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Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 23/02/2010 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 23/02/2010
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Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010
Provincia Autonoma di Trento
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 12 febbraio 2010, n. 214
Art. 8 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti approvato con d.P.G.P. 26
gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. e s.m. Autorizzazione di carattere generale per impianti adibiti a lavorazioni meccaniche e ad attività di tempra dei metalli con consumo di olio non superiore a 10
kg/giorno
LA GIUNTA PROVINCIALE
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visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare la parte quinta, recante le norme in
materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera;
considerato che l’articolo 269 del decreto legislativo n. 152/2006 dispone che per tutti gli impianti
che producono emissioni deve essere richiesta un’autorizzazione, sia con riferimento
all’installazione di un nuovo impianto o al trasferimento di un impianto da un luogo ad un altro, sia in
relazione ad una modifica che comporti variazioni significative ad impianti già autorizzati;
considerato che l’articolo 272, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, oltre alle autorizzazioni
generali previste per gli impianti e per le attività elencate nella parte II dell’allegato IV alla parte quinta, consente all’autorità competente di adottare apposite autorizzazioni a carattere generale per
specifiche categorie di impianti, individuate in relazione al tipo ed alle modalità di produzione;
visto l’art. 8 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti approvato con d.P.G.P.
26 gennaio 1987, n.1-41/Legisl. e successive modifiche ed integrazioni, che demanda alla Giunta
provinciale il compito di emanare apposite direttive e criteri per il rilascio delle autorizzazioni in via
generale per le categorie degli impianti connessi ad attività precedentemente definite dalla normativa statale a ridotto inquinamento atmosferico;
vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 10976 di data 9 ottobre 1998, con la quale sono
state approvate le direttive ed i criteri per il rilascio delle autorizzazioni in via generale per dette categorie di impianti;
rilevato che le lavorazioni meccaniche di pulizia superficiale meccanica dei metalli e per il trattamento di finitura delle superfici metalliche, risultano essere riferibili a categorie di impianti tecnologicamente semplici e ricorrenti nella realtà provinciale, comunque tali per cui risulta opportuno procedere all’adozione di apposite autorizzazioni di carattere generale;
rilevato inoltre che la “tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/giorno” è riportata
nell’elenco degli impianti ed attività di cui alla parte II dell’allegato IV del decreto legislativo n.
152/2006 e che, per analogia degli inquinanti emessi, ad essa possono essere assimilati i trattamenti termici di “rinvenimento” (o “distensione”) e di “ricottura” di pezzi metallici;
ritenuto pertanto opportuno attivare la procedura semplificata di autorizzazione in via generale per i
soggetti che intendano installare, modificare, trasferire o esercire impianti adibiti a lavorazioni meccaniche e ad attività di tempra dei metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/giorno, a condizione
che siano adottate specifiche soluzioni tecnico-costruttive e gestionali ritenute indispensabili per garantire un adeguato livello di protezione ambientale;
viste le specifiche tecniche, nonché i modelli e le relative schede tecniche, riportate negli allegati 1 e
2 del presente provvedimento, predisposti dall’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente
secondo le direttive ed i criteri di cui alla richiamata deliberazione della Giunta provinciale n. 10976
di data 9 ottobre 1998, finalizzati al rilascio dell’autorizzazione in via generale per impianti adibiti a
lavorazioni meccaniche e ad attività di tempra dei metalli con consumo di olio non superiore a 10
kg/giorno;
vista inoltre la deliberazione di Giunta Provinciale del 6 febbraio 2009, n. 199, con cui si demanda
all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente l’attivazione della procedura per il rilascio
dell’autorizzazione di carattere generale per alcune tipologie di impianti, tra cui quelli connessi ad attività di lavorazione di materiali inerti;
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vista la determinazione del Dirigente del Settore tecnico dell’Agenzia provinciale per la protezione
dell’ambiente del 17 febbraio 2009, n. 46, con cui è stata attivata la procedura per il rilascio
dell’autorizzazione di carattere generale per gli impianti contemplati dal provvedimento della Giunta
Provinciale n. 199 del 6 febbraio 2009;
rilevata l’opportunità di comprendere nella citata autorizzazione in via generale relativa alla lavorazione di materiali inerti anche le operazioni accessorie di affilatura di utensili mediante mola smerigliatrice, in quanto riferibili ad unità produttive tecnologicamente semplici e ricorrenti nella realtà
provinciale, soprattutto in relazione all’attività di lavorazione del porfido;
ritenuto pertanto opportuno modificare l’allegato 4 della deliberazione di Giunta Provinciale del 6
febbraio 2009, n. 199, come segue:
come ultima voce dell’elenco delle fasi di lavorazione riportato nel paragrafo 1.A.2 si aggiunge
la seguente: “operazioni accessorie di affilatura di utensili mediante mola smerigliatrice.”;
il periodo immediatamente successivo all’elenco di cui al punto precedente è sostituito con il
seguente: “Danno luogo ad emissioni convogliate le lavorazioni di spacco e finitura, nonché le
operazioni accessorie di affilatura.”;
ritenuto opportuno disporre la decadenza delle autorizzazioni già rilasciate ai sensi degli articoli 8, 8
bis ed 8 ter del T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e degli articoli 6, 7, 12,
13 e 15 del d.P.R. n. 203/1988, ovvero degli articoli 269 e 281 del decreto legislativo n. 152/2006,
nonché delle domande presentate ai sensi degli articoli 8 ed 8 ter del T.U.L.P. in materia di tutela
dell’ambiente dagli inquinamenti e dell’art. 12 del d.P.R. n. 203/1988, ovvero dell’articolo 281 del
decreto legislativo n. 152/2006, per i gestori che intendono avvalersi dell’autorizzazione in via generale;
ritenuto inoltre opportuno precisare che continuano ad esplicare efficacia eventuali autorizzazioni in
via generale già acquisite da enti ed imprese per le attività sopra menzionate a seguito della presentazione del modello C6 riferito ad attività generica, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2898 di data 17 novembre 2000;
ritenuto altresì opportuno precisare che continuano ad esplicare efficacia eventuali autorizzazioni in
via generale già acquisite da enti ed imprese per l’attività di lavorazione di materiali inerti a seguito
della presentazione del modello C13, approvato con deliberazione di Giunta Provinciale del 6 febbraio 2009, n. 199, e con determinazione del Dirigente del Settore tecnico dell’Agenzia provinciale
per la protezione dell’ambiente del 17 febbraio 2009, n. 46, in quanto le modifiche qui introdotte costituiscono una mera integrazione delle lavorazioni ricadenti nell’ambito di applicazione di tale autorizzazione e non alterano alcuna prescrizione pre-vigente;
rilevato che il soggetto che esercisce o che intende installare, modificare o trasferire impianti riconducibili alle attività sopra menzionate con caratteristiche tecnico-costruttive e gestionali diverse da
quelle previste negli allegati 1 e 2 del presente provvedimento deve presentare domanda
all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, seguendo le normali procedure previste dal
decreto legislativo n. 152/2006 al fine di ottenere l’autorizzazione all’emissione in atmosfera;
visto l’art. 51 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
considerato che i vincoli costruttivi e gestionali contenuti nelle specifiche tecniche di cui agli allegati
1 e 2 del presente provvedimento, selezionando processi caratterizzati dai più bassi livelli di emissione tecnicamente raggiungibili, comportano emissioni comunque inferiori ai limiti stabiliti dalla tabella B allegata al T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
considerato che spetta al comune la verifica sulla compatibilità in ordine agli aspetti urbanistici ed
igienico-sanitari degli impianti in oggetto;
vista la proposta dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, trasmessa con nota prot.
