Comune di Brindisi
BRINDISI
21 MAGGIO 2008
IL CONTROLLO DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI
Le procedure operative, gli atti da redigere
di Raffaele CHIANCA
1.
INTRODUZIONE
2.
IDENTIFICAZIONE
2a. IL PASSAPORTO
2a.1 CARATTERISTICHE DEL DOCUMENTO
3.
PRESENZA DELL EXTRACOMUNITARIO IN ITALIA
3a. IL VISTO
3a.1 CARATTERISTICHE DEL DOCUMENTO
3b. IL PERMESSO DI SOGGIORNO
3b.1 CARATTERISTICHE DEL DOCUMENTO
IL CONTROLLO DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI
4.
2
LA PATENTE DI GUIDA NAZIONALE
4b.1 CARATTERISTICHE DEL DOCUMENTO
5.
IL CONTROLLO DOCUMENTALE
6.
I REATI
7.
GLI ATTI DA REDIGERE
1. INTRODUZIONE
Bisogna dire francamente che il controllo del cittadino extracomunitario e dei suoi
documenti, è tuttora sottovalutato e di conseguenza anche l azione di contrasto; è difficile
avere un idea di quanti falsi documenti, anche di pessima fattura, passano per le mani di
operatori distratti o purtroppo inesperti che, addirittura, identificano e denunciano
all Autorità Giudiziaria o Amministrativa persone che non saranno mai perseguite né mai
più rintracciate perché non meglio identificate.
Nel modo, in particolare dopo l'11 settembre 2001, non dimentichiamo che i terroristi
responsabili dell'attentato alle due torri vivevano indisturbati da anni negli stati uniti
esibendo e facendosi identificare con false patenti di guida, sembra accresciuto l interesse
al contrasto del fenomeno, ma non tutte le Nazioni sono ancora consapevoli
dell'importanza di dotarsi di documenti sicuri e soprattutto, anche in Italia, il personale di
polizia operante su strada non sembra sufficientemente preparato ad affrontare questa
complessa attività.
Tutto questo mentre l immigrazione verso il nostro Paese cresce con ritmi vertiginosi.
Nel 1980, i cittadini stranieri che risiedevano regolarmente in Italia erano meno di 300.000.
Oggi, secondo le ultime stime, sono circa quattro milioni e rappresentano il 6,2% della
popolazione nazionale. Nell'arco di venti anni, il fenomeno dell'immigrazione nel nostro
Paese ha quindi coinvolto un numero sempre più alto di persone, divenendo al contempo
sempre più complesso, diversificato e di non facile gestione.
La prima nazionalità per residenza anagrafica è l Albania, seguita dal Marocco, da
Romania, Ucraina e Cina.
L Europa è il primo continente per numero di presenze di stranieri, nel 2005 ha accolto il
34% dell insieme dei migranti, quasi 56 milioni compresa l ex Unione sovietica. L America
del Nord il 23% (40,8 milioni), l Asia il 28% (49,9 milioni), l Africa il 9% (16,3 milioni),
l America latina il 3% (5,9 milioni).
C è poi l immigrazione clandestina che è quella che, naturalmente, desta le maggiori
preoccupazioni. Questi traffici sono controllati da agguerrite organizzazioni criminali che
lucrano enormi guadagni. Le prospettive, se non vi si pone rimedio rapidamente, sono
molto preoccupanti.
Raffaele CHIANCA
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Il collasso economico e demografico del continente africano, infatti, sospinge verso il
Mediterraneo ondate crescenti di migranti i quali, in attesa di ripartire, si affollano nei Paesi
del Maghreb e specialmente in Libia. I vari scenari di crisi in africa ed asia muovono milioni
di sbandati da una parte all altra del mondo, creando seri problemi di accoglienza.
In questo scenario non si può nemmeno sottacere la minaccia terroristica, o molto più
semplicemente i problemi che derivano dal controllo di un numero così elevato di
documenti in possesso degli stranieri, il più delle volte completamente sconosciuti agli
operatori di polizia. In questa situazione appare problematica l esatta identificazione di
questi soggetti.
Ormai è noto che il ruolo delle cellule islamiche in Italia, finora, è stato principalmente di
supporto logistico per altri gruppi operanti all'estero, soprattutto attraverso l opera di
finanziamento e l implementazione e la fabbricazione di documenti falsi. Le indagini, dalla
fine degli anni 90 ad oggi, hanno dimostrato infatti che il procacciamento di documenti falsi
di buona fattura rappresenta una delle attività fondamentali per lo svolgimento dell'attività
terroristica. La disponibilità di documenti affidabili per livello tecnico di falsificazione
consente ai responsabili dei gruppi terroristici o ai potenziali esecutori di attentati, di
spostarsi sul territorio con pochi, se non addirittura, minimi rischi.
Ma non è solo questo il problema, oggi la richiesta di falsi documenti interessa un numero
sempre maggiore di persone, si va da pericolosi latitanti a immigrati clandestini, ad espulsi
che necessariamente devono cambiare la loro identità, a delinquenti comuni, o al semplice
disgraziato che per necessità è cotretto a dotarsi di una falsa patente di guida.
In questa situazione quindi anche chi come noi svolge in modo preminente servizi di
polizia stradale ha l obbligo di intervenire. La verità è che ancora oggi non si capisce
l importanza di affrontare e approfondire le conoscenze sul controllo dello straniero e
naturalmente dei suoi documenti.
In pratica, la maggior parte di noi, giornalmente, crede di effettuare diversi controlli
documentali che vanno dal controllo di una patente di guida per fini contravvenzionali ad
un identificazione personale documentale per fini penali o di Polizia Giudiziaria o ad un
controllo di una carta di circolazione.
In effetti, nella stragrande maggioranza dei casi di fatto sono svolte semplici operazioni
che si limitano a verificare sommariamente o ad asseverare dati rilevati sui documenti
esibiti acquisendoli ed utilizzandoli per atti amministrativi o di Polizia giudiziaria, in
sostanza si da per scontato che quel documento è originale e che quei i dati in esso
contenuti sono veritieri.
Così facendo, si opera in modo scorretto rischiando di vanificare tutto il lavoro svolto
perché se quel documento è falso e i dati non veritieri ogni atto prodotto perde qualsiasi
valore e di conseguenza i procedimenti amministrativi o penali saranno archiviati.
Tutta l attività legata al controllo documentale è sottovalutata, pochi, nel corso di un
controllo, si chiedono chi è effettivamente la persona che si sta controllando e se è
effettivamente titolare di quel documento esibito.
Il fenomeno del falso documentale risulta poco considerato, viene detto che non ha un
grosso impatto sociale ne se ne percepisce la gravita, i reati di falso spesso vengono
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considerati delitti con fattispecie a se stanti, non si fa mai riferimento al fine allo scopo, alle
motivazioni ed alle ragioni da ricondurre al fatto che quella data persona dotata di falsi
documenti rappresenta una potenziale minaccia e quindi un pericolo per tutta la società.
Rimanendo strettamente sul tema che mi è stato assegnato, ossia quello del controllo dei
cittadini extracomunitari, bisogna immediatamente fissare quelli che sono i nostri obbiettivi
che sono sostanzialmente tre:Per tutti:
1. Addivenire all esatta identificazione della persona che stiamo controllando;
2. Verificare la legittima della presenza e permanenza del cittadino straniero in
Italia;
Per gli stranieri che conducono veicoli:
3. Verificare la legittimità dei documenti di guida e circolazione.
In buona sostanza il cittadino extracomunitario che, per qualsiasi motivo, viene controllato
deve essere in possesso ed esibire almeno di due documenti:PASSAPORTO
PERMESSO DI SOGGIORNO
Se poi conduce un veicolo dovrà anche esibire:PATENTE DI GUIDA NAZIONALE
PERMESSO INTERNAZIONALE DI GUIDA (se richiesto)
CARTA DI CIRCOLAZIONE
Più in generale, sia all ingresso che durante il soggiorno, lo straniero deve sempre essere
in grado di dimostrare, con dei documenti in regola, quattro cose:
1) la sua identità
2) quale siano lo scopo e le condizioni del soggiorno;
3) quali siano i tuoi mezzi di sussistenza;
4) che tali mezzi siano sufficienti per la durata del soggiorno e per il ritorno nel tuo Paese.
2. IDENTIFICAZIONE
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In tutte le attività di Polizia sicuramente l obbiettivo principale e senza dubbio
l identificazione del soggetto. Operazione questa determinante ed essenziale per non
vanificare il lavoro svolto.
L identificazione si ottiene attraverso un idoneo, valido e genuino documento d identità
oppure, in assenza di questi, attraverso rilievi foto-dattiloscopici.
In seguito parleremo più diffusamente dei documenti identificativi, e più in generale dei
documenti che lo straniero deve possedere ed esibire in fase di controllo.
Nel caso di mancata esibizione di un valido documento identificativo o quando si ritiene
che questo è contraffatto o alterato abbiamo l obbligo di sottoporre lo straniero a rilievi
foto-dattiloscopici, anche se non sempre il rilevamento delle impronte ed il successivo
accertamento tramite AFIS (Automated Fingerprint Identification Systems) ci permette di
addivenire all esatta identificazione del soggetto, che avviene invece interpellando,
attraverso Interpol, gli organi di Polizia del paese di origine del soggetto che stiamo
controllando.
2a. IL PASSAPORTO
In linea generale per l ingresso, il soggiorno od il transito in Italia, e nello Spazio
Schengen, gli stranieri devono essere in possesso di un passaporto o di altro documento
di viaggio riconosciuto valido dal Governo Italiano.
Il passaporto viene rilasciato dalla competente Autorità del paese di origine dello straniero
ed in alcuni casi dai Consolati in Italia del paese d origine.
I documenti di viaggio si considerano validi se oltre a soddisfare le condizioni di cui agli
articoli 13 e 14 della Convenzione di Applicazione dell Accordo di Schengen, attestino
debitamente l identità del titolare e la sua nazionalità o cittadinanza .
