Regolamento
concernente il rilascio delle patenti
per il Reno superiore
747.224.221
del 19 aprile 2002 (Stato 9 marzo 2004)
Entrato in vigore il 1° luglio 20021
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1.01
Definizioni
Nel presente regolamento:
1.
il termine «naviglio» indica un battello per la navigazione interna o un apparecchio galleggiante;
2.
il termine «battello per la navigazione interna» indica un battello destinato
esclusivamente o prevalentemente alla navigazione interna;
3.
il termine «apparecchio galleggiante» indica una costruzione galleggiante
provvista di attrezzature di lavoro, come gru, draghe, battipalo, elevatori;
4.
il termine «naviglio sportivo» indica un battello diverso da un battello per
passeggeri, destinato a scopi sportivi o ricreativi;
5.
il termine «battello per passeggeri» indica un battello costruito e predisposto
per trasportare più di 12 passeggeri;
6.
il termine «rimorchiatore» indica un battello costruito appositamente per
rimorchiare;
7.
il termine «rimorchiatore a spinta» indica un natante appositamente costruito
per spingere un convoglio;
8.
il termine «naviglio delle autorità» indica un naviglio di lunghezza non superiore a 25 m che è impiegato nel quadro di compiti relativi alla sovranità;
9.
il termine «naviglio dei servizi d’incendio» indica un naviglio di lunghezza
pari o superiore a 15 m, che è impiegato nel quadro dei servizi di soccorso;
10. il termine «lunghezza» indica la lunghezza massima dello scafo in metri,
esclusi timone e bompresso;
11. il termine «larghezza» indica la larghezza massima dello scafo in metri,
misurata dal lato esterno del fasciame (senza le ruote a pale, i parabordo e
simili);
RU 2002 2477
1
Art. 1 dell’O del DATEC del 19 apr. 2002 sulla messa in vigore del
regolamento concernente il rilascio delle patenti per il Reno superiore
(RS 747.224.221.1).
1
747.224.221
Navigazione sul Reno
12. il termine «formazione accoppiata» indica una composizione di navigli
accoppiati lateralmente in modo rigido, di cui nessuno si trova davanti al
naviglio che assicura la propulsione dell’intera composizione;
13. il termine «equipaggio di coperta» indica l’equipaggio nautico, ad eccezione
del personale addetto alle macchine;
14. i termini «uomo di coperta», «marinaio leggero (mozzo)», «marinaio»,
«marinaio motorista», «barcaiolo», «timoniere», «conducente», «macchinista» indicano una persona che possiede la capacità corrispondente conformemente alle prescrizioni sull’equipaggio del regolamento del 18 maggio
19942 per l’ispezione dei battelli del Reno;
15. il termine «tempo di navigazione» indica il periodo trascorso a bordo di un
naviglio in rotta.
Art. 1.02
Campo d’applicazione
Il presente regolamento disciplina l’obbligo della patente sul Reno tra Basilea (ponte
«Mittlere Rheinbrücke» – km 166.64) e Rheinfelden (ponte-strada – km 149.22) per
i differenti tipi e dimensioni di navigli nonché le condizioni per l’ottenimento della
patente per il Reno superiore.
Art. 1.03
Obbligo di una patente
1.
Per condurre un naviglio sul Reno tra Basilea (ponte «Mittlere Rheinbrücke» – km 166.64) e Rheinfelden (ponte-strada – km 149.22) occorre
essere titolare di una patente per il Reno superiore, conformemente al presente regolamento, per il tipo e le dimensioni del naviglio interessato.
2.
La grande o la piccola patente per il Reno superiore è rilasciata per il Reno
tra Basilea (ponte «Mittlere Rheinbrücke» – km 166.64) e l’avamporto a valle della conca di Augst (km 156.02) oppure per il Reno tra Basilea (ponte
«Mittlere Rheinbrücke» – km 166.64) e Rheinfelden (ponte-strada –
km 149.22).
La patente sportiva per il Reno superiore e la patente delle autorità per il
Reno superiore sono rilasciate unicamente per il Reno tra Basilea (ponte
«Mittlere Rheinbrücke» – km 166.64) e Rheinfelden (ponte-strada –
km 149.22).
3.
2
3
2
Per condurre un naviglio tra l’avamporto della conca di Birsfelden ed il ponte-strada di Rheinfelden è sufficiente
a. un certificato valido di conduzione d’uno Stato rivierasco del Reno o
del Belgio,
b. un certificato di conduzione secondo gli articoli 1 e 2 della direttiva
91/672/CEE del 16 dicembre 19913 sul riconoscimento reciproco dei
certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di
RS 747.224.131.
GU L 373 del 31.12.1991, p. 29.
Rilascio delle patenti per il Reno superiore
c.
747.224.221
persone nel settore della navigazione interna o secondo l’articolo 1
paragrafo 4 della direttiva 96/50/CE del 23 luglio 19964 riguardante
l’armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati
nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone
nella Comunità nel settore della navigazione interna, secondo la loro
versione attuale e le restrizioni contenute e a condizione che il detentore
abbia 21 anni almeno o
un altro certificato valido di conduzione, riconosciuto equivalente dalla
Direzione della navigazione sul Reno, Basilea (Rheinschifffahrtsdirektion, in seguito Direzione)
come pure un attestato rilasciato dalla Direzione conformemente all’allegato D, secondo il quale il detentore del certificato di conduzione ha percorso
quattro volte nell’arco di due anni, in ogni direzione, la tratta tra l’avamporto
a valle e l’avamporto a monte della conca di Augst.
4.
Per navigli di lunghezza inferiore a 15 m, ad eccezione dei battelli per passeggeri, dei rimorchiatori e dei rimorchiatori a spinta, è richiesto soltanto un
certificato di capacità nautica che soddisfi le prescrizioni nazionali degli Stati rivieraschi del Reno e del Belgio per le vie di navigazione interna.