n. 2737/2009-D201 di data 4 novembre 2009;
rilevato che, a causa di un mero errore materiale, con deliberazione della Giunta provinciale n. 104
di data 29 gennaio 2010 si è demandata all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente
l’attivazione della procedura per il rilascio delle autorizzazioni in via generale per impianti termici civili, per impianti adibiti ad attività di saldatura di oggetti e superfici metalliche, di segheria, di lavorazione di materiali inerti, nonché di stoccaggio di materie prime, procedura già precedentemente attivata con deliberazione della Giunta provinciale n. n. 199 del 6 febbraio 2009;
vista la parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed i relativi allegati;
visto il T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26
gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. e successive modifiche ed integrazioni;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
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delibera
1) di demandare all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente l’attivazione della procedura
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
per il rilascio dell’autorizzazione di carattere generale per i seguenti impianti:
a) impianti adibiti a lavorazioni meccaniche, con particolare riferimento alla pulizia superficiale
meccanica dei metalli ed ai trattamenti di finitura delle superfici metalliche, che possiedono le
caratteristiche tecnico-costruttive e gestionali descritte nell’allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
b) impianti connessi ad attività di tempra dei metalli con consumo di olio non superiore a 10
kg/giorno che possiedono le caratteristiche tecnico-costruttive e gestionali descritte nell’allegato
2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 del T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli
inquinamenti, che le prescrizioni relative all’installazione ed all’esercizio degli impianti contenute negli allegati 1 e 2 del presente provvedimento costituiscono, per le emissioni in atmosfera ad essi pertinenti, aggiornamento della tabella B allegata al medesimo Testo Unico;
di modificare l’allegato 4 della deliberazione di Giunta Provinciale del 6 febbraio 2009, n. 199, come
segue:
come ultima voce dell’elenco delle fasi di lavorazione riportato nel paragrafo 1.A.2 si aggiunge
la seguente: “operazioni accessorie di affilatura di utensili mediante mola smerigliatrice.”;
il periodo immediatamente successivo all’elenco di cui al punto precedente è sostituito con il
seguente: “Danno luogo ad emissioni convogliate le lavorazioni di spacco e finitura, nonché le
operazioni accessorie di affilatura.”;
di disporre la decadenza delle autorizzazioni già rilasciate ai sensi degli articoli 8, 8 bis ed 8 ter del
T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e degli articoli 6, 7, 12, 13 e 15 del
d.P.R. n. 203/1988, ovvero degli articoli 269 e 281 del decreto legislativo n. 152/2006, nonché delle
domande presentate ai sensi degli articoli 8 ed 8 ter del T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente
dagli inquinamenti e dell’art. 12 del d.P.R. n. 203/1988, ovvero dell’articolo 281 del decreto legislativo n. 152/2006, a decorrere dalla data di ricevimento da parte dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente delle dichiarazioni di ciascun gestore di avvalersi dell’autorizzazione in via generale;
di precisare che continuano ad esplicare efficacia eventuali autorizzazioni in via generale già acquisite da enti ed imprese per le attività sopra menzionate a seguito della presentazione del modello
C6 riferito ad attività generica, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2898 di data
17 novembre 2000;
di precisare che continuano ad esplicare efficacia eventuali autorizzazioni in via generale già acquisite da enti ed imprese per l’attività di lavorazione di materiali inerti a seguito della presentazione del
modello C13, approvato con deliberazione di Giunta Provinciale del 6 febbraio 2009, n. 199, e con
determinazione del Dirigente del Settore tecnico dell’Agenzia provinciale per la protezione
dell’ambiente del 17 febbraio 2009, n. 46;
di dare atto che spetta al comune la verifica sulla compatibilità in ordine agli aspetti urbanistici ed
igienico-sanitari degli impianti considerati dal presente provvedimento;
di annullare, per i motivi indicati in premessa, la deliberazione della Giunta provinciale n. 104 di data
29 gennaio 2010;
di ordinare la pubblicazione del presente provvedimento e delle specifiche tecniche allegate nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
LORENZO DELLAI
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
PATRIZIA GENTILE
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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AGENZIA PROVINCIALE PER LA
PROTEZIONE DELL’AMBIENTE
LAVORAZIONI MECCANICHE SU METALLI
----------------
“pulizia superficiale meccanica, trattamenti di finitura delle superfici”
LIBRETTO PER ATTIVITÁ DI LAVORAZIONE MECCANICA SU METALLI
AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE
deliberazione di G.P. del _____________ n. ____
determinazione del Dirigente del Settore tecnico del _____________ n. ____
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Mod. C15 (lavorazione meccanica su metalli)
All’Agenzia Provinciale
per la Protezione dell’Ambiente
via Mantova, 16
38122 TRENTO TN
e p.c. Al Sindaco
del Comune di
(TN)
Oggetto: Autorizzazione in via generale per le emissioni in atmosfera provenienti da attività di lavorazione
meccanica su metalli, ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 8-ter del T.U.L.P. in materia di tutela
dell’ambiente dagli inquinamenti e dell’articolo 272, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Il sottoscritto
nato il
codice fiscale
a
( )
residente a
( )
via e nr. civico
in qualità di
titolare
legale rappresentante
dell’impresa con denominazione o ragione sociale:
codice fiscale
attività economica dell’impresa
(secondo classificazione ISTAT)
( )
con sede legale in
via e nr. civico
n. telefonico (con prefisso)
dichiara di avvalersi dell’autorizzazione in via generale per attività di lavorazione meccanica su metalli,
di cui all’oggetto, adottata con determinazione del Dirigente del Settore tecnico del _____________ n. ____,
relativamente a:
- installazione
- modifica o ampliamento
- trasferimento
- esercizio
di un nuovo impianto
di un impianto già autorizzato
di un impianto in altra località
di un impianto già installato
ubicato nel Comune di
(TN)
frazione o località
via e nr. civico
Pertanto si impegna a rispettare le prescrizioni dell’allegato 2 della determinazione del Dirigente del Settore
tecnico del _____________ n. ____.
data
Il legale rappresentante
(timbro e firma)
................................................................