Convenzione di Applicazione dell Accordo di Schengen
Articolo 13
1. Nessun visto può essere apposto su un documento di viaggio scaduto.
2. La durata di validità del documento di viaggio deve essere superiore a quella del visto,
tenuto conto del periodo di utilizzo di quest'ultimo. Essa deve permettere allo straniero di
ritornare nel proprio paese di origine o di entrare in un paese terzo.
Articolo 14
1. Nessun visto può essere apposto su un documento di viaggio se quest'ultimo non è
valido per nessuna delle Parti contraenti. Se il documento di viaggio è valido soltanto per
una o più Parti contraenti, il visto da apporre sarà limitato a quella o quelle Parti contraenti.
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2. Qualora il documento di viaggio non sia riconosciuto valido da una o più Parti
contraenti, il visto può essere rilasciato sotto forma di autorizzazione sostitutiva del visto.
In particolare, nel caso in cui sia necessario il visto, l articolo 13 della Convenzione
dispone che:
nessun visto può essere apposto su un documento di viaggio scaduto;
la durata della validità del documento di viaggio deve essere superiore a quella del
visto. Tale validità dovrebbe essere superiore di almeno 3 mesi a quella prevista dal
visto.
Allo straniero titolare di un documento di viaggio non riconosciuto dall Italia, potrà essere
eventualmente rilasciato dalla nostra Rappresentanza diplomatico-consolare un
lasciapassare , valido solo per il nostro Paese, che non consentirà il transito attraverso il
territorio degli altri Stati Schengen.
Sono considerati validi per l attraversamento delle frontiere e per il rilascio del visto, i
seguenti documenti di viaggio.
Passaporto;
Altri documenti di viaggio equiparati al passaporto.
Il Passaporto può essere:
diplomatico,
di servizio (o ufficiale, speciale, o per affari pubblici)
ordinario;
individuale (con l eventuale iscrizione del coniuge e dei figli minori)
collettivo (intestato a gruppi di non meno di 5 e non più di 50 persone,
che viaggino tutte insieme e per la stessa finalità, di solito turistica,
aventi tutte la stessa cittadinanza, e che entrino, soggiornino ed
escano tutte insieme dallo Spazio Schengen: ogni componente la
comitiva deve essere in possesso di un documento individuale
d identità, corredato di fotografia).
Altri documenti di viaggio, equivalenti al passaporto, sono:
Carta d identità valida per l espatrio, disciplinata dal D.P.R. 6 agosto 1974 n. 649;
carta d identità per i cittadini degli Stati della U.E., valida anche per l espatrio per
motivi di lavoro. E esente da visto;
carta d identità (ed altri documenti) per i cittadini degli Stati aderenti all Accordo
europeo sull abolizione del passaporto (Parigi, 13.12.1957), valida per recarsi, a
scopo turistico, nel territorio di uno degli Stati stessi, per viaggi di durata non superiore
a 3 mesi. E esente da visto;
Tessera personale di riconoscimento rilasciata dalle rispettive amministrazioni ai
dipendenti civili dello Stato, disciplinata dal D.P.R. 28.07.1967 n. 851; La tessera di
riconoscimento è valida in particolare per: Austria, Belgio, Croazia, Francia, Germania,
Grecia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco, Olanda, Portogallo, Slovenia,
Spagna, Svizzera. Sono in corso le procedure per il riconoscimento di questo
documento anche per i 10 paesi che hanno aderito all Unione europea dal 1 maggio
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2004 (Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Slovacchia, Slovenia,
Polonia e Ungheria).
Libretto di navigazione: rilasciato ai marittimi, disciplinato dall art. 122 D.P.R.
30.03.1942 n. 327, Codice della navigazione; dagli artt. 220 e segg. e art. 430 D.P.R.
15.02.1952 n. 328, Regolamento per la navigazione marittima; artt. 42 e 149 D.P.R.
28.06.1949 n. 631 Regolamento per la navigazione interna; è riconosciuto come
documento valido per l ingresso nello Spazio Schengen solo in relazione alle esigenze
professionali del marittimo. L Italia riconosce i libretti di navigazione emessi dai Paesi
U.E., dai Paesi S.E.E., dagli Stati che aderiscono alla Convenzione Internazionale del
Lavoro n.108 firmata a Ginevra il 13 maggio 1958 e da quelli con i quali abbia stipulato
specifici accordi bilaterali;
Documento di navigazione aerea, rilasciato ai piloti ed al personale di bordo delle
Compagnie Aeree Civili per l esercizio delle loro attività, ai sensi della Convenzione
sull Aviazione Civile firmata a Chicago il 7 dicembre 1944; sono documenti di viaggio
riconosciuti come esenti dall obbligo di visto dai Paesi aderenti alla predetta
Convenzione, a titolo di reciprocità, a condizione che l ingresso sia determinato da
motivi inerenti l attività professionale;
Certificato con i dati di stato civile con fotografia, convalidato dall autorità di polizia,
che abilita i minori di anni 15 all espatrio in Austria, Belgio, Croazia, Francia, Germania,
Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco, Olanda,
Portogallo, Slovenia, Spagna, Svizzera. La Tunisia e la Turchia riconoscono la validità
di questo certificato solo per chi vi si reca con viaggio organizzato. La Danimarca
riconosce la validità di questo documento solo se i minori sono accompagnati da uno
dei genitori. Questa stessa regola vale per i territori d oltremare francesi: Guadalupe,
Martinica, Guyana, Reunion, St.Pierre e Miquelon, Mayotte. Altri documenti previsti da
accordi internazionali:
titolo di viaggio per rifugiati, rilasciato ai sensi della Convenzione sullo Statuto dei
Rifugiati firmata a Ginevra il 28.7.1951. I rifugiati sono soggetti ad obbligo di visto per
l Italia, a meno che non dispongano di un titolo di soggiorno rilasciato da uno degli Stati
Schengen o di un documento di viaggio rilasciato da uno dei Paesi firmatari
dell Accordo di Strasburgo del 20.4.1959;
titolo di viaggio per stranieri, rilasciato a coloro che non possono ricevere un valido
documento di viaggio dalle Autorità del Paese di cui sono cittadini. Segue il regime di
visto in vigore per il Paese di cui l interessato è cittadino;
Titolo di viaggio per apolidi rilasciato ai sensi della Convenzione sullo Statuto degli
Apolidi firmata a New York il 28.9.1954. Gli apolidi sono soggetti ad obbligo di visto per
l Italia, a meno che non dispongano di un titolo di soggiorno rilasciato da uno degli Stati
Schengen;
lasciapassare delle Nazioni Unite, rilasciato dal Segretario delle Nazioni Unite al
personale ONU ed a quello delle Istituzioni dipendenti ai sensi della Convenzione sui
privilegi e le immunità delle Istituzioni Specializzate adottata dall Assemblea Generale
dell ONU a New York il 21.11.1947. Il rilascio del visto seguirà il regime in vigore per il
Paese di cui il titolare è cittadino;
documento rilasciato da un Quartier generale della NATO al personale militare,
civile e alle persone a loro carico (coniuge e figli) inviato a prestare servizio in uno
Stato dell Alleanza Atlantica, ai sensi della Convenzione fra gli Stati partecipanti al
Trattato del Nord Atlantico firmata a Londra il 19.6.1951 e ratificata dall Italia con Legge
n. 1335 del 30.11.1955. I membri di una forza NATO (ma non il personale civile al
seguito, né i familiari a carico) sono esenti dal visto;
Lasciapassare, foglio sostitutivo del passaporto rilasciato allo straniero che non
dispone di un titolo di viaggio valido per tutti gli Stati Schengen, o solo per l Italia;
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Tessera di frontiera o lasciapassare, concesso ai cittadini domiciliati in zone di
frontiera, per il transito della frontiera stessa e la circolazione nelle corrispondenti zone
degli stati confinanti, in esenzione dal visto;
Elenco di partecipanti a viaggi scolastici all interno della UE, rilasciato studenti
stranieri residenti negli Stati dell U.E., ai sensi dell Azione Comune del Consiglio
dell Unione Europea del 30 novembre 1994.
Bisogna anche specificare che non alcuni paesi l Italia ha firmato accordi bilaterali che
prevedono l equipollenza tra passaporto e carta d identità, questi paesi sono:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
BOSNIA ERZEGOVINA
CROAZIA
LIECHTENSTEIN
MONACO
NORVEGIA
SVIZZERA
Il passaporto consente di attraversare una frontiera da uno stato all altro e ad attestare di
fronte ad un altro stato l identità personale. Quindi per i cittadini stranieri il passaporto,
oltre ed essere un documento di viaggio è anche l'unico documento idoneo
all'identificazione.
Il T.U.P.S. sin dalla sua prima stesura, ma anche le successive norme sugli stranieri,
indicano il passaporto o documenti equivalenti come unici documenti idonei
all'identificazione.
2a.1 CARATTERISTICHE DEL DOCUMENTO
In generale il passaporto si presenta sotto forma di un libretto di formato standard
realizzato giusta le raccomandazioni dell'ICAO
Secondo le raccomandazioni dell'ONU concernenti il turismo e i viaggi
internazionali, il passaporto dovrebbe essere redatto nella lingua del Paese che lo
rilascia e, se tale lingua non è l'inglese, il francese o lo spagnolo, il testo dovrebbe essere
per lo meno bilingue, dove l'inglese, il francese o lo spagnolo costituiscono la seconda
lingua.
Il caso di controllo oltre alla verifica dell intero documento bisogna che la nostra attenzione
si rivolga in particolare sulla cosiddetta pagina dati , ove va verificato sia la genuinità del
supporto che la veridicità dei dati contenuti: fotografia e dati variabili.
Si tratta di documenti con ottimi sistemi di sicurezza che basterà verificare con attenzione.
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3. PRESENZA DELL EXTRACOMUNITARIO IN ITALIA
Dopo aver verificato la presenza di un passaporto valido e legittimamente rilasciato, ci
dobbiamo chiedere se quel soggetto ha diritto a trovarsi sul territorio del nostro Stato.
