ASS. NAZ. ITALIANA ASSISTENZA VITTIME
ARRUOLATE NELLE FORZE ARMATE
E FAMIGLIE DEI CADUTI
SEDE CENTRALE: Via A. Nobel n.1 00034 COLLEFERRO (RM)
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Roma,15/03/2011
Al Presidente Rosario Giorgio COSTA
Presidente Commissione Uranio Impoverito Senato
Al Maggiore Generale Francesco TONTOLI
Capo del Dipartimento di Sanità dell’Esercito Italiano
Al Colonnello Roberto ROSSETTI
Capo Dipartimento Immunoematologia del Policlinico Militare
Al Prof. Franco NOBILE
Oncologo – Presidente Sezione Provinciale di Siena della Lega Tumori
Al Prof. Massimo FEDERICO
Professore di Oncologia Medica presso l’Università di Modena e Reggio Emilia
Al Dott. Alessandro MANCUSO
Ricercatore presso l’ENEA
Al Dott. Teodoro BILANZONE
Direttore Generale della Previdenza Militare
Al Capitano Paride MINERVINI
Esperto Balistico
p.c.
1
Al Dott. Gianni LETTA
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio
All’On. Ignazio LA RUSSA
Ministro della Difesa
All’On. Giulio TREMONTI
Ministro dell’Economia
Al Dott. Ugo Cappellacci
Presidente Regione Sardegna
Al Dott. Domenico FIORDALISI
Procuratore di Lanusei
COMMENTI AD AUDIZIONI DELLA COMMISSIONE SENATORIALE SULL’URANIO
IMPOVERITO PRESIEDUTA DAL SEN. G. COSTA
PREMESSA*
Prima di inoltrarmi nei commenti che seguono relativi ad alcune Audizioni che hanno avuto luogo
presso la Commissione Senatoriale, desidero esprimere la mia piena concordanza con quanto
1
La lettera è indirizzata anche: a) alla Presidenza del Consiglio dei Ministri perché la problematica
dell’uranio non concerne solo i militari (i dati che vengono forniti sui casi di decessi e di infermità riguardano i
soli militari). Il problema infatti riguarda anche personale di altri corpi dello Stato a ordinamento militare ed
inoltre personale civile (dipendente dalla Presidenza del Consiglio) e da vari Ministeri, nonché dal
volontariato. La problematica riguarda anche, per ciò che concerne i risarcimenti, la questione delle “vittime
del dovere”. Di tale problematica si occupa, in particolare, presso la Presidenza del Commissione, la
Commissione presieduta dalla Dott.ssa Diana Agosti; b) al Presidente della Regione Sardegna, Dott. Ugo
Cappellacci; c) al Magistrato Dott. Domenico Fiordalisi per ciò che nella lettera riguarda le problematiche
relative ai poligoni di tiro in Sardegna.
*
La presente è a prosecuzione del foglio inviato alla Commissione Senatoriale in data 21/01/2011 (v.
Annesso).
affermato il Presidente Costa circa la necessità che venga istituito un ufficio per le relazioni con il
pubblico “che sappia affrontare, con la dovuta disponibilità, le esigenze del personale che versa in
gravi condizioni psichiche e fisiologiche”.
Purtroppo lo scrivente ricorda che questa situazione esiste da lunghi anni, ed è stata oggetto di
pesante disappunto2.
Molte vittime che sono rimaste profondamente frustrate3 e si sono sentite completamente
abbandonate dalle istituzioni proprio nei momenti in cui avevano maggior bisogno di assistenza
(morale e materiale). Quanto sopra è testimoniato anche da dichiarazioni riportate dalla stampa,
alcune delle quali citate in nota. Nei risarcimenti si sono notate tra l’altro delle enormi disparità.
Infatti chi era in possesso di una sufficiente disponibilità finanziaria ha potuto ottenere ricorrendo
agli organi della magistratura, dei risarcimenti anche centinaia di volte superiori a chi si è dovuto
limitare ad accettare ciò che era stato stabilito dalle istituzioni preposte.
2
Per l’esattezza dei fatti, però già nel 1977 vi era stato un caso sospetto in Sardegna (caso Michelini), per il
quale tra l’altro la Corte dei Conti di Venezia stabilì dei risarcimenti (v. Allegati). Comunque, a quei tempi, i
sospetti erano semmai su “armi di nuova generazione”. In Italia nessuno si poneva infatti il problema
dell’uranio impoverito anche se era noto in altri paesi da anni (negli Stati Uniti dagli anni ’50). In Italia,
semmai, a quell’epoca, si parlava di un non meglio precisato “munizionamento speciale”.
3
Alcune situazioni riguardanti il personale rimasto vittima di gravi infortuni possono essere così
rappresentate.
Sergio D'angelo - Il Maresciallo Sergio D'Angelo, sminatore nei Balcani, che ha passato anni a
contatto con le armi distrutte al suolo, si è gravemente ammalato ed è morto poi al Pio Albergo Trivulzio
di Milano. In proposito c'è da chiedersi: "E' possibile che in una città come Milano dove esiste un
importantissimo ospedale militare, un Maresciallo, che ha "super-ben-meritato" per la Patria muoia al Pio
Albergo Trivulzio? Non sembra il miglior esempio di assistenza. Il Maresciallo (rimasto anonimo) di
Feltre - Per un Maresciallo di Feltre malato di tumore, rimasto anonimo si è dovuto giungere a fare una
colletta tra colleghi e ciò anche se le collette sono proibite nelle forze armate. Ma questo era l'unico modo
per consentire cure urgenti. Stefano Melone - I familiari del Maresciallo Stefano Melone, deceduto,
hanno dovuto fare causa allo Stato. In prima istanza è stato loro concesso un risarcimento di 500.000
euro, ma l'Avvocatura di Stato si è opposta (non sembra un chiaro esempio di volontà assistenziale!) e
ha chiesto la sospensione della erogazione di questa indennità. Nel processo di seconda istanza, tuttavia, la
richiesta di sospensione dello Stato non è stata accettata dal tribunale ed è stato ingiunto allo Stato il
,
pagamento della somma. Valery Melis - In proposito si legge su "L'Unione Sarda" dei 6.02.2000:
"L'Esercito non lo ha aiutato nemmeno quando bussava alle porte calvo, pallido, indebolito dalla
chemioterapia. Gliele chiusero in faccia. Nessun militare in quattro anni è andato a trovarlo in ospedale,
nemmeno a Natale". Salvatore Carbonaro - Si legge su "La Repubblica" del 31.01.2001 a proposito
di Salvatore Carbonaro, morto a Pavia il 5 novembre 2000: "Aveva avviato una causa di servizio per sapere
se era stata questa la causa del suo male. Nessuno gli ha mai risposto. Quando si è ammalato l'hanno
congedato e basta senza occuparsi di lui, lasciato solo a lottare con la morte" ... "non l'hanno aiutato
neppure per i funerali". Armando Paolo - Si legge sul periodico "Il Caffè" di Latina del 4.03.2004 la
dichiarazione seguente: "L'Esercito Italiano mi ha lasciato solo, malato e senza lavoro. Mi hanno
abbandonato". Fabio Cappellano - Fabio Cappellano narra la sua vicenda a "L'Unione Sarda" (11.03.2004):
"Dopo un anno di convalescenza sono stato riformato e nessuno si è degnato di chiedermi come stavo. Le
Autorità Militari hanno inviato un telegramma di condoglianze ai miei genitori. Si rammaricavano per la
mia morte". Evidentemente i Comandi da cui dipendeva il Cappellano non seguivano con grandissima
attenzione le vicende del loro dipendente, tanto che non sapevano neppure se era vivo o morto! Fabio
Porru e un Maresciallo (rimasto anonimo) di Oristano - In un'intervista all'Unione Sarda il padre del
Caporal Maggiore Fabio Porru afferma: "Dopo i funerali di Stato ci hanno abbandonato". Un Maresciallo
rimasto anonimo di Oristano in un'intervista su L'Unione Sarda del 12 marzo 2004 afferma: "L'Esercito
si è dimenticato di me". Antonio Milano - Si legge in un comunicato ANSA del 5 luglio 2002 la
dichiarazione della madre: "Nei sei mesi della malattia"dice la mamma Anna in lacrime, "nessuno si è
degnato di fare nemmeno una telefonata. Solo ieri al funerale ho visto qualche divisa". Marco Diana - Il
Maresciallo Marco Diana che di ritorno dalla Somalia accusò i sintomi della malattia che lo aveva colpito, un
carcinoma all'intestino afferma: "Muoio di cancro — Lo Stato mi ha abbandonato".
2
Altra questione che non può non essere posta a premessa di questi commenti, riguarda la
dipendenza di Previmil (nelle decisioni relative al conferimento di risarcimenti), da quanto stabilito
da parte del “Comitato di Verifica”4 alle dipendenze del Ministero dell’Economia.
4
Vedi su questo il DPR 461/2001, “Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il
riconoscimento della dipendenza delle informità da causa di servizio, per la concessione della pensione
privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per
le pensioni privilegiate ordinarie”.
Circa i compiti di controllo e di verifica attribuiti al Comitato di Verifica il DPR 461 stabilisce che occorre un
legame di causa-effetto (caratterizzato da certezza). Questo legame di certezza, nel caso di tumori, non c’è.
Tuttavia in certi casi, vedi il caso del capitano Riccardo Grimaldi (deceduto per un tumore al cervello
glioblastoma), è stato ritenuto esistente. Nel caso invece del capitano Antonino Caruso (anch’esso deceduto
per un tumore al cervello, glioblastoma) invece questo legame tra tumore attività prestata non è stato
riconosciuto. D’altra parte la normativa vigente (v. leggi finanziarie 2006 e 2008) stabilisce che i risarcimenti
debbano essere conferiti anche se vi è soltanto un legame probabilistico tra la malattia e la zona di
operazioni in cui è stato prestato servizio e ciò con particolare riferimento a zone di impiego internazionale.
Occorre dunque chiarire cosa si intende per legame “causa-effetto” in generale e in particolare nel caso di
tumori. La L. 308/81 (vedi tabelle A e B allegate alla legge) stabilisce che per un tumore che può insorgere e
provocare la morte nel personale che si trova “in permanenza di servizio”, è dovuto il risarcimento della
“speciale elargizione”. E ciò indipendentemente dalla causa che può aver provocato il tumore (il legame
causa-effetto, per quanto riguarda i tumori) come sopra accennato non può che essere un “legame di
probabilità”.
Da osservare che la L. 308/81 rimanda a quanto stabilito dalla L. 313 del 18 marzo 1968 e alla tabella “A” di
questa legge, dal titolo “Lesioni ed infermità che danno diritto a pensione vitalizia o assegno rinnovabile”.
Nell’elenco delle infermità (al n. 25 dello stesso) sono indicati: “tumori maligni in rapida evoluzione”.
Si legge ancora nel citato DPR, che il Comitato accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause
produttive di infermità o lesioni in relazione a fatti di servizio al rapporto causale tra i fatti e le infermità o
lesioni. C’è da osservare che per i militari chiamati ad una disponibilità di h 24, l’attività (lavorativa) include
anche i momenti di riposo: ad esempio quelli tra un turno di guardia e l’altro. Nel caso della vicenda dei
militari di Nassirya colpiti dall’esplosione ve ne erano infatti alcuni che si stavano lavando o vestendo e
quindi non svolgevano una specifica attività lavorativa comandata. Ma la speciale elargizione venne
conferita in rapporto alla L. 302/90 (la Legge si riferisce ai civili vittime di atti di terrorismo e si rifà al D.L.
28/11/2003 n. 337 “Disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all’estero).
Vi è stata in questa normativa una estensione ai militari di quanto è stato stabilito per i civili dato che gli atti
terroristici riguardano i civili – cioè persone disarmate – mentre per i militari che sono armati, si presume che
gli atti “terroristici” rientrino nell’attività di guerriglia e controguerriglia. Comunque, per quanto riguarda la
speciale elargizione va anche tenuto presente ciò che è stabilito dalla L. 308/81 secondo cui anche in
situazioni che certamente non possono classificarsi come di “adempimento di un servizio” la speciale
elargizione deve essere conferita. A riprova di ciò basti pensare che anche in casi che certamente non
possono considerarsi come adempimento di un servizio, come i casi di suicidio (vedi il caso del
paracadutista Andrea Oggiano) deve essere conferita la “speciale elargizione”). Vale in proposito quanto ha
stabilito il Consiglio di Stato, Adunanza della Sezione Terza 31 marzo 1998, di cui segue un estratto:
“Ritiene la Sezione che sia da condividere la tesi del Ministero riferente in ordine alla possibilità di includere,
tra i destinatari delle norme di cui alla legge 3 giugno 1981, n. 308, come modificata dalla legge 14 agosto
1991, n. 280, anche la categoria dei militari volontari e trattenuti.
A sostegno di tale tesi può infatti invocarsi l'evidente intenzione del legislatore il quale, nell'apportare con la
citata legge n. 280/1991 talune specifiche modifiche al sistema delle provvidenze per i militari e per gli
appartenenti a corpi militarmente ordinati, si era prefissato lo scopo particolare di consentire l'attribuzione
delle provvidenze stesse anche per eventi non strettamente connessi al servizio (con le uniche eccezioni
riguardanti le licenze, i permessi o le posizioni al di fuori del presidio senza autorizzazione) e non già di
restringere in qualche maniera l'ambito soggettivo dei destinatari, tra cui erano appunto espressamente
ricompresi i militari volontari e trattenuti.
L'unica ragione di dubbio in proposito, come segnalato dall’Amministrazione, consegue dalla attuale
formulazione letterale della norma in cui le parole «volontari e trattenuti», non separate da una virgola
rispetto al periodo precedente e non precedute dall'articolo, sembrerebbero riferirsi agli «allievi delle scuole e
collegi militari»: ma un simile collegamento risulterebbe, in realtà, privo di significato non rinvenendosi nel
vigente ordinamento una categoria di soggetti cui possa attribuirsi l'anzidetta qualifica di «allievi delle scuole
o dei collegi militari volontari o trattenuti».
Per dare un senso compiuto alla norma in esame occorre dunque considerare che, per una evidente errata
trascrizione del testo normativo precedente, sono stati omessi l'interpunzione e l'articolo "i" tra i due periodi
sopra ricordati, ma che ciò non impedisce di riconoscere l'effettiva finalità della indicazione delle specifiche
posizioni dei militari «volontari o trattenuti», che non poteva che essere quella di indicare — come già nella
3
Lo scrivente ritiene non accettabile che le decisioni di Previmil circa i risarcimenti dipendano
direttamente da quanto stabilito dal Comitato di Verifica circa l’esistenza o meno della causa di
servizio5. Infatti la L. 308/81 stabilisce che il risarcimento della speciale elargizione debba essere
conferito, oltreché nel caso sussista la condizione di “causa di servizio” anche nel caso sussista la
condizione di “in permanenza di servizio”. Occorre evitare che eventuali decisioni errate prese dal
Comitato di Verifica possano portare al diniego di risarcimenti, risarcimenti che invece avrebbero
dovuto essere stati conferiti (vedi in proposito più sotto, il caso del capitano Antonino Caruso).
La L. 308/816 stabilisce inoltre (art. 5) che il personale che ha eseguito operazioni di vigilanza e
soccorso (in tutte le missioni all’estero il personale ha effettuato operazioni di vigilanza alle
strutture militari e civili che sono state realizzate nel teatro - e inoltre di sovente è stato impiegato
in operazioni di soccorso), debbono essere conferiti i risarcimenti previsti per le “vittime del
dovere”. Tali risarcimenti includono la speciale elargizione. La categoria “vittime del dovere” tra
l’altro non riguarda solo il personale deceduto ma anche il personale vivente (infermo).
In proposito unisco al presente scritto una lettera inviata al sen. Paolo Franco, Presidente protempore della Commissione Uranio Impoverito il 22 maggio 2006 (v. Annesso).
Per meglio chiarire la situazione mi avvalgo di un esempio che fa riferimento al caso del capitano
della Folgore, Antonino Caruso. Il Comitato era stato informato dello stato di servizio del capitano
Caruso solo in modo del tutto parziale (relativo agli ultimi 3 mesi del servizio prestato). In base a
tale valutazione incompleta, il Comitato di Verifica, stabilì come “non dipendente da causa di
legge precedente - anche i soggetti aventi le anzidette posizioni tra i beneficiari delle norme.
Non può non rilevarsi, d'altronde, che, su un piano equitativo generale, parrebbe del tutto priva di
giustificazione l'esclusione dai benefici in parola dei soli militari nella predetta posizione di «volontari e
trattenuti», per cui una interpretazione delta norme di legge in esame che risultasse in qualche modo
discriminatoria nei confronti delle anzidette categorie farebbe sicuramente sorgere seri dubbi sotto il profilo
della legittimità costituzionale dalle norme in questione”.
5
Tra l’altro è risultato che le informazioni che vengono fornite al Comitato di Verifica, sono spesso del tutto
insufficienti (vedi ad es. il caso del capitano Antonino Caruso e così il caso del signor Ariu. In merito vedi
annesso “Modello informativo da compilare per la richiesta di risarcimento – Esigenze di modifica”).
6
La problematica delle vittime del dovere è anche oggetto dei seguenti atti legislativi in cui viene
menzionato il personale impiegato in compiti di vigilanza alle infrastrutture militari in caso di grave infortunio.
E’ una situazione che interessa quanto stabilito per le “vittime del dovere” (v. legge 629/1973 art. 3, L.
466/80, art. 3, L. 302/1990 artt. 2 e 8, L. 266/05 art. 1, comma 563, D.C. 159/2007 art. 34 comma 1,
convertita nella L. 222/07 art. 1).
Non si è fatto qui sopra cenno a numerosi altri casi di persone non dovutamente risarcite, e in particolare
nemmeno a quelli specificamente segnalati dai parenti delle vittime, anche direttamente all’Ufficio Gabinetto
del Ministero della Difesa, in una riunione che si tenne il 31 marzo 2010 (v. Annesso). Tra questi, il caso
della signora Conti, madre del sergente Gianni Conti, morto affogato nella piscina dell’aeroporto Dal Molin di
Vicenza, mentre espletava attività di vigilanza alle strutture di illuminazione dell’aeroporto. Il caso della
signora Carenza, madre del sergente Antonio Mariano Pierri, che si ammalò a seguito di una missione in
Bosnia e poi fu sottoposto a una gravissima vicenda di mobbing. Una vicenda ad oggi ancora mai chiarita.
La signora Caldera, vedova del capitano Ubaldo Caldera, morto durante un incidente di volo, per istruzione
di un allievo pilota (una deliberazione del Tribunale di Bologna del marzo 2011 ha riconosciuto i diritti al
risarcimento della signora Caldera, risarcimenti che invece erano stati negati dal Ministero della Difesa). La
signora Cimarelli, vedova del maresciallo Ennio Cimarelli, deceduto in un incidente durante il trasferimento
tra due sedi militari dell’Aeronautica. Il signor Causio, padre del carabiniere Oronzo Causio, deceduto per un
colpo di arma da fuoco mentre era in permanenza di servizio. Del tutto inutili una serie di interventi, scritti e
orali dello scrivente, per avere una risposta dal Ministero della Difesa indipendente dalle valutazioni
formulate da Previmil (e ritenute manchevoli da parte dell’Anavafaf).
4
servizio” il tumore che portò alla morte il suddetto ufficiale. Purtroppo per 11 anni vennero negati i
risarcimenti, dovuti alle “vittime del dovere”.
Fu solo per via di un intervento del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Dott. Gianni Letta
(v. Allegato), che il caso venne rivisto. E così finalmente, dopo che fu analizzato lo stato di servizio
completo del capitano, il Comitato di Verifica rivedette le sue valutazioni e di conseguenza vennero
conferiti i risarcimenti agli eventi diritto e fu riconosciuta anche l’esistenza della condizione di
“vittima del dovere” con le compensazioni previste per questo “status”. Il capitano Caruso aveva
svolto operazioni di vigilanza, soccorso, ordine pubblico durante la guerra in Somalia.
C’è da osservare tra l’altro che, come in precedenza accennato, per conferire il risarcimento della
“speciale elargizione” era sufficiente in base alla L. 308/81 il fatto che il Capitano si trovasse nelle
condizioni di “in permanenza di servizio”7; non era infatti necessario un accertamento circa
l’esistenza della “causa di servizio” da parte del Comitato di Verifica! La L. 308/81 ovviamente,
venne ignorata (e sul perché è stata ignorata occorrerebbe indagare in modo approfondito).
Sul tema vedi anche quanto contenuto nella citata lettera del 22 marzo 2006 al sen. Paolo Franco.
E’ necessario in proposito richiamare l’attenzione sul fatto che, recentemente, in modo del tutto
inaccettabile la L. 308/81 è stata cancellata dal nuovo “codice militare” (V. Annesso). Verrebbe
così escluso dai risarcimenti tutto il personale che si è infortunato trovandosi nella condizione di “in
permanenza di servizio” e generando dunque un’enorme disparità di trattamento tra la situazione
in cui vigeva la legge e quella in cui la legge non vige più, dando luogo quindi a delle grandissime
ingiustizie. I militari verrebbero esclusi da un loro preciso diritto sancito appunto dalla L. 308/81,
che riguarda la condizione di “in permanenza di servizio”, intesa come condizione che deve dar
luogo al conferimento di risarcimenti, indipendentemente dalla sussistenza o meno della “causa di
servizio”8. Tra l’altro l’abolizione della L. 308/81 viene a porsi in completo contrasto con quanto
stabilito dalle vigenti disposizioni normative per le missioni di pace all’estero nelle quali si prescrive
che per i casi di infortunio si debba far riferimento proprio alla L. 308/81 (vedi in proposito D.L.
346/1966 e D.L. 28 Giugno 1999 n. 12 “Disposizioni vigenti relative a missioni internazionali di
pace”9. Lo scrivente chiede pertanto che venga eseguita una approfondita revisione della
7
Il DPR 545/86 (regolamento in disciplina militare) prevede ad esempio all’art. 36 che il militare debba
prestare soccorso a chiunque versa in pericolo e abbisogna di aiuto e questo vale sia che si trovi “in
servizio”, sia che si trovi “fuori servizio”.
8
Pensiamo ad esempio a quanto può accadere a militari che in una nave prestano servizio in sala
macchina. Se scoppia un tubo con vapore ad alta pressione (magari con ricopertura in amianto) ciò può
causare danni gravi sia a chi in quel momento è di servizio, ma anche chi è magari smontato dal servizio e si
trova ancora nello stesso locale.
9
In queste normative si legge ad esempio, per la missione in Kossovo: “Al personale di cui all’articolo 1, in
caso di decesso per causa di servizio connessa all’espletamento della missione nel Kossovo, si applica
l’articolo 3 della L. 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidità per la medesima causa si applicano le norme
in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza
dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092. I trattamenti
previsti per i casi di decesso e di invalidità si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 1, nonché
con la speciale elargizione e con l’indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente dalla L. 3
giugno 1981, n. 308 e dal Regio D.L. 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla L. 5 agosto 1927, n. 1835, e
successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall’ordinamento vigente.
5
legislazione succitata (che contiene anche altri errori oltre quello qui segnalato). Vedi in proposito,
in Annesso, lettera in data 27/07/2010 al Ministro della Difesa e anche il telegramma al Ministro
della Difesa.
Circa la legge 308/81 è bene anche ricordare che tale legge afferma che “sono destinatari delle
misure di cui alla presente legge, i militari in servizio di leva o richiamati...” “...i quali subiscono per
causa di servizio o durante il periodo di servizio un evento dannoso che ne provochi la morte o
ne comporti una menomazione dell’integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alla
tabella A) e alla tabella B) annesse alla legge 18 marzo 1968 e successive modificazioni”.
I militari in missione di pace possono essere colpiti da eventi di natura violenta, ma tali eventi di
natura violenta non dovrebbero verificarsi in una missione di pace. Tali eventi sono di natura
straordinaria. E inoltre è da tener presente che sono stati considerati eventi di natura violenta
quelli che comportano lesioni o ferite da armi da fuoco. E’ previsto che per questi eventi violenti,
debbano essere conferiti i risarcimenti. Ma è da precisare che i proiettili in quanto realizzati con
metalli pesanti (vedi tungsteno) possono produrre sia ferite esterne al corpo, sia lesioni interne
(infermità), e possono anche provocare gravi disturbi e tumori). Anche per queste lesioni interne
deve essere conferito il risarcimento della “speciale elargizione”. L’articolo 6, comma 1, della L.
308/81 dispone che "viene corrisposta la speciale elargizione ai militari (o a personale dei corpi
equiparati, ndr) “deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi
di natura violenta riportati nell’adempimento del servizio”. Non si menzionano, peraltro in modo del
tutto erroneo, le su citate “infermità”, che eventualmente possono condurre alla morte. Occorre
dunque una revisione legislativa anche sotto questo riguardo.
Tra l’altro in merito c’è da osservare che il Consiglio di Stato, Sezione III (4 maggio 2010) ha
chiarito che occorre comprendere tra le vittime anche i soggetti che “subiscono eventi lesivi non
riconducibili ad atti di violenza”. Ciò con riferimento, ovviamente, a chi ritiene che gli atti di violenza
siano solo quelli determinati da proiettili che per “urto fisico” colpiscono il corpo delle persone
provocando lesioni e ferite.
Le particelle che si generano nell’ossidazione dei metalli pesanti possono penetrare nell’organismo
umano, come su accennato, con danni per la salute. Da precisare che queste particelle possono
esistere sia a freddo nel ad es. nel maneggiamento delle armi (sulle quali si è manifestata una
ossidazione) e sia a caldo nell’urto del proiettile contro una superficie resistente. La raccolta al
suolo di proiettili o parti di esse (residuati) che hanno subìto un’ossidazione, può essere causa di
malattia se non si adottano le misure di protezione.
E’ da tener presente inoltre che la L. 308/81 prevede, all’articolo 5 che, “Ai superstiti dei militari di
cui al precedente articolo 1 nonché di quelli in servizio permanente o di complemento, caduti
nell’adempimento del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture (civili e
Analogamente, per quanto si riferisce alle operazioni in Bosnia, vale il D.L. 346/1996, che al par. 6, prevede:
“In caso di decesso del personale di cui al presente articolo per causa di servizio, connesso all’espletamento
della missione nella ex Jugoslavia, si applica l’art. 3 della L. 3 giugno 1981 n. 308”.
Anche in relazione a quanto sopra è praticamente errata o arbitraria l’abolizione della L. 308/81. C’è da
chiedersi chi ha proposto questa abolizione e perché!
6
militari), ovvero in operazioni di soccorso, è corrisposta una speciale elargizione pari a quella
prevista nel tempo per i superstiti delle vittime del dovere, di cui alla legge 28 novembre 1975, n.
624, e successive integrazioni e modificazioni”. A proposito di queste modificazioni viene precisato
che: “L’elargizione prevista dal presente articolo è stata elevata ad euro 200.000 dall’art. 2, D.L. 28
novembre 2003, n. 337”.
Circa la questione delle “vittime del dovere” occorre tener presente anche quanto stabilito nella
Legge Finanziaria 2006 (L. 266/2005, art. 1, comma 563) dove si precisa che “Per vittime del
dovere devono intendersi i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 46610 e, in
genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un’invalidità permanente in
attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto11 per effetto diretto di lesioni riportate
in caso di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di
servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di
soccorso; e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro
confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di
ostilità”.
C’è da osservare in merito che quando si parla di “lesioni” (ne abbiamo fatto cenno più sopra)
debbono essere incluse tra queste. anche le lesioni interne provocate ad es. dai tumori (che
possono provocare gravi infermità). Da precisare anche che quando si menzionano attività di
vigilanza ad infrastrutture civili e militari si deve includere in tali attività di vigilanza anche il
“servizio di guardia svolto in relazione alla sicurezza delle infrastrutture (la “guardia” è la forma
più intensa della vigilanza!).12 Ma purtroppo non è menzionata nella normativa, la quale pertanto
esige un’appropriata modifica, o quanto meno, una norma di corretta interpretazione. Inoltre, si
deve precisare che detta Legge Finanziaria, al comma 564, come pure il DPR 243, art. 1, lett. B) e
10
Esiste anche una “pseudo-categoria” denominata soggetti equiparati a vittime del dovere, una “categoria
fortemente equivoca”, sulla quale occorre fare chiarezza. Inoltre c’è da chiarire quale differenza esiste, in
relazione ai risarcimenti, tra vittime del dovere e vittime del servizio, dato che per il militare il servizio è
un dovere.
11
Per i militari che sono disponibili h 24 è da considerarsi “in servizio”, come più sopra menzionato, anche
chi si trova in condizione di riposo tra l’esecuzione di un compito operativo e un altro. Pensiamo ad esempio
alla condizione di un carabiniere che pur non essendo in servizio blocca dei malviventi che compiono una
rapina! Per i militari che sono disponibili h 24 il concetto di “causa di servizio” si estende al concetto di “in
permanenza di servizio”, come del resto chiarito dalla L. 308/81. E’ stata accolta, ad esempio, la domanda di
risarcimento avanzata dallo Studio Legale Bava di Genova per un Carabiniere feritosi in un salvataggio
effettuato in libera uscita (il documento è stato pubblicato anche su “Previdenza.it”). E’ stato così
formalizzato in una sentenza il principio che il militare è sempre in servizio. Ciò fa riflettere sul fatto che
sono stati ingiustamente esclusi in passato dai risarcimenti (almeno a partire dal 1969 secondo quanto
previsto dalla L. 382/91) centinaia di militari. Infatti a tali militari i risarcimenti sono stati negati perché non è
stata riconosciuta la condizione di causa di servizio, pur trovandosi il militare “in permanenza di servizio”.
Si tratta di un gravissimo errore che merita una approfondita indagine, anche alla luce delle precisazioni
fornite dalla recentissima deliberazione succitata della Magistratura.
Quanto al concetto di “maggiori rischi e fatiche” si deve tener presente che in una situazione che riguarda
operazioni in tempo di pace, situazione che però si trasforma in una situazione di tipo bellico (operazioni
di guerriglia e controguerriglia) il personale si trova esposto a “maggiori rischi” di quanto è previsto per una
ordinaria missione di pace (operazione in un ambiente bellico). Se poi oltre ad armi convenzionali vengono
impiegati anche armi all’uranio impoverito questo fatto rappresenta un ulteriore fattore di straordinarietà.
12
Vedi in merito ad es. il caso del sergente Alessandro Teodori per il quale non è stato tenuto conto del fatto
che egli svolgeva il compito di “capo del servizio di guardia” presso il deposito di munizioni di Cameri,
deposito sul quale egli svolgeva attività di vigilanza nel modo più cogente che è quello, appunto, di
effettuare servizio di guardia.
7
C) (ma vedi anche quanto stabilito dall’Adunanza del Consiglio di Stato, Sez. III, 4 maggio 2010),
implica che sia disposta una equiparazione alle vittime del dovere dei pubblici dipendenti che
“abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso in
occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro o fuori dei confini nazionali
e che siano riconosciuti dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali ed
operative” . Si richiama anche il regolamento di cui al DPR 243/06, art. 1, comma 1, che precisa:
“Per particolari condizioni ambientali e operative devono intendersi le condizioni comunque
implicanti l’esistenza ed anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che
hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche in rapporto alle ordinarie condizioni di
svolgimento dei compiti di istituto”.
In merito lo scrivente ribadisce, come sopra accennato, che nelle missioni di pace lo svolgimento
ordinario dei compiti di istituto implica che non si spari. E quindi tutti quegli infortuni che vengono
a dipendere dall’impiego di armamenti in attività di pace sono da considerarsi come eventi straordinari, in quanto, appunto, non previsti in tali situazioni.
Da osservare inoltre, in merito alla stra-ordinarietà dei compiti che possono essere svolti dal
personale, per quanto riguarda i poligoni, i militari VAM devono svolgere solo compiti di vigilanza
aeroportuale, mentre invece sono stati gravati anche di compiti di raccolta bossoli (sgombero
poligoni) che invece attengono al personale del Genio e perciò sono compiti non ordinari, ma
straordinari.
Nella normativa deve dunque essere chiarito quali siano da intendersi come “condizioni
straordinarie”.
Il Consiglio di Stato, nella suddetta Adunanza del 4 maggio 2010, precisa anche, come sopra
accennato, circa la condizione di “vittime del dovere” che si deve accedere “ad una nuova e più
ampia nozione di vittime del dovere rispetto a quella originaria prevista dalla L. 13 agosto 1980 n.
466, che risponde all’esigenza di comprendere tra le vittime e gli equiparati anche soggetti che, in
ragione dei compiti e funzioni particolari, subiscono eventi lesivi non riconducibili alla
violenza13.
Per il citato caso del capitano Caruso si deve tener conto anche di quanto stabilisce la L. 466/1980
che, all’art. 3 recita: “Ai magistrati ordinari.....” “...agli appartenenti alle Forze armate dello Stato
in servizio di ordine pubblico od i soccorso, i quali in attività di servizio, per diretto effetto
di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della
presente legge, abbiano riportato una invalidità permanente non inferiore all’80 per cento
della capacità lavorativa o che comporti comunque, la cessazione del rapporto di impiego, è
concessa un’elargizione nella misura di lire 200 milioni”.
Sempre in relazione al caso del capitano Caruso, c’è da tener presente che l’ufficiale aveva svolto
operazioni di vigilanza ad infrastrutture in Somalia, tra cui la vigilanza all’ambasciata italiana a
13
Su quanto deve intendersi per violenza, occorrono dei precisi chiarimenti. Costituisce ad esempio in
modo evidente una violenza l’essere esposto senza misure di protezione all’effetto alle armi all’uranio
impoverito.
8
Mogadiscio e perciò avrebbe dovuto essere stato incluso per i risarcimenti nella categoria “vittime
del dovere” . Inoltre il capitano aveva anche svolto operazioni di soccorso e di ordine pubblico. Tra
l’altro l’operazione in Somalia era un’operazione di SOCCORSO UMANITARIO e quindi tutte le
operazioni dei nostri militari erano da considerare come “operazioni di soccorso” (la L. 466/80, così
come pure la 308/81, prevede che siano considerati come “vittime del dovere” coloro che siano
stati coinvolti in gravi infortuni nei cui compiti sono comprese attività di vigilanza e di soccorso)14.
Oltre al caso del capitano Caruso, potrei, tra molti altri, citare ad esempio (tanto per riferirmi a delle
vicende di cui l’Anavafaf si sta occupando in questi giorni), anche i casi del signor Gianfranco Ariu
e del militare Roberto Bonassina. Il caso Ariu riguarda un civile dipendente dal Ministero della
Difesa che aveva operato nel Poligono di Capo Frasca, in Sardegna, ed è deceduto in seguito a
tumore; il caso Bonassina riguarda un militare che aveva operato in Somalia ed è deceduto
anch’egli in seguito a un tumore.
In entrambi i casi, dato che si tratta di personale che si trovava “in permanenza di servizio” ed è
stato colpito da tumore, doveva valere quanto stabilito dalla L. 308/81 appunto per i casi di
decesso dovuti a tumore, cioè il conferimento del risarcimento della “speciale elargizione”.
Ma vediamo più in dettaglio i due casi.
Il signor Ariu era addetto al “deposito-officina” del poligono di Capo Frasca per la riparazione di
sagome-bersaglio colpite da proiettili e quindi si trovava altamente esposto ad un’elevata
concentrazione di particelle emanate dai proiettili (con la loro ossidazione), nel colpire i bersagli (o
il terreno), particelle poi depositatesi in parte sui bersagli stessi. Il signor Ariu ha eseguito attività di
vigilanza alle infrastrutture costituite dai bersagli in un poligono interforze (poligono dove
operavano enti stranieri. Le infrastrutture da vigilare erano costituite dalle sagome-bersaglio di cui
il signor Ariu doveva assicurare l’efficienza attraverso operazioni di ripristino. Ai familiari del
signor Ariu avrebbero dovuto quindi essere stati conferiti i risarcimenti in base a quanto previsto da
tutta la legislazione esistente (L. 308/81, L. 466/80, DPR 243/05, DPR 37/2009, ecc., v. nota 6).
Esisteva come aggravante anche il fatto che l’Ariu aveva operato senza misure di protezione (in
particolare da nanoparticelle)
(v. D.L. 626/94)15 e quindi in violazione del principio di
precauzione. Le particelle sono legate all’ossidazione di proiettili costruiti con metalli pesanti.
14
Ad esempio per il caso del maresciallo elicotterista di Marina, Giovanni Pilloni, che ha operato in Somalia
e altri teatri e si è ammalato per un tumore, e a cui erano stati inizialmente negati i risarcimenti, è stato poi in
seguito, ma solo dopo un preciso intervento di uno studio legale, riconosciuto lo status di “vittima del
dovere”. Ma non dovrebbe essere necessario ricorrere ad interventi di studi legali! E molte persone non
sono in grado di sostenerne le spese.
15
APPLICAZIONE DI NORME SANITARIE IN BASE AL D.L. 626/94 NEI POLIGONI. Nelle audizioni presso
la Commissione Senatoriale del 18 ottobre 2005, esiste una indicazione agli utenti di non utilizzare
materiale pericoloso (si parla dell’amianto e dell’uranio). Il sen. Forcieri chiede “come mai, nonostante le
informazioni sulla dannosità degli effetti collaterali negativi derivanti dall’uso di certi materiali fossero noti,
soltanto nel 2004, è stato imposto agli altri di non utilizzarli?”. In merito il colonnello Bertino replica
affermando che il D.L. 626/94 “è stato recepito solo recentemente”. E’ una questione che dovrebbe essere
analizzata a fondo per i risvolti che ha avuto sulla salute del personale. Per quanto riguarda le misure di
precauzione, è di particolare interesse lo studio dell’Ing. Nucleare Massimo Zucchetti: “Uranio impoverito.
Quadro normativo italiano e internazionale”. Da precisare che l’Ing. Zucchetti presiede anche il Comitato
Italiano di scienziati contro la guerra ed è autore di vari altri studi riguardanti l’uranio impoverito sotto
l’aspetto nucleare.