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Mod. C15 (lavorazione meccanica su metalli)
Tipo di lavorazioni effettuate
pulizia superficiale dei metalli
trattamenti di finitura di superfici metalliche
pallinatura
granigliatura
sabbiatura
specificare:
Scheda riepilogativa dei punti di emissione
Unità produttiva
sigla(1)
descrizione(2)
Emissione
Portata
Altezza
dal suolo
Sezione
Sistema di
abbattimento
sigla(3)
Nm3/h
m
m2
codice(4)
M
E
M
E
M
E
M
E
M
E
M
E
M
E
M
E
M
E
M
E
M
E
M
E
M
E
M
E
M
E
(1)
(2)
(3)
(4)
indicare in ordine progressivo le sigle delle unità produttive: M1, M2, M3, …
descrivere l’unità produttiva che genera l’emissione (sabbiatrice, rettificatrice, burattatrice, smerigliatrice, alesatrice, ecc.);
indicare in ordine progressivo le sigle dei punti di emissione: E1, E2, E3, …
per i codici relativi ai sistemi di abbattimento, consultare la tabella in calce.
Allegare: - planimetria generale dell’insediamento in scala adeguata, nella quale sia indicata la collocazione
delle unità produttive (M1, M2, … ) con i relativi punti di emissione (E1, E2, … );
- estratto mappa in scala opportuna con evidenziata l’ubicazione dell’insediamento.
Eventuali riferimenti a precedenti autorizzazioni specifiche da sostituire:
Eventuali altre comunicazioni:
data
Il legale rappresentante
(timbro e firma)
................................................................
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TABELLA CODICI SISTEMI DI ABBATTIMENTO
codice
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
tipologia sistema di abbattimento
ciclone
multicicloni
filtro a tasche
filtro a maniche
precipitatore elettrostatico
abbattitore a umido
abbattitore a umido Venturi
assorbitore
adsorbitore senza rigenerazione
adsorbitore dotato di rigenerazione
combustore termico
post-combustore termico
post-combustore catalitico
altro:
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_____________________ PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO _____________________
Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente
Settore Gestione ambientale
Via Mantova, 16 - 38122 Trento
tel. 0461/497702-03 - Fax 0461/236574
e-mail: [email protected]
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO
30 GIUGNO 2003, N. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali"
Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali),
garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali,
nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e
al diritto alla protezione dei dati personali.
Il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e delle
libertà, nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per
il loro esercizio da parte degli interessati, nonché per l'adempimento degli obblighi da parte dei titolari del
trattamento.
Le finalità del trattamento dei dati sono previste dalle norme del Testo unico delle leggi provinciali per la
protezione dell'ambiente (approvato con d.P.G.P. n. 1-41/Legisl. il 26 gennaio 1987 e successive
modifiche ed integrazioni) relative al rilascio di provvedimenti autorizzatori e all'organizzazione dei
catasti; dalla legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11 istitutiva dell'Agenzia provinciale per la
protezione dell'ambiente; in linea generale, da tutte le disposizioni legislative disciplinanti lo svolgimento
delle attività istituzionali della predetta Agenzia.
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo sopra citato, si informa di quanto segue:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha
presentato la documentazione;
2. Il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per dare corso alla procedura di Suo interesse;
4. Il titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento, con sede in Piazza Dante, 15 – 38122
Trento.
5. I responsabili del trattamento sono i Dirigenti delle singole Strutture, in particolare:
- Direttore dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;
- Dirigente Sostituto del Settore Informazione e monitoraggi;
- Dirigente Sostituto del Settore Gestione ambientale;
- Responsabile dell’Incarico di studio ed analisi dei processi tecnologici e produttivi;
- Responsabile del Settore Laboratorio e controlli.
6. In ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003 citato.
Trento, 19/10/2009
Dichiaro di aver ricevuto informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ed esprimo il consenso al trattamento
ed alla comunicazione dei propri dati nei limiti e per le finalità precisate nell’informativa.
data, ___________________________
_______________________________
firma
N.B.: la presente informativa fa riferimento solo al trattamento dei dati contenuti nella modulistica da presentare all’Agenzia
provinciale per la protezione dell’ambiente.
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LAVORAZIONI MECCANICHE SU METALLI
1 – Generalità
Rientrano nella disciplina della presente autorizzazione le lavorazioni meccaniche non riferibili ad impianti o
attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico.
Fra di esse si individuano in particolare le seguenti attività effettuate con macchine operatrici che, per la ridotta
granulometria delle polveri prodotte ovvero per la presenza di nebbie d’olio, necessitano di sistemi di
aspirazione e trattamento degli effluenti gassosi:
• pulizia superficiale meccanica dei metalli;
• trattamenti di finitura delle superfici metalliche.
Sono in ogni caso escluse le lavorazioni che diano luogo ad emissioni di sostanze cancerogene, tossiche per la
riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate
dalla parte II dell’Allegato I alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e le attività in cui sono impiegate sostanze
e preparati ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60 e R61.
2 – Requisiti tecnologici ammessi all’autorizzazione in via generale
2.1 – Pulizia superficiale meccanica dei metalli:
• pallinatura;
• granigliatura;
• sabbiatura.
Tali lavorazioni devono essere svolte in apposite apparecchiature chiuse ed opportunamente presidiate da
sistemi di aspirazione per la captazione ed il convogliamento degli effluenti ad un idoneo sistema di
abbattimento del particolato.
2.2 – Trattamenti di finitura delle superfici metalliche
Fra tali lavorazioni, a titolo d’esempio, possono essere elencate: lucidatura meccanica, levigatura, sbavatura,
lappatura, molatura, spazzolatura, lapidellatura, carteggiatura, rettifica, affilatura, smerigliatura, ecc..
Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere captati e convogliati ad un idoneo sistema di
abbattimento del particolato, con esclusione di eventuali lavorazioni in cui si utilizzano fluidi refrigeranti o
lubro-refrigeranti.
3 – Prescrizioni relative all’installazione ed all’esercizio degli impianti
3.1 – Limiti di accettabilità per le emissioni in atmosfera
La progettazione e la gestione dell’impianto deve essere tale da garantire, in tutte le condizioni di
funzionamento, il rispetto dei seguenti limiti di accettabilità, riferiti a 0°C ed a 1013 millibar dell’effluente
gassoso anidro, anche durante le fasi di avviamento e di arresto degli impianti:
Fase dell’attività
- pulizia superficiale meccanica dei metalli
- trattamenti di finitura delle superfici metalliche
Inquinante
Concentrazione [mg/Nm3]
polveri inerti totali
polveri inerti totali
10
(comprese nebbie d’olio)
10
I limiti di emissione sono espressi in concentrazione e rappresentano il massimo quantitativo in massa di
inquinante contenuto nel flusso gassoso strettamente necessario all’evacuazione di tutti gli effluenti prodotti, in
condizioni di sicurezza, senza ricorso a diluizioni non necessarie.
Per gli inquinanti per cui non è previsto nel presente capitolo uno specifico limite in concentrazione, si
assumono i valori limite riportati nella tabella B allegata al T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli
inquinamenti.
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Per quanto riguarda i flussi di massa di tutti gli inquinanti, si assumono i valori limite riportati nella tabella B
allegata al T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti.
3.2 – Altre prescrizioni
Le lavorazioni meccaniche oggetto della presente autorizzazione in via generale devono essere svolte nel
rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori, in modo da evitare emissioni in
atmosfera di inquinanti in forma diffusa.
I sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in continua efficienza.