Per questo dovremo verificare sul passaporto, ove richiesto, la presenza del Visto, e il
possesso di un regolare permesso di soggiorno.
3a. IL VISTO
In alcuni casi il passaporto non basta di fatti il cittadino straniero che intende entrare e
soggiornare in Italia deve richiedere alle rappresentanze Consolari e Diplomatiche Italiane
all estero una autorizzazione specifica detta VISTO .Il visto, che consta di un apposita "vignetta" (o "sticker") applicata sul passaporto o su altro
valido documento di viaggio del richiedente, è una autorizzazione concessa allo straniero
per l ingresso nel territorio della Repubblica Italiana o in quello delle altre Parti contraenti
per transito o per soggiorno, da valutarsi alla luce di esigenze connesse con il buon
andamento delle relazioni internazionali e con la tutela della sicurezza nazionale e
dell'ordine pubblico.
Di norma, quindi, non vi è da parte degli stranieri "diritto" all'ottenimento del visto, ma
tutt'al più un semplice "interesse legittimo". Il T.U. 286/1998 ha introdotto il principio che "il
diniego del visto di ingresso o reingresso è adottato con provvedimento scritto e motivato,
che deve essere comunicato all'interessato unitamente alle modalità di impugnazione e ad
una traduzione in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo
o arabo" (art.4, c.2).
La competenza al rilascio dei visti emessi dalla Repubblica Italiana spetta al Ministero
degli Affari Esteri ed alla sua Rete degli Uffici diplomatico-consolari abilitati, che restano
responsabili dell'accertamento del possesso e della valutazione dei requisiti necessari per
l'ottenimento del visto stesso, che verrà rilasciato dalla Rappresentanza territorialmente
competente per il luogo di residenza dello straniero.
Per il rilascio di un Visto Schengen Uniforme (transito o breve soggiorno), competente al
rilascio è la Rappresentanza di quello degli Stati Schengen presenti sul posto che
costituisce la meta unica o principale del viaggio. Ove non sia possibile individuare tra le
eventuali varie tappe del viaggio una meta principale, competente al rilascio sarà la
Rappresentanza dello Stato Schengen di primo ingresso.
Per il rilascio di un Visto Nazionale (lungo soggiorno) competente al rilascio è la
Rappresentanza di quello degli Stati Schengen presenti sul posto che costituisce la
destinazione di lungo soggiorno del cittadino straniero.
Qualora lo Stato Schengen competente al rilascio del visto non abbia una propria
Rappresentanza diplomatica o consolare nel Paese di residenza dello straniero, il Visto
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Schengen Uniforme può essere rilasciato dalla Rappresentanza diplomatica o consolare di
un altro Stato Schengen che lo rappresenti.
Non è invece prevista delega per il rilascio di Visti Nazionali.
Esistono diversi tipi di visto:di ingresso
di transito
di doppio transito
di reingresso
Il visto può essere individuale (su un passaporto individuale) o collettivo (su un passaporto
collettivo). Il visto collettivo non può avere durata superiore a 30 giorni.
I visti si dividono in 3 grandi categorie:
Visti Schengen Uniformi (VSU): validi per il territorio dell'insieme delle Parti contraenti;
possono essere:
Visti di transito aeroportuale:
(tipo A), obbligatori solo per i cittadini di alcuni Paesi per transitare nella zona
internazionale di un aeroporto, senza entrare in territorio nazionale;
o (tipo B) di transito, validi fino a 5 giorni per attraversare il territorio delle Parti
contraenti nel corso di viaggi da uno Stato terzo ad un altro Stato terzo;
o (tipo C) per soggiorni di breve durata o di viaggio fino a 90 giorni, con uno o più
ingressi (purché né la durata di un soggiorno ininterrotto né il totale dei soggiorni
successivi siano superiori a 3 mesi per semestre a decorrere dalla data del
primo ingresso nello spazio Schengen). A personalità di rilievo o a persone
favorevolmente note, che necessitino di visti con regolare frequenza ed offrano
le garanzie necessarie, la normativa Schengen consente, in via eccezionale, il
rilascio di visti di tipo C che, pur permettendo di soggiornare fino a 90 giorni a
semestre, valgono per uno (C1), due (C2), tre (C3) o cinque anni (C5). Tale
fattispecie può talora costituire una valida alternativa, di maggiore praticità e
speditezza, al rilascio di visti per soggiorni di lunga durata.
o
Visti a Validità Territoriale Limitata (VTL):
o
validi soltanto per la Parte contraente la cui Rappresentanza abbia rilasciato il
visto (o, in casi particolari, anche per altri Stati Schengen specificamente
indicati), senza alcuna possibilità di accesso, neppure per solo transito, al
territorio di altri Stati Schengen; possono essere anch'essi di transito
aeroportuale
(tipo A), di transito
(tipo B) o per soggiorni di breve durata o di viaggio
(tipo C).
Costituendo una deroga eccezionale al regime comune dei VSU, tali visti non
possono essere richiesti direttamente dallo straniero, ma possono essere
rilasciati in pochi casi tassativi, e in alternativa al diretto diniego di un VSU,
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quando - pur non essendovi tutte le condizioni prescritte per il rilascio del visto
uniforme - la Rappresentanza ritenga opportuno concedere ugualmente un
visto, per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi
internazionali, per ragioni di urgenza o, in caso di necessità, per un soggiorno
relativo ad un semestre per il quale lo straniero abbia già ricevuto un VSU di 3
mesi.
Visti per Soggiorni di Lunga Durata o "Nazionali" (VN):
o (tipo D) validi solo per soggiorni di oltre 90 giorni commisurati alle caratteristiche
di ciascuna tipologia di visto, con uno o più ingressi, soltanto nel territorio della
Parte contraente che abbia rilasciato il visto e per il solo eventuale transito, per
non più di cinque giorni, attraverso il territorio di altri Stati Schengen; sono
chiamati "nazionali" perché rilasciati da uno Stato Schengen conformemente
alla propria legislazione e sono rilasciati solo in forma di visti individuali.
Per titolari di passaporto ordinario:
per transito o per breve soggiorno: il visto (VSU o VTL) è necessario per i cittadini
dei Paesi inseriti nell elenco comune;
per lungo soggiorno: il visto (VN) è sempre necessario, anche se lo straniero sia
cittadino di un Paese esente da tale obbligo.
Per titolari di passaporto diplomatico o di servizio:
per transito o per breve soggiorno: il visto (VSU o VTL) è necessario per i cittadini
dei Paesi inseriti nel suddetto elenco comune, salvo nel caso in cui fra l'Italia e tali
Paesi vigano accordi di esenzione da tale obbligo;
per lungo soggiorno: il visto (VN) è sempre necessario, anche se lo straniero sia
cittadino di un Paese esente da tale obbligo, salvo se l'ingresso sia richiesto per
accreditamento o notifica da un cittadino di Paese con cui viga accordo di
esenzione dal visto diplomatico.
Vale la pena di specificare che per soggiorni di lunga durata (oltre 90 giorni) a qualsiasi
titolo, tutti gli "stranieri" devono sempre munirsi di visto, anche se siano cittadini di Paesi
non soggetti ad obbligo di visto per transito o per breve soggiorno.
L'esigenza di una progressiva armonizzazione delle diverse politiche nazionali dei visti ha
condotto, in sede di Unione Europea, all'adozione del Regolamento n.2317/95 del
Consiglio della UE del 25 settembre 1995, in vigore dal 3.3.1996, che determina l'"Elenco
comune dei Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto per
l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri". Tale Regolamento costituisce
a sua volta la base di riferimento dell'Allegato 1 alla ICC di Schengen, che contiene le
Liste degli Stati i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto; mentre l'art.9 della
Convenzione dispone che "per quanto si riferisce ai Paesi terzi i cui cittadini sono soggetti
ad un regime di visti comune, il regime di visti potrà essere modificato soltanto con il
comune accordo di tutte le Parti contraenti".
Sono diversi i paesi i cui cittadini non hanno bisogno di un visto per visitare l UE per un
periodo pari o inferiore a tre mesi. Tra tali Stati vi sono candidati all adesione come la
Croazia (ma non la Turchia), ed altri Stati come l Australia, Canada, Giappone, Nuova
Zelanda e Stati uniti.
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Se sul passaporto troviamo un visto di un paese aderente a Shengen al cittadino titolare è
consentito viaggiare anche negli altri paesi dell accordo, la stessa prerogativa è applicabile
a chi possiede un permesso di soggiorno di uno dei paesi citati, questi ultimi possono
circolare in un qualsiasi paese comunitario per un massimo di tre mesi ai soli fini turistici.
3a.1 CARATTERISTICHE DEL DOCUMENTO
Le caratteristiche del documento sono fissate nel REGOLAMENTO (CE) N. 1683/95 DEL
CONSIGLIO del 29 maggio 1995 che istituisce un modello uniforme per i visti.
Si tratta di una etichetta adesiva MM. 105 X 74 con le seguenti misure di sicurezza:
Utilizzo di inchiostro fluorescente invisibile.
Numero di stampato reagente agli U.V.
Supporto cartaceo con fibre e planchettes
Kinegramma
Stampa calcografica (Tutte le scritture fisse sono realizzate in stampa calcografica).
Microscrittura
La parola visto è stampata con inchiostro O.V.I.
L adozione di tali misure rende il documento estremamente sicuro, per questo in fase di
controllo sarà sufficiente verificare l esistenza delle misure di sicurezza e che i dati,
soprattutto la data di rilascio e di scadenza, non siano stati alterati.
3b. IL PERMESSO DI SOGGIORNO
E' un atto amministrativo autorizzativo che legittima la permanenza di cittadini stranieri in
Italia.