5.
L’obbligo di una patente per navigli di lunghezza inferiore a 15 m che:
a. sono mossi unicamente mediante forza muscolare,
b. navigano soltanto a vela o
c. sono muniti di un apparecchio di propulsione la cui potenza non supera
3,68 kW
è disciplinato esclusivamente dalle disposizioni della legge federale del
3 ottobre 19755 sulla navigazione interna o dalle prescrizioni nazionali degli
Stati rivieraschi del Reno o del Belgio.
Art. 1.04
1.
4
5
Tipi di patente
Sono patenti per il Reno superiore conformemente al presente regolamento:
a. la grande patente per il Reno superiore per condurre tutti i navigli;
b. la piccola patente per il Reno superiore per condurre un naviglio di lunghezza inferiore a 35 m, diverso dai navigli che effettuano operazioni di
rimorchio o di spinta o che assicurano la propulsione di una formazione
accoppiata, o per condurre un naviglio destinato al trasporto di 12 passeggeri al massimo;
c. la patente sportiva per il Reno superiore per condurre un naviglio sportivo di una lunghezza inferiore a 25 m;
d. la patente delle autorità per il Reno superiore per condurre navigli delle
autorità e dei servizi d’incendio.
GU L 235 del 17.9.1996, p. 31.
RS 747.201
3
747.224.221
2.
Navigazione sul Reno
Le patenti di cui al numero 1 danno pure diritto a condurre i navigli di cui
all’articolo 1.03 numero 4.
Capitolo 2:
Requisiti per l’ottenimento della patente per il Reno superiore
Art. 2.01
1.
Grande patente per il Reno superiore
Chi intende ottenere la grande patente per il Reno superiore deve avere
almeno 21 anni ed essere idoneo. Deve inoltre provare di avere appartenuto
a un equipaggio di coperta durante almeno quattro anni, di cui almeno due
quale marinaio o marinaio motorista oppure almeno uno quale barcaiolo a
bordo di un naviglio motorizzato nella navigazione interna.
Il candidato deve pure essere titolare d’un certificato d’operatore radio ai
sensi dell’allegato 5 dell’intesa regionale relativa al servizio radiotelefonico
sulle idrovie.
2.
È idoneo chi:
a. è fisicamente e psichicamente in grado di condurre un naviglio. L’idoneità dev’essere attestata da un certificato medico come da allegati B1 e
B2, rilasciato da un medico designato dalla Direzione. È pure valida la
presentazione d’un certificato d’idoneità conformemente al regolamento del 28 novembre 19966 concernente il rilascio delle patenti del Reno;
b. non ha compiuto reati durante la navigazione, in base al comportamento
che ha tenuto finora fa presagire la sicura condotta di un naviglio e può
essere comandante di un equipaggio;
c. è abilitato, vale a dire possiede le conoscenze e le capacità professionali
necessarie, anche dal punto di vista nautico, nonché una conoscenza
sufficiente dei regolamenti e dell’idrovia, in particolare del tratto per il
quale la patente è domandata. Le condizioni sono da ritenersi adempiute se il candidato ha superato con successo l’esame previsto a tale scopo.
3.
Il tempo di navigazione dev’essere stato svolto su navigli per condurre i quali sarebbero necessarie la grande o la piccola patente per il Reno superiore
oppure la grande o la piccola patente secondo il regolamento del 28 novembre 1996 concernente il rilascio delle patenti del Reno. 180 giorni di navigazione effettivi nella navigazione interna corrispondono a un anno di navigazione. In un periodo di 365 giorni consecutivi possono essere considerati al
massimo 180 giorni di navigazione.
Sul tempo di navigazione ai sensi del numero 1, che non dev’essere svolto
quale marinaio, marinaio motorista o barcaiolo, sono considerati:
6
4
RS 747.224.121.
Rilascio delle patenti per il Reno superiore
a.
b.
4.
due anni al massimo di formazione, se la persona è titolare di un certificato riconosciuto dalla Direzione che attesta l’avvenuta conclusione di
una formazione professionale nel settore della navigazione interna con
parti di formazione pratica;
due anni al massimo di navigazione in mare quale membro di un equipaggio di coperta, ove 250 giorni di navigazione in mare corrispondono
a un anno di navigazione.
Inoltre il tratto per il quale la grande patente per il Reno superiore è domandata, dev’essere percorso quale marinaio, marinaio motorista, barcaiolo o
timoniere a bordo di navigli motorizzati per condurre i quali è necessaria la
grande patente per il Reno superiore, per lo meno nel seguente modo:
a. per il tratto fra Basilea (ponte «Mittlere Rheinbrücke» – km 166.64) e
l’avamporto a valle della conca di Augst (km 156.02) sedici volte nel
corso degli ultimi dieci anni prima del ricevimento della domanda, di
cui almeno tre volte in ciascuna direzione durante l’ultimo anno;
b. per il tratto fra l’avamporto a valle della conca di Augst (km 156.02) e
Rheinfelden (ponte-strada – km 149.22) quattro volte in ciascuna direzione durante gli ultimi due anni prima del ricevimento della domanda.
Art. 2.02
7
747.224.221
Piccola patente per il Reno superiore
1.
Chi intende ottenere la piccola patente per il Reno superiore deve avere
almeno 21 anni ed essere idoneo. Deve inoltre provare almeno un anno di
navigazione a bordo di un naviglio motorizzato nella navigazione interna
quale marinaio o marinaio motorista.
2.
