Ministero dell’Istruzione Università Ricerca
Istituto Comprensivo “Massimo Troisi”
San Giorgio a Cremano (Na)
scuola dei bambini e dei ragazzi che sorridono nella pace
Competenze per lo Sviluppo (FSE) - Ambienti per l'Apprendimento (FESR)
Scuola sperimentale per l'Autovalutazione di Istituto
Scuola sperimentale per la Certificazione delle Competenze
codice scuola NAIC8FD00X - Mail [email protected] - PEC [email protected] - codice fiscale 95187100631
Direzione Amministrativa ed uffici - plesso Rodari – Malaguzzi, via Pini di Solimene 31 – 80046 San Giorgio a Cremano (Na) – tel. 0817713736
REGOLAMENTO
D’ISTITUTO
Scuola secondaria di 1° Grado
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Istituto Comprensivo “Massimo Troisi” - San Giorgio a Cremano (Na)
CAPITOLO PRIMO - PRINCIPI GENERALI
ART. 1 - FINALITÀ EDUCATIVE DELL’ISTITUTO
1) La scuola favorisce e promuove la formazione della persona e assicura il diritto allo studio garantito a tutti
dalla Costituzione. L'indirizzo culturale della scuola si fonda sui principi della Costituzione repubblicana, al
fine di realizzare una scuola democratica, dinamica, aperta al rinnovamento didattico - metodologico e ad
iniziative di sperimentazione che tengano conto delle esigenze degli studenti nel pieno rispetto della libertà
d’insegnamento e nell'ambito della legislazione vigente.
2) La scuola è aperta ai contributi creativi responsabilmente espressi dalle sue componenti: gli studenti, i
genitori, il personale ATA e i docenti. Gli organi collegiali competenti potranno, inoltre, prendere in
considerazione altri apporti che dovessero pervenire dalle componenti sociali e culturali esterne alla scuola.
3) Sono considerati assolutamente incompatibili con i criteri sopra enunciati, e quindi in ogni modo vietati,
atti d’intimidazione della libera e democratica espressione o partecipazione delle varie componenti alla vita
della scuola, manifestazioni d’intolleranza, qualsiasi forma di violenza e discriminazione.
4) La scuola si propone come luogo d’educazione in senso ampio, dove il processo d’apprendimento,
l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica degli studenti sono favoriti e garantiti dal
"contratto formativo", attraverso il quale si realizzano gli obiettivi del miglioramento della qualità, della
trasparenza, della flessibilità, della collegialità e della partecipazione attiva, secondo le modalità definite dal
Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto.
5) Nello spirito del "contratto formativo" ogni componente s’impegna ad osservare e a far osservare il
presente regolamento, che, secondo la prassi istituzionale, è adottato dal Consiglio d’Istituto ai sensi
dell'art.10.3, comma a del D.Lgs. 297/1994 ed ha pertanto carattere vincolante. È uno strumento a carattere
formativo, che definisce le corrette norme relazionali e procedurali alle quali far riferimento, il cui rispetto
diviene indice di consapevole e responsabile partecipazione alla vita scolastica
ART. 2 - DIRITTO D’APPRENDIMENTO DEGLI STUDENTI
Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale qualificata, attenta ai bisogni formativi, che rispetti e
valorizzi, anche attraverso attività d’orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.
La scuola garantisce la libertà d'apprendimento di tutti e di ciascuno nel rispetto della professionalità del
corpo docente e della libertà d'insegnamento. Il diritto all'apprendimento è garantito a ciascun studente
anche attraverso percorsi individualizzati, tesi a promuoverne il successo formativo. Sin dall'inizio del
curriculum lo studente è inserito in un percorso d’orientamento, finalizzato a consolidare attitudini e
sicurezze personali, senso di responsabilità, capacità di scelta tra le proposte di formazione presenti sul
territorio.
Ciascun studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva volta ad attivare un processo di
autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio
rendimento.
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I singoli docenti, i consigli di classe e gli organi scolastici individuano le forme opportune di comunicazione
della valutazione per garantire la riservatezza di ciascuno studente e la correttezza dell'informazione data. La
scuola garantisce l'attivazione d’iniziative finalizzate al recupero delle situazioni di ritardo e di svantaggio.
ART. 3 - ATTIVITÀ INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI
La scuola organizza attività integrative alle quali lo studente può partecipare liberamente; la non
partecipazione a tali attività non influisce negativamente sul profitto.
Le iniziative complementari s’inseriscono negli obiettivi formativi della scuola. La partecipazione alle relative
attività può essere tenuta presente dal Consiglio di classe ai fini della valutazione formativa dello studente.
La scuola s'impegna, compatibilmente con le risorse disponibili, ad acquisire una strumentazione tecnologica
adeguata e ne promuove l'utilizzo consapevole e l'accesso da parte degli studenti (conformemente con le
norme che regolano l'utilizzo degli spazi attrezzati).
ART. 4 - RISPETTO DELLA PRIVACY
Tutte le persone appartenenti a tutte le componenti della comunità scolastica hanno diritto a vedere
rispettata in ogni situazione la loro dignità personale. I rapporti interni alla comunità scolastica s’informano
al principio di solidarietà.
Lo studente ha diritto alla riservatezza della propria vita personale e scolastica, fatto salvo l'obbligo di
mantenere costante e proficuo il rapporto con le famiglie. Ogni dato psicofisico e personale, riferito allo
studente, rilevante nell'attività formativa, è registrato in ambiente scolastico con garanzia di massima
riservatezza e professionalità. Il trattamento dei dati sensibili avverrà nel rispetto della normativa vigente.
ART. 5 - SCUOLA E MULTICULTURALITÀ
Tutti gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale
appartengono. La Scuola promuove iniziative atte a favorire il superamento di eventuali svantaggi linguistici,
ricorrendo anche, ove necessario a servizi offerti dagli enti territoriali. La scuola promuove nell'ambito degli
scambi culturali iniziative d’accoglienza e attività varie finalizzate allo scambio fra le diverse culture.
La scuola garantisce ambienti e strutture adeguate agli studenti diversamente abili.
ART. 6 – AUTODISCIPLINA COME FONDAMENTO DELLA VITA SCOLASTICA
Ogni alunno deve essere accolto come persona con un proprio patrimonio culturale già acquisito nella
famiglia, nella società, nelle scuole precedenti e come portatore di un diritto-dovere: il diritto (art. 2 D.p.r.
24/6/98 n. 249) di ricevere quanto la scuola deve dare per la sua crescita personale, culturale e sociale e il
dovere (art. 2 d.p.r. 24/6/98 n. 249) personalmente a collaborare per il raggiungimento di questi scopi.
Ogni alunno, pertanto, dovrà impegnarsi ad osservare comportamenti corretti e improntati alle regole di una
civile convivenza.
Affinché la scuola assolva il suo compito è indispensabile la responsabile collaborazione della famiglia, che
nel rispetto dei principi costituzionali (art.30 della Costituzione) è tenuta all’educazione e alla formazione dei
figli.
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CAPITOLO SECONDO
GESTIONE DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE DIDATTICHE
ART. 7 – USO DEGLI SPAZI: BIBLIOTECA – LABORATORI – PALESTRA.
Il funzionamento dei locali e delle attrezzature didattiche è disciplinato da specifici Regolamenti deliberati
dal Consiglio d'Istituto, sentito il Collegio dei docenti, in modo da assicurare un agevole accesso ai locali ed
un uso appropriato del materiale didattico da parte dell’utenza scolastica. Il controllo dei materiali presenti
nei vari locali sarà affidato a responsabili nominati dal Dirigente scolastico (art. 27 D.L. 441/01). I predetti
responsabili rispondono del materiale loro affidato dal D.S.G.A. Tutti gli utilizzatori risponderanno del loro
corretto uso.
ART. 8 – BIBLIOTECA
L’uso della Biblioteca è normato dal seguente Regolamento:
REGOLAMENTO BIBLIOTECA
Finalità e compiti
1. La Biblioteca costituisce un servizio offerto agli studenti e agli operatori scolastici dell’Istituto stesso,
volto a favorire lo sviluppo culturale e civile attraverso le attività di pubblica lettura , di informazione, di
documentazione.
2. Per l’adempimento di tale finalità la Biblioteca si propone i seguenti compiti:
a) provvedere alla raccolta e alla tutela di libri, dei documenti e degli altri materiali a stampa o
dattiloscritti, nonché di forme di informazione e comunicazione su supporti diversi da quelli
cartacei (videocassette, DVD, CD rom, etc.) tenendo presenti le istanze dell’utenza, anche
potenziale, nonché assecondando e favorendo i processi di autoapprendimento e di
informazione degli utenti.
b) diffondere la conoscenza e l’uso delle suddette raccolte mediante i servizi di lettura e
consultazione o il prestito;
c) accrescere la conoscenza della realtà del territorio locale, sia storica che economico-sociale,
attraverso la valorizzazione della sezione di storia locale, per la quale si perseguono rapporti di
collaborazione con la Biblioteca Comunale di San Giorgio a Cremano, al fine di valorizzare e
pubblicizzare le rispettive raccolte.
Gestione, amministrazione, sede e personale
3. La Biblioteca è una struttura operativa dell’ I.C. Troisi a tutti gli effetti di legge e il Dirigente Scolastico ne
ha la legale rappresentanza:
4. La sede, le raccolte bibliografiche e documentarie, i sussidi culturali e didattici, le attrezzature e gli
strumenti tecnici in dotazione della Biblioteca, appartengono al patrimonio dell’ I.C. Troisi
5. L’organico della Biblioteca consta di un responsabile bibliotecario che provvede:
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a) alle operazioni di prestito e di catalogazione;
b) ad offrire consulenza e guida all’utenza;
c) alla redazione di una statistica annua consuntiva circa l’attività di Biblioteca, il suo funzionamento
e il trend dell’utenza;
d) a proporre gli acquisti necessari al rinnovamento e all’accrescimento del patrimonio bibliografico
e documentario.
Ordinamento interno
6. Tutto il patrimonio bibliografico-documentario e scientifico esistente in Biblioteca, nonché le
attrezzature, i mobili e gli arredi sono affidati, per la custodia e la conservazione, al DSGA.
7. Di tutte le chiavi devono esistere due copie per la Biblioteca di cui una conservata in Segreteria a
disposizione del responsabile di Biblioteca.
8. Le procedure relative all’acquisto di libri etc. sono riservate al Consiglio d’Istituto, sulla base delle istanze
promosse dai docenti, dal responsabile di Biblioteca e dagli allievi.
Uso pubblico della Biblioteca
9. La Biblioteca è aperta secondo l’orario stabilito dal responsabile e affisso nelle classi.
10. Ogni eventuale interruzione del servizio di Biblioteca, su richiesta del responsabile o per altri motivi, deve
essere autorizzata dal Dirigente Scolastico.
11. Tutti gli allievi e gli operatori scolastici possono accedere alla Biblioteca per utilizzarne i servizi, senza
alcuna restrizione od obbligo, se non quello di rispettare gli orari e il presente regolamento.
12. I frequentatori della Biblioteca debbono serbare un contegno raccolto e discreto, per non arrecarsi
vicendevolmente disturbo.
13. L’utente che prende in prestito un libro viene registrato e deve compilare l’apposita scheda che viene
annullata all’atto della riconsegna.
14. L’utente che, per negligenza o volontariamente, danneggia gli arredi o lede il funzionamento delle
attrezzature, è tenuto risarcire il danno sostituendo le cose danneggiate oppure versando l’equivalente
valore nella misura determinata dal Consiglio d’Istituto. Per i libri e il materiale audiovisivo il valore da
considerare è, quando ciò sia possibile, quello del loro corrente prezzo d’acquisto. Per i minorenni
risponde chi esercita la patria potestà.
15. Terminata la consultazione i libri vanno riconsegnati al responsabile che provvederà a riporli nei loro
scaffali, secondo l’ordine prestabilito.
16. I docenti che accompagnano le classi per la consultazione dei testi o per la visione di filmati sono tenuti
a prenotarsi per tempo e a vigilare sugli alunni.
17. Non possono essere dati in consultazione libri o materiali non ancora registrati.
Servizio di prestito
18. Sono automaticamente iscritti al prestito presso la Biblioteca il Dirigente Scolastico, gli allievi e il
personale, docente e non docente. Il prestito a domicilio è concesso esclusivamente a titolo personale
ed è vietato il trasferimento del libro a terzi.
19. La durata massima del prestito a domicilio è di trenta giorni, rinnovabile per non più di quindici giorni:
20. La richiesta del prestito viene registrata e convalidata dalla firma dell’utente sul registro.
21. Non possono essere prestati più di due tomi alla volta.
22. In caso di danneggiamento o smarrimento del libro in prestito, l’utente è tenuto al risarcimento nella
misura del corrente prezzo di copertina. Per i minorenni risponde chi esercita la patria potestà.
23. Non sono ammessi al prestito dizionari ed enciclopedie.
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ART. 9 – LABORATORIO INFORMATICO
L’uso del Laboratorio è normato dal seguente Regolamento:
REGOLAMENTO LABORATORIO INFORMATICO
Il laboratorio dell’Istituto è patrimonio esclusivo dell’I.C. Troisi di San Giorgio a Cremano ed il suo
utilizzo è consentito soltanto agli studenti e al personale docente e tecnico del detto Istituto. Si ricorda
che il rispetto e la tutela delle attrezzature sono condizioni indispensabili per il suo utilizzo e per
mantenere l’efficienza del laboratorio stesso. Atti di vandalismo o di sabotaggio verranno perseguiti
nelle forme previste, compreso il risarcimento degli eventuali
danni arrecati.
Al laboratorio si accede solo per ragioni inerenti l'attività scolastica, sia di tipo strettamente didattico