L extracomunitario, una volta entrato nel territorio Italiano, deve, ENTRO 8 GIORNI,
richiedere il Permesso di soggiorno.Il permesso di soggiorno viene rilasciato per i seguenti motivi:per lavoro subordinato
per lavoro autonomo
per attesa occupazione
per studio
per famiglia
per turismo
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Nell'ambito dell'armonizzazione sui documenti emessi dai paesi aderenti alla Comunità
europea, con Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, si
istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi.
Il presente regolamento sostituisce l'azione comune 97/11/JAI del Consiglio relativa a un
modello uniforme di permesso di soggiorno nonché le misure adottate dal Consiglio ai fini
della sua applicazione. Nell'ambito della convenzione di Schengen, il permesso di
soggiorno accompagnato da un documento di viaggio può sostituire il visto. Un cittadino di
un paese terzo, presentando il proprio passaporto e il suo permesso di soggiorno, può
entrare in uno Stato membro appartenente allo spazio Schengen e restarvi per un
soggiorno di breve durata.
Il regolamento descrive le caratteristiche generali del modello uniforme, di cui un
esemplare è allegato al regolamento. Il modello uniforme può essere prodotto sotto forma
di autoadesivo o di documento separato.
Le altre disposizioni tecniche volte a lottare contro la contraffazione e la falsificazione
devono rimanere segrete e sono decise dalla Commissione e dal suo comitato istituito
mediante il regolamento (CE) n. 1683/95. Le disposizioni di cui sopra sono comunicate
solo agli organismi responsabili della stampa del permesso di soggiorno designati dagli
Stati membri.
Gli Stati membri rilasciano il modello uniforme di permesso di soggiorno in conformità con
il regolamento al più tardi entro un anno dall'adozione delle misure di sicurezza
complementari. Le autorizzazioni rilasciate in precedenza su altri permessi di soggiorno
restano valide, salvo disposizioni contrarie degli Stati membri.
L'Irlanda e il Regno Unito hanno notificato la loro volontà di partecipare all'adozione e
all'applicazione del regolamento. Per quanto riguarda la Danimarca, la Repubblica
d'Islanda e il Regno di Norvegia, il regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di
Schengen.
Dopo una lunga serie di rinvii, dall 11 Dicembre 2006 in tutta Italia è partita una nuova
procedura per il rilascio e il rinnovo dei documenti di soggiorno ai cittadini stranieri.
La rinnovata modalità, prevista dal Ministero dell Interno in collaborazione con
l Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, Poste Italiane S.p.A. e gli Istituti di Patronato,
ha l obiettivo di semplificare e migliorare il processo di erogazione del servizio e non ha
precedenti in Europa per dimensione e complessità.
Introdotto con il decreto 3 agosto 2004, firmato dal Ministro dell'Interno di concerto con il
Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie, il nuovo permesso di soggiorno elettronico per
gli extracomunitari in Italia ha offerto una soluzione completa e intuitiva per semplificare al
massimo i problemi di gestione degli oltre 700mila immigrati regolarizzati in base alle
disposizioni della legge Bossi-Fini. E, dopo di loro, è stata la volta di tutti gli altri immigrati
chiamati a rinnovare il permesso di soggiorno.
Terminata la fase di rodaggio avviata in cinque province pilota (Ancona, Brindisi,
Frosinone, Prato, Verbano-Cusio-Ossola), viene estesa in tutta Italia la nuova procedura
che aveva tra gli scopi quello di rendere più veloci le pratiche, semplificando il rilascio dei
Raffaele CHIANCA
IL CONTROLLO DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI
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permessi di soggiorno che, in questa nuova veste elettronica, secondo le intenzioni,
dovrebbero essere pronti al massimo entro 45 giorni dalla domanda.
Pochi lo sanno ma in contemporanea con l avvio delle nuove procedure, è partito anche il
programma triennale di sperimentazione finalizzato all attuazione del processo di
trasferimento ai Comuni delle competenze amministrative in materia di immigrazione. Il
programma è finalizzato all individuazione e allo sviluppo di nuovi processi necessari alla
realizzazione di un sistema di gestione ottimale delle procedure amministrative da parte
dei Comuni e si concluderà con una nuova proposta normativa che vede il sistema dei
Comuni al centro della governance in materia di immigrazione.
La sperimentazione del programma triennale coinvolge il Ministero dell Interno,
l Associazione Nazionale dei Comuni Italiani che si avvale della propria struttura operativa
Ancitel S.p.A., i Comuni di Ancona, Brescia, Firenze, Lecce, Padova, Prato, Ravenna, il
Consorzio dei Comuni di Portogruaro e la Provincia Autonoma di Trento. Tre i gruppi di
lavoro previsti dall ANCI per l organizzazione del lavoro nell arco dei 3 anni:
1) il primo ha il compito di curare la parte normativa con particolare riferimento alle
modifiche che sarà necessario introdurre per attuare il passaggio di competenze;
2) il secondo avrà il compito di individuare il nuovo modello informatico destinato ai
comuni;
3) il terzo sarà una vera e propria cabina di regia che avrà il compito di curare i rapporti e
la comunicazione tra i soggetti coinvolti in questa nuova fase e cioè Associazioni,
Patronati, Province, Regioni.
L ANCI, nel complesso, avrà la responsabilità di studiare e di evidenziare le buone prassi
amministrative già attuate da molti Comuni nonché quella di mettere a punto il sistema
informativo per arrivare all ultimo anno con la verifica della sperimentazione già avviata.
Il nuovo permesso di soggiorno formato card nasce da lontano, nell anno 2002, quando il
regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, stabilisce che il
permesso di soggiorno su supporto cartaceo deve essere sostituito, all'atto della richiesta
del primo rilascio o del rinnovo dello stesso, dal permesso di soggiorno elettronico.
E una rivoluzione, non solo perché si introduce un nuovo modello dal formato card con
buoni sistemi di sicurezza antifalsificazione, ma soprattutto perché viene agevolato il
controllo per il fatto che il modello di documento sarà utilizzato in tutti i paesi della
Comunità Europea.
E nel corso dell estate di due anni dopo (2004), in un torrido mese di agosto, che il
Ministro dell Interno firma il D.M. 3 agosto 2004 che determina le regole tecniche di
sicurezza relative al permesso ed alla carta di soggiorno. Il provvedimento modifica il
modello del documento di soggiorno approvato con D.M. 3 aprile 1986.
Nello stesso decreto si annuncia un decreto dirigenziale con il quale saranno determinate
le modalità per la sostituzione del permesso di soggiorno.
Dovremo attendere circa un anno (2005 nel mese di marzo) per riprendere a parlare della
rivoluzione informatica, annunciata da tempo, che si dice scatterà l'anno successivo
Raffaele CHIANCA
IL CONTROLLO DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI
15
(2006). Ormai non ci sono più dubbi dato che il tutto è scritto nero su bianco nella legge di
conversione del decreto 7/ 2005.
In effetti la legge viene promulgata e pubblicata ed è la 31 marzo 2005, n. 43 (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 1° aprile 2005). La norma, all all art. Art. 7-vicies ter.,
fissa l emissione del nuovo documento in formato elettronico a decorrere dal 1° gennaio
2006.
Come sempre accade in Italia i tempi non vengono rispettati, ma una tirata d orecchi della
Comunità Europea ci costringe a correre velocemente ai ripari e così dal 16 gennaio 2006,
invece del previsto permesso card, parte l emissione del permesso di soggiorno
intermedio in attesa di quello previsto dalla Direttiva Comunitaria.
In seguito si è partiti con il nuovo documento, che sostituisce i due modelli precedenti,
tuttora validi fino alla loro naturale scadenza.
Ma vediamo cosa cambia tra vecchia e nuova procedura, cominciando da chi entra per la
prima volta in Italia.
Fermo restando che entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso, tutti i cittadini extracomunitari
devono chiedere il rilascio del permesso di soggiorno, il nuovo sistema prevede percorsi
diversi, a seconda del motivo per cui si arriva.
In particolare, alle Poste si rilasciano i documenti di soggiorno per motivi di adozione,
affidamento, attesa occupazione, attesa riacquisto cittadinanza, famiglia (anche per
ragazzi da 14 a 18 anni), lavoro autonomo, subordinato, stagionale, lavoro nei casi previsti
dall´art. 27, missione, motivi religiosi, residenza elettiva, ricerca scientifica, studio, tirocinio
o formazione professionale, turismo.
Oltre quelli già citati, potranno ora essere rilasciati dalle Poste anche i documenti per
rinnovo dei permessi per apolidia e asilo, la carta di lungo soggiorno per cittadini extraUe,
la conversione del permesso, il duplicato del permesso o della carta di soggiorno smarriti,
l aggiornamento del permesso o della carta di soggiorno, per cambio di residenza o
nascita di figli.
I permessi la cui competenza resta ancora alle Questure sono dunque quelli relativi alla
richiesta di asilo politico (primo rilascio), apolidia (primo rilascio), motivi umanitari, cure
mediche, gara sportiva, giustizia, integrazione del minore, invito, minore età.
Presenteranno domanda all'ufficio postale anche i cittadini extracomunitari che devono
chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno, oppure quelli che hanno maturato i requisiti
per chiedere la carta di soggiorno.
Il cittadino straniero innanzitutto dovrà andare a ritirare il kit, composto da 2 moduli a
lettura ottica simili a quelli usati per il decreto flussi, contenente la modulistica, non più
presso le Questure, ma in uno dei 14.000 Uffici Postali presenti su tutto il territorio
nazionale. La domanda potrà essere consegnata, invece, in uno dei 5.332 Uffici Postali
abilitati e nella busta vanno inseriti i documenti riferiti alla tipologia di permesso richiesto.
Va sottolineato che chi chiede il rinnovo deve allegare anche una copia del permesso
scaduto, non l originale. Al momento della riconsegna del kit l immigrato dovrà avere con
Raffaele CHIANCA
IL CONTROLLO DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI
16
sè un documento d identità valido da esibire all operatore e la busta contenente la
modulistica deve essere lasciata aperta.
