«Gruppo Zadíg» - Notiziario n. 6 – Ottobre 2008
TÜV CERT DIN EN ISO 9001:2000
N. 6
Ottobre 2008
QUALITÀ – AMBIENTE – SICUREZZA
a cura di Zadíg S.r.l.
Coordinamento: Ugo Angelo Magri
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22100 Como, Via Oltrecolle, 39
20038 Seregno (Mi), Via Valassina, 56
39100 Bolzano (Bz), Via Maso della Pieve, 60/a
40127 Bologna (Bo), Via Giuseppe Fanin, 48
00143 Roma (Rm), Via Tommaso Arcidiacono, 49
0362 86 12 30
02 70 05 28 498
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www.gruppozadig.it
SOMMARIO
N. argomento
Argomento
Interesse
1
Formazione, informazione,
addestramento
Generale
2
Informazione e formazione dei
Dirigenti e dei Preposti
Generale
3
Corso per addetti al pronto soccorso
Generale
4
Corso per addetti al pronto soccorso –
aggiornamento
Generale
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«Gruppo Zadíg» - Notiziario n. 6 – ottobre 2008 – pag. 2 di 17
5
Corso per addetti antincendio
Generale
6
Corso in materia “movimentazione con
carrelli elevatori”
Generale
7
Corso per “datori di lavoro” che
intendono svolgere la funzione di
R.S.P.P.
Generale
8
Corso per “R.L.S.” Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza
Generale
9
Finanziamenti
Generale
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«Gruppo Zadíg» - Notiziario n. 6 – ottobre 2008 – pag. 3 di 17
Argomento 1
D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81. Attuazione dell'articolo 1
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Formazione, informazione, addestramento.
Il Testo Unico, così come già il D. Lgs 626/94, ribadisce l’obbligo prioritario per
“fare sicurezza” dell’attività di formazione, informazione ed addestramento.
Il D. Lgs 81/08, rispetto al D. Lgs 626/94, meglio definisce e regola tali attività.
Art. 15. - Misure generali di tutela
Comma 1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori
nei luoghi di lavoro sono:
[…]
Lettera n): l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori.
Articolo 2 - definizioni
Comma 1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto
legislativo si intende per:
LETTERA AA) «FORMAZIONE»:
processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti
del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili
alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi
compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
LETTERA BB) «INFORMAZIONE»:
complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla
riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
LETTERA CC) «ADDESTRAMENTO»:
complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di
attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione
individuale, e le procedure di lavoro.
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In altre parole, l’informazione dei lavoratori, completata, ove occorrente,
dall’addestramento, deve educare i lavoratori stessi ad assumere “istintivamente”
comportamenti “sicuri”.
Solo una seria e sistematica formazione porterà i lavoratori ad essere capaci di
eseguire esclusivamente e per riflessi condizionati comportamenti virtuosi,
eliminando o riducendo ai minimi termini l’infortunio, spesso definito “un
imprevisto”, ma, di solito, semplicemente causa di un errore.
«Gruppo Zadíg» - Notiziario n. 6 – ottobre 2008 – pag. 4 di 17
Il D. Lgs 81/08, nell’intento chiarificatore di come si deve sviluppare tale attività,
precisa quali figure devono ricevere un’adeguata “formazione”.
• Il Datore di lavoro, se può e intende svolgere direttamente la funzione di
RSPP;
• I Dirigenti, nell’esercizio delle proprie funzioni di comando;
• I Preposti, nell’esercizio delle proprie funzioni gerarchiche;
• Il RSPP e gli ASPP, a seconda della tipologia dell’attività svolta in azienda;
• I RLS;
• Gli addetti al servizio antincendio;
• Gli addetti al servizio di primo soccorso;
• I conducenti di carrelli elevatori;
• Tutti i lavoratori:
- sui rischi presenti in azienda,
- sul “sistema” sicurezza aziendale,
- sulle procedure predisposte dall’azienda per la sicurezza,
- su tutte le mansioni specifiche esercitate.
Si riportano gli articolo 36 e 37 del D. Lgs 81/08.
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Sezione IV - FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Art. 36. - Informazione ai lavoratori
1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata
informazione:
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della
impresa in generale;
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio,
l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli
articoli 45 [primo soccorso] e 46 [prevenzione incendi];
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e
protezione, e del medico competente.
