AGGIORNAMENTI Rassegna di notizie di interesse notarile tratte dai principali canali di informazione Curata da Francesco Boni trasmesso via Internet e pubblicato sul sito www.notaibergamo.it Mese di NOVEMBRE 2008 Sommario: Notizie varie Dal notiziario On-line del CNN Risposte dell’Ufficio Studi ai quesiti posti da notai Dalla Lista Sigillo Circolari, Risoluzioni e Note ministeriali Scadenzario Segnalazione di giurisprudenza Giurisprudenza tributaria Diritto internazionale Segnalazioni di volumi, pubblicazioni e letture Segnalazioni di siti web e programmi Agenda di incontri di interesse notarile Notizie varie Aliquota contributiva per l’anno 2009 Il Consiglio Nazionale del Notariato (con delibera n. 2-85/ 31 ottobre 2008) ha approvato a maggioranza l’aliquota contributiva a carico dei notai per l’anno 2009, fissandola nella misura del 4%. “Diritto o sinistro”: una guida alle ipotesi di responsabilità professionale notarile Il Consiglio Nazionale del Notariato, con la collaborazione dei notai dell’Ufficio Centrale Sinistri e di ASSONOTAR, ha realizzato un “vademecum” che prende in esame le tipologie di sinistro più ricorrenti tra le denunzie che pervengono da parte dei notai italiani. L’iniziativa si inquadra in una più generale attività di prevenzione dei sinistri da sempre perseguita dal CNN, ed oggi intensificata in considerazione delle statistiche degli ultimi anni, che vedono un aumento generalizzato dei casi in cui viene chiesto un risarcimento ai notai, per essere incorsi in ipotesi di responsabilità professionale. La Guida è disponibile e scaricabile in formato pdf dalla Run nello spazio dedicato Assonotar e sarà spedita in originale a tutti i notai in esercizio. DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Entro l’ 1 gennaio 2009 i datori devono effettuare la nuova valutazione dei rischi rispetto a salute e sicurezza dei luoghi di lavoro ed elaborare il relativo documento. Contro gli inadempimenti è previsto l’arresto da 4 ad 8 mesi; nei casi più gravi la misura detentiva potrà arrivare a 18 mesi. Da Il Sole 24 Ore, 25.11.2008, pag.37 Dal notiziario On-line del CNN 1 novembre 4 novembre 5 novembre ■ Studi Antiriciclaggio Studio n. 3-2008/B (a firma di Marco Krogh) Le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e la tracciabilità dei pagamenti, in seguito alle modifiche apportate dal decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 (convertito in Legge n. 133/2008) Presidenza del Consiglio dei Ministri DECRETO 11.09.2008, n. 170 (GU n. 257 del 3.11.2008) Regolamento recante disciplina attuativa dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246. ■ Studi Esecuzioni Immobiliari Studio n. 40-2008/E I riflessi sulle procedure esecutive conseguenti all'abrogazione dell'obbligo di allegazione della certificazione energetica. L'art. 35, comma 2-bis, del D.L. 112/2008, come risultante dalla conversione in legge dispone l'abrogazione dei commi 3 e 4 dell'art. 6 e dei commi 8 e 9 dell'art. 15 del d.lgs. 192/2005 (modificato dal d.lgs. 29 dicembre 2006 n. 311). I primi due commi obbligavano ad allegare l'attestato di qualificazione energetica agli atti traslativi a titolo oneroso ed a consegnare lo stesso attestato al conduttore in caso di locazione; gli altri stabilivano la sanzione della nullità relativa del contratto in caso di violazione di tali obblighi. Il portato del testo normativo era riferito a tutte le ipotesi di trasferimento a titolo oneroso e quindi non solo ai negozi giuridici volontari ma anche alle procedure esecutive giudiziali. 11 novembre 12 novembre 14 novembre 17 novembre 21 novembre Di conseguenza sembra di tutta evidenza che la suddetta abrogazione dell'obbligo di allegazione estende la propria efficacia anche alle suddette procedure esecutive, ribadendosi peraltro che l'obbligo di dotazione della certificazione energetica sussiste tuttora. Meritano tuttavia particolare attenzione ed ulteriori riflessioni i casi in cui sussista una specifica normativa regionale che ancora prevede l’allegazione. LEGGE 15 ottobre 2008, n. 175 (GU n. 263 del 10-11-2008 - Suppl. Ordinario n. 248) Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento alla Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti transfrontalieri pericolosi, approvato dalla Terza Conferenza delle Parti con decisione III/1 del 22 settembre 1995. LEGGE 15 ottobre 2008, n. 176 (GU n. 263 del 10-11-2008 - Suppl. Ordinario n. 248) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Santo Domingo il 12 giugno 2006. LEGGE 15 ottobre 2008, n. 177 (GU n. 263 del 10-11-2008 - Suppl. Ordinario n. 248) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Nuova Zelanda riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico amministrativo, fatto Roma il 4 dicembre 2003, con Scambio di Note integrativo, fatto a Roma il 2 e 7 novembre 2006. LEGGE 15 ottobre 2008, n. 178 (GU n. 263 del 10-11-2008 - Suppl. Ordinario n. 248) Ratifica ed esecuzione del Protocollo Aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo all'adozione di un emblema aggiuntivo (Protocollo III), fatto a Ginevra l'8 dicembre 2005. LEGGE 15 ottobre 2008, n. 179 (GU n. 263 del 10-11-2008 - Suppl. Ordinario n. 248) Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativo all'abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanza, fatto a Vilnius il 3 maggio 2002. Studi Civilistici Studio n. 174-2008/C Gli accordi tra conviventi e riflessi sull'attività notarile 1. Premessa: gli accordi tra conviventi, emersione della "fattispecie" - 2. Il "fenomeno" convivenza. 3. La famiglia cd. di fatto nel diritto positivo. - 4. La "famiglia non fondata sul matrimonio" ed i cd. "rapporti di fatto". - 5. L'autonomia privata e la famiglia di fatto. - 5.1. Un cenno al problema della cd. “causa familiare” nel nostro ordinamento. - 5.2 La causa familiae e la famiglia fondata sul matrimonio.5.3. Il ruolo della causa nelle attribuzioni patrimoniali tra conviventi.- 6. Patti di convivenza e situazioni personali. - 7 Gli accordi tra conviventi a contenuto patrimoniale. - 7.1 (Segue) Gli accordi per e nella convivenza. - 7.2 (segue) In particolare brevi cenni in tema di contratto di mantenimento.- 7.3 (Segue) Autonomia negoziale e successione mortis causa nella convivenza. – 8 Riepilogo applicativo Studi Civilistici Studio n. 270-2008/C La disciplina della sicurezza degli impianti nel sistema codicistico della garanzia per vizi occulti 1. Generalità - 2. L’obbligo di garanzia - 2.1. Carattere non innovativo della garanzia - 2.2. Applicabilità della garanzia in ragione della causa del trasferimento - 2.3. Inapplicabilità della garanzia alla vendita forzata e non ricorrenza della fattispecie dell’aliud pro alio - 2.4. Applicabilità della garanzia in ragione del diritto trasferito - 2.5. Applicabilità della garanzia agli atti non traslativi o non immediatamente traslativi - 2.6. Nozione di edificio e di impianto - 2.7. Gli impianti condominiali - 2.8. Il contenuto della garanzia - 2.9. La mancanza di espressa regolamentazione pattizia della garanzia 2.10. Derogabilità della garanzia - 2.11. Prescrizione e decadenza dalla garanzia - 3. La consegna dei documenti - 3.1. Funzione dell’obbligo di consegna - 3.2. Differenze con obbligo di allegazione - 3.3. Non necessità di menzioni in atto - 3.4. Derogabilità dell’obbligo di consegna - 3.5 Il tempo della consegna - 3.6. Nozione di documenti - 3.7. Applicabilità dell’obbligo di consegna in ragione della causa del trasferimento - 3.8. Applicabilità dell’obbligo di consegna in ragione del diritto trasferito 3.9. Atti non traslativi o non immediatamente traslativi - 3.10. La vendita forzata - 4. L’allegazione della dichiarazione di conformità ovvero della dichiarazione di rispondenza - 4.1. Funzione dell’obbligo di allegazione - 4.2. Oggetto dell’allegazione e sua derogabilità - 4.3. Le sanzioni per indebita mancata allegazione - 4.4. Applicabilità dell’obbligo di allegazione in ragione della causa del trasferimento e del diritto trasferito - 4.5. Atti non traslativi o non immediatamente traslativi - 4.6. La vendita forzata - 5. L’applicabilità del D.M. alle vendite in esecuzione di preliminari stipulati prima della sua entrata in vigore Studi Civilistici Studio n. 404-2008/C Le anomalie degli impianti tecnologici nel sistema codicistico della garanzia per vizi I) La conformità degli impianti nella previsione dell’abrogato art. 13 nel d.m. 22 gennaio 2008, n. 37. II) Le nozioni, ancora incerte, di vizio, mancanza di qualità e assoluta diversità della cosa e l’inadeguatezza degli impianti alle prescrizioni di legge. III) La portata della garanzia legale in ordine agli impianti. Il caso dell’immobile già munito di agibilità. IV) (Segue). Il caso dell’immobile ancora privo di agibilità. V) Lo stato degli impianti condominiali nella vicenda contrattuale del singolo immobile. VI) Lo stato degli impianti nella contrattazione preliminare. VII) Lo stato degli impianti nella vendita al locatario. VIII) L’ampia gamma delle clausole di garanzia. IX) Il carattere accessorio delle predette clausole e la libertà della forma. X) Le clausole contrattuali di assistenza o riparazione. ________________________________________ Legislazione LEGGE 13 novembre 2008, n. 181 (GU n. 268 del 15-11-2008) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario. Testo in vigore dal 16 novembre 2008 ■ Studi Civilistici Studio n. 610-2008/C La normativa in materia di sicurezza degli impianti: riflessi sull’attività’ notarile 24 novembre 26 novembre 28 novembre 1. L’abrogazione dell’art. 13 del D.M. 37/2008; 2. Il ruolo del notaio; 3. Modalità operative; 4. Gli atti traslativi a titolo oneroso; 5. La donazione e gli atti traslativi a titolo gratuito; 6. Gli atti senza effetti traslativi; 7. Il Preliminare; 8. La locazione; 9. Le esclusioni oggettive; 10. Le parti condominiali; 11. La dichiarazione di conformità; 12. La valutazione della conformità degli impianti; 13. L’obbligo di adeguamento di impianti non conformi ■ Studi Civilistici Studio n. 696-2008/C La “rinegoziazione” dei mutui 1. Definizione e ambito applicativo della rinegoziazione. - 2. La sopravvenienza e i suoi rimedi. - 3. Analisi economica dei rimedi alle sopravvenienze. - 4. Analisi giuridica: la prospettiva comparatistica. 