Liceo Scientifico Statale
“ARMANDO DIAZ"
Via CECCANO, 13 - CASERTA
NUOVO CORSO DI STUDI
(d.P.R. 15 marzo 2010)
Materie di insegnamento e ore settimanali
Materia
Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura latina
Lingua e cultura straniera
Storia e geografia
Storia
Filosofia
Matematica*
Fisica
Scienze naturali**
Disegno e Storia dell'Arte
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o attività
alternative
Totale ore
1° biennio
1° anno 2° anno
4
3
3
3
4
3
3
3
2° biennio
3° anno 4° anno
5° anno
4
3
3
4
3
3
4
3
3
2
3
4
3
3
2
2
2
3
4
3
3
2
2
5
2
2
2
2
5
2
2
2
2
2
3
4
3
3
2
2
1
1
1
1
1
27
27
30
30
30
* con Informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
N.B. è previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL)
compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area
degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad
esse annualmente assegnato.
2
Attività di recupero finale
Tempi e modalità
Per le attività di recupero finale non è prevista alcuna modalità.
L’approfondimento
Sono anche previsti interventi di approfondimento (esercitazioni, revisione/discussione di lavori di
gruppo, suggerimenti per la compilazione di qualche “ricerca”), soprattutto per le classi V, in vista
della preparazione agli esami di stato per un max di 10 ore.
La valutazione: modalità, criteri, voti
La valutazione è competenza specifica del Consiglio di Classe. Il Consiglio di classe, nel rispetto
della normativa e di una prassi costruita negli anni, procede alle operazioni di scrutinio “sulla base
d’obiettivi, sicuri e sufficienti elementi di giudizio, in piena serenità di spirito e nella
consapevolezza dell’alto e delicato compito che è chiamato a svolgere, a verifica dei risultati del
processo educativo, utilizzando l’intera scala dei voti, senza escludere, in via di principio, quelli
apicali”. Ed opera, sapendo: 1) che i voti rispondono non solo a un’esigenza oggettivamente
misurativa e valutativa, ma anche squisitamente didattica e formativa, dovendosi, nell’attribuzione
degli stessi, tener conto dei livelli di partenza degli allievi, dell’impegno dagli stessi dimostrato,
dell’andamento progressivo del rendimento; 2) che le proposte di voto, sempre motivate da un
breve giudizio, materia per materia, di ogni docente, devono trovare “consistenza” nel confronto
collegiale, perché soltanto in un quadro unitario ogni giudizio di merito sulla diligenza, sul profitto
e sulla personalità diventa sereno e ponderato; è da escludere, quindi, l’accettazione pura e
semplice, per “lettura”, delle proposte di voto di ogni docente, quasi dando per scontati risultati per
i quali si chiede soltanto un atto di sanzione formale; 3) che il numero di assenze di ogni
allievo,quando giustificate non è di per sé preclusivo della valutazione del profitto, purché il
giudizio favorevole possa essere desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi
scritti, grafici e pratici, svolti in casa o a scuola, corretti e classificati nel corso dell’intero anno
scolastico, da cui si possa accertare il raggiungimento degli obiettivi di ciascuna disciplina”;
comunque la frequenza assidua e la partecipazione attiva sono elementi positivi che concorrono alla
valutazione favorevole del profitto” (O.M. 330/97); 4) che, in presenza di prestazioni pienamente
soddisfacenti e rispondenti agli obiettivi prefissati, il voto può essere superiore agli otto decimi; 5)
che il risultato del processo di apprendimento è da rapportare, per una sua giusta valutazione, al
punto di partenza di ciascun allievo; 6) che non possono essere trascurati, dopo aver misurato
attraverso compiti, interrogazioni, questionari, colloqui, la quantità e qualità dell’apprendimento,
tutti gli altri elementi di valutazione della personalità dell’alunno (particolari attitudini per una o più
discipline, interessi, capacità di recupero, assiduità negli studi e nella frequenza, volontà di riuscire,
difficoltà/facilità di comunicazione, elementi del carattere, problemi familiari e di salute, estrazione
socio-culturale), i quali pure intervengono a condizionare, nel senso positivo o negativo, il processo
di formazione dell’allievo; 7) che è da valutare positivamente la partecipazione degli studenti ai
“corsi di sostegno” e ad ogni altra attività culturale anche extrascolastica; 8) che il voto sul
comportamento è proposto sulla base della valutazione dell’osservanza da parte degli alunni
dei doveri scolastici e del rispetto del Regolamento interno e della seguente griglia:
Voto in decimi
Indicatori
10
Comportamento inteso come atteggiamento nei
confronti delle persone e dell’ambiente
Partecipazione alle attività didattiche
curriculari ed extracurriculari
Descrittori
MOLTO CORRETTO
Sempre rispettoso, attento e
responsabile nei confronti
delle persone e dell’ambiente
MOLTO ATTIVA E
COSTRUTTIVA
3
Frequenza e puntualità
Rispetto del Regolamento di Istituto e di
disciplina
Rispetto degli impegni scolastici, cooperazione
con insegnanti e compagni, disponibilità a
collaborare con le iniziative dell’Istituto e ad
assumersi ruoli e responsabilità
Comportamento inteso come atteggiamento nei
confronti delle persone e dell’ambiente
9
8
Partecipazione alle attività didattiche