(ore curriculari di laboratorio, attività didattiche integrative e di recupero, progetti approvati dal POF,
preparazione di tesine e ricerche didattiche) che di organizzazione del lavoro individuale del docente
(piani di lavoro, progetti, autoaggiornamento, altre attività accessorie all'insegnamento della propria
materia) In particolare va ricordato che l'accesso agli alunni è consentito solo in presenza di un
docente. Si invitano gli utenti a rispettare le seguenti indicazioni:
1. Tutti i docenti che, a qualsiasi titolo, utilizzano il laboratorio sono pregati di:
1. Leggere questo regolamento agli studenti, all’inizio di ogni anno scolastico, spiegando le
motivazioni che stanno alla base delle regole in esso contenute;
2. rispettare rigorosamente l'orario di accesso, affisso sulla porta ; qualora si desiderasse
utilizzare il laboratorio in un orario in cui è libero si devono prendere accordi con il
responsabile.
3. vigilare affinché non venga modificata in alcun modo la configurazione dei computer e dei
programmi, fatto salvo quanto disposto all'art 2 comma 6 del presente regolamento
4. controllare che non venga memorizzato software senza autorizzazione;
5. sorvegliare scrupolosamente che non vengano utilizzati supporti di memoria rimovibili
personali non testati contro i virus;
6. vigilare affinché non vengano maltrattati o danneggiati i dispositivi presenti in laboratorio;
7. assegnare ad ogni alunno (o ad ogni gruppo) una postazione di lavoro stabile per tutto l'anno
scolastico, del quale risponde durante le sue ore di permanenza nell'aula e registrare le
assegnazioni. Tale disposizione si applica anche nel caso di utilizzo estemporaneo del
laboratorio. Ogni variazione nell'assegnazione deve essere riportata correggendo la scheda
e segnando la data di variazione. Per attestare la presenza o l'assenza dello studente in un
determinato giorno farà fede il registro di classe.
8. ricordare agli allievi che, se venisse rilevato un danno o comunque un malfunzionamento, si
riterranno responsabili coloro che hanno utilizzato il laboratorio in orario precedente alla
rilevazione del problema; costoro saranno tenuti al risarcimento relativo;
9. fare in modo che le classi non siano lasciate a lavorare senza sorveglianza;
10. accertarsi che le macchine o le altre apparecchiature presenti nel laboratorio siano spente
se non utilizzate e in ogni caso al termine del loro utilizzo, ad eccezione di disposizioni
differenti impartite per iscritto dal responsabile di laboratorio.
2. Gli studenti che accedono al laboratorio:
1. non devono utilizzare nessuna macchina, apparecchiatura, dispositivo o attrezzatura senza
l'autorizzazione esplicita dell'insegnante;
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2. sono tenuti ad indicare anche gli eventuali malfunzionamenti riscontrati nelle attrezzature
utilizzate;
3. prima di iniziare un'operazione mai svolta, specie se delicata o pericolosa, devono richiedere
la presenza di un docente nelle immediate vicinanze;
4. devono tenere un comportamento corretto e rispettoso delle persone e delle cose, non
dissimile da quello richiesto in qualsiasi altro ambiente scolastico e non;
5. devono aver cura dell’attrezzatura che viene loro eventualmente fornita e riconsegnarla
all'insegnante o all'aiutante tecnico al termine della lezione;
6. non devono assolutamente modificare in alcun modo la configurazione dei computer e dei
programmi; tuttavia nei laboratori in cui gli studenti accedono con credenziali riservate e
personali, al limite condivise solo all'interno di un ristretto gruppo di lavoro, è consentita la
personalizzazione dell'ambiente operativo al fine di adattarlo ad un più personale modo di
lavorare e/o alle esigenze didattiche;
7. non devono utilizzare supporti di memoria rimovibili personali se non dopo che l'insegnante
li avrà testati contro i virus;
8. devono salvare i file personali in cartelle specifiche che indicherà il docente;
9. sono responsabili del computer a loro assegnato: all'inizio della lezione devono comunicare
tempestivamente al loro insegnante eventuali manomissioni o danni arrecati all'aula o alle
attrezzature in essa contenute;
10. nei laboratori è vietato consumare spuntini o bibite, salva la deroga da parte del docente,
che se ne assume la responsabilità;
11. prima di entrare in aula, devono attendere in atrio l'arrivo dell'insegnante, senza creare
intralcio o confusione;
12. al momento di lasciare l'aula devono chiudere correttamente la sessione di lavoro sui P.C. (a
meno di indicazioni diverse da parte dei docenti);
3. Il laboratorio deve essere tenuto in ordine e in efficienza con il contributo di tutti; si prega quindi di
fare attenzione affinché:
1. le postazioni non vengano rovinate con oggetti appuntiti o taglienti;
2. i rivestimenti in gomma non vengano tagliati o comunque danneggiati;
3. le apparecchiature e i PC vengano spenti prima di uscire;
4. le tastiere e i mouse dei computer vengano lasciati in ordine;
5. non ci siano cartacce o lattine vuote sulle postazioni o per terra.
ART. 10 – LABORATORIO LINGUISTICO
REGOLAMENTO LABORATORIO LINGUISTICO
Il laboratorio dell'Istituto è patrimonio esclusivo dell’I.C. Troisi di San Giorgio a Cremano ed il suo utilizzo è
consentito soltanto agli studenti e al personale docente e tecnico del detto Istituto. Si ricorda che il rispetto
e la tutela delle attrezzature sono condizioni indispensabili per il suo utilizzo e per mantenere l'efficienza del
laboratorio stesso. Atti di vandalismo o di sabotaggio verranno perseguiti nelle forme previste, compreso il
risarcimento degli eventuali danni arrecati.
UTILIZZO DEL LABORATORIO :
1. Al laboratorio linguistico si accede in orario scolastico per le lezioni di lingua straniera ove i docenti
ritengano utile e opportuno l’uso dei mezzi tecnici in dotazione e nell’ambito dell’attuazione dei piani di
lavoro disciplinari elaborati per le singole classi, per attività didattiche in LS integrative e di recupero, per
progetti in LS approvati dal POF ove sia richiesto l’uso di mezzi multimediali.
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2. In particolare va ricordato che l'accesso agli alunni è consentito solo in presenza di un docente.
3. All’inizio di ogni anno scolastico viene stilato un orario di utilizzo di massima del laboratorio linguistico in
base all’orario scolastico definitivo , alle richieste avanzate dai docenti di lingue interessati e che ne abbiano
fatto richiesta, tenendo conto di eventuali esigenze di rotazione tra le classi.
Nel caso in cui un docente ritenesse di aver bisogno di usufruire del laboratorio in un’ora in cui questo sia già
impegnato in base all’orario, si accorderà direttamente con il docente della classe assegnataria per quell’ora.
Tale variazione andrà registrata accuratamente sul registro di laboratorio (posto nell’armadietto dietro il
server).
4. Il quadro orario settimanale è affisso alla porta d’ingresso.
5. L’accesso è consentito unicamente alle classi previste in orario o a quelle che, come da accordi, prendono
il loro posto.
6. La consegna delle chiavi di accesso viene effettuata dal personale non docente incaricato e ad esso
andranno restituite al termine di ogni ora di attività.
7. le chiavi sono depositate in segreteria ad un incaricato individuato annualmente.
8. le attività di organizzazione e coordinamento del laboratorio sono attribuite ad un Referente di laboratorio
designato annualmente.
REGISTRAZIONE DELL’UTILIZZO:
Nel Laboratorio è presente un registro in cui deve essere apposta la firma del docente che lo utilizza, egli
avrà cura di compilare le parti riguardanti la sessione in corso e di segnalare, nelle apposite note, eventuali
danni o malfunzionamenti riscontrati; ciò al fine di migliorare l’efficienza delle attrezzature ed evitare
erronee attribuzioni di responsabilità per gli eventuali danni arrecati.
NORME PER L’USO DEL LOCALE E DELLE ATTREZZATURE :
Si invitano gli utenti a rispettare con scrupolo le seguenti indicazioni:
a) Tutti i docenti che, a qualsiasi titolo, utilizzano il laboratorio sono pregati di:
1. Leggere questo regolamento agli studenti, all'inizio di ogni anno scolastico, spiegando le motivazioni che
stanno alla base delle regole in esso contenute;
2. rispettare rigorosamente l'orario di accesso affisso sulla porta ; qualora si desiderasse utilizzare il
laboratorio in un orario in cui è libero si devono prendere accordi con il responsabile e registrare la variazione
sul Registro di Laboratorio.
3. vigilare affinché non venga modificata in alcun modo la configurazione dei computer e dei programmi e
controllare che non vengano memorizzati software senza autorizzazione;
4. sorvegliare affinchè gli alunni usino in modo adeguato e solo per scopi didattici la postazione a cui sono
stati assegnati
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5. sorvegliare scrupolosamente che non vengano utilizzati supporti di memoria rimovibili personali non
testati contro i virus (solo se necessario il docente provvederà a sottoporre il dispositivo rimovibile
all’antivirus in dotazione sul server prima di consentirne l’utilizzo);
6. vigilare affinché non vengano maltrattati o danneggiati i dispositivi presenti in laboratorio;
7. il docente dovrà assegnare ad ogni alunno (o ad ogni gruppo), fin dal primo accesso in aula, una postazione
di lavoro stabile per tutto l'anno scolastico del quale l’alunno/gruppo risponde durante le sue ore di
permanenza nell'aula; tale assegnazione dovrà essere registrata su un’apposita scheda da consegnare in
copia al Referente di Laboratorio, ogni alunno dovrà rispettare tale assegnazione e in nessun caso potrà
occupare altre postazioni se non autorizzato dall’insegnante . Ogni variazione nell'assegnazione deve essere
riportata correggendo la scheda e segnando la data di variazione. Per attestare la presenza o l'assenza dello
studente in un determinato giorno farà fede il registro di classe. Tale disposizione si applica anche nel caso
di utilizzo estemporaneo del laboratorio.
8. ricordare agli allievi che, se venisse rilevato un danno o comunque un malfunzionamento, si riterranno
responsabili coloro che hanno utilizzato il laboratorio in orario precedente alla rilevazione del problema;
costoro saranno tenuti al risarcimento relativo;
9. fare in modo che le classi non siano lasciate a lavorare senza sorveglianza;
10. accertarsi che le macchine o le altre apparecchiature presenti nel laboratorio siano spente se non
utilizzate e in ogni caso al termine del loro utilizzo, ad eccezione di disposizioni differenti impartite per iscritto
dal responsabile di laboratorio.
b) Gli studenti che accedono al laboratorio:
1. non devono utilizzare nessuna macchina, apparecchiatura, dispositivo o attrezzatura senza l'autorizzazione
esplicita dell'insegnante;
2. sono responsabili del computer a loro assegnato: all'inizio della lezione devono comunicare
tempestivamente al loro insegnante eventuali manomissioni o danni arrecati all'aula o alle attrezzature in
essa contenute al fine di non essere ritenuti responsabili di danni provocati da altri;
3. prima di iniziare un'operazione mai svolta, specie se delicata o pericolosa, devono richiedere la presenza
di un docente nelle immediate vicinanze;
4. devono tenere un comportamento corretto e rispettoso delle persone e delle cose, non dissimile da quello
richiesto in qualsiasi altro ambiente scolastico ;
5. devono aver cura dell'attrezzatura che viene loro eventualmente fornita e riconsegnarla all'insegnante;
6. non devono assolutamente modificare in alcun modo la configurazione dei computer e dei programmi;
tuttavia nei laboratori in cui gli studenti accedono con credenziali riservate e personali, al limite condivise
solo all'interno di un ristretto gruppo di lavoro, è consentita la personalizzazione dell'ambiente operativo al
fine di adattarlo ad un più personale modo di lavorare e/o alle esigenze didattiche;
7. non devono utilizzare supporti di memoria rimovibili personali se non dopo che l'insegnante li avrà testati
contro i virus;
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8. devono salvare i file personali in cartelle specifiche che indicherà il docente;
9. nei laboratori è vietato consumare spuntini o bibite, salva la deroga da parte del docente, che se ne assume
la responsabilità;
10. prima di entrare in aula, devono attendere in atrio l'arrivo dell'insegnante, senza creare intralcio o
confusione;
11. al momento di lasciare l'aula devono chiudere correttamente la sessione di lavoro sui P.C. (a meno di
indicazioni diverse da parte dei docenti);
c) Il laboratorio deve essere tenuto in ordine e in efficienza con il contributo di tutti; si prega quindi di
fare attenzione affinché:
1. le postazioni non vengano rovinate con oggetti appuntiti o taglienti;
2. i rivestimenti in gomma non vengano tagliati o comunque danneggiati;
3. le apparecchiature e i PC vengano spenti prima di uscire;
4. le cuffie vengano riposte con il microfono rivolto verso l’alto in modo da non danneggiare i collegamenti,
le tastiere e i mouse dei computer vengano lasciati in ordine;
5. non ci siano cartacce o lattine vuote sulle postazioni o per terra.
6.Al termine della lezione il docente è tenuto a staccare la corrente, a controllare che i locali vengano lasciati
in ordine, a chiudere il laboratorio, a restituire le chiavi al personale ausiliario.
d) Segnalazioni di malfunzionamento o mancanza materiali :
1. I docenti che utilizzano il laboratorio devono riportare nel registro (alla voce note) la segnalazione di guasto
o malfunzionamento e comunicarle tempestivamente al referente di laboratorio per consentire gli
interventi specifici.
ART. 11 – LABORATORIO DI SCIENZE
L’uso del Laboratorio è normato dal seguente Regolamento:
REGOLAMENTO LABORATORIO DI SCIENZE
1.Responsabilità di gestione
I compiti del responsabile di laboratorio sono:

