Pag. 1700 – 15/98 NOVITÀ LEGISLATIVE IN MATERIA FISCALE 11/04/1998 Settimanale tecnico di informazione e documentazione tributaria Le novità legislative in materia fiscale DICEMBRE 1997 GENNAIO E FEBBRAIO 1998 Le epigrafi e le sintesi dei provvedimenti legislativi pubblicati in Gazzetta Ufficiale nel periodo dicembre ’97 e gennaiofebbraio ’98 Il testo delle “novità legislative in materia fiscale” è stato elaborato dal Ministero delle Finanze e prelevato dal sito internet WWW.Finanze.it nella sezione “documenti ed applicazioni”. INSERTO DA STACCARE E CONSERVARE Finanza & Fisco 11/04/1998 NOVITÀ LEGISLATIVE IN MATERIA FISCALE 15/98 – Pag. 1701 LEGGI SEGNALATE LEGGI E DECRETI AVENTI RILEVANZA FISCALE (Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del mese di dicembre 1997) Legge 4 novembre 1997, n. Misure urgenti per la pre413 (G.U. n. 282 del venzione dell’inquinamento 3.12.1997) atmosferico da benzene. D.M. 9 ottobre 1995 (G.U. Entrata in funzione del ser- Il decreto fissa al 18 dicembre 1997, la data di n. 282 del 3.12.1997) vizio ipotecario meccaniz- entrata in funzione del servizio ipotecario meccazato presso la conservatoria nizzato presso la conservatoria di Tortona. dei registri immobiliari di Tortona. D.M. 26 gennaio 1996 Entrata in funzione del Il decreto fissa al 18 dicembre 1997, la data di (G.U. n. 282 del 3.12.1997) nuovo servizio ipotecario entrata in funzione del nuovo servizio ipotecario meccanizzato presso la con- meccanizzato presso la conservatoria di Catanzaro servatoria dei registri immobiliari di Catanzaro. D.M. 20 ottobre 1997, n. Regolamento recante norme 419 (G.U. n. 283 del 4. 12. in materia di depositi I.V.A. 1997) — F&F 46/97, pag. 5355 D.M. 9 ottobre 1995 (G.U. Entrata in funzione del Il decreto fissa al 19 dicembre 1997, la data di n. 283 del 4. 12. 1997) nuovo servizio ipotecario entrata in funzione del nuovo servizio ipotecario meccanizzato presso la con- meccanizzato presso la conservatoria di Biella. servatoria dei registri immobiliari di Biella. D.M. 3 novembre 1995 Entrata in funzione del ser- Il decreto fissa al 19 dicembre 1997, la data di (G.U. n. 283 del 4.12.1997) vizio ipotecario meccaniz- entrata in funzione del servizio ipotecario meccazato presso la conservatoria nizzato presso la conservatoria di Volterra. dei registri immobiliari di Volterra. D.M. 2 dicembre 1997 Inserimento di una nuova (G.U. n. 284 del 5.12.1997) marca di sigarette nella tariffa di vendita per provvista di bordo. D.M. 20 novembre 1997 Approvazione, con le relati(G.U. n. 286 del 9.12.1997) ve istruzioni, del modello di dichiarazione mod. 780/98 concernente l’imposta sostitutiva sul patrimonio degli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari di diritto nazionale ed esteri. Al fine di agevolare il lettore abbiamo ritenuto opportuno indicare le pagine di Finanza & Fisco, in prosiego “F&F”, nelle quali è pubblicato il provvedimento. Finanza & Fisco Pag. 1702 – 15/98 NOVITÀ LEGISLATIVE IN MATERIA FISCALE D.M. 20 novembre 1997 Approvazione, con le relati(G.U. n. 286 del 9.12.1997) ve istruzioni, del modello di dichiarazione mod. 780bis/98 concernente l’imposta sostitutiva sul patrimonio dei fondi di investimento mobiliare chiusi. D.M. 20 novembre 1997 Approvazione, con le relative (G.U. n. 286 del 9.12.1997) istruzioni, del modello di dichiarazione mod. 789-ter/98 concernente l’imposta sostitutiva dovuta sui fondi pensione. D.M. 19 novembre 1997, Regolamento recante modin. 423 (G.U. n. 287 del ficazioni al regolamento 10.12. 1997) degli uffici del personale del Ministero delle finanze, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287. D.M. 26 novembre 1997 Indizione e modalità tecni(G.U. n. 287 del 10.12. 1997) che di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea “Milionaria”. D.M. 30 ottobre 1997 (G.U. Obbligo di presentazione su n. 288 dell’11. 12. 1997) supporto informatico delle note di trascrizione, di iscrizione e delle domande di annotazione presso il servizio di pubblicità immobiliare degli uffici del territorio di Aosta, Caltanissetta, Firenze e Massa Carrara. D.M. 30 ottobre 1997 (G.U. Obbligo di presentazione su n. 288 dell’11. 12. 1997) supporto informatico delle note di trascrizione, di iscrizione e delle domande di annotazione presso le conservatorie dei registri immobiliari di Isernia, L’Aquila, Lecce, Nuoro, Padova, Taranto e Venezia. Finanza & Fisco 11/04/1998 11/04/1998 NOVITÀ LEGISLATIVE IN MATERIA FISCALE 15/98 – Pag. D.M. 30 ottobre 1997 (G.U. Obbligo di presentazione su n. 288 dell’11. 12. 1997) supporto informatico delle note di trascrizione, di iscrizione e delle domande di annotazione presso le circoscrizioni di Milano 1 e Milano 2 nell’ambito dell’ufficio del territorio di Milano. D.M. 5 dicembre 1997, n. Regolamento recante norme 427 (G.U. n. 289 del 12. 12. per la ripartizione tra i concessionari ed i commissari 1997) governativi della riscossione dell’acconto sulla base di quanto riscosso nell’anno precedente, ai sensi dell’articolo 9 del decretolegge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. D.M. 9 ottobre 1995 (G.U. Entrata in funzione del ser- Il decreto fissa al 31 dicembre 1997, la data di n. 292 del 16. 12. 1997) vizio ipotecario meccaniz- entrata in funzione del servizio ipotecario meccazato presso la conservatoria nizzato presso la conservatoria di Roma I. dei registri immobiliari di Roma I. D.M. 28 novembre 1997 Prezzi medi e misure del (G.U. n. 292 del 16. 12. diritto speciale previsto da1997) gli articoli 2 e 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762, e successive modificazioni, da applicare nel territorio extradoganale del comune di Livigno. DECRETO DIRIGENZIALE 9 dicembre 1997 (G.U. n. 293 del 17. 12. 1997) — F&F Suppl. al n. 47/97, pag. 5580 Il decreto fissa, per il periodo 1998 nel territorio extradoganale di Livigno, la misura del diritto speciale in: lire 450 al litro per la benzina normale, in lire 350 il litro per la benzina senza piombo ed in lire 1 al litro per il petrolio ed il gasolio. Approvazione dei modelli e modalità di riscossione delle entrate già di competenza dei servizi di cassa degli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate e dal Dipartimento del territorio. Finanza & Fisco 1703 Pag. 1704 – 15/98 NOVITÀ LEGISLATIVE IN MATERIA FISCALE 11/04/1998 D.P.C.M. 28 novembre Adeguamento annuale del 1997 (G.U. n. 294 del 18. limite previsto dall’art. 1, 12. 1997) commi 1 e 2, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, in materia di regime tributario applicabile ad associazioni senza fine di lucro. Il D.P.C.M. adegua il limite massimo, elevandolo a £ 128.411.000 (per il 1997), al di sotto del quale le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali che svolgono attività sportive dilettantistiche, possono optare per l’applicazione dell’IVA, dell’IRPEG e dell’ILOR in maniera semplificata (esonero dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili, reddito imponibile determinato applicando all’ammontare dei proventi conseguiti nell’esercizio, il coefficiente di redditività del 6% e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali). Legge 17 dicembre 1997, n. Conversione in legge, con 434 (G.U. n. 295 del 19. 12. modificazioni, del decreto1997) legge 27 ottobre 1997, n. 364, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da ripetuti eventi sismici nelle regioni Marche e Umbria. L’articolo 1 del decreto-legge (comprensivo delle modifiche apportate in sede di conversione), sospende fino al 31 marzo 1998, per i soggetti che al 26 settembre 1997 erano residenti o avevano la sede operativa nei comuni terremotati, i termini tributari comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione. Tale sospensione non opera, però, con riguardo ai termini per l’esercizio da parte dell’amministrazione finanziaria dei poteri di accertamento e di verifica delle dichiarazioni e dei versamenti effettuati dai contribuenti. Decreto legislativo 21 no- Abrogazione della tassa di vembre 1997, n. 435 (G.U. taluni contratti di borsa, a norma dell’articolo 3, n. 295 del 19. 12. 1997) comma 162, lettera h), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il decreto legislativo, costituito da un solo articolo, contiene: al comma 1, la sostituzione della tabella allegata al regio decreto n. 3278 del 1923, che fissa gli importi delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori. Tale tabella è suddivisa in funzione dei rapporti intercorrenti tra le controparti del contratto. La lettera a) comprende i rapporti diretti tra privati; la lettera b) i rapporti tra privati e intermediari; la lettera c) i rapporti tra intermediari; al comma 2, l’esenzione dal tributo per i contratti conclusi nei mercati regolamentati; al comma 3, l’esenzione dal tributo dei contratti conclusi anche al di fuori dei mercati regolamentati, a condizione che questi siano stipulati tra banche o soggetti abilitati, tra intermediari, ovvero, tra soggetti abilitati e organismi di investimento collettivo di risparmio (in tal modo si garantisce parità di trattamento tra soggetti residenti e soggetti non residenti); al comma 4, l’esenzione per i contratti di trasferimento relativi ad operazioni di collocamento tramite offerta pubblica di vendita finalizzata all’ammissione a quotazione o avente ad oggetto titoli già ammessi a quotazione in mercati regolamentati, nonché l’estensione dell’esenzione, a favore dei soggetti non residenti, per i contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari non ammessi a quotazione nei mercati regolamentati conclusi con intermediari; Finanza & Fisco 11/04/1998 NOVITÀ LEGISLATIVE IN MATERIA FISCALE 15/98 – Pag. al comma 7 la previsione, anche per gli intermediari non residenti, la possibilità di corrispondere la tassa in modo virtuale; al comma 11, una disposizione volta a consentire che anche i soggetti che attualmente assolvono la tassa in modo virtuale mediante versamenti in tre rate trimestrali possano tener conto degli effetti delle nuove disposizioni nei versamenti provvisori che i soggetti sono tenuti ad effettuare nell’esercizio 1998; al comma 12, una serie di abrogazioni; al comma 13, l’entrata in vigore del provvedimento (1° gennaio 1998). D.P.R. 2 settembre 1997 Nomina a dirigente gene(G.U. n. 296 del 20. 12. rale del Ministero delle finanze del sig. Aldo Rozza, 1997) con relativo curriculum vitae. D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441 (G.U. n. 298 del 23. 12. 1997) — F&F 2/98, pag. 179 Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto. D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442 (G.U. n. 298 del 23. 12. 1997) — F&F 2/98, pag. 186 Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette. D.P.R. 10 novembre 1997, n. 443 (G.U. n. 298 del 23. 12. 1997) — F&F 2/98, pag. 193 Regolamento concernente la previsione, a seguito del provvedimento di diniego del rimborso IVA con contestuale riconoscimento del credito, delle possibilità di computare il medesimo in detrazione in un periodo successivo. Finanza & Fisco 1705 Pag. 1706 – 15/98 NOVITÀ LEGISLATIVE IN MATERIA FISCALE D.P.R. 10 novembre 1997, n. 444 (G.U. n. 298 del 23. 12. 1997) — F&F 2/98, pag. 198 Regolamento recante norme per la semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione. D.P.R. 10 novembre 1997, n. 445 (G.U. n. 298 del 23. 12. 1997) — F&F 2/98, pag. 205 Regolamento recante norme sullo scomputo dei versamenti delle ritenute alla fonte, effettuati a fronte dei versamenti successivi, e sulla semplificazione degli adempimenti dei sostituti di imposta che effettuano ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo di ammontare non significativo. D.M. 18 dicembre 1997 Modalità di versamento (G.U. n. 298 del 23.12. dell’acconto IVA riscosso entro il 29 dicembre 1997. 1997) Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Suppl. ord. N. 252/L alla G.U. n. 298 del 23. 12. 1997) — F&F 6/98, pag. 637 Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali. Il titolo I (articoli da 1 a 45) concerne l’istituzione e la disciplina dell’IRAP. Art. 1 - Istituisce il tributo IRAP e ne definisce i caratteri essenziali di imposta locale, reale e non deducibile dalla base imponibile delle imposte personali sul reddito. Art. 2 - Individua il presupposto del tributo nello svolgimento, a carattere abituale, di attività dirette a produrre o scambiare beni, ovvero a prestare servizi. La seconda parte dell’articolo precisa, che, nel caso di società, enti ed amministrazioni dello Stato, qualsiasi forma di attività svolta costituisce presupposto di imposta. Art. 3 - Stabilisce i soggetti passivi dell’IRAP, adottando in sostanza le soluzioni accolte nel sistema delle imposte sui redditi. Art. 4 - Definisce la base imponibile, prescrivendo che l’IRAP si applica sul valore della produzione netta derivante dall’attività esercitata nel territorio della regione. La riferibilità al territorio regionale del prodotto netto è desunta dall’ammontare delle retribuzioni corrisposte al personale addetto a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse operanti nella regione per almeno tre mesi. Art. 5 - Stabilisce la base imponibile per i soggetti esercenti attività commerciali. In particolare, per i soggetti tenuti alla redazione del conto economico, il prodotto netto dell’esercizio si identifica con la differenza tra la somma delle voci relative al valore della produzione e la somma dei costi della produzione corrispondenti all’acquisto di materie prime, sussidiarie, beni di consumo e merci, di servizi, di godimento di beni di terzi, di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali, nonché degli oneri di gestione e delle variazioni di magazzino. Art. 7 - Disciplina la quantificazione del prodotto netto tassabile per le imprese di assicurazione. Art. 8 - Determina il prodotto netto per gli artisti e professionisti. Art. 9 - Fissa la base imponibile per i produttori agricoli titolari di reddito agrario consistente nella differenza tra corrispettivi e ammontare degli acquisti destinati alla produzione. Finanza & Fisco 11/04/1998 11/04/1998 NOVITÀ LEGISLATIVE IN MATERIA FISCALE 15/98 – Pag. Art. 10 - Per gli enti privati non commerciali stabilisce che la base imponibile si identifica con l’ammontare delle retribuzioni corrisposte al personale dipendente maggiorato dei compensi erogati per le collaborazioni coordinate e continuative. Art. 12 - Detta disposizioni specifiche per i non residenti e per il valore della produzione netta realizzata all’estero. Art. 13 - Esclude dalla soggettività passiva dell’imposta il GEIE. Art. 15 - Prevede che il gettito dell’imposta spetti alla regione nel cui territorio il prodotto netto è realizzato. Art. 16 - Fissa l’aliquota dell’imposta al 4,25%, che potrà essere maggiorata fino ad un punto percentuale dalle singole regioni a partire dal terzo anno successivo a quello dell’entrata in vigore del decreto