9
Il militare Bonassina in Somalia aveva eseguito, come del resto tutto il nostro personale in
Somalia, operazioni di soccorso umanitario (distribuzione viveri agli abitanti), e anche operazioni
di vigilanza delle infrastrutture (come ad es. i depositi di viveri, i presidi necessari per proteggere il
percorso dei convogli, e inoltre la vigilanza e il servizio di guardia agli accampamenti). Quindi, in
base a quanto stabilito dalle L. 308/81 (era morto di un tumore che era insorto “in permanenza di
servizio”) doveva essere conferita la “speciale elargizione”16, e doveva essere assegnata la
categoria di “vittime del dovere” (art. 5 della legge) in quanto aveva eseguito opera di vigilanza.
Ciò anche in base a quanto stabilito dalla L. 466/80, art. 3, nonché dagli atti legislativi menzionati
in precedenza (vedi nota n. 6). Tra l’altro il Bonassina aveva operato senza misure di protezione in
un ambiente internazionale, ambiente in cui: a) i reparti degli Stati Uniti avevano impiegato carri
armati Abrams e Bradley dotati di armamenti all’uranio impoverito, b) si erano verificati
violentissimi scontri a fuoco con armi convenzionali, tali da causare oltre 10 mila morti.
Nell’ambiente quindi erano presenti particelle di metalli pesanti, che presentano un rischio di
tossicità chimica. E in conseguenza, in base alla normativa in vigore17 più sopra citata avrebbero
dovuto essere stati conferiti ai familiari i risarcimenti previsti.
16
Per quanto riguarda il conferimento della “speciale elargizione” anche a personale che non sta
adempiendo a un compito di servizio, citiamo ancora una volta la vicenda di Nassirya dove la “speciale
elargizione” fu concessa anche a personale che si trovava a svolgere attività di igiene personale e
vestizione e ciò in quanto questo personale si trovava comunque nella condizione di “in permanenza di
servizio”.
17
Per maggior precisione, nei casi del signor Ariu e del militare Bonassina, i risarcimenti dovevano essere
conferiti sia in base a quanto stabilisce la Legge Finanziaria 2008, art. 2, commi 78 e 79, per il personale
esposto a nanoparticelle (da uranio impoverito e metalli pesanti) sia in base a quanto stabilito dalla L.
308/81, dato che si trovavano in “permanenza di servizio”.
Sia il signor Ariu che il militare Bonassina hanno operato senza alcuna misura di protezione e inoltre si
trovavano nella condizione di “in permanenza di servizio”, condizione per la quale la L. 308/81 stabilisce il
conferimento della “speciale elargizione” nei casi di infortunio grave come il tumore (vedi tabella A e B
allegate alla legge). Quindi anche sotto questo profilo legislativo avrebbero dovuti essere stati conferiti i
risarcimenti previsti. Come sopra ricordato il militare deve essere sempre disponibile in base al regolamento
di disciplina DPR 545/86. Anche in una recente sentenza del Tribunale di Genova del 15 febbraio 2011(NRG
2367/2010, sentenza n. 90/11) è chiarito che il militare è da considerarsi in servizio 24 ore su 24 (e cioè si
trova sempre “in permanenza di servizio”).
Per quanto riguarda il signor Ariu, in base alla L. 466/80, dato che egli ha svolto un’attività di vigilanza sulle
sagome usate come bersaglio (le sagome sono un’infrastruttura basilare per il funzionamento del poligono) e
anche per questa ragione avrebbero dovuto essere stati conferiti i risarcimenti. Peraltro i risarcimenti
avrebbero dovuto essere conferiti anche per quanto stabilito dalla L. n. 266/2005, dato che l’Ariu operava in
un poligono di interesse internazionale. In merito alla questione delle aree di interesse internazionale, va
precisato che in quelle aree non si può escludere l’impiego di uranio impoverito, dato che gli enti stranieri
che operano nei poligoni di interesse internazionale sono esenti da controllo esterno. (Infatti basta che
presentino un documento di “autocertificazione”). E inoltre la “bonifica” delle zone colpite è affidata agli
stessi enti (stranieri) che hanno effettuato la sperimentazione e quindi non comporta la possibilità di un
controllo da parte italiana.
Nella suddetta legge 266/05, al comma 563, si legge che: “Per vittime del dovere “devono intendersi i
soggetti di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466 ) tra il personale che deve essere risarcito è
quello che effettua (comma c della legge) vigilanza ad infrastrutture civili e militari”.
Inoltre occorre considerare (e ciò viene spesso dimenticato) che nei poligoni avvengono periodicamente
operazioni di brillamento (operazioni dette “Vulcano”) nelle quali una grandissima quantità di proiettili e
residuati di armamenti viene fatto esplodere con delle apposite cariche. Queste operazioni generano
un’altissima colonna di fumo che poi si rideposita nell’area circostante con gravi problemi di inquinamento.
Nonostante varie interrogazioni parlamentari (vedi ad es. l’interrogazione dell’on. Tonino Loddo n. 4/3317 del
20/12/2000) nulla è stato fatto per proteggere il personale. Le operazioni di brillamento, peraltro avvengono
anche nelle attività svolte all’estero. Ciò è testimoniato da un filmato di Rainews 24 del 27 Aprile 2002.
10
C’è da precisare che senza misure di protezione ha operato in Somalia tutto il personale ivi
inviato (vedi anche i casi Marica, Bonassina, Renna, Adduci, Pizzamiglio, D’Alicandro, Taccardi,
Marini, D.S., e molti altri). Per inciso anche nella guerra del Golfo si erano registrati gravi casi di
tumore (casi Maramarco, Dionisi, Ceccarini, Del Vecchio).
Da precisare che per la mancata adozione di misure di protezione in Somalia (in relazione al caso
del paracadutista G.B. Marica) il Tribunale di Firenze ritenne che la non applicazione del principio
di precauzione costituisse un reato (v. sentenza del 17.12.2008). Con tale sentenza venne chiesta
al Ministero della Difesa una riparazione di danni di 545 mila euro.
Anche il Tribunale Civile di Roma
ha confermato la doverosità di riparazione dei danni per
mancata adozione di misure di protezione18.
E’ doveroso tener presente che il Comandante di un reparto ha l’obbligo di proteggere per quanto
possibile il personale dipendente. Questo è un suo preciso compito. In caso di non adempimento
del compito, il comandante incorre in quanto stabilito dal Codice Penale Militare di Pace, art.
11719.
Per quanto riguarda il militare Bonassina, le operazioni in Somalia si sono svolte in un quadro
internazionale. In Somalia erano infatti presenti forze di numerosissimi paesi partecipanti alla UNUSOM. Il
contesto internazionale è stato citato nella normativa in vigore.
18
Circa la mancata adozione di misure di precauzione, così si è espresso il Tribunale Civile di Roma nel
caso verificatosi in Bosnia del militare Alberto Di Raimondo (sentenza 10413 del 20 novembre - 1 dicembre
2009).
“In definitiva sussistono tutti i requisiti per configurare una responsabilità del Ministero della Difesa ex art
2043 c.c. per aver colposamente omesso di adottare tutte le opportune cautele atte a tutelare i propri soldati
dalle conseguenze dell'utilizzo dell'uranio impoverito.
Sul punto non esclude la configurabilità dell’illecito aquiliano la circostanza che il D. R. (ci si riferisce al
militare Alberto Di Raimondo, n.d.r.)., recandosi in zona di guerra, fosse a conoscenza dei rischi per la
propria incolumità fisica, trattandosi, ovviamente, di missione comunque pericolosa.
Infatti, il discorso avrebbe in linea di massima una sua valenza se, ma anche in questa ipotesi occorrerebbe
una valutazione caso per caso, le lesioni personali subite dal militare fossero connaturate al rischio tipico
della missione, vale a dire il ferimento o la morte in combattimento o per attentato di guerra, o comunque,
connesse a fatti ed eventi noti al militare e di cui lo stesso, volontario, assume consapevolmente il rischio.
Nella fattispecie, invece, il fatto è pacifico, il D.R. non era stato adeguatamente messo al corrente ed
informato di tutti i rischi della missione, in particolare del fatto di dover operare in zona caratterizzata dalla
presenza di uranio impoverito e, peraltro, questa specifica violazione dell’obbligo di informazione
aggrava ulteriormente la posizione dei ministeri convenuti”.
19
L’articolo 117 (Omessa esecuzione di un incarico) recita: “Il comandante di una forza militare, che,
senza giustificato motivo, non esegue l'incarico affidatogli, é punito con la reclusione militare fino a
tre anni. La condanna importa la rimozione. Se l’incarico non è eseguito per negligenza, la pena è
della reclusione militare fino a un anno”.
Per quanto riguarda la delicata materia delle responsabilità nella protezione della salute dei militari, è
doveroso tener presente il D.L. 1 del 2010 (PDL N. 3097) con cui il 1° gennaio 2010 il governo ha rifi nanziato
le missioni internazionali cosiddette di “Peace-Keeping”. In particolare è di interesse il comma 4 dell’articolo
9. Va tenuto presente in proposito che con il provvedimento (DL 152/09) sono state approvate norme che, di
fatto, hanno sostanzialmente modificato gli aspetti penali delle responsabilità militari. Ora, con questa norma
“ad personam” si vuole evitare la possibilità che vengano rivolte accuse per inquinamento ambientale. Il
comma in questione stabilisce che “Non è punibile a titolo di colpa per violazione di disposizioni in
materia di tutela dell’ambiente e tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, in relazione
alle peculiarità organizzative di cui all’art. 2, comma 2, del DL 9 aprile 2008, n. 81, e all’articolo 184, comma
5-bis, del DL 3 aprile 2006 n. 152, per fatti commessi nell’espletamento del servizio connesso ad
attività operative o addestrative svolte nel corso di missioni internazionali, il militare dal quale non
poteva esigersi un comportamento diverso da quello tenuto, avuto riguardo alle competenze, ai
poteri e ai mezzi di cui disponeva, in relazione ai compiti affidatigli”.
11
Forse è opportuno a questo riguardo formulare alcune considerazioni circa i doveri dei Comandanti
in fatto di tutela della salute dei dipendenti. Tali obblighi concernono anche la necessità di far
conoscere e mettere in atto le eventuali precauzioni necessarie20.
Per quanto concerne le valutazioni da parte dei tribunali, una valutazione diversa, rispetto a quella
precedentemente citata si è avuta per il caso del militare Salvatore Vacca. Il militare è deceduto
dopo aver operato in Bosnia senza misure di protezione. In questa sentenza non viene
riconosciuta una correlazione diretta tra l’insorgere dei tumori e l’uranio impoverito. Si può
osservare in merito che il principio di precauzione dovrebbe essere applicato anche solo quando si
ha il sospetto dell’esistenza di un rischio. Infatti i reparti Usa in Bosnia, operanti insieme ai nostri,
avevano adottato le misure di precauzione. E’ anche da tener presente che in Bosnia le armi
all’uranio impoverito erano state gettate da aerei della Nato decollati dalle basi di Aviano e Gioia
del Colle, basi sotto il comando italiano. Risultò che erano stati gettati sul suolo 10 mila proiettili. E
purtroppo le squadre NBC italiane non si erano accorte della presenza dei proiettili per insufficiente
capacità di localizzazione dei proiettili stessi. Comunque negli atti giudizi si legge quando segue:
“Con ordinanza, in data 26.09.2005, il Gip presso il Tribunale di Cagliari ha disposto l'archiviazione
del procedimento iscritto nei confronti di ignoti per il reato di cui all'art. 589 c.p., a seguito di
opposizione alla relativa richiesta del P.M. depositata dalle parti offese V. C. e S. P.
La vicenda riguarda la morte del militare italiano V. S. che aveva prestato servizio in Bosnia da
addebitarsi, secondo le denunce presentate dai suoi stretti parenti, alla contaminazione da uranio
impoverito durante la sua permanenza in quel luogo. Le indagini svolte dal P.M., e sollecitate dal
Gip, sono state finalizzate, anche a mezzo di consulenze tecniche, alla verifica: a) della effettiva
esposizione del V. alla contaminazione da uranio impoverito; b) e, in caso affermativo, della
esistenza del nesso causale tra il decesso del militare e la suddetta esposizione.
All'esito di tali attività investigative, il Gip ha concluso, quanto alla verifica del punto a), "Alla luce di
tali risultanze non è, dunque, possibile affermare, se non in via meramente congetturale,
l'avvenuta partecipazione del militare a missioni che ne abbiano comportato l'effettiva esposizione
a radiazioni da uranio impoverito. D'altro canto i vertici dell'amministrazione militare, unica
istituzione in grado di fornire maggiori dettagli sul punto, hanno trasmesso informazioni e
documenti ufficiali il cui contenuto non lascia intravedere spazi per possibili ulteriori contributi
conoscitivi in tale direzione"; e, quanto al punto b), "?è comunque assai dubbia la possibilità di
La problematica dei risarcimenti riguarda, come è ovvio, anche il suolo nazionale, in particolare luoghi come
poligoni, depositi e officine. Numerosissimi sono stati i casi di gravi infermità verificatesi nei poligoni.
Possiamo citare ad esempio quelli dei militari Pintus, Serra, Faedda, Bonincontro Ledda, Cappellano,Cardia,
Vargiu, Atzeri, Pisani (peraltro un caso sospetto si era già verificato nel 1977 – il caso Michelini). Una buona
parte di questo personale ha operato a mani nude (e senza alcuna altra protezione) nelle operazioni di
sgombero dei poligoni. Nel poligono sono presenti particelle di metalli pesanti la cui tossicità chimica è nota
(ma bisogna sempre tener conto delle dosi). In proposito, possiamo menzionare vari articoli di stampa che
hanno sottolineato questa situazione. Si legge ad esempio, su “Metro” del 2 dicembre 2003: “Il generale: con
l’uranio a mani nude”; sull’ “Unione Sarda” dell’11 marzo 2004: “Drammatica denuncia di un militare: quei
proiettili raccolti a mani nude”; su “Il Sardegna” del 3 aprile 2007: “Bossoli raccolti a mani nude – Riflettori
puntati su Capo Frasca”; su “Friuli News Paper 2007”: “Naia di morte al poligono Dandolo. Militari di leva
usati come ‘cavie’ con il compito di bonificare gli ordigni all’uranio impoverito”.
20
Vedi il già citato telegramma al Ministro della Difesa.
12
individuare precise condotte omissive e responsabilità penalmente rilevanti nella vicenda in esame
laddove si tenga conto dell'assenza, almeno all'epoca del decesso del V., di conoscenze di dati
certi che, a livello scientifico - epidemiologico in ambito NATO, affermassero univocamente una
diretta correlazione fra lo sviluppo dei tumori e l'esposizione alle radiazioni dell'uranio impoverito"
e, quindi, "?si vede come le incertezze (n.d.r.: con riferimento alla giurisprudenza di questa Corte
in ordine ai principi giuridici che sottendono al rapporto di causalità nel reato colposo omissivo
improprio) emerse sia sul piano fattuale che sotto il profilo epidemiologico, in ordine alla possibilità
di individuare un nesso causale prevalente ed esclusivo fra la contaminazione da uranio impoverito
ed il decesso di S. V., impediscono in radice di sostenere che la condotta colposa omissiva
impropria dei rappresentanti di vertice dell'Amministrazione Militare e del Ministero della Difesa
abbia potuto avere un'efficacia condizionante nella produzione dell'evento". Hanno proposto
ricorso per Cassazione, a mezzo dell'avv. F. L., V. G., S. P., V. C. e V. C. chiedendo
l'annullamento della impugnata ordinanza con rinvio al Gip presso il Tribunale di Cagliari.
Con parere scritto il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso non
ricorrendone le condizioni previste dall'art. 409 c.p.p..”
Tornando alla questione delle disposizioni normative italiane sulla sicurezza e salute del personale
è bene ricordare che le leggi 626/94, e l'art. 1 della 277/91 stabiliscono le responsabilità della
antinfortunistica anche in ambito militare. Le Forze Armate sono del resto destinatarie anche degli
obblighi stabiliti dall'art. 2087 c.c., come previsto dall'art. I della Legge 25 del 18/2/1997. Anche la
Cassazione si è espressa in merito21.
Occorre inoltre chiarire il profilo delle responsabilità di chi non ha reso note le norme di
protezione a coloro che operavano in zone possibilmente contaminate dagli effetti dell'uranio
impoverito. In merito si è pronunciata la Cassazione22.
E’ inoltre opportuno precisare quanto è stabilito in fatto di responsabilità sia da parte del Codice
Penale Militare di Guerra, sia da parte del Codice Militare di Pace, dato che il personale in alcune
missioni ha operato secondo il Codice di Pace, in altre secondo il Codice di Guerra.
Il regolamento di disciplina23, mette in rilievo il dovere dei Comandi di garantire il massimo
possibile di protezione agli uomini che operano ai loro ordini. Sulla questione dell’adozione del
codice (il codice di guerra e il codice di pace) e sulla carenza di strumenti legislativi appropriati, si è
21
"In caso di infortunio mortale sul lavoro occorso nell'ambito di uno stabilimento militare, i vertici di
tale stabilimento possono esser chiamati a rispondere del delitti di omicidio al pari di ogni altro
dirigente di uno stabilimento industriale, in quanto anche nell'ambito di strutture militari vige
l'obbligo del rispetto della normativa antinfortunistica" (Cass. Pen. sez. IV, 14/5/2002, n. 34345).
22
"In tema di responsabilità colposa per violazione di norme prevenzionali, la circostanza che la condotta
antidoverosa, per effetto di nuove conoscenze tecniche e scientifiche, risulti nel momento del giudizio
produttiva di un evento lesivo, non conosciuto quale sua possibile implicazione nel momento in cui è stata
tenuta, non esclude la sussistenza del nesso causale e dell'elemento soggettivo del reato sotto il profilo della
prevedibilità, quando l'evento verificatosi offenda lo stesso bene alla cui tutela avrebbe dovuto indirizzarsi il
comportamento richiesto dalla norma, e risulti che detto comportamento avrebbe evitato anche la lesione in
concreto attuata" (Cass. pen. sez. IV, 11/7/2002, n. 988).
23
L’art. 21 del Regolamento di disciplina menziona tra i doveri del superiore quello di “assicurare il rispetto
delle norme di sicurezza e di prevenzione per salvaguardare l’integrità fisica dei dipendenti”.
13
espresso il Generale Bruno Loi, che è stato al Comando della forza italiana in Somalia, con
riferimento alle operazioni condotte in quel teatro.
Il generale Bruno Loi nel libro dal titolo Peace Keeping: pace o guerra? (Vallecchi 2005, p. 176). ha
scritto: “Abbiamo operato con strumenti giuridico-legislativi inadeguati al tipo di missione”. In
Somalia, come per tutte le altre operazioni del genere condotte fino al 2001 dalle forze armate
italiane, la legislazione di riferimento è stata quella nazionale e si è applicato il codice penale
militare di pace, che è quello che vige anche per i reati militari COMMESSI NELL’ORDINARIA
VITA DI GUARNIGIONE IN PATRIA (sottolineature mie, ndr). Le motivazioni erano molteplici,
alcune fondate, altre speciose. Tra queste ultime la tesi che l’applicazione di norme scritte per la
guerra non sia compatibile con la natura delle operazioni cosiddette “di pace” fingendo di ignorare
che le concrete condizioni di svolgimento delle attività operative proprie di tali missioni erano e
sono assai simili a quelle proprie dei conflitti armati. Dunque siamo sempre stati in carenza di
strumenti legislativi e giuridici idonei alla particolare fattispecie, lasciando nel vago e
nell’indeterminato un settore di tanta importanza e delicatezza. E non è stata cosa priva di
conseguenze sul campo, per la gestione disciplinare e giuridica dei singoli e delle unità, giacché ha
spesso messo l’intera catena di comando nella necessità di adattare, interpretare, conciliare,
mediare ecc. norme, dottrina e regolamenti. Il che non era di sua competenza”.
In relazione a quanto ha scritto il generale Loi è da tener presente ciò che si legge nel DPR 243/06
circa la questione delle condizioni ambientali e operative. Nel DPR 243 si precisa appunto che (e
ne abbiamo fatto cenno in precedenza) per particolari condizioni ambientali operative devono
intendersi “le condizioni comunque implicanti l’esistenza ed anche il sopraggiungere di circostanze
straordinarie, fatti di servizio, che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi e fatiche in
rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”. In una missione di pace
(in cui si adotta il codice di pace) non è previsto, come prima accennato, che si svolgano
combattimenti24.
E’ ovvio che se nelle missioni di pace e di soccorso umanitario si verificano operazioni a fuoco (e
per di più se si è in presenza di armamento all’uranio) ci troviamo, come in precedenza accennato,
in condizioni straordinarie rispetto a quanto previsto in una situazione di pace. Possiamo
ricordare come si espresse su questa tematica Ettore Gallo, presidente sulla Commissione
d’inchiesta sui fatti della Somalia, nell’audizione presso la Commissione difesa della Camera dei
Deputati del 3 giugno 1998. “Ai nostri militari era stato detto che andavano a compiere un’azione
umanitaria”... “ma poi si sono trovati in mezzo alla guerriglia ...” ....”si sono visti sparare addosso e
sono diventati combattenti anche loro assumendo un habitus diverso da quello strettamente
umanitario“25.
24
Da tener presente che in situazione di guerra, dove vige il Codice penale militare di guerra, a differenza
di ciò che accade nella situazione di pace, per i parenti delle vittime si prevedono, in caso di infortunio
particolari trattamenti risarcitori (trattamento delle vedove di guerra, degli orfani di guerra, ecc.).
25
Circa questi avvenimenti, in operazioni come quelle effettuate in Somalia, ha scritto il paracadutista G.B.
Marica (lettera allo scrivente del 27 febbraio 2001 – v. allegato): “In Somalia io ho partecipato alla missione
14
Se si parte dal fatto che la Legge 626/94 sopra nominata sia valida anche in 'ambito militare,
l'incarico dei comandanti di garantire sicurezza agli uomini loro affidatigli è un incarico che deve
essere espletato con il massimo rigore e impegno. In mancanza di espletamento come si è detto in
precedenza vige l'Art. 117 del Codice Penale Militare di Pace.
In relazione al caso del Sig. Ariu si legge, in un documento di Previmil del 3.1.2011, che “il
Comitato di Verifica ha negato la dipendenza del tumore da nanoparticelle. E di conseguenza
Previmil ha negato i risarcimenti. C’è da chiedersi su quale base è stata negata la dipendenza dei
risarcimenti dalle nanoparticelle dato che il signor Ariu stato lungamente esposto alle particelle
accumulatesi sulle sagome di bersagli da riparare. A parere dello scrivente dunque i risarcimenti
avrebbero dovuto essere stati conferiti agli aventi diritto (cioè ai familiari dell’Ariu).
Occorre quindi rivedere cosa debba intendersi con la dizione “legame di dipendenza”. Vi è infatti
una differenza esistente tra le valutazioni in merito formulate dal Comitato di Verifica e le decisioni,
circa i risarcimenti, prese da Previmil26, tra la “visione” del Comitato e quella di vari Tribunali civili.
E di conseguenza occorre una revisione del citato DPR 461/2001. Tra l’altro questo DPR fa
riferimento a situazioni risarcitive come quelle dell’”equo indennizzo” e del “trattamento
pensionistico”, (tematiche che riguardano la competenza della Corte dei Conti) e non fa
riferimento alla “speciale elargizione” (tematica che riguarda invece l’ambito di competenza del
Ministero della Difesa).
Dunque una valutazione del Comitato di Verifica sulla condizione per la quale deve essere
concessa la “speciale elargizione”, sembra porsi al di là dei compiti dello stesso Comitato. Quanto
sopra è da tener presente per evitare che possano essere prese da parte di Previmil decisioni di
con un incarico operativo e a molti check point in quartieri a rischio, ma soprattutto partecipai ad una
missione dove con il mio plotone comandato dal tenente Passalacqua e il S.M. Togni dovevamo circondare il
quartiere e impedire la fuga da parte degli abitanti comandati da Aidid, in quanto gli Americani
bombardavano questa zona con i C-130 e gli elicotteri d’assalto Cobra. Voglio sottolineare che questi
bombardamenti avvenivano a circa un chilometro da noi e che abbiamo continuato ad operare per almeno
un mese in questa zona. Visto che a causa dei problemi sopra citati non posso più esercitare lavori faticosi
(come segnalato nel libretto di lavoro) e che non percepisco nessuna pensione, vorrei sapere se il mio caso
possa essere legato all’uranio impoverito considerando il fatto che gli USA avevano in dotazione armi
all’uranio e che il territorio somalo non è mai stato esaminato per negare l’uso delle stesse”.
26
La questione riguarda il fatto se il Comitato di Verifica nel decidere per un sì o per un no in merito alla
causa di servizio, è determinante o meno per la concessione dei risarcimenti. In particolare l’art. 2 parla della
“criteriologia medico-legale in tema di riconoscimento della causa di servizio sulla base della recente
normativa” in materia di trattamento pensionistico di privilegio nonché dell’appartenenza della tabella A) e
della tabella B) annesse, al Decreto della Presidenza della Repubblica, 30 dicembre 1981 n. 834 e
successive modifiche.
Ma le sue valutazioni non sembra che possano condizionare l’assegnazione o meno della speciale
elargizione che non è necessariamente dipendente, come già ricordato più volte in precedenza,
dall’esistenza o meno della causa di servizio, in base a quanto stabilito dalla L: 308/81! (La L. 308/81
condiziona il conferimento della speciale elargizione alla esistenza dello status di “permanenza in servizio”.
E’ bene notare in merito che oltre al DPR 461/2001 occorre anche tener conto del DL 295/11990 e del DL
157/1997 per quanto riguarda gli accertamenti sanitari.
Da ritenere, come in precedenza accennato, che è del tutto inaccettabile ciò che si afferma nelle disposizioni
normative concedendo un tempo di soli 10 giorni per formulare delle controdeduzioni a quanto
decretato. Per effettuare queste controdeduzioni può essere necessario molto più tempo, infatti spesso
bisogna andare a rintracciare dati non noti, ricercare testimoni, ricercare disposizioni legislative, ecc.. Per
fare ciò può occorrere magari più di un mese e quindi questo limite di 10 giorni è del tutto inaccettabile e
dovrebbe essere modificato (stabilendo magari un termine di tre mesi).
15
diniego dei risarcimenti, che risultino errate (vedi il caso del capitano Caruso).
Come sopra
ricordato la L. 308/81 prevede che il risarcimento della “speciale elargizione” debba essere
conferito non solo se esiste la condizione della “causa di servizio”, ma anche se esiste la più
ampia condizione di “in permanenza di servizio”. Quindi il fatto che non sussista la “causa di
servizio”, non è affatto determinante per la concessione del risarcimento. Una questione che
deve finalmente essere chiarita in modo inequivocabile! (e con un particolare riferimento al
fatto che il militare è da considerare in servizio 24 ore su 24).
E’ doveroso ricordare inoltre, come sopra precisato, che per i tumori vige un legame
“probabilistico” tra causa ed effetto e nella giurisprudenza civile, per il caso dei tumori (in
particolare in riferimento ai risarcimenti dovuti) è sufficiente l’esistenza del suddetto tipo di
legame probabilistico27 come in precedenza ricordato.
Vi è dunque un diverso orientamento tra il Comitato di Verifica, dipendente dal Ministero
dell’Economia, che richiede necessario un legame di certezza, e la Giurisprudenza civile, per la
quale è sufficiente l’esistenza di un legame probabilistico. Una differenza che, da lungo tempo
l’Anavafaf ha cercato inutilmente di far presente agli Enti competenti e che esige finalmente
un chiarimento perché ha portato alla ingiusta esclusione dai risarcimenti di un elevatissimo
numero di vittime.
***
27
Secondo una deliberazione del TAR Marche “non è necessario che la correlazione tra servizio ed infermità
risulti estrinsecamente dimostrata, ma è sufficiente che il rapporto eziologico sia desumibile con
apprezzabile grado di probabilità, nel qual caso l'incidenza deve essere risolta senz'altro in senso più
favorevole al dipendente". Se infatti è vero che ancora non è stato dimostrato scientificamente un nesso
causale indiscutibile tra Uranio e tumori, è vero anche che in molte sentenze la Suprema Corte ha affermato
che ai fini della sussistenza del rapporto di causalità, è sufficiente che l'effetto (evento tumore) consegua
dalla causa (lavoro) in termini di "probabilità" (cfr. C.C. sez. lav. n. 1573 del 18.02.1994; C.P. sez. IV n. 3567
del 20.03.2000; C.C. sez. lav. n.12909 del 29.092000). Dette sentenze non fanno altro che riaffermare il
principio della teoria condizionalistica orientata sotto il modello della sussunzione sotto leggi scientifiche:
trattasi del metodo individualizzante che basa l'accertamento del rapporto di causalità su accadimenti singoli
e concreti, non importa se unici o riproducibili in futuro".
Nella sentenza n. 1287 del 30 ottobre 2003 del Tar Marche, si legge nell’abstract: “Al fine di accertare la
sussistenza del nesso di causalità, o quanto meno di concausalità, anche per le infermità di natura
endogeno-costituzionale e degenerativa, l’entità e le circostanze del servizio prestato dal dipendente
pubblico (nel caso che ricorre: del Ministero della difesa) possono avere agito come fattori esterni
determinanti, capaci di rivelare l’infermità medesima o di provocarne l’aggravamento, per cui non è
necessario che la correlazione tra servizio ed infermità risulti estrinsecamente dimostrata, ma è sufficiente
che il rapporto eziologico sia desumibile con apprezzabile grado di probabilità, nel qual caso l’incidenza deve
essere risolta in senso più favorevole al dipendente”.
In una deliberazione della Cass. Civ., Sez. Lavoro, 12/05/2004, n. 9056 (fonte: Mass. Giur. It., 2004, CED
Cassazione, 2004 – Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 n. 1124 art. 3, L. 27/12/1975, n. 780, art. 4)
relativa al tema “Infortuni sul lavoro” (requisiti e nesso causale) si legge: “Nel caso di malattia ad eziologia
multifattoriale, il nesso di causalità relativo all’origine professionale della malattia non può essere oggetto di
semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e
specifica dimostrazione, e se, questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle
particolarità della fattispecie (essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza
dell’eziologia) è necessario pur sempre che si tratti di “probabilità qualificata”, da verificarsi attraverso
ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in
certezza giudiziale”.
16
Ho ritenuto opportuno formulare le considerazioni di cui sopra, per chiarire alcuni aspetti rilevanti
concernenti i risarcimenti. Si tratta di problematiche che vengono chiamate in causa nei commenti
seguenti.
Nel formulare dei commenti in rapporto ad alcune audizioni (altri commenti, già in precedenza, sono
stati inviati alla Commissione Senatoriale), lo scrivente ritiene di dover iniziare con l’audizione del
colonnello Roberto Rossetti, in quanto esemplificativa di posizioni molto radicali, posizioni che
incidono sulla stessa esistenza della problematica dell’uranio impoverito e quindi, addirittura,
sull’opportunità di istituire delle Commissioni di Indagine, sia nell’ambito del Ministero della Difesa
(come quella che venne presieduta dal Prof. Mandelli), sia nell’ambito parlamentare.
Infatti se l’uranio impoverito è innocuo non vi è motivo di porsi il problema dei danni che può
provocare (e quindi dei risarcimenti) e in conclusione, sotto questo riguardo, non è più necessario
nemmeno istituire delle commissioni di indagine!
Circa la non pericolosità dell’uranio impoverito del resto questa è stata asserita anche da parte di
altre persone. Ad esempio il Prof. Nobile, di cui si legge in proposito, nel Comunicato AGI del 2
marzo 2002 dal titolo “Uranio impoverito – Lega Tumori – nessun effetto sulle persone: i
paventati danni dell’uranio impoverito sull’uomo e sull’ambiente si sono rivelati
praticamente inesistenti”. In modo similare al Prof. Nobile si è espresso il maresciallo Domenico
Leggiero dell’Osservatorio Militare, in un Comunicato AGI del 5 febbraio 2002 dal titolo
“Osservatorio: militari morti per vaccini e non per uranio. I decessi per leucemia dei soldati italiani
sarebbero stati procurati da vaccinazioni selvagge e non da uranio impoverito”.
Da quanto riportato in un articolo su “La Stampa” del 3/8/2004, questa sembra sia anche la
posizione della dottoressa Antonietta Gatti, consulente del Ministero della Difesa. La titolazione
dell’articolo è la seguente: “Il killer dei Balcani non è l’uranio impoverito. Una scienziata di
Modena: i 25 soldati morti per cocktail di bombe”.
Quanto sopra, tenendo conto del fatto che il colonnello Rossetti sostiene che si continua a fare un
processo senza che ci sia un delitto. In sostanza mi sembra che affermi che l’uranio impoverito
non presenti alcun rischio e in questo caso non c’è neppure da porsi il problema di una relazione di
causa-effetto (e ciò: per “mancanza di causa”). Di conseguenza è superflua ogni discussione in
merito.
Vorrei premettere ancora che molte delle osservazioni di seguito riportate in merito all’audizione del
col. Rossetti sono pertinenti anche al contenuto di altre audizioni.
AUDIZIONE DEL COLONNELLO ROBERTO ROSSETTI
Il colonnello riferisce a proposito di possibili danni dovuti all’esposizione del personale all’uranio
impoverito.
17
Ma prima di andare oltre credo che occorra chiarire cosa si debba intendere con i termini
“personale esposto” e “esposizione” e che cosa si debba intendere per “relazione causaeffetto”.
Il colonnello Rossetti non precisa se, quando ci parla di “esposizione”, ciò si riferisce:
a) al rischio chimico, dato che i metalli pesanti usati nei proiettili comportano una tossicità chimica.
(qualcosa di simile, credo, a quello che viene chiamato l’effetto delle “nanoparticelle” di metalli
pesanti);
b) ai due rischi: chimico e radiologico28 propri dell’uranio impoverito;
c) al personale “esposto”. E ciò in quanto vi è personale esposto che non indossa alcuna misura
di protezione e vi è personale esposto che invece indossa misure di protezione.
Infatti se il personale indossa misure adeguate di protezione, il rischio si riduce a bassissimi livelli
(naturalmente ciò non accade se si adottano misure parziali o misure protettive non idonee.
Queste misure riguardano in particolare, i filtri e il tessuto delle tute). Comunque non si può non
tener conto dell’esistenza di una rilevantissima differenza tra personale che non adotta le misure
e personale che adotta le misure stesse29.
d) a quale “tasso” di esposizione ci si riferisce. Vi è infatti da considerare il problema delle dosi30.
Ma vi è anche il problema riguardante il fatto se l’esposizione si riferisce a una persona che si
trova in una situazione in cui il metallo è presente in una “condizione STATICA”, oppure se si
riferisce ad una situazione in cui il metallo è presente in una “condizione DINAMICA” (questa
condizione si manifesta ad esempio nel maneggio di un proiettile, oppure nell’urto di un proiettile
28
Per quanto riguarda il rischio radiologico, questo concerne in modo particolare i raggi alfa. A questo
riguardo può essere utile il contributo della fisica nucleare che dispone in merito delle opportune
conoscenze e tecnologie. Potrebbe essere richiesto un parere ufficiale al Capo dell’Istituto di Fisica
Nucleare. Un contributo alla questione si è offerto a fornirlo il Prof. Evandro Lodi Rizzini (v. e-mail
[email protected] del 24/02/11). In relazione a ciò lo scrivente ha scritto alla Commissione Senatoriale in data
14 gennaio 2011).
Per quanto riguarda i pareri del Prof. Lodi Rizzini, vedi l’intervista della dott.ssa Marilina Veca al fisico
nucleare su “Il giornale dei Carabinieri”, intervista inviata dallo scrivente alla Commissione Senatoriale. In
proposito è da ricordare che la dott.ssa Marilina Veca è autrice di numerosissimi scritti sull’uranio impoverito
e in particolare è un’approfondita conoscitrice della situazione che si è prodotta nei Balcani in seguito ai
bombardamenti con uranio impoverito. Sulla questione dei Balcani la dott.ssa Veca ha consegnato alla
Commissione Senatoriale un’estesa relazione.
29
Per quanto riguarda i filtri, c’è da tener conto in particolare delle caratteristiche tecniche delle maschere. In
merito è stato osservato dal tecnico Gianluca Bolzonella (comunicazione allo scrivente), che “Una protezione
delle vie respiratorie classe FFP3D (collaudata con Dolomia ED AEROSOL NaCI) non è sufficiente a filtrare
il Nano Particolato. Il filtro NBC nato a corredo della “Full Face Mask” dell’E.I. (maschera NBC della Nato) è
di classe A2B2 P3 – dati asseriti dalla D.P.I. srl di Roma.
Quindi non protegge da: 1) gas acidi – categoria “E”; 2) gas ammonicali e derivati – categoria “K”; 3) vapori
di mercurio – classe “HG”; 4) neanche dall’ossido di carbonio – classe “CO”; 5) neanche dall’ossido di azoto
– gas esilarante – classe “NO”; 6) neanche dallo iodio radioattivo e iodometano e methiljodio – classe
“REACTOR P3”.
Filtra il particolato <0.2 micron (certificato ITALCERT) e non protegge dal nanoparticolato generato da
deflagrazione di munizionamento balistico al (DU) nell’impatto con acciaio balistico di corazzati e opere in
acciaio: “serve l’autorespiratore”.
30
Nel 2002 il Ministero dell’Ambiente attraverso il Comitato di Monitoraggio e attraverso la Commissione
tecnico-scientifica (installata dal Ministero stesso nel 2002) “Per il contributo italiano al monitoraggio
dell’inquinamento chimico, fisico e radiattivo dell’area balcanica”.
18
con una superficie solida. In entrambe tali situazioni insorge un fenomeno di attrito e si creano
rischi per via del formarsi di particelle di ossido di uranio.
Per quanto riguarda la questione del personale esposto è bene precisare che “ogni caso è un
caso a sé” e cioè che le “esposizioni” non sono tutte uguali tra loro e quindi non si può
generalizzare. Occorre perciò conoscere la “storia espositiva” relativa ad ogni singolo caso31.