È idoneo chi:
a. è fisicamente e psichicamente in grado di condurre un naviglio. L’idoneità dev’essere attestata da un certificato medico come da allegati B1 e
B2, rilasciato da un medico designato dalla Direzione. È pure valida la
presentazione d’un certificato d’idoneità conformemente al regolamento del 28 novembre 19967 concernente il rilascio delle patenti del Reno;
b. non ha compiuto reati nella navigazione, in base al comportamento che
ha tenuto finora fa presagire la sicura condotta di un naviglio e può
essere comandante di un equipaggio;
c. è abilitato, vale a dire che possiede le conoscenze e le capacità professionali necessarie, anche dal punto di vista nautico, nonché una conoscenza sufficiente dei regolamenti e dell’idrovia, in particolare del tratto
per il quale la patente è domandata. Le condizioni sono da ritenersi
adempiute se il candidato ha superato con successo l’esame previsto a
tale scopo.
3.
Il tempo di navigazione dev’essere stato svolto su navigli per condurre i quali sarebbero necessarie la grande o la piccola patente per il Reno superiore
oppure la grande o la piccola patente secondo il regolamento del 28 novem-
RS 747.224.121.
5
747.224.221
Navigazione sul Reno
bre 1996 concernente il rilascio delle patenti del Reno. 180 giorni di navigazione effettivi nella navigazione interna corrispondono a un anno di navigazione.
4.
Inoltre il tratto per il quale la grande patente per il Reno superiore è domandata, dev’essere percorso quale marinaio, marinaio motorista, barcaiolo o
timoniere a bordo di navigli motorizzati per condurre i quali è necessaria la
grande patente per il Reno superiore, per lo meno nel seguente modo:
a. per il tratto fra Basilea (ponte «Mittlere Rheinbrücke» – km 166.64) e
l’avamporto a valle della conca di Augst (km 156.02) sedici volte nel
corso degli ultimi dieci anni prima del ricevimento della domanda, di
cui almeno tre volte in ciascuna direzione durante l’ultimo anno;
b. per il tratto fra l’avamporto a valle della conca di Augst (km 156.02) e
Rheinfelden (ponte-strada – km 149.22) quattro volte in ciascuna direzione durante gli ultimi due anni prima del ricevimento della domanda.
Art. 2.03
8
6
Patente sportiva per il Reno superiore
1.
Chi intende ottenere la patente sportiva per il Reno superiore deve avere
almeno 18 anni ed essere idoneo.
2.
È idoneo chi:
a. è fisicamente e psichicamente in grado di condurre un naviglio. L’idoneità dev’essere attestata da un certificato medico come da allegati B1 e
B2, rilasciato da un medico designato dalla Direzione. È pure valida la
presentazione d’un certificato d’idoneità conformemente al regolamento del 28 novembre 19968 concernente il rilascio delle patenti del Reno;
b. non ha compiuto reati durante la navigazione e, in base al comportamento che ha tenuto finora, fa presagire la sicura condotta di un
naviglio;
c. è abilitato, vale a dire possiede le conoscenze e le capacità professionali
necessarie, anche dal punto di vista nautico, nonché una conoscenza
sufficiente dei regolamenti e dell’idrovia, in particolare del tratto per il
quale la patente è domandata. Le condizioni sono da ritenersi adempiute se il candidato ha superato con successo l’esame previsto a tale scopo.
3.
Inoltre il tratto fra Basilea (ponte «Mittlere Rheinbrücke» - km 166.64) e
Rheinfelden (ponte-strada - km 149.22) dev’essere stato percorso a bordo di
un naviglio di una lunghezza di 15 m o più:
a. almeno sedici volte nel corso degli ultimi dieci anni prima del ricevimento della domanda, di cui almeno tre volte in ciascuna direzione
durante gli ultimi tre anni oppure,
b. nel quadro di una formazione adeguata, almeno quattro volte in ciascuna direzione durante l’ultimo anno prima del ricevimento della domanda.
RS 747.224.121.
Rilascio delle patenti per il Reno superiore
4.
I tratti percorsi sono presi in considerazione solo se la persona in questione
ha almeno 15 anni.
Art. 2.04
Patente delle autorità per il Reno superiore
1.
Chi intende ottenere la patente delle autorità per il Reno superiore deve:
a. avere almeno 21 anni;
b. appartenere a un’autorità di polizia o di dogana, a un’altra autorità
oppure a un servizio d’incendio svizzero riconosciuto;
c. essere fisicamente e psichicamente in grado di condurre un naviglio.
L’idoneità dev’essere attestata da un certificato medico come da allegati B1 e B2, rilasciato da un medico designato dalla Direzione;
d. essere abilitato, vale a dire possedere le conoscenze e le capacità professionali necessarie, anche dal punto di vista nautico, nonché una
conoscenza sufficiente dei regolamenti e dell’idrovia, in particolare del
tratto per il quale la patente è domandata. Le condizioni sono da ritenersi adempiute se il candidato ha superato con successo l’esame previsto a tale scopo;
e. avere praticato la navigazione interna per almeno tre anni, di cui 3 mesi
almeno durante l’ultimo anno;
f. avere percorso il tratto fra Basilea (ponte «Mittlere Rheinbrücke» – km
166.64) e Rheinfelden (ponte-strada – km 149.22) a bordo di un naviglio di una lunghezza di 15 m o più, almeno sedici volte nel corso degli
ultimi dieci anni prima del ricevimento della domanda, di cui almeno
tre volte in ciascuna direzione durante gli ultimi tre anni.
2.
Il servizio da cui dipende deve avere rilasciato un’attestazione che confermi
l’esattezza delle indicazioni di cui al numero 1 lettere b, e ed f.
Art. 2.05
9
747.224.221
Prova del tempo di navigazione e del tratto
1.
Le percorrenze richieste sul Reno fra Basilea (ponte «Mittlere Rheinbrücke» – km 166.64) e Rheinfelden (ponte-strada – km 149.22) e il tempo
di navigazione devono essere provati mediante il libretto di servizio debitamente compilato e verificato secondo il modulo dell’allegato F o mediante
un libro di bordo debitamente compilato secondo il modulo dell’allegato E
del regolamento per l’ispezione dei battelli del Reno del 18 maggio 19949.
