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EFFICIENZA ENERGETICADEGLI EDIFICI
DAL 01 LUGLIO REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
E MODALITÀ DI CALCOLO
Il provvedimento definirà le nuove modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle
prestazioni energetiche degli edifici, ivi incluso l’utilizzo delle fonti rinnovabili, nonché le
prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e unità
immobiliari. Si passa da 7 a 10 classi di spreco energetico dalla A4 alla G. Sarà introdotto un
Attestato Unico semplificato in tutto il territorio nazionale. Dalla data della sua entrata in vigore
cesserà di applicarsi il D.P.R. 02/04/2009, n. 59, che al momento regola la materia (cfr. art. 16,
comma 4-bis, del D. Leg.vo 192/2005).
DAL 01 AGOSTO PROGETTISTI OBBLIGATI ALLA RELAZIONE TECNICA
Dal 1 agosto (potrebbe slittare al 1 ottobre) I progettisti nell’ambito delle rispettive competenze
edili, impiantistiche termotecniche, elettriche e illuminotecniche, dovranno inserire i calcoli nella
relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del
consumo di energia che i proprietari devono depositare presso le amministrazioni competenti in
doppia copia contestualmente alla dichiarazione di inizio lavori.
TRE saranno gli schemi di relazione a seconda che il progetto riguardi le nuove costruzioni, le
ristrutturazioni importanti o gli interventi di riqualificazione energetica.
La relazione non è dovuta in caso di sostituzione di generatori di calore dell’impianto di
climatizzazione avente potenza limitata, inferiore alla soglia prevista dall’art. 5 comma 2, lett. g)
del DM 37/2008
DAL 01 OTTOBRE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
Il provvedimento conterrà le nuove linee guida ed i modelli unificati nazionali per l’emissione
dell’Attestato di prestazione energetica degli edifici, in sostituzione delle linee guida attualmente
vigenti, contenute nel D.M. 26/06/2009. Il provvedimento introdurrà anche i nuovi modelli per
l’emissione dell’APE, che avrà una durata temporale massima di 10 anni a partire dal suo
rilascio e sarà aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione, nonché dell’Attestato di
Qualificazione Energetica (AQE), documento che - come noto - deve essere presentato dal
Direttore dei lavori contestualmente alla fine lavori.
L’Ape dovrà essere redatta da un soggetto abilitato che dovrà effettuare almeno un sopralluogo
presso l’unità immobiliare soggetta di attestazione. Le regioni dovranno definire piani e
procedure di controllo per analizzare almeno il 2% degli attestati depositati territorialmente ogni
anno solare.
REGIONE EMILIA ROMAGNA - AGGIORNAMENTO DEI REQUISITI RELATIVI AI
SOGGETTI CERTIFICATORI
E’ stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 119 del 23 aprile la
deliberazione della Giunta regionale 7 aprile 2014 n. 453 riportante “Modifica dei criteri di
riconoscimento dei soggetti cui affidare la certificazione energetica degli edifici: modifiche alla
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deliberazione dell'Assemblea legislativa del 4 marzo 2008 n. 156 "Atto di indirizzo e
coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione
energetica degli edifici - Parte prima - Disposizioni generali" e s.m.i., nonché alle deliberazioni di
Giunta regionale n. 1754/2008 e n. 429/2012 e ai successivi provvedimenti”.
Con la deliberazione della Giunta regionale n.453 del 2014 la Regione uniforma i criteri di
accreditamento dei soggetti certificatori alle disposizioni di cui al DPR 75/2013, come modificato
dalla legge 21 febbraio 2014 n. 9: entro il 30 aprile la procedura di accreditamento supportata
dal sistema informatico SACE sarà aggiornata con la previsione dei nuovi criteri.