legislativo. Artt. 17-18 - Prevedono agevolazioni consistenti innanzitutto nel prolungamento, per i soli periodi residui , delle esenzioni decennali già concesse ai fini ILOR. Inoltre sono previste agevolazioni riservate alle nuove iniziative produttive intraprese da giovani in determinate aree territoriali consistenti nella riduzione al 50% dell’IRAP con un tetto massimo di 5 milioni di lire. Art. 19 - obbliga i soggetti passivi dell’imposta alla presentazione di una dichiarazione. Art. 21 - Stabilisce che il domicilio ai fini IRAP coincide con il domicilio fiscale. Art. 22 - Attribuisce alle commissioni tributarie la giurisdizione sulle controversie. Art. 23 - Si prevede l’emanazione di un decreto ministeriale che precisi le modalità ed i limiti di accesso da parte delle amministrazioni regionali all’anagrafe tributaria. Art. 24 - Definisce i poteri delle regioni lasciando loro ampia libertà di regolamentare le procedure applicative dell’imposta che, comunque, si devono ispirare alle imposte sui redditi e devono rispettare i principi recati dal presente titolo. Art. 25 - Prevede che, in attesa dell’emanazione dei regolamenti regionali, le attività di controllo, liquidazione ed accertamento, siano espletate dagli uffici del Ministero delle finanze. Art. 28 - Prevede la possibilità, per i comuni e le province, di istituire delle addizionali all’IRAP. Gli articoli da 32 a 35 concernono la materia delle sanzioni, sottratta per ragioni di legittimità costituzionale alla regolamentazione delle regioni. Le ipotesi sanzionate dagli articoli 32 e 33 sono quelle tipiche delle imposte sui redditi quali: omessa presentazione della dichiarazione, indicazione di imponibili o imposte inesatti, uso di modelli non conformi, omissione o inesatta indicazione di dati personali, mancata allegazione di documenti per i quali è previsto l’obbligo. Nell’articolo 34 si disciplinano le violazioni relative al versamento. Art. 36 - Individua i tributi aboliti che sono: i contributi per il servizio sanitario nazionale; l’ILOR; l’ICIAP; la tassa di concessione governativa sulla partita IVA; l’imposta sul patrimonio netto delle imprese. Art. 44 - Prevede che ai fini dell’applicazione dei trattati internazionali in materia tributaria, l’IRAP è equiparata all’ILOR. Art. 45 - Reca disposizioni transitorie per i primi quattro periodi di imposta di applicazione dell’IRAP per i soggetti che operano rispettivamente nel settore agricolo e per i primi tre periodi di imposta per le banche e le imprese di assicurazione. Il titolo II (articoli da 46 a 50) concerne la revisione degli scaglioni delle aliquote e delle detrazioni di imposta. Art. 46 - Modifica le aliquote e il numero degli scaglioni di reddito coerentemente a quanto stabilito dalla legge di delega. Art. 47 - Concerne la revisione della disciplina delle detrazioni per carichi di famiglia. Art. 48 - Modifica l’articolo del TUIR concernente le detrazioni per reddito di lavoro dipendente, autonomo e di impresa. Finanza & Fisco 1707 Pag. 1708 – 15/98 NOVITÀ LEGISLATIVE IN MATERIA FISCALE 11/04/1998 Art. 49 - Fissa la percentuale di detraibilità degli oneri al 19%. Art. 50 - Istituisce l’addizionale regionale all’IRPEF. Il titolo III (articoli da 51 a 65) concerne la normativa sui tributi locali. Art. 51 - Elenca le imposte e le tasse abolite, quali: TOSAP, imposta erariale di trascrizione, addizionale provinciale all’imposta erariale di trascrizione. Art. 52 - Disciplina la potestà regolamentare dei comuni e delle province in materia tributaria. Art. 53 - Prevede meccanismi di controllo preventivo della capacità tecnica, finanziaria e morale dei soggetti privati ai quali gli enti locali intendono affidare le varie fasi della liquidazione, dell’accertamento e della riscossione dei tributi locali. Art. 54 - Stabilisce che le province ed i comuni debbono approvare le tariffe ed i prezzi pubblici contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione. Art. 55 - Prevede la facoltà, per le regioni a statuto ordinario di non applicare tutte o alcune delle tasse sulle concessioni regionali. Art. 56 - Prevede la facoltà per le province di istituire l’imposta sulle formalità di iscrizione, annotazione e trascrizione dei veicoli al pubblico registro automobilistico. Art. 57 - Collegato al precedente articolo, disciplina la revisione delle imposte di registro e sulle donazioni. Art. 58 - Con il comma 1 viene estesa la soggettività passiva ICI al superficiario ed all’enfiteuta, nonché al locatario per gli immobili dallo stesso utilizzati a titolo di locazione finanziaria. Con il comma 2 sono individuati i soggetti coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, agli effetti dell’applicazione delle disposizioni agevolative recate dall’articolo 59. Il comma 3 conferisce potere al comune di deliberare una detrazione per l’abitazione principale al di sopra del tetto massimo di lire 500.000, prevedendo però che, in tal caso, il comune non può stabilire un’aliquota penalizzante rispetto a quella ordinaria, per le unità immobiliari tenute a disposizione. Art. 59 - Individua materie che il comune può disciplinare con proprio regolamento nel rispetto dei principi fissati dal decreto delegato. In particolare, al comma 3, viene data la possibilità ai comuni, che optano per il futuro per la modifica del procedimento di accertamento, di rinunciare, per una o più annualità pregresse, all’effettuazione del controllo formale delle dichiarazioni, ovvero di procedervi sulla base di criteri selettivi. Art. 60 - Prevede l’attribuzione del gettito dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, a favore delle province dove hanno sede i pubblici registri automobilistici nei quali sono iscritti i veicoli medesimi nonché il gettito delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, riscosse sugli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà o di diritti reali su beni immobili, a favore dei comuni nel cui territorio sono ubicati i beni medesimi. Art. 62 - Prevede che i comuni possano escludere l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità, sottoponendo le iniziative pubblicitarie che incidono sull’arredo urbano o sull’ambiente ad un regime autorizzatorio ed assoggettandole al pagamento di un canone le cui misure sono basate su una tariffa. Art. 63 - Attribuisce ai comuni ed alle province la facoltà di istituire un canone di concessione degli spazi ed aree pubbliche appartenenti al demanio e patrimonio indisponibile di detti enti. Il comma 1 indica le fattispecie assoggettabili al pagamento del canone; il comma 2 contiene i criteri ai quali gli enti locali devono informare il regolamento da adottare ai fini dell’applicazione del canone di concessione; il comma 3 stabilisce che la misura del canone di concessione è determinata sulla base della tariffa, tenuto conto della durata dell’occupazione. Finanza & Fisco 11/04/1998 NOVITÀ LEGISLATIVE IN MATERIA FISCALE 15/98 – Pag. D.M. 3 novembre 1995 Entrata in funzione del ser- Il decreto fissa all’ 8 gennaio 1998, la data di en(G.U. n. 299 del 24.12. vizio ipotecario meccaniz- trata in funzione del servizio ipotecario meccaniz1997) zato presso la conservatoria zato presso la conservatoria di Este. dei registri immobiliari di Este. D.M. 3 novembre 1995 Entrata in funzione del ser- Il decreto fissa all’ 8 gennaio 1998, la data di en(G.U. n. 299 del 24.12. vizio ipotecario meccaniz- trata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria zato presso la conservatoria di Sarzana. 1997) dei registri immobiliari di Sarzana. D.M. 5 dicembre 1997 (Suppl. ord. N. 254 alla G.U. n. 299 del 24. 12. 1997) — F&F 12/98, 1356 Approvazione di questionari per gli studi di settore relativi ad attività imprenditoriali nel settore delle manifatture, dei servizi, del commercio e ad attività professionali. D.M. 17 dicembre 1997 Individuazione delle mani(G.U. n. 300 del 27.12. festazioni cui abbinare le lotterie nazionali dell’anno 1997) 1998. Il decreto individua, per l’anno 1998, le seguenti lotterie nazionali: 1) Carnevale di Viareggio; Festival della canzone italiana di Sanremo; Carnevale di Putignano; 2) Gran Premio di Agnano; Gran premio di F.1 di San Marino-Imola; Maratona di Roma; 3) Gran premio di F.3 di Monza; Manifestazione culturale per la ricostruzione della Cappella del Guarini-Torino; 4) Gara di motonautica “Venezia-Montecarlo” di Scilla; Regata velica di Pantelleria; Giostra della quintana di Ascoli Piceno; 5) Regata storica di Venezia; Festival jazz di Roccella Jonica; Corteo storico di Federico II di Oria; Mondiltornianti di Faenza; 6) Gran Premio di Merano; Miss Italia di Salsomaggiore Terme; Gara automobilistica SusaMoncenisio; 7) Lotteria europea “Per la ricostruzione delle città terremotate”; 8) Lotteria Italia con manifestazione televisiva abbinata. D.M. 9 ottobre 1995 (G.U. Entrata in funzione del Il decreto fissa al 14 gennaio 1998, la data di enn. 302 del 30. 12. 1997) nuovo servizio ipotecario trata in funzione del nuovo servizio ipotecario meccanizzato presso la con- meccanizzato presso la conservatoria di Spoleto. servatoria dei registri immobiliari di Spoleto. Finanza & Fisco 1709 Pag. 1710 – 15/98 NOVITÀ LEGISLATIVE IN MATERIA FISCALE D.M. 9 ottobre 1995 (G.U. Entrata in funzione del nuovo n. 302 del 30. 12. 1997) servizio ipotecario meccanizzato presso l’ufficio del territorio di Lodi. 11/04/1998 Il decreto fissa al 14 gennaio 1998, la data di entrata in funzione del nuovo servizio ipotecario meccanizzato presso l’ufficio del territorio di Lodi. Le principali disposizioni di carattere fiscale contenute nella legge sono le seguenti: Art. 1 - Prevede incentivi tributari per le spese sostenute nel corso dell’anno 1998 (con possibilità di estensione anche al 1999) per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia relativi a singole unità immobiliari e loro pertinenze in misura pari al 41% delle spese sostenute (fino ad un massimo di 150 milioni di lire di spesa). In relazione a tali interventi i comuni possono deliberare l’esonero dal pagamento della Misure per la stabilizzazio- TOSAP; inoltre, possono fissare aliquote ICI inferiori al 4 per mille, in favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari ne della finanza pubblica. inagibili o interventi su immobili di interesse artistico localizzati in centri storici. Il comma 10 concerne modifiche alla legge sul condono edilizio prevedendo la possibilità, per coloro che hanno presentato domanda di condono ma non hanno provveduto al pagamento dell’oblazione, di effettuare il pagamento di quest’ultima (con l’aggiunta dei soli interessi) al momento della notifica di pagamento da parte dei comuni. Il comma 11 riduce al 10% l’aliquota IVA sulle prestazioni di servizi effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di edifici di edilizia residenziale pubblica. Art. 2 - Prevede la possibilità su richiesta, di trasferire a titolo gratuito, ai comuni, gli alloggi di proprietà dello Stato costruiti in base a leggi speciali di finanziamento per sopperire ad esigenze abitative pubbliche. Art. 3 - Rende detraibile dall’IRPEF il 19% degli interessi passivi pagati (fino a £ 5 milioni) a decorrere dal 1° gennaio 1998 su mutui ipotecari contratti per la costruzione di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale. Art. 4 - Prevede la concessione di un credito di imposta, da valere ai fini IRPEF, ILOR, IVA, in favore delle piccole e medie imprese operanti in particolari zone del territorio italiano (patti territoriali, ecc.) che assumono lavoratori nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1997 ed il 31 dicembre 2000 creando nuova occupazione. Il credito di imposta è concesso per 3 anni ed è pari a £ 10 milioni per il primo assunto e ad 8 milioni per i successivi entro il limite massimo di 60 milioni per ciascuno dei 3 anni. Il comma 14 differisce al 31 dicembre 1999 il termine delle agevolazioni tributarie per la formazione e l’arrotondamento della proprietà contadina. I commi da 16 a 22 concernono sgravi contributivi in favore di giovani fino a 32 anni che si iscrivono per la prima volta alla gestione speciale degli artigiani o dei commercianti. Art. 5 - Prevede, a partire dal 1° gennaio 1998, la concessione in favore delle piccole e medie imprese, di un credito di imposta: - pari a £ 15 milioni per ogni nuova assunzione di personale titolare di dottorato di ricerca o di altro titolo di formazione post-laurea (solo per imprese operanti in determinate zone); - pari al 60% degli importi, per ogni nuovo contratto per attività di ricerca commissionata ad università, enti di ricerca, ecc. Art. 6 - Riconosce, in favore delle università e delle istituzioni scolastiche che acquistano un personal computer, un contributo statale pari a £ 200 mila a condizione che il rivenditore pratichi uno sconto analogo. Il contributo è corrisposto direttamente dal rivenditore, il quale recupererà l’importo come credito di imposta ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA. Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Suppl. ord. N. 255/L alla G.U. n. 302 del 30. 12. 