5. La rinegoziazione nell’ordinamento italiano. - 6. Requisiti e presupposti della sopravvenienza. - 7. La rinegoziazione dei mutui nelle novità legislative: una scelta anticoncorrenziale? - 8. Rinegoziazione dei mutui e concetto di sopravvenienza. - 9. La forma della rinegoziazione. - 10. La gratuità della rinegoziazione. - 11. Le clausole che vietano la rinegoziazione. - 12. Disciplina e problemi della rinegoziazione governativa. - 13. La rinegoziazione dopo i recenti provvedimenti. - 14. Analisi giuridica della nuova crisi dei mutui. Studi Civilistici Studio n. 271-2008/C Nullità speciali e responsabilità del notaio 1. Il problema; 2. Storia e dogma nel concetto di nullità; 3. Disciplina delle nullità speciali e sue conseguenze sulle normative correlate; 4. Nullità per difetto di forma e limiti alla prova; 5. Il problema della sanatoria; 6. L’art. 28 della legge notarile e gli orientamenti della giurisprudenza. Studi di Impresa Studio n. 95-2008/I Delibere sociali in pendenza di fusione: ammissibilità ed incidenza sul procedimento 1. Premesse 2. Le modificazioni statutarie deliberate prima o contestualmente all'approvazione del progetto di fusione 3. Le modificazioni statutarie deliberate dopo l'approvazione del progetto di fusione 4. Le principali delibere assunte nel corso del procedimento di fusione; 4.a. Le deliberazioni assunte dall'incorporante (o dalle società partecipanti) nella fase tra la sottoscrizione del progetto di fusione e la delibera di approvazione; 4.b. Le deliberazioni assunte dalla società incorporante nella fase tra la delibera di approvazione del progetto e la sottoscrizione dell'atto di fusione Risposte dell’Ufficio Studi ai quesiti posti da notai Quesito n. 678-2008/C Quesito n. 203-2008/I Autorità competente a ricevere la denuncia di cui all’art. 59 del codice dei beni culturali. E’ stato chiesto come individuare l’autorità competente a ricevere la denuncia ai sensi dell’art 59 del d.lgs n. 42/2004 alla luce della recente sentenza della Corte di Cassazione (22 febbraio 2008, n. 4629) che ha ritenuto che il termine per l’esercizio del diritto di prelazione decorra dalla data di ricevimento della denuncia di cui sopra da parte del Ministero (e non già della soprintendenza). L’Ufficio, dopo aver ripercorso le modalità di invio della denuncia ha ribadito che il legislatore ha previsto la denuncia come atto di inizio di quel particolare procedimento amministrativo che termina con l’atto di esercizio della prelazione, ed ha individuato come soggetto competente a ricevere tale atto, nonché a dare l’impulso al procedimento, la soprintendenza del luogo dove è situato il bene culturale (si osserva come le soprintendenze sono organi periferici dell’amministrazione e dipendono dalla competente direzione generale le cui competenze sono regolamentate da ultimo dal D.P.R. 26 novembre 2007 n. 233 che abroga e sostituisce il d.p.r. 10 giugno 2004 n. 17). Dal combinato disposto di tali disposizioni si evince che il termine ai fini dell’esercizio della prelazione artistica inizia a decorrere dal ricevimento della denuncia da parte della soprintendenza. Tenuto conto altresì che la pronuncia citata si sofferma sull’analisi degli articoli 30 e 32 della l. 1 giugno 1939 n. 89. e non sul nuovo T.U. ha concluso ribadendo che a denuncia va presentata alla soprintendenza per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico del luogo dove sono situati i beni culturali oggetto dell’atto. Forma della dichiarazione di recesso nelle società di persone E’ stato chiesto se sia corretta la prassi delle Camere di Commercio di accettare la comunicazione di recesso del socio di società di persone in forma non autentica (Mod. S2 trasmesso dall’intermediario con allegata copia semplice di scrittura privata non autenticata di recesso) o per dichiarazione autentica da parte dei soci rimasti nella società ma senza la dichiarazione in forma autentica del recedente. L’Ufficio ha ricordato che le modifiche dei patti di società di persone sono di regola soggette al principio dell’obbligatoria iscrizione nel registro delle imprese di cui all’art. 2300 c.c. e poiché il recesso determina una modifica dei patti sociali, ancorché dipendente dalla volontà del solo socio recedente, esso è comunque soggetto alle formalità pubblicitarie di cui all’art. 2300 c.c. L’obbligo di iscrizione non riguarda infatti soltanto le modificazioni contrattuali delle clausole dei patti sociali, ma anche gli “altri fatti relativi alla società” che incidono sugli elementi di cui all’art. 2295 c.c. (i quali possono consistere in provvedimenti giurisdizionali, come quelli in materia di esclusione, o in atti unilaterali, come appunto il recesso o le dimissioni dell’amministratore, o ancora in meri fatti, quali ad esempio la dichiarazione di fallimento, la liquidazione della quota su richiesta del creditore particolare del socio). Quesito n. 686-2008/C Quesito n. 190-2008/I In tutti questi casi, trova applicazione l’art. 11, comma 4, del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, il quale dispone che “l’atto da iscrivere è depositato in originale, con sottoscrizione autenticata, se trattasi di scrittura privata non depositata presso un notaio. Negli altri casi è depositato in copia autentica. L’estratto è depositato in forma autentica ai sensi dell’art. 2718 del codice civile”. Per quanto espressamente riguarda il recesso è stato poi, segnalatoe che la dichiarazione di recesso del socio non esaurisce di per sé il procedimento di cessazione del rapporto sociale rispetto al recedente: - innanzitutto l’efficacia del recesso può essere immediata o differita, a seconda che esso avvenga per giusta causa o in caso di società contratta a tempo indeterminato. Nella prima ipotesi, il recesso ha effetto immediato, mentre nella seconda esso richiede un preavviso di tre mesi; - quando, poi, il recesso diviene efficace, il socio acquista il diritto alla liquidazione della quota, che ai sensi dell’art. 2289 c.c. è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto, e il cui pagamento deve avvenire entro sei mesi dalla medesima data. L’esito di tale procedimento, che determina una variazione nel numero dei soci, la riduzione del patrimonio sociale e la modifica della misura di partecipazione agli utili ed alle perdite, necessita di un ulteriore atto, idoneo a consentire l’iscrizione nel registro delle imprese delle modifiche dei patti sociali derivanti dal recesso del socio, che abbia un contenuto ricognitivo tanto delle varie fasi del procedimento, che si è concluso con il rimborso del recedente, tanto delle modifiche determinate dall’intero procedimento. In mancanza di un simile atto, per il quale occorre la forma pubblica o l’autenticazione delle sottoscrizioni ex art. 11, comma 4, D.P.R. 581/1995, non sarebbe possibile procedere agli adempimenti pubblicitari richiesti dall’art. 2300 c.c.. Apposizione di clausola di riversibilità in data successiva alla donazione E’ stato chiesto se sia possibile introdurre una clausola di riversibilità ex art. 791 c.c. successivamente e non contestualmente alla stipula della donazione. La riversibilità ha la natura di condizione risolutiva apposta dalla volontà delle parti, in quanto qualora si verifichi il caso di premorienza del donatario e, se espressamente previsto, dei suoi eredi, la donazione si risolve, con conseguente ritrasferimento al donante del bene donato libero da ogni peso o ipoteca. L’apposizione di una condizione a un contratto in un momento successivo alla stipula rientra nella fattispecie delle modifiche contrattuali e può ritenersi in generale ammissibile purché avvenga con il consenso dei contraenti originari, possiedano tutti i requisiti di validità dei contratti richiesti dalla legge, e, infine, non ledano i diritti eventualmente acquisiti medio tempore da terzi in forza del principio di relatività dei contratti sancito dall’art. 1372 c.c. Tuttavia la clausola di riversibilità ha anche efficacia reale, perché verificatosi l’evento dedotto in condizione, ossia la premorienza del donatario ed eventualmente dei suoi discendenti, i beni donati tornano automaticamente e con effetto ex tunc nel patrimonio del donante: quest’ultimo dunque, in quanto titolare degli stessi, potrà agire in rivendica, senza alcun termine di prescrizione. L’art. 792, comma 1, c.c. stabilisce, infatti, che “il patto di riversibilità produce l’effetto di risolvere tutte le alienazioni dei beni donati e di farli ritornare al donante liberi da ogni peso o ipoteca”. Limitatamente ai terzi non potrebbero verificarsi, quindi, gli effetti sanciti dall’art. 792, comma 1, c.c., in base al quale “il patto di riversibilità produce l’effetto di risolvere tutte le alienazioni dei beni donati e di farli ritornare al donante liberi da ogni peso o ipoteca”. In particolare, trattandosi di fattispecie avente ad oggetto un bene immobile, la successiva apposizione della clausola di riversibilità non può pregiudicare gli eventuali diritti dei terzi che abbiano trascritto il loro acquisto in data anteriore all’adempimento degli oneri pubblicitari relativi alla modifica dell’originaria donazione. Modalità di attuazione della deliberazione di annullamento di azioni proprie (effetti sul capitale e sulle riserve) E’ stato prospettato il caso di una SpA che non è in liquidazione, non ha perso parte del capitale, non ha emesso obbligazioni, non ha particolari categorie di azioni, ha chiuso l’ultimo bilancio al 31 dicembre 2007 senza perdite e non non applica i principi contabili internazionali (IAS), che vorrebbe ridurre il capitale sociale con contestuale annullamento delle azioni proprie. L’Ufficio, dopo aver ricordato che le azioni proprie devono essere iscritte in bilancio, all’attivo (come immobilizzazioni finanziarie o come attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazione), al valore di costo, che deve essere altresì iscritta (ex artt. 2357-ter e 2424 cod. civ.) apposita riserva, di pari ammontare (riserva per azioni proprie in portafoglio), e che tale riserva è indisponibile e deve essere mantenuta fino al momento in cui le azioni proprie siano annullate o alienate, ha precisato che laddove si proceda ad annullamento delle azioni proprie, all’eliminazione della posta dell’attivo deve corrispondere una diminuzione, per lo stesso ammontare, del patrimonio netto. Normalmente si procede alla riduzione volontaria del capitale sociale, con eventuale incidenza sulla riserva azioni proprie, in caso di acquisto delle azioni avvenuto sopra la pari (e cioè laddove l’abbattimento del capitale non eguagli la posta dell’attivo da eliminare); non è esclusa, tuttavia, la possibilità di operare solo sulla riserva (laddove l’ammontare della stessa lo consenta), lasciando peraltro inalterato