Comune di Arquata Scrivia
Servizio Socio assistenziale Istruzione e Cultura
Capitolato D’Oneri per l’Affidamento del
Servizio di Mensa Scolastica
Art. 1
Oggetto della concessione.
Il servizio ha per oggetto la fornitura dei generi alimentari, il confezionamento e la distribuzione dei
pasti destinati alla mensa degli alunni della Scuola d’Infanzia, Primaria e Secondaria . Tenuto
conto della media dei pasti somministrati negli ultimi tre anni si può prevedere, a titolo orientativo,
la fornitura annuale di circa 33.000 (trentatremila) pasti per gli alunni e il personale docente e non
docente avente diritto, delle Scuole d’Infanzia Primaria e Secondaria del Comune di Arquata
Scrivia.
Il numero dei pasti è puramente indicativo e non costituisce impegno per la Civica
Amministrazione. Conseguentemente la fornitura potrà avvenire per quantitativi maggiori o minori
rispetto a quelli sopra indicati, impegnando la ditta Aggiudicataria alle stesse condizioni e senza
variazione di prezzo.
A richiesta del Comune di Arquata Scrivia, il servizio di mensa scolastica potrà essere esteso ai
agli utenti del Centro Estivo Comunale, agli anziani o per altre occasionali necessità correlate
all’attività educativa e parascolastica.
Art.2
Durata della concessione
1) Il servizio di mensa scolastica e la fornitura delle derrate alimentari si riferisce agli anni
scolastici 2015/2016 , 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020.
2) La durata è fissata, quindi, in anni cinque decorrenti dal 01/09/2015 e fino al 30.06.2020.
3) L’ufficio Socio Assistenziale del Comune, d’accordo con le Autorità Scolastiche, comunica al
concessionario il calendario scolastico e, almeno sette giorni prima, la data di inizio del servizio
di mensa.
Art.3
Importo complessivo
Il valore presunto della concessione è stimato in € 808.500,00 esclusa IVA (4%). L’importo
complessivo indicato è stato ottenuto considerando n. 33.000 pasti annuali da erogare nelle scuole
al prezzo di € 4,90(esclusa IVA)
Art.4
Descrizione delle prestazioni.
La Ditta che risulterà assegnataria del servizio dovrà adempiere alle prestazioni ed agli oneri di
seguito elencati:
a) Fornitura di tutti i generi alimentari necessari al confezionamento dei pasti, così come
previsto dalla tabella dietetica (allegato A1), dalle tabelle delle grammature (allegato A2)
nonché dalle schede merceologiche dei generi alimentari (allegato A3), che costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente capitolato.
b) preparazione, confezionamento e cottura dei pasti nella cucina unificata messa a
disposizione dal Comune di Arquata Scrivia presso la Scuola d’Infanzia in via Regonca -.
c) apparecchiatura dei tavoli, distribuzione dei pasti ai tavoli, sparecchiatura dei tavoli,
deposito dei rifiuti negli appositi contenitori e pulizia dei refettori.
d) pulizia di tutti i locali di cucina e di servizio (dispense, servizi igienici, ecc.), pulizia delle
attrezzature nonché eventuali servizi di derattizzazione e disinfestazione dei locali. Si
precisa che la Ditta assegnataria dovrà assicurare la pulizia dei refettori e della cucina
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e)
f)
g)
h)
i)
j)
anche alla scadenza dei periodi di vacanza scolastica, o comunque di sospensione delle
lezioni, e prima della ripresa dell’attività didattica.
fornitura di tovaglie e tovaglioli monouso piatti in porcellana, bicchieri in vetro , posate in
acciaio inox . Il campione del materiale dovrà essere preventivamente concordato con il
funzionario comunale responsabile del Servizio Socio Assistenziale.
fornitura dei materiali occorrenti per la pulizia delle attrezzature, dei refettori, dei locali di
cucina e di servizio. I materiali ed i prodotti impiegati per la pulizia dei refettori, dei locali di
cucina e di servizio, nonché di tutte indistintamente le attrezzature, dovranno essere di
prima qualità, di odore gradevole e senza la possibilità di alterare i materiali con cui
vengono a contatto, nonché atti ad assicurare il pieno rispetto e la salvaguardia della salute
delle persone e degli ambienti.
Tali prodotti non devono essere né tossici né inquinanti e devono essere biodegradabili.
manutenzione ordinaria delle attrezzature già in dotazione alla cucina, fornitura di
pentolame e minute attrezzature diverse, di cui la Ditta assegnataria ravvisi la necessità.
stipula di apposita polizza assicurativa per le responsabilità inerenti la gestione affidata,
come espressamente previsto al successivo art. 18 del presente capitolato.
assunzione delle eventuali spese necessarie per i controlli medico-sanitari del personale
nonché per le analisi e gli accertamenti sulle merci e sui prodotti finiti.
contabilizzazione e riscossione diretta del costo dei pasti consumati mensilmente da
ciascun alunno, secondo quanto stabilito al successivo articolo 5.
Art. 5
Gestione finanziaria del servizio.
La Ditta che risulterà assegnataria del servizio dovrà provvedere alla riscossione diretta del
corrispettivo a carico degli utenti. A tal fine, all’inizio di ciascun anno scolastico, il Comune
comunicherà alla Ditta l’elenco degli alunni iscritti al servizio di refezione scolastica, il corrispettivo
dovuto da ciascuno secondo le fasce di appartenenza e l’eventuale integrazione a carico del
Comune.