curriculari ed extracurriculari
Frequenza e puntualità
Rispetto del Regolamento di Istituto e di
disciplina
Rispetto degli impegni scolastici, cooperazione
con insegnanti e compagni, disponibilità a
collaborare con le iniziative dell’Istituto e ad
assumersi ruoli e responsabilità
6
PIENO E CONSAPEVOLE
OTTIMI
CORRETTO
Rispettoso e responsabile nei
confronti delle persone e
dell’ambiente
ATTIVA E COSTRUTTIVA
REGOLARE
PIENO
BUONI
Comportamento inteso come atteggiamento nei
confronti delle persone e dell’ambiente
SOSTANZIALMENTE
CORRETTO
Tranne casi sporadici
Partecipazione alle attività didattiche
curriculari ed extracurriculari
ADEGUATA
Frequenza e puntualità
Rispetto del Regolamento di Istituto e di
disciplina
Rispetto degli impegni scolastici, cooperazione
con insegnanti e compagni, disponibilità a
collaborare con le iniziative dell’Istituto e ad
assumersi ruoli e responsabilità
Comportamento inteso come atteggiamento nei
confronti delle persone e dell’ambiente
Partecipazione alle attività didattiche
curriculari ed extracurriculari
Frequenza e puntualità
7
ASSIDUA
Rispetto del Regolamento di Istituto e di
disciplina
Rispetto degli impegni scolastici, cooperazione
con insegnanti e compagni, disponibilità a
collaborare con le iniziative dell’Istituto e ad
assumersi ruoli e responsabilità
Comportamento inteso come atteggiamento nei
confronti delle persone e dell’ambiente
RARAMENTE
IRREGOLARE
SOSTANZIALMENTE
ADEGUATO
SOSTANZIALMENTE
PUNTUALE E/O
COLLABORATIVO
CORRETTO
TALVOLTA
DISCONTINUA
NON SEMPRE REGOLARE
Presenza di ripetute assenze
o ritardi
NON SEMPRE ADEGUATO
Presenza di qualche richiamo
verbale
NON SEMPRE
COLLABORATIVO
ACCETTABILE
4
Partecipazione alle attività didattiche
curriculari ed extracurriculari
Frequenza e puntualità
Rispetto del Regolamento di Istituto e di
disciplina
Rispetto degli impegni scolastici, cooperazione
con insegnanti e compagni, disponibilità a
collaborare con le iniziative dell’Istituto e ad
assumersi ruoli e responsabilità
Comportamento inteso come atteggiamento nei
confronti delle persone e dell’ambiente
Partecipazione alle attività didattiche
curriculari ed extracurriculari
5*
Frequenza e puntualità
Rispetto del Regolamento di Istituto e di
disciplina
Rispetto degli impegni scolastici, cooperazione
con insegnanti e compagni, disponibilità a
collaborare con le iniziative dell’Istituto e ad
assumersi ruoli e responsabilità
SALTUARIA
PARTECIPAZIONE
DISCONTINUA
Frequenti assenze e ritardi
NON SEMPRE ADEGUATO
CARENTE
GRAVEMENTE
SCORRETTO
Presenza di gravi e ripetuti
atti di mancanza di rispetto
nei confronti delle persone e
dell’ambiente
COMPLETO
DISINTERESSE E/O
CONTINUO DISTURBO
DECISAMENTE
DISCONTINUA
Frequenti assenze e ritardi
MANCATO RISPETTO
DEL REGOLAMENTO DI
DISCIPLINA
Sanzioni che comportano
l’allontanamento dello
studente dall lezioni
INSESITENTE
Assiduo disturbo e ruolo
negativo nel gruppo classe
Inoltre il Consiglio di Classe, per le decisioni di promozione/non promozione, rispetta i seguenti
criteri:
1) promuove alla classe successiva tutti gli allievi i quali presentino la sufficienza (6/10) in ciascuna
disciplina;
2) sospendere il giudizio per gli alunni i quali, pur presentando “un’insufficienza non grave in una o
più discipline”, a) abbiano dimostrato di aver acquisito una preparazione generale utile a tutti gli
effetti per proseguire negli studi; b) siano in grado, da soli o mediante opportuni interventi didattici
ed educativi integrativi nella fase iniziale dell’anno scolastico successivo, di raggiungere gli
obiettivi formativi e di apprendimento propri delle discipline nelle quali non hanno ottenuto la
sufficienza; c) abbiano acquisito un proprio metodo di studio e dimostrato capacità di organizzare in
maniera autonoma anche i propri impegni di studio;
3) non promuove alla classe successiva gli alunni i quali, pur avendo usufruito delle opportunità di
recupero offerte dall’Istituzione scolastica abbiano ottenuto al termine dell’a.s. il giudizio
di”gravemente insufficiente “ o “insufficienza grave” in due discipline; b) abbiano rivelato ancora
gravi carenze sia nell’apprendimento delle conoscenze di base (i contenuti e le abilità fondamentali
indicati nella programmazione di ogni docente), sia nell’acquisizione di un metodo di studio per
5
procedere autonomamente sulla strada di un recupero in tempi brevi; c) non siano, quindi, in grado
di poter frequentare con una minima possibilità di successo la classe successiva considerata la
gravità delle lacune; d) non abbiano partecipato con convinzione al dialogo educativo;
4) non determina rigidi parametri quantitativi, uguali per tutti, per la delibera di non promozione,
ma decide responsabilmente caso per caso nel rispetto della singolarità della persona studente e
della situazione: la non ammissione dovrà essere vista da studenti e genitori (e i docenti avranno
cura di chiarire e spiegare questo) quale un’ultima opportunità per consentire agli alunni di
proseguire negli studi intrapresi;
5) utilizza, in linea di massima, la seguente scala di riferimento per l’attribuzione dei voti:
GIUDIZIO
DESCRIZIONE
VOTO
Gravemente
insufficiente
Competenze per niente rispondenti agli obiettivi
da 1 a 3
prefissati; conoscenze non misurabili.