1997) — F&F 4/98, pag. 335 Finanza & Fisco 11/04/1998 NOVITÀ LEGISLATIVE IN MATERIA FISCALE 15/98 – Pag. Art. 7 - Prevede la concessione di un credito di imposta in favore dei titolari di reddito di impresa compresi nei contratti d’area stipulati entro il 1999 che effettuino investimenti. Il credito è commisurato agli investimenti effettuati nei 5 periodi di imposta a partire da quello in cui viene stipulato il contratto d’area. Art. 8 - Concerne misure agevolative in favore di portatori di handicap quali: - detraibilità integrale dall’IRPEF, delle spese per sussidi tecnici ed informatici finalizzati a facilitarne l’autosufficienza e per i mezzi necessari alla deambulazione ed al sollevamento; - riduzione al 4% dell’IVA sulle cessioni di motoveicoli e autoveicoli nonché sulle prestazioni e sugli strumenti volti ad adattare veicoli alle esigenze di locomozione dei portatori di handicap; - esenzione, per tali soggetti, sui predetti acquisti, dal pagamento della IET e della relativa addizionale, dell’imposta di registro e delle tasse automobilistiche. Art. 10 - I commi 1 e 2 stabiliscono che i canoni per la concessione di beni del demanio marittimo si applicano alle concessioni aventi decorrenza a partire dal 1° gennaio 1998, mentre i canoni pregressi sono da ritenere definitivi. Il comma 3 prevede la riduzione al 25% del canone ricognitorio delle concessioni dei beni del demanio marittimo conferiti alle associazioni di protezione ambientale. Il comma 4 prevede l’emanazione di un decreto ministeriale per la fissazione dei canoni per la concessione dei beni del demanio marittimo aventi ad oggetto strutture dedicate alla nautica da diporto. Il comma 5 prevede la possibilità per le navi porta contenitori in attività di transhipment internazionale di pagare, in alternativa alla tassa di abbonamento annuale, una tassa di ancoraggio per singolo scalo pari ad un dodicesimo di quella annuale di ancoraggio calcolata sulle tonnellate di stazza corrispondenti al volume delle merci effettivamente trasportate. Art. 11 - Prevede la concessione di un credito di imposta pari al 20% del costo dei beni al netto dell’IVA e nel limite massimo di 50 milioni di lire in tre anni, in favore delle piccole e medie imprese commerciali che acquistano beni strumentali con esclusione di autoveicoli ed edifici. Art. 12 - Prevede la concessione di un contributo pari all’IVA pagata a titolo di rivalsa, in relazione all’acquisto di beni e servizi necessari per la ricostruzione degli edifici distrutti o danneggiati, in favore dei soggetti colpiti dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Umbria e Marche. Coloro che riparano o ricostruiscono edifici ubicati in zone ad elevato rischio sismico godono invece di un contributo pari al 10% dei corrispettivi al netto dell’IVA. Art. 13 - Stabilisce l’esclusione dalla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette, delle somme dovute a titolo di tributi il cui pagamento è stato sospeso in conseguenza di calamità pubbliche. L’esclusione dalla base imponibile IRPEF dei contributi previdenziali ed assistenziali sospesi opera anche per la quota di contributi a carico dei lavoratori dipendenti per i quali è stato concesso l’esonero dal pagamento. Art. 14 - Al comma 1 si dispone la riduzione al 10% dell’aliquota IVA sulle cessioni di fiori recisi. Al comma 2 si prevede la deducibilità integrale delle spese di manutenzione e ristrutturazione di immobili ammortizzabili nei quali viene esercitata l’attività: di mestieri artistici; di abbigliamento; di tintolavanderia; di vendita al dettaglio; di somministrazione alimenti e bevande; turistica; di estetista; di produzione con vendita diretta al pubblico. Al comma 5 si prevede la possibilità, in favore degli esercenti attività di commercio al minuto di prodotti tessili, di abbigliamento e di calzature ai quali si applicano i parametri, di ridurre l’importo del versamento mensile ai fini IVA o di aumentare l’eccedenza di imposta detraibile. Al comma 9 si prevede l’emanazione (entro 60 giorni) di disposizioni atte a variare le tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale, nonché la struttura dell’accisa sulle sigarette. Finanza & Fisco 1711 Pag. 1712 – 15/98 NOVITÀ LEGISLATIVE IN MATERIA FISCALE 11/04/1998 I commi 11 e 12 prevedono modifiche ad alcune disposizioni in materia di immobili appartenenti al patrimonio dello Stato. Il comma 13 prevede la realizzazione, da parte del Ministero delle finanze, di un piano straordinario volto al completo classamento delle unità immobiliari; viene anche differito al 31 dicembre 1998 il termine per le variazioni delle iscrizioni in catasto di fabbricati già rurali che non presentano più tali requisiti. Il comma 14 prevede che, a decorrere dal 1998, il compenso spettante ai CAF venga erogato direttamente dall’Amministrazione finanziaria sulla base delle dichiarazioni dei redditi inviate. Il comma 15 stabilisce l’esenzione dall’IRPEF della pensione privilegiata corrisposta ai cittadini italiani divenuti invalidi o deceduti a seguito dello scoppio di armi o ordigni esplosivi abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace. Il comma 17 stabilisce che i contributi erogati dai datori di lavoro a titolo di partecipazione agli interessi per mutui edilizi per l’acquisto della prima abitazione non concorrono a formare la base imponibile del reddito di lavoro dipendente. Art. 15 - Il comma 1 dispone la proroga al 30 settembre 1998 del termine per la chiusura delle partite IVA inattive. Il comma 2 stabilisce che il versamento delle 100 mila lire, integrato dalla comunicazione della data di cessazione dell’attività, è condizione sufficiente per la cancellazione della partita IVA. Il comma 3 stabilisce che l’amministrazione finanziaria deve, entro il 30 giugno 1998, inviare ai contribuenti che risultano titolari di partita IVA inattiva, una comunicazione-invito a regolarizzare la propria posizione. Art. 17 - Il comma 1 modifica la disciplina relativa alla deducibilità delle spese relative ai mezzi di trasporto utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1997 (viene eliminato, ai fini dell’ammissibilità della deduzione dei costi e delle spese sostenute per l’utilizzo di veicoli a motore, ogni riferimento alla cilindrata; per i veicoli utilizzati da soggetti esercenti attività di agenzia o rappresentanza di commercio la deducibilità viene fissata nell’80% dei costi; viene eliminata la deducibilità dei costi relativi ad aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni, qualora non utilizzati ad esclusivo fine strumentale, ecc.). Il comma 4 sopprime l’addizionale del 5% sulle tasse automobilistiche. Il comma 5 prevede la riduzione ad un quarto dell’importo delle tasse automobilistiche relative a veicoli elettrici o azionati esclusivamente con GPL o gas metano. Il comma 6 sopprime la tassa speciale per i veicoli azionati a GPL o a gas metano. Il comma 7 sopprime il superbollo diesel per tutti i veicoli ecologici. Il comma 8 sopprime il canone autoradio e la relativa tassa di concessione governativa. Il comma 10 attribuisce alle regioni a statuto ordinario, a decorrere dal 1° gennaio 1999, le competenze amministrative in materia di tasse automobilistiche. Il comma 11 da la possibilità ai tabaccai di riscuotere le tasse automobilistiche. Il comma 13 abroga le disposizioni che prevedevano l’intervento delle compagnie di assicurazione nella riscossione delle tasse automobilistiche ed il comma 14 proroga al 31 dicembre 1998 la convenzione con l’ACI. Il comma 15 fissa in £ 37.000 l’importo minimo delle tasse per i motocicli con potenza fino ad 11 KW. Oltre tale potenza sono dovute £ 1.700 per ogni KW in più. Il comma 16 stabilisce che l’importo delle tasse automobilistiche deve essere commisurato alla potenza effettiva in KW anziché in base alla cilindrata (cavalli fiscali). I commi 18 e 19 fissano nuove formalità per il trasferimento di proprietà di autoveicoli e motoveicoli e per il trasferimento della residenza dell’intestatario. Finanza & Fisco 11/04/1998 NOVITÀ LEGISLATIVE IN MATERIA FISCALE 15/98 – Pag. Il comma 20 prevede una sorta di sanatoria per le violazioni commesse fino al 30 settembre 1997 in materia di imposta di registro, di trascrizione, di iscrizione e relativa addizionale avente ad oggetto veicoli. L’istanza di sanatoria ed il relativo versamento devono avvenire entro il 30 giugno 1998. Il comma 21 sopprime, a decorrere dal 1° gennaio 1998, la tassa di concessione governativa sulle patenti di abilitazione alla guida. Il comma 24 fa cessare l’obbligo di esporre sui veicoli il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica. Il comma 25 sopprime l’obbligo di eseguire i versamenti per l’annotazione del trasferimento della residenza sulla patente e sul libretto di circolazione. I commi da 29 a 33 istituiscono e disciplinano la tassa sulle emissioni di anidride solforosa (£ 103.000 per ton/anno) e di ossidi di azoto (£ 203.000 per ton/anno), dovuta dagli esercenti grandi impianti di combustione. Il comma 34 prevede un contributo in favore dei soggetti che in Italia acquistano macchine agricole in misura pari al 10% del prezzo di acquisto. Il comma 35 inserisce dei limiti alla concessione del credito di imposta in favore delle imprese costruttrici di ciclomotori o motoveicoli. Il comma 38 limita l’esenzione IVA sulle prestazioni socio-sanitarie rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute o da enti di assistenza, sola qualora queste sono rese “direttamente”. Art. 18 - Istituisce un’imposta erariale regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili. Art. 19 - Reca disposizioni in materia di manifestazioni a premio e manifestazioni di sorte locali. Il comma 1 stabilisce l’indetraibilità dell’IVA relativa all’acquisto o all’importazione di beni e servizi utilizzati per l’effettuazione di manifestazioni a premio. Il comma 2 estende l’applicazione della ritenuta alla fonte (art. 30, D.P.R. n. 600/73) anche ai premi delle operazioni a premio. Il comma 3 sopprime le tasse di lotteria, la tassa proporzionale e la tassa fissa di associazione. Il comma 4 prevede l’emanazione di un regolamento per la revisione organica dell’intera disciplina dei concorsi a premio e delle manifestazioni di sorte locali. Il comma 5 fissa nuovi limiti delle sanzioni amministrative in caso di svolgimento abusivo di concorsi e manifestazioni a premio o di sorte locali. Il comma 7 prevede l’estensione progressiva a tutti i tabaccai che ne facciano richiesta della raccolta del gioco del lotto. Il comma 8 prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 20% quale prelievo fiscale sui premi consistenti in beni e servizi non assoggettati ad IVA. Art. 20 - In materia di versamenti di accise e di diritti doganali, con il comma 1 si uniformano i termini di versamento dell’accisa sui tabacchi lavorati e le sanzioni per il tardivo versamento, ai termini ed alle sanzioni previste dal T.U. delle imposte sulla produzione e sui consumi per gli altri prodotti soggetti ad accisa. Il comma 2 modifica il tasso di interesse applicato sul tardivo pagamento dei diritti doganali fissandolo in misura pari al tasso di mercato aumentato di 4 punti. Il comma 3 dispone che l’interesse stabilito per il pagamento dei diritti doganali spetta anche sugli importi relativi a restituzioni a qualsiasi titolo dovute. Il comma 4 stabilisce che, qualora il dichiarante chieda spontaneamente la revisione dell’accertamento delle merci, non sono applicabili le sanzioni, ma solo gli interessi sui maggiori diritti dovuti. Art. 21 - Il comma 1 prevede, per i redditi di capitale di fonte estera, l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi in misura pari al 12,5%. Il comma 3 abroga la lettera c) del comma 1 dell’art. 54 del TUIR in materia di plusvalenze, la quale stabiliva che la semplice iscrizione nello stato patrimoniale della plusvalenza era presupposto per la sua tassazione. Finanza & Fisco 1713 Pag. 1714 – 15/98 NOVITÀ LEGISLATIVE IN MATERIA FISCALE 11/04/1998 Il comma 4 stabilisce che i contributi per l’acquisto di beni ammortizzabili, quelli in denaro spettanti in base a contratto e quelli spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge (lettere e) ed f) dell’art. 53 del TUIR), concorrono a formare il reddito imponibile integralmente nell’esercizio o in 5 anni. Il comma 6 stabilisce che le quote di ammortamento relative al costo dei marchi di impresa sono deducibili in 10 anni. Il comma 9 stabilisce che non concorrono a formare il reddito imponibile delle cooperative le imposte sui redditi riferibili a variazioni effettuate ai sensi dell’art. 52 del TUIR diverse da quelle riconosciute dalle leggi speciali sulla cooperazione. I commi da 10 a 14 dettano disposizioni in materia di ritenuta fiscale. In particolare: si ricomprendono tra i sostituti di imposta i soggetti che esercitano arti o professioni e gli amministratori di condominio; viene elevata al 20% la ritenuta d’acconto sulle prestazioni di lavoro autonomo; viene elevata al 19% la ritenuta sulle provvigioni per le prestazioni occasionali inerenti i rapporti di commissione e di agenzia; la ritenuta sui redditi derivanti dall’utilizzazione di opere di ingegno, brevetti industriali, ecc, è operata sulla parte imponibile del loro ammontare. Il comma 16 prevede la possibilità, per i rivenditori di beni usati con volume d’affari compreso tra 2 e 150 milioni di lire, di optare per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari; contemporaneamente viene esteso il regime speciale sulle cessioni dei semilavorati non ferrosi, anche alle cessioni di cascami ed avanzi di metalli non ferrosi. Con i commi 18-21 si è modificata la disciplina dei contratti di locazione ai fini dell’imposta di registro prevedendo l’obbligo di registrazione di tutti i contratti indipendentemente dall’ammontare del canone. L’importo minimo dell’imposta dovuta è pari a £ 100.000. Con il comma 22 si apporta una modifica al decreto legislativo sull’accertamento con adesione in materia di sanzioni applicabili nel caso di omessa impugnazione. Con il comma 23 si precisa che la modifica al regime di tassazione delle plusvalenze realizzate mediante cessione di partecipazioni non qualificate (art. 81, c.1, lett. c) del TUIR) si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° ottobre 1997. Art. 22 - Stabilisce che tra gli organi non assoggettati ad IRPEG rientrano anche i consorzi tra enti locali e gli enti gestori di demani collettivi. Art. 23 - Riapre ed amplia la sanatoria relativa ai tardivi ed omessi versamenti in materia di imposte sui redditi ed IVA. Il nuovo termine per aderire alla sanatoria viene fissato al 28 febbraio 1998 e tra i soggetti che vi possono aderire sono ora ricompresi anche i sostituti di imposta. Il comma 3 prevede poi la possibilità, per gli enti pubblici che hanno eseguito versamenti per l’innovazione dei sistemi formativi e che non hanno ancora potuto utilizzare il credito di imposta relativo all’IVA pagata e non dovuta sui predetti versamenti, di detrarre tali crediti dall’imposta dovuta in conseguenza della regolarizzazione di tardivi od omessi versamenti. Art. 24 - Reca disposizioni in materia di riscossione. Con il comma 1 si rende obbligatoria l’utilizzazione del codice fiscale nel rapporto intercorrente fra gli enti impositori ed i concessionari del servizio di riscossione Con il comma 2 si chiarisce la modalità di calcolo dell’interesse dovuto per le imposte iscritte a ruolo dovute in base alle dichiarazioni annuali, qualora il Ministro delle finanze, al fine di mantenere i livelli occupazionali, dispone l’applicazione del solo interesse in luogo delle soprattasse e pene pecuniarie. Il comma 3 consente anche alle amministrazioni statali diverse dal Ministero delle finanze di apporre il visto di esecutorietà sui ruoli da esse formati. I commi 5-9 razionalizzano la gestione della riscossione nel caso di cambiamento del soggetto titolare della concessione. Finanza & Fisco 11/04/1998 NOVITÀ LEGISLATIVE IN MATERIA FISCALE 15/98 – Pag. I commi 10-11 permettono anche alle Regioni di avvalersi direttamente dei concessionari per le proprie entrate patrimoniali. Il comma 13 differisce al 30 giugno 1998 il termine previsto per la liquidazione delle domande di rimborso o di discarico delle quote inesigibili. Il comma 14 sopprime il canone di abbonamento alla radio. Il comma 15 ridetermina, sulla base del tasso programmato di inflazione il canone di abbonamento alla radiotelevisione. I commi 16 e 17 esonerano dal pagamento del canone alla radiotelevisione alcune associazioni, enti pubblici o di volontariato. Il comma 18 fissa in £ 20.000 l’importo minimo dei crediti e dei debiti esigibili in