La Ditta provvederà direttamente, con modalità da concordarsi con il Comune, alla riscossione
anticipata del corrispettivo dovuto dagli utenti e verserà all’Ente la differenza tra il costo pasto
effettivamente dovuto e quello pagato dagli utenti di fascia superiore. Di contro l’Ente rimborserà
alla ditta le quote sociali e i pasti previsti per i docenti aventi diritto.
E’ a carico della Ditta la responsabilità di verificare la regolarità dei versamenti e la stessa dovrà
segnalare settimanalmente al Comune il nominativo degli utenti inadempienti. La Ditta inoltre
provvederà, anche con l’utilizzo di apposita tecnologia informatica, ad assicurare al Comune il
libero ed effettivo controllo sulla gestione del servizio sia per quanto relativo al numero dei pasti
distribuiti, sia per quanto riguarda la situazione dei pagamenti effettuati dagli utenti.
Il Comune assicurerà il pagamento diretto alla Ditta, con cadenza trimestrale, delle “quote sociali”e
delle quote integrative il costo pasto previste a proprio carico, per ciascuna fascia di reddito, in
favore dei nuclei familiari che ne hanno fatto richiesta in relazione alle situazioni socio-economiche
certificate dalla dichiarazione ISEE.
Art. 6
Caratteristiche e requisiti dei pasti.
Il pasto giornaliero, cosiddetto ‘pro-capite’, sarà costituito da:
• un primo piatto
• un secondo piatto con contorno
• pane
• frutta fresca di stagione
• acqua minerale naturale
Per quanto concerne la merenda per gli alunni della Scuola d’Infanzia Statale, si rimanda a
quanto espressamente previsto dalle tabelle del menù settimanale che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente capitolato.
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I pasti dovranno essere confezionati in rapporto alla diversa età degli utenti ed in relazione a
quanto previsto dalle citate tabelle dietetiche, articolate su quattro settimane, su cui è apposto il
visto di approvazione dell’Autorità Sanitaria nonché delle schede merceologiche dei generi
alimentari, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente capitolato.
Si precisa, in proposito, che le grammature indicate nelle tabelle dietetiche e di menù si intendono
riferite ai cibi ancora da sottoporre a cottura.
Variazioni al menù potranno essere effettuate in corso d’appalto, previo accordo tra le parti e
benestare del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione della locale Asl, al fine di aumentare
la gradibilità delle offerte e/o rispondere a necessità di ordine dietetico, igienico, organolettico o
altro. L’appaltatore può, in via temporanea e previa comunicazione all’ufficio Socio Assistenziale
del Comune, effettuare una variazione dei menù nei seguenti casi:
a) guasto di uno o più impianti;
b) interruzione temporanea del servizio per cause quali sciopero, incidenti, interruzione
dell’energia elettrica;
c) avaria delle strutture di conservazione dei prodotti deperibili;
d) blocco delle derrate a seguito di analisi ispettive negative effettuate dagli organi competenti.
Il concessionario si impegna a preparare diete speciali, per comprovate situazioni patologiche,
richieste dall’utenza mediante presentazione di certificato medico all’ufficio Socio Assistenziale del
Comune. Il concessionario si impegna inoltre a fornire, dietro presentazione di specifica richiesta
dell’utenza, diete per esigenze etiche ed etnico-religioso.
Il concessionario predispone diete di transizione o “diete in bianco” qualora, in caso di
indisposizione temporanea, ne venga fatta richiesta entro le ore 9.30 dello stesso giorno. Le diete
in bianco, che non necessitano di prescrizione medica, sono costituite da un primo piatto di pasta o
riso conditi con olio extra-vergine d’oliva, da una porzione di verdura lessa e da una porzione di
carne ai ferri (fettina di pollo, tacchino o bovino), oppure da filetto di platessa all’olio e limone o da
una porzione di prosciutto crudo, pane, frutta e acqua . Le diete in bianco devono avere una durata
massima di cinque giorni.
Eventuali alternative o sostituzioni dei prodotti, che si rendano necessarie per contingenti
particolarità di mercato, dovranno essere comunicate in forma scritta al responsabile del Servizio
Socio Assistenziale e da questi preventivamente autorizzate.
E’ assolutamente vietato l’utilizzo di alimenti, sotto forma di materie prime o derivati,
contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.). A tale proposito si richiama
espressamente tutta la normativa vigente, sia nazionale che comunitaria.
E’ fatto divieto assoluto di utilizzare cibi precotti di qualsiasi tipo o categoria: la violazione
di tale norma sarà causa di risoluzione del contratto.
ART. 7
Introduzione mirata di prodotti tipici, tradizionali e biologici
1) I prodotti biologici dovranno essere utilizzati almeno per il 40% di un peso del pasto, cioè:
passata, pelati, polpa di pomodoro biologici;
olio extra vergine di oliva biologico;
farina biologica;
legumi secchi biologici;
latte e yogurt biologici;
uova biologiche;
frutta e verdura di stagione biologica.
2) In caso di irreperibilità del prodotto biologico, in particolare per frutta e verdura di stagione, lo
stesso potrà essere sostituito con prodotti “a lotta integrata”, intendendosi per tale un prodotto
ottenuto utilizzando tecniche miste in cui l’impiego di pesticidi è limitato e si avvale anche degli
insetti e degli organismi “antagonisti” dei parassiti delle colture, come previsto dalla direttiva CEE
n. 2078/92.
