SINDACATO CULTURA LAVORO N O T IZ I A R IO O N -L IN E D I C A R A T T E RE G E N E R A L E AD U SO D E I Q U AD R I S IN D AC A L I N U M E RO X X X V I I MARZO 2009 00186—ROMA Via del Collegio Romano, 27 Tel. 06 67232348 Fax.06 6785552 e-mail. [email protected] - www.unsabeniculturali.it Notizie di rilievo: •Chiarimenti in merito allo scorrimento della Graduatoria dell’area C •Riqualificazione dall’area A all’area B •Concorso 500 posti •Collocamento in pensione delle Donne nella P.A. UN CONTRATTO INTEGRATIVO DI MINISTERO A TEMPO È FORTEMENTE DIFFICILE E' iniziata la discussione per il Contratto Collettivo Integrativo di Ministero . Come sempre la ConfsalUnsa è stata presente con la sua delegazione al tavolo di contrattazione nazionale che purtroppo per insanabili contrasti con i soliti sindacati "isolazionisti" ha dovuto rimarcare il senso di responsabilità verso i lavoratori e quindi svolgere consapevolmente il proprio ruolo di sindacato responsabile per la risoluzione dei problemi di interesse collettivo. Infatti la Confal-Unsa ha presentato le proprie osservazioni e proposte per un confronto leale e costruttivo con l'Amministrazione, che anche in questa fase ha riproposto una piattaforma indicativa che deve essere comparata con quelle delle organizzazioni sindacali rappresentative al tavolo nazionale. Il Coordinamento Nazionale ha chiesto all'Amministrazione centrale di poter svolgere le varie riunioni seguendo un calendario preciso e di rivedere l'articolato seguendo passo passo quello proposto dall'Amministrazione con le proposte presentate dalle Organizzazioni Sindacali. È ovvio che il Contratto Integrativo che ci accingiamo a siglare avrà una scadenza alquanto limitata, poiché dovrà essere rinnovato con l'inizio del nuovo anno e pertanto è da considerarsi transitorio. Il rinnovo del CCIM si caratterizza in un momento alquanto particolare, sia perché ancora una volta il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, si appresta a subire un’ ulteriore modificazione del suo assetto strutturale ed organizzativo nella sua catena di comando, sia perché la stessa Amministrazione deve gestire l’irrefrenabile cambiamento a cui tutta la Pubblica Amministrazione viene tirata in ballo. Infatti il MIBAC in futuro dovrà esercitare la propria azione fondamentale di tutela, conservazione e fruizione dei beni culturali con un organico ridotto ormai ai limiti delle sue possibilità e con pesanti tagli al proprio bilancio che lo riporta di molti anni indietro. Per questo è importante potersi occupare un po’ di più delle risorse umane attualmente disponibili, affinché si possa preservare la professionalità acquisita degli addetti che a vari livelli con il loro quotidiano impegno contribuiscono a far funzionare e tenere aperti i musei, gallerie, archivi e biblioteche sparse per l’Italia. Pertanto, fare un nuovo contratto integrativo significa soprattutto avere un occhio di riguardo verso i lavoratori, saperli meglio orientare e mettere in atto un nuovo arricchimento professionale che sia da stimolo a dare il meglio di se e distribuire meglio le risorse economiche del FUA (Fondo Unico di Amministrazione), affinché si possano non solo incentivare le prestazioni straordinarie, ma al tempo stesso elaborare nuovi progetti per una migliore efficienza e aperture prolungate degli Istituti culturali. Il Sindacato in genere sta vivendo un momento politico particolare, che al di là dei soggetti di governo, deve attrezzarsi continuamente per difendere il proprio ruolo dai continui attacchi perpetrati da ogni fronte contro l’organizzazione storica dei lavoratori, al loro salario, al loro diritto alla pensione, alle condizioni di vita e di lavoro che di fatto vogliono riportarci indietro di diversi anni. Il nostro impegno è quello di sempre: cercheremo di organizzare meglio la difesa degli interessi collettivi dei lavoratori, costruendo giorno per giorno il consenso degli stessi verso l’unica confederazione autonoma fortemente rappresentativa, quale è appunto la CONFSAL e con essa la Federazione Confsal-Unsa Giuseppe Urbino G. Urbino Segretario Nazionale Confsal-Unsa Sommario: • Chiarimenti in merito allo scorrimento della Graduatoria dell’area C • Riqualificazione dall’area A all’area B • Richiesta di annullamento del decreto del nuovo Comitato pari Opportunità. 2 • Concorso 500 posti • Detrazioni Irpef: sospensione trattenute e pagamento una tantum per il 3 4 mese di marzo 5 • Lavoro notturno e familiari di persone disabili Risoluzione del Ministero del Lavoro • Niente licenziamento per il Lavoratore che dice al Capo chi C... Sei 6 • ilConfsal-Unsa Consiglio di Stato boccia Bondi la chiede le sue dimissioni” • Giurisdizione in materia di Pubblico Impiego 7 • Lavoro: presentato il pacchetto per la tutela dei lavoratori e incentivi per la riassunzione • Cassazione: indennità di accompagnamento? Va riconosciuta anche durante i ricoveri in ospedale • Lavoro pubblico: il via della riforma 8 con la consultazione telematica • e il C.C.I.M. va… ma le stella stanno a guardare • Pubblica 9 Amministrazione graduale riduzione di personale e Assunzioni in deroga • Regolarizzazione dei contributi per il finanziamento delle indennità di malattia, maternità e disoccupazione per imprese • Esonero dal servizio: riflessi contributivi, del trattamento di quiescenza e di 10 12 previdenza • Mobilità nel pubblico impiego privatizzato 13 • Collocamento in pensione delle Donne nella P.A. • Settimana della cultura 2009 14 PAGINA 2 SINDACATO– CULTURA—LAVORO N. 37—MARZO 2009 Chiarimenti in merito allo scorrimento della Graduatoria dell’area C Il Segretario Nazionale Dott. Giuseppe Urbino ha inviato la seguente lettera alla dott.ssa alla Dott.ssa Antonia Pasqua Recchia in merito allo scorrimento delle graduatorie dell’Area C. La scrivente Organizzazione Sindacale è venuta a conoscenza di alcune incongruenze in relazione allo scorrimento della graduatoria dell’area C, infatti è stato evidenziato che sono stati inseriti nella graduatoria alcuni dipendenti che risultano già cessati dal 2007, è chiaro che da un si fatto modo di procedere oltre ad allungare i tempi vengono danneggiati anche sul piano economico gli aventi diritto, che nonostante l’attesa non vedono realizzare una piena e soddisfacente riqualificazione. Questa nostra consi- derazione trova corrispondenza sul piano organizzativo degli uffici ministeriali, che nonostante il supporto di avanzate tecnologie, sembrerebbe non comunicano fra loro. Sarebbe gradito pertanto un chiarimento in merito a quanto su esposto , anche per rassicurare il personale da noi rappresentato. IL COORDINAMENTO NAZIONALE CONFSAL-UNSA BENI CULTURALI Riqualificazione dall’area A all’area B Sempre in tema di riqualificazione il Segretario Nazionale del nostro Coordinamento ha inviato una propria nota alla Dott.ssa Antonia Pasqua Recchia chiedendo delucidazioni in merito alle modalità di inquadramento dei vincitori dall’area A, all’area B. Risulta che, si cita ad esempio il Lazio, pur essendo stati previsti dal bando 25 posti, al 23 settembre 2008 so- no stati inquadrati solo i primi 16 vincitori, solo il 5 marzo u.s. sono stati inquadrati i rimanenti 9 vincitori. Non si comprende il motivo per cui tutti e 25 i vincitori non siano stati contestualmente inquadrati anche a livello economico, far data dal 23 settembre 2008. Anche se il danno economico degli ultimi inquadrati non può essere definito ingente, comunque ciò ha determina- to una diversa decorrenza economica e quindi si palese una sostanziale disparità di trattamento, fermo restando il diritto degli interessati di vedersi riconoscere tale decorrenza, sarebbe pertanto opportuno e lecito essere messi al corrente delle motivazioni che hanno causato una situazione discriminante tra il personale interessato IL COORDINAMENTO NAZIONALE CONFSAL-UNSA BENI CULTURALI Richiesta di annullamento del decreto direttorio istitutivo del nuovo Comitato pari Opportunità. La segreteria nazionale ha chiesto l’immediato annullamento del decreto del direttore generale che istituisce il nuovo coordinamento del comitato delle Pari Opportunità per i seguenti motivi: •entro 2 mesi entrerà in vigore la nuova riorganizzazione con le Direzioni generali accorpate: che senso ha rinnovare oggi il Cpo con nominativi vecchi di un anno ?; •è tutt’ora in discussione il nuovo Contratto Collettivo Integrativo di Ministero che, com’è noto, è scaduto il 31 dicembre 2007; •perché un decreto solo per il Cpo e non per tutte le altre commissioni come il Mobbing etc….? I nominativi erano, giustamente, riferiti ai soli funzionari. Perché negli altri Ministeri, ad esempio al