Ai sensi dell’art. 271, comma 14, del D.Lgs. n. 152/2006, in caso di guasto che comporti il superamento dei
valori limite di emissione di cui al capitolo 3.1, il gestore dell’impianto deve informare entro le otto ore
successive l’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente ed il comune territorialmente competente; il
ripristino funzionale dell’impianto deve avvenire nel più breve tempo possibile e devono essere adottati tutti gli
accorgimenti gestionali ed impiantistici che garantiscano il massimo contenimento delle emissioni.
4 - Adempimenti
4.1 - Comunicazioni riguardanti le caratteristiche degli impianti e dei prodotti utilizzati
Contestualmente alla dichiarazione di avvalersi dell’autorizzazione in via generale, da presentare all’Agenzia
Provinciale per la Protezione dell’Ambiente ed al Sindaco del Comune territorialmente competente, il gestore
dell’impianto, compilando in ogni sua parte il modello C15, che forma parte integrante del presente allegato, deve:
- indicare il tipo di lavorazioni effettuate;
- indicare le unità produttive presenti nell’insediamento, con particolare riguardo ai sistemi di abbattimento
adottati, riportando le caratteristiche dei punti di emissione ed attribuendo ai medesimi un numero
progressivo che tenga conto degli eventuali punti di emissione già autorizzati;
- indicare gli eventuali riferimenti a precedenti autorizzazioni specifiche da sostituire;
- allegare una planimetria generale dell’insediamento in scala adeguata, nella quale sia indicata la collocazione
delle unità produttive con i relativi punti di emissione;
- allegare un estratto mappa in scala opportuna con evidenziata l’ubicazione dell’insediamento.
4.2 - Impianti nuovi, trasferiti oppure oggetto di modifica sostanziale
4.2.1 - Comunicazione di messa in esercizio dell’impianto
Il gestore dell’impianto deve comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, all’Agenzia Provinciale per la
Protezione dell’Ambiente ed al Sindaco del Comune territorialmente competente, la data di messa in esercizio
dell’impianto stesso.
4.2.2 - Comunicazione di messa a regime ed effettuazione degli autonomi controlli di avviamento
Il gestore dell’impianto deve comunicare preventivamente all’Agenzia Provinciale per la Protezione
dell’Ambiente ed al Sindaco del Comune territorialmente competente la data di messa a regime e la data in
cui saranno effettuati gli autonomi controlli di avviamento dell’impianto; il termine ultimo per la messa a
regime dell’impianto è stabilito in 30 giorni a partire dalla data della messa in esercizio. Tali autonomi controlli
devono essere costituiti da almeno due campionamenti per ciascun punto di emissione rappresentativi dei
primi dieci giorni di funzionamento a regime dell’impianto e devono riguardare la determinazione della
concentrazione degli inquinanti espressamente indicati al precedente capitolo 3.1. I relativi certificati di analisi,
firmati da un tecnico abilitato, devono essere trasmessi all’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente
ed al Comune territorialmente competente entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime.
4.3 - Impianti già installati
Il gestore dell’impianto deve comunicare preventivamente all’Agenzia Provinciale per la Protezione
dell’Ambiente ed al Sindaco del Comune territorialmente competente la data in cui sarà effettuato l’autonomo
controllo sulle emissioni in atmosfera. Detto rilevamento, che deve essere effettuato entro i sei mesi
successivi alla data di presentazione della dichiarazione di avvalersi dell’autorizzazione in via generale, deve
essere rappresentativo delle più gravose condizioni di esercizio dell’impianto e deve riguardare la
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determinazione della concentrazione degli inquinanti espressamente indicati al precedente capitolo 3.1. I
relativi certificati di analisi, firmati da un tecnico abilitato, devono essere trasmessi all’Agenzia Provinciale per
la Protezione dell’Ambiente ed al Comune territorialmente competente entro i 30 giorni successivi alla
scadenza.
Sono esentati dall’effettuazione degli autonomi controlli coloro che hanno effettuato l’ultima misurazione nei
due anni precedenti alla data di presentazione della dichiarazione di avvalersi dell’autorizzazione in via
generale, qualora prescritto dall’eventuale autorizzazione già rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 203/1988 o del
D.Lgs n. 152/2006.
4.4 - Modalità di effettuazione dei controlli
I metodi di campionamento e di analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori
misurati ai valori limite sono quelli stabiliti dall’appendice alla tabella B allegata al T.U.L.P. in materia di tutela
dell’ambiente dagli inquinamenti.
4.5 - Controlli ed adempimenti successivi
Non sono richiesti autonomi controlli periodici sulle emissioni in atmosfera derivanti dalle unità produttive
rientranti nella disciplina della presente autorizzazione in via generale.
La Ditta deve mettere a disposizione tutte le schede di sicurezza delle materie prime impiegate nell’attività
rientrante nella disciplina della presente autorizzazione in via generale.
4.6 - Cessazione dell’attività, subentri, trasferimenti e modifiche
L’autorizzazione ha effetto nei confronti di chiunque subentri, a qualsiasi titolo, nella gestione dell’impianto. Il
subentrante è tenuto a comunicare, entro 60 giorni, all’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente ed
al Sindaco del Comune territorialmente competente l’avvenuto trasferimento della gestione. Parimenti, entro 60
giorni, la Ditta deve comunicare l’eventuale cessazione dell’attività.
I trasferimenti in altra località e le modifiche sostanziali (rimozione di un sistema di abbattimento, incremento
della portata dell’effluente superiore al 20%, impiego di nuove materie prime con una variazione della qualità
e/o quantità degli inquinanti emessi in atmosfera, …) apportate all’impianto successivamente alla presentazione
della dichiarazione di avvalersi dell’autorizzazione in via generale sono soggetti a nuova autorizzazione
preventiva per le emissioni in atmosfera.
Qualsiasi modifica che comporti una variazione rispetto a quanto indicato nella documentazione già presentata
deve essere comunque comunicata all’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente ed al Sindaco del
Comune territorialmente competente almeno 60 giorni prima dell’effettuazione.
5 - Condotti di scarico
5.1 - Punto di prelievo
La Ditta è obbligata a realizzare tutte le opere che consentano l’esecuzione di campionamenti dell’effluente
gassoso; in particolare su ciascuna emissione in atmosfera deve realizzare foro di prelievo, come da disegno
allegato al presente documento, in posizione idonea e resa accessibile al personale addetto ai controlli secondo
le norme di sicurezza e igiene del lavoro vigenti.
5.2 - Altezza dei condotti
I condotti di scarico devono essere realizzati in modo da consentire la migliore dispersione dell’effluente
gassoso nell’atmosfera secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia derivanti da regolamenti
comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, è opportuno che
il punto di emissione risulti almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri ed
alle aperture di locali abitati nel raggio di 50 metri.
6 - Altre prescrizioni
6.1 - Documentazione comprovatoria
62
La Ditta deve conservare presso lo stabilimento, a disposizione degli organismi preposti al controllo, copia della
documentazione trasmessa all’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente al fine di avvalersi dell’autorizzazione in via generale ed un “libretto per attività di lavorazione meccanica” correttamente compilato.
