SINDACATO CULTURA LAVORO
N O T IZ I A R IO O N -L IN E D I C A R A T T E RE
G E N E R A L E AD U SO D E I Q U AD R I S IN D AC A L I
N U M E RO X X X V I I
MARZO 2009
00186—ROMA Via del Collegio Romano, 27 Tel. 06 67232348 Fax.06 6785552 e-mail. [email protected] - www.unsabeniculturali.it
Notizie di rilievo:
•Chiarimenti in merito allo scorrimento della Graduatoria dell’area C
•Riqualificazione dall’area A all’area B
•Concorso 500 posti
•Collocamento in pensione delle Donne nella P.A.
UN CONTRATTO INTEGRATIVO DI MINISTERO A TEMPO
È FORTEMENTE DIFFICILE
E' iniziata la discussione
per il Contratto Collettivo
Integrativo di Ministero .
Come sempre la ConfsalUnsa è stata presente con
la sua delegazione al tavolo di contrattazione
nazionale che purtroppo
per insanabili contrasti
con i soliti sindacati
"isolazionisti" ha dovuto
rimarcare il senso di responsabilità verso i lavoratori e quindi svolgere
consapevolmente il proprio ruolo di sindacato
responsabile per la risoluzione dei problemi di interesse collettivo.
Infatti la Confal-Unsa ha
presentato le proprie osservazioni e proposte per
un confronto leale e costruttivo con l'Amministrazione, che anche in
questa fase ha riproposto
una piattaforma indicativa che deve essere comparata con quelle delle
organizzazioni sindacali
rappresentative al tavolo
nazionale.
Il Coordinamento Nazionale ha chiesto all'Amministrazione centrale di
poter svolgere le varie
riunioni seguendo un
calendario preciso e di
rivedere l'articolato seguendo passo passo quello proposto dall'Amministrazione con le proposte
presentate dalle Organizzazioni Sindacali.
È ovvio che il Contratto
Integrativo che ci accingiamo a siglare avrà una
scadenza alquanto limitata, poiché dovrà essere
rinnovato con l'inizio del
nuovo anno e pertanto è
da considerarsi transitorio.
Il rinnovo del CCIM si
caratterizza in un momento alquanto particolare, sia perché ancora una
volta il Ministero per i
Beni e le Attività Culturali, si appresta a subire
un’ ulteriore modificazione del suo assetto strutturale ed organizzativo
nella sua catena di comando, sia perché la
stessa Amministrazione
deve gestire l’irrefrenabile
cambiamento a cui tutta
la Pubblica Amministrazione viene tirata in ballo.
Infatti il MIBAC in futuro
dovrà esercitare la propria azione fondamentale
di tutela, conservazione e
fruizione dei beni culturali con un organico ridotto
ormai ai limiti delle sue
possibilità e con pesanti
tagli al proprio bilancio
che lo riporta di molti
anni indietro.
Per questo è importante
potersi occupare un po’ di
più delle risorse umane
attualmente disponibili,
affinché si possa preservare la professionalità
acquisita degli addetti che
a vari livelli con il loro
quotidiano impegno contribuiscono a far funzionare e tenere aperti i musei, gallerie, archivi e biblioteche sparse per l’Italia.
Pertanto, fare un nuovo
contratto integrativo significa soprattutto avere
un occhio di riguardo
verso i lavoratori, saperli
meglio orientare e mettere
in atto un nuovo arricchimento professionale che
sia da stimolo a dare il
meglio di se e distribuire
meglio le risorse economiche del FUA (Fondo Unico
di Amministrazione), affinché si possano non
solo incentivare le prestazioni straordinarie, ma al
tempo stesso elaborare
nuovi progetti per una
migliore efficienza e aperture prolungate degli Istituti culturali.
Il Sindacato in genere sta
vivendo un momento politico particolare, che al di
là dei soggetti di governo,
deve attrezzarsi continuamente per difendere il
proprio ruolo dai continui
attacchi perpetrati da
ogni fronte contro l’organizzazione storica dei lavoratori, al loro salario, al
loro diritto alla pensione,
alle condizioni di vita e di
lavoro che di fatto vogliono riportarci indietro di
diversi anni.
Il nostro impegno è quello
di sempre: cercheremo di
organizzare meglio la difesa degli interessi collettivi
dei lavoratori, costruendo
giorno per giorno il consenso degli stessi verso
l’unica
confederazione
autonoma
fortemente
rappresentativa, quale è
appunto la CONFSAL e
con essa la Federazione
Confsal-Unsa
Giuseppe Urbino
G. Urbino Segretario Nazionale Confsal-Unsa
Sommario:
• Chiarimenti
in merito allo scorrimento
della Graduatoria dell’area C
• Riqualificazione dall’area A all’area B
• Richiesta
di annullamento del decreto
del nuovo Comitato pari Opportunità.
2
• Concorso 500 posti
• Detrazioni
Irpef: sospensione trattenute e pagamento una tantum per il
3
4
mese di marzo
5
• Lavoro notturno e familiari di persone
disabili Risoluzione del Ministero del
Lavoro
• Niente licenziamento per il Lavoratore
che dice al Capo chi C... Sei
6
• ilConfsal-Unsa
Consiglio di Stato boccia Bondi la
chiede le sue dimissioni”
• Giurisdizione
in materia di Pubblico
Impiego
7
• Lavoro: presentato il pacchetto per la
tutela dei lavoratori e incentivi per la
riassunzione
• Cassazione: indennità di accompagnamento? Va riconosciuta anche durante
i ricoveri in ospedale
• Lavoro pubblico: il via della riforma
8
con la consultazione telematica
•
e il C.C.I.M. va… ma le stella stanno
a guardare
• Pubblica
9
Amministrazione graduale
riduzione di personale e Assunzioni in
deroga
• Regolarizzazione dei contributi per il
finanziamento
delle
indennità
di
malattia, maternità e disoccupazione
per imprese
• Esonero
dal servizio: riflessi contributivi, del trattamento di quiescenza e di
10
12
previdenza
• Mobilità nel pubblico impiego privatizzato
13
• Collocamento in pensione delle Donne
nella P.A.
• Settimana della cultura 2009
14
PAGINA 2
SINDACATO– CULTURA—LAVORO
N. 37—MARZO 2009
Chiarimenti in merito allo scorrimento della Graduatoria dell’area C
Il Segretario Nazionale Dott.
Giuseppe Urbino ha inviato
la seguente lettera alla
dott.ssa alla Dott.ssa Antonia Pasqua Recchia in merito allo scorrimento delle
graduatorie dell’Area C. La
scrivente
Organizzazione
Sindacale è venuta a conoscenza di alcune incongruenze in relazione allo
scorrimento della graduatoria dell’area C, infatti è stato
evidenziato che sono stati
inseriti nella graduatoria
alcuni dipendenti che risultano già cessati dal 2007, è
chiaro che da un si fatto
modo di procedere oltre ad
allungare i tempi vengono
danneggiati anche sul piano
economico gli aventi diritto,
che nonostante l’attesa non
vedono realizzare una piena
e soddisfacente riqualificazione. Questa nostra consi-
derazione trova corrispondenza sul piano organizzativo degli uffici ministeriali,
che nonostante il supporto
di avanzate tecnologie, sembrerebbe non comunicano
fra loro. Sarebbe gradito
pertanto un chiarimento in
merito a quanto su esposto ,
anche per rassicurare il personale da noi rappresentato.
IL COORDINAMENTO NAZIONALE
CONFSAL-UNSA BENI CULTURALI
Riqualificazione dall’area A all’area B
Sempre in tema di riqualificazione il Segretario Nazionale del nostro Coordinamento ha inviato una propria nota alla Dott.ssa Antonia Pasqua Recchia chiedendo delucidazioni in merito
alle modalità di inquadramento dei vincitori dall’area
A, all’area B.
Risulta che, si cita ad esempio il Lazio, pur essendo stati previsti dal bando 25 posti, al 23 settembre 2008 so-
no stati inquadrati solo i primi 16 vincitori, solo il 5 marzo u.s. sono stati inquadrati
i rimanenti 9 vincitori.
Non si comprende il motivo
per cui tutti e 25 i vincitori
non siano stati contestualmente inquadrati anche a
livello economico, far data
dal 23 settembre 2008.
Anche se il danno economico
degli ultimi inquadrati non
può essere definito ingente,
comunque ciò ha determina-
to una diversa decorrenza
economica e quindi si palese
una sostanziale disparità di
trattamento, fermo restando
il diritto degli interessati di
vedersi riconoscere tale decorrenza, sarebbe pertanto
opportuno e lecito essere
messi al corrente delle motivazioni che hanno causato
una situazione discriminante tra il personale interessato
IL COORDINAMENTO NAZIONALE
CONFSAL-UNSA BENI CULTURALI
Richiesta di annullamento del decreto direttorio istitutivo del nuovo
Comitato pari Opportunità.
La segreteria nazionale ha
chiesto l’immediato annullamento del decreto del direttore generale che istituisce il
nuovo coordinamento del comitato delle Pari Opportunità
per i seguenti motivi:
•entro 2 mesi entrerà in vigore la nuova riorganizzazione
con le Direzioni generali accorpate: che senso ha rinnovare oggi il Cpo con nominativi vecchi di un anno ?;
•è tutt’ora in discussione il
nuovo Contratto Collettivo
Integrativo di Ministero che,
com’è noto, è scaduto il 31
dicembre 2007;
•perché un decreto solo per il
Cpo e non per tutte le altre
commissioni come il Mobbing
etc….?