MEF hanno creato due Comitati uno per i dirigenti e uno per i funzionari? Inoltre, confrontando l'elenco dei nominativi che la varie Direzioni generali hanno inviato al Servizio II risultavano ,in particolare, due nominativi per la Direzione Generale dello Spettacolo dal vivo e due nominativi per la Dire- zione Generale del Cinema. Nel decreto in oggetto, invece, sono spariti i due nominativi del cinema e sono ricomparsi quattro nominativi rispettivamente per la Direzione Generale .OIF e per la Direzione Generale del Bilancio che nella nuova organizzazione saranno accorpate! Inoltre mancano i nominativi di altre Direzioni Generali, come ad esempio, quella del Paesaggio. Quindi per le ragioni suesposte chiediamo l'annullamento immediato del decreto in oggetto. IL COORDINAMENTO NAZIONALE CONFSAL-UNSA BENI CULTURALI N. 37 — MARZO - 2009 SINDACATO– CULTURA—LAVORO PAGINA 3 Pubblicazione degli elenchi definitivi dei candidati ammessi a sostenere la prova pratica del concorso pubblico per esami a complessivi 3 posti per la regione Lazio per il profilo professionale di assistente tecnico scientifico calcografo della Seconda Area fascia retributiva F3 Si comunica che con DD. 9 marzo 2009 sono approvati gli elenchi definitivi dei candidati ammessi a sostenere la prova pratica del concorso pubblico per esami a 3 posti per la regione Lazio per il profilo di assistente tecnico scientifico calcografo della Seconda Area fascia retributiva F3, bandito con DD. 14 luglio 2008. I controlli effettuati non hanno apportato modifiche rispetto agli elenchi provvisori. La prova pratica si svolgerà nel periodo dal 4 all’8 maggio 2009. Con successivo avviso sarà reso noto il calendario dettagliato con indicazione della sede e dell’ora che verrà pubblicato anche nella Gazzetta Ufficiale. L’elenco dei Nominativi è stato pubblicato nel nostro sito www.unsabeniculturali.it nella voce concorsi. Pubblicazione degli elenchi definitivi dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta del concorso pubblico per esami a complessivi 397 posti per il profilo professionale di assistente alla vigilanza, sicurezza, accoglienza, comunicazione e servizi al pubblico della Seconda Area fascia retributiva F3 Si comunica che con DD. 9 marzo 2009 sono stati approvati gli elenchi definitivi dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta del concorso pubblico per esami a 397 posti di assistente alla vigilanza, sicurezza, accoglienza, comunicazione e servizi al pubblico, della Seconda Area fascia retributiva F3, bandito con DD. 14 luglio 2008. I controlli effettuati non hanno apportato modifiche rispetto agli elenchi provvisori. La prova scritta si svolgerà nelle singole regioni nel periodo dal 18 al 28 maggio 2009. Con successivo avviso sarà reso noto il calendario dettagliato suddiviso per regioni e per settori, che verrà pubblicato anche nella Gazzetta Ufficiale. L’elenco dei Nominativi è stato pubblicato nel nostro sito www.unsabeniculturali.it nella voce concorsi Pubblicazione degli elenchi definitivi dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte del concorso pubblico per esami su base regionale a complessivi 100 posti di personale di vari profili professionali della Terza area funzionale F1 (DD 14 luglio 2008) Si comunica che con DD 25 marzo 2009 sono stati approvati gli elenchi definitivi dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte del concorso pubblico per esami su base regionale a complessivi 100 posti di vari profili della Terza Area funzionale F1. Le prove scritte si svolgeranno nelle singole regioni orientativamente nel periodo dal 4 al 20 maggio 2009. Esclusione per esami personale di zionale F1 Con successivo avviso sarà reso noto il calendario dettagliato suddiviso per regioni e per profili professionali, che verrà pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale –IV Serie speciale-Concorsi ed esami del 17 aprile 2009. L’elenco dei Nominativi è stato pubblicato nel nostro sito www.unsabeniculturali.it nella voce concorsi dalle successive prove del concorso pubblico su base regionale a complessivi 100 posti di vari profili professionali della Terza area fun(DD 14 luglio 2008) di candidati privi di uno dei requisiti di ammissione L’Amministrazione ha pubblicato i Decreti di esclusione dei candidati non in possesso di uno dei requisiti di ammissione richiesti dal bando di concorso. L’elenco dei Nominativi è stato pubblicato nel nostro sito www.unsabeniculturali.it nella voce concorsi PAGINA 4 SINDACATO– CULTURA—LAVORO N. 37 — MARZO 2009 Detrazioni Irpef: sospensione trattenute e pagamento una tantum per il mese di marzo (Inpdap, Nota Operativa 9.3.3009 n. 12) In relazione alle richieste, da parte dei pensionati, volte a riesaminare il riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia 2008, si comunica che con la rata di pensione del mese di marzo 2009 saranno sospese le eventuali ritenute residue determinate in sede di conguaglio fiscale per effetto del mancato riconoscimento di dette detrazioni. Le ritenute derivanti dalle verifiche reddituali sulle pensioni ai superstiti (tabella F) e sull’assegno per il nucleo familiare (ANF), in applicazione dell’operazione RED 2007/ redditi 2006 e già previste con decorrenza dal mese di marzo, saranno invece posticipate al mese di maggio 2009.... INPDAP Nota Operativa 9.3.2009 n. 12 Detrazioni fiscali per carichi di famiglia 2008 : sospensione trattenute e pagamento una tantum per il mese di marzo. In relazione alle richieste, da parte dei pensionati, volte a riesaminare il riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia 2008, si comunica che con la rata di pensione del mese di marzo 2009 saranno sospese le eventuali ritenute residue determinate in sede di conguaglio fiscale per effetto del mancato riconoscimento di dette detrazioni. Le ritenute derivanti dalle verifiche reddituali sulle pensioni ai superstiti (tabella F) e sull’assegno per il nucleo familiare (ANF), in applicazione dell’operazione RED 2007/ redditi 2006 e già previste con decorrenza dal mese di marzo, saranno invece posticipate al mese di maggio 2009. Si comunica, inoltre, che con la rata di pensione relativa al mese di aprile 2009 si procederà comunque al recupero dei debiti Irpef per detrazioni relativi al periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2008 i quali, a seguito del riesame delle domande inerenti le detrazioni per l’anno 2008 ed alla emissione di un nuovo modello CUD, potrebbero risultare di importo diverso rispetto a quelli trattenuti nel mese di febbraio. Con l’occasione, si informa che sulla rete intranet – strumenti/prestazioni pensionistiche/ prospetti erogazioni pensioni è disponibile un elenco, ripartito per sede ed in base alle diverse modalità di riscossione (accredito c/c bancario, c/c postale o libretto postale ovvero con pagamento in contanti), contenente I nominativi dei pensionati che riceveranno il giorno 11 marzo una somma una tantum pari all’importo trattenuto sulla rata di febbraio a seguito del mancato o parziale riconoscimento, in sede di conguaglio fiscale 2008, delle detrazione per carichi di famiglia. Si precisa che sono riguardati da questo pagamento straordinario i pensionati le cui domande sono state inserite nell’applicativo Detra 08 ovvero inviate dai Caf entro la mattinata del giorno 4 marzo u.s. Per coloro che riscuotono in contanti la loro pensione, i direttori delle Sedi in indirizzo sono invitati a promuovere ogni utile iniziativa volta ad avvisare tali pensionati della disponibilità della somma erogata dall’Inpdap presso il relativo ufficio postale. Sono esclusi dal pagamento una tantum coloro i quali hanno subito una ritenuta per conguaglio fiscale relativa alle detrazioni inferiore a € 50; nei confronti di questi ultimi si procederà alla restituzione di tale importo con la rata di pensione del mese di aprile, in sede di conguaglio fiscale. Si richiama l’attenzione delle Sedi affinché si prosegua, con la massima tempestività, l’attività di inserimento nell’applicativo “Detrazioni 2008” dei dati relativi alle richieste di riesame per il riconoscimento dei carichi di famiglia nei confronti di coloro che dimostrino di avere adempiuto, nei termini indicati dall’istituto, agli obblighi di legge; ciò al fine di consentire un ulteriore pagamento straordinario, nel corso del corrente mese, di quanto trattenuto in sede di conguaglio fiscale. Si precisa che il termine ultimo per l’inserimento delle domande nell’applicativo Detra 2008 è stato differito al 18 marzo 2009. Per completezza di esposizione, si invitano le strutture competenti a continuare a comunicare con cadenza giornaliera, e