6.2 - Accesso agli impianti
Il gestore dell’impianto deve lasciare libertà di accesso agli addetti ai controlli, al fine di procedere a
sopralluoghi, prelievi e rilevamenti nei luoghi e negli edifici ove si svolgono le attività che producono le
emissioni, ovvero in quelli in cui sono situati gli impianti da controllare.
Il responsabile della gestione dell’impianto, o chi ne fa le veci, è invitato anche in via breve a presenziare alle
operazioni di controllo, facendosi eventualmente assistere da un consulente tecnico, a meno che la sua
reperibilità sia di ostacolo all’inizio delle operazioni.
6.3 - Certificato di prevenzione incendi
La Ditta è tenuta a munirsi, ove necessario, del prescritto certificato di prevenzione incendi, ovvero nulla osta
provvisorio, ai sensi della vigente normativa, ottemperando altresì ai dettati delle normative vigenti in materia
urbanistica e di sicurezza, acquisendo anche l’autorizzazione edilizia.
63
TRONCHETTO FILETTATO
da predisporre sul condotto di scarico
per il prelievo degli effluenti gassosi
A
Il punto di prelievo deve
essere posizionato in un
tratto di condotto rettilineo
a sezione costante, possibilmente verticale, a circa
2/3 dell'altezza, con una distanza minima pari a 6 diametri dall'imbocco, o irregolarità a monte, ed a 2
diametri della sezione di
efflusso. In casi eccezionali tali distanze possono
essere ridotte rispettivamente a 4 e 1,5 diametri.
A
M89x1,5
φ 85
6
filetto metrico
passo 1,5
16
51
SEZIONE A-A
φ 79
φ 89
64
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AGENZIA PROVINCIALE PER LA
PROTEZIONE DELL’AMBIENTE
TEMPRA DI METALLI
----------------
“Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/giorno”.
LIBRETTO PER L’ATTIVITÁ DI TEMPRA DI METALLI
AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE
deliberazione di G.P. del _____________ n. ____
determinazione del Dirigente del Settore tecnico del _____________ n. ____
65
Mod. C16 (tempra)
All’Agenzia Provinciale
per la Protezione dell’Ambiente
via Mantova, 16
38100 TRENTO TN
e p.c. Al Sindaco
del Comune di
............................... TN
Oggetto: Autorizzazione in via generale per le emissioni in atmosfera provenienti da attività di tempra
di metalli, ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 8-ter del T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente
dagli inquinamenti e dell’articolo 272, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Il sottoscritto
nato il
codice fiscale
a
( )
residente a
( )
via e nr. civico
in qualità di
titolare
legale rappresentante
dell’impresa con denominazione o ragione sociale:
codice fiscale
attività economica dell’impresa
(secondo classificazione ISTAT)
( )
con sede legale in
via e nr. civico
n. telefonico (con prefisso)
dichiara di avvalersi dell’autorizzazione in via generale per attività di tempra di metalli di cui
all’oggetto, adottata con determinazione del Dirigente del Settore tecnico del _____________ n. ____,
relativamente a:
- installazione
- modifica o ampliamento
- trasferimento
- esercizio
di un nuovo impianto
di un impianto già autorizzato
di un impianto in altra località
di un impianto già installato
ubicato nel Comune di
(TN)
frazione o località
via e nr. civico
Pertanto si impegna a rispettare le prescrizioni dell’allegato 2 della determinazione del Dirigente del
Settore tecnico del _____________ n. ____.
data
Il legale rappresentante
(timbro e firma)
................................................................
66
Mod. C16 (tempra)
Tipo di tecnologia adottata
riscaldamento
raffreddamento rapido (spegnimento)
rinvenimento/distensione
ricottura (raffreddamento lento)
in atmosfera non modificata
in atmosfera inerte
in atmosfera controllata (riducente)
in olio
in acqua
in soluzioni acquose
in prodotti sintetici organici
in bagno di sali fusi
altro:
in atmosfera non modificata
in atmosfera controllata (riducente)
in atmosfera non modificata
in atmosfera controllata (riducente)
Consumo di olio nell’attività di tempra dei metalli
kg/giorno
kg/anno
Unità termiche ad uso produttivo o misto
Combustibile di alimentazione(1)
Potenzialità [MW](2)
(da compilare se di potenzialità superiore a quella indicata)
metano
GPL
gasolio
(≥ 3 MW)
(≥ 3 MW)
(≥ 1 MW)
(1) barrare la casella corrispondente al tipo di combustibile utilizzato
(2) riportare nelle varie caselle il valore della potenzialità di ciascuna unità termica (la potenzialità di ciascuna unità termica
non deve comunque superare i 5 MW)
Scheda riepilogativa dei punti di emissione
Unità produttiva o termica
sigla(3)
descrizione(4)
Emissione Portata
sigla(5)
M
E
M
E
M
E
M
E
M
E
M
E
Nm3/h
Altezza
Sistema di
Sezione
dal suolo
abbattimento
m
m2
codice(6)
(3) indicare in ordine progressivo le sigle delle unità produttive o termiche: M1, M2, M3, …
(4) descrivere l’unità produttiva (forno di riscaldamento in atmosfera controllata, vasca di raffreddamento in acqua/olio/…,
forno di riscaldamento in atmosfera riducente, forno di rinvenimento, forno di ricottura, ... ) o termica che genera
l’emissione; in caso di presenza di bruciatore, specificare tipologia di combustibile e potenzialità termica;
(5) indicare in ordine progressivo le sigle dei punti di emissione: E1, E2, E3, …
(6) per i codici relativi ai sistemi di abbattimento, consultare la tabella in calce.
67
Allegare: - planimetria generale dell’insediamento in scala adeguata, nella quale sia indicata la collocazione
delle unità produttive o termiche (M1, M2, … ) con i relativi punti di emissione (E1, E2, …);
- estratto mappa in scala opportuna con evidenziata l’ubicazione dell’insediamento.
Eventuali riferimenti a precedenti autorizzazioni specifiche da sostituire:
Eventuali altre comunicazioni:
data
Il legale rappresentante
(timbro e firma)
................................................................
TABELLA CODICI SISTEMI DI ABBATTIMENTO
codice
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
tipologia sistema di abbattimento
ciclone
multicicloni
filtro a tasche
filtro a maniche
precipitatore elettrostatico
abbattitore a umido
abbattitore a umido Venturi
assorbitore
adsorbitore senza rigenerazione
adsorbitore dotato di rigenerazione
combustore termico
post-combustore termico
post-combustore catalitico
altro:
68
____________________ PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO __________________
Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente
Settore Gestione ambientale
Via Mantova, 16 - 38122 Trento
tel. 0461/497702-03 - Fax 0461/236574
e-mail: [email protected]
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO
30 GIUGNO 2003, N. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali"
Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali),
garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà
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all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
Il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e
delle libertà, nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità
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Le finalità del trattamento dei dati sono previste dalle norme del Testo unico delle leggi provinciali
per la protezione dell'ambiente (approvato con d.P.G.P. n. 1-41/Legisl. il 26 gennaio 1987 e
successive modifiche ed integrazioni) relative al rilascio di provvedimenti autorizzatori e
all'organizzazione dei catasti; dalla legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11 istitutiva
dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente; in linea generale, da tutte le disposizioni
legislative disciplinanti lo svolgimento delle attività istituzionali della predetta Agenzia.
