NUOVE NORME IN MATERIA AMBIENTALE:
LA GESTIONE DEI RIFIUTI
Cosa cambia con il decreto legislativo n. 152/2006
Decreto legislativo n. 152/2006
Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
• è stato pubblicato nel Supplemento Ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, ed
• è entrato in vigore il 29 aprile 2006.
Contenuti del d.lgs. n. 152/2006
Il decreto legislativo
• costituisce attuazione della
legge 15 dicembre 2004, n. 308,
recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento
e l’integrazione della legislazione in materia ambientale
• e contiene
“Norme in materia ambientale”
in materia di V.A.S., di V.I.A., di difesa del suolo, di tutela e
gestione delle acque, di gestione dei rifiuti, di bonifiche, di
emissioni e combustibili, di danno ambientale
Contenuti e termini della delega
La legge n. 308/2004 ha delegato il Governo ad emanare :
• entro diciotto mesi (11/7/2006) uno o più d.lgs. nei seguenti
settori e materie, anche mediante la redazione di testi unici:
a) gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati;
b) tutela delle acque e gestione delle risorse idriche;
c) difesa del suolo e lotta alla desertificazione;
d) gestione delle aree protette, conservazione e utilizzo
sostenibile degli esemplari di specie protette;
e) tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente;
f) procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA),
per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per
l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC);
g) tutela dell’aria e riduzione delle emissioni in atmosfera.
Contenuti e termini della delega
La legge n. 308/2004 prevedeva inoltre che:
• entro due anni dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi il Governo può
emanare disposizioni integrative o correttive.
Quindi:
• da qui al 29 aprile 2008 tutta la normativa ambientale
di base può essere ulteriormente rivista dal Governo
senza necessità di nuova legge parlamentare di
delega (fermo il rispetto dei criteri direttivi di cui alla
legge n. 308/2004).
Correzioni ed Integrazioni
del Governo Prodi
Il Ministro Pecoraro Scanio è già intervenuto con due successivi
DLgs per modificare l’originale Codice emanato dal Governo
precedente:
• Con il decreto legislativo n. 284 dell'8 novembre 2006 il Governo
ha stabilito:
• la proroga delle Autorità di Bacino;
• la ricostituzione del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse
idriche e dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, ai quali spetta
esercitare le relative funzioni;
• Il D.Lvo n. 4 del 16 gennaio 2008 apporta ulteriori correzioni e
integrazioni al Codice in materia di gestione dei rifiuti, Valutazione di
Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
Si tratta del cosiddetto “terzo correttivo”, il decreto che ha accorpato
il secondo e il terzo correttivo del Codice, dopo che un ritardo nella
procedura di approvazione aveva fatto decadere il secondo decreto.
Correzioni ed Integrazioni
del Governo Prodi
Con la pubblicazione del decreto legislativo n. 4 del 16
gennaio 2008 si è conclusa la revisione del decreto
legislativo 152/06 "Codice dell'ambiente".
L'iter, avviato sin dal giugno 2006, ha registrato ben otto
passaggi alle commissioni parlamentari e si è concluso
con l'emanazione di un decreto correttivo nel quale sono
trattate non solo le tematiche della gestione rifiuti, delle
bonifiche, degli scarichi, ma anche quelle della Valutazione
di impatto ambientale (VIA) e della Valutazione ambientale
strategica (VAS).
Dimensione e articolazione
Il nuovo decreto legislativo è costituito da:
• 318 articoli, suddivisi in:
– 6 “parti”
– I: disposizioni generali
– II: VAS, VIA (ed IPCC)
– III: difesa del suolo, tutela e gestione delle acque
– IV: rifiuti e bonifiche
– V: tutela dell’aria
– VI: danno ambientale
• 45 allegati
Norme abrogate e sostituite
Sono espressamente abrogati (e sostituiti) in particolare:
• l’art. 6 della legge n. 349/1986 (VIA statale)
• il d.P.R. 12 aprile 1996 (VIA regionale)
• la legge n. 183/1989 (difesa del suolo)
• la legge n. 36/1994 (risorse idriche)
• il d.lgs. n. 152/1999 (tutela delle acque)
• il d.m. n. 367/2003 (limiti sostanze pericolose nelle acque)
• il d.lgs. n. 22/1997 (rifiuti)
• il d.P.R. 203/1988 (emissioni industriali)
• il d.m. 12 luglio 1990 (linee guida per le emissioni industriali)
• il d.m. n. 44/2004 (composti organici volatili)
• quel che restava della legge n. 615/1966 (antismog)
• il d.P.R. n. 1391/1970 (emissioni degli impianti termici)
• il d.P.C.M. 8 marzo 2002 (caratteristiche dei combustibili)
Norme non abrogate
Restano in vigore (in alcuni casi con sporadiche norme
di collegamento) in particolare:
• in materia di autorizzazioni in generale:
– il d.lgs. n. 59/2005 (IPPC – AIA)
• in materia di tutela delle acque:
– il d.P.R. n. 470/1982 (acque di balneazione)
– il d.lgs. n. 31/2001 (acque destinate al consumo umano)
– la disciplina speciale per la tutela della laguna di Venezia
• in materia di tutela dell’aria:
– il d.lgs. n. 351/1999 (gestione della qualità dell’aria)
– il d.m. n. 69/2002 (valori limite di qualità dell’aria)
– la disciplina per la tutela dell’ozonosfera
– il d.l. n. 273/2004 (emission trading)
Norme non abrogate
Restano in vigore (in alcuni casi con sporadiche norme di
collegamento) in particolare:
• in materia di rifiuti:
– “mezzo” d.lgs. n. 95/1992 (oli usati)
– il d.lgs. n. 99/1992 (fanghi in agricoltura)
– il d.lgs. n. 209/1999 (policlorodifenili e policlorotrifenili)
– il d.lgs. n. 36/2003 (discariche)
– il d.lgs. n. 182/2003 (rifiuti delle navi)
– il d.lgs. n. 209/2003 (veicoli a motore fuori uso)
– il d.lgs. n. 194/2003 (pile ed accumulatori)
– il d.P.R. n. 254/2005 (rifiuti sanitari)
– il d.lgs. n. 133/2005 (incenerimento e coincenerimento)
– il d.lgs. n. 151/2005 (RAEE)
“mappa” dei
CONTENUTI DEL DECRETO
Parte Prima
Disposizioni comuni
Art. 1
Ambito di applicazione (sarebbe stato più corretto titolarlo
“Contenuti”: “Il presente decreto legislativo disciplina, in
attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308, le
materie seguenti: …”)
Art. 2
Finalità
Art. 3
Criteri per l’adozione dei provvedimenti successivi
Non ci sono altre norme intersettoriali
Non vi sono norme intersettoriali
Art. 1, comma 8, lett. i), della legge n. 308/2004:
• “... princìpi e criteri direttivi generali:
a) ...;
i) garanzia di una più efficace tutela in materia ambientale
anche mediante il coordinamento e l'integrazione della
disciplina del sistema sanzionatorio, amministrativo e
penale, fermi restando i limiti di pena e l'entità delle
sanzioni amministrative già stabiliti dalla legge;
l) ...”.