3) Per quanto concerne i prodotti tipici e tradizionali le tabelle merceologiche prevedono l’impiego
di farro, orzo e carne che dovranno essere di produzione locale.
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ART.8
Caratteristiche delle derrate alimentari
Le derrate alimentari e le bevande dovranno essere conformi ai requisiti previsti dalle vigenti Leggi
in materia che qui si intendono tutte richiamate, ed alle tabelle merceologiche di cui all’Allegato A3.
ART.9
Tutela e garanzia dell’igiene e qualità del prodotto.
1) Al concessionario compete la responsabilità in merito alla applicazione delle procedure di tutela
e garanzia dell’igiene e qualità del prodotto finito prevista dal regolamento CEE 85204
2) Il concessionario individua ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti
e garantisce che siano applicate, mantenute ed aggiornate le opportune procedure di sicurezza
avvalendosi dei principi su cui è basato il sistema HACCP
3) Dovranno essere predisposte e mantenute aggiornate le schede o altri strumenti consentiti dalla
legge per la dovuta informazione sulla natura, frequenza e risultati delle procedure.
4) Il concessionario dovrà altresì predisporre un adeguato piano di formazione del proprio
personale
addetto al servizio agli effetti della formalizzazione ed applicazione delle procedure e
delle prescrizioni previste dalla normativa vigente.
5) Il concessionario effettua presso un laboratorio autorizzato ai sensi di legge almeno quattro
campionature annue sulle materie prime o sul prodotto finito e almeno otto analisi microbiologiche
e chimico-fisiche sugli strumenti in uso e sui locali affidati. I risultati dovranno essere consegnati
all’ufficio Socio Assistenziale del Comune.
Art. 10
Caratteristiche e requisiti delle stoviglie.
Per l’espletamento del servizio di Mensa Scolastica le stoviglie da utilizzarsi dovranno avere le
seguenti caratteristiche:
piatti in porcellana
bicchieri in vetro
posate in acciaio inox.
Le stoviglie di cui sopra dovranno essere di buona qualità ed avere ottenuto il preventivo nulla
osta da parte del responsabile del Servizio Socio Assistenziale.
L’attuale dotazione di stoviglie in possesso dell’Amministrazione Comunale è messa a
disposizione della Ditta assuntrice del servizio.
Art. 11
Locali, arredi ed attrezzature di proprietà comunale
refezione scolastica.
in dotazione al servizio di
Il Comune di Arquata Scrivia mette a disposizione della Ditta concessionaria, al fine di garantire il
completo svolgimento del servizio, i locali
cucina ed i locali refettorio presso la Scuola
d’Infanzia di via Regonca oltre alle attrezzature di cucina, agli arredi dei refettori e dei locali di
servizio attualmente esistenti e che formeranno oggetto di apposito inventario sottoscritto dalle
parti.
La Ditta assegnataria, almeno 20 giorni prima dell’avvio del servizio di refezione, dovrà verificare
se le attrezzature di proprietà comunale siano funzionanti secondo la necessità del servizio. Ove,
per assicurare più elevati standards qualitativi e di funzionalità, la Ditta intenda sostituirle o
integrarle, essa provvederà a cura e spese proprie: tali attrezzature, che resteranno di sua
proprietà, formeranno oggetto di integrazione dell’inventario di cui al comma precedente.
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Alla scadenza del contratto, la Ditta assegnataria dovrà riconsegnare al Comune di Arquata
Scrivia i locali, gli arredi, le attrezzature e le stoviglie in buono stato di conservazione, fatto salvo il
normale logorio d’uso.
Art. 12
Sopralluogo degli impianti e delle attrezzature.
Le Ditte che parteciperanno alla gara potranno effettuare apposito e preventivo sopralluogo
presso i locali di cucina ed i refettori utilizzati per il servizio di refezione, al fine di prendere visione
degli impianti e delle generali condizioni di esercizio del servizio.
Tale sopralluogo dovrà essere preventivamente concordato con il responsabile del Servizio Socio
Assistenziale.
Art. 13
Manutenzione ordinaria e straordinaria.
1) Sono a carico del Comune le spese inerenti il consumo di energia elettrica, acqua, gas e
riscaldamento nella cucina centralizzata e in tutti i locali destinati al servizio.
2) L’assegnatario si impegna a verificare la funzionalità delle attrezzature e dei locali affidati entro il
primo mese di esecuzione del contratto e a segnalare eventuali anomalie riscontrate. Fino a quella
data il Comune si riserva la facoltà di collaborare alle spese di manutenzione imputabili ad usura
pregressa, dopo tale data il concessionario dovrà provvedere a riparare tutti i guasti e le rotture che
dovessero verificarsi, comprese quelle imputabili a precedente usura.
3) La manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti, delle attrezzature, degli arredi e
dei locali adibiti alla cottura e alla distribuzione dei pasti è a carico del concessionario, con
esclusione degli interventi che attengano all’impiantistica, ad opere murarie ed edili che restano
invece a carico del Comune.