I nominativi erano, giustamente, riferiti ai soli funzionari. Perché negli altri Ministeri, ad esempio al MEF
hanno creato due Comitati
uno per i dirigenti e uno per i
funzionari?
Inoltre, confrontando l'elenco
dei nominativi che la varie
Direzioni generali hanno inviato al Servizio II risultavano ,in particolare, due nominativi per la Direzione Generale dello Spettacolo dal vivo
e due nominativi per la Dire-
zione Generale del Cinema.
Nel decreto in oggetto, invece,
sono spariti i due nominativi
del cinema e sono ricomparsi
quattro nominativi rispettivamente per la Direzione Generale .OIF e per la Direzione
Generale del Bilancio che nella nuova organizzazione saranno accorpate! Inoltre
mancano i nominativi di altre
Direzioni Generali, come ad
esempio, quella del Paesaggio.
Quindi per le ragioni suesposte chiediamo l'annullamento
immediato del decreto in oggetto.
IL COORDINAMENTO NAZIONALE
CONFSAL-UNSA BENI CULTURALI
N. 37 — MARZO - 2009
SINDACATO– CULTURA—LAVORO
PAGINA 3
Pubblicazione degli elenchi definitivi dei candidati ammessi a sostenere la prova pratica del concorso pubblico
per esami a complessivi 3 posti per la regione Lazio per il
profilo professionale di assistente tecnico scientifico calcografo della Seconda Area fascia retributiva F3
Si comunica che con DD. 9 marzo
2009 sono approvati gli elenchi definitivi dei candidati ammessi a sostenere la prova pratica del concorso
pubblico per esami a 3 posti per la
regione Lazio per il profilo di assistente tecnico scientifico calcografo
della Seconda Area fascia retributiva
F3, bandito con DD. 14 luglio 2008.
I controlli effettuati non hanno apportato modifiche rispetto agli elenchi
provvisori. La prova pratica si svolgerà nel periodo dal 4 all’8 maggio 2009. Con successivo avviso sarà reso
noto il calendario dettagliato con indicazione della sede e dell’ora che
verrà pubblicato anche nella Gazzetta
Ufficiale.
L’elenco dei Nominativi è stato pubblicato
nel
nostro
sito
www.unsabeniculturali.it nella voce
concorsi.
Pubblicazione degli elenchi definitivi dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta del concorso pubblico
per esami a complessivi 397 posti per il profilo professionale di assistente alla vigilanza, sicurezza, accoglienza,
comunicazione e servizi al pubblico della Seconda Area fascia retributiva F3
Si comunica che con DD. 9 marzo
2009 sono stati approvati gli elenchi
definitivi dei candidati ammessi a
sostenere la prova scritta del concorso pubblico per esami a 397 posti di
assistente alla vigilanza, sicurezza,
accoglienza, comunicazione e servizi
al pubblico, della Seconda Area fascia
retributiva F3, bandito con DD. 14
luglio 2008. I controlli effettuati non
hanno apportato modifiche rispetto
agli elenchi provvisori. La prova scritta si svolgerà nelle singole regioni nel
periodo dal 18 al 28 maggio 2009.
Con successivo avviso sarà reso noto
il calendario dettagliato suddiviso per
regioni e per settori, che verrà pubblicato anche nella Gazzetta Ufficiale.
L’elenco dei Nominativi è stato pubblicato
nel
nostro
sito
www.unsabeniculturali.it nella voce
concorsi
Pubblicazione degli elenchi definitivi dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte del concorso pubblico
per esami su base regionale a complessivi 100 posti di
personale di vari profili professionali della Terza area funzionale F1 (DD 14 luglio 2008)
Si comunica che con DD 25 marzo
2009 sono stati approvati gli elenchi
definitivi dei candidati ammessi a
sostenere le prove scritte del concorso pubblico per esami su base regionale a complessivi 100 posti di vari
profili della Terza Area funzionale F1.
Le prove scritte si svolgeranno nelle
singole regioni orientativamente nel
periodo dal 4 al 20 maggio 2009.
Esclusione
per esami
personale di
zionale F1
Con successivo avviso sarà reso noto
il calendario dettagliato suddiviso per
regioni e per profili professionali, che
verrà pubblicato anche sulla Gazzetta
Ufficiale –IV Serie speciale-Concorsi
ed esami del 17 aprile 2009.
L’elenco dei Nominativi è stato pubblicato
nel
nostro
sito
www.unsabeniculturali.it nella voce
concorsi
dalle successive prove del concorso pubblico
su base regionale a complessivi 100 posti di
vari profili professionali della Terza area fun(DD 14 luglio 2008) di candidati privi di uno
dei requisiti di ammissione
L’Amministrazione ha pubblicato i Decreti di esclusione dei candidati non in
possesso di uno dei requisiti di ammissione richiesti dal bando di concorso.
L’elenco
dei
Nominativi
è
stato
pubblicato
nel
nostro
sito
www.unsabeniculturali.it nella voce concorsi
PAGINA 4
SINDACATO– CULTURA—LAVORO
N. 37 — MARZO 2009
Detrazioni Irpef: sospensione trattenute e pagamento
una tantum per il mese di marzo
(Inpdap, Nota Operativa 9.3.3009 n. 12)
In relazione alle richieste, da
parte dei pensionati, volte a
riesaminare il riconoscimento
delle detrazioni per carichi di
famiglia 2008, si comunica
che con la rata di pensione
del mese di marzo 2009 saranno sospese le eventuali
ritenute residue determinate
in sede di conguaglio fiscale
per effetto del mancato riconoscimento di dette detrazioni. Le ritenute derivanti dalle
verifiche reddituali sulle pensioni ai superstiti (tabella F) e
sull’assegno per il nucleo familiare (ANF), in applicazione
dell’operazione RED 2007/
redditi 2006 e già previste
con decorrenza dal mese di
marzo, saranno invece posticipate al mese di maggio 2009....
INPDAP
Nota Operativa 9.3.2009 n. 12
Detrazioni fiscali per carichi
di famiglia 2008 : sospensione trattenute e pagamento una
tantum per il mese di marzo.
In relazione alle richieste, da
parte dei pensionati, volte a
riesaminare il riconoscimento
delle detrazioni per carichi di
famiglia 2008, si comunica
che con la rata di pensione
del mese di marzo 2009 saranno sospese le eventuali
ritenute residue determinate
in sede di conguaglio fiscale
per effetto del mancato riconoscimento di dette detrazioni.
Le ritenute derivanti dalle verifiche reddituali sulle pensioni ai superstiti (tabella F) e
sull’assegno per il nucleo familiare (ANF), in applicazione
dell’operazione RED 2007/
redditi 2006 e già previste con
decorrenza dal mese di marzo,
saranno invece posticipate al
mese di maggio 2009.
Si comunica, inoltre, che con
la rata di pensione relativa al
mese di aprile 2009 si procederà comunque al recupero
dei debiti Irpef per detrazioni
relativi al periodo 1 gennaio –
31 dicembre 2008 i quali, a
seguito del riesame delle domande inerenti le detrazioni
per l’anno 2008 ed alla emissione di un nuovo modello
CUD, potrebbero risultare di
importo diverso rispetto a
quelli trattenuti nel mese di
febbraio.
Con l’occasione, si informa
che sulla rete intranet – strumenti/prestazioni pensionistiche/ prospetti erogazioni pensioni è disponibile un elenco,
ripartito per sede ed in base
alle diverse modalità di riscossione (accredito c/c bancario,
c/c postale o libretto postale
ovvero con pagamento in contanti), contenente I nominativi
dei pensionati che riceveranno il giorno 11 marzo una
somma una tantum pari all’importo trattenuto sulla rata
di febbraio a seguito del mancato o parziale riconoscimento, in sede di conguaglio fiscale 2008, delle detrazione per
carichi di famiglia.
Si precisa che sono riguardati
da questo pagamento straordinario i pensionati le cui domande sono state inserite nell’applicativo Detra 08 ovvero
inviate dai Caf entro la mattinata del giorno 4 marzo u.s.
Per coloro che riscuotono in
contanti la loro pensione, i
direttori delle Sedi in indirizzo
sono invitati a promuovere
ogni utile iniziativa volta ad
avvisare tali pensionati della
disponibilità della somma erogata dall’Inpdap presso il relativo ufficio postale.
Sono esclusi dal pagamento
una tantum coloro i quali
hanno subito una ritenuta
per conguaglio fiscale relativa
alle detrazioni inferiore a €
50; nei confronti di questi ultimi si procederà alla restituzione di tale importo con la
rata di pensione del mese di
aprile, in sede di conguaglio
fiscale.
Si richiama l’attenzione delle
Sedi affinché si prosegua, con
la massima tempestività, l’attività di inserimento nell’applicativo “Detrazioni 2008” dei
dati relativi alle richieste di
riesame per il riconoscimento
dei carichi di famiglia nei confronti di coloro che dimostrino
di avere adempiuto, nei termini indicati dall’istituto, agli
obblighi di legge; ciò al fine di
consentire un ulteriore pagamento straordinario, nel corso
del corrente mese, di quanto
trattenuto in sede di conguaglio fiscale.
Si precisa che il termine ultimo per l’inserimento delle domande nell’applicativo Detra
2008 è stato differito al 18
marzo 2009.