Parte Seconda
VAS – VIA (ed IPPC)
Titolo I
Norme generali (artt. 4-6)
Titolo II
Valutazione ambientale strategica (artt. 7-22)
• disciplina totalmente nuova
Titolo III
Valutazione di impatto ambientale (artt. 23-47)
• resta ripartita tra Stato e regioni
• viene ridotta la competenza statale
• vengono sostanzialmente confermate le norme di
indirizzo alle regioni
Titolo IV
Disposizioni transitorie e finali (artt. 48-52)
• abroga e sostituisce l’art. 6 della legge n. 349/1986
ed il d.P.R. 12 aprile 1996
• entra in vigore 120 gg dopo la pubblicazione
Parte Seconda
Allegati
allegato I
Informazioni da inserire nel rapporto ambientale
allegato II
Criteri per verificare se lo specifico piano o
programma oggetto di approvazione possa avere
effetti significativi sull’ambiente
allegato III Individuazione dei progetti sottoposti a via
allegato IV Elementi di verifica per l’assoggettamento via di
progetti dell’allegato iii, elenco b, non ricadenti in
aree naturali protette
allegato V
Informazioni da inserire nello studio di impatto
ambientale
Parte Terza
Suolo e acque
Sezione I
Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla
desertificazione (artt. 53-72)
Sezione II
Tutela delle acque dall’inquinamento (artt. 73-140)
Sezione III Gestione delle risorse idriche (artt. 141-169)
Sezione IV Disposizioni transitorie e finali (artt. 170-176)
Parte Terza – Sezione I
Difesa del suolo
Abroga e sostituisce la
legge n. 183/1989
“Norme per il riassetto organizzativo e funzionale
della difesa del suolo”
Prevede:
• la suddivisione dell’intero territorio nazionale in otto distretti
idrografici;
• la soppressione delle “vecchie” autorità di bacino;
• l’istituzione delle nuove autorità di bacino distrettuale governate
da conferenze presiedute dal Ministro dell’ambiente;
• l’adozione di piani di bacino da sottoposti a VAS statale ed
approvati con d.P.C.M.
Parte Terza – Sezione II
Tutela delle acque dall’inquinamento
Abroga e sostituisce il
decreto legislativo n. 152/1999
“Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento …”
È suddivisa in 5 titoli ed è corredata da 11 allegati.
Parte Terza – Sezione II
Principali novità
• Nuovo sistema di pianificazione
• Variazione delle definizioni di “scarico” e di “acque reflue
industriali”
• Deroghe durante l’avviamento e guasti dei depuratori
• Competenza dell’Autorità d’ambito per gli scarichi in fognatura
Parte Terza – Sezione II
Competenza dell’Autorità d’ambito
Art. 124
Autorità competente al controllo e rilascio delle autorizzazioni
• per gli scarichi in acque superficiali resta la Provincia, mentre
• per gli scarichi in pubblica fognatura la competenza passa
all’Autorità d’ambito.
Parte Terza – Sezione III
Gestione delle risorse idriche
Abroga e sostituisce la
legge n. 36/1994
“Disposizioni in materia di risorse idriche”
È suddivisa in 4 titoli.
In particolare prevede che:
• Gli enti locali obbligatoriamente partecipano all’Autorità
d’ambito trasferendole l’esercizio delle loro competenze in
materia di gestore delle risorse idriche (art. 148).
• La gestione del servizio idrico integrato deve essere
aggiudicata, tramite gara, in modo unitario per ciascun ambito
territoriale ottimale (art. 150).
Parte Quarta
Rifiuti e Bonifiche
Espressamente abroga e sostituisce il
decreto legislativo n. 22/1997
“Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui
rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di
imballaggio”
Nonché, implicitamente, il:
decreto ministeriale n. 471/1999
“Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa
in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati,
ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni e integrazioni”
Parte Quinta
Tutela dell’aria
Titolo I
Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera
di impianti e attività (artt. 267-281)
• abroga e sostituisce:
– il d.P.R. n. 203/1988
– i d.P.C.M. 21 luglio 1989 e 25 luglio 1991
– il d.m. 12 luglio 1990
– il d.m. n. 107/2000
– il d.m. n. 44/2004
Titolo II
Impianti termici civili (artt. 282-290)
• abroga e sostituisce quel che restava della legge
615/1966 e il d.P.R. 1391/1970
Titolo III
Combustibili (291-298)
• abroga e sostituisce il d.P.C.M. 8 marzo 2002
Parte Quinta – Titolo I
Autorizzazioni
Campo di applicazione del regime autorizzatorio:
• fatte salve le espresse esclusioni,
– impianti di incenerimento e coincenerimento (disciplinati
dal d.lgs. n. 133/2005),
– impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale
(di cui al d,lgs. n. 59/2005),
– impianti elencati all’art. 269, comma 14,
– impianti con emissioni scarsamente rilevanti (all. IV, p. I),
• per tutti gli impianti che producono emissioni deve essere
richiesta l’autorizzazione (art. 269, comma 1).
Parte Quinta – Titolo I
Deroghe
Vengono sostanzialmente confermati i regimi “in deroga”:
• per le attività ad inquinamento atmosferico poco significativo
(all. IV, parte I, quasi completamente riconducibile all’all. I del
d.P.R. 25/7/1991):
– esenzione dall’autorizzazione;
– comunicazione preventiva, se richiesta dall’autorità
competente;
• per le attività a ridotto inquinamento atmosferico (all. IV, parte
II, praticamente sovrapponibile all’all. II del d.P.R. 25/7/1991):
– autorizzazioni generali.
