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4a Serie speciale - n. 99
Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di centoventi allievi al primo anno del 192° corso
dell’Accademia militare dell’Esercito per l’anno accademico 2010-2011
IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE
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la legge 8 luglio 1926, n. 1178, concernente l'ordinamento della Marina militare, e
successive modificazioni;
il regio decreto legge 28 gennaio 1935, n. 314, concernente norme relative al
reclutamento e all’avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica e
successive modificazioni;
il regio decreto legge 22 febbraio 1937, n. 220, concernente l’ordinamento
dell’Aeronautica militare e successive modificazioni;
il regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, concernente l’ordinamento della Regia
Accademia aeronautica;
la legge 10 aprile 1954, n. 113, recante norme sullo stato degli ufficiali
dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica e successive modificazioni;
la legge 26 gennaio 1963, n. 52, concernente il riordinamento del Corpo del genio
aeronautico e successive modificazioni;
la legge 31 maggio 1975, n. 191, concernente nuove norme per il servizio di leva, in
particolare l’articolo 34;
il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, concernente norme
di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino Alto Adige in materia di
proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle
due lingue nel pubblico impiego e successive modificazioni;
la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina
militare;
la legge 19 marzo 1980, n. 79, concernente modifica delle disposizioni che
prevedono la precedenza nell’ammissione ai corsi regolari dell’Accademia
aeronautica;
la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l’unificazione ed il riordinamento
dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell’Esercito, della
Marina e dell’Aeronautica;
la legge 4 aprile 1985, n. 123, recante nuove norme per il reclutamento degli
ufficiali in servizio permanente effettivo dell’Arma aeronautica, ruolo servizi;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui
sono stati fissati, tra gli altri, specifici limiti di altezza per l’ammissione ai
concorsi per la nomina ad ufficiale dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e
dell’Arma dei carabinieri, così come modificato dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112;
il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, concernente norme
di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige in materia di
uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la
pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari;
il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni;
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4a Serie speciale - n. 99
il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il
regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e
delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
il decreto ministeriale 11 novembre 1994, concernente approvazione del
regolamento interno dell’Accademia aeronautica e successive modificazioni;
il decreto interministeriale 20 dicembre 1996, concernente approvazione dei
programmi di insegnamento delle materie universitarie per i corsi ordinari
dell’Arma aeronautica - ruolo naviganti e ruolo servizi, svolti presso l’Accademia
aeronautica;
il decreto interministeriale 20 dicembre 1996, concernente approvazione dei
programmi di insegnamento delle materie universitarie per i corsi ordinari del
Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri, svolti presso l’Accademia
aeronautica;
il decreto ministeriale 6 maggio 1997, concernente riconoscimento degli studi
svolti dagli ufficiali del ruolo naviganti e del ruolo servizi presso l’Accademia
aeronautica;
il decreto ministeriale 6 maggio 1997, concernente riconoscimento degli studi
svolti dagli ufficiali del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri presso
l’Accademia aeronautica;
il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente riforma strutturale
delle Forze armate e successive modificazioni;
il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente riordino del
reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali e successive
modificazioni;
la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in materia di obiezione di
coscienza, come modificata dalla legge 2 agosto 2007, n. 130;
il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra l’altro, i titoli di studio e
gli ulteriori requisiti per l’ammissione ai concorsi per l’Accademia militare e per la
nomina ad ufficiale in servizio permanente dell’Esercito, nonché tipologia e
modalità di svolgimento dei predetti concorsi e delle prove d’esame, emanato in
applicazione dell’articolo 3, comma 2 del sopracitato decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 490;
il decreto interministeriale 30 marzo 1999 e successive modificazioni,
concernente, tra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e
modalità di svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame per l'ammissione ai
corsi normali dell'Accademia navale, emanato in applicazione all'articolo 3,
comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 e successive
modificazioni;
la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al Governo per l’istituzione
del servizio militare volontario femminile;
la legge 28 febbraio 2000, n 42, concernente disposizioni per disincentivare
l’esodo dei piloti militari;
il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in applicazione dell’articolo
1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento
recante norme per l’accertamento dell’idoneità al servizio militare con annesso
elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di inidoneità, il quale
prevede, tra l’altro, che, in relazione alle esigenze di impiego, nei bandi di
concorso possano essere chiesti specifici requisiti psicofisici;
il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, concernente il riordino dell'Arma dei
carabinieri;
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il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente il riordino del
reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei
carabinieri;
il decreto ministeriale 12 gennaio 2001, emanato in applicazione dell’articolo 5,
comma 2, del sopraccitato decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente i
titoli di studio e gli ulteriori requisiti chiesti per l’ammissione ai corsi
dell'Accademia e per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma
dei carabinieri, le tipologie e le modalità di svolgimento delle prove concorsuali e di
formazione delle relative graduatorie di merito, nonché la composizione delle
commissioni esaminatrici e successive modificazioni;
il decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 12
aprile 2001, concernente la determinazione delle classi delle lauree e delle lauree
specialistiche universitarie nelle scienze della difesa e della sicurezza;
il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive modificazioni, recante
disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento
militare in professionale - a norma dell’articolo 3, comma 1 della legge 14
novembre 2000, n. 331 - in particolare l'articolo 20, comma 3, il quale prevede che
ciascuna Forza armata possa indire concorsi per l'ammissione alle Accademie
riservati al proprio personale nella misura massima del 30% dei posti disponibili;
il decreto ministeriale 18 ottobre 2001, concernente approvazione del regolamento
per l'Accademia militare e la Scuola di applicazione e successive modificazioni e
integrazioni;
il decreto ministeriale 16 settembre 2003 e successive modificazioni, concernente
elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di inidoneità ai servizi di
navigazione aerea e criteri da adottare per l’accertamento e la valutazione ai fini
dell’idoneità;
la direttiva tecnica 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanità militare,
integrata con il decreto dirigenziale 30 agosto 2007, riguardante l'accertamento
delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio
militare, di cui all'annesso al sopracitato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
la direttiva tecnica 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanità militare
per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare,
integrata con il decreto dirigenziale 20 settembre 2007;
il decreto ministeriale 10 maggio 2006, n. 232, concernente il regolamento recante
le norme di organizzazione dell'Accademia navale;
il decreto ministeriale 25 gennaio 2007, così come modificato con il decreto
ministeriale 26 maggio 2008, concernente, tra l’altro, titoli di studio e ulteriori
requisiti per l’ammissione ai concorsi per l’Accademia aeronautica, nonché
tipologia e modalità di svolgimento dei predetti concorsi e delle prove d’esame,
emanato in applicazione dell’articolo 3, comma 2 del sopracitato decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
il decreto ministeriale 23 febbraio 2007, n. 53, recante le modalità di attribuzione
all'Accademia aeronautica delle funzioni relative alla formazione degli allievi che
aspirano alla nomina ad ufficiale in servizio permanente nel ruolo normale del
Corpo sanitario dell'Aeronautica militare;
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il decreto dirigenziale 11 gennaio 2008 della Direzione generale della sanità
militare, con il quale è stata emanata la direttiva applicativa dei decreti
dirigenziali 30 agosto 2007 e 20 settembre 2007 della medesima Direzione
generale della sanità militare, per la selezione, l’arruolamento, il reclutamento e
l’impiego, tra gli altri, del personale in servizio permanente nelle Forze armate dei
soggetti affetti da deficit di G6PD;
il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2008, concernente la sua
nomina a Direttore generale per il personale militare,
DECRETA
PARTE I
DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE
Articolo 1
Concorsi nelle Accademie delle Forze armate
1. Per ogni anno accademico potranno essere indetti, con specifici bandi, i seguenti concorsi, per
esami, per l’ammissione di allievi ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle Accademie
militare, navale ed aeronautica, per la formazione di base degli ufficiali dell’Esercito, della
Marina, dell’Aeronautica e dell’Arma dei carabinieri:
a) Esercito:
1) concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di allievi al primo anno di corso
dell’Accademia militare;
2) concorso interno, per esami, per l’ammissione di allievi al primo anno di corso
dell’Accademia militare;
b) Marina: concorso, per esami, per l'ammissione di allievi alla prima classe dei corsi
normali dell'Accademia navale;
c) Aeronautica: concorso, per esami, per l’ammissione di allievi ufficiali alla prima classe
dei corsi regolari dell’Accademia aeronautica;
d) Carabinieri: concorso, per esami, per l’ammissione di allievi al primo anno di corso
dell’Accademia militare per la formazione di base degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.
2. Nei bandi potranno essere previste riserve di posti a favore degli allievi delle Scuole militari
ed, eventualmente, di altre categorie di concorrenti.
3. Resta impregiudicata per la Direzione generale per il personale militare la facoltà di non
emanare, revocare o annullare il presente e i predetti bandi di concorso, di sospendere o
rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero dei posti, di sospendere l’ammissione
dei vincitori alla frequenza dei corsi, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né
prevedibili ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di
disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso l’Amministrazione della difesa
provvederà a dare formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale
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Articolo 2
Requisiti generali di partecipazione
1. Ai concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1 potranno partecipare concorrenti, anche
se alle armi, di entrambi i sessi, fatte salve eventuali eccezioni che saranno indicate negli
specifici bandi di concorso. Per la partecipazione ai predetti concorsi, i concorrenti dovranno
possedere i seguenti requisiti generali:
a) avere un’età non inferiore ai diciassette anni e non superiore ai ventidue anni alla data
indicata negli specifici bandi di concorso. I marescialli ed i brigadieri dell’Arma dei
carabinieri, partecipanti al concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera d)
non dovranno aver superato il ventottesimo anno di età alla data indicata nello specifico
bando di concorso. Il limite massimo di età è elevato, fatte salve eventuali ulteriori
disposizioni contenute negli specifici bandi di concorso, di un periodo pari all’effettivo
servizio militare prestato, fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di partecipazione al concorso, comunque non superiore a tre anni, per coloro che
prestino o abbiano prestato servizio militare nelle Forze armate. Tale elevazione del limite
di età non troverà applicazione per i concorrenti per i posti per il ruolo naviganti normale
dell’Arma aeronautica, il cui numero verrà indicato nello specifico bando di concorso, di
cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c). Detta elevazione, inoltre, non si
applicherà ai marescialli ed ai brigadieri dell’Arma dei carabinieri, partecipanti al
concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera d);
b) essere cittadini italiani;
c) aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine dell’anno scolastico indicato
negli specifici bandi di concorso un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale o quadriennale integrato dal corso annuale, previsto per l’ammissione ai corsi
universitari dall’articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni. La
partecipazione al concorso dei concorrenti che abbiano conseguito o stiano per conseguire
all’estero il titolo di studio prescritto è subordinata alla documentazione dell’equipollenza del titolo
conseguito o da conseguire a quelli sopraindicati;
d) godere dei diritti civili e politici;
e) avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore esercente la potestà, o del
tutore a contrarre l’arruolamento volontario nella Forza armata prescelta/Arma dei
carabinieri;
f) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una
pubblica amministrazione ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia dello Stato per motivi disciplinari
o di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneità fisica;
g) non essere stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio civile
ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230 (solo se di sesso maschile) salvo quanto previsto
dalla legge 2 agosto 2007, n.130, recante modifiche alla normativa precedente
sull’obiezione di coscienza di cui alla suddetta legge n. 230/1998.
2. Per il solo concorso interno di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), fermi
restando i requisiti di cui al precedente comma 1, lettere b), c) e d), i concorrenti dovranno
possedere anche i seguenti requisiti generali:
a) essere in servizio nell’Esercito in qualità di Sergente in servizio permanente, allievo
sergente, volontario in servizio permanente, volontario in ferma prefissata di quattro anni,
volontario in ferma breve e volontario in ferma prefissata di un anno, questi ultimi con
almeno dodici mesi di servizio in tale posizione alla data di scadenza del termine di
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presentazione delle domande di partecipazione, che sarà successivamente indicato negli
specifici bandi di concorso;
b) non aver superato alla data indicata nello specifico bando di concorso il ventiduesimo anno
di età. Il limite massimo di età è elevato di un periodo pari all’effettivo servizio militare
prestato fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione al concorso, comunque non superiore a tre anni;
c) non essere stati dimessi per motivi disciplinari o per insufficiente attitudine professionale o
militare da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia o per perdita
permanente dei requisiti di idoneità fisica.
Per il solo concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c), fermi restando i requisiti
di cui al precedente comma 1, i concorrenti per i posti per il ruolo naviganti normale, che
verranno indicati nello specifico bando di concorso, dovranno non essere stati dimessi per
insufficiente attitudine al pilotaggio.
Per il solo concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera d), fermi restando i requisiti
di cui al precedente comma 1, i concorrenti dovranno:
a) non essere imputati per delitti non colposi o sottoposti a misure di prevenzione e di
sicurezza, né in situazioni incompatibili con l’acquisizione ovvero la conservazione dello
stato di ufficiale dell’Arma dei carabinieri;
b) non essere stati dichiarati inidonei all’avanzamento o avervi rinunciato, negli ultimi cinque
anni di servizio, se personale militare in servizio permanente.
Sono fatti salvi gli ulteriori requisiti che potranno essere indicati, per particolari categorie di
personale, negli specifici bandi di concorso.
Per tutti i concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1 l’ammissione ai corsi sarà
subordinata al possesso dell’idoneità psicofisica e attitudinale prescritta dalla normativa in
vigore, nonché per esercitare l’attività di volo in qualità di piloti militari, se concorrenti per il
ruolo naviganti normale per il concorso di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c). Le modalità
di accertamento di detta idoneità, ferme restando le disposizioni di cui ai successivi articoli 5 e
6 del presente decreto, saranno più dettagliatamente indicate negli specifici bandi di concorso.
Ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
l’ammissione ai corsi sarà inoltre subordinata all’accertamento, anche successivo
all’ammissione ai singoli istituti di formazione, del possesso dei requisiti di moralità e
condotta stabiliti per l’ammissione ai concorsi nella magistratura, da accertarsi con le modalità
previste dalla vigente normativa.
Per il solo concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera d) l’ammissione al corso dei
vincitori sarà subordinata all’accertamento d’ufficio, anche successivo all’ammissione in Accademia
militare, oltre che del possesso delle qualità morali e di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1°
febbraio 1989, n. 53, anche dell’astensione dei comportamenti di cui all’articolo 17 della legge 11
luglio 1978, n. 382, secondo le modalità prescritte dalla vigente normativa.
Tutti i requisiti di partecipazione, salvo quelli previsti dal precedente comma 1, lettere a) e c),
dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione, che sarà successivamente indicato negli specifici bandi di concorso. Inoltre, i
requisiti medesimi, ad eccezione di quelli di cui al precedente comma 1, lettere a) e c) e, per il
solo concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera d), di quello previsto dal
precedente comma 4, lettera b), dovranno essere mantenuti sino all’ammissione presso i
singoli istituti di formazione e per tutta la durata del ciclo formativo.
Eccezion fatta per il concorso interno di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2),
l’ammissione dei concorrenti già alle armi sarà subordinata, nei casi previsti dalla normativa
vigente, al nulla osta della Forza armata/Corpo armato di appartenenza, da acquisire d’ufficio.
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Articolo 3
Svolgimento dei concorsi
Lo svolgimento del concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1)
prevederà le seguenti fasi:
a) prova scritta di selezione culturale;
b) prove di efficienza fisica;
c) accertamenti psicofisici;
d) accertamenti attitudinali;
e) prova orale di matematica;
f) prova orale facoltativa di lingua straniera;
g) tirocinio di durata di circa trenta giorni e comunque non superiore a sessanta giorni.
Lo svolgimento del concorso interno di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a),
numero 2) prevederà le seguenti fasi:
a) prova scritta di selezione culturale;
b) prove di efficienza fisica;
c) accertamenti psicofisici;
d) accertamenti attitudinali;
e) prova orale di matematica;
f) prova orale facoltativa di lingua straniera.
Lo svolgimento del concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b) prevederà le
seguenti fasi:
a) prova scritta di preselezione;
b) prova scritta di composizione italiana;
c) accertamenti psicofisici;
d) accertamenti attitudinali;
e) prova orale di matematica;
f) prova orale facoltativa di lingua straniera;
g) prove di efficienza fisica.
Lo svolgimento del concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c) prevederà le
seguenti fasi:
a) prova scritta di preselezione;
b) prova scritta di composizione italiana;
c) accertamenti psicofisici;
d) tirocinio psicoattitudinale e comportamentale;
e) prova facoltativa di informatica;
f) prova orale di lingua inglese;
g) prova orale di matematica;
h) prova orale facoltativa di ulteriore lingua straniera.
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5. Lo svolgimento del concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera d) prevederà le
seguenti fasi:
a) prova scritta di preselezione;
b) prove di efficienza fisica;
c) accertamenti psicofisici;
d) prova scritta di composizione italiana;
e) accertamenti sanitari di controllo ed accertamenti attitudinali;
f) prova orale;
g) prova orale facoltativa di lingua straniera;
h) tirocinio di durata di circa trenta giorni e comunque non superiore a sessanta giorni.
6. Alle fasi concorsuali di cui sopra i concorrenti dovranno presentarsi muniti di carta d’identità
o di altro documento di riconoscimento rilasciato da un’amministrazione dello Stato, in corso
di validità.
7. L’Amministrazione militare non risponderà di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti
personali che i concorrenti lasceranno incustoditi nel corso delle prove ed accertamenti di cui al
presente articolo.
8. Sono fatte salve ulteriori disposizioni che verranno indicate negli specifici bandi di concorso.
Articolo 4
Commissioni
1. Per le prove e gli accertamenti del concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a),
numero 1) saranno nominate, con successivi decreti:
a) la commissione esaminatrice per la prova scritta di selezione culturale, per le prove orali, per
la formazione delle graduatorie e per l'assegnazione ai corsi;
b) la commissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica;
c) la commissione per gli accertamenti psicofisici;
d) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici;
e) la commissione per gli accertamenti attitudinali;
f) la commissione per la valutazione dei frequentatori al termine del tirocinio.
2. Per le prove e gli accertamenti del concorso interno di cui al precedente articolo 1, comma 1,
lettera a), numero 2) saranno nominate, con successivi decreti:
a) la commissione esaminatrice per la prova scritta di selezione culturale, per le prove orali, per
la formazione delle graduatorie e per l'assegnazione ai corsi;
b) la commissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica;
c) la commissione per gli accertamenti psicofisici;
d) la commissione per gli accertamenti attitudinali;
e) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici.
3. Per le prove e gli accertamenti del concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b)
saranno nominate, con successivi decreti:
a) la commissione per la prova scritta di preselezione;
b) la commissione per gli accertamenti psicofisici;
c) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici;
d) la commissione per gli accertamenti attitudinali;
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e) la commissione esaminatrice per la prova scritta di composizione italiana, per le prove
orali e per la formazione delle graduatorie finali;
f) la commissione per le prove di efficienza fisica.