il capitale (in questo senso si esprime anche la Massima del Consiglio Notarile di Milano, n. 37, Annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale). La deliberazione di riduzione del capitale sociale è soggetta alla disciplina di cui all’art. 2445 cod. civ., trattandosi di una riduzione c.d. “volontaria”: nonostante il permanere di una riserva, nel patrimonio netto, è innegabile come la stessa sia ora disponibile; pertanto, è inevitabile accordare ai creditori il diritto di opporsi alla riduzione del capitale con annullamento di azioni proprie. La norma non richiede la redazione di un’apposita situazione patrimoniale aggiornata. Laddove, invece, si propendesse per la seconda modalità operativa (annullamento delle azioni proprie Quesito n. 138-2008/T Quesito n. 651-2008/C Quesito n. 226-2008/I con integrale soppressione della riserva) il capitale sociale resterebbe invariato, e non sarebbe applicabile l’art. 2445 cod. civ. Per completezza, l’Ufficio ha segnalato che gli IAS prevedono una diversa modalità di rappresentazione contabile delle azioni proprie (deduzione dal capitale, e rilevazione dei corrispettivi pagati o ricevuti direttamente a patrimonio netto, senza emersione nel conto economico – IAS n. 32 – Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio e informazioni integrative). Trattamento fiscale dell’assegnazione a stralcio di quota E’ stato posto un quesito in tema di trattamento fiscale dell’assegnazione di beni a stralcio di quota. Secondo la dottrina si ha stralcio di quota divisionale quando viene distaccata dalla massa comune la porzione spettante ad uno o più comproprietari, rimanendo in vita la comunione tra gli altri condividenti, per i beni residui. Elemento essenziale di tale negozio è la definitiva assegnazione di una porzione della massa ad uno o più partecipanti e la contemporanea persistente comunione dei restanti condividenti sul residuo patrimonio. La posizione della dottrina sul punto è avallata da un consolidato, benché risalente, orientamento giurisprudenziale, secondo il quale è divisione a stralcio quella per cui dalla massa dei beni si stacca una parte rimanendo il resto nella preesistente comunione; mentre è divisione dell’intera massa quella che tende a costituire una comunione più ristretta escludendo alcuni dei partecipanti ad essa. Anche sotto il profilo fiscale la giurisprudenza è unanime nel ritenere che l’imposta di registro vada commisurata al valore della quota stralciata e non dell’intero asse. Vendita della nuda proprietà e del diritto di abitazione con riserva di usufrutto a favore dell’alienante, rinuncia al diritto di abitazione e costituzione del co-usufrutto Sono stati posti alcuni quesiti in materia di coesistenza del diritto di usufrutto con quello di abitazione: 1) se sia legittima la riserva del diritto di usufrutto in capo alla venditrice, che trasferisce il diritto di abitazione ed il diritto di nuda proprietà; ll quesito si sostanzia nella verifica se un bene sia suscettibile di formare oggetto contemporaneamente tanto del diritto di usufrutto, quanto del diritto di abitazione. La dottrina, nell’esaminare le facoltà spettanti all’usufruttuario, ha ritenuto che ad esso competa il compimento di tutti quegli atti aventi un contenuto uguale o minore rispetto a quello dell’usufrutto, rientrandovi, quindi, anche il diritto di abitazione. Si è, infatti, rilevato che «l’usufruttuario può essere legittimato solo a costituire diritti di contenuto uguale o minore dell’usufrutto, non a costituire un diritto di contenuto maggiore; così….è concepibile che egli attribuisca ad altri… l’abitazione…» Tale tesi potrebbe incontrare un limite nel divieto di cessione del diritto di abitazione sancito dall’art. 1024 c.c., in quanto la costituzione del diritto di abitazione da parte dell’usufruttuario è equiparabile ad un trasferimento di tale diritto, tuttavia la ratio del divieto di cedere il diritto di abitazione è quella di impedire che l’habitator compia un atto di disposizione non rientrante nelle sue facoltà: e tale ratio non sembra, invece, ricorrere nell’ipotesi in cui l’usufruttuario costituisca il diritto di abitazione in favore di terzi, perché il godimento dell’habitator è più limitato rispetto a quello dell’usufruttuario. Appare, quindi, possibile per l’usufruttuario costituire un diritto di abitazione di durata non superiore a quella dell’usufrutto e la cui esistenza sia subordinata a quella dell’usufrutto dal quale deriva, estinguendosi ad esempio con la cessazione dell’usufrutto del costituente, per cause quali la scadenza del termine o l’abuso dell’usufruttuario. Ne consegue, altresì, la possibilità che sul medesimo bene coesistano un diritto di usufrutto e un diritto di abitazione. Se si ammette la coesistenza dei diritti di usufrutto e abitazione sul medesimo bene, appare possibile che gli stessi siano costituiti contestualmente attraverso lo strumento della vendita della nuda proprietà e dell’abitazione in favore di due diversi acquirenti, con riserva dell’usufrutto nei confronti del dante causa. La vendita della nuda proprietà con contestuale costituzione di diritti reali minori, tra loro compatibili, è, pertanto, configurabile come negozio unitario di alienazione degli stessi in favore di distinti soggetti, pienamente rientrante nella facoltà di disposizione dell’originario proprietario. Nel caso di specie, si hanno quindi due vendite contestuali: quella del diritto di abitazione e quella della nuda proprietà gravata dall’usufrutto, da ritenersi entrambe legittime. 2) se la rinuncia al diritto di abitazione determini il consolidamento di detto diritto con la nuda proprietà o con l’usufrutto. Secondo l’Ufficio appare logico ritenere che esso si consolidi con l’usufrutto, piuttosto che con la nuda proprietà: il diritto di abitazione, infatti, nel caso di specie costituisce una limitazione del contenuto dell’usufrutto, a sua volta gravante sulla nuda proprietà. L’eliminazione di tale limitazione dell’usufrutto sembra idonea a determinare il riespandersi di quest’ultimo, senza che ciò comporti una modifica nella situazione giuridica soggettiva del nudo proprietario. Riduzione del capitale a seguito di scissione E’ stato chiesto se qualora nell’ambito di un’operazione di scissione, venga prevista la riduzione del capitale sociale della società scissa, devono essere rispettate le norme che regolano la riduzione “reale” (artt. 2482, 2445, e 2306 c.c.) del capitale sociale L’Ufficio ha risposto che la dottrina è unanime nel configurare la riduzione del capitale della società scissa come un tertium genus rispetto alla riduzione di capitale volontaria (art. 2445 c.c.) ed alla riduzione di capitale obbligatoria per perdite (artt. 2446 e 2447 c.c.) e la conseguenza di tale inquadramento come tertium genus di riduzione è che non può trovare applicazione l’art. 2445 c.c., ed in particolare si ritiene che il diritto di opposizione accordato ai creditori da tale norma resti “assorbito” dall’opposizione esercitabile nel termine più breve di 60 giorni ex art. 2503 c.c. I creditori della società scissa potranno infatti motivare l’opposizione ex art. 2503 c.c. adducendo il rischio di pregiudizio delle loro ragioni per effetto della riduzione del vincolo di indisponibilità sul patrimonio che costituisce la loro garanzia patrimoniale; «patrimonio che, una volta assegnato alle società beneficiarie, potrà essere, secondo l’opinione dei più, da quelle allocato nella voce capitale, ma Quesito n. 191-2008/T Quesito n. 493-2008/C anche in altre voci del netto, non affette dallo stesso vincolo di indisponibilità». Alle medesime conclusioni deve pervenirsi laddove la società scissa sia una società a responsabilità limitata, non trovando applicazione il termine di 90 giorni di cui all’art. 2482 c.c. ovvero, come nel caso di specie, una società di persone, anche per tale ipotesi operando il termine di 60 giorni (ex art. 2503 c.c.) in luogo dei tre mesi previsti dall’art. 2306 c.c. In tema di «IVA - Prestazione notarile nei confronti di società UE». E’ stato chiesto se debba essere assoggettato ad I.V.A. l’onorario per la prestazione notarile di autentica per conto di un soggetto residente in Austria, privo di stabile organizzazione in Italia, ma con partita IVA austriaca. La soluzione del quesito presuppone la verifica della qualificazione della prestazione notarile nell’ambito delle definizioni contenute nelle disposizioni che dettano i criteri di territorialità ai fini IVA, infatti le prestazioni notarili sono prive di un’autonoma e specifica previsione nella disciplina dell’imposta sul valore aggiunto in quanto piuttosto riconducibili nel più generale ambito del concetto di “prestazioni di consulenza ed assistenza tecnica e legale” recato dall’art. 7, comma 4, lett. d) del D.P.R. n. 633/1972. Ne discende l’applicabilità del regime I.V.A. di cui all’art. 7, comma 4 le lettere d) ed e) e, dunque, che per le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale vale il criterio territoriale della residenza o domicilio del committente, salvo il caso della inconfigurabilità del committente come soggetto passivo dell’imposta nello Stato di residenza (o domicilio) ovvero dell’utilizzo fuori della Comunità europea (lettera f). L’Ufficio ha concluso affermando che l’attività di autenticazione di una scrittura privata sarà considerata effettuata nel territorio dello Stato e quindi imponibile ad IVA se resa a soggetti domiciliati o residenti nel territorio dello Stato e siano ivi utilizzata. Invece nel caso in cui, come quello sottoposto al suo esame, la prestazione è resa ad un soggetto domiciliato e/o residente in un altro Stato della Comunità Europea soggetto passivo d’imposta nel proprio Stato, la prestazione dovrà essere considerata fuori campo I.V.A. Certificato di destinazione urbanistica rilasciato da Comunità Montana E stato posto il quesito se una Comunità montana possa rilasciare un certificato di destinazione urbanistica. Alla luce del quadro normativo e della delibera della Comunità Montana allegata al quesito, la risposta sembra positiva: già prima della riforma dell’art. 117 Cost., i Comuni potevano (e possono ancora) svolgere le funzioni amministrative in forma singola o associata, anche conferendole alle Comunità montane. Tale previsione è stata poi sostanzialmente ribadita dagli art. 27 e 28 del T.U. sugli enti locali (D.lgs 18 agosto 2000 n. 267). Anche l’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 112 del 31 marzo 1998, conferma che “La generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai comuni, alle province e alle comunità montane……con esclusione delle sole funzioni che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale” per poi precisare che “nell’ambito della previsione regionale, i comuni esercitano le funzioni in forma associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie, entro il termine temporale indicato dalla legislazione regionale”. Dalla Lista Sigillo 6 novembre Invio in lista copia della Sentenza della Commissione Tributaria di Torino che si è pronunciata in favore del ricorso avverso Avviso di liquidazione dell'Agenzia delle Entrate di Torino 2 per decadenza delle agevolazioni proma casa in caso di vendita di alloggio e box e riacquisto del solo alloggio. Cordiali saluti Paolo Demaria 10 novembre Mi sembra molto interessante...Sul sito c'è anche la sentenza per esteso. Buona lettura Domenico Chiofalo Dal sito del Sole 24 ore http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/dossier/Finanza%20e%20Mercati/plus24/mutuiplus24/mutui-contratti-francese-illegali.shtml?uuid=70da5f4c-af16-11dd-a99d3627287c4046&DocRulesView=Libero Mutui: illegali i contratti "alla francese"? di Nicola Borzi Il 29 ottobre il Tribunale di Bari (sezione distaccata di Rutigliano, giudice Pietro Mastronardi) ha pronunciato un sentenza sui mutui che Adusbef definisce «epocale» perché «applicabile alla massima parte dei contratti in Italia». Si tratta di mutui basati sull'ammortamento "alla francese", nel quale le rate sono costanti, composte dalla somma di quota capitale (che cresce progressivamente) e quota interessi (che cala al pagamento delle rate) e calcolate con la formula dell'interesse composto (cioé del calcolo di interessi sugli interessi). Nel caso era coinvolta una famiglia di imprenditori pugliesi, difesa dal vicepresidente di Adusbef, avvocato Antonio Tanza del foro di Bari, che nell'aprile 2001 ha portato in giudizio Banco di Napoli (oggi gruppo Intesa Sanpaolo). Sotto la lente sono finiti due mutui aperti a gennaio 1988 (da 350 milioni di lire, decennale, rate semestrali, tasso fisso) e a maggio 1989 (da un miliardo, tasso variabile, decennale, rate semestrali). Nei due contratti sotto esame, una consulenza tecnica ha dimostrato che la rata era calcolata con la formula dell'interesse composto che non era espressamente indicata dal contratto. La consulenza ha evidenziato un aumento del costo effettivo del contratto dovuta a un tasso effettivo superiore a quello nominale: più erano le rate, più costava il mutuo. I clienti, alla firma dei contratti, non si erano resi conto dell'alto tasso effettivo da pagare perché il tasso nominale annuo era davvero quello indicato per iscritto nel contratto, mentre quello effettivo poteva essere desunto solo dall'esame del piano di ammortamento. Invece di un tasso del 13% sul mutuo da 350 milioni di lire, i clienti pagavano un tasso effettivo annuale del 14,276 per cento. Il magistrato ha accolto la richiesta dei clienti del Banco di Napoli. Il giudice ha affermato che il calcolo dell'interesse nel piano di ammortamento deve essere trasparente ed eseguito secondo le regole matematiche dell'interesse semplice e non di quello composto utilizzato appunto nell'ammortamento "alla francese". Il Codice Civile richiede il calcolo dell'interesse giorno per giorno (articolo 820/821), non può essere applicato quello composto se non nei limiti dell'articolo 1.283 che prevede che il patto anatocistico (cioé di capitalizzazione composta) sia successivo alla maturazione dell'interesse e mai precedente, come invece accade nell'ammortamento "alla francese". La banca, che utilizza nel contratto questo tipo di capitalizzazione, viola non solo l'articolo 1.283 del Codice Civile ma anche l'articolo 1.284 che, in caso di mancata determinazione e specificazione o di incertezza (tra tasso nominale contrattuale e tasso effettivo del piano di ammortamento allegato al contratto), impone l'applicazione del tasso legale semplice e non quello ultralegale, indeterminato o incerto. I risparmiatori hanno ottenuto l'annullamento parziale dei contratti di mutuo per violazione della buona fede nella conclusione ed esecuzione dei contratti e per difformità tra tasso contrattuale (indicato agli atti) e quello effettivo di ammortamento. I piani di ammortamento sono stati ricalcolati al tasso legale di volta in volta in vigore, con l'eliminazione dell'anatocismo, determinando una quota interessi inferiore a quella pagata. Intesa Sanpaolo, contattata in merito alla sentenza, si riserva di rispondere 13 novembre P.Mattea ha scritto: invio in allegato una recente decisione della Commissione Tributaria di primo grado di Milano, in cui vengono affermati due importanti principi. Il primo è che le donazioni effettuate fra il 25 ottobre 2001 e il 2 ottobre 2006, periodo in cui non esisteva un'imposta sulle donazioni, non devono essere computate ai fini del calcolo della franchigia competente agli eredi, ai quali dette donazioni erano state effettuate in vita dal de cuius. Il secondo è che non esiste solidarietà passiva fra gli eredi nel pagamento dell'imposta di successione. Sono principi, a mio avviso, da salutare con favore, non solo per le implicazioni di natura economica, ma soprattutto perché tendono a collocare il rapporto tributario fra Contribuente e Amministrazione in un contesto di civiltà. Speriamo che l'orientamento venga confermato anche negli eventuali ulteriori gradi di giudizio. Circolari, Risoluzioni e Note ministeriali Agenzia Entrate Risoluzione 31.10.2008 n.407/E Agenzia Entrate Risoluzione 30.10.2008 n. 405/E Agenzia Entrate Risoluzione 5 novembre 2008 n. 425/E FONDI AGRICOLI – CONTRATTI PRELIMINARI Anche nell’ipotesi in cui il contratto preliminare sia stipulato per costituire, in futuro, un compendio unico, non è ammesso beneficiare delle agevolazioni di cui all’art. 5-bis del D. Lgs. n. 228/2001. Conseguentemente, ai fini dell’imposta di registro, non spetta l’esenzione ma deve essere applicata l’imposta proporzionale in misura dello 0,50%. La “cessione” di usufrutto su beni immobili a tempo determinato e dietro corrispettivo rientra nella nozione di locazione ai fini dell’IVA Una società di servizi e costruzioni immobiliari intendeva effettuare dei lavori su immobili, strumentali di proprietà per poi cambiarne la destinazione d’uso in abitativo e procedere alla successiva vendita; qualora fosse risultato difficile collocare sul mercato tutti gli immobili, la società avrebbe ceduto ai propri soci il diritto di usufrutto su alcuni di essi per un periodo pari a quindici anni, con contratti a corrispettivo concordato di cui alla Legge n. 431 del 1998 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo). L’Amministrazione finanziaria ha chiarito che l’operazione non può rientrare nell’ambito applicativo del quinto comma, lett. a), dell’art. 4 del DPR 633/72. Secondo tale norma non costituiscono attività commerciali e, come tali, sono fuori campo Iva, il possesso e la gestione di unità immobiliari classificate o classificabili nella categoria catastale A e delle loro pertinenze, ad esclusione delle unità classificate o classificabili nella categoria catastale A10, da parte di società o enti, “qualora la partecipazione ad essi consenta, gratuitamente o verso un corrispettivo inferiore al valore normale, il godimento, personale, o familiare dei beni e degli impianti stessi, ovvero quando tale godimento sia conseguito indirettamente dai soci o partecipanti, alle suddette condizioni anche attraverso la partecipazione ad associazioni enti o altre organizzazioni”. L’Amministrazione finanziaria chiarisce che tale ultima norma non è applicabile nel caso di specie perché “una volta qualificata l’operazione prospettata come locazione, non è sostenibile che il canone pattuito, corrispondente al corrispettivo convenzionato previsto dall’art. 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998, non costituisca un valore normale in relazione alla concessione del godimento degli alloggi medesimi”. Tassazione per trasparenza del "trust" La tassazione per trasparenza di un trust presuppone che il reddito sia immediatamente e originariamente riferibile ai beneficiari; il che esclude ogni discrezionalità in capo al trustee sulla eventuale imputazione ai beneficiari. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che se il trustee può disporre sulle modalità di erogazione del reddito ai beneficiari, il trust non può essere considerato trasparente. Quando il trustee ha il potere di scegliere se e in che misura o a chi attribuire il reddito del trust. Questa discrezionalità impedisce la tassazione per trasparenza, in capo ai beneficiari, dei redditi conseguiti dal trust e determina la tassazione di tali redditi in capo al trust stesso Agenzia Entrate Risoluzione 12 novembre 2008 n. 433/E Imposta sostitutiva per l’esclusione dei beni strumentali dal patrimonio dell’imprenditore individuale La continuazione dell’impresa in forma individuale è sempre preceduta dallo scioglimento della società e dalla liquidazione della medesima. Quando con il decorso dei sei mesi dal venir meno della pluralità dei soci si determina lo scioglimento della società, deve essere effettuata la liquidazione, che si conclude con l’assegnazione del patrimonio sociale residuo al socio supersite, ai fini della successiva estinzione della società stessa (cfr. sentenza della Corte di Cassazione del 16 febbraio 2007, n. 3671; risoluzione del 3 aprile 2006, n. 47/E); in altri termini, il passaggio dalla società in nome collettivo all’impresa individuale non avviene automaticamente ma si realizza con la previa liquidazione del patrimonio sociale e l’estinzione della società. L’Agenzia ha ritenuto che se il contribuente con il decorso del termine semestrale previsto dall’articolo 2272 n.4 del codice civile, ha iniziato la fase di liquidazione della società, ma detta fase non risulta ancora conclusa, poiché il patrimonio non è stato assegnato al socio e la società non è stata cancellata dal registro delle imprese, il contribuente non ha la qualifica di imprenditore individuale necessaria per beneficiare della procedura di estromissione agevolata di cui all’articolo 1, comma 37 della legge finanziaria 2008. RINUNCIA AL LEGATO Agenzia Entrate L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che l’atto di rinuncia ad un legato di beni immobili sconta Risoluzione l’imposta di registro in misura fissa. Il prelievo applicabile all’atto di rinuncia