Parte Sesta
Risarcimento del danno ambientale
• recepisce:
– la direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in
materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale
Parte Sesta
Titolarità del diritto al risarcimento
• Le funzioni e i compiti dello Stato in materia di tutela,
prevenzione e riparazione dei danni all’ambiente sono
esercitate dal Ministro dell’ambiente.
• Titolare dell’azione risarcitoria nei confronti del responsabile
del danno ambientale individuato ed univocamente accertato, è
sempre il Ministro dell’ambiente, qualsiasi sia l’entità del danno
e la tipologia dello stesso.
• L’azione ministeriale si svolge normalmente in collaborazione
con le regioni, con gli enti locali e con qualsiasi soggetto di
diritto pubblico ritenuto idoneo.
Parte Sesta
Definizione di danno ambientale
• La definizione di “danno ambientale” delimita in senso
oggettivo l’ambito di applicazione della Parte Sesta del d.lgs. n.
152/2006.
• In termini generali “È danno ambientale qualsiasi
deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto,
di una risorsa naturale o dell’utilità assicurata da quest’ultima”.
• In dettaglio, costituisce danno ambientale il deterioramento
provocato:
– alle specie e agli habitat e alle aree naturali protette;
– alle acque interne;
– alle acque costiere ed a quelle del mare territoriale;
– al terreno.
PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI
Disciplina nazionale dei rifiuti
La disciplina nazionale dei rifiuti era costituita da:
• decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
– e provvedimenti di attuazione
• testi normativi complementari (anteriori e posteriori):
– d.lgs. n. 95/1992 (oli usati)
– d.lgs. n. 99/1992 (fanghi in agricoltura)
– d.lgs. n. 209/1999 (PCB)
– d.lgs. n. 36/2003 (discariche)
– d.lgs. n. 182/2003 (rifiuti delle navi)
– d.lgs. n. 209/2003 (veicoli a motore fuori uso)
– d.lgs. n. 194/2003 (pile ed accumulatori)
– d.P.R. n. 254/2005 (rifiuti sanitari)
– d.lgs. n. 133/2005 (incenerimento)
– d.lgs. n. 151/2005 (RAAE)
Disciplina nazionale dei rifiuti
La disciplina nazionale dei rifiuti è ora costituita da:
• nuovo decreto legislativo “Norme in materia ambientale”
– e provvedimenti di attuazione del d.lgs. n. 22/1997
• testi normativi complementari (anteriori e posteriori):
– d.lgs. n. 95/1992 (oli usati)
– d.lgs. n. 99/1992 (fanghi in agricoltura)
– d.lgs. n. 209/1999 (PCB)
– d.lgs. n. 36/2003 (discariche)
– d.lgs. n. 182/2003 (rifiuti delle navi)
– d.lgs. n. 209/2003 (veicoli a motore fuori uso)
– d.lgs. n. 194/2003 (pile ed accumulatori)
– d.P.R. n. 254/2005 (rifiuti sanitari)
– d.lgs. n. 133/2005 (incenerimento)
– d.lgs. n. 151/2005 (RAEE)
Il nuovo “Ronchi”
Salvo che per l’art. 17 (bonifiche), la “Parte quarta” del nuovo
decreto è una sorta di rivisitazione del d.lgs. n. 22/1997 che,
senza nemmeno alterarne la struttura, lo riscrive con una serie di
modifiche ed integrazioni finalizzate (nell’ambito della delega) a:
• risolvere alcuni problemi e difficoltà di applicazione, ad
iniziare dalle incertezze sulla linea di confine tra rifiuti e non;
• semplificare, ove possibile, adempimenti e procedure;
• aumentare le opportunità e la praticabilità del recupero;
• migliorare la ripartizione dei ruoli e delle competenze;
• adeguare la normativa agli indirizzi comunitari;
• coordinare la disciplina generale con le discipline “specifiche,
particolari o complementari” intervenute per determinati rifiuti
modifiche ed integrazioni
per
RISOLVERE ALCUNI PROBLEMI E
DIFFICOLTÀ DI APPLICAZIONE
Problemi e difficoltà
di interpretazione e di applicazione
• Distinzione tra rifiuto e non rifiuto
• Condizioni e limiti del deposito temporaneo
• Certificato di avvenuto smaltimento
• Rifiuti urbani per assimilazione
• Quantificazione dei rifiuti sul registro di carico e scarico
• Mud imballaggi
Problemi e difficoltà
di interpretazione e di applicazione
• Distinzione tra rifiuto e non rifiuto
• Condizioni e limiti del deposito temporaneo
• Certificato di avvenuto smaltimento
• Rifiuti urbani per assimilazione
• Quantificazione dei rifiuti sul registro di carico e scarico
• Mud imballaggi
Deposito temporaneo
In base al d.lgs. n. 22/1997
Deposito temporaneo:
• il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta,
nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni:
1) …;
2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle
operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno
bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito,
ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti pericolosi
in deposito raggiunge i 10 metri cubi; il termine di durata del
deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in
deposito non supera i 10 metri cubi nell’anno o se,
indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è
effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori;
3) i rifiuti non pericolosi … (art. 6, comma 1, lett. m)
Deposito temporaneo
In base al d.lgs. n. 152/2006
Deposito temporaneo:
• il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta,
nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni:
1) …;
2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle
operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti
modalità alternative, a scelta del produttore:
2.1) con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle
quantità in deposito;
oppure
2.2) quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito
raggiunga i 10 metri cubi. In ogni caso, … non può avere
durata superiore ad un anno … (art. 183, comma 1, lett. m)
Definizioni di smaltimento e
recupero
Art. 183, comma 1:
g) smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre
definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal
circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le
operazioni previste nell’allegato B alla parte quarta del
presente decreto
h) recupero: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare
materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso
trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la
cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste
nell’allegato C alla parte quarta del presente decreto
Certificato di avvenuto smaltimento
Art. 10, comma 3-bis, del d.lgs. n. 22/1997:
• Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle
operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito
preliminare, indicate rispettivamente ai punti D 13, D 14, D 15
…, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto
smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi …
abbiano ricevuto il certificato di avvenuto smaltimento
rilasciato dal titolare dell’impianto che effettua le operazioni di
cui ai punti da D 1 a D 12 …
• Le relative modalità di attuazione sono definite con decreto
del Ministro dell'ambiente
Certificato di avvenuto smaltimento
Art. 188, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006:
• Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle
operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito
preliminare, indicate rispettivamente ai punti D 13, D 14, D 15
…, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto
smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi …
abbiano ricevuto il certificato di avvenuto smaltimento
rilasciato dal titolare dell’impianto che effettua le operazioni di
cui ai punti da D 1 a D 12 …
• Le relative modalità di attuazione sono definite con decreto
del Ministro dell'ambiente
• che dovrà anche determinare le responsabilità da attribuire
all'intermediario dei rifiuti
Rifiuti urbani per assimilazione
Criteri e limiti
Sono inoltre di competenza dello Stato:
e) la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per
l’assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei
rifiuti speciali ai rifiuti urbani
(fin qui uguale a prima)
Rifiuti urbani per assimilazione
Criteri e limiti
Sono inoltre di competenza dello Stato:
e) la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per
l’assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei
rifiuti speciali ai rifiuti urbani, derivanti da enti e imprese
esercitate su aree con superficie non superiore ai 150 metri
quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a
10.000 abitanti, o superficie non superiore a 250 metri quadri
nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000
abitanti.