2.
Il tempo di navigazione può essere provato anche mediante un certificato di
capacità nautica conformemente all’articolo 3.05 numero 3 per il cui rilascio
il tempo di navigazione è già stato provato.
3.
Il tempo di navigazione in mare dev’essere provato mediante un libretto di
navigazione marittima.
4.
Il periodo di frequenza di una scuola professionale di barcaiolo dev’essere
provato mediante un attestato di questa scuola.
RS 747.224.131
7
747.224.221
5.
Navigazione sul Reno
I documenti di cui ai numeri 2–4 devono, qualora necessario, essere presentati con traduzione ufficiale in tedesco, francese o olandese.
Capitolo 3: Procedura d’ammissione e d’esame
Art. 3.01
Commissione d’esame
La Direzione costituisce una commissione d’esame. La commissione è composta di
un presidente, dei membri della Direzione e di almeno un esaminatore che sia titolare del tipo di patente domandato o della grande patente per il Reno superiore.
Art. 3.02
1.
Domanda
Chi intende ottenere o estendere una patente per il Reno superiore deve presentare alla Direzione una domanda di ammissione all’esame e per il rilascio
della patente per il Reno superiore, contenente le seguenti indicazioni:
a. nome(i) e cognome(i), data e luogo di nascita, indirizzo;
b. tipo di patente che si intende ottenere;
c. tratti del Reno per i quali si intende ottenere la patente per il Reno superiore.
2.10 La domanda dev’essere corredata:
a. di una recente fotografia passaporto;
b. di un certificato medico come da allegato B2 rilasciato da non oltre tre
mesi. Se permangono dubbi sull’idoneità fisica o psichica, la Direzione
può esigere la presentazione di ulteriori certificati di medici o di specialisti;
c. qualora necessario, di una prova del tempo di navigazione e delle percorrenze;
d. di una copia della carta d’identità o del passaporto;
e. qualora necessario, di una copia del certificato di operatore radio ai sensi dell’allegato 5 dell’Accordo regionale relativo al servizio radiotelefonico sulle idrovie.
2bis.11 Al posto del certificato medico come da allegato B2, l’idoneità fisica e psichica può essere comprovata da uno dei seguenti documenti riconosciuti dalla Direzione:
a. un certificato di capacità valido, al quale si applicano al minimo le esigenze fissate dagli allegati B1 e B2 come pure dall’articolo 4.01 del regolamento del 28 novembre 199612 concernente il rilascio delle patenti
del Reno o
10
11
12
8
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 20 gen. 2004, in vigore dal 1° apr. 2004
(RU 2004 1255).
Introdotto dal n. I dell’O del DATEC del 20 gen. 2004, in vigore dal 1° apr. 2004
(RU 2004 1255).
RS 747.224.121.
Rilascio delle patenti per il Reno superiore
b.
3.
747.224.221
un certificato medico rilasciato da non oltre tre mesi, che rispetti al
minimo le esigenze fissate dagli allegati B1 e B2.
I requisiti per l’idoneità di cui agli articoli 2.01 numero 2 lettera b, 2.02
numero 2 lettera b o 2.03 numero 2 lettera b devono essere provati mediante:
a. un estratto valido del casellario giudiziale oppure
b. un documento valido equivalente.
Persone domiciliate al di fuori del campo di applicazione del presente regolamento devono presentare il corrispondente documento rilasciato conformemente al diritto vigente nel loro domicilio. I documenti non possono essere stati rilasciati da oltre sei mesi.
4.
Se la grande o la piccola patente per il Reno superiore dev’essere estesa ad
altri tratti, la domanda dev’essere corredata unicamente di una copia di questa patente e della prova delle percorrenze.
Se una patente per il Reno superiore dev’essere estesa a un altro tipo di
patente per il Reno superiore, la Direzione può rinunciare all’ulteriore presentazione dei certificati di cui al numero 2 lettera b oppure del documento
di cui al numero 3.
Art. 3.03
13
Ammissione
1.
È ammesso all’esame chiunque soddisfi i requisiti di cui agli articoli 2.01,
2.02 o 2.03, esclusi gli articoli 2.01 numero 2 lettera c, 2.02 numero 2 lettera c o 2.03 numero 2 lettera c, nonché adempia le condizioni di cui all’articolo 3.02. Anche se il certificato medico attesta solo un’idoneità limitata, è
comunque possibile l’ammissione all’esame. In questo caso la Direzione può
vincolare la patente per il Reno superiore a condizioni speciali che saranno
annotate sulla patente al momento dell’emissione. Se l’idoneità è attestata
con la presentazione d’un certificato valido secondo il regolamento del
28 novembre 199613 concernente il rilascio delle patenti del Reno e se detto
certificato è vincolato a condizioni a causa di un’idoneità limitata, la validità
della patente è soggetta a queste condizioni. Il rifiuto della patente
dev’essere motivato.
2.
Nel caso in cui una persona non soddisfi il requisito di cui agli articoli 2.01
numero 2 lettera b, 2.02 numero 2 lettera b o 2.03 numero 2 lettera b, la
Direzione può ordinare che non sia ammessa all’esame prima che sia trascorso un periodo di almeno un mese (termine di divieto).
RS 747.224.121.
9
747.224.221
Art. 3.04
Esame
1.
In un esame davanti alla commissione d’esame, il candidato deve provare
che, conformemente al programma d’esame unificato dell’allegato C:
a. dispone di una conoscenza sufficiente delle prescrizioni determinanti
per condurre navigli, delle conoscenze nautiche e di tecnica navigatoria
necessarie a una condotta sicura, delle conoscenze professionali e dei
principi della prevenzione degli incidenti e che
b. ha la necessaria conoscenza del tratto.
2.