Ma i moduli sono estremamente complicati da compilare, per questo per una corretta
predisposizione delle domande con la nuova procedura gli immigrati possono chiedere e
ottenere l aiuto gratuito di un esperto che li seguirà all occorrenza; a tale scopo, sono stati
impegnati i Patronati ed alcuni Comuni i quali offrono assistenza gratuita per la
compilazione.
Con l obiettivo di aumentare la disponibilità e l accessibilità delle informazioni sulla nuova
procedura, sono stati appositamente sviluppati anche i seguenti canali informativi:
1. Il Portale Immigrazione (www.portaleimmigrazione.it), che fornisce tutte le informazioni
necessarie sulle procedure di rilascio e di rinnovo del titolo di soggiorno. Un importante
novità è rappresentata dalla possibilità di verificare lo stato di avanzamento della
propria pratica tramite un area riservata accessibile con UserID e la password riportati
sulla ricevuta di accettazione dell istanza rilasciata dall operatore postale. Il Portale
inoltre fornisce l elenco degli Uffici Postali, dei Patronati e dei Comuni coinvolti nella
gestione delle istanze di richiesta.
2. Il Call Center, sviluppato e gestito in collaborazione con l ANCI, è disponibile
gratuitamente attraverso un numero verde (800.309.309) ed è stato realizzato nelle
cinque lingue più parlate dagli immigrati in Italia (Arabo, Francese, Inglese, Italiano,
Spagnolo).
Una volta compilata la domanda, il kit viene portato alla posta e l impiegato postale ha il
compito di verificare che, al momento della riconsegna, nella busta vi siano tutti i
documenti necessari per la tipologia di permesso richiesto dall immigrato. Inoltre, spetta al
medesimo impiegato postale il compito di verificare l identità del richiedente e di
consegnargli la ricevuta che ha la stessa valenza dell'attuale "cedolino". Tra il costo del
servizio postale, le marche da bollo ed i versamenti previsti per la stampa del permesso,
gli interessati dovranno pagare circa 80 euro per ogni domanda.
La domanda viene quindi inoltrata al Centro Servizi Amministrativi delle Poste Italiana che
necessariamente la scannerizza (ma questo passaggio viene baipassato se la
compilazione è avvenuta per via informatica presso patronati, comuni o Sportello Unico) e
quindi la spedisce alle Questure competenti. I dati elettronici vanno invece riferiti al centro
informativo del Viminale che procede ad una verifica sui precedenti penali del richiedente.
Il cittadino straniero deve attendere due convocazioni in Questura, che arrivano per
raccomandata: nel corso della prima convocazione deve consegnare 4 fotografie e
lasciare le impronte digitali, indispensabili per la stampa del permesso di soggiorno
elettronico. Quest ultimo documento sostituirà tutti quelli di carta che hanno una durata
superiore ai 90 giorni. Nella circostanza, l interessato potrà presentare, previa richiesta,
eventuali integrazioni alla domanda mentre il secondo appuntamento servirà invece al
ritiro del nuovo permesso.
Il periodo di validità di soggiorno varia secondo i Paesi di provenienza e le motivazioni del
rilascio. Per i cittadini extracomunitari le durate del permesso di soggiorno sono :
Raffaele CHIANCA
IL CONTROLLO DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI
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tre mesi: rilasciato per motivi turistici o per regolarizzare la propria posizione
lavorativa; è rinnovabile;
nove mesi: in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionali;
un anno: per motivi di studio; contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
due anni: per asilo politico; per motivi di lavoro a tempo indeterminato e
ricongiungimento familiare; alla scadenza, se sussistono i motivi, è rinnovato per un
periodo non superiore a quello stabilito col rilascio iniziale.
Il cittadino extracomunitario E OBBLIGATO a portare al seguito il permesso di soggiorno
in originale unitamente al passaporto.Molto si è discusso e si discute sullo status di documento identificativo del permesso di
soggiorno. A nostro parere il problema è di facile risoluzione considerato che:La natura giuridica del documento (atto amministrativo autorizzativo) non ci
consente di considerarlo un documento idoneo all'identificazione;Tutta la normativa in vigore, laddove parla di documento idoneo alla identificazione
dello straniero, non fa MAI riferimento al permesso di soggiorno;
3b.1 CARATTERISTICHE DEL DOCUMENTO
Rimane in vigore il modello cartaceo utilizzato dal 16.01.2006, si tratta di un documento
munito di misure di sicurezza più efficaci di quelle utilizzate nel modello precedente:Stampa ad iride
Reazioni U.V.
Fibre di sicurezza
Filigrana
Questo modello è a stretto rendiconto, reca quindi un numero di stampato, non sarà quindi
più possibile, come in passato, trovare documenti falsi con supporti genuini, almeno che
questi non siano rubati in bianco, ma in questo caso potremo riscontrare tale circostanza
attraverso lo S.D.I.
NUOVO MODELLO
La realizzazione del nuovo documento risponde alle specifiche previsioni del regolamento
(CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002 ed è stata ispirata alla necessità di
contare su documenti di nuova generazione che rispondano principalmente alla domanda
di sicurezza sempre più crescente in tutto il mondo.
A tal fine si è pensato ad un documento formato card dotato di microchip e banda a
memoria ottica, in grado di fornire notizie dettagliate sul titolare, di scoraggiare le facili
contraffazioni, di consentire l'identificazione certa da parte delle istituzioni competenti e un
migliore monitoraggio dei confini del nostro Paese.
Raffaele CHIANCA
IL CONTROLLO DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI
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Il documento è conforme alle norme ISO/IEC 7816-1 e 7816-22, ed è composto da un
supporto plastico (policarbonato) delle dimensioni di mm. 53, 98 x 85,06, con uno
spessore di mm. 0,80 in conformita della norma ISO/IEC 7010-1995 per le carte del tipo
ID-1.
Sul recto a sinistra i dati del titolare, in asso a sinistra la foto, il tutto ricoperto da una
pellicola olografica con due immagini e una zona con O.V.I. (elemento ottico variabile).
Sul verso una banda ottica contenente i dati del titolare, un microcip e in basso il codice
ICAO.
La stampa
Nella realizzazione del supporto fisico sono previsti tutti quegli elementi di sicurezza
propriamente tipici delle carte valori, quali:
Elementi grafici a colori anti-fotocopiatura e anti-scanner;
Stampa a sfumatura di colore graduale e progressiva (effetto rainbow);
Motivi grafici multicolore ad elevata qualità di registro di stampa;
Personalizzazione con tecnica laser engraving;
Inchiostri otticamente variabili (O.V.I.);
Inchiostri visibili all ultravioletto.
Fondo di sicurezza
Su tutto il documento sono stampati, con diverse grafiche, fondini di sicurezza utili ad
evitare le riproduzioni mediante scanner. I principali sono:
Fondo di sicurezza con iride rosso arancio/blu chiaro/rosso arancio e ocra/giallo/ocra;
Microscrittura recante l acronimo EU con iride ocra/giallo/ocra
Elemento O.V.I.
Sul recto, in alto a sinistra, è presente un elemento stampato con inchiostro ottico variabile
cangiante da oro a verde, visibile cambiando l angolo di osservazione.
Laser engraving
I dati di personalizzazione sono realizzati mediante incisione con laser e si distinguono
dagli altri elementi della personalizzazione per la profondità del tratto rispetto alla
superficie della carta. Con la stessa tecnica è stato realizzato il numero del documento.
La combinazione tra la scheda in policarbonato e l incisione di alcuni dati con tecnica al
laser offrono una delle protezioni più sicure contro eventuali falsificazioni.
Pellicola olografica
Sul recto del documento è applicata una pellicola trasparente applicata a caldo con due
immagini olografiche (Kinegram PCI), identiche raffiguranti un rosone con figure
geometriche con all interno il globo terrestre su cui è realizzato in modo speculare la
Raffaele CHIANCA
IL CONTROLLO DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI
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lettera E acronimo di Europa, circondata dalle 12 stelle della bandiera europea. L effetto
cinetico è osservabile modificando l angolo di osservazione.
Reazioni U.V.
Il verso, illuminato da una lampada di Wood evidenzia un fondo scuro con una
luminescenza ottica di stelle alternate all acronimo EU (stampa latente).
Banda
La zona riservata alla memoria di lettura-scrittura con tecnologia ottica si presenta come
una banda orizzontale di aspetto metallizzato brunito. Nella zona superiore è riportata la
dicitura Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. by Drexler Tecnology Corporation
ISO standard .
Sulla zona inferiore della banda è riportata una fascia recante una successione di stemmi
della Repubblica uniti da elementi a guilloche.
Nella parte di sinistra della zona di memoria vera e propria è inserito un elemento
chiamato Embedded Hologram , realizzato in fase di personalizzazione, riproducente la
stessa foto presente in chiaro sul recto del documento e la numerazione del documento
stesso. Questo elemento si rende meglio visibile, come l ologramma, sottoponendo
l immagine ad idonea illuminazione.
Microprocessore
In grado di memorizzare un gran numero di informazioni: i dati dell'immigrato, quelli del
suo datore di lavoro, il luogo di lavoro, la data d'inizio dell'attività lavorativa e il suo
domicilio. In una futuribile versione più complessa arriverà persino a contenere le
informazioni che si trovano sul suo libretto di lavoro così come l'indicazione della frontiera
attraverso la quale presumibilmente lo straniero farà ritorno nel suo Paese.Prevista anche
la possibilità di inserire l impronta digitale.
Ovviamente nulla da dire sul supporto del nuovo documento, che mi sembra risponda
pienamente alle esigenze di sicurezza, ottima la banda magnetico-ottica che avevamo già
avuto modo di apprezzare sulla nuova carta d identità, purtroppo ancora sperimentale.
Qualche perplessità può sorgere invece in merito all attribuzione di compiti di verifica e
controllo agli impiegati postali che li assumono, non si capisce, in base a quali
competenze normative ed operative. E previsto infatti che l impiegato identifichi la persona
che consegna la domanda e, qualora sia tutto in regola, ne rilasci ricevuta; ma in proposito
chi ci rassicura sulla genuinità dei documenti identificativi esibiti dal richiedente?