4. Per le prove e gli accertamenti del concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c)
saranno nominate, con successivi decreti:
a) la commissione per la prova scritta di preselezione;
b) la commissione per la prova scritta di composizione italiana;
c) la commissione per gli accertamenti psicofisici;
d) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici;
e) la commissione per il tirocinio psicoattitudinale e comportamentale, per la prova
facoltativa di informatica, per la prova orale e per la formazione delle graduatorie generali
di merito.
5. Per le prove e gli accertamenti del concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera d)
saranno nominate, con successivi decreti:
a) la commissione esaminatrice per la valutazione della prova scritta di preselezione, per la
prova scritta di composizione italiana, per le prove orali e per la formazione delle
graduatorie;
b) la commissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica;
c) la commissione per gli accertamenti psicofisici;
d) la commissione per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali e per l'attribuzione del
punteggio agli idonei al termine del tirocinio;
e) la commissione per la valutazione dei frequentatori al termine del tirocinio.
Articolo 5
Accertamenti psicofisici
1. Nell’ambito dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1 i concorrenti saranno
sottoposti, a cura delle competenti commissioni, ad accertamenti volti al riconoscimento
dell’idoneità psicofisica al servizio militare incondizionato in base alla normativa vigente per
l’accesso all’Arma/Corpo prescelto.
2. Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1) i concorrenti
dovranno essere, inoltre, riconosciuti in possesso dei seguenti specifici requisiti fisici:
a) statura non inferiore a m. 1,65 se di sesso maschile e non inferiore a m. 1,61 se di sesso
femminile;
b) visus corretto non inferiore a 16/10 complessivi con lenti frontali ben tollerate (da portare al
seguito) e non inferiore a 7/10 nell’occhio che vede di meno, raggiungibile con correzione
non superiore alle tre diottrie anche in un solo occhio. Senso cromatico accertato alle
matassine colorate.
3. Per il concorso interno di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), per i soli
concorrenti collocati in congedo nel periodo successivo alla presentazione della domanda di
partecipazione al concorso e prima della data di presentazione per sostenere gli accertamenti
psico-fisici o sprovvisti di profilo sanitario, gli accertamenti psicofisici saranno volti al
riconoscimento del possesso dell’idoneità al servizio militare incondizionato quali ufficiali
dell’Esercito. I concorrenti dovranno essere, inoltre, riconosciuti in possesso dei seguenti
specifici requisiti:
a) statura non inferiore a m. 1,65 se di sesso maschile e non inferiore a m. 1,61 se di sesso
femminile;
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b) visus corretto non inferiore a 16/10 complessivi con lenti frontali ben tollerate (da portare al
seguito) e non inferiore a 7/10 nell’occhio che vede di meno, raggiungibile con correzione
non superiore alle tre diottrie anche in un solo occhio. Senso cromatico accertato alle
matassine colorate.
4. Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b) i concorrenti dovranno
essere, inoltre, riconosciuti in possesso dei seguenti specifici requisiti fisici:
a) dati somatici - statura: non inferiore a m. 1,65 e non superiore a m. 1,95 se di sesso
maschile; non inferiore a m. 1,61 e non superiore a m. 1,95 se di sesso femminile;
b) apparato visivo:
1) corpo di stato maggiore: visus corretto 10/10 in ciascun occhio, dopo aver corretto con
lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non dovrà superare 1,75 diottrie per la
miopia, 2 diottrie per l'ipermetropia, 0,75 diottrie per l'astigmatismo di qualsiasi segno
e asse. La correzione totale non dovrà comunque superare 1,75 diottrie per
l'astigmatismo miopico composto e 2 diottrie per l'astigmatismo ipermetropico
composto. Senso cromatico normale accertato con tavole di Ishihara;
2) corpi del genio navale, delle armi navali, sanitario militare marittimo, del
commissariato militare marittimo e delle capitanerie di porto: visus corretto non
inferiore a 10/10 in ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio
di rifrazione che non dovrà superare le 3 diottrie per la miopia e l'astigmatismo
miopico composto, le 3 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico
composto, le 2 diottrie per l'astigmatismo miopico ed ipermetropico semplice, le 1,5
diottrie per la componente cilindrica negli astigmatismi composti, le 3 diottrie per
l'astigmatismo misto o per l'anisometropia sferica ed astigmatica, purché siano
presenti la fusione e la visione binoculare. Senso cromatico normale accertato alle
matassine colorate. L'accertamento dello stato refrattivo, ove occorra, potrà essere
eseguito con l'autorefrattometro o in cicloplegia o con il metodo dell'annebbiamento;
c) apparato uditivo: la funzionalità uditiva sarà saggiata con esame audiometrico tonale
liminare in camera silente. Potrà essere tollerata una perdita uditiva monolaterale di 35
Decibel fino alla frequenza di 4000 Hertz ed una perdita uditiva bilaterale con P.P.T.
compresa entro il 20%. I deficit neurosensoriali isolati sulle frequenze da 6000 a 8000
Hertz saranno valutati secondo quanto previsto dalle predette direttive tecniche della
Direzione generale della sanità militare;
d) dentatura: dovrà essere in buone condizioni; sarà consentita la mancanza di un massimo di
otto denti non contrapposti, purché non associati a paradontopatia giovanile e non tutti
dallo stesso lato e tra i quali non figurino più di un incisivo e di un canino; nel computo
dei mancanti non dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli elementi mancanti
dovranno essere sostituiti con moderna protesi fissa che assicuri la completa funzionalità
della masticazione; i denti cariati devono essere opportunamente curati.
5. Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c) i concorrenti dovranno
essere, inoltre, riconosciuti in possesso dei seguenti specifici requisiti fisici:
a) per i soli concorrenti per il ruolo naviganti normale:
1) avere una distanza vertice-gluteo non superiore a cm. 98 e non inferiore a cm. 85 e
una distanza gluteo-ginocchio non superiore a cm. 65 e non inferiore a cm. 56;
2) avere una distanza di presa funzionale non superiore a cm. 90 e non inferiore a cm.
74,5;
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6.
7.
8.
9.
10.
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b) per i soli concorrenti di sesso maschile, avere una statura non inferiore a m. 1,65 e,
qualora concorrenti per il ruolo naviganti normale dell’Arma aeronautica, non superiore a
m. 1,90;
c) per i soli concorrenti di sesso femminile:
1) avere una statura non inferiore a m. 1,65 e non superiore a m. 1,90 se concorrenti per
il ruolo naviganti normale dell’Arma aeronautica;
2) avere una statura non inferiore a m. 1,61 se concorrenti per i ruoli non naviganti.
Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera d) i concorrenti dovranno
essere, inoltre, riconosciuti in possesso dei seguenti specifici requisiti fisici:
a) statura non inferiore a:
1) m. 1,70 per i concorrenti di sesso maschile;
2) m. 1,65 per i concorrenti di sesso femminile;
b) apparato visivo: acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a
7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle 4 diottrie
per la sola miopia, anche in un solo occhio, e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo
occhio, per gli altri vizi di refrazione; campo visivo e motilità oculare normali, senso
cromatico normale alle matassine colorate. Tra gli interventi di chirurgia rifrattiva è
ammessa esclusivamente la tecnica PRK.
Per tutti i concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1 i concorrenti affetti da deficit di
G6PD dovranno produrre certificato, in originale o in copia conforme, rilasciato dal proprio
medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che attesti lo stato di buona salute, la
presenza/assenza di deficit G6PD ed eventuali pregresse manifestazioni emolitiche. Tale
certificato dovrà avere una data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione
ed avrà una validità semestrale. Dovrà, altresì, essere conforme allo schema che verrà
successivamente allegato agli specifici bandi di concorso. La mancata presentazione di detta
documentazione determinerà la mancata ammissione del concorrente agli accertamenti
psicofisici. I concorrenti affetti da deficit di G6PD, che saranno giudicati idonei agli
accertamenti psico-fisici, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione di ricevuta
informazione e di responsabilizzazione in conformità allo schema che verrà successivamente
allegato agli specifici bandi di concorso.
Per i concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2) saranno
giudicati idonei agli accertamenti psicofisici i concorrenti in possesso degli specifici requisiti di
cui, rispettivamente, ai precedenti commi 2 e 3 ed ai quali sia stato attribuito, secondo i criteri
che verranno indicati nello specifico bando di concorso, coefficiente 1 o 2 in ciascuna delle
caratteristiche somato-funzionali di seguito indicate: psiche (PS); costituzione (CO); apparato
cardiocircolatorio (AC); apparato respiratorio (AR); apparati vari (AV); apparato osteo-artromuscolare superiore (LS); apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI); apparato visivo (VS);
apparato uditivo (AU).
Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b) saranno giudicati idonei i
concorrenti in possesso dei requisiti citati al comma 4 del presente articolo cui sia stato attribuito
il seguente profilo sanitario minimo: psiche (PS) 2; costituzione (CO) 2; apparato
cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2; apparati vari (AV) 2; apparato osteoartro-muscolare superiore (LS) 2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2; per l'apparato
visivo (VS) e l'apparato uditivo (AU) valgono gli specifici requisiti indicati al precedente comma
4 del presente articolo.
Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c) saranno giudicati inidonei i
concorrenti per il ruolo naviganti normale risultati affetti da imperfezioni ed infermità previste
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dalla vigente normativa in materia di inidoneità ai servizi di navigazione aerea (decreto
ministeriale 16 settembre 2003 e successive modificazioni). Saranno, inoltre, giudicati
inidonei i concorrenti per il ruolo normale delle armi dell’Arma aeronautica, per il ruolo
normale del Corpo del genio aeronautico, per il ruolo normale del Corpo di commissariato
aeronautico e per il ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico ai quali sia stato attribuito
un profilo sanitario inferiore al seguente profilo minimo: psiche (PS) 1; costituzione (CO) 2;
apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2; apparati vari (AV) 2;
apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS) 2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI)
2; apparato visivo (VS) 2; apparato uditivo (AU) 2.
11. Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera d) saranno giudicati idonei i
concorrenti in possesso dei requisiti indicati al comma 6, cui sia stato attribuito il seguente
profilo sanitario minimo: psiche (PS) 1; costituzione (CO) 2; apparato cardiocircolatorio (AC) 2;
apparato respiratorio (AR) 2; apparati vari (AV) 2; apparato osteo-artro-muscolare superiore
(LS) 2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2; apparato visivo (VS) 2; apparato uditivo
(AU) 2. Per i concorrenti in servizio nell’Arma dei carabinieri, ad eccezione degli allievi
carabinieri, la verifica dell’idoneità sarà volta ad accertare l’assenza di infermità invalidanti in
atto.
12. Sono fatte salve ulteriori disposizioni che verranno indicate negli specifici bandi di concorso.
Articolo 6
Accertamenti attitudinali
1. Nell’ambito dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1 i concorrenti verranno
sottoposti, a cura delle commissioni competenti, ad accertamenti attitudinali finalizzati a
valutarne le qualità attitudinali ed a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari
al fine di un positivo inserimento nelle Forze armate ovvero nell’Arma dei carabinieri. Tali
accertamenti saranno svolti secondo i criteri e le modalità che verranno indicati negli specifici
bandi di concorso.
Articolo 7
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo 2, nonché degli eventuali
ulteriori requisiti indicati negli specifici bandi di concorso, gli enti delegati dalla Direzione
generale per il personale militare provvederanno a chiedere alle amministrazioni pubbliche ed
agli enti competenti la conferma di quanto dichiarato dai concorrenti risultati vincitori dei
concorsi nelle domande di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive
eventualmente rese dai medesimi.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall’articolo 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al
precedente comma 1 emerga la mancata veridicità del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera.
3. Il certificato generale del casellario giudiziale verrà acquisito d’ufficio. Per i concorrenti che
abbiano beneficiato dell’elevazione del limite massimo di età per il servizio militare prestato
previsto dal precedente articolo 2, comma 1, lettera a) e comma 2 lettera b), fatte salve
ulteriori disposizioni contenute negli specifici bandi di concorso, l’estratto matricolare ovvero
la dichiarazione del reparto/ente di appartenenza dal quale risulti la durata del servizio militare
prestato, nonché il nulla osta per l’arruolamento nella Forza armata prescelta/Arma dei
carabinieri, per gli iscritti nelle liste della leva di mare e di terra e per coloro che siano in
servizio presso altra Forza armata o Corpo armato dello Stato verranno acquisiti d’ufficio.
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4. Ai fini dell’iscrizione al corso di studi universitari che gli allievi saranno tenuti a frequentare,
i medesimi, a richiesta dell’istituto di formazione, dovranno sottoscrivere una dichiarazione
sostitutiva, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, dalla quale risulti:
a) il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
b) la mancata iscrizione per l’anno accademico indicato negli specifici bandi di concorso
presso le università.
I concorrenti che siano ancora minorenni dovranno far vistare la loro firma apposta in calce
alla predetta dichiarazione sostitutiva da entrambi i genitori o dal genitore che esercita
legittimamente l’esclusiva potestà parentale o, in mancanza di essi, dal tutore.
5. I vincitori del concorso interno di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2),
all'atto dell'ammissione in Accademia, saranno sottoposti a visita al fine di verificare il
mantenimento dell'idoneità al servizio militare. Gli allievi di sesso femminile, ai fini della
verifica dei requisiti previsti per l’ammissione ai corsi, dovranno essere sottoposti al test di
gravidanza.
1.
2.
3.
4.
Articolo 8
Spese di viaggio e licenza straordinaria per esami
Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove che saranno previste negli specifici bandi di
concorso saranno a carico dei concorrenti, rimanendo escluso qualsiasi intervento
dell’Amministrazione della difesa per i candidati che risultassero sprovvisti di mezzi per i
viaggi.
I concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire, compatibilmente con le esigenze di
servizio, della licenza straordinaria per esami militari sino ad un massimo di trenta giorni, nei
quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti che
saranno previsti negli specifici bandi di concorso, nonché quelli necessari per il
raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove ed accertamenti e per il rientro nella
sede di servizio. In particolare detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potrà essere
concessa nell'intera misura prevista di norma per la preparazione della prova orale oppure
frazionata in due periodi, di cui uno, non superiore a dieci giorni, per la prova scritta
d’italiano. Qualora il concorrente non sostenga le prove e gli accertamenti per motivi
dipendenti dalla sua volontà, la licenza straordinaria sarà commutata in licenza ordinaria
dell'anno in corso.
Solo per il concorso interno di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), i
concorrenti in servizio fruiranno del certificato di viaggio limitatamente al tempo strettamente
necessario per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno le prove di cui al precedente
articolo 3, comma 2 e per il rientro in sede. Inoltre, per i concorrenti in servizio, nella licenza
straordinaria per esami militari di cui al precedente comma 2 non dovranno essere computati i
giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti che saranno previsti dallo specifico bando
di concorso, né quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove
ed accertamenti e per il rientro nella sede di servizio.
Per i concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2) i concorrenti
fruiranno di vitto ed alloggio a carico dell’Amministrazione della difesa, durante le prove di
efficienza fisica, gli accertamenti psicofisici, gli accertamenti attitudinali e la prova orale,
nonché durante il tirocinio per il solo concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera
a), numero 1). Gli stessi dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma ed
indossare l’uniforme se militari in servizio.
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5. Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera d) tutti i concorrenti, compresi i
militari, nel periodo di effettuazione delle prove di efficienza fisica, degli accertamenti
psicofisici ed attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma. I
concorrenti in servizio dovranno indossare l’uniforme, fatta eccezione per il giorno di
presentazione per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica e degli accertamenti psicofisici.
Gli stessi fruiranno del pranzo a carico dell’Amministrazione della difesa.
Articolo 9
Vincoli di servizio
1. Tutti coloro che, risultati vincitori dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1,
saranno ammessi ai corsi presso le Accademie di Forza armata acquisiranno la qualifica di
allievi e dovranno contrarre una ferma volontaria di anni tre ed assoggettarsi alle leggi ed ai
regolamenti militari come militari di truppa ovvero come carabinieri. Coloro che non
sottoscriveranno tale ferma saranno considerati rinunciatari all’ammissione e rinviati
dall’istituto.
2. I concorrenti vincitori, all’atto dell’ammissione ai corsi, qualunque sia la loro provenienza,
sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione dalla quale risulti che sono edotti sull’obbligo di
rimanere in servizio per il periodo previsto dalla normativa vigente, in relazione al proprio
corso di studi. Tale obbligo dovrà essere assunto all’atto dell’ammissione al terzo anno di
corso.
Articolo 10
Disposizioni per i militari
1. All’atto dell’ammissione ai corsi i concorrenti già alle armi e quelli richiamati dal congedo
saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con conseguente perdita del grado rivestito, a
cura della Direzione generale per il personale militare ai sensi:
a) degli articoli 70 e 71 della legge 10 aprile 1954, n. 113, se ufficiali;
b) dell’articolo 60 della legge 31 luglio 1954, n. 599, se sottufficiali;
c) dell’articolo 30 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, se volontari in servizio
permanente;
d) dell’articolo 39, comma 15 bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, se volontari
in ferma/rafferma ovvero dell’articolo 39, comma 15 bis del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 198 se carabinieri in ferma volontaria, volontari in ferma/rafferma o graduati di
truppa.
2. Negli specifici bandi di concorso saranno contenute in merito ulteriori disposizioni di dettaglio.
Articolo 11
Trattamento economico degli allievi
1. Le spese di vitto e di prima vestizione degli allievi, nonché la successiva manutenzione del
corredo per i provenienti dai sottufficiali e dai volontari in servizio permanente sono a carico
dell’Amministrazione della difesa, fatte salve ulteriori disposizioni specifiche.
2. Agli allievi provenienti, senza soluzione di continuità, dal ruolo degli ufficiali di
complemento, dai ruoli degli ufficiali in ferma prefissata, dal ruolo dei marescialli, dal ruolo
dei brigadieri, dagli appuntati e carabinieri, nonché dal ruolo dei sergenti ovvero dalla
categoria dei volontari di truppa delle Forze armate/Arma dei carabinieri, qualora gli
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emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova
posizione, è attribuito un assegno personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con i
futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni
normative a carattere generale.
3. Agli allievi non provenienti dalle predette categorie di personale sono corrisposte le
competenze mensili nella misura e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni.
Articolo 12
Esclusioni
1. L’Amministrazione della difesa potrà, con provvedimento motivato, escludere in ogni
momento dai concorsi qualsiasi concorrente che non fosse ritenuto in possesso dei requisiti
prescritti per essere ammesso alle Accademie di Forza armata, nonché escludere i medesimi
dalla frequenza dei corsi regolari, qualora il difetto dei requisiti venisse accertato durante i
corsi stessi.
1.
2.
3.
4.
Articolo 13
Nomine
Per i concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), gli allievi
giudicati idonei al termine dei primi due anni dei corsi delle Armi varie, dell’Arma dei trasporti e
dei materiali, del Corpo degli ingegneri, del Corpo sanitario e del Corpo di amministrazione e di
commissariato saranno nominati Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo normale,
rispettivamente, dell’Arma o del Corpo di appartenenza, sempreché assumano l’obbligo di
rimanere in servizio per un periodo di dieci o undici anni, a seconda che siano tenuti a
frequentare corsi di studi universitari di durata quinquennale o sessennale. Gli allievi nominati
Sottotenenti in servizio permanente del ruolo normale delle Armi varie saranno con successiva
determinazione assegnati alle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni.
Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b), al termine del secondo anno
del corso normale gli allievi idonei conseguiranno la qualifica di Aspirante guardiamarina e,
superato il terzo anno, saranno nominati Guardiamarina in servizio permanente con decorrenza,
ai soli fini giuridici, dalla data di acquisizione della qualifica di Aspirante guardiamarina.
Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c), al termine del secondo anno
di corso agli allievi idonei sarà conferita la qualifica di aspirante ufficiale e, al superamento
del terzo anno, la nomina a Sottotenente in servizio permanente. La nomina a Sottotenente in
servizio permanente decorrerà, ai soli fini giuridici, dalla data di acquisizione della qualifica
di Aspirante ufficiale.
Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera d), gli allievi giudicati idonei al
termine del corso saranno nominati Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo normale
dell'Arma dei carabinieri, sempreché contraggano una ferma di nove anni, che assorbe quella
precedentemente contratta, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 298.
Articolo 14
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti
dai concorrenti saranno raccolti presso gli enti delegati dalla Direzione generale per il
personale militare per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca
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dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro
per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati sarà obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico - economica del concorrente, nonché, in caso di esito positivo, ai soggetti
di carattere previdenziale.
3. L’interessato godrà dei diritti di cui all’articolo 7 del predetto decreto legislativo, tra i quali il
diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore generale per il personale
militare, titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento sarà indicato negli specifici
bandi di concorso.
Articolo 15
Rinvio alle disposizioni specifiche
1. Per quanto concerne il numero dei posti a concorso, le domande di partecipazione, lo
svolgimento dei singoli concorsi, le modalità ed i calendari delle prove e degli accertamenti
previsti, la composizione delle commissioni e le modalità di formazione delle graduatorie di
merito, nonché disposizioni di dettaglio, si fa rinvio alla parte II del presente decreto.
PARTE II
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL CONCORSO PUBBLICO PER L’AMMISSIONE DI
ALLIEVI AL PRIMO ANNO DELL’ACCADEMIA MILITARE DELL’ESERCITO
Articolo 16
Posti a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di 120 (centoventi) allievi al primo
anno del 192° corso dell’Accademia militare dell’Esercito per l’anno accademico 2010-2011 di
cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1). I posti disponibili sono così ripartiti:
a) 104 (centoquattro) per le Armi ed i Corpi dell’Esercito come di seguito specificato:
1) 75 (settantacinque) per il corso delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio,
trasmissioni (denominate Armi varie);
2) 11 (undici) per il corso dell’Arma dei trasporti e dei materiali;
3) 9 (nove) per il corso del Corpo degli ingegneri;
4) 9 (nove) per il corso del Corpo di amministrazione e di commissariato;
b) 16 (sedici) per il corso del Corpo sanitario.
2. Se nel concorso interno, per esami, per l'ammissione di 30 allievi al primo anno del 192° corso
dell’Accademia militare dell’Esercito, di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a),
numero 2), uno o più dei posti non saranno ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei, i
posti medesimi potranno essere devoluti a quelli previsti dal presente bando di concorso per il
corrispondente corso.
3. Se, invece, i posti di cui al precedente comma 1, lettera a) non saranno ricoperti per mancanza di
concorrenti idonei, gli stessi potranno essere ricoperti dai concorrenti idonei e non vincitori
iscritti nella graduatoria per i posti di cui al precedente comma 1, lettera b), sempreché lo
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4.
5.
6.
7.
8.
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gradiscano - esprimendo, se possibile, anche la preferenza di assegnazione di Arma o Corpo secondo l’ordine della graduatoria medesima.
I concorrenti potranno chiedere di partecipare, in alternativa, o per i posti di cui al precedente
comma 1, lettera a) o per quelli di cui al precedente comma 1, lettera b). Pertanto, non è
consentito concorrere, neanche presentando distinte domande, per entrambe le categorie di posti
di cui al citato comma 1, lettere a) e b).
Per i concorrenti per i posti di cui al precedente comma 1, lettera b), le prove del concorso di cui
al presente decreto non sostituiscono la prova di ammissione ai corsi di laurea
specialistica/magistrale in medicina e chirurgia, programmata annualmente dal Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR). Pertanto, se detta prova di ammissione
verrà confermata per l’anno accademico 2010-2011 anche per gli allievi dell’Accademia
militare, la procedura concorsuale potrà subire, solo per i concorrenti di cui al suddetto comma
1, lettera b) e a seconda delle indicazioni fornite dal MIUR stesso, eventuali integrazioni ovvero
per i medesimi concorrenti potrebbe rivelarsi necessaria l’effettuazione della predetta prova a
livello nazionale, in modalità indipendente dal peculiare reclutamento militare. Di eventuali
integrazioni alla procedura concorsuale per l’accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia,
nel senso sopra indicato, ovvero dell’adozione di ulteriori, specifiche esenzioni disposte a favore
degli allievi delle Accademie militari, verrà fornita comunicazione tramite avviso pubblicato
nella Gazzetta ufficiale - 4ª Serie speciale - che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti
i concorrenti interessati.
Al concorso di cui al precedente comma 1 possono partecipare concorrenti anche se alle armi, ad
eccezione del personale cui è riservato il concorso interno di cui al precedente articolo 1, comma
1, lettera a), numero 2): militari in servizio in qualità di sergenti in servizio permanente, allievi
sergenti, volontari in servizio permanente, volontari in ferma prefissata di quattro anni, volontari
in ferma breve e volontari in ferma prefissata di un anno, questi ultimi due con almeno dodici
mesi di servizio in tale posizione alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande indicato al successivo articolo 19, comma 1, lettera c).
I concorrenti potranno indicare, nella domanda di partecipazione al concorso, soltanto l’ordine di
preferita assegnazione a Armi e Corpi mentre per il Corpo sanitario dell'Esercito l'ordine di
preferita assegnazione all'indirizzo di studio (medicina e chirurgia, farmacia o medicina
veterinaria). Dette preferenze manifestate dai concorrenti potranno essere modificate entro la
terza settimana di frequenza del tirocinio, ultima fase concorsuale, con apposita dichiarazione.
L’assegnazione ai corsi può comunque essere diversa dalla preferenza espressa e sarà stabilita in
funzione della specifica graduatoria finale, della citata preferenza espressa e delle esigenze di
Forza armata. In tal senso, ciascun candidato dovrà rilasciare apposita dichiarazione di
accettazione del corso assegnato.
I corsi regolari avranno inizio dal giorno in cui saranno rese pubbliche le graduatorie di
ammissione. Per quanto riguarda lo svolgimento degli studi, gli allievi saranno tenuti a seguire i
corsi ripartiti in base alle prioritarie esigenze della Forza armata nel seguente modo:
a) gli ammessi ai corsi delle Armi varie, dell’Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di
amministrazione e di commissariato seguiranno un corso di laurea triennale in scienze
strategiche e successivamente, in funzione dell’Arma o del Corpo di assegnazione, un corso
di laurea magistrale in scienze strategiche negli indirizzi:
1) politico-organizzativo;
2) dei sistemi infrastrutturali;
3) delle comunicazioni;
4) logistico;
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5) economico - amministrativo;
b) gli ammessi al corso per il Corpo degli ingegneri seguiranno un corso di laurea triennale in
ingegneria e uno di laurea magistrale in ingegneria, negli indirizzi stabiliti dallo Stato
maggiore dell'Esercito e così ripartiti:
1) 3 (tre) in ingegneria elettronica;
2) 3 (tre) in ingegneria meccanica;
3) 1 (uno) in ingegneria informatica;
4) 2 (due) in ingegneria delle telecomunicazioni;
c) gli ammessi ai corsi per il Corpo sanitario frequenteranno corsi di studi universitari
finalizzati al conseguimento della laurea magistrale in medicina e chirurgia o in farmacia o
in medicina veterinaria con la seguente ripartizione:
1) 13 (tredici) in medicina e chirurgia;
2) 1 (uno) in medicina veterinaria;
3) 2 (due) in chimica e tecnologie farmaceutiche.
9. L'Amministrazione della difesa si riserva di modificare denominazione, durata e struttura dei
corsi universitari sopra indicati, se sarà necessario procedere ai relativi adeguamenti a seguito di
provvedimenti adottati in proposito di concerto con il MIUR.
10. Per quanto indicato nel precedente comma 8:
a) i concorrenti già laureati in ingegneria non potranno essere ammessi al corso del Corpo degli
ingegneri;
b) i concorrenti già laureati in medicina e chirurgia o in chimica e tecnologie farmaceutiche o
in medicina veterinaria non potranno essere ammessi al corso del Corpo sanitario per il
conseguimento del diploma di laurea già posseduto, ma potranno, eventualmente, aspirare ad
un indirizzo di studi differente nell’ambito dei corsi di studio del Corpo sanitario;
c) i concorrenti che all’atto dell’ammissione in Accademia avranno già sostenuto esami
universitari del corso di studi da frequentare non potranno comunque farli valere.
11. Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 1, comma 3, il numero dei posti di cui al
precedente comma 1, lettere a) e b) potrà subire modificazioni, fino alla data di approvazione
delle graduatorie finali di merito del concorso, al fine di soddisfare eventuali sopravvenute
esigenze della Forza armata connesse alla consistenza del ruolo normale delle rispettive Armi o
dei Corpi
Articolo 17
Riserve di posti
1. Nel concorso di cui al precedente articolo 16, gli allievi di tutte le Scuole militari - sempreché
conseguano al termine dell’anno scolastico 2009-2010 il diploma di maturità classica, scientifica
e scientifica europea, riportino giudizio di idoneità in attitudine militare presso dette Scuole e
risultino idonei al termine del concorso - usufruiranno di una riserva di posti complessiva pari al
30% di quelli previsti per ciascun corso, di cui il 20% in favore dei diplomati presso le Scuole
militari dell’Esercito ed il 10% in favore dei diplomati presso le Scuole militari della Marina e
dell’Aeronautica. I suddetti posti riservati sono così ripartiti:
a) 22 (ventidue) nel corso delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni di
cui 15 (quindici) per gli allievi provenienti dalle Scuole militari dell’Esercito e 7 (sette) per
gli allievi provenienti dalle altre Scuole militari;
b) 3 (tre) nel corso dell’Arma dei trasporti e dei materiali di cui 2 (due) per gli allievi
provenienti dalle Scuole militari dell’Esercito e 1 (uno) per gli allievi provenienti dalle altre
Scuole militari;
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c) 3 (tre) nel corso del Corpo degli ingegneri di cui 2 (due) per gli allievi provenienti dalle
Scuole militari dell’Esercito e 1 (uno) per gli allievi provenienti dalle altre Scuole militari;
d) 3 (tre) nel corso del Corpo di amministrazione e di commissariato di cui 2 (due) per gli
allievi provenienti dalle Scuole militari dell’Esercito e 1 (uno) per gli allievi provenienti
dalle altre Scuole militari;
e) 5 (cinque) per il corso del Corpo sanitario di cui 3 (tre) per gli allievi provenienti dalle
Scuole militari dell’Esercito e 2 (due) per gli allievi provenienti dalle altre Scuole militari.
2. Se il numero dei posti in uno o più dei corsi sarà modificato come previsto nei precedenti articoli 1,
comma 3, e 16, comma 11 del presente decreto, il rispettivo numero dei posti riservati verrà ricalcolato
applicando la percentuale sopra indicata. Inoltre, i posti eventualmente non ricoperti in una delle due
predette percentuali (del 20 o del 10 %), di cui al precedente comma 1, saranno devoluti all’altra.
3. I posti riservati agli allievi di tutte le Scuole militari non ricoperti per insufficienza di
concorrenti idonei saranno devoluti, ai sensi dell’articolo 34 della legge 31 maggio 1975, n. 191,
secondo l’ordine della graduatoria, ai concorrenti idonei che, alla data di scadenza del termine
per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, sono alle armi nell’Esercito in
qualità di ufficiali inferiori, di sottufficiali o di militari di truppa in ferma volontaria o in
rafferma. I posti che, a seguito di detta devoluzione, risulteranno ancora non ricoperti, saranno
devoluti, secondo l’ordine della graduatoria, agli altri concorrenti idonei.
Articolo 18
Requisiti specifici di partecipazione
1. Al concorso di cui al precedente articolo 16 possono partecipare coloro che:
a) abbiano compiuto al 31 dicembre 2010 il diciassettesimo anno di età e non aver superato il
ventiduesimo alla data del 31 ottobre 2010, cioè essere nati nel periodo dal 31 ottobre 1988
al 31 dicembre 1993, estremi compresi. Sono fatte salve le disposizioni relative
all’elevazione del limite di età di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera a);
b) abbiano conseguito o siano in grado di conseguire al termine dell’anno scolastico 2009-2010
il titolo di studio di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera c);
2. I concorrenti dovranno altresì possedere tutti i requisiti generali di partecipazione di cui al
precedente articolo 2, commi 1, 6 e 7.
Articolo 19
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere:
a) redatta in carta semplice. In particolare:
1) i concorrenti che intendano partecipare per i posti di cui all’articolo 16, comma 1, lettera
a), dovranno presentare la domanda di partecipazione utilizzando il modello riportato
nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto;
2) i concorrenti che intendano partecipare per i posti di cui all’articolo 16, comma 1, lettera
b) dovranno presentare la domanda di partecipazione utilizzando il modello riportato
nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto;
b) firmata per esteso dal concorrente. La mancanza di sottoscrizione comporterà l’esclusione
dal concorso. Il concorrente che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione
al concorso, è minorenne dovrà far vistare la sua firma, apposta in calce alla domanda, da
entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l’esclusiva potestà o, in
mancanza di essi, dal tutore;
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c) spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure presentata a mano, con
esclusione di qualsiasi altro mezzo o procedura, al Centro di selezione e reclutamento
nazionale dell’Esercito - Segreteria concorsi Accademia e Scuole militari - viale Mezzetti 2,
06034 Foligno, a pena di decadenza, entro il 30 gennaio 2010. A tal fine farà fede il timbro
a data dell’ufficio postale accettante per le domande spedite a mezzo raccomandata, il timbro
a data del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito per quelle presentate a
mano. Non saranno, pertanto, prese in considerazione le domande spedite o presentate oltre
il termine suindicato. Gli allievi delle Scuole militari e i militari in servizio, nonché quelli
impiegati fuori dal territorio metropolitano presso unità dislocate in operazioni, che abbiano
titolo a partecipare al concorso di cui al precedente articolo 16 del presente decreto,
dovranno presentare la domanda, entro il medesimo termine, ai rispettivi Comandi di
appartenenza. Questi provvederanno a trasmettere al sopracitato indirizzo le domande
presentate, improrogabilmente entro tre giorni dalla data di assunzione a protocollo delle
stesse, custodendone copia. I concorrenti residenti all’estero potranno inoltrare la domanda,
entro il medesimo termine, anche tramite le Autorità diplomatiche e consolari che ne
cureranno l'immediato inoltro al predetto Centro, custodendone copia. In detti casi per la
data di presentazione farà fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte del
Comando del reparto/ente ricevente.
2. Nella domanda il concorrente, consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni
mendaci, ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, dovrà dichiarare:
a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita) e il codice fiscale;
b) i posti per i quali intende concorrere - in alternativa, o quelli di cui al precedente articolo 16,
comma 1, lettera a) o quelli di cui al precedente articolo 16, comma 1, lettera b) - utilizzando
rispettivamente i modelli di domanda di cui ai citati allegati A e B al presente decreto. Se
concorre per i posti di cui al precedente articolo 16, comma 1, lettera a), dovrà indicare
l’ordine di preferita assegnazione alle Armi o Corpi (Armi varie, Arma trasporti e materiali,
Corpo degli ingegneri, Corpo di amministrazione e di commissariato), contrassegnando con
numerazione da 1 a 4 le apposite caselle contenute nel modello di domanda di cui al già
citato allegato A al presente decreto. Se concorre per i posti di cui al precedente articolo 16,
comma 1, lettera b), dovrà indicare l’ordine di preferita assegnazione all’indirizzo di studio
(medicina e chirurgia, chimica e tecnologie farmaceutiche, medicina veterinaria),
contrassegnando con numerazione da 1 a 3 le apposite caselle contenute nel modello di
domanda di cui al già citato allegato B al presente decreto. Il concorrente potrà modificare
detto ordine di preferita assegnazione entro la terza settimana di frequenza del tirocinio.
Pertanto, istanze prodotte a tal fine dal concorrente dopo tale periodo non saranno prese in
considerazione;
c) la lingua straniera nella quale intende sostenere la prova orale facoltativa (una sola a scelta
tra la francese, l’inglese, la spagnola e la tedesca);
d) il recapito al quale desidera ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso, completo di
codice di avviamento postale e, ove possibile, il numero telefonico. Il concorrente che,
successivamente alla presentazione della domanda, venisse incorporato in un reparto/ente
militare sarà tenuto a comunicare subito, a mezzo telegramma, al Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell’Esercito, il reparto/ente presso il quale presti servizio ed il
relativo indirizzo. Il concorrente dovrà, altresì, segnalare tempestivamente, a mezzo
telegramma o fax (n. 0742/342208) o e-mail [email protected]
ogni variazione al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito del recapito
indicato nella domanda che venga a verificarsi durante l’espletamento del concorso.
L’Amministrazione della difesa non assume alcuna responsabilità per l'eventuale dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente
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e)
f)
g)
h)
i)
l)
m)
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ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato
nella domanda ovvero per eventuali disguidi postali, telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
il titolo di studio posseduto o che potrà conseguire al termine dell’anno scolastico 20092010. Il concorrente che all’atto della presentazione della domanda non abbia ancora
conseguito il titolo di studio prescritto verrà ammesso con riserva al concorso ed avrà
l’obbligo di comunicarne, a mezzo telegramma, al Centro di selezione e reclutamento
nazionale dell’Esercito l’avvenuto conseguimento con il relativo voto. Il mancato
conseguimento del titolo di studio determinerà l'esclusione dal concorso. Il concorrente che
abbia conseguito il titolo di studio all’estero dovrà documentarne l’equipollenza a quello
prescritto per la partecipazione al concorso;
il servizio militare eventualmente prestato. Se militare in servizio dovrà indicare la data di
inizio del servizio, il proprio grado e l’indirizzo del reparto/ente presso il quale presta
servizio. Le comunicazioni relative al concorso saranno inviate al recapito indicato nella
domanda di cui alla precedente lettera d), che potrebbe non coincidere con quello del
Comando di appartenenza. In tal caso l'interessato dovrà comunque tenerne informato detto
Comando. Se già collocato in congedo, invece, dovrà indicare le date di inizio e di fine del
servizio, nonché il grado rivestito all’atto del congedamento. Se concorrente di sesso
maschile, anche:
1) la posizione nei confronti degli obblighi di leva (solo in caso di doppia cittadinanza), il
Centro documentale (ex distretto militare) dell’Esercito o il Dipartimento militare
marittimo/Capitaneria di porto o la Direzione territoriale dell’Aeronautica di ascrizione,
precisando l’esito della visita di leva, se effettuata, ed il profilo sanitario che risulta dal
documento allegato al foglio di congedo illimitato provvisorio rilasciato al termine della
visita medesima;
2) di non essere stato dichiarato obiettore di coscienza ovvero ammesso a prestare servizio
civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, salvo quanto previsto dalla legge 2
agosto 2007, n. 130, apportante modifiche alla normativa precedente sull’obiezione di
coscienza di cui alla citata legge 8 luglio 1998, n. 230. Tale dichiarazione va resa anche
se negativa;
il possesso della cittadinanza italiana;
il proprio stato civile nonché l’eventuale prole a carico;
la residenza ed il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della mancata
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una
pubblica amministrazione o dimesso e prosciolto, d'autorità o d'ufficio, da precedente
arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o di
inattitudine professionale o militare, o per perdita permanente dei requisiti di idoneità fisica.
Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
di non avere riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell’articolo 444 del
codice di procedura penale, di non avere in corso procedimenti penali né procedimenti
amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a
proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, dovrà
indicare le condanne, le applicazioni di pena ed i procedimenti a carico ed ogni altro
eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l’Autorità giudiziaria
che lo ha emanato, o presso la quale pende un eventuale procedimento penale per aver
assunto la qualifica di imputato. Dovrà impegnarsi, altresì, a comunicare al Centro di
selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito qualsiasi variazione della sua posizione
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giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra. La dichiarazione
resa nella domanda dovrà comunque essere reiterata con apposita dichiarazione sostitutiva,
da sottoscrivere, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, all’inizio del tirocinio;
n) l’eventuale possesso di uno o più dei titoli di preferenza previsti dall’articolo 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487: il concorrente dovrà fornire tutte le
indicazioni utili a consentire all’Amministrazione militare di esperire con immediatezza i
controlli previsti su tali titoli di preferenza, che devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione. Il concorrente che
dichiari, inoltre, il possesso del titolo di preferenza concernente il lodevole servizio prestato
a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell’Amministrazione della difesa dovrà
allegare alla domanda una dichiarazione rilasciata dalla medesima Amministrazione entro la
data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso,
attestante il lodevole servizio prestato. La mancata presentazione nei termini e con le
modalità predette di tale dichiarazione non consentirà all’interessato di beneficiare del
relativo titolo di preferenza;
o) di prestare il proprio consenso alla raccolta ed al trattamento dei dati personali necessari allo
svolgimento del concorso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
p) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto ciò
che in esso è stabilito.
Articolo 20
Fasi del concorso
1. Il concorso di cui al precedente articolo 16, comma 1 prevede le fasi concorsuali indicate
nell’articolo 3, comma 1 del presente decreto.
Articolo 21
Prova scritta di selezione culturale
1. Tutti i concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento del possesso dei requisiti
prescritti per la partecipazione al concorso dal presente decreto - alla prova scritta di selezione
culturale con quesiti a risposta multipla (predeterminata o libera), che avrà luogo, a cura della
commissione di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera a), presso il Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell’Esercito - viale Mezzetti 2, Foligno, con inizio non prima delle 0930
dell’orario ufficiale, secondo il seguente calendario:
a) 15 febbraio 2010: concorrenti il cui cognome inizi con una lettera compresa tra RIZ e ZUZ;
b) 16 febbraio 2010: concorrenti il cui cognome inizi con una lettera compresa tra MEM e RIY;
c) 17 febbraio 2010: concorrenti il cui cognome inizi con una lettera compresa tra GAA e
MEL;
d) 18 febbraio 2010: concorrenti il cui cognome inizi con una lettera compresa tra CIS e FUZ;
e) 19 febbraio 2010: concorrenti il cui cognome inizi con una lettera compresa tra ABA e CIR.
I concorrenti nel cui cognome compaia l’apostrofo, per individuare il gruppo di appartenenza,
devono leggere il proprio cognome senza l’apostrofo.
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2. Eventuali variazioni del succitato calendario o della sede di svolgimento di detta prova saranno
resi noti mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale - 4ª Serie speciale del 29 gennaio
2010, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. Nella stessa Gazzetta
ufficiale - 4ª Serie speciale del 29 gennaio 2010 tale pubblicazione potrà essere rinviata ad una
data successiva.
3. La prova, della durata di centoventi minuti, si svolgerà con le modalità e sui programmi di cui
all’allegato C. Nei trenta giorni antecedenti lo svolgimento della prova scritta di selezione
culturale, sui siti web www.persomil.difesa.it e www.esercito.difesa.it sarà resa disponibile la
banca dati dalla quale saranno tratti i quesiti sui quali verterà la predetta prova.
4. I concorrenti ai quali non è stata comunicata l’esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi,
senza attendere alcuna comunicazione, per sostenere la prova di selezione culturale muniti di
documento d’identità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato in corso di validità nel
giorno, nell'ora e nella sede con le modalità indicate nei precedenti commi 1 e 2.
5. I concorrenti assenti al momento dell’inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che
siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno
previste riconvocazioni.
6. Per quanto concerne le modalità di svolgimento della prova saranno osservate, in quanto applicabili, le
disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
quelle indicate nell'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto.
7. Fermi restando i limiti numerici di cui al successivo articolo 22, comma 1, la prova si intenderà
superata dai candidati che conseguiranno la votazione minima di 18/30. Sulla base dei punteggi
conseguiti dai concorrenti la commissione di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera a)
provvederà a formare due distinte graduatorie - una per i posti di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a)
e una per i posti di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b) - per individuare i concorrenti da ammettere
a sostenere le prove successive. Il punteggio conseguito in detta prova sarà inoltre utile ai fini della
formazione delle graduatorie di cui ai successivi articoli 25, 28 e 29.
8. Coloro che non riceveranno alcuna comunicazione entro il ventesimo giorno dalla data di
svolgimento della prova scritta di selezione culturale dovranno ritenere di non essere stati
ammessi a sostenere le prove successive e pertanto di essere stati esclusi dal concorso. Essi
potranno chiedere notizie circa l’esito della prova scritta di selezione culturale, dopo la data
suindicata, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Ufficio
relazioni con il pubblico - viale dell’Esercito, n. 186 - 00143 Roma (tel. 06/517051012), ovvero
consultare i siti web www.persomil.difesa.it e www.esercito.difesa.it.
Articolo 22
Prove di efficienza fisica
1. Saranno ammessi alle prove di efficienza fisica secondo l’ordine delle graduatorie di cui al
precedente articolo 21, comma 7:
a) i primi 832 (ottocentotrentadue) concorrenti, per i posti a concorso per le Armi varie, per
l’Arma dei trasporti e dei materiali, per il Corpo di amministrazione e di commissariato e per
il Corpo degli ingegneri;
b) i primi 128 (centoventotto) concorrenti, per i posti a concorso per il Corpo sanitario.
Saranno inoltre ammessi i concorrenti che hanno riportato lo stesso punteggio del concorrente
classificatosi all’ultimo posto utile nelle graduatorie di merito.
2. I concorrenti convocati dovranno:
a) presentarsi indossando la tenuta ginnica;
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3.
4.
5.
6.
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b) produrre i documenti indicati nel successivo articolo 26, comma 1. La mancata
presentazione del certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica per l’atletica leggera
in corso di validità e del test di gravidanza per i concorrenti di sesso femminile determinerà
la mancata ammissione a sostenere le prove e quindi l’esclusione dal concorso.
Le prove di efficienza fisica si svolgeranno, contestualmente agli accertamenti psicofisici ed a
quelli attitudinali di cui ai successivi articoli 23 e 24, presso il Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell’Esercito. La convocazione a dette prove ed accertamenti sarà data a
cura del predetto Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito a mezzo
telegramma/lettera raccomandata.
Le prove di efficienza fisica saranno svolte con le modalità indicate nell’allegato D, che
costituisce parte integrante del presente decreto. Il mancato superamento anche di uno solo degli
esercizi obbligatori indicati determinerà il giudizio di inidoneità da parte della commissione di
cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera b) e quindi l’esclusione dal concorso. Il
superamento di tutti gli esercizi obbligatori ed eventualmente di quelli facoltativi determinerà il
giudizio di idoneità alle prove di efficienza fisica, con attribuzione di un punteggio secondo le
modalità indicate nell’allegato D al presente decreto, fino ad un massimo di 6 punti. Detto
allegato contiene le disposizioni circa le modalità di svolgimento delle prove ed i comportamenti
che dovranno tenere i concorrenti, a pena di esclusione, per le ipotesi di esiti di infortuni
verificatisi prima dell’effettuazione degli esercizi.
La commissione preposta alle prove di efficienza fisica:
a) verificherà la validità delle certificazioni di volta in volta prodotte dai concorrenti, redigendo
per ciascuno apposito verbale;
b) sottoporrà i concorrenti agli esercizi obbligatori e facoltativi - dopo averli resi edotti delle
modalità di esecuzione degli stessi - secondo quanto previsto nei commi precedenti e
redigerà il relativo verbale;
c) attribuirà ai concorrenti che abbiano superato gli esercizi obbligatori e uno o entrambi gli
esercizi facoltativi il punteggio corrispondente indicato nel già citato allegato D al presente
decreto. Tale punteggio sarà comunicato seduta stante ai concorrenti e contribuirà alla
formazione delle graduatorie di cui ai successivi articoli 25, 28 e 29.
Il concorrente, regolarmente convocato, che non si presenterà nel giorno e nell’ora stabiliti per le
prove di efficienza fisica, sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che
siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno
previste riconvocazioni.
Articolo 23
Disposizioni specifiche per gli accertamenti psicofisici
1. I concorrenti idonei al termine delle prove di efficienza fisica, secondo quanto indicato nel
precedente articolo 22, saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente articolo
4, comma 1, lettera c), ad accertamenti psicofisici volti al riconoscimento del possesso
dell’idoneità psicofisica al servizio militare incondizionato quali ufficiali dell’Esercito. I
concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso degli specifici requisiti fisici di cui al
precedente articolo 5, comma 2.
2. I concorrenti assenti al momento dell’inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che
siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
3. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 1, prima di eseguire la visita medica
generale, ciascun concorrente dovrà essere sottoposto ai seguenti accertamenti specialistici e di
laboratorio:
a) esame radiografico del torace in due proiezioni - al fine di escludere la sussistenza di
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patologie misconosciute che possono essere di pregiudizio per la salute dell’interessato e
della comunità militare nella quale sarà inserito - solo se il concorrente non produce il
relativo referto, come indicato al successivo articolo 26, comma 1, lettera d). Il concorrente
maggiorenne che dovesse essere sottoposto a detto esame dovrà sottoscrivere apposita
dichiarazione di consenso all'effettuazione dell'esame stesso, secondo il modello riportato
nell'allegato E, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il concorrente che è
ancora minorenne all'atto della presentazione agli accertamenti psicofisici, invece, avrà cura
di portare al seguito la dichiarazione di consenso compilata e sottoscritta in conformità al
citato allegato E, che costituisce parte integrante del presente decreto;
b) cardiologico con E.C.G.;
c) accertamenti volti alla verifica dell’abuso di alcool, dell’uso di sostanze stupefacenti, anche
saltuario od occasionale, nonché dell’utilizzo di sostanze psicotrope;
d) oculistico;
e) otorinolaringoiatrico;
f) psicologico/psichiatrico;
g) analisi delle urine con drug test;
h) analisi del sangue concernente:
1) emocromo completo;
2) glicemia;
3) creatininemia;
4) transaminasemia (ALT-AST);
5) bilirubinemia totale e frazionata;
6) eventuale verifica del G6PD (metodo quantitativo).
La commissione potrà comunque disporre l’effettuazione di ulteriori accertamenti specialistici o
strumentali nei casi meritevoli di approfondimento diagnostico.
4. La commissione provvederà a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla
normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario che terrà conto delle caratteristiche
somato-funzionali possedute nonché degli specifici requisiti fisici indicati nel precedente articolo
5 comma 2, lettere a) e b). L'accertamento dell'idoneità verrà eseguito in ragione delle condizioni
del soggetto al momento della visita e, seduta stante, verrà comunicato al concorrente l’esito
della stessa sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
a) idoneo all’ammissione all’Accademia militare, con indicazione del profilo sanitario di cui al
successivo comma 5;
b) inidoneo all’ammissione all’Accademia militare, con indicazione particolareggiata del
motivo.
5. Saranno giudicati idonei i concorrenti in possesso degli specifici requisiti di cui al precedente
articolo 5, comma 2 lettere a) e b) ed ai quali siano stati attribuiti secondo i criteri di cui al
precedente comma 4, i coefficienti indicati per ciascuna caratteristica somato-funzionale al
precedente articolo 5, comma 8.
6. Ai concorrenti giudicati idonei la commissione attribuirà un punteggio inteso a tenere conto delle
caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario posseduto. Ad ogni coefficiente 2 di
ciascuna delle predette caratteristiche somato-funzionali sarà attribuito un punteggio pari a 0
(zero). Ad ogni coefficiente 1 del profilo stesso sarà attribuito un punteggio pari a 0,5. Pertanto,
il punteggio massimo conseguibile al termine degli accertamenti psicofisici sarà di punti 4,5.
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7. Saranno giudicati inidonei i concorrenti non risultati in possesso degli specifici requisiti fisici di
cui al precedente articolo 5, comma 2 e/o affetti da:
a) imperfezioni ed infermità previste dalla vigente normativa in materia di inabilità al servizio
militare;
b) imperfezioni ed infermità per le quali le vigenti direttive per delineare il profilo sanitario
stabiliscono l’attribuzione di coefficiente 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali;
c) disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia - disartria);
d) positività agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario od
occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo
non terapeutico;
e) esiti di cheratotomia radiale; esiti di laser-terapia correttiva in presenza di alterazioni della
corioretina o di evidenti lesioni corneali;
f) imperfezioni o infermità che, seppur non indicate nelle lettere precedenti, sono comunque
incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale ufficiale in
servizio permanente.
8. Nei confronti dei concorrenti che all’atto degli accertamenti psicofisici verranno riconosciuti
affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e presumibile breve durata, per le quali
risulta scientificamente probabile un’evoluzione migliorativa tale da lasciar prevedere la
possibile guarigione entro i successivi trenta giorni e senza esiti rientranti nelle cause di
esclusione di cui al precedente comma 7, la commissione rinvierà il giudizio, fissando il termine
entro il quale sottoporli all’accertamento definitivo per verificare il possesso dell’idoneità
psicofisica. Detti concorrenti saranno ammessi con riserva a sostenere gli accertamenti
attitudinali di cui al successivo articolo 24.
9. In caso di positività del test di gravidanza di cui al successivo articolo 26, comma 1, lettera b) la
commissione non potrà in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovrà astenersi
dalla pronuncia del giudizio, a mente dell’articolo 3, comma 2, del già citato decreto ministeriale
4 aprile 2000, n. 114, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare.
10. Il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati
inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
11. I concorrenti giudicati inidonei potranno, tuttavia, inviare con lettera raccomandata al Centro di
selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito, improrogabilmente entro il decimo giorno
successivo alla data degli accertamenti psicofisici, specifica istanza, corredata di idonea
documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata
con il Servizio sanitario nazionale, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di
inidoneità. Dette istanze potranno essere anticipate al predetto Centro a mezzo fax (n.
0742/342208). Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista documentazione
o spedite oltre i termini perentori sopra indicati. In caso di accoglimento dell’istanza, il
concorrente riceverà dal Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito, apposita
comunicazione telegrafica. In caso di mancato accoglimento dell’istanza, invece, il concorrente
riceverà comunicazione che il giudizio di inidoneità riportato al termine degli accertamenti
psicofisici deve intendersi confermato.
12. Il giudizio circa l’idoneità psicofisica dei concorrenti di cui al precedente comma 11 - in caso di
accoglimento dell’istanza - sarà espresso dalla commissione di cui all’articolo 4, comma 1,
lettera d), a seguito di valutazione della documentazione prodotta a corredo dell’istanza o solo se
lo ritiene necessario, a seguito di ulteriori accertamenti psicofisici disposti.
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13. Il giudizio espresso dalla commissione di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera d) è
definitivo e sarà comunicato ai concorrenti, per iscritto, seduta stante. Pertanto, per i concorrenti
giudicati idonei la commissione provvederà a definire il profilo sanitario di cui al precedente
comma 5 e ad attribuire il relativo punteggio con le modalità previste dal precedente comma 7. I
concorrenti dichiarati inidonei anche a seguito della valutazione sanitaria o degli ulteriori
accertamenti psicofisici disposti, nonché quelli che abbiano rinunciato ai medesimi, saranno
esclusi dal concorso.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Articolo 24
Disposizioni specifiche per gli accertamenti attitudinali
Al termine degli accertamenti psicofisici i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, presso
il predetto Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito, a cura della commissione
di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera e), ad accertamenti attitudinali, finalizzati a
valutarne le qualità attitudinali e caratterologiche. Detti accertamenti consisteranno in una serie
di prove attitudinali ed in un’intervista di selezione. In particolare, attraverso gli accertamenti
attitudinali saranno valutate le potenzialità adattive, le aspettative professionali e gli aspetti
motivazionali del concorrente, secondo le direttive tecniche impartite dallo Stato maggiore
dell’Esercito.
Agli accertamenti di cui al presente articolo saranno sottoposti, con riserva, anche i concorrenti
di cui al precedente articolo 23, comma 8.
I concorrenti di cui al precedente articolo 23, comma 11, invece, saranno sottoposti agli
accertamenti di cui al presente articolo solo se verranno giudicati idonei in sede di valutazione
della documentazione allegata a corredo dell’istanza di ulteriori accertamenti o degli ulteriori
accertamenti sanitari disposti.
Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun
concorrente, un giudizio di idoneità o di inidoneità, che è definitivo e sarà comunicato seduta
stante.
I concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
Pertanto, i concorrenti di cui al precedente comma 2 - ammessi a sostenere con riserva
l’accertamento di cui al presente articolo - se giudicati inidonei non saranno più sottoposti agli
accertamenti psicofisici previsti dal precedente articolo 23, comma 8 ai fini dell'idoneità
psicofisica.
Tutti i concorrenti, nel periodo di effettuazione delle prove di efficienza fisica, degli
accertamenti psicofisici e attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna
di caserma e fruiranno di vitto e alloggio a carico dell’Amministrazione militare.
Articolo 25
Prova orale di matematica e prova orale facoltativa di lingua straniera
1. I concorrenti risultati idonei al termine delle fasi concorsuali di cui ai precedenti articoli 22, 23,e
24 saranno iscritti, a cura della commissione di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera a),
in due distinte graduatorie formate ai fini dell’ammissione alla prova orale del concorso.
2. Tali graduatorie saranno formate secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati
da ciascun concorrente nella prova scritta di selezione culturale e di quelli riportati nelle prove di
efficienza fisica e negli accertamenti sanitari.
3. A mente dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, citato nelle
premesse, i concorrenti - compresi quelli di sesso femminile che si sono trovati nelle condizioni
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8.
9.
10.
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di cui all'articolo 3, comma 2, del citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 - all'atto della
formazione della graduatoria di ammissione alla prova orale di cui al presente articolo, dovranno
risultare idonei nelle prove e negli accertamenti di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettere
a), b), c) e d).