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo sopra citato, si informa di quanto segue:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale
ha presentato la documentazione;
2. Il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per dare corso alla procedura di Suo interesse;
4. Il titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento, con sede in Piazza Dante, 15 –
38122 Trento.
5. I responsabili del trattamento sono i Dirigenti delle singole Strutture, in particolare:
- Direttore dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;
- Dirigente Sostituto del Settore Informazione e monitoraggi;
- Dirigente Sostituto del Settore Gestione ambientale;
- Responsabile dell’Incarico di studio ed analisi dei processi tecnologici e produttivi;
- Responsabile del Settore Laboratorio e controlli.
6. In ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai
sensi dell’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003 citato.
Trento, 19/10/2009
Dichiaro di aver ricevuto informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ed esprimo il consenso al
trattamento ed alla comunicazione dei propri dati nei limiti e per le finalità precisate nell’informativa.
data, ___________________________
_______________________________
firma
N.B.: la presente informativa fa riferimento solo al trattamento dei dati contenuti nella modulistica da presentare
all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente.
69
TEMPRA DI METALLI
CON CONSUMO DI OLIO NON SUPERIORE A 10 KG/GIORNO
Attività elencata nella Parte II dell’Allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
1 – Generalità
Rientrano nella disciplina della presente autorizzazione le emissioni in atmosfera derivanti dalle operazioni
connesse all’attività di tempra dei metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/giorno. I trattamenti di
tempra sono costituiti da una fase di riscaldamento di pezzi metallici ad una temperatura idonea in funzione del
tipo di metallo, seguita da una fase di rapido raffreddamento, detto anche spegnimento, in olio oppure in altri
mezzi quali acqua, soluzioni acquose, bagni di sali fusi, etc…
Vengono assimilati alla tempra anche i seguenti trattamenti termici:
- rinvenimento o distensione, costituito da un riscaldamento dei pezzi a temperatura inferiore rispetto
alla tempra e da un successivo lento raffreddamento, al fine di eliminare le tensioni interne residue
indotte dalla tempra stessa;
- ricottura, generalmente costituito da una fase di riscaldamento dei pezzi metallici ad una temperatura
idonea in funzione del tipo di metallo, seguita da un raffreddamento molto lento.
Gli impianti di combustione impiegati per i trattamenti termici devono essere alimentati esclusivamente a
metano, GPL o gasolio e la potenzialità termica nominale di ciascuna unità non deve superare i 5 MW.
Sono in ogni caso escluse le lavorazioni che diano luogo ad emissioni di sostanze cancerogene, tossiche per la
riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate
dalla parte II dell’Allegato I alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e le attività in cui sono impiegate sostanze
e preparati ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60 e R61. Inoltre non
rientrano nella disciplina della presente autorizzazione le emissioni provenienti da fasi di spegnimento in bagni
di sali fusi contenenti cianuri.
1.1 – Fasi della lavorazione e materie prime utilizzate
Nelle attività connesse alla tempra, rinvenimento e ricottura dei metalli, si possono individuare le seguenti fasi:
- riscaldamento
in atmosfera non modificata;
in atmosfera inerte;
in atmosfera controllata (riducente);
- raffreddamento rapido (spegnimento)
in olio;
in altri mezzi (acqua, soluzioni acquose, bagni di sali fusi, ecc.);
- raffreddamento lento
post-rinvenimento/distensione;
post-ricottura.
2 – Requisiti tecnologici ammessi all’autorizzazione in via generale
Nell’attività di tempra dei metalli rientrante nella disciplina della presente autorizzazione è consentito il
consumo di olio per un quantitativo non superiore a 10 kg al giorno, riferiti all’intero stabilimento. Nel caso
di raffreddamento lento o di spegnimento in altri mezzi non sono fissate soglie massime di consumo.
Nello specifico, le singole fasi di lavorazione devono soddisfare anche i seguenti requisiti.
2.1 – Riscaldamento in atmosfera non modificata o inerte
La fase di riscaldamento in atmosfera non modificata o inerte è condotta in appositi forni ad induzione o similari.
Gli effluenti provenienti da questa fase devono essere captati e convogliati in atmosfera, nel rispetto dei limiti
di emissione stabiliti al successivo capitolo 3.
2.2 – Riscaldamento in atmosfera controllata (riducente)
La fase di riscaldamento è condotta in appositi forni operanti in atmosfera riducente.
Gli effluenti provenienti da questa fase devono essere captati e convogliati in atmosfera, nel rispetto dei limiti
di emissione stabiliti al successivo capitolo 3.
70
I forni di riscaldamento devono inoltre essere dotati di bruciatori pilota su ogni punto di possibile fuoriuscita
dell’atmosfera riducente. Gli eventuali impianti di produzione e distribuzione di tale atmosfera devono essere
dotati di appositi dispositivi per l’ossidazione degli esuberi di atmosfera riducente, sempre nel rispetto dei limiti
di emissione stabiliti al successivo capitolo 3.
2.3 – Raffreddamento rapido (spegnimento)
La fase di spegnimento deve essere svolta in un ambiente presidiato da idoneo sistema di aspirazione. Gli
effluenti provenienti da questa fase devono essere captati e convogliati in atmosfera, nel rispetto dei limiti di
emissione stabiliti al successivo capitolo 3.
Gli eventuali bagni di sali fusi non devono contenere cianuri.
3 – Prescrizioni relative all’installazione ed all’esercizio dell’impianto
3.1 – Limiti di accettabilità per le emissioni in atmosfera
La progettazione e la gestione dell’impianto deve essere tale da garantire, in tutte le condizioni di
funzionamento, il rispetto dei seguenti limiti di accettabilità, riferiti a 0°C ed a 1013 millibar dell’effluente
gassoso anidro, anche durante le fasi di avviamento e di arresto degli impianti:
Fase dell’attività
- riscaldamento in atmosfera non
modificata o inerte
- riscaldamento in atmosfera
controllata (riducente) (*)
Inquinante
Concentrazione
mg/Nm3
Polveri inerti totali
10
(comprese nebbie d’olio)
Monossido di carbonio
Ossidi di azoto
Polveri inerti totali
100
100
10
(comprese nebbie d’olio)
- raffreddamento rapido in olio
- raffreddamento rapido in mezzi con
prodotti sintetici organici
- raffreddamento rapido in altri mezzi
- raffreddamento lento
- unità termiche a metano o GPL
(valori riferiti al 3% di ossigeno)
- unità termiche a gasolio
(valori riferiti al 3% di ossigeno)
(*)
(**)
Polveri inerti totali
(comprese nebbie d’olio)
Composti organici volatili (**)
Polveri inerti totali
Polveri inerti totali
Polveri inerti totali
(comprese nebbie d’olio)
Ossidi di azoto
Monossido di carbonio
Polveri inerti totali
Ossidi di azoto
Monossido di carbonio
10
20
10
10
10
350
100
150
500
100
Se il riscaldamento avviene in modo diretto (i gas combusti o le fiamme vengono a contatto diretto con il materiale
da riscaldare), i limiti in concentrazione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell’effluente gassoso del 17%.