Possiamo dare per scontato che, almeno allo stato, detti impiegati non hanno alcuna
competenza, ne posseggono la strumentazione adeguata, necessaria a determinare la
genuinità del passaporto esibito: bisogna dare quindi per scontato che, almeno fino alla
prima convocazione in Questura, potremmo trovare extracomunitari muniti di cedolino
(ricevuta) regolare ma con passaporto falso !!!!!.
Sempre sotto l aspetto del controllo documentale rimane ancora da chiarire quello che
accade in Questura alla prima convocazione: sappiamo che lo straniero viene sottoposto a
Raffaele CHIANCA
IL CONTROLLO DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI
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rilievi fotodattiloscopici e di conseguenza sarà acquisita un associazione diretta tra volto,
impronta e dati anagrafici contenuti nel Passaporto. Ma nella circostanza sarà assicurata
una postazione dedicata al controllo di questi documenti con personale esperto che sia in
grado di determinarne la genuinità ????, oppure si continuerà a fare, come in passato,
soltanto una verifica veloce ad approssimativa.
Infine che dire sul passaggio di competenza tra le Questure ed i Comuni!
La questione solleva numerosi dubbi innanzitutto riferiti alla necessità di modificare un
elevato numero di norme ma soprattutto a quella di individuare i soggetti titolati a gestire
all interno del comune la procedura di rilascio. Si stà pensando che possano essere gli
operatori di Polizia Municipale, oppure gli impiegati amministrativi del Comune stesso? Ma
soprattutto chi si occuperà della loro indispensabile formazione mirata a contrastare il
fenomeno della falsificazione dei documenti?
4. LA PATENTE DI GUIDA NAZIONALE
Il conducente straniero che circola sul territorio italiano alla guida di un veicolo, per
essere in regola con l ordinamento internazionale e nazionale, deve essere munito di una
patente di guida che risponda alle seguenti caratteristiche:
consenta una corretta lettura;
deve essere compilata con caratteri latini o in corsivo detto inglese;
che abbia le caratteristiche previste dalla Convenzione di Vienna del 8 novembre
1968, o della Convenzione di Ginevra del 19 settembre 1949;
quantomeno che detta patente sia riconosciuta dal nostro Stato in virtù di un accordo
internazionale con il Paese che l ha rilasciata (questo è ad esempio il caso della
Svizzera o di San Marino); gli Stati che hanno sottoscritto accordi bilaterali con l Italia.
L articolo 135 del Codice della strada tratta della circolazione con patenti di guida rilasciate
da Stati esteri; tale formulazione, si può ora riferire solamente alla circolazione con patenti
rilasciate da Stati non appartenenti alla Comunità Europea; questo sulla base delle
modifiche apportate prima dal D.M. 8/8/1994 che ha recepito la direttiva 91/439/CEE e poi
dal D.M 30/9/2003 che ha recepito la Direttiva 2000/56/CE ed ha abrogato il precedente
Decreto 8/8/94.
Fatta questa breve premessa analizziamo il dettato del medesimo articolo alla luce delle
norme intervenute dopo l emanazione del D.L.vo 30.04.1992 nr.285 (Nuovo Codice della
Strada).
Art. 135. Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati esteri
1. I conducenti muniti di patenti di guida o di permesso internazionale rilasciati da uno
Stato estero possono guidare in Italia veicoli per i quali e' valida la loro patente o il loro
permesso, purché non siano residenti in Italia da oltre un anno.
2. Qualora la patente o il permesso internazionale rilasciati dallo Stato estero non siano
conformi ai modelli stabiliti in convenzioni internazionali cui l'ltalia abbia aderito, essi
devono essere accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana o da un
Raffaele CHIANCA
IL CONTROLLO DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI
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documento equipollente. Resta salvo quanto stabilito in particolari convenzioni
Internazionali.
3. I conducenti muniti di patente o di permesso internazionale rilasciati da uno Stato
estero nel quale, per la guida di determinati veicoli, e' prescritto, altresì, il possesso di un
certificato di abilitazione professionale o di altri titoli abilitativi, oltre che della patente o
del permesso rilasciati dallo Stato stesso, devono essere muniti, per la guida dei suddetti
veicoli, dei necessari titoli abilitativi di cui sopra, concessi dall'autorità competente dello
Stato ove e' stata rilasciata la patente.
4. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10 .
5. Chiunque guida munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione
professionale o di idoneità, quando prescritto, e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20.
6. I conducenti muniti di patenti di guida o di permesso internazionale, rilasciati da uno
Stato estero, sono tenuti alla osservanza di tutte le prescrizioni e le norme di
comportamento stabilite nel presente codice, ai medesimi si applicano le sanzioni
previste per i titolari di patente italiana.
Il 2° comma dell articolo 135 del Codice della strada cita che:
Qualora la patente o il permesso internazionale rilasciati dallo Stato estero non siano
conformi ai modelli stabiliti in convenzioni Internazionali cui l Italia abbia aderito, essi
devono essere accompagnati da una traduzione ufficiale o da un documento
equipollente .
Quindi, ricapitolando, secondo l'art. 135, le regole da seguire sono le seguenti:
Il titolare della patente NON deve essere residente in Italia da oltre un anno;
Se il documento non è conforme alla nostra convenzione di riferimento
(Vienna del 1968 ) deve essere accompagnata da una traduzione a da un
documento equipollente (permesso internazionale di guida) (1);
I conducenti stranieri muniti di documenti emessi da uno stato estero, sono
tenuti alla osservanza di tutte le prescrizioni e le norme di comportamento
stabilite codice della strada italiano (principio di territorialità);
Quindi dopo il principio della territorialità (I conducenti stranieri muniti di documenti
emessi da uno stato estero, sono tenuti alla osservanza di tutte le prescrizioni e le norme
di comportamento stabilite codice della strada italiano) viene introdotto un'altro principio
di estrema importanza: la patente di guida o il permesso internazionale di guida
DEVONO essere conformi alle Convenzioni internazionali alle quali il nostro Stato
fa riferimento.
(1) La più recente Convenzione Internazionale a cui l'Italia ha aderito è quella di Vienna
del 1968 che è stata ratificata e recepita con la Legge 308/95.
Questa Convenzione ha rivisto, recepito ed in parte abrogato le precedenti Convenzioni
del 1926 di Parigi e del 1949 di Ginevra. Attualmente è in vigore ed indica all allegato 6
Raffaele CHIANCA
IL CONTROLLO DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI
22
le caratteristiche della patente di guida ed all allegato 7 il modello di Patente
Internazionale.
La precedente Convenzione, quella di Ginevra 1949, prevedeva agli allegati IX e X i
modelli di patente e di Permesso Internazionale di guida conformi.
La Convenzione di Vienna ha riconosciuto valide le patenti nazionali con le
caratteristiche previste dalla Convenzione di Ginevra, mentre ha sostituito il Permesso
Internazionale di guida con la Patente Internazionale, quest ultima con caratteristiche
diverse soprattutto per quanto concerne la validità.
Sono riconosciuti ancora validi quei permessi internazionali rilasciati da Stati che non
hanno aderito alla Convenzione di Vienna del 68; gli Stati che hanno invece aderito
all accordo di Vienna dovevano sostituire il documento con la Patente Internazionale di
guida; per l Italia questo è avvenuto solamente nel 2002.
Sul nostro territorio potremmo quindi trovare alla guida di veicoli conducenti muniti di:
1. Patenti di guida nazionali, conformi all allegato 6 della stessa Convenzione dell
8 novembre 1968. Queste, non dovranno essere integrate ne da traduzione ne da
Patente Internazionale.
2. Patenti di guida nazionali, conformi all allegato IX della Convenzione di Ginevra
del 19 settembre 1949. Queste, non dovranno essere integrate ne da traduzione ne da
Patente Internazionale. (così previsto dall Art 3 dell allegato 6 della convenzione di
Vienna del 68, che riconosce detti documenti).
3. Patenti Internazionali conformi all allegato 7 della Convenzione di Vienna dell 8
novembre 1968. La patente Internazionale deve essere accompagnata da quella
nazionale poichè il numero della stessa deve essere riportato su quella internazionale; la
Patente Internazionale può essere rilasciata solo ai titolari di patente e la scadenza della
Patente Internazionale non può mai essere successiva a quella della patente nazionale.
4. Permessi Internazionali conformi all allegato X della Convenzione di Ginevra del
19 settembre 1949. NB: Questo tipo di documento è stato abrogato dalla Convenzione
di Vienna del 68, è pertanto attualmente riconosciuto ai soli conducenti titolari di
documenti di guida emessi da uno Stato che non ha aderito alla Convenzione di Vienna
(vedi scheda 9)
5. Patenti estere redatte nella lingua o nelle lingue dello Stato ove lo straniero circola; se
non redatta in una di dette lingue, accompagnata da una traduzione certificata conforme.
6. Patenti degli Stati appartenenti alla C.E. non necessitano ne di traduzione ne di
patente internazionale.
7. Patenti degli Stati d Europa non appartenenti alla C.E.., di ultimissima
generazione, rilasciate su modelli uguali alla patente a card istituita dalla direttiva
96/47/CE del 23.07.1996; le stesse hanno caratteristiche simili a quelle previste dal D.M.
7/10/99; sono quindi da considerarsi equivalenti ma comunque non conformi;
necessitano sempre di traduzione o di documento internazionale.
Raffaele CHIANCA
IL CONTROLLO DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI
23
Sempre la Convenzione di Vienna prevede la possibilità per le parti firmatarie
dell accordo di rifiutarsi di riconoscere patenti di ogni categoria, il cui titolare non abbia
compiuto i 18 anni di età o patenti di categoria E il cui titolare non abbia compiuto il 21°
anno di età. Secondo la Convenzione di Ginevra del 49 invece possono essere
riconosciute le patenti rilasciate ai minori di anni 18, solo se necessarie per la guida di
motocicli o veicoli per invalidi.
