Comune di Arquata Scrivia Servizio Socio assistenziale Istruzione e Cultura Capitolato D’Oneri per l’Affidamento del Servizio di Mensa Scolastica Art. 1 Oggetto della concessione. Il servizio ha per oggetto la fornitura dei generi alimentari, il confezionamento e la distribuzione dei pasti destinati alla mensa degli alunni della Scuola d’Infanzia, Primaria e Secondaria . Tenuto conto della media dei pasti somministrati negli ultimi tre anni si può prevedere, a titolo orientativo, la fornitura annuale di circa 33.000 (trentatremila) pasti per gli alunni e il personale docente e non docente avente diritto, delle Scuole d’Infanzia Primaria e Secondaria del Comune di Arquata Scrivia. Il numero dei pasti è puramente indicativo e non costituisce impegno per la Civica Amministrazione. Conseguentemente la fornitura potrà avvenire per quantitativi maggiori o minori rispetto a quelli sopra indicati, impegnando la ditta Aggiudicataria alle stesse condizioni e senza variazione di prezzo. A richiesta del Comune di Arquata Scrivia, il servizio di mensa scolastica potrà essere esteso ai agli utenti del Centro Estivo Comunale, agli anziani o per altre occasionali necessità correlate all’attività educativa e parascolastica. Art.2 Durata della concessione 1) Il servizio di mensa scolastica e la fornitura delle derrate alimentari si riferisce agli anni scolastici 2015/2016 , 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020. 2) La durata è fissata, quindi, in anni cinque decorrenti dal 01/09/2015 e fino al 30.06.2020. 3) L’ufficio Socio Assistenziale del Comune, d’accordo con le Autorità Scolastiche, comunica al concessionario il calendario scolastico e, almeno sette giorni prima, la data di inizio del servizio di mensa. Art.3 Importo complessivo Il valore presunto della concessione è stimato in € 808.500,00 esclusa IVA (4%). L’importo complessivo indicato è stato ottenuto considerando n. 33.000 pasti annuali da erogare nelle scuole al prezzo di € 4,90(esclusa IVA) Art.4 Descrizione delle prestazioni. La Ditta che risulterà assegnataria del servizio dovrà adempiere alle prestazioni ed agli oneri di seguito elencati: a) Fornitura di tutti i generi alimentari necessari al confezionamento dei pasti, così come previsto dalla tabella dietetica (allegato A1), dalle tabelle delle grammature (allegato A2) nonché dalle schede merceologiche dei generi alimentari (allegato A3), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente capitolato. b) preparazione, confezionamento e cottura dei pasti nella cucina unificata messa a disposizione dal Comune di Arquata Scrivia presso la Scuola d’Infanzia in via Regonca -. c) apparecchiatura dei tavoli, distribuzione dei pasti ai tavoli, sparecchiatura dei tavoli, deposito dei rifiuti negli appositi contenitori e pulizia dei refettori. d) pulizia di tutti i locali di cucina e di servizio (dispense, servizi igienici, ecc.), pulizia delle attrezzature nonché eventuali servizi di derattizzazione e disinfestazione dei locali. Si precisa che la Ditta assegnataria dovrà assicurare la pulizia dei refettori e della cucina 2 e) f) g) h) i) j) anche alla scadenza dei periodi di vacanza scolastica, o comunque di sospensione delle lezioni, e prima della ripresa dell’attività didattica. fornitura di tovaglie e tovaglioli monouso piatti in porcellana, bicchieri in vetro , posate in acciaio inox . Il campione del materiale dovrà essere preventivamente concordato con il funzionario comunale responsabile del Servizio Socio Assistenziale. fornitura dei materiali occorrenti per la pulizia delle attrezzature, dei refettori, dei locali di cucina e di servizio. I materiali ed i prodotti impiegati per la pulizia dei refettori, dei locali di cucina e di servizio, nonché di tutte indistintamente le attrezzature, dovranno essere di prima qualità, di odore gradevole e senza la possibilità di alterare i materiali con cui vengono a contatto, nonché atti ad assicurare il pieno rispetto e la salvaguardia della salute delle persone e degli ambienti. Tali prodotti non devono essere né tossici né inquinanti e devono essere biodegradabili. manutenzione ordinaria delle attrezzature già in dotazione alla cucina, fornitura di pentolame e minute attrezzature diverse, di cui la Ditta assegnataria ravvisi la necessità. stipula di apposita polizza assicurativa per le responsabilità inerenti la gestione affidata, come espressamente previsto al successivo art. 18 del presente capitolato. assunzione delle eventuali spese necessarie per i controlli medico-sanitari del personale nonché per le analisi e gli accertamenti sulle merci e sui prodotti finiti. contabilizzazione e riscossione diretta del costo dei pasti consumati mensilmente da ciascun alunno, secondo quanto stabilito al successivo articolo 5. Art. 5 Gestione finanziaria del servizio. La Ditta che risulterà assegnataria del servizio dovrà provvedere alla riscossione diretta del corrispettivo a carico degli utenti. A tal fine, all’inizio di ciascun anno scolastico, il Comune comunicherà alla Ditta l’elenco degli alunni iscritti al servizio di refezione scolastica, il corrispettivo dovuto da ciascuno secondo le fasce di appartenenza e l’eventuale integrazione a carico del Comune. La Ditta provvederà direttamente, con modalità da concordarsi con il Comune, alla riscossione anticipata del corrispettivo dovuto dagli utenti e verserà