per il tramite delle direzioni regionali, i dati relativi alle domande presentate e quelle lavorate al fine di monitorare il fenomeno. La presente nota operativa è diramata d’intesa con la Direzione Centrale Comunicazione, Studi e Relazioni internazionali e la Direzione Centrale Sviluppo Organizzativo e Formazione. (Il Dirigente Generale Dr. Costanzo Gala) A Cura di M.A. Petrocelli N. 37— MARZO 2009 SINDACATO– CULTURA—LAVORO PAGINA 5 Lavoro notturno e familiari di persone disabili Risoluzione del Ministero del Lavoro Il “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità” (Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, articolo 53), si occupa anche dello svolgimento del lavoro notturno prevedendo che alcune categorie di lavoratori non debbano obbligatoriamente essere impegnate nel lavoro notturno. Le categorie interessate da questa agevolazione sono tre. La prima categoria riguarda le lavoratrici madri di un figlio di età inferiore a tre anni o, alternativamente, i padri conviventi con le stesse. La seconda categoria è quella della lavoratrice o del lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni. Con queste due indicazioni il Legislatore ha voluto riconoscere la prevalenza dell'assistenza ai figli rispetto all'organizzazione del lavoro. Ma la normativa vigente prevede anche una terza categoria che non può essere obbligatoriamente adibita al lavoro notturno. Si tratta dei lavoratori che “abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104”. Fino ad oggi non era chiaro che cosa si intendesse con la locuzione "a carico". Il chiarimento, è giunto dal Ministero del lavoro con la Risoluzione n. 4 del 6 febbraio scorso, che ha risposto ad un interpello. Il Ministero si rifà alle indicazioni della Legge 104/1992 (che pur non tratta di lavoro notturno), sostenendo che la definizione “a carico” vada ricollegata e resa omogenea a quanto disposto da quella norma a proposito della concessio- ne dei permessi lavorativi. Pertanto il disabile va considerato “a proprio carico” anche si fini dell’esenzione dal lavoro notturno quando il lavoratore presti a questi effettiva assistenza. Il Ministero riprende, a tal proposito, le indicazioni della Circolare INPS 23 maggio 2007 n. 90, adottando il principio che “tale assistenza non debba essere necessariamente quotidiana, purché assuma i caratteri della sistematicità e dell'adeguatezza rispetto alle concrete esigenze della persona con disabilità in situazione di gravità.” Va ricordato che l’INPS non ha mai precisato i concetti di “sistematicità” e “adeguatezza”, lasciano quindi ampio margine interpretativo alla proprie Sedi periferiche e ai datori di lavoro. A cura di Stefano Innocentini Niente licenziamento per il Lavoratore che dice al Capo chi C... Sei La risposta era costata il posto a un ausiliario addetto al servizio stoviglie. Per la Cassazione si tratta di una semplice ''reazione emotiva ed istintiva '' ai rimproveri ricevuti e non di ''una vera e propria insubordinazione''. Respinto il ricorso di un'azienda napoletana, l'Alma Mater, che si era opposta alla reintegrazione di un proprio dipendente Roma, 20 mar. (Adnkronos) - Il lavoratore rimproverato dal capo può reagire con un ''Chi c... credi di essere'' senza incorrere nel licenziamento. Parola di Cassazione, secondo la quale l'espressione va inquadrata come semplice ''reazione emotiva ed istintiva del lavoratore ai rimproveri ricevuti'', escludendone quindi ''l'ascrivibilità ad un'ipotesi di vera e propria insubordinazione''. In questo modo la sezione lavoro (sentenza 6569) ha respinto il ricorso di un'azienda napoletana, l'Alma Mater che si era opposta alla reintegrazione di un proprio dipendente, un ausiliario addetto al servizio stoviglie, che rimproverato dall'amministratore della società per il lavoro che stava svolgendo, di tutta risposta gli aveva detto ''Chi c... ti credi di essere, se sei un uomo esci fuori, non ti faccio campare più tranquillo. Una risposta che, insieme ad altre inottemperanze contestate dall'azienda, era costata al lavoratore Saverio M. il licenziamento intimato il 18 giugno del 2002. L'ausiliario addetto al servizio stoviglie era stato poi reintegrato dal giudice del lavoro di Napoli e dalla Corte d'Appello del capoluogo campano nel maggio 2005. Contro la riassunzione del dipendente che aveva osato rispondere al capo Fabrizio C., l'azienda ha fatto ricorso in Cassazione sostenendo, tra l'altro, l'insubordinazione del lavoratore nei confronti del dirigente. Piazza Cavour ha respinto il reclamo dell'azienda e ha sottolineato che ''la Corte territoriale con apprezzamento incensurabile ha ritenuto che le espressioni irriguardose ma non minacciose rivolte da Saverio M. all'amministratore andavano valutate nel complessivo contesto in cui erano state pronunciate, caratterizzate da un alterco intervenuto fra i due e ritenendole, con plausibile valutazione, effetto di una reazione emotiva ed istintiva del lavoratore ai rimproveri ricevuti, escludendone l'ascrivibilità ad un'ipotesi di vera e propria insubordinazione e, comunque, la particolare gravità contrattualmente richiesta per potersi fare applicazione della sanzione espulsiva''. Ora il caso dovrà essere riconsiderato nuovamente dalla Corte d'Appello di Napoli che ovviamente non potrà licenziare il dipendente per quell'espressione se pur ''irriguardosa'', frutto di una reazione ''emotiva ed istintiva ai rimproveri'' ricevuti dal capo. Stefano Innocentini PAGINA 6 SINDACATO– CULTURA—LAVORO N. 37 — MARZO 2009 “ IL CONSIGLIO DI STATO BOCCIA BONDI LA CONFSAL-UNSA BENI CULTURALI CHIEDE LE SUE DIMISSIONI” “regole da rivedere, stop al supermanager proveniente da McDonald’s Italia, la Direzione Generale del Paesaggio è salva e tanto altro ancora nei rilievi del Consiglio di Stato alla “riforma Bondi” - afferma Giuseppe Urbino, Segretario Nazionale della Confsal Unsa Beni Culturali – è l’ennesima dimostrazione che questa gestione del dicastero della cultura, a nemmeno un anno di governo Berlusconi continua a non brillare. Nei fatti – prosegue il sindacalista – i Magistrati di Palazzo Spada – non hanno fatto altro che constatare la poca chiarezza nelle competenze che Bondi vuole a tutti i costi affidare al suo consigliere Mario Resca mettendolo alla guida di una direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale. Dubbi che tra l’altro erano sorti in tempi non sospetti al Prof. Salvatore Settis e a quasi tutto il Consiglio Superiore per i beni culturali e paesaggistici, dubbi che poi però costarono al Direttore della normale di Pisa la guida dello stesso Consiglio. Pertanto – conclude Urbino – la politica culturale del Ministro Bondi non decolla, è un dato di fatto, al ministro poeta non rimangono che le dimissioni più volte annunciate, un atto importante che il mondo della cultura attende con ansia”. Il Coordinamento Nazionale GIURISDIZIONE IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili - sentenza 16 febbraio 2009 n. 3677 Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, intervengono nuovamente sulla giurisdizione in materia di pubblico impiego privatizzato statuendo che, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in tutti i casi nei quali vengano in considerazione atti amministrativi presupposti, ove si agisca a tutela delle posizioni di diritto soggettivo in materia di lavoro pubblico, è consentita esclusivamente l'instaurazione del giudizio davanti al giudice ordinario; in tale giudizio la tutela è pienamente assicurata dalla disapplicazione dell'atto e dagli ampi poteri riconosciuti al giudice ordinario dall’art. 63, comma 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 .in buona sostanza, le controversie concernenti gli atti di organizzazione dell'amministrazione rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario; tali atti sono passibili di disapplicazione in tutti i casi in cui costituiscano provvedimenti presupposti di atti di gestione del rapporto di lavoro del pubblico dipendente (alla stregua del principio è stata affermata la giurisdizione dell’A.G.O. per una controversia riguardante una pianta organica, proposta da dirigenti avverso la revoca degli incarichi dirigenziali e poi, a seguito della soppressione di tutte le posizioni dirigenziali dalla pianta organica, della dichiarazione di eccedenza e della successiva messa in mobilità; rispetto a tali provvedimenti, infatti, il provvedimento di variazione della pianta organica era evidentemente l'atto presupposto degli atti di gestione del rapporto). Marco Paolo Nigi N. 37 — MARZO 2009 SINDACATO– CULTURA—LAVORO PAGINA 7 Lavoro: presentato il pacchetto per la tutela dei lavoratori