Rifiuti urbani per assimilazione
Criteri e limiti
Sono inoltre di competenza dello Stato:
e) la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per
l’assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei
rifiuti speciali ai rifiuti urbani, derivanti da enti e imprese
esercitate su aree con superficie non superiore ai 150 metri
quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a
10.000 abitanti, o superficie non superiore a 250 metri quadri
nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000
abitanti. Non possono essere di norma assimilati ai rifiuti
urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i
magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti
prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei
locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico
(art. 195, comma 2, lett. e)
Quantificazione dei rifiuti sul
registro
Art. 190, comma 9:
• Nell’Allegato C1, sezione III, lettera c), del decreto del
Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 148, dopo le parole:
«in litri» la congiunzione: «e» è sostituita dalla disgiunzione:
«o»
quindi:
• (in kg o in litri o in metri cubi)
MUD imballaggi
Art. 220, comma 2:
• Per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di
riciclaggio e di recupero, il CONAI comunica annualmente
alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti, utilizzando il
MUD di cui all’art. 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, i dati,
riferiti all’anno solare precedente, relativi al quantitativo degli
imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio
immesso sul mercato, nonché, per ciascun materiale, la
quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio
riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale.
modifiche ed integrazioni
per
SEMPLIFICARE
ADEMPIMENTI E PROCEDURE
Semplificazioni
• MUD per i produttori di rifiuti non pericolosi
• Registro di carico e scarico
• Registri presso organizzazioni di categoria
• Formulari: eliminazione di duplicazioni di documenti di
trasporto
• Trasporto rifiuti di lista verde
• Unico procedimento per l’approvazione del progetto e
l’autorizzazione all’esercizio
• Riconoscimento delle registrazioni e certificazioni EMAS ed
ISO 14001
MUD per i produttori di rifiuti
Art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 22/1997:
• Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di
trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari
di rifiuti, ovvero svolge le operazioni di recupero e di
smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli enti che
producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti che
producono rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 7, comma 3,
lettere c), d) e g), sono tenuti a comunicare annualmente con
le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le
quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle
predette attività.
MUD per i produttori di rifiuti
Art. 189, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006:
• Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di
trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari
di rifiuti senza detenzione, ovvero svolge le operazioni di
recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli
enti che producono rifiuti pericolosi [...] ed i consorzi istituiti
con le finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuto
comunicano annualmente alle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti,
con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70,
le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto
delle predette attività.
Registro di carico e scarico
Art. 190, comma 1:
• … Le annotazioni devono essere effettuate:
a) per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla
produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto,
almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del
trasporto;
c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno
entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione della
transazione relativa;
d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di
smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in
carico dei rifiuti.
Registro di carico e scarico
Art. 190, comma 4:
• I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci
tonnellate di rifiuti non pericolosi e le due tonnellate di rifiuti
pericolosi possono adempiere all’obbligo della tenuta dei
registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le
organizzazioni di categoria ...
(erano rispettivamente 5 e 1)
Formulari
ed altri documenti di trasporto
Art. 193, commi 7, 8, 9 e 13:
• per le spedizioni transfrontaliere il formulario “è validamente
sostituito” dal documento previsto dal regolamento (CEE) n.
259/1993 (modello 54/B);
• le disposizioni sul formulario non si applicano al trasporto di
fanghi destinati all’utilizzo in agricoltura secondo la disciplina
del d.lgs. n. 99/1992;
• il documento di cui all’art. 7 del regolamento (CE) n.
1774/2002 (sottoprodotti di origine animale) sostituisce “a tutti
gli effetti” il formulario;
• il formulario sostituisce “a tutti gli effetti” il modello F di cui al
d.m. n. 392/1996 sugli oli minerali usati.
Trasporto rifiuti di lista verde
Art. 212, comma 18:
• l’iscrizione all’Albo in regime semplificato (comunicazione di
inizio attività ed esenzione da garanzie finanziarie),
– già prevista per il trasporto di rifiuti recuperabili in regime
semplificato e la cui validità è ora fissata in cinque anni
(era di due),
– è estesa al trasporto anche dei rifiuti appartenenti alla
lista verde del regolamento (CEE) 259/1993.
Autorizzazione unificata
Art. 208 – Autorizzazione unica per i nuovi impianti di
smaltimento e di recupero dei rifiuti
1. I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti
di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi,
devono presentare apposita domanda alla regione
competente per territorio …
8. L’istruttoria si conclude entro centocinquanta giorni dalla
presentazione della domanda di cui al comma 1 con il
rilascio dell’autorizzazione unica o con il diniego motivato
della stessa …
12. L’autorizzazione di cui al comma 1 è concessa per un
periodo di dieci anni ed è rinnovabile …
EMAS ed ISO 14001 – Agevolazioni
Rinnovo dell’autorizzazione
Art. 209 – Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso
di certificazione ambientale
Per il rinnovo
• delle autorizzazioni all’esercizio di un impianto, ovvero
• dell’iscrizione all’Albo di cui all’articolo 212,
le imprese che risultino
• registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 (Emas)
ed operino nell’ambito del sistema Ecolabel (?), o
• certificate UNI-EN ISO 14001
possono sostituire tali autorizzazioni o il nuovo certificato di
iscrizione al suddetto Albo con autocertificazione resa alle
autorità competenti, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.