all’Ente la differenza tra il costo pasto effettivamente dovuto e quello pagato dagli utenti di fascia superiore. Di contro l’Ente rimborserà alla ditta le quote sociali e i pasti previsti per i docenti aventi diritto. E’ a carico della Ditta la responsabilità di verificare la regolarità dei versamenti e la stessa dovrà segnalare settimanalmente al Comune il nominativo degli utenti inadempienti. La Ditta inoltre provvederà, anche con l’utilizzo di apposita tecnologia informatica, ad assicurare al Comune il libero ed effettivo controllo sulla gestione del servizio sia per quanto relativo al numero dei pasti distribuiti, sia per quanto riguarda la situazione dei pagamenti effettuati dagli utenti. Il Comune assicurerà il pagamento diretto alla Ditta, con cadenza trimestrale, delle “quote sociali”e delle quote integrative il costo pasto previste a proprio carico, per ciascuna fascia di reddito, in favore dei nuclei familiari che ne hanno fatto richiesta in relazione alle situazioni socio-economiche certificate dalla dichiarazione ISEE. Art. 6 Caratteristiche e requisiti dei pasti. Il pasto giornaliero, cosiddetto ‘pro-capite’, sarà costituito da: • un primo piatto • un secondo piatto con contorno • pane • frutta fresca di stagione • acqua minerale naturale Per quanto concerne la merenda per gli alunni della Scuola d’Infanzia Statale, si rimanda a quanto espressamente previsto dalle tabelle del menù settimanale che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente capitolato. 3 I pasti dovranno essere confezionati in rapporto alla diversa età degli utenti ed in relazione a quanto previsto dalle citate tabelle dietetiche, articolate su quattro settimane, su cui è apposto il visto di approvazione dell’Autorità Sanitaria nonché delle schede merceologiche dei generi alimentari, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente capitolato. Si precisa, in proposito, che le grammature indicate nelle tabelle dietetiche e di menù si intendono riferite ai cibi ancora da sottoporre a cottura. Variazioni al menù potranno essere effettuate in corso d’appalto, previo accordo tra le parti e benestare del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione della locale Asl, al fine di aumentare la gradibilità delle offerte e/o rispondere a necessità di ordine dietetico, igienico, organolettico o altro. L’appaltatore può, in via temporanea e previa comunicazione all’ufficio Socio Assistenziale del Comune, effettuare una variazione dei menù nei seguenti casi: a) guasto di uno o più impianti; b) interruzione temporanea del servizio per cause quali sciopero, incidenti, interruzione dell’energia elettrica; c) avaria delle strutture di conservazione dei prodotti deperibili; d) blocco delle derrate a seguito di analisi ispettive negative effettuate dagli organi competenti. Il concessionario si impegna a preparare diete speciali, per comprovate situazioni patologiche, richieste dall’utenza mediante presentazione di certificato medico all’ufficio Socio Assistenziale del Comune. Il concessionario si impegna inoltre a fornire, dietro presentazione di specifica richiesta dell’utenza, diete per esigenze etiche ed etnico-religioso. Il concessionario predispone diete di transizione o “diete in bianco” qualora, in caso di indisposizione temporanea, ne venga fatta richiesta entro le ore 9.30 dello stesso giorno. Le diete in bianco, che non necessitano di prescrizione medica, sono costituite da un primo piatto di pasta o riso conditi con olio extra-vergine d’oliva, da una porzione di verdura lessa e da una porzione di carne ai ferri (fettina di pollo, tacchino o bovino), oppure da filetto di platessa all’olio e limone o da una porzione di prosciutto crudo, pane, frutta e acqua . Le diete in bianco devono avere una durata massima di cinque giorni. Eventuali alternative o sostituzioni dei prodotti, che si rendano necessarie per contingenti particolarità di mercato, dovranno essere comunicate in forma scritta al responsabile del Servizio Socio Assistenziale e da questi preventivamente autorizzate. E’ assolutamente vietato l’utilizzo di alimenti, sotto forma di materie prime o derivati, contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.). A tale proposito si richiama espressamente tutta la normativa vigente, sia nazionale che comunitaria. E’ fatto divieto assoluto di utilizzare cibi precotti di qualsiasi tipo o categoria: la violazione di tale norma sarà causa di risoluzione del contratto. ART. 7 Introduzione mirata di prodotti tipici, tradizionali e biologici 1) I prodotti biologici dovranno essere utilizzati almeno per il 40% di un peso del pasto, cioè: passata, pelati, polpa di pomodoro biologici; olio extra vergine di oliva biologico; farina biologica; legumi secchi biologici; latte e yogurt biologici; uova biologiche; frutta e verdura di stagione biologica. 2) In caso di irreperibilità del prodotto biologico, in particolare per frutta e verdura di stagione, lo stesso potrà essere sostituito con prodotti “a lotta integrata”, intendendosi per tale un prodotto ottenuto utilizzando tecniche miste in cui l’impiego di pesticidi è limitato e si avvale anche degli insetti e degli organismi “antagonisti” dei parassiti delle colture, come previsto dalla direttiva CEE n. 2078/92. 3) Per quanto concerne i prodotti tipici e tradizionali le tabelle merceologiche prevedono l’impiego di farro, orzo e carne che dovranno essere di produzione locale. 