materia di canoni radiotelevisivi. I commi 19-21 prorogano al 31 dicembre 2000 la convenzione con la RAI per la riscossione del canone di abbonamento radiotelevisivo. Il comma 22 modifica le modalità della garanzia che il contribuente deve prestare all’Amministrazione finanziaria per ottenere i rimborsi IVA. Il comma 23 estende l’obbligo dell’utilizzo del conto fiscale a tutti i titolari di partita IVA. Il comma 24 limita a £ 500 milioni annui l’importo massimo rimborsabile ai titolari di conto fiscale. Con il comma 25 si stabilisce che, fino al 31 dicembre 1999, su richiesta del CONI, l’accettazione delle scommesse ippiche può essere effettuata dai concessionari per la raccolta delle scommesse ippiche. Con il comma 26 si demanda all’emanazione di un D.M. la fissazione della quota dell’introito lordo delle scommesse che deve essere destinata al CONI. Il comma 27 stabilisce che l’accettazione delle scommesse può avvenire solo nei luoghi e per il tramite di soggetti individuati con legge o regolamento. Il comma 28 modifica i criteri direttivi per l’emanazione del regolamento per il riordino dei giochi e delle scommesse sulle corse di cavalli, inserendo tra questi anche la revisione e l’adeguamento del sistema sanzionatorio. Il comma 29 prevede che l’accettazione delle scommesse sulle corse di levrieri può avvenire solo all’interno dei cinodromi, o al di fuori di esse in strutture idonee individuate con apposito regolamento. Il comma 31 proroga di tre anni gli adempimenti fiscali in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, dell’estorsione e dell’usura che versano in gravi condizioni economiche. I commi 32-36 estendono ad altri soggetti la possibilità di avvalersi dei concessionari. Il comma 37 contiene una disposizione per la regolarizzazione contabile dei minori versamenti connessi al recupero dell’acconto dovuto dai concessionari. Il comma 38 stabilisce che nel caso in cui la verifica delle superfici soggette alla TARSU corregge precedenti errori di accertamento effettuati dal comune, essa produce la sola iscrizione a ruolo della tassa senza applicazione di soprattasse ed interessi. I commi 39-40 prevedono la possibilità di effettuare il pagamento di tributi anche con sistemi diversi dal contante. Art. 25 - Prevede, in favore dei soggetti truffati da ragionieri o commercialisti iscritti negli appositi albi che si trovano in difficoltà economiche, la sospensione dei tributi dovuti per un periodo di due anni e la successiva rateizzazione dell’importo. Art. 26 - Prevede la riapertura, fino al 31 dicembre 1998, dei termini entro i quali il concessionario della riscossione può: dare comunicazione all’ufficio delle imposte del mancato pagamento di imposte a ruolo, espletare la procedura esecutiva, presentare la domanda di rimborso, relativamente agli atti scaduti alla data del 31 dicembre 1996. Art. 27 - Con il comma 1 si mettono a disposizione anche le maggiori entrate derivanti dalla vendita degli immobili dello Stato per incentivare l’attività degli uffici del Dipartimento del Territorio per il recupero dell’arretrato catastale. Finanza & Fisco 1715 Pag. 1716 – 15/98 NOVITÀ LEGISLATIVE IN MATERIA FISCALE 11/04/1998 Con il comma 2 si abroga la recente disposizione che prevede il passaggio automatico al ruolo ad esaurimento del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri inquadrato, a decorrere dal 1987, nella IX qualifica funzionale. I commi 3 e 4 prevedono l’emanazione di apposito regolamento per definire il nuovo ordinamento del Corpo della Guardia di finanza. Art. 28 - Attraverso una norma interpretativa si stabilisce che il termine per la liquidazione delle dichiarazioni dei redditi di cui all’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/73 (31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi) ha carattere ordinatorio e, quindi, non è stabilito a pena di decadenza. Art. 29 - I commi 1 e 2 stabiliscono che le società di persone e di capitale che, entro il 1° settembre 1998, assegnano ai soci beni immobili diversi da quelli utilizzati esclusivamente come strumentali per l’impresa, ovvero beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati nell’attività propria dell’impresa o, infine, quote di partecipazione in società (a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci), possono applicare un’imposta sostitutiva pari al 10% della differenza tra il valore normale dei beni ed il costo fiscalmente riconosciuto. Se la cessione di tali beni è soggetta ad IVA, l’imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30% dell’IVA applicabile al valore normale del bene. Le stesse disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto la gestione dei predetti beni e che si trasformano in società semplici entro il 1° settembre 1998. Il comma 5 stabilisce che le cessioni ai soci non sono considerate cessioni ai fini IVA ed INVIM e che le imposte ipotecarie e catastali sono dovute in misura fissa e l’imposta di registro è dovuta nella misura dell’ 1%. Il comma 6 stabilisce che, per avvalersi delle predette disposizioni, le società devono presentare apposito modello versando il 40% dell’imposta entro il 30 settembre 1998 e la restante parte in due rate uguali entro il 30 gennaio ed entro il 30 giugno 1999. Art. 30 - Stabilisce che l’imprenditore individuale che utilizza beni immobili utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa può, entro il 20 aprile 1998, optare per l’esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell’impresa mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 10% della differenza tra il valore normale di tali beni ed il costo fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione è soggetta ad IVA l’imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30% dell’IVA applicabile al valore normale del bene. Art. 31 - I commi 2, 3 e 4 stabiliscono l’impossibilità ad essere componenti delle commissioni tributarie finché permangono in attività di servizio, per coloro che esercitano in qualsiasi forma l’assistenza e la rappresentanza dei contribuenti nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributario. Art. 36 - Il comma 13 dispone che le spese sostenute da aziende produttrici di medicinali per organizzare congressi e convegni, qualora abbiano finalità di interesse scientifico, sono deducibili dal reddito di impresa nella misura dell’80% (anziché integralmente, come in precedenza). Art. 39 - Il comma 5 ed i commi da 7 a 9 consentono al Ministero delle finanze di assumere 2.400 unità di personale della VII qualifica funzionale per il potenziamento dell’attività di controllo. Le assunzioni sono effettuate su base circoscrizionale e consistono in una prova attitudinale ed un colloquio interdisciplinare. Il comma 10 prevede, poi, l’individuazione di due aree funzionali composte da personale di alta professionalità destinato ad operare in sede regionale nel settore dell’accertamento e del contenzioso. Il comma 16 subordina le assunzioni predette all’indisponibilità di idonei in concorsi già espletati. Il comma 17 differisce al 31 dicembre 1998 il termine fino al quale è possibile conferire l’attribuzione di mansioni superiori. Finanza & Fisco 11/04/1998 NOVITÀ LEGISLATIVE IN MATERIA FISCALE 15/98 – Pag. Art. 41 - Il comma 1 sancisce la soppressione di tutti i comitati, commissioni e consigli che non saranno espressamente individuati entro sei mesi da ciascun organo di direzione politica. Il comma 2 sancisce, per il triennio 1998-2000, la riduzione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato nella misura del 12,01%. Art. 48 - Al comma 10, tramite un decreto legislativo, si attribuisce al Governo la facoltà di istituire una addizionale comunale IRPEF a decorrere dal 1° gennaio 1998. L’aliquota viene determinata annualmente con decreto interministeriale in modo da coprire gli oneri delle funzioni trasferite ai comuni nel corso dell’anno precedente. Contestualmente si provvede alla corrispondente riduzione delle aliquote IRPEF. I comuni hanno poi la facoltà di aumentare l’aliquota dell’addizionale fino ad un massimo dello 0,5% nell’arco di un triennio. Al comma 13 vengono apportate alcune modifiche alla legge delega istitutiva dell’IRAP finalizzate a prevedere una compartecipazione del gettito IRAP anche delle province e dei comuni per compensare l’abolizione dell’ICIAP e delle tasse sulle concessioni comunali. Al comma 14 si riapre il termine (fissandolo al 30 giugno 1998), entro il quale gli enti locali possono presentare il proprio modello di dichiarazione dei redditi (mod. 760) ed IVA, relativi agli anni dal 1991 al 1997. Art. 49 - Al comma 2 si differisce al 28 febbraio 1998 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 1998 degli enti locali ed il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali. Al comma 3 si prorogano al 31 marzo 1998 i termini per il versamento dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e per il versamento della TOSAP relativi all’anno 1998. Il comma 13 prevede la possibilità, per i comuni che nel corso del 1993 non hanno presentato ricorso presso le commissioni censuarie provinciali in merito alle tariffe d’estimo, di proporre detto ricorso entro il 1° aprile 1998. Art. 50 - Viene data la possibilità ai comuni ed alle province, nell’ambito del procedimento di accertamento delle proprie entrate, anche tributarie, di introdurre l’istituto dell’accertamento con adesione del contribuente, nonché di ridurre le sanzioni in conformità con i principi desumibili dalla norma di delega in materia di sanzioni tributarie non penali contenuta nella legge n. 662 del 1996. Art. 53 - Prevede, a decorrere dal 1° gennaio 1998, per l’Ente Poste italiane l’autorizzazione a distribuire e vendere i biglietti delle lotterie nazionali, nonché l’esclusiva sulla distribuzione primaria ai rivenditori secondari di tutti i valori bollati. Art. 54 - Al comma 8 si prorogano fino al 31 dicembre 1999, in favore dei consorzi, le agevolazioni previste dall’art. 66 comma 14 del D.L. n. 331/93; esse consistono nell’applicare alle s.p.a. ed alle aziende speciali istituite per gestire i servizi pubblici degli enti locali le disposizioni tributarie degli enti territoriali di appartenenza. Art. 56 - Al comma 3 si proroga al 1° dicembre 1998 il termine per la regolarizzazione delle società semplici che svolgono attività agricola di cui all’art. 3, comma 75 della legge n. 662/96, consistente nel versamento di un’imposta sostitutiva di £ 500.000. Al comma 4 si proroga al 1° dicembre 1998 il termine entro il quale, previo pagamento di un’imposta sostitutiva di £ 500.000, le società di fatto esercenti le attività di cui all’articolo 2135 del c.c. e le comunioni tacite familiari possono essere modificate in imprese agricole individuali. Art. 59 - Al comma 50 si prevede l’emanazione di un decreto delegato, con decorrenza dal 1° maggio 1998, con il quale si stabilisce che l’esenzione dei cittadini dalla partecipazione alla spesa sanitaria deve dipendere dalle condizioni economiche (reddito e patrimonio del nucleo familiare) e dalla consistenza del nucleo familiare, nonché dall’età dell’assistito. Finanza & Fisco 1717 Pag. 1718 – 15/98 NOVITÀ LEGISLATIVE IN MATERIA FISCALE 11/04/1998 Al comma 51 si prevede l’emanazione di un decreto delegato, entro il 1° aprile 1998 (con effetto dal 1° luglio 1998), al fine di definire criteri unificati di valutazione della situazione economica (individuata considerando le condizioni del soggetto che richiede la prestazione, dei conviventi e di quelli considerati a suo carico) dei soggetti che richiedono le prestazioni sociali agevolate, le modalità di acquisizione delle informazioni (il richiedente dovrà fornire preventivamente le informazioni necessarie per la valutazione della situazione economica ed, a tal fine, le amministrazioni pubbliche, i comuni ed i CAF potranno rilasciare una certificazione attestante la situazione economica dichiarata) e l’effettuazione dei controlli (viene previsto l’obbligo per le amministrazione, compresa la Guardia di finanza, di provvedere a controlli sulla veridicità di quanto dichiarato dal soggetto beneficiario). Al comma 52 si prevede l’obbligo (entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 51), per gli enti erogatori, di individuare le condizioni economiche richieste per accedere alle prestazioni assistenziali, sanitarie e sociali agevolate. Legge 27 dicembre 1997, n. 450 (Suppl. ord. N. 255/L alla G.U. n. 302 del 30. 12. 1997) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1998). Circolare 19 dicembre 1997, n. 320/E (Suppl ord. N. 256 alla G.U. n. 302 del 30. 12. 1997) — F&F 48/97, pag. 5587 Decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, recante disposizioni in materia di riordino della disciplina delle operazioni di cessione e conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento, fusione, scissione e permuta di partecipazioni. Circolare 23 dicembre 1997, n. 326/E (Suppl ord. N. 256 alla G.U. n. 302 del 30. 12. 1997) — F&F 47/97, pag. 5439 Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, concernente armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali in materia di redditi di lavoro dipendente e assimilati. Legge 23 dicembre 1997, n. Interventi per la ristruttura- In particolare, all’articolo 3 della legge si prevede, 454 (G.U. n. 303 del 31. 12. zione dell’autotrasporto e lo per l’esodo volontario di autotrasportatori monosviluppo dell’intermodalità. veicolari, la concessione di contributi in favore 1997) degli imprenditori che rinunciano volontariamente all’attività di autrasporto. Ai fini dell’applicazione dell’IRPEF, tali contributi sono equiparati alle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende (art. 16, comma 1 lettera g) del TUIR), e pertanto sono assoggettati a tassazione separata. Finanza & Fisco 11/04/1998 NOVITÀ LEGISLATIVE IN MATERIA FISCALE Decreto-legge 30 dicembre Disposizioni urgenti per lo 1997, n. 457 (G.U. n. 303 sviluppo del settore dei trasporti e l’incremento del 31. 12. 1997) dell’occupazione. 15/98 – Pag. In particolare, l’articolo 4 della legge stabilisce che il reddito derivante dall’utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale concorre a formare il reddito complessivo ai fini IRPEF o IRPEG nella misura del 65% per l’anno 1998 e nella misura del 50% a decorrere dall’anno 1999. Inoltre, ai predetti soggetti è riconosciuto un credito di imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, in misura pari all’IRPEF dovuta sulle retribuzioni corrisposte al personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale. D.M. 3 novembre 1995 Entrata in funzione del ser- Il decreto fissa al 15 gennaio 1998, la data di en(G.U. n. 303 del 31.12. vizio ipotecario meccaniz- trata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria zato presso la conservatoria di Salò. 1997) dei registri immobiliari di Salò. D.M. 22 dicembre 1997 Modalità di riscossione (G.U. n. 303 del 31.12. delle somme a seguito della 1997) chiusura dei servizi di cassa degli uffici del territorio, degli uffici tecnici erariali e delle conservatorie dei registri immobiliari. D.M. 23 dicembre 1997 Attivazione della procedura (G.U. n. 303 del 31.12. di esecuzione automatica delle volture catastali sog1997) gette a trascrizione presso le conservatorie dei registri immobiliari di Bari, Ravenna, Venezia, gli uffici del territorio di Pisa e Potenza, nonché presso le circoscrizioni dei registri immobiliari di Milano 1 e Milano 2 dell’ufficio del territorio di Milano. automatica D.M. 23 dicembre 1997 Esecuzione (G.U. n. 303 del 31. 