Del resto il problema delle dosi ingerite non riguarda ovviamente solo una questione come quella
delle particelle dell’uranio impoverito e dei metalli pesanti”! E’ una questione di carattere ben più
generale, valida in tanti campi. Infatti, ad esempio, ingerire un grammo di arsenico non è la stessa
cosa che ingerire un chilogrammo di arsenico! Una piccolissima dose di uranio impoverito ha
scarse probabilità di recare danni, così non è invece per una dose rilevante32.
In particolare va chiarito che non corre lo stesso rischio, ad esempio chi:
1) si trova, come sopra accennato, ad operare adottando le misure di protezione apposite
(maschere con filtri adeguati33, occhiali, tute fitte antiradiazione, guanti, sovrascarpe) e chi si trova
ad operare senza misure di protezione (e che quindi si trova ad es. a maneggiare a mani nude
un proiettile, magari coperto di ossido, e chi invece lo prende con le pinze34. Da osservare che
31
Per un’analisi accurata, occorre conoscere la “storia espositiva” dei singoli casi. Tale “storia espositiva”
per i singoli casi è ricavabile dalla “storia del reparto” a cui è appartenuta la vittima. La “storia del reparto”
contiene precise indicazioni sulle operazioni giornaliere compiute dal personale dipendente da un Comando
durante l’impiego nel teatro delle operazioni. Tali attività sono precisate negli “ordini del giorno” che indicano
quale è l’attività giornaliera svolta dagli appartenenti al reparto. Questa analisi avrebbe già dovuto essere
stata svolta da parte della Commissione Mandelli. Tra l’altro la Commissione ha considerato come esposto
anche magari chi è stato in missione in un teatro operativo per un solo giorno e non si è trovato nemmeno
in vicinanza di un obiettivo colpito. Ad esempio chi ha eseguito una missione di volo nell’arco di una giornata
partendo ad esempio da Pratica di Mare e atterrando a Sarajevo e poi, dopo brevissimo tempo, con ritorno
in Italia. Qualche ora trascorsa ad esempio all’aeroporto di Sarajevo non può essere considerata come
“esposizione”, almeno nella misura in cui un’altra persona è stata esposta “qualche mese o qualche anno”!
A proposito anche il dott. Donato Greco, Direttore centrale della Prevenzione Sanitaria, presso il Ministero
della Salute, nella sua audizione alla Commissione del Senato del 4 maggio 2005 ebbe a dire che gli elenchi
del personale in missione non tengono conto della storia espositiva. Circa la questione della storia
espositiva ho cercato, in riferimento al citato caso del signor Ariu, di individuare le carenze che ritengo
essere presenti nel “modello” (o “format”) con il quale la Commissione di Verifica, dipendente dal Ministero
dell’Economia, viene informata sulle specificità di ogni singolo caso. Questa analisi del “modello” di
informazione è contenuta nell’Annesso al presente scritto.
32
Il problema “dosi” è centrale negli studi epidemiologici. Infatti gli studi epidemiologici devono contenere
delle analisi , per “durata”, per “anni”, per “area tipologica” di missioni (e destinazioni) per quanto riguarda
l’intensità delle esposizioni e la probabilità delle esposizioni. Questi studi devono contenere precisazioni
relative al personale militare con suddivisioni per età e corpo di appartenenza. Si tratta di precisazioni
sfuggite fino ad oggi in larga parte nelle analisi svolte dalla Commissione Mandelli. Rispetto a tali analisi
manca anche un lavoro completo di follow-up per tutti i militari e per il tipo di tumori. Questa è una
condizione necessaria anche se non sufficiente per uno studio epidemiologico di “coorte”.
33
Purtroppo i filtri in dotazione ai reparti italiani impiegati sono risultati, almeno per quanto è dato conoscere,
scarsamente efficienti nei riguardi delle particelle, almeno se raffrontati ai filtri impiegati dalle forze Usa. Una
documentazione sui filtri è stata dallo scrivente inoltrata alla Commissione (v. Allegato). In proposito forse
sarebbe opportuno che venisse avviata un’indagine sulla rispondenza dei dispositivi di protezione utilizzati in
relazione della loro efficacia.
34
Si potrebbe citare in proposito la protesta degli artificieri che operavano nel deposito “Le Casermette” di
Bibbona (Cecina) e che erano stati chiamati a ripulire dall’ossido un grandissimo numero di proiettili (v.
Allegato). In particolare gli artificieri, in data 12 gennaio 2001, si rivolsero all’ASL locale, segnalando tra
l’altro che”Per quanto riguarda l’uranio impoverito il personale in specifica (M.llo .......), Op. Art. qlf......., Op.
Art. qlf. ....., Op. Art. qlf. ....... hanno effettuato lavorazioni sui colpi completi da 105/51 mm APFSDS-TDM33 Lotto ..... (all’uranio impoverito): e, su tutto il materiale esplosivo e non esplosivo (sacchi di sabbia e
materiali vari) rientrati da missioni fuori area (zone a rischio) in container e mezzi militari, per il successivo
19
l’ossido di uranio è chimicamente e fisicamente pericoloso, mentre l’ossido di tungsteno è solo
chimicamente pericoloso);
2) si trova ad operare in un contesto dove c’è solo il rischio chimico rappresentato da armi
convenzionali e dove invece c’è sia il rischio chimico delle armi convenzionali e anche il rischio
fisico rappresentato dalle radiazioni delle armi all’uranio impoverito;
3) si trova ubicato alla distanza di un chilometro (o magari di 10 km) da un carro armato
danneggiato da armi all’U.I. e chi si trova a un metro di distanza;
4) si trova a operare dentro un carro armato danneggiato e chi si trova all’esterno35;
5) si trova vicino al carro armato danneggiato immediatamente dopo l’evento e chi vi si trova
vicino magari un anno dopo;
6) si trova in una località colpita da proiettili anticarro contenenti 300 gr. di uranio impoverito e
chi si trova in una località colpita da un missile da crociera Tomawack che porta barre di
stabilizzazione all’uranio da 300 kg;
7) si trova in una situazione, a cui si è fatto cenno in precedenza, dove vi è un rapporto “statico”
con un proiettile all’U.I. (un rapporto come quello che sussiste quando una persona si trova ad
essere semplicemente in presenza di un proiettile) e chi si trova in una situazione dove un
proiettile è stato sollecitato in modo dinamico (cioè è stato sottoposto a un attrito). Tale attrito,
come sopra precisato, può verificarsi sia nel caso dell’impatto (aspetto cinetico) di un proiettile con
controllo numerico e di conservazione dei suddetti per la successiva introduzione nei locali idonei del
Deposito. Si rende noto che le lavorazioni sono state svolte sul quantitativo totale di colpi che rientrarono
dalla Somalia. L’involucro dei colpi, quando giunsero al Deposito-Munizioni, presentavano segni di
annegamento e malformazioni degli involucri quindi era difficile stabilire quali e quanti colpi fossero in buono
stato senza una lavorazione più capillare. La lavorazione che venne effettuata era articolata dall’apertura
delle casse e dei contenitori con successiva estrazione dei colpi, quindi con lama d’acciaio, pulitura dei
bossoli e dei colpi dove si presentassero punti di ossidazione, quindi con olio di vaselina e tela di juta
lubrificazione dei bossoli e dei colpi dopodiché vennero reinseriti all’interno dei contenitori puliti e in ottimo
stato e successivamente stivati. Concludendo il nostro quesito è: “il personale che ha effettuato le
lavorazioni, ha operato considerando i suddetti materiali rientrati da fuori area come qualsiasi altro materiale
accantonato in deposito senza alcuna precauzione del caso.” In attesa di risposte esaurienti e controlli
preposti, si ringrazia per l’attenzione...”. Vedi in proposito quanto riportato dal quotidiano Il Tempo in data 10
febbraio 2001 (v. Allegato).
35
Per evidenziare l’importanza che la valutazione circa la durata dell’esposizione riveste, potremmo citare
quanto venne richiesto da parte dell’autorità Usa in relazione alla durata della permanenza all’interno di un
carro armato al personale che rimase esposto durante la guerra del golfo a Doha l’11 giugno 1991 in un
grave incendio. La questione aveva in particolare attinenza con i carri armati Abram e Bradley dotati di
armamento all’uranio impoverito (per inciso tali mezzi hanno operato anche in Somalia nel periodo 19911993). Gli Usa ordinarono di riempire un apposito questionario (di cui lo scrivente ha inviato copia alla
Commissione Senatoriale Uranio) in tema delle precauzioni relative a quanto può accadere per un carro
armato colpito, la questione della durata dell’esposizione è infatti trattata con particolare accuratezza. Basti
pensare che si richiede nel questionario se la presenza è: “inferiore a 5 minuti, tra 5 e 15 minuti, tra 16 e 30
minuti, più di 30 minuti”.
Per quanto riguarda il tempo trascorso dopo il momento distruttivo, si richiede se è : “inferiore alle 12 ore, tra
12 e 24 ore, più di 24 ore”.
Per inciso è da osservare che nel questionario vi è anche una specifica domanda sui test eseguiti sulle
urine del personale. Una questione da noi praticamente del tutto ignorata.
Un’analisi di questo questionario può essere utile per migliorare la raccolta di informazioni che deve servire
al Comitato di Verifica nelle sue valutazioni. Il “modello informativo” attualmente in vigore, su cui si basa il
Comitato di Verifica, come illustrato in un altro documento dello scrivente in data 22/02/2011, inviato alla
Commissione Senatoriale, è carente sotto molto aspetti e dovrebbe essere opportunamente modificato.
20
una superficie solida, come pure nel caso del maneggio di un proiettile, ad esempio per
manutenzione (ad es. là dove si voglia togliere dal proiettile uno strato di ossido);
8)
si trova ad esempio a sostare, come anche in precedenza accennato, qualche ora in un
aeroporto di un paese dove sono state impiegati armi al D.U. in missione di volo di andata e
ritorno tra l’Italia e quel paese e chi invece si trova in una zona colpita da armi all’uranio e in
vicinanza di obiettivi colpiti magari per quattro mesi, un anno, o più.
Occorre insomma che per ogni caso venga richiesta la compilazione di un questionario che però
deve essere più completo del “modello informativo” attualmente utilizzato. Può essere utile tener
conto anche del citato questionario usato dagli Usa (peraltro riferito ad una situazione specifica e
delimitata – v. allegato). Come in precedenza accennato ogni Comando deve compilare una
“storia del reparto”. Per i reparti operanti all’estero, questa “storia del reparto”, a “fine missione”
(cioè dopo il termine di un compito operativo affidato al reparto) deve essere consegnata agli uffici
storici dello Stato Maggiore della Difesa.
In relazione a quest’ultimo aspetto della problematica non basta affermare che una persona si trovi
“in missione”36 in un’area colpita da armi all’uranio impoverito, magari dell’estensione di centinaia
di km2. Né d’altra parte basta dire che le radiazioni dell’uranio impoverito (o indebolito) sono
deboli (il ché peraltro è vero: lo dice la parola stessa!); occorre tener presente che vi è una
questione che riguarda le dosi (sotto l’aspetto “intensità” e “probabilità”) che possono essere
penetrate nell’organismo umano. Togliere l’ossido da un proiettile contenente 300 gr. di uranio
impoverito può non generare gravi rischi, ma togliere l’ossido da centinaia di proiettili può invece
costituire un grave rischio. Così un grave rischio può essere costituito dal togliere l’ossido da una
barra di uranio da 300 kg del tipo di quelle che, ad esempio, si trovano negli impennaggi degli
aerei e dei missili da crociera Tomawack.
36
Erroneamente viene preso in considerazione solo il personale che si trova in missione e così viene
dimenticata l’esistenza di personale che si trova in destinazione fissa, Tale personale tra l’altro può trovarsi
in una situazione di maggior rischio rispetto a quella del personale in missione. Ad esempio una persona può
essere inviata in poligoni in missione magari per una durata di tre settimane, mentre un’altra si trova nel
poligono in pianta stabile, cioè come “destinata” al poligono. E vi può restare per tre, cinque o magari dieci
anni, ed è quindi ben più a rischio di chi vi sosta per tre settimane. E poi vi sono i civili abitanti nell’area
che “vi sostano” a vita. Ad esempio la Commissione Mandelli ha preso in considerazione solo il personale
in missione e non quello in destinazione fissa.
E’ da notare che il Consiglio di Stato, Adunanza della Sezione Terza, 4 maggio 2010, ha stabilito che “ai fini
del riconoscimento dell’equiparazione delle vittime del dovere debbono essere qualificate come missioni, le
stesse attività istituzionali proprie del personale militare essendo le stesse comunemente ricomprese
nell’accezione del termine “missione” riferita all’impiego del personale medesimo, stante il suo significato di
scopo principale o giustificazione della stessa esistenza dell’organizzazione delle Forze Armate”.
E’ assai importante quanto previsto dal Consiglio di Stato in base al quale il personale militare è sempre da
considerarsi in “missione” (nell’ampio senso di missione in difesa della patria) e inoltre come precisato nella
citata sentenza del Tribunale di Genova del 15 febbraio 2011 è inoltre da considerarsi sempre in servizio.
Egli infatti è disponibile h 24.
In sostanza anche le attività svolte nelle “DESTINAZIONI FISSE”(le quali sono state finora completamente
dimenticate), vengono ricomprese nel concetto di missione inteso nel senso più generale come ciò che è
pertinente all’attività dei militari (e cioè la missione di difesa della Patria sotto qualsiasi forma tale
missione si presenti). La missione di difesa della patria può venire attuata sia attraverso l’attività di persone
in missione (condizione amministrativa), sia con personale in destinazione fissa. E’ necessario in proposito
introdurre le dovute modifiche nella normativa vigente.
21
Di conseguenza occorre chiarire ciò che si vuole intendere con “personale esposto” ed anche ciò
che si vuole intendere per relazione di causa-effetto.
“Relazione causa-effetto”
E’ bene precisare in merito che quando si parla di “relazione causa-effetto”, con riferimento alle
patologie come i tumori che possono svilupparsi, occorre precisare che si parla, come in
precedenza più volte affermato, di una relazione probabilistica (non potendosi ovviamente parlare
di una relazione di certezza in quanto non si conosce la eziopatologia dei tumori).
Comunque, per quanto riguarda la richiesta di risarcimenti nel caso di procedimenti giudiziari in
sede civile, è sufficiente – e se ne è fatto cenno in precedenza –che il legame causa-effetto sia di
tipo probabilistico (una “apprezzabile” probabilità). Tanto è vero che, ad esempio il Tribunale Civile
di Roma stabilì un risarcimento di 500 mila euro per il caso del maresciallo Stefano Melone. Il
Tribunale Civile di Firenze ha chiesto un risarcimento di 545 mila euro per il caso del paracadutista
G.B. Marica. Il Tribunale di Roma ha chiesto un risarcimento di 1,4 milioni di euro per il caso del
militare Alberto Di Raimondo37.
Si può osservare in merito che le valutazioni sui risarcimenti stabilite in queste sentenze giudiziarie
sono assai diverse dalle valutazioni formulate dall’Amministrazione Militare. In base a queste
valutazioni c’è chi non ha ricevuto alcun risarcimento e c’è chi ha ricevuto somme come 17 mila
euro e simili.
Occorre, dunque, su questa delicata questione, chiarire quali debbano essere i criteri da adottare
nella valutazione del valore della vita umana, che attualmente passa da 0 euro a 1 milione e
mezzo di euro (e che nel caso delle vittime della funivia del Cermis, venne valutata in 2 milioni di
dollari).
Si configura tra l’altro una grande ingiustizia che riguarda coloro che non hanno le disponibilità
finanziarie per adire al Consiglio di Stato o ancor più ad un Tribunale in sede civile, o anche
semplicemente poter ricorrere a uno studio legale per far valere le loro ragioni, e quindi si trovano
costretti ad accettare valutazioni anche se errate38.
37
Un risarcimento di oltre 900 mila euro vi è stato anche per il caso del maresciallo Marco Diana,
riconoscendo le carenze nelle misure di protezione (che in quel caso non prendevano in considerazione
l’uranio impoverito).
38
Vedi quanto scritto nelle comunicazioni inviate ai familiari del Signor Ariu.
Nel caso in cui viene negata la causa di servizio dal Comitato di Verifica di Previmil chiede ai parenti del
militare (a cui sono stati negati i risarcimenti di esprimere eventuali pareri in contrasto a quelli espressi da
detto comitato di verifica entro 10 giorni. Vedi in merito anche quanto scritto in precedenza.
Ci si pone dunque la domanda se è possibile ammettere che mentre la Commissione di Verifica possa
impiegare magari anni per esprimere un parere (tra l’altro in negativo ed errato) come è accaduto nel caso
del capitano Antonino Caruso) invece si imponga di replicare entro il termine di 10 giorni! Una disposizione
a dir poco insensata esistente nella normativa in vigore e che appare del tutto irrecevibile. La formulazione
testuale da parte di Previmil è la seguente: “Al riguardo, ai sensi dell’art. 6 della L.11.02.2005 n. 15, la S.V.
ha diritto di “presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da documenti” (che
apportino, comunque elementi innovativi circa il nesso causale tra il servizio e l’insorgenza della malattia
rispetto a quanto già esaminato dalla presente comunicazione, anticipandole, eventualmente, a mezzo fax”.
Dunque si presume che i parenti di una vittima conoscano perfettamente la legislazione italiana esistente
(legislazione che tra l’altro molte istituzioni sembrano non conoscere!) e in 10 giorni dovrebbero essere in
22
Il Col. Rossetti afferma a proposito dei possibili danni dovuti all’esposizione all’uranio impoverito
che a suo avviso, come in precedenza ricordato, si continua a fare un processo senza che vi
sia un delitto. Il colonnello aggiunge “Non esiste infatti letteratura scientifica di rilievo che
documenti una presenza di uranio impoverito negli organismi dei reduci di missioni
internazionali....”39. “La radioattività dell’uranio impoverito è estremamente bassa e comunque
non tale da apparire poter causare danni alla salute”...”40.
Certo c’è da porsi una domanda di fondo: se il Ministero della Difesa è dell’opinione di ritenere
innocue le armi all’uranio impoverito, perché non le adotta essendo queste più efficaci e meno
costose di quelle al tungsteno? Non è mai stata fornita una risposta a questa domanda!
Ma prima di andare oltre è opportuno segnalare che un’ampia e approfondita analisi degli aspetti
concernenti gli effetti dell’uranio impoverito e la legislazione esistente in merito, si può trovare nel
saggio del giurista Alessandro Mantelero (pubblicato nella rivista “Responsabilità civile e
grado di compilare un esposto che contrasti con quanto le “istituzioni” (non a caso la parola “i” è scritta con
la “i” minuscola) hanno stabilito, magari impiegando anni! (vedi il citato caso del capitano Caruso).
Tra l’altro le contestazioni possono riguardare non soltanto (come invece viene erroneamente precisato) il
“nesso causale” (che comunque nel caso dei tumori non può essere, come più volte ricordato in precedenza,
che un nesso probabilistico), ma anche altri aspetti del giudizio espresso dal Comitato di Verifica. Molti di
tali aspetti sono stati in precedenza indicati. Certo se si assume che il nesso causale debba essere un nesso
di certezza, non è possibile concedere risarcimenti per tumori perché in questo caso il nesso non può
essere che probabilistico. L’aver concesso allora il risarcimento per tumori, in base alla presunta esistenza
di una condizione di stress, è una totale contraddizione in termini perché l’esistenza dello stress non può
che affermarsi su una base probabilistica. Dunque sembra che le interpretazioni siano piuttosto elastiche,
come la pelle dei tamburi. Sarebbe quindi interessante ricevere in merito qualche precisazione da parte del
Comitato di Verifica e del Ministero della Difesa.
Le comunicazioni di Previmil sono in relazione a quanto stabilito dalla L. n. 15/2005 (tale legge va pertanto
modificata).
39
E’ bene tener presente che la strumentazione disponibile è scarsamente idonea a rilevare le particelle di
uranio impoverito. Nelle autopsie secondo alcune fonti, solo nel sistema osseo è possibile rilevare gli effetti
dell’uranio impoverito. Questa problematica emerse quando fu richiesta la riesumazione della salma del
maresciallo Marco Mandolini (v. allegato).
Vi è da ricordare che l’uranio impoverito venne trovato nelle analisi fatte al personale Usa che aveva
partecipato alla guerra del golfo. Fu anche trovato in un’analisi effettuata su materiale organico del
maresciallo elicotterista della Marina Giovanni Pilloni, come ha ricordato il padre del maresciallo, il signor
Salvatore Pilloni, in un convegno tenutosi a Cagliari. In seguito però il referto venne mutato e l’uranio non
figurò più come presente. In Francia vi è stato il caso Acaries, relativo appunto al militare Ludovic Acaries
(vedi in proposito l’articolo su La Nuova Sardegna dell’1 marzo 2011 “Uranio nelle ossa di un soldato”).
Anche in questo caso in una prima analisi eseguita in Italia non venne trovato l’uranio impoverito che invece
è stato successivamente trovato in un’analisi eseguita in Francia.
40
Similmente, il Gen. Giuseppe Marani, portavoce della Nato, aveva affermato (vedi articolo su Il Manifesto)
il 20 aprile 1999 “L’U 238 è più innocuo di una pila dell’orologio!”. Va però tenuto in conto che ben 148
paesi del mondo hanno chiesto all’ONU una moratoria sull’impiego delle armi all’uranio impoverito. Dunque
in questi paesi esiste almeno il sospetto che le armi all’uranio possano presentare dei pericoli!
Non molto dissimilmente da quanto affermato dal generale Marani si è espresso il fisico Sabbatini del Cisam
(vedi agenzia Agi 23 novembre 2000) il quale ha affermato che “se qualcuno dovesse malauguratamente
raccogliere dei dardi sparati dagli aerei contro i carri armati serbi e se li dovessero mettere in tasca, dopo
una settimana avrebbe lo stesso effetto che si ha dopo una radiografia”. Evidentemente il dott. Sabbatini
tiene conto solo di una situazione “statica”, cioè dove si verificano attriti, in cui si trova il proiettile e non di
una situazione “dinamica”, cioè dove si verificano attriti, come quella che si verifica nell’impatto di un
proiettile con una superficie solida, oppure (ad esempio) nelle operazioni di pulizia (rimozione dall’ossido)
che possono essere effettuate sul proiettile.
23
previdenza”, Giuffré Editore, n. 12, 2009), a cui si rimanda per approfondimenti. Oltre a questo
saggio, il dott. Mantelero ha prodotto vari importanti contributi relativi alla sfera giuridica delle
questioni sopra accennate.
L’esistenza di un nesso tra forme patologiche tumorali e la presenza di uranio impoverito, sotto
l’aspetto della valutazione del legislatore è stata riconosciuta dal D.P.R. 33/2009 n. 37 che all’art. 2
prevede: “In attuazione dell’art. 2, commi 78 e 79 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai soggetti
indicati al comma 2, che abbiano contratto menomazioni all’integrità psico-fisica permanentemente
invalidanti o a cui è conseguito il decesso, delle quali l’esposizione e l’utilizzo di proiettili all’uranio
impoverito e la dispersione nell’ambiente di nanoparticelle di metalli pesanti prodotte da
esplosione41 di materiale bellico abbiano costituito la causa ovvero la la concausa efficiente e
determinante e corrisposta l’elargizione di cui all’art. 5, commi 1 e 5 della legge 3 agosto 2004 n.
205”. Per inciso c’è da osservare che la legge denunciando i pericoli dell’uranio impoverito e
metalli pesanti, avrebbe dovuto specificare anche che debbono adottarsi precauzioni in caso di
esposizione! Ma questo “piccolo particolare” è mancante! Si tratta di una questione che ha riflessi
anche sul Regolamento di Disciplina (dovere di protezione del personale dipendente) e sul Codice
Militare.
Il riconoscimento di tale nesso è stato ribadito nel D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, agli articoli 603,
1907 e 2185 che confermano come l’esposizione all’uranio impoverito può comportare l’insorgenza
di infermità o patologie tumorali.
In particolare l’art. 1907 del Dlg. 66/2010 ha affermato – riconoscendo esplicitamente l’esistenza
del rischio di esposizione per i militari impiegati in attività internazionali
42
che – “la speciale
elargizione, di cui agli artt. 1 della L. 20 ottobre 1990, n. 302, 1 della legge 23 novembre 1998, n.
407, e 5, commi 1 e 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, è corrisposta ai seguenti soggetti che
hanno contratto infermità e patologie tumorali connesse all’esposizione e all’utilizzo di proiettili
all’uranio impoverito e alla dispersione nell’ambiente di nanoparticelle di metalli pesanti
prodotti dalle esplosioni di materiale bellico, riportando una invalidità permanente: a) personale
militare italiano impiegato nelle missioni internazionali43 svolte fuori dal territorio nazionale
autorizzate dall’autorità gerarchicamente e funzionalmente sovraordinata al dipendente”. E’
necessario tener presente che la cosiddetta “dispersione delle nanoparticelle di metalli pesanti”
può essere sia la causa ma anche la concausa della patologia (sottolineature mie, ndr).
41
E’ bene ricordare che la produzione di particelle (ossido di uranio e ossido di metalli pesanti) si verifica
non solo in caso di esplosione (con conseguente ossidazione) ma anche in caso di maneggio a freddo di
proiettili ossidati (per via dell’attrito). La terminologia usata nel testo legislativo deve quindi essere riveduta.
42
La normativa sopra citata è incompleta e va modificata. Infatti a) il rischio in contesti internazionali dove
è possibile l’uso di armi da uranio impoverito è presente non solo all’estero ma anche in Italia nei poligoni di
utilizzo internazionale; b) il rischio non riguarda solo i militari ma anche i civili; c) il rischio riguarda il
personale militare e civile che si trova non solo in missione ma che si trova anche in destinazione fissa.
43
In merito a missioni in campo internazionale all’estero è da tener presente che molte situazioni analoghe
si presentano nei poligoni di uso internazionale in Italia (vedi Nettuno, Teulada, Capo Frasca, Salto di
Quirra e molti altri).
24
E’ da notare inoltre che il pericolo non sussiste solo in caso di esplosione, cioè a caldo, ma anche
in caso di maneggio, cioè a freddo (ad esempio nella rimozione dell’ossido), come più volte in
precedenza ricordato.
Tornando ora a quanto afferma il Col. Rossetti, circa il fatto che “nel 1996 “non vi erano particolari
dispositivi di protezione individuale anche perché tra le notizie sulla utilizzazione dei proiettili
all’uranio impoverito da parte dell’esercito statunitense e l’adozione di misure di protezione è
trascorso un certo periodo di tempo”. Ma questa affermazione alquanto vaga suscita qualche
domanda.
Infatti, non è chiaro allo scrivente il motivo per cui il colonnello Rossetti menziona la data del 1996.
Infatti: che cosa sta a significare quella data44? E’ noto che la mancata applicazione di misure di
protezione, risale al 1993 in Somalia, e poi nel 1995 in Bosnia45 , peraltro dal 1984 l’Italia era stata
informata delle misure di protezione da adottarsi nei riguardi dell’uranio impoverito. Le misure di
protezione per i reparti italiani non sono state emanate (e quindi ancor meno applicate) fino al
200046. Nei poligoni dove certo si è verificata un’intensa dispersione di particelle di metalli pesanti,
specie nei punti di impatto dei proiettili, la mancata applicazione di norme di protezione risale ad
ancora prima (anzi da sempre) perché nello sgombero dei poligoni il personale ha operato, salvo
eccezioni, a mani nude. L’effetto chimicamente tossico dei materiali di cui sono fatti i proiettili
(metalli pesanti) in assoluto è noto da sempre. Naturalmente poi è di diversissima entità a seconda
delle varie situazioni che possono presentarsi. A parere dello scrivente deve essere preso in
considerazione solo la “dove” (nelle piccole aree bersaglio all’interno di un poligono) si sono
verificate altissime concentrazioni di impiego di armamenti pesanti.
44
Tra l’altro dal 1995 si era “ufficialmente” a conoscenza dell’impiego delle armi all’uranio impoverito in
Bosnia perché ciò era emerso da una conferenza tenuta a Napoli appunto nel 1995 presso il Comando Nato
del Sud Europa, dove vennero descritte, alla presenza dello Stato Maggiore del Quartiere Generale,
comprendente anche il vice Comandante italiano ed ufficiali dell’Alto Comando, le operazioni aeree condotte
in Bosnia con aerei A 10 (dotati di cannoncino speciale per il lancio delle armi all’uranio impoverito, n.d.r.).
Ce lo ricorda ad esempio il quotidiano Il Tempo del 22 dicembre 2000, in un articolo dal titolo: “Una pioggia
di uranio sui nostri soldati”. Una foto riprodotta nel giornale mostra il comandante delle forze Nato per il Sud
Europa, l’Ammiraglio Leighton Smith che illustra i raid degli aerei in Bosnia compiuti durante l’operazione
Deliberate Force, con l’impiego degli aerei A 10 capaci di sparare armi all’uranio impoverito. Nelle operazioni
in Bosnia del 1994 e 1995, la Deny Flight (dal5 agosto al 28 settembre del 94) e la suddetta Deliberate
Force (dal 29 agosto al 15 settembre 95) vennero lanciati sulla Bosnia 10.800 proiettili. Anche in Kossovo
furono impiegati gli aerei A 10 e furono lanciati oltre 30 mila proiettili.
In una dichiarazione del Capo di Stato Maggiore della Marina pro tempore Ammiraglio Marcello De Donno
(comunicato ADN Kronos del 16 febbraio 2001) questi precisò che: “Era noto che gli aerei A 10 nei loro
interventi in Kossovo facessero uso di munizionamenti di questo tipo (uranio impoverito, ndr) quindi sono
state date disposizioni per fronteggiare possibili situazioni di difficoltà con accorgimenti NBC”. Purtroppo
risultò in seguito che gli strumenti di rilevazione dei reparti NBC (gli intensimetri RA 141 B) non erano idonei
al compito e quindi non rilevarono la presenza di uranio impoverito in Bosnia (la striscia esplorata è di solo
10 cm!).
45
Nel 1995 fu presentato alla 59^ mostra del Cinema di Venezia un documentario italiano del regista
D’Onofrio, dal titolo “Gulf War Syndrom” (2001) che metteva in evidenza gli effetti che si erano prodotti nel
1991 durante la guerra del golfo, relativi alla nascita di bambini malformati negli Usa. La prima versione
venne trasmessa da Rai 3 l’11 gennaio 2001.
46
Le norme di protezione emanate dalla Folgore a firma del col. Fernando Guarnieri risalgono al 9 maggio
2000.
25
Inoltre (e già prima delle operazioni in Somalia) esisteva una ingente letteratura essenzialmente
straniera sul tema (v. Allegato). Un elenco di documenti esistenti nella letteratura sull’U.I. è stato
inviato dallo scrivente alla Commissione Uranio Impoverito del Senato (9 febbraio 2011).
C’è da chiedersi se nessuno nell’ambito delle Forze Armate e della Sanità Militare e Civile, fosse al
corrente di questa letteratura prima del 1996 e direi prima del 1993, cioè prima delle operazioni in
Somalia. Ciò a prescindere dal fatto che norme di protezione Usa erano già state inviate all’Italia
nel 198447. Queste norme concernevano i pericoli nel maneggio a freddo del materiale (v.
Allegato). Se ne accennerà più diffusamente in seguito. Da precisare che le norme di protezione
riguardanti la “situazione a freddo” sono le stese di quelle da adottare per la “situazione a caldo”.
Le suddette affermazioni circa la innocuità dell’uranio destano peraltro allo scrivente non poche
perplessità, Infatti, a proposito della valutazione del Col. Rossetti nei riguardi dell’esposizione
all’uranio impoverito (naturalmente quando si parla di “esposizione” occorre tener presenti le
osservazioni fatte in premessa circa la questione delle dosi) c’è da chiedersi di che
“esposizione” si tratta?48. E inoltre chi è da considerarsi “esposto” e come? Una questione
specifica riguarda l’esposizione ai raggi Alfa49.
In proposito non si può non tener presente che del tema della possibile pericolosità dell’uranio
impoverito gli Stati Uniti se ne sono occupati dai primi anni ’5050, (addirittura dal 1945), cioè da
quando gli Usa entrarono in possesso delle armi tedesche all’uranio naturale prodotte nel 194243. Gli studi e le sperimentazioni, realizzati nei passati 60 anni, sono stati tra l’altro il risultato di chi
disponeva (come ad es. gli Usa) di una attrezzatura scientifica di alto livello.
47
Su questo vedi l’articolo di Stefania Divertito su Metro del 27 maggio 2002 “Uranio. L’Italia sapeva dal
1984. 19 anni fa la Nato inviò un fax ai paesi membri: oggetto: l’uranio impoverito è pericoloso”.
48
E’ doveroso ricordare quanto stabilito nella legge finanziaria 2008, art. 2, comma 78 e 79, laddove si
precisa che i risarcimenti per il personale esposto riguardano sia uranio impoverito che “nanoparticelle” di
metalli pesanti (da osservare che non è molto chiaro in che cosa consistano queste nanoparticelle perché
esistono definizioni diverse).
49
Scrive Paolo Scampa, vice presidente dell’AIPRI (Associazione Internazionale per la Protezione contro i
Raggi Ionizzanti), a proposito della penetrazione delle particelle Alfa nelle cellule viventi (irradiazione
interna): “Una particella Alfa non attraversa né un foglio di carta di 100 micron di spessore, né lo strato
corneo della pelle. Ma, emessa dall’interno dell’organismo, attraversa uno spessore di tessuti cellulari di 50
micron che contiene da 5 a 20 cellule viventi. Secondo la sua energia di partenza una particella Alfa emessa
da una polvere radioattiva (di uranio 238 o di plutonio 239 ecc) installata all’interno dell’organismo percorrere
dai 35 ai 50 micron nei tessuti cellulari prima di essere fermata. Ogni particella Alfa attraversa, irradiandole
violentemente, circa da 5 a 20 cellule viventi”.
50
In Australia, nei primi anni ’50, ebbe luogo un’amplissima sperimentazione circa i possibili pericoli
presentati dall’uranio impoverito. Si legge in merito, in un comunicato dell’agenzia di stampa ApB in data 28
maggio 2001, dal titolo “Australia conferma: in test nucleari inglesi uranio impoverito – La polvere
dell’uranio è cancerogena”: “Il governo australiano ha confermato che nei dodici esperimenti nucleari
condotti dalla Gran Bretagna nel sud del paese venne usato dell’uranio impoverito, un metallo lievemente
radiattivo le cui polveri si ritengono cancerogene. I test furono portati a termine negli anni ’50 e per
sperimentare le tute antiradiazioni migliaia di soldati, molti dei quali australiani, vennero fatti marciare
attraverso le zone interessate dalle esplosioni, venendo utilizzati quindi come vere e proprie cavie umane. Il
governo australiano ha deciso di avviare un’indagine sulle condizioni i salute (e sulle cause degli eventuali
decessi) di tutti i militari coinvolti, i quali potranno richiedere un indennizzo”.
I test inglesi, negli anni ‘50, in Australia avvennero a Maralinga (1956 e 1959) alla Christmas Island e inoltre
nel deserto del sud Australia (vedi comunicato dell’agenzia AAP 28 maggio 2001).
26
In Italia solo dal 1999 (dopo il caso della morte del militare sardo Salvatore Vacca – 9 settembre
1999 – ammalatosi in Bosnia51), si è posto “pubblicamente” il problema dell’esistenza di armi
all’uranio impoverito, sollevato da varie interrogazioni parlamentari. Il Ministero della Difesa pro
tempore, on. Mattarella, negò addirittura che in Bosnia fossero state usate armi all’uranio
impoverito. Nessuno se n’era infatti accorto. Fu la Nato a comunicare che in Bosnia erano stati
sparati 10 mila proiettili all’uranio impoverito (v. Allegato) di cui nulla aveva saputo il nostro
personale militare e civile52.
Circa le norme del 1984 è bene richiamare ancora una volta l’attenzione sul fatto che la
pericolosità riguarda il semplice maneggio a freddo del metallo, dato che l’ossido di uranio esiste
anche a freddo! Di ciò si sono purtroppo dimenticati coloro che affermano l’esistenza del pericolo
dell’ossido solo nella situazione a caldo, in cui i proiettili che vengono sparati urtano contro una
superficie resistente sviluppando una temperatura di circa 3 mila gradi.
Da osservare in merito che una la temperatura di circa 3 mila gradi viene raggiunta anche
dall’impatto di armi al tungsteno!53 Questa altissima temperatura peraltro non è un’esclusività
delle armi all’uranio, come purtroppo qualche inesperto afferma (basandovi eventualmente anche
una teoria!)
Le citate norme del 1984 mettono in evidenza in particolare i pericoli che sorgono nel maneggio
delle “barre” all'uranio impoverito che vengono usate per i timoni di direzione degli aerei e dei
missili da crociera. Il maneggio del materiale fa sollevare la polvere di ossido di uranio che si è
formata, nel tempo (questa polvere o “particolato” è ciò che viene anche chiamato “particelle”
(micro o nano che siano). Sulla dimensione che caratterizza queste particelle vi sono valutazioni
molto contrastanti; in particolare le dimensioni delle particelle rilevate dalla dott.ssa Gatti sono
molto minori di quelle definite nella normativa.
51
Sul caso del militare Salvatore Vacca (e anche sul caso del sergente Antonaci - anche questo uno dei
primi rilevati - vedi fra altre, due interrogazioni parlamentari dell’on.Gasparri n. 3/06633 e 3/06624 (in
Allegato).
La prima persona che segnalò che l’infermità del militare Salvatore Vacca avrebbe potuto derivare da una
contaminazione da uranio impoverito, è dell’obiettore di coscienza sardo Antonello Repetto, in una
comunicazione allo scrivente. Di ciò dobbiamo essergli grati. Solo in seguito alla comunicazione di Repetto è
nato in Italia l’interesse per questa materia
52
Da notare che gli aerei che avevano bombardato la Bosnia erano partiti dalle basi sotto Comando italiano
di Aviano e Gioia del Colle e quindi i nostri Comandi potevano essere al corrente delle armi impiegate in
quanto ciò risulta dagli ordini di volo e dai rapporti di volo.