e incentivi per la riassunzione Il Ministro del Lavoro, lo scorso 13 marzo, ha presentato un pacchetto di norme in materia di ammortizzatori sociali aventi ad oggetto l’accelerazione nel pagamento degli assegni, il raddoppio dell'indennità per i co.co.pro che restano senza lavoro, il voucher per pagare piccoli lavori occasionali sempre nel periodo in cui il lavoratore resta senza occupazione fissa. Il pacchetto sarà sottoposto, come insieme di emendamenti, all'approvazione del Parlamento in sede di conversione del decretolegge n. 5 del 2009 in materia di sostegno ai settori industriali in crisi. E’ stato quindi previsto di accorciare i tempi per accedere agli ammortizzatori sociali, una forte accelerazione per gli anni 2009-2010 dei tempi di concessione e di erogazione degli ammortizzatori sociali, per evitare lunghe attese per i lavoratori e onerose anticipazioni per le imprese. Sono state inoltre previsti degli aumenti delle cd. indennità di reinserimento per i collaboratori a progetto con un solo committente (dal 10% al 20% di quanto percepito l'anno precedente, per una somma che va da € 1.000 a € 2.600 circa). Tra le altre misure ci sono norme che intendono incentivare la riassunzione. Difatti, se i lavoratori che hanno sussidi straordinari in deroga vengono assunti, potranno portare con sé i sussidi del rimanente periodo; inoltre, i lavoratori che ricevono dei sussidi potranno anche accettare piccoli lavori, purché il compenso non superi i 3.000 mila euro per la parte restante del 2009. Infine è stato disposto a carico dei Centri per l’impiego e delle Agenzie private di lavoro l’obbligo di divulgare tutte le opportunità di lavoro di cui sono a conoscenza, con lo scopo di facilitarne la più efficace diffusione. MINISTRO SACCONI. A cura di M.A Petrocelli Cassazione: indennità di accompagnamento? Va riconosciuta anche durante i ricoveri in ospedale L Corte di Cassazione La Corte ha altresì aggiunto che “il beneficio può spettare all’invalido grave durante il ricovero ove si dimostri che le prestazioni assicurate dall’Ospedale a Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (Sent. N. 2691/2009) ha stabilito che l’indennità di accompagnamento (prevista dalla L. 11.2.1980 n. 18 in favore di soggetti non deambulanti o non autosufficienti), va riconosciuta anche in caso di ricovero in ospedale pubblico. La Corte ha infatti precisato che “costituisce principio di diritto vivente nella giurisprudenza di questa Corte, quello secondo il quale ai fini del diritto all’indennità di accompagnamento […] rileva esclusivamente il requisito sanitario descritto dall’art. 1 della stessa legge mentre non si richiede anche la condizione del non ricovero dell’inabile in istituto, la quale si pone come elemento esterno alla fattispecie, e non costituisce ostacolo al riconoscimento del diritto all’indennità bensì all’erogazione della stessa per il tempo in cui l’inabile sia ricoverato a carico dell’erario e non abbisogni dell’accompagnatore”. La Corte ha altresì aggiunto che “il beneficio può spettare all’invalido grave durante il ricovero ove si dimostri che le prestazioni assicurate dall’Ospedale medesimo non esauriscono tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana e che in tema di indennità di accompagnamento per coloro che subiscono trattamenti di chemioterapia il beneficio può spettare all’invalido grave anche durante il ricovero in ospedale pubblico ove si dimostri che le prestazioni assicurate dall’ospedale medesimo non esauriscono tutte le forme di assistenza di vita quotidiana. A cura di Stefano Innocentini PAGINA 8 SINDACATO– CULTURA—LAVORO N. 37—MARZO 2009 Lavoro pubblico: il via della riforma con la consultazione telematica Il Ministro della Pubblica Amministrazione e Innovazione, di concerto con il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, hanno avviato una consultazione pubblica telematica, in vista della definizione dei decreti attuativi previsti dalla legge di riforma del lavoro pubblico. In particolare, la consultazione è stata avviata con lo scopo di raccogliere i contributi di circa 2900 operatori della PA e di circa 70 esperti selezionati sulle opzioni di attuazione della legge delega di riforma del lavoro pubblico. E’ stato quindi chiarito che il provvedimento (che fa parte della riforma della PA approvata dal Consiglio dei Ministri il 18.6.08 ed è legge dal 25.2.09) ha lo scopo di convergere gli assetti regolativi del lavoro pubblico con quelli del lavoro privato, con particolare riferimento al sistema delle relazioni sindacali, di migliorare l’efficienza e l’efficacia delle procedure della contrattazione collettiva, di introdurre sistemi interni ed esterni di valutazione del personale e delle strutture amministrative, finalizzati ad assicurare l'offerta di servizi conformi agli standard internazionali di qualità, di valorizzare il merito e il conseguente riconoscimento di meccanismi premiali, di definire un sistema più rigoroso di respon- sabilità dei dipendenti pubblici, di introdurre strumenti che assicurino una più efficace organizzazione delle procedure concorsuali su base territoriale, di valorizzare il requisito della residenza dei partecipanti ai concorsi pubblici, qualora ciò sia strumentale al migliore svolgimento del servizio. Inoltre, i vincitori delle procedure di progressione verticale dovranno permanere per almeno 5 anni nella sede della prima destinazione e sarà considerato titolo preferenziale la permanenza nelle sedi carenti di organico. A cura di M.A. Petrocelli E IL C.C.I.M. VA… MA LE STELLE STANNO A GUARDARE… Finalmente è iniziata ieri 19 marzo 2009, la tanto attesa discussione sul nuovo Contratto Collettivo Integrativo di Ministero sebbene sia scaduto il 31 dicembre 2007 e quello attualmente in discussione, avrà una valenza fino al 31 dicembre 2009… Si può dire che il cerimoniale si è aperto, i soliti ed inutili preamboli dei sindacalisti separatisti CGIL e CISL che preferiscono discutere dei problemi dei lavoratori a tavoli disgiunti, facendo perdere moltissimo tempo alla risoluzione delle problematiche dei lavoratori e creando notevoli e ulteriori ritardi per il rinnovo del CCIM che, come già detto, solo adesso inizia la sua discussione. L’ attuale Direzione Generale O.I.F., che eredita purtroppo una situazione pregressa di inefficienza e di completo abbandono, ha dovuto, con tutta fretta, predisporre la bozza del Contratto Integrativo, in pratica una ripassata del vecchio CCIM, con qualche modifica non sostanziale, se non l’aggiunta della nuova situazione determinata dalla continua riorganizzazione del Ministero, che purtroppo non trova pace, salvo ovviamente là dove si discute delle relazioni sindacali, si intravede il chiaro intendimento di voler ridimensionare il ruolo del sindacato, limitandone la partecipazione alla contrattazione decentrata periferica. Per quanto la discussione abbia avuto inizio sul materiale fornitoci dall’ Amministrazione, mancava ovviamente tutta la documentazione inerente le piattaforme presentate dalle OO.SS., o meglio, è mancata la possibilità di una comparazione tra i testi e quindi si è proceduto ad una disamina frettolosa dell’ articolato che ha posto seri problemi per il prosieguo della trattativa che quindi sarà ripresa nella prossima riunione, con la speranza che l’ Amministrazione, questa volta, ci fornisca in tempo debito, tutta la documentazione necessaria. Corre l’ obbligo, da parte della scrivente Organizzazione sindacale, di descrivere il deplorevole comportamento dai toni assai rissosi e provocatori assunto dal rappresentante della CGIL già noto per simili fatti, sia nei confronti di chi la pensa diversamente, che nei confronti dell’ Amministrazione centrale che, purtroppo, subisce e ne registra passivamente l’ anomalo atteggiamento. Il nostro coordinamento nazionale, oltre che stigmatizzare l’ increscioso episodio, ha contestato all’ Amministrazione che non si è più disposti a tollerare alcuna prevaricazione, intolleranza o forme di intimidazione diretta o indiretta che possa impedire lo svolgimento di una serena discussione, non solo per le delegazioni sindacali, ma anche nei confronti della delegazione di parte pubblica. La CONF.SAL/UNSA sta predisponendo le osservazioni utili alla discussione sulla prossima riunione, peraltro già calendarizzata per il giorno 26 marzo 2009, della quale come sempre vi forniremo dettagliata informativa. Si comunica il calendario delle prossime convocazioni tra Amministrazione e OO.SS. Il giorno 1 aprile 2009 alle ore 12,00 - esame del Contratto Collettivo Integrativo di Ministero (Titoli I, II e III) con le OO.SS. CGIL e CISL; Il