Insufficienza
grave
Competenze non rispondenti agli obiettivi prefissati,
conoscenze confuse e frammentarie.
Non ancora
sufficiente
Sufficiente
Discreto
Buono
Ottimo (A)
Ottimo(B)
Competenze parzialmente rispondenti agli obiettivi
prefissati; conoscenze superficiali e generiche;
espressione con qualche errore e poco chiara.
Competenze rispondenti agli obiettivi prefissati;
conoscenze essenziali; espressione con imprecisioni,
ma chiara.
Competenze
soddisfacenti e rispondenti agli
obiettivi prefissati; conoscenze corrette; espressione
chiara.
Competenze
soddisfacenti e rispondenti agli
obiettivi prefissati; conoscenze sicure e ampie;
espressione appropriata e fluida.
Competenze pienamente esaurienti e rispondenti
agli obiettivi prefissati; conoscenze ampie e
approfondite; espressione fluida, appropriata,
brillante; originalità e contributi personali.
Competenze pienamente esaurienti e rispondenti
agli obiettivi prefissati ; conoscenze ampie ed
accurate ; espressione appropriata, articolata e fluida
, ricca di riferimenti e di contributi personali
4
5
6
7
8
9
10
SONO AMMESSI AGLI ESAMI DI STATO GLI ALLIEVI CHE RIPORTANO LA
SUFFICIENZA IN TUTTE LE DISCIPLINE
Credito scolastico: criteri per l’attribuzione del punteggio
Per l’attribuzione del punteggio del credito scolastico il Consiglio di classe rispetta i seguenti
criteri:
1. attribuisce il punteggio minimo di fascia all’alunno/a promosso/a alla classe III –IV – V
2. attribuisce il credito scolastico premiando il “profitto”, quando cioè la media dei voti è,
all’interno della fascia, più alta rispetto alla media d’inizio fascia; il punteggio di 0.40 viene
6
attribuito ad ogni studente che abbia conseguito per proprio merito una media maggiore o uguale di
0,5 del punteggio minimo della fascia stessa (es. 6,5; 7,5; ecc.);
3. punti 0.30 quando la partecipazione al dialogo educativo è stata attiva e la frequenza regolare e
assidua, con un numero di assenze inferiore a 30
4. punti 0.20 per la partecipazione proficua ad almeno un’attività di integrazione (curricolare e/o
extra) organizzata dalla scuola.
5. punti 0.10 per il credito formativo, quando, a giudizio del Consiglio di Classe, l’esperienza
esterna alla scuola sia qualificata sul piano della formazione culturale e umana, nel rispetto dei
criteri a parte concordati.
Se il punteggio raggiunge 0.80 si attribuisce il massimo della fascia di appartenenza
Se la media dei voti è uguale o superiore a 9/10 si attribuisce automaticamente il massimo della
fascia di appartenenza.
Il credito scolastico: la tabella
MEDIA DEI
VOTI
M=6
6< M ≤7
7< M ≤8
8< M <9
9< M
CREDITO SCOLASTICO
1° anno 2° anno 3° anno
4-5
5-6
6-7
7-8
9
Nota - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno
scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla
precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M
dei voti, anche l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al
dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Per
l’alunno il cui giudizio di passaggio alla classe successiva è stato sospeso, in caso di accertato
superamento del debito formativo riscontrato, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale ,
attribuirà il punteggio minimo previsto dalla banda di oscillazione cui appartiene tale
punteggio.
La presente tabella per effetto del decreto ministeriale n. 99 del 16.12.2009 viene così
modificata per l’anno scolastico 2010/11 per le classi terze e quarte
Se la media dei voti è superiore a 9/10 si attribuisce automaticamente il massimo della fascia di
appartenenza
MEDIA DEI
VOTI
M=6
6< M ≤7
7< M ≤8
8< M ≤9
9< M≤10
CREDITO SCOLASTICO
3° anno 4° anno 5° anno
3-4
3-4
4-5
4-5
5-6
5-6
6-7
6-7
7-8
7-8
Il credito formativo: criteri per l’attribuzione
Il collegio dei docenti, nel rispetto della normativa vigente (D.M. 49/2000), dopo aver esaminato gli
ambiti e i settori della società civile all’interno dei quali è possibile realizzare esperienze di
7
formazione della persona e di crescita umana, con il fine di garantire un’omogeneità di
comportamento nelle decisioni dei Consigli di Classe, ha deliberato all’unanimità di tener presenti,
per la valutazione dei crediti formativi e per l’attribuzione del punteggio, le seguenti indicazioni:
1) la durata dell’esperienza formativa: a) almeno 2/3 delle ore previste per attività culturali,
artistica, di studio, di formazione; b) almeno 2/3 delle ore previste, durante l’anno scolastico, per
attività sportiva, volontariato, solidarietà, lavoro, ambiente, cooperazione;
2) le qualità dell’esperienza formativa: l’esperienza, a giudizio del Consiglio di Classe, deve aver
contribuito alla formazione personale, civile e sociale dell’allieva/o, in quanto pienamente
compatibile con le finalità e con gli obiettivi formativi ed educativi della scuola.