2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una
adeguata informazione:
a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative
di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla
base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e
dalle norme di buona tecnica;
c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettera a), e al
comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9
[comma 9. Nei confronti dei lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, e
dei lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di
fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e
37. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in
«Gruppo Zadíg» - Notiziario n. 6 – ottobre 2008 – pag. 5 di 17
relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca
attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle
disposizioni di cui al titolo III].
4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i
lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la
informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della
comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.
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Art. 37. - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione
sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle
conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della
prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di
vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e
procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto
di appartenenza dell'azienda.
2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1
sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una
formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del
presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore
in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante
l'accordo di cui al comma 2.
4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in
occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione
qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di
nuove sostanze e preparati pericolosi.
5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere
periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di
nuovi rischi.
7. I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un'adeguata e
specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri
compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione
di cui al presente comma comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
«Gruppo Zadíg» - Notiziario n. 6 – ottobre 2008 – pag. 6 di 17
c)
d)
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valutazione dei rischi;
individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di
prevenzione e protezione.
8. I soggetti di cui all'articolo 21 [I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo
2222 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile e i soci delle
società semplici operanti nel settore agricolo], comma 1, possono avvalersi dei
percorsi formativi appositamente definiti, tramite l'accordo di cui al comma 2,
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di
evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di
salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza
devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento
periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3
dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al
decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O.
alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione
particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici
esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da
assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e
prevenzione dei rischi stessi.
11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di
contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:
a) principi giuridici comunitari e nazionali;
b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
e) valutazione dei rischi;
f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di
prevenzione e protezione;
g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione.
La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici
presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione
adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale
disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata
non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai
50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in
collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'articolo 50 ove presenti,
«Gruppo Zadíg» - Notiziario n. 6 – ottobre 2008 – pag. 7 di 17
durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei
lavoratori.
13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i
lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze
necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione
riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e
conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.
14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di
formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del
cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Il contenuto del libretto
formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della
formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica
degli obblighi di cui al presente decreto.
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Argomento 2
D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81. Testo Unico Sicurezza.
Informazione e formazione dei Dirigenti e dei Preposti.
Viste le numerose richieste di informazioni pervenuteci da diversi Clienti, si ritiene
opportuno esaminare, nello specifico, quali modalità possono essere applicate
per l’informazione e la formazione di Dirigenti e Preposti, attività che l’articolo 15
del D. Lgs 81/08 indica come separate, di livello superiore e specifiche rispetto a
quelle per i lavoratori.
Riportiamo alcuni riferimenti normativi.
Art. 15. - Misure generali di tutela
Comma 1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori
nei luoghi di lavoro sono:
[…]
Lettera o): l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti.
Art. 2. - Definizioni
Comma 1.
Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si
intende per:
LETTERA D) «DIRIGENTE»:
persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e
funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del
datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
LETTERA E) «PREPOSTO»:
persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri
gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende
alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute,
controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un
funzionale potere di iniziativa.
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Art. 37. - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
Comma 7.
I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un'adeguata e
specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti
in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al
presente comma comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di
prevenzione e protezione.
«Gruppo Zadíg» - Notiziario n. 6 – ottobre 2008 – pag. 9 di 17
Premesso che Dirigenti e Preposti devono ricevere un’informazione (articolo 36)
e una formazione (articolo 37) adeguata come tutti i lavoratori, il comma 7 del
citato articolo 37 specifica che i Preposti (e, sino a diverse indicazioni, si ritiene si
possano ad essi equiparare i Dirigenti) devono inoltre ricevere «un'adeguata e
specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti
in materia di salute e sicurezza del lavoro» sulla situazione “rischi” dell’azienda.