Custodia dei beni mobili presenti nel laboratorio

Programmazione e gestione delle attività del laboratorio
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
Controllo periodico degli strumenti e delle attrezzature

Verifica della corretta applicazione di quanto indicato nel presente regolamento riferendo le
eventuali anomalie riscontrate al dirigente scolastico.
Nel dettaglio:
1. Il responsabile predisporrà, sulla base delle attività previste nel P.O.F., un quadro di utilizzo del laboratorio
2. La responsabilità sulla custodia ed il corretto uso delle attrezzature viene trasferito automaticamente dal
Responsabile di Laboratorio all’ Insegnante momentaneamente presente nel laboratorio con o senza la
propria classe o gruppo di alunni.
2. Modalità di accesso ai laboratori
I Docenti utilizzano il laboratorio con le classi secondo gli orari annuali stabiliti Gli alunni possono accedere
al laboratorio solo se accompagnati da docenti.
Gli accessi sono consentiti e controllati attraverso la compilazione di un registro, sul quale annotare anche
eventuali mancanze di materiali, o danni verificatisi nel corso della lezione.
E consentito l utilizzo dei laboratori per l espletamento di progetti curricolari ed extracurriculari, previo
accordo con il responsabile. Nel caso di richiesta contestuale da parte di più docenti si concorderà una
variazione dei tempi di utilizzo degli spazi.
Per attività di formazione dei docenti, di iniziativa della scuola, il laboratorio verrà utilizzato in via prioritaria
rispetto ad altre attività e secondo gli accordi stabiliti con il Dirigente scolastico e con il Responsabile di
laboratorio.
Il personale esterno può accedere al laboratorio scientifico in occasione di corsi organizzati oppure ospitati
dall’Istituto, preventivamente autorizzati dal Dirigente Scolastico, e sotto sorveglianza di un insegnante o del
Responsabile di laboratorio
L utilizzo del PC del laboratorio è consentito esclusivamente per fini didattici.
Nel laboratorio è assolutamente vietato consumare alimenti o bevande.
Gli zainetti ed altri eventuali materiali ingombranti devono essere lasciati di preferenza all’ esterno; se riposti
all’ interno non devono comunque ostacolare l accesso alle postazioni di lavoro.
La sistemazione dei materiali presenti nel laboratorio e delle dotazioni personali deve essere tale da non
ostacolare l uscita veloce in caso di emergenza.
La manutenzione ordinaria, la pulizia del locale e i relativi servizi saranno garantiti nell’ambito del normale
tempo scuola dal personale ausiliario preposto; durante il tempo extrascolastico gli utilizzatori del laboratorio
dovranno garantire ed assicurare la pulizia dei locali.
Quando l’aula non è occupata deve essere chiusa a chiave (il D.S.G.A. è il consegnatario della chiave).
Non è consentito il prestito di alcun tipo di attrezzatura didattica o scientifica.
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E preferibile usare i materiali in laboratorio. Qualora i materiali fossero utilizzati all’interno della classe, questi
devono poi essere riposti con cura e tempestivamente. Per necessità diverse da quelle elencate deve essere
contattato il responsabile di laboratorio.
Ogni eventuale danno e/o ogni eventuale mancanza deve essere comunicata al Responsabile.
3. Disposizioni per gli insegnanti
L’insegnante che inserisce nella propria programmazione l utilizzo del laboratorio è responsabile di quanto
avviene nelle proprie ore e di tutti i materiali presenti nel laboratorio.
Il docente perciò deve:

illustrare agli alunni il presente Regolamento e gli eventuali problemi che possono verificarsi nella
non corretta applicazione delle regole

registrare l accesso al laboratorio sull’ apposito registro indicando l’orario, la classe o il gruppo-classe,
eventuali mancanze di materiali, o danni verificatisi nel corso della lezione:

sorvegliare attivamente le attività degli allievi

dare agli allievi indicazioni chiare sull’ utilizzo dei materiali

segnalare eventuali anomalie riscontrate sugli arredi e sugli strumenti evitando interventi personali

accertarsi al termine dell’attività del corretto stato del laboratorio e della funzionalità degli
strumenti.

accertarsi che l’aula sia lasciata in condizione adeguata per ricevere un altra classe e che l’uscita degli
alunni dal laboratorio avvenga ordinatamente
4. Disposizioni per gli alunni
I docenti, gli alunni e tutto il personale scolastico devono avere la massima cura delle attrezzature e delle
dotazioni utilizzate.
Gli alunni in particolare:

possono accedere al laboratorio solo in presenza di un insegnante

devono conoscere il presente Regolamento e gli eventuali problemi che possono verificarsi nella non
corretta applicazione delle regole

sono responsabili degli strumenti/attrezzature usati durante l’ora di lezione e sono tenuti a segnalare
immediatamente al docente accompagnatore qualsiasi anomalia riscontrata

possono portare nel laboratorio solo il materiale necessario per lo svolgimento delle attività

possono utilizzare solo quanto viene loro assegnato

devono lasciare in ordine il laboratorio al termine dell’attività

devono uscire in maniera ordinata dal laboratorio
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5. Norme di sicurezza
E vietato spostare apparecchiature e strumenti dalla posizione originale.
E severamente proibito staccare cavi di alimentazione o di connessione di rete.
Gli eventuali cavi elettrici non devono formare intralci o grovigli
Tutti gli strumenti e le sostanze utilizzati per le attività devono, al termine della lezione, essere riposti negli
armadi appositi.
Ogni liquido o sostanza usata per gli esperimenti deve essere conservata nel contenitore originale e riportare
chiaramente istruzioni e precauzioni d uso.
Norme finali
Il presente Regolamento deve essere portato a conoscenza del personale Scolastico docente e A.T.A , che
dovrà attenersi alle disposizioni contenute.
Il presente Regolamento deve essere illustrato agli allievi dai docenti.
Le regole fondamentali del Regolamento saranno esposte in laboratorio
Disattendere al Regolamento di cui sopra, potrà comportare l’interdizione della Classe o di uno o più alunni
dall’uso del Laboratorio stesso, con determinazione del Dirigente scolastico sentito il parere del
Responsabile.
I danni causati da chiunque disattenda al presente regolamento saranno a carico dei responsabili
ART. 12 – LABORATORIO DI MUSICA
L’uso del Laboratorio è normato dal seguente Regolamento:
REGOLAMENTO LABORATORIO DI MUSICA
L’aula "Laboratorio musicale" e il materiale in essa presente possono essere utilizzati esclusivamente per
attività connesse all’Educazione musicale.
Gli alunni possono accedere al laboratorio solo se accompagnati da un insegnante. E’ vietato lasciare la classe,
o anche un gruppo limitato di alunni, in laboratorio senza la necessaria sorveglianza. Se l’insegnante deve
allontanarsi, informa un custode che eserciti la sorveglianza in sua assenza.
È doveroso un uso consono degli strumenti musicali e delle attrezzature: infatti gli arredi e gli strumenti del
laboratorio sono patrimonio di tutti e devono essere trattati con attenzione e con cura. Eventuali danni,
causati da un comportamento poco responsabile, dovranno essere risarciti.
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Tenere presente che la garanzia e il contratto di assistenza, di cui sono fornite alcune apparecchiature,
escludono i guasti conseguenti ad uso improprio; bisogna quindi fare molta attenzione ad evitare
comportamenti che possano causare danni, in quanto le riparazioni sono solitamente lunghe e costose.
La classe, al termine della lezione, deve lasciare in ordine i banchi, le sedie e il materiale utilizzato e segnalare
al proprio insegnante eventuali problemi, mancanze, guasti, ecc.; l’insegnante informerà tempestivamente il
responsabile del laboratorio.
Se non si conosce il funzionamento di apparecchiature, prima di usarle chiedere delucidazioni al responsabile
del laboratorio. Al termine dell’uso spegnere sempre tutte le attrezzature e staccare la presa della corrente.
Al computer presente nel laboratorio è vietato


apportare modifiche alla configurazione del sistema;
introdurre nel sistema ed utilizzare dischi o programmi scaricati da Internet o portati mediante
supporti esterni. L'installazione dei programmi è compito esclusivo del responsabile del Laboratorio.
Tenere presente che l’introduzione di programmi esterni comporta non solo il pericolo dei virus
informatici, ma anche problemi di natura legale, in quanto i programmi utilizzati sui computer della
Scuola devono essere forniti di regolare licenza.
Non è possibile asportare dal laboratorio di musica alcuna attrezzatura; se eccezionalmente ciò si rendesse
necessario (ad esempio per la partecipazione degli alunni all’accademia), è indispensabile avere
l'autorizzazione esclusiva della Presidenza. Del materiale prelevato sarà individuata la persona che
risponderà personalmente per eventuali mancanze o danni riportati dall'attrezzatura.
Coloro che si rendessero responsabili di danni ad attrezzature, ai beni e alla stessa aula di
musica,anche nell'interesse di chi responsabilmente utilizza quanto messo a disposizione dall'Istituto,
saranno tenuti al completo risarcimento di quanto danneggiato oltre ad essere eventualmente sospesi
dall'uso dell'aula.
L'utilizzo del laboratorio implica tacitamente il rispetto delle norme che ne regolamentano l'uso.
ART. 13 – PALESTRA
L’uso della Palestra è normato dal seguente Regolamento:
REGOLAMENTO PALESTRA
1. La Palestra dell’istituto è a servizio dell’I.C. Troisi che la utilizza secondo le proprie esigenze didattiche,
regolando annualmente i rapporti e le modalità di impiego degli spazi e delle attrezzature.
2. In tutto il complesso della Palestra, ivi compreso il corridoio d'accesso, è assolutamente vietato fumare.
3. In Palestra si entra solo con scarpe da ginnastica, espressamente adibite ad uso sportivo.
4. Gli insegnanti sono responsabili del comportamento degli alunni nella palestra ai quali va comunicato di
trattare con cura gli spazi utilizzati e gli attrezzi sia fissi sia mobili.
5. Gli insegnanti hanno a disposizione un mazzo di chiavi ciascuno che permetta loro di usufruire dei locali e
le attrezzature indipendentemente dall’ assenza del collaboratore.
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6. Gli insegnanti, coadiuvati dal collaboratore scolastico, curano con attenzione che gli alunni non si
trattengano negli spazi oltre l'orario curriculare.
7. È vietato mangiare in palestra e negli spogliatoi.
8. Ogni insegnante controlla che gli attrezzi utilizzati vengano tutti restituiti al collaboratore scolastico.
9. I docenti e il personale non docente curano che il complesso sia conservato il più possibile pulito,
controllando che gli alunni non imbrattino muri con scritte e non rovinino suppellettili e porte.
10. La stanza del materiale didattico e gli spogliatoi non possono essere adibiti ad altro uso se non a quello
inerente alle loro funzioni, in modo da non creare pericolo per l'incolumità degli alunni.
11. La Palestra è sempre fornita di presìdi atti al primo soccorso.
12. All’interno del Dipartimento di Educazione Fisica è nominato un responsabile delle attrezzature e del
materiale sportivo dell’Istituto che provvederà a controllare lo stato delle attrezzature, segnalandone
eventuali rotture e suggerendo nuovi acquisti.
13. Durante l’ora di Ed. Fisica gli alunni non possono lasciare la palestra o entrare negli spogliatoi senza
l’autorizzazione dell’insegnante.
14. E’ sconsigliabile lasciare incustoditi negli spogliatoi oggetti personali di valore.
15. L’Istituto, pertanto, non è responsabile degli oggetti depositati.
16. Gli alunni che, per motivi di salute, non possono partecipare attivamente alle lezioni sono ugualmente
tenuti a seguire le lezioni e potranno essere impiegati in compiti di giuria ed arbitraggio.
17. La Palestra, gli spogliatoi ed i servizi igienici dovranno essere sempre tenuti puliti e in ordine. Il personale
addetto alle pulizie è tenuto a consegnare il complesso pulito all'inizio dell'orario diurno e all'inizio dell'orario
pomeridiano.
18. Per rispetto delle norme igieniche, al termine della lezione, gli alunni si recheranno negli spogliatoi dove
provvederanno a lavarsi e cambiarsi.
19. Il contegno durante la permanenza in Palestra deve essere improntato alla massima correttezza.
20. Partite di calcetto o anche dei semplici tiri che possano danneggiare le pareti o rappresentare un pericolo
per gli studenti si possono effettuare solo con adeguati palloni soffici da interno.
21. E’ vietato l’accesso ai non addetti ed agli studenti fuori della loro ora di Ed. Fisica.
22. E’ obbligatorio avvisare l’insegnante in caso di incidente o di malore, anche se lievi.
23. Durante la pratica dell’Ed. Fisica è obbligatorio indossare indumenti atti alla pratica sportiva ed è vietato,
invece, indossare oggetti che potrebbero essere pericolosi per sè e per gli altri .
24. E’ vietato svolgere attività pericolose per l‘integrità fisica dei partecipanti, dell‘edificio e delle attrezzature
o svolgere attività non pertinenti con la destinazione del locale.
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25. Il presente Regolamento è affisso nei locali della Palestra e tutti coloro che li utilizzano sono tenuti al
rispetto delle norme in esso contenute.
26. La palestra è impegnata per le attività curriculari ed extra-curriculari tutti i giorni secondo l’orario
scolastico e può essere data in concessione solo dopo quest’orario attraverso un atto formale sottoscritto
dal Dirigente scolastico.
27. Gli insegnanti, gli allievi, i responsabili delle società sportive nonché i relativi tecnici ed atleti che hanno
in uso il materiale e le attrezzature rispondono della loro integrità, della loro restituzione e dell’ordinata
sistemazione al termine delle lezioni, allenamenti o gare sportive.
28.L’uso delle attrezzature è ammesso solo con il permesso dell’insegnante o con la supervisione di un
responsabile di Società; esse devono essere utilizzate per lo scopo per cui sono state concepite.
29. E vietato organizzare nella Palestra manifestazioni agonistiche con la presenza di pubblico, tranne che
queste non siano organizzate dalla Scuola od esplicitamente richieste dal Comune che si assumerà, in tal
caso, la responsabilità di attenersi alle normative vigenti in materia di ordine pubblico e di sicurezza.
30. E’ vietato trasportare o installare qualsiasi attrezzo sportivo o di altro genere o eseguire opere sia di
carattere provvisorio che permanente.
31. Ai frequentatori della Palestra è fatto assoluto divieto di accedere agli altri locali della Scuola, all’infuori
di quelli assegnati. Sia durante l’accesso che all’uscita, dovranno essere evitati rumori molesti di qualsiasi
genere.
32. Tutti i danni eventualmente provocati o che venissero notati, all’immobile o alle attrezzature dovranno
essere tempestivamente segnalati al Dirigente Scolastico che informerà il Comune per quanto di Sua
competenza. L’Amministrazione Comunale dovrà provvedere immediatamente alle riparazioni e costituzioni
del caso essendo l’unico Ente responsabile nel garantire la continua agibilità e funzionalità della Palestra per
l’Istituzione Scolastica.
33. Ogni Società esterna, se autorizzata all’uso della Palestra, oltre alle responsabilità patrimoniali, si assume
la responsabilità civile per eventuali danni arrecati da terzi, esonerando il Dirigente Scolastico da qualunque
responsabilità.
34. L’Amministrazione Comunale è l’unica ad assumersi l’impegno nei confronti della Scuola per quanto
riguarda le pulizie della Palestra e locali annessi, quando questa viene concessa in uso alle Società Sportive.
35. Le domande di concessione saranno presentate direttamente al Comune che, di volta in volta, provvederà
a richiedere l’assenso del Consiglio di Istituto. Nelle richieste di assenso si dovrà indicare, oltre al gruppo e
Società richiedente, i nominativi del o dei responsabili, l’attività che sarà svolta, il periodo per cui viene
richiesta la concessione, l’orario, il recapito dei responsabili e una dichiarazione da questi sottoscritta in cui
si accetta il presente Regolamento.
36. L’assenso dovrà essere richiesto normalmente con anticipo di almeno trenta giorni rispetto all’inizio della
concessione. L’assenso, quando non sia possibile la convocazione del Consiglio di Istituto, sarà accordato dal
Dirigente Scolastico che chiederà la ratifica del provvedimento alla prima seduta successiva del Consiglio
stesso.
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37. L’assenso già accordato può essere revocato in qualsiasi momento e senza preavviso, quando dovessero
sopravvenire improrogabili esigenze scolastiche o quando non fosse rispettata una sola delle clausole sopra
indicate.
38. Il cancello di accesso ai locali della Palestra, deve rimanere aperto esclusivamente durante lo svolgimento
dell’attività sportiva.
39. La Società sportiva si impegna a rendere liberi i locali per l’Istituzione scolastica in occasione di
manifestazioni che ne richiedano l’utilizzo. Di ciò la Società Sportiva sarà informata con un anticipo di almeno
dieci giorni.
ART. 14 – ACCESSO E UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI
L’accesso e l’utilizzo dei servizi igienici sempre da parte degli alunni è regolato con apposita comunicazione
scritta del Dirigente Scolastico ad inizio di ogni anno scolastico.
ART. 15 – USO DEI LOCALI SCOLASTICI
I rappresentanti dei genitori eletti negli Organi Collegiali possono richiedere l'uso dei locali per assemblee
scolastiche, previa richiesta scritta al Capo d'Istituto, con indicazione dettagliata degli argomenti posti
all'ordine del giorno.
Sono autorizzate dal Dirigente Scolastico le richieste d'uso dei locali provenienti direttamente
dall'Amministrazione Scolastica e dall'Ente Locale.
La pulizia dei locali per le attività che si svolgono fuori dell’orario di servizio del personale ausiliario è a
carico del richiedente.
La responsabilità per il corretto uso dei locali, degli arredi e delle attrezzature è a carico dei richiedenti.
ART. 16 - ACCESSO ALL'EDIFICIO SCOLASTICO
Le modalità di accesso per il pubblico, l'apertura e la chiusura degli edifici scolastici sono disciplinate da
appositi orari.
Le porte di accesso dell'edificio ricadono sotto la responsabilità dei collaboratori scolastici.
I collaboratori scolastici sono tenuti a verificare giornalmente l'efficienza delle uscite di sicurezza;
L’apertura e la chiusura dell'edificio sono a carico dei collaboratori scolastici; fuori dell’orario di servizio
di detto personale ricadono sul responsabile autorizzato all'uso dei locali scolastici.
Nel cortile della scuola è consentito l'accesso con l'auto solo al personale interno e agli ospiti autorizzati
dal D.S., che curerà la diffusione di un'apposita direttiva all'inizio di ogni anno scolastico.
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Durante le ore di lezione i portoni di accesso devono rimanere chiusi. I genitori non possono accedere
alle aule se non per straordinarie esigenze e preventivamente autorizzati dal Dirigente scolastico, che ne
valuterà la fattibilità.
ART. 17 – USO DELLA FOTOCOPIATRICE
L'uso della fotocopiatrice è consentito al personale d'ufficio per motivi amministrativi, e ai docenti,
esclusivamente per esigenze di carattere didattico e nel rispetto del Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n. 68
emanato in attuazione della Direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto di autore e
dei diritti connessi nella società dell'informazione, in particolare degli artt. 68, 68 bis, 69 e 70.
L'effettivo uso della macchina è affidato ai collaboratori scolastici a ciò preposti. L'uso didattico sarà di volta
in volta stabilito da un avviso interno all'inizio dell'anno scolastico.
ART. 18 – USO DEL TELEFONO
L'uso del telefono di segreteria è consentito, di norma, per esigenze di carattere didattico –organizzativo e
per necessità urgenti e particolari.
Gli alunni possono telefonare dall'apparecchio pubblico sito al primo piano, solo a seguito di autorizzazione
del docente dell'ora di lezione, e in casi particolari e a discrezione del personale amministrativo è consentito
l'uso del telefono di segreteria. I collaboratori scolastici del primo piano avranno cura di controllare che il
telefono pubblico non sia danneggiato, ed in ogni caso, sono tenuti ad informare la Direzione Amministrativa
di eventuali danni.
ART. 19 – TUTELA E CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE E DEI SUSSIDI