In virtù dei requisiti relativi al tempo di navigazione di cui agli articoli 2.01
numero 1 e 2.02 numero 1, per ottenere la grande e la piccola patente per il
Reno superiore è necessario sostenere un esame teorico; per ottenere la
patente sportiva per il Reno superiore e la patente delle autorità per il Reno
superiore è necessario sostenere un esame teorico e un esame pratico.
3.
Se l’esame non è superato, al candidato sono comunicati i motivi. La commissione d’esame può vincolare la partecipazione a un nuovo esame a condizioni speciali o normali, oppure accordare esenzioni in merito.
Art. 3.05
10
Navigazione sul Reno
Dispense e agevolazioni
1.
Chi ha superato un esame finale professionale può essere dispensato dall’esame su conoscenze e capacità che sono state oggetto di un esame riconosciuto come equivalente dalla Direzione.
2.
Il titolare di un certificato di capacità nautica ai sensi dell’articolo 1.03
numero 3 può, se intende ottenere la patente sportiva per il Reno superiore,
essere dispensato dall’esame concernente le conoscenze nautiche.
3.
Il titolare di un certificato di capacità nautica rilasciato da uno Stato rivierasco del Reno o dal Belgio oppure di un altro certificato di capacità valido per
la condotta di navigli su altre idrovie e riconosciuto come equivalente dalla
Direzione deve, se intende ottenere una patente per il Reno superiore, soddisfare le condizioni d’ammissione dell’articolo 3.03; in occasione dell’esame,
tuttavia, deve provare unicamente di conoscere le prescrizioni e disposizioni
valide fra Basilea (ponte «Mittlere Rheinbrücke» - km 166.64) e Rheinfelden (ponte-strada - km 149.22) nonché di avere la necessaria conoscenza del
tratto.
4.
Il titolare di una patente delle autorità per il Reno superiore ottiene, facendone domanda e senza esame, una patente sportiva per il Reno superiore.
5.
Il titolare di una patente per il Reno superiore può, se intende ottenere
un’altra patente per il Reno superiore giusta l’articolo 1.04 o nel caso di
un’estensione a un altro tratto, essere dispensato dall’esame su quelle conoscenze o capacità che sono state provate in occasione del rilascio della
patente per il Reno superiore di cui è titolare.
Rilascio delle patenti per il Reno superiore
Art. 3.06
1.
747.224.221
Emissione ed estensione della patente per il Reno superiore
Se il candidato ha superato l’esame, la Direzione gli rilascia la corrispondente patente per il Reno superiore secondo il modulo dell’allegato A.
Essa reca impresso il seguente testo:
«Grande patente per il Reno superiore», «Piccola patente per il Reno superiore», «Patente sportiva per il Reno superiore», o «Patente delle autorità per
il Reno superiore».
2.
Le condizioni speciali dell’articolo 3.03 numero 1 o le limitazioni di cui agli
articoli 1.03 numero 2 e 5.02 numero 3 devono essere riportate sulla patente.
3.
Nel caso di deterioramento o perdita della patente per il Reno superiore, la
Direzione rilascia al titolare che ne fa domanda un duplicato designato
espressamente come tale. Il titolare deve rendere verosimile la perdita nei
confronti della Direzione. Una patente deteriorata o ritrovata va consegnata
o presentata alla Direzione affinché la annulli.
Art. 3.07
Spese
L’esame, l’emissione, l’estensione ed il prolungamento della patente per il Reno
superiore, come pure il rilascio d’un duplicato e lo scambio sono subordinati al
pagamento di spese appropriate da parte del richiedente. L’ammontare delle spese è
determinato dalla Direzione. Questa può riscuotere l’integralità o una parte delle
spese a partire dalla presentazione della domanda.
Capitolo 4: Verifica e ritiro della patente per il Reno superiore
Art. 4.01
1.
Controllo dell’idoneità
Il titolare della grande patente per il Reno superiore, della piccola patente
per il Reno superiore o della patente sportiva per il Reno superiore deve, dietro presentazione di un certificato medico come da allegato B2, rilasciato da
non oltre tre mesi, rinnovare la prova dell’idoneità presso la Direzione:
a. al compimento del 50° e fino al 65° anno d’età, ogni cinque anni;
b. al compimento del 65° anno d’età, annualmente.
La prova dell’idoneità può essere fornita anche a un’altra autorità competente degli Stati rivieraschi o del Belgio. Quest’ultima inoltra i documenti alla
Direzione.
2.
Qualora, fatta salva la numero 1, abbia dubbi sull’idoneità del titolare di una
patente per il Reno superiore, la Direzione può chiedere la presentazione di
un certificato medico come da allegato B2 sull’attuale stato dell’idoneità. Le
relative spese sono a carico del titolare soltanto se i sospetti della predetta
autorità si rivelano fondati.
11
747.224.221
3.
Se dal certificato medico risulta unicamente un’idoneità limitata, la Direzione può vincolare la patente a condizioni speciali, che saranno riportate sulla
patente stessa. L’articolo 3.03 numero 1 4a frase è applicabile per analogia.
Art. 4.02
Sospensione della validità della patente per il Reno superiore
1.
La validità della patente per il Reno superiore è sospesa:
a. su disposizione della Direzione per la durata del termine di sospensione. Essa può emanare una simile disposizione per un periodo limitato
qualora non siano date le condizioni per un ritiro della patente, ma sussistano dubbi sull’idoneità del titolare di una patente per il Reno superiore. Se tali dubbi sono fugati prima della scadenza della disposizione,
quest’ultima dev’essere revocata;
b. anche senza disposizione, qualora l’idoneità non sia nuovamente provata entro tre mesi dopo i termini di rinnovo di cui all’articolo 4.01 numero 1 primo periodo, fino al rinnovo della prova dell’idoneità.
2.
Nel caso del numero 1 lettera a, la patente per il Reno superiore va presentata alla Direzione per la custodia ufficiale.