4) A titolo esemplificativo si elencano gli interventi a carico del concessionario:
• sostituzione guarnizioni, manopole, piantoni con bronzo o ghisa delle rubinetterie per acqua
calda e fredda, gas;
• pulizia di sifoni, pilette di scarico, pulizia e sostituzione di filtri per cappe;
• pulizia accurata di tutte le apparecchiature con l’impiego di materiali specifici alle tipologie degli
attrezzi trattati;
• riparazione di componenti di attrezzature non tecnologiche quali scaffali, armadi, piani di lavoro,
carrelli ecc...;
• interventi su apparecchiature preposte alla conservazione e refrigerazione delle derrate, ivi
compresa la sostituzione dei circuiti del freddo, ricarica di gas, cerniere delle porte;
• interventi su tutte le apparecchiature di cottura;
• interventi di manutenzione preventiva e programmata sia con personale proprio sia con
personale specializzato;
• interventi che richiedano la sostituzione e/o implementazione degli arredi e delle attrezzature
dichiarate non idonee, insufficienti, non più riparabili o eccessivamente usurate da una ditta
specializzata.
5) Il concessionario deve segnalare tempestivamente all’ufficio Socio Assistenziale del comune
qualsiasi eventuale guasto o inconveniente nel funzionamento delle attrezzature e degli impianti e
provvedere al più presto all’intervento di riparazione, servendosi dell’ausilio di ditte specializzate.
Non dovranno trascorrere più di tre giorni di servizio tra il giorno di rilevazione del guasto e quello
della riparazione, a meno che non si verifichino impedimenti dimostrabili che ritardino l’intervento.
Qualora guasti o avarie di macchinari dovessero protrarsi per più di tre giorni, comportando il
ricorso a variazioni di menù (indipendentemente dalla causa o dalle responsabilità del
concessionario e/o del Comune), il Comune concorderà con il concessionario e la ASL competente
una soluzione alternativa che non penalizzi l’utenza.
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6) Nel caso di inagibilità della lavastoviglie e per il tempo strettamente necessario alla sua
riparazione e/o sostituzione, il concessionario dovrà far ricorso a stoviglie in materiale plastico a
perdere ad alto tenore di biodegradabilità.
7) il concessionario non può apportare modifiche o trasformazione ai locali e agli impianti salvo
quelli necessari per adeguamenti a norme di legge, che potranno essere eseguiti esclusivamente
in accordo e con il preventivo assenso dei competenti uffici comunali.
Art. 14
Controlli sanitari ed osservanza delle disposizioni di legge.
L’Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio ed avvalendosi degli organismi
competenti, potrà effettuare e disporre tutti i controlli sanitari, igienici, chimici e batteriologici che
riterrà più opportuni sulle derrate alimentari e sui locali in uso.
Tale facoltà di controllo da parte del Comune è riferita a tutte le fasi di passaggio delle derrate
alimentari (quali l’approvvigionamento, il trasporto, la conservazione, la preparazione, la
lavorazione ed il confezionamento) al fine di garantire la somministrazione di un pasto che
corrisponda a tutti i requisiti igienico-sanitari, dietetici ed organolettici.
La Ditta assegnataria del servizio predisporrà inoltre affinché, su richiesta del Comune da
presentarsi prima della somministrazione dei pasti nei refettori scolastici, un campione sigillato del
pasto sia conservato in apposito contenitore sterile con l’indicazione del contenuto e della data di
preparazione.
Tale procedura è finalizzata ad agevolare le analisi di laboratorio, nell’eventualità che si renda
necessario individuare la causa di tossinfezioni alimentari. Il campione, se non sottoposto ad
accertamento, verrà eliminato dopo che siano trascorse 72 ore dal momento del prelievo.
Qualora in sede di controllo i prodotti non risultassero conformi alla normativa vigente, la Ditta
assegnataria del servizio dovrà provvedere immediatamente alla sostituzione degli alimenti: gli
oneri relativi ai controlli, alle analisi nonché all’eventuale integrazione e sostituzione degli alimenti
saranno a carico della Ditta stessa.
Per una effettiva funzionalità dei controlli, la Ditta assegnataria è tenuta ad assicurare tutta la
collaborazione necessaria consentendo il libero accesso a tutti i locali diversamente utilizzati per il
servizio, fornendo tutti i chiarimenti necessari ed esibendo la documentazione richiesta:
• al responsabile del Servizio Socio Assistenziale del Comune, ed al personale da lui
delegato
• al responsabile scolastico dell’Istituto Comprensivo ed ai docenti cui ha attribuito le funzioni
vicarie per ciascun plesso scolastico
• ai funzionari degli enti e delle istituzioni pubbliche incaricate della vigilanza igienicosanitaria
• ai membri della Commissione di controllo della mensa scolastica.
Il personale e comunque tutte le persone che, a vario titolo, richiedano l’accesso ai locali di cucina
e di servizio, dovranno essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.
L’accettazione delle merci e degli alimenti non solleva la Ditta assegnataria dalle responsabilità in
ordine ai vizi apparenti ed occulti delle forniture, non immediatamente rilevati. La Ditta pertanto
dovrà provvedere alla conservazione presso i locali di cucina di copia delle bolle di
accompagnamento relative alle forniture alimentari, a disposizione del Comune di Arquata Scrivia
e della Commissione di controllo della mensa scolastica.