Gli
alunni sono tenuti a collaborare con gli insegnanti e con i collaboratori scolastici affinché i locali,
l’arredamento ed il materiale didattico dell’Istituto non subiscano danneggiamenti e siano usati con le dovute
precauzioni. Quando tale principio non sia osservato e ove chiare responsabilità siano da attribuire agli
alunni, i loro genitori ne risponderanno in solido, individualmente o collettivamente, del danneggiamento
causato e ciò a prescindere dagli eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti degli alunni responsabili;
Nell’impossibilità
di un’identificazione di responsabili di atti vandalici o danneggiamento ai locali e agli
arredi, saranno chiamati a rispondere e a risarcire i danni tutti gli alunni della classe coinvolta.
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CAPITOLO TERZO - DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI
ART. 20 - DIRITTO DI TRASPARENZA NELLA DIDATTICA
Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Dopo la programmazione
dell’attività didattico-educativa sono adottati idonei strumenti per comunicare alle classi gli aspetti fondanti
del percorso didattico, al fine di recepire, proposte e adattamenti ritenuti funzionali a facilitare e valorizzare
i risultati dell’azione didattico-educativa.
Il coordinatore del Consiglio di Classe si fa carico di illustrare la programmazione annuale;
I docenti rendono noto alla classe la loro offerta formativa, illustrando il percorso che intendono seguire
in relazione alle finalità della disciplina, al suo valore formativo, ai raccordi con le altre discipline.
ART. 21 – FESTE SCOLASTICHE
A fine anno scolastico gli alunni possono chiedere di organizzare feste di saluti. La richiesta deve essere
sostenuta dal Consiglio di Classe ed autorizzata dal Dirigente Scolastico. In ogni caso, gli alunni sono tenuti
ad avere un comportamento corretto e a lasciare il locale in ordine affinché il momento ricreativo sia anche
educativo.
ART. 22 - MODALITÀ DELLA COMUNICAZIONE CON STUDENTI E GENITORI
I docenti si rendono disponibili ad incontri, orario antimeridiano, con i genitori degli alunni come da orario
prestabilito e di pomeriggio come da piano delle attività scolastiche.
Qualora se ne ravvisi la necessità, verranno inviate alle famiglie tempestive informazioni scritte relative,
secondo i casi, alla frequenza, al profitto, al comportamento dell'alunno.
Gli orari e le modalità di ricevimento da parte della Segreteria e della Dirigenza saranno fissati e resi noti
all’inizio di ogni anno scolastico. Le comunicazioni con i genitori avvengono tramite circolari inviate loro per
mezzo dei propri figli, oppure, nel caso di comunicazioni aventi carattere privato, direttamente con lettere o
per telefono. Se la scuola, per causa di forza maggiore, non potesse assicurare lo svolgimento completo delle
ore di lezione in una o più classi, la dirigenza ne dovrà avvertire la famiglia con almeno un giorno di anticipo.
I genitori, nel caso decidano di trattenere a casa l'alunno nel giorno della riduzione d’orario, certo o ipotizzato
(es. sciopero), dovranno giustificarne l'assenza. Non è concessa alcuna autorizzazione telefonica e nel caso
di dimenticanza dell’autorizzazione, l’alunno rimarrà nella scuola secondo il suo orario di lezione.
Emergenze – Uscita anticipata degli alunni
Per consentire l'uscita anticipata degli alunni, per motivi familiari o di salute, è necessaria la presenza di un
genitore o di chi esercita la patria potestà sull'alunno, al fine di garantire il rispetto della normativa vigente e
sollevare la scuola da ogni responsabilità.
Nel caso in cui il genitore o l’esercente la patria potestà fosse impossibilitato a prelevare personalmente il
figlio, può delegare con apposito modulo da ritirare in Segreteria, corredandolo della documentazione ivi
richiesta, una o più persone di fiducia. L’alunno sarà consegnato al delegato, preventivamente designato dal
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genitore, dietro presentazione da parte di quest’ultimo della richiesta di prelevamento debitamente firmata
ed esibizione da parte del delegato di un valido documento di riconoscimento, conforme alla fotocopia agli
atti della Segreteria.
ART. 23 - DIRITTO DI INFORMAZIONE SUL "PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA"
Il Piano dell'Offerta Formativa è recepito nei contenuti e nello spirito dell'art.3 del DPR 275/99 Regolamento
in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche.
All’inizio dell’anno scolastico, dopo l’approvazione del piano dell’offerta formativa, comprensivo di tutte le
attività e iniziative didattiche e formative facoltative, il coordinatore del consiglio di classe illustra ai genitori
le opportunità offerte dalla scuola, comprese le attività pomeridiane.
Eventuali attività didattiche aggiuntive facoltative saranno organizzate secondo i tempi e modalità che
tengano conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
ART. 24 - DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI IN ORDINE ALL’AMBIENTE SCOLASTICO
Gli studenti hanno diritto a fruire dei locali adeguati alle diverse esigenze e delle attrezzature della scuola, ad
operare per la crescita integrale della persona in un ambiente favorevole. Gli studenti, al pari delle altre
componenti della scuola, sono responsabili della tutela dell’ambiente e partecipano alla gestione del sistema
organizzativo della scuola. Gli studenti sono tenuti a rispettare le regole stabilite a tutela della salvaguardia
dell’ambiente, del patrimonio e della sicurezza della scuola. Gli studenti sono tenuti a rispettare gli orari di
ingresso e di uscita previsti dall’orario scolastico. Durante le ore di lezione gli studenti non possono uscire
dalla classe più di uno per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati. Gli studenti sono tenuti a
rispettare le norme del presente regolamento di istituto, a mantenere un comportamento corretto, ad
osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza, a rispettare ed utilizzare correttamente le strutture.
L’eventuale danneggiamento volontario di strutture della scuola, di sussidi didattici o di macchinari presenti
nell’ambiente scolastico comporta sempre l’obbligo del completo risarcimento del danno, oltre alle sanzioni
proporzionate alla infrazione disciplinare.
ART. 25 - DOVERI DI RISPETTO PERSONALE.
Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, di tutto il personale e dei
compagni, il rispetto, anche formale, consono ad una convivenza civile.
ART. 26 - OBBLIGO DI FREQUENZA.
Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento e ad assolvere
assiduamente agli impegni di studio.
La presenza a scuola è obbligatoria anche per tutte le attività organizzate, programmate e finanziate
dall’Istituzione Scolastica
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ART. 27 - ASSENZE, RITARDI E PERMESSI.
Ogni studente é munito di libretto personale che, firmato dal genitore o da un delegato, deve essere portato
sempre a scuola e tenuto in ordine.
II genitore che affida il proprio figlio alle cure di terzi dovrà sottoscrivere, alla presenza del personale della
segreteria, una dichiarazione con cui delega, sotto la propria responsabilità, le persone, che dovranno
giustificare l'alunno stesso durante l'anno scolastico. E’ fatto obbligo al genitore di ritirare personalmente il
libretto nell’ufficio di Segreteria e di depositare la firma. In casi eccezionali la comunità scolastica potrà
agevolare il ritiro consentendo al genitore orari e modalità facilitate, rivolgendosi a uno dei due collaboratori
o ad un suo delegato. Eventuali assenze in mancanza di libretto saranno considerate ingiustificate e
sanzionate come tali, ai sensi dei commi successivi. Tutte le assenze ed i ritardi degli alunni devono essere
puntualmente e tempestivamente annotati sul registro di classe. Le assenze ed i ritardi devono essere
giustificati sul libretto da uno dei genitori o dal loro delegato.
L’ingresso dopo l’inizio della prima ora viene regolato secondo il seguente quadro:
Per ritardi occasionali fino a dieci minuti oltre l'inizio della prima ora: E' consentito l'ingresso in ritardo con
la sola autorizzazione del collaboratore del Dirigente Scolastico
Oltre dieci minuti e sino all'inizio della seconda ora: L'autorizzazione è rilasciata da uno dei due collaboratori,
con obbligo di successiva presentazione scritta della giustificazione del ritardo.
a) Ritardi
I ritardi inferiori a dieci minuti sono tollerati solo se occasionali.
Il docente che rileva ritardi reiterati o abituali riferisce il fatto al coordinatore della classe; questi comunica
formalmente, anche telefonicamente, la situazione dell’alunno alla famiglia, annotando la comunicazione sul
registro di classe. La eventuale successiva persistenza di ritardi abituali sarà considerata infrazione
disciplinare;
b) Assenze
L’assenza dalle lezioni deve essere giustificata di norma il giorno del rientro.
Le giustificazioni devono essere effettuate sull’apposito libretto.
E’ tollerata la presentazione della giustifica entro il terzo giorno.
Ove l’alunno dovesse ancora risultare inadempiente, sarà obbligatorio il quarto giorno l’accompagnamento
a scuola da parte di uno dei genitori per la dovuta giustificazione dell’assenza.
In caso di ripetute assenze, su segnalazione dei docenti della classe, il coordinatore, a proprio giudizio e
tramite la presidenza, invia tempestive comunicazioni (anche telefoniche) alle famiglie e, in caso di recidiva,
convoca i genitori degli alunni, in giorno ed ora concordati, per informarli sulle assenze del figlio. Se i motivi
dell’assenza sono dovuti a malattia, quando essa si protrae oltre i 5 giorni (considerando nel computo anche
i giorni festivi compresi tra la data d’inizio malattia e la data del rientro), è obbligatorio presentare il
certificato medico attestante la buona salute o lo stato di guarigione. Per assenze di oltre cinque giorni per
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cause diverse da quelle di salute è necessaria la presenza del genitore o di chi esercita la patria potestà, che
ne dichiarerà le motivazioni.
ART. 28 - USO DEL TELEFONO CELLULARE
La disciplina del telefonino cellulare e degli altri apparecchi elettronici non può prescindere dalla revisione
del regolamento di disciplina degli alunni di cui al comma 2 dell'art. 14 del D.P.R. 275/99 in ossequio alla
direttiva ministeriale 15 marzo 2007, prot. n. 30.
Obiettivo della nuova regolamentazione è quello di assicurare il rispetto dell'istituzione scolastica attraverso
il divieto dell'uso del telefonino durante l’intera permanenza a scuola, ed in particolare durante le ore di
lezione in quanto fonte di distrazione per i compagni di classe oltre che una grave mancanza di rispetto per
il docente il quale – evidentemente – è tenuto ad osservare il divieto al pari degli alunni essendo lui stesso
un modello di riferimento per questi ultimi (circolare n. 362 del 25 agosto 1998).
La violazione del divieto è dunque fonte – sulla base di un criterio di proporzionalità – di responsabilità
disciplinare per lo studente al quale, nel caso in cui ne abbia fatto un uso non autorizzato, sarà
temporaneamente ritirato da parte del personale scolastico il telefonino, osservando le norme appreso
specificate. Nei casi di urgenza e gravità lo studente può essere autorizzato dal docente ad utilizzare il
cellulare per comunicare con la famiglia.
Gli studenti durante la permanenza all’interno dell’edificio scolastico (comprese le pertinenze) in orario
curriculare ed extracurriculare hanno l’obbligo di mantenere l’eventuale telefonino in loro possesso spento
e riposto all’interno dello zainetto.
E’ consentito portare con sé il telefonino, comunque spento, nell’ipotesi in cui lo studente, dovendosi per
motivi didattici trasferire in un altro ambiente ( palestra, laboratorio, etc.) lasciasse lo zainetto in aula.
Lo studente che per motivi di salute ha bisogno di comunicare con i genitori deve segnalare tale urgenza al
docente della classe, il quale utilizzerà la telefonia fissa dell’Istituto. In alternativa, il docente valuterà la
situazione ed autorizzerà, come sopra precisato, l’uso del telefono cellulare.
E’ fatto comunque divieto assoluto di riprodurre, fotografare immagini o registrare voci in quanto si può
incorrere in sanzioni penali.
Nell’ipotesi in cui i docenti si dovessero accorgere di un uso improprio del telefonino da parte degli studenti
sono tenuti a :
a) ritirare lo stesso;
b) consegnarlo al Dirigente Scolastico o ai docenti addetti alla vigilanza dopo avere spento il cellulare e
consegnato all’alunno la SIM card per rispetto della privacy;
c) annotare il tutto sul registro di classe.
I telefonini prelevati saranno consegnati esclusivamente ad uno dei genitori preventivamente convocato.
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CAPITOLO QUARTO - SICUREZZA SCOLASTICA
ART.29 – CULTURA DELLA SICUREZZA
Gli aspetti organizzativi della sicurezza scolastica sono stabiliti dal D.L.vo n. 81 del 9 aprile 2008 e dalle norme
previste dal CCNL.
La sicurezza scolastica rappresenta un fattore di crescita civile individuale e collettiva alla cui realizzazione
sono tenuti, in maniera consapevole, a partecipare tutte le componenti della comunità educante, ciascuna
nell’ambito dei propri compiti.
La formazione deve tendere alla diffusione di una cultura della sicurezza, fondata sui principi della
prevenzione che presuppone scienza e coscienza del rischio.
I genitori sono chiamati a collaborare alle iniziative messe in atto dalla scuola e a contribuire fattivamente
alla realizzazione delle stesse, anche mediante la responsabile accettazione del Patto Educativo di
Corresponsabilità (PEC).
ART. 30 – DOVERI DEGLI ALUNNI
Ogni alunno dovrà trovarsi all'ingresso della scuola almeno 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e farà
ingresso nell'edificio al primo suono della campanella. In caso di avverse condizioni meteorologiche, si
consentirà l'attesa del suono della campanella nell'atrio della scuola. Al momento dell'entrata o dell'uscita,
sia durante la permanenza nell'edificio scolastico, gli alunni sono tenuti a comportarsi in modo responsabile,
educato e dignitoso, evitando ogni atto che possa porre in pericolo la propria od altrui incolumità o creare
disturbo od offesa. Essi devono usare verso i docenti e tutto il personale scolastico il rispetto dovuto a chi
lavora per la loro formazione. E' proibito portare a scuola oggetti che possono distrarre o distogliere