dipende dal 13novembre 2008 n. 435/E comportamento tenuto dal beneficiario del testamento: il discrimen per l’assoggettamento dell’atto di rinunzia al legato ad imposta di registro in misura fissa - piuttosto che in misura proporzionale - è rappresentato dalla circostanza che non vi sia stata in alcun modo un’accettazione del legato da parte dell’istante. SMALTIMENTO RIFIUTI Ministero dell'ambiente e della Sono state introdotte, a talune condizioni, modalità semplificate di smaltimento di cartucce tutela del territorio e di toner, di stampanti inkjet, e di cartucce di nastri per stampanti ad aghi. del mare Decreto 22 ottobre 2008 Agenzia Entrate ACCATASTAMENTO PANNELLI SOLARI E FONDI AGRICOLI Territorio In conseguenza dell’obbligo di accatastamento dei pannelli fotovoltaici nel settore agricolo, le Circolare aree fuoriescono dall’ambito agricolo medesimo e sono conseguentemente colpite dalla 6.11.2008-11-18 tassazione, sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini Ici, in misura ordinaria. n.3T Secondo la circolare dell’Agenzia del Territorio, c’è l’obbligo di classificare i pannelli fotovoltaici nella classe D/1 – Opifici. Prot. n.76688 In sostanza, la produzione di energia fotovoltaica, pur rientrando nelle attività connesse a quella agricola, non permette all’imprenditore agricolo di beneficiare del carattere di ruralità “oggettiva”. DETRAZIONE DEL 36% NEI CONDOMINI Agenzia Entrate L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che l’amministratore deve comunicare ai singoli Risoluzione condomini l’ammontare delle spese sostenute per la detrazione Irpef del 36%, avendo cura 17novembre 2008 di distinguere le spese riferibili a interventi sulle parti comuni da quelle concernenti le singole n. 4441/E unità abitative Le agevolazioni previste per il compendio unico non si applicano in sede di Agenzia Entrate contratto preliminare Risoluzione L’Agenzia delle Entrate chiarisce che il contratto preliminare stipulato da un imprenditore 30.10.2008 agricolo professionale, che voglia acquistare un terreno agricolo confinante con quello di sua n. 407/E proprietà per costituire un compendio unico, non può beneficiare del trattamento agevolativo previsto dall’art. 5-bis, secondo comma, del D.Lgs. n. 228 del 18 maggio 2001, per i trasferimenti di terreni agricoli. In particolare, l’Amministrazione finanziaria rileva che le agevolazioni fiscali previste dall’art. 5-bis in esame “si rendono applicabili agli atti di trasferimento a qualsiasi titolo posti in essere” e, quindi, non può rientrare nell’ambito applicativo della suddetta norma il contratto preliminare “in quanto esso non produce effetti traslativi, bensì solo effetti obbligatori”. Conseguentemente, viene specificato che al contratto preliminare de quo, soggetto a registrazione in termine fisso, deve essere applicata l’imposta di registro in misura fissa (euro 168) ai sensi dell’art. 10, Parte prima, della Tariffa allegata al DPR 131/1986. Inoltre, nell’ipotesi in cui sia prevista la dazione di una somma a titolo di caparra confirmatoria – come nel caso rappresentato dal soggetto istante – tale disposizione sarà soggetta ad imposta proporzionale di registro nella misura dello 0,50 per cento, come previsto dalla Nota dell’art. 10 citato, ai sensi della quale “se il contratto preliminare prevede la dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria si applica il precedente articolo 6…”. In conclusione, l’Amministrazione finanziaria rileva che le esenzioni dalle imposte di “registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere” previste dall’art. 5 bis della Legge n. 97 del 31 gennaio 1994, cui il suddetto articolo 5-bis del D.Lgs. n. 228/2001 rimanda, non possono applicarsi in sede di contratto preliminare, stante la natura giuridica obbligatoria di tale negozio. Ufficio Centrale degli Versamento delle entrate a favore degli Archivi Notarili mediante bonifici bancari o postali Archivi Notarili L'Ufficio centrale degli archivi notarili, ha delineato le modalità per il pagamento dei CIRCOLARE 30 versamento dovuti agli Archivi Notarili mediante bonifici bancari o postali ottobre 2008, n. 16 Agenzia delle Entrate Risoluzione n. 446/E 18 novembre 2008 Agenzia delle Entrate Risoluzione n. 442/E 17 novembre 2008 Agenzia delle Entrate Risoluzione n. 445/E 18 novembre 2008 Circolare IFEL 24.11.2008 da Il Sole 24Ore 25.11.2008 Trattamento tributario di donazioni e conferimenti di partecipazioni azionarie L’articolo 177 del TUIR non può ritenersi applicabile a situazioni in cui la ragione prevalente dello scambio di partecipazioni risieda nella volontà di transitare “in neutralità fiscale” dal regime di tassazione IRPEF riservato alle persone fisiche non imprenditori, a quello più favorevole dell’IRES. Diversamente, si verificherebbe un salto di imposta, in contrasto con l’articolo 9 del TUIR che, come evidenziato in precedenza, afferma un principio generale dell’ordinamento tributario. Le operazioni di conferimento mediante scambio di partecipazioni rientrano nel novero dell’articolo 37-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600. Pertanto, resta impregiudicato il potere dell’Amministrazione finanziaria di disconoscere i vantaggi tributari conseguenti a dette operazioni, qualora le stesse siano prive di valide ragioni economiche, finalizzate ad ottenere un indebito risparmio di imposta (nel caso di specie aggiramento dell’articolo 9 del TUIR in base al quale “in caso di conferimenti o apporti in società o in altri enti si considera corrispettivo conseguito il valore normale dei beni e dei crediti conferiti”). Ai fini dell’imposta di registro al conferimento di azioni si applica l’articolo 4 della Tariffa allegata al medesimo TUR con l’assoggettamento all’imposta di registro in misura fissa (euro 168,00). Ristrutturazioni edilizie: ammissibilità delle agevolazioni fiscali L'art. 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive proroghe e modifiche, consente di poter godere del beneficio fiscale della detrazione, dall'imposta lorda e fino a concorrenza del suo ammontare, di una quota - pari al 36% - delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico del contribuente, per interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni di edifici residenziali nonché per la realizzazione di interventi di ristrutturazione di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sulle singole unità immobiliari. Con il decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, successivamente modificato dal decreto interministeriale 9 maggio 2002, n. 153, sono state individuate le norme di attuazione e le procedure di controllo in materia, rispettivamente, per interventi : - di recupero del patrimonio edilizio; - di interventi relativi ad interi fabbricati. L'agevolazione, che inizialmente era stata disposta unicamente per le annualità 2008 e 2009, è stata ripetutamente prorogata e fatta oggetto di modifiche ed integrazioni. L'ultima proroga, in ordine di tempo, è opera dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha esteso l'agevolazione alle annualità 2008, 2009 e 2010, Per gli interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, le relative spese possono essere considerate, ai fini del calcolo della detrazione, soltanto se riguardano un edificio che considerato nella sua interezza abbia carattere di residenzialità. Fermo restando il rispetto del principio di "prevalenza" della funzione residenziale rispetto all'intero edificio è possibile ammettere a fruire dell'agevolazione fiscale, per le spese sostenute per le parti comuni di un edificio, anche il proprietario o il detentore di unità immobiliari non residenziali. La detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia realizzati sulle parti comuni di un edificio è da considerarsi come una agevolazione autonoma, che si affianca a quella prevista per gli interventi realizzati sulle singole unità abitative, da calcolarsi anch'essa sul tetto massimo di spesa di 48.000 euro Proprio perché trattasi di due distinte agevolazioni, i soggetti legittimati a porre in essere gli adempimenti necessari, ed indispensabili, alla loro fruizione - comunicazione preventiva, modalità di pagamento, ecc. - sono individuati in maniera differente. Precisamente, mentre per gli interventi realizzati sulle singole unità abitative la comunicazione ed il bonifico (obbligatorio per i pagamenti) va fatta dal soggetto detentore o possessore dell'immobile, per gli interventi sulle parti comuni dell'edificio, invece, i descritti adempimenti devono essere posti in essere dall'amministratore del condominio ovvero da uno qualunque dei condomini. Spetta esclusivamente all'amministratore giudiziario del condominio porre in essere tutti gli adempimenti necessari al fine di ottenere il riconoscimento della detrazione Irpef del 36 per cento delle spese di ristrutturazione edilizia IRAP RIDOTTA PER LA VENDITA DI TERRENI EDIFICABILI L’Agenzia delle Entrate ha precisato che la cessione di un terreno edificabile, se soggetta ad Irap, sconta l’imposta con l’aliquota dell’1,9%. La circostanza che il corrispettivo derivante dalla cessione di un terreno edificabile, che ai fini delle imposte dirette genera un reddito diverso e quindi estraneo al campo di applicazione dell’Irap, sia invece assoggettato all’imposta regionale è conseguente alla particolare disciplina prevista per il settore agricolo. In particolare, la disciplina interessa soltanto i soggetti che svolgono un’attività agricola rientrante nel reddito agrario di cui all’art. 32 del Tuir. L’Agenzia rileva che, la cessione di un terreno edificabile da parte di una impresa agricola non rappresenta un’attività extra agricola tale da far scattare l’aliquota ordinaria. FABBRICATI RURALI ED ICI – ACCERTAMENTI DA PARTE DEI COMUNI I fabbricati rurali, secondo i Comuni, devono sempre scontare l’Ici, e pertanto i Comuni stessi procederanno agli accertamenti di legge, a nulla valendo le recenti prassi contrarie. Dopo le numerose sentenze della Corte di Cassazione, infatti, non persiste nessun dubbio sul fatto che gli enti locali debbano procedere ai relativi accertamenti. Sono 681mila i fabbricati che hanno perso i requisiti di ruralità individuati dall’Agenzia del Territorio in collaborazione con la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate. Agenzia del Territorio Novità sulla gestione degli annotamenti telematici Nota n. 80660 del 26 Oggetto: Novita sulla gestione degli annotamenti telematici. novembre 2008 Nell'ambito dei servizi