EMAS ed ISO 14001 – Agevolazioni
Garanzie finanziarie
Per “premiare” le imprese certificate il d.lgs. n. 152/2006 prevede
la riduzione
• del 50% per le imprese registrate Emas e
• del 40% per quelle certificate Uni En Iso 14001
delle garanzie finanziarie previste per:
• le spedizioni transfrontaliere,
• le autorizzazioni allo smaltimento e al recupero,
• le iscrizioni all’Albo gestori,
oltre alle semplificazioni burocratiche in sede di rinnovo delle
autorizzazioni e delle iscrizioni.
modifiche ed integrazioni
per
MIGLIORARE LA RIPARTIZIONE DI
RUOLI E COMPETENZE
Modifiche di ruoli e competenze
ATO – Gestione dei rifiuti urbani
• La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti
territoriali ottimali … delimitati dal piano regionale (art. 200,
comma 1)
• … le regioni e le province autonome … disciplinano le forme
e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel
medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi
costituiscano le Autorità d’ambito, alle quali è demandata …
l’organizzazione, l’affidamento e il controllo del servizio di
gestione integrata dei rifiuti (art. 201, comma 1)
• L’Autorità d’ambito aggiudica il servizio di gestione integrata
dei rifiuti urbani mediante gara … (art. 202, comma 1)
• La tariffa è determinata …dalle Autorità d’ambito ed è
applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio … (art.
238, comma 3)
Modifiche di ruoli e competenze
Albo nazionale gestori ambientali
• L’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei
rifiuti, previsto dall’art. 30 del d.lgs. n. 22/1997, diventa
Albo nazionale gestori ambientali
• Aumentano le categorie di iscrizione all’Albo:
– recuperatori in regime semplificato
– trasportatori in conto proprio di rifiuti non pericolosi
– trasportatori in conto proprio di rifiuti pericolosi di
modiche quantità
– importatori di MPS per siderurgia
– firmatari di accordi di programma
• Aumentano i compiti:
– elenco delle autorizzazioni
– registri dei recuperatori in regime semplificato
Modifiche di ruoli e competenze
Albo nazionale gestori ambientali
• “... l’esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può
essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazione
di inizio di attività alla competente Sezione Regionale
dell’Albo ...” (art. 216, comma 1)
• “Le comunicazioni già effettuate alla data di entrata in vigore
della parte quarta del presente decreto ai sensi dell’art. 33,
comma 1, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e le conseguenti
iscrizioni nei registri tenuti dalle Province restano valide ed
efficaci fino alla scadenza di cui al comma 5 del medesimo
art. 33” (art. 216, comma 15)
Modifiche di ruoli e competenze
Bonifiche
• Competono alle regioni (salvo i siti di interesse nazionale)
– le approvazioni e
– le autorizzazioni
(erano di competenza comunale)
• Competono alle province i poteri di
– ordinanza e diffida
(erano di competenza comunale)
Obbligo di partecipazione al CONAI
Un consorzio per ogni materiale
Art. 38, comma 5, del d.lgs. n. 22/1997:
• I produttori che non aderiscono al consorzio di cui all’art. 40
devono … (il CONAI era previsto dall’art. 41).
Art. 221, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006:
• I produttori che non aderiscono al CONAI e a un consorzio di
cui all’art. 223 devono … (l’art. 223 corrisponde all’ art. 40 del
d.lgs. n. 22/1997).
Art. 40, comma 1, del d.lgs. n. 22/1997:
• I produttori … costituiscono un consorzio per ciascuna
tipologia di materiale di imballaggio.
Art. 223, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006:
• I produttori … costituiscono uno o più consorzi per materiale
di imballaggio operanti su tutto il territorio nazionale.
Pluralità di consorzi
Al fine di razionalizzare ed organizzare la gestione
• degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti, tutti gli
operatori della filiera costituiscono uno o più consorzi … (art.
233, comma 1)
• dei rifiuti di beni in polietilene destinati allo smaltimento, sono
istituiti uno o più consorzi per il riciclaggio … (art. 234,
comma 1)
• delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi, tutte le
imprese … che non aderiscono al consorzio … (COBAT) …
costituiscono uno o più consorzi … (art. 235, comma 1)
• degli oli minerali usati … le imprese … sono tenute a …
tramite adesione al consorzio … (Oli usati) … o ad uno dei
consorzi da costituirsi … (art. 236, comma 1)
modifiche ed integrazioni
per
RISOLVERE IL PROBLEMA DELLA
DEFINIZIONE DI RIFIUTO
Distinzione tra rifiuto e non rifiuto
Definizione di rifiuto
... si intende per:
a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle
categorie riportate nell’allegato A alla parte quarta del
presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o
abbia l’obbligo di disfarsi (art. 183, comma 1)
... sono abrogati ...:
l) l’art. 14 del d.l. 8 luglio 2002, n. 138 (“Interpretazione
autentica della definizione di rifiuto”) (art. 264, comma 1)
Distinzione tra rifiuto e non rifiuto
Definizione di non rifiuto
Vengono introdotte le definizioni di:
• materia prima secondaria
• combustibile da rifiuti di qualità elevata – CDR-Q
• sottoprodotto
e vengono rideterminati i criteri che individuano:
• materia prima secondaria per attività siderurgiche e
metallurgiche la cui utilizzazione è certa e non eventuale
• i prodotti di recupero (che non sono più rifiuti)
• le terre e rocce da scavo (che non sono rifiuti fin dall’origine)
Distinzione tra rifiuto e non rifiuto
Definizione di non rifiuto
rifiuti
non rifiuti
Distinzione tra rifiuto e non rifiuto
Definizione di non rifiuto
rifiuti
definizione (italiana) di rifiuto
non rifiuti
Distinzione tra rifiuto e non rifiuto
Definizione di non rifiuto
sottoprodotti
rifiuti
prodotti
di recupero
materie
prime
secondarie
definizioni di non rifiuti
Distinzione tra rifiuto e non rifiuto
Applicazione della disciplina
La disciplina in materia di gestione dei rifiuti
si applica
fino al completamento delle operazioni di recupero, che si
realizza quando non sono necessari ulteriori trattamenti perché le
sostanze, i materiali e gli oggetti ottenuti possono essere usati in
un processo industriale o commercializzati come materia prima
secondaria, combustibile o come prodotto da collocare (art. 181,
comma 12)
Distinzione tra rifiuto e non rifiuto
Applicazione della disciplina
La disciplina in materia di gestione dei rifiuti
non si applica
ai materiali, alle sostanze o agli oggetti che, senza necessità di
operazioni di trasformazione, già presentino le caratteristiche
delle materie prime secondarie, dei combustibili o dei prodotti
individuati ai sensi del presente articolo, a meno che il detentore
se ne disfi o abbia deciso, o abbia l’obbligo, di disfarsene (art.