Gli Stati contraenti si possono rifiutare inoltre di riconoscere patenti di guida o Patenti
Internazionali rilasciate sul territorio di un altra parte contraente a:
persone aventi la loro residenza abituale sul loro territorio al momento del rilascio,
o che abbiano trasferito la stessa residenza dopo tale rilascio;
oppure nel caso in cui al momento del rilascio della patente la residenza abituale
del soggetto non si trovi più sul territorio in cui la patente è stata rilasciata.
La Circolare 03.12.1996 del Ministero dei Trasporti precisa infatti, che non si può
provvedere a conversione di documenti di guida conseguiti in Paesi extra CEE dopo
l acquisizione della residenza in Italia.
5. IL CONTROLLO DOCUMENTALE
Fatta questa lunga ma necessaria illustrazione sui documenti che lo straniero
extracomunitario DEVE esibire, come spesso esordiva il buon Lubrano, la domanda
nasce spontanea , ma i documenti che mi sono stati mostrati sono validi e soprattutto
autentici ????.
Spesso purtroppo gli operatori su strada non hanno le conoscenze necessarie per poter
effettuate tali valutazioni, il più delle volte manca la strumentazione minima per poter
eseguire un controllo documentale, ma quello che manca è soprattutto un corretto
approccio alla situazione.
In presenza di ogni minima difficoltà è molto più semplice non agire, infischiandosene di
tutte le implicazioni che tali comportamenti possono arrecare, ma vediamo in sintesi quello
che può accadere:Non conosco il documento, non ho elementi valutativi, non ho strumenti per il controllo;
o Considero il documento originale e opero in eventuali altre violazioni accertate.
SBAGLIATO
Non conosco il documento, non ho elementi valutativi, non ho strumenti per il controllo;
o Lascio andare la persona fingendo di non averla mai controllata.
SBAGLIATO
Non conosco il documento, non ho elementi valutativi, non ho strumenti per il controllo;
o Sequestro il documento perché probabilmente è falso.
SBAGLIATO
Non conosco il documento, non ho elementi valutativi, non ho strumenti per il controllo;
Raffaele CHIANCA
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o Lascio andare la persona e/o opero in altre violazioni accertate, ma mi attivo
successivamente per approfondire la materia.
CORRETTO
Conosco il documento, ho elementi valutativi, ho strumenti per il controllo;
o agisco di conseguenza.
CORRETTO
Come è facile rilevare si tende a non crearsi problemi, l alibi è sempre lo stesso, non
conosco quindi non controllo, senza rendersi conto dei danni e della grave ingiustizia
sociale che tali comportamenti arrecano a tutta la collettività.
Come sentenziava il famoso Sherlock Holmes "Non esistono delitti perfetti, ma solo
investigatori distratti" ed io aggiungo impreparati, per questo dobbiamo lasciare da parte
ogni indugio e approfondire la materia.
Il primo approccio con il documento che stiamo controllando è quello tattile e visivo,
questo è il momento più importante, se partiamo dal presupposto che la stragrande
maggioranza dei falsi è realizzato per eludere questo primo controllo si capirà quanto
sarà importante svolgere, in questa fase, alcune operazioni con attenzione. Attualmente
sono utilizzati dei falsi che anche se di buona fattura rilevano elementi di falsità evidenti e
a volte banali che non possono sfuggire ad un attento controllo di polizia.
Non è possibile effettuare un controllo documentale serio senza seguire alcune regole
essenziali che solo se attuate permettono all operatore di verificare correttamente il
documento controllato, queste regole possono essere così sintetizzate:1. Conoscenza della normativa Internazionale e Nazionale di riferimento
2. Conoscenza delle tecniche di stampa e compilazione dei documenti originali
3. Conoscenza delle principali tecniche d alterazioni o contraffazioni
documentali
4. Conoscenza del concetto di falso documentale
5. Conoscenza delle misure di sicurezza antifalsificazione
6. Attuazione di una CHECK LIST di controllo
Com è facile rilevare si tratta di concetti generici che prescindono dalla conoscenza
diretta del documento che stiamo controllando e che permettono di scoprire eventuali
elementi di falsità sufficienti a consentire un sequestro cautelativo e/o probatorio,
premessa ad un analisi approfondita da parte degli uffici competenti che in seguito
determineranno con certezza la genuinità o falsità del documento.
Nell analizzare un documento, che per vari motivi stiamo controllando, è necessario
tenere a mente piccoli concetti che diventano importanti nel momento in cui verifichiamo
la genuinità del documento o dei dati in esso contenuti.
Potremo trovarci di fronte a due diverse tipologie di falsificazione:
ALTERAZIONE, ossia quando ad un modulo originale e stato tolto, aggiunto o modificato
qualche dato o altri elementi:
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uso fraudolento di un documento genuino (esibizione di documento autentico di
altri);
documenti rubati in bianco e compilati da persone che non ne hanno titolo;
documenti alterati attraverso (modificazione - trasformazione - sostituzione).
CONTRAFFAZIONE, ossia quando è totalmente riprodotto ad imitazione del vero:
documenti riprodotti per imitazione dell'originale
documenti di fantasia;
Anche i livelli di falsificazione non sono sempre gli stessi ma variano a secondo della:
Tecnica utilizzata
Materiale utilizzato
Conoscenze acquisite dall'organizzazione o soggetto criminale operante
Tipo di organizzazione o soggetto criminale operante
Per tanto potremmo trovarci di fronte ai seguenti casi:
falso realizzato da persona inesperta con metodi semplici e facilmente
riscontrabili;
falso realizzato con programmi informatici;
falso realizzato da un addetto al settore grafico (TIPOGRAFO - STAMPATORE);
falso da organizzazione criminale che dispone di mezzi per acquisire documenti
rubati in bianco, corrompere pubblici ufficiali e quindi costruire cloni e documenti
apparentemente puliti .
IL CONTROLLO DEI DOCUMENTI
Le tecniche per il controllo dei documenti sono naturalmente le stesse che utilizziamo per
tutti i documenti, in particolare:
1. Verifica tecniche di stampa - Verifica del numero di stampato
2. Verifica sistemi di sicurezza
Naturalmente, per operare in tal senso, sono indispensabili conoscenze, seppure
sommarie, delle tecniche che ci consentono il controllo dei documenti esibiti. Pur con le
notevoli difficoltà solitamente dovute ad un inadeguatezza della strumentazione posseduta
e soprattutto all enorme mole, natura, e modelli di documenti che ci capita di controllare,
non potendo colmare del tutto queste lacune dobbiamo sempre necessariamente utilizzare
il nostro istinto, l intuito e l esperienza, fattori essenziali per questa particolare attività
operativa.
Determinante in questo tipo di controllo la conoscenza delle tecniche di stampa, al fine di
determinare se un documento è stato prodotto con stampe appropriate o, come spesso
accade con i falsi, con stampe artigianali .
Quando si stampa un documento originale, di solito, non viene mai utilizzata una sola
tecnica di stampa. Questo da una parte rende più sicuro il documento dall altra facilita il
suo controllo. Si consideri che la stragrande maggioranza dei documenti contraffatti viene
prodotto con stampe artigianali utilizzando banali stampanti a getto d inchiostro o a toner,
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metodi questi mai utilizzati negli originali se non per la compilazione del documento (dati
variabili). Il controllo va effettuato su:
Stampa di fondo (fondo di sicurezza)
Microscritture
Sovrastampa (scritture fisse)
Numero di stampato
Per la stampa di un documento originale vengono utilizzate le seguenti tecniche:
Stampa litografica (o offset)
Stampa di fondo (fondo di sicurezza)
Sovrastampa (scritture fisse)
Microscritture
Stampa tipografica (o rilievografica)
Numero di stampato
Stampa calcografica (o con matrice in incavo)
Stampe di sicurezza
Microscritture
Stampa a iride
Stampa di fondo (fondo di sicurezza)
A differenza dei documenti originali, i falsi, vengono solitamente prodotti con tecniche di
stampa artigianali, solitamente si tratta di:
Stampa a getto d inchiostro
Laser a toner
Nei falsi la stampa a getto d inchiostro o a toner viene utilizzata per stampare l'intero
documento, cosa che negli originali, salvo pochissime eccezioni, non è possibile.
Nel verificare un documento FALSO stampato interamente con tecniche artigianali, i punti
di verifica non riguardano mai la foto del titolare o la compilazione, in quanto queste due
parti possono essere stampate con queste tecniche anche in documenti originali.
Prenderemo quindi in considerazione:
1.
2.
3.
4.
La stampa di fondo (fondo di sicurezza)
Microscritture
La sovrastampa (scritture fisse)
Numero di stampato
SISTEMI DI SICUREZZA
Tutti, o quasi tutti gli Stati combattono la loro battaglia contro i falsari dotando i loro
documenti di sistemi che rendano se non impossibile difficile la falsificazione, negli ultimi
anni, diversi paesi, anche quelli più arretrati che continuavano ad emettere documenti di
prima generazione, si sono attrezzati attraverso l emissione di nuovi documenti con
discreti sistemi di sicurezza.
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I paesi più tecnologicamente avanzati utilizzano già sistemi di sicurezza di seconda
generazione, e alcune ditte specializzate con sede negli Stati Uniti ed in Europa sono in
grado di vendere tale tecnologia a tutti coloro che ne fanno richiesta.
E grazie a questi sistemi studiati ed affinati nel tempo che i documenti attuali sono
sempre più di difficile imitazione e quindi falsificazione, a volte il falsario è in così grave
difficoltà che preferisce non tentare neppure l imitazione di questi sistemi.
In realtà tutto questo lavoro diventa praticamente inutile se l operatore di polizia non è in
grado di riconoscere di quali sistemi di sicurezza è dotato il documento che sta
controllando e se si tratta di sistemi genuini.