53
Come ha avuto modo di affermare il colonnello Bertino nell’audizione presso la Commissione del Senato
del 18 ottobre 2005.
Secondo Bertino “una granata a carica cava ottiene molto più del proiettile all’uranio impoverito ... il carro
esplode dentro portando la temperatura a circa 1500-3000 gradi”. Bertino precisa “nel poligono di Ciriè di
Torino – dove sono stato per 5 anni – ho visto sperimentare cannoni con proiettili al tungsteno. Servivano a
provare la foratura delle corazze. Probabilmente l’uranio è anche più costoso del tungsteno e non so che
tipo di sperimentazione ne abbia fatto” (sottolineatura mia, ndr).
Nell’audizione si fornisce anche qualche indicazione circa il significato del termine “bonifica”. Viene
menzionata ad esempio una normativa di primo grado (bonifica operativa”) quando si sa dove sono i
proiettili e quali sono, inoltre c’è una bonifica di “secondo grado” quando si conosce quello che c’è ma è in
una posizione tale, magari trenta metri sotto il terreno, la quale però è difficile trovare, ma c’è. Inoltre si
accenna a una bonifica di “terzo grado”, che presenta ancora maggiori incertezze. Quest’ultima riguarda
una situazione dove non si sa cosa sia la munizione impiegata e non si sa dove sia. Quindi la bonifica è
più difficile da realizzare, occorre infatti cercare la munizione con maggiore prudenza. In sostanza si può
ritenere che un controllo completo dei poligoni non sia affatto agevole. E quando si parla di “bonifica”
bisogna sempre precisare cosa si intende in ogni singolo caso con questo termine.
27
In proposito la normativa stabilisce che: "The following precautions should be observed:
1)
Personnel handling the balance weight should wear gloves
2)
Industrial eye protection should be worn
3)
Respirator mask should be worn to ensure no radioactive dust particle ingestion.
Gloves, wrapping material, wiping cloths, respirator filters, or any other articles used in the
handling of damaged balance weight should be discarded and appropriately labeled as radioactive
waste and disposed of accordingly”
Da osservare che se non fosse stata ritenuta esistente la pericolosità dell’uranio impoverito,
certamente queste norme non sarebbero state emanate!
L'Italia poteva dunque essere al corrente, anche prima delle operazioni in Somalia (’92-’94) e
nei Balcani (dal 1995), del rischio dell'uranio impoverito. Da osservare che negli Stati Uniti si è
parlato dell’esistenza di rischi molto prima della guerra del Golfo del 1991! Comunque, come in
precedenza accennato, in seguito alla guerra del Golfo, dove si erano manifestate delle gravi
malattie nei reduci e si erano verificati casi di bambini nati malformi, gli Stati Uniti emanarono
apposite norme di precauzione FIN DAL 14 OTTOBRE 1993 (v. Allegato). Tali misure prevedono,
come quelle del 1984, per il personale l’uso di maschere, occhiali, guanti, tute speciali. Queste
misure vennero adottate dai reparti Usa in Somalia (Operazioni Unosom - Restore Hope). Copia
di queste norme è stata inviata dallo scrivente alla Commissione Senatoriale.
E’ bene ricordare che in Somalia vi furono rilevanti scontri a fuoco, come sopra accennato, con
oltre 10.000 morti. Quindi in Somalia vi è stato un forte impiego di proiettili convenzionali (che
danno luogo alla produzione di particelle di metalli pesanti). In Somalia furono però non solo
impiegati armamenti convenzionali ma anche armamenti all’uranio impoverito (i mezzi corazzati
Abrams e mezzi blindati Bradley, sono dotati appunto di armamento all’uranio impoverito54).
In un documento Usa: from Jefffrey T. Manuszak, 1994 – “The United Army in Somalia 19921994” (http:\\www.history.army.mil/brochure/Somalia/Somalia.htm) si legge:
“In the aftermath of the 3-4 October battle, U.S. military presence in Somalia increased
significantly, although temporarily. A company from the 24th Infantry Division (Mechanized) was
immediately dispatched from Fort Stewart, Georgia, with Bradley fighting vehicles along with an
attached platoon of MI Abrams tanks. They were soon joined by the 1 st Battalion, 64th Armor,
with additional support assets. Another unit of the 10th Mountain Division-the 2d Battalion, 22d
Infantry-arrived in Somalia soon after, along with a Marine expeditionary unit (MEU) and additional
special operations personnel including more AC-130 gunships. These forces were organized under
a new Joint Task Force Somalia under the command of Maj. Gen. Carl F. Ernst who was placed
under General Montgomery's tactical control but remained under the operational control of the
theater commander, General Hoar”
54
Si legge nel documento (“Norme di protezione” emanate dalla Kforce dei Balcani il 22 novembre 1999) a
proposito delle situazioni in cui il personale (militare o civile) si trova ad operare in una località dove sono
stati effettuati bombardamenti all’uranio impoverito: "Rimani lontano da carri-mezzi bruciati e da edifici
colpiti da missili da crociera. Se lavori entro 500 metri di raggio da un veicolo o costruzione distrutti
indossa protezioni per le vie respiratorie. Inalazioni di polvere insolubile UI sono associate nel tempo
con effetti negativi sulla salute quali il tumore e disfunzioni nei neonati. Questi potrebbero non
verificarsi fino a qualche anno dopo l’'esposizione".
28
In Somalia i nostri reparti hanno operato in varie situazioni, fianco a fianco ai reparti USA. Ce lo
ricorda ad esempio il Generale Carmine Fiore in una sua intervista (v. Allegato) a “Famiglia
Cristiana” (n. 15/2001). Il Generale Fiore afferma in risposta alla domanda “Gli americani
avevano avvertito gli altri Contingenti di aver usato proiettili all’uranio impoverito? “No, mai,
ed è grave perché eravamo alleati55. Ho letto sui giornali che è circolata una disposizione interna
per segnalare ai loro uomini di non aggirarsi dove erano stati bruciati i carri. A noi non hanno detto
nulla. E pensare che per dare una mano a loro, dopo l’attacco che subirono in ottobre ’93, noi
siamo rimasti in quell’area per 4 o 5 giorni per proteggere le loro operazioni”56.
E’ da tener presente, per quanto attiene lo scambio di informazioni nell’ambito di operazioni
interalleate che secondo quanto stabilito per gli Usa dal “Field Manual”, il Comando interalleato
deve fornire informazioni sui rischi ambientali esistenti a tutti coloro che operano sul campo. Nel
Field Manual è precisato quanto segue:
“MULTINATIONAL OPERATIONS PLANNING
2-15 Multinational operations planning requires that the staff be aware
of the environmental
constraints placed on multinational operations by international agreement applicable to U.S. forces.
Military material restrictions, such as limitation on depleted uranium ammunition, may also limit the
method by which U.S. forces conduct multinational operations. Additionally, the military must
consider foreign nation cultural and historical sensitivities as a factor in planning multinational
operations. Many international forces with which U.S. forces operate may have different standards
for integrating environmental considerations. U.S. forces will have to coordinate and sometimes
assist multinational forces in integrating environmental considerations to ensure consistent
standards and levels of protection for the environment, the civilian population, and deployed
Soldiers and Marines”.
Insomma il personale Usa nelle azioni a fuoco era protetto con tute "speciali" (cioè
antiradiazione)57 mentre i “nostri ragazzi” non erano in alcun modo protetti dalle particelle emanate
dalle armi.
Per i reparti italiani la necessità di adottare norme di sicurezza nei riguardi dell’uranio impoverito fu
resa nota nel corso delle operazioni nei Balcani e precisamente solo OLTRE SEI ANNI DOPO la
55
In questo caso le vittime dell’uranio impoverito sono “vittime da fuoco amico”. Questa della “vittima da
fuoco amico” è una condizione che non è stata resa nota al personale impegnato in operazioni di pace in cui
potevano venir utilizzate armi all’uranio impoverito. Il personale impiegato in queste operazioni è partito non
sapendo di poter correre un rischio da fuoco amico. E neppure la legislazione in vigore a tutt’oggi
contempla per il personale militare (e civile) questo tipo di rischio.
56
Dunque c’è da chiedersi, con un certo sgomento, come sia stato possibile che neppure i nostri Servizi
segreti presenti massicciamente in Somalia non si siano accorti che i reparti Usa indossavano tute e
maschere anche a 40° all’ombra e non abbiano cercat o di individuare i motivi di questo uso di misure di
protezione e neppure si siano accorti che i mezzi corazzati Abrams e i mezzi blindati Bradley impiegavano
armi all’UI. Molti soldati italiani peraltro si chiesero il perché gli Usa avevano adottato queste misure. La
risposta dei superiori sembra sia stata del tipo “gli americani sono fanatici”. Si tratta di una risposta che
desta non pochi interrogativi e preoccupazioni. La domanda è: “nessuno sapeva”? In merito alla questione
delle possibili conoscenze del fenomeno, il Tribunale Civile di Firenze, nella sentenza del 17 dicembre 2008
per il caso del paracadutista G.B. Marica, espresse dei pareri in merito.
57
Il compito delle tute speciali è principalmente quello di ostacolare le radiazioni Alfa e il contatto del corpo
umano con i particolato.
29
emanazione delle citate norme USA del 14 ottobre 1993. Per la precisione le prime norme di
protezione di cui si venne a conoscenza da parte dei reparti italiani, furono quelle emanate il 22
novembre 1999, da parte della K Force nei Balcani, a firma del Colonnello NBC Osvaldo Bizzari
(vedi Annesso).
In tali disposizioni si legge che “Inalazioni di polvere insolubile dell’uranio impoverito SONO (notare
la forma verbale non dubitativa: sono – ndr) associate nel tempo con effetti negativi sulla salute,
quali il tumore e le disfunzioni nei neonati”.
Nelle citate norme di protezione della K Force si legge, tra l'altro: "L 'UI è un metallo pesante
chimicamente tossico e radioattivo con un peso specifico quasi doppio rispetto al piombo...
L'UI emette radiazioni Alfa, Beta e Gamma con un tempo di dimezzamento di 4,5 miliardi di
anni. La sua pericolosità radioattiva è dovuta alle radiazioni alfa... ".
Nelle norme emanate dalla Folgore si legge: “...In relazione alla partecipazione del contingente
italiano alle attività di supporto alla pace in Kossovo può essere definito soggetto a rischio di
contaminazione interna da uranio colui che abbia soggiornato od operato in prossimità di un
obiettivo colpito da munizionamento all’uranio impoverito o in aree dove siano stati individuati
proiettili o un frammento di essi”.
Si legge ancora: “La pericolosità dell’uranio si esplica sia per via chimica che rappresenta la forma
più alta di rischio nel breve termine, sia per via radiologica che può causare seri problemi nel lungo
periodo. La maggiore pericolosità per il tipo di radiazione emessa si sviluppa nei casi di
irraggiamento interno (contaminazione interna)...”
C’è ovviamente da chiedersi se l’opinione del ministero della Difesa è quella secondo cui l’uranio
presenta pericoli (e quindi occorra adottare misure di protezione) oppure quella esattamente
opposta e a questa domanda deve essere data una risposta inequivocabile.
La valutazione di rischio da parte della Kforce, a firma del Col. Bizzari (novembre 1999) ed anche
la valutazione espressa del colonnello Guarnieri della Folgore (maggio 2000) sono dunque molto
diverse da quella espressa dal colonnello Rossetti.
Peraltro, circa la pericolosità dell’uranio, già il 16 agosto 1993 il Capo della Sanità dell'Esercito
USA aveva affermato che: “When soldiers inhals or ingest DU dust they incur a potentional
encrease in cancer risk” (e se lo afferma il capo della sanità militare Usa qualche credibilità credo
dovrebbe essere concessa alla sua valutazione!). Già nel ’96 il Pentagono aveva approntato dei
video-tape riguardanti la pericolosità dell’uranio58.
Lo stesso Prof. Mandelli, pur avendo, nella conferenza stampa svoltasi al termine della Prima
Relazione della Commissione stessa, assicurato che l'uranio impoverito era da considerarsi
58
I videotape del Pentagono erano i seguenti: 1. Depleted Uranium Hazard Awareness – 2. Contaminated
and Damaged Equipment Management – 3. Operation of the AN/PDR 77 Radiac Set and – 4. The draft DU
and LLRM contamination management procedures including a United States Army Regulation: Management
of Equipment Contaminated with Depleted Uranium or Radioactive Commodities and an United States Army
Pamphlet Handling Procedures for Equipment Contaminated with Depleted Uranium or Radioactive
Commodities. In merito credo che potrebbe essere di interesse poter disporre di questi videotape
certamente reperibili in Usa attraverso l’Ambasciata italiana a Washington.
30
praticamente innocuo, ha poi rivisto il suo giudizio. Infatti ha affermato sulla rivista `Epidemiologia
e Prevenzione (giugno-ottobre 2001) in un articolo (vedi allegato), articolo scritto insieme al Prof
Mele (membro della Commissione Mandelli), che: "non siamo in grado di escludere che l’uranio
impoverito possa essere causa di tale patologia”. (La patologia menzionata riguarda il linfoma di
Hodgkin, ndr.).
Il Prof. Grandolfo (altro membro della Commissione Mandelli), in una intervista a cura di Stefania
Divertito, al quotidiano “Metro” in data 20 ottobre 2003 (vedi allegato), ha dichiarato che: "non
abbiamo mai detto che l'uranio impoverito non è letale".
Debbo, peraltro, precisare che vi è stato anche un caso in cui una Commissione Medica Militare ha
ammesso l’esistenza della relazione causa-effetto59, come si può leggere, ad esempio, sul
quotidiano “Il Corriere della Sera” in data 13.02.2003, in un articolo dal titolo “Commissione di
Ufficiali Medici per la prima volta stabilisce un legame. L’uranio causò il tumore dei militari"60. Ma,
naturalmente, come in precedenza illustrato, è sempre da tener presente che il legame può essere
solo di tipo probabilistico.
Forse, in merito, potremmo anche tener conto di quanto ha affermato un’importante associazione
scientifica inglese, la Royal Academy. In un comunicato AGI/REUTERS/EFE del 22 maggio 2001
da Londra, dal titolo: “Uranio impoverito: Royal Academy conferma ‘è pericoloso” si legge:
“L’Uranio impoverito usato negli armamenti è pericoloso anche se solo un numero ridotto di soldati
è stato esposto in modo tale da correre un rischio due volte superiore al normale di contrarre un
cancro ai polmoni. A questa conclusione è giunto un gruppo di scienziati indipendenti della Royal
Academy, la prestigiosa accademia britannica delle Scienze, incaricata di indagare sugli effetti
delle armi all’uranio impoverito sperimentate per la prima volta durante la guerra del Golfo del
1991. Gli esperti della Royal Academy hanno sollecitato i governi ad avviare ulteriori ricerche
perché sono ancora insufficienti i dati sui livelli di uranio impoverito nelle zone bombardate e sulla
quantità di radiazioni con cui i soldati potrebbero essere entrati in contatto”61.
E’ bene anche ricordare che circa la pericolosità dell’uranio si sono espressi vari enti italiani:
1) il Ministero dell’Ambiente (di cui a suo tempo – 2002 - era responsabile l’on. Prof. Mattioli,
esperto di fisica nucleare e professore all’Università di Roma) e in particolare la “Commissione
Tecnico-Scientifica per il contributo italiano al monitoraggio dell’inquinamento chimico-fisico e
radioattivo dell’area Balcanica” (commissione istituita nell’ambito di detto ministero), ha affermato
nel documento dal titolo “Precauzioni da osservare in caso di ritrovamento di proiettili contenenti
59
Su ciò che si può intendere come relazione causa-effetto, vedi in seguito.
Naturalmente, a parere dello scrivente, quando si parla di “legame” si parla di un legame probabilistico.
Chi voglia approfondire il modo in cui si intende la “probabilità” può consultare lo studio “Tesi di laurea in
diritto penale” dal titolo “La responsabilità penale per l’esposizione dei militari italiani all’uranio impoverito”,
presentata da Michela Regia Corte, relatore il Prof. Stefano Canestrari, Bologna, Facoltà di Giurisprudenza,
A.A. 2004-2005. La tesi è stata dallo scrivente inviata alla Commissione del Senato.
61
Sulla questione si è espresso l’UNEP (United Nations Environment Programme) in uno studio
sponsorizzato dal governo inglese. Nel rapporto tecnico dell’UNEP dal titolo “Capacity building for the
assesment of depleted uranium in Iraq” si leggono le seguenti conclusioni: “Local peope were being exposed
to DU and other heavy metals in uncontrolled scrap yards and scrap metal processing areas with potential
consequences for their health”.
(N.B.: “uncontrolled scrap yards” si può tradurre grosso modo in “discariche abusive”, n.d.r.).
60
31
uranio impoverito o di eventuali frammenti ad essi ascritto”) che “l’uranio impoverito è radioattivo e
chimicamente tossico e quindi pericoloso per inalazione, ingestione di particolato (polvere
nerastra) derivante ad esempio dalla concussione del proiettile con un blindato o altra superficie
resistente”.
Il Comitato stabilì inoltre che “i proiettili non debbono essere tenuti a contatto con le dita e devono
essere raccolti facendo uso di pinze”.
Verrebbe la pena di meditare su quanto è accaduto da molti decenni nei nostri poligoni dove, a
MANI NUDE, sono stati raccolti dai nostri militari, residui di proiettili e di materiale residuale di
armamento! (v. Allegato).
2) il Ministero della Sanità, all’epoca affidato al ministro Sirchia (2002-2004), dispose un’analisi
sulla pericolosità degli alimenti importati dai Balcani, dove vi erano stati bombardamenti con UI.
Venne anche ordinata la distruzione di 10 tonnellate di viveri. Il ministro in merito emanò due
decreti il 22 ottobre 2002 e il 27 agosto 2004, in cui si rilevava la pericolosità dell’uranio impoverito.
(v. Allegato)
3) lo Stato Maggiore della Difesa, in una disposizione a firma del generale Gianfranco Ottogalli,
con documento del 6 dicembre 1999 prescrisse delle misure di precauzione “secondo cui sia i
proiettili, sia i dardi, sia i residui contenenti UI, che dovessero essere individuati, debbono essere
depositati in un contenitore metallico, munito di coperchio, da disporre in zona custodita, appartata
(possibilmente al chiuso) in maniera che il personale non possa avvicinarsi a meno di cinque
metri”.
Ma a parte la citata documentazione italiana (che purtroppo è di molto “giovane età” rispetto a
quella di altri paesi esteri, come Usa, Gran Bretagna, Canada e inoltre basata su un numero
limitato di casi - ad es. nella Commissione Mandelli vennero esaminati solo 44 casi62),
documentazione nella quale si afferma la pericolosità dell’uranio, vi è una amplissima letteratura
straniera che, come in precedenza accennato, nasce subito dopo la seconda guerra mondiale e
quindi ha ormai “oltre 60 anni di età” ed è stata il frutto di un apparato scientifico certamente più
sviluppato di quello italiano.
Ad esempio in un documento del 195063 si ha notizia di armi all’uranio che vennero tagliate con
getti d’acqua ad altissima pressione negli Stati Uniti per bonificare un poligono dismesso (v.
Allegato).
62
Da osservare che con un numero così limitato di casi (e con un fenomeno in corso di sviluppo) non si può
parlare di uno “studio epidemiologico” (semmai di “studio statistico”) o qualcosa del genere. Anche per
quanto riguarda le relazioni della Commissione Mandelli non si può parlare di studi epidemiologici.
63
Il documento citato è il resoconto della Conferenza tenutasi il 23-27 febbraio 2003 a Tucson, Arizona (WM
03 Conference) dove si fa cenno al taglio con acqua sotto pressione (hydro cutting) di proiettili all’uranio
impoverito per contribuire alla bonifica del poligono di tiro di Tucson, contaminato da uranio impoverito.
Sperimentazioni sul poligono con armi all’uranio impoverito erano state effettuate all’estero dal 1950 al 1960,
cioè in epoche in cui l’Italia era del tutto ignara del problema!
32
In un altro documento del 1977 (anche in quel tempo in Italia nessuno pare sapesse della
esistenza di armi all’uranio impoverito!) che si riferisce all’attività del poligono dell’Aeronautica Usa
di Eglin (Florida) si fa cenno a delle sperimentazioni che si effettuarono sulle armi all’uranio
impoverito per individuare, tra l’altro, delle norme di protezione adatte. Nel rapporto64 infatti si
legge che “i dati raccolti saranno utili a fornire protezione al personale impegnato nei “test” del
materiale e nell’uso operativo dello stesso” (v. Allegato).
Nella letteratura citata si trovano anche documentazioni circa le patologie che possono derivare
dall’uranio impoverito. In proposito basti citare lo studio della scienziata Leuren Moret (vedi
Allegato) che ha raccolto i risultati delle sue analisi circa le vittime della guerra del Golfo. Nello
studio la Moret cita le patologie che ha riscontrato, tra cui le seguenti:
abnormal births, abnormal metabolism of semen contains, acute myeloid leukemia, bone
cancer, brain tumors, chronic myeloid, colon cancer, genetic alterations, Hodgkin
lymphoma, liver carcinoma, Lou Gehrigs Disease, lung cancer, lymph cancer, lymphoma,
melanoma, non-Hodgkin lymphoma, pancreas carcinoma, skin cancer, thyroid cancer.
Nella valutazione della non pericolosità dell’uranio impoverito, il Col. Rossetti si basa sul fatto che
le radiazioni sono molto deboli. Ciò è certamente vero, in senso assoluto, ma non tiene conto
della possibilità dell’accumulazione e reiterazione di radiazioni (dell’effetto “durata”), cioè non
tiene conto della questione delle dosi a cui abbiamo più volte fatto cenno, nel senso che mentre
per minime dosi i pericoli sono probabilmente poco rilevanti, non così accade per dosi consistenti.
Non mi soffermo sull’aspetto della tossicità chimica del materiale (metalli pesanti) in quanto ben
nota. Ma quando si parla di tossicità chimica bisogna tener presente che tale tossicità degli
64
Nel rapporto del 1977 è scritto tra l’altro: “Armor piercing munitions are specifically designed to defeat
armored targets through primary impact of a high density, nonexplosive core or penetrator. Using depleted
uraniun as the penetrator material, fire is realized as a secondary damage-mechanism due to the pyrophoric
nature of the depleted uranium projectile which bursts into burning fragments upon impact with armor. It was
the objective of this work to study the nature and formation of these fragments and to describe the
particulates which are generated as a result of the physical breakup and the vigorous oxidation of depleted
uranium. Scanning electron microscope techniques coupled with energy dispersive X-ray spectroscopy were
used to determine the morphological characteristics of the particulate material. Emphasis was placed on
determining the size range, crystalline structure, and stability of the resulting particles. Information obtained
from this study will be useful in future assessments concerning the impact of depleted uranium munitions on
the environment. The data will also be valuable in understanding and providing for protection of personnel
associated with testing and operational use of this type of weaponry. It is anticipated that the results of these
Aberdeen tests will provide insight in understanding the events which occur during 30 mm testing at Eglin Air
Force Base”.
In uno studio del Dipartimento di Fisica Teoretica dell’Università di Tessalonica si legge, nel saggio di Th. E.
Liolios “Assessing the risk from the depleted Uranium weapons used in Operation Allied Force: “Operation
Allied Force (OAF) has been going on for weeks in Yugoslavia, employing sophisticate weapons that carry
the spectrum of radiological contamination. Over the past decades there has been a tremendous effort in
weapons laboratories to use depleted uranium (DU) in conventional weapons in order to enhance their
penetrability or to strengthen armor panel (tanks, artillery, etc). Depleted uranium is used in a number of
armor-piercing anti-tank munitions, such as those aboard American A-10 Warthog jets, Apache helicopters,
and M-1 Abrams and Bradley tanks. US and Allied forces fired approximately 315 tons of depleted uranium
during the Persian Gulf War. Yugoslav state news media have referred to “radioactive bombs” being
launched by NATO. There is strong likelihood that the weapons referred to are composed of depleted
uranium (DU). Its ability to self-sharpen as it penetrates armor is the main reason why tungsten, which tends
to mushroom upon impact, has been abandoned. Nevertheless, the high temperatures caused by the high
explosive (HE) detonated in the weapon or the friction between the ammunition and the target (armor,
concrete...) lead to the generation of uranium oxides which along with the tiny fragments of the weapon case
pose a serious radiological hazard to living beings....” (sottolineature mie, ndr).
33
armamenti è stata presente “da quando si spara” (anche negli eserciti di Napoleone era presente).
Ma, probabilmente, può avere rilevanza (come “generatrice” di tumori) solo quando c’è una
concentrazione di fuoco particolarmente rilevante (il che può verificarsi ad esempio nei poligoni
delle aree colpite o durante operazioni di brillamento).
In definitiva, per quanto concerne l’UI, non è opportuno esprimere un giudizio “generico
d’insieme” sulla non pericolosità65 perché scarsamente significativo per quanto riguarda le
conseguenze da trarne. Tra l’altro in una situazione come quella che si è verificata in Italia in cui vi
sono (dati riferiti al 2007) oltre 2000 ammalati, appare arduo escludere che almeno in larga parte,
questi lo sono a causa dell’uranio impoverito!
Il problema della pericolosità dell’uranio impoverito è del resto stato preso in attento esame anche
in molti altri paesi, tanto è vero che ben 148 paesi hanno chiesto all’Onu di legiferare in merito
all’abolizione delle armi all’uranio impoverito. Non si può credo negare che qualche diffuso
sospetto sulla pericolosità fisica e chimica di queste armi esista nei paesi firmatari dell’appello!
Vorrei concludere affermando che se vi è stato qualche fraintendimento circa le affermazioni del
Col. Rossetti, sembrerebbero opportuni dei chiarimenti in merito.
Tra gli esperti auditi dalla Commissione anche il Prof. Francesco Schirulli, presidente della Lega
Tumori, che ha fatto rilevare i pericoli dell’uranio impoverito66.
AUDIZIONE DEL MAGGIOR GENERALE FRANCESCO TONTOLI
Il generale afferma che “Poiché le forze armate italiane non dispongono e non hanno mai fatto uso
di munizionamenti all’uranio impoverito, non sono state dettate particolari misure per lo stoccaggio
e l’immagazzinamento di tale materiale, né sono stati dati in dotazione dispositivi di protezione
individuale”.
Questa affermazione desta qualche perplessità perché ad esempio le citate norme della Folgore
emanate nel maggio 2000, prevedono appunto l’adozione di misure di protezione67. Peraltro il
generale non aggiunge che il nostro personale è stato impiegato in teatri operativi dove sono stati
utilizzati da altri armi all’uranio impoverito, le quali hanno colpito obiettivi (bersagli) che quindi
sono diventati emanatori di radiazioni a cui può essere stato colpito il nostro personale,
65
Cioè un giudizio che non tenga conto delle condizioni in cui si è trovata la singola persona nel suo
rapportarsi agli effetti dell’UI.
66
Il Prof. Schirulli, presidente della Lega Tumori (v. audizione 23 febbraio 2011), ha sostenuto che
l’esposizione all’uranio impoverito è “suscettibile di determinare gravi conseguenze sulla condizione sanitaria
di chi entra in contatto diretto o indiretto con esso. E’ noto inoltre che l’eventuale esposizione di ordigni bellici
contenenti uranio impoverito ne provoca una vaporizzazione con conseguente formazione di aerosol e
deposizione al suolo di metalli pesanti. L’esposizione a questo materiale tossico e radiattivo per inalazione o
ingestione di acqua e cibo contaminato può indubbiamente produrre effetti dannosi alla salute...”. “L’azione
patologica dell’uranio impoverito nell’organismo umano è riconducibile sia alla sua tossicità chimica come
metallo pesante, sia all’effetto radiattivo in quanto emettitore soprattutto di radiazioni Alfa, ma anche di
particelle Beta e di radiazioni gamma”.
67
Se dalla Folgore non sono state adottate le misure di protezione che aveva ordinato, allora ritengo debba
essere fatta chiarezza in merito.
34
personale che quindi avrebbe dovuto essere stato protetto (in particolare con adeguati filtri68).
C’è dunque da tener conto dei rischi provocati dall’impiego di armi altrui, cioè dal rischio di “fuoco
amico”.
E purtroppo occorre ricordare che l’Italia negò, come in precedenza menzionato, che fossero state
impiegate da altri paesi tali armi all’uranio impoverito in Bosnia. Fu la Nato a costringere l’Italia ad
ammetterlo, precisando che in Bosnia erano stati sparati 10 mila proiettili all’uranio impoverito. Tali
proiettili purtroppo i nostri reparti NBC non li avevano individuati per insufficienti capacità di
localizzazione da parte degli strumenti disponibili69. Il nostro personale è stato esposto al rischio
provocato da altri e quindi dispositivi di protezione individuale avrebbero dovuto essere stati dati in
dotazione al personale! E ciò riguarda anche l’impiego in Somalia nel ’92-’94 e nella Guerra del
Golfo del 1991.
Inoltre il generale non cita il fatto che, almeno secondo quanto indicato nella legge finanziaria 2008,
art. 2 commi 78 e 79, vi sono rischi non solo per ciò che riguarda le armi all’uranio impoverito ma
anche per ciò che riguarda i proiettili convenzionali (sebbene, a parere dello scrivente, certo in
minor misura perché, mentre le armi all’uranio impoverito hanno effetti di tossicità sia chimica che
fisica – radiazioni – quelle convenzionali hanno effetti solo di tossicità chimica). E’ da precisare
anche che nelle missioni di pace sono state impiegate armi convenzionali (e non solo quelle
all’uranio). Nelle operazioni in Somalia 1992-1994 vi furono, come prima accennato, 10 mila morti
(di cui certamente la maggior parte dovuti a ferimenti per armi convenzionali). In Italia, e in
Per quanto riguarda il “deposito di armi” c’è da intendersi su cosa si vuol dire. Il generale Ottogalli, già
Sottocapo di Stato Maggiore della Difesa, come in precedenza citato, impartì delle norme molto precise di
protezione, come in precedenza citato, in data 6 dicembre 1999, circa i contenitori in cui si dovevano
sistemare armi all’uranio impoverito trovate sul terreno. Tra l’altro contenevano l’ordine di non avvicinarsi mai
a meno di 5 metri dal contenitore stesso.
68
I filtri debbono tener conto della difficoltà di bloccare le particelle (il particolato), ciò in relazione alle loro
piccolissime dimensioni. E a proposito delle dimensioni delle particelle, va tenuto presente che nel
Regolamento di applicazione per la Legge Finanziaria 2008, si stabilisce una definizione delle nanoparticelle
stesse relative ai metalli pesanti. Vengono intese come “un particolato ultrafine formato da aggregati atomici
e molecolari con un diametro compreso, indicativamente, tra 2 e 200 nm (nanometri)”. Ma su questa
definizione sono sorte perplessità. Si è affermato infatti anche che le nanoparticelle non hanno una
definizione univoca e vi è comunque una difficoltà di “trovare” particelle così piccole (“nanoparticelle”). La
problematica interessa di conseguenza anche le caratteristiche dei filtri. Sul problema delle nanoparticelle ha
formulato dei commenti (inviati dallo scrivente alla Commissione Senatoriale) la prof.ssa Maria Pia
Sammartino, docente di Chimica all’Università di Roma. La questione riguarda naturalmente anche la
problematica dei risarcimenti, più precisamente la domanda è se i risarcimenti vengono conferiti in base alla
possibilità di individuare la presenza delle nanoparticelle nell’organismo umano. Vi è certamente un
problema se non si riescono a individuare particelle così minuscole. Però il fatto che non si riesce a
individuarle non significa affatto che non ci siano. Un’ampia discussione scientifica sulle nanoparticelle si
sviluppò in occasione di un processo tenutosi a Rovigo nel 2005, il processo Enel n. 13381/2005 R.G.N.R.
(copia degli atti è stata inviata dallo scrivente alla Commissione del Senato).
Sono stati in precedenza citati in merito le analisi che vennero fatte per il marescialli Giovanni Pilloni e per il
militare francese Ludovic Acaries, in cui sembra che tracce di uranio vennero trovate.
69
Il dott. Armando Benedetti del CISAM (il centro di sperimentazione nucleare italiano delle forze armate,
ubicato a San Piero a Grado - Pisa), nell’audizione della Commissione d’inchiesta senatoriale del 1 giugno
2005, ha affermato che “l’intensimetro Ra 141 B può rilevare proiettili all’uranio solo nelle immediate
vicinanze, diciamo qualche centimetro, e aggiunge “Abbiamo un rammarico dal punto di vista
scientifico: non ci siamo accorti dell’impiego dell’uranio impoverito in Bosnia...”. E’ bene ricordare
anche l’insufficiente capacità di esplorazione dell’intensimetro RA 141 B (in seguito sembra che lo strumento
sia stato sostituito dall’apparato USA AN/DPR 77/Radial Set).
35
particolare nei poligoni e depositi70, i casi di malattia e morte possono essere stati prodotti dalle
particelle emesse. Per quanto riguarda i poligoni è bene tener presente comunque che solo parti
“ristrette” dell’intera area superficie dei poligoni vengono coinvolte nell’esercitazione e
sperimentazioni e quindi non si può mettere su uno stesso piano, da un lato, la pericolosità delle
ristrette parti colpite e dall’altro la pericolosità di tutto il territorio restante che non viene colpito71. Né
si può fare una “media” di pericolosità tra questi diversi ambiti, altrimenti si farebbe una specie di
“statistica alla Trilussa”72. In realtà per un’indagine mirata nei poligoni sarebbe importante
conoscere le coordinate dei punti di impatto delle armi.
Del resto è bene ricordare che, come in precedenza osservato, la Legge Finanziaria 2008, art. 2
commi 78 e 79, ha stabilito che debbono essere conferiti i risarcimenti in relazione all’esposizione a
nanoparticelle che possono essere emesse da proiettili convenzionali, sia alle nanoparticelle che
possono essere emesse dai proiettili all’uranio. Si tratta sempre di metalli pesanti.
C’è da osservare comunque in relazione all’eventuale possesso di armi all’uranio da parte
dell’Italia, a suo tempo sorsero sospetti su un lotto di armamenti, il lotto acquistato da Israele, il
lotto IMI 1985 (dove IMI sta per Israel Military Industry). Questo lotto venne stoccato (dopo che
dalla Somalia era stato riinviato in Italia), in parte nel deposito di Bibbona presso Cecina e in parte
(probabilmente) presso il poligono di Nettuno e in altre località (v. allegati). Il Ministero della Difesa
ha peraltro negato che si trattasse delle armi all’uranio73.
70
E’ doveroso ricordare in merito che nella normativa esistente (vedi DPR 37/2009), vengono menzionati
solo i depositi munizioni. La normativa si è dimenticata infatti dei depositi di vestiario, di automezzi e
anche delle officine di riparazione. E’ necessario perciò che vengano apportate le dovute modifiche a
questa normativa.
71
Circa le aree colpite è doveroso ricordare quanto ebbe ad affermare il generale Molteni, comandante del
Poligono di Salto di Quirra (vedi audizione 18 ottobre 2005), secondo cui nel poligono di Capo Teulada “vi
sono zone totalmente o permanentemente interdette” Sarebbe naturalmente di grande importanza
conoscere in base a quali criteri, procedure e misurazioni è stata determinata la suddetta condizione. Negli
Stati Uniti nel deserto del Nevada vi sono delle aree interdette che vengono considerate come “non più
appartenenti al suolo nazionale”. Sono aree di “sacrificio nazionale”. Ma è accettabile che in Sardegna
possano esistere aree di questo tipo che portano alla esclusione dal territorio nazionale delle aree stesse
perché non più bonificabili?
72
Certamente se si “fa la media” tra la pericolosità delle zone colpite e delle zone non colpite, questa media
risulta necessariamente assai bassa. A proposito della statistica, Trilussa ci ricorda la storiella delle due
persone che si trovavano a mangiare un pollo. Accadde che il pollo se lo mangiò una sola delle due persone
ma statisticamente risultava che le due persone si fossero mangiate il pollo al 50 per cento.
73
In particolare, rispetto all’ipotesi che parti del lotto sarebbero state custodite in alcuni depositi in Puglia,
Sardegna ed appunto in Toscana, a Marina di Bibbona, come si legge su un articolo de “Il Tirreno” del 23
marzo 2001, il tenente colonnello Fais dell’8° Ceri mant di Roma, cioè il nucleo che sovraintende agli
armamenti insieme alla direzione generale della Difesa smentì seccamente: “Assolutamente no, in Italia non
abbiamo mai avuto munizioni all’uranio impoverito”. Anche da parte della Folgore di Pisa venne una
smentita: “Assolutamente mai sono stati usati armamenti all’uranio impoverito, né mai sono stati comprati, né
abbiamo mezzi in grado di sparare queste armi, cioè non abbiamo bocche di fuoco per queste munizioni”.
Tuttavia la questione del lotto IMI (l’acronimo sta a significare “Israel Military Industry”), ha suscitato non
poche perplessità (sembra peraltro che il lotto fosse di costruzione tedesca). Perché l’Italia ha acquistato
questo lotto da Israele? L’Italia non è in grado di produrre proiettili per cannoni da 105 mm? Qualcuno dovrà
pure rispondere a questa domanda! Va tenuto conto che all’epoca dei fatti vigeva un bando per il commercio
di armi con Israele perché considerato paese in guerra e perché era stato tramite di vendita di armamenti
con il Sudafrica, paese per il quale esisteva un embargo internazionale. Non è mai stato chiarito se questo
lotto sia giunto in Italia attraverso una triangolazione o attraverso una regolare transazione autorizzata
dall’apposito comitato per le autorizzazioni, all’epoca dislocato presso il Ministero del Commercio con
l’Estero e presieduto dal diplomatico Ministro Alberto Indelicato. E’ da tener presente che l’Italia ha aderito
36
Inoltre va tenuto presente che per valutare l’efficacia protettiva delle armature dei mezzi corazzati
italiani, debbono essere su di essi effettuati test con proiettili all’uranio impoverito. Infatti è ovvio che
i nostri carri-armati debbono presentare la massima possibile sicurezza per gli uomini che vi
operano. E la sicurezza va valutata in base alle armi che possono essere più pericolose. Le armi
all’UI possono venire usate dai paesi che le hanno in dotazione, in teatri operativi nei quali possono
trovarsi ad operare anche le forze italiane. Non risulta sia stato mai richiesto alle ditte produttrici di
mezzi corazzati e blindati, in Italia se siano state impiegate corazzature o blindature con lamiere in
uranio impoverito e se sono stati effettuati dei test per verificare la resistenza all’impatto rispetto ad
armi all’UI.