4 ART.8 Caratteristiche delle derrate alimentari Le derrate alimentari e le bevande dovranno essere conformi ai requisiti previsti dalle vigenti Leggi in materia che qui si intendono tutte richiamate, ed alle tabelle merceologiche di cui all’Allegato A3. ART.9 Tutela e garanzia dell’igiene e qualità del prodotto. 1) Al concessionario compete la responsabilità in merito alla applicazione delle procedure di tutela e garanzia dell’igiene e qualità del prodotto finito prevista dal regolamento CEE 85204 2) Il concessionario individua ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti e garantisce che siano applicate, mantenute ed aggiornate le opportune procedure di sicurezza avvalendosi dei principi su cui è basato il sistema HACCP 3) Dovranno essere predisposte e mantenute aggiornate le schede o altri strumenti consentiti dalla legge per la dovuta informazione sulla natura, frequenza e risultati delle procedure. 4) Il concessionario dovrà altresì predisporre un adeguato piano di formazione del proprio personale addetto al servizio agli effetti della formalizzazione ed applicazione delle procedure e delle prescrizioni previste dalla normativa vigente. 5) Il concessionario effettua presso un laboratorio autorizzato ai sensi di legge almeno quattro campionature annue sulle materie prime o sul prodotto finito e almeno otto analisi microbiologiche e chimico-fisiche sugli strumenti in uso e sui locali affidati. I risultati dovranno essere consegnati all’ufficio Socio Assistenziale del Comune. Art. 10 Caratteristiche e requisiti delle stoviglie. Per l’espletamento del servizio di Mensa Scolastica le stoviglie da utilizzarsi dovranno avere le seguenti caratteristiche: piatti in porcellana bicchieri in vetro posate in acciaio inox. Le stoviglie di cui sopra dovranno essere di buona qualità ed avere ottenuto il preventivo nulla osta da parte del responsabile del Servizio Socio Assistenziale. L’attuale dotazione di stoviglie in possesso dell’Amministrazione Comunale è messa a disposizione della Ditta assuntrice del servizio. Art. 11 Locali, arredi ed attrezzature di proprietà comunale refezione scolastica. in dotazione al servizio di Il Comune di Arquata Scrivia mette a disposizione della Ditta concessionaria, al fine di garantire il completo svolgimento del servizio, i locali cucina ed i locali refettorio presso la Scuola d’Infanzia di via Regonca oltre alle attrezzature di cucina, agli arredi dei refettori e dei locali di servizio attualmente esistenti e che formeranno oggetto di apposito inventario sottoscritto dalle parti. La Ditta assegnataria, almeno 20 giorni prima dell’avvio del servizio di refezione, dovrà verificare se le attrezzature di proprietà comunale siano funzionanti secondo la necessità del servizio. Ove, per assicurare più elevati standards qualitativi e di funzionalità, la Ditta intenda sostituirle o integrarle, essa provvederà a cura e spese proprie: tali attrezzature, che resteranno di sua proprietà, formeranno oggetto di integrazione dell’inventario di cui al comma precedente. 5 Alla scadenza del contratto, la Ditta assegnataria dovrà riconsegnare al Comune di Arquata Scrivia i locali, gli arredi, le attrezzature e le stoviglie in buono stato di conservazione, fatto salvo il normale logorio d’uso. Art. 12 Sopralluogo degli impianti e delle attrezzature. Le Ditte che parteciperanno alla gara potranno effettuare apposito e preventivo sopralluogo presso i locali di cucina ed i refettori utilizzati per il servizio di refezione, al fine di prendere visione degli impianti e delle generali condizioni di esercizio del servizio. Tale sopralluogo dovrà essere preventivamente concordato con il responsabile del Servizio Socio Assistenziale. Art. 13 Manutenzione ordinaria e straordinaria. 1) Sono a carico del Comune le spese inerenti il consumo di energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento nella cucina centralizzata e in tutti i locali destinati al servizio. 2) L’assegnatario si impegna a verificare la funzionalità delle attrezzature e dei locali affidati entro il primo mese di esecuzione del contratto e a segnalare eventuali anomalie riscontrate. Fino a quella data il Comune si riserva la facoltà di collaborare alle spese di manutenzione imputabili ad usura pregressa, dopo tale data il concessionario dovrà provvedere a riparare tutti i guasti e le rotture che dovessero verificarsi, comprese quelle imputabili a precedente usura. 3) La manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti, delle attrezzature, degli arredi e dei locali adibiti alla cottura e alla distribuzione dei pasti è a carico del concessionario, con esclusione degli interventi che attengano all’impiantistica, ad opere murarie ed edili che restano invece a carico del Comune. 4) A titolo esemplificativo si elencano gli interventi a carico del concessionario: • sostituzione guarnizioni, manopole, piantoni con bronzo o ghisa delle rubinetterie per acqua calda e fredda, gas; • pulizia di sifoni, pilette di scarico, pulizia e sostituzione di filtri per cappe; • pulizia accurata di tutte le apparecchiature con l’impiego di materiali specifici alle tipologie degli attrezzi trattati; • riparazione di componenti di attrezzature non tecnologiche quali scaffali, armadi, piani di lavoro, carrelli ecc...; • interventi su apparecchiature preposte alla conservazione e refrigerazione delle derrate, ivi compresa la sostituzione dei circuiti del freddo, ricarica di gas, cerniere delle porte; • interventi su tutte le apparecchiature di cottura; • interventi di manutenzione preventiva e programmata sia con personale proprio sia con personale specializzato; • interventi che richiedano la sostituzione e/o implementazione degli arredi e delle attrezzature dichiarate non idonee, insufficienti, non più riparabili o eccessivamente usurate da una ditta specializzata. 