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Riepilogo obblighi dichiarativi FRONTALIERI Svizzera
LA PATRIMONIALE SUI CONTI CORRENTI ALL'ESTERO 'IVAFE'
IMPORTANTE NOVITA' “L’obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il
cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 10.000 euro (art. 4-bis del
decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2014, n. 50); resta fermo l’obbligo
di compilazione del quadro laddove sia dovuta l’IVAFE.”
Sui conti correnti ed i libretti di risparmio detenuti all'estero con valore medio di giacenza annuo superiore a € 5.000 , è
dovuta l'imposta in misura fissa di € 34,20.
Sulle attività finanziarie diverse dai conti correnti e dai libretti detenute all’estero da persone fisiche l'imposta :
è è dovuta in proporzione alla quota di possesso, in presenza di attività cointestate;
è è rapportata ai giorni di detenzione;
è è dovuta sul valore nominale in misura pari all’ 1,5‰ dal 2013.
RIEPILOGO ADEMPIMENTI E MISURA DELL'IMPOSTA
Attività detenuta all'estero
Conti correnti e libretti di risparmio
(valore medio di giacenza annuo inferiore a € 5000)
Adempimento 2013
Con le modifiche entrate in vigore dal 28/03/2014
NON ESISTE PIU' Obbligo presentazione mod Unico.
Conti correnti e libretti di risparmio
(valore medio di giacenza annuo superiore a € 5000)
Obbligo presentazione mod. Unico versamento di
€34,20 fissi (per ogni conto o libretto)
Altre attività finanziarie
(es. fondi, azioni, terzo pilastro)
Obbligo presentazione mod. Unico versamento 1,5‰
sul valore di tali attività
Quali sono i documenti necessari: estratto C/C relativo al 2013 per calcolare giacenza media annua, eventuali attività
finanziarie diverse possedute nel 2013, interessi prodotti, versamenti effettuati nel 2013 (F24), carta identità, codice fiscale e
dati anagrafici, tessera sindacale. E' POSSIBILE AUTOCERTIFICARE GIACENZA MEDIA E VALORE TITOLI.
Il termine per la presentazione della dichiarazione è il 30/09/2014. Dopo tale termine è prevista la possibilità di presentare
un Unico Tardivo entro il 29/12/2014 con una sanzione per tardiva comunicazione di € 25,00.
REDDITI DI LAVORO
Lavoratori frontalieri hanno due sistemi di imposizione fiscale diversi a seconda del comune di residenza italiano. Per i
Lavoratori che risiedono nella “fascia di confine” stabilita nell'accordo bilaterale Italia-Svizzera il reddito da lavoro NON E'
da dichiarare in Italia. Per i Lavoratori che risiedono oltre la “fascia di confine” (generalmente oltre i 20km) stabilita
nell'accordo bilaterale Italia-Svizzera il reddito da lavoro E' da dichiarare in Italia con una franchigia che dal 2012 è stata
ridotta a € 6.700 e con un credito d'imposta del totale delle trattenute alla fonte svizzere.
DISPONIBILITA' FINANZIARIE
E' prevista l'esenzione alla compilazione del monitoraggio fiscale per i Lavoratori frontalieri detentori di c/c sui quali sono
stati depositati i proventi da Lavoro. Ai fini dell’esonero dagli obblighi di monitoraggio, occorre verificare che la condizione
di lavoratore all’estero sia stata realizzata per un numero complessivo di giorni maggiore a 183 nell’arco di un anno, in via
continuativa e a condizione che entro sei mesi dall’interruzione del rapporto di lavoro all’estero, il lavoratore non detenga
più le attività all’estero. Se, invece, il contribuente entro tale data non ha riportato le attività in Italia o dismesso le stesse, è
tenuto ad indicare tutte le attività detenute all’estero durante l’intero periodo d’imposta. Resta l'obbligo di dichiarare in
Italia gli eventuali redditi prodotti dai c/c e dagli investimenti esteri nel quadro RM del modello Unico (es. interessi
bancari).
Info e appuntamenti 031276451
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FATTO SALVO OBBLIGO DICHIARATIVO PER REDDITI DI LAVORO FRONTALIERE DETERMINATO DALLA
RESIDENZA O MENO NELLA FASCIA DEI 20KM E DELL'EVENTUALE OBBLIGO DICHIARATIVO DEI REDDITI
DERIVANTI DA DISPONIBILITA' FINANZIARIE ESTERE (INTERESSI).
SI RIPORTANO ESEMPI IN MERITO ALLA NOVITA' RIGUARDANTE IVAFE/MONITORAGGIO FISCALE DERIVANTI
DALLA LEGGE 50 DEL 28 MARZO 2014.
Esempio 1
Lavoratore frontaliere per tutto il 2013, con conti correnti in Svizzera e giacenza media annua inferiore a € 5.000.
NON DEVE compilare dichiarazione dei redditi relativa a IVAFE/MONITORAGGIO.
Esempio 2
Lavoratore frontaliere per tutto il 2013 con conti correnti in Svizzera e giacenza media annua superiore a € 5.000.
DEVE compilare dichiarazione dei redditi relativa a IVAFE/MONITORAGGIO.
Esempio 3
Lavoratore frontaliere per almeno 184 gg nel corso del 2013 con conti correnti in Svizzera e giacenza media
annua inferiore a € 5.000.
NON DEVE compilare dichiarazione dei redditi relativa a IVAFE/MONITORAGGIO.
Esempio 4
Lavoratore frontaliere per almeno 184 gg nel corso del 2013 con conti correnti in Svizzera e giacenza media
annua superiore a € 5.000.
DEVE compilare dichiarazione dei redditi relativa a IVAFE/MONITORAGGIO.
Esempio 5
Lavoratore frontaliere per meno di 183 gg nel corso del 2013 con conti correnti in Svizzera e giacenza media
annua inferiore a € 5.000. Ma con disponibilità all'estero superiore a 10.000€ per almeno un giorno.
DEVE compilare dichiarazione dei redditi relativa a IVAFE/MONITORAGGIO.
Esempio 6
Lavoratore frontaliere per meno di 183 gg nel corso del 2013 con conti correnti in Svizzera e giacenza media
annua inferiore a € 5.000. E con disponibilità all'estero MAI superiore a 10.000€ .
NON DEVE compilare dichiarazione dei redditi relativa a IVAFE/MONITORAGGIO.
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