Per tale motivo, sino a che la Commissione consultiva permanente per la salute e
sicurezza sul lavoro di cui all’articolo 6 non provvederà a formulare indicazioni
specifiche, mancando, allo stato attuale, normative previgenti di riferimento
(come invece esistenti per la formazione di altre figure), si ritiene che l’attività di
informazione e formazione specifica per Dirigenti e per Preposti debba
mirare ad una conoscenza approfondita della valutazione dei rischi presenti
nell’Azienda ove essi operano e, in particolare, sulle modalità di esercizio
del potere gerarchico che, a seconda del grado e della funzione e ciascuno
sulla base della propria competenza, essi esercitano, affinché ogni
procedura ed ogni disposizione in materia di “produzione” siano coerenti
con la “sicurezza”.
Tale considerazione si basa sul già citato articolo 37 del D. Lgs 81/08, ma prima
ancora su quanto previsto dall’articolo 2087 (Tutela delle condizioni di lavoro) del
codice civile che recita: «L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio
dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la
tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei
prestatori di lavoro»
Considerato che «l’imprenditore e tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa»
le misure di sicurezza e che tale «esercizio» è svolto, per delega, attraverso un
processo organizzativo, da Dirigenti e Preposti, si evince che tali figure debbano
quindi essere formate per esercitare i propri poteri per il raggiungimento
dell’obiettivo sociale applicando contestualmente le norme di sicurezza.
Per queste considerazioni si ritiene che tali corsi, sulla cui importanza non si è
ancora riflettuto a sufficienza, non possano che essere personalizzati azienda per
azienda e coordinati con il sistema organizzativo vigente, mentre non possano
essere genericamente proposti in corsi interaziendali, come da più parti
richiestoci.
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Argomento 3
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soccorso previsto dal D.M. 15 luglio 2003, n. 388
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Argomento 4
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Contenuti
Il corso sviluppa il programma di aggiornamento per la formazione dei lavoratori designati
al pronto soccorso previsto dal D.M. 15 luglio 2003, n. 388
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Luogo
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ore 4
bonifico bancario intestato a Zadíg S.r.l. c/o UBI Banco di Brescia – Como – Codice
IBAN IT82K 03500 10900 0000 0000 4163 – che deve pervenire entro il 10/10/08
riservato ai Clienti Zadíg e Noesis Construens
ricevuta bancaria con scadenza 30/11/08
Data
Firma
TÜV CERT DIN EN ISO 9001:2000
Zadig S.r.l.
20038 Seregno (Mi)
Via Valassina, 56
P. IVA 02601280130
C. Fisc. 02601280130
C.C.I.A.A. - COMO
N. 02601280130
REA 269257
Tel. 0362 86 12 30
Fax 02 70 05 28 498
[email protected]
Uffici tecnici:
Bolzano – Bologna - Roma
INVIARE A MEZZO FAX AL NUMERO 02 70 05 28 498
«Gruppo Zadíg» - Notiziario n. 6 – ottobre 2008 – pag. 12 di 17
Argomento 5
Corso per addetti antincendio.
DOMANDA DI ISCRIZIONE
Nome, cognome 1
Cod. Fisc.
Nome, cognome 2
Cod. Fisc.
Nome, cognome 3
Cod. Fisc.
Nome, cognome 4
Cod. Fisc.
Denominazione/
Ragione sociale
Sede (Cap, Città)
Indirizzo
Partita I.V.A.
Cod.
Fisc.
Telefono
Telefax
E-mail
Chiede l’iscrizione al
Corso per addetto antincendio – modulo A – ore 4
Corso per addetto antincendio – modulo B – ore 8
Quota iscrizione a
persona
Euro 160,00.= oltre I.V.A. (€ 192,00 I.C.) modulo A
Sconto
Per iscrizione di 2 o più partecipanti sconto 10%
Durata corso
Modulo A: ore 4 - Modulo B: ore 8 (con prove pratiche)
Contenuti
Come previsti dal D.M. 10 marzo 1998
Giorno
25/10/08
Euro 320,00.= oltre I.V.A. (€ 384,00 I.C.) modulo B
modulo A, B
orario 08,30 – 12,30
ore 4
modulo B
orario 14,00 – 18,00
ore 4
Luogo
Lentate sul Seveso - Via Nazionale dei Giovi, 169 – Sala corsi Conti e Conti S.r.l.
Note
La partecipazione è limita a 15 partecipanti. Raggiunto tale limite, le iscrizioni saranno
chiuse.