l'attenzione dalle lezioni, o costituire pericolo per gli altri. Si consiglia di non portare a scuola valori o somme
di denaro che non siano strettamente necessarie e del cui smarrimento la scuola non può essere tenuta a
rispondere.
Gli alunni sono tenuti, altresì, a rispettare eventuali altre disposizioni che verranno comunicate nel corso
dell’anno scolastico e a partecipare con senso di responsabilità alle iniziative inerenti alla sicurezza.
ART. 31 – RESPONSABILITÀ DEGLI OPERATORI SCOLASTICI
La vigilanza degli alunni, come stabilito dal Contratto della Scuola, è garantita dai docenti in servizio e dai
collaboratori scolastici dal momento dell’ingresso degli alunni nei locali scolastici sino all’uscita. Non rientra
tra i doveri dell'insegnante la vigilanza degli alunni al di fuori dell'edificio scolastico.
La vigilanza è estesa anche alle attività scolastiche che si svolgono in aree, spazi o locali esterni alla scuola o
in orario aggiuntivo I docenti attenderanno l'ingresso delle proprie classi vicino alla porta dell'aula 5 minuti
prima dell’'inizio delle lezioni.
Al termine della propria ora di lezione il docente libero da impegni nell'ora successiva, dovrà attendere in
classe l'arrivo del docente che dovrà sostituirlo come previsto in orario. In caso di impegno in altra classe, il
cambio dovrà essere effettuato con celerità, dando la priorità alla classe di ordine inferiore in modo da non
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lasciarla senza vigilanza. Coloro che iniziano alla seconda ora o nelle ore successive oppure hanno fatto un'ora
di sosta (spacco), si porteranno presso la propria aula qualche minuto prima del suono della campana.
I docenti dell'ultima ora accompagneranno personalmente e ordinatamente i ragazzi a conclusione delle
lezioni fino all'uscita.
Non è consentito affidare agli alunni registratori e materiale didattico; in caso di necessità i docenti si
rivolgeranno al personale ausiliario.
Durante le ore di lezione non è permesso ai docenti di allontanarsi dalla propria aula se non per gravi motivi.
In tal caso la sorveglianza deve essere assicurata dal supplente o dal personale ausiliario.
I docenti, durante le ore a disposizione, sono tenuti a rimanere a scuola per tutta la durata delle stesse
rientrando queste nell'orario di servizio.
Il personale ATA, durante le ore di servizio, non può allontanarsi dal proprio posto di lavoro se non per gravi
motivi e dietro autorizzazione del Direttore S.G.A. e del Dirigente Scolastico.
Gli operatori scolastici intervengono, indipendentemente dalla classe di appartenenza, nelle situazioni di
rischio o di conflitto fra alunni.
Il personale scolastico è tenuto a prendere visione del documento di valutazione dei rischi, del piano di
evacuazione, della cartellonistica, di ogni altro documento contenente istruzioni in ordine alla sicurezza
scolastica e a partecipare alle iniziative di formazione/informazione.
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CAPITOLO QUINTO – COMPORTAMENTO degli ALUNNI
ART. 32 – PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE
I comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari sono infrazioni dei doveri degli
studenti e del corretto funzionamento dei rapporti all’interno della comunità scolastica. Per tali
comportamenti sono previsti appositi provvedimenti, che tendono a far riconoscere ai responsabili
la violazione delle norme causate dai loro gesti, ad impedirne la ripetizione, a favorire la correzione
di atteggiamenti scorretti ed infine
ad ottenere la riparazione del danno, quando esistente.
La presente sezione del regolamento definisce quanto disposto dal richiamato Statuto delle
Studentesse e degli Studenti di cui al D.P.R. 249/1998, il D.P.R. 235/2007 e successive modifiche ed
integrazioni. Nell’irrogazione della sanzione bisogna tenere conto della qualità e dei motivi che
caratterizzano la mancanza, della pregressa condotta dell’allievo, della sua eventuale ammissione
di colpa, nonché dei suoi comportamenti in funzione riparatrice. L’alunno può richiedere la
conversione della sanzione in attività a favore della comunità scolastica.
L’attività a favore della comunità scolastica è svolta all’interno dell’istituto, a vantaggio di interessi
collettivi, dei compagni di scuola, dei laboratori, sotto il controllo effettivo del personale dell’istituto
allo scopo indicato dal Dirigente Scolastico. La conversione è di norma quantificata in cinque ore di
attività a favore della comunità scolastica per ogni giorno di allontanamento. La responsabilità
disciplinare è personale.
Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato previamente invitato ad
esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire
sulle valutazioni, intermedie e finali, del profitto dello studente.
Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare ed ispirate, per
quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione
personale dello studente.
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ART. 33 – COMPORTAMENTI SANZIONATI, MISURA DELLE SANZIONI, ORGANO
SANZIONATORIO
Comportamento sanzionato
1 Ritardo alla prima ora di lezione
Sanzione
Annotazione sul registro di classe.
Organo competente a
disporre la sanzione
Docente che rileva
l'infrazione
Reiterazione del comportamento di Ammonizione scritta e convocazione dei
cui al punto 1
genitori
Docente che rileva
l'infrazione
Incuria nella conservazione dei
Ammonizione in classe con annotazione
3 libretti personali, degli arredi e degli
della violazione sul registro di classe
ambienti scolastici
Docente che rileva
l'infrazione
2
Inosservanza del Regolamento di
4
utilizzo dei distributori automatici
Non utilizzo del distributore per una
settimana. In caso di reiterazione: per due
settimane.
Collaboratori della Dirigenza,
dietro segnalazione dei
collaboratori scolastici
5
Comportamento irrispettoso che
disturba il normale svolgimento delle Annotazione sul registro di classe.
attività scolastiche
Docente che rileva l'infrazione
6
Reiterazione del comportamento di
Sospensione di 1 giorno
cui al punto 5
Dirigente scolastico
7
Assenza ingiustificata all'insaputa
dei genitori
Coordinatore di classe
8
Reiterazione del comportamento di
Sospensione di 1 giorno
cui al punto 7
Ammonizione scritta e avviso ai genitori
9 Falsificazione del libretto personale Richiamo scritto e avviso ai genitori
10
Reiterazione del comportamento di
Sospensione di 3 giorni
cui al punto 9
11
Infrazione al divieto di fumare in
qualsiasi locale della scuola
Uso non autorizzato del cellulare
12 durante tutte le attività didattiche,
sia curriculari che extracurriculari
Dirigente scolastico
Coordinatore di classe
Consiglio di classe
Multa di € 27,50 ai sensi della legge n.3 del
Delegato del Dirigente;
1/1/2003; se recidivo, ammonizione scritta e
Dirigente scolastico
conseguenti provvedimenti di legge
Ritiro dell'apparecchio e annotazione sul
Docente che rileva
registro di classe; riconsegna
l'infrazione; Dirigente
dell’apparecchio ai genitori da parte del
scolastico
Dirigente scolastico o di un suo collaboratore
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Ritiro dell'apparecchio e
annotazione sul registro di classe;
riconsegna dell’apparecchio ai
Docente che rileva
Reiterazione del comportamento di
13
genitori da parte del Dirigente
l'infrazione ;
cui al punto 12
scolastico o di un suo
Dirigente scolastico
collaboratore; sospensione di 1
giorno
Uso non autorizzato del cellulare o
di apparecchi di registrazione
ambientale per riprendere e/o
14
registrare componenti della classe
durante le attività didattiche in
ambito scolastico.
Ritiro dell'apparecchio e
annotazione sul registro di classe;
convocazione dei genitori;
sospensione fino a 3 giorni, per la
prima infrazione e fino a 5 giorni
per la seconda.
Docente che rileva
l'infrazione;
Dirigente
scolastico;
Consiglio di classe
Pubblicazione di registrazioni audio
e/o video fatte in classe, lesive della
15
Dai 6 ai 10 giorni di sospensione Consiglio di classe
privacy personale e/o
dell'immagine dell'Istituto
Abbandono dell'edificio scolastico
16
senza autorizzazione
1 - 5 giorni di sospensione a
seconda della gravità delle
conseguenze
Danneggiamenti non gravi delle
strutture , dei laboratori, dei sussidi
didattici e, in genere, del
17 patrimonio della scuola, tali da
procurare uno scadimento della
qualità dell'ambiente e della vita
della scuola.
Annotazione sul registro di classe;
Risarcimento del danno; obbligo Docente
di restare a scuola dopo l’orario coordinatore;
scolastico per operazioni di
Dirigente scolastico
pulizia e restauro
Danneggiamenti gravi delle
strutture , dei laboratori, dei sussidi
didattici e, in genere, del
18
patrimonio della scuola, tali da
configurarsi come veri e propri atti
teppistici
Annotazione sul registro di classe;
Docente
Risarcimento del danno;
coordinatore;
sospensione dalle lezioni fino a
Consiglio di classe
15 giorni
Consiglio di classe
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Mancanza di rispetto, anche
formale, nei confronti del Dirigente
19 scolastico, dei docenti, del
personale A.T.A. e degli stessi
compagni
Scuse formali pubbliche per le
mancanze meno gravi;
ammonizione scritta per le
mancanze più gravi con
sospensione dalle lezioni di 1-3
giorni
Docente; Dirigente
scolastico;
Consiglio di classe
Violenze fisiche procurate
individualmente senza gravi
20
conseguenze, dentro o nelle
immediate vicinanze della scuola
Fino a 5 giorni di sospensione
Consiglio di classe
Violenze fisiche procurate
individualmente con gravi
21
conseguenze, dentro o nelle
immediate vicinanze della scuola
Fino a 15 giorni di sospensione
Consiglio di classe
Violenze fisiche procurate in
associazione con gravi conseguenze,
22
30 giorni di sospensione
dentro o nelle immediate vicinanze
della scuola
Consiglio di Istituto
Tutte le infrazioni, a seconda della loro gravità e reiterazione, concorrono alla determinazione
del voto di comportamento.
Si prevede anche la sospensione dalle visite e dai viaggi d'istruzione, dal gruppo sportivo o dalle
lezioni curriculari con eventuale obbligo di presenza a scuola in altre mansioni concordate, per
mancato rispetto delle regole scolastiche previste dal vigente Regolamento che hanno comportato
un voto di comportamento eguale o inferiore ai 7/10. Le sanzioni sono decise dal Consiglio di Classe.
ART. 34 - ORGANO DI GARANZIA
Contro le sanzioni è ammesso ricorso da parte delle famiglie all’organo di garanzia. Questo è
composto da due docenti di ruolo, due genitori, membri del Consiglio d'Istituto, nominati nella
prima riunione del Consiglio all'inizio di ogni anno scolastico. Detto Organo, in carica per la durata
di un intero anno scolastico, è presieduto dal Dirigente Scolastico ed esprime il proprio parere
all'unanimità o a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Dirigente Scolastico. Esso viene
convocato (anche tramite fonogramma) almeno tre giorni prima della riunione.
L'organo di garanzia decide su richiesta dei genitori o di chiunque vi abbia interesse anche su conflitti
che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento.
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ART. 35 - OBBLIGHI DEI GENITORI
La sottoscrizione per accettazione del presente regolamento, resa dal genitore, o da chi ne fa le veci,
è intesa come liberatoria in ordine alla responsabilità della scuola. Le comunicazioni con i genitori
avvengono tramite circolari inviate loro per mezzo dei propri figli, oppure, nel caso di comunicazione
aventi carattere privato, direttamente con lettere o per telefono. I genitori sono tenuti a prendere
visione e a vidimare il Patto Educativo di Corresponsabilità ( P.E.C. ), finalizzato a definire in maniera
dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e
famiglie.
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CAPITOLO SESTO
ATTIVITA' ATTINENTI AL CURRICULO ED EXTRACURRICULO
ART. 36 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE
1. Premessa
Le visite guidate e i viaggi di istruzione, ivi compresi quelli connessi ad attività sportive, presuppongono, in
considerazione delle motivazioni culturali didattiche e professionali che ne costituiscono il fondamento e lo
scopo preminente, una precisa, adeguata programmazione didattica e culturale che va predisposta fin
dall'inizio dell'anno scolastico e si configurano come esperienze di apprendimento e di crescita della
personalità, rientranti tra le attività integrative della scuola.
Tale fase programmatoria rappresenta un momento di particolare impegno dei docenti e degli organi
collegiali ad essa preposti e si basa su progetti articolati e coerenti che consentono, per ciò stesso, di
qualificare dette iniziative come vere e proprie attività complementari della scuola e non come semplici
occasioni di evasione.
Non è prevista una specifica, preliminare programmazione per visite occasionali di un solo giorno ad aziende,
musei, unità produttive.
2. Finalità
Ai fini del conseguimento degli obiettivi formativi che i viaggi devono prefiggersi - obiettivi consistenti, per
l'appunto, nell'arricchimento culturale e professionale degli studenti che vi partecipano- è necessario che
gli alunni medesimi siano preventivamente forniti di tutti gli elementi conoscitivi e didattici idonei a
documentarli sul contenuto delle iniziative stesse.
E’ opportuna, quindi, la predisposizione di materiale didattico articolato che consente una adeguata
preparazione preliminare del viaggio nelle classi interessate, fornisca le appropriate informazioni durante la
visita, stimoli la rielaborazione a scuola delle esperienze vissute e suggerisca iniziative di sostegno e di
estensione.
Considerata la valenza didattica dei viaggi di istruzione, in nessun caso deve essere consentito agli studenti
che partecipano al viaggio di essere esonerati, anche parzialmente, dalle attività ed iniziative programmate,
a meno di non vederne vanificati gli scopi didattici, cognitivo-culturali e relazionali.
Si rammenta che i viaggi devono essere funzionali agli obiettivi cognitivi, culturali e didattici peculiari del
nostro tipo di scuola e di indirizzo di studi. A questo punto, non si può fare a meno di evidenziare come
occorra favorire, nella realizzazione delle iniziative in oggetto, quel complesso rapporto tra scuola e ambiente
extrascolastico, manifestatosi sempre più tangibile in questi ultimi tempi, assegnando così un ruolo sempre
più attivo e dinamico alla scuola, che viene pertanto rivitalizzata qualitativamente da nuovi motivi di