Orario delle lezioni e funzionamento istituto
Inizio
L’orario di inizio delle lezioni è fissato alle ore 8,30 di concerto con le autorità comunali.
La decisione è conseguente ad una serie di valutazioni circa:
a) la collocazione dell’istituto nel contesto della viabilità urbana con riferimento:
– ai percorsi necessari per raggiungerlo,
– alle tabelle orario dei mezzi di trasporto pubblico,
b) l’esigenza di svolgere, all’interno dell’edificio, non meno di sei ore consecutive di attività
didattica ordinaria (lezioni), e non meno di quattro ore, nel pomeriggio, per le attività
complementari;
È facile comprendere che il coordinamento dell’intera giornata scolastica poggia sulla corretta
interpretazione di questo orario di riferimento. È bene, quindi, considerare che:
a) dalle ore 8.00 sono già presenti nell’Istituto scolastico gli addetti del personale non docente che,
in base alle loro specifiche competenze, garantiscono i seguenti servizi:
– controllo dell’agibilità dei locali e della sicurezza degli impianti;
– apertura della porta di ingresso alle ore 8.10;
– raccolta di informazioni su “imprevisti” per le conseguenti necessità di variazione d’orario (guasti
tecnici, assenze di insegnanti, urgenze organizzative, ecc);
b) dalle ore 8.10 alle ore 8,25 entrano, dall’ingresso principale, gli studenti nell’istituto e nelle aule,
affinché essi possano :
– prendere posto nei banchi;
– predisporre il materiale necessario all’inizio della lezione;
– essere in grado di accogliere tempestivamente indicazioni su eventuali emergenze (spostamenti,
variazioni di programmazione, ecc.);
c) dalle ore 8,30, in concomitanza con il segnale della campana di inizio della prima ora di lezione,
l’insegnante, già presente dalle ore 8.25 nell’aula, per norma contrattuale, registra gli assenti e
firma, per la sua presenza, il registro di classe.
A partire dalle 8,30 in avanti occorre chiarire la posizione degli studenti eventualmente non ancora
arrivati.
In ritardo
Gli studenti saranno ammessi in classe dopo la registrazione degli assenti e all’inizio della seconda
ora previa l’autorizzazione del Dirigente scolastico o del collaboratore vicario
Nel caso che lo studente in ritardo sia già in grado di presentare la dichiarazione di giustificazione
firmata, l’ammissione in classe è direttamente autorizzata, con annotazione nel registro,
dall’insegnante in servizio.
Gli studenti con regolare permesso di ammissione oltre le 9,30, per cause permanenti o transitorie
accertate dalla Dirigenza (trasporti, salute, ecc.), sono ammessi, senza altra formalità, al momento
del loro arrivo.
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Le entrate posticipate non possono superare il numero di tre per quadrimestre. In caso di
esubero i genitori, anche per gli studenti maggiorenni, saranno convocati dal Dirigente Scolastico
tramite l’ufficio di segreteria e solo in tal caso sarà consentita la riammissione in classe
Queste semplici regole tendono non a produrre complicazioni burocratiche, ma a ridurre, al
contrario, la gamma delle possibilità di comportamenti anomali, e a indurre, nel contempo, alunne/i
e insegnanti a comprendere l’utilità di un quadro di riferimento senza vincoli rigidi.
Il ritardo occasionale non è un fatto grave di per sé, visto l’ampio arco di difficoltà che può
frapporsi tra la necessaria volontà di essere sempre puntuali e la sua concreta possibilità di
realizzazione, ma è preoccupante il suo effetto perché danneggia la regolarità e l’armonia del lavoro
comune, e perché mette in moto inevitabili meccanismi di controllo legati alla correttezza del
rapporto scuola famiglia e alle responsabilità istituzionali della scuola.
Il cambio di lezione
Durante i minuti del cambio di lezione gli studenti attendono nell’aula l’arrivo dell’insegnante e non
possono uscire dall’aula senza autorizzazione. In ogni caso, al di là della “vigilanza”, è dovere degli
studenti lavorare in autodisciplina.
Se la lezione prevede spostamenti verso laboratori, palestra o altre aule gli studenti devono, con
senso di responsabilità, autodisciplina e attenzione, rispettare le disposizioni date dall’insegnante.
Ogni docente al cambio di lezione, dopo aver firmato la sua presenza sul registro di classe,
controllerà sempre la presenza nella classe di tutti gli alunni e segnalerà sul registro di classe i
nominativi di studenti assenti senza autorizzazione, avvertendo subito la Dirigenza
Gli/le alunni/e rappresentanti di classe, in casi eccezionali di ritardo o assenza imprevista
dell’insegnante di classe, avvertono, responsabilmente, in spirito di collaborazione e per ragioni di
sicurezza, l’ufficio di Dirigenza per le decisioni di variazioni d’orario.
In caso di necessità, quando un/a docente, per urgente o grave motivo o per ragioni di servizio, è
costretto/a ad allontanarsi dalla classe, è tenuto/a a chiamare il “collaboratore scolastico” per la
vigilanza.
