lanzetera
Alborella
Con 30 lanzette al massimo
– Proibita durante il divieto
dell’alborella.
Allegato 1
Attrezzi di pesca consentiti nelle acque del Lago di Lugano (Ceresio)
Gli attrezzi non contemplati nell’elenco sono vietati.
Osservazioni:
1)
2)
Allegato 2: art. 3, Tabella 2
Ove sono indicati due numeri, essi vanno intesi rispettivamente come misura minima e come misura massima.
S’intende come sviluppo lineare massimo complessivo per ogni rete consentita per licenza o patente.
N.
Nome o tipo
Altri nomi in uso
Specie ittiche
1
Reti della categoria «Bedina»
Bedina
Maglia minima
in mm1)
Lunghezza massima
in m2)
Altezza massima
in maglie o in m
8.5.2.1.1
26
Tabella 21):
Limitazioni stagionali e locali
o di altra natura
– Solo con autorizzazione
speciale, che ne definisca
anche le caratteristiche
2
Reti della categoria «Volante» e «Da Posta»3)
2.1
Volante e
da posta
Reet da truta
Trota
60
500 per la P1
300 per la P2
180 maglie
– Proibita durante il divieto
della trota.
– Non può mai essere posta
sul fondo.
2.2
Volante e
da posta
Riadaresc
Lavarello
40-44
500 per la P1
300 per la P2
150 maglie
– Proibita dal 15.11 al 24.01.
– Non può essere mai posata
sul fondo.
– Proibito l’ancoraggio della
rete durante il divieto del
luccio e della trota.
2.3
Volante e
da posta
Cavedano
45-50
500 per la P1
300 per la P2
220 maglie
– Proibita durante il divieto
della trota.
– Non può mai essere posta
sul fondo.
Allegato 2
Nome o tipo
Altri nomi in uso
Specie ittiche
Maglia minima
in mm
Lunghezza massima
in m
Altezza massima
in maglie o in m
Limitazioni stagionali e locali
o di altra natura
2.4
Volante e
da posta
Pantera
Agone
34-37
500 per la P1
300 per la P2
200 maglie
– Non può essere posta ad una
profondità superiore a 3 m
dal pelo dell’acqua.
– Proibita durante il divieto
dell’agone e della trota.
2.5
Volante e
da posta
Varionera
Alborella
10-14
500 per la P1
300 per la P2
7,5 m
– Proibita durante il divieto
dell’alborella.
3)
Allegato 2
N.
Per le reti appartenenti a questa categoria, non è mai consentito l’impiego di reti concatenate, uguali o diverse, in aggiunta allo
sviluppo massimo previsto dalla nota2). Il divieto si applica anche per la posa congiunta di reti concatenate che siano in carico a due o
più titolari di licenza o patente.
3
Reti della categoria «Da Fondo»4)
3.1
Rete
da fondo
Voltana
Pesce persico
28-33
300 per la P1
200 per la P2
100 maglie
Rete
da fondo
Reet
da gardon
Gardon
34-37
300 per la P1
200 per la P2
70 maglie
3.3
Rete
da fondo
Antanella
Tinca
Carpa
Luccio
45-48
300 per la P1
200 per la P2
70 maglie
27
– Proibita la posa lungo tutta
l’estensione del Ponte Diga
fra le località di Melide e
Bissone per un estensione a
lago di 100 m su entrambi i
versanti durante il divieto
dei coregonidi.
– Proibita durante il divieto
del pesce persico, del
salmerino e dei coregonidi.
– Proibita durante il divieto
della tinca, della carpa, del
luccio, dei coregonidi, del
pesce persico e del
lucioperca.
8.5.2.1.1
serie III/2007
3.2
– Proibita durante il divieto
del pesce persico.
Nome o tipo
Altri nomi in uso
Specie ittiche
Maglia minima
in mm
Lunghezza massima
in m
Altezza massima
in maglie o in m
Limitazioni stagionali e locali
o di altra natura
3.4
Rete
da fondo
Reet da
pess bianc
Cavedano,
Scardola
50-100
300 per la P1
200 per la P2
70 maglie
– Proibita durante il divieto
della trota e del luccio.
– Proibita la posa lungo tutta
l’estensione del Ponte Diga
fra le località di Melide e
Bissone per un estensione a
lago di 100 m su entrambi i
versanti durante il divieto
dei coregonidi.
4)
Per le reti appartenenti a questa categoria, non è mai consentito l’impiego di reti concatenate, uguali o diverse, in aggiunta allo
sviluppo massimo previsto dalla nota2). Il divieto si applica anche per la posa congiunta di reti concatenate che siano in carico a due o
più titolari di licenza o patente.
4
4.1
Rete della categoria «Tramaglio»5)
Tramaglio Tramacc
Pesce persico
4.2
Tramaglio
Tramacc
Tinca
Carpa
Luccio
4.3
Tramaglio
Tramagin
Alborella
Mantello:
120-300
Velo: 30-40
Mantello:
120-300
Velo: 45
Mantello:
120-300
Velo: 6-10
150
1,5 m
– Proibito durante il divieto
del pesce persico.
150
1,5 m
– Proibito durante il divieto
del luccio, della tinca e della
carpa.
50
1,0 m
– Vietato l’uso in posa. Da
usare solo al salto
singolarmente.
– Proibito durante il divieto
dell’alborella.