E’ comunque necessaria, a parere dello scrivente, la disponibilità in Italia di armi all’uranio
impoverito per poter effettuare questi test74, test i quali naturalmente debbono essere effettuati nelle
condizioni di sicurezza necessarie (alcuni test sono da effettuare in caverna). Desta dunque
perplessità l’affermazione che l’Italia non ha mai avuto in dotazione armi all’uranio impoverito
perché ciò
farebbe sospettare che i nostri carri armati e mezzi blindati non siano mai stati
sottoposti a prove di resistenza rispetto a tali armi.
Circa i pericoli esistenti nel teatro somalo, ha riferito ad esempio il maresciallo Marco Diana,il
quale si ammalò di un tumore dopo che aveva operato in Somalia e in Bosnia. E’ bene evidenziare
che nel resoconto che segue, il maresciallo mette in evidenza gravi carenze nelle misure di
protezione anche sotto altri riguardi, ad esempio quelli concernenti le radiazioni dei radar (e cioè
rischi al di fuori di quelli relativi all’uranio impoverito), e cita le operazioni di vigilanza effettuate dal
personale. Da notare che dell’attività di vigilanza si deve tener ben conto perché, come in
precedenza notato, a chi è colpito da grave malattia, (avendo effettuato attività di vigilanza) deve
essere assegnata la categoria di “vittime del dovere” (e ciò in base alla L. 466/80 art. 3 e alla L.
308/81, art. 5, L. 266/05 art. 1 comma 563) e quindi conferiti i risarcimenti relativi. Del resto la
missione in Somalia era costituita da un’operazione di SOCCORSO UMANITARIO e le citate leggi
stabiliscono che a chi ha effettuato operazioni di soccorso (in caso riporti un grave infortunio) sia
conferito lo status di “VITTIMA DEL DOVERE” Il maresciallo Marco Diana mette anche in evidenza,
che nostro personale ha operato all’interno di carri somali colpiti quindi in condizioni di alto
rischio75 ed ancora cita il fatto che il personale italiano ha sostato in prossimità di zone in cui hanno
sin dal 1925, al protocollo di Ginevra che vieta l’impiego di armi chimiche (le armi all’uranio hanno anche
effetti di tossicità chimica).
74
Non è mai stato risposto alla domanda se i nostri mezzi corazzati e mezzi blindati sono stati sottoposti o
meno ai test nei riguardi della resistenza dei mezzi corazzati alle armi all’uranio impoverito (vedi in merito
quanto affermato dal colonnello Bertino nella citata audizione presso la Commissione Uranio impoverito del
Senato del 18 ottobre 2005).
75
Circa il grave rischio che corre chi si introduce all’interno di un carro armato colpito è da tener presente
che per il personale Usa che all’epoca della Guerra del Golfo operò anche all’interno di carri armati colpiti,
venne compilato un apposito questionario (copia è stato dallo scrivente inviato alla Commissione senatoriale
in data 22 febbraio 2011) in cui si chiede se la presenza della persona nel carro armato è stata inferiore a 5
minuti, tra 5 e i 15 minuti, tra i 16 e i 30 minuti, oppure per più di 30 minuti. Per quanto riguarda il tempo
trascorso dopo il momento “distruttivo”, si chiede nel questionario se è inferiore alle 22 ore, se è tra le 12 e le
24 ore, se è più di 24 ore. Quanto sopra mette in chiara evidenza la necessità, per quanto riguarda
l’esposizione, di tener conto delle dosi prevedibili di ingestione e inalazione di particolato. Non ci si
37
operato carri armati Abrams (i quali, insieme ai blindati Bradley, erano dotati di armamento
all’uranio impoverito, ndr).
Il maresciallo, in un’intervista rilasciata al giornalista Paolo Carta, con riferimento alla grave
malattia da cui era affetto, affermò tra l’altro che..... «...Presenterò un ricorso alla Corte dei Conti e
al Tar del Lazio. Lo Stato sostiene che non è provato scientificamente il nesso di causalità tra il
contatto con certe sostanze e la mia malattia? Veramente sarebbero loro a dovermi dimostrare che
il mio tumore - rarissimo e, per usare i parametri medici, a rapida evoluzione - non è dipeso dai
missili che ho maneggiato, dalle medicine che ho preso e da quelle che non mi hanno dato, dai
raggi magnetici in cui sono incappato, dalle sostare nucleari utilizzate dai miei commilitoni o dagli
eserciti che dovevamo controllare per la Nato, e dallo stress delle missioni in Somalia, in Bosnia e
in tutto il mondo. A farmi forza ci sono purtroppo tanti ragazzi, colleghi, nelle mie stesse condizioni
perché i morti dopo il contatto con l'uranio impoverito sono pochissimi rispetto agli altri militari
malati o scomparsi dopo le trasferte di pace con la Nato».
Parole durissime. E le prove? «Per esempio i manuali che dovevamo studiare noi istruttori
lanciamissili prescrivono una serie di norme di sicurezza che noi non abbiamo mai rispettato. La
distanza dai bersagli per le esercitazioni - che emanano raggi infrarossi - doveva essere almeno
75 metri. Noi abbiano sempre sparato a sagome situate a non più di 50 metri, senza maschere e
cuffie. E poi certe esercitazioni dovevano essere svolte in 3-4 mesi, per evitare i contatti troppo
prolungati con certe sostanze, usate per preparare le bombe e per pulire mortai, lanciamissili e
armi. Invece no, le prove duravano spesso 3-4 settimane, poi via in missione».
Dove lei può essersi ammalato? «In Bosnia, in Somalia, chissà. In Africa ero il responsabile della
scorta per le carovane che trasportavano armi, missili, mezzi e quant'altro da Mogadiscio verso le
altre zone, sotto la bandiera Nato. Questi mezzi poi dovevano essere sottoposti a bonifica
nucleare, biologica e chimica prima di essere imbarcati di nuovo per l'Italia».
La sua denuncia arriva dopo una pensione rifiutata, potrebbe essere considerata poco credibile, la
vendetta da un muretto a secco. «Tutto questo è vero e avviene tutti i giorni, lo sa chi va sul campo
e non sta dietro un ufficio in caserma. E di fronte a certe parole la mia unica difesa è dire e provare
la verità. Ma tutto questo avviene perché nell'Esercito non esiste un sindacato, si è sempre sotto
schiaffo, in balia dei superiori, se pretendi di far rispettare le leggi sulla sicurezza magari ti
rovinano con le note caratteristiche. E allora ubbidisci, in silenzio. E non è il discorso di un
maresciallo: lo stesso vale per i tenenti, i colonnelli e per i generali, che poi devono rendere conto
ai politici. Tutto sulle spalle dei poveri soldati che magari dovevano lavorare in missione operativa
in Africa sui carri armati: vecchi, superati, senza nessuno schermo protettivo per le radiazioni
elettromagnetiche, malgrado la presenza di pochi metri di ponti radio che arrivavano solo sino
all'Italia e negli Usa. E tutti sanno gli effetti di certe esposizioni ai campi magnetici».
Afferma inoltre il maresciallo: “Il carro non era schermato, quindi vi lascio immaginare a quali
sollecitazioni ero sottoposto. Ma non finisce qui, sul carro vi erano stivati con cinque uomini
d'equipaggio, missili, munizioni, armi di riserva, carburante di riserva, batterie di riserva e varie
dotazioni, compresi gli zaini nostri con tutto il materiale per sopravvivere i giorni che avremmo
impiegato a percorrere il tratto di strada previsto dalla missione, per l'andata più il ritorno. Inoltre, il
carro era dotato di un visore a raggi infrarossi, che funziona a 15.000 volt, il quale era d'obbligo
l’uso in quanto capitava molte volte di viaggiare di notte e quindi se si voleva vedere la strada
bisognava usarlo. Durante i miei viaggi come scorta dei convogli, mi ricordo che dovevamo
fermarci spesso, per controllare che sulla strada non ci fossero delle mine anticarro. Molte volte
vedevamo i carri in dotazione all’esercito somalo, erano lì mezzi distrutti, e noi ci dovevamo
passare vicino. Erano di fabbricazione russa. Mi ricordo quando facevamo il controllo del territorio
o il rastrellamento che in questi carri ci veniva ordinato di entrarci per controllare che tutto fosse a
posto. Una volta rientralo a Mogadiscio, mi dovevo adoperare con i miei soldati, per organizzare il
servizio di sicurezza della base e dei container appoggiati al molo, in attesa dell'arrivo delle navi
container, per essere caricati e rimandati in Italia. Quindi dovevo girare tutta la notte, per
sorvegliare...”
“...Un’altra cosa che mi ha fatto riflettere è stato quando pensavo ai missili che in Somalia gli
Americani usavano. E sì, perché i Somali a volte ci bombardavano con i mortai e gli americani,
facevano alzare in volo i loro elicotteri, i quali una volta stabilita la traiettoria, più o meno giusta, da
può assolutamente accontentare del genericissimo termine di “esposizione”. Come purtroppo è stato fatto in
Italia, in varie relazioni dividendo semplicemente il personale tra “esposto” e “non esposto”.
38
dove potevano essere lanciate le bombe con i mortai somali, gli americani lanciavano tanti di quei
missili da radere al suolo la zona ipotetica del lancio. Devo anche dire che dopo gli assalti Somali (i
quali hanno toccato anche le colonne che ho scortato, e sì ogni tanto qualche proiettile si faceva
sentire: non era più permesso passare per Mogadiscio, ma bisognava passare per una bretella di
collegamento fatta dagli americani in modo da aggirare Mogadiscio e arrivare al porto tramite
l’aeroporto, così si limitavano i pericoli d’imboscate. Però sul lato destro della bretella andando
verso l’aeroporto, all’uscita di Mogadiscio, vi era un’area che era utilizzata dagli Americani, in
prevalenza per esercitarsi con tutte le armi portatili, i carri armati ABRAMS, i sistemi missilistici e
gli elicotteri. Noi eravamo costretti per vari motivi, sotto ordine ricevuto, a passare proprio affianco
a quest’area e molte volte ci dovevamo fermare, proprio in quel tratto della bretella, per aspettare
dei mezzi, che si dovevano accodare alla mia colonna; oppure ci dovevamo fermare perché ci
veniva ordinato dal comando per questioni di sicurezza...”.
Dal racconto del maresciallo appare che esistono carenze nella normativa
concernente la
protezione anche al di là di quella specificamente riferibile ai rischi dell’uranio.
Le norme di protezione specifiche per l’uranio impoverito, come detto in precedenza, comportano
l’uso di tute speciali antiradiazione (e quindi assai fitte, al fine di non far passare i raggi alfa),
maschere (con filtri appropriati), guanti, occhiali, così come spiegato nelle norme Usa (v. in
particolare le norme Usa del 1984 e le norme Usa del 14 ottobre 1993 - in allegato).
Non risulta che il nostro personale in Somalia abbia adottato tali norme di protezione (come in
precedenza accennato). Così è stato anche in Bosnia e in Kossovo fino al 2000. Le norme che i
reparti italiani hanno adottato in Somalia (v. allegato) riguardavano la protezione da rischi di colpi di
sole, punture di insetti, diarree, ecc.. Tale elenco è stato inviato dallo scrivente alla Commissione
Senatoriale. Le prime norme di protezione dai pericoli dell’uranio impoverito sono quelle più volte
citate in precedenza, ed emanate dalla Kfor, la forza multilaterale nei Balcani il 22 novembre 1999.
Per i nostri reparti le prime norme, almeno a quanto è noto allo scrivente, apparvero nel maggio del
2000 e sono quelle (già citate) della Folgore. Peraltro, a detta di molti reduci, anche dopo il 2000 le
norme su menzionate non vennero sempre applicate o vennero applicate solo in modo parziale.
Inoltre non si conoscono i dati “merceologici” relativi all’efficacia di queste misure di protezione, cioè
non si sa se rispondano, ad esempio, agli stessi requisiti standard individuati dagli Usa, e ciò in
particolare per quanto riguarda i filtri utilizzati (v. Allegato) e il tessuto delle tute76. Circa l’efficacia
dei filtri usati dal personale italiano, sono state avanzate delle riserve (vedi Allegato). Alcuni
interessanti rilievi in merito sono stati formulati dal tecnico Gianluca Bolzonella (che peraltro può
fornire ulteriori indicazioni in merito).
Un’ampia disquisizione in rapporto alla doverosità di applicare misure di protezione si può reperire
nella sentenza del Tribunale Civile di Firenze in data 17 dicembre 2008 relativa al paracadutista
G.B . Marica che ha operato in Somalia senza norme di protezione (v. allegato). La Corte ha
chiesto al Ministero della Difesa un risarcimento un 545 mila euro.
Nella sentenza si legge tra l’altro: “Deve concludersi che, nel caso in discorso, vi sia stato un
atteggiamento non commendevole e non ispirato ai principi di cautela e responsabilità da
parte del Ministero della Difesa, consistito nell’aver ignorato le informazioni in suo
76
Per inciso, a proposito delle tute è bene ricordare che i militari Usa le lavavano ogni sera, mentre i nostri
militari si limitavano a spazzolarle.
39
possesso, già da lungo tempo circa la presenza di uranio impoverito nelle aree interessate
dalla missione ed i pericoli per la salute dei soldati collegati all’utilizzo di tale metallo, nel
non aver impiegato tutte le misure necessarie per tutelare la salute dei propri militari e
nell’aver ignorato le cautele adottate da altri Paesi impegnati nella stessa missione,
nonostante l’adozione di tali misure di prevenzione fosse stata più volte segnalata dai nostri
militari...” “L’Amministrazione convenuta deve ritenersi responsabile del danno alla salute
subìto [dal paracadutista G.B. Marica, n.d.r.], danno che, consistendo in lesioni personali
gravissime
cagionate
da
comportamento
colpevole
dell’amministrazione,
integra
necessariamente gli estremi del correlativo reato”.
Circa la nascita di bambini malformati (tale possibilità è esplicitamente menzionata nelle norme di
protezione della Kforce succitata del 22 novembre 99 a firma del Col. specializzato NBC Osvaldo
Bizzari), gli organi di stampa hanno ampiamente evidenziato queste tematiche (v. allegato).
La nascita di bambini malformati riguarda anche casi verificatisi nei poligoni di tiro77. In particolare
nei poligoni di Salto di Quirra in Sardegna si sono verificate anche nascite di animali malformati.
La questione delle malformazioni alla nascita è stata oggetto di un ampio reportage della rivista
“Life” del 1995 (vedi Allegato). E’ stata anche oggetto di un documentario cinematografico italiano
del regista Alberto D’Onofrio, dal titolo “La sindrome del golfo” (presentato alla 56^ mostra
internazionale del cinema di Venezia nella sezione “Nuovi Territori”).
Il Generale Tontoli afferma, come sopra ricordato, che non sono stati dati in dotazione
dispositivi di protezione. Forse sarebbe più esatto dire che le disposizioni di protezione sono
state adottate solo sei anni dopo quelle Usa del 1993. Peraltro, come si è in precedenza ricordato,
dette norme di protezione (consistenti nell’uso di maschere, occhiali, guanti, tute) erano già state
precisate nelle disposizioni Usa del 1984 inviate all’Italia (v. Allegato). Il generale non si sofferma
inoltre sulla questione se il personale operante in zone in cui è stato impiegato uranio impoverito, è
stato, quanto meno, edotto dell’esistenza di norme (e del loro contenuto). Certo è che in Somalia,
come in precedenza ricordato, e prima ancora, nella guerra del Golfo le norme non sono state né
rese note, né applicate. Sono state emanate solo nel 2000 (all’epoca delle operazioni in Kossovo)
ma a detta di numerosi “reduci” spesso non sono state applicate o sono state applicate solo
parzialmente (vedi Allegato).
L’opinione che non necessitino misure di protezione è stata confermata anche dal ministro della
Difesa, on. La Russa che, in una dichiarazione all’Ansa del 2 marzo 2011 afferma che non è
previsto l’uso di guanti o altri dispositivi di protezione individuale, non implicando tale
pratica l’esposizione a sostanze nocive per il personale incaricato!
77
Ciò fu a suo tempo anche oggetto di una trasmissione televisiva del giornalista Enzo Biagi nella rubrica dei
“Cinque minuti”. Il reportage si riferisce alle malformazioni registrate presso Escalaplano nell’area del
poligono di Salto di Quirra. Da notare che la stampa si è occupata della questione con numerosissimi articoli
(v. qualche articolo in Allegato).
40
Circa il numero dei militari colpiti da neoplasie maligne accertate, il generale Tontoli fa presente che
i militari colpiti da neoplasie accertate sono in tutto 112578 e su questi 334 hanno preso parte a
missioni all’estero.
Ma la relazione, pertinente al campo militare, non contiene dati circa:
a) quanti sono i casi di tumore relativi ai civili (personale civile inviato dalla Presidenza del Consiglio
– v. ad esempio personale dei servizi segreti e Protezione Civile – dal Ministero Difesa e da altri
ministeri come l’Interno, gli Esteri, la Giustizia, l’Agricoltura e Foreste, l’Economia e Finanze);
b) quanti sono i casi di dette patologie che si riferiscono a personale che ha operato in Italia
(militari e civili) nelle zone dei poligoni e in depositi di armi, munizioni, vestiario, automezzi e officine
di riparazione79;
c) quanti sono i casi di personale che ha operato non in “missione” ma in “destinazione fissa”.
Infatti è da tener presente che non devono essere presi in considerazione solo i casi relativi al
personale che si trova in condizione di “missione”, ma anche i casi relativi al personale che si
trova in condizione di “destinazione fissa”;
d) quanti sono i casi di malformazioni alla nascita80;
e) quanti sono i casi di altre gravi patologie, come la sclerosi (in particolare morbo di Gehring81).
78
Questo numero è diverso da quello reso noto dal generale medico Martinez nell’audizione presso la
Commissione Uranio del Senato del 17 maggio 2007 (pag. 16), secondo cui a partire dal 1995-1996 si erano
(a quella data) riportati 1802 casi di tumore tra il personale delle forze armate. Anche diverso è il dato fornito
dal GOI (Gruppo operativo interforze della Sanità Militare) inviato alla Commissione Senatoriale nella scorsa
legislatura dove venivano menzionati 1991 casi. Il numero è infine diverso da quello contenuto nell’elenco
inviato alla Commissione Senatoriale nella scorsa legislatura dove si elencano 2536 casi (sempre alla data
del 2007). Si tratta comunque di dati che non tengono conto di quanto accaduto nelle operazioni in Somalia
nel 1992-1994 e ancor prima in quelle della guerra del Golfo (1991). In risposta a una interrogazione dell’on.
Teresa Bellanova del 13 maggio 2010, il ministro della Difesa ha risposto che sarebbero 2727 i militari
italiani affetti da patologie neoplastiche al 31 dicembre 2009, precisando che sarebbero 595 i casi di
malformazione per personale impegnato in missioni nei Balcani, Iraq, Libano e Afghanistan. Per inciso
vengono così omessi i dati relativi alle operazioni svolte dalla guerra del golfo del 1991 e in Somalia del
1992-1994 e i dati relativi a poligoni e depositi.
79
I depositi di vestiario, automezzi, le officine di riparazione, non vengono, come sopra accennato,
neppure menzionati nella normativa italiana esistente!
80
Non vengono stabiliti nelle normative i criteri per i risarcimenti riguardanti i casi di bambini colpiti da
malformazioni. In questi casi vi è un danno enorme, in primo luogo ovviamente per i bambini così nati, ma
anche per i genitori. E’ opportuno che si provveda a colmare questa grave carenza.
81
Da un articolo sul N.Y. Times del 25 gennaio 2009 si apprende che dal settembre 2008 è stato deciso
dagli USA, per i reduci della guerra del Golfo risultati affetti dal morbo che prende il nome dal campione
sportivo Lou Gehring (una forma di sclerosi), che venga concessa una indennità per coloro che hanno
prestato servizio per almeno 90 giorni. Precisamente essi hanno diritto ai "disability benefits". Tra il
personale italiano che ha operato in zone contaminate da uranio impoverito vi è anche chi è stato colpito da
questa malattia. Un caso (non coperto da privacy in quanto reso noto dalla stampa) è quello del militare
Carmine Pastore abitante in provincia di Potenza (v. Allegato). Purtroppo questa malattia non è stata presa
in considerazione nelle analisi della Commissione Mandelli e neppure nelle analisi delle commissioni di
inchiesta del Senato sull'uranio impoverito, così come non sono state prese in considerazione le malattie
genetiche che pure hanno causato la nascita di molti bambini malformati. Il Ministero della Difesa e gli altri
Ministeri interessati non hanno fornito alcun dato su queste situazioni. E ciò ha conseguenze sul
conferimento di risarcimenti (i quali si riferiscono solo a casi di tumore).
La notizia che proviene dagli USA costituisce un incentivo affinché finalmente si venga a conoscere il
numero dei casi di gravi malattie neurologiche e genetiche finora ignorati. Per la precisione, nell'articolo del
N.Y.Times si legge: "In other circumstances, proof of casuality has been eased or waived. For instance, the
Veterans Affairs Department in 2001 added Lou Gehring's desease to the list of service-related disabilities
for Persian Gulf war veterans; in September 2008 it agreed to consider any service member who served for
at least 90 days eligible for disability benefits if they contracted A.I.S.". E’ auspicabile che attraverso la
commissione d’inchiesta del Senato vengano effettuati gli accertamenti necessari.
41
I dati forniti dal generale dovrebbero essere peraltro raffrontati con quelli che la Sanità Militare ha
inviato nella scorsa legislatura (in un elenco nominativo) alla Commissione Uranio Impoverito,
elenco in cui figurano 2536 casi (alla data del 2007 – vedi, in Allegato, la prima pagina di
quell’elenco). Non si conoscono i dati raccolti dalla Polizia Giudiziaria su ordine della commissione
senatoriale nella scorsa legislatura, anche se si sa che alcuni dei dati raccolti sono stati forniti dalla
Polizia Giudiziaria all’ISS (Istituto Superiore Sanità)82.
A proposito dei dati resi noti dal Generale, non è del tutto chiaro se si riferiscono solo a personale
dell’Esercito (o riguardino anche personale di altre Forze armate) e neppure si sa se includono
quelli che si riferiscono a personale che ha operato nei poligoni, nei depositi e nelle officine. Un
esempio di questi casi è quello che riguarda il signor Ariu di cui si è fatto cenno in precedenza.
Inoltre, come sopra indicato, i casi resi noti si riferiscono solo al personale in missione trascurando
quello in destinazione fissa (come era il caso del Sig. Ariu).
Altra questione di cui si trova un cenno nella relazione del generale Tontoli, riguarda le
“nanoparticelle”. In particolare non è chiaro se la Sanità militare sia in grado di eseguire quegli
stessi esami al microscopio elettronico che attualmente vengono eseguiti da privati a spese dei
malati (v. allegato - dove un ammalato, il sig. Cosimo Pinto, si lamenta per questa situazione). Se
la presenza delle “nanoparticelle” è rilevante ai fini della valutazione dei singoli casi, dovrebbe
essere, almeno a parere dello scrivente, la stessa Sanità militare a prendersene cura!
Nessuna indicazione si è avuta ad oggi su questa tematica. C’è da chiedersi se il Policlinico
Militare del Celio sia in grado di eseguire queste analisi, servendosi di un microscopio
elettronico e delle altre apparecchiature necessarie.
Quanto a ciò che riguarda il consiglio (richiamato dal gen. Tontoli), che sembra sia stato dato al
personale impiegato in operazioni all’estero, di non fare figli per tre anni (ed emerso dalle
dichiarazioni che vennero fornite dagli on.li Pisa e Angioni (29 giugno 2004), nella sede della
Commissione Difesa della Camera) è da ritenersi che gli stessi parlamentari possano fornire le
precisazioni in merito.
Peraltro il fatto che il Capo della Sanità dell’Esercito non sia al corrente della questione, non vuol
necessariamente dire che la questione “non esista”. Purtroppo non sempre i vertici militari sono
perfettamente a conoscenza di quanto accade “sul campo”. Potremmo in merito citare il caso
molto recente (31 dicembre 2010), lamentato dal ministro della Difesa on. La Russa, per cui i
vertici militari, forse perché non a conoscenza completa di come erano accaduti i fatti, non gli
avevano fornito notizie sullo scontro a fuoco avvenuto in Afghanistan, in cui furono coinvolti i nostri
militari insieme a un gruppo di combattenti locali. Tanto che il ministro ebbe a dichiarare che la
morte di un nostro militare, l’alpino Miotto, fu dovuta a un episodio isolato (il colpo di un cecchino).
Non sapeva evidentemente che vi era stato uno scontro a fuoco con un gruppo di combattenti
82
Anche a questo riguardo è auspicabile che la Commissione d’inchiesta del Senato promuova le azioni
necessarie per individuare i dati raccolti dalla Polizia Giudiziaria, i quali peraltro non sono stati resi noti.
42
afghani durato oltre dieci minuti. Una versione dunque, quella del Ministro, fornita inizialmente, che
fu certamente inesatta o incompleta.
Potremmo anche menzionare, ad esempio, il caso assai grave, citato in precedenza, di non
conoscenza della situazione, caso che si riferisce a quando il Ministro della Difesa pro-tempore on.
Mattarella non era stato messo a conoscenza del fatto che in Bosnia erano stati sparati oltre 10
mila proiettili all’uranio impoverito (tra l’altro da aerei decollati dalle basi di Aviano e Gioia del Colle,
basi che sono sotto il comando italiano) il quale poteva essere a conoscenza di tutte le operazioni
svolte.
Per quanto concerne il tema dei pericoli della nascita di bambini malformati, lo scrivente vorrebbe
suggerire un’attenta lettura del documento francese relativo al “Colloquio di St. Denis” del 21-22
novembre 2000, sull’uranio impoverito e sulla salute riproduttiva delle donne. Tale documento è
stato dallo scrivente inviato alla Commissione Senatoriale83.
Di tutto rilievo anche il recente rapporto sulla situazione relativa a malformazioni alla nascita
verificatesi a Falluja. Alla stesura del rapporto ha partecipato anche la professoressa di genetica
dell’Università di Genova, Paola Manduca (v. Allegato). Tale rapporto, inviato dallo scrivente alla
Commissione, fornisce ulteriori precisazioni rilevanti per il detto fenomeno delle malformazioni alla
nascita.
In materia, certamente, la prof.ssa Manduca potrà fornire ulteriori elementi di conoscenza.
AUDIZIONE DEL PROF. MASSIMO FEDERICO
Il prof. Federico afferma che l’indagine della Commissione Mandelli non aveva evidenziato alcun
caso di contaminazione dovuto ad uranio impoverito e che di conseguenza il metallo, non può
essere considerato come causa dell’insorgere delle malattie. Su questo argomento si rimanda alle
osservazioni formulate a proposito dell’audizione del colonnello Rossetti.
Comunque, come in precedenza accennato, lo scrivente ritiene che certamente nessuno può
affermare con certezza che l’uranio impoverito sia causa di un tumore (non sappiamo infatti qual è
l’eziopatologia dei tumori – e i tumori possono essere generati da più fattori84). Ma nessuno può
83
Occorre anche non dimenticare quanto è accaduto nel poligono di Salto di Quirra in relazione alla nascita
di animali malformati, oltre a quanto accennato in precedenza circa i casi di malformazione di bambini alla
nascita.
84
Si pone a questo riguardo la problematica relativa a ciò che debba intendersi per CAUSA DI SERVIZIO. In
merito possiamo ricordare quanto scrive il Dott. Daniele Zamperini su “L’Avvenire Medico” “Per causa di
servizio si intende la ricorrenza di un rapporto causale tra il servizio reso e l’infermità riscontrata. Tale
rapporto causale non deve essere necessariamente esclusivo, esso può costituire anche solo una concausa
purché di una certa importanza (“efficiente determinante”)” ...”Per i tumori i criteri non sono ben definiti. Pur
se molto criticate le commissioni (e in passato la Corte dei Conti) seguono di solito un criterio presuntivo: se
il lavoratore è stato esposto ad elementi cancerogeni e in seguito si è sviluppato un tumore, si deve
presumere il nesso di causalità”.
C’è da osservare in merito che la Legge Finanziaria 2008 (art. 2, commi 78 e 79) prevede la possibilità di
risarcimenti in situazioni in cui è stato impiegato l’uranio impoverito e le nanoparticelle di metalli pesanti,
43
nemmeno escludere che l’uranio impoverito provochi tumori. Ed è bene rilevare che in questa
situazione è necessario adottare il principio di precauzione, cioè in pratica adottare le misure di
protezione. Ad esempio i reparti degli Stati Uniti, come in precedenza più volte ricordato, le hanno
adottate fin dal 1993 in Somalia e peraltro erano già state rese note dagli Usa in Italia nel 1984 (per
quanto riguarda la pericolosità del metallo nel maneggio a freddo - v. Allegato).
Ad ogni modo l’affermazione lascia assai perplessi anche perché, come in precedenza ricordato, lo
stesso Prof. Mandelli, in un articolo scritto insieme al Prof. Mele (facente parte della Commissione)
sulla rivista “Epidemiologia e Prevenzione” (n. 4-5, luglio-ottobre 2001) afferma che “Per quanto
riguarda poi l’associazione tra l’eccesso di Linfoma di Hodgkin e l’uranio impoverito, come è
stato discusso nella relazione, attualmente siamo in presenza di una carenza di conoscenze
per cui non siamo in grado di escludere che l’uranio impoverito possa essere causa di tale
patologia”.
Inoltre, purtroppo, nelle relazioni della Commissione Mandelli sono stati riscontrati dei gravi errori.,
tra cui quello segnalato dal prof. Lucio Bertoli-Barsotti, professore associato di statistica Università
di Torino (errore che la Commissione ha dovuto riconoscere - v. Allegato). Venne usata la
distribuzione probabilistica di Gauss, anziché quella di Poisson nella 1^ relazione della
Commissione Mandelli.
L’indagine del prof. Mandelli, inoltre, è basta su un limitatissimo numero di casi di tumore (poche
decine). Oggi si sa che il numero supera i 2000 casi! Tali casi peraltro riguardano solo i militari,
(esclusi quindi i casi dei civili).
C’è forse da osservare che l’affermazione “l’indagine non aveva evidenziato alcun caso di
contaminazione da uranio impoverito” dovrebbe essere rivista. Tra l’altro mi pare che sia difficile
stabilire chi siano coloro che vengono classificati come “esposti”. In proposito, dalla Commissione
Mandelli furono, tra l’altro erratamente, considerati come in egual modo esposti, sia coloro che
avevano operato senza misure di protezione, sia coloro che le avevano adottate (sono state messe
insieme in uno stesso cesto mele e carciofi!).
Inoltre il numero di esposti, inteso come il numero di coloro che erano stati in missione (magari
anche per un solo giorno!) ha fatto sì che venissero considerati come presenti ed esposti,
addirittura all’incirca 40 mila persone85, mentre il personale inviato non è stato superiore ai 27 mila
uomini(, come del resto risulta dal Libro Bianco della Difesa emanato all’epoca – v. Allegato86).
La Commissione si basò sul numero dei “fogli di missione” senza tener conto che il numero dei
“fogli di missione” non corrisponde al numero delle persone che hanno operato (ad esempio il ten.
quindi in situazioni da considerarsi a rischio e che, di conseguenza, dovrebbe implicare l’adozione di misure
di protezione.
85
In relazioni successive si parla addirittura di 56 mila persone esposte. Al solito non ci si preoccupa di cosa
si vuole significare col termine “esposto”, dimenticando completamente che ci sono vari livelli di esposizione
(varie intensità e probabilità di esposizione).
86
Certo è che se aumenta artificialmente il numero degli esposti, la “pericolosità in percentuale diminuisce”:
un malato su 100 esposti è una cosa, 1 malato su 1000 esposti è un’altra. Ma non si può giocare
allegramente su questa delicata materia!
44
col. Emerico Laccetti, che si è ammalato di un tumore, ma per fortuna è guarito, ha effettuato 48
missioni, il ché non vuol dire che c’erano “48 esposti”, ma non uno solo!)
Inoltre su cosa si debba intendere per personale esposto87 è una questione da risolvere caso per
caso, come in precedenza indicato anche a proposito dell’audizione del colonnello Rossetti.
AUDIZIONE DEL DOTT. ALESSANDRO MANCUSO
Concordo pienamente con la proposta di acquisire l’esperienza di ricerca e di discussione sulla
problematica dell’uranio impoverito disponibile in altri paesi. Tra l’altro tra questi paesi ve ne sono di
ben più avanzati del nostro a livello di ricerca! Si tratta inoltre di paesi che hanno iniziato gli studi
sull’uranio molto prima che in Italia. Ad esempio gli Stati Uniti hanno iniziato, come in precedenza
ricordato, gli studi sull’uranio impoverito più di mezzo secolo anni prima di noi! E inoltre basandosi
su un numero di casi enormemente più vasto.
Semmai si pone il problema di chi possa assumersi l’onere (il Ministero della Salute? la Direzione
Generale della Sanità Militare? un Ente privato?) di un esame di questa documentazione che ha
delle dimensioni rilevantissime (migliaia e migliaia di pagine). Certamente si tratta di una
documentazione più affidabile di quella “nostrana” perché, come sopra accennato, basata su una
massa di dati ben più rilevante di quella di cui noi siamo in possesso e sviluppata in Paesi che
hanno potuto usufruire di un’attrezzatura scientifica più avanzata della nostra88. Infatti per le
vicende italiane è naturalmente di particolare interesse la documentazione esistente all’estero,
soprattutto quella precedente il 1991 (guerra del Golfo) e il 1992-1994 (operazioni in Somalia)
perché già in quelle operazioni abbiamo avuto numeroso personale colpito e tale personale non ha
potuto disporre di adeguate misure di protezione (come ad esempio quelle specificate nelle norme
USA del 1984 e del 1993, più volte menzionate in precedenza).
Lo scrivente ha inviato alla Commissione senatoriale qualche estratto di documentazione degli Usa
ed un elenco di studi sviluppati prima degli anni ’90 all’estero in materia di uranio impoverito. Di tali
studi l’Italia avrebbe potuto essere quindi a conoscenza. Ne avrebbero dovuto essere a
conoscenza comunque, quanto meno, i Servizi Segreti militari italiani (attuali RIS) che hanno dei
rappresentanti nelle ambasciate e debbono aggiornarsi su tutto ciò che all’estero riguarda la sfera
militare e le capacità armate offensive e difensive. Peraltro è da ritenere che anche la Sanità
Militare avrebbe dovuto esserne a conoscenza. E quindi di ciò si sarebbe dovuto tenerne conto per
87
Il conteggio del personale esposto non riguarda solo chi è stato in missione all’estero, come con grave
leggerezza si è affermato, ma riguarda anche quello in destinazione fissa e si riferisce anche al personale
che ha operato nei poligoni, nei deposti, nelle officine, come in precedenza accennato. A parte il fatto che va
definito cosa si intende per personale “esposto”. Senza una definizione accurata di questi termini c’è da
chiedersi: di che cosa stiamo parlando?
88
In Italia si sta ancora discutendo sul corretto (o meno corretto) uso del microscopio elettronico e non sono
avute risposte definite e convincenti. Lo scrivente ha inviato alla Commissione Senatoriale una
documentazione della dottoressa Maria Pia Sammartino. Quanto sopra vale anche per la questione della
pericolosità dei raggi Alfa.
45
quanto riguarda l’esigenza di adottare il principio di precauzione in zone operative dove era
sospettabile il rischio dell’uranio. C’è da chiedersi perché questo non sia accaduto. Per inciso, c’è
da chiedersi: sono mai stati interrogati in merito i Servizi Segreti?
L’audizione del dott. Mancuso dell’Enea, richiama l’attenzione sul problema che interessa gli aspetti
“nucleari” dell’uranio, in particolare per ciò che riguarda l’emanazione delle particelle alfa e richiede
quindi un attento esame da qualche esperto in campo nucleare e magari del parere delle massime
autorità istituzionali nel campo della fisica nucleare, come in precedenza accennato.
Su alcuni aspetti della questione si espresse il Prof. Evandro Rodi Rizzini dell’Università di Brescia
che esegue sperimentazioni presso il Cern di Ginevra (ne abbiamo fatto cenno in precedenza). Lo
scrivente ha inviato copia alla Commissione del Senato di alcune interviste rilasciate dal suddetto
Prof. Lodi Rizzini. Lo stesso professore espose in una conferenza tenutasi a Pisa alcuni anni or
sono alcuni concetti molto interessanti in materia. Ciò avvenne anche in occasione di un convegno
tenutosi presso la Camera dei Deputati.
AUDIZIONE DEL DOTT. TEODORO BILANZONE89
Il dott. Bilanzone afferma tra l’altro, in merito alla questione dei risarcimenti, che la situazione per
cui ad oggi nessuna delle istanze relative all’esposizione dell’uranio impoverito è stata definita
deriva da una regolamentazione particolarmente stringente che ha escluso il criterio di probabilità90
per riconoscere il diritto all’indennizzo del danno subìto. Se si sostiene la tesi che l’uranio
impoverito non c’entra affatto con i tumori (non si può “fare un processo in assenza di delitto”, come
ha sostenuto nella sua relazione il col. Rossetti), il problema dei risarcimenti per i contaminati da
uranio impoverito e dalle cosiddette “nanoparticelle”, in relazione a quanto stabilito dalle leggi
finanziarie 2006-2008 non esiste neppure. Infatti se si esclude l’esistenza stessa del legame, non
c’è da prendere in considerazione né un legame di certezza tra causa ed effetto né un legame
probabilistico!