5) Il concessionario deve segnalare tempestivamente all’ufficio Socio Assistenziale del comune qualsiasi eventuale guasto o inconveniente nel funzionamento delle attrezzature e degli impianti e provvedere al più presto all’intervento di riparazione, servendosi dell’ausilio di ditte specializzate. Non dovranno trascorrere più di tre giorni di servizio tra il giorno di rilevazione del guasto e quello della riparazione, a meno che non si verifichino impedimenti dimostrabili che ritardino l’intervento. Qualora guasti o avarie di macchinari dovessero protrarsi per più di tre giorni, comportando il ricorso a variazioni di menù (indipendentemente dalla causa o dalle responsabilità del concessionario e/o del Comune), il Comune concorderà con il concessionario e la ASL competente una soluzione alternativa che non penalizzi l’utenza. 6 6) Nel caso di inagibilità della lavastoviglie e per il tempo strettamente necessario alla sua riparazione e/o sostituzione, il concessionario dovrà far ricorso a stoviglie in materiale plastico a perdere ad alto tenore di biodegradabilità. 7) il concessionario non può apportare modifiche o trasformazione ai locali e agli impianti salvo quelli necessari per adeguamenti a norme di legge, che potranno essere eseguiti esclusivamente in accordo e con il preventivo assenso dei competenti uffici comunali. Art. 14 Controlli sanitari ed osservanza delle disposizioni di legge. L’Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio ed avvalendosi degli organismi competenti, potrà effettuare e disporre tutti i controlli sanitari, igienici, chimici e batteriologici che riterrà più opportuni sulle derrate alimentari e sui locali in uso. Tale facoltà di controllo da parte del Comune è riferita a tutte le fasi di passaggio delle derrate alimentari (quali l’approvvigionamento, il trasporto, la conservazione, la preparazione, la lavorazione ed il confezionamento) al fine di garantire la somministrazione di un pasto che corrisponda a tutti i requisiti igienico-sanitari, dietetici ed organolettici. La Ditta assegnataria del servizio predisporrà inoltre affinché, su richiesta del Comune da presentarsi prima della somministrazione dei pasti nei refettori scolastici, un campione sigillato del pasto sia conservato in apposito contenitore sterile con l’indicazione del contenuto e della data di preparazione. Tale procedura è finalizzata ad agevolare le analisi di laboratorio, nell’eventualità che si renda necessario individuare la causa di tossinfezioni alimentari. Il campione, se non sottoposto ad accertamento, verrà eliminato dopo che siano trascorse 72 ore dal momento del prelievo. Qualora in sede di controllo i prodotti non risultassero conformi alla normativa vigente, la Ditta assegnataria del servizio dovrà provvedere immediatamente alla sostituzione degli alimenti: gli oneri relativi ai controlli, alle analisi nonché all’eventuale integrazione e sostituzione degli alimenti saranno a carico della Ditta stessa. Per una effettiva funzionalità dei controlli, la Ditta assegnataria è tenuta ad assicurare tutta la collaborazione necessaria consentendo il libero accesso a tutti i locali diversamente utilizzati per il servizio, fornendo tutti i chiarimenti necessari ed esibendo la documentazione richiesta: • al responsabile del Servizio Socio Assistenziale del Comune, ed al personale da lui delegato • al responsabile scolastico dell’Istituto Comprensivo ed ai docenti cui ha attribuito le funzioni vicarie per ciascun plesso scolastico • ai funzionari degli enti e delle istituzioni pubbliche incaricate della vigilanza igienicosanitaria • ai membri della Commissione di controllo della mensa scolastica. Il personale e comunque tutte le persone che, a vario titolo, richiedano l’accesso ai locali di cucina e di servizio, dovranno essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente. L’accettazione delle merci e degli alimenti non solleva la Ditta assegnataria dalle responsabilità in ordine ai vizi apparenti ed occulti delle forniture, non immediatamente rilevati. La Ditta pertanto dovrà provvedere alla conservazione presso i locali di cucina di copia delle bolle di accompagnamento relative alle forniture alimentari, a disposizione del Comune di Arquata Scrivia e della Commissione di controllo della mensa scolastica. In caso di ripetuta inosservanza delle prescrizioni contrattuali, e specialmente di quelle concernenti la qualità ed il termine di consegna dei pasti, il Comune di Arquata Scrivia ha diritto di dichiarare la risoluzione del contratto senza necessità di diffida o di altro atto giuridico, provvedendo altrove, come meglio riterrà, fino alla scadenza del termine contrattuale, restando a carico della Ditta decaduta l’obbligo di risarcire ogni eventuale spesa o danno. La Ditta assegnataria dovrà inoltre rispondere di qualunque danno che