Comune di Cinisello Balsamo Settore Ambiente ed Ecologia file:controllo gas di scarico 2008 Ordinanza Sindacale n° 508 27 dicembre 2007 OGGETTO:CONTROLLO OBBLIGATORIO DELLE EMISSIONI DA GAS DI SCARICO DEI VEICOLI A MOTORE DI RESIDENTI IN REGIONE LOMBARDIA. LEGGE REGIONALE 11 DICEMBRE 2006, N. 24, ARTICOLO 17. IL SINDACO • VISTA la legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente”; • - VISTO, in particolare, l’articolo 17 “Controlli delle emissioni dei gas di scarico” che: al comma 1 dispone l’assoggettamento al controllo obbligatorio dei gas di scarico, con frequenza annuale, di tutti i veicoli a motore, ad uso proprio o di terzi, destinati al trasporto di persone o di merci, di proprietà o in locazione finanziaria a persone fisiche o giuridiche residenti in Lombardia, individuati, sulla base di criteri e modalità attuativi, con atti della Giunta regionale; al comma 2 attribuisce alle autofficine, in possesso di specifici requisiti, nonché di apposita autorizzazione provinciale, il controllo dei gas di scarico ed il conseguente rilascio della documentazione attestante la regolarità delle emissioni misurate, che deve essere esibita dai conducenti dei veicoli ai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale; al comma 3 assegna all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) della Lombardia la verifica periodica dei gas di scarico e alle Province la competenza all’adozione degli atti amministrativi conseguenti al rilevamento, da parte di ARPA, della carenza dei requisiti di idoneità all’effettuazione dei controlli e di efficienza della strumentazione utilizzata a carico delle stesse autofficine; - - • RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta Regionale che, a decorrere dal 1993, hanno disposto, da ultimo con d.G.R. 7 novembre 2006, n.VIII/3476, le Campagne annuali per il controllo dei gas di scarico, finalizzate all’affiancamento degli enti locali nell’attuazione della Direttiva ministeriale LLPP 7 luglio 1998 inerente il controllo ai sensi dell’articolo 7 del Nuovo Codice della Strada; • RITENUTO necessario attuare l’articolo 17 della L.R. 24/06, in conformità al nuovo principio della obbligatorietà del controllo per tutti i veicoli a motore di residenti in Lombardia e della sua immediata operatività su tutto il territorio regionale allo scopo di garantire l’effettività e capillarità del controllo e il perseguimento delle eventuali violazioni a carico sia dei conducenti sia delle autofficine; • VISTI i documenti predisposti dalla competente Struttura regionale e dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) della Lombardia, concernenti, rispettivamente, i criteri e le modalità di attuazione dei controlli dei gas di scarico dei veicoli, la modulistica per la richiesta, da parte delle autofficine interessate, dell’autorizzazione ad effettuare il controllo dei gas di scarico e le procedure di taratura delle apparecchiature utilizzate dalle medesime autofficine per l’esecuzione del controllo stesso; • RICHIAMATI del medesimo articolo 17 della L.R. 24/06: - • - i commi 4 e 5, che dispongono in merito all’attività di controllo svolta dai soggetti preposti ai servizi di polizia stradale; il comma 6, che disciplina la dotazione, da parte dei Comuni, delle apparecchiature da adibire ai controlli effettuati ai sensi del comma 5, al fine di verificare il rispetto dei limiti di emissione dei gas di scarico; RICHIAMATI altresì: l’articolo 27 (Sanzioni) della L.R. 24/06 che ai commi da 6 a 10 stabilisce le sanzioni amministrative pecuniarie per l’inosservanza degli obblighi di cui all’articolo 17; la legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale” e, in particolare, l’articolo 9 “Principio di specialità”; • DATO ATTO che i controlli dei gas di scarico già effettuati e documentati in attuazione della Campagna “Bollino Blu” Anno 2007 sono da considerarsi a tutti gli effetti validi fino alla data di scadenza annuale; • CONSIDERATO necessario, alla luce degli effetti indotti dalla nuova disciplina fissata dall’articolo 17 della LR n. 24/06, stabilire al 31 luglio 2008 il termine finale di adeguamento a detta disciplina tramite l’effettuazione del controllo obbligatorio dei gas di scarico da parte di tutti i proprietari e locatari delle tipologie di veicoli assoggettate in base all’Allegato1; • RITENUTO, di conseguenza, che solo a far tempo dall’1 agosto 2008 sono sanzionabili le violazioni previste dall’articolo 27, commi 6, 7, 8, 9, 10, in sede di relativo accertamento da parte dei soggetti preposti; • RITENUTO di stabilire le seguenti tariffe da corrispondere alle autofficine per l’effettuazione del controllo dei gas di scarico: € 12,00, IVA inclusa, per i veicoli dotati di unica alimentazione; € 16,00, IVA inclusa, per i veicoli dotati di doppia alimentazione (cosiddetta “bifuel”); • VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 5276 del 2 agosto 2007 “Controllo obbligatorio delle emissioni da gas di scarico dei veicoli a motore di residenti in Regione Lombardia. Legge Regionale 11 dicembre 2006, n. 24, articolo 17.”; ORDINA su tutto il territorio comunale di Cinisello Balsamo, il controllo obbligatorio