giorno 2 aprile 2009 alle ore 15,00 - esame del Contratto Collettivo Integrativo di Ministero (Titoli I, II e III) con le OO.SS. UIL, FLP, CONFSAL/UNSA, RDB/CUB; Il giorno 7 aprile 2009 alle ore 12.00 con il seguente ordine del giorno: informativa dalle ore 12.00 alle ore 13.00 sulle seguenti materie: verifica del progetto di “Valorizzazione delle capacità manageriali e delle maggiori responsabilità dei direttori degli Istituti non dirigenziali, delle sedi di particolare rilevanza e degli Uffici esportazione” verifica del progetto “Procedure dei passaggi tra le aree, ai sensi dell’art. 15 del CCNL 1998/2001 – Attività di valutazione titoli e verifica dei requisiti” – passaggi dall’area B alla posizione C1”; procedure dei passaggi tra le aree; progetto “integrazioni turnazioni pomeridiane A.F. 2009” contrattazione sui punti a), b) e d): dalle ore 14.00 alle ore 15.30 con le OO.SS. UIL, FLP, CONFSAL/UNSA, RDB/CUB; dalle ore 15.30 alle ore 16.30 con le OO.SS. CGIL e CISL. Alle ore 17.00 si riunirà il Tavolo per la sottoscrizione degli accordi Il giorno 8 aprile 2009 alle ore 14.00 prosecuzione dell’esame del Contratto Collettivo Integrativo di Ministero con le OO.SS. CGIL e CISL; Il giorno 9 aprile 2009 alle ore 14.00 prosecuzione dell’esame del Contratto Collettivo Integrativo di Ministero con le OO.SS. UIL, FLP,CONFSAL/UNSA, RDB/CUB Giuseppe Urbino N. 37 — MARZO 2009 SINDACATO– CULTURA—LAVORO PAGINA 9 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: GRADUALE RIDUZIONE DI PERSONALE E ASSUNZIONI IN DEROGA Il Ministero della Funzione Pubblica con la circolare Uppa n° 3858 del 27/01/2009 ha predisposto un piano di riduzione del personale Il Ministero della Funzione Pubblica con la circolare Uppa n° 3858 del 27/01/2009 ha predisposto un piano di riduzione del personale, attraverso lo strumento del blocco delle assunzioni fino al 2013. Infatti, le assunzioni dovranno essere effettuate sotto controllo nella Pubblica Amministrazione, e tra queste, oltre le Amministrazioni dello Stato si intendono anche le Agenzie e gli Enti pubblici non economici che dovranno rispettare una rigida tempistica per portare a termine le procedure di reclutamento di personale relativamente agli anni 2008 e 2009, ma anche per concludere la stabilizzazione di chi è a tempo determinato e bandire nuovi concorsi per il triennio 2009-2011. Il contenuto delle circolari Uppa n° 3858 del 27/01/2009 e la n° 3851 del 27/01/2009 del Ministero della Funzione Pubblica, riguardante gli enti di ricerca. Con la prima circolare, la Pubblica Amministrazione si pone l’obiettivo della graduale riduzione del personale, attraverso lo strumento del blocco delle assunzioni, salvo la previsione di deroghe. Dal 2008 al 2013 si prevede un piano di restrizione delle assunzioni finalizzato a contenere il Turn-Over con misure diverse, a seconda dei vari anni, fino a quando nel 2013 si potranno riprendere, entro i limiti però delle cessazioni dal servizio verificatesi nell’anno precedente. Per quanto riguarda, la programmazione del fabbisogno 2009-2011 si sottolinea la necessità di poter espletare nuove procedure concorsuali solo previo esperimento del riassetto organizzativo interno e di mobilità, poi, l’impossibilità al ricorso del lavoro flessibile per far fronte ad esigenze ordinarie e continuative di personale ed, infine, l’impiego di rapporti di lavoro a tempo determinato, di contratti di collaborazione continuative e di contratti di formazione e lavoro nei limiti finanziari del 35% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2003. Si precisa inoltre, in merito al reclutamento ordinario, comprese le progressioni verticali e le autorizzazioni alla mobilità sono previste nell’anno 2008 assunzioni nella misura pari al 20% dei risparmi di spesa, derivanti dalle cessazioni dei rapporti di lavoro nel 2007. Sono escluse dal predetto limite le assunzioni di personale appartenenti alle categorie protette, comprese nella quota obbligatoria. I termini da rispettare sono: il 31/12/2009 per ciò che concerne le assunzioni ed il 30/06/2009 per quanto riguarda la concessione delle autorizzazioni. Sempre nell’anno 2008 si potrà stabilizzare il personale precario non dirigente - in possesso del requisito dei 3 anni di servizio entro l’anno 2009 - nella misura pari al 40% dei risparmi di spesa, derivanti dalle cessazioni dell’anno 2007. Le assunzioni dovranno avvenire entro il 30/06/2009 e le autorizzazioni potranno essere concesse entro il 31/03/2009. Infatti, tutte le procedure di stabilizzazione – comprese quelle previste per il 2009 – dovranno concludersi entro il 30/06/2009. Nel corso del corrente anno 2009si potranno effettuare assunzioni nella misura pari al 10% dei risparmi di spesa, che verranno dalle cessazioni dei rapporti di lavoro nel 2008 e comunque nel limite del 10% delle unità cessate nell’anno 2008; per le stabilizzazioni queste potranno effettuarsi nella misura pari al 10% dei risparmi di spesa, derivanti dalle cessazioni dell’anno precedente e comunque entro il limite del 10% delle unità cessate nel 2008. Per quanto riguarda gli anni 2010 e 2011 le Amministrazioni potranno assumere – previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità - nella misura del 20% dei risparmi di spesa che verranno dalle cessazioni dei rapporti di lavoro nell’anno precedente e comunque nel limite del 20% delle unità cessate nell’anno precedente, con esclusione sempre delle assunzioni di personale delle categorie protette, appartenenti alla quota d’obbligo. Infine, per l’anno 2012 le Amministrazioni potranno assumere – previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità - nella misura del 50% dei risparmi di spesa che verranno dalle cessazioni dei rapporti di lavoro nell’anno precedente e comunque nel limite del 50% delle unità cessate nell’anno precedente. Mentre, dal’anno 2010 non si potranno più fare stabilizzazioni di personale e dal 2013 le assunzioni potranno avvenire solo entro i limiti di cessazione dal servizio dell’anno precedente. Con la pianificazione delle assunzioni e della riduzione del personale sono previste alcune novità anche per quanto riguarda il calcolo dei risparmi, in quanto le cessazioni di personale saranno calcolate sui 12 mesi e non costituiscono risparmi le voci retributive che tornano al fondo della contrattazione integrativa. Si evidenzia la necessità per le Amministrazioni, che intendano assumere o stabilizzare personale, di inoltrare una domanda compilata secondo le istruzioni fornite dal Ministero, accompagnata da una relazione di sintesi, nella quale dovranno indicare con precisione l’importo del risparmio realizzato attraverso le cessazioni dell’anno precedente, fornendo altresì una dimostrazione analitica del calcolo. Inoltre, si prevede anche che la mobilità tra Enti pubblici dovrà essere assoggettata ad autorizzazione, se avviene tra Amministrazioni non sottoposte al blocco delle assunzioni, mentre potrà essere disposta senza alcun limite tra enti sottoposti al blocco delle assunzioni o al regime limitativo. Le procedure per le progressioni verticali comportanti il passaggio tra aree professionali dovranno essere assoggettate ad autorizzazione, mentre già dal 2009 per le progressioni verticali si potrà tener conto solamente del limite finanziario e non anche del numero di cessazioni dal servizio. Per quanto concerne invece, l’organizzazione e le dotazioni organiche dei vari enti pubblici, è prevista una limitazione delle assunzioni per quelli di questi che non hanno adempiuto al ridimensionamento degli assetti organizzativi ed alla riduzione delle dotazioni organiche entro il termine del 30/11/2008. Inoltre è programmata una riduzione degli Uffici Dirigenziali Generali e Non ed una diminuzione della spesa relativa al personale non dirigenziale, in misura non inferiore però al 10%. La Circolare Uppa n° 3851 del 27/01/2009 relativa agli enti di ricerca prevede, infine, di rilevante, soprattutto il termine del 13 marzo 2009 per inviare al Ministero della Funzione Pubblica le domande di assunzione e le stabilizzazioni degli enti di ricerca. Le circolari Uppa, 3858 del 27.01.09 e 3851 del 27.01.09 sono scaricabili dal nostro sito www.unsabeniculturali.it alla voce documenti A cura di Learco Nencetti PAGINA 10 SINDACATO– CULTURA—LAVORO N. 37 — MARZO 2009 Regolarizzazione dei contributi per il finanziamento delle indennità di malattia, maternità e disoccupazione per imprese di cui alla legge 6.8.2008, n. 133 (Inps, Messaggio 10.3.2009 n. 5730) Con circolare n. 114 del 30 dicembre 2008 e con successivo messaggio n. 3352 del 10 febbraio 2009, sono stati illustrati i contenuti della disposizione