Tra le novità introdotte con la deliberazione della Giunta regionale n. 453/2014 segnaliamo:
l’aggiornamento e l’integrazione dei titoli di studio che danno diritto all’accesso
all’accreditamento
la possibilità di accreditarsi automaticamente per i tecnici dotati di adeguato titolo di studio e
dell’abilitazione alla professione di progettazione di edifici ed impianti ad essi connessi (senza
più prevedere il rispetto del requisito di esperienza) l’aggiornamento del percorso formativo (sia
in termini di durata, oggi portata a 80 ore, sia di articolazione dei contenuti) cui devono
sottoporsi i tecnici che non hanno i requisiti di cui al punto precedente l’aggiornamento delle
modalità di trasmissione (oggi prevista in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio) degli
attestati di prestazione energetica emessi, tramite la loro registrazione obbligatoria nel sistema
Sace
Per i soggetti certificatori già accreditati sulla base di requisiti che non trovano oggi più
rispondenza nella normativa vigente si procederà ai sensi dell’art. 12 della procedura di
accreditamento di cui all’allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 429 del 16
aprile 2012 : si tratta di soggetti certificatori accreditati come “persone giuridiche” non
contemplate dalla nuova normativa, che – alla scadenza dell’accreditamento in corso dovranno trasferire l’accreditamento direttamente sul proprio tecnico, comunque sempre
presente.
EDIFICI RECUPERATI, PIU’ DIFFICILE LA LORO TRASFORMAZIONE IN SALE DA GIOCO
I Comuni potranno esercitare un controllo più rigoroso
L’art. 4 della legge regionale 30 aprile 2015, n. 2, entrata in vigore il 1 maggio 2015, consente
infatti un più rigoroso controllo da parte delle Amministrazioni comunali sui processi di nuova
costruzione o di recupero dei suddetti edifici, di mutamento da qualunque destinazione d'uso a
sala da gioco e per la raccolta di scommesse, con o senza opere edilizie, nonché del rilascio
del certificato di conformità edilizia e di agibilità.
L’intervento legislativo regionale riguarda sia le sale da gioco in senso stretto, sia tutti quei
locali, variamente denominati e organizzati, che svolgono la raccolta e trasmissione in
via telematica di scommesse e giochi d’azzardo, su internet o all’estero.
In questo modo gli interventi edilizi in tali locali aperti al pubblico sono ora assoggettati a
permesso di costruire e pertanto a un più rigoroso controllo comunale circa la loro legittimità.
Inoltre, nel caso di realizzazione abusiva di locali destinati a sale da gioco e per la raccolta di
scommesse, si prevede che, indipendentemente dalla natura dell’intervento edilizio
abusivamente attuato, il Comune debba comunque ordinare il ripristino dei locali e la rimozione
della destinazione attuata abusivamente.
Queste speciali disposizioni edilizie fin qui esposte trovano applicazione anche per i
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge, cioè al 1 maggio 2015.
Legge regionale 30 aprile 2015, n. 2
Nota illustrativa
MODELLO UNICO PER REALIZZARE PICCOLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INTEGRATI SUGLI
EDIFICI
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Il Ministero dello Sviluppo economico ha approvato, con Decreto del 19/05/2015, il modello
unico per realizzare piccoli impianti fotovoltaici integrati sugli edifici, in attuazione dell’articolo 7bis del D. Leg.vo 28/2011. Si attendono successivi provvedimenti modelli unici per altre
tipologie impiantistiche e casistiche più complesse.
L’articolo 7-bis, comma 1, del D. Leg.vo - introdotto dal D.L. 91/2014 (L. 114/2014) prevede che
la comunicazione per la realizzazione, la connessione e l’esercizio degli impianti di produzione
di energia elettrica da fonti rinnovabili, nonché la comunicazione per l’installazione e l’esercizio
di unità di microcogenerazione, relativa alle attività in edilizia libera, venga effettuata
utilizzando un modello unico, da approvarsi con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
sentita l’AEEGSI (Autorità per l’energia elettrica e il gas ed il sistema idrico).