Sull'uso del cellulare e divieto di fumo
L’uso del cellulare, in ambito scolastico, è vietato a tutti: utenti e operatori dell’Istituzione
scolastica. Pertanto, in conformità con quanto richiesto dalla Nota ministeriale del 15/03/07,il
Consiglio di istituto decide di comminare le seguenti sanzioni per i trasgressori:
1) In caso di uso illecito del cellulare durante l’attività didattica in classe, il docente segnalerà la
trasgressione sul registro di classe e procederà al ritiro dell’apparecchio che sarà riconsegnato ai
genitori
2) L’eventuale ripetersi della trasgressione comporterà nuovamente la segnalazione sul registro di
classe e la sospensione temporanea dalle attività didattiche .per giorni uno
3) Nel caso in cui l’uso illecito (si intenda in spazi e tempi non consentiti) sia aggravato da un
utilizzo improprio lesivo del rispetto e della libertà altrui sarà immediata la convocazione delle
famiglie da parte del Dirigente scolastico, cui farà seguito una seduta straordinaria del Consiglio di
classe che deciderà provvedimenti disciplinari.
Resta inteso che le comunicazioni con l’esterno tra studenti e famiglie per gravi e urgenti motivi
possono avvenire mediante gli uffici di Segreteria o Presidenza o, in casi eccezionali, con l’uso del
cellulare di proprietà dello studente, previa autorizzazione straordinaria del docente.
E’ assolutamente vietato il fumo nei locali scolastici ; nei confronti dei trasgressori saranno
applicate le sanzioni pecuniarie previste dalla normativa vigente e saranno adottati altresì
provvedimenti disciplinari.
Le uscite (dall’aula, dalla scuola)
Le uscite dall’aula sono possibili solo nel rispetto delle regole.
a. per richiesta
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Innanzitutto è possibile uscire dalle aule dalle ore 9.30 alle ore 13,30.
Un criterio di ragionevolezza non impedisce, durante la lezione, la richiesta di uscita dei singoli;
l’autorizzazione è, comunque, a discrezione dell’insegnante in base alle esigenze di continuità della
lezione.
Beninteso, si consente, in questo caso ad un singolo studente di assentarsi per pochi minuti. È
esclusa la possibilità di uscita di più di uno studente per volta.
È comunque vietata l’uscita in gruppo di alunne/i al termine di un compito in classe.
I docenti di educazione fisica, dopo aver annotato, nell’aula normale, all’inizio della lezione, le
assenze degli alunni, accompagneranno gli studenti in palestra.
b. per convocazione
È consentita l’uscita, durante le lezioni, anche a seguito di convocazione del Dirigente scolastico (o
della Segreteria), quando questa non è di interruzione di fasi importanti dell’attività didattica
(spiegazione, interrogazione, compito in classe, etc.); l’avviso di convocazione è sempre dato dal
personale non docente o dal docente di classe.
I rappresentati di classe sono autorizzati a uscire insieme solo con avviso di convocazione dato dal
personale non docente.
Le convocazioni urgenti saranno sempre comunicate al/la docente di classe con un biglietto
d’avviso a firma del Preside.
Le uscite dalla scuola
Anche le uscite dalla scuola sono possibili solo nel rispetto delle regole.
a. per programmazione
Le uscite delle classi dalla scuola nel rispetto della programmazione e delle decisioni dei docenti
(trasferimenti agli impianti sportivi, trasferimenti ad altra sede, visite guidate, partecipazioni a
conferenze, ecc.) prevedono sempre l’accompagnamento da parte di uno o più insegnanti (in base al
numero e all’età degli studenti e alla tipologia della trasferta).
In casi di necessità e/o richiesta dei docenti, in particolare per una più sicura “vigilanza” sia nel
trasferimento agli impianti sportivi sia nella permanenza all’interno degli impianti, è possibile
chiamare all’accompagnamento anche il personale non docente, sentito il Responsabile
Amministrativo per le valutazioni delle esigenze di servizio.
Non è autorizzato l’uso di mezzi propri.
Le uscite programmate sono di regola comunicate ai genitori tramite la responsabile
collaborazione/partecipazione degli studenti, e segnalate sul registro di classe con anticipo nel
rispetto della programmazione di ogni docente.
b. per richiesta
Per i singoli studenti l’uscita dalla scuola, in anticipo sull’orario normale delle lezioni, è possibile
solo a richiesta. Gli studenti possono uscire, in ogni caso, solo se prelevati da uno dei genitori.
Ancora una volta si sottolinea l’eccezionalità dell’uscita in anticipo sull’orario regolare. Allo stato
dei fatti, per contenere l’eccesso di richieste di uscita anticipata, è necessario introdurre una
limitazione nel numero di tre richieste consentite per quadrimestre.
Se dovesse essere superato il limite consentito di richieste, si renderà necessario un incontro della
famiglia con il Dirigente scolastico per un chiarimento.
In caso di indisposizione gli studenti minorenni possono uscire solo se accompagnati da uno dei
genitori. L’uscita anticipata (o l’entrata posticipata) di un’intera classe è consentita quando
non è possibile la sostituzione, per l’intero orario delle lezioni, dei/delle docenti assenti. Gli/le
alunni/e hanno il dovere di avvertire i genitori delle variazioni d’orario. Sarà cura degli
studenti rappresentanti di classe informare eventuali assenti. In casi eccezionali, per l’assenza
non prevista di docenti, è possibile l’uscita anticipata, per gli/le alunni/e, solo dopo avviso
telefonico alle famiglie, a cura di ogni allievo/a, tramite il centralino della scuola.
Il criterio al quale si ci ispira è quello del diritto-dovere alla frequenza scolastica e alla continuità
dell’impegno in un “lavoro” specifico quale quello dello studente, che dalla scuola viene sollecitato
10
a comprendere di essere parte attiva di un progetto, anziché elemento indipendente con funzione di
apporto saltuario. Ogni lezione prevede la partecipazione di un gruppo-classe e il contributo di
intervento di ciascuno in quel contesto; l’assenza è quindi un imprevisto, che modifica le aspettative
del piano lavoro.