Per completezza di esposizione, si invitano le strutture
competenti a continuare a comunicare con cadenza giornaliera, e per il tramite delle direzioni regionali, i dati relativi
alle domande presentate e
quelle lavorate al fine di monitorare il fenomeno.
La presente nota operativa è
diramata d’intesa con la Direzione Centrale Comunicazione, Studi e Relazioni internazionali e la Direzione Centrale
Sviluppo Organizzativo e Formazione. (Il Dirigente Generale Dr. Costanzo Gala)
A Cura di M.A. Petrocelli
N. 37— MARZO 2009
SINDACATO– CULTURA—LAVORO
PAGINA 5
Lavoro notturno e familiari di persone disabili
Risoluzione del Ministero del Lavoro
Il “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e
della paternità” (Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
articolo 53), si occupa anche
dello svolgimento del lavoro
notturno prevedendo che alcune categorie di lavoratori non
debbano obbligatoriamente essere impegnate nel lavoro notturno. Le categorie interessate
da questa agevolazione sono
tre. La prima categoria riguarda le lavoratrici madri di un
figlio di età inferiore a tre anni
o, alternativamente, i padri
conviventi con le stesse. La seconda categoria è quella della
lavoratrice o del lavoratore che
sia l'unico genitore affidatario
di un figlio convivente di età
inferiore a dodici anni. Con
queste due indicazioni il Legislatore ha voluto riconoscere la
prevalenza dell'assistenza ai
figli rispetto all'organizzazione
del lavoro. Ma la normativa vigente prevede anche una terza
categoria che non può essere
obbligatoriamente adibita al
lavoro notturno. Si tratta dei
lavoratori che “abbiano a proprio carico un soggetto disabile
ai sensi della Legge 5 febbraio
1992, n. 104”. Fino ad oggi non
era chiaro che cosa si intendesse con la locuzione "a carico". Il
chiarimento, è giunto dal Ministero del lavoro con la Risoluzione n. 4 del 6 febbraio scorso,
che ha risposto ad un interpello. Il Ministero si rifà alle indicazioni della Legge 104/1992
(che pur non tratta di lavoro
notturno), sostenendo che la
definizione “a carico” vada ricollegata e resa omogenea a
quanto disposto da quella norma a proposito della concessio-
ne dei permessi lavorativi. Pertanto il disabile va considerato
“a proprio carico” anche si fini
dell’esenzione dal lavoro notturno quando il lavoratore presti a questi effettiva assistenza.
Il Ministero riprende, a tal proposito, le indicazioni della Circolare INPS 23 maggio 2007 n.
90, adottando il principio che
“tale assistenza non debba essere necessariamente quotidiana, purché assuma i caratteri
della sistematicità e dell'adeguatezza rispetto alle concrete
esigenze della persona con disabilità in situazione di gravità.” Va ricordato che l’INPS non
ha mai precisato i concetti di
“sistematicità” e “adeguatezza”,
lasciano quindi ampio margine
interpretativo alla proprie Sedi
periferiche e ai datori di lavoro.
A cura di Stefano Innocentini
Niente licenziamento per il Lavoratore che dice al Capo chi C... Sei
La risposta era costata il posto
a un ausiliario addetto al servizio stoviglie. Per la Cassazione
si tratta di una semplice
''reazione emotiva ed istintiva ''
ai rimproveri ricevuti e non di
''una vera e propria insubordinazione''. Respinto il ricorso di
un'azienda napoletana, l'Alma
Mater, che si era opposta alla
reintegrazione di un proprio
dipendente Roma, 20 mar.
(Adnkronos) - Il lavoratore rimproverato dal capo può reagire
con un ''Chi c... credi di essere''
senza incorrere nel licenziamento. Parola di Cassazione,
secondo la quale l'espressione
va inquadrata come semplice
''reazione emotiva ed istintiva
del lavoratore ai rimproveri ricevuti'', escludendone quindi
''l'ascrivibilità ad un'ipotesi di
vera e propria insubordinazione''. In questo modo la sezione
lavoro (sentenza 6569) ha respinto il ricorso di un'azienda
napoletana, l'Alma Mater che si
era opposta alla reintegrazione
di un proprio dipendente, un
ausiliario addetto al servizio
stoviglie, che rimproverato dall'amministratore della società
per il lavoro che stava svolgendo, di tutta risposta gli aveva
detto ''Chi c... ti credi di essere,
se sei un uomo esci fuori, non
ti faccio campare più tranquillo. Una risposta che, insieme
ad altre inottemperanze contestate dall'azienda, era costata
al lavoratore Saverio M. il licenziamento intimato il 18 giugno
del 2002.
L'ausiliario addetto al servizio
stoviglie era stato poi reintegrato dal giudice del lavoro di Napoli e dalla Corte d'Appello del
capoluogo campano nel maggio
2005.
Contro la riassunzione del dipendente che aveva osato rispondere al capo Fabrizio C.,
l'azienda ha fatto ricorso in
Cassazione sostenendo, tra l'altro, l'insubordinazione del lavoratore nei confronti del dirigente. Piazza Cavour ha respinto il
reclamo dell'azienda e ha sottolineato che ''la Corte territoriale
con apprezzamento incensurabile ha ritenuto che le espressioni irriguardose ma non minacciose rivolte da Saverio M.
all'amministratore
andavano
valutate nel complessivo contesto in cui erano state pronunciate, caratterizzate da un alterco intervenuto fra i due e
ritenendole, con plausibile valutazione, effetto di una reazione emotiva ed istintiva del lavoratore ai rimproveri ricevuti,
escludendone l'ascrivibilità ad
un'ipotesi di vera e propria insubordinazione e, comunque,
la particolare gravità contrattualmente richiesta per potersi
fare applicazione della sanzione
espulsiva''.
Ora il caso dovrà essere riconsiderato nuovamente dalla Corte d'Appello di Napoli che ovviamente non potrà licenziare il
dipendente per quell'espressione se pur ''irriguardosa'', frutto
di una reazione ''emotiva ed
istintiva ai rimproveri'' ricevuti
dal capo.
Stefano Innocentini
PAGINA 6
SINDACATO– CULTURA—LAVORO
N. 37 — MARZO 2009
“ IL CONSIGLIO DI STATO BOCCIA BONDI
LA CONFSAL-UNSA BENI CULTURALI
CHIEDE LE SUE DIMISSIONI”
“regole da
rivedere,
stop
al
supermanager
proveniente da
McDonald’s Italia,
la Direzione Generale del
Paesaggio è salva e tanto
altro ancora nei rilievi del
Consiglio di Stato alla
“riforma Bondi” - afferma
Giuseppe Urbino, Segretario Nazionale della Confsal
Unsa Beni Culturali – è l’ennesima
dimostrazione
che questa gestione del dicastero della cultura, a
nemmeno un anno di governo Berlusconi continua
a non brillare. Nei fatti –
prosegue il sindacalista – i
Magistrati di Palazzo Spada
– non hanno fatto altro che
constatare la poca chiarezza nelle competenze che
Bondi vuole a tutti i costi
affidare al suo consigliere
Mario Resca mettendolo alla guida di una direzione
generale per la valorizzazione del patrimonio culturale. Dubbi che tra l’altro erano sorti in tempi non sospetti al Prof. Salvatore
Settis e a quasi tutto il
Consiglio Superiore per i
beni culturali e paesaggistici, dubbi che poi però costarono al Direttore della
normale di Pisa la guida
dello stesso Consiglio.
Pertanto – conclude Urbino
– la politica culturale del
Ministro Bondi non decolla,
è un dato di fatto, al ministro poeta non rimangono
che le dimissioni più volte
annunciate, un atto importante che il mondo della
cultura attende con ansia”.
Il Coordinamento Nazionale
GIURISDIZIONE IN MATERIA
DI PUBBLICO IMPIEGO
Corte di Cassazione, Sez.
Unite Civili - sentenza 16
febbraio 2009 n. 3677 Le
Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione,
intervengono nuovamente
sulla giurisdizione in materia di pubblico impiego privatizzato statuendo che, ai
sensi dell’art. 63 del D.Lgs.
30 marzo 2001, n. 165, in
tutti i casi nei quali vengano in considerazione atti
amministrativi presupposti,
ove si agisca a tutela delle
posizioni di diritto soggettivo in materia di lavoro pubblico, è consentita esclusivamente l'instaurazione del
giudizio davanti al giudice
ordinario; in tale giudizio la
tutela è pienamente assicurata dalla disapplicazione
dell'atto e dagli ampi poteri
riconosciuti al giudice ordinario dall’art. 63, comma 2,
D.Lgs. 30 marzo 2001, n.
165 .in buona sostanza, le
controversie concernenti gli
atti di organizzazione dell'amministrazione rientrano
nella giurisdizione del giudice ordinario; tali atti sono
passibili di disapplicazione
in tutti i casi in cui costituiscano
provvedimenti
presupposti di atti di gestione del rapporto di lavoro del pubblico dipendente
(alla stregua del principio è
stata affermata la giurisdizione dell’A.G.O. per una
controversia
riguardante
una pianta organica, proposta da dirigenti avverso
la revoca degli incarichi dirigenziali e poi, a seguito
della soppressione di tutte
le posizioni dirigenziali dalla pianta organica, della dichiarazione di eccedenza e
della successiva messa in
mobilità; rispetto a tali
provvedimenti, infatti, il
provvedimento di variazione della pianta organica era
evidentemente l'atto presupposto degli atti di gestione del rapporto).