Peraltro vi è da osservare che in merito ai risarcimenti per gravi infortuni come i tumori, è stata in
vigore la L. 308/81 (modificata dalla L. 280/91). La legge 380/81 non è citata dal dott. Bilanzone.
Eppur si tratta di una legge fondamentale per quanto riguarda i risarcimenti e, come in precedenza
89
Per quanto riguarda le conseguenze circa i risarcimenti alle vittime, rimando ai precedenti commenti
sull’audizione dello stesso Dott. Bilanzone, inviati alla Commissione Senatoriale.
90
Circa il fatto che debba esserci un nesso di certezza tra causa ed effetto per quanto concerne l’ambito
uranio impoverito, come condizione per poter assegnare i risarcimenti, ciò è abbastanza sorprendente
perché migliaia di risarcimenti sono stati assegnati in base all’esistenza di un legame di tipo semplicemente
probabilistico. Pensiamo ad esempio a tutti i risarcimenti effettuati nelle Forze Armate per patologie come
l’artrosi, decisi molto spesso solo su una base probabilistica come è quella dell’attribuire la malattia a
condizioni di umidità in cui ha operato il personale. Certamente il legame tra umidità e artrosi non è un
legame di certezza ma solo un legame di probabilità. Se così non fosse tutti i pescatori italiani, e non solo
italiani, dovrebbero essere affetti da artrosi!
Se i tribunali civili adottano per stabilire i risarcimenti (in relazione ai casi di tumore) il criterio di probabilità,
non si vede perché nell’ambito militare si debba adottare il criterio di certezza.
46
ricordato, è stata fatta anche sparire nel nuovo Codice Militare. E su questo punto urgono dei
precisi chiarimenti. In particolare questa è la legge richiamata come riferimento normativo a cui far
ricorso per la richiesta di risarcimenti nel caso di infortuni verificatisi durante le missioni di pace
all’estero. Tale legge stabilisce l’indennizzo della “speciale elargizione” (originariamente consistente
in 50 milioni di vecchie lire, ma portata nella vicenda di Nassyria, a 200 mila euro), e prevede che
tra le situazioni di grave infortunio da risarcire vi siano quelle concernenti i tumori (ciò è specificato
nell’elenco degli infortuni contenuto nelle tabelle A) e B) allegate alla legge).
Lo scrivente ritiene particolarmente grave la omissione della legge 308/81. Basti in merito citare il
fatto a cui si è accennato più sopra che è proprio questa la legge che viene richiamata “come
riferimento” per avanzare la richiesta di indennizzi da parte del personale infortunato che si trova ad
operare all’estero. Ciò sta scritto nelle disposizioni per le missioni all’estero, ad esempio per quelle
relative alla Bosnia e al Kossovo (vedi il D.L. 346/1996 e il D.L. 12/99 Disposizioni urgenti relative
a missioni di pace).
Da evidenziare inoltre che la L. 308/81 prevede che gli indennizzi per i tumori debbano essere
conferiti non solo se sussiste la causa di servizio, ma anche se sussiste la più generale condizione
di “IN PERMANENZA DI SERVIZIO”91. Inoltre è da precisare che la L. 308/81 non entra nel merito
91
La L. 308/81 prevede ad esempio che la speciale elargizione venga concessa anche in casi di suicidio,
casi che certamente non possono essere considerati come dipendenti da causa di servizio! (e ancor meno
compiuti “in adempimento di attività di servizio).
Ciò è stato chiaramente sancito dal Consiglio di Stato, Adunanza della sezione Terza, 16 giugno 1992, e ha
trovato applicazione in casi come quello del suicidio del paracadutista Andrea Oggiano (1995) uccisosi a
Chiavari mentre rientrava a Livorno da un permesso, presumibilmente per paura di dover essere sottoposto a
pesanti pratiche di nonnismo, “servizi” purtroppo effettuati nella caserma dei paracadutisti. Anche se il
decesso avviene durante il tempo libero, dato il fatto che il militare deve essere disponibile h 24, (cioè si
trova in continuità di servizio nelle 24 h ore del giorno) il risarcimento deve essere conferito. Si può citare a
conferma di ciò, ad esempio, il caso dell’alpino Roberto Garro (più tre commilitoni) deceduto durante il tempo
libero in un incidente automobilistico, oppure il caso del carabiniere Oronzo Causio, deceduto durante il
tempo libero per un colpo di arma da fuoco. Anche in questi casi, trattandosi di eventi verificatisi “in continuità
di servizio” è stato conferito il risarcimento della “speciale elargizione”. Per il caso Causio, per il quale il
Ministero della Difesa aveva negato la “speciale elargizione”, tale elargizione è stata invece imposta dal Tar
della Puglia.
Si legge nel documento citato del 16 giugno 1992 del Consiglio di Stato, Adunanza della Sezione Terza:
“2. L'art. 1 L. n. 280/1991 (che ha sostituito l'art. 1 della L. n. 308) sembra estendere i suoi effetti a tutto il
personale volontario richiamato e trattenuto. Tuttavia, una razionale e corretta interpretazione, esigerebbe,
ad avviso dell'Amministrazione, che a tale norma sia riconosciuta una efficacia limitata ai militari in servizio di
leva obbligatorio (ancorché prestato in qualità di allievo ufficiale di prima nomina o di sergente promosso tale
nella fase terminale del servizio) ed a quelli che svolgono servizio sostitutivo o equiparato, quali gli allievi
carabinieri, gli allievi di 1^ classe dell'accademia navale, gli allievi delle scuole e dei collegi militari nonché i
militari in ferma di leva prolungata ex L. 24 dicembre 1986, n. 958 e gli obiettori di coscienza.
Ciò, peraltro, discenderebbe dalla ratio di detto articolo col quale, nel riformulare l'art. 1 L. n. 308/1981 si è
inteso annoverare tra i destinatari dei benefici esclusivamente le categorie dei militari che assolvono il
servizio di leva, ovvero, un servizio assimilato o corrispondente.
Di conseguenza l'Amministrazione (il riferimento è all’amministrazione del Ministero della Difesa, ndr) ritiene
che non rientrino tra i destinatari del beneficio stesso i familiari dei militari in servizio permanente, di quelli di
complemento e in generale dei militari volontari, trattenuti o richiamati, deceduti durante il periodo eccedente
il servizio obbligatorio di leva.
3. L'art. 2 L. n. 280/1991, prevede che ai familiari dei militari (destinatari dei benefici di cui al precedente art.
1 della legge medesima), deceduti durante il periodo di servizio, sia corrisposta una speciale elargizione di
lire 50 milioni.
La genericità della norma, a detta dell'Amministrazione fa supporre che qualsiasi evento letale verificatosi
durante il periodo di servizio possa costituire il presupposto perchè sussista nei confronti degli eventi causa
di diritto a tale provvidenza.
47
di quale sia la causa che può aver provocato i tumori e neppure entra nel merito se esista o meno
un nesso di certezza causa-effetto. La legge stabilisce che se in permanenza di servizio, ad un
militare, insorge un tumore, nel caso di questo militare deve essere conferito il risarcimento
(speciale elargizione). Non è necessario verificare se vi siano le condizioni per riconoscere la causa
di servizio92.
Di conseguenza non interessa conoscere una valutazione da parte del Comitato di Verifica circa le
possibili cause. Infatti per la L. 308/81 basta che sussista, come abbiamo più volte detto in
precedenza, la condizione di “in permanenza di servizio”. Il Comitato di Verifica non è chiamato a
pronunciarsi in merito93.
A parte quanto sopra specificato, con la L. 308/81 c’è da osservare che nei procedimenti giudiziari
di tipo civilistico, basta che si dimostri l’esistenza di una apprezzabile probabilità tra causa e effetto
per ottenere i risarcimenti. Ciò è del resto provato dalle sentenze dei Tribunali civili che hanno
stabilito, in relazione al nesso probabilistico tra uranio e tumori, risarcimenti di oltre 500 mila euro.
Vedi ad esempio il caso del maresciallo Stefano Melone deceduto per un tumore, che ha operato in
Somalia e altre destinazioni. Nonostante che il Ministero della Difesa si sia opposto al risarcimento
dopo la sentenza di I grado, il risarcimento è stato confermato dal Tribunale di Roma costringendo il
Ministero della Difesa ad erogarlo.
Nelle “cause penali” occorre invece che esista la certezza (o quasi certezza) nel legame causaeffetto.
L'adempimento degli obblighi di servizio (già considerato in sede di attribuzione della speciale elargizione di
cui alla L. 308) non sembra avere rilevanza ai fini di cui trattasi: e ciò in quanto il servizio viene inteso solo
come il momento contingente in cui si configura l'evento.
Di conseguenza, dall'ampliamento del presupposto per la concessione del beneficio, che è tale da
comprendere la semplice occasione riferita al periodo di servizio, discende l'Amministrazione che anche i
decessi avvenuti per suicidio, ovvero per infermità non attinenti al servizio ma che si siano manifestate o
aggravate durante il servizio, possano far sorgere il diritto alla provvidenza.
In analogia, a detta problematica si pongono, quale conseguenza, i decessi imputabili a dolo o a colpa
grave per i quali le disposizioni vigenti in materia non prevedono espressamente l'esclusione dal beneficio”.
92
Se peraltro si vogliono accertare le condizioni per le quali una persona è da considerarsi esposta al
pericolo di radiazioni da uranio impoverito o al pericolo delle cosiddette “nanoparticelle” (di cui alla Legge
Finanziaria 2008) dovrebbe essere ben specificato cosa si intende per “nanoparticelle”, e ci si dovrebbe
basare, come detto in precedenza, sull’esame di ogni singolo caso ricostruendo la STORIA PERSONALE
delle singole persone per verificare dove, come e quando ciascuna persona era stata (o meno) esposta
perché la generica dizione di ESPOSTO o NON ESPOSTO significa poco o nulla (vedi quanto precisato
precedentemente in merito).
93
La L. 308/81 di cui non è stato fatto alcun cenno nell’audizione presso la Commissione Senatoriale,
è invece di fondamentale importanza specie per quanto riguarda i risarcimenti relativi a personale
ammalatosi nelle missioni di pace, ma non solo. La L. 308/81, art. 5, stabilisce infatti che siano da
considerarsi VITTIME DEL DOVERE (chi è incluso in questa categoria rientra anche nel conferimento della
“speciale elargizione”) tutti coloro che hanno svolto compiti di vigilanza e di soccorso. Ciò è anche
stabilito dalla L. 466/80 (art. 3). Nelle operazioni di pace tutto il nostro personale è stato impiegato in
operazioni di vigilanza alle strutture (di casermaggio, logistiche, operative – del tipo presidi, depositi,
alloggiamenti, ecc.) e in particolare nelle operazioni di pace definite come “soccorso umanitario” tutto il
personale è stato impiegato direttamente o indirettamente in attività di soccorso (distribuzione viveri).
48
In alcuni casi (vedi ad esempio il caso del militare Valerio Campagna e del capitano Antonino
Caruso) la causa del tumore è stata attribuita a stress. Ma ovviamente nessuno può avere la
certezza dell’esistenza dello stress: se ne può solo ipotizzare la possibilità (a parte il fatto che non
si sa come si possa diagnosticare, a posteriori, l’esistenza dello stress!94). Questa è certamente una
questione da chiarire95.
Si è detto che la L. 308/81 (la quale fu preceduta dalla proposta di legge Accame-Achilli n. 1141
dell’11 febbraio 1977 che si riferiva al personale “in servizio”), stabilisce che per il conferimento
della “speciale elargizione” non sia necessaria la sussistenza della causa di servizio, occorre solo
che sussista la condizione della “permanenza in servizio” e neppure interessa se la vittima si sia
trovata in aree ambientali inquinate o simili. In proposito c’è da chiederci cosa significano le parole
“aree inquinate” e come se ne determina la condizione di inquinamento. In altri termini occorre
chiarire mediante quali strumenti e procedure è possibile valutare l’esistenza di un
inquinamento prodotto da uranio impoverito e “nanoparticelle” di metalli pesanti! Su quali basi
sono state in passato effettuate queste valutazioni? Quali sono i criteri adottati e i protocolli per
pervenire alla decisione dell’esistenza dell’inquinamento? E’ auspicabile che si pervenga a
qualche chiarimento.
Quanto all’accenno fatto dal dott. Bilanzone alla L. 266/2005, questa stabilisce che possono essere
risarciti tutti coloro che abbiano contratto infermità nel caso di missioni in dipendenza da causa di
servizio per le particolari condizioni ambientali operative (in proposito, come sopra menzionato,
c’è da chiedersi: chi stabilisce, riguardo alle condizioni ambientali operative la loro eventuale
pericolosità? E in base a quali criteri e con l’uso di quali strumenti?)
A parte ciò c’è da osservare che questa legge esclude dai risarcimenti erroneamente tutto il
personale militare (o anche civile) operante in destinazioni fisse (personale in destinazione fissa
si trova, come può accadere per il personale impiegato nei poligoni, depositi, officine di
riparazione, nonché all’estero, ad esempio in sedi diplomatiche e consolari, per motivi di lavoro).
Comunque non viene tenuto conto del predetto quadro normativo (molto più estensivo) stabilito
dalla L. 308/81 sopra indicato escludendo ingiustamente dai risarcimenti persone a cui invece i
risarcimenti spettano (abbiamo citato in precedenza due casi di cui uno relativo a un civile (Ariu),
che ha operato in un poligono, e l’altro relativo a un militare (Bonassina) che ha operato in
Somalia).
A parere dello scrivente, in relazione a quanto sancito dalla L. 308/81 non esiste alcun motivo
perché non siano stati conferiti i risarcimenti almeno per quanto concerne i tumori (Vedi tabella A) e
B) allegate alla stessa legge). Infatti tale legge, per i casi di grave infortunio come i tumori, (già lo
abbiamo in precedenza ricordato), non prende affatto in considerazione l’esistenza o meno di una
94
Per stabilire che la persona era in condizione di stress occorrerebbe disporre di certificati medici
dell’epoca (da tali certificati medici avrebbe dovuto risultare che la persona in servizio era appunto affetta da
stress).
95
Peraltro una persona affetta da stress non avrebbe dovuto continuare a prestare servizio. Non si può certo
impegnare, ad esempio un paracadutista, in operazioni ad alto rischio se si trova in una condizione di stress.
Non appena si constatasse che un militare fosse affetto da stress lo si dovrebbe immediatamente
allontanare dall’impiego sul campo!
49
valutazione circa il legame di causa-effetto e neppure prende in considerazione l’esistenza di
particolari condizioni ambientali. Si preoccupa solo del sussistere della condizione di
“permanenza in servizio” (“sussumendo” in essa anche la condizione più ristretta di “causa di
servizio”). Non vi è alcuna necessità di chiamare in causa le leggi finanziarie 2006 e 2008 e
neppure altre disposizioni esistenti. Se in servizio insorge un tumore, in base alla L. 308/81, è
dovuto il risarcimento.
Altra questione legata ai risarcimenti per le vittime per l’uranio impoverito riguarda la presa in
considerazione del danno esistenziale oltreché biologico e morale.
Si tratta di un aspetto dei risarcimenti di cui non viene fatto cenno nella relazione del dott.
Bilanzone. Per quanto stabilito dal DPR 243/2006, il personale infortunato deve sottoporsi, in base
all’art. 5, comma 1, alla visita medica, per stabilire il grado di invalidità permanente in percentuale,
secondo quanto previsto dalle tabelle per i gradi di invalidità e relative modalità d'uso, approvate
con il Decreto del Ministro della Sanità in data 5 febbraio 1992.
Inoltre il comma 2 dell'art. 5 del medesimo “decreto” prevede che nella percentualizzazione del
danno occorra anche stabilire la percentuale del danno biologico che viene calcolato con l'ausilio
della tabella delle menomazioni e relativi criteri applicativi, approvata con Decreto del Ministro del
Lavoro e della Previdenza Sociale in data 12 luglio 2000. Quando si prende in esame la tabella più
sopra citata, ci si rende conto che questa è finalizzata a stabilire sì il danno biologico, ma relativo
alte conseguenze della menomazione fisica subita sempre in relazione all'attività lavorativa svolta.
Da osservare che la Cassazione civile con la sentenza n° 7101 del 1990 sancisce che " Il bene
della salute costituisce come tale. oggetto di autonomo diritto primario assoluto, sicché il
risarcimento dovuto per la sua lesione non può essere limitato alle conseguenze che
incidono soltanto sull'idoneità a produrre reddito, ma deve autonomamente comprendere il
cosiddetto danno biologico — in cui vanno ricompresse quelle forme di danno non
incidenti sulla capacità di produrre reddito — ma inteso come la menomazione dell'integrità
psicofisica della persona in se per se considerata, in quanto incidente sul valore uomo in
tutta la sua dimensione, che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma
si collega alla somma delle funzioni naturali riguardanti il soggetto nel suo ambiente di vita
ed aventi rilevanza non solo economica ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica" .
E’ auspicabile quindi che si provveda all'elaborazione di tabelle di riferimento congrue e specifiche
che possano assicurare al risarcito la piena consapevolezza che nel prendere in considerazione la
sua patologia lo si é fatto tenendo conto di tutti quegli aspetti che di fatto hanno condizionato e
condizionano la sua esistenza non solo dal punto di vista lavorativo.
Cito in proposito l’interrogazione parlamentare dell’On. Duranti n. 5-01352 (vedi Allegati), dove si
intende accertare i motivi per i quali Previmil omette la richiesta alla competente C.M.O. di
quantificazione del danno biologico (ma, come ripeto, deve essere considerato anche il danno
morale ed esistenziale).
50
Altra questione riguarda l’adeguamento dei risarcimenti per quanto concerne l’estensione dei
benefici previsti per le vittime della criminalità alle vittime del dovere. Vedi l’art. 34 del D.L. 159
del 01.10.07 e l’art. 33 della L. 222 del 29.11.07.
Occorre precisare le modalità occorrenti per fare in modo che tutti coloro che hanno presentato
domanda per i benefici di cui al DPR 243/06 possano integrarla con un’ulteriore domanda tesa
all’ottenimento dei benefici di cui al D.L. 159/07 e alla legge 222/07.
Circa le questioni del danno morale e del danno esistenziale è bene tener presente che il
Tribunale Civile di Firenze, nella sentenza del 17 dicembre 2008, relativa al caso del paracadutista
G.B. Marica, ammalatosi di un tumore durante le operazioni svolte in Somalia (e in seguito
deceduto), ha tenuto conto di queste problematiche, problematiche di cui dovrebbe in primo luogo
preoccuparsi l’Istituzione militare (non esistono solo le ferite e le lesioni, esistono anche le
infermità!).
Altra questione, non esplicitamente trattata nella esposizione del dott. BIlanzone ma che deve
essere necessariamente sollevata in materia di risarcimenti, riguarda quanto viene stabilito dal
nuovo codice dell’Ordinamento Militare che, secondo lo scrivente, contiene dei gravi errori,
errori che riguardano anche la questione dei risarcimenti per uranio impoverito. Tali errori sono
stati segnalati al Ministero della Difesa (v. Annesso), senza che però vi sia stato alcun riscontro.
Facciamo in particolare riferimento alla questione più volte sollevata e per la quale viene escluso
l’uranio impoverito tra le possibili cause dei tumori.
Sono inoltre da prendere in considerazione in particolare gli Articoli 1895 e 1896 di detto Codice, in
merito ai quali si osserva quanto segue:
L'Art. 1895 che si riferisce a risarcimenti per eventi dannosi verificatisi nella condizione di "in
permanenza di servizio"96 esclude tutto il personale volontario in spe di carriera ed include
96
La questione circa la doverosità dei risarcimenti non solo se sussiste la “causa di servizio” ma anche se
sussiste la più vasta condizione di “permanenza in servizio” si pose per la prima volta concretamente già
molti anni fa. Fu quando nella tragedia del Vajont molti militari che dormivano in caserma furono uccisi nel
sonno perché la caserma fu allagata. Venne allora affermato che non si poteva concedere la causa di
servizio perché il “dormire” non poteva essere considerata come una “attività di servizio” (o l’adempimento di
un compito di servizio). Ma a questo proposito fu evidenziato che il personale militare, a differenza del civile,
è disponibile “h 24”. Se, nel caso del Vajont, il personale miltiare non fosse stato costretto a dormire in
caserma (un dovere che certo non è pertinente al civile) non sarebbe morto. Del resto un “tempo per
dormire” è necessario per poter effettuare la guardia. Infatti la guardia non può essere svolta in
continuazione, cioè senza turni di riposo. Consideriamo ad esempio il caso di un carabiniere che, magari alle
2 di notte è rientrato in caserma e sta riposando. Egli può essere svegliato e costretto a riprendere di nuovo
il servizio se c’è un’emergenza come una rapina.
Ma pensiamo al caso di una nave in navigazione, con tutto il personale presente a bordo (caso a cui
abbiamo fatto cenno in precedenza). Prendiamo in considerazione ad esempio una situazione in cui si
verifica uno scoppio in un tubo ad alta pressione in sala macchine, un incidente che può causare danni sia
al personale che sta prestando servizio, sia al personale che magari è presente ma è “smontato” dal
servizio. E non possiamo certo fare una differenza per quanto concerne i risarcimenti tra il personale colpito
che era in servizio e quello che non era in servizio! (art. 3 della Costituzione).
La L. 308 rimediò il grave errore esistente, che non prendeva in considerazione la condizione della
permanenza in servizio, ed ora è del tutto inaccettabile che essa sia stata cancellata nel nuovo codice
militare. Una decisione che denota gravi carenze cognitive da parte di chi ha redatto queste norme. Non solo
ma anche un grande disprezzo verso le condizioni del personale interessato. Tra l’altro la L. 308/81 è quella,
come abbiamo sopra ricordato, che deve essere applicata in casi di infortuni nelle missioni all’estero
(vedi il citato DL 28 gennaio 1999 n. 12 dal titolo “Disposizioni urgenti relative a missioni internazionali di
pace).
51
esclusivamente il personale in ferma volontaria (da 1 a 4 anni). A parere dello scrivente,
l'esclusione di cui sopra è del tutto arbitraria e in violazione dell'Art. 3 della Costituzione per
disparità di trattamento, oltre che di quanto stabilito dal Consiglio di Stato (delibera del 31 marzo
1998) e dalla 1^ Commissione Affari Costituzionali della Camera (Delibera del 12 gennaio 2000).
Inoltre l'Art. 1896 non prende in considerazione la condizione di "in permanenza di servizio" ma
solo quella di "per causa di servizio" escludendo un grandissimo numero di risarcimenti dovuti
così in modo assolutamente ingiusto perché non tiene conto del fatto che il militare è disponibile h
24. Ed inoltre prende in considerazione solo i casi di eventi dannosi verificatisi per ferite o
lesioni97 omettendo quelli verificatisi per causa di infermità ,escludendo così altri numerosi
casi come i tumori, casi che interessano in particolare l’uranio impoverito (e ciò in contrasto con
quanto stabilito dal Consiglio di Stato nella Delibera 16 giugno 1992). Tra i casi da esaminare
possiamo citare quelli di Melis, Porru, Serra, Faedda.
C’è inoltre da osservare che nel suddetto Art.1895 la "speciale elargizione" viene stabilita in 50
milioni di vecchie lire pari ad euro 25.822,84 centesimi (tanto varrebbe dunque la vita del
soldato in termini di euro!). Insomma 30 anni dopo l’'81 resta immutata la cifra della "speciale
elargizione" non essendosi tenuto conto del deprezzamento della moneta! Un vero e proprio
insulto alla dignità della persona (e alla logica), oltreché un segnale di ben scarsa attenzione per i
“nostri ragazzi” (tante volte chiamati retoricamente in causa come oggetto primario di amore) in
altre situazioni!), e le loro famiglie. Potremmo parlare di vittime di serie “C”, le vittime da
nascondere quelle da non mostrare pur avendo anch’essi operato per la Patria (ai loro funerali non
è stata presente in numerosi casi neanche la più modesta autorità dello Stato!)
Questa valutazione inoltre non tiene conto, come in precedenza accennato, di ciò che venne
stabilito per le “vittime di Nassirya”. Infatti in quell’occasione la speciale elargizione venne portata a
200 mila euro. E non tiene conto neppure di quanto venne stabilito per le forze di polizia che
PER QUALI MOTIVI LA LEGGE È STATA CANCELLATA? Credo che sia doverosa un’attenta e
approfondita verifica sul perché è stata tolta, senza alcuna spiegazione, la possibilità di risarcimento a chi si
trova nelle condizioni di “in permanenza di servizio” (ad es. al personale in riposo tra due turni di guardia)
anche se non sta adempiendo un compito operativo. Tra l’altro se s’intende la missione come un compito
(v. Adunanza del Consiglio di Stato 5 maggio 2010) di natura generale pertinente alle Forze Armate, è ovvio
che per attuarlo si alternino momenti di servizio e di non servizio.
97
La L. 466/80 prevede che per i risarcimenti si debba tener conto delle ferite e lesioni da intendere come
esterne all’organismo (ad esempio perdita di arti), dimenticandosi che vi possono essere anche gravi
lesioni interne all’organismo, come può accadere per via di tumori o altre gravi patologie. Tra l’altro
pensiamo anche ai casi di tumore che hanno comportato la perdita degli organi genitali e teniamo presente
che la “violenza” non è solo quella dei proiettili che colpiscono il corpo umano, ma anche quella delle
particelle possibilmente cancerogene che entrano nel corpo umano.
Il Consiglio di Stato, nell’Adunanza della Sezione Terza del 4 maggio 2010, come in precedenza ricordato, è
pervenuto ad una più ampia nozione del concetto di vittima del dovere rispetto alla concezione
originariamente prevista dalla L. 13 agosto 1980, n. 466. La delibera risponde alla esigenza di comprendere
tra le vittime e gli equiparati anche soggetti che, in ragione di compiti e funzioni particolari subiscono eventi
lesivi non riconducibili ad atti di violenza. A maggior spiegazione di quanto sopra va tenuto presente che la
L. 466/80, per quanto concerne i riferimenti prende in considerazione i soli casi di ferite o lesioni (che sono
state intese come lesioni esterne). Sono state quindi erroneamente esclusi dai risarcimenti, come sopra
accennato, in migliaia di casi appunto le situazioni di infermità (dove erano presenti lesioni interne). Un
gravissimo errore a cui è necessario porre rimedio! In particolare è necessario individuare tutti i casi in cui i
risarcimenti sono stati negati nel passato sulle base della valutazione che il militare è deceduto per infermità
e non per ferite o lesioni (tumori ed altre gravi patologie, come la sclerosi. possono ben provocare delle
gravissime lesioni interne!).
52
modificarono, a differenza delle Forze Armate, in breve tempo dopo l’entrata in vigore della L.
308/81, i 50 milioni di lire in 100 milioni di lire. (è bene tener presente che la Legge 308/81 vale
non solo per i militari, ma anche per la Polizia e gli Organismi militarmente organizzati).
Il tema della “speciale elargizione” è ovviamente di rilevante interesse anche per le vittime
dell’uranio impoverito.
Circa l’audizione del dott. Bilanzone, ricordiamo ancora le osservazioni in merito già inviate in
precedenza alla Commissione Senatoriale. I presenti commenti sulla relazione servono solo a
integrare tali precedenti osservazioni.
AUDIZIONE DEL CAPITANO PARIDE MINERVINI
E’ certamente condivisibile l’auspicio che il capitano Minervini formula circa un’indagine mirante ad
arrivare alla individuazione di ordigni contenenti uranio impoverito o di aree eventualmente non
bonificate contenenti “nanoparticelle” di minerali pesanti provenienti da scoppio o da ossidazione
di parti rilasciate dal munizionamento. A questo proposito finalmente è stato stabilito dal
Procuratore di Lanusei, il magistrato Domenico Fiordalisi, di eseguire accertamenti sui bersagli
colpiti. Ma questo avrebbe dovuto essere stato deciso molti anni or sono! Tra l’altro gli
accertamenti avrebbero dovuti essere stati effettuati immediatamente dopo (o almeno a breve
tempo) dopo che i bersagli erano stati colpiti. Tra l’altro chi effettua operazioni di sgombero del
poligono o bonifica, spesso si trova ad aver a che fare con bersagli colpiti i quali sono fonte di
emanazione di materiale ossidato e/o radiante. E’ bene ricordare quanto detto in precedenza circa
i tipi di operazione di bonifica e i loro limiti, con particolare riguardo alla “bonifica” cosiddetta di
“terzo grado”, dove non si sa quali armi sono state utilizzate (v. sopra) e possono restare
conficcate nel terreno proiettili di cui non si conosce la natura.
Siccome il compito di fare accertamenti su tutte le aree interessate pare assai gravoso (pensiamo
ai tanti poligoni esistenti in Italia come Teulada, Capo Frasca, Salto di Quirra, Nettuno, Monte
Romano, Le Murge, Torre Veneri, il Dandolo e decine di altri), lo scrivente ritiene opportuno di
limitarsi ad esaminare ma, in profondità, magari solo qualche poligono, specie tenendo conto che
in alcuni poligoni (v. ad esempio quello di Teulada), esistono delle zone considerate “non
bonificabili”, anzi considerate “non più bonificabili”98 (vedi ad esempio quanto in merito ha
98
Come in precedenza ricordato, negli Stati Uniti vi sono delle aree chiamate di “sacrificio nazionale”, in
quanto non facenti più parte del territorio nazionale. Circa l’esistenza di tali aree, vedi quanto ha riferito il
Gen. Molteni nella suddetta audizione. Il generale Molteni ha anche specificato (v. quanto detto in
precedenza) che esistono almeno tre categorie o gradi di bonifica. Secondo il generale Molteni:
“La bonifica è un processo volto alla rimozione di ordigni inesplosi utilizzati dagli utenti. Vorrei che fosse
chiaro che non dispongo di reparti specializzati che si occupano della bonifica dei proiettili inesplosi. I reparti
utenti sono quelli che utilizzano il Poligono. Viene comunque stilato sempre un rapporto di bonifica da cui
risultano tutti i colpi sparati. Dal giugno del 2004 abbiamo anche adottato una scheda, che viene sottoposta
agli utenti, che certifica l’obbligo che il munizionamento impiegato non contenga certi residui tossici. In
particolare, ricordo che sono stati aggiunti l’amianto, l’uranio e il torio”.
53
riferito il generale Molteni nell’audizione del 18 ottobre 2005). Un fatto di per sé sarebbe
gravissimo perché testimonierebbe delle difficoltà di “bonificare” un’area, ma richiederebbe peraltro
di sapere cosa si intende per “area non bonificabile” e questo deve essere certamente appurato.
Inoltre occorrerebbe eseguire queste verifiche disponendo degli strumenti adatti e adottando
misure scientificamente valide. Ad esempio qualche anno fa per stabilire se vi fosse inquinamento
nel poligono di Salto di Quirra, un poligono delle dimensioni di 135 kmq vennero raccolti tre
secchielli di terra, considerati sufficienti a stabilire le condizioni dell’intera area di 135 kmq.
Occorre dunque chiarire quali procedure devono essere messe in atto per rendere un’area
“bonificata” e precisare quali strumenti si intende applicare99per verificare la condizione di “area
bonificata”, e naturalmente, prima di tutto, individuare quali parametri o protocolli siano da
rispettare. Secondo la normativa esistente pare sia da ritenere che un’area si intenda come
“bonificata” quando non sussistono pericoli della presenza di particelle di metalli pesanti (comprese
quelle dell’UI) e ciò in base a quanto stabilito dalla Legge Finanziaria 2008, art. 2, commi 78 e 79.
Allo scrivente non risulta che tali parametri o protocolli ad oggi esistano100.
Tra le zone da considerare per le “verifiche” potrebbe esservi quella del poligono di Ciriè presso
Torino. Tale poligono è usato in larga misura per testare l’efficacia della corazzatura e blindatura di
mezzi. Proprio in merito ai test eseguiti in questo poligono rimando alla già citata audizione del 18
ottobre 2005) e alle considerazioni svolte dal colonnello Bertino (v. allegato). In merito lo scrivente
C’è però da aggiungere a quanto afferma il Generale Molteni che sono da considerarsi tossici anche gli
ossidi degli altri metalli pesanti normalmente usati come il tungsteno. Ricordiamo in merito che la Legge
Finanziaria 2008 cita specificamente le “nanoparticelle di metalli pesanti”.
Il presidente della Commissione solleva qualche dubbio sulla attendibilità delle verifiche, affermando in
particolare: “... desidero rivolgere alcune domande alle quali vorranno rispondere i nostri auditi.
Sulle diapositive mostrate non è mai comparso il nome «uranio impoverito». Lei lo ha specificato
indirettamente e sono chiare le parole «esclusivamente munizionamento convenzionale, né si prevede di
utilizzare altre tipologie nel futuro». Possiamo pertanto acquisire l’affermazione che in questo Poligono non è
mai stato utilizzato munizionamento ad uranio impoverito e, se qualcuno facesse comunque richiesta di
utilizzarlo, sarebbe impossibile concedere il permesso finché questo lo utilizzi? A tale riguardo, mi riservo di
acquisire agli atti della Commissione la documentazione che è già stata offerta. Ciò che più mi ha colpito
nella relazione è il rapporto con gli utenti esterni alle Forze armate italiane, le quali, anche stando a quanto
detto in passato dal Ministro della Difesa in Commissione, non sono dotate di munizionamento ad uranio
impoverito. Nei nostri Poligoni e in questo in particolare, però, vengono ad esercitarsi anche Forze armate
straniere, nei confronti delle quali vengono effettuati i dovuti controlli, tenendo conto di quanto descritto nella
relazione che accompagna la richiesta di impiego del Poligono. Viene controllato il munizionamento
impiegato dalle Forze armate straniere per verificare che effettivamente non si utilizzi uranio impoverito?
Ieri al Poligono di Capo Teulada ci è stato detto che al termine delle esercitazioni la bonifica viene effettuata
da personale della base militare. Se qualcuno usasse munizionamento improprio, nel momento della
bonifica, il colpo inesploso, le schegge o altro verrebbero identificate come materiale non autorizzato. Ma se,
da come ho sentito, le bonifiche in questo Poligono sono effettuate dagli utenti, come facciamo ad avere una
conferma che effettivamente non è stato usato questo munizionamento, mancando il riscontro dei residuati
(schegge o altro) che vengono trovati a terra inesplosi e che permettono il riconoscimento del proiettile
impiegato?” (sottolineatura mia, ndr).
99
Le Forze Armate Italiane hanno potuto contare come strumento di rilevazione delle armi all’uranio
impoverito sull’intensimetro RA141B. Tale strumento purtroppo, procedendo a passo d‘uomo, esplora una
striscia di larghezza 10 cm, Possiamo allora ben immaginare quali tempi occorrerebbero per eseguire una
verifica su un’area ad esempio di 135 km2, come quella del poligono di Salto di Quirra. Probabilmente
sarebbe necessario qualche secolo!
100
Per inciso un altro controllo possibile potrebbe consistere nell’analisi dei licheni che assorbono le
particelle dei metalli pesanti. Tuttavia si tratta di un’analisi assai laboriosa e dai risultati incerti. In Sardegna è
stato fatto un simile tentativo da parte del Prof. Mauro Cristaldi.
54
ha inviato alla Presidenza della Commissione presieduta dal Sen. Costa, alcuni commenti tendenti
anche a chiarire se le corazze dei nostri carri armati e mezzi blindati sono stati “testati” nei
riguardi delle armi all’uranio impoverito. Nessuno ad oggi ha fornito una risposta a questa
domanda. Domanda pur molto rilevante perché la sicurezza del personale che opera nel carro
armato è dipendente ovviamente dalla efficacia delle protezioni del carro, che può venire colpito da
armi all’uranio impoverito. Il Ministero della Difesa dovrebbe fornire gli elementi circa la valutazione
dell’efficacia della corazzatura che deve proteggere il nostro personale!
Il colonnello Bertino afferma anche che per le sperimentazioni (sistemi di lancio, razzi e così via)
“C’è una statistica al 1970 di tutte le ditte e di tutti gli enti che sono venuti a lanciare nel poligono”.
Potrebbe essere di interesse esaminare tali elenchi anche per individuare i punti di esplosione dei
proiettili e per quanto concerne i tipi di sperimentazioni effettuate.
Il Capitano Minervini giustamente pone l’attenzione sul problema delle cosiddette nanoparticelle
dei metalli pesanti prodotti da esplosione o da ossidazione101 di parti rilasciate dal munizionamento
convenzionale e dall’esigenza di recuperare materiale di armamento nei terreni di operazione o
anche nei poligoni (sono di particolare interesse quelli di impiego internazionale, n.d.r.) al fine di
conoscere le eventuali aree a rischio, come accennato in precedenza (le ditte straniere che
effettuano test nei poligoni di uso internazionale hanno il solo obbligo di fare un’autocertificazione,
ma ciò è insufficiente perché non presenta adeguate garanzie per il personale che opera nei
poligoni stessi). La valutazione dei rischi che si possono presentare evidenzia certamente una
giusta preoccupazione come quella del capitano Minervini e ci richiama un problema a cui è stato
dato purtroppo scarsissimo peso fino ad ora. Occorre tra l’altro distinguere tra il rischio di
nanoparticelle di metalli pesanti (che è esclusivamente un rischio chimico e il rischio delle
nanoparticelle di uranio impoverito, che è un rischio chimico e anche fisico per via delle radiazioni
soprattutto le radiazioni alfa (uso qui il termine “nanoparticelle” pur con le dovute riserve)102.
Infatti gli studi della Dott.ssa Gatti per ciò che riguarda la questione delle “nanoparticelle” e delle
loro dimensioni, sono stati nel passato oggetto di pareri diversi.
Il Ministero della Difesa formulò nella relazione dell’aprile 2005, dal titolo “Elementi di
documentazione sulla interazione tra uranio impoverito e salute umana nelle operazioni militari”, a
pag. 26, qualche perplessità sui lavori della Dott.ssa Gatti103:
101
Le nanoparticelle (o meglio il particolato) sono prodotte non solo da esplosione (a 3000 gradi) come ha
asserito qualcuno, ma anche da ossidazione, il che viene giustamente preso in considerazione
nell’esposizione del capitano Minervini.