Art. 4.03
Ritiro della patente per il Reno superiore
1.
Se il titolare della patente per il Reno superiore si rivela non idoneo alla
condotta di navigli ai sensi degli articoli 2.01, 2.02 o 2.03, la Direzione deve
ritirargli la patente.
2.
Se il titolare della patente per il Reno superiore non ha ottemperato ripetutamente a una condizione speciale o a una limitazione di cui all’articolo 3.06
numero 2, la Direzione può ritirargli la patente.
3.
La validità della patente per il Reno superiore si estingue con il ritiro. Una
volta estinta la sua validità, la patente va consegnata o presentata senza
indugio alla Direzione affinché la annulli.
4.
Al momento del ritiro, la Direzione può stabilire che:
a. non può essere rilasciata una nuova patente per il Reno superiore prima
che sia trascorso un periodo di almeno tre mesi o che
b. il candidato a una nuova patente per il Reno superiore deve soddisfare
determinate condizioni speciali per essere ammesso a un nuovo esame.
5.
Una volta ricevuta la domanda di rilascio di una nuova patente per il Reno
superiore, la Direzione può rinunciare del tutto o in parte all’esame.
Art. 4.04
1.
12
Navigazione sul Reno
Confisca di patenti per il Reno superiore
In caso di seria presunzione del ritiro (art. 4.03) d’una patente per il Reno
superiore o della sospensione della sua validità (art. 4.02 n. 1 lett. a), la
Direzione può ordinare la confisca provvisoria della patente.
747.224.221
Rilascio delle patenti per il Reno superiore
2.
Una patente per il Reno superiore confiscata a titolo provvisorio deve essere
consegnata senza indugio alla Direzione, all’autorità tedesca competente o al
tribunale competente con indicazione dei motivi della confisca.
3.
Dopo essere stata informata della decisione di confisca, la Direzione decide
immediatamente in merito alla sospensione o al ritiro dalla patente per il
Reno superiore. Se la competenza rileva d’un tribunale, questo decide conformemente alle prescrizioni nazionali. Fino ad una decisione secondo le
precedenti frasi 1 o 2, la decisione di confisca equivale ad una decisione in
conformità all’articolo 4.02 numero 1 lettera a.
4.
La confisca provvisoria della patente per il Reno superiore termina e la
patente è restituita al titolare se il motivo della confisca decade o se non viene decisa la sospensione o il ritiro della patente per il Reno superiore.
Capitolo 5: Disposizioni transitorie
Art. 5.01
Validità delle patenti per il Reno superiore finora rilasciate
1.
Le patenti per il Reno superiore rilasciate o rimaste in vigore in conformità
delle prescrizioni applicabili fino all’entrata in vigore del presente regolamento, continuano a essere valide in conformità delle prescrizioni finora
vigenti fino al primo rinnovo del certificato dell’idoneità fisica e psichica.
2.
Le disposizioni di cui all’articolo 4.01 sul controllo dell’idoneità vanno
applicate alle patenti per il Reno superiore conformemente al numero 1. Tuttavia, nella prova riguardante la capacità di distinguere i colori, il quoziente
anomaloscopico può essere compreso fra 0,7 e 3,0. Chi, all’entrata in vigore
del regolamento, ha già raggiunto l’età di cui all’articolo 4.01 numero 1 lettera a, deve fare verificare la propria idoneità entro il prossimo termine di
visita medica. Al primo rinnovo della prova dell’idoneità è rilasciata una
patente secondo il modulo dell’allegato A.
3.
Le disposizioni di cui agli articoli 4.02 e 4.03 vanno applicate alle patenti
per il Reno superiore conformemente al numero 1.
Art. 5.02
1.
Attribuzione dei tipi di patente
Le patenti per il Reno superiore valide conformemente all’articolo 5.01
numero 1 corrispondono alle patenti per il Reno superiore di cui all’articolo 1.04 numero 1 del presente regolamento come segue:
Le seguenti patenti di barcaiolo
per il Reno superiore valide secondo
l’articolo 5.01 numero 1
corrispondono
alle patenti per il Reno superiore
di cui all’articolo 1.04 numero 1 del presente
regolamento
patente di barcaiolo
→
grande patente per il Reno superiore
piccola patente
→
piccola patente per il Reno superiore
patente di navigli di polizia
→
patente delle autorità per il Reno
superiore
13
747.224.221
Navigazione sul Reno
patente di navigli di dogana
→
patente delle autorità per il Reno
superiore
patente di navigli dei servizi
d’incendio
→
patente delle autorità per il Reno
superiore
patente sportiva
→
patente sportiva per il Reno
superiore
2.
Una patente di barcaiolo per il Reno superiore valida può essere permutata
nella corrispondente patente per il Reno superiore per il medesimo tratto,
conformemente alla tabella di cui al numero 1.
3.
a.
b.
Art. 5.03
Chi, entro il 1° luglio 2003, prova di aver condotto prima dell’entrata in
vigore del presente regolamento un naviglio sportivo di una lunghezza
superiore ai 15 m ottiene su domanda e senza esame una patente sportiva per il Reno superiore limitata alla condotta di navigli sportivi di un
dislocamento fino a 15 m3. Per la prova è sufficiente l’attestazione rilasciata da un’associazione sportiva riconosciuta dalla Direzione o affiliata a una federazione sportiva riconosciuta.
Chi, entro il 1° luglio 2003, prova di aver condotto prima dell’entrata in
vigore del presente regolamento un altro naviglio d’una lunghezza
superiore ai 15 m, ottiene su domanda e senza esame una piccola patente per la condotta di navigli, il cui dislocamento è inferiore a 15 m3. Per
la prova è sufficiente l’attestazione rilasciata dall’autorità competente
per la tratta che sarà percorsa.