riflessione, in relazione al nuovo assetto comunitario europeo.
Il contatto sempre più immediato dell'uomo con l'ambiente consente infatti di acquisire una maturità più
ampia e, segnatamente, una educazione ecologica che stimola ad una considerazione più profonda dei valori
della vita nei suoi aspetti culturali, naturali e storici.
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3. Tipologia dei viaggi
I viaggi d'istruzione, così genericamente denominati, comprendono una vasta gamma di iniziative, che si
possono così sintetizzare.
a) Viaggi di integrazione culturale
Per quelli effettuati in località italiane, si sottolinea l'esigenza di promuovere negli alunni una migliore
conoscenza del loro paese nei suoi aspetti paesaggistici, monumentali, culturali e folcloristici.
Detti viaggi possono altresì prefiggersi la partecipazione a manifestazioni culturali varie, ovvero a concorsi
che comportino lo spostamento in sede diversa da quella dove è ubicata la nostra scuola.
Al fine di facilitare il processo di unificazione e di integrazione culturale, si incoraggeranno le iniziative di
gemellaggio tra scuole di regioni più avanzate economicamente e culturalmente e scuole meno favorite,
anche per particolari situazioni geografiche e ambientali.
Per i viaggi effettuati all'estero, l'esigenza è rappresentata dalla constatazione della realtà sociale,
economica, tecnologica, artistica di un altro paese, specie dei paesi aderenti alla UE;
b) Visite guidate
Si effettuano, nell'arco di una sola giornata, presso complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, gallerie,
località d'interesse storico-artistico, parchi naturali, etc.
Per le visite presso i musei si raccomanda di limitare il numero dei partecipanti per rendere possibile a tutti
di ascoltare colui che illustra e per evitare danni agli oggetti esposti. Per quanto attiene alla organizzazione
di dette visite, appare opportuno che i vari centri di cultura siano debitamente contattati ed informati in
tempo.
Tale adempimento consente, peraltro, per le visite in istituti di antichità e d'arte statali o, in genere, in località
di interesse storico-artistico, di meglio gestire il libero ingresso dei gruppi di studenti accompagnati.
Tale beneficio è fruibile dietro presentazione di una certificazione rilasciata dal capo d'istituto attestante la
qualifica di docente o di alunno e, ove occorra, di un documento di riconoscimento.
Gli organizzatori del viaggio potranno comunque rivolgersi alle Soprintendenze regionali dipendenti dal
Ministero dei Beni Culturali e Ambientali per ogni eventuale chiarimento sulla disciplina relativa all'ingresso
gratuito nei musei, applicativa della legge n. 332 del 27 giugno 1985. Per quanto attiene alle modalità di
effettuazione delle visite guidate, si richiama l'attenzione sul fatto che le stesse possono essere effettuate
anche in comune diverso da quello dove ha sede la nostra istituzione scolastica, fermi restando il rientro nella
stessa giornata e il divieto di viaggiare in orario notturno;
c) Viaggi connessi ad attività sportiva
Non va sottovalutata l'intrinseca valenza formativa che debbono assumere anche i viaggi finalizzati a
garantire agli allievi esperienze differenziate di vita ed attività sportive.
Tale tipo di iniziativa è di rilevante importanza anche sotto il profilo dell'educazione alla salute.
Vi rientrano sia le specialità sportive tipicizzate, sia le attività genericamente intese come "sport alternativi",
quali le escursioni, i campeggi, le settimane bianche, i campi scuola. Ovviamente, rientra in tale categoria di
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iniziative anche la partecipazione a manifestazioni sportive. Si ricorda che anche questi tipi di viaggi hanno
come scopo preminente, oltre alla socializzazione, l'acquisizione di cognizioni culturali integrative a quelle
normalmente acquisite in classe.
E' pertanto indispensabile che queste iniziative siano programmate in modo da lasciare sufficiente spazio alla
parte didattico-culturale.
4. Destinatari
Tutti i partecipanti a viaggi o visite debbono essere in possesso di un documento di identificazione nonché,
per i viaggi all'estero, di un documento valido per l'espatrio. Tale ultimo documento può avere anche
contenuto collettivo, purché ogni partecipante sia fornito di valido documento personale di identificazione.
E' opportuno che ad ogni viaggio partecipino studenti compresi nella medesima fascia di età, sussistendo tra
coetanei esigenze ed interessi per lo più comuni. Per gli alunni minorenni è tassativamente obbligatorio
acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà familiare. L'autorizzazione non è richiesta nel caso di
alunni maggiorenni, ma le famiglie dovranno comunque essere avvertite a mezzo di comunicazione scritta.
Nessun viaggio di norma può essere effettuato ove non sia assicurata la partecipazione di almeno due terzi
degli alunni componenti le singole classi coinvolte, anche se è auspicabile la presenza pressoché totale degli
alunni delle classi. Al divieto fanno eccezione i viaggi la cui programmazione contempli la partecipazione di
studenti, appartenenti a classi diverse, ad attività teatrali, cinematografiche, musicali etc., nonché i viaggi
connessi ad attività sportive agonistiche.
5. Destinazione
I viaggi di istruzione per gli alunni d'istruzione secondaria di primo grado sono organizzati in Italia e
all'estero.
In via generale, è consigliabile seguire il criterio della maggior vicinanza della meta prescelta, in modo da
contemperare gli inderogabili obiettivi formativi del viaggio con le esigenze non trascurabili, di contenimento
della spesa. In proposito, si reputa utile rammentare che la progettazione di ogni spostamento, specialmente
se organizzato per l'estero, deve essere sempre preceduta da un'attenta analisi delle risorse disponibili
(compresi gli eventuali contributi di enti vari) e dei costi preventivabili.
6. Organi competenti
I viaggi d'istruzione sono rimessi all'autonomia decisionale degli organi collegiali della scuola. In particolare,
spetta al consiglio di istituto, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 416/74, determinare, sulla base delle accertate
disponibilità finanziarie, i criteri generali per la programmazione e l'attuazione delle iniziative, utilizzando gli
orientamenti programmatici dei consigli di classe (art. 3 del succitato D.P.R. n. 416/74), dei quali si rende
promotore il collegio dei docenti (art. 4). La deliberazione del consiglio di istituto, la cui esecuzione spetta in
prima istanza alla giunta esecutiva, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 6 del più volte menzionato D.P.R.
416/74 e, quindi, al dirigente scolastico, a norma dell'art. 3 del D.P.R. n. 417/74, rappresenta, in sostanza,
nella procedura relativa alla programmazione, progettazione ed attuazione del viaggio, l'atto finale che
conclude varie fasi costituenti un vero e proprio procedimento amministrativo.
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7. Durata dei viaggi e periodi di effettuazione
Considerata l'opportunità che per il completo svolgimento dei programmi di insegnamento non vengano
sottratti tempi eccessivi alle normali lezioni in classe, appare adeguato indicare in sei giorni il periodo
massimo utilizzabile per le visite guidate, i viaggi di istruzione e per attività sportive, per ciascuna classe, da
utilizzare in unica o più occasioni. Non è consigliabile effettuare visite e viaggi nell'ultimo mese delle lezioni,
durante il quale l'attività didattica è, in modo più accentuato, indirizzata al completamento dei programmi
di studio, in vista della conclusione delle lezioni.
Al divieto di effettuare viaggi nell'ultimo mese di lezione si può derogare solo per l'effettuazione di viaggi
connessi ad attività sportive scolastiche nazionali ed internazionali o di attività collegate con l'educazione
ambientale, considerato che tali attività all'aperto non possono, nella maggior parte dei casi, essere svolte
prima della tarda primavera.
8. Docenti accompagnatori
E' opportuno che vengano individuati tra i docenti appartenenti alle classi frequentate degli alunni
partecipanti al viaggio e siano preferibilmente di materie attinenti alle sue finalità.
Nei viaggi finalizzati allo svolgimento di attività sportive, la scelta degli accompagnatori cadrà sui docenti di
educazione fisica, con l'eventuale integrazione di docenti di altre materie cultori dello sport interessato o in
grado per interessi e prestigio di aggiungere all'iniziativa una connotazione socializzante e di promuovere
un contatto interdisciplinare che verifichi il binomio cultura-sport.
Per i viaggi all'estero, si deve curare che almeno uno degli accompagnatori possieda un'ottima conoscenza
della lingua del Paese da visitare.
L'incarico di accompagnatore costituisce modalità di particolare prestazione di servizio per cui sembra
superfluo rammentare che detto incarico comporta l'obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni,
con l'assunzione delle responsabilità di cui all'art. 2047 del codice civile integrato dalla norma di cui all'art.
61 della legge 11 luglio 1980, n. 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai
soli casi di dolo e colpa grave.
Una vigilanza così qualificata deve essere esercitata non solo a tutela dell'incolumità degli alunni, ma anche
a tutela del patrimonio artistico nei cui confronti troppo spesso, purtroppo, vengono da più parti lamentati
danni, anche gravi, a causa dell'irrazionale e riprovevole comportamento dei singoli alunni o di gruppi di essi.
Quanto al numero (gli accompagnatori debbono essere menzionati nella deliberazione del consiglio di
istituto), mentre da un lato si ritiene che la più ampia partecipazione serva a soddisfare al meglio le necessità
della sorveglianza e dell'apporto didattico, non si può d'altro canto non tener conto delle inderogabili
esigenze di contenimento di spesa.
Al fine di evitare un rallentamento della sorveglianza, il programma del viaggio non deve prevedere tempi
morti (ore cosiddette "a disposizione"). Nel caso di partecipazione di uno o più alunni in situazione di
handicap, si demanda alla ponderata valutazione dei competenti organi collegiali di provvedere, in via
prioritaria, alla designazione di un qualificato accompagnatore, nonché di predisporre ogni altra misura di
sostegno commisurata alla gravità della menomazione.
Ai fini del conferimento dell'incarico, il dirigente scolastico, nell'ambito delle indicazioni fornite dal consiglio
di istituto e secondo le modalità e i criteri stabiliti, individua i docenti, tenendo conto della loro effettiva
disponibilità, prima di procedere alle relative designazioni. La medesima linea procedurale sarà seguita ai fini
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delle eventuali integrazioni o sostituzioni, ove non sia stato raggiunto il numero degli accompagnatori
richiesto.
Deve essere assicurato, di norma, l'avvicendamento dei docenti accompagnatori, in modo da escludere che
lo stesso docente partecipi a più di un viaggio di istruzione nel medesimo anno scolastico. Tale limitazione
non si applica alle visite guidate, pure essendo comunque sempre auspicabile una rotazione dei docenti
accompagnatori, al fine di evitare frequenti assenze dello stesso insegnante.
I docenti accompagnatori, a viaggio di istruzione concluso, sono tenuti ad informare gli organi collegiali ed il
capo di istituto, per gli interventi del caso, degli inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio o della visita
guidata, con riferimento anche al servizio fornito dall'agenzia o ditta di trasporto. La relazione degli
accompagnatori consente al capo di istituto di riferire a sua volta all'ufficio scolastico provinciale il quale, ove
noti che in più occasioni una medesima agenzia o ditta di trasporto abbia dato luogo a gravi inconvenienti o
rilievi, provvede a segnalarla alle istituzioni scolastiche dipendenti perché ne tengano conto
nell'organizzazione delle iniziative future.
Fermo restando il dovere preminente del personale della scuola nella vigilanza degli alunni, in relazione alle
modalità del viaggio e al numero dei partecipanti, il consiglio di istituto può deliberare che alla vigilanza stessa
concorra contrattualmente anche personale qualificato delle agenzie di viaggio.
In tal caso, è necessario:
a) che le famiglie ne siano informate;
b) che la persona esercente la potestà familiare o l'alunno maggiorenne rilascino un dichiarazione scritta di
esonero di responsabilità della scuola per gli infortuni derivanti da inosservanza di ordini o prescrizioni del
personale dell'agenzia di viaggio;
c) che il contratto con l'agenzia contempli espressamente e in modo appropriato l'assunzione dell'onere della
vigilanza.
Posto che l'incarico di accompagnatore spetta istituzionalmente al docente - il viaggio di istruzione, infatti,
rappresentando un momento dell'attività didattica, va inserito nella progettazione educativa propria dei
docenti- non si escludono particolari ipotesi di partecipazione ai viaggi d'istruzione dei capi di istituto, nel
rispetto delle disposizioni relative ai docenti accompagnatori, dianzi enunciate. Infatti, tenuto conto degli
aspetti positivi che la sua persona rappresenta per gli alunni ai fini, anche, di una maggiore correttezza di
comportamento nei vari momenti del viaggio, è fuor di dubbio che la presenza del capo di istituto può
rivelarsi di particolare utilità in tutte quelle circostanze in cui fossero previsti contatti con autorità,
diversamente rappresentative, sia all'interno che all'estero, nonché in viaggi in cui egli possa mettere a
disposizione degli allievi proprie conoscenze particolari (ad esempio, viaggi connessi con particolari qualificati
progetti didattici).
9. Scelta del mezzo di trasporto dell'agenzia, della ditta di trasporti
Considerato che le iniziative in parola perseguono finalità culturali ed educative, è in facoltà delle istituzioni
scolastiche organizzarle in proprio.
Tuttavia, è consigliabile, per renderne più agevole e sicura la realizzazione, che il consiglio d'istituto deliberi
di avvalersi delle strutture di agenzie di viaggio in possesso di licenza di categoria A, A illimitata e B ed in
grado, pertanto, di fornire un servizio completo dal viaggio, comprensivo della sistemazione in albergo,
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all'assistenza nella visita della località meta del viaggio (agevolazioni di orario o di ingresso nelle visite a