181, comma 13)
Distinzione tra rifiuto e non rifiuto
Materie prime secondarie
Materia prima secondaria:
• sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi
dell’articolo 181 (art. 183, comma 1, lett. q)
Distinzione tra rifiuto e non rifiuto
Materie prime secondarie
Materia prima secondaria:
• sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi
dell’articolo 181 (art. 183, comma 1, lett. q)
Art. 181, comma 6:
• I metodi di recupero dei rifiuti ... garantire l’ottenimento di
materiali con caratteristiche fissate con decreto del Ministro
dell’ambiente ...
• Sino all’emanazione del predetto decreto continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui al d.m. 5 febbraio 1998 ed al
d.m. 12 giugno 2002, n. 161.
• Le predette caratteristiche possono essere altresì conformi
alle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e
210 (ex 27 e 28).
Distinzione tra rifiuto e non rifiuto
CDR-Q
Combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q):
• il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche
UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come
RDF di qualità elevata, cui si applica l’articolo 229 (art. 183,
comma 1, lett. s)
Distinzione tra rifiuto e non rifiuto
CDR-Q
Combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q):
• il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche
UNI 9903-1, come RDF di qualità elevata, cui si applica
l’articolo 229 (art. 183, comma 1, lett. s)
Art. 229, comma 2:
... è escluso dall’ambito di applicazione della parte quarta del
presente decreto il CDR-Q ... prodotto nell’ambito di un
processo produttivo che adotta un sistema di gestione per la
qualità basato sullo standard UNI-EN ISO 9001 e destinato
all’effettivo utilizzo in co-combustione ... in impianti di
produzione di energia elettrica e in cementifici, come
specificato nel d.P.C.M. 8 marzo 2002 ... (che però viene
abrogato e sostituito: Parte Quinta, Titolo III)
Distinzione tra rifiuto e non rifiuto
MPS per siderurgia e metallurgia
MPS per siderurgia e metallurgia:
1) rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di
recupero completo e rispondenti a specifiche Ceca, Aisi,
Caef, Uni, Euro o ad altre specifiche nazionali e
internazionali, individuate entro 180 giorni dall’entrata in
vigore ... con decreto del Ministro dell’ambiente ...;
2) i rottami o scarti di lavorazioni industriali o artigianali o
provenienti da cicli produttivi o di consumo, esclusa la
raccolta differenziata, che possiedono in origine le medesime
caratteristiche riportate nelle specifiche di cui al numero 1). ...
(art. 183, comma 1, lett. r)
Distinzione tra rifiuto e non rifiuto
MPS per siderurgia e metallurgia
MPS per siderurgia e metallurgia:
1) rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di
recupero completo e rispondenti a specifiche Ceca, Aisi,
Caef, Uni, Euro o ad altre specifiche nazionali e
internazionali, individuate entro 180 giorni dall’entrata in
vigore ... con decreto del Ministro dell’ambiente ...;
2) ... I fornitori e produttori di materia prima secondaria per
attività siderurgiche appartenenti a Paesi esteri presentano
domanda di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, ai
sensi dell’articolo 212, comma 12, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al
numero 1) (art. 183, comma 1, lett. r)
Distinzione tra rifiuto e non rifiuto
Sottoprodotto
Sottoprodotto (definizione):
• i prodotti dell’attività dell’impresa che, pur non costituendo
l’oggetto dell’attività principale, scaturiscono in via
continuativa dal processo industriale dell’impresa stessa e
sono destinati ad un ulteriore impiego o al consumo. ... (art.