Pagamento
assegno bancario intestato a Zadíg S.r.l. che deve pervenire entro il 15/10/08
bonifico bancario intestato a Zadíg S.r.l. c/o UBI Banco di Brescia – Como –
Codice IBAN IT82K 03500 10900 0000 0000 4163 – che deve pervenire entro il
15/10/08
riservato ai Clienti Zadíg e Noesis Construens
ricevuta bancaria con scadenza 30/11/08
TÜV CERT DIN EN ISO 9001:2000
Data
Zadig S.r.l.
20038 Seregno (Mi)
Via Valassina, 56
P. IVA 02601280130
C. Fisc. 02601280130
C.C.I.A.A. - COMO
N. 02601280130
REA 269257
Tel. 0362 86 12 30
Fax 02 70 05 28 498
[email protected]
Uffici tecnici:
Bolzano – Bologna - Roma
Firma
INVIARE A MEZZO FAX AL NUMERO 02 70 05 28 498
«Gruppo Zadíg» - Notiziario n. 6 – ottobre 2008 – pag. 13 di 17
Argomento 6
Corso in
elevatori”.
materia
“movimentazione
con
carrelli
DOMANDA DI ISCRIZIONE
Nome, cognome 1
Cod. Fisc.
Nome, cognome 2
Cod. Fisc.
Nome, cognome 3
Cod. Fisc.
Nome, cognome 4
Cod. Fisc.
Denominazione
Ragione sociale
Sede (Cap, Città)
Indirizzo
Partita I.V.A.
Cod. Fisc.
Telefono
Telefax
E-mail
Chiede l’iscrizione al
corso in materia di «movimentazione con carrelli elevatori»
Quota iscrizione
Euro 160,00 oltre I.V.A. (€ 192,00 I.C.)
Sconto
Per iscrizione di 2 o più partecipanti sconto 10%
Durata corso
Ore 4
Calendario
15/11/08
Luogo
Lentate sul Seveso - Via Nazionale dei Giovi, 169 – Sala corsi Conti e Conti S.r.l.
Pagamento
orario 08,30 – 12,30
assegno bancario intestato a Zadíg S.r.l. che deve pervenire entro il 15/03/08
bonifico bancario intestato a Zadíg S.r.l. c/o Banco di Brescia – Como –
Codice IBAN IT82K0350010900000000004163 – che deve pervenire entro il
15/03/08
riservato ai Clienti Zadíg e Noesis Construens
ricevuta bancaria con scadenza 30/04/08
Data
Firma
TÜV CERT DIN EN ISO 9001:2000
Zadig S.r.l.
20038 Seregno (Mi)
Via Valassina, 56
P. IVA 02601280130
C. Fisc. 02601280130
C.C.I.A.A. - COMO
N. 02601280130
REA 269257
Tel. 0362 86 12 30
Fax 02 70 05 28 498
[email protected]
Uffici tecnici:
Bolzano – Bologna - Roma
INVIARE A MEZZO FAX AL NUMERO 02 70 05 28 498
«Gruppo Zadíg» - Notiziario n. 6 – ottobre 2008 – pag. 14 di 17
Argomento 7
Corso per “datori di lavoro” che intendono svolgere la
funzione di R.S.P.P.
DOMANDA DI ISCRIZIONE
Nome, cognome
Cod. Fisc.
Denominazione/
Ragione sociale
Sede (Cap, Città)
Indirizzo
Partita I.V.A.
Cod. Fisc.
Telefono
Telefax
E-mail
Chiede l’iscrizione al
corso per «Datori di lavoro» che intendono svolgere la funzione di Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione
Quota iscrizione
Euro 450,00.= oltre I.V.A. (€ 540,00.= I.C.)
Durata corso
Ore 16
Contenuti
Come previsti dal D.M. 16 gennaio 1997
Giorni
12/11/08
orario 14,00 – 18,00
ore 4
19/11/08
orario 14,00 – 18,00
ore 4
26/11/08
orario 14,00 – 18,00
ore 4
03/12/08
orario 14,00 – 18,00
ore 4
Luogo
Lentate sul Seveso - Via Nazionale dei Giovi, 169 – Sala corsi Conti e Conti S.r.l.
