IL PARLAMENTO EUROPEO Maggio 2014 Rappresentatività • Nascita: 1952 • Assemblea composta da deputati nominati dai suoi cittadini. • 30 marzo 1962: da Assemblea a “Parlamento Europeo”. • Organo rappresentanza stati membri. • Trattato di Lisbona: deputati rappresentanti dei ‘cittadini dell’Unione’. Composizione ed elezione - 1 • Membri: suffragio universale diretto (5 anni). • Numero: 754; dal 2014: 751. • Rappresentanza dei cittadini nel Parlamento: proporzionalità degressiva; • 2014: maggior numero di seggi Germania (96 voti); minor numero Estonia, Cipro, Lussemburgo e Malta (6 voti). 2002: modifiche alle elezioni dei rappresentanti sistema elettorale proporzionale. Italia: legge per l'elezione dei rappresentanti italiani legge elettorale più vecchia ancora in vigore. Composizione ed elezione - 2 • Elettori: possono esprimere anche due voti di preferenza. • Elettorato attivo e passivo: 18 anni per l’attivo, 25 anni per il passivo. • Elezioni: 5-8 giugno. 2014 22-25 maggio. • 2002: incompatibilità parlamentare europeo e parlamentare nazionale. • Deputati: suddivisi in formazioni transnazionali PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD e GUE/NGL. Organizzazione e funzionamento - 1 • Regolamento: adottato nel 2009; norme interne di organizzazione e funzionamento dell’istituzione. • Testo: 216 articoli; disciplina tutti gli aspetti dell’attività del Parlamento. • Lavori del Parlamento: - Legislature durata del mandato dei parlamentari (5 anni); - Sessioni durata annuale; - Tornate riunioni del Parlamento europeo (ogni mese per più giorni). • 3 sedi diverse: Parlamento europeo Strasburgo (12 tornate mensili); Sessioni plenarie aggiuntive Bruxelles; Commissioni parlamentari Bruxelles; Segretariato generale e i suoi servizi Lussemburgo. Organizzazione e funzionamento - 2 • Lavori del Parlamento: devono essere resi pubblici. • Lavori: svolti nelle commissioni specializzate, suddivise in sottocommissioni. • Deliberazioni: adottate a maggioranza assoluta dei suffragi. • Quorum: molto basso; presenza di almeno un terzo dei membri. Presidente: eletto a scrutinio segreto per due anni e mezzo (rinnovabile). Assistito da 14 vicepresidenti, dirige i lavori e le discussioni in aula, rappresenta il Parlamento nelle questioni giuridiche e i rapporti con l'esterno. In carica: Martin Schulz. Competenze - 1 • Funzioni: legislativa e di bilancio (con il Consiglio); di controllo politico, consultive, elegge il Presidente della Commissione. • Funzione legislativa • Leggi: adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Procedura di codecisione: principale procedura legislativa ordinaria dell’Unione europea; • Consiglio e Parlamento: adottano atti legislativi in prima o in seconda lettura. Se non c’è accordo convocato comitato di conciliazione terza lettura. • Potere di iniziativa legislativa o “iniziativa dell’iniziativa”: a maggioranza dei membri, chiede alla Commissione di esercitare il suo potere di proposta su alcune questioni. Competenze - 2 • Funzione di bilancio • Con il Consiglio decidere sul bilancio annuale dell'UE. potere di respingere il bilancio → ricomincia da capo. • Funzione consultiva • Parlamento consultato dal Consiglio in procedure legislative (no quella ordinaria) o in adozioni di accordi internazionali. • Funzione di controllo • Parlamento potere di controllo sugli atti della Commissione (può adottare una mozione di censura). • Funzione di controllo politico approva la nomina del presidente della Commissione. Competenze - 3 • Il mediatore europeo • Elezione: primo compito di ogni Parlamento europeo. • Riceve le denunce dei cittadini dell'Unione; agisce indipendentemente da ogni potere; non può essere rimosso dall'incarico dal Parlamento. • In carica: Emily O'Reilly. Valeria P. 4^BL