Dei concorrenti idonei iscritti in ciascuna delle graduatorie di cui al precedente comma 1,
saranno convocati alla prova orale, che avrà luogo - presumibilmente nel mese di luglio 2010 presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito:
a) i primi 312 (trecentododici) concorrenti aspiranti ai corsi per Armi varie, per l’Arma dei
trasporti e dei materiali, per il Corpo di amministrazione e di commissariato e per il Corpo
degli ingegneri, di cui almeno 62 (sessantadue) allievi delle Scuole militari dell’Esercito e
31 (trentuno) allievi provenienti dalle altre Scuole militari;
b) i primi 48 (quarantotto) concorrenti aspiranti al corso per il Corpo sanitario, di cui almeno 9
(nove) allievi delle Scuole militari dell’Esercito e 5 (cinque) allievi provenienti dalle altre
Scuole militari.
Nelle graduatorie di cui al precedente comma 1 i posti eventualmente non ricoperti dai
concorrenti appartenenti alle Scuole militari nella misura prevista dal precedente comma 4
saranno devoluti con i criteri indicati al precedente articolo 17 del presente decreto.
Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi 4 e 5, a parità di merito, saranno preferiti i
concorrenti in possesso dei titoli di preferenza indicati all’articolo 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
La prova orale di matematica verterà sugli argomenti di cui al programma riportato nel già citato
allegato C al presente decreto.
I concorrenti assenti al momento dell’inizio della prova orale, nonché quelli che abbiano
rinunciato a sostenerla saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell’assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni.
Saranno dichiarati idonei i concorrenti che abbiano riportato un punteggio non inferiore a 18/30,
utile ai fini della formazione delle graduatorie di cui ai successivi articoli 28 e 29.
La prova orale facoltativa di lingua straniera, solo per i concorrenti che abbiano chiesto di
sostenerla nella domanda di partecipazione al concorso, sarà svolta con le modalità indicate nel
già citato allegato C al presente decreto. I concorrenti che non intenderanno sostenere più detta
prova dovranno rilasciare dichiarazione scritta di rinuncia. In tal caso saranno esonerati dal
sostenerla.
Ai concorrenti che supereranno la prova orale facoltativa sarà assegnata una votazione in
trentesimi, da 0 a 30, alla quale corrisponderà il seguente punteggio utile per la formazione delle
graduatorie di cui ai successivi articoli 28 e 29:
a) votazione da 0/30 a 17,999/30: punti 0;
b) votazione da 18/30 a 20,999/30: punti 1;
c) votazione da 21/30 a 23,999/30: punti 2;
d) votazione da 24/30 a 26,999/30: punti 3;
e) votazione da 27/30 a 30/30: punti 4.
Articolo 26
Documenti
1. I concorrenti convocati presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito per
essere sottoposti alle prove di efficienza fisica e, se idonei, agli accertamenti psicofisici ed a
quelli attitudinali, all’atto della presentazione, dovranno produrre i seguenti documenti in
originale o in copia conforme:
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a) certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica per l’atletica leggera, in corso di validità
rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico sportiva italiana o a strutture
sanitarie pubbliche o private accreditate che esercitano in tali ambiti in qualità di medici
specializzati in medicina dello sport. Il documento dovrà avere una data di rilascio non
antecedente al 1° novembre 2009 o dovrà essere valido almeno fino al 31 ottobre 2010. La
mancata presentazione di detto certificato determinerà l’esclusione del concorrente dal
concorso;
b) referto attestante l’esito di test di gravidanza mediante analisi su sangue o urine effettuato
presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata entro i cinque giorni
precedenti la data degli accertamenti psicofisici per lo svolgimento in piena sicurezza delle
prove di efficienza fisici e per la finalità indicata nel precedente articolo 23, comma 9. La
mancata presentazione di detto certificato determinerà l’esclusione dal concorso;
c) certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata
attestante la recente effettuazione, da non più di tre mesi, dell’accertamento per i markers
dell’epatite B e C, sia antigenici sia anticorpali. La mancata presentazione di detto certificato
determinerà l’esclusione dal concorso;
d) referto attestante eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni, per coloro che
sono stati sottoposti a tale esame strumentale presso strutture sanitarie pubbliche, anche
militari, o private accreditate entro i sei mesi precedenti la data degli accertamenti
psicofisici;
e) referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o
privata accreditata entro i sei mesi precedenti la data degli accertamenti sanitari (se di sesso
femminile). La mancata presentazione di detto referto determinerà l’esclusione dal concorso;
f) atto di assenso, in carta semplice, conforme all'allegato F che costituisce parte integrante del
presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore che esercita
legittimamente l’esclusiva potestà, o in mancanza di essi, dal tutore (solo se ancora
minorenni alla data di presentazione presso il Centro per le prove di efficienza fisica). La
mancata presentazione di detto documento determinerà l’esclusione del concorrente
minorenne;
g) dichiarazione di consenso all'effettuazione degli esami radiologici, conforme al citato
allegato E al presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore che esercita
legittimamente l’esclusiva potestà, o in mancanza di essi, dal tutore (solo se ancora
minorenni alla data di presentazione presso il Centro per le prove di efficienza fisica e non
forniti del relativo referto di cui alla precedente lettera d) del presente comma). La mancata
presentazione di detta dichiarazione determinerà l’impossibilità di sottoporre il concorrente
minorenne agli esami radiologici;
h) i concorrenti che abbiano subito interventi chirurgici o ricoveri in strutture sanitarie
dovranno produrre copia delle relative cartelle cliniche;
i) referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio ematico del G6PD eseguito con
metodo quantitativo ed effettuato da non oltre sei mesi presso strutture sanitarie pubbliche,
anche militari o private convenzionate. Se il concorrente risulta affetto da deficit di G6PD
dovrà produrre il certificato, di cui al precedente articolo 5, comma 7, che dovrà essere
conforme all’allegato G che costituisce parte integrante del presente decreto. La mancata
presentazione di detto referto e dell’eventuale certificato di cui sopra determinerà
l’esclusione dal concorso;
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l)
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i concorrenti, affetti da deficit di G6PD, giudicati idonei agli accertamenti psicofisici con
profilo psicofisici 2AV, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione di ricevuta
informazione e di responsabilizzazione in conformità all’allegato H, che costituisce parte
integrante del presente decreto;
m) referto, rilasciato in data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita da una struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale,
attestante l’esito del test per l’accertamento della positività per anticorpi per HIV.
All’atto della presentazione all’Accademia militare per il tirocinio i concorrenti dovranno
consegnare:
a) fotografia recente senza copricapo, formato tessera (4 x 5), con scritto in basso a tergo, in
forma autografa leggibile, cognome, nome e data di nascita. Nessuna autenticazione deve
essere apposta sulla fotografia;
b) certificato, in carta semplice, di avvenuta vaccinazione antitetanica e antitifica, per coloro
che vi sono stati eventualmente sottoposti (scheda o libretto sanitario se militari).
I medesimi concorrenti dovranno, inoltre, sottoscrivere, ai sensi delle disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, apposita dichiarazione sostitutiva che
confermi, integri o modifichi quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso
circa la propria posizione giudiziaria.
All’atto dell’ammissione alla frequenza dei corsi presso l’Accademia militare i concorrenti già
alle armi e quelli richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con la
conseguente perdita del grado rivestito, a cura della Direzione generale per il personale militare
ai sensi della normativa citata nel precedente articolo 10 comma 1. La cancellazione avrà effetto
dalla data di ammissione in qualità di allievo ai corsi regolari dell’Accademia militare. A tal fine,
l’Accademia militare fornirà alle competenti Divisioni della Direzione generale per il personale
militare gli elenchi dettagliati dei concorrenti già alle armi e di quelli richiamati dal congedo
ammessi al corso. Gli allievi provenienti dagli ufficiali, dai sottufficiali e dai volontari in
servizio permanente, se non conseguono la nomina a Sottotenente in servizio permanente,
saranno reintegrati nel grado, reinseriti nel ruolo di provenienza ed il tempo trascorso in
Accademia sarà computato nell’anzianità di grado. Gli allievi provenienti dai volontari in
ferma/rafferma in servizio, se non conseguono la predetta nomina, saranno reintegrati nel grado
precedentemente rivestito e saranno restituiti ai reparti/enti di appartenenza per il completamento
degli obblighi di servizio, computando nei medesimi i periodi di tempo trascorsi in qualità di
allievo.
Gli allievi, ai fini dell’iscrizione al corso di laurea che sono tenuti a frequentare, a richiesta del
Comando dell’Accademia militare, dovranno sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva, ai sensi
delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
attestante il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e la mancata
iscrizione presso le università per l'anno accademico 2010-2011. I concorrenti frequentatori delle
Scuole militari dovranno inoltre dichiarare di aver frequentato il corso di studi e di aver
conseguito il titolo prescritto presso la Scuola di provenienza al termine dell'anno scolastico
2009-2010. I concorrenti che sono ancora minorenni all’atto della richiesta da parte
dell’Accademia militare, dovranno far vistare la loro firma apposta in calce alla predetta
dichiarazione sostitutiva da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente
l’esclusiva potestà, o in mancanza di essi, dal tutore.
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Articolo 27
Composizione delle commissioni
Con successivi decreti saranno nominate le commissioni di cui al precedente articolo 4, comma
1. Tutto il personale militare che sarà inserito nelle commissioni di cui ai successivi commi del
presente articolo apparterrà all’Esercito.
La commissione di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera a) sarà composta da:
a) un ufficiale generale, in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, presidente;
b) un ufficiale, in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, membro;
c) un ufficiale, in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, membro aggiunto
per la prova di selezione culturale;
d) un docente di materie letterarie, membro;
e) due docenti di matematica, membri;
f) un docente o esperto, che potrà essere diverso in funzione della lingua prescelta dai
concorrenti, membro aggiunto per la prova scritta di selezione culturale e per la prova orale
facoltativa di lingua straniera;
g) un ufficiale in servizio permanente, di grado non inferiore a Capitano, o un dipendente civile
dell’Amministrazione della difesa, appartenente alla terza area funzionale, segretario senza
diritto di voto.
La commissione di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera b) sarà composta da:
a) un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
b) due ufficiali superiori in servizio permanente, istruttori militari di educazione fisica, membri;
c) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano, segretario.
La commissione si avvarrà, durante l’espletamento delle prove, di personale del Centro di
selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito, fra cui un ufficiale medico.
La commissione, di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera c) sarà composta da:
a) un Colonnello medico in servizio permanente, presidente;
b) tre ufficiali superiori medici in servizio permanente, membri.
Detta commissione si avvarrà del supporto di ufficiali medici specialisti dell’Esercito o di medici
specialisti esterni.
La commissione, di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera d) sarà composta da:
a) un Brigadier generale medico in servizio permanente, presidente;
b) due ufficiali superiori medici in servizio permanente, membri.
Gli ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno essere diversi da quelli che
hanno fatto parte della commissione per gli accertamenti psicofisici di cui al precedente comma
4.
La commissione, di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera e) sarà composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello in servizio permanente del ruolo normale
delle Armi varie, presidente;
b) un ufficiale perito selettore attitudinale, membro;
c) un ufficiale psicologo del Corpo sanitario, membro;
d) un ufficiale di grado non inferiore a Tenente in servizio permanente, segretario senza diritto
di voto.
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Detta commissione si avvarrà del contributo tecnico-specialistico di ufficiali del Corpo sanitario
dell'Esercito laureati in psicologia, nonché di psicologi civili convenzionati presso il Centro di
selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito.
7. La commissione, di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera f) sarà composta in via
prioritaria da:
a) Comandante dell’Accademia militare, presidente;
b) Comandante del reggimento allievi, membro;
c) Comandante di battaglione, membro;
d) Comandante di compagnia, membro;
e) Comandante di plotone, membro e segretario.
In caso di incompatibilità a svolgere l’incarico ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura
civile, i predetti ufficiali saranno sostituiti da altri ufficiali idonei dell’Accademia militare.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Articolo 28
Tirocinio
I concorrenti idonei al termine della prova orale di cui al precedente articolo 25 saranno iscritti, a
cura della commissione esaminatrice di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera a), in due
distinte graduatorie formate ai fini dell’ammissione al tirocinio che si svolgerà, presumibilmente,
nel mese di settembre 2010. Dette graduatorie saranno formate secondo il punteggio risultante
dalla somma dei punti riportati nella prova scritta di selezione culturale, nella prova orale di
matematica e dell’eventuale punteggio incrementale conseguito nelle prove di efficienza fisica,
negli accertamenti psicofisici e nella prova orale facoltativa di lingua straniera,
Fermo restando quanto previsto dal successivo comma 3, a parità di punteggio complessivo si
applicheranno, ai fini della formazione delle graduatorie, le vigenti disposizioni in materia di
preferenza per l’ammissione ai pubblici impieghi e l’articolo 38, commi 6 e 7, dalla legge 24
dicembre 1986, n. 958.
Dei concorrenti idonei iscritti nelle graduatorie di merito saranno convocati al tirocinio:
a) i primi 187 (centottantasette) concorrenti aspiranti ai corsi per le Armi varie, per l’Arma dei
trasporti e dei materiali, per il Corpo di amministrazione e di commissariato e per il Corpo
degli ingegneri, di cui almeno 37 (trentasette) allievi delle Scuole militari dell’Esercito e 19
(diciannove) allievi delle altre Scuole militari;
b) i primi 29 (ventinove) concorrenti aspiranti al corso per il Corpo sanitario, di cui almeno 6
(sei) allievi delle Scuole militari dell’Esercito e 3 (tre) allievi delle altre Scuole militari.
I posti eventualmente non ricoperti da riservatari idonei nella misura prevista dal precedente
comma 3 saranno devoluti, secondo l'ordine delle graduatorie di cui al precedente comma 1, con
i criteri indicati nell'articolo 17 del presente decreto.
Su indicazione dello Stato maggiore dell'Esercito potranno, inoltre, essere ammessi al tirocinio
concorrenti idonei, secondo l'ordine delle graduatorie di cui al precedente comma 1, in numero
pari a quello dei posti eventualmente non ricoperti per insufficienza di idonei nel concorso
interno di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2).
Successivamente, potrà essere convocato al tirocinio un numero di concorrenti pari a quello
degli assenti all’appello del primo giorno - che saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal
concorso - e degli eventuali rinunciatari nei primi sette giorni di frequenza, secondo l'ordine
delle graduatorie, con i criteri del già citato articolo 17. Resta impregiudicata per la Direzione
generale per il personale militare la facoltà di effettuare ulteriori ripianamenti oltre il limite dei
sette giorni sopra indicato, laddove ritenuto necessario.
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7. Durante il tirocinio i frequentatori saranno sottoposti ad ulteriori prove ed accertamenti nelle
seguenti aree:
a) capacità e resistenza fisica:
1) corsa piana di metri 1500;
2) flessioni addominali;
3) salto su telo tondo da metri 4;
b) rilevamento comportamentale:
1) aspetto esteriore;
2) correttezza formale e disinvoltura;
3) comunicazione verbale;
c) rendimento nelle istruzioni pratiche:
1) montaggio e smontaggio arma individuale;
2) lezioni di tiro con arma individuale;
3) istruzione formale.
8. Nell’allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono riportate tutte le prove
e i relativi punteggi.
9. Durante la terza settimana di frequenza del tirocinio tutti i concorrenti dovranno confermare o
potranno modificare, con apposita dichiarazione, l'ordine di preferita assegnazione già indicato
nella domanda di partecipazione al concorso:
a) ai quattro corsi per i posti di cui al precedente articolo 16, comma 1, lettera a) ed ai relativi
indirizzi di studio (solo per il Corpo degli ingegneri);
b) ai tre indirizzi di studio (corsi di laurea) per i posti di cui al precedente articolo 16, comma 1,
lettera b).
10. I concorrenti di sesso femminile ammessi al tirocinio, ai fini della verifica dei requisiti previsti
per l’ammissione ai corsi, dovranno essere sottoposti al test di gravidanza mediante analisi sulle
urine e, se ammessi alla frequenza del 192° corso dell’Accademia militare, dovranno essere
nuovamente sottoposti a detto test e, in caso di positività, saranno rinviati d’ufficio ed ammessi
al corso successivo, subordinatamente alla verifica del mantenimento dei requisiti necessari per
l’ammissione, di cui al precedente articolo 2, comma 9.
11. All’atto della presentazione al tirocinio, se insorgeranno per taluni concorrenti dubbi sulla
persistenza della idoneità psicofisica precedentemente riconosciuta, sarà facoltà dell’Accademia
militare inviare i medesimi all’osservazione ospedaliera per un supplemento di indagini, al fine
di accertare che non si sono aggravate preesistenti imperfezioni o sono insorti fatti morbosi
nuovi tali da determinare nei loro confronti un provvedimento medico-legale di inidoneità alla
frequenza del tirocinio.
12. I concorrenti ammessi al tirocinio lo compiranno:
a) in qualità di militari di truppa, se, trovandosi in congedo illimitato, non rivestono il grado di
ufficiale o sottufficiale;
b) con il grado già rivestito, se ufficiali o sottufficiali già collocati in congedo. Per tali
concorrenti si provvederà al richiamo in servizio dall’inizio del tirocinio;
c) con il grado rivestito, se militari in servizio.
13. I predetti concorrenti saranno posti, a cura dei Comandi dei reparti/enti di appartenenza, nella
posizione di comandati o aggregati, in relazione alla categoria di appartenenza.
14. Gli ufficiali, gli appartenenti al ruolo dei marescialli e i volontari in ferma, durante il tirocinio
continueranno a percepire dagli enti di appartenenza gli assegni spettanti.
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15. Durante il tirocinio i concorrenti dovranno attenersi alle norme disciplinari di vita interna
dell’istituto previste per gli allievi dell’Accademia militare, saranno forniti di vitto e alloggio e
verrà, inoltre, loro dato in uso un corredo ridotto da restituire in caso di mancata ammissione ai
corsi regolari.
16. Saranno senz’altro esclusi dal concorso e rinviati dall’Accademia i frequentatori che:
a) rinunceranno alla prosecuzione del tirocinio;
b) matureranno assenze prolungate, anche non continuative, complessivamente superiori alla
metà della durata del tirocinio stesso;
c) non risulteranno in possesso, all’atto della valutazione da parte della commissione di cui al
precedente articolo 4, comma 1, lettera f), della prescritta idoneità psicofisica;
d) non avranno sostenuto tutte le prove e gli accertamenti atti a consentire alla preposta
commissione di formulare il giudizio di cui al successivo comma 19.
17. Saranno parimenti esclusi dal concorso e rinviati dall’istituto i frequentatori del tirocinio per i
quali sarà accertata presso una struttura sanitaria militare l’eventuale positività agli accertamenti
diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze
stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.
18. Il tirocinio avrà una durata di circa trenta giorni, comunque non superiore a sessanta, durante i
quali tutti i frequentatori saranno ulteriormente selezionati sulla base del rendimento fornito
nelle attività militari e scolastiche.