telematici l'Agenzia del Territorio ha provveduto ad integrare le funzionalità relative alla presentazione dell'Adempimento Unico relativamente alla gestione degli annotamenti. A partire dal 4 dicembre 2008 il notaio che trasmette una domanda di annotazione per via telematica può volontariamente effettuare, contestualmente all'invio, il pagamento anticipato dei tributi dovuti. Non si tratta di una autoliquidazione ma solo di un versamento anticipato (preliquidazione), pertanto, contrariamente a quanto avviene per le trascrizioni e iscrizioni, se l'importo versato non è sufficiente l’Ufficio non procede all'esecuzione della formalità, ma è necessario preventivamente integrare l'importo già versato fino a concorrenza dell'intera somma liquidata. Il versamento anticipato, dopo il controllo effettuato dall'ufficio potra risultare: Esatto: nel caso di liquidazione che corrisponde all'importo versato anticipatamente. Il notaio riceverà sui sistema telematico una semplice comunicazione inerente l'esito del controllo e l'avvenuta liquidazione e non deve fare nulla. L'ufficio procederà tempestivamente ad eseguire l'annotazione richiesta. Non sufficiente o non effettuato: nel caso di versamento anticipato non effettuato o inferiore al dovuto. Il notaio ricevera sui sistema telematico una avviso di liquidazione per l'importo da versare e potrà integrare il pagamento per via telematica oppure nelle forme previste (F23 o contanti) direttamente allo sportello "cassa". Nel caso di pagamento effettuato per via telematica, il sistema provvederà a collegare automaticamente il pagamento effettuato al documento depositato; l'ufficio riceverà direttamente sul proprio sistema la notizia dell'avvenuto pagamento e procederà all'esecuzione delta formalità. Nel caso di pagamento effettuato presso l'ufficio, l'avviso di liquidazione inviato sui sistema telematico verrà annullato. Eccedente: nel caso di versamento superiore al dovuto il P.U, potrà compensare l'eccedenza con successivi atti. La compensazione potra avvenire in tutti i casi previsti: - l'annotamento e stato regolarmente eseguito; - l'annotamento e stato "rifiutato"; - l'annotamento e stato "eliminato dal deposito" perche giudicato non eseguibile: in tal caso il notaio riceve sul sisterna telematico la notizia dell'avvenuta eliminazione, con la relativa motivazione. Se l'annotamento viene accettato, la richiesta di compensazione delle somme eccedenti deve fare riferimento al numero di registro particolare ed alla data di presentazione e potrà essere inoltrata solo dopo che è pervenuto l'esito positivo del versamento. Se l'annotamento viene rifiutato la richiesta di compensazione deve fare riferimento al numero ed alla data di presentazione notificati sui sistema telematico e può essere inoltrata immediatamente. Se l'annotamento viene eliminato dal deposito la richiesta di compensazione deve fare riferimento al protocollo di deposito (numero e sottonumero) riportato sulla ricevuta di deposito e notificato all'utente sui sistema telematico e può essere inoltrata immediatamente. Nel caso si debba inviare di nuovo un annotamento rifiutato o eliminato per il quale sia stato effettuato un versamento anticipato, per recuperare le somme gia versate è necessario richiedere la compensazione. Si precisa che, diversamente, un invio successivo, con versamento pari a zero, comportera la nuova richiesta di pagamento che gli uffici non potranno più collegare manualmente al versamento effettuato. Scadenzario 1 gennaio 2009 30 maggio 2009 30 giugno 2009 1 luglio 2009 Scadenza del termine per le agevolazioni PPC Art.26 D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 convertito con Legge 28 febbraio 2008 n.31 (G.U. 29.02.2008 n.51 Suppl.Ord. n.47) Società non operative: termine ultimo per l’iscrizione nel Art.1 commi 128 e 129 Legge Registro delle Imprese della delibera di scioglimento o di 24.12.2007 n.244 (Finanziaria trasformazione (delibera che doveva essere presa entro il 30 2008) maggio 2008) Data entro la quale i libretti di deposito bancari o postali al D.Lgs 21 novembre 2007, n. portatore devono essere estinti dal portatore ovvero il loro 231, art.49, modificato dal D.L. saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente 25 giugno 2008, n. 112 art.32 l’importo di Euro 12.000,00 Data a partire dalla quale si applicano le disposizioni D.L.gs. 19.08.2005 n.192 dell’art.6 del D.L.gs. 19.08.2005 n.192 (certificazione D.L.gs. 29.12.2006 n.311 1 luglio 2009 energetica degli edifici) alle singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso. Tracciabilità dei compensi ai professionisti. Entra in vigore il limite dei 100,00 Euro per il pagamento in contanti dei compensi professionali, di cui al quarto comma dell’art.19 del DPR 29 settembre 1973 n.600, introdotto dal comma 12 dell’art.35 della legge di conversione del “Decreto Bersani” (G.U. 1.02.2007 n.26) Art.35 comma 12 bis Legge 248 del 4 agosto 2006 (G.U. n.186 dell’11.08.2006) modificato dall’art.1 comma 69 della Legge 27.12.2006 n.296 (Finanziaria 2007) abrogato dal D.L. 25 giugno 2008 Segnalazione di giurisprudenza Cassazione sentenza 10 .10.2008 24913/2008 sez. V civile Cassazione, sentenza 28.08.2008 n. 21781 sez. II civile Cassazione sentenza 2.10.2008 n. 24530 sez. III civile Cassazione, sentenza 30.09.2008 n. 24332, sez. III civile Cassazione, sentenza 4.09.2008 n. 22286 sez. IV civile CESSIONE D’AZIENDA Vi è cessione di azienda, come tale soggetta all’imposta di registro e non all’Iva, quando il cedente e il cessionario hanno concordato il trasferimento di un complesso organico di beni dotato di una attitudine, anche solo potenziale, alla produzione di beni e servizi. Ciò a prescindere dal fatto che, all’atto della cessione, il complesso aziendale sia materialmente utilizzato per l’esercizio di un’impresa, ovvero utilizzato dal cedente per la propria attività. Agli effetti della qualificazione di un negozio giuridico avente ad oggetto una pluralità di beni (nella specie, immobili facenti parte di uno stabilimento balneare) quale cessione di una massa di cespiti ovvero di un compendio aziendale non è rilevante la diretta pertinenza dell’attività dell’azienda ceduta con l’oggetto sociale principale del soggetto cedente. All’esito dell’indagine sulla volontà delle parti giusta il canone ermeneutico fondamentale ex art. 1362 c.c. - attività devoluta alla specifica cognizione del giudice del merito e sindacabile soltanto per violazione dei criteri interpretativi o vizi di motivazione - il trasferimento costituisce cessione d’azienda laddove l’oggetto specifico sia costituito dal passaggio dei beni intesi in senso unitario e funzionale, suscettibile di vedersi attribuita ex ante l’attitudine all’esercizio dell’impresa. DONAZIONE Affinché un atto dispositivo possa qualificarsi come donazione non è sufficiente che il medesimo sia compiuto a titolo gratuito, ma occorre anche che la disposizione patrimoniale sia animata da "spirito di liberalità", ossia effettuata a titolo di mera e spontanea elargizione, fine a sé stessa. (Nella specie, la S.C. ha escluso che potesse essere qualificata donazione un atto bilaterale, finalizzato a regolare rapporti di buon vicinato, col quale era stato concesso al proprietario di un edificio confinante di aprire una piccola finestra al di sopra del colmo del tetto del fabbricato del concedente). PRELAZIONE L'esercizio del diritto di prelazione, di cui all'art. 8 della legge n. 590 del 26 maggio 1965, da parte di un soggetto al quale faccia difetto uno dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento del diritto stesso, comporta la nullità dell'acquisto per contrarietà a norme imperative e tale nullità può essere fatta valere, a norma dell'art. 1421 cod. civ., da chiunque vi ha interesse e, quindi, anche da coloro che abbiano stipulato un preliminare di compravendita, la cui efficacia é condizionata proprio dalla validità o invalidità del contratto conclusosi a seguito della prelazione anzidetta. FONDO PATRIMONIALE La costituzione del fondo patrimoniale prevista dall'art. 167 cod. civ., così come stabilito dall'art. 162 cod. civ. per tutte le convenzioni matrimoniali, è opponibile ai terzi esclusivamente a partire dalla data dell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile, non potendosi retrodatare la produzione degli effetti alla data di proposizione della domanda di annotazione od anticiparli alla data della trascrizione effettuata ex art. 2647 cod. civ. ed avente l'esclusiva funzione di pubblicità notizia. Pertanto, se il pignoramento immobiliare è eseguito, nelle forme dell'art. 555 cod. proc. civ., prima dell'annotazione, la costituzione del fondo patrimoniale non ha effetto nei confronti del creditore pignorante e di quelli che intervengono nell'esecuzione, sussistendo l'inefficacia degli atti di disposizione del bene pignorato, prevista dall'art. 2913 cod. civ., che comprende non solo gli atti di alienazione in senso stretto, ma anche tutti gli atti di disposizione del patrimonio del debitore dai quali possa comunque derivare una sostanziale diminuzione della possibilità per il creditore pignorante o per i creditori intervenuti di soddisfarsi sui beni in questione. Allo stesso risultato si perviene quando il pignoramento sia successivo all'annotazione, ma l'ipoteca (nella specie giudiziale) sia stata iscritta precedentemente, in quanto con l'iscrizione sorge immediatamente per il creditore il potere di espropriare il bene, "ex" art. 2808 cod. civ., con prevalenza rispetto ai vincoli successivi. SUCCESSIONI – ACCETTAZIONE CON BENEFICIO D’INVENTARIO In base al disposto dell'art. 510 cod. civ., a norma del quale la redazione dell'inventario da parte di uno dei coeredi giova anche agli altri che non siano accettanti puri e semplici, la volontà di giovarsi di tale forma di accettazione, sebbene debba essere espressa in forma chiara ed univoca, non esige le forme indicate dall'art. 484 cod.civ., poiché, se in ogni caso fosse necessaria l'accettazione formale, nessun giovamento deriverebbe dall'accettazione dell'altro chiamato. (Principio enunciato dalla S.C. nel caso di coeredi accettanti con beneficio d'inventario e decaduti dal diritto, quali pretendevano di giovarsi dell'inventario legittimamente effettuato, dopo il Cassazione sentenza 25192 12.11.2008 sentenza n. 26842 sez. I civile 7.11.2008 Cassazione Sezione seconda, sentenza n. 27288/08 depositata il 14 novembre 2008 Cassazione, sentenza 7 ottobre 2008 n. 24769 sez. III civile Cassazione, sentenza 