In caso di ripetuta inosservanza delle prescrizioni contrattuali, e specialmente di quelle concernenti
la qualità ed il termine di consegna dei pasti, il Comune di Arquata Scrivia ha diritto di dichiarare la
risoluzione del contratto senza necessità di diffida o di altro atto giuridico, provvedendo altrove,
come meglio riterrà, fino alla scadenza del termine contrattuale, restando a carico della Ditta
decaduta l’obbligo di risarcire ogni eventuale spesa o danno. La Ditta assegnataria dovrà inoltre
rispondere di qualunque danno che possa derivare dalla non corretta somministrazione dei pasti.
Per i casi di inadempienza e la previsione di penalità, si rimanda a quanto espressamente previsto
dal successivo art. 21 del presente capitolato. In caso di fallimento della Ditta, il contratto sarà
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risolto fatte salve le ragioni di indennizzo al Comune di Arquata Scrivia, con privilegio sulla
cauzione depositata.
Art. 15
Modalità di esecuzione del servizio.
La Ditta assegnataria dovrà mettere a disposizione del Comune un suo rappresentante che dovrà
essere immediatamente reperibile, incaricato dell’organizzazione, del controllo e della supervisione
dei lavori, munito di ampia delega a trattare in merito a qualsiasi problema dovesse insorgere in
tema di esecuzione degli adempimenti previsti dal presente contratto di concessione
Il servizio di mensa dovrà essere effettuato tutti i giorni feriali con esclusione del sabato, dei giorni
di vacanza scolastica, di eventuali scioperi nell’ambito dell’istituto scolastico e più in generale nei
giorni in cui non sono previste attività didattiche e lezioni pomeridiane.
In caso di sciopero da parte del corpo docente o della popolazione scolastica, o comunque di ogni
altra interruzione, la Ditta assegnataria ne riceverà comunicazione con almeno un giorno di
preavviso. In mancanza di preavviso l’Amministrazione Comunale dovrà corrispondere l’intero
costo dei pasti.
In caso di sciopero del personale della Ditta assegnataria, la stessa si impegna ad assicurare in
ogni caso il servizio di refezione mediante la fornitura dei pasti previsti dal menù relativo alla
giornata interessata. In caso di inadempienza sarà applicata alla Ditta Concessionaria una penale
corrispondente all’importo dei pasti non consegnati.
Infine nel caso di sciopero generale, e che comunque interessi contemporaneamente le parti, non
si avrà né si darà luogo ad alcun rimborso e/o penale.
Il numero delle presenze dovrà essere rilevato giornalmente, entro e non oltre le ore 9.30, a cura
della Ditta assegnataria del servizio. Le schede di rilevazione delle presenze giornaliere, siglate
dagli addetti alla rilevazione, saranno consegnate, con cadenza settimanale, al Servizio Socio
Assistenziale del Comune di Arquata Scrivia per le opportune verifiche. Le schede relative al
riepilogo mensile saranno invece trasmesse con cadenza mensile.
La Ditta provvederà alla preparazione e distribuzione dei pasti confezionati nei locali di cucina e
presso i refettori scolastici all’uopo indicati dall’Amministrazione Comunale, entro gli orari che
saranno comunicati all’inizio di ciascun anno scolastico dall’Istituto Comprensivo.
Previo accordo tra le parti interessate, ed in relazione alle specifiche esigenze dei plessi scolastici,
l’orario di distribuzione dei pasti potrà essere successivamente modificato.
ART.16
Personale adibito al servizio
1) Ogni attività inerente lo svolgimento del servizio dovrà essere compiuta da personale
dipendente dal concessionario. In via prioritaria, e salvo dimostrata inidoneità o altra impossibilità
legale, il concessionario si impegna ad assumere, se consenzienti, i lavoratori impiegati nel
servizio dal precedente concessionario.
2) L’organico dovrà essere tale, sia per qualifica posseduta che per entità numerica, da garantire
un servizio efficiente ed efficace. Per i refettori va garantito un numero di addetti alla distribuzione
pari ad un rapporto di 1:50.
3) Il personale adibito al servizio deve possedere libretto di idoneità sanitaria ed adeguate
professionalità nel rispetto delle normative vigenti nel settore della mensa scolastica.
4) Il concessionario, prima dell’inizio del servizio, presenta all’ufficio Socio Assistenziale
del
Comune l’elenco nominativo del personale operativo che sarà impiegato con indicazione degli
orari, delle mansioni espletate (cuoco, aiuto-cuoco, addetto alla distribuzione, ausiliari ecc.) e del
tipo di rapporto contrattuale; ogni variazione che riguardi il personale va sempre comunicata
all’ufficio Socio Assistenziale .
Il Comune si riserva il diritto di chiedere: a) di aumentare il numero degli addetti impiegati nelle
diverse attività, nel caso si evidenzino disservizi correlati a un numero insufficiente di operatori e
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b) di sostituire il personale ritenuto non idoneo per comprovati motivi. In tali casi il concessionario
provvederà di conseguenza senza maggiori oneri per l’Ente
ART. 17
Comportamento del personale
1) Tutto il personale del concessionario deve mantenere un comportamento corretto ed un
contegno adeguato, vista l’età degli utenti.