19. Il tirocinio si intenderà superato soltanto dai concorrenti che al termine dello stesso
conseguiranno un punteggio di almeno 6/10 nel rendimento globale; essi saranno giudicati
idonei dalla commissione di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera f), la quale attribuirà
un voto nel rendimento globale che non potrà essere superiore a 10 (dieci) e sarà utile ai fini
della formazione delle graduatorie di ammissione ai corsi.
20. I frequentatori nei cui confronti sarà espresso il giudizio di inidoneità, da considerare definitivo,
saranno esclusi dal concorso.
21. La commissione di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera f), nell’eventualità in cui si verifichi
quanto previsto dagli articoli 1, comma 3, e 16 comma 11 del presente decreto, provvederà, tramite il
Comando dell’Accademia militare, a chiedere agli idonei ma non risultati vincitori per il Corpo
sanitario di esprimere il proprio eventuale gradimento al transito nelle Armi o nei Corpi dell’Esercito.
Se gli stessi acconsentiranno al transito, nella propria dichiarazione di gradimento dovranno esprimere
anche le preferenze di assegnazione ad Arma o Corpo.
Articolo 29
Graduatorie finali ed assegnazione ai corsi
1. I concorrenti giudicati idonei al termine del tirocinio saranno iscritti dalla commissione di cui al
precedente articolo 4, comma 1, lettera a) nelle rispettive graduatorie di ammissione al 192°
corso. Dette graduatorie saranno formate secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti
riportati nella prova scritta di selezione culturale, nella prova orale di matematica e
dell’eventuale punteggio incrementale conseguito nelle prove di efficienza fisica, negli
accertamenti psicofisici, nella prova orale facoltativa di lingua straniera e nel tirocinio.
Contestualmente, la medesima commissione provvederà ad assegnare i concorrenti ai corsi ed ai
relativi indirizzi di studio, laddove previsti, fino a copertura dei posti a concorso indicati
nell’articolo 16, comma 1, lettere a) e b) del presente decreto, sulla base delle indicazioni fornite
dallo Stato maggiore dell’Esercito, secondo le esigenze della Forza armata, sulla base della
posizione occupata da ciascuno nella rispettiva graduatoria e, ove possibile, dell’ordine di
preferita assegnazione espresso nuovamente durante la frequenza del tirocinio. Detti concorrenti
saranno così assegnati:
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2.
3.
4.
5.
6.
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4a Serie speciale - n. 99
a) 75 (settantacinque), di cui almeno 15 (quindici) provenienti dalle Scuole militari
dell’Esercito e 7 (sette) provenienti dalle altre Scuole militari, al corso delle Armi di
fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni;
b) 11 (undici), di cui almeno 2 (due) provenienti dalle Scuole militari dell’Esercito e 1 (uno)
proveniente dalle altre Scuole militari, al corso dell’Arma dei trasporti e dei materiali;
c) 9 (nove), di cui almeno 2 (due) provenienti dalle Scuole militari dell’Esercito e 1 (uno)
proveniente dalle altre Scuole militari, al corso del Corpo degli ingegneri dell’Esercito;
d) 9 (nove), di cui almeno 2 (due) provenienti dalle Scuole militari dell’Esercito e 1 (uno)
proveniente dalle altre Scuole militari, al corso del Corpo di amministrazione e di
commissariato dell’Esercito;
e) 16 (sedici), di cui almeno 3 (tre) provenienti dalle Scuole militari dell’Esercito e 2 (due)
provenienti dalle altre Scuole militari, al corso del Corpo sanitario dell’Esercito.
Il concorrente che non accetti l’assegnazione definitiva al corso di laurea o all’indirizzo di studio
sarà considerato rinunciatario. A parità di merito si applicheranno, ai fini della formazione delle
graduatorie, le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l’ammissione ai pubblici
impieghi e l’articolo 38, comma 6, dalla legge 24 dicembre 1986, n. 958.
Le graduatorie generali di merito formate dalla commissione esaminatrice, trasmesse alla
Direzione generale per il personale militare, saranno approvate con decreto dirigenziale. Detto
decreto sarà pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa e della pubblicazione
verrà data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica.
Saranno dichiarati vincitori del concorso, secondo l’ordine della rispettiva graduatoria di merito
- sempreché non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui agli articoli 1, comma 3, e 16,
comma 11 del presente decreto - ed ammessi alla frequenza dei corsi regolari, che avranno inizio
presumibilmente nella prima decade di ottobre 2010, i concorrenti idonei al termine del tirocinio,
fino a copertura dei posti di cui al precedente articolo 16, eventualmente incrementati in misura
pari a quella dei posti per qualsiasi motivo non ricoperti in uno o più dei corsi nel concorso
interno di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2). Si terrà comunque conto
della riserva di posti prevista dall’articolo 17 del presente decreto a favore degli allievi delle
Scuole militari ricalcolata, se necessario, sull'eventuale più elevato numero di posti da ricoprire a
seguito della devoluzione di cui al precedente articolo 16, comma 2.
Se taluno dei posti riservati non sarà ricoperto per insufficienza di riservatari idonei, si
applicheranno le disposizioni di cui al precedente articolo 17, comma 3.
Fermo restando il numero complessivo degli allievi da ammettere al 192° corso a mente
dell'articolo 16, comma 1, del presente decreto, eventualmente incrementato per quanto indicato
al precedente comma 4 del presente articolo, i posti eventualmente non ricoperti per rinunce in
uno o più dei corsi di cui al citato articolo 16 del presente decreto potranno essere ricoperti con
altri concorrenti idonei, secondo l’ordine della rispettiva graduatoria. Tale assegnazione è
definitiva. Inoltre, se in fase di assegnazione ai corsi per i posti di cui al precedente articolo 16,
comma 1, lettera a) non vi saranno concorrenti idonei sufficienti per la copertura dei posti a
concorso, gli stessi potranno essere ricoperti dai concorrenti idonei e non vincitori iscritti nella
graduatoria per i posti di cui al precedente articolo 16, comma 1, lettera b), sempreché lo
gradiscano, secondo l’ordine della graduatoria medesima. Successivamente potranno essere
convocati un numero di concorrenti idonei pari a quelli che rinunceranno, per qualsiasi motivo,
durante i primi quindici giorni di corso.
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Articolo 30
Disposizioni specifiche per l’accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 18, le attività indicate al
precedente articolo 7 saranno svolte dal Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell’Esercito.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Articolo 31
Disposizioni varie
I concorrenti, compresi quelli delle Scuole militari, dovranno contrarre, all’atto della
presentazione in Accademia per compiere il tirocinio, una ferma volontaria di mesi due quali
militari di truppa, dalla quale saranno prosciolti se rinunceranno successivamente al tirocinio o
lo supereranno o non saranno comunque ammessi ai corsi.
I concorrenti che sono ufficiali di complemento o sottufficiali in congedo saranno richiamati in
servizio con il grado rivestito, a decorrere dalla data di presentazione in Accademia per la
frequenza del tirocinio e fino al giorno antecedente la data di ammissione ai corsi in qualità di
allievi. Essi saranno ricollocati in congedo se interromperanno, per rinuncia, la frequenza del
tirocinio o non lo supereranno o non saranno comunque ammessi ai corsi regolari.
I concorrenti che, all’atto della presentazione in Accademia per la frequenza del tirocinio, sono
già alle armi saranno collocati, per la durata del tirocinio stesso e sino all’eventuale ammissione
ai corsi regolari, nella posizione di comandati o aggregati presso l’Accademia stessa e saranno
rinviati agli enti di provenienza se interromperanno, per rinuncia, la frequenza del tirocinio o non
lo supereranno o non saranno comunque ammessi ai corsi.
I militari alle armi il cui collocamento in congedo viene a cadere durante la frequenza del
tirocinio saranno trattenuti in servizio, con il grado rivestito, sino all’ammissione in Accademia,
ovvero sino alla data di rinvio, a qualunque titolo, dall’istituto.
Gli ammessi all’Accademia, compresi quelli delle Scuole militari, acquisiranno la qualifica di
allievi e dovranno contrarre una ferma volontaria di cui al precedente articolo 9, comma 1 e
dovranno assoggettarsi alle leggi ed ai regolamenti militari come militari di truppa. Coloro che
non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati rinunciatari all’ammissione e rinviati
dall’istituto.
Tutti gli allievi, all’atto della ammissione ai corsi, qualunque sia la loro provenienza, dovranno
inoltre sottoscrivere la dichiarazione di cui al precedente articolo 9, comma 2.
I Comandi di reparto/ente presso i quali prestano servizio i concorrenti alle armi, oltre a curare la
spedizione delle domande di partecipazione al concorso all’indirizzo indicato nel bando,
dovranno:
a) segnalare al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito - Segreteria concorsi
Accademia e Scuole militari - gli eventuali casi di personale dichiarato inidoneo
all’avanzamento o che vi abbia rinunciato;
b) partecipare le eventuali comunicazioni relative al concorso che dovessero pervenire e
consentire agli stessi di partecipare alle prove concorsuali, rilasciando loro i previsti
documenti necessari per regolarizzare la posizione amministrativa e consentendo agli stessi
di fruire della licenza straordinaria eventualmente spettante;
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c) trasmettere, a richiesta del responsabile degli atti o del Comando dell’Accademia militare, la
copia conforme dello stato di servizio o del foglio matricolare, rispettivamente, se ufficiali,
sottufficiali e volontari in ferma o rafferma, e tutti i documenti personali aggiornati di ogni
variazione, compresa quella relativa all’ammissione all’Accademia militare, senza alcuna
soluzione di continuità, nonché quelli concernenti il trattamento economico.
8. I Comandi delle Scuole militari, oltre a curare la spedizione delle domande di partecipazione al
concorso, all’indirizzo indicato nel bando, degli allievi che frequentano l’ultimo anno dei licei
presso le medesime Scuole, dovranno:
a) partecipare ai rispettivi allievi le comunicazioni di presentazione a tutte le prove concorsuali,
tranne quelle per la prova orale ed il tirocinio, le cui convocazioni relative saranno inviate
all’indirizzo che l’allievo avrà cura di indicare nella domanda di partecipazione concorso;
b) inviare entro il 30 luglio 2010 al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito Segreteria concorsi Accademia e Scuole militari - ed al comando dell’Accademia militare
l’elenco nominativo di tutti gli allievi che hanno superato l’esame di maturità con il relativo
voto ed i verbali di valutazione in attitudine militare espressa dall’apposita commissione
come previsto dall’articolo 17, comma 1 del bando, nonché l’elenco degli allievi non
promossi all’esame di maturità.
Articolo 32
Disposizioni specifiche per il trattamento di dati personali
1. Ferme restando le disposizioni di cui al precedente articolo 14, il responsabile del trattamento
dei dati personali, ai fini del presente concorso, è il Comandante del centro di selezione e
reclutamento nazionale dell’Esercito.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sarà pubblicato nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 dicembre 2009
f.to (Generale di corpo d’armata Mario ROGGIO)
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ALLEGATO A
MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO ARMI E CORPI
A
CENTRO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO
NAZIONALE DELL’ESERCITO
Segreteria concorsi Accademia e Scuole militari viale Mezzetti, 2 - 06034 FOLIGNO (1)
A cura della Segreteria concorsi
Il/La sottoscritto/a
cognome
nome
luogo di nascita (se nato/a all’estero, specificare Stato e località di nascita )
prov.
data di nascita
G G MM AAAA
/
sesso
/
M
codice fiscale
F
residenza: (comune o eventuale frazione)
prov.
indirizzo (via, piazza, ecc.)
C.A.P.
n. civico
RECAPITO PRESSO IL QUALE DESIDERA RICEVERE TUTTE LE COMUNICAZIONI RELATIVE
AL CONCORSO (2)
comune o eventuale frazione
prov. C.A.P.
indirizzo (via, piazza, ecc.)
telefono (con prefisso)
n. civico
cellulare
fax
indirizzo di posta elettronica (2)
CHIEDE
di essere ammesso/a al concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di 104 allievi al primo anno del 192°
corso dell’Accademia militare dell’Esercito per l’anno accademico 2010-2011 e frequentare in qualità di
allievo/a uno dei corsi indicati in ordine di preferenza da 1 a 4
Corpo degli ingegneri
Armi varie
Arma trasporti e materiali
Corpo di amministrazione e di commissariato
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Il/La sottoscritto/a dichiara, altresì, di voler sostenere la prova orale facoltativa nella seguente lingua
straniera (indicare una sola lingua):___________________________________ (3).
All’uopo, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’articolo 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara:
- di essere cittadino/a italiano/a;
-
-
-
di essere
celibe/nubile
vedovo/a
coniugato/a
separato/a
divorziato/a;
di essere iscritto/a nelle liste elettorali nel Comune di ______________________________________(4);
di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di
procedura penale e di non avere in corso procedimenti penali né procedimenti amministrativi per
l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultano a proprio carico precedenti penali
iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14
novembre 2002, n. 313 (5);
di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica
amministrazione (6);
di non essere stato prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento volontario in altra
Accademia, Istituto di formazione o Ente addestrativo delle Forze armate o delle Forze di polizia dello
Stato per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o professionale o per perdita permanente
dei requisiti di idoneità fisica (7);
di non essere stato dichiarato obiettore di coscienza né ammesso a prestare servizio civile ai sensi della
legge 8 luglio 1998, n. 230, come modificata dalla legge 2 agosto 2007, n. 130 (8);
di aver conseguito (ovvero di ritenere di conseguire) il sottonotato titolo di studio (9):
titolo di studio/classe attualmente frequentata
presso l’istituto scolastico
anno
votazione
/
comune (o eventuale frazione)
prov.
indirizzo (via, piazza, ecc.)
-
-
-
C.A.P.
n. civico
di essere in possesso del titolo di preferenza di ______________________________________________
(eventuali titoli di preferenza tra quelli indicati nell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487);
di essere a conoscenza che, in caso di ammissione al corso, sarà cancellato dal ruolo di provenienza (se
militare in servizio o in congedo), ai sensi della normativa vigente, con conseguente perdita del grado
rivestito;
di essere a conoscenza che, qualora fosse ammesso/a alla frequenza dei corsi, dovrà sottoscrivere la
ferma di cui all’articolo 9 del bando;
che l’ultima data di espatrio è stata _____________________ (10);
di essere a conoscenza che dovrà sostenere le prove nelle sedi previste dal bando;
di aver preso conoscenza di quanto previsto dal bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a
tutto ciò che in esso è stabilito;
di prestare il proprio consenso alla raccolta ed al trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento
del concorso (decreto legislativo. n. 196/2003);
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-
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4a Serie speciale - n. 99
Centro documentale (ex distretto militare) dell’Esercito o Dipartimento militare
marittimo/Capitaneria di porto o Direzione territoriale dell’Aeronautica di ascrizione :
___________________________________________________________________________________.
NO
il trattamento dei dati contenuti nella presente anche per
Il/La sottoscritto/a autorizza SI
rilevazioni statistiche e per contatti telefonici/epistolari che lo Stato maggiore dell’Esercito intendesse
opportuno disporre.
Solo per i militari in servizio o in congedo
Militari in servizio (11)
M M A A
data incorporazione
ruolo: ______________ grado: _____________________
ente/reparto di appartenenza: (inserire l’indirizzo telegrafico, se conosciuto) _______________________
Centro documentale (ex distretto militare) dell’Esercito o Dipartimento militare marittimo/Capitaneria
di porto o Direzione territoriale dell’Aeronautica di ascrizione :____________________
Solo per i militari in congedo (11)
G G M M A A
- data incorporazione
ruolo: ______________ grado: ______________________
G G M M A A
- data di congedo:
ente/ reparto: _________________________________________
/
G G
Centro documentale (ex distretto militare) dell’Esercito o Dipartimento militare marittimo/Capitaneria
di porto o Direzione territoriale dell’Aeronautica di ascrizione: ____________________
_________________, ____________
(luogo)
(data)
FIRMA ______________________________________
(per esteso cognome e nome leggibili)
Per l’assenso alla partecipazione del minore
firma dei/l genitori/e o del tutore
_________________________________________
_________________________________________ (12)
(per esteso cognome e nome leggibili)
Attenzione: i candidati in servizio devono inoltrare la domanda per il tramite gerarchico.
Spazio riservato all’Ente di appartenenza del concorrente militare
Timbro lineare dell’ente
Domanda presentata il ______________________________ assunta a protocollo il __________________
Timbro e firma del Comandante dell’ente
Il presente modulo dovrà essere scrupolosamente compilato a stampatello. In caso di errore utilizzare un
nuovo modulo.
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NOTE:
(1) la domanda dovrà essere spedita con raccomandata A/R con ricevuta di ritorno entro il termine fissato
dal bando o consegnata a mano entro il medesimo termine al Centro di selezione e reclutamento
nazionale dell’Esercito - viale Mezzetti, 2 - 06034 Foligno;
(2) ogni eventuale successiva variazione dovrà essere tempestivamente comunicata al Centro di selezione
e reclutamento nazionale dell’Esercito - viale Mezzetti, 2 - 06034 Foligno. Al fine di evitare ritardi
nella ricezione della corrispondenza relativa al concorso si suggerisce, anche per i militari in servizio,
di indicare un recapito personale con indirizzo civico. Potranno essere inviate comunicazioni anche a
mezzo SMS (short message system) al numero di cellulare indicato e/o a mezzo e-mail all’indirizzo di
posta elettronica indicato;
(3) il concorrente dovrà indicare una tra le seguenti lingue straniere: la francese, l’inglese, la tedesca o la
spagnola nella quale intende sostenere la prova orale facoltativa;
(4) in caso di mancata iscrizione o cancellazione indicarne i motivi;
(5) in caso contrario, il concorrente dovrà indicare - in apposita dichiarazione da allegare alla domanda - le
condanne, le applicazioni di pena, i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale,
precisando la data del provvedimento e l’Autorità giudiziaria che lo ha emanato, ovvero quella presso
la quale pende un eventuale procedimento penale per aver assunto la qualifica di imputato. Il
concorrente dovrà impegnarsi, altresì, a comunicare al Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell’Esercito - viale Mezzetti, 2 - 06034 Foligno qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria
che interverrà successivamente alla dichiarazione contenuta nella domanda di partecipazione al
concorso fino all’ammissione ai corsi;
(6) in caso contrario indicare - in dichiarazione da allegare alla domanda - la data, il motivo del
provvedimento e l'Amministrazione che lo ha emanato;
(7) in caso contrario indicare - in dichiarazione da allegare alla domanda - la data del provvedimento di
dimissioni e/o di proscioglimento, l'Accademia/istituto formativo/ente addestrativo ed il motivo;
(8) solo per i concorrenti di sesso maschile;
(9) indicare sempre il corso di studio frequentato o che si sta frequentando. Se il concorrente consegue o
ha conseguito il titolo di studio all’estero dovrà indicarlo ed attenersi a quanto disposto nell’articolo 19,
comma 2, lettera e) del bando;
(10) solo per i concorrenti residenti all’estero;
(11) se il concorrente ha prestato servizio senza continuità, lo stesso è tenuto ad allegare alla domanda
apposita dichiarazione nella quale dovranno essere riportati esattamente tutti i tipi di servizi prestati
con date di inizio e fine. Detti servizi prestati sono indispensabili per l’eventuale elevazione del limite
di età;
(12) il concorrente che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, è minorenne
dovrà far vistare la sua firma, apposta in calce alla domanda, da entrambi i genitori o dal genitore che
esercita legittimamente l’esclusiva potestà o, in mancanza di essi, dal tutore.