12 novembre 2008 n. 26983 sez. II civile Cassazione, sentenza 8 ottobre 2008 n. 24798 sez. III civile raggiungimento della maggiore età, dal coerede minorenne al momento dell'apertura della successione). ESTINZIONE SOCIETA’ DI PERSONE La Cassazione ha esteso anche alle società di persone il principio - ormai pacifico per le società di capitali - per cui la cancellazione della società dal Registro delle Imprese determina in ogni caso l'estinzione della stessa, anche in presenza di rapporti pendenti. Viene, per così dire, capovolta la precedente nota impostazione, estendendo alle società di persone quanto già affermato dal 2495 c.c., norma ritenuta di natura interpretativa, con conseguente applicazione retroattiva ad ogni forma societaria (la previsione è retroattiva e si applica anche alle cancellazioni intervenute dal 1.01.2004, data di entrata in vigore della riforma del diritto societario). L’art. 2495 c.c., modificato dall’art. 4 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, per cui la cancellazione dal registro delle imprese determina, contrariamente al passato, l’estinzione della società, si applica anche alle società di persone, nonostante la prescrizione normativa indichi esclusivamente quelle di capitali e quelle cooperative. La norma, per la sua funzione ricognitiva, è retroattiva e trova applicazione anche in ordine alle cancellazioni intervenute anteriormente all’1 gennaio 2004, data di entrata in vigore delle modifiche introdotte dal citato d.lgs. n. 6 del 2003, con la sola esclusione dei rapporti esauriti e degli effetti già irreversibilmente verificatisi. SERVITU’ COATTIVE Per qualificare come coattiva una servitù è sufficiente l’assenza di corrispettivo e la costituzione in occasione della divisione. Esclusa la natura volontaria: le parti hanno stabilito un diritto di passaggio al momento della ripartizione del fondo che determinava l'interclusione di una porzione del bene. CONTRATTO – CONTRARIETA’ A NORMA IMPERATIVA Qualora le parti perseguano il risultato vietato dall'ordinamento non attraverso la combinazione di atti di per sé leciti ma mediante la stipulazione di un contratto la cui causa concreta si ponga direttamente in contrasto con le disposizioni urbanistiche e, in particolare, con i vincoli di destinazione posti dal locale piano regolatore, il contratto stipulato é nullo ai sensi dell'art. 1343 cod. civ. (per violazione, appunto, di disposizioni imperative) e non ai sensi dell'art. 1344 cod. civ. (Nella specie la S.C., in relazione ad un contratto di locazione per uso deposito di materiali edili di un terreno avente, invece, destinazione urbanistica a verde agricolo e bosco, ha ritenuto sussistente il contrasto tra lo scopo pratico perseguito dalle parti con gli inderogabili- anche da parte dei privati - vincoli posti dalle disposizioni urbanistiche locali e nulla la locazione in parola che, in quanto volta a realizzare un godimento del bene corrispondente al risultato vietato dall'ordinamento, non solo intendeva perseguire n interesse non meritevole di tutela ma si risolveva addirittura in termini di dannosità sociale). DONAZIONE INDIRETTA Costituisce donazione indiretta l'atto di cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito - qualora la predetta somma, all'atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad uno solo dei cointestatari - è legata all'apprezzamento dell'esistenza dell' "animus donandi", consistente nell'accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della cointestazione, altro scopo che quello della liberalità. (La S.C., in una fattispecie nella quale gli eredi di una defunta chiedevano il rimborso alla cointestataria di un libretto di risparmio del 50 per cento della somma portata dal libretto, da quest'ultima incassata per intero). CONVENZIONI MATRIMONIALI – OPPONIBILITA’ La costituzione del fondo patrimoniale va compresa tra le convenzioni matrimoniali ed è soggetta alle disposizioni dell'art. 162 cod. civ., circa le forme delle convenzioni medesime, ivi inclusa quella del terzo comma, che ne condiziona l'opponibilità ai terzi all'annotazione del relativo contratto a margine dell'atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo, ai sensi dell'art. 2647 cod. civ., resta degradata a mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo. Giurisprudenza tributaria Cassazione sentenza 25437/2008 (Il Sole 24Ore 3.11.2008 p. 4) Cassazione sentenza 29.10.2008 n. 25902 (Il Sole 24Ore ACCERTAMENTI SUI CONTI CORRENTI DEI PROFESSIONISTI In tema di accertamenti sui conti correnti, non è sufficiente al contribuente dimostrare genericamente di aver fatto affluire su un proprio conto corrente bancario, nell’esercizio della propria professione, somme affidategli da terzi in amministrazione, ma è necessario che egli fornisca la prova analitica delle riferibilità all’attività di maneggio di denaro altrui di ogni singola movimentazione del conto ICI E DOPPIA ABITAZIONE L’aliquota Ici agevolata per l’abitazione principale si applica anche con due unità immobiliari, distintamente accatastate, purché per entrambe vi sia l’utilizzo come dimora abituale da parte del contribuente. E’ stata accolta l’eccezione del contribuente richiamando i precedenti in materia di agevolazione per la prima casa ai fini dell’imposta di registro. La Corte di Cassazione, alla fine, ha riconosciuto l’abitazione principale anche in presenza di una pluralità di immobili 5.11.2008 p. 38) Cassazione sentenza 13.11.2008 n. 27062 da Italia Oggi 25.11.2008 pag.39 Cassazione sentenza 20.10.2008 n. 25472 Commissione Tributaria Reggio Emilia Sentenza 2.10.2008 n. 151/1/08 Commissione Tributaria Lazio Sentenza 25.09.2008 n. 76/7/08 Cassazione sentenza 18.11.2008 n. 27349 Commissione Tributaria Lazio Sentenza 17.11.2008 n. 39 Cassazione sentenza 24.10.2008 n. 25672 autonomamente accatastati. ICI E FABBRICATI DEL GRUPPO D La Corte di Cassazione ha affermato che ad un’unità immobiliare classificabile nel gruppo D, interamente posseduta dall’impresa, già accatastata ma priva di rendita, purché separatamente contabilizzata, deve essere applicata un’Ici ridotta, sulla base dell’art. 5, D.Lgs. 504/1992. L’imposta, quindi, deve essere parametrata al valore contabile e non a quello della rendita presunta, basata sul valore degli immobili similari. SOCIETA’ CANCELLATE – NOTIFICA ATTI La Corte di Cassazione ha affermato che gli atti dell’Amministrazione Finanziaria possono essere notificati, in presenza di pendenze giuridiche o contestazioni giudiziali, anche se la società è cancellata dal Registro delle Imprese. EDIFICABILITA’ DI UN’AREA Un’area è edificabile se ritenuta tale dai piani urbanistici adottati dal Comune e a prescindere dall’approvazione di strumenti attuativi. L’assenza di un piano di lottizzazione, quindi, non fa venir meno la natura edificatoria dei terreni ma ne attenua la capacità influenzando la determinazione della base imponibile. VALORE DI MERCATO DEI TERRENI NON REALMENTE EDIFICABILI Quando un terreno edificabile, che non raggiunga il lotto minimo per costruire, sia acquistato a corpo e non a misura e presenti altre caratteristiche che ne impediscono l’utilizzo edificatorio reale, non potrà essere valutato al valore di mercato e sulla base del valore dei terreni confinanti; questi terreni confinanti, infatti, se raggiungono la dimensione di edificabilità, avranno un valore unitario ben superiore a quello oggetto di trasferimento. TRASFERIMENTO IMMOBILI DA SOCIETA’ IN LIQUIDAZIONE AL SOCIO La Corte di Cassazione, con la, ha affermato che nel caso in cui una società messa in liquidazione (società in accomandita semplice) trasferisca beni immobili al socio superstite (società a responsabilità limitata) per mancata ricostituzione della pluralità dei soci, non è applicabile nessun beneficio fiscale. In particolare, l’imposta di registro è dovuta in misura ordinaria, anche se la società a responsabilità limitata si era impegnata a trasferire l’immobile entro 3 anni per godere dell’aliquota agevolata. In sostanza, la sentenza fonda il proprio ragionamento sulla separazione dell’autonomia patrimoniale dei vari soggetti e sulla circostanza che l’assegnazione dell’immobile sociale è un’operazione che rientra nel paradigma del trasferimento prodromico all’estinzione della società. PERIZIA DI RIVALUTAZIONE DEI TERRENI La stessa perizia tecnica giurata di rivalutazione di un terreno edificabile, che sia stata redatta per ridurre le plusvalenze patrimoniali ex artt. 81 e 82 Tuir, e sulla cui base sia stata versata l’imposta sostitutiva del 4%, costituisce parametro per determinare un valore attendibile e utilizzabile anche ai fini del valore di riferimento per determinare l’effettivo valore e su cui applicare l’imposta di registro. AREA DESTINATA A VERDE PUBBLICO E PAGAMENTO DELL’ICI La Corte di Cassazione ha stabilito che, qualora il piano regolatore generale di un Comune stabilisca che un’area è destinata a verde pubblico attrezzato, tale prescrizione urbanistica impedisce al privato di poter edificare. Pertanto, l’area non è soggetta al pagamento dell’Ici, anche qualora l’edificabilità sia prevista dallo strumento urbanistico. Diritto internazionale Romania: donazione e legge applicabile alla forma Un cittadino rumeno ha stipulato in Svizzera, tramite scrittura privata autenticata da un notaio Svizzero, una proposta di donazione; cosa succederebbe se un notaio italiano fosse chiamato a redigere un atto di accettazione della donazione? Poiché la donazione riguarderebbe un bene immobile situato in Romania, sarebbe possibile trascrivere nel Registro Immobiliare romeno entrambi gli atti (la scrittura privata autenticata dal notaio svizzero e l’atto pubblico di accettazione redatto dal notaio italiano)? La risposta involge la questione delle forme richieste per gli atti provenienti dall’estero. “Poiché la donazione riguarda un bene immobile in Romania, la legge applicabile alla forma di questo atto è quella rumena. Entrambi gli atti (donazione e accettazione della donazione) devono essere stipulati per atto pubblico notarile (non è quindi ammessa la scrittura privata autenticata). La legge rumena si applica sia alla forma che al contenuto dell’atto. Il notaio che redige l’accettazione della donazione deve verificare i titoli di proprietà del donante, il versamento delle imposte di registro, eventuali gravami (ipoteche), e l’iscrizione al Catasto: la mancanza di questi adempimenti previsti dalla legge rumena rende la donazione nulla. Si raccomanda di chiedere alle parti