possa derivare dalla non corretta somministrazione dei pasti. Per i casi di inadempienza e la previsione di penalità, si rimanda a quanto espressamente previsto dal successivo art. 21 del presente capitolato. In caso di fallimento della Ditta, il contratto sarà 7 risolto fatte salve le ragioni di indennizzo al Comune di Arquata Scrivia, con privilegio sulla cauzione depositata. Art. 15 Modalità di esecuzione del servizio. La Ditta assegnataria dovrà mettere a disposizione del Comune un suo rappresentante che dovrà essere immediatamente reperibile, incaricato dell’organizzazione, del controllo e della supervisione dei lavori, munito di ampia delega a trattare in merito a qualsiasi problema dovesse insorgere in tema di esecuzione degli adempimenti previsti dal presente contratto di concessione Il servizio di mensa dovrà essere effettuato tutti i giorni feriali con esclusione del sabato, dei giorni di vacanza scolastica, di eventuali scioperi nell’ambito dell’istituto scolastico e più in generale nei giorni in cui non sono previste attività didattiche e lezioni pomeridiane. In caso di sciopero da parte del corpo docente o della popolazione scolastica, o comunque di ogni altra interruzione, la Ditta assegnataria ne riceverà comunicazione con almeno un giorno di preavviso. In mancanza di preavviso l’Amministrazione Comunale dovrà corrispondere l’intero costo dei pasti. In caso di sciopero del personale della Ditta assegnataria, la stessa si impegna ad assicurare in ogni caso il servizio di refezione mediante la fornitura dei pasti previsti dal menù relativo alla giornata interessata. In caso di inadempienza sarà applicata alla Ditta Concessionaria una penale corrispondente all’importo dei pasti non consegnati. Infine nel caso di sciopero generale, e che comunque interessi contemporaneamente le parti, non si avrà né si darà luogo ad alcun rimborso e/o penale. Il numero delle presenze dovrà essere rilevato giornalmente, entro e non oltre le ore 9.30, a cura della Ditta assegnataria del servizio. Le schede di rilevazione delle presenze giornaliere, siglate dagli addetti alla rilevazione, saranno consegnate, con cadenza settimanale, al Servizio Socio Assistenziale del Comune di Arquata Scrivia per le opportune verifiche. Le schede relative al riepilogo mensile saranno invece trasmesse con cadenza mensile. La Ditta provvederà alla preparazione e distribuzione dei pasti confezionati nei locali di cucina e presso i refettori scolastici all’uopo indicati dall’Amministrazione Comunale, entro gli orari che saranno comunicati all’inizio di ciascun anno scolastico dall’Istituto Comprensivo. Previo accordo tra le parti interessate, ed in relazione alle specifiche esigenze dei plessi scolastici, l’orario di distribuzione dei pasti potrà essere successivamente modificato. ART.16 Personale adibito al servizio 1) Ogni attività inerente lo svolgimento del servizio dovrà essere compiuta da personale dipendente dal concessionario. In via prioritaria, e salvo dimostrata inidoneità o altra impossibilità legale, il concessionario si impegna ad assumere, se consenzienti, i lavoratori impiegati nel servizio dal precedente concessionario. 2) L’organico dovrà essere tale, sia per qualifica posseduta che per entità numerica, da garantire un servizio efficiente ed efficace. Per i refettori va garantito un numero di addetti alla distribuzione pari ad un rapporto di 1:50. 3) Il personale adibito al servizio deve possedere libretto di idoneità sanitaria ed adeguate professionalità nel rispetto delle normative vigenti nel settore della mensa scolastica. 4) Il concessionario, prima dell’inizio del servizio, presenta all’ufficio Socio Assistenziale del Comune l’elenco nominativo del personale operativo che sarà impiegato con indicazione degli orari, delle mansioni espletate (cuoco, aiuto-cuoco, addetto alla distribuzione, ausiliari ecc.) e del tipo di rapporto contrattuale; ogni variazione che riguardi il personale va sempre comunicata all’ufficio Socio Assistenziale . Il Comune si riserva il diritto di chiedere: a) di aumentare il numero degli addetti impiegati nelle diverse attività, nel caso si evidenzino disservizi correlati a un numero insufficiente di operatori e 8 b) di sostituire il personale ritenuto non idoneo per comprovati motivi. In tali casi il concessionario provvederà di conseguenza senza maggiori oneri per l’Ente ART. 17 Comportamento del personale 1) Tutto il personale del concessionario deve mantenere un comportamento corretto ed un contegno adeguato, vista l’età degli utenti. 2) Il concessionario deve, inoltre, curare che il proprio personale: ✓) sia munito di idoneo tesserino di riconoscimento; 4) sia dotato di un’adeguata uniforme da lavoro del tipo comunemente in uso nei servizi di ristorazione scolastica e si attenga, nell’espletamento delle proprie funzioni, a tutte le norme igienico-sanitarie vigenti o che siano emanate nel corso della concessione; 5) abbia a propria disposizione, nei locali comunali, un apposito armadietto nel quale riporre gli abiti civili e da lavoro; 6) verifichi che gli utenti abbiano versato la quota pasto giornaliera, segnalando all’ufficio Socio Assistenziale tempestivamente gli utenti inadempienti, registri giornalmente il numero dei pasti distribuiti, tenendo separati alunni ed adulti e consegni al Comune mensilmente le relative distinte; 7) consegni