legislativa e sono state fornite le istruzioni ai fini del riconoscimento delle indennità economiche di malattia e maternità e di quelle ex legge n. 104/92 in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese destinatarie della norma . Con la stessa circolare è stato precisato, al punto 2, che destinatarie delle disposizioni ex art. 20, c. 2 della legge n. 133/2008 sono le imprese partecipate, in tutto o in parte, dallo Stato e dagli Enti Pubblici nonché le imprese degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni e integrazioni, che sono state interessate da processi di privatizzazione e che hanno continuato ad essere assoggettate ad un regime previdenziale di tipo pubblicistico. A maggior chiarimento, con il citato messaggio del 10 febbraio, sono state elencate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le aziende tenute al versamento delle contribuzioni in questione. Le contribuzioni sono dovute per tutti i lavoratori, secondo la qualifica rivestita e il settore di appartenenza dell’impresa (1), ancorché assunti anteriormente alla privatizzazione e indipendentemente dall’Ente previdenziale al quale viene versata la contribuzione pensionistica. Con il presente messaggio si forniscono le modalità operative per il versamento della relativa contribuzione. INPS Direzione Centrale Entrate - Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Messaggio 10.3.2009 n. 5730 Istruzioni operative per la regolarizzazione dei contributi dovuti per il finanziamento delle indennità di malattia e maternità e per la disoccupazione nei confronti delle imprese destinatarie delle disposizioni di cui all’art. 20, c. 2 , 4, 5 e 6 del decreto-legge 25 giugno 2008 , n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133. Circolari n.114 del 30 dicembre 2008 e n. 18 del 12 febbraio 2009. Con il presente messaggio si forniscono le modalità operative per il versamento delle contribuzioni per le indennità economiche di malattia e maternità e per la disoccupazione, dovute - dal 1° gennaio 2009 - per i lavoratori dipendenti delle aziende in oggetto. 1. Aziende destinatarie degli obblighi contributivi per le indennità economiche di malattia e maternità (art. 20, c. 2 L. 133/2008) Con circolare n. 114 del 30 dicembre 2008 e con successivo messaggio n. 3352 del 10 febbraio 2009, sono stati illustrati i contenuti della disposizione legislativa e sono state fornite le istruzioni ai fini del riconoscimento delle indennità economiche di malattia e maternità e di quelle ex legge n. 104/92 in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese destinatarie della norma. Con la stessa circolare è stato precisato, al punto 2, che destinatarie delle disposizioni ex art. 20, c. 2 della legge n. 133/2008 sono le imprese partecipate, in tutto o in parte, dallo Stato e dagli Enti Pubblici nonché le imprese degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni e integrazioni, che sono state interessate da processi di privatizzazione e che hanno continuato ad essere assoggettate ad un regime previdenziale di tipo pubblicistico. A maggior chiarimento, con il citato messaggio del 10 febbraio, sono state elencate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le aziende tenute al versamento delle contribuzioni in questione. Le contribuzioni sono dovute per tutti i lavoratori, secondo la qualifica rivestita e il settore di appartenenza dell’impresa (1), ancorché assunti anteriormente alla privatizzazione e indipendentemente dall’Ente previdenziale al quale viene versata la contribuzione pensionistica. Con il presente messaggio si forniscono le modalità operative per il versamento della relativa contribuzione. A partire dal periodo di paga “maggio 2009”, le aziende in questione, ancorché contraddistinte dai codici 8G e/o 8H, 8S, 8Y e le aziende inquadrate nel settore “Enti” – 2.01.01 e 2.01.02 con c.a. 0V, dovranno incrementare l’aliquota complessivamente dovuta della percentuale contributiva della malattia e maternità nella misura prevista dalla vigente normativa. Per i mesi pregressi, da gennaio ad aprile 2009, il versamento di detta contribuzione potrà essere effettuato, senza oneri aggiuntivi, entro il gior- no 16 del terzo mese successivo alla emanazione del presente messaggio, ai sensi della delibera n.5 del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto del 26/03/1993, approvata con D.M. 7/10/1993. Per la regolarizzazione devono essere utilizzati i seguenti codici importo da riportare nel quadro B/C del mod. DM10: M237 codice di nuova istituzione avente il significato di “versamento contributo malattia”; M232 codice già esistente avente il significato di “versamento contributo maternità”. In corrispondenza di detti codici dovrà essere compilato solo il campo “somme a debito del datore di lavoro”. Al fine del versamento delle contribuzioni in argomento, i datori di lavoro non in possesso di posizione assicurativa o con posizione sospesa al 31/12/2008, dovranno chiedere - alla sede Inps di competenza - l’apertura o la riattivazione della posizione (2). Ovviamente, le aziende che hanno adempiuto correttamente all’obbligo del versamento della contribuzione MAL/MAT a far tempo dal gennaio 2009, non dovranno effettuare alcuna regolarizzazione. Poiché nei confronti di dette aziende, la procedura di controllo delle denunce DM10, per il periodo da gennaio ad aprile 2009, non richiede obbligatoriamente detta contribuzione con conseguente emissione di rettifiche a credito azienda (rettifiche passive), si richiama l’attenzione delle aziende medesime a non tener conto di tali rettifiche in quanto le stesse saranno oggetto di sistemazione a cura delle Sedi Inps. 1.1. Prestazioni a conguaglio Le eventuali prestazioni spettanti ai lavoratori da gennaio 2009 alla data di regolarizzazione, non conguagliate, saranno sommate a quelle correnti. In particolare: al rigo “52” per le indennità di malattia; M053 per le indennità di maternità per la quota a carico dello Stato, fissata per l’anno 2009 in € 1.902,90; rigo 53 per la quota di indennità di maternità eccedente quella a carico dello Stato. CONTINUA →→→ N. 37 — MARZO 2009 Per quanto riguarda tutte le altre prestazioni spettanti, si rimanda al manuale di compilazione del DM10, allegato alla circolare n. 15/2006. 1.2. Adempimenti a cura delle Sedi Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni operative per la definizione delle eventuali note di rettifica passive e per le operazioni di modifica delle caratteristiche contributive aziendali. Nelle more, le Sedi - per le posizioni in questione - si asterranno dal modificare CSC e/o CA. 2. Aziende destinatarie degli obblighi contributivi per la disoccupazione involontaria (art. 20, c. 4, 5 e 6 L. 133/2008) A scioglimento della riserva contenuta nel punto 3 della circolare n.18 del 12 febbraio 2009, si forniscono le modalità operative per il versamento della contribuzione contro la disoccupazione dovuta - dal 1° gennaio 2009 - per i lavoratori dipendenti dalle aziende pubbliche, da quelle esercenti pubblici servizi nonché da quelle private, ancorché agli stessi sia garantita la stabilità d’impiego. Le contribuzioni sono dovute per tutti i lavoratori, con esclusione di quelli riportati ai punti 2.4 e 2.5., indipendentemente dall’Ente previdenziale al quale viene versata la contribuzione pensionistica. A partire dal periodo di paga “maggio 2009”, le aziende in questione, ancorché contraddistinte dai codici 1B, 1E e 1F e le aziende inquadrate nel settore “Enti” – 2.01.01 e 2.01.02 con c.a. 0V, ancorché contraddistinte dai codici 6B, 6C e 6D, dovranno incrementare l’aliquota complessivamente dovuta della percentuale contributiva della DS nella misura prevista dalla vigente normativa (3). Per i mesi pregressi, da gennaio ad aprile 2009, il versamento di detta contribuzione potrà essere effettuato, senza oneri aggiuntivi, entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla emanazione del presente messaggio, ai sensi della delibera n.5 del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto del 26/03/1993, approvata con D.M. 7/10/1993. Dal periodo di paga “maggio 2009” non saranno più accettati i seguenti codici tipo contribuzione: - 10 lavoratori non soggetti alla contribuzione DS; - 34 lavoratori non soci delle ex compagnie e gruppi portuali trasformati in SINDACATO– CULTURA—LAVORO PAGINA 11 cooperative non soggetti alla DS; - 36 lavoratori dipendenti, non soci né avventizi, delle ex compagnie e gruppi portuali trasformati in cooperative non soggetti alla DS e Cuaf. Le aziende pubbliche - non rientranti nel D.lgs n. 165/2001 - inquadrate nel settore “Enti” con c.s.c. 2.01.01 