2) Il concessionario deve, inoltre, curare che il proprio personale:
✓) sia munito di idoneo tesserino di riconoscimento;
4) sia dotato di un’adeguata uniforme da lavoro del tipo comunemente in uso nei servizi di
ristorazione scolastica e si attenga, nell’espletamento delle proprie funzioni, a tutte le norme
igienico-sanitarie vigenti o che siano emanate nel corso della concessione;
5) abbia a propria disposizione, nei locali comunali, un apposito armadietto nel quale riporre gli
abiti civili e da lavoro;
6) verifichi che gli utenti abbiano versato la quota pasto giornaliera, segnalando all’ufficio Socio
Assistenziale tempestivamente gli utenti inadempienti, registri giornalmente il numero dei pasti
distribuiti, tenendo separati alunni ed adulti e consegni al Comune mensilmente le relative distinte;
7) consegni immediatamente all’autorità scolastica le cose rinvenute nei locali comunali;
8) segnali subito all’ufficio Socio Assistenziale del Comune eventuali anomalie rilevate durante lo
svolgimento del servizio;
9) non prenda ordini da estranei all’espletamento del servizio;
10) venga formato professionalmente e tenuto costantemente aggiornato in materia di igiene
alimentare;
11) mantenga il segreto e la totale riservatezza sui fatti e circostanze di cui sia venuto a
conoscenza durante l’espletamento del servizio.
ART. 18
Osservanza delle norme in materia di lavoro
1) Il concessionario si obbliga a retribuire il personale in misura non inferiore a quella stabilita dal
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, ad assolvere tutti i conseguenti oneri
compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari e ad esibire mensilmente
all’Ente ricevuta dell’avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, pena la
sospensione del pagamento delle competenze spettanti.
2) Il concessionario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni, si obbliga a far
osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la
prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia, sollevando in ogni
caso il comune di Arquata Scrivia da ogni responsabilità civile e penale anche nei confronti di terzi.
Eventuali inadempienze saranno oggetto di immediata segnalazione da parte del Comune
all’autorità competente.
ART. 19
Responsabilità ed Assicurazione
La Ditta assegnataria assume ogni responsabilità derivante dalla preparazione, somministrazione
e consumo dei pasti. La Ditta pertanto risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose
comunque provocati dall’esecuzione del servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi
risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, fatti salvi gli interventi a
favore della Ditta da parte di società assicuratrici.
In relazione alle responsabilità sopra indicate, la ditta aggiudicataria, contestualmente alla stipula
del contratto, dovrà consegnare al Comune copia di polizza assicurativa, stipulata con primario
assicuratore e mantenuta in vigore per tutta la durata del presente contratto, suoi rinnovi e/o
proroghe, a copertura dei rischi inerenti il servizio per R.C.T.e RCO con i seguenti massimali:
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•
•
polizza RCT (responsabilità civile verso terzi) per danni arrecati a terzi (tra cui
l’Amministrazione Comunale) con un massimale minimo per sinistro € 3.000.000,00 “unico”
per sinistro senza alcun sottolimite di risarcimento;
polizza RCO (responsabilità civile verso prestatori di lavoro) per infortuni sofferti da
prestatori di lavoro addetti all’attività svolta (inclusi soci,volontari e altri collaboratori o
prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l’aggiudicataria si avvalga) con un massimale
minimo per sinistro di € 5.000.000,00 e con un limite di € 5.000.000,00 per persona
danneggiata.
ART. 20
Interruzione del servizio
1) L’interruzione del servizio per causa di forza maggiore non dà luogo a responsabilità alcuna per
entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di
fuori del controllo dell’Amministrazione e del concessionario quale, ad esempio, l’interruzione
totale di energia, il verificarsi di calamità naturali gravi.
2) In caso di sciopero del personale del concessionario tale da impedire l’effettuazione del servizio,
la controparte deve essere avvisata almeno 48 ore prima dell’inizio dello sciopero e comunque va
garantito almeno il pasto freddo da asporto. Qualora la comunicazione al comune sia fatta
posteriormente alle ore 9.00 del giorno precedente lo sciopero, verrà applicata al concessionario
una penale pari al 30% del costo dei pasti non forniti (calcolato sul numero delle presenze del
giorno precedente lo sciopero), fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di acquistare, a totale
carico del concessionario, alimenti alternativi al pasto non fornito.
3) In caso di sciopero del personale delle scuole, esso dovrà essere comunicato al concessionario
con un anticipo di 24 ore. Tuttavia, non essendo possibile quantizzare preventivamente con
esattezza il numero delle scuole e delle utenze interessate allo sciopero, è data facoltà al
concessionario di modificare per quella giornata il menù previsto, sostituendolo con pasta o riso in
bianco e piatto freddo con contorno. La mancata comunicazione dello sciopero dà diritto al
concessionario ad un equo indennizzo non superiore comunque al 30% del valore della fornitura
prevista.
Art. 21
Divieto di cottimo e di subappalto.
Alla Ditta assegnataria del servizio è fatto divieto assoluto di ogni forma di cottimo, di subappalto e
di cessione anche parziale del contratto. La violazione della predetta norma determinerà
l’immediata risoluzione del contratto, senza che il Comune di Arquata Scrivia debba dichiarare che
intende avvalersi della presente clausola.
In tal caso il Comune di Arquata Scrivia potrà affidare il servizio di refezione alle Ditte non vincitrici
della gara, seguendo l’ordine di graduatoria.
Le eventuali maggiori spese sono a carico della Ditta originariamente assegnataria, la quale dovrà
pagare anche una penale pari al costo medio mensile del servizio.
Qualora non sia possibile assicurare il servizio come previsto al comma precedente, il Comune di
Arquata Scrivia si riserva la facoltà di provvedere diversamente ponendo a carico della Ditta
originariamente assegnataria le eventuali maggiori spese ed applicando una penale pari al doppio
della penale di cui al comma precedente.