Marco Paolo Nigi
N. 37 — MARZO 2009
SINDACATO– CULTURA—LAVORO
PAGINA 7
Lavoro: presentato il pacchetto per la tutela dei lavoratori
e incentivi per la riassunzione
Il Ministro del Lavoro, lo scorso
13 marzo, ha presentato un
pacchetto di norme in materia
di ammortizzatori sociali aventi
ad oggetto l’accelerazione nel
pagamento degli assegni, il raddoppio dell'indennità per i
co.co.pro che restano senza lavoro, il voucher per pagare piccoli lavori occasionali sempre
nel periodo in cui il lavoratore
resta senza occupazione fissa. Il
pacchetto sarà sottoposto, come
insieme di emendamenti, all'approvazione del Parlamento in
sede di conversione del decretolegge n. 5 del 2009 in materia di
sostegno ai settori industriali in
crisi. E’ stato quindi previsto di
accorciare i tempi per accedere
agli ammortizzatori sociali, una
forte accelerazione per gli anni
2009-2010 dei tempi di concessione e di erogazione degli ammortizzatori sociali, per evitare
lunghe attese per i lavoratori e
onerose anticipazioni per le imprese. Sono state inoltre previsti
degli aumenti delle cd. indennità di reinserimento per i collaboratori a progetto con un solo
committente (dal 10% al 20% di
quanto percepito l'anno precedente, per una somma che va
da € 1.000 a € 2.600 circa). Tra
le altre misure ci sono norme
che intendono incentivare la
riassunzione. Difatti, se i lavoratori che hanno sussidi straordinari in deroga vengono assunti,
potranno portare con sé i sussidi del rimanente periodo; inoltre, i lavoratori che ricevono dei
sussidi potranno anche accettare piccoli lavori, purché il compenso non superi i 3.000 mila
euro per la parte restante del
2009. Infine è stato disposto a
carico dei Centri per l’impiego e
delle Agenzie private di lavoro
l’obbligo di divulgare tutte le
opportunità di lavoro di cui sono a conoscenza, con lo scopo di
facilitarne la più efficace diffusione.
MINISTRO SACCONI.
A cura di M.A Petrocelli
Cassazione: indennità di accompagnamento?
Va riconosciuta anche durante i ricoveri in ospedale
L
Corte di Cassazione
La Corte ha altresì aggiunto che “il beneficio può spettare all’invalido grave
durante il ricovero ove si dimostri che le
prestazioni assicurate dall’Ospedale
a Sezione Lavoro della
Corte di Cassazione (Sent.
N. 2691/2009) ha stabilito che
l’indennità di accompagnamento (prevista dalla L. 11.2.1980 n. 18 in favore di
soggetti non deambulanti o
non autosufficienti), va riconosciuta anche in caso di ricovero in ospedale pubblico. La
Corte ha infatti precisato che
“costituisce principio di diritto
vivente nella giurisprudenza di
questa Corte, quello secondo il
quale ai fini del diritto all’indennità di accompagnamento
[…] rileva esclusivamente il
requisito sanitario descritto
dall’art. 1 della stessa legge
mentre non si richiede anche
la condizione del non ricovero
dell’inabile in istituto, la quale
si pone come elemento esterno
alla fattispecie, e non costituisce ostacolo al riconoscimento
del diritto all’indennità bensì
all’erogazione della stessa per
il tempo in cui l’inabile sia ricoverato a carico dell’erario e
non abbisogni dell’accompagnatore”. La Corte ha altresì
aggiunto che “il beneficio può
spettare all’invalido grave durante il ricovero ove si dimostri che le prestazioni assicurate dall’Ospedale medesimo
non esauriscono tutte le forme
di assistenza di cui il paziente
necessita per la vita quotidiana e che in tema di indennità
di accompagnamento per coloro che subiscono trattamenti
di chemioterapia il beneficio
può spettare all’invalido grave
anche durante il ricovero in
ospedale pubblico ove si dimostri che le prestazioni assicurate dall’ospedale medesimo
non esauriscono tutte le forme
di assistenza di vita quotidiana.
A cura di Stefano Innocentini
PAGINA 8
SINDACATO– CULTURA—LAVORO
N. 37—MARZO 2009
Lavoro pubblico: il via della riforma con la consultazione telematica
Il Ministro della Pubblica Amministrazione e Innovazione, di concerto con il Ministro per i Rapporti
con il Parlamento, hanno avviato
una consultazione pubblica telematica, in vista della definizione
dei decreti attuativi previsti dalla
legge di riforma del lavoro pubblico. In particolare, la consultazione
è stata avviata con lo scopo di raccogliere i contributi di circa 2900
operatori della PA e di circa 70 esperti selezionati sulle opzioni di
attuazione della legge delega di
riforma del lavoro pubblico. E’ stato quindi chiarito che il provvedimento (che fa parte della riforma
della PA approvata dal Consiglio
dei Ministri il 18.6.08 ed è legge
dal 25.2.09) ha lo scopo di convergere gli assetti regolativi del lavoro
pubblico con quelli del lavoro privato, con particolare riferimento al
sistema delle relazioni sindacali, di
migliorare l’efficienza e l’efficacia
delle procedure della contrattazione collettiva, di introdurre sistemi
interni ed esterni di valutazione
del personale e delle strutture amministrative, finalizzati ad assicurare l'offerta di servizi conformi
agli standard internazionali di
qualità, di valorizzare il merito e il
conseguente riconoscimento di
meccanismi premiali, di definire
un sistema più rigoroso di respon-
sabilità dei dipendenti pubblici, di
introdurre strumenti che assicurino una più efficace organizzazione
delle procedure concorsuali su base territoriale, di valorizzare il requisito della residenza dei partecipanti ai concorsi pubblici, qualora
ciò sia strumentale al migliore
svolgimento del servizio. Inoltre, i
vincitori delle procedure di progressione verticale dovranno permanere per almeno 5 anni nella
sede della prima destinazione e
sarà considerato titolo preferenziale la permanenza nelle sedi carenti
di organico.
A cura di M.A. Petrocelli
E IL C.C.I.M. VA… MA LE STELLE STANNO A GUARDARE…
Finalmente è iniziata ieri 19 marzo 2009, la tanto attesa discussione sul nuovo Contratto Collettivo Integrativo di Ministero sebbene sia scaduto il 31 dicembre 2007 e quello attualmente in discussione, avrà una valenza fino al 31 dicembre 2009…
Si può dire che il cerimoniale si è
aperto, i soliti ed inutili preamboli
dei sindacalisti separatisti CGIL e
CISL che preferiscono discutere dei
problemi dei lavoratori a tavoli disgiunti, facendo perdere moltissimo
tempo alla risoluzione delle problematiche dei lavoratori e creando notevoli e ulteriori ritardi per il rinnovo
del CCIM che, come già detto, solo
adesso inizia la sua discussione.
L’ attuale Direzione Generale O.I.F.,
che eredita purtroppo una situazione
pregressa di inefficienza e di completo abbandono, ha dovuto, con tutta
fretta, predisporre la bozza del Contratto Integrativo, in pratica una ripassata del vecchio CCIM, con qualche modifica non sostanziale, se non
l’aggiunta della nuova situazione
determinata dalla continua riorganizzazione del Ministero, che purtroppo non trova pace, salvo ovviamente là dove si discute delle relazioni sindacali, si intravede il chiaro
intendimento di voler ridimensionare
il ruolo del sindacato, limitandone la
partecipazione alla contrattazione
decentrata periferica.
Per quanto la discussione abbia avuto inizio sul materiale fornitoci dall’
Amministrazione, mancava ovviamente tutta la documentazione inerente le piattaforme presentate dalle
OO.SS., o meglio, è mancata la possibilità di una comparazione tra i
testi e quindi si è proceduto ad una
disamina frettolosa dell’ articolato
che ha posto seri problemi per il prosieguo della trattativa che quindi
sarà ripresa nella prossima riunione,
con la speranza che l’ Amministrazione, questa volta, ci fornisca in
tempo debito, tutta la documentazione necessaria. Corre l’ obbligo, da
parte della scrivente Organizzazione
sindacale, di descrivere il deplorevole
comportamento dai toni assai rissosi
e provocatori assunto dal rappresentante della CGIL già noto per simili
fatti, sia nei confronti di chi la pensa
diversamente, che nei confronti dell’
Amministrazione centrale che, purtroppo, subisce e ne registra passivamente l’ anomalo atteggiamento. Il
nostro coordinamento nazionale,
oltre che stigmatizzare l’ increscioso
episodio, ha contestato all’ Amministrazione che non si è più disposti a
tollerare alcuna prevaricazione, intolleranza o forme di intimidazione
diretta o indiretta che possa impedire lo svolgimento di una serena discussione, non solo per le delegazioni sindacali, ma anche nei confronti
della delegazione di parte pubblica.
La CONF.SAL/UNSA sta predisponendo le osservazioni utili alla discussione sulla prossima riunione,
peraltro già calendarizzata per il
giorno 26 marzo 2009, della quale
come sempre vi forniremo dettagliata
informativa.
Si comunica il calendario delle prossime convocazioni tra Amministrazione e OO.SS.