Per le reti appartenenti a questa categoria, non è mai consentito l’impiego di reti concatenate, uguali o diverse, in aggiunta allo sviluppo massimo
previsto dalla nota2). Il divieto si applica anche per la posa congiunta di reti concatenate che siano in carico a due o più titolari di licenza o patente.
L’uso di attrezzi ausiliari per fugare i pesci (follone, sasso con fune, anelli) è vietato durante il divieto della cattura del pesce persico.
Allegato 2
5)
8.5.2.1.1
28
N.
Nome o tipo
Altri nomi in uso
5
5.1
Attrezzo della categoria «Sacco»
Sacco
Sac
Bottatrice
6
6.1
Attrezzo della categoria «Bertovello»
Bertovello Bartadel
Luccio
Carpa
Tinca
7
7.1
Attrezzi della categoria «Cattura di pesci da esca»6) e 7)
Bilancino
Quadrant
«Pesce bianco» 6-8
da esca
e gardon
7.2
Nassetta
Nassetta
Specie ittiche
Pesce da esca
Maglia minima
in mm
Lunghezza massima
in m
Altezza massima
in maglie o in m
Limitazioni stagionali e locali
o di altra natura
Diametro
massimo: 0,8
– Proibito durante il divieto
del luccio, della tinca, della
carpa e del pesce persico.
Allegato 2
N.
Di juta o grossa tela o altre fibre
50
6-8
2,0
Lato massimo: 1.5
Altezza massima
50 cm
Diametro massimo
25 cm
– Proibito l’uso radendo il fondo
e a traino dell’imbarcazione.
– Proibito nelle acque interne
ai porti, alle darsene e ai
pontili d’attracco quando
questi ultimi siano disposti
in modo da racchiudere,
anche solo superficialmente,
uno specchio d’acqua con
un unico lato libero a lago.
– Quest’ultima limitazione non
è applicata qualora l’attrezzo
sia usato per l’esclusiva
cattura di gardon.
29
8.5.2.1.1
serie III/2007
7.3
Bottiglia
Bottiglia
Pesce da esca
Attrezzi permessi esclusivamente per la cattura del «pesce bianco» da esca. Le altre specie catturate vanno immediatamente rimesse in acqua.
I pesci da esca catturati debbono essere collocati e mantenuti vivi in idoneo contenitore. L’impiego di pesci vivi da utilizzare quale esca, che
non appartengono alla comunità ittica dei laghi Maggiore e di Lugano, è sempre vietato.
7) Il bilancino può essere impiegato anche come attrezzo per la cattura del gardon, alfine di contenerne la presenza. In tal caso i gardon catturati
potranno essere trattenuti morti a scopo alimentare.
6)
Nome o tipo
8
8.1
Attrezzi della categoria «Guadino»
Guadino
Guada
Guadin
9
9.1
Attrezzi della categoria «Spaderna»
Spaderna
Lignola
10
10.1
Attrezzi della categoria «Tirlindana»8)
Tirlindana
Burlon o Tirlindana
10.2
Tirlindana
10.3
Cavedanera
Specie ittiche
Descrizione dell’attrezzo
Limitazioni stagionali e locali
o di altra natura
A diametro variabile
– Da usare solo per estrarre
dall’acqua il pesce già
catturato con attrezzi
consentiti.
Anguilla
Tinca
Pesce persico, ecc.
Con 300 ami per imbarcazione
al massimo
– Proibita con l’esca viva
(pesci) durante il divieto
del pesce persico.
Trota
Con un massimo complessivo
di 20 esche, artificiali o naturali,
per attrezzo
– Proibita durante il divieto
della trota.
Burlon o Tirlindana
Salmerino
Luccio
Pesce persico
Agone
Altre specie
Con un massimo di 8 esche,
artificiali o naturali, per attrezzo
Cane
Cavedano
Trota
Con un massimo di 8 esche
artificiali o naturali, per
imbarcazione applicate a un
unico attrezzo
– Proibita durante il divieto
della trota.
– Durante il periodo di
divieto del pesce persico è
consentito l’uso soltanto a
una distanza dalla riva
superiore ai 50 m.
Per gli attrezzi di questa categoria è consentito l’uso di un numero massimo di due attrezzi, anche di tipo diverso, per
imbarcazione, fatta eccezione per l’uso contemporaneo di due cavedanere. Nel caso in cui gli attrezzi usati siano dello stesso tipo,
il numero complessivo di esche non può superare quello massimo consentito per l’attrezzo stesso.
Allegato 2
8)
Altri nomi in uso
8.5.2.1.1
30
N.
Nome o tipo
Altri nomi in uso
11
Attrezzi della categoria «Canna»
11.1
Canna con o senza
mulinello
11.2
Lanzettera
Lanzetera
Specie ittiche
Alborella
Descrizione dell’attrezzo
Limitazioni stagionali e locali
o di altra natura
Con non più di 10 ami o simili
– È consentito l’uso di non
più di due canne, con o
senza mulinello per
pescatore.
– Qualora la canna venisse
utilizzata per la pesca a
traino, le esche montate
sulla stessa rientrano nel
contingente massimo di
esche consentite con gli
altri attrezzi in uso.
Con 30 lanzette al massimo
– Proibita durante il divieto
dell’alborella.
Allegato 2
N.
31
8.5.2.1.1
serie III/2008
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8.5.2.1.1