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ART. 22
Inadempienze e penalità
1) Il concessionario nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, ha l’obbligo di
uniformarsi, oltre che alle leggi e ai regolamenti che attengono in qualsiasi modo al tipo di attività,
alle istruzioni che le vengano comunicate verbalmente o per iscritto dall’Amministrazione
appaltante.
2) In caso di singole inadempienze contrattuali, l’Amministrazione ha la facoltà di applicare una
penale variabile da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 2.500,00 in relazione alla gravità
della inadempienza riscontrata. In caso di recidiva, le penali saranno prima raddoppiate e poi
triplicate
3) L’applicazione delle penali è preceduta dalla formale contestazione dell’addebito o degli
addebiti mediante lettera formale a firma del responsabile del servizio da notificare nei modi di
legge. Qualora nel termine di dieci giorni decorrenti da quello successivo alla notifica, il
concessionario non avrà prodotto alcuna nota esaurientemente giustificativa dell’infrazione
effettuata, si procederà senza ulteriore avviso con determinazione dirigenziale all’applicazione
della o delle penalità.
4) Più specificatamente e a titolo esemplificativo, oltre a quelle di carattere generale, le
manchevolezze che possono dar luogo a penalità sono:
• ritardi nelle consegne delle derrate alimentari e degli altri prodotti occorrenti;
• ritardi nella consegna dei pasti alle singole sedi di destinazione;
• consegne di un numero di pasti insufficiente rispetto a quello richiesto;
• mancato rispetto del menù e delle tabelle dietetiche;
• mancata utilizzazione dei prodotti biologici;
• inadeguata igiene dei locali, delle attrezzature, degli utensili e degli automezzi;
• inosservanza delle norme igienico-sanitarie da parte del personale del concessionario
• impiego di personale non in possesso dei requisiti previsti;
• comportamento scorretto verso gli utenti;
• mancato rispetto degli obblighi di manutenzione e/o di adeguamento di attrezzature, locali
mezzi di trasporto ed utensileria varia;
• uso improprio degli automezzi adibiti al servizio.
5) Le penalità applicate saranno detratte sulla fatturazione del mese successivo.
ART. 23
Risoluzione del contratto
1) Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione del contratto le
seguenti ipotesi:
• interruzione non motivata del servizio;
• abbandono del servizio;
• contegno abituale scorretto verso gli utenti da parte del personale del concessionario;
• quando il concessionario si renda colpevole di frode;
• quando il concessionario ceda ad altri in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente o
per interposta persona i diritti e gli obblighi inerenti il presente capitolato;
• ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto a termini
dell’art. 1453 del Codice Civile;
• quando per la terza volta, anche non consecutiva, durante il periodo contrattuale,
l’Amministrazione abbia dovuto contestare alla ditta il servizio fornito o l’abbia dovuta
richiamare all’osservanza degli obblighi contrattuali;
• perdita dei requisiti previsti per l’espletamento del servizio;
• mancata osservanza del sistema di autocontrollo;
• casi di grave tossinfezione alimentare;
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•
•
•
impiego di personale non dipendente dal concessionario;
inosservanza delle norme di legge e contrattuali nei confronti del proprio personale;
subappalto totale del servizio o subappalto parziale non autorizzato.
2) Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della
comunicazione del Comune, in forma di lettera raccomandata A.R., di volersi avvalere della
clausola risolutiva; in tal caso il concessionario risponderà, oltre che dei danni subiti, anche degli
eventuali maggiori costi che il Comune dovrà sostenere per la gestione del servizio fino alla
conclusione delle procedure per una nuova gara e alla stipulazione di un nuovo rapporto
contrattuale.
ART. 24
Recesso
1) L’Amministrazione Comunale ha il diritto di recedere unilateralmente in qualunque tempo dal
contratto , per motivate ragioni di pubblico interesse o necessità, previo il pagamento del
corrispettivo contrattuale del servizio eseguito.
2) L’Amministrazione Comunale ha altresì il diritto di recedere unilateralmente in qualunque tempo
dal contratto , per qualsivoglia altro motivo, previo il pagamento del corrispettivo contrattuale del
servizio eseguito e della somma a titolo di indennità, per la parte di servizio che non verrà
eseguito, la quale sarà così calcolata:
S = MR/MS x 0,10 x IC
dove:
S= Somma a titolo di indennità per il mancato servizio a seguito del recesso
unilaterale ;
MR = mesi del servizio che non saranno eseguiti per effetto del recesso;
MS = mesi del servizio previsti secondo la durata contrattuale ;
IC = Importo netto contrattuale corrispondente alla durata originaria del servizio .
L’indennità di cui sopra, che si intende fin d’ora accettata senza riserve o eccezione dal
concessionario, comprende le spese sostenute e il mancato guadagno ai sensi dell’art. 1671 del
Codice Civile nonché qualsiasi altro riconoscimento economico anche agli effetti di quanto stabilito
al comma 3.
3) L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione al concessionario da
darsi con un preavviso non inferiore a novanta giorni, decorsi i quali il contratto si intenderà sciolto
senza che per ciò, salvo esclusivamente quanto riconosciuto ai commi 1 e 2, il concessionario
medesimo possa mai avanzare all’Amministrazione Comunale alcuna pretesa di rivalsa,
risarcimenti, interessi, compensi, indennizzi, altra indennità o richiesta o eccezione di qualunque
natura e specie o a qualsiasi altro titolo, oppure chiedere corrispettivi contrattuali diversi da quelli
stabiliti.