Gli studenti maggiorenni possono uscire: devono documentare e giustificare per iscritto i motivi.
Le assenze
La presenza a scuola non è solo un dovere di ogni studente; è la condizione necessaria per la
realizzazione di rapporti ottimali nel processo insegnamento/apprendimento; senza gli studenti non
esiste la scuola. Assentarsi senza motivo o per paura di compiti o per evitare interrogazioni è scelta
non responsabile anche quando giustificata dalla famiglia: ancora più grave è perché questa scelta
non solo viene a spezzare un rapporto di fiducia tra scuola e studenti, ma anche tra genitori e figli.
Ogni studente è responsabile delle sue scelte e mai deve rinunciare al rapporto di lealtà con i suoi
genitori e con la scuola: i problemi, anche difficili, si risolvono solo e sempre con il dialogo, mai
con la fuga.
Libretto e giustificazioni
Ogni studente, per l’ammissione alle lezioni, dovrà quindi giustificare l’assenza dichiarando il
motivo (nel proprio libretto), e presentare il proprio libretto all’insegnante in servizio alla
prima ora per il controllo; a firmare la giustificazione, per i minorenni, è uno dei genitori o
chi ne fa le veci, con firma depositata presso la scuola; le assenze, dovute a malattia, per un
periodo superiore a cinque giorni consecutivi compresi i festivi, richiedono, per la
giustificazione e per l’ammissione in classe, la certificazione medica, da consegnare in
segreteria.
La certificazione medica, in caso di malattia infettiva, dovrà essere rilasciata dal medico curante
convenzionato con il S.S.N.
La giustificazione dell’assenza deve essere necessariamente prodotta il giorno del rientro a
scuola; in caso di ritardo nella presentazione, il docente della prima ora di lezione lo annoterà
sul foglio da trasmettere in segretaria che darà avviso alla famiglia.
Ogni anno è necessario che sia ritirato dalle famiglie un nuovo libretto, valido solo per l’anno in
corso. La richiesta di un nuovo libretto in caso di smarrimento o per esaurimento sarà registrata
dalla Segreteria e comunicata alla famiglia.
La scuola garantirà, comunque, in caso di “sciopero”, protesta o manifestazione degli studenti, la
regolare attività, a prescindere dal numero dei presenti; per la migliore organizzazione dell’attività
didattica sarà possibile costituire gruppi interclasse; l’obiettivo è offrire ai presenti un’utile
permanenza a scuola; potranno anche essere affrontate, attraverso la discussione, le questioni alla
base di sciopero/protesta/manifestazione, per offrire agli studenti più ampie informazioni per una
libera e responsabile scelta.
I docenti, in caso di sciopero degli studenti, sono sempre tenuti a firmare, per la propria presenza e
per la registrazione delle assenze delle/degli alunne/i, i registri di classe.
Assenze agli IDEI (corsi di sostegno/recupero)
Gli alunni/e assenti durante le ore di insegnamento integrativo di sostegno (IDEI) hanno
l’obbligo di presentare, nel più breve tempo possibile, la giustificazione dell’assenza,
direttamente al docente responsabile dell’insegnamento integrativo, utilizzando sempre il
libretto personale.
In caso di assenze ripetute e/o consecutive il docente responsabile avvertirà la famiglia tramite
l’ufficio di Segreteria.
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Il controllo
L’ufficio di segreteria, curerà la registrazione delle assenze controllando i registri di classe e
comunicherà direttamente alle famiglie.
Spazi comuni
Tutto l’edificio scolastico e tutti gli spazi ad esso connessi devono essere intesi come uno spazio
comune. Le limitazioni di accesso e di uso sono soltanto delle convenzioni legate ad esigenze
organizzative e a criteri di compatibilità e di funzionalità. Pertanto è opportuno che ciascuno
consideri i corridoi, le aule, i dipartimenti, gli uffici, i servizi igienici, le vie interne di accesso alla
scuola e le stesse aree di parcheggio esterne all’istituto come luoghi ugualmente disponibili a sé e
agli altri, ma anche, e nello stesso tempo, come luoghi destinati a persone fisiche individuabili e a
funzioni determinate. Ne consegue una necessità di rispetto improntata alla migliore conservazione
possibile della qualità ambientale e alla comprensione della funzione cui gli spazi sono stati
destinati.
In quest’ottica generale è facile capire che occorre sviluppare un buon livello di autocontrollo in
ciascuna occasione di spostamento individuale e di gruppo sia che l’azione da compiere riguardi
una specifica attività didattica, sia che essa riguardi una fase preparatoria o di momentanea
interruzione o di svago.
In altre parole: entrare in classe, stare in classe, uscire dalla classe, sostare nell’atrio o davanti alla
porta di un ufficio, prendere posto in un laboratorio, ecc. sono azioni quotidiane che non possono
essere irreggimentate, ma che tuttavia richiedono un po’ di attenzione a ciò che accade. Evitare di
ingombrare ingressi o uscite, essere solerti nel prendere posto in un’aula, non entrare in gruppo in
un ufficio, parcheggiare nei luoghi assegnati con un certo ordine ecc., sono comportamenti
necessari in quanto la loro trascuratezza e l’eccessiva approssimazione possono produrre disagio e
ostacolo nell’uso di strutture utili a tutti.
Nei locali dell’istituto, bagni compresi, è sempre vietato fumare, sia durante la normale attività
didattica, sia durante le altre attività extracurricolari; ogni trasgressione sarà sanzionata a norma di
legge.