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ALLEGATO B
MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO CORPO SANITARIO
AL CENTRO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO
NAZIONALE DELL’ESERCITO
- Segreteria concorsi Accademia e Scuole militari Viale Mezzetti, 2 - 06034 FOLIGNO (1)
A cura della Segreteria concorsi
Il/La sottoscritto/a
cognome
nome
luogo di nascita (se nato/a all’estero, specificare Stato e località di nascita )
prov.
data di nascita
G G MM AAAA
/
sesso
/
M
residenza: (comune o eventuale frazione)
codice fiscale
F
prov.
indirizzo (via, piazza, ecc.)
C.A.P.
n. civico
RECAPITO PRESSO IL QUALE DESIDERA RICEVERE TUTTE LE COMUNICAZIONI RELATIVE
AL CONCORSO (2)
comune o eventuale frazione
prov.
C.A.P.
indirizzo (via, piazza, ecc.)
telefono (con prefisso)
n. civico
cellulare
fax
indirizzo di posta elettronica (2)
CHIEDE
di essere ammesso/a al concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di 16 allievi al primo anno del 192°
corso - Corpo sanitario dell’Esercito - dell’Accademia militare per l’anno accademico 2010-2011 e
frequentare in qualità di allievo/a uno dei corsi indicati in ordine di preferenza da 1 a 3
medicina e chirurgia
chimica e tecnologie farmaceutiche
medicina veterinaria
Il/La sottoscritto/a dichiara, altresì, di voler sostenere la prova orale facoltativa nella seguente lingua
straniera (indicare una sola lingua):__________________________________ (3).
All’uopo, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’articolo 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara:
- di essere cittadino/a italiano/a;
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di essere
celibe/nubile
vedovo/a
coniugato/a
separato/a
divorziato/a;
di essere iscritto/a nelle liste elettorali nel Comune di _____________________________________(4);
di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di
procedura penale e di non avere in corso procedimenti penali né procedimenti amministrativi per
l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultano a proprio carico precedenti penali
iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’articolo 3 del decreto del .Presidente della Repubblica 14
novembre 2002, n. 313 (5);
di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica
amministrazione (6);
di non essere stato prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento volontario in altra
Accademia, Istituto di formazione o Ente addestrativo delle Forze armate o delle Forze di polizia dello
Stato per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o professionale o per perdita permanente
dei requisiti di idoneità fisica (7);
di non essere stato dichiarato obiettore di coscienza né ammesso a prestare servizio civile ai sensi della
legge 8 luglio 1998, n. 230, come modificata dalla legge 2 agosto 2007, n. 130 (8);
di aver conseguito (ovvero di ritenere di conseguire) il sottonotato titolo di studio (9):
titolo di studio/classe attualmente frequentata
presso l’istituto scolastico
anno
votazione
/
comune (o eventuale frazione)
prov.
indirizzo (via, piazza, ecc.)
-
-
C.A.P.
n. civico
di essere in possesso del titolo di preferenza di ______________________________________________
nell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487);
di essere a conoscenza che, in caso di ammissione al corso, sarà cancellato dal ruolo di provenienza (se
militare in servizio o in congedo), ai sensi della normativa vigente, con conseguente perdita del grado
rivestito;
di essere a conoscenza che, qualora fosse ammesso/a alla frequenza dei corsi, dovrà sottoscrivere la
ferma di cui all’articolo 9 del bando;
che l’ultima data di espatrio è stata _____________________ (10);
di essere a conoscenza che dovrà sostenere le prove nelle sedi previste dal bando;
di aver preso conoscenza di quanto previsto dal bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a
tutto ciò che in esso è stabilito;
di prestare il proprio consenso alla raccolta ed al trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento
del concorso (decreto legislativo. n. 196/2003);
Centro documentale (ex distretto militare) dell’Esercito o Dipartimento militare
marittimo/Capitaneria di porto o Direzione territoriale dell’Aeronautica di ascrizione :
___________________________________________________________________________________.
Il/La sottoscritto/a autorizza SI ͕ NO ͕ il trattamento dei dati contenuti nella presente anche per
rilevazioni statistiche e per contatti telefonici/epistolari che lo Stato maggiore dell’Esercito intendesse
opportuno disporre.
— 264 —
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
4a Serie speciale - n. 99
Solo per i militari in servizio o in congedo
Militari in servizio (11)
M M A A
data incorporazione
ruolo: __________ grado: __________________________
ente/reparto di appartenenza: (inserire l’indirizzo telegrafico, se conosciuto) _______________________
Centro documentale (ex distretto militare) dell’Esercito o Dipartimento militare marittimo/Capitaneria
di porto o Direzione territoriale dell’Aeronautica di ascrizione: ___________________
Solo per i militari in congedo (11)
G G M M A A
- data incorporazione
ruolo: _______________ grado:_____________________
G G M M A A
- data di congedo:
ente/reparto: ____________________________________
G G
Centro documentale (ex distretto militare) dell’Esercito o Dipartimento militare marittimo/Capitaneria
di porto o Direzione territoriale dell’Aeronautica di ascrizione: ___________________
_________________, ____________
(luogo)
(data)
FIRMA ______________________________________
(per esteso cognome e nome leggibili)
Per l’assenso alla partecipazione del minore
firma dei/l genitori/e o del tutore
__________________________________________________
__________________________________________________ (12)
(per esteso cognome e nome leggibili)
Attenzione: i candidati in servizio devono inoltrare la domanda per il tramite gerarchico.
Spazio riservato all’ente di appartenenza del concorrente militare
Timbro lineare dell’Ente
domanda presentata il ___________________ assunta a protocollo il ___________________________
____
timbro e firma del Comandante dell’Ente
Il presente modulo dovrà essere scrupolosamente compilato a stampatello. In caso di errore utilizzare un
nuovo modulo.
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4a Serie speciale - n. 99
NOTE:
(1) la domanda dovrà essere spedita con raccomandata A/R con ricevuta di ritorno entro il termine fissato
dal bando o consegnata a mano entro il medesimo termine al Centro di selezione e reclutamento
nazionale dell’Esercito - viale Mezzetti, 2 - 06034 Foligno;
(2) ogni eventuale successiva variazione dovrà essere tempestivamente comunicata al Centro di selezione
e reclutamento nazionale dell’Esercito - viale Mezzetti, 2 - 06034 Foligno. Al fine di evitare ritardi
nella ricezione della corrispondenza relativa al concorso si suggerisce, anche per i militari in servizio,
di indicare un recapito personale con indirizzo civico. Potranno essere inviate comunicazioni anche a
mezzo SMS (short message system) al numero di cellulare indicato e/o a mezzo e-mail all’indirizzo di
posta elettronica indicato;
(3) il concorrente dovrà indicare una tra le seguenti lingue straniere: la francese, l’inglese, la tedesca o la
spagnola nella quale intende sostenere la prova orale facoltativa;
(4) in caso di mancata iscrizione o cancellazione indicarne i motivi;
(5) in caso contrario, il concorrente dovrà indicare - in apposita dichiarazione da allegare alla domanda - le
condanne, le applicazioni di pena, i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale,
precisando la data del provvedimento e l’Autorità giudiziaria che lo ha emanato, ovvero quella presso
la quale pende un eventuale procedimento penale per aver assunto la qualifica di imputato. Il
concorrente dovrà impegnarsi, altresì, a comunicare al Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell’Esercito - viale Mezzetti, 2 - 06034 Foligno qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria
che interverrà successivamente alla dichiarazione contenuta nella domanda di partecipazione al
concorso fino all’ammissione ai corsi;
(6) in caso contrario indicare - in dichiarazione da allegare alla domanda - la data, il motivo del
provvedimento e l'Amministrazione che lo ha emanato;
(7) in caso contrario indicare - in dichiarazione da allegare alla domanda - la data del provvedimento di
dimissioni e/o di proscioglimento, l'Accademia/istituto formativo/ente addestrativo ed il motivo;
(8) solo per i concorrenti di sesso maschile;
(9) indicare sempre il corso di studio frequentato o che si sta frequentando. Se il concorrente consegue o
ha conseguito il titolo di studio all’estero dovrà indicarlo ed attenersi a quanto disposto nell’articolo 19,
comma 2, lettera e) del bando;
(10) solo per i concorrenti residenti all’estero;
(11) se il concorrente ha prestato servizio senza continuità, lo stesso è tenuto ad allegare alla domanda
apposita dichiarazione nella quale dovranno essere riportati esattamente tutti i tipi di servizi prestati
con date di inizio e fine. Detti servizi prestati sono indispensabili per l’eventuale elevazione del limite
di età;
(12) il concorrente che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, è minorenne
dovrà far vistare la sua firma, apposta in calce alla domanda, da entrambi i genitori o dal genitore che
esercita legittimamente l’esclusiva potestà o, in mancanza di essi, dal tutore.
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ALLEGATO C
PROGRAMMA DELLE PROVE DI CONCORSO
1. PROVA SCRITTA DI SELEZIONE CULTURALE (articolo 21 del bando)
La prova, della durata di 120 minuti, consisterà nella somministrazione di almeno 150 quesiti a
risposta multipla, predeterminata o libera, volti ad accertare il grado di conoscenza della lingua
italiana (circa il 52% dei quesiti), anche sul piano ortogrammaticale e sintattico, la conoscenza
di argomenti di attualità (ricondotti alla vita economico-sociale del Paese, rapporti tra Stati,
organizzazione internazionale), di educazione civica, di storia, di geografia, di logica
matematica e di inglese (n. 10 domande). I quesiti riguarderanno, inoltre, l'interpretazione, la
rielaborazione di brani, il completamento di frasi, la grammatica, la sintassi, sinonimi e contrari
e deduzioni logiche. Dei quesiti almeno 10 saranno diretti ad accertare la conoscenza di una
ulteriore lingua straniera, a scelta del concorrente, tra la francese, la spagnola e la tedesca ed
almeno 5 la conoscenza di elementi di informatica.
La commissione, prima dell'inizio della prova, distribuirà ai concorrenti il materiale necessario
(questionario, modulo risposta test, codici a barre, scheda contenente dati anagrafici, ecc.) e
fornirà ai medesimi tutte le informazioni necessarie all'espletamento della prova stessa, in
particolare le modalità di corretta compilazione del modulo e le norme comportamentali da
osservare pena l'esclusione dal concorso.
Al termine della prova la commissione adotterà le misure necessarie alla custodia dei moduli
risposta test consegnati dai concorrenti e provvederà alla correzione della prova con l'ausilio di
strumenti informatici.
2. PROVA ORALE DI MATEMATICA (articolo 25 del bando)
La prova, della durata massima di 30 minuti, verterà su tre tesi del programma estratte a sorte:
una di algebra, una di geometria e una di trigonometria.
Il concorrente dovrà dimostrare di aver assimilato i concetti nell’essenza e nelle correlazioni,
passando con precisione di linguaggio, con sobrietà di esposizione e con rigore logico, dalla
teoria all’applicazione.
a) algebra:
1) tesi 1: estensione degli insiemi numerici (naturali, interi relativi, razionali e reali);
proprietà fondamentali delle potenze; espressioni esponenziali; radicali; le frazioni
algebriche e le operazioni fra esse;
2) tesi 2: equazioni di primo grado e secondo grado ad una incognita ed equazioni
riducibili ad esse; discussioni delle radici delle equazioni di secondo grado ad una
incognita; semplici equazioni irrazionali; relazioni fra radici e coefficienti di una
equazione di secondo grado; regola di Cartesio;
3) tesi 3: disequazioni di primo grado e di secondo grado riducibili e disequazioni
riducibili ad esse; sistemi di disequazioni ad una incognita; disequazioni frazionarie;
disequazioni irrazionali; risoluzione anche mediante la geometria analitica;
4) tesi 4: logaritmi; equazioni logaritmiche ed esponenziali;
b) geometria:
1) tesi 1: coordinate cartesiane nel piano; distanza tra due punti; punto medio di un
segmento; concetto di relazione e funzione; dominio e codominio; funzione lineare e
funzione di 2° grado; retta: equazione della retta, condizione di ortogonalità e
parallelismo fra rette, distanza di un punto da una retta; parabola: equazione della
parabola, equazione dell’asse, coordinate del vertice;
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2) tesi 2: uguaglianza fra figure piane; punti notevoli del triangolo; la circonferenza; il
cerchio; equivalenze fra figure piane; teorema di Pitagora ed Euclide ed applicazioni
relative; facili problemi su lunghezza di archi di una circonferenza; aree di poligoni
(triangoli, parallelogrammi, poligoni regolari, cerchio e sue parti) risolubili anche
attraverso l’algebra;
3) tesi 3: teorema di Talete e sue applicazioni; similitudini nel piano; applicazioni delle
similitudini a problemi di geometria piana di 1° grado e di 2° grado ad una o più
incognite;
4) tesi 4: rette e piani nello spazio: ortogonalità e parallelismo; diedri e triedri; angoloidi;
calcolo di aree e volumi di figure solide elementari (prisma, cilindro, piramide e cono,
tronco di piramide e di cono, sfera e sue parti);
c) trigonometria:
1) tesi 1: misura degli archi e degli angoli; coordinate sulla retta e sul piano; definizione
delle funzioni goniometriche, loro variazione e rappresentazione grafica; funzioni
goniometriche reciproche ed inverse; relazione tra le funzioni goniometriche di archi
supplementari, complementari, esplementari, opposti e di archi che differiscono di 90
gradi, 180 gradi e 270 gradi; relazione tra le funzioni goniometriche di uno stesso arco;
valori delle funzioni goniometriche di archi particolari (18, 30, 45, 60, 90, 180, 270
gradi); uso della calcolatrice per il calcolo delle funzioni goniometriche nota
l’ampiezza dell’angolo e viceversa;
2) tesi 2: formule di addizione, di sottrazione, di duplicazione, di bisezione; verifica di
identità trigonometriche e risoluzione di equazioni goniometriche anche con l’uso della
calcolatrice; risoluzione di semplici sistemi di equazioni goniometriche; risoluzione di
disequazioni goniometriche elementari;
3) tesi 3: teoremi sul triangolo rettangolo e applicazioni relative; teoremi relativi a
triangoli qualsiasi, dei seni, di Carnot; risoluzione di triangoli qualsiasi anche con l’uso
della calcolatrice; applicazioni elementari della trigonometria:
- alla geometria elementare (area, altezze, mediane e bisettrici di un triangolo);
- alla topografia (misura dell’altezza di una torre e di una montagna, misura di
distanze).
3. PROVA ORALE FACOLTATIVA DI LINGUA STRANIERA (articolo 25 del bando)
La prova, della durata massima di 15 minuti, si svolgerà con le seguenti modalità:
- breve colloquio di carattere generale;
- lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione personale;
- conversazione guidata che abbia come spunto il brano.
La lingua potrà essere scelta fra quella francese, inglese, spagnola e tedesca.
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ALLEGATO D
PROVE DI EFFICIENZA FISICA ALLE QUALI
SARANNO SOTTOPOSTI I CONCORRENTI DI SESSO MASCHILE
(articolo 22, comma 4 del bando)
ESERCIZI
PARAMETRI DI
RIFERIMENTO PER
IL CONSEGUIMENTO
DELL’IDONEITÀ
corsa piana di metri 1000 (1)
tempo massimo
4 minuti e 5 secondi
PARAMETRI DI
PUNTEGGIO
RIFERIMENTO PER
MASSIMO
ATTRIBUZIONE
ACQUISIBILE
PUNTEGGI
INCREMENTALI
0,10 punti per ogni secondo
in meno (massimo 25
2,5 punti
secondi) rispetto al tempo
massimo
minimo 15
0,10 punti per ogni ulteriore
(tempo massimo
piegamento fino ad un
piegamenti sulle braccia (1)
2 minuti
massimo di 15
senza interruzioni)
altezza m. 1,20
salto in alto (2)
1
(massimo tre tentativi)
tempo massimo
salita alla fune di metri 4 (2)
20 secondi
1
(massimo due tentativi)
1,5 punti
1 punto
1 punto
PROVE DI EFFICIENZA FISICA ALLE QUALI
SARANNO SOTTOPOSTE LE CONCORRENTI DI SESSO FEMMINILE
(articolo 22, comma 4 del bando)
ESERCIZI
PARAMETRI DI
RIFERIMENTO PER
IL CONSEGUIMENTO
DELL’IDONEITÀ
corsa piana di metri 1000 (1)
tempo massimo
4 minuti e 40 secondi
PARAMETRI DI
PUNTEGGIO
RIFERIMENTO PER
MASSIMO
ATTRIBUZIONE
ACQUISIBILE
PUNTEGGI
INCREMENTALI
0,10 punti per ogni secondo
in meno (massimo 25
2,5 punti
secondi) rispetto al tempo
massimo
minimo 10
0,10 punti per ogni ulteriore
(tempo massimo
piegamento fino ad un
piegamenti sulle braccia (1)
2 minuti
massimo di 15
senza interruzioni)
altezza m. 1
salto in alto (2)
1
(massimo tre tentativi)
tempo massimo
salita alla fune di metri 4 (2)
30 secondi
1
(massimo due tentativi)
NOTE:
(1) esercizio obbligatorio;
(2) esercizio facoltativo.
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1,5 punti
1 punto
1 punto
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DISPOSIZIONI PER TUTTI I CONCORRENTI
I concorrenti dovranno effettuare gli esercizi sopraindicati in sequenza.
L’esecuzione dei primi due esercizi determinerà il giudizio di idoneità con attribuzione di eventuale
punteggio incrementale. Il superamento del terzo e del quarto esercizio darà luogo all'attribuzione di
punteggio incrementale.
A fianco di ciascuno è indicato il parametro di riferimento ed il punteggio massimo acquisibile.
Il mancato superamento degli esercizi obbligatori determinerà giudizio di inidoneità e l’esclusione
del concorrente dal concorso. Il mancato superamento degli esercizi facoltativi non inciderà sulla
già conseguita idoneità al termine degli esercizi obbligatori.
Al fine di ridurre le cause di incidente, durante lo svolgimento delle seguenti prove, si ritiene
opportuno specificare le modalità di svolgimento relative alle stesse:
- piegamenti sulle braccia: la prova deve essere effettuata senza riposo tra una ripetizione e
l’altra, nel tempo limite previsto, fino al momento in cui si tocca terra con qualsiasi parte del
corpo (unico contatto consentito col terreno è con mani e piedi); la posizione di partenza è a
braccia distese con mani distanziate della larghezza delle spalle, piedi uniti o distanziati al
massimo della larghezza delle spalle, corpo disteso; un piegamento è considerato valido se
partendo da braccia completamente distese si arriva a portare le spalle sotto il livello dei gomiti
(senza toccare il terreno con il petto) e si ridistendono completamente, il corpo rimane sempre
disteso, non piegato al bacino, durante l’intero movimento;
- salto in alto: è ammessa qualsiasi tecnica (superamento frontale, ventrale o dorsale) purché lo
stacco venga effettuato su un solo piede d’appoggio.