immediatamente all’autorità scolastica le cose rinvenute nei locali comunali; 8) segnali subito all’ufficio Socio Assistenziale del Comune eventuali anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio; 9) non prenda ordini da estranei all’espletamento del servizio; 10) venga formato professionalmente e tenuto costantemente aggiornato in materia di igiene alimentare; 11) mantenga il segreto e la totale riservatezza sui fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza durante l’espletamento del servizio. ART. 18 Osservanza delle norme in materia di lavoro 1) Il concessionario si obbliga a retribuire il personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari e ad esibire mensilmente all’Ente ricevuta dell’avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, pena la sospensione del pagamento delle competenze spettanti. 2) Il concessionario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni, si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia, sollevando in ogni caso il comune di Arquata Scrivia da ogni responsabilità civile e penale anche nei confronti di terzi. Eventuali inadempienze saranno oggetto di immediata segnalazione da parte del Comune all’autorità competente. ART. 19 Responsabilità ed Assicurazione La Ditta assegnataria assume ogni responsabilità derivante dalla preparazione, somministrazione e consumo dei pasti. La Ditta pertanto risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose comunque provocati dall’esecuzione del servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, fatti salvi gli interventi a favore della Ditta da parte di società assicuratrici. In relazione alle responsabilità sopra indicate, la ditta aggiudicataria, contestualmente alla stipula del contratto, dovrà consegnare al Comune copia di polizza assicurativa, stipulata con primario assicuratore e mantenuta in vigore per tutta la durata del presente contratto, suoi rinnovi e/o proroghe, a copertura dei rischi inerenti il servizio per R.C.T.e RCO con i seguenti massimali: 9 • • polizza RCT (responsabilità civile verso terzi) per danni arrecati a terzi (tra cui l’Amministrazione Comunale) con un massimale minimo per sinistro € 3.000.000,00 “unico” per sinistro senza alcun sottolimite di risarcimento; polizza RCO (responsabilità civile verso prestatori di lavoro) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all’attività svolta (inclusi soci,volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l’aggiudicataria si avvalga) con un massimale minimo per sinistro di € 5.000.000,00 e con un limite di € 5.000.000,00 per persona danneggiata. ART. 20 Interruzione del servizio 1) L’interruzione del servizio per causa di forza maggiore non dà luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo dell’Amministrazione e del concessionario quale, ad esempio, l’interruzione totale di energia, il verificarsi di calamità naturali gravi. 2) In caso di sciopero del personale del concessionario tale da impedire l’effettuazione del servizio, la controparte deve essere avvisata almeno 48 ore prima dell’inizio dello sciopero e comunque va garantito almeno il pasto freddo da asporto. Qualora la comunicazione al comune sia fatta posteriormente alle ore 9.00 del giorno precedente lo sciopero, verrà applicata al concessionario una penale pari al 30% del costo dei pasti non forniti (calcolato sul numero delle presenze del giorno precedente lo sciopero), fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di acquistare, a totale carico del concessionario, alimenti alternativi al pasto non fornito. 3) In caso di sciopero del personale delle scuole, esso dovrà essere comunicato al concessionario con un anticipo di 24 ore. Tuttavia, non essendo possibile quantizzare preventivamente con esattezza il numero delle scuole e delle utenze interessate allo sciopero, è data facoltà al concessionario di modificare per quella giornata il menù previsto, sostituendolo con pasta o riso in bianco e piatto freddo con contorno. La mancata comunicazione dello sciopero dà diritto al concessionario ad un equo indennizzo non superiore comunque al 30% del valore della fornitura prevista. Art. 21 Divieto di cottimo e di subappalto. Alla Ditta assegnataria del servizio è fatto divieto assoluto di ogni forma di cottimo, di subappalto e di cessione anche parziale del contratto. La violazione della predetta norma determinerà l’immediata risoluzione del contratto, senza che il Comune di Arquata Scrivia debba dichiarare che intende avvalersi della presente clausola. In tal caso il Comune di Arquata Scrivia potrà affidare il servizio di refezione alle Ditte non vincitrici della gara, seguendo l’ordine di graduatoria. Le eventuali maggiori spese sono a carico della Ditta originariamente assegnataria, la quale dovrà pagare anche una penale pari al costo medio mensile del servizio. Qualora non sia possibile assicurare il servizio come previsto al comma precedente, il Comune di Arquata Scrivia si riserva la facoltà di provvedere diversamente ponendo a carico della Ditta originariamente assegnataria le eventuali maggiori spese ed applicando una penale pari al doppio della penale di cui al comma precedente. 10 ART. 22 Inadempienze e penalità 1) Il concessionario nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, ha l’obbligo di uniformarsi, oltre che alle leggi e ai regolamenti che attengono in qualsiasi modo al tipo di attività, alle istruzioni che le vengano comunicate verbalmente o per iscritto dall’Amministrazione appaltante. 