Pagamento
assegno bancario intestato a Zadig S.r.l. che deve pervenire entro il 03/11/08
bonifico bancario intestato a Zadíg S.r.l. c/o UBI Banco di Brescia – Como –
Codice IBAN IT82K 03500 10900 0000 0000 4163 – che deve pervenire entro il
03/11/08
riservato ai Clienti Zadíg e Noesis Construens
ricevuta bancaria con scadenza 31/01/09
Data
Firma
INVIARE A MEZZO FAX AL NUMERO 02 70 05 28 498
TÜV CERT DIN EN ISO 9001:2000
Zadig S.r.l.
20038 Seregno (Mi)
Via Valassina, 56
P. IVA 02601280130
C. Fisc. 02601280130
C.C.I.A.A. - COMO
N. 02601280130
REA 269257
Tel. 0362 86 12 30
Fax 02 70 05 28 498
[email protected]
Uffici tecnici:
Bolzano – Bologna - Roma
«Gruppo Zadíg» - Notiziario n. 6 – ottobre 2008 – pag. 15 di 17
Argomento 8
Corso per “R.L.S.” Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza.
DOMANDA DI ISCRIZIONE
Nome, cognome 1
Cod. Fisc.
Nome, cognome 2
Cod. Fisc.
Nome, cognome 3
Cod. Fisc.
Nome, cognome 4
Cod. Fisc.
Denominazione
Ragione sociale
Sede (Cap, Città)
Indirizzo
Partita I.V.A.
Cod. Fisc.
Telefono
Telefax
E-mail
Chiede l’iscrizione al
corso per «R.L.S.» Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Quota iscrizione a
persona
Euro 540,00.= oltre I.V.A. (€ 648,00 I.C.)
Sconto
Per iscrizione di 2 o più partecipanti sconto 10%
Durata corso
Ore 32
Contenuti
Come previsti dal D.M. 16 gennaio 1997
Calendario
12/11/08
19/11/08
26/11/08
03/12/08
10/12/08
17/12/08
07/01/09
14/01/09
Luogo
Lentate sul Seveso - Via Nazionale dei Giovi, 169 – Sala corsi Conti e Conti S.r.l.
Pagamento
orario 14,00-18,00
orario 14,00-18,00
orario 14,00-18,00
orario 14,00-18,00
orario 14,00-18,00
orario 14,00-18,00
orario 14,00-18,00
orario 14,00-18,00
ore 4
ore 4
ore 4
ore 4
ore 4
ore 4
ore 4
ore 4
assegno bancario intestato a Zadíg S.r.l. che deve pervenire entro il 03/11/08
bonifico bancario intestato a Zadíg S.r.l. c/o UBI Banco di Brescia – Como –
Codice IBAN IT82K 03500 10900 0000 0000 4163 – che deve pervenire entro il
03/11/08
riservato ai Clienti Zadíg e Noesis Construens
TÜV CERT DIN EN ISO 9001:2000
ricevuta bancaria con scadenza 31/01/09
Data
Zadig S.r.l.
20038 Seregno (Mi)
Via Valassina, 56
P. IVA 02601280130
C. Fisc. 02601280130
C.C.I.A.A. - COMO
N. 02601280130
REA 269257
Tel. 0362 86 12 30
Fax 02 70 05 28 498
[email protected]
Uffici tecnici:
Bolzano – Bologna - Roma
Firma
INVIARE A MEZZO FAX AL NUMERO 02 70 05 28 498
«Gruppo Zadíg» - Notiziario n. 6 – ottobre 2008 – pag. 16 di 17
Argomento 9
Finanziamenti.
Il servizio “Finanziamenti” è curato dallo Studio Dr Francesco Agostinelli
22100 Como – Via Morazzone, 21
Per informazioni:
http://www.studioagostinelli.com/www.studioagostinelli.com
Sezione finanziamenti:
http://www.studioagostinelli.com/finanziamenti/attivi.pdf
TÜV CERT DIN EN ISO 9001:2000
Zadig S.r.l.
20038 Seregno (Mi)
Via Valassina, 56
P. IVA 02601280130
C. Fisc. 02601280130
C.C.I.A.A. - COMO
N. 02601280130
REA 269257
Tel. 0362 86 12 30
Fax 02 70 05 28 498
[email protected]
Uffici tecnici:
Bolzano – Bologna - Roma
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