Il giorno 1 aprile 2009 alle ore 12,00 - esame del Contratto Collettivo
Integrativo di Ministero (Titoli I, II e
III) con le OO.SS. CGIL e CISL;
Il giorno 2 aprile 2009 alle ore 15,00 - esame del Contratto Collettivo
Integrativo di Ministero (Titoli I, II e
III) con le OO.SS. UIL, FLP, CONFSAL/UNSA, RDB/CUB;
Il giorno 7 aprile 2009 alle ore 12.00 con il seguente ordine del giorno: informativa dalle ore 12.00 alle
ore 13.00 sulle seguenti materie:
verifica
del
progetto
di
“Valorizzazione delle capacità manageriali e delle maggiori responsabilità
dei direttori degli Istituti non dirigenziali, delle sedi di particolare rilevanza e degli Uffici esportazione”
verifica del progetto
“Procedure dei passaggi tra le aree,
ai sensi dell’art. 15 del CCNL 1998/2001 – Attività di valutazione titoli
e verifica dei requisiti” – passaggi
dall’area B alla posizione C1”;
procedure dei passaggi tra le aree;
progetto “integrazioni turnazioni pomeridiane A.F. 2009”
contrattazione sui punti a), b) e d):
dalle ore 14.00 alle ore 15.30 con le
OO.SS. UIL, FLP, CONFSAL/UNSA,
RDB/CUB; dalle ore 15.30 alle ore
16.30 con le OO.SS. CGIL e CISL.
Alle ore 17.00 si riunirà il Tavolo per
la sottoscrizione degli accordi
Il giorno 8 aprile 2009 alle ore 14.00 prosecuzione dell’esame del
Contratto Collettivo Integrativo di
Ministero con le OO.SS. CGIL e
CISL;
Il giorno 9 aprile 2009 alle ore 14.00 prosecuzione dell’esame del
Contratto Collettivo Integrativo di
Ministero con le OO.SS. UIL,
FLP,CONFSAL/UNSA, RDB/CUB
Giuseppe Urbino
N. 37 — MARZO 2009
SINDACATO– CULTURA—LAVORO
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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:
GRADUALE RIDUZIONE DI PERSONALE E ASSUNZIONI IN DEROGA
Il Ministero della Funzione Pubblica con la circolare Uppa n° 3858 del 27/01/2009 ha
predisposto un piano di riduzione del personale
Il Ministero della Funzione Pubblica
con la circolare Uppa n° 3858 del
27/01/2009 ha predisposto un piano di riduzione del personale, attraverso lo strumento del blocco delle
assunzioni fino al 2013. Infatti, le
assunzioni dovranno essere effettuate sotto controllo nella Pubblica Amministrazione, e tra queste, oltre le
Amministrazioni dello Stato si intendono anche le Agenzie e gli Enti pubblici non economici che dovranno
rispettare una rigida tempistica per
portare a termine le procedure di
reclutamento di personale relativamente agli anni 2008 e 2009, ma
anche per concludere la stabilizzazione di chi è a tempo determinato e
bandire nuovi concorsi per il triennio
2009-2011. Il contenuto delle circolari Uppa n° 3858 del 27/01/2009 e
la n° 3851 del 27/01/2009 del Ministero della Funzione Pubblica, riguardante gli enti di ricerca.
Con la prima circolare, la Pubblica
Amministrazione si pone l’obiettivo
della graduale riduzione del personale, attraverso lo strumento del blocco
delle assunzioni, salvo la previsione
di deroghe.
Dal 2008 al 2013 si prevede un piano di restrizione delle assunzioni
finalizzato a contenere il Turn-Over
con misure diverse, a seconda dei
vari anni, fino a quando nel 2013 si
potranno riprendere, entro i limiti
però delle cessazioni dal servizio verificatesi nell’anno precedente. Per
quanto riguarda, la programmazione
del fabbisogno 2009-2011 si sottolinea la necessità di poter espletare
nuove procedure concorsuali solo
previo esperimento del riassetto organizzativo interno e di mobilità, poi,
l’impossibilità al ricorso del lavoro
flessibile per far fronte ad esigenze
ordinarie e continuative di personale
ed, infine, l’impiego di rapporti di
lavoro a tempo determinato, di contratti di collaborazione continuative
e di contratti di formazione e lavoro
nei limiti finanziari del 35% della
spesa sostenuta per le stesse finalità
nell’anno 2003.
Si precisa inoltre, in merito al reclutamento ordinario, comprese le
progressioni verticali e le autorizzazioni alla mobilità sono previste nell’anno 2008 assunzioni nella misura pari al 20% dei risparmi di spesa,
derivanti dalle cessazioni dei rapporti di lavoro nel 2007. Sono escluse
dal predetto limite le assunzioni di
personale appartenenti alle categorie
protette, comprese nella quota obbligatoria. I termini da rispettare sono:
il 31/12/2009 per ciò che concerne
le assunzioni ed il 30/06/2009 per
quanto riguarda la concessione delle
autorizzazioni. Sempre nell’anno
2008 si potrà stabilizzare il personale precario non dirigente - in possesso del requisito dei 3 anni di servizio
entro l’anno 2009 - nella misura pari
al 40% dei risparmi di spesa, derivanti dalle cessazioni dell’anno 2007. Le assunzioni dovranno avvenire
entro il 30/06/2009 e le autorizzazioni potranno essere concesse entro
il 31/03/2009.
Infatti, tutte le procedure di stabilizzazione – comprese quelle previste
per il 2009 – dovranno concludersi
entro il 30/06/2009.
Nel corso del corrente anno 2009si
potranno effettuare assunzioni nella
misura pari al 10% dei risparmi di
spesa, che verranno dalle cessazioni
dei rapporti di lavoro nel 2008 e comunque nel limite del 10% delle unità cessate nell’anno 2008; per le stabilizzazioni queste potranno effettuarsi nella misura pari al 10% dei
risparmi di spesa, derivanti dalle
cessazioni dell’anno precedente e
comunque entro il limite del 10%
delle unità cessate nel 2008. Per
quanto riguarda gli anni 2010 e 2011 le Amministrazioni potranno assumere – previo effettivo svolgimento
delle procedure di mobilità - nella
misura del 20% dei risparmi di spesa che verranno dalle cessazioni dei
rapporti di lavoro nell’anno precedente e comunque nel limite del 20%
delle unità cessate nell’anno precedente, con esclusione sempre delle
assunzioni di personale delle categorie protette, appartenenti alla quota
d’obbligo. Infine, per l’anno 2012 le
Amministrazioni potranno assumere
– previo effettivo svolgimento delle
procedure di mobilità - nella misura
del 50% dei risparmi di spesa che
verranno dalle cessazioni dei rapporti di lavoro nell’anno precedente e
comunque nel limite del 50% delle
unità cessate nell’anno precedente.
Mentre, dal’anno 2010 non si potranno più fare stabilizzazioni di
personale e dal 2013 le assunzioni
potranno avvenire solo entro i limiti di cessazione dal servizio dell’anno precedente. Con la pianificazione delle assunzioni e della riduzione del personale sono previste
alcune novità anche per quanto riguarda il calcolo dei risparmi, in
quanto le cessazioni di personale
saranno calcolate sui 12 mesi e non
costituiscono risparmi le voci retributive che tornano al fondo della
contrattazione integrativa. Si evidenzia la necessità per le Amministrazioni, che intendano assumere o stabilizzare personale, di inoltrare una
domanda compilata secondo le istruzioni fornite dal Ministero, accompagnata da una relazione di sintesi,
nella quale dovranno indicare con
precisione l’importo del risparmio
realizzato attraverso le cessazioni
dell’anno precedente, fornendo altresì una dimostrazione analitica del
calcolo.
Inoltre, si prevede anche che la mobilità tra Enti pubblici dovrà essere
assoggettata ad autorizzazione, se
avviene tra Amministrazioni non
sottoposte al blocco delle assunzioni,
mentre potrà essere disposta senza
alcun limite tra enti sottoposti al
blocco delle assunzioni o al regime
limitativo. Le procedure per le progressioni verticali comportanti il passaggio tra aree professionali dovranno essere assoggettate ad autorizzazione, mentre già dal 2009 per le
progressioni verticali si potrà tener
conto solamente del limite finanziario e non anche del numero di cessazioni dal servizio. Per quanto concerne invece, l’organizzazione e le dotazioni organiche dei vari enti pubblici,
è prevista una limitazione delle assunzioni per quelli di questi che non
hanno adempiuto al ridimensionamento degli assetti organizzativi ed
alla riduzione delle dotazioni organiche entro il termine del 30/11/2008.
Inoltre è programmata una riduzione
degli Uffici Dirigenziali Generali e
Non ed una diminuzione della spesa
relativa al personale non dirigenziale, in misura non inferiore però al
10%. La Circolare Uppa n° 3851 del
27/01/2009 relativa agli enti di ricerca prevede, infine, di rilevante,
soprattutto il termine del 13 marzo
2009 per inviare al Ministero della
Funzione Pubblica le domande di
assunzione e le stabilizzazioni degli
enti di ricerca. Le circolari Uppa,
3858 del 27.01.09 e 3851 del 27.01.09 sono scaricabili dal nostro
sito www.unsabeniculturali.it alla
voce documenti
A cura di Learco Nencetti
PAGINA 10
SINDACATO– CULTURA—LAVORO
N. 37 — MARZO 2009
Regolarizzazione dei contributi per il finanziamento
delle indennità di malattia, maternità e disoccupazione per imprese di cui alla legge 6.8.2008, n. 133
(Inps, Messaggio 10.3.2009 n. 5730)
Con circolare n. 114 del 30 dicembre
2008 e con successivo messaggio n.