Computo dei tempi di navigazione
I tempi di navigazione e le percorrenze effettuati prima dell’entrata in vigore del
presente regolamento sono computati conformemente alle prescrizioni finora vigenti.
14
Rilascio delle patenti per il Reno superiore
747.224.221
Allegato A
(Modello)
Modello della patente per il Reno superiore (emesso solo in tedesco)
(85 mm × 54 mm - sfondo blu)
15
747.224.221
Navigazione sul Reno
Allegato B114
Requisiti minimi per l’idoneità fisica e psichica dei candidati
a una patente per il Reno superiore
I. Vista
1. Acuità visiva diurna:
uguale o superiore a 0,8 dai due occhi contemporaneamente o dall’occhio migliore, con o
senza ausilio ottico. È consentito l’uso di un
occhio solo.
2. Acuità visiva crepuscolare:
verificare solo in caso di dubbio. Mesotest
senza abbagliamento con un campo periferico
di 0,032 cd/m2, risultato: contrasto 1 : 2,7.
3. Adattamento all’oscurità:
verificare solo in caso di dubbio. Il risultato
non può divergere di oltre un log dalla curva
normale.
4. Campo visivo:
non sono consentite restrizioni nel campo
visivo dell’occhio con la migliore acuità
visiva. In caso di dubbio effettuare una prova
perimetrica.
5. Capacità di distinguere i colori:
è considerata sufficiente la capacità di
distinguere i colori di candidati che superano
la prova Farnsworth Panel D15 o una prova
riconosciuta per il diagramma di cromaticità.
In caso di dubbio, esame con un anomaloscopio, il quoziente all’anomaloscopio per un
tricromatismo normale dovendo essere
compreso tra 0,7 e 1,4, o controllo con un altro
esame equivalente.
Le prove riconosciute per i diagrammi di
cromaticità sono le seguenti:
a) Ishihara, diagrammi 12 a 14
b) Stilling/Velhagen
c) Boström,
d) HRR (risultato almeno «leggero»),
e) TMC (risultato almeno di «secondo
grado»),
f) Holmer Wright B (risultato con 8 errori al
massimo per «small»).
6. Motilità:
niente immagini doppie. In caso di monoftalmia: motilità normale dell’occhio valido.
14
16
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 20 gen. 2004, in vigore dal 1° apr. 2004
(RU 2004 1255).
Rilascio delle patenti per il Reno superiore
747.224.221
II. Udito
L’udito è considerato sufficiente se il valore medio della perdita auditiva dei due
orecchi non supera: 40 dB per le frequenze di 500, 1000, 2000 e 3000 Hz. Tuttavia,
se il valore di 40 dB è superato, l’udito è considerato sufficiente se la parola conversata è percepita da ogni orecchio ad una distanza di 2 m con un apparecchio auditivo.
III. Non possono sussistere altri referti che escludono l’idoneità
La presenza delle malattie o dei difetti fisici seguenti può dare adito a dubbio riguardo all’idoneità dei candidati alla conduzione di navigli:
1.
malattie inerenti a disturbi della coscienza o dell’equilibrio;
2.
malattie o danni del sistema nervoso centrale o periferico con sostanziali
disturbi funzionali, in particolare malattie organiche del cervello o del
midollo spinale e relativi postumi, disturbi funzionali conseguenti a traumi
cranici o cerebrali, disturbi della circolazione sanguigna cerebrale;
3.
psicopatie o malattie mentali;
4.
diabete mellito con oscillazioni considerevoli, non regolabili, dei valori glicemici;
5.
gravi disturbi delle ghiandole endocrine;
6.
gravi malattie dei sistemi emopoietici;
7.
asma bronchiale con attacchi;
8.
malattie o alterazioni del cuore o del sistema circolatorio con limitazioni delle prestazioni e della capacità di regolazione;
9.
malattie o conseguenza di un infortunio che portano a considerevoli limitazioni della mobilità, a perdita o diminuzione della forza di un arto importante per lo svolgimento dell’attività;
10. abuso cronico di alcool, dipendenza da sostanze stupefacenti o altre forme di
dipendenza.
17
747.224.221
Navigazione sul Reno
Allegato B215
(modello)
Servizio di medicina del lavoro
Certificato medico concernente il controllo dell’idoneità fisica e
psichica di conduttore nella navigazione renana
Segnare con una crocetta ciò che conviene completare
Cognome, eventualmente cognome da nubile, nomi
Data e luogo di nascita
I.
Certificati da
Vista
1. Acuità visiva diurna
sinistra
non corretta
II.
corretta
sinistra
destra
2. Acuità visiva crepuscolarea
3. Adattamento all’oscuritàa: sufficiente
4. Campo visivo senza restrizioni
visita perimetricaa
5. Sufficiente capacità di distinguere i colori
Prova con l’anomaloscopioa
6. Problema di motilità minimo
sì
sì
sì
no
no
no
sì
no
sì
no
Risultato del controllo
sufficiente dopo correzione
insufficiente
sufficiente
Udito
Apparecchio auditivo
no
Perdite auditive superiori a 40 dB per le sinistra no
frequenze di 500, 1000, 2000 e 3000 Hz destra no
Risultato del controllo
III.
destra
sufficiente
sì
sì
sì
sufficiente con apparecchio auditivo
insufficiente
Malattie o difetti fisici
Sintomi di altre malattie o difetti fisici tali da escludere o limitare l’idoneità quale
conduttore
non sussistono
sussistono
Valutazione complessiva
Quale conduttore
idoneo
idoneità limitata (indicazione delle condizioni, vedi retro)
idoneità limitata, con apparecchio auditivo
idoneità limitata, con correzione della vista
non idoneo
Luogo e data
a
15
18
Firma/timbro
Da esaminare solo in caso di dubbio. Esigenze e metodi di controllo: vedi allegato B1
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 20 gen. 2004, in vigore dal 1° apr. 2004
(RU 2004 1255).