183, comma 1, lett. n)
Distinzione tra rifiuto e non rifiuto
Sottoprodotto
Sottoprodotto (esclusione dal campo di applicazione):
• ... Non sono soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta
del presente decreto i sottoprodotti di cui l’impresa non si
disfi, non sia obbligata a disfarsi e non abbia deciso di disfarsi
... (art. 183, comma 1, lett. n)
Distinzione tra rifiuto e non rifiuto
Sottoprodotto
Sottoprodotto (esempio):
• ... Non sono soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta
del presente decreto i sottoprodotti di cui l’impresa non si
disfi, non sia obbligata a disfarsi e non abbia deciso di disfarsi
ed in particolare i sottoprodotti impiegati direttamente
dall’impresa che li produce o commercializzati a condizioni
economicamente favorevoli per l’impresa stessa direttamente
per il consumo o per l’impiego ... (art. 183, comma 1, lett. n)
Distinzione tra rifiuto e non rifiuto
Sottoprodotto
Sottoprodotto (prima condizione):
• ... Non sono soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta
del presente decreto i sottoprodotti di cui l’impresa non si
disfi, non sia obbligata a disfarsi e non abbia deciso di disfarsi
... per il consumo o per l’impiego, senza la necessità di
operare trasformazioni preliminari in un successivo processo
produttivo; a quest’ultimo fine, per trasformazione preliminare
s’intende qualsiasi operazione che faccia perdere al
sottoprodotto la sua identità, ossia le caratteristiche
merceologiche di qualità e le proprietà che esso già possiede,
e che si rende necessaria per il successivo impiego in un
processo produttivo o per il consumo ... (art. 183, comma 1,
lett. n)
Distinzione tra rifiuto e non rifiuto
Sottoprodotto
Sottoprodotto (seconda condizione):
• ... L’utilizzazione del sottoprodotto deve essere certa e non
eventuale ... Al fine di garantire un impiego certo del
sottoprodotto, deve essere verificata la rispondenza agli
standard merceologici, nonché alle norme tecniche, di
sicurezza e di settore ... (art. 183, comma 1, lett. n)
Distinzione tra rifiuto e non rifiuto
Sottoprodotto
Sottoprodotto (terza condizione):
• ... L’utilizzazione del sottoprodotto deve essere certa e non
eventuale ... e deve essere attestata la destinazione del
sottoprodotto ad effettivo utilizzo in base a tali standard e
norme tramite una dichiarazione del produttore o detentore,
controfirmata dal titolare dell’impianto dove avviene l’effettivo
utilizzo ... (art. 183, comma 1, lett. n)
Distinzione tra rifiuto e non rifiuto
Sottoprodotto
Sottoprodotto (quarta condizione):
• ... L’utilizzo del sottoprodotto non deve comportare per
l’ambiente o la salute condizioni peggiorative rispetto a quelle
delle normali attività produttive (art. 183, comma 1, lett. n)
Distinzione tra rifiuto e non rifiuto
Sottoprodotto
Sottoprodotto
conforme alla
definizione
non è rifiuto se
utilizzato
senza
trasformazioni
risponde a
standard
dichiarazione
congiunta
non aggravio
Distinzione tra rifiuto e non rifiuto
Prodotti di recupero
Sono “prodotti” e non sono più rifiuti gli “ex-rifiuti” per i quali
• non sono necessari ulteriori trattamenti perché le sostanze, i
materiali e gli oggetti ottenuti possono essere usati in un
processo industriale o commercializzati come materia prima
secondaria, combustibile o come prodotto da collocare ... (art.
181, comma 12)
peraltro:
• i metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materia
prima secondaria, combustibili o prodotti devono garantire
l’ottenimento di materiali con caratteristiche fissate con
decreto del Ministro dell’ambiente ... (art. 181, comma 6)
nuova disciplina
delle
BONIFICHE
Parte Quarta – Titolo V
Bonifica dei siti inquinati
Gli articoli: 239 - 253
• sostituiscono all’art. 17 del d.lgs. n. 22/1997 + articolato del
d.m. n. 471/1999.
Gli allegati:
all. 1
all. 2
all. 3
all. 4
all. 5
Criteri per l’analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica
Criteri per la caratterizzazione dei siti contaminati
Criteri per la selezione e l’esecuzione degli interventi di bonifica e
ripristino ambientale, di messa in sicurezza, nonché per l’individuazione
delle migliori tecniche d’intervento a costi sopportabili
Criteri per l’applicazione di procedure semplificate
Valori di concentrazione limite accettabili nel suolo e sottosuolo riferiti
alla specifica destinazione d’uso dei siti da bonificare
• sono incompatibili con gli allegati al d.m. 471/1999.
Parte Quarta – Titolo V
Bonifica dei siti inquinati
Criteri contenuti nella legge di delega:
• “introdurre differenti previsioni a seconda che le
contaminazioni riguardino siti con attività produttive in
esercizio ovvero siti dismessi” e
• “prevedere che gli obiettivi di qualità ambientale dei suoli, dei
sottosuoli e delle acque sotterranee dei siti inquinati, che
devono essere conseguiti con la bonifica, vengano definiti
attraverso la valutazione dei ri-schi sanitari e ambientali
connessi agli usi previsti dei siti stessi, tenendo conto
dell’approccio tabellare” (legge n. 308/2004, art. 1, comma 9,
lett. a).
Parte Quarta – Titolo V
Bonifica dei siti inquinati
Definizioni:
• “siti potenzialmente inquinati”
– i siti nei quali uno o più dei valori di concentrazione degli
inquinanti risulti superiore ai valori i limiti dell’allegato 5
(che ripropone con qualche variante i limiti fissati dal d.m.
n. 471/1999), denominati “concentrazioni soglia di
contaminazione – CSC” (art. 240, comma 1, lett. d);
• “siti (realmente) inquinati”
– i siti nei quali risultino superati i (diversi) livelli di
contaminazione, denominati “concentrazioni soglia di
rischio – CSR”, da determinare caso per caso con tramite
l’analisi di rischio (art. 240, comma 1, lett. e).
Parte Quarta – Titolo V
Bonifica dei siti inquinati
Competenze:
• la regione (o conferenza di servizi convocata dalla regione)
approva e autorizza:
– i piani di caratterizzazione (art. 242, comma 3);
– i documenti di analisi di rischio (art. 242, comma 4);
– i piani di monitoraggio (art. 242, comma 6);
– i progetti di bonificasiti (art. 242, comma 7);
• la Provincia:
– certifica l’avvenuta bonifica (art. 242, comma 13);
• resta la competenza ministeriale per i siti di interesse
nazionale (art. 252, comma 5).
Parte Quarta – Titolo V
Bonifica dei siti inquinati
Nei siti con attività in esercizio,
• intendendosi per tali i siti nei quali risultano in esercizio
attività produttive sia industriali che commerciali nonché le
aree pertinenziali e quelle adibite ad attività accessorie
economiche, ivi comprese le attività di mantenimento e tutela
del patrimonio ai fini della successiva ripresa delle attività
(art. 240, comma 1, lett. g)
è consentita la messa in sicurezza operativa:
• ossia “l’insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività
in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza
per le persone e per l’ambiente, in attesa di ulteriori interventi
di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi
alla cessazione dell’attività” (art. 240, comma 1, lett. n).
Parte Quarta – Titolo V
Bonifica dei siti inquinati
Obblighi posti a carico dei soggetti non responsabili:
• “il proprietario o il gestore dell’area che rilevi il superamento o
il pericolo concreto e attuale del superamento delle
concentrazione soglia di contaminazione (CSC)
– deve darne comunicazione alla regione, alla provincia ed
al comune territorialmente competenti e
– attuare (solo) le misure di prevenzione”;
• sarà poi compito della provincia provvedere alla
– “identificazione del soggetto responsabile al fine di dar
corso agli interventi di bonifica” (art. 245, comma 2).