102
Il termine è messo tra parentesi perché non è chiaro a cosa si riferisce la dizione delle “nanoparticelle”
che riguardano gli studi della dott.ssa Gatti, perché le dimensioni di queste “nanoparticelle” sono assai
diverse da quelle indicate nella legge (la Legge Finanziaria 2008 e regolamento applicativo) e non è chiaro
quali rapporti le “nanoparticelle” abbiano con ciò che viene solitamente chiamato “particolato”.
103
Si legge infatti nella relazione: “I risultati dello studio della Dott. Gatti, condotto su pochi soggetti
ammalati, costituiscano momento solo ipotesi.
Essi suscitano notevoli perplessità in quanto, fra l'altro, prive dell'indispensabile metodologia statistica di
supporto: la mancanza di un idoneo gruppo di controllo costituito, ad esempio, da campioni bioptici di
neoplasie provenienti da pazienti con anamnesi negative per esposizioni in aree balcaniche, oppure da
cellule di soggetti sani, costituisce un elemento di inaffidabilità. A riprova di ciò, quanto essa ha affermato
non ha trovato sino ad ora riscontro in alcuna pubblicazione scientifica recensita a livello nazionale ed
internazionale.
55
Altre perplessità furono espresse nel contesto della citata sentenza emessa dal Tribunale di
Rovigo del 2005 (richiesta di archiviazione al Giudice per le Indagini Preliminari della Procura della
Repubblica presso il Tribunale ordinario di Rovigo n. 1338/2005 R.G.N.R. in cui si afferma tra
l’altro “le particelle individuate dalla Dott.ssa Gatti nei reperti biologici non sono nanoparticelle, ma
sono invece supermicrometriche e comunque mai inferiori a 0,5 µm, e quindi di dimensioni tali da
escludere la loro appartenenza alla categoria delle particelle fini o ultrafini (micro o
nanoparticelle)”104.
Da menzionare anche che alcune perplessità furono formulate in proposito dalla Prof.ssa Maria
Pia Sammartino, docente di Chimica all’Università di Roma. Un appunto in merito è stato inviato in
precedenza dallo scrivente in Commissione Senatoriale.
Sempre per quanto riguarda le dimensioni delle particelle, vi sono specifici aspetti che lasciano
dubbi. Occorre dunque chiarire, quando si usa il termine “nanoparticelle” a cosa, esattamente, ci si
riferisce.
In un articolo del giornalista Lorenzo Sani su “La Nazione” del 25 maggio 2009 (v. Allegato) dal
titolo “Militari vittime dell’uranio. Risarcimenti impossibili”, è scritto tra l’altro: “AL PUNTO C del
Dai contatti intrattenuti dalla Dott.ssa Gatti con la Direzione Generale della Sanità Militare e con alcuni
rappresentanti dell'Istituto Superiore di Sanità sarebbe comunque emerso che, pur essendo le ipotesi
avanzate prive di sostegno scientifico e metodologico, nonché difficilmente dimostrabili (dato l'approccio
invasivo-bioptico e data l'imprevedibilità dei flussi di drenaggio derivanti dalle aree parenchimali polmonari
interessate dalle nanoparticelle) i risultati sperimentali conseguiti giustificherebbero un ulteriore
approfondimento degli studi.
Risulterebbe in ogni caso indispensabile, in via preliminare, la individuazione sperimentale qualitativa e
quantitativa celle fattispecie, metalliche e no, liberate in forma di nanoparticolato in esito all'impatto di
proiettili al DU con infrastrutture rinforzate o con armature corazzate. Una siffatta indagine, mutuata dai
canoni della medicina occupazionale, permetterebbe infatti di accertare ed, eventualmente, scartare o
meglio precisare possibili fattispecie di rischio espositivo che, al momento, possono essere solo oggetto di
ipotesi, essendo pressoché impossibile stabilire in modo inequivocabile un nesso plausi causa-effetto sulla
sola base di accertamenti eseguiti su tessuti di soggetti ammalati”.
104
Il pensiero della dottoressa Gatti, consulente del Ministero della Difesa, ha dato luogo a interpretazioni
molto diverse tra loro, ad esempio la titolazione di un articolo apparso sul quotidiano “La Stampa” del 3
agosto 2004, è la seguente: “Avvalorata l’ipotesi delle autorità militari: il killer dei Balcani non è l’uranio
impoverito: una scienziata di Modena: i 25 soldati morti per un cocktail di bombe”. In questo scritto il
pensiero della dottoressa Gatti viene considerato in linea con quello delle autorità militari che escludono la
nocività dell’uranio impoverito. Nella titolazione di un articolo sul quotidiano “Metro” del 7 nov. 2003, si legge:
“Parla Antonietta M. Gatti coordinatrice della ricerca internazionale sulla sindrome dei Balcani: Ecco come
l’uranio ha ucciso i soldati”. In questo articolo l’interpretazione del pensiero della dottoressa Gatti non
sembra precisamente coincidere con la formulazione precedente. In altre occasioni il suo pensiero sembra
attribuire ad un inquinamento bellico le patologie che si sono verificate. L’inquinamento bellico però non è
ulteriormente definito nelle sue caratteristiche. In proposito si pone la domanda: con quali strumenti e
procedure si stabilisce che esiste un inquinamento bellico? La dottoressa Gatti cita, tra l’altro, nanoparticelle
di metalli come quelle dello zirconio che sono prodotte a temperature di oltre 2000 gradi (vedi audizione del
26 gennaio 2001 presso la Commissione Senatoriale). Nell’audizione si legge che lo zirconio, che viene
ritrovato in certi reperti, non può essere presente altro che se non come una conseguenza di una
temperatura superiore ai due mila gradi, che si sviluppa in un impatto. Sembra che quindi non possa che
derivare da impatto di proiettile da uranio impoverito. E così a monte della causa delle malattie si ritrova
proprio l’uranio impoverito. Ma ciò appare in contrasto con quanto affermato in altre occasioni secondo cui
invece l’uranio impoverito non sarebbe la causa della malattia. Peraltro, volendo essere più precisi,
bisognerebbe tener conto del fatto che la temperatura di 2000 gradi non è da attribuirsi esclusivamente
all’uranio impoverito, ma può essere attribuita anche al tungsteno. Ma allora la “causa prima” della malattia
potrebbe non essere l’uranio inteso come unico metallo che all’impatto svilupperebbe una temperatura
superiore a 2000 gradi.
56
comma 1 del”Regolamento per la disciplina dei termini e delle modalità di riconoscimento di
particolari infermità per causa di servizio” c’è un passaggio controverso. Si definiscono
nanoparticelle di metalli pesanti un particolato ultrafine “formato da aggregati atomici o molecolari
con un diametro compreso, indicativamente, tra 2 e 200 nm (nanometri)”.
“Dal punto di vista scientifico questa definizione non ha alcun senso” commenta il dott. Stefano
Montanari, uno dei più autorevoli studiosi italiani. Con la moglie Maria Antonietta Gatti
dell’Università di Modena e Reggio – fra l’altro consulente del Ministero della Difesa proprio sulla
materia specifica – ha svolto studi sulle nano patologie con risultati riconosciuti dalla comunità
scientifica..” “...Le nanoparticelle che noi abbiamo trovato nei militari ammalati o deceduti sono
mediamente dell’ordine di grandezza di 800 nanometri, molto più grandi di quelle indicate nel
decreto dove peraltro sono contenute altre sviste grossolane” spiega Montanari. Il paradosso che
si verrebbe a creare sta dunque in questo esempio teorico: i militari feriti a una gamba vengono
risarciti, quelli a cui la gamba è stata amputata no. “Questo comma o l’ha scritto un perfetto
incompetente, oppure, volendo pensare male, l’ha scritta una mente molto raffinata che conosce la
materia alla perfezione”, chiude lo studioso (sottolineature mie, ndr).
Tornando adesso all’audizione del Capitano Minervini, è da notare anche quanto lo stesso ha
asserito circa l’opportunità di poter disporre dei fogli matricolari dei militari per l’individuazione
degli incarichi ricoperti e dei luoghi frequentati durante il servizio. Infatti ogni caso è un caso a sé.
Quella del capitano Minervini è sicuramente una giusta osservazione. Occorre infatti conoscere gli
elementi della storia espositiva relativa ad ogni singolo caso, storia espositiva che almeno in parte
contiene elementi sull’entità dell’esposizione, indicando i luoghi dove la singola persona è stata
destinata ed eventuali informazioni mediche sullo specifico caso. Peraltro, in merito, non si deve
dimenticare che purtroppo è risultato, riguardo a situazioni di militari che hanno eseguito missioni
nei poligoni, che non di rado non è stato registrato sui fogli matricolari proprio il periodo prestato
nei poligoni. E in merito a questa situazione occorrerebbe chiedere delle precisazioni alle Direzioni
del Personale delle FF.AA. circa la mancata registrazione delle missioni. Nessuno ha mai risposto
alle lamentele di chi non ha trovato nel suo foglio matricolare riportata la presenza in un poligono
per una missione addestrativa ivi compiuta. Nel caso citato del paracadutista G.B. Marica non
risulta nemmeno sui suoi documenti caratteristici il fatto che ha svolto la missione in Somalia. In
merito G.B. Marica ha dichiarato: “Per loro non ero stato neppure in Somalia” (“L’Unità”, 14 marzo
2004).
Le considerazioni formulate dal Capitano Minervini richiamano anche quelle, già citate, formulate
dal colonnello Bertino che ha riferito, come in precedenza ricordato, alla Commissione Uranio
Impoverito il 18 ottobre 2005. L’esperto evidenzia il fatto che anche i proiettili a carica cava
sviluppano una temperatura di 2500 -3000 gradi all’interno del carro-armato105. Quindi la
105
Da osservare che nei carri armati, per i quali è prevista una difesa con “paratie” all’uranio impoverito, tali
paratie non destano preoccupazioni in una situazione “inerte”. Ma se le fiancate del carro vengono colpite da
un proiettile all’uranio impoverito che riesce a penetrarvi, allora si creano dei gravi rischi per il personale. Ne
sanno qualcosa le forze Usa che hanno operato nella Guerra del Golfo.
57
elevatissima temperatura all’impatto non è solo una prerogativa che riguarda l’uranio impoverito,
come qualcuno purtroppo ha sostenuto. Infatti riguarda anche armi “convenzionali”106. Ma, come
sopra accennato, l’armamento convenzionale interessa solo per gli effetti che produce sul
versante chimico mentre per l’armamento all’uranio interessa oltre che per gli effetti prodotti sul
versante chimico anche per quelli prodotti sul versante fisico (radiante).107
Il colonnello Bertino (v. allegato) fa cenno nella citata audizione del 18 ottobre 2005 alle
sperimentazioni eseguite nel poligono di Ciriè presso Torino (test sulle corazzature di carri armati).
Precisa Bertino: “Comunque al poligono di Ciriè a Torino dove sono stato per cinque anni, ho visto
sperimentare cannoni con proiettili al tungsteno, servivano a provare la foratura delle corazze.
Probabilmente l’uranio è ancora più costoso del tungsteno e non so che tipo di sperimentazione ne
abbiano fatto”.
In passato sorsero delle perplessità nel poligono di Teulada dove hanno operato i carri armati
Abrams il cui munizionamento normale è all’uranio impoverito, e nel poligono del Dandolo dove
(almeno a quanto asserito da qualche fonte) sarebbero stati impiegati gli aerei A10 dotati di
armamenti all’uranio impoverito.108
L’audizione del capitano Minervini è di particolare interesse anche perché pone il problema dei
poligoni che recentemente (dicembre 2011 – marzo 2011) è riemerso nella sua gravità, specie in
rapporto alle malformazioni che si sono verificate nella nascita di animali presso il poligoni di Salto
di Quirra. Si tratta di una situazione che ha determinato addirittura la sospensione delle operazioni
nel poligono, ordinata dalla Procura di Lanusei.
In merito si pongono alcune domande: si possono eseguire delle verifiche sulla pericolosità dei
poligoni? Come si può fare per migliorare la situazione?
In proposito è opportuno notare che si è cercato di fare delle verifiche sull’inquinamento dei
poligoni, con particolare riferimento al poligono di Salto di Quirra. Si iniziò, anni orsono, per quanto
106
Occorre semmai tener conto del fatto che, a differenza delle armi convenzionali, le armi all’uranio
impoverito hanno anche un effetto piroforico che non è proprio delle armi convenzionali.
107
Le nanoparticelle di metalli pesanti (un po’ “poeticamente” chiamate “polvere di guerra” o “polvere di
bombe”) non hanno effetti radianti ma solo chimici. Le particelle radianti presentano ovviamente un maggior
pericolo per via del loro effetto attivo di radiazione. In proposito si può ricordare che nel 2002, come mostra
un servizio del quotidiano Unione Sarda del 17 febbraio 2002, nel poligono di Salto di Quirra esisteva un
cartello di “pericolo” che indicava la presenza di residui attivi. Tale cartello fu immediatamente tolto dopo che
la fotografia venne pubblicata e ciò fu messo in evidenza nello stesso quotidiano. Non si può dunque
escludere che nei poligoni siano state usate armi all’uranio impoverito. Per la precisione il succitato servizio
giornalistico riportato con grande evidenza in apertura della prima pagina è così titolato “Allarme uranio.
Cartelli militari segnalano il pericolo intorno ai rottami di carri armati usati come bersaglio – Residui
radioattivi a Quirra. Sparsi sul terreno del poligono di Perdasdefogu: c’è la prova”. Il giorno seguente, si
legge: “Perdasdefogu – Dopo la nostra inchiesta pubblicata ieri, segnali indicano solo residui inerti –
Radioattività. Spariscono i controlli. Per i militari quegli avvisi di pericolo non ci sono mai stati” (v. Allegati).
108
Come sopra accennato nel poligono di Teulada hanno operato carri armati Abrams che sono
normalmente dotati di munizionamento all’uranio impoverito. Ma è stato affermato, come si legge
nell’audizione della Commissione Senatoriale del 18 ottobre 2005, che hanno utilizzato solo armamento
convenzionale. C’è da chiedersi in base a quale “verifica” ciò è stato affermato.
E’ bene ricordare, a proposito del poligono di Teulada, che secondo le valutazioni Usa il poligono si presta
ad essere utilizzato per esercitazioni NSFS (Naval Surface Fire Support – fuoco navale di superficie),
bombardamento mare-terra, manovre Sacex (esercitazioni coordinate di sbarco anfibio con tiri a fuoco mareterra e terra-mare).
Per quanto riguarda il poligono del Dandolo, della questione si occupò a suo tempo il magistrato Federico
Facchin. Elementi sugli aerei che vi hanno operato sono forse reperibili nell’inchiesta a suo tempo condotta.
58
riguarda l’aspetto radiazioni (ma non dimentichiamo che c’è anche l’aspetto chimico) come in
precedenza accennato, col prelevare tre secchielli di terra e si concluse che la “colpa” era
dell’arsenico109.
La possibilità di verificare se vi sono radiazioni nel poligono potrebbe essere realizzata, almeno in
teoria (a parte i dosimetri personali) effettuando nel territorio delle misurazioni di radiazioni con un
intensimetro (si è fatto cenno all’intensimetro RA 141B) e sono stati precisati i limiti relativi a
questa ipotesi (la fascia esplorata è di soli 10 cm).
Più difficile è la possibilità di verificare se vi è un alto tasso delle nanoparticelle di metalli pesanti.
C’è da chiedersi in merito con quali strumentazioni si dovrebbe procedere. Ad oggi non si è avuta
alcuna risposta. Si ritorna anche al grave problema, più volte accennato in precedenza, circa la
bonifica110 ed anche al problema della determinazione dell’impatto ambientale111.
C’è chi ha proposto di riesumare i cadaveri di coloro la cui morte nei poligoni di Salto di Quirra ha
destato sospetti. Ma in proposito vi è chi ha espresso l’opinione che si può “rilevare qualcosa” solo
nelle ossa, dove l’uranio tende a formare dei piccoli crateri. Su questa tematica vedi gli studi
effettuati in Francia a Reims, per il caso del militare francese Ludovic Acaries (come si è fatto
cenno in precedenza).
Circa le azioni di carattere più generale che si possono intraprendere per ridurre i pericoli nei
poligoni, alcune possono essere le seguenti:
1) abolire le operazioni di brillamento periodicamente effettuate nei poligoni perché la nube di
polvere che si genera nel brillamento e che si rideposita sul terreno, può avere effetti inquinanti (il
materiale di scarto dei poligoni dovrebbe essere sistemato sotto terra con modalità appropriate);
2) fare divieto alle ditte straniere che operano nei poligoni di avvalersi di autocertificazione (in
quanto impediscono i controlli sul loro operato);
3) emanare dei bandi internazionali che proibiscano a qualsiasi ente che chiede di operare nel
poligono, di eseguire test con armi all’uranio impoverito;
4) esaminare i documenti relativi ai test eseguiti almeno negli ultimi quindici anni, previa
desegretazione della documentazione stessa (che finora è rimasta largamente sconosciuta112);
5) rendere note le posizioni dei luoghi colpiti da armamenti negli ultimi 20 anni, cioè mettere a
disposizione delle mappe dettagliate relative a tutte le sperimentazioni eseguite (nei poligoni le
aree a rischio si concentrano nei luoghi colpiti da esplosione di armi);
6) rendere noti i nomi di chi ha diretto le sperimentazioni, in modo da poter aver delle risposte ai
quesiti che possono porsi;
109
Ricordiamo per memoria che per l’analisi del territorio in un primo tempo vennero prelevati tre secchielli di
terra per individuare eventuali presenze di uranio impoverito, ma l’analisi si concluse sostenendo che
l’inquinamento era dovuto all’arsenico proveniente dalla vecchia miniera di argento di Baccu Loci. In una
seconda analisi, forse dopo essersi accorti che i tre prelievi erano veramente insufficienti, i prelievi divennero
1500. Una cifra pur sempre limitata se si pensa che la zona di terreno coinvolta orizzontalmente nell’impatto
di proiettili anticarro ha un diametro di circa 10-15 cm e che l’estensione del poligono è di oltre 13 mila ettari.
110
Circa la problematica della bonifica, a cui si è fatto cenno in precedenza, si legge nell’audizione del
Senato del 18 ottobre 2005 che la bonifica la fanno le stesse ditte che eseguono la sperimentazione. Ma
quale controllo, c‘è da chiedersi, si ha, come in precedenza ricordato, sulla correttezza e completezza della
bonifica, se questa viene effettuata dalle ditte? Come si fa a stabilire la sua “validità”? E di chi dovrebbero
essere le responsabilità nel caso la bonifica si dimostri incompleta o non accurata?
111
Per quanto riguarda l’impatto ambientale, c’è da osservare che i governi italiani non hanno ancora
provveduto a introdurre nel nostro sistema l’obbligatorietà della valutazione di impatto ambientale nelle
basi militari.
112
In una visita di componenti della Commissione del Senato che venne effettuata presso il Poligono di Salto
di Quirra fu affermato che non poteva essere resa nota la documentazione riguardante attività compiute
prima del 1992. Sarebbe importante capire se ciò è dovuto a questioni di segretezza o ad altro.
59
7) rendere note le procedure di verifica in merito all’esecuzione delle disposizioni impartite per
l’uso del poligono, specificando tra l’altro cosa si intenda per “zona bonificata”;
8) rendere note le caratteristiche delle apparecchiature usate per controllo e in particolare le
capacità di queste apparecchiature di rivelare l’esistenza di particelle (nano o micro particelle) di
metalli pesanti (compreso l’uranio impoverito), dei proiettili impiegati nei test e nelle esercitazioni:
9) rendere noto se vi è personale straniero che opera in modo permanente o
semipermanente all’interno dell’area del poligono113;
10) rendere noto a quali controlli è sottoposto il personale di ditte civili che possono essere
impiegate nei poligoni114 e stabilire per tutto il personale dei test medici periodici da parte delle
ASL.
AUDIZIONE DEL PROF. FRANCO NOBILE
Afferma il prof. Nobile che ”anche le Commissioni di Inchiesta della XIV e XV legislatura, non
avendo ritenuta provata scientificamente la responsabilità dell’uranio impoverito115 nell’insorgere di
patologie tumorali, hanno invitato ad esprimere ulteriori indagini per individuare la responsabilità di
altre cause o concause, come ad esempio le vaccinazioni”116.
Credo che occorra una lettura attenta di queste affermazioni del prof. Nobile, che riprendono, del
resto, come accennato in precedenza, quelle espresse dal maresciallo Domenico Leggiero (vedi
più sotto) circa la dipendenza dei tumori da vaccinazione e non da uranio impoverito. Infatti ritengo
di dover escludere che il prof. Nobile possa aver pensato che per oltre 2 mila militari dell’elenco
fornito alla Commissione Senatoriale dalla Sanità Militare nella scorsa legislatura, si siano tutti
ammalati per colpa dei vaccini e, d’altra parte, non possiamo neppure lontanamente pensare che
gli abitanti della Somalia, Bosnia, Kossovo, Macedonia, Albania, Iraq, che si sono ammalati di
tumori debbano questa infermità alle vaccinazioni che sarebbero state effettuate (da medici militari
italiani con vaccini in uso in Italia) ai milioni di abitanti in quei paesi117. Una semplice assurdità.
Questo naturalmente vale anche per i militari delle forze armate straniere che hanno operato nei
113
Ad es. per quanto riguarda il Poligono di Quirra, nella base di San Lorenzo ha operato a lungo personale
libico, per istruzione al volo di piloti servendosi delle piste dell’aeroporto (aeroporto che però non è da
considerarsi propriamente tale perché manca della torre di controllo – si serve pare di quella di
Decimomannu. L’aeroporto venne quindi spesso impropriamente denominato come “eliporto”). Il personale
libico è stato quindi nelle condizioni di conoscere aspetti delle attività svolte nel poligono che magari non era
possibile conoscere neppure da parte di autorità civili italiane locali.
114
Ad es. nel poligono di Salto di Quirra hanno operato ditte come la CISET Vitro Selenia e l’Avioelettronica
Sarda). Polemiche sono sorte in passato rispetto all’attività di queste ditte. Recentemente l’ENAV pare sia
diventata il principale operatore nel poligono.
115
Come si è detto più volte si sa a priori che non esiste un legame di certezza tra causa ed effetto per
quanto riguarda il legame tra tumori e gli effetti dell’uranio impoverito e delle nanoparticelle, ma che esiste
solo un legame di tipo probabilistico.
116
C’è chi ha affermato a proposito dei vaccini che è maggiore il numero dei militari ammalatosi e non
essendosi recatisi all’estero, di quello dei militari recatisi all’estero. Se in senso assoluto ciò è vero, è invece
un’enorme sciocchezza se la questione è intesa in senso comparativo e proporzionale, come maggior
rischio che corre il personale in Italia rispetto a quello all’estero. Un’affermazione di questo tipo non ha senso
perché il numero dei militari recatisi all’estero è enormemente inferiore a quello dei militari non recatisi
all’estero. Un paragone mirante ad indicare differenze di rischio deve ovviamente essere fatto su basi di
partenza numericamente equalitarie.
117
Peraltro i civili italiani abitanti nelle zone dei poligoni in Italia non sono stati certamente vaccinati e in
particolare con i vaccini utilizzati per il personale all’estero. E ancor meno sono stati vaccinati gli animali!.
60
vari teatri che hanno subìto come i nostri, casi di malattia e morte. E certamente vaccini italiani non
sono stati somministrati a forze armate straniere! Una riflessione andrebbe fatta anche riguardo alle
patologie che si sono verificate nei poligoni riguardo agli animali (nascite con malformazioni). Anche
a questo proposito è assai improbabile che gli animali siano stati vaccinati con i vaccini italiani
impiegati per i militari all’estero.
Se invece si vuole sostenere che possono essersi verificati dei casi di tumore dipendenti da
vaccinazioni dovute: a) alla diminuzione di capacità reattive per via di un improprio accumulo di
vaccinazioni, b) all’eventualità che dei vaccini fossero scaduti, c) all’eventualità che vi fossero in
uso in Italia dei vaccini pericolosi (il Neotyf venne in effetti ritirato dal commercio), questo
probabilmente è possibile e merita sicuramente ulteriori indagini. Ma allora occorre accertare le
responsabilità che possono esservi state riguardo a ciò che è accaduto. Responsabilità da parte
di chi ha prodotto o messo in circolazione i vaccini e responsabilità di chi ha praticato in modo
scorretto le vaccinazioni, ecc. E’ vero che molti “reduci” hanno effettivamente riferito di aver subìto
un indebito accumulo di vaccinazioni. Vedi in proposito, ad esempio, l’interrogazione parlamentare
del 18 giugno 1992 dell’On. Delmastro delle Vedove e altre (in allegato).
C’è da augurarsi anche l’apertura di un’indagine per accertare come sono state condotte le
vaccinazioni e quale è la rispondenza delle “schede personali vaccinali” e ciò tenendo anche conto
di quanto il prof. Nobile afferma circa le imprecisioni esibite a “Lega tumori” dai militari controllati118
e circa il modo in cui è stata compilata la anamnesi vaccinale. Il che confermerebbe la necessità di
accertare il modo in cui sono stati utilizzati i vaccini.
La relazione del Prof. Nobile lascia aperti vari interrogativi su cui occorrerebbero delle precisazioni.
In particolare per quanto riguarda il fatto che a suo parere l’uranio impoverito non produce tumori,
ma che i tumori sono provocati dai vaccini (la tesi secondo cui l’uranio impoverito non produca
tumori è del resto anche stata affermata, come ampiamente illustrato in precedenza, nella relazione
del col. Rossetti e anche da parte di altri). Quindi questa è del resto anche la tesi sostenuta dal
maresciallo Domenico Leggiero dell’Osservatorio Militare, il quale ha affermato (vedi comunicato
dell’AGI del 24 Febbraio 2002, dal titolo “militari morti per vaccini non per uranio”) che: “I
decessi per leucemia dei soldati italiani impiegati nei Balcani sarebbero stati provocati da
vaccinazioni selvagge e non da uranio, come si è sempre pensato. Sostanze tossiche presenti nelle
fiale di vaccino, interagendo con un ambiente fortemente tossico e contaminato quale quello in cui
operavano i militari, possono aver agito da attivatori di malattie.... Abbiamo scoperto – afferma
Leggiero
in un articolo che compare sul sito www.clorofilla.it – che la somministrazione e la
posologia effettuate sui militari non corrisponde alle direttive del Ministero. Secondo quel
documento i dieci tipi di vaccinazioni avrebbero dovuto essere eseguiti sui ragazzi almeno 28 giorni
prima della loro partenza. Al contrario, sono stati vaccinati sul posto, con richiami fino a un anno
dalla prima vaccinazione”. Si legge ancora nel comunicato: “Anche Massimo Montanari, medico
118
Dato che il prof. Nobile ha certamente preso nota di quei casi in cui gli sono stati riferiti scorrettezze nei
riguardi della propinazione dei vaccini, potrebbe essere di interesse una specifica analisi di questi casi.
61
interpellato dalle famiglie dei soldati coinvolti nella vicenda, denuncia i cicli massicci di vaccinazioni
fatte senza criterio”.
Il Prof. Massimo Montanari, che è “nanopatologo” all’Università di Modena e Reggio Emilia, “ha
trovato - come si legge in un articolo del settimanale “Vita” del 27 febbraio 2004 (v. Allegato) - “che
tumori e linfomi tra i soldati hanno un’altra origine”119. Un’affermazione che lascia (come su quella
del colonnello Rossetti) non poche perplessità.
Ancora in un comunicato del 25 febbraio 2002 dell’ADN Kronos, il citato Osservatorio Militare ha
affermato che non sono state “...individuate tracce di uranio impoverito ritenuto fino ad oggi la
principale causa della leucemia...”120.
Vi è peraltro da osservare che la valutazione secondo cui l’uranio presenta dei pericoli è
confermata dal fatto che sono state predisposte precise “norme di protezione”. Ed in particolare è
da segnalare che queste norme riguardano, come accennato in precedenza, sia la protezione nel
maneggio a freddo del materiale (tali norme sono state inviate all’Italia dagli Stati Uniti nel 1984 –
v. allegato), sia alle norme emanate sempre dagli Stati Uniti il 14 ottobre 1993 in Somalia. Le norme
si riferiscono all’impiego dell’uranio impoverito sia a freddo (nel maneggio), sia a caldo (in
conseguenza dell’esplosione del proiettile su superfici resistenti – (v. allegato).
Nella Guerra del Golfo del 1991, come già in precedenza menzionato, gli Usa che ancora non
avevano emanato le norme di protezione del 1993, hanno dovuto registrare i gravi effetti provocati
dall’uranio impoverito (molti casi di malattia e anche di nascita di bambini malformati). Durante la
Guerra del Golfo si sono verificati anche moltissimi casi di malattia nella popolazione irachena che
certo non era stata vaccinata (né da noi né da altri). Vedi in proposito il ben noto libro scritto sotto la
direzione dell’ex Ministro della Giustizia Usa, Ramsey Clark, “Il metallo del disonore”).
Quanto ai dati forniti dal Prof. Nobile c’è da osservare che essendo basati su sperimentazioni e
controlli relativi a militari della Folgore, effettuati dopo il 2000, l’attendibilità delle deduzioni lascia
assai perplessi. Ciò perché la Folgore, come in precedenza ricordato, doveva aver già adottato
dall’8 maggio 2000 le misure di protezione. E quindi se i militari erano protetti da queste misure non
sembra abbia molto senso sostenere che l’uranio impoverito non abbia provocato tumori (dato che
ciò era “impedito” o quanto meno fortemente ostacolato dalle protezioni adottate121). E’ come dire:
119
Del resto, come accennato in precedenza, c’è chi ritiene che la causa dei tumori sia lo stress da
combattimento. Ma per i civili abitanti nelle zone colpite, è difficile pensare che la colpa sia dello stress
perché tra l’altro non vi sono combattimenti reali e così è difficile affermare che le nascite di animali deformi
siano dovute a stress.
120
Nel caso in precedenza accennato, del maresciallo Giovanni Pilloni, sembra che in una prima analisi
sarebbe stata trovata la presenza di uranio impoverito, ma in un secondo tempo sarebbe stata negata.
Anche nel citato caso del militare francese Ludovic Acaries, segnalato dall’esperto nucleare Paolo Scarpa,
presidente dell’AIPRI (vedi TM News 22 febbraio 2010, comunicazione di Francesco Palese sul sito “Vittime
uranio”) per questo caso in una prima analisi non si era notata la presenza di uranio impoverito, ma in una
successiva analisi dell’ottobre 2010 effettuata a Reims, è stata invece riscontrata tale presenza.
121
Il problema che si pone per il prof. Nobile, in riferimento allo studio sembra sia il seguente: se i militari
presi in esame hanno indossato le misure di protezione, il fatto che non si siano verificati casi di malattia è
probabilmente dovuto al buon funzionamento delle misure di protezione. Cioè non ci dice in realtà nulla sugli
effetti dell’uranio. Da osservare che la stessa problematica vale anche per lo studio Sigmun. Se infatti le
“1000 cavie umane” hanno adottato le misure di protezione previste contro gli effetti dell’uranio impoverito (e
in aggiunta un mantello permeabile), il fatto che non si sia verificata una significativa incidenza di tumori può
ben essere attribuito al buon funzionamento delle misure di protezione. D’altra parte il solo pensiero di
62
se una persona esce all’aperto mentre piove ed è munita di ombrello e di impermeabile
probabilmente non si bagna. Ma naturalmente da ciò non si può dedurre che la “pioggia non bagni”.
E’ desiderabile quindi che qualche chiarimento in merito.
Falco Accame
Presidente Anavafaf
utilizzare i militari come cavie (cioè senza adottare misure di protezione) sembra del tutto inaccettabile. E
d’altra parte il concetto di “cavie protette” appare come una contraddizione in termini!
A questo punto non interessa neppure alcun confronto tra la “coorte” dei militari esposti e la “coorte” di altri
militari non esposti!
Se poi si prende in considerazione un “imprecisato inquinamento bellico” (ma come si qualifica e
quantifica una “condizione” così vaga come quella di “inquinamento bellico”? E’ il dubbio che abbiamo
espresso in precedenza) e c’è da osservare che una simile condizione non è certo nuova ma è stata
presente in tutte le guerre dei secoli passati in cui si è usata la polvere da sparo. Ma questa situazione,
almeno in passato, non ha fatto sorgere sospetti circa il suo esser causa di tumori! E comunque non si sono
verificati tumori in misura così rilevante (vedi ad es. casi di militari italiani che superano il migliaio) che si
sono manifestati dopo l’impiego delle armi all’UI e delle radiazioni da esse prodotte (radiazioni che non sono
invece prodotte dalle armi convenzionali). Si è ipotizzato che i tumori fossero probabilmente da attribuirsi
prevalentemente alle radiazioni che non erano presenti in passato negli armamenti di tipo convenzionale
impiegati nelle passate guerre. I pericoli delle armi convenzionali di natura chimica (perché si tratta di
metalli pesanti), possono probabilmente manifestarsi dando luogo a gravi patologie, (un’infiammazione che
si tramuta in tumore come ha sostenuto qualcuno). Ciò può verificarsi, a parere dello scrivente, che come
ricordato in precedenza solo quando si verificano delle fortissime concentrazioni di fuoco. Si può osservare
in merito che forti concentrazioni di fuoco possono verificarsi in alcune situazioni di combattimento così come
in “aree bersaglio” nei poligoni e nel corso delle operazioni di brillamento nonché in qualche deposito e
officina dove può causarsi una lunga e intensa esposizione dell’uomo ai materiali). Ma questo è un ambito
su cui non risulta siano stati fatti né rilievi, né studi mirati.
63
RIFLESSIONI CONCLUSIVE
(PROBLEMATICHE ALL’ATTENZIONE DELLA COMMISSIONE SENATORIALE)
1)
MANCATO
RISPETTO
DELLA
LEGGE
PER
QUANTO
RIGUARDA
I
RISARCIMENTI
L. 308/81
Non vi è stata una corretta applicazione della L. 308/81, in particolare tenendo conto
delle precisazioni fornite dal Consiglio di Stato nelle adunanze del 12 giugno 1992, 31
luglio 1998 e 4 maggio 2010. Occorre in particolare rimediare al gravissimo errrore di
aver tolto la legge dal nuovo Codice Militare sottraendo così alle vittime le possibilità
sancite dalla L. 308 di ottenere risarcimenti qualora non fosse esistita la “causa di
servizio” mentre avrebbero dovuto essere conferiti per la ben più estesa condizione
della “permanenza in servizio”. Si è insomma dimenticato completamente che i
“militari” (a differenza dei civili) sono da considerarsi “sempre disponibili” (h. 24, come
si evince dal Regolamento di Disciplina DPR 545/86). E’ stata creata dunque
erroneamente una inaccettabile differenza di trattamento rispetto a quanto previsto
dalla L. 308/81 ed anche in contrasto con l’art. 3 della Costituzione.
Il problema si ripresenta con il nuovo Codice Militare in cui manca appunto la legge
308/81.
2) ERRORI NEL NUOVO CODICE MILITARE
Gravissimi errori si sono riscontrati nel nuovo Codice Militare, vedi in particolare gli artt.
1895 e 1896 del detto codice. In primo luogo è da segnalare l’esclusione della L.
380/81 da tale Codice. Ed anche la non inclusione delle infermità (ad esempio quelle
che riguardano i tumori) come “causali “per i risarcimenti. Vengono infatti considerati
solo i casi di ferite e lesioni. Ma il Codice incide anche in maniera assai discutibile sul
tema dei diritti dei militari. Materia che però esula dalla tematica presa in
considerazione nel presente contesto.
3) “MODELLO INFORMATIVO” SUI SINGOLI CASI DI MALATTIA – INFLUENZA
SULLE DECISIONI DEL COMITATO DI VERIFICA
Le informazioni sui singoli casi che vengono inviate al Comitato di Verifica servendosi
di un “modello informativo” debbono essere completate in quanto il modello informativo
attualmente in vigore è del tutto insufficiente a fornire un quadro esatto della situazione
64
e quindi può mettere il Comitato di Verifica nelle condizioni di non poter esprimere una
valutazione corretta. Vedi ad esempio quanto accaduto nel caso del capitano Antonino
Caruso e anche nel caso del signor Gianfranco Ariu.
4) IL CONCETTO DI VIGILANZA – NECESSARIA MODIFICA DELLA LEGGE 266/05
E DELLE LEGGI 466/80 E 308/81
Al personale che effettua attività di vigilanza deve essere estesa, in caso di evento
dannoso, la categoria di “vittima del dovere” in base a quanto stabilito dal Consiglio di
Stato (3^ sezione, 4 maggio 2010). Va precisato che il concetto di “vigilanza” include in
sé anche il concetto di “servizio di guardia” – che anzi costituisce la forma più
cogente di vigilanza, ma erroneamente dimenticato nelle disposizioni normative. La
non presa in considerazione della condizione di “servizio di guardia” ha creato
un’ingiusta esclusione dai risarcimenti per moltissimi casi. Vedi a titolo di esempio il
caso del sergente Alessandro Teodori.
5)
LE
CONDIZIONI
DI
“STRAORDINARIETA’”
–
IMPRECISIONI
NELLA
DEFINIZIONE DEL DPR 243/06
Nelle normative si parla di condizioni di straordinarietà, ma non vi sono precisazioni
sufficienti su che cosa debba intendersi in effetti per “condizioni di straordinarietà” e
quindi in base a quali criteri e parametri tali condizioni debbano essere accertate.