musei, edifici pubblici, stabilimenti industriali, etc.).
Nella scelta dell'agenzia di viaggio cui affidare la fase pratica di attuazione dell'iniziativa, gli incaricati devono
accertare con la massima diligenza, eventualmente consultando anche l'Ente provinciale turismo e le Aziende
di promozione turistica (APT), l'assoluta affidabilità e serietà dell'agenzia di viaggio o della ditta di
autotrasporti.
Si precisa, in proposito, che ai sensi dell'art. 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, le associazioni senza scopo
di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose e sociali sono autorizzate ad
esercitare attività turistiche e ricettive esclusivamente per i propri associati. Pertanto, il consiglio di istituto
potrà rivolgersi, fatto salvo quanto sopra, per l'organizzazione delle attività in questione, anche alle citate
associazioni, a condizione che esse forniscano tutte le garanzie in ordine ai mezzi di trasporto, all'alloggio,
alle assicurazioni richieste nella presente circolare.
All'agenzia prescelta dovrà essere richiesta una dichiarazione da acquisire agli atti della scuola e da allegare
alla deliberazione del consiglio di istituto ( da inviare all'ufficio scolastico provinciale, nei casi previsti) con la
quale l'agenzia stessa garantisca:
a) di essere in possesso dell'autorizzazione regionale all'esercizio delle attività professionali delle agenzie di
viaggio e turismo, precisandone gli estremi e fornendo gli eventuali riferimenti (secondo le varie leggi
regionali) in ordine all'iscrizione, nell'apposito registro-elenco, del titolare e del direttore tecnico;
b) di rendersi responsabile in toto dell'osservanza delle norme di legge nell'organizzazione del viaggio,
assumendosi la piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o inadempienze; c) di essere in possesso,
in caso di viaggio effettuato con automezzo, di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni
vigenti in materia di circolazione di autoveicoli.
Qualora la scuola organizzi in proprio il viaggio, devono essere acquisiti agli atti della stessa e legati alla
deliberazione del consiglio di istituto (da inviare, nei casi previsti, all'ufficio scolastico provinciale) i seguenti
atti:
a) fotocopia della carta di circolazione dell'automezzo da cui poter desumere il proprietario, l'effettuazione
della revisione annuale, la categoria del veicolo (da noleggio con conducente, oppure di linea);
b) fotocopia della licenza comunale da cui risulti il numero di targa per i veicoli da noleggio;
c) fotocopia dell'autorizzazione, da esibire all'accompagnatore responsabile del viaggio, rilasciata dall'ufficio
provinciale della Motorizzazione civile (Mod. M.C. 904) per gli autobus in servizio di linea;
d) fotocopia della patente "D" e del certificato di abilitazione professionale "KD" del o dei conducenti;
e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal proprietario del veicolo, attestante che il
personale impiegato è dipendente della ditta e che ha rispettato le norme in vigore per quanto concerne i
periodi di guida e i periodi di riposo nella settimana precedente il giorno di partenza;
f) attestazione o fotocopie dei certificati di assicurazione, da cui risulti che il mezzo è coperto da una polizza
assicurativa che preveda un massimale di almeno 5 miliardi di lire per la copertura dei rischi a favore delle
persone trasportate, quando sul mezzo viaggiano almeno trenta persone;
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g) dichiarazione che il mezzo è regolarmente fornito di cronotachigrafo, che è lo strumento, previsto dalla
legislazione vigente, atto a controllare se il personale addetto abbia osservato le norme in materia di orario
di guida;
h) fotocopia dell'attestazione dell'avvenuto controllo dell'efficienza del cronotachigrafo da parte di
un'officina autorizzata;
i) attestazione dell'impegno di presentare, alla fine del viaggio, fotocopie dei dischi del cronotachigrafo (dalla
partenza all'arrivo);
l) dichiarazione che il mezzo presenta una perfetta efficienza dal punto di vista della ricettività, in proporzione
al numero dei partecipanti e dal punto di vista meccanico.
L'efficienza del veicolo deve essere comprovata dal visto di revisione tecnica annuale presso gli uffici M.C.T.C.
In occasione di visite guidate e di brevi gite effettuate con automezzi di proprietà del Comune, condotti da
autisti dipendenti comunali, nessuna dichiarazione o documentazione dovrà essere richiesta all'ente locale
circa il possesso dei requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di circolazione di
autoveicoli.
Sull'argomento sono fatte salve, ovviamente, anche le disposizioni aggiornate impartite dal Ministero dei
Trasporti nell'ambito della propria competenza. Per tutti i viaggi, comunque organizzati, l'agenzia di viaggio
o
la
ditta
di
autotrasporti
deve
garantire
per
iscritto:
a) che nel viaggio di istruzione, allorché, per motivi del tutto eccezionali, sia organizzato in modo tale da
tenere in movimento l'automezzo per un periodo superiore alle 9 (nove) ore giornaliere, siano presenti due
autisti. L'alternarsi alla guida dei due autisti consente l'osservanza del regolamento CEE n. 3820 del 20
dicembre 1985, il quale prescrive che il periodo di guida continuata di un medesimo autista non può superare
le quattro ore e mezza;
b) che, in tutti i casi il viaggio preveda un percorso di durata inferiore alle ore 9 giornaliere, l'autista effettuerà
un riposo non inferiore a 45 minuti ogni quattro ore e mezza di servizio;
c) spetta, inoltre, alle agenzie di viaggio assicurare che la sistemazione alberghiera offerta presenti, sia per
l'alloggio che per il vitto, i necessari livelli di igienicità e di benessere per i partecipanti.
A questo riguardo è, comunque, opportuno che gli organizzatori si assicurino che l'alloggio non sia ubicato in
località moralmente poco sicure o eccessivamente lontane dai luoghi da visitare.
Da quanto sopra emerge, onde evitare di incorrere in spiacevoli contrattempi, particolarmente in occasione
di viaggi all'estero, l'obbligo di esaminare con la massima cura ed in ogni sua parte, il contratto proposto
dall'agenzia, prima di assumere qualsiasi impegno.
10. Assicurazione contro gli infortuni
Tutti i partecipanti a viaggi, visite o gite di istruzione debbono essere garantiti da polizza assicurativa contro
gli infortuni.
Per quanto concerne gli alunni, la quota di partecipazione versata dagli stessi concorre a sostenere la spesa
globale, che è comprensiva anche degli oneri dovuti per spese di assicurazione. Per quanto concerne i docenti
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designati come accompagnatori (nonché i capi di istituto) dovrà essere di volta in volta stipulato apposito
contratto di assicurazione in loro favore ed il premio assicurativo graverà sul capitolo delle attività integrative
e parascolastiche.
In proposito, giova rammentare che quella degli accompagnatori deve essere considerata prestazione di
servizio a tutti gli effetti. In materia di assicurazioni, si ritiene utile segnalare quanto segue:
a) docenti ed alunni, ove l'abbiano sottoscritta, potranno beneficiare della polizza assicurativa prevista, sul
piano nazionale, per i rischi connessi all'attività di educazione fisica, secondo l'intesa con questo Ministero.
Tale forma assicurativa, fatte salve le dovute integrazioni del premio a copertura della responsabilità civile
per eventuali danni a terzi, copre, infatti anche l'area delle gite, delle visite guidate e dei viaggi di istruzione
svolti sia in Italia che all'estero, nonché l'area delle attività sportive scolastiche ex lettera f) dell'art. 6 del
D.P.R. 416/74 anch'esse svolte sia in territorio nazionale che all'estero;
b) nell'ambito della loro autonomia, talune regioni forniscono alla generalità degli alunni una assicurazione
che, normalmente, copre anche le attività in argomento. E' consigliabile, tuttavia, effettuare un preventivo
accertamento;
c) per i viaggi all'estero, qualora non si ricorra all'intervento di una agenzia di viaggio che garantisca la
copertura assicurativa, sarà necessario provvedere alla stipula di una assicurazione che preveda un
massimale di almeno tre miliardi, comprensiva di responsabilità civile per eventuali danni a terzi causati dagli
alunni o dai loro accompagnatori.
11. Altri aspetti finanziari
Le spese per la realizzazione di visite guidate e viaggi di istruzione o connessi ad attività sportive, dovranno
essere imputate sugli appositi capitoli del bilancio, che dovranno essere opportunamente dotati.
Eventuali contributi elargiti da regioni, enti locali o istituzioni diverse, nonché le quote poste a carico dei
partecipanti, devono essere sempre versate nel bilancio dell'istituto. I pagamenti disposti a qualsiasi titolo
per lo svolgimento delle iniziative in argomento, in Italia o all'estero, devono avvenire esclusivamente
attraverso i normali documenti contabili.
In quest'ambito è consentito l'accreditamento al dirigente scolastico o ad uno dei docenti accompagnatori di
una somma in denaro per piccole spese impreviste o da regolarsi in contanti durante il viaggio.
Il dirigente scolastico o il docente renderanno conto di dette spese con la documentazione.
12. Cenni riepilogativi sulla documentazione
Si rammenta che la documentazione da acquisire agli atti della scuola, per essere esibita prontamente ad
ogni richiesta dell'organo superiore, è la seguente:
a) l'elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinti per classi di appartenenza;
b) le dichiarazioni di consenso delle famiglie, se trattisi di alunni minorenni;
c) l'elenco nominativo degli accompagnatori e le dichiarazioni sottoscritte circa l'assunzione dell'obbligo della
vigilanza;
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d) il preventivo di spesa e delle disponibilità finanziarie a copertura, con l'indicazione delle eventuali quote
poste a carico degli alunni;
e) il programma analitico del viaggio;
f) la dettagliata relazione illustrativa degli obiettivi culturali e didattici dell'iniziativa;
g) ogni certificazione, attestazione o dichiarazione utili ad accertare la sicurezza dell'automezzo utilizzato ;
h) prospetto comparativo di almeno tre agenzie interpellate;
i) specifiche polizze di assicurazione contro gli infortuni. Ai suddetti atti deve sempre fare riferimento la
delibera del consiglio di istituto, la quale dovrà, inoltre, contenere:
l) la precisazione che è stato sentito il parere del consiglio di classe e del collegio dei docenti;
m) la precisazione, per i viaggi organizzati per l'estero, che tutti i partecipanti sono in possesso di documenti
di identità validi per l'espatrio.
13. Programmazione dei Viaggi di istruzione e delle visite guidate
• Classi prime: visite guidate in orario scolastico.
• Classi seconde : visite guidate in orario scolastico o per l’intera giornata e/o viaggio d'istruzione di
due giorni, secondo il parere del Consiglio di Classe.
• Classi terze: visite guidate in orario scolastico, di un'intera giornata e viaggio d'istruzione di tre/
quattro giorni in Italia o in un Paese dell'Unione Europea, su proposta del Consiglio di Classe.
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CAPITOLO SETTE - ORGANI COLLEGIALI
ART. 37 – ORGANI COLLEGIALI.
Gli Organi Collegiali svolgono le loro funzioni secondo le norme previste dal D.P.R. n. 416 e n. 417 del
31.5.1974 e dai rispettivi regolamenti. Al fine di realizzare una partecipazione effettiva nella gestione della
scuola, dando ad essa il carattere di una comunità, ciascun Organo Collegiale, nel rispetto dell'autonomia
definita dalla Legge, programma la propria attività e opera in forma coordinata con gli altri Organi Collegiali.
IL COLLEGIO DEI DOCENTI E LE SUE COMPETENZE
Il collegio dei docenti, tra gli organi collegiali della scuola, è quello che ha la responsabilità
dell’impostazione didattico-educativa, in rapporto alle particolari esigenze dell’istituzione scolastica e in
armonia con le decisioni del consiglio di istituto. Esso mantiene competenza esclusiva per quanto attiene agli
aspetti pedagogico-formativi e all’organizzazione didattica e concorre, comunque, con autonome
deliberazione alle attività di progettazione a livello d’istituto e di programmazione educativa e didattica,
mentre il consiglio di istituto ha prevalenti competenze economico-gestionali (vedi ad es. l’approvazione del
bilancio preventivo e del conto consuntivo e l’elaborazione dei criteri per l’impiego dei mezzi finanziari e per
l’organizzazione generale del servizio scolastico).
Le competenze del collegio dei docenti risultano da una combinata lettura dell’art. 7 del T.U. 297/’74, di
successivi provvedimenti normativi e delle disposizioni del CCNL. Nel rispetto della libertà d’insegnamento
costituzionalmente garantita a ciascun docente, il collegio ha potere deliberante in ordine alla didattica e
particolarmente su:
a) l’elaborazione del Piano dell’offerta formativa (art. 3 del D.P.R. 08.03.1999, n. 275);
b) l’adeguamento dei programmi d’insegnamento alle particolari esigenze del territorio e del
coordinamento disciplinare (art. 7 comma 2 lett. a) T.U.);
c) l’adozione delle iniziative per il sostegno di alunni handicappati e di figli di lavoratori stranieri(art.
7 comma 2 lett. m e n T.U.) e delle innovazioni sperimentali di autonomia relative agli aspetti
didattici dell’organizzazione scolastica(art. 2, comma 1 DM 29.05.1999 n. 251, come modificato
dal DM. 19.07.1999 n. 178);
d) la redazione del piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione (art. 13 del CCNI
31.08.1999);
e) la suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri, ai fini della valutazione degli alunni
(art. 7 comma 2 lett. c T.U., art. 2 OM 134/2000);
f) l’adozione dei libri di testo, su proposta dei consigli di interclasse o di classe, e la scelta dei sussidi
didattici (art. 7 comma 2 lett. e T.U.);
g) l’approvazione, quanto agli aspetti didattici, degli accordi con reti di scuole (art. 7 comma 2 D.P.R.
08.03.1999 n. 275);
h) la valutazione periodica dell’andamento complessivo dell’azione didattica (art. 7 comma 2 lett. d
T.U.);
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i) lo studio delle soluzioni dei casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su
iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti, eventualmente, gli esperti (art. 7 comma 2
lett. o T.U.);
j) la valutazione dello stato di attuazione dei progetti per le scuole situate nelle zone a rischio (art. 4