2) In caso di singole inadempienze contrattuali, l’Amministrazione ha la facoltà di applicare una penale variabile da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 2.500,00 in relazione alla gravità della inadempienza riscontrata. In caso di recidiva, le penali saranno prima raddoppiate e poi triplicate 3) L’applicazione delle penali è preceduta dalla formale contestazione dell’addebito o degli addebiti mediante lettera formale a firma del responsabile del servizio da notificare nei modi di legge. Qualora nel termine di dieci giorni decorrenti da quello successivo alla notifica, il concessionario non avrà prodotto alcuna nota esaurientemente giustificativa dell’infrazione effettuata, si procederà senza ulteriore avviso con determinazione dirigenziale all’applicazione della o delle penalità. 4) Più specificatamente e a titolo esemplificativo, oltre a quelle di carattere generale, le manchevolezze che possono dar luogo a penalità sono: • ritardi nelle consegne delle derrate alimentari e degli altri prodotti occorrenti; • ritardi nella consegna dei pasti alle singole sedi di destinazione; • consegne di un numero di pasti insufficiente rispetto a quello richiesto; • mancato rispetto del menù e delle tabelle dietetiche; • mancata utilizzazione dei prodotti biologici; • inadeguata igiene dei locali, delle attrezzature, degli utensili e degli automezzi; • inosservanza delle norme igienico-sanitarie da parte del personale del concessionario • impiego di personale non in possesso dei requisiti previsti; • comportamento scorretto verso gli utenti; • mancato rispetto degli obblighi di manutenzione e/o di adeguamento di attrezzature, locali mezzi di trasporto ed utensileria varia; • uso improprio degli automezzi adibiti al servizio. 5) Le penalità applicate saranno detratte sulla fatturazione del mese successivo. ART. 23 Risoluzione del contratto 1) Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione del contratto le seguenti ipotesi: • interruzione non motivata del servizio; • abbandono del servizio; • contegno abituale scorretto verso gli utenti da parte del personale del concessionario; • quando il concessionario si renda colpevole di frode; • quando il concessionario ceda ad altri in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente o per interposta persona i diritti e gli obblighi inerenti il presente capitolato; • ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto a termini dell’art. 1453 del Codice Civile; • quando per la terza volta, anche non consecutiva, durante il periodo contrattuale, l’Amministrazione abbia dovuto contestare alla ditta il servizio fornito o l’abbia dovuta richiamare all’osservanza degli obblighi contrattuali; • perdita dei requisiti previsti per l’espletamento del servizio; • mancata osservanza del sistema di autocontrollo; • casi di grave tossinfezione alimentare; 11 • • • impiego di personale non dipendente dal concessionario; inosservanza delle norme di legge e contrattuali nei confronti del proprio personale; subappalto totale del servizio o subappalto parziale non autorizzato. 2) Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della comunicazione del Comune, in forma di lettera raccomandata A.R., di volersi avvalere della clausola risolutiva; in tal caso il concessionario risponderà, oltre che dei danni subiti, anche degli eventuali maggiori costi che il Comune dovrà sostenere per la gestione del servizio fino alla conclusione delle procedure per una nuova gara e alla stipulazione di un nuovo rapporto contrattuale. ART. 24 Recesso 1) L’Amministrazione Comunale ha il diritto di recedere unilateralmente in qualunque tempo dal contratto , per motivate ragioni di pubblico interesse o necessità, previo il pagamento del corrispettivo contrattuale del servizio eseguito. 2) L’Amministrazione Comunale ha altresì il diritto di recedere unilateralmente in qualunque tempo dal contratto , per qualsivoglia altro motivo, previo il pagamento del corrispettivo contrattuale del servizio eseguito e della somma a titolo di indennità, per la parte di servizio che non verrà eseguito, la quale sarà così calcolata: S = MR/MS x 0,10 x IC dove: S= Somma a titolo di indennità per il mancato servizio a seguito del recesso unilaterale ; MR = mesi del servizio che non saranno eseguiti per effetto del recesso; MS = mesi del servizio previsti secondo la durata contrattuale ; IC = Importo netto contrattuale corrispondente alla durata originaria del servizio . L’indennità di cui sopra, che si intende fin d’ora accettata senza riserve o eccezione dal concessionario, comprende le spese sostenute e il mancato guadagno ai sensi dell’art. 1671 del Codice Civile nonché qualsiasi altro riconoscimento economico anche agli effetti di quanto stabilito al comma 3. 3) L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione al concessionario da darsi con un preavviso non inferiore a novanta giorni, decorsi i quali il contratto si intenderà sciolto senza che per ciò, salvo esclusivamente quanto riconosciuto ai commi 1 e 2, il concessionario medesimo possa mai avanzare all’Amministrazione Comunale alcuna pretesa di rivalsa, risarcimenti, interessi, compensi, indennizzi, altra indennità o richiesta o eccezione di qualunque natura e specie o a qualsiasi altro titolo, oppure chiedere corrispettivi contrattuali diversi da quelli stabiliti. ART. 25 Cauzione definitiva 1) Prima della stipulazione del contratto, il concessionario deve costituire a favore del Comune e per tutta la durata della concessione una cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo contrattuale corrispondente ad €. 