e 2.01.02 e c.a. 0V, da maggio 2009, per il versamento della contribuzione DS, dovranno utilizzare il codice tipo contribuzione: - 61 per il versamento della contribuzione IVS e DS; - 63 per il versamento della contribuzione DS e IVS ridotta dello 0,14% ex TBC; - 64 per il versamento della contribuzione TFR e DS. Al fine del versamento della contribuzione “DS”, le aziende che al 31/12/2008 non avevano obblighi contributivi nei confronti dell’Istituto con il sistema DM, dovranno richiedere l’apertura o la riattivazione di una posizione assicurativa con data di inizio o ripresa attività 01/2009 (1). Come indicato al punto 4 della circolare n. 18/2009, i datori di lavoro interessati dalla nuova disciplina in materia di disoccupazione, potranno aderire ai Fondi interprofessionali con una delle denunce contributive aventi periodo di paga fino a 04/2009, da trasmettere entro e non oltre il termine di scadenza del 31 maggio 2009. Per la regolarizzazione della contribuzione dovuta da gennaio 2009, sono stati istituiti i seguenti nuovi codici importo del quadro B/C del DM10: M215 avente il significato di “ versamento contributo DS”; M220 avente il significato di “versamento contributo 0,30% (fondo di rotazione/ interprofessionale) per la generalità dei lavoratori; M221 avente il significato di “versamento contributo 0,30% ( f o n d o r o t a z i o n e / interprofessionale) personale con qualifica di dirigente. In corrispondenza di detti codici dovrà essere compilato solo il campo “somme a debito del datore di lavoro”. Ovviamente, le aziende che hanno adempiuto correttamente all’obbligo del versamento della contribuzione DS a far tempo dal gennaio 2009, non dovranno effettuare alcuna regolarizzazione. Poiché nei confronti di dette aziende, la procedura di controllo delle denunce DM10, per il periodo da gennaio ad aprile 2009, non richiede obbligatoriamente detta contribuzione con conseguente emissione di rettifiche a credito azienda (rettifiche passive), si richiama l’attenzione delle aziende medesime a non tener conto di tali rettifiche, in quanto le stesse saranno oggetto di sistemazione a cura delle Sedi Inps. 2.1. Adempimenti a cura delle Sedi Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni operative per la definizione delle eventuali note di rettifica passive e per le operazioni di modifica delle caratteristiche contributive aziendali. Nelle more, le Sedi - per le posizioni in questione - si asterranno dal modificare CSC e/o CA. Pietro Corasaniti Giuseppe Greco Direttore Centrale Entrate Direttore Centrale Sistemi Informativi e tecnologici Note: 1) Aziende ed enti che svolgono attività di natura industriale , del credito, ovvero del terziario. 2) Per l’eventuale copertura contributiva dei mesi da gennaio ad aprile 2009, i datori di lavoro dovranno trasmettere i DM10 con saldo zero compilando il quadro “A” e il quadro “BC” con l’indicazione dei soli codici statistici MA, FE, FZ. 3) Per la generalità delle aziende la contribuzione DS è pari a 1,61% (di cui 1,31% per il finanziamento della disoccupazione e 0,30% ex art. 2, legge 29 maggio 1982, n. 297 per la formazione continua – fondo di rotazione/ Fondo interprofessionale). A cura di Learco Nencetti PAGINA 12 SINDACATO– CULTURA—LAVORO N. 37 — MARZO 2009 Esonero dal servizio: riflessi contributivi, del trattamento di quiescenza e di previdenza (Inpdap, Circolare 4.3.2009 n. 5) Come è noto , l’articolo 72 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2008, n.133, nel dettare nuove disposizioni per il personale pubblico dipendente prossimo al collocamento a riposo, ha introdotto il nuovo istituto dell’esonero dal servizio. In coerenza agli indirizzi applicativi già divulgati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica con la circolare DPF- 0047897-20/10/2008-1 si ritiene opportuno fornire ulteriori indicazioni relative ai riflessi contributivi e dei trattamenti di quiescenza e di previdenza derivanti dall’attuazione della disposizione de qua. Si rammenta in tale sede che il primo comma dello stesso articolo prevede un esonero volontario dal servizio per i dipendenti pubblici nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell’anzianità massima contributiva di 40 anni. Tale facoltà di sospensione delle prestazioni lavorative, che può essere esercitata per gli anni 2009, 2010 e 2011, è concessa esclusivamente al personale in servizio presso le Amministrazioni INPDAP (Circolare 4.3.2009 n. 5) Art. 72 del Decreto Legge 25 giugno 2008 , n.112, convertito in Legge 6 agosto 2008 n.133. Esonero dal servizio: riflessi contributivi, del trattamento di quiescenza e di previdenza. Come è noto, l’articolo 72 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2008, n.133, nel dettare nuove disposizioni per il personale pubblico dipendente prossimo al collocamento a riposo, ha introdotto il nuovo istituto dell’esonero dal servizio. In coerenza agli indirizzi applicativi già divulgati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica con la circolare DPF- 0047897-20/10/2008-1 si ritiene opportuno fornire ulteriori indicazioni relative ai riflessi contributivi e dei trattamenti di quiescenza e di previdenza derivanti dall’attuazione della disposizione de qua. Si rammenta in tale sede che il primo comma dello stesso articolo prevede un esonero volontario dal servizio per i dipendenti pubblici nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell’anzianità massima contributiva di 40 anni. Tale facoltà di sospensione delle prestazioni lavorative, che può essere esercitata per gli anni 2009, 2010 e 2011, è concessa esclusivamente al personale in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici non economici, le Università, le Istituzioni e gli Enti di ricerca nonché gli Enti di cui all’articolo 70, comma 4, del Decreto Legislativo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni (Ente Autonomo Esposizione Universale di Roma, Enti autonomi lirici e Istituzioni concertistiche assimilate, Agenzia Spaziale Italiana, Istituto Poligrafico dello Stato, camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, Azienda Autonoma Assistenza al volo, Registro Aeronautico Italiano, CONI, CNEL, ENAC e CNIPA). Come inoltre disposto dall’ultimo periodo del primo capoverso l’istituto dell’esonero non trova applicazione nei confronti del personale della scuola. L’istanza di esonero, che non è revocabile, deve essere presentata improrogabilmente entro il 1° marzo di ciascun anno . Ciascuna amministrazione datrice di lavoro ha la facoltà di accogliere o meno la richiesta in base alle proprie esigenze funzionali, dando comunque priorità, in caso di assenso, al personale interessato da processi di riorganizzazione o appartenente a qualifiche per le quali è prevista una riduzione di organico. Durante il periodo di esonero al dipendente spetta (cfr. comma 3 dell’art.72) un trattamento economico temporaneo pari al 50% di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione. Tuttavia, nell’intento di incentivare l’esonero dal servizio per l’espletamento di attività di volontariato, il legislatore ha previsto che il trattamento economico durante il periodo di esonero viene elevato al 70%, ove il dipendente documenti di svolgere tali attività presso Onlus, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo ed altri soggetti da individuare con un successivo decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Legge. Tale la disposizione introdotta, gli adempimenti contributivi a carico delle Amministrazioni interessate devono garantire la valutabilità dell’istituto dell’esonero ai fini del trattamento pensionistico e previdenziale, in conformità al comma 4 dell’articolo 72, che testualmente dispone: “All’atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio”. Si precisa, quindi, che l’obbligo a carico delle amministrazioni e degli enti al versamento dei contributi, sia per la quota a carico del datore di lavoro che per a quella a carico del dipendente, deve essere adempiuto: CONTINUA →→→ N. 37 — MARZO 2009 • ai fini del trattamento pensionistico; • ai fini del trattamento di fine servizio; • a favore della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, qualora il dipendente risulti iscritto all’atto del collocamento in esonero; • a favore dell’assicurazione sociale vita, qualora il dipendente risulti iscritto all’atto del collocamento in esonero. Individuati gli oneri contributivi, gli stessi devono essere quantificati sulla retribuzione virtuale, calcolata per intero, corrispondente a quella spettante al lavoratore nell’ipotesi di permanenza in servizio. Si riportano di seguito le componenti della