3352 del 10 febbraio 2009, sono stati illustrati i contenuti della disposizione legislativa e sono state fornite
le istruzioni ai fini del riconoscimento delle indennità economiche di malattia e maternità e di quelle ex legge
n. 104/92 in favore dei lavoratori
dipendenti dalle imprese destinatarie
della norma . Con la stessa circolare
è stato precisato, al punto 2, che
destinatarie delle disposizioni ex art.
20, c. 2 della legge n. 133/2008 sono le imprese partecipate, in tutto o
in parte, dallo Stato e dagli Enti
Pubblici nonché le imprese degli Enti
Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni e
integrazioni, che sono state interessate da processi di privatizzazione e
che hanno continuato ad essere assoggettate ad un regime previdenziale di tipo pubblicistico. A maggior
chiarimento, con il citato messaggio
del 10 febbraio, sono state elencate,
a titolo esemplificativo e non esaustivo, le aziende tenute al versamento
delle contribuzioni in questione. Le
contribuzioni sono dovute per tutti i
lavoratori, secondo la qualifica rivestita e il settore di appartenenza dell’impresa (1), ancorché assunti anteriormente alla privatizzazione e indipendentemente dall’Ente previdenziale al quale viene versata la contribuzione pensionistica. Con il presente messaggio si forniscono le modalità operative per il versamento della
relativa contribuzione.
INPS
Direzione Centrale Entrate - Direzione Centrale
Sistemi Informativi e Tecnologici
Messaggio 10.3.2009 n. 5730
Istruzioni operative per la regolarizzazione dei contributi dovuti per il finanziamento delle indennità di malattia e
maternità e per la disoccupazione nei
confronti delle imprese destinatarie
delle disposizioni di cui all’art. 20, c.
2 , 4, 5 e 6 del decreto-legge 25 giugno 2008 , n. 112 convertito in legge
6 agosto 2008, n. 133. Circolari
n.114 del 30 dicembre 2008 e n. 18
del 12 febbraio 2009.
Con il presente messaggio si forniscono le modalità operative per il
versamento delle contribuzioni per le
indennità economiche di malattia e
maternità e per la disoccupazione,
dovute - dal 1° gennaio 2009 - per i
lavoratori dipendenti delle aziende in
oggetto.
1. Aziende destinatarie degli obblighi
contributivi per le indennità economiche di malattia e maternità (art.
20, c. 2 L. 133/2008) Con circolare
n. 114 del 30 dicembre 2008 e con
successivo messaggio n. 3352 del 10
febbraio 2009, sono stati illustrati i
contenuti della disposizione legislativa e sono state fornite le istruzioni ai
fini del riconoscimento delle indennità economiche di malattia e maternità e di quelle ex legge n. 104/92 in
favore dei lavoratori dipendenti dalle
imprese destinatarie della norma.
Con la stessa circolare è stato precisato, al punto 2, che destinatarie
delle disposizioni ex art. 20, c. 2 della legge n. 133/2008 sono le imprese
partecipate, in tutto o in parte, dallo
Stato e dagli Enti Pubblici nonché le
imprese degli Enti Locali di cui al
D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni e integrazioni,
che sono state interessate da processi di privatizzazione e che hanno
continuato ad essere assoggettate ad
un regime previdenziale di tipo pubblicistico. A maggior chiarimento,
con il citato messaggio del 10 febbraio, sono state elencate, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, le
aziende tenute al versamento delle
contribuzioni in questione.
Le contribuzioni sono dovute per
tutti i lavoratori, secondo la qualifica
rivestita e il settore di appartenenza
dell’impresa (1), ancorché assunti
anteriormente alla privatizzazione e
indipendentemente dall’Ente previdenziale al quale viene versata la
contribuzione pensionistica. Con il
presente messaggio si forniscono le
modalità operative per il versamento
della relativa contribuzione. A partire dal periodo di paga “maggio 2009”, le aziende in questione, ancorché
contraddistinte dai codici 8G e/o
8H, 8S, 8Y e le aziende inquadrate
nel settore “Enti” – 2.01.01 e 2.01.02
con c.a. 0V, dovranno incrementare
l’aliquota complessivamente dovuta
della percentuale contributiva della
malattia e maternità nella misura
prevista dalla vigente normativa. Per
i mesi pregressi, da gennaio ad aprile 2009, il versamento di detta contribuzione potrà essere effettuato,
senza oneri aggiuntivi, entro il gior-
no 16 del terzo mese successivo alla
emanazione del presente messaggio,
ai sensi della delibera n.5 del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto
del 26/03/1993, approvata con
D.M. 7/10/1993.
Per la regolarizzazione devono essere
utilizzati i seguenti codici importo da
riportare nel quadro B/C del mod.
DM10:
M237 codice di nuova istituzione
avente il significato di “versamento
contributo malattia”;
M232 codice già esistente avente il
significato di “versamento contributo
maternità”.
In corrispondenza di detti codici dovrà essere compilato solo il campo
“somme a debito del datore di lavoro”. Al fine del versamento delle contribuzioni in argomento, i datori di
lavoro non in possesso di posizione
assicurativa o con posizione sospesa
al 31/12/2008, dovranno
chiedere - alla sede Inps di competenza - l’apertura o la riattivazione
della posizione (2).
Ovviamente, le aziende che hanno
adempiuto correttamente all’obbligo
del versamento della contribuzione
MAL/MAT a far tempo dal gennaio
2009, non dovranno effettuare alcuna regolarizzazione.
Poiché nei confronti di dette aziende,
la procedura di controllo delle denunce DM10, per il periodo da gennaio ad aprile 2009, non richiede
obbligatoriamente detta contribuzione con conseguente emissione di
rettifiche a credito azienda (rettifiche
passive), si richiama l’attenzione
delle aziende medesime a non tener
conto di tali rettifiche in quanto le
stesse saranno oggetto di sistemazione a cura delle Sedi Inps.
1.1. Prestazioni a conguaglio
Le eventuali prestazioni spettanti ai
lavoratori da gennaio 2009 alla data
di regolarizzazione, non conguagliate, saranno sommate a quelle correnti.
In particolare:
al rigo “52” per le indennità di malattia;
M053 per le indennità di maternità
per la quota a carico dello Stato, fissata per l’anno 2009 in € 1.902,90;
rigo 53 per la quota di indennità di
maternità eccedente quella a carico
dello Stato.
CONTINUA →→→
N. 37 — MARZO 2009
Per quanto riguarda tutte le altre
prestazioni spettanti, si rimanda al
manuale di compilazione del DM10,
allegato alla circolare n. 15/2006.
1.2. Adempimenti a cura delle Sedi
Con successivo messaggio saranno
fornite le istruzioni operative per
la definizione delle eventuali note
di rettifica passive e per le operazioni di modifica delle caratteristiche contributive aziendali. Nelle
more, le Sedi - per le posizioni in
questione - si asterranno dal modificare CSC e/o CA.
2. Aziende destinatarie degli obblighi contributivi per la disoccupazione involontaria (art. 20, c. 4, 5 e
6 L. 133/2008) A scioglimento della riserva contenuta nel punto 3
della circolare n.18 del 12 febbraio
2009, si forniscono le modalità
operative per il versamento della
contribuzione contro la disoccupazione dovuta - dal 1° gennaio 2009
- per i lavoratori dipendenti dalle
aziende pubbliche, da quelle esercenti pubblici servizi nonché da
quelle private, ancorché agli stessi
sia garantita la stabilità d’impiego.
Le contribuzioni sono dovute per
tutti i lavoratori, con esclusione di
quelli riportati ai punti 2.4 e 2.5.,
indipendentemente dall’Ente previdenziale al quale viene versata la
contribuzione pensionistica. A partire dal periodo di paga “maggio
2009”, le aziende in questione, ancorché contraddistinte dai codici
1B, 1E e 1F e le aziende inquadrate nel settore “Enti” – 2.01.01 e
2.01.02 con c.a. 0V, ancorché contraddistinte dai codici 6B, 6C e
6D, dovranno incrementare l’aliquota complessivamente dovuta
della percentuale contributiva della DS nella misura prevista dalla
vigente normativa (3).
Per i mesi pregressi, da gennaio ad
aprile 2009, il versamento di detta
contribuzione potrà essere effettuato, senza oneri aggiuntivi, entro
il giorno 16 del terzo mese successivo alla emanazione del presente
messaggio, ai sensi della delibera
n.5 del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto del 26/03/1993,
approvata con D.M. 7/10/1993.
Dal periodo di paga “maggio 2009”
non saranno più accettati i seguenti codici tipo contribuzione:
- 10 lavoratori non soggetti alla
contribuzione DS;
- 34 lavoratori non soci delle ex
compagnie e gruppi portuali trasformati in
SINDACATO– CULTURA—LAVORO
PAGINA 11
cooperative non soggetti alla DS;
- 36 lavoratori dipendenti, non soci
né avventizi, delle ex compagnie e
gruppi portuali trasformati in cooperative non soggetti alla DS e
Cuaf.