Il valore per i composti organici volatili si intende riferito alla somma dei composti organici, determinati mediante
rivelatore a ionizzazione di fiamma, espressa come carbonio totale.
I limiti di emissione sono espressi in concentrazione e rappresentano il massimo quantitativo in massa di
inquinante contenuto nel flusso gassoso strettamente necessario all’evacuazione di tutti gli effluenti prodotti, in
condizioni di sicurezza, senza ricorso a diluizioni non necessarie.
Per gli inquinanti per cui non è previsto nel presente capitolo uno specifico limite in concentrazione, si
assumono i valori limite riportati nella tabella B allegata al T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli
inquinamenti.
Per quanto riguarda i flussi di massa di tutti gli inquinanti, si assumono i valori limite riportati nella tabella B
allegata al T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti.
71
3.2 – Altre prescrizioni
Le operazioni connesse ed assimilate all’attività di tempra dei metalli devono essere svolte nel rispetto della
normativa vigente in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori, in modo da evitare emissioni in atmosfera di
inquinanti in forma diffusa.
Gli effluenti aeriformi devono essere eventualmente depurati con opportuni impianti di abbattimento per
rispettare i valori limite fissati al capitolo 3.1, oppure qualora ne venga accertata la necessità da parte delle
autorità competenti in materia di igiene e salute pubblica.
Gli eventuali sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in continua efficienza.
Ai sensi dell’art. 271, comma 14, del D.Lgs. n. 152/2006, in caso di guasto che comporti il superamento dei
valori limite di emissione di cui al capitolo 3.1, il gestore dell’impianto deve informare entro le otto ore
successive l’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente ed il comune territorialmente competente; il
ripristino funzionale dell’impianto deve avvenire nel più breve tempo possibile e devono essere adottati tutti gli
accorgimenti gestionali ed impiantistici che garantiscano il massimo contenimento delle emissioni.
4 – Adempimenti
4.1 – Comunicazioni riguardanti le caratteristiche degli impianti e dei prodotti utilizzati
Contestualmente alla dichiarazione di avvalersi dell’autorizzazione in via generale, da presentare all’Agenzia
Provinciale per la Protezione dell’Ambiente ed al Sindaco del Comune territorialmente competente, il gestore
dell’impianto, compilando in ogni sua parte il modello C16, che forma parte integrante del presente allegato, deve:
- indicare le lavorazioni effettuate e le tecnologie adottate nei diversi trattamenti termici, con particolare
riferimento alle fasi di riscaldamento e di raffreddamento rapido (spegnimento) nella tempra, ed alle
lavorazioni assimilate di rinvenimento/distensione e ricottura;
- indicare il quantitativo massimo giornaliero (kg/giorno) ed il quantitativo totale annuo (kg/anno) di olio che
potenzialmente si prevede di consumare nell’attività di tempra dei metalli, in relazione all’intero impianto;
- indicare le unità termiche ad uso produttivo e misto presenti nell’insediamento, soltanto qualora soggette ad
autorizzazione, riportando la tipologia di combustibile impiegato, la potenzialità termica nominale e le
caratteristiche dei punti di emissione, attribuendo ai medesimi un numero progressivo che tenga conto degli
eventuali punti di emissione già autorizzati;
- indicare le unità produttive e le unità termiche presenti nell’insediamento con particolare riguardo ai sistemi
di abbattimento adottati, riportando le caratteristiche dei punti di emissione ed attribuendo ai medesimi un
numero progressivo che tenga conto degli eventuali punti di emissione già autorizzati;
- indicare gli eventuali riferimenti a precedenti autorizzazioni specifiche da sostituire;
- allegare una planimetria generale dell’insediamento in scala adeguata, nella quale sia indicata la collocazione
delle unità produttive e delle unità termiche con i relativi punti di emissione;
- allegare un estratto mappa in scala opportuna con evidenziata l’ubicazione dell’insediamento.
4.2 – Impianti nuovi, trasferiti oppure oggetto di modifica sostanziale
4.2.1 – Comunicazione di messa in esercizio dell’impianto
Il gestore dell’impianto deve comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, all’Agenzia Provinciale per la
Protezione dell’Ambiente ed al Sindaco del Comune territorialmente competente, la data di messa in esercizio
dell’impianto stesso.
4.2.2 – Comunicazione di messa a regime ed effettuazione degli autonomi controlli di avviamento
Il gestore dell’impianto deve comunicare preventivamente all’Agenzia Provinciale per la Protezione
dell’Ambiente ed al Sindaco del Comune territorialmente competente la data di messa a regime e la data in
cui saranno effettuati gli autonomi controlli di avviamento dell’impianto; il termine ultimo per la messa a
regime dell’impianto è stabilito in 30 giorni a partire dalla data della messa in esercizio. Tali autonomi controlli
devono essere costituiti da almeno due campionamenti per ciascun punto di emissione rappresentativi dei
primi dieci giorni di funzionamento a regime dell’impianto e devono riguardare la determinazione della
concentrazione degli inquinanti espressamente indicati al precedente capitolo 3.1. I relativi certificati di analisi,
72
firmati da un tecnico abilitato, devono essere trasmessi all’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente
ed al Comune territorialmente competente entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime.
4.3 – Impianti già installati
Il gestore dell’impianto deve comunicare preventivamente all’Agenzia Provinciale per la Protezione
dell’Ambiente ed al Sindaco del Comune territorialmente competente la data in cui sarà effettuato l’autonomo
controllo sulle emissioni in atmosfera. Detto rilevamento, che deve essere effettuato entro i sei mesi
successivi alla data di presentazione della dichiarazione di avvalersi dell’autorizzazione in via generale, deve
essere rappresentativo delle più gravose condizioni di esercizio dell’impianto e deve riguardare la
determinazione della concentrazione degli inquinanti espressamente indicati al precedente capitolo 3.1.
I relativi certificati di analisi, firmati da un tecnico abilitato, devono essere trasmessi all’Agenzia Provinciale
per la Protezione dell’Ambiente ed al Comune territorialmente competente entro i 30 giorni successivi alla
scadenza.
Sono esentati dall’effettuazione degli autonomi controlli coloro che hanno effettuato l’ultima misurazione nei
due anni precedenti alla data di presentazione della dichiarazione di avvalersi dell’autorizzazione in via
generale, qualora prescritto dall’eventuale autorizzazione già rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 203/1988 o del
D.Lgs n. 152/2006.
4.4 – Modalità di effettuazione dei controlli
I metodi di campionamento e di analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori
misurati ai valori limite sono quelli stabiliti dall’appendice alla tabella B allegata al T.U.L.P. in materia di tutela
dell’ambiente dagli inquinamenti.
4.5 – Controlli ed adempimenti successivi.
Non sono richiesti autonomi controlli periodici sulle emissioni in atmosfera derivanti dalle unità produttive
rientranti nella disciplina della presente autorizzazione in via generale.