E’ vietato, per motivi di sicurezza, l’uscita ordinaria dall’istituto attraverso le porte
“antipanico”.
La scuola rimane aperta anche di pomeriggio, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, per tutte le attività
extracurricolari e/o di integrazione.
Aule
La maggior parte del lavoro scolastico si svolge nelle aule. Altri sistemi scolastici prevedono uno
spostamento degli studenti da un’aula all’altra a seconda della materia; la nostra impostazione
prevede invece in prevalenza lo spostamento degli insegnanti e quindi è soprattutto il gruppo-classe
che ha il compito di “gestire” lo spazio a disposizione.
Ciò non significa che gli studenti possano disporre dello spazio assegnato senza alcun criterio di
discernimento. Visto che si trascorre un certo numero di ore nella medesima stanza sarà il caso di
cercare di mantenerla in ordine, per viverci meglio nel rispetto reciproco.
La disposizione dei banchi deve consentire a ciascuno di vedere la lavagna e deve consentire
percorsi abbastanza agevoli di movimento . Danneggiamenti, asportazioni o modifiche immotivate
degli impianti comportano una necessaria ricerca di responsabilità individuali con conseguenze
anche pecuniarie per i trasgressori. Esigenze didattiche opportunamente concordate possono
determinare occasioni di scomposizione e ricomposizione dei gruppi-classe. A maggior ragione, in
questi casi, il rispetto delle strutture e delle cose altrui, eventualmente lasciate incustodite, riveste
un’importanza determinante. È sempre vietato, in qualsivoglia situazione, scrivere sui muri
interni (aule, corridoi, bagni) e esterni, sulle porte, sui banchi, sulle sedie.
Ogni trasgressione sarà punita a norma di regolamento (v. Mancanze disciplinari e sanzioni).
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La scuola, anche attraverso una generale contribuzione, a partire comunque dai responsabili, ha
l’obbligo di intervenire per ripristinare al meglio la situazione originaria.
I laboratori
I laboratori sono organizzati con un orario affisso alla parte esterna della porta di ciascuno. Occorre
comunque prenotarsi presso il tecnico incaricato per potervi accedere.
Nei laboratori, il comportamento di attenzione e di rispetto deve essere continuo e di reciproco
autocontrollo. È da aggiungere che l’uso delle apparecchiature richiede grande cautela e perciò la
presenza degli insegnanti durante le fasi di esercitazione è indispensabile, anche a garanzia della
sicurezza.
Per chiarezza si precisa che nessuna colpa può essere ascritta a studenti che provochino guasti
involontari durante esperimenti o uso guidato delle strumentazioni disponibili; gli/le alunni/e
rispondono invece, personalmente, di un uso non autorizzato delle stesse.
Compiti in classe
I “compiti in classe” saranno definiti, decisi e svolti nel rispetto della programmazione di
dipartimento e/o dei consigli di classe. In ogni caso, prima di svolgere un nuovo compito in
classe, ogni alunno ha il diritto di prendere visione degli elaborati valutati e corretti svolti in
precedenza: entro il decimo giorno.
Mancanze disciplinari e sanzioni
Classificazione delle sanzioni
Per maggiore chiarezza, si riporta una classificazione delle sanzioni disciplinari secondo un
crescendo di gravità.
A tal proposito va precisato che, le esemplificazioni che seguono non sono esaustive delle possibili
mancanze disciplinari, né delle possibili sanzioni, ma scaturiscono da una ampia ricognizione delle
esperienze di molte scuole e dei loro regolamenti d’istituto.
A)
Sanzioni diverse dall’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (art. 4 – Comma
1) Si tratta di sanzioni non tipizzate né dal D.P.R. n. 249 né dal D.P.R. n. 235, ma che devono
essere definite ed individuate dai singoli regolamenti d’istituto, insieme, come già detto nel
paragrafo precedente, alle mancanze disciplinari, agli organi competenti ad irrogarle ed alle
procedure.
Comportamento da correggere
Non giustificazione dell’assenza
Non assolvimento degli impegni
di studio e dei doveri scolastici
Comportamento non rispettoso
1) verso le persone
a) in classe,
b) nell’istituto,
Sanzioni
a) annotazione a cura del docente nel registro di classe;
b) comunicazione ai genitori ;
a) ammonizione a cura del docente;
b) ammonizione, da annotare a cura del Dirigente
Scolastico, sul registro di classe;
c) colloquio a scuola, con i genitori, per un chiarimento
e per una dichiarazione di impegno a rispettare le
regole;
a) ammonizione a cura del docente
b) ammonizione, da annotare sul registro di classe, a
cura del docente responsabile e/o del Dirigente
Scolastico
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c) fuori, durante le attività extracurricolari c) colloquio con i genitori per un chiarimento e una
dichiarazione di impegno a rispettare le regole;
d) presentazione di scuse formali alle persone verso le
quali si è tenuto un comportamento irrispettoso;
B)
Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità
scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni ( Art. 4 - Comma 8):
Tale sanzione - adottata dal Consiglio di Classe - è comminata soltanto in caso di gravi o reiterate
infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 249/98.
Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi
genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.
C)
Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità
scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (Art. 4 – Comma 9).
Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d’istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe
necessarie:
1) devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana ( ad
es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi
una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite
dell’allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell’art. 4 dello Statuto. In tal caso la
durata dell’allontanamento è adeguata alla gravità dell’infrazione, ovvero al permanere della
situazione di pericolo.