Le aziende pubbliche - non rientranti nel D.lgs n. 165/2001 - inquadrate nel settore “Enti” con
c.s.c. 2.01.01 e 2.01.02 e c.a. 0V,
da maggio 2009, per il versamento
della contribuzione DS, dovranno
utilizzare il codice tipo contribuzione:
- 61 per il versamento della contribuzione IVS e DS;
- 63 per il versamento della contribuzione DS e IVS ridotta dello
0,14% ex TBC;
- 64 per il versamento della contribuzione TFR e DS.
Al fine del versamento della contribuzione “DS”, le aziende che al
31/12/2008 non avevano obblighi
contributivi nei confronti dell’Istituto con il sistema DM, dovranno
richiedere l’apertura o la riattivazione di una posizione assicurativa
con data di inizio o ripresa attività
01/2009 (1). Come indicato al
punto 4 della circolare n. 18/2009, i datori di lavoro interessati
dalla nuova disciplina in materia
di disoccupazione, potranno aderire ai Fondi interprofessionali con
una delle denunce contributive
aventi periodo di paga fino a 04/2009, da trasmettere entro e non
oltre il termine di scadenza del 31
maggio 2009.
Per la regolarizzazione della contribuzione dovuta da gennaio 2009,
sono stati istituiti i seguenti nuovi
codici importo del quadro B/C del
DM10:
M215 avente il significato di “ versamento contributo DS”;
M220 avente il significato di
“versamento contributo 0,30%
(fondo
di
rotazione/
interprofessionale) per la generalità dei lavoratori;
M221 avente il significato di
“versamento contributo 0,30%
( f o n d o
r o t a z i o n e /
interprofessionale) personale con
qualifica di dirigente. In corrispondenza di detti codici dovrà essere
compilato solo il campo “somme a
debito del datore di lavoro”.
Ovviamente, le aziende che hanno
adempiuto correttamente all’obbligo del versamento della contribuzione DS a far tempo dal gennaio
2009, non dovranno effettuare alcuna regolarizzazione.
Poiché nei confronti di dette aziende, la procedura di controllo delle
denunce DM10, per il periodo da
gennaio ad aprile 2009, non richiede obbligatoriamente detta contribuzione con conseguente emissione di rettifiche a credito azienda
(rettifiche passive), si richiama l’attenzione delle aziende medesime a
non tener conto di tali rettifiche, in
quanto le stesse saranno oggetto
di sistemazione a cura delle Sedi
Inps.
2.1. Adempimenti a cura delle Sedi
Con successivo messaggio saranno
fornite le istruzioni operative per la
definizione delle eventuali note di
rettifica passive e per le operazioni
di modifica delle caratteristiche
contributive aziendali. Nelle more,
le Sedi - per le posizioni in questione - si asterranno dal modificare
CSC e/o CA.
Pietro Corasaniti Giuseppe Greco
Direttore Centrale Entrate Direttore Centrale Sistemi Informativi e
tecnologici
Note:
1) Aziende ed enti che svolgono
attività di natura industriale , del
credito, ovvero del terziario.
2) Per l’eventuale copertura contributiva dei mesi da gennaio ad aprile 2009, i datori di lavoro dovranno trasmettere i DM10 con
saldo zero compilando il quadro
“A” e il quadro “BC” con l’indicazione dei soli codici statistici MA,
FE, FZ.
3) Per la generalità delle aziende la
contribuzione DS è pari a 1,61%
(di cui 1,31% per il finanziamento
della disoccupazione e 0,30% ex
art. 2, legge 29 maggio 1982, n.
297 per la formazione continua –
fondo di rotazione/ Fondo interprofessionale).
A cura di Learco Nencetti
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SINDACATO– CULTURA—LAVORO
N. 37 — MARZO 2009
Esonero dal servizio: riflessi contributivi, del
trattamento di quiescenza e di previdenza
(Inpdap, Circolare 4.3.2009 n. 5)
Come è noto , l’articolo 72 del
Decreto Legge 25 giugno 2008,
n.112, convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2008,
n.133, nel dettare nuove disposizioni per il personale pubblico dipendente prossimo al collocamento a riposo, ha introdotto il
nuovo istituto dell’esonero dal
servizio.
In coerenza agli indirizzi applicativi già divulgati dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica con la circolare DPF- 0047897-20/10/2008-1 si ritiene opportuno fornire ulteriori indicazioni relative ai riflessi contributivi e dei trattamenti di quiescenza e di previdenza derivanti dall’attuazione della disposizione de
qua.
Si rammenta in tale sede che il
primo comma dello stesso articolo prevede un esonero volontario
dal servizio per i dipendenti pubblici nel corso del quinquennio
antecedente la data di maturazione dell’anzianità
massima
contributiva di 40 anni.
Tale facoltà di sospensione delle
prestazioni lavorative, che può
essere esercitata per gli anni 2009, 2010 e 2011, è concessa esclusivamente al personale in
servizio presso le Amministrazioni
INPDAP
(Circolare 4.3.2009 n. 5)
Art. 72 del Decreto Legge 25 giugno 2008 , n.112, convertito in
Legge 6 agosto 2008 n.133. Esonero dal servizio: riflessi contributivi, del trattamento di quiescenza e di previdenza.
Come è noto, l’articolo 72 del Decreto Legge 25 giugno 2008,
n.112, convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2008,
n.133, nel dettare nuove disposizioni per il personale pubblico dipendente prossimo al collocamento a riposo, ha introdotto il
nuovo istituto dell’esonero dal
servizio.
In coerenza agli indirizzi applicativi già divulgati dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica con la circolare DPF- 0047897-20/10/2008-1 si ritiene opportuno fornire ulteriori indicazioni relative ai riflessi contributivi e dei trattamenti di quiescenza e di previdenza derivanti dall’attuazione della disposizione de
qua.
Si rammenta in tale sede che il
primo comma dello stesso articolo prevede un esonero volontario
dal servizio per i dipendenti pubblici nel corso del quinquennio
antecedente la data di maturazione dell’anzianità
massima
contributiva di 40 anni.
Tale facoltà di sospensione delle
prestazioni lavorative, che può
essere esercitata per gli anni 2009, 2010 e 2011, è concessa esclusivamente al personale in
servizio presso le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, gli Enti pubblici non
economici, le Università, le Istituzioni e gli Enti di ricerca nonché gli Enti di cui all’articolo 70,
comma 4, del Decreto Legislativo
165/2001 e successive modifiche
ed integrazioni (Ente Autonomo
Esposizione Universale di Roma,
Enti autonomi lirici e Istituzioni
concertistiche assimilate, Agenzia Spaziale Italiana, Istituto Poligrafico dello Stato, camere di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, Azienda Autonoma Assistenza al volo, Registro
Aeronautico
Italiano,
CONI,
CNEL, ENAC e CNIPA). Come
inoltre disposto dall’ultimo periodo del primo capoverso l’istituto
dell’esonero non trova applicazione nei confronti del personale
della scuola.
L’istanza di esonero, che non è
revocabile, deve essere presentata improrogabilmente entro il 1°
marzo di ciascun anno .
Ciascuna amministrazione datrice di lavoro ha la facoltà di accogliere o meno la richiesta in base
alle proprie esigenze funzionali,
dando comunque priorità, in caso di assenso, al personale interessato da processi di riorganizzazione o appartenente a qualifiche per le quali è prevista una
riduzione di organico.
Durante il periodo di esonero al
dipendente spetta (cfr. comma 3
dell’art.72) un trattamento economico temporaneo pari al 50%
di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed
accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione.
Tuttavia, nell’intento di incentivare l’esonero dal servizio per
l’espletamento di attività di volontariato, il legislatore ha previsto che il trattamento economico
durante il periodo di esonero viene elevato al 70%, ove il dipendente documenti di svolgere tali
attività presso Onlus, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che
operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via
di sviluppo ed altri soggetti da
individuare con un successivo
decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze da emanare
entro 90 giorni dall’entrata in
vigore del Decreto Legge.
Tale la disposizione introdotta,
gli adempimenti contributivi a
carico delle Amministrazioni interessate devono garantire la valutabilità dell’istituto dell’esonero
ai fini del trattamento pensionistico e previdenziale, in conformità al comma 4 dell’articolo 72,
che
testualmente
dispone:
“All’atto del collocamento a riposo
per raggiunti limiti di età il dipendente ha diritto al trattamento di
quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in
servizio”.
Si precisa, quindi, che l’obbligo a
carico delle amministrazioni e
degli enti al versamento dei contributi, sia per la quota a carico
del datore di lavoro che per a
quella a carico del dipendente,
deve essere adempiuto:
CONTINUA →→→
N. 37 — MARZO 2009
• ai fini del trattamento pensionistico;
• ai fini del trattamento di fine
servizio;
• a favore della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e
sociali, qualora il dipendente
risulti iscritto all’atto del collocamento in esonero;
• a favore dell’assicurazione
sociale vita, qualora il dipendente risulti iscritto all’atto del
collocamento in esonero.
Individuati gli oneri contributivi, gli stessi devono essere
quantificati sulla retribuzione
virtuale, calcolata per intero,
corrispondente a quella spettante al lavoratore nell’ipotesi
di permanenza in servizio.