Prendiamo ad esempio in considerazione la straordinarietà concepita in termini di
maggiori rischi e fatiche in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti
di istituto, così come si legge nel DPR 243/06. Ma nel Dpr non è chiarito a quali
specifici dati qualitativi e quantitativi ci si riferisca per stabilire questa straordinarietà. In
proposito non è stata recepita, riguardo alle missioni di pace, la loro intrinseca
condizione di straordinarietà, specie per il fatto che queste missioni si sono
normalmente trasformate in operazioni dove si svolgono attività a fuoco, di guerriglia e
controguerriglia (ad esempio nella Somalia ci sono stati 10 mila morti eppure si trattava
di una operazione di pace, anzi di un’operazione di soccorso umanitario!). In questo
caso a tutto il personale che ha partecipato alle operazioni si deve applicare il criterio di
“straordinarietà” per l’attività compiuta. Altro esempio: al personale che viene impiegato
per sgombero poligoni, ma che non appartiene alla categoria del personale del Genio,
e che quindi è impreparato e non ha conoscenza dei rischi che può correre, si deve
applicare la categoria di “straordinarietà” nei riguardi dell’attività compiuta.
65
Altre condizioni di straordinarietà sono ad esempio quelle cui il personale si trova
esposto a un pericolo non conosciuto, come quello dell’uranio impoverito (fuoco amico)
e non può contare su misure di protezione.
6) VITTIME DEL DOVERE – ACCERTAMENTO DI QUESTO STATUS
LEGGE 466/80, 308/81 e DPR 243/06
La legge prevede l’inserimento nella condizione di “vittime del dovere” del personale
che ha svolto azioni di soccorso. Ma tale principio non è stato rispettato per
operazioni di soccorso umanitario, vedi ad esempio quelle in Somalia e Iraq.
Per il personale colpito da infermità avendo svolto operazioni di soccorso avrebbe
dovuto essere stato conferito lo status di “vittime del dovere”. Ciò purtroppo non è stato
fatto e sono stati quindi ingiustamente escluse moltissime persone dai risarcimenti
dovuti alla categoria “vittime del dovere”. E’ doverosa un’inchiesta per individuare tutto
il personale ingiustamente escluso.
7)
PRINCIPIO
DI
PRECAUZIONE
-
COME
E’
STATO
APPLICATO
(O
DISAPPLICATO)
In molte situazioni relative a persone che hanno operato in “operazioni di pace” o
“soccorso umanitario”, vuoi trovandosi nella condizione di “in missione”, vuoi trovandosi
nella condizione di “in destinazione fissa”, non è stato adottato il “principio di
precauzione”, pur non potendo escludere rischi da esposizione a particelle di metalli
pesanti (rischio citato nella Legge Finanziaria 2008, art. 2, commi 78 e 79). Avrebbero
dovuto essere state applicate quindi delle sanzioni a chi ha violato gli obblighi sanciti
dal “principio di precauzione”. Moltissimi sono stati i casi di vittime che non avevano
potuto usufruire di misure di protezione sia nelle operazioni all’estero, sia nelle
operazioni in Italia relative a poligoni, depositi, ecc.
Vi sono state affermazioni da parte del Ministero della Difesa secondo cui il personale
che opera nei poligoni non corre alcun rischio. Ma c’è da chiedersi in merito, come è
possibile sostenere questa tesi quando, come sopra accennato, nella legge finanziaria
2008, si afferma che vi sono rischi per il personale da nanoparticelle di metalli pesanti
e certamente non vi è teatro dove si possa verificare una maggiore concentrazione di
nanoparticelle di metalli pesanti che nei poligoni e in specie nei luoghi dove sono
collocati i bersagli.
66
Per quanto concerne la natura delle misure di protezione, sembra sia necessario
esaminare attentamente i “capitolati” con i quali è stato acquistato il materiale
necessario per la protezione, per verificare se il materiale risponde alle esigenze di
protezione. Un esempio riguarda l’intensimetro RA 141 B, dimostrato assolutamente
carente per compiti di localizzazione.
8) DIPENDENZA DELLE DECISIONI DI PREVIMIL DALLE VALUTAZIONI DEL
COMITATO DI VERIFICA - ERRORI GENERATI DA QUESTA DIPENDENZA.
DPR 461/2001
Questo DPR richiede un’ampia revisione perché tra l’altro implica che le decisioni
prese da Previmil, in merito al conferimento o negazione di risarcimenti, debbano
dipendere direttamente dalle valutazioni espresse dal Comitato di Verifica. Ciò deve
essere modificato perché il Comitato di Verifica può esprimere delle valutazioni errate.
Vedi ad es. il citato caso del capitano Antonino Caruso, in cui i risarcimenti sono stati
erroneamente negati per undici anni!
9) REPLICA AD EVENTUALI ERRORI NELLE VALUTAZIONI DI PREVIMIL.
REPLICA DA EFFETTUARSI ENTRO 10 GIORNI
LEGGE N. 15/2005
Occorre rivedere vari aspetti di questa legge e in particolare la disposizione con cui si
concedono solo 10 giorni alle vittime o parenti delle vittime per esprimere pareri in
contraddittorio a quanto stabilito da Previmil circa i risarcimenti. Occorre infatti
orientarsi per un tempo molto più lungo, ad esempio tre mesi per dare la possibilità alle
vittime e parenti delle vittime di individuare tutti i punti ritenuti carenti nelle decisioni di
Previmil. E non si tratta di rivedere solo il parere del Comitato di Verifica in merito a
quanto concerne il legame causa-effetto, specie per quanto riguarda i tumori. Si
verifica che risarcimenti non conferiti per il fatto che risulta mancante il legame causaeffetto. Ma ciò dipende dal fatto che viene presupposto che tale legame debba essere
“di certezza”, mentre non lo si può che considerare come un legame di probabilità.
Ma a parte la questione del legame causa-effetto, vi sono numerose altre questioni in
cui le vittime e parenti delle vittime possono non concordare col parere espresso da
Previmil, e tali questioni possono richiedere il ricorso alla ricerca di testimonianze, alla
ricerca di sentenze della Magistratura, ad articoli di legge non presi in considerazione,
ecc. Ma a questo riguardo possono richiedersi dei notevoli tempi, ben superiori ai 10
giorni.
67
10) MISURE DI PROTEZIONE – MANCANZA DI SPECIFICAZIONE DEI REQUISITI
Per quanto riguarda le misure di protezione, e in particolare i filtri, da nanoparticelle di
metalli pesanti, non si conoscono i requisiti necessari per rendere operanti tali misure.
Occorre che vengano individuati e resi noti i requisiti necessari, altrimenti non si ha
alcuna certezza sull’efficacia o meno delle misure adottate.
11) ENTITA’ DEI RISARCIMENTI – GRAVI DIFFERENZE NELL’ENTITA’ DEI
RISARCIMENTI
TRA
QUANTO
STABILITO
NELL’AMBITO
DELLA
AMMINISTRAZIONE MILITARE E QUANTO STABILITO NEI TRIBUNALI
L’entità dei risarcimenti presenta delle totalmente inaccettabili difformità. Si va da
risarcimenti di 0 euro a risarcimenti di 1,4 milioni di euro. C’è inoltre una grandissima
differenziazione tra i criteri usati nell’ambito dell’amministrazione militare per stabilire i
risarcimenti e i criteri stabiliti nell’ambito della giustizia civile per stabilire tali
risarcimenti. E’ del tutto inaccettabile che possano esistere differenze di valutazione di
questo tipo e quindi occorre una profonda revisione di tutta la materia.
Esistono inoltre delle notevoli diversità di trattamento tra quanto concerne operazioni
svolte in campo internazionale e operazioni svolte in campo nazionale. E ciò è
particolarmente ingiusto in quanto nelle operazioni in campo internazionale il personale
si trova “in missione” e quindi con una retribuzione finanziaria grandemente superiore a
quella che è concessa nelle operazioni svolte in patria. E inoltre il personale è
assicurato e quindi percepisce, in caso di infortunio. i premi assicurativi. Non così per
il personale che opera in Italia, ad esempio per quello che opera nei poligoni, depositi
(munizioni, veicoli, vestiario e officine di riparazione) e che non può usufruire dei
predetti privilegi. Questo personale viene penalizzato per quanto riguarda i risarcimenti
rispetto al personale operante all’estero. Anche a questo riguardo la situazione
normativa deve essere interamente rivista.
12) VALORE DELLA VITA UMANA: DA NULLA A 2 MILIONI DI DOLLARI
Con riferimento alla problematica sopra accennata dei risarcimenti, si pone il problema
delle notevolissime differenziazione nel valore che si attribuisce alla vita umana.
Qualche anno orsono, nel caso delle vittime della funivia del Cermis, la vita delle
vittime fu valutata in 2 milioni di dollari e l’Italia si accollò le spese.
In molti casi di vittime militari, il risarcimento è stato di 0 euro, in altri casi 17 mila euro,
in altri di circa 200 mila euro. In alcuni casi sono state oggetto di attenzione da parte di
tribunali civili e sono state considerate errate le valutazioni effettuate in ambito
68
dell’amministrazione militare e sono stati stabiliti dei risarcimenti che vanno fino a 1,4
milioni di euro. La situazione è da ritenersi del tutto inaccettabile e deve essere
sottoposta a un attento riesame complessivo.
13) SPECIALE ELARGIZIONE – DOPO 30 ANNI NON E’ STATA ANCORA
ADEGUATA ALLA SVALUTAZIONE DELLA MONETA – INACCETTABILE!
La speciale elargizione nella L. 308/81 venne, all’epoca, stabilita in 50 milioni di
vecchie lire e non è mai stata aggiornata al deprezzamento della moneta. Una cosa
semplicemente vergognosa che dimostra nei fatti il ben scarso interesse per i “nostri
ragazzi” (in altre situazioni esaltata).
Il risarcimento deve essere conteggiato a partire dal 1969 (v. Legge 280/91). Secondo
altre disposizioni normative, la data di decorrenza sarebbe addirittura il 1961.
Va citato in proposito che con una provvedimento “speciale”, nel caso della
drammatica vicenda di Nassyria la speciale elargizione venne portata da 50 milioni di
vecchie lire a 200 mila euro.
14) LUOGHI DI POSSIBILE CONTAMINAZIONE
- DIMENTICATI I DEPOSITI
VESTIARIO E AUTOMEZZI E LE OFFICINE DI RIPARAZIONE
DPR 37/2009
Nelle disposizioni del DPR 37/2009 si menzionano, per quanto concerne i risarcimenti,
solo i depositi armamenti. Ma ciò, come del resto accennato in precedenza, è inesatto
perché debbono essere considerati a rischio anche i depositi vestiario, automezzi,
nonché le officine di riparazione, perché in questi luoghi possono trovarsi in sosta o
depositati materiali inquinanti. Occorre quindi modificare le suddette disposizioni
normative.
15) LA CONDIZIONE DI “ESPOSIZIONE” – VAGHEZZA NELLA DEFINIZIONE DEL
TERMINE “ESPOSIZIONE”
Viene con grande superficialità effettuata una suddivisione tra personale ESPOSTO e
personale NON ESPOSTO. Ma ciò è del tutto inaccettabile. Non è la stessa cosa
un’esposizione che dura qualche minuto o qualche ora e un’esposizione che dura un
anno, o magari qualche anno. Non è la stessa cosa una esposizione che ha luogo in
stretta vicinanza di un obiettivo colpito (o addirittura all’interno di un obiettivo colpito) o
un’esposizione che si verifica a rilevante distanza da un obiettivo colpito (e così via).
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Occorre dunque individuare vari livelli di esposizione, sia per quanto riguarda la
possibile intensità dell’esposizione sia per quanto riguarda l’aspetto probabilità.
16) LO “STRESS” DA COMBATTIMENTO COME CAUSA DI TUMORI: LEGAME DI
CERTEZZA?
Tra le cause possibili di tumori è stata menzionata in alcuni casi la “causa” denominata
“stress”. Ma a questo proposito non è chiaro come si possa definire l’esistenza dello
“stress”, soprattutto in un’analisi fatta a posteriori, cioè senza documentazioni effettuate
all’epoca in cui tale stress si sarebbe manifestato. Inoltre, circa l’esistenza di questo
stress occorre chiarire sulla base di quali caratteristiche ed analisi, si stabilisce che vi
sia stata tale condizione di stress. C’è anche da chiarire quali siano le specifiche
disposizioni che stabiliscono che in caso di stress il legame di causa-effetto debba
considerarsi come caratterizzato da “certezza”, e non da semplice “probabilità”.
A parte quanto sopra, c’è da domandarsi se un militare che risulta colpito da stress
possa essere mantenuto in attività ad operare in un teatro operativo a rischio, tenuto
conto del pericolo che può presentare l’attività svolta per se stesso e per altri. Una
domanda che meriterebbe una risposta.
17) AREE INQUINATE – COME SI DETERMINANO LE CONDIZIONI DI
“INQUINAMENTO BELLICO”?
Mancano completamente nella normativa delle precisazioni circa quali siano da
considerare come condizioni quantitative e qualitative affinché un’area possa essere
considerata come “inquinata”. E ancor più, per stabilire se si è in presenza di un
“ambiente bellico” nel corso di una “missione di pace”. C’è anche da chiedersi quali
strumenti si abbiano a disposizione (e quali procedure si debbono impiegare) per poter
determinare l’esistenza dell’inquinamento bellico.
18) COSA SI INTENDE CON IL TERMINE “BONIFICA” – ESISTONO VARI “GRADI”
DI BONIFICA MA NON SONO UFFICIALMENTE NOTI
Spesso si parla di “aree bonificate”, ma non si conoscono normative, le quali servano
a precisare cosa si debba intendere per “area bonificata”. E ciò può avere, come
ovvio, delle gravissime conseguenze. Un’area che si afferma “bonificata”, almeno nel
senso comune di area che non comporta più alcun rischio, può invece non risultare
affatto tale. Da un’informazione fornita dal colonnello Bertino nell’audizione del 18
ottobre 2005 presso la Commissione Senatoriale, sembra che si possano individuare
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tre gradi di bonifica, con caratteristiche tra loro alquanto diverse. E ovviamente ciò
riguarda in primo luogo la sicurezza del personale, ma riguarda anche la conoscenza
del tipo di armi che sono state impiegate in una sperimentazione, e ciò anche perché
ditte straniere che eseguono sperimentazioni, vengono chiamate loro stesse ad
effettuare la bonifica e quindi viene a mancare ogni controllo delle autorità italiane su
ciò che si viene a trovare dopo le sperimentazioni nell’area dei poligoni stessi. Una
ditta può aver dichiarato di aver usato un certo tipo di armamento, mentre in effetti ne
ha usato un altro.
Debbono quindi essere formulate e rese note delle precise norme su chi ha la
responsabilità di effettuare le bonifiche.
19) TEST DELLA RESISTENZA DELLE CORAZZATURE E BLINDATURE NEI
RIGUARDI DI ARMI ALL’URANIO IMPOVERITO
Non sono conosciute le norme alle quali debbono sottostare le ditte italiane costruttrici
di corazzature o blindature per stabilire la loro resistenza alla penetrazione di proiettili.
Ciò vale anche per quanto concerne la resistenza alla penetrazione di proiettili
all’uranio impoverito. E’ chiaro che dalla capacità di resistenza delle blindature derivino
condizioni di sicurezza o meno per il personale. Non si sa dove (e se) vengono eseguiti
i test e quindi quali sono le condizioni di sicurezza/rischio per il personale che opera
nei mezzi .
20) AUTOCERTIFICAZIONE – IMPEDIMENTO A ULTERIORI CONTROLLI
Nelle normative esistenti manca l’individuazione di responsabilità per chi effettua
sperimentazioni o esercitazioni nei poligoni. Per le ditte estere sembra sia sufficiente
che al termine delle sperimentazioni presentino un’“autocertificazione” circa le
operazioni svolte. Ciò desta gravi preoccupazioni perché non si può avere la certezza
di conoscere quali armamenti siano stati usati nelle sperimentazioni stesse. Fra l’altro
le ditte stesse sono autorizzate a fare in proprio le operazioni di bonifica. Operazioni
che potrebbero viceversa dare luogo alla possibilità di riscontrare eventuali irregolarità
nell’impiego di armamenti. Occorre quindi modificare radicalmente tali disposizioni, ben
tenendo presente i rischi che un’area ritenuta bonificata, ma in effetti non bonificata,
può presentare.
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21) FOGLI MATRICOLARI – DATI PERSONALI MANCANTI
E’ stato riscontrato in numerose circostanze che la documentazione caratteristica del
personale militare sia risultata spesso incompleta. Vedi tra l’altro le dichiarazioni del
Prof. Nobile (audizione presso la Commissione Senatoriale) circa la insufficienza delle
informazioni sulle vaccinazioni del personale della Folgore che è stato sottoposto a tali
pratiche. E’ risultato ad esempio che non sono state registrate nei fogli matricolari
missioni eseguite dai militari nei poligoni e ciò può aver dato luogo a un indebito
non conferimento di risarcimenti. Non solo, ma vi sono casi (v. il caso del
paracadutista G.B. Marica) in cui nei suoi documenti caratteristici non appariva
neppure la sua missione in Somalia! Un fatto ovviamente gravissimo! In teoria egli non
avrebbe neppure potuto chiedere dei risarcimenti in quanto non risultava presente nel
teatro operativo. Occorre pertanto che vengano impartite disposizioni assai rigide
(accompagnate da sanzioni in caso di non rispetto delle disposizioni stesse), circa
l’esigenza di fornire una documentazione assolutamente completa della attività svolta
dai singoli militari, anche perché ciò incide sulle valutazioni del Comitato di Verifica e
quindi sul conferimento o meno di risarcimenti. E’ bene tener presente che migliaia di
risarcimenti sono stati negati per la non sussistenza della “causa di servizio” e la non
sussistenza di tale condizione può essere stata determinata dall’incompletezza delle
informazioni nei documenti caratteristici dei militari. Non bisogna inoltre dimenticare
che in base alla L. 308/81 i risarcimenti non spettano solo se esiste la condizione di
“causa di servizio”, ma anche se sussiste la condizione più generale di “in permanenza
di servizio”.
22) DANNO ESISTENZIALE – MA ANCHE DANNO BIOLOGICO E DANNO
MORALE
Le normative militari non prevedono il riconoscimento del danno esistenziale che si
deve aggiungere al danno morale e biologico. Tale danno invece è riconosciuto nelle
sentenze dei tribunali. Vedi ad esempio in modo molto dettagliato e specifico la
sentenza del Tribunale Civile di Firenze del 17 dicembre 2008, relativa al paracadutista
G.B. Marica. Deve essere quindi interamente rivista la normativa militare per adeguarsi
a quanto in vigore in ambito giudiziario.
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23) NORMATIVE SULLA SALUTE E SICUREZZA DEL PERSONALE – CARENTE
APPLICAZIONE NEI POLIGONI DELLA L. 626/94
E’ stato affermato (v. audizione del 18 ottobre 2005) che solo nel 2004 (o poco prima)
sono state applicate le disposizioni sulla sorveglianza da parte delle ASL stabilite dalla
L. 626/94, circa le condizioni di salute del personale nei poligoni. E tutt’ora il controllo
appare insufficiente come è emerso nelle recenti indagini condotte dalla Procura di
Lanusei. Occorre quindi un accurato studio di ciò che è accaduto e l’emanazione di
precise norme sull’applicazione del disegno di legge 626/94 nei poligoni, anche in
relazione a quanto si è verificato circa i numerosissimi casi di malformazione alla
nascita. Da precisare che di alcuni dei quali ci si è accorti solo casualmente per via
dell’opera di due veterinari!
24) IMPATTO AMBIENTALE – NEI POLIGONI MANCA L’OBBLIGO DELLA
DETERMINAZIONE
Nelle normative in atto non è prevista la obbligatorietà della valutazione dell’impatto
ambientale nei poligoni. Grave carenza che deve essere al più presto corretta.
25) LO STUDIO SIGNUM – DAVVERO UNO STUDIO DI IMPORTANZA EPOCALE?
Lo studio Signum (Studio dell'impatto genotossico nelle unità militari) presentato come
uno studio di rilevanza epocale, soprattutto per quanto avrebbe potuto dire sulla
rilevanza dell’impiego di armi all’uranio impoverito. Doveva, in particolare, illuminarci
sulla causa dei tumori. Finalmente emanato risulta però non sia stato reso pubblico e
non si conoscono quindi le conclusioni eventualmente esistenti nello studio su vari
delicatissimi temi. C’è da chiedersi da cosa deriva l’esigenza di segretazione.
Da osservare che nello Studio era previsto il ricorso a 1000 “militari cavia” (ma
naturalmente questi militari dovevano applicare tutte le norme di protezione previste ed
in più un mantello permeabile. Ma c’è da chiedersi in merito: che senso può avere uno
studio basato su queste totalmente contraddittorie premesse?
26) L’IMPIEGO DELL’URANIO IMPOVERITO IN SOMALIA – RIMASTO NASCOSTO
In Somalia vi sono stati numerosi casi di militari italiani ammalatisi di tumore dopo
essere stati impiegati in quel teatro. Abbiamo citato tra questi i casi Caruso, Marica,
Adduci, Bonassina, Pizzamiglio, Renna, Marini, D’Alicandro, almeno per quanto
concerne quelli conosciuti dall’Anavafaf. Sappiamo che gli Stati Uniti hanno impiegato
carri armati Abrams e mezzi blindati Bradley dotati di apparecchiature all’uranio
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impoverito. Gli Stati Uniti hanno emanato stringenti misure di protezione (maschere,
tute, occhiali, filtri, guanti, ecc.) e hanno messo in atto vari test comprendenti esami
delle urine e dei tamponi nasali, con l’invio di questo materiale in Usa, per controlli
presso il centro medico di Baltimora. Nonostante che l’Anavafaf abbia numerose volte
sollecitato in passato le autorità italiane e in particolare il Ministero degli Esteri, ad
accertarsi della presenza o meno (in Somalia) di armi all’uranio impoverito. La richiesta
è stata avanzata anche all’Ambasciata Usa di Roma (che ha dichiarato di non essere
competente in materia!). In merito non risulta sia stato fatto alcunché per sapere se i
nostri militari in Somalia erano a conoscenza del fatto che avrebbero dovuto adottare le
stesse misure di protezione in vigore per i reparti Usa.
In proposito, il generale Carmine Fiore, in un’intervista a Famiglia Cristiana, ha
dichiarato che non era stato informato dagli Usa delle misure da adottare in relazione
ai rischi da uranio impoverito. Il tribunale di Firenze, nella sentenza del 17 dicembre
2008, ha condannato il Ministero della Difesa a risarcimenti per non aver adottato
tempestivamente il principio di precauzione. Tra l’altro il nostro personale in Somalia,
come del resto anche in Bosnia, è stato esposto a rischi da “fuoco amico”, rischi che
ovviamente non conosceva.
E’ da tener presente che nei Comandi interalleati è previsto lo scambio di informazioni
tra partecipanti in merito a tutte le questioni ambientali. Per quanto riguarda gli Usa ciò
risulta tra l’altro dal “Field Manual”. C’è da chiedersi, in conclusione, perché non è stata
sollevata questa delicatissima questione in atti formali dello Stato Italiano.
27) MALFORMAZIONI ALLA NASCITA. RIGUARDA UOMINI E ANIMALI
Non esistono, almeno a conoscenza dello scrivente, dei conteggi circa i casi di
malformazione alla nascita, rischio che peraltro è chiaramente indicato nelle norme di
protezione emanate dalla Kfor il 22 novembre 1999, a firma del colonnello Osvaldo
Bizzarri. Non è neppure noto quali siano i criteri da adottare per le compensazioni
dovute ai genitori (patologia genetica) e ai figli nati con malformazione, cioè a persone
terze rispetto a quanto finora concepito. Il che nuovamente dimostra una grave incuria
nei riguardi del nostro personale, specie quello maggiormente colpito da sciagure. Così
come non sono state prese in considerazione le patologie genetiche, non sono stati
presi in considerazione neppure le patologie neurologiche come la SLA (e in
particolare il morbo di Goering), ma escludendo forme tumorali.
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28) DESTINAZIONI FISSE
- COMPLETAMENTE DIMENTICATE IN TUTTI GLI
STUDI E NELLE STATISTICHE
A proposito di personale esposto a rischi di contaminazione, occorre osservare che tra
il personale preso in considerazione è solo quello che si è trovato “in missione” . Si
tratta, come noto, di personale che viene impiegato in un teatro solo per un periodo
determinato e limitato e tra l’altro può contare su condizioni remunerative
particolarmente favorevoli (trattamento amministrativo di missione) ed anche condizioni
risarcitive particolari, in quanto è titolare di un’assicurazione.
E’ stato invece completamente dimenticato il personale in “destinazione fissa”, cioè il
personale che non percepisce quegli extra sopra citati. Inoltre mentre il personale in
missione si trova, come sopra accennato, in questo impiego solo per una durata
limitata, il personale in destinazione fissa vi si trova per durate normalmente molto
maggiori. Ad esempio un militare può essere inviato in missione in poligono magari per
la durata di 3 settimane, mentre il personale “in destinazione fissa” nel poligono vi può
restare per anni. E quindi ha una probabilità di esposizione ai rischi molto superiore. Vi
è stata una grande superficialità, unita probabilmente a insufficiente conoscenza della
vita militare nel trascurare l’esistenza del personale in destinazione fissa. I conteggi
finora fatti vanno opportunamente rivisti.
29) MANCANO NOTIZIE SUI CIVILI IMPIEGATI IN AREE A RISCHIO
Il discorso sulle vittime sembra riguardare in misura prevalente i militari. Poco si
conosce circa il conteggio delle vittime civili e dei risarcimenti per esse stabiliti.
Abbiamo infatti scarse conoscenze su quanti siano i civili che si sono ammalati e quelli
che sono morti. Ed anche quei civili a cui siano nati dei figli con malformazioni. Non si
sa se esista neppure un organismo statale nel quale confluiscano i dati relativi ai vari
“tipi” di civili che si trovano esposti a rischi (civili delle Onlus, civili appartenenti alla
Presidenza del Consiglio, Protezione Civile, Servizi Segreti), civili appartenenti a vari
Ministeri). Forse questo organismo potrebbe ravvisarsi nella Presidenza del Consiglio
a cui fanno capo numerosissimi organi istituzionali che hanno partecipato con loro
personale ad operazioni che si sono svolte in zone a rischio.
30) CONTEGGIO DI MORTI E MALATI – ELASTICO COME LA PELLE DEI
TAMBURI
Le cifre che sono state fornite, per quanto riguarda casi di malattia e di morte in ambito
militare, sono state grandemente oscillanti sicché adesso non si può nemmeno
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esprimere delle valutazioni fondate sull’entità del fenomeno. Per quanto riguarda i casi
verificatisi si oscilla tra i 312 resi noti nel 2007 dal ministro pro-tempore della Difesa on.
Arturo Parisi e i ben 2536 casi di cui si è fatta menzione in un rapporto non ufficiale
inviato alla Commissione Senatoriale nel 2007 e anche gli oltre mille casi fatti
recentemente presenti dal Gen. Tontoli, nell’audizione presso la Commissione
Senatoriale.
31) STRUMENTI DI RILEVAZIONE - MICROSCOPIO ELETTRONICO
E’ noto che alcuni strumenti di “rilevazione”, come l’intensimetro RA 141 B, sono
risultati del tutto insufficienti per quanto riguarda le esigenze di localizzazione di armi
all’uranio impoverito, tanto che non hanno rilevato la presenza di 10 mila proiettili
all’uranio impoverito gettati nel territorio bosniaco. C’è da osservare che la insufficiente
capacità di localizzazione avrebbe potuto essere stata individuata ben prima
dell’impiego. Purtroppo non ce ne siamo accorti altroché la comunicazione della Nato.
Il Ministro della Difesa pro-tempore on. Mattarella dichiarò che non era stato usato
uranio in Bosnia. Tale mancata localizzazione ha comportato, tra l’altro, la convinzione
della non esistenza di pericoli in Bosnia e quindi la non adozione di adeguate misure di
protezione. Non è nota la rispondenza o meno alle esigenze di altre apparecchiature.
E’ da notare però che uno strumento che sembra necessario per la localizzazione delle
cosiddette “nanoparticelle” di metalli pesanti, e precisamente il microscopio elettronico,
non è stato utilizzato da strutture militari come il Celio, almeno a quanto a conoscenza
dello scrivente sembra sia stato affidato solo a enti privati come la Nanodiagnostic di
Modena. Non si è mai avuta una risposta al perché, se tale strumento è necessario
non sia stato messo a disposizione delle strutture sanitarie militari. Vedi in particolare
a Roma il Policlinico del Celio, è da tener presente l’importanza delle suddette
valutazioni anche per quanto riguarda i compiti in ambito di determinazioni risarcitive
affidate al Comitato di Verifica.
32) RADIAZIONI ALFA – UN TABU’ PARLARNE?
Il pericolo maggiore presentato dalle armi all’uranio riguarda, come noto, le particelle
“alfa”. E’ dunque una questione che avrebbe richiesto una particolare attenzione,
chiedendo anche l’apporto delle più alte autorità italiane che si occupano
istituzionalmente di Fisica Nucleare. Ma, a quanto a conoscenza dello scrivente, non
risultano siano stati eseguiti degli specifici studi (non è noto peraltro se tali studi sono
stati effettuati in relazione al citato progetto Signum).
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33) LINGUAGGIO NORMATIVO IN STILE BORBONICO
Per quanto comporta i risarcimenti previsti dalle normative, il linguaggio usato in queste
normative sembra ispirarsi ad una mentalità borbonica. Si parla infatti di “concessioni”
(da parte ovviamente delle “sovrane istituzioni”), di “speciali elargizioni”, di “benefici”, di
“provvidenze” e simili. Mentre in realtà si tratta di compensazioni spettanti per diritto
al personale infortunato. Una revisione di tale linguaggio più consona a una Repubblica
democratica, dovrebbe essere al più presto intrapresa.
34) VACCINI - VERIFICHE DA EFFETTUARSI SULLA NATURA DEI VACCINI E
SULLE MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE
Alcuni vaccini sono risultati non affidabili (vedi il caso del vaccino Neotyf). C’è da
chiedersi quali controlli siano stati effettuati sulla non pericolosità dei vaccini da parte
del Ministero della Sanità. Risulta da quanto hanno riferito vari reduci, che la
somministrazione dei vaccini sia stata eseguita a volte in modo scorretto con eccessive
sovrapposizioni. Ciò sembra anche risultare da quanto ha affermato il Prof. Nobile
nella citata audizione alla Commissione Senatoriale. Non si è ad oggi saputo quali
siano stati i risultati di eventuali controlli e verifiche effettuate. Circa l’affermazione fatta
da alcuni che i vaccini e non l’uranio impoverito (o altre cause) abbiano determinato il
gran numero di vittime che si è verificato in Italia, questa affermazione è priva di senso
perché non solo tra militari e civili italiani si sono manifestati casi di malattia e di morte,
ma casi di malattia e di morte si sono verificati anche tra il personale di altri paesi. E
certamente tale personale non è stato vaccinato con i nostri vaccini e ancor meno da
“medici italiani”.
La questione riguarda comunque, in maniera comunque
enormemente superiore dal punto di vista numerico, i civili abitanti in altri paesi come
quelli dell’area balcanica, la Somalia, l’Iraq. Anche a questo proposito, ovviamente,
nessun medico italiano ha somministrato ai milioni di civili in questi paesi i vaccini in
uso in Italia!
35)
LA
DISPERSIONE
DELLE
“NANOPARTICELLE”:
QUALI
MISURE
DI
PROTEZIONE ADOTTARE
La Legge Finanziaria 2008 (art. 2 commi 78 e 79) ha indicato che il personale esposto
alla dispersione delle nanoparticelle dei metalli pesanti è a rischio e quindi sono da
prevedersi risarcimenti in caso di malattia. La dispersione di nanoparticelle di metalli
pesanti può aver luogo sia nei teatri operativi all’estero in cui si svolgono le missioni di
pace, ma ovviamente anche nei teatri operativi italiani, come possono essere i
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poligoni. Anzi, in questi luoghi possono manifestarsi proprio le più alte concentrazioni
di nanoparticelle. In proposito occorre chiarire se e quali misure di protezione debbano
essere adottate in presenza di nanoparticelle di metalli pesanti di cui sono fatti i
proiettili di tipo convenzionale. Lo scrivente non crede che nelle normali operazioni di
pace, laddove eventualmente si spari con proiettili convenzionali, occorrano misure di
protezione speciali. Nemmeno in tutte le guerre del passato sono state impiegate. Il
rischio delle nanoparticelle, un rischio legato alla tossicità chimica dei metalli pesanti,
può richiedere misure di protezione particolari probabilmente laddove si verificano
fortissime concentrazioni di fuoco. Mentre, per quanto concerne le particelle dell’uranio
impoverito, queste presentano non solo una tossicità chimica, ma inoltre una tossicità
“radiologica”, ed è questa che è ovviamente la più pericolosa per quanto riguarda
l’insorgere di malattie come i tumori.
La legge non specifica se esista un legame di certezza nel nesso causale tra
nanoparticelle e tumori. Circa le dimensioni di ciò che può considerarsi come una
nanoparticella, sono sorte numerose discussioni anche perché le nanoparticelle finora
riscontrate in alcune analisi sono di dimensioni assai superiori rispetto a quelle indicate
dalle normative (Legge Finanziaria 2008 e regolamenti applicativi ).
36) IL FUOCO AMICO DA ARMI ALL’URANIO - UN CONCETTO SU CUI SI TACE
Finora nelle operazioni di guerra e di guerriglia che si sviluppano nelle missioni di pace,
si è parlato di vittime per ferite e lesioni da fuoco nemico. Ma con l’introduzione alle
armi all’uranio, si è verificato che vi sono vittime che dipendono anche da fuoco
amico, un rischio di cui non sono stati edotti i militari (e civili) che hanno
partecipato alle operazioni dove sono state impiegate armi all’uranio impoverito, le
quali, appunto, creando delle nanoparticelle, possono colpire l’organismo umano anche
se questo non è stato “toccato” da un proiettile. Lo stesso, in qualche modo accade, se
si accetta che vi siano anche rischi da nanoparticelle di metalli pesanti convenzionali.
Ma, mentre le particelle di uranio impoverito presentano sia un rischio chimico che un
rischio fisico (in particolare di radiazioni), le nanoparticelle di metalli pesanti
presentano solo un rischio chimico. Comunque si tratta di una problematica che
necessita di un notevole approfondimento anche per i riflessi che ha sui risarcimenti ed
anche sulle definizioni giuridiche relative ai rischi. Per quanto riguarda i risarcimenti
in situazioni belliche si può pensare ai trattamenti riservati alle vedove di guerra e agli
orfani di guerra, vedove di caduti sul campo perché colpiti direttamente da proiettili di
fuoco nemico, mentre in relazione a quanto sopra precisato si introduce ora anche il
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caso di morte per inalazione o ingestione di nanoparticelle che possono essere
prodotte anche da fuoco amico.
37)
LEGAME
CAUSA-EFFETTO
–
INSUFFICIENTE
CHIAREZZA
NELLE
DEFINIZIONI
La questione riguarda sostanzialmente il fatto se con la dizione “nesso di causa-effetto”
si voglia indicare un legame di certezza o soltanto un legame di probabilità. Secondo
il Comitato di Verifica, almeno a quanto sembra allo scrivente, per concedere una
causa di servizio occorre che il legame causa-effetto sia un legame di certezza, quindi
i risarcimenti vengono ad essere condizionati dall’esistenza o meno di un legame di
certezza. Ma, specie per quanto riguarda i tumori, il legame causa-effetto non può
che essere caratterizzato come legame di probabilità e si è verificato che in occasione
di cause civili i tribunali abbiano riconosciuto la doverosità di risarcimenti (e di entità
ben superiore a quelli concessi dall’Amministrazione) nel presupposto che il legame sia
semplicemente un legame di “apprezzabile probabilità”.
Vi sono dunque delle fondamentali diversità di valutazione in questa materia tra
l’ambito amministrativo militare e l’ambito della giustizia civile. Occorre svolgere
un’approfondita analisi in materia per ovviare alle grandi esistenze esistenti.
Quanto al nesso di certezza che sembra caratterizzarsi come necessario per il
conferimento della “causa di servizio” nelle valutazioni del Comitato di Verifica, vi è
però da osservare che è stata concessa la causa di servizio in casi di tumore per la
supposta esistenza di una condizione di “stress”. Ma l’esistenza di una condizione di
stress non può certo essere considerata come caratterizzata da un legame di
certezza per l’insorgere di tumori. Occorrono quindi dei chiarimenti in merito anche per
evitare del tutto ingiustificate diversità di trattamento. C’è a chi si nega la “causa di
servizio” perché manca la “certezza” nel legame e anche a chi si conferisce la “causa
di servizio” pur mancando la “certezza” nel legame.
38) STUDI EPIDEMIOLOGICI – MANCANO SPESSO LE BASI PER CONSIDERARLI
TALI
Si parla spesso, a proposito e sproposito di studi epidemiologici, ma sembra ci si
dimentichi che per attribuire la qualifica di “epidemiologico” ad uno studio occorre
rispettare un rilevante numero di parametri. Ad esempio neppure gli studi che pur sono
stati chiamati da alcuni come “epidemiologici”, quelli eseguiti dalla Commissione
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Mandelli, hanno titoli per essere considerati come epidemiologici, ma sono da
considerarsi solo come dei semplici “studi statistici”. A prescindere, comunque, dai
suddetti parametri, per quanto riguarda i tumori esiste un problema a monte e cioè che
in tutta Italia esistono presso le strutture pubbliche, meno di venti “Registri dei Tumori”
e tra l’altro questi Registri esistono prevalentemente nel nord d’Italia (ma il nostro
esercito è un “esercito del sud”!). Inoltre non esistono registri militari dei tumori. Ed
ancore è da considerare che i registri di tumori presso le strutture pubbliche riguardano
persone la cui età va da 1 anno a 100 anni, mentre il personale militare impiegato nelle
varie operazioni, ha un’età prevalentemente compresa tra i 20 e i 50 anni. Inoltre il
personale ammalato di tumore non necessariamente si rivolge a strutture pubbliche,
ma spesso invece si rivolge a strutture private. Dunque parlare di studi epidemiologici
riferiti soprattutto a casi di tumore, sembra alquanto superficiale. In merito si richiede
dunque una specifica e attenta valutazione relativa alle situazioni per le quali si intende
fare degli studi epidemiologici.
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