Parte Quarta – Titolo V
Bonifica dei siti inquinati
Norma transitoria:
• “in fatti salvi gli interventi realizzati alla data di entrata vigore”
del d.lgs. n. 152/2006, ossia al 29 aprile 2006;
• per le bonifiche, invece, non ancora realizzate ma già
approvate “entro centottanta giorni da tale data (ossia entro il
26 ottobre 2006), può essere presentata all’autorità
competente adeguata relazione tecnica al fine di rimodulare
gli obiettivi di bonifica” sulla base dei nuovi criteri;
• l’autorità competente – vale a dire, oggi, la regione – dovrà
poi, esaminata la documentazione, “disporre le varianti al
progetto necessarie” (art. 265, comma 4).
recupero rifiuti non pericolosi in regime semplificato
D.M. 5/4/2006, N. 186
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL
D.M. 5/2/1998
Recupero di rifiuti non pericolosi
Il “nuovo” regime semplificato
Le principali variazioni introdotte dal d.m. n.186/2006
concernono:
• l’introduzione di limiti quantitativi (nuovo allegato 4);
• l’introduzione di nuove metodiche di campionamento ed
analisi (modifiche all’articolo 8 ed all’allegato 3);
• l’introduzione di norme tecniche generali per la messa in
riserva (nuovo allegato 5);
• l’introduzione di limitazioni al trasferimento da una messa in
riserva all’altra (modifiche all’articolo 6);
• una serie di modifiche puntuali alle singole norme tecniche.
Recupero di rifiuti non pericolosi
Il “nuovo” regime semplificato
Resta invariato ogni altro aspetto. In particolare:
• di norma l’attività può essere intrapresa decorsi novanta
giorni dalla presentazione di comunicazione da indirizzarsi, a
seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 152/2006, alla
sezione regionale dell’Albo nazionale gestori ambientali;
• la comunicazione abilita per 5 anni e deve pertanto essere
rinnovata ogni 5 anni e comunque in caso di modifica
sostanziale a quanto già comunicato;
• le aziende che hanno utilmente inviato la comunicazione
sono iscritte in appositi elenchi ora trasferiti all’Albo gestori
ambientali del quale costituiscono apposita sezione;
• per l’iscrizione è dovuto apposito diritto annuale;
Recupero di rifiuti non pericolosi
Il “nuovo” regime semplificato
Resta invariato ogni altro aspetto. In particolare:
• resta fermo che “le procedure semplificate disciplinate dal
decreto si applicano esclusivamente alle operazioni di
recupero specificate ed ai rifiuti individuati dai rispettivi codici
e descritti negli allegati”;
• per poter beneficiare della procedura semplificata, quindi, è in
primo luogo necessario che per il rifiuto che si intende
recuperare vi sia perfetta corrispondenza:
– alla tipologia descritta,
– al codice indicato,
– alla provenienza indicata,
– alle caratteristiche indicate.
Recupero di rifiuti non pericolosi
Il “nuovo” regime semplificato
Resta invariato ogni altro aspetto. In particolare:
• resta fermo che “le procedure semplificate disciplinate dal
decreto si applicano esclusivamente alle operazioni di
recupero specificate ed ai rifiuti individuati dai rispettivi codici
e descritti negli allegati”;
• occorre poi che l’operazione di recupero che si intende
eseguire corrisponda a quella descritta dalla specifica norma
tecnica invocata,
– come operazione in sé e per sé considerata,
– come materia prima o prodotto ottenuto,
– come quantità di rifiuti messi in riserva e/o recuperati,
– per le emissioni.
Il “nuovo” regime semplificato
Limiti quantitativi
• I limiti quantitativi sono fissati nel nuovo allegato 4 al d.m. 5
febbraio 1998.
• Per ciascuna delle varie tipologie di rifiuti recuperabili in regime
semplificato e per ciascuna operazione di “effettivo” recupero
prevista e di sola messa in riserva sono indicate (tutte in
t/anno) le specifiche quantità massime recuperabili o stoccabili.
• In tutti i casi in cui non è indicato il limite quantitativo, la
specifica attività riferita allo specifico rifiuto non può essere
esercitata in regime semplificato.
Limiti quantitativi
Impianti di “effettivo” recupero
• Quantità massima recuperabile (t/anno):
– la quantità indicata nell’allegato 4 per ogni tipologia di rifiuto
e di attività di recupero; oppure, se inferiore,
– la quantità massima consentita dalla effettiva potenzialità
dell’impianto di recupero; oppure, se inferiore,
– la quantità eventualmente indicata nell’autorizzazione alla
costruzione dell’impianto a suo tempo rilasciata.
• Quantità massima stoccabile o “messa in riserva”:
– nell’arco dell’anno (t/anno), uguale alla quantità consentita
per le operazioni di recupero;
– giacente in stoccaggio (ton.), 70% (per i combustibili 50%)
della quantità massima annua consentita.
• Tempi massimi di stoccaggio: un anno.
Limiti quantitativi
Impianti di “sola” messa in riserva
• Quantità massima stoccabile o “messa in riserva” (t/anno):
– la quantità indicata nell’allegato 4 per ogni tipologia di rifiuto
con riferimento specifico alla messa in riserva; oppure, se
inferiore,
– la quantità eventualmente indicata nell’autorizzazione alla
costruzione dell’impianto a suo tempo rilasciata.
• Tempi massimi di stoccaggio: un anno.
• Limiti alla messa in riserva ripetuta:
– è consentito conferire i rifiuti per le sole operazioni di
messa in riserva (R13) da un impianto ad un altro una sola
volta e solo per le operazioni di cernita o selezione o
frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica.
Limiti quantitativi
Messa in riserva presso il produttore
• Quantità massima stoccabile o “messa in riserva” (t/anno):
– la quantità indicata nell’allegato 4 per ogni tipologia di rifiuto
con riferimento specifico alla messa in riserva; oppure, se
inferiore,
– la quantità di rifiuti prodotta in un anno.
• Tempi massimi di stoccaggio: un anno.
Tempi di adeguamento
• 3 luglio 2006, per la presentazione di domanda di
autorizzazione nel caso di attività non più esercitabili in regime
semplificato
• 3 dicembre 2006, per l’adeguamento delle “messe in riserva”
alle nuove norme tecniche di cui al nuovo allegato 5
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L`EVOLUZIONE NORMATIVA ITALIANA SUI RIFIUTI