Con il Decreto 19/05/2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27/05/2015, il
Ministero dello Sviluppo economico ha approvato il modello di cui sopra che andrà a
sostituire quelli eventualmente adottati dai Comuni, dai gestori di rete e dal GSE SpA entro il
24/11/2015.
Sul decreto in questione, l’AEEGSI ha espresso parere favorevole in data 16/04/2015 con la
Delibera
172/2015/i/efr.
Il Decreto 19/05/2015 trova applicazione per impianti fotovoltaici aventi tutte le
seguenti caratteristiche:
realizzazione presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione;
potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;
potenza nominale non superiore a 20 kW;
contestuale richiesta di accesso al regime dello scambio sul posto;
realizzazione sui tetti degli edifici con le modalità di cui all’articolo 7-bis, comma 5, del
decreto legislativo 28/11;
assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di connessione.
Il modello unico di cui al precedente punto è costituito da due parti:
la prima finalizzata alla comunicazione preliminare alla realizzazione dell’impianto
fotovoltaico, alla richiesta di connessione, alla comunicazione del codice IBAN per
all’addebito dei costi di connessione e l’accredito dei proventi che deriveranno dallo
scambio sul posto, alle dichiarazioni di possedere tutti i requisiti necessari per accedere
alle procedure semplificate e al conferimento (al gestore di rete) del mandato con
rappresentanza per il caricamento dei dati sul sistema GAUDÌ;
la seconda finalizzata alla comunicazione di fine lavori di realizzazione dell’impianto
di produzione, alla dichiarazione di corretta esecuzione dei lavori (nel rispetto delle
diverse normative vigenti, come richiamate) e alla dichiarazione di avvenuta presa
visione del format del regolamento d’esercizio e del contratto di scambio sul posto.
Si ricorda che entro il 24/11/2015 i gestori di rete dovranno aggiornare i loro portali
informatici, anche per consentire l’interoperabilità con gli altri soggetti interessati.
PROROGATE LE SCADENZE PER CONTRIBUTI ALLUVIONE 2014
Prorogata con un’ordinanza a firma del presidente della Regione, Stefano Bonaccini, dal 30
giugno al 30 settembre 2015 la scadenza per concludere i lavori relativi agli interventi di
ripristino delle abitazioni principali distrutte o danneggiate e alla riparazione/sostituzione dei
beni mobili relativamente ai danni generati dalla tromba d'aria 2013 e dell'alluvione
2014. Quindi entro il 30 settembre, pena esclusione dal contributo, dovranno essere conclusi e
anche rendicontati al Comune tutti i lavori e gli acquisti eseguiti.
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A oggi, delle 2.588 domande ammesse a contributo per circa 28.272.000 euro, sono
state liquidate 1.646 domande per quasi 12 milioni di euro. In particolare sono state liquidate
tutte le domande di contributo relative ai beni mobili registrati per i quali la scadenza per
presentare la documentazione di spesa era il 31/12/2014, e tutte le pratiche per cui era stata
presentata documentazione di spesa contestualmente alla presentazione della domanda
stessa.
Tra le pratiche che dovranno essere liquidate nei prossimi mesi sono ricompresi molti
degli interventi più complessi che riguardano intere unità immobiliari, con le relative
pertinenze e i cui proprietari devono finire i lavori e consegnare la documentazione di spesa.
ITALIA IN COMUNE, UN SITO SULLE BUONE PRATICHE SOCIALI
I comuni italiani, soprattutto quelli piccoli, nonostante le difficoltà economiche, riescono ad
attivare delle iniziative sociali grazie ai sindaci e alla collaborazione con associazioni e cittadini,
ma quanto sono conosciute queste iniziative che spesso si trasformano in buone pratiche?