80.850,00 come stabilito dall’art.113 del D.lgs.163/2006. 2) La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento, con le conseguenze di legge, e l’aggiudicazione della concessione al concorrente che segue in graduatoria. 12 3) La cauzione è versata a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell’eventuale risarcimento dei danni e del rimborso delle somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante l’affidamento a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. 4) Qualora l’Amministrazione comunale si rivalga sulla cauzione, per qualsiasi motivo, il concessionario è tenuto a reintegrarla entro trenta giorni. 5) Resta salvo per il Comune l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. 6) La cauzione resterà vincolata fino alla avvenuta definizione di tutte le pendenze tra l’Amministrazione e il concessionario, sempre che alla prima non competa il diritto di incameramento della cauzione o di parte della stessa. ART. 26 Foro Competente Per tutte le controversie che dovessero sorgere nella esecuzione del contratto è competente il foro di Alessandria ART. 27 Trattamento dei dati Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss. mm. ed ii., si forniscono le informazioni di seguito indicate: a) i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura di gara, disciplinata dalla legge, per l’affidamento di appalti di servizi; b) il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria; c) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: al personale dipendente del Comune concedente , responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio; a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della l. n. 241/1990 e ss. mm. ed ii. e del D.Lgs. 267/00 e ss. mm. ed ii. e ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di appalti di servizi; d) il trattamento dei dati avverrà medianti strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza; e) i dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell’Autorità Giudiziaria che ne facciano richiesta nell’ambito di procedimenti a carico dei prestatori di servizi concorrenti; f) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’articolo 13 D.Lgs. n. 196/2003 e ss. mm. ed ii. ART. 28 Responsabile procedimento Il responsabile del procedimento è il Responsabile del servizio Socio Assistenziale Istruzione e Cultura dott.ssa Teresa Gandolfo. ART. 29 Adempimenti per la stipula del contratto 1) Il contratto viene stipulato entro trenta giorni dall’aggiudicazione, salvo il maggior termine occorrente per l’acquisizione della documentazione necessaria e per i prescritti controlli. 2) L’inizio del servizio di refezione scolastica deve essere assicurato anche in pendenza della stipulazione del contratto senza nessun ulteriore onere per l’Ente concedente. 3) Tutte le spese, imposte e tasse inerenti il contratto sono a carico del concessionario. 13 ART. 30 Disposizioni Finali 1) Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa rinvio alla normativa sia generale sia speciale regolante la materia. 2) il concessionario è tenuto comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all’aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall’introduzione o dall’applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente. Il presente capitolato speciale d’appalto si compone di n. 30 articoli e dei seguenti allegati: allegato A1 : Tabelle Dietetiche 14 allegato A2 : Tabella delle Grammature allegato A3 : Tabelle Merceologiche INDICE Art. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8 ART. 9 ART.10 ART.11 ART. 12 ART. 13 ART. 14 ART. 15 ART. 16 ART. 17 ART. 18 ART. 19 ART. 20 ART. 21 ART. 22 ART. 23 ART. 24 ART. 25 ART. 26 ART. 27 ART. 28 ART. 29 ART. 30 OGGETTO DELLA CONCESSIONE DURATA DELLA CONCESSIONE IMPORTO COMPLESSIVO DELLA CONCESSIONE DESCRIZIONI DELLE PRESTAZIONI GESTIONE FINANZIARIA DEL SERVIZIO. CARATTERISTICHE E REQUISITI DEI PASTI. INTRODUZIONE MIRATA DI PRODOTTI TIPICI, TRADIZIONALI E BIOLOGICI. CARATTERISTICHE DELLE DERRATE ALIMENTARI. TUTELA E GARANZIA DELL’IGIENE E QUALITÀ DEL PRODOTTO. CARATTERISTICHE E REQUISITI DELLE STOVIGLIE. LOCALI, ARREDI ED ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ COMUNALE IN DOTAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. SOPRALLUOGO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE. MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA. CONTROLLI SANITARI ED OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO. PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO COMPORTAMENTO DEL PERSONALE. OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO. RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE. INTERRUZIONE DEL SERVIZIO DIVIETO DI COTTIMO E SUBAPPALTO INADEMPIENZE E PENALITÀ RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. RECESSO UNILATERALE CAUZIONE DEFINITIVA FORO COMPETENTE TRATTAMENTO DEI DATI RESPONSABILE PROCEDIMENTO ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO. DISPOSIZIONI FINALI 15 AL