ART. 25
Cauzione definitiva
1) Prima della stipulazione del contratto, il concessionario deve costituire a favore del Comune e
per tutta la durata della concessione una cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo
contrattuale corrispondente ad €. 80.850,00 come stabilito dall’art.113 del D.lgs.163/2006.
2) La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento, con le
conseguenze di legge, e l’aggiudicazione della concessione al concorrente che segue in
graduatoria.
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3) La cauzione è versata a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto,
dell’eventuale risarcimento dei danni e del rimborso delle somme che il Comune dovesse
eventualmente sostenere durante l’affidamento a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del
servizio.
4) Qualora l’Amministrazione comunale si rivalga sulla cauzione, per qualsiasi motivo, il
concessionario è tenuto a reintegrarla entro trenta giorni.
5) Resta salvo per il Comune l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione
risultasse insufficiente.
6) La cauzione resterà vincolata fino alla avvenuta definizione di tutte le pendenze tra
l’Amministrazione e il concessionario, sempre che alla prima non competa il diritto di
incameramento della cauzione o di parte della stessa.
ART. 26
Foro Competente
Per tutte le controversie che dovessero sorgere nella esecuzione del contratto è competente il foro
di Alessandria
ART. 27
Trattamento dei dati
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss. mm. ed ii., si forniscono le informazioni di seguito
indicate:
a) i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura di gara, disciplinata dalla legge,
per l’affidamento di appalti di servizi;
b) il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria;
c) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: al personale dipendente del Comune
concedente , responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di
servizio; a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della l. n. 241/1990 e ss. mm. ed ii. e del D.Lgs.
267/00 e ss. mm. ed ii. e ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste
dalla legge in materia di appalti di servizi;
d) il trattamento dei dati avverrà medianti strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la
sicurezza e la riservatezza;
e) i dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell’Autorità Giudiziaria che ne facciano
richiesta nell’ambito di procedimenti a carico dei prestatori di servizi concorrenti;
f) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’articolo 13 D.Lgs. n. 196/2003 e ss. mm. ed
ii.
ART. 28
Responsabile procedimento
Il responsabile del procedimento è il Responsabile del servizio Socio Assistenziale Istruzione e
Cultura dott.ssa Teresa Gandolfo.
ART. 29
Adempimenti per la stipula del contratto
1) Il contratto viene stipulato entro trenta giorni dall’aggiudicazione, salvo il maggior termine
occorrente per l’acquisizione della documentazione necessaria e per i prescritti controlli.
2) L’inizio del servizio di refezione scolastica deve essere assicurato anche in pendenza della
stipulazione del contratto senza nessun ulteriore onere per l’Ente concedente.
3) Tutte le spese, imposte e tasse inerenti il contratto sono a carico del concessionario.
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ART. 30
Disposizioni Finali
1) Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa rinvio alla normativa sia generale sia
speciale regolante la materia.
2) il concessionario è tenuto comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire
successivamente all’aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto
o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall’introduzione o dall’applicazione delle nuove
normative di cui al comma precedente.
Il presente capitolato speciale d’appalto si compone di n. 30 articoli e dei seguenti allegati:
allegato A1 : Tabelle Dietetiche
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allegato A2 : Tabella delle Grammature
allegato A3 : Tabelle Merceologiche
INDICE
Art. 1
ART. 2
ART. 3
ART. 4
ART. 5
ART. 6
ART. 7
ART. 8
ART. 9
ART.10
ART.11
ART. 12
ART. 13
ART. 14
ART. 15
ART. 16
ART. 17
ART. 18
ART. 19
ART. 20
ART. 21
ART. 22
ART. 23
ART. 24
ART. 25
ART. 26
ART. 27
ART. 28
ART. 29
ART. 30
OGGETTO DELLA CONCESSIONE
DURATA DELLA CONCESSIONE
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA CONCESSIONE
DESCRIZIONI DELLE PRESTAZIONI
GESTIONE FINANZIARIA DEL SERVIZIO.
CARATTERISTICHE E REQUISITI DEI PASTI.
INTRODUZIONE MIRATA DI PRODOTTI TIPICI, TRADIZIONALI E BIOLOGICI.
CARATTERISTICHE DELLE DERRATE ALIMENTARI.
TUTELA E GARANZIA DELL’IGIENE E QUALITÀ DEL PRODOTTO.
CARATTERISTICHE E REQUISITI DELLE STOVIGLIE.
LOCALI, ARREDI ED ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ COMUNALE IN DOTAZIONE
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA.
SOPRALLUOGO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE.
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA.
CONTROLLI SANITARI ED OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE.
MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.
PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO
COMPORTAMENTO DEL PERSONALE.
OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO.
RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE.
INTERRUZIONE DEL SERVIZIO
DIVIETO DI COTTIMO E SUBAPPALTO
INADEMPIENZE E PENALITÀ
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.
RECESSO UNILATERALE
CAUZIONE DEFINITIVA
FORO COMPETENTE
TRATTAMENTO DEI DATI
RESPONSABILE PROCEDIMENTO
ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO.
DISPOSIZIONI FINALI
15
AL
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capitolato mensa scolastica