I concorrenti che lamentano postumi di infortuni precedentemente subiti potranno portare al seguito
ed esibire, prima dell'inizio delle prove, idonea certificazione medica che sarà valutata dalla
commissione per le prove di efficienza fisica. Questa, sentito l'ufficiale medico presente, adotterà le
conseguenti determinazioni, autorizzando l'eventuale differimento della effettuazione delle prove ad
altra data.
Allo stesso modo, i concorrenti che prima dell'inizio delle prove accusano una indisposizione o che
si infortunano durante l'esecuzione di uno degli esercizi dovranno farlo immediatamente presente
alla commissione la quale, sentito l'ufficiale medico presente, adotterà le conseguenti
determinazioni. Non saranno pertanto prese in considerazione istanze di ripetizione delle prove che
perverranno da parte di concorrenti che abbiano portato comunque a compimento, anche se con
esito negativo, le prove di efficienza fisica.
La data sotto la quale i concorrenti potranno, in caso di autorizzazione da parte della commissione,
sostenere le prove di efficienza fisica non potrà in nessun caso superare la data di formalizzazione
della graduatoria di ammissione alle prove orali degli idonei.
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ALLEGATO E
DICHIARAZIONE DI CONSENSO PER INDAGINI RADIOLOGICHE
(articolo 23, comma 3, lettera a) del bando)
INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE
Gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (dette comunemente raggi x), sono
potenzialmente dannosi per l’organismo (ad esempio per il sangue, per gli organi ad alto ricambio
cellulare, ecc.). Tuttavia, gli stessi risultano utili e, talora, indispensabili per l’accertamento e la
valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con
diverse metodiche o visite specialistiche.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO (1)
(articolo 111, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230)
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________, nato/a
a _______________________________, prov. di _______________, il ___/___/______, dopo aver
letto quanto sopra, reso/a edotto/a circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, non avendo
null’altro da chiedere, presta libero consenso ad essere sottoposto all’indagine radiologica richiesta,
in quanto pienamente consapevole dei benefici e dei rischi connessi all’esame.
__________________, ______________
(luogo)
(data)
Il/La dichiarante
__________________________________________
(firma leggibile del concorrente)
DICHIARAZIONE DI CONSENSO (2)
(articolo 111, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230)
Il/La/I sottoscritto/a/i _____________________________________________________________ e
_______________________________________________________, padre/madre/genitori/tutore di
______________________________________, nato/a a _________________________, prov. di
______________, il ___/___/_____, dopo aver letto quanto sopra, reso/a/i edotto/a/i circa gli effetti
biologici delle radiazioni ionizzanti, presta/prestano libero consenso affinché il/la proprio/a figlio/a
pupillo/a, sia sottoposto/a all’indagine radiologica richiesta, in quanto pienamente consapevole/i dei
benefici e dei rischi connessi all’esame.
__________________, _________________
(luogo)
(data)
Il/La/I dichiarante/i
____________________________________________________
____________________________________________________
(firme leggibili dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale)
^^^^^^^^^^
NOTA:
(1) tale dichiarazione va sottoscritta, prima dell'effettuazione degli esami radiologici prescritti dal
bando di concorso, dai concorrenti che all'atto degli stessi siano maggiorenni;
(2) tale dichiarazione - debitamente compilata e sottoscritta - dovrà essere portata al seguito dai
concorrenti minorenni per essere consegnata, prima dell'effettuazione degli esami radiologici
prescritti dal bando di concorso.
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4a Serie speciale - n. 99
ALLEGATO F
ATTO DI ASSENSO PER L’ARRUOLAMENTO VOLONTARIO DI UN MINORE
(articolo 26, comma 1, lettera f) del bando)
Il/I sottoscritto/i ______________________________________________________________, (1)
in qualità di _____________________________________________________ (2) del minore
____________________________________________________________, (3) per assecondare
l’inclinazione del medesimo, acconsente/ono a che egli, quale partecipante al concorso per
l’ammissione al 192° corso dell’Accademia militare dell’Esercito per l’anno accademico 20102011, possa:
- essere sottoposto alle prove di efficienza fisica, agli accertamenti sanitari ed a quello attitudinale
prescritti dal bando;
- contrarre l’arruolamento volontario nell’Esercito italiano di mesi due, se ammesso al tirocinio, e
di anni tre, se ammesso ai corsi regolari, come previsto dall’articolo 31, commi 1 e 5 del bando.
In allegato fotocopia del documento di identità (4).
Il/La/I dichiarante/i (5)
_____________________________________
_____________________________________
^^^^^^^^^
NOTE:
(1) cognome, nome e data di nascita dei genitori o del genitore esercente l'esclusiva potestà
genitoriale o del tutore;
(2) genitori o genitore esercente l'esclusiva potestà genitoriale o tutore;
(3) cognome, nome e data di nascita del concorrente minorenne;
(4) deve essere allegata fotocopia non autenticata del documento di identità del/i dichiarante/i;
(5) firme del/i dichiarante/i.
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4a Serie speciale - n. 99
ALLEGATO G
Intestazione studio medico di fiducia, di cui all’art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
CERTIFICATO MEDICO
(articolo 26, comma 1, lettera i) del bando)
Cognome ___________________________________ nome _______________________________,
nato ____________________________________ (_____), il ______________________________,
residente a _________________________ (____), in via ___________________________, n. ___,
codice fiscale
,
documento d’identità:
tipo ______________________________________________, n.___________________________,
rilasciato in data_________________________, da ______________________________________.
Il soggetto, sulla base dei dati anamnestici riferiti, dei dati in mio possesso, degli accertamenti
eseguiti e dei dati clinico-obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, risulta in
stato di buona salute e:
è affetto/a
NO
SI
(1) da deficit di glucosio6-fosfato-deidrogenasi (G6PD);
risulta
NO
SI
(1) aver avuto manifestazioni emolitiche.
Note:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Il sottoscritto ______________________________________________________________ dichiara
di aver fornito tutti gli elementi informativi chiesti in merito ai dati di cui sopra, con particolare
riferimento a ricoveri ospedalieri, consapevole delle sanzioni civili e penali previste nel caso di
dichiarazione mendace, così come stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000 n. 445.
Il /La candidato/a
____________________________________
(firma per esteso, nome e cognome leggibili)
Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato ai fini dell’accertamento
dell’idoneità al servizio militare nelle Forze armate.
Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.
_________________, ________________
(luogo)
(data)
Il medico
___________________________
(timbro e firma)
NOTA:
(1) barrare con una X la casella d’interesse.
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ALLEGATO H
DICHIARAZIONE DI RICEVUTA
INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE
(articolo 26, comma 1, lettera l) del bando)
Il sottoscritto ____________________________________________________________________,
nato a _________________________________ ( _____ ), il ______________________________,
residente a _______________________ ( ______ ), in via ________________________ n. _____,
codice fiscale ____________________________________________________________________,
documento d’identità:
tipo, _______________________________________________, n. _________________________,
rilasciato in data _________________________,da _____________________________________,
Ente di appartenenza ______________________________________________________________.
DICHIARA:
1) di aver fornito all’ufficiale medico che ha eseguito la visita elementi informativi veritieri e
completi in merito al proprio stato di salute attuale e pregresso, con particolare riguardo al
deficit di G6PD-favismo, a crisi emolitiche e a ricoveri ospedalieri;
2) di essere stato portato a conoscenza del rischio connesso ad alcuni fattori che possono
determinare l’insorgenza di crisi emolitiche (ad esempio legumi, con particolare riferimento a
fave e piselli, vegetali, farmaci o sostanze chimiche);
3) di essere stato informato in maniera adeguata e comprensibile dallo stesso ufficiale medico in
merito alle possibili manifestazioni patologiche delle crisi emolitiche;
4) di sollevare l’Amministrazione della difesa da ogni responsabilità derivante da non veritiere,
incomplete o inesatte dichiarazioni concernenti al presente atto.
Firma del dichiarante
____________________, _________________
(luogo)
(data)
___________________________________
La presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta nel corso della visita medica eseguita in
data __________________.
L’ufficiale medico
____________________, _________________
(luogo)
(data)
___________________________________
(timbro e firma)
AVVERENZE:
(1) la dichiarazione di ricevuta informazione è predisposta dal Centro di selezione e dall’Ente di
appartenenza del militare e compilata a cura dell’ufficiale medico che ha eseguito la visita;
(2) gli originali delle dichiarazioni devono essere conservati nella documentazione personale
dell’interessato;
(3) le copie delle dichiarazioni di ricevuta informazione, unitamente a copia del certificato di stato
di buona salute, devono essere conservate negli archivi della struttura sanitaria ed annotate nel
libretto sanitario individuale o documento elettronico equivalente;
(4) il trattamento dei dati sensibili di cui sopra sarà effettuato nel rispetto del decreto legislativo n.
196/2003.
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ALLEGATO I
VALUTAZIONE DEL
RENDIMENTO GLOBALE (RG) DURANTE IL TIROCINIO
(articolo 28, comma 9 del bando)
L’aspirante allievo durante il tirocinio sarà valutato nelle seguenti aree:
-
capacità e resistenza fisica (CRF): modalità per l’attribuzione del voto in appendice 1;
-
rilevamento comportamentale (RC): modalità per l’attribuzione del voto in appendice 2;
-
rendimento nelle istruzioni pratiche (IP): modalità per l’attribuzione del voto in appendice 3.
Il voto in ciascuna delle sopracitate aree sarà attribuito secondo le modalità e i criteri che saranno
fissati dalla commissione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera f), incaricata della valutazione al
termine del tirocinio.
Saranno giudicati dalla predetta commissione solo i concorrenti che avranno riportato in ciascuna
area un punteggio non inferiore a 18/30. La commissione attribuirà il voto finale nel predetto
rendimento globale applicando la seguente formula:
RG = CRF+RC+IP
9
in base alla quale i punteggi in trentesimi verranno convertiti in decimi, come indicato all’articolo
28, comma 19.
— 275 —
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CAPACITÀ E RESISTENZA FISICA (CRF) - PERSONALE MASCHILE
VOTO
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18 (1)
17
16
15
14
CORSA PIANA (CP)
metri 1500
inferiore a
4 minuti e 31secondi
tra 4 minuti e 31 secondi
e 4 minuti e 33 secondi
tra 4 minuti e 34 secondi
e 4 minuti e 37 secondi
tra 4 minuti e 38 secondi
e 4 minuti e 42 secondi
tra 4 minuti e 43 secondi
e 4 minuti e 48 secondi
tra 4 minuti e 49 secondi
e 4 minuti e 55 secondi
tra 4 minuti e 56 secondi
e 5 minuti e 4 secondi
tra 5 minuti e 5 secondi
e 5 minuti e 19 secondi
tra 5 minuti e 20 secondi
e 5 minuti e 34 secondi
tra 5 minuti e 35 secondi
e 5 minuti e 54 secondi
tra 5 minuti e 55 secondi
e 6 minuti e 19 secondi
tra 6 minuti e 20 secondi
e 6 minuti e 44 secondi
tra 6 minuti e 45 secondi
e 7 minuti e 11 secondi
tra 7 minuti e 12 secondi
e 7 minuti e 40 secondi
tra 7 minuti e 41 secondi
e 8 minuti e 11 secondi
tra 8 minuti e 12 secondi
e 8 minuti e 46 secondi
FLESSIONI
ADDOMINALI
(FA)
(tempo limite 1 minuto)
SALTO DALL’ALTO
SU TELO TONDO metri
4 (SA)
superiore a 45
superiore a
8 minuti 46 secondi
45 - 44
43 - 42
41 - 39
38 - 36
35 - 33
32 - 30
29 - 27
26 - 24
L’aspirante dovrà
eseguire la prova entro il
3° invito
L’ESECUZIONE DEL
SALTO COMPORTERÀ
L’ATTRIBUZIONE
DEL PUNTEGGIO DI
18/30 (1)
23
22
21
20
19 - 17
16 - 13
12 - 7
inferiore a 7
LA MANCATA
ESECUZIONE DEL
SALTO, ENTRO IL 3°
INVITO
COMPORTERÀ
L’ATTRIBUZIONE
DEL PUNTEGGIO DI
14/30
NOTA:
(1) l’aspirante allievo sarà considerato idoneo nella capacità e resistenza fisica se la media
dei voti conseguiti nella corsa piana di m. 1500 (CP), nelle flessioni addominali (FA) e
nel salto dall’alto su telo tondo da m. 4 (SA) è uguale o superiore a 18/30.
CRF = CP+FA+SA
3
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29-12-2009
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
4a Serie speciale - n. 99
CAPACITÀ E RESISTENZA FISICA (CRF) - PERSONALE FEMMINILE
VOTO
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18 (1)
17
16
15
14
FLESSIONI
ADDOMINALI
(FA)
(tempo limite 1minuto)
CORSA PIANA (CP)
metri 1500
inferiore a
5 minuti e 31 secondi
tra 5 minuti e 31 secondi
e 5 minuti e 33 secondi
tra 5 minuti e 34 secondi
e 5 minuti e 37 secondi
tra 5 minuti e 38 secondi
e 5 minuti e 42 secondi
tra 5 minuti e 43 secondi
e 5 minuti e 48 secondi
tra 5 minuti e 49 secondi
e 5 minuti e 55 secondi
tra 5 minuti e 56 secondi
e 6 minuti e 4 secondi
tra 6 minuti e 5 secondi
e 6 minuti e 19 secondi
tra 6 minuti e 20 secondi
e 6 minuti e 34 secondi
tra 6 minuti e 35 secondi
e 6 minuti e 54 secondi
tra 6 minuti e 55 secondi
e 7 minuti e 19 secondi
tra 7 minuti e 20 secondi
e 7 minuti e 44 secondi
tra 7 minuti e 45 secondi
e 8 minuti e 11 secondi
tra 8 minuti e 12 secondi
e 8 minuti e 40 secondi
tra 8 minuti e 41 secondi
e 9 minuti e 11 secondi
tra 9 minuti e 12 secondi
e 9 minuti e 46 secondi
superiore a
9 minuti e 46 secondi
SALTO DALL’ALTO SU
TELO TONDO metri 4
(SA)
superiore a 36
36 - 35
34 - 33
32 - 31
30 - 29
28 - 27
26 - 25
24 - 23
22 - 21
L’aspirante dovrà eseguire
la prova entro il 3° invito
L’ESECUZIONE DEL
SALTO COMPORTERÀ
L’ATTRIBUZIONE DEL
PUNTEGGIO DI 18/30 (1)
20 - 19
18
17
16
15 - 13
12 - 9
8-5
inferiore a 5
LA MANCATA
ESECUZIONE DEL
SALTO, ENTRO IL 3°
INVITO COMPORTERÀ
L’ATTRIBUZIONE DEL
PUNTEGGIO DI 14/30
NOTA:
(1) l’aspirante allieva sarà considerata idonea nella capacità e resistenza fisica se la media
dei voti conseguiti nella corsa piana di m. 1500 (CP), nelle flessioni addominali (FA) e
nel salto dall’alto su telo tondo da m. 4 (SA) è uguale o superiore a 18/30.
CRF = CP+FA+SA
3
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4a Serie speciale - n. 99
RILEVAMENTO COMPORTAMENTALE (RC)
PUNTEGGIO
(1)
ASPETTO
ESTERIORE
(AE)
CORRETTEZZA
FORMALE E
DISINVOLTURA
(CFD)
COMUNICAZIONE
VERBALE
(CV)
1
trascura la persona e
l'abito/uniforme
impacciato e
formalmente inadeguato
incongruo e poco
comprensibile
2
cura raramente la
persona e
l’abito/uniforme
3
cura la persona e
l’abito/uniforme
disinvolto e
formalmente corretto
si esprime in maniera
chiara e comprensibile
4
si distingue per la cura
della persona e
dell’abito/uniforme
si distingue per
disinvoltura e
correttezza formale
5
eccelle nella cura della
persona e
dell’abito/uniforme
eccelle nella
disinvoltura e nella
correttezza formale
si distingue per
comunicazione chiara e
comprensibile
eccelle nelle capacità
comunicative mostrando
attenzione
all’interlocutore
raramente disinvolto e
raramente formalmente raramente comprensibile
corretto
L’aspirante allievo sarà considerato idoneo nel rilevamento comportamentale se la media dei
voti conseguiti nell’aspetto esteriore (AE), nella correttezza formale e disinvoltura (CFD) e
nella comunicazione verbale (CV) è uguale o superiore a 18/30.
RC = (AE+CFD+CV) x 2
NOTA:
(1) il punteggio sarà attribuito tenendo anche conto degli esiti relativi all’attività di osservazione
dinamica nel corso del tirocinio condotta secondo le procedure ed i criteri indicati nella
direttiva tecnica di SME - I RAGEP per la conduzione dell’osservazione dinamica da applicare
agli allievi dell’Accademia militare.
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RENDIMENTO NELLE ISTRUZIONI PRATICHE (IP)
VOTO
MONTAGGIO E
SMONTAGGIO ARMA
INDIVIDUALE (MSA)
LEZIONE DI TIRO CON
ARMA INDIVIDUALE
(LT)
ISTRUZIONE
FORMALE
TEMPI
% COLPI IN SAGOMA
PUNTEGGIO
30
inferiore 20 secondi
29
tra 20 secondi e 21 secondi
28
tra 22 secondi e 24 secondi
27
tra 25 secondi e 26 secondi
26
tra 27 secondi e 29 secondi
25
tra 30 secondi e 32 secondi
24
tra 33 secondi e 35 secondi
23
tra 36 secondi e 40 secondi
22
tra 41 secondi e 50 secondi
tra 51 secondi e
1 minuto e 10 secondi
tra 1 minuto e 11 secondi
e 1 minuto e 30 secondi
tra 1 minuto e 31 secondi
e 1 minuto e 59 secondi
tra 2 minuti
e 2 minuti e 30 secondi
tra 2 minuti e 31 secondi
e 3 minuti
tra 3 minuti e 1 secondo
e 3 minuti e 30 secondi
tra 3 minuti e 31 secondi
e 4 minuti
superiore a 4 minuti
21
20
19
18
17
16
15
14
100 - 95 (1)
94 .- 85 (1)
84 - 70 (1)
69 - 41 (1)
Il voto di 18/30 verrà
attribuito se l’aspirante
esegue correttamente i
movimenti relativi
all’attenti, riposo, saluto
da fermo (con o senza
copricapo) e tiene
correttamente il passo e
la cadenza nella marcia
al passo senza armi.
40
39 - 25
24 - 14
13 - 10
inferiore a 10
L’aspirante allievo sarà considerato idoneo nel rendimento nelle istruzioni pratiche se la media
dei voti conseguiti nel montaggio e smontaggio arma individuale (MSA), nella lezione di tiro
con arma individuale (LT) e nell’istruzione formale (IF) è uguale o superiore a 18/30.
IP = MSA+LT+IF
3
NOTA:
(1) il voto nell’ambito della fascia sarà attribuito tenendo conto dei seguenti parametri:
- padronanza della tecnica di puntamento;
- distribuzione dei colpi in sagoma (rosa di tiro);
- corretta applicazione delle norme di sicurezza sulla linea di tiro.
09E008444
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VISTA la legge 8 luglio 1926, n. 1178, concernente l`ordinamento