Poco, in genere sono conosciute solo dagli abitanti della zona interessata o dai lettori dei
quotidiani locali. Oggi, grazie alla determinazione del sindaco di Cerveteri nasce il portale
Italia in Comune con l'obiettivo di diventare un archivio condiviso di buone pratiche. Come ha
affermato lo stesso Alessio Pascucci, dal confronto costruttivo con i suoi colleghi ha avuto modo
di apprendere idee e progetti che potevano essere applicati anche alla sua stessa città. Le
problematiche che i sindaci devono affrontare sono comuni e spesso si può prendere spunto
dai più bravi, ovvero copiare quelli che hanno già trovato un modo per risolvere il problema.
Le buone pratiche fino ad ora inserite riguardano soprattutto la materia urbanistica ed i lavori
pubblici.
CLIMATIZZATORI DOMESTICI – LIBERALIZZATI FINO A 12 KW
Nessuna autorizzazione, di base. Per sistemare in casa un condizionatore fisso, nella
stragrande maggioranza dei casi, non serve alcun particolare via libera amministrativo.
Soprattutto dopo le precisazioni introdotte dal decreto Sblocca Italia (Dl 133/14 convertito dalla
legge 164/14), che ha esteso il raggio d’azione dell’edilizia libera e semplificato così
l’installazione degli apparecchi per il raffrescamento.
Possono essere infatti eseguiti senza alcun titolo abilitativo gli interventi di manutenzione
ordinaria, tra i quali è espressamente inclusa l’installazione «delle pompe di calore aria-aria di
potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW» (articolo 6, comma 1, lett. a), Dpr 380/2001, il
Testo unico dell’edilizia). Di fatto, un’ampia fascia in cui ricade la quasi totalità dei climatizzatori
residenziali: entro una tale potenza – spiegano gli operatori – sono infatti ricompresi multisplit
fino a cinque attacchi.
La legge fa comunque salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e il rispetto
«delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative
all’efficienza energetica, nonché delle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del
paesaggio».
«Nel proprio regolamento edilizio, il Comune potrebbe ad esempio prevedere norme specifiche
sulle facciate, richiedendo una comunicazione preventiva e una successiva all’intervento, che
comporta la sistemazione di una unità esterna», spiega Alberto Bonino, direttore del laboratorio
Agefis. «Una prescrizione tanto più probabile per gli edifici all’interno del centro storico, dove
può esser necessaria una comunicazione di inizio lavori asseverata da un tecnico (Cila)».
Occorre perciò sempre verificare, presso lo Sportello unico edilizia o l’ufficio tecnico della città, i
regolamenti comunali e gli altri provvedimenti emanati dagli enti locali.
Se l’intervento viene eseguito in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale o con
un particolare valore storico-artistico, in particolare, c’è bisogno dell’autorizzazione
paesaggistica o della Soprintendenza. «Fuori dai casi particolari e dall’edilizia libera,
l’installazione di un condizionatore, in quanto integrazione di impianti tecnologici e quindi opera
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di innovazione, ricadrebbe nella manutenzione straordinaria, per la quale è richiesta la Cila»,
aggiunge Bonino.
Il condominio
Il regolamento condominiale di tipo contrattuale può disciplinare o vietare qualsiasi modifica
dell’estetica dell’edificio, anche sulle parti di proprietà esclusiva. Una volta verificata l’assenza di
questi paletti o divieti, l’installazione non deve in ogni caso pregiudicare il decoro architettonico
o la sicurezza dell’edificio, né impedire l’uso della cosa comune da parte degli altri condomini
(articoli 1102, 1122 del Codice civile).
Entro i limiti di legge, è dunque legittimo installare il corpo esterno sul piano di calpestio del
balcone o sulla facciata dello stabile: meglio se un apparecchio di piccole dimensioni, che non
stravolga l’armonia della facciata stessa e magari si inserisca in essa, per colore e posizione,
quasi a scomparire (Cassazione, sentenza 12343/03).
Prima di installare il climatizzatore, se ne deve dare notizia all’amministratore (in base al nuovo
articolo 1122 del Codice civile). Quest’ultimo riferisce in assemblea. In ogni caso l’assemblea
non può vietare le installazioni che sono già consentite da leggi e regolamenti.