di recarsi presso un notaio rumeno in loco per far rogare l’atto di donazione, o di inviare (entrambi, sia il donante che il donatario), una procura speciale, redatta per atto pubblico da un notaio di civil law e postillata”. Firma del primo atto notarile europeo in originale informatico Il 28 ottobre scorso si è svolta a Parigi, presso la sede del Conseil Superieur du Notariat, la cerimonia di firma del primo atto notarile europeo in originale informatico. Un notaio ha ricevuto un normale atto di compravendita di un terreno. Nel sistema prescelto dai notai francesi, l'atto viene letto sul monitor; le parti indi aggiungono l'immagine delle loro firme manoscritte, raccolte da apposite tavolette elettroniche dotate di stilo. Il testo corredato dalle immagini delle firme viene quindi trasformato in un file di tipo PDF/A, sul quale il notaio appone la propria firma digitale. Il file viene quindi inviato al Minutier Central, che conferma immediatamente online l'immediata ricezione; l'applicativo provvede infine a cancellare il file dal computer del notaio. Dal punto di vista giuridico, la procedura presenta almeno due caratteristiche degne di nota. In primo luogo, le parti non appongono una vera sottoscrizione, ma una firma elettronica leggera. Secondo la normativa della maggior parte dei Paesi europei, Francia ed Italia comprese, una firma di tal fatta non è equiparabile ad una sottoscrizione tradizionale, al contrario della firma digitale apposta dal notaio. In altri termini può ben dirsi che l'atto digitale francese è firmato dal solo notaio e non ha alcun valore giuridico senza il suo intervento, il che conferisce al notaio stesso un ruolo assolutamente centrale, di perno del momento genetico di questa nuova forma di documentazione digitale. In secondo luogo, oggetto di lettura è il testo come visualizzato dal word processor impiegato per la redazione, mentre il notaio firmerà un file diverso, il PDF/A come risultante dal processo di conversione. Non sembra però che la circostanza possa essere d'ostacolo neppure nel nostro ordinamento, giacché appare ormai acclarato che l'identità del documento prescinde dal supporto e dal formato. Il procedimento, in definitiva, non è dissimile dalla lettura a video di un atto destinato poi ad essere stampato. Il notariato francese, che ha adottato la trasmissione telematica delle copie autentiche con diversi anni di ritardo sul nostro Paese, è giunto dunque primo al traguardo dell'atto notarile digitale ab initio. Anche il notariato italiano ha però realizzato un'adeguata infrastruttura di conservazione, del tutto paragonabile a quella francese; per l'introduzione dell'originale informatico nel nostro ordinamento non manca dunque che un idoneo intervento normativo. Passaggio di cui sarebbe errato però sottovalutare la complessità, giacché richiede che si operi un coordinamento tra l'ordinamento notarile e le specificità (giuridiche prima che tecniche) dei documenti digitali: questi ultimi non costituiscono infatti semplici equivalenti delle forme tradizionali, ma rappresentano istituti giuridici radicalmente nuovi, che come tali debbono essere trattati per la loro integrazione nel sistema. Lussemburgo: autentica della firma apposta su una procura da parte di un funzionario comunale E’ stato chiesto se un funzionario comunale, secondo la legge del Lussemburgo, è autorizzato ad autenticare la firma apposta su una procura. La legge che autorizza l’autentica dei documenti da parte di un ufficio comunale è la Loi communale del 13 dicembre 1988, in particolare gli articoli 75 e 76 che così dispongono: “Art. 75. il sindaco, o colui che lo rappresenta (sostituisce), è autorizzato ad autenticare le firme ai sensi delle disposizioni di un regolamento del Gran Ducato. La firma autografa apposta dal sindaco o da colui che lo rappresenta (sostituisce) è valida a tutti gli effetti in materia amministrativa, senza dover essere ulteriormente autenticata da un’altra autorità, se accanto ad essa viene apposto anche il sigillo dell’amministrazione comunale. Art. 76 il sindaco può, sotto la sua supervisione e sotto la propria responsabilità, delegare ad un funzionario dell’amministrazione comunale: 1. l’emissione delle carte di identità 2. il rilascio degli estratti e dei relativi certificati dai registri demografici 3. l’autentica delle firme e la certificazione delle copie conformi dei documenti. Le firma dei funzionari delegati, in virtù del presente articolo, devono essere precedute dalla menzione della delega ricevuta”. Segnalazioni di volumi, pubblicazioni e letture Ombudsman – Giurì bancario La risoluzione delle controversie tra banche e Bancaria Editrice, 2008 consumatori. L’attività dell’Ombudsman nel 2007 con www.bancariaeditrice.it il massimario e le motivazioni delle decisioni di maggior interesse. gestione di conti e depositi bancari negoziazione di assegni e di effetti cambiari carte di pagamento normativa sulla trasparenza mutui fondiari credito al consumo servizio custodia e amministrazione titoli servizi di investimenti finanziari servizio di negoziazione titoli tassazione delle operazioni in titoli della clientela Daniele Muritano Fabio Valenza Angelo Nigro Marco Krogh Eleonora Luccattelli Ignazio Padolecchia Minori – Fondo Patrimoniale - Trust La fusione transfrontaliera dopo il D.Lgs.30.05.2008 n.108 Finanziamenti dei soci postergati e loro compensazione Le novità introdotte dal D.L. 112/2008 alle limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore Trasformazione di società di persone ed incidenza della comunione legale sulla titolarità delle quote Nessun obbligo di annotazione degli atti di rinegoziazione dei mutui bancari Federnotizie n.6/2008, pag.232 Federnotizie n.6/2008, pag.237 Notariato n.5/20008 pag.519 Notariato n.5/20008 pag.540 Notariato 6/2008 pag.661 Notariato 6/2008 pag.701 Segnalazioni di siti web e programmi e servizi Sviluppo Economico: integrazione della comunicazione "internet" In conseguenza della riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, che prevede l’accorpamento degli ex Ministeri delle Comunicazioni e del Commercio Internazionale, parte il progetto "comunicazione internet" del Ministero. Prima tappa del percorso, operazione “identity”, è l’unificazione sul web di tutte le strutture del Ministero (Sviluppo Economico, Comunicazioni, Commercio Internazionale). A regime, nel 2009, sarà realizzato un portale unico che permetterà un sensibile miglioramento della qualità della comunicazione, una semplificazione della fruizione delle informazioni da parte del cittadini, delle imprese, della stampa e anche degli utenti interni del Ministero. http://www.sviluppoeconomico.gov.it CNN NOTIZIE E' ANCHE ON LINE su http://notiziario.notartel.it/ Il Notiziario del CNN è consultabile anche on line dalla pagina di accesso della RUN, area "Comunicazione". Il sito è stato ottimizzato per una definizione video di 800 x 600 pixel. Si possono compiere ricerche testuali, libere o all'interno di un'area o sotto-area argomentale. Entrambe le modalità di ricerca possono essere raffinate tramite la scelta di un intervallo cronologico. Nell'area "Cronologia" sono archiviati i Notiziari in ordine cronologico. Nell'area "Download" si può scaricare e stampare il notiziario del giorno in formato compresso e i documenti allegati (file zip). Nell'area "Rassegna stampa" sono disponibili gli articoli di interesse per la categoria consultabili per "anno" - "mese" e "giorno". Nell'area "Link" è presente un elenco di indirizzi WEB che rimandano a siti di varia utilità. Entrate tributarie Gennaio – Settembre 2008 Sul portale http://www.finanze.gov.it è stato pubblicato il Bollettino delle entrate tributarie relative al periodo gennaio - settembre 2008, rilevate secondo il criterio della competenza giuridico-contabile. E’ presente anche la serie storica delle entrate tributarie dal 2002 in poi. Agenda di incontri di interesse notarile e Convegni> Agenda http://www.notariato.it/cnn/notaio/listing.aspx?lml_language_id=0&trs_id=103000&id=1612 DATA: 16 dicembre 2008, ore 21,00 LUOGO: Manova, Aula Magna del Seminario Vescovile ARGOMENTO: “Il testamento biologico: riflessioni e aspetti problematici” ORGANIZZAZIONE: Consiglio Notarile di Mantova in collaborazione con l’Osservatorio Politico – Culturale Antonio Rosmini Si tratterà dei problemi giuridici (a cura dei notai Luigi Gambelli e Enrico Lera); degli aspetti medico - scientifici (interverrà il Prof. Giovanni Zaninetta della “Domus Salutis” di Brescia); e di quelli etici - morali (a cura del Sacerdote Paolo Gibelli, Vicario episcopale per le iniziative socio-culturali, e del Mons. Pompeo Piva, Ordinario di etica ecumenica Pontificio Ateneo Antoniano di Roma). A seguire l’intervento del notaio Stanislao Cavandoli. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere al Consiglio notarile di Mantova. Il Notaio tra regole nazionali ed europee Sono aperte le iscrizioni al corso e-learning di diritto comunitario “Il Notaio tra regole nazionali ed europee”. Il corso si articola in due moduli composti da video – lezioni e risposte alle domande frequenti sul tema trattato (FAQ), corredate da una rassegna ragionata di normativa, prassi, giurisprudenza, bibliografia e sitografia. E’ attivo un forum, attraverso il quale il partecipante potrà confrontarsi con gli esperti e con i colleghi sui temi di principale interesse, porre questioni e condividere esperienze. Il superamento del test di ciascun modulo è valido al fine del riconoscimento di 10 Crediti Formativi Professionali. Il superamento dei test per l’intero corso è valido al fine del riconoscimento di 20 Crediti Formativi Professionali. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito web della Fondazione (www.fondazionenotariato.it). Il bilancio d’esercizio e i bilanci straordinari Sono aperte le iscrizioni al corso e-learning di diritto commerciale “Il bilancio d’esercizio e i bilanci straordinari”. Il corso è composto da video-lezioni, interviste e risposte alle domande frequenti (FAQ), corredate da una rassegna ragionata di normativa, prassi, giurisprudenza e bibliografia. E’ attivo un forum, attraverso il quale il partecipante potrà confrontarsi con gli esperti e con i colleghi sui temi di principale interesse, porre questioni e condividere esperienze. Il superamento del test è valido al fine del riconoscimento di 20 Crediti Formativi Professionali. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito web della Fondazione (www.fondazionenotariato.it).