comma 12 CCNI 31.08.1999);
k) l’identificazione e attribuzione di funzioni strumentali al P.O.F. (art. 28 del CCNL 26.05.1999 e
art. 37 del CCNI 31.08.1999), con la definizione dei criteri d’accesso, della durata, delle
competenze richieste, dei parametri e delle cadenze temporali per la valutazione dei risultati
attesi;
l) la delibera, nel quadro delle compatibilità con il P.O.F. e delle disponibilità finanziarie, sulle
attività aggiuntive di insegnamento e sulle attività funzionali all’insegnamento (art. 25 CCNL).
Formula inoltre proposte e/o pareri:
a) sui criteri per la formazione delle classi, l’assegnazione dei docenti e sull’orario delle lezioni (art.
7 comma 2 lett. b T.U.);
b) su iniziative per l’educazione alla salute e contro le tossicodipendenze (art. 7 comma 2 lett. q
T.U.);
c) sulla sospensione dal servizio di docenti quando ricorrano particolari motivi di urgenza (art. 7
comma 2 lett. p T.U.).
Il collegio elegge infine nel suo seno i docenti che fanno parte del comitato di valutazione del
servizio del personale docente e, come corpo elettorale, i suoi rappresentanti nel consiglio di istituto.
Essendo state sottratte al collegio dei docenti le competenze "gestionali" in senso stretto, non
compete più ad esso la scelta dei collaboratori intesi come staff della dirigenza scolastica per
specifici compiti di gestione e di organizzazione (cm 30.8.2000 n. 205). La nomina di collaboratori è
quindi una prerogativa del dirigente scolastico, mentre al collegio compete la nomina dei responsabili
delle funzioni strumentali e, eventualmente, di altre figure che operino solo sul versante educativo e
didattico e non su quello della gestione.
Il collegio dei docenti è composto da tutti i docenti in servizio nel circolo o nell’istituto ed è
presieduto dal dirigente scolastico; ne fanno parte anche i supplenti temporanei, limitatamente alla
durata della supplenza, nonché i docenti di sostegno che assumono la contitolarità delle sezioni o
delle classi in cui operano.
Il nuovo CCNL all’art. 29 comma 3 precisa che le attività di carattere collegiale dei docenti sono
di due tipi, una di pertinenza propria del collegio dei docenti (riunioni del collegio, ivi compresa
l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati
degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento alle attività educative nelle scuole
dell’infanzia e nelle istituzioni educative), l’altra attinenti ai lavori dei consigli di classe. Per entrambe
le tipologie è previsto un impegno fino ad un massimo di 40 ore annue
Il collegio si riunisce ogni volta che il dirigente scolastico lo ritenga necessario o quando un terzo dei
componenti ne faccia richiesta, e comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre. Le
riunioni del Collegio hanno luogo in ore non coincidenti con l’orario di lezione. Le funzioni di
segretario del collegio sono attribuite dal capo d’istituto ad uno dei collaboratori. Riguardo le
deliberazioni le disposizioni da prendere a riferimento sono rinvenibili nell’art.37 del T.U. che
prevede al comma 2 un quorum costitutivo (o strutturale) : per la valida costituzione in adunanza è
richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica e comma 3 un quorum
deliberativo (o funzionale): affinché il collegio, validamente costituitosi in adunanza, possa poi
positivamente adottare una deliberazione, è necessario che quest’ultima ottenga la maggioranza
assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità, prevale il voto del presidente.
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LA VERBALIZZAZIONE
La manifestazione di volontà dell’organo collegiale deve essere documentata mediante la redazione del
processo verbale della seduta. La redazione del processo verbale può essere legittimamente fatta sulla scorta
di appunti che siano stati trascritti durante lo svolgimento della seduta e, perciò, successivamente alla seduta
stessa. La lettura e l’approvazione del verbale della seduta, infatti, costituiscono adempimenti che possono
essere assolti non necessariamente nel corso della stessa adunanza, ma anche nell’adunanza successiva
Pertanto, le correzioni del verbale portato all’approvazione dei componenti nella seduta successiva, vanno
inserite nel verbale della seduta di approvazione del verbale medesimo, che, conseguentemente, andrà
corretto secondo le indicazioni di coloro che non hanno riconosciuto corretta la verbalizzazione. Il verbale è
l’unico mezzo attraverso il quale la deliberazione collegiale può essere conosciuta all’esterno e attraverso il
quale ne può essere provata l’esistenza. Esso, in particolare, non può essere sostituito da dichiarazioni
postume rese dai componenti del collegio. Nel procedere alla verbalizzazione della seduta di un organo
collegiale non è necessario che siano indicate e trascritte minuziosamente le opinioni espresse dai singoli
soggetti intervenuti nella discussione, ma è sufficiente che siano riportate, anche in maniera stringata e
sintetica, tutte le attività ed operazioni compiute. Ogni singolo membro dell’organo collegiale può tuttavia
richiedere che sue dichiarazioni siano riportate a verbale. Tale facoltà serve non solo a far sì che la
verbalizzazione sia completa, ma altresì a tutelare il membro dissenziente da rischi di responsabilità civile e
penale derivanti da delibere illegittime.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO E LE SUE COMPETENZE
Il Consiglio di Istituto, in qualità di organo di governo, esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo,
definisce gli obiettivi e i programmi e verifica la rispondenza dei risultati, mentre ai dirigenti spetta l’adozione
di atti e provvedimenti, nonché la gestione finanziaria e tecnica e amministrativa ( art. 4 D.Lgs 165/01).
I POTERI IN MATERIA DI POF
Il Piano dell’Offerta Formativa è il documento più importante della scuola ed è espressamente previsto
dall’art. 3, DPR 275/99 ( Regolamento sull’autonomia).
Il Consiglio definisce gli indirizzi generali per le attività della scuola e per le scelte generali di gestione e di
amministrazione e POI , dopo l’elaborazione del Collegio dei Docenti, li ADOTTA.
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I POTERI IN MATERIA DI PROGRAMMA ANNUALE
Il Consiglio di Istituto APPROVA il programma annuale PROPOSTO dalla Giunta esecutiva, tenendo conto del
PARERE di regolarità contabile del Collegio dei Revisori.
Per omissione del Collegio, il parere potrebbe anche non esserci. Il parere, comunque, non è VINCOLANTE.
In sede di approvazione, il Consiglio VERIFICA la COERENZA del documento contabile con il POF; può
apportare tutte le modifiche che ritiene necessarie e stabilisce il limite del fondo per minute spese del Dsga.
I POTERI DI VERIFICA E MODIFICA
Il Consiglio di Istituto VERIFICA, entro il 30 giugno (termine ordinatorio), le disponibilità finanziarie e lo stato
di attuazione del programma annuale, per eventuali MODIFICHE sulla base di apposito documento del
Dirigente Scolastico.
Il Consiglio può apportare MODIFICHE al programma annuale, anche al di fuori del momento di verifica, su
proposta della Giunta Esecutiva o del Dirigente Scolastico.
Salvo casi eccezionali da motivare, non sono ammesse VARIAZIONI al programma annuale nell’ultimo mese
dell’esercizio finanziario ( Dicembre ) - art. 6, D.I. 44/2001.
I POTERI IN MATERIA DI CONTO CONSUNTIVO
Il Consiglio APPROVA il conto consuntivo PREDISPOSTO dal Dsga , SOTTOPOSTO con dettagliata relazione
illustrativa dal Dirigente Scolastico ed ESAMINATO dal Collegio dei Revisori.
Senza l’esame obbligatorio, sempre non vincolante, del Collegio dei Revisori non si può procedere
all’approvazione.
La mancata approvazione entro 45 giorni dal termine ultimo di presentazione determina l’obbligo di
comunicazione all’USR e la nomina di un Commissario ad acta, che procede all’approvazione al posto del
Consiglio.
ESAME RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Il Consiglio esamina e discute una motivata relazione sulla direzione ed il coordinamento dell’attività
formativa, organizzativa e amministrativa che il Dirigente deve presentare periodicamente, per garantire la
più ampia informazione ed un efficace raccordo delle competenze degli organi dell’istituzione scolastica. Art.
25 comma 6, D.Lgs 165/01.
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ALTRE COMPETENZE IN MATERIA FINANZIARIA
- Ratifica dei provvedimenti del DS che dispongono i prelievi dal fondo di riserva, entro i 30 giorni successivi
( art.4 comma 4, D.I. 44/2001). Il termine è ordinatorio.
- Decide in ordine all’affidamento del servizio di cassa (artt. 16 comma 2 e 33 comma 1 lettera c, D.I. 44/01),
poiché il contratto che riguarda la gestione del servizio è di durata pluriennale.
POTERI IN MATERIA DI ATTIVITA’ NEGOZIALE
Art.33 comma 1, D.I. 44/01 deliberazione diretta su:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
accettazione e rinuncia di legati, eredità e donazioni ;
costituzione o compartecipazione a FONDAZIONI, costituzione o compartecipazione a BORSE DI STUDIO
accensione mutui e contratti pluriennali
contratti di alienazione, trasferimento, costituzione,modificazione di diritti reali su beni immobili ecc.
adesione a reti di scuole e consorzi
utilizzazione economica di opere dell’ingegno
partecipazione ad iniziative con il coinvolgimento di agenzie, enti, università
ndividuazione del superiore limite di spesa di euro 2000 per acquisti senza comparazione di offerte
acquisto di immobili.
Art.33 comma 2, D.I. 44/01 determinazione di criteri e limiti :
a) contratti di sponsorizzazione
b) contratti di locazione di immobili
c) utilizzazioni di locali, beni o siti informatici
d) convenzioni per prestazioni di personale ed alunni per conto terzi
e) alienazione beni e servizi prodotti nell’ esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi
f) acquisto ed alienazione titoli di Stato
g) contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti
h) partecipazione a progetti internazionali
Inoltre, criteri di assegnazione e preferenza per concessione beni in uso gratuito ( art.39 Reg.).
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LE COMPETENZE ASSEGNATE DAL CCNL 29/11/2007
Definisce le modalità ed i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti , su proposta del
Collegio dei Docenti ( art. 29 comma 4).
Regolamenta lo svolgimento delle attività didattiche dei docenti, costituenti ampliamento dell’offerta
formativa, su proposta del Collegio dei Docenti ( art. 32).
Decide le attività da retribuire con il fondo d’istituto e la ripartizione del medesimo, su proposta del Collegio
dei Docenti ( art. 88 comma 1 ).
NOTE SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Il Consiglio è presieduto da uno dei membri eletto tra i rappresentanti dei genitori. Può essere eletto un Vice
Presidente.
Il Presidente convoca il Consiglio e ne fissa l’ o.d.g., lo presiede, sceglie il segretario del Consiglio tra i membri
e firma, unitamente al segretario, i verbali delle riunioni
Il Consiglio assume le decisioni di competenza mediante DELIBERAZIONI, che sono provvedimenti definitivi,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 DPR 275/99.
Le decisioni del Consiglio, contenute in apposito verbale , sono pubblicate all’albo della scuola e per le stesse
valgono le regole generali sul diritto di accesso
L’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Istituto appartiene agli atti gestionali, quindi spetta al
Dirigente Scolastico.
Il Dirigente Scolastico ha l’obbligo di eseguire le deliberazioni consiliari. Se le ritiene illegittime deve avviare
la procedura di reclamo prevista dall’art. 14 comma 7, DPR 275/99.
IL CONSIGLIO DI CLASSE E LE SUE COMPETENZE
Consiglio di classe è composto da tutti i docenti della classe e da quattro genitori eletti tra tutti gli
aventi diritto; è presieduto dal Dirigente scolastico o da un suo delegato e ha le seguenti
competenze:
1.
2.
3.
4.
5.
elabora il piano delle attività per la singola classe;
procede all’aggregazione delle materie per ambiti disciplinari;
procede alla valutazione di fine quadrimestre e di fine anno degli alunni;
verifica periodicamente l’andamento complessivo dell’attività didattica;
esprime pareri relativamente alle iniziative di sperimentazioni sul piano metodologicodidattico;
6. organizza il lavoro in modo che possano trovare applicazione le direttive del Collegio dei
docenti;
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7. individua obiettivi comuni e trasversali sui quali progettare eventuali interventi di carattere
interdisciplinare;
8. definisce un comportamento comune nei confronti degli alunni della classe nei vari
momenti della vita scolastica;
9. realizza la partecipazione dei genitori e degli studenti alla vita della scuola con scambi di
informazioni, esperienze e opinioni.
STAFF DI DIREZIONE - All'inizio
dell'anno scolastico è istituito uno staff dirigenziale, composto dal
Dirigente scolastico, dai Collaboratori dalle Funzioni Strumentali al P.O.F. e dai responsabili dei dipartimenti.
Tale staff provvede all'espletamento dei principali compiti logistico-organizzativi riguardanti sia le attività
Collegiali che le iniziative didattiche.
CONTRATTO FORMATIVO - Il Contratto Formativo è la dichiarazione esplicita e partecipata
dell'operato della scuola. Esso si stabilisce tra il docente e gli allievi mediante la loro conoscenza del
contenuto dei punti costituenti il piano di lavoro annuale, in particolare:
***** obiettivi didattico-educativi (obiettivi generali);
***** contenuti da affrontare (obiettivi specifici);
***** metodologie didattico-educative;
***** strumenti di verifica e criteri di valutazione.
Il contratto coinvolge l'intero Consiglio di classe, la classe stessa, i genitori; ogni componente dovrà essere
a conoscenza dei punti affrontati nei vari piani di lavoro, esprimendo eventuali pareri e proposte su temi
di carattere educativo. Si istituiranno nell'arco dell'anno scolastico momenti di verifica del contratto
formativo attraverso gli organi Collegiali competenti e lo scambio di proposte con tutte le componenti
coinvolte nel processo didattico-educativo.
Il presente Regolamento di Istituto è rispettoso della normativa vigente e potrà essere adeguato sia in
relazione a nuove disposizioni ministeriali e/o legislative che dovessero subentrare in itinere, sia a
necessità contingenti, che ne rendessero necessaria l’integrazione o la modifica.
45
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REGOLAMENTO di ISTITUTO_SCUOLA SECONDARIA 1