L’installazione
Quando l’intervento è libero da titoli abilitativi, e si vuol fruire del bonus fiscale del 50% sulle
ristrutturazioni (pompa di calore utilizzabile anche ai fini del riscaldamento, a integrazione
dell’impianto già esistente), è importante conservare la dichiarazione sostitutiva in cui si indica
la data di inizio lavori e si attesta che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili(si
veda anche l’articolo accanto).
L’installazione dev’essere realizzata da un tecnico qualificato, munito del “patentino frigoristi” (la
certificazione può essere verificata sul sito www.fgas.it), a cui spetta compilare anche il libretto
d’impianto: sorta di carta d’identità che dal 15 ottobre 2014 (Dm 10 febbraio 2014) è
obbligatoria anche per i climatizzatori fissi.
Al di sotto dei 12 kW la legge non prescrive però la verifica dell’impianto (da effettuare, fino a
100 kW, ogni quattro anni) e la relativa compilazione del rapporto di controllo sull’efficienza
energetica (a cura del manutentore). Le sanzioni per chi non rispetta gli obblighi vanno
comunque da 500 a 3mila euro (Dlgs 192/2005). Ma resta sempre opportuno verificare la
normativa regionale: in Lombardia, ad esempio, per gli impianti sotto i 12 kW non serve avere
un libretto, mentre Veneto o Emilia Romagna hanno predisposto proprie modalità di
compilazione specifiche.
Fonte il Sole24 ore
RISCALDAMENTI, NUOVE REGOLE
Nuove norme tecniche per la ripartizione dei costi del riscaldamento, l’11 giugno è stata
pubblicata la nuova norma UNI 10200, richiamata come obbligatoria dal Dlgs 102/2014 art. 9,
comma 5 lett. d). la UNI 10200 fornisce una linea guida per la progettazione e la
conduzione dell’impianto, oltre a dare indicazioni su quale sia il sistema di contabilizzazione
più indicato per un determinato tipo di impianto di distribuzione (a colonne montanti o ad anello)
e per un determinato tipo di terminale di emissione (radiatore, termoconvettore, pannello
radiante a pavimento, a parete, a soffitto e bocchette di aria calda). La sanzione per la mancata
adozione della norma UNI 10200 ai fini della ripartizione, decorrerà dal 1 gennaio 2017.
ELENCO REGIONALE DEI PREZZI DELLE OPERE PUBBLICHE: AGGIORNAMENTO
Pubblicata sul BURERT la Deliberazione di Giunta n. 683 del 8/06/2015 : "Approvazione aggiornamento e
integrazione con capitoli specialistici dell'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche, come previsto
dall'art. 8 della legge regionale n. 11/2010 ai sensi dell'art. 133 del d. lgs. n. 163/2006".
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Tale “Elenco
Elenco regionale dei prezzi delle opere
opere pubbliche” composto da oltre ottomila voci riferite ai
seguenti settori:
Nuove Costruzioni
Recupero e Manutenzione
Riparazione e consolidamento sismico
Opere di urbanizzazione
Impianti elettrici
Impianti tecnologici
Sicurezza nei cantieri
Green economy, con particolare riferimento alle voci relative all’installazione di impianti alimentati
a fonti energetiche rinnovabili (fotovoltaici ed eolici).
CONSULTALO
In piattaforma è disponibile l’elenco aggiornato degli incontri accreditati dal Collegio
Collegati
9 Luglio: aggiornamento della procedura PREGEO Seminario presso l’Ufficio Provinciale
del Territorio di Bologna ore 14.30 – 17,30
E’ possibile iscriversi tramite la piattaforma per la formazione. L’incontro assegna ai partecipanti
3 crediti formativi
Fine circolare
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Circolare informativa giugno 2015 - Collegio dei Periti Industriali