12. delle volture catastali relative ad atti civili, giudiziari 1997) ed amministrativi, la cui trascrizione viene eseguita presso le conservatorie dei registri immobiliari ed i servizi di pubblicità immobiliare degli uffici del territorio. Finanza & Fisco 1719 Pag. 1720 – 15/98 NOVITÀ LEGISLATIVE IN MATERIA FISCALE 11/04/1998 D.M. 27 dicembre 1997 Tariffa delle tasse automo- Il decreto fissa gli importi delle tasse automobili(G.U. n. 303 del 31. 12. bilistiche. stiche, stabilendo che l’importo deve essere de1997) terminato moltiplicando la potenza effettiva del motore espressa in kilowatt (kw) per l’importo di £ 5.000 (qualora il pagamento è effettuato per l’intero anno solare). Occorre ricordare che 1 cavallo vapore (CV) = 736 Watt = 0.736 kw. D.M. 23 dicembre 1997 Modalità di pagamento (G.U. n. 303 del 31. 12. delle tasse automobilistiche. 1997) D.M. 29 dicembre 1997 Attivazione dei centri di (G.U. n. 303 del 31. 12. servizio delle imposte di1997) — F&F 2/98, pag. rette e indirette. 217 Modificazioni delle percentuali di compensazione stabilite con decreto ministeriale 12 maggio 1992, ai sensi dell’art. 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Le percentuali di compensazione di cui all’articolo 34 del D.P.R. n. 633/72 sono modificate per i seguenti prodotti nelle misure a fianco indicate: a) cavalli, asini, muli e bardotti, vivi; animali vivi della specie suina, ovina e caprina; volatili da cortile vivi, morti, freschi e refrigerati; conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, api e bachi da seta...............................................7,50 %; b) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo................................7 %; c) Vini di uve fresche, compresi i vini spumanti con esclusione di quelli liquorosi ed alcolizzati e di quelli contenenti più del 22% in volume di alcole..............................................................12,5 %. D.M. 31 dicembre 1997 Modalità e condizioni per (G.U. n. 303 del 31. 12. l’applicazione del beneficio 1997) della non imponibilità all’IVA delle cessioni di beni a viaggiatori diretti in altro Stato membro, effettuate nei punti vendita siti nell’ambito dei porti, aeroporti, ovvero a bordo di navi e aeromobili durante i trasporti intracomunitari di viaggiatori. Il limite di valore al di sotto del quale è prevista l’applicazione del beneficio della non imponibilità IVA delle cessioni di beni a viaggiatori diretti in altro Stato membro, effettuate nei punti vendita di porti, aeroporti o navi, è innalzato a £ 174.000. D.M. 30 dicembre 1997 (G.U. n. 303 del 31. 12. 1997) — F&F 1/98, pag. 130 Finanza & Fisco 11/04/1998 NOVITÀ LEGISLATIVE IN MATERIA FISCALE 15/98 – Pag. 1721 LEGGI SEGNALATE LEGGI E DECRETI AVENTI RILEVANZA FISCALE (Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del mese di gennaio 1998) D.M. 23 dicembre 1997 Accertamento del cambio (G.U. n. 1 del 2. 1. 1998) delle valute estere per il mese di novembre 1997 — F&F 2/98, pag. 220 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi. Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Suppl. ord. N. 1/L alla G.U. n. 1 del 2. 1. 1998) Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali elle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Il decreto, strutturato in due sezioni, riordina nella prima (articoli 1-9) le norme tributarie relative agli enti non commerciali e, nella seconda, (articoli 10-30), la regolamentazione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). Il criterio fondamentale di ripartizione delle due sezioni è che nella prima sezione sono compresi gli enti non commerciali e gli enti di tipo associativo che esercitano attività prevalentemente nei confronti dei propri associati o partecipanti ed inoltre attività di tipo mutualistico. Nella seconda sezione, al contrario, le ONLUS esercitano la loro attività prevalentemente verso terzi non associati sviluppando una attività di solidarietà od utilità sociale che non esclude comunque i propri soci che si trovino nelle condizioni svantaggiate verso le quali si sviluppa l’attività dell’ONLUS. L’articolo 1 del provvedimento qualifica gli enti residenti definendone l’oggetto principale e la comparazione tra l’attività essenziale volta al conseguimento degli scopi primari (previsti dallo statuto) con l’attività effettivamente esercitata. La qualifica di ente non commerciale deve essere ricavata dall’attività effettivamente esercitata dall’ente e non soltanto in base a previsioni statutarie. L’articolo 2 prevede l’esenzione dalle imposte dirette e dall’IVA per la libera raccolta di fondi mediante sottoscrizioni pubbliche, nonché ai contributi politici erogati a tali soggetti. L’agevolazione è condizionata al fatto che queste raccolte avvengano occasionalmente. L’articolo 3 impone la tenuta della contabilità separata per l’esercizio delle attività commerciali e per le attività commerciali e per le attività istituzionali, e stabilisce i criteri di imputazione dei costi comuni alle due attività. L’articolo 4 disciplina un regime (opzionale) di determinazione forfettaria del reddito imponibile, per gli enti non commerciali ammessi alla contabilità semplificata, che prevede coefficienti di redditività dei ricavi diversificati in base all’ammontare dei ricavi ed al tipo di attività. L’articolo 5 riformula l’articolo 111 del TUIR e l’articolo 4 del D.P.R. 633/72, dedicati alle agevolazioni riconosciute a talune tipologie di enti non commerciali: i cosiddetti enti associativi. In particolare, non sono soggette ad IVA e sono escluse dal reddito imponibile ai fini delle imposte dirette le attività rivolte agli associati svolte in attuazione degli scopi istituzionali con pagamento di corrispettivi specifici, le cessioni di pubblicazioni, le somministrazioni di alimenti e bevande, l’organizzazione di viaggi turistici. L’articolo 6 prevede la perdita della qualifica di ente non commerciale - e delle relative agevolazioni - in caso di prevalenza dell’attività commerciale su quella istituzionale, ad eccezione degli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili. Gli articoli 7 e 8 disciplinano il rendiconto e la contabilità degli enti non commerciali. L’articolo 7 in particolare si riferisce agli enti non residenti. Al fine di agevolare il lettore abbiamo ritenuto opportuno indicare le pagine di Finanza & Fisco, in prosiego “F&F”, nelle quali è pubblicato il provvedimento. Finanza & Fisco Pag. 1722 – 15/98 NOVITÀ LEGISLATIVE IN MATERIA FISCALE 11/04/1998 L’articolo 9 prevede agevolazioni fiscali per le cessioni gratuite di beni ed aziende da parte di imprese od enti, non commerciali, con esenzione delle imposte o imposizioni sostitutive per le imprese cedenti. L’articolo 10 definisce le ONLUS, elencando in modo tassativo le attività che potranno essere svolte in regime agevolato. Si prevedono ulteriori requisiti, quali il divieto di distribuire utili e l’obbligo di destinarli alle attività istituzionali, l’obbligo di devolvere il patrimonio netto di liquidazione ad altre ONLUS, l’obbligo del bilancio o rendiconto annuale, l’effettività dei diritti derivanti dal rapporto associativo e l’uso della locuzione “ONLUS”, nella donominazione sociale. Si prevede poi l’obbligo di uno statuto formato con atto pubblico o scrittura privata registrata. L’articolo 11 istituisce l’anagrafe delle ONLUS, presso l’Amministrazione finanziaria, cui dovranno iscriversi gli enti che intraprendano le attività agevolate. L’articolo 12 esenta da imposte dirette i proventi delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse eserciate dalle ONLUS. L’articolo 13 consente la deducibilità fiscale delle erogazioni liberali in favore delle ONLUS, nei limiti di 4 milioni di lire; prevede altresì la parziale deducibilità delle spese relative a lavoratori utilizzati per prestazioni di servizi in favore delle ONLUS, e di alcune cessioni di beni in favore di tali enti. L’articolo 14 esenta da IVA talune attività caratteristiche esercitate dalle ONLUS e l’articolo 15 ne esclude la certificazione fiscale. L’articolo 16 abroga la ritenuta alla fonte sui contributi pubblici erogati alle ONLUS e stabilisce che le ritenute sui redditi di capitale percepiti dalle ONLUS sono a titolo di imposta. L’articolo 17 esenta da imposta di bollo gli atti delle ONLUS. Analogamente dispone l’articolo 18, per le tasse di concessioni governative relative alle loro attività. L’articolo 19 esenta da imposta di successione e donazione le relative acquisizioni di beni da parte delle ONLUS. L’articolo 20 esenta le ONLUS dall’INVIM e dalla relativa imposta sostitutiva. L’articolo 21 consente agli enti locali di ridurre o esentare le ONLUS dal pagamento dei tributi locali. L’articolo 22 assoggetta ad imposta di registro in misura fissa (lire 250.000) i trasferimenti di beni immobili in favore delle ONLUS. L’articolo 23 esenta da imposta sugli spettacoli le attività spettacolistiche occasionali svolte dalle ONLUS e dagli enti non commerciali di tipo associativo. L’articolo 24 espressamente autorizza le ONLUS ad organizzare lotterie, tombole e pesche di beneficenza. L’articolo 25 impone la tenuta dei libri contabili alle ONLUS. L’articolo 26 applica alle ONLUS tutte le disposizioni relative agli enti non commerciali, ove compatibili e non espressamente derogate. Gli articoli 27 e 28 stabiliscono sanzioni a carico di chi abusi della donominazione “ONLUS”, e degli amministratori delle ONLUS che fruiscono indebitamente delle agevolazioni o che consentano a terzi indebiti risparmi di imposta. L’articolo 29 prevede agevolazioni fiscali per l’emissione di titoli di solidarietà. In particolare viene riconosciuto come costo fiscalmente deducibile dal reddito di impresa la differenza tra il tasso effettivamente praticato ed il tasso di riferimento. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello delle finanze sono individuati i soggetti abilitati all’emissione di detti titoli, nonché la determinazione del tasso di riferimento agli effetti del riconoscimento della deducibilità fiscale. L’articolo 30 stabilisce l’entrata in vigore del decreto, prevista per il 1° gennaio 1998. Finanza & Fisco 11/04/1998 NOVITÀ LEGISLATIVE IN MATERIA FISCALE 15/98 – Pag. D.M. 10 dicembre 1997 Comunicazioni da parte (G.U. n. 2 del 3. 1. 1998) delle amministrazioni dello Stato degli elenchi dei percipienti compensi o emolumenti, corrisposti nell’anno 1996, assoggettati a ritenuta d’acconto. D.M. 24 dicembre 1997 Determinazione di tempi, procedure e criteri per la (G.U. n. 2 del 3. 1. 1998) redazione e la trasmissione dei ruoli a mezzo dei quali devono essere incassate le entrate extratributarie da riscuotere in più annualità e quelle tributarie dilazionate. Decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 (Suppl. ord. N. 2/L alla G.U. n. 2 del 3. 1. 1998) Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell’articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il decreto legislativo contempla 4 titoli, relativi, rispettivamente, alla riforma dei redditi di capitale e dei redditi diversi, alla disciplina dell’imposta sostitutiva sui redditi di capitale e sugli altri redditi, al riordino delle ritenute e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale, alle disposizioni transitorie e finali. L’articolo 1 modifica gli articoli 20, 41 e 112 del TUIR. Attraverso la modifica dell’articolo 20 si è inteso attrarre alla sfera d’imposizione italiana le plusvalenze realizzate da non residenti sulle partecipazioni possedute in società residenti di ogni tipo, indipendentemente dal fatto che i titoli rappresentativi delle predette partecipazioni siano depositati in Italia. Le modifiche all’articolo 112 sono di mero coordinamento con le precedenti. Per quanto riguarda, invece, le modifiche all’articolo 41 (che definisce la categoria dei redditi di capitale), in particolare si esclude da tale categoria quei redditi che, pur derivando da un eventuale atto di impiego del capitale, non possono essere trattati come frutti del capitale bensì come guadagni eventuali ed incerti del capitale e quindi rientranti nei redditi diversi. L’articolo 2 apporta modifiche all’articolo 42 del TUIR. Dette modifiche hanno un significato quasi esclusivamente tecnico- sistematico. L’articolo 3 modifica l’articolo 81 del TUIR che disciplina la categoria dei redditi diversi. In particolare sono state riscritte le disposizioni che riconducono a tassazione le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni sociali qualificate e le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di ogni altra partecipazione o diritto di natura partecipativa. L’articolo 4 apporta modifiche all’articolo 82 del TUIR in materia di plusvalenze. Per quanto concerne i 3 diversi regimi di tassazione (articoli 5, 6 e 7), le tre discipline sono coordinate e collegate tra di loro. In particolare, il regime della dichiarazione prevede che la tassazione avvenga al momento del realizzo, con possibilità di compensare le plusvalenze con le minusvalenze. Nel regime opzionale del risparmio amministrato la tassazione avviene al momento del realizzo ad opera degli intermediari presso i quali i titoli o gli altri strumenti finanziari sono depositati in custodia o amministrazione. Nel regime opzionale del risparmio gestito la tassazione avviene alla maturazione del risultato netto relativo ai redditi finanziari imputati al patrimonio gestito; il risultato netto da assoggettare a tassazione è quello derivante dalla somma algebrica degli utili/plusvalenze e delle perdite/minusvalenze. Finanza & Fisco 1723 Pag. 1724 – 15/98 NOVITÀ LEGISLATIVE IN MATERIA FISCALE 11/04/1998 Per quanto riguarda le aliquote, è previsto il loro accorpamento su due livelli: 12,50% e 27%. L’aliquota agevolata è applicata sui risparmi delle famiglie e sul risparmio produttivo; deve inoltre trattarsi di risparmio impiegato in strumenti più a lungo termine, nonché in risparmio investito in strumenti finanziari trattati in mercati regolamentati o offerti al pubblico. In ordine alla tassazione degli organismi collettivi di investimento mobiliare (art. 8), le disposizioni in esame stabiliscono che i fondi di investimento mobiliare non sono soggetti passivi delle imposte sui redditi. Essi pertanto conseguono i proventi senza la ritenuta del 12,5% assumendo i fondi la qualifica di “lordisti” sulle rendite finanziarie derivanti da titoli di Stato, obbligazioni bancarie o emesse da società quotate e altri titoli similari. All’articolo 9 si stabiliscono norme contro la doppia imposizione onde evitare che quote di organismi di investimento di diritto italiano sottoscritte da non residenti subiscano un trattamento penalizzato rispetto all’investimento diretto in valori mobiliari. Relativamente al monitoraggio, gli articoli 10 e 11 introducono l’obbligo, per i soggetti che intervengono nelle operazioni che generano plusvalenze imponibili od altri redditi diversi, di comunicare al fisco entro il 30 aprile di ogni anno alcuni dati riguardanti le operazioni citate. I soggetti tenuti alle segnalazioni sono gli intermediari professionali (banche, SIM, società fiduciarie, agenti di cambio), i notai e le società emittenti. L’articolo 12, oltre a confermare le norme antielusive per le obbligazioni ed i certificati di investimento con scadenza superiore a 18 mesi emessi da società non quotate, prevede il venir meno della ritenuta agevolata del 12,5% se i rendimenti sono superiori al TUS aumentato di una percentuale predeterminata. L’articolo 13 ha la finalità di equiparare, sotto il profilo finanziario, il prelievo sui redditi di capitale derivanti dai titolo obbligazionali senza cedola (c.d. “zero coupon”) a seconda che siano inseriti nell’ambito di forme di risparmio gestito, individuali o collettive (prelievo in base alla maturazione dei proventi), ovvero siano detenuti in depositi amministrati presso gli intermediari nazionali ovvero al di fuori di tale circuito (tassazione effettuata al momento del realizzo). L’articolo 14 detta disposizioni transitorie, considerato che la disciplina contenuta nel presente decreto legislativo entra in vigore il 1° luglio 1998. L’articolo 15 detta disposizioni transitorie per le gestioni individuali e collettive e l’articolo 16 prevede la soppressione di tutte le disposizioni incompatibili con la nuova disciplina. Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 (Suppl. ord. N. 2/L alla G.U. n. 2 del 3. 1. 1998) Unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento, a norma dell’articolo 3, comma 134, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il decreto, coerentemente alle misure adottate per la predisposizione e la presentazione di una dichiarazione unica ai fini fiscali e contributivi da parte dei singoli contribuenti, all’articolo 1 estende le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi anche ai contributi ed ai premi previdenziali ed assistenziali che devono essere indicati nelle dichiarazioni dei redditi. Con gli articoli 2 e 3 viene disciplinata la riscossione delle eventuali somme dovute, rispettivamente a seguito dei controlli automatici e dei controlli formali introdotti con D.Lgs. n. 241 del 9/07/1997. In entrambi i casi è prevista la possibilità per il contribuente o per il sostituto di imposta di pagare direttamente le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione degli esiti della liquidazione o del controllo formale effettuato dall’amministrazione finanziaria. Finanza & Fisco 11/04/1998 NOVITÀ LEGISLATIVE IN MATERIA FISCALE 15/98 – Pag. Con l’articolo 4 viene previsto che, in materia di imposte sui redditi, gli ammontari dei tributi corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati sono iscrivibili a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell’atto di accertamento, nella misura del 50%. Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463 (Suppl. ord. N. 2/L alla G.U. n. 2 del 3. 1. 1998) Semplificazione in materia di versamenti unitari per tributi determinati dagli enti impositori e di adempimenti connessi agli uffici del registro, a norma dell’articolo 3, comma 134, lettere f) e g), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Circolare 24 dicembre 1997, n. 327/E (G.U. n. 3 del 5. 1. 1998) — F&F Suppl. al n. 47/97, pag. 5618 Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 - Soppressione dei servizi di cassa degli uffici dell’Amministrazione finanziaria. Riscossione da parte dei concessionari e delle banche di entrate facenti capo ad enti e a Ministeri diversi dal Ministero delle finanze - Emissione di atti (processi verbali, ordinanze-ingiunzioni, inviti di pagamento, ecc). L’articolo 1 stabilisce che, a partire dall’anno 1999, gli enti impositori diversi dallo Stato debbono inviare al contribuente un unico avviso per ogni anno con l’indicazione dell’importo da versare con riferimento ai tributi da loro stessi direttamente determinati. L’articolo 2 attribuisce al dipartimento del territorio del Ministero delle finanze, a decorrere dal 1° gennaio 1999, la competenza in materia di gestione degli atti immobiliari. A partire da tale data, pertanto, gli uffici del territorio diverranno competenti a gestire sia l’aspetto relativo alla conservazione dei registri immobiliari ed all’aggiornamento del catasto, sia quello concernente l’applicazione dell’imposta di registro relativamente a: -atti pubblici e scritture private autenticate traslativi della proprietà a titolo oneroso sui beni immobili; -atti traslativi o costitutivi di diritti reali sugli stessi beni immobili; -trasferimenti coattivi, atti pubblici e scritture private autenticate che possono dar luogo a formalità relative alla conservazione dei pubblici registri immobiliari; -atti relativi ai beni immobili formati all’estero e depositati in Italia. Con l’articolo 3 si è previsto che la data di entrata in funzione del nuovo sistema di riscossione e versamento delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali sarà stabilita con decreto direttoriale. Finanza & Fisco 1725 Pag. 1726 – 15/98 Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466 (Suppl. ord. N. 3/L alla G.U. n. 3 del 5. 1. 1998) — F&F 3/98, pag. 240 Riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, a norma dell’articolo 3, comma 162, lettere a), b), c), d), ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. NOVITÀ LEGISLATIVE IN MATERIA FISCALE 11/04/1998 Sulla DIT (dual income tax), la legge delega ha delineato un sistema che divide il reddito imponibile in due fasce, la prima delle quali commisurata al rendimento ordinario dei nuovi apporti di capitale investito, applicando a questa fascia una aliquota ridotta del 19%, rispetto a quella ordinaria prevista per la seconda fascia. L’articolo 1 detta norme riservate ai soggetti “IRPEG”, stabilendo che ai fini dell’applicazione delle disposizioni agevolative, il capitale investito deve essere ricondotto al concetto di patrimonio netto individuato dall’art. 2424 del c.c. Appartengono tuttavia agli incrementi solo le variazioni in aumento che si risolvono in un ingresso di nuova liquidità per l’impresa ricevente a titolo di apporto di mezzi propri, nonché in un incremento delle riserve di utili mediante rinuncia alla loro distribuzione ed accantonamento nelle riserve a tale titolo costituite. Il comma 2 dell’articolo 1 individua le modalità di determinazione del tasso di remunerazione ordinaria del capitale investito delegando il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, a fissarlo con proprio decreto, incrementando quella base fino ad un massimo di tre punti percentuali. Il comma 3 dell’articolo 1 intende evitare che la combinazione fra l’importo cui risulta applicabile l’aliquota ridotta e l’importo cui risulta applicabile l’aliquota ordinaria spinga le imprese ad appiattirsi, com’è intuitivo verso l’aliquota minore fissando una soglia minima, in termini di aliquota effettiva, al di sotto della quale non è possibile scendere. A fini antielusivi, l’art. 2, comma 1, tende ad evitare che aziende già possedute dallo stesso soggetto economico, attraverso manovre intragruppo, vengano attribuite a società abilitate a fruire dell’aliquota ridotta. Ad analoghe considerazioni corrisponde la cautela, contenuta nella lettera b), riguardante gli elementi dell’attivo facilmente smobilizzabili. Il nuovo sistema di tassazione del reddito di impresa può prestarsi tuttavia a proliferazioni a cascata per le società controllate a loro volta da altre società. Si è comunque dato spazio alle capitalizzazioni originate nel mondo delle imprese stabilendo tuttavia, con l’articolo 3, che l’incremento del capitale investito in una impresa debba essere depurato dell’incremento delle partecipazioni in società controllate o controllanti. L’articolo 4 estende alle società neocostituite, sia di capitali che di persone, lo stesso regime applicabile alle società preesistenti rispetto alla data del 30 settembre 1996. Con l’articolo 5 si ammette al beneficio anche l’impresa individuale a contabilità ordinaria per opzione, a condizione che tale opzione venga effettuata a tempo indeterminato e valga fino alla liquidazione e cessazione dell’impresa. Tuttavia è stato necessario introdurre un meccanismo di “tassazione separata” del reddito soggetto ad aliquota agevolata, che assume in questo caso, carattere definitivo, mancando per gli utili prodotti da tali soggetti il successivo conguaglio che si verifica per i soci di società soggette ad IRPEG in sede di percezione del dividendo. L’articolo 6 detta le caratteristiche con cui la norma agevolativa trova applicazione nei confronti delle società che sono ammesse successivamente all’entrata in vigore del decreto, alla quotazione in un mercato mobiliare regolamentato nazionale, riducendo, per un periodo triennale, le aliquote ed applicando tale riduzione sull’intero incremento di patrimonio, anche anteriore alla quotazione in borsa. Finanza & Fisco 11/04/1998 Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467 (Suppl. ord. N. 3/L alla G.U. n. 3 del 5. 1. 198) — F&F 3/98, pag. 274 Disposizioni in materia di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di credito di imposta sugli utili societari, a norma dell’articolo 3, comma 162, lettere e) ed i), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. NOVITÀ LEGISLATIVE IN MATERIA FISCALE 15/98 – Pag. L’articolo 1 tratta le modalità di applicazione dell’imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio (che viene fissata nella misura del 5,6% o del 2,2%, a seconda della differente natura delle riserve) e dell’affrancamento obbligatorio delle riserve e dei fondi schiavi di maggiorazione. Il comma 1 stabilisce che l’imposta sostitutiva deve applicarsi alle riserve e altri fondi schiavi di maggiorazione esistenti nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996. Il comma 2 regola la sorte della c.d. franchigia eccedente. Il comma 3 disciplina l’aspetto della liquidazione e della riscossione dell’imposta sostitutiva. Il comma 4, oltre a sancire l’indeducibilità dell’imposta sostitutiva, detta la regola per cui la società o l’ente tenuti al pagamento della stessa possono liberamente scegliere tra la sua imputazione al conto economico ovvero al patrimonio netto. Il comma 5 contiene la disposizione secondo cui la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni e l’eventuale contenzioso restano disciplinati dalle medesime regole valevoli per le imposte sul reddito. L’articolo 2 modifica alcuni articoli del TUIR. Con l’aggiunta del comma 3-bis all’art. 11 si afferma che il credito “limitato”, non rimborsabile o non riportabile a nuovo, va compensato per primo sull’imposta del periodo e va commisurato solo all’imposta relativa ai redditi che lo hanno generato. Con la modifica al comma 1 dell’art. 14 si è adeguato l’ammontare del credito d’imposta all’attuale livello dell’aliquota IRPEG; infatti la percentuale del 58,73 esprime il rapporto tra 37 e 63, vale a dire il rapporto tra l’IRPEG applicata su un imponibile di 100 e ciò che residua per la distribuzione ai soci dopo l’applicazione dell’imposta stessa. La modifica all’art. 96-bis è servita per coordinare il regime comunitario dei dividendi distribuiti dalla società “figlia” residente in uno Stato UE alla società “madre” italiana. Con la riformulazione dell’articolo 105 si stabilisce che la società distributrice del dividendo deve determinare i due distinti ammontari, attribuendo ai propri soci i due distinti crediti di imposta (quello “pieno” e quello “limitato”) e che detti ammontari (c.d. “canestro A” e “canestro B”) devono essere utilizzati in sede di distribuzione di utili o riserve. Per quanto concerne l’utilizzo degli importi con i quali si attribuisce il credito di imposta, la norma afferma il principio secondo cui, anche se i soci non utilizzano il credito di imposta per propria scelta o perché non hanno diritto ad utilizzarlo, la distribuzione del dividendo consuma in ogni caso, fino a concorrenza, le imposte “memorizzate” a copertura del credito stesso. In questa ottica, emerge, altresì, che la società è libera di scegliere quale “canestro” consumare per effetto della distribuzione dei dividendi; così come è libera di attribuire solo credito di imposta “pieno” procedendo ad un versamento integrativo. Con l’art. 105-bis si è prevista la facoltà accordata alla società distributrice dei dividendi di incrementare l’ammontare di credito di imposta “pieno” attribuibile corrispondendo un importo di IRPEG aggiuntiva. Con l’art. 106 si è stabilito che il credito di imposta relativo alla distribuzione di utili fruenti di agevolazioni territoriali è “limitato” e cioè non da diritto ne a rimborso, nè al riporto a nuovo delle eventuali eccedenze. Con l’art. 106-bis si è dettata la disciplina del credito di imposta figurativo, riconosciuto in base alle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. L’articolo 3 reca le norme di carattere transitorio. L’articolo 4 introduce una specifica disciplina volta a regolamentare il trasferimento delle agevolazioni accordate alle imprese che procedono ad operazioni di ristrutturazione al fine di evitare che l’applicazione dell’imposta sostitutiva afferente alle plusvalenze realizzate a seguito di dette operazioni comporti un pregiudizio nei confronti dei soci, nel momento in cui venga effettuata la distribuzione delle riserve in cui tali plusvalenze sono confluite. Finanza & Fisco 1727 Pag. 1728 – 15/98 Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Suppl. ord. N. 4/L alla G.U. n. 5 dell’ 8. 1. 