Si riportano di seguito le componenti
della
retribuzio-
SINDACATO– CULTURA—LAVORO
ne virtuale
da
considerare
quale base imponibile contributiva ai fini pensionistici:
• trattamento fondamentale
(di natura variabile): corrispondente alla retribuzione
percepita dal dipendente all’atto del collocamento in esonero,
da rivalutare per effetto dei rinnovi contrattuali e dei miglioramenti retributivi che intervengano nei periodi successivi al
collocamento medesimo;
• trattamento accessorio (di
natura fissa): pari agli importi
calcolati per la determinazione
del
trattamento
economico
temporaneo da attribuire per
tutto il periodo di esonero (voci
retributive in godimento nell’anno solare precedente quello
del collocamento in esonero
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calcolate pro quota, ivi comprese le componenti legate alla
produttività ed ai risultati, con
esclusione di quelle direttamente collegate alla prestazione
lavorativa).
Per quanto attiene al TFS
(indennità di buonuscita e indennità premio di servizio) e al
TFR, la quantificazione degli
oneri contributivi deve essere
effettuata sulla retribuzione
virtuale utile ai fini delle citate
prestazioni. Nell’ambito degli
adempimenti contributivi si
precisa che quelli riferiti ai fini
della compilazione della D.M.A.
Non subiscono alcuna modificazione. IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Giuseppina SANTIAPICHI) (f.to
Giuseppina Santiapichi)
A cura di Stefano Innocentini
MOBILITA’ NEL PUBBLICO IMPIEGO PRIVATIZZATO
Corte di Cassazione, Sez. Lavoro - sentenza 19 febbraio 2009
n. 4081 In sede di procedure
volontarie di mobilità nel pubblico impiego privatizzato, in
difetto di disposizioni speciali
di legge, di regolamento o di
atti amministrativi, che espressamente, e specificamente, definiscano un determinato trattamento retributivo come non
riassorbibile o, comunque, ne
prevedano la continuità indipendentemente dalle dinamiche retributive del nuovo comparto, si applica il principio generale della riassorbibilità degli
assegni "ad personam" attribuiti, al fine di rispettare il divieto
di "reformatio in peius" del trattamento economico acquisito,
argomentando dall’art. 34
D.Lgs. n. 29 del 1993, come
sostituito dall’art. 19 D.Lgs. n.
80 del 1998 (v. ora art. 31
D.Lgs. n. 165 del 2001), secondo le regole dettate dall'art. 2112 cod. civ., rese applicabili a
fattispecie diversa dal trasferimento di azienda.
Marco Paolo Nigi
COLLOCAMENTO IN PENSIONE DELLE DONNE NELLA P.A.
Come noto la Corte di Giustizia
delle Comunità Europee nella
sentenza del 13 novembre 2008
ha condannato la Repubblica
italiana poiché la normativa sulle
pensioni nel pubblico impiego
realizza una discriminazione di
genere prevedendo una diversa
età per uomini e per donne (con
la conseguenza di una diversa
determinazione della pensione
spettante) per il collocamento in
pensione. Ciò è stato tradotto in
Italia con l’idea di dover innalzare l’età pensionabile delle donne
allo stesso livello degli uomini.
Nella riunione del Consiglio dei
Ministri Europei del Lavoro, tenutasi a Bruxelles, il sottosegretario Viespoli, in sostituzione del
Ministro Sacconi, ha chiesto ed
ottenuto il rinvio ad aprile del
termine ultimo del 13 marzo
prossimo per adeguare la normativa italiana, previsto dalla sentenza della Corte del Lussemburgo. Su tale questione, il Senato,
nell’ambito della discussione in
aula del il d.d.l. Comunitario 2008, non ha concesso alcuna delega al Governo per realizzare l’allineamento dell’età pensionabile
tra uomini e donne nel pubblico
impiego, in quanto proprio ieri è
stato ritirato l’emendamento che
fissava, secondo un principio di
attuazione graduale della norma,
un’età unica per andare in pensione sia per uomini che per
donne compresa tra i 62 e i 67
anni.
Da più parti, durante i lavori, si
è convenuto di non procedere in
modo affrettato. Ci auspichiamo
che il Governo - come già assicurato dal Ministro delle Politiche
comunitarie Andrea Ronchi- ricerchi la soluzione insieme alle
parti sociali.
In ogni caso è opportuno che gli
eventuali risparmi di spesa siano
reinvestiti nel welfare familiare,
attraverso il potenziamento degli
asili nido ed il riconoscimento di
benefici di carriera e di retribuzione.
A nostro giudizio dovrebbe essere
riconosciuta l’agevolazione, da
tempo richiesta dalla Confsal,
per la fruizione degli anni di assenza legata alla crescita dei figli,
attraverso la istituzione della
banca del tempo, che consentirebbe il recupero a fine carriera
degli anni di assenza dal servizio.
Renato Plaja
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SINDACATO– CULTURA—LAVORO
N. .37 — MARZO 2009
Settimana della cultura 2009 : Forestieri/Forestali
Il MINIMUSEO per l’XI Settimana della Cultura del Ministero
per i Beni e le attività culturali si
presenta con una collettiva di
artisti della Capitanata sotto il
segno della Natura, l’arte è di
tutti così come lo dovrebbe essere il Paesaggio e gli elementi naturali in genere, dal filo d’erba ai
boschi, a tutte le bellezze naturali. Michele Carmellino, Antonio
Di Michele, Nicola Liberatore,
Matteo Manduzio, Guido Pensato, Enzo Ruggiero e Nicola Maria
Spagnoli. L’arte non è un “luogo
comune”, ma una giungla, una
foresta. Al meno: un bosco: misterioso e affascinante. Affascinante perché misterioso, inesplicabile, incomprensibile. Arbitrario. Il bosco è un’arte. E infatti lo
abitano suoni, colori, visioni, incubi. Per chi sa vedere e ascoltare. E lasciarsi spaventare. E godere di lasciarsi spaventare. Come i bambini. I bambini amano
il bosco e l’arte. Soprattutto
quella contemporanea. Gli adulti
depredano e adulterano il bosco.
Temono l’arte contemporanea.
Non la capiscono. L’unica speranza per loro è addentrarvisi
con cautela e audacia. Perché il
bosco e l’arte sono abitati da fiere immaginarie e pericolose e da
meraviglie vere e veloci. Ho visto
artisti aggirarsi in boschi intricati con la perizia e la destrezza di
forestali innamorati e curiosi. Di
forestieri spauriti e temerari. Ho
visto forestali potare alberi e segnare sentieri con mani poetiche
e leggere da artista. L’unica speranza per tutti: artisti, forestali e
forestieri – del bosco e dell’arte –
è sostarvi, perdersi: con la gioia
di perdersi e ritrovarsi. Ritrovarsi
con la gioia di essersi persi. Ho
visto artisti spauriti aggirarsi
curiosi nel bosco e lasciare segni
spaventosi e disseminare sogni
impossibili, fiabe raccapriccianti
della loro presenza; ancor più
della loro assenza. Perché se gli
artisti non sono capaci di lasciare segni e di disseminare sogni e
fiabe, tanto vale che si perdano,
scompaiano nel buio. Dell’arte e
del bosco. Sapendo che il bosco è
un luogo tetro, pieno di luci e
suoni; e l’arte un luogo luminoso, pieno di ombre e silenzi. Il
bosco e l’arte sono minuscoli
spazi ripetuti all’infinito. Una
selva di segni minuti che ingombrano lo sguardo. Ma che aiutano a scoprire il nascosto, il segreto. Districarsi nel fitto del tutto è una sfida. Una possibile esperienza mi(s)tica, un’estasi laica: dell’intelletto, degli occhi e di
tutti i (doppi, tripli) sensi. La
parte impagliata e ormai sbrindellata di una vecchia sedia racconta forse una vita in forma di
croce (Carmellino); un fauno seriamente irridente gonfia uno
sberleffo di bubble gum (Di Mi-
chele); un incantesimo tesse sulle rigide fasce dell’infanzia una
storia infinita, appartata e complessa (Liberatore); un prezioso
reperto, un lacerto miracolosamente intatto, offre un intreccio
– autentico e contraffatto (artefatto) - di pergamene, date e
scritture antiche (Manduzio); un
mostro in carte e ossa (e pietra)
minaccia, implora e forse canta:
trovatore o semplice assemblaggio di “oggetti trovati”? (Pensato);
un gomitolo di carta abbandonato (da Arianna? da Penelope? da
un Pollicino scritturale più che
dissipatore di sassi e panifi?) si
erge come piedistallo lieve e solenne per una smagliante farfalla
(Ruggiero); una zolla di terra e
erba in plastica, imprigionata in
una rete, anch’essa in plastica,
prefigura il sortilegio ultimo, definitivo (Spagnoli). Ma il bosco è
quello che è, ancora, per ora. Gli
artisti sono quello che credono e
vogliono essere. Hanno un’unica
possibilità, un’unica speranza:
ancora una volta o almeno una
volta, entrare nel bosco e perdersi. E’ così anche per i visitatori,
per i viandanti dell’arte: entrare
nel bosco, farsi artisti, forestieri
e forestali. O guardiacaccia. O
Bovary.
Guido Pensato.
Nicola Spagnoli e Giudo Pensato
Data Inizio: 18/04/2009
Data Fine: 23/04/2009
Costo del biglietto: gratuito
Prenotazione: Nessuna prenotazione
Città: San Marco in Lamis
Luogo: Minimuseo di San Marco in Lamis
Indirizzo: Via Bux 1
Provincia: Foggia
Regione: Puglia
Orario: dalle ore 18.00 alle 20.00
E-mail: [email protected]
Sito http://www.beniculturali.it/mini/index.html
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