Il gestore deve effettuare autonomi controlli sulle emissioni in atmosfera derivanti dalle unità termiche per le
quali ci si è avvalsi dell’autorizzazione in via generale, entro il 30 aprile con cadenza annuale, determinando
la concentrazione degli inquinanti espressamente indicati al precedente capitolo 3.1; i relativi certificati analitici
devono essere conservati dal gestore dell’impianto per almeno dieci anni.
Al fine di dimostrare i requisiti per avvalersi dell’autorizzazione in via generale, la Ditta deve mettere a
disposizione degli organismi preposti ai controlli copia delle fatture di acquisto delle materie prime degli ultimi
cinque anni o documentazione tecnica dalla quale poter risalire al quantitativo medio di materie prime usate per
ogni ciclo di lavorazione.
Nel caso di spegnimento in olio, la Ditta deve registrare sul “libretto per tempra di metalli”, entro il 30 aprile
di ogni anno, la quantità di olio, espressa in kg/anno, realmente utilizzata nell’attività di tempra dei metalli
durante l’anno solare precedente, nonché la relativa media giornaliera, espressa in kg/giorno, riferita al numero
di giorni effettivi in cui l’attività è stata svolta.
La Ditta deve mettere a disposizione tutte le schede di sicurezza delle materie prime impiegate nell’attività
rientrante nella disciplina della presente autorizzazione in via generale.
4.6 – Cessazione dell’attività, subentri, trasferimenti e modifiche
L’autorizzazione ha effetto nei confronti di chiunque subentri, a qualsiasi titolo, nella gestione dell’impianto. Il
subentrante è tenuto a comunicare, entro 60 giorni, all’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente ed
al Sindaco del Comune territorialmente competente, l’avvenuto trasferimento della gestione. Parimenti, entro
60 giorni, la Ditta deve comunicare l’eventuale cessazione dell’attività.
I trasferimenti in altra località e le modifiche sostanziali (rimozione di un sistema di abbattimento, incremento
della portata dell’effluente superiore al 20%, impiego di nuove materie prime con una variazione della qualità
e/o quantità degli inquinanti emessi in atmosfera, …) apportate all’impianto successivamente alla presentazione
della dichiarazione di avvalersi dell’autorizzazione in via generale sono soggetti a nuova autorizzazione
preventiva per le emissioni in atmosfera.
73
Qualsiasi modifica che comporti una variazione rispetto a quanto indicato nella documentazione già presentata
deve essere comunque comunicata all’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente ed al Sindaco del
Comune territorialmente competente almeno 60 giorni prima dell’effettuazione.
5 – Condotti di scarico
5.1 – Punto di prelievo
La Ditta è obbligata a realizzare tutte le opere che consentano l’esecuzione di campionamenti dell’effluente
gassoso; in particolare su ciascuna emissione in atmosfera deve realizzare foro di prelievo, come da disegno
allegato al presente documento, in posizione idonea e resa accessibile al personale addetto ai controlli secondo
le norme di sicurezza e igiene del lavoro vigenti.
5.2 – Altezza dei condotti
I condotti di scarico devono essere realizzati in modo da consentire la migliore dispersione dell’effluente
gassoso nell’atmosfera secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia derivanti da regolamenti
comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, è opportuno che
il punto di emissione risulti almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri ed
alle aperture di locali abitati nel raggio di 50 metri.
6 – Altre prescrizioni
6.1 – Documentazione comprovatoria
La Ditta deve conservare presso lo stabilimento, a disposizione degli organismi preposti al controllo, copia
della documentazione trasmessa all’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente al fine di avvalersi
dell’autorizzazione in via generale ed un “Libretto per l’attività di tempra di metalli” correttamente compilato.
6.2 – Accesso agli impianti
Il gestore dell’impianto deve lasciare libertà di accesso agli addetti ai controlli, al fine di procedere a
sopralluoghi, prelievi e rilevamenti nei luoghi e negli edifici ove si svolgono le attività che producono le
emissioni, ovvero in quelli in cui sono situati gli impianti da controllare.
Il responsabile della gestione dell’impianto, o chi ne fa le veci, è invitato anche in via breve a presenziare alle
operazioni di controllo, facendosi eventualmente assistere da un consulente tecnico, a meno che la sua
reperibilità sia di ostacolo all’inizio delle operazioni.
6.3 – Certificato di prevenzione incendi
La Ditta è tenuta a munirsi, ove necessario, del prescritto certificato di prevenzione incendi, ovvero nulla osta
provvisorio, ai sensi della vigente normativa, ottemperando altresì ai dettati delle normative vigenti in materia
urbanistica e di sicurezza, acquisendo anche l’autorizzazione edilizia.
74
TRONCHETTO FILETTATO
da predisporre sul condotto di scarico
per il prelievo degli effluenti gassosi
A
Il punto di prelievo deve
essere posizionato in un
tratto di condotto rettilineo
a sezione costante, possibilmente verticale, a circa
2/3 dell'altezza, con una distanza minima pari a 6 diametri dall'imbocco, o irregolarità a monte, ed a 2
diametri della sezione di
efflusso. In casi eccezionali tali distanze possono
essere ridotte rispettivamente a 4 e 1,5 diametri.
A
M89x1,5
φ 85
6
filetto metrico
passo 1,5
16
51
SEZIONE A-A
φ 79
φ 89
75
Tempra dei metalli La registrazione deve essere effettuata entro il 30 aprile di ogni anno e deve essere indicata la quantità, espressa in
kg/anno, realmente utilizzata di olio nell’anno solare precedente, nonché la relativa media giornaliera, espressa in kg/giorno.
Anno
Quantità annua
(kg/anno)
Quantità media giornaliera
(kg/giorno)
Firma del legale rappresentante
Anno
Quantità annua
(kg/anno)
Quantità media giornaliera
(kg/giorno)
Firma del legale rappresentante
Anno
Quantità annua
(kg/anno)
Quantità media giornaliera
(kg/giorno)
Firma del legale rappresentante
Anno
Quantità annua
(kg/anno)
Quantità media giornaliera
(kg/giorno)
Firma del legale rappresentante
Anno
Quantità annua
(kg/anno)
Quantità media giornaliera
(kg/giorno)
Firma del legale rappresentante
Anno
Quantità annua
(kg/anno)
Quantità media giornaliera
(kg/giorno)
Firma del legale rappresentante
76
Anno
Quantità annua
(kg/anno)
Quantità media giornaliera
(kg/giorno)
Firma del legale rappresentante
Anno
Quantità annua
(kg/anno)
Quantità media giornaliera
(kg/giorno)
Firma del legale rappresentante
Anno
Quantità annua
(kg/anno)
Quantità media giornaliera
(kg/giorno)
Firma del legale rappresentante
Anno
Quantità annua
(kg/anno)
Quantità media giornaliera
(kg/giorno)
Firma del legale rappresentante
Anno
Quantità annua
(kg/anno)
Quantità media giornaliera
(kg/giorno)
Firma del legale rappresentante
Anno
Quantità annua
(kg/anno)
Quantità media giornaliera
(kg/giorno)
Firma del legale rappresentante
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[56608] Bollettino n. 8 del 23/02/2010