retribuzio- SINDACATO– CULTURA—LAVORO ne virtuale da considerare quale base imponibile contributiva ai fini pensionistici: • trattamento fondamentale (di natura variabile): corrispondente alla retribuzione percepita dal dipendente all’atto del collocamento in esonero, da rivalutare per effetto dei rinnovi contrattuali e dei miglioramenti retributivi che intervengano nei periodi successivi al collocamento medesimo; • trattamento accessorio (di natura fissa): pari agli importi calcolati per la determinazione del trattamento economico temporaneo da attribuire per tutto il periodo di esonero (voci retributive in godimento nell’anno solare precedente quello del collocamento in esonero PAGINA 13 calcolate pro quota, ivi comprese le componenti legate alla produttività ed ai risultati, con esclusione di quelle direttamente collegate alla prestazione lavorativa). Per quanto attiene al TFS (indennità di buonuscita e indennità premio di servizio) e al TFR, la quantificazione degli oneri contributivi deve essere effettuata sulla retribuzione virtuale utile ai fini delle citate prestazioni. Nell’ambito degli adempimenti contributivi si precisa che quelli riferiti ai fini della compilazione della D.M.A. Non subiscono alcuna modificazione. IL DIRETTORE GENERALE (Dott.ssa Giuseppina SANTIAPICHI) (f.to Giuseppina Santiapichi) A cura di Stefano Innocentini MOBILITA’ NEL PUBBLICO IMPIEGO PRIVATIZZATO Corte di Cassazione, Sez. Lavoro - sentenza 19 febbraio 2009 n. 4081 In sede di procedure volontarie di mobilità nel pubblico impiego privatizzato, in difetto di disposizioni speciali di legge, di regolamento o di atti amministrativi, che espressamente, e specificamente, definiscano un determinato trattamento retributivo come non riassorbibile o, comunque, ne prevedano la continuità indipendentemente dalle dinamiche retributive del nuovo comparto, si applica il principio generale della riassorbibilità degli assegni "ad personam" attribuiti, al fine di rispettare il divieto di "reformatio in peius" del trattamento economico acquisito, argomentando dall’art. 34 D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall’art. 19 D.Lgs. n. 80 del 1998 (v. ora art. 31 D.Lgs. n. 165 del 2001), secondo le regole dettate dall'art. 2112 cod. civ., rese applicabili a fattispecie diversa dal trasferimento di azienda. Marco Paolo Nigi COLLOCAMENTO IN PENSIONE DELLE DONNE NELLA P.A. Come noto la Corte di Giustizia delle Comunità Europee nella sentenza del 13 novembre 2008 ha condannato la Repubblica italiana poiché la normativa sulle pensioni nel pubblico impiego realizza una discriminazione di genere prevedendo una diversa età per uomini e per donne (con la conseguenza di una diversa determinazione della pensione spettante) per il collocamento in pensione. Ciò è stato tradotto in Italia con l’idea di dover innalzare l’età pensionabile delle donne allo stesso livello degli uomini. Nella riunione del Consiglio dei Ministri Europei del Lavoro, tenutasi a Bruxelles, il sottosegretario Viespoli, in sostituzione del Ministro Sacconi, ha chiesto ed ottenuto il rinvio ad aprile del termine ultimo del 13 marzo prossimo per adeguare la normativa italiana, previsto dalla sentenza della Corte del Lussemburgo. Su tale questione, il Senato, nell’ambito della discussione in aula del il d.d.l. Comunitario 2008, non ha concesso alcuna delega al Governo per realizzare l’allineamento dell’età pensionabile tra uomini e donne nel pubblico impiego, in quanto proprio ieri è stato ritirato l’emendamento che fissava, secondo un principio di attuazione graduale della norma, un’età unica per andare in pensione sia per uomini che per donne compresa tra i 62 e i 67 anni. Da più parti, durante i lavori, si è convenuto di non procedere in modo affrettato. Ci auspichiamo che il Governo - come già assicurato dal Ministro delle Politiche comunitarie Andrea Ronchi- ricerchi la soluzione insieme alle parti sociali. In ogni caso è opportuno che gli eventuali risparmi di spesa siano reinvestiti nel welfare familiare, attraverso il potenziamento degli asili nido ed il riconoscimento di benefici di carriera e di retribuzione. A nostro giudizio dovrebbe essere riconosciuta l’agevolazione, da tempo richiesta dalla Confsal, per la fruizione degli anni di assenza legata alla crescita dei figli, attraverso la istituzione della banca del tempo, che consentirebbe il recupero a fine carriera degli anni di assenza dal servizio. Renato Plaja PAGINA 14 SINDACATO– CULTURA—LAVORO N. .37 — MARZO 2009 Settimana della cultura 2009 : Forestieri/Forestali Il MINIMUSEO per l’XI Settimana della Cultura del Ministero per i Beni e le attività culturali si presenta con una collettiva di artisti della Capitanata sotto il segno della Natura, l’arte è di tutti così come lo dovrebbe essere il Paesaggio e gli elementi naturali in genere, dal filo d’erba ai boschi, a tutte le bellezze naturali. Michele Carmellino, Antonio Di Michele, Nicola Liberatore, Matteo Manduzio, Guido Pensato, Enzo Ruggiero e Nicola Maria Spagnoli. L’arte non è un “luogo comune”, ma una giungla, una foresta. Al meno: un bosco: misterioso e affascinante. Affascinante perché misterioso, inesplicabile, incomprensibile. Arbitrario. Il bosco è un’arte. E infatti lo abitano suoni, colori, visioni, incubi. Per chi sa vedere e ascoltare. E lasciarsi spaventare. E godere di lasciarsi spaventare. Come i bambini. I bambini amano il bosco e l’arte. Soprattutto quella contemporanea. Gli adulti depredano e adulterano il bosco. Temono l’arte contemporanea. Non la capiscono. L’unica speranza per loro è addentrarvisi con cautela e audacia. Perché il bosco e l’arte sono abitati da fiere immaginarie e pericolose e da meraviglie vere e veloci. Ho visto artisti aggirarsi in boschi intricati con la perizia e la destrezza di forestali innamorati e curiosi. Di forestieri spauriti e temerari. Ho visto forestali potare alberi e segnare sentieri con mani poetiche e leggere da artista. L’unica speranza per tutti: artisti, forestali e forestieri – del bosco e dell’arte – è sostarvi, perdersi: con la gioia di perdersi e ritrovarsi. Ritrovarsi con la gioia di essersi persi. Ho visto artisti spauriti aggirarsi curiosi nel bosco e lasciare segni spaventosi e disseminare sogni impossibili, fiabe raccapriccianti della loro presenza; ancor più della loro assenza. Perché se gli artisti non sono capaci di lasciare segni e di disseminare sogni e fiabe, tanto vale che si perdano, scompaiano nel buio. Dell’arte e del bosco. Sapendo che il bosco è un luogo tetro, pieno di luci e suoni; e l’arte un luogo luminoso, pieno di ombre e silenzi. Il bosco e l’arte sono minuscoli spazi ripetuti all’infinito. Una selva di segni minuti che ingombrano lo sguardo. Ma che aiutano a scoprire il nascosto, il segreto. Districarsi nel fitto del tutto è una sfida. Una possibile esperienza mi(s)tica, un’estasi laica: dell’intelletto, degli occhi e di tutti i (doppi, tripli) sensi. La parte impagliata e ormai sbrindellata di una vecchia sedia racconta forse una vita in forma di croce (Carmellino); un fauno seriamente irridente gonfia uno sberleffo di bubble gum (Di Mi- chele); un incantesimo tesse sulle rigide fasce dell’infanzia una storia infinita, appartata e complessa (Liberatore); un prezioso reperto, un lacerto miracolosamente intatto, offre un intreccio – autentico e contraffatto (artefatto) - di pergamene, date e scritture antiche (Manduzio); un mostro in carte e ossa (e pietra) minaccia, implora e forse canta: trovatore o semplice assemblaggio di “oggetti trovati”? (Pensato); un gomitolo di carta abbandonato (da Arianna? da Penelope? da un Pollicino scritturale più che dissipatore di sassi e panifi?) si erge come piedistallo lieve e solenne per una smagliante farfalla (Ruggiero); una zolla di terra e erba in plastica, imprigionata in una rete, anch’essa in plastica, prefigura il sortilegio ultimo, definitivo (Spagnoli). Ma il bosco è quello che è, ancora, per ora. Gli artisti sono quello che credono e vogliono essere. Hanno un’unica possibilità, un’unica speranza: ancora una volta o almeno una volta, entrare nel bosco e perdersi. E’ così anche per i visitatori, per i viandanti dell’arte: entrare nel bosco, farsi artisti, forestieri e forestali. O guardiacaccia. O Bovary. Guido Pensato. Nicola Spagnoli e Giudo Pensato Data Inizio: 18/04/2009 Data Fine: 23/04/2009 Costo del biglietto: gratuito Prenotazione: Nessuna prenotazione Città: San Marco in Lamis Luogo: Minimuseo di San Marco in Lamis Indirizzo: Via Bux 1 Provincia: Foggia Regione: Puglia Orario: dalle ore 18.00 alle 20.00 E-mail: [email protected] Sito http://www.beniculturali.it/mini/index.html