dei gas di scarico, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della L.R. 24/06, da effettuare con frequenza annuale, su: a) autoveicoli a motore, come definiti all’articolo 54 del decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada”, ad uso proprio o di terzi, destinati al trasporto di persone o di merci, di proprietà o in locazione finanziaria a persone fisiche o giuridiche, residenti in Lombardia, immatricolati dal 1 gennaio 1970, dotati di: - motore ad accensione a scintilla (benzina, gpl, gas) - motore con accensione per compressione (diesel) b) veicoli di cui alla precedente lettera a) di nuova immatricolazione, non ancora soggetti alla prima revisione prevista dall’articolo 80, comma 3, del decreto legislativo 285/92, che abbiano percorso più di 80.000 km; Sono esclusi dal controllo: controllo: - i veicoli di nuova immatricolazione, non ancora soggetti alla prima revisione prevista dall’articolo 80, comma 3, del decreto legislativo 285/92 e che non abbiano percorso più di 80.000 km; - gli autoveicoli considerati d’interesse storico o collezionistico iscritti in uno dei registri previsti all’articolo 215 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”; PRECISA CHE 1) Sono considerate valide, ai fini del rispetto delle disposizioni regionali relative al controllo dei gas di scarico, le verifiche delle emissioni effettuate in sede di revisione di cui all’art.80 del Nuovo Codice della Strada. 2) Il controllo dei gas di scarico deve attestare il rispetto delle prescrizioni tecniche specifiche per tipologia di veicolo emanate dal competente Ministero dei Trasporti a partire dal decreto interministeriale del 5 febbraio 1996, emanato dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione in attuazione della direttiva comunitaria 92/55, e successive integrazioni e disposizioni; 3) L’attestazione di cui al precedente punto 2) ha validità, decorrente dalla data dell’ultimo controllo effettuato, annuale per i veicoli immatricolati dopo il 1 gennaio 1988 e semestrale per i veicoli immatricolati precedentemente a tale data; 4) Il controllo dei gas di scarico degli autoveicoli è effettuato dalle officine che abbiano ottemperato a quanto riportato ai seguenti punti 6) e 7). Per gli autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, sia superiore a otto, per quelli destinati al trasporto merci di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate nonché per gli altri autoveicoli individuati dalla normativa specifica, il controllo dei gas di scarico è effettuato dai relativi uffici provinciali della Motorizzazione Civile; 5) Compete alle Province il rilascio dell’autorizzazione alle autofficine interessate ad effettuare il controllo dei gas di scarico; 6) I titolari di autofficine e di centri di revisione privati che intendano svolgere l’attività di controllo dei gas di scarico, devono presentare alle Province competenti un’autocertificazione resa ai sensi delle vigenti disposizioni, redatta secondo il fac-simile predisposto dalla competente struttura regionale, con la quale dichiarano: - di possedere i requisiti di cui al decreto del Ministero dei Trasporti 28/02/94; - di essere iscritti alla C.C.I.A.A.; - di possedere attrezzatura per il controllo dei gas di scarico, rispondente ai contenuti dell’Allegato 3; 7) Le officine autorizzate rilasciano al termine del controllo apposita documentazione attestante la regolarità delle emissioni dei gas di scarico e recante la data di effettuazione del controllo, la ragione sociale dell’autofficina e il numero dell’autorizzazione rilasciata dall’autofficina stessa; tale documentazione deve essere custodita nel veicolo ed esibita ai soggetti di cui all’articolo 12 del d.lgs. 285/92 che svolgono servizi di polizia stradale; 8) Le autofficine autorizzate al controllo dei gas di scarico devono effettuare la taratura delle apparecchiature impiegate, in conformità ai criteri e alle procedure specificati nella norma tecnica predisposta da ARPA, riportata nell’Allegato 3; le medesime autofficine sono altresì soggette all’esibizione annuale del Libretto Metrologico, di cui sono dotate le medesime apparecchiature, secondo le disposizioni impartite dalla Provincia competente; 9) L’inosservanza delle disposizioni regionali relative ai controlli delle emissioni dei gas di scarico, di cui all’articolo 17 della legge regionale 11/12/2006, n.24, comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste all’articolo 27, commi da 6 a 10, della medesima L.R. 24/06, in forza del principio di specialità di cui all’articolo 9 della legge 24/11/1981, n.689 “Modifiche al sistema penale” e ss.mm.ii. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore. Sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell’art.37 del citato Nuovo Codice della Strada, con le procedure di cui all’art.74 del regolamento di esecuzione approvato con DPR 495/92 e successive modifiche. Il contenuto della presente ordinanza è reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale e sarà adeguatamente diffuso alla cittadinanza. Cinisello Balsamo, 10 Dicembre 2007 Il Sindaco Angelo Zaninello Responsabile del procedimento: Marina Lucchini