1998) — F&F 13/98, pag. 1398 Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. NOVITÀ LEGISLATIVE IN MATERIA FISCALE L’articolo 1 disciplina le violazioni concernenti le dichiarazioni dei redditi. In particolare è stata eliminata la nozione di incompletezza, da ricondurre alla nozione di infedeltà, e mitigata la sanzione proporzionale per l’omissione della dichiarazione (dal 120 al 240 %). Nello stesso articolo è stata poi inserita la disciplina delle indebite detrazioni d’imposta e deduzioni dall’imponibile. L’articolo 2 contempla la dichiarazione del sostituto d’imposta attribuendo rilevanza alla dichiarazione e al versamento delle ritenute, laddove l’art. 47 del D.P.R. n. 600 faceva esclusivo riferimento alla dichiarazione dei compensi, interessi ed altre somme senza tener conto del versamento delle ritenute. Nel caso di omissione della dichiarazione, la sanzione viene parametrata alle ritenute non versate; nei casi di dichiarazione infedele si fa riferimento ai compensi, interessi ed altre somme non dichiarati; in caso di versamento integrale delle ritenute relative a compensi non dichiarati, la sanzione è compresa tra lire 500 mila e 4 milioni. L’articolo 3 riguarda l’omessa denuncia delle variazioni dei redditi fondiari, mentre l’art. 4 equipara l’ipotesi di dichiarazione incompleta a quella di dichiarazione infedele. L’articolo 5 attiene alle violazioni riguardanti la dichiarazione IVA. Si è contemplata per l’omissione, la sanzione dal 120 al 240 % del tributo. L’articolo 6 detta la disciplina relativa agli obblighi di registrazione, documentazione ed individuazione delle operazioni IVA anche intracomunitarie. L’articolo 7 contempla e disciplina le violazioni relative alle esportazioni. L’articolo 8 disciplina le violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni; l’articolo 9 le violazioni inerenti alla tenuta e alla conservazione delle scritture e dei documenti contabili; l’articolo 10 riguarda la violazione degli obblighi imposti alle aziende di credito, alle società ed enti di assicurazione e alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi all’Ente poste italiane. L’articolo 12 raccoglie le sanzioni accessorie in materia di IVA e di imposte dirette. L’articolo 13 disciplina le infrazioni concernenti la mancata esecuzione, totale o parziale, di versamenti diretti, in acconto e a saldo, ivi compresi i versamenti periodici previsti dalla legislazione sull’IVA, prevedendo l’applicazione in tutti i casi, di una sanzione amministrativa commisurata al 30% del tributo non versato. L’articolo 14 riguarda la mancata esecuzione delle ritenute alla fonte, distintamente colpita con sanzione pari al 20% delle somme indebitamente trattenute. L’articolo 15 modifica la disciplina che sanzionava in maniera irrisoria le ipotesi di incompletezza delle distinte di versamento e dei modelli di conto corrente postale utilizzati per i versamenti diretti. La nuova disciplina prevede, invece, che la sanzione venga applicata solo nel caso in cui le incompletezze impediscano di identificare il soggetto che effettua il versamento. In tal caso la sanzione va da £ 200.000 a lire un milione. Infine sono state soppresse le sanzioni che riguardavano le ipotesi di versamenti ad ufficio incompetente e di pagamenti eseguiti da parte dello Stato e di un ente locale a contribuente moroso. Finanza & Fisco 11/04/1998 11/04/1998 Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Suppl. ord. N. 4/L alla G.U. n. 5 dell’ 8. 1. 1998) — F&F 7/98, pag. 814 Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. NOVITÀ LEGISLATIVE IN MATERIA FISCALE 15/98 – Pag. In particolare: l’articolo 1 determina l’oggetto del decreto. Il comma 1 dell’articolo 2 individua nel pagamento di una somma di denaro, la sanzione principale tipica in materia tributaria prevedendo la possibilità che ad essi si aggiungano, bei casi espressamente contemplati, le sanzioni accessorie. Il comma 2 riferisce la sanzione alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione. Con il comma 3 viene sancito il principio per cui la sanzione non produce interessi moratori; principio non derogato nell’ipotesi di rateazione del debito. Il comma 4 contempla l’adeguamento delle misure minime e massime della sanzione e della sanzione fissa alle variazioni dell’indice del costo della vita. I commi 2 e 3 dell’articolo 3 riferiscono il principio penalistico del favor rei alle ipotesi di soppressione della previsione punitiva. In particolare, nel caso di violazione non più sanzionata, il provvedimento, ancorché definitivo, non costituisce titolo per la riscossione delle somme non ancora pagate. L’articolo 4 disciplina l’imputabilità dell’autore della violazione, rinviando ai criteri fissati nel codice penale. L’articolo 5 regola l’elemento soggettivo, stabilendo, nel comma 1, che per la punibilità è sufficiente una condotta cosciente e volontaria, essendo indifferente la misura dell’elemento soggettivo (dolo o colpa). L’articolo 6 disciplina le cause di non punibilità. Acanto all’errore incolpevole, il secondo comma menziona espressamente le violazioni determinate da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle norme e quelle che discendono da indeterminatezza dei modelli per le dichiarazioni o per il pagamento, ovvero delle richieste di informazioni. Il comma 3 esclude la punibilità del contribuente, sostituto o responsabile d’imposta, quando il mancato pagamento del tributo è addebitabile esclusivamente a terzi a condizione che il fatto venga denunciato all’autorità giudiziaria. Il comma 4 ammette il rilievo dell’ignoranza inevitabile della previsione punitiva . Il comma 5 configura come scriminante la sola ipotesi di forza maggiore. L’articolo 7 disciplina i criteri di determinazione della sanzione, riprendendo quelli dettati dall’art. 4 della L. n. 4/1929 in relazione alla pena pecuniaria e dall’art. 11 della L. n. 689/1981 in relazione alla sanzione amministrativa. Il comma 3 disciplina la recidiva, prevedendo l’aumento della sanzione fino alla metà nei confronti di chi sia incorso, nei tre anni precedenti, in violazioni della stessa indole. Il comma 4 ammette la riduzione della sanzione fino alla metà del minimo edittale qualora ricorrano eccezionali circostanze che rendano manifesta la sproporzione fra entità del tributo cui la violazione si riferisce e sanzione medesima. L’art. 8 prevede che non si trasmette agli eredi l’obbligazione avente ad oggetto il pagamento della sanzione. L’art. 9 disciplina l’ipotesi del concorso di persone stabilendo l’applicazione di un’autonoma sanzione ad ogni coautore della violazione. L’art. 10 prevede la responsabilità di colui che abbia indotto l’autore materiale in errore incolpevole o che si sia avvalso di persona incapace di intendere e di volere. L’art. 11 disciplina il regime della responsabilità dei soggetti che hanno tratto vantaggio dalla violazione compiuta da altri. Nel comma 1 è ribadito il principio della responsabilità personale dell’autore della violazione, cui si affianca l’obbligazione sussidiaria dei soggetti che traggono vantaggio economico dalla violazione. Il comma 2 introduce una presunzione relativa di identificazione del responsabile della violazione. Nei commi 3, 4, e 5 si prevede che, nel caso di concorso di persone nella violazione, l’obbligazione sussidiaria è commisurata alla più grave delle sanzioni irrogate. Il comma 7 prevede che la responsabilità dell’obbligato sussidiario permane anche quando il trasgressore sia deceduto prima dell’irrogazione della sanzione nei suoi confronti. Finanza & Fisco 1729 Pag. 1730 – 15/98 NOVITÀ LEGISLATIVE IN MATERIA FISCALE 11/04/1998 L’articolo 12 detta la disciplina del concorso di violazioni e della continuazione. L’articolo 13 consente al trasgressore di rimuovere la violazione mediante ravvedimento. La lettera a) del comma 1 si riferisce alle ipotesi di ritardato pagamento del tributo ed abbatte la sanzione ad un ottavo del minimo nell’ipotesi in cui il pagamento venga eseguito nel termine di 30 giorni. La lettera b) contempla l’ipotesi di errori ed omissioni non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo dovuto. La lettera c) riduce la sanzione ad un sesto del minimo nei casi di regolarizzazione di errori ed omissioni, se la regolarizzazione viene effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. La lettera d) riduce ad un ottavo la sanzione minima prevista per l’omissione della dichiarazione quando questa venga presentata con un ritardo non superiore a 30 giorni. L’art. 14 equipara alla certificazione negativa il mancato rilascio da parte degli uffici finanziari e dell’ente locale, dell’attestazione circa la sussistenza di contestazioni e di debiti per sanzioni. L’art. 15 prevede la successione della società risultante dalla trasformazione o fusione nei debiti di quella originaria. L’art. 16 disciplina il procedimento di contestazione e irrogazione della sanzione da parte dell’ufficio competente all’accertamento del tributo. L’art. 17 stabilisce che la sanzione correlata all’ammontare del tributo può essere irrogata contestualmente all’avviso di accertamento. L’art. 18 disciplina il ricorso avanti alle commissioni tributarie per le violazioni inerenti a tributi che rientrano nella loro giurisdizione. Per le altre ipotesi, contempla ricorso amministrativo nonché azione avanti all’autorità giudiziaria ordinaria. L’art. 20 stabilisce il termine di decadenza per la contestazione della sanzione ovvero per la sua irrogazione. L’art. 21 individua le sanzioni accessorie rinviando alle singole leggi d’imposta. L’art. 22 disciplina l’iscrizione di ipoteca e l’esecuzione del sequestro conservativo. L’art. 23 prevede che, ove intervenga la contestazione di una violazione, il pagamento del credito per rimborso vantato dal trasgressore o dagli obbligati sussidiari può essere sospeso. L’art. 24 richiama, per la riscossione, le disposizioni riguardanti l’esazione dei tributi cui la contestazione si riferisce e prevede la possibilità di rateazione del pagamento a favore di chi versi in condizioni economiche disagiate. Gli articoli da 25 a 29 dettano previsioni transitorie e di coordinamento con la disciplina previgente all’entrata in vigore del decreto. Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473 (Suppl. ord. N. 4/L alla G.U. n. 5 dell’ 8. 1. 1998) Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L’articolo 1 modifica le sanzioni in materia di imposta di registro ed in particolare, la lettera d)) consente di detrarre dalla sanzione irrogata per occultazione di corrispettivo, l’importo di quella applicata per insufficiente dichiarazione di valore. L’articolo 2, concernente sanzioni in materia di imposta sulle successioni e donazioni, in particolare, oltre a distinguere le fattispecie c.d. di evasione da quelle inerenti ad errori non incidenti sulla determinazione del tributo, sanziona la mancata allegazione alla dichiarazione dei prospetti rilevanti per la determinazione delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo e dell’INVIM, equiparando a questa fattispecie l’infedeltà o inesattezza dei dati indicati nei prospetti medesimi. L’articolo 3, dedicato all’INVIM, muove dalla distinzione fra infedeltà dei dati rilevanti per la determinazione dell’imponibile ed errori od omissioni formali. Finanza & Fisco 11/04/1998 NOVITÀ LEGISLATIVE IN MATERIA FISCALE 15/98 – Pag. Nell’articolo 4 si disciplina le fattispecie sanzionatorie inerenti alle imposte ipotecaria e catastale. La norma abroga le previsioni concernenti il ravvedimento e quella tesa a punire violazioni non individuate. L’articolo 5 concerne le sanzioni in materia di imposta di bollo ed è stata modificata la previsione inerente l’omesso o insufficiente pagamento. Gli articoli 6 e 7, in materia di imposta sulle assicurazioni private e sui contratti vitalizi e di imposta sugli spettacoli, riordinano le violazioni con riguardo alla loro gravità e pericolosità. L’articolo 8, modifica le sanzioni in materia di tasse sulle concessioni governative; l’articolo 9 riordina le sanzioni in materia di tasse sui contratti di borsa, elevandone la misura. L’articolo 10 riordina l’entità delle sanzioni in materia di tributi doganali ed, in particolare, in relazione alle imposte sulla produzione e sui consumi, si dispone per il trasgressore l’obbligo di pagamento del tributo, oltre che delle sanzioni. Il capo IV si occupa della normativa inerente ai tributi locali introducendo una disciplina assai simile a quella che ora caratterizza i tributi erariali, distinguendo fra violazioni capaci di concretizzarsi in evasione e violazioni non suscettibili di ridondare sulla determinazione dell’imposta. Il capo V è dedicato alla revisione delle sanzioni in materia di tasse di circolazione, tasse automobilistiche e abbonamenti alle radioaudizioni e alla televisione. In particolare si sono sostituiti i termini “soprattasse” e “pene pecuniarie” con il termine “sanzione amministrativa” e sono stati rideterminati i limiti minimi e massimi (da 100 a 500 mila lire, oppure da 200 mila a 1 milione di lire). Il capo VI riordina le sanzioni in materia di anagrafe tributaria e codice fiscale, conferendo i poteri relativi alla contestazione delle violazioni e irrogazione delle sanzioni agli Uffici delle entrate ovvero alle conservatorie dei registri immobiliari. Circolare 24 dicembre 1997, n. 328/E (Suppl. ord. N. 5 alla G.U. n. 5 dell’ 8. 1. 1998) — F&F 1/98, pag. 5 Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313. Modifiche alle disposizioni generali e ai regimi speciali I.V.A. D.M. 16 dicembre 1997 Indizione e modalità tecni(G.U. n. 8 del 12. 1. 1998) che di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea denominata Bingo. Decreto del Ministero delle Determinazione della misucomunicazioni 8 gennaio ra dei canoni di abbona1998 (G.U. n. 9 del 13. 1. mento radiotelevisivi. 1998) Il decreto fissa, tra l’altro, l’importo del canone di abbonamento alla televisione per uso privato in £ 167.150 (di cui £ 8.000 di tassa di concessione governativa e £ 5.710 di I.V.A.). D.M. 3 novembre 1995 Entrata in funzione del (G.U. n. 10 del 14. 1. 1998) nuovo servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Portoferraio. Il decreto fissa al 29 gennaio 1998, la data di entrata in funzione del nuovo servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria di Portoferraio. Finanza & Fisco 1731 Pag. 1732 – 15/98 NOVITÀ LEGISLATIVE IN MATERIA FISCALE D.M. 30 ottobre 1997 (G.U. Entrata in funzione del sern. 10 del 14. 1. 1998) vizio ipotecario meccanizzato presso la sezione staccata di Urbino nell’ambito dell’Ufficio del territorio di Pesaro. Circolare 9 gennaio 1998, n. 3/E (G.U. n. 11 del 15. 1. 1998) — F&F 6/98, pag. 792 11/04/1998 Il decreto fissa al 29 gennaio 1998, la data di entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso la sezione staccata di Urbino dell’ufficio del territorio di Pesaro. Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta. D.M. 24 dicembre 1997 Aggiornamento dell’elenco (G.U. n. 12 del 16. 1. 1998) degli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo all’agevolazione fiscale prevista per i carburanti consumati per l’azionamento delle autoambulanze. Circolare 12 gennaio 1998, I.V.A. - Termini di effetn. 4/E (G.U. n. 14 del 19. 1. tuazione delle liquidazioni e 1998) dei versamenti periodici dell’imposta. Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313. Comunicati del Ministero Bollettino ufficiale della delle finanze (G.U. n. 14 Lotteria nazionale Italia del 19. 