Rilascio delle patenti per il Reno superiore
747.224.221
Osservazioni concernenti la sezione III – Malattie o difetti fisici
19
747.224.221
Navigazione sul Reno
Allegato C
Programma d’esame unificato per l’ottenimento
di una patente per il Reno superiore
Osservazioni preliminari:
Tipi di patente (colonne 4–7)
A
– Grande patente per il Reno superiore
B
– Piccola patente per il Reno superiore
C
– Patente sportiva per il Reno superiore
D
– Patente delle autorità per il Reno superiore
Conoscenze richieste (colonna 3)
1
– Conoscenze approfondite
2
– Conoscenze di base
1
2
Numero
Materia d’esame
1
Conoscenza dei regolamenti, dei promemoria
e dei manuali
1.1
Regolamento di polizia per la navigazione
sul Reno
(comprese le prescrizioni temporanee)
Capitoli 1–7, 15
Capitolo 8
Capitoli 9, 10, 12, 14 (per i tratti utilizzati)
Capitolo 11
Allegati del regolamento di polizia
per la navigazione sul Reno
3. Designazione dei navigli
6. Segnali sonori
7. Segnaletica idrografica
8. Designazione dell’idrovia
10. Libretto di controllo degli oli usati
Promemoria e manuali
Radiotelefonia
Smaltimento dei rifiuti
3
4
5
6
7
A
B
C
D
1
1
1
1
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1
1
1
1
1
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
2
2
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1.2
Ordinanza sulla messa in vigore del regolamento
di polizia per la navigazione sul Reno tra Basilea
e Rheinfelden
1
x
x
x
1.3
Norme di prevenzione delle collisioni
1
x
x
x
20
747.224.221
Rilascio delle patenti per il Reno superiore
1
2
Numero
Materia d’esame
1.4
3
4
5
6
7
A
B
C
D
Regolamento per l’ispezione dei battelli del Reno
Struttura e contenuto
2
x
x
x
x
Contenuto del certificato di ispezione
Prescrizioni riguardanti l’equipaggio, capitolo 23
2
1
x
x
x
x
x
x
x
Regolamento per il trasporto di materie
pericolose sul Reno (ADNR)
Struttura
Documenti/direttive
Indicazione della designazione prescritta
con coni/luci blu
Rilevazione delle prescrizioni d’esercizio
2
2
1
x
x
x
x
x
x
x
x
x
2
x
x
x
Regolamento di patente per il Reno superiore
Tipi di patente
Criteri applicabili al ritiro della patente e alla
sospensione della validità della patente
2
1
x
x
x
x
x
x
x
x
1.7
Prevenzione degli infortuni
2
x
x
x
x
2
Tratto del Reno superiore
(in base a materiale cartografico)
2.1
Reno superiore
(principali caratteristiche geografiche e idrologiche)
2
x
x
x
x
2.2
Conoscenza geografica dei tratti del Reno
utilizzati
Descrizione della via navigabile risalente e
discendente
Dimensioni della via navigabile
1
x
x
x
x
1
x
x
x
x
2
x
x
x
x
2
x
x
x
x
2
2
2
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1.5
1.6
3
Conoscenze professionali
(capacità nautiche, di tecnica d’esercizio navale,
professionali)
3.1
Condotta del naviglio
Procedure di pilotaggio, caratteristiche di manovrabilità
Funzione degli apparecchi di governo e della
propulsione
Azione della corrente, del vento e del risucchio
Galleggiabilità, stabilità e loro applicazione pratica
Ancoraggio e ormeggio
21
747.224.221
1
2
Numero
Materia d’esame
3.2
3.3
3.4
22
Conoscenza delle macchine
Costruzione e funzionamento dei motori, funzione
delle installazioni elettriche
Servizio e controllo del loro funzionamento
Ancoraggio e ormeggio
Carico e scarico
Determinazione del peso del carico tramite il
certificato di taratura
Utilizzazione della scala d’immersione
Ripartizione e sistemazione del carico
Comportamento in caso di circostanze particolari
Provvedimenti in caso di avaria, primi soccorsi,
chiusura di falle
Impiego degli utensili di salvataggio
Trattamento dei rifiuiti e prevenzione
dell’inquinamento del Reno
Informazione delle autorità competenti
Misure antincendio
Navigazione sul Reno
3
4
5
6
7
A
B
C
D
2
x
x
x
x
2
2
x
x
x
x
x
x
x
x
2
x
x
2
2
x
x
x
x
2
x
x
x
x
2
2
x
x
x
x
x
x
x
x
2
2
x
x
x
x
x
x
x
x
x
747.224.221
Rilascio delle patenti per il Reno superiore
Allegato D
(Modello)
Bestätigung der Rheinschifffahrtsdirektion Basel
Rheinschifffahrtsdirektion Basel
Die Rheinschifffahrtsdirektion Basel bestätigt hiermit, dass
Frau/Herr*
(Name)
(Vorname)
Geburtsdatum:
Geburtsort:
Staat:
Inhaberin/Inhaber* des Grossen/Kleinen* Rheinpatents
Nr.
Ausstellende Behörde
in
am
die Strecke zwischen der Einfahrt des unteren Vorhafens der Schleuse Augst und
dem Oberhaupt der Schleuse Augst vier Mal in jeder Richtung innerhalb von zwei
Jahren unter nachgewiesener Assistenz eines Hochrheinpatentinhabers befahren hat.
Rheinschifffahrtsdirektion Basel
(Unterschrift/Stempel)
Basel,
Diese Bescheinigung ist auf der vorgenannten Strecke an Bord mitzuführen und nur
zusammen mit einem gültigen Rheinpatent wirksam.
(Gebühr: CHF 50.–)
*
Nichtzutreffendes streichen
23
747.224.221
24
Navigazione sul Reno
Scarica

Regolamento concernente il rilascio delle patenti per il