Attualmente per convenzione vengono classificati tre livelli di sicurezza, il livello è
considerato in relazione alla facilità di riconoscimento degli elementi di sicurezza e non
alla sua efficacia, i livelli sono:
1° LIVELLO - Riconoscibili SENZA L'AUSILIO DI MEZZI SPECIALI, all'atto del controllo
e sufficiente toccare, guardare con attenzione, muovere il documento;2° LIVELLO - Riconoscibili CON L'AUSILIO DI MEZZI SPECIALI nel più breve tempo
possibile con OPPORTUNE ATTREZZATURE SEMPLICI, quali, ad esempio, lente
d'ingrandimento, lampada U.V.;3° LIVELLO - Riconoscibili solo CON INDAGINI ACCURATE E APPARECCHIATURE
SPECIFICHE, ad esempio microscopio, video comparatore spectrale;La verifica dei sistemi di sicurezza da parte dell operatore su strada consente di
determinare l originalità o meno del documento.
Nell'eseguire il controllo di un documento e indispensabile utilizzare un'attrezzatura
adeguata che consenta di verificare le esatte caratteristiche del documento ed i suoi
sistemi di sicurezza e quindi le eventuali falsificazioni.
E sufficiente utilizzare strumentazione semplice ma efficace che dia la possibilità di
effettuare controlli veloci e sicuri, l operatore dovrà disporre almeno di:
LAMPADA DI WOOD
LENTE CONTAFILI
MICROSCOPIO PORTATILE O TASCABILE
6. I REATI
Nel diritto penale i documenti sono dichiarazioni concrete, destinate ed idonee a fornire
la prova di un rapporto giuridico tra il cittadino e l Autorità che lo riconosce tale. I
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documenti sono, pertanto, considerati un simbolo d autenticità e di sicurezza pubblica, ai
quali norme giuridiche o consuetudini attribuiscono un valore importante.
Il Titolo VII Dei delitti contro la fede pubblica del Codice Penale formula diverse ipotesi:
falsità in monete, carte di pubblico credito e di valori bollati (art.453 - 456); falsità in sigilli o
strumenti o segni d autenticazione, certificazioni o riconoscimento (art.467 - 475); falsità in
atti (art.476 - 493) e falsità personali (art.494 - 498).
Il reato di falso si concretizza con l offesa della fede pubblica ed è un reato plurioffensivo
in quanto caratterizzato dal contrasto con la fede pubblica cioè la fiducia che il pubblico
ripone "nei documenti" e con la fiducia che il pubblico (ed anche la pubblica autorità)
ripone nei dati identificativi attestati "dal documento".
Gli elementi necessari affinché si concretizzi il reato di falso sono: l esistenza di una
contraffazione o di una alterazione e la coscienza e volontà di ingannare.
Definiamo ora i due aspetti che ci interessano particolarmente:
- contraffazione (imitatio veri - imitazione del vero), falsità totale (falso come antitesi di
genuino), è un imitazione, una creazione totale o parziale di un documento con l intento di
farlo apparire autentico, prodotto da persone non autorizzate;
- alterazione (immutatio veri - immutazione del vero), falsità parziale (falso come antitesi di
veritiero). Si concretizza in vari modi tra i quali attraverso una trasformazione o
assemblaggio del documento, utilizzando pagine provenienti da più documenti autentici,
sostituendo solo la pagina che contiene i dati anagrafici con una contraffatta; sostituendo
la fotografia del titolare; alterando i dati anagrafici, modificandoli con l'inserimento o con la
cancellazione prima, dopo o all'interno del testo originale, di caratteri o parti di testo;
variando le caratteristiche fisiche quali l altezza e/o il sesso; nonché apponendo timbri e/o
visti falsi o sostituendo quelli autentici, allo scopo di far apparire il documento autentico; da
ultimo, anche modificando il numero di serie del documento originale.
Requisito fondamentale per la concretizzazione del reato di falso non è soltanto l inganno
alla fede pubblica, ma l idoneità dell inganno ad ottenere lo scopo, pertanto, se il
documento falso non è idoneo ad ingannare il reato non esiste.
Il falso si definisce grossolano quando può essere accertato da chiunque a prima vista,
mentre, al contrario, il falso è idoneo ad ingannare se può accertarlo solo un esperto
oppure se "il documento" ha già ingannato qualcuno.
La distinzione formale desunta dal nostro codice penale, suddivide inoltre il reato in esame
in falso materiale (nell essenza del documento, non genuino) e falso ideologico (nel suo
contenuto, genuino cioè rilasciato dall autorità, ma basato su false attestazioni).
Il latore di un documento falsificato (alterato o contraffatto falsità materiale ) viene
denunciato ai sensi dell art.489 "uso atto falso" per il solo uso del documento, e anche ai
sensi dell art.482 se ha concorso nella sua falsificazione.
Inoltre, nel caso di documento contraffatto, viene contestata anche la violazione dell
art.469 per la sola falsificazione dell impronta del sigillo apposta sul documento ed in caso
di rinvenimento del sigillo stesso (il timbro vero e proprio) anche per l art.468.
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Altre ipotesi di reato sono: la sostituzione di persona (art.494) al fine di procurarsi un
vantaggio o di arrecare un danno, reato complementare all uso di atto falso (dolo
specifico) solo se il fatto non costituisce un altro reato contro la fede pubblica (norma di
chiusura); le false dichiarazioni sulla identità personale rese ad un pubblico ufficiale
(art.495) o ad un incaricato di un pubblico servizio (art.496) in un atto pubblico o su
richiesta di quello se rientra nell esercizio delle rispettive funzioni o attribuzioni; possesso e
fabbricazione di documenti di identificazione validi per l espatrio falsi (art.497 bis);
l'usurpazione di titoli o di onori (art.498) quando sono le qualità personali della persona ad
essere falsificate, ad esempio usando l abito talare.
Per finire e solo per completezza di trattazione, si aggiungerà che la "falsificazione"
commessa da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio anche al di fuori
dell esercizio delle rispettive funzioni configura il reato preveduto dall art.493, mentre
quella commessa da un privato (sostituendosi ad un pubblico ufficiale o da un incaricato di
un pubblico servizio) rappresenta la violazione degli art.482 e 483. Si possono
concretizzare, inoltre, sia il concorso (art.110) che la ricettazione (art.648).
Ricapitolando i reati di falso più frequentemente applicabili sono:
Uso di Atto Falso (489)
Falsità Materiale (477 482) Concorso nella Falsificazione
Falsità in Scrittura Privata (485)
Sostituzione di Persona Falsa Attestazione o Dichiarazione a un Pubblico Ufficiale
sulla Identità o su qualità Personali proprie o di Altri (494 - 495)
Ricettazione (648)
Fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso (497-bis)
7. GLI ATTI DA REDIGERE
Nell immediatezza del fatto vanno redatti i seguenti atti di P.G.:Verbale di sequestro penale o probatorio (corpo di reato o cose pertinenti al reato
necessarie per l accertamento dei fatti) art. 354 c.p.p.;Verbale di identificazione elezione di domicilio nomina difensore
A secondo dei casi possono altresì essere redatti:
Annotazione;
Verbale di s.i.i.
Il soggetto andrà compiutamente identificato, se del caso si dovrà procedere al fermo per
identificazione.
Procedere sempre a fotosegnalamento e contestuale accertamento A.F.I.S..
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Va da se che in caso di sequestro di patente di guida falsa vanno redatti anche gli atti
amministrativi relativi alla guida di veicolo privo di patente di guida, pertanto redigere i
seguenti atti:Verbale di contestazione per guida senza patente art. 116/13 c.d.s.
Verbale di contestazione per incauto affidamento art.116/12 c.d.s.
Verbale di fermo amministrativo
In seguito il personale preposto provvederà a redigere adeguata comunicazione di notizia
di reato all A.G. compente.
Data l esperienza dei discenti non ci soffermeremo sugli atti da redigere se non per
puntualizzare alcune questioni relative al contenuto del verbale di sequestro.
Spesso ci vene chiesto quali devono essere le indicazioni da inserire a verbale relative ai
motivi che hanno indotto al sequestro del falso documento. A parere degli scriventi
certamente non è opportuno e corretto elencare TUTTI i motivi che hanno permesso di
individuare il falso documento perché ciò potrebbe favorire il falsario o addirittura
invalidare tutto il procedimento.
Nel verbale di sequestro basterà utilizzare le seguenti diciture, limitandosi a descrivere
quello che effettivamente si è notato:Documento contraffatto in quanto difforme dai moduli originali;
Documento privo dei sistemi di sicurezza antifalsificazione presenti negli originali;Documento prodotto con tecniche di stampa non conformi a quelle utilizzate negli
originali;
Non utilizzare MAI affermazioni come: trattasi di documento chiaramente ,
palesemente , ovviamente contraffatto perchè così dicendo vengono meno i requisiti
essenziali del reato di falso e si squalifica la professionalità dell operatore.
E altresì opportuno, non strafare con annotazioni fiume o peggio ancora con relazioni
tecniche particolareggiate, il nostro compito è infatti quello di scoprire la falsità del
documento, sequestrarlo e metterlo a disposizione dell A.G., ad altri uffici compete la parte
tecnica (accertamento tecnico) o la dichiarazione di falsità.
Come avete potuto notare da questa breve disamina, si tratta di una materia alquanto
complessa, estremamente tecnica e che prevede delle conoscenze specifiche, tutte
nozioni che potranno essere approfondite nell ambito di specifici corsi che sin da ora mi
rendo disponibile a tenere presso i vostri uffici.
Quello che spero è di aver lasciato in Voi una nuova consapevolezza ed un maggior
interesse per una materia articolata e complessa come quella del falso documentale, che
interessa particolarmente da vicino Noi tutti, e che, per le particolari peculiarità e
ripercussioni che mostra nel contesto sociale, non possiamo continuare ad ignorare.
Raffaele CHIANCA
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Vi ringraziamo per la vostra attenzione, ed invito tutti coloro che vorranno approfondire la
materia a consultare il sito www.vehicle-documents.it., attraverso il quale saremo a
vostra disposizione per ogni utile chiarimento e scambio di informazione.
Raffaele CHIANCA
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