1. 1998) (Estrazione 6 e 7 gennaio 1998). D.M. 9 gennaio 1998 Approvazione, con le relative (Suppl. ord. n. 10 alla G.U. istruzioni, dei modelli 730 ban. 14 del 19. 1. 1998) se, 730-1, 730-2, 730-3, 7304, 730-6 e della busta per la consegna del modello 730-1 D.M. 5 dicembre 1997 Regolamento recante norme (G.U. n. 15 del 20. 1. 1998) in tema di franchigie fiscali applicabili a talune importazioni definitive di beni, piccole spedizioni prive di carattere commerciale ed a spedizioni di valore trascurabile. Finanza & Fisco 11/04/1998 NOVITÀ LEGISLATIVE IN MATERIA FISCALE 15/98 – Pag. D.M. 9 ottobre 1995 (G.U. Entrata in funzione del Il decreto fissa al 4 febbraio 1998, la data di enn. 15 del 20. 1. 1998) nuovo servizio ipotecario trata in funzione del nuovo servizio ipotecario meccanizzato presso la con- meccanizzato presso la conservatoria di Fermo. servatoria dei registri immobiliari di Fermo D.M. 3 novembre 1997 Termini e modalità di tra(G.U. n. 15 del 20. 1. 1998) smissione dei dati di riscossione dell’imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1996 e 1997 ai sensi del comma 2 dell’art. 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. D.M. 15 gennaio 1998 (Suppl. ord. n. 13 alla G.U. n. 16 del 21. 1. 1998) — F&F Suppl. al n. 6/98, pag. 2 Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA concernenti l’anno 1997, delle relative istruzioni nonché delle specifiche tecniche relative ai modelli di dichiarazione predisposti con sistemi informatici. D.M. 19 gennaio 1998 Approvazione del modello (G.U. n. 17 del 22. 1. 1998) di comunicazione delle organizzazioni non lucrative — F&F 8/98, pag. 1019 di utilità sociale ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. D.M. 8 gennaio 1998 (G.U. Ripartizione dei prezzi di n. 18 del 23. 1. 1998) vendita al pubblico delle sigarette. D.M. 5 dicembre 1997, n. Regolamento recante moda494 (G.U. n. 19 del 24. 1. lità per la rilevazione dei soggetti non residenti che 1998) possiedono buoni fruttiferi e certificati di deposito emessi da banche residenti nel territorio dello Stato, da adottare ai sensi dell’articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239. Finanza & Fisco 1733 Pag. 1734 – 15/98 NOVITÀ LEGISLATIVE IN MATERIA FISCALE 11/04/1998 D.M. 9 ottobre 1995 (G.U. Entrata in funzione del ser- Il decreto fissa al 10 febbraio 1998, la data di enn. 20 del 26. 1. 1998) vizio ipotecario meccaniz- trata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria zato presso la conservatoria di Verbania. dei registri immobiliari di Verbania. D.M. 21 luglio 1997 (G.U. Entrata in funzione del servin. 20 del 26. 1. 1998) zio ipotecario meccanizzato presso la sezione staccata di Susa nell’ambito dell’ufficio del territorio di Torino. Il decreto fissa al 10 febbraio 1998, la data di entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso la sezione staccata di Susa nell’ambito dell’ufficio del territorio di Torino. D.M. 16 gennaio 1998 Istituzione di contabilità spe(G.U. n. 21 del 27. 1. 1998) ciali per la riscossione di particolari entrate di spettanza di una pluralità di enti destinatari e uffici ministeriali diversi dagli uffici finanziari. D.M. 3 novembre 1995 Entrata in funzione del servi- Il decreto fissa al 12 febbraio 1998, la data di en(G.U. n. 22 del 28. 1. 1998) zio ipotecario meccanizzato trata in funzione del servizio ipotecario meccanizpresso la conservatoria dei zato presso la conservatoria di Trani. registri immobiliari di Trani. D.M. 3 novembre 1995 Entrata in funzione del ser(G.U. n. 22 del 28. 1. 1998) vizio ipotecario meccanizzato presso la sezione staccata di Chiavari nell’ambito dell’ufficio del territorio di Genova. Il decreto fissa al 12 febbraio 1998, la data di entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso la sezione staccata di Chiavari nell’ambito dell’ufficio del territorio di Genova. D.M. 19 gennaio 1998 Modalità relative alla tenuta (G.U. n. 23 del 29. 1. 1998) della contabilità delle somme riscosse e di quelle versate da parte del concessionario, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237. D.L. 30 gennaio 1998, n. 6 Ulteriori interventi urgenti (G.U. n. 24 del 30. 1. 1998) in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi. D.M. 26 gennaio 1998 Accertamento del cambio (G.U. n. 25 del 31. 1. 1998) delle valute estere per il mese di dicembre 1997 ai sensi dell’art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22/12/1986, n. 917. Finanza & Fisco 11/04/1998 NOVITÀ LEGISLATIVE IN MATERIA FISCALE 15/98 – Pag. 1735 LEGGI SEGNALATE LEGGI E DECRETI AVENTI RILEVANZA FISCALE (Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del mese di febbraio 1998) D.M. 16 gennaio 1998 Revisione della misura del (G.U. n. 27 del 3. 2. 1998) sovracanone annuo su impianti idroelettrici. D.M. 3 novembre 1995 Entrata in funzione del ser- Il decreto fissa al 19 febbraio 1998, la data di (G.U. n. 28 del 4. 2. 1998) vizio ipotecario meccaniz- entrata in funzione del servizio ipotecario meczato presso la conservatoria canizzato presso la conservatoria di Chioggia. dei registri immobiliari di Chioggia. D.M. 3 novembre 1995 Entrata in funzione del ser- Il decreto fissa al 19 febbraio 1998, la data di (G.U. n. 28 del 4. 2. 1998) vizio ipotecario meccaniz- entrata in funzione del servizio ipotecario meczato presso la conservatoria canizzato presso la conservatoria di Vigevano. dei registri immobiliari di Vigevano. D.M. 27 gennaio 1998 Accertamento del cambio (G.U. n. 28 del 4. 2. 1998) delle valute estere per l’anno — F&F 12/98, pag. 1352 1997, ai sensi dell’art. 4, comma 6, del decreto-legge Errata corrige in G.U. n. 40 28 giugno 1990, n. 167, del 18. 2. 1998. — F&F convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 12/98, pag. 1353 1990, n. 227, recante: “Rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori”. Circolare 22 gennaio 1998, n. 26/E (Suppl. ord. N. 22 alla G.U. n. 29 del 5. 2. 1998) — F&F 3/98, pag. 304 Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467, recante: “Disposizioni in materia di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di credito d’imposta sugli utili societari, a norma dell’articolo 3, comma 162, lettere e) ed i), della legge 23 dicembre 1996, n. 662”. Al fine di agevolare il lettore abbiamo ritenuto opportuno indicare le pagine di Finanza & Fisco, in prosiego “F&F”, nelle quali è pubblicato il provvedimento. Finanza & Fisco Pag. 1736 – 15/98 NOVITÀ LEGISLATIVE IN MATERIA FISCALE D.M. 29 gennaio 1998 Iscrizione in tariffa di alcune (G.U. n. 32 del 9. 2. 1998) marche estere di tabacchi lavorati, di provenienza CEE ed extra CEE, variazione di denominazione di due marche di sigarette estere e modifica, per uno di tali prodotti, del contenuto di nicotina, nonché radiazione, dalla tariffa di vendita, di varie marche di tabacchi lavorati. D.M. 4 febbraio 1998 (G.U. Modificazione al decreto min. 32 del 9.2.1998) nisteriale 21 ottobre 1992 recante: “Approvazione dei modelli degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni”. Circolare 30 gennaio 1998, Locazioni passive di immobili n. 40/T (G.U. n. 32 del 9. 2. da destinare a sedi di uffici 1998) delle amministrazioni statali. D.M. 4 febbraio 1998 (G.U. Modalità e termini per il vern. 34 dell’11.2.1998) samento dell’oblazione per la definizione delle violazioni edilizie da parte dei soggetti non residenti in Italia. D.M. 4 febbraio 1998 (G.U. Introduzione dell’obbligo di n. 35 del 12. 2. 1998) — effettuare le comunicazioni previste agli articoli 7, 8, 9 e F&F 9/98, pag. 1049 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni, nel modello di dichiarazione del sostituto d’imposta, nonché approvazione dello schema di certificazione degli utili corrisposti, delle eventuali ritenute operate e dell’eventuale credito d’imposta. Finanza & Fisco 11/04/1998 11/04/1998 NOVITÀ LEGISLATIVE IN MATERIA FISCALE 15/98 – Pag. D.P.R. 2 dicembre 1997, n. Regolamento recante discipli509 (G.U. n. 40 del 18. 2. na del procedimento di con1998) cessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 /03/1997, n. 59. D.M. 21 luglio 1997 (G.U. Entrata in funzione del servin. 40 del 18. 2. 1998) zio ipotecario meccanizzato presso la sezione staccata di Schio nell’ambito dell’ufficio del territorio di Vicenza. Il decreto fissa al 5 marzo 1998, la data di entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso la sezione staccata di Schio nell’ambito dell’Ufficio del territorio di Vicenza. D.M. 21 luglio 1997 (G.U. Entrata in funzione del servizio n. 40 del 18. 2. 1998) ipotecario meccanizzato presso la sezione staccata di Finale Ligure nell’ambito dell’ufficio del territorio di Savona. Il decreto fissa al 5 marzo 1998, la data di entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso la sezione staccata di Finale Ligure nell’ambito dell’Ufficio del territorio di Savona Circolare 13 febbraio 1998, ICI (imposta comunale sugli n. 49/E (G.U. n. 40 del 18. immobili) - Deliberazioni in 2. 1998) materia di aliquote - Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - art. 58, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. La circolare, indirizzata principalmente ai Comuni, nel ricordare che a partire dall’anno 1998 le deliberazioni comunali concernenti la determinazione dell’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) deve essere pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, fissa le modalità per la comunicazione e la pubblicazione delle nuove aliquote deliberate. D.M. 4 febbraio 1998 (G.U. Obbligo di presentazione su n. 41 del 19. 2. 1998) supporto informatico delle note di trascrizione, di iscrizione e delle domande di annotazione presso le conservatorie dei registri immobiliari di Bergamo, Brescia, Brindisi, Cagliari, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Cuneo, Enna, Ferrara, Roma 1, Roma 2 e Velletri. D.M. 4 febbraio 1998 (G.U. Obbligo di presentazione su n. 41 del 19. 2. 1998) supporto informatico delle note di trascrizione, di iscrizione e delle domande di annotazione presso il servizio di pubblicità immobiliare degli uffici del territorio di Agrigento, Sassari e Sondrio. Finanza & Fisco 1737 Pag. 1738 – 15/98 ERRATA CORRIGE (G.U. n. 42 del 20. 2. 1998) — F&F 11/98, pag. 36 (inserto staccabile) NOVITÀ LEGISLATIVE IN MATERIA FISCALE 11/04/1998 Comunicato relativo al decreto Il decreto ministeriale è pubblicato nel suppledel Ministro delle finanze 15 mento ordinario n. 13 alla Gazzetta Ufficiale gennaio 1998 riguardante: serie generale - n. 16 del 21 gennaio 1998. “Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA concernenti l’anno 1997, delle relative istruzioni nonché delle specifiche tecniche relative ai modelli di dichiarazione predisposti con sistemi informatici”. D.M. 2 gennaio 1998, n. 28 Regolamento recante norme in Il regolamento si articola in tre titoli ed in sei (G.U. n. 45 del 24. 2. 1998) tema di costituzione del catasto capi. dei fabbricati e modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale. D.M. 20 febbraio 1998 Approvazione del modello di (G.U. n. 45 del 24. 2. 1998) garanzia dei rimborsi della imposta sul valore aggiunto. — F&F 13/98, pag. 1487 D.M. 26 gennaio 1996 Entrata in funzione del nuovo (G.U. n. 46 del 25. 2. 1998) servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Napoli 2. Il decreto fissa al 12 marzo 1998, la data di entrata in funzione del nuovo servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria di Napoli 2. D.M. 26 gennaio 1996 Entrata in funzione del nuovo (G.U. n. 46 del 25. 2. 1998) servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Napoli 1. Il decreto fissa al 12 marzo 1998, la data di entrata in funzione del nuovo servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria di Napoli 1. D.M. 24 gennaio 1998 Determinazione del tasso di Il decreto stabilisce che il saggio di interesse (G.U. n. 47 del 26. 2. 1998) interesse per il pagamento dif- per il pagamento differito, effettuato oltre 7 giorni, relativamente ai diritti doganali concerferito dei diritti doganali. nenti la fiscalità interna, ed oltre 30 giorni, relativamente ai dazi, ai prelievi e alle altre imposizioni previste dai regolamenti comunitari, è pari al 4,92 % annuo. CIRCOLARE 10 febbraio 1998, n. 48/E (G.U. n. 47 del 26. 2. 1998) — F&F 7/98, pag. 908 Articolo 121-bis del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), recante: “Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni.”. Finanza & Fisco 11/04/1998 NOVITÀ LEGISLATIVE IN MATERIA FISCALE Legge 27 febbraio 1998, n. Conversione in legge, con 30 (G.U. n. 49 del 28. 2. modificazioni, del decreto1998) legge 30 dicembre 1997, n. 457, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l’incremento dell’occupazione. 15/98 – Pag. Il decreto-legge, comprensivo delle modifiche apportate in sede di conversione, in particolare, per la parte fiscale contiene: All’articolo 4, comma1, la concessione di un credito di imposta a favore dei soggetti (armatori) che svolgono attività produttiva di reddito derivante dall’utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale. Tale credito di imposta è concesso in misura pari all’IRPEF dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai marittimi (dipendenti) che operano a bordo di tali navi. Il credito di imposta è utilizzato ai fini del versamento delle ritenute alla fonte (IRPEF) operate sulle retribuzioni corrisposte a tali dipendenti. Viene inoltre precisato che il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile dell’armatore. All’articolo 4, comma 2, riduzioni fiscali sui redditi di impresa derivanti dall’utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale. In particolare viene previsto che, a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1998, il reddito derivante dall’utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale concorre a formare il reddito complessivo imponibile dell’armatore nella misura del 20 per cento. All’articolo 5, comma 3, si depenalizza l’attività di gioco d’azzardo esercitata sulle navi passeggeri iscritte nel Registro internazionale durante il periodo di navigazione oltre il mare territoriale. All’articolo 7, comma 3-bis, viene previsto l’esonero dalla presentazione del manifesto di carico e di partenza di cui agli articoli 107 e 120 del testo unico doganale, per i prodotti destinati a provviste di bordo delle navi in transito estratte dai depositi doganali. All’articolo 9-quater, comma 2, si prevede che tutti i contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi mercantili sono esenti da imposte di bollo, di registro e di assicurazione. All’articolo 12, comma 2, si prevede l’obbligo per gli esercenti impianti di distribuzione di carburanti, a seguito di richiesta degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, di rilasciare fattura per gli acquisti di olii da gas effettuati presso di loro. Finanza & Fisco 1739