Si precisa che l’iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in
presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale.
Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli
autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura
inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.
Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la
famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria - un percorso di
recupero educativo mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile,
nella comunità scolastica.
D)
Sanzioni che comportano l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al
termine dell’anno scolastico ( Art. 4 - comma 9bis):
L’irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d’Istituto, è prevista alle seguenti condizioni,
tutte congiuntamente ricorrenti:
1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la
persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da
determinare seria apprensione a livello sociale;
2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella
comunità durante l’anno scolastico;
Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti C e D, occorrerà evitare che l’applicazione di tali
sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell’orario minimo di frequenza richiesto
per la validità dell’anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e
preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre
l’allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di
carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la
possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.
E)
Sanzioni che comportano l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non
ammissione all’esame di stato conclusivo del corso di studi (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter).
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Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate,
il Consiglio d’istituto può disporre l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non
ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi (Comma 9 bis).
È importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti B,C,D ed E possono essere
irrogate soltanto previa verifica, da parte dell’istituzione scolastica, della sussistenza di elementi
concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente (Comma 9 ter).
La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso
necessaria l’irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990) . Più la sanzione è grave e più sarà
necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di
proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima.
Nel caso di sanzioni che comportano l’allontanamento fino alla fine dell’anno scolastico,
l’esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorrerà, anche
esplicitare i motivi per cui ”non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e
tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico”.
Di norma, (si rinvia in proposito alle disposizioni sull’autonomia scolastica) le sanzioni disciplinari,
al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo
personale e, come quest’ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad
un’altra o di passaggio da un grado all’altro di scuola. Infatti, le sanzioni disciplinari non sono
considerati dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati
sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa
(es. violenza sessuale). In tali circostanze si applica il principio dell’indispensabilità del trattamento
dei dati sensibili che porta ad operare con “omissis” sull’identità delle persone coinvolte e
comunque nel necessario rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del DM 306/2007.
Ai fini comunque di non creare pregiudizi nei confronti dello studente che opera il passaggio
all’altra scuola si suggerisce una doverosa riservatezza circa i fatti che hanno visto coinvolto lo
studente.
Va sottolineato, inoltre, che il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento
disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.
Ovviamente i regolamenti d’istituto dovranno contenere anche precisazioni in ordine a quanto
precede.
Impugnazioni
Per quanto attiene all’impugnazione (Art. 5) delle suddette sanzioni disciplinari le modifiche
introdotte dal regolamento in questione sono finalizzate a garantire da un lato “il diritto di difesa”
degli studenti e, dall’altro, la snellezza e rapidità del procedimento, che deve svolgersi e concludersi
alla luce di quanto previsto, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
Va rammentato, infatti, che il procedimento disciplinare verso gli alunni è azione di natura
amministrativa, per cui il procedimento che si mette in atto costituisce procedimento
amministrativo, al quale si applica la normativa introdotta dalla Legge n. 241/90 e successive
modificazioni, in tema di avvio del procedimento, formalizzazione dell’istruttoria, obbligo di
conclusione espressa, obbligo di motivazione e termine.
Il sistema di impugnazioni delineato dall’art. 5 del D.P.R. non incide automaticamente
sull’esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale che
vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: la sanzione potrà essere eseguita
pur in pendenza del procedimento di impugnazione, salvo quanto diversamente stabilito nel
regolamento di istituto.
Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse
(genitori, studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione ad un apposito Organo di Garanzia
interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche.
L’organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni (Art. 5 - Comma 1).
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Qualora l’organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi
confermata.
Si evidenzia che il Regolamento di modifica dello Statuto ha meglio definito, anche se non
rigidamente, nel rispetto delle autonomie delle singole istituzioni scolastiche – la sua composizione.
Esso – sempre presieduto dal Dirigente Scolastico - di norma, si compone , per la scuola secondaria
di 2° grado da un docente designato dal consiglio d’istituto, da un rappresentante eletto dagli
studenti e da un rappresentante eletto dai genitori; per la scuola secondaria di 1° grado, invece, da
un docente designato dal Consiglio d’istituto e da due rappresentanti eletti dai genitori (Art. 5 Comma 1).
A proposito va sottolineato che i regolamenti dovranno precisare:
a) la composizione del suddetto organo in ordine:
1) al numero. dei suoi membri, che in ragione delle componenti scolastiche che devono
rappresentare non possono essere meno di quattro;
2) alle procedure di elezione e subentro dei membri, nonché alla possibilità di nominare membri
supplenti, in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell’O.G. lo stesso soggetto che abbia
irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell’O.G. lo studente
sanzionato o un suo genitore)
b) il funzionamento dell’organo di garanzia, nel senso che occorrerà precisare:
1) se tale organo in prima convocazione debba essere “perfetto”(deliberazioni valide se sono
presenti tutti i membri) e magari in seconda convocazione funzioni solo con i membri
effettivamente partecipanti alla seduta o se, al contrario, non sia mai necessario, per la validità delle
deliberazioni, che siano presenti tutti i membri;
2) il valore dell’astensione di qualcuno dei suoi membri (se influisca o meno sul conteggio dei voti).
L’organo di garanzia decide - su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di
chiunque vi abbia interesse - anche sui conflitti che sorgono all’interno della scuola in merito
all’applicazione del presente